REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 DICEMBRE 2002 - N. 58
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 27 novembre 2002.
Approvazione della convenzione tra la Regione siciliana e l'INAIL per l'erogazione delle prime cure ambulatoriali in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Allegati
CONVENZIONE TRA LA REGIONE SICILIANA E L'INAIL AI SENSI DELL'ART. 12, 2° COMMA, LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67

La Regione siciliana nella persona dell'Assessore regionale per la sanità Ettore Cittadini e l'INAIL nella persona del direttore regionale Giuseppe Cerami premesso:
-  che l'art. 12, 2° comma, della legge 11 marzo 1998, n. 67 prevede la stipula di apposita convenzione da parte delle regioni con l'INAIL per disciplinare le cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le Aziende unità sanitarie locali;
- che l'INAIL dispone nella Regione delle seguenti strutture sanitarie ambulatoriali per l'espletamento dei compiti di cui trattasi
 1)  sede di Agrigento, via Acrone;
 2)  sede di Caltanissetta, via Rosso di San Secondo n. 47;
 3)  sede di Catania, via Cifali n. 76/a;
 4)  sede di Caltagirone, via P. Novelli n. 36 (CT);
 5)  sede diEnna, via Roma n. 439/441;
 6)  sede di Messina, via Garibaldi n. 122/a;
 7)  sede di Milazzo, piazza Roma n. 41;
 8)  sede di Palermo/Fante, viale del Fante n. 58/d, torre B;
 9)  sede di Palermo/Titone, via Titone n.23;
10)  sede di Termini Imerese, piazza FrancescoCrispi n. 4;
11)  sede di Ragusa, piazza Gramsci n. 1;
12)  sede di Siracusa, via Riva del Forte del Gallo n. 2;
13)  sede di Trapani, via Vito Sorba n. 18;
14)  sede di Mazara, via Castelvetrano n. 23 (TP).
Vista la convenzione già stipulata tra la Regione siciliana e l'INAIL per l'erogazione delle cure ambulatoriali da parte dell'Istituto nei propri presidi in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali;
Ravvisata l'opportunità di garantire, in coerenza con i principi dettati dalle norme vigenti della specifica materia, un'attività sanitaria qualificata, dislocata nel territorio più capillarmente possibile per assicurare la tempestività degli interventi e nella prospettiva del completamento della pianificazione territoriale degli ambulatori INAIL;
Considerato che, a seguito della riorganizzazione strutturale ed organizzativa dell'Istituto, l'INAIL disporrà di altri centri operativi territoriali e strutture forniti di ambulatori nei comuni di Gela, Giarre, Alcamo, Partinico, S. Agata di Militello, Sciacca ed in eventuali altri comuni che ne evidenziassero l'esigenza;
Ritenuto utile il potenziamento delle strutture socio-sanitarie nella regione al fine di assicurare pronta tutela ai lavoratori;
Convengono quanto segue:

Art. 1

Nelle strutture sanitarie ambulatoriali sopra individuate e/o da individuare saranno erogate le prestazioni di cui all'allegato n. 1, parte integrante della presente convenzione tra la Regione siciliana e l'INAIL.

Art. 2

Le prestazioni disciplinate dalla convenzione vengono erogate all'INAIL in caso di infortunio o di malattia professionale attraverso le proprie strutture sanitarie e con oneri a proprio carico.Esse sono indicate all'art. 4 e nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.
Restano a carico del S.S.N. gli oneri per i ricoveri e per tutte le prestazioni ambulatoriali a fine di cura eseguibili presso strutture dello stesso S.S.N.

Art. 3

Le prestazioni sanitarie di cui alla presente convenzione vengono erogate dall'INAIL in applicazione delle indicazioni contenute nella programmazione sanitaria regionale sulla base di standard di assistenza in modo da garantire l'uniformità dei livelli di prestazione su tutto il territorio nazionale.

Art. 4

Le prestazioni erogate direttamente dall'INAIL congiuntamente agli accertamenti medico-legali sono le seguenti:
1)  cure ambulatoriali, ivi compresi gli accertamenti diagnostici e le prestazioni specialistiche eseguibili a livello ambulatoriale.Si precisa che l'espressione "cure ambulatoriali" si riferisce all'attività curativa precedente e successiva al ricovero ospedaliero oltre che a tutte le prestazioni specialistiche nel campo della chirurgia, ortopedia, oculistica, neurologia, radiologia e otorinolaringoiatria eseguibili ambulatorialmente. Sono esclusi: le prestazioni di pronto soccorso (sia generiche che specialistiche) e gli interventi che necessitano di ricovero ospedaliero. Per quanto concerne la tipologia degli interventi praticabili si fa spesso rinvio all'allegato n. 1 che fa parte integrante della presente convenzione;
2)  vaccinazione e sieroprofilassi antitetanica.

Art. 5

I sanitari dell'INAIL rilasciano le certificazioni relative alle prestazioni erogate ai sensi del precedente art. 4.
Copia delle predette certificazioni è trasmessa dall'INAIL al l'Azien da unità sanitaria locale di competenza.
L'Azienda unità sanitaria locale di competenza fornisce la documentazione clinica eventualmente richiesta dall'INAIL.

Art. 6

Le parti contraenti, nel periodo di validità della presente convenzione, valuteranno la possibilità di eventuale autorizzazione all'utilizzo da parte dei sanitari dell'INAIL del ricettario regionale, per la prescrizione dei farmaci relativi alle necessari cure ambulatoriali.

Art. 7

Per assicurare il coordinamento tra i servizi dell'INAIL ed i servizi e presidi delle Aziende unità sanitarie locali, con particolare riferimento ai presidi di pronto soccorso e di ricovero e cura nonché ai servizi e presidi di convenzione, la Regione e lconvengono quanto segue:
- le strutture sanitarie del S.S.N. o i presidi aziendali che forniscono prestazioni di pronto soccorso, compresi gli ambulatori dei medici di base, ove i medesimi lo ritengono opportuno, al fine di garantire all'infortunato o tecnopatico la maggiore tempestività delle prestazioni da parte dell'INAIL, invitano l'assicurato a recarsi presso la struttura INAIL più vicina o competente per territorio, fornito di primo certificato medico e di certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione antitetanica, se effettuata, qualora si renda necessario il ricovero ospedaliero;
-  le strutture su indicate, all'atto della prima dimissione ospedaliera, con le stesse procedure di cui al comma precedente, invitano ugualmente l'assicurato a recarsi alla struttura INAIL più vicina o competente per territorio per la prosecuzione delle cure;
-  la struttura INAIL, qualora ravvisi la necessità di prestazioni erogabili solo in regime di ricovero, avvia l'assicurato ai presidi del S.S.N. secondo le norme vigenti;
-  i rapporti tra le strutture delS.S.N. e l'INAIL si basano sul principio della reciprocità di informazione e di scambio della documentazione diagnostica al fine di evitare duplicazioni di accertamenti, dannosi per la salute dell'assicurato e di spese;
-  la struttura INAIL, qualora evidenzi l'esigenza di prestazioni diagnostiche terapeutiche, erogabili soltanto tramite le strutture sanitarie del S.S.N. avvia l'assistito, secondo la normativa in vigore, al proprio medico di fiducia, per le necessarie prescrizioni richieste, fornito della necessaria documentazione.
L'INAIL, a richiesta, si impegna a mettere a disposizione della Regione tutti i dati in suo possesso per l'attuazione di un idoneo sistema di prevenzione.

Art. 8

Le prestazioni disciplinate dalla convenzione saranno erogate dalle strutture INAILsolo in presenza dei requisiti di legge relativi a strutture, attrezzature e personale.
Di ciò verrà data tempestiva comunicazione, a cura della struttura regionale dell'INAIL, all'Assessorato regionale della sanità.

Art. 9

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della tabella, allegato B del D.P.R. n. 642/72, e soggetta a carico dell'INAIL all'imposta di registro in termine fisso ed in misura fissa ex art. 11 della tariffa, parte prima, allegata alD.P.R. n. 131/86.
La presente convenzione è redatta in tre esemplari, dei quali uno verrà conservato presso gli uffici dell'Assessorato regionale della sanità, uno presso la sede regionale dell'INAIL, ed il terzo servirà ai fini della registrazione.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di approvazione dell'Assessorato regionale della sanità; ha durata biennale ed è prorogata per uguale durata se non viene disdettata da una delle parti sei mesi prima della scadenza.
  per la Regione siciliana L'Assessore per la sanità: CITTADINI 
  per l'INAIL - Il direttore regionale: CERAMI 

Allegato n. 1
INTERVENTI CURATIVI EFFETTUATI PRESSO I CENTRI MEDICO LEGALI INAIL

Chirurgia:
- toeletta di ferite superficiali;
-  toeletta di ferite profonde escluse quelle interessanti tendini, nervi e vasi;
-  medicazioni;
-  sieroprofilassi;
- vaccinazioni;
- anestesia loco-regionale per infiltrazione;
- incisione di ascesso superficiale e circoscritto;
-  incisione di ascesso sottoaponeurotico;
-  asportazione corpi estranei e superficiali;
-  asportazione di unghia;
-  svuotamento ematomi;
- sutura;
-  patereccio.
Ortopedia:
-  bendaggio alla colla di Zn;
-  bendaggio a 8 per clavicola;
-  bendaggio secondo Desault semplice;
- bendaggio secondo Desault amidato o gessato;
-  steccaggio;
-  artrocentesi;
-  infiltrazioni intrarticolari;
-  bendaggio semplice;
- rimozione apparecchi gessati.
Oculistica:
-  sutura palpebrale;
- ascesso palpebrale (incisione);
- estrazione corpo estraneo corneale;
-  asportazione corpi estranei;
-  piccole cisti congiuntivali;
- medicazione.
Otorinolaringoiatria:
-  tamponamento nasale anteriore;
-  tamponamento nasale posteriore;
-  incisione ascesso condotto uditivo esterno;
-  asportazione corpi estranei;
-  estrazione tappi di cerume;
-  ascesso condotto uditivo;
-  causticazione di vasi nasali;
-  audiometria tonale;
-  esame cocleo-vestibolare.
Neurologia:
- visita neurologica.
Radiologia:
- radiografie.
Nei piccoli insediamenti all'assenza di propri impianti di radiologia, l'INAIL sopperirà attraverso convenzionamenti con strutture esterne.

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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