REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 GENNAIO 2003 - N. 3
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 dicembre 2002.
Bando per la realizzazione ed il recupero di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, programma sperimentale "20.000 abitazioni in affitto".

Allegato
BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE ED IL RECUPERO DI ALLOGGI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO PROGRAMMA SPERIMENTALE "20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO" DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 27 DICEMBRE 2001

1. Premessa
Il programma sperimentale di edilizia residenziale, denominato "20.000 abitazioni in affitto", è finalizzato ad avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, incrementando l'offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi statali e/o regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, in modo da rispondere alle esigenze di categorie sociali che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili.
A tal proposito si precisa che:
-  gli interventi sono localizzati prioritariamente nei comuni capoluogo di provincia ovvero in quelli in cui vi siano condizioni di manifesta offerta occupazionale e in quelli caratterizzati da una significativa presenza di provvedimenti esecutivi di rilascio;
-  il limite di reddito degli assegnatari non può essere superiore a quello della fascia di reddito più elevata prevista dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata, incrementato fino ad un massimo del 50% o di quelli vigenti nella Regione. In ogni caso gli interventi devono essere destinati prioritariamente a categorie sociali deboli e nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto;
-  il canone di locazione è fissato in misura non superiore a quello "concertato" di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In assenza degli accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il canone è determinato con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di localizzazione e tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto in un comune limitrofo o vicino, di più prossima dimensione demografica anche di altre province o regioni;
-  la superficie massima degli alloggi di nuova costruzione è quella prevista dall'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Disponibilità finanziarie e finalità
Le disponibilità finanziarie sono rappresentate da parte di quelle derivanti dai limiti di impegno quindicennali previsti all'art. 3, comma 2, della legge 2 febbraio 2001, n. 21, per un importo di lire cinquanta miliardi ed all'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un importo di lire quaranta miliardi - da attualizzare secondo le modalità da fissare nella convenzione con l'istituto finanziatore.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno ripartite le risorse disponibili per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e Bolzano sulla base della media dei parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata ed agevolata fissati per ciascuna regione dalle tabelle A e C della delibera CIPE 22 dicembre 1998.
I fondi di cui al comma precedente sono finalizzati:
-  alla costruzione ed al recupero di alloggi non oggetto di altri finanziamenti agevolati;
-  all'acquisto ed eventuale recupero di interi edifici residenziali non sottoposti ai regimi previsti dalle leggi 24 dicembre 1993, n. 560 e 23 dicembre 1996, n. 662 e dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, con esclusione degli alloggi compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Sia nel caso di recupero che in caso di nuove costruzioni l'inizio dei lavori deve essere successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e deve riguardare edifici con tipologie "a torre", "a blocco" ed "in linea", con esclusione pertanto di villette unifamiliari o bifa-miliari.
I comuni possono prevedere delle agevolazioni a favore degli interventi oggetto del programma, anche ai fini della determinazione dell'ICI e delle modalità di corresponsione degli oneri di urbanizzazione così come indicato dall'art. 7, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 136.
La cessione a terzi in tutto o in parte degli alloggi che fruiscono dei finanziamenti di cui al presente decreto può avvenire anche prima della scadenza del vincolo alla locazione. In questo caso il vincolo viene assunto dall'acquirente e riportato nell'atto di compravendita e relative note di trascrizione. La cessione degli alloggi da destinare alla locazione permanente deve riguardare, in ogni caso, almeno un intero edificio ed essere effettuata ad un unico soggetto.
3.  Ripartizione delle risorse e dimensionamento del contributo
Le risorse disponibili saranno ripartite nella seguente misura:
-  il 55% in favore degli interventi finalizzati alla locazione permanente;
-  il 45% in favore degli interventi finalizzati alla locazione per un periodo non inferiore a 8 anni.
L'entità massima dei contributi è determinata nelle percentuali di costo convenzionale dell'alloggio in vigore sotto riportate:
-  locazione permanente      50% 
-  locazione per un periodo non inferiore a 8 anni      45% 

4. Soggetti proponenti
Possono presentare proposte di intervento i comuni, gli istituti autonomi case popolari, le imprese di costruzione e le cooperative edilizie di abitazione e rispettivi consorzi, nonché le persone giuridiche da queste ultime (imprese e cooperative) costituite. In ogni caso, i proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-  per le imprese di costruzione e loro consorzi, avere l'ultimo bilancio in pareggio o in attivo e non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
-  per le cooperative di abitazione e loro consorzi, essere iscritte, alla data di pubblicazione del presente decreto, all'albo nazionale di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché avere l'ultimo bilancio in pareggio o in attivo e non trovarsi in fase di commissariamento o analoga situazione;
-  per i consorzi o le persone giuridiche costituiti tra i soggetti di cui sopra, i suddetti requisiti devono essere posseduti dai singoli soci.
5.  Localizzazione degli interventi
Gli interventi devono essere localizzati prioritariamente nei comuni capoluogo di provincia ovvero in quelli in cui vi siano condizioni di manifesta offerta occupazionale e in quelli caratterizzati da una significativa presenza di provvedimenti esecutivi di rilascio, in ambiti urbani centrali o comunque a prevalente vocazione residenziale con edificazione compatta, anche ricorrendo ad aree degradate e/o dismesse con gli strumenti localizzativi previsti dalle vigenti norme di legge per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, convenzionata e sovvenzionata. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso programmi di recupero urbano, prevedere la rifunzionalizzazione di edifici esistenti, o interventi di recupero, come definiti dall. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché interventi di nuova costruzione, volti a ridefinire e qualificare frange di periferie urbane.
6.  Modalità di presentazione delle domande.
Ai fini dell'assegnazione delle risorse disponibili i soggetti proponenti individuati al precedente punto 4 trasmettono l'istanza unitamente alla documentazione di seguito specificata all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dipartimento lavori pubblici, servizio aree urbane e politica della casa, unità operativa di base VIII, via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 - Palermo, entro e non oltre 75 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a pena esclusione.
L'istanza e la documentazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata A/R postale o di altro vettore, in plico sigillato. Farà fede la data di spedizione apposta dall'ufficio postale o da altro vettore sul plico, che dovrà riportare la seguente dicitura: "Bando di concorso - 20.000 abitazioni in affitto".
Il numero degli alloggi richiesti non potrà superare il numero di 150 per le città di Palermo, Catania e Messina, il numero di 60 per i comuni capoluoghi di provincia ed il numero di 30 per tutti gli altri comuni.
In riferimento alle finalità del bando, l'istanza di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a)  relazione descrittiva della proposta di programma, contenente gli elementi costitutivi indispensabili alla valutazione del programma stesso;
b)  progetto preliminare, ai sensi della normativa vigente, delle opere per le quali si richiede il contributo. Il progetto deve essere corredato altresì dal costo dell'intervento che deve essere riferito ai massimali di costo vigenti nella Regione siciliana per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata. A tal fine va prodotto il quadro tecnico economico (QTE) che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;
c)  relazione economico-finanziaria con l'indicazione del costo delle eventuali strutture di servizio aggiuntive (ad esempio portierato), l'individuazione dell'entità del canone annuo degli alloggi, nonché la scelta della durata della locazione;
d)  per le cooperative, imprese, loro consorzi e persone giuridiche costituite: certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in corso di validità, con il nulla osta ai sensi dell'art. 10 della legge n. 765/65 e la dichiarazione di inesistenza di procedure in corso, nonché copia autentica dell'ultimo bilancio;
e)  certificazione del comune di localizzazione dell'intervento che lo stesso è compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico vigente.
L'ufficio provvede alla valutazione delle proposte nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo della presentazione delle domande.
7.  Criteri di selezione delle domande
L'ufficio (al quale potranno essere richiesti chiarimenti e precisazioni), verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del bando e la documentazione di cui al punto 6, esamina le domande e procede all'attribuzione di specifici punteggi relativamente a ciascun gruppo di indicatori di cui alle successive lettere:
a)  programma localizzato in comune capoluogo di provincia: punti 8;
b)  programma localizzato in comuni conurbati, così come individuati con decreto dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di concerto con l'Assessorato dei lavori pubblici e con l'Assessorato del territorio e dell'ambiente del 19 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 24 gennaio 1998: punti 5;
c)  programma localizzato in comuni i cui territori siano stati interessati dai movimenti tellurici verificatisi nell'anno 2002: punti 20;
d)  caratteristiche del comune di localizzazione dell'intervento con riferimento a: percentuale di senza tetto, giovani coppie, sfrattati, nomadi, immigrati, studenti e lavoratori pendolari, ragazze madri: fino a punti 10;
e)  appartenenza del comune sede dell'intervento a quelli cosiddetti a tensione abitativa: punti 10;
f)  intervento che concorra alla realizzazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato "contratto di quartiere": punti 20;
g)  titolo di proprietà o preliminare di vendita dell'area sede dell'intervento o, in alternativa, deliberazione comunale di assegnazione: punti 15;
h)  programma di intervento sul patrimonio edilizio esistente (recupero e/o acquisto con recupero): punti 15;
i)  integrazione nell'ambito di contesti residenziali esistenti.
L'allocazione dell'intervento deve avvenire in aree con un sufficiente grado di integrazione tra residenze e servizi. Ciò non significa che l'intervento debba necessariamente inserirsi nelle aree urbane più consolidate, potendo trovare collocazione anche in un quartiere periferico purché questo abbia raggiunto una forma ed una organizzazione strutturata, abbia relazioni non difficoltose con il centro urbano e comunque sia dotato di una quantità di servizi sufficienti a garantire la vivibilità ed una elevata qualità della vita: punti 10;
j)  presenza nello stesso programma costruttivo di alloggi destinati a diverse categorie di utenti (ad esempio anziani, giovani coppie, single, etc..), prevedendo diverse tipologie di alloggi in funzione delle categorie di utenti: punti 12;
k)  integrazione con alloggi per utenze differenziate, ossia la compresenza nello stesso ambito di alloggi di una combinazione tra diversi tipi di regime locativo, prevedendo nello stesso contesto alloggi da locare a canone di edilizia residenziale pubblica, alloggi da locare a canone non superiore all'ottanta per cento del canone concordato (art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998), alloggi a canone libero o proprietario: punti 10;
l)  contiguità ai servizi di quartiere.
L'area prescelta è integrata con altre aree destinate a residenze e servizi, quali centri commerciali, centri socio-ricreativi (centri sportivi, campi gioco, circoli anziani, ecc.), aree verdi o parchi, luoghi di culto: punti 10;
m)  dotazione di servizi aggiuntivi in grado di interessare altre utenze di siti contermini: punti 8;
n)  qualità architettonica del progetto preliminare, anche con riferimento all'impiego di materiali e prodotti di cui siano noti la derivazione naturale e la riciclabilità: fino a punti 20;
o)  livelli prestazionali degli alloggi e dei singoli ambienti le cui soluzioni devono ispirarsi alle esigenze di sicurezza, autonomia e facilità d'uso, da parte di anziani, bambini e perso ne con difficoltà motorie, sensoriali e di orientamento: fino a punti 15;
p)  adozione di soluzioni che comportino risparmio energetico, con riferimento al contesto climatico, all'orientamento, all'uso di materiali adatti alla conservazione del calore ed a una sua migliore diffusione, ai sistemi di captazione dell'energia solare ed ai sistemi di riscaldamento a basso consumo: fino a punti 15;
q)  adozione di soluzioni che comportino risparmio di risorse idriche, attraverso dispositivi per il controllo dei consumi: fino a punti 12;
r)  adozione di soluzioni che comportino il recupero ed il successivo riutilizzo di acque grigie e nere, attraverso processi di depurazione biotecnica senza utilizzo di agenti chimici: fino a punti 12;
Il perseguimento di uno o più dei superiori criteri dovrà formare oggetto di singola scheda che dovrà essere allegata alla relazione di cui alla lett. a) del precedente punto 6.
8.  Attuazione degli interventi
Il piano operativo regionale, di cui agli artt. 5 e 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2001, conterrà anche tutte le disposizioni necessarie alla redazione e trasmissione dei progetti e della documentazione necessaria, relative agli interventi inseriti nel piano operativo ed ammessi ai benefici, nonché le modalità di erogazione dei contributi.
In ogni caso, l'inizio dei lavori per ciascun intervento ricadente nel piano operativo regionale non potrà comunque essere superiore a 13 mesi dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2523 del 27 dicembre 2001.
Per gli interventi per i quali i lavori non siano avviati entro i termini di cui al superiore punto, il finanziamento è automaticamente revocato e la Regione provvede alla successiva rassegnazione dei fondi disponibili per l'attuazione degli interventi utilmente collocati nel piano operativo regionale.
9.  Monitoraggio, informazioni e notizie
L'Assessorato regionale dei lavori pubblici effettua il monitoraggio a campione sull'andamento della realizzazione dei programmi inseriti nel piano operativo regionale.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici (www.regione.sicilia.it/lavori pubblici).
Qualsiasi comunicazione sarà effettuata a mezzo pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet, restando esonerata questa Amministrazione dall'onere delle comunicazioni individuali.


Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 44 -  26 -  8 -  45 -  53 -  25 -