REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 DICEMBRE 2002 - N. 59
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGE 23 dicembre 2002, n. 23.
Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.

NOTE



Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.




Nota all'art. 9:
L'art. 5, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 5 - Armonizzazione sistema previdenziale. - 1.  Nelle more dell'armonizzazione del regime pensionistico e previdenziale regionale a quello statale, in conformità al comma 6 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le aliquote relative ai contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale, cui si applicano le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, vengono incrementate ogni anno ciascuna di 0,25, fino al raggiungimento delle relative aliquote statali.".

Nota all'art. 10, commi 1 e 2:
L'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, recante: "Nor me in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 5 - Lavoro irregolare. Processi di emersione. Funzionamento apposita Commissione regionale. -
1. Per il funzionamento ed il raggiungimento delle finalità della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il pagamento dei compensi e delle spese di missione per i componenti, nonché gli oneri per il trattamento economico accessorio previsto per il personale regionale in favore del personale della pubblica amministrazione comandato presso la Commissione, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro.
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001). Per gli esercizi finanziari 2003-2004 l'onere, valutato in 50 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1010.
3.  Per le spese di missione si applicano le disposizioni vigenti per i dirigenti generali.
4.  La Commissione di cui al comma 1 ha sede presso la Presidenza della Regione ed il relativo supporto è assicurato da struttura operante nell'ambito della Segreteria generale.".

Note all'art. 14:
-  La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, reca: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.".
-  L'art. 57, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", è il seguente:
"Art. 57 - Attuazione organica della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. - 1. Al fine di consentire una organica attuazione della riforma prevista dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la procedura per la contrattazione collettiva prevista dagli artt. 24 e seguenti della medesima legge, sarà avviata dal 1° gennaio 2002".

Nota all'art. 16:
L'art. 16bis della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, recante: "Nuove disposizioni per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 16bis - 1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con successivi provvedimenti, individua le nuove competenze da attribuire ai comuni e assume le necessarie iniziative inerenti la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo in Sicilia, di cui ai Regolamenti CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, e successive modificazioni.
2.  Ai soli fini dell'aggiornamento all'1 novembre 2002 dell'inventario vitivinicolo regionale, di cui ai Regolamenti CE n. 1493/99 e n. 1227/2000 e successive modifiche, il competente dipartimento stipula apposita convenzione con l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura, d'ora in avanti Agea.
3.  La convenzione prevede, fra l'altro, la soluzione di ogni caso controverso (codice di validazione G) già individuato da Agea ovvero di nuova individuazione e la trasmissione a ciascun comune dei dati catastali di ciascuna particella destinata in tutto o in parte a vigneto.".

Nota all'art. 20:
L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 76 - Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto zona l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
2.  L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
3.  I criteri di cui al comma 2 devono essere in linea con quanto stabilito dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di patto di stabilità. Le informazione previste dal citato articolo devono essere parimenti inviate all'Assessorato regionale degli enti locali.
4.  Una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma 1, riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, quanto al 50% per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e quanto al restante 50% per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
5.  Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.
6.  A decorrere dal 1° gennaio 2002, le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.
7.  Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8.  Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'art. 13, e l'art. 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9.  Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.
10.  A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.
11.  Restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'art. 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'isti tuzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.".

Nota all'art. 22:
L'art. 3, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante: "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito, con modificazioni in legge 8 agosto 2002, n. 178, è il seguente:
"4.  Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si compone:
a)  di una indennità fissa, pari, nei 2 anni, rispettivamente a E 370 milioni ed a E 335 milioni;
b)  di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.  Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l'indennità di cui al comma 4, è ripartita, per una quota non inferiore al 96%, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
6.  Per il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4, ai concessionari e commissari governativi è fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a E 520 milioni, per l'anno 2002, ed a E 1.040 milioni, per l'anno 2003. Con il decreto di cui al comma 5, l'incremento complessivo della riscossione è suddiviso nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)  relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2002, determinazione di uguali quote di incremento delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i soli concessionari e commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo proprio dei concessionari e dei commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, è costituito dal mantenimento di un identico valore percentuale di riscossione;
b)  relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di incremento di cui alla lett. a), per le concessioni situate al di sopra della mediana siano pari alla metà di quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa mediana.
7.  Fermo l'aggio di cui al comma 4, lett. b), i concessionari e i commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma 6, lett. a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a E 260 milioni, e entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002. Il 50% della quota di obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi è comunque computato in aumento delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni 2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio.
8.  L'aggio di cui al comma 4, lett. b), è aumentato del 50% sulle maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi ed è ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20%.
9.  Il concessionario o il commissario governativo che non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza le anticipazioni previste dal comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 47 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso, si applicano inoltre le disposizioni degli artt. 30 e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999.".

Nota all'art. 24, commi 1 e 3:
L'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 55 - Variazioni di bilancio. - 1. Le variazioni di bilancio concernenti la reiscrizione di somme perente ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le riproduzioni di economie ai sensi dell'art. 8, comma 2, della stessa legge, l'incremento degli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio ai sensi dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché il reintegro delle disponibilità dei capitoli di spesa a seguito dell'emissione dei mandati da regolare in conto sospeso ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 1999 o per la regolazione contabile di somme pagate anche in esercizi precedenti dall'istituto cassiere a seguito di pignoramenti, ferme restando le eventuali responsabilità per danno erariale, sono effettuate con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o di altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese.
2.  ...".

Nota all'art. 24, comma 2:
L'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, recante: "Disposizioni di carattere finanziario e revisione di talune norme di contabilità", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 8 - Limiti di impegno. - 1. Le spese impegnate relative ad obbligazioni derivanti da limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio cui si riferiscono sono eliminate dal bilancio e sono contabilizzate fra le economie di spesa, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno.
2.  I pagamenti relativi ai limiti di impegno sono disposti mediante ruoli di spesa, salvo che non riguardino eventuali rate scadute, nel qual caso possono essere disposti con mandati diretti. I ruoli sono emessi esclusivamente sul conto della competenza.
3.  Qualora l'importo di ciascun annualità formalmente impegnata sia inferiore all'ammontare delle obbligazioni da pagare, il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro è autorizzato ad integrare lo stanziamento del relativo capitolo mediante decreti di prelevamento dall'apposito fondo di riserva.
4.  Per l'eventuale integrazione del fondo di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5.  Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano con effetto dal l'esercizio 1991.".

Nota all'art. 24, comma 5:
L'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000"; a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 36 - Variazioni di bilancio. - 1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni:
a)  per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito della rubrica fondo sanitario regionale;
b)  per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata;
c)  compensative fra il capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e quello relativo al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale, in relazione ad accertate inderogabili necessità. Le disposizioni dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, qualora non sia possibile provvedere mediante variazione compensativa con l'analogo fondo di conto capitale;
d)  compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato, o in quiescenza, della Regione siciliana, nonché per l'attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 1999, n. 26;
e)  ...;
f)  compensative fra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese;
g)  per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'Unione europea e, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni, per la riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni o, previa deliberazione della Giunta regionale, per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale in modo da rispettare i principi stabiliti dall'art. 11 del Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999;
h)  per l'attuazione dell'art. 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
i)  per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro 30 giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza.
2.  Le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Con le medesime modalità sono utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della predetta legge.
3.  Sono abrogati l'art. 38 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10; il comma 22 dell'art. 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27; il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  Le disposizioni di cui alla lett. i) del comma 1 si applicano con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999.".

Nota all'art. 25, commi 1 e 2:
L'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante: "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001" a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 13 - Personale assegnato o comandato ad altro ufficio. - 1. Gli oneri relativi al personale con qualifica non dirigenziale della Regione siciliana trasferito, assegnato o comandato nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio della Regione, da un dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro restano a carico dell'amministrazione di provenienza sino alla chiusura dell'esercizio. Nel caso di trasferimento o assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori, il relativo trattamento economico accessorio è posto a carico degli stessi. Nel caso di maggiori oneri, su richiesta del responsabile della spesa dei predetti uffici, l'Assessore per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con prelevamento dal fondo, appositamente istituito nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle disponibilità del Fondo efficienza servizi di cui all'art. 4 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 1.
2.  Nel caso di trasferimento o assegnazione di personale con qualifica dirigenziale da un dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro, nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio della Regione, il dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, sulla base della retribuzione di posizione attribuita a seguito di incarico dall'ufficio di provenienza, richiede al dipartimento bilancio e tesoro le conseguenti variazioni compensative di bilancio. Nel caso di maggiori oneri, le variazioni di bilancio sono effettuate con prelevamento dal fondo, appositamente istituito nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle assegnazioni previste dal contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza recepito con il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10.".

Nota all'art. 28:
L'art. 17 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 17 - Disposizioni sul bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali. -  1.  In attesa della definizione delle norme che disciplinano la predisposizione e la struttura del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2003 lo stesso è allegato in appendice al bilancio della Regione.
2.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere emanato, in conformità dell'art. 16 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2, lo Statuto dell'Azienda delle foreste demaniali, che conterrà le norme relative alle competenze degli organi in ordine agli strumenti contabili, alla loro struttura ed al controllo.".

Nota all'art. 29:
L'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Art. 1 - Bilancio annuale di previsione. -  1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'uni tà temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2.  Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.
3.  La Regione adotta ogni anno insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.
4.Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'Assemblea, entro il mese di dicembre.
5.Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
6.  Il bilancio annuale di previsione in termini di competenza è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità  amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.
7.  Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla  legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.
8.  Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:
a)  centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b)  titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;
c)  aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);
d)  unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
9.  Lo stato di previsione della spesa è articolato per:
a)  centri di responsabilità corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b)  titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità   speciali e per partite di giro;
c)  aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e di altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);
d)  unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea  regionale  siciliana.
10.  Per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione di base del bilancio di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale.
10  bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.
11.  Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera b) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
11 bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10 bis è iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio  dell'esercizio cui il bilancio si  riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreto  dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su  richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le  previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'Assessore regionale per il  bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il  pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno.
11  ter Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di  competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza.
12.  Formano oggetto .di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10 bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente, di impegno e di pagamento.
13.  Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza è data distinta indicazione:
a)  del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);
b)  del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento   netto);
c)  del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);
d) del risultato differenziale tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato);
14.  Al quadro generale riassuntivo sono allegati:
1)  un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;
2)  un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si con formano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
3)  l'elenco delle entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di alti enti, e delle correlative spese, ivi compresi i cofinanziamenti a carico della Regione.
15.  Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
16.  In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. E' altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
17.  Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
18.  Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).
19.  La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.
20.  Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, il Presidente della Regione e gliAssessori, secondo le rispettive competenze, assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione.
21.  Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore competente, da comunicare anche con evidenze informatiche, all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.Sono escluse le variazioni compensative tra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.
21bis. ...
21ter. ...
22.  Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare. con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.".

Nota all'art. 31, commi 1 e 2:
L'art. 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore dell'IRCAC e dell'Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione del fondo di rotazione dell'ESA ed anticipazioni in favore delle Aziende unità sanitarie locali, per effetto delle integrazioni operate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Art. 7 - Anticipazione somme riscosse dai concessionari e modalità di riscossione dei tributi. - 1. Per gli anni decorrenti dal 1998 i concessionari della riscossione sono tenuti, in favore della Regione siciliana, all'anticipazione prevista dall'art. 9, comma 1, del decreto legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito nella legge 28 marzo 1997, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni.
1  bis. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono stabilite in via generale le modalità di versamento e di compensazione delle somme versate a titolo di acconto, nonché ogni altra disposizione attuativa.
1  ter. Con decreto del medesimo Assessore viene annualmente determinata la somma dovuta dal concessionario per i rispettivi ambiti ed individuato il capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione siciliana al quale devono essere versate le somme relative.
1  quater. In caso di mancato versamento nel termine previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano disposizioni di cui agli artt. da 56 a 60, relativi all'espro priazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, richiamati dall'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1990, n. 35.
2.  La riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.
3.  Per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988. n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, richiamate dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35.".

Nota all'art. 43, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 "Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia", per effetto delle integrazioni operate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Art. 4 - Interventi per l'occupazione affidati agli enti locali. - L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a ripartire annualmente alle province ed ai comuni dell'Isola una somma prelevata dal Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, da destinare ad interventi per l'occupazione. La ripartizione sostituisce il finanziamento di cantieri di lavoro regionali in favore degli enti locali.
2.  Le province ed i comuni istituiscono a tal fine un "Fondo per l'occupazione" nel quale confluiscano le somme di cui al comma 1. Gli enti di cui al presente articolo potranno fruire della ripartizione annuale qualora il proprio "Fondo per l'occupazione" sia cofinanziato con risorse finanziarie dalle amministrazioni interessate.
3.  Il cofinanziamento dovrà essere di almeno il 5 per cento per i comuni fino a 10.000 abitanti, di almeno il 20 per cento per i comuni dai 10.000 fino a 50.000 abitanti, di almeno il 30 per cento per tutti gli altri comuni e per le province. Ai fini del cofinanziamento gli enti possono utilizzare anche i fondi di cui all'art. 45, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
4.  Le province ed i comuni possono utilizzare i fondi di cui al comma 1 per finanziare:
a)  interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo nonché ad attività che comportano l'esercizio di arti e professioni. I limiti delle agevolazioni, sotto forma di contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio non potranno essere superiori a quelli previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Deve essere data precedenza all'approvazione di progetti presentati dai soggetti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991. n. 223;
b)  l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro. I cantieri potranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia di cantieri regionali, per quanto attiene all'incidenza della manodopera, mentre per l'acquisto e la fornitura dei materiali e dei noli gli enti vi provvedono con riferimento ai prezzi ricorrenti nel mercato locale, che non possono in ogni caso superare quelli ricompresi nel prezzario regionale vigente per le opere pubbliche. Gli enti possono altresì affidare la gestione totale o parziale dei cantieri di lavoro, secondo la normativa vigente in materia di appalti, a società cooperative composte per almeno 2/3 da soggetti di cui all'art. 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c)  il cofinanziamento dei contratti di diritto privato ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.
5.  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare, nel 2002 e nel 2003, interventi straordinari per l'occupazione, a seguito di declaratoria della Giunta regionale che individua gli enti beneficiari e nell'ambito delle disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per un importo sino a 5.000 migliaia di euro, agli enti locali colpiti da calamità naturali a seguito di eventi sismici, vulcanici o idrogeologici, in deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1. Per gli interventi di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, lett. a) e c).
6.  Gli interventi di cui al comma 5 devono riguardare il ripristino dello status quo ante delle strutture e dei siti colpiti e la realizza zione di opere miranti all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Nota all'art. 45, comma 1:
L'art. 113 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002" per effetto della sostituzione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Art. 113 - Fondo emergenza Argentina. - 1. E istituito il Fondo emergenza Argentina a destinazione vincolata.
2.  L'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione è autorizzato a erogare, ai siciliani indigenti residenti in Argentina, sussidi per un ammontare compreso fra 25 e 500 euro, secondo la composizione del nucleo familiare.
3.  Per le finalità di cui al presente articolo l'Assessorato regionale per il lavoro, la formazione, la previdenza sociale e l'emigrazione è autorizzato ad avvalersi dell'unità di coordinamento per la crisi argentina, unità tecnica di Buenos Aires, presso il Ministero degli italiani nel mondo.
4.  Per la definizione di siciliano, ai fini del presente articolo, trova applicazione la vigente normativa regionale in materia di emigrazione.
5.  Per le finalità del presente articolo, il Presidente della Regione è autorizzato a realizzare appositi accordi con le competenti autorità.
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.000 migliaia di euro.".

Nota all'art. 56, comma 1:
L'art. 110 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", per effetto della modifica operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Art. 110 - Convenzioni master di alta specializzazione. - 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a sottoscrivere convenzioni con consorzi universitari per istituire master di alta specializzazione per le materie di competenza.".

Note all'art. 62, comma 1:
-  L'art. 14 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore dell'IRCAC e dell'Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione del fondo di rotazione dell'ESA ed anticipazioni in favore delle Aziende unità sanitarie locali", così dispone:
"Art. 14 - Agevolazioni agli utenti dei servizi aerei di linea. - 1. Al fine di consentire il rimborso del 50 per cento del prezzo del biglietto pagato dai residenti nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria nonché da coloro che svolgono attività lavorativa nelle stesse, sulle tratte aeree che collegano le suddette isole con la Sicilia, l'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti accredita ai sindaci dei comuni interessati le somme occorrenti, imputabili sul capitolo 87511 del bilancio regionale.
2.  Con successivo provvedimento saranno indicate le modalità di accreditamento e rendicontazione delle somme stesse.
3.  La presente normativa sostituisce, a tutti gli effetti, ogni altra disposizione legislativa in materia.".
-  L'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario, reca disposizioni in materia di realizzazione della continuità territoriale per la Sicilia attraverso l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e aeroporti delle isole minori.

Nota all'art. 63, comma 2:
L'art. 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia" per effetto dell'abrogazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Art. 111 - Interventi per la catalogazione del patrimonio "culturale ed ambientale" siciliano. - 1. Al fine di pervenire alla costituzione e gestione del catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali, previsto dalla lett. b) dell'art. 9 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione detta linee operative e tecniche che prevedano:
a)  l'istituzione di un centro elaborazione dati presso il Centro regionale per l'inventariazione e la catalogazione da ubicare in idonei locali in Palermo. Il Centro elaborazione dati del Centro regionale per il catalogo ha il compito di gestire il catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali mediante la creazione di una banca dei dati relativi al patrimonio culturale siciliano, onde consentire la massima conoscenza e la pubblicazione dei dati conservati, collegata con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed i suoi uffici periferici. Per il funzionamento del Centro elaborazione dati l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stipulerà appositi contratti di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale non rinnovabile con il personale indicato nella successiva lett. b) e con altre dieci figure professionali esperti nel settore informatico ove occorrenti;
b)  la stipula per mezzo di tutti gli uffici periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di contratti di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale non rinnovabile, sulla base degli schemi formulati dall'Assessorato stesso, con il personale già utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano effettuate in Sicilia oltre che con i fondi del proprio bilancio (capitolo 38354) anche in attuazione dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dell'art. 1, lett. e) del decreto legge 7 settembre 1987, n. 371 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449 (Progetto di adeguamento tecnologico dei Musei archeologici regionali di Lipari e di Palermo) e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e che, per quanto attiene i collaboratori esterni delle Soprintendenze, alla data del 21 settembre 1993 abbia consegnato i lavori oggetto dei singoli incarichi. Il rapporto di lavoro così costituito verrà regolato dalle norme del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'industria privata - settore metalmeccanici - anche per quanto attiene ai criteri di inquadramento ed in quanto compatibili. Il rapporto di lavoro stipulato ai sensi del presente articolo è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato privato o pubblico. L'Assessorato, sentite le organizzazioni sindacali, dispone l'assegnazione dei lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sulla base delle necessità manifestate dagli uffici periferici o in considerazione delle esigenze di una equilibrata attuazione delle predette linee operative e tecniche.
2.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata nel triennio 1994/1996 la spesa di lire 80.000 milioni così ripartita:
a)  comma 1, lett. a): lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1994 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
b)  comma 1, lett. b): lire 70.000 milioni di cui lire 23.000 milioni per l'anno 1994, lire 21.000 milioni per l'anno 1995 e lire 26.000 milioni per il 1996;
c)  per le connesse spese gestionali: lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1994 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
3.  L'onere di lire 80.000 milioni previsto dal presente articolo trova copertura per lire 50.000 milioni a carico degli esercizi finanziari 1994/1995 con le spese autorizzate per le finalità dell'art. 111 della legge regionale n. 25 del 1993 per gli anni medesimi. L'ulteriore onere di lire 30.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio 1996 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994/1996, cap. 21257.
4.  ...".

Nota all'art. 63, comma 3:
L'art. 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11 "Norme riguardanti gli interventi forestali e l'occupazione dei lavoratori forestali" per effetto dell'abrogazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Art. 25 - Costituzione del Centro vivaistico regionale - 1. Allo scopo di far fronte ai previsti fabbisogni di materiale vivaistico, l'Azien da provvede al potenziamento e all'ammodernamento degli impianti vivaistici condotti in amministrazione diretta, mediante l'introduzione di innovazioni organizzative, informatiche, tecnologiche e biotecnologiche, al fine di incrementare e diversificare adeguatamente le produzioni vivaistiche, correlandole alle esigenze di tutela e rispetto dell'ambiente, e di migliorare radicalmente la gestione economica degli impianti medesimi.
2.  I vivai sono finalizzati prevalentemente alla propagazione di essenze autoctone rappresentative delle formazioni vegetazionali presenti in Sicilia.
3.  A tal fine è istituito, alle dirette dipendenze della Direzione regionale delle foreste, il Centro vivaistico regionale cui è preposto un dirigente tecnico forestale di provata capacità ed esperienza con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, al quale è attribuita la qualità di funzionario delegato.
4.  Il personale tecnico necessario per il funzionamento del Centro è prelevato dal personale del Corpo forestale.
5.  ...
6.  Per le spese di primo impianto, ivi comprese le eventuali acquisizioni dei terreni e le attrezzature necessarie, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1989 e 1990, la spesa annua di lire 4.000 milioni.".

Nota all'art. 63, comma 5:
L'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 "Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia" per effetto della modifica operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Art. 11 - L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per il funzionamento e l'attività dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale zootecnico, nonché per la manutenzione e ripristino dei rispettivi locali.".

Nota all'art. 63, comma 6:
L'art. 20 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 "Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia", a seguito della sostituzione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Art. 20 - Assistenza agli alunni.
... All'assicurazione contro gli infortuni provvedono le istituzioni scolastiche attraverso apposita convenzione da stipulare con istituti di assicurazione.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".

Nota all'art. 63, comma 7:
L'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 57 "Contributo alla fondazione G. Whitaker, con sede in Palermo, per l'istituzione di un premio e di una borsa di studio sulle ustioni e sulla chirurgia plastica e terapia delle ustioni.", per effetto della sostituzione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Art. 1 - Il Presidente della Regione siciliana è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio in corso, alla fondazione "G. Whitaker", con sede in Palermo, un contributo annuo di lire 30 milioni per l'istituzione e le relative spese di organizzazione e gestione di un premio biennale internazionale denominato "Premio internazionale sulle ustioni G. Whitaker - Palermo", finalizzato al riconoscimento dell'attività dei più qualificati cultori di ogni paese nel settore della patologia e terapia delle ustioni, e di lire 20 milioni per l'istituzione e le relative spese di organizzazione e gestione di una "Borsa di studio di perfezionamento in chirurgia plastica e terapia delle ustioni G. Whitaker - Palermo" da assegnare ad un giovane medico italiano, specialista nel settore, e da usufruire presso un centro qualificato della disciplina, in Italia o all'estero.".

Nota all'art. 63, comma 8:
L'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002" per effetto della sostituzione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Art. 88 - Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali. - 1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo con la dotazione per l'esercizio finanziario 2002 di 1.000 migliaia di euro, per far fronte a cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione.
2.  Con decreto dell'Assessore per il bilancio, su richiesta del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati.
3.  E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento segreteria generale, un fondo per le partecipazioni e le convenzioni. Il fondo è destinato a:
a)  partecipazione, costituzione di organismi, enti pubblici o privati comunque denominati o società;
b)  stipula di convenzioni o accordi;
c)  stipula di convenzioni per studi e ricerche.
4.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa a destinazione vincolata di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.
5.  Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.".

Nota all'art. 63, comma 9:
Il comma 16 dell'art. 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", a seguito della modifica operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"16. I commi 3 e 4 dell'art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, facendo salvi gli effetti prodotti.".

Nota all'art. 63, comma 10:
L'art. 12 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 "Norme per l'ero gazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie", per effetto dell'abrogazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Art. 12 - Stamperia regionale Braille. - 1. Gli avanzi di amministrazione discendenti dai contributi per gli anni 1998, 1999 e 2000 di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, concessi all'Unione Italiana Ciechi per il funzionamento della stamperia regionale Braille, possono essere utilizzati per acquisto di immobili, lavori di riattamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria anche degli immobili di proprietà dell'Unione Italiana Ciechi ed utilizzati esclusivamente per l'attività ed il funzionamento della stamperia regionale Braille.
2.  ...".

Nota all'art. 63, commi 12 e 13:
L'art. 42 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi" a seguito delle modifiche introdotte dalle disposizioni che qui si annotano, è il seguente:
"Art. 42 - Abrogazione di norme - 1. Sono abrogati: la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 20 settembre 1957, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni con esclusione degli artt. 1, 3, 14 e 18; l'art. 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5; l'art. 14 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19; gli articoli dal 5 al 23, 29, 32, 33, 34, 36, 37 e 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione degli artt. 7, 16 e 30; la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ad eccezione del capo I; gli articoli dal 150 al 152 e 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; gli articoli dall'1 all'11 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19; gli articoli dall'1 al 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10; gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4; gli articoli dall'1 al 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22; gli artt. 1, commi da 1 a 8, 2 e 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21; gli artt. 44 e 120 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
2.  Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge. Restano valide le disposizioni dell'art. 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le disposizioni della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4.".

Nota all'art. 63, comma 14:
L'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 "Interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina. Interventi nel settore abitativo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.",a seguito della sostituzione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Art. 13 - Contributi in favore dei soci di cooperative edilizie. - 1. Il Presidente della Regione, Dipartimento di protezione civile è autorizzato ad erogare un finanziamento straordinario ai soggetti destinatari delle ordinanze sindacali di sgombro degli alloggi siti nel piano di zona Tremonti-Ritiro di Messina ricadenti nelle palazzine A14, A15, A16, A17 e B12 della cooperativa edilizia "Il Cerbiatto" e A11, A12, A13, B6, B7, B8, B9 e B11 della cooperativa "La Gazzella".
2.  Il contributo viene erogato su richiesta degli interessati, previa trasmissione della copia autentica dell'ordinanza di sgombro e della copia dell'originario atto di assegnazione quale titolo di detenzione.
3.  Il contributo viene, altresì, erogato in luogo degli interventi di recupero, ricostruzione e ristrutturazione previsti dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, in misura pari alle somme versate da ciascun beneficiario fino alla data di emanazione dell'ordinanza alla cooperativa di appartenenza e agli istituti di credito mutuanti per il rimborso delle semestralità di mutuo.
4.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'eser cizio finanziario 2002 la spesa di E 2.700 migliaia cui si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario medesimo dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 6.2.2.6.1 cap. 672407), di importo corrispondente sia in termini di competenza che di cassa.".

Nota all'art. 63, commi 15 e 17:
L'art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recan te: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", il cui comma 2 è stato già sostituito dall'art. 10 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, a seguito delle modifiche recate dalle disposizioni che qui si annotano, è il seguente:
"Art. 172 - Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico. - 1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nel rispetto delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte i pescatori e/o armatori e/o cooperative, le associazioni di produttori e gli enti pubblici.
2.  Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto tipo al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già istituiti ai sensi della legge regionale 1° agosto 1974, n. 31 per i quali sia in atto il commissariamento degli organi entro 6 mesi dall'ema nazione del decreto di adozione dello statuto tipo devono procedere all'adeguamento dei propri statuti. I commissari straordinari rimangono in carica sino all'insediamento dei consigli di amministrazione. I consorzi già dotati di organismi consortili in carica procedono all'adeguamento del nuovo statuto entro 8 mesi dalla scadenza naturale del mandato.
3.  I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all'art. 15, commi 2 e 3, del Regolamento CE n. 2792/99.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.
5.  L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 6 della stessa legge.
6.  Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo per ciascun esercizio finanziario sono ripartite a favore dei consorzi operanti nella Regione con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
7. ...

Nota all'art. 63, comma 16:
L'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27 "Interventi a favore dell'artigianato e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante: "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia" per effetto della modifica operata dall'articolo che qui si annota è il seguente:
"1.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a corrispondere al Consorzio delle regioni d'Italia per l'artigianato di qualità (QUARIT) i contributi annuali e le dotazioni finanziarie per progetti speciali determinati secondo le modalità previste nello statuto della medesima società consortile per azioni.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 250 milioni. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".



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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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