REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2002 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Montalbano Elicona  Pag.
Statuto del Comune di Termini Imerese  pag. 37 
Statuto del Comune di Tortorici  pag. 60 





Statuto del Comune di Montalbano Elicona


Lo statuto del Comune di Montalbano Elicona è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993.
Si ripubblica di seguito il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 9 agosto 2002, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini dall'invio all'organo di controllo.


Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Capo I
Comunità, autogoverno, statuto, regolamenti
Art. 1
La comunità

Il Comune di Montalbano Elicona è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica e della Regione, che ne determinano le funzioni.
Esso costituisce inoltre circoscrizione di decentramen to statale e regionale.
"Il Comune rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo".
L'ordinamento giuridico autonomo e lo statuto disciplinano le competenze dell'ente per la rappresentanza e l'autogoverno della comunità locale.
La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi e le forme di partecipazione popolare, le scelte con cui individua e cura i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune at tua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico-am ministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.
Art. 2
L'autogoverno

L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'auto nomia statutaria e la potestà regolamentare.
"Il Comune esercita la propria autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, nonché l'autonomia im positiva e finanziaria, nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e della legge.
Il Comune è titolare di funzioni propria e di quelle attribuitegli con leggi dello Stato e della Regione, secon do il principio di sussidiarietà.
Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività esercitate dalla libera iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".
Adegua la propria attività a favore della popolazione ai principi della programmazione statale, regionale e provinciale, perseguendo criteri di buona amministrazione, imparzialità e trasparenza, nel rispetto della legalità e dei principi costituzionali, nonché della storia e delle tradizioni locali.
Art. 3
Lo statuto

L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto fondamentale, con cui il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, esplica una propria espressione giuridica sulla struttura e sull'attività dell'ente.
"Lo statuto comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribu zioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comune e Provincia, della partecipazione popolare, l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministra tivi.
La legge enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni. La loro entrata in vigore abroga le norme statutarie con essi incompatibili".
Lo statuto è redatto secondo le disposizioni della legge n. 142/90 recepita dalla legge regionale n. 48/91, dalla legge regionale n. 7/92 e dalle altre norme legislative che costituiscono il vigente ordinamento giuridico delle autonomie locali.
In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolamentandone i relativi procedimenti ed atti.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare è ammessa l'iniziativa dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
La proposta istituzionale o popolare di abrogazione parziale di parti "obbligatorie" o "vincolate" per legge dovrà prevedere contestualmente l'integrazione o sostituzione con altre parti che siano relative al contenuto "obbligatorio" o "vincolato".
La legge ed il regolamento disciplinano la presentazione, l'ammissione, l'approvazione delle proposte riguardanti lo statuto. L'iniziativa è riconosciuta a qualsiasi con sigliere, al sindaco, alla giunta e ad almeno il 20% dei cittadini.
Le modifiche statutarie non possono essere apportate nel semestre precedente il rinnovo del consiglio comunale.
Le proposte respinte dal consiglio comunale possono essere ripresentate dopo 2 anni dalla data di presentazione della precedente.
L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto sono deliberate, in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva secondo la maggioranza prevista dalla legge.
"L'adozione dello statuto e il suo adeguamento, le procedure, il quorum e l'entrata in vigore, sono disciplinati dal successivo art. 81, ai sensi della legge regiona le n. 48/91, così come modificata dalla legge regionale n. 30/2000".
Art. 4
I regolamenti

Il comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e dalla legge regionale n. 48/91 e previsti dal presente statuto;
b)  nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli enti locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
I regolamenti previsti dallo statuto sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso e quelli vigenti devono essere adeguati alle norme statutarie entro il me desimo periodo.
Fino all'adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo statuto.
Il Comune adotta anche regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli or gani e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
L'iniziativa regolamentare spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 46.
I regolamenti comunali entrano in vigore nel giorno successivo al 15° giorno della ripubblicazione della delibera consiliare di approvazione resa esecutiva dall'organo di controllo.
I regolamenti comunali in quanto collegati e dipendenti dallo statuto vanno modificati, abrogati o sostituiti ogni qualvolta viene modificata, abrogata o sostituita la normativa statutaria relativa.
Capo II
Il ruolo e le finalità del Comune
Art. 5
Il ruolo del Comune

Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali sanciti dall'ordinamento.
Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché prov veda a soddisfarli.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà.
Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi del lo Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, culturale, economico e sociale dei cittadini.
Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzione e servizi sopra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione, e di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
Salvaguarda e tutela le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio e ne promuove lo sviluppo per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Istituisce e gestisce i servizi comunali, assicura il funzionamento degli uffici municipali, realizza e cura le ope re pubbliche.
Assicura ai cittadini il diritto di presentare istanze e proposte nonché il diritto di udienza e di accesso all'in formazione, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'am ministrazione nonché la facoltà di agire per la tutela dei propri diritti.
Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione e or ganizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire un ruolo di cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali.
Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produt tivi della economia locale, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.
Promuove una cultura della pace, della tolleranza e del rispetto della dignità umana senza distinzione di razza.
Aderisce alle associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione dei comuni interessi delle collettività locali.
Art. 6
Le finalità del Comune

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati, in termini di benefici per la cittadinanza.
Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali.
Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1)  obiettivi politico-territoriali ed economici:
-  riconosce e tutela come beni essenziali della comunità i valori ambientali, naturalistici e paesaggistici del territorio, con l'assieme del suo patrimonio archeologico, storico, monumentale, artistico e culturale;
-  attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti abitativi, produttivi, commerciali, turistici, al berghieri, sportivi, culturali;
-  attraverso propri piani di sviluppo e strumenti ur banistici, programma gli insediamenti e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale nel settore delle attività turistiche, industriali, artigianali, agri cole, zootecniche e commerciali, operando per stimo lare la integrazione fra tutti i settori economici e sostenere le forme di associazionismo e cooperativismo, al fine di raggiungere l'equilibrio fra popolazione, economia, servizi e territorio e conseguire il benessere collettivo;
-  programma interventi per la protezione civile, per la difesa dei suoli e dell'ambiente, per la sistemazione della viabilità rurale, delle strade interne e di quelle esterne e per migliorare i servizi del verde pubblico, parchi urbani, naturali e boschi, pulizia ed igiene pubblica, sistema fognario e depurativo, smaltimento rifiuti, ap prov vigionamento idrico, metanizzazione, trasporti, pubblica illuminazione, arredo urbano.
2) Obiettivi politico-sociale:
-  garantisce i servizi di assistenza sociale e promuo ve e assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti delle fasce deboli, intervenendo per l'assistenza e reinserimento sociale dei soggetti portatori di handicap, prevenzione e recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, risocializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici e dei malati di mente, assistenza, protezione e tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva, affidamento presso famiglia, persone singole o co munità di tipo familiare dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, assistenza agli anziani non autosufficienti a domicilio o mediante ricovero in strutture protette;
-  riconosce la specificità della questione giovanile, va lorizzando la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive, attraverso la realizzazione del le necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo dilettantistico;
-  opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione, promuovendo soprattutto iniziative che diano loro un lavoro;
-  promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società, favorendo con l'assistenza domiciliare la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare, nonché promuovendo e favorendo centri diurni di aggregazione e case di riposo per anziani;
-  sostiene il diritto dei cittadini alla difesa della sa lute, mediante adeguate strutture sanitarie;
-  concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove iniziative per il pieno inserimento sociale dei concittadini che rientrano e dei cittadini provenienti da altri paesi europei o extra comunitari;
-  promuove il reinserimento sociale dei disadattati e il sostegno economico dei meno abbienti, realizza iniziative per assicurare il diritto alla casa per i più bisognosi, sostiene iniziative per creare posti di lavoro;
-  assicura il servizio di polizia municipale, per ga rantire un quadro di sicurezza e benessere ai cittadini;
-  "garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, tutelandone l'eguaglianza di accesso e trattamento di lavoro nell'amministrazione, in un clima di parità e di rispetto, e rimuovendo ogni forma di discriminazione nei loro confronti.
-  favorisce la piena realizzazione delle donne in cam po sociale, culturale, lavorativo e politico, e avvia iniziative per il miglioramento della condizione femminile".
3)  Obiettivi politico-culturali ed educativi:
-  attua programmi pedagogici-didattici per le scuole comunali; promuove la diffusione dell'istruzione, sostenendo le attività delle scuole pubbliche e garantendo idonee sedi e strutture e assistenza scolastica;
-  promuove iniziative nelle scuole per la valorizzazione dei principi di convivenza civile e di rispetto per la legalità;
-  predispone progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, promuovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale;
-  valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e folclore, di arti e mestieri antichi, di costume e di cultura, promuovendone il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso strutture culturali, museali, archivistico-bibliotecario;
-  il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informa tivi e culturali della comunità ed assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca, il cui servizio può es sere gestito anche a mezzo di istituzione;
-  il Comune armonizza il sistema e gli orari di funzionamento dei servizi comunali alle esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità, correttezza e trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e della partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo.
Capo III
Gli elementi costitutivi
Art. 7
Natura giuridica del Comune

Il Comune è persona giuridica territoriale, i suoi elementi costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.
Il territorio è la circoscrizione entro il quale il Co mune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazione territoriale, senza il suo consenso e la titolarità della difesa dello stesso contro eventuali usurpazioni.
L'esercizio di tale potestà non è limitato, nell'ambito del territorio, ai cittadini residenti, ma si estende a tutti coloro i quali vi si trovano anche occasionalmente.
La popolazione è l'elemento personale dell'ente ed è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro residenza.
La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e dei poteri pubblici. Come titolare dei diritti e dei poteri pubblici, il Comune ha una propria condizione istituzionale che costituisce lo "status" a cui il Comune stesso ha diritto.
Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma e agli altri segni distintivi.
Il Comune è un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità; è dotato di potestà normativa limitata all'emanazione di norme regolamentari, ciò è di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla potestà di imperio del Comune stesso.
In quanto ente autarchico ha capacità di esercitare una potestà amministrativa e tributaria.
Esercita le funzioni amministrative proprie, funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.
Art. 8
Territorio e sede

Il territorio del Comune di Montalbano Elicona è collocato in Provincia di Messina e si estende per kmq. 67,27.
Esso è confinante, a nord con i Comuni di Patti, Li brizzi e Falcone, a sud con i comuni di Malvagna, Roccella Valdemone e Santa Domenica Vittoria, ad ovest con i Comuni di San Piero Patti, Raccuia e Floresta, ad est con i Comuni di Basicò, Tripi e Francavilla Sicilia.
La circoscrizione del Comune è costituita oltre che dal capoluogo da cui prende nome anche dalle seguenti frazioni e nuclei abitati: frazione di S. Barbara, frazione di S. Maria, frazione di Braidi e nuclei abitati di Pellizzaro, Toscano, Casale, S. Margherita, S. Stefano, Serro Tindara, Due Monti, Quattrofinaidi.
La modifica delle denominazioni può essere disposta dal consiglio comunale, previa consultazione popolare ai sensi del successivo art. 53.
La sede legale del Comune è nel capoluogo presso il Palazzo municipale, ove di regola si svolgono le adunan ze degli organi elettivi collegiali.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Nelle frazioni sono istituite e funzionano le delegazio ni municipali.
Art. 9
Stemma e gonfalone

Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma, che è quello concesso con decreto Presidente della Repubbli ca n. 2768 del 27 ottobre 1978.
Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nella foggia autorizzata con lo stesso D.P.R.. Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Titolo II
Struttura ed organizzazione del Comune
Capo I
Organi del Comune
Art. 10
Organi elettivi del Comune

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta e il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e cessazione della stessa ed inoltre di ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità, sospensione, rimozione, decadenza, di mis sioni e responsabilità.
Il consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
La giunta è l'organo collegiale di promozione, iniziativa e gestione amministrativa.
Il sindaco, organo monocratico, è il legale rappresen tante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per le funzioni di competenze statali.
Art. 11
Il consiglio comunale

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, le competenze, le norme di funzionamento, il nu mero dei consiglieri, e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
La qualità di consigliere si acquista con la proclamazione, atto formale che ha anche un valore ricognitivo della volontà popolare espressa mediante il voto e rilevata dagli uffici elettorali, oppure in caso di surroga dall'adozione della relativa deliberazione.
Art. 12
Insediamento e adempimenti della 1ª adunanza

Entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio comunale tiene la prima adunanza la cui convocazione è disposta dal presidente uscente, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
Qualora il presidente uscente non provveda entro i termini indicati nei commi precedenti la convocazione è disposta dal consigliere più anziano per preferenze individuali fra gli eletti.
La prima convocazione del consiglio eletto per la pri ma volta secondo le disposizioni della legge regionale n. 7/92, è disposta dal sindaco uscente.
Se il consiglio comunale non è convocato nei termini sopra indicati o non è notificato l'avviso di convocazione, il segretario comunale ne informa immediatamente l'As sessore regionale agli enti locali per il controllo sostitutivo.
Nella prima convocazione e fino alla elezione del presidente, la presidenza provvisoria dell'assemblea spetta al consigliere più anziano per preferenze individuali fra gli eletti presenti in aula.
Il consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria del consiglio, presta giuramento e quindi in vita gli altri consiglieri a fare altrettanto con la stessa formula prevista dalla legge. I consiglieri non presenti possono prestare giuramento nella seduta successiva. I consiglieri che si rifiutano di giurare decadono dalla ca rica. La decadenza è dichiarata dal consiglio.
Con la prestazione del giuramento i consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.
Nella stessa adunanza e ove occorra in quelle immediatamente successive il consiglio comunale procede alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti.
Nei casi di preesistenza o di sopravvenienza di casi di ineleggibilità, di incandidabilità o di incompatibilità, si applicano le disposizioni di legge.
Nella prima adunanza, dopo le operazioni di giuramento, convalida e surroga, il consiglio procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
Il consiglio comunale elegge un vice presidente, per il quale è prescritta la maggioranza assoluta in prima votazione e quella semplice in seconda.
Il presidente e il vice presidente restano in carica per l'intera durata del consiglio.
Art. 13
Presidenza del consiglio comunale

Tutte le adunanze consiliari, con eccezione delle operazioni di insediamento, giuramento, convalida, surroga ed elezione del presidente del consiglio, che sono svolte, nella prima adunanza sotto la presidenza provvisoria del consigliere anziano per voti individuali, sono presiedute dal presidente del consiglio comunale eletto a norma del precedente art. 12.
In caso di assenza o impedimento, il presidente è so stituito dal vice presidente ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il presidente del consiglio comunale convoca il consiglio e ne fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie "e d'urgenza", per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali, formando l'ordine del giorno con gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
Spetta al presidente la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio, nonché l'attivazione delle commissioni consiliari.
Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle nor me, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine; inoltre garantisce le prerogative dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.
"Il presidente del consiglio comunale ha il proprio ufficio in un locale del Palazzo municipale.
Il vigente art. 54 del regolamento del consiglio assicura alla presidenza la disponibilità dell'ufficio, il personale, i mezzi, i servizi, gli atti, e i raccordi istituzionali e organizzativi, indispensabili all'esercizio della sua funzione".
Art. 14
Competenze del consiglio

Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. "Esso è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile".
Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, la quale gli attribuisce una competenza esclusiva sui seguenti atti fondamentali:
1) atti istituzionali: statuti dell'ente e delle aziende speciali; costituzione e modificazione di forme associative; convenzioni fra Comuni e quelle fra Comune e Provincia; l'istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione; la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
2) atti di normazione: statuto comunale e relative mo difiche e integrazioni; regolamenti; adozione dei criteri generali in materia di regolamento sull'ordinamento degli uffici e, dei servizi, atti di indirizzo per la dotazione delle figure professionali da assumere, piante organiche e relative variazioni;
3) atti di programmazione e indirizzo: programmi; relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari; programmi di opere pubbliche; piani territoriali ed urbanistici; programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione; eventuali deroghe ad essi; i pareri da rendere nelle dette materie; indirizzi da osservare da parte delle azien de pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; "indennità di carica e gettoni di presenza per i consiglieri comunali";
4)  atti di gestione:
-  assunzione diretta di pubblici servizi;
-  costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
-  concessione di pubblici servizi;
-  la partecipazione dell'ente a società di capitale;
-  l'affidamento di attività o servizi me diante convenzione;
-  "accordi di programma; consorzi";
5)  atti di gestione finanziaria e di amministrazione del patrimonio:
-  i bilanci annuali e pluriennali;
-  variazioni di bilancio e storno di fondi;
-  i conti consuntivi;
-  istituzione ed ordinamento dei tributi;
-  la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
-  contrazione dei mutui e di emissione di prestiti ob bligazionali;
-  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, con esclusione di quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a ca rattere continuativo;
-  autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture di beni e servizi, ad eccezione delle forniture da effettuare con le modalità di cui al l'art. 26 della legge n. 448/99 e successive modifiche e integrazioni;
-  concessioni;
-  riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
-  elezione del revisore dei conti";
6) atti di controllo politico-amministrativo:
-  valutazioni sulla composizione della giunta;
-  valutazione sulla relazione semestrale;
-  attività ispettiva prevista dall'art. 27 della legge regionale n. 7/92;
-  istituzione commissione di indagine al proprio interno secondo le disposizioni dell'art. 19 del presente statuto;
-  "mozione di sfiducia al sindaco, di cui alle legge regionale n. 35/97 e n. 25/2000, da votare con la procedura di cui al successivo art. 23;
-  nomina del difensore civico".
Art. 15
Consiglieri comunali, status e attribuzioni

I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale.
La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolamentati dalla legge; essi entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera co munità alla quale costantemente rispondono. L'indennità spettante a ciascun consigliere è stabilita dalla legge.
Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Il consigliere ha il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del consiglio.
Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato. Le modalità e le forme dell'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.
Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro 30 giorni dalla presentazione al segretario, alle interrogazioni presentate dai consiglieri.
Nell'esercizio del diritto di iniziativa può chiedere, unitamente ad un quinto dei consiglieri in carica, la convocazione del consiglio con indicazione delle proposte da trattare.
E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi in cui l'argomento rappresenti la necessità ed opportunità.
Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate in segreteria o formalizzate in consiglio: sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Il consiglio provvede alla surroga dei consiglieri mancanti a norma delle vigenti disposizioni di legge.
La decadenza dalla carica di consigliere, per mancata partecipazione ingiustificata alle sedute consiliari, è regolata dall'art. 173 dell'Ordinamento regionale degli enti locali.
"I consiglieri comunali che non intervengono alle se dute del consiglio comunale per 3 volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il presidente a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
Art. 16
Convocazione e funzionamento del consiglio

Il consiglio disciplina con regolamento lo svolgimento dei propri lavori.
Il consiglio è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
"Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione, del con to consuntivo dell'esercizio finanziario, delle linee programmatiche del sindaco, e in sessione straordinaria o d'urgenza in tutti gli altri casi.
Il consiglio è convocato per determinazione del presidente, per richiesta del sindaco, per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati".
Il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro 20 giorni dalla data della richiesta inserendo con puntualità e precisione all'ordine del giorno le questioni richieste.
A detto ordine del giorno può, comunque, seguire un ordine del giorno suppletivo.
La ripetuta ed ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per il presidente ed il vice presidente la revoca dall'incarico, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
Gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, vanno notificati almeno 5 giorni liberi prima delle sedute ordinarie e almeno 3 giorni liberi prima delle sedute straordinarie e almeno 24 ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una seduta già convocata.
Nessun argomento può essere sottoposto all'esame ed alla deliberazione del consiglio, se non iscritto all'ordine del giorno ed i relativi atti messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima o, nei casi d'urgenza, 24 ore prima.
Per la validità delle sedute e, quindi, per potere dar corso allo svolgimento dell'attività deliberativa, ispettiva o di altra natura del consiglio è necessario l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che per determinati argomenti la legge non dispone di una maggioranza speciale.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione dei lavori di un'ora della seduta; alla scadenza del l'ora, la seduta ha luogo se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
La sospensione della seduta, per mancanza del nu mero legale, può aver luogo una sola volta nella fase iniziale o nel corso della seduta stessa, al fine di determinare la prosecuzione. Nel caso contrario la seduta è rinviata al giorno successivo, con il medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione. La medesima procedura ha luogo qualora la mancanza del nume ro legale si verifichi nel corso della seduta.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento di un terzo dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni ai fini del calcolo del terzo, si computano per unità.
Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza e delle deliberazioni:
a)  i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi, mentre concorrono quelli che si astengono volontariamente;
b)  coloro che escono dalla sala prima della votazione.
Il sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio.
Il sindaco o i membri della giunta possono intervenire nella discussione, senza diritto di voto.
Il consiglio delibera solo su proposte iscritte all'ordine del giorno, la deliberazione è valida con la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi in cui la legge o lo statuto richiedano la maggioranza assoluta dei presenti o degli assegnati o maggioranze speciali o qualificate.
Per le nomine di competenza dell'ente, sull'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato a uno, risultando nominati o eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.
A parità di voti viene eletto l'anziano di età.
Ogni proposta sottoposta all'esame del consiglio, corredata dei pareri dei funzionari previsti dalla legge, deve essere depositata nei modi previsti dal regolamento, al meno 24 ore prima della riunione perché i consiglieri possano prenderne visione.
L'avviso di convocazione del consiglio e l'ordine del giorno vengono pubblicati all'albo pretorio.
Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui gli argomenti da trattare "implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone", in tal caso anche la votazione è segreta, oppure nei casi in cui lo stesso consiglio, con deliberazione motivata, determina la segretezza della seduta, oppure nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica am ministrazione, se trattati pubblicamente. La previsione di tale deroga alla regola generale sarà meglio disciplinata con il regolamento di cui al 1° comma del presente articolo.
La votazione avviene a voto palese, tranne l'ipotesi in cui l'argomento attiene ad un apprezzamento sulle persone così come riportato nel precedente comma.
I verbali delle sedute e delle deliberazioni del consiglio sono redatti a cura del segretario comunale che li sottoscrive insieme a chi ha presieduto la riunione.
Art. 17
Scioglimento e decadenza del consiglio

Il consiglio comunale viene sciolto prima della scadenza naturale con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali in quanto non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi.
Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno la metà dei suoi componenti o per altra causa, si applicano le disposizioni dei com mi 5, 6 e 7 dell'art. 16 della legge regionale n. 7/92.
Il consiglio comunale, viene, altresì, sciolto con de creto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, parere che se non reso entro 60 giorni dalla richiesta, se ne prescinde, per le seguenti cause:
1)  quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento;
2)  per mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione della se duta fissata dal commissario, nominato dall'Assessore re gionale degli enti locali, per la predisposizione dello sche ma di bilancio e per la convocazione del consiglio;
3)  in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.
Il consiglio comunale decade:
1)  nel caso di fusione di 2 o più Comuni;
2)  nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazioni del nu mero dei consiglieri assegnati al Comune ovvero a modifica del sistema di elezione;
3)  nel caso in cui per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al Comune, sen za che ne sia stata possibile la sostituzione mediante surroga.
La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, il quale contestualmente nomina un commissario straordinario.
Il decreto di scioglimento e di decadenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e co municato all'Assemblea regionale.
"Il consiglio comunale dura in carica 5 anni.
La cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanen te, non comporta la cessazione del consiglio che ri mane in carica fino a nuove elezioni.
La cessazione del consiglio per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei suoi componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale degli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4 della legge regionale n. 25/2000, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale".
Art. 18
I gruppi consiliari, capigruppo, commissioni

I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale.
Qualora non si esercita tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
La giunta mantiene rapporti con i gruppi consiliari ed assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale, servizi e mezzi finanziari, in conformità alle decisioni del consiglio.
"Il regolamento assicura le prerogative delle minoranze in sede di controllo politico-amministrativo, prevedendo che la presidenza delle commissioni di garanzia sia affidata al gruppo di opposizione".
Al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni ed un apporto costruttivo di tutti i gruppi consiliari sui programmi e i metodi dell'azione amministrativa, il consiglio istituisce proprie commissioni temporanee e permanenti con funzioni di studio e di consultazione formate da consiglieri comunali in misura proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.
Il regolamento determina il numero e le materie delle commissioni; il numero dei componenti e il funzionamento delle medesime ed i casi in cui le sedute possono non essere pubbliche.
Nel regolamento, inoltre, saranno determinati i poteri, la disciplina dell'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo, altresì, forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.
Le commissioni hanno il ruolo di agevolare e snellire i lavori del consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazioni ed altre questioni sottoposte al consiglio.
A loro volta le stesse commissioni possono formulare proposte di loro competenza riguardanti l'attività amministrativa.
Art. 19
Commissione consiliare di indagine

Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può effettuare accertamenti sui fatti, atti, prov vedimenti e comportamenti su materie attinenti l'am ministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione d'indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito ed il territorio per riferire all'as semblea consiliare.
La commissione nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta dai consiglieri co munali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
La commissione è presieduta dal presidente del consiglio o da un suo delegato, che ne ordina l'attività, può disporre indagini ed attivare l'accesso a tutti gli atti, an che di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
Ha inoltre diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata in possesso degli uffici comunali.
I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.
I verbali, le indagini e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adot ta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
Art. 20
La giunta municipale

La giunta è l'organo di governo del Comune:
Impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
Adotta tutti gli atti concreti, di promozione, iniziativa e gestione idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
"La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un terzo del numero dei consiglieri comunali assegnati, nel rispetto della normativa di legge. Spetta al sindaco nominare gli assessori, decidendone il numero esatto, nei limiti di cui sopra.
Il sindaco può utilizzare la nuova norma di cui al precedente comma, che eleva a 5 il numero massimo di assessori in rapporto all'attuale composizione del consiglio, fin dal presente periodo di carica e contestualmente all'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie".
E' nominata dal sindaco a norma dell'art. 12 della leg ge regionale n. 7/92.
Il sindaco eletto al primo turno, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesta per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
Il sindaco eletto al secondo turno, entro 10 giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti al l'atto di presentazione della candidatura.
La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco, che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
Gli assessori e i consiglieri comunali non possono es sere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comuna le per incarichi di altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.
La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio in tende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al se condo grado del sindaco.
Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previsti per i consiglieri ed il sindaco e tutti i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92.
Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
Il sindaco può delegare a singoli assessori determinate sue attribuzioni.
La durata della giunta è fissata dalle vigenti norme "in 5 anni".
Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sul le ragioni del provvedimento su cui il consiglio può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92.
Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o mor te di uno o più assessori.
Gli atti predetti sono adottati con provvedimenti del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del CO.RE.CO. ed all'Assessorato regionale degli enti locali, e pubblicati all'albo pretorio.
Le dimissioni degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in seduta di giunta, sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per il consiglieri comunali in presenza del segretario comunale che redige processo verbale.
Il rifiuto di giuramento comporta la decadenza dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art. 21
Funzionamento della giunta ed attribuzioni

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco (o in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco), che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta.
L'attività della giunta è collegiale. Gli assessori hanno rilevanza sia all'interno che all'esterno dell'ente, solo collegialmente in seno alla giunta comunale. La loro attività è promossa e coordinata dal sindaco.
Il sindaco può delegare alcuni rami dell'amministrazione comunale agli assessori, in relazione all'idoneità degli stessi ad attuare gli indirizzi politico-programmatici, di cui il sindaco è il più alto e coerente momento di finalizzazione, nel rispetto delle competenze della sfera burocratico-amministrativa.
Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
Il sindaco, inoltre, conferisce ad uno degli assessori le funzioni di vice sindaco, al fine di garantire la propria sostituzione in caso di assenza o impedimento o va canza della carica.
In caso di assenza del vice sindaco, ne fa le veci l'as sessore anziano, che è quello più anziano per età.
Il sindaco comunica tempestivamente al consiglio co munale le deleghe conferite ed ogni successiva modifica alle stesse.
Le deleghe possono essere modificate e/o ritirate dal sindaco in ogni momento e con atto motivato.
La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta di voti, prevalendo nelle votazioni palesi, in caso di parità, il voto del sindaco o di chi presiede la seduta; non concorrono a determinare la validità dell'adunanza e delle deliberazioni coloro che sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi, mentre concorrono quelli che si astengono volontariamente.
Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibi li, sono adottate con il voto della maggioranza degli as sessori in carica.
La giunta non può adottare in via di urgenza le deliberazioni di esclusiva competenza del consiglio.
Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo che essa non disponga diversamente.
Il segretario redige i verbali delle deliberazioni adottate e li sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la giunta.
"L'attribuzione delle competenze alla giunta è basata sul criterio della distinzione dei suoi atti di indirizzo politico e di controllo dei risultati da quelli di gestione attribuiti ai responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici.
La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
In particolare la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impostati.
"La giunta comunale ha, inoltre, competenza per le ma terie appresso indicate:
a) schema dello statuto comunale e sue modifiche e integrazioni;
b)  schema di regolamenti e atti programmatori;
c)  schema del bilancio di previsione;
d)  schema del rendiconto finanziario;
e)  relazione previsionale e programmatica;
f)  relazione illustrativa al conto consuntivo;
g)  regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;
h)  dotazione organica del personale e costituzione gruppi di lavoro;
i)  organizzazione uffici e servizi;
j)  disciplina stato giuridico e assunzione del personale;
k)  assegnazione delle risorse umane agli uffici anche mediante mobilità interna e esterna;
l)  mobilità esterna, distacco e dispensa del personale;
m)  adozione, nel rispetto dei regolamenti, di provve dimenti relativi ai dipendenti, quando non siano di competenza di altri organi, compresi i provvedimenti disciplinari superiori alla censura;
n)  nomina di legali in tema di azioni e resistenze in giudizio;
o)  programma triennale del fabbisogno di personale e avvio di procedure concorsuali;
p)  riassunzione di personale già dimessosi volontariamente;
q)  approvazione progetti preliminari e di massima;
r) deliberazione degli interventi in economia;
s)  assunzione del personale dopo l'espletamento del le procedure concorsuali da parte dei responsabili di area;
t)  atti di indirizzo relativi a contributi, sovvenzioni, patrocini, individuazione di manifestazioni, spettacoli, at tività sportive, esibizione di artisti e simili;
u)  delega ai Comuni per la realizzazione dei servizi provinciali;
v)  piano esecutivo di gestione, o p.r.o.;
w)  autorizzazione alle transazioni; perizie di varian ti che importino una maggiore spesa;
x)  indirizzi generali operativi per il riconoscimento di interessi, compensi, rimborsi, ed esenzioni di competenza dei responsabili dei servizi;
y)  indennità di carica del sindaco e degli assessori, in applicazione del regolamento di cui all'art. 19, legge regionale n. 30/2000 in caso di modifica delle misure previste nel regolamento di cui al D.P.R.S. n. 19/200;
z)  approva e dispone le alienazioni, le permute mo biliari, le locazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le classificazioni dei beni patrimoniali;
aa)  presa atto contratti di lavoro del personale e de terminazione del monte spesa da assegnare alle singole aree dei servizi;
bb)  autorizzazione alla stipula dei contratti d'opera ai sensi art. 2222 e seguenti del codice civile;
cc) modifica delle tariffe dei tributi di competenza del Comune ed elaborazione e proposizione al consiglio dei criteri per la determinazione di quelli nuovi;
dd)  assenso per la revoca del segretario comunale;
ee)  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento del fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
ff)  schema del piano triennale delle opere pubbliche;
gg)  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri or gani;
hh)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come at tore o come convenuto innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari.
Art. 22
Il sindaco

Il sindaco rappresenta la comunità locale e gli interessi generali e diffusi della popolazione.
Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed ha rappresentanza legale dell'ente.
Quale ufficiale di Governo, egli esercita le funzioni che gli riconoscono le leggi dello Stato.
"Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stem ma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla".
Art. 23
Elezione del sindaco

"Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, con il voto a scheda unica per il sindaco e la lista ad esso collegata dei consiglieri, come previsto dalle vigenti nor me regionali in materia.
Le stesse norme regolano le condizioni di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza.
Per le operazioni e le procedure di proclamazione e per le operazioni di convalida, si applicano le norme della legge regionale n. 7/92. Della legge regionale n. 35/97 e le altre vigenti in materia.
Il sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare legalmente la Costituzione.
Analogo giuramento dovrà essere prestato dal vice sindaco per tutti i casi di sostituzione permanente del sindaco.
La durata in carica del sindaco è di 5 anni.
Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale del mandato e il subentro del successore, potranno compiersi solo atti di ordinaria amministrazione.
In caso di cessazione dalla carica del sindaco, le sue competenze sono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2000.
In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, e decesso del sindaco, la giunta de cade, mentre il consiglio rimane in carica fino a nuove elezioni.
L'impedimento permanente del sindaco viene accertato a norma di legge.
Le dimissioni del sindaco sono depositate in segreteria o formalizzate in seduta degli organi collegiali, sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Le nomine fiduciarie del sindaco decadono al momen to che egli cessa dal mandato.
Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 25 il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per ap pello nominale con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata ne consegue l'immediata cessazione dalla carica del sindaco e della giunta e si procede, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, nonché all'amministrazio ne dell'ente ex art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
Art. 24
Funzioni e attribuzioni del sindaco

Il sindaco rappresenta l'ente e, come capo dell'amministrazione, nomina e revoca gli assessori, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvede alla esecuzione degli atti e delle deliberazioni.
Il sindaco impartisce le direttive al segretario e ai di pendenti comunali per lo svolgimento delle attività di servizio.
Compie tutti gli atti di amministrazione che dalla leg ge e dallo statuto non sono specificatamente attribuiti agli altri organi del Comune, al segretario, ai responsabili dei servizi agli organi di decentramento; promuove indagini e verifiche amministrative sulle attività degli uf fici e servizi comunali, controlla la conservazione e tutela dei documenti.
Ha competenza e poteri di indirizzo, coordinamento, di vigilanza e controllo della attività degli assessori e delle strutture gestionale-esecutive, può sospendere l'adozione di singoli atti, mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico e al conseguimento degli scopi dell'ente.
Promuove e assume iniziative per assicurare l'osservanza dei doveri e degli obiettivi da parte degli uffici e servizi comunali disponendo anche l'acquisizione di atti, documenti e informazione da parte degli stessi.
Per l'esercizio delle sue funzioni il sindaco si avvale degli uffici e del personale comunale.
Quale autorità sanitaria locale si avvale dei servizi dell'Unità sanitaria locale.
Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Designa, sentito il segretario, i responsabili dei procedimenti amministrativi nei casi contemplati dal regolamento.
Indice i referendum comunali.
Stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, le convenzioni e adotta gli atti prodromici e conseguenziali. Agisce e resiste in giudizio, transige nell'in teresse del Comune, promuove l'azione possessoria e gli at ti conservativi, comunica accertamenti e decisioni, ema na intimazioni, diffide, avvisi e bandi.
"Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite al Comune, tranne quelle riservate al consiglio comunale, fermo restando il divieto di nomina re il proprio coniuge, i parenti e affini entro il secondo grado".
Rappresenta l'amministrazione, firmando istanze, ri chieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti del Comune che la legge gli riserva.
Vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sul l'espletamento dei servizi di polizia municipale.
Adotta le ordinanze ordinarie previste dalla legge e dai regolamenti.
Il sindaco indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente.
Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comu ne presso enti, aziende ed istituzioni operanti nel suo ambito e da questo dipendenti o controllati.
Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi e regolamenti in materia urbanistica-edilizia.
Adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscano agli altri organi comunali o al segretario.
Convoca e presiede la conferenza interorganica per correlare con il presidente del consiglio. I capigruppo, il segretario e i responsabili di servizio, i tempi e le attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale.
Rilascia le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, nonché i certificati e le attestazioni previste dalle vigenti norme di legge, nonché tutti gli altri atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge.
Il sindaco può esercitare le sue funzioni attraverso l'istituto della delega di competenze agli assessori o consiglieri o responsabili dei servizi, delega che comunque non attribuisce la rappresentanza esterna dell'ente.
"Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente".
Ogni 6 mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti.
"Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio verifica il programma, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 267/2000".
Il sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio a coordinare e fissare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari dell'apertura al pubblico degli uffici comunali e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
"Può conferire, nel numero fissato dalla legge, incarichi a tempo determinato a soggetti esterni per attività istituzionali, e a esperti e consulenti per attività connesse alle sue competenze.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio una re lazione sulle persone da lui nominate.
Tutte le nomine fiduciarie del sindaco decadono con la cessazione del suo mandato".
Oltre alle competenze inerenti alla veste di capo del l'amministrazione, il sindaco, quale ufficiale di Governo, svolge le attribuzioni previste dalla legge, nei servizi di competenza statale. Sovrintende alle funzioni statali delegate in materia di stato civile, registri elettorali, leva militare, statistica, ordine pubblico, pubblica sicurezza e ha la potestà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia sanitaria, di igiene, di edilizia, di polizia lo cale.
Il sindaco può delegare le sue funzioni nelle frazioni e nuclei abitati, secondo le modalità e forme previste dall'art. 70 dell'Ordinamento regionale degli enti locali.
Il sindaco, oltre alle attribuzioni di cui ai commi precedenti, ha le seguenti funzioni:
a)  emana direttive e ordini di servizio;
b)  nomina e revoca il responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico;
c)  attribuisce, definisce, e revoca gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
d)  nomina e revoca i responsabili di area e dei servizi;
e)  nomina e revoca i responsabili dell'ufficio tributi, giusta decreto legislativo n. 507/93, artt. 11, 54, 76;
f) nomina e revoca, di concerto con i responsabili delle rispettive aree, i responsabili degli uffici;
g)  nomina e revoca il nucleo di valutazione;
h)  nomina e revoca il segretario comunale e gli attribuisce ulteriori competenze rispetto a quelle definite dal la legge;
i)  riceve dai responsabili di area, servizi ed uffici una relazione semestrale sull'andamento dei servizi loro assegnati;
j)  esercita il potere sostitutivo, per sollecitare le attività dei servizi e uffici;
k)  nomina e revoca il direttore generale;
l)  impartisce direttive al segretario comunale e al direttore generale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa;
m)  nomina i componenti degli organi consultivi del Comune;
n)  nomina e revoca l'economo, ed eventualmente il sub-economo;
o)  nomina il datore di lavoro, ai sensi legge n. 626/94, e il committente ai sensi legge n. 494/96;
p)  nomina e revoca il responsabile ufficio statistica;
q)  attribuisce le mansioni superiori per la copertura dei posti apicali, ai sensi dell'art. 8, comma 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 settembre 2000;
r)  nomina e revoca il responsabile dell'ufficio protezione civile;
s)  nomina e revoca il responsabile dell'ufficio di staff;
t)  nomina e revoca il responsabile dello sportello unico delle imprese;
u)  svolge le competenze di cui all'art. 36 della legge n. 142/90, recepito da legge regionale n. 48/91 e di cui agli artt. 10 e 38 della legge n. 142/90;
v)  svolge le competenze di cui agli artt. 1 e 117 del decreto legislativo n. 112/98;
w)  ha accesso a tutti gli atti del Comune;
x)  promuove e sottoscrive accordi di programma, e analoghi;
y)  inoltra istanze di finanziamento in favore del Co mune;
z)  la rappresentanza processuale;
aa) ha la competenza residuale generale.
Il sindaco adotta i provvedimenti di mobilità interna del personale, come descritto al successivo art. 30.
Le determine e gli atti sindacali comportanti l'assunzione di impegni di spesa recano l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54, de creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali".
Il vice sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco in caso di sua assenza, o impedimento; in tali casi la delega opera automaticamente.
Il vice sindaco esercita le funzioni del sindaco anche nel caso di una sua sospensione dalle funzioni.
Art. 25
Ordinanze del sindaco

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze per disporre l'osservanza di norme e di regolamento.
Quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri e adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Capo II
Organizzazione dei servizi, degli uffici e del personale
Art. 26
L'organizzazione generale

L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi co munali è stabilita con apposito regolamento.
Essa è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
L'organizzazione burocratica si articola in una segreteria retta dal segretario comunale e in settori funzionali cui presiedono appositi responsabili.
Il regolamento organico si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione è attribuita al segretario e ai responsabili di settore e dei servizi.
Art. 27
Il segretario comunale e il direttore generale Attribuzioni

Il segretario comunale è nominato e scelto dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, nell'ambito degli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali, secon do le vigenti norme.
Ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000, il segretario comunale:
b)  svolge compiti di collaborazione e funzioni di as sistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli or ga ni dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
c)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione, la pubblicazione degli atti deliberativi e la loro trasmissione all'organo di controllo;
d)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
e)  esercita ogni altra funzione attribuita dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dal piano risorse e obiettivi, o conferitagli dal sindaco.
Il Comune può stipulare una convenzione con uno o più Comuni, appartenenti alla medesima Regione, per la gestione del servizio di segreteria comunale. La convenzione è deliberata dal consiglio comunale.
Al segretario comunale, oltre alle competenze di legge, spetta:
a)  l'esercizio delle competenze tutte proprie del di rettore generale qualora sia investito di detto ruolo;
b)  la sovrintendenza e il coordinamento dei responsabili di area, qualora non sia stato nominato il direttore generale;
c)  la direzione dell'ufficio per i provvedimenti disciplinari;
d)  la presidenza del nucleo di valutazione, ove non esista il direttore generale;
e)  la presidenza della conferenza di servizio, ove non esista il direttore generale, e comunque l'appartenenza alla stessa in ogni altro caso;
f)  la proposta di adozione degli atti di mobilità in terna intersettoriale del personale, che il sindaco adotta sentiti i responsabili delle aree interessate;
g)  la programmazione dei congedi ordinari, l'autorizzazione di quelli straordinari, nonché l'autorizzazione dei permessi e dei congedi ordinari, delle missioni e della partecipazione ai convegni dei responsabili di area;
h)  riceve l'atto di dimissione del sindaco, assessori e consiglieri ed effettua le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 10 della legge regionale n. 7/92;
i)  verbalizza il giuramento degli assessori comunali;
j)  comunica all'Assessorato regionale degli enti lo cali l'omissione degli atti previsti dall'art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/92;
k)  esercita il potere sostitutivo nei confronti dei re sponsabili dei servizi e uffici, in caso di inerzia o inadem pienza, come da regolamento;
l)  costituisce gruppi di lavoro con il personale di aree e uffici diversi, con le modalità e per gli scopi indicati nel regolamento, fra cui la realizzazione di specifici obiettivi che interessino più aree;
m)  nomina il responsabile unico del procedimento, in presenza di progetti interfunzionali interdisciplinari che interessino aree diverse.
Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale del personale dell'ente.
Egli può delegare le proprie funzioni, purché non vi ostino la legge, lo statuto, i regolamenti, o le direttive del sindaco.
La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo no mina. Il segretario comunale continua a esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione del la giunta, per cause che non siano di sola e semplice ces sazione del rapporto di fiducia.
E' illegittima la revoca del segretario adottata dal sindaco neo eletto nei primi sessanta giorni del proprio man dato.
E' consentito nominare il direttore generale, in convenzione con altri Comuni.
Il direttore generale è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale, con funzione di direzione, pianificazione e controllo.
E' nominato dal sindaco al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
La giunta, ove previsto dalla legge, può assegnare, la direzione di un'area al direttore generale.
Il direttore generale può essere revocato con atto motivato del sindaco, previo parere obbligatorio ma non vincolante della giunta.
La durata dell'incarico non può eccedere il mandato del sindaco.
Spetta al direttore generale attuare gli indirizzi e gli obiettivi dell'ente, secondo le direttive dell'ente.
In particolare spetta al direttore generale la predispo sizione del piano attuativo degli obiettivi e la proposta del P.E.G.
A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi e uffici, ad eccezione del segretario comunale.
Nel caso in cui nell'ente sussistano entrambe le figure di direttore generale e di segretario comunale, i loro rapporti sono disciplinati dal sindaco all'atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro e ferme restan do le loro esclusive competenze di legge.
In caso di assenza o impedimento del direttore generale le funzioni di questo sono espletate dal segretario comunale, limitatamente a quelle di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili di area.
Il direttore generale dipende funzionalmente dal sindaco e collabora con gli altri organi dell'ente per il conseguimento del risultato amministrativo.
Al direttore generale rispondono nell'esercizio delle funzioni assegnate, i responsabili delle strutture.
Nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 108 del T.U.E.L., le funzioni di direttore generale dell'ente possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.
Al segretario comunale con funzioni di direttore generale spetterà l'apposita indennità.
Le funzioni di direttore generale conferite dal sindaco al segretario comunale possono essere dallo stesso revocate.
Art. 28
Vice segretario

Le funzioni di vice segretario comunale sono attribuite con incarico del sindaco, su proposta del segretario comunale, e secondo le modalità previste dallo statuto dell'ente a un dipendente apicale in possesso della laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scien ze politiche, scelto per provati requisiti e capacità professionali, come da disciplina del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
Il vice segretario comunale coadiuva il segretario nel l'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce direttamente senza alcuna formalità in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.
Nell'esercizio della funzione vicaria, e fatte salve le de terminazioni dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, il vice segretario compie tutti gli atti riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario comunale.
Il vice segretario è soggetto a trasferimento ad altro settore e a revoca nei casi indicati dalla legge e dal regolamento.
Art. 29
Principi strutturali e organizzativi degli uffici

Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi, e i compiti di gestione spettanti ai responsabili delle aree organizzative, dei servizi e degli uffici.
La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse ed obiettivi, negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta.
L'ordinamento dei servizi e degli uffici si informa ai principi di:
a) efficacia;
b) efficienza;
c) funzionalità ed economicità di gestione;
d) equità;
e) professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale;
f) separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico, nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall'amministrazione.
Agli organi elettivi competono esclusivamente funzio ni di indirizzo politico-amministrativo e di definizione di obiettivi e programmi da attuare, nonché funzioni di controllo al fine di verificare la rispondenza dei risultati del l'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi im partiti.
Agli organi elettivi competono, in particolare:
a) la definizione degli obiettivi, programmi e direttive generali;
b) l'attività di controllo, anche avvalendosi di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno ed esterno;
c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, di determinazione di tariffe, ca noni e analoghi oneri a carico di terzi;
d) le nomine, gli incarichi, le designazioni, gli atti analoghi ad essi attribuiti.
Ai responsabili di "area" competono tutti gli atti della gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano il Comune verso l'esterno, nell'osservanza degli obiettivi, criteri, e indicazioni, predeterminati dagli organi di Governo.
L'organizzazione delle strutture e delle attività si con forma ai seguenti criteri:
a)  "articolazione e collegamento": uffici e servizi so no articolati per funzioni omogenee (finali, strumentali, di supporto), e collegati anche con mezzi informatici e statistici;
b)  "trasparenza": l'organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare massima trasparenza al l'attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini;
c)  "partecipazione e responsabilità": l'organizzazio ne del lavoro deve stimolare l'attiva partecipazione di ciascun dipendente, responsabilizzandolo per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;
d)  "flessibilità": deve assicurarsi ampia flessibilità nel l'organizzazione delle articolazioni strutturali e nel l'im piego del personale, anche per favorire le esigenze della mobilità interna, nel rispetto delle qualifiche di ap partenenza e delle specifiche professionalità, e nell'am bito della normativa contrattuale sui processi di mobilità del personale, sia all'interno che all'esterno dell'ente;
e)  "armonizzazione degli orari": gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono essere armonizzati con l'esigenza dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato.
Art. 30
Il personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti "e le garanzie di pari opportunità le condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica, il pieno esercizio delle libertà e dei diritti sindacali".
"I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini".
Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere alle funzioni e mansioni di competenza con professionalità, correttezza e tempestività e, nei limiti delle proprie re sponsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati".
La disciplina del personale è riservata agli atti normativi che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
a) struttura organizzativo-funzionale degli uffici e servizi;
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio; il personale comunale è inserito in unico ruolo organico ed è assunto mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge; con altro regolamento sono fissate le disposizioni relative ai concorsi;
d) diritti, doveri, sanzioni, responsabilità personale derivante da violazioni di obblighi di servizio;
e)  modalità organizzative della commissione di di sciplina, istituita a norma del 10° comma dell'art. 51 del la legge n. 142/90 recepita dalla legge regionale n. 48/91;
f) trattamento economico;
g) collaborazione esterne ad alto contenuto di professionalità ai sensi dell'art. 51, comma 7, della legge n. 142/90 recepito dalla legge regionale n. 48/91.
La pianta organica ed il regolamento organico definiscono le qualifiche, le funzioni, i livelli professionali e di responsabilità organizzativa del personale, in conformità ai principi fissati dalla legge e dallo statuto e sentite le organizzazioni sindacali.
I responsabili operativi organizzano e dirigono gli uffici e i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento.
Essi curano l'esecuzione delle direttive del segretario comunale, dei programmi e dei provvedimenti adottati dagli organi di governo dell'ente, assistono il sindaco e la giunta nella predisposizione dei programmi e nel l'espletamento delle funzioni di competenza.
Esercitano i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo della struttura della quale sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
Ad essi è attribuita l'autonoma responsabilità della ge stione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e dei servizi da loro dipendenti, che viene da gli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.
Il regolamento disciplina l'attribuzione ad essi delle responsabilità gestionali di cui al presente comma in maniera, da assicurare la funzionalità dell'ente, con nor me che si uniformano al principio per cui i poteri di in dirizzo e di controllo spettano al sindaco e agli altri or gani elettivi e la gestione è attribuita alla unità organizzativa.
Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale ed il responsabile dei servizi e degli uffici che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.
I responsabili dei servizi, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano le esecuzioni; disciplinano il funzionamento e la organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.
Nell'ambito delle competenze di gestione amministra tiva, essi dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa, l'adozione e la sottoscrizione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
Gli atti a rilevanza esterna di competenza dei responsabili dei servizi sono definiti dal regolamento; essi consistono in atti dovuti in forza di legge, di statuto, di regolamento od in attuazione di deliberazioni adottate dagli organi elettivi.
Nei casi di vacanza, assenza o impedimento, tale funzione viene espletata preferibilmente dall'impiegato che formalmente lo sostituisce o da altro responsabile di servizio.
Qualora per la realizzazione di opere e per le forniture di beni e servizi venga utilizzato l'istituto della gara informale, le commissioni di gara sono presiedute dai re sponsabili dei rispettivi servizi, che assumono le re sponsabilità delle procedure.
Le norme per il conferimento della titolarità degli uf fici sono stabilite dal regolamento.
I preposti ai servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e della efficienza della ge stione.
Rispondono in via amministrativa e contabile dei pa reri espressi, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del servizio interessato, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio e alla giunta.
Mansioni
Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbiano successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha e ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione o di responsabilità.
Ai sensi dell'art. 3 del N.O.P., tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.
Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni superiori, secondo previsioni di legge e con diritto al relativo trattamento.
L'affidamento di mansioni superiori, corrispondenti a posizioni apicali, è disposto dal sindaco, sentito il segretario comunale.
Negli altri casi provvede con propria determinazione il responsabile dell'area interessata e, se il posto di questi sia vacante, il segretario comunale.
Mobilità interna
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina i casi in cui può essere disposta la mobilità interna del personale, con riferimento all'art. 3 del N.O.P. sull'esigibilità delle mansioni equivalenti, con il criterio della flessibilità e avuto riguardo alle esigenze dei servizi.
La mobilità interna del personale può avvenire nei seguenti casi:
a) per razionalizzazione dell'impiego del personale;
b) per copertura di posti vacanti;
c) per riorganizzazione degli uffici.
La mobilità interna è volontaria ovvero obbligatoria.
La mobilità interna viene disposta nei modi seguenti:
a) all'interno della stessa area, da un ufficio all'altro, dispone il responsabile di area;
b) la mobilità intersettoriale, fra aree diverse, è di spo sta dal sindaco, il quale:
1)  dispone, su istanza volontaria del dipendente, sen titi i responsabili di area interessati;
2)  dispone, su proposta concorde dei responsabili di area interessati;
3)  dispone, per propria motivata decisione, o su proposta del responsabile di area, ovvero su proposta del se gretario comunale, dopo aver sentito i responsabili di area interessati;
4)  nei casi indicati ai predetti punti 1, 2, 3, dispone il direttore generale, ove esista.
La mobilità esterna del personale si attua in conformità alle leggi vigenti con delibera della giunta, sentito il segretario comunale o il direttore generale se nominato.
Gruppi di lavoro
Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi di lavoro con i responsabili dei servizi e degli uffici e i di pendenti, effettuata dal segretario comunale, allo scopo di affrontare un progetto interdisciplinare o un obiettivo di lavoro che abbia bisogno dello apporto delle risorse umane di aree e uffici diversi.
Il gruppo di lavoro viene costituito anche allo scopo di formulare proposte e progetti interfunzionali e interdisciplinari.
Assunzioni
Le procedure di assunzione all'impiego del personale si conformano ai seguenti principi:
a)  adeguata pubblicità e modalità di svolgimento im parziale;
b)  adozione di meccanismi trasparenti;
c)  rispetto delle pari opportunità;
d)  composizione delle commissioni con esperti competenti ed esclusione di coloro che ricoprono cariche politiche e sindacali.
L'assunzione avviene attraverso una delle seguenti pro cedure selettive:
a) concorso pubblico aperto a tutti per:
1)  esami;
2)  solo titoli;
3)  titoli ed esami;
4)  corso/concorso;
b)  selezione interna;
c)  avviamento degli iscritti nelle liste di collocamen to per i posti per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi ulteriori requisiti da ac certare mediante prove attitudinali;
d)  chiamata di iscritti nelle liste dei disabili, ai sensi art. 7, legge n. 68/99;
e)  chiamata diretta nominativa per coniuge superstite e figli del personale delle forze dell'ordine, corpo vigili del fuoco, polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
f)  mobilità da altre pubbliche amministrazioni ai sen si art. 33 del decreto legislativo n. 29/93.
L'accesso può avvenire tramite le seguenti procedure:
a) pubbliche, con accesso aperto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti;
b) interne, con accesso solo per chi è inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli organici del Comune;
c) riservate, con accesso aperto solo a chi appartiene a determinate categorie.
Il Comune può, altresì, avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, quali a titolo esemplificativo, i contratti di formazione e lavoro, gli altri rapporti formativi, le prestazioni di lavoro temporaneo (la voro interinale), il lavoro a distanza (telelavoro), il lavoro par-time.
I cittadini degli stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso l'ente che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 38 del decreto n. 165/01.
Non è consentito ai dipendenti comunali di svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo, o di collaborazione, tranne che la legge o altra fonte normativa, ivi compreso il presente statuto, consentano il rilascio di specifica autorizzazione.
Sono possibili, e sono disciplinati dalla legge e dal re golamento le assunzioni a tempo determinato, in attuazione di programmi, per esigenze temporanee o stagionali secondo criteri di rapidità e trasparenza, ed escludendo ogni forma di discriminazione.
Tali rapporti non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato.
L'assunzione temporanea è disposta dal responsabile di area interessata, che ne cura la relativa gestione.
I concorsi interni sono disciplinati dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.
Sanzioni disciplinari
Le violazioni dei doveri disciplinari danno luogo, se condo la gravità dell'infrazione, previo procedimento di sciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e retribuzione fino a massimo 10 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
L'amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi entro e non oltre 20 giorni dalla conoscenza del fatto, e senza averlo sentito a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante del sindacato cui aderisce o conferisce mandato.
Il regolamento disciplina le ulteriori fasi dei procedimento disciplinare, in conformità alle norme di legge e ai contratti di lavoro, sia per le irrogazioni delle sanzioni e i soggetti abilitati ad erogarli, che per la chiusura del procedimento senza luogo a procedere.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
I provvedimenti disciplinari non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
Relazioni sindacali
Nel rispetto della normativa legislativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro, le relazioni sindacali tendono alla tutela e al miglioramento delle condizioni di lavoro e all'incremento dell'efficacia, efficienza e produttività dell'attività dell'ente, nel rispetto degli interessi de gli utenti.
Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti e la loro responsabilità, all'interno dell'ente, è af fidata ai singoli responsabili di area, servizi e uffici, per le materie e istituti di loro competenza.
Il servizio del personale svolge attività di supporto, coordinamento e di indirizzo.
Ai fini della stipula dei contratti collettivi decentrati, la delegazione di parte pubblica è composta dal segretario comunale, con funzione di presidente dell'intero collegio, e dai responsabili di area nominati dal sindaco.
In ogni caso, il contratto decentrato deve rispettare i limiti imposti dall'art. 40 del decreto legislativo n. 165/01.
Art. 31
Incarichi direzionali e collaborazione esterna

La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Co mune è affidata ai responsabili dei servizi e degli uffici.
La struttura organizzativa del Comune si articola in "aree" dei servizi, che a loro volta possono essere articolati al proprio interno in "uffici".
L'istituzione, la quantità, le competenze, la modifica, l'accorpamento, la riduzione e la soppressione di aree dei servizi ed uffici sono deliberate dalla giunta.
Gli incarichi di responsabile di area sono conferiti dal sindaco, con atto scritto e motivato, ai sensi degli artt. 8 e 11 del N.O.P. a:
a) a dipendenti in servizio presso l'ente;
b) a professionisti esterni assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico ai sensi dell'art. 51, comma 5 della legge n. 142/90 per copertura di posti in organico, ovvero, eccezionalmente e con deliberazione motivata in assenza di posti in organico, con contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, com ma 5 bis della legge n. 142/90, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da coprire;
c) al direttore generale, se nominato.
La durata di tali incarichi è determinata nell'atto sindacale di nomina e comunque non può eccedere il mandato del sindaco.
Ai sensi dell'art. 9 del N.O.P. gli incarichi possono essere rinnovati con le medesime formalità.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina i requisiti di accesso alla qualifica e le modalità di reclutamento del personale dirigenziale.
Il sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e anche nell'intento di valorizzare nuove professionalità, attraverso l'eventuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce gli incarichi di responsabile di area, sulla base dei se guenti requisiti:
a) competenza professionale, derivante dal titolo di studio, nonché da specializzazioni ed esperienze formative specifiche;
b) esperienze lavorative interne ed esterne all'ente, con riferimento anche alla complessità delle strutture di rettive, degli incarichi svolti e dei risultati conseguiti;
c)  esperienze maturate nella predisposizione di progetti particolarmente innovativi e/o partecipazione alla redazione di atti di particolare rilevanza.
L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzione di direzione a se guito di concorsi.
Il sindaco può, per motivate ragioni organizzative e produttive revocare anticipatamente carico di responsabile di area.
La revoca dell'incarico può, inoltre, essere disposta:
a)  in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati con delibera della giunta o del consiglio;
b)  in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, giunta, assessore del ramo;
c)  per dimostrata responsabilità particolarmente gra ve e reiterata, e negli altri casi previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 29/93 e dai contratti di lavoro.
Il responsabile di area, previa contestazione e contradditorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a 2 anni.
Nei casi di maggiore gravità l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
Ai responsabili di area spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'ester no.
I responsabili della gestione discutono gli obiettivi da raggiungere con la giunta, la quale poi nel rispetto degli indirizzi di bilancio, provvede con il piano delle risorse e degli obiettivi, ad affidarli ai responsabili di area con le risorse e i singoli capitoli di spesa.
Determinazioni
Nelle materie di propria competenza, i responsabili di area adottano appositi atti di natura monocratica, denominati "determinazioni", idonei ad impegnare l'ente nei rapporti con terzi.
Le determinazioni dei responsabili di area sono numerate, trascritte in un registro e pubblicate. Ogni responsabile ha un proprio registro.
Tutte le determine, devono poi essere trascritte con una numerazione cronologica nel registro generale che è tenuto nell'ufficio di segreteria.
Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento del l'attività dei responsabili di area sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, ove non sia stato nominato il direttore generale o le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale.
Il responsabile di area risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta e in particolare:
a)  del perseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei programmi, del P.E.G. e degli indirizzi fissati dalla giunta e dal consiglio;
b)  della validità, legittimità, regolarità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
c)  della funzionalità degli uffici o unità operative cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse fi nanziarie, umane e strumentali assegnate;
d)  dell'efficienza, del buon andamento e della economicità della gestione;
e)  dell'attività dei dipendenti dallo stesso nominati responsabili dei procedimenti amministrativi.
Gli incaricati della direzione di un'area sono direttamente responsabili in via esclusiva degli obiettivi del l'ente e sono valutati secondo i principi, le metodologie e gli strumenti previsti dalla legge e dalla normativa in terna dell'ente, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la verifica delle scelte compiute.
Ai responsabili di area sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
Ad essi spettano, inoltre:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e concorso;
b)  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)  la determinazione a contrattare e la stipula dei contratti;
d)  proposte, pareri, consulenze, relazioni;
e)  gli atti di gestione economico-finanziaria, predisposizione di bilanci, l'assunzione di impegni di spesa, e tutti gli altri compiti specifici indicati nel regolamento;
f)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
h)  tutti i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e di repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-am bientale;
i)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni, pareri, e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di co noscenza;
l)  gli atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o in base a questi delegati dal sindaco;
k)  l'esecuzione delle deliberazioni di consiglio e di giunta;
l)  la predisposizione di proposte deliberative nella materia di pertinenza dei responsabili di area interessati;
m)  la designazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi, salvo i casi di procedimenti interfunzionali e interdisciplinari, la cui nomina spetta al se gretario comunale;
n)  l'assegnazione di personale alle strutture organizzative;
o)  l'emanazione di ordini di servizio nell'area di pertinenza;
p)  la vigilanza sull'attività di gestione amministrativa, con strumenti di controllo e di gestione.
Ai responsabili di area è assegnata l'indennità di posizione stabilita unilateralmente dall'ente, previa concertazione dei criteri generali secondo quanto stabilito dal l'art. 16, comma 2, lett. b) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999. La quantificazione del l'indennità avverrà nell'ambito delle risorse finanziarie pre viste a carico del bilancio di previsione dell'ente, nei limiti previsti dal contratto collettivo nazionale di la voro.
Ai responsabili di ufficio, individuati in sede di contrattazione decentrata, cui competono specifiche responsabilità, viene corrisposto il compenso previsto dal l'art. 17, lett. f) del contratto collettivo nazionale di la voro relativo al quadriennio normativo 1998/2001.
L'indennità di risultato non è dovuta in modo automatico e in misura piena, ma costituisce il tetto massimo erogabile in caso di raggiungimento dei risultati, da parte del nucleo di valutazione.
In caso di valutazione non positiva si acquisiscono in contradditorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da professionista di sua fiducia.
I responsabili di area, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.
I responsabili degli uffici sono nominati dal sindaco, di concerto con i responsabili delle relative aree, secondo criteri di competenza e professionalità, e in relazione agli obiettivi del programma amministrativo.
Il responsabile di ufficio collabora con il responsabile di area nella predisposizione delle proposte, compie gli atti istruttori dei procedimenti del suo ufficio, relaziona periodicamente al responsabile di area sulla efficienza, economicità e razionalità delle procedure di organizzazione, anche con riferimento ai carichi di lavoro affidatigli, nonché sul grado di soddisfazione degli utenti.
Il responsabile di ufficio è sottoposto alla possibilità di revoca, con atto motivato del sindaco.
Gli uffici forniscono servizi sia all'interno che all'ester no e svolgono funzioni attuative della programmazione dell'area, secondo le disposizioni normative del procedimento amministrativo.
Il sindaco e il segretario comunale esercitano nei confronti dei responsabili dei servizi e uffici il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza, in conformità alle disposizioni regolamentari.
I responsabili di area e di ufficio sono tenuti a presentare al sindaco al termine di ogni semestre una relazione illustrativa dell'andamento del loro servizio e dei risultati conseguiti.
Art. 32
Funzioni e responsabilità esterna

Al segretario ed ai responsabili dei servizi è attribuita dai regolamenti, nell'ambito dei servizi cui essi sono preposti, l'adozione di provvedimenti aventi rilevanza ester na, che non siano demandati dalla legge alla specifica competenza degli organi di governo dell'ente.
I regolamenti determinano le modalità per l'esercizio, da parte dei responsabili dei servizi delle facoltà di di sporre ordinazione di spese inerenti a obiettivi approvati dal consiglio e dalla giunta e nei limiti dei fondi all'uopo stanziati con l'obbligo di rendiconto dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti.
Art. 33
Pareri dei responsabili dei servizi

"Sulle proposte di deliberazione sottoposte alla giunta e al consiglio, salvo quelle di mero indirizzo, vanno resi i pareri dei responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Nell'ipotesi di pareri negativi, l'organo deliberante, che assume la decisione di adottare l'atto anche in presenza di un parere negativo inserito in deliberazione, deve motivare adeguatamente le ragioni per le quali l'or gano dell'ente ha ritenuto di scostarsene.
Il segretario comunale non esprime più il parere di legittimità che è implicito in quello reso sulla regolarità tecnica".
Nella fattispecie che l'ente non abbia funzionari re sponsabili dei servizi, compete al segretario esprimere parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, in ordine anche alla regolarità tecni ca e contabile.
Per la responsabilità del personale si rinvia all'art. 30.
I risultati negativi, rilevati nell'organizzazione del la voro e dell'attività dell'ufficio, sono contestati con atto scritto dal sindaco, il quale qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, propone alla giunta l'irrogazione delle sanzioni previste con regolamento.
Art. 34
Conferenza dei responsabili e conferenza di programma

La conferenza dei responsabili dei servizi e degli uffici è presieduta dal segretario comunale.
La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
La conferenza definisce le linee d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.
La conferenza tiene le sue riunioni almeno una volta ogni 2 mesi ed ogni qualvolta il segretario comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.
Per coordinare l'attuazione dei programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il segretario comunale convoca una conferenza dei responsabili dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.
Alle riunioni per la programmazione della gestione organizzativa del personale partecipano le organizzazioni sindacali aziendali e i verbali sono trasmessi dal segretario al sindaco, al vice sindaco ed ai capigruppo consiliari.
"Il sindaco ha facoltà di intervenire alle riunioni della conferenza dei servizi, e può chiederne la convocazione.
Se richiesta, la conferenza rilascia pareri consultivi agli organi di Governo dell'ente in relazione all'adozione e modifica di norme statutarie e di regolamento che abbiano rilevanza in materia di organizzazione.
Delle riunioni della conferenza, di norma, viene re datto il verbale.
E' istituito il comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico, con funzione di coordinamento tra l'attività degli organi politici e quella degli organi burocratici.
Il comitato ha funzione in tema di concorso nella formazione dei piani, programmi e progetti, e nella individuazione di priorità e risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi, ferme restando le competenze proprie di ogni organo.
Il comitato è presieduto dal sindaco ed è composto:
a)  dal segretario comunale;
b)  dai responsabili di area o dei servizi competenti per la materia oggetto delle riunioni;
c)  dall'assessore del ramo interessato.
E' istituito il nucleo di valutazione per la verifica del l'efficienza e dell'efficacia della gestione dell'ente e dei risultati conseguiti.
Il nucleo di valutazione, nominato dal sindaco, è co stituito dal segretario comunale che lo presiede, e da 2 esper ti esterni. Il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento.
Entro il mese di febbraio di ogni anno, il nucleo consegna all'amministrazione una relazione riferita all'anno precedente. L'esito è riportato nei fascicoli del personale.
Il nucleo di valutazione può essere costituito in forma associata con altri Comuni.
Capo III
Il procedimento amministrativo
Art. 35
Il responsabile del procedimento amministrativo

Con apposito regolamento verranno stabiliti i tempi e le modalità dei procedimenti ed individuati e determinati l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile di tutto l'iter procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
Il regolamento stabilisce inoltre i termini e i modi di partecipazione dei cittadini.
Il Comune dà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, non ché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.
"Il responsabile di area che è titolato ad assegnare, e revocare, i procedimenti amministrativi, provvede, ove il procedimento abbia valenza esterna, all'adozione del prov vedimento finale".
Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.
Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui sopra, oppure nell'ipotesi che la stessa sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa determinata a norma dello stesso comma.
L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile, in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque vi abbia interesse.
In tale ultima ipotesi, eventuale diniego di rilascio di documentazione deve essere comunicato per iscritto e con motivazione al richiedente, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, la quale, a sua volta, si intende ac colta e la comunicazione dei nominativi di cui sopra va effettuata, entro i successivi 5 giorni, in caso di mancata comunicazione motivata di diniego, entro il prescritto termine.
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni 30 giorni, comunica al capo dell'amministrazione, l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o in istruttoria.
Al responsabile del procedimento competono:
1)  la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presup posti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
2)  l'accertamento d'ufficio di fatti, disponendo il compimento di atti all'uopo necessari e l'adozione di ogni misura necessaria per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e/o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
3)  la promozione o, se ne ha la competenza, l'indizione della conferenza dei servizi, di cui all'art. 15 della legge regionale n. 10/91;
4)  la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notifiche previste dalle leggi e dai regolamenti;
5) l'adozione, ove ne abbia competenza del provvedimento finale, subito dopo la definizione del procedimen to. Se l'adozione del provvedimento rientra, invece, nella competenza di altro organo, entro 3 giorni lavorativi dalla definizione dell'iter procedimentale, trasmette la proposta corredata dagli atti necessari al funzionario, con qualifica apicale, il quale a sua volta, se rientra tra le sue competenze, adotta il provvedimento finale, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'ado zione, che vi provvede entro il termine di 10 giorni.
Oltre le predette responsabilità ed attribuzioni restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive com petenze.
I responsabili dei servizi presiedono le commissioni di gara.
Art. 36
Comunicazione dell'avvio del procedimento

L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio nell'emanazione dell'atto finale.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
Nella comunicazione vanno indicati:
1)  l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
2)  l'oggetto del procedimento promosso;
3)  l'ufficio o la persona responsabile del procedimento;
4)  l'ufficio dove prendere visione degli atti;
5)  il diritto di presentare memorie e documenti e i termini entro i quali poterlo fare.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui sopra.
Sono esclusi dal procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Art. 37
Partecipazione ed interventi sul procedimento

Qualunque soggetto portatore di interessi diffusi o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 38
Diritti dei soggetti interessati

I destinatari della comunicazione personale ed i soggetti di cui al precedente art. 36, nonché gli intervenuti ai sensi del predetto art. 37 hanno diritto di:
1)  prendere visione degli atti del procedimento, salvo che l'accesso non è sottratto dalla legge e/o dal regolamento;
2)  presentare memorie scritte e documenti che l'am ministrazione ha l'obbligo di valutare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
3)  richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.
Le disposizioni di cui al presente articolo ed ai precedenti artt. 36 e 37 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, non ché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
Art. 39
Accordi sostitutivi ed integrativi di provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli in tervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Detti accordi, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, vanno considerati sen za pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento dei diritti dei terzi.
Gli accordi sostitutivi di provvedimento sono soggetti agli stessi controlli previsti per gli stessi provvedimenti e vanno, a pena di nullità, stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'ob bligo di provvedere alla liquidazione di un indenniz zo, in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Art. 40
Motivazione dei provvedimenti

Ciascun provvedimento amministrativo ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, etc.), deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo.
Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire di comprendere l'iter logico ed amministrativo, se guito per la emanazione del provvedimento.
In caso di presentazione di memorie scritte, documen ti e di audizioni deve essere dichiarata la loro esistenza, l'accoglimento o il rifiuto ed inoltre i motivi degli stessi.
Qualora le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione sono espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 41
Diritti dei portatori di handicaps

Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la legge quadro sui diritti delle persone handicappate, n. 104 del 5 febbraio 1992, prescrive modalità di coordinamento degli interventi sociali e sanitari con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale, su cui la Regione Sicilia è intervenuta con le leggi regionali nn. 68/81 e 16/86.
In adesione ai livelli di integrazione individuati dalla legge regionale n. 22/86 fra i servizi socio-assistenziali e quelli sanitari, vengono riaffermati i principi e previste in apposito regolamento modalità operative per assicurare i servizi alle persone più deboli, individuate nelle 5 fasce indicate nell'art. 17 della legge regionale n. 22/86 e per la protezione delle fasce minorili e della famiglia previste dall'art. 8 e seguenti della stessa legge.
A tal fine, un ufficio di segreteria curerà i rapporti con gli utenti indicati nei commi precedenti, utilizzando gli uffici municipali centrali e quelli decentrati nelle frazioni.
Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I
Partecipazione popolare
Art. 42
La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini all'am ministrazione locale;
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di circoscrizione;
c)  le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
d)  forme di consultazioni per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici;
e)  la partecipazione di altre nuove forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale, comitati formati da utenti di servizi pubblici, rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori, etc.
Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.
Art. 43
Il diritto di udienza

Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni di cui sopra è riconosciuta la partecipazione all'attività del Co mune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
Il diritto di intervento dei cittadini, a mezzo del predetto diritto, è diretto non a fornire informazioni all'autorità, ma assume la funzione di strumento di pressione esplicita.
Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità, le forme dell'esercizio del diritto di udienza che, in ogni caso, deve essere garantito attraverso l'udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati, da parte del sindaco o suo delegato nell'aula consiliare.
La richiesta dell'esercizio d'udienza deve essere presentata al sindaco per iscritto, con indicazione della questione, oggetto della trattazione e sottoscritta da almeno 50 cittadini, anche facenti parte di associazioni, organismi vari.
Art. 44
Azione popolare, diritto di accesso e di informazione ai cittadini e alle organizzazioni

Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità del l'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singo li o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale, della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento co munale.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazio ne del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documen ti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa im pedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attivi tà amministrativa.
Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti ri guardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagne tica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati ed agli organi di informazione, il diritto di accesso a documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua con nor me di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione, previa regolamentazione.
Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative riconosciute con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 395/88, ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale, hanno di ritto di ottenere informazioni sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
Il Comune istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi della legge regionale n. 10/91 e dell'art. 12 del de creto legislativo n. 29/93, disciplinandolo con regolamento.
Il Comune può istituire, disciplinandoli con regolamento:
a)  lo sportello unico delle imprese;
b)  l'ufficio Informagiovani.
Il Comune può emanare un bollettino periodico informativo sull'attività dell'ente.
Art. 45
Istanze, petizioni, proposte

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione da parte dei singoli cittadini o associati di istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
Il regolamento determina la procedura di presentazione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione.
In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo del l'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e pubblicizzato.
L'esame da parte dell'organo competente deve avvenire entro giorni 30 dalla presentazione.
Se il termine previsto non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio.
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 46
Modalità di presentazione ed esame

Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al sindaco e devono contenere, in modo chiaro ed intelligibile la questione posta o la soluzione proposta e la sottoscri zione dei presentatori e il recapito degli stessi.
Le proposte avanzate per l'adozione di atti amministrativi debbono essere sottoscritte da un numero di cittadini non inferiore a 100, anche se fanno parte di associazioni e organismi vari.
Il sindaco trasmette le proposte entro i 20 giorni successivi alla presentazione all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dall'attestazione relativa alla co pertura finanziaria.
L'organo competente deve sentire i proponenti entro i 30 giorni dalla presentazione della proposta. Tra l'am ministrazione e i proponenti può convenirsi di determinare il contenuto del provvedimento per cui è stata promossa l'iniziativa popolare al fine del migliore perseguimento del pubblico interesse.
Se la proposta non viene accolta deve essere data espressa motivazione nella deliberazione.
Le istanze e petizioni non richiedono un numero specifico di sottoscrizioni ed esse sono trasmesse per l'esame agli uffici, al consiglio o alla giunta a seconda delle rispettive competenze.
L'amministrazione ha 30 giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in me rito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Art. 47
Associazione ed organismi di partecipazione

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), quelli operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, nello sport, nelle attività culturali e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azio ne educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole, at tuan do forme di incentivazione.
Integra l'azione amministrativa con le attività di altre istituzioni, associazioni, forme di volontariato per la tu tela della persona e della sua crescita singola e associata, con particolare riferimento a minori, donne, anziani e disabili, disadattati, immigrati, e per la tutela dell'am biente e del territorio e per la prevenzione e protezione civile di eventi calamitosi e dannosi per la collettività.
Per tali fini il Comune:
1)  sostiene le attività e i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
2)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle forme, programmi e progetti regionali, statali e comunitarie interessanti l'associazionismo;
3)  può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative, e, nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di li bere forme associative che presentino i seguenti requisiti:
a)  eleggibilità delle cariche;
b)  volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti;
c)  strutturazione democratica delle decisioni;
d)  assenza di fini di lucro;
e)  rispondenza dei fini a quelli del Comune;
f)  rappresentatività degli interessi dei cittadini lo cali;
g)  pubblicità degli atti e dei registri;
h)  perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione.
"Il Comune promuove e sostiene le forme di volontariato, per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale civile e sociale, in particolare delle fasce in co stante rischio di emarginazione nonché per la tutela del l'ambiente e della salute.
Il Comune istituisce l'ufficio protezione civile disciplinandolo con regolamento.
Il Comune può partecipare con proprie strutture, at trezzature e contributi finanziari affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di im portanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
La giunta comunale dispone gli interventi dell'amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore".
Art. 48
Albo delle forme associative

Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'albo del le forme associative.
Il sindaco su apposito registro elencherà tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante.
I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.
Per la gestione di particolari servizi l'amministrazione comunale può promuovere la costituzione di appositi or ganismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
Le forme associative iscritte all'albo:
- saranno consultate nelle specifiche materie delle loro finalità, per mezzo delle consulte comunali;
- potranno ottenere il patrocinio del Comune, tramite la giunta, per le loro manifestazioni ed attività;
- potranno accedere alle strutture ed ai beni e servizi comunali, secondo le modalità previste dai regolamenti;
-  potranno adire il difensore civico.
Art. 49
Consultazione forme e materia delle consultazioni

Il Comune riconosce come istituti di partecipazione la consultazione dei cittadini.
Per la consultazione dei cittadini su specifici proble mi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dallo statuto e dal regolamento.
Oltre all'udienza pubblica di 50 cittadini richiedenti o individualmente o anche in forma associativa nell'esercizio del diritto di udienza, il Comune riconosce le consultazioni riguardanti le convocazioni di assemblee generali o parziali, di quartieri o frazioni, dei cittadini e le convocazioni di assemblee delle associazioni iscritte nel l'apposito albo di cui all'art. 48, in ordine al relativo setto re di competenze.
Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono, inoltre essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che te cnico-professionale ed organizzativo.
Il regolamento stabilisce forme, materia e modalità delle consultazioni.
Art. 50
Consulte comunali

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini al l'am ministrazione locale, il Comune costituisce le consulte.
Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione, di funzionamento.
Le consulte sono presiedute da membri della giunta comunale e sono formate da rappresentanti del consiglio comunale e da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative iscritte all'apposito albo comunale.
Le consulte possono, nelle materie di competenza:
- esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti del Comune;
-  esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi, strutture e beni comunali;
- esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
- chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.
Art. 51
Comitati di quartiere

Per consentire a tutti i cittadini di concorrere all'am ministrazione dell'ente, vengono istituiti nelle circoscrizioni elettorali del Comune appositi comitati di quartiere con compiti consultivi e propositivi nei confronti degli organi elettivi e finalizzati alla risoluzione di specifici problemi di interesse generale o del quartiere.
Il regolamento disciplina la costituzione, il numero dei componenti, le modalità di nomina ed il funzionamento dei comitati di quartiere.
Art. 52
Circoscrizione di decentramento

Il Comune, ove sia previsto dalla vigente legislazione e il consiglio comunale delibererà di usufruirne, potrà istituire, previa autorizzazione della Regione, circoscrizioni di decentramento nella frazione di Braidi, S. Maria e S. Barbara, con la finalità di organismi di partecipazione, consultazione ed esercizi di funzioni delegate dal Comune.
L'ambito territoriale, le attribuzioni ed il funzionamento delle circoscrizioni, sono disciplinate da apposito regolamento comunale sulla base delle vigenti disposizioni di legge.
Organi della circoscrizione sono: il consiglio di quartiere e il presidente.
La loro elezione avviene secondo le norme fissate dalla legge e dal regolamento.
Si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, nu mero dei componenti, durata in carica, cessazione della stessa, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni, sur roga e responsabilità.
Le funzioni di segretario sono esplicate da un dipendente comunale incaricato dalla giunta.
Art. 53
Referendum consultivo

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione ed il funzionamento del Comune, ad eccezione degli atti inerenti ai regolamenti interni e alle relative modificazioni ed in tegrazioni, alla disciplina del personale e alle relative piante organiche, alle imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché alle designazioni e alle nomine dei rappresentanti e sulle attività amministrative vincolate da leggi statali e/o regionali, atti di bilancio, alienazioni ed acquisti di immobili, contratti di appalto e concessioni, e materie che nei 3 anni precedenti sono già stati oggetto di referendum.
Sui temi proposti, i cittadini potranno esprimere il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi, ai quali compete decidere, assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
"Con le stesse modalità del referendum consultivo, è istituito e regolato anche il referendum propositivo".
Art. 54
Richiesta ed ammissione del referendum

I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori, su richiesta del sindaco o dei consiglieri oppure per iniziativa popolare con richiesta al sindaco da parte di 1/5 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene rappresentata la richiesta.
Questa deve essere formulata per iscritto, con specificazione chiara dell'argomento di richiesta di consultazione, con firme autenticate dei sottoscrittori nelle forme di legge.
Non possono essere indetti referendum: in concomitanza con altre votazioni, nei 6 mesi precedenti alla scadenza del consiglio e nei 6 mesi successivi alla sua elezione.
E' obbligatorio lo svolgimento del referendum prima di procedere alla costituzione di una unione di Comuni o di frazione con altro Comune o di modifica del territorio o del nome del Comune o delle frazioni.
Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento delle richieste di referendum e le modalità organizzative della consultazione.
La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva, l'apertura dei seggi ha una durata di 10 ore, lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione, la pubblicizzazione della consultazione e del contenuto sostituisce la consegna di certificati elettorali, la partecipazione al voto è attestata con la firma dell'elettore sulla lista sezionale.
Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
Art. 55
Effetti del referendum

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera sull'argomento og getto della consultazione referendaria e nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
Capo III
Il difensore civico
Art. 56
Istituzione dell'ufficio del difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento del la pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza.
Interviene, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzione, carenze e ritardi della azio ne amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
L'ufficio tutela del cittadino ed informazione, messo a disposizione del cittadino in locale idoneo per l'accesso anche ai portatori di handicaps e con l'assegnazione di un numero verde di linea telefonica, ha il compito di ri cevere, anche oralmente, da parte dei cittadini singoli o associati la richiesta di intervento del difensore civico.
L'ufficio, ricevuta la richiesta, deve, prima di esprime re parere di ammissibilità al difensore civico, esperire al tri istituti collaborativi ed altri strumenti, ove possibile, per la soluzione della questione posta.
Art. 57
Nomina - Incompatibilità e decadenza

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a seguito di avviso pubblico, tra i cittadi ni eleggibili alla carica di consigliere comunale che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
Le proposte di candidatura possono essere presentate entro 30 giorni dall'avviso pubblico, anche da parte di associazioni, di ordini professionali o enti pubblici o privati, in tal caso la proposta deve contenere specificatamente i motivi che giustificano la scelta, con particolare riferimento alla capacità professionale.
La proposta di candidatura sia che provenga dal cittadino singolarmente o dai predetti organismi deve, a pena di inammissibilità:
1)  essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge del proponente;
2)  contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e residenza del candidato;
3)  nonché del curriculum professionale ed occupazione abituale e con elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che attualmente.
Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Il difensore civico, che dura in carica 3 anni, è rieleggibile in continuità di mandato una sola volta ed as sume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al sindaco con la seguente formula: "giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel ri spetto delle leggi".
Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
1) chi si trova in condizione di ineleggibilità di consigliere comunale;
2) chi riveste la carica di parlamentare nazionale o regionale, di consigliere provinciale o comunale, di membro delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, di componente di ordini regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni a partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
3)  i ministri del culto;
4)  i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune;
5)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
6)  gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il quarto grado di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti punti 2), 4), 5).
Il difensore civico decade per le stesse cause, per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità soprariportata.
La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Inoltre il difensore civico può essere revocato dal suo ufficio per gravi inadempienze dal consiglio con deliberazione motivata.
Art. 58
Funzioni

Il difensore civico svolge le funzioni di garante del l'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti dipendenti, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo lo cale messo a disposizione dell'amministrazione comuna le, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
Nell'esercizio delle proprie funzioni si avvale dell'ufficio tutela e informazione di cui al precedente art. 56, ed ha le seguenti prerogative:
1)  risponde alle petizioni ed istanze di cittadini, di as sociazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
2)  ha il diritto di accesso agli uffici, chiedendo copia di atti e notizie in ordine allo stato dei procedimenti, sal vo i casi in cui prevale per la legge il segreto di ufficio;
3)  può partecipare ai procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e esercizi;
4)  può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertata, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
5)  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
6)  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta municipale, sull'andamento dell'azione amministrativa;
7) può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Nello svolgimento delle predette funzioni è sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.
Al difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio non viene corrisposta alcuna indennità.
Entro il mese di marzo, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità del l'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.
Nei casi di particolare importanza o di urgenza il di fensore civico può in qualsiasi momento informare il con siglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
Titolo IV
I SERVIZI
Capo I
Servizi pubblici comunali
Art. 59
I servizi

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 42 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione siciliana n. 48/91:
1)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale;
2) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni teoriche, economiche e di opportunità sociale;
3) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
4) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
5) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
6)  a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica;
7) a mezzo di consorzio;
8) a mezzo di convenzione;
9) a mezzo di unione di Comuni;
10) a mezzo di accordi di programma.
L'affidamento a terzi e l'esercizio dei servizi pubblici locali, nelle forme di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 del precedente comma avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di settore, e comunque osservando le procedure di evidenza pubblica e il principio di concorrenzialità.
Il consiglio comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di ge stione del relativo servizio e delibera la modifica delle for me di gestione dei servizi attualmente erogati alla po polazione.
Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo del servizio singoli e complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza ed alla fruizione dei cittadini.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.
Il Comune, in conformità alle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge, con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 60
Gestione in economia

I servizi, i lavori e le provviste, inerenti l'attività del Comune, possono essere eseguiti in "economia", nei casi stabiliti dal regolamento, che ne disciplina l'organizzazione ed i criteri per assicurarne l'economicità e l'efficienza.
Gli interventi sono deliberati dalla giunta o, per im porti stabiliti in regolamento, dai responsabili dei servizi, su preventivo dell'ufficio tecnico o dei servizi interessati, ed in alcuni casi su preventivi richiesti alle ditte, sui quali però i servizi medesimi debbono esprimere la congruità dei prezzi.
Le modalità di esecuzione sono in amministrazione diretta con personale dipendente o assunto tramite ufficio di collocamento, oppure in affidamento a ditte esterne tramite gara ufficiosa a trattativa privata o a cottimo fi duciario, oppure con sistema misto.
La gestione in "economia" è affidata al personale delle posizioni organizzative, che ne è responsabile, ed esattamente: per l'esecuzione dei lavori è incaricato il capo ufficio tecnico, mentre per i servizi e le provviste è incaricato il responsabile del servizio interessato.
Può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Art. 61
Aziende speciali

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di no tevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali "con deliberazione del consiglio comunale".
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
Sono organi dell'azienda speciale:
-  il consiglio di amministrazione;
-  il presidente;
-  il direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco, che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione e il presidente saranno scelti sulla scorta di curriculum fra co loro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa:  per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire at traverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti,
I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 62
Servizi sociali - Istituzioni

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può istituire, con deliberazione consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
Con la stessa deliberazione, il consiglio approva lo statuto, individua i servizi e:
a) approva il regolamento relativo all'ordinamento e al funzionamento;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale di dotazione;
d) precisa le funzioni del direttore, a cui spetta la di rezione gestionale;
e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f)  specifica le modalità della collaborazione dei vo lontari;
g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori, e i compensi del direttore.
Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco, che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
Il direttore è nominato e revocato dal consiglio di am ministrazione.
I componenti del consiglio di amministrazione e il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le re lative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
Lo statuto dell'istituzione disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, durata in carica, posizione giuridica e status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi, ed inoltre la durata, i compensi e i criteri di scelta del direttore, il controllo interno e quello del Comune.
Art. 63
Modalità di nomina e revoca di amministratori di aziende e istituzioni

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni so no nominati dagli organi comunali e nei termini di cui all'art. 34 della legge n. 142/90, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/91, secondo le modifiche della legge regionale n. 7/92, sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere e i candidati alle cariche nell'ambito del consiglio di amministrazione.
Il presidente ed i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati e contestualmente sostituiti.
Art. 64
La concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni senza fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 65
La società per azioni

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevan te importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazioni imprenditoriali o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la co stituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e può rilevare società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.
Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mez zo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della so cietà è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
Il Comune (o i Comuni nell'ipotesi anzidetta) può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Nell'atto costitutivo e nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, e ciò ai sensi delle disposizioni del codice civile.
I rappresentanti del Comune vengono nominati a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Società miste
Qualora sia opportuno in relazione alla natura del servizio da svolgere, il Comune può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico, e con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune. In questo caso, la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, può, come previsto dal decreto legislativo 31 gennaio 1995, n. 26, con delibera del consiglio decidere di partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedura di evidenza pubblica.
Capo II
Forme di collaborazione e cooperazione
Art. 66
Convenzioni

Quanto per la gestione di determinati servizi o per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica, si ravvisi la necessità di stipulare apposite convenzioni con altri enti, il consiglio comunale approva i fini, i modi, i soggetti, i tempi, le procedure e i finanziamenti con obblighi e garanzie per la loro realizzazione.
Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la loro delega di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 67
I consorzi di Comuni

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 26 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91 e di cui all'art. 61 del presente statuto, in quanto compatibili.
I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra Comuni consorziati, i loro rapporti fi nanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti e gli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.
Il Comune può procedere, con deliberazione del consiglio comunale e con le medesime finalità e modalità dei commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo, alla costituzione di consorzi anche con enti diversi dai Comuni.
Art. 68
Unione di Comuni

Per la erogazione e/o la gestione dei servizi a rilevan za economica e per lo svolgimento di compiti istituzionali può prevedersi una forma di collaborazione più consistente, attraverso una unione del Comune con 2 o più Comuni con termini appartenenti alla stessa Provincia regionale.
Tale unione e prodromica alla fusione ed è regolata secondo gli schemi civilistici dell'atto costitutivo che stabilisce i criteri ai quali dovrà uniformarsi la costituzione dell'unione e del regolamento.
Art. 69
Accordi di programma

Il Comune per la definizione di opere, interventi e di programmi di intervento, di propri interessi, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici e privati, promuove e conclude accordi di programma.
A tal fine, il Comune stipula accordi di programma quadro, P.I.T., patti territoriali, contratti di programma, contratti d'area, e analoghi, a seconda delle caratteristiche degli interventi da attuare e tenendo in debito conto gli specifici obiettivi dello sviluppo locale, nonché i bisogni e le priorità della collettività locale.
Al fine di dare attuazione concreta agli strumenti di cui al comma precedente, il Comune deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, delle valutazioni urbanistiche e dei procedimenti concessivi dei contributi comunitari (fondi strutturali) di Agenda 2000, negli specifici settori dello sviluppo economico, della crescita sostenibile, del mercato del lavoro e della politica agricola comune.
Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti ur banistici, e non rientri tra gli accordi adottati con decreto del Presidente della Regione, l'adesione del sindaco al programma deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Detti accordi, che costituiscono un particolare mo dello di cooperazione e che di per se non hanno nulla di programmatorio, devono rispondere ai compiti e finalità tipicamente deliberative ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento.
Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando gli stessi riguardano la definizione di program mi di intervento.
Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici e privati (Stato, Regioni, Comuni ed altri enti pubblici e privati), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che de finizione, del singolo intervento.
Il sindaco, a tal fine, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice una conferenza di servizi.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.
L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
Per verificare la possibilità dell'accordo di program ma, il Presidente della Regione o della Provincia o il sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana o con atto formale del presidente della Provincia o del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'accordo qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro 30 giorni a pena di decadenza.
La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame del l'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, il qua le vi provvede entro il termine di novanta giorni, trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di program ma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Per quanto riguarda gli accordi di programma e la conferenza di servizi, la legge disciplina le procedure e gli effetti.
In applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, il Co mune può stipulare con soggetti pubblici e privati contratti di sponsorizzazione.
Le maggiori risorse che ne deriveranno integreranno le normali fonti di finanziamento delle attività del Co mune.
Compete al responsabile del servizio interessato la stipula dei contratti di sponsorizzazione, previa delibera di indirizzo della giunta.
Titolo V
FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE
Capo I
La programmazione finanziaria
Art. 70
La programmazione del bilancio

L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.
La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Al Comune la legge riconosce, nell'ambito della finan za pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite dallo Stato e dalla Regione.
Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione an nuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
Tutti gli atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza la prescritta attestazione l'atto è nullo di diritto.
I mandati di pagamento e le reversali d'incasso de vono essere sottoscritti a norma di legge e di regolamen to.
I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Il rendiconto dell'esercizio finanziario contiene le ri sultanze economico-finanziarie del conto patrimoniale, debitamente aggiornato.
Il responsabile del servizio economico-finanziario è tenuto pertanto ad allegare al conto consuntivo una nota sui mutamenti avvenuti nell'anno di riferimento del con to, in ordine ai beni patrimoniali del Comune, secondo le indicazioni del successivo art. 75.
Al rendiconto sarà inoltre allegata da parte del medesimo una nota esplicativa:
a)  su entrate tributarie ed extratributarie, e da alienazioni e affitti di beni patrimoniali;
b)  sull'utilizzo di: oneri di urbanizzazione, fondi as segnati per l'occupazione e somme vincolate per conto terzi;
c)  sull'ammontare dei debiti fuori bilancio e sul loro pagamento, nonché sulle spese per liti e derivanti dal contenzioso, procedure esecutive, D.I. e pignoramenti.
Al bilancio annuale di previsione e a quello pluriennale, viene allegata la relazione previsionale e programmatica.
Le previsioni di entrata e spesa devono essere fondate.
Il bilancio di previsione annuale ha carattere autoriz zatorio, costituendo limite agli impegni di spesa.
Sono vietate le gestioni di entrate e di spese non iscrit te in bilancio, non è consentito di fare debiti fuori bi lancio e neppure di fare pagamenti dei medesimi debiti o di spese comunque collegate ad essi senza prima avere avuto il riconoscimento del debito da parte del consiglio comunale.
Sulla base del bilancio di previsione annuale, la giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio e comunque en tro 10 giorni dall'esecutività della deliberazione consilia re, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiet tivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
Il P.E.G. contiene una ulteriore graduazione delle ri sor se della entrata in "capitoli", dei servizi in "centri di costo" e degli interventi in "capitoli".
Il responsabile economico-finanziario segnala al sindaco, al consiglio, al segretario, al revisore dei conti, entro 7 giorni dalla conoscenza, dei fatti, le risultanze che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio.
Per il finanziamento degli investimenti o per il consolidamento di passività, il Comune può ricorrere alla Cassa depositi e prestiti, oppure al sistema bancario, oppure all'emissione dei B.O.C.
Ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e contabile, alla cui gestione è preposto il responsabile di area amministrativa.
Art. 71
La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giun ta propone al consiglio il programma delle opere pub bliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per an ni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, raccordato alle previsioni del piano pluriennale d'attuazione.
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende la elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano.
Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, il piano finanziario con indicazione delle risorse con le quali verrà data attuazione alla operata programmazione.
Art. 72
Deliberazione a contrattare e relative procedure

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da un'apposita "determinazione", nella quale vanno indicate con precisione:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, delle ragioni di interesse pubblico;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dal le vigenti disposizioni in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.
La sottoscrizione del contratto compete al responsabile del servizio interessato.
Il regolamento disciplina la materia dei contratti del Comune.
Art. 73
Tesoreria, esattoria, ufficio economato

I servizi di tesoreria, esattoria ed ufficio economato, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento.
Capo II
Il patrimonio comunale
Art. 74
I beni comunali

Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile di ragioneria e il responsabile dell'ufficio patrimonio curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.
Solo in casi del tutto eccezionali e quando ciò sia pre visto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 75
La gestione del patrimonio

Per le finalità di cui sopra, la giunta municipale so vrintende all'attività di conservazione e gestione del pa trimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
Il responsabile del servizio economico-finanziario as sicura gli adempimenti di cui al comma precedente e ai commi che seguono.
L'aggiornamento degli inventari riguarda anche le alienazioni, gli affitti, gli acquisti compresi quelli derivanti da espropri, l'elencazione dei beni e l'adeguamento della stima del loro valore.
La tenuta degli inventari riguarda i beni mobili e im mobili.
I beni immobili vanno distinti tra beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili, annotando per ciascuno di essi l'esistenza di eventuali vincoli per de stinazione urbanistica, destinazione d'uso per finalità pubbliche o di uso pubblico, per motivi ambientali per l'apposizione di vincoli da parte del consiglio anche in termini di particolare destinazione e di inalienabilità.
Gli inventari devono essere annotati in relazione a ogni modifica che interviene e devono contenere anche le note relative allo stato di conservazione e di efficienza.
Un inventario, denominato stradario, deve essere te nuto aggiornato, ed annotato per le vie urbane, le strade esterne e quelle agricole, con le relative denominazioni e catalogazioni, e lo stato di conservazione e di manutenzione.
Per gli adempimenti descritti, il servizio economico-finanziario opera, ove necessario, in correlazione con l'ufficio tecnico comunale, l'ufficio economato, il servizio di polizia municipale.
La giunta provvede alla fine di ogni anno alla verifica generale degli inventari.
Le risultanze economico-finanziarie del conto patrimoniale sono inserite nel rendiconto dell'esercizio finanziario. Il responsabile del servizio finanziario allega alla relazione sul conto patrimoniale una nota relativa agli aggiornamenti effettuati nell'anno di riferimento del rendiconto.
La giunta adotta gli atti per assicurare l'osservanza dell'obbligo della diligenza nella utilizzazione, conservazione e valorizzazione dei beni del Comune.
Nell'inventano dei beni mobili e automezzi va annotato il nome del consegnatario, che è anche responsabi le del l'obbligo di diligenza dell'uso, efficienza, conservazione.
L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica, quella dei beni mobili può eccezionalmente seguire anche altre forme, purché previste dalla legge.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio pubblico, sulla base di realistiche valutazioni ed utilità pubblica del singolo bene.
Capo III
Revisione economico-finanziaria
Art. 76
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economi co-finanziaria ad un revisore secondo le modalità stabili te dal successivo art. 78.
Il revisore, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere dal Comune;
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle ri sul tanze delle scritture contabili prescritte, redigendo ap posita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo con la quale, anche sulla base delle risultanze del controllo di gestione, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una mi gliore efficienza, produttività ed economicità della ge stione.
d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, ne ri ferisce immediatamente al sindaco affinché ne informi il consiglio comunale.
Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.
Il revisore segnala immediatamente al consiglio le eventuali difformità della spesa, rispetto agli obiettivi individuati in bilancio.
Segnala tempestivamente alla giunta e al consiglio l'esistenza di debiti fuori bilancio e di procedure esecutive.
Allo stesso modo segnala il mancato aggiornamento del conto patrimoniale.
Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestio ne finanziaria, ne riferisce immediatamente al sindaco e al consiglio.
Art. 77
Controllo di gestione

I responsabili di area, dei servizi e degli uffici eseguono trimestralmente:
a)  operazioni di controllo economico-finanziario per verificare le rispondenze della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi a cui sono preposti;
b)  verifiche sull'andamento della gestione di servizi e uffici e dello stato di attuazione dei programmi dell'en te, della regolarità ed economicità delle procedure in termini di efficacia e funzionalità.
Le risultanze delle predette operazioni e verifiche trimestrali devono essere verbalizzate e sottoposte, unitamente a osservazioni e rilievi, all'esame della giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione economico-finanziaria, da sottoporre poi al consiglio comunale.
Nell'ambito dell'azione di controllo, di cui all'art. 147, 1° comma, lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000, diretta a legittimare il procedimento amministrativo e che contiene anche il riferimento della economicità della spesa, i pareri di regolarità tecnica formulati dai competenti servizi, contengono i requisiti di tali controlli ge stionali, in quanto soppesano la legittimità dell'impiego delle risorse rispetto agli obiettivi del badget di cui i titolari dei pareri sono responsabili.
Al servizio economico-finanziario dell'ente è demandato il controllo di regolarità amministrativa e contabile attraverso il sistema del visto.
Il controllo di gestione di cui all'art. 147, 1° comma lett. b) e degli artt. 196, 197 e 198 del decreto legislativo n. 267/2000 è svolto da una unità organizzativa istituita all'interno dell'ente nell'area "servizi generali" denominata "controller", in posizione di staff del sindaco o del direttore generale, ove esistente.
La struttura operativa è costituita in servizio autonomo, quale ulteriore articolazione dell'area cui appartiene ed opera sotto la vigilanza e con il coordinamento del responsabile dell'area.
L'organico del "servizio" è determinato con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e si av vale di figure professionali dotate anche di idonee conoscenze in materia di informatica.
Al "servizio" è preposta una figura appartenente alla categoria D3 dotata di adeguata professionalità sulla materia. In mancanza o nelle more della costituzione della struttura operativa di cui sopra, l'amministrazio ne ricorre alla nomina di esperti esterni con contratti a termine, ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, ovvero alla stipula di apposita convenzione con soggetti esterni esperti in materia.
Il "servizio" ha compiti esclusivamente operativi e non ha competenze in materia di valutazione dei respon sabili. Esso opera in stretto e costante collegamento con le aree del Comune, dalle quali acquisisce, anche attraverso la compilazione di questionari, le notizie necessarie al mo nitoraggio dell'attività gestionale di cui all'art. 197 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il "servizio" di controllo interno di gestione rassegna, con frequenza trimestrale al sindaco al presidente del consiglio, al segretario comunale, al direttore generale se nominato, al revisore dei conti e al nucleo di valutazione, le risultanze della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi previsti nella relazione previsionale e programmatica e nel piano esecutivo di gestione.
La giunta municipale, entro il mese di gennaio di ogni anno, adotta un atto di indirizzo politico, amministrativo, contenente:
a)  la definizione degli obiettivi;
b)  la pianificazione operativa;
c)  i criteri di verifica e di raccolta dei dati;
d)  i riferimenti per l'analisi degli scostamenti in rapporto ai parametri gestionali di cui all'art. 228, comma 7 del decreto legislativo n. 267/2000, e ogni altra direttiva ritenuta utile ai fini di una compiuta rilevazione dell'attività gestionale del Comune, come definita dal piano esecutivo di gestione.
Art.  78
Revisione del conto

Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, un revisore del conto scelto:
a)  tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
b)  tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercia listi;
c)  tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
Egli non deve essere parente od affine entro il 4° grado ai componenti della giunta in carica.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, il revisore ha di ritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore ef ficienza, produttività ed economicità della gestione, se condo le previsioni di cui al precedente art. 77.
Il revisore in conformità allo statuto ed al regolamen to, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.
Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.
Il revisore dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, salvo inadempienza.
Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale decade dalla carica.
La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberati dal consiglio comunale, dopo formale contestazione da parte del sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Controlli
Art. 79
Controlli sugli atti del Comune

La legislazione vigente stabilisce quali sono i controlli sugli atti del Comune, quali gli organi che li esplicano e su quali atti e con quali modalità essi vengono espletati.
Art. 80
Efficacia, interpretazione, difesa contro lo statuto

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di co loro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
L'ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.
La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 e alle leggi regionali n. 48/91 e n. 7/92, alla legge generale, nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli enti locali.
La difesa contro lo statuto va esercitata nell'ambito della tutela nei confronti dello statuto del Comune.
Contro gli atti che violano una norma statutaria, è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice or dinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo; giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.
Analogamente se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della nor ma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti al giudice amministrativo.
Art. 81
Entrata in vigore dello statuto

Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale, ad esso devono confrontarsi tutti gli atti normativi del Comune.
Le norme dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta di apposito schema predisposto dalla giunta e pubblicizzato con le modalità e i criteri previsti dalla legge.
Quando il quorum di cui al precedente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le norme statutarie sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, si osservano anche per il caso di norme integrative e modificative dello statuto.
Si osservano in proposito le disposizioni di cui alla legge regionale n. 48/91, così come modificata dalla legge regionale n. 30/2000.
Lo statuto comunale e le relative integrazioni e modifiche, dopo l'espletamento delle procedure e dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.
Copia del presente statuto e delle sue integrazioni e modifiche è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province re gionali, istituita presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali se, e in quanto applicabili e recepite dalla Regione siciliana.
(2002.45.2673)
Torna al Sommariohome





Statuto del Comune di Termini Imerese


Lo statuto del Comune di Termini Imerese è già stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 31 luglio 1993.
Si ripubblica di seguito il nuovo testo ap provato con delibera del consiglio comunale n. 45 del 16 settembre 2002, divenuta esecutiva il 23 ottobre 2002.

Titolo I
NORME GENERALI E PROGRAMMATICHE
Art. 1
Principi fondamentali

1.  Il Comune di Termini Imerese è ente autonomo lo cale ed ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione siciliana.
2.  Storicamente legato al mare, all'agricoltura, ai com merci, all'artigianato, riafferma il proprio legame con tali settori, che, unitamente al turismo, anche per la presenza delle terme, individua come obiettivi prioritari di sviluppo, potenziando e rivalutando i beni culturali presenti nella città pur senza rinunciare al potenziamento delle attività industriali ed artigianali.
3.  L'autogoverno del Comune e la gestione dei servizi si realizzano con i poteri, con gli istituti e con le norme fondamentali del presente statuto.
4.  L'attività amministrativa del Comune è retta da criteri di efficienza, trasparenza, solidarietà e responsabilità.
5.  Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. A tal fine il Comune promuove e realizza nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di cooperazione alla pace, alla non violenza ed in particolare alla formazione di una cultura della legalità.
6.  In conformità a quanto disposto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune organizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e pianificazione.
Art. 2
Finalità del Comune

1.  Il Comune, con il metodo democratico ed attraverso la partecipazione, progetta e promuove per la cittadinanza i più alti livelli di qualità della vita.
2.  Il Comune, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, orienta a questa prospettiva la propria azione principalmente al fine di:
a)  favorire la formazione e l'inserimento nella vita sociale, il diritto allo studio ed al lavoro;
b)  superare, mediante singoli interventi o mediante un insieme coordinato di interventi, gli squilibri economici, sociali e territoriali;
c)  promuovere la cultura dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione;
d)  concorrere a garantire il diritto alla salute, favorendo fra l'altro un'efficace attività di prevenzione e tutela negli ambienti di vita e di lavoro;
e)  promuovere efficaci servizi sociali secondo principi di solidarietà in collaborazione con l'associazionismo e con il volontariato ed anche attraverso lo strumento della cooperazione;
f)  promuovere, favorire e coordinare l'attività sportiva e l'attività ricreativa e del tempo libero, con particolare riguardo alla costruzione ed al potenziamento delle strutture sportive;
g)  superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinare, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovere tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale;
h)  salvaguardare, recuperare e valorizzare l'identità della città ed il suo patrimonio costituito dalle risorse termali presenti nel territorio comunale, dai beni ambientali, culturali, sociali, monumentali, paesaggistici, geologici, naturalistici, agricoli, forestali e faunistici, sottoponendo i più rilevanti interventi sul territorio ed insediamenti produttivi a valutazione di impatto ambientale nei modi stabiliti dalla legge;
i)  sostenere interventi e progetti di recupero am bientale e naturale, contrastare l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro;
l)  promuovere, sostenere e valorizzare le attività culturali contribuendo a sviluppare una cultura universale e, assieme a questa, la cultura dell'identità storica di Termini Imerese; in questo ambito promuove e sostiene le istituzioni scolastiche, di ogni tipo, ordine e grado riconoscendoli portatori di interessi collettivi;
m)  promuovere, favorire ed indirizzare l'attività economica dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo economico compatibile con le vocazioni storiche di Termini Imerese, del suo territorio e del suo mare;
n)  realizzare i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini manifestano, at traverso la collaborazione e la cooperazione, anche economica, con soggetti pubblici e privati.
o)  operare per il completo abbattimento delle barriere culturali, tecnologiche, architettoniche, (la dove è possibile - parole eliminate), e di comunicazione che im pediscono l'integrazione, la promozione lavorativa e so ciale e la fruibilità della città agli inabili e ai portatori di handicap;
p)  riconoscere al nucleo familiare un ruolo fondamentale nell'educazione morale e civica dei figli, assicurando l'erogazione di servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito e nei casi di necessità tutelando l'infanzia e i minori;
q)  attuare progetti per recepire le esigenze giovanili sul piano culturale, scolastico, di vita sociale, assicurando l'erogazione di servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito;
r)  favorire l'integrazione sociale degli immigrati, ga rantendo il rispetto della loro cultura e dei loro diritti ed assicurando ad essi la fruizione dei servizi sociali, con i medesimi obblighi e doveri dei cittadini italiani;
s)  riconoscere l'obiezione di coscienza all'interno del territorio del Comune, con la conseguente apertura di convenzioni con l'Ente ministeriale competente, per l'as segnazione di obiettori di coscienza da utilizzare in servizi di pubblica utilità.
Art. 3
Stemma, gonfalone

1.  Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Città di Termini Imerese" e con lo stemma, descritto nel foglio allegato, concesso con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 1993.
2.  Nelle cerimonie e nelle ricorrenze pubbliche, ac compagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone co munale descritto nel foglio allegato nella foggia autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica del l'8 novembre 1993.
3.  L'uso e la riproduzione del sigillo e del gonfalone per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 4
Albo Pretorio

1.  Nell'edificio dove hanno sede gli uffici di segreteria, la sala d'ingresso viene destinata ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, come previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, per garantire l'ac cessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
2.  Il segretario generale cura la pubblicazione degli atti avvalendosi, per l'affissione degli stessi, dei messi comunali e, su attestazione del messo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 5
Adesione ai principi europeisti e di collaborazione pacifica tra i popoli

1.  Il Comune, nello spirito della Carta europea del l'autonomia locale adottata dal Consiglio d'Europa nel giugno 1985, partecipa alla costruzione di una cultura europeista condividendo i principi di collaborazione tra comunità locali intesi a creare, nell'interesse dei propri cittadini, un'Europa democratica e federalista.
2.  Il Comune promuove e favorisce altresì iniziative di collaborazione pacifica tra i popoli e ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti con città di tutto il mondo, legami di fraternità, di solidarietà sociale e di amicizia.
Art.  6
Funzioni del Comune

1.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, se condo le rispettive competenze.
2.  Il Comune esercita, secondo le leggi statali e regionali e nei limiti delle proprie risorse economiche e di personale, le funzioni ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione.
3.  Il Comune concorre alla definizione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede allo loro attuazione.
4.  Il Comune coordina le proprie scelte statutarie con quelle di altri comuni, della Provincia, della Regione e con l'azione degli organismi pubblici, delle organizzazioni sindacali imprenditoriali e sociali operanti nel territorio.
5.  Il Comune attua forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
6.  Il Comune, nell'esercizio della propria funzione concernente lo sviluppo economico, si avvale di conferenze sulla economia, d'intesa con le forze economiche, sindacali e sociali, aperte a tutti i cittadini.
Art. 7
Giusto procedimento

1.  Ai sensi del presente statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'approvazione della deliberazione sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica e da quello in ordine alla regolarità contabile se necessario ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, come recepita con legge regionale n. 48/91, e successive modificazioni, nonché, occorrendo, dalla attestazione di copertura finanziaria, nonché, dal parere della commissione consiliare permanente per le sole deliberazioni di competenza del consiglio.
2.  I pareri e l'attestazione, previsti dalla legge, possono essere espressi anche in costanza di seduta consiliare e di dibattito dai dirigenti, tenuti a tali adempimenti, e dalla commissione consiliare permanente.
3.  Nel caso tali pareri e l'attestazione, o alcuni di essi, non sia possibile acquisire durante lo svolgimento della seduta, la trattazione dell'argomento viene momentaneamente accantonata e rinviata ad una successiva seduta della stessa adunanza.
4.  Il regolamento disciplina le modalità di svolgimen to della seduta e la partecipazione dei dirigenti alle se dute del consiglio.
5.  Il parere in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione viene espresso con riguardo alla regolarità del procedimento amministrativo riferito ai fini istituzionali del Comune.
6.  Il parere in ordine alla regolarità contabile della de liberazione viene espresso con riguardo alla disponibilità del capitolo di spesa in raffronto alla spesa prospettata, alla preesistenza di impegno regolarmente e va lidamente assunto, quando trattasi di liquidazioni, alla conformità alle norme in materia fiscale ed al rispetto dei principi contabili e del regolamento di contabilità.
7.  L'attestazione di copertura finanziaria viene resa in dipendenza di valutazioni di ordine monetario tendenti ad accertare, oltre la consistenza della rappresentazione contabile del capitolo di spesa, l'attendibilità dei dati di previsione con l'obiettivo di assicurare costantemente l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed effettivamente realizzabili e spese impegnate.
8.  Il parere in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria non sono richiesti per le proposte di deliberazione che non comportano assunzione di oneri in via diretta o indiretta a carico del Co mune o minori entrate.
9.  Il parere in ordine alla regolarità tecnica non è richiesto sulle proposte di deliberazione relative alla elezione di organi di commissioni, di rappresentanti del Co mune in altri organismi, in istituzioni, aziende, comitati, o che comunque riguardino elezioni o nomine di persone.
10.  I pareri e l'attestazione di cui anzi non sono ri chiesti per le proposte da sottoporre all'esame del consiglio quando le proposte sono formulate dalla giunta con formali atti deliberativi nei quali risultano inseriti sia i pareri che l'attestazione di copertura finanziaria.
11.  Ricorrendo i casi di cui ai precedenti commi 8, 9 e 10, la proposta di deliberazione dà atto nella motivazione della mancata richiesta del parere e dell'attestazione.
12.  E' in facoltà del segretario, del vice segretario, del sindaco o della giunta o del consiglio comunale chiedere pareri di legittimità all'ufficio legale, in persona dei legali anche esterni o esperti della materia. Di tali pareri deve essere fatta menzione nella deliberazione.
Art.  8
Controllo interno - Principi e criteri

1.  Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione (controllo di gestione), quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune (nucleo di valutazione dei dirigenti) e la valutazione e il controllo strategico.
2.  L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria del Comune. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con partico lare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3.  Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del collegio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
4.  Nello stesso regolamento verranno individuate for me e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi, degli uffici comunali e delle istituzioni.
Art. 9
Collegio dei revisori dei conti

1.  I revisori dei conti debbono possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per la elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
2.  Il collegio dei revisori dei conti è costituito da 3 componenti, che vengono eletti dal consiglio comunale, con voto limitato ad uno in 3 distinte votazioni, e scelti:
-  uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili, che funge da presidente;
-  uno tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili nella sezione dei dottori commercialisti;
-  uno tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili nella sezione dei ragionieri.
3.  Essi durano in carica 3 anni dall'elezione, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili una so la volta. Non possono essere contemporaneamente com ponenti in più di 2 collegi.
4.  Per l'esercizio della loro attività i revisori, anche singolarmente, hanno accesso agli atti e documenti del Comune e delle istituzioni.
5.  Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Co mune e delle istituzioni ed attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, e nella quale vengono espressi ri lievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il re golamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
6.  La tecnica del controllo di gestione costruisce mi suratori idonei ad accertare periodicamente: la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni; la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati; il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta; l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettazione e realizzazione ed individuazione delle relative responsabilità.
7.  I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrano irregolarità nella gestione ne informano immediatamente il sindaco, il consiglio comunale e le autorità competenti.
8.  I revisori dei conti assicurano consulenza al consiglio comunale, alle commissioni consiliari permanenti ed al consiglio di amministrazione delle istituzioni e quando richiesti partecipano alle relative sedute e possono fare relazioni.
9.  Il regolamento disciplina anche le modalità di revoca e di decadenza dei revisori nonché le modalità di attuazione dei rapporti con il consiglio comunale, con le commissioni comunali permanenti ed il consiglio di amministrazione delle istituzioni.
10.  Ai revisori dei conti viene corrisposto un trattamento economico nella misura stabilita dalle disposizioni statali e fissato con apposita deliberazione della giunta municipale.
11.  I verbali del collegio dei revisori dei conti sono pubblici.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE PRINCIPI GENERALI
Capo I
Organizzazione e rapporti fra organi elettivi e apparato amministrativo
Art. 10
Organizzazione dell'attività amministrativa

1.  Il Comune organizza le proprie strutture funzionali ispirandosi ai principi di cui ai commi successivi.
2.  L'amministrazione comunale, in quanto possibile e salvo la scelta di interventi straordinari o urgenti a sostegno di settori o servizi in crisi congiunturale o altrimenti abbisognevoli di interventi straordinari o speciali, assume il metodo e gli strumenti della programmazione nel realizzare le proprie finalità, nell'individuare e qualificare i soggetti ed i bisogni sociali, nell'organizzare il territorio e nel determinare il proprio indirizzo politico-amministrativo.
3.  L'attività amministrativa deve essere finalizzata a rispondere in forma di prestazione concreta alla do man da sociale collegata al soddisfacimento degli obiettivi in dividuati in sede di programmazione socio-economica e, in genere, alle finalità socio-politiche enunciate dall'am ministrazione in carica. Essa deve essere improntata ai principi della trasparenza organizzativa e della socializzazione delle tecniche di intervento dell'amministrazione comunale, al fine di valorizzare la qualità e l'efficacia delle strutture organizzative, la capacità lavorativa, il sen so del dovere, la responsabilità professionale del dipendente comunale e di sviluppare la partecipazione dei cittadini e la funzione di controllo del consiglio comunale.
4.  L'attività delle strutture organizzative comunali e l'organizzazione del lavoro deve essere preferibilmente improntata per piani e gruppi di lavoro, su temi ed obiettivi prefissati, e con carattere di interdisciplinarità, fatti salvi gli adempimenti correnti, individuali o urgenti.
5.  L'analisi delle procedure e delle funzioni, da svolgere nell'ambito dei piani di lavoro, nonché, tutti i connessi problemi di tipo organizzativo, professionale, formativo, potranno essere oggetto di apposite conferenze organizzative.
Art. 11
Rapporti tra organi istituzionali e apparato amministrativo

1.  Le strutture funzionali del Comune operano, nel l'esercizio delle loro mansioni istituzionali, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive degli organi istituzionali del Comune. La loro attività è sottoposta a vigilanza e con trollo da parte degli stessi.
2.  In particolare, il consiglio comunale può determinare indirizzi di ordine generale e, nel quadro di quegli indirizzi, oltre che in esplicazione delle potestà proprie, la giunta e/o il sindaco possono impartire direttive particolari per il raggiungimento degli obiettivi politico-am ministrativi e socio-economici dell'ente.
Art. 12
Struttura dell'ente

1.  L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimen to di servizi funzionali, strumentali e che supporto.
2.  La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, in modo da assicurare il massimo grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell'ente.
3.  La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e dei compiti delle stesse.
4.  Ai fini di favorire la massima mobilità interna e la massima flessibilità organizzativa, in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a ragionevoli parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del Comune possono essere sempre adeguate e ridistribuite nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previsti dalla pianta organica del personale.
5.  Ad ogni unità organizzativa è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse.
6.  Le variazioni all'organigramma nonché l'assegnazione del personale delle varie unità organizzative sono disposte, in relazione alle qualifiche e profili professionali rivestiti, dal segretario generale, sulla scorta delle esigenze dell'amministrazione comunale formulate dal sindaco o dagli assessori dei vari rami, o anche su motivate proposte formulate dai funzionari responsabili dei servizi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, tranne nei casi urgenti, particolari o temporanei.
7.  Fermo restando il principio della più ampia mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'ente, ove una qualsiasi unità di personale contestasse l'assegnazione ad una diversa unità organizzativa rispetto a quella nella quale era stata assegnata, tale contestazione sarà risolta, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, con provvedimento avente caratteristiche di definitività dal sindaco, sentito il parere delle organizzazioni sindacali.
8.  Ove sia ritenuto necessario o opportuno, nel ri spetto degli istituti economici previsti dalla normativa vigente e per l'esercizio delle funzioni o attività di rispettiva competenza, all'interno delle unità organizzative, per progetti o programmi determinati, possono essere costituiti gruppi di studio, ricerca o lavoro, attribuendo al per sonale mansioni e attività compatibili con la competenza professionale indipendentemente dalle mansioni svolte.
Capo II
Copertura qualifiche dirigenziali e collaborazione esterna
Art. 13
Contratti per la copertura di posti per qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione

1.  La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2.  Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato dal sindaco e dalla giunta, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli in carichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.
3.  La materia sarà disciplinata da apposita norma regolamentare.
Art. 14
Collaborazione esterna

1.  Il Comune può avvalersi con convenzioni a termine di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità al fine di soddisfare obiettivi determinati.
Capo III
Struttura dell'ente
Art. 15
Principi strutturali ed organizzativi

1.  L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per programmi, per obiettivi e per risultati e viene informata ai seguenti principi:
a)  organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per programmi e per progetti obiettivo;
b)  analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia del l'attività svolta da ciascun elemento del gruppo organizzato;
c)  individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2.  Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
Art. 16
Organizzazione strutturale

1.  L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionale del Comune secondo le norme del regolamento, è articolata in aree funzionali, settori, servizi ed unità organizzativa, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2.  L'organizzazione strutturale del Comune sarà disciplinata da apposita norma regolamentare di cui al successivo art. 17.
Art. 17
Personale

1.  Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione professionale, la qua lificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2.  La disciplina del personale è riservata agli atti normativi del Comune che danno esecuzione alle leggi, ai contratti di lavoro ed allo statuto.
3.  Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
a)  la dotazione organica, le categorie ed i profili professionali;
b)  le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
c)  i diritti, i doveri e le sanzioni;
d)  le modalità organizzative e di funzionamento della commissione di disciplina;
e)  il trattamento economico;
f)  l'esercizio di attività libero professionali con enti pubblici.
Capo IV
Regolamento disciplinare
Art. 18
Rinvio al regolamento

La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati da apposito regolamento comunale.
Titolo III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE E ORGANI DI GOVERNO
Capo I
Organi istituzionali
Art.  19
Organi

Sono organi istituzionali del Comune: il consiglio co munale, la giunta municipale e il sindaco.
Capo II
Elezione, compiti, attribuzioni del consiglio comunale
Art.  20
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale rappresenta l'intera comuni tà. E' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei com ponenti il consiglio; in seconda votazione risulta elet to il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.
3.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto, e, compatibilmente con questi, dan do la precedenza alle proposte del sindaco.
5.  La prima convocazione è disposta dal presidente uscente.
6.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria del l'assemblea fino all'elezione del presidente.
7.  La prima convocazione del consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è disposta dal sindaco uscente entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali (comma eliminato).
8.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario generale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
9.  Al presidente del consiglio comunale e ai gruppi consiliari rappresentati vengono assegnati locali e attrezzature idonee per il buon funzionamento dell'ufficio.
Art. 21
Attribuzioni e competenze del consiglio

1.  Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalle leggi e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2.  Impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Le sue sedute sono pubbliche, tranne nei casi previsti dal regolamento.
3.  Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4.  Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5.  Dura in carica 5 anni, salvo i casi di anticipato scioglimento o decadenza previsti dalla legge.
6.  Ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
a)  statuti comunali e delle aziende speciali, regolamenti, criteri generali in materia di regolamento uffici e servizi;
b)  programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, conti consuntivi, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
c)  le convenzioni tra i comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione: atti questi che possono essere adottati dal sindaco qualora il consiglio non abbia provveduto entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno;
f)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la discipli na generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
g)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h)  la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
i)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
l)  l'autorizzazione ad avvalersi della trattativa privata nei casi previsti dalla legge e dal regolamento;
m)  valutazioni, da esprimere in seduta pubblica, en tro 10 giorni dalla presentazione della relazione semestrale del sindaco sullo stato di attuazione del program ma e attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
n)  l'approvazione della mozione di sfiducia al sindaco nei casi di cui all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato con l'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, nei casi e con le modalità ivi previsti.
7.  Ha inoltre competenza a:
a)  dichiarare, previa lettura ed eventuale rettifica, approvati i verbali delle sedute precedenti;
b)  trattare mozioni, interrogazioni, petizioni, questioni ed argomenti di carattere generale promossi da consiglieri, da associazioni, comitati, organizzazioni sindacali o di categoria;
c)  promuovere iniziative ed ordini del giorno per sol lecitare comportamenti o provvedimenti di organi esterni.
d)  ricevere il giuramento del sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana, nella seduta di insediamento.
8.  Nell'esercizio di queste ultime competenze il consiglio comunale conclude la propria attività con meri atti aventi natura non provvedimentale ma di semplice di chiarazione di volontà collegiale impegnativa per gli or gani e gli organismi comunali e per l'attività dell'amministrazione. Tali atti se redatti in forma autonoma non saranno registrati come deliberazioni e non saranno assoggettati al riscontro tutorio e se formati nel contesto di un provvedimento non vengono in esso trascritti.
Art. 22
Attività ispettiva del consiglio

1.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
2.  Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, del comma 6 lett. n) dell'articolo precedente e del successivo art. 31, comma 11, sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90 così come recepito e modificato dall'art. 1, lett. g) della legge regionale n. 48/91.
3.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale. La commissione, formata ciascuna da 3 membri, di cui uno appartenente alla minoranza, vie ne eletta a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Le commissioni esercitano azione ispettiva su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale e sul l'andamento delle attività di gestione delle varie aree funzionali e dei vari settori operativi del Comune, segnalando al sindaco, al segretario e ai dirigenti tutte le disfunzioni e proponendo le misure opportune.
Art. 23
Regolamento interno

1.  Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio.
Art. 24
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali ovvero su richiesta del 2,5% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune. In quest'ultimo caso le firme dei richiedenti devono essere autenticate nei modi di legge.
2.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente. Egli assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
3.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 25
Sessioni consiliari, convocazione e validità delle sedute

1.  La convocazione del consiglio comunale avviene mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. Le proposte delle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno debbono essere messe a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni pri ma dell'adunanza. Nei casi d'urgenza, la consegna dell'av viso con l'elenco degli affari da trattare può aver luogo anche 24 ore prima, in tal caso ogni proposta di delibe razione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno se guente, fermo restando che la proposta di deliberazione deve essere mes sa a disposizione dei consiglieri 24 ore prima.
2.  Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno debbono essere comunicati al consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti nel comma precedente.
3.  L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da assicurare la trattazione degli argomenti con la se guente priorità:
a)  ricostruzione dell'organo consiliare;
b)  lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;
c)  proposte del sindaco, a meno che queste non debbano essere trattate in via subordinata rispetto ad altri affari che abbiano natura pregiudiziale rispetto alle proposte del sindaco stesso.
d)  provvedimenti finanziari: bilancio, conto consun tivo, tariffe, piani finanziari, etc.;
e)  gli altri argomenti e fra essi le proposte del sindaco se non inserite al punto c);
f)  mozioni ed interrogazioni.
4.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei presenti, se altrimenti non disposto dalla legge, e con l'assistenza di 3 scrutatori nominati dal presidente assicurando la rappresentanza dei gruppi di opposizione, quan do possibile.
5.  La mancanza del numero legale comporta la so spensione di un'ora della seduta.
6.  Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
7.  Nella seduta di 2ª convocazione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.
8.  Il rinvio alla seduta di prosecuzione, dopo la so spensione di un'ora della stessa per mancanza del nu mero legale, può farsi valere una sola volta nel corso del l'adunanza, e per gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno, anche se nella seduta di prosecuzione si registrasse la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati. Se nella seduta di prosecuzione non venisse esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta stessa può essere aggiornata ad altra data. Se all'ordine del giorno vengono aggiunti nuovi argomenti dopo che si sia verificato il rinvio alla seduta di prosecuzione, tali argomenti possono essere trattati, previa notifica a tutti i consiglieri nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 1, con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati, come seduta di prima convocazione.
9.  I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere i riferimenti conclusivi degli interventi dei consiglieri comunali quando tali interventi sono prodotti nella forma scritta o registrati in nastri magnetici o stenografici nel resoconto della seduta, negli altri casi gli interventi sono sinteticamente riportati nel verbale di deliberazione.
Capo III
Istituzione ed attribuzioni commissioni consiliari
Art. 26
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio comunale per l'esercizio delle sue competenze si avvale di commissioni permanenti, temporanee o speciali costituite nel proprio seno con criterio proporzionale alla composizione dei gruppi politici presenti nel consiglio.
2.  Il regolamento disciplina il numero delle commissioni permanenti, le materie di competenza, il funzionamento, la nomina dei componenti e le loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale dei gruppi politici. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3.  Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, i capigruppo consiliare, organismi associativi, esperti, tecnici, legali, funzionari e rappresentanti di forze sociali, sindacali, politiche ed economiche oltre i rappresentanti delle consulte previste nel presente statuto per l'esame di specifici argomenti.
4.  Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali quando questi lo ri chiedano.
5.  Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
Art. 27
Attribuzioni delle commissioni

1.  Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio comunale al fine di favorire il migliore e spedito esercizio dell'attività dibattimentale e decisionale dello stesso organo.
2.  Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio co munale.
La presidenza delle commissioni consiliari temporanee e di quelle speciali è attribuita ad un consigliere di minoranza.
3.  Il regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
a)  la nomina dei componenti delle commissioni;
b)  la nomina del presidente della commissione;
c)  le procedure ed i termini per l'esame e l'approfondimento delle proposte di deliberazione assegnate;
d)  le competenze per materia delle singole commissioni;
e)  le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'or gano competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
f)  i metodi, i procedimenti ed i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
Capo IV
Status consiglieri comunali
Art. 28
Consiglieri

1.  La posizione giuridica e lo status dei consiglieri so no regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera co munità alla quale costantemente rispondono.
2.  Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio comunale, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
4.  L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
5.  Il consigliere comunale che non interviene a 3 sedute consecutive del consiglio comunale, senza giustificato motivo da documentare agli atti del consiglio, può essere dichiarato decaduto dalla carica, nelle forme di legge, su iniziativa del presidente o di un consigliere, previa contestazione da effettuarsi dopo la terza assenza consecutiva e con diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
Art. 29
Diritti e doveri dei consiglieri

1.  Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2.  L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza al principio del "giusto procedimento".
3.  Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nell'ambito del territorio comunale presso il quale verranno notificati o recapitati gli atti relativi al suo mandato.
4.  I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni, nonché proposte di deliberazione per gli affari di competenza del consiglio.
5.  Per assicurare massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento, i redditi posseduti, la possidenza immobiliare e la propria situazione associativa mediante dichiarazione annuale che attesti la non appartenenza a società o associazioni in contrasto con le leggi dello Stato. I consiglieri comunali devono altresì rendere pubbliche le spese effettuate e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
Art. 30
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento, e ne danno comunicazione alla presidenza del consiglio ed alla segreteria co munale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero dei voti nella lista di appartenenza.
2.  Il regolamento disciplina la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Capo V
Organo di Governo
Art. 31
Giunta municipale

1.  La giunta è l'organo di governo del Comune.
2.  Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3.  Il sindaco eletto al primo turno, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla ca rica di sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La durata della giunta è fissata in 5 anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
4.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
5.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.
6.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
7.  Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessore comunale con quella di componente della giunta regionale.
8.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al se condo grado, del sindaco.
9.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
10.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
11.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sul quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal precedente art. 21. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
12.  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
13.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica del l'intera giunta.
Art. 32
Giuramento

1.  In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
2.  Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art.  33
Composizione

1.  La giunta è composta dal sindaco e da 7 assessori.
2.  Gli assessori, ove lo vogliano, partecipano alle se dute del consiglio comunale, senza diritto di voto, per il lustrare argomenti concernenti la propria delega.
Art. 34
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno inserendovi tutte le proposte di deliberazione complete dei pareri previsti dalla legge.
2.  La giunta, per assicurare buon andamento e trasparenza all'attività amministrativa, nella prima riunione stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamen to, nonché il giorno nel quale, di norma, terrà le riunioni.
Art. 35
Attribuzioni

(La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; attua gli indirizzi generali del consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso) sostituito con "La giun ta adotta tutte le deliberazioni per le materie indicate nell'art. 15 della legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni che non siano di competenza del consiglio".
Art. 36
Deliberazioni degli organi collegiali

1.  Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti dei presenti, salvo maggioranze diverse previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2.  Tutte le deliberazioni sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla va lutazione dell'azione da questa svolta.
3.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata". Le sedute del la giunta municipale, delle commissioni consiliari e co munali sono "private".
4.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai dirigenti responsabili dei rispettivi servizi. Il deposito degli atti riguardanti le proposte di deliberazione e la verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale e della giunta sono curate dal segretario generale, assistito dal vice segretario e con la collaborazione dell'ufficio deliberazioni del servizio di segreteria generale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento con l'osservanza della legge e dello statuto. Il segretario generale non assiste alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito dal vice segretario o in caso di sua assenza dal componente più giovane d'età del collegio deliberante.
5.  I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano per voti fra i presenti, e a parità di voti dal componente più anziano per età.
Capo VI
Sindaco - Funzioni ed attribuzioni
Art. 37
Sindaco

1.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione e del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Presta giuramento dinanzi al consiglio comunale nella seduta di insediamento.
2.  Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3.  La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4.  Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono as segnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzio ni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse alla ca rica.
5.  Presenta ogni 6 mesi una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
6.  Il sindaco è difensore ideale dell'infanzia e degli emarginati.
Art. 38
Attribuzioni di amministrazione

1.  Il sindaco:
a)  ha la rappresentanza generale del Comune;
b)  ha la direzione unitaria ed il coordinamento della attività politico-amministrativa del Comune;
c)  convoca, presiede la giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente at tribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.
d)  coordina l'attività dei singoli assessori;
e)  può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa di competenza dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta municipale che decide in via definitiva sull'adozione dell'atto;
f)  impartisce direttive al segretario generale e ai di rigenti in ordine agli indirizzi politico-amministrativi, funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa dell'ente e di tutti gli uffici e servizi;
g)  ha facoltà di delega;
h)  promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
i)  è ufficiale di governo ed in tale veste adotta ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia, igie ne, sanità e ordine pubblico;
l)  esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento del le funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Co mune;
m)  nomina i messi notificatori;
n)  è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio co munale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
o)  nomina, designa e revoca i rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Co mune o della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Non può nominare rappresentanti del Comune presso azien de, en ti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado;
p)  nomina il segretario generale in conformità alla normativa in materia di stato giuridico del segretario generale;
q)  attribuisce la funzione di direttore generale previa delibera di giunta municipale;
r)  attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna;
s)  provvede alla mobilità interna delle figure apicali dell'ente;
t)  attribuisce le mansioni superiori per la copertura dei posti apicali;
u)  nomina il coordinatore unico dei lavori pubblici;
v)  nomina i responsabili della gestione e dell'organizzazione:
-  dell'I.C.I.;
-  dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
-  della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
-  della tassa o tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
w)  nomina l'economo e l'eventuale subeconomo;
x)  individua i collaboratori degli uffici posti alle di rette dipendenze sue, della giunta o degli assessori;
y)  nomina il responsabile dell'ufficio statistica;
z)  nomina il responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico;
aa)  nomina il responsabile della protezione civile;
bb)  nomina il responsabile dello sportello unico per le attività produttive;
2.  Gli atti di competenza del sindaco implicanti as sunzione di impegno di spesa sono adottati di concerto con il responsabile del servizio finanziario. Il concerto ri guarda esclusivamente l'assunzione dell'impegno di spe sa.
3.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
4.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
Art. 39
Incarichi ad esperti

1.  Il sindaco, per l'espletamento delle attività connes se con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'amministrazione.
2.  Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a 2.
3.  Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
4.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio co munale una dettagliata relazione attività degli esperti da lui nominati.
5.  Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quel lo globale previsto per i dipendenti in possesso della se conda qualifica dirigenziale.
Art. 40
Attribuzioni di vigilanza

Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati e vigila sui risultati dei singoli settori operativi, avvalendosi anche dei poteri del segretario generale;
b)  promuove direttamente o avvalendosi del segretario generale, indagini e verifiche amministrative sul l'intera attività del Comune;
c)  compie gli atti conservativi e pretensivi dei diritti del Comune;
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti o con partecipazione del Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa la giunta e il consiglio comunale;
e)  collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
f)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta mu nicipale ed, in genere, per la migliore realizzazione dei fini istituzionali del Comune.
Art. 41
Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte

1.  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco, da effettuare nel primo turno elettorale utile.
1.  La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa, comporta la nomina da parte del l'assessore regionale per gli enti locali, secondo le di sposizioni di cui all'art. 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
2.  Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali com pete al segretario generale.
3. Le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli artt. 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.
4.  Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.
Titolo IV
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Capo I
Principi e criteri fondamentali di gestione
Art. 42
Direttore generale

1.  Con le modalità e condizioni previste dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97, il sindaco, previa deliberazione della giunta municipale, (nomina - parola so stituita) può nominare con propria determinazione un direttore generale, al di fuori della dotazione organica dell'ente e con contratto a tempo determinato, scegliendolo intuitu personae.
2.  Il direttore generale riceve una retribuzione onnicomprensiva, stabilita in misura pari a quella del segreta rio generale.
3.  Il direttore generale è revocato con determinazione del sindaco, previa deliberazione della giunta municipale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.
4.  Nell'ambito dell'azione amministrativa, che adotta il metodo della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi politico-amministrativi e sociali e della pianificazione per progetti dell'attività di gestione del Comune, il direttore generale svolge le attribuzioni e le funzioni seguenti:
a)  provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal sindaco;
b)  sovrintende alla gestione delle attività del Comune, coordinando, quale superiore gerarchico, ai sensi dell'art. 15, comma 3°, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni, l'azione dei dirigenti, al fine di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in senso aziendalistico;
c)  presiede la conferenza periodica dei dirigenti, coordinando l'attività degli stessi e svolgendo funzioni di sovraintendenza con ogni effetto e responsabilità di legge;
d)  predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2°, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
e)  predispone le proposte del piano esecutivo di gestione da assegnare ai singoli capi settore responsabili di budget, in base alle norme dell'art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
f)  collabora direttamente con il sindaco e con la giunta per l'esercizio di tutte le funzioni di indirizzo e controllo, anche in riferimento ai compiti di controllo interno di gestione;
g)  sostituisce temporaneamente i capi settore in caso di inerzia od omissione dell'obbligo dei doveri di ufficio, adottandone in sostituzione gli atti necessari all'attività del Comune;
h)  è responsabile del risultato dell'attività dei capi settore, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della realizzazione degli obiettivi e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
i)  riceve le relazioni annuali dei capi settore ed esprime il proprio giudizio con relazione al sindaco, al fine di ogni successiva decisione del sindaco stesso;
l)  collabora con il segretario generale, nell'interesse dell'amministrazione e per il buon andamento delle attività istituzionali;
m)  convoca, presiede ed indice la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, su preciso mandato del sindaco, quando questi ne abbia la competenza;
n)  è attributario di interventi di piano esecutivo di gestione allorché si trovi in posizione dirigenziale con poteri di gestione ed esternazione;
o)  svolge qualsiasi ulteriore e diversa attività prevista per il direttore generale dalle leggi dello Stato, dallo statuto comunale, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalle altre norme vigenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e collabora per le adunanze del consiglio comunale e per le attività della giunta, tenendosi a disposizione del sindaco.
5.  Ove non diversamente qualificati, gli atti adottati dal direttore generale, nell'esercizio delle sue funzioni dirigenziali, sono definiti "determinazioni".
6.  Le funzioni di direttore generale possono essere attribuite, con determinazione sindacale previa deliberazione di giunta municipale, al segretario generale. Il compenso da corrispondere al segretario generale per lo svolgimento anche delle mansioni di direttore generale è quello stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria dei segretari comunali e provinciali.
Art. 43
Segretario generale

1.  Il segretario generale è nominato o revocato, con atto monocratico del sindaco, con le procedure e i termini previsti dall'art. 17, commi dal 67 all'86, della legge n. 127/97, dal D.P.R. n. 465/97 e dall'art. 97 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2.  La nomina del segretario generale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del sindaco che lo nomina.
3.  Il segretario generale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del sindaco che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario generale.
4.  Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
5.  Il sindaco, salvo quanto previsto dal successivo art. 14, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 51bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina, secondo l'Ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario generale ed il direttore generale.
6.  Il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del citato art. 51bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il sindaco abbia nominato il direttore generale.
Il segretario generale, inoltre:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco;
d)  collabora con il direttore generale nell'interesse dell'amministrazione e per il buon andamento delle attività istituzionali.
7.  Qualora al segretario generale siano state attribuite anche le funzioni di direttore generale questi esercita anche le attribuzioni di cui all'art. 42 precedente.
Art. 44
Vice segretario

1.  Il funzionario dirigente del primo settore amministrativo, provvisto dei requisiti per partecipare al concorso per segretario generale, ha la qualifica di "vice segretario generale" ed assolve alle funzioni vicarie del segretario generale avente la qualifica di segretario generale della classe 1"B".
2.  Il vice segretario generale, nominato secondo quan to previsto dalla normativa vigente, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, svolge le funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento o di vacanza del posto sino alla nomina del titolare della sede.
Capo II
Dirigenti - Attribuzioni e funzioni
Art. 45
Dirigente

1.  L'attività gestionale del Comune, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata, limitatamente agli affari di competenza dei singoli settori, ai dirigenti, coordinatori degli stessi settori, che la esercitano avvalendosi degli uffici dipendenti del settore, in base agli indirizzi degli organi istituzionali ed in attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione comunale e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.
2.  Il dirigente è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi del settore. Egli è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione e del settore da lui diretto.
3.  Per la realizzazione degli obiettivi del Comune, esercita l'attività di sua competenza in stretta collaborazione con il segretario generale e con autonoma responsabilità di risultato, avvalendosi degli strumenti operativi e della organizzazione di personale messi a disposizione dall'amministrazione ed avvalendosi pure quando lo ritenga opportuno di pareri di legittimità resi dall'ufficio legale.
4.  Sui risultati di gestione riferisce periodicamente al sindaco e al direttore generale e/o segretario generale e suggerisce gli opportuni aggiustamenti per conseguire migliore efficienza e trasparenza nella gestione dei servizi.
5.  In caso di assenza o di impedimento (o di vacanza - parola eliminata) del posto di dirigente, le funzioni sono attribuite, preferibilmente, ad altro dirigente appartenente alla stessa area funzionale o ad analoga area funzionale o ad un funzionario dello stesso settore del dirigente assente o impedito avente categoria non inferiore a D3, ovvero ad un funzionario avente categoria non inferiore a D3 appartenente alla stessa area funzionale del dirigente assente ma dipendente da altro settore, privilegiando (l'anzianità di servizio - parola sostituita) la professionalità.
6.  La giunta municipale, su proposta del sindaco, sentiti il segretario e le organizzazioni sindacali aziendali, può con provvedimento motivato, nelle more dell'espletamento del concorso, attribuire le funzioni del posto a soggetti esterni di sicura esperienza e capacità professionale in campo amministrativo, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, osservando le modalità e le procedure previste nel regolamento.
7.  Qualora trattasi delle coperture di posti apicali di servizi altamente specialistici, relativi all'area informatica, si può provvedere con contratto a tempo determinato di diritto privato osservando le modalità e le procedure previste nel regolamento.
Art. 46
Attribuzioni gestionali ai dirigenti

1.  Al dirigente compete limitatamente al servizio del settore che gestisce, l'adozione degli atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi istituzionali.
2.  In particolare il dirigente adotta i seguenti atti, con riferimento al settore di direzione:
a)  predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli organi istituzionali o dal direttore generale e/o segretario generale, con priorità degli organi istituzionali;
b)  organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi istituzionali per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi prefissati compresi i provvedimenti disciplinari e l'assegnazione all'occorrenza di mansioni superiori retribuite ai dipendenti addetti al settore;
c)  autorizzazione delle missioni, delle prestazioni di lavoro straordinario, dei congedi ordinari e straordinari, delle aspettative e dei permessi del personale con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
d)  ordinazione di beni e di servizi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
e)  liquidazione di spese regolarmente ordinate;
f)  presidenza delle commissioni di gara, delle gare di appalto e delle commissioni di concorso, se non disposto diversamente dalla legge, con l'osservanza dei criteri, dei principi e delle procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti; responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
g)  provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri determinati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
h)  verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione degli atti e dei provvedimenti anche esterni conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni, dei programmi, degli indirizzi e delle direttive dell'amministrazione;
i)  verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici, dei servizi e del personale ad essi preposto;
l)  stipulazione di contratti in rappresentanza del l'amministrazione;
m)  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
n)  provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropriazioni quando sono di competenza comunale;
o)  approvazione dei ruoli o dei tributi, dei canoni e di tutte le entrate comunali con i criteri e negli importi stabiliti con i provvedimenti di determinazione delle tarif fe di concessione di beni e servizi;
p)  attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
q)  per il solo dirigente del settore finanza e bilancio sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.
Art. 47
Attribuzioni consultive, di direzione e di coordinamento del dirigente

1.  Il dirigente assiste, se richiesto, alle sedute del consiglio, della giunta, delle commissioni permanenti, temporanee o speciali, nonché a commissioni di studio e di lavoro interne al Comune.
2.  Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e/o giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori, ai consiglieri ed al segretario generale.
3.  Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.
4.  Esercita nell'ambito del settore funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici, dei servizi e del personale dipendente; distribuisce nel rispetto delle qualifiche e dei profili professionali i carichi di lavoro ed utilizza il personale assegnato al settore per conseguire efficienza e trasparenza.
5.  Adotta provvedimenti di mobilità interna del personale nell'ambito del settore, dandone comunicazione al sindaco ed al segretario generale.
6.  Designa il responsabile del procedimento.
7.  Solleva contestazioni di addebiti e propone provvedimenti disciplinari, ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari, informandone il sindaco ed il direttore generale e/o segretario generale.
Qualora la sanzione da comminare sia superiore alla censura segnala all'apposito ufficio per i provvedimenti disciplinari i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, nei termini e con l'osservanza delle norme regolamentari;
8.  Assolve a tutti gli incombenti procedurali, connessi con il rispetto di adempimenti amministrativi, procedurali, legali sottoposti a scadenza ed in genere a tutte le prescrizioni legali gravanti sull'area.
9.  Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sotto ordinati, dandone comunicazione al sindaco ed al direttore generale e/o segretario generale.
Art. 48
Responsabilità dei dirigenti

1.  I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza di gestione, della tempestività e regolarità dell'istruttoria degli atti; rispondono, in particolare, dell'osservanza dei doveri di ufficio, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascun dipendente assegnato.
2.  I risultati negativi eventualmente rilevati nell'organizzazione del lavoro e delle attività di ufficio sono contestati, con atto scritto, tenuto conto delle leggi vigenti e del regolamento.
Titolo V
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Principi generali
Art. 49
Partecipazione ed associazionismo

1.  Il Comune esercita le proprie funzioni attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli e associati, promuovendo quegli organismi che rendano effettiva tale partecipazione.
2.  Il Comune assume tra i compiti di rilevo della propria attività il sostegno delle associazioni volontarie dei cittadini, che operino per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 2 del presente statuto.
3.  Il Comune riconosce i bambini e gli adolescenti come cittadini a pieno titolo e si adopera a farli partecipare alla vita della comunità, coinvolgendoli in relazione alle scelte che li riguardano.
4.  Viene istituito il consiglio comunale dei ragazzi eletto tra tutti gli alunni delle scuole medie statali e tra gli alunni frequentanti la quinta elementare dei circoli didattici della città. Il consiglio comunale dei ragazzi ha potere propositivo su ambiente, sport e tempo libero (comma aggiunto).
Art. 50
Criterio di individuazione e di applicazione delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini ed istituti di partecipazione

Le disposizioni statutarie relative ai diritti dei cittadini e agli istituti di partecipazione si applicano, salvo diversa ed esplicita indicazione, alle seguenti persone:
a)  ai cittadini residenti nel Comune di Termini Imerese;
b)  ai cittadini non residenti, che con il Comune abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di servizio militare, di studio e di utenza di servizi;
c)  agli stranieri ed apolidi che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b).
Art. 51
Interventi nel procedimento amministrativo

1.  I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per modi e casi espressamente esclusi dalla legge.
2.  La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti portatori di interessi collettivi.
3.  Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4.  Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5.  Qualora sussistano particolari e giustificate esigen ze, previste nel regolamento, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
6.  Gli aventi diritto possono presentare istanze, me morie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7.  Il responsabile del procedimento deve pronunciarsi, entro il termine stabilito, sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8.  Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9.  Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10.  I soggetti di cui al primo comma hanno altresì il diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli per i quali viene espressamente disposta la segretezza.
11.  L'organo competente all'emanazione del provvedimento finale su proposta del responsabile del procedimento, potrà concludere, con deliberazione o con determinazione, accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
Art. 52
Pubblicità dei documenti amministrativi del Comune

1.  Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, compresi quelli relativi ai concorsi ed agli appalti, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi di legge e segnatamente in relazione al corretto svolgimento dell'istruttoria.
2.  E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3.  In nessun caso può vietarsi l'esibizione degli atti del consiglio comunale adottati ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché, degli atti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi di carattere economico a persone ed a enti pubblici e privati.
Art. 53
Accesso all'informazione ed ai procedimenti amministrativi

1.  Il consiglio comunale adotta apposito regolamento per garantire l'accesso dei cittadini che abbiano un interesse giuridicamente qualificato, alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, indicando modalità e procedure per l'agevole individuazione del responsabile del procedimento.
2.  Il regolamento è pertinente alle seguenti finalità:
a)  indica le categorie di atti dei quali può temporaneamente essere vietata l'esibizione;
b)  istituisce un registro liberamente consultabile da chiunque, in cui sono integralmente riportate le dichiarazioni del sindaco nel caso previsto dal 1° comma, dell'art. 52;
c)  assicura le modalità di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi. In ogni caso il rilascio di copie di atti avviene previo pagamento dei soli costi di duplicazione e dei diritti di ricerca e di visura, salva la disciplina della legge sul bollo.
3.  E' in facoltà del Comune istituire l'ufficio per l'informazione e la partecipazione dei cittadini il cui funzionamento verrà disciplinato da apposito regolamento.
Art. 54
Obbligo di ricevuta

1.  Ferme restando le disposizioni di legge che consentono la autocertificazione dei documenti già presentati agli atti del Comune, l'amministrazione comunale e le Aziende speciali o le istituzioni dipendenti o controllate sono tenute a rilasciare immediatamente una ricevuta per ogni domanda, richiesta o istanza rivolta ad un loro ufficio per l'avvio di un procedimento.
2.  All'indirizzo fornito nella domanda sarà fatta pervenire entro 10 giorni, a cura dell'ufficio competente, l'indicazione dei termini, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento, la quale esaminerà le pratiche in ordine cronologico salvo ragionevoli motivi di anticipato prelievo di eventuale pratica successiva, dei quali motivi dovrà essere data giusta esplicitazione nell'atto medesimo e nei modi e nelle forme previste dalla legge.
Art. 55
Informazione al pubblico sull'attività del Comune

Il Comune, verificato il regolamento previsto dalla legge regionale n. 10/91 sull'accesso e l'informazione agli atti amministrativi, avvalendosi di proprie pubblicazioni periodiche e di ogni altra idonea e tempestiva iniziativa, eventualmente anche attraverso quotidiani ed emittenti radiotelevisive, fornisce la più ampia informazione ai cittadini sulla propria attività, con particolare riguardo a:
a)  bilanci preventivi e consuntivi;
b)  strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica, commerciale;
c)  valutazione d'impatto ambientale;
d)  regolamenti;
e)  ogni iniziativa di carattere generale, che attenga al rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e, in genere, ogni iniziativa di pubblico interesse;
Capo II
Proposte, petizioni, referendum
Art. 56
Proposte di iniziativa popolare

1.  I cittadini possono presentare proposte di deliberazione su atti di competenza del consiglio comunale individuati come tali dalla legge e dal presente statuto.
2.  A tal fine presentano un progetto, corredato da relazione illustrativa e da non meno del 2% di firme degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, raccolte e certificate nei modi di legge, nei 45 giorni precedenti la presentazione.
3.  Entro 30 giorni dalla data di presentazione, il responsabile del servizio comunale competente, il responsabile di ragioneria ed il segretario generale provvedono ad esaminare la regolarità del progetto di deliberazione di iniziativa popolare e lo trasmettono al sindaco ed al presidente del consiglio comunale. In caso di parere negativo, il segretario generale ne dà comunicazione ai proponenti, i quali possono ricorrere al presidente del consiglio comunale ed al sindaco.
4.  Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco sull'ammissibilità, provvede entro 15 giorni all'inserimento della proposta di deliberazione nell'ordine del giorno del consiglio comunale.
Art. 57
Petizioni

1.  I cittadini possono presentare petizioni o richieste al sindaco depositandone il testo scritto presso il Comune. Modalità e termini di raccolta sono determinati con apposita norma regolamentare.
2.  Il regolamento consiliare determina altresì le mo dalità ed i termini di risposta da parte del sindaco che, comunque, qualora le petizioni siano sottoscritte da almeno il (3% - sostituito) 2% dei cittadini, di età non inferiore ai 18 anni, dovrà trasmetterle al presidente del consiglio comunale per l'inserimento all'ordine del giorno.
Art. 58
Referendum consultivo

1.  E' istituito, su materie di interesse della comunità locale, il referendum consultivo, secondo le modalità dell'apposito regolamento.
2.  Hanno diritto di voto, nel referendum consultivo, tutti i cittadini del Comune che abbiano compiuto il 18° anno di età.
3.  Non possono essere indetti referendum:
a)  in materia di tributi locali e tariffe;
b)  su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c)  su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
4.  Soggetti promotori del referendum possono essere:
a)  il (5 - sostituito) 3% del corpo elettorale;
b)  2/3 del consiglio comunale;
c)  il sindaco;
d)  la giunta.
5.  Il consiglio comunale stabilisce nel regolamento:
a)  i requisiti di ammissibilità e i tempi;
b)  le condizioni di accoglimento;
c)  le modalità organizzative della consultazione.
6.  Il referendum consultivo si può svolgere una volta l'anno, tranne nell'anno della tornata elettorale amministrativa. Può essere convocato da sindaco e giunta anche per motivi eccezionali non oltre 2 volte nello stesso anno.
Art. 59
Effetti del referendum

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi atti consequenziali.
Art. 60
Consultazione della popolazione

1.  Al fine di acquisire elementi utili alla scelta di soluzioni amministrative il Comune può consultare la popolazione mediante assemblee generali.
2.  La consultazione può essere promossa dal sindaco(,) o da 2/3 dei consiglieri comunali (e) o da almeno il 5% degli elettori.
3.  La richiesta di consultazione può avere ad oggetto la determinazione degli indirizzi per il coordinamento degli interessi collettivi e materie di esclusiva competenza locale.
4.  La consultazione non può essere promossa su atti o provvedimenti già adottati dall'amministrazione.
5.  La richiesta di consultazione deve essere presentata presso gli uffici della segreteria comunale. Sulla sua regolarità, legittimità ed ammissibilità decide il consiglio comunale, sentiti il segretario generale ed il presidente del consiglio stesso; alla relativa seduta partecipa con funzioni referenti un delegato dell'istituzione o del comitato promotore.
6.  La consultazione è indetta dal sindaco e deve svolgersi entro 60 giorni dal deposito della richiesta, secondo le modalità stabilite dal consiglio comunale. Il sindaco deve assicurare pubblicità ai temi oggetto di consultazione, attraverso strumenti ed iniziative di propaganda che garantiscano la pluralità di opinioni in materia. Le consultazioni non possono, comunque, aver luogo contestualmente ad altre operazioni di voto. Il sindaco provvederà a dare massima pubblicità ai risultati.
Art. 61
Interrogazioni ed istanze

1.  I cittadini, le consulte di settore, i comitati, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere agli organi politici ed amministrativi del Comune una o più interrogazioni su aspetti specifici dell'attività amministrativa; possono altresì presentare istanze per richiedere l'emanazione di atti o provvedimenti di interesse generale.
2.  Interrogazioni ed istanze devono essere presentate in forma scritta, in carta semplice e in duplice copia, presso la segreteria comunale e presso il difensore civico. La segreteria comunale provvederà a fare giungere copia agli altri organi competenti.
3.  Le interrogazioni e le istanze vengono prese in esame dagli organi cui sono indirizzate, entro un termine massimo di 30 giorni. Le risposte sono comunicate personalmente al proponente ed al difensore civico entro 10 giorni dall'avvenuto esame.
Art. 62
Azione popolare

Con apposito regolamento, il consiglio comunale di sciplina le modalità di applicazione dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, indicando gli strumenti informativi ed organizzativi che consentano ai cittadini l'effettivo esercizio dell'azione popolare.
Capo III
Istituzione difensore civico e attribuzioni
Art. 63
Difensore civico

1.  E' istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle azien de, delle istituzioni, delle società di capitali a prevalente partecipazione comunale e degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune.
2.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale con votazione segreta e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Se dopo 2 votazioni consecutive, eseguite nella stessa seduta, non viene raggiunta la predetta maggioranza si procede in una seduta successiva, da tenersi entro 10 giorni, ad una ulteriore votazione nella quale la nomina sarà conseguita con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.  Il difensore civico resta in carica per 2 anni e 6 mesi e non è immediatamente rieleggibile. Esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
4.  Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco, in pubblica seduta consiliare, con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione siciliana e lo statuto comunale e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
5.  Alle organizzazioni sindacali, sociali ed imprenditoriali devono essere garantite dalle norme regolamentari forme di interlocuzione propositive e ricognitive col difensore civico.
Art. 64
Incompatibilità e decadenza

1.  La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza sulle funzioni da espletare, con le modalità stabilite da apposito regolamento.
2.  Non può essere nominato difensore civico:
-  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
-  i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli amministratori e dirigenti delle unità sanitarie locali;
-  membri dei comitati regionali e provinciali di controllo;
-  i ministri di culto;
-  gli amministratori ed i dirigenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica;
-  chi esercita qualsiasi attività oggetto di rapporti giuridico-economici continuativi con l'amministrazione comunale;
-  chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano amministratori, segretario generale o dirigenti del Comune.
3.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale su proposta del sindaco o di un consigliere. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri dell'ufficio.
Art. 65
Mezzi e prerogative

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso locali idonei messi a disposizione dall'amministrazione comunale, opportunamente arredati ed attrezzati per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2.  Il difensore civico esercita la sua funzione nel l'ambito del territorio comunale. Egli interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici comunali per accertare che il procedimento amministrativo abbia sollecito corso, che gli atti siano tempestivamente emanati, che non sussistano carenze o disfunzioni che ne ritardino o ne compromettano l'esito.
3.  A tal fine può richiedere al responsabile del servizio interessato documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio se non nei casi appositamente previsti dal regolamento.
4.  Può altresì proporre al responsabile del servizio interessato di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5.  Acquisite tutte le informazioni utili:
a)  rassegna verbalmente o per iscritto le opportune informazioni al cittadino che ha richiesto l'intervento;
b)  invita il responsabile del procedimento, in caso di ingiustificato ritardo, dandone pure comunicazione al sindaco, al presidente del consiglio comunale e agli organi competenti, a provvedere entro periodi temporali congruamente definiti;
c)  segnala al sindaco, al presidente del consiglio comunale e agli organi sovraordinati le disfunzioni e le carenze riscontrate, oltre all'esito dell'invito di cui alla superiore lett. b).
6.  L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
7.  Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
8.  Non rientrano nel campo di intervento del difensore civico i rapporti di pubblico impiego.
9.  Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti e sui procedimenti dei quali sia investita autorità giudiziaria penale, amministrativa o civile.
Art. 66
Rapporti con il consiglio comunale

1.  Il difensore civico presenta, entro il mese di gennaio, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa.
2.  La relazione viene discussa dal consiglio comunale nella sua prima seduta successiva alla sua presentazione e viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio per 30 giorni. Il presidente del consiglio comunale può invitare il difensore civico a fornire chiarimenti sulla relazione nel corso della seduta.
3.  In caso di particolare importanza o comunque per motivi meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale o chiedere di essere ascoltato nel corso della seduta, secondo le modalità prescritte nel regolamento. Lo stesso consiglio o la giunta o il sindaco possono chiedere al difensore civico di relazionare oralmente durante lo svolgimento di una seduta su determinati disfunzioni o ritardi.
Art. 67
Indennità di funzione

(Al difensore civico non viene corrisposta alcuna indennità - sostituito) Al difensore civico viene corrisposta un'indennità pari a 1/3 del compenso di un assessore.
Capo IV
Associazionismo e forum tematici
Art. 68
Riconoscimento delle associazioni

1.  Al fine di dare attuazione agli art. 6 e 7 della legge n. 142/90 e dell'art. 49 dello statuto, il Comune di Termini Imerese, con apposito regolamento, individua i requisiti minimi di carattere formale e di rappresentatività, i criteri e le modalità attraverso i quali associazioni ed organizzazioni di volontariato ottengono il riconoscimento di specifici diritti quali:
a)  accedere a strutture e servizi del Comune;
b)  essere consultate nella forma indicata nell'apposito regolamento, ogni volta che il consiglio comunale deliberi su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza;
c)  partecipare alle consulte dell'associazionismo e del volontariato, per i settori di competenza;
d)  il Comune istituisce l'albo delle associazioni.
2.  Il regolamento di cui al precedente comma 1, disciplinerà criteri e modalità per l'iscrizione all'albo medesimo.
Art. 69
Consulte dell'associazionismo e del volontariato

1.  Con il regolamento di cui al precedente articolo, vengono istituite le consulte dell'associazionismo e del volontariato.
2.  Le consulte, nei settori di proprio specifico interesse, oltre che esprimere il parere su richiesta del consiglio comunale, possono avanzare proposte al consiglio stesso, al sindaco ed alla giunta, che hanno l'obbligo di risposta nei termini e nei modi previsti dal regolamento.
Art. 70
Forum tematici

1.  Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi, iniziative, che investano la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2.  I forum hanno carattere straordinario su questioni di particolare urgenza.
3.  Ad essi partecipano i cittadini, le associazioni interessate e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie dell'ordine del giorno.
4.  Il regolamento di cui al precedente art. 68, stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento e le prerogative dei forum nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.
5.  Il Comune consulta, in preparazione del bilancio di previsione annuale, le forze sociali, sindacali ed imprenditoriali mediante "conferenze di programma".
Titolo VI
ATTIVITA' DIRETTE A REALIZZARE LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
Capo I
Tipi di gestione
Art. 71
Forme di gestione

1.  L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta con l'affidamento ad imprese private od anche attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, o attraverso forme associative di volontariato, ai sensi di legge.
2.  La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3.  Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale sociale.
4.  Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione o azienda speciale, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.
5.  Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione e partecipazione a tutela degli utenti.
Art. 72
Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
Capo II
Aziende speciali - Istituzioni
Art. 73
Azienda speciale

1.  Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2.  L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto. Lo statuto che disciplina l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è approvato dal consiglio comunale.
3.  Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità della gestione. Lo statuto dell'azienda speciale disciplina i compiti e le competenze degli organi della stessa. Il consiglio di amministrazione approva i regolamenti di esecuzione e di funzionamento dell'azienda speciale.
4.  Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'azienda speciale sono nominati dal sindaco tra coloro che abbiano requisiti di comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere comunale. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro consiglieri. Entrambi gli organi durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati una sola volta. Non possono ricoprire altre cariche elettive nell'ambito comunale. Eventuali nomine surrogatorie scadono con il compimento del quadriennio dell'organo.
5.  Il direttore viene nominato dal sindaco tra coloro che abbiano requisiti di comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere comunale, per un periodo di quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
Art. 74
Istituzione

1.  L'"Istituzione" è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
2.  Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi so ciali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce "istituzioni" mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:
a)  i costi dei servizi;
b)  le forme di finanziamento;
c)  le dotazioni dei beni immobili e dei beni mobili, compresi i fondi liquidi.
3.  Il regolamento determina:
a)  la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione;
b)  le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale;
c)  l'ordinamento finanziario e contabile;
d)  le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
4.  Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
5.  Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
6.  Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
7.  Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco tra coloro che abbiano requisiti di comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere comunale. Il presidente viene eletto dal sindaco. I componenti del consiglio di amministrazione sono quattro. Entrambi gli organi durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati una sola volta. Non possono ricoprire altre cariche elettive in ambito comunale. I componenti nominati in surroga durano in carica fino alla durata dell'organo.
8.  Il direttore dell'istituzione viene nominato dal sindaco, tra coloro che abbiano requisiti di comprovata esperienza amministrativa, di elevata moralità e di eleggibilità a consigliere comunale, per un periodo di quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
9.  Il regolamento disciplina altresì le modalità di funzionamento e le competenze di gestione generale del consiglio di amministrazione.
10.  La gestione economico-finanziaria dell'istituzione è soggetta a controllo del collegio dei revisori dei conti.
Art. 75
Il presidente

Il presidente dell'azienda speciale e dell'istituzione rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti non di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
Art. 76
Il direttore

Il direttore dell'istituzione e dell'azienda speciale dirige tutta l'attività dell'organismo, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni e aziende.
Art. 77
Revoca della nomina

1.  Il presidente ed i singoli consiglieri possono essere revocati dal sindaco, con provvedimento motivato, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
2.  Per assicurare la massima trasparenza, il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni debbono comunicare, ai sensi di legge, all'inizio ed alla fine del mandato, la dichiarazione patrimoniale resa ai sensi dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e produrre all'atto della nomina la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge regionale n. 128 del 15 novembre 1982. Debbono altresì dichiarare la propria situazione associativa mediante dichiarazione annuale società testi la non appartenenza a società o associazioni in contrasto con le leggi dello Stato.
Art. 78
Società a prevalente capitale pubblico locale

Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra società stesse ed il Comune, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991.
Art. 79
Gestione associata
dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Titolo VII
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Capo I
Organizzazione territoriale
Art. 80
Organizzazione sovracomunale

Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale, compresa l'eventuale gestione in S.p.A. con la Provincia regionale di Palermo e con i comuni interessati a realizzare particolari obiettivi.
Capo II
Forme collaborative
Art. 81
Principio di cooperazione

Attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art. 82
Convenzioni

1.  Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni. individuando anche nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2.  Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
Art. 83
Consorzi

1.  Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2.  La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 82, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti consorziati.
3.  Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4.  Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 84
Unione di comuni

In attuazione del principio di cui al precedente art. 81 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
Art. 85
Accordi di programma

1.  Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2.  L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a)  determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b)  individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c)  assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento connesso.
3.  Il sindaco definisce e stipula l'accordo di programma, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.
4.  Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco all'accordo deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono disciplinati dalla legge.
Titolo VIII
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 86
Statuto

1.  Il presente statuto contiene le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune, le attribuzioni degli organi, la struttura e l'ordinamento dei servizi e degli uffici, le forme di collaborazione tra gli enti pubblici, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'ac cesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi dei Comune.
2.  E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il cinque per cento degli elettori o di due quinti dei consiglieri comunali, arrotondati per eccesso, per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare, con il limite che la proposta di modifica non può riguardare parti dello statuto in ordine alle quali è stata accettata o respinta una proposta di modificazione nel triennio antecedente. Il giudizio dell'ammissibilità della proposta lo rende il sindaco, sentito il parere del presidente del consiglio comunale e di tutto il consiglio comunale.
3.  Lo statuto e le modifiche allo stesso, dopo che sono divenuti esecutivi, sono sottoposti a forme di pubblicità tale che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Art. 87
Regolamenti

1.  Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie previste dalle leggi statali e regionali e dallo statuto;
b)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle relative norme e delle disposizioni statutarie.
3.  Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse. In particolare il regolamento sui contratti sarà adottato nel rispetto della normativa in materia che sarà emanata dall'Assemblea regionale.
4.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta municipale, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 del presente statuto.
5.  I regolamenti, nella loro interezza o nei singoli articoli, possono essere sottoposti a referendum consultivo, nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 58.
6.  Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7.  I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 197 dell'Ordinamento regionale per gli enti locali della Regione siciliana. Gli stessi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello d'inizio della pubblicazione, ai sensi della legge regionale n. 44/91, e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale. I regolamenti, inoltre, dopo l'entrata in vigore, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi sono accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 88
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nell'or dinamento amministrativo per gli enti locali della Re gione siciliana, nella legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e nella legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, in altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
La legislazione in materia di ordinanamento dei Co muni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme del presente statuto con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua il presente statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Art. 89
Ordinanze

1.  Il sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico, edilità, igiene e sanità, ed ordinanze a carattere ordinario di contenuto discrezionale.
2.  Il segretario generale ed i dirigenti emettono ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari non aventi contenuto discrezionale, nonché, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, ordini di servizio, determinazioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge, di regolamento e di provvedimenti generali, finalizzandole all'efficienza, al buon andamento ed all'imparzialità dell'azione amministrativa.
3.  Le ordinanze di cui ai superiori commi sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio. Durante tale periodo sono sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Le ordinanze debbono essere adeguatamente motivate.
4.  In caso di assenza o di impedimento del sindaco, del segretario generale e del dirigente le ordinanze sono emesse da coloro che li sostituiscono ai sensi del presente statuto.
5.  Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata soltanto all'albo pretorio nelle forme previste nel comma precedente.
Art. 90
Norme transitorie e finali

1.  La presente proposta di statuto viene pubblicizzata con apposito manifesto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dalla data del manifesto. Trascorso il predetto termine la proposta con le osservazioni e le proposte presentate viene sottoposta all'esame del consiglio comunale per l'approvazione con le modalità previste dalla legge regionale n. 48/91 come modificata con legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30. Lo statuto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, affisso al l'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato al l'Assessorato regionale degli enti locali per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti dei comuni e delle province regionali.
2.  Lo statuto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Da tale momento cessa l'applicazione delle nor me transitorie.
3.  Il consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con le leggi e lo statuto.


Allegato
DECRETO PRESIDENZIALE 8 novembre 1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda con la quale il sindaco di Termini Imerese chiede la concessione di uno stemma e di un gonfalone per uso di quella città;
Visti gli atti prodotti a corredo della domanda stessa;
Visti i regi decreti 7 giugno 1943, nn. 651 e 652;
Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri;
Decreta:

Sono concessi alla città di Termini Imerese, in provincia di Palermo, uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso:
Stemma
-  di azzurro, alla montagna di verde, fondata in punta e uscente dai fianchi dello scudo, sostenente la figura di San Calogero, in maestà, benedicente, aureolato d'oro, con il viso e la mano di carnagione, vestito di nero e di argento, la montagna attraversata a destra dalla fanciulla vestita d'oro, il viso, il braccio destro, la gamba destra, di carnagione, capelluta d'oro, la chioma ornata di spighe d'oro, tenente con la mano destra la cornucopia d'oro, colma di frutti e spighe al naturale, essa montagna caricata in punta dalla capretta riposante, di argento, con la testa rivoltata, e, a sinistra, dalla figura di Stesicoro, vestito con la tunica di nero, curvo, il viso e le mani di carnagione, capelluto e barbuto di argento, tenente con la mano destra il bastone di nero, terminante a forcella, posto in banda alzata, e con la mano sinistra il libro di rosso. Ornamenti esteriori da città;
Gonfalone
-  drappo trinciato di rosso e di giallo, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della città. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.
Il presente decreto sarà debitamente trascritto.
Roma, 8 novembre 1993.
  SCALFARO 

(2002.45.2726)
Torna al Sommariohome





Statuto del Comune di Tortorici


Lo statuto del Comune di Tortorici è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale del la Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993. Successive modifiche allo stesso sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana n. 29 del 14 giugno 1997.
Si ripubblica di seguito il testo del nuovo statuto ap provato con delibera di consiglio comunale n. 64 del 28 settembre 2002, divenuta esecutiva il 31 ottobre 2002, non avendo il CO.RE.CO., sezione centrale, dato comunicazione di annullamento nei termini di cui all'art. 19 della legge regionale n. 44/91.

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Il Comune: autonomia, autogoverno e finalità
Art. 1
Il Comune

Il Comune di Tortorici:
a)  è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel ri spetto delle leggi della Repubblica italiana;
b)  è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
c)  si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
d)  considerata la peculiare realtà territoriale e so ciale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Co muni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
e)  valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
f)  realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.
Il territorio, descritto nell'allegato a), è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali senza il consenso della popolazione interessata.
La sede legale del Comune è nel capoluogo presso il palazzo municipale ove, di regola, si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul territorio e iniziative sociali o assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente altrove.
Emblema del Comune è lo stemma raffigurato nel gon falone, così come descritto nell'allegato b).
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore e scortata dai vigili urbani del Comune. E' vietato, come previsto dall'apposito regolamento, l'uso e la riproduzione dei simboli sopra descritti per fini non istituzionali.
Art. 2
L'autonomia

L'autonomia normativa della comunità si realizza at traverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge ge nerale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
L'ordinamento locale garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità effettiva partecipazione, libera e de mocratica, all'attività politico-amministrativa del Co mune.
Qualora, per modifiche della normativa statale o re gionale, si rendessero necessari adeguamenti o modifiche dello statuto o dei regolamenti questi dovranno essere apportati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del presente statuto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 3
L'autogoverno

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio della democrazia della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che nell'ambito di principi fissati dalla legge costituisce l'atto fondamentale, e con cui il Comune esplica la propria attività giuridica e amministrativa sulla struttura e per l'esercizio delle fun zioni dell'ente.
Art. 4
Lo statuto

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolamentandone con norme fondamentali organizzazione, procedimenti ed attività; specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare e con le modalità di cui al successivo art. 77, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/10 degli elettori per proporre modificazioni allo statuto anche me diante un progetto redatto in articoli.
Le proposte respinte dal consiglio possono essere ri presentate dopo un anno dalla data di presentazione delle precedenti.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Nessuna modifica può essere apportata allo statuto nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale o l'elezione del sindaco, tranne che si tratti di modifiche derivanti da obblighi di legge.
Decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, su iniziativa del presidente del consiglio, viene convocata la commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali per verificarne lo stato di attuazione e per proporre eventuali modifiche.
Art. 5
I regolamenti

Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e dalla legge regionale n. 48/91 e previste dal presente statuto;
b)  nelle materie di competenza riservata dalla legge agli enti locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
Gli schemi di regolamenti dovranno essere depositati, prima della discussione in consiglio, presso la segreteria comunale, per almeno 10 giorni, al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche e integrazioni.
I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore il 15° giorno dalla loro ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.
I regolamenti e le loro modifiche, oltre le forme di pubblicità previste dalla legge, sono pubblicati per 90 gior ni all'albo pretorio del Comune, pubblicizzati in mo do da consentire l'effettiva conoscenza e depositati al l'U.R.P.
Art. 6
Il ruolo del Comune

Il Comune assume il ruolo di agente di sviluppo lo cale, promovendo e sostenendo la concertazione e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. Esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizi al l'ambiente e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazionale in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità a tutti cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.
Promuove e fa propria la cultura della tolleranza e dell'antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap, del rispetto per l'ambiente e per gli animali.
Valorizza il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale, tutela gli interessi dei consumatori ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti diffusi.
Assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza.
Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di amministratori e funzionari del Co mu ne per reati di estorsione o di mafia consumati nel territorio comunale e per tutti quei reati che a giudizio dell'amministrazione recano pregiudizio all'immagine del l'ente.
Art. 7
Le finalità e gli obiettivi

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1) Obiettivi politico-territoriali ed economici
Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla protezione del patrimonio naturale e alla va lorizzazione dei frutti del bosco e di quelli spontanei del sottobosco;
b)  alla tutela dell'ambiente e alla attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
c)  alla difesa del suolo e del sottosuolo;
d)  alla promozione delle iniziative volte alla riduzio ne dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed al l'am biente;
e)  alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche al ternative;
f)  alla promozione dell'agricoltura biologica;
g)  all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale;
h)  al recupero e valorizzazione delle tradizioni lo cali.
Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla pianificazione territoriale per un armonico as setto urbano;
b)  alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
c)  agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
d)  al recupero dei centri storici;
e)  a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
f)  ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.
2) Obiettivi politico-sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito del le proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
b)  a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
c)  ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
b)  a promuovere la solidarietà della comunità lo cale;
c)  ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
d)  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
e)  a tutelare il ruolo della famiglia;
f)  a valorizzare le forme associative e di volontaria to dei cittadini estendendole al soccorso sanitario, e alla protezione civile cui fa capo anche la prevenzione degli incendi boschivi nel quadro di un sistema integrato di sicurezza;
g)  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
h)  a promuovere interventi per la prevenzione del di sagio giovanile promuovendo l'istituzione permanente della consulta giovanile;
i)  a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati;
g)  a promuovere una cultura di pace e di cooperazione e di integrazione razziale;
h)  a favorire il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, attraverso la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
i)  a promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di as socia zionismo e cooperazione con istituzioni pubbliche, scuo le, università;
j)  a promuovere la cultura imprenditoriale nelle scuo le di ogni ordine e grado;
l)  a sviluppare l'attività di formazione professionale in collegamento con l'economia del territorio in particolare nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura, della zootecnia.
3) Obiettivi politico-culturali ed educativi
Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla diffusione della cultura promovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali delle arti e dello spettacolo;
b)  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;
c)  a favorire la promozione delle attività sportive;
d)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
e)  ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Tali obiettivi devono essere perseguiti con l'introduzione nella dotazione organica dell'ente di profili profes sionali adeguati che conduca ad un rinnovo dall'ester no del corpo burocratico.
Art. 8
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca forme di collaborazione con i Comuni vicini attraverso il convenzionamento o l'associazionismo per la gestione di servizi pubblici.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Organi di Governo
Art. 9
Organi rappresentativi del Comune

Sono organi rappresentativi del Comune: il sindaco e il consiglio eletti direttamente; la giunta di nomina sindacale. Spettano loro la funzione di rappresentanza de mocratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l'esercizio delle competenze previste dello statuto nell'ambito della legge.
Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ma hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'organo di cui fanno parte.
La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e delle competenze e i rapporti tra gli organi elettivi e gli organi burocratici per realizzare un efficiente forma di governo della collettività comunale.
Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 26 dell'1 settem bre 1993, con l'obbligo di deposito della dichiarazione preventiva e del rendiconto.
Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato sono regolati dalla legge.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 56 della legge regionale n. 26/93, dalle prossime elezioni gli interessati dovranno adoperarsi in modo che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai 4/5. Il sindaco deve motivare l'eventuale mancata nomina di rappresentanti di uno dei due sessi nella giunta, negli enti, aziende e consulte. Lo stesso criterio dei 4/5 si applica nella nomina degli assessori da parte del sindaco.
Art. 10
Obbligo di astensione degli amministratori

Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del co niuge o del convivente, nei confronti del Comune o azien de comunali o soggette al controllo o vigilanza del Co mune.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del l'amministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.
Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 57/95.
Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dal l'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta.
Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Co mune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Art. 11
Il consiglio comunale

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione in conformità alle leggi e alle norme statutarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.
Art. 12
Competenze e funzioni del consiglio comunale

Attività di auto-organizzazione
Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni, dell'esercizio delle funzioni e prerogative dei consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge, dello statuto e delle compatibilità economico-finanziarie.
Attività politico-amministrativa
Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Attività di indirizzo
Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:
a)  agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, Comuni e provincie;
b)  agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98;
c)  agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;
d)  agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi;
e)  agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza;
f)  agli altri atti fondamentali, di cui al citato art. 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sul l'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.
L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politi co-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'at tività dell'ente.
Attività di controllo
L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi.
In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.
Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei reviso ri in ordine alle competenze previste dalla legge e dal re golamento di contabilità.
L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine.
Art. 12 bis
Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, prov vedimenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare, su proposta di almeno 3 consiglieri, l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
La commissione, nominata dal presidente del consiglio, è composta da consiglieri comunali designati dai capigruppo in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
La commissione, presieduta dal consigliere indicato di concerto dai capigruppo della minoranza, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed ha diritto di accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente e resteranno, assieme alle audizioni e ai risultati dell'indagine, riservati fino alla loro presentazione al consiglio della re lazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adot ta gli eventuali provvedimenti o esprime agli organi competenti i propri giudizi o orientamenti.
Art. 13
I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinanti dalla legge.
Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazio ni dirigenziali.
Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
Il regolamento per il funzionamento del consiglio di sciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi e delle determinazioni e delle ordinanze del sindaco.
Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio, con l'indicazione di quelle annullate o per le quali siano stati richiesti chiarimenti dal Comitato regionale di controllo.
Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno, risoluzioni e mozioni.
Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposte di deliberazione come previsto dall'art. 24 con l'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dal l'art. 53 della legge n. 142/90.
Art. 13 bis
Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno, risoluzioni e mo zioni.
L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspet ti dell'attività politico-amministrativa.
L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in consiglio comunale.
L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.
Le risoluzioni, volte a far discutere il consiglio comunale su temi che interessano l'amministrazione, contengono obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire sulla trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.
Su ordini del giorno, risoluzioni e mozioni il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.
Sarà istituito, secondo le modalità stabilite dal regolamento, l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio o delle commissioni, con l'indicazio ne dei consiglieri che senza giustificato motivo siano assenti o abbandonino prima della chiusura dei lavori le suddette sedute.
Il regolamento stabilirà le sanzioni e le eventuali riduzioni delle indennità.
Art. 14
Il presidente

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.
In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne di rige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di 3 scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dal l'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamen to o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'esple tamento delle proprie funzioni, per il funzionamen to del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo de stinate e delle strutture esistenti nel Comune; può di sporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
Art. 15
Il consigliere anziano

E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
In caso di assenza o impedimento del consigliere an ziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
Qualora non siano presenti in aula il presidente o il vice presidente, il consigliere anziano presente in aula, trascorsa un'ora dal previsto inizio della riunione, procede all'appello dei consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.
Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 16
I gruppi e le commissioni consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da 2 o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale, con le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio. Il consigliere singolo può far parte del gruppo misto.
Ogni gruppo nomina un capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni li sta.
Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni risorse e idonee strutture, uffici o locali idonei per riunirsi, tenendo presente le esigenze Comuni ad ogni grup po, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio e, a norma di regolamento, lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del consiglio.
Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questio ni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune.
Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la giunta comunale.
Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esa me e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, come previsto dal regolamento, può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di ri spettiva competenza.
Può, altresì, costituire commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi, oppure per controllare o indagare su specifiche attività. In quest'ultimo caso la commissione è presieduta dal consigliere eletto in seno alla commissione.
Le commissioni consiliari, le funzioni e compiti sono disciplinati nel regolamento del funzionamento del consiglio.
Art. 17
Le riunioni del consiglio

Il consiglio comunale è convocato in riunioni pubbliche in forme ordinarie o straordinarie e urgenti. Tutte le riunioni, oltre che per determinazione del presidente, hanno luogo su richiesta del sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali, per discutere su argomenti d'ordine generale riguardanti la comunità o di com petenza del consiglio.
Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta.
La riunione ordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
La riunione straordinaria e urgente deve aver luogo entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui ai commi precedenti, il consiglio comunale sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario darà tempestiva comunicazione.
La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio o la ripetuta violazione dello statuto o del regolamento può comportare per entrambi la revoca dall'incarico con apposita delibera consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Periodicamente il consiglio comunale potrà tenere, come disciplinato dal regolamento, incontri pubblici nei diversi quartieri per conoscere direttamente dalla gente i bisogni e per verificare, in concreto, che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Le sedute del consiglio possono essere diffuse attraverso radio locali.
Art. 17 bis
La convocazione del consiglio

Il presidente convoca il consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del con siglio siano programmati per più giorni. In ogni caso deve indicare l'ora e il giorno dell'eventuale seduta di se conda convocazione.
L'avviso di convocazione deve essere consegnato, co me previsto dal regolamento, ai singoli consiglieri:
-  per le riunioni ordinarie e per quelle in cui trattare bilanci preventivi e consuntivi, programma triennale delle opere pubbliche, strumenti urbanistici, regolamenti, almeno 5 giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza;
-  per le riunioni straordinarie, almeno 3 giorni pri ma del giorno fissato per l'adunanza.
Tuttavia, nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.
Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all'ordine del gior no dovranno essere consegnati ai consiglieri con le modalità ed i tempi per le riunioni straordinarie. Nelle riunioni consiliari convocate d'urgenza non si potranno emettere elenchi aggiuntivi se non nel rispetto dei modi e tempi delle riunioni straordinarie.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio.
Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.
Art. 18
L'ordine del giorno

L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
E' data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, per le altre proposte sarà rispettato l'or dine di presentazione delle richieste.
Le proposte dei consiglieri saranno inserite nella pri ma riunione utile.
Contestualmente all'invio ai consiglieri comunali, l'or dine del giorno è pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato come previsto dal regolamento attraverso manifesti pubblici ed altri mezzi di comunicazione.
Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mo zioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno 3 giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione.
Art. 19
Iniziativa delle proposte di deliberazione

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, al presidente del consiglio o ad ognuno dei consiglieri comunali, all'iniziativa popolare, secondo le mo dalità stabilite dal regolamento.
Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
Le proposte di deliberazione per le quali il regolamen to prevede il parere obbligatorio delle commissioni sono assegnate dal presidente ad una commissione consiliare permanente in ragione della prevalente competenza.
Le proposte di deliberazioni sono avanzate per iscrit to, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti giuridi ci e di fatto, dei mezzi finanziari affinché gli uffici previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90 possano esprimere il necessario parere, che non è dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.
Art. 20
Pubblicità delle sedute

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.
Il consiglio comunale delibera nella seduta di prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta di prima convocazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni dei 2/5 dei consiglieri assegnati art. 183 testo unico. Le eventuali frazioni si computano per unità.
Per l'approvazione dei regolamenti, in ogni caso, le se dute sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 20 bis
Votazioni

Nei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento le votazioni su questioni concernenti persone o elezioni avvengono a scrutinio segreto. Le altre votazioni palesi, come disciplinato dal regolamento, avvengono per alzata di mano, o per alzata e seduta o per appello nominale.
Le proposte di deliberazione sono votate nel comples so, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento.
Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei consiglieri presenti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.
I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti, tranne nelle ipotesi del precedente art. 10. In quest'ultimo caso qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della se duta e nemmeno ai fini del computo della maggioranza assoluta.
Art. 21
Criteri e modalità per le nomine

Per le nomine di competenza del consiglio comunale e per quelle che, a norma di regolamenti o di statuto, è prevista la rappresentanza delle minoranze si applicano le disposizioni del presente articolo.
Quando la legge o lo statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate nelle nomine di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.
Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti del la minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
Art. 22
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

Il segretario del Comune assiste alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente, che presiede l'adunanza, e con il consigliere anziano.
Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo sco po di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.
Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il se gretario non potesse assistere alla seduta è sostituito dal vice segretario che ne assume le funzioni vicarie.
Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, ap provazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.
Art. 23
Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali

Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
Altra copia delle stesse viene trasmessa al presidente del consiglio per essere messa a disposizione dei consiglieri e un'altra depositata presso l'U.R.P., a disposizione di chi intendesse prendere visione diretta del contenuto.
Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti dei dirigenti che hanno rilevanza esterna.
Art. 24
La giunta comunale

La giunta comunale è organo di Governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
E' nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni al Comitato regionale di controllo, alla prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da massimo numero sei assessori, nominati dal sindaco.
L'effettivo numero degli assessori è indicato dal sindaco al momento della sua elezione. Lo stesso sindaco può variarlo, con decorrenza dal 1° gennaio, motivando nella relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione la correlazione con là amministrativa annuale.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascen denti ed i discendenti e gli affini del sindaco fino al 2° grado.
Art. 25
Funzionamento della giunta comunale

La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabiliscono l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
E' presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i rappresentati del Comune, i capigruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni possono decidere di tenere seduta pubblica.
Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta. In caso di astensione obbligatoria si applica il precedente art. 11.
Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
Il segretario comunale assiste alle riunioni della giun ta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il presidente e con l'assessore anziano.
Art. 26
Competenze e attribuzioni della giunta comunale

La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme pri ma citate.
Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; in dica con provvedimenti di carattere generale gli obietti vi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività ge stio nale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai dirigenti; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
-  propone al consiglio gli schemi di regolamento;
-  propone al consiglio gli atti di programmazione;
-  approva e propone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
Nell'attività di iniziativa e di raccordo:
-  elabora e sottopone al consiglio, i criteri generali per la determinazione dei tributi, dei canoni, delle tariffe, contributi, per lo svolgimento dei servizi comunali;
-  delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;
-  delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al Comune;
-  indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario del Comune e ai dirigenti;
-  indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o at tività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
-  dà direttive o indirizzi in merito ai reclami o ri corsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il Comune in eventuali contenziosi.
Nell'attività di amministrazione:
-  adotta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
-  adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto;
-  affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali fermo restando i limiti fissati dai regolamenti di cui l'ente si è dotato;
-  approva progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;
-  approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;
-  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
-  adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
-  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; ap prova transazioni e rinunce alle liti;
-  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
-  procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale. Ap prova su proposta del nucleo di valutazione i criteri e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
-  approva il P.E.G. su proposta del direttore generale se nominato ovvero in assenza su proposta del re sponsabile del servizio contabilità e patrimonio.
Art. 27
Gli assessori

Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio del le loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative all'assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formu la stabilita per i consiglieri comunali.
Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento de cadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza inter na ed esterna, adottano gli atti di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, im pulso da sottoporre agli organi di Governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
Le deleghe conferite agli assessori, ogni modifica o revoca sono comunicate entro 7 giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.
Gli assessori presentano, almeno semestralmente, al sindaco una relazione sull'andamento degli uffici e dei servizi loro delegati e sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici. Tale relazioni vengono trasmesse al consiglio comunale in allegato alla relazione semestrale del sindaco.
Art. 28
Revoca degli assessori

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più as sessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di di missione, decadenza o morte di un componente della giunta.
In entrambi i casi, il sindaco deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla prefettura al comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 29
Vice sindaco e assessore anziano

Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
Art. 30
Il sindaco

Il sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.
Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del segretario comunale.
Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai Comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
Nomina i componenti degli organi consultivi del Co mune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai re lativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
E' ufficiale di Governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli anche dalla legge dello Stato.
Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'Azienda sanitaria locale. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle disposizione di legge successive.
Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stem ma della Repubblica e lo stemma del Comune.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio co munale.
Ogni 6 mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro 10 giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 31
Competenze di amministrazione

Il sindaco:
a)  ha la rappresentanza generale dell'ente;
b)  ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del Comune;
c)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità del l'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, il contratto collettivo nazionale di la voro, nonché le norme dello statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
d)  nomina o attribuisce le funzioni di direttore ge nerale;
e)  impartisce direttive al segretario o al direttore ge nerale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizza tive;
f)  richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
g)  promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h)  definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
i)  formula indirizzi, ferme restando le competenze del consiglio o della giunta comunale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
l)  svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccor do con gli altri organismi di partecipazione;
m)  convoca i comizi elettorali per i referendum co munali;
n)  adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
o)  richiede la convocazione del consiglio comuna le con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del gior no;
p)  assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
q) rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
r)  coordina, nell'ambito della disciplina regionale sul la base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di ar monizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.
Art. 32
Competenze di vigilanza

Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove indagini e verifiche amministrative sul l'intera attività del Comune;
c)  vigila sulla attività degli assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori;
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappre sentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio co munale;
e)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
f)  impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i regolamenti.
Art. 33
Competenze di organizzazione

Il sindaco:
a)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;
b)  assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i dirigenti ed il personale alle strutture organizzative;
c)  definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;
d)  convoca e presiede la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigrup po, il segretario e i funzionari interessati, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quella del consiglio comunale;
e)  oltre alle competenze previste dagli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni, esplica le funzioni attribuite al Ministro dal decreto legislativo n. 29/93.
Art. 34
Competenze quale ufficiale del Governo

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurez za e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del ca so, l'autorità governativa competente.
Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lett. a).
Art. 35
Incarichi e nomine fiduciarie

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo de vono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.
Titolo III
L'ordinamento degli uffici e del personale
Art. 36
Principi generali

L'organizzazione delle strutture e tutta l'attività amministrativa del Comune si conformano in particolare ai seguenti criteri:
-  distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di Governo, e quelle di ge stione amministrativa, attribuite agli organi burocratici;
-  suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto di quelle finali, rivolte all'utenza, e quelle strumentali e di supporto, dei servizi interni e di quelli esterni rivolti ai cittadini singoli o associati;
-  coordinamento dell'azione amministrativa e collegamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione interna e esterna ed interconnessione anche informatica;
-  flessibilità organizzativa, sia in relazione ai bisogni dell'utenza sia alle nuove o mutate competenze dei servizi;
-  flessibilità nella gestione delle risorse umane, per favorire: l'utilizzo delle professionalità interne, la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro;
-  responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
-  valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione dell'attività dell'ente;
-  soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini;
-  attivazione di controlli interni in applicazione della vigente normativa;
-  riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
-  rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 37
Funzioni di indirizzo e programmazione

Gli organi di governo dell'ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il P.E.G. o, in assenza, tramite atti di indirizzo generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse.
Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i dirigenti de vono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
Tutta l'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.
Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte della direzione politica e della direzione operativa.
La struttura organizzativa dell'ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione secondo cri teri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi.
Art. 38
Principi e criteri organizzativi

L'organizzazione del Comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l'utilizzo ottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali.
La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lun go termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. E' esercitata sia a livello generale, con il coinvolgimento di tutti i dirigenti o dei responsabili delle strutture complesse e degli uffici di staff, sia all'interno di dette strutture.
Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff per il supporto dell'attività istituzionale del sindaco o del segretario o del direttore generale.
La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.
Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica pe riodica da parte della giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.
La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'ag giornamento devono essere periodicamente effettuate an che all'interno delle strutture complesse.
I dirigenti, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzioni e compiti di program mazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.
Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
Art. 39
Il segretario del Comune

La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del segretario comunale è stabilita dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti collettivi di categoria.
Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Comune.
Inoltre, il segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e quelle attribuitigli dal sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con il Comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.
Il segretario, se non è stato nominato il direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti apicali, ne coordina l'attività, adotta gli atti di ge stione che li riguardano.
Art. 40
Le funzioni di direttore generale

Al segretario del Comune possono essere conferite le funzioni di direttore generale della struttura organizzativa ai sensi dell'art. 51 bis, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il sindaco vorrà conferirgli nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il segretario, nelle sue funzioni di direttore generale:
-  collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecni co-gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa, e propone alla giunta il pia no esecutivo di gestione o il piano operativo degli obiettivi;
-  nel rispetto dell'autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai dirigenti responsabili dei servizi dalla legge e dall'ordinamento degli uffici, sovrintendente alla ge stione complessiva dell'ente e coordina l'attività dell'in tera struttura perseguendo l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta;
-  assicura agli organi di Governo del Comune la costante informazione sull'andamento della gestione e propone l'eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione;
-  coordina e sovrintende alla azione dei dirigenti, curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti;
-  definisce il piano delle assunzioni e i criteri di mo bilità in relazione ai programmi di bilancio e del P.E.G.;
-  assicura le azioni e gli strumenti per la sicurezza dei lavoratori.
Art. 41
Il vice segretario

Il vice segretario è un dipendente a tempo indetermi nato dell'ente in possesso dei requisiti previsti dall'Ordinamento degli enti locali, nominato dal sindaco, qualora non abbia conseguita la funzione per concorso, cui compete collaborare con il segretario del Comune e può sostituirlo, come previsto dalle norme vigenti, in caso di assenza o impedimento. La nomina, sempre a tempo de terminato ed al massimo fino alla scadenza del mandato del sindaco, può essere fatta anche per il solo tempo di assenza o impedimento.
Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.
Art. 42
Diritti e doveri dei dipendenti

1.  I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.  Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità pisico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
Art. 42/bis
I dirigenti

I dirigenti sono funzionari inquadrati nella categoria D, a cui il sindaco in forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, attribuisce la direzione delle strutture complesse con il compito di dirigere e coordinare attività omogenee per scopo e orientamento di servizio, assicurando pur nel rispetto dell'autonomia operativa un indirizzo unitario in relazione ai fini comuni per consentire un'azione coordinata per la realizzazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi.
Il sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e nell'intento di valorizzare nuove professionalità, attraverso l'eventuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti incarichi a tempo determinato sulla base di criteri predeterminati con coordinamento degli uffici.
L'incarico di dirigente può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l'incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dall'ordinamento degli uffici.
Al dirigente compete in particolare:
-  proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;
-  coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
-  coordinare la mobilità all'interno della struttura e formulare proposte organizzative;
-  verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
-  individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna dell'intera struttura;
-  verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.
Il sindaco può attribuirgli anche:
a)  le funzioni di cui all'art. 51 della legge regionale n. 142/90;
b)  la gestione operativa di una struttura semplice e dei relativi servizi;
c)  la gestione del PEG di un piano operativo e dei relativi procedimenti di spesa;
d)  la gestione delle relazioni con le organizzazioni sindacali, nell'ambito della struttura e delle direttive im partite dalla direzione amministrativa;
e)  una posizione organizzativa.
Il dirigente è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e dell'economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza.
Tutti i dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative o dal sindaco, in modo autonomo nell'ambito delle direttive agli stessi impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica ed alla direzione amministrativa.
Art. 43
Controlli interni (vedi art. 147 del decreto legislativo n. 267/2000)

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:
-  garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
-  verificare l'efficacia, efficienza ed economicità del l'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
-  valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale (valutazione del personale);
-  monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:
-  siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;
-  le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;
-  siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;
-  la raccolta dei dati informativo-statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;
-  le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.
Art. 44
Procedimento amministrativo

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione dagli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto e nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Con apposite norme vengono individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile di tutto l'iter procedimentale, ed il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale.
L'unità organizzativa è l'ufficio a cui, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, è affidata l'iniziativa, l'istruttoria o la competenza per materia.
Il dipendente preposto, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, all'unità organizzativa, come sopra determinata, è responsabile del procedimento.
Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
Il responsabile di ciascun servizio può assegnare, con provvedimento generale o puntuale ma sempre portato a conoscenza degli interessati, ad altro dipendente addetto alla struttura stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.
Il dipendente responsabile dell'istruttoria e del procedimento, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare.
Art. 45
Comunicazione e partecipazione al procedimento

Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre disposizioni possono essere previste per la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari.
Art. 46
Conclusione del procedimento

Ogni procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto delle norme sulla semplificazione, deve essere concluso nei termini prestabiliti con un provvedimento espresso.
Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e di quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.), deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione del l'amministrazione.
L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo. Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprensione dell'iter logico ed amministrativo seguito per la emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell'amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 47
Accordi sostitutivi dei provvedimenti (vedi art. legge regionale n. 10/91)

L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Titolo IV
L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
Forme associative, gestione, tariffe
Art. 48
Servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune nelle forme previste dalla legge n. 142/90, artt. 22 e seguenti, può gestire i propri servizi pubblici attraverso varie soluzioni tra cui, la gestione in economia diretta, concessione a terzi, azienda speciale, istituzione, convenzione, consorzio, azienda speciale, società mista, cosi come recepiti dalla Regione siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati:
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.
Art. 49
Tariffe dei servizi resi dal Comune

Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
Il consiglio comunale delibera le aliquote dei tributi e canoni comunali, i corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
In sede di approvazione del bilancio saranno individuate le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali ma rientranti fra quelle a domanda individuale per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo all'utente e l'ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.
Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il Comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario, veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare usare il logo o lo stemma del Comune.
Art. 50
Gestione diretta in economia

Il Comune gestisce in economia diretta i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Art. 50/bis
Aziende speciali

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 142/90.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal sindaco tra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi speciali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.
I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 51
Istituzione

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f)  specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
g)  stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del Comune.
Art. 52
Concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 53
Società miste

Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluri-comunali, ai Comuni che fruiscono degli stessi servizi.
La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.
In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 54
Convenzioni e consorzi

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri Comuni o con la Provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91.
I consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra Comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune, nell'assemblea del Consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del l'assessore.
Art. 55
Accordi di programma

Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.
Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori sono approvati dalla giunta comunale.
Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il sindaco, prima di aderire, sente la commissione consiliare competente, e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo V
L'ORDINAMENTO FINANZARIO E CONTABILE
Programmazione e gestione del bilancio
Art. 56
Principi generali

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.
Nell'ambito di detti principi il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.
L'ordinamento specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione dell'organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.
Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, prevedendo che mandati di pagamento e reversali d'incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme restando le disposizioni previste dalle leggi per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
Art. 57
La programmazione finanziaria

Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.
La giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente statuto.
Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l'U.R.P.
Art. 58
La programmazione degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.
Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche. La successiva approvazione di progetti da parte della giunta il cui valore supera il miliardo di lire (E 516.456,89), deve prevedere anche l'approvazione di un piano economico finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe, art. 201, decreto legislativo n. 267/2000.
Per tutti gli investimenti comunque finanziati l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa art. 200 del decreto legislativo n. 276/2000.
Art. 59
Il Patrimonio comunale

I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a)  beni soggetti al regime del demanio;
b)  beni patrimoniali indisponibili;
c)  beni patrimoniali disponibili.
Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello di sponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera di giunta.
Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, si ap plicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 60
La gestione del patrimonio

La giunta comunale sovrintende alla attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento di organizzazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio.
Il patrimonio del Comune sarà gestito in conformità alla legislazione vigente ed ai regolamenti e in particolare all'art. 93 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.
L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Art. 60/bis
Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.
La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima triennale e quinquennale rinnovabile.
Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un Istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee al controllo di tali gestioni. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede di norma a mezzo del concessionario della riscossione, che a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.
Per le entrate patrimoniali ed assimilati l'apposito regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
Art. 61
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
d)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, l'or gano di revisione ne riferisce immediatamente al sindaco e al presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.
Art. 62
Collegio dei revisori

Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente e con voto limitato, un collegio di revisori composto da tre membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo numero 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico; per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
I revisori rispondono della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisione; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Art. 63
Controllo di gestione

Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del Comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.
E' controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azio ne amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di gestione.
Il modello organizzativo, le procedure e le modali tà del controllo di gestione, secondo le disposizioni del de creto legislativo n. 29/93, del decreto legislativo n. 267/2000, art. 147, saranno esplicitate nell'apposito regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.
Art. 64
Procedure contrattuali

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.
Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione; garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente; prevedere i casi di ricorso alla trattativa privata, all'appalto concorso, alla concessione di costruzione e gestione assicurando pubblicità di procedure, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da un provvedimento nel quale vanno indicati, anche per relazione:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, le ragioni di interesse pubblico;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.
Il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento dei contratti, da quello per i lavori e le forniture in economia e dal regolamento economato per la gestione di cassa delle entrate e delle spese di non rilevante ammontare.
La commissione di gara, disciplinata dal regolamento dei contratti, sarà presieduta dal dirigente del ufficio interessato per materia con potere di decisione;
I verbali di aggiudicazione sono pubblicati per sette giorni consecutivi all'albo pretorio e diventano definitivi ed esecutivi senza necessità di approvazione e controllo se nel termine predetto non pervengono motivati reclami, su cui decide il presidente di gara.
Alla stipulazione dei contratti, interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente dell'ufficio interessato per materia o un suo delegato, mentre al rogito provvede il segretario generale.
Titolo VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Consultazione, partecipazione, accesso
Art. 65
Partecipazione popolare

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini nell'am ministrazione locale;
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c)  forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali.
Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione e proposte e l'utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.
Art. 66
Il diritto di udienza

Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'at tività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici, infatti è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.
L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.
Art. 67
Istanze e petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a)  istanze - per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b)  petizioni - per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.
Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.
Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.
Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.
Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
Art. 68
Proposte ed iniziative popolari

I cittadini, nel numero non inferiore a 100 anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei venti giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziana.
La proposta, presentata e sottoscritta, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.
L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decaden ze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
b)  atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
c)  espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici della segreteria comunale.
Art. 69
Diritto di accesso e di informazione

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione degli atti relativi ai precedenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni, reclami, etc., è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, che sarà attivato con provvedimento sindacale che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dal decreto legislativo n. 29/93 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del l'11 ot tobre 1994, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.
Il notiziario ufficiale, alla cui redazione possono partecipare, anche in affidamento di servizio, esponenti delle formazioni sociali operanti nel territorio, deve contenere gli atti a tal fine indicati nel regolamento.
In ogni caso deve contenere tutte quelle notizie utili per agevolare le procedure e rendere edotti i cittadini del le variazioni intervenute per legge o regolamento e le principali informazioni su:
a)  i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e di utilizzo delle risorse;
b)  l'oggetto deliberazioni del consiglio e della giunta e delle ordinanze sindacali;
c)  licenze, concessioni, provvedimenti del sindaco e degli assessori;
d)  notizie riguardanti gare, appalti e concorsi;
e)  i criteri e le modalità per la concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi alle associazioni.
Art. 70
Consulta giovanile

1.  Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione della consulta giovanile.
2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzio ne, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef rapporti con le associazioni di tutela dei minori, degli studenti.
3.  Le modalità di elezione e il funzionamento della consulta giovanile comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento approvato con atto del consiglio comunale.
Art. 71
Associazionismo e partecipazione

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
A tal fine il Comune, come previsto dal regolamento:
1)  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
2)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
3)  può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche; volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti; assenza di fini di lucro; pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlati a quelle del Comune.
Nell'ambito delle predette finalità il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed ag giornamento annuali; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.
L'istanza può essere presentata da associazioni costituitesi da almeno un anno e che abbiano operato ed operino nell'ambito del territorio comunale.
Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.
Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Art. 72
Forme di consultazione

Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.
Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in pie na libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la co munità.
Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le mo dalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nella materie di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.
I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.
Art. 73
Referendum

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, i piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune relative a materie, proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.
Il referendum può essere richiesto da almeno il 10% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dellprecedente o da 1/3 dei consiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un SI o un NO.
La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del consiglio comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità del difensore civico, che può entro 30 giorni dichiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.
Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8,00 alle ore 21,00; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Il Comune provvede all'adeguata pubblicizzazione del la consultazione, alla stampa e alla fornitura del materiale necessario, alla costituzione dei seggi composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.
La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del sindaco, presieduto dal difensore civico e composto dal segretario comunale; da 2 consiglieri comunali di cui 1 della minoranza eletti dal consiglio con il voto limitato ad 1; da 2 rappresentanti delle associazioni iscritte nell'albo comunale sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalle stesse associazioni e da un rappresentante dell'eventuale gruppo promotore.
Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art. 74
Effetti del referendum

I referendum possono avere i seguenti contenuti:
-  consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità, l'in dizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;
-  propositivo con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.
Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale, che potrà, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.
Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione devono indicare, in occasione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.
Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
Art. 75
Il difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della azione amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dell'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
L'ufficio relazione con il pubblico collabora con l'ufficio del difensore civico e ricevuta la richiesta, prima di sottoporla al difensore civico, assume tutte le informazioni e svolge le indagini necessarie, sollecitando, ove possibile, la soluzione del problema e in caso positivo, dandone comunicazione al richiedente.
Al difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio viene corrisposta un'indennità pari a metà dell'indennità di carica base del sindaco.
Art. 76
Nomina del difensore civico

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, scelto da una terna di candidati, selezionati dall'apposita commissione consiliare a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che abbiano compiuto il 40° anno di età e che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
Qualora la maggioranza di cui sopra non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta.
Le proposte di candidatura possono essere presentate entro 30 giorni dall'avviso pubblico, da 50 cittadini o da parte di associazioni, di ordini professionali o enti pubblici o privati; in tal caso la proposta deve contenere specificatamente i motivi che giustificano l'indicazione, con particolare riferimento alla capacità professionale.
La proposta di candidatura, sia che provenga dal singolo cittadino che dai predetti organismi deve essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge e contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e della residenza del candidato, del suo possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equipollenti, nonché il suo curriculum professionale, l'occupazione abituale ed altresì l'elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che in atto.
La commissione consiliare competente, esaminate le proposte, ne effettua una selezione e la trasmette entro 20 giorni per la conseguente nomina al consiglio comunale, il quale provvede direttamente alla selezione nell'ipotesi di decorso infruttuoso del predetto termine. La selezione, sia da parte della commissione consiliare che da parte del consiglio, deve essere motivata.
Il difensore civico, che dura in carica quanto il consiglio, non è rieleggibile ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al consiglio comunale con la seguente formula: "giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
E' rieleggibile nell'ipotesi di una precedente elezione avvenuta in seguito a surroga, revoca decadenza, dimissioni del predecessore.
In ogni caso, tranne che per cessazione, per revoca o decadenza, svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore. Ove la carica dovesse scadere entro gli ultimi 4 mesi del mandato consiliare essa viene automaticamente prorogata fino al secondo mese dopo l'insediamento del nuovo consiglio.
Resosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni e il consiglio comunale provvede alla nomina del successore entro 90 giorni dalla vacanza.
Art. 77
Incompatibilità, revoca e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  chi riveste la carica di parlamentare europeo, nazionale o regionale, di consigliere provinciale o comunale, di componente della direzione delle unità sanitarie locali; di componenti di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni di partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
c)  i ministri del culto;
d)  i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune;
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici non occasionali con l'amministrazione comunale.
f)  gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di parlamentari europei, nazionali o regionali, di amministratori del Comune, di amministratori della Provincia e dell'Azienda unità sanitaria locale o di componenti organi regionali di controllo.
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportata.
La decadenza è pronunciata dal consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su proposta di uno dei consiglieri comunali.
Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Art. 78
Funzioni del difensore civico

Il difensore civico, nell'esercizio della proprie funzioni, per garantire dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa:
1)  risponde alle petizioni ed istanze ai cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
2)  ha diritto di accesso come i consiglieri comunali agli uffici, agli atti e alle informazioni in ordine allo stato dei procedimenti di cui è stato investito, salvo i casi in cui prevale, per legge, il segreto d'ufficio;
3)  può intervenire nei procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
4)  può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
5) segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
6)  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
7)  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Entro il mese di marzo di ciascun anno, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.
Nei casi di particolare importanza o di urgenza il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 79
Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.
Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art. 80
Rinvio

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art. 81
Adozione e adeguamento dei regolamenti

I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 82
Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente ordinamento degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del Comune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 83
Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del l'ente.
Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
  Allegato A 

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL COMUNE

Superfice: Kmq. 70.
Altitudine massima s.l.m. è di m. 1.600.
Altitudine minima s.l.m. m. 400.
Popolazione al 31 dicembre 2001: 7.530 abitanti (dati provvedimenti censimento 2001).
Confini:
-  a nord: con i Comuni di San Salvatore di Fitalia e di Castell'Umberto;
-  a sud: con i Comuni di Bronte e Randazzo (Provincia di Catania);
-  ad ovest: con i Comuni di Ucria e Floresta;
-  ad est: con i Comuni di San Salvatore di Fitalia, Galati Mamertino e Longi.
Strade d'accesso:
-  a nord: dalla strada statale 113 bivio Rocca di Caprileone, strada provinciale Sciara, S.Lucia e S. Adriano; dalla strada statale 116 Capo d'Orlando-Randazzo e strada provinciale 152, Piano Campi-Castell'Umberto, torrente Mangialatte;
-  a sud: dalla strada statale 116 Capo d'Orlando-Randazzo, bivio Portella Mirta;
-  a est: dalla strada statale 116 Capo d'Orlando-Randazzo, bivio Rinazzo, e strada provinciale 152, Piano Campi Castel l'Umberto;
-  a ovest: dalla strada provinciale 157 Galati Mamertino- Tortorici, Portella Calacatizzo.
Frazioni più importanti (aventi una popolazione superiore a 300 abitanti): Mercurio, Moira, Pagliara e Sceti.
Altre borgate: Acqua di Sale, Batana, Beverature, Bruca, Calagni, Capreria, Cappuccini, Case Mamao, Casitti Inferiore e Superiore, Colla, Croce due Vie, Cucuzzone, Ficuzzo, Fiore Freddo, Fiumara, Fontana Biagio, Grandusa, Grazia, Ilombati, Laurà, Lembo, Margio di Carlo, Martini, Mastrisanti, Masugna, Muni, Pagliara, Parisi, Passorilli, Pazzitti, Pellizza, Piano Canne, Plaio, Ponte Due, Potame, Pullo, Randi, Salvo Superiore e Inferiore, Santa Andrea, Sant'Antonio Sciortino, San Bartolomeo, San Basilio, Santa Brigida, Santa Caterina, San Costantino, Santa Domenica, San Filippo, San Leone, San Luigi, San Giuliano, San Leonardo, Santa Nagra, San Pancrazio, San Pante, San Paolo, Santa Rosalia, San Sergio, Santa Venera, Sciara, Sceti, Sceti Cirì, Sciortino, Serro Alloro, Serro Petrolo, Serro Polino, Tre Fontane, Tresolino, Torre, Valle Maira, Valle Vena e Case Zumbino.
Caratteristiche territoriali: Comune collinare interno.
Coltura prevalente: noccioleti, castagneti, oliveti, etc.
  Allegato B 

Stemma ufficiale
Stemma d'oro ad un'aquila bicipite di nero; in cuore uno scudetto d'argento caricato da due tortore affrontate ferme sulla chioma di un albero al naturale sradicato. Ornamenti esteriori da Comune.
Gonfalone
Drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Tortorici. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
(2002.45.2709)


Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 54 -  34 -  82 -  62 -  39 -  35 -