REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 GENNAIO 2003 - N. 2
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 novembre 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Ribera.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 apri le 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del l'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 15898 del 15 novembre 2000, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 56931 del 20 novembre 2000, con il quale il commissario straordinario nominato presso il comune di Ribera ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la determinazione n. 42 del 23 luglio 1999, con la quale il commissario ad acta, nominato da questo Assessorato con decreto n. 75/DRU del 22 febbraio 1999, attesa l'incompatibilità dichiarata dalla maggioranza dei consiglieri comunali, ha adottato, con le modifiche indicate nella proposta del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e relative prescrizioni esecutive del comune di Ribera;
Vista la determinazione n. 47 del 13 settembre 1999, con la quale il commissario ad acta ha preso atto degli elaborati redatti dai progettisti e contenenti la visualizzazione delle modifiche introdotte con la delibera di adozione n. 42 del 23 luglio 1999;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla determinazione del commissario ad acta n. 42 del 23 luglio 1999;
Vista l'attestazione del 25 ottobre 1999 a firma del segretario generale del comune, riportata in calce al manifesto murale, relativa alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento;
Visto l'apposito registro, sottoscritto dal segretario generale del comune, dal quale si rileva che, avverso il pia no adottato, sono state presentate n. 180 osservazioni/opposizioni entro i termini di legge e n. 6 fuori i detti termini;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui al suddetto elenco;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni, nonché la relazione sulle stesse redatta dai progettisti;
Vista l'osservazione fatta pervenire direttamente a questo Assessorato dalla ditta Scalia Angela Franca Maria, acquisita da questo Assessorato al prot. n. 5073 del 29 gennaio 2001;
Visto il parere n. 847/V del 4 maggio 1998, con il quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento si è espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, riconfermando integralmente, alle stesse condizioni, il precedente parere n. 847 del 22 marzo 1996 circa la compatibilità del piano regolatore generale del comune di Ribera con le condizioni geomorfologiche del territorio;
Vista la nota prot. n. 140 del 20 luglio 2001, con la quale il gruppo di lavoro 31° di questo Assessorato ha trasmes so al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 23 del 20 luglio 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
PREMESSE
Il comune di Ribera dista circa 50 km. da Agrigento, il centro abitato è ubicato a circa 200 metri sul livello del mare; l'area su cui si estende l'intero territorio è delimitata da un lato dal fiume Verdura a sud-ovest, che segna il confine col comune di Sciacca e a nord-ovest col comune di Caltabellotta, mentre a sud è delimitata dal mare Mediterraneo. Il fiume Platani circoscrive il territorio a sud-est col comune di Cattolica Eraclea; a nord, nord-est il comune di Ribera confina con i comuni di Calamonaci, Bivona e Cianciana.
Lo strumento urbanistico che finora ha disciplinato il comune di Ribera è il programma comprensoriale n. 6 approvato con D.P.R.S. n. 7/A del 13 gennaio 1973.
Il suo territorio, considerato sismico di 2ª categoria, è assoggettato al regime vincolistico derivante dalla riserva naturale della foce del fiume Platani approvata con decreto assessoriale n. 216 del 4 luglio 1984 e dal vincolo paesaggistico insistente lungo la fascia costiera compresa tra Siculiana Marina e Borgo Bonsignore, di cui al decreto assessoriale n. 7167 del 22 ottobre 1993.
Il piano regolatore generale in esame è stato adottato con determinazione del commissario ad acta n. 42 del 23 luglio 1999, a seguito di dichiarazione di incompatibilità effettuata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali, ai sensi dell'ex art. 176 dell'ordinamen to regionale degli enti locali.
Con tale atto si è proceduto a:
1) adottare in conformità alla proposta del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, il piano regolatore generale, regolamento edilizio, norme di attuazione e prescrizioni esecutive, redatti dal prof. arch. Zappulla Renato, arch. Antonuccio Vincenzo, arch. Foderà Leonardo, arch. Risica Caterina;
2) disporre, a cura dei progettisti incaricati, l'appron tamento degli elaborati modificati in conformità alle prescrizioni e modifiche risultanti dal corpo della proposta di adozione del dirigente dell'ufficio tecnico comunale;
Il piano regolatore generale adottato individua le linee guida per la pianificazione del territorio di Ribera rapportate allo spazio temporale del ventennio tra il 1995 ed il 2015. Le prescrizioni esecutive (piani particolareggiati) sono rapportate allo spazio temporale del decennio compreso tra il 1995 ed il 2005.
La redazione del piano regolatore generale è avvenuta secondo le direttive generali fornite dall'amministrazione e si avvale del nuovo supporto cartografico in scala 1:10.000 per tutto il territorio comunale ed in scala 1:2.000 per il centro urbano e la località di Seccagrande, della relazione geologica e della relazione agronomica, ed ai dati demografici del comune di Ribera.
Dalla lettura della relazione dello stato di fatto allegata al piano regolatore generale del comune di Ribera si riportano sinteticamente gli elementi di analisi ed il livello di attuazione degli strumenti urbanistici preceden ti all'adottato piano regolatore generale, attraverso lo stu dio dei quali i progettisti hanno ricavato i presupposti per la formazione del piano regolatore generale in oggetto.
Il territorio di Ribera è esteso 118,67 kmq. Confina col mare Mediterraneo a sud e con i comuni di Cattolica Eraclea e Cianciana ad est, Calamonaci e Bivona a nord, Caltabellotta e Sciacca ad ovest. E' delimitato ad est dal corso del fiume Platani ed a ovest dal corso del fiume Verdura. Il territorio è attraversato inoltre dal fiu me Magazzolo. Il suolo prevalentemente collinare è scavato dall'alveo dei 3 fiumi che dall'entroterra sfociano a mare. Al di fuori del monte Sara, posto a nord-est ai margini del comune, non vi sono grandi rilievi.
Nell'ambito del territorio comunale sono segnalati diversi siti archeologici tra i quali una necropoli della media e tarda età del bronzo (secolo XIII a.C.) rinvenuta a sud dell'abitato, nel 1982.
La vecchia struttura ortogonale caratteristica della parte più antica di Ribera, già con l'entrata in vigore del piano urbanistico comprensoriale n. 6 del 1973, che ha coinciso con una grande crescita economica, con l'affermazione di un'attività agricola dotata di alta specializzazione nelle colture degli agrumi, delle fragole e delle specie ortive, viene ad interrompersi a favore di un tessuto urbanistico più fluido e libero, nel quale il rapporto con la strada non è più vincolante. L'area di nuova espansione, così come rappresentata dai rilievi fotografici del 1987 e del 1991, occupa una superficie altrettanto gran de di quella della vecchia città. Il fenomeno dell'abusivismo nel centro urbano è relativamente limitato con l'eccezione di una zona a nord-ovest del cimitero dove è localizzato un insediamento di abitazioni di prima necessità, costruite sul ciglio della vallata; per questa zona è stato redatto un piano di recupero ai sensi della legge regionale n. 37/85, approvato nel 1995.
Importante è la situazione che si sta instaurando relativamente ai collegamenti territoriali con il completamento della veloce Castelvetrano-Sciacca-Agrigento che rappresenta un importante via di comunicazione con i capoluoghi di provincia più vicini.
Diversi assi viari previsti dal programma comprensoriale n. 6, tra i quali il completamento della circonvallazione ad est e a ovest di Ribera ed il passante scorrimento veloce a monte dell'abitato, non sono stati realizzati. Negli anni precedenti sono stai approvati in variante allo strumento urbanistico vigente un P.E.E.P. in corso di realizzazione, un piano per insediamenti produttivi che ancora, però, stenta a realizzarsi. E' stata portata avanti dall'E.S.A. un imponente sistema di irrigazione della campagna che investe gran parte del territorio comunale e che permetterà, una volta entrato in funzione, di risolvere i problemi di approvvigionamento idrico atti a sconfiggere la persistente siccità.
Il problema dell'urbanizzazione della campagna dovuto alla facilità di comunicazioni pone un tema difficile di salvaguardia del territorio aperto.
Relativamente alla utilizzazione della fascia costiera, il programma comprensoriale n. 6 si è rilevato inadeguato. Infatti si era solo limitato a prendere atto della situazione edilizia esistente senza prevedere alcun elemento di previsione. Questo ha comportato un forte fenomeno dell'abusivismo sia per gli aspetti urbanistici sia paesaggistici, pertanto il presente piano regolatore prevede un assetto d'insieme della fascia costiera che, evitando l'errore di valutazione del precedente strumento urbanistico tenga conto, oltre delle esigenze degli abitanti di Ribera, di quelle famiglie di emigranti che tornano durante il periodo estivo, nonché delle richieste provenienti dai numerosi comuni dell'entroterra che non sono dotati di sbocco sul mare, oltre che di un eventuale possibile sviluppo turistico ed agrituristico.
Un piano di recupero, ai sensi della legge regionale n. 37/85, è stato redatto per la zona di Seccagrande ed è operante con presa d'atto dell'A.R.T.A. nel 1995.
Relativamente alla zona della foce del fiume Platani, il programma comprensoriale n. 6 l'aveva destinata ad attrezzature alberghiere, ma negli ultimi anni è stata vincolata a riserva naturale con zona di preriserva. Questo provvedimento è ritenuto dai progettisti molto opportuno per la salvaguardia del sito, ma ha tolto l'unica possibilità di realizzare nel territorio di Ribera attrezzature ricettive lungo la costa.
Per quanto riguarda il fabbisogno residenziale, considerato nei prossimi anni un moderato incremento della popolazione, il quadro che si delinea non è tale da prefigurare espansione, bensì un vasto ed importante lavoro di riqualificazione. Favorendo la tutela del territorio aper to con un uso compatibile dei manufatti e delle risorse esistenti, occorrerà realizzare il completamento del centro urbano, la salvaguardia del tessuto urbanistico più degradato e il miglioramento qualitativo delle attuali condizioni abitative di alcuni quartieri.
La popolazione
Nella relazione allegata sulla determinazione dei fabbisogni riferiti al prossimo ventennio, in merito al dimensionamento del piano è riportato che la popolazione residente, alla data del censimento Istat 1991, era costituita da 21.004 abitanti, mentre l'ultima rilevazione del 31 agosto 1994 riporta un ulteriore aumento di 369 unità portando la popolazione residente a 21.373 unità. Tale crescita però non è confermata dalla lettura degli ultimi dati disponibili che mostrano un decremento demografico a partire dall'anno 1996 e che, aggiornati al 31 dicem bre 1999, attestano la popolazione residente in 20.679 unità, ottenendo un decremento riconducibile in 325 unità rispetto al 1991 ed in 694 unità in meno rispetto al dato relativo del 1994.
Pertanto, l'incremento demografico previsto dai progettisti nel ventennio di riferimento (1995-2005) indicato in 2.500 unità e calcolato da presupposti non più attuali, anche ritenendo condivisibili le motivazioni addotte secondo quelle che sono le potenzialità di sviluppo prefissate dal piano de quo, si ritiene che possa essere ridotto a 2000 unità, così da essere maggiormente rispondente all'andamento degli ultimi dati demografici.
Il patrimonio edilizio
Il patrimonio edilizio calcolato al 1991 riporta la presenza n. 7.012 abitazioni per un totale di 29.267 vani, dai quali i progettisti motivatamente ne sottraggono una certa aliquota ottenendo così il numero di 21.500 vani. Da questo dato di partenza è stato stimato il fabbisogno dei vani nel ventennio di riferimento, sommando la percentuale di vani necessari ad ottenere un indice di affollamento pari a 0,8 vano/abitante (indice invece pari a 0,97 vano/abitante alla data del 1991), ed il fabbisogno degli stessi, tenuto conto della crescita demografica prevista dai progettisti di 2.500 abitanti. Da tale somma è stato sottratto il numero di vani equivalente alle abitazioni esistenti, ma non utilizzato, ottenendo un fabbisogno abitativo pari a 5.900 nuovi vani, riconducibile infine, secondo le valutazioni dei progettisti, a circa 600.000 mc. da realizzare nel ventennio di previsione. Anche questi dati che utilizzano dei periodi di riferimento non più attuali, appaiono condivisibili così come condivisibili appaiono le motivazioni esplicitate nella citata relazione e pertanto, volendo mantenere i criteri adottati dai progettisti, adeguati però ai dati demografici aggiornati al 1999 per come sopra specificato, si ottiene un fabbisogno abitativo pari a 5.275 vani riconducibile a 535.000 mc. da realizzare.
Relativamente invece al fabbisogno di insediamenti stagionali ed attività turistiche ed alberghiere, i progettisti rilevano che i dati mostrano una tendenza verso la costruzione di seconde case al mare o in campagna che è stata sottovalutata dal programma comprensoriale n. 6 dando luogo a massicci fenomeni di abusivismo.
A fronte della presenza di circa 1.739 abitazioni pari a 7.613 vani utilizzati per vacanza, è stato stimato un fabbisogno per le abitazioni stagionali, di 4.100 vani, che interesseranno un territorio vasto 150 ha..
Il piano in questione prevede anche un adeguato fabbisogno di vani per attività turistiche-ricettive-alberghie re, previsione questa vanificata nel precedente strumento urbanistico in quanto la zona prevista per tale attività (zona attestata lungo il fiume Platani in contrada Campana) è stata successivamente vincolata come zona di riserva con area di preriserva.
Bisogna rilevare che questi ultimi due conteggi sono basati su presupposti e motivazioni alquanto opinabili, non essendo supportate da specifiche e puntuali indagini (quali ad esempio quelle presso gli enti provinciali del turismo) che avrebbero potuto dare maggiori e più chiare indicazioni sul reale fabbisogno di attività turistico-alberghiere e di insediamenti stagionali.
Per quanto riguarda il fabbisogno di insediamenti pro duttivi, nella relazione è citato che il piano per insediamenti produttivi già approvato in contrada Donna Vanna assorbe tutto il fabbisogno futuro. Mentre bisognerà prevedere un'area di dimensioni consistenti non distante dal centro abitato per la richiesta di insediamenti di tipo industriale, di spazi artigianali, commerciali e per la piccola e media impresa.
Struttura del piano
Preliminarmente si specifica che non sono stati rinvenuti tra gli allegati trasmessi a questo Assessorato quelli relativi allo stralcio del piano E.S.A. e l'elenco propedeutico alla schedatura urbana di Ribera redatto dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel 1990/91.
La direzione di sviluppo del centro abitato negli ultimi venti anni è verso sud investendo un'area in leggero declivio di dimensioni non meno vaste di quello occupato dal compatto tessuto a maglia ortogonale già esistente. Questo processo di edificazione, in via di comple tamento, è nelle linee generali già realizzato.
La perdita della unicità della funzione baricentrica del corso principale (corso Umberto I e la via Garibaldi) a causa dell'espansione edilizia, fa sì che si debba affron tare una dimensione nuova formata da una pluricentralità cittadina.
Gli obiettivi primari che il piano regolatore generale vuole raggiungere e che scaturiscono dalle indicazioni for nite dalle direttive generali e da quelle contenute negli emendamenti allo schema di massima, sono sinteticamente quelli di seguito elencati:
1)  il riordino ed il completamento dell'esistente centro urbano;
2)  al di fuori dell'abitato, porre le premesse per lo scioglimento di alcune specifiche questioni inerenti, tra le altre, le zone residenziali stagionali e turistico-alberghiere lungo la fascia costiera, e le esigenze artigianali, commerciali e per la piccola e media impresa unitamente alla normativa e tutela del verde agricolo.
Con il primo punto si cercherà di mantenere le previsioni del P.U.C. n. 6 e dei successivi piani di zona e particolareggiati nonché delle lottizzazioni approvate e del piano di recupero nord-ovest-cimitero, dove le molte aree ancora vuote o incomplete permettono una potenzialità edificatoria vasta; è prevista anche una zona C di mq. 258.830 con densità territoriale di 1 mc./mq. che potrà essere utilizzata anche per edilizia economica e popolare ove necessario.
Relativamente alla viabilità e il centro urbano, sono stati considerati i seguenti problemi specifici:
1)  l'accesso al centro urbano dalla veloce Sciacca-Castelvetrano-Agrigento;
2)  l'attraversamento del centro urbano da nord a sud e viceversa;
3)  le connessioni interne tra la scacchiera compatta e il tessuto urbano di recente formazione.
Il piano in questione prevede un adeguato fabbisogno di vani per attività turistiche-ricettive-alberghiere, previsione questa vanificata nel precedente strumento urbanistico in quanto la zona prevista per tale attività (zona attestata lungo il fiume Platani in contrada Campana) è stata successivamente vincolata come zona di riserva con area di preriserva.
Pertanto il piano regolatore generale proposto pone le premesse:
-  per avviare e continuare l'azione di riordino e recupero di quanto esistente già iniziata con l'approvazione del piano di recupero di località Seccagrande redatto ai sensi della legge regionale n. 37/85;
-  per introdurre validi criteri di pianificazione nel tratto di costa compreso tra Borgo Bonsignore e Piana Grande offrendo un'alternativa all'abusivismo edilizio che si è realizzato negli anni più recenti;
-  per incentivare la risorsa "turismo" come attività complementare alla impresa agricola che ha sostenuto l'economia di Ribera negli ultimi 30 anni.
A tale scopo sono stati previsti la realizzazione di una strada che unisca Borgo Bonsignore con Piana Grande, tracciata su spezzoni già esistenti tra loro opportunamente collegati, e la realizzazione di un porticciolo turistico ad est del fiume Magazzolo.
Per quanto riguarda il fabbisogno di insediamenti pro duttivi, nella relazione, così come già citato, si riporta che il piano per insediamenti produttivi già approvato in contrada Donna Vanna assorbe tutto il fabbisogno futuro, e che lo stesso si è ritenuto di destinarlo ad attività industriali pesanti, di maggiori dimensioni o nocive. Mentre è stata prevista un'area di dimensioni consistenti non distante dal centro abitato per la richiesta di insediamenti di tipo industriale salubri, di spazi artigianali, commerciali e per la piccola e media impresa. Tale area è individuata lungo l'asse Ribera-Calamonaci, dove il P.U.C. aveva già previsto degli insediamenti industriali, ma mai realizzati non avendo proceduto alla redazione di piano particolareggiato. Bisogna però considerare che i progettisti non hanno compiuto opportune indagini, in ordine alla quantificazione del fabbisogno relativo agli insediamenti di carattere produttivo artigianale con particolare riferimento all'area soggetta da prescrizioni esecutive, ma si sono limitati ad allegare una copia delle richieste della Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese inoltrate al sindaco e al presidente del consiglio comunale di Ribera.
Oltre alla previsione della localizzazione di un mercato giornaliero ed un centro commerciale, è stata prevista la realizzazione di un nuovo cimitero. Quest'ultima scel ta, così come citato dai progettisti, è stata dettata dal la assoluta impossibilità di ampliare il cimitero esistente localizzato a nord del centro urbano. Ciò è dovuto sia all'articolazione orografica del sito, sia alla presenza della adiacente area archeologica di Ciovalaro.
Il piano localizza anche la discarica per rifiuti solidi ur bani e per sfabbricidi, un centro di rottamazione, un'area destinata a kartodromo.
Relativamente ai vincoli che riguardano il territorio del comune di Ribera, di natura geologica, paesistica, archeologica, di rispetto stradale, cimiteriale, etc., il piano li riporta e li recepisce ritenendo di vitale importanza la salvaguardia del territorio agricolo.
Le zone assoggettate a prescrizioni esecutive sono:
-  Sant'Antonino, arena Excelsa;
-  via Canova;
-  zona nord, insediamenti produttivi insalubri;
-  Seccagrande.
Attrezzature in genere
I progettisti, relativamente alle aree da destinare ad attrezzature, non hanno presentato studi specifici attinenti al loro numero ed al riscontro della loro utilità in relazione alle esigenze della collettività, limitandosi ad accertare il rispetto degli standards previsti.
Il loro numero e la loro distribuzione appare condivisibile.
Compatibilità delle previsioni con lo studio geologico.
L'ufficio del Genio civile di Agrigento ha espresso parere che, in linea di massima, l'elaborato prodotto dal l'amministrazione comunale di Ribera relativo al piano regolatore generale è compatibile con le condizioni geomorfologiche del territorio ad alcune condizioni riportate nel parere stesso.
A parte le indagini particolari che bisognerà effettuare per l'attività edificatoria nelle zone indicate nel parere, relativamente alla zona VG2 caratterizzata da movimenti franosi, da indizi di instabilità superficiali e da acclività superiore al 35%, è prescritto che non si dovrà effettuare alcun insediamento urbanistico.
Studio agricolo-forestale
Si precisa che lo studio agricolo forestale non risulta adeguato alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 13.
Le aree boscate, cartografate su scala 1:10.000 ed estese complessivamente circa 90 ettari, sono individuate da due grossi poli di monte Sara e Borgo Bonsignore, oltre a piccoli boschetti.
Relativamente alla compatibilità dello studio agrico lo-forestale con le previsioni dell'adottato piano regolato re generale, si segnala che nella relazione allegata è indicato, relativamente alla zona sud limitrofa al centro abitato (ambito in cui insistono le previsioni di zona C1), che la maggior parte dei terreni sono attualmente interessati dalla coltivazione di uliveti dell'età mediamente di oltre 30 anni di vita, in gran parte specializzati e con sesto regolare; tale situazione è confermata dalla lettura delle carte relative all'uso dei suoli. Tra l'altro l'uliveto è indicato come una delle colture più rappresentativa insieme all'agrumeto, che nel corso degli anni sta soppiantando le altre, soprattutto vigneti e frutteti, assumendo un ruolo determinante nell'economia locale. La stessa situazione, in parte, è verificata relativamente i terreni interessati dalla prescrizione esecutiva della zona nord insediamenti produttivi salubri.
Anche la zona di Seccagrande interessata dalla zonizzazione di previsione indicata come "Ct2" a nord del fiume Magazzolo è fortemente interessata da colture specializzate.
Zonizzazione
Preliminarmente si evidenzia che tutti i supporti cartografi del piano regolatore generale alle varie scale sono non di immediata lettura, in quanto articolati esclusivamente con simboli e retinature senza alcuna distinzione cromatica (colore bianco-nero); tra l'altro l'ampia e la variegata rappresentazione di ciò che compone le tavole con tratti, retinature, puntinati, etc., rende l'interpretazione estremamente difficile.
Il territorio comunale di Ribera è stato diviso nelle seguenti zone:
-  zona territoriale omogenea A: sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico artistico e di particolare interesse ambientale.
La sua delimitazione è stata mantenuta nei limiti del precedente P.U.C. n. 6, con ampliamento agli edifici adiacenti vincolati dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento di cui all'elenco propedeutico alla schedatura urbana di Ribera redatto nel 1990/91 dalla stessa Soprintendenza.
La zona A in prospettiva dovrà essere disciplinata con apposito piano particolareggiato esecutivo ai sensi della legge n. 457/78 ed in atto si propone di tutelare il patrimonio storico ed artistico consentendo soltanto interventi conservativi (restauri, ristrutturazioni, ripristini);
-  zona territoriale omogenea B: sono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore a 1/8 della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc./mq.
Tali aree ad esclusione della classificazione B0 sono assentibili e sono così differenziate:
-  zona B0: sono le aree individuate nella località Sec cagrande e Corvo, che ricadono all'interno della fascia dei 150 metri dalla battigia, in gran parte edificate posteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 78/76 al di fuori del P.U.C. n. 6.
Ferma restando la delimitazione della zona e quan to riportato specificatamente nelle norme di attuazione, (... in tali zone è vietata qualsiasi attività edilizia. Sono escluse da tale divieto le costruzioni realizzate anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 78/76, e quelle tra i 100 metri e i 150 metri dalla battigia realizzate anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 15/91), non appare pertinente la classificazione come "zona B0"; e ciò in quanto l'edificato non può considerarsi stabilmente consolidato dal punto di vista urbanistico, a causa della tipologia di abuso edilizio perpetrato. Pertanto si ritiene più corretto una denominazione che non abbia riferimento alla zona territoriale omogenea B;
-  zona B1: vengono classificate B1 le aree ricadenti nel centro urbano, edificate prevalentemente sulla trama viaria a scacchiera. Esse comprendono i quartieri di S. Antonio, S. Rosalia, Rinascita e Villa Sabella da sottoporre a piani di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge n. 457/78.
La densità edilizia fondiaria è di 5 mc./mq.;
-  zona B2: sono le aree residenziali riferite al P.E.E.P. in contrada Spadaro, in corso di realizzazione con indice di densità edilizia fondiaria di 3,00 mc./mq.;
-  zona B3: vengono così classificate le aree di recente edificazione prevalentemente interessate da P.P. già approvati e destinate dal precedente P.U.C. n. 6 a zone di espansione C.1.3;
-  zona B4: sono le aree di recente edificazione prevalentemente interessate da P.L. già approvati e destinate dal precedente P.U.C. n. 6 a zone di espansione C.1.2;
-  zona B5: sono le aree ricadenti il località Seccagrande in zona B2.1 del P.U.C. n. 6. In tali zone non è prevista nuova edificazione, ma solo la manutenzione ordinaria e straordinaria ed è possibile la demolizione e ricostruzione senza superare la cubatura ed altezza esistente;
-  zona BR: sono le aree ricadenti nei piani di recupero di cui alla legge regionale n. 37/85 in località nord-ovest cimitero e Seccagrande e destinate alla residenza;
-  zona territoriale omogenea C: tali zone enucleano le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle precedenti zone B.
Sono così suddivise:
-  zona C0: sono quelle aree individuate in locali tà Seccagrande che ricadono all'interno della fascia dei 150 metri dalla battigia, edificate in conformità con il P.U.C. n. 6 con la destinazione d'uso CZ anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 15/91; sono consentiti tutti gli interventi definiti nel titolo III delle norme di attuazione ad esclusione della ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione anche a seguito di demolizione;
-  zona C1: sono le aree individuate a sud del centro abitato che, per la presenza di allineamenti commerciali nuovi e di servizi, realizzano la congiunzione tra il nucleo urbano consolidato e la costruenda espansione.
La destinazione d'uso è a residenza, spazi attrezzati e servizi sia pubblici sia privati, attività ricettive commer ciali e direzionali in misura non superiore al 25% della volumetria totale di zona, piccole attività artigianali non nocive, esercizi pubblici in genere, ospedali e cli niche private. L'attività edilizia si attua attraverso i piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con ambito di intervento maggiore di ha 1 oppure può segui re la redazione di un piano con valore di piani particolareggiati ex art. 12 approntato dallo stesso ufficio tecni co comunale che individui gli ambiti di intervento da assoggettare ai P.L. di iniziativa privata. Per le aree residue la superficie di intervento può essere inferiore di ha 1. L'indice di densità edilizia territoriale è 1,00 mc./mq.
Per quanto sopra detto in riferimento al dimensionamento del piano, ed in particolare al numero degli abitanti insediabili nel ventennio di riferimento, le previsio ni di zone C1 individuate appaiono leggermente sovradimensionate; inoltre tre su quattro delle aree destinate a zona C1 e fra di loro limitrofe, così come risulta dalla sovrapposizione delle carte vegetazionali e dell'uso del suolo, sono interessate da colture specializzate senza che la loro localizzazione sia supportata da opportune giu stificazioni. Pertanto queste tre zone non sono assentibili e sono disattese. Potrà il comune di Ribera, in sede di controdeduzioni rilocalizzare le stesse, opportunamen te dimensionate;
-  zona C2: tali aree sono localizzate in prossimità dello svincolo di Seccagrande, caratterizzate da edilizia rada a carattere misto agricolo/stagionale. Sono destinate ad edilizia di servizio dell'agricoltura ed a residenza prevalentemente stagionale (agriturismo). L'attività edilizia si attua attraverso singola concessione. L'indice di densità territoriale è di 0,08 mc./mq.
Nella considerazione che la determinazione del l'esten sione di questa zona non è supportata da sufficienti giustificazioni, tale previsione è disattesa. Conseguentemente è disattesa anche la viabilità di servizio presente;
-  zona Ct1: sono quelle aree localizzate a Seccagrande al di fuori della fascia dei 150 metri dalla battigia e non interessate dal piano di recupero redatto ai sensi della legge regionale n. 37/85.
Sono destinate a residenza stagionale e/o alberghiera, spazi attrezzati e servizi, con indice di densità edilizia fondiaria di 1,00 mc./mq.; l'attività edilizia si attua attraverso la singola concessione. Anche questo ambito è disatteso per le motivazioni di cui al punto precedente;
-  zona Ct2: sono quelle aree localizzate tra Borgo Bonsignore ed il fiume Magazzolo, a ridosso di località Seccagrande, e da contrada Camemi fino a località Piana Grande, oltre la fascia dei 150 metri dalla battigia ed al di sotto della scorrimento veloce Sciacca-Agrigento.
La destinazione d'uso è a residenza stagionale e/o tu ri stico alberghiera, alberghi, pensioni, campeggi, spa zi at trezzati e di servizi, parchi di divertimento, con in terventi unitari ai sensi della legge regionale n. 71/78, art. 15. L'attività edilizia si attua attraverso i piani particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate con una superficie minima di mq. 50.000. L'indice di densità edilizia territoriale è di 0,20 mc./mq.
Per tali zone, in parte interessate dalla prescrizione esecutiva "Seccagrande", per quanto sopra detto in premessa circa il loro dimensionamento e considerata l'ampia estensione di terreno dalle stesse occupate, non risultano assentibili e quindi sono disattese. Contestualmente sono disattese anche le previsioni di viabilità di riferimento, le attrezzature a servizio della zona compresa quella del porticciolo turistico insistente sulla foce del fiume Magazzolo;
-  zona territoriale omogenea D: rappresentano le aree ricadenti all'interno del piano per insediamenti produttivi a nord del centro abitato di Ribera in direzione Calamonaci. E' prevista la destinazione per impianti industriali ed artigianali innocui e centri per il commercio attuati da iniziativa sia privata sia pubblica.
L'attività edilizia si attua attraverso singola concessio ne. L'indice di densità edilizia territoriale è di 1,5 mc/mq.;
-  zona territoriale omogenea piano per insediamen ti produttivi: viene classificata piano per insediamenti pro duttivi l'area ricadente all'interno del piano per insediamenti produttivi, già approvato, in contrada Donna Vanna. E' prevista la destinazione per impianti industriali ed artigianali insalubri (distillerie, marmifici, mattatoi, oleifici, etc.);
-  zona territoriale omogenea E: queste zone rappresentano quella parte del territorio essenzialmente destinato al servizio dell'agricoltura e delle attività produttive connesse. E' consentita l'edificazione di residenze rurali al servizio del fondo, stalle e ovili, silos e magazzini, locali per la lavorazione, trasformazione, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti agricoli, zootecnici e silvo-pastorali, ospitalità turistica e di turismo rurale, con indice di densità territoriale fondiaria per la residenza di 0,03 mc./mq., con lotto minimo di mq. 5.000. L'attività edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, le comunicazioni per i rispettivi interventi pre visti dalle leggi vigenti;
-  zona territoriale omogenea F: tali zone rappresentano gli spazi dove sono localizzate le attrezzature di interesse collettivo a carattere territoriale quali quelle sco lastiche, culturali, assistenziali, commerciali, istituzionali, sanitarie e per la protezione civile;
-  zona territoriale omogenea V: sono le parti del territorio destinate a verde attrezzato.
Sono così differenziate:
-  zona VAPU: vengono così classificate quelle aree destinate alla realizzazione di parchi urbani, giardini, ville comunali.
-  zona VAS: sono quelle aree destinate alla realizzazione da parte pubblica o privata di impianti sportivi e di attrezzature per il tempo libero in genere, nonché di parchi giuoco a carattere temporaneo e/o fisso;
-  zona VAC: sono quelle aree localizzate in località Seccagrande e Corvo, interessate da fenomeni di precarietà geologica. Tali aree sono destinate alla realizzazione di opere di consolidamento del suolo e contenimento di eventuali fenomeni di dissesto.
Viabilità
Per quanto riguarda la viabilità sono stati affrontati alcuni problemi che i progettisti hanno riscontrato nel loro studio ed attinenti alle connessioni interne tra la scacchiera compatta e il tessuto urbano di recente formazione, all'accesso al centro urbano dalla veloce Sciac ca-Castelvetrano-Agrigento e all'attraversamento del centro urbano da nord a sud e viceversa.
Relativamente al primo punto sono state sfruttate la linea ferrata e gli spazi di pertinenza ormai in disuso, che un tempo erano locati in posizione periferica e ormai risultano essere centrali. Tali aree, una volta riconvertite, tagliando diagonalmente il nuovo abitato offrono un potenziale collegamento.
Per l'accesso al centro urbano dalla veloce Sciacca-Castelvetrano-Agrigento è proposto il prolungamento del la via Imborbone con la nuova strada prevista sul tracciato della ferrovia per essere infine raccordata con la strada già esistente proveniente da est e sita lungo il costone di contrada Piana e superando il salto di quota a sud, prosegue fino a collegarsi con la strada esistente sotto la costa Coniglia che incrocia l'attuale strada statale n. 115 con lo svincolo di contrada Torre.
Per quanto riguarda l'attraversamento nord-sud del l'abitato, i progettisti ritengono improponibili le soluzioni già previste nel vecchio P.C.U. n. 6, peraltro mai attuate, in quanto comporterebbero enormi costi e problemi di carattere ambientale. Pertanto si prevede di realizzare una strada belvedere esterna che a nord si innesta con la viabilità esistente sotto il cimitero e di qui prosegue per la strada statale n. 386. Di quest'ultima si propone lo spostamento a valle del tratto che attraversa la nuova area destinata alle attrezzature artigianali D, rendendo il percorso più lineare. Il vecchio percorso sarà utilizzato esclusivamente quale asse portante della nuova zona D, che è organizzata attorno ad essa.
Prescrizioni esecutive
Gli ambiti interessati dalle prescrizioni esecutive so no 5, delle quali 3 riguardano il centro urbano, uno riguarda la zona per insediamenti artigiani, commerciali, produttivi salubri a cavallo della strada Ribera-Calamonaci e l'ultimo la zona alle spalle di Seccagrande e Corvo destinata ad insediamento stagionali e turistico-ricettivi.
Le 5 prescrizioni esecutive sono:
-  per il centro urbano:
1)  S. Antonino;
2)  Arena Excelsa;
3)  via Canova;
-  per gli insediamenti produttivi:
4)  zona nord, insediamenti artigianali, commerciali e produttivi salubri per gli insediamenti stagionali e turistico-ricettivi:
5)  Seccagrande.
Le prime due: S. Antonino ed Arena Excelsa riguardano veri e propri interventi di recupero di due aree urbane, mentre via Canova riguarda una grande area libera e pianeggiante di proprietà comunale destinata ad edilizia residenziale.
La prescrizione esecutiva di Seccagrande riguarda gli insediamenti stagionali e turistico-ricettivi e si ricollega a quanto previsto nel piano di recupero già approvato e redatto ai sensi della legge regionale n. 37/85, con l'intento di realizzare un migliore inquadramento urbanisti co e condizioni di sviluppo pianificato per tutta la zona.
Tale prescrizione esecutiva, in forza di quanto detto relativamente alla zona Ct2 è stralciata.
Il piano per insediamenti produttivi salubri è stato redatto ai fini della rilocalizzazione delle attività destinate allo scopo.
Relativamente a quest'ultima prescrizione esecutiva, dalla lettura della tavola "0.4.1. P.E." risulta che il proprio limite territoriale si inoltra, per una piccola parte, all'interno della fascia di rispetto del limitrofo cimitero, e pertanto lo stesso dovrà essere arretrato sino alla distanza minima di 200 metri. Si segnala, in ogni caso, che le previsioni di quest'ultima prescrizione esecutiva attengono a problematiche riguardanti la nuova normativa che si occupa dei piani commerciali in ambito di piano regolatore generale e che pertanto dovrà successivamente essere verificata in conformità alla stessa.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio, composto da 147 articoli, può essere in linea di massima condiviso, con gli adeguamenti discendenti dall'applicazione delle leggi nazionali e regio nali frattanto intervenute.
Norme di attuazione
Le norme tecniche di attuazione, composte da n. 16 articoli, sono in linea di massima condivisibili con le modifiche e le prescrizioni discendenti dalle considerazioni sopra espresse a proposito delle zonizzazioni cui rispettivamente si riferiscono.
Osservazioni e opposizioni
Risultano pervenute n. 187 tra ricorsi, osservazioni e/o opposizioni, di cui n. 180 nei termini e n. 6 fuori termini previsti, come da allegato registro. Le istanze presentate fuori termine sono state numerate dai progettisti da n. 1 bis a 7 bis.
Tutte le osservazioni e opposizioni non sono state esaminate e deliberate dal consiglio comunale di Ribera, ma trasmesse direttamente fornite di controdeduzioni da parte dei progettisti.
Successivamente è pervenuta direttamente a questo Assessorato, acquisito al prot. n. 5073 del 29 gennaio 2001, un'osservazione a firma della ditta Scalia Angela Franca Maria, e la nota datata 29 aprile 2001 con la quale i progettisti hanno riscontrato una precedente richiesta di chiarimento da parte del comune di Ribera sulla non corrispondenza delle prescrizioni del piano regolatore generale circa la presunta cappella di S. Francesco.
In questa sede si procede all'esame delle osservazioni ed opposizioni presentate sulla scorta delle controdeduzioni formulate dai progettisti, e la nota datata 9 apri le 2001 con la quale i progettisti hanno dato opportuni chiarimenti circa la presunta cappella di S. Francesco si ta in corso Umberto a Ribera.
Così come da suddivisione operata dai progettisti circa la suddivisione delle osservazioni/opposizioni in relazione agli ambiti territoriali interessati, si distinguono 5 elenchi e relativi al:
1) territorio comunale;
2) centro abitato;
3) Seccagrande;
4) Borgo Bonsignore;
5) norme di attuazione e regolamento edilizio.
IL TERRITORIO
Osservazioni nn. 1, 18: si controdeduce conformemente con quanto già dedotto dai progettisti.
Osservazioni nn. 2, 4d, 35, 36, 50, 51, 90, 156, 173: vengono accolte condividendo le deduzioni dei progettisti.
Osservazioni nn. 3, 42, 56, 60, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 97, 144, 157, 166: vengono respinte condividendo le deduzioni dei progettisti.
IL CENTRO ABITATO
Osservazioni nn. 6bis, 10, 12, 13, 15, 19, 21, 24, 32, 44, 47, 71, 72, 120, 121, 147, 148, 167: si controdeduce conformemente con quanto già dedotto dai progettisti.
Osservazioni nn. 4a, 4c, 4e, 4h, 4i, 39, 98, 132, 146, 149, 168, 170, 171, 150: vengono accolte condividendo le deduzioni dei progettisti.
Osservazioni nn. 4bis, 20, 37, 38, 40, 41, 43, 58, 59, 66, 69, 70, 93, 104, 105, 106, 107, 118, 127, 139, 177, 179, 180: vengono respinte condividendo le deduzioni dei progettisti.
Osservazioni nn. 16, 28, 41, 137, 151: in queste osservazioni si lamenta che le aree di proprietà si trovano in parte in zone territoriali omogenee C1 ed in parte in verde agricolo, e pertanto si chiede che la destinazione zona territoriale omogenea C1 sia spostata fino al limite della strada statale. I progettisti hanno controdedotto che il perimetro della zona territoriale omogenea C1 si attesta sul limite dell'area a rischio indicata dallo studio geologico come VG2, e pertanto hanno ritenuto tali istanze "non accoglibili". Bisogna però rilevare, così come denunciato dai ricorrenti, che il limite del vincolo "VG2" ha di fatto creato dei relitti di particelle inservibili ai fini edificatori, da qui la richiesta, almeno per la parte residuale descritta, della assimilazione alla zona contigua edificabile.
A tal proposito questo ufficio, non è stato nella condizione di potere meglio valutare l'entità delle porzioni di particelle interessate, in quanto gli stralci planimetrici e catastali allegati alle relative opposizioni sono di difficile lettura e non risulta presentato alcun elaborato riportante la sovrapposizione tra lo stralcio del piano regolatore generale e l'estratto di mappa catastale interessato.
In ogni caso, fermo restando che si condivide l'operato dei progettisti in merito al fatto che gli stessi hanno tenuto fuori da ogni zonizzazione le porzioni di territorio ricadenti all'interno del perimetro dei vincoli discendenti dal previsto studio geologico, sembrerebbe plausibile, però, per le porzioni di particelle suddivise dal limi te del vincolo, che fosse possibile recuperare la potenzia lità edificatoria da assegnare alla rimanente parte già ricadente in zona territoriale omogenea C1.
Pertanto si richiede al comune, in sede di controdeduzioni, di meglio valutare a livello planimetrico anche le possibili casistiche analoghe, e a proporre le proprie valutazioni.
Osservazioni nn. 7bis, 49, 57, 61, 169: l'osservazione è parzialmente accolta, secondo le deduzioni dei progettisti.
SECCAGRANDE
Osservazioni nn. 11, 22 25, 27, 29, 67, 116, 134, 136, 178: si controdeduce conformemente con quanto già dedotto dai progettisti.
Osservazioni nn. 2bis, 14, 46, 63, 94, 95, 96, 114, 115, 117, 128, 129, 140: vengono accolte condividendo le deduzioni dei progettisti.
Osservazioni nn. 64, 23, 26, 34, 52 62, 74, 75, 76, 87, 91, 92, 122, 125, 126, 133, 135, 145: vengono respinte condividendo le deduzioni dei progettisti.
Osservazione n. 45: l'osservazione è parzialmente accolta, secondo le deduzioni dei progettisti.
Osservazioni nn. 3bis, 5, 6, 7, 8, 9, 33, 48, 64, 65, 68, 73, 119, 123, 124, 141: tali osservazioni riguardano ambiti disattesi e pertanto non sono esaminate.
BORGO BONSIGNORE
Osservazioni nn. 108; si controdeduce conformemen te con quanto già dedotto dai progettisti.
Osservazioni nn. 4b: viene accolta condividendo le deduzioni dei progettisti.
Osservazioni nn. 17, 30, 31, 83, 101, 102 109, 103, 130: tali osservazioni riguardano ambiti disattesi e pertanto non vengono esaminate.
NORME DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO EDILIZIO
Osservazioni nn. 1bis, 4f, 54, 55, 99, 100, 110, 111, 113, 112 142, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 164, 172, 176: si controdeduce conformemente con quanto già dedotto dai progettisti.
Osservazioni nn. 5bis, 4g, 138, 152, 155, 174: vengono accolte condividendo le deduzioni dei progettisti.
Osservazioni nn. 53, 175: vengono respinte condividendo le deduzioni dei progettisti.
Osservazioni nn. 143: l'osservazione è parzialmente accolta, secondo le deduzioni dei progettisti.
Relativamente alla opposizione presentata dalla signora Scalia Angela Franca Maria, acquisita direttamen te da questo Assessorato al prot. n. 5073 del 20 gennaio 2001, si rimanda alle successive valutazioni del comune di Ribera da effettuarsi contestualmente alle controdeduzioni sul parere espresso da questo Assessorato relativamente al piano regolatore generale de quo.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo di lavoro, propone, che il piano regolatore generale con le annesse prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio e le norme di attuazione del comune di Ribera, adottato con delibera commissariale n. 42 del 23 luglio 1999, sia da condividere con le modifiche e gli stralci di cui alle superiori considerazioni";
Visto il voto n. 553 del 20 dicembre 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, ha espresso il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis....
Ritenuto di condividere in linea di massima la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Considerato che nel corso della discussione sono emer si ulteriori elementi di valutazione che formano oggetto delle seguenti prescrizioni e integrazioni;
Le zone C1 previste in direzione sud dell'abitato, seppure ritenute leggermente sovradimensionate nel parere dell'ufficio, sono in questa sede condivise, in quanto interpretano la naturale direttrice di espansione della città, e conseguentemente definiscono e ricostituiscono il margine urbano.
Le zone produttive D poste in prossimità del cimite ro, in relazione alla loro localizzazione, ed in relazione alla presenza e disponibilità delle zone produttive poste a valle dell'abitato, direttrice questa più idonea per tali attività, in questa sede vengono disattese, fatte salve le attività già esistenti e le relative pertinenze.
Le aree classificate come zone D per effetto della loro non condivisione vengono riclassificate come zone E ver de agricolo;
In conformità a quanto espresso nel parere dell'ufficio le zone CT vengono disattese ad esclusione di quelle comprese tra la foce del fiume Magazzolo e l'abitato di Seccagrande in quanto tale previsione in detto contesto costituisce un ambito chiuso ben definito.
Per le zone CT non condivise si propone un ristudio finalizzato ad interpretare la capacità e potenzialità turistica piuttosto che quella stagionale-residenziale ampiamente rappresentata nel territorio. Non si condivide inoltre la zona C2 posta in prossimità dello svincolo di Seccagrande in quanto tale previsione era connessa con quella delle zone CT poste in adiacenza.
Considerato che, ai fini del corretto svolgimento del l'attività urbanistico-edilizia per gli aspetti geologici, fatte salve le misure transitorie di salvaguardia prescritte nel piano straordinario per l'aspetto idrogeologico di cui al D.A.R.T.A. 4 luglio 2000, occorre inserire le seguenti prescrizioni:
-  regolamento edilizio: sia in relazione alle locali con dizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro, che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla nor mativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi;
-  prescrizioni a regime: l'attuazione delle prescrizioni delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988, procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecni ca, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 mar zo 1988.
Nella redazione di strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive al presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati nell'allegato A di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche;
-  prescrizioni per piani esecutivi: l'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche, così come anche richiesto dal punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere comun que sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente.
L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica geotecnica delle relative aree da parte dell'ufficio del Genio civile, da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988. Per quanto sopra esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamen to edilizio adottati con la delibera del commissario ad acta n. 42 del 23 luglio 1999, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio prot. n. 140 del 20 luglio 2001 salvo quanto considerato nel presente voto. Fermo restan do l'obbligo di adeguamento del piano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, e dal successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000 relativo alle "direttive ed indirizzi di programmazione com merciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale"; il comune di Ribera in sede di controdeduzioni consiliari procederà ad effettuare una ricognizione delle previsioni urbanistiche del piano in oggetto riferite al settore commerciale in verifica del predetto decreto presidenziale, evidenziando in una apposita scheda riassuntiva: le zone territoriali omogenee interessate, le destinazioni d'uso ammesse, la normativa di riferimento, le superfici e le cubature interessate, il tipo d'intervento ammesso, le prescrizioni relative alle tipologie degli esercizi commerciali";
Vista la nota dirigenziale prot. n. 14045 del 7 mar zo 2002 con la quale è stato chiesto al comune di Ribera di adottare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, le controdeduzio ni in merito alle determinazioni contenute nel condiviso vo to del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 553 del 20 di cembre 2001;
Vista la nota di questo Assessorato, prot. n. 41327 del 3 luglio 2002, con la quale, trascorsi i termini indicati dal citato art. 4 della legge regionale n. 71/78 per la formulazione delle richieste controdeduzioni comunali, il piano regolatore generale in oggetto è stato trasmesso all'Assessorato regionale della cooperazione, del commer cio, dell'artigianato e della pesca, per gli adempimenti di "concerto", ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
Visto il foglio prot. n. 11034 del 23 luglio 2002, con il quale l'amministrazione comunale ha richiesto la nomina di un commissario ad acta per l'assunzione delle determinazioni in ordine alle controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 553/01, attesa l'incompatibilità dichiarata dal consiglio comunale con delibera n. 36 del 7 giugno 2002;
Vista la sindacale prot. n. 11328 del 30 luglio 2002, con allegata la relazione a firma del dirigente dell'ufficio tecnico comunale evidenziante alcune incongruenze in merito ai contenuti della proposta del gruppo 31°, prot. n. 23/01 e del voto n. 553/01;
Vista la nota prot. n. 234 del 5 settembre 2002, con la quale, in considerazione di quanto rilevato dal l'U.O.3.1/DRU con il rapporto n. 233 del 4 settembre 2002 in merito a quanto segnalato con la sindacale prot. n. 11328 del 30 luglio 2002, è stata disposta la trasmissione al Consiglio regionale dell'urbanistica per le valutazioni con seguenti, attesa l'assenza di controdeduzioni in merito nonché il mancato esito della nomina commissariale per l'evidente decorrenza dei termini previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Visto il voto n. 714 del 5 settembre 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmen te si trascrive:
"... Omissis....
Premesse
Con il voto n. 553 sopra richiamato questo consiglio si è espresso favorevolmente sul piano regolatore generale del comune di Ribera, condividendo in buona parte il parere reso dall'ufficio ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99.
Con nota del dirigente generale dell'urbanistica, prot. n. 14045 del 7 marzo 2002, il suddetto voto n. 553 è stato trasmesso al comune di Ribera per le rituali controdeduzioni, da formulare ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Con la nota prot. n. 11034 del 23 luglio 2002, l'amministrazione comunale di Ribera ha richiesto all'Assessorato la nomina di un commissario ad acta per l'adozione delle controdeduzioni comunali, stante che il consiglio comunale si è dichiarato incompatibile (delibera di consiglio comunale n. 36 del 7 giugno 2002).
Successivamente, con nota prot. n. 11328 del 30 luglio 2002, il sindaco di Ribera ha trasmesso una relazione predisposta dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale, che messa a confronto sia con le prescrizioni espresse nel parere dell'ufficio sia col parere espresso da questo consiglio potrebbero dare adito ad interpretazioni non univoche in sede di predisposizione del provvedimento finale di approvazione del piano regolatore generale.
Sulla base delle comunicazioni trasmesse dal comune di Ribera con le note prima citate, e considerato che sulla richiesta di intervento sostitutivo per l'adozione delle controdeduzioni l'Assessorato non ha potuto dare seguito per l'evidente decorrenza dei termini previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 71/78, l'ufficio, con la nota prot. n. 234 del 5 settembre 2002, ha ritenuto opportuno trasmettere il piano regolatore generale in argomento affinché questo consiglio possa esprimere le consequenziali valutazioni;
Considerato che il parere richiesto dall'ufficio ha lo scopo di dirimere taluni dubbi interpretativi discendenti dalle prescrizioni espresse nel voto n. 553 di questo consiglio, alla luce di quanto segnalato dall'amministrazione comunale di Ribera, in assenza delle rituali controdeduzioni di competenza comunale;
Ritenuto di fornire i seguenti chiarimenti sulle questioni segnalate dall'ufficio tecnico comunale del comune di Ribera, anche allo scopo di definire talune considerazioni del voto 553 avente carattere interlocutorio, rimaste di fatto prive di riscontro per l'assenza delle controdeduzioni da parte del consiglio comunale:
1) con riferimento a quanto prospettato al punto 1) della relazione tecnica predisposta dall'ufficio tecnico comunale di Ribera, si evidenzia che, sulla base delle motivazioni esposte nelle osservazioni contrassegnate con i nn. 16, 28, 41, 137, 151, si è ritenuto plausibile, per le porzioni di particelle suddivise dal limite del vincolo previsto dallo studio geologico, recuperare la potenzialità edificatoria da assegnare alla rimanente parte già ricadente in zona territoriale omogenea C1. Tale possibilità è stata tuttavia demandata alle ovvie valutazioni che il comune avrebbe dovuto effettuare in sede di controdeduzioni. In mancanza di controdeduzioni comunali, e quindi in assenza di una proposta urbanistica, appare improponibile effettuare ulteriori valutazioni sull'argomento. Pertanto, poiché le considerazioni prospettate dal l'ufficio e fatte proprie da questo consiglio sulle osservazioni sopra elencate, non hanno potuto trovare riscon tro, le stesse osservazioni vengono respinte in con formità alle deduzioni espresse dai progettisti;
2)  con riferimento a quanto evidenziato al punto 2) della relazione tecnica, si rappresenta che le zone territoriali omogenee B0, secondo la classificazione riportata nell'art. 16, punto 2.1 delle norme di attuazione, riguardano gli ambiti individuati nella frazione di Seccagrande e Corvo. Pertanto la zona B0, individuata con penna rossa nel centro urbano (tav. 5.1, planimetria centro urbano), non possiede sicuramente le caratteristiche descritte nel l'articolo sopra citato. Appare pertanto evidente che anche questa zona debba essere disattesa, in quanto priva di qualsiasi riferimento normativo atto a disciplinarla e priva di qualsiasi riferimento utile per la sua individuazione. L'osservazione n. 106 respinta in conformità alle deduzioni dei progettisti, riguarda l'inclusione del terreno di proprietà dell'istante nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo geologico UG2;
3)  con riferimento a quanto prospettato al punto 3) della relazione tecnica predisposta dall'ufficio tecnico comunale, si evidenzia che le osservazioni contrassegnate con i nn. 63, 114, 115, 117, 128, 129, 140 e 2 bis sono state accolte sulla base delle deduzioni fornite dai progettisti nella relazione. Gli ambiti interessati dalle superiori osservazioni provengono da una destinazione di zona territoriale omogenea (B1.2.) assegnata dal precedente strumento urbanistico.
Come è noto le prescrizioni contenute nell'art. 15 del la legge regionale n. 78/76 non agiscono nelle zone territoriali omogenee A e B. In relazione a dette deduzioni i progettisti hanno proposto conseguenti modifiche al l'art. 16, punto 2.6. delle norme di attuazione, anche in riferimento alle deduzioni formulate per le osservazioni nn. 11 e 116;
4) è emersa inoltre la necessità di definire la portata della prescrizione riguardante le zone CT, affinché il comune, in un arco di tempo ben definito, si possa dotare di adeguate previsioni urbanistiche che siano in grado di interpretare le reali potenzialità turistiche. Pertanto il ristudio riguardante le zone CT dovrà essere effettuato secondo le finalità indicate nel voto 553, e dovrà essere definito entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla notifica del decreto approvativo.
Per tutto quanto sopra visto e considerato il Consiglio è del parere di condividere le superiori considerazioni";
Vista la nota prot. n. 5627 del 26 settembre 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 59235 del 2 ottobre 2002, con la quale in relazione al piano regolatore generale del comune di Ribera, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sen si dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99:
"... Omissis...
Relativamente agli artt. 16-1 (zona territoriale omogenea A), 16-2 (zona territoriale omogenea B), 16-3.2 (zona territoriale omogenea C1), 16-4.1 (zona territoriale omogenea D) e 16-6 (zona territoriale omogenea F):
-  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
-  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
-  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000.
Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche si fa presente che il comune è tenuto ad individuare le aree destinate allo stesso.
Appare superfluo, infine sottolineare che l'amministrazione comunale, ai fini della programmazione di urbanistica commerciale, dovrà attenersi alle modalità prescritte dall'art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000.
Ritenuto di potere condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, sulla scorta della proposta del gruppo 31°, n. 23/01, con il voto n. 53 del 20 dicembre 2001, nonché il successivo voto n. 714 del 5 settembre 2002, reso a chiarimento delle precedenti determinazioni, e preso atto delle proposte di modifica contenute nella nota dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 5627 del 26 settembre 2002 in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 553 del 20 dicembre 2001 e n. 714 del 5 settembre 2002, nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Agrigento con la nota in premessa e con le modifiche riferite alla programmazione commerciale, di cui alla nota dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, del l'artigianato e della pesca, prot. n. 5627 del 26 settembre 2002, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Ribera, adottato con determinazione del commissario ad acta n. 42 del 23 luglio 1999.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in con formità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 553 del 20 dicembre 2001 e n. 714 del 5 settembre 2002.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere prot. n. 23 del 20 luglio 2001 resa dall'U.O.3.1 del servizio III;
2)  voto n. 553 del 20 dicembre 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  rapporto n. 233 del 4 settembre 2002 resa dal l'U.O.3.1 del servizio III;
4)  voto n. 714 del 5 settembre 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5)  determinazione del commissario ad acta n. 42 del 23 luglio 1999;
6)  determinazione del commissario ad acta n. 47 del 13 settembre 1999;
7)  nota prot. n. 5627 del 26 settembre 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Piano regolatore generale
8)  R. 1  -  relazione preliminare sulle scel te urbanistiche fondamentali e gli indirizzi del piano; 
9)  R. 2  -  relazione dello stato di fatto nel territorio di Ribera; 
10)  R. 3  -  relazione sulle determinazioni dei fabbisogni riferiti al prossimo ventennio; 
11)  R. 4  -  relazione generale del proget to di piano; 
12)  R. 5  -  programma e fasi di attuazio ne del piano con riferimento alle prescrizioni esecutive; 
13)  R. 6  -  norme di attuazione, visualizzazione di cui alla determinazione commissariale n. 47 del 13 settembre 1999; 
14)  R. 7  -  regolamento edilizio, visualizzazione di cui alla determinazione commissariale n. 47 del 13 settembre 1999; 
15)  tav. 1  -  schema regionale; 
16)  tav. 2.1  -  planimetria del territorio co mu nale, stato di fatto con in dica zione della pianificazio ne esi sten te, visualizzazione di cui alla determinazione com mis sa ria le n. 47 del 13 set tem bre 1999; 
17)  tav. 2.2  -  planimetria del territorio comunale, stato di fatto con in dicazione della pianificazio ne esistente, visualizzazione di cui alla determinazione commissariale n. 47 del 13 settembre 1999; 
18)  tav. 3.1  -  planimetria del centro abitato, stato di fatto con indicazione della pianificazione esistente; 
19)  tav. 3.2  -  planimetria della località di Seccagrande, stato di fatto con indicazione della pianificazione esistente; 
20)  tav. 3.3  -  planimetria della località Bor go Bonsignore, stato di fatto con indicazione della pianificazione esistente; 
21)  tav. 3.4  -  planimetria della zona nord insediamenti produttivi salubri, stato di fatto; 
22)  tav. 4.1  -  il territorio comunale, proget to di piano, visualizzazione di cui alla determinazione commissariale n. 47 del 13 settem bre 1999; 
23)  tav. 4.2  -  il territorio comunale, proget to di piano, visualizzazione di cui alla determinazione commissariale n. 47 del 13 settembre 1999; 
24)  tav. 5.1  -  planimetria del centro abitato, progetto di piano, visualizzazione di cui alla determinazione commissariale n. 47 del 13 settembre 1999; 
25)  tav. 5.2  -  planimetria della località Seccagrande, progetto di piano; 
26)  tav. 5.3  -  planimetria della località Bor go Bonsignore, progetto di pia no; 
27)  tav. 5.4  -  planimetria della zona nord insediamenti produttivi salubri, progetto di piano; 

Prescrizioni esecutive
28)  R.P.E. 1  -  relazione generale; 
29)  R.P.E. 2  -  norme di attuazione; 
30)  R.P.E. 3  -  previsione di massima delle spe se necessarie per l'attua zio ne del piano; 
31)  R.P.E. 4  -  piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare; 
32)  R.P.E. 5  -  costo delle opere di urbaniz za zione primaria e delle aree da espropriare per opere di ur banizzazione primaria e secondaria; 
33)  tav. 0.0.P.E.  -  planimetria del piano regolatore generale con indicazione del le zone, oggetto delle prescrizioni esecutive; 

Sant'Antonio/Arena Excelsa
34)  tav. 0.1.1/0.2/P.E.;
35)  tav. 0.1.2/0.2.2/P.E.:
A)  planimetria del piano particolareggiato disegna to su mappa catastale;
B)  progetto di massima della rete fognante;
C)  progetto di massima della rete elettrica e tele fonica;
D)  progetto di massima della rete idrica e del gas metano;
36)  tav. 0.1.3/0.2.3/P.E.  -  schema planivolumetrico, pro fili regolatori; 

Via Canova
37)  tav. 0.3.1/P.E.:
A)  previsioni del piano regolatore generale relativa alle zone oggetto del piano particolareggiato;
B)  mappa catastale con limite prescrizioni esecutive;
38)  tav. 0.3.2/P.E.:
A)  planimetria del piano particolareggiato disegna to su mappa catastale;
B)  progetto di massima della rete fognante;
C)  progetto di massima della rete elettrica e telefonica;
D)  progetto di massima della rete idrica e del gas metano;
39)  tav. 0.3.3/P.E.  -  schema planivolumetrico, profili regolatori; 

Zona nord insediamenti produttivi salubri
40)  tav. 0.4.1/P.E.  -  previsioni del piano regolatore generale relative alle zone oggetto del piano particolareggiato; 
41)  tav. 0.4.2/P.E.  -  mappa catastale con limite pre scrizioni esecutive; 
42)  tav. 0.4.3/P.E.  -  planimetria del piano particolareggiato disegnato su mappa catastale; 
43)  tav. 0.4.4/P.E.  -  progetto di massima della rete fognante; 
44)  tav. 0.4.5/P.E.  -  progetto di massima della rete elettrica e telefonica; 
45)  tav. 0.4.6/P.E.  -  progetto di massima della rete idrica e del gas metano; 
46)  tav. 0.4.7/P.E.  -  schema planivolumetrico, pro fili regolatori; 

Seccagrande
47)  tav. 0.5.1/P.E.  -  previsioni del piano regolatore generale relative alle zone oggetto del piano particolareggiato; 
48)  tav. 0.5.2/P.E.  -  mappa catastale con limite pre scrizioni esecutive; 
49)  tav. 0.5.3/P.E.  -  planimetria del piano particolareggiato disegnato su mappa catastale; 
50)  tav. 0.5.4/P.E.  -  progetto di massima della rete fognante; 
51)  tav. 0.5.5/P.E.  -  progetto di massima della rete elettrica e telefonica; 
52)  tav. 0.5.6/P.E.  -  progetto di massima della rete idrica e del gas metano; 
53)  tav. 0.5.7/P.E.  -  schema planivolumetrico, profili regolatori; 
54)  tav. 0.6/P.E.  -  particolari costruttivi; 
55)  tav. 0.7/P.E.  -  sezione tipo delle sedi stradali; 

Studio geologico
56)  relazione tecnica;
57)  tav.    1  -  carta geologica, scala 1:10.000; 
58)  tav.    2  -  carta geologica, scala 1:10.000; 
59)  tav.    3  -  carta geologica, scala 1:10.000; 
60)  tav.    4  -  carta idrogeologica, scala 1:10.000; 
61)  tav.    5  -  carta idrogeologica, scala 1:10.000; 
62)  tav.    6  -  carta idrogeologica, scala 1:10.000; 
63)  tav.    7  -  carta geomorfologica, scala 1:10.000; 
64)  tav.    8  -  carta geomorfologica, scala 1:10.000; 
65)  tav.    9  -  carta geomorfologica, scala 1:10.000; 
66)  tav. 10  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:10.000; 
67)  tav. 11  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:10.000; 
68)  tav. 12  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:10.000; 
69)  tav. 13  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
70)  tav. 14  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
71)  tav. 15  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
72)  tav. 16  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
73)  tav. 17  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
74)  tav. 18  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
75)  tav. 19  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
76)  tav. 20  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
77)  tav. 21  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
78)  tav. 22  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
79)  tav. 23  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
80)  tav. 24  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
81)  tav. 25  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
82)  tav. 26  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
83)  tav. 27  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
84)  tav. 28  -  carta della pericolosità sismi ca locale, scala 1:2.000; 
85)  tav. 29  -  carta della pericolosità sismi ca locale, scala 1:2.000; 
86)  tav. 30  -  carta della pericolosità sismi ca locale, scala 1:2.000; 
87)  tav. 31  -  carta della pericolosità sismi ca locale, scala 1:2.000; 
88)  tav. 32  -  carta della pericolosità sismi ca locale, scala 1:2.000; 

89)  sezione geologica nord-sud;
90)  sezione geologica ovest-est;
Studio agricolo forestale
91)  1  -  relazione agronomico-forestale; 
92)  2  -  carta delle unità di paesaggio, scala 1:25.000; 
93)  3  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo, Ribera; 
94)  4  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo, Ribera sud; 
95)  5  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo, Borgo Bonsignore; 
96)  6  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo, Torre Macauda; 
97)  7  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo, Seccagrande; 
98)  8  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo, Monte Sara; 
99)  9  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo, zona limitrofa sud Ribera; 
100)  10  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo, zona limitrofa sud Ribera; 
101)  11  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo, Seccagrande. 


Art. 4

Il comune diRibera dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Il comune di Ribera dovrà, inoltre, espletare, entro il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica del presente decreto, gli adempimenti indicati nel voto 714 del 5 settembre 2002 relativamente al ristudio delle zone CT.

Art. 6

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 8

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 9

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 novembre 2002.
  SCIMEMI 


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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