REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 30 NOVEMBRE 2002 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 28 novembre 2002, n. 21.
Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari  pag.


LEGGE 28 novembre 2002, n. 22.
Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, agli enti locali e loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone. Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea  pag.


ORDINANZA COMMISSARIALE 28 novembre 2002, n. 1069.
Schemi di deliberazione per la costituzione di società per la gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali ot timali  pag.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Autorizzazione alla ditta Ofelia Ambiente di Monaco Marcello e C. s.a.s., con sede in S. Venerina, al recupero di rifiuti pericolosi  pag.

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Riconoscimento della società Apal O.P., con sede in Salemi, quale organizzazione di produttori  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Nomina dei vincitori della seconda edizione del concorso "Conosci il tuo museo"  pag.
Proroga dei termini della pubblica utilità della zona archeologica di Eraclea Minoa nel comune di Cattolica Eraclea  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative  pag. 10 

Nomina del commissario straordinario della cooperativa Agrumicola Riviera Jonica, con sede in Santa Venerina.
  pag. 10 
Riconoscimento di un corso professionale abilitante per l'esercizio di attività commerciali programmato per il 2002 dalla IS.FO.P., con sede in Corleone  pag. 10 
Riconoscimento di n. 1 corso professionale abilitante per l'esercizio di attività commerciali programmato dalla E.S.A.TER., con sede in Palermo  pag. 10 

Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla Confcommercio, con sede in Caltagirone.
  pag. 10 
Approvazione dello statuto della Camera di commercio di Caltanissetta  pag. 10 
Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dall'associazione Sistema Terziario, con sede in Palagonia  pag. 10 

Assessorato dei lavori pubblici:
Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare lavori urgenti nel porto di Levante dell'isola di Vulcano  pag. 10 
Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare lavori urgenti nelle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea e Lipari  pag. 11 
Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare lavori urgenti nel comune di S. Stefano di Camastra  pag. 11 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 28 novembre 2002, n. 21.
Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Personale destinato all'area speciale istituita presso la RESAIS S.p.A.

1.  Il personale beneficiario dei provvedimenti di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35 e all'articolo 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, privo dei requisiti anagrafico-contributivi minimi per il conseguimento dei trattamenti pensionistici di vecchiaia ed anzianità, viene trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo-previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS S.p.A., alle cui dipendenze rimane in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.
Art. 2.
Normativa applicabile

1.  Durante il periodo di permanenza nell'apposita area di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, nonché gli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.
2.  Per il personale dei consorzi agrari di cui all'articolo 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, ancora in servizio presso i consorzi medesimi, la disciplina di cui alla presente legge si applica, in forza dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 52, comma 33, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fino al 31 gennaio 2004.
Art. 3.
Abrogazione di norme

1.  Sono abrogati l'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, l'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, l'articolo 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
Art. 4.
Norma finanziaria

1.  Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 414 migliaia di euro cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.1 - capitolo 144106.
2.  Per gli esercizi successivi la spesa è valutata in 12.000 migliaia di euro per ciascun anno e trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - U.P.B. 2.2.1.3.1 - codice 06.02.01.

Art. 5.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 28 novembre 2002.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura  CASTIGLIONE e le foreste 



NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:
-  L'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore della legge che si annota, che, all'art. 3, ne prevede l'abrogazione, così disponeva:
"1. Al fine di favorire i processi di ristrutturazione delle cooperative agricole, cantine sociali e loro consorzi è costituito presso l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste un fondo di lire 10 miliardi.
2.  Il fondo è destinato ad incentivare interventi che consentano l'esodo del personale in servizio alla data del 30 marzo 1989 anche mediante forme di pensionamento anticipato.
2-bis.  Può beneficiare dei meccanismi incentivanti il personale in servizio alla suddetta data e successivamente licenziato anche prima dell'entrata in vigore della presente legge che non sia stato immesso nei processi produttivi, o da licenziare per riduzione di posti di lavoro che comportino processi di ristrutturazione, accorpamento, fusione o liquidazione a condizione che entro la data del 31 dicembre 1992 detto personale abbia maturato 15 anni di contribuzione a qualsiasi titolo utile ai fini del collocamento in pensione.
3.  I benefici di cui al comma 2 sono estesi ai dipendenti dei consorzi agrari provinciali della Sicilia.
4.  Le modalità di gestione del fondo saranno approvate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.".
-  L'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 fino all'entrata in vigore della legge che si annota, che all'art. 3 ne prevede l'abrogazione, così disponeva:
"Personale dei consorzi agrari. - 1. Le disposizioni di cui al l'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive integrazioni e modificazioni, sono estese al personale dei consorzi agrari che cesserà dal servizio in relazione alla chiusura definitiva dell'attività o di settori di attività.
2.  I requisiti previsti dall'articolo 12 della suddetta legge n. 36 del 1991 debbono intendersi riferiti alla data di chiusura delle attività.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo della spesa del capitolo 55937 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso.
4.  La spesa ricadente negli esercizi finanziari successivi, valutata in lire 1.000 milioni annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001.".
-  Gli artt. 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, rispettivamente, così dispongono:
"Art. 4. - 1. Il personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia, cessa dal relativo rapporto di lavoro.
2.  E' abrogato l'art. 17, comma 2, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34.".
"Art. 5. - 1. Le società a totale partecipazione degli enti economici regionali di cui all'art. 4, sono obbligate ad applicare le disposizioni previste dagli artt. 4, 7 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti del proprio personale dipendente in possesso di un'anzianità contributiva ed anagrafica idonea al raggiungimento, al termine dei periodi massimi di fruizione dei benefici contenuti nella predetta normativa, dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia.".
Note all'art. 2, comma 1:
-  Il comma sesto dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, così dispone:
"Durante il periodo di permanenza presso la società di cui al primo comma, il personale è utilizzato, anche mediante convenzione, da enti o da organizzazioni locali a carattere pubblico, ovvero dalla Regione direttamente o mediante assegnazione agli enti locali per lo svolgimento di funzioni regionali decentrate nonché per lo svolgimento di servizi socialmente utili o per la frequenza di corsi di qualificazione predisposti per il disimpegno di detti servizi. Durante il predetto utilizzo, resta fermo il rapporto di lavoro con la società di cui al primo comma, a carico della quale resta il relativo onere retributivo. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della società di fare ricorso ai benefici della cassa integrazione guadagni o di altri istituti sostitutivi. Il rifiuto del dipendente a svolgere l'attività di lavoro di cui al presente comma, comporta la decadenza dai benefici previsti nel presente articolo, nonché l'interruzione del rapporto di lavoro con la società.".
-  Per gli artt. 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, vedi nota all'art. 1, comma 1.
-  L'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, così dispone:
"1.  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, applica al personale indicato nei precedenti articoli gli appositi accordi contrattuali definiti e stipulati con le organizzazioni sindacali e nei limiti dagli stessi previsti, aventi per oggetto trattamenti economici e normativi da corrispondere al personale all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con utilizzo anche di ammortizzatori sociali, ove attivabili, nonché di interventi sussidiari di accompagnamento.
2.  L'indennità sostitutiva di preavviso, ove spettante, potrà essere corrisposta in misura comunque non superiore a quattro mensilità di retribuzione.".
Note all'art. 2, comma 2:
-  Per l'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, vedi nota all'art. 1, comma 1.
-  Il comma 4 dell'art. 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 e successive modificazioni, così dispone:
"4.  Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 405
"Modifiche ed integrazioni all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 in materia di cooperazione".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste (Castiglione) il 30 maggio 2002.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 6 giugno 2002.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 80 del 25 settembre 2002.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 80 del 25 settembre 2002.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 79 del 29 ottobre 2002.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 87 del 5 novembre 2002.
Relatore: Giuseppe Franchina.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 101 del 19 novembre e 102 del 20 novembre 2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 102 del 20 novembre 2002.
(2002.48.2913)
Torna al Sommariohome



   


LEGGE 28 novembre 2002, n. 22.
Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, agli enti locali e loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone. Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Contributi di esercizio

1.  Per provvedere alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di ulteriori 100.292.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2002 (U.P.B. 12.3.1.3.1 - capitolo 478104).
2.  La misura e le modalità di corresponsione dei contributi di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  I costi economici standardizzati, già determinati per il 1997, sono confermati per l'anno 2002.
4.  Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare dei contributi spettanti, determinati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi lo stanziamento complessivamente determinatosi a seguito dell'approvazione della presente legge.
5.  All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'eser cizio finanziario 2002, mediante l'utilizzazione delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 (accantonamento codice 1011) del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 2.
Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea

1.  L'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, è abrogato. Le autorità comunali provvedono al ritiro delle licenze o autorizzazioni eventualmente rilasciate per un numero superiore a nove posti, compreso quello del conducente.
2.  Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, è così sostituito:
"2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente. Il prelevamento fuori dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione è effettuato, nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente, secondo modalità che sono disciplinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assem blea regionale siciliana".
3.  Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, recepita dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, dopo le parole "a livello nazionale" sono inserite le parole "e regionale".

Art. 3.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 28 novembre 2002.
  CUFFARO 
Assessore regionale per il turismo,  CASCIO le comunicazioni ed i trasporti 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:
Gli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni "Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori", dispongono l'erogazione di contributi annui di esercizio per i trasporti pubblici locali ivi individuati.
Nota all'art. 1, comma 2:
L'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"La misura annua dei contributi di esercizio è determinata, sulla base del consuntivo dell'anno precedente, dal prodotto delle percorrenze chilometriche delle autolinee in concessione, effettuate in conformità ai disciplinari di concessione o agli atti autorizzativi degli enti locali, per la base di valori standards del costo e del ricavo determinati secondo le modalità di cui agli artt. 6, 8 e 9 della presente legge.
Il contributo di esercizio, nella misura determinata ai sensi del comma precedente, viene erogato ai soggetti di cui all'art. 4 della presente legge, a rate trimestrali anticipate.
A decorrere dall'anno 1995 il contributo di esercizio viene determinato ed erogato secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
Il conguaglio sarà effettuato con riferimento ai valori standards del costo e del ricavo dell'anno cui il contributo si riferisce.
L'eccedenza risultante tra il contributo corrisposto e quello determinato a consuntivo per lo stesso anno è considerata acconto per l'esercizio successivo.
Dal computo della percorrenza annua, per le finalità di cui ai commi precedenti, sono escluse le percorrenze relative alle corse bis, ai servizi occasionali, speciali, di gran turismo e di nuova istituzione, sia di competenza regionale che comunale. Devono ritenersi comprese nel computo, ed entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione, che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.
Le eventuali perdite o di disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico dei soggetti erogatori dei servizi di trasporto.
Gli enti locali e i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende o dei propri servizi di trasporto che eccedano i contributi regionali nei modi e nei termini previsti dal quarto e dal quinto comma dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Analogamente provvede la Regione per l'Azienda siciliana trasporti con imputazione della spesa sul proprio bilancio.A tal fine - ferme restando l'attività di controllo e le relative procedure previste dalle norme vigenti per l'Azienda siciliana trasporti - l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo dell'Azienda approvato dalla Giunta regionale e trasmesso dalla Commissione finanza, bilancio e programmazione dell'Assemblea regionale siciliana, provvederà all'erogazione del contributo integrativo suddetto. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, acquisita la deliberazione della Giunta regionale approvativa del predetto bilancio consuntivo, provvederà all'iscrizione della somma occorrente in apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana per i rispettivi esercizi finanziari, prelevandone l'importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
Il cap. 88851 "Contributo all'Azienda siciliana trasporti (AST) in relazione alle risultanze annue di gestione" è incluso nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 aprile 1983, n. 20".
Nota all'art. 2, comma 2:
L'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13 "Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29", per effetto della sostituzione operata dall'articolo che qui si annota è il seguente:
"Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 - 1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge 11 gennaio 1992, n. 21, come sostituito dal comma 3, dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è così sostituito:
2.  Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente. Il prelevamento fuori dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione è effettuato, nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente, secondo modalità che sono disciplinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana".
Nota all'art. 2, comma 3:
L'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" recepita dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, per effetto dell'integrazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Competenze regionali - 1.  Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.
2.  Le regioni, stabilii i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro di programmazione economica e territoriale.
3.  Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.
4.  Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale e alle associazioni degli utenti.
5.  Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
6.  Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 474
"Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, agli enti locali e loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti (Cascio) il 12 agosto 2002.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) il 5 settembre 2002.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 52 del 2 ottobre 2002.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 52 del 2 ottobre 2002.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 81 del 12 novembre 2002.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 61 del 19 novembre 2002.
Relatore: Alberto Acierno.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 101 del 19 novembre 2002.
(2002.48.2912)
Torna al Sommariohome



   

ORDINANZA COMMISSARIALE 28 novembre 2002, n. 1069.
Schemi di deliberazione per la costituzione di società per la gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali.
IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 225/92, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/1992, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
Visto, ancora, l'art. 5 della legge n. 225/1992, e, in particolare, il comma 2, che prevede che, per l'attuazione degli interventi d'emergenza, conseguenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002 concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'avv. Felice Crosta è stato nominato vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Vista l'ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, con la quale sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione di compost;
Vista l'ordinanza commissariale n. 488 dell'11 giugno 2002, con la quale sono state approvate linee guida per la gestione integrata dei rifiuti, con allegati gli atti per la costituzione delle società d'ambito;
Ritenuto di dover modificare le predette linee guida, nella parte in cui hanno previsto la possibilità dei comuni di aggregarsi per sub-ambiti, individuati nell'allegato B all'ordinanza n. 280/2001, stabilendo che l'aggregazione avvenga esclusivamente per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'allegato A della predetta ordinanza, ferme restando le eventuali aggregazioni in sub-ambiti già realizzate in attuazione di quanto previsto nell'allegato B, relativamente agli impianti di compostaggio della frazione umida;
Ritenuto di dover modificare gli schemi di proposta di deliberazione (allegato 7) e di statuto (allegato 8), alla luce dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall'art. 35 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, sull'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, la cui applicazione ai servizi di gestione dei rifiuti è stata confermata dalla Commissione tecnico-scientifica, istituita ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 2983/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nella seduta del 21 novembre 2002, anche in aderenza alle determinazioni in materia assunte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Ordina:


Art. 1

Sono approvati gli schemi di deliberazione per la costituzione della società per la gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali, di cui all'allegato A dell'ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, che vengono allegati con il n. 1 per fare parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

I comuni dovranno costituire società per la gestione integrata dei rifiuti negli ambiti territoriali ottimali, individuati nell'allegato A dell'ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, ferme restando le eventuali aggregazioni in sub-ambiti già realizzate in attuazione di quanto previsto nell'allegato B, relativamente agli impianti di compostaggio della frazione umida.

Art. 3

Gli articoli 1, 4, 5, 6, 17, 26 e 32 dello schema di statuto sociale, allegato n. 8 alle linee guida approvate con ordinanza commissariale n. 488 dell'11 giugno 2002, sono sostituiti dai corrispondenti articoli riportati nel testo che viene allegato con il n. 2 per fare parte integrante della presente ordinanza.

Art. 4

La struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricata di rendere coerente alla presente ordinanza il Piano per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia, il cui schema in atto è sottoposto al confronto per pervenire alla validazione da parte della Commissione europea.

Art. 5

La presente ordinanza sarà pubblicata con urgenza nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 novembre 2002.
  Il Vice Commissario: CROSTA 

Allegati
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 23, DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22, E DELL'ART. 2 BIS DELL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 2983 DEL 31 MAGGIO 1999, N. 2983, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
Proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale

Premesso
-  che il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, in attuazione di direttive comunitarie nel settore dei rifiuti, ha compiutamente disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani, prevedendo nuove modalità organizzative;
-  che, in particolare, l'art. 23 del citato decreto legislativo prevede che i Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
-  che al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella Regione siciliana nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Ministero dell'interno - Dipartimento della protezione civile, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ha emanato l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata dalle ordinanze n. 3048/2000, 3072/2000, 3136/2001 e 3190/2002, e il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
-  che il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, Presidente della Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 2 bis della ordinanza n. 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni, promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ciascun ambito territoriale ottimale;
-  che, con ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione di compost;
-  che con ordinanza n. 488 dell'11 giugno 2002 sono state approvate linee guida per la gestione integrata dei rifiuti;
-  che con ordinanza n. 1069 del 28 novembre 2002 sono state dettate ulteriori disposizioni per la costituzione delle società per la gestione integrata dei rifiuti in ciascun ambito territoriale ottimale;
-  che il comune di .................................... fa parte dell'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti.................., individuato con ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, allegato A);
-  che lo schema di statuto allegato disciplina le modalità di funzionamento dell'aggregazione tra la provincia e tutti i comuni appartenenti all'ambito;

Ritenuto

-  che è obbligo di legge da parte di questo comune associarsi agli altri enti territoriali dell'ambito, approvando l'allegato statuto della società per azioni denominata ......................................... con sede nel comune di ......................................................., delegando ad essa tutte le attività di propria competenza nel campo della gestione dei rifiuti, nonché le funzioni amministrative e fiscali, ivi compreso l'affidamento della gestione del servizio, con le modalità prescritte dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza, accertativa e la riscossione della relativa tariffa, trasferendo, inoltre, alla stessa le risorse necessarie per la gestione dei rifiuti;
Ravvisata la competenza a deliberare del consiglio comunale;
Visto il vigente ordinamento degli EE.LL;
Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella Regione siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali nn. 44/91, 23/97, 23/98, 30/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall'art. 35 della legge n. 448/01;
Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente regolamento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione n. ............. del .........................................;
Vista la determina n. del con la quale sono state conferite allo scrivente le funzioni dirigenziali nel settore dell'ambiente.

Propone

Per i motivi espressi in premessa:
1.  Approvare l'allegato statuto della società di ambito, composto da n. ........... articoli, nel testo di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, da costituire tra la provincia ed i comuni dell'ambito territoriale ottimale ..................... denominata ..................................., con sede legale in ....................... via ........................................................................;
2.  Approvare la spesa di E ............................. per l'acquisizione della quota di ............................... azioni imputando il relativo onere finanziario sul capitolo del vigente bilancio di previsione;
3.  Autorizzare il dirigente del settore ambiente, ........................, alla stipula del relativo atto costitutivo ed all'adozione di tutti gli atti conseguenti entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di adozione ed esecutività della deliberazione;
4.  Autorizzare la giunta municipale ad approvare il Piano di ambito, redatto in conformità ai principi ispiratori di cui alle "Linee guida per la raccolta differenziata" approvate con ordinanza n. 488 dell'11 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni ed ispirato al principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso ambito e articolato per singolo servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare al soggetto affidatario della gestione del servizio;
5.  Delegare alla costituenda società tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti, secondo la vigente normativa;
6.  Autorizzare la giunta municipale ad individuare concretamente le risorse da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello Statuto e a quanto sarà previsto nel Piano di ambito;
7.  Con decorrenza dalla data di piena operatività della società, tutte le attività di competenza del comune nel campo della gestione dei rifiuti, comprese le funzioni amministrative e fiscali, vengono delegate alla stessa, ivi compresi l'affidamento dei relativi servizi, con le modalità previste dalla vigente normativa, la riscossione della tariffa nei confronti dei cittadini, e l'attribuzione della titolarità delle risorse per la gestione dei rifiuti;
8.  Dalla data di comunicazione, da parte della società, dell'avvio dell'espletamento del servizio da parte del soggetto affidatario, cessano le attività di gestione del servizio da parte del comune, restando in capo allo stesso affidatario i contributi dovuti dai consorzi di filiera associati al CONAI, secondo le modalità specificate nel contratto di servizio;
9. Imputare la spesa di E ................................. al cap. ............. del bilancio ..........., a titolo di costo per la costituzione ed il funzionamento della società e per assicurare la gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale;
10. All'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante inserimento della relativa somma nel corrispondente bilancio di previsione;
11. Pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge.
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Presa in esame la proposta di deliberazione n. ...... del .............., presentata dal responsabile del servizio ambiente, avente ad oggetto "Gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale";
Ritenuto di condividere la predetta proposta, per le motivazioni espresse dal responsabile del settore ambiente, che si intendono integralmente riportate nel presente atto;
Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella regione siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali nn. 23/97; 23/98, 30/2000;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 35 della legge n. 488/01;
Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere tecnico;
Visto il parere contabile;

Delibera

Per i motivi espressi in premessa:
Di approvare la superiore proposta, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.
Proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio provinciale

Premesso
-  che il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, in attuazione di direttive comunitarie nel settore dei rifiuti, ha compiutamente disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti, prevedendo nuove modalità organizzative;
-  che, in particolare, l'art. 23 del citato decreto prevede che i Comuni provvedano alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni;
-  che, al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti, il Ministero dell'interno - dipartimento della protezione civile, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ha emanato l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata dalle ordinanze nn. 3048/2000, 3072/2000, 3136/2001 e 3190/2002, e il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
-  che il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, Presidente della Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 2 bis della ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni, promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ciascun ambito territoriale ottimale,assicurando la cooperazione fra la provincia ed i comuni di ciascun ambito;
-  che, con ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione di compost;
-  che con ordinanza n. 488 dell'11 giugno 2002 sono state approvate linee guida per la gestione integrata dei rifiuti;
-  che con ordinanza n. 1069 del 28 novembre 2002 sono state dettate ulteriori disposizioni per la costituzione delle società per la gestione integrata dei rifiuti in ciascun ambito territoriale ottimale;
-  che si rende necessario che la Provincia regionale partecipi alla società per azioni costituita tra i comuni dell'ambito ................., individuato con ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, allegato A), per la gestione integrata dei rifiuti, ai sensi della vigente normativa;
-  che lo schema di statuto allegato disciplina le modalità di funzionamento dell'aggregazione tra la Provincia e tutti i comuni appartenenti all'ambito;

Ritenuto

- che è obbligo normativo l'aggregazione degli enti territoriali per la gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, provvedendo all'approvazione all'allegato statuto della società per azioni denominata ............................................ con sede nel comune di ................................................., delegando ad essa tutte le attività di propria competenza nel campo della gestione dei rifiuti, nonché le funzioni amministrative e fiscali, ivi compresi l'affidamento della gestione del servizio, con le modalità prescritte dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza, accertativa e la riscossione della relativa tariffa, trasferendo, inoltre, alla stessa le risorse necessarie per la gestione dei rifiuti;
Ravvisata la competenza a deliberare del consiglio provinciale;
Visto il vigente ordinamento degli EE.LL;
Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella Regione siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 13 della legge regionale n. 9/86 e 160 della legge regionale n. 25/93;
Viste le leggi regionali nn. 44/91, 23/97, 23/98, 30/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall'art. 35 della legge n. 448/01;
Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la determina n. .......... del .................................... con la quale sono state conferite allo scrivente le Funzioni dirigenziali nel settore dell'ambiente;

Propone

Per i motivi espressi in premessa:
1. Approvare l'allegato statuto della società di ambito, composto da n. ......... articoli, nel testo di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente, da costituire con i comuni dell'ambito territoriale ottimale .................................. denominata .................................., con sede legale in .................................. via ......................................................................,
2.  Approvare la spesa di E ................................. per l'acquisizione della quota di ............................. azioni imputando il relativo onere finanziario sul capitolo del vigente bilancio di previsione;
3.  Autorizzare il dirigente del settore ambiente, ........................, alla stipula del relativo atto costitutivo ed all'adozione di tutti gli atti conseguenti entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di adozione ed esecutività della deliberazione;
4.  Autorizzare la giunta provinciale ad approvare il Piano di ambito, redatto in conformità ai principi ispiratori di cui alle "Linee guida per la raccolta differenziata" approvate con ordinanza n. 488 dell'11 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni ed ispirato al principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso ambito e articolato per singolo servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare al soggetto affidatario della gestione del servizio;
5.  Delegare alla costituenda società tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti, secondo la vigente normativa;
6.  Autorizzare la giunta provinciale ad individuare concretamente le risorse da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello Statuto e a quanto sarà previsto nel Piano di ambito;
7.  Con decorrenza dalla data di piena operatività della società, tutte le attività di competenza della Provincia, con riferimento all'ambito territoriale ottimale, nel campo della gestione dei rifiuti, comprese le funzioni amministrative e fiscali, vengono delegate alla stessa, ivi compresi l'affidamento dei relativi servizi, con le modalità previste dalla vigente normativa, la riscossione della tariffa nei confronti dei cittadini, e l'attribuzione della titolarità delle risorse per la gestione dei rifiuti;
8.  Dalla data di comunicazione, da parte della società, dell'avvio dell'espletamento del servizio da parte del soggetto affidatario, cessano le attività di gestione del servizio da parte della Provincia, secondo le modalità specificate nel contratto di servizio;
9. Imputare la spesa di E ................................. al cap. ................ del bilancio ..........., a titolo di costo per la costituzione ed il funzionamento della Società e per assicurare la gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale;
10.  All'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante inserimento della relativa somma nel corrispondente bilancio di previsione;
11.  Pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge.
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Presa in esame la proposta di deliberazione n. ...... del .............., presentata dal responsabile del servizio ambiente, avente ad oggetto "Gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale";
Ritenuto di condividere la predetta proposta, per le motivazioni espresse dal responsabile del settore ambiente, che si intendono integralmente riportate nel presente atto;
Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella regione siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali nn. 23/97; 23/98, 30/2000;
Visti gli artt. 13 della legge regionale n. 9/86 e 160 della legge regionale n. 25/93;
Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 35 della legge n. 488/01;
Visto l'art. 2 bis dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere tecnico
Visto il parere contabile;

Delibera

Per i motivi espressi in premessa:
Di approvare la superiore proposta, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.



Art. 1
Costituzione - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "......................", di seguito denominata società, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, tra la Provincia regionale di ............................................. ed i comuni dell'ambito territoriale ottimale ............................................. per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza.

Art. 4
Scopo della società

La costituzione della presente società ha per scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla TARSU alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti.

Art. 5
Oggetto

La società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O., in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d'ambito, che dovrà, prioritariamente, prevedere:
a)  raccolta differenziata;
b)  servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell'A.T.O.;
c)  fabbisogno di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
d)  fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;
e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
f)  risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (art. 160, 3 comma, legge regionale n. 25/93);
Il Piano potrà anche prevedere altri servizi quali:
g)  derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
h)  pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza;
i)  manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali.
La società potrà svolgere altresì attività di studi e di ricerca in materia nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale.
La società, inoltre, può:
1.  Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della società.
2.  Costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo sociale.

Art. 6
Erogazione dei servizi

L'erogazione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti sarà assicurato dalla società con le modalità previste dalla vigente normativa.
-  Il consiglio d'amministrazione della società, entro il 30 settembre di ogni anno, aggiornando la pianificazione d'ambito, ove necessario, delibera, con riferimento all'anno successivo, l'eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati, prevedendo la copertura dei relativi costi.
-  Gli enti soci dovranno comunicare alla società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio.
-  Nel caso in cui l'ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla pro pria quota, agli oneri di spesa generali che la società sosterrà per l'avvio del servizio stesso a decorrere dal 1° gennaio del suddetto anno.
Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla società dovrà essere perequato per tutti gli enti soci appartenenti allo stesso ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'one re a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura dal servizio di R.S.U. stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali e la restante parte verrà posta a carico dagli enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione.
Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente.
Per i1 perseguimento dell'oggetto sociale, la società svolge le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei comuni e della Provincia regionale ivi comprese quelle di riscossione della TARSU e/o tariffa per gli R.S.U. nei confronti degli utenti.

Art. 17
Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il presidente ed il vice presidente, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero.
Gli amministratori non possono cumulare altra carica pubblica istituzionale (amministratori di enti pubblici territoriali locali e/o di altri enti pubblici, etc..) e debbono avere esperienza manageriale nel settore.
La nomina di un consigliere è riservata alla provincia, ai sensi dell'art. 2458 codice civile.
La nomina di un consigliere è riservata ai comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 2458 codice civile.
L'elezione del/dei consigliere/i di amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5% del capitale sociale. Verranno eletti i candidati, nel numero definito dall'assemblea, ad esclusione del presidente e del vice presidente, che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di azioni. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per presentare o esprimere il voto a un solo candidato.
La elezione del presidente e del vice presidente avverrà con votazione palese su schede separate contenente tutti i nominativi proposti e verranno eletti i candidati rispettivamente presidente e Vice Presidente nell'ordine delle preferenze riportate. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato.
Il primo consiglio di amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.

Art. 26
Approvazione bilancio

L'assemblea ordinaria approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio e ne determina la distribuzione anche tenendo conto, su base pluriennale, dell'esigenza di offrire un'equa remunerazione al capitale investito.
L'assemblea ordinaria delibera anche in ordine alle tariffe del servizio, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del criterio di perequazione.
L'assemblea ordinaria, prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, approva il Piano d'ambito pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione.
Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:
-  accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
-  la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.
Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva.

Art. 32
Norme transitorie

Il primo consiglio di amministrazione, compreso il presidente e il vice presidente, viene scelto al momento della costituzione della società e resta in carica per tre anni.
Nel primo anno di gestione del servizio i comuni e la provincia regionale anticiperanno il pagamento delle somme afferenti il costo complessivo del servizio, per come desunto dal piano d'ambito, in proporzione alle quote di partecipazione, in quattro rate da pagare entro quindici giorni dalla presentazione di fattura; ulteriori norme integrative saranno previste nel contratto di servizio.
(2002.48.2914)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Autorizzazione alla ditta Ofelia Ambiente di Monaco Marcello e C. s.a.s., con sede in S. Venerina, al recupero di rifiuti pericolosi.

Con ordinanza commissariale n. 965 del 7 novembre 2002, la ditta Ofelia Ambiente di Monaco Marcello e C. s.a.s. con sede legale in via G. Oberdan n. 119, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, al recupero di rifiuti pericolosi, di cui ai punti R5 ed R13 all. C) decreto legislativo n. 22/97, da effettuarsi nell'impianto ubicato nel comune di S. Venerina via Mastrodacqua n. 40.
(2002.46.2765)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della società Apal O.P., con sede in Salemi, quale organizzazione di produttori.

Col decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste n.1507 del 31 ottobre 2002, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art.11 del Reg. n. 2200/96, della società consortile Apal O.P., con sede in contrada Salemi s.n. Carlentini (SR), quale organizzazione di produttori.
La predetta organizzazione di produttori viene iscritta al n.49 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2002.46.2763)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina dei vincitori della seconda edizione del concorso "Conosci il tuo museo".

Con decreto n. 7126 del 20 settembre 2002 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica amministrazione, sono stati nominati i vincitori della seconda edizione del concorso regionale sulla didattica museale "Conosci il tuo Museo":
Scuola elementare
-  Istituto comprensivo Armaforte di Altofonte (PA) con la motivazione "Ottimo per l'originalità e la genuinità della grafica che denota un percorso educativo mirato all'approfondimento del concetto di etnoantropologia museale", E 688,00;
-  D.D. IV Circolo plesso S.S. Rosario di Vittoria (RG) per "L'ori ginalità dei manifesti", E 688,00;
-  Istituto comprensivo Mons. Gagliano di Altavilla Milicia (PA) per "Percorso educativo di ottimo livello abbinato ad una buona tecnica di gestione multimediale", E 688,00.
Scuola media inferiore
-  Istituto comprensivo di Torregrotta (ME) per "L'originalità e la creatività", E 1.033,00;
-  Istituto comprensivo Padre Pino Puglisi di Palermo per "L'ori ginalità dei cartelloni prodotti", E 1.033,00;
-  Istituto comprensivo di Cefalù e Gratteri S. M. Porpora per "La creazione di un ottimo prodotto", E 1.033,00.
Scuola media superiore
-  I Istituto d'istruzione superiore liceo classico Megara di Augusta (SR) per "La creazione di un manifesto di fattura pregevole e di contenuti eccellenti", E 1.721,00;
-  Liceo scientifico statale V. Fardella di Trapani con "Ottimo giudizio", E 1.721,00;
-  X Istituto d'istruzione secondaria superiore E. Fermi di Siracusa con "Ottimo giudizio", E 1.721,00.
(2002.46.2782)
Torna al Sommariohome





Proroga dei termini della pubblica utilità della zona archeologica di Eraclea Minoa nel comune di Cattolica Eraclea.

Il dirigente generale del dipartimento regionale beni culturali, ambientali e dell'educazione permanente, con decreto n. 7676 del 30 ottobre 2002, ha prorogato i termini della pubblica utilità della zona archeologica di Eraclea Minoa (IV stralcio) nel comune di Cattolica Eraclea.
(2002.45.2675)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1924/1S.3 del 23 ottobre 2002, l'avv. Pietro Alongi, nato a Menfi il 3 febbraio 1940 e residente in Menfi, piazzale H, n. 1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Miele della Cannamela, con sede nel comune di Cattolica Eraclea, in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Marcello Montana.
(2002.45.2708)
Torna al Sommariohome




Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1944/1S.3 del 24 ottobre 2002, l'avv. Valerio Scelfo, nato a Catania il 25 agosto 1969 e residente in Catania, via Ronchi n. 12 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa C.E.N., con sede nel comune di Nicosia, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Silvana Faraone.
(2002.45.2665)



Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1945/1S.3 del 24 ottobre 2002, l'avv. Lucia Sturiale, nata a Siracusa il 4 gennaio 1959 ed ivi residente in viale Acradina, n. 30, il dott. Giuseppe Assenza, nato a Siracusa il 22 gennaio 1964 ed ivi residente in via Ofanto, n. 3 e il dott. Massimo Tartaglia, nato a Porto Empedocle il 14 luglio 1963 e residente in Agrigento, viale della Vittoria, n. 279, sono nominati commissari liquidatori della società cooperativa Esperides, con sede in Francofonte, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Fortunato Agosta.
(2002.45.2664)

   

Nomina del commissario straordinario della coope rativa Agrumicola Riviera Jonica, con sede in Santa Venerina.
Con decreto n. 1926 del 23 ottobre 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della cooperativa Agrumicola Riviera Jonica con sede in Santa Venerina, sono revocati.
Viene nominato commissario straordinario il dott. Carmelo Fiorentino, nato a Catania il 15 gennaio 1953 ed ivi residente in via Milano n. 3, fino al 28 febbraio 2003.
(2002.45.2681)
Torna al Sommariohome




   

Riconoscimento di un corso professionale abilitante per l'esercizio di attività commerciali programmato per il 2002 dalla IS.FO.P., con sede in Corleone.

Con decreto del dirigente del servizio 5S commercio del diparto regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 1971/5S del 25 ottobre 2002, è stato riconosciuto n. 1 corso professionale abilitante per l'esercizio di attività commerciale nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2002 dalla IS.FO.P. con sede in Corleone (PA), contrada Belvedere e da tenersi presso i locali della sede siti in Bisacquino (PA), via G. Orsini n. 45.
(2002.45.2674)
Torna al Sommariohome




Riconoscimento di n. 1 corso professionale abilitante per l'esercizio di attività commerciali programmato dalla E.S.A.TER., con sede in Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio 5S commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 1983/5S del 28 ottobre 2002 è stato riconosciuto n. 1 corso professionale abilitante per l'esercizio di attività commerciale nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2002 dalla E.S.A.TER. con sede in Palermo, via E. Amari n. 38 e da tenersi presso i locali della sede siti in Palermo, via E. Amari n. 38.
(2002.45.2666)
Torna al Sommariohome




   

Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla Confcommercio, con sede in Caltagirone.

Con decreto del dirigente del servizio 5S commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n 2038/5S del 6 novembre 2002, è rinnovata fino al 25 gennaio 2004 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confcommercio con sede in Caltagirone (CT), viale M. Milazzo n. 53.
(2002.45.2729)
Torna al Sommariohome




   

Approvazione dello statuto della Camera di commercio di Caltanissetta.

Con decreto n. 2039/2S del 6 novembre 2002 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ai sensi del 3° comma dell'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, è stato approvato lo statuto della Camera di commercio di Caltanissetta, adottato con deliberazione del consiglio n. 8 del 5 febbraio 2002.
(2002.45.2730)
Torna al Sommariohome




   

Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dall'associazione Sistema Terziario, con sede in Palagonia.

Con decreto del dirigente del servizio 5 Commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 2061/5S del 12 novembre 2002, è rinnovata fino al 13 dicembre 2003 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dall'associazione Sistema Terziario, con sede in Palagonia (CT), piazza M. Ausiliatrice n. 31.
(2002.46.2780)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare lavori urgenti nel porto di Levante dell'isola di Vulcano.

Con decreto del capo servizio infrastrutture e trasporti del dipartimento regionale lavori pubblici n. 1395 del 3 ottobre 2002, è stato autorizzato l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare i lavori di urgenza relativi al riempimento delle sgrottature esistenti e ripristino funzionale del porto di Levan te dell'isola di Vulcano, dell'importo complessivo di e 253.705,97.
(2002.45.2678)
Torna al Sommariohome




Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare lavori urgenti nelle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea e Lipari.

Con decreto del dirigente del servizio infrastrutture e trasporti del dipartimento regionale lavori pubblici n. 1485 del 16 ottobre 2002, è stato autorizzato l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare i lavori di urgenza relativi al livellamento dei fondali degli attracchi degli aliscafi nelle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea e Lipari Marina Corta nel comune di Lipari, dell'importo complessivo di e 123.139,70.
(2002.45.2677)
Torna al Sommariohome




Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare lavori urgenti nel comune di S. Stefano di Camastra.

Con decreto del dirigente del servizio infrastrutture e trasporti del dipartimento regionale lavori pubblici n. 1486 del 16 ottobre 2002, è stato autorizzato l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare i lavori di urgenza relativi al rifiorimento della scogliera interna ed al livellamento dei fondali della zona utilizzata a rimessaggio barche, in località Barche Grosse nel comune di S. Stefano di Camastra, dell'importo complessivo di e 69.557,79.
(2002.45.2676)


Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 40 -  11 -  79 -  4 -  9 -  37 -