REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2002 - N. 52
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 novembre 2002, n. 18.
Disposizioni per i lavori in economia nel settore forestale  pag.


LEGGE 12 novembre 2002, n. 19.
Proroga di contratti per l'attività di catalogazione dei beni culturali  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 8 novembre 2002.
Disposizioni sull'utilizzo e la cessione dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella Regione.
  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 30 settembre 2002.
Esclusione di enti dai contributi per il restauro di strumenti musicali antichi e/o di valore artistico.  pag.


DECRETO 30 settembre 2002.
Esclusione di enti dai contributi per attività musicali, cap. 377722  pag.


DECRETO 30 settembre 2002.
Esclusione di enti dai contributi per attività musicali, cap. 377723  pag.

DECRETO 30 settembre 2002.
Esclusione di enti dai contributi per attività culturali, cap. 377703  pag. 10 


DECRETO 30 settembre 2002.
Esclusione di enti dai contributi per attività teatrali, cap. 377712  pag. 16 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 7 ottobre 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Chirco Pietro per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 20 


DECRETO 8 ottobre 2002.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 21 


DECRETO 9 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 23 


DECRETO 9 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 24 


DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 25 

DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 26 


DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 28 


DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 29 


DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 30 


DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 31 


DECRETO 15 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 32 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 4 novembre 2002.
Abrogazione del decreto 29 maggio 2002, in materia di interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani  pag. 33 


DECRETO 4 novembre 2002.
Abrogazione del decreto 29 maggio 2002, in materia di interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani  pag. 34 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 2 ottobre 2002.
Determinazione della variazione percentuale prevista dall'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, da applicare sul fondo delle autonomie in favore dei comuni  pag. 34 


DECRETO 2 ottobre 2002.
Determinazione dei criteri e dei parametri per il riparto del fondo per le autonomie in favore dei comuni  pag. 35 


DECRETO 2 ottobre 2002.
Determinazione della variazione percentuale prevista dall'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, da applicare sul fondo delle autonomie in favore delle province  pag. 36 


DECRETO 2 ottobre 2002.
Determinazione dei criteri e dei parametri per il riparto del fondo per le autonomie in favore delle province  pag. 37 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 24 ottobre 2002.
Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7  pag. 38 

Assessorato della sanità

DECRETO 15 ottobre 2002.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Ragusa, fino al 31 dicembre 1999.
  pag. 46 


DECRETO 4 novembre 2002.
Determinazione delle rette da corrispondere, a far data dal 1° gennaio 2002, alle comunità terapeutiche assistite  pag. 48 


DECRETO 7 novembre 2002.
Nuove disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria nella Regione siciliana  pag. 48 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 2 ottobre 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Nicolosi  pag. 50 


DECRETO 2 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione della strada di scorrimento veloce Patti (A20) - San Piero Patti  pag. 66 


DECRETO 11 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto della Omnitel Pronto Italia S.p.A., relativo alla realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare in territorio del comune di Canicattini Bagni  pag. 67 


DECRETO 17 ottobre 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Capaci  pag. 68 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 19 settembre 2002.
Modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68  pag. 69 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto regio nale per il credito alla cooperazione  pag. 70 

Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Fon dazione Pietrangelo Mammano D'Amico di Centuripe.
  pag. 70 
Comunicato relativo all'Accordo di programma quadro energia  pag. 70 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Integrazione della circolare 26 giugno 2001, n. 301, concernente: Programma operativo regionale 2000/2006. Misura 4.2.1. Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica. Disposizioni attuative per l'esame delle istanze pregresse  pag. 70 
Avviso relativo all'approvazione degli elenchi delle iniziative della Provincia di Siracusa per investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnia. P.O.R. Sicilia 2000-2006 Sicilia - Misura 4.06 (4.2.1) Pregresso  pag. 70 
Riconoscimento dell'associazione di produttori A.P.A.O.R., con sede in Ragusa, quale organizzazione di produttori  pag. 70 
Riconoscimento del consorzio Ortofrutta dell'Etna, con sede in Biancavilla, quale organizzazione di produttori.  pag. 70 
Riconoscimento della cooperativa Ortoagrumi Val di Noto, con sede in Noto, quale gruppo di produttori  pag. 71 

Assessorato dell'industria:
Comunicato relativo alla circolare 6 settembre 2002, n. 1335 relativa all'Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo, misura 4.03 - sottomisura 4.03.b - Imprenditorialità giovanile e femminile e relativo bando di attuazione  pag. 71 
Avviso pubblico e circolare 22 ottobre 2002, relativa all'attuazione della sottomisura 4.04.a - Servizi innovativi di rete - P.O.R. Sicilia 2000-2006  pag. 71 

Assessorato dei lavori pubblici:
Ripartizione di una somma in favore delle rappresentanze regionali delle associazioni inquilini ed assegnatari di alloggi costruiti a totale carico o con contributi dello Stato e della Regione  pag. 71 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Misura 4.19a) -Azioni di potenziamento e riqualificazione dell'offerta turistica  pag. 71 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 11 ottobre 2002.
Legge 14 febbraio 1992, n. 185 - "Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale". Reiterate richieste di integrazione e/o rettifica di proposte di delimitazione già avanzate ed accolte dal competente Ministero, concernenti territori danneggiati da avversità atmosferiche in agricoltura  pag. 71 

CIRCOLARE 6 novembre 2002, n.317.
Circolare per la realizzazione del programma promozio nale ai sensi dell'art. 126 della legge regionale n. 32 del 23 di cembre 2000  pag. 72 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 8 novembre 2002, n. 24.
Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Termine di presentazione delle istanze per il riconoscimento della parità, a partire dall'anno scolastico 2003-2004. Circolare ministeriale n. 102 del 19 agosto 2002  pag. 77 

Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 11 ottobre 2002, n. 12.
Legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, art. 13 - Fon-do per il miglioramento dei servizi della polizia municipale  pag. 78 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 5 novembre 2002.
Misura 4.05 - Asse IV - del Complemento di programmazione del P.O.R. 2000-2006 "Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo (FSE)" - legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 50, 61, 71 e 116 "Aiuti per l'apprendistato", e legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art. 5. Direttive per l'accesso al beneficio e modalità di erogazione per l'anno 2002 - Rendicontazione della spesa  pag. 78 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato dell'industria

Avviso pubblico e circolare 22 ottobre 2002, relativa all'attuazione della sottomisura 4.04.a - Servizi innovativi di rete - P.O.R. Sicilia 2000-2006  pag. 90 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 12 novembre 2002, n. 18.
Disposizioni per i lavori in economia nel settore forestale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Lavori in economia nel settore forestale.

1.  All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono di norma realizzati in economia, prescindendo dal limite di importo previsto dal comma 6.".

Art. 2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 novembre 2002.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CASTIGLIONE 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1:
L'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, a seguito della modifica apportata dall'articolo che si annota, risulta il seguente:
"Art. 24. Trattativa privata - 1.  L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a)  lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b)  lavori di importo complessivo superiore a 150.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c)  appalti di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
2.  Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3.  I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4.  Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.
5.  L'affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
6.  I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'art. 3, comma 7-bis.
6 bis. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono di norma realizzati in economia, prescindendo dal limite di importo previsto dal comma 6.
7.  Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
8.  Gli enti e organismi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importi complessivi superiori a quelli indicati al comma 1.
9.  Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici competenti.
10.  Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per conoscenza, entro il termine di cinque giorni dall'adozione, alla Presidenza dell'organo assembleare o consiliare. Le stesse devono essere pubblicate nell'albo dell'ente.
11.  Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 502
"Disposizioni urgenti per i lavori in economia nel settore forestale".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste (Castiglione) il 23 ottobre 2002.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) il 24 ottobre 2002.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 56 del 29 ottobre 2002.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 56 del 29 ottobre 2002.
Relatore: Lo Curto.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 95 del 30 ottobre 2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 95 del 30 ottobre 2002.
(2002.45.2684)
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LEGGE 12 novembre 2002, n. 19.
Proroga di contratti per l'attività di catalogazione dei beni culturali.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Nelle more della definizione delle procedure per l'attivazione dei contratti di diritto privato da stipularsi con il personale addetto, già utilizzato in precedenti campagne o attività di catalogazione, previsti dalla misura 2.02 del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006, i contratti stipulati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, ai sensi della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

1.  Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 2.200 migliaia di euro (U.P.B. 9.3.1.1.2, capitolo 376549).
2.  All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'eser cizio finanziario 2002, quanto a 500 migliaia di euro con riduzione della spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 130 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (U.P.B. 9.3.2.6.3, capitolo 776401), quanto a 517 migliaia di euro mediante riduzione delle assegnazioni di cui alla tabella H della medesima legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (U.P.B. 9.3.2.6.3 - capitolo 776402) e quanto a 1.183 migliaia di euro mediante riduzione di parte delle disponibilità delle seguenti unità previsionali di base e per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:
-  U.P.B. 9.3.2.6.3 - 846 migliaia di euro (capitolo 776003 - 603 migliaia di euro e capitolo 776039 - 243 migliaia di euro);
-  U.P.B. 9.3.2.6.99 - 337 migliaia di euro (capitolo 776403).

Art. 3.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 novembre 2002.
  CUFFARO 
Assessore regionale per i beni culturali ed  GRANATA ambientali e per la pubblica istruzione 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1:
La legge regionale 27 aprile 1999, n. 9 reca "Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e dispo sizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 509
"Proroga di contratti per l'attività di catalogazione".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione (Granata) il 24 ottobre 2002.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 24 ottobre 2002.
Esaminato dalla Commissione e deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 43 del 24 ottobre 2002.
Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 79 del 29 ottobre 2002.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 44 del 29 ottobre 2002.
Relatore: Antonio Antinoro.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 95 del 30 ottobre 2002.
(2002.45.2685)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 8 novembre 2002.
Disposizioni sull'utilizzo e la cessione dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella Regione.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R.24 marzo 1981, n. 218. Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;
Visto il Regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 luglio 2000, concernente norme di attuazione del Regolamento CE del Consiglio n. 1493/99 e del Regolamento CE della Commissione n. 1227/2000;
Visto che l'art. 4, paragrafo 3, del citato Regolamento CE n. 1493/99 dispone che i diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati e che solamente in deroga al suddetto paragrafo 3 possono essere trasferiti ad altra azienda a determinate e precise condizioni;
Visto il suddetto decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 luglio 2000, art. 4, paragrafo 6, lettera b);
Vista la circolare dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste n. 289 del 18 dicembre 2000, relativa alle disposizioni e modalità applicative dei Regolamenti CE n. 1493/2000 e n. 1227/2000;
Considerato che diverse zone del territorio regionale presentano per caratteristiche orografiche e pedoclimatiche un'elevata fragilità ambientale, in particolare talune zone sono ad alto rischio di desertificazione;
Considerato che in diverse zone la coltura della vite assume un ruolo prevalente nella caratterizzazione del paesaggio agrario;
Considerato la naturale vocazionalità dell'intero territorio regionale per le produzioni vitivinicole di qualità;
Considerato, pertanto, che la viticoltura, ampiamente diffusa su tutto il territorio regionale, assume in Sicilia diverse ed importanti valenze sia dal punto di vista economico-sociale che in termini di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;
Considerato che, pertanto, è necessario mettere in atto azioni volte al mantenimento ed alla tutela del patrimonio viticolo regionale;

Decreta:


Articolo unico

In attuazione della deroga prevista dall'art. 4, paragrafo 4, delRegolamento CE n. 1493/99, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, lettera b), del decreto ministeriale 27 luglio 2000, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nel territorio della Regione siciliana è limitato all'ambito territoriale regionale.
Sono fatti salvi i trasferimenti già formalizzati e risultanti da atto scritto e registrato ai termini di legge, alla data di pubblicazione del presente decreto.
Palermo, 8 novembre 2002.
  CASTIGLIONE 

(2002.46.2741)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 30 settembre 2002.
Esclusione di enti dai contributi per il restauro di strumenti musicali antichi e/o di valore artistico.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44;
Vista la propria circolare n. 3 dell'1 marzo 2001;
Vista la nota Gab. prot. 2844 del 7 agosto 2002, con relativo elenco allegato, in cui sono individuati gli enti ammessi a contributo, nonché l'esclusione di alcuni enti;

Decreta:


Articolo unico

Sono esclusi dai benefici della legge regionale n. 44/85 previsti per l'esercizio finanziario 2002, cap. 377713, gli enti individuati nell'elenco allegato, facente parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 settembre 2002.
  GRANATA 

Allegato
CAPITOLO 377713 - CONTRIBUTI AD ENTI PER IL RESTAURO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2002
Elenco chiese non ammesse a contributo

Provincia di Palermo
Chiesa Santa Maria La Fontana - Petralia Sottana (PA)
Parrocchia Sant'Antonio Abate - Palermo
Chiesa San Nicolò Lo Reale - Palermo
Chiesa San Carlo Borromeo o dei Lombardi - Palermo
Oratorio di Santa Caterina d'Alessandria - Palermo
Parrocchia Maria SS. del Rosario - Montelepre (PA)
Chiesa Sant'Andrea - Gratteri (PA)
Parrocchia San Pietro - Collesano (PA)
Arcipretura San Giovanni Battista - Bisacquino (PA)
Parrocchia Maria SS. del Rosario - Bisacquino (PA)
Parrocchia San Ferdinando Re - Ustica (PA)
Chiesa Immacolata Concezione (S.M. degli Angeli) - Gratteri (PA)
Chiesa dell'Immacolata - Mezzojuso (PA)
Chiesa Sant'Orsola - Palermo
Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Petralia Soprana (PA)
Parrocchia Sant'Ippolito Martire (Chiesa Maria SS. della Mercede) - Palermo
Confraternita SS. Rosario in S. Cita - Palermo
Chiesa del Seminario Arcivescovile - Palermo
Santuario Madonna dell'Udienza - Giuliana (PA)
Parrocchia S.M. Maddalena - Alimena (PA)
Provincia di Siracusa
Chiesa San Francesco d'Assisi - Noto (SR)
Rettoria San Giuseppe - Siracusa
Chiesa San Sebastiano - Buscemi
Parrocchia Santa Venera - Avola (SR)
Chiesa SS. Salvatore - Noto (SR)
Parrocchia Immacolata Concezione Chiesa Madre - Carlentini (SR)
Parrocchia Sacro Cuore - Avola
Chiesa Madonna delle Grazie - Avola Antica (SR)
Parrocchia Santa Maria e Sant'Alfio - Lentini (SR)
Chiesa SS. Annunziata - Sortino (SR)
Parrocchia San Giuseppe Chiesa Madre - Rosolini (SR)
Parrocchia Santa Maria La Scala - Noto (SR)
Chiesa Monte Vergine - Noto (SR)
Chiesa dello Spirito Santo - Siracusa
Chiesa dell'Angelo - Francofonte (SR)
Parrocchia S. Maria La Cava e S. Alfio - Lentini (SR)
Provincia di Caltanissetta
Santuario Madonna dei Miracoli - Mussomeli
Parrocchia Santuario San Rocco - Bufera (CL)
Chiesa Santa Maria di Loreto - Vallelunga Pratameno (CL)
Provincia di Enna
Parrocchia San Giacomo Maggiore - Villarosa (EN)
Parrocchia San Michele Arcangelo - Nicosia (EN)
Parrocchia Sant'Antonio di Padova - Agira (EN)
Parrocchia S. Croce - Nicosia (EN)
Chiesa San Giuseppe - Centuripe (EN)
Chiesa Maria SS. della Visitazione Chiesa Madre - Enna
Provincia di Catania
Parrocchia Maria SS. delle Grazie - Fiandaca - Acireale (CT)
Parrocchia Santa Maria dell'Elemosina Madre della Divina Misericordia - Catania
Parrocchia Santa Maria del Monte - Caltagirone (CT)
Santuario Maria SS. Ausiliatrice - Adrano (CT)
Parrocchia Maria SS. del Rosario e S. Rocco Trappeto - San Giovanni La Punta (CT)
Chiesa Convento Padri Minori Cappuccini - Mineo (CT)
Chiesa Sant'Antonio di Padova - Trecastagni (CT)
Parrocchia Maria SS. Assunta Chiesa Madre - Adrano (CT)
Provincia di Trapani
Parrocchia San Nicolò - Trapani
Provincia di Messina
Chiesa Madonna del Rosario - Piraino (ME)
Chiesa San Rocco - Motta d'Affermo (ME)
Parrocchia S. Maria degli Angeli Chiesa Madre - Motta d'Affermo (ME)
Parrocchia Santuario S. Maria del Terzino - Leni - Salina (ME)
Parrocchia San Nicolò di Bari - Tortorici (ME)
Parrocchia San Michele Arcangelo - Sinagra (ME)
Parrocchia San Nicolò di Bari - S. Stefano di Camastra (ME)
Parrocchia Santa Maria Annunziata - Santa Lucia del Mela (ME)
Parrocchia Maria SS. Addolorata - Santa Marina Salina (ME)
Parrocchia San Giorgio Martire - Monforte San Giorgio (ME)
Chiesa Sant'Agata - Monforte San Giorgio (ME)
Chiesa San Francesco all'Immacolata - Messina
Parrocchia Sant'Agata - Villaggio S. Agata (ME)
Parrocchia Santa Maria - Sant'Angelo di Brolo
Chiesa di Gesù e Maria - Castroreale (ME)
Parrocchia San Paolo e San Nicolò - Briga Marina (ME)
Parrocchia Maria SS. Annunziata - Forza d'Agrò (ME)
Parrocchia Santa Maria Assunta - Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Provincia di Agrigento
Parrocchia SS. Antonio e Vincenzo - Licata (AG)
Chiesa dell'Olivella - Sciacca (AG)
Provincia di Ragusa
Chiesa San Filippo - Chiaramonte Gulfi (RG)
Chiesa San Vito - Chiaramonte Gulfi (RG)
Chiesa SS. Salvatore - Chiaramonte Gulfi (RG)
Chiesa San Biagio - Comiso (RG)
Basilica San Giovanni Battista - Vittoria (RG)
Parrocchia Madonna del Carmine - Scicli (RG)
Chiesa San Giovanni Evangelista - Scicli (RG)
Chiesa Santa Maria della Consolazione - Scicli (RG)
Parrocchia San Giovanni Battista - Santa Croce Camarina (RG)
Parrocchia Maria SS. Assunta - Monterosso Almo (RG)
Parrocchia Santa Maria di Betlem - Modica (RG)
Chiesa Madre San Pietro - Modica (RG)
Parrocchia San Paolo - Modica (RG)
Parrocchia SS. Annunziata - Comiso (RG)
Parrocchia SS. Annunziata - Ispica (RG)
Parrocchia San Giovanni Evangelista - Modica (RG)
Parrocchia SS. Salvatore - Modica (RG)
(2002.42.2497)
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DECRETO 30 settembre 2002.
Esclusione di enti dai contributi per attività musicali, cap. 377722.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44;
Vista la propria circolare n. 5 del 7 febbraio 2002;
Vista la nota Gab. prot. 2835 del 7 agosto 2002, con relativo elenco allegato, in cui sono individuati gli enti ammessi a contributo, nonché l'esclusione di alcuni enti;

Decreta:


Articolo unico

Sono esclusi dai benefici della legge regionale n. 44/85 previsti per l'esercizio finanziario 2002, cap. 377722, gli enti individuati nell'elenco allegato, facente parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 settembre 2002.
  GRANATA 

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(2002.42.2497)
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DECRETO 30 settembre 2002.
Esclusione di enti dai contributi per attività musicali, cap. 377723.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44;
Vista la propria circolare n. 7 del 7 febbraio 2002;
Vista la nota Gab. prot. 2836 del 7 agosto 2002, con relativo elenco allegato in cui sono individuati gli enti ammessi a contributo, nonché l'esclusione di alcuni enti;

Decreta:


Articolo unico

Sono esclusi dai benefici della legge regionale n. 44/85 previsti per l'esercizio finanziario 2002, cap. 377723, gli enti individuati nell'elenco allegato, facente parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 settembre 2002.
  GRANATA 


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(2002.42.2497)
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DECRETO 30 settembre 2002.
Esclusione di enti dai contributi per attività culturali, cap. 377703.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 agosto 1975, n. 66;
Vista la legge regionale 5 marzo 1979, n. 16;
Vista la propria circolare n. 4 del 7 febbraio 2002;
Vista la nota Gab. prot. 2837 del 7 agosto 2002, con relativo elenco allegato, in cui sono individuati gli enti ammessi a contributo, nonché l'esclusione di alcuni enti;

Decreta:


Articolo unico

Sono esclusi dai benefici della legge regionale n. 66/75 e della legge regionale n. 16/79 previsti per l'esercizio finanziario 2002, cap. 377703, gli enti individuati nel l'elenco allegato, facente parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 settembre 2002.
  GRANATA 


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(2002.42.2497)
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DECRETO 30 settembre 2002.
Esclusione di enti dai contributi per attività teatrali, cap. 377712.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 marzo 1979, n. 16;
Vista la propria circolare n. 6 del 7 febbraio 2002;
Vista la nota Gab. prot. 2834 del 7 agosto 2002, con relativo elenco allegato, in cui sono individuati gli enti ammessi a contributo, nonché l'esclusione di alcuni enti;

Decreta:


Articolo unico

Sono esclusi dai benefici della legge regionale n. 16/79 previsti per l'esercizio finanziario 2002, cap. 377712, gli enti individuati nel l'elenco allegato, facente parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 settembre 2002.
  GRANATA 

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(2002.42.2497)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 7 ottobre 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Chirco Pietro per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto in particolare l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione, pervenuta in data 12 luglio 2002, del sig. Chirco Pietro, titolare dell'impresa omonima, cod. M.C.T.C., n. ATP1041, sita in Petrosino (TP), via "B" n. 168 - c.a.p. 91020, per il tramite delle associazioni di categoria AIDAC ed UNASCA, nella quale il predetto sig. Chirco Pietro dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio nazionale SERMETRA per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici AVANTGARDE, ISACO, SERMETRA ed ACIrisultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Considerato che il predetto istante ha autorizzato l'Amministrazione a prelevare, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Chirco Pietro, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il Consorzio SERMETRA, la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 rinnovata fino al 18 luglio 2003;
Vista la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000, pari ad E 516.460 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della citata convenzione, e depositata in originale presso questa Amministrazione, comprensiva degli elenchi nominativi dei soggetti associati, richiedenti la stipula della convenzione;
Considerato che il predetto sig. Chirco Pietro ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Trapani, n. 105 del 30 marzo 1995 per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato per tutto quanto precede che il sig. Chirco Pietro è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 7 ottobre 2002 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito e il sig. Chirco Pietro, codice fiscale CHR PTR 58C26 E974U, nato a Marsala (TP) il 26 marzo 1958 e residente a Petrosino (TP), via "B" n. 168/A, quale titolare dell'impresa omonima, partita I.V.A. 01165250810, con sede in Petrosino (TP), via "B" n. 168 - c.a.p. 91020, cod. M.C.T.C., n. ATP1041, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4335, intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata. Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 ottobre 2002.
  PERGOLIZZI 

N.B.:  Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.42.2485)
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DECRETO 8 ottobre 2002.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed, in particolare l'art. 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti i decreti n. 34 del 29 aprile 1999, n. 197 del 28 dicembre 1999, n. 150 del 4 aprile 2001 e n. 191 del 15 settembre 2000, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, n. 8 del 25 febbraio 2000, n. 30 del 15 giugno 2001 e n. 48 del 27 ottobre 2000;
Vista l'istanza pervenuta per il tramite della Federazione italiana tabaccai (FIT), con nota prot. n. 612/C del 16 maggio 2002, del sig. Squadrito Gaetano, legale rappresentante della SOGEICA s.n.c., subentrato nella gestione della rivendita di generi di monopolio di seguito specificata e volta a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia;
Vista la successiva nota, prot. n. 28263 del 6 agosto 2002, con la quale la FIT trasmetteva l'ulteriore richiesta documentazione relativa alla predetta società SOGEICA;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, con nota prot. n. 998/C del 13 agosto 2002, dei sigg. La Marca Francesco, Fabris Adele, Di Maggio Maria Soccorsa, Caricato Maurilio e Abramo Giuseppa, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rivendite di seguito specificate, e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LRV-30-02548/02 dell'8 aprile 2002, LRV-30-003318/02 del 14 maggio 2002, LRV30-05818/02 del 13 settembre 2002, LRV 30-00023/02 del 2 gennaio 2002, LRV 30-03933/02 dell'11 giugno 2002 e LRV 30-04598/02 del 12 luglio 2002, con le quali la società Lottomatica ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:





Viste le note della Federazione italiana tabaccai n. 16810 del 9 maggio 2002 e n. 28550 del 9 agosto 2002, con le quali la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note prot. n. 22424 e n. 22529 del 7 agosto 2002, con le quali l'ECOMAP ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403 per l'anno 2002;
Considerato che con la presentazione delle citate istanze si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai sottoelencati:





Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione, di cui al prcedente art. 3, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 ottobre 2002.
  PERGOLIZZI 

(2002.42.2477)
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DECRETO 9 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Considerato che l'Unione europea ha finanziato, nell'ambito del V Programma quadro di ricerca e sviluppo il progetto "Rete tematica su raccomandazioni pratiche per le costruzioni sostenibili" denominato "Presco";
Visto l'accordo sottoscritto in data 11 agosto 2000, con il quale la Regione siciliana aderisce alla realizzazione di tale progetto di ricerca;
Considerato che l'accordo prevede un rimborso spese per la partecipazione della Regione al progetto di ricerca;
Viste le note prot. n. 3561 dell'11 luglio 2002 e n. 4534 del 12 settembre 2002 della Presidenza della Regione - segreteria generale - con le quali si chiede l'iscrizione della somma di E 2.773,00, sia intermini di competenza che di cassa, nel capitolo di entrata 3593 e nel corrispondente capitolo di spese 104517, al fine di poter procedere al rimborso delle spese sostenute dal funzionario membro del gruppo di lavoro del progetto di ricerca denominato "Presco";
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  3  - Segreteria generale 
TITOLO  1  - Entrate correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Trasferimenti correnti 
  1.3.1.5.3  - Trasferimenti correnti dall'Unione europea e relativi cofinanziamenti     + 2.773,00 + 2.773,00 
  di cui al capitolo 
  3593 Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione del progetto  
"Presco"      + 2.773,00 + 2.773,00 R.C.E.E. n. 2052/88. 

01.11.01-12V
PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  3  - Segreteria generale 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese per funzionamento 
  1.3.1.1.2  - Beni e servizi     + 2.773,00 + 2.773,00 
  di cui al capitolo 
  104517 Spese per la partecipazione al progetto "Presco"     + 2.773,00 + 2.773,00 R.C.E.E. n. 2052/88. 
          02.02.14-01.03.99 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.42.2487)
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DECRETO 9 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il Regolamento CEE n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000, attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro 1, foglio 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/02;
Viste le note nn. 3422, 3423 e 3424 del 20 settembre 2002 con le quali la Presidenza, dipartimento della programmazione, chiede l'iscrizione, ai sensi del citato art. 39 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nel bilancio della Regione siciliana, rubrica dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato, per l'esercizio finanziario 2002, delle somme rispettivamente di E 55.134,72, E 437.531,42 e E 166.847,89, pari a complessive E 659.514,03, necessarie per avviare la sottomisura 4.02b, riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI artigianali, della misura 4.02 "riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI (FESR)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006";
Considerato che con nota n. 11413 del 29 aprile 2002 questo Assessorato ha provveduto all'annotazione della somma di E 4.000.000,00 relativa alla citata sottomisura 4.02b, a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 613916, "fondo da utilizzarsi per il finanziamento del P.O.R. della Sicilia 2000-2006", per l'esercizio finanziario 2002;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 659.514,03 - 659.514,03 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- 
tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006      - 659.514,03 - 659.514,03 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
  8.2.2.6.3  - Artigianato     + 659.514,03 + 659.514,03 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  742413 Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.02b della misura 4.02 "Riqualificazione infrastrutture a servizio delle P.M.I." compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. 
Sicilia 2000-2006      + 659.514,03 + 659.514,03  

Codici: 22.02.02-040402-V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.42.2486)
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DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 8, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Vista la deliberazione 18 dicembre 1996 con la quale il CIPE provvede al riparto delle risorse in favore delle aree depresse, attribuendo alla Regione siciliana l'importo complessivo di lire 260.900 milioni;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad istitutire un apposito fondo dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Visto il decreto n. 332 del 2 giugno 2000 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328/99 dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96;
Vista la nota prot. n. 3493 del 25 settembre 2002 della Presidenza - dipartimento della programmazione - con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per "lavori di escavazione del porto di mazara del Vallo" con l'iscrizione nel bilancio della Regione per l'esercizio 2002 di una dotazione in termini di competenza di E 1.704.307,77;
Vista la successiva nota prot. n. 3611 del 3 ottobre 2002 della Presidenza - dipartimento della programmazione - in cui si comunica che relativamente all'intervento sopra indicato la variazione della dotazione di cassa è di E 1.704.307,77;
Ravvisato di dover iscrivere la somma al capitolo 672072 relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la rubrica dipartimento regionale lavori pubblici;
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.5  - Aree depresse     - 1.704.307,77 - 1.704.307,77 
  di cui al capitolo 
  613908 Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di  
cui alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32      - 1.704.307,77 - 1.704.307,77 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale lavori pubblici 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  5.2.2.6.7  - Aree depresse     + 1.704.307,77 + 1.704.307,77 
  di cui al capitolo 
  672072 Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse 
di cui alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32      + 1.704.307,77 + 1.704.307,77 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.42.2517)
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DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento C.E. n. 528/99 della Commissione del 10 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva;
Visto il decreto n. 30748 del 29 marzo 2002, con il quale il MIPAF ha approvato il "Programma nazionale di miglioramento della qualità della produzione oleicola" per il ciclo produttivo 2002-2003, comprensivo di eventuale quota di cofinamento nazionale, per un importo complessivo di E 15.119.763,00;
Considerato che in base alla tabella allegata al su menzionato provvedimento amministrativo la Regione siciliana risulta assegnataria della somma di E 1.666.633,00;
Visto il decreto n. 5678 del 20 maggio 2002, con il quale l'AGEA rende disponibili a favore delle regioni la somma di E 15.119.763,00 previsti per il periodo 1 maggio 2002-30 aprile 2003 di cui al Reg. C.E. n. 528/99;
Vista la nota prot. n. 6374 del 4 luglio 2002, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dipartimento interventi strutturali, chiede l'iscrizione nel bilancio regionale delle somme che dovranno servire allo svolgimento delle azioni previste nel progetto per l'importo di E 1.666.633,00 in termini di competenza e di E 350.000,00 in termini di cassa;
Considerato che la somma di E 499.989,90, pari al 30% quale 1° anticipo dell'intera assegnazione, risulta versata in data 8 agosto 2002 sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Entrate in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Trasferimenti in conto capitale 
U.P.B.  2.2.2.6.1  - Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti     + 1.666.633,00 + 499.989,90 
  di cui al capitolo 
  4841 somme da versarsi dall'AGEAper le spese di miglioramento della 
qualità della produzione di olio d'oliva      + 1.666.633,00 + 499.989,90 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva             + 149.989,90 
  di cui al capitolo 
  215710 Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa 
(Fondi vincolati)              + 149.989,90 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  2.2.2.6.1  - Produzione agricola     + 1.666.633,00 + 350.000,00 
  di cui al capitolo 
  542856 Spese relative all'esecuzione delle attività previste per il miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva (ex  
cap. 54611)      + 1.666.633,00 + 350.000,00 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.42.2522)
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DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (POR Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro 1, foglio 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/02;
Vista la nota n. 3495 del 25 settembre 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma di E 13.000,00 necessaria per attuare la misura 7.01 "assistenza tecnica (FESR)", compresa nel Complemento di programmazione del POR della Sicilia 2000/2006;
Vista la nota n. 21953 del 6 settembre 2002, con la quale il dipartimento regionale bilancio e tesoro, servizio bilancio, ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000 l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 13.000,00 relativa alla misura 7.01 a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 13.000,00 - 13.000,00 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799 
e 60800)      - 13.000,00 - 13.000,00 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  5  - Dipartimento regionale della programmazione 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  1.5.2.6.1  - Interventi infrastrutturali     + 13.000,00 + 13.000,00 
  di cui al capitolo 
  512013 Spese inerenti la misura 7.01 "assistenza tecnica" - POR della Si- 
cilia 2000-2006       + 13.000,00 + 13.000,00 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.42.2519)
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DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (POR Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro 1, foglio 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/02;
Vista la nota n. 3496 del 25 settembre 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma di E 13.000,00 necessaria per attuare la misura 7.01 "assistenza tecnica (FESR)", compresa nel Complemento di programmazione del POR della Sicilia 2000/2006;
Vista la nota n. 22524 dell'11 settembre 2002, con la quale il dipartimento regionale bilancio e tesoro, servizio bilancio, ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000 l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 13.000,00 relativa alla misura 7.01 a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 13.000,00 - 13.000,00 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799 
e 60800)      - 13.000,00 - 13.000,00 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  5  - Dipartimento regionale della programmazione 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  1.5.2.6.1  - Interventi infrastrutturali     + 13.000,00 + 13.000,00 
  di cui al capitolo 
  512013 Spese inerenti la misura 7.01 "assistenza tecnica" - POR della Si- 
cilia 2000-2006       + 13.000,00 + 13.000,00 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.42.2520)
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DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1, 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 273/2002;
Vista la nota n. 3497 del 25 settembre 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma di E 1.272,96 necessaria per attuare la misura 7.01 "Assistenza tecnica (FESR)", compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006;
Vista la nota n. 25156 del 4 ottobre 2002, con la quale il dipartimento regionale bilancio e tesoro - servizio bilancio - ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 8/2000 l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 1.272,96 relativa alla misura 7.01 a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del capitolo 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 1.272,96 - 1.272,96 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 
60799 e 60800      - 1.272,96 - 1.272,96 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  5  - Dipartimento regionale della programmazione 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
  1.5.2.6.1  - Interventi infrastrutturali     + 1.272,96 + 1.272,96 
  di cui al capitolo 
  512013 Spese inerenti la misura 7.01 "Assistenza tecnica" - P.O.R. 
della Sicilia 2000-2006      + 1.272,96 + 1.272,96 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.42.2521)
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DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 1, così come sostituito dall'art. 52, comma 6, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto l'art. 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Assistenza alle famiglie con portatori di handicap grave";
Vista la nota n. 3372 dell'11 settembre 2002, con la quale l'Assessorato regionale degli enti locali chiede l'istituzione del capitolo di entrata 3603 "Assegnazioni dello Stato per l'assistenza alle famiglie con portatori di handicap grave", per consentire la restituzione dei fondi non utilizzati da parte dei comuni;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174/2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174/2002, sono introdotte le seguenti variazioni:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale enti locali 
TITOLO  1  - Entrate correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Trasferimenti correnti 
  3.2.1.5.2  - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente  
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  3603 Assegnazioni per l'assistenza alle famiglie con portatori di handi- 
cap grave                        

Codici: 01.11.04.-15-V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.43.2560)
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DECRETO 15 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (POR Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di pogrammazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro 1, foglio 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/02;
Vista la nota n. 3498 del 25 settembre 2002, con la quale la Presidenza della Regione, a seguito di richiesta dell'autorità ambientale regionale, chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, dipartimento regionale programmazione, misura 7.01 assistenza tecnica, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 5.009,00;
Considerato che con nota n. 22525/D2 del 5 settembre 2002 questo Assessorato ha provveduto all'annotazione della somma di E 5.009,00 relativa alla citata misura 7.01, a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 613916, "fondo da utilizzarsi per il finanziamento del P.O.R. della Sicilia 2000/2006", per l'esercizio finanziario 2002;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 5.009,00 - 5.009,00 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- 
tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006      - 5.009,00 - 5.009,00 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  5  - Dipartimento regionale della programmazione 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  1.5.2.6.1  - Interventi infrastrutturali     + 5.009,00 + 5.009,00 
  di cui al capitolo 
  512013 Spese inerenti la misura 7.01 "assistenza tecnica" - POR della Si- 
cilia 2000-2006       + 5.009,00 + 5.009,00 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.42.2536)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 4 novembre 2002.
Abrogazione del decreto 29 maggio 2002, in materia di interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento CE n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, ed in particolare il 6° comma dell'art. 12, che prevede la possibilità che "gli Stati membri possano varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finalizzate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche";
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ed, in particolare, il 2° comma dell'art. 170;
Visto il decreto n. 1339 dell'11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 7 settembre 2001, che detta disposizioni in ordine all'interruzione tecnica dell'attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani per il triennio 2001-2003;
Visto il decreto n. 1482 del 10 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 21 settembre 2001, che ha parzialmente modificato il precedente decreto n. 1339 dell'11 luglio 2001;
Visto il decreto n. 37 del 29 maggio 2002, con il quale si è proceduto all'annullamento della lettera B) dell'art. 5 del decreto n. 1339 dell'11 luglio 2001;
Visto l'art. 8 della legge regionale n. 16 del 30 ottobre 2002 di interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 170 della legge regionale n. 32/2000;
Viste le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura emanato dalla CE ed, in particolare, il comma 4, del punto 2.2.2;
Ritenuto, conseguentemente, di dover abrogare il citato decreto n. 37 del 29 maggio 2002;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, il decreto n. 37 del 29 maggio 2002 è abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 2002.
  CIMINO 

(2002.45.2683)
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DECRETO 4 novembre 2002.
Abrogazione del decreto 29 maggio 2002, in materia di interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento CE n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, ed in particolare il 6° comma dell'art. 12, che prevede la possibilità che "gli Stati membri possano varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finalizzate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche";
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ed, in particolare, il 2° comma dell'art. 170;
Visto il decreto n. 22 del 29 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002, che detta disposizioni in ordine alla interruzione tecnica dell'attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani a decorrere dall'anno 2002;
Visto il decreto n. 26 del 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002, che ha parzialmente modificato il precedente decreto n. 22 del 29 marzo 2002;
Visto il decreto n. 36 del 29 maggio 2002, con il quale si è proceduto all'annullamento della lettera B) dell'art. 7 del decreto n. 22 del 29 marzo 2002;
Visto l'art. 8 della legge regionale n. 16 del 30 ottobre 2002, di interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 170 della legge regionale n. 32/2000;
Viste le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura emanato dalla CE ed, in particolare, il comma 4, del punto 2.2.2;
Ritenuto, conseguentemente, di dover abrogare il citato decreto n. 36 del 29 maggio 2002;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, il decreto n. 36 del 29 maggio 2002 è abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 2002.
  CIMINO 

(2002.45.2682)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 2 ottobre 2002.
Determinazione della variazione percentuale prevista dall'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, da applicare sul fondo delle autonomie in favore dei comuni.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Visto l'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, secondo cui l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del predetto art. 13, comma 1, legge regionale n. 8/2000, salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in data 27 marzo 2002, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2002, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Accertato che nel capitolo 183303, relativo al fondo ex richiamato art. 45 della legge regionale n. 6/97 in favore dei comuni, si è previsto lo stanziamento di E 617.167.000,00;
Considerato che, secondo il comma 2 del richiamato art. 76 della legge regionale n. 2/2002, antecedentemente alla ripartizione delle risorse, occorre determinare, parimenti con decreto interassessoriale e sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione delle risorse medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei propri dipendenti e l'ammontare delle spese correnti;
Rilevato che, per i comuni, gli indicatori per la determinazione della variazione percentuale sono da individuare secondo il procedimento seguente e con riferimento alla gestione del bilancio dell'anno precedente:
-  sforzo tariffario: rapporto tra proventi servizi ed accertamento entrate correnti;
-  sforzo fiscale: rapporto tra accertamento entrate titolo I ed accertamento entrate correnti;
-  capacità di riscossione: rapporto tra riscossioni entrate titoli I e III ed accertamenti entrate titoli I e III;
-  propensione agli investimenti: rapporto tra impegni spese titolo I finanziate con entrate proprie ed impegni spese correnti.
I singoli valori ottenuti, poi, sono da ponderare con il rapporto tra dipendenti e spesa corrente ai fini della determinazione dei singoli indicatori.
Risultano positivamente valutabili gli indicatori con valori superiori a quelli medi regionali, analogamente determinati.
Per ciascun indicatore, la quota del fondo riservato viene determinata nella misura del 25%, da ripartire fra tutti i comuni che presentano il relativo valore superiore a quello medio regionale;
Visto il conforme parere espresso il 17 settembre 2002 dalla Conferenza Regione-autonomie locali, con proposta che la variazione sia applicata solamente in aumento, sia commisurata al 4% del complessivo fondo spettante ai comuni, dedotte le riserve ex legge e le ulteriori riduzioni per esigenze indifferibili complessivamente quantificate in E 59.112.137,00 e sia ripartita proporzionalmente per ciascuno dei quattro indicatori;
Ritenuto di condividere la predetta proposta in ordine alla determinazione ed alla disciplina della variazione, trattandosi di innovazione ordinamentale in prima applicazione e nella considerazione, altresì, che gli enti interessati già sono, di fatto, indistintamente penalizzati, essendo l'importo della variazione percentuale detratto dall'ammontare del fondo da ripartire;
Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, richiamato dal comma 3, dell'art. 76 della legge regionale n. 2/2002;

Decreta:


Art. 1

La variazione percentuale, prevista dall'art. 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e da applicare sul fondo delle autonomie in favore dei comuni, è determinata nel 4% delle risorse da ripartire al netto dell'importo di E 59.112.137,00 ed è, pertanto, pari ad E 22.322.195,00.

Art. 2

L'applicazione della variazione è disciplinata secondo le modalità ed i criteri indicati in premessa.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2002.
  D'AQUINO 
  PAGANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 7 ottobre 2002 al n. 574.
(2002.42.2528)
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DECRETO 2 ottobre 2002.
Determinazione dei criteri e dei parametri per il riparto del fondo per le autonomie in favore dei comuni.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, il quale, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo, prevede l'assegnazione agli enti locali medesimi di una quota non superiore al 20% delle entrate tributarie della Regione accertate con il rendiconto generale consuntivo relativo al secondo esercizio antecedente quello di riferimento;
Visto l'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, secondo cui l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del predetto art. 13, comma 1, legge regionale n. 8/2000, salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
Sentito il parere reso nella seduta del 17 settembre 2002 dalla Conferenza Regione-autonomie locali, la quale ha proposto l'adozione dei seguenti criteri per la ripartizione delle risorse in favore dei comuni:
-  la riserva di E 15.494.000,00, nella disponibilità dell'Assessore per gli enti locali, da destinare per il 50% per il ricovero di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e per il 50% per il ricovero dei dimessi dagli ospedali psichiatrici, va ridotta ad E 7.000.000,00 in quanto nel capitolo 182519 è previsto altro stanziamento per lo stesso importo di E 15.494.000,00, da destinare al ricovero di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
-  la riserva, nella disponibilità dell'Assessore per gli enti locali, per oneri aggiuntivi (indennità di fine rapporto ed oneri pregressi per il personale dell'occupazione giovanile e della sanatoria edilizia) e per esecuzione di giudicati va quantificata in E 14.000.000,00, di cui E 3.000.000,00 per oneri aggiuntivi ed E 11.000.000,00 per esecuzione giudicati;
-  E 3.000.000,00, nella disponibilità dell'Assessore per gli enti locali, sono da ripartire ai comuni delle isole minori per i maggiori oneri connessi al trasporto dei rifiuti solidi urbani nella terraferma;
-  dedotti gli importi previsti da disposizioni di legge (E 30.858.350,00 quale riserva 5% nella disponibilità dell'Assessore ed E 7.000.000,00 per ricovero minori e dimessi da ex ospedali psichiatrici ex art. 76, comma 4, legge regionale n. 2/2002; E 4.253.787,00 per Ragusa Ibla ex art. 45, comma 15, legge regionale n.6/97 e successive modifiche ed integrazioni) e quelli nella disponibilità dell'Assessore per gli enti locali (E 14.000.000,00 per oneri aggiuntivi ed esecuzione giudicati; E 3.000.000,00 per trasporto rifiuti solidi urbani isole minori), il residuo importo è da ripartire:
-  per il 4% , per la variazione percentuale per lo sforzo tariffario e fiscale, a capacità di riscossione e la propensione agli investimenti, giusta l'art. 76, comma 2, legge regionale n. 2/2002;
-  per l'83%, sulla base dei criteri e dei parametri determinati per il 1999;
-  per il 13%, sulla base della popolazione;
-  tenuto conto dei peculiari aspetti della legislazione regionale vigente, un ammontare non inferiore al 20% delle risorse attribuite è vincolato per l'espletamento dei servizi scolastici e socio-assistenziali;
Ritenuto di potere applicare per l'esercizio finanziario 2002 i criteri ed i parametri sopra riportati, unanimamente proposti dalla Conferenza Regione-autonomie locali;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in data 27 marzo 2002 con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2002, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Accertato che nel capitolo 183303, relativo al fondo ex richiamato art. 45, legge regionale n. 6/97 in favore dei comuni, si è previsto lo stanziamento di E 617.167.000,00;
Visto il decreto n. 3138 del 2 ottobre 2002, relativo alla determinazione della variazione percentuale prevista dall'art. 76, comma 2, della legge regionale n.2/2002 e da applicare sul fondo delle autonomie in favore dei comuni;

Decreta:


Art.  1

Sul fondo per le autonomie in favore dei comuni di cui al cap. 183303 del bilancio di previsione dell'esercizio 2002, pari ad E 617.167.000,00, sono operate le seguenti riduzioni:
a)  E 30.858.350,00 quale riserva del 5% nella disponibilità dell'Assessore per gli enti locali per contributi straordinari finalizzati alla promozione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione fra enti locali, per contributi straordinari in favore di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi e per contributi in favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio, giusta l'art. 76, comma 4, legge regionale n. 2/2002;
b)  E 7.000.000,00 nella disponibilità dell'Assessore per gli enti locali da gestire, quanto al 50% per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e quanto al restante 50% per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, giusta l'art. 76, comma 4, legge regionale n. 2/2002;
c)  E 4.253.787,00 per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa, secondo la legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;
d)  E 3.000.000,00 per la copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi per il personale dell'occupazione giovanile e della sanatoria edilizia dovuti dalla Regione per gli anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a norma dell'art. 13, comma 8, della legge regionale n. 8/2000;
e)  E 11.000.000,00 per l'esecuzione di giudicati;
f)  E 3.000.000,00 in favore dei comuni delle isole minori per i maggiori oneri connessi al trasporto dei rifiuti solidi urbani nella terraferma.

Art. 2

Le risorse residue, pari ad E 558.054.863,00, sono da ripartire secondo i seguenti parametri:
-  4%, pari ad E 22.322.195,00, per la variazione percentuale per lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei propri dipendenti e l'ammontare delle spese correnti, giusta i criteri ed i parametri determinati con il decreto n. 3138 del 2 ottobre 2002;
-  83%, pari ad E 463.185.536,00, sulla base di parametri relativi al riparto del fondo per il 1999 e determinati con decreto n. 1522 del 26 novembre 1999, convalidato e confermato con il decreto n. 2096 del 19 giugno 2002;
-  13%, pari ad E 72.547.132,00, sulla base della popolazione al 31 dicembre 2000.

Art. 3

Tenuto conto dei peculiari aspetti della vigente legislazione, un ammontare non inferiore al 20% è vincolato per l'espletamento dei servizi scolastici e socio-assistenziali.

Art.  4

Le somme accantonate in applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 1 e non corrisposte entro la chiusura dell'esercizio saranno ripartite dall'Assessore regionale per gli enti locali ai comuni in conformità ai parametri sopra determinati.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2002.
  D'AQUINO 
  PAGANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 7 ottobre 2002 al n. 575.
(2002.42.2528)
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DECRETO 2 ottobre 2002.
Determinazione della variazione percentuale prevista dall'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, da applicare sul fondo delle autonomie in favore delle province.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Visto l'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, secondo cui l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del predetto art. 13, comma 1, legge regionale n. 8/2000;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in data 27 marzo 2002, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2002, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Accertato che nel capitolo 183304, relativo al fondo ex richiamato art. 45 della legge regionale n. 6/97 in favore delle province, si è previsto lo stanziamento di E 154.938.000,00;
Considerato che, secondo il comma 2 del richiamato art. 76 della legge regionale n. 2/2002, antecedentemente alla ripartizione delle risorse, occorre determinare, parimenti con decreto interassessoriale e sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione delle risorse medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei propri dipendenti e l'ammontare delle spese correnti;
Rilevato che, per le province, gli indicatori per la determinazione della variazione percentuale sono da individuare secondo il procedimento seguente e con riferimento alla gestione del bilancio dell'anno precedente:
-  sforzo tariffario: rapporto tra proventi servizi ed accertamento entrate correnti;
-  sforzo fiscale: rapporto tra accertamento entrate titolo I ed accertamento entrate correnti;
-  capacità di riscossione: rapporto tra riscossioni entrate titoli I e III ed accertamenti entrate titoli I e III;
-  propensione agli investimenti: rapporto tra impegni spese titolo I finanziate con entrate proprie ed impegni spese correnti;
I singoli valori, poi, sono da ponderare con il rapporto tra dipendenti e spesa corrente ai fini della determinazione dei singoli indicatori;
Risultano positivamente valutabili gli indicatori con valori superiori a quelli medi regionali, analogamente determinati.
Per ciascun indicatore, la quota del fondo riservato viene determinata nella misura del 25%, da ripartire fra tutte le province che presentano il relativo valore superiore a quello medio regionale;
Visto il conforme parere espresso il 17 settembre 2002 dalla Conferenza Regione-autonomie locali, con proposta che la variazione commisurata all'1% del complessivo fondo spettante alle province sia applicata solamente in aumento e sia ripartita proporzionalmente per ciascuno dei quattro indicatori;
Ritenuto di condividere la predetta proposta in ordine alla determinazione ed alla disciplina della variazione, trattandosi di innovazione ordinamentale in prima applicazione e nella considerazione, altresì, che gli enti interessati sono, di fatto, indistintamente penalizzati, essendo l'importo della variazione percentuale detratto dall'ammontare del fondo da ripartire;
Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, richiamato dal comma 3 dell'art. 76 della legge regionale n. 2/2002;

Decreta:


Art. 1

La variazione percentuale, prevista dall'art. 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e da applicare sul fondo delle autonomie in favore delle province, è determinata nell'1% delle risorse da ripartire ed è, pertanto, pari ad E 1.549.380,00.

Art. 2

L'applicazione della variazione è disciplinata secondo le modalità ed i criteri indicati in premessa.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2002.
  D'AQUINO 
  PAGANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 7 ottobre 2002 al n. 576.
(2002.42.2528)
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DECRETO 2 ottobre 2002.
Determinazione dei criteri e dei parametri per il riparto del fondo per le autonomie in favore delle province.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, il quale, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo, prevede l'assegnazione agli enti locali medesimi di una quota non superiore al 20% delle entrate tributarie della Regione accertate con il rendiconto generale consuntivo relativo al secondo esercizio antecedente quello di riferimento;
Visto l'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, secondo cui l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del predetto art. 13, comma 1, legge regionale n. 8/2000;
Sentito il parere reso nella seduta del 17 settembre 2002 dalla Conferenza Regione-autonomie locali, la quale ha proposto l'adozione dei seguenti criteri per la ripartizione delle risorse in favore delle province:
-  criterio generale di riparto del fondo e dell'assegnazione per la gestione dei licei linguistici e musicali: 60% sulla base del territorio e 40% sulla base della popolazione;
-  variazione percentuale per lo sforzo tariffario e fiscale, capacità di riscossione e propensione agli investimenti pari all'1% del fondo, da applicare solamente in aumento e da ripartire proporzionalmente ai quattro indicatori i cui valori risulteranno positivi con riferimento a quelli delle corrispettive medie regionali;
-  detrazione dal fondo della somma di E 7.747.000,00 per la gestione dei licei linguistici e musicali;
-  1% del fondo in favore delle province delle zone interne (Caltanissetta ed Enna);
-  riserva nella disponibilità dell'Assessore della somma di E 6.500.000,00 per indifferibili esigenze obbligatorie e per esecuzione giudicati;
-  detratti l'importo di E 7.747.000,00 per la gestione dei licei linguistici e musicali, l'1% del fondo in favore delle province delle zone interne, l'1% del fondo per la variazione percentuale per lo sforzo tariffario e fiscale, etc. e la riserva di E 6.500.000,00 per le indifferibili esigenze obbligatorie e per l'esecuzione di giudicati, il residuo ammontare delle risorse è da ripartire per il 60% sulla base del territorio e per il 40% sulla base della popolazione;
-  vincolo di un ammontare non inferiore al 20% dell'assegnazione per i trasferimenti alle aziende provinciali per l'incremento turistico e per le spese di gestione degli istituti scolastici;
Ritenuto di potere applicare per l'esercizio finanziario 2002 i criteri ed i parametri sopra riportati, unanimamente proposti dalla Conferenza Regione-autonomie locali;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in data 27 marzo 2002 con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2002, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Accertato che nel capitolo 183304, relativo al fondo ex richiamato art. 45, legge regionale n. 6/97 in favore delle province, si è previsto lo stanziamento di E 154.938.000,00;
Visto il decreto n. 3140 del 2 ottobre 2002, relativo alla determinazione della variazione percentuale prevista dall'art. 76, comma 2, della legge regionale n.2/2002 e da applicare sul fondo delle autonomie in favore delle province;

Decreta:


Art.  1

Sul fondo per le autonomie in favore delle province di cui al cap. 183304 del bilancio di previsione dell'esercizio 2002, pari ad E 154.938.000,00, sono operate le seguenti riduzioni:
a)  E 7.747.000,00, in favore delle province che gestiscono licei linguistici e musicali a norma dell'art. 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
b)  E 1.549.380,00 pari all'1% del fondo, per la variazione percentuale per lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei propri dipendenti e l'ammontare delle spese correnti, giusta i criteri ed i parametri determinati con il decreto n. 3140 del 2 ottobre 2002;
c)  E 1.549.380,00, in favore delle province delle zone interne (Caltanissetta ed Enna);
d)  E 6.500.000,00 per la copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi per il personale dell'occupazione giovanile e della sanatoria edilizia dovuti dalla Regione per gli anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a norma dell'art. 13, comma 8, della legge regionale n. 8/2000, e per l'esecuzione di giudicati.

Art. 2

Le risorse residue del fondo, pari ad E 137.592.240,00, sono da ripartire secondo i seguenti parametri:
-  E 82.555.344,00, pari al 60% del fondo, sulla base del territorio;
-  E 55.036.896,00, pari al 40% del fondo, sulla base della popolazione al 31 dicembre 2000.

Art. 3

Tenuto conto dei peculiari aspetti della vigente legislazione, un ammontare non inferiore al 20% è vincolato per i trasferimenti alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico (A.A.P.I.T.) e per le spese di gestione degli istituti scolastici.

Art.  4

Le somme accantonate in applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 1 e non corrisposte entro la chiusura dell'esercizio saranno ripartite dall'Assessore regionale per gli enti locali alle province in conformità ai parametri sopra determinati.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2002.
  D'AQUINO PAGANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 7 ottobre 2002 al n. 577.
(2002.42.2528)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 24 ottobre 2002.
Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e cioè:
-  l'Amministrazione regionale;
-  le aziende e gli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza;
-  gli enti locali territoriali e/o istituzionali e le loro associazioni e consorzi;
-  gli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza;
-  gli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;
-  sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed adottare, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, un programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
Considerato che il comma 12 del medesimo articolo impegna l'Assessore per i lavori pubblici a definire, con proprio decreto, gli "schemi-tipo" sulla base dei quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sopra individuati, redigono ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;
Visto il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, applicato nell'ordinamento regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;
Vista la legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991, avente ad oggetto "Provvedimenti in tema di autonomie locali";
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Considerato che i suddetti schemi-tipo debbono conformarsi (precisandole ove necessario), alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti negli articoli 14 e 14 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, nonché, agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;
Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, dopo l'adozione, debbono essere trasmessi all'osservatorio regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 giugno 2000, recante ad oggetto modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 giugno 2000, n. 148);
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 4 agosto 2000, recante ad oggetto "Interpretazione autentica del decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 settembre 2000, n. 228);
Tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;

Decreta:
Art. 1
Redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

I soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e delle relative note esplicative.
Art. 2
Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1)  Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno. Ciascuna amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni attuative della legge regionale n. 10/1991, e successive modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, formula proposte e fornisce dati ed informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.
2)  Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione di cui al successivo art. 10 del presente decreto, sono adottati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
3)  I soggetti di cui al precedente art. 1 deliberano l'aggiornamento definitivo del programma, l'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma stesso, denominato elenco annuale, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, (art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7) ed art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, citato in premessa.
4)  Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici sulla base delle schede tipo allegate al presente decreto (art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, citato in premessa.
Art. 3
Attività preliminari alla redazione del programma

1)  Per la predisposizione del programma i soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto analizzano, identificano e quantificano il quadro dei propri bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento (art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, citato in pre messa).
Tale analisi è schematizzata in quadri di sintesi predisposti secondo la scheda 1, nella quale sono indicate, per le tipologie di intervento e le categorie di opere di cui alle tabelle 1 e 2, le finalità degli interventi ed i risultati attesi dalla loro realizzazione, il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie, la quota di stanziamento assegnata, il grado stimato di soddisfacimento della domanda, indicato in valori percentuali.
2)  In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica (art. 14, comma 2, legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7), e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione (art. 19, comma 16, legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7), il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 2, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma nonché gli accantonamenti obbligatori e quelli derivanti da circostanziate previsioni. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.
3)  I soggetti di cui al precedente art. 1 possono comunque inserire nel programma triennale i relativi interventi, ove dispongano della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordina to con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.
Art. 4
Interventi di manutenzione

1)  Gli interventi di manutenzione straordinaria sono indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori di cui alla tabella 2. In relazione all'entità del programma ed agli impegni finanziari connessi, gli interventi di manutenzione sono anche riepilogati in un apposito piano. Nell'elenco annuale gli interventi di importo superiore a 150.000 E sono indicati singolarmente, mentre vengono aggregati quelli di importo inferiore. In entrambi i casi è richiesta la progettazione preliminare (art. 14, comma 6, legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coor dinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7).
2)  In fase di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito dell'aggiornamento per il 2003 del piano di cui al comma 1, i soggetti di cui al precedente art. 1 riepilogano e classificano gli interventi di manutenzione straordinaria di maggior rilievo eseguiti nel corso dell'anno e avviano la programmazione di quelli da eseguire su fondi per spese di investimento.
Art. 5
Modalità di redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1)  Il programma triennale ovvero i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base: dei documenti di programmazione finanziaria che sono negli obblighi dell'amministrazione, nonché degli strumenti di pianificazione di settore esistenti.
2)  Nella redazione del programma triennale è indicato l'ordine di priorità, in conformità dell'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7:
a) per categoria di lavori (attribuendo specifiche quote delle risorse complessivamente disponibili alle singole categorie);
b) per tipologia di intervento, all'interno di ogni categoria, tenuto presente che, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono prioritarie ope legis le seguenti tipologie: manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
Art. 6
Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1)  Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti, vengono indicati gli elementi richiesti nelle schede 3, 4, 5 e 6. In particolare, nella scheda 5 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, le azioni da intraprendere con riguardo agli aspetti territoriali, ambientali e paesistici nonché le relazioni con le indicazioni legislative ed attuative della pianificazione di settore. Nelle schede sono anche indicati:
a) la localizzazione degli interventi;
b) l'ordine di priorità come definito dall'art. 14, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;
c) la codifica dell'intervento, secondo lo schema riportato nella scheda 3A, che comprende anche la classificazione dei soggetti (utilizzata ai fini del presente decreto per l'individuazione della stazione appaltante), recata nelle tabelle 1a, 1b, 1c della comunicazione del l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2000 - supplemento ordinario n. 33;
d) stima del costo complessivo, per ciascun intervento, e relativa copertura finanziaria, nonché dell'andamento della spesa nell'arco del triennio;
e) stime dei tempi, della durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo.
2)  Nell'elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 7 è contenuta la distinta dei lavori da realizzare nell'anno cui l'elenco si riferisce. Sono inoltre indicati: il responsabile del procedimento, l'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori, il trimestre e l'anno dell'effettivo utilizzo dell'opera.
3)  Gli oneri indicati nell'art. 16, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, rientrano nelle somme a disposizione della stazione appaltante.
Art. 7
Accantonamenti

1)  Il quadro delle disponibilità finanziarie del programma tiene conto degli accantonamenti per far fronte alle seguenti esigenze finanziarie:
a) per accordi bonari di cui all'art. 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa.
b) per l'esecuzione dei lavori urgenti di cui agli articoli 146 e 147 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 citato in premessa, ove non sia prevista una riserva da altre poste di bilancio;
c) per l'esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale.
Art. 8
Adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1)  Ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
2)  Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.
3)  Le operazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.
Art. 9
Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

1)  Salvo quanto previsto al precedente art. 4, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione in linea tecnica della progettazione definitiva redatta ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, salvo per i lavori di manutenzione straordinaria, per i quali è sufficiente la redazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 4.
2)  La formulazione annuale è riepilogata nella scheda 7, avendo cura che:
-  un lavoro sia inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché, con riferimento all'intero lavoro, sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'Amministrazione nomina, nell'ambito del proprio personale, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (art. 14, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7);
-  i progetti dei lavori degli enti locali siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati (art. 14, comma 8, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7);
-  l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni, (art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7);
-  siano inseriti nell'elenco annuale tutti i lavori che l'Amministrazione ritiene di dovere realizzare nel primo anno di riferimento del programma triennale, poiché ai sensi dell'art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'Amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
Art. 10
Pubblicità del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso

1)  Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa lo schema di programma triennale ed i relativi aggiornamenti annuali, sono resi pubblici prima della loro approvazione, mediante affissione, per almeno 30 giorni consecutivi, nella sede dell'Amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui al precedente art. 2, comma 2.
2)  Quando il programma dell'amministrazione è re datto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.
3)  Gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, successivamente alla loro adozione, sono trasmessi all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.
Art. 11
Condizioni particolari

1)  La condizione di cui al comma 6 dell'art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 affinché un intervento possa essere incluso nel programma annuale (approvazione di una progettazione definitiva) deve essere verificata nel momento in cui l'elenco stesso viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi, ove richiesto, unitamente ai documenti di bilancio.
2)  In fase di prima applicazione, la conformità agli strumenti urbanistici dei progetti dei lavori degli enti locali compresi nell'elenco annuale, di cui al comma 8 dell'art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, ove non sussistente al momento dell'approvazione del bilancio, dovrà essere verificata nel corso dell'anno cui si riferisce la programmazione stessa e, comunque, prima dell'avvio della fase di attuazione del programma stesso.
3)  Ai sensi del precedente art. 8, gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano di norma di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei competenti organi.
4)  La formazione in più fasi del programma annuale, comporta che l'assolvimento, a carico dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, degli oneri di informazione o referto previsti nella stessa legge nei confronti dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e di altre amministrazioni non possa avvenire prima che gli atti stessi abbiano assunto carattere di definitività.
5)  Resta fermo che le integrazioni all'elenco annuale di carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste dalla legge.
Art. 12
Pubblicità

1)  Dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il presente decreto è reso accessibile a chiunque ne abbia interesse sul sito web dell'Assessorato regionale lavori pubblici www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/ avendo cura che il relativo file possa essere utilizzato dagli utenti del sito.
Art. 13
Applicazione semplificata ed aggiornamento

1)  In sede di prima applicazione della normativa in parola, la programmazione triennale e l'elenco annuale per il 2003 possono essere elaborati in via semplificata, compilando solo le schede n. 3, 4, 5 e 7.
2)  L'Assessore regionale per i lavori pubblici, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo all'integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche tenendo in considerazione le eventuali proposte di integrazione e modifica del presente decreto che i soggetti di cui al precedente art. 1 inviano, sulla base della concreta esperienza applicativa, entro il 30 marzo di ciascun anno all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere i programmi triennali, i loro aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, a partire dai documenti da approvarsi per il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2003.
Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 ottobre 2002.
  SCAMMACCA DELLA BRUCA 



Vistato della Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici il 31 ottobre 2002 al n. 682.
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(2002.45.2728)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 15 ottobre 2002.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Ragusa, fino al 31 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 126/34;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475/68;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 3 aprile 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare, assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 25788 del 15 giugno 1990, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1993 la pianta organica delle farmacie del comune di Ragusa, nel cui contesto è stata soppressa la 18ª sede farmaceutica vacante, eccedente il parametro proporzionale previsto dalla vigente normativa;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 362/91, che prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni, e che la popolazione eccedente rispetto ai parametri sopra indicati è computata, ai fini dell'apertura di una nuova sede, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il primo comma dell'art. 5 della legge n. 362/91, secondo il quale, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche e conseguentemente può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visti i dati ISTAT relativi alla popolazione residente nel comune di Ragusa al 31 dicembre 1999, pari a 69.631 abitanti;
Preso atto dell'attuale distribuzione e dell'allocazione delle farmacie aperte al pubblico nell'intero territorio comunale, dei nuovi insediamenti abitativi, nonché delle distanze intercorrenti tra le farmacie esistenti e delle direttrici di traffico;
Considerato che la pianta organica vigente non realizza appieno l'obiettivo di garantire l'assistenza farmaceutica in modo omogeneo su tutto il territorio comunale;
Preso atto della proposta del comune di Ragusa, avanzata in sede di conferenza di servizi del 28 febbraio 2001, con la quale sono state indicate due zone carenti di servizio farmaceutico, denominate San Luigi Annunziata e Selvaggio, sulla base del criterio demografico ed urbanistico;
Vista la nota assessoriale dell'11 aprile 2001, n. 9°DIP/0344, con la quale è stato comunicato, con raccomandata A/R a tutti i farmacisti titolari del comune di Ragusa, l'avvio dell'iter procedurale finalizzato alla revisione della pianta organica delle farmacie al 31 dicembre 1999, ed è stato, al contempo, rivolto agli stessi l'invito a volere manifestare l'eventuale disponibilità al decentramento del proprio esercizio farmaceutico in una delle predette zone, come sopra individuate;
Viste le manifestazioni di volontà espresse dai titolari delle sedi 4ª e 10ª, pervenute in esito alla nota sopra citata, entro il termine dalla stessa indicato, con singola preferenza rispettivamente per la zona di San Luigi Annunziata e Selvaggio;
Preso atto della decisione del Consiglio di giustizia amministrativa n. 401/2002, con la quale è stata annullata la sentenza TAR Sicilia, sezione di Catania n. 1397 del 19 luglio 2001, che aveva accolto il ricorso promosso dal dr. Giovanni Ottaviano avverso la nota assessoriale n. 9°DIP/0344 dell'11 aprile 2001;
Preso atto della ripartizione proposta dal comune in ordine alla ridistribuzione, tra le farmacie viciniori, delle circoscrizioni territoriali già di pertinenza delle decentrande 4ª e 10ª sede;
Preso atto altresì delle modifiche apportate alle delimitazioni territoriali per effetto dei decentramenti della 4ª e 10ª sede;
Visti gli elaborati dell'ufficio tecnico comunale di Ragusa, relativi alla delimitazione delle sedi farmaceutiche;
Acquisiti, in sede di conferenza dei servizi in data 11 settembre 2002, i pareri favorevoli del comune, dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Ragusa;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa l'adozione del provvedimento autorizzativo al trasferimento della 4ª e 10ª sede farmaceutica nelle suddette nuove circoscrizioni, denominate rispettivamente San Luigi Annunziata e Selvaggio;
Ritenuto di dovere intendere operanti, con il presente provvedimento, le revisioni biennali non effettuate, e di dovere recepire eventuali trasferimenti di titolarità e di locali, verificatisi fino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1999, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del:
COMUNE DI RAGUSA
a)  popolazione (dati ISTAT al 31 dicembre 1999): n. 69.631 abitanti;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 17;
c)  sedi farmaceutiche spettanti n. 17 (di cui una vacante).
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede urbana
-  titolare dr.ssa Ottaviano Concetta, via Orfanotrofio n. 21;
-  tutto il territorio di Ragusa Ibla delimitato dalla via Pezza (lato est), a partire dalla vallata S. Leonardo, via XXIV Maggio (lato sud-est), via Scuole (lato est), piazza Carmine (lato est), fino ai confini con la vallata S. Domenica;
2ª sede urbana
-  titolare dr.ssa Sortino Concetta, viale Europa n. 300;
-  dai confini con la vallata S. Leonardo, via Canova (lato ovest), via Gagini (lato ovest), vallata S. Domenica, via Plebiscito (lato est), corso Vittorio Veneto (lato nord), via Failla (lato est), via Rossitto (lato est) fino ai confini con la vallata S. Leonardo;
3ª sede urbana
-  titolare dr. Ottaviano Giovanni, via Paestum n. 29/B;
-  via Napoleone Colajanni (lato ovest), tracciato ferroviario (lato ovest), via Galaria (lato nord-ovest), via Paestum (lato nord), via Erbesso (lato nord), via Stiela (lato nord-est), via P. Nenni (lato est), via Madagascar (lato nord), via Avogradro (lato est), via E. Maiorana (lato sud-est), un tratto di via La Pira (lato sud), via Galvani (lato est), via A. Murri (lato est), via 2 Giugno (lato sud), via E. Criscione Lupis (lato est), via Meucci (lato sud);
4ª sede urbana
-  titolare dr. Matarazzo Biagio;
-  dalla vallata S. Leonardo a via Rossitto (lato ovest), via Rossitto (lato sud-ovest), via Failla (sud- ovest), via Nicastro (lato nord-ovest), via S. Luigi (lato nord-est), via E. Fieramosca (lato ovest), via Colleoni (lato nord) fino ai confini con l'extraurbano;
5ª sede urbana
-  titolare dr.ssa Di Natale Emanuela, corso Vittorio Veneto n. 122;
-  dalla vallata S. Leonardo, via Nicastro (lato sud), via M. Leggio (lato est), corso Italia (lato nord), via Roma (lato est), corso Vittorio Veneto (lato nord), via S. Giovanni (lato est), via S. Anna (lato nord), via M. Rapisardi (lato ovest), corso vittorio Veneto (lato nord), via Scuole (lato ovest), via XXIV Maggio (lato ovest), via Pezza (lato ovest) e chiude con la vallata San Leonardo;
6ª sede urbana
-  titolare dr. Antoci Raffaele, viale dei Platani n. 112;
-  via Forlanini (lato est), via La Pira (lato nord), via Galvani (lato ovest), via della Costituzione (lato nord), via A. Murri (lato ovest), via 2 Giugno (lato nord), via E. Criscione Lupis (lato ovest), via Meucci (lato nord), via N. Colajanni (lato ovest), via E. Criscione Lupis (lato est), via L. Perosi (lato sud), via U. Giordano (lato ovest), via F. Cilea (lato sud) viale dei Platani (lato est), via Bellarmino (lato sud) fino a congiungersi con la via Forlanini;
7ª sede urbana
-  titolare dr. Ottaviano Emanuele, piazza Cappuccini n. 28;
-  tracciato ferroviario (lato est), via Risorgimento (lato nord), vallata Confalone (lato nord-ovest), vallata Santa Domenica (lato sud), via Natalelli (lato sud) fino a congiungersi con la linea ferrata;
8ª sede urbana
-  titolare dr.ssa Meli Margherita, via Risorgimento n. 77;
-  via Risorgimento (lato sud), via Archimede (lato est), via G. Di Vittorio (lato est), via Stesicoro (lato sud), via Palma di Montechiaro (lato est), linea ferrata (lato est), fino ai confini con l'extraurbano;
9ª sede urbana
-  titolare dr. Occhipinti Amato Rocco, corso Vittorio Veneto n. 751;
-  via Nicastro (lato sud-est), via S. Luigi (lato sud), via E. Fieramosca (lato est), via Fanfulla da Lodi (lato nord), linea ideale di prolungamento dalla via La Pira che chiude le vie dell'Olivo, dei Mirti e degli Aceri fino ad intersecarsi con la via Fanfulla da Lodi, via Forlanini (lato ovest), via R. Bellarmino (lato sud), via Plebiscito (lato ovest), corso Vittorio Veneto (lato sud), via Failla (lato sud-ovest) fino a chiudersi con la via G. Nicastro;
10ª sede urbana
-  titolare dr. Basile Vittorio;
-  via Madascar (lato sud), via P. Nenni (lato ovest), via Stiela (lato sud), via Erbesso (lato sud), via Paestum (lato est), via Galaria (lato sud), linea ferrata (lato ovest), via prof. Di Natale (lato nord), via M. Nicosia (lato nord), via M. Nicosia (lato nord), via Berlinguer, via avv. G.A. Cartia (lato est), via Magna Grecia (lato sud), via Psaumida, via 371 (lato est) fino a chiudersi con la via Madagascar;
11ª sede urbana
-  titolare dr. Sciveres Massimo, via Archimede n. 228;
-  dalla vallata Santa Domenica, via Plebiscito (lato est), via Bellarmino (lato nord), viale dei Platani (lato ovest), via Cilea (lato sud), via Cimarosa (lato est), via Giordano (lato ovest), via Perosi (lato nord), via E. Criscione Lupis (lato ovest), via Archimede (lato ovest), via Gioberti (lato nord), via Lorefice (lato ovest), via M. Schininà (lato ovest) e chiude con la vallata S. Domenica;
12ª sede urbana
-  titolare dr. Nicosia Giovanni, via Roma n. 183;
-  via Roma (lato ovest), corso Italia (lato sud), via M. Leggio (lato est), corso Vittorio Veneto (lato sud), via Garibaldi (lato est), via S. Anna (lato sud), via Elia (lato est), via Mon. Nobile (lato sud), via Siracusa (lato est), via Palermo (lato sud), vallata S. Domenica, fino a via M. Schininà (lato est), via Lorefice (lato est), via Gioberti (lato sud), via Archimede (lato est), via Padre Anselmo (lato nord-ovest), via Natalelli (lato nord), vallata Santa Domenica, via Scuole (lato ovest), corso Vittorio Veneto (lato sud), via M. Rapisardi (lato est), via S. Anna (lato sud), via S. Giovanni (lato ovest), corso Vittorio Veneto (lato sud) fino a chiudersi con la via Roma;
13ª sede urbana
-  titolare dr. Giampiccolo Angelo, corso Italia n. 303;
-  dai confini della vallata S. Leonardo, via Canova (lato est), corso Italia (lato nord), via Elia (lato ovest), via Minardi (lato nord), piazza Solferino (lato ovest), via Rossi (lato sud), via F.lli Rosselli (lato ovest), via Cadorna (lato sud), via Madonna delle Grazie (lato sud) fino a chiudersi con la vallata S; Leonardo;
14ª sede urbana
-  titolare dr. Vitale Carmelo, corso Italia n. 228;
-  dai confini della vallata S. Leonardo, via Madonna delle Grazie (lato nord), via Cadorna (lato nord), via F.lli Rosselli (lato est), via Rossi (lato nord), piazza Solferino (lato est), via Minardi (lato sud), via Elia (lato est), corso Italia (lato sud), via Gagini (lato est), vallata S. Domenica, via Palermo (lato nord), via Siracusa (lato ovest) via Mon. Nobile (lato nord), via Elia (lato ovest), via S. Anna (lato nord), via Garibaldi (lato ovest), corso Vittorio Veneto (lato nord), via M. Leggio (lato ovest), via L. Nicastro (lato nord), vallata S. Leonardo;
15ª sede urbana
-  titolare dr. Guccione Giovanni, via Carducci n. 107;
-  via P. Anselmo (lato sud), via Palma di Montechiaro (lato est), via Stesicoro (lato nord), via G. Di Vittorio (lato ovest), via Archimede (lato ovest), linea ferrata fino a congiungersi con la via Padre Anselmo;
16ª sede rurale
-  titolare dr. Casimiro Salvatore, via Dandolo n. 5;
-  centro urbano di Marina di Ragusa;
17ª sede urbana (vacante)
-  via Colleoni (lato sud), via Fanfulla da Lodi (lato sud), linea di prolungamento della via La Pira fino a congiungersi con la via Fanfulla da Lodi (lato sud-ovest), linea ideale di prolungamento della via Forlanini (lato ovest) fino al confine con il territorio extraurbano.

Art. 2

Il dr. Matarazzo Biagio, titolare della 4ª sede, ed il dr. Basile Vittorio, titolare della 10ª sede farmaceutica, sono autorizzati a reperire, entro i limiti assegnati di cui all'art. 1 del presente provvedimento, i locali per l'ubicazione dei propri esercizi farmaceutici ed a darne comunicazione, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ra gusa, competente per territorio ed a questo Assessorato della sanità.

Art. 3

All'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa è fatto obbligo, per il seguito di propria competenza dell'adozione dei relativi provvedimenti autorizzativi ai trasferimenti in parola, dalle zone ove sono attualmente ubicati gli esercizi farmaceutici, nei nuovi locali ricadenti nelle rispettive circoscrizioni assegnate con il presente provvedimento, previo espletamento delle procedure di rito ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Gli oneri derivanti dai trasferimenti delle attività degli esercizi farmaceutici di che trattasi sono a carico degli interessati, ivi compresa la tassa sulle CC.GG.
Il presente decreto verrà notificato agli interessati con raccomandata A/R e verrà altresì trasmesso al comune di Ragusa per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana.
Palermo, 15 ottobre 2002.
  CITTADINI 

(2002.42.2534)
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DECRETO 4 novembre 2002.
Determinazione delle rette da corrispondere, a far data dal 1° gennaio 2002, alle comunità terapeutiche assistite.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, laddove si autorizza l'Assessore regionale per la sanità ad apportare, in relazione all'aumento del costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura delle rette;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il decreto n. 34480 del 19 aprile 2001;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Ritenuto di dovere applicare, per il calcolo delle rette, gli stessi criteri e la stessa metodologia che il Ministero della sanità con circolare n. 500.6/AG.1105/1171 del 7 giugno 1984 ha adottato per determinare le rette dei centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26 della legge n. 833/78, tenendo conto a far data dal 1° gennaio 2002, la spesa del personale aggiornata secondo l'ultimo contratto per la categoria;
Ritenuto, pertanto, di determinare la retta che le Aziende unità sanitarie locali corrisponderanno alle comunità terapeutiche assistite (C.T.A.) per le prestazioni sanitarie che saranno erogate e nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni, come segue:
-  modulo da 40 posti letto - E 142,03;
-  modulo da 20 posti letto - E 183,34;
Ritenuto che la misura della retta come sopra determinata è comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative effettuate pro-die per ogni singolo soggetto;

Decreta:


Art. 1

La misura della retta che le Aziende unità sanitarie locali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, a far data dal 1° gennaio 2002, alle comunità terapeutiche assistite (C.T.A.), per le prestazioni sanitarie che saranno erogate e nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni, è la seguente:
-  modulo da 40 posti letto - E 142,03;
-  modulo da 20 posti letto - E 183,34.

Art. 2

La misura della retta di cui all'art. 1 è comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative effettuate pro-die per ogni singolo soggetto.

Art. 3

Il presente decreto avrà efficacia dalla data di pubblicazione.
Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 novembre 2002.
  CITTADINI 

(2002.45.2695)
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DECRETO 7 novembre 2002.
Nuove disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria nella Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992, così come modificato dal de creto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il proprio decreto n. 1561 del 12 ago sto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 16 agosto 2002;
Vista la nota del Presidente della Regione n. 2690 del 22 ottobre 2002, con la quale è stato trasmesso al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, al fine dell'acqui sizione del parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, lo schema di decreto recante le modifiche degli artt. 6 e seguenti del decreto n. 1561 del 12 agosto 2002, "assentito nella seduta del 16 ottobre 2002 dalla Giunta regionale che ha altresì determinato di richiedere il ... parere";
Vista la nota n. 2836 del 5 novembre 2002, con la quale la Segreteria della Giunta regionale co munica che, nella seduta del 31 ottobre 2002, ha espresso parere favorevole in ordine all'articolato recante le modifiche agli artt. 6 e seguenti del decreto n. 1561 del 12 agosto 2002, concernente disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria della Regione siciliana, con l'emendamento all'art. 7, ultimo comma, reso dalla VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;
Ritenuto di dover revocare gli artt. 6 e seguenti del decreto n. 1561 del 12 agosto 2002;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa riportato, sono revocati gli artt. dal 6 al 14 del decreto n. 1561 del 12 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 16 agosto 2002.

Art. 2

Alle strutture private provvisoriamente accreditate (pri ma dell'entrata in vigore del decreto n. 890 del 17 giugno 2002) si applicano per la determinazione dei budget (tetti di spesa) i seguenti criteri:
a) strutture di ricovero: budget 2002 = fatturato 2001 (prestazioni rese e validate, valorizzate secondo il tariffario vigente nell'anno 2001). Resta confermato il budget per l'anno 2001 se di maggiore importo.
Per i posti letto attivati in ricovero diurno il correlato budget (tetto di spesa) resta definito applicando un coefficiente di rotazione valorizzato all'indice di 2,0.
b)  specialisti convenzionati esterni: budget 2002 = fatturato 2001 (prestazioni rese e validate, valorizzate secondo il tariffario vigente nell'anno 2001) tenendo conto degli effetti prodotti dal decreto n. 36762 del 24 dicembre 2001. Resta confermato il budget per l'anno 2001 se di maggiore importo.
In sede di definizione dei budget, i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali dovranno considerare, quale criterio di riferimento, il fatturato di ciascuna struttura nel primo semestre 2002 avuto riguardo agli effetti scaturenti dall'applicazione del decreto n. 36762 del 24 dicembre 2001. Il budget minimo per struttura sarà di E 55.000 e su tale budget non sarà applicata alcuna decurtazione.
Le prestazioni contrassegnate nel nomenclatore con la lettera "R" verranno concordate con i direttori generali all'interno del budget globale previsto.
Resta valido il budget 2002 se già determinato dal l'Azienda;
c)  centri di emodialisi: budget 2002 = fatturato 2001 (prestazioni rese e validate, valorizzate secondo il tariffario vigente nell'anno 2001). Resta confermato il budget per l'anno 2001 se di maggiore importo.
Sulle eventuali prestazioni eccedenti non verrà applicata alcuna decurtazione;
d)  strutture di ricovero di alta specialità e miste (li mitatamente alle branche di alta specialità ai sensi della legge regionale vigente): budget 2002 = fatturato 2001 (prestazioni rese e validate, valorizzate secondo il tariffario vigente nell'anno 2001). Resta confermato il budget per l'anno 2001 se di maggiore importo.
Per i posti letto di alta specialità accreditati nell'an no 2002 e successivi, il budget iniziale sarà determinato tenendo conto del fatturato medio regionale 2001 per posto letto per branca specialistica di riferimento avuto riguardo al periodo di accreditamento;
e)  unità funzionali di riabilitazione insistenti in strutture di ricovero.
Il budget è pari al numero dei posti letto moltiplicato la retta specifica di cui al tariffario regionale vigente moltiplicato 365 giorni, decurtato del 10%. Tale budget va integrato al budget finanziario della struttura di ricovero, come determinato ai sensi della precitata lett. a), previa decurtazione della quota di fatturato 2001 riferibile ai posti letto di riabilitazione della struttura.

Art. 3

Alle strutture private, che saranno provvisoriamente accreditate ai sensi del decreto n. 890 del 17 giugno 2002, si applicano per la determinazione dei budget (tetti di spesa) i seguenti criteri:
a)  strutture di ricovero: budget 2002 = fatturato medio regionale 2001 per posto letto per branca specialistica moltiplicato per il numero dei posti letto delle strutture, decurtato del 5%.
Per i posti letto autorizzati nelle strutture accreditate prima del decreto n. 890/2002 l'attribuzione dello status di pre-accreditamento non potrà determinare lievitazione del budget come determinato ai sensi del precitato art. 2, lett. a).
Per i posti letto attivati in ricovero diurno il correlato budget (tetto di spesa) resta definito applicando un coefficiente di rotazione valorizzato all'indice 2,0.
Per le unità funzionali di riabilitazione si applicano i criteri di determinazione del budget previsti all'art. 2, lett. e);
b)  specialisti esterni: che effettuavano prestazioni previste dalle leggi regionali n. 88/80, n. 40/84 e successive modifiche ed integrazioni:
-  budget 2002 = fatturato 2001 (prestazioni rese e validate, valorizzate secondo il tariffario vigente nell'an no 2001). Il budget minimo per struttura sarà di E 55.000 e su tale budget non sarà applicata alcuna decurtazione.
c)  centri di emodialisi: budget 2002 = fatturato 2001 (prestazioni rese e validate, valorizzate secondo il tariffario vigente nell'anno 2001). Resta confermato il budget per l'anno 2001 se di maggiore importo.
Sulle eventuali prestazioni eccedenti non verrà applicata alcuna decurtazione.
I budget (tetti di spesa) di tutte le strutture di cui al presente articolo vanno determinati in proporzione al periodo di accreditamento.

Art. 4

Al budget (tetto spesa), come determinato ai sensi degli artt. 2 e 3, vanno aggiunte le prestazioni di ricovero effettuate per cittadini fuori regione (mobilità at tiva).

Art. 5

Il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale dovrà determinare, altresì, il budget (tetto di spesa) per tutte le strutture comunque preaccreditate e/o convenzionate con l'Azienda: CTA, RSA, CTR, centri ex art. 26 della legge n. 833/78, etc. ferma restando la spesa prevista per i posti letto autorizzati.

Art. 6

Le regressioni tariffarie da applicare alla singola strut tura sulle tariffe regionali per le prestazioni eccedenti il budget (tetto di spesa) come determinate dalle Aziende unità sanitarie locali (strutture individuate negli articoli sopra indicati 2 e 3) sono per il 2002 le seguenti:
per gli specialisti esterni (art. 2, lett. b) e art. 3, lett. b):
-  fino all'intero budget (tetto di spesa)  100% della tariffa 
-  oltre il budget e fino al 20%  90% della tariffa 
-  oltre il 20%  10% della tariffa  

per le altre strutture:
-  fino all'intero budget (tetto di spesa)  100% della tariffa 
-  oltre il budget e fino al 20%  60% della tariffa 
-  oltre il 20%  10% della tariffa  

Le preindicate regressioni tariffarie per gli anni 2003 e 2004 dovranno essere ridefinite da questo Assessorato entro il corrente anno.

Art. 7

Ai sensi del comma 6 dell'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali attribuiranno i singoli budget (tetti di spesa) nel rispetto dei criteri sopra determinati.

Art. 8

Il direttore generale deve, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, definire i contratti di fornitura delle prestazioni sanitarie, con le singole strutture; tali contratti dovranno indicare i budget (tetti di spesa) per l'intero anno 2002.

Art. 9

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali per gli anni 2003 e 2004 dovranno tenere conto, per la negoziazione dei budget (tetti di spesa), di una quota di incremento, per ogni anno, pari al tasso inflativo programmato, salvo diversa determinazione di questo Assessorato.

Art. 10

Per le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere policlinico e le Aziende unità sanitarie locali si procederà con successivo provvedimento a determinare i criteri previsti dal comma 6 dell'art. 28 della legge regionale 26 mar zo 2002, n. 2.

Art. 11

Entro la fine dell'anno 2002 si procederà alla emanazione di direttive alle Aziende per la definizione e la di stribuzione agli assistiti di appositi "tesserini di esenzione" nonché alla determinazione di ticket per le singole prestazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato ai direttori generali delle Aziende sanitarie.
Palermo, 7 novembre 2002.
  CITTADINI 

(2002.46.2737)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 ottobre 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Nicolosi.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2002.42.2502)
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DECRETO 2 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione della strada di scorrimento veloce Patti (A20) - San Piero Patti.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni,
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 2855 del 28 gennaio 2002, con il quale la Provincia regionale di Messina, VII dipartimento, 4° U.D., per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, ha trasmesso, unitamente alla delibera del consiglio comunale di Patti n. 43 del 17 dicembre 2001, il progetto di completamento, 1° stralcio, della strada di scorrimento veloce Patti (A20) - S. Piero Patti;
Visto il foglio n. 14728 del 18 aprile 2002, nonché il foglio n. 25113 del 21 giugno 2002, quest'ultimo reso in riscontro alla richiesta di questo Assessorato, prot. n. 36894 del 17 giugno 2002, con i quali la Provincia regionale di Messina ha trasmesso ldocumentazione utile al fine dell'esame di competenza;
Vista la deliberazione n. 43 del 17 dicembre 2001, con la quale il consiglio comunale di Patti ha espresso parere favorevole in merito al "progetto per il completamento del 1° stralcio della strada a scorrimento veloce "Patti (A20) - S. Piero Patti", variante riguardante l'attraversamento del torrente Timeto in prossimità del monte Cuccupaia sul margine destro e dell'impianto di sollevamento dell'acquedotto comunale sul margine sinistro", di cui alla richiesta della Provincia regionale di Messina, prot. n. 44640 del 4 dicembre 2001;
Vista la nota prot. n. 256/CC del 20 febbraio 2002, con la quale la Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 151, del testo unico giusta decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il parere, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, espresso, favorevole a condizioni, dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota prot. n. 3269 del 15 aprile 2002;
Visto il decreto n. 401 del 19 giugno 2002, trasmesso con la nota del servizio n. 7/VIA, prot. n. 39442 del 25 giugno 2002, con il quale è stato espresso, con prescrizioni, giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto della "strada di scorrimento veloce Patti (A20) - S. Piero Patti. Progetto di completamento, 1° stralcio nel comune di Patti (ME)", ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, recepito con legge regionale n. 6/01, art. 91;
Visto il parere n. 44 del 16 settembre 2002, reso dall'unità operativa 4.1/DRU di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Detto progetto, come esposto nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, prevede la realizzazione di un viadotto che attraversa il torrente Timeto.
Tale opera si rende necessaria poiché per sopravvenuti eventi non prevedibili all'atto della progettazione "quali la realizzazione della nuova ferrovia e la fognatura pensile realizzata dal comune di Patti", non si è potuto mettere in atto il progetto originario, che prevedeva lo sviluppo del tracciato stradale lungo l'argine sinistro del torrente Timeto.
Il viadotto in esame è costituito da 6 campate da 22,50 metri e copre una lunghezza di 135,00 metri, le pile e le spalle saranno realizzate in cemento armato con fondazioni di tipo indiretto.
Considerato che sotto il profilo procedurale nulla si ha da rilevare in quanto il consiglio comunale di Patti, con atto n. 43 del 17 dicembre 2001, ha reso il proprio avviso favorevole alla realizzazione delle opere;
Nel merito
-  la compatibilità geomorfologica dell'area con la realizzazione dell'opera programmata è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, sezione II, con nota prot. n. 3269 del 15 aprile 2002, che ha reso parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 a condizione che:
a)  vengano realizzate adeguate opere volte ad eliminare il rischio di crollo di blocchi e frammenti rocciosi in corrispondenza dell'attacco del viadotto previsto in sinistra idraulica del torrente Timeto;
b)  venga eseguita una bonifica dell'alveo del torrente Timeto per un tratto significativamente esteso a monte e a valle del viadotto che attualmente risulta coperto da materiali di risulta conferitivi abusivamente;
c)  venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e nel caso in cui le condizioni idrauliche della sezione di deflusso del corso d'acqua nel tratto in cui si intende realizzare il viadotto in progetto fossero significativamente modificate rispetto a quelle su cui l'ufficio del Genio civile ha rilasciato nulla osta idraulico con provvedimento n. 16078 dell'11 settembre 1990, dovrà essere acquisito ulteriore nulla osta idraulico.
-  per le aree interessate dal progetto in esame, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina con nota n. 256/cc del 20 febbraio 2002 ha espresso parere favorevole all'iniziativa in oggetto;
-  che il servizio n. 7/VIA di questo Assessorato, con decreto n. 410 del 19 giugno 2002, ha rilasciato per il progetto in argomento il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 91 della legge regionale n. 6/01 come recepito del D.P.R. 12 aprile 1996 con prescrizioni;
-  che l'area interessata dalla realizzazione delle opere risulta finalizzata al completamento del 1° stralcio mediante la realizzazione di un viadotto sul torrente Timeto;
-  che l'opera in parola riveste interesse di pubblica utilità;
Per quanto sopra visto e considerato, è del parere: che il progetto per i lavori per la realizzazione della strada di scorrimento veloce Patti (A20) - S. Piero Patti, progetto di completamento, 1° stralcio, in area meglio individuata sugli elaborati grafici, corografia 1:10.000; stralcio planimetrico P.R.G. 1:2.000, planimetria scala 1:2.000, e planimetria catastale 1:2.000, a corredo dell'elaborato denominato "Relazione tecnica", possa ritenersi meritevole di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, con le prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile e dal servizio n. 7/VIA di questo Assessorato.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 44 del 16 settembre 2002 espresso dall'unità operativa 4.1 del dipartimento regionale urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95, in conformità al parere n. 44 del 16 settembre 2002 dell'unità operativa 4.1/DRU nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nelle note degli uffici sopracitati, è autorizzato il progetto per i lavori per la realizzazione della strada di scorrimento veloce Patti (A20) - S. Piero Patti, progetto di completamento, 1° stralcio, di cui alla richiesta della Provincia regionale di Messina, prot. n. 2855 del 28 gennaio 2002.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere unità operativa 4.1 n. 44 del 16 settembre 2002;
2)  delibera consiliare n. 43 del 17 dicembre 2001;
3)  tav. 1  -  relazione tecnica;
4)  tav. 2  -  corografia scala 1:10.000;
5)  tav. 3  -  planimetria catastale scala 1:2.000;
6)  tav. 4  -  planimetria scala 1:2.000;
7)  tav. 5  -  profilo scala 1:100;
8)  tav. 6  -  sezioni nn. 1, 8, 18, 27 scala 1:100;
9)  relazione geologico-morfologica;
10)  stralcio strumento urbanistico vigente;
11)  stralcio strumento urbanistico adottato.

Art. 3

La Provincia regionale di Messina dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

La Provincia regionale di Messina ed il comune di Patti sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.42.2500)
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DECRETO 11 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto della Omnitel Pronto Italia S.p.A., relativo alla realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare in territorio del comune di Canicattini Bagni.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza datata 30 agosto 2001, con la quale la Omnitel Pronto Italia S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, alla realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare G.S.M. in contrada Valle Pezze, S.P. 74 Floridia-Monasteri-Canicattini Bagni nel territorio di Canicattini Bagni;
Vista la nota 55438 del 2 ottobre 2001, con la quale questo Assessorato ha chiesto al comune di Canicattini Bagni di esprimere, a mezzo deliberazione consiliare, l'avviso previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 65/81 sul progetto della Omnitel Pronto Italia S.p.A.;
Vista la delibera commissariale n. 28 del 23 ottobre 2001, trasmessa con foglio comunale n. 12827 del 16 novembre 2001, con la quale è stato espresso parere favorevole alla realizzazione della stazione radio base in argomento, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto il parere favorevole a condizioni, rilasciato dalla Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Siracusa con nota prot. n. 1714 del 26 marzo 2001;
Visto il parere favorevole n. 853 del 13 novembre 2001 espresso dall'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa;
Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Siracusa con nota prot. n. 239/02 del 23 febbraio 2002;
Visto il parere dell'unità operativa 4.2/D.R.U. n. 36 del 3 settembre 2002, reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi a questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  per quanto attiene agli aspetti amministrativi il procedimento adottato è regolare;
-  sul progetto in argomento sono stati rilasciati i pareri da parte della Soprintendenza beni culturali ed ambientali, del Genio civile e dell'Azienda unità sanitaria locale competenti per territorio;
-  dal punto di vista urbanistico si ritiene che le opere da realizzare di esigua entità non contrastino con l'attuale assetto urbanistico-territoriale.
Per tutto quanto sopra esposto la scrivente unità operativa 4.2 è del parere che il progetto presentato dalla Omnitel Pronto Italia S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM in contrada Valle Pezze, S.P. 74 Floridia-Monasteri-Canicattini Bagni nel territorio comunale di Canicattini Bagni (SR) sia meritevole dell'autorizzazione ex art. 6 della legge regionale n. 15/91 a condizione che il comune di Canicattini Bagni accerti preliminarmente la conformità dell'impianto in argomento con la normativa vigente in materia di campi elettromagnetici di cui al D.M. n. 391/98, artt. 3 e 4 e con riferimento alla circolare ARTA prot. n. 2818/2000.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dall'unità operativa 4.2/D.R.U. con nota prot. n. 36 del 3 settembre 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 36 del 3 settembre 2002 espresso dall'unità operativa 4.2/DRU nonché alle condizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante al P.R.G. vigente nel comune di Canicattini Bagni, il progetto della Omnitel Pronto Italia S.p.A. riguardante la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM in contrada Valle Pezze, S.P. 74 Floridia-Monasteri-Canicattini Bagni.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 36 del 3 settembre 2002 dell'unità operativa 4.2/DRU;
2)  relazione tecnica;
3)  elaborati grafici.

Art. 3

La Omnitel Pronto Italia S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui in oggetto.

Art. 4

La Omnitel Pronto Italia S.p.A. ed il comune di Canicattini Bagni sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.42.2509)
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DECRETO 17 ottobre 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Capaci.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Vito il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. G.C. n. 15663 del 7 agosto 2002, con la quale il sindaco del comune di Capaci (prov. di Palermo), ha presentato all'ufficio del Genio civile di Palermo istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico per il territorio comunale di Capaci, allegando uno specifico studio mirato alla valutazione geomorfologica e del rischio idrogeologico del territorio, redatto dal geologo G. Ingrao;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota n. 15663 del 2 settembre 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Capaci, ritiene che la richiesta di aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico proposta dall'amministrazione comunale, riferita al territorio comunale di Capaci e riportata nelle carte allegate, sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggiornamento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato (B);

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Capaci (PA), con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico soggette alle norme di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 543 del 25 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio idrogeologico, in scala 1:10.000, e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 ottobre 2002.
  MARINESE 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 9, il comune di Capaci, l'ufficio del Genio civile di Palermo e la Provincia regionale di Palermo.
Allegato
RELAZIONE D'ISTRUTTORIA

Nell'ambito del piano straordinario del rischio idrogeologico, promulgato con decreto del 4 luglio 2000, non sono state individuate, nel territorio comunale di Capaci, aree franose, riconducibili sia a dissesti idrogeologici e ad emergenze geomorfologiche che zone esposte a fenomeni di esondazione.
Altresì, il comune facendo seguito agli studi geologici di supporto al piano regolatore generale, nel quale il territorio comunale viene considerato di pericolosità geologica nelle zone a monte dell'abitato e lungo alcune vie di collegamento, nonché lungo le aste dei principali corsi d'acqua ed in particolare del torrente Ciachea, ha presentato istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico così come previsto ai sensi dell'art. 6 del suddetto decreto e delle successive modifiche ed integrazioni.
La suddetta istanza è stata presentata in data 7 agosto 2002, prot. G.C. n. 15663.
L'amministrazione comunale, attenendosi a quanto predisposto nelle indicazioni della circolare n. 57596 del 22 novembre 2000 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, ha prodotto uno specifico studio mirato alla valutazione sia delle valutazioni geomorfologiche che dei rischi, nonché degli interventi necessari per la riduzione, eliminazione e conseguente, eventuale, declassificazione del rischio atteso in presenza di opere di recupero territoriale e di salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Gli elaborati prodotti riguardano sia verifiche di tipo qualitativo che quantitativo così come riportato nelle cartografie e specificato nella relazione tecnica allegata.
Per ciò che attiene lo studio, al fine di una maggiore comprensione, sono stati prodotti i seguenti elaborati e, in particolare, le tavole in scala 1:10.000, così denominate:
-  R - relazione geologica;
-  tavola 1 - carta di individuazione dei dissesti;
-  tavola 2 - carta della classificazione del rischio idrogeologico;
-  tavola 3 - carta degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.
I fattori di rischio per dissesti sono stati raggruppati in un unico elaborato grafico; detti dissesti vengono numerati e catalogati dal n. 1 e 1/b al n. 6.
Sono state identificate le porzioni del territorio maggiormente interessate dai fenomeni franosi e pertanto più vulnerabili distinguendo i seguenti fenomeni: fenomeni franosi di tipo crolli e ribaltamenti e da fasce di esondazione lungo il torrente Ciachea e il Vallone Areddara.
Secondo quanto ricavato dallo studio geomorfologico e dalle risultanze ottenute dalle indagini svolte nell'area in studio, si è proceduto alla valutazione del rischio per ciascun fenomeno franoso individuato.
In particolare modo sono state identificate tre classi di rischio: R1 (rischio moderato), R2 (rischio medio), R3 (rischio elevato) e R4 (rischio molto elevato).
L'analisi geomorfologica di dettaglio del territorio e la correlazione con le indagini geognostiche esaminate hanno così consentito la redazione degli elaborati suddetti che illustrano le perimetrazioni delle aree a rischio modificate rispetto a quelle riprodotte sulle carte redatte da codesto Assessorato, sulla base delle pericolosità contenute nello studio geologico di supporto al piano regolatore generale.
In considerazione di quanto sopra, si trasmette per gli ulteriori provvedimenti di competenza la documentazione inviata dal comune di Capaci, che risulta elaborata secondo le linee guida individuate con la circolare assessoriale n. 57596 del 22 novembre 2000 per la revisione del piano straordinario, con la nuova classificazione del livello di rischio del territorio comunale di Capaci e con la individuazione delle opere necessarie per il recupero territoriale e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché lo schema per la fase connessa alle azioni di monitoraggio e verifica.
(2002.44.2636)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 19 settembre 2002.
Modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, art. 18, commi 3° e 4°;
Visto il decreto n. 457/3TR del 2 ottobre 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58, parte I del 18 ottobre 1997, con il quale, sulla base delle percorrenze effettive desunte dai dati utilizzati per la determinazione del consuntivo 1995, sono state stabilite le percorrenze chilometriche effettive di ogni singola azienda concessionaria esercente servizi di trasporto pubblico locale;
Tenuto conto che i dati chilometrici esposti nel succitato decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), costituiscono i limiti delle percorrenze effettive da porre a base di calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83;
Considerato che, ai sensi del 3° comma della legge regionale n. 16/97, sono da comprendere nei limiti delle percorrenze effettive '95, e quindi nel computo dei chilometri da porre come riferimento ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, "... tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.";
Vista l'istanza del comune di Agira, con la quale lo stesso, in esecuzione alla delibera di giunta municipale n. 122 del 2 agosto 2000, ha richiesto, con decorrenza 1 gennaio 2001, l'attribuzione della percorrenza chilometrica del servizio di trasporto urbano già esercitato dalla C.I.T.A. Compagnia Italiana Trasporti Automobilistici s.r.l.;
Vista la sopracitata delibera di giunta municipale del comune di Agira n. 122/2000, con la quale il comune stabilisce di gestire autonomamente il servizio di trasporto urbano;
Visto il prospetto delle percorrenze chilometriche prodotto dalla società C.I.T.A. Compagnia Italiana Trasporti Automobilistici s.r.l. per i servizi espletati nel corso del 1995 dal quale si desume che le percorrenze effettivamente esercitate per quell'anno sono Km. 21.816 di tipo urbano e Km. 48.863 di tipo extraurbano per complessivi Km. 70.679;
Considerato che, per effetto della richiesta sopra esposta, il quadro dei chilometri si modifica come appresso:
C.I.T.A. Compagnia Italiana Trasporti Automobilistici s.r.l.
-  percorso urbano  da Km. 21.816 a Km.
-  percorso suburbano  da Km.        0 a Km.
-  percorso extraurbano  da Km. 48.863 a Km. 48.863 

Comune di Agira
-  percorso urbano  da Km.        0 a Km. 21.816 
-  percorso suburbano  da Km.        0 a Km.
-  percorso extraurbano  da Km.        0 a Km.

Ritenuto di potere accogliere la richiesta di modifica e/o di attribuzione di percorrenze chilometriche;
Ritenuto che, relativamente alle aziende sopra citate, si debba procedere alla modifica delle percorrenze già attribuite con il decreto n. 457/3TR del 2 settembre 1997 e sue successive modificazioni;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi citati in premessa, ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, i dati chilometrici esposti nel decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), tenuto conto delle richieste di modifica delle linee, delle richieste di intensificazione e delle linee di nuova istituzione che hanno funzione di sostituire linee soppresse e/o di razionalizzare i servizi di competenza regionale che comunale, sono modificati come segue relativamente alle ditte sotto indicate e costituiscono il limite delle percorrenze effettive ammesse a contributo:
C.I.T.A. Compagnia Italiana Trasporti Automobilistici s.r.l. con sede in Catania
-  percorso urbano  da Km. 21.816 a Km.
-  percorso suburbano  da Km.        0 a Km.
-  percorso extraurbano  da Km. 48.863 a Km. 48.863 

Comune di Agira
-  percorso urbano  da Km.        0 a Km. 21.816 
-  percorso suburbano  da Km.        0 a Km.
-  percorso extraurbano  da Km.        0 a Km.


Art. 2

Il contributo ex legge n. 68/83 sarà calcolato a far data dall'inizio del servizio e quindi dall'1 gennaio 2001.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 19 settembre 2002.
  CUSUMANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 26 settembre 2002 al n. 699.
(2002.42.2548)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto re-gionale per il credito alla cooperazione.
Con decreto presidenziale n. 218/serv.1/U.O.1/S.G. dell'11 ottobre 2002, il dott. Giuseppe Stefano Filì è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) fino alla ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno decorrente dalla data di notifica del presente decreto.
(2002.42.2479)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Fondazione Pietrangelo Mammano D'Amico di Centuripe.
Con decreto presidenziale n. 223/serv. 2° S.G. del 14 ottobre 2002, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Fondazione Pietrangelo Mammano D'Amico di Centuripe, come da schema allegato all'atto deliberativo n. 105/01 del 31 dicembre 2001.
(2002.42.2543)
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Comunicato relativo all'Accordo di programma quadro energia.

A partire da lunedì 18 novembre 2002 sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it l'avviso di chiamata a progetti per l'Accordo di programma quadro energia con tutta la documentazione di riferimento.
(2002.46.2756)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazione della circolare 26 giugno 2001, n. 301, concernente: Programma operativo regionale 2000/2006. Misura 4.2.1. Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica. Disposizioni attuative per l'esame delle istanze pregresse.

Alla circolare n. 301 del 26 giugno 2001 dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 6 luglio 2001, al paragrafo "Spese ammissibili", quarto capoverso, dopo le parole "negoziazione bancaria" al posto del punto va inserita una virgola e viene apportata la seguente integrazione: "o che nei documenti contabili sia apposto il timbro con la dicitura "Pagato" e "Per quietanza" siglati dal responsabile della ditta fornitrice."
(2002.43.2559)
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Avviso relativo all'approvazione degli elenchi delle iniziative della Provincia di Siracusa per investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnia. P.O.R. Sicilia 2000-2006 Sicilia - Misura 4.06 (4.2.1) Pregresso.

Con il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali n.1187 dell'1 ottobre 2002, è stato approvato l'elenco delle iniziative della Provincia di Siracusa relative alle istanze pregresse presentate ai sensi della precedente programmazione e conformi alle linee del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Tutti coloro che sono interessati possono prendere visione degli elenchi approvati presso la sede dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presso la sede dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste o collegarsi al sito internet: www.regione.sicilia.it e sul sito www.euroinfosicilia.it
(2002.43.2573)
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Riconoscimento dell'associazione di produttori A.P.A.O.R., con sede in Ragusa, quale organizzazione di produttori.

Con decreto n. 1239 del 9 ottobre 2002 del dirigente del servizio 7° - strutture agricole del dipartimento regionale interventi strutturali, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione del l'art. 11 del Regolamento n. 2200/96, dell'associazione di produttori A.P.A.O.R., con sede in Ragusa, via A. De Gasperi, 16, quale organizzazione di produttori.
La predetta organizzazione di produttori rimane iscritta al n. 19 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2002.42.2547)
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Riconoscimento del consorzio Ortofrutta dell'Etna, con sede in Biancavilla, quale organizzazione di produttori.
Con decreto n. 1240 del 9 ottobre 2002 del dirigente del servizio 7° - strutture agricole del dipartimento regionale interventi strutturali, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione del l'art. 11 del Regolamento n. 2200/96, dell consorzio Ortofrutta dell'Etna, con sede in Biancavilla (CT), via Vittorio Emanuele, 532 - quale organizzazione di produttori.
La predetta organizzazione di produttori rimane iscritta al n. 47 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2002.42.2547)
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Riconoscimento della cooperativa Ortoagrumi Val di Noto, con sede in Noto, quale gruppo di produttori.

Con decreto n. 1241 del 9 ottobre 2002 del dirigente del servizio 7° - strutture agricole del dipartimento regionale interventi strutturali, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione del l'art. 14 del Regolamento n. 2200/96, della cooperativa Ortoagrumi Val di Noto, con sede in Noto (SR) S.P. Noto-Pachino km. 1, quale gruppo di produttori.
Il predetto gruppo di produttori viene iscritto al n. 8 dell'elenco regionale dei gruppi di produttori.
(2002.42.2547)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Comunicato relativo alla circolare 6 settembre 2002, n. 1335 relativa all'Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo, misura 4.03 - sottomisura 4.03.b - Imprenditorialità giovanile e femminile e relativo bando di attuazione.
Con riferimento a quanto preannunziato con il bando relativo alla sottomisura 4.03.b, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.43 del 13 settembre 2002 e precisamente a pag. 71, punto 3, comma 2, si comunica che gli interventi P.I.T. che concorreranno al finanziamento sulla disponibilità derivante dalla quota territorializzata della sottomisura 4.03.b sono quelli approvati con D.P.R.S. n.94 del 18 giugno 2002, valutati dal nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del dipartimento programmazione con i criteri adottati e resi noti nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I, n. 45 del 27 settembre 2002 e conseguentemente rideterminati con l'indicazione dei relativi livelli di priorità con D.P.R. n.175/Segr. del 4 novembre 2002.
(2002.46.2736)
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Avviso pubblico e circolare 22 ottobre 2002, relativa all'attuazione della sottomisura 4.04.a - Servizi innovativi di rete - P.O.R. Sicilia 2000-2006.

Nell'avviso e relativa circolare di cui in epigrafe, pubblicati nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.49 del 25 ottobre 2002, si rende necessario apportare le seguenti integrazioni da aggiungere in coda all'art.1 sia dell'avviso che della circolare:
-  "per il predetto P.I.T. 9 si terrà altresì conto del seguente criterio aggiuntivo: progetti presentati da imprese giovanili femminili e operanti nel settore del no-profit;
-  per il predetto P.I.T. 2 dell'ulteriore criterio aggiuntivo: programmi finalizzati all'utilizzazione di nuove tecnologie per l'uso di sistemi avanzati di comunicazione e commercializzazione, per l'informatizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di tecnologie pulite e investimenti utili per la sicurezza e qualità dei processi produttivi e dei prodotti;
-  inoltre per il P.I.T. 3 il seguente criterio aggiuntivo che riguarda: investimenti nel settore della certificazione di qualità".
(2002.46.2738)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Ripartizione di una somma in favore delle rappresentanze regionali delle associazioni inquilini ed assegnatari di alloggi costruiti a totale carico o con contributi dello Stato e della Regione.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici rende noto che dovrà procedere, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, art. 23, alla erogazione, in favore delle rappresentanze regionali delle associazioni inquilini ed assegnatari di alloggi costruiti a totale carico o con contributo dello Stato e della Regione che svolgono attività di patronato in favore degli associati e che sono rappresentate nelle commissioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, della somma di E 47.000 prevista dalla legge regionale 25 marzo 2002, n. 1.
Le rappresentanze regionali interessate, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare apposita istanza corredata da ogni utile indicazione circa l'utenza servita, l'organizzazione predisposta a servizio della stessa e l'attuale rappresentanza, in seno alle commissioni sopra specificate entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Sulla base dei predetti elementi si provvederà al riparto della somma sopra indicata.
(2002.44.2605)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Misura 4.19a) -Azioni di potenziamento e riqualificazione dell'offerta turistica.

Si rende noto che sul sito internet www.regione.sicilia.it/turismo di questo dipartimento turismo, sport e spettacolo, è visionabile il file contenente il valore di tutti gli indicatori relativi ai progetti esitati positivamente dalla Banca concessionaria BancaintesaBCI Mediocredito S.p.A. di cui alla graduatoria approvata con decreto n. 844/S 3° Tur del 27 settembre 2002, unitamente ai valori di media e deviazione standard utili per il calcolo matematico di "normalizzazione" degli indicatori stessi.
(2002.46.2750)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 11 ottobre 2002.
Legge 14 febbraio 1992, n. 185 - "Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale". Reiterate richieste di integrazione e/o rettifica di proposte di delimitazione già avanzate ed accolte dal competente Ministero, concernenti territori danneggiati da avversità atmosferiche in agricoltura.

Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura

Pervengono a questo ufficio, da parte di taluni ispettorati provinciali dell'agricoltura, numerose e reiterate richieste di integrazione e/o rettifica di proposte di delimitazione di territori danneggiati da eventi avversi, già da tempo inoltrate ed accolte dal competente Ministero delle politiche agricole e forestali.
A tal proposito si richiama preliminarmente (vedi anche circolare assessoriale n. 249/98, paragrafo 7.1) quanto specificato dallo stesso Ministero con nota prot. n. 101.178 del 30 maggio 1996 (trasmessa agli ispettorati e condotte agrarie con nota assessoriale prot. n. 3833 del 24 giugno 1996) circa la delicata problematica delle proposte integrative di delimitazione, laddove veniva precisato che "eventuali errori ed omissioni nella formulazione delle proposte devono essere segnalati immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale, per il conseguente provvedimento di rettifica. Non sono giustificabili proposte integrative oltre detti termini".
Pertanto, al fine di evitare confusioni interpretative ed allo scopo di chiarire ulteriormente quanto attiene alla delicata problematica in oggetto, si ribadisce quanto segue:
-  la legge 14 febbraio 1992, n. 185 - Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale, all'art. 3, comma 4, prevede che "Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate";
-  la medesima legge prevede all'art. 7 (pubblicità degli interventi) che "gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142";
-  la circolare assessoriale n. 249 del 9 febbraio 1998, al cap. 6 (pubblicità degli interventi di delimitazione), paragrafo 6.1 ribadisce: "allo scopo di dare riscontro alla necessità di una adeguata diffusione dei dati relativi ai territori delimitati, onde garantire una corretta informazione dei cittadini, agevolando la corretta compilazione della istanze di ammissibilità ai benefici di legge ed evitando in tal modo la genericità delle stesse in riferimento alle produzioni danneggiate, dovrà scrupolosamente attuarsi quanto già specificato all'articolo 7 della legge n. 185/92, laddove viene disposto l'obbligo di rendere pubblici "gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6". Tali atti saranno pertanto resi accessibili ai cittadini attraverso pubblicazione, per 15 giorni, nell'albo pretorio dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142", e, più avanti: "si avrà cura, tra l'altro, di verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto declarato dal Ministero e la relativa originaria proposta ispettoriale, al fine di non indurre l'utenza in possibili errori che ne aggraverebbero i già profondi disagi (cfr. nota assessoriale protocollo n. 361/V del 3 febbraio 1997)".
Alla luce di quanto dianzi esposto e nella considerazione che le ditte sono poste in condizione di visionare gli atti di proprio interesse presso l'albo pretorio del relativo comune secondo le modalità previste dal citato art. 7 della legge n. 185/92 relativo alla pubblicità degli interventi, qualsiasi eventuale opposizione da parte di ditte eventualmente escluse, relativa al mancato inserimento di territori danneggiati nel contesto di proposte di delimitazione avanzate e declarate dal competente Ministero ai sensi della legge n. 185/92 andrà pertanto inoltrata nelle forme e nei diversi termini previsti dalla normativa vigente in materia di ricorsi. Tali termini saranno computati a partire dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
Non saranno ritenute ammissibili richieste di integrazione e/o rettifiche relative a territori esclusi dalla delimitazione proposta, che vengano avanzate successivamente a tali termini.
Per maggiore ulteriore garanzia di capillare informazione i competenti ispettorati provvederanno altresì a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dei suddetti atti, per quindici giorni, nell'albo pretorio dei comuni interessati, anche attraverso annunci su quotidiani.
Si coglie l'occasione per ribadire, nel contesto della presente nota circolare, quanto già espresso con la citata circolare assessoriale n. 249/98 laddove veniva con forza sottolineata la necessità di "porre estrema attenzione e cautela nel dare corso a richieste di integrazione e/o rettifica relative a proposte già inoltrate o accolte, circostanziandole dettagliatamente e sempre che le stesse pervengano a codesti uffici entro i termini sopracitati. Ciò allo scopo di limitare ogni possibile eventuale errore di valutazione, con conseguenti ripercussioni negative per l'utenza interessata" raccomandando ancora, in quella stessa sede, "di porre estrema attenzione nella definizione e formulazione delle relazioni tecniche relative a proposte di delimitazione, in considerazione del fatto che tali errori - pur sempre possibili data la complessità del lavoro svolto - inducono comunque confusione e disagio presso l'utenza, determinando peraltro un aggravio in sede operativa ed un costo per la stessa amministrazione".
Il dirigente generale del dipartimento re gionale interventi strutturali: CROSTA
(2002.42.2515)
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CIRCOLARE 6 novembre 2002, n.317.
Circolare per la realizzazione del programma promozio nale ai sensi dell'art. 126 della legge regionale n. 32 del 23 di cembre 2000.

Alla Presidenza della Regione
Alla direzione interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste
Ai gruppi di lavoro della direzione interventi strutturali
Alle sezioni operative di assistenza tecnica
Alla Corte dei conti - ufficio controllo atti agricoltura
All'Ente di sviluppo agricolo
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Lega nazionale delle cooperative italiane
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Federazione regionale degli ordini provinciali degli agronomi
All'associazione tecnici pubblicitari
All'Associazione italiana imprese di comunicazione
La legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 al l'art. 126 determina i livelli di aiuto e la tipologia delle attività da realizzare per la promozione dei prodotti agro-alimentari.
Con la presente circolare, che sostituisce le precedenti, vengono individuati modalità e criteri per la predisposizione del piano promozionale.
1)  CRITERI GENERALI
L'amministrazione, per la realizzazione delle attività previste dalla legge in oggetto, intende attenersi alla co municazione della Commissione europea relativa alla partecipazione degli Stati ad azioni promozionali dei prodotti agricoli e della pesca (n. 86/C272/03) e agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (n. 2001/C252/03) che prevedono i seguenti obiettivi:
-  campagne promozionali sui mercati esteri;
-  campagne promozionali sui mercati nazionali e/o regionali intese a promuovere specifiche qualità o varietà di prodotti tipici della produzione nazionale;
-  valorizzazione di prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) ed attestazione di specificità come da Regolamento CEE n. 2081/92 e n. 2082/92;
-  valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CEE n. 2092/91 e ottenuti con metodi di produzione integrata;
-  valorizzazione dei vini DOC, DOCG e IGT riconosciuti dalla legge nazionale n. 164/92.
Inoltre, per quanto riguarda le attività all'estero questa amministrazione si atterrà a quanto previsto dal D.P.R. 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 6 luglio 1994, riguardante l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle provincie autonome.
2)  OBIETTIVI
-  Portare a conoscenza di tutti gli operatori delle filiere agro-alimentari le iniziative promozionali dell'As sessorato dell'agricoltura e delle foreste.
-  Portare a conoscenza di enti, istituzioni e società le modalità di presentazione delle proposte di iniziative promozionali.
-  Determinare i criteri di selezione per la partecipazione delle imprese agro-alimentari siciliane alle iniziative promozionali promosse da questo Assessorato;
-  Determinare la ripartizione del budget assegnato ai sensi dell'art. 126 della legge regionale n. 32/2000.
Per il presente anno la ripartizione del budget sarà il seguente:
accordo di programma con il Mi- 
  nistero attività produttive     20% del budget; 
attività fieristica     45% del budget; 
attività promozionale     25% del budget; 
attività comunicazionale relativa- 
  mente ai prodotti di qualità     10% del budget. 

Qualora per una singola attività non venga raggiunta la copertura al 100% la somma rimanente verrà ripartita per le altre attività.
3)  REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
I soggetti proponenti devono presentare, al fine del l'eventuale finanziamento dell'iniziativa promozionale, la seguente documentazione:
a)  progetto che esplichi in dettaglio la realizzazione del servizio proposto;
b)  piano tecnico-economico di massima sull'attività promozionale con l'annotazione dei relativi costi;
c)  atto costitutivo e/o statuto per le associazioni, società, etc.;
d)  delibera che autorizza il legale rappresentante a presentare istanza all'Amministrazione e di assumerne i relativi obblighi;
e)  contratto o mandato attestante l'esclusività per la manifestazione.
f)  elenco delle attività svolte negli ultimi 3 anni dal soggetto proponente per altri enti pubblici e/o società private ed elenco dei titoli professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
g)  documentazione specifica relativa alla tipologia di manifestazione promozionale (vedi punti 4, 5, 6, 7, 8).
La documentazione di cui ai punti d), e, f) non è ob bligatoria per gli enti pubblici e/o assimilati, mentre deve essere presentata da tutti gli altri soggetti proponenti, pena l'esclusione.
I soggetti proponenti dovranno inviare i progetti, corredati dalla documentazione di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'Assessorato considererà valide le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2002 purché siano confermate con istanza successiva alla pubblicazione della presente circolare. Entro lo stesso termine i progetti già presentati, ove necessario, dovranno essere rimodulati secondo i criteri della presente circolare e integrati della documentazione mancante.
I soggetti proponenti devono presentare, per la liquidazione delle spese sostenute, la seguente documentazione da accompagnare all'istanza di liquidazione:
1) certificato di attività e di vigenza per i soggetti iscritti alla Camera di commercio con la dicitura di non fallenza e per le richieste con importo superiore o uguale ai 300 milioni la certificazione antimafia;
2)  tabulato analitico delle spese sostenute;
3)  elenco delle fatture con il numero, data, imponibile I.V.A. ed il totale complessivo specificatamente per i beni ed i servizi che il soggetto organizzatore acquisisce all'esterno della propria struttura;
4)  le fatture dovranno essere quietanzate dal legale rappresentante del soggetto che le ha emesse indicando data di quietanza e modalità di pagamento;
5)  per quanto concerne la modalità di pagamento delle fatture per la fornitura di beni e servizi è prevista soltanto la forma del bonifico bancario;
6)  il legale rappresentante dovrà dichiarare, nei modi di legge, facendo riferimento ad ogni singola fattura oggetto di liquidazione, che per la fornitura dei beni e servizi delle fatture elencate sono stati effettuati i pagamenti dell'intero importo e che le precitate fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili e fiscali ed integralmente pagate e che non esiste alcuna ragione di credito, nonché accordi che prevedono successive riduzioni di prezzo in qualunque forma e/o fatturazioni di storno;
7)  il rendiconto delle spese dovrà essere accompagnato dalla dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto attuatore, nella quale si certifica che le spese sostenute per l'azione promozionale con l'indicazione delle singole voci sono formalmente corrette e registrate nei libri contabili.
Non è consentito cedere la gestione della manifestazione in subappalto, anche parziale, a ditte terze.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà dato avviso della stessa nei più importanti quotidiani siciliani.
Le iniziative proposte e selezionate dall'Amministrazione regionale faranno parte di un programma promozionale che sarà approvato con decreto assessoriale del quale sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Si precisa che al programma promozionale sarà data esecuzione solo successivamente all'autorizzazione co mu ni taria relativa all'art. 126 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000.
4) ATTIVITA' FIERISTICA
a) Obiettivi ed indirizzi della pubblica amministrazione
Con la programmazione e la pianificazione di tale attività questo Assessorato intende privilegiare le manifestazioni fieristiche che hanno avuto riscontro favorevo le da parte dell'imprenditoria agro-alimentare siciliana.
Verranno altresì promosse partecipazioni a nuove rassegne fieristiche che sono in grado di assicurare alle aziende agro-alimentari siciliane un proficuo contatto con importatori, buyer della distribuzione organizzata, agenzie di importazione etc.. La scelta di una rassegna fieristica verrà effettuata sulla base congiunta dei seguenti parametri:
-  paese in cui si svolge la manifestazione con riferimento ai principali parametri economici (reddito pro- capite, P.I.L., import ed export dell'agro-alimentare);
-  numero di operatori che hanno partecipato alla rassegna fieristica dell'anno precedente (nel caso di manifestazioni alla prima edizione dovrà essere indicata una stima del numero di operatori presenti);
-  superficie totale espositiva;
-  importazioni di prodotti agro-alimentari italiani e siciliani nel paese in cui verrà svolta la manifestazione;
-  carattere internazionale della manifestazione fieristica che deve essere rivolta agli operatori di settore (per le fiere realizzate all'estero).
b)  Requisiti dei soggetti proponenti e modalità di presentazione dei progetti
Le iniziative promozionali sono organizzate dall'As sessorato dell'agricoltura e delle foreste in rispetto delle normative che regolamentano il coordinamento delle stesse in Italia ed all'estero. Lo scopo della partecipazione diretta dell'Assessorato è quello di promuovere i prodotti e le imprese agro-alimentari regionali in Italia ed all'estero.
I soggetti che possono proporre alla scrivente Amministrazione la partecipazione ad una determinata rassegna fieristica sono:
a)  gli enti fiera o loro uffici distaccati;
b)  l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;
c)  le Camere di commercio;
d)  ditte e società aventi l'esclusività della manifestazione.
Nel caso si tratti di fiere all'estero l'esclusività della società per l'organizzazione della fiera si deve intendere almeno in campo nazionale. Nel caso di manifestazioni fieristiche nazionali e regionali si prenderanno in considerazione solamente le proposte pervenute dall'ente fiera organizzatore della rassegna.
Oltre a quanto specificato sopra, i soggetti proponenti devono presentare la documentazione di cui al punto 3) della presente circolare.
La proposta da presentare all'Assessorato viene riportata di seguito (allegato 3).
Qualora la proposta presentata dal soggetto proponente venga inserita nel programma promozionale, lo stesso è obbligato a presentare il progetto esecutivo con il dettaglio delle voci di spesa almeno 60 giorni dall'inizio della manifestazione, pena l'annullamento della stessa.
c)  Soggetti beneficiari e selezione delle imprese agro-ali men tari
Sono ammesse a partecipare le aziende agricole o le imprese che producono e/o commercializzano, in misura prevalente, prodotti agro-alimentari siciliani.
L'Assessorato esaminerà le richieste pervenute per mezzo fax, postale o consegnate "brevi manu" all'ufficio protocollo della scrivente Amministrazione (vedi allegato 2). Le richieste potranno pervenire consultando il sito internet www.regione.sicilia.it e trasmettendo via e-mail l'apposito modulo inserito nel predetto sito.
Nel caso in cui le richieste di adesione sono superiori agli spazi a disposizione, le aziende invitate ad aderire alle singole iniziative saranno successivamente selezionate in funzione dei seguenti parametri:
-  categoria merceologica;
-  tipologia dell'impresa (agricola, industriale, artigianale, commerciale);
-  quantitativo prodotto (media dell'ultimo triennio);
-  fatturato (media dell'ultimo triennio);
-  fatturato nel paese in cui si svolge la manifestazione;
-  numero di dipendenti fissi e stagionali debitamen te assunti.
La partecipazione dei soggetti interessati alle manifestazioni fieristiche sarà subordinata alla presenza di al meno una persona dell'azienda o incaricata dalla stessa. Nel caso in cui l'azienda intenda avvalersi di un proprio importatore deve indicarlo nella richiesta di partecipazione garantendo altresì che l'importatore esponga, nello stand assegnato, esclusivamente le produzioni della impresa che ha fatto richiesta di partecipazione.
Al fine di facilitare l'inserimento su nuovi mercati delle nuove e piccole imprese, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di destinare sino al 20% della superficie totale espositiva a tali imprese. L'individuazione di tali soggetti e la relativa riserva degli spazi espositivi an drà attribuita in relazione ad ogni singolo evento fieristico.
L'Assessorato si riserva di determinare la quantità e la qualità dei servizi da prestare alle aziende partecipanti, rimanendo comunque sempre a carico dell'azienda le spe se di trasporto, vitto ed alloggio del personale incaricato a seguire la manifestazione.
L'Assessorato si riserva inoltre di chiedere una quota di partecipazione per far fronte alle spese organizzative dell'evento promozionale. L'ammontare della quota di partecipazione sarà di volta in volta determinata e co municata alle imprese.
Nel caso in cui l'impresa che ha fatto richiesta di adesione intende successivamente rinunciare alla stessa manifestazione deve comunicare la rinuncia entro le date indicate dall'Assessorato. Qualora l'impresa non adempia a quanto appena specificato, l'Assessorato applicherà una sanzione che prevede, oltre alla perdita della eventuale quota di partecipazione, l'esclusione dalle manifestazioni promozionali organizzate da questo Assessorato per un periodo non inferiore a 6 mesi e comunque non superiore ad un anno.
5) ATTIVITA' PROMOZIONALE
5.1)  I beneficiari di tale attività sono tutte le forme societarie rappresentative dei produttori agricoli con il seguente ordine di priorità: consorzi di tutela, consorzi di commercializzazione, organizzazioni di produttori, cooperative di produttori agricoli. Nessun aiuto potrà essere concesso a favore di imprese individuali.
5.2)  Le iniziative che possono essere realizzate sono le seguenti:
-  pubblicità dei prodotti di elevata qualità, nel ri spet to dell'art. 28 del trattato;
-  pubblicità dei prodotti tipici ai sensi dei Regolamenti CEE nn. 2081/92 e 2082/92 del Consiglio relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e delle de nominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
-  pubblicità dei prodotti dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CEE n. 2092/91 ed ottenuti con metodi di produzione integrata;
-  pubblicità dei vini DOCG, DOC e IGT riconosciuti ai sensi della legge nazionale n. 164/92.
Per "pubblicità" si intende qualsiasi operazione intesa ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto, tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo nonché le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti vendita dei diversi circuiti distributivi.
5.3) Livello di aiuto:
-  è concesso un aiuto pari al 50% della spesa am missibile fino ad un massimo di E 100.000 per un pe riodo di 3 anni nel rispetto delle condizioni previste dal punto 14 degli orientamenti per il settore agricolo, dagli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti e dall'art. 28 del trattato istitutivo della Comunità europea;
-  l'aiuto in questione non è cumulabile con aiuti di altri enti pubblici.
Le attività ammesse sono le seguenti:
A)  Distribuzione organizzata
a) obiettivi ed indirizzi della pubblica amministrazione
Con tale attività l'Assessorato intende consolidare ed acquisire le quote di mercato dei prodotti agro-alimentari siciliani all'interno della moderna distribuzione.
Quest'ultima ha acquisito nel tempo una notevole im portanza per la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari sia freschi che trasformati. L'incidenza degli acquisti presso le grandi superfici (super/iper e discount) è elevata (50-70%) per pasta, vino, formaggi, salumi, olio d'oliva ed ortofrutta. Dall'esperienza acquisita da questo Assessorato emerge la necessità da parte di numerose azien de siciliane di avviare o consolidare rapporti commerciali con la moderna distribuzione che, soprattutto all'estero, chiede interventi promozionali per fare conoscere ai propri clienti i prodotti agro-alimentari siciliani di qualità;
b) modalità di presentazione dei progetti
I progetti presentati dai beneficiari sopra individuati devono contenere, oltre a quanto previsto dal punto 3) della presente circolare, la seguente documentazione:
-  numero di punti vendita sui quali si intende effettuare la promozione;
-  distribuzione di punti vendita nel territorio nazionale e/o estero sui quali si intende effettuare la promozione;
-  tipologia di punti vendita (iper, super, cash & car ry, etc.) sui quali si intende effettuare la promozione;
-  affluenza media settimanale dei punti vendita sui quali si intende effettuare la promozione;
-  numero di punti vendita sui quali l'anno precedente si è commercializzata la promozione;
-  tipologia di prodotto/i oggetto della promozione;
-  presenza "sullo scaffale" del prodotto durante la campagna promozionale;
-  progetto tecnico-economico dal quale si evinca il vantaggio economico dell'impresa ad effettuare la promozione;
-  disponibilità della catena distributiva ad effettuare la promozione o eventuale contratto di fornitura;
-  dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente che si impegna a compartecipare alla spesa per la quota di propria spettanza.
Fattori preferenziali saranno relativi alla tipologia di prodotto da promuovere e/o al vantaggio economico avuto con l'azione promozionale.
Il pagamento avverrà previa rendicontazione e fatturazione da parte del soggetto proponente che dovrà presentare una dettagliata relazione sui volumi di prodotto venduto durante l'attività promozionale e sulle previsioni di vendita per il resto della campagna.
I servizi promozionali ammessi al finanziamento so no i seguenti:
-  utilizzazione di spazi all'interno dei punti vendita;
-  hostess e/o promoter;
-  materiale promo-pubblicitario;
-  banchetti per l'esposizione e degustazione del prodotto;
-  attività di animazione all'interno dei punti ven dita.
L'Assessorato effettuerà controlli sullo svolgimento dell'attività promozionale da parte dei soggetti beneficiari e si riserva, in caso di inadempienze, di decurtare l'im porto totale da finanziare. I beneficiari, inoltre, devono comunicare all'Assessorato la data di inizio della promo zione almeno 30 giorni prima dell'inizio della stessa.
B)  Catering commerciale, enoteche, etc.
a)  obiettivi ed indirizzi della pubblica amministrazione
La promozione effettuata nella ristorazione e nelle eno teche si prefigge come obiettivo quello di sensibilizzare sia i consumatori sia i gestori di questi esercizi al l'acquisto ed utilizzo dei prodotti siciliani indicati al punto 5.2.
I prodotti agro-alimentari siciliani per le proprie prerogative di elevata qualità si prestano ad essere inseriti nella ristorazione e nelle enoteche con particolare riferimento ad un alto target di mercato espresso in termine di prezzo.
I mercati di riferimento sono quello regionale ed in misura prevalente quello nazionale ed estero.
b)  modalità di presentazione dei progetti
I progetti presentati dai beneficiari sopra indicati de vono contenere, oltre a quanto previsto dal punto 3) del la presente circolare, la seguente documentazione:
-  numero di ristoranti, enoteche etc. ... sui quali si intende effettuare la promozione;
-  distribuzione dei ristoranti, enoteche etc. ... nel territorio nazionale e/o estero sui quali si intende effettuare la promozione;
-  tipologia dei ristoranti, enoteche etc... sui quali si intende effettuare la promozione;
-  tipologia di prodotto/i oggetto della promozione;
-  presenza "sullo scaffale" del prodotto durante la campagna promozionale;
-  progetto tecnico-economico dal quale si evinca il vantaggio economico dell'impresa ad effettuare la promozione;
-  disponibilità dei ristoranti, enoteche etc. ad effettuare la promozione o eventuale contratto di fornitura;
-  dati relativi al fatturato ed affluenza media settimanale di ogni punto vendita;
-  dati sul target della clientela;
-  dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente che si impegna a compartecipare alla spesa per la quota di propria spettanza.
Nel caso di promozione all'estero è indispensabile che antecedentemente all'inizio dell'azione i gestori di ristoranti ed enoteche dimostrino di aver acquistato i prodotti oggetto della promozione.
Fattori preferenziali saranno relativi alla tipologia di prodotto da promuovere e/o al vantaggio economico avuto con l'azione promozionale.
La spesa finanziabile è pari al 50% del totale costo del progetto esclusa I.V.A., la parte rimanente sarà a carico dei soggetti proponenti.
Il pagamento avverrà ad avvenuta rendicontazione e fatturazione da parte del soggetto proponente che dovrà presentare una dettagliata relazione sui volumi di prodotto venduto durante l'attività promozionale e sulle previsioni di vendita per il resto della campagna.
I servizi promozionali ammessi al finanziamento so no i seguenti:
-  utilizzazione di spazi all'interno dei punti vendita;
-  hostess e/o promoter;
-  materiale promo-pubblicitario;
-  banchetti per l'esposizione e degustazione del pro dotto;
-  attività di animazione all'interno dei punti ven dita.
L'Assessorato effettuerà controlli sullo svolgimento del l'attività promozionale da parte dell'impresa richieden te e si riserva, in caso di inadempienze, di decurtare l'im porto totale da finanziare. L'impresa richiedente, inoltre, deve comunicare all'Assessorato la data di inizio della promozione almeno 30 giorni prima dell'inizio della stessa.
C)  Cartellonistica esterna (aeroportuale, metropolitana, stra dale, bus, pensiline, etc.) e comunicazione su periodici, settimanali, mensili, inserti, etc.
Tale attività può essere effettuata esclusivamente per i prodotti di cui al punto 5.2.
a) modalità di presentazione dei progetti
I soggetti beneficiari (consorzi di tutela, consorzi di commercializzazione, organizzazioni di produttori e cooperative di produttori agricoli) devono presentare, oltre a quanto previsto dal punto 3) della presente circolare, la seguente documentazione:
per la cartellonistica:
-  indicazione sull'ubicazione esatta degli spazi pub blicitari;
-  inizio della campagna e durata della stessa;
-  formato degli impianti pubblicitari;
-  prezziari depositati presso la Camera di commercio;
-  stima sul costo contatto;
-  dichiarazione del legale rappresentante del sogget to richiedente che si impegna a compartecipare alla spesa per la quota di propria spettanza;
per la comunicazione sulla stampa:
-  certificazione ADS della testata e/o dichiarazione dell'editore che attesti:
-  numero di copie diffuse e numero di lettori;
-  diffusione geografica della testata o della rivista;
-  dati relativi all'individuazione del target group di riferimento.
Dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente che si impegna a compartecipare alla spesa per la quota di propria spettanza.
6)  ATTIVITA' COMUNICAZIONALE:
a) obiettivi ed indirizzi della pubblica amministrazione
Un fattore critico di insuccesso dei prodotti agro alimentari siciliani sta nella mancanza di conoscenza degli stessi da parte dei consumatori italiani ed esteri. Proprio per tale ragione si intende proseguire ed in taluni casi avviare una campagna comunicazionale attraverso azioni di informazione che mettano in rilievo la qualità, le caratteristiche intrinseche, i metodi di produzione, gli aspetti nutrizionali, la sicurezza alimentare e l'etichettatura dei prodotti siciliani indicati al punto 5.2.
A)  Stampa su periodici, settimanali, mensili, inserti, etc.
a)  requisiti dei soggetti proponenti e modalità di presen tazione dei progetti
I soggetti che possono proporre alla scrivente Amministrazione i progetti relativi al punto A sono:
-  società editrici di testate giornalistiche e/o di riviste di settore nazionali;
-  società editrici di testate giornalistiche e/o di riviste di settore estere o loro rappresentanze in Italia o so cietà italiane a cui è stata affidata l'esclusiva per il territorio nazionale.
Tali soggetti devono presentare, oltre a quanto previ sto dal punto 3) della presente circolare, la seguente do cumentazione:
-  certificazione ADS e/o dichiarazione dell'editore che attesti:
-  numero di copie diffuse e numero di lettori;
-  diffusione geografica della testata o della rivista;
-  dati relativi all'individuazione del target group di riferimento.
Il pagamento avverrà ad avvenuta rendicontazione e fatturazione da parte del soggetto proponente.
All'Assessorato devono essere consegnate copie del materiale divulgativo che deve presentare il logo della Regione siciliana, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. Tutto questo materiale deve essere allegato alle fatture ed al report finale, questnelle modalità descritte nei paragrafi precedenti.
Inoltre, per le eventuali pubblicazioni attraverso quotidiani, settimanali o riviste di settore devono essere prodotte le copie da allegare alla documentazione tecnico-contabile.
  L'Assessore: CASTIGLIONE 

Allegato 1
NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

1)  Criteri e modalità di ammissione delle imprese
La domanda di ammissione ad ogni manifestazione promozio nale dovrà pervenire all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, completa di tutti gli elementi richiesti, entro la data stabilita per ciascuna manifestazione, a tal proposito farà fede la data di arrivo al l'As ses sorato (timbro in entrata).
Le domande che non perverranno entro il termine prescritto o che perverranno non complete di tutti gli elementi o non compilate secondo le modalità prescritte saranno archiviate.
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste si riserva inoltre, il diritto di non ammettere quelle ditte che in precedenti iniziative promozionali non si siano attenute alle istruzioni o abbiano assunto un comportamento tale da recare pregiudizio alle iniziative o all'immagine della Regione siciliana.
In base al numero di richiesta delle imprese, alle aree ed agli stand disponibili, ed alle esigenze di carattere generale, tecnico e di rappresentatività dei vari settori produttivi, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste si riserva di selezionare le imprese secondo i parametri enunciati al punto 4) della presente circolare.
L'Assessorato si riserva la possibilità di annullare, per qualsiasi valido motivo, una manifestazione promozionale dandone comunicazione a tutte le imprese che hanno fatto richiesta di partecipa zione.
L'espositore o il suo incaricato dovrà essere presente in loco il giorno prima dell'inizio delle manifestazioni promozionali, salvo in dicazione comunicata dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
In caso di inadempienza l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste si riserva la facoltà di utilizzare lo spazio vuoto secondo le necessità del caso.
In tale evenienza, i campioni inviati dall'impresa potranno essere rimossi e l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste non risponderà del loro utilizzo.
2) Natura, qualità e quantità dei prodotti da esporre
Considerato il carattere di rappresentatività che vengono ad assumere le partecipazioni alle fiere organizzate dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, ogni richiedente è impegnato ad esporre i propri campionari in qualità, varietà e quantità tali da consentire, a giudizio dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, un'ottima presentazione.
L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste si riserva di non fare esporre o di far rimuovere i prodotti che, a suo insindacabile giudizio, non rispondessero ai requisiti suddetti o che non fossero comunque ritenuti idonei, per qualsiasi motivo, a figurare nelle manifesta zioni promozionali.
3) Vendite dirette e assaggi
E' espressamente proibita la vendita in fiera direttamente al pubblico se non preventivamente autorizzata.
L'espositore che non si atterrà a questa disposizione sarà escluso dalle manifestazioni promozionali ed il suo stand sarà chiuso.
Sono consentite, invece, salvo disposizioni contrarie dell'Amministrazione della fiera o del funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste presente sul posto, e comunque con l'osservanza delle norme eventualmente vigenti in materia, assaggi, degustazioni e omaggi di campioni.
4) Spedizione delle merci
Per ogni manifestazione promozionale saranno comunicate le istruzioni relative alla spedizione delle merci nonché il nominativo dello spedizioniere al quale l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste affida la spedizione delle merci da esporre.
5) Chiusura delle manifestazioni promozionali
A fine fiera l'espositore o il suo rappresentante, agente, incaricato, spedizioniere o corrispondente dello stesso etc., dovrà curare lo smontaggio, il reimballaggio e il ritiro delle merci esposte. L'As sessorato dell'agricoltura e delle foreste non assume alcuna responsabilità al riguardo.

Allegato 2

DOMANDA DI ADESIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI PROMOSSE DALL'ASSESSORATO

Regione siciliana
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste
Dipartimento interventi strutturali
Servizio VIII tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli
fax 091/6966016
Partecipazione alla manifestazione .........................................................
.........................................................(specificare)
Denominazione impresa ......................................................... indirizzo ......................................................... città ......................................................... provincia ..................... tel. ......................................................... cell. ................................................................... fax ......................................................... e-mail ............................................................... ragione sociale ......................................................... marchio/i ......................................................... ......................................................... categoria/e merceologica .........................................................
-  quantitativi commercializzati, media dell'ultimo triennio (espres si in kg. ad eccezione di vini ed oli espressi in litri) ......................................................... .........................................................;
-  fatturati dei relativi quantitativi commercializzati media ultimo triennio (lire) .........................................................;
-  fatturato dell'ultimo anno nel paese in cui si svolge la manifestazione (lire) .........................................................;
-  numero di dipendenti fissi e stagionali fissi n. ........................................................., stagionali n. ..................
Data .........................................................
Firma
.........................................................

Allegato 3
Prospetto dei costi relativo alla manifestazione fieristica.........................................................
......................................................... (specificare)

1)  Affitto ed allestimento area mq. to- 
  tali .......... (costo per mq. lire ......................) totale .........................................................  
2)  Allestimento personalizzato, apparec- chiature non comprese nell'allestimen- 
  to base (specificare) ......................................................... totale .........................................................  
3)  Interpreti ed hostess (costo per uni- 
  tà) ................................................................................... totale .........................................................  
4)  trasporto ed assicurazione con con- centramenti a Palermo e Catania 200 
  kg. max per azienda totale .........................................................  
5)  azioni di comunicazione e marketing 
  (specificare) ......................................................... totale .........................................................  
6)  spese di gestione documentabile totale .........................................................  
7)  spese missione personale (max 1 unità) totale .........................................................  

(2002.45.2694)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 8 novembre 2002, n. 24.
Legge 10 marzo 2000, n.62 - Termine di presentazione delle istanze per il riconoscimento della parità, a partire dall'anno scolastico 2003/2004. Circolare ministeriale n.102 del 19 agosto 2002.
Al direttore regionale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia
Ai centri servizi amministrativi della Sicilia
Al M.I.U.R. dipartimento servizi nel territorio area della parità scolastica
In ragione dell'autonomia statuaria della Regione siciliana le disposizioni in ordine ai termini di presentazione delle istanze ed alle procedure da adottare per il riconoscimento della parità alle istituzioni scolastiche non statali di ogni ordine e grado, "riconosciute" e "non riconosciute", vengono impartite con circolare assessoriale, in conformità a quanto disposto dal decreto n. 25/DIR del 6 febbraio 2001, nel rispetto dei principi giuridici stabiliti dalla legge 10 marzo 2000, n.62 e, per quanto compatibile, delle disposizioni impartite sull'argomento dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le circolari attualmente in vigore.
Con la presente circolare si stabilisce che il termine di scadenza entro cui i titolari della gestione delle istituzioni scolastiche interessate ad ottenere la parità per l'anno scolastico 2003/2004 debbono far pervenire le domande di parità ai C.S.A. (Centri servizi amministrativi) competenti per territorio, è fissato al 31 dicembre 2002.
Copia dell'istanza dovrà essere inviata, entro la stessa data, per conoscenza, all'Ufficio scolastico regionale ed all'Assessorato regionale dei beni culturali, ed ambientali e della pubblica istruzione, servizio istituzioni scolastiche non statali, via Generale Magliocco n.46 - Palermo.
Qualora le operazioni di concessione della parità per l'anno scolastico 2002/2003 non fossero ultimate e notificate entro il termine di presentazione delle istanze di parità per l'anno scolastico 2003/2004 (31 dicembre 2002), le istituzioni scolastiche interessate potranno inoltrare istanza di parità per l'anno scolastico 2003/2004, debitamente corredate dalla documentazione di rito, facendo, nel contesto della domanda, espressa menzione di avere presentato analoga istanza per l'anno scolastico 2002/2003.
I C.S.A., espletate tutte le operazioni istruttorie di ordine tecnico ed amministrativo, trasmetteranno le istanze, corredate dalla documentazione presentata e dalle schede di attestazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità al beneficio della parità, al dipartimento regionale pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, via Generale Magliocco n.46 - Palermo, entro il termine perentorio del 15 marzo 2003.
In caso di definizione positiva, il riconoscimento della parità produrrà i suoi effetti dall'anno scolastico 2003/2004.
I termini indicati nella presente circolare, nonché le indicazioni nella stessa contenute, hanno valore a tempo indeterminato; essi si applicano alle istanze di parità riferite all'anno scolastico 2003/2004 e a quelli successivi.
La presente circolare sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
  L'Assessore: GRANATA 

(2002.46.2740)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

CIRCOLARE 11 ottobre 2002, n. 12.
Legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, art. 13 - Fondo per il miglioramento dei servizi della polizia municipale.
Alle amministrazioni comunali della Regione
e,p.c.  Ai comandanti e/o responsabili dei corpi o servizi di polizia municipale 

Con circolare assessoriale n. 4, prot. n. 1311, del 9 aprile 2002 si è provveduto a comunicare come la normativa di cui all'oggetto sia stata modificata dall'art. 76, comma 9, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del giorno successivo, disponendosi che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, il fondo è finanziato dai comuni nell'ambito delle somme attribuite per il sostegno delle autonomie locali ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
A tal fine, dovrà essere riservata una quota delle risorse assegnate e si dovrà tenere conto delle disposizioni relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.
Conseguentemente, si comunica che le istanze prodotte per la concessione del contributo regionale, per il corrente anno, sono archiviate, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti da parte di questo Assessorato.
Si comunica, altresì, che nella seduta del 17 settembre u.s. la Conferenza Regione-autonomie locali ha proposto che sia impartita direttiva agli enti locali affinché al fondo sia destinata una quota non inferiore all'ammontare del finanziamento disposto con i fondi regionali per l'esercizio 2001.
In ordine, poi, alla corresponsione dell'indennità ai comandanti o responsabili del servizio di polizia municipale si informa che, con parere n. 273/2001, espresso nella seduta del 4 settembre 2002, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha declinato, nella fattispecie, la propria competenza consultiva, vertendosi in materia di interpretazione di norme di contratto collettivo.
Peraltro, essendo la questione di massima suscettibile di generalizzazione in tutto l'ambito del pubblico impiego, il Consiglio ha ritenuto opportuno di rimettere la trattazione all'adunanza generale del Consiglio di Stato.
Infine, come disposto nella precedente circolare assessoriale n. 4/2002, si ribadisce l'obbligo di corredare il rendiconto, relativo al contributo per l'esercizio finanziario 2001, di una relazione finale, nella quale vanno evidenziati gli obiettivi programmati nel piano di miglioramento dei servizi approvato.
  L'Assessore: D'AQUINO 

(2002.42.2528)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 5 novembre 2002.
Misura 4.05 - Asse IV - del Complemento di programmazione del P.O.R. 2000-2006 "Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo (FSE)" - legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 50, 61, 71 e 116 "Aiuti per l'apprendistato", e legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art. 5. Direttive per l'accesso al beneficio e modalità di erogazione per l'anno 2002 - Rendicontazione della spesa.

Cliccare qui per visualizzare la circolare in formato PDF - 0,5 Mb (occorre Acrobat Reader)


(2002.45.2733)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Avviso pubblico e circolare 22 ottobre 2002, relativa all'attuazione della sottomisura 4.04.a - Servizi innovativi di rete - P.O.R. Sicilia 2000-2006.


Nell'avviso e relativa circolare di cui in epigrafe, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002, sono apportate le seguenti rettifiche:
Nel solo avviso:
-  Art. 9, 3° comma, primo alinea: eliminare "per i soli programmi che prevedono un investimento ammesso alle agevolazioni di importo non inferiore a 20.000,00 euro".
Nell'avviso e nella circolare:
-  Art. 3, 1° comma, secondo alinea: sostituire con "piccole e medie imprese costituite sotto forma di società di capitali, fornitrici di servizi di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero industria 8 maggio 2000" (v. allegato 11).
Nella sola circolare:
-  All'art. 5 nel punto Nuove tecnologie e sistemi avanzati di comunicazione e commercializzazione: in riferimento alle Spese non ammissibili la seconda alinea va rettificata nel seguente modo: "beni strumentali per prove e controlli pur se indispensabili a garantire i prefissati obiettivi";
-  Nello stesso modo va rettificato nel punto "Sistemi avanzati di comunicazione e commercializzazione" sempre in riferimento alle "Spese non ammissibili" sempre al secondo alinea.
RETTIFICHE AGLI ALLEGATI
Allegato 1
Si elimini del tutto il punto 3 (elementi per la determinazione dell'impresa femminile etc...)
Al punto 4 (Elementi per la determinazione dell'impresa etc...) va aggiunto il punto "d) donne...n"
Al punto 5, lettera I, (pag. 16 Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) dopo le parole - ulteriori dichiarazioni ed impegni - va aggiunto: "Intende concorrere per la riserva di fondi in favore dei PIT di cui all'art. 1 dell'avviso pubblico". SI  ? NO ?
Allegato 2
Al punto Elementi per la determinazione di piccola e media impresa al 4° comma va eliminato l'ultimo periodo che recita: Le imprese costituite da non oltre un anno da tale data devono indicare 0 (zero).
Allegato 3
Il punto B, va così sostituito:
B) Indicazione della società di consulenza o professionista che presta il servizio per il quale viene richiesto il contributo, da completare con la presentazione del curriculum professionale dell'azienda o del/dei professionisti incaricati dell'intervento, da cui risulti esplicitamente l'attività svolta nei settori oggetto dell'investimento, da rendere con firma autentica del dichiarante nelle forme previste dalla vigente normativa.
Allegato 5
Ai sensi del Reg. CE n. 69/2001 sono escluse dall'applicazione del De Minimis gli aiuti concessi al settore agricolo (produzione, trasformazione e commercializzazione). "Pertanto l'allegato 5 bis della circolare è annullato.".
Allegato 11
Va sostituto come segue:
"Allegato n.11
Allegato n. 2 al decreto ministeriale 8 maggio 2000 - Articolazione dei servizi, raggruppati per divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91.
N.B. - Le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. A tale riguardo, occorre precisare che, laddove è indicato il solo codice, sono da considerare ammissibili tutte le attività che l'ISTAT include nel codice medesimo; laddove, viceversa, è indicato il semplice riferimento al codice ("rif."), è da considerare ammissibile, tra quelle che l'ISTAT include nel codice medesimo, solo l'attività citata.
55 - Alberghi e ristoranti, limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati (rif. 55.5), con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc.
63 - Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti, escluse quelle delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, con esclusione dei mezzi di trasporto.
64 - Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni.
72 - Informatica e attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.
73 - Ricerca e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.
74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente a:
a) attività degli studi legali (rif. 74.11);
b) contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale (74.12), ivi incluse le problematiche del personale;
c) studi di mercato (rif. 74.13), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;
d) consulenza amministrativo-gestionale (74.14), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti;
e) attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche (74.20), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla 70 realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate;
f) collaudi e analisi tecniche (74.30) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa;
  g) pubblicità (74.40); 
  h) servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale (74.50); 
  i) servizi di vigilanza privata (74.60.1); 
  j) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.81.2) e attività di aerofotocinematografia (74.81.3); 
  k) attività di imballaggio, confezionamento (74.82); 
  l) servizi congressuali di segreteria e di traduzione (74.83); 
  m) design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (74.84.5); 
  n) servizi di segreteria telefonica (rif. 74.84.6), ivi compresi i call center. 

80 - Istruzione, limitatamente a:
a) istruzione secondaria di formazione professionale (80.22);
b) scuole e corsi di formazione speciale (80.30.3), ivi compresi i corsi di formazione manageriale.
90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a:
a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (rif. 90.00.1), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale;
b) smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini (rif. 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.
92 - Attività ricreative, culturali e sportive, limitatamente alle attività di produzione radiotelevisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif. 92.20).
93 - Altre attività di servizi, limitatamente alle attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (93.01.1) 71".
(2002.46.2738)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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