REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2002 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 ottobre 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Mineo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visti i fogli prott. n.7223 del 30 giugno 2000 e n. 5008 del 14 febbraio 2001, assunti rispettivamente al protocollo di questo Assessorato al n. 33942 del 7 luglio 2000 ed al n. 9742 del 22 febbraio 2001, con i quali il sindaco del comune di Mineo ha trasmesso per l'approvazione di competenza gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 67 del 3 settembre 1999, riscontrata positivamente dal Comitato regionale di controllo centrale con decisione n. 9314/8989 del 18 novembre 1999, con la quale il consiglio comunale di Mineo ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera n. 67 del 3 settembre 1999;
Vista la certificazione, datata 30 giugno 2000, a firma congiunta del segretario capo e del sindaco, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano adottato, nonché attestante la presentazione di n. 29 osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge;
Viste le osservazioni/opposizioni presentate avverso il piano adottato nonché le apposite planimetrie di visualizzazione redatte dai progettisti unitamente alla relazione di controdeduzione;
Vista la delibera n. 37 del 28 aprile 2000, riscontrata positivamente dal Comitato regionale di controllo centrale con decisione n. 3441/3195 dell' 1 giugno 2000, con la quale il consiglio comunale ha formulato le proprie controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni presentate dai cittadini avverso al piano in argomento;
Visto il parere prot. n. 11051 del 3 agosto 1998, con il quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sullo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 269 del 18 luglio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXVIII/D.R.U. ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 17 del 18 luglio 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"....Omissis...
DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Secondo quanto si evince dalla relazione generale di progetto, a fronte del dato demografico previsto nel precedente piano regolatore generale in 12.000 ab., il piano ipotizza, prendendo a riferimento l'anno 1994 (n. 8.788 ab.), n. 9.000 c. abitanti insediabili nel ventennio, di cui n. 5088 ab. per le zone A e B e n. 3930 ab. da insediare nelle zone C.
Attualmente, per un totale di n. 5880 abitanti, la popolazione risulta così distribuita. zona A ab. 2.750, zona B ab. 2.338, zona C ab. 520, zone sparse ab. 280. Le zone di espansione del piano regolatore generale vigente sono interessate dalla realizzazione di piani di lottizzazione convenzionati con la previsione di insediamento di n. 2.420 abitanti in zona C e n. 335 ab. in zona C1; tali piani di lottizzazione, in numero di 24, di cui alcuni già approvati ed altri con le opere di urbanizzazione in corso o con convenzione, costituenti attuazione del vigente piano regolatore generale, sono stati riproposti nel piano regolatore generale in esame, tenendo anche conto delle risultanze dello studio geologico circa l'inedificabilità di parti del territorio; di detti piani è stata data visualizzazione nelle allegate tavole di piano regolatore generale.
Il patrimonio edilizio, secondo i dati del censimento anno 1991, risultava occupato per n. 2228 abitazioni (superficie occupata mq. 172.666) e con n. 630 alloggi non occupati (superficie mq. 40.000 c. a.) Per quel che riguarda gli spazi degli standards di cui al decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, il piano, tenuto conto dei servizi e delle attrezzature esistenti nel vigente piano regolatore generale, prevede una superficie complessiva di mq. 244.183:
-  aree attrezzature scolastiche (zone G1) mq. 41.743 mq./ab. 4,57;
-  aree attrezzature interesse comune G2 mq. 28.659 mq./ab. 3,18;
-  aree attrezzature a verde (zone G3) mq. 142.127 mq./ab. 15,79;
-  aree parcheggi mq. 32.254 mq./ab. 3,58.
Inoltre, il piano prevede, d'intesa con il Consorzio dell'area di sviluppo industriale di Caltagirone, la localizzazione del polo industriale di Mineo per 13,886 Ha. in contrada Fondacaccio, in area limitrofa alla zona artigianale e commerciale.
Al fine, poi, della valorizzazione del territorio è stata prevista una zona per la realizzazione di aziende turistico-alberghiere, con particolare riferimento alle iniziative collegate allo sport ed all'archeologia.
Infine, sono comprese nel piano le prescrizioni esecutive per il soddisfacimento dei bisogni residenziali pubblici e quelli di carattere produttivo del prossimo decennio, attuati mediante tre piani particolareggiati, uno contenente le previsioni produttive di carattere commerciale-artigianale e gli altri due interessanti le zone di Montata Grande e Zuffunnato con un tipo di edilizia residenziale a carattere isolato.
VIABILITA'
Al fine di migliorare la percorribilità del territorio comunale, è stato previsto il potenziamento dell'esistente viabilità e quella di penetrazione agricola con l'allargamento delle sezioni stradali e la realizzazione della circonvallazione di ponente nel tratto Madonna della Pietra - contrada Acquanova, nonché il collegamento tra il quartiere Chiesa di Santa Maggiore ed il viale Greco in zona Montata Grande.
ZONIZZAZIONE
Il piano regolatore generale prevede la suddivisione dell'intero territorio comunale nelle seguenti zone e sottozone territoriali omogenee:
Zona A (centro storico)
Comprende la parte interessata dall'agglomerato esistente di vecchia formazione. I fabbricati compresi nel perimetro zona A costituiscono unità edilizia. Gli interventi ivi previsti sono quelli regolamentati dall'art. 31 legge n. 457/78 e art. 20 legge regionale n. 71/78. Per le operazioni di restauro, risanamento conservativo, demolizione e ricostruzione, va mantenuta la volumetria preesistente. Per operazioni di ristrutturazione edilizia la densità fondiaria non potrà in alcun caso superare quella media dell'isolato, senza tenere conto di sovrastrutture precarie aggiunte all'antica struttura. L'altezza massima non potrà superare quella degli edifici preesistenti, computata senza tenere conto di sopraelevazioni preesistenti; nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica l'altezza non potrà superare la larghezza della strada antistante.
Zona B (zone di completamento)
Comprende la parte del territorio interessata dal l'agglomerato urbano esistente, di recente formazione:
-  tipologia edilizia prevista: edifici a schiera e a doppia schiera e cortili interni;
-  densità fondiaria: 5 mc./mq. (sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 28 della legge regionale n. 21/73 e successive modifiche ed integrazioni);
-  rapporto di copertura: 10/10, in conformità alle preesistenze;
-  altezza massima: H= larghezza stradale, per un massimo di n. 3 piani fuori terra;
Zone C (zone di espansione residenziale)
Riguarda le parti del territorio destinate a nuove unità insediative, nonché aree destinate alla formazione di programmi costruttivi ed aree per attività turistico-alberghiere.
Sottozona C1
Comprende le aree di espansione edilizia di località Montata Grande e Zuffunnato:
-  strumento di attuazione: piano particolareggiato art. 2, legge regionale n. 71/78;
-  tipologia edilizia: case isolate, a schiera, abbinate, edifici multipiano, ecc.;
-  densità fondiaria: 1,5 mc./mq.;
-  rapporto di copertura: 0,45 max;
-  altezza massima: ml. 8;
-  numero massimo dei piani: 2.
Sottozona C2
-  strumento di attuazione: piano di lottizzazione;
-  tipologia edilizia: case isolate, aggregate a schiera;
-  densità fondiaria: 0,75 mc./mq.;
-  rapporto di copertura: 0,30;
-  altezza massima: ml. 8;
-  numero massimo dei piani: 2;
Sottozona C3
-  strumento di attuazione: piano particolareggiato e/o piano lottizzazione;
-  densità fondiaria: 0,10 mc./mq.;
-  rapporto di copertura: 0,20;
-  altezza massima: ml. 8;
-  numero massimo dei piani: 2;
Sottozona C4
-  zona destinata ad attività ricettive, ristorative, ricreative, turistiche;
-  strumento di attuazione: piano particolareggiato e/o piano di lottizzazione;
-  tipologia edilizia: aperta o semiaperta, edifici isolati o aggregati;
-  densità fondiaria: 0,75 mc./mq.;
-  rapporto di copertura: 0,30;
-  altezza massima: ml. 8;
-  numero massimo dei piani: 2;
Sottozona C5
Attiene gli insediamenti chiusi logistico-residenziale per le forze N.A.T.O.:
-  strumento di attuazione. Piano di lottizzazione in ambito chiuso;
-  indice fondiario massimo: 0,80 mc./mq.
Gli altri parametri edificatori saranno definiti in sede di lottizzazione in ambito chiuso.
Zona D (insediamenti produttivi)
Comprende le aree destinate ad insediamenti produttivi direzionali commerciali ed artigianali di entità media (zona D1) oggetto di prescrizioni esecutive con indice fondiario 2 mc./mq., nonché l'insediamento industriale del polo dell'area di sviluppo industriale (zona D1) le cui norme tecniche sono demandate al piano regolatore dell'area di sviluppo industriale del Calatino.
Zona agricola E
Comprende le parti del territorio destinate ad attività agricole.
Sottozona E1
Nella zona denominata E1 sono ammesse costruzioni connesse alla precipua conduzione dei fondi e alla produzione agricola (magazzini depositi, lavorazione prodotti, ecc.), nonché l'uso dei fabbricati esistenti ai fini agroturistici; densità fondiaria 0,03 mc./mq., altezza massima ml. 8 con n. 2 piani consentiti.
Sottozona E2
Interessa le aree di verde agricolo con vincolo idrogeologico, in cui qualunque trasformazione del suolo è subordinata ad autorizzazione dell'Ispettorato forestale regionale; sono ammessi gli interventi previsti per la zona E1; densità fondiaria 0,03 mc./mq.; altezza massima mt. 8 con n. 2 piani.
Sottozona E3
Comprende le aree soggette ad opere di rimboschimento o già destinate a bosco; sono ammesse solo costruzioni provvisorie, anche per il ricovero di attrezzi ed animali.
Sottozona E4
Riguarda la parte del territorio a nord del centro urbano, parzialmente edificata ed in massima parte destinata ad uso agricolo, definita "Parco Rurale". Nell'area del parco sono consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 20 legge regionale n. 71/78 (punti a), b), c), d).
L'edificabilità delle nuove costruzioni dovrà avvenire con i parametri della zona agricola E1; sono previsti in casi particolari i parametri della zona C3. Nell'ambito del Parco Rurale possono essere destinate ad uso turistico e/o stagionale parti dei fabbricati adibiti a residenze e non.
Zona F
Comprende le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
Zona G
Sono le parti del territorio destinate all'insediamento delle attività pubbliche e collettive, a verifica degli standards di cui al decreto ministeriale n. 1444/68. Sono suddivise in:
-  G1 aree ed attrezzature per l'istruzione.
E' previsto il piano particolareggiato o un progetto architettonico.
Per i parametri edificatori si rimanda alle norme tecniche del decreto ministeriale 18 dicembre 1975, con una densità fondiaria di 2 mc./mq. eccetto le aree riguardanti le zone Sottocastello San Leonardo con un indice di 0,20 mc./mq.
-  G2 aree ed attrezzature di interesse comune (ambulatori, case di riposo, case albergo, cliniche, uffici pubblici in genere, ecc.). Valgono i parametri edificatori previsti per la zona G1;
-  G3 aree per spazi pubblici attrezzati a parco, gioco, sport (piazze, giardini pubblici, parchi, impianti ricreativi e sportivi all'aperto ecc). E' previsto il progetto architettonico complessivo, con una densità territoriale di 2 mc./mq., rapporto di copertura 0,30 ed una altezza massima di ml. 8;
-  G4 aree per parcheggi - per i parametri edificatori si richiama quanto previsto per la zona G3.
ZONE DI RISPETTO
Comprende quelle parti territoriali soggette alla inedificabilità per rispetto stradale e cimiteriale, idrico ed ambientale.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Sono state sottoposte a prescrizioni esecutive aree previste nel piano regolatore generale per l'espansione edilizia residenziale pubblica e privata (P.P.1 e P.P.2) e destinate agli insediamenti produttivi (P.P.3), e nel particolare:
-  per la zona residenziale C1 Montata Grande, su una superficie territoriale di mq. 52.868 previsti n. 502 abitanti;
-  per la zona residenziale C1 Zuffunnato, su di una superficie territoriale di mq. 16.473 previsione insediativa n. 178 ab.;
-  per la zona D artigianale di contrada Fondacaccio, su di una area impegnata per mq. 220.431 sono previsti n. 43 lotti.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Il regolamento edilizio è stato redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 33 della legge n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni, e consta di 129 articoli. Lo stesso è articolato in sei parti così suddivise:
-  sezione A (disposizioni generali) titoli I e II (norme introduttive, commissione edilizia) artt. 1-8;
-  sezione B (norme procedurali) titoli I, II, III, IV (ammissibilità degli interventi, adempimenti d'obbligo, rilascio ed uso della concessione, conduzione dei lavori-verifiche - sanzioni) artt. 9-54;
-  sezione C (progettazione delle opere) titoli I, II, III, IV (edifici abitativi, edifici speciali, edifici rurali, estetica degli edifici) artt. 55-76;
-  sezione D (norme tecnologiche) titoli I e II (requisiti generali degli edifici, requisiti specifici degli impianti) artt. 77-98;
-  sezione E (esecuzione delle opere) titoli I, II, III, IV (misure di sicurezza, conduzione dei lavori, norme di buona esecuzione, norme igieniche) artt. 99-123;
-  sezione F (norme transitorie e finali) titoli I e II (norme transitorie, norme finali) artt. 124-129.
CONSIDERAZIONI
1) Procedure
Sulla scorta degli atti prodotti sono da ritenersi regolari le procedure di adozione del piano in quanto:
-  la deliberazione consiliare n. 67 del 3 settembre 1999, adottiva del piano con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, è stata legittimata dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 18 novembre 1999 con decisione n. 9314/8989;
-  il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico generale e particolareggiato, redatto ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 65/81;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale, redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, legge regionale n. 15/91, ed integrato in virtù delle disposizioni di cui alle sopravvenute leggi regionali nn. 16/96 e 13/99;
-  il piano con i relativi allegati è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame e parere del Genio civile, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  il piano con i relativi allegati è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale ed alle prescrizioni esecutive sono state formulate le deduzioni da parte del consiglio comunale (deliberazione n. 37 del 28 aprile 2000);
-  dal verbale redatto, ai sensi dell'art. 8 del disciplinare tipo, dal progettista e dall'ufficio tecnico comunale si rileva che non esiste divergenza tra stato di fatto e stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici del piano;
-  dalla relazione degli agronomi risulta che le previsioni urbanistiche rispettano quanto contenuto nel l'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
2) Progetto del piano
Il progetto di piano, in linea di massima, risponde ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale approvato con decreto n. 91 del 17 maggio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.
Il piano riferito al ventennio 94/2014 appare in certo qual modo dimensionato per soddisfare i fabbisogni residenziali, produttivi e dei servizi connessi, alla luce delle analisi e delle ipotesi previsionali effettuate in base ai più recenti dati Istat.
Il piano recepisce quasi integralmente le previsioni urbanistiche del vigente piano regolatore generale, infatti, il nuovo studio di piano riparte fondamentalmente dallo stato di fatto venutosi a creare nel corso degli anni. Esso si prefigge l'obiettivo del riordino e del riassetto proprio dell'esistente attraverso:
-  la ridefinizione del perimetro del centro storico, limitando le zone di completamento ed impedendo interventi edilizi che potrebbero portare ad un impoverimento del patrimonio storico ed architettonico della città;
-  la ridefinizione della recente espansione contigua all'abitato esistente, con il reperimento di aree e servizi per le lottizzazioni eseguite nel vecchio piano;
-  il miglioramento della viabilità di attraversamento del territorio e del paese;
-  la rilocalizzazione dell'area da destinare a polo decentrato dell'area di sviluppo industriale di Caltagirone, in posizione limitrofa alla zona artigianale di contrada Fondacaccio;
-  l'incremento di spazi attrezzati per il tempo libero quali un parco urbano in contrada Calvario ed una zona turistico-ricettiva in contrada Nunziata, nonché l'adeguamento delle aree destinate ai servizi residenziali al decreto ministeriale n. 1444/68;
-  l'istituzione del parco rurale come azione di difesa del suolo dell'area sita a nord del centro abitato;
-  la salvaguardia delle aree archeologiche e di pregio ambientale così come delle aree boschive;
In linea generale, sono da ritenersi condivisibili le scelte programmatiche urbanistiche ed i criteri assunti per le più significative sistemazioni urbanistiche del territorio comunale. Nella redazione del piano sono state osservate le disposizioni di cui ai decreti interministeriali n. 1404/68 e n. 1444/68 ed alle norme urbanistiche vi genti.
Va tuttavia osservato quanto di seguito:
-  la zona A relativa al centro storico presenta nelle tavole di piano una simbologia totalmente diversa da quella segnata in legenda, per cui, al fine di non creare dubbi interpretativi, si è ritenuto opportuno che il comune effettuasse la perimetrazione del centro storico in apposita planimetria in scala 1:2.000; detta delimitazione costituisce de facto l'ambito di indagine ricognitiva del patrimonio edilizio storico, condotta dal progettista e come tale è stata visualizzata con linea rossa sulla stessa planimetria di progetto tav. 15B (sostitutiva della tav. 16B scala 1:2.000).
Nella zona A, tra le opere previste, riguardo agli interventi edilizi diretti si ritiene che la ristrutturazione edilizia possa riguardare eccezionalmente solo le parti interne delle singole unità edilizie, ove siano indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati che devono, comunque, rispettare le tipologie caratteristiche del centro storico previo parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, con esclusione di demolizioni e sostituzione edilizia.
Si precisa, altresì, che sono da classificare come zone A i "beni culturali isolati" e relative pertinenze, distinti nelle linee guida del piano paesistico regionale, ivi compreso il nucleo edilizio storico relativo al borgo rurale dell'Ente Colonizzazione del latifondo siciliano nelle località Borgo Lupo, per la cui delimitazione si rimanda alle valutazioni della Soprintendenza in sede Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  in relazione alle particolari condizioni geologiche e strutturali dell'intero territorio comunale tenuto conto delle tavole della suscettività edificatoria e delle risultanze di microzonazione sismica, in aggiunta alle prescrizioni puntualmente richiamate nella relazione geologica, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligato rietà per tutte le aree di piano della redazione di un apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione. Infatti, in linea con la vigente normativa e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia va supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità in senso lato del sito, sia riguardo ai rapporti con le fondazioni e gli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e di costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato n. 5 della delibera CITAI del 4 febbraio 1977. Lo studio dovrà, infine, esse re effettuato anche a supporto dei progetti, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 37/85, relativi a pozzi, scavi ecc., ed altresì, a supporto dei lavori ed opere che modifichino in modo significativo la morfologia dei luoghi;
-  a seguito della verifica dello studio agricolo forestale in base alla legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, inviata successivamente al l'inol tro del piano, le indicazioni relative ai boschi e la macchia mediterranea esistenti, con relative fasce di rispetto, sono quelle contenute nelle planimetrie (tav. 4a e 4b) allegata alla nota del comune n. 1986 del 14 febbraio 2001, che sono da intendersi prevalenti rispetto alle indicazioni e previsioni di piano; di conseguenza nelle zone previste E4 a parco rurale di contrada Cozzarelli, Finocchiara Baudilli, Iniramisa, in quanto zone boscate, è vietata l'edificazione, consentendo solamente interventi di recupero del patrimonio esistente (art. 20 legge regionale n. 71/78). Resta l'onere per il comune di riportare sugli elaborati di piano le zone boschive e fasce di rispetto così come da studio agro-forestale integrativo.
-  per i piani di lottizzazione convenzionati delle zone di espansione, indicati in tavole in scala 1:2.000, devono intendersi prevalenti le perimetrazioni per gli stessi piani attuativi riportate nelle zonizzazioni di piano riferite alle zone C;
-  per la zona D1 da destinare a polo decentrato dell'area di sviluppo industriale, questa è da intendersi stralciata dal piano in esame rinviando le previsioni per attività produttive al piano regolatore generale dell'area di sviluppo industriale, non potendo valutare dette previsioni disgiuntamente da quelle dello stesso piano dell'area di sviluppo industriale la relativa zona viene classificata verde agricolo;
-  nella zona F4 (impianto di depurazione) è da intendersi sia preclusa all'edificazione una fascia di mt. 100 intorno all'impianto, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 27/86.
La dotazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde o a parcheggi, prevista nel piano è superiore ai minimi inderogabili fissati dal decreto interministeriale n. 1444/68, ed è ripartita di massima secondo i criteri specificati nel medesimo decreto.
La viabilità di piano nonché le previsioni di adeguamento della viabilità esistente appaiono in linea generale idonee a soddisfare le esigenze della mobilità urbana ed extraurbana; restano da escludere dalle previsioni progettuali, ritenute non condivisibili, la viabilità a monte dell'abitato in corrispondenza del campo sportivo e la circonvallazione di ponente di contrada Acquanova, altresì ricadenti in zone a rischio frana molto elevato di cui al decreto del 4 luglio 2000 (piano di riassetto idrogeologico), nonché quei tracciati viari di cui alcuni tratti interferiscono con lo stesso piano di riassetto idrogeologico.
Zone di rispetto risorse idriche. Si prescrive l'introduzione nel piano delle fasce di rispetto dei pozzi, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88, come modificato dal l'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999.
In tali fasce di rispetto saranno vietate le attività indicate nel predetto art. 6 e le relative destinazioni saranno soggette alla disciplina di cui al comma 2 dello stesso art. 6.
3) Norme tecniche di attuazione
In linea generale le norme di attuazione del piano regolatore generale, così come aggiornate a seguito delle opposizioni ed osservazioni alla delibera di consiglio comunale n. 67/99, appaiono ammissibili rispetto alle vigenti disposizioni di legge con particolare riferimento a quelle contenute nel decreto interministeriale n. 1444/68, ritenendole idonee alla definizione dei vincoli edilizi nelle diverse zone del territorio comunale. Tuttavia si rileva quanto appresso:
-  le disposizioni agevolative previste per le zone B devono intendersi riferite, esclusivamente, alla norma di cui all'art. 39 della legge regionale n. 19/72 e successive modifiche ed integrazioni;
-  per le zone di espansione C, ove è prevista la formazione di programmi costruttivi, eliminare il riferimento all'art. 51 della legge n. 865/71 che non si applica più nella Regione siciliana;
-  per la zona C5 avente come strumento di attuazione il piano di lottizzazione in ambito chiuso, dovrà essere eseguita la procedura prevista dall'art. 15 della legge regionale n. 71/78, condizionando in sede attuativa il rispetto degli standards di cui al decreto interministeriale n. 1444/68 e la destinazione d'uso per insediamenti N.A.T.O.;
-  nelle zone E2 sottoposte a vincolo idrogeologico, qualsiasi trasformazione del suolo è subordinata al parere vincolante del Corpo forestale regionale e non del Corpo forestale dello Stato;
-  nelle zone E3, aree soggette a opere di rimboschimento o già destinate a bosco, non potrà essere ammesso nelle aree boschive alcun intervento edilizio, anche se a carattere provvisorio;
-  relativamente alle zone E4 (parco rurale) non interessate dal vincolo di rispetto boschivo la densità fondiaria non potrà in nessun caso superare l'indice di 0,03 mc./mq. (art. 7 del decreto n. 1444/68) e pertanto, le disposizioni in contrasto previste al IV comma dell'art. 18 devono intendersi cassate.
4) Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 33 della legge n. 1150/42 e s.m.i., ed appare idoneo ad orientare l'attività edificatoria secondo le leggi vigenti in materia edilizia. Tuttavia, riguardo ad alcuni articoli si ritiene necessario, in base alla vigente legislazione, introdurre le seguenti prescrizioni:
-  art. 4) Facoltà di deroga: occorre integrare detto articolo aggiungendo "Non sono consentite deroghe per le prescrizioni di cui all'art. 15 legge regionale 10 giugno 1976, n. 78";
-  art. 5) Formazione e nomine della commissione edilizia: al 6° comma occorre sostituire "quattro anni con cinque anni" per cui diviene: ..."I membri di nomina sindacale durano in carica cinque anni e non possono essere confermati nel quinquennio successivo"
-  art. 19) Intervento relativo a opere interne: al 3° comma dopo le parole "strutture precarie" da aggiungere: "salvo i casi in cui le opere non comportino modifiche alla sagoma dell'edificio o prospettino su piazze o strade pubbliche, per le quali invece è previsto il rilascio della concessione";
-  art. 27) Varianti in corso d'opera: al 1° comma si ritiene utile anteporre la seguente specificazione: "Le varianti in corso d'opera sono quelle definite dall'art. 15 della legge 47/75";
-  art. 37) Esame delle richieste di concessione o di autorizzazione e denunzie: al 1° comma dopo le parole "... per quanto di competenza dell'U.T.C. aggiungere "nei modi e nei termini previsti dalla legge regionale n. 17/94";
-  art. 129) Varianti al regolamento edilizio: il 2° comma viene integrato nella maniera seguente: "Le modifiche si debbono apportare con lo stesso procedimento formale seguito per la loro approvazione, ivi compreso il nulla osta definitivo da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente".
5) Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive, in linea di massima, appaiono conformi ai criteri fissati dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78.
Nel particolare, l'elaborazione progettuale seguita su detti piani attuativi appare rispondente ai criteri progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale approvato con decreto 17 maggio 1979, n. 91.
Una considerazione a parte è però d'obbligo per il piano particolareggiato P.P.2. "Zuffunato", laddove il Genio civile nella nota n. 11051/98, sulla scorta delle indicazioni fornite dallo studio geologico e geofisico, ha espresso parere favorevole proprio per l'area oggetto delle summenzionate prescrizioni esecutive, in quanto la stessa area è risultata non idonea alla edificazione per motivi geomorfologici e sismici. Tra l'altro lo stesso P. P. va a ricadere all'interno delle aree soggette a rischio frana di cui al piano di riassetto idrogeologico (decreto assessoriale del 4 luglio 2000); pertanto è da ritenere che le prescrizioni esecutive relative alla zona C1 Zuffunato non siano approvabili, e di conseguenza l'area interessata viene declassata a zona di "Verde agricolo" con le avvertenze di cui al citato decreto assessoriale del 4 luglio 2000.
Un'ultima annotazione:
Il piano esaminato non risulta sia stato adeguato al D.P.R. dell'11 luglio 2000 che ha fissato le direttive e gli indirizzi della programmazione commerciale ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale; con nota di questo Dipartimento datata 4 maggio 2001 è stato, pertanto, invitato il comune di Mineo a procedere a tale adempimento, in quanto le determinazioni di questo Assessorato in ordine all'adeguamento medesimo devono essere contestuali a quelle relative al piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99.
Inoltre, da una verifica dell'intervenuto decreto 4 luglio 2000 relativo al "piano straordinario per l'assetto idrogeologico" risulta che alcune aree poste in prossimità del centro abitato sono indicate come aree interessate da dissesti diffusi e a "rischio frana molto elevato",' in tali aree (indicativamente segnate in bleu nella richiamata tav. sostitutiva tav. 16B) valgono le prescrizioni riportate nell'art. 2 del decreto, salvo eventuali modifiche ed integrazioni al piano straordinario così come previsto dall'art. 6 dello stesso decreto assessoriale.
6) Osservazioni ed opposizioni
Per quel che riguarda le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale e numerate progressivamente dal n. 1 al n. 29, si propongono le seguenti determinazioni:
-  osservazioni e/o opposizioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, non vengono accolte in conformità alle deduzioni del progettista così come recepite dal Consiglio comunale;
-  osservazione n. 9 viene accolta in conformità alle deduzioni del progettista così come recepite dal Consiglio comunale;
-  osservazioni nn. 8, 17, 23, 28, vengono parzialmente accolte in conformità alle decisioni del progettista e del consiglio;
-  per le osservazioni nn. 16 e 27, ancorché accolte, poiché gli interventi ricadono nelle aree a rischio frana molto elevato, valgono le prescrizioni di cui al citato decreto assessoriale 4 luglio 2000.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo è del parere che il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Mineo, adottato con delibera consiliare n. 67 del 3 settembre 1999, eccezione fatta per il P.P. "Zuffunato" sia meritevole di approvazione con l'introduzione delle modifiche e prescrizioni di cui al presente parere.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 510 del 18 ottobre 2001, che di seguito parzialmente si trascrive;
"...Omissis....
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con le seguenti ulteriori precisazioni e integrazioni:
Zona A
Per quanto riguarda le categorie di intervento consentite si ritiene che l'applicazione della lettera d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, relativa alla categoria della ristrutturazione edilizia, nonché quelle della demolizione senza ricostruzione, demolizione con ricostruzione (ripristino tipologico e filologico) non siano in linea generale assentibili senza strumenti urbanistici adeguati. A tal fine si richiama la circolare ARTA n. 3/2000, prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000, relativa all'aggiornamento dei contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero dei centri storici.
Interventi di ristrutturazione edilizia potranno riguar dare, eccezionalmente, previ nulla osta della Soprintendenza, solo le parti interne di singole unità edilizie, laddove essi siano indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità nonché gli edifici di epoca recente e di scarso o assente interesse architettonico e comunque dovranno essere orientati alla riqualificazione architettonica ed al recupero edilizio nel rispetto delle caratteristiche formali e tipologiche originarie.
Riguardo ai beni isolati costituiti da strutture edilizie sparse in tutto il territorio, di notevole interesse ambientale-architettonico, sono ammessi unicamente interventi conservativi, previo nulla osta della Soprintendenza. Inoltre per una fascia di 100 metri attorno al bene isolato, saranno ammessi interventi che per tipologie e caratteristiche architettoniche siano compatibili con l'organismo edilizio da salvaguardare.
Si ritiene infine necessario prescrivere la delimitazione del nucleo storico di "Borgo Lupo" ai fini della sua classificazione come zona A, secondo la perimetrazione effettuata direttamente da questo Consiglio, d'accordo con la Soprintendenza, sulla planimetria di piano di cui alla tav. 15 - E "Zonizzazione Borgo Lupo". Sono da considerare come beni isolati, da assoggettare alle prescrizioni di cui sopra, i "Silos" collegati all'attività agraria del Borgo e formatisi con l'avvento della riforma agraria.
Aree d'interesse archeologico
Si ritiene necessario prescrivere:
1) l'integrazione della tavola di piano n. 4b con una nuova delimitazione dell'area archeologica n. 68 Costa Finocchio, nella quale viene inclusa l'altura di Poggio Algarello sulla quale si è individuato un insediamento indigeno ellenizzato databile ad età arcaica e classica del VII - V secolo a.C. (vedi allegato stralcio IGM);
2)  l'inclusione nella tavola di piano n. 4a fra le aree di interesse archeologico tutto il centro storico, considerata la completa sovrapposizione dello stesso alla Menaion di età greca.
Per le aree indicate dal piano d'interesse archeologico, integrate come sopra, valgono evidentemente le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 490/99.
Prescrizioni geologiche
Nelle aree interessate dalle strutture tettoniche (faglie) riconducibili al quadro strutturale e dinamico neotettonico, l'edificazione sarà inibita secondo le perimetrazioni indicate nello studio geologico allegato al piano così come anche indicato dall'Ufficio del genio civile, anche in considerazione che gli studi effettuati, pur evidenziandone la natura di faglie non sismogenetiche (cioè di faglie con evidenze di attività) non viene escluso che possa trattarsi di faglie capaci, essendone evidenziata unicamente la non influenza sulla risposta sismica locale in relazione allo specifico assetto riscontrato.
Lo studio di microzonazione reca una classificazione delle aree di piano in termini di risposta locale effettuata secondo i criteri diversi da quelli adottati dalla vigente normativa sismica e porta a zonazioni che, sebbene validamente utilizzabili per la valutazione delle condizioni sismiche locali nei termini di una stima quali-quantitativa del maggior o minore rischio in prospettiva sismica ai fini della valutazione della soglia di rischio accettabile, avendo gli studi escluso assetti caratterizzati da condizioni di inedificabilità in prospettiva sismica ma solo di una penalizzazione assimilabile a quella cui sono assoggettate le aree di categoria sismica superiore, dette zonazioni non possono tradursi in prescrizioni di natura urbanistica sotto il profilo della stima dei coefficienti sismici di progetto da adottarsi in fase di progettazione esecutiva delle opere connesse alle previsioni di piano, per cui le valutazioni evidenziate nella relazione geofisica (all. 7) devono considerarsi di natura puramente strumentale alla pianificazione.
Per quel che riguarda le aree di prescrizione esecutiva e le specifiche previsioni di piano, si sottolinea che le verifiche preliminari eseguite adottando i dati derivanti dalle risultanze dello studio geofisico di microzonazione, evidenziano valori del fattore di sicurezza Fs <1 per tutte le aree considerate ad eccezione del settore interessato dall'edificato di piano dell'area PP1 (sez. 2Va) e del settore interessato dalla viabilità di Acquanova (sez. 9Va).
Analoghe evidenze emergono dalle verifiche di stabilità effettuate in accordo alla vigente normativa sismica, secondo le quali l'instabilità dell'area di prescrizione esecutiva PP2 si mantiene anche nelle condizioni sismiche meno gravose considerate dalla norma.
Per quel che riguarda, invece, l'area dell'ulteriore prescrizione esecutiva PP3, nell'ambito dello studio geologico non vengono effettuate verifiche di stabilità dei pur limitati settori in pendio.
Per quanto sopra, in mancanza di apposito studio geotecnico-progettuale esecutivo, l'attuatività delle previsioni relative alle aree assoggettate a prescrizioni esecutive, fatta in ogni caso eccezione per l'area PP2 di cui lo stesso studio geologico ne evidenzia l'instabilità anche nelle condizioni meno gravose e di cui non se ne può che confermare, quindi, lo stralcio così come anche formulato dall'ufficio del Genio civile, è subordinata alla preliminare approvazione da parte dell'ufficio del Genio civile competente di apposito studio geotecnico di progetto recante le opportune verifiche di stabilità di tutte le aree di piano particolareggiato ricadenti in pendio, così come richiesto dal punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988, considerando l'effettivo carico urbanistico derivante dalla previsioni del progetto stesso di piano particolareggiato, in accordo a quanto prescritto dalla vigente normativa sismica e programmando le eventuali opere necessarie alla perfetta messa in sicurezza dei pendii interessati dalle opere nelle condizioni progettuali a regime.
Analogamente a quanto sopra evidenziato, per quel che riguarda l'attuazione delle previsioni di cui alle zone territoriali omogenee F, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, occorrerà attivare le procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche e geotecniche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.
Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione saranno subordinate alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988, dei predetti studi geologici e geotecnici di fattibilità rispettivamente redatti secondo le rispettive competenze ed in ossequio a quanto disposto per detti studi dal punto A.3 dello stesso decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali o di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi anche i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà altresì predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le previsioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio previsti da tale norma.
Le presenti prescrizioni integrano quelle formulate dall'ufficio del Genio civile di Catania con voto del 3 agosto 1998 che vengono, quindi, condivise.
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, quali scavo di pozzi, scavi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici.
Sono, dunque, escluse dall'obbligo di relazione geologica solo le autorizzazioni relative ad interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modifichino la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature già autorizzati e/o non apportino modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Per quanto sopra esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Mineo, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, ad eccezione delle prescrizioni esecutive PP2 "Zuffunnato", adottato con delibera consiliare n. 67 del 3 settembre 1999, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 17 del 18 luglio 2001 e con le ulteriori prescrizioni, precisazioni e integrazioni di cui al presente voto 9.
Fatto salvo l'adeguamento del piano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 7 della legge regionale n. 28/99, e dal successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000, relativo alle "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale", il comune di Mineo in sede di controdeduzione consiliare procederà ad effettuare una ricognizione delle previsioni urbanistiche del piano in oggetto riferite al settore commerciale in verifica del predetto decreto presidenziale, evidenziando in una apposita scheda riassuntiva: le zone territoriali omogenee interessate, le destinazioni d'uso ammesse, la normativa di riferimento, le superfici e le cubature interessate, il tipo d'intervento ammesso, le prescrizioni relative alle tipologie degli esercizi commerciali.";
Vista la nota del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica prot. n. 2800 del 16 gennaio 2002, con la quale, nel condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 510 del 18 ottobre 2001, ha richiesto al comune di Mineo di adottare, a mezzo di delibera consiliare, le controdeduzioni previste dal comma VI dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Viste le delibere n. 9 del 14 febbraio 2002 e n. 10 del 15 febbraio 2002, con le quali il Consiglio comunale del comune di Mineo ha controdedotto, ai sensi del comma VI della legge regionale n. 71/78, in merito alle determinazioni assunte da questo Assessorato sullo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 112 del 20 marzo 2002, con la quale il servizio 4/DRU, ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, la proposta di parere n. 9 del 20 marzo 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Secondo quanto si evince, nel particolare, dal deliberato di cui all'atto di C.C. n. 10/02, il consiglio nel prendere atto del parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 510 del 18 ottobre 2001 e quindi ad adeguare il piano regolatore generale alle prescrizioni in esso contenute, ha invitato tra l'altro, il Consiglio regionale dell'urbanistica medesimo a:
1)  un approfondimento su quanto espresso sulla viabilità d'accesso e fuga dell'area ex campo sportivo e circonvallazione di ponente in contrada Acquanova;
2)  un approfondimento di quanto espresso in merito all'osservazione n. 10 sulla coesistenza sia della struttura pubblica sia di quella privata.
Relativamente al punto 1) questo servizio nella proposta di parere n. 17 del 18 luglio 2001 aveva escluso dalle previsioni progettuali, ritenendola non condivisibile anche perché ricadente in una zona a rischio frana molto elevato di cui al decreto assessoriale del 4 luglio 2000, la viabilità a monte dell'abitato in contrada Acquanova in corrispondenza proprio del campo sportivo.
Per quel che riguarda il punto 2) riferito all'osservazione n. 10 è da far rilevare che tale osservazione non è stata accolta da questo ufficio in conformità alle deduzioni dei progettisti così come recepite dal consiglio comunale in sede di controdeduzioni sulle osservazioni ed opposizioni a suo tempo presentate avverso il piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 67/99.
Pertanto, attesa peraltro la genericità delle controdeduzioni comunali, non si può che confermare al riguardo il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella seduta del 18 ottobre 2001.
Infine si rappresenta che il piano regolatore generale non risulta adeguato alla programmazione commerciale ai sensi della normativa vigente; risulta allegata soltanto una scheda riassuntiva delle previsioni del piano commerciale, mentre nella richiamata deliberazione n. 10/02 il consiglio si è riservato di inoltrare il medesimo piano commerciale, già in fase di avanzata elaborazione, e che sarà oggetto di approvazione nella prossima seduta consiliare.
Nel senso su esposto è la proposta di parere formulata da questo servizio in ordine alle controdeduzioni del comune di Mineo sul voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 510/2001 relativo al piano regolatore generale.";
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 585 del 4 aprile 2002 che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio che è parte integrante del presente voto;
Per quanto precede si esprime parere che il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Mineo, adottato con deliberazione consiliare n. 67 del 3 settembre 1999 sia meritevole di approvazione con l'introduzione delle prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 510 del 18 ottobre 2001, salvo quanto considerato nella proposta di parere dell'ufficio n. 9 del 20 marzo 2002 a seguito delle deliberazioni consiliari di controdeduzioni n. 9 del 14 febbraio 2002 e n. 10 del 15 febbraio 2002.";
Visto il foglio prot. n. 7114 del 26 giugno 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 40779 dell'1 luglio 2002, con il quale il comune di Mineo ha trasmesso la delibera n. 25 del 17 aprile 2002, avente per oggetto, "Adozione piano di programmazione urbanistica commerciale";
Vista la nota prot. n. 44600 del 22 luglio 2002, a firma del dirigente generale, con la quale, nel restituire gli atti ed elaborati trasmessi con il foglio sopracitato, è stato evidenziato che quanto adottato con delibera consiliare n. 25/2002, costituendo variante alle prescrizioni del piano regolatore generale, avrebbe dovuto essere sottoposto all'esame preventivo ex art. 13 della legge n. 64/74 da parte dell'ufficio del Genio civile, nonché alle procedure di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la nota assessoriale prot. n. 50759 del 26 agosto 2002, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse sullo strumento urbanistico generale in argomento con i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 510 del 12 ottobre 2001 e n. 585 del 4 aprile 2002;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 5526 del 23 settembre 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 58043 del 26 settembre 2002, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente alle zone A centro storico, B centro urbano e C espansione (C1, C2, C3, C4):
-  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dall'art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000;
Zone C area di espansione (contrada Ippolito e contrada Acquanova) e zona territoriale omogenea D area per insediamenti produttivi;
-  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
-  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dall'art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000;
Area di insediamenti per grandi strutture:
-  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili.
Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche si fa presente che il comune è tenuto ad individuare le aree destinate allo stesso.";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 510 del 18 ottobre 2001 e n. 585 del 4 aprile 2002, e preso atto delle proposte di modifica contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 5526 del 23 settembre 2002, in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 510 del 18 ottobre 2001 e n. 585 del 4 aprile 2002, nonché alle condizioni dell'ufficio del Genio civile di Catania contenute nelle note sopracitate e con le modifiche relative alla programmazione commerciale di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in premessa richiamata, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Mineo, adottato con delibera consiliare n. 67 del 3 settembre 1999.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 510 del 18 ottobre 2001 e n. 585 del 4 aprile 2002.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
   1)  proposta di parere n. 17 del 18 luglio 2001 resa dal gruppo XXVIII/D.R.U.;
   2)  voto n. 510 del 18 ottobre 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
   3)  proposta di parere n. 9 del 18 marzo 2002 resa dal servizio 4/D.R.U.;
   4)  voto n. 581 del 4 aprile 2002 reso dal Consiglio regionale dell'Urbanistica;
   5)  nota prot. n. 5526 del 23 settembre 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
   6)  delibera di C.C. n. 67 del 3 settembre 1999;
   7)  delibera di C.C. n. 37 del 28 aprile 2000;
   8)  delibera di C.C. n. 9 del 14 febbraio 2002;
   9)  delibera di C.C. n. 10 del 15 febbraio 2002;
Elaborati del piano regolatore generale
 10)  tav.  1  - inquadramento territoriale; 
 11)  tav.  2  - corografia territorio comunale; 
 12)  tav.  3a  - piano regolatore generale vigente; 
 13)  tav.  3b  - piano regolatore vigente; 
 14)  tav.  4a  - aree e monumenti di interesse archeologico; 
 15)  tav.  4b  - aree e monumenti di interesse archeologico; 
 16)  tav.  4c  - aree con vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/23); 
 17)  tav.  5  - edifici monumentali centro urbano; 
 18)  tav.  6  - unità edilizie nel centro urbano, edifici residenziali, n. piani, uso del piano terra; 
 19)  tav.  7  - evoluzione storica dell'abitato; 
 20)  tav.  8  - viabilità esistente, sezioni stradali nel centro urbano; 
 21)  tav.  9  - P.A.R.F. (decreto assessoriale n. 1473/89 dell'8 novembre 1989); 
 22)  tav.10  - servizi e attrezzature di interesse generale esistenti; 
 23)  tav.11  - piano triennale delle opere pubbliche; 
 24)  tav.12a  - piani di lottizzazione; 
 25)  tav.12b  - piani di lottizzazione; 
 26)  tav.12c  - piani di lottizzazione; 
 27)  tav.13a  - piani di lottizzazione convenzionata non soggetti a provvedimenti di decadenza e relativa suscettività edificazione; 
 28)  tav.13b  - piani di lottizzazione convenzionata non soggetti a provvedimenti di decadenza e relativa suscettività edificazione; 
 29)  tav.13c  - piani di lottizzazione convenzionata non soggetti a provvedimenti di decadenza e relativa suscettività edificazione; 
 30)  tav.14a  - viabilità di progetto; 
 31)  tav.14b  - viabilità di progetto; 
 32)  tav.14c  - viabilità di progetto; 
 33)  tav.14d  - viabilità provinciale di riferimento; 
 34)  tav.15a  - zonizzazione; 
 35)  tav.15b  - zonizzazione sostitutiva 16B vistata in data 3 agosto 1987, prot. n. 11051, visto del Genio civile, prot. n. 24970 del 29 settembre 1998; 
 36)  tav.15c  - zonizzazione; 
 37)  tav.15d  - zonizzazione; 
 38)  tav.15e  - zonizzazione; 
 39)  tav.15f  - zonizzazione; 
 40)  tav.15g-1  - zonizzazione; 
 41)  tav.15g-2  - zonizzazione; 
 42)  tav.15g-3  - zonizzazione; 
 43)  tav.15g-4  - zonizzazione; 
 44)  tav.15g-5  - zonizzazione; 
 45)  tav.15g-6  - zonizzazione; 
 46)  tav.15g-7  - zonizzazione; 
 47)  tav.15g-8  - zonizzazione; 
 48)  tav.15g-9  - zonizzazione; 
 49)  tav.15g-10  - zonizzazione; 
 50)  tav.15g-11  - zonizzazione; 
 51)  tav.15g-12  - zonizzazione; 
 52)  tav.15h  - zonizzazione; 
 53)  tav.16a  - zonizzazione: aree oggetto di prescrizioni esecutive nuova urbanizzazione P. di L. convenzionati; 
 54)  tav.16b  - zonizzazione: aree oggetto di prescrizioni esecutive nuova urbanizzazione P. di L. convenzionati; 
 55)  tav.16c  - zonizzazione: aree oggetto di prescrizioni esecutive nuova urbanizzazione P. di L. convenzionati; 
 56)  tav.17  - tabella tipi; 
 57)  tav.  A  - relazione; 
 58)  tav.  B  - documentazione fotografica; 
 59)  tav.  C  - regolamento edilizio; 
 60)  tav.  D  - norme di attuazione; 

Prescrizioni esecutive PP1, piano particolareggiato C1 Montata Grande
 61)  tav.  A  - relazione tecnica illustrativa e finanziaria; 
 62)  tav.  B  - norme tecniche di attuazione; 
 63)  tav.  C  - elenco ditte, particelle, superfici da espropriare; 
 64)  tav.  1  - stralcio piano regolatore generale; 
 65)  tav.  2  - stato di fatto; 
 66)  tav.  3  - stralcio catastale; 
 67)  tav.  4  - individuazione isolati e lotti, destinazione d'uso; 
 68)  tav.  5  - planovolumetrico; 
 69)  tav.  6  - piano particellare d'esproprio; 
 70)  tav.  7  - profili regolatori e altimetrici; 
 71)  tav.  8a  - schema impianto di pubblica illuminazione, schema impianto di distribuzione energia elettrica; 
 72)  tav.  8b  - schema impianto idrico; 
 73)  tav.  8c  - schema impianto telefonico; 
 74)  tav.  8d  - schema impianto rete fognaria acque bianche e nere; 
 75)  tav.    9  - particolari costruttivi; 

Prescrizioni esecutive PP2 piano particolareggiato zona C1 Zuffunato
 76)  tav. A  - relazione tecnica illustrativa e finanziaria; 
 77)  tav. B  - norme tecniche di attuazione; 
 78) tav. C  - elenco ditte, particelle, superfici da esprospriare; 
 79)  tav.  1  - stralcio piano regolatore generale; 
 80)  tav.  2  - stato di fatto; 
 81)  tav.  3  - stralcio catastale; 
 82)  tav.  4  - individuazione isolati e lotti, destinazione d'uso; 
 83)  tav.  5  - planovolumetrico; 
 84)  tav.  6  - piano particellare d'esproprio; 
 85)  tav.  7  - profili regolatori e altimetrici; 
 86)  tav.  8a  - schema impianto di pubblica illuminazione, schema impianto di distribuzione energia elettrica; 
 87)  tav.  8b  - schema impianto idrico; 
 88)  tav.  8c  - schema impianto telefonico; 
 89)  tav.  8d  - schema impianto rete fognaria acque bianche e nere; 
 90)  tav.  9  - particolari costruttivi; 

Prescrizioni esecutive PP3 piano particolareggiato zona D1 Fondacaccio
 91)  tav.  A  - relazione tecnica illustrativa e finanziaria; 
 92)  tav.  B  - norme tecniche di attuazione; 
 93)  tav.  C  - elenco ditte, particelle, superfici da esprospriare; 
 94)  tav.  1  - stralcio piano regolatore generale; 
 95)  tav.  2  - stato di fatto; 
 96)  tav.  3  - stralcio catastale; 
 97)  tav.  4  - individuazione isolati e lotti, destinazione d'uso; 
 98)  tav.  4bis  - individuazione isolati e lotti, destinazione d'uso; 
 99)  tav.  5  - planovolumetrico; 
100)  tav.  6  - piano particellare d'esproprio; 
101)  tav.  7  - profili regolatori e altimetrici; 
102)  tav.  8a  - schema impianto di pubblica illuminazione, schema impianto di distribuzione energia elettrica; 
103)  tav.  8b  - schema impianto idrico; 
104)  tav.  8c  - schema impianto telefonico; 
105)  tav.  8d  - schema impianto rete fognaria acque bianche e nere; 
106)  tav.  9  - particolari costruttivi; 

Studio geologico tecnico 1ª parte
107)  all.  1.1  - relazione geologica 1ª parte; 
108)  tav.  1  - carta geologica all. 2.1, scala 1:10.000; 
109)  tav.  2  - carta geologica all. 2.1, scala 1:10.000; 
110)  tav.  3  - carta geologica all. 2.1, scala 1:10.000; 
111)  tav.  4  - carta geologica all. 2.1, scala 1:10.000; 
112)  tav.  5  - carta geologica all. 2.1, scala 1:10.000; 
113)  tav.  6  - carta geologica all. 2.1, scala 1:10.000; 
114)  tav.  7  - carta geologica all. 2.1, scala 1:10.000; 
115)  tav.  8  - carta geologica all. 2.1, scala 1:10.000; 
116)  all.    3.1  - sezioni geostratigrafiche significative, scala. 1:10.000; 
117)  tav.  1  - carta idrogeologica all. 4.1, scala 1:10.000; 
118)  tav.  2  - carta idrogeologica all. 4.1, scala 1:10.000; 
119)  tav.  3  - carta idrogeologica all. 4.1, scala 1:10.000; 
120)  tav.  4  - carta idrogeologica all. 4.1, scala 1:10.000; 
121)  tav.  5  - carta idrogeologica all. 4.1, scala 1:10.000; 
122)  tav.  6  - carta idrogeologica all. 4.1, scala 1:10.000; 
123)  tav.  7  - carta idrogeologica all. 4.1, scala 1:10.000; 
124)  tav.  8  - carta idrogeologica all. 4.1, scala 1:10.000; 
125)  all.    5.1  - carta geomorfologica tav. 1, scala 1:25.000; 
126)  all.    5.1  - carta geomorfologica tav. 2, scala 1:25.000; 
127)  all.    5.1  - carta geomorfologica tav. 3, scala 1:25000; 
128)  all.    6.1  - carta clivometrica tav. F1, scala 1:2.000; 
129)  all.    6.1  - carta clivometrica tav. F2, scala 1:2.000; 
130)  all.    6.1  - carta clivometrica tav. F3, scala 1:2.000; 
131)  all.    6.1  - carta clivometrica tav. F4, scala 1:2.000; 
132)  all.    7.1  - carta di suscettività alla edificazione tav. F.1, scala 1:2000; 
133)  all.    7.1  - carta di suscettività alla edificazione tav. F.2, scala 1:2000; 
134)  all.    7.1  - carta di suscettività alla edificazione tav. F.3, scala 1:2000; 
135)  all.    7.1  - carta di suscettività alla edificazione tav. F.4, scala 1:2000; 
136)  all.    7.1  - carta di suscettività alla edificazione tav. F.4 bis, scala 1:2000; 
137)  all.    7.1  - carta di suscettività alla edificazione tav. Saie, scala 1:2000; 
138)  all.    7.1  - carta di suscettività alla edificazione tav. B. Lupo, scala 1:2000; 
139)  all.    7.1  - carta di suscettività alla edificazione tav. 1 M. Crunici, scala 1:10.000; 
140)  all.    7.1  - carta di suscettività alla edificazione tav. 2 M. Ramacca, scala 1:10.000; 
141)  all.    7.1  - carta di suscettività alla edificazione tav. 3 Cellura, scala 1:10.000; 
142)  all.    7.1  - carta di suscettività alla edificazione tav. 4 M. Frasca, scala 1:10.000; 
143)  all.    7.1  - carta di suscettività alla edificazione tav. 5 Mineo, scala 1:10.000; 
144)  all.    7.1  - carta di suscettività alla edificazione tav. 6 Militello, scala 1:10.000; 
145)  all.    7.1  - carta di suscettività alla edificazione tav. 7 Grammici, scala 1:10.000; 
146)  all.    7.1  - carta di suscettività alla edificazione tav. 8 St. Licodia, scala 1:10.000; 

Studio geologico tecnico 2ª parte
147)  all.    1  - relazione geologico tecnica 2ª parte; 
148)  all.    2  - carta geologica tav. F.1, scala 1:2.000; 
149)  all.    2  - carta geologica tav. F.2, scala 1:2.000; 
150)  all.    2  - carta geologica tav. F.3, scala 1:2.000; 
151)  all.    2  - carta geologica tav. F.4, scala 1:2.000; 
152)  all.    2  - carta geologica tav. F.4 bis, scala 1:2.000; 
153)  all.    2  - carta geologica tav. Saie, scala 1:2.000; 
154)  all.    2  - carta geologica tav. P. Lupo, scala 1:2.000; 
155)  all.    2a  - sezioni geologiche, scala 1:2.000; 
156)  all.    3  - carta geologico tecnica tav. 1, scala 1:2.000; 
157)  all.    3  - carta geologico tecnica tav. 2, scala 1:2.000; 
158)  all.    3  - carta geologico tecnica tav. 3, scala 1:2.000; 
159)  all.    4  - carta di verifica tav. 1, scala 1:2.000; 
160)  all.    4  - carta di verifica tav. 2, scala 1:2.000; 
161)  all.    5  - indagini geognostiche; 
162)  all.    5a  - documentazione fotografica indagini geognostiche; 
163)  all.    6  - analisi geognostiche di laboratorio; 
164)  all.    7  - relazione geofisica; 
165)  all.    7a  - carta distribuzioni accelerazioni sismiche tav. 1; 
166)  all.    7a  - carta distribuzioni accelerazioni sismiche tav. 2; 
167)  tav.    7b  - prove sismiche e geofisiche; 

168)  verifica di stabilità dei versanti;
Studio agricolo forestale
169)  tav.  1  - relazione di commento alla carta di stratificazione territorio in unità omogenee; 
170)  tav.  1  - carta di stratificazione territorio in unità omogenee, scala 1:25.000; 
171)  tav.  2  - carta morfologica, scala 1:10.000; 
172)  tav.  2-3  - relazione di commento alla carta delle aree di espansione interessate da coltivazioni agricolo-forestali; 
173)  tav.  3  - carta delle aree di espansione interessate da coltivazioni agricolo-forestali - carta della vegetazione e dell'uso del suolo; 
174)  tav.  4a  - visualizzazione fasce di rispetto, scala 1:10.000; 
175)  tav.  4b  - visualizzazione fasce di rispetto, scala 1:10.000. 


Art. 4

Il comune di Mineo dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dai progettisti le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2002.
  SCIMEMI 


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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