REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2002 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Biancavilla  Pag.
Statuto del Comune di Capri Leone  pag. 29 





Statuto del Comune di Biancavilla


Lo statuto del Comune di Biancavilla è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 19 febbraio 1994.
Di seguito si ripubblica il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 49 del 25 lu glio 2002, divenuta esecutiva in data 30 settembre 2002 per decorrenza dei termini dall'invio all'organo di controllo.


Titolo I
PRINCIPI COSTITUTIVI, FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA
Art. 1
Principi costitutivi

1.  Il Comune di Biancavilla è un ente locale autonomo che, in attuazione dei principi e delle norme della Costituzione repubblicana e dello Statuto regionale e in aderenza alle disposizioni del presente statuto e dei suoi regolamenti, rappresenta, cura e coordina gli interessi della comunità biancavillese e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico.
2.  Il Comune, nel rispetto delle antiche origini e dell'antica cultura albanese, favorisce la integrazione della città nella dimensione provinciale, regionale, nazionale e comunitaria, uniformandosi alla Carta europea delle autonomie locali.
Art. 2
Principi fondamentali

1.  Il Comune di Biancavilla pone al centro della propria azione il riconoscimento e la tutela della persona umana, il rispetto e la difesa dei valori della democrazia, della libertà, della solidarietà e della non violenza.
2.  Il Comune opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione ed emarginazione, ed esercita le proprie competenze in modo da assicurare, sia a ciascun membro della comunità, che agli immigrati, il pieno esercizio dei propri diritti e pari opportunità formative, culturali e sociali.
3.  Il Comune, nell'ambito del rispetto e tutela dei valori sociali e della persona umana, assume come principio ispiratore della propria azione i valori di cui al primo comma ed indirizza prioritariamente l'esercizio delle proprie attribuzioni al fine di contrastare la presenza, nel tessuto politico, economico e sociale, di ogni forma di criminalità comune ed organizzata, in particolare quella mafiosa.
Art. 3
La comunità e le funzioni del Comune

1.  L'autogoverno della comunità si realizza attraverso la effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze politiche, sociali, economiche e sindacali, ai processi decisionali dell'attività politica ed amministrativa mediante l'istituzione di apposite consulte, previa adozione dei relativi regolamenti, e l'attivazione di conferenze.
2.  La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il comune persegue il conseguimento di tali finalità, con esclusione di quelle che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
3.  Nell'ambito delle funzioni amministrative del Co mune riguardanti la sua posizione ed il suo territorio, hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dello sviluppo economico, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dei servizi sociali.
4.  Il Comune adempie ai compiti propri ed esercita le funzioni di competenza statale e regionale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
5.  Il Comune, nel garantire i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso alle informazioni, valorizza le libere forme associative e di cooperazione sociale, che operino in sintonia con i principi fondamentali e con gli obiettivi programmatici fissati dal presente statuto.
Art. 4
Il territorio

1.  Il territorio del Comune di Biancavilla, così come legislativamente delimitato, ha una estensione di Ha. 7.006, confina a nord-est con il territorio di Santa Maria di Licodia e Ragalna, a nord-ovest con il territorio di Adrano, a sud e a sud-ovest con il fiume Simeto e con il territorio del Comune di Centuripe ed a sud-est con il Comune di Paternò.
2.  I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune di Biancavilla definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
Tali confini potranno essere modificati ai sensi di legge per conseguire una più efficiente organizzazione dei servizi.
3.  Il Comune considera obiettivo prioritario la salvaguardia e la tutela della salute dei cittadini e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico, artistico e paesaggistico del proprio territorio.
A tal fine:
a)  pianifica la localizzazione degli insediamenti umani, sociali, industriali e turistici;
b)  concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente ecologico e del paesaggio.
4.  All'interno del territorio del Comune di Biancavilla non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art. 5
Sede, gonfalone e stemma

1.  Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Biancavilla. La sede dello stesso è ubicata nel palazzo municipale.
2.  Il Comune ha un proprio gonfalone, una propria bandiera e un proprio stemma.
Lo stemma è uno scudo troncato ed è composto dai seguenti simboli:
-  corona civica: sormonta l'intero scudo e rappresenta la municipalità di Biancavilla ed il suo status di Comune autonomo sin dalla fondazione, avvenuta con i privilegi dell'8-25 gennaio 1488;
-  sole radioso: situato nella parte alta dello scudo ed immerso in un azzurro simboleggiante il cielo;
-  zolla di terra: situata in basso, simboleggia il territorio.
Questo simbolo, assieme al sole radioso ed al cielo azzurro, esalta il significato di "Callicari" (antico nome di Biancavilla) che, per l'appunto, in greco significa "bella contrada";
-  cavallo: rappresenta il cavallo dell'eroe nazionale albanese Giorgio Castriota detto "Scanderbeg", inoltre, assieme al cipresso, rappresenta lo stemma gentilizio di famiglia del primo capitano (sindaco) di Biancavilla Cesare Masi;
-  cipresso: simboleggia l'albero al quale, secondo un'antica ricostruzione albanese, Giovanni Castriota, figlio dello Scanderbeg, legò il cavallo del padre e salpò verso l'Italia portando in salvo la madre e la sua gente minacciate dall'invasore turco musulmano Maometto II;
-  torre: menata di tre pezzi e finestrata, è il simbolo dei signori del luogo, i conti Moncada;
-  croce greca: riafferma l'appartenenza dei profughi albanesi alla religione cristiana di rito greco-ortodosso;
-  nastro d'oro: sormonta la croce greca e reca la scritta "Scanderbeg" che, in arabo, significa "Alessandro il signore o il grande". Un omaggio al grande guerriero albanese Giorgio Castriota, strenuo difensore della fede cristiana;
-  corona di conte: sormonta il nastro e la croce greca.
Simbolo della contea di Adernò, in onore del conte Gian Tommaso Moncada che fece emanare dai presidenti del Regno di Sicilia, Santapau e Centelles, l'8 gennaio 1488, il privilegio che concedette ai profughi albanesi, capitanati dal nobile Cesare Masi, la terra di Callicari o Poggio Rosso.
Nacque così "Casale dei Greci", oggi Biancavilla.
Nel gonfalone, lo stemma riprodotto su petto d'aquila rappresenta il simbolo dell'eroismo, quello dimostrato in sommo grado dallo Scanderbeg (Giorgio Castriota), il quale non si piegò mai alla volontà dei nemici turchi e fu sempre vittorioso in tutte le battaglie contro di loro.
3.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo delegato si può esibire il gonfalone comunale.
4.  L'uso e la riproduzione di tali simboli non possono essere utilizzati per fini non istituzionali. Possono essere utilizzati anche per altri fini solo se autorizzati ai sensi di legge ed ove sussista un pubblico interesse.
5.  I colori della bandiera sono giallo e blu.
Art. 6
Sviluppo economico

1.  Il Comune di Biancavilla riconosce nel lavoro la principale condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre per realizzare una condizione di generale occupazione.
2.  Attraverso propri piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire e stimolare le attività economiche.
3.  Riconosce la funzione sociale delle iniziative economiche e ne stimola lo sviluppo promuovendo forme di collaborazione finalizzata all'associazionismo e alla cooperazione.
4.  Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro.
5.  Concorre con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale delle attività agricole, turistiche, artigianali, commerciali, industriali ed opera per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.
6.  Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali.
7.  Tenuto conto dell'economia di Biancavilla basata principalmente sull'attività agricola, commerciale, artigianale e della sua potenziale vocazione turistica, dà ampio risalto nel programma delle opere pubbliche e degli investimenti agli interventi che direttamente o indirettamente contribuiscono alla valorizzazione delle predette attività, dopo aver assicurato le opere primarie igienico-sanitarie.
8.  Favorisce la diffusione dei servizi pubblici in modo omogeneo ed equilibrato, per un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.
9.  Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.
10.  Per quanto attiene all'agricoltura, valorizza le principali colture agricole locali attraverso la promozione della vendita e l'incentivazione alla trasformazione delle eccedenze.
11.  In particolare promuove, tramite il coordinamento delle necessarie iniziative con gli altri Comuni, e gli altri enti istituzionali, la conoscenza e la "valorizzazione del patrimonio rurale turistico ed ambientale etneo" sia in Italia che all'estero.
12.  Per quanto attiene lo sviluppo dell'agriturismo, sostiene la promozione di idonee forme di turismo nelle campagne volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo e ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'utilizzazione delle loro aziende intese come punti di ricettività ed ospitalità.
13.  Per quanto attiene al turismo assicura una idonea organizzazione promozionale per far conoscere il patrimonio archeologico, storico, architettonico, paesaggistico e rurale, folcloristico ed artistico di Biancavilla.
14.  Istituisce itinerari viari e percorsi per facilitare la visita del predetto patrimonio da parte dei visitatori.
15.  Il Comune di Biancavilla, nella considerazione che lo sviluppo del turismo equivale a sviluppo sociale ed economico del paese, si indirizza verso un turismo che crei e agevoli la realizzazione, anche da parte di privati o di enti, di infrastrutture necessarie alla ricezione dei turisti, nel rispetto delle proprie condizioni ambientali e paesaggistiche.
16.  Interviene per tutelare e valorizzare tutti i beni ambientali e culturali esistenti nel territorio.
17.  E' istituito un ufficio di programmazione economica al fine di conseguire quanto previsto dal presente articolo. Il regolamento stabilirà le modalità e la funzionalità dello stesso.
18.  E' istituita, previa apposita regolamentazione, la conferenza sullo sviluppo economico del nostro comune che coinvolge anche gli operatori economici locali. Detta conferenza si riunirà almeno ogni 2 anni.
Art. 7
Politiche Sociali

1.  Il Comune di Biancavilla, in coerenza con i principi fondamentali sanciti dal presente statuto, ritiene prioritario avviare una serie di iniziative e di progetti che tutelino le seguenti fasce sociali interessate:
a)  promuove interventi ed assume iniziative a difesa dei diritti dell'infanzia; assicura le condizioni per favorire lo sviluppo psico-fisico dei bambini inseriti nelle scuole incentivando la qualificazione degli operatori e dei servizi; promuove le condizioni per assicurare il concreto esercizio del diritto allo studio e all'istruzione;
b)  riconosce la specificità della questione giovanile e a tal fine valorizza la funzione sociale, educativa e formativa dello sport, della cultura e del volontariato, ne favorisce la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo; inoltre assume le iniziative e promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile; opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione; in tal senso istituisce, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il forum alle politiche giovanili, che sarà dotato in sede di approvazione di bilancio di un apposito fondo, inteso non solo come organo rappresentativo della realtà giovanile locale, ma anche come luogo di scambio di esperienze e sede di promozione di attività culturali, sportive e lavorative;
c)  promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane e portatrici di handicaps nella società; favorisce, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone citate nella comunità familiare; promuove e favorisce centri di aggregazione per le stesse; crea le condizioni e le opportunità idonee per consentire alle persone anziane e portatrici di handicaps di operare nell'ambito di attività socialmente utili; riconosce il valore di esperienze e di contributi che le persone anziane e portatrici di handicaps posseggono, favorendone la acquisizione da parte della comunità;
d) facilita il superamento di ogni discriminazione tra i sessi promuovendo iniziative che possano conferire un ruolo attivo alle donne nel contesto sociale ed istituzionale, stimolandone l'associazionismo e promuovendo la cultura e le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e assumendo la famiglia a valore irrinunciabile;
e)  concorre a mantenere e sviluppare i legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati, promovendo contatti con le comunità biancavillesi esistenti all'estero; promuove, altresì, rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre Nazioni, nei limiti e nel rispetto delle leggi dello Stato, che possano esprimersi anche attraverso forme di gemellaggio e scambi culturali;
f)  garantisce i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi per conseguire fini sociali.
2.  A tal fine utilizza tutti gli strumenti giuridici ed operativi previsti dalla legge: in particolare si avvale della facoltà di gestire i servizi pubblici in economia, in concessione mediante aziende speciali, istituzioni e società per azioni.
Art. 8
Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1.  Il Comune di Biancavilla gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
2.  Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al sindaco ufficiale del Governo.
Art. 9
Lo statuto

1.  L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.
2.  Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
3.  Lo statuto, liberamente formato dal consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
4.  Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
5.  Il consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.
6.  La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dalla legge, dal presente statuto ed in tutte quelle che si renderanno necessarie.
Art. 10
Ineleggibilità e cause di decadenza dalle cariche e dalle funzioni

1.  Al fine di favorire il massimo di trasparenza e di moralità, le cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza da cariche elettive e/o da pubbliche funzioni previste per legge sono automaticamente recepite nel presente statuto, senza la necessità che vengano adottati specifici ed ulteriori atti deliberativi di recepimento.
2.  Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere, sindaco e assessore, deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
Titolo II
GLI ORGANI DEL COMUNE
Capo I
Il consiglio comunale
Art. 11
Ruolo e competenze

1.  Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ad esso spetta di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del l'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
2.  Le modalità di elezione dei consiglieri, la loro durata in carica e posizione giuridica, le competenze sono disciplinate dalla legge e dal presente statuto. L'attività e le modalità di esercizio delle funzioni sono, altresì, disciplinate con apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta.
3.  Le funzioni e le potestà del consiglio di cui al precedente primo comma si esercitano mediante l'adozione degli atti fondamentali attribuiti alla sua competenza dalla legge.
4.  Gli atti fondamentali di competenza del consiglio non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo i casi espressamente previsti e disciplinati da apposite norme di legge.
5.  Sono di competenza del consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso espressamente attribuiti sia dalla legge regionale n. 48/91, sia da altre leggi emanate successivamente all'entrata in vigore della stessa.
Art. 12
Funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo

1.  Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente là con particolare riguardo:
a)  agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento del consiglio e degli istituti di partecipazione popolare, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per la disciplina generale dei tributi e delle tariffe, per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari;
c)  agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e programmi che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
d)  agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
e)  agli atti di variazione territoriale, per i quali ha il potere di iniziativa.
2.  Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
a)  degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
b)  delle istituzioni, delle gestioni convenzionate e coordinate e dei consorzi, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti. A tal fine, ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma, sulla situazione economico-finanziaria e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni;
c)  Il mancato adempimento inerente il punto b) comporta la messa in moto dei provvedimenti sanzionatori nei confronti del sindaco previsti dalla legge.
3.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi formulati dai consiglieri comunali entro trenta giorni in via ordinaria ed entro dieci giorni in via di oggettiva urgenza dalla loro presentazione presso l'ufficio preposto.
Art. 13
Consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Essi partecipano all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni.
3.  I consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4.  I consiglieri sono sospesi, rimossi ovvero dichiarati decaduti nei casi e nei modi espressamente previsti e disciplinati dalle leggi dello Stato e della Regione siciliana.
5.  I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni, sia ordinarie che straordinarie, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Nel caso di assenze non consecutive dalle sessioni ordinarie e straordinarie il regolamento disciplina le modalità di riduzione dell'indennità di funzione, ove spettante al consigliere comunale, da un minimo del 5% annuo, per una assenza, fino ad un massimo del 40% annuo.
6.  Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
-  esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio;
-  presentare all'esame del consiglio mozioni, interpellanze ed interrogazioni;
-  richiedere la convocazione del consiglio con le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni, di competenza del consiglio, da iscrivere all'ordine del giorno.
7.  Ogni consigliere comunale, allo scopo di conciliare il pieno esercizio del diritto dei consiglieri con la funzionalità degli uffici e dei servizi, ha diritto di ottenere, conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti:
-  dagli uffici del Comune, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché copia di tutti gli atti necessari all'espletamento del mandato consiliare senza alcuna formale richiesta, necessaria solo per gli atti di natura riservata espressamente sanciti dalla legge o da apposito regolamento;
-  dal segretario generale, copie di atti e documenti, utili per l'espletamento del suo mandato.
Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
8.  Le dimissioni dalla carica devono essere indirizzate e comunicate al sindaco nei modi di legge.
9.  Per la partecipazione ai consigli comunali e alle commissioni i consiglieri comunali hanno diritto a percepire nella misura stabilita in aumento o in riduzione dal consiglio comunale.
Art. 14
Norme generali per il funzionamento del consiglio

1.  Le norme generali di funzionamento, decadenza e scioglimento del consiglio comunale sono stabilite dalle leggi, dal presente statuto e dal regolamento specifico che si ispira ai principi di partecipazione democratica, trasparenza, efficienza e pubblicità.
2.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente. Risulta eletto alla prima votazione il consigliere che riporta la maggioranza assoluta dei voti. Nell'ipotesi di votazione infruttuosa, nella stessa seduta o in altre si deve proseguire all'esperimento sino alle altre quattro volte, occorrendo sempre la maggioranza assoluta dei voti. Dopo i predetti tentativi, se infruttuosi, risulterà eletto il consigliere che in un'ultima votazione abbia conseguito il maggiore numero dei voti e a parità il consigliere più anziano di età. Il consiglio comunale elegge altresì un vicepresidente. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali (consigliere anziano). In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei predetti requisiti.
Le funzioni e le attribuzioni del presidente e le modalità di esercizio sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
3.  Nel rispetto dei suddetti principi il consiglio comunale istituisce, in materie di sua competenza e nel suo seno, commissioni consiliari ordinarie e/o speciali composte con criterio proporzionale. Un apposito regolamento dovrà stabilire l'organizzazione, le funzioni, i poteri e gli ambiti temporali e per materia di ciascuna commissione, adeguate forme di pubblicità dei lavori nonché la possibilità di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.
4.  L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Queste ultime possono essere anche urgenti. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto deve prevedere anche la seconda convocazione da tenersi trascorsa un'ora dalla prima convocazione. In prima convocazione per la validità della seduta è necessario l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati, in seconda convocazione deve esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui, trascorso l'orario stabilito dal regolamento consiliare, per la continuazione della seduta, venisse meno il numero legale, il presidente provvede dopo un'ora a richiamare l'appello per la verifica del numero legale. In mancanza del numero legale la seduta viene tenuta, in ogni caso, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso di convocazione del consiglio.
5.  La convocazione, l'ordine del giorno e la presidenza delle sedute del consiglio sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e, in conformità agli stessi, dal regolamento. Le leggi ed il regolamento determinano altresì i casi di incompatibilità ed impedimento per assenza o vacanza e le modalità di surroga in ordine alle sopra citate funzioni.
6.  La richiesta di convocazione del consiglio spetta anche al sindaco o ad un quinto dei consiglieri in carica. Il presidente è tenuto a fissare la data di riunione del consiglio appena possibile e comunque entro quindici giorni dalla data della richiesta, inserendo con puntualità e precisione all'ordine del giorno le questioni richieste dando la precedenza, compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto, alle proposte del sindaco. A tal fine i richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo della proposta di deliberazione da discutere, che verrà trasmesso contestualmente ai servizi competenti per l'espressione dei rispettivi pareri, così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
7.  Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno, con i relativi atti ed i pareri previsti per legge, sono depositate presso l'ufficio di presidenza nei termini e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento. Tra la data del deposito ed il giorno fissato per la seduta del consiglio devono intercorrere 3 giorni e non meno di 24 ore nei casi di convocazione d'urgenza.
8.  Per la validità delle deliberazioni è necessario che al momento del voto siano presenti in aula almeno 1/3 dei consiglieri assegnati. Nelle sedute di seconda convocazione è necessario che al momento del voto siano presenti in aula, salvo diverse ed esplicite disposizioni di legge o del presente statuto, almeno 1/4 dei consiglieri assegnati. La mancanza del numero legale comporta lo scioglimento della seduta.
I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti, tranne l'ipotesi di cui al seguente comma 12.
9.  Ogni proposta, deliberazione o mozione è approvata solo se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale. L'esame degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno è disciplinato dal regolamento con l'osservanza del principio del "giusto procedimento" in ordine alla necessaria preventiva acquisizione dei pareri tecnici e contabili previsti dalla legge.
10.  Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con necessità di apprezzamento delle qualità morali e valutazione dei meriti e dei demeriti e sulle capacità delle stesse. Le sedute possono essere segrete anche nei casi in cui lo stesso collegio, con provvedimento motivato, determini la segretezza della seduta ovvero nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica amministrazione, se trattati pubblicamente.
11.  Le votazioni sono palesi; sono rese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche. Esse sono espresse con le formalità previste dal regolamento e proclamate dal presidente che, nel caso di votazione a scrutinio segreto, ovvero nelle sedute segrete deve sempre e necessariamente avvalersi dell'ausilio di numero tre scrutatori designati dallo stesso collegio tra i componenti presenti al momento della votazione.
12.  Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente.
Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione vanno rilevati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 57/95.
Gli interessati sono obbligati ad allontanarsi dall'aula.
Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
13.  Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario generale, con il compito di curare la redazione del verbale, che sottoscrive unitamente al presidente. La legge ed il regolamento determinano le modalità partecipative del segretario e di sostituzione nei casi di incompatibilità o impedimento.
Art. 15
Mozione di sfiducia per il presidente e per il vice presidente del consiglio comunale

1.  La mozione di sfiducia al presidente del consiglio comunale va motivata e presentata da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati all'ente. La stessa deve essere trattata e votata per una sola volta nell'arco di 12 mesi per ogni presidente eletto.
2.  La seduta per la trattazione della mozione di sfiducia del presidente deve tenersi entro 15 giorni dalla richiesta.
3.  La mozione viene approvata se votata dalla maggioranza dei consiglieri comunali assegnati.
4.  La mozione, se votata favorevolmente, ha effetto immediato. La seduta decade e per la elezione del nuovo presidente valgono le norme in vigore.
5.  Analogamente si procede per la mozione di sfiducia al vice presidente del consiglio comunale.
Art. 16
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2.  Ciascun gruppo comunica al segretario generale il nome del capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere, per ciascun gruppo, che ha riportato nelle elezioni il maggior numero di voti.
3.  I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, anche se composti da un solo consigliere comunale. I consiglieri comunali non iscritti a nessun gruppo consiliare fanno parte del gruppo misto, il quale sarà organizzato secondo il regolamento.
4.  La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente nelle adunanze consiliari e concorre con lo stesso al fine di assicurare il buon andamento e svolgimento dei lavori del consiglio e la programmazione delle sedute consiliari.
5.  Il regolamento definisce altre eventuali competenze della conferenza dei capigruppo.
6.  Il Comune assicura ai consiglieri ed ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.
7.  Con riferimento a quanto previsto dal comma 3° dell'art. 15 le commissioni saranno formate da consiglieri designati dai rispettivi gruppi consiliari, in modo da rispecchiare, ove possibile, la proporzione dei gruppi stessi.
8.  Ciascun consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di commissioni, di cui non sia membro e sostituisce con diritto di voto i consiglieri del proprio gruppo assenti giusta delega scritta del rispettivo capogruppo.
9.  I componenti della giunta possono partecipare alle sedute delle commissioni per la trattazione di specifici argomenti di cui hanno competenza.
10.  Le commissioni, possono disporre la audizione di dirigenti del Comune, delle istituzioni o delle aziende speciali, nonché di esperti e di rappresentanti di associazioni, di enti o di organizzazione del volontariato.
11.  Le commissioni nella prima seduta eleggono il proprio presidente ed il vice-presidente. Allorquando la maggioranza dei componenti la commissione consiliare presenta formale richiesta di dimissioni, il presidente, ne prende atto alla prima seduta utile e rassegna formalmente le proprie dimissioni entro e non oltre 8 giorni.
12.  I consiglieri comunali possono partecipare a convegni di studio e seminari, a rotazione secondo un calendario fissato regolarmente ogni anno dalla conferenza dei capigruppo e dal presidente del consiglio comunale, nei limiti di spesa fissati in bilancio e relazionano al consiglio comunale su quanto svolto.
Art. 17
Garanzia delle minoranze

1.  La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, spetta alla opposizione. La maggioranza delle presidenze delle C.C.O. spetta alla minoranza.
2.  A maggioranza assoluta dei propri membri, il consiglio può istituire al proprio interno le commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione o su fatti di rilevante interesse comunale.
3.  I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento consiliare.
4.  Qualora la legge o lo statuto prevedono la rappresentanza delle minoranze e non prescrivono sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
Art. 18
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune ha lo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, culture e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3.  Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.
Capo II
La giunta comunale
Art. 19
Funzioni

1.  La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
2.  Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3.  Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali.
Art. 20
Nomina della giunta

1.  Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
2.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessore comunale con quella di componente della Giunta regionale. Non possono far parte della giunta: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
3.  La legge determina le altre ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità.
Art. 21
Funzionamento della giunta

1. In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
2.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori e dai funzionari. Inoltre può essere tenuta su richiesta di convocazione formulata dalla maggioranza degli assessori comunali.
3.  Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa in armonia con la normativa vigente.
4.  Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 22
Attribuzioni della giunta

1.  La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di Governo, che non siano riservati al consiglio.
2. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a)  propone al consiglio i regolamenti;
b)  elabora linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
c)  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
d)  elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione della disciplina generale delle tariffe;
e)  nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate, su proposta del responsabile del servizio interessato;
f)  propone al consiglio comunale criteri generali per la Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
g)  dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
h)  fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
i)  esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
j)  approva gli accordi di contrattazione decentrata;
k)  decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali del l'ente;
l)  adotta provvedimenti di acquisti, alienazioni e permute immobiliari, non preceduti da atti di programmazione e di gestione generale;
m)  approva i piani attuativi urbanistici che non implicano varianti agli strumenti generali e di progetti di opere pubbliche;
n)  approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
o)  conferisce incarichi di collaborazione esterna;
p)  nomina e revoca il direttore generale ove le relative funzioni non siano conferite dal sindaco al segretario generale;
q)  ha competenza per la concessione di servizi socio assistenziale, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4;
r)  fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
s)  determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal consiglio;
t)  approva il PEG su proposta del direttore generale;
u)  autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardano componenti degli organi di Governo;
v)  delibera la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'art. 32, lett. f), della legge n. 816/90, n. 142, come recepita dalla legge regionale n. 48/91;
w)  determina la misura dell'indennità di funzione ai componenti della stessa spettante.
Art. 23
Composizione della giunta

1.  La giunta è composta dal sindaco e da n. 7 assessori.
2.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente più anziano di età.
3.  Nella prima seduta di giunta, il sindaco destina singoli assessori, con apposito provvedimento, ai singoli rami dell'amministrazione, esclusivamente secondo criteri di competenza e di omogeneità dei complessi organizzativi in cui è strutturato l'apparato comunale. L'assessore svolge i compiti del sindaco nelle materie ad esso delegate.
4.  Agli assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali previste dalla legge e, in conformità alla stessa, dal regolamento.
6.  Gli assessori debbono partecipare alle sedute del consiglio comunale, illustrano le proposte di deliberazione inerenti la loro delega ed intervengono nella discussione senza diritto di voto.
Art. 24
Durata, revoca e sostituzione degli assessori

1.  La durata della giunta è fissata in 5 anni. La cessazione dalla carica del sindaco, per decadenza, dimissione, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
2.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza, rimozione, impedimento permanente o morte di un componente della giunta.
3.  Gli atti di cui all'articolo precedente ed ai precedenti due commi del presente articolo sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, all'Assessorato Regionale degli enti locali ed agli altri organi previsti dalla legge.
Art. 25
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco e la giunta dallo stesso nominata cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati.
2.  La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati.
3.  La mozione viene messa all'ordine del giorno del consiglio, che deve essere convocato dal sindaco non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4.  L'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'immediata cessazione degli organi del Comune secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25.
5.  La mozione di sfiducia al sindaco può essere presentata una sola volta nel corso della legislatura e non prima del compimento del secondo anno della stessa legislatura.
Capo III
Il sindaco
Art. 26
Funzioni, distintivo e giuramento

1.  Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Governo in sede legale, secondo le leggi dello Stato.
2.  Il sindaco rappresenta il Comune, sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso e a coordinare l'attività degli organi comunali; ha poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività della Giunta, mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurandone la rispondenza alla legge, allo statuto ed agli atti di indirizzo del consiglio.
3.  Il sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalle leggi;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.
Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lett. a).
4.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.
5.  Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
6.  La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
7.  Spettano al sindaco, tutti gli atti di amministrazione non espressamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del segretario generale, del dirigente o dei responsabili dei servizi.
Art. 27
Attribuzioni di amministrazione

1.  Il sindaco:
a)  ha la rappresentanza generale dell'ente;
b)  ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune e ne rappresenta la volontà collegiale;
c)  coordina l'attività della giunta e dei singoli assessori;
d)  può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori, per sottoporli all'esame della giunta;
e)  impartisce direttive al segretario generale o al direttore generale se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f)  ha facoltà di delega;
g)  promuove iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h)  può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
i)  convoca i comizi per i referendum consultivi;
j)  emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
k)  assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la giunta;
l)  può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione; gli esperti nominati devono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento deve essere motivato e suffragato da titoli attinenti alla nomina in questione. Gli esperti devono essere dotati di documentata e comprovata professionalità in relazione all'incarico conferito. Gli esperti devono sottoscrivere atti, pareri e quanto altro prodotto nella esplicazione della loro attività.
Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco;
m)  determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, sentito il parere del segretario generale;
n)  fa pervenire all'ufficio del segretario generale l'atto di dimissioni;
o)  coordina, nell'ambito della disciplina generale prevista dalla legge, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
p)  emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
q)  nomina il segretario generale, scegliendolo, nel l'apposito albo;
r)  conferisce e revoca al segretario generale le funzioni di direttore generale;
s)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
t)  conferisce gli incarichi di consulenza per il perseguimento di obiettivi di alta professionalità non ottenibili all'interno dell'ente;
u)  promuove e resiste alle liti;
v)  ha competenza in tema di ricorso a trattativa privata ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4;
z)  relaziona al consiglio comunale in merito a tutte le nomine e gli incarichi conferiti e in modo specifico sull'attività svolta e sugli obiettivi conseguiti. Il consiglio comunale esprime le sue valutazioni.
Art. 28
Attribuzioni di vigilanza

1.  Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove direttamente o avvalendosi del segretario generale, o del direttore generale, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c)  compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e)  collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle funzioni nei confronti delle istituzioni;
f)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 29
Attribuzioni di organizzazione

1.  Il sindaco:
a)  propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta e la presiede;
b)  ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
c)  delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al segretario generale;
d)  propone argomenti da trattare e ordini del giorno da sottoporre al consiglio e ne richiede la convocazione al presidente;
e)  partecipa direttamente o a mezzo di un assessore dallo stesso delegato, alle riunioni del consiglio.
2.  Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle riunioni del consiglio senza diritto di voto. Le modalità di partecipazione e di intervento sono disciplinate dal regolamento.
3.  Le deleghe di cui alla lett. b), sono conferite per settori organici di materie individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
4.  Oltre alle competenze previste dagli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni, esplica le funzioni attribuite al Ministro dal decreto legislativo n. 29/93.
Art. 30
Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente

1.  Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente, cessa dalla carica anche la giunta ma non il consiglio comunale, che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgeranno contestualmente alla elezione del sindaco, nel primo turno elettorale utile. Nella ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale, all'As sessorato regionale degli enti locali ed agli altri organi previsti dalla legge, compete al segretario generale.
2.  Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate dal commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 31
Rimozione del sindaco

1.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il sindaco può essere rimosso quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.
Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Capo I
Il segretario generale
Art. 32
Nomina del segretario generale

1. Il segretario generale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il segretario generale nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Art. 33
Funzioni del segretario generale

1.  Il segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di giunta e del consiglio e ne cura la verbalizzazione a mezzo di funzionari da lui designati.
2.  Il segretario generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interno all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli Assessori ed ai singoli consiglieri.
3.  Il segretario generale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Il segretario generale presiede l'ufficio comunale per le elezioni, in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario generale roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
6. Esercita le funzioni di direttore generale nel caso in cui il sindaco gli conferisce le relative funzioni.
Art. 34
Il vicesegretario generale

1. Le funzioni vicarie del segretario generale, nei casi di vacanza, assenza o impedimento sono regolate dalla legge e dal regolamento.
2. Per il solo periodo effettivo di sostituzione, spettano al vicesegretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.
Capo II
L'organizzazione degli uffici
Art. 35
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a)  una organizzazione del lavoro per progetti obiettivi è programmi;
b)  l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
2. L'organizzazione del comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate, per lottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali.
3. La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. E' esercitata sia a livello generale, con il coinvolgimento di tutti i dirigenti o dei responsabili delle strutture complesse e degli uffici di staff, sia all'interno di dette strutture.
4. Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff per il supporto dell'attività istituzionale del sindaco o del segretario o del direttore generale.
5. La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura, in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.
6. Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica da parte della giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.
7. La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'aggiornamento devono essere periodicamente effettuate anche all'interno delle strutture complesse.
8.  I dirigenti, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.
9.  Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
Art. 36
Funzioni di indirizzo e programmazione

1.  Gli organi di governo dell'ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il PEG.
2.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
3.  Tutta l'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione, utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.
4. Gli obiettivi e i programmi e o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte della direzione politica e della direzione operativa.
5.  La struttura organizzativa dell'ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione, secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi.
6.  In sede di approvazione del conto consuntivo il direttore generale dell'ente o, in mancanza, il segretario generale presenta al consiglio comunale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi fissati in sede della relazione revisionale e programmatica.
Art. 37
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di Governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascuna area e di verificarne il conseguimento al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo i principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi prevede delle opportune sanzioni nei confronti di tutti i dipendenti che impediscono la realizzazione degli obiettivi prefissati, nel rispetto delle leggi e dei relativi contratti di lavoro.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 38
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti Comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il dirigente, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni:
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
Capo III
Personale direttivo
Art. 39
Direttore generale

1.  Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
Art. 40
Direttore generale - Compiti

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco, nel rispetto del programma elettorale e dei documenti di programmazione che la giunta proporrà al consiglio comunale.
2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio, che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3.  La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco, che può procedere alla sua revoca nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta.
Art. 41
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e della giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a)  predispone sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi di attuazione, relazioni o studi particolari;
b)  organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla Giunta;
c)  verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale cui è preposto;
d)  promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e)  autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f)  riesamina, annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
g)  gestisce i processi di mobilità interareale del personale.
Art. 42
Le posizioni organizzative

1. Nell'ordinamento degli uffici e dei servizi sono istituite e disciplinate, al fine di razionalizzare l'organizzazione e garantire unicità di gestione, coordinamento e celerità dell'azione amministrativa, le posizioni organizzative previste dal CCNL stipulato il 31 marzo 1999 (N.O.P.), il cui incarico può essere conferito ai dipendenti di categoria D, che, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nei confronti della direzione politica, svolgano:
a)  funzioni di direzione di una o più unità organizzative di particolare complessità comprendenti più uffici o servizi e caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e amministrativa, con l'eventuale attribuzione delle funzioni previste dall'art. 51 della legge n. 142/90 e della gestione del P.E.G.;
b)  attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlata a diplomi di laurea e/o all'iscrizione ad albi professionali, con compiti di coordinamento di strutture complesse, anche se temporanee, e responsabilità di gestione e di risultato;
c) attività di staff e di studio, ricerca e controllo caratterizzata da elevate autonomia e esperienza e con compiti di coordinamento di strutture non semplici, anche se temporanee, e con responsabilità di gestione e di risultato.
2.  In forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, il sindaco con il provvedimento di nomina individua per ciascuna posizione organizzativa, le strutture su cui l'incaricato eserciterà funzioni e i compiti da svolgere con responsabilità diretta nei confronti della direzione politica e amministrativa.
3.  L'incarico è temporaneo e non può eccedere il mandato del sindaco che per la nomina, nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, terrà conto, in relazione alle funzioni ed attività da svolgere e dei programmi da realizzare, della professionalità e delle attitudini.
4.  L'ordinamento degli uffici predeterminerà, nel rispetto del CCDI e nell'ambito dell'apposito fondo di bilancio, modalità, procedure e tempi del conferimento dell'incarico; modalità per l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato, modalità di revoca e di conferma, entrambe legate al risultato della gestione.
5. Fino alla ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente, gli incarichi per le posizioni organizzative vengono conferiti a dipendenti, tenuto conto delle progettualità gestionali prospettate dai potenziali interessati.
Art. 43
I dirigenti

1. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi di governo, godono di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi, della gestione e direzione amministrativa, dell'area e della direzione e coordinamento degli uffici che la compongono, delle procedure, della attuazione degli atti, della gestione delle risorse economiche, con i relativi poteri di spesa, del personale e degli strumenti anche informatici ad essi assegnati.
2. Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni dei complessi organizzativi cui sono preposti, la emanazione di tutti gli atti di gestione che non comportino l'esercizio dei poteri discrezionali.
3. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Art. 44
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta le designazioni degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c)  emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d)  provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f)  emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
g)  pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle spettanti per competenza al sindaco;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i)  provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore generale;
j)  forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k)  autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
l)  rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
3.  I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
Art. 45
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.  Il sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può adottare provvedimenti, al di fuori della dotazione organica, di assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2.  Il sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste nel regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.
3.  I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato.
Art. 46
Collaborazioni esterne

1.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2.  Le norme regolamentari per conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato sindacale, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 47
Controllo interno

1.  Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:
a)  garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b)  verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale (valutazione del personale);
d) monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2.  Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:
a)  siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;
b)  le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;
c)  siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;
d)  la raccolta dei dati informativo - statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;
e)  le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.
Capo IV
La responsabilità
Art. 48
Responsabilità verso il Comune

1.  Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2.  Il sindaco, il segretario generale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3.  Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario generale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Art. 49
Responsabilità verso terzi

1.  Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.  Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario, direttore, o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3.  La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozioni di atti e di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4.  Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 50
Responsabilità dei contabili

1.  Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
Art. 51
Commissione di disciplina

1.  La commissione di disciplina è composta dal sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal segretario generale e da un dipendente designato mediante elezione diretta all'inizio di ogni anno da tutto il personale del Comune di Biancavilla. L'organizzazione ed il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento.
Capo V
Procedimento amministrativo
Art. 52
Responsabile del procedimento

1.  L'unità organizzativa, prevista dall'art. 4 della legge n. 10 del 30 aprile 1991, responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del procedimento finale, viene identificata nell'area per tutti i tipi di procedimento stabiliti da un apposito regolamento, di competenza dell'area stessa.
2.  Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.
3.  Il responsabile del procedimento sarà identificato con i criteri stabiliti nel regolamento di cui al 1° comma.
4.  Il predetto funzionario provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'area stessa, nel rispetto della competenza per materia dei vari uffici, in cui si articola l'area, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
5.  Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.
6.  Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma precedente, oppure qualora essa sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'area-unità organizzativa determinato a norma del comma 3.
7.  In caso di assenza o impedimento la direzione dell'area-unità organizzativa e, quindi, la figura di responsabile del procedimento viene assunta, nell'ambito del l'area, dall'impiegato di più alta qualifica e, a parità di qualifica, dal più anziano nel ruolo.
8.  L'area competente ed il nominativo del responsabile sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Nel caso di richiesta, l'eventuale diniego del rilascio della comunicazione deve essere motivato entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa. In attesa di diniego la richiesta è da considerarsi accolta e la comunicazione deve essere effettuata entro i successivi 3 giorni.
9.  Il responsabile del procedimento:
a)  valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b)  accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinarie esibizioni documentali;
c)  propone l'indizione al segretario generale delle conferenze di servizio;
d)  cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e)  adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
Art. 53
Partecipazione al procedimento

1.  Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistono le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possano derivare pregiudizi a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, lè tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2.  Nell'ipotesi di cui al comma 1, resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.
Art. 54
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1.  L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2.  Nella comunicazione debbono essere indicati:
a)  l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
b)  l'oggetto del procedimento promosso;
c)  l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d)  l'ufficio dove prendere visione degli atti.
3.  Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.
4.  L'omissione di taluna delle comunicazioni descritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 55
Intervento nel procedimento

1.  Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 56
Accordi sostitutivi di provvedimenti

1.  In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, dai soggetti di cui all'articolo precedente, l'amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2.  Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3.  Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'am ministrazione comunale recede unilateralmente dall'ac cordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.
Art. 57
Pareri dei responsabili dei servizi

1.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono riportati ed inseriti nella deliberazione.
2.  I pareri sono obbligatori ma non vincolanti; sono preventivi in quanto devono essere richiesti ed espressi a completamento della fase istruttoria e precedentemente al momento decisionale.
3.  I soggetti di cui al comma 1, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4.  Il segretario generale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente ai funzionari ed impiegati preposti all'area ed al servizio di competenza.
Art. 58
Motivazione dei provvedimenti

1.  Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi è fornito di motivazione.
2.  La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione comunale, in relazione alle risultanze della istruttoria.
3.  Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'amministrazione comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.
4.  In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 59
Conferenza dei servizi

1.  Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il segretario generale indice una conferenza dei servizi.
2.  La conferenza può essere indetta dal sindaco quando l'amministrazione comunale debba acquisire in tese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3.  Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4.  Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda all'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23.
Art. 60
Criteri e modalità per la concessione di vantaggi economici

1.  La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati al rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nell'apposito regolamento.
2.  L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.
3.  Viene istituito un albo di soggetti cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.
Art. 61
Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1.  Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le successive modificazioni ed integrazioni.
2.  Qualora l'interessato dichiari che i fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione comunale o di altra pubblica amministrazione il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3.  Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione comunale è tenuta a certificare.
Art. 62
Termini del procedimento

1.  Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad una istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.
2.  Il termine per l'adozione dell'atto finale, salva diversa statuizione di legge o del regolamento comunale è di 30 giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.
3.  La decorrenza dei termini è interrotta qualora sia necessaria l'acquisizione di documenti da parte dell'am ministrazione.
Titolo IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti della partecipazione
Art. 63
Promozione e sviluppo delle libere forme associative

1.  Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2.  Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro e con finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche naturali, di promozioni ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico. Le suddette associazioni debbono essere inserite in un apposito albo approvato dal consiglio comunale.
3.  Allo scopo di ottenere la registrazione all'albo è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4.  Il Comune valorizza le realtà associative di ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa, che concorrono alla vita democratica e che perseguono finalità riconosciute di interesse locale.
5.  A tal fine favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo.
6.  I rapporti tra le associazioni ed il Comune sono disciplinati da apposito regolamento.
Art. 64
Consultazioni

1.  Il Comune consulta sugli atti più significativi della vita amministrativa e anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali, culturali ed esperti della tutela dell'ambiente anche in forma pubblica, se gli argomenti trattati sono di interesse generale.
Art. 65
Gli organismi di partecipazione

1.  Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2.  Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto e/o diffuso delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3.  Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.
4.  I pareri degli organismi di partecipazione, ove costituiti, debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati da apposito regolamento. Essi sono obbligatori.
Art. 66
La partecipazione alla gestione dei servizi

1.  Qualora il Comune, ai fini della gestione di servizi sociali, costituisca "l'istituzione" quale organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, può coinvolgere nella gestione di tale istituzione anche associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale e le organizzazioni degli utenti.
Art. 67
Volontariato

1.  Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita culturale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione nonché per la tutela dell'ambiente.
2.  Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3.  Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
Art. 68
Commissione delle pari opportunità

1.  Il Comune assume la parità dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione.
2.  Il Comune istituisce una commissione delle pari opportunità della quale fanno parte di diritto le elette nel consiglio comunale.
3.  Le modalità di costituzione, di funzionamento e di compiti di tale commissione sono disciplinate dal regolamento.
4.  Alla commissione vanno trasmessi i provvedimenti ed i documenti dell'amministrazione, in modo da favorire gli scopi istituzionali della stessa, agevolandone con strumenti idonei il funzionamento.
Capo II
Partecipazione all'attività amministrativa
Art. 69
Partecipazione al procedimento amministrativo

1.  Il Comune nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.
2.  In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme contenute nella legge regionale vigente, relative alla comunicazione dell'avvio del procedimento al cittadino interessato, all'intervento nel procedimento da parte del cittadino stesso, al diritto di prendere visione degli atti e quelle contenute nel presente statuto nel titolo riguardante la materia de qua.
Art. 70
Le procedure di conciliazione

1.  Al fine di dirimere le controversie riguardanti la tutela dei diritti dei cittadini e derivanti da abusi, disfunzioni, ritardi e inadempienze dell'azione amministrativa, il difensore civico di sua iniziativa, su proposta delle associazioni o su istanza dei cittadini, promuove l'attivazione di procedure di conciliazione dinanzi agli organi competenti.
Art. 71
L'azione popolare

1.  I cittadini, singoli e organizzati, possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune di Biancavilla.
2.  Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
3.  A tal fine il Comune è tenuto a dare pubblicità a tutte le azioni giudiziarie intraprese dal Comune stesso, anche sulla base delle decisioni giurisprudenziali.
4.  L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.
5.  La giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge.
6.  A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.
7.  Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione.
8.  Nel caso che non ritenga sussistere elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
Capo III
La consultazione dei cittadini
Art. 72
Forme di consultazione

1.  Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
2.  La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con la distribuzione agli interessati di questionari, nei quali viene chiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte.
3.  Le forme associative possono chiedere informazioni al sindaco e alla giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.
4.  Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono interessi specifici.
5.  Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione, e di qualsiasi altra formazione economica o sociale, anche su specifica loro richiesta, in materie di esclusiva competenza locale.
Art. 73
Istanze - Petizioni e proposte

1.  Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi i cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardano l'azione amministrativa del Comune.
2.  I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento.
3.  Ai fini della presente normativa si devono intendere per:
a)  istanza: domanda rivolta al Comune diretta ad iniziare un procedimento;
b)  petizione: manifestazione di opinione, invito, voto o mozione;
c)  proposta: prospettazione di soluzioni, di interpretazioni, di indirizzi nell'attività politico-amministrativa.
4.  Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al sindaco e contengono, in modo chiaro ed intellegibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta la sottoscrizione dei presentatori e il recapito degli stessi.
5.  Il servizio comunale rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta, previa apposizione del timbro di arrivo.
6.  L'amministrazione ha 30 giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito, o i motivi di un eventuale ritardo di esame.
Art. 74
Proposta di iniziativa popolare

1.  L'iniziativa popolare nei confronti dell'amministrazione può essere esercitata da 250 elettori del Comune, con firma autenticata nei modi di legge.
2.  Il suddetto quorum di elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro i 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, ove necessario.
3.  L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni successivi alla istruttoria della proposta.
4.  Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere ad accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
5.  La possibilità di presentare proposte di atti amministrativi da parte degli elettori non è ammessa per le stesse materie per cui è esclusa l'ammissibilità del referendum consultivo, previo parere da parte della commissione consiliare per gli istituti di partecipazione popolare.
6.  La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato dell'organo competente, di cui è garantita la comunicazione al primo firmatario.
Capo IV
Il referendum consultivo comunale
Art. 75
Ruolo del Referendum

1. Il referendum consultivo è l'istituto con il quale tutti gli elettori del Comune di Biancavilla sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, escluse le materie elencate negli articoli seguenti del presente statuto, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, tenuto conto dell'orientamento prevalente della comunità.
2. L'istituto dei referendum viene adottato quale strumento consultivo formale dell'intero corpo elettorale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.
Art. 76
Indizione del referendum

1. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
2. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 5% degli elettori iscritti nelle liste del Comune. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al sindaco.
3. La deliberazione consiliare o l'istanza di almeno il cinque per cento degli elettori del Comune che richiede il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.
Art. 77
Tipo di referendum

1. Il referendum, deliberato dal consiglio comunale o richiesto da almeno il cinque per cento degli elettori, può essere svolto:
a) prima di procedere all'approvazione di provvedimenti comunali, con carattere di consultazione preventiva;
b) dopo l'approvazione di atti deliberativi da parte degli organi comunali, con carattere di consultazione successiva.
2. In entrambi i casi gli organi comunali, nell'adottare i provvedimenti conseguenti, devono adeguatamente motivare le decisioni assunte a seguito dei referendum.
3.  Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
Art. 78
Materie ammissibili a referendum

1.  L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
a)  statuto comunale;
b)  regolamento del consiglio comunale;
c)  piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d)  regolamenti vincolati;
e)  tributi comunali;
f)  tariffe dei servizi pubblici;
g)  le decisioni assunte dal consiglio comunale nei sei mesi precedenti all'indizione della consultazione;
h)  i regolamenti interni e relative modificazioni o integrazioni;
i)  disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
j)  designazione e nomine di rappresentanti.
Art. 79
Richiesta di referendum

1.  La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intellegibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione del loro nominativo e del loro indirizzo.
2.  Le firme dei richiedenti, da apporre su modelli appositamente predisposti, devono essere autenticate nei modi di legge.
Art. 80
Ammissione della richiesta

1.  L'ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intellegibilità, sia riguardo al numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori è sottoposta al parere di una commissione dei garanti composta dal segretario generale, dall'avvocato del Comune ove nominato, e dal difensore civico, ove nominato; in mancanza di un rappresentante laureato in giurisprudenza segnalato dal comitato promotore.
2. La predetta commissione è costituita entro trenta giorni dalla data del provvedimento del sindaco di indizione del referendum.
3. La commissione dei garanti per il referendum è presieduta dal segretario generale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale designato dal segretario generale. Le determinazioni definitive sulla ammissibilità della richiesta referendaria dovranno essere adottate dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare è in facoltà del comitato promotore di procedere alla richiesta del parere della commissione dei garanti, di un preventivo giudizio del consiglio comunale di ammissibilità del quesito, relativamente alllocale della materia ed alla sua formulazione.
5. A tal uopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/10 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.
6. Il comitato promotore è soggetto legittimato ad esercitare i poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
Art. 81
Modalità di svolgimento

1.  La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, al quale partecipano gli iscritti alle liste elettorali del Comune.
2.  I referendum sono convocati dal sindaco, devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
3.  L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
4.  Il referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto ed il quesito è approvato se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 82
Operatività del referendum

1.  Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il sindaco sottopone al consiglio e alla giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.
2.  Entro 30 giorni dall'approvazione del quesito sottoposto a referendum la giunta è tenuta ad approvare o a proporre al consiglio i provvedimenti conseguenziali a seconda delle competenze.
3.  Sia nel caso che il referendum abbia esito positivo sia nel caso che il referendum abbia dato esito negativo, l'organo comunale adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.
Art. 83
Indirizzi regolamentari

1.  Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri.
2.  La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva dalle ore 7,00 alle ore 22,00 ininterrottamente.
3.  Lo spoglio delle schede deve iniziare e terminare nella giornata successiva alla consultazione.
4.  La normativa regolamentare deve disciplinare le modalità operative di svolgimento dei referendum al fine di ridurre le spese organizzative, ottimizzare l'allestimento dei seggi, semplificare le operazioni elettorali, accorpare i luoghi di riunione.
Capo V
Diritto di accesso e di informazione
Art. 84
Diritto di accesso agli atti

1.  Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazioni degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2.  Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al comma 1 deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dall'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4.  In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato, può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro i termini di cui al regolamento.
5.  In caso di diniego deve essere esplicitamente citata la normativa che impedisce la divulgazione dell'atto richiesto.
6.  Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 85
Diritto di informazione

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2.  La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3.  L'affissione viene curata dal segretario generale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4.  Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5.  Le ordinanze,  i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6.  Per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
7.  Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzette Ufficiale della Repubblica, del Bollettino ufficiale della Regione, del presente statuto e dei regolamenti comunali.
Art. 86
Diritto di udienza

1.  Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di partecipare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto d'udienza.
2.  L'esercizio del diritto di udienza può essere esercitato davanti al sindaco, agli assessori o ai funzionari dagli stessi delegati.
3.  L'udienza deve essere richiesta per iscritto e deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta, di essa dovrà essere redatto apposito verbale. Il verbale dovrà essere inserito nel fascicolo concernente l'oggetto della richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale, così come le eventuali memorie consegnate, in tutte le fasi del procedimento e nel provvedimento finale.
Art. 87
Segreto d'ufficio

1.  Il segretario, i pubblici impiegati dell'amministrazione ed i componenti del consiglio comunale devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere, a chi non ne abbia diritto, informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative in corso o concluse, ovvero notizie di cui sono venuti a conoscenza a causa delle loro funzioni, al di fuori delle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni normative statali e regionali.
Art. 88
Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali

1.  Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
2.  Copia delle deliberazioni del consiglio, della giunta, delle determine e ordinanze sindacali e delle determine dirigenziali, viene trasmessa al presidente per essere messa a disposizione dei consiglieri.
3. Copia delle deliberazioni viene depositata presso l'U.R.P., a disposizione di chi intende prendere visione diretta del contenuto.
4. Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti dei dirigenti che hanno rilevanza esterna.
Capo VI
Il difensore civico
Art. 89
Il difensore civico

1.  Con delibera del consiglio comunale è istituito a tutela del cittadino l'ufficio del difensore civico, al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.
2.  Il difensore civico interviene, anche su propria iniziativa, nei confronti di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'attività dei pubblici uffici nei confronti del cittadino durante il procedimento amministrativo e nell'emanazione di atti.
3.  Può rivolgersi all'ufficio del difensore il cittadino che abbia un diretto interesse al procedimento, nonché enti e/o associazioni per la tutela di interessi generali e/o diffusi.
4.  Il difensore civico opera nei confronti dell'amministrazione comunale, delle aziende ed istituzioni dipendenti, dei concessionari dei servizi, delle società che gestiscono servizi pubblici nel territorio comunale.
5.  Il difensore civico può intervenire anche nei confronti di enti locali od altri soggetti sulla base di un'apposita convenzione.
6.  Il difensore civico può convocare i responsabili dei procedimenti e dei servizi per chiedere documenti, notizie, chiarimenti. Acquisite tutte le informazioni utili, il difensore civico intima, in caso di ritardo, agli organi competenti, di provvedere entro un certo periodo di tempo in conformità al regolamento sul procedimento amministrativo.
7.  Qualora venga adottato un provvedimento il cui contenuto sia stato oggetto di contestazione durante il procedimento da parte del difensore civico, l'organo competente ad emanarlo ha l'obbligo di motivare le ragioni per le quali ritiene di doversi discostare dai suddetti rilievi.
8.  Inoltre il difensore civico può chiedere su richiesta degli interessati il riesame dei provvedimenti adottati dai responsabili dei procedimenti quando ravvisi vizi di legittimità.
Art. 90
Nomina

1.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, nell'ambito di un elenco formato a seguito di avviso pubblico emanato dal sindaco.
2.  La elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
3.  Il consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.
Art.  91
Requisiti

1. Il difensore civico è scelto fra i cittadini residenti che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza ed obiettività, e che siano in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollenti; possono essere eletti, altresì, i cittadini residenti, laureati o diplomati che abbiano maturato almeno dieci anni di esperienze giuridico-amministrative.
2.  Non sono eleggibili alla carica:
a)  coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c)  i membri degli organi che esercitano il controllo sugli atti del Comune;
d)  gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune;
e)  i candidati inseriti nelle liste dell'ultima competizione elettorale comunale;
f)  i dipendenti del Comune e chi fornisce prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
g)  chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o con il segretario generale.
Art.  92
Durata in carica, decadenza e revoca

1.  Il difensore civico dura in carica per un periodo di anni cinque, esercitando le funzioni fino all'insediamento del successore. Il difensore civico non può essere rieletto.
2.  In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale. Entro trenta giorni il consiglio comunale procede, con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione, alla sostituzione, scegliendo preferibilmente uno dei candidati iscritti nell'elenco formulato per l'elezione.
Il difensore civico subentrante cessa allo scadere del quinquennio del sostituto e può essere rieletto.
3. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Art. 93
Sede, dotazione organica, indennità

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale.
2.  All'assegnazione del personale provvede la giunta comunale, di intesa con il difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Al difensore civico compete un'indennità di funzione corrispondente a quella percepita dal vice sindaco.
Art. 94
Rapporti con gli organi comunali

1.  Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
a)  relazioni dettagliate al sindaco per le opportune determinazioni;
b)  relazioni dettagliate alla giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
c)  relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.
Titolo V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Programmazione e gestione del bilancio
Art 95
Principi generali

1.  L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.
2.  Nell'ambito di detti principi il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
3.  Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.
4. L'ordinamento specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione dell'organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.
5. Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, prevedendo che mandati di pagamento e reversali d'incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme restando le disposizioni previste dalla legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
Art. 96
La programmazione finanziaria

1.  Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2.  Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione an nuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.
3.  La giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione del direttore generale, di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'ordinamento regionale con le specificazioni del presente statuto.
4.  Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari, il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l'U.R.P.
Art. 97
La programmazione degli investimenti

1.  Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.
2.  Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, il piano economico finanziario, le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000.
3.  Per tutti gli investimenti comunque finanziati l'or gano deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.
Art. 98
Il patrimonio comunale

1.  I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle se guenti categorie:
a)  beni soggetti al regime del demanio;
b)  beni patrimoniali indisponibili;
c)  beni patrimoniali disponibili.
2.  Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quel lo disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazio ne del bene di cui si prenderà atto con delibera di giunta.
3.  Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamen to ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.
4.  Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossio ne di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.
5.  Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 99
La gestione del patrimonio

1.  La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento di organizzazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio.
2.  Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
3.  La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
4.  Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.
5.  L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.
6.  La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Art. 100
Il servizio di tesoreria

1.  Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.
2.  Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3.  Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando con norme idonee il controllo di tali gestioni.
4.  Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede di norma a mezzo del concessionario della ri scossione che a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.
5.  Per le entrate patrimoniali ed assimilate l'apposito regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la for ma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
Art. 101
Revisione economica e finanziaria

1.  Il consiglio comunale affida la revisione economi co-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione noti si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e fi nanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle ri sultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo ap posita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
d)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
2.  Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.
3.  Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente l'organo di revisione ne riferisce immediatamente al sindaco e al presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.
Art. 102
Collegio dei revisori

1.  Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente e con voto limitato, un collegio di revisori composto da tre membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2.  Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e incompatibilità dettate per i consiglieri comunali e quelle stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico, per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3.  I revisori rispondono della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che ac compagna la proposta di deliberazione consiliare del con to consuntivo.
4.  I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
5.  I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto, l'esercizio della funzione di revisione, l'oggetto, i modi e i tempi per predisporre pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Art. 103
Controllo di gestione

1.  Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
2.  Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del Co mune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.
3.  Il controllo interno, concomitante allo svolgimen to dell'attività amministrativa, è finalizzato ad orientare l'azio ne amministrativa ed a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
4.  Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
5.  Ciascun responsabile del servizio provvede nel cor so dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di ge stione.
6.  Il modello organizzativo, le procedure e le mo dalità del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 29/93, del decreto legislativo n. 267/2000 saranno esplicitate nel regolamento di contabilità secondo le esigenze e la struttura dell'ente.
Art. 104
Procedure contrattuali

1.  Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.
2.  Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, nazionale e regiona le in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di ge stione, garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente, prevedere i casi di ricorso alla trattativa privata, all'ap palto concorso, alla concessione di costruzione e ge stione assicurando pubblicità di procedure, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.
3.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da un provvedimento nel quale vanno indicati, anche per relazione:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, le ragioni di interesse pubblico;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.
4.  Il procedimento contrattuale è disciplinato dal re golamento dei contratti, da quello per i lavori e le fornitu re in economia e dal regolamento economato per la ge stione di cassa delle entrate e delle spese di non rilevante ammontare.
5.  La commissione di gara, disciplinata dal regolamento dei contratti, sarà presieduta dal dirigente dell'ufficio interessato per materia con potere di decisione.
6.  I verbali di aggiudicazione sono pubblicati all'albo pretorio e diventano definitivi ed esecutivi senza necessità di approvazione e controllo se nel termine previsto nell'apposito regolamento, non pervengono motivati re clami, su cui decide il presidente di gara.
7.  Alla stipulazione dei contratti, interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente dell'ufficio interessato per materia, mentre al rogito provvede il segretario generale.
Titolo VI
I SERVIZI PUBBLICI
Art. 105
Sviluppo sociale, culturale ed economico

1.  Lo sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane sono perseguiti attraverso la promozione e pro grammazione delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune di Biancavilla ed attraverso la gestione diretta ed indiretta dei servizi.
2.  Per tali fini il Comune promuove intese ed accordi, emana direttive e fornisce indicazioni di cui i soggetti pubblici o privati, che esercitano attività o svolgono funzioni sul territorio, devono tenere conto; provvede a coordinare, non interferendo con il corretto esercizio delle loro funzioni, l'erogazione di servizi resi da soggetti pubblici e privati, per armonizzarli con le esigenze della co munità.
3.  In particolare il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, re gionale e comunale, adottando piani di intervento volti principalmente a favorire l'occupazione ed a salvaguardare l'ambiente.
4.  I servizi pubblici comunali sono offerti a tutti i soggetti che vivono nel territorio comunale, a prescinde re dalla loro cittadinanza o residenza. I servizi scolastici e sanitari sono offerti a chiunque viva sul territorio, a prescindere dal titolo della loro presenza.
Art. 106
I servizi pubblici locali

1.  Il Comune adotta modalità di gestione dei servizi pubblici improntate a criteri di autonomia imprenditoriale e pareggio di bilancio, fatti salvi ben individuati e motivati costi sociali, valorizzazione di professionalità e competenza nella scelta di amministratori e tecnici.
2.  I servizi pubblici vengono di norma gestiti:
a)  in economia;
b)  a mezzo di istituzioni, aziende speciali società per azioni, o a personalità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, consorzi, concessione a terzi.
3.  I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle azien de speciali o dei consorzi assicurano la pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi e la trasparenza complessiva della gestione; individuano le for me attraverso cui si esplicano la partecipazione ed il controllo degli utenti alla gestione del servizio.
4.  I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle azien de speciali e dei consorzi e delle società per azioni stabiliscono le modalità di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune.
5.  La trasformazione della forma di gestione di un determinato servizio è deliberata dal consiglio comunale previa individuazione, con analisi economico-gestionale, delle modalità che garantiscono la gestione ottimale del servizio stesso; il personale allo stesso adibito deve, ove ciò non risulti impossibile per motivi funzionali o economici, essere assegnato a nuovo soggetto gestore.
6.  La costituzione di istituzioni o aziende speciali, nonché la dismissione di servizi pubblici, sono deliberate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
7.  Una speciale commissione consiliare di vigilanza provvede, nei modi indicati dal regolamento del consiglio comunale, al controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società, enti, concessionari, nonché sulle associazioni e fondazioni cui partecipa il Comune, circa il ri spetto delle direttive e degli indirizzi adottati dall'ente. La commissione può disporre audizioni e convocare gli amministratori designati dal Comune.
8.  La commissione, altresì, propone al consiglio co munale una relazione annuale sulla propria attività, evidenziando lo stato dei risultati economici della ge stione dei servizi pubblici, locali, soluzioni gestionali più idonee per trasformazioni, assunzione di nuovi servizi, concessioni a terzi, dismissioni.
Art. 107
Istituzione

1.  L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto.
2.  Lo statuto dell'istituzione, approvato dal consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'ap provazione degli organi elettivi del Comune, tra i quali vi è comunque il bilancio annuale. Il regolamento detta norme per il funzionamento e la gestione.
3.  L'istituzione ha un consiglio di amministrazione ed un presidente, aventi compiti amministrativi di indirizzo, ed un direttore, avente la responsabilità della gestione amministrativa.
4.  Il regolamento determina la composizione del consiglio, le modalità di elezione dello stesso, del presidente e quelle della nomina del direttore, la natura giuridica del rapporto di lavoro di quest'ultimo e le modalità di accordo dell'attività dello stesso con quella della struttura comunale di riferimento.
Art. 108
Azienda speciale

1.  L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale, sia con l'assunzione diretta del servizio stesso, sia a mezzo di partecipazioni azionarie la cui misura garantisca la prevalenza del capitale pubblico locale.
2.  Lo statuto dell'azienda, approvato dal consiglio co munale, indica gli atti fondamentali, sottoposti all'ap provazione degli organi elettivi del Comune, tra i quali vi è comunque il bilancio annuale; a questo è allegata una relazione nella quale gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal consiglio comunale, delle cause del loro eventuale mancato raggiungimento, degli interventi correttivi previsti, dell'acquisizione e alienazione di partecipazione azionarie in società a prevalente capitale pubblico locale.
3.  Gli eventuali costi sociali per i quali è prevista la possibile copertura di spesa annuale da parte del Comune si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza e deliberate specificatamente dal consiglio comunale.
4.  Gli amministratori dell'azienda restano in carica per la durata del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al loro rinnovo.
Art. 109
Società per azioni

1.  La società per azioni a prevalente capitale pubblico è caratterizzata dalla maggioranza assoluta nella partecipazione azionaria del Comune o di altri enti locali territoriali o comunque dalla influenza dominante del Co mune o di altri enti locali. Sono ammesse altre forme di società per azioni secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.
2.  Nell'atto costitutivo e nello statuto vengono identificate le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale, cui la so cietà è vincolata nella sua azione. Lo statuto deve prevedere, altresì, la revocabilità in ogni tempo, e senza al cun indennizzo, degli amministratori dallo stesso no mi nati; deve inoltre prevedere che l'oggetto sociale possa essere modificato solo con l'approvazione del consiglio comunale.
3.  Il diritto di accesso agli atti della società è regolato dallo specifico regolamento comunale.
Art. 110
Società collegate e controllate

1.  Le società per azioni, le aziende speciali, i consorzi possono partecipare all'istituzione di società di capitali o assumervi partecipazioni.
2.  Qualora tali società svolgano servizi pubblici locali, i relativi statuti debbono contenere disposizioni volte a consentire il controllo e la vigilanza da parte dell'amministrazione comunale, così come previsto per la società per azioni a prevalente capitale pubblico.
3.  L'istituzione o la partecipazione a società di capitali da parte di aziende o consorzi dovrà essere specificatamente approvata dal consiglio comunale.
4.  La nomina dei rappresentanti dei soggetti di cui al primo comma in società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici deve essere comunicata al consiglio comunale.
Art. 111
Concessione

1.  Il consiglio comunale può affidare la gestione dei servizi in concessione a terzi quando vi siano ragioni tecni che, economiche e di opportunità sociale approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.
2.  Il concessionario viene individuato attraverso una gara pubblica, alla quale viene garantita massima pubblicità.
3.  Le concessioni debbono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario, da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.
4.  Il capitolato accessivo alla concessione disciplina modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive e loro vincolatività da parte dell'amministrazione co munale, facoltà di recesso e di riscatto.
Art. 112
Società di intervento

1.  Il consiglio comunale può costituire società di in tervento allo scopo di favorire la nascita e lo sviluppo di attività produttive, commerciali, turistiche e direzionali.
2.  Tali società sono costituite nelle forme previste dal codice civile per le società di capitali; possono essere o meno a prevalente capitale comunale e possono prevedere la partecipazione di altri soggetti pubblici; sono finalizzate a consentire l'avvio di attività e la cessione delle stesse a soggetti che garantiscono il perseguimento delle finalità proprie delle società.
3.  Il provvedimento di istituzione dovrà determinare l'ambito territoriale di intervento, anche sovracomunale, adeguato al perseguimento delle finalità delle società; il sistema di finanziamento, anche col ricorso al credito; l'oggetto societario; le modalità di cessione delle attività e di recupero del capitale investito; l'eventuale partecipazione agli utili.
Art. 113
Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

1.  La nomina degli amministratori delle aziende e istituzioni comunali è attribuita al sindaco.
2.  Non possono essere nominati il coniuge del sinda co nonché i suoi parenti ed affini entro il secondo grado.
3.  La nomina del direttore delle aziende e delle istituzioni è disposta dalla giunta previo concorso pubblico, ovvero, qualora si tratti di qualifiche apicali o di alta specializzazione, con contratto a tempo determinato di di ritto pubblico o privato.
4.  I consigli di amministrazione delle istituzioni o delle aziende cessano dalla carica a seguito di approvazioni a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri o proposta dalla giunta. In questo caso il sindaco è tenuto a reintegrare gli organi decaduti, provvedendo a nominare i sostituti entro il termine di 30 giorni dalla adozione della delibera che approva la mozione di sfiducia.
Art. 114
Convenzioni

1.  Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Re gione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzio ne di consorzi, istituzione di strutture per attività di co mune interesse.
2.  Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le for me di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3.  Il Comune collabora con lo Stato, la Comunità economica europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materia interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.
Art. 115
Consorzi

1.  Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e la Provincia consorzi.
2.  A tal fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sen si del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 94, 2° comma, del presente statuto.
4.  Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 116
Accordi di programma

1.  Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di 2 o più tra i soggetti predetti, il sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Co mune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.  Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco all'accordo di program ma deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni, pena la decadenza.
3.  L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
4.  Per verificare la possibilità dell'accordo di pro gram ma, il sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5.  L'accordo consiste nel consenso unanime delle am ministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
6.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal sindaco e composto dai rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano am ministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali.
7.  Gli accordi raggiunti vanno comunicati al consiglio comunale.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 117
Interpretazione

1.  Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
2.  Spetta al consiglio comunale l'interpretazione auten tica delle norme statutarie e regolamentari, alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza.
Art. 118
Rinvio

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
3.  Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, al l'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel de creto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art. 119
Adozione e adeguamento dei regolamenti

1.  I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto, ed in armonia con le leggi vigenti.
2.  I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
3.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
4.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamen ti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 120
Pubblicità dello statuto

1.  Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato se condo le modalità stabilite dalla legge regionale vigen te, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena co noscen za.
2.  E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente ordinamento degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
3.  Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del co mune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a di sposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 121
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore de corsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e sostituisce il precedente approvato con deliberazione consiliare n. 76 del 28 aprile 1993.
2.  Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato re gionale degli enti locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
(2002.40.2367)
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Statuto del Comune di Capri Leone


Lo statuto del Comune di Capri Leone è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 10 aprile 1993.
Di seguito si ripubblica il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 6 agosto 2002.


Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Ente

Il Comune di Capri Leone è un ente autonomo con propri poteri secondo i principi fissati dalla Costituzione ed esercita le funzioni amministrative meglio specificate nel presente statuto nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
Art. 2
Stemma e gonfalone

1.  Lo stemma è rappresentato da un rettangolo inserito tra 2 rami, di alloro e di quercia, sormontato da una torre merlata con in alto una croce rossa su sfondo bianco; sul lato inferiore sinistro una croce attraversata da 7 campane e su quello destro un leone e una sorgente.
2.  Il gonfalone consiste in un drappo rettangolare di colore rosso porpora raffigurante lo stemma del Comune con in alto la dicitura Comune di Capri Leone ed in basso foglie di colore argentato.
3.  Il santo protettore è San Costantino e viene festeggiato l'ultimo sabato di luglio nel centro, mentre il 7 ottobre di ogni anno nella frazione di Rocca si celebra la ricorrenza di Maria SS. del Rosario.
Art. 3
Territorio

Il territorio comunale comprende il centro di Capri Leone e la frazione di Rocca e viene delimitato da apposita segnaletica.
Art. 4
Funzioni

1.  Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cu ra gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, so ciale ed economico.
Art. 5
Attività

1.  Il Comune esercita le funzioni amministrative proprie al fine di:
a)  tutelare il proprio territorio;
b)  realizzare e potenziare la rete viaria interna;
c)  agevolare la realizzazione di insediamenti e/o in frastrutture e/o impianti tecnologici nel settore turistico, industriale, commerciale, agrituristico ed agricolo;
d)  sostenere le attività imprenditoriali nei diversi set tori strategici;
e)  tutelare, valorizzare e rendere accessibile il patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e mo numentale e salvaguardare le ricchezze ambientali, naturali e paesaggistiche;
f)  promuovere la diffusione della storia, della cultura, del dialetto, delle tradizioni e del folklore del territorio e della Regione siciliana;
g)  tutelare i valori sociali della comunità, con particolare riferimento alla famiglia, agli anziani, ai giovani ed ai meno abbienti;
h)  sostenere l'associazionismo giovanile e garantire la partecipazione popolare all'attività amministrativa, an che in forma decentrata.
Art. 6
Criteri, principi e metodi

1.  Le funzioni amministrative proprie vengono espletate nel rispetto dei principi dell'imparzialità, del buon andamento, in attuazione dell'interesse pubblico e nel rispetto dei principi della pubblicità, della trasparenza, della economicità ed efficacia.
Art. 7
Compiti

1.  Il Comune gestisce i servizi amministrativi propri ed esercita le ulteriori funzioni amministrative di competenza statale e regionale delegate e/o trasferite.
Art. 8
Albo pretorio

1.  L'albo pretorio è istituito presso la sede dell'ente per rendere pubbliche le deliberazioni, le ordinanze, de terminazione dirigenziale, i manifesti e gli atti che debbono essere resi noti ai cittadini.
2.  Le deliberazioni della giunta municipale e del consiglio comunale, le ordinanze e le determinazioni dirigenziali debbono essere pubblicate integralmente.
Art. 9
Ufficio dei rapporti con il pubblico (U.R.P)

1.  Il Comune assicura l'assistenza necessaria ai cittadini attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico.
2.  Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina il funzionamento dell'U.R.P.
Titolo II
STATUTO E REGOLAMENTI
Art. 10
Statuto

1.  Lo statuto contiene le norme di organizzazione del l'ente, indica le attribuzioni degli organi comunali, gli istituti di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le forme di collaborazione con i Comuni, la Provincia regionale di Messina, la Regione siciliana, la partecipazione popolare, le forme di decentramento amministrativo, l'accesso formale ed informale agli atti dell'amministrazione.
2.  Lo statuto entra in vigore 30 giorni dopo la sua affissione all'albo pretorio.
Art. 11
Modifiche

1.  Lo statuto può essere modificato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati all'ente; se la citata maggioranza non viene raggiunta, la votazione viene ripetuta nelle sedute successive convocate entro 30 giorni; le modifiche vengono approvate se ottengono per 2 volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'ente.
2.  Le modifiche approvate entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla loro affissione all'albo pretorio.
3.  Le proposte di modifica respinte dal consiglio co munale non possono essere riformulate prima che sia trascorso almeno un anno dal rigetto.
Art. 12
Regolamenti

1.  Il consiglio comunale adotta i regolamenti di organizzazione, di funzionamento degli organi istituzionali, di partecipazione e degli uffici comunali.
2.  Le proposte di deliberazione concernenti i regolamenti di competenza del consiglio comunale possono essere presentate dal sindaco, dal presidente del consiglio comunale o da almeno un quinto dei consiglieri assegnati all'ente.
3.  Su istanza di un quinto dei consiglieri comunali assegnati all'ente, la votazione può essere effettuata articolo per articolo.
Titolo III
IMPARZIALITA', BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Art. 13
Partecipazione

1.  Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi nel rispetto delle disposizioni statutarie, dei principi sanciti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza in materia.
Art. 14
Azione popolare

1.  Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2.  Le associazioni possono proporre le azioni che competono al Comune.
Art. 15
Documenti

1.  I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per legge o per effetto di motivata determinazione sindacale.
Art. 16
Accesso

1.  Il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a tutti i cittadini e riguarda qualsiasi atto, anche endoprocedimentale e/o istruttorio, ad esclusione di quel li riservati ai sensi dell'art. 15.
2.  I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dall'ente nonché degli atti preparatori, detenuti dall'amministrazione e che risultino necessari all'espletamento del mandato, nonché di avere dagli uffici comunali tutte le informazioni necessarie all'esercizio dell'attività istituzionale. Le deliberazioni giuntali, le determinazioni sindacali e quelle dirigenziali vengono trasmesse al presidente del consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari.
3.  Le modalità di accesso agli atti della pubblica am ministrazione da parte dei consiglieri comunali, dei cittadini e delle associazioni sono disciplinate dal regolamento.
Art. 17
Procedimento amministrativo

1.  Il procedimento amministrativo è disciplinato dalla normativa vigente in materia. Il regolamento determina la durata e le modalità di svolgimento dei singoli procedimenti.
Art. 18
Forme particolari di pubblicità del procedimento

1.  Qualora il procedimento interessi una generalità di soggetti, la comunicazione dell'avvio può avvenire me diante avviso pubblicato all'albo pretorio e, nei casi stabiliti dal regolamento, nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana o in uno o più quotidiani a diffusione provinciale.
Art. 19
Forme associative e volontariato

1.  Il Comune di Capri Leone promuove l'associazionismo giovanile ed il volontariato senza fini di lucro secondo le disposizioni contenute nell'apposito regolamento.
Art. 20
Partecipazione popolare

1.  I cittadini possono intervenire nello svolgimento dell'azione amministrativa con istanze, petizioni e proposte nel rispetto delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento.
Art. 21
Referendum

1.  Può essere proposto un referendum consultivo e/o altri tipi di referendum, anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini, su materie di esclusiva competenza comunale.
2.  Il regolamento stabilisce i termini e le modalità di ammissione del quesito referendario e le materie nelle quali può essere proposto.
Art. 22
Consigli comunali aperti all'intervento del pubblico

1.  Il sindaco e/o la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati all'ente può richiedere al presidente del consiglio comunale la convocazione di un consiglio comunale al quale potranno partecipare, con diritto di parola, i cittadini e le associazioni interessati ai temi da discutere.
2.  Le modalità di svolgimento di tali sedute sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
Art. 23
Accordi sostitutivi di provvedimento e procedimentali

1.  L'amministrazione può sostituire gli atti endoprocedimentali e/o i provvedimenti conclusivi dei procedimenti con un accordo con i soggetti interessati agli stessi nel rispetto delle disposizioni normative in materia.
Art. 24
Difensore civico

1.  Il difensore civico garantisce l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione e vigila sullo svolgimento dei servizi pubblici.
2.  Il difensore civico viene eletto dal consiglio comunale, con voto segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'ente, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale e che, per le loro qualità personali e professionali, offrano garanzia d'imparzialità e di probità. Non può essere eletto difensore civico chi ha già ricoperto la carica di sindaco, assessore e consigliere comunale nel Comune di Capri Leone nell'ultima legislatura.
3.  Il difensore civico decade alla scadenza del mandato consiliare e non può essere rieletto.
4.  Il difensore cessa dalle sue funzioni se la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'ente ne delibera la rimozione per gravi motivi.
5.  Il difensore civico svolge la sua attività a titolo gratuito.
6.  Il difensore civico, anche a seguito di motivata istanza, ovvero autonomamente, interviene per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nell'azione amministrativa.
7.  L'amministrazione è obbligata a fornire risposta scrit ta ed adeguatamente motivata entro 30 giorni dalla ricezione delle segnalazioni e dell'istanza sia al difensore civico che all'interessato.
8.  Il difensore civico si avvale della collaborazione degli uffici comunali che sono tenuti a dargli il supporto logistico necessario all'espletamento delle funzioni.
Titolo IV
L'ENTE
Art. 25
Organi

1.  Sono organi del Comune il consiglio comunale, la giunta, il sindaco.
2.  Il consiglio è l'organo di programmazione, di pianificazione urbanistica, di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3.  La giunta, organo esecutivo, viene nominata dal sin daco che, al suo interno, nomina il vice sindaco.
Art. 26
Insediamento

1.  La prima seduta del consiglio comunale eletto vie ne convocata e presieduta dal consigliere anziano, fino all'elezione del presidente.
2.  Nella stessa seduta, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga dei consiglieri eletti, il consiglio:
a)  elegge il presidente ed il vice presidente;
b)  assiste al giuramento del sindaco e della giunta.
3.  La giunta esercita le proprie funzioni dopo aver prestato giuramento.
Art. 27
Elezione del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale viene eletto a scrutinio segreto, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'ente. Se nessun consigliere ottiene la predetta maggioranza, nella seconda votazione, viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice. In caso di parità di voti, la votazione dovrà essere ripetuta con le medesime modalità ad oltranza fino al l'elezione.
2.  Il consiglio comunale, con le stesse modalità di voto, elegge il vice presidente.
Art. 28
Funzioni del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio:
a)  rappresenta e presiede il consiglio comunale ed assicura il buon andamento e l'imparzialità dei lavori con siliari; dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento del consiglio comunale per ga rantire l'osservanza della legge ed il regolare svolgimento del dibattito consiliare;
b)  predispone l'ordine del giorno e convoca le se dute del consiglio comunale anche a seguito di istanza del sindaco e/o di un quinto dei consiglieri comunali assegnati all'ente.
c)  tiene i rapporti con i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri, garantisce le prerogative ed i diritti degli stessi, svolge il ruolo di garante delle minoranze consiliari.
2.  Nell'espletamento dei compiti demandatigli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento consiliare, si avvale dell'ufficio di presidenza e delle strutture esistenti nel Comune.
Art. 29
Ufficio di presidenza

1.  L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente, dal vice presidente e da un consigliere comunale designato dal consiglio comunale. I compiti e le funzioni sono indicati nel regolamento.
Art. 30
Relazione programmatica

1.  Ogni 6 mesi il sindaco trasmette al presidente del consiglio la relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta.
2.  Il consiglio comunale, entro 30 giorni dalla trasmissione della relazione, esprime le proprie valutazioni in un'apposita seduta.
Art. 31
Regolamento del consiglio comunale

1.  Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati all'ente.
2.  Il regolamento:
a)  disciplina il funzionamento del consiglio, le mo dalità di convocazione, di presentazione e discussione del le proposte, di approvazione delle deliberazioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata;
b)  dispone sul quorum strutturale per la validità delle sedute e delle deliberazioni;
c)  disciplina la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari, permanenti e di indagine;
d)  disciplina i diritti e i doveri dei singoli consiglieri;
f)  dispone le risorse economiche da attribuire alla presidenza ed ai gruppi consiliari per lo svolgimento delle attività istituzionali;
g)  le deliberazioni degli organi comunali, le ordinanze e le determinazioni dirigenziali e sindacali do vranno essere affissi il giorno successivo alla pubblicazione, nella bacheca della delegazione nella frazione Rocca.
Art. 32
Decadenza dei consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali che non intervengano alle sedute consiliari per 3 sedute consecutive senza giustificato motivo comunicato per iscritto al presidente del consiglio comunale, anche dopo la mancata partecipazione, sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2.  Il procedimento è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Art. 33
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri svolgono l'attività istituzionale in grup pi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamen to del consiglio comunale.
2.  Entro 10 giorni dalla convalida degli eletti, ciascun consigliere comunica al presidente del consiglio comunale il gruppo di appartenenza.
3.  Nella prima seduta successiva alla dichiarazione di cui al comma 2, il presidente del consiglio comunale formalizza la costituzione dei gruppi consiliari.
4.  L'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
Art. 34
Commissioni d'indagine

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine sull'azione amministrativa dell'ente.
Le modalità di nomina e di funzionamento sono di sciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
3.  I verbali, le audizioni e le risultanze dell'attività svolta sono riservati fino alla presentazione al consiglio comunale della relazione finale che adotta gli eventuali provvedimenti consequenziali.
Art. 35
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio comunale può istituire al suo interno commissioni consiliari permanenti, con criterio di rappresentanza proporzionale ai gruppi consiliari.
2.  Le modalità di nomina e di funzionamento sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
3.  Ogni gruppo consiliare deve essere rappresentato nelle commissioni.
Art. 36
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di pianificazione urbanistica e di controllo dell'ente.
2.  E' competente sulle materie demandategli dalla legge. Il regolamento prevede le particolari funzioni che potranno essere svolte dal consiglio comunale nel rispetto dei principi contenuti nella normativa europea, nazionale e regionale.
3.  Il consiglio comunale, su proposta della giunta, programma e decide le innovazioni tecnologiche e telematiche finalizzate a modernizzare la rete civica dei servizi e realizza le politiche di E-government.
Art. 37
Convocazioni

1.  Le convocazioni del consiglio comunale devono essere rese pubbliche mediante affissione in spazi o luoghi pubblici appositamente predisposti.
2.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento per il funzionamento dello stesso.
Art. 38
Giunta comunale

1.  La giunta comunale è l'organo esecutivo dell'ente. Alla stessa competono le funzioni secondo quanto stabilito dalla legge.
2.  La giunta è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da 5 assessori.
3.  Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, tra cui un vice sindaco, dandone comunicazione al consiglio comunale.
4.  Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di as senza e impedimento e negli altri casi previsti dalla legge.
5.  L'assessore più anziano di età, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, sostituisce il sindaco assente o impedito.
6.  Il sindaco assegna le deleghe agli assessori. La de lega non comporta trasferimento di funzioni.
7.  Il sindaco può assegnare specifici incarichi ai consiglieri comunali per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma.
Art. 39
Funzionamento

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2.  Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta.
Art. 40
Competenze della giunta

1.  La giunta svolge la propria attività nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge ed esercita ogni attività riconducibile all'ente, non esercitata direttamente dal sindaco.
Art. 41
Sindaco

1.  Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente, lo rappresenta nei rapporti istituzionali, coordina il funzionamento degli uffici e dei servizi.
2.  E' ufficiale di Governo nelle materie espressamente demandategli dalla legge.
3.  Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana e del Comune di Capri Leone.
Art. 42
Competenze del sindaco

Al sindaco sono attribuite le competenze di ufficiale di Governo e di legale rappresentante dell'amministrazione.  Esercita inoltre le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
Art. 43
Pari opportunità

Al fine di garantire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, viene stabilita, ove possibile, l'obbligatorietà della presenza di entrambi i sessi nelle rappresentanze del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
Art. 44
Obbligo di astensione

1.  Gli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, devono rispettare il principio di legalità, di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione.
2.  Il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali ed il presidente del consiglio comunale devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni nelle quali siano direttamente interessati o vengano trattate questioni di parenti ed affini sino al quarto grado. Il divieto comporta l'obbligo di allontanarsi dal l'aula durante la trattazione delle proposte di deliberazione.
3.  L'obbligo di astensione disciplinato dal regolamen to comunale tiene conto della giurisprudenza in materia.
Art. 45
Mozione di sfiducia

1.  La mozione di sfiducia è disciplinata dalla legge.
2.  L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalla carica  del sindaco e della giunta.
Titolo V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Art. 46
Organizzazione dell'ente

1.  L'organizzazione degli uffici comunali è improntata ai criteri di legalità, imparzialità, trasparenza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione am ministrativa.
2.  L'azione amministrativa viene svolta in attuazione del principio della separazione dei poteri e delle competenze tra gli organi politici e quelli di gestione. L'autonomia organizzativa e gestionale dei dirigenti è sancita dalla legge e dal regolamento.
3.  L'ente è organizzato in aree, uffici e servizi, in base alla dotazione organica prevista dal regolamento sull'or dinamento degli uffici e dei servizi.
4.  L'area comprende gli uffici ed i servizi; l'ufficio è l'unità organizzativa comprendente più servizi; il servizio è l'unità organizzativa comprendente più unità operative omogenee.
Art. 47
Responsabili delle aree

1.  I dipendenti del Comune sono individuati con ap posite qualifiche, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Gli incarichi di responsabile delle aree vengono attribuiti dal sindaco con propria determinazione.
2.  I responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi so no nominati con provvedimento sindacale, ai sensi della normativa vigente in materia.
3.  I responsabili delle aree hanno il compito di organizzare gli uffici ed i servizi assegnatigli e di dare esecuzione alle direttive impartite dal sindaco e dal segretario comunale.
4.  Lo svolgimento dell'attività dei responsabili delle aree è disciplinato dall'apposito regolamento.
Art. 48
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  Le strutture del Comune sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla giunta comunale, nel rispetto dei principi sanciti dal consiglio comunale.
2.  Il regolamento disciplina:
a)  la dotazione organica; l'assetto delle strutture or ganizzative; l'esercizio delle funzioni dirigenziali; i me todi di gestione; le modalità di selezione del personale ed i requisiti di accesso; i criteri e le modalità di impiego del personale; le progressioni verticali ed orizzontali; il possesso dei requisiti attitudinali e professionali; i criteri per la nomina e la revoca del direttore generale; i requisiti richiesti per la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi e per i dirigenti di alta specializzazione; i criteri e le modalità di assunzione del personale con qualifica dirigenziale, al di fuori della pianta organica; le collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale; l'istituzione di uffici alle dipendenze del sindaco e degli assessori;
b)  l'attribuzione al segretario comunale di competenze ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge; la risoluzione dei conflitti di competenza tra due o più dirigenti, nel caso in cui non sia stato nominato il direttore generale;
c)  la facoltà ed i limiti delle deleghe sindacali ai di rigenti.
3.  Il regolamento disciplina anche i rapporti tra il se gretario comunale, il direttore generale ed i dirigenti.
4.  Il regolamento individua le materie nelle quali l'ente può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
5.  Il regolamento prevede la costituzione di uffici alle dipendenze del sindaco e degli assessori (segreteria e ga binetto; rapporti con i cittadini, ufficio stampa; segreteria degli organi istituzionali, ufficio per l'informatizzazione).
Art. 49
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale titolare, dirigente e dipendente dall'apposita agenzia, viene nominato dal sindaco ed esplica le funzioni previste dalla legge.
2.  Il segretario partecipa alle sedute della giunta e del consiglio, esercita funzioni consultive e di assistenza, cura la verbalizzazione degli atti.
3.  Con determinazione sindacale motivata possono es sere conferite al segretario le funzioni di direttore generale.
Art. 50
Direttore generale

1.  Il sindaco, mediante apposita convenzione con i comuni ricadenti nel territorio della provincia di Messina le cui popolazioni raggiungano complessivamente almeno i 20.000 abitanti, può nominare un direttore generale, con contratto a tempo determinato e con rapporto fiduciario con l'amministrazione. In mancanza del la convenzione, le funzioni di direttore generale possono essere conferite al segretario comunale ai sensi del l'art. 49, comma 3°, del presente statuto.
2.  Il direttore generale esercita le competenze previste dalla legge e dal regolamento, oltre a quelle attribuitegli dal sindaco.
3.  Il direttore generale, su indicazione della giunta, redige il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) dell'ente di concerto con i dirigenti.
4.  Il direttore generale coordina ed indirizza l'attività gestionale dei responsabili delle aree.
5.  Il direttore generale può essere sollevato dall'incarico con provvedimento motivato del sindaco.
Titolo VI
CONTROLLO INTERNO
Art. 51
Bilancio di previsione

1.  L'attività finanziaria dell'ente si concretizza nel bi lancio di previsione.
2.  La giunta predispone la proposta di deliberazione relativa al bilancio di previsione che viene approvato dal consiglio comunale nel rispetto dei principi sanciti dalla legge in materia contabile.
3.  Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono gli strumenti di politica finanziaria dell'ente.
4.  Il bilancio annuale viene adottato secondo le nor me vigenti in materia di contabilità pubblica. Al documento contabile viene allegata una relazione esplicativa.
Art. 52
Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge un revisore dei conti.
2.  Il revisore, nell'espletamento delle funzioni attribuite dalla legge, pone in essere tutti gli atti necessari a garantire il rispetto dei principi in materia contabile e può essere sentito dal consiglio comunale, su richiesta motivata di un quinto dei consiglieri.
3.  Il revisore esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni che dipendono dall'ente.
Art. 53
Controllo di gestione

1.  Il Comune attua il controllo di gestione attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi.
2.  Il controllo di gestione viene effettuato dal nucleo di valutazione composto dal sindaco, dal segretario co munale, dal direttore generale e da un esperto esterno, di provata esperienza e professionalità, nominato dal sindaco.
Titolo VII
SERVIZI
Art. 54
Principi generali

1.  Il Comune gestisce i propri servizi nelle rispetto del le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.
2.  I servizi pubblici possono essere gestiti:
a)  in economia;
b)  in concessione a terzi;
c)  mediante la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
d)  mediante apposite istituzione;
e)  mediante azienda speciale;
f)  mediante società per azioni senza il vincolo della prevalente partecipazione pubblica.
Art. 55
Aziende speciali ed istituzioni

1.  Il consiglio comunale può deliberare la costituzio ne di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2.  Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni" dotate di autonomia gestionale.
3.  Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:
a)  il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal sindaco, su indicazione del consiglio comunale, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e possiedono specifiche e qualificate competenze;
b)  Il presidente del consiglio di amministrazione, no minato dal sindaco;
c)  l'amministratore delegato, cui compete la responsabilità gestionale, nominato dal sindaco.
4.  L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.
5.  Il sindaco, anche su richiesta motivata dei due terzi dei consiglieri comunali, dispone la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione di aziende, istituzioni, per gravi e persistenti violazioni di legge o dello statuto, grave e reiterata disfunzione nella conduzione dell'ente, impossibilità di funzionamento, gravi e reiterate irregolarità e/o mancato rispetto delle indicazioni fornite dal consiglio comunale. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomi na dei nuovi amministratori.
7.  Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni di controllo contabile anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale può prevedere appositi organo di controllo contabile e gestionale.
Art. 56
Erogazione dei servizi pubblici

1.  L'erogazione dei servizi pubblici, anche in economia, è disciplinata da un apposito regolamento.
Art. 57
Concessione a terzi

1.  Il Comune può provvedere alla gestione del servizio mediante concessione a terzi.
2.  La gestione in concessione è deliberata dalla giunta comunale con deliberazione motivata che indichi le mo dalità di scelta del contraente; le facoltà e gli obblighi del Comune e del concessionario; la durata della concessione; le cause di decadenza dalla concessione per inadempienze del concessionario; la facoltà di revoca da parte dell'amministrazione.
Art. 58
Società per azioni o a responsabilità limitata

1.  Il Comune costituisce e/o partecipa a società per azioni e/o a responsabilità limitata secondo le disposizioni contenute nel codice civile e nell'apposito regolamento.
2.  L'atto costitutivo e lo statuto sono deliberati dal consiglio comunale, contestualmente alla partecipazione alla società e/o con provvedimento successivo.
Art. 59
Convenzioni e consorzi

1.  Il Comune promuove, ove ravvisi l'opportunità di un'azione coordinata tra enti locali territoriali, le seguenti forme di gestione diretta dei servizi:
a)  convenzione con altri Comuni e con la Provincia di Messina;
b)  consorzio.
2.  Le convenzioni ed i consorzi sono deliberati dal consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge.
Art. 60
Società per azioni con partecipazione minoritaria dell'ente

1.  Il Comune costituisce apposite società per azioni senza il vincolo della prevalente partecipazione pubblica maggioritaria.
2.  L'atto costitutivo della società deve prevedere l'ob bligo del Comune di nominare uno o più amministratori e sindaci.
3.  Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
(2002.40.2394)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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