REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2002 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 ottobre 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Roccafiorita.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legge 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del l'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 915 del 21 marzo 2000, con il quale il sindaco del comune di Roccafiorita ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio, adottato con delibera del commissario ad acta n. 2 del 15 dicembre 1999;
Visto il foglio prot. n. 69 del 26 gennaio 2001 con il quale il comune di Roccafiorita, in esito alla richiesta di questo Assessorato, prot. n. 62670 del 14 dicembre 2000, ha trasmesso l'ulteriore documentazione utile all'esame;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 2 del 15 dicembre 1999, non soggetta al controllo del Comitato regionale di controllo per effetto dell'art. 4 della legge regionale n. 65/81, con la quale è stato adottato, con le modifiche in essa indicate, il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive del comune di Roccafiorita;
Visti gli atti di pubblicazione, riferiti al piano adottato con la delibera commissariale n. 2 del 15 dicembre 1999, resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale di Roccafiorita attestante che avverso al piano adottato è stata acquisita dal comune, al prot. n. 569 del 25 febbraio 2000, la sola osservazione della ditta Saglimbeni Giuseppe;
Vista l'osservazione della ditta Saglimbeni Giuseppe nonché la relativa controdeduzione formulata dal progettista;
Visto il parere favorevole, con condizioni, reso dal l'uf ficio del Genio civile di Messina con nota prot. n. 32245 del 18.1.1999 sulle previsioni del piano regolatore generale e delle P.E., ai sensi dell'ari. 13 della legge n. 64/74;
Visto l'ulteriore parere favorevole, con condizioni, espresso, con nota prot. 27512 del 22 novembre 1999, dallo stesso ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, in merito alle successive modifiche apportate allo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 449 del 18 maggio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXX di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi allo strumento urbanistico in esame, la proposta di parere n. 7 del 18 maggio 2001, resa ai sensi dell'ari. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis
5. ESAME DEL PIANO
5.1. Procedure
Si è premesso al superiore punto 2 che il comune di Roccafiorita è in atto dotato di un piano regolatore generale, approvato con decreto n. 260 del 9 agosto 1984.
Avendo riguardo ai profili procedurali, nulla si ha da rilevare stante che:
-  con delibera consiliare n. 59 del 26 settembre 1994, sono state dettate le direttive generali;
-  con delibera consiliare n. 41 del 4 novembre 1996 è stato approvato lo schema di massima;
-  con delibera consiliare n. 20 del 27 aprile 1999, il consiglio comunale ha emendato il piano regolatore generale presentato dai progettisti in data 4 giugno 1998;
-  con delibera commissariale n. 2 del 15 dicembre 1999 è stato adottato il piano regolatore generale con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
-  il progetto di piano è corredato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, e dallo studio agricolo-forestale prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91 integrato ai sensi della legge regionale n. 16/96 e della legge regionale n. 13/99;
-  sul progetto di piano regolatore generale, con allegate prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dell'ufficio del Genio civile di Messina;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  avverso al piano è stata presentata n. 1 osservazione-opposizione;
-  tale osservazione-opposizione presentata, sulla quale il progettista ha formulato le proprie deduzioni, è stata trasmessa dal commissario ad acta a questo Assessorato unitamente al piano.
5.2. Studio geologico
Lo studio geologico redatto dal dr. G. Ruggeri rappresenta quali siano le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idro-geologiche dell'intero territorio comunale.
Attraverso l'analisi degli aspetti geologici e geomorfologici, si è eseguita la zonizzazione del territorio comunale suddividendo lo stesso in due classi: "aree edificabili ed aree non edificabili".
Nella prima classe rientra tutto il centro abitato, il rimanente territorio è classificato come non edificabile.
Limitatamente alle previsioni del piano regolatore generale emerge, come espresso dalla nota dell'ufficio del Genio civile di Messina n. 32245 del 18 gennaio 1999, che alcune zone denominate C2 e B ricadono tra le aree classificate dal geologo come non edificabili.
L'area destinata a prescrizioni esecutive ricade a sud-ovest dell'abitato, ad un'altitudine tra 760 e 750 m. s.l.m., è costituita da due zone a debole pendenza separate da una fascia centrale più acclive. Nell'area sono segnalati deboli fenomeni erosivi di tipo superficiale, mentre a monte sono presenti fenomeni franosi di crollo, di scorrimento e colamento.
E' da rilevare che, con decreto del 4 luglio 2000, questo Assessorato ha emanato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, con il quale sono individuate le aree del territorio a rischio elevato e molto elevato.
In dette aree sono adottate le misure di transizione di salvaguardia di cui all'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 convertito con legge n. 267/98 e legge n. 226/99 e pertanto nelle stesse non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni e nulla-osta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto.
Le limitazioni discernenti dal sopraccitato decreto sono da applicarsi alle aree del comune di Roccafiorita individuate nello stesso.
Si significa comunque che l'art. 6 del decreto in oggetto, dà la possibilità ai comuni interessati di integrare e modificare il piano straordinario ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni.
5.3.  Studio agricolo-forestale
Lo studio agricolo-forestale, è stato redatto ai sensi della legge regionale n. 15/91 e successivamente integrato ai sensi della legge regionale n. 16/96.
Viene allegata inoltre apposita nota del tecnico agronomo nella quale, a seguito di richiesta di verifica dello studio ai sensi della legge regionale n. 13 del 18 agosto 1999, lo stesso dichiara che "alla luce della nuova normativa regionale, le aree precedentemente individuate come bosco o assimilabili tali non possiedono più questa caratteristica in quanto l'area di incidenza è inferiore ad un ettaro".
Inoltre viene aggiunto che "pertanto si può affermare che il territorio comunale di Roccafiorita non presenta aree assoggettabili al vincolo scaturente dalla presenza di aree boscate con superfici di almeno un ettaro e discendente dalla sopravvenuta legge regionale n. 13/99".
5.4.  Dimensionamento del progetto di piano
Il progettista, come superiormente evidenziato, ipotizza un incremento di 113 abitanti nel ventennio.
Tale incremento viene riferito comunque ad un dato di popolazione che include i residenti all'estero.
Escludendo dal calcolo questi ultimi, l'incremento risulta più sostanziale essendo pari a n. 178 abitanti.
Non vengono forniti dal progettista ulteriori dati pregressi.
Dai dati ISTAT in possesso di questa Amministrazione, si rileva quanto segue:


  Anno | Abitanti | Variazioni % 
1961      448
1971      379 - 15,40 
1981      330 - 12,93 
1991      266 - 19,39 
1996      270 +  1,50 
2001 (gennaio)      263 -  2,59 
Previsione 2012      440 + 67,30 

Dalla tabella sopra indicata si desume come il comune di Roccafiorita sia soggetto ad un leggero decremento demografico, tendente attualmente ad una stabilizzazione, che, seppure valutando possibili futuri incrementi, non consentirebbe di raggiungere, a parere di questo gruppo, la percentuale indicata dai progettisti (+67,30%).
Ne consegue che anche le previsioni relative al fabbisogno di alloggi risultano sovrabbondanti e pertanto le stesse vanno ridimensionate in considerazione dell'evidente processo di diminuzione della popolazione.
Conseguentemente a quanto sopra, al fine di evitare usi immotivati del territorio, dovranno essere ridimensionate le previsioni relative alle zone di espansione.
5.5. Viabilità
Per quanto riguarda la viabilità il progettista ipotizza il recupero e potenziamento della rete esistente e la previsione di piccoli tratti su tracciati già esistenti, per il collegamento con l'area agricolo-turistica.
In sede di relazione generale tecnica non vengono indicati i nuovi interventi viari, pertanto gli stessi vengono desunti dalla tavola "Viabilità esistente e Viabilità di progetto" e per i quali si è del parere:
1)  viabilità a nord tra la strada per il belvedere e la zona F3 (colonia estiva): non si ritiene condivisibile in considerazione che non viene condivisa la zona F3 (vedi successivo punto 5.6.7);
2)  viabilità ad ovest del centro abitato a servizio delle zone C1 e CTE: tale viabilità è prevista nel piano regolatore generale vigente. Nel nuovo piano non viene più indicata la circonvallazione ad ovest del centro abitato ma suddivisa in due tronconi il primo a servizio della zona F3 (vedi superiore punto 1) ed il secondo coincidente con la via Belvedere. Quest'ultimo, già realizzato, viene poi collegato alla sottostante via Bonanno da una piccola arteria;
3)  viabilità a sud del centro abitato fra la zona B e la zona CTE: di recente realizzazione è un'arteria senza sbocco e taglia in due la previsione di zona CTE.
Zonizzazione e destinazione d'uso
Ciò premesso in riferimento al dimensionamento, per le singole zone omogenee individuate nel progetto del piano regolatore generale si rileva.
5.6.1. Zona A
La zona A è stata enucleata confermando le previsioni del piano regolatore generale vigente.
A seguito dell'analisi del tessuto urbano si ritiene che la stessa va estesa agli isolati posti a sud, delimitati in rosso nella tavola di progetto, i quali presentano caratteri morfologici tali da classificarsi zona A.
E' da rilevare che nelle norme di attuazione risulta una suddivisione in zone Al ed A2 non riscontrabile sugli elaborati grafici.
Per le aree ricadenti in zona A, il progettista prevede l'ammissibilità di interventi di manutenzione, consolidamento, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia previa autorizzazione o concessione edilizia, previa acquisizione di parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali.
In merito si ritiene che la ristrutturazione edilizia, quale descritta alla lettera d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, non sia ammissibile se non nell'ambito di un piano particolareggiato.
Pertanto, nelle more della formazione di questo, che si ritiene debba riguardare l'intera zona A, gli eventuali interventi di ristrutturazione edilizia potranno riguardare solo le parti interne di singole unità edilizie senza alterazione del volume e della sagoma, laddove siano indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati.
Dovranno comunque rispettarsi le tipologie caratteristiche del centro storico, con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia.
5.6.2.1. Zone B
I progettisti individuano quali zone B le parti di agglomerato urbano già urbanizzato, parzialmente edificato ed interessato da edilizia residenziale prevedendo un indice di edificabilità fondiaria massimo di 4 mc/mq.
In dette aree è possibile la costruzione di edifici a seguito di concessione edilizia o piano di lottizzazione convenzionato nei casi previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 71/78.
Vista la perimetrazione di dette zone B e la volumetria in esse prevista, considerato che per talune di esse non è verificata la presenza dei requisiti richiesti dal D.M. 2 aprile 1968, avendo riguardo soprattutto al requisito fondamentale dell'omogeneità, si ritiene che le stesse non possano ritenersi condivisibili nella loro interezza ma vanno ridimensionate.
Quanto sopra tenuto conto altresì nonché di quanto espresso nella nota dell'ufficio del Genio civile di Messina n. 32245 del 18 gennaio 1999 in ordine ad alcune zone denominate C2 e B, per le quali dovrebbero essere preliminarmente eseguite accurate verifiche di stabilità nonché la sistemazione idraulico forestale.
Le zone B stralciate, sono state indicate in tratteggio giallo-rosso nella tavola del piano regolatore generale denominata "Azzonamento generale" e classificate conseguentemente verde agricolo o fascia di rispetto stradale.
Si rileva che dalla cartografia di piano risultano omesse alcune edificazioni recenti che pertanto andranno inserite.
5.6.3. Zone C
In ordine alla suddivisione effettuata dai progettisti sulla base del fabbisogno edilizio determinato (zone C1, C2 riguardanti le parti del territorio inedificato destinate a nuovi insediamenti di carattere residenziale) e in conseguenza di quanto già espresso in merito al dimensionamento delle stesse, si considera quanto appresso:
5.6.3.1. Zone C1
Si tratta dell'area destinata all'espansione edilizia. L'area posta a monte del centro è facilmente raggiungibile dalla via Belvedere. Sulla stessa vengono localizzate le prescrizioni esecutive.
La superficie complessiva di tale area ammonta a 5.447 mq., con un indice di fabbricabilità territoriale di 1,50 mc./mq., da cui si desume la possibilità di insediare circa 81 abitanti. Tenuto conto di quanto detto a proposito del sovradimensionamento si ritiene che, comunque, dato l'esiguo numero di abitanti insediabili, tale previsione sia condivisibile e finalizzata a coprire un eventuale fabbisogno residenziale nel prossimo ventennio.
5.6.3.2. Zone C2
Sono quelle parti di territorio inedificato destinate ad edilizia economica e popolare o sovvenzionata.
Lo strumento di attuazione è il piano di lottizzazione convenzionata e/o piano particolareggiato di iniziativa pubblica.
L'indice di fabbricabilità è di 1,5 mc/mq. e non viene indicata la superficie dell'area. Per quanto già detto in ordine al sovradimensionamento tale destinazione non viene condivisa anche in considerazione della morfologia del terreno, dei contenuti dello studio geologico, nonché di quanto espresso nella nota dell'ufficio del Genio civile di Messina n. 32245 del 18 gennaio 1999 in ordine ad alcune zone denominate C2 e B per le quali dovrebbero essere preliminarmente eseguite accurate verifiche di stabilità nonché la sistemazione idraulico forestale.
5.6.6.3. Zona CTE
Per detta zona si prevede una destinazione avente caratteristiche agricole produttive ed in esse non risulta qualche edificio residenziale per la conduzione dei fondi ovvero per l'uso turistico rurale.
Tali aree quindi risultano destinate al recupero delle attività turistiche e finalizzate ad un migliore sfruttamento delle attività produttive primarie.
Dall'elaborato progettuale si desume la superficie dell'area pari a circa 23.000 mq. (dato puramente indicativo) per la quale è previsto un indice di densità territoriale massimo pari a 0,15 mc./mq. con un lotto minimo di edificazione di mq. 2.000.
Lo strumento di attuazione previsto è il piano di lottizzazione esteso ad una superficie minima di mq. 5.000.
Le dimensioni dell'area appaiono eccessive ed inoltre la previsione non viene supportata da motivazioni progettuali atte a rendere ragione delle presenze turistiche e stagionali all'interno del territorio comunale, di eventuali iniziative in tal senso già assunte, etc. etc..
Inoltre l'area ad est della strada di nuova realizzazione, che come già accennato taglia in due la zona CTE, è allocata in zona morfologicamente non idonea in quanto caratterizzata da notevole pendenza e da caratteristico paesaggio agricolo.
Si è pertanto del parere che la zona CTE vada ridimensionata, così come indicato nella tavola di progetto "Azzonamento generale" e che le parti stralciate vadano destinate a verde agricolo.
5.6.4. Zona D
Tale area, discendente da emendamenti apportati alla delibera di adozione del piano, non è menzionata nelle norme di attuazione ma è rilevabile esclusivamente dall'elaborato progettuale.
L'area prescelta è sita a nord del centro abitato, in prossimità del cimitero.
Non essendo supportata da alcuna analisi progettuale né essendo la stessa normata, non si ritiene condivisibile la previsione.
Peraltro, nel parere del Genio civile prot. n. 27512 del 22 novembre 1998 in merito alla stessa si evidenzia che "l'area artigianale ricade in una zona caratterizzata da elevate pendenze e da fenomeni di instabilità superficiale e pertanto viene esclusa la possibilità di edificazione".
5.6.5. Zona E
Nulla si rileva in merito a quanto previsto per le aree agricole.
5.6.6. Zone SP: Servizi
Per la zona SP1 si condividono gli interventi ammessi consistenti in manutenzione, ristrutturazione edilizia, ampliamento e completamento nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 1444/68.
Si rileva che nell'elaborato grafico non risulta classificata quale zona per attrezzature un'area di pertinenza posta a nord dello stesso.
Tale area andrà pertanto classificata anch'essa quale SP1.
Analogamente per i due edifici di proprietà comunale siti a nord del centro urbano, indicati in tratteggio azzurro, lungo la via Monte Kalfa che pertanto andranno classificati SP1.
Le zone SP2 riguardano invece le zone destinate a verde pubblico attrezzato.
Si tratta di due piccole porzioni di area poste a nord del centro abitato e che si ritengono condivisibili.
Andrà classificata SP2 anche l'area della villa comunale posta ai margini della zona A.
Le zone SP3 riguardano infine le urbanizzazioni secondarie per l'istruzione e l'interesse comune. Dagli elaborati si rileva la delimitazione dell'area del belvedere ad ovest dell'abitato, già realizzata, nonché un'area posta a monte delle attrezzature sportive già esistenti ma delle quali non risulta specificata la destinazione.
Si ritiene di condividere la destinazione ad attrezzature delle aree fermo restando che andrà comunque specificato per la seconda di quale tipo di attrezzatura si tratta.
Viene inoltre condivisa la destinazione a zona SP3 dell'area del santuario sul Monte Galfa.
5.6.7. Zone F: Attrezzature
ll piano prevede una classificazione in zone F1, F2 ed F3.
La zona F1 è destinata a parco pubblico attrezzato sub urbano nella quale è esclusa qualsiasi edificazione eccezion fatta per padiglioni con una densità di fabbricabilità fondiaria di 2,00 mc./mq.
L'estensione è notevole e la previsione viene attuata con piano esecutivo di iniziativa comunale esteso all'intera zona.
Si ritiene di condividere la proposta progettuale tesa a salvaguardare il territorio sebbene si ritiene più opportuno che la previsione venga attuata con progetti esecutivi riferiti a comparti di limitate dimensioni invece che con un unico piano esecutivo esteso all'intera zona.
La zona F2 è destinata ad attrezzature sportive ed è posta a nord del centro urbano in area limitrofa al cimitero.
Viene attuata per mezzo di piano particolareggiato di iniziativa pubblica o piano di lottizzazione convenzionata estesi all'intera area con una densità fondiaria massima di mc./mq. 2,0.
La previsione si ritiene condivisibile.
L'area classificata F3 è destinata alla realizzazione di strutture ricettive per la residenza periodica stagionale (colonia estiva).
Tale previsione non si ritiene condivisibile prioritariamente per l'allocazione dell'area e le condizioni morfologiche del sito.
La stessa sarà quindi stralciata e classificata "verde agricolo".
Si rileva come, dalle tavole progettuali, non si evinca la destinazione di due aree, con retinatura ad alberi non meglio specificata, poste una all'interno del centro abitato in prossimità del cimitero e l'altra fuori del centro abitato a nord.
Se per quest'ultima appare proponibile l'interpretazione di area boschiva lo stesso non si può dire per l'area all'interno del centro urbano.
Tale imprecisione andrà pertanto chiarita.
Infine si rileva, in ordine ai parcheggi in progetto previsti, che non si ritiene condivisibile quello posto all'ingresso del paese provenendo da Mongiuffi Melia, per le condizioni orografiche del terreno che richiederebbero importanti e costose opere di contenimento data la pendenza del terreno, nonché quello posto a fianco della zona F3-colonia estiva in quanto stralciata; risulta invece condivisibile la previsione limitrofa alla zona di attrezzature sportive in progetto sita a nord del centro urbano.
Si ritiene opportuno che, al fine di evitare successivi ricorsi a varianti, relativamente alle zone SP ed alle zone F venga inserita la possibilità di edificare anche considerando indici di fabbricabilità maggiori a quelli previsti, che siano comunque contenuti nel rispetto delle norme relative alle specifiche attrezzature.
Si rileva infine che, comunque, il piano dovrà obbligatoriamente fissare i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. così come previsto dall'art. 5, commi 5 e 7, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 (Riforma della disciplina del commercio), secondo le direttive emanate con decreto presidenziale dell'11 luglio 2000, e relativi allegati.
5.7. Prescrizioni esecutive
5.7.1. Piano particolareggiato della zona C
Il territorio interessato dal piano particolareggiato è quello destinato a zona C e posto ad ovest del centro abitato.
L'area è estesa mq. 5.447, all'interno di essa è prevista l'individuazione di 3 isolati su cui sono organizzati edifici costituiti da moduli di 110 mq. a 3 piani fuori terra.
La densità territoriale massima è di 1,5 mc./mq. e pertanto risultano insediabili 81 unità. L'altezza massima consentita è pari a m. 11,00.
All'interno dell'area sono previsti parcheggi pubblici per mq. 404 complessivi, nonché aree a verde e viabilità sulle cui dimensioni non si fa cenno nella relazione tecnica ma che comunque risultano desumibili dagli elaborati progettuali.
Si condividono le prescrizioni esecutive nell'area C in quanto finalizzate a coprire un eventuale fabbisogno residenziale per il prossimo ventennio.
6. NORME DI ATTUAZIONE
Il  testo delle norme tecniche di attuazione, in aggiunta alle modifiche conseguenziali alle considerazioni espresse nella presente proposta, va comunque rielaborato in quanto affetto da alcune incongruenze. 

In particolare:
1)  al capitolo IV, art. 19, vengono individuate le zone omogenee A1 ed A2 non riscontrabili negli elaborati di piano. Le stesse zone vanno pertanto riportate ad un'unica indicazione di zona A;
2)  al capitolo IV, l'art. 22, relativo alla zona C2 va cassato essendo stata stralciata la previsione;
3)  al capitolo IV, l'art. 29 bis, relativo alla zona F3 va cassato essendo stata stralciata la previsione.
7. REGOLAMENTO EDILIZIO
Riguardo al regolamento edilizio, in linea generale si condivide il contenuto, fatta eccezione per quanto appresso specificato:
-  capitolo I - artt. 1/4: le norme relative alle procedure per il rilascio della concessione devono essere adeguate alle legge regionale n. 25/97, art. 10, e legge regionale n. 21/98, art. 4;
-  capitolo II - artt. 5/8: le norme relative alla composizione ed alle attribuzioni della commissione edilizia devono essere adeguate alle leggi regionali nn. 25/97 e 21/98;
-  si rileva inoltre l'opportunità che quanto riguarda l'arretramento degli edifici dal ciglio stradale venga rivisto alla luce del decreto legge n. 285/92 e del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495/92 e n. 147/93.
8.  OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Viste le osservazioni ed opposizioni presentate e tenute presenti le deduzioni fornite dai progettisti, le stesse vengono, con la presente proposta di parere, decise come appresso:
-  osservazione n. 1 - ditta Saglimbeni Giuseppe.
L'osservazione viene accolta in conformità con le deduzioni del progettista.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo XXX è del parere che il piano regolatore generale del comune di Roccafiorita, con annessi prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, adottato con deliberazione commissariale n. 2 del 15 dicembre 1999, per le considerazioni ed osservazioni di cui sopra sia meritevole di approvazione con le prescrizioni e modifiche sopra riportate.";
Visto il voto n. 465 del 6 settembre 2001 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto con le ulteriori prescrizioni, precisazioni e integrazioni che seguono:
Aspetti geologici
Ai fini del corretto svolgimento dell'attività urbanistico-edilizia, fatte salve le misure transitorie di salvaguardia prescritte nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto A.R.T.A. 4 luglio 2000, occorre inserire le seguenti prescrizioni:
Regolamento edilizio - Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Prescrizioni a regime - L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Nella redazione di strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive al presente voto, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecni co, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato A di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Prescrizioni per piani esecutivi - L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come anche richiesto dal punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente.
L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica geotecnica delle relative aree da parte dell'ufficio del Genio civile, da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Zona territoriale omogenea A
Gli interventi ammissibili in questa zona dovrebbero tendere nel tempo a ricondurre i detrattori paesistici presenti (infissi in alluminio, intonaci al plastico, cromie, finiture e elementi tecnologici non adeguati al contesto, pavimentazioni stradali realizzate con elementi estranei alla tradizione locale ecc.) ad una migliore compatibilizzazione ambientale mediante la loro sostituzione con elementi, materiali e tecniche tradizionali.
Pertanto nelle norme di piano vanno aggiunti i punti seguenti.
1)  Attività consentita e strumenti di attuazione in zona A: l'edificazione in linea generale può avvenire previa redazione di un piano particolareggiato di recupero di iniziativa pubblica o di apposita variante secondo le indicazioni contenute nella circolare A.R.T.A. prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000. Nelle more sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 20 comma 1 della legge regionale n. 71/78 lettere a) b) e c).
Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), fatte salve le norme di tutela del testo unico di cui al decreto legge n. 490 del 29 ottobre 1999, non è richiesto il nulla osta della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle norme seguenti e degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo originario. Possono consentirsi se assentiti con nulla osta della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio e del tessuto circostante, restando comunque vietati gli interventi di demolizione e ricostruzione, di sopraelevazione, di modifica del numero di piani.
Le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro riguardanti l'aspetto esteriore degli edifici devono essere eseguite secondo interventi unitari comprendenti l'intera facciata di ogni edificio indipendentemente dalla suddivisione della proprietà dello stesso; ai fini del decoro urbano l'amministrazione comunale può imporre l'esecuzione dei predetti interventi.
2)  Gli interventi nelle zone A e in quelle di interesse paesistico devono essere eseguiti in linea di principio con materiali e tecniche tradizionali e valgono le seguenti prescrizioni particolari:
-  le antenne televisive convenzionali o paraboliche vanno collocate ove possibile sul tetto o terrazzo di copertura e comunque in nessun caso direttamente sui balconi;
-  pannelli solari, impianti ricetrasmittenti amatoriali, devono essere autorizzati dal sindaco, che terrà conto dell'impatto sull'edificio e sull'intorno mentre l'installazione di tralicci e parabole di rimbalzo per micro-onde è sottoposta a nulla osta della Soprintendenza che ne verificherà la minimizzazione di impatto estetico-percettivo;
-  le caldaie dell'impianto di riscaldamento non possono prospettare su pubbliche vie o piazze;
-  gli impianti di condizionamento vanno ove possibile appoggiati sui balconi e comunque collocati in modo da non disturbare l'estetica delle facciate prospettanti su pubbliche vie o piazze ed è proibito l'inserimento a sbalzo;
-  i serbatoi di accumulo dell'impianto idrico non possono essere ubicati sui tetti o sulla copertura dei volumi tecnici, né a quota più alta del pavimento del terrazzo di copertura dell'edificio; se posti nei giardini devono essere interrati;
-  le canne fumarie non incassabili nella muratura e le torrette da camino devono essere rivestite con lo stesso materiale o tipo di finitura del fabbricato cui appartengono;
-  i pluviali ove possibile devono essere incassati nella muratura, entro guaina di rivestimento o in traccia ventilata o, in caso contrario, devono essere in rame o in cotto e, analogamente alle tubazioni di adduzione del metano, collocati nel rispetto degli elementi decorativi ed architettonici della facciata; ogni altro tipo di tubazione ed i cavi elettrici e telefonici devono essere incassati;
-  le coperture a tetto devono avere una unica linea di colmo per un singolo edificio e devono essere rivestite con manto di tegole del tipo coppo siciliano tradizionale;
-  le coperture piane non possono essere munite di manto di impermeabilizzazione con guaine bituminose o in asfalto minerale lasciate a vista: esse vanno piastrellate con mattonelle in cotto; è altresì ammesso l'uso del battuto di cocciopesto;
-  gli infissi esterni devono essere in legno, con esplicito divieto di installazione di infissi in plastica o in alluminio e di avvolgibili di qualunque materiale, anche se già presenti nella stessa facciata; gli infissi esistenti, quando vengono sostituiti, devono essere conformati alla presente norma; solamente per gli esercizi commerciali al piano terreno è consentito l'impiego di chiusure metalliche ad anta a maglia aperta;
-  le aperture devono avere il lato lungo posto in verticale e architravi e stipiti rifiniti ad intonaco o riquadrati con elementi in pietra locale; nelle manutenzioni straordinarie delle facciate sono consentite piccole variazioni delle aperture che mantengano il ritmo, la tipologia e la forma originari e rispettino l'impaginazione del prospetto; sono vietati gli squarci e gli sfondamenti di consistenti masse murarie;
-  è prescritto il mantenimento, il recupero e la ricollocazione in opera dei materiali di finitura e degli elementi di particolare valore stilistico e decorativo (portali, soglie, davanzali, stipiti, architravi in pietra, pavimentazioni, infissi, ringhiere e mensoloni di balconi);
-  le ringhiere dei balconi devono essere realizzate con disegni semplici, con piatti, quadrelli e tondi in ferro secondo la tradizione; sono vietati i parapetti in muratura;
-  sono proibite le chiusure di balconi e verande;
-  le tende devono risultare omogenee per ogni fronte di edificio nel colore e nel materiale, non possono occultare eventuali elementi architettonici o partiti decorativi di facciata ed il loro sbraccio dovrà essere contenuto entro i cm. 120 e comunque non oltre la larghezza del marciapiede sottostante o della zona ad esclusivo transito pedonale;
-  sono vietati gli intonaci plastici, graffiati o meno ed in materiale vetroso o granigliato e le tinteggiature ad essi assimilabili, i rivestimenti a cortina in piastrelle, listelli e tessere di ceramica o di altro materiale, i rivestimenti totali o parziali in marmo di qualunque specie; vanno impiegati intonaci tradizionali o premiscelati in pasta e tinteggiature a velatura, ottenuta con latte di calce, a fresco con colori sciolti in latte di calce, sull'ultimo strato di intonaco appena eseguito, o ai silicati; i colori devono essere simili a quelli desumibili dagli edifici storici dell'intorno;
-  i numeri civici devono essere indicati esclusivamente su mattonelle maiolicate o su lastre di pietra, con caratteristiche decorative stabilite dalla commissione edilizia;
-  le insegne non devono essere realizzate con materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, acciaio lucido, nè essere autoilluminanti; non devono interferire in alcun modo con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere; non possono attenere a più di una sola apertura; possono essere ripetuti elementi uguali, ma ciascuno avrà le dimensioni di una singola apertura; sono vietate le insegne a bandiera o a sbalzo di qualunque tipo, ad eccezione di quelle per la segnaletica delle farmacie e presidi sanitari;
-  il disegno delle vetrine deve essere adeguato alle aperture, rispettandone linee, ingombri, allineamenti e forme; non è consentito modificare le aperture per la realizzazione di vetrine o porte-vetrine (allargamenti, riquadrature, apposizione di mostre, rivestimento di imbotti) a meno che l'intervento riguardi tutta la facciata nell'ambito di un intervento più generale di studio e della stessa; non possono essere utilizzati i laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato;
-  le linee elettriche e telefoniche devono essere realizzate sottotraccia e deve essere previsto il graduale interramento di quelle esistenti;
-  le pavimentazioni stradali storiche ove ancora esistenti devono essere mantenute, quelle di nuova realizzazione devono essere eseguite con materiali e disegni uguali a quelle originarie esistenti nel centro storico;
-  i muri di contenimento delle terre devono essere conservati e, se necessario, restaurati; i muri di contenimento e di recinzione di nuova realizzazione devono essere eseguiti in malta cementizia e pietrame locale sbozzato a mano senza listatura dei giunti, solo nei casi strutturalmente necessari i muri di contenimento potranno essere realizzati in calcestruzzo armato e rivestiti su tutti i paramenti a faccia vista con pietrame locale sbozzato a mano e senza listatura dei giunti;
-  gli arredi urbani devono essere di disegno tradizionale in ferro o legno;
-  l'illuminazione nelle aree di interesse paesistico deve utilizzare pali apposti sul lato monte di strade di mezza costa e dovrà essere particolarmente diradata in quelle di crinale; per dette aree e per il centro storico il progetto dell'impianto di illuminazione pubblica deve essere approvato dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali;
-  è vietata la rimozione di manufatti tipici del paesaggio agrario (abbeveratoi, fontane, ecc.);
-  è vietato l'abbattimento di alberi; tuttavia può essere autorizzata la sostituzione di un'essenza con altra autoctona.
Ritenuta altresì condivisibile la proposta di determinazione sulle osservazioni e opposizioni al piano, contenuta nel parere dell'ufficio sopra richiamato.
Per quanto sopra esprime parere favorevole all'ap pro vazione del piano regolatore generale del comune di Roccafiorita con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 2 del 15 dicembre 1999, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 7 del 18 maggio 2001 e con le ulteriori prescrizioni, precisazioni e integrazioni di cui al presente voto. Fatto salvo l'adeguamento del piano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, e dal successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000, relativo alle "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale", il comune di Roccafiorita, in sede di controdeduzioni consiliari, procederà ad effettuare una ricognizione delle previsioni urbanistiche del piano in oggetto riferite al settore commerciale in verifica del predetto decreto presidenziale, evidenziando in una apposita scheda riassuntiva: le zone territoriali omogenee interessate, le destinazioni d'uso ammesse, la normativa di riferimento, le superfici e le cubature interessate, il tipo d'intervento ammesso, le prescrizioni relative alle tipologie degli esercizi commerciali.";
Vista la nota assessoriale prot. 58022 del 12 ottobre, 2001 con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Roccafiorita di adottare le controdeduzioni in merito alle determinazioni di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 465 del 6 settembre 2001;
Vista la deliberazione n. 33 del 15 dicembre 2001, trasmessa con il foglio prot. n. 3967 del 17 dicembre 2001, con la quale il consiglio comunale di Roccafiorita ha provveduto a controdedurre al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 465 del 6 settembre 2001;
Vista la nota prot. n. 30 del 18 gennaio 2002, con la quale l'unità operativa 4.1 del dipartimento regionale urbanistica ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 2 del 18 gennaio 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che, esaminato il contenuto della citata deliberazione consiliare n. 33/2001, si rileva che l'amministrazione comunale, nel prendere atto del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 465 del 6 settembre 2001 reso sul piano regolatore generale, ritiene opportuno controdedurre alle decisioni del Consiglio regionale dell'urbanistica unicamente come appresso:
"Controdeduzioni: considerato che nella zona CTE del piano regolatore generale sono state limitate le aree di intervento e che nel vecchio piano regolatore generale, in una porzione di essa, esattamente limitrofa al centro abitato, vi era la previsione di zona omogenea B e di una strada di piano già realizzata dall'amministrazione comunale;
Premesso quanto sopra, si richiede, in alternativa alla C.T.E. il ripristino della suddetta zona B in considerazione che detta zona è servita già da una strada di piano prevista nel vecchio strumento urbanistico e realizzata dall'amministrazione comunale e che in detta strada è già stata realizzata contestualmente la rete delle acque bianche".
Nel citato parere reso dal gruppo XXX della Direzione regionale dell'urbanistica n. 7 del 18 maggio 20001, al punto 5.5, in ordine alla viabilità di progetto l'intervento viario citato nelle controdeduzioni non è stato stralciato ma ritenuto conseguentemente meritevole di approvazione.
Nel medesimo parere, in ordine alla perimetrazione delle zone B, valutata la volumetria in esse prevista e considerato che per talune di esse non è verificata la presenza dei requisiti richiesti dal D.M. 2 aprile 1968, avendo riguardo soprattutto al requisito fondamentale del l'omogeneità, si è ritenuto che le stesse zone B non potevano ritenersi condivisibili nella loro interezza ma andavano conseguentemente ridimensionate secondo quanto indicato nella cartografia "Azzonamento generale";
Visti gli atti trasmessi dal comune di Roccafiorita;
Ritenuto che relativamente all'unica controdeduzione proposta dall'amministrazione comunale, questa unità operativa è del parere:
1)  in ordine alla viabilità citata, la stessa già in sede di parere era stata ritenuta meritevole di approvazione, essendo tra l'altro già realizzata;
2)  in ordine a quanto inerente la zona CTE, la stessa era classificata nel vecchio strumento urbanistico non zona B come erroneamente indicato nella deliberazione ma quale zona B1, residenziale di completamento del centro urbano, con indice di fabbricabilità pari a 4 mc./mq.; l'area in questione non può essere classificata zona B1 stante che per la stessa non è verificata la presenza dei requisiti richiesti dal D.M. 2 aprile 1968 e pertanto per tale fattispecie le controdeduzioni non sono ritenute meritevoli di accoglimento.
Per quanto sopra evidenziato, questa unità operativa è del parere di rigettare le controdeduzioni formulate dal comune di Roccafiorita, di cui alla deliberazione consiliare n. 33 del 15 dicembre 2001, ad eccezione di quanto inerente la viabilità per la quale nulla si era rilevato.
Pertanto si trasmette al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla citata deliberazione consiliare n. 33 del 15 dicembre 2001, relativa alle controdeduzioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 71/78, il piano regolatore generale del comune di Roccafiorita, con annessi prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, adottato con delibera commissariale n. 2 del 15 dicembre 1999, affinché lo stesso consiglio si determini nel merito".
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 587 del 4 aprile 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio che è parte integrante del presente voto;
Per quanto precede si esprime parere che il piano regolatore generale, con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Roccafiorita, adottato con deliberazione commissariale n. 2 del 15 dicembre 1999, sia meritevole di approvazione con l'introduzione delle prescrizioni, precisazioni e integrazioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 465 del 6 settembre 2001, salvo quanto considerato nella proposta di parere dell'ufficio n. 2 del 18 gennaio 2002 a seguito della deliberazione consiliare di controdeduzioni n. 33 del 15 dicembre 2001.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 24173 del 26 aprile 2002, con la quale, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, è stato richiesto il concerto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pe sca sulle previsioni di piano riferite al settore commerciale;
Vista la nota prot. n. 4044 dell'11 luglio 2002 del l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'Artigianato e della pesca, pervenuta a questo Assessorato in data 14 giugno 2002, con la quale, in relazione al piano regolatore generale del comune di Roccafiorita, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni della normativa di attuazione delle zone territoriali omogenee, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99;
"...Relativamente alla zona territoriale omogenea B:
A) integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
B) in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
C) inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000;
D) prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 465 del 6 settembre 2001 e n. 587 del 4 aprile 2002 e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 4044 dell'11 giugno 2002 in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 465 del 6 settembre 2001 e n. 587 del 4 aprile 2002, nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Messina con le note in premessa citate e con le modifiche relative alla programmazione commerciale di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, è approvato il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Roccafiorita, adottato con delibera commissariale n. 2 del 15 dicembre 1999.

Art.  2

L'osservazione presentata avverso lo strumento urbanistico in argomento è decisa in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 465 del 6 setembre 2001.

Art.  3

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 7 del 18 maggio 2001 formulata dal gruppo XXX/DRU, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 465 del 6 settembre 2001;
3)  proposta di parere n. 2 del 18 gennaio 2002 formulata dall'unità operativa 4.1/D.R.U., ai sensi del l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
4)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 587 del 4 aprile 2002;
5)  nota Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 4044 dell'11 giugno 2002;
6)  delibera commissariale n. 2 del 15 dicembre 1999;
7)  delibera consiliare n. 33 del 15 dicembre 2001;
Elaborati piano regolatore generale
8)  relazione tecnica;
9)  norme di attuazione;
10)  regolamento edilizio;
11)  tav. 1  -  stato di fatto; 
12)  tav. 2  -  stato di fatto; 
13)  tav.  -  azzonamento generale (datata 4 giugno 1998); 
14)  tav.  -  azzonamento generale (datata 7 giugno 1999); 

15)  viabilità esistente e di progetto;
Prescrizioni esecutive
16)  relazione tecnica;
17)  grafici delle urbanizzazioni, verde pubblico attrezzato e parcheggi;
18)  profili normatori e tipologie;
19)  calcolo indennità di esproprio;
20)  piano particellare di esproprio;
Studio agricolo-forestale:
21)  relazione generale;
22)  tav. 1  -  carta di stratificazione del territorio in unità omogenee, le "unità di paesaggio"; 
23)  tav. 2  -  relazione di commento della carta di cui alla tav. 1 e delle carte di cui alle tavv. 3., 3.1, 3.2, 3.3; 
24)  tav. 3  -  carta delle aree di espansione interessate da coltivazioni agricolo-forestali; 
25)  tav. 3.1  -  carta morfologica; 
26)  tav. 3.2  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo; 
27)  tav. 3.3  -  carta delle infrastrutture al servizio del l'agricoltura; 

Studio agricolo forestale - integrazione art. 4 legge regionale 6 aprile 1996, n. 16
28)  relazione illustrativa;
29)  carta delle aree interessate da boschi e fasce forestali, scala 1:10.000;
30)  nota n. prot. 3193 del 12 ottobre 1999 di verifica dello studio agricolo-forestale ai sensi della legge regionale n. 13/99.
Studio geologico
31)  relazione geologico-tecnica;
32)  relazione geologico-tecnica - nota integrativa;
33)  relazione geologico-tecnica - piano particolareggiato;
34)  nota tecnica del 6 ottobre 1999 sugli emendamenti.

Art.  4

Il comune di Roccafiorita dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art.  5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art.  6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strurnento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2002.
  SCIMEMI 


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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