REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 DICEMBRE 2002 - N. 58
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 28 novembre 2002.
Decadenza del consiglio comunale di Pantelleria e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 3 dicembre 2002.
Individuazione del dipartimento regionale di protezione civile quale ufficio di cui avvalersi per tutti gli adempimenti amministrativi scaturenti dall'ordinanza di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, n. 3250  pag.


DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 22 novembre 2002.
Vincolo di una zona rifugio ricadente all'interno dell'ex zona di ripopolamento e cattura in agro del comune di Corleone  pag.


DECRETO 3 dicembre 2002.
Modifica del decreto 24 aprile 2002, concernente autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Palermo  pag.


DECRETO 4 dicembre 2002.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Francesca Di Da to in agro di Castellana Sicula  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 20 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag.


DECRETO 21 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag.


DECRETO 21 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag.


DECRETO 21 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 10 


DECRETO 21 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.  pag. 11 


DECRETO 22 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 13 


DECRETO 22 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 14 

DECRETO 22 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 15 


DECRETO 22 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 17 


DECRETO 22 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 18 


DECRETO 26 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 19 


DECRETO 26 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 20 


DECRETO 26 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 22 


DECRETO 26 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 23 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 12 dicembre 2002.
Fissazione dei limiti e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28  pag. 24 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 4 ottobre 2002.
Approvazione del bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'anno finanziario 2002  pag. 25 

Assessorato della sanità

DECRETO 14 novembre 2002.
Determinazione delle tariffe sui test di validazione con tecnica NAT a far data dal 28 giugno 2002  pag. 27 


DECRETO 27 novembre 2002.
Approvazione della convenzione tra la Regione siciliana e l'INAIL per l'erogazione delle prime cure ambulatoriali in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale  pag. 28 


DECRETO 5 dicembre 2002.
Rettifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2002, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 2002  pag. 29 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 15 novembre 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazzarrone  pag. 30 


DECRETO 21 novembre 2002.
Aggiornamento del piano straordinario per l'asset to idrogeologico del territorio comunale di Castell'Um berto  pag. 32 


DECRETO 22 novembre 2002.
Autorizzazione del progetto della SITE S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare nel comune di Isnello  pag. 38 


DECRETO 22 novembre 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Sciara  pag. 38 


DECRETO 22 novembre 2002.
Autorizzazione del progetto della SITE S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare nel comune di Altavilla Milicia  pag. 40 


DECRETO 29 novembre 2002.
Approvazione del piano particolareggiato di recupe ro del centro storico del comune di Licata  pag. 41 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
SENTENZA 20-26 novembre 2002, n. 478  pag. 48 

Presidenza:
Registro delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'art. 7, legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, aggiornato all'1 dicembre 2002  pag. 53 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione del Piano di utilizzo dei fondi della montagna.  pag. 55 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Pubblica utilità dell'espropriazione del Complesso di Maredolce, nel comune di Palermo  pag. 55 
Espropriazione definitiva ed occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di alcuni immobili ricadenti nell'area archeologica Villa Romana nel comune di Agrigento  pag. 55 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Rettifica dei dati anagrafici del commissario liquidatore della cooperativa Caritas, con sede in Pietraperzia.  pag. 55 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 4 dicembre 2002, n. 32316.
Regolamento CE n. 1257/99, artt. 30 e 31 e Regolamento CE n. 1685/2000 - Misure forestali inserite nel P.O.R. e nel P.S.R. Riconoscimento delle spese ammissibili in caso di realizzazione delle opere in "economia" da parte dell'imprenditore agricolo-forestale  pag. 55 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 27 novembre 2002, n. 1097.
Decreto 17 giugno 2002, n. 890: Direttive sull'accreditamento istituzionale e cessazione dell'erogazione dell'assistenza specialistica in forma indiretta. Esigenze operative in relazione all'attuazione del l'art. 11  pag. 57 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 2 dicembre 2002, n. 6.
P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.19 a) - Art. 75, legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Modifica della circolare n. 1 del 17 maggio 2001  pag. 59 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Disposizioni attuative della misura 1.2.3. "Mantenimento dell'originario uso del suolo attraverso il recupero della funzionalità dei sistemi naturali, il mantenimento dell'uso tradizionale agro-forestale del territorio, la prevenzione degli incendi, la prevenzione e la riduzione dei fenomeni di desertificazione". Beneficiari finali: comuni e loro associazioni  pag. 59 

Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 31 ottobre 2002, n. 15.
Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Innovazioni e profili ordinamentali  pag. 59 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato della sanità

DECRETO 11 dicembre 2002.
Graduatoria provvisoria dei medici di medicina generale, valida per l'anno 2003.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 28 novembre 2002.
Decadenza del consiglio comunale di Pantelleria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Visto l'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Vista la nota fax prot. n. 318 del 26 ottobre 2002, con la quale il vice segretario del comune di Pantelleria ha comunicato che in data 25 ottobre 2002 n. 8 consiglieri comunali su n. 15 assegnati hanno rassegnato le dimissioni;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al comma 2 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, nonché dell'art. 53 dell'ordinamento regionale degli enti locali, deve prendersi atto della decadenza del consiglio comunale e contestualmente provvedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97, alla nomina di un commissario straordinario, nominato ai sensi degli artt. 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali;
Considerato che si deve provvedere contestualmente a determinare il compenso da attribuire al commissario straordinario;
Viste le determinazioni della Giunta regionale n. 97 dell'11 marzo 1981, n. 415 del 21 dicembre 1985, n. 280 dell'8 agosto 1988, n. 74 del 23 febbraio 2000, relative all'attribuzione ai funzionari incaricati di gestione commissariale di comuni e province del compenso mensile, a carico dell'ente locale, in aggiunta al trattamento di missione;
Considerato, conseguentemente, che il compenso da attribuire al commissario straordinario, tenuto conto degli organi che sostituisce e della popolazione residente nel comune di Pantelleria, è quello previsto per la fascia fino a 30.000 abitanti;
Ritenuto di dovere determinare il compenso da corri spondere al commissario straordinario nella misura mensile lorda di E 1.057,45;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della decadenza del consiglio comunale di Pantelleria.

Art. 2

Nominare il dr. Bruno Salvatore, dirigente amministrativo della Regione in quiescenza, commissario straordinario del predetto comune con il compito di esercitare le attribuzioni del consiglio comunale, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Al commissario è dovuto il compenso di E 1.057,45 oltre il trattamento di missione a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 28 novembre 2002.
  CUFFARO 
  D'AQUINO 

(2002.49.2935)
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DECRETO PRESIDENZIALE 3 dicembre 2002.
Individuazione del dipartimento regionale di protezione civile quale ufficio di cui avvalersi per tutti gli adempimenti amministrativi scaturenti dall'ordinanza di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, n. 3250.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO PER LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 2002, n. 225;
Vista l'ordinanza di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3250 del 8 novembre 2002, avente ad oggetto "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonché procedure di snellimento per taluni obiettivi ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche ed integrazioni";
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 2 della citata ordinanza, con il quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per le attività connesse alla messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche di pertinenza, del patrimonio edilizio pubblico regionale, degli edifici di interesse storico-artistico regionali, degli edifici di culto, nonché del patrimonio edilizio pubblico e per il miglioramento o adeguamento sismi co dei medesimi edifici;
Considerato che, ai sensi del secondo periodo del 1° comma dell'art. 2 della medesima ordinanza il Presidente della Regione, Commissario delegato, si avvale di propri uffici e delle proprie strutture per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa;
Ritenuto necessario procedere all'individuazione del l'uf ficio di cui avvalersi per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, scaturenti dall'ordinanza di protezione civile in argomento e stabilire anche la sede legale per il riferimento degli atti e della relativa attività;
Ritenuto di dovere individuare detto ufficio nel dipartimento regionale di protezione civile della Presidenza della Regione, in atto sito in Palermo, via Ugo La Malfa n. 169 e nominare il soggetto responsabile;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità e i motivi espressi in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3250 del 8 novembre 2002, il Presidente della Regione, Commissario delegato per tutta l'attività amministrativa scaturente dall'ordinanza di protezione civile in argomento, si avvale del dipartimento regionale di protezione civile della Presidenza della Regione.
Individuare quale sede legale per la notifica degli atti e per l'attività amministrativa derivante dall'ordinanza di protezione civile n. 3250 del 8 novembre 2002, e sue successive eventuali modifiche ed integrazioni, la sede del dipartimento regionale di protezione civile, in atto sito in Palermo, via Ugo La Malfa n. 169.

Art. 2

Il dirigente generale del dipartimento regionale di protezione civile assume le funzioni di preposto dell'ufficio amministrativo del Commissario delegato della presente ordinanza di protezione civile.

Art. 3

Il presente provvedimento verrà notificato al dirigente generale della protezione civile e al dipartimento nazionale di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 dicembre 2002.
  CUFFARO 

(2002.49.2970)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 22 novembre 2002.
Vincolo di una zona rifugio ricadente all'interno dell'ex zona di ripopolamento e cattura in agro del comune di Corleone.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001 di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto n. 828 del 26 maggio 1997, con il quale, ai sensi dell'abrogata legge regionale n. 37/81, è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura nel territorio comunale di Corleone;
Visto il decreto n. 162 del 5 febbraio 1998, di convalida e rideterminazione della scadenza del vincolo ai sen si della successiva legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 41;
Visto, in particolare, l'art. 46, comma 5, della legge regionale n. 33/97, in forza del quale alla scadenza della zona di ripopolamento e cattura l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto vincola all'interno della stessa e con destinazione a zona rifugio una superficie non inferiore al 25% dell'area totale in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un altro biennio;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo (protocollo n. 3264 del 29 ottobre 2002), con la quale viene proposta l'istituzione della zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura nel territorio del comune di Corleone;
Ritenuto di dovere procedere alla costituzione del vin colo della zona rifugio in argomento;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è vincolata la zona rifugio ricadente all'interno dell'ex zona di ripopolamento e cattura in agro del comune di Corleone; la zona ha il confine di seguito indicato: partendo dal punto di quo ta 724, procedendo in senso orario e in direzione sud est, si percorre per circa Km. 2,250 la ex consortile Spolentino-Noce-Carrubba, fino al punto di quota 893; da qui, abbandonando la ex consortile, si imbocca la trazzera Cappuccio-Cucca percorrendola per circa Km. 3,0 e passando per i punti di quota 987, 864, 999 coincidente con la masseria Margi; si prosegue fino ad incontrare la ex R.T. Prizzi-Barraù-Corleone all'altezza del bevaio Cangelosi; si percorre detta trazzera in direzione sud ovest per circa Km. 4,5 passando per i punti di quota 1099, 1121, 1052, 1003, 955, fino ad incontrare la trazzera che conduce alle pendici del monte Cardellia. La percorre per circa Km. 2,250 passando per i punti di quota 957, 1073, 1039, punto dal quale, in direzione nord, percorre la cresta di un dirupo per circa Km. 1,5 passando per i punti di quota 909 e 772 fino alla sorgente Noce. Si raggiunge così il punto di quota 724 posto sulla regia trazzera Spolentino-Noce-Carrubba, punto di partenza dell'area chiudendo così il perimetro.
La zona rifugio sopra descritta si estende su una superficie di Ha 706 circa ed è evidenziata in rosso nella allegata carta I.G.M. 1:25.000; ha un perimetro di Km. 13,5 circa e comprende le contrade Cardellia e Giacobello (parte), Monte Cardellia e Margi.

Art. 2

La zona rifugio è vincolata per un periodo di anni 2 con inizio in data 1 febbraio 2003 e scadenza in data 31 gennaio 2005. Nella zona rifugio è vietato a chiunque l'esercizio venatorio.

Art. 3

La gestione e il controllo è affidato alla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, che ne curerà la delimi tazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale del l'agri coltura e delle foreste, Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo - Zona rifugio - Divieto di caccia, ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica.
Detta zona, ai sensi dell'art. 46, comma 5, può essere affidata per la gestione e il controllo ad associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad associazione cinofi la riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana, con esclusione dell'allegata planimetria.
Palermo, 22 novembre 2002.
  ALBANESE 

(2002.49.2960)
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DECRETO 3 dicembre 2002.
Modifica del decreto 24 aprile 2002, concernente auto rizzazione per un allevamento di fauna selvatica autocto na nel comune di Palermo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente di questo servizio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 30 giugno 1998, che approva il disciplinare relativo al rilascio delle auto rizzazioni per gli allevamenti di fauna selvatica autocto na a scopo amatoriale ed ornamentale;
Visto il decreto n. 330 del 24 aprile 2002, che autorizza il signor Sganga Alfredo all'allevamento di n. 17 esemplari di fauna selvatica autoctona a scopo amatoriale ed ornamentale;
Vista la richiesta presentata dal signor Sganga Alfredo, nato a Palermo il 27 settembre 1956, datata 30 settembre 2002, con la quale lo stesso chiede la modifica del decreto di cui al punto precedente;
Vista la nota prot. n. 2827 del 3 ottobre 2002 della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, integrata con la nota prot. n. 3056 del 17 ottobre 2002, con la quale la predetta Ripartizione chiarisce che il locale, a piano terra di mq. 18,00, sito in Palermo in via Padre Massimiliano Kolbe n. 10, da adibire ad allevamento di fauna autoctona a scopo amatoriale, è idoneo ad ospitare un numero complessivo di 77 esemplari delle seguenti specie: cardellino (Carduelis carduelis), verdone (Carduelis chloris), verzellino (Serinus serinus), lucherino (Carduelis spinus), peppola (Fringilla montifringilla), fringuello (Fringilla coelebs) e fanello (Carduelis cannabina);
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo, prot. n. 0005769/2002 del 5 novembre 2002, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

L'art. 1 del decreto n. 330 del 24 aprile 2002 è sostituito dal seguente: "Il signor Sganga Alfredo, nato a Palermo il 27 settembre 1956 ed ivi residente in via Padre Massimiliano Kolbe n. 10, è autorizzato ad allevare a scopo amatoriale ed ornamentale fauna selvatica autoctona per un numero complessivo di 77 esemplari, delle seguenti specie: cardellino (Carduelis carduelis), verdone (Carduelis chloris), verzellino (Serinus serinus), lucherino (Carduelis spinus), peppola (Fringilla montifringilla), fringuello (Fringilla coelebs) e fanello (Carduelis cannabina). L'allevamento di che trattasi risulta ubicato nel comune di Palermo in un box in muratura di mq. 18, sito in via Padre Massimiliano Kolbe n. 10, piano terra, interno 10".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 3 dicembre 2002.
  ALBANESE 

(2002.49.2959)
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DECRETO 4 dicembre 2002.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Francesca Di Da to in agro di Castellana Sicula.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001 di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto il decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, così come modificata dalla legge regionale n. 15/98;
Vista la richiesta avanzata dalla signora Di Dato Francesca, nata a Cinisi (PA) il 16 ottobre 1947 e residente in Caccamo (PA) via Paolo Sclafani n. 1, di istituzione di un'azienda agro-venatoria;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della R.F.V. di Palermo, dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda agro-venatoria Francesca Di Dato;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo datata 2 agosto 2002, prot. n. 2169;
Visto il parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica prot. n. 8779/T-B87B del 4 ottobre 2002;
Ritenuto di dovere accogliere l'istanza;
Visto il certificato di iscrizione alla camera di commercio di Palermo, prot. n. CEW/644/2002/CPA0004 del 5 novembre 2002, dal quale si rileva tra l'altro il nulla osta al fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' istituita l'azienda agro-venatoria Francesca Di Dato in agro di Castellana Sicula, contrada Tudia, estesa complessivamente Ha. 179.18.85, comprendente le particel le 26, 50, 57 e 58 (fabbricato rurale) del foglio di mappa n. 46; le particelle 2 (fabbricato rurale), 4, 5, 18, 22 (fabbricato rurale), 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 del foglio di mappa 47 del catasto terreni del comune di Castellana Sicula.

Art. 2

E' fatto obbligo alla signora Di Dato Francesca, nata a Cinisi (PA) il 16 ottobre 1947 e residente in Caccamo (PA) via Paolo Sclafani n. 1, titolare concessionario responsabile dell'azienda agro-venatoria in parola, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali nor me ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale unitamente al relativi atti sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 4 dicembre 2002.
  ALBANESE 

(2002.49.2958)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 20 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il regolamento C.E.E. n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 273/2002;
Vista la nota n. 4281 del 14 novembre 2002, con la quale la Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione, chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, dipartimento formazione professionale, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 12.897.993,22 a valere sulla misura 3.09 "Sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle PMI (FSE)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000/2006";
Considerato che con nota n. 13768 del 24 maggio 2002 questo Assessorato ha provveduto all'annotazione della somma relativa alla citata misura 3.09, a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 613916, "Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del P.O.R. della Sicilia 2000/2006", per l'esercizio finanziario 2002;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 12.897.993,22 - 12.897.993,22 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- 
tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006      - 12.897.993,22 - 12.897.993,22 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Rubrica  3  - Dipartimento regionale formazione professionale 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  7.3.2.6.1  - Formazione ed addestramento professionale     + 12.897.993,22 + 12.897.993,22 
  di cui al capitolo 
  716804 Interventi per la realizzazione della misura 3.09 "Sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle P.M.I. (FSF)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. 
della Sicilia 2000/2006       + 12.897.993,22 + 12.897.993,22 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 novembre 2002.
  PAGANO 

(2002.48.2866)
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DECRETO 21 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 273/2002;
Vista la nota n. 4170 del 7 novembre 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma di E 13.727,26 necessaria per attuare la misura 7.01 "Assistenza tecnica (F.E.S.R.)", compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000/2006;
Vista la nota n. 28855 del 31 ottobre 2002, con la quale il dipartimento regionale bilancio e tesoro, servizio bilancio, ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 legge regionale n. 8/2000, l'annotazione per l'esercizio finanziario 2002 della somma di E 30.000,00 relativa alla misura 7.01 a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del capitolo 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 13.727,26 - 13.727,26 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799 
e 60800)      - 13.727,26 - 13.727,26 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Rubrica  5  - Dipartimento regionale della Programmazione 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  1.5.2.6.1- Interventi infrastrutturali     + 13.727,26 + 13.727,26 
  di cui al capitolo 
  512013 Spese inerenti la misura 7.01 "Assistenza tecnica" - P.O.R. della 
Sicilia 2000/2006       + 13.727,26 + 13.727,26 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 novembre 2002.
  PAGANO 

(2002.48.2917)
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DECRETO 21 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, come modificato dal comma 1 dell'art. 12 della legge regionale del 10 dicembre 2001, n. 21;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finan ziario 2002 e il bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 ed in particolare l'art. 4, comma 2;
Visto il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, che fissa per il 2001 e per gli anni successivi lo stanziamento del fondo efficienza servizi in L. 100.000.000.000 pari ad E 51.645.689,91;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002, dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10, concernente "Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001, accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli Uffici di Gabinetto, nuovo ordinamento professionale del personale, contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza";
Visto, in particolare, l'art. 6 delle "Linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001", recepite con il citato D.P.Reg. n. 10/2001;
Vista la nota n. 2073 del 2 agosto 2002, con la quale la Presidenza della Regione, segreteria della Giunta regionale, fa presente che l'unità con la qualifica di agente tecnico-autista per il quale si richiede l'integrazione del fondo F.E.S. è sempre stata utilizzata dall'ufficio scrivente e non si tratta quindi di aumento del personale nel corso dell'esercizio finanziario 2002;
Vista la nota n. 14036 del 22 maggio 2002 di questo Assessorato, con la quale viene comunicato all'ufficio speciale "Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica", l'errata imputazione al capitolo 108074 di relativa pertinenza, della somma per la corresponsione della retribuzione accessoria per un agente tecnico autista;
Considerato che, in sede di riparto del fondo efficienza servizi per l'anno 2002, non è stato previsto, per la segreteria di Giunta, una unità di personale con la qualifica di agente tecnico autista, non risultando, tale assegnazione, tra gli atti di questo dipartimento;
Vista la lettera d) dell'art. 36 della legge regionale n. 8/2000 che disciplina le variazioni compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni, altri assegni al personale dei ruoli della Regione e relativi oneri sociali e fra i capitoli di spesa concernenti il fondo efficienza servizi destinato al personale dei ruoli medesimi;
Considerato di dovere procedere all'incremento della dotazione dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 10824 della somma di E 3.000,00, per la corresponsione degli emolumenti accessori all'agente tecnico-autista in servizio presso il suddetto ufficio;
Ritenuta la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


0PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  4  - Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese di funzionamento 
U.P.B.  1.4.1.1.1  - Personale  
  di cui al capitolo 
  108074 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al miglioramento dell'efficienza dei servizi presso l'ufficio speciale "Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pub- 
blica"      - 3.000,00 - 3.000,00 
  108024 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio, con qualifica diversa da quella dirigenziale, presso gli uffici di diretta collaborazione, nonché per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, destinata al migliora- 
mento dell'efficienza dei servizi      + 3.000,00 + 3.000,00 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 novembre 2002.
  PAGANO 

(2002.48.2918)
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DECRETO 21 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 ed in particolare l'articolo 8, comma 1, così come sostituito dall'articolo 52, comma 6, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che autorizza il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed, in particolare, l'articolo 5 bis come introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può stipulare accordi di programma con le regioni per la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 20 della citata legge n. 67/88;
Vista la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52 "Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità, articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio" che approva il programma di investimenti in edilizia sanitaria della Regione siciliana per l'importo complessivo di E 1.256.885.145,15;
Vista la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 53, che assegna alla Regione siciliana l'importo di E 89.829.172,58;
Visto l'"Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari" stipulato il 30 aprile 2002 tra il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione siciliana, per il periodo 2002-2005, ed, in particolare, l'articolo 3 che prevede un costo complessivo dell'accordo pari a E 1.162.817.685,55, di cui E 58.140.884,28 a carico della Regione ed E 1.104.676.801,27 a carico dello Stato, quale quota residua utilizzabile dalla Regione siciliana per il completamento del programma approvato con la citata delibera CIPE n. 52/1998;
Considerato che, secondo il piano finanziario di cui all'articolo 3 del citato "Accordo di programma", la quota a carico dello Stato, per l'esercizio finanziario 2002, è pari a E 355.458.975,24;
Vista la nota n. 5357 del 18 ottobre 2002, con la quale l'Assessorato regionale della sanità - dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica chiede la variazione di bilancio, per l'esercizio finanziario 2002, sul capitolo 812010 della somma di E 355.458.975,24 in termini di competenza e di E 2.873.949,81 in termini di cassa;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174/2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:


Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in euro, in termini di competenza e di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica 
TITOLO  2  - Entrate in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Trasferimenti in conto capitale 
U.P.B.  10.2.2.6.1  - Trasferimenti di capitali dallo Stato e da altri enti     + 355.458.975,24 + 2.873.949,81 
  di cui al capitolo 
  4828 Assegnazioni dello Stato per interventi di edilizia sanitaria ed 
ospedaliera      + 355.458.975,24 + 2.873.949,81 
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  10.2.2.6.2  - Assistenza sanitaria ed ospedaliera     + 355.458.975,24 + 2.873.949,81 
  di cui al capitolo 
  812010 Finanziamento di progetti relativi al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammo- 
dernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico      + 355.458.975,24 + 2.873.949,81 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 novembre 2002.
  PAGANO 

(2002.48.2867)
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DECRETO 21 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finan ziario 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Vista la deliberazione 18 dicembre 1996, con la quale il CIPE provvede al riparto delle risorse in favore delle aree depresse, attribuendo alla Regione siciliana l'importo complessivo di L.260.900 milioni;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Visto il decreto n. 332 del 2 giugno 2000 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328/99 dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96;
Vista la nota prot. n. 763 del 7 marzo 2002 della Presidenza - dipartimento della programmazione - con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per "lavori di rifacimento e completamento impianti depurativi e rete fognaria - comune di Alcamo" con l'iscrizione nel bilancio della Regione per l'esercizio 2002 di una dotazione in termini di competenza di E 10.122.555,22;
Vista la nota prot. n. 7531 del 17 aprile 2002 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze - dipartimento bilan cio e tesoro;
Vista la successiva nota prot. n. 66576 del 15 novembre 2002 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio e ambiente;
Ravvisato di dover iscrivere la somma al cap. 842013, relativo alla delibera CIPE n. 28/99, pertinente la rubrica dipartimento regionale territorio e ambiente;
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:


Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.5  - Aree depresse     - 10.122.555,22 
  di cui al capitolo 
  613908 Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di 
cui alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32      - 10.122.555,22 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Rubrica  2  - Dipartimento regionale territorio ed ambiente 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  11.2.2.6.6  - Aree depresse     + 10.122.555,22 
  di cui al capitolo 
  842013 Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di 
cui alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32      + 10.122.555,22 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 novembre 2002.
  PAGANO 

(2002.48.2890)
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DECRETO 22 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002, dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Regolamento CEE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio n. 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 273/2002;
Vista la nota n. 4280 del 14 novembre 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede, l'iscrizione nel bilancio della Regione - dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, della somma diE 4.065.876,70 a valere sulla sottomisura 5.01 b) "Potenziamento di infrastrutture e dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia per le diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da destinare ai tre poli sanitari regionali" compresa nel Complemento di programmazione del POR della Sicilia 2000/2006;
Considerato che con note n. 14759 del 6 giugno 2002, n. 18827 del 22 luglio 2002 e n. 30811 del 19 novembre 2002 questo Assessorato ha provveduto alle annotazioni relative alla citata misura 5.01b, a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 613916 - "Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del P.O.R. della Sicilia 2000/2006" - per l'esercizio finanziario 2002;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in euro, sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 4.065.876,70 - 4.065.876,70 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma operati- 
vo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006      - 4.065.876,70 - 4.065.876,70 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Rubrica  2  - Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  10.2.2.6.2  - Assistenza sanitaria ed ospedaliera     + 4.065.876,70 + 4.065.876,70 
  di cui al capitolo 
  812411 Interventi per la realizzazione della sottomisura b) della misura 5.01 compresa nel Complemento di programmazione del POR 
Sicilia 2000-2006       + 4.065.876,70 + 4.065.876,70 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2002.
  PAGANO 

(2002.48.2891)
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DECRETO 22 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, come modificato dal comma 1 dell'art. 12 della legge regionale del 10 dicembre 2001, n. 21;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finan ziario 2002 e il bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 ed, in particolare, l'art. 4, comma 2;
Visto il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, che fissa per il 2001 e per gli anni successivi lo stanziamento del fondo efficienza servizi in L. 100.000.000.000 pari ad E 51.645.689,91;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002, dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10, concernente "Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001, accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli Uffici di Gabinetto, nuovo ordinamento professionale del personale, contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza";
Visto, in particolare, l'art. 6 delle "linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001", recepite con il citato D.P.Reg. n. 10/2001;
Vista la nota n. 506 del 30 ottobre 2002, con la quale l'Ufficio speciale per l'alborazione di sistemi di controllo di gestione, l'attivazione di servizi di valutazione e di controllo strategico interno, chiede l'incremento della dotazione dello stanziamento del capitolo 108068 della somma di E 10.000,00, per la corresponsione degli emolumenti accessori all'agente tecnico autista in servizio presso lo stesso ufficio;
Vista la nota n. 5061 del 24 ottobre 2002, con la quale la Presidenza della Regione, Segreteria generale, comunica che l'Osservatorio assessoriale ha stabilito l'esclusione degli agenti tecnici autisti assegnati agli uffici speciali, cui risultano preposti dirigenti di prima fascia, dalla corresponsione del compenso annuo onnicomprensivo, previsto dall'art. 14 del D.P.Reg. n. 26 dell'11 novembre 1999, confermato dal D.P.Reg. n. 10 del 22 giugno 2001;
Vista la nota n. 14036 del 22 maggio 2002 di questo Assessorato, con la quale viene comunicato all'ufficio speciale "Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica", l'errata imputazione al capitolo 108074 di relativa pertinenza, della somma per la corresponsione della retribuzione accessoria per un agente tecnico autista;
Considerato che, in sede di riparto del fondo efficienza servizi per l'anno 2002, non è stata prevista, per l'ufficio speciale per l'elaborazione di sistemi di controllo di gestione, l'attivazione di servizi di valutazione e di controllo strategico interno, una unità di personale con la qualifica di agente tecnico autista, poiché in sede di istituzione del predetto ufficio, allo stesso non era stato preposto un dirigente di prima fascia;
Vista la lettera d) dell'art. 36 della legge regionale n. 8/2000, che disciplina le variazioni compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni, altri assegni al personale dei ruoli della Regione e relativi oneri sociali e fra i capitoli di spesa concernenti il fondo efficienza servizi destinato al personale dei ruoli medesimi;
Considerato di dovere procedere all'incremento della dotazione dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 108068 della somma di E 10.000,00, per la corresponsione degli emolumenti accessori, diversi da quelli previsti dall'art. 14 del D.P.R.Reg. n. 26 dell'11 novembre 1999 e confermati dal D.P.Reg. n. 10 del 22 giugno 2001, all'agente tecnico-autista in servizio presso il suddetto ufficio;
Ritenuta la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  4  - Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese di funzionamento 
U.P.B.  1.4.1.1.1  - Personale 
  di cui al capitolo 
  108074 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al miglioramento dell'efficienza dei servizi presso l'ufficio speciale "Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa 
pubblica"      - 10.000,00 - 10.000,00 
  108068 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al miglioramento dell'efficienza dei servizi presso l'ufficio speciale per l'elaborazione di sistemi di controllo, di gestione, l'attivazione di servizi di valutazione e di controllo strategico in- 
terno      + 10.000,00 + 10.000,00 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2002.
  PAGANO 

(2002.48.2919)
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DECRETO 22 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio n. 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 273/2002;
Vista la nota n. 4081 del 31 ottobre 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma diE 68.980,53, necessaria per attuare la misura 4.12 "Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (FEAOG)", compresa nel citato Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006;
Viste le note n. 24113 del 23 settembre 2002 e 26804 del 17 ottobre 2002, con le quali ildipartimento regionale bilancio e tesoro - Servizio bilancio - ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000, l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 72.033,17, per l'anno 2002, relative alla misura 4.12 a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del cap. 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 68.980,53 - 68.980,53 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799 
e 60800)      - 68.980,53 - 68.980,53 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  2.2.2.6.4  - Servizi all'agricoltura     + 68.980,53 + 68.980,53 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  542049 Interventi per la realizzazione della misura 4.12 "Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (FEAOG)" compresa nel Complemento di program- 
mazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006      + 68.980,53 + 68.980,53 210109 040201V 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2002.
  PAGANO 

(2002.48.2889)
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DECRETO 22 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio n. 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 273/2002;
Viste le note nn. 4083 e 4084 del 31 ottobre 2002, con le quali la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione delle somme rispettivamente diE 2.702.206,61 e di E 145.021,27 (per un ammontare complessivo di E 2.847.227,88), necessarie per attuare la misura 4.06 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica (FEAOG)", compresa nel citato Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006;
Vista la nota n. 11520 del 29 aprile 2002, con la quale ilDipartimento regionale bilancio e tesoro - Servizio bilancio - ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39, legge regionale n.8/2000, l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 51.267.331,49 relativa alla misura 4.06 a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del cap. 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 2.847.227,88 - 2.847.227,88 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799 
e 60800)      - 2.847.227,88 - 2.847.227,88 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  2.2.2.6.3  - Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli     + 2.847.227,88 + 2.847.227,88 
  di cui al capitolo 
  542045 Interventi per la realizzazione della misura 4.06 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica (FEAOG)" compresa nel Complemento di programmazione del  
P.O.R. Sicilia 2000-2006      + 2.847.227,88 + 2.847.227,88 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2002.
  PAGANO 

(2002.48.2889)
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DECRETO 22 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Visto il proprio decreto n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, concernente: "Norme per l'edilizia residenziale";
Visto l'accordo di programma per l'edilizia sovvenzionata sottoscritto il 19 aprile 2001 tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la Regione siciliana - dipartimento regionale lavori pubblici;
Visto l'art. 4 della Convenzione sottoscritta in data 18 luglio 2001 tra la Regione siciliana e la Cassa depositi e prestiti, con il quale viene stabilito il versamento alla Regione siciliana di una somma pari al massimo al 10% delle risorse residue attribuite alla Regione siciliana dal predetto accordo di programma, per la costituzione di un fondo per far fronte alle richieste urgenti dei beneficiari, da reintegrare periodicamente su richiesta della Regione medesima;
Visto il proprio decreto n. 783 del 15 ottobre 2001, con il quale, tra l'altro, è stata iscritta la somma di L. 168.176.609.490 sul capitolo 672077 "Fondo da destinare agli interventi urgenti per l'edilizia sovvenzionata";
Vista la nota n. 2404 del 27 settembre 2002, trasmessa con nota n. 1289 dell'11 ottobre 2002 dalla Ragioneria centrale lavori pubblici, con la quale il dipartimento lavori pubblici chiede l'iscrizione sul capitolo 672077 della somma diE 86.855.970,23, sia in termini di competenza che di cassa;
Vista la nota prot. n. 414623 del 29 luglio 2002, con la quale la Cassa depositi e prestiti comunica di aver provveduto all'emissione del mandato di pagamento di E 86.855.970,23 in favore della Regione Sicilia;
Considerato che il predetto importo di E 86.855.970,23 risulta accreditato nel c.c. n. 526/22721 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174/2002, le necessarie variazioni sia in termini di competenza che in termini di cassa;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale lavori pubblici 
TITOLO  2  - Entrate in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Trasferimenti in conto capitale 
U.P.B.  6.2.2.6.1  - Trasferimenti dello Stato e di altri enti     + 86.855.970,23 + 86.855.970,23 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  4913 Assegnazioni dello Stato per gli interventi di edilizia sovvenzio- 
nata      + 86.855.970,23 + 86.855.970,23 

SPESA

Rubrica  2  - Dipartimento regionale lavori pubblici 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  6.2.2.6.1  - Edilizia     + 86.855.970,23 + 86.855.970,23 
  di cui al capitolo 
  672077 Fondo da destinare agli interventi urgenti per l'edilizia sovven- 
zionata      + 86.855.970,23 + 86.855.970,23 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2002.
  PAGANO 

(2002.49.2977)
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DECRETO 26 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il primo comma dell'art. 8;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo;
Visto in particolare l'art. 6 della stessa legge n. 135/2001, con il quale viene istituito l'attuale Ministero delle attività produttive il fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 27 giugno 2002, che approva il piano di riparto tra le regioni, nel limite del 70% delle risorse complessive, per gli anni 2001-2002, del fondo per il cofinanziamento dell'offerta turistica e con il quale sono assegnati alla Sicilia E 4.481.708,82 per l'anno 2001 ed E 3.204.774,48 per l'anno 2002;
Vista la nota n. 770 del 14 ottobre 2002 dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dipartimento turismo, sport e spettacolo, con la quale si richiede l'iscrizione in bilancio della somma diE 4.481.708,82 per l'anno 2001 e diE 3.204.744,48 per l'anno 2002, nonché la successiva nota n. 880 del 31 ottobre 2002 integrativa della precedente, con la quale si dichiara che nessuna dotazione di cassa è occorrente per l'esercizio in corso;
Considerato che con quietanza, mod. 80T n. 32 del 26 luglio 2002 è stata accreditata sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato la somma di E 3.204.744,48 per le finalità di cui alla citata legge n. 135/2001, art. 6;
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo 
TITOLO  2  - Entrate in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Trasferimenti in conto capitale 
U.P.B.  12.2.2.6.1  - Trasferimenti di capitali dello Stato e di altri enti     + 7.686.453,30 + 3.204.744,48 
  di cui al capitolo 
  4903 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per investimenti da  
effettuare nel territorio della Regione      + 7.686.453,30 + 3.204.744,48 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva             + 3.204.744,48 
  di cui al capitolo 
  215710 Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa 
(Fondi vincolati)              + 3.204.744,48 

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  12.2.2.6.2  - Strutture turistico-ricettive     + 7.686.453,30 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  872820 Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica     + 7.686.453,30         L. n. 135/2001, art. 6 

(Codici 230101-040703)V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 novembre 2002.
  PAGANO 

(2002.49.2979)
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DECRETO 26 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto ilRegolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000, attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio n. 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 273/2002;
Vista la nota n. 4041 del 29 ottobre 2002, con la quale la Presidenza - dipartimento della programmazione, - chiede l'iscrizione, ai sensi del citato art. 39 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nel bilancio della Regione siciliana - rubrica dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 469.606,24, necessaria per avviare la misura 2.01 azione C - Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale (FESR), compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006;
Considerato che, con note nn. 10716 del 24 aprile 2002, 13166 del 23 maggio 2002 e 28893 del 13 novembre 2002, questo Assessorato ha provveduto all'annotazione della somma di E 469.606,24 relativa alla citata misura 2.01 azione C, a valere rispettivamente sulle disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 613916, "Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del P.O.R. della Sicilia 2000-2006", per l'esercizio finanziario 2002;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 469.606,24 - 469.606,24 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- 
tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006      - 469.606,24 - 469.606,24 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Rubrica  3  - Dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  9.3.2.6.4  - Musei, gallerie e pinacoteche     + 469.606,24 + 469.606,24 
  di cui al capitolo 
  776406 Interventi per la realizzazione della misura 2.01 "Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale (FESR)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 
2000-2006      + 469.606,24 + 469.606,24 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 novembre 2002.
  PAGANO 

(2002.49.2978)
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DECRETO 26 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002, dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il Regolamento C.E.E. n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000, attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 273/2002;
Vista la nota n. 4272 del 14 novembre 2002, con la quale la Presidenza, dipartimento della programmazione, chiede, l'iscrizione, ai sensi del citato articolo 39 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nel bilancio della Regione siciliana, rubrica dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato, per l'eser cizio finanziario 2002, della somma di E 1.109.466,49, necessaria per avviare la sottomisura 4.02b, riqualificazione infrastrutture a servizio delle P.M.I. artigianali, della misura 4.02 "Riqualificazione infrastrutture a servizio delle P.M.I. (F.E.S.R.)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000/2006;
Considerato che con nota n. 11413 del 29 aprile 2002 questo Assessorato ha provveduto all'annotazione della complessiva somma di E 4.000.000,00, relativa alla citata sottomisura 4.02b, a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 613916, "Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del P.O.R. della Sicilia 2000-2006", per l'esercizio finanziario 2002;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 1.109.466,49 - 1.109.466,49 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- 
tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006      - 1.109.466,49 - 1.109.466,49 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Rubrica  2  - Dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  8.2.2.6.3  - Artigianato     + 1.109.466,49 + 1.109.466,49 
  di cui al capitolo 
  742413 Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.02b della misura 4.02 "Riqualificazione infrastrutture a servizio delle P.M.I." compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. 
Sicilia 2000-2006      + 1.109.466,49 + 1.109.466,49 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 novembre 2002.
  PAGANO 

(2002.48.2921)
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DECRETO 26 novembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 273/2002;
Vista la nota n. 4271 del 14 novembre 2002, con la quale la Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione, chiede, per l'esercizio finanziario 2002, l'iscrizione nel bilancio della Regione, dipartimento regionale della pesca, della somma di E 12.395,00 a valere sulla misura 7.01 "Assistenza tecnica" (fondi S.F.O.P.) compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000/2006;
Considerato che con nota n. 13392 del 22 maggio 2002 questo Assessorato ha provveduto all'annotazione della complessiva somma di E 327.959,16, relativa alla citata misura 7.01, a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 613916, "Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del P.O.R. della Sicilia 2000-2006", per l'esercizio finanziario 2002;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 12.395,00 - 12.395,00 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- 
tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006      - 12.395,00 - 12.395,00 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Rubrica  3  - Dipartimento regionale della pesca 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  8.3.2.6.99 - Altri investimenti     + 12.395,00 + 12.395,00 
  di cui al capitolo 
  746004 Interventi per la realizzazione della misura 7.01 "Assistenza tecnica" compresa nel Complemento di programmazione del 
P.O.R. Sicilia 2000-2006. (Fondi S.F.O.P.)      + 12.395,00 + 12.395,00 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 novembre 2002.
  PAGANO 

(2002.48.2920)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 12 dicembre 2002.
Fissazione dei limiti e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio;
Visto, in particolare, l'art. 5 della suddetta legge, così come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, che al comma 8 prevede, al fine di consentire l'adeguamento progressivo della rete di vendita esistente alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove strutture di vendita, la fissazione, con decreto assessoriale, dei limiti e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 28/99, sentito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio;
Visto il D.P.Reg. Sic. 18 ottobre 2002, n. 229, con il quale è stata prorogata, per ulteriori 24 mesi a decorrere dal 25 giugno 2002, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 10 dell'allegato 1 al D.P.Reg. Sic. 11 luglio 2000, n. 165, relative alla fissazione dei limiti per il rilascio delle autorizzazioni per nuove grandi strutture di vendita;
Considerato che con l'entrata in vigore della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16 tale materia è stata demandata all'emanazione di apposito decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Ritenuto che, nelle more di una più compiuta programmazione regionale della rete commerciale riferita alla grande distribuzione, ed al fine di assicurare la dovuta continuità dell'azione amministrativa, possano riproporsi, intanto, con gli opportuni adeguamenti, le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 10 dell'allegato 1 del D.P.Reg. Sic. 11 luglio 2000, n. 165;
Sentito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio espresso nella seduta del 10 dicembre 2002;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

Per consentire alla rete di vendite esistente un adeguamento, progressivo alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove norme sull'apertura di grandi strutture di vendita, sino alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al successivo articolo 3, le conferenze di servizi di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 28/99, nell'esaminare le relative istanze e quelle in corso di istruttoria, potranno autorizzarle entro i limiti di superficie stabiliti qui di seguito:
a)  grandi strutture di vendita specializzate a base alimentare (supermercati e ipermercati).
Con riferimento al bacino di attrazione definito dalle isocrone di cui agli artt. 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 1, lettera b), del D.P.Reg. Sic. n. 165 dell'11 luglio 2000, non potrà essere autorizzata una superficie in accesso ai limiti determinati nel modo seguente:
-  se la dotazione di superficie di vendita per 1000 abitanti di esercizi con superficie di vendita superiore a 400 mq. (supermercati e ipermercati), alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28/99, è superiore a 100 mq. di vendita per 1000 abitanti, parametro che approssima la presenza media di supermercati e ipermercati nella Regione siciliana, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28/99, il limite è pari al 40% di tale dotazione;
-  se la dotazione di superficie di vendita per 1000 abitanti di esercizi con superficie di vendita superiore a 400 mq. (supermercati e ipermercati), alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28/99 è inferiore a 100 mq. di vendita per 1000 abitanti, il limite è dato dalla somma della differenza tra 100 mq. di vendita per 1000 abitanti e la dotazione rilevata più 40 metri per 1000 abitanti.
Nel computo della dotazione e dei limiti di sviluppo determinati come sopra vanno incluse anche le superfici di esercizi autorizzati fino alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28/99, ma non ancora realizzati;
b)  altre grandi strutture di vendita non alimentari.
Con riferimento al bacino di attrazione definito dalle isocrone di cui agli artt. 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 1, lettera b), del D.P.Reg. Sic. n. 165 dell'11 luglio 2000, non potrà essere autorizzata una superficie che ecceda una quota del 30% di quelle in essere all'entrata in vigore della legge regionale n. 28/99.
La determinazione di tale quota verrà fatta nel modo seguente:
-  andrà rilevato il numero totale di punti vendita del settore non alimentare sulla base delle autorizzazioni risultanti presso le amministrazioni comunali interessate dal bacino di attrazione della nuova grande struttura di vendita, bacino determinato secondo le modalità definite dagli artt. 7 e 8 del D.P.Reg. Sic. n. 165 dell'11 luglio 2000;
-  il numero dei punti vendita rilevato andrà moltiplicato per una superficie media standard di 60 mq.;
-  la superficie totale così ottenuta andrà rapportata a quella della nuova grande superficie di vendita, verificando che quest'ultima non ecceda il limite del 30% della prima.

Art. 2

I suddetti limiti di superficie per le finalità che perseguono trovano applicazione fino al termine previsto dal precedente art. 1 anche nel caso in cui il comune si sia già dotato di programmazione urbanistica commerciale.
Le superfici ad oggi autorizzate dalle conferenze di servizi costituiscono contingente già autorizzato da detrarre da quello individuato con la metodologia di cui al superiore art. 1.

Art. 3

Con successivo provvedimento, in attuazione al disposto di cui al comma 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/99, si provvederà ad una più compiuta programmazione regionale della rete distributiva riferita alle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto dell'esperienza in materia maturata in altre regioni e di eventuali studi di settore. Con il medesimo provvedimento saranno fissati i criteri per l'azione di valorizzazione e salvaguardia dell'attività di commercializzazione dei prodotti siciliani.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 12 dicembre 2002.
  CIMINO 

(2002.50.3042)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 4 ottobre 2002.
Approvazione del bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'anno finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Vista la legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 e la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, che dettano norme per la gestione dei cantieri di lavoro;
Vista la legge regionale n. 1 del 25 marzo 2002, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002;
Ravvisata la necessità di approvare il bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'anno finanziario 2002 in modo da consentire la continuità della gestione, atteso il carattere di particolare interesse sociale che rivestono gli interventi del Fondo stesso in favore dei lavoratori disoccupati;
Considerato che è possibile, alla data odierna, poter iscrivere parte del presunto avanzo di amministrazione relativo alla gestione speciale determinato in E 10.977.556,02;
Considerato che possono iscriversi in entrata del bilancio del suddetto Fondo la quota degli interessi attivi maturati, così come comunicato dal cassiere, sul conto di cassa del Fondo per un importo di E 456.578,46;
Vista la relazione del collegio dei revisori del Fondo siciliano al bilancio di previsione per l'esercizio 2002 inserita nel verbale n. 689 del 19 giugno 2002 acquisito in pari data dal Fondo siciliano e trasmesso alle competenti Autorità sovraordinate con nota n. 13 del 19 giugno 2002;
Considerato che dovranno essere apportate al bilancio di previsione del Fondo siciliano le necessarie variazioni dopo che sarà determinato l'avanzo di gestione con il bilancio consuntivo dell'anno 2000 e 2001;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'anno finanziario 2002, come di seguito riportato:
AVANZO DI GESTIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Art.  001  -  Avanzo della gestione ordinaria       E 52.085.127,70 
Art.  002  -  Avanzo della gestione speciale       " 10.977.556,02 
  Totale avanzo di gestione (a)     E 63.062.683,72 

ENTRATE

TITOLO  I  -  Entrate della gestione ordinaria
Art.  101  -  Contributi della Regione di cui al D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25 (art. 8, lett. A), al D.L.P.R.S.
31 ottobre 1951, n. 31 ed alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modificazioni       p.m. 
Art.  107  -  Interessi attivi sui fondi di cassa del Fondo siciliano       E 456.578,46 

Art.  109  -  Somma da versare alFondo siciliano destinata all'istituzione di speciali cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di interesse comunale (art. 29, legge regionale n. 24/87, integrata dalle leggi
regionali n. 35/87, n. 8/88 e n. 9/88)       p.m. 

Art.  110  -  Interessi attivi maturati sui fondi versati da enti gestori di cantieri di lavoro (legge regionale 13 di-
cembre 1983, n. 120)       p.m. 
  Totale entrate gestione ordinaria (b)     E 456.578,46 

TITOLO  II  -  Entrate della gestione speciale
Art.  200  -  Entrate diverse e recuperi eventuali di fondi riferibili ad articoli di spesa della gestione speciale       p.m. 
Art.  201  -  Somma da versare al Fondo siciliano in dipendenza di speciali disposizioni legislative      p.m. 
  Totale entrate gestione speciale (c)    
  Totale generale delle entrate (a+b+c)     E 63.519.262,18 

SPESE

TITOLO I - Spese della gestione ordinaria
Art.  101  -  Indennità e rimborso spese per il collegio dei revisori       E 18.076,00 
Art.  102  -  Commissione da liquidare agli istituti di credito incaricati del servizio di cassa del Fondo siciliano      " 7.908,39 

Art.  103  -  Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per l'esecuzione di opere, di interesse comunale e provinciale, affidati in gestione ai comuni ed alle province regionali dell'Isola (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e suc-
cessive modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 ed art. 12, legge regionale n. 25/93)       p.m. 

Art.  106  -  Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per opere di pubblica utilità o utilità sociale affidati in gestione ad enti pubblici o giuridicamente riconosciuti (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 e art. 12, legge regionale n. 25/93
e decreto assessoriale n. 1214/98/IL)       p.m. 
Art.  107  -  Spese di cancelleria, postali e telegrafiche      " 25.800,00 
Art.  108  -  Spese per collaudi dei cantieri di lavoro      " 309.874,14 

Art.  109  -  Spese per l'istituzione di speciali cantieri di lavoro previsti dall'art. 29, legge regionale n. 24/87, in-
tegrata dalle leggi regionali n. 35/87, n. 8/88 e n. 9/88      p.m. 
Art.  110  -  Restituzione e rimborsi       " 25.800,00 
Art.  111  -  Fondo di riserva ordinaria       p.m. 
Art.  112  -  Spese per indennità di missione e per prestazioni in favore del Fondo       " 40.879,93 
Art.  113  -  Spese per attrezzature degli uffici del Fondo siciliano       " 10.164,00 
Art.  114  -  Spese per il fondo per l'occupazione enti locali       p.m. 
Art.  115  -  Quota riserva per interventi emergenza valore soc.       " 18.076,00 
Art.  120  -  Fondo di riserva vincolato per allocazione avanzo gestione ordinaria presunto      " 52.085.127,70 
  Totale spesa gestione ordinaria     E 52.541.706,16 

TITOLO  II  -  Spese della gestione speciale
Art.  201  -  Fondo di riserva speciale destinato alla copertura finanziaria di leggi riguardanti interventi nuovi o integrativi di quelli rilevatisi insufficienti ed alla riassegnazione di entrate non dovute, nonché alla
riassegnazione di economie di spesa accertate negli esercizi precedenti      E 9.809.870,47 

Art.  334  -  Spese per l'apertura di cantieri di lavoro per l'esecuzione e la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità di competenza dei comuni dell'Isola, con particolare riferimento ai comuni di Pa-
lermo,Catania e Messina (legge regionale n. 12/86, artt. 1 e 4 e legge regionale n. 27/91, art. 27)       p.m. 
Art.  360  -  Finanziamento progetti per LSU (ex legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, art. 34, comma 2°)       " 750.000,00 
Art.  363  -  Restituzione e rimborsi gestione speciale       " 17.685,55 

Art.  364  -  Corresponsione del trattamento integrativo di indennità di cui all'art. 2, legge regionale 19 dicembre
1995, n. 84       p.m. 

Art.  365  -  Somma da versare sul capitolo 5683 del bilancio di previsione della Regione siciliana esercizio 1999
(ex legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 12, comma 3°)       p.m. 

Art.  366  -  Spese per la prosecuzione dei progetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 3/93 ed art. 1, legge
regionale n. 14/94 e successive modifiche ed integrazioni       " 400.000,00 
  Totale della spesa della gestione speciale     E 10.977.556,02 
  Totale della spesa della gestione ordinaria     E 52.541.706,16 
  Totale generale della spesa     E 63.519.262,18 


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 ottobre 2002.
  STANCANELLI 
  PAGANO 

(2002.49.2969)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 14 novembre 2002.
Determinazione delle tariffe sui test di validazione con tecnica NAT a far data dal 28 giugno 2002.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Regione 7 luglio 1995, n. 189, con il quale sono state costituite le Aziende sanitarie e nominati i direttori generali delle stesse ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 30/93;
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107: Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma-derivati;
Visto il decreto 28 gennaio 2002: "Piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT", predisposto dall'ispettorato regionale sanitario, ai sensi delle circolari del Ministero della sanità del 30 ottobre 2000, n. 17 e del 19 dicembre 2001, n. 14, con il quale si provvede all'adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV, nonché anche all'HIV utilizzando tecniche di biologia molecolare;
Visto il piano economico di tariffazione del test di validazione con tecnica NAT proposto dal tavolo tecnico costituito presso l'ispettorato regionale sanitario, che ha individuato n. 4 centri di riferimento, e precisamente Catania, Palermo, Ragusa e Sciacca e n. 33 SIT ad essi afferenti per i quali ha previsto:
- il test HCV-HIV Rna testato su campioni direttamente dai Centri di riferimento una tariffa di euro 23,24;
- il test HCV-HIV Rna testato su campioni provenienti dai SIT afferenti ai Centri di riferimento di Palermo, Ragusa e Sciacca una tariffa di euro 28,41;
- il test HCV-HIV Rna testato su campioni provenienti dai SIT afferenti il Centro di riferimento di Catania una tariffa di euro 30,99;
Ritenuto necessario procedere all'applicazione delle tariffe così come individuate dal tavolo tecnico;

Decreta:


Articolo unico

A far data dal 28 giugno 2002 nella Regione siciliana si applicano le tariffe sui test di validazione con tecnica NAT secondo il seguente criterio:
- il test HCV-HIV Rna testato su campioni direttamente dai Centri di riferimento una tariffa di euro 23,24;
- il test HCV-HIV Rna testato su campioni provenienti dai SIT afferenti ai Centri di riferimento di Palermo, Ragusa e Sciacca una tariffa di euro 28,41;
- il test HCV-HIV Rna testato su campioni provenienti dai SIT afferenti il Centro di riferimento di Catania una tariffa di euro 30,99.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale sanità per l'annotazione di rito e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 14 novembre 2002.
  CITTADINI 

(2002.47.2830)
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DECRETO 27 novembre 2002.
Approvazione della convenzione tra la Regione siciliana e l'INAIL per l'erogazione delle prime cure ambulatoriali in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 ed, in particolare, l'art. 12;
Visto il decreto del Ministero della sanità 15 marzo 1991, con il quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione INAIL Regione per disciplinare l'erogazione delle prime cure ambulatoriali in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 24 settembre 1994, e il successivo decreto del 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 2 gennaio 1999, con il quale è stata approvata la convenzione tra la Regione siciliana e l'INAIL per l'erogazione delle prime cure ambulatoriali in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali ed i risultati applicativi di detta convenzione;
Visto quanto disposto dall'art. 9 della predetta convenzione sulla durata della stessa;
Ritenuto di dover redigere un nuovo atto convenzionale, nel rispetto dell'art. 12, comma 2°, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base dello schema tipo di convenzione approvato con decreto del Ministero della sanità 15 marzo 1991, tenendo conto dei risultati conseguiti con la precedente convenzione;
Considerato che al dott. Cerami Giuseppe, nella qualità di direttore regionale della Direzione regionale per la Sicilia dell'INAIL, è affidata la rappresentanza legale dell'Istituto per la sottoscrizione della convenzione per la Regione siciliana;

Decreta:


Art. 1

E' approvata l'allegata convenzione tra la Regione siciliana e l'INAIL per l'erogazione delle prime cure ambulatoriali in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, stipulata in data 27 novembre 2002 tra l'Assessore regionale per la sanità pro-tempore ed il dott. Cerami Giuseppe in rappresentanza dell'INAIL.

Art. 2

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte prima.

Art. 3

Le eventuali spese di registrazione restano a carico del l'INAIL.

Art. 4

L'allegata convenzione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 novembre 2002.
  CITTADINI 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.49.2934)
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DECRETO 5 dicembre 2002.
Rettifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2002, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA, IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000;
Visto il decreto n. 36674 del 10 dicembre 2001, pubbli cato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 61 del 21 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di medicina generale valida per l'anno 2001;
Visto il decreto n. 1862 del 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 50 del 31 ottobre 2002, rettificato con decreto n. 2260 del 21 novembre 2002, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di medicina generale valida per l'an no 2002;
Considerato che in entrambe le graduatorie citate, alla dott.ssa Castellana Maria Rosaria, nata a Ficarazzi (PA) il 19 giugno 1965 è stata attribuita, per mero errore di digitazione, come data di laurea il 22 luglio 1984, anziché il 22 luglio 1994;
Considerato che nella graduatoria valida per l'anno 2002 sono stati rilevati alcuni errori determinati da cause tecniche da imputare al funzionamento dell'apposito software consistenti:
-  nel mancato inserimento della dott.ssa Fortino Ma ria, nata a Messina il 12 dicembre 1958, in possesso dei requisiti prescritti per essere regolarmente inserita;
-  nell'attribuzione di un punteggio errato al dott. Stellino Isidoro, nato ad Alcamo (TP) il 27 settembre 1964 e al dott. Lo Cascio Domenico, nato a Palermo il 3 novembre 1964;
-  nell'inserimento dei sottoindicati sanitari, privi dei requisiti per essere inseriti, essendosi abilitati dopo il 31 dicembre 1994 e non essendo in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale:
-  Fichera Francesco, nato a Catania il 20 mar zo 1971;
-  Mattia Carmine, nato a Caltagirone (CT) il 16 ago sto 1970;
-  Restifo Rosa Maria, nata a Vibo Valentia l'1 mar zo 1969;
-  Rizzuto Maria Ivana, nata a Catania il 31 maggio 1975;
-  Vitanza Maria, nata a Palermo il 29 giugno 1967;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alle necessarie rettifiche ed integrazioni;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa citato e fermo restando quant'altro disposto con il decreto n. 1862 del 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 50 del 31 ottobre 2002, come modificato con decreto n. 2260 del 21 novembre 2002, la graduatoria definitiva dei medici di medicina generale valida per l'an no 2002 risulta così integrata e rettificata:
-  Fortino Maria, nata a Messina il 12 dicembre 1958, residente a Palermo, via Ariosto n. 12, data di laurea 29 marzo 1985, voto laurea 107/110, da non inserita a punti 17,45 AF;
-  Lo Cascio Domenico, nato a Palermo il 3 novembre 1964, residente a S. Vito Lo Capo (TP), via Marconi n. 28, data di laurea 27 marzo 1990, voto laurea 110/L, da punti 20,10 a punti 16,40;
-  Stellino Isidoro, nato ad Alcamo (TP) il 27 settembre 1964, residente a Sommatino (CL), via A. Moro n. 253, data di laurea 24 luglio 1990, voto laurea 110/L, da punti 15,00 a punti 8,60;
-  Fichera Francesco, nato a Catania il 20 mar zo 1971, residente a Catania, via A. D'Agata n. 8, da pun ti 1,30 a escluso;
-  Mattia Carmine nato a Caltagirone (CT) il 16 agosto 1970, residente a Caltagirone, via Galileo Galilei n. 7 da punti 2,70 a escluso;
-  Restifo Rosa Maria, nata a Vibo Valentia l'1 mar zo 1969, residente a S. Teresa Riva (ME), via Cavour n. 7, da punti 0,90 a escluso;
-  Rizzuto Maria Ivana, nata a Catania il 31 maggio 1975, residente a Catania, via Canfora n. 26, da pun ti 0,00 a escluso;
-  Vitanza Maria, nata a Palermo il 29 giugno 1967, residente a Reitano (ME), via Lungomare Colonna Villa Margi n. 7, da punti 1,00 a escluso.

Art. 2

La data di conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia attribuito alla dott.ssa Castellana Maria Rosaria, nata a Ficarazzi (PA) il 19 giugno 1965 ed ivi residente in via G. Verga n. 22 nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per l'an no 2001, nonché in quella valida per il 2002, risulta così rettificata:
-  da 22 luglio 1984 a 22 luglio 1994.

Art. 3

I sanitari di cui all'art. 1, inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2002, andranno ad occupare la posizione che compete loro in base al punteggio conseguito e tenuto conto del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed infine della minore età; la dott.ssa Castellana Maria Rosaria andrà ad occupare la posizione che le compete in base ai criteri sopraenunciati, sia nella graduatoria di medicina generale valida per l'anno 2001, nonché in quella valida per il 2002
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 5 dicembre 2002.
  AMANDORLA 

(2002.50.3044)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 15 novembre 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazzarrone.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il decreto n. 76 del 22 febbraio 1999, con il quale è stato approvato il vigente strumento urbanistico generale del comune di Mazzarrone;
Visto il foglio prot. n. 1555 del 19 febbraio 2002, assunto al protocollo generale di questo Assessorato al n. 11372 il 25 febbraio 2002, con il quale il comune di Mazzarrone ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 28/99, la documentazione relativa all'adeguamento del piano regolatore generale vigente riferito al settore commerciale;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 9993 del 17 ottobre 2002, pervenuto in data 21 ottobre 2002 ed assunto al n. 63203 il 22 ottobre 2002 del protocollo di questo Assessorato, con il quale il comune di Mazzarrone ha trasmesso le integrazioni richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 14596 del 11 marzo 2002;
Vista la delibera n. 12 dell'11 marzo 2002, con la quale il consiglio comunale di Mazzarrone, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 28/99, ha adottato la variante al piano regolatore generale vigente relativa agli adeguamenti delle previsioni riferite al settore commerciale;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione del 14 ottobre 2002, a firma del direttore generale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni avverso la variante adottata;
Visto il parere n. 40 dell'8 novembre 2002, formulato dal servizio IV/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omississ...
Premesso che:
-  il comune di Mazzarrone è in atto dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 76 del 22 febbraio 1999;
-  secondo quanto si rileva dalla relazione tecnica, il progetto in argomento, tenendo conto degli esercizi esistenti, individua all'interno delle varie zone territoriali omogenee del piano regolatore generale le aree per gli insediamenti delle medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, e segnatamente distinte nelle località Cucchi, piano Chiesa e Botteghelle. Detti esercizi sono stati reggruppati secondo gli specifici settori merceologici (alimentari e miste) in:
-  esercizi di vicinato: quelli aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 100. Viene garantita la disponibilità per tale tipo di insediamento nell'intero territorio comunale;
-  medie strutture di vendita: esercizi con superfici di vendita superiori a mq. 100 e fino a mq. 600. L'insediamento delle medie strutture è consentito nelle zone B e C1b del piano regolatore generale;
-  grandi strutture: esercizi con superfici di vendita più di mq. 600. Viene previsto l'insediamento per centro commerciale nella zona F destinata dal piano regolatore generale ad attrezzature generali (centro commerciale), precisamente localizzata nella contrada Cucchi.
Sono previsti, inoltre, progetti di valorizzazione commerciale per la riqualificazione e lo sviluppo del tessuto commerciale, artigianale di servizio e della ricettività, del le aree site in via Principe Umberto, via Carlo Linneo, via Vittorio Emanuele, via Botteghelle.
Le dotazioni dei parcheggi pertinenziali sono state calcolate distintamente per zone e per tipologia di vendita nelle misure indicate all'art. 16 delle direttive di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000;
-  relativamente al parere del Genio civile, ex art. 13, legge n. 64/74 la variante in oggetto, come da attestazio ne dell'ufficio tecnico comunale datata 14 ottobre 2002, non necessita di tale parere non prevedendosi nuove zone di espansione nel territorio.
Considerato che:
-  il procedimento amministrativo seguito dal comune è regolare;
-  dalla relazione tecnica si rileva che l'adeguamento operato consistente in una mera modifica ed integrazione di alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione di piano regolatore generale, non apporta alcuna variazione alla zonizzazione di piano né comporta restrizioni alle potenzialità edificatorie dello stesso piano regolatore generale;
-  con la delibera consiliare n. 12/02 di adeguamento, di fatto, si è inteso recepire integralmente quanto prescritto dalla legge regionale n. 28/99 e dal D.P.R. 11 luglio 2000 affinché ci sia corrispondenza tra lo strumento urbanistico generale e quello commerciale, ed al fine di poter garantire un efficace assetto distributivo commerciale nel territorio comunale;
-  per quanto attiene la programmazione della rete distributiva degli esercizi di vicinato, all'art. 4, titolo II, della normativa di piano, laddove è previsto che il territorio comunale viene considerato "unica zona commerciale", si ritiene opportuno aggiungere "ferma restando la compatibilità dell'insediamento con le previsioni dello strumento urbanistico generale".
Ritenuto:
-  di poter condividere la scelta dell'amministrazione rivolta essenzialmente a non apportare sostanziali innovazioni rispetto all'impostazione generale del piano regolatore generale, atteso che le potenzialità edificatorie del piano non vengono mutate a seguito delle modifiche alle note di attuazione per l'adeguamento di cui all'art. 5 della legge regionale n. 28/99;
-  che il progetto in esame di adeguamento alla "disciplina del commercio", così come adottato con la delibera n. 12/02, persegue, in linea generale, le finalità di cui all'art. 1 della stessa legge regionale n. 28/99;
E' del parere che sia meritevole di approvazione, con la prescrizione di cui ai superiori considerata, l'adeguamento del piano regolatore generale del comune di Mazzarrone riferito al settore commerciale, adottato con delibera consiliare n. 12 dell'11 marzo 2002 ai sensi del l'art. 5, comma 2°, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 40 dell'8 novembre 2002 reso dal servizio IV/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e nell'ambito delle procedure indicate dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99, in conformità al parere n. 40 dell'8 novembre 2002 reso dal servizio IV/D.R.U. di questo Assessorato, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente relativa agli adeguamenti delle previsioni riferite al settore commerciale, adottata con delibera consiliare n. 12 del 6 febbraio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 40 dell'8 novembre 2002 reso dal servizio IV/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 12 del 6 febbraio 2002;
3)  relazione tecnica illustrativa;
4)  tav. 1A  -  mappatura degli esercizi commerciali esistenti zona Cucchi, scala 1:2000; 
5)  tav. 1B  -  mappatura degli esercizi commerciali esistenti zona piano Chiesa, scala 1:2000; 
6)  tav. 1C  -  mappatura degli esercizi commerciali esistenti zona Botteghelle, scala 1:2000; 
7)  tav. 2A  -  destinazioni commerciali consentite zona Cucchi, scala 1:2000; 
8)  tav. 2B  -  destinazioni commerciali consentite zona piano Chiesa, scala 1:2000; 
9)  tav. 2C  -  destinazioni commerciali consentite zona Botteghelle, scala 1:2000. 


Art. 3

Il comune di Mazzarrone resta onerato degli adempi menti conseguenziali al presente decreto che, con esclu sione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 novembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.48.2884)
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DECRETO 21 novembre 2002.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Castell'Umberto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 8636 del 17 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Castell'Umberto (provincia di Messina), ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario relativamente al territorio comunale di Castell'Umberto, trasmettendo all'ufficio del Genio civile di Messina copia dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale e cartografie relative in scala 1:2.000, redatti dal geologo F. Musarra e relazione geologica e geomorfologica finalizzata alla perimetrazione delle aree soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico nel territorio comunale, a firma del geologo B. La Galia;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggiornamento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato B;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 1516 del 18 ottobre 2002, nella quale l'ufficio, sulla base della documentazione trasmessa e delle osservazioni effettuate sui luoghi, congiuntamente ai tecnici comunali e al geol. B. La Galia, ritiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'amministrazione comunale di Castell'Umberto;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Castell'Umberto (ME), con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle norme di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n.543 del 25 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 21 novembre 2002.
  MARINESE 

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(2002.48.2896)
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DECRETO 22 novembre 2002.
Autorizzazione del progetto della SITE S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare nel comune di Isnello.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Vista l'istanza prot. n. 897/2001 del 3 dicembre 2001, con la quale la SITE S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare presso l'immobile sito in contrada Aculeia nel comune di Isnello;
Vista la nota n. 6275 dell'1 febbraio 2002, con la quale questo Assessorato, nel richiedere alla SITE S.p.A. una integrazione di quanto già inviato con foglio n. 897/2001 del 3 dicembre 2001, ha invitato il comune di Isnello, interessato territorialmente dalla realizzazione del progetto di che trattasi, ad esprimere a mezzo delibera consiliare l'avviso previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 65/81;
Visto il foglio datato 20 marzo 2001, con il quale la Wind S.p.A. ha delegato la Società SITE S.p.A. a richiedere e ritirare le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Vista la delibera consiliare n. 7 del 25 marzo 2002, trasmessa dal comune di Isnello con il foglio n. 966 del 18 aprile 2002, dalla quale si rileva che il consiglio comunale di Isnello, sul progetto della SITE S.p.A., non ha espresso il parere di competenza nei termini indicati dall'art. 6 della legge regionale n. 65/81;
Vista l'autorizzazione dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo prot. n. 323 dell'1 ottobre 2001, rilasciata ai sensi dell'art. 220 del T.U.L.S.S. R.D. n. 1265/34 e art. 3 del decreto ministeriale n. 381/93;
Visto il parere favorevole con prescrizioni n. 19456 del 22 ottobre 2001, espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo ai sensi dell'art. 18 della legge n. 64/74;
Visto il nulla osta dell'Ente Parco delle Madonie rilasciato in data 26 settembre 2001, prot. n. 176 e in data 6 novembre 2001, prot. n. 187;
Vista la nota n. 296 dell'8 luglio 2002, con la quale il servizio III del dipartimento regionale urbanistica ha trasmesso al Consiglio regionale la proposta di parere di pari protocollo e data, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive;
Vista la nota n. 296 dell'8 luglio 2002, con la quale, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, il servizio III/D.R.U. di questo Assessorato, in considerazione del mancato pronunciamento da parte del comune di Isnello, ha espresso parere favorevole, sotto il profilo della compatibilità urbanistica, in ordine alla realizzazione dell'opera;
Vista la nota della segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica prot. n. 612 del 25 ottobre 2002, con la quale, attesa la decorrenza dei termini fissati dall'art. 68 della legge regionale n. 10/99, il progetto è stato restituito al servizio III/D.R.U. per gli adempimenti conseguenziali;
Ritenuto di poter condividere, per effetto della decorrenza del termine indicato dall'art. 68 della legge regionale n. 10/99, la superiore proposta n. 296 dell'8 luglio 2002 espressa ai sensi della stessa norma del servizio III/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alla proposta n. 296 dell'8 luglio 2002 del servizio III/D.R.U. nonché alle condizioni contenute nei pareri degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Isnello, il progetto della SITE S.p.A. riguardante la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare presso l'immobile sito in contrada Aculeia.

Art.  2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 296 dell'8 luglio 2002 del servizio III/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 7 del 25 marzo 2002;
3)  progetto;
4)  relazione geologica.

Art.  3

La SITE S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento ed in particolare dovrà assicurare la rispondenza dell'intervento alla normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia della salute pubblica.

Art.  4

La SITE S.p.A. ed il comune di Isnello sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.48.2906)
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DECRETO 22 novembre 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Sciara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed,in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio sindacale prot. n. 2414 del 30 aprile 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 25436 del 6 maggio 2002, con il quale il comune di Sciara ha trasmesso la variante allo strumento urbanistico vigente relativo al progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell'area compresa tra la S.P. n. 21 e piazza S. Carnevale, adottata con delibera consiliare n. 12 del 26 marzo 2002;
Visto il foglio n. 4085 del 23 luglio 2002, pervenuto in data 24 luglio 2002 ed assunto al protocollo n. 44951 del 24 luglio 2002, con cui il comune di Sciara ha trasmesso le integrazioni richieste da questo Assessorato con la nota n. 42489 del 10 luglio 2002;
Vista la delibera n. 44 del 14 novembre 2000, con la quale il consiglio comunale di Sciara ha localizzato l'area per le opere di urbanizzazione primaria tra la S.P. n. 21 e la piazza S. Carnevale;
Vista la delibera n. 12 del 26 marzo 2002, con la quale il consiglio comunale di Sciara, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78, ha approvato, in variante al piano regolatore generale vigente, il progetto delle opere di urbanizzazione primaria dell'area compresa tra la S.P. n. 21 e la piazza Salvatore Carnevale;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito;
Vista la certificazione del 23 luglio 2002, a firma del sindaco, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni;
Visto il parere prot. n. 2605 del 2 febbraio 2001, espresso, con prescrizioni, dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la nota prot. n. 8615/Pos IV-2 del 15 maggio 2001, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo, ai soli fini del vincolo idrogeologico, con prescrizioni, ha autorizzato l'esecuzione dei lavori in argomento;
Vista la nota prot. n. 1281 del 28 marzo 2001, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale di Termini Imerese ha espresso parere favorevole, a condizione, alla realizzazione delle opere in argomento;
Vista la proposta di parere prot. n. 426 del 5 novembre 2002 resa, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dal servizio III del dipartimento regionale urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il progetto in argomento che ha valore di variante al piano regolatore generale nel frattempo approvato con decreto n. 106 del 5 marzo 2002 e decreto n. 634 del 7 agosto 2002 di integrazione, nasce dalla necessità di urbanizzare l'area compresa tra la S.P. n. 21 e la piazza S. Carnevale, la suddetta area ricade parte in zona B di completamento e parte in zona vincolata a verde idrogeologico. Le opere previste consistono nella realizzazione di una strada sulla traccia di una piccola stradina, di accesso ai fabbricati della zona B, che attualmente si trova in condizioni di totale dissesto, con avvallamenti e senza marciapiedi; la suddetta strada si collegherà alla S.P. n. 21.
Sono previsti altresì la sistemazione a verde dell'area compresa tra la S.P. e la piazza S. Carnevale, la realizzazione di marciapiedi per la messa in sicurezza della suddetta strada di collegamento e della S.P., la realizzazione di una scaletta di accesso alla strada di collegamento e l'allargamento di una curva della S.P. n. 21.
Nell'area di verde all'interno della zona B è prevista l'installazione di una scultura denominata "Sacra Famiglia" posta su un basamento a pianta circolare.
Il progetto verrà completato con la realizzazione della rete fognaria e la rete di illuminazione e lo smaltimento delle acque bianche e meteoriche.
Considerato che:
-  l'area oggetto di intervento è destinata a pubblici servizi;
-  il progetto in argomento è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici;
-  l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera;
Visti
(...Omissis...)
Alla luce di quanto sopra descritto, questo servizio III è del parere che il progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione tra la S.P. n. 21 e la piazza S. Carnevale in variante allo strumento urbanistico vigente sia meritevole di approvazione.";
Ritenuto di poter condividere il parere n. 426 del 5 novembre 2002 reso dal servizio III del dipartimento regionale urbanistica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, in conformità al parere n. 426 del 5 novembre 2002 reso dal servizio III/D.R.U. nonché alle prescrizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Sciara, conseguente l'approvazione del progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell'area compresa tra la S.P. n. 21 e piazza S. Carnevale, adottata dal comune di Sciara con deliberazione consiliare n. 12 del 26 marzo 2002.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere servizio III/D.R.U. n. 426 del 5 novembre 2002;
2)  delibera consiglio comunale n. 44 del 14 novembre 2000;
3)  delibera consiglio comunale n. 12 del 26 marzo 2002;
4)  relazione di perizia;
5)  all.  1  -  stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente con l'individuazione dell'area interessata dalla variante e planimetria dello strumento urbanistico contenente la variante proposta;
6)  tav.  1  -  stralci: carta d'Italia, C.T.R., catastale e piano regolatore generale;
7)  tav.  2  -  planimetria dello stato di fatto;
8)  tav.  3  -  planimetria progettuale;
9)  tav.  4  -  planimetria impianto fognario;
10)  tav.  5  -  planimetria impianto elettrico;
11)  tav.  6  -  planimetria sistemazione a verde;
12)  tav.  7  -  profilo longitudinale; sezione trasversali;
13)  tav.  8  -  particolari costruttivi;
14)  tav.  9  -  sovrapposizione grafica dello stato di fatto e stato futuro.

Art.  3

Il comune di Sciara dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art.  4

Il comune di Sciara resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.48.2885)
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DECRETO 22 novembre 2002.
Autorizzazione del progetto della SITE S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare nel comune di Altavilla Milicia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Vista l'istanza prot. n. 263 del 27 giugno 2000, con la quale la SITE S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i., l'autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare presso l'immobile sito in contrada Maretta nel comune di Altavilla Milicia;
Visti i fogli n. 506 del 15 gennaio 2001 e n. 580 del 20 febbraio 2001, con i quali la SITE S.p.A. ha trasmesso la documentazione richiesta da questo Assessorato con la nota n. 4453 del 24 luglio 2000;
Vista la nota n. 16475 del 23 marzo 2001, con la quale questo Assessorato, nel richiedere alla citata società ulteriori integrazioni, ha invitato il comune di Altavilla Milicia, interessato territorialmente dalla realizzazione del progetto di che trattasi, ad esprimere a mezzo delibera consiliare l'avviso previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 65/81;
Visto il foglio n. 677 del 7 maggio 2001, con il quale la SITE S.p.A. ha trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta da questo Assessorato;
Visto il foglio n. 16682 del 21 novembre 2001, con il quale il comune di Altavilla Milicia ha trasmesso la delibera consiliare n. 61 del 7 novembre 2001;
Vista la delibera consiliare n. 61 del 7 novembre 2001, trasmessa dal comune di Altavilla Milicia con il foglio prot. n. 16682 del 21 novembre 2001, dalla quale si rileva che il consiglio comunale di Altavilla, rinviando le proprie valutazioni sul progetto della SITE S.p.A., non ha espresso il parere di competenza nei termini indicati dall'art. 6 della legge regionale n. 65/81;
Vista l'autorizzazione dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo n. 244 del 24 agosto 2000, rilasciata ai sensi dell'art. 220 T.U.L.S.S. R.D. n. 1265/34 e art. 3 del decreto ministeriale n. 381/93;
Visto il parere favorevole con prescrizioni, n. 47378 del 4 dicembre 2000, espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 64/74;
Vista la nota n. 303 del 10 luglio 2002, con la quale, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, il servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, in considerazione del mancato pronunciamento da parte del comune di Altavilla Milicia, ha espresso parere favorevole, sotto il profilo della compatibilità urbanistica, in ordine alla realizzazione dell'opera;
Vista la nota della segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica prot. n. 610 del 25 ottobre 2002 con la quale, attesa la decorrenza dei termini fissati dall'art. 68 della legge regionale n. 10/99, il progetto è stato restituito al servizio III/D.R.U. per gli adempimenti conseguenziali;
Ritenuto di poter condividere, per effetto della decorrenza del termine indicato dall'art. 68 della legge regionale n. 10/99, la superiore proposta n. 303 del 10 luglio 2002 espressa ai sensi della stessa norma dal servizio III/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alla proposta n. 303 del 10 luglio 2002 del servizio 3/D.R.U. nonché alle condizioni contenute nei pareri degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Altavilla Milicia, il progetto della SITE S.p.A. riguardante la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare presso l'immobile sito in contrada Maretta.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 303 del 10 luglio 2002 del servizio 3/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 61 del 7 novembre 2001;
3)  progetto di massima;
4)  relazione geologica.

Art. 3

La SITE S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento ed in particolare dovrà assicurare la rispondenza dell'intervento alla normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia della salute pubblica.

Art. 4

La SITE S.p.A. ed il comune di Altavilla Milicia sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.48.2886)
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DECRETO 29 novembre 2002.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Licata.

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(2002.49.2963)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 20-26 novembre 2002, n. 478.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  Cesare Ruperto, presidente;
-  Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, giudici;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e dell. 14 della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 10 (disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa), promossi con 13 ordinanze emesse il 24 gennaio 2002 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rispettivamente iscritte dal n. 191 al n. 203 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visti gli atti di costituzione della Meligunte s.r.l., dei comuni di Leni e Lipari e di Legambiente, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 24 settembre 2002 il giudice relatore Ugo De Siervo;
Uditi gli avvocati Carlo Malinconico per la Meligunte s.r.l., Claudio Rugolo per i comuni di Leni e Lipari, Corrado Giuliano per Legambiente e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per la Regione siciliana;
Ritenuto in fatto

1. - Con tredici ordinanze, tutte depositate in data 24 gennaio 2002, emesse in altrettanti procedimenti, il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e dell'articolo 14 della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 10 (disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa).
I procedimenti a quibus traggono origine da ricorsi promossi da soggetti privati e da due comuni (Leni e Lipari) avverso il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente della Regione siciliana del 23 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2001, con il quale veniva approvato il piano territoriale paesistico delle Isole Eolie ed i relativi regimi normativi.
Il rimettente osserva, con identici argomenti in tutte le ordinanze, che, nel giudizio sulla legittimità del decreto di approvazione del piano paesistico delle Isole Eolie, assume rilevanza la questione di legittimità del l'art. 149 del decreto legislativo n. 490 del 1999, nella parte in cui non prevede la partecipazione degli enti locali nel procedimento di formazione di detto piano, nonché dell'art. 14 della legge della Regione siciliana n. 10 del 1991, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni in tema di partecipazione degli enti locali ai procedimenti non si applicano nei confronti degli atti di pianificazione (salva l'applicazione di norme speciali).
Tali norme si porrebbero in contrasto con gli artt. 5 e 128 della Costituzione, in quanto lesive dell'autonomia riservata ai comuni in materia di pianificazione urbanistica.
2. - Il T.A.R. rimettente premette che il piano paesistico territoriale, già disciplinato dall'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e, successivamente, dall'art. 149 del decreto legislativo n. 490 del 1999, ha per oggetto la pianificazione delle aree di particolare interesse paesaggistico, con la finalità di "programmare la salvaguardia (...) di tali zone con strumenti idonei ad assicurare il superamento della episodicità, inevitabilmente connessa a semplici interventi autorizzatori".
Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale sul punto, il giudice a quo osserva che gli artt. 5 e 128 della Costituzione presupporrebbero una posizione di autonomia dei comuni che le leggi regionali non possono mai comprimere fino a negare, anche se tale autonomia non equivale ad "una riserva intangibile di funzioni".
Ciò posto, ad avviso del rimettente, sia la normativa statale che quella regionale, omettendo la previsione della necessaria partecipazione dei comuni interessati al procedimento di approvazione del piano paesistico regionale, si porrebbero in contrasto con gli artt. 5 e 128 della Costituzione in quanto lesive dell'autonomia riservata ai comuni in materia di pianificazione urbanistica.
3. - Nel giudizio sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei Ministri e la Regione siciliana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità e comunque per l'infondatezza delle questioni prospettate.
Sotto il primo profilo, l'Avvocatura ha evidenziato che, al momento della pronuncia delle ordinanze di rimessione, era già entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la quale, com'è noto, ha abrogato l'art. 128 della Costituzione.
Conseguentemente, la questione prospettata dal T.A.R. della Regione siciliana sarebbe inammissibile in quanto avente come parametro tale articolo; in alternativa, si imporrebbe, quanto meno, la restituzione degli atti al giudice a quo perché integri la motivazione in relazione ad "un parametro costituzionale attuale".
Sotto il secondo profilo, l'Avvocatura osserva, in primis, che il legislatore nazionale non avrebbe avuto alcun potere di intervento sulla disciplina delle modalità di formazione ed approvazione dei piani paesistici, dal momento che tale potestà, insieme con le funzioni amministrative in materia urbanistica, è stata trasferita alle Regioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. In secondo luogo, un potere di intervento sostanziale dei comuni, tale da condizionare le scelte della Regione, può riconoscersi solo nel settore della pianificazione urbanistica in senso stretto, mentre, al contrario, esso non sussiste allorché la pianificazione rivesta finalità diverse, come nel caso dei piani paesistici territoriali, essendo l'ente locale tenuto ad adeguarsi alle scelte statali e regionali e potendo al più imporre limiti più rigorosi e aggiuntivi.
Quanto alla norma regionale impugnata, l'Avvocatura osserva come essa si sia limitata a riprodurre le prescrizioni contenute nella legge n. 241 del 1990, laddove esclude l'applicazione delle regole sulla partecipazione dei privati alla formazione dei piani, esclusione motivata dalla indeterminatezza e generalità dei destinatari degli effetti degli atti.
Ad avviso della difesa, inoltre, nella procedura concretamente seguita per l'adozione e l'approvazione del piano paesistico impugnato, gli enti locali non sono stati estromessi, avendo avuto la possibilità di presentare osservazioni uti cives, mantenendo altresì "una posizione privilegiata (la collaborazione al livello tecnico) che deriva dalla profonda conoscenza del territorio sul quale esercitano le loro funzioni istituzionali".
4. - Sono intervenuti in giudizio il comune di Leni e il comune di Lipari, i quali hanno concluso per la "dichiarazione di non manifesta infondatezza" (rectius, per l'accoglimento) della questione di costituzionalità sollevata al T.A.R. di Catania.
Entrambe le amministrazioni comunali nella propria memoria, dopo aver riportato argomenti esposti nei ricorsi proposti dinanzi al T.A.R., hanno dichiarato di ritenere "condivisibili le argomentazioni prospettate dai giudici catanesi con l'ordinanza di rimessione", associandosi nella richiesta dell'accoglimento della questione di costituzionalità.
In particolare, le amministrazioni comunali osservano che il "modello di pianificazione ambientale prefigurato dal decreto legislativo n. 490 del 1999" ridefinisce i rapporti tra il piano paesistico ed il piano regolatore comunale in termini del tutto differenti dalla tradizionale "separatezza" che caratterizzava il modello del 1939; l'attribuzione al piano paesistico di un potere e di un'efficacia vincolante e conformativa, nonché l'incidenza delle sue previsioni sulla pianificazione comunale, avrebbero dovuto indurre il legislatore a rivedere ed ampliare i momenti partecipativi dei comuni nella predisposizione della pianificazione paesistica.
5. - Sono, altresì, intervenute in giudizio l'Associazione Legambiente Onlus, l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus, l'Associazione pro-Stromboli Onlus e l'Associazione Italia Nostra Onlus, tutte in persona dei propri legali rappresentanti, intervenienti ad opponendum nei giudizi proposti avanti al T.A.R. della Sicilia dalla Federalberghi delle Isole Eolie e dai comuni di Leni e di Lipari (r.o. n. 195, n. 201 e n. 203).
Tali associazioni hanno innanzitutto rilevato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. sotto vari profili. In primo luogo, in quanto vi sarebbe stata acquiescenza dei comuni e degli enti ricorrenti agli atti adottati dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali nel corso della redazione del piano paesistico.
Tale acquiescenza si sarebbe manifestata negli atti di partecipazione dei comuni, consistenti nelle osservazioni ed opposizioni da essi presentate, nei documenti prodotti e negli incontri e conferenze di servizi promossi, indicati nel decreto assessoriale impugnato.
I ricorrenti, perciò, avrebbero dovuto impugnare non il decreto di approvazione del piano, bensì il decreto con cui l'Assessore regionale autorizzava la Soprintendenza ad affidare la relazione del piano paesistico a professionisti esterni, in violazione della norma che prevede la collaborazione dei comuni nella redazione tecnica del piano.
In secondo luogo, il T.A.R. avrebbe omesso di verificare, secondo l'insegnamento della Corte, la possibilità di attribuire alla norma impugnata un significato diverso e non lesivo dei valori costituzionali.
Ancora, nell'ordinanza del giudice a quo, mancherebbe il richiamo ai presupposti di fatto che permettono di valutare la rilevanza della questione di legittimità sollevata.
Infine, osservano gli intervenienti, che l'ordinanza di rimessione, anziché censurare la norma impugnata, si risolve in una critica all'inerzia della Regione siciliana che non avrebbe previsto un procedimento, caratterizzato da una più ampia partecipazione dei comuni, per quel che concerne l'iter di formazione degli atti di pianificazione.
Nel merito, le associazioni ambientaliste affermano l'infondatezza della questione sollevata.
Le associazioni, innanzitutto, evidenziano come il piano paesistico sia finalizzato alla tutela e salvaguardia dei valori ambientali e paesistici del territorio, non avendo invece valenza urbanistica.
La partecipazione dei comuni, in realtà, sarebbe assicurata nella fase precedente il piano: quella di apposizione dei vincoli, sia nel caso di vincolo specifico, ai sensi degli artt. 140 e 141 del testo unico n. 490 del 1999 (mediante la pubblicazione per tre mesi nell'albo pretorio e le osservazioni), sia nel caso di vincolo generico, ai sensi della legge n. 431 del 1985 e, oggi, dell'art. 146 del predetto testo unico.
Il legislatore, nel disciplinare l'iter di elaborazione ed adozione dei piani paesistici avrebbe, invece, fatto proprio l'insegnamento della Corte costituzionale, che ha sottolineato il valore primario del paesaggio e dell'ambiente riconosciuto dall'art. 9 della Costituzione, approntando una tutela integrale e globale del paesaggio, rispetto alla quale l'autonomia comunale può esplicarsi nell'imposizione, attraverso i piani urbanistici di limiti e vincoli più rigorosi o aggiuntivi.
Infondata deve del pari ritenersi la censura dell'art. 14 della legge regionale n. 10 del 1991, dal momento che la partecipazione degli enti locali è già prevista e garantita dalla normativa di settore.
6. - In prossimità dell'udienza pubblica, hanno presentato una ulteriore memoria difensiva le Associazioni ambientaliste interessate, in cui viene denunciata, come ulteriore profilo di inammissibilità della questione, l'intervenuta abrogazione dell'art. 128 della Costituzione, parametro evocato dal T.A.R. della Sicilia nell'ordinanza di remissione.
Nel merito, si insiste per l'infondatezza della lamentata esclusione dei comuni dal procedimento di approvazione del piano paesistico, dal momento che, al contrario, come si evince dalle stesse premesse al decreto assessoriale di approvazione del piano, il "contributo partecipativo" dei comuni eoliani si è sostanziato non solo nella redazione delle osservazioni presentate, ma anche a mezzo di "atti, incontri, conferenze di servizio ed audizioni", dei quali nella memoria si riportano gli estremi. Infine, si sottolinea la rilevante valenza "ambientale" del giudizio pendente presso la Corte costituzionale, dal momento che le isole Eolie sono state inserite dall'UNESCO nella lista mondiale dei siti di rilievo naturalistico e l'even tuale annullamento del piano paesistico che le riguarda, determinando una inevitabile riespansione della pressione edificatoria, determinerebbe l'espulsione dell'arcipelago siciliano da tale lista.
7. - Con memoria depositata fuori termine, l'11 settembre 2002, è intervenuta in giudizio la società Meligunte s.r.l.
7.1 - Preliminarmente, in merito alla ritualità dell'intervento, la società - ricorrente in uno dei giudizi a quibus - ha contestato l'omessa notifica dell'ordinanza di remissione, vizio eccepito nell'atto di costituzione e contestualmente - riterrebbe la parte - sanato dalla costituzione medesima, la quale, quantomeno, assumerebbe il valore di un atto di intervento della stessa parte nel giudizio di costituzionalità.
7.2 - Nel merito, si afferma, in primo luogo, che la modifica del titolo V della parte II della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001 non muterebbe i termini della questione presentata, poiché il principio costituzionale espresso dall'abrogato articolo 128 della Costituzione è ora ripreso e rafforzato dai nuovi articoli 114 e 118 della carta costituzionale, i quali assegnano ai comuni ed agli altri enti locali una ben precisa sfera di autonomia sia in termini di autorganizzazione, sia in termini di attribuzione delle funzioni amministrative secondo i principi di "sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".
Non sfugge ai difensori della società Meligunte s.r.l. che la vicenda in esame concerne una Regione a statuto speciale; ma, a questo riguardo, richiamano l'art. n. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nella parte in cui prevede l'immediata applicazione alle regioni e province autonome della novella costituzionale "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite"; "forme di autonomia" che, ad opinione degli intervenienti, "non possono essere limitate alla posizione della Regione nell'ordinamento costituzionale, ma debbono estendersi necessariamente a ricomprendere anche lo statuto dell'autonomia comunale".
Dall'applicazione di tali principi costituzionali al settore del governo del territorio ed all'urbanistica deriverebbe la conseguenza che "appartiene al comune il potere di conformare il proprio territorio" e che tale potere deve essere ritenuto "insopprimibile" dai livelli territoriali maggiori, anche se pur sempre sottoposto al potere legislativo di questi enti, dal momento che il "governo del territorio" rientra nell'esercizio delle funzioni amministrative riconosciute dall'art. 118 della Costituzione ai comuni.
La peculiare valenza dei piani paesistici, in grado di vincolare la pianificazione comunale, deve indurre, pertanto, a particolare rigore nella verifica del rispetto dell'autonomia comunale.
Orbene, tanto l'art. 149 del testo unico dei beni culturali ed ambientali, quanto l'art. 14 della legge regionale n. 10 del 1991, non prevedendo alcuna partecipazione necessaria dei comuni al procedimento, violerebbero i richiamati principi costituzionali, laddove, in particolare, essi affermano come necessaria una congrua ed effettiva partecipazione degli enti locali alla redazione dei piani paesistico-territoriali.
Considerato in diritto

1. - Le tredici ordinanze di rimessione del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sollevano identiche questioni di legittimità costituzionale ed i relativi giudizi vanno quindi riuniti per essere decisi in un unica sentenza.
Il T.A.R., nell'ambito di un giudizio relativo al decreto del 23 febbraio 2001, con il quale l'Assessore per i beni culturali ed ambientali della Regione siciliana ha approvato il piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e dell'art. 14 della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 10 (disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa), nella misura in cui queste disposizioni non prevedono adeguate forme di partecipazione degli enti locali interessati alle procedure di pianificazione ambientale, violando così gli artt. 5 e 128 della Costituzione.
2. - Va anzitutto dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della società Meligunte s.r.l., in quanto avvenuta fuori del termine di cui all'art. 25, 2° comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). Contrariamente a quanto asserito da questa società, dalla documentazione pervenuta alla Corte risulta che l'ordinanza di rimessione n. 31 del 2002, depositata il 24 gennaio 2002, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rimesso la questione di costituzionalità, è stata regolarmente notificata presso il domicilio determinato ai sensi dell'art. 82, 2° comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (cioè presso la cancelleria del T.A.R.) e, conseguentemente, la costituzione della parte nel giudizio a quo dev'essere ritenuta inammissibile per tardività.
3. - Preliminarmente vanno esaminati i rilievi di inammissibilità della questione prospettati dall'Avvocatura dello Stato e dalle associazioni ambientaliste costituitesi nel presente giudizio.
3.1 - In primo luogo, l'Avvocatura e le associazioni ambientaliste osservano che il giudice rimettente invoca come parametro di costituzionalità l'art. 128 della Costituzione, disposizione abrogata dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, entrata in vigore anteriormente alla data di adozione delle ordinanze di rimessione (4 dicembre 2001 e 8 gennaio 2002). Sulla base di tale constatazione viene chiesta la dichiarazione di inammissibilità della questione, ovvero, in subordine, la restituzione degli atti al T.A.R. della Sicilia, affinché integri la motivazione in relazione ad un parametro costituzionale attuale.
L'eccezione è infondata.
Il riferimento dell'ordinanza di rimessione, oltre che all'art. 128 della Costituzione, abrogato, anche all'art. 5 della Costituzione, pur in assenza di qualsiasi richiamo alle peraltro vigenti disposizioni statutarie, appare infatti sufficiente a radicare validamente il presente giudizio a causa della sua natura di principio costituzionale generale e quindi idoneo ad essere applicato anche nei confronti di una Regione ad autonomia speciale come la Sicilia.
3.2 - Le associazioni, inoltre, chiedono la dichiarazione d'inammissibilità della questione, per diverse altre ragioni.
Innanzitutto, vi sarebbe stata acquiescenza da parte dei comuni ricorrenti nei giudizi a quibus agli atti posti in essere dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali nel corso della redazione del piano paesistico impugnato; in secondo luogo, il T.A.R. avrebbe omesso di verificare la possibilità di attribuire alla norma impugnata un diverso significato, costituzionalmente compatibile; in terzo luogo, nell'ordinanza mancherebbe il richiamo ai presupposti di fatto necessari per valutarne la rilevanza; infine, il giudice nel rimettere gli atti alla Corte, anziché censurare la norma impugnata, si sarebbe limitato a prospettare una critica all'inerzia della Regione siciliana che non avrebbe previsto un procedimento caratterizzato da una più ampia partecipazione dei comuni, per quel che concerne l'iter di formazione degli atti di pianificazione.
Anche tali eccezioni sono infondate.
Quanto alla prima, deve osservarsi che essa riguarda profili che esulano del tutto dal giudizio di costituzionalità ed attengono propriamente al regime dell'atto in discussione nel processo in corso dinanzi al giudice amministrativo; quanto alla seconda ed alla terza, questa Corte non ritiene che l'ordinanza di rimessione debba essere censurata sotto il profilo della rilevanza, sia per la plausibile interpretazione delle norme denunciate prospettata dal giudice a quo, sia per la sufficiente descrizione delle fattispecie in esame; quanto all'ultima, sebbene si debba constatare l'inerzia della Regione siciliana nel predisporre disposizioni legislative che possano costituire un valido parametro per la valutazione di provvedimenti amministrativi rilevanti, quali i piani paesistici, deve evidenziarsi che la questione proposta riguarda norme legislative vigenti e non si esaurisce nel censurare l'omissione legislativa.
4. - Nel merito, le questioni non sono fondate.
Per ciò che concerne la pianificazione paesistica e la partecipazione degli enti locali interessati ai relativi procedimenti, la Regione siciliana, benché disponga, in virtù dell'art. 14 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), di una competenza legislativa esclusiva in tema di "tutela del paesaggio" e di "regime degli enti locali", non ha disciplinato questo settore e continua, quindi, ad utilizzare la legislazione nazionale, integrata dal D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 (norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti), nonché dalle norme regionali di tipo organizzativo, riferite all'amministrazione dei beni culturali ed ambientali (si veda in particolare l'art. 3 della legge della Regione siciliana 1 agosto 1977, n. 60, "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana").
La disciplina nazionale, che già prevedeva esplicitamente l'adozione, da parte delle Regioni, dei piani paesistici (si consideri in particolare l'art. 1-bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431"), è stata recentemente riordinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui art. 149 viene, appunto, impugnato in quanto posto a fondamento del decreto assessoriale della Regione siciliana, di approvazione del piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie.
In realtà, nel caso che ha dato origine al presente giudizio di costituzionalità, il procedimento di elaborazione del piano territoriale paesistico appare avviato nel 1993, ragion per cui la Regione siciliana - come si deduce dal decreto impugnato nei giudizi a quibus - ha applicato le disposizioni statali all'epoca vigenti e, segnatamente, quelle contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 (protezione delle bellezze naturali), e nel regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 (regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali), relative alla partecipazione dei soggetti interessati al procedimento e, tra questi, degli enti locali.
In particolare, gli artt. 4 e 5 della legge n. 1497 del 1939, e gli artt. 23, 2° comma, e 24, 2° comma, del relativo regolamento di esecuzione, disciplinavano l'iter di approvazione del piano, prevedendo, in primo luogo, la sua pubblicazione "mediante affissione per un periodo di tre mesi nell'albo dei comuni interessati" ed il deposito di "una copia di esso (...) nella segreteria dei comuni stessi affinché chiunque ne possa prendere visione" stabilendo, altresì, che nei tre mesi successivi i soggetti interessati potessero far pervenire le proprie osservazioni, esaminate le quali, ed all'esito delle eventuali modifiche apportate, il piano veniva definitivamente approvato (norme oggi in parte trasfuse negli articoli 141 e 142 del testo unico n. 490 del 1999 che, peraltro, fa transitoriamente salve - all'art. 161 - le disposizioni del regolamento di attuazione n. 1357 del 1940).
A queste forme partecipative previste dalla normazione statale si sono aggiunte ulteriori forme collaborative in sede tecnica fra gli enti locali e gli organi regionali preposti alla elaborazione del piano, delle quali è data notizia in premessa al decreto assessoriale.
In virtù del decorso del tempo, l'approvazione finale risulta avvenuta sulla base dell'art. 149 del testo unico, che nel frattempo era entrato in vigore.
Si tratta di stabilire, dunque, se queste forme di coinvolgimento degli enti locali interessati siano sufficienti ad escludere il lamentato contrasto con i principi contenuti nello Statuto della Regione siciliana e nella Costituzione.
5. - Questa Corte ha in più occasioni chiarito, in relazione ai poteri urbanistici dei comuni, come la legge nazionale, regionale o delle Province autonome possa modificarne le caratteristiche o l'estensione, ovvero subordinarli a preminenti interessi pubblici, alla condizione di non annullarli o comprimerli radicalmente, garantendo adeguate forme di partecipazione dei comuni interessati ai procedimenti che ne condizionano l'autonomia (fra le molte, si vedano le sentenze n. 378/2000, n. 357/1998, n. 286/1997, n. 83/1997 e n. 61/1994).
Con specifico riferimento ai piani paesistici regionali, la sentenza della Corte n. 378 del 2000 ha affermato che "la tutela del bene culturale è nel testo costituzionale contemplata insieme a quella del paesaggio e dell'ambiente come espressione di principio fondamentale unitario dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo (sentenza n. 85 del 1998) e tali forme di tutela costituiscono una endiadi unitaria. Detta tutela costituisce compito dell'intero apparato della Repubblica, nelle sue diverse articolazioni ed in primo luogo dello Stato (art. 9 della Costituzione), oltre che delle regioni e degli enti locali".
Rispetto a dette materie non può configurarsi né un assorbimento nei compiti di autogestione del territorio, come espressione dell'autonomia comunale, né tanto meno una esclusività delle funzioni comunali in forza della stessa autonomia in campo urbanistico. Invece, attraverso i piani urbanistici il comune può, nella sua autonomia, in relazione ad esigenze particolari e locali, imporre limiti e vincoli più rigorosi o aggiuntivi anche con riguardo a beni vincolati a tutela di interessi culturali ed ambientali".
Quindi, se "il comune ha diritto di partecipare, in modo effettivo e congruo, nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici regionali che abbiano effetti sull'assetto del proprio territorio" (sentenza n. 83 del 1997), occorre tuttavia evitare che questa partecipazione possa creare situazioni di "stallo decisionale" (sentenze n. 83 del 1997 e n. 357 del 1988) che esporrebbero a gravi rischi un interesse generale tanto rilevante come la tutela ambientale e culturale.
6. - Se, quindi, non v'è dubbio, sulla base dei principi appena esposti, che spetta alla discrezionalità del legislatore (statale, regionale o provinciale, a seconda delle diverse normative costituzionali o statutarie) graduare le forme di partecipazione dei comuni al procedimento di elaborazione dei piani paesistici regionali, la concreta disciplina legislativa non potrà mai del tutto escludere o sostanzialmente estromettere tali enti dalle decisioni riguardanti il proprio territorio.
La particolare condizione di autonomia di cui gode la Regione siciliana non costituisce eccezione a questo principio, che anzi risulta rafforzato dal nuovo assetto di competenze introdotto dalla legge di riforma del titolo V della parte II della Costituzione e dalla esplicita previsione del principio di sussidiarietà al 1° comma dell'art. 118 della Costituzione.
Questa Corte non può esimersi dal rilevare, pur nel rispetto della richiamata discrezionalità del legislatore regionale, la perdurante assenza nella Regione siciliana di un intervento legislativo che esplicitamente disciplini e valorizzi l'apporto partecipativo degli enti locali alla pianificazione paesistica, aggiornando, così, procedimenti che risalgono all'ordinamento pre-repubblicano, tra l'altro in ossequio a più recenti orientamenti espressi dalla stessa Amministrazione regionale (si veda, in particolare, il decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali 8 maggio 2002, con cui viene recepito l'accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 19 aprile 2001, sull'esercizio dei poteri regionali in materia di paesaggio).
7. - Tanto premesso, non appare a questa Corte che il grado di coinvolgimento degli enti locali assicurato dal procedimento legislativamente previsto sia tale da violare i principi testé riaffermati.
I comuni, infatti, hanno avuto modo di partecipare sia alla fase tecnica di redazione del piano, sia all'iter procedimentale di approvazione dello stesso, presentando osservazioni, riportate in premessa al decreto di approvazione e rispetto alle quali l'amministrazione siciliana ha motivatamente risposto, provvedendo altresì a riformulare il piano a seguito delldi alcune delle osservazioni presentate.
Ciò dimostra che l'impianto legislativo statale denunciato, consentendo le modalità partecipative appena descritte, non contiene quella illegittima compressione delle potestà comunali che questa Corte ha altrove ritenuto lesiva della Costituzione e la questione, pertanto, deve essere ritenuta infondata.
8. - Le ordinanze della sezione catanese del T.A.R. della Sicilia sottopongono alla Corte un'ulteriore questione di costituzionalità, concernente l'art. 14 della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 10 (disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa), nella parte in cui esclude l'applicazione delle norme poste dal titolo III della stessa legge (riguardante la disciplina della "partecipazione al procedimento amministrativo") alla attività della pubblica amministrazione "diretta alla emanazione (...) di atti di pianificazione (...), per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione".
Anche tale questione è infondata.
L'articolo censurato, infatti, riferendosi ai principi generali sulla partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi, se, da un lato, esclude espressamente da tale ambito applicativo gli atti di pianificazione, dall'altro, invece, fa salve le norme speciali in materia di pianificazione.
La norma impugnata - che, peraltro, si limita a riaffermare il principio generale (art. 11), secondo il quale i soggetti interessati (artt. 8 e 10) hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte che l'amministrazione procedente ha l'obbligo di valutare - opera, quindi, un mero rinvio alla disciplina pianificatoria di settore, disciplina, appunto, impugnata dal giudice remittente per le ragioni che questa Corte ha esaminato e disatteso ai punti precedenti.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e dell'art. 14 della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ordinanze riportate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
  Il presidente: Ruperto Il redattore: De Siervo Il cancelliere: Di Paola 

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2002.50.3001)
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PRESIDENZA

Registro delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'art. 7, legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, aggiornato all'1 dicembre 2002.

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(2002.49.2976)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del Piano di utilizzo dei fondi della montagna.

Con decreto n. 99137 del 20 novembre 2002 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste è stato approvato il "Piano di utilizzo dei fondi della montagna" di cui alla nota n. 2666 dell'8 agosto 2002 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Sono approvate le procedure di utilizzazione della somma di E 1.000.000,00 destinata, nel Piano di utilizzo dei fondi della montagna, allo svolgimento di attività promozionali, per la partecipazione a mostre e convegni relativi al 2002 "anno internazionale delle montagne" da svolgersi in Sicilia o riguardanti la Sicilia, nonché per incentivare, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 97/94, la caccia, la pesca, i prodotti del sottobosco, la tutela dei prodotti tipici, le attività produttive legate ai mestieri e attività tradizionali, la fruizione turistica dei luoghi.
Delle documentazioni inerenti il presente decreto potrà prendersi visione presso la sede dell'Assessorato dell'agricoltura e del le foreste, dipartimento regionale foreste, viale Regione Siciliana n. 2675 - Palermo.
(2002.50.3058)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Pubblica utilità dell'espropriazione del Complesso di Maredolce, nel comune di Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio tutela ed acquisizione del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente n. 7819 dell'8 novembre 2002, è stata dichiarata la pubblica utilità dell'espropriazione del Complesso di Maredolce, 2° stralcio, in Palermo.
(2002.48.2888)
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Espropriazione definitiva ed occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di alcuni immobili ricadenti nell'area archeologica Villa Romana nel comune di Agrigento.

Il dirigente del servizio tutela ed acquisizioni del dipartimento regionale beni culturali ed ambientali ed educazione permanente con decreto n. 7920 del 19 novembre 2002 ha pronunciato l'espropriazione definitiva ed autorizzato l'occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico di alcuni immobili, ricadenti nell'area archeologica denominata "Villa Romana" nel comune di Agrigento.
(2002.47.2864)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Rettifica dei dati anagrafici del commissario liquidatore della cooperativa Caritas, con sede in Pietraperzia.

All'art. 2 del decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 672/1S.3 del 7 giugno 2002, la data di nascita del commissario liquidatore della cooperativa Caritas con sede in Pietraperzia, rag. Francesca Lara D'Angelo, è rettificata in: 9 luglio 1973.
(2002.48.2882)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 4 dicembre 2002, n. 32316.
Regolamento CE n. 1257/99, artt. 30 e 31 e Regolamento CE n. 1685/2000 - Misure forestali inserite nel P.O.R. e nel P.S.R. Riconoscimento delle spese ammissibili in caso di realizzazione delle opere in "economia" da parte dell'imprenditore agricolo-forestale.

A tutti gli ispettorati ripartimentali delle foreste
Agli ordini provinciali dei dottori agronomi e forestali
Ai collegi provinciali dei periti agrari
Alle organizzazioni regionali di categoria
L'attuazione degli interventi forestali, finanziati agli imprenditori singoli o associati con la misura 4.10 del P.O.R. Sicilia e la misura H del P.S.R. 2000/2006, può essere effettuata, in toto o in parte, "in economia" direttamente dagli stessi e/o dai loro familiari (codice civile art. 230 bis) che, a tale scopo, potranno utilizzare le macchine e le attrezzature in dotazione alla azienda ed effettuare gli acquisti dei materiali previsti. Se necessario potranno ricorrere all'impiego di manodopera non familiare o al nolo di macchine ed attrezzature.
Ai fini del riconoscimento delle spese realmente sostenute nella realizzazione degli interventi in economia, il beneficiario degli aiuti dovrà produrre, per ognuna del le tipologie di spesa appresso indicate, la seguente documentazione contabile:
a)  spese sostenute per acquisto di materie prime (piantine, tutori, paletti, gasolio, olio ed altro), noli e trasporti: fatture quietanzate;
b)  spese sostenute per l'utilizzo di manodopera salariata: copia autentica del libro matricola o registro d'im presa, copia autentica della dichiarazione trimestrale della manodopera agricola (MOD.DI M.AG. UNICO) e copia autentica delle buste paga, con la quietanza del lavoratore. Nel costo saranno compresi gli oneri previdenziali e fiscali a carico del datore di lavoro e tutti gli altri oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro della categoria. I costi derivanti da eventuale manodopera fornita da imprese di servizi dovrà essere comprovata da regolare fattura quie tanzata.
c)  prestazioni volontarie non retribuite fornite dal titolare degli aiuti e/o suoi familiari: il valore di tali prestazioni dovrà essere determinato tenendo conto del tem po effettivamente prestato dai singoli lavoratori e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita; (naturalmente in questo caso va soltanto imputata la retribuzione netta e non tutti gli altri oneri che non costituiscono costi effettivi del beneficiario);
d) impiego di mezzi e attrezzature: il costo dei mezzi aziendali impiegati per l'esecuzione di alcune tipologie di lavori finanziati (ad es. scasso, aratura, etc.) va comprovato o attraverso un'analisi dei costi imputabili all'operazione (ammortamento, esercizio, manutenzione etc.) oppure facendo riferimento ai prezzi medi di mercato delle singole operazioni (il prezzo medio operato da conto terzisti per l'aratura o la scasso ad es.) al netto degli utili di impresa;
e)  impiego materiali aziendali: l'eventuale impiego di materiali aziendali va, anche in questo caso, determinato analiticamente e rapportato ai prezzi di mercato.
In ogni caso, comunque, non potranno essere ricono sciute spese complessive superiori a quelle ammesse a finanziamento, o prezzi unitari superiori a quelli massimi stabiliti dal prezziario regionale per le opere e/o lavori per investimenti nelle aziende agricole, di cui alla circolare 27 marzo 1997, n. 229, per le iniziative selezionate e finanziate ai sensi delle circolari 26 gennaio 2001, n. 1 e 20 agosto 2001 n. 2 (P.S.R., misura H).
In fase di rendicontazione e accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori il beneficiario degli aiuti dovrà produrre, oltre alla documentazione di rito, anche i documenti appresso indicati:
1)  documenti giustificativi di spesa in duplice copia (originale più una copia);
2)  elenco riepilogativo per le materie prime, noli e trasporti (allegato 1);
3)  elenco riepilogativo manodopera salariata (allegato 2);
4)  calcolo del costo analitico delle prestazioni non retribuite ammesse;
5)  calcolo del costo orario dell'impiego dei mezzi aziendali.
Nel computo metrico finale inoltre dovranno essere imputate, in ciascuna categoria di lavori, il costo della manodopera impiegata, il costo orario dei mezzi e attrezzature impiegate ed ogni altro costo comunque imputato a quel tipo di operazione.
E' il caso anche di ribadire che l'I.V.A. non costituisce spesa ammissibile nel caso in cui il beneficiario del l'aiuto usufruisce di un regime forfettario o comunque in tutti i casi in cui l'I.V.A. può essere dallo stesso recuperata.
Va infine ricordato che, comunque vengano seguiti i lavori, la fattura comprovante l'acquisto del materiale vegetale con i documenti di accompagnamento (certificato di origine e passaporto sanitario) deve essere intestata al beneficiario dell'aiuto.
Riconoscimento delle spese sostenute per la manutenzione degli impianti realizzati con le misure H del P.S.R.
La dichiarazione annuale di avvenuta manutenzione presentata nelle modalità e nei tempi previsti dal decreto ministeriale n. 494/98 va accompagnata dai documenti contabili comprovanti l'effettivo costo sostenuto per le singole operazioni, determinato e/o comprovato con le modalità di cui ai precedenti punti a) b) c) e d).
Il dirigente generale del dipartimento regionale foreste: SCIORTINO
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(2002.50.3063)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 27 novembre 2002, n. 1097.
Decreto 17 giugno 2002, n. 890: Direttive sull'accreditamento istituzionale e cessazione dell'erogazione dell'assistenza specialistica in forma indiretta. Esigenze operative in relazione all'attuazione del l'art. 11.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali
e, p.c.  All'Osservatorio epidemiologico regionale 

All'Ispettorato regionale sanitario
All'Ufficio speciale per il monitoraggio del PSR e per l'accreditamento
In esito ai recenti incontri operativi tra questi uffici regionali e con rappresentanze di categoria, sono stati apportati decisivi elementi di chiarimento rispetto ad alcuni aspetti controversi legati all'attuabilità delle direttive di cui all'art. 11 del decreto n. 890, con particolare attenzione alle implicazioni derivanti dalla cessazione (per effetto dell'art. 125 della legge regionale n. 2/02) delle forme di assistenza sanitaria erogata in via indiretta.
Quanto fin qui determinato, insieme agli esiti di più ampie considerazioni, anche di merito, troverà una strutturata sistemazione nei provvedimenti e negli atti di indirizzo che questo Assessorato, con il contributo dell'Ufficio speciale in indirizzo, si avvia ad adottare per governare operativamente il processo di accreditamento di tutte le strutture sanitarie (pubbliche e private) della Regione.
Fin da subito, tuttavia, pare opportuno fornire a codeste Aziende utili elementi di orientamento per una uni forme trattazione delle problematiche emerse e per la gestione della transizione determinata dalla cessazione del l'erogazione dell'assistenza sanitaria in forma indiretta, prima dell'avvio dei procedimenti per l'accreditamento istituzionale, che potrà avvenire solo a seguito dell'emanazione delle specifiche direttive preannunciate dal l'art. 17 del medesimo decreto n. 890/02 e solo dopo la presentazione (o ri-presentazione) delle singole domande secondo i criteri e le modalità che saranno ivi specificate.
Rimane, in ogni caso, confermato il principio della continuità sui livelli che le forme di assistenza, già legittimamente erogate in forma indiretta, consentivano di assicurare a complementare integrazione del servizio sanitario pubblico fino alla data dell'entrata in vigore delle direttive di cui al decreto n. 890/02.
Proprio a garanzia di tale principio, dunque, il provvedimento assessoriale configura in capo ai soggetti erogatori di servizi sanitari già asserviti a tale funzione, uno stato di pre-accreditamento immediato ed automatico, fatti salvi i momenti di conferma e di verifica, da prose guirsi anche nell'ambito del processo per l'accreditamen to istituzionale.
La definizione di tale stato transitorio, comunque, non vuole, e certamente non può, costituire un nuovo ambito di privilegio basato su rendite di posizione ma, tutt'al più, si propone come una "camera di compensazione" rispondente alla necessità strategica di perequare, anche sotto il profilo giuridico, le posizioni di tutti i soggetti che hanno storicamente integrato e compensato le carenze del sistema sanitario pubblico.
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, lo stato di pre-accreditamento automatico ed immediato sussiste per tutti i soggetti che, in vigenza del sistema dell'indiretta, si sono resi riconoscibili come erogatori di servizi sanitari i cui oneri, ovviamente in un contesto di piena rispondenza alle norme coeve, sono stati rimborsati ai cittadini che ne hanno effettivamente fruito, con la sola esclusione dei casi originati da condizioni del tutto soggettive e particolari a riguardo dei quali il soggetto erogatore non interviene se non per ragioni occasionali.
In particolare a riguardo dell'assistenza specialistica "ex indiretta", si è, pertanto, avvertita l'esigenza di approfondire l'aspetto della precisa individuazione della platea dei destinatari dell'art. 11 del decreto n. 890/02, con la notazione conclusiva che in essa vanno certamente compresi i soggetti che hanno storicamente risposto ai criteri di cui all'art. 2 e all'art. 3, lett. A), della legge regionale n. 88/80.
Di contro si esclude che la seguente lett. b) dello stesso articolo di legge possa condurre, di per sé, ad una identificazione di ulteriori soggetti destinatari dell'intenzione espressa nel provvedimento, circa il pre-accreditamento.
Anzi, al di là di ogni specifica valutazione più selettiva che, motivatamente, potrà essere espressa a riguardo da codeste Aziende unità sanitarie locali, appare evidente che il principio della continuità assistenziale debba sostanziarsi nel riscontro di una pari "continuità" di eroga zione delle prestazioni riconoscibile alle strutture.
Ne consegue che evidenti discontinuità in tal senso devono necessariamente considerarsi ostative rispetto al riconoscimento del pre-accreditamento e che, in ogni ca so, di tale stato non potranno avvalersi tutte le strutture che non abbiano indotto, al minimo, pratiche di indiret ta nel corso dell'ultimo anno solare antecedente alla pubblicazione del decreto.
Pertanto, viste le istanze, così come finora presentate da diversi soggetti interessati allo stato di pre-accreditamento ex art. 11 del decreto n. 890/02, se ne conferma la non accoglibilità ai fini dell'avvio dei procedimenti per l'accreditamento istituzionale che, necessariamente, si svilupperanno secondo le modalità preannunciate al l'art. 17 dello stesso provvedimento, ma, nel contempo, si rileva che le stesse possono essere assunte come elemento di riconoscibilità nel profilo sopra indicato, tanto dal punto di vista oggettivo (continuità assistenziale) che soggettivo (qualificazione del richiedente).
Ciò vale, ovviamente, per i soggetti che, effettivamen te, possono essere ricompresi in un quadro di coerenza e di continuità "storica" con i principi della legge n. 88/80, nei termini sopra esposti.
Conseguentemente, con il necessario riguardo agli aspetti economici legati alla fissazione dei tetti di spesa e con la doverosa attenzione da esercitare sul territorio a contrasto di sempre possibili abusi anche sotto il profilo delle eventuali condizioni di incompatibilità, l'operatività dello stato di pre-accreditamento si rende ammissibile con decorrenza dalla data di presentazione delle prime istanze come sopra considerate.
Restano impregiudicate, ovviamente, tutte le facoltà di verifica e di eventuale successivo disconoscimento del lo stato di pre-accreditamento in presenza di riscontri ne gativi.
Altrettanto può dirsi che la presentazione delle istan ze, a questo momento della regolamentazione ancora "in fieri", risulta:
-  superflua per tutti i soggetti che già risultavano in accreditamento provvisorio ai sensi della legge n. 724/94 (ex convenzionati), stante che, in ossequio al principio della continuità assistenziale, il successivo art. 13 dello stesso decreto n. 890 del 17 giugno 2002, garantisce comunque ai soggetti già pre-accreditati il mantenimento di tale stato per ulteriori 2 anni, "nelle more del processo di adeguamento";
-  inefficace per tutti i soggetti e tutte le attività di specialistica ambulatoriale esterna che non abbiano avu to relazioni con il precedente sistema di erogazione del l'assistenza in forma indiretta, sia che ciò si verifichi per carenza di condizioni oggettive, sia che, semplicemente, derivi dalla mancanza di riferimenti soggettivi "storici" riscontrabili presso codeste Aziende.
Restano salve, ovviamente, tutte le opportunità prean nunciate dall'art. 17 in tema di accreditamento istituzionale, da attuarsi secondo le direttive che saranno emanate a riguardo e da cadenzarsi secondo la casistica e la tempistica già descritta all'art. 12 del provvedimento in questione.
Infine si dà notizia che, sulla base delle istanze già pervenute a questo Assessorato, la competente unità operativa n. 4.2 del dipartimento FSR è impegnata nella compilazione di un primo elenco, la cui utilità si proietta alla costituzione dell'albo delle strutture accreditate previsto dallo stesso decreto n. 890/02, ma che risponde, anche, all'esigenza di fornire più dettagliate risposte al territorio e ai singoli richiedenti, in relazione alle diverse posizioni riscontrate.
Tanto eviterà, si spera, ulteriori improprie sovrapposizioni tra le misure risolutive dell'ex indiretta e le procedure per l'accreditamento istituzionale, nel rispetto del l'intendimento fondamentale, comune a tutto l'Assessora to, di fornire strumenti e materiali pienamente rispondenti all'alto profilo di riqualificazione del sistema sanitario di questa Regione che si è voluto intraprendere.
In questo contesto, che non può prescindere da un sempre più intenso e partecipato spirito di collaborazio ne, si rende necessario, al di là degli eventuali contributi già forniti da codeste Aziende, fondare i successivi atti operativi e programmatici su una base di dati omogenea mente estratti ed attualizzati.
Sotto questo profilo assume particolare interesse, anche quale fondamentale strumento di raffronto e verifica delle istanze prodotte, la rilevazione dei dati complessi vi sulla specialistica ambulatoriale esterna al 28 giugno 2002, data di pubblicazione del decreto n. 890/02 che, di fatto, anticipa la cessazione del sistema dell'indiretta rispetto alla virtuale data ultima del 30 giugno 2002 prevista dall'art. 125 della legge n. 2/02.
Si attendono pertanto da parte di codeste Aziende, con la sollecitudine che le circostanze richiedono e, comunque, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente, gli elenchi completi di tutti gli ambulatori e laboratori che, alla data del 28 giugno 2002, risultavano convenzionati ed in esercizio, nonché l'elenco di tutte le pari strutture, rientranti nella casistica sopra descritta, che risultavano annoverate nelle pratiche di rimborso in indiretta accettate fino a tale data e per prestazioni non anteriori al 28 giugno 2001.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.49.2929)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 2 dicembre 2002, n. 6
P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.19 a) - Art. 75, legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Modifica della circolare n. 1 del 17 maggio 2001.

Con circolare n. 1 del 17 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001, sono state diramate le procedure applicative dell'art. 75 della legge regionale n. 32/2000, in analogia alle disposizioni attuative della legge n. 488/92 contenute nella circolare del Ministero delle attività produttive n. 900516 del 13 dicembre 2000.
La suddetta circolare ha riguardato le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e, tra l'altro, anche l'indicazione dei criteri e le modalità per il versamento del capitale proprio e per l'ero gazione delle singole quote in cui si articola l'agevolazione. Secondo tali criteri e modalità l'erogazione di ciascuna quota dell'agevolazione è subordinata alla dimostrazione, da parte dell'impresa beneficiaria, dell'avvenuto versamento di una corrispondente quota di capitale proprio.
Con successiva circolare n. 900012 del 14 gennaio 2002 il Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli incentivi alle imprese, ha modificato la precedente circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000, disponendo che la condizione relativa all'avvenuto versamento di una corrispondente quota di capitale proprio non è più richiesta ai fini dell'erogazione della quota a titolo di anticipazione, rimanendo invece in vigore in caso di svincolo della relativa fidejussione bancaria o del la polizza assicurativa.
L'Unione regionale degli albergatori siciliani, con nota n. 713/02 del 20 novembre 2002, ha chiesto che anche per le agevolazioni di cui alla misura 4.19 a) venga adottata la stessa disposizione diramata dal Ministero delle attività produttive per quanto attiene il versamento del capitale proprio da parte delle imprese beneficiarie della suddetta misura.
In relazione a ciò, al fine di uniformare le procedure, la circolare del Ministero delle attività produttive n. 90012 del 14 gennaio 2002 è applicabile alle agevolazioni che verranno erogate a valere sulla misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006, nel senso che l'osservanza della condizione della dimostrazione dell'avvenuto versamento di una corrispondente quota di capitale proprio non è richiesta ai fini dell'erogazione della quota a titolo di anticipazione, mentre rimane condizione essenziale per l'erogazione delle successive quote o nel caso di svincolo della relativa fideiussione bancaria o della polizza assicurativa.
La presente circolare sarà integralmente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo: PORRETTO
(2002.50.2992)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
AVVISI DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizioni attuative della misura 1.2.3. "Mantenimento dell'originario uso del suolo attraverso il recupero della funzionalità dei sistemi naturali, il mantenimento dell'uso tradizionale agro-forestale del territorio, la prevenzione degli incendi, la prevenzione e la riduzione dei fenomeni di desertificazione". Beneficiari finali: comuni e loro associazioni.

Nell'allegato n.1 "Documentazione da presentare nelle varie fasi del procedimento" alla circolare n. 21 del 19 luglio 2001 e al bando n. 22 del 19 luglio 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto 2001, a pag. 35 e 49 va apportata la seguente rettifica:
-  terzo capoverso dell'allegato 1, le parole: "sottoporre al parere vincolante del comitato di sorveglianza" sono sostituite con "sottoporre al parere vincolante del responsabile di misura, che se del caso richiede il parere all'autorità di gestione del P.O.R.".
(2002.51.3077)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 31 ottobre 2002, n. 15.
Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Innovazioni e profili ordinamentali.

Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 dell'8 novembre 2002, pag. 141, prima colonna, rigo 37, anziché: "...nonché la discrezionalità possono del ricorso...", leggasi: "...nonché la discrezionalità ("possono") del ricorso..."; seconda colonna, rigo 55, anziché: "...il comma 10 dell'art. 51...", leggasi: "...il comma 01 dell'art. 51...".
(2002.49.2972)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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