REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2002 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 25 novembre 2002, n. 20.
Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie  pag.


ORDINANZA COMMISSARIALE 30 settembre 2002.
Criteri per il concorso pubblico per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale  pag. 16 


ORDINANZA COMMISSARIALE 19 novembre 2002.
Determinazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti in discarica  pag. 18 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 28 ottobre 2002.
Costituzione di una zona rifugio nel territorio di Comitini  pag. 19 


DECRETO 28 ottobre 2002.
Costituzione di una zona rifugio nel territorio di Menfi  pag. 20 

DECRETO 28 ottobre 2002.
Costituzione di una zona rifugio nel territorio di Palma di Montechiaro  pag. 21 


DECRETO 30 ottobre 2002.
Riconoscimento del Centro di recupero di tartarughe marine sito in Comiso  pag. 22 


DECRETO 4 novembre 2002.
Modifica del decreto 1 marzo 2002, concernente autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, da esercitarsi su terreni del comune di Monreale  pag. 22 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 23 ottobre 2002.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del l'area della Conca del Salto, ricadente nei comuni di Modica e Scicli  pag. 23 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 28 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 27 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 14 ottobre 2002.
Ripartizione di una somma alle Province regionali della Sicilia da destinare alle ex comunità montane.
  pag. 28 

DECRETO 16 ottobre 2002.
Impegno di somma da corrispondere alle province della Sicilia - Esercizio finanziario 2002  pag. 30 


DECRETO 16 ottobre 2002.
Impegno di somma da corrispondere ai comuni della Sicilia - Esercizio finanziario 2002  pag. 32 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 29 ottobre 2002.
Autorizzazione ai soggetti attuatori dei progetti di formazione continua, ammessi a finanziamento ai sensi della legge n. 236/93, all'avvio delle attività di formazione aziendale  pag. 44 

Assessorato della sanità

DECRETO 30 ottobre 2002.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1999  pag. 44 


DECRETO 30 ottobre 2002.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1999  pag. 45 


DECRETO 30 ottobre 2002.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Palermo, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1999  pag. 46 


DECRETO 30 ottobre 2002.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1999  pag. 47 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 17 ottobre 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Giardini Naxos.
  pag. 48 


DECRETO 17 ottobre 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Sciara  pag. 52 


DECRETO 18 ottobre 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Mineo  pag. 53 


DECRETO 18 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto relativo ai lotti n. 3 Avola, n. 4 Noto e n. 5 Rosolini dell'autostrada Siracusa-Gela, tronco Siracusa-Rosolini  pag. 64 

DECRETO 23 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto della Omnitel S.p.A. per la realizzazione di una S.R.B. della rete G.S.M. in contrada Ciancianello del comune di Giuliana  pag. 66 


DECRETO 23 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto della Omnitel S.p.A. per la realizzazione di una S.R.B. della rete G.S.M. in contrada S. Marco del comune di Giuliana  pag. 68 


DECRETO 25 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto della I.V.P.C. Sicilia 2 s.r.l. per la realizzazione di un parco eolico in territorio del comune di Camporeale  pag. 70 


DECRETO 31 ottobre 2002.
Rettifica del decreto 26 luglio 2002, concernente approvazione del piano regolatore generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Messina  pag. 71 


DECRETO 4 novembre 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Calamonaci  pag. 74 


DECRETO 4 novembre 2002.
Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di un elettrodotto ricadente nel territorio dei comuni di Corleone, Monreale e Roccamena  pag. 75 


DECRETO 5 novembre 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Bolognetta  pag. 76 


DECRETO 5 novembre 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Chiusa Sclafani  pag. 77 


DECRETO 5 novembre 2002.
Autorizzazione del progetto della Provincia regionale di Agrigento relativo al completamento della strada intercomunale di collegamento S. Stefano diQuisquina -Alessandria della Rocca  pag. 78 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 7 ottobre 2002.
Determinazione dei termini massimi entro cui i procedimenti amministrativi di competenza del di par ti mento regionale trasporti e comunicazioni devono essere conclusi ed individuazione, per ciascun procedimento, dell'unità organizzativa responsabile delluttoria  pag. 80 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Revoca del riconoscimento concesso all'Associazione zootecnica interprovinciale Agrigento, Caltanissetta ed Enna.  pag. 85 
Revoca del riconoscimento concesso all'Associazione siciliana produttori agrumicoli e ortofrutticoli sigla ASPAO, con sede in Paternò  pag. 85 
Riconoscimento dell'associazione Red Coop, con sede in Palagonia, quale organizzazione di produttori  pag. 85 
Riconoscimento dell'associazione Terre e Sole di Sicilia, con sede in Scordia, quale gruppo di produttori  pag. 85 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Avviso relativo alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze per l'accesso ai contributi previsti dalla legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, art.1, lett. b) e legge regionale 7 maggio 1976, n. 73, art. 2  pag. 85 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative  pag. 85 
Nomina dei commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato della Regione  pag. 86 
Provvedimenti concernenti sostituzioni di commissari liquidatori di società cooperative  pag. 86 
Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla Confesercenti, con sede in Mazara del Vallo  pag. 86 

Rinnovo della convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla E.SA.TER., con sede in Palermo.
  pag. 86 
Riconoscimento di un corso professionale abilitante per l'esercizio di attività commerciale programmato per il 2002 dalla CE.S.CO.T., con sede in Scicli.  pag. 86 

Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla Confcommercio, con sede in Ragusa.
  pag. 86 
Conferma dell'incarico al commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo  pag. 86 
Conferimento dell'incarico di commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera di Messina  pag. 86 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Contributo ex art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche e integrazioni. Tassazione.
  pag. 87 
Richiesta di pagamento della tredicesima mensilità per gli anni di attività prestata in qualità di lavoratore so cialmente utile - Comunicazione di avvio del procedimento  pag. 87 

Assessorato della sanità:
Revoca del riconoscimento attribuito allo stabilimento della ditta Compunet s.r.l., con sede in Portopalo di Capo Passero  pag. 87 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento ittico della ditta Cascione Sebastiano, sito nel comune di Avola  pag. 87 
Revoca dell'autorizzazione al dr. Tomasi Biagio ad effettuare la pubblicità sanitaria del proprio ambulatorio veterinario sito in Palermo  pag. 87 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Accordo per l'utilizzazione del FES 2002 per il personale non dirigenziale del dipartimento regionale urbanistica.
  pag. 87 
Giudizio di compatibilità ambientale per i lavori di recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi da realizzarsi per conto della ditta DB Group S.p.A., con sede legale in Catania  pag. 87 

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.
  pag. 87 

Rinnovo dell'autorizzazione al comune di Partanna per lo scarico dei reflui depurati nei fiumi Modione e Belice.
  pag. 88 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Collesano  pag. 88 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Approvazione della delibera di adozione dello statuto della Fondazione orchestra sinfonica siciliana  pag. 88 

CIRCOLARI
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 18 novembre 2002, n. 6.
Modalità di concessione dei contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per armatori e pescatori per l'anno 2001 in applicazione dei decreti n. 1339 dell'11 luglio 2001 e n. 1482 del 10 agosto 2001 - Integrazione  pag. 88 

Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 13 novembre 2002, n. 16.
Assistenza igienico-personale agli alunni portatori di handicap. Direttive  pag. 90 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato dell'industria

DECRETO 6 settembre 2002.
Bando per la presentazione e la selezione delle istanze per l'attivazione della sottomisura 4.01.c - Attività di trattamento dei rifiuti  pag. 91 

ERRATA-CORRIGE
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Provvedimenti concernenti riconoscimento di associazioni di produttori  pag. 91 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Montalbano Elicona.
Statuto del comune di Termini Imerese.
Statuto del comune di Tortorici.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 25 novembre 2002, n. 20.
Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo I
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
Art. 1.
Finalità e obiettivi

1.  In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, ai sensi degli articoli 14 lettera r), 17 lettera d) e 20 dello Statuto, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, la Regione esercita le proprie attribuzioni nella materia del diritto agli studi universitari, al fine di contribuire al loro potenziamento e massima diffusione, nonché al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza nell'accesso e nella frequenza dei corsi, e in particolare per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
2.  Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio universitario gli interventi in materia sono rivolti in particolare a:
a)  informare e orientare gli studenti in ordine alla scelta dei corsi di studio universitari e degli altri corsi di istruzione superiore, anche in relazione alla situazione occupazionale, assumendo ogni iniziativa per favorire gli sbocchi professionali;
b)  agevolare l'accesso e la frequenza dei predetti corsi di istruzione superiore, con particolare riguardo ai capaci e meritevoli privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e strutturale che determinano lo scarso rendimento e l'abbandono, anche al fine di favorire lo sviluppo di una solida coscienza civile e professionale;
c)  sostenere le Università nell'organizzazione e nell'erogazione dei propri servizi, in modo da potenziarne l'efficacia, predisponendo altresì, mediante opportune intese, i servizi necessari per agevolare la didattica a distanza;
d)  promuovere e sostenere lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti, favorendo una piena integrazione della comunità universitaria con la comunità civile;
e)  favorire la mobilità studentesca e lo scambio di esperienze tra le diverse realtà formative, con particolare riguardo ai programmi di mobilità internazionale per ogni livello di studi;
f)  rendere effettiva, mediante sostegni economici, sussidi didattici appropriati e interventi strutturali volti al superamento delle barriere architettoniche, la possibilità di accesso all'istruzione superiore delle persone disabili e la loro piena integrazione.
Art. 2.
Destinatari degli interventi

1.  Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a tutti i soggetti aventi titolo a frequentare corsi di laurea o di diploma delle Università della Regione, indipendentemente dalla loro provenienza. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli ai quali le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico fruiscono dei servizi e dei benefici economici secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie.
2.  Gli interventi sono altresì destinati agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, alle scuole superiori dirette a fini speciali ed ai corsi di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le Università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria ed in generale ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea, nonché agli iscritti ai corsi di formazione a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale operanti nella Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
3.  Gli studenti stranieri accedono agli interventi secondo le modalità previste dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Art. 3.
Principi generali e tipologia degli interventi

1.  Le finalità di cui all'articolo 1 si realizzano informando l'intervento regionale ai seguenti principi:
a)  l'accesso ai servizi ed ai benefici economici è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle Università e istituti di istruzione superiore di cui all'articolo 2, osservando parità di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e realizzando condizioni di parità tra gli studenti delle varie sedi, centrali e decentrate;
b)  l'accesso ai servizi è condizionato alla partecipazione al costo dei servizi stessi. La gratuità dei servizi e degli interventi indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 o particolari agevolazioni nella loro fruizione sono disposti esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, secondo i criteri stabiliti dalla normativa nazionale;
c)  l'accesso ai servizi ed ai benefici economici che non siano fruibili dalla generalità degli studenti è regolato con procedure selettive che tengano conto del rendimento universitario e delle condizioni economiche degli studenti stessi. Queste ultime vanno determinate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e della ampiezza del nucleo familiare. Al fine di garantire uniformità di trattamento la Regione si richiama di norma ai criteri stabiliti dalla normativa nazionale;
d)  le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, salvo che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca;
e)  sono previste disposizioni particolari per l'accesso ai benefici e ai servizi degli studenti disabili, nonché la possibilità di maggiorazione dei benefici in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico.
2.  La Regione realizza le finalità di cui al comma 1 mediante interventi concernenti:
a)  borse di studio;
b)  servizi abitativi;
c)  servizi di ristorazione;
d)  facilitazioni nell'utilizzazione di mezzi di trasporto;
e)  prestiti d'onore;
f)  sussidi straordinari;
g)  servizi e sussidi per studenti disabili;
h)  attività culturali e ricreative e servizi di promozione sportiva e turistica;
i)  servizi di informazione, di orientamento alla scelta del corso di studio universitario, di orientamento professionale;
l)  attività di cooperazione con le associazioni studentesche che abbiano le caratteristiche del volontariato diretto a fini sociali e con i collegi universitari riconosciuti dal MI.U.R.;
m)  il cofinanziamento della costruzione di alloggi e residenze universitarie secondo quanto previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338;
n)  assistenza sanitaria intrauniversitaria attraverso le strutture sanitarie delle università;
o)  interventi per studenti lavoratori;
p)  borse finalizzate alla mobilità, per motivi di studio o aggiornamento, tra le diverse università, in ambito comunitario ed internazionale;
q)  servizi editoriali e librari finalizzati alla divulgazione ed utilizzazione di materiale didattico ad uso universitario;
r)  ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.
3.  Gli interventi di cui al comma 2 si attuano secondo quanto previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
4.  Gli interventi devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle Università ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. In particolare gli interventi di cui alle lettere h), i), l) ed r) del comma 2 sono di norma attuati d'intesa con l'ateneo interessato.
Art. 4.
Attuazione degli interventi

1.  Per il raggiungimento delle finalità della presente legge la Regione, nel rispetto dei ruoli istituzionali di ciascun ente, collabora con le Università, gli istituti di istruzione superiore, i collegi universitari riconosciuti dal MI.U.R. e con gli enti locali, nonché con gli altri enti e istituzioni, pubbliche e private, che hanno titolo o interesse a cooperare nella materia del diritto allo studio universitario, con associazioni studentesche, associazioni di volontariato ed enti senza fini di lucro legalmente riconosciuti.
2.  L'indirizzo e la programmazione degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario, nonché l'indirizzo, la vigilanza e il controllo sugli enti regionali per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 7, competono secondo quanto previsto dalla presente legge all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che a tal fine si avvale anche del servizio di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14.
3.  Le funzioni di coordinamento, consulenza, indagine e proposta nella materia del diritto allo studio universitario sono svolte dalla Commissione regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 5 della presente legge.
4.  Gli interventi in materia di diritto allo studio sono attuati dagli enti regionali istituiti ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.
5.  Le modalità ed i requisiti necessari per l'utilizzazione degli interventi sono disciplinati dal regolamento da emanare, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6.  Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce anche le modalità ed identifica i soggetti preposti al controllo e alla verifica delle dichiarazioni prodotte dagli studenti per l'accesso ai servizi di cui all'articolo 3.
Titolo II
ASSETTO ISTITUZIONALE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Capo I
Art. 5.
Commissione regionale per il diritto allo studio universitario

1.  E' istituita presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.
2.  La Commissione è organo consultivo dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), la Commissione opera d'intesa con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, istituito dalla legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.
3.  La Commissione è composta da:
a)  l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione che la presiede o, in caso di assenza o di impedimento, dal dirigente generale del dipartimento pubblica istruzione, nella qualità di delegato;
b)  il dirigente generale del dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
c)  i rettori delle Università statali siciliane o loro delegati;
d)  un componente per ogni Accademia di belle arti ed uno per ogni Conservatorio musicale di Stato aventi sede nella Regione, designati dai rispettivi consigli di amministrazione;
e)  i presidenti di ciascuno degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 7, o i loro delegati;
f)  due rappresentanti degli studenti per ognuno degli enti regionali per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 7, nominati su proposta del relativo consiglio di amministrazione, tra i componenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e);
g)  i presidenti dei Consorzi universitari riconosciuti dalla Regione, o un loro delegato.
4.  Partecipa alle riunioni della Commissione, con funzioni di segretario, il dirigente responsabile della materia del diritto allo studio in seno al dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
5.  La Commissione regionale per il diritto allo studio universitario è nominata con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e resta in carica per un triennio. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico di un componente si procede alla sostituzione con decreto dello stesso Assessore.
6.  La Commissione è convocata dal presidente almeno una volta ogni semestre e comunque tutte le volte che lo stesso lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
7.  La Commissione opera validamente con la presenza del presidente e di almeno un terzo dei componenti ed adotta le proprie deliberazioni a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. La Commissione può suddividersi in sottocommissioni per l'esame di particolari questioni.
8.  L'incarico di componente della Commissione è gratuito.
Art. 6.
Attribuzioni della Commissione regionale

1.  La Commissione regionale per il diritto allo studio universitario:
a)  assicura il coordinamento tra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza delle Università ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
b)  esprime parere sullo schema di programma degli interventi per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 25;
c)  esprime valutazioni in ordine allo stato di attuazione della legge sul diritto allo studio universitario e formula osservazioni, rilievi e proposte all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per il miglioramento dei servizi e degli interventi;
d)  promuove ogni iniziativa, in particolare di indagine, studio e ricerca, volta a migliorare l'azione regionale in materia di diritto allo studio universitario;
e)  mantiene contatti e favorisce relazioni con i corrispondenti organismi operanti nelle altre regioni, nonché con qualificate istituzioni culturali pubbliche e private, operanti in Italia e all'estero, anche al fine di promuovere gli scambi culturali di cui alla presente legge;
f)  esprime pareri sui regolamenti da emanare in esecuzione della presente legge;
g)  informa sullo stato di attuazione della legge sul diritto allo studio universitario la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;
h)  dà indicazioni sulla organizzazione amministrativa e la dotazione organica del personale degli enti regionali di cui all'articolo 7.
2.  Le deliberazioni assunte e una sintesi dell'attività svolta sono comunicate annualmente alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Capo II
Enti regionali per il diritto allo studio universitario
Sezione I
Assetto organizzativo
Art. 7.
Enti regionali per il diritto allo studio universitario

1.  Gli interventi in materia di diritto allo studio universitario sono attuati, per ognuna delle Università aventi sede nella Regione, da enti regionali, istituiti in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede.
2.  Gli enti regionali per il diritto allo studio universitario informano la loro azione a criteri di pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia, al fine di conseguire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici, e attuano gli interventi in materia sulla base del principio di collaborazione con le Università, gli istituti superiori di grado universitario e gli enti locali.
3.  Gli enti, già Opere universitarie, di cui al comma 1, assumono la denominazione di Ente regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominati E.R.S.U.), aggiungendovi l'indicazione della rispettiva sede, sono persone giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale e di personale individuato ai sensi dell'articolo 20 e operano sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
4.  Ciascun ente individua la propria struttura organizzativa ai sensi dell'articolo 11, lettera e) ed istituisce in ognuna delle province regionali ove ha sede il consorzio universitario di cui all'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, così come modificato dall'articolo 32, uno sportello periferico per garantire agli studenti che ne hanno diritto gli interventi previsti dalla presente legge. Lo sportello è gestito direttamente dall'ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) territorialmente competente, nell'ambito di una programmazione di valenza regionale. Gli enti locali possono altresì aprire ulteriori sportelli informativi.
5.  Gli E.R.S.U. possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di servizi resi da enti pubblici, da soggetti privati o da associazioni studentesche e cooperative costituite ed operanti nelle Università o nel relativo territorio.
Art. 8.
Organi degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario

1.  Sono organi degli enti:
a)  il  presidente;
b)  il  consiglio di amministrazione;
c)  il  direttore;
d)  il  collegio dei revisori dei conti.
Art. 9.
Nomina ed attribuzioni del presidente

1.  Il presidente, scelto tra soggetti di comprovata esperienza, qualificazione e capacità gestionale, è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con il rettore dell'università di riferimento.
2.  Il presidente:
a)  ha la legale rappresentanza dell'ente;
b)  convoca e presiede il consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
c)  vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e sull'andamento dell'ente;
d)  in caso d'urgenza adotta con decreto, sentito il direttore, i provvedimenti necessari per garantire l'erogazione dei servizi e il funzionamento dell'ente, sottoponendo lo stesso a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.
3.  In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente che viene eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, nella sua prima seduta.
4.  Il presidente resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
Art. 10.
Consiglio di amministrazione

1.  Il consiglio di amministrazione di ciascun ente è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto da:
a)  il presidente;
b)  due rappresentanti della Regione, scelti tra soggetti di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, designati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Commissione legislativa "Cultura e pubblica istruzione" dell'Assemblea regionale siciliana;
c)  due rappresentanti dei professori universitari di prima e di seconda fascia;
d)  un rappresentante dei ricercatori universitari;
e)  tre rappresentanti degli studenti che non si trovano oltre il secondo anno fuori corso dalla data di prima immatricolazione;
f)  un rappresentante delle categorie di cui all'articolo 2, comma 2.
2.  I rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono eletti dalle rispettive categorie dell'Università di riferimento. Le votazioni si effettuano, con voto limitato a uno, con le modalità fissate per l'elezione del consiglio di amministrazione dell'Università ed in concomitanza con la stessa. La mancata nomina o elezione di una delle componenti non impedisce la costituzione nè il funzionamento dell'organo collegiale ove sia presente la metà più uno dei componenti.
3.  La perdita delle qualifiche o dei requisiti di cui alle lettere c) , d) , e) ed f) comporta la decadenza dalla carica. Nei casi di decadenza subentra il primo dei non eletti.
4.  I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, e possono essere rieletti una sola volta.
Art. 11.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1.  Il consiglio di amministrazione:
a)  delibera gli atti necessari alla gestione dell'ente, alla acquisizione dei beni e dei servizi e alla realizzazione degli interventi;
b)  adotta il regolamento organizzativo interno;
c)  elegge il vicepresidente;
d)  nomina il direttore a norma dell'articolo 14;
e)  delibera, sentite le organizzazioni sindacali e sulla base delle indicazioni della Commissione regionale di cui all'articolo 5, in ordine alla organizzazione amministrativa e alla dotazione organica del personale, sottoponendole all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per la successiva approvazione;
f)  approva il bilancio preventivo ed il relativo piano di gestione ed il conto consuntivo;
g)  delibera in ordine alla realizzazione di opere edilizie, all'acquisto delle relative attrezzature e alla loro manutenzione, all'acquisto e alla cessione di beni immobili, all'accettazione di donazioni, eredità e legati;
h)  assume ogni altra deliberazione di competenza dell'ente, in conformità alle attribuzioni determinate con il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 18, e delibera sulle liti attive e passive, le rinunce e le transazioni.
Art. 12.
Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione

1.  Il consiglio di amministrazione di ciascun ente si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e in via straordinaria su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di tre suoi componenti o del presidente del collegio dei revisori dei conti.
2.  Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Partecipa alle riunioni, con funzioni di segretario, il direttore dell'ente.
3.  L'assenza non giustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di componente.
4.  Gli atti istruttori dei provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal direttore e dal funzionario responsabile del procedimento.
Art. 13.
Scioglimento del consiglio di amministrazione

1.  In caso di persistente inerzia di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di leggi e regolamenti compiute dal consiglio di amministrazione, si procede al suo scioglimento con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.
2.  Entro novanta giorni dalla data di scioglimento del consiglio si procede alla sua ricostituzione. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, nelle more della ricostituzione del consiglio di amministrazione, assicura l'ordinaria gestione dell'ente.
Art. 14.
Nomina e attribuzioni del direttore

1.  Il direttore è assunto con contratto quinquennale di dirigente d'azienda, mediante pubblico concorso per titoli, cui possono partecipare laureati che abbiano esercitato per almeno dieci anni funzioni di direttore o dirigente in enti pubblici o in aziende pubbliche o private. In fase di prima applicazione e per assicurare continuità nella gestione degli enti i direttori attualmente in carica sono prorogati per il periodo di un anno e comunque fino all'espletamento del concorso pubblico.
2.  I requisiti per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 ed i criteri per la redazione del bando sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il bando di concorso è sottoposto all'approvazione dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
3.  Al soggetto nominato si applicano per tutta la durata dell'incarico le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per il pubblico impiego. Allo stesso spetta il trattamento economico fissato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali, per gli addetti alla "direzione di struttura".
4.  Qualora l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente del ruolo unico regionale, questi viene collocato in aspettativa senza assegni, per la durata dell'incarico, con provvedimento della Giunta regionale.
5.  Il direttore ha poteri di proposta in ordine agli atti di competenza del consiglio di amministrazione, provvede all'esecuzione delle delibere, dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento. In particolare, sottoscrive gli atti che comportano impegni di spesa ed è responsabile della legittimità degli atti del consiglio di amministrazione e del presidente.
Art. 15.
Collegio dei revisori dei conti

1.  Il collegio dei revisori dei conti di ciascun ente è composto da:
a)  tre membri effettivi scelti: due dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione tra i dirigenti o funzionari in servizio presso il suo Assessorato, a uno dei quali sono attribuite le funzioni di presidente; uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze tra i dirigenti o funzionari in servizio presso il suo Assessorato. I dirigenti o i funzionari nominati devono possedere i requisiti di legge per l'esercizio delle funzioni di revisore;
b)  due membri supplenti scelti uno dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione tra i dirigenti o i funzionari in servizio presso il suo Assessorato e l'altro dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze tra i dirigenti o i funzionari del suo Assessorato.
2.  I componenti del collegio dei revisori sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con le modalità e i criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e restano in carica tre anni. Ove non sia possibile nominare funzionari regionali si procede alla nomina di soggetti esterni all'Amministrazione regionale, scelti tra persone iscritte all'albo dei revisori dei conti o dei dottori commercialisti.
3.  Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti di cui all'articolo 2403 del Codice civile; segnala contestualmente al consiglio di amministrazione e all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione i vizi di legittimità degli atti e avanza eventuali osservazioni di merito; presenta annualmente al medesimo Assessore una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente. Copia della relazione è inviata a cura del collegio stesso alla Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.
4.  Almeno un componente del collegio dei revisori partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U., senza diritto al voto.
Art. 16.
Incompatibilità

1.  Non possono far parte degli organi degli E.R.S.U. coloro che a qualunque titolo fanno parte di società, aziende o imprese che forniscono beni o prestano servizi in favore dei medesimi enti e coloro che hanno con questi rapporti contrattuali o liti pendenti. Non possono altresì farne parte i membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione delle Università, nonché i deputati dell'Assemblea regionale e i consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali.
Art. 17.
Indennità

1.  Il trattamento economico spettante ai componenti del consiglio di amministrazione, con riferimento ai gettoni di presenza, al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di missione per coloro che non risiedono nel comune sede dell'E.R.S.U., nonché alle indennità di carica assegnate al presidente ed al vicepresidente, è determinato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Giunta regionale.
2.  Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Art. 18.
Attività degli Enti

1.  Contestualmente al bilancio di previsione gli Enti approvano il piano annuale di gestione relativo all'esercizio finanziario, contenente:
a)  gli obiettivi che intendono raggiungere;
b)  il riparto delle risorse finanziarie tra i diversi settori e tipi di intervento di cui alla presente legge;
c)  i criteri e le modalità organizzative, di realizzazione e di controllo dei singoli interventi.
2.  Gli Enti deliberano il bilancio di previsione, la relativa relazione illustrativo-programmatica ed il piano di gestione di ogni esercizio finanziario entro il 30 settembre dell'anno solare precedente e lo trasmettono entro il successivo 31 ottobre all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, il quale, acquisito il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, può formulare osservazioni e richieste di modifica entro i quarantacinque giorni successivi. Trascorso tale termine, l'atto si intende approvato. La stessa regola si osserva per eventuali variazioni e modifiche in corso di anno. Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza e di cassa.
3.  Gli Enti deliberano il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente entro il 31 marzo di ciascun anno e lo trasmettono, congiuntamente a una relazione sull'attività svolta, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, il quale acquisito il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, può formulare osservazioni e richieste di modifica entro i quarantacinque giorni successivi. Trascorso tale termine l'atto si intende approvato.
4.  Nella relazione di cui al comma 3 devono essere evidenziati i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento in relazione agli obiettivi contenuti nel programma di interventi per il diritto allo studio e nel bilancio annuale di previsione.
5.  L'attività degli enti è disciplinata con regolamento adottato dal consiglio di amministrazione sulla base di uno schema-tipo approvato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, su proposta della Commissione regionale per il diritto allo studio.
6.  Per l'approvazione degli atti di cui ai commi 2 e 3 deve essere acquisito il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
Art. 19.
Vigilanza e controlli

1.  Gli E.R.S.U. sono sottoposti alla vigilanza del l'As sessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
2.  Nell'esercizio del potere di vigilanza l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, anche su proposta della Commissione regionale per il diritto allo studio e del servizio di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14:
a)  dispone ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli enti;
b)  provvede, previa diffida agli organi degli enti e sentita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutano o ne ritardano l'emanazione; in tali ipotesi può essere nominato un commissario ad acta.
3.  Sono sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione i seguenti atti:
a)  deliberazione della pianta organica;
b)  regolamento organizzativo interno.
Sezione II
Personale, patrimonio e mezzi finanziari
Art. 20.
Personale

1.  Per ciascuno degli E.R.S.U. è stabilita un'apposita dotazione organica di personale; ad esso si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione.
2.  Le piante organiche degli enti sono adottate dai rispettivi consigli di amministrazione e sono soggette all'approvazione degli organi regionali con le modalità previste nell'articolo 11, lettera e). Alla copertura delle piante organiche si provvede mediante:
a)  il personale trasferito alla Regione per effetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, già inquadrato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53;
b)  l'attivazione di procedure di mobilità del personale della Regione e degli enti strumentali da essa dipendenti.
3.  Il personale di cui al comma 2 è organizzato secondo la normativa vigente nel rimanente comparto regionale sia in termini di gerarchia che in termini funzionali.
4.  Gli oneri per il personale di cui al comma 3 continuano a gravare sull'apposito capitolo del bilancio regionale.
Art. 21.
Patrimonio

1.  Gli E.R.S.U. hanno un proprio patrimonio destinato al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.
2.  Il patrimonio degli enti è costituito da elargizioni di enti e privati, nonché dai beni mobili ed immobili che ad essi pervengono per atti di liberalità.
3.  I beni mobili e immobili e le strutture di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, sono dotati agli enti e destinati all'espletamento dei compiti istituzionali degli stessi, restando a carico di ciascun ente ogni onere relativo, compresi quelli riguardanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 22.
Mezzi finanziari e bilancio

1.  Per lo svolgimento dei compiti ad essi assegnati e per il loro funzionamento gli E.R.S.U. si avvalgono di:
a)  risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria; le risorse ordinarie sono determinate nel bilancio regionale e ripartite in proporzione alla popolazione studentesca, tenuto conto del numero di studenti fuori sede;
b)  proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
c)  rendite, interessi e frutti dei loro beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
d)  atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, associazioni, privati;
e)  fondi trasferiti dallo Stato alla Regione al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario ed in particolare dei fondi previsti dall'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
f)  forme di contribuzione da parte di enti territoriali non deficitari.
Art. 23.
Edifici universitari ed interventi in materia di alloggi

1.  Gli E.R.S.U. assicurano a favore degli studenti fuori sede, non beneficiari di alloggio, un servizio gratuito di consulenza per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà. Partecipano altresì agli accordi locali per la definizione di contratti-tipo secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2.  Il consiglio di amministrazione degli E.R.S.U., mediante convenzioni o accordi, può mettere a disposizione degli enti locali, associazioni, istituti pubblici o privati, nei periodi di vacanza dell'attività accademica, le strutture abitative, sempreché ne sia garantita l'utilizzazione per fini culturali o di turismo scolastico, garantendo la possibilità di alloggio agli studenti beneficiari che ne facciano apposita richiesta.
3.  Gli enti locali possono concedere in uso ai consorzi universitari ricadenti nel proprio territorio immobili di loro proprietà perché vengano utilizzati per i fini statutari e per la migliore fruizione delle strutture e dei servizi da parte degli studenti che frequentano corsi di laurea presso i consorzi stessi, anche se originariamente finanziati con destinazioni diverse.
Art. 24.
Finanziamenti

1.  In attuazione del piano triennale di cui all'articolo 25 e di quanto determinato ai sensi dell'articolo 22, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione assegna a ciascun ente regionale per il diritto allo studio universitario le risorse destinate al proprio funzionamento e all'attuazione degli interventi di competenza.
2.  Per la realizzazione di specifici programmi di interventi, da realizzarsi anche congiuntamente da più enti, sempreché sottoposti al vaglio della Commissione regionale per il diritto allo studio universitario e inseriti nel piano di cui all'articolo 25, si provvede a mezzo di assegnazioni con provvedimento separato dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
3.  Dopo l'approvazione in prima applicazione del piano annuale di cui all'articolo 25, al fine di garantire la continuità nell'attività degli enti, agli stessi possono essere erogati acconti sui finanziamenti da determinare ai sensi del piano per l'anno successivo, tenuto conto dell'ultimo bilancio consuntivo.
4.  Gli oneri discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutati rispettivamente in 20.659 migliaia di euro e in 190 migliaia di euro, trovano riscontro, dall'esercizio finanziario 2003, nel bilancio pluriennale della Regione 2002-2004, quanto a 10.330 migliaia di euro nell'U.P.B. 9.2.1.3.5, codice 04.02.05 e quanto a 10.519 migliaia di euro nella U.P.B. 4.2.1.5.1, codice 12.02.02.
Capo III
Programmazione degli interventi
Art. 25.
Programma triennale e piani annuali di intervento

1.  La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, acquisiti i pareri della Commissione regionale per il diritto allo studio universitario e del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, approva un programma di interventi per il diritto allo studio universitario avente validità triennale ed articolato in piani annuali.
2.  Il programma:
a)  individua gli obiettivi generali da realizzare precisando quali perseguire in via prioritaria;
b)  quantifica l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da impegnare nel triennio;
c)  determina, in ragione di eventuali esigenze di riequilibrio di determinate aree, i criteri aggiuntivi per l'erogazione dei servizi e per la determinazione delle tariffe e delle condizioni di accesso in modo da realizzare livelli e condizioni uniformi tra gli E.R.S.U.;
d)  indica l'entità delle borse di studio da mettere a concorso, nonché i criteri aggiuntivi per la determinazione dei contributi in conto locazioni;
e)  fissa le direttive in ordine ai criteri aggiuntivi di formazione delle graduatorie per l'accesso alle borse di studio, determinando, nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa nazionale, il ruolo e l'incidenza dei requisiti di merito e di reddito;
f)  individua gli interventi di edilizia universitaria con particolare riferimento alla realizzazione di nuove residenze, la ristrutturazione e l'ammodernamento di quelle esistenti, la realizzazione di strutture edilizie destinate a biblioteche, aule, mense, laboratori, centri di ricreazione ed orientamento.
3.  Il piano annuale di intervento è adottato, entro il mese di aprile di ciascun anno, dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione sentita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.
4.  Il piano annuale, valutata l'esperienza pregressa e tenuto anche conto delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, provvede all'adeguamento delle previsioni del programma triennale in ordine alla determinazione delle fasce di reddito e dei criteri per l'attribuzione delle borse di studio, nonché della quantità e dell'importo delle borse di studio e dei contributi in conto locazioni.
Titolo III
TASSE E CONTRIBUTI
Art. 26.
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1.  Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita dal comma 20 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituisce entrata propria degli E.R.S.U..
2.  Tutti gli studenti di cui all'articolo 2 sono tenuti a pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitari delle Università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
3.  Per corsi di studio si intendono i corsi di laurea, i corsi di diploma universitario, di scuola diretta a fini speciali, i corsi o scuole di specializzazione ed i dottorati di ricerca.
4.  Il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed agli interventi in favore degli studenti disabili.
5.  A decorrere dall'1 settembre successivo alla data di approvazione della presente legge, l'ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in E 62,00 e può essere aggiornato in relazione all'andamento del tasso d'inflazione. L'aggiornamento è disposto entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente quello di riferimento, con provvedimenti del l'As sessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Qualora non si provvede alla rideterminazione dell'importo della tassa nei modi e nei termini di cui sopra, essa è dovuta nella misura stabilita per l'anno precedente.
6.  Il comma 1 bis dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è soppresso.
Art. 27.
Delega di funzioni

1.  Le funzioni relative alla riscossione della tassa per il diritto allo studio sono delegate agli Atenei ed agli Istituti di formazione a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado secondo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Detta procedura è volta a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte degli studenti.
2.  La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto dell'iscrizione alla tesoreria di detti Atenei ed Istituti.
3.  Gli Atenei e gli Istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa regionale nella misura dovuta. Gli stessi riversano a favore degli E.R.S.U. di competenza i relativi importi, relazionando compiutamente, sia agli E.R.S.U. che all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione che esercita la vigilanza, in ordine alla corrispondenza tra il numero degli studenti immatricolati ed iscritti e l'importo delle tasse incassate e riversate.
4.  Con la relazione al conto consuntivo di cui al comma 3 dell'articolo 18 gli enti inviano all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione apposito rendiconto delle operazioni svolte e degli impieghi effettuati, del numero e del valore delle borse di studio e dei prestiti d'onore concessi, nonché delle somme rimborsate per tasse erroneamente versate o non dovute.
5.  All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, le sanzioni, la decadenza e i rimborsi concernenti i tributi di cui al presente articolo.
Art. 28.
Esoneri dal pagamento della tassa

1.  I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale degli studenti meritevoli privi di mezzi dal pagamento della tassa per il diritto allo studio sono stabiliti dalla Regione nell'ambito della programmazione triennale prevista dall'articolo 25.
2.  Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio o di prestito d'onore, gli studenti che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione di tali benefici, gli studenti disabili esonerati dalle rispettive Università dal pagamento della tassa di iscrizione, le ragazze madri con figli di età inferiore a cinque anni, i titolari dell'assegno di studio erogato ai sensi della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19, gli studenti che prestano servizio militare o sostitutivo.
Art. 29.
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

1.  La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del Testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, essendo provvisti di titolo accademico conseguito in uno degli atenei avente sede in Sicilia, è fissata in E 52,00.
2.  Il pagamento della tassa deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.
Titolo IV
NORME COMUNI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 30.
Elezioni

1.  Le elezioni per la formazione degli organi di origine elettiva previsti dalla presente legge sono indette con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che ne fissa i tempi e le modalità d'intesa con i rettori degli atenei siciliani, in armonia con la disciplina e le scadenze previste per le elezioni concernenti il rinnovo dei consigli di amministrazione delle Università.
Art. 31.
Soppressione delle Opere universitarie

1.  A decorrere dall'1 gennaio 2003 sono soppresse le Opere universitarie aventi sede nella Regione e le funzioni ad esse spettanti sono esercitate dagli E.R.S.U. che succedono a tutti gli effetti nella titolarità dei beni e nei rapporti attivi e passivi delle Opere.
2.  Fino alla nomina dei nuovi organi di gestione degli E.R.S.U., le relative funzioni sono esercitate dagli attuali organi di amministrazione delle soppresse Opere universitarie che a tal fine rimangono in carica.
3.  Le disposizioni contenute in atti normativi vigenti intestate alle soppresse Opere universitarie dall'1 gennaio 2003 sono riferite agli E.R.S.U..
Art. 32.
Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2

1.  L'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è così modificato:
a)  al comma 1 le parole "costituiti tra enti pubblici" sono sostituite dalle parole "costituiti in ambito provinciale dalla Provincia regionale siciliana di riferimento e da altri enti pubblici o privati";
b)  al comma 2 le parole "a favore dei consorzi universitari provinciali già costituiti" sono sostituite dalle parole "a favore di un solo consorzio per ciascun ambito provinciale già costituito"; le parole "solamente per l'esercizio in corso" sono soppresse.
Art. 33.
Consorzio universitario per l'Ateneo della Sicilia occidentale e del Bacino del Mediterraneo

1.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo, per l'esercizio finanziario 2002, di 100 migliaia di euro al "Consorzio universitario per l'Ateneo della Sicilia occidentale e del Bacino del Mediterraneo" di Trapani, per iniziative di alta formazione destinata, con particolare riguardo, agli studenti delle Isole minori della Sicilia.
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2002, mediante riduzione della spesa autorizzata dal comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (U.P.B. 9.2.1.3.5 - cap. 373718). Per gli anni successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con legge finanziaria.
Art. 34.
Servizi di mensa nelle sedi universitarie decentrate

1.  Al fine di garantire agli studenti che ne hanno diritto l'erogazione dei servizi mensa anche nelle sedi dove hanno svolgimento i corsi di laurea decentrati dell'Università di Catania, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 507 migliaia di euro.
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede quanto a 207 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 9.2.1.3.2, capitolo 372523, quanto a 250 migliaia di euro mediante riduzione della spesa autorizzata dal comma 9 dell'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, U.P.B. 9.2.1.3.5 , capitolo 373327, quanto a 25 migliaia di euro mediante riduzione delle assegnazioni alle Università di cui alla tabella H della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, U.P.B. 9.2.1.3.5, capitolo 373308, e quanto a 25 migliaia di euro mediante riduzione dei contributi ad istituti universitari di cui alla tabella 11 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, U.P.B. 9.2.1.3.5, capitolo 373319.
Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI CULTURALI E SCUOLE MATERNE REGIONALI
Art. 35.
Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte

1.  Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è così sostituito:
"1. Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato all'atto dell'approvazione, da parte degli amministratori cui compete la vigilanza e la tutela degli stessi enti, della deliberazione di trasformazione assunta dai commissari ad acta di cui al comma 4 del presente articolo".
Art. 36.
Scuole materne regionali paritarie

1.  Le scuole materne istituite e finanziate dalla Regione siciliana, funzionanti presso le istituzioni scolastiche statali dotate di autonomia amministrativa ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono considerate paritarie sin dall'entrata in vigore della stessa legge.

Art. 37.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 25 novembre 2002.
      CUFFARO 
Assessore regionale per i beni culturali  GRANATA 

ed ambientali e per la pubblica istruzione
Cliccare qui per visualizzare le NOTE

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 271
"Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione (Granata) il 9 novembre 2001.
Disegno di legge n. 341
"Norme per l'attuazione del diritto allo studio in Sicilia".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Villari, Giannopolo, Speziale, Capodicasa, Cracolici, Crisafulli, De Benedictis, Oddo, Panarello, Zago il 26 febbraio 2002.
Trasmessi alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) rispettivamente il 19 novembre 2001 e il 5 marzo 2002.
Esaminati ed abbinati dalla Commissione nella seduta n. 24 dell'11 giugno 2001.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 25 del 12 giugno 2002 e n. 26 del 19 giugno 2002.
Deliberato l'invio del testo coordinato in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 26 del 19 giugno 2002.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 73 del 19 settembre 2002.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 40 del 15 ottobre 2002.
Relatore: Antonio Antinoro.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 90 del 16 ottobre 2002; n. 91 del 22 ottobre 2002; n. 92 del 23 ottobre 2002; n. 93 del 24 ottobre 2002; n. 95 del 30 ottobre 2002; n.  96 del 5 novembre 2002; n. 97 e n. 98 del 6 novembre 2002; n. 99 del 12 novembre 2002; n. 100 del 13 novembre 2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 100 del 13 novembre 2002.
(2002.47.2785)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 30 settembre 2002.
Criteri per il concorso pubblico per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 225/92, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/92, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
Visto, ancora, l'art. 5 della legge n. 225/92, e, in particolare, il comma 2, che prevede che, per l'attuazione degli interventi d'emergenza, conseguenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanze n.  3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n.  3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002 concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'avv. Felice Crosta è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Viste le leggi 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, e 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114;
Visto il D.M. 18 settembre 2001, n. 468, art. 6, di disciplina del concorso pubblico per le bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale, che, al comma 2 prevede: "L'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati dalle regioni, anche mediante il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 5, ed in particolare dei seguenti criteri di finanziamento e modalità di erogazione, salvo quanto previsto al comma 3:
a)  finanziamento degli interventi, nel rispetto della priorità di cui al comma 1, all'approvazione dei relativi interventi di messa in sicurezza, piani e progetti e previa approvazione del relativo quadro economico delle spese da parte della Regione, o del Commissario delegato, relativo alle diverse fasi; la Regione o il Commissario delegato provvederà anche alle successive variazioni economiche qualora queste non comportino modifiche progettuali o di intervento;
b)  erogazione dei finanziamenti per stati di avanzamento lavori nella esecuzione degli interventi, sulla base di idonea verifica in corso d'opera, secondo quanto disciplinato dalle regioni;
c)  rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli interventi, nel caso in cui il soggetto attuatore sia tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della suddetta normativa;
d)  concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla base della valutazione della congruità dei quadri economici di spesa relativa ai singoli progetti approvati, nonchè di una relazione tecnico-economica comprensiva del cronogramma degli interventi e del termine di fine lavori."
Vista l'ordinanza n. 2983/99, art. 6, comma 1 bis "Il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, per i siti inquinati di interesse nazionale, in caso di inadempimento degli uffici competenti, salva in ogni caso, l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale:
a)  dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini;
b)  realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica;
c)  interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d)  provvede alle attività di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 in caso di inadempimento del responsabile o qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato;
Ritenuto di dover individuare le modalità d'accesso e di concessione dei finanziamenti per la realizzazione del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale ricadenti in Sicilia, fermo restando che si procederà all'individuazione dei soggetti beneficiari a seguito di bando pubblico per ogni sito;

Ordina:


Art. 1

1)  Al fine di realizzare gli interventi di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale esistenti in Sicilia, sono considerati prioritari gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, oppure, nel caso in cui siano stati realizzati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale.
2)  Agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati previsti dal Programma nazionale si applicano le definizioni, i limiti di accettabilità, i criteri, le procedure e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.

Art. 2

1) Le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della bonifica e del ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale esistenti in Sicilia sono, nella fase di prima applicazione, quelle di cui al D.M. 18 settembre 2001, n. 468, art. 9, comma 1, lettere a) e b), in conformità a quanto previsto nell'allegato G al decreto stesso.
2)  Ulteriori risorse saranno disponibili secondo quan to previsto dal D.M. 18 settembre 2001, n. 468, art. 9, comma 1, lett. c, d, e ed f.

Art. 3

Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, punto 1, sono destinate prioritariamente al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione relativi ad aree o beni pubblici, o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 4

I soggetti beneficiari del concorso pubblico nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale sono individuati in conformità alle indicazioni e alle condizioni dell'art. 5 del D.M. 18 settembre 2001, n. 468.

Art. 5

Le modalità, le condizioni ed i termini per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari, da parte del Commissario delegato sono i seguenti:
a)  finanziamento degli interventi, nel rispetto delle priorità di cui all'art. 1, dopo l'approvazione da parte dell'ufficio del Commissario delegato del quadro economico di spesa relativo ai singoli progetti, nonchè di una relazione tecnico-economica comprensiva del cronogramma degli interventi e del termine di fine lavori;
b)  i finanziamenti saranno erogati per stati d'avan zamento dei lavori eseguiti;
c)  fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del l'O.P.C.M. n. 2983/99, l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti pubblici avverrà per fasi successive previa verifica in corso d'opera;
d)  il Commissario delegato potrà erogare anticipazioni per indagini preliminari, per piani di caratterizzazione e per progettazione in base ad apposita richiesta e previa approvazione da parte dell'ufficio del Commissario delegato.

Art. 6

1)  Il monitoraggio sull'attuazione del Programma nazionale è svolto durante lo stato di emergenza dal Commissario delegato e in via ordinaria dalla Regione, che si possono avvalere dell'ARPA.
2)  I controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati sono effettuati dalla provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
3)  I soggetti beneficiari, ogni sei mesi, predispongono e trasmettono al Commissario delegato, durante lo stato di emergenza, ed in via ordinaria alla Regione, apposita relazione sullo stato dei lavori, che ne evidenzi l'avan zamento fisico e finanziario, anche ai fini dell'erogazione dei finanziamenti.
4)  Il Commissario delegato, durante lo stato di emergenza, ed in via ordinaria la Regione, trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati.

Art. 7

I finanziamenti concessi sono revocati con provvedimento motivato del Commissario delegato, durante lo stato di emergenza, e in via ordinaria dalla Regione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, nei casi di cui all'art. 8 del D.M. 18 settembre 2001, n. 468.

Art. 8

1)  Il concorso pubblico nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, è concesso in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 6 bis, del decreto legislativo n. 22/97, nel limite massimo del 50% delle spese, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, qualora sussistono preminenti interressi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria ed ambientale o occupazionale.
2)  Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti beneficiari in base alle priorità risultanti dal punteggio seguente:
a)  dimensioni dell'area inquinata:
-  fino a mq. 100      punti 1 
-  da mq. 100 a mq. 10.000      punti da 1 a 8 
-  superiore a mq. 10.000      punti 8  

b)  volume del materiale inquinato:
-   fino a mc. 500       punti 1 
-  da mc. 500 a mc. 5.000       punti da 1 a 8 
-  superiore a mc. 5.000      punti 8  

c)  inquinamento da sostanze
    cancerogene      punti 10 

d)  inquinamento da sostanze
    pericolose generiche      punti 6 

e)  prossimità centro abitato, distanza:
-  fino a mt. 150      punti 8 
-  da mt. 150 a mt. 1000      punti da 8 a 2 
-  maggiore ml. 1000       punti 2 

f)  comportanti pericolo per le risorse idriche:
-  ad uso potabile      punti 8 
-  ad uso agricolo od altro      punti 6 

I punteggi variabili saranno attribuiti mediante interpolazione.

Art. 9

1)  L'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati dalla presente ordinanza e dal bando pubblico che sarà predisposto, per ogni sito, dall'ufficio del Commissario delegato, che potrà, anche, fare ricorso agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 468/01.
2)  In caso di parità, verrà data precedenza agli interventi per i quali il contributo pubblico è proporzionalmente minore rispetto alla quota a carico del soggetto richiedente.
3)  Le relative graduatorie potranno essere periodicamente riformulate per sopravvenute esigenze di tutela ambientale.

Art. 10

Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.
Palermo, 30 settembre 2002.
  Il Vice Commissario: CROSTA 

(2002.46.2771)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 19 novembre 2002.
Determinazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti in discarica.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
Vista l'Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002, con cer nenti l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;
Visto, in particolare, l'art.3, comma 1, della predetta legge n. 225/92, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/92, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana - n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'avv. Felice Crosta è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Visto l'art. 7, comma 3, della predetta ordinanza n. 2983/99, il quale dispone che il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, istituisca un'apposita tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti effettuato attraverso gli impianti pubblici finanziati dal Commissario stesso;
Visto il comma 5 dello stesso art. 7, introdotto dal l'art. 2, comma 11, dell'ordinanza n. 3072/2000, il quale dispone che il commissario delegato adegui, su proposta dei prefetti, la tariffa per il conferimento dei rifiuti nelle discariche comunque in esercizio;
Visto il verbale dell'incontro del 20 marzo 2002 tra la struttura commissariale ed i rappresentanti delle prefetture dell'Isola, durante il quale è emersa la data del 1° gennaio 2003 come decorrenza di applicazione della tariffa;
Visto il verbale della riunione del 25 luglio 2002, tra gli stessi organismi di cui sopra, durante la quale è stata esaminata la proposta di tariffa risultante dalla scheda appresso riportata ed è stato confermato che la menzionata tariffa entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2003 per le discariche autorizzate ex artt. 27 e 28, ivi comprese le discariche ex art. 13 per le quali i prefetti avranno chiesto il finanziamento per l'adeguamento ex artt. 27 e 28 ed hanno in corso la relativa istruttoria;
Vista la scheda contenente il calcolo della tariffa per il conferimento dei rifiuti in discarica - allegato 1 al verbale in data 25 luglio 2002 - riportata come segue:
SCHEDA TARIFFA CONFERIMENTO IN DISCARICA


Descrizione          Euro/tonn. 
Ammortamento          17,60  
Gestione          17,80  
Post-mortem          13,50  
Tariffa come somma delle tre voci          51,60  
Contributo rd           5,20  
Royalties           5,20  
Totale          62,00  
Tributo          10,30  
Penalizzazioni           1,50  
Totale          73,80  


BONUS PER CERTIFICAZIONI DI QUALITA' (% SU QUOTA GESTIONE)


Descrizione

ISO 9001       5% 
ISO 14001 o EMAS 2      10% 
OHSAS 18001       5% 


Ordina:


Art. 1

A partire dal 1° gennaio 2003, per le discariche autorizzate ex artt. 27 e 28, ivi comprese le discariche ex art. 13 per le quali i prefetti avranno chiesto il finanziamento per l'adeguamento ex artt. 27 e 28 ed hanno in corso la relativa istruttoria, si applicherà la tariffa di smaltimento dei rifiuti in discarica pari ad E 62,00 la tonnellata, di cui:


Descrizione          Euro/tonn. 
Ammortamento          17,60 
Gestione          17,80 
Post-mortem          13,50 
Tariffa come somma delle tre voci          51,60 
Contributo rd           5,20 
Royalties           5,20 
Totale          62,00  


Restano salvi il tributo speciale per il deposito e lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilabili, previsto dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e la relativa maggiorazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla normativa vigente, prevista dal l'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 2983/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

In favore di quei gestori pubblici che possono esibire le certificazioni ISO 9001, ISO 14002 e/o EMAS 2, OHSAS 18001, sarà accreditato un ulteriore corrispettivo pari a:


Descrizione

ISO 9001       5% 
ISO 14001 o EMAS 2      10% 
OHSAS 18001       5% 


da calcolarsi sulla quota di tariffa relativa alla gestione.

Art. 3

Trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero della salute.

Art. 4

Pubblicare la presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 19 novembre 2002.
Il Presidente della Regione
Commissario delegato: CUFFARO
Il Vice Commissario: CROSTA
(2002.47.2803)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 28 ottobre 2002.
Costituzione di una zona rifugio nel territorio di Comitini.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto n. 420 del 25 marzo 1997, con il quale, ai sensi della legge regionale n. 37/81, è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura nel territorio del comune di Comitini;
Visti i decreti n. 2344 del 10 novembre 1997 e n. 3944 del 30 novembre 1998, il primo di convalida e rideterminazione della scadenza del vincolo ai sensi della legge 1 settembre 1997, n. 33, art. 46, ed il secondo di rettifica della scadenza del vincolo ai sensi della successiva legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, art. 22, in forza del quale è stata determinata la scadenza della zona di ripopolamento e cattura nel territorio del comune di Comitini alla data del 30 settembre 2002;
Visto, in particolare, l'art. 46, comma 5, della legge regionale n. 33/97, in forza del quale alla scadenza della zona di ripopolamento e cattura l'Assessorato regionale del l'agricoltura e delle foreste con proprio decreto vincola all'interno della stessa e con destinazione a zona rifugio, una superficie non inferiore al 25% dell'area totale in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un altro biennio;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento protocollo n. 4121 del 25 settembre 2002, con la quale viene trasmessa la documentazione di rito, nonché la delimitazione della zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura nel territorio del comune di Comitini;
Ritenuto di dovere procedere alla costituzione del vincolo della zona rifugio in argomento;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è vincolata la zona rifugio ricadente all'interno dell'ex zona di ripopolamento e cattura in agro del comune di Comitini, costituita con decreto n. 420 del 25 marzo 1997; la zona ha il confine di seguito indicato: partendo dal casello ferroviario ubicato nella zona industriale contrada Fiumarazza, in direzione nord ovest segue la strada rotabile Serra Pelermo, e continua in direzione del vallone Occhiobianco, attraversa la S.S. 189 direzione sud, (perimetro ex Z.R.C.), e prosegue per contrada Salinella, costeggia tutto il perimetro del demanio forestale Ruggiolia, fino a ricollegarsi ancora con la S.S. 189 Palermo Agrigento per chiudere al casello ferroviario in contrada Fiumarazza.
La zona rifugio sopra descritta si estende su una superficie di Ha 350 circa, un perimetro di km. 9,00 ed è evidenziata nella allegata planimetria.

Art. 2

La zona rifugio è vincolata per un periodo di anni due con inizio in data 1 ottobre 2002 e scadenza in data 30 settembre 2004. Nella zona rifugio è vietato a chiunque l'esercizio venatorio.

Art. 3

La gestione e il controllo è affidato alla Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, che curerà la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento - Zona rifugio - Divieto di caccia - ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica; nelle more di un eventuale affidamento della zona rifugio ad associazione venatoria o ambientalista riconosciuta, o ad associazione cinofila riconosciuta dall'ente nazionale della cinofilia italiana.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana con esclusione dell'allegata planimetria.
Palermo, 28 ottobre 2002.
  ALBANESE  

(2002.45.2687)
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DECRETO 28 ottobre 2002.
Costituzione di una zona rifugio nel territorio di Menfi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 419 del 25 marzo 1997, con il quale, ai sensi della legge regionale n. 37/81, è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura nel territorio dei comuni di Menfi, S. Margherita Belice e Sambuca di Sicilia;
Visti i decreti n. 2344 del 10 novembre 1997 e n. 3944 del 30 novembre 1998, il primo di convalida e rideterminazione della scadenza del vincolo ai sensi della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 46 ed il secondo di rettifica della scadenza del vincolo ai sensi della successiva legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, art. 22, in forza della quale è stata determinata la scadenza della zona di ripopolamento e cattura nel territorio dei comuni di Menfi, S. Margherita Belice, Sambuca di Sicilia alla data del 30 settembre 2002;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, protocollo n. 4203 del 2 ottobre 2002, con la quale viene trasmessa la documentazione di rito, nonché la delimitazione della zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura nel territorio dei comuni di Menfi, S. Margherita Belice e Sambuca di Sicilia;
Visto, in particolare, l'art. 46, comma 5, della legge regionale n. 33/97, in forza del quale alla scadenza della zona di ripopolamento e cattura l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto vincola all'interno della stessa e con destinazione a zona rifugio, una superficie non inferiore al 25% dell'area totale in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un altro biennio;
Ritenuto di dovere procedere alla costituzione del vincolo della zona rifugio in argomento;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è vincolata la zona rifugio ricadente all'interno dell'ex zona di ripopolamento e cattura in agro dei comuni di Menfi, S. Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, costituita con decreto n. 419 del 25 marzo 1997; la zona ha il confine di seguito indicato: partendo dal viadotto che attraversa il vallone Cavaretto, ubicato ad est di Menfi, si procede in direzione est lungo la rotabile che porta a P/zzo Giuliana per km. 1,7. Proseguendo sempre lungo la stessa interpoderale, curva a sinistra in direzione nord, verso il vallone S. Vincenzo dal lato ovest fino al ponte che lo attraversa, dopo mt. 800. Dopo l'attraversamento del vallone S. Vincenzo prosegue sempre lungo la medesima interpoderale che curva nuovamente a sinistra in direzione nord, fiancheggiando il summenzionato vallone, dal lato est, fino a raggiungere le case "Crescimanni" in territorio di Sambuca di Sicilia, dopo km. 2,3. Giunti in prossimità delle case "Crescimanni" si svolta a destra in direzione est verso la S.S. n. 624 Sciacca-Palermo dopo mt. 750. Da questo punto prosegue verso nord-ovest lungo una strada interpoderale asfaltata per km. 2,1 fino ad incrociare la strada che dal bivio Misilbesi conduce a Menfi, prosegue sulla stessa verso Menfi per km. 1,5, fino ad incrociare il bivio per Partanna, si imbocca tale bivio per mt. 600 fino ad incrociare il bivio per Menfi-Montevago-S. Margherita Belice-Partanna sito in contrada Genovese. Prosegue in direzione sud verso Menfi fino a giungere in contrada Feudotto dopo km. 2,5. Giunti in contrada Feudotto prosegue a sinistra, in direzione est, lungo una breve trazzera di collegamento con la strada che da Menfi arriva al bivio "Misilbesi" per una lunghezza di mt. 700. Continua a destra lungo la strada Menfi -Misilbesi in direzione sud per Menfi per mt. 300 fino a raggiungere ad un quadrivio in prossimità del "Consorzio agrario" di Menfi. Da qui si prosegue a sinistra per una strada interpoderale in direzione sud verso Menfi. Detta strada interpoderale denominata "Soccorso", fiancheggia il vallone Cavaretto dal lato ovest per km. 1,8 fino a raggiungere nuovamente, lambendo la periferia est di Menfi, il viadotto precedentemente indicato quale punto di partenza. L'area sopra descritta comprende le seguenti contrade: Cavaretto, Feudotto, Genovese, Misilbesi, Soccorso, S. Vincenzo, La Conca e si estende per una superficie di Ha. 900 circa con un perimetro di km. 15, ed è evidenziata nella allegata planimetria.

Art. 2

La zona rifugio è vincolata per un periodo di anni due con inizio in data 1 ottobre 2002 e scadenza in data 30 settembre 2004. Nella zona rifugio è vietato a chiunque l'esercizio venatorio.

Art. 3

La gestione e il controllo è affidato alla Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, che curerà la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento - Zona rifugio - Divieto di caccia - ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica; nelle more di un eventuale affidamento della zona rifugio ad associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiana.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana, con esclusione dell'allegata planimetria.
Palermo, 28 ottobre 2002.
  ALBANESE 

(2002.45.2686)
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DECRETO 28 ottobre 2002.
Costituzione di una zona rifugio nel territorio di Palma di Montechiaro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 422 del 25 marzo 1997, con il quale, ai sensi della legge regionale n. 37/81, è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura nel territorio del comune di Palma di Montechiaro;
Visti i decreti n. 2344 del 10 novembre 1997 e n. 3944 del 30 novembre 1998, il primo di convalida e rideterminazione della scadenza del vincolo ai sensi della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 46 ed il secondo di rettifica della scadenza del vincolo ai sensi della successiva legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, art. 22, in forza della quale è stata determinata la scadenza della zona di ripopolamento e cattura nel territorio del comune di Palma di Montechiaro;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, protocollo n. 4331 dell'11 ottobre 2002, con la quale viene trasmessa la documentazione di rito, nonché la delimitazione della zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura nel territorio del comune di Palma di Montechiaro;
Visto, in particolare, l'art. 46, comma 5, della legge regionale n. 33/97, in forza del quale, alla scadenza della zona di ripopolamento e cattura, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto vincola all'interno della stessa e con destinazione a zona rifugio, una superficie non inferiore al 25% dell'area totale in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un altro biennio;
Ritenuto di dovere procedere alla costituzione del vincolo della zona rifugio in argomento;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è vincolata la zona rifugio ricadente all'interno dell'ex zona di ripopolamento e cattura in agro del comune di Palma di Montechiaro, costituita con decreto n. 422 del 25 marzo 1997; la zona ha il confine di seguito indicato: inizia dalla foce del Vallone Mintina in direzione nord per m. 300 fino ad incrociare una stradella in terra battuta, prosegue sulla stessa per Km. 2 circa, fino ad intersecare nuovamente il predetto val lone, segue costeggiando l'andamento del vallone per circa m. 500 fino ad intersecare ancora la predetta stradella.
Prosegue sulla stessa per m. 500 fino al punto dove inizia una rete di elettrificazione su pali, gira a sinistra per circa m. 300 fino all'incrocio con un'altra stradella in direzione di Agrigento per m. 400.
Prosegue su un terreno incolto per m. 30 fino all'imbocco della galleria denominata Mintina, dove incrociata la S.S. n. 115 continua in direzione di Palma di Montechiaro lungo la predetta statale per Km. 2,700 circa, fino a raggiungere l'imboccatura della successiva galleria.
Dalla galleria prosegue a destra su terreno agricolo che lo attraversa per circa m. 100 fino ad incrociare la stradella interpoderale asfaltata, denominata Santa Dome nica, seguendone il suo andamento per Km. 2,500 circa, fino ad incrociare la strada comunale che da Marina di Palma conduce al Castello di Montechiaro, continua ancora, attraversando la predetta strada, su terreno agricolo in direzione sud-ovest per m. 200 circa, fino ad intersecare una stradella in terra battuta che conduce ad un campeggio, attraversa detta stradella e continua sempre in direzione sud-ovest su terreno incolto per m. 300 circa, fino a chiudere a mare.
La predetta perimetrazione evidenziata nell'allegata planimetria, comprende una superficie di Ha. 430 circa con una lunghezza di Km. 10,500 circa, di cui Km. 1,100 delimitata dal mare.

Art. 2

La zona rifugio è vincolata per un periodo di anni 2 con inizio 1 ottobre 2002 e scadenza il 30 settembre 2004.
Nella zona rifugio è vietato a chiunque l'esercizio venatorio.

Art. 3

La gestione e il controllo è affidato alla Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, che curerà la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento - Zona rifugio - Divieto di caccia - ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica; nelle more di un'eventuale affidamento della zona rifugio ad associazione venatoria o ambientalista riconosciuta, o ad associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiana.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana, con esclusione dell'allegata planimetria.
Palermo, 28 ottobre 2002.
  ALBANESE 

(2002.45.2688)
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DECRETO 30 ottobre 2002.
Riconoscimento del Centro di recupero di tartarughe marine sito in Comiso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente di questo servizio;
Visto l'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti il decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 e il decreto n. 2652 del 5 dicembre 2001 ed, in particolare, l'allegato A, parte integrante di quest'ultimo decreto, riguardante l'adozione del disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per l'istituzione di centri di recupero e di primo soccorso per tartarughe marine;
Vista l'istanza datata 21 febbraio 2002, presentata dall'associazione Fondo siciliano per la natura, a firma del sig. Gianni Insacco in qualità di responsabile provinciale della predetta associazione; e con la quale si chiede il riconoscimento di un Centro di recupero di tartarughe marine da istituire a Comiso (RG);
Vista la nota prot. n. 789 del 12 febbraio 2002 della Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa, con cui viene trasmesso, unitamente alla documentazione di rito, il verbale datato 12 febbraio 2002 con parere favorevole all'istituzione del Centro di recupero di tartarughe marine all'interno del centro di recupero di fauna selvatica precedentemente istituito ed autorizzato da questo Assessorato e sito in Comiso via G. Girlando n. 2, gestito dall'associazione Fondo siciliano per la natura;
Visto il verbale relativo ai sopralluoghi effettuati presso i predetti locali del costituendo centro dai funzionari incaricati di questo Assessorato, in cui si esprime parere favorevole all'istituzione del centro di recupero di tartarughe marine;
Considerato che le strutture ed attrezzature presenti nel costituendo Centro di recupero di tartarughe mari ne corrispondono per qualità di funzionalità a quanto previsto nel disciplinare approvato con decreto decreto n. 2652 del 5 dicembre 2001;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' riconosciuta l'istituzione del Centro di recupero di tartarughe marine presso i locali siti in Comiso in via G. Girlando n. 2, che verrà gestito dall'associazione Fondo siciliano per la natura, con il compito di accogliere, curare e riabilitare gli esemplari di tartarughe marine e per svolgere attività educativa e divulgativa per propagandare e diffondere il rispetto per gli equilibri naturali e per gli animali.

Art. 2

Il Centro di recupero, riconosciuto ai sensi del precedente art. 1, deve operare sotto lo stretto controllo ed in collaborazione con la Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa a cui dovrà essere annualmente rendicontata l'attività svolta dal Centro, il quale peraltro verrà sottoposto periodicamente al controllo dei competenti servizi veterinari pubblici, a garanzia della igienicità e salubrità dei locali e delle strutture.

Art. 3

La reintroduzione in natura degli animali dovrà avvenire sotto il controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, preferibilmente dove è stato rinvenuto ferito l'animale, e previa marcatura degli esemplari da liberare.

Art. 4

Il presente riconoscimento sarà revocato per inadempienza agli obblighi previsti dal decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 e dal decreto n. 2652 del 5 dicembre 2001, nonché dal relativo disciplinare e al venir meno delle condizioni che hanno consentito l'istituzione del Centro di recupero di tartarughe marine di cui all'art. 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 30 ottobre 2002.
  ALBANESE 

(2002.45.2679)
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DECRETO 4 novembre 2002.
Modifica del decreto 1 marzo 2002, concernente autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, da esercitarsi su terreni del comune di Monreale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 38 della predetta legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1666 del 9 giugno 1999 di adozione dei criteri applicativi e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;
Visto il proprio decreto n. 81 del 1° marzo 2002, di costituzione dell'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare;
Vista la domanda presentata dal sig. Lucio Gramignani, nato a Palermo il 12 aprile 1932, ivi residente in via F. Guardione n. 3, titolare del predetto allevamento, tesa ad ottenere la modifica del decreto n. 81 del 1° marzo 2002, nel senso di scorporare dallo stesso alcune particelle, al fine di esercitare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare esclusivamente sulle particelle 459 e 460 del foglio di mappa 60 di Monreale;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, prot. n. 2792 del 2 ottobre 2002, con la quale, il predetto ufficio trasmette la richiesta avanzata dal sig. Lucio Gramignani di modifica del decreto n. 81 del 1° marzo 2002 ed esprime parere favorevole al suo accoglimento, in quanto la fauna viene detenuta ed allevata solamente nelle particelle 459 e 460 del foglio di mappa 60 del comune di Monreale;
Ravvisata l'opportunità di accogliere l'istanza avanzata dal sig. Lucio Gramignani e di modificare il predetto decreto, scorporando dall'allevamento le particelle a suo tempo inserite nelle quali non viene esercitato l'allevamento;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, dall'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare in testa al sig. Lucio Gramignani, nato a Palermo il 12 aprile 1932, di cui al decreto n. 81 del 1° marzo 2002 citato, vengono scorporate le seguenti particelle: 172, 174, 175, 208, 217, 218, 244 e 248 del foglio di mappa 60 di Monreale per un'estensione complessiva di Ha. 64.90.40, che vengono restituite alla libera fruizione faunistico-venatoria, ove non esistano divieti per altri motivi.

Art. 2

In virtù del presente decreto l'attività di allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare verrà esercitato esclusivamente sulle particelle 459 e 460 del foglio di mappa 60 del comune di Monreale per una superficie complessiva di Ha. 4.49.60.

Art. 3

E' fatto obbligo al sig. Lucio Gramignani di rispettare gli impegni che scaturiscono dall'applicazione del decreto n. 81 del 1° marzo 2002 citato nelle premesse, a pena di decadenza della concessione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 2002.
  ALBANESE 

(2002.45.2735)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 ottobre 2002.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area della Conca del Salto, ricadente nei comuni di Modica e Scicli.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma del l'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il decreto n. 6916 del 28 settembre 2001 e, in particolare, l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'Assessorato regionale dei beni culturali e della pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000;
Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002, reso dalla Presidenza della Regione - Ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/99;
Visto il decreto n. 7678 del 18 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 23 febbraio 2001, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2000/2004 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;
Esaminato il verbale redatto nella seduta del 12 febbraio 2001, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/99 l'area denominata "Conca del Salto", ricadente nei comuni di Modica e Scicli, delimitata perimetralmente secondo quanto segue:
Comune di Modica
A partire dal confine tra il foglio di mappa 97 e il foglio 116 del nuovo catasto terreni di Modica il perimetro attraversa l'ansa del torrente Modica-Scicli e prosegue lungo una pista che, in direzione sud-est, giunge sino alla strada vicinale "Caitana" e risale lungo la strada vicinale stessa, inglobando tutte le particelle a sud-ovest della strada statale 115 sino al bivio con la strada provinciale Scicli-Modica, che costituisce il limite orientale dell'area da sottoporre a tutela.
Da qui il limite segue il percorso della strada comunale "Martinico-Piano Ceci" in direzione nord-est e prosegue in direzione est sino a ricongiungersi con il tracciato della strada comunale Magnisi Piano Ceci e quindi con quello di una stradella poderale.
Prosegue poi in linea retta e risale, quindi, procedendo in direzione est per poi proseguire in linea retta sino alla strada comunale Scardacucco-Sant'Antonio, lungo il tracciato di una stradella interpoderale.
Il perimetro, raggiunto il confine con il territorio di Scicli, risale sino alla strada consorziale Pirato Piccolo-Pirato Grande e sino alla strada provinciale Caitana per Modica.
Comune di Scicli
Il perimetro dell'area da vincolare comprende tutto il territorio compreso nel foglio di mappa 8 del N.C.T. di Scicli e tutte le particelle ad est della Cava Mangiagesso (foglio 9); prosegue lungo il tracciato della Cava Mangiagesso sino alla confluenza del torrente Modica-Scicli, comprendendo quindi tutta la zona a nord della cava e del torrente e infine ingloba tutta la zona a nord del canale che attraversa il foglio 15 del nuovo catasto terreni di Scicli a partire dal torrente Modica-Scicli;
Accertato che il verbale del 12 febbraio 2001, contenente la suddetta proposta, è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Modica dal 13 giugno 2001 al 10 settembre 2001 e a quello di Scicli dal 12 giugno 2001 al 12 settembre 2001 ed è stato depositato nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo previsto dall'art. 140, comma 5, del testo unico n. 490/99;
Accertato, altresì, come previsto dall'art. 140, com ma 6, del testo unico n. 490/99, che dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è stata data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Regione Sicilia, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e precisamente su "La Sicilia" del 18 maggio 2002, su "La Gazzetta del Sud" del 18 maggio 2002 e su "La Stampa" del 18 maggio 2002;
Accertato che non sono state prodotte osservazioni al vincolo de quo, ai sensi dell'art. 141 del testo unico n. 490/99;
Ritenuto, quindi, immediatamente comprovato, sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nel verbale del 12 febbraio 2001 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela, che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa nel verbale del 12 febbraio 2001 e correttamente approfondite nelle planimetrie sub. A e sub. B, ivi allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area interessante la Conca del Salto, ricadente nei comuni di Modica e Scicli, in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa nella seduta del 12 febbraio 2001;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area della Conca del Salto, ricadente nei comuni di Modica e Scicli, descritta nel verbale del 12 febbraio 2001 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa e delimitata nelle planimetrie ivi allegate, che insieme al verbale del 12 febbraio 2001 formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lett. C) e D) del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/39 e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana, unitamente al verbale del 12 febbraio 2001 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa e alle planimetrie subb. A e B di cui sopra è cenno ai sensi degli artt. 142, comma 1, del testo unico n. 490/99 e 12 del regio decreto n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi 1 dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Modica e Scicli, perché venga affissa per 3 mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Modica e Scicli ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Modica e Scicli.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 ottobre 2002.
  GELARDI 

Allegati
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 2001

L'anno 2001, il giorno 12 del mese di febbraio, alle ore 11,00, giusta convocazione soprintendentizia telegrafica prot. 9 febbraio 2001, n. 141, si è riunita in prima convocazione, ex art. 19 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nei locali di questa Soprintendenza, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, ricostituita con decreto n. 7678 del 18 dicembre 2000 per il quadriennio 2000-2004.
Sono intervenuti: il soprintendente arch. Campo Gesualdo, l'arch. Leta Alfonso e il dott. Nicosia Giovanni, rappresentanti regionali, l'arch. Giliberto Salvatore e l'ing. Salinitro Salvatore, rappresentanti provinciali, i sindaci di Modica e Scicli avv. Ruta Carmelo e dott. Falla Bartolomeo, l'ingegnere capo del distretto minerario di Catania ing. Trupia Angelo, e per l'ispettore ripartimentale delle foreste di Ragusa il maresciallo Cilio Salvatore.Sono inoltre presenti il segretario della commissione dott. Scozzaro Anna Maria ed i relatori dirigenti tecnici geologi dott. Cassarino Giovanni e dott. Corallo Rosa.
Ad apertura della seduta viene eletto presidente il soprintendente.
Oggetto della convocazione è l'ordinanza assessoriale 14 dicembre 2000, n. 5042, che prevede la tutela per 90 giorni, utili per presentare la proposta di vincolo definitivo.
I relatori illustrano le zone di cui si vuole mantenere la tutela nonché le relative motivazioni. La zona è ben protetta, sussistono vincoli non solo paesaggistici ma di altro genere (archeologico, boschivo, ecc.); illustrano i limiti geografici della zona interessata e i regimi di protezione.
Dopo un'ampia illustrazione della problematica, il presidente invita i commissari a pronunciarsi: la commissione ritiene all'unanimità che le aree alle quali si riferisce l'ordinanza n. 5042/00 rientrano nella tipologia indicata dall'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e, pertanto, determina di procedere alla formazione della proposta del loro inserimento negli elenchi di cui all'art. 140.
All'uopo i componenti della commissione riceveranno dalla Soprintendenza un dossier descrittivo delle motivazioni della proposta, preventivamente al prosieguo dei lavori della commissione che avverrà con sopralluogo, che sin d'ora si concorda per il giorno 28 febbraio 2001, con appuntamento al comune di Scicli alle ore 15,30.
A richiesta dell'arch. Giliberto, i sindaci che compongono la commissione sono invitati a produrre alla stessa, ricevuto il dossier documentale, le destinazioni urbanistiche dei luoghi interessati dalla proposta di vincolo.
Il dossier sarà trasmesso agli interessati entro mercoledì 21 febbraio 2001.

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(2002.44.2603)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 28 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 ed in particolare l'articolo 8, comma 1, così come sostituito dall'articolo 52, comma 6, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che autorizza il bilancio della Regione siciliana per l'anno finan ziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b), che prevede il finanziamento a carico del Ministero della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale, riguardanti programmi speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 680 del 18 luglio 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 904 del 13 agosto 2002;
Considerato che con il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 680 del 18 luglio 2002, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono state iscritte le somme relative al finanziamento del programma "Assistenza e sorveglianza sanitaria nella collettività per i cittadini indigenti italiani ed immigrati", accreditate dal Ministero della salute su conto corrente n. 22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato per l'importo di E 72.303,96;
Considerato che, erroneamente, con il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 904 del 13 agosto 2002, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto n. 174 del 27 marzo 2002, sono state iscritte nuovamente le somme relative al finanziamento del programma "Assistenza e sorveglianza sanitaria nella collettività per i cittadini indigenti italiani ed immigrati", per l'importo di E 72.303,96;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002 le necessarie modifiche;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  5  - Osservatorio epidemiologico 
TITOLO  1  - Entrate correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Trasferimenti correnti 
U.P.B.  10.5.1.5.2  - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente     - 72.303,96 - 72.303,96 
  di cui al capitolo 
  3451 Assegnazioni dello stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecno- 
logie sanitarie      - 72.303,96 - 72.303,96  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  5  - Osservatorio epidemiologico 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  10.5.1.3.2  - Valutazione dei servizi     - 72.303,96 - 72.303,96 
  di cui al capitolo 
  425306 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sani- 
tarie      - 72.303,96 - 72.303,96 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.45.2667)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 14 ottobre 2002.
Ripartizione di una somma alle Province regionali della Sicilia da destinare alle ex comunità montane.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
Vista la legge regionale 17 luglio 1972, n. 34;
Vista la legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46;
Vista la legge regionale 30 novembre 1974, n. 38;
Vista la legge regionale 28 aprile 1981, n. 74;
Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9;
Vista la legge regionale n. 26 marzo 2002, n. 2;
Visto in particolare l'art. 45, ultimo comma, della citata legge regionale n. 9/86, ai sensi del quale i fondi assegnati alle comunità montane affluiscono nei bilanci delle Province regionali nel cui territorio sono comprese le relative aree;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze 27 marzo 2002, di ripartizione in capitoli delle U.P.B. relative al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2002, che al capitolo n. 582406 (ex capitoli 504402 e 50480), reca uno stanziamento di cassa di E 1.141.000,00, quale fondo da ripartire alle Province regionali per la promozione dello sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani, la difesa del suolo e la protezione della natura;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bi lancio e le finanze 26 giugno 2002, n. 540, con il quale si è disposta la variazione del predetto capitolo 582406, prevedendosi in competenza lo stanziamento di E 642.241,79 ed integrandosi con lo stesso importo quello in conto cassa;
Visto il decreto presidenziale n. 280/gr.V/S.G. del 28 dicembre 2000, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza in data 29 dicembre 2000, con il quale è stato assunto l'impegno di L. 1.667.546.100 (pari ad E 861.215,68 ) sul cap. 50480 del bilancio della Regione siciliana, Amministrazione 1 - Presidenza, Rubrica 3 - Segreteria generale, per l'esercizio finanziario 2000, quale fondo da ripartire alle Province regionali per le predette finalità;
Considerato che la ripartizione delle singole somme da destinare alle Province regionali, per l'anno 2000, non era stata successivamente effettuata per mancanza dei dati riguardanti gli indici di disoccupazione relativi all'anno 1999 delle zone B, D, Q della Provincia di Messina e delle zone H, N, O della Provincia di Palermo, nonché per mancanza dei dati inerenti alla complessiva superficie dissestata delle zone ex montane di cui alla legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46, dati essenziali per il riparto delle somme di cui all'art. 45 della legge regionale n. 9/86;
Viste le note prot. n. 452 del 7 marzo 2001 e prot. n. 803 del 13 maggio 2002 di integrazione, con le quali l'Ufficio regionale del lavoro ha comunicato gli indici di disoccupazione, concernenti i territori delle singole comunità montane, relativi all'anno 1999 ed occorrenti per il riparto del fondo 2000;
Vista la nota prot. n. 34186 del 22 novembre 2000, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha comunicato lo stato di dissesto idrogeologico dei territori delle singole comunità montane ;
Visto il decreto presidenziale n. 148/serv.4°/S.G. del 20 giugno 2002, con il quale la Presidenza della Regione ha provveduto al riparto della predetta somma di E 861.215,68;
Visto il successivo decreto presidenziale n. 166/serv. 4°/S.G. dell'11 luglio 2002, con il quale il suddetto decreto presidenziale n. 148 è stato ritirato a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2;
Rilevato, invero, che, in virtù del disposto di cui al richiamato art. 76, comma 6°, della richiamata legge regionale n. 2/2002, la competenza per le assegnazioni dei fondi previsti dall'art. 45, comma 5°, della legge regionale n. 9/86 è trasferita a questo Assessorato;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere ripartire, per l'anno 2000, la somma di E 861.215,68 in favore delle Province regionali da destinare alle ex comunità montane per le finalità di cui all'art. 45;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità in premessa indicate, è ripartita in favore delle Province regionali della Sicilia, la somma di E 861.215,68 (pari a L. 1.667.546.100), secondo quanto riportato nell'allegato prospetto A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il pagamento della somma di cui al precedente art. 1 grava sul cap. 582406 (ex capitoli 504402 e 50480), giusta impegno assunto con decreto presidenziale n. 280/gr.V/ S.G. del 28 dicembre 2000.

Art. 3

Con successivo provvedimento saranno liquidati gli importi spettanti alle singole Province.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per la registrazione e, successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 2002.
  D'AQUINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali il 17 ottobre 2002 al n. 585.

(2002.45.2672)
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DECRETO 16 ottobre 2002.
Impegno di somma da corrispondere alle province della Sicilia - Esercizio finanziario 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze in data 27 marzo 2002, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18°, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2°, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2002, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Accertato che nel capitolo 183304, relativo al fondo ex richiamato art. 45, legge regionale n. 6/97, in favore delle province, si è previsto lo stanziamento di E 154.938.000,00;
Visto l'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, afferente la disciplina delle assegnazioni agli enti locali;
Visto il decreto n. 1582 del 17 maggio 2002, registrato dalla Ragioneria centrale il 28 maggio 2002 al n. 2, con il quale, nelle more della costituzione della Conferenza Regione-Autonomie e dell'acquisizione del relativo parere per la determinazione dei criteri e dei parametri di riparto, si è disposto di concedere alle province un'anticipazione sullo stanziamento del capitolo 183304 e, contestualmente, si è impegnata a tal fine la somma di E 72.469.000,00;
Visto il decreto n. 3140/Interass. del 2 ottobre 2002, relativo alla determinazione, in ottemperanza al disposto di cui al 2° comma del predetto art. 76, della variazione percentuale sulle assegnazioni in favore delle province per lo sforzo tariffario e fiscale, per la capacità di riscossione e per la propensione agli investimenti;
Visto il decreto n. 3141/Interass. del 2 ottobre 2002, con il quale l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, ha fissato i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite alle province, ai sensi dei richiamati artt. 13, comma 1°, legge regionale n. 8/2000 e 76, comma 1°, legge regionale n. 2/2002;
Considerato che, secondo il predetto decreto inte rassessoriale n. 3141, sul fondo per le autonomie in favore delle province di cui al capitolo 183304 del bilancio di previsione per l'esercizio 2002, pari ad E 154.938.000,00, sono da operare riduzioni per complessivi E 17.345.760,00, in ottemperanza a specifiche disposizioni legislative e per le indifferibili esigenze indicate nello stesso provvedimento;
Rilevato che i parametri generali di riparto delle assegnazioni sono rapportati al 60 per cento sulla base del territorio ed al 40 per cento sulla base della popolazione e che, conseguentemente, il riparto del fondo disponibile è pari ad E 137.592.240,00 deve essere effettuato in conformità ai seguenti parametri:
-  E 82.555.344,00, pari al 60 per cento del fondo, sulla base del territorio;
-  E 55.036.896,00, pari al 40 per cento del fondo, sulla base della popolazione al 31 dicembre 2000;
Visto il prospetto delle somme da ripartire alle province, elaborato in conformità ai predetti parametri e comprensivo degli importi spettanti alle province che gestiscono licei linguistici e musicali (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani) ed alle province delle zone interne (Caltanissetta ed Enna);
Ritenuto di doversi riservare di procedere, secondo i richiamati parametri, alla redistribuzione di eventuali importi che dovessero rendersi disponibili sia per il mancato utilizzo, totale o parziale, delle riserve accantonate sia a seguito di accertamento di somme non dovute a singole amministrazioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità in premessa indicate, è impegnata la complessiva somma di E 74.419.620,00 nel capitolo 183304 del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato enti locali - per l'esercizio finanziario 2002.

Art. 2

Corrispondere alle province della Sicilia, di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto, la somma a fianco di ciascuno indicata, a saldo del correlativo importo spettante sul fondo per l'esercizio finanziario 2002 per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo di cui all'art. 45, legge regionale n. 6/97.

Art. 3

E' autorizzata l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Art. 4

Con separato provvedimento, sarà impegnata e ripartita la somma di E 1.549.380,00 per la variazione percentuale determinata con il decreto interassessoriale n. 3140 del 2 ottobre 2002.

Art. 5

Riservarsi di procedere all'ulteriore riparto di eventuali importi che dovessero rendersi disponibili sia per il mancato utilizzo delle riserve accantonate sia a seguito di accertamento di somme non dovute a singole amministrazioni.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 ottobre 2002.
  CASTELLUCCI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 21 ottobre 2002.
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(2002.45.2672)
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DECRETO 16 ottobre 2002.
Impegno di somma da corrispondere ai comuni della Sicilia - Esercizio finanziario 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze in data 27 marzo 2002, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18°, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2°, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2002, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Accertato che nel capitolo 183303, relativo al fondo ex richiamato art. 45, legge regionale n. 6/97, in favore dei comuni, si è previsto lo stanziamento di E 617.167.000,00;
Visto l'art.76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, afferente la disciplina delle assegnazioni agli enti locali;
Visti i decreti n. 428 del 25 febbraio 2002 e n. 1581 del 17 maggio 2002, registrati dalla Ragioneria centrale, rispettivamente, il 28 febbraio 2002 al n.1 ed il 28 maggio 2002 al n. 5, con i quali, nelle more della costituzione della Conferenza Regione-Autonomie e dell'acquisizione del relativo parere per la determinazione dei criteri e dei parametri di riparto, si è disposto di concedere ai comuni, secondo i parametri del riparto per il 2001, un'anticipazione pari a 6/12 dello stanziamento del capitolo 183303 e, contestualmente, si è impegnata a tal fine la complessiva somma di E 308.583.500,00;
Visto il decreto n. 3138/Interass. del 2 ottobre 2002, relativo alla determinazione, in ottemperanza al disposto di cui al 2° comma del predetto art. 76, della variazione percentuale sulle assegnazioni in favore dei comuni;
Visto il decreto n. 3139/Interass. del 2 ottobre 2002, con il quale l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, ha fissato i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite ai comuni, ai sensi dei richiamati artt. 13, comma 1, legge regionale n. 8/2000 e 76, comma 1, legge regionale n. 2/2002;
Considerato che, secondo il predetto decreto interassessoriale n. 3139, sul fondo per le autonomie in favore dei comuni di cui al cap. 183303 del bilancio di previsione per l'esercizio 2002, pari ad E 617.167.000,00, sono da operare riduzioni per complessivi E 59.112.137,00, in ottemperanza a specifiche disposizioni legislative e per le indifferibili esigenze indicate nello stesso provvedimento;
Rilevato che il riparto del fondo disponibile e pari ad E 558.054.863,00 deve essere effettuato in conformità ai seguenti parametri:
-  4%, pari ad E 22.322.195,00, per la variazione percentuale per lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei propri dipendenti e l'ammontare delle spese correnti, giusta i criteri ed i parametri determinati con il decreto n. 3138 del 2 ottobre 2002;
-  83%, pari ad E 463.185.536,00, sulla base di parametri relativi al riparto del fondo per il 1999 e determinati con decreto n. 1522 del 26 novembre 1999, convalidato e confermato con il decreto n. 2096 del 19 giugno 2002;
-  13%, pari ad E 72.547.132,00, sulla base della popolazione al 31 dicembre 2000;
Visto il prospetto delle somme da ripartire ai comuni, elaborato in conformità ai predetti parametri;
Dato atto che alla somma spettante al comune di Ragusa sono da aggiungere E. 4.253.787,00, giusta gli artt. 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e 15 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26;
Dato atto, altresì, che, giusta l'art. 46 della legge regionale 27 aprile 1999, modificato con l'art. 14 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e la circolare assessoriale n. 3, prot. n. 1918, del 28 marzo 2000, nei casi di mobilità di personale già assunto in forza di autorizzazione regionale occorre incrementare e decurtare le corrispondenti assegnazioni in favore, rispettivamente, dell'ente ricevente e dell'ente cedente per l'ammontare pari all'85% del trattamento economico e degli oneri riflessi;
Ritenuto di doversi riservare di procedere, secondo i richiamati parametri, alla redistribuzione di eventuali importi che dovessero rendersi disponibili sia per il mancato utilizzo, totale o parziale, delle riserve accantonate sia a seguito di accertamento di somme non dovute a singole amministrazioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità in premessa indicate, è impegnata la complessiva somma di E 231.402.955,00 nel capitolo 183303 del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato degli enti locali - per l'esercizio finanziario 2002.

Art. 2

Corrispondere ai comuni della Sicilia, di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto, la somma a fianco di ciascuno indicata, a saldo del correlativo importo spettante per l'esercizio finanziario 2002 sul fondo per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo di cui all'art. 45, legge regionale n.6/97.

Art. 3

E' autorizzata l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Art. 4

Con separati provvedimenti, saranno impegnate e ripartite le somme di E 22.322.195,00 per lo sforzo tariffario e fiscale, etc. e di E 3.000.000,00 in favore dei comuni delle isole minori per i maggiori oneri connessi al trasporto dei rifiuti nella terraferma.

Art. 5

Riservarsi di procedere all'ulteriore riparto di eventuali importi che dovessero rendersi disponibili sia per il mancato utilizzo delle riserve accantonate sia a seguito di accertamento di somme non dovute a singole amministrazioni.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 ottobre 2002
  CASTELLUCCI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 21 ottobre 2002.
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(2002.45.2672)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 29 ottobre 2002.
Autorizzazione ai soggetti attuatori dei progetti di formazione continua, ammessi a finanziamento ai sensi della legge n. 236/93, all'avvio delle attività di formazione aziendale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, concernente "addestramento professionale dei lavoratori";
Visto il decreto 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27, parte I, del 25 maggio 1996;
Visto l'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, concernente la promozione di interventi di formazione continua;
Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 23 maggio 2000;
Vista la circolare assessoriale n. 2 del 10 marzo 1999;
Visto il decreto n. 178 del 26 aprile 2001, registrato alla Ragioneria centrale lavoro il 15 giugno 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 9 agosto 2002;
Visto il decreto n. 70 del 22 aprile 2002, modificativo del decreto n. 178/01, registrato alla Ragioneria centrale lavoro il 13 giugno 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 20 settembre 2002;
Considerata la specificità degli interventi di for mazione continua ed al fine di rendere più flessibili e dinamiche l'avvio delle attività formative aziendali da svolge re secondo le esigenze dei cicli produttivi delle aziende;

Decreta:


Art. 1

Si autorizzano i soggetti attuatori dei progetti di formazione continua, ammessi a finanziamento ai sensi della normativa indicata in premessa, ad avviare le attività di formazione aziendale.

Art. 2

I soggetti di cui all'art. 1 devono preventivamente presentare la documentazione di rito prevista e comunicare il luogo di svolgimento delle attività formative e la loro calendarizzazione agli uffici di questa amministrazione secondo quanto disposto nel decreto 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27, parte I, del 25 maggio 1996.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uf ficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/1991.
Palermo, 29 ottobre 2002.
  RABBONI 

(2002.45.2691)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 30 ottobre 2002.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 221/68;
Vista la legge n. 362/91;
Visto il decreto n. 33938 del 9 febbraio 2001, con il quale è stata approvata, al 31 dicembre 1997, la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento, ad esclusione dei comuni di Agrigento, Canicattì, Caltabellotta, Cianciana, Porto Empedocle, Naro e Sambuca di Sicilia;
Visto il decreto n. 33937 del 9 febbraio 2001, con il quale è stata rideterminata, al 31 dicembre 1997, la pianta organica delle farmacie del comune di Caltabellotta;
Visto il decreto n. 34696 del 17 maggio 2001, con il quale è stata rideterminata, al 31 dicembre 1999, la pianta organica delle farmacie del comune di Naro;
Visto il decreto n. 36491 del 16 novembre 2001, con il quale è stata rideterminata, al 31 dicembre 1997, la pianta organica delle farmacie del comune di Agri gento;
Visto il decreto n. 1440 del 29 luglio 2002, con il quale è stata rideterminata, al 31 dicembre 1999, la pianta organica delle farmacie del comune di Canicattì;
Vista la nota del dirigente generale del dipartimento del 14 giugno 2001, con la quale è stato avviato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie nel territorio regionale al 31 dicembre 1999;
Viste le determinazioni pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati;
Preso atto che è in itinere l'istruttoria per la rideterminazione della pianta organica delle farmacie dei comuni di Cianciana, Porto Empedocle e Sambuca di Sicilia;
Visti i dati forniti dall'Istat relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Agrigento al 31 dicembre 1999;
Considerato che i comuni di Grotte, Menfi e Favara necessitano della rideterminazione della pianta organica della farmacie;
Considerato, altresì, che per il comune di Licata occorre procedere alla rideterminazione della pianta organica con separato provvedimento in vista del decentramento di una sede farmaceutica;
Visto l'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, secondo il quale deve essere prevista una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 362/91, il quale prevede che "in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni sono considerate in soprannumero";
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con nota n. 6392 del 13 maggio 1986, ha espresso l'avviso favorevole all'approvazione delle piante organiche delle farmacie limitatamente ai comuni delle province per i quali si sono realizzati i presupposti;
Vista la nota prot. n. S10/1221 del 19 aprile 2002, con la quale viene chiesto all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Agrigento il parere di merito previsto dalla normativa vigente;
Acquisiti i prescritti pareri;
Considerato che con il presente provvedimento vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene confermata al 31 dicembre 1999 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento, con esclusione dei comuni di Cianciana, Favara, Grotte, Licata, Menfi, Porto Empedocle e Sambuca di Sicilia che necessitano della rideterminazione della rispettiva pianta organica delle farmacie e per i quali si provvederà con singoli provvedimenti.

Art. 2

La circoscrizione per ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nel decreto di approvazione della pianta organica di cui ai decreti in premessa citati.

Art. 3

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate soprannumerarie.
Il presente decreto verrà inviato ai comuni interessati per la pubblicazione nei rispettivi albi per almeno 15 giorni consecutivi, all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 30 ottobre 2002.
  CITTADINI 

(2002.45.2699)
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DECRETO 30 ottobre 2002.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 221/68;
Vista la legge n. 362/91;
Visto il decreto n. 34601 del 30 aprile 2001, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1997, la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania, con l'esclusione dei comuni di Linguaglossa, Paternò, Ramacca, Riposto, Vizzini e Zafferana Etnea;
Visto il decreto n. 34600 del 30 aprile 2001, con il quale la dott.ssa Falconi Blanco Salvatrice, titolare della farmacia sita nel comune di Mazzarrone, è stata autorizzata in via provvisoria, all'apertura e all'esercizio del dispensario farmaceutico nella frazione Granieri del comune di Caltagirone nelle more dell'esito del contenzioso instauratosi per il trasferimento della sede rurale di detta frazione nel centro urbano del comune;
Visto il decreto n. 36136 del 4 aprile 2001, con il quale sono stati indicati i limiti territoriali delle sedi 76ª, 77ª, del comune di Catania a parziale modifica del decreto n. 33455 dell'1 dicembre 2000 e successivi concernenti la revisione della pianta organica delle farmacie dello stesso comune;
Vista la nota del dirigente generale del dipartimento del 18 giugno 2001, con la quale è stato avviato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie, nel territorio regionale al 31 dicembre 1999;
Viste le determinazioni pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati;
Vista la nota prot. n. S10/1965 del 21 giugno 2002, con la quale è stato avviato l'iter per il decentramento di un esercizio farmaceutico del comune di Adrano;
Visti i dati Istat, relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Catania al 31 dicembre 1999;
Visto l'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, secondo il quale deve essere prevista una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 2° dell'art. 2 della legge n. 362/91, il quale prevede che in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni sono considerate in soprannumero;
Considerato che i comuni di Acicatena, Linguaglossa, Paternò, Ramacca, Riposto, Vizzini e Zafferana Etnea necessitano della rideterminazione della pianta organica delle farmacie e per tali comuni si provvederà con separati provvedimenti;
Considerato, altresì, che l'Avvocatura distrettuale dello Stato con nota n. 6392 del 13 maggio 1986, ha espresso l'avviso favorevole all'approvazione delle piante organiche delle farmacie limitate ai comuni per i quali sono realizzati i presupposti;
Vista la nota prot. S10/952 del 2 aprile 2002, con la quale viene chiesto all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania ed all'ordine professionale dei farmacisti della provincia di Catania il parere di merito previsto dalla normativa vigente;
Acquisiti i pareri;
Considerato che con il presente provvedimento vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati fino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene confermata al 31 dicembre 1999 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania con esclusione dei comuni di Acicatena, Adrano, Linguaglossa, Paternò, Ramacca, Riposto, Vizzini e Zafferana Etnea che necessitano della rideterminazione della rispettiva pianta organica delle farmacie e per i quali comuni si provvederà con successivi provvedimenti.

Art. 2

La circoscrizione per ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nel decreto di approvazione della pianta organica di cui ai decreti in premessa citati.

Art. 3

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate soprannumerarie.
Il presente decreto verrà inviato ai comuni interessati per la pubblicazione nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi nei rispettivi albi, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 30 ottobre 2002.
  CITTADINI 

(2002.45.2698)
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DECRETO 30 ottobre 2002.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Palermo, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 221/68;
Vista la legge n. 362/91;
Visto il decreto n. 33936 del 9 febbraio 2001, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1997, la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Palermo, con esclusione dei comuni di Bagheria, Termini Imerese, Cefalù, Palermo e Villabate;
Visto il decreto n. 00236 del 28 febbraio 2002, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1999, la pianta organica delle farmacie del comune di Bagheria e, nel contesto, istituita la 14ª sede farmaceutica;
Vista la nota dell'8 giugno 1999, prot. n. 7442, con la quale il sindaco del comune di Gangi chiede la revisione della vigente pianta organica;
Visti i dati Istat, relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Palermo al 31 dicembre 1999;
Visto l'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, secondo il quale deve essere prevista una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 2° dell'art. 2 della legge n. 362/91, il quale prevede che in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni sono considerate in sovrannumero;
Vista la nota del dirigente generale del dipartimento del 19 giugno 2001, con la quale è stato avviato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie nel territorio regionale, al 31 dicembre 1999;
Vista la nota prot. S10/1399 del 26 aprile 2002 del decreto, con la quale è stato avviato il procedimento di revisione della P.O. del comune di Gangi;
Viste le determinazioni pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati;
Considerato che i comuni di Cefalù, Gangi, Palermo, Termini Imerese e Villabate necessitano della rideterminazione della pianta organica delle farmacie e per tali comuni si provvederà con separati provvedimenti;
Considerato, altresì, che l'Avvocatura distrettuale dello Stato con nota n. 6392 del 13 maggio 1986, ha espresso l'avviso favorevole all'approvazione delle piante organiche delle farmacie limitata ai comuni per i quali sono realizzati i presupposti;
Vista la nota prot. S10/1470 dell'8 maggio 2002, con la quale viene chiesto all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo il parere di merito previsto dalla normativa vigente;
Visto il parere reso dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo giusta nota n. 2742 del 17 maggio 2002;
Acquisito il parere dell'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo;
Considerato che con il presente provvedimento vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati fino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene confermata al 31 dicembre 1999 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Palermo con esclusione dei comuni di Cefalù, Gangi, Palermo, Termini Imerese e Villabate che necessitano della rideterminazione della rispettiva pianta organica delle farmacie e per i quali si provvederà con successivi provvedimenti.

Art. 2

La circoscrizione per ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nel decreto di approvazione della pianta organica di cui ai decreti in premessa citati.

Art. 3

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate soprannumerarie.
Il presente decreto verrà inviato ai comuni interessati per la pubblicazione nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi nei rispettivi albi, all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 30 ottobre 2002.
  CITTADINI 

(2002.45.2697)
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DECRETO 30 ottobre 2002.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attuazione;
La circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 34266 del 27 marzo 2001, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1997, la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione dei comuni di Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Salemi e Vita;
Visto il decreto n. 34268 del 27 aprile 2001, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1997, la pianta organica delle farmacie del comune di Campobello di Mazara;
Il successivo decreto n. 00098 del 6 febbraio 2002, con il quale sono state apportate rettifiche alle delimitazioni territoriali della 1ª e 3ª sede farmaceutica del predetto comune;
Visto il decreto n. 00887 del 17 giugno 2002, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1999, la pianta organica delle farmacie del comune di Castellammare del Golfo;
Visto il decreto n. 01439 del 29 luglio 2002, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1999, la pianta organica delle farmacie del comune di Petrosino;
Visti i dati forniti dall'Istat relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Trapani al 31 dicembre 1999;
Visto il 2° comma dell'art. 1 della legge n. 362/91, che prevede che ci sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il 3° comma dell'art. 1 della predetta legge n. 362/91, in base al quale la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui all'anzidetto 2° comma è computata ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il 2° comma dell'art. 2 della citata legge n. 362/91, secondo cui in sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore dell'anzidetta disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione;
Viste le note del dirigente generale del dipartimento del 20 giugno 2001, con le quali è stato avviato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, al 31 dicembre 1999;
Viste le note di sollecito del 24 aprile 2002 inviate ai comuni che non avevano dato riscontro alle sopracitate note del 20 giugno 2001;
Viste le determinazioni assunte da parte dei sindaci dei comuni interessati;
Considerato che il comune di Erice necessita della revisione della pianta organica delle farmacie per la quale si provvederà con separato provvedimento;
Considerato che per i comuni di Alcamo e Vita è in corso di definizione la revisione della pianta organica delle farmacie;
Considerato che per il comune di Salemi la pianta organica potrà essere definita dopo la risoluzione del contenzioso in atto esistente tra le farmacie dello stesso comune;
Preso atto della nota prot. n. S10/1398 del 26 aprile 2002, con la quale è stato chiesto all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani il parere di merito previsto dalla normativa vigente;
Acquisiti i parere dei predetti organi sotto forma del "silenzio assenso";
Ritenuto di dover procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani limitatamente ai comuni per i quali si sono realizzati i presupposti;
Considerato che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari pregressi e vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e dei locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene confermata al 31 dicembre 1999 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione dei comuni di Alcamo, Erice, Salemi e Vita per i quali con provvedimenti separati saranno rideterminate le relative piante organiche.

Art. 2

La circoscrizione per ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nel decreto di approvazione della pianta organica di cui ai decreti in premessa citati.

Art. 3

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate in soprannumero.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione per esteso, ai sindaci dei comuni interessati, all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani.
Palermo, 30 ottobre 2002.
  CITTADINI 

(2002.45.2696)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 17 ottobre 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Giardini Naxos.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista  la  legge  regionale  n.  2 del 10 aprile 1968;
Vista  la  legge  regionale  n.  71 del 27 dicembre 1978;
Vista  la  legge  regionale  n.  37 del 10 agosto 1985;
Vista  la  legge  n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni ed informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota del 7 luglio 2002, con la quale il sindaco del comune di Giardini Naxos (provincia di Messina), ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario relativamente alle aree ricadenti in località Ortogrande-Tende e in contrada Pietralunga, trasmettendo all'ufficio del Genio civile di Messina copia dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale e cartografie relative, redatto dal geologo F. Cal tabi ano, e studio geologico finalizzato all'aggiornamento del piano straordinario a firma del geologo S. Puccio;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 15791 del 5 settembre 2002, nella quale l'ufficio, sulla base della documentazione trasmessa e delle osservazioni effettuate sui luoghi congiuntamente al geologo S.Puccio, ritiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'amministrazione comunale di Giardini Naxos e riportata nelle carte allegate;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggiornamento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato B);

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Giardini Naxos (ME), relativamente alle aree ricadenti nella località Ortogrande-Tende e in contrada Pietralunga, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle norme di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 543 del 25 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 17 ottobre 2002.
  MARINESE 

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(2002.44.2634)
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DECRETO 17 ottobre 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Sciara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta, che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. G.C. n. 16287 del 26 agosto 2002, con la quale il sindaco del comune di Sciara (provincia di Palermo), ha presentato all'ufficio del Genio civile di Palermo istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico per il territo rio comunale di Sciara, allegando sia la carta delle pericolosità geologiche di supporto al piano regolatore generale che uno specifico studio mirato alla valutazione geomorfologica e del rischio idrogeologico del territorio e relativa cartografia, redatti dal geologo G. Ingrao;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota del 9 settembre 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Sciara, ritiene che la richiesta di aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico, proposta dall'amministrazione comunale, riferiti al territorio comunale di Sciara e riportata nelle carte allegate, sia ammissibile;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggiornamento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato "B";

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Sciara (provincia di Palermo), con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico soggette alle norme di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 543 del 25 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio idrogeologico, in scala 1:10.000 e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 17 ottobre 2002.
  MARINESE 



N.B.  -  Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 9, il comune di Sciara, l'ufficio del Genio civile di Palermo e la Provincia regionale di Palermo.
Allegato
RELAZIONE DI ISTRUTTORIA

Nell'ambito del piano straordinario del rischio idrogeologico, promulgato con decreto del 4 luglio 2000, non sono state individuate, nel territorio comunale di Sciara, aree franose, riconducibili sia a dissesti idrogeologici e ad emergenze geomorfologiche che zone esposte a fenomeni di esondazione.
Altresì, il comune facendo seguito allo studio geologico di supporto al piano regolatore generale, nel quale il territorio comunale viene considerato di pericolosità geologica nelle zone a valle dell'abitato e nelle zone denominate VIG, nonché lungo le aste dei corsi d'acqua, ha presentato istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico così come previsto ai sensi dell'art. 6 del suddetto decreto e delle successive modifiche ed integrazioni.
La suddetta istanza è stata presentata in data 26 agosto 2002, prot. G.C. n. 16287.
L'amministrazione comunale, attenendosi a quanto predisposto nelle indicazioni della circolare n. 57596 del 22 novembre 2000 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, ha prodotto uno specifico studio mirato alla valutazione sia delle valutazioni geomorfologiche che dei rischi, nonché degli interventi necessari per la riduzione, eliminazione e conseguente, eventuale, declassificazione del rischio atteso in presenza di opere di recupero territoriale e di salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Gli elaborati prodotti riguardano sia verifiche di tipo qualitativo così come riportato nelle cartografie e specificato nella relazione tecnica allegata.
Per ciò che attiene lo studio, al fine di una maggiore comprensione, sono stati prodotti i seguenti elaborati e, in particolare, le tavole in scala 1:10.000, così denominate:
"R"  -  relazione geologica; 
tav.  1  -  carta delle pericolosità geologiche da piano regolatore generale; 
tav.  2  -  carta di individuazione dei dissesti; 
tav.  3  -  carta della classificazione del rischio idrogeologico; 
tav.  4  -  carta degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

I fattori di rischio per dissesti sono stati raggruppati in un unico elaborato grafico; detti dissesti vengono numerati e catalogati dal n. 1 al n. 31.
Sono state identificate le porzioni del territorio maggiormente interessate dai fenomeni franosi e pertanto più vulnerabili distinguendo i seguenti fenomeni: frane e deformazioni gravitative profonde ed aree interessate da deformazioni plastiche, frane e falda di detritica interessati da movimenti gravitativi, scarpate interessate da crolli e ribaltamenti, nonché zone soggette ad esondazione e possibili fenomeni di scalzamento.
Secondo quanto ricavato dallo studio geomorfologico e dalle risultanze ottenute dalle indagini svolte nell'area in studio, si è proceduto alla valutazione del rischio per ciascun fenomeno franoso individuato.
In particolare modo sono state identificate quattro classi di rischio: R1 (rischio moderato), R2 (rischio medio), R3 (rischio elevato) e R4 (rischio molto elevato).
L'analisi geomorfologica di dettaglio del territorio e la correlazione con le verifiche e ricognizioni effettuate hanno così consentito la redazione degli elaborati suddetti che illustrano le perimetrazioni delle aree a rischio modificate rispetto a quelle riprodotte sulle carte redatte da codesto Assessorato, sulla base delle pericolosità contenute nello studio geologico di supporto al piano regolatore generale.
In considerazione di quanto sopra, si trasmette per gli ulteriori provvedimenti di competenza la documentazione inviata dal comune di Sciara, che risulta elaborata secondo le linee guida individuate con la circolare assessoriale n. 57596 del 22 novembre 2000 per la revisione del piano straordinario, con la nuova classificazione del livello di rischio del territorio comunale di Sciara e con l'individuazione delle opere necessarie per il recupero territoriale e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché lo schema per la fase connessa alle azioni di monitoraggio e verifica.
(2002.44.2627)
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DECRETO 18 ottobre 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Mineo.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2002.44.2622)
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DECRETO 18 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto relativo ai lotti n. 3 Avola, n. 4 Noto e n. 5 Rosolini dell'autostrada Siracusa-Gela, tronco Siracusa-Rosolini.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2002.44.2618)
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DECRETO 23 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto della Omnitel S.p.A. per la realizzazione di una S.R.B. della rete G.S.M. in contrada Ciancianello del comune di Giuliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio, assunto al protocollo di questo Assessorato con n. 64990 del 12 novembre 2001, con il quale la Omnitel Pronto Italia S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione di una S.R.B. della rete G.S.M. a copertura parziale del comune di Giuliana in contrada Ciancianello, identificata al N.C.T. foglio 8, particella 77;
Vista la nota prot. n. 67536 del 22 novembre 2001, con la quale è stato chiesto al comune di Giuliana, interessato territorialmente dalla variante di che trattasi, il parere di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, sul progetto in argomento;
Vista l'ulteriore corrispondenza con cui il comune di Giuliana e la società Omnitel, in riscontro alla sopracitata nota di questo Assessorato, hanno trasmesso l'ulteriore documentazione utile all'esame della richiesta in argomento;
Vista la deliberazione n. 2 del 4 gennaio 2002, con la quale il consiglio comunale di Giuliana ha determinato di rinviare l'espressione del proprio parere sul progetto per la costruzione della stazione radio base G.S.M. in contrada Ciancianello, in attesa delle determinazioni del Tribunale amministrativo regionale di Palermo in merito al ricorso avanzato dalla società Omnitel S.p.A. avverso la nota di questo Assessorato con cui è stata indicata la procedura ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 per consentire la costruzione di stazioni radio base;
Vista la nota prot. n. 24740 del 9 febbraio 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 64/74 ed art. 4, legge n. 1086/71, ha reso parere favorevole, con prescrizioni, in ordine al progetto sopraindicato;
Vista la nota prot. n. 11633-pos.IV-2/37, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo, con prescrizioni, ha autorizzato la realizzazione dell'opera in argomento, nei soli riguardi degli scopi del vincolo idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 126/N.C.C.E. del 29 maggio 2001, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ha reso parere favorevole, con condizioni, al progetto di che trattasi, ai sensi degli artt. 220 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto n. 1265/34 ed art. 3 del decreto ministeriale n. 381 del 10 settembre 1998;
Vista la nota prot. n. 260 del 17 giugno 2002, con la quale il servizio III del dipartimento regionale urbanistica ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che parzialmente di seguito si riporta:
"...Omissis...
Nella delibera n. 2 del 4 gennaio 2002 del comune di Giuliana si evince:
-  Che la Omnitel Pronto Italia S.p.A. con propria istanza inoltrata al comune di Giuliana in data 16 dicembre 2000 ha chiesto l'autorizzazione per la realizzazione di S.R.B. della rete G.S.M. a copertura parziale del comune di Giuliana, contrada Ciancianello identificata al N.C.T. foglio 8, particella 77;
-  Che con autorizzazione del 16 febbraio 2001 il dirigente l'area tecnica ha assentito alla costruzione della stessa, in attesa di ulteriori nulla osta degli uffici interessati;
-  Che in data 21 maggio 2001 il dirigente l'area tecnica a seguito di quanto deliberato dal consiglio comunale il 19 maggio 2001 conseguentemente alla petizione popolare per possibili pericoli alla salute, ha sospeso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata avviando in autotutela il procedimento per l'annullamento della stessa;
-  Che in data 9 giugno 2001 sono pervenuti sia l'autorizzazione dell'Ispettorato dipartimentale foreste relativa a vincolo idrogeologico sia il parere igienico sanitario rilasciato favorevolmente dall'Azienda sanitaria locale ai sensi dell'art. 220 del regio decreto n. 1265/34 e dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 381/98;
-  Che con nota del 13 giugno 2001 la Omnitel ha contestato la sospensione dei lavori ed ha specificato il proprio avviso sulla compatibilità dell'impianto da realizzare con le vigenti prescrizioni edilizie giudicando erronea la pretesa di ritenere applicabili le prescrizioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 richiamate nella determina di sospensione dell'autorizzazione;
-  Che alla luce di quanto sopra, il dirigente l'area tecnica il 20 giugno 2001 inoltrava quesito in merito all'A.R.T.A.;
-  Che con nota prot. n. 57837 dell'11 ottobre 2001 l'A.R.T.A. ha sottolineato che la procedura da seguire in merito era relativa all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni e non tra le opere soggette al rilascio di autorizzazione edilizia ex art. 5, legge regionale n. 37/85;
-  Che il consiglio comunale preso atto che in data 13 dicembre 2001 è stato notificato al comune da parte della Omnitel Pronto Italia ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia contro l'Assessorato territorio ed ambiente ed il comune di Giuliana per l'annullamento, previa sospensione, della nota dell'Assessorato prot. n. 57837 dell'11 ottobre 2001 e di ogni altro atto antecedente o successivo comunque connesso, presupposto o conseguenziale nonché il risarcimento dei danni o subendi dalla società ricorrente in conseguenza dei provvedimenti imputati;
-  Il consiglio comunale preso atto che il Tribunale amministrativo regionale di Palermo avrebbe fissato un'udienza di trattazione del predetto ricorso limitatamente alla richiesta di sospensione del provvedimento entro la prima metà di gennaio 2002, riteneva opportuno rinviare il richiesto parere ad una data successiva il pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale sulla richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.
-  Questo servizio III, esaminato il progetto, è del parere che sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.
-  Pertanto, come precisato in premessa, si trasmette il progetto in oggetto con la documentazione sopra allegata ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, a seguito della non espressione del comune di Giuliana.";
Visto il voto n. 707 dell'1 agosto 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la proposta dell'ufficio n. 260 del 17 giugno 2002, ha espresso parere favorevole in merito al progetto per la realizzazione di una S.R.B. della rete G.S.M. a copertura parziale del comune di Giuliana in contrada Ciancianello, ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 707 dell'1 agosto 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso in conformità alla proposta del servizio III/D.R.U., prot. n. 260 del 17 giugno 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente, atteso che il consiglio comunale di Giuliana non ha espresso, entro i termini indicati dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale n. 15/91, alcuna valutazione di merito sul progetto inerente la richiesta della società Omnitel S.p.A.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al voto n. 707 dell'1 agosto 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Giuliana, il progetto per la realizzazione di una S.R.B. della rete G.S.M. in contrada Ciancianello, di cui alla richiesta della società Omnitel S.p.A.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere del servizio III/D.R.U. n. 260 del 17 giugno 2002;
2)  voto reso dal Consiglio regionale urbanistica n. 707 dell'1 agosto 2002;
3)  deliberazione consiglio comunale di Giuliana n. 2 del 4 gennaio 2002;
4)  elaborato tecnico costituito da: relazione tecnica e grafici;
5)  relazione geologica.
6)  planimetria di progetto, settore nord, scala 1:5.000.

Art. 3

La Omnitel Pronto Italia S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento ed, in particolare, dovrà assicurare la rispondenza dell'intervento alla normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia della salute pubblica.

Art. 4

La Omnitel S.p.A. ed il comune di Giuliana, sono onerati ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.44.2621)
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DECRETO 23 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto della Omnitel S.p.A. per la realizzazione di una S.R.B. della rete G.S.M. in contrada S. Marco del comune di Giuliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio, assunto al protocollo di questo Assessorato con n. 64991 del 12 novembre 2001, con il quale la Omnitel Pronto Italia S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione di una S.R.B. della rete G.S.M. a copertura parziale del comune di Giuliana in contrada S. Marco, identificata al N.C.T. foglio 10, particella 114;
Vista la nota prot. n. 67531 del 22 novembre 2001, con la quale è stato chiesto al comune di Giuliana, interessato territorialmente dalla variante di che trattasi, il parere di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, sul progetto in argomento;
Vista l'ulteriore corrispondenza con cui il comune di Giuliana e la società Omnitel, in riscontro alla sopracitata nota di questo Assessorato, hanno trasmesso l'ulteriore documentazione utile all'esame della richiesta in argomento;
Vista la deliberazione n. 3 del 7 gennaio 2002, con la quale il consiglio comunale di Giuliana ha determinato di rinviare l'espressione del proprio parere sul progetto per la costruzione della stazione radio base G.S.M. in contrada S. Marco, in attesa delle determinazioni del Tribunale amministrativo regionale di Palermo in merito al ricorso avanzato dalla società Omnitel S.p.A. avverso la nota di questo Assessorato con cui è stata indicata la procedura ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 per consentire la costruzione di stazioni radio base;
Vista la nota prot. n. 7197 del 20 aprile 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 64/74 e dell'art. 4 della legge n. 1086/71, ha reso parere favorevole, con prescrizioni, in ordine al progetto sopraindicato;
Vista la nota prot. n. 6818-pos.IV-2/37 del 19 marzo 2001, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo, con prescrizioni, ha autorizzato la realizzazione dell'opera in argomento, nei soli riguardi degli scopi del vincolo idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 14/N.C.C.E. del 26 marzo 2001, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ha reso parere favorevole, con condizioni, al progetto di che trattasi, ai sensi degli artt. 220 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto n. 1265/34 ed art. 3 del decreto ministeriale n. 381 del 10 settembre 1998;
Vista la nota prot. n. 259 del 17 giugno 2002, con la quale il servizio III del dipartimento regionale urbanistica ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che parzialmente di seguito si riporta:
"...Omissis...
Nella delibera di cui sopra si evince:
-  che la Omnitel Pronto Italia S.p.A. con propria istanza inoltrata al comune di Giuliana in data 16 dicembre 2000 ha chiesto l'autorizzazione per la realizzazione di S.R.B. della rete G.S.M. a copertura parziale del comune di Giuliana, contrada S. Marco identificata al N.C.T. foglio 10, particella 114;
-  che con autorizzazione del 22 dicembre 2000 il dirigente l'area tecnica ha assentito alla costruzione della stessa, diventando esecutiva a seguito dell'acquisizione agli atti del nulla osta rilasciati dall'Ispettorato dipartimentale foreste, relativo al vincolo idrogeologico, del nulla osta rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Palermo ai sensi della legge n. 64/74, del parere igienico-sanitario rilasciato dall'Azienda sanitaria locale ai sensi dell'art. 220 del regio decreto n. 1265/34 e dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 381/98;
-  che in data 16 maggio 2001 sono iniziate le opere;
-  che in data 21 maggio 2001 il dirigente l'area tecnica, a seguito di quanto deliberato dal consiglio comunale il 19 maggio 2001 conseguentemente alla petizione popolare per possibili pericoli alla salute, ha sospeso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata avviando in autotutela il procedimento per l'annullamento della stessa;
-  che con nota del 13 giugno 2001 la Omnitel ha contestato la sospensione dei lavori ed ha specificato il proprio avviso sulla compatibilità dell'impianto da realizzare con le vigenti prescrizioni edilizie giudicando erronea la pretesa di ritenere applicabili le prescrizioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81, richiamate nella determina di sospensione dei lavori, cosicché il dirigente l'area tecnica il 20 giugno 2001 inoltrava quesito in merito all'A.R.T.A.;
-  che con nota prot. n. 57837 dell'11 ottobre 2001, l'A.R.T.A. ha sottolineato che la procedura da seguire era relativa all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni e non tra le opere soggette al rilascio di autorizzazione edilizia ex art. 5, legge regionale n. 37/85;
-  che il consiglio comunale, dato atto che la società Omnitel, per effetto di quanto chiarito dall'A.R.T.A. in data 6 novembre 2001, a mezzo del progettista dei lavori di istallazione dell'antenna, ha richiesto i nulla osta allegati alla pratica al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione;
-  che il consiglio comunale preso atto che in data 13 dicembre 2001 è stato notificato al comune da parte della Omnitel Pronto Italia ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia contro l'Assessorato del territorio e dell'ambiente e il comune di Giuliana per l'annullamento, previa sospensione della nota dell'Assessorato prot. n. 57837 dell'11 ottobre 2001 e di ogni altro atto antecedente o successivo comunque connesso, presupposto o conseguenziale nonché il risarcimento dei danni subiti o subendi dalla società ricorrente in conseguenza dei provvedimenti imputati;
-  che il consiglio comunale, preso atto che il Tribunale amministrativo regionale di Palermo avrebbe fissato un'udienza di trattazione del predetto ricorso limitatamente alla richiesta di sospensione del provvedimento impugnato entro la prima metà di gennaio 2002, riteneva opportuno rinviare il richiesto parere ad una data successiva il pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale sulla richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.
-  Con nota prot. n. 6418 dell'1 febbraio 2002 la società Omnitel trasmetteva copie della relazione geologica;
-  Questo servizio III, esaminato il progetto, è del parere che sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.
-  Pertanto, come precisato in premessa, si trasmette il progetto in oggetto con la documentazione sopra allegata ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, a seguito della non espressione del comune di Giuliana".
Visto il voto n. 706 dell'1 agosto 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la proposta dell'ufficio n. 259 del 17 giugno 2002, ha espresso parere favorevole in merito al progetto per la realizzazione di una S.R.B. della rete G.S.M. a copertura parziale del comune di Giuliana in contrada S. Marco, ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 706 dell'1 agosto 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso in conformità alla proposta del servizio III/D.R.U., prot. n. 259 del 17 giugno 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente, atteso che il consiglio comunale di Giuliana non ha espresso, entro i termini indicati dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, alcuna valutazione di merito sul progetto inerente la richiesta della società Omnitel S.p.A.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al voto n. 706 dell'1 agosto 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Giuliana, il progetto per la realizzazione di una S.R.B. della rete G.S.M. in contrada S. Marco, di cui alla richiesta della società Omnitel S.p.A.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere del servizio III/D.R.U. n. 259 del 17 giugno 2002;
2)  voto reso dal Consiglio regionale urbanistica n. 706 dell'1 agosto 2002:
3)  deliberazione consiglio comunale di Giuliana n. 3 del 7 gennaio 2002;
4)  elaborato tecnico costituito da: relazione tecnica e grafici;
5)  relazione geologica;
6)  planimetria di progetto, settore nord, scala 1:5.000.

Art. 3

La Omnitel Pronto Italia S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento ed, in particolare, dovrà assicurare la rispondenza dell'intervento alla normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia della salute pubblica.

Art. 4

La Omnitel ed il comune di Giuliana sono onerati, ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.44.2619)
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DECRETO 25 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto della I.V.P.C. Sicilia 2 s.r.l. per la realizzazione di un parco eolico in territorio del comune di Camporeale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti gli artt. 8 e 69 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto il decreto n. 304 del 10 dicembre 1969, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Camporeale;
Premesso:
-  con foglio assunto al nostro protocollo con n. 1415 dell'8 marzo 2002 la società Vento In s.r.l. ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio dell'autorizzazione al progetto di un impianto di energia eolica denominato "centrale eolica da 48,45 Mw" da realizzare nel territorio della provincia di Palermo, comuni di Camporeale, Monreale e Partinico;
-  con foglio del 19 settembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 56563 del 19 settembre 2002, la società Vento In s.r.l., per quanto inerente l'intervento ricadente nei comuni di Monreale e Partinico, ha comunicato il trasferimento del ramo di azienda alla società I.V.P.C. 2000 e successivamente alla società I.V.P.C. Sicilia 4 s.r.l.;
-  con ulteriore foglio del 19 settembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 56564 del 19 settembre 2002, la società Vento In s.r.l. ha comunicato il trasferimento del ramo d'azienda inerente la realizzazione del parco eolico ricadente nel solo comune di Camporeale alla società I.V.P.C. Sicilia 2 s.r.l.;
Visto il foglio datato settembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 58270 del 27 settembre 2002, con il quale la società I.V.P.C. Sicilia 2 s.r.l. ha trasmesso, ad integrazione della richiesta in precedenza avanzata dalla società Vento In s.r.l., la documentazione riguardante il procedimento di autorizzazione del progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica con relativa costruzione della linea elettrica a 20 Kv in cavo sotterraneo per il vettoriamento della stessa nel comune di Camporeale;
Vista la delibera consiliare n. 30 del 10 aprile 2002, con la quale il comune di Camporeale ha espresso il parere in ordine alla realizzazione delle opere in progetto;
Vista la nota n. 8821 del 17 giugno 2002, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo, ai soli fini del vincolo idrogeologico, ha autorizzato, con prescrizioni, i lavori di movimento terra necessari alla realizzazione delle opere in progetto;
Visto il parere, favorevole a condizioni, prot. n. 5908/N del 4 luglio 2002 rilasciato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo;
Visto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Palermo con nota n. 14741/2002 del 27 agosto 2002;
Visto il decreto n. 359 del 7 giugno 2002 del servizio 7/A.R.T.A., con il quale, ai sensi del D.P.R. del 12 aprile 1996 e successive modifiche, è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale in ordine al progetto dell'impianto di produzione eolica da realizzare nel comune di Camporeale;
Visto il parere n. 400 del 14 ottobre 2002, espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 dal servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Il progetto esecutivo in oggetto mira alla realizzazione di opere civili ed elettromagnetiche di BT MT relative alla realizzazione del parco eolico da 28,98 MW ubicato nel territorio di Camporeale (PA) che I.V.P.C. Sicilia 2 intende realizzare nella Regione siciliana ed è costituito da n. 34 aerogeneratori sviluppanti ciascuno una potenza massima nominale pari a 850 Kw (28,90 MW). Gli aerogeneratori sono collegati tra loro ed alla cabina primaria denominata Partinico 2 - Alcamo, costituente il punto di consegna dell'energia alla rete elettrica nazionale, da cinque linee elettriche interrate.
Considerazioni
Il progetto in oggetto, presentato dalla società I.V.P.C. Sicilia 2 s.r.l., ricade in un'area che presenta ottime caratteristiche di ventosità per cui l'impianto eolico appare una scelta opportuna in questo sito che tra l'altro è facilmente accessibile ed utilizzato a tutt'oggi quasi esclusivamente per pascolo o per colture che possono coesistere con l'impianto.
Questo gruppo di lavoro del servizio III della D.R.U., per quanto visto, premesso, rilevato e considerato è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 400 del 14 ottobre 2002 reso dal servizio 3°/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 400 del 14 ottobre 2002 espresso dal servizio 3°/D.R.U. e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico del comune di Camporeale, il progetto della I.V.P.C. Sicilia 2 s.r.l., relativo alla realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica con relativa costruzione della linea elettrica a 20 Kv in cavo sotterraneo per il vettoriamento della stessa.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 400 del 14 ottobre 2002 del servizio 3°/D.R.U.;
2)  delibera n. 30 del 10 aprile 2002 del consiglio comunale di Camporeale;
3)  stralcio strumento urbanistico del comune di Camporeale;
4)  relazione tecnico-descrittiva;
5)  corografia generale, scala 1:50.000;
6)  planimetria generale layout d'impianto, scala 1:25.000;
7)  corografia generale con percorsi cavi, scala 1:25.000;
8)  schema elettrico cavi;
9)  relazione geologica;
10)  quadro d'unione catastale, scala 1:20.000;
11)  planimetria catastale, foglio  3, scala 1:4.000;
12)  planimetria catastale, foglio  4, scala 1:4.000;
13)  planimetria catastale, foglio  5, scala 1:2.000;
14)  planimetria catastale, foglio 10, scala 1:2.000;
15)  planimetria catastale, foglio 11, scala 1:2.000;
16)  viabilità, sezione tipo, varie;
17)  piazzola di assemblaggio tipo, scala 1:100;
18)  torre eolica, prospetti, varie;
19)  torre eolica, particolari, scala 1:10;
20)  tipici fondazione torre eolica;
21)  cabina di macchina, piante e prospetti, scala 1:25;
22)  cabina di macchina, schema elettrico;
23)  vista aerogeneratore, varie;
24)  piano tecnico d'interferenza, scala 1:25.000;
25)  planimetria generale vincoli, scala 1:25.000.

Art. 3

La I.V.P.C. Sicilia 2 s.r.l. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

La I.V.P.C. Sicilia 2 s.r.l. ed il comune di Camporeale sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.44.2620)
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DECRETO 31 ottobre 2002.
Rettifica del decreto 26 luglio 2002, concernente approvazione del piano regolatore generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il decreto del dirigente generale n. 557 del 26 luglio 2002, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del Consorzio A.S.I. di Messina;
Visto il foglio prot. n. 17620 del 3 ottobre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 60371 del 9 ottobre 2002, con il quale il sindaco del comune di S. Agata di Militello, nel sottoporre alcune problematiche conseguenti alle determinazioni contenute nel voto del C.R.U. n. 660 del 18 luglio 2002 relativamente al piano regolatore generale dell'A.S.I. di Messina, ha chiesto la rettifica del decreto del dirigente generale n. 557 del 26 luglio 2002 di approvazione dello strumento urbanistico stesso;
Vista la nota del dirigente generale prot. 690 del 21 ottobre 2002, con la quale, in relazione a quanto rappresentato dal comune di S. Agata di Militello, è stato richiesto il parere del consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 58, lett. b), della legge regionale n. 71/78, in relazione a quanto rappresentato dall'unità operativa 4.1/D.R.U. prot. n. 677 del 16 ottobre 2002, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Con il suddetto foglio l'amministrazione comunale ha fatto presente a questo Assessorato che le determinazioni assunte dal C.R.U. con il detto voto e con il conseguente decreto dirigenziale sulle previsioni del PRASI, appaiono poco chiare e poco motivate, precisamente in tre punti che di seguito si riportano:
1)  il C.R.U, nel prendere in esame il piano in oggetto, ha ritenuto di stralciare le due aree site rispettivamente in località Pianeta ad ovest dell'abitato e nella località collinare di Orecchiazzi - San Leo, viceversa ha ritenuto condivisibili le previsioni relative ad un area sita in località Rosmarino, per la quale ...(Omissis)... nel parere dell'ufficio venivano evidenziate le stesse ragioni di incompatibilità che interessano le altre due aree. Tale circostanza, stante la assoluta mancanza di motivazioni a supporto di tale decisione, induce a ritenere che possa trattarsi di un materiale errore di trascrizione.
Un siffatto convincimento è avvalorato oltretutto dalla presenza di un refuso di stampa nel voto C.R.U.; in esso infatti sono parzialmente riportati, in forma incompleta e priva di significato, alcuni periodi ripresi dal parere dell'ufficio e che avrebbero dovuto indurre il C.R.U. ad assumere un'altra decisione.
2)  dalla lettura del decreto n. 557/02 emerge una seconda questione che riguarda l'area classificata D1 sita in località Pianeta, in atto normata dal piano regolatore generale comunale e riportata identicamente nel PRASI; relativamente a tale area, secondo quanto si legge nel voto C.R.U., viene condivisa "La perimetrazione nonchè gli interventi ammissibili e le relative prescrizioni"; non risulta chiaro però se attraverso tale condivisione l'area che, è in atto normata dal piano regolatore generale, e già quasi completamente urbanizzata da questo comune, si voglia far passare, in forza di quanto detto precedentemente nello stesso voto, nella competenza del Consorzio A.S.I.
3)  Il decreto non fa alcun cenno al tema del nuovo tracciato ferroviario, che costituisce invece per questa Amministrazione un tema di fondamentale importanza ai fini della definizione dell'assetto urbanistico del proprio territorio e per la stessa economia del paese ...(Omissis)... Un eventuale recepimento da parte del PRASI del tracciato ferroviario ...avrebbe l'effetto di introdurre, ...un nuovo vincolo sul territorio...
Visto i seguenti atti:
-  D. Dir. n. 557/D.R.U. del 26 luglio 2002;
-  Proposta di parere n. 18 del 13 maggio 2002 resa da questa U.O.4.1/ME;
-  voto del C.R.U. n. 660 del 18 luglio 2002 a firma dei tre relatori, del presidente e del segretario, con delega a pag. 22 a firma di uno dei tre relatori; detto documento a pag. 1 riporta gli estremi del decreto n. 557 del 26 luglio 2002 con apposta la firma del dirigente dell'U.O. 6.1.
In ordine ai superiori punti si osserva quanto di seguito:
-  relativamente al superiore punto 1, questa U.O.4.1/ME ha reso parere contrario alla previsione relativa all'area sita in località Rosmarino con proposta di parere n. 18 del 13 maggio 2002, rilevando che la scelta progettuale relativa all'ubicazione della stessa non risulta essere frutto di una pianificazione organica che procede a scelte di sviluppo del territorio a partire dall'analisi dello stato di fatto. Di fatto, gli interventi proposti insistono su un territorio (piana di S. Bartolomeo) caratterizzato dalla presenza di colture agricole specializzate (agrumeti) che rappresentano un paesaggio agrario di notevole interesse.
Per quanto sopra considerato, si è del parere che le zone D4 (IF) ed SP che la prevista viabilità sono da disattendere e pertanto la disciplina di dette aree viene rimandata alla pianificazione comunale.
Dall'esame degli atti si rileva che esiste una contraddizione nel voto del C.R.U., dal momento che, in presenza dell'assenso alla previsione dell'area presso il torrente Rosmarino risultano riferiti elementi (contenuti nella proposta di parere n. 18/2002 resa da questa U.O.) che viceversa comporterebbero logicamente l'ablazione di detta previsione.
Si ritiene che ciò costituisca mero errore nella trascrizione del testo finale effettuata con strumento informatico.
Relativamente al superiore punto 2, innanzitutto si ritiene opportuno premettere che il piano di che trattasi è stato regolarmente pubblicato e trasmesso ai comuni interessati dalle previsioni dello stesso per la pubblicazione secondo le procedure di legge e nessuna osservazione a detto piano è stato presentato a suo tempo dal comune di S. Agata Militello; oltretutto l'area sita in località Pianeta è un'area classificata dal vigente piano regolatore generale di detto comune a zona D1 ed inoltre il consorzio può svolgere, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 1/84, la propria attività di intervento nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti industriali.
Relativamente al superiore punto 3, l'indicazione del tracciato ferroviario riportato sugli elaborati del PRASI costituisce la semplice visualizzazione del progetto delle ferrovie e non una sua previsione, tanto che detta infrastruttura nella legenda allegata agli elaborati del piano di che trattasi, non viene indicata nè tra i "servizi territoriali" né tra "mobilità". Pertanto, la sua visualizzazione non avrebbe l'effetto di introdurre un nuovo vincolo sul territorio, viceversa è stato introdotto a suo tempo, a mezzo di decreto n. 1238 del 23 ottobre 1987, autorizzativo del tracciato ferroviario, ex art. 7 della legge regionale n. 65/81.
Per tutto quanto sopra detto, si ritiene di dovere proporre alla S.V., a mente dell'art. 58, lett. b), della legge regionale n. 71/78, la trasmissione della nota sindacale prot. n. 17620/2002 del comune di S. Agata Militello alla segreteria del C.R.U. affinchè detto organo possa esprimere parere sulla questione.
Per quanto sopra, si è predisposto l'allegato provvedimento per la firma della S.V.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 3 del 23 ottobre 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
Relativamente al superiore punto 1, l'U.O.4.1/ME ha reso parere contrario alla previsione relativa all'area sita in località Rosmarino con proposta di parere n. 18 del 13 maggio 2002, rilevando che "la scelta progettuale relativa all'ubicazione della stessa non risulta essere frutto di una pianificazione organica che procede a scelte di sviluppo del territorio a partire dall'analisi dello stato di fatto. Di fatto, gli interventi proposti insistono su un territorio (piana di San Bartolomeo) caratterizzato dalla presenza di colture agricole specializzate (agrumeti) che rappresentano un paesaggio agrario di notevole interesse.
Per quanto sopra considerato si è del parere che le zone D4 (IF) ed SP che la prevista viabilità sono da disattendere e pertanto la disciplina di dette aree viene rimandata alla pianificazione comunale.
Dall'esame degli atti si rileva che esiste una contraddizione del voto del C.R.U., dal momento che, in presenza dell'assenso alla previsione dell'area presso il torrente Rosmarino risultano riferiti elementi (contenuti nella proposta di parere n. 18/2002 resa dall'U.O.4.1) che viceversa comporterebbero logicamente l'ablazione di detta previsione.
Si ritiene che ciò costituisca mero errore nella trascrizione del testo finale effettuata con strumento informatico. Pertanto le previsioni relative alle aree in prossimità del torrente Rosmarino, per le motivazioni rese nel parere dell'ufficio, sono da disattendere.
Relativamente al superiore punto 2, innanzitutto si ritiene opportuno premettere che il piano si che trattasi è stato regolarmente pubblicato e trasmesso ai comuni interessati dalle previsioni dello stesso per la pubblicazione secondo le procedure di legge e nessuna osservazione a detto Piano è stata presentata a suo tempo dal comune di S. Agata Militello; oltretutto l'area sita in località Pianeta è un'area classificata dal vigente piano regolatore generale di detto comune a zona D1 ed inoltre il consorzio può svolgere, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 1/84, la propria attività di intervento nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti industriali.
Relativamente al superiore punto 3, l'indicazione del tracciato ferroviario riportato sugli elaborati del PRASI costituisce la semplice visualizzazione del progetto delle ferrovie e non una sua previsione, tanto che detta infrastruttura nella legenda allegata agli elaborati del piano di che trattasi, non viene indicata nè tra i "servizi territoriali" nè tra "mobilità". Pertanto la sua visualizzazione non avrebbe l'effetto di introdurre un nuovo vincolo sul territorio viceversa è stato introdotto a suo tempo, a mezzo di decreto n. 1238 del 23 ottobre 1987, autorizzativo del tracciato ferroviario, ex art. 7, della legge regionale n. 65/81. Nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio.";
Visto il foglio prott. n. 765/02 del 3 ottobre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 60206 dell'8 ottobre 2002, con il quale il presidente del consorzio A.S.I. di Messina ha richiesto la rettifica del superiore decreto del dirigente generale n. 557 del 26 luglio 2002 nella parte in cui subordina alla "propedeutica" realizzazione degli snodi stradali (...) gli interventi per la riattivazione dell'area dismessa ex Pirelli;
Visti i fogli prott. n. 11063 del 9 agosto 2002 e n. 18/R.U. del 12 settembre 2002, assunti rispettivamente al protocollo di questo Assessorato ai nn. 49315 del 16 agosto 2002 e 55465 del 16 settembre 2002, con il quali il sindaco del comune di Villafranca Tirrena, adducendo le medesime considerazioni di cui alla nota sopracitata, ha chiesto la rettifica del decreto del dirigente generale n. 557 del 26 luglio 2002;
Vista la nota prot. n. 670 del 16 ottobre 2002, con la quale l'unità operativa 4.1 di questo Assessorato ha trasmesso al consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti relativi, la proposta di parere n. 31 dell'11 ottobre 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Nelle considerazioni del voto C.R.U. al punto b) (agglomerato industriale della piana di Milazzo) è prescritto infatti sull'argomento che: "la realizzazione dello/degli snodi stradali è opera propedeutica alla riattivazione dell'area dismessa. Parimenti è prescritta una bretella viaria di immissione del traffico pesante proveniente da quest'area nell'area dell'entrata autostradale di Villafranca (direzione Messina), alle medesime condizioni".
Ritenuto che:
-  in sede di proposta di parere n. 18 del 13 maggio 2002, questa unità operativa sull'argomento non ha posto la condizione di "propedeuticità";
-  in detto piano A.S.I., sono stati individuati tre insediamenti principali, uno dei quali è l'insediamento industriale della piana di Milazzo, concentrato nell'area compresa tra i territori di Villafranca Tirrena, Rometta, Milazzo e Barcellona.
Dette aree sono state riorganizzate e ristudiate proponendo nuove infrastrutture che ne potenzino l'utilizzo.
Considerato che:
-  il Consorzio A.S.I. di Messina pur ritenendo necessaria la prescrizione per il completamento dei due snodi stradali come opere prioritarie per l'A.S.I., ritiene sopprimibile la propedeuticità alla riattivazione dell'area, visto che la riattivazione della stessa è in corso, e la (viabilità esistente e in fase di miglioramento) è idonea;
-  che la "propedeutica" realizzazione degli snodi stradali per l'attivazione dell'area dismessa ex Pirelli, così come comunicato dal Consorzio A.S.I., potrebbe causare ritardi e perdita di finanziamenti alle imprese titolari di iniziative da insediare in tale area;
Sulla questione, questa unità operativa suggerisce di eliminare dal decreto n. 557 del 26 luglio 2002, il periodo inserito nel punto b) dei considerata del voto C.R.U; come di seguito virgolettato "la realizzazione dello/degli snodi stradali è opera propedeutica alla riattivazione dell'area dismessa", e le parole del periodo successivo "alle medesime condizioni".
Per quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, questa unità operatività 4.1/ME è del parere che quanto richiesto dal consorzio A.S.I. di Messina, con nota prot. n. 765/02 del 3 ottobre 2002, possa ritenersi meritevole di accoglimento e pertanto ritenere sopprimibile la prescritta propedeuticità alla riattivazione dell'area.";
Visto il voto n. 4 del 23 ottobre 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto integralmente condivisibili le considerazioni espresse dall'unità operativa 4.1/D.R.U. con la proposta n. 31 dell'11 ottobre 2002;
Ritenuto di poter condividere i pareri del consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 3 e n. 4 del 23 ottobre 2002;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Il decreto del dirigente generale n. 557 del 26 luglio 2002, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del Consorzio A.S.I. di Messina, nella parte relativa alle considerazioni del voto del C.R.U. n. 660 del 18 luglio 2002, viene rettificato in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 3 e n. 4 del 23 ottobre 2002 sopracitati.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) rapporto prot. n. 677 del 16 ottobre 2002, reso dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U.;
2)  voto n. 3 del 23 ottobre 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  proposta di parere n. 31 dell'11 ottobre 2002 resa dall'unità operativa n. 4.2/D.R.U.;
4)  voto n. 4 del 23 ottobre 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art. 3

Restano salve tutte le statuizioni contenute nel decreto n. 557 del 26 luglio 2002 non oggetto delle modifiche introdotte, in conseguenza dei voti del consiglio regionale dell'urbanistica nn. 3 e 4 del 23 ottobre 2002, con il presente decreto.

Art. 4

Il consorzio A.S.I. di Messina ed i comuni di Sant'Agata di Militello e Villafranca Tirrena dovranno dare seguito a tutti gli adempimenti derivanti dal presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana.
Palermo, 31 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.45.2714)
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DECRETO 4 novembre 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Calamonaci.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il foglio prot. n. 2047 del 29 aprile 2002, assunto al prot. di questo Assessorato al n. 24529 del 30 aprile 2002, con il quale il comune di Calamonaci ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi al progetto, approvato in variante al P.C.U. n. 6 ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78, per la realizzazione di un parcheggio lungo la via Ugo Foscolo;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 29824 del 20 maggio 2002, con la quale la suddetta variante è stata restituita per essere integrata con il parere dell'ufficio del Genio civile reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il foglio prot. n. 4463 dell'11 settembre 2002, pervenuto in data 12 settembre 2002 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 55203 del 12 settembre 2002, con cui il comune di Calamonaci ha ritrasmesso, unitamente al parere ex art. 13 della legge n. 64/74, gli atti riguardanti la citata variante;
Vista la delibera n. 11 del 29 marzo 2001, con la quale il consiglio comunale di Calamonaci ha localizzato, in variante al vigente strumento urbanistico, l'area per l'insediamento del parcheggio in argomento;
Vista la delibera n. 24 del 31 ottobre 2001, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Calamonaci ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78, il progetto esecutivo per la realizzazione di un parcheggio lungo la via Foscolo in variante al P.C.U. n. 6, approvato con D.P.R.S. n. 7/A del 13 gennaio 1971;
Visti gli atti di pubblicazione relativi alla variante in argomento;
Vista la certificazione del segretario comunale, datata 8 aprile 2002, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni ed opposizioni nei termini di legge;
Vista la nota prot. n. 5806/02 dell'8 agosto 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso, con condizioni, il parere in merito alla variante in argomento;
Visto il parere n. 74 del 18 ottobre 2002, espresso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'U.O.3.1 del servizio III/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
L'area oggetto della variante, sita ai margini del centro urbano, visti gli elaborati trasmessi dal comune, risulta in atto destinata a verde agricolo ed in parte ricadente all'interno della fascia di rispetto cimiteriale soggetta a vincolo d'inedificabilità assoluta.
Considerata la sostanziale regolarità della procedura di approvazione del progetto e pur condividendo le motivazioni, compitamente esposte nella relazione dell'ufficio tecnico comunale, poste a base della necessità della variante, finalizzata alla realizzazione di un'area di parcheggio a servizio di un'area del centro abitato congestionata dal traffico e dalla sosta degli autoveicoli, non si può, tuttavia, non rilevare che una parte del parcheggio in progetto ricade all'interno della fascia cimiteriale, ove, alla luce delle vigenti norme, non è possibile localizzare alcun tipo di servizio compresi quelli a raso come il parcheggio in esame.
Pertanto, alla luce di quanto è stato sopra considerato, si ritiene che il progetto di un parcheggio lungo la via Foscolo, approvato dal comune con delibera consiliare n. 24 del 31 ottobre 2001, possa essere condiviso limitatamente alla parte ricadente all'esterno della fascia di rispetto, come evidenziata nello stralcio del piano comprensoriale n. 6, allegato al progetto in argomento.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 74 del 18 ottobre 2002, reso dall'U.O.3.1 del servizio III/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 74 del 18 ottobre 2002, reso dall'U.O.3.1 del servizio III/D.R.U. nonché alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Agrigento in premessa citata, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Calamonaci relativa al progetto per la realizzazione di un parcheggio lungo la via Ugo Foscolo, adottata con delibera consiliare n. 24 del 31 ottobre 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 74 del 18 ottobre 2002 reso dall'U.O.3.1 del servizio III/D.R.U.;
2)  delibera di C.C. n. 11 del 29 marzo 2001;
3)  delibera di C.C. n. 24 del 31 ottobre 2001;
Elaborati
4)  relazione tecnica;
5)  elaborati grafici.

Art. 3

Il comune di Calamonaci dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Calamonaci resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.45.2715)
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DECRETO 4 novembre 2002.
Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di un elettrodotto ricadente nel territorio dei comuni di Corleone, Monreale e Roccamena.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali, regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Premesso che:
-  con il foglio prot. n. 24965 del 4 giugno 1996, l'Enel S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi del l'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto per la costruzione di un elettrodotto a 150 Kv a S.T. per collegare la cabina primaria di Roccamena a quella di Corleone, ricadente nel territorio del comune di Roccamena, Corleone e Monreale;
-  con nota prot. n. 1037 del 28 gennaio 1998, questo Assessorato ha restituito all'Enel S.p.A. il progetto di cui sopra per le integrazione ed adeguamenti conseguenti alle valutazioni dell'ufficio del Genio civile di Palermo e della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo;
Visto il foglio DDSI C/P1999033298 del 23 novembre 1999, con cui, in riscontro alla nota di sollecito di questo Assessorato, prot. n. 11145 del 21 ottobre 1998, l'Enel distribuzione ha trasmesso copia dei pareri espressi in merito al progetto dall'ufficio del Genio civile di Palermo e dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo;
Vista l'assessoriale prot. n. 4228 del 24 gennaio 2001, con la quale questo Assessorato, in dipendenza di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 1999, ha richiesto all'Enel S.p.A. il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in argomento;
Vista la delibera n. 111 del 22 novembre 1996, con la quale il consiglio comunale di Corleone, con riferimento alla richiesta dell'Enel presentata al comune in data 7 giugno 1996, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'elettrodotto a 150 Kv per collegare la CP di Roccamena alla CP di Corleone;
Vista la delibera n. 23 del 29 luglio 1998, con la quale il consiglio comunale di Monreale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, ha espresso parere favorevole sul progetto di variante del tracciato;
Vista la delibera n. 17 del 9 aprile 1998, con la quale il commissario regionale, nominato presso il comune di Roccamena in sostituzione del consiglio comunale ha espresso, ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, parere favorevole sul progetto di variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 4152 del 12 marzo 1998, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sulla variante al progetto per la realizzazione dell'elettrodotto a 150 Kv per collegare la CP di Roccamena alla CP di Corleone;
Vista la nota prot. n. 2266 del 26 ottobre 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole sul progetto di che trattasi;
Visto il decreto n. 508 del 18 luglio 2002, notificato con nota prot. n. 44583 del 22 luglio 2002, con il quale, ai sensi del D.P.R. del 12 aprile 1996, è stato espresso, con prescrizioni, giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in argomento;
Visto il parere n. 410 del 22 ottobre 2002, reso dal servizio III/D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Il progetto di che trattasi è relativo all'elettrodotto aereo a 150Kv che collegherà le cabine primarie di Roccamena e Corleone. Il progetto di massima è stato realizzato in conformità dell'unificazione ENEL per le linee 132-150Kv e nel rispetto delle norme contenute nel D.M. n. 28 del 31 marzo 1988 e successive modifiche e integrazioni nonché del D.P.C.M. 23 aprile 1992.
Su richiesta e d'intesa con la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo è stata approntata una variante al tracciato originario, tratto A-B di cui all'allegata corografia, in quanto quest'ultimo interferiva con aree sia di interesse archeologico che paesaggistico, e sono stati rilasciati favorevolmente i nulla osta dovuti.
Il tratto in variante interessa il territorio dei comuni di Monreale e Roccamena per una lunghezza di circa 3.400 m., mentre il tracciato complessivo che collegherà le cabine primarie di Roccamena e Corleone sarà di Km. 24,600 circa, interessando il territorio dei comuni di Monreale, Roccamena e Corleone nella provincia di Palermo.
Considerazioni
La presenza di fattori naturali antropici ha portato ad uno sviluppo articolato del tracciato volto ad essere il meno pregiudizievole possibile ai fini dell'impatto con l'ambiente.
Questo gruppo di lavoro del servizio III della Direzione regionale dell'urbanistica, per quanto visto, premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa.";
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere n. 410 del 22 ottobre 2002, reso dal servizio III/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità al parere n. 410 del 22 ottobre 2002, reso dal servizio III/D.R.U. di questo Assessorato nonché alle prescrizioni contenute dettate dagli uffici in premessa citati, è autorizzato il progetto per la costruzione di un elettrodotto a 150 Kv a S.T. per collegare la cabina primaria di Roccamena a quella di Corleone, ricadente nel territorio dei comuni di Corleone, Monreale e Roccamena.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere del servizio III/D.R.U. n. 410 del 22 ottobre 2002;
2)  delibera del consiglio comunale di Corleone n. 111 del 26 novembre 1996;
3)  delibera commissariale regionale di Roccamena n. 17 del 9 aprile 1998;
4)  delibera del consiglio comunale di Monreale n. 23 del 29 luglio 1998;
5)  Progetto di massima in unico elaborato;
6)  relazione tecnica descrittiva;
7)  tipologie sostegni unificati per linee aeree a 150 Kv;
8)  fondazione di sostegni unificati per linee aeree a 150 Kv;
9)  conduttori e fune di guardia per linee aeree a 150 Kv;
10)  morsettiera, equipaggiamento e isolatori per linee aeree a 150 Kv;
11)  piano tecnico delle opere in unico elaborato;
12)  indagine geologica in unico elaborato;
13)  nota integrativa con allegata carta geomorfologica con ubicazione sostegni dell'elettrodotto.

Art. 3

L'Enel S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

L'Enel S.p.A. ed i comuni di Roccamena, Monreale e Corleone sono onerati, ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.45.2713)
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DECRETO 5 novembre 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Bolognetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942. n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio n. 5237 del 12 luglio 2002, con il quale il comune di Bolognetta ha trasmesso la variante al piano regolatore generale per l'individuazione di un'area da destinare ad insediamenti produttivi per la realizzazione di insediamenti artigianali, commerciali e industriali in contrada Sant'Anna;
Vista la delibera consiliare n. 15 del 5 aprile 2002, con la quale è stata adottata una variante al piano regolatore generale al fine di destinare a zona D2 per "insediamenti di carattere artigianale, commerciale e industriale" delle aree previste a zona E - verde agricolo ed a zona Ct - insediamenti turistico-ricettivi;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 12 luglio 2002, a firma del sindaco, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante l'assenza di osservazioni od opposizioni avverso la variante stessa;
Vista la nota n. 10197 del 25 giugno 2002, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo, con prescrizioni, ha autorizzato la realizzazione dell'intervento connesso alla variante in argomento, nei soli riguardi degli scopi del vincolo idrogeologico;
Visto il parere favorevole n. 18499 del 31 agosto 2001, espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 752 del 12 settembre 2001 espresso favorevolmente dall'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Misilmeri;
Visto il parere, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, del servizio III/DRU di questo Assessorato, prot. n. 389 del 12 luglio 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
L'area interessata dall'intervento è destinata dal piano regolatore generale per la maggior parte a zona E di verde agricolo e per una minor parte a zona Ct turistico ricettiva.
L'area è ubicata in contrada Casachella - S. Anna ed è prospiciente, a nord est, strada provinciale 77 Bolognetta-Villafrati e, a sud-est, la strada intercomunale di collegamento tra Bolognetta e Marineo. Il presente progetto prevede che detta strada intercomunale serva tutti i lotti dell'intervento e pertanto è prevista una regolarizzazione della sezione stradale portandola a ml. 7,00. La regolarizzazione della sezione stradale utilizza il terreno dell'intervento, nella misura di mq. 600 circa.
L'area risulta facilmente urbanizzabile perché confinante per due lati con viabilità esistente ed è servita da elettrodotto e fognatura per le acque bianche.
Il progetto riguarda n. 8 manufatti artigianali per attività produttive attualmente esistenti all'interno del centro abitato di Bolognetta. Le ditte interessate sono:
-  Stassi Giovanni manufatti illuminazione artistica;
-  Giuseppe Mini manufatti edilizi;
-  ditta Arcoss diArcara Danilo imbottigliamento di ossigeno e altri gas medicali;
-  Azzara Concetta attività multimediale;
-  Sciortino Francesco lavorazione infissi in legno e cucine componibili;
-  Ditta Montegallo infissi metallici;
-  Prudenza Antonino lattoneria e revisione auto veicoli;
-  CO.SA.M. attività di servizio ad enti pubblici e privati per pulizia dei locali e piccoli lavori di manutenzione.
L'area è estesa complessivamente circa mq. 17.700, di cui ca. mq. 2.000 di superficie destinata a servizi pubblici, nel rispetto del decreto ministeriale n. 1444/68, per effetto del quale le superfici da destinare a spazi pubblici, verde o parcheggi non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie.
  Superficie in mq. 
Dimensione catastale dell'area      17.652,00 
Dimensione dell'area rilevata      17.773,49 
Area destinata a servizi pubblici      1.987,98 

Area destinata agli insediamenti produttivi:
-  lotto n. 1      2.810,00 
-  lotto n. 2      2.273,63 
-  lotto n. 3      2.608,00 
-  lotto n. 4      1.656,65 
-  lotto n. 5      2.200,23 
-  lotto n. 6      1.394,49 
-  lotto n. 7      951,84 
-  lotto n. 8      902,00 
  Totale     14.709,84 14.709,84 

L'area è gravata da vincolo idrogeologico per il quale l'I.R.F. si è espresso favorevolmente in data 25 giugno 2002 con prot. n. 10197.
Il Genio civile, con parere sez. 7 gruppo geologi prot. n. 18499 del 31 agosto 2001, si è espresso favorevolmente nel rispetto delle prescrizioni dello studio geologico.
Il progetto è inoltre stato esaminato dall'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Misilmeri che si è espressa con parere favorevole prot. n. 752 del 12 settembre 2001;
Avverso il progetto non risultano presentate opposizioni e/o osservazioni.
Per quanto sopra rappresentato, questo servizio III è del parere che la variante in esame sia meritevole di approvazione nel rispetto delle raccomandazioni di cui al parere del Genio civile.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 389 del 12 luglio 2002 espresso dal servizio III/DRU;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere n. 389 del 12 luglio 2002 espresso dal servizio III/DRU, nonché alle condizioni contenute nelle note degli uffici in premessa richiamati, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bolognetta, adottata con delibera consiliare n. 15 del 5 aprile 2002, riguardante il cambio di destinazione, da zona "E - verde agricolo" e zona "Ct -insediamenti turistico-ricettivi" a zona D2 per "insediamenti di carattere artigianale, commerciale e industriale", di aree individuate per la localizzazione di insediamenti produttivi in contrada Casachella - S. Anna.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere del servizio III/DRU n. 389 del 12 luglio 2002;
 2)  delibera consiliare n. 15 del 5 aprile 2002;
 3)  norme tecniche di attuazione;
 4)  relazione tecnica;
 5) schema di convenzione;
 6)  stralcio piano regolatore generale, estratto di mappa catastale;
 7)  rilievo plano altimetrico 1:500;
 8)  planimetria di lottizzazione su reticolo catastale;
 9)  planimetria di progetto;
10)  relazione geologica di massima;
11)  studio geologico.

Art. 3

Il comune di Bolognetta resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 novembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.45.2716)
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DECRETO 5 novembre 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Chiusa Sclafani.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il decreto n. 255/D.R.U. del 16 aprile 1993, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Chiusa Sclafani;
Visto il foglio, prot. n. 7837 dell'8 agosto 2000, con cui il comune di Chiusa Sclafani ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti la variante allo strumento urbanistico generale adottata al fine di destinare a zona F, attrezzature di livello generale, un'area già prevista a "Parco suburbano";
Vista la delibera del consiglio comunale n. 97 del 23 novembre 2000, divenuta esecutiva ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge regionale n. 44/91, giusta attestazione del segretario comunale in calce alla stessa, con la quale è stata adottata la variante sopra indicata;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 28 marzo 2002, a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni ed opposizioni durante il periodo di deposito e nei successivi 10 giorni;
Vista la nota prot. n. 28285/98 dell'11 giugno 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso, con raccomandazioni, parere favorevole in merito alla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 25434 Pos.IV-2/27 del 9 febbraio 2000 con la quale, nei soli riguardi degli scopi del vincolo idrogeologico, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo ha autorizzato i lavori relativi alla variante in argomento;
Visto il parere n. 407 del 16 ottobre 2002, formulato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dal servizio III del dipartimento regionale urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis
Rilevato:
-  che l'opera da realizzare ricade in "parco suburbano" del Ruzzolone del vigente piano regolatore generale del comune di Chiusa Sclafani;
-  che per mero errore i progettisti del piano regolatore generale hanno destinato a parco suburbano l'area in contrada Ruzzolone dove trovasi ubicato il serbatoio di alimentazione della rete idrica urbana, anziché destinarla a zona F attrezzata di livello generale;
-  che il progetto ha ottenuto il parere favorevole sotto il profilo tecnico dal responsabile del servizio, ed il parere di legittimità del segretario generale, come si evince dalla D.C.C. n. 97/2000;
-  che sulla variante non sono state presentate osservazioni ed opposizioni, come si rileva dalla certificazione del segretario comunale del 28 marzo 2002;
-  che il progetto riveste carattere di pubblica utilità, dal momento che la variante è stata assentita dal consiglio comunale del comune di Chiusa Sclafani, al fine di risolvere l'annoso problema dell'accumulo e quindi della migliore distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione.
Considerato:
-  che il sito prescelto è di proprietà comunale, ubicato nella zona a monte del centro abitato ad una distanza di circa ml. 200 da esso;
-  l'area dell'intervento è di mq. 1.800, comprendente anche la superficie occupata dal serbatoio attualmente esistente con la relativa area di pertinenza;
-  che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo serbatoio idrico attiguo a quello esistente e in collegamento con esso ed alla condotta idrica di adduzione al centro urbano, nonché la manutenzione del serbatoio esistente e la sistemazione dell'area di pertinenza di entrambi i manufatti;
-  che l'accesso al sito avviene mediante la rotabile vicinale "Serra-Ruzzolone";
-  che l'opera in argomento non interessa area assoggettabile a quanto disposto dal comma 5°, dell'art. 2, della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche e quindi appare compatibile con l'assetto del territorio;
-  che l'area in argomento risulta in atto soggetta al vincolo idrogeologico, e per la quale è stata rilasciata autorizzazione dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste il 9 febbraio 2000; dato che l'atto autorizzativo ha validità 24 mesi a decorrere dalla data di emissione, dovrà essere nuovamente richiesto il nulla osta all'Ispettorato ripartimentale delle foreste prima dell'inizio dei lavori.
Questo servizio III è del parere che la variante in esame sia meritevole di approvazione, a condizione che venga acquisito prima dell'inizio dei lavori il nulla osta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste.";
Ritenuto di poter condividere il parere n. 407 del 16 ottobre 2002, reso dal servizio III/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere reso dal servizio III/D.R.U. n. 407 del 16 ottobre 2002, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Chiusa Sclafani, adottata con delibera consiliare n. 97 del 23 novembre 2000 al fine di destinare a zona F, attrezzature di livello generale, un'area già prevista a parco suburbano.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere reso dal servizio III/D.R.U. n. 407 del 16 ottobre 2002;
2)  delibera consiliare n. 97 del 23 novembre 2000;
3)  relazione tecnica-illustrativa;
4)  corografia, scala 1:25.000;
5)  consultazione e planimetria catastale, scala 1:2.000;
6)  stralcio aereofotogrammetrico, scala 1:10.000;
7)  stralcio del vigente piano regolatore generale, scala 1:2.000 (situazione attuale);
8)  stralcio del vigente piano regolatore generale, scala 1:2.000 (situazione di progetto);
9)  relazione geologica;
10)  planimetria dello stato di fatto e di progetto.

Art. 3

Il comune di Chiusa Sclafani resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 novembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.45.2718)
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DECRETO 5 novembre 2002.
Autorizzazione del progetto della Provincia regionale di Agrigento relativo al completamento della strada intercomunale di collegamento S. Stefano diQuisquina -Alessandria della Rocca.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica e, in particolare, l'art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio n. 7417 del 5 marzo 2002, con il quale la Provincia regionale di Agrigento ha richiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto relativo al completamento della strada intercomunale di collegamento S. Stefano diQuisquina -Alessandria della Rocca;
Visto il successivo foglio prot. n. 1230 del 6 maggio 2002, con il quale, in riscontro alla nota di questoAssessorato prot. n. 25486 del 6 maggio 2002, la Provincia regionale di Agrigento ha trasmesso alcuni atti integrativi;
Visto il foglio del comune di S. Stefano di Quisquina, prot. n. 3403 del 21 ottobre 2002, con il quale è stato trasmesso il parere dell'ufficio del Genio civile di Agrigento reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la delibera consiliare n. 43 dell'8 ottobre 2001, con la quale il consiglio del comune di S.Stefano di Quisquina ha espresso, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, l'avviso favorevole alla realizzazione delle opere in argomento;
Vista la nota, prot. n. 14613 del 30 ottobre 2000, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento ha autorizzato, nei soli riguardi degli scopi del vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/23, la realizzazione dell'opera in argomento;
Vista la nota n. 9899/2002 del 18 ottobre 2002, con cui l'ufficio del Genio civile di Agrigento ha rilasciato il parere n. 1125 del 10 ottobre 2002 espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, alle condizioni nello stesso indicate;
Visto il parere dell'U.O. 3.1/D.R.U. di questo Assessorato n. 36 del 30 maggio 2002, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 10 aprile 1995, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato:
-  che la stessa Provincia regionale di Agrigento garantisce la perfetta esecuzione delle opere, nel rispetto della legislazione vigente in materia;
-  che la strada da realizzare verrà eseguita quasi completamente su una viabilità preesistente;
-  che nella realizzazione del tronco di strada di che trattasi, altimetricamente e planimetricamente, si eviterà il frazionamento aziendale, riducendo al minimo le aree da espropriare;
-  che il tracciato di tale tronco di strada verrà steso seguendo l'andamento del terreno, diminuendo così le fasce d'ingombro del corpo stradale e le relative opere d'arte, oltre che i movimenti di terra;
-  che i lavori in previsione sono finalizzati a consentire un migliore attraversamento del territorio provinciale diAgrigento;
-  che è stato compilato un piano particellare d'espro prio per indennizzare adeguatamente le ditte alle quali verranno espropriate le rispettive aree di pertinenza per la realizzazione dell'opera in oggetto;
-  che, al fine di consentire una migliore riuscita del progetto, appaiono condivisibili i consigli di ordine geologico, geomorfologico e tecnico, forniti dal geologo incaricato nella relazione specifica;
E' del parere, alla luce delle superiori valutazioni, di autorizzare il progetto di realizzazione dei lavori di completamento della strada intercomunale di collegamento S. Stefano diQuisquina-Alessandria della Rocca, ad opera dell'ing. Ignazio Leone, in qualità di tecnico incaricato dalla Provincia regionale diAgrigento, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995, in quanto compatibile con l'assetto territoriale.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 36 del 30 maggio 2002 espresso dall'unità operativa 3.1/D.R.U. nonché alle condizioni indicate nelle note degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di S. Stefano di Quisquina, il progetto della Provincia regionale di Agrigento riguardante il completamento della strada intercomunale di collegamento S.Stefano di Quisquina -Alessandria della Rocca.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 36 del 30 maggio 2002 dell'unità operativa 3.1;
 2)  delibera del C.C. di S.Stefano di Quisquina n. 43 dell'8 ottobre 2001;
 3)  stralcio del piano regolatore generale relativo alle osservazioni al progetto;
 4)  relazione tecnico-illustrativa;
 5)  corografia 1:25.000;
 6)  corografia 1:10.000;
 7)  corografia con vincoli;
 8)  carta con vincoli;
 9)  planimetria esecutiva a curve di livello;
10)  planimetria esecutiva con opere d'arte;
11)  profilo longitudinale;
12)  sezioni trasversali;
13)  sezioni tipo della strada;
14)  studio geologico-tecnico;
15)  relazione geologica aggiuntiva;
16)  computo metrico indagini geognostiche e geotecniche;
17)  colonne stratigrafiche e planimetria con ubicazione dei sondaggi;
18)  prove geotecniche di laboratorio;
19)  carta geolitologica;
20)  profilo longitudinale;
21)  stratigrafico schematico;
22)  relazione di esproprio e di stima;
23)  piano particellare di esproprio;
24)  elenco delle ditte e degli immobili da espropriare;
25)  studio di compatibilità ambientale.

Art. 3

La Provincia regionale di Agrigento dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui in oggetto.

Art. 4

La Provincia regionale di Agrigento ed il comune diS. Stefano diQuisquina sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 novembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.45.2717)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 ottobre 2002.
Determinazione dei termini massimi entro cui i procedimenti amministrativi di competenza del di partimento regionale trasporti e comunicazioni devono essere conclusi, ed individuazione, per ciascun procedimento, dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'azione amministrativa;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto il decreto presidenziale 16 giugno 1998, n. 12;
Considerata la necessità di provvedere alla determinazione dei termini massimi entro cui i procedimenti amministrativi di competenza del dipartimento regionale dei trasporti e delle comunicazioni dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti devono es se re conclusi, nonché all'individuazione, per ciascun procedimento, dell'unità organizzativa responsabile del l'istrut toria e di ogni altro adempimento procedimentale;

Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione

1.  Ai fini delle disposizioni del presente decreto, per "legge" si intende la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e per "Assessorato" si intende l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
2.  Il presente decreto trova applicazione nei procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni di questo Assessorato, sia nel caso che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
3.  I procedimenti di competenza dell'Assessorato deb bono concludersi con un provvedimento espresso, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati, entro il termine stabilito salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 3 della legge.
4.  Nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono indicati i procedimenti con termine finale superiore ai trenta giorni, la fonte normativa, il termine entro cui gli stessi devono concludersi e l'area e/o servizio competente.
5.  Ai fini del computo del termine di cui sopra, vanno sommati, altresì, i tempi occorrenti per la definizione dei procedimenti che non rientrano nella specifica competenza dell'area e/o servizio.
Art. 2
Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è, di norma, il dirigente preposto all'area e/o servizio competente.
2. Il predetto dirigente, ove lo ritenga, può assegnare al personale della propria area e/o servizio, secondo criteri determinati all'interno della medesima area e/o servizio, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
3. Esso svolge i compiti previsti dall'art. 5, comma 3, e art. 6, comma 1, della legge e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.
Art. 3
Termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1.  Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre, normalmente, dalla data in cui l'Assessorato ab bia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2.  Quando l'atto propulsivo sia promosso da organo o ufficio di altra amministrazione e rimesso successivamente a questo Assessorato, il termine iniziale decorre dalla data di assunzione in carico da parte dell'area e/o servizio competente.
Art. 4
Termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1.  Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale è determinato dalla data di assunzione in carico, da parte dell'area e/o servizio, della domanda.
2.  L'istanza deve essere redatta nella forma e nei mo di stabiliti dalle norme vigenti in materia e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale ri sulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni ri chiesti da leggi o regolamenti per l'adozione del relativo provvedimento, nonché dell'eventuale dichiarazione di cui all'art. 21, comma 2, della legge.
3. Nel caso in cui le norme consentano la presentazione diretta dell'istanza, l'ufficio competente provvederà a rilasciare apposita ricevuta contenente gli estremi del l'atto presentato. Per le istanze inviate a mezzo servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4.  Qualora la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento secondo quanto previsto dalla lett. b) dell'art. 6 della legge, ne dà comunicazione all'istante indicando i motivi della irregolarità o della incompletezza. Ove vengano ordinate esibizioni documentali, il termine iniziale è de terminato dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5.  Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti, rispettivamente, dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché dal disposto di cui all'art. 21, commi 2 e 3, della legge.
Art. 5
Comunicazione dell'inizio del procedimento

1.  L'inizio del procedimento è reso noto mediante co municazione personale ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai sog getti la cui partecipazione al procedimento sia prevista per legge o regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge. La predetta comunicazione conterrà anche le indicazioni prescritte nel comma 2 dell'art. 9 della legge.
2.  Qualora si verifichi la circostanza di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge, il responsabile del procedimento effettuerà le comunicazioni ai sensi del medesimo art. 9, mediante forme di pubblicità da attuarsi, se condo i destinatari, a mezzo inserzione nella Gazzetta Uf fi ciale della Regione siciliana, nei giornali quotidiani o nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale.
3.  Della forma di pubblicità prescelta è data notizia mediante affissione all'albo dell'Assessorato.
4.  L'omissione, il ritardo, o l'incompletezza delle co municazioni, di cui ai commi precedenti, possono essere fatti valere esclusivamente dai soggetti interessati, con comunicazione scritta, al dirigente preposto all'area e/o servizio competente, il quale è tenuto a fornire i chiarimenti necessari entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, anche mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica.
Art. 6
Partecipazione al procedimento

1.  Presso la sede dell'Assessorato saranno rese note, mediante affissione in apposito albo o con altre idonee forme di pubblicità, entro 4 mesi dalla data del presente decreto, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento ai sensi dell'art.11, lett. a), della legge.
2.  Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare, ai sensi dell'art. 11, lett. b) della legge, memorie scritte e documenti non oltre 30 giorni dall'inizio del procedimento.
3.  Qualora il termine del procedimento sia uguale o inferiore a 30 giorni, le memorie scritte e i documenti devono essere presentati entro 10 giorni dall'inizio del procedimento.
4.  In casi particolari l'amministrazione può predeterminare un diverso termine entro cui possono essere presentati memorie scritti e documenti, rendendolo noto all'interessato con la comunicazione di cui all'art. 9 della legge.
Art. 7
Termine finale del procedimento

1.  Nelle tabelle allegate al presente decreto è indicato il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento o concludersi il procedimento amministrativo ivi descritto.
2.  Ove per il perfezionamento dell'atto amministrativo occorrano interventi di competenza di soggetti diversi dal dipartimento regionale dei trasporti e delle comunicazioni dell'Assessorato, il termine decorre dalla data di espletamento di tali interventi.
3. Nel caso di procedimenti che richiedano atti intermedi di controllo o di approvazione da parte di organi delle Comunità europee, anche ai fini del cofinanziamento da parte degli stessi, i termini decorrono dalla da ta di arrivo della comunicazione delldi controllo o di approvazione.
4. I termini del procedimento amministrativo riportati nelle tabelle allegate costituiscono termini massimi.
5.  Se per particolari esigenze istruttorie non sia possibile rispettare il termine prefissato per la conclusione del procedimento, l'Amministrazione rappresenterà all'in teressato, motivandola, tale impossibilità, indicando il nuo vo termine entro il quale sarà adottato il provvedimento finale. La durata complessiva, comunque, non po trà essere superiore al doppio di quella prevista nelle ta belle allegate.
Art. 8
Pareri obbligatori e facoltativi. Nuovi termini finali

1.  Qualora per l'adozione di un provvedimento occorrano i pareri obbligatori di comitati, commissioni, consulte, etc., nonché le valutazioni tecniche di speciali organi od enti, il termine per il completamento del procedimento resta sospeso per il tempo occorrente all'organo o ente consultato al fine di rendere il parere, che deve es sere espresso entro il termine massimo di 90 giorni decorrente dalla data di ricevimento della richiesta da parte delle rispettive segreterie.
2.  Ove uno dei suddetti organi od enti formuli richieste istruttorie, il termine suindicato ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie, documentazioni ed altri elementi richiesti, che dovranno essere evasi nel termine massimo di 60 giorni.
3.  Trascorso infruttuosamente il termine di 90 giorni per l'acquisizione di valutazioni tecniche e pareri, espressamente disposti dalle norme, il responsabile del procedimento potrà formulare analoghe richieste ad altri qualificati organi della pubblica amministrazione con equipollente capacità tecnica.
4.  Gli organi ed enti consultati rappresenteranno l'eventuale impossibilità di rispettare il termine di 90 giorni, in relazione alla natura ed alla complessità del l'affare, all'amministrazione richiedente,  che potrà con cedere una proroga della durata non superiore a 90 giorni. La richiesta motivata deve essere avanzata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine dei 90 giorni e può essere formulata una sola volta. Della concessione del la proroga dovrà essere data comunicazione ai soggetti interessati.
5.  Quando l'amministrazione procedente abbia ri chie sto pareri facoltativi e questi ultimi non siano stati resi entro 60 giorni dalla data della ricezione della richiesta da parte della segreteria dell'organo consultato, il responsabile del procedimento che ritenga di non poter prescindere dall'acquisizione del parere, può ripetere la richiesta a diverso e qualificato organo, il quale dovrà evadere la richiesta entro 60 giorni dalla stessa.
6.  Nel caso in cui per particolari esigenze istruttorie non sia possibile rispettare il termine fissato per la conclusione del procedimento, l'amministrazione rappresenterà all'interessato, motivandola, tale impossibilità, indicando il nuovo termine entro il quale sarà adottato il provvedimento finale. La durata complessiva, comunque, non potrà essere superiore al doppio di quella fissata nelle tabelle allegate.
Art. 9
Integrazione e modifiche del presente decreto

1.  I termini dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno disciplinati con apposito decreto integrativo.
2.  Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il dirigente generale verificherà lo stato di attuazione della normativa emanata e apporterà, nelle prescritte forme regolamentari, le modifiche ritenute necessarie.
3.  Con successivo provvedimento saranno indicate le modalità per ricorrere avverso i provvedimenti emanati da questo dipartimento.
4.  Per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Art. 10
Pubblicità

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, e potrà essere reso noto mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal dirigente generale. Le medesime forme e modalità saranno utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
2.  Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle aree e dei servizi responsabili dell'istruttoria e dei procedimenti, nonché dei provvedimenti finali.
Art. 11
Norme transitorie ed entrata in vigore

1.  Le modalità di attuazione del presente decreto, relative ai termini finali, si applicano solo ai procedimenti iniziati dopo la sua pubblicazione.
Palermo, 7 ottobre 2002.
  LO BUE 

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(2002.44.2617)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del riconoscimento concesso all'Associazione zootecnica interprovinciale Agrigento, Caltanissetta ed Enna.

Col decreto del dirigente del servizio VII del dipartimento regionale interventi strutturali, n. 1303 del 14 ottobre 2002, si è proceduto alla revoca del riconoscimento, concesso in applicazione del regolamento n. 1360/78 e della legge regionale n. 81/81, all'associazione di produttori denominata "Associazione zootecnica interprovinciale Agrigento, Caltanissetta ed Enna" con sede in corso F. Crispi n. 115 - San Giovanni Gemini (AG).
Il predetto organismo associativo viene cancellato dal n. 5 dell'elenco regionale delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 1360/78, tenuto presso questo Assessorato.
(2002.45.2690)
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Revoca del riconoscimento concesso all'Associazione siciliana produttori agrumicoli e ortofrutticoli sigla ASPAO, con sede in Paternò.

Col decreto del dirigente del servizio VII del dipartimento regionale interventi strutturali, n. 1403 del 24 ottobre 2002, si è proceduto alla revoca del riconoscimento concesso, in applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 2200/96, all'organizzazione di produttori denominata "Associazione siciliana produttori agrumicoli ed ortofrutticoli sigla ASPAO" con sede in contrada Cafaro - Paternò (CT).
Il predetto organismo associativo viene iscritto dal n. 14 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute, tenuto presso questo Assessorato.
(2002.45.2731)
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Riconoscimento dell'associazione Red Coop, con sede in Palagonia, quale organizzazione di produttori.

Col decreto del dirigente del servizio VII del dipartimento regionale interventi strutturali, n. 1404 del 24 ottobre 2002, si è proceduto alla concessione del riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del regolamento n. 2200/96, all'organizzazione di produttori denominata "Red Coop" con sede in via Palermo n. 251/d - Palagonia (CT).
Il predetto organismo associativo viene iscritto dal n. 48 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute, tenuto presso questo Assessorato.
(2002.45.2732)
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Riconoscimento dell'associazione Terre e Sole di Sicilia, con sede in Scordia, quale gruppo di produttori.

Col decreto del dirigente del servizio VII del dipartimento regionale interventi strutturali, n. 1405 del 24 ottobre 2002, si è proceduto alla concessione del prericonoscimento, in applicazione dell'art. 14 del regolamento n. 2200/96, al gruppo di produttori denominata "Terre e Sole di Sicilia" con sede in contrada Cittadino s.n. - Scordia (CT).
Il predetto organismo associativo viene iscritto dal n. 9 del l'elenco regionale dei gruppi di produttori prericonosciuti, tenuto presso questo Assessorato.
(2002.45.2732)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze per l'accesso ai contributi previsti dalla legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, art.1, lett. b) e legge regionale 7 maggio 1976, n. 73, art. 2.

Si dà avviso che, per l'anno 2003, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di ammissione ai contributi concessi da questo Assessorato per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico (cap. 377306) scadrà il 31 gennaio 2003.
Con circolare n. 10 del 21 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 22marzo 2003, sono stati fissati i requisiti per l'accesso ai contributi di cui trattasi e le istruzioni per la compilazione delle istanze.
(2002.46.2778)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto n. 1891 del 16 ottobre 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della cooperativa Portabagagli FF.SS. con sede in Messina, sono revocati.
Viene nominato commissario straordinario l'avv. Fabio Caruselli, nato a Palma di Montechiaro (AG) il 16 gennaio 1949 e residente in Agrigento via L. Sciascia n. 82, fino al 28 febbraio 2003.
(2002.44.2616)


Con decreto n. 1892 del 16 ottobre 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della cooperativa Juvenilia con sede in Sciacca, sono revocati.
Viene nominato commissario straordinario l'avv. Concetta Palumbo, nata ad Agrigento il 6 novembre 1964 e residente in Palermo via Versilia n. 1, fino al 28 febbraio 2003.
(2002.44.2615)


Con decreto n. 1893 del 16 ottobre 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della cooperativa il Quadrifoglio con sede in Milazzo, sono revocati.
Viene nominato commissario straordinario l'avv. Rosella Versaci, nata a Messina il 5 giugno 1971 e residente in Sant'Agata Militello via Medici n. 198, fino al 28 febbraio 2003.
(2002.44.2614)


Con decreto n. 1925 del 23 ottobre 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della cooperativa Mistofrutta 94, con sede in Adrano, sono revocati.
Viene nominato commissario straordinario il dott. Carmelo Fiorentino, nato a Catania il 15 gennaio 1953 ed ivi residente in via Milano n. 3, fino al 28 febbraio 2003.
(2002.44.2625)
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Nomina dei commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato della Regione.

Con decreto n. 1899/7S del 16 ottobre 2002 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sono stati nominati commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato della Regione i sigg.:
-  Ciotta Luigi, funzionario tecnico, dipendente dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici in servizio presso l'ufficio del genio civile di Agrigento, commissione provinciale per l'artigianato di Agrigento;
-  Galizia Giovanni, funzionario direttivo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, commissione provinciale per l'artigianato di Caltanissetta;
-  Costanzo Vincenzo, funzionario direttivo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, commissione provinciale per l'artigianato di Catania;
-  dr. Pipitone Leonardo, dirigente dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, commissione provinciale per l'artigianato di Enna;
-  dr. Falcetta Girolamo, dirigente dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, commissione provinciale per l'artigianato di Messina;
-  Roccella Leonardo, funzionario direttivo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, commissione provinciale per l'artigianato di Palermo;
-  dott. Arezzo Giuseppe, dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, presso l'ispettorato provinciale del l'agri coltura di Ragusa, commissione provinciale per l'artigianato di Ragusa;
-  Morrione Michele, funzionario direttivo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, commissione provinciale per l'artigianato di Siracusa;
-  Siragusa Antonino, funzionario direttivo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, commissione provinciale per l'artigianato di Trapani.
(2002.44.2654)
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Provvedimenti concernenti sostituzioni di commissari liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1917/1S.3 del 21 ottobre 2002 il dott. Carmelo Blancato, nato a Caltagirone il 23 aprile 1960 e residente in Caltagirone via Fisicara n. 94, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Agriservice 2000, con sede nel comune di Caltagirone, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Angelo Faraci.
(2002.44.2612)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1918/1S.3 del 21 ottobre 2002 la dott.ssa Annunziata Cirelli, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 25 gennaio 1969 e residente in Catania, via Vezzosi n. 41/b, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa Caes, con sede nel comune di Acireale, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Concetto Lantieri.
(2002.44.2611)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1927/1S.3 del 23 ottobre 2002 il rag. Salvatore Infantino, nato a Palermo il 9 marzo 1968 e residente in Palermo, via A. De Gasperi n. 38, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa consorzio Cantine Bianco Alcamo, con sede nel comune di Alcamo, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Alessandro Chirco.
(2002.44.2610)
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Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla Confesercenti, con sede in Mazara del Vallo.

Con decreto n. 1972/5S del 25 ottobre 2002, del dirigente del servizio 5S commercio, dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato, è stata rinnovata fino al 31 gennaio 2004 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confesercenti con sede in Mazara del Vallo (TP), via Capitolo n. 30.
(2002.44.2657)
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Rinnovo della convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla E.SA.TER., con sede in Palermo.
Con decreto del dirigente del servizio 5S commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 1973/5S del 25 ottobre 2002, è rinnovata fino al 18 ottobre 2003 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla E.S.A.TER., con sede in Palermo via E. Amari n. 38.
(2002.44.2655)
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Riconoscimento di un corso professionale abilitante per l'esercizio di attività commerciale programmato per il 2002 dalla CE.S.CO.T., con sede in Scicli.

Con decreto del dirigente del servizio 5S commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 1974/5S del 25 ottobre 2002 è stato riconosciuto n. 1 corso professionale abilitante per l'esercizio di attività commerciale nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmato per il 2002 dalla CE.S.CO.T., con sede in Scicli (RG) via Vanini n. 31, e da tenersi presso i locali della sede siti in Ragusa, via G. Perlasca n. 16/b.
(2002.44.2658)
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Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla Confcommercio, con sede in Ragusa.

Con decreto n. 1975/5S del 25 ottobre 2002 del dirigente del servizio 5S commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio, artigianato, è stata rinnovata fino al 25 ottobre 2003 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confcommercio con sede in Ragusa, via Roma n. 212.
(2002.44.2656)
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Conferma dell'incarico al commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo

Con decreto n. 2004/2S del 30 ottobre 2002, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ha confermato al dr. Stapino Greco, nato a Messina il 3 dicembre 1955, l'incarico di commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo, con sede in Palermo, fino al 30 aprile 2003, con il compito di garantire la gestione ordinaria dell'ente nonché per proseguire nell'espletamento delle incombenze finalizzate alla trasformazione in società dell'ente, secondo le previsioni di cui alla legge quadro 11 gennaio 2001, n. 7.
(2002.44.2660)
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Conferimento dell'incarico di commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera di Messina.

Con decreto n. 2005/2S del 30 ottobre 2002, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ha conferito alla d.ssa Urania Giulia Papatheu, nata a Catania il 25 luglio 1965, l'incarico di commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera di Messina, con sede in Messina, fino alla trasformazione dello stesso ente, e comunque sino al 30 giugno 2003, con il compito di garantire la gestione ordinaria dell'ente nonchè per proseguire nell'espletamento delle incombenze finalizzate alla trasformazione in società dell'ente, secondo le previsioni di cui alla legge quadro 11 gennaio 2001, n. 7.
(2002.44.2659)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Contributo ex art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche e integrazioni. Tassazione.

Si avvisano tutti i soggetti ex lege regionale n. 85/95 che hanno presentato istanza per usufruire del contributo di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, (borsa formativa all'autoimpiego) che con nota prot. 954-210800/2002 del 13 novembre 2002 l'Agenzia delle entrate - direzione centrale normativa e contenzioso ha risposto al quesito posto dalla scrivente Agenzia per l'impiego in data 6 luglio 2002 sul trattamento fiscale applicabile ai contributi erogati ai sensi della legge in oggetto precisando che anche le erogazioni di cui trattasi, poiché corrisposte per il sostenimento dei costi relative alla formazione dei soggetti interessati, al fine di favorire un miglioramento della qualità e delle capacità professionali e quindi l'inserimento nel mondo del lavoro, rientrano nella previsione della lettera c) dell'art. 47 del Tuir e debbono quindi essere assoggettate a tassazione sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del Tuir.
Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà divulgato anche attraverso il sito Internet: www.regione.sicilia.it/lavoro.
Amministrazione competente: Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.
Ufficio e persona responsabile del procedimento: dipartimento Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio L.S.U. e Workfare - Ufficio 2 Attuazione misure di fuoriuscita - Sapienza tel. 0916960555.
Ufficio ove si può prendere visione degli atti: dipartimento Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio L.S.U. e Workfare - via Imperatore Federico, 52 - 90143 Palermo.
(2002.47.2823)
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Richiesta di pagamento della tredicesima mensilità per gli anni di attività prestata in qualità di lavoratore socialmente utile - Comunicazione di avvio del procedimento.
Pervengono a questa Amministrazione regionale, da parte di lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, numerose istanze di pagamento del rateo della tredicesima mensilità relativamente ai periodi di utilizzazione, sulla scorta di non meglio precisati orientamenti giurisprudenziali.
Attesa la gran mole di richieste pervenute, nell'impossibilità di provvedervi singolarmente, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, si comunica l'avvio del procedimento.
Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà divulgato, inoltre, tramite il sito Internet: www.regione.sicilia.it/lavoro.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della sopracitata legge regionale n. 10/91 si rende noto quanto segue:
-  amministrazione competente: Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, via Imperatore Federico n. 52 - 90143 -Palermo;
-  ufficio e persona responsabile del procedimento: servizio V LSU e Workfare - geom. Costanzo Antonio tel. 091/6960579 - Indirizzo di posta elettronica: crpallsu@regione.sicilia.it;
-  ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - servizio V LSU e Workfare.
(2002.47.2824)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Revoca del riconoscimento attribuito allo stabilimento della ditta Compunet s.r.l., con sede in Portopalo di Capo Passero.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1942 del 24 ottobre 2002, il riconoscimento attribuito dal Ministero della sanità, con provvedimento prot. n. 600.7/24481/AG50/3820 del 23 maggio 1996, allo stabilimento di tipologia 2 della ditta Compunet s.r.l., con sede in Portopalo di Capo Passero nella contrada Porto, è revocato.
L'impianto, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 1172, viene cancellato dall'apposito elenco previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.44.2639)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento ittico della ditta Cascione Sebastiano, sito nel comune di Avola.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1943 del 24 ottobre 2002, lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Cascione Sebastiano, sito in Avola nella via De Chirico, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di stabilimento ittico di cui alla tipologia 2 e 3 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 23, e lo stabilimento viene iscritto con il numero di identificazione 2475 nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.44.2640)
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Revoca dell'autorizzazione al dr. Tomasi Biagio ad effettuare la pubblicità sanitaria del proprio ambulatorio veterinario sito in Palermo.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale della sanità n. 1974 del 28 ottobre 2002 è stato revocato il decreto n. 17370 del 21 novembre 1995, con il quale il dr. Tomasi Biagio era stato autorizzato ad effettuare la pubblicità sanitaria del proprio ambulatorio veterinario sito in Palermo via G.B. Bernini n. 31, mediante una inserzione negli elenchi telefonici.
(2002.44.2652)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Accordo per l'utilizzazione del FES 2002 per il personale non dirigenziale del dipartimento regionale urbanistica.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica n. 769 dell'1 ottobre 2002, è stata data esecuzione all'accordo sottoscritto in data 15 maggio e 10 settembre dalla delegazione composta ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 38/91, per l'utilizzazione del FES 2002, per il personale con qualifiche diverse da quelle dirigenziali del dipartimento regionale urbanistica.
(2002.44.2653)
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Giudizio di compatibilità ambientale per i lavori di recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi da realizzarsi per conto della ditta DB Group S.p.A., con sede legale in Catania.

Con decreto n. 808 del 14 ottobre 2002, il dirigente del servizio V.I.A. del dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996, ha emesso giudizio di compatibilità ambientale sui lavori di recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi, da realizzarsi per conto della ditta DB Group S.p.A., con sede legale in Catania.
(2002.44.2646)
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Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 819 del 17 ottobre 2002, è stata concessa alla ditta Sicilcalce S.p.A., sede legale in via Consolare n. 27 - Bagheria e stabilimento sito in località S. Fratello S.S. 205 bivio Montemaggiore - Caccamo, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera a modifica di quanto già autorizzato con decreto n. 4/17 dell'11 gennaio 1993, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, lett. a), del D.P.R. n. 203/88.
(2002.44.2631)

Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 820 del 17 ottobre 2002, è stata concessa alla ditta F.lli Motta s.r.l., sede legale e stabilimento in via Dante Alighieri n. 1F - Ragalna, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di molitura cereali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88.
(2002.44.2629)


Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 821 del 17 ottobre 2002, è stata revocata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, già concessa con decreto n. 162/17 del 19 marzo 1997, alla ditta Sidermetal s.r.l., con sede legale e stabilimento in Carini, zona industriale S.S. 113 Km. 281,6.
(2002.44.2633)


Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 830 del 18 ottobre 2002, è stata concessa alla ditta IMIC s.r.l., sede legale e stabilimento in contrada Zappulla - Torrenova (ME), l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di infissi in legno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/88.
(2002.44.2632)


Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 831 del 18 ottobre 2002, è stata concessa alla ditta Pectine Industria S.p.A., sede legale in Milano, via Tacito n. 6 e stabilimento in contrada Zappulla, zona industriale Giammoro - Pace del Mela (ME), l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di pectine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/88.
(2002.44.2630)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 894 del 28 ottobre 2002, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Medical System s.r.l., con sede legale e stabilimento a Catania, via Giuseppe La Rena n. 82, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di sterilizzazione di dispositivi medici.
(2002.44.2648)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 895 del 28 ottobre 2002, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Polipack s.r.l., con sede legale e stabilimento a Marsala, contrada Ciancio, via Tunisi n. 412, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di accoppiamento e stampaggio di materie plastiche, a modifica di quanto precedentemente autorizzato con decreto n. 93/17 del 27 febbraio 1998.
(2002.44.2647)
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Rinnovo dell'autorizzazione al comune di Partanna per lo scarico dei reflui depurati nei fiumi Modione e Belice.

Con decreto n. 853 del 23 ottobre 2002, il dirigente responsabile del servizio 1 - tutela delle acque - dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso al comune di Partanna (TP) il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare nei fiumi Modione e Belice lo scarico dei reflui depurati provenienti dai due impianti di depurazione a servizio del centro urbano.
(2002.44.2661)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazio ne del comune di Collesano.
Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, in conformità al parere prot. n. 394 del 10 ottobre 2002, reso dal servizio III/D.R.U., nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nelle note degli uffici sopracitati, il dirigente ge nerale del dipartimento regionale urbanistica, con decreto n. 889/D.R.U. del 25 ottobre 2002, ha approvato, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, la variante di destinazione urbanistica al programma di fabbricazione del comune di Collesano relativa al progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali derivanti da attività di demolizione e ricostruzione adottata con delibera consiliare n. 109 del 27 novembre 2002.
(2002.44.2645)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Approvazione della delibera di adozione dello statuto della Fondazione orchestra sinfonica siciliana.

Con decreto n. 231/Gab del 26 novembre 2002 dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, è stata approvata la delibera di adozione dello statuto della Fondazione orchestra sinfonica siciliana, derivante dalla trasformazione dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana, come previsto dall'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
(2002.48.2877)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 18 novembre 2002, n. 6.
Modalità di concessione dei contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per armatori e pescatori per l'anno 2001 in applicazione dei decreti n. 1339 dell'11 luglio 2001 e n. 1482 del 10 agosto 2001 - Integrazione.

Alle Capitanerie di porto della Sicilia
Alle Direzioni marittime di Palermo e Catania
Alle Associazioni nazionali di categoria
Alle Associazioni sindacali
Con circolare n. 4 prot. n. 1276 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 23 agosto 2002, sono state impartite istruzioni relativamente alle modalità di concessione dei contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori per l'anno 2001 in applicazione dei decreti nn. 1339 dell'11 luglio 2001 e 1482 del 10 agosto 2001.
Nel contesto della circolare veniva chiarito che la lettera B) dell'art. 5 del decreto n. 1339 era stato annullato con decreto n. 37 del 29 maggio 2002, ma che era in corso di esame all'ARS un apposito disegno di legge per consentire il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore degli armatori e che, pertanto, le provvidenze in questione non andavano erogate. La recente legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 31 ottobre 2002, contiene all'art. 8 l'interpretazione autentica del 2° comma dell'art. 170 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, disponendo che, "per le misure di accompagnamento a carattere sociale nel settore della pesca devono intendersi quelle indicate all'art. 3, 1° comma, della legge 21 maggio 1998, n. 164".
Conseguentemente, l'Amministrazione, con decreto n. 69 del 4 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 15 novembre 2002, ha annullato il precedente decreto n. 37 del 29 maggio 2002.
Si impartiscono, pertanto, le disposizioni per il rimborso agli armatori degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato.
Al fine di conseguire la corresponsione delle somme spettanti, gli armatori devono presentare all'ufficio marittimo di iscrizione della nave domanda in duplice copia, di cui una in bollo, utilizzando esclusivamente lo schema in allegato, entro il 31 dicembre 2002 (allegato A). Ai fini della ricevibilità, le domande possono essere presentate o direttamente all'Autorità marittima competente che dovrà rilasciarne ricevuta datata, ovvero per il tramite dell'ufficio postale accettante. Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporta la decadenza dal diritto del beneficiario.
Il termine per la presentazione delle istanze da parte dei marittimi fissato dalla circolare n. 4 al 22 settembre 2002 è prorogato al 31 dicembre 2002; sono fatte salve le domande presentate dal 23 settembre 2002 in poi.
Le istanze presentate o da presentare da parte dei marittimi dovranno comunque rispettare le modalità previste dalla succitata circolare n. 4, compresa la decadenza dal diritto nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione.
Il rigetto delle istanze per qualsivoglia motivo dovrà essere adottato con provvedimento formale motivato da notificare agli interessati nei modi di legge.
Avverso i provvedimenti adottati dai comandanti delle capitanerie di porto, oltre agli altri rimedi giurisdizionali, è ammesso ricorso gerarchico al dirigente generale del dipartimento pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Il ricorso gerarchico deve essere presentato alla Capitaneria di porto che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnativa, la quale con ogni urgenza e, comunque, non oltre 30 giorni dalla ricezione del ricorso provvederà alla trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dipartimento pesca, del ricorso medesimo già protocollato unitamente a copia del provvedimento impugnato, dell'atto comprovante l'avvenuta notifica, di eventuale documentazione che si reputa utile e necessaria e delle deduzioni dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
I benefici economici sono corrisposti direttamente agli armatori a mezzo di ordine di pagamento emesso dal capo del Compartimento marittimo sede di centro di amministrazione unificato sulla base del prospetto di liquidazione di cui all'allegato B) per il versamento ai pertinenti istituti previdenziali ed assistenziali.
Gli ordini di pagamento sono disposti a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero su libretto di deposito a risparmio bancario o postale indicato dal richiedente.
Le Capitanerie di porto sono cortesemente invitate a diramare la presente circolare a tutti gli uffici dipendenti ed alle associazioni del settore pesca presenti nel territorio.
La presente circolare completa degli allegati sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale pesca: CASTELLANA
Allegato A
All'ufficio marittimo di.........................................................
La sottoscritta ditta.......................................................................................
con sede in............................................................................................................... via.............................................................................................................................. codice fiscale.................................................................................. partita I.V.A.
n............................................................. iscritta al n...................... del registro delle imprese di pesca di ..................................................................... armatrice del M/p..................................................................... Numero UE............... numero di matricola..................... del R.N.M.G. di.................................... Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e false

Dichiara

-  di possedere i requisiti di cui ai decreti n. 1339 dell'11 luglio 2001 e n. 1482 del 10 agosto 2001 concernenti le misure sociali d'accompagnamento dell'interruzione tecnica effettuata dal ................................. 2001 al ................................. 2001;
-  di impegnarsi a versare, alle scadenze previste di legge, gli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per i membri dell'equipaggio.
La sottoscritta ditta dichiara altresì che alla data di inizio dell'interruzione tecnica risultano imbarcati i sottoindicati marittimi per i quali chiede il rimborso limitatamente al periodo di interruzione tecnica, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali (*).










La sottoscritta ditta chiede altresì che le predette somme vengano accreditate sul c/c n. ..................................... intestato a ..................................... presso la banca ..................................... sede di ..................................... codice ABI ............................................. codice CAB ............................................. (**).
La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi della legge n. 675/96, il "trattamento" dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.
...................................., lì .......................... 2002
Firma
.....................................

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione tecnica in data ................................. 2001 e che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.
...................................., lì .......................... 2002
Timbro e firma dell'autorità marittima
.....................................



 (*)  L'armatore, se membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.
(**)  Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento.
Allegato B
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Compartimento marittimo sede diCAU di ..................................... M/p ..................................... numero UE ................................................................ iscritto al numero di matricola ..................................... del R.N.M.G. di ..................................... abilitato alla pesca con sistema..................................... Armatore/società armatrice ..................................... Cognome e nome ..................................... nato a ..................................... provincia di ........................................................... il ..................................... ragione sociale ................................................................... via ..................................... codice fiscale ..................................... e partita IVA ........................................................
Vista la domanda presentata dalla ditta armatrice in data ................................................ 2002.
Accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite, al fine dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento all'interruzione della pesca prevista nel periodo dal ............................... 2001 al ................................... 2001 dalla normativa vigente in materia.
Si dispone la corresponsione degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per n. ............................. membri di equipaggio pari ad euro ....................................................
Il totale complessivo arrotondato da erogare è pari ad euro ...................................................... al netto del bollo di quietanza.
Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo ....................... del bilancio della Regione siciliana anno finanziario ......................... viene emesso l'ordinativo di pagamento n. .................... in data .............................................. 2002 di euro ...................................... sull'ordine di accreditamento n. ....................... del ......................................... 2002 a nome del sig. ...................................... come richiesto nella predetta domanda.
 
Il comandante L'ufficiale di cassa 
  ...................................................................... ...................................................................... 

(2002.47.2838)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 13 novembre 2002, n. 16.
Assistenza igienico-personale agli alunni portatori di handicap. Direttive.

Ai comuni della Sicilia
e, p.c.  Alle province regionali 

Agli uffici scolastici regionali
Alla Presidenza della Regione siciliana
Agli uffici territoriali di Governo della Sicilia
Numerosi comuni dell'Isola hanno posto espresso quesito sulla legittimità del prosieguo nel corrente anno scolastico 2002/2003 del servizio di assistenza igienico-personale a favore degli alunni portatori di handicap con onere a carico del proprio bilancio in relazione all'entrata in vigore "a regime" del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto scuola 1998/2001 che ne attribuisce le mansioni ai collaboratori scolastici quali funzioni aggiuntive (tab. D, allegato 6, p. 4, lett. B) da remunerare con risorse contrattuali previa acquisizione di specifica formazione. Ciò nel dichiarato intento di pervenire nell'ambito dell'autonomia scolastica alla piena valorizzazione di tutte le risorse umane disponibili per una reale partecipazione al progetto educativo degli alunni handicappati (PEI), in collaborazione con gli insegnanti e le famiglie (cfr. Circ. min. Università e ricerca n. 3390 - 30 novembre 2000).
In merito è necessario ricordare che in attuazione dei principi costituzionali di tutela e promozione dei soggetti portatori di "H" (artt. 2, 3 e 38) il legislatore regionale fin dall'inizio degli anni '80 e segnatamente con legge regionale n. 68 del 18 aprile 1981 ed a seguire con legge regionale n. 16 del 28 marzo 1986 ha attribuito ai comuni compiti di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi di integrazione personale, familiare, scolastica e sociale, anche con l'impiego degli organismi sociali non profit, ad integrazione dei servizi di cura e di riabilitazione approntanti dai servizi sanitari.
In tale contesto l'art. 10 della legge regionale n. 68/81 fa espresso carico ai comuni, singoli o associati di promuovere l'inserimento degli alunni con handicap nelle istituzioni educative e scolastiche, anche mediante l'assegnazione di personale "dotato di specifica preparazione" addetto all'assistenza igienico-personale in aiuto a soggetti non autosufficienti sul piano motorio od insufficienti mentali che non hanno il controllo degli sfinteri nella misura di una unità ogni 4/5 soggetti.
Previsione che ha trovato conferma nella legge quadro n. 104 del 5 agosto 1992, recante disposizioni per l'assistenza ed integrazione delle persone handicappate, laddove si sancisce in modo inequivocabile che la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado non può in alcun modo essere impedita da difficoltà di apprendimento o da disabilità connessa all'handicap (assistenza di base e specialistica).
In ossequio a tali disposizioni, i comuni dell'Isola nel corso di questi anni a valere sui trasferimenti regionali hanno affidato la superiore assistenza con procedure di pubblica evidenza ad organismi del terzo settore a valorizzarne il ruolo ed a sostegno della qualità delle prestazioni di natura relazionale, con piena e diffusa partecipazione delle stesse famiglie nella valutazione delle prestazioni e del grado di accettazione da parte degli alunni.
In relazione al recente trasferimento del personale A.T.A. dal comparto delle autonomie locali al comparto della scuola (legge n. 124/99), l'accordo del secondo biennio economico 15 febbraio 2001 del contratto collettivo nazionale del lavoro ha assegnato ai collaboratori scolastici l'ausilio di base agli alunni portatori di handicap per l'accesso alle strutture scolastiche, con lo spostamento all'interno, e mansioni aggiuntive dirette alla cura della persona nell'uso di servizi igienici e nell'igiene personale nelle scuole di ogni ordine e grado sulla base delle domande presentate con erogazione di specifici compensi (intesa ministeriale OO.SS. 9 novembre 2001).
A queste ultime funzioni, ricorda la citata circolare ministeriale, dovranno accedere i collaboratori scolastici (ex bidelli) a conclusione di appositi corsi di formazione (art. 46 contratto collettivo nazionale del lavoro n. 98/01) attivati a livello provinciale nella previsione di fornire annualmente almeno una unità di personale con detta qualificazione per ogni istituzione scolastica.
Ne consegue l'obbligo per le medesime istituzioni scolastiche, nell'ambito degli autonomi compiti di valorizzazione delle risorse umane, di redigere piani di offerta formativa (D.P.R. n. 275/99) in relazione alle diversificate esigenze dei singoli alunni disabili attingendo ad apposite risorse destinate agli uffici scolastici regionali ai sensi della legge n. 440/97, pervenendo, così, in tempi ragionevoli alla dotazione di ogni scuola del personale necessario (collaboratori scolastici con funzioni specialistiche).
In tale contesto appaiono giustificati i numerosi solleciti dei dirigenti scolastici indirizzati ai comuni di riferimento richiedenti il prosieguo dell'assistenza igienico-personale ed il collegato allarme delle famiglie, per l'attuale assenza nella generalità delle istituzioni scolastiche del personale qualificato, nelle more e sino alle definizione degli avviati percorsi formativi, al fine di non pregiudicare i raggiunti livelli di integrazione degli alunni disabili a fronte di diritti soggettivi perfetti, di rilievo costituzionale, esigibili da parte degli alunni e dalle famiglie a carico della pubblica amministrazione che l'intero quadro normativo come ricordato, ha individuato negli enti locali.
Da ciò l'obbligo per i comuni di pervenire al superiore adempimento previa verifica dell'assenza, in tutto od in parte, nelle singole istituzioni scolastiche del personale qualificato, in rapporto al numero di disabili presenti, con formale interpello degli stessi responsabili scolastici perché ne rilascino formale attestazione e si impegnino all'attivazione delle procedure formative, assicurando comunque il prosieguo del servizio sino alla conclusione del corrente anno scolastico, agevolando, ove possibile, anche nel corso dello stesso il cambio degli operatori senza traumi o rifiuto degli alunni.
In conclusione, l'esigibilità del diritto all'assistenza riconosciuto agli alunni disabili all'interno delle strutture scolastiche, quale condizione essenziale per l'apprendimento e la formulazione del piano educativo individuale a rafforzamento delle capacità possedute non consente alcuna interruzione nelle richieste prestazioni di aiuto personale con obbligo per i comuni di assicurarne l'erogazione.
Ciò, tuttavia, non solleva le autorità scolastiche, ove non rimosse in tempi brevi, da responsabilità anche di natura erariale per i ritardi accumulati nei superiori adempimenti, rimanendo ineludibile per le medesime autorità l'obbligo di adoperarsi per la formazione specifica di tutto il personale che opera nella scuola in relazione ai bisogni degli alunni e delle famiglie, fermo restando che in futuro il collaboratore scolastico, come detto, dovrà collocarsi all'interno dell'intero processo formativo ad integrazione dell'attività didattica ed educativa.
Il presente atto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Si chiede puntuale attuazione.
  L'Assessore: D'AQUINO 

(2002.46.2779)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
AVVISO DI RETTIFICA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 6 settembre 2002.
Bando per la presentazione e la selezione delle istanze per l'attivazione della sottomisura 4.01.c - Attività di trattamento dei rifiuti.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.43 del 13 settembre 2002, vanno apportate le seguenti precisazioni e rettifiche:
Precisazioni
1)  a pag. 79, a chiarimento di quanto indicato al punto 8.2 Criteri di valutazione, del bando in epigrafe, si precisa che il punteggio da attribuire a ciascun progetto si ottiene sommando algebricamente i valori normalizzati dai seguenti indicatori:
-  QRNPr/QRNP;
-  QRPr/QRP;
-  QRNPe/QRNP;
-  QRPe/QRP;
-  QMS/VE;
-  rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo complessivo dell'investimento;
-  rapporto tra le risorse proprie investite o da investire e l'investimento complessivo;
-  il criterio di cui alla lettera e) ed il relativo punteggio viene preso in considerazione solo per i progetti che concorrono al PIT.
2)  A pag. 83, al punto 11.5 Priorità indicate dai PIT si precisa che:
-  per "vicinanza con le strade extraurbane principali (statali e provinciali)" si deve intendere "adiacenza con le strade extraurbane principali (statali e provinciali)";
-  il criterio "inesistenza di centri abitati nelle vicinanze" si intende verificato se gli impianti sono collocati al di fuori del perimetro urbano.
Rettifiche
1)  A pag. 79, al punto 8.2 Criteri di valutazione:
-  alla lettera e) dopo la parola "punteggio" le parole "da 0 o 5" sono sostituite dalle parole "da 0 a 6";
-  all'ultimo comma, dopo le parole "ai suddetti criteri e relativi indicatori" deve essere cassato il refuso "dei suddetti indicatori".
(2002.47.2825)
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ERRATA CORRIGE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di associazioni di produttori.

Nei provvedimenti di cui all'oggetto, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 4 ottobre 2002, a pag. 127, relativamente all'associazione di produttori denominata O.P.A.C., con sede in Siracusa, si precisa che la stessa non è stata iscritta nell'elenco regionale delle OO.PP. riconosciute al numero 4, come erroneamente pubblicato, bensì al numero 46.
(2002.45.2689)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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