REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2002 - N. 53
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

DECRETO 6 novembre 2002.
Approvazione dello statuto tipo dei consorzi di ripopolamento ittico

.
Allegato
SCHEMA DI STATUTO DEL CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO


Art. 1

Per i fini di cui alle leggi regionali n. 31 del 1° agosto 1974 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 32 del 23 dicembre 2000, è costituito il consorzio di ripopolamento ittico    

Fanno parte del consorzio i seguenti soggetti:
-  enti pubblici    
-  pescatori    
-  armatori    
-  cooperative    
-  associazioni di produttori    


Art. 2

Il consorzio ha sede in    


Art. 3

Il consorzio ha durata illimitata e può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previa delibera dell'assemblea del consorzio adottata con voto favorevole di almeno due terzi dei rappresentanti degli enti consorziati di cui al precedente art. 1.
Il recesso di singoli soggetti consorziati di cui all'art. 1 può avere luogo mediante delibera dell'organo dell'ente che ne fa richiesta sulla quale l'assemblea del consorzio adotta delibera di presa d'atto.
La presa d'atto si intende data ove non intervenga entro il termine di novanta giorni dalla notifica della delibera di recesso.
In ogni caso il recesso è esecutivo a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al termine di cui al comma precedente.
Il consorzio può essere sciolto dal Presidente della Regione siciliana, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dall'Assessore con proprio motivato decreto, qualora venga accertato il mancato raggiungimento degli scopi per i quali il consorzio è stato costituito.

Art. 4

Il consorzio si propone di realizzare le seguenti finalità:
1)  l'istituzione ed il mantenimento in efficienza nelle acque costiere da ............................................................ a   , già precluse alla pesca a strascico, di zone di ripopolamento attivo mediante la realizzazione di idonee strutture che provochino una modificazione dell'ambiente naturale in modo da aumentare i livelli quantitativi e qualitativi della produzione ittica e da impedire nel contempo la pesca con attrezzature radenti; 

2)  la tutela e la fruizione del patrimonio ambientale e marino ivi comprese le attività di ricerca;
3)  l'attività di vigilanza nelle zone di ripopolamento di cui al punto 1);
4)  il controllo sull'andamento e lo sviluppo della produzione nelle zone di ripopolamento ittico in rapporto alle zone viciniori, da affidarsi ad istituti scientifici specializzati;
5)  la tutela e la valorizzazione delle risorse marine.

Art. 5

Sono organi del consorzio:
1)  l'assemblea;
2)  il consiglio di amministrazione;
3)  il presidente;
4)  il collegio dei revisori.
Gli organi consortili durano in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

Art. 6

L'assemblea consortile è costituita da:
-  un rappresentante di ognuno dei soggetti di cui al precedente art. 1, facenti parte del consorzio, designati dagli stessi;
-  quattro rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali scelti dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne proposte dalle organizzazioni stesse;
-  quattro rappresentanti delle maggiori associazioni cooperative dei pescatori scelti dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e e la pesca su terne proposte dalle associazioni stesse;
-  un rappresentante degli armatori designato dalla Federazione nazionale pesca.

Art. 7

L'assemblea si riunisce ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta ogni trimestre.
L'assemblea è convocata su iniziativa del presidente del consorzio o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti l'assemblea medesima.
Le riunioni hanno luogo, di norma, nella sede del consorzio.
La convocazione per ogni singola seduta è sottoscritta dal presidente e deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.
La convocazione può essere trasmessa per posta ordinaria o prioritaria, ovvero per telegramma, fax o posta elettronica e deve contenere l'indicazione della data, luogo ed ora dello svolgimento della seduta in prima e seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
La seconda convocazione deve essere stabilita con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
Nei casi di urgenza il presidente provvede alla convocazione a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, con preavviso di almeno 48 ore.

Art. 8

Le adunanze dell'assemblea in prima convocazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri purché siano rappresentati la metà dei soggetti consorziati.
L'adunanza in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno un terzo dei membri purché siano rappresentati almeno un terzo dei soggetti consorziati.
L'assemblea è presieduta dal presidente del consorzio.
Le funzioni del segretario dell'assemblea sono assunte dal segretario del consorzio o altra persona designata tra i membri presenti.
Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9

Spetta all'assemblea consortile:
a)  adottare lo statuto del consorzio in conformità allo statuto tipo predisposto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, già deliberato dal consiglio di amministrazione;
b)  approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposto dal consiglio di amministrazione;
c)  eleggere il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto negli articoli seguenti;
d)  deliberare in materia di regolamento del personale e regolamento dei servizi;
e)  deliberare in ordine allo scioglimento del consorzio ed al recesso di soggetti consorziati;
f)  nominare, su proposta del consiglio di amministrazione, il segretario del consorzio che può essere scelto tra i funzionari degli enti pubblici consorziati, con nomina a scavalco, e determinarne il conseguente trattamento economico;
g)  approvare i regolamenti, predisposti dal consiglio di amministrazione, che disciplinano le iniziative dirette al conseguimento degli scopi istituzionali;
h)  approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'ammontare delle quote consortili a carico dei soggetti consorziati e le loro variazioni;
i)  ratificare le delibere del consiglio di amministrazione sull'ammissione di altri soggetti al consorzio;
l)  eleggere due componenti del collegio dei revisori dei conti, con voto limitato a uno, tra gli estranei all'assemblea iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva C.E. n. 88/253.

Art. 10

Il consiglio di amministrazione è costituito dal presidente e da quattro membri eletti dall'assemblea nel proprio seno con voto limitato a due.
Al consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, un rappresentante dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un vice presidente con le stesse modalità di cui al successivo art. 12.

Art. 11

Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del consorzio.
In particolare spetta al consiglio di amministrazione:
a)  predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea consortile;
b)  eseguire le deliberazioni dell'assemblea consortile, delegandone l'attuazione al presidente del consorzio;
c)  deliberare sulla adozione dello statuto da sottoporre alla ratifica dell'assemblea consortile;
d)  predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e deliberare le eventuali variazioni di bilancio nonché i prelevamenti dal fondo di riserva;
e)  predisporre il regolamento del personale ed il regolamento dei servizi;
f)  predisporre i regolamenti che disciplinano le iniziative dirette al conseguimento degli scopi istituzionali;
g)  determinare l'ammontare delle quote consortili a carico dei soggetti consorziati e le loro variazioni, fissandone anche misure differenziate per singole tipologie di soggetti;
h)  deliberare sulla ammissione di altri soggetti al consorzio sottoponendo tali deliberazioni alla ratifica dell'assemblea con sortile;
i)  vigilare sul regolare andamento dei servizi ed adottare provvedimenti necessari al funzionamento del consorzio;
l)  proporre la nomina del segretario del consorzio che può essere scelto tra i funzionari degli enti pubblici consorziati con nomina a scavalco e determinarne il conseguente trattamento economico;
m)  procedere all'assunzione a tempo determinato di personale strettamente necessario ai servizi del consorzio, sentita l'assemblea consortile, ed a condizione che per il pagamento degli emolumenti a detto personale, compresi gli oneri, possa provvedersi esclusivamente con fondi disponibili dalle quote consortili;
n)  adottare ogni altro provvedimento riguardante l'attività amministrativa interna ed istituzionale del consorzio, salvo le specifiche competenze dell'assemblea consortile e del presidente.

Art. 12

Il presidente è il legale rappresentante del consorzio.
Il presidente è eletto nel suo seno dall'assemblea consortile nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti e con la presenza di almeno due terzi dei componenti l'assemblea.
Qualora nessuno ottenga tale maggioranza o non sia raggiunto il quorum richiesto, nella seduta successiva si procederà ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto chi otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti il cui numero dovrà, in ogni caso, essere non inferiore alla metà più uno dei componenti l'assemblea consortile.
Se anche nella seconda votazione il presidente non dovesse essere eletto, si procederà, entro sette giorni dalla prima votazione, ad un nuovo scrutinio, per il quale sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti.
Il presidente presiede l'assemblea consortile e il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni adottate da detti organi.
In particolare il presidente quale legale rappresentante del consorzio:
-  stipula i contratti;
-  indice, presiede ed approva le gare ed i procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi;
-  firma le riversali di incasso, i mandati di pagamento, la corrispondenza ed ogni altro atto avente rilevanza esterna;
-  rappresenta in giudizio il consorzio previa autorizzazione del consiglio di amministrazione a resistere o a citare in giudizio;
-  sovraintende al buon andamento degli uffici, servizi ed impianti e loro utilizzazione.
Il presidente, in caso di estrema urgenza o necessità, può adottare provvedimenti in sostituzione del consiglio di amministrazione che, nella seduta immediatamente successiva, dovrà procedere alla ratifica.
La mancata ratifica comporta la decadenza dei provvedimenti presidenziali, salvi gli effetti già prodotti.
Il presidente presenta annualmente all'assemblea consortile una relazione illustrativa in ordine alla gestione ed al funzionamento dei servizi.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente eletto dal consiglio di amministrazione a norma del precedente art. 10.

Art. 13

Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed è composto da tre componenti:
a)  un membro con funzione di presidente, designato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca tra gli iscritti al registro dei revisori contabili istituito con l'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva C.E. n. 88/253;
b)  da due membri eletti dall'assemblea consortile, con voto limitato ad uno, tra gli estranei all'assemblea iscritti al registro dei revisori contabili istituito con l'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva C.E. n. 88/253.
Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sulla gestione del consorzio espletando le funzioni di cui agli artt. 2403 e seguenti del codice civile.
I revisori assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione e della assemblea consortile.

Art. 14

Il segretario del consorzio assiste gli organi di cui al precedente art. 5 e partecipa alle riunioni degli stessi, curandone la segreteria.
Cura altresì l'organizzazione consortile ed i relativi servizi e firma, unitamente al presidente, le reversali di incasso e i mandati di pagamento.

Art. 15

Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea consortile, adottate con parere favorevole dai revisori dei conti, sono immediatamente esecutive ad eccezione dei se guen ti atti che devono essere soggetti al controllo preventivo dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:
a)  statuto e sue modificazioni;
b)  bilanci preventivi e conti consuntivi;
c)  regolamenti;
d)  le deliberazioni di cui alla lettera "M" del precedente art. 11.
I predetti atti, muniti del parere del collegio dei revisori, devono pervenire entro quindici giorni dalla loro adozione all'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che entro trenta giorni dalla loro ricezione può annullarli.
Entro detto termine l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, può disporne la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti. Nei venti giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti, l'Assessorato può pronunciarne l'annullamento.
Decorso infruttuosamente detto termine le deliberazioni si intendono esecutive.

Art. 16

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, quando accerti persistenti violazioni di legge o riscontri gravi irregolarità amministrative o contabili nel funzionamento del consorzio, può sciogliere, previa contestazione, gli organi consortili e procedere alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra i dirigenti in servizio al dipartimento pesca, per la gestione del consorzio fino al rinnovo degli organi.
Il commissario è nominato per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabili.
L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in caso di inadempimento da parte degli organi consortili di atti obbligatori per legge o per statuto, può procedere alla nomina di un commissario "ad acta" allo scopo di provvedere alla immediata adozione dei provvedimenti in relazione ai quali il consorzio si è reso inadempiente.

Art. 17

Al personale da assumere ai sensi della lett. M del precedente art. 11 si applica il contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti degli enti locali territoriali.
Dette assunzioni di personale, qualora comportino maggiori oneri finanziari nei confronti degli enti consorziati, potranno avere luogo solamente dopo aver ottenuto il formale assenso degli enti stessi e dopo che questi abbiano deliberato l'ulteriore necessario intervento contributivo a copertura delle maggiori spese.
I componenti del consiglio di amministrazione sono personalmente responsabili dell'esatto adempimento di quanto prescritto al precedente comma.
Il consorzio può altresì avvalersi di personale messo a disposizione dagli enti consorziati e può utilizzare personale che partecipi a progetti di pubblica utilità.

Art. 18

L'esercizio finanziario del consorzio coincide con quello della Regione siciliana.
Il bilancio di previsione deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di ottobre di ciascun anno.
Il conto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di marzo successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
Il servizio di cassa è affidato previa apposita gara di appalto ad un istituto di credito operante nel comune in cui ha sede il consorzio mediante convenzione stipulata per conto del consorzio dal presidente e secondo le condizioni che saranno deliberate dal consiglio di amministrazione previo accordo con l'istituto di credito.

Art. 19

Alle spese occorrenti per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché a tutte le altre spese il consorzio provvede:
a)  con le quote consortili che vanno annualmente versate da parte dei soggetti consorziati. Qualora non si provveda diversamente le quote vanno annualmente rideterminate in relazione all'aumento del costo della vita sulla base degli indici ISTAT.
b)  con i contributi, le sovvenzioni ed i mutui che saranno concessi al consorzio a norma di legge;
c)  con i proventi dei servizi ed attività del consorzio e con le eventuali sovvenzioni da parte di enti o privati;
d)  con gli eventuali contributi straordinari che saranno deliberati dagli enti consorziati.

Art. 20

I Consorzi di Patti e di Catania provvederanno ad adeguare i propri statuti per renderli conformi al presente schema entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto assessoriale approvativo del presente statuto. I commissari straordinari attualmente in carica cessano dall'incarico a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto assessoriale approvativo del presente statuto. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nominerà, commissari ad acta scelti tra i dirigenti o i funzionari direttivi in servizio presso il dipartimento pesca, sino all'insediamento dell'assemblea consortile e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, con il compito di procedere all'adeguamento dello statuto e alla gestione ordinaria del consorzio.
Il commissario ad acta potrà procedere alla nomina provvisoria di un segretario del consorzio da scegliere a scavalco tra i funzionari degli enti pubblici consorziati.
Il Consorzio di Castellammare procederà all'adeguamento del proprio statuto, al fine di uniformarlo al presente, entro otto mesi dalla scadenza naturale del mandato degli attuali organi consortili.

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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