REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2002 - N. 52
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 ottobre 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Nicolosi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1991, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 11724 del 3 ottobre 2000, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 47723 del 4 ottobre 2000, con il quale il comune di Nicolosi ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Visto il successivo foglio prot. n. 1168 del 29 gennaio 2001, con cui il comune, in riscontro alla richiesta dell'Assessorato, prot. n. 62921 del 15 dicembre 2000, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 64 del 21 ot tobre 1999, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Catania con provvedimento n. 273/114 nella seduta del 20 gennaio 2000, con la quale è stato adottato, con modifiche, il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e relative prescrizioni esecutive del comune di Nicolosi;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del sindaco, datata 3 ot tobre 2000, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché riportante l'elencazione delle n. 90 osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni e/o opposizioni, indicate nel suddetto elenco, delle quali n. 73 risultano presentate entro i termini di legge;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione sulle stesse redatta dal progettista;
Viste le delibere n. 46 dell'11 luglio 2000, n. 47 del 19 luglio 2000, n. 48 del 20 luglio 2000, n. 49 del 26 lu glio 2000 e n. 50 del 29 luglio 2000 del consiglio comunale di Nicolosi, relative all'esame delle osservazioni e/o opposizioni presentate in sede di pubblicazione avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni e/o opposizioni pervenute direttamente presso questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 17775 dell'11 agosto 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi del l'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole a condizione;
Visto il parere n. 52/99 del 4 febbraio 1999 dell'ente Parco dei Nebrodi, trasmesso con nota dello stesso ente, prot. n. 915 del 15 febbraio 1999, espresso con condizioni ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 14/88;
Vista la nota prot. n. 266 del 13 luglio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 15 del 13 lu glio 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Considerazioni
1.0.  Procedure
Riguardo alle procedure di adozione del piano si evidenzia che:
-  la delibera consiliare di adozione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio appare regolare;
-  il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico generale e particolareggiato;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale adeguato ai sensi della legge regionale n. 13/99;
-  il progetto di piano, in linea di massima, risponde ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale, approvato con decreto n. 91 del 17 maggio 1979 e successive modificazioni ed integrazioni;
-  il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame ed al parere del l'uf ficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  il piano con i relativi allegati è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame ed al parere del l'en te Parco, ai sensi dell'art. 17, legge regionale n. 14/88;
-  il piano con i relativi allegati è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano regolatore generale ed alle prescrizioni esecutive sono state formulate deduzioni da parte del progettista e del consiglio comunale;
-  dal verbale redatto in data 17 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 8 del disciplinare tipo regionale, dal progettista e dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale si evince che le superfici complessive destinate ad attrezzature pubbliche sottratte alla previsione del piano regolatore generale sono mq. 7.000 di aree per verde pubblico e mq. 1.600 di aree per parcheggi nel rispetto, comunque, degli standards minimi di cui al decreto interministeriale n. 1444/68. In ogni caso, così come si rileva dal suddetto verbale, le previsioni di attrezzature pubbliche interessate da edificazioni già realizzate o in corso di realizzazione sono state oggetto di osservazioni e/o opposizioni accolte in sede di deduzioni comunali.
2.0.  Progetto di piano
Dimensionamento: con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 573/97, sulla base dei dati Istat 1991 relativi al patrimonio edilizio esistente costituito da 16.070 vani di cui 8.329 stanze occupate e 7.741 stanze non occupate ed ai vani non occupati e non utilizzati pari a 1.082, si prescriveva che le previsioni residenziali di piano regolatore generale dovevano essere contenute entro gli ambiti del precedente strumento urbanistico, già dimensionato per 15.000 abitanti, che nel tempo ha consolidato un sistema insediativo ed urbanistico da com pletare e definire. Il suddetto strumento urbanistico era stato dimensionato per 14.412 abitanti, di cui 7.412 residenti e 7.001 stagionali.
Il piano regolatore generale rielaborato prevede una capacità insediativa pari a 14.334 abitanti, di cui 7.333 residenti e 7.001 stagionali, che si reputa condivisibile in quanto rientrante nel dimensionamento prescritto con il succitato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 573/97.
3.0.  Zonizzazione
Le zone territoriali omogenee sono condivisibili con le prescrizioni ed integrazioni in appresso specificate.
3.1.  Zona territoriale omogenea A1
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 573/97 si prescriveva l'individuazione di una zona urbana estesa e perimetrata in cui dovevano essere verificate le regole tipo-morfologiche che hanno determinato la formazione e la crescita dell'insediamento oltre alla redazione di un elenco di tutti gli edifici e delle pertinenze inedificate di interesse storico architettonico ed etno-antropologico.
Il piano prevede la perimetrazione delle cortine edilizie lungo la via Garibaldi, in particolare da piazza San Francesco a piazza Vittorio Emanuele, vie Roma, Etnea, Fenice, Dusmat e Cesare Battisti comprensiva, altresì, di episodi puntuali costituiti da edifici di interesse storico-artistico e relative pertinenze.
Alla luce delle prescrizioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 573/97, la perimetrazione proposta nel piano non si ritiene esaustiva e, pertanto, la zona territoriale omogenea A1 deve essere ampliata inglobando parte di zona territoriale omogenea B1 così come enucleata, per maggiore chiarezza, con linea continua rossa nella tav. 7 "analisi dello stato di fatto" in scala 1:2.000. In particolare, la zona territoriale omogenea A1 deve comprendere l'espansione del tessuto urbano, ad ovest del nucleo originario, fino alla quinta di valore storico-ambientale costituita dai fronti su via Cesare Battisti, ad est del medesimo nucleo storico, oltre gli edifici di particolare interesse storico-architettonico caratterizzanti il processo di formazione dell'insediamento urbano più antico.
In merito agli interventi edilizi diretti, considerato che la perimetrazione del centro storico prescritta comprende anche aree che hanno subito sostituzioni edilizie, si ritiene, eccezionalmente, ammissibile la ristrutturazio ne edilizia di cui alla lett. d) dell'art. 20 legge regionale n. 71/78 che potrà riguardare solo le parti interne delle singole unità edilizie, laddove sia indispensabile ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati che deve, comunque, rispettare le tipologie caratteristiche del centro storico, previo parere della So printendenza dei beni culturali ed ambientali, con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia.
Detta zona deve essere attuata tenendo conto, al tresì degli indirizzi di cui alla circolare assessoriale n. 3/2000/D.R.U. prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000.
3.2.  Zona territoriale omogenea B1
Per le considerazioni di cui al punto precedente, va esclusa la parte di detta zona non compresa nella perimetrazione della zona territoriale omogenea A1 proposta con il presente parere.
3.3.  Zona territoriale omogenea C1
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 573/97 si prescriveva che le previsioni urbanistiche di espansione, ad ovest della via Fornace, dovevano essere ridimensionate entro i limiti del piano di fabbricazione vigente.
Il piano non è adeguato alla prescrizione succitata e, pertanto, si propone di limitare dette previsioni urbanistiche entro l'ambito delle zone di espansione del precedente strumento urbanistico. Le aree esterne devono es sere classificate zone territoriali omogenee E verde agricolo.
3.4.  Zona territoriale omogenea C2
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 573/97 veniva formulata prescrizione analoga alla zona territoriale omogenea C1.
Anche in questo caso, il piano non è adeguato alla prescrizione di cui sopra e, pertanto, non si condividono le zone previste oltre i limiti del precedente strumento urbanistico.
Le aree non condivise devono essere classificate zone territoriali omogenee E verde agricolo.
3.5.  Zona territoriale omogenea C3
La suddetta zona oggetto di stralcio da parte del commissario ad acta, in sede di adozione del precedente piano regolatore generale, non era condivisa secondo il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 573/97, anche in relazione alle considerazioni inerenti il dimensionamento del piano; inoltre, per la zona di che trattasi si riteneva indicata una previsione di zona da assoggettare a riqualificazione urbanistica ed ambientale mediante il contenimento della suscettività edificatoria in rapporto alle urbanizzazioni già realizzate.
Il piano, diversamente da quanto prescritto dal Consiglio regionale dell'urbanistica, ha riproposto le previsioni urbanistiche in contrada S. Nicola e Ragala e, pertanto, per le suddette zone si propone lo stralcio, al fine di un ristudio inerente la riqualificazione urbanistica ed ambientale preordinata al mantenimento della struttura edilizia e viaria esistente con l'esclusione, in linea generale, della previsione di nuove aree edificabili. Nelle more di detto ristudio urbanistico, le aree in argomento, comprensive di attrezzature e viabilità di progetto, sono classificate zone territoriali omogenee E verde agricolo.
3.6.  Zona territoriale omogenea F
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 573/97 si prescriveva, in linea generale, l'eliminazione delle previsioni di attrezzature e spazi pubblici esterni agli ambiti del precedente programma di fabbricazione e, di evitare la previsione di attrezzature o di spazi pubblici in aree interstiziali del tessuto storico. Inoltre, venivano formulati dei rilievi in merito al parco del Calvario, al sito dei "Tre Altarelli", alla previsione dei parchi pubblici, alle attrezzature a servizio delle zone territoriali omogenee C3 stralciate ed alle attrezzature sportive ubicate ad est e a nord-ovest del centro abitato.
Il piano è adeguato, in parte, al suddetto voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e, pertanto, si prescrive:
-  in relazione alle considerazioni relative alla zona territoriale omogenea C3 di cui al punto 3.5. le previsioni di attrezzature pubbliche sono stralciate ed oggetto di ristudio urbanistico, eccetto l'area di protezione civile con relativo parcheggio sita in contrada Ragala che viene condivisa con la presente proposta di parere;
-  l'attrezzatura religiosa, il verde attrezzato ed i parcheggi, ad ovest della via Fornace, sono disattesi in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.3. Le aree succitate sono da classificare zona territoriale omogenea E verde agricolo;
-  l'area di protezione civile ricadente ad ovest del centro abitato, a valle della circonvallazione, non viene condivisa in quanto prevista in un sito caratterizzato da morfologia del territorio con particolare valenza paesistico-ambientale non oggetto di urbanizzazioni. Il comune, ove lo reputi opportuno, potrebbe, vantaggiosamente, localizzare detta previsione, attesa la rilevanza pubblica ed anche in rapporto alle condizioni geomorfologiche più favorevoli, a monte della circonvallazione nel l'area contigua alle zone di espansione C1;
-  le alberature esistenti all'interno delle aree previste a parcheggio devono essere salvaguardate;
-  per il conetto Monpeloso va prevista la prescrizione dettata dall'ente Parco di cui al parere n. 52/99.
Si precisa che l'attrezzatura scolastica, ricadente nel comprensorio n. 2 delle prescrizioni esecutive, viene condivisa poiché è stata introdotta nel piano una fascia di rispetto pari a m. 30.00, così come prescritto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 573/97, destinata a verde di rimboschimento con funzione di barriera ambientale.
4.0.  Prescrizioni esecutive
Per le motivazioni su espresse relativamente alle zone territoriali omogenee non si condividono le prescrizioni esecutive del comprensorio n. 1 in aderenza al superiore punto 3.3. Relativamente ai comprensori nn. 2 e 3 si prescrive che nelle aree destinate ad attrezzature pubbliche deve essere prevista una dotazione di verde primario nel rispetto degli stardards minimi di legge.
5.0.  Viabilità
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 573/97 si prescriveva il ristudio della viabilità all'interno della zona territoriale omogenea C1 ad ovest della via Fornace, l'eliminazione delle previsioni di viabilità nelle zone territoriali omogenee C3 e dei prolungamenti ed ampliamenti delle sedi viarie a nord del centro abitato.
Il piano è stato adeguato, in parte, al suddetto voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e, pertanto, si prescrive che:
-  la previsione viaria esterna ed interna alle zone territoriali omogenee C3 comprensive degli ampliamenti e dei prolungamenti delle sedi viarie va stralciata in con formità alle considerazioni di cui al punto 3.5.;
-  la nuova viabilità che si diparte dalla struttura viaria esistente in contrada S. Nicola va disattesa per le prescrizioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica sopra citato e per quanto considerato al punto 3.5. relativamente alle zone territoriali omogenee C3;
-  la nuova viabilità, sita ad ovest della via Fornace in particolare nel comprensorio n. 1 delle prescrizioni esecutive, non viene condivisa in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.3.
L'area di impianto della sede viaria non condivisa deve essere classificata zona territoriale omogenea E verde agricolo;
-  la viabilità di progetto costituita dal prolungamen to della via Torino fino alla strada comunale Ragala non viene condivisa in quanto non risulta indispensabile per il collegamento al sistema viario esistente. Inoltre, parte di detta viabilità attraversa un territorio morfologicamente acclive all'interno di un'area destinata dal piano regolatore generale a rimboschimento e consolidamento idrogeologico. Di conseguenza l'area di impianto della via bilità succitata deve essere classificata zona territoriale omogenea E verde agricolo, eccetto il tratto viario compreso tra la strada comunale Ragala e via Catania che deve essere classificato zona territoriale omogenea F3 sog getta a rimboschimento e consolidamento idrogeologico.
6.0.  Programmazione commerciale legge regionale n. 28/99 e D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il progetto di piano, in quanto adottato nell'ottobre 1999, non può risultare adeguato alla previsione della norma specifica sulla programmazione commerciale.
Si ritiene che le analisi prodotte con il piano regolatore generale, così come le previsioni di piano e la normativa di riferimento, dovranno essere integrate sulla ba se delle direttive di cui al D.P.R.S. datato 11 lu glio 2000.
Ciò nonostante il progetto di piano assolve parzialmente a quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99 e nel rispetto dei parametri dettati dall'art. 15 del D.P.R.S. 11 luglio 2000 relativo alle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale in quanto le norme di attuazione del piano regolatore generale, che di seguito schematicamente si riportano, prevedono la compatibilità di attività commerciale con la residenza (zona territoriale omogenea A, B, C) e con la zona territoriale omogenea D. E' consentita, altresì, la realizzazione di at tività commerciali locali in zona territoriale omogenea E.
Zone territoriali omogenee A1 e A2: artt. 8 e 9 - Attività e destinazioni d'uso ammesse: residenza; attività com merciali al dettaglio e pubblici esercizi in genere; studi ed uffici professionali; attività artigianali di servizio alla residenza purché non rumorose o nocive o che contrastino con l'utilizzazione residenziale della zona, ecc.; attività e destinazioni d'uso vietate: supermarkets, autorimesse pubbliche, autofficine distributori di carburanti e simili ecc.
Zone territoriali omogenee B1 e B2: artt. 10 e 11 - Attività e destinazioni d'uso ammesse: residenza; attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi in genere; studi ed uffici professionali; attività artigianali di servizio alla residenza purché non rumorose o nocive o che contrastino con l'utilizzazione residenziale della zona, ecc.
Zone territoriali omogenee C1, C2, C2* e C3: artt. 12, 13, 14 e 15 - Attività e destinazioni d'uso ammesse: residenza; attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi in genere; studi ed uffici professionali; attività artigianali di servizio alla residenza purché non rumorose o nocive o che contrastino con l'utilizzazione residenziale della zona, ecc.
Zona territoriale omogenea D: art. 16 - Sono consentiti edifici ed impianti per attività produttive a carattere artigianale di qualsiasi genere purché non nocive o inquinanti e depositi e magazzini per attività commerciali all'ingrosso.
Zona territoriale omogenea E: art. 17 - Sono consentiti la realizzazione di edifici necessari per la conduzione agricola dei fondi rustici; la realizzazione di attività commerciali tradizionali locali, ecc.
Con nota dirigenziale prot. n. 25690 del 3 maggio 2001 è stato invitato il comune di Nicolosi a provvedere, con urgenza, alla trasmissione dell'adeguamento al piano regolatore generale in argomento poiché le de terminazioni di questo Assessorato in ordine al superiore adeguamento devono essere contestuali a quelle relative al piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 5, com ma 7, della legge regionale n. 28/99.
7.0.  Disposizioni generali
In relazione alle zone territoriali omogenee va prescritto, tenuto conto del vincolo paesaggistico gravante sull'intero territorio comunale, che ogni trasformazione dettata da esigenze funzionali e produttive dovrà considerare gli elementi costitutivi del territorio al fine di proporre interventi che si integrino con l'ambiente. In particolare, dovranno essere mantenute le quote, i muri di pietrame, i terrazzamenti e la vegetazione esistente.
Di conseguenza ogni intervento progettuale dovrà, co munque, essere sottoposto alla competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali che valuterà l'inserimento delle opere edilizie nel contesto territoriale in ba se alle prescrizioni succitate.
8.0.  Norme di attuazione
Le norme di attuazione si devono intendere modificate e adeguate in relazione a quanto sopra considerato relativamente alle zone territoriali omogenee ed alle di spo sizioni generali.
In particolare si ritiene opportuno precisare quanto segue:
-  Art. 5 - "Piani di lottizzazione": occorre sostituire al comma 18 le parole "...si ritiene di dover prescindere dalla preventiva approvazione dello strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione), nei seguenti casi" con le seguenti "... si ritiene di dover prescindere dalla preventiva approvazione dello strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione), ove siano verificate le seguenti condizioni";
-  Art. 8 - Zona A1 "centro storico": occorre modificare detto articolo in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.1.;
-  Art. 10 - Zona B1 "di completamento con edilizia intensiva": occorre sostituire le parole di cui al punto i) di detto articolo è consentita la densità edilizia di 6 mc./mq. con un volume massimo consentito di mc. 1.000 con le seguenti "il volume massimo consentito è di mc. 1.000" in quanto in contrasto con la normativa di cui all'art. 28, legge regionale n. 21/73 e successive modificazioni ed integrazioni;
-  Art. 15 - Zona C3 "di espansione con ville isolate": occorre cassare detto articolo in conformità alle considerazioni di cui al punto 3.5.;
-  Art. 16 - Zona D "artigianale e commerciale": oc corre inserire in detto articolo che i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi deve, comunque, rispettare la normativa di cui all'art. 5 del decreto interministeriale n. 1444/68;
-  Art. 17 - Zona E "agricola": occorre eliminare i punti b), c) e d) in quanto in contrasto con le destinazioni d'uso consentite nella medesima zona, nonché l'ultimo comma e le seguenti parole del penultimo comma "ed il cambio di destinazione d'uso previsto dall'accordo di programma pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana n. 1 del 2 gennaio 1999";
-  Art. 24 - Zone di vincolo ai sensi della legge regionale n. 13/99: occorre modificare detto articolo secondo la normativa di cui all'art. 89, comma 8, legge regionale n. 6/01.
9.0.  Regolamento edilizio
Art. 7 - Composizione della commissione edilizia: oc corre sostituire le parole quattro anni e quadriennio con cinque anni e quinquennio in conformità a quanto disposto dall'art. 7, legge regionale n. 71/78;
Art. 12 - Elaborati di progetto: occorre integrare detto articolo aggiungendo che la documentazione a supporto dell'autorizzazione, quali scavi di pozzi, sbancamenti ed opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, dovranno essere supportate da uno studio geologico; inoltre la richiesta di concessione edilizia deve avere a supporto uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia per quanto riguarda la stabilità del sito, sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi e con la loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione mentre nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idro-geologico e geopedologico dello smaltimento dei re flui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
10.0.  Osservazioni ed opposizioni
-  n. 1, ditta Sciuto Vincenzo: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C dell'area di proprietà.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 46 dell'11 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista in quanto la richiesta di cui sopra riveste carattere di interesse privato.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 2, ditta Pistorio Filippo: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona boschiva e relativa fascia di rispetto (monte Fusaro) a zona turistico-sportiva.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 46 dell'11 luglio 2000 in quanto il monte Fusaro è vincolato ai fini ambientali poiché trattasi di conetto vulcanico; inoltre, sull'area del ricorrente grava il vincolo boschivo che discende dalla legge regionale n. 13/99.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali.
-  n. 3, ditta Carbonaro Rosa: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C2.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 46 dell'11 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 4, ditta Crupi Alfonso: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C3.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 46 dell'11 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 5, ditta Buscemi Giuseppe e Cavalli Venera: il ricorrente chiede che venga rettificata la previsione di stra da poiché è stata rilasciata C.E. n. 38-2 del 6 settembre 1999.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 46 dell'11 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Accoglimento in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 6, ditta Bonanno Carmelo e Vella Yvonne: il ri corrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea A a zona territoriale omogenea B1.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 46 dell'11 luglio 2000 in quanto lo stesso ritiene che non sussistono particolari profili di interesse storico-artistico e che inoltre, la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7, legge n. 1497/39, in merito al pro getto di demolizione e ricostruzione e sopraelevazione presentato in data antecedente all'adozione del piano.
Reiezione dell'osservazione in conformità alle considerazioni di cui al punto 3.1.;
-  n. 7, ditta Marletta Domenica: il ricorrente chiede che il fabbricato destinato a garage venga inserito nel piano regolatore generale.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 46 dell'11 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista che propone la destinazione urbanistica a zona territoriale omogenea B1.
Accoglimento dell'osservazione subordinatamente al le considerazioni di cui al punto 3.1.;
-  n. 8, ditta Marletta Domenica: il ricorrente chiede l'eliminazione della zona territoriale omogenea F3.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 46 dell'11 luglio 2000, giusta relazione dell'ufficio tecnico comunale n. 21/2000, tenuto conto che eliminando la superficie di verde e di parcheggio che viene sottratta a seguito del rilascio delle CC.EE. n. 1/99 e n. 20/99, l'attrezzatura pubblica rimanente non gode di autonoma fruibilità poiché di residua estensione e si propone di classificare la suddetta area in conformità alla zona limitrofa e cioè come zona territoriale omogenea B1.
Accoglimento dell'osservazione con l'inserimento di detta area in zona territoriale omogenea A1 di cui al punto 3.1.;
-  n. 9, ditta Longo Rosa e Giuseppina: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea F3 a zona territoriale omogenea B.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 46 dell'11 luglio 2000 per i motivi di cui alla precedente osservazione n. 8 ed in conformità alle deduzioni del progettista; si propone la destinazione ur banistica B2 derivante dal piano di fabbricazione.
Accoglimento in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 10, ditta Maugeri Maria: la ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea F3 e parcheggio a zona territoriale omogenea B2.
Reiezione di cui alla delibera consiliare n. 47 del 19 lu glio 2000, giusta relazione dell'ufficio tecnico comunale n. 102/UT del 18 luglio 2000, in conformità alle deduzioni del progettista.
Accoglimento in conformità alle deduzioni comunali relative all'osservazione n. 84 ed al verbale di accertamento dello stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici datato 17 gennaio 2001;
-  n. 11, ditta Tarso Mario: il ricorrente chiede che il comprensorio n. 1 sia incluso in zona territoriale omogenea B1, l'eliminazione del tratto di viabilità da via Marco Polo fino a via Fornace ed inoltre un diverso disegno della viabilità.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 47 del 19 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Accoglimento parziale dell'osservazione in merito al l'eliminazione del tratto di strada che si diparte da via Marco Polo a via Fornace ed in ordine al ripristino della viabilità relativa alla via Marco Polo;
-  n. 12, ditta Tarso Giuseppe: il ricorrente chiede che il comprensorio n. 1 sia incluso in zona territoriale omogenea B1, l'eliminazione del tratto di viabilità da via Marco Polo fino a via Fornace ed inoltre un diverso disegno della viabilità.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 47 del 19 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Accoglimento parziale dell'osservazione in merito al l'eliminazione del tratto di strada che si diparte da via Marco Polo a via Fornace ed in ordine al ripristino della viabilità relativa alla via Marco Polo;
-  n. 13, ditta Borzì Gioacchino: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea A1 a zona territoriale omogenea B1.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 47 del 19 luglio 2000 in quanto il centro storico deve possedere una sua continuità comprendendo anche gli edifici non aventi particolare pregio.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 14, ditta Nicoloso Orazio: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 47 del 19 luglio 2000 in quanto devono essere rispettati gli ambiti delle zone edificabili del precedente piano di fabbricazione.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 15, ditta Tarso Andrea: il ricorrente chiede che il comprensorio n. 1 sia incluso in zona territoriale omogenea B1; l'eliminazione del tratto di viabilità da via Marco Polo fino a via Fornace ed inoltre un diverso disegno della viabilità.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 47 del 19 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Accoglimento parziale dell'osservazione in merito al l'eliminazione del tratto di strada che si diparte da via Marco Polo a via Fornace ed in ordine al ripristino della viabilità relativa alla via Marco Polo;
-  n. 16, ditta Asero Gaetano: il ricorrente chiede che nella zona dei monti Rossi altre aree vengano destinate ad uso pubblico o comunque ad usi non agricoli e propone: un collegamento tra via Monpilieri e via Fornace a servizio della prevista scuola elementare, un parcheggio più ampio ed una pista di atterraggio per elicotteri a servizio del centro Poseidon in prossimità della scuola media, l'apertura di sentieri e di ingressi al parco Monte Rossi, la ripulitura della trazzera Nicolosi-Ragalna, un innesto della circonvallazione-sud nei pressi di Villa Gina.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000 limitatamente al cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona per attrezzature pubbliche delle aree comprese tra la strada comunale Fusara, il vincolo del conetto vulcanico ed il campo sportivo e tra via Goethe, il maneggio ed il limite della zona D del parco dell'Etna; si concorda con la proposta di modifica del progettista in ordine alla pedonalizzazione di alcune strade esistenti lungo la Nicolosi-Ragalna visualizzata nell'allegato B del la delibera succitata; per i rimanenti punti si concorda con le deduzioni del progettista.
Accoglimento parziale in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 17, ditta Nicoloso Salvatore: il ricorrente chiede che il torna-indietro venga realizzato in asse con la strada esistente.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Accoglimento in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 18, ditta Arena Aurora: la ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea F2.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 19, ditta Catera Loredana: la ricorrente chiede il collegamento tra via De Felice e via Antonello da Messina contestando la previsione di allargamento e sistemazione della via Ponte ed il previsto innesto con via De Felice.
Accoglimento parziale da parte del consiglio co mu na le di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000, giu sta relazione dell'ufficio tecnico comunale n. 38/UT del 29 mar zo 2000 ed in considerazione del protocollo di intesa stipulato tra i comuni di Nicolosi e Mascalucia, relativamente all'allargamento della via Ponte anche in funzione degli edifici esistenti.
Accoglimento parziale in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 20, ditta Catera Silvana: la ricorrente chiede il collegamento tra via De Felice e via Antonello da Messina contestando la previsione di allargamento e sistemazione della via Ponte ed il previsto innesto con via De Felice.
Accoglimento parziale da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000 per le medesime motivazioni di cui all'osservazione n. 19.
Accoglimento parziale in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 21, ditta Laudani Carmela: la ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C2.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 22, ditta Scuderi Francesco: il ricorrente chiede che il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C2.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 23, ditta Bruno Antonio: il ricorrente chiede l'eliminazione del parcheggio pubblico in via Abbate Longo.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000 in quanto la previsione di parcheggio contrasta con quanto espresso dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica in merito alle destinazioni urbanistiche di attrezzature in cortili e pertinenze di fabbricati.
Accoglimento in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 24, ditta Navarria Antonino: il ricorrente segnala un errore materiale nel rilievo aerofotogrammetrico ri portato nel progetto di piano.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista che propone la destinazione a zona territoriale omogenea B1.
Reiezione dell'osservazione in quanto occorre riportare il lotto in questione negli elaborati di piano in conformità alle considerazioni di cui al punto 3.1.;
-  n. 25, ditta Ponti Agata: la ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da verde pubblico a zona territoriale omogenea E nel conetto vulcanico di Mompilieri.
Accoglimento parziale da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000.
Accoglimento parziale in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 26, ditta Palomes Rodolfo: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C3.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 27, ditta Palermo Enrico: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C3.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 28, ditta D'Urso Placido e Platania Rosa Anna: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C3.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 29, Alleanza nazionale: detto gruppo politico contesta con varie argomentazioni la previsione del parco Monpilieri.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 30, ditta Longo Carmela: la ricorrente chiede l'eliminazione del raccordo tra la via Puccini e via Monti poiché interessa un lotto di terreno su cui insiste un fabbricato per civile abitazione per il quale è stata rilasciata C.E. n. 5 del 12 aprile 1995.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Accoglimento in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 31, ditta Montesanto Angela: la ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona a parcheggi a zona territoriale omogenea B1.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 32, ditta Zuccarello Giuseppina: la ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da verde at trezzato a verde privato vincolato.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 48 del 20 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 33, ditta Privitera Mario: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in quanto la richiesta di cui sopra riveste carattere di interesse privato.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 34, ditta Di Gregorio Salvatore: il ricorrente chiede l'eliminazione dell'attrezzatura a verde pubblico nell'area di sua proprietà.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 per le motivazioni di cui all'osservazione n. 8.
Accoglimento dell'osservazione subordinatamente al le considerazioni di cui ai punti 3.1. e 3.2.;
-  n. 35, ditta Comis Giuseppe: il ricorrente chiede l'eliminazione della strada di collegamento tra la via De Felice e la via G. Ponte. Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 36, ditta Borzì Giuseppe: il ricorrente chiede l'eliminazione della strada di collegamento tra la via De Felice e la via G. Ponte.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 per le motivazioni di cui all'osservazione n. 35.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 37, ditta Sotera Cirino: il ricorrente chiede che il fabbricato di sua proprietà venga escluso dalla perimetrazione di zona territoriale omogenea A.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 per le motivazioni di cui all'osservazione n. 13.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 38, ditta Garofalo Concetta: la ricorrente chiede che l'area di sua proprietà, in parte inclusa in zona B3 del piano di fabbricazione, venga inclusa in zona di espansione edilizia.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista limitatamente alla parte perimetrata in zona B3 del piano di fabbricazione.
Accoglimento in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 39, ditta Marletta Carmelo: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 40, ditta Tomaselli Antonio: il ricorrente chiede l'eliminazione delle zone a parcheggio e F3 ed il cambio di destinazione urbanistica a zona territoriale omogenea B1.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 per le motivazioni di cui alle osservazioni n. 7 e 8.
Accoglimento dell'osservazione in ordine all'eliminazione delle zone a parcheggio e F3 subordinatamente alle considerazioni di cui ai punti 3.1. e 3.2.;
-  n. 41, ditta Borzì Orazio: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica di due aree ricadenti rispettivamente in sede stradale ed in zona territoriale omogenea B2 a zona territoriale omogenea B1.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000, per quanto concerne il cambio di destinazione urbanistica da sede stradale a zona territoriale omogenea B1 in conformità alle deduzioni del progettista mentre, per il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea B2 a zona territoriale omogenea B1 poiché per detta area è stata rilasciata concessione edilizia prima dell'adozione del piano regolatore generale con la riconferma della destinazione urbanistica del piano di fabbricazione.
Accoglimento dell'osservazione limitatamente al cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea B2 a zona territoriale omogenea B1 mentre occorre inserire l'area destinata a sede stradale sviluppatesi da via G. De Felice a zona territoriale omogenea A in conformità alle considerazioni di cui al punto 3.1.;
-  n. 42, ditta Lo Presti Aldo: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea B2.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 43, ditta De Luca Stefano e Vittorio: i ricorrenti chiedono il cambio di destinazione urbanistica da zona a parcheggio a zona territoriale omogenea A1 o A2 o B già prevista dal precedente piano di fabbricazione.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 44, ditta Mazzei Maria Cristina: la ricorrente chiede l'eliminazione del parcheggio di via Longo.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 45, ditta Di Gregorio Santo ed altri: i ricorrenti chiedono il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C2.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 46, ditta Mazzaglia Salvatore: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea F3 a zona territoriale omogenea C2.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Accoglimento in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 47, ditta Tomaselli Antonio: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea F3 a zona territoriale omogenea C2.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Accoglimento in conformità alle deduzioni comunali con la precisazione che il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea F3 a zona territoriale omogenea C2 deve essere limitato all'area su sui insistono i manufatti edilizi assentiti con concessioni edilizie;
-  n. 48, ditta Magrì Giovanni: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da attrezzature pubbliche (scuola elementare e parcheggio) a zona territoriale omogenea B2.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista sottoponendo detta area ad una nuova perimetrazione della scuola e del parcheggio tenuto conto, altresì, degli standards di legge.
Accoglimento in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 49, ditta Squillaci Francesco: il ricorrente chiede l'eliminazione di una strada che attraversa il suo lotto.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Accoglimento in merito all'eliminazione della viabilità in conformità alle considerazioni di cui al punto 5.0. mentre per quanto concerne il diritto edificatorio nel l'area di proprietà si rimanda alle considerazioni di cui al punto 3.5.;
-  n. 50, ditta Leotta Antonio: il ricorrente chiede l'eliminazione della previsione a parcheggio ubicato in via Longo.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 51, ditta Grasso Grazia: il ricorrente chiede l'eliminazione della previsione a parcheggio ubicato in via Longo. Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 52, ditta Giuffrida Antonio: il ricorrente chiede l'esistenza di un piano di lottizzazione in contrada Ragala, l'individuazione degli standards urbanistici, il ristudio della viabilità e la deroga alla distanza dai confini per i terreni ad angolo. Il ricorrente segnala, inoltre, che la toponomastica riportata nell'aerofotogrammetria non è aggiornata e che non sono stati riportati correttamente i confini comunali.
Accoglimento da parte del consiglio comunale n. 49 del 26 luglio 2000 limitatamente al punto 4 dell'osservazione che concerne modifica all'art. 15 delle N.A.
Reiezione in conformità alle considerazioni di cui ai punti 3.5., 5.0., 8.0.; si prende atto dell'allegato E redatto dal progettista in merito ai confini comunali;
-  n. 53, ditta Bonanno Antonio: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da attrezzature pubbliche (parcheggio e percorso pedonale) a zona territoriale omogenea B2.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Accoglimento in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 54, ditta Messina Venera: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea F2.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 55, ditta Tomaselli Salvatore: il ricorrente chiede l'eliminazione della previsione di allargamento della via Marco Polo.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Accoglimento in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 56, ditta Rapicavoli Rosa: il ricorrente chiede l'eliminazione della previsione di allargamento della via Marco Polo.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Accoglimento in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 57, ditta Motta Francesco Agatino: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica di via Marco Polo da percorso pedonale ad asse viario e dalle zona territoriale omogenea F1 e F3 a zona edificabile C3.
Accoglimento parziale da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 limitatamente al cambio di destinazione urbanistica di via Mar co Polo da percorso pedonale ad asse viario nonché per la mancata previsione nel piano regolatore generale di attrezzatura turistico-alberghiera.
Accoglimento parziale in conformità alle deduzioni comunali relativamente al cambio di destinazione urbanistica di via Marco Polo da percorso pedonale ad asse viario;
-  n. 58, ditta Motta Antonio: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica di via Marco Polo da percorso pedonale ad asse viario e da zona territoriale omogenea F1 e zona territoriale omogenea F3 a zona edificabile C3.
Accoglimento parziale da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità all'osservazione n. 57.
Accoglimento parziale in conformità all'osservazione n. 57;
-  n. 59, ditta Bonanno Antonio: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da verde pubblico a zona edificabile.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 59 bis, ditta Bonanno Antonio: il ricorrente chie de il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea F1 a zona territoriale omogenea C2.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 tenuto conto che la rimanente superficie ad attrezzature pubblica è sufficiente a garantire l'insediamento di una scuola materna in relazione agli standard urbanistici.
Reiezione in conformità alle deduzioni del progettista;
-  n. 60, ditta Giarrusso Giovanni e Catania Carmela: i ricorrenti chiedono che l'area di proprietà venga stral ciata dalle prescrizioni esecutive del comprensorio n. 2.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 61, ditta Zeno Renata Maria: la ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea F3 a zona territoriale omogenea C relativamente ad un vano della propria abitazione e l'eliminazione della zona territoriale omogenea F1 e del relativo parcheggio ricadenti nelle particelle catastali 83 e 301.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista limitatamente al cambio di de stinazione urbanistica da zona territoriale omogenea F3 a zona territoriale omogenea C.
Accoglimento parziale in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 62, ditta Bonanno Salvatore: il ricorrente chiede che l'area di proprietà venga destinata a zona territoriale omogenea F2.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in quanto l'art. 29 delle N.A. del piano regolatore generale disciplina le stazioni di servizio in tutte le zone territoriali omogenee tranne la zona territoriale omogenea A tenuto conto di dover rettificare l'indice di fabbricabilità che deve considerarsi non superiore a 0.10 mc./mq.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 63, ditta Raciti Carmelo e Maria: i ricorren ti chiedono il cambio di destinazione urbanistica da zo na territoriale omogenea F3 a zona territoriale omogenea B1.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 per le stesse motivazioni di cui all'osservazione n. 8.
Accoglimento in conformità all'osservazione n. 8;
-  n. 64, ditta Gemmellaro Antonino: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea F3 e parcheggio a pertinenza della limitrofa struttura alberghiera.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 limitatamente al cambio di destinazione urbanistica da parcheggio a servizio dell'attrezzatura pubblica a zona territoriale omogenea F2.
Reiezione in conformità alle deduzioni del progettista;
-  n. 65, ditta Mongiovì Domenica: la ricorrente chiede che gli interventi previsti nella zona territoriale omogenea F3 possano essere demandati ai lottizzanti senza perdere il possesso dell'area di proprietà.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 66, ditta Napoli Patrizia: la ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C3.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 49 del 26 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 67, ditta Sotera Margherita ed altri: i ricorrenti chiedono l'eliminazione della zona territoriale omogenea F3 in contrada Monpilieri e del parcheggio e la traslazione di viabilità di progetto.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 limitatamente al cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea F3 a zona territoriale omogenea E per le aree oggetto di coltivazione.
Accoglimento parziale in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 68, ditta Sottile Cosimo: il ricorrente non condivide la previsione urbanistica dell'area di proprietà a zona territoriale omogenea C2.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 69, ditta Urzì Agata: la ricorrente chiede l'eliminazione di una viabilità di progetto.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 destinando la pregressa previsione B2 del piano di fabbricazione.
Accoglimento in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 70, associazione Azione Giovani: detta associazione contesta la previsione dei parchi urbani.
Accoglimento parziale da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 per le motivazioni di cui all'osservazione n. 25.
Accoglimento parziale in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 71, ditta Navarria Giuseppe: il ricorrente chiede che vengano eliminate le norme tecniche relative ai punti A e B del comparto.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 in quanto la zona territoriale omogenea C può essere attuata mediante piano particolareggiato o piano di lottizzazione.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 72, ditta Di Gregorio Antonia: la ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea B2 a zona territoriale omogenea B1 e l'eliminazione del percorso pedonale.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 73, ditta Chiesa Giuseppe: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona edificabile.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 74, ditta Malerba Francesco Salvatore: il ricorrente chiede la modifica delle distanze dai confini per i lotti d'angolo.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 in conformità al l'osservazione n. 52 punto 4.
Reiezione in conformità alle considerazioni di cui al punto 8.0.;
-  n. 75, ditta Longo Anna: il ricorrente chiede che vengano eliminate le norme tecniche relative ai punti A e B del comparto.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 in quanto la di zona territoriale omogenea C può essere attuata mediante piano particolareggiato o piano di lottizzazione.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 76, ditta La Rosa Venero: il ricorrente chiede che la via Marco Polo sia restituita alla sua interezza e che si operi una modifica delle destinazioni d'uso delle aree limitrofe ad essa.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 limitatamente alla previsione viaria della via Marco Polo.
Accoglimento parziale in conformità alle deduzioni co munali;
-  n. 77, ditta Gerbo Francesco: il ricorrente chiede l'eliminazione di un parcheggio ricadente nell'area di proprietà.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni del progettista con la precisazione che dovranno essere salvaguarda te le emergenze architettoniche e le alberature esistenti;
-  n. 78, ditta Milanesi Bruna: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 79, ditta Maravigna Domenica: la ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 in conformità alle deduzioni del progettista.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 80, ditta Massarelli Liberto: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea A1 a zona territoriale omogenea B.
Accoglimento parziale da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 in quanto viene mantenuta la destinazione urbanistica di zona territoriale omogenea A limitatamente al fabbricato avente caratteristiche storico-artistiche ed alla relativa area di pertinenza mentre, per la rimanente area, si propone la pregressa destinazione urbanistica B.
Reiezione in conformità alle deduzioni del progettista;
-  n. 81, ditta Pennini Orazio: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 per le stesse motivazioni di cui all'osservazione n. 26.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 82, ditta Giuffrida Concetto: il ricorrente chiede l'eliminazione del prolungamento della via Vaccarini per la parte ricadente nelle particelle catastali 29 e 122.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 per le stesse motivazioni di cui all'osservazione n. 67, punto 2.
Accoglimento in conformità alle considerazioni di cui al punto 5.0.;
-  n. 83, ditta Gervasi Antonina Amalia: la ricorrente chiede, nella qualità di rappresentante dell'associazione "Ancillae Domini"; l'inserimento nel progetto di piano di un'area da destinare ad attività religiose.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 mediante la destinazione di un'area di mq. 5.000, da ubicare all'interno del la proprietà comunale sita a nord dell'attuale convento dei Benedettini, come zona territoriale omogenea "F2 - attrezzature collettive a carattere religioso".
Accoglimento in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 84, ditta Consoli Maria ed altri: i ricorrenti chiedono il cambio di destinazione urbanistica da viabilità di progetto, parcheggio e verde pubblico a zona territoriale omogenea B2.
Accoglimento parziale da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 limitatamente alla soppressione del verde pubblico e del relativo parcheggio la cui area viene destinata a zona territoriale omogenea B2.
Accoglimento parziale in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 85, ditta Longo Giovanni: il ricorrente chiede l'eliminazione di un percorso pedonale.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 mediante l'assegnazione all'area di che trattasi della destinazione urbanistica C2.
Accoglimento in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 86, ditta Di Gregorio Salvatore: il ricorrente chiede il cambio di destinazione urbanistica da parcheg gio a zona territoriale omogenea B1.
Accoglimento da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 in quanto detta os servazione costituisce integrazione all'osservazione n. 34.
Reiezione in conformità alle considerazioni di cui al punto 3.1. con la precisazione che la zona a parcheggi deve essere eliminata per quanto riportato nel verbale di accertamento dello stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e a servizi pubblici datato 17 gennaio 2001;
-  n. 87, ditta Pappalardo Antonino: il ricorrente chiede la variazione della previsione di asilo nido e l'eliminazione del passaggio pedonale.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 in quanto l'attrezzatura scolastica riveste carattere di interesse pubblico.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 88, ditta Pappalardo Antonino: il ricorrente chiede di rivedere la perimetrazione della zona territoriale omogenea F3.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 tenuto conto che in fase di esproprio dell'area da destinare a verde pubblico verrà garantito il diritto di accesso al lotto in ossequio alla vigente normativa in materia di lotti interclusi.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 89, ditta Squadrito Maria e Manuela: le ricorrenti chiedono il cambio di destinazione urbanistica da parcheggio a zona territoriale omogenea B2.
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 per le motivazioni formulate sul piano parcheggi.
Reiezione in conformità alle deduzioni comunali;
-  n. 90, ditta Maugeri Domenico: il ricorrente chiede la modifica delle previsioni di zona territoriale omogenea F1 (chiesa e protezione civile) e zona territoriale omogenea F3 (verde pubblico).
Reiezione da parte del consiglio comunale di cui alla delibera n. 50 del 29 luglio 2000 in quanto l'eventuale ac coglimento della superiore osservazione risulterebbe in contrasto con l'assetto urbanistico della zona.
Accoglimento in conformità alle considerazioni di cui al punto 3.6.
Osservazioni pervenute direttamente al l'A.R.T.A.:
-  ditta Pistorio Filippo; ditta Crupi Alfonso e Caruso Giuseppa; ditta Tarso Mario ed altri; ditta Montesanto Angela; ditta Milanesi Bruna; ditta Maravigna Domenica; ditta Pennisi Orazio; ditta Squadrito Maria e Ma nuela: si rimanda a quanto già espresso per le medesime osservazioni indicate, rispettivamente, ai nn. 2, 4, 11, 12, 15, 31, 78, 79, 81 e 89;
-  ditta Bonanno Alfia; ditta Guglielmino Salvatore; ditta Puglisi Amedeo e Alessandro; ditta Scalia Ludovico; ditta Peritore Matteo; ditta Scuderi Antonio; ditta Lanzafame Luigi, comitato di via Ragalidda: si reputa opportuno che il comune comunichi il proprio avviso, in sede di controdeduzione, visualizzando, altresì, in appositi elaborati le suddette osservazioni.
(... Omissis ...)
Per quanto sopra esposto, al fine di dotare il comune di Nicolosi di uno strumento urbanistico generale, si propone che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera consiliare n. 64 del 21 ottobre 1999, sia meritevole di approvazione con stralci e prescrizioni dell'ufficio del Genio civile di cui al parere n. 17775 dell'11 agosto 1999 e dell'ente Parco dell'Etna di cui al parere n. 52/99 del 4 febbraio 1999 nonché nel rispetto delle superiori considerazioni, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma 6, legge regionale n. 71/78 e fatto salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 489 del 18 ottobre 2001 che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con le seguenti ulteriori precisazioni e integrazioni, alle considerazioni svolte nel parere dell'ufficio relativamente alle zone territoriali omogenee C1 e C2.
Le previsioni delle zone C1 e C2 oltre l'ambito delle zone residenziali del precedente strumento urbanistico si pongono in contrasto con le prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 573 del 3 di cembre 1997. Poiché non si può in assoluto escludere l'esigenza di ricucire frange di tessuto edilizio che presentano caratteri di dispersione ai margini dell'abitato, specie se caratterizzato da processi di urbanizzazione, al fine di conferire un adeguato assetto urbanistico alle aree interessate; e poiché inoltre non può che rilevarsi la vo lontà da parte dell'amministrazione comunale di riordinare ambiti residenziali appartenenti ad un tessuto edilizio sparso che si è sviluppato a cavallo o subito oltre il perimetro delle zone residenziali del precedente strumento urbanistico e in continuità con le stesse, o che in qualche caso perfino preesisteva, si prescrive il ristudio complessivo delle zone di margine dell'abitato esterne all'ambito delle previsioni residenziali del precedente stru mento urbanistico entro 90 giorni dall'approvazione del piano, nel rispetto del limite dimensionale prescritto in 15.000 abitanti con il precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Per quanto sopra esprime parere favorevole all'approvazione del piano in oggetto con le prescrizioni di cui al parere dell'ufficio n. 15 del 13 luglio 2001, oltre quelle contenute nel presente voto.";
Vista la nota A.R.T.A. prot. n. 61514 del 29 ottobre 2001 con la quale, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica, nel condividere il suddetto voto, ha richiesto al comune di Nicolosi, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, di adottare le controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489 del 18 ottobre 2001;
Vista la delibera n. 64 del 29 novembre 2001, con la quale il consiglio comunale di Nicolosi ha adottato le controdeduzioni al parere del Consiglio regionale dell'ur banistica reso con il voto n. 489 del 18 ottobre 2001 relative al piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 28 del 6 febbraio 2002, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti relativi, la proposta di parere n. 4 del 6 febbraio 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Considerato con la sopramenzionata delibera consiliare n. 64/01, sono state formulate le controdeduzioni comunali concernenti, in particolare:
Zona A1
Il comune non ritiene condivisibile la perimetrazione del centro storico di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489/01 sulla base delle motivazioni contenute nella nota del progettista del piano regolatore generale prot. n. 16266/01.
Al riguardo si confermano le prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489/01, salvo più approfondite valutazioni da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Zone C1 e C2
Il comune sembra accettare la prescrizione di "... ristudio complessivo delle zone di margine dell'abitato esterne all'ambito delle previsioni residenziali del precedente strumento urbanistico, entro 90 giorni dall'approvazione del piano, nel rispetto del limite dimensionale prescritto in 15.000 abitanti con il precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
In merito alle suddette zone si confermano le prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489/01.
Zone C3
Il comune non condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489/01 in quanto, la riqualificazione urbanistica ed ambientale non può prescindere dalla previsione edificatoria dei lotti liberi interclusi all'edificato esistente; inoltre, l'amministrazione co munale puntualizza che le lottizzazioni in dette aree non risultano abusive, essendo state regolarmente autorizzate.
Relativamente alle suddette zone si confermano le prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale del l'urbanistica n. 489/01, fatte salve le lottizzazioni esistenti e regolarmente autorizzate per le quali può essere consentito il completamento dei lotti eventualmente liberi con la normativa della zona territoriale omogenea C3, e comunque nel rispetto degli standards urbanistici.
Zona PC
Il comune non condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489/01, precisando, tra l'altro, che non esistono altre aree aventi le medesime caratteristiche di superficie e di ubicazione nel territorio comunale.
Si riconferma quanto prescritto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489/01, considerato, pe raltro, che la localizzazione proposta con il succitato vo to, antistante l'area prevista dal piano regolatore genera le, ha i requisiti per essere destinata a zona di protezione civile.
Norme di attuazione, regolamento edilizio, viabilità
Il comune non controdeduce al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489/01, e pertanto si confermano le prescrizioni di cui al succitato voto, fatte salve le prescrizioni introdotte con la presente proposta di parere.
Osservazioni ed opposizioni
Il comune specifica che le osservazioni sono quasi tutte integralmente condivise ad eccezione di quelle che in contrasto con le prescrizioni discendenti dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489/01 e non controdeduce alle osservazioni fuori termine per le quali questo Assessorato ha richiesto l'avviso comunale con il suddetto voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489/01.
Al riguardo si precisa quanto segue:
-  per le osservazioni ricadenti nelle zone C1 e C2, in linea generale, esterne all'ambito previsioni residenziali del precedente strumento urbanistico, le stesse non vengono prese in esame poiché dette zone sono oggetto di ristudio urbanistico di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489/01;
-  per le osservazioni fuori termine si propone:
-  ditte Puglisi Amedeo e Alessandro, Lanzafame Lui gi, Peritore Mario: non vengono prese in esame in quanto non visualizzabili sulla base delle stesse osservazioni;
-  ditte Guglielmino Salvatore e Scalia Ludovico: non vengono prese in esame in quanto interessano la zona territoriale omogenea C3 ricadente in contrada Ra gala, stralciata con voto del Consiglio regionale del l'ur banistica n. 489/01, fatte salve le lottizzazioni esistenti e regolarmente autorizzate;
-  comitato di via Ragalidda: non viene condivisa in quanto si chiede l'inclusione di aree di proprietà in zona territoriale omogenea C3 assumendo, pertanto, interesse esclusivamente privatistico;
-  ditta Scuderi Antonio: detta osservazione in analogia all'osservazione n. 84 esaminata con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489/01, viene accolta parzialmente in conformità alla delibera consiliare n. 50 del 29 luglio 2001, limitatamente alla soppressione del verde pubblico e del relativo parcheggio, la cui area viene destinata a zona territoriale omogenea B2;
-  ditta Bonanno Alfia: chiede che siano apportate le seguenti modifiche al regolamento edilizio ed in particolare:
1) che i volumi tecnici devono rispettare le distanze minime dai confini e dai fabbricati;
2) i volumi tecnici devono trovare allocazione entro il perimetro della costruzione;
3) sia stabilito un limite massimo (per esempio 30% del volume totale autorizzato);
4) che qualora fossero consentite delle intercapedini d'aerazione tra terrapieni e i locali dei piani seminterrati e cantinati, dovrà essere stipulata dal proprietario, per il rilascio della concessione, dichiarazione notarile di vincolo permanente dei locali e delle aree destinate a volume tecnico.
L'osservazione viene accolta limitatamente ai punti nn. 1), 2), 4) ad eccezione del punto n. 3), in quanto il limite massimo deve essere stabilito a seguito di analisi delle tipologie edilizie consentite; in ogni caso, i volumi tecnici consentiti sono quelli definiti dall'art. 24, comma 11, del regolamento edilizio, e cioè quelli "... strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio quali extracorsa degli ascensori, vani scala sopra la linea di gronda, locali per serbatoi idrici ed impianti di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione, locali di aereazione tra i terrapieni e i locali dei piani seminterrati e cantinati. ...".
Programmazione commerciale legge regionale n. 28/99 e D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il piano regolatore generale in argomento, a tutt'oggi non risulta adeguato alla programmazione commerciale ai sensi della normativa vigente.
Pertanto, si conferma quanto indicato al punto 6.0. di cui al parere n. 15/01, che è parte integrante del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489/01.
Nel senso su esposto è la proposta di parere formulata da questo gruppo di lavoro.";
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 577 del 4 aprile 2002, che di seguito parzialmente si trascrive.
"... Omissis ...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio che è parte integrante del presente voto;
Per quanto precede si esprime parere che il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Nicolosi, adottato con deliberazione consiliare n. 64 del 29 ottobre 1999, sia meritevole di approvazione con l'introduzione delle prescrizioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489 del 18 ottobre 2001, salvo quanto considerato nella proposta di parere dell'ufficio n. 4 del 6 febbraio 2002 a seguito della deliberazione consiliare di controdeduzioni n. 64 del 29 novembre 2001.";
Vista la nota dirigenziale prot. n. 25690 del 3 maggio 2001, con la quale questo Assessorato, preso atto delle iniziative attivate dal comune in merito agli adempimenti finalizzati all'adeguamento del piano regolatore generale alle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale di cui alla legge regionale n. 28/99, ha sollecitato al comune di Nicolosi l'invio degli atti relativi, rilevando l'obbligatorietà delle contestuali determinazioni di approvazione delle stesse con lo strumento urbanistico all'esame di competenza;
Visto il foglio prot. n. 6736/cc dell'1 agosto 2002 con il quale il comune di Nicolosi ha trasmesso, ai sensi del l'art. 2, comma 2, del D.P.R.S. dell'11 luglio 2000, la documentazione relativa alla programmazione commerciale assunta in adeguamento del piano regolatore generale;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 3843 del 3 aprile 2002 con cui il comune di Nicolosi, in riscontro alla nota di questo Assessorato prot. n. 58053 del 12 ottobre 2001, ha fornito la documentazione relativa alla variante conseguente agli adempimenti riferiti alla programmazione commerciale;
Vista la delibera n. 33 del 12 luglio 2001, con la quale il consiglio comunale di Nicolosi ha adottato, in adeguamento al piano regolatore generale in itinere, la va riante relativa alla programmazione urbanistica commerciale;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 33 del 12 luglio 2001;
Vista la certificazione a firma del sindaco, datata 14 marzo 2002, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione degli atti adottati con la citata deliberazione n. 33/01, nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni;
Vista la delibera n. 20 del 21 marzo 2002, con la quale il consiglio comunale di Nicolosi ha preso atto del l'assenza di osservazioni avverso le determinazioni di adeguamento del piano regolatore generale alla normativa commerciale prevista dalla legge regionale n. 28/99;
Vista la nota prot. n. 31851, pos. 562 del 13 febbraio 2002 con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha reso il proprio parere favorevole in relazione all'adeguamento del piano regolatore generale alla normativa urbanistica commerciale;
Vista la nota prot. n. 180 del 9 maggio 2002, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti relativi, la proposta di parere n. 14 del 9 maggio 2002, resa, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, sul progetto di programmazione urbanistica commerciale in adeguamento al piano regolatore generale, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Premesso
La pratica in argomento, riguardante l'adeguamen to del piano regolatore generale in oggetto adottato, ri ferito alla programmazione urbanistica commerciale pre vede:
-  le norme edilizio-urbanistiche per gli esercizi di vicinato ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, B e C del piano regolatore generale che individuano strutture commerciali aventi superficie di vendita non superiore a mq. 100.
La dotazione degli spazi a parcheggio pertinenziale, nei casi di nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione è almeno pari a 1 mq. per ogni 10 mc. di edificio destinato all'attività commerciale; la suddetta dotazione, oltre ad avere un accesso diretto per la clientela, deve essere reperita all'interno dello stesso complesso edilizio che contiene la struttura.
Nel caso di ristrutturazione, mutamenti d'uso, o am pliamento non superiore al 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, non necessita la dotazione di spazi a parcheggio;
-  l'individuazione delle aree da destinare ad insediamenti commerciali di medie strutture che possono es sere realizzate nelle zone territoriali omogenee A, B e C del piano regolatore generale, con una superficie di vendita che non può superare i 200 mq. per le strutture del settore alimentare.
Nelle zone territoriali omogenee A del centro storico sono ammesse strutture commerciali fino ad una superficie di mq. 150.
Nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni e mutamenti di destinazione d'uso, la dotazione di spazi a parcheggio pertinenziale per la clientela, deve essere pari a 1 mq. per ogni mq. di superficie di vendita per le strutture alimentari o miste, e pari a 0,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita per le strutture non alimentari.
La suddetta dotazione, oltre ad avere un accesso di retto per la clientela, deve essere reperita all'interno dello stesso complesso edilizio che contiene la struttura.
Nelle zone territoriali omogenee A e B, nel caso di ristrutturazione, mutamenti d'uso o ampliamento non superiore al 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, i suddetti spazi pertinenziali sono di mezzati.
Nelle zone territoriali omogenee A del centro storico in alternativa allo spazio da adibire a parcheggio si può provvedere alla monetizzazione parziale della dotazione; tale monetizzazione viene valutata pari al 50% del costo di costruzione dell'area di parcheggio;
-  l'individuazione di n. 2 grandi strutture di vendita delle dimensioni massime di mq. 1.000.
Al fine di evitare rendite di posizione sono state individuate n. 3 aree, ove localizzare le suddette strutture, con riferimento alla planimetria (allegato n. 1) di cui alla delibera del consiglio comunale n. 33 del 12 ottobre 2001. Inoltre, con la succitata delibera consiliare n. 33/01 è stato eliminato il 5° comma relativo alle grandi strutture di vendita contenuto nell'elaborato "relazione e norme tecniche di attuazione".
Le opere di urbanizzazione primaria sono a carico del concessionario, considerato che le due strutture ricadono in verde agricolo.
La dotazione degli spazi a parcheggio pertinenziale per la clientela, è almeno pari a 2 mq. per ogni mq. di superficie di vendita. La suddetta dotazione, oltre ad avere un accesso diretto per la clientela, deve essere reperita all'interno dello stesso complesso edilizio che contiene la struttura. Inoltre, si prevede la dotazione di aree a parcheggio pertinenziale riservato alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio dei relativi veicoli, di mensionate secondo le esigenze attese.
L'edificazione sarà realizzata secondo i parametri ur banistico-edilizi di seguito specificati:
-  altezza massima = 7,00 ml.;
-  altezza minima = 5,00 ml.;
-  distanza dai confini di proprietà = 10,00 ml.;
-  distanza dalle costruzioni, misurata a raggio = 20,00 ml.;
-  distanza dalle strade = 10,00 ml.;
-  salvo diverse indicazioni dettate dal D.P.R. n. 495/92;
-  densità edilizia = 2 mc./mq.;
-  numero piani fuori terra = n. 2.
Per le strutture in argomento sarà redatto uno studio di impatto ambientale previsto dagli artt. 6 e seguenti del D.P.R.S. 11 luglio 2000;
-  l'individuazione di aree da destinare a mercati di tipo periodico, mercatino settimanale da ubicare all'interno della zona artigianale D del piano regolatore generale in oggetto, per la quale si prevede la destinazione di attività artigianali e commerciali; inoltre, nelle aree in ar gomento, site nelle località di seguito elencate, si può esercitare il commercio stagionale per un periodo non superiore a mesi 6: località Nicolosi nord, quote sommitali dell'Etna; viale Goethe; piazza Vittorio Emanuele, largo dei Vespri piano Pampinelli.
Considerato che:
-  la procedura amministrativa relativa alla variante urbanistica appare regolare;
-  l'ufficio del Genio civile di Catania con nota prot. n. 31851 del 13 febbraio 2002, ha espresso, ai sensi del l'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole di fattibilità delle previsioni di progetto in relazione alle condizioni geomorfologiche;
-  relativamente agli esercizi di vicinato occorre mo dificare l'ultimo comma delle norme tecniche di attuazione, in quanto, nel caso di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali entro il limite di un'ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autoriz zata, la dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali sia determinata nel rispetto di cui all'art. 16, punto 5, del D.P.R. 11 luglio 2000;
-  relativamente alle grandi strutture da realizzare in zona territoriale omogenea E del piano regolatore generale adottato, la localizzazione delle aree individuate ap pare compatibile con l'assetto territoriale del comune di Nicolosi, tenendo conto delle disposizioni generali di cui al voto n. 489/01, in merito agli interventi progettuali da realizzare. Inoltre, occorre integrare il comma 9 delle norme tecniche di attuazione con quanto prescritto dal punto 7, comma 2, dell'art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000;
-  relativamente alle zone territoriali omogenee A valgono le norme tecniche di attuazione previste per l'in tervento edilizio diretto, intervento di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Inoltre, così come prescritto nello stesso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489/01, si ritiene ammissibile, eccezionalmente, la ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, che potrà riguardare solo le parti interne delle singole unità edilizie, laddove sia indispensabile ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati, che deve comunque rispettare le tipologie caratteristiche del centro storico, previo parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia.
Per quanto sopra esposto, si propone che la program mazione urbanistica commerciale, di cui alle delibere consiliari n. 33/01 e n. 20/02, in adeguamento al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera consiliare n. 64/99, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui ai superiori considerata;
Visto il parere del consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 642 del 20 giugno 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con la prescrizione che in sede di attuazione degli interventi, in considerazione del valore paesaggistico dell'area interessata, siano osservati criteri progettuali orientati al contenimento dimensionale degli impianti e a ridurre l'impatto ambientale mediante un accurato studio del verde e il mantenimento per quanto possibile dei terrazzamenti originari con le relative caratteristiche. Inoltre i manufatti architettonici dovranno inserirsi nell'am bien te circostante valorizzandone il contesto;
Per quanto sopra esprime parere favorevole all'approvazione della variante di adeguamento del piano regolatore generale del comune di Nicolosi, adottato con delibera consiliare n. 64 del 21 ottobre 1999, di cui alla delibera consiliare n. 33 del 12 luglio 2001 in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 14 del 9 maggio 2002 e con la prescrizione di cui al presente parere.";
Ritenuto di poter condividere i sopracitati voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489 del 18 ottobre 2001, n. 577 del 4 aprile 2002 e n. 642 del 20 giugno 2002;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489 del 18 ottobre 2001, n. 577 del 4 aprile 2002 e n. 642 del 20 giugno 2002, nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nelle note sopracitate dell'ufficio del Genio civile di Catania e dell'ente Parco dell'Etna, è approvato, contestualmente alle modifiche discendenti dalla variante adottata con delibera n. 33 del 12 luglio 2001 relativamente alla programmazione commerciale, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamen to edilizio del comune di Nicolosi, adottato con delibera consiliare n. 64 del 21 ottobre 1999.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pa reri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 489 del 18 ottobre 2001 e n. 577 del 4 aprile 2002.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne co stituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere gruppo XXVIII/D.R.U. n. 15 del 13 luglio 2001;
2)  proposta di parere servizio 4/D.R.U. n. 4 del 6 febbraio 2002;
3)  proposta di parere servizio 4/D.R.U. n. 14 del 9 maggio 2002;
4)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489 del 18 ottobre 2001;
5)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 577 del 4 aprile 2002;
6)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 642 del 20 giugno 2002;
7)  delibera del consiglio comunale di Nicolosi n. 64 del 21 ottobre 1999;
8)  delibera del consiglio comunale di Nicolosi n. 64 del 29 novembre 2001;
9)  delibera del consiglio comunale di Nicolosi n. 33 del 12 luglio 2001;
Elaborati di piano regolatore generale
10)  relazione;
11)  norme tecniche di attuazione;
12)  elenco degli edifici di interesse storico artistico ed etnoantropologico;
13)  schema regionale, scala 1:50.000;
14)  tav. 3  -  analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
15)  tav. 4  -  analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
16)  tav. 5  -  analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
17)  tav. 6  -  analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
18)  tav. 7  -  analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
19)  tav. 8  -  analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
20)  tav. 9  -  analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
21)  tav. 10  -  analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
22)  tav. 11  -  analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 

23)  zonizzazione, scala 1:10.000;
24)  tav. 12  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
25)  tav. 13  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
26)  tav. 14  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
27)  tav. 15  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
28)  tav. 16  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
29)  tav. 17  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
30)  tav. 18  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
31)  tav. 19  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
32)  tav. 20  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 

Elaborati contenenti la visualizzazione delle modifiche ap por tate dal consiglio comunale al piano regolatore ge nerale con delibera n. 64/99
33)  regolamento edilizio;
34)  norme tecniche di attuazione;
35)  tav. 12  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
36)  tav. 13  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
37)  tav. 14  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
38)  tav. 15  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
39)  tav. 16  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
40)  tav. 17  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
41)  tav. 18  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
42)  tav. 19  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 
43)  tav. 20  -  zonizzazione, scala 1:2.000; 

Prescrizioni esecutive
44)  relazione e norme tecniche di attuazione;
45)  tav. A2  -  particolari costruttivi, scala 1:200; 

46)  costi di urbanizzazione (previsione di massima);
Comprensorio 1
47)  tav. AO  -  tipi edilizi per il comprensorio 1, scala 1:200;
48)  tav. A1  -  sezioni stradali tipo, scala 1:200; 
49)  tav. 1.1  -  stralcio di piano regolatore generale, planimetria di zonizzazione, planimetria su catastale, planivolumetrico, scala 1:2.000; 
50)  tav. 1.2  -  rete elettrica, telefonica, di media tensione, idrica, fognaria, scala 1:2.000; 
51)  tav. 1.3  -  profili regolatori, scala 1:200; 

Comprensorio 2
52)  tav. 2.1  -  stralcio di piano regolatore generale, planimetria di zonizzazione, planimetria su catastale, planivolumetrico, scala 1:2.000; 
53)  tav. 2.2  -  rete elettrica, telefonica, di media tensione, idrica, fognaria, scala 1:2.000; 
54)  tav. 2.3  -  profili regolatori, scala 1:200; 

Comprensorio 3
55)  tav. 3.1  -  stralcio di piano regolatore generale, planimetria di zonizzazione, planimetria su catastale, planivolumetrico, scala 1:2.000; 
56)  tav. 3.2  -  rete elettrica, telefonica, di media tensione, idrica, fognaria, scala 1:2.000; 
57)  tav. 3.3  -  profili regolatori, scala 1:200; 

Elaborati contenenti la visualizzazione delle modifiche ap por tate alle prescrizioni esecutive dal consiglio comunale con delibera n. 64/99
58)  costi di urbanizzazione (previsione di massima);
59)  tav. A2  -  particolari costruttivi, scala 1:200; 

Comprensorio 1
60)  tav. 1.1.  -  stralcio di piano regolatore generale, planimetria di zonizzazione, planimetria su catastale, planivolumetrico, scala 1:2.000; 
61)  tav. 1.2.  -  rete elettrica, telefonica, di media tensione, idrica, fognaria, scala 1:2.000; 

Comprensorio 2
62)  tav. 2.1.  -  stralcio di piano regolatore generale, planimetria di zonizzazione, planimetria su catastale, planivolumetrico, scala 1:2.000; 
63)  tav. 2.2.  -  rete elettrica, telefonica, di media tensione, idrica, fognaria, scala 1:2.000; 

Comprensorio 3
64)  tav. 3.1  -  stralcio di piano regolatore generale, planimetria di zonizzazione, planimetria su catastale, planivolumetrico, scala 1:2.000; 
65)  tav. 3.2  -  rete elettrica, telefonica, di media tensione, idrica, fognaria, scala 1:2.000; 

Studio geologico
66)  relazione geologica;
67)  tav 1/a  -  carta geolitologica, scala 1:10.000; 
68)  tav 2/a  -  carta geolitologica, scala 1:10.000; 
69)  tav. 2/a  -  carta geomorfologica, scala 1:10.000; 
70)  tav. 2/b  -  carta geomorfologica, scala 1:10.000; 

71)  carta strutturale, scala 1:5000;
72)  tav. 3/a  -  carta dell'acclività, scala 1:10.000; 
73)  tav. 3/b  -  carta dell'acclività, scala 1:10.000; 
74)  tav. 4/a  -  carta idrogeologica, scala 1:10.000; 
75)  tav. 4/b  -  carta idrogeologica, scala 1:10.000; 

76)  carta della suscettività all'uso del territorio, scala 1:10.000;
77)  tav. 1  -  carta della suscettività all'uso del territorio e di sovrapposizione alla pianificazione urbanistica, scala 1:2.000; 
78)  tav. 2  -  carta della suscettività all'uso del territorio e di sovrapposizione alla pianificazione urbanistica, scala 1:2.000; 
79)  tav. 3  -  carta della suscettività all'uso del territorio e di sovrapposizione alla pianificazione urbanistica, scala 1:2.000; 
80)  tav. 4  -  carta della suscettività all'uso del territorio e di sovrapposizione alla pianificazione urbanistica, scala 1:2.000; 
81)  tav. 5  -  carta della suscettività all'uso del territorio e di sovrapposizione alla pianificazione urbanistica, scala 1:2.000; 
82)  tav. 6  -  carta della suscettività all'uso del territorio e di sovrapposizione alla pianificazione urbanistica, scala 1:2.000; 
83)  tav. 7  -  carta della suscettività all'uso del territorio e di sovrapposizione alla pianificazione urbanistica, scala 1:2.000; 
84)  tav. 8  -  carta della suscettività all'uso del territorio e di sovrapposizione alla pianificazione urbanistica, scala 1:2.000; 

85)  nota integrativa;
86)  elaborato a supporto delle prescrizioni esecutive;
Studio agricolo-forestale
87)  relazione;
88)  carta di stratificazione del territorio comunale, scala 1:10.000;
89)  nota integrativa del 16 gennaio 2001;
90)  nota integrativa del 28 gennaio 2001;
Elaborati riguardanti la variante al piano regolatore generale in adeguamento agli adempimenti ex legge regionale n. 28/99
91)  elab. 1  -  analisi della rete esistente; 
92)  elab. 2  -  criteri di dimensionamento; 
93)  elab. 3  -  relazione e norme tecniche di attuazione; 
94)  elab. 4  -  planimetrie di piano regolatore genera le con l'individuazione delle grandi strutture. 


Art. 4

Il comune di Nicolosi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza ri sulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto de gli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Il comune di Nicolosi dovrà, inoltre, provvedere ad espletare, nei tempi indicati, quanto disposto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 489 del 18 ottobre 2001.

Art. 6

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine do vranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 8

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 9

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2002.
  SCIMEMI 


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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