REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 DICEMBRE 2002 - N. 58
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 novembre 2002.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Licata.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 maggio 1976, n. 70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 457 del 5 agosto 1978;
Vista la legge regionale 86 del 6 maggio 1981;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto il foglio prot. n. 14266 del 27 marzo 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 17161 del 28 marzo 2001, con il quale il comune di Licata ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano  particolareggiato del centro storico; 

Visto l'ulteriore foglio prot. n. 32118 del 22 agosto 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 47991 del 23 agosto 2001, con il quale sono state trasmesse le integrazioni richieste da questo Assessorato con la nota n. 43844 del 19 luglio 2001;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 61 del 29 novembre 2000, con la quale è stato adottato il piano particolareggiato del centro storico del comune di Licata;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario ad acta n. 61 del 29 novembre 2000;
Vista la certificazione del segretario generale del comune di Licata, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché riportante l'elencazione delle 37 ditte che, entro e fuori i termini di legge, hanno presentato osservazioni e/o opposizioni avverso il piano adottato;
Vista l'apposita planimetria di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione del progettista redatta a deduzione delle stesse;
Vista la nota prot. n. 1590 dell'1 ottobre 1999, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento ha espresso parere favorevole a condizioni in merito alle previsioni del piano in argomento;
Rilevato che il territorio del comune di Licata non rientra tra le zone dichiarate sismiche di cui al D.M. LL.PP. del 23 settembre 1981 e successive integrazioni;
Vista la nota prot. 202 del 16 ottobre 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXXI/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano particolareggiato del centro storico del comune di Licata, la proposta di parere n. 29 del 5 ottobre 2001, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive.
"...Omissis...
2  -  SITUAZIONE URBANISTICA
Il comune di Licata è in atto dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 150 del 27 giugno 2000. La delimitazione del centro storico è quella individuata dal punto 3.1. Zonizzazione del suddetto decreto, che così recita:
"Si ritiene condivisibile la perimetrazione del centro storico, in quanto dopo le analisi ed i sopralluoghi effettuati, pur non riscontrando alcuna modifica rispetto alla precedente si è potuto stabilire che le parti di tessuto escluse non possiedono alcun interesse dal punto di vista storico-architettonico. Tuttavia, per quanto riguarda la normativa di zona occorre prescrivere che l'attuazione della zona dovrà avvenire unicamente attraverso la redazione di un piano particolareggiato di recupero ex art. 27 della legge n. 457/78 di iniziativa pubblica o privata, con l'esclusione del piano di lottizzazione, strumento attuativo non idoneo alla pianificazione particolareggiata in tessuti preesistenti e per di più di interesse storico ed ambientale.
Per gli interventi attuati attraverso il piano di recupero, esteso ad almeno un isolato, dovranno essere indicati, per ogni area interessata dal piano, specifici parametri e rapporti urbanistici, nonché le eventuali aree o edifici da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
La pianificazione attuativa dovrà essere finalizzata: alla valorizzazione dell'ambiente urbano quale elemento di riconoscimento della popolazione locale; a sviluppare i valori architettonici e percettivi d'insieme sottolineandone l'unitarietà urbana; potenziare la polifunzionalità del centro storico, stimolando la presenza delle iniziative che ne arricchiscono l'attrattività; risolvere il problema della mobilità favorendo la massima accessibilità degli spazi urbani pubblici e privati attraverso l'articolazione ed integrazione funzionale del movimento pedonale con quello veicolare e gli spazi di parcheggio.
In particolare dovranno essere previste norme specifiche riguardanti:
-  la conservazione del tessuto viario esistente e degli spazi pubblici in genere, mantenendo le cortine edili, dove possibile, sui fili stradali;
-  i contenuti estetico-edilizi degli interventi consentiti con riguardo anche alle adiacenze degli edifici, alle sistemazioni esterne ed alle pertinenze;
-  gli elementi architettonici e formali degli edifici, nonché degli altri elementi fissi o meno, che contribuiscono a dare rilievo percettivo allo spazio urbano, quali chioschi, insegne, arredi pubblici e privati, ecc., ecc.;
-  i materiali da utilizzare per articolare elementi costitutivi della scena urbana.
L'ambito d'intervento del piano di recupero dovrà essere esteso alle limitrofe zone B1, limitatamente alla predisposizione di vincoli formali per uniformare il più possibile gli edifici alle preesistenze con valenza ambientale.
Nelle more della predisposizione dei piani attuativi, l'attività edilizia sarà regolata dagli interventi previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lettere a, b, c.".
3  - TERRITORIO
Dallo studio geologico allegato al P.R.G. risulta che la morfologia di substrato su cui insiste il centro storico di Licata, caratterizzata da lievi pendenze e dall'assenza di particolari eventi morfogenetici in atto, consente di considerare l'area stabile geomorfologicamente e non soggetta a particolari rischi idrogeologici.
L'intensa urbanizzazione avvenuta nel sito in cui sorge l'attuale abitato di Licata in epoca preistorica è da addebitarsi alla presenza strategica del fiume Salso, della sua foce, della costa marina a sud, al sistema dei promontori e del monte Ecnomo ad ovest, della piana a nord. Il centro storico, si è così trasformato sotto l'influsso delle diverse culture (araba, normanna, sveva, angioina, aragonese). Nel XIV secolo l'espansione si è sviluppata lungo i due assi viari la via S. Andrea e la via Donna Agnese, la cui confluenza costituiva i quattro canti di città. Lungo questi assi si sono attestati i palazzi signorili. Successivamente la città si è estesa oltre la cinta muraria e precisamente nei due borghi S. Paolo e S. Antonio. Attualmente il centro storico, morfologicamente riconoscibile, presenta una struttura urbanistica complessa caratterizzata da grandi immobili monumentali (chiese, conventi, palazzi nobiliari).
Il territorio del comune di Licata si estende su una superficie di 178,98 kmq. La sua popolazione complessiva è pari a 41.300 abitanti di cui 8.599 nel centro storico, pari circa ad un quarto dell'intera popolazione urbana, e la rimanente parte nel territorio urbano (dati Istat 1991).
Dalle analisi allegate al piano risulta che la residenzialità nel centro storico ha subìto un progressivo decremento dagli anni 50 in poi. La dinamica dell'evoluzione demografica nel decennio 81-91 è stata caratterizzata, infatti, prevalentemente da un degrado progressivo, fenomeno legato all'assenza di servizi e attrezzature ed alla bassa qualità della vita.
Questo continuo abbandono ha determinato condizioni di sottoutilizzazione del patrimonio abitativo dispo nibile: su una superficie di 405 mila mq. insistono 4.587 abitazioni di cui 3.347 occupate e 1.240 non occupate. Il numero di vani attualmente ammonta a 12.963 di cui 9.557 occupati e 3.406 non occupati.
4  -  OBIETTIVI DEL PIANO
Da quanto si evince dalle relazioni, dalle analisi e dagli elaborati grafici il piano particolareggiato in esame intende perseguire le seguenti finalità:
-  recupero del tessuto urbano, alla luce della stessa definizione di centro storico che a differenza del centro antico rappresenta, secondo le indicazioni del D.L. 2 aprile 1968 "un nucleo che per caratteristiche architettoniche, tipologiche e morfologiche, costituisce una "unità culturale ed urbanistica" ed in particolare per la zona A si individuano "Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale, o da pezzi di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parti integranti, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi". Recupero inteso, quindi, non soltanto per il singolo edificio d'interesse ma all'insieme costituente il tessuto storico ed il contesto urbanistico. Il centro storico è articolato in "contesti e tessuti", individuando, per come previsto dall'art. 28 della legge n. 457 le unità minime di intervento, che costituiscono le unità di base per gli interventi;
-  utilizzazione dei grandi immobili monumentali (chie se, conventi, palazzi nobiliari) per attrezzature museali, di alta formazione e culturali, adeguando funzionalmente il patrimonio edilizio esistente alle esigenze contemporanee nel rispetto delle caratteristiche storico-urbanistiche e dei valori architettonici e monumentali;
-  potenziamento e razionalizzazione delle attrezzature amministrative, culturali, sociali, sanitarie e di interesse comune già previste nel P.R.G., attraverso una ridistribuzione funzionale degli stessi;
-  individuazione dei comparti operativi (art. 29 N.T.A.) e delle procedure per l'attuazione degli interventi per l'occupazione degli immobili e le modalità per il rialloggio degli abitanti, previsto dalla vigente legislazione, ciò per garantire l'unitarietà dell'intervento e per superare la frammentarietà della proprietà;
-  razionalizzazione della viabilità attraverso un sistema integrato di percorrenza a scala urbana e di una cintura esterna ad anello che permette di alleggerire il traffico all'interno del c.s.;
-  dotazione di un sistema integrato di parcheggi localizzati o in aree adiacenti al c.s. o all'interno dello stesso, con l'utilizzo di "contenitori" privi di valore architettonico, con raggi di influenza idonei a recepire il fabbisogno di quartiere che quello di adduzione verso il centro;
-  individuazione di servizi di cintura, ubicati in aree libere adiacenti al centro storico, in considerazione del l'impossibilità di recuperare all'interno dello stesso aree libere e precisamente:
1.  area portuale contigua a via Principe di Napoli e via Marianello proposta per la localizzazione di un'ampia fascia di posteggi, verde attrezzato;
2.  area compresa tra la strada ferrata, corso Argentina, la caserma dei carabinieri e la scuola Marconi, area destinata dal P.R.G. ad "attrezzature pubbliche e private di interesse pubblico"; viene indicata come area di verde attrezzata con posteggi a raso;
3.  area di proprietà delle Ferrovie dello Stato in via Stazione Vecchia viene proposta per la realizzazione di parcheggi a raso.
Considerazioni
Il piano, pur essendo stato consegnato all'amministrazione comunale prima della cir.le ass.le Territorio ed ambiente n. 3/2000 dell'11 luglio 2000, si basa su approfondite analisi dello stato di fatto del centro storico che sono alla base di tutto il P.P.R. L'articolazione dello stesso in contesti e tessuti, basata su una lettura morfologica, semiologica e topologica del tessuto urbano, ha reso possibile una esemplificazione dei suoi caratteri peculiari anche in considerazione dell'evoluzione storica delle varie parti costituenti il centro stesso, suddividendolo così in quattro sistemi principali:
-  il sistema vicolo-cortile;
-  il sistema a corte;
-  il sistema a schiera;
-  il sistema a pettine o stecche.
Sono stati definiti "contesti" gli allineamenti viari coincidenti con i percorsi cosiddetti "matrice" e con tessuti edilizi caratterizzati dalla grande monumentalità. Sono stati definiti "tessuti" le aree urbane che presentano caratteri di prevalente residenzialità attraversati da percorsi di impianti e caratterizzati da tipi edilizi omogenei.
Questa articolazione ha reso possibile indicare area per area le caratteristiche, le qualità e le indicazioni programmatiche dei vari interventi.
Sono stati prodotti, per ogni singolo comparto, le schede progettuali che, isolato per isolato, specificano le indicazioni d'intervento e le modalità di attuazione. Ogni scheda contiene informazioni grafiche, fotografiche e normative che, caso per caso, dettano i criteri particolari di riqualificazione progettuale degli interventi da eseguire.
Complessivamente il piano appare ispirato dal principio di conservazione e valorizzazione di tutto il patrimonio esistente, attraverso il riutilizzo di "contenitori" monumentali per attrezzature museali, culturali, sociali già previste nel P.R.G. In particolare per ogni singolo "contesto" (S. Angelo, i corsi, via Principe di Napoli, via S. Andrea, S. Maria) e tessuto (S. Antonio, Carmine - corso Serrovira, Piano quartiere, via Monte di Pietà, via Collegio, S. Paolo, S. Maria, S. Angelo, via Barrile, via Martinez) è stata fatta un'approfondita analisi delle peculiarità dell'area, considerando l'attuale utilizzazione sociale, commerciale etc., con la relativa proposta progettuale.
Il recupero ha interessato non soltanto il singolo edificio d'interesse monumentale o storico-urbanistico ma l'insieme del tessuto storico ed urbanistico, per cui la conservazione non ha coinvolto solamente gli edifici o i complessi di edifici ma anche gli spazi pubblici e privati le attrezzature collettive, i servizi, in considerazione della "conservazione sociale", ossia della conservazione del patrimonio sociale attraverso un sostegno pubblico rivolto al miglioramento della qualità della residenza e dei servizi.
Per quanto riguarda la previsione delle attrezzature e dei servizi, il piano individua una serie di funzioni da allocare nell'ambito delle aree già previste nel P.R.G. ed altre nuove così come indicato dal punto c) delle indicazioni dell'amministrazione comunale, di cui alla nota del 30 settembre 1998, riqualificando così il centro storico attraverso la creazione di un sistema di attrezzature museali, di alta formazione e culturali e precisamente: sala cinematografica polivalente Corallo; museo archeologico laboratorio nell'ex Badia; centro museografico Galleria d'Arte moderna, pinacoteca nei locali del convento di S. Francesco; Laboratorio cine teatro; Centro di cultura polifunzionale piazza S. Angelo; Biblioteca nei locali Carmine; attrezzature amministrative nei locali attigui al cine-teatro comunali; Centro di informazioni turistiche nei locali dell'ex Fascio; Centro sociale polifunzionale piazza S. Angelo; Centro sociale polifunzionale nei locali dell'ex cinema Roma; archivio comunale; uffici amministrativi nei locali dell'ex ospedale S. Giacomo D'Altopasso; distretto sanitario di base, poliambulatorio nei locali dell'ex ospedale S. Giacomo; Verde attrezzata S. Maria, Giardino arabo via D. Agnese, Giardino arabo via Lunga, Giardino arabo via Adamo; parcheggio Multipiano Supercinema e parcheggio a raso in via A. Vespucci.
La verifica degli standards delle attrezzature e dei servizi effettuata dal P.R.G. approvato a scala urbana, è stata riverificata in sede di P.P.R., così come risulta dalla tab. di pag. 6 della relazione di piano.
Non è stata confermata l'attrezzatura a posteggio ubicata nel corso Serrovira, già prevista nel P.R.G., in quanto la stessa comportava un restringimento della sede stradale di un asse di grande percorrenza urbana. Questa scelta risulta condivisibile da questo gruppo di lavoro.
Nella tavola di progetto relativa alle attrezzature ed i servizi sono state inserite le modifiche richieste dalla Soprintendenza di Agrigento, di cui alla nota prot. n. 1590 dell'1 ottobre 1999, in particolare l'eliminazione del parcheggio sotterraneo di piano Carmine.
Il P.P.R. apporta alcune varianti alle attrezzature previste dal P.R.G. approvato, in quanto dopo rilievi dello stato dei luoghi, il progettista ha constatato l'incompatibilità della destinazione di P.R.G. di parti di alcuni edifici, con l'attuale uso a residenza. Ciò ha comportato la modifica delle sagome e la conseguente rettifica della loro destinazione, che è stata riportata ad uso residenziale.
Le norme di attuazione allegate ribadiscono le finalità del piano, che in applicazione della legislazione vigente persegue la tutela del patrimonio storico, monumentale, tipologico, ambientale, mediante la conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione del tessuto edilizio, storico e monumentale e dei monumenti e/o complessi monumentali. In particolare sono stati individuati per ogni singola unità edilizia gli interventi da eseguirsi, questi ultimi classificati in relazione alla natura ed al campo di applicazione.
Sono state, altresì, individuate le unità minime d'intervento (U.M.I.), così come previsto dall'art. 28 della legge regionale n. 457/78 e sono state indicate le modalità di attuazione dei singoli interventi, attraverso la costituzione di comparti, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1150/42, o dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dal comune stesso.
Vengono salvaguardati per tutti i tipi edilizi i caratteri architettonici originari ed ambientali, ponendo particolare attenzione agli elementi di arredo urbano ed alla sistemazione urbana, nel rispetto delle originarie coloriture degli intonaci, dell'originario schema compositivo e degli elementi architettonici caratteristici.
Fanno parte integrante delle norme di attuazione delle tavole costituite da allegati fotografici e grafici che costituiscono un abaco di prescrizioni formali a cui attenersi per la progettazione di nuovi interventi nel centro storico o per gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione e ripristino.
Osservazioni e opposizioni
Avverso il P.P.R. adottato con la deliberazione commissariale n. 61 del 29 dicembre 2000, sono state prodotte n. 37 tra osservazioni ed opposizioni, elencate progressivamente da 1 a 37 nell'apposita relazione e visualizzate nell'allegata tavola. Per quanto riguarda le osservazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, si condividono le deduzioni del progettista, in quanto migliorative per la realizzazione del piano stesso.
Proposta di parere
Tutto quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo di lavoro 31° della D.R.U. è del parere che il piano particolareggiato di recupero del centro storico di Licata, adottato con delibera commissariale n. 61 del 29 novembre 2000, e "condivisibile con le modifiche e prescrizioni discendenti dalle superiori considerazioni.";
Visto il voto n. 525 del 20 dicembre 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, non ritenendo di potere esprimere una compiuta valutazione nel merito, ha restituito il piano particolareggiato al gruppo 31°/D.R.U. in considerazione che tra gli atti non è stato compreso lo studio geologico;
Visto il ricorso, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 72921 del 31 dicembre 2001, formulato dalla ditta Maria Calderaro Fortuna avverso il piano particolareggiato del centro storico adottato dal comune di Licata, ad integrazione dell'opposizione dalla stessa presentata;
Visto il foglio prot. n. 3820 del 29 gennaio 2002, con il quale il l'Ufficio tecnico del dipartimento di urbanistica del comune di Licata, in relazione alle considerazioni espresse dal C.R.U. con il voto n. 525 del 20 dicembre 2001, ha fornito chiarimenti in merito agli elaborati riguardanti lo studio geologico allegato al P.R.G. con riferimento alle indicazioni contenute nella circolare assessoriale n. 2222 del 31 gennaio 1995;
Visto il voto n. 636 del 6 giugno 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato preliminarmente:
L'attività urbanistica ed edilizia all'interno dei centri storici è disciplinata in Sicilia dalla legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, la quale dedica al recupero, l'art. 20 (categorie di intervento) e l'art. 55 (centri storici).
L'art. 20 ripropone le categorie di intervento della legge n. 457/78, proponendo con alcune differenze dalla legge nazionale i limiti di densità fondiaria (non più di 5,00 mc/mq) del D.I. 2 aprile 1968 n. 1444.
L'art. 55 richiama i primi due articoli della legge regionale n. 70 del 1976 (legge speciale per Ortigia, Siracusa) che per l'appunto hanno valenza generale e successivamente sottolinea "che le nuove costruzioni ammissibili nelle aree libere o che si rendano libere dovranno inserirsi nell'ambiente circostante rispettandone la tipologia e le caratteristiche".
Il contenuto di questo articolo sottintende molto implicitamente una progettazione all'interno dei centri storici, ispirata all'ambiente circostante.
Esistono poi le leggi speciali per Siracusa e Agrigento (legge regionale n. 70/76), per Ragusa (legge regionale n. 61/81) che, tranne i due primi articoli della legge per Siracusa, non hanno valenza generale anche se i rispettivi testi risentono della evoluzione della tematica.
Solo recentemente, con l'elaborazione e l'approvazione delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale (decreto assessoriale dei beni culturali ed ambientali del 21 maggio 1999), la Regione si è occupata di "Centri e nuclei storici" ma in maniera prevalentemente descrittiva e non del tutto esauriente ai fini di una loro corretta identificazione e perimetrazione da esercitare in ambito progettuale.
Per sopperire a tale insufficienza è stata emanata successivamente la circolare n. 3/2000, Aggiornamento dei contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero dei centri storici, che affronta il tema del recupero dei centri storici attraverso la costruzione di un quadro di riferimento nazionale e regionale. Da tale quadro emerge che il tema, inaugurato con la nota esperienza bolognese della fine degli anni '60, ha subìto significative evoluzioni con la sperimentazione avviata in occasione di alcune leggi speciali: quella per Venezia (798/94), quella per i Sassi di Matera (771/86), quella emanata per la ricostruzione dopo il terremoto del 1980 (219/81).
La circolare n. 3, in continuità con gli enunciati del P.T.P.R., costituisce una vera e propria guida tecnica e culturale per strutturare i piani urbanistici finalizzati alla riqualificazione e al recupero. Essa individua come strumento urbanistico appropriato un piano generale comprendente la zona "A", prevedendo l'intervento diretto e limitando l'utilizzazione dei piani particolareggiati ad aree campione o ad aree rappresentative di problematiche particolari.
Data la difficoltà del tema e la poca sperimentazione effettuata, la circolare suggerisce in maniera didascalica il numero e la qualità degli elaborati da redigere, le scale di rappresentazione, le analisi da svolgere, le destinazioni d'uso compatibili con la rivitalizzazione della città storica e degli edifici. Tali provvedimenti (linee guida del P.T.P.R. e circolare n. 3/2000) per la loro recente emanazione non possono avere influenzato la redazione dei piani particolareggiati dei centri storici che arrivano ora all'esame dell'Assessorato.
Questi dovrebbero essere stati redatti ai sensi della circolare n. 4 dell'A.R.T.A del 1979, emanata subito dopo la legge regionale n. 71/78 e la legge nazionale n. 457/78.
Quindi, sostanzialmente, l'esame dei piani particolareggiati dei centri storici da parte dell'A.R.T.A., deve passare attraverso:
1)  la verifica della rispondenza del piano ai contenuti della circolare n. 4/79;
2)  la verifica della rispondenza del piano all'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
3)  la verifica della rispondenza del piano all'art. 55 della legge regionale n. 71/78;
4)  la verifica della rispondenza del piano alla normativa antisismica, a partire dalla legge nazionale n. 64/74.
Inoltre costituiscono un utile punto di riferimento a cui uniformare il comportamento dell'A.R.T.A., i decreti di approvazione regionale dei piani per il recupero del centro storico di Palermo (1993). Considerato che il parere suddetto è in linea di massima condivisibile, tuttavia, nel corso dell'esame e durante il sopralluogo del 30 maggio effettuato dalla commissione relatrice, sono emersi alcuni elementi che sono stati oggetto delle seguenti precisazioni e prescrizioni:
Il piano si propone di rivitalizzare complessivamente il centro storico di Licata, tramite la previsione di interventi capillari sul patrimonio edilizio residenziale, la riutilizzazione del patrimonio edilizio specialistico e la verifica delle attrezzature e dei servizi di cui al D. Int. 2 aprile 1968.
In linea di massima il piano è condivisibile ed è ben strutturato dal punto di vista della rappresentazione e della individuazione delle previsioni.
Con riferimento all'impostazione analitica e progettuale, il piano utilizza numerosi riferimenti culturali tra cui il piano-programma per il centro storico di Palermo, risalente alla fine degli anni '70 (tra gli autori Giuseppe Samonà), i progetti pilota di Giancarlo De Carlo, gli studi di Gianfranco Caniggia sulle gerarchie delle reti viarie all'interno dei centri storici, le categorie di intervento del ripristino filologico e tipologico introdotte da Pierluigi Cervellati a Bologna alla fine degli anni '60, la categoria del "completamento volumetrico" introdotta nella normativa derivante dalla legge n. 219/81 emanata per la ricostruzione dei centri storici della Campania dopo il sisma del 1980.
A proposito dei numerosi riferimenti culturali e metodologici adottati non si condivide del tutto la suddivisione del centro storico in "contesti" e "tessuti", mutuata dal "Piano programma" e derivante dalla "lettura morfologica; dalla "lettura semiologica" e dalla "lettura topologica". Tale distinzione è poco fondata, ma tuttavia è ininfluente sul piano progettuale.
Per quanto attiene le modalità attuative del recupero, il piano individua alcune "unità minime di intervento" che comprendono diverse unità edilizie e alcuni "comparti" di intervento unitario. Dall'esame delle schede emerge che i perimetri delle "unità minime di intervento" non sono sufficientemente attendibili e il loro mantenimento potrebbe addirittura ostacolare il successivo intervento edilizio. Per quanto attiene alla individuazione dei "comparti", si ricorda che la formazione del comparto è normata dall'art. 11 della legge regionale n. 71/78; pertanto la loro introduzione in fase di piano potrebbe costituire un elemento di rigidezza, anche se inefficace dal punto di vista operativo. Si ritiene pertanto opportuno che tali perimetrazioni abbiano valore puramente indicativo e non prescrittivo. Il Comune, intervenendo in progress nel processo di recupero, potrà con ulteriori atti deliberativi, destinare adeguate parti di patrimonio edilizio abbandonato e degradato all'Istituto autonomo case popolari o a cooperative edilizie per ampliare la gamma dei soggetti attuatori del recupero. Così come potrà avviare in proprio progetti di recupero del patrimonio edilizio residenziale e specialistico.
Al fine di facilitare il recupero edilizio e permettere la trasformazione del patrimonio edilizio residenziale in strutture ricettive o in altre destinazioni compatibili, previste nel piano, è consentito modificare il numero delle unità immobiliari.
Per non incorrere in future varianti urbanistiche, là dove si ravvisasse l'impossibilità di allocare particolari funzioni e attività, quali quelle universitarie o di alta formazione, è preferibile che le destinazioni d'uso previste per gli edifici specialistici o residenziali a carattere monumentale abbiano valore indicativo e non prescrittivo.
Elaborati di progetto
Esaminati gli elaborati di progetto, non si può fare a meno di rilevare quanto segue:
-  tav. 6 - Individuazione contesti e tessuti (1:1000). Per quanto detto precedentemente, si ritengono indicativi i contenuti dell'elaborato;
-  tav. 12a-12b-12c-12d - Planimetrie struttura edilizia al piano terra (1:500). Poteva essere opportuno riportare su tali planimetrie i perimetri delle unità edilizie, individuati in maniera schematica nella tav. 11 e la classificazione tipologica di cui la normativa regionale fa cenno quando introduce il concetto di "sezione tipologica" nella circolare 4 del 1979. In realtà il piano, che pure restituisce in maniera minuziosa il patrimonio edilizio del centro storico, non ne esplicita gli aspetti tipologici;
-  tav. 13 - Individuazione unità minime di intervento (U.M.I.), dei comparti e delle aree di intervento unitario (1:1000). In ragione di quanto precedentemente espresso si considerano i contenuti di questo elaborato puramente indicativi;
-  tav. 14a - Piano dei servizi e delle attrezzature, modificato con le prescrizioni della Soprintendenza di Agrigento e con le indicazioni della C.E. (1:1000). E' preferibile che le destinazioni d'uso previste per gli edifici specialistici e residenziali a carattere monumentale abbiano valore indicativo. Non si condivide la ricostruzione della quinta muraria nei pressi di piazza S. Angelo ipotizzata nel progetto pilota illustrato nell'elaborato tav. 18 e la relativa destinazione d'uso a centro sociale polifunzionale. L'alta densità edilizia esistente nei centri storici sconsiglia di ricostruire sulle aree demolite. E' più opportuno progettare tali aree come aree inedificate piuttosto che aumentare la densità con una nuova edificazione. Dal punto di vista qualitativo, inoltre, il progetto pilota non rispetta le disposizioni dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78.
Non si condivide l'ubicazione del parcheggio sotterraneo (P3) su via Garibaldi in relazione alla configurazione altimetrica dei luoghi.
Per quanto attiene la sistemazione del piano quartiere (Ac7), si condividono in linea di massima le prescrizioni della Soprintendenza;
-  tav. 15 - Categorie di interventi progettuali per unità edilizie e perimetri di aree omogenee per piani e/o progetti (1:1000). L'elaborato, oltre alle numerose categorie di intervento provenienti da varie esperienze di recupero, contiene anche l'indicazione dei cosiddetti progetti pilota. Si ribadisce pertanto di non condividere il progetto pilota PP1 consistente nella ricostruzione della quinta muraria nei pressi di piazza S. Angelo; di non condividere il progetto pilota PP4 consistente nella previsione di un parcheggio sotterraneo a Piano Carmine, del tutto incompatibile con il valore architettonico del complesso edilizio, come ha fatto rilevare anche la Soprintendenza; di condividere le prescrizioni dalla medesima Soprintendenza in merito al progetto pilota PP2; di affidare un ruolo meramente indicativo al progetto pilota PP3;
-  tav. 16 - Sistemazioni esterne e/o aree libere (1:1000). I suggerimenti relativi alle A.P.R. (Aree private da riqualificare) devono essere ritenuti indicativi.
Aspetti geologici
Il comune di Licata è dotato di un P.R.G. approvato con decreto n. 150/D.R.U. del 27 giugno 2000 il cui studio geologico è stato eseguito a norma della circ. ass. n. 2222/95. pertanto, ai sensi della suddetta circolare il piano attuativo in esame risulta supportato dal suddetto studio geologico agli atti di questo Assessorato.
Non essendo previste, nell'ambito del piano esecutivo, opere di significativa incidenza sul territorio, non risulta necessaria la redazione di uno studio geotecnico di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Osservazioni e opposizioni
Relativamente alle osservazioni e opposizioni si condivide il parere dell'ufficio. In merito al ricorso n. 4 della ditta Calderaro Fortuna, di cui all'elaborato trasmesso all'Assessorato il 31 dicembre 2001, prot. n. 72921, contro la previsione di destinazione a verde e parcheggio sotterraneo su via Garibaldi, si condivide in parte il ricorso. Pertanto si conferma la previsione a verde attrezzato e non si condivide la previsione a parcheggio sotterraneo.
Tutto ciò premesso e considerato è del parere che il piano particolareggiato di recupero del centro storico di Licata, adottato con delibera commissariale n. 61/2000 sia da approvare con le modifiche e prescrizioni di cui al presente parere. Tali modifiche dovranno essere riportate negli elaborati grafici e negli elaborati scritti.";
Vista la nota prot. n. 44359 del 19 luglio 2002, a firma del dirigente generale, con la quale è stato chiesto al comune di Licata, di adottare le controdeduzioni in merito al condiviso voto del C.R.U. n. 636 del 6 giugno 2002;
Vista la nota prot. n. 30539 del 2 settembre 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 53391 del 5 settembre 2002, con la quale il sindaco del comune di Licata ha comunicato di non volere formulare controdeduzioni in merito al contenuto del voto del C.R.U. n. 636 del 6 giugno 2002, atteso il contenuto "sostanzialmente condivisibile" dello stesso;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 60056 del l'8 ottobre 2002, con la quale è stata richiesta al comune di Licata la determinazione consiliare in ordine a quanto comunicato con la sopracitata sindacale o, in assenza della stessa, di dare seguito agli adempimenti di cui al l'art. 9 della legge regionale n. 71/78;
Visto il foglio prot. n. 4753 del 21 novembre 2002, pervenuto in data 25 novembre 2002 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 70518, con il quale il comune di Licata ha comunicato che, nella seduta del 7 novembre 2002, il consiglio comunale non ha assunto determinazioni in ordine a quanto formulato nel voto del C.R.U. n. 636 del 6 giugno 2002 in considerazione dell'incompatibilità dichiarata dalla maggioranza dei consiglieri comunali;
Rilevato che risulta decorso il termine assegnato al comune di Licata per gli adempimenti previsti dal citato art. 9 della legge regionale n. 71/78;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 636 del 6 giugno 2002 e, conseguentemente, di dovere provvedere all'emanazione del provvedimento di approvazione del piano in argomento;
Ritenuto che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del comma 7, lett. a, del l'art. 12 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 636 del 6 giugno 2002 e nel rispetto delle prescrizioni riportate nella nota sopracitata della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, è approvato il piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Licata, adottato con delibera del commissario ad acta n. 61 del 29 novembre 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 29 del 5 ottobre 2001 reso dal gruppo XXXI/D.R.U.;
2)  voto n. 525 del 20 dicembre 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  voto n. 636 del 6 giugno 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
4)  delibera del commissario ad acta n. 61 del 29 novembre 2000;
1A  -  COMPARTO MARINA
 5)   1  -  scheda isolato 1; 
 6)   2  -  scheda isolato 2; 
 7)   3  -  scheda isolato 3; 
 8)   4  -  scheda isolato 4-5; 
 9)   5  -  scheda isolato 6; 
10)   6  -  scheda isolato 7-8; 
11)   7  -  scheda isolato 9; 
12)   8  -  scheda isolato 10; 
13)   9  -  scheda isolato 11; 
14)  10  -  scheda isolato 12; 
15)  11  -  scheda isolato 13; 
16)  12  -  scheda isolato 14-15; 
17)  13  -  scheda isolato 16-17; 
18)  14  -  scheda isolato 18; 
19)  15  -  scheda isolato 19-20; 
20)  16  -  scheda isolato 21-22; 
21)  17  -  scheda isolato 23-51; 
22)  18  -  scheda isolato 24; 
23)  19  -  scheda isolato 25; 
24)  20  -  scheda isolato 26-27; 
25)  21  -  scheda isolato 28; 
26)  22  -  scheda isolato 29; 
27)  23  -  scheda isolato 30-31 
28)  24  -  scheda isolato 32; 
29)  25  -  scheda isolato 33-34 
30)  26  -  scheda isolato 35; 
31)  27  -  scheda isolato 36; 
32)  28  -  scheda isolato 37; 
33)  29  -  scheda isolato 38-39; 
34)  30  -  scheda isolato 40; 
35)  31  -  scheda isolato 41; 
36)  32  -  scheda isolato 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; 
37)  33  -  scheda isolato 49; 
38)  34  -  scheda isolato 50; 

1B  -  COMPARTO CARMINE
39)   1  -  scheda isolato 1; 
40)   2  -  scheda isolato 2; 
41)   3  -  scheda isolato 3; 
42)   4  -  scheda isolato 4; 
43)   5  -  scheda isolato 5; 
44)   6  -  scheda isolato 6; 
45)   7  -  scheda isolato 7; 
46)   8  -  scheda isolato 8; 
47)   9  -  scheda isolato 9; 
48)  10  -  scheda isolato 10; 
49)  11  -  scheda isolato 11; 
50)  12  -  scheda isolato 12; 
51)  13  -  scheda isolato 13; 
52)  14  -  scheda isolato 14; 
53)  15  -  scheda isolato 15-16; 
54)  16  -  scheda isolato 17; 
55)  17  -  scheda isolato 18; 
56)  18  -  scheda isolato 19; 
57)  19  -  scheda isolato 20, 21, 22; 
58)  20  -  scheda isolato 23; 
59)  21  -  scheda isolato 24; 
60)  22  -  scheda isolato 25, 26; 
61)  23  -  scheda isolato 27; 
62)  24  -  scheda isolato 28; 
63)  25  -  scheda isolato 29; 
64)  26  -  scheda isolato 30; 
65)  27  -  scheda isolato 31; 
66)  28  -  scheda isolato 32; 
67)  29  -  scheda isolato 33; 
68)  30  -  scheda isolato 34; 
69)  31  -  scheda isolato 35; 

1C - COMPARTO S. ANGELO
70)  scheda isolato 1;
71)  scheda isolato 2;
72)  scheda isolato 3;
73)  scheda isolato 4;
74)  scheda isolato 5;
75)  scheda isolato 6;
76)  scheda isolato 7;
77)  scheda isolato 8;
78)  scheda isolato 9, 10;
79)  scheda isolato 11;
80)  scheda isolato 12;
81)  scheda isolato 13;
82) scheda isolato 14;
83)  scheda isolato 15;
84)  scheda isolato 16;
85)  scheda isolato 17;
86)  scheda isolato 18;
87)  scheda isolato 19;
88)  scheda isolato 20, 21, 22;
89)  scheda isolato 23;
90)  scheda isolato 24;
91)  scheda isolato 25;
92)  scheda isolato 26;
93)  scheda isolato 27;
94)  scheda isolato 28;
1D  -  QUARTIERE S. PAOLO
 95)  scheda isolato 1;
 96)  scheda isolato 2;
 97)  scheda isolato 3;
 98)  scheda isolato 4;
 99)  scheda isolato 5;
100)  scheda isolato 6;
101)  scheda isolato 7;
102)  scheda isolato 8;
103)  scheda isolato 9;
104)  scheda isolato 10;
105)  scheda isolato 11;
106)  scheda isolato 12;
107)  scheda isolato 13;
108)  scheda isolato 14;
109)  scheda isolato 15;
110)  scheda isolato 16;
111)  scheda isolato 17;
112)  scheda isolato 18;
113)  scheda isolato 19;
114)  scheda isolato 20;
115)  scheda isolato 21;
116)  scheda isolato 22;
117)  scheda isolato 23;
118)  scheda isolato 24;
119)  scheda isolato 25;
120)  scheda isolato 26;
121)  scheda isolato 27;
122)  scheda isolato 28;
123)  scheda isolato 29;
124)  scheda isolato 30;
125)  scheda isolato 31;
126)  scheda isolato 32;
127)  scheda isolato 33;
128)  scheda isolato 34;
129)  scheda isolato 35;
130)  scheda isolato 36;
131)  scheda isolato 37;
132)  scheda isolato 38;
133)  scheda isolato 39;
134)  scheda isolato 40;
135)  scheda isolato 41;
136)  scheda isolato 42;
137)  scheda isolato 43;
138)  scheda isolato 44;
139)  scheda isolato 45;
140)  scheda isolato 46;
142)  scheda isolato 48;
141)  scheda isolato 47;
143)  scheda isolato 49;
144)  scheda isolato 50;
2D  -  QUARTIERE S. PAOLO
145)  scheda isolato 51;
146)  scheda isolato 52;
147)  scheda isolato 53;
148)  scheda isolato 54;
149)  scheda isolato 55;
150)  scheda isolato 56;
151)  scheda isolato 57;
152)  scheda isolato 58;
153)  scheda isolato 59;
154)  scheda isolato 60;
155)  scheda isolato 61;
156)  scheda isolato 62;
157)  scheda isolato 63;
158)  scheda isolato 64;
159)  scheda isolato 65;
160)  scheda isolato 66;
161)  scheda isolato 67;
162)  scheda isolato 68;
163)  scheda isolato 69;
164)  scheda isolato 70;
165)  scheda isolato 71;
166)  scheda isolato 72;
167)  scheda isolato 73;
Elaborato A
168)  rel. A - relazione generale di piano;
169)  rel. B - evoluzione demografica calcolo popol. Ins. e sostenibilità;
170)  rel. C/1 - norme tecniche di attuazione (N.T.A.) e regole guida (allegati grafici);
171)  rel. C/2 - norme tecniche di attuazione (N.T.A.) e regole guida;
172)  rel. D - previsione di spesa strumenti finanziari e strutture operative;
173)  rel. E - relazioni sulle espropriazioni con elenchi e valutazioni degli immobili da espropriare;
Elaborato B
174)  tav.    1         -  inquadramento comprensoriale, scala 1:10.000;
175)  tav.    2         -  inquadramento urbano scala 1:2000;
176)  tav.    3         -  stralcio di P.R.G. - Licata centro, scala 1:2.000;
177)  tav.    4         -  planimetria con isolati e immobili monumentali, scala 1:1.000;
178)  tav.    5         -  suddivisioni per sezioni censuarie, scala 1:2.000;
179)  tav.    6         -  individuazioni contesti e tessuti, scala 1:1.000;
180)  tav.    7         - numeri piani fuori terra, scala 1:1.000;
181)  tav.    8         - condizioni d'uso al piano terra e stato di occupazione e servizi, scala 1:1.000;
182)  tav.    9         -  condizioni igieniche patrimonio edilizio, scala 1:1.000;
183)  tav.  10         -  condizioni statiche patrimonio edilizio, scala 1:1.000;
184)  tav.  11         -  individuazione unità edilizie e numerazione isolati, scala 1:1.000;
185)  tav.  12  (A)  -  planimetria struttura edilizia al P.T. - quartiere S. Paolo, scala 1:500;
186)  tav.  12  (B)  -  planimetria struttura edilizia al P.T. - quartiere Carmine - S. Antonio, scala 1.500;
187)  tav.  12  (C)  -  planimetria struttura edilizia al P.T. - quartiere S. Angelo, scala 1:500;
188)  tav.  12  (D)  -  planimetria struttura edilizia al P.T. - quartiere Marina, scala 1:500;
189)  tav.  13         -  individuazione unità minime di intervento (U.M.I.) dei comparti e delle aree di intervento unitario, scala 1:1.000;
190)  tav.  14/a   -  piano dei servizi e delle attrezzature modificato con le prescrizioni della Soprintendenza di Agrigento e con le indicazioni della commissione edilizia;
191)  tav.  14/b   -  planimetrie con localizzazione dei parcheggi nelle aree di cintura del centro storico;
192)  tav.  14/c   -  tavola comparativa delle attrezzature previste nel P.P.R. e nel P.R.G. in cui si evidenziano le varianti al P.R.G. vigente;
193)  tav.  15         -  categorie di interventi progettuali per unità edilizie e perimetri di aree omogenee per piani e/o progetti, scala 1:1.000;
194)  tav.  16         -  sistemazioni esterne e/o aree libere, scala 1:1.000;
195)  tav.  17         -  piano particellare d'esproprio (quadro d'unione), scala 1:1.000;
196)  tav.  18         -  progetto pilota: riqualificazione contesto architettonico e monumentale di piazza S. Angelo e ricostruzione quinta laterale;
197)  tav.  19         -  progetto pilota: riqualificazione di piano quartiere e previsione attrezzature;
198)  tav.  20         -  progetto pilota: esempi tipo di riqualificazione edilizia residenziale in centro storico.

Art. 3

Il comune di Licata dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano particolareggiato in argomento e dovrà curare che, in breve tempo, vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto di approvazione dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi al piano particolareggiato, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Inoltre, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, copia dello stesso decreto dovrà essere notificata, nelle forme delle citazioni, ad ogni proprietario di immobile vincolato dal piano.

Art. 5

Il piano particolareggiato approvato dovrà essere attuato entro 10 anni dalla data del presente provvedimento ed entro tale termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 novembre 2002.
  SCIMEMI 


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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