REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2002 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 24 settembre 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Bisacquino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 7825 dell'11 giugno 1998, con il quale il comune di Bisacquino ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Visti gli ulteriori fogli prot. n. 8557 del 23 luglio 1998, prot. n. 9964 del 31 luglio 1998, prot. n. 6379 dell'11 maggio 1999, prot. n. 14645 del 18 novembre 1999 assunti al protocollo di questo Assessorato - rispettivamente - ai n. 30299 del 15 giugno 1998, n. 38455 del 24 luglio 1998, n. 41025 del 10 agosto 1998, n. 23613 del 12 maggio 1999 ed al n. 59347 del 22 novembre 1999, con i quali sono state trasmesse le integrazioni richieste da questo Assessorato;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 1 del 21 maggio 1997, non soggetta al visto del CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 65/81, con la quale è stato adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Bisacquino;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario ad acta n. 1 del 21 maggio 1997;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale, datata 17 luglio 1998, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione di n. 18 osservazioni ed opposizioni avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano adottato, indicate in apposito elenco redatto dall'ufficio tecnico comunale;
Visti i relativi elaborati di visualizzazione delle osservazioni/opposizioni redatti dal progettista;
Vista l'osservazione prodotta fuori termine, direttamente a questo Assessorato, dal comune ed assunta al prot. n. 61335 del 3 dicembre 1999;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 10 del 10 febbraio 1998, avente ad oggetto "Verifica ed approvazione sulle deduzioni prodotte dai cittadini sul piano regolatore generale e sulle controdeduzioni prodotte dal progettista";
Vista la nota prot. n. 5757 del 14 maggio 1997, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo ha rilasciato, ai sensi della legge n. 64/74, il parere del gruppo geologi prot. nn. 12638, 34025 e 34298 del 13 maggio 1995, 28 novembre 1995 e 2 dicembre 1995;
Vista la nota prot. n. 106 del 26 febbraio 2001, con la quale il gruppo XXVI/DRU di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 106 del 26 febbraio 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto questo gruppo di lavoro ritiene di dovere formulare le seguenti considerazioni.
GEOLOGIA
E' necessario l'adeguamento alle prescrizioni di cui al parere del Genio civile, in particolare per quanto riguarda le fasce di rispetto dei valloni Mattia e Sacramento in parte interessate dal progetto del piano regolatore generale da attività edificatorie e pertanto in contrasto con il citato parere.
Occorre inoltre l'adeguamento allo studio geologico per quanto riguarda la zona ad est del vallone Mattia anch'essa in parte interessata da attività edificatoria.
Occorre la compatibilità con quanto prescritto nel decreto 4 luglio 2000, riguardante il piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
STUDIO AGRICOLO FORESTALE
Occorre l'adeguamento dello studio agricolo forestale a quanto descritto dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 13 sul "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".
DIMENSIONAMENTO
Il piano è stato dimensionato per un incremento di 800 abitanti che si aggiungono ai 6.359 abitanti al dicembre 1994, per un totale di 7.145.
Si è rilevato inoltre che nel dimensionamento non sono state inserite le "Zone normate dai P. di L. convenzionati esecutivi" che sicuramente, per la parte non realizzata, incidono sul conteggio generale.
Dai dati in possesso di questo Assessorato la popolazione risulta invece in costante decremento fin dal 1951, e al 1994 risulta di circa 5.000 abitanti e non 6.359.
Inoltre il piano è dimensionato considerando 1,5 vani per abitante, per un totale di 2.818 nuovi vani.
Per quanto sopra evidenziato si configura il sopra dimensionamento del piano in argomento.
ZONIZZAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE
Per maggior chiarezza, non essendo tutte le Z.T.O. identificate con lettera, le stesse verranno di seguito esaminate secondo l'ordine e la numerazione di cui alla legenda allegata alla tavola di zonizzazione P.3a.
1.1  Zone destinate alla viabilità
Si condividono ad esclusione della strada di tipo 5 ad est della zona C3 in direzione Chiusa Sclafani.
1.2 Parcheggi pubblici
Si condividono ad esclusione del parcheggio posto a sud del vallone Sacramento che ricade nella fascia dei 150 mt. di cui al citato parere del Genio civile, e dei due parcheggi (che pur avendo retino diverso sono entrambi individuati con lettera P) a sud del Boccone del Povero che ricadono nell'area indicata come "instabile - non edificabile" nello studio geologico.
1.3  Aree di rispetto
Per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale, individuate nella tav. P3a, le stesse risultano incomplete e rappresentate con segni grafici diversi. Si ritiene pertanto necessario che le fasce di rispetto vengono inserite dove mancanti e corrette dove necessario secondo quanto stabilito dal D.I. n. 1404/68 con le integrazioni e modifiche del nuovo codice della strada (D.L. n. 285/92 e D.L. n. 360/93).
All'interno della fascia di rispetto del depuratore e tutto intorno al depuratore stesso è inserita un'area destinata ad attrezzature ricettive turistico-alberghiere (punto 1.5.2. tav. P3a). Si ritiene necessaria una verifica in tal senso al fine di accertare se trattasi di errore materiale, posto che ovviamente non è consentita alcuna edificazione all'interno della fascia di rispetto in questione.
1.5  Zone per attrezzature urbane di interesse locale
Non si condivide la zona destinata ad attrezzatura sportiva ubicata a valle del centro urbano, che ricade interamente dentro il perimetro dell'area indicata come area di inedificabilità nello studio geologico.
L'art. 18 delle N. di A. che disciplina tale zona consente la realizzazione di impianti ricreativi sportivi e culturali sia coperti che scoperti e dei relativi servizi, ciò in contrasto con le prescrizioni derivanti dallo studio geologico.
1.6 Zone per attrezzature ed impianti di interesse generale (Z.T.D. F)
Per quanto riguarda l'impianto di depurazione indicato con il retino di cui al n. 1.5.2. della legenda e contraddistinto dalla lettera D tav. P3a, lo stesso risulta inserito in un'area indicata con retino relativo ad attrezzature turistico-alberghiere di cui allo stesso numero 1.5.2. Pertanto, posto che il tutto ricade per altro nella fascia di rispetto del vallone Mattia si ritiene inammissibile la destinazione turistica alberghiera.
Non si condivide l'area destinata ad attrezzature turistico-alberghiere ubicata a nord del centro abitato rappresentata nella tav. P3b, e ciò in considerazione del fatto che esiste già un'attrezzatura alberghiera, in stato di abbandono, la cui area di zona viene allargata come riportato nella tav. P2a. Va rilevato inoltre che la stessa zona non risulta dal piano regolatore generale definita fino alla viabilità principale.
2.1-2.2  Zona A1 e A2 (artt. 21 e 22 N.T.A.)
Nonostante la perimetrazione di centro storico riportata nella scheda I.P.C.E del Consiglio d'Europa, redatta nel 1980, sia più ampia rispetto a quella del piano regolatore generale, si ritiene che quest'ultima sia condivisibile in considerazione delle sopravvenute mutazioni del tessuto storico e monumentale di questi ultimi 20 anni.
La stessa, così come perimetrata, dovrà essere sottoposta a pianificazione particolareggiata secondo le finalità indicate dall'art. 2 della legge regionale n. 70/76, all'interno della quale saranno individuati gli ambiti con valenze di piano di recupero edilizio, ai sensi della legge n. 467/78, ai fini del recupero edilizio ed al mantenimento degli abitanti all'interno del centro storico medesimo.
In alternativa si potrà procedere ad una variante generale così come previsto dalla circolare assessoriale n. 3 datata luglio 2000.
Relativamente alla zona A2, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, vanno limitati alle ipotesi di ristrutturazione edilizia che facciano salvi il mantenimento volumetrico delle partiture architettoniche, delle opere di finitura dell'edificio, delle porte d'ingresso, delle aperture, con l'esclusione pertanto delle demolizioni totali e delle relative sostituzioni.
2.3  Zone B (art. 23 N.T.A.)
Si ritiene che la zona classificata come Z.T.O. B a nord-est del centro abitato, vicino al serbatoio idrico, non abbia le caratteristiche di cui al D.I. n. 1444/68 e pertanto si rende necessaria una verifica in tal senso; nelle more la destinazione a zona B per l'area in questione non si ritiene condivisibile. Si ritiene invece che, previa opportuna verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale sugli standards urbanistici, possa essere ampliata la zona B a ridosso della scuola e ciò sia in considerazione dell'ubicazione dell'area e di quanto rappresentato dall'uf ficio tecnico comunale in sede di osservazione relativamente al decremento demografico e all'avvenuto ampliamento della scuola, nonché della precedente destinazione a zona B nel vecchio strumento urbanistico.
2.4  Zone normate da programmi costruttivi per la realizzazione della edilizia residenziale pubblica (I.A.C.P., Trasferimento)
La zona in questione, ubicata a valle del cimitero, non risulta trattata nelle N.T.A.; si ritiene che la stessa debba essere opportunamente disciplinata in armonia con le restanti previsioni del piano e debba essere supportata da apposita normativa a regime, secondo la vigente legislazione urbanistica.
2.5  Zone normate dai piani di lottizzazione convenzionati esecutivi (art. 24 N.T.A.).
In tali zone il piano regolatore generale conferma i P. di L. già convenzionati ed esecutivi e pertanto non ne prevede specifiche norme. Ferma restando la validità dei P. di L. vigenti, si ritiene che le aree debbano essere ugualmente disciplinate in armonia con le restanti previsioni del piano e debbano essere supportate da apposita normativa a regime, secondo la vigente legislazione urbanistica.
Inoltre, con la nota di prot. n. 14646 del 18 novembre 1999 avente per oggetto "Osservazioni sul piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive" il comune di Bisacquino osserva che in realtà per alcune di queste zone risultano i progetti di lottizzazione presentati ma non ancora approvati e convenzionati. Ciò rafforza la necessità di una normativa di piano regolatore generale per le zone in oggetto.
2.6  Zona omogenea storica C1 (art. 25 N.T.A.)
Si ritengono condivisibili ad esclusione della zona a ridosso del "Boccone del Povero" che pur mantenendo la destinazione del precedente strumento urbanistico non risulta ad oggi attuata e appare più idonea ad assumere funzione di protezione della struttura del Boccone del Povero in continuità con l'area destinata a "Giardino pubblico". Inoltre parte dell'area in questione è soggetta a vincolo di inedificabilità derivante dallo studio geologico a supporto del piano regolatore generale.
Per quanto riguarda la zona C1 compresa tra il vallone Sacramento e il vallone Mattia, la stessa si ritiene condivisibile per la parte che non ricade all'interno delle fasce dei 150 mt. dalle aste fluviali dei valloni Sacramento e Mattia soggette a vincolo di inedificabilità giusto parere del Genio civile. Si rappresenta inoltre che viene erroneamente indicata come C1 una zona interna all'area sottoposta a prescrizioni esecutive e che pertanto deve essere indicata come C1 I.P.
2.7  Zone omogenee normate da prescrizioni esecutive di iniziativa privata (art. 26 N.T.A.)
La zona è normata da PP.EE. Si rileva però una scarsa rappresentazione grafica degli elaborati che non permette una chiara lettura degli stessi, nonché diverse incongruenze fra le norme di attuazione e le tavole di riferimento; si ritiene pertanto necessaria una riproposizione degli elaborati grafici e delle allegate tabelle, al fine di una giusta valutazione delle prescrizioni esecutive in oggetto.
2.8  Zona C2 (art. 27 N.T.A.)
Dal momento che il piano, come già riferito al paragrafo relativo al dimensionamento, risulta sovradimensionato, si ritiene condivisibile limitatamente alla zona posta a nord dell'area artigianale-commerciale, con esclusione della parte che ricade all'interno delle fasce dei 150 mt. dalle aste fluviali dei valloni Sacramento e Mattia soggette a vincolo di inedificabilità giusto parere del Genio civile.
Per quanto riguarda le altre zone C2 a sud del centro abitato non si ritengono condivisibili.
2.9  Zona C3
Le zone destinate a edilizia stagionale non si ritengono giustificabili e pertanto non si condividono ad esclusione:
-  della zona confinante a nord con la SS. 188, ad est con la strada di tipo 6 e a sud con l'attuale zona di espansione;
-  della zona all'ingresso del centro abitato lato Corleone per la parte che non risulta all'interno della fascia di rispetto dall'asta fluviale del vallone Sacramento di cui al parere del Genio civile.
3.1  Zone per attività artigianale e commerciale D2
Si condivide ad esclusione dell'area all'ingresso del centro abitato lato Corleone.
Per tale area, pur mantenendo l'attuale utilizzo dei fabbricati esistenti fino a nuova sistemazione nell'apposita area artigianale e commerciale, non si condivide la destinazione di zona. Tutto ciò previa verifica sulla legittimità della destinazione urbanistica dei fabbricati stessi e delle relative pertinenze.
3.3  Zona per attività industriale D1
La zona in questione risulterebbe dalla relazione un'ampliamento dell'area industriale esistente; ciò non si evince dagli elaborati grafici, né si evince una reale richiesta da parte di operatori del settore. Pertanto, la destinazione di zona si ritiene condivisibile previa ve-rifica sulla legittimità della destinazione urbanistica dell'esistente e inoltre se supportata da effettive richieste.
4.2  Zone di rispetto per le aree boscate
La fascia di rispetto del bosco di monte Triona riportata sulla tavola P2a 1:10.000 non è sempre costante e non coincide con i 200 mt. previsti dalla legislazione vigente.
Inoltre, nelle due tavole di zonizzazione P3a e P3b in scala 1:2.000, la fascia di rispetto in questione non ha continuità.
Si ritiene pertanto necessario che in sede di rielaborazione la fascia di rispetto dal bosco sia verificata e corretta.
4.4  Zona a vincolo geologico, idraulico, forestale e di difesa idrogeologica
Il vincolo è posto lungo le aste fluviali dei torrenti ma non segue l'andamento degli stessi e non ha larghezza costante e in particolare lungo il vallone Sacramento vi è discontinuità fra le due tavole di zonizzazione (P3a e P3b).
Dall'analisi degli elaborati grafici risultano inoltre alcune zone non ben definite, delle quali si riportano di seguito alcuni esempi:
-  la fascia bianca fra il vincolo di rispetto del vallone Sacramento e le zone C1 e B e anche altre di minore entità;
-  alcune zone destinate ad attrezzatura mancanti di "simbolo funzionale" o identificate da simboli poco chiari (area limitrofa alla zona artigianale e commerciale sottoposte a PP.EE.);
-  in alcune zone è inserito un retino puntinato non classificato in legenda (aree limitrofe al vincolo cimiteriale);
-  la campitura relativa al tessuto urbano (zona A1, A2 e B) deve consentire l'individuazione degli spazi vuoti pubblici e/o privati dagli isolati edificati o di completamento.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Zone a prevalente destinazione d'uso residenziale
Si rileva una scarsa rappresentazione grafica degli elaborati che non permette una chiara lettura degli stessi, nonché diverse incongruenze fra le norme di attuazione e le tavole di riferimento; si ritiene pertanto necessaria una riproposizione degli elaborati grafici e delle allegate tabelle, al fine di una giusta valutazione delle prescrizioni esecutive in oggetto.
Zone per insediamenti produttivi di tipo artigianale-commerciale
Si condivide ad esclusione della parte che ricade al l'interno della fascia dei 150 mt. dall'asta fluviale del vallone Mattia soggetta a vincolo di inedificabilità giusto parere del Genio civile.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Dall'esame del regolamento edilizio, adottato contestualmente al piano regolatore generale, si sono rilevate delle imprecisioni ed inesattezze e pertanto si propongono le modifiche appresso specificate.
In linea generale, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98, la dicitura "il sindaco" deve essere sostituita con "il capo settore responsabile".
Titolo I
Capo II
Artt. 3, 4, 5, 8, 9
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Capo III
Art. 11
Comma 11.1
Va modificato così come approvato con decreto n. 111 del 26 maggio 2000 che di seguito si riporta:
E' istituita la commissione edilizia comunale, composta:
Membri di diritto
 1)  sindaco o suo delegato;
 2)  rappresentante dell'ufficio d'igiene pubblica, Azienda unità sanitaria locale n. 6 - Corleone;
 3)  capo dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato.
Membri di nomina sindacale
 4)  un ingegnere edile ed un architetto iscritti ai relativi albi;
 5)  un geometra iscritto nel relativo albo;
 6)  un esperto in urbanistica;
 7)  un rappresentante sindacale degli edili.
Nel caso di esame di istanze di concessioni riguardanti edilizia residenziale pubblica, la commissione edilizia è integrata dai seguenti componenti:
 8)  un perito industriale;
 9)  un geologo iscritto nel relativo albo;
10)  un rappresentante della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali;
11) un rappresentante dell'ufficio del Genio civile;
12) un rappresentate del Corpo forestale;
13) un rappresentante dei Vigili del fuoco.
Commi 11.3., 11.4., 11.5.
Sostituire "consiliare" con "sindacale"
Comma 11.6.
Va così sostituito "A decadenza di un membro, il sindaco provvede alla nomina del sostituto"
Art. 12
Comma 12.1.
Aggiungere dopo "...parere consultivo"; "esclusivamente al sindaco"
Comma art. 14
14.2 lett. d)
Va così sostituito "dal membro di nomina sindacale (ingegnere o architetto o geometra) della commissione edilizia"
Comma 14.7 lett. e)
Va così sostituito "da due membri di nomina sindacale scelti tra architetti iscritti all'albo e membri di associazioni culturali locali"
Art. 15
Nel titolo
Sostituire "del sindaco" con "del capo settore responsabile"
Commi 15.10, 15.11
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Art. 16
Nel titolo
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Comma 16.1
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Art. 17 (commi 17.1, 17.5)
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Art. 19
Commi 19.2, 19.4
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Capo IV
Art. 21
Commi 21.1, 21.2, 21.3
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Art. 23
Comma 23.1
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Art. 24
Commi 24.1, 24.2
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Capo V
Art. 27
Commi 27.1, 27.5
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Titolo II
Capo I
Art. 29
Comma 29.2
E' sostituito con quanto contenuto nel decreto n. 362 dell'8 ottobre 1999 che di seguito si riporta:
"I piani terreni se adibiti a uffici ed abitazioni e se privi di sottostante seminterrato, debbono essere isolati dal terreno naturale con almeno cm. 30 di vespaio ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a mt. 2,70. I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, debbono avere altezza utile netta non inferiore a mt. 2,80 nelle zone 'A' e 'B' ed a mt. 3,50 nelle zone 'C' salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.
I piani terreni adibiti ad autorimesse per uso vettura o a deposito materiali o carrozzine possono avere un'altezza utile netta di mt. 2,30, mentre quelli adibiti a magazzini possono avere altezza utile interna non inferiore a mt. 2,70".
Comma 29.8
Sostituire "l'altezza minima interna utile dei locali della categoria A.2 è fissata in ml. 3,40 e" con "nei locali di categoria A.2..."
Art. 33
Comma 33.1
Va così modificato, conformemente a quanto contenuto nel D.A. n. 362 dell'8 ottobre 1999 che di seguito si riporta:
"I piani risultanti, a sistemazioni realizzate, parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici, laboratori, negozi, luoghi di uso pubblico soltanto se i tratti di muri interrati sono opportunamente drenati ed areati e tali da risultare convenientemente prosciugati e privi di cause di insalubrità, e l'altezza utile netta è di almeno 2,70 mt., salvo maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso".
Comma 33.2
E' erroneamente indicato come comma "30.2" e pertanto va opportunamente corretto.
Capo V
Art. 54
Comma 54.2
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Art. 56
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Art. 64
Comma 64.2
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Art. 69
Commi 69.2, 69.3
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Art. 70
Commi 70.1, 70.2, 70.4, 70.6
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Art. 71
Commi 71.1, 71.3
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Capo VII
Art. 80
Comma 80.1
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Titolo III
Capo I
Art. 87
Comma 87.1,
Sostituire "sindaco, sentiti i pareri dell'ufficio tecnico comunale e della commissione edilizia comunale" con "capo settore responsabile sentita la commissione edilizia comunale".
Comma 87.3
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Art. 91
Commi 91.1, 91.2
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Capo II
Art. 93
Comma 91.1
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Titolo IV
Capo I
Art. 94
Comma 94.1
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
Art. 96
Comma 96.1
Sostituire "sindaco" con "capo settore responsabile"
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte n. 18 opposizioni e osservazioni, per le quali il progettista ha prodotto le proprie deduzioni e visualizzazioni sulle tavole del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive.
L'osservazione n. 1, presentata dal consigliere comunale Pillitteri Pietro si articola in due punti:
il primo punto è superato in quanto trattasi dell'individuazione della caserma dei Carabinieri, giusta variante approvata con D.A. n. 258/DRU del 26 luglio 2000;
l'altro punto dell'osservazione riguarda l'ampliamento della zona industriale, si respinge condividendo le valutazioni del progettista.
L'osservazione n. 2, presentata dal sig. Colca Giuseppe.
L'osservazione n. 4, presentata dal sig. Rossi Antonino.
L'osservazione n. 5, presentata dal sig. Ragusa Pa squale.
L'osservazione n. 6, presentata dai F.lli Pizzitola.
L'osservazione n. 9, presentata dai sig.ri Maurici Pa squale ed altri.
L'osservazione n. 18, presentata dalla sig.ra Zito Biagia,
si respingono condividendo le valutazioni del progettista.
L'osservazione n. 8, presentata dal sig. Bertino Filippo.
Pur condivisa dal progettista, si respinge in quanto avanza istanza analoga ad altre respinte e cioè di localizzazione di piccole aree commerciali e/o artigianali in zone territoriali omogenee a diversa destinazione urbanistica.
Le osservazioni n. 3 e n. 17 presentate dal sig. Raia Giuseppe.
L'osservazione n. 10, presentata dal sig. Selvaggio Salvatore.
L'osservazione n. 11, presentata dalla sig.ra Selvaggio Agata.
L'osservazione n. 12, presentata dalla sig.ra Selvaggio Rosalia.
L'osservazione n. 13, presentata dalla sig.ra Selvaggio Rosaria,
opposizioni riguardante aree disattese e pertanto non esaminate.
L'osservazione n. 7 presentata dal sig. Prezioso Antonino,
si accoglie condividendo il parere del progettista.
L'osservazione n. 14, presentata dalla sig.ra Scibetta Maria Antonietta,
si accoglie in quanto riguarda l'eliminazione di una strada prevista dal piano regolatore generale su terreni coltivati a vigneti e a poca distanza da una già esistente.
L'osservazione n. 15, presentata dal sig. Calamia Tommaso, pres. C.C.
L'osservazione n. 16, presentata dal sac. don Vincenzo Spata,
non vengono considerate come tali, in quanto mettono in discussione l'impostazione dell'intero piano.
E' pervenuta inoltre a questo Assessorato un'osservazione fuori termine da parte del comune relativa ad una serie di problemi ed incongruenze riscontrati nel progetto di piano, che in buona parte risulta accolta dalle considerazioni sopra esposte.
Per quanto sopra esposto e considerato, questo gruppo di lavoro XXVI propone la rielaborazione parziale del piano regolatore, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di Bisacquino.";
Rilevato che, a seguito di valutazioni effettuate congiuntamente nell'ambito della direzione urbanistica, il dirigente generale, a modifica della sopracitata proposta, ha ritenuto poter proporre l'approvazione del piano in argomento con modifiche e stralci previa richiesta delle controdeduzioni comunali ex art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 403 del 19 aprile 2001 che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che il parere prot. n. 106 della direzione regionale dell'urbanistica sviluppa considerazioni condivisibili, tuttavia nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi relativi ad aspetti del piano regolatore generale in esame che formano oggetto delle seguenti considerazioni:
1.  Compatibilità dello studio geologico con le prescrizioni di piano
L'abitato di Bisacquino è interessato da fenomenologie di dissesto, alcune anche gravi, riconducibili sia alla litologia ed assetto geostruttuale dell'area, caratterizzata da intrinseca fragilità nei confronti della tendenza al dissesto, che alla interferenza della pregressa attività antropica con il quadro geologico-morfologico locale.
Nella relazione integrativa del 19 dicembre 1996 "Chiarimenti e puntualizzazioni relativi ai quesiti posti dal servizio geologico dell'ufficio del Genio civile di Palermo sul piano regolatore generale e prescrizioni esecutive" prodotta dal geologo dr. Giuseppe De Vita, redattore della documentazione geologica del piano, lo stesso chiarisce che le richieste di interventi di somma urgenza di cui alla nota dell'amministrazione comunale n. 9477 dell'11 giugno 1996 trasmessa all'ufficio del Genio civile si riferiscono a dissesti tutti, eccetto uno, localizzati in aree urbanizzate e non, classificate dalla scrivente in aree a morfologia in evoluzione da regolamentare con prescrizioni. Dopo aver esplicitato in preliminare analisi natura e dinamica di tali dissesti, lo stesso dr. De Vita afferma che le aree da lui classificate a geomorfologia in evoluzione sono caratterizzate dalla presenza potenziale di fattori che possono scatenare processi geodinamici attivi specialmente in presenza di versanti acclivi, e che si tratta di aree dove più prudente e più giusto sarebbe non prevedere alcuna edificazione destinandole a verde pubblico.
Alla luce di tali chiarimenti ed in considerazione anche delle osservazioni espresse dal dr. De Vita nella stessa relazione integrativa con riferimento all'esistenza di alcune tipologie di movimento gravitativi profondo, per le quali provvedimenti di contenimento e di arresto sono assai costosi e giustificabili solo in relazione all'entità dei danni e motivi di ordine sociale, osservazioni che il Consiglio regionale dell'urbanistica condivide, si ritiene opportuno, per motivi cautelativi ed in mancanza oltretutto di approfonditi studi effettuati anche con l'ausilio di esaustive indagini di tipo diretto, disattendere le previsioni di piano per quanto riguarda le zone omogenee residenziali a carattere prevalentemente stagionale "C2" previste nella dorsale meridionale e le zone omogenee residenziali stagionali "C3" previste nella sinistra idraulica del sistema di aste drenanti defluenti verso valle ove le stesse ricadano nei settori qualificati dal geologo nelle carte di zonizzazione come "aree urbanizzate in evoluzione morfologica da regolamentare" ed "aree in evoluzione morfologica ed aree fortemente acclivi edificabili con prescrizioni e/o consolidamenti".
Dovranno essere altresì escluse da interventi edificatori le aree a dissesto elevato di cui al D.A. n. 48/41 del 12 febbraio 2001 di revisione del D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2001 con il quale è stato aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico per il centro abitato di Bisacquino.
Il comune dovrà individuare negli elaborati di piano i pozzi e le risorse idriche destinate all'uso idropotabile; ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88, come modificato dall'art. 21 del decreto legislativo n. 152/99, le aree di rispetto delle opere di captazione delle risorse idriche destinate all'uso idropotabile, in assenza di apposito studio effettuato dalla Regione deve essere 200 metri, ed all'interno dovranno essere vietate le attività e l'insediamento dei punti di pericolo ivi indicati al comma 1 e gli insediamenti residenziali e le relative opere di urbanizzazione dovranno essere subordinati alla disciplina di cui al successivo comma 2;
-  occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, per tutte le aree di piano, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa, secondo quanto confermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Lo studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85 quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidono sostanzialmente sul l'as setto geomorfologico di dettaglio e/o opere di particolare incidenza.
2.  Zona "A"
La perimetrazione del centro storico riportata negli elaborati di piano è stata considerevolmente ristretta a quella riportata nella scheda I.P.C.E. del Consiglio d'Europa, presumibilmente per le trasformazioni operate sul patrimonio edilizio.
Giova al tale proposito rilevare che gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio avvenuti negli ultimi venti anni in tale contesto, non hanno fatto venir meno le possibilità di recupero e di ripristino di valori ancora esistenti, sia per quanto riguarda l'edilizia elencale sia per quanto riguarda la qualità degli spazi e del tessuto urbano che unitamente agli edifici concorrono a definire i caratteri tipici del centro storico.
Pertanto, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 70/76 e dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78, si ritiene necessario che la perimetrazione del centro storico sia ricondotta a quella riportata nella scheda I.P.C.E. sopra citata.
La zona "A" così come definita dovrà essere attuata in base alle indicazioni fornite a tale proposito nella proposta dell'ufficio prot. n. 106.
3.  Zona "C"
Le parti delle sottozone "C2" e "C3" condivise nel pa rere dell'ufficio prot. n. 106 dovranno essere verificate alla luce di quanto espresso al superiore punto 1.
Per tutto quanto sopra, il Consiglio esprime parere:
1.  Che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Bisacquino, adottati con la deliberazione del commissario ad acta n. l del 21 maggio 1997 siano condivisibili, in conformità alla proposta formulata dell'ufficio con la nota prot. n. 106 del 26 febbraio 2001 che si intende qui integralmente riportata, e con le prescrizioni e modifiche contenute nei superiori considerata.
2.  Le osservazioni e le opposizioni sono determinate in conformità alla proposta dell'ufficio.";
Vista la nota A.R.T.A. gruppo XXVI/DRU, prot. n. 27802 del 9 maggio 2001, con la quale, nel condividere il suddetto voto, è stato richiesto al comune di Bisacquino, ai sensi del comma 6° dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, di adottare le controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 403 del 19 aprile 2001;
Vista la delibera n. 3 del 23 gennaio 2002 con la quale il consiglio comunale di Bisacquino ha controdedotto al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto 403 del 19 aprile 2002;
Vista la nota prot. 209 del 13 maggio 2002, con la quale il servizio III/DRU di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, la proposta di pari protocollo, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Con foglio prot. 951 del 23 gennaio 2002 il comune di Bisacquino ha trasmesso la delibera C.C. n. 3 del 23 gennaio 2002 con la quale sono state adottate le controdeduzioni al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 403 del 19 aprile 2002, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Con la delibera citata il consiglio comunale fa proprie le controdeduzioni del progettista.
Per chiarezza si riporta di seguito il testo del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e delle controdeduzioni secondo l'ordine del progettista:
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica 1. Compatibilità dello studio geologico con le prescrizioni di piano:
L'abitato di Bisacquino è interessato da fenomenologie di dissesto, alcune anche gravi, riconducibili sia alla litologia ed assetto geostruttuale dell'area, caratterizzata da intrinseca fragilità nei confronti della tendenza al dissesto, che alla interferenza della pregressa attività antropica con il quadro geologico-morfologico locale.
Nella relazione integrativa del 19 dicembre 1996 "Chiarimenti e puntualizzazioni relativi ai quesiti posti dal servizio geologico dell'ufficio del Genio civile di Palermo sul piano regolatore generale e prescrizioni esecutive" prodotta dal geologo Giuseppe De Vita, redattore della documentazione geologica del piano, lo stesso chiarisce che le richieste di interventi di somma urgenza di cui alla nota dell'amministrazione comunale n. 9477 dell'11 giugno 1996 trasmessa all'ufficio del Genio civile si riferiscono a dissesti tutti, eccetto uno, localizzati in aree urbanizzate e non, classificate dalla scrivente in aree a morfologia in evoluzione da regolamentare con prescrizioni. Dopo aver esplicitato in preliminare analisi natura e dinamica di tali dissesti, lo stesso dr. De Vita afferma che le aree da lui classificate a geomorfologia in evoluzione sono caratterizzate dalla presenza potenziale di fattori che possono scatenare processi geodinamici attivi specialmente in presenza di versanti acclivi, e che si tratta di aree dove più prudente e più giusto sarebbe non prevedere alcuna edificazione destinandole a verde pubblico.
Alla luce di tali chiarimenti ed in considerazione anche delle osservazioni espresse dal dr. De Vita nella stessa relazione integrativa con riferimento all'esistenza di alcune tipologie di movimento gravitativi profondo, per le quali provvedimenti di contenimento e di arresto sono assai costosi e giustificabili solo in relazione all'entità dei danni e motivi di ordine sociale, osservazioni che il Consiglio regionale dell'urbanistica condivide, si ritiene opportuno, per motivi cautelativi ed in mancanza oltretutto di approfonditi studi effettuati anche con l'ausilio di esaustive indagini di tipo diretto, disattendere le previsioni di piano per quanto riguarda le zone omogenee residenziali a carattere prevalentemente stagionale "C2" previste nella dorsale meridionale e le zone omogenee residenziali stagionali "C3" previste nella sinistra idraulica del sistema di aste drenanti defluenti verso valle ove le stesse ricadano nei settori qualificati dal geologo nelle carte di zonizzazione come "aree urbanizzate in evoluzione morfologica da regolamentare" ed "aree in evoluzione morfologica ed aree fortemente acclivi edificabili con prescrizioni e/o consolidamenti".
Dovranno essere altresì escluse da interventi edificatori le aree a dissesto elevato di cui al decreto n. 48/41 del 12 febbraio 2001 di revisione del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2001 con il quale è stato aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico per il centro abitato di Bisacquino.
Il comune dovrà individuare negli elaborati di piano i pozzi e le risorse idriche destinate all'uso idropotabile; ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88 come modificato dall'art. 21 del decreto legislativo n. 152/99 le aree di rispetto delle opere di captazione delle risorse idriche destinate all'uso idropotabile, in assenza di apposito studio effettuato dalla Regione deve essere 200 metri, ed all'interno dovranno essere vietate le attività e l'insediamento dei punti di pericolo ivi indicati al comma 1 e gli insediamenti residenziali e le relative opere di urbanizzazione dovranno essere subordinati alla disciplina di cui al successivo comma 2;
-  occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, per tutte le aree di piano, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa secondo quanto confermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Lo studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85 quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidono sostanzialmente sul l'as setto geomorfologico di dettaglio e/o opere di particolare incidenza.
Considerazioni gr. XXVI D.R.U. Geologia. E' necessario l'adeguamento alle prescrizioni di cui al parere del Genio civile, in particolare per quanto riguarda le fasce di rispetto dei valloni Mattia e Sacramento in parte interessate dal progetto del piano regolatore generale da attività edificatorie e pertanto in contrasto con il citato parere.
Occorre inoltre l'adeguamento allo studio geologico per quanto riguarda la zona ad est del vallone Mattia anch'essa in parte interessata da attività edificatoria.
Occorre la compatibilità con quanto prescritto nel decreto 4 luglio 2000, riguardante il piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
Studio agricolo forestale. Occorre l'adeguamento dello studio agricolo forestale a quanto descritto dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sul "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".
Controdeduzione. Non si entra nel merito sia delle considerazioni inerenti ai problemi di geologia in quanto, ormai, si deve fare riferimento alle prescrizioni dell'ufficio del Genio civile, soprattutto per quanto concerne le prescrizioni sulle fasce di rispetto dei valloni Mattia e Sacramento (e su cui in seguito, per altre considerazioni, si ritornerà) che dello studio agricolo forestale, di cui, nel voto, viene precisata la necessità dell'adeguamento secondo la legge regionale 19 agosto 1999.
La controdeduzione condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica - Considerazioni gr. XXVI D.R.U. Dimensionamento.
Il piano è stato dimensionato per un incremento di 800 abitanti che si aggiungono ai 6.359 abitanti al dicembre 1994, per un totale di 7.145.
Si è rilevato inoltre che nel dimensionamento non sono state inserite le "Zone normate dai P. di L. convenzionati esecutivi" che sicuramente, per la parte non realizzata, incidano sul conteggio generale.
Dai dati in possesso di questo Assessorato la popolazione risulta invece in costante decremento fin dal 1951, e al 1994 risulta di circa 5.000 abitanti e non 6.359.
Inoltre il piano è dimensionato considerando 1,5 vani per abitante, per un totale di 2.818 nuovi vani.
Per quanto sopra evidenziato si configura il sopra dimensionamento del piano in argomento.
Controdeduzione. Con riferimento alle osservazioni iniziali del voto si prende atto che i dati del movimento demografico acquisiti ed assunti in sede di progetto, non ufficiali, sono stati smentiti da quelli ufficiali, per cui si deve concordare che si è venuto a manifestare un effettivo sopra dimensionamento conseguenziale del piano, anche se di modesta entità.
La controdeduzione condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica - Considerazioni gr. XXVI D.R.U. 1.1 zone destinate alla viabilità.
Si condividono ad esclusione della strada di tipo 5 ad est della zona C3 in direzione Chiusa Sclafani.
Controdeduzione 1.1. La viabilità di piano viene condivisa, tranne che per strada tipo 5 in zona C3. In effetti, eliminata per altre ragioni la zona C3, tale strada non ha motivo di essere prevista nel piano regolatore generale, precisando comunque che la previsione di piano regolatore generale si appoggiava ad una strada non asfaltata esistente, riprendendone integralmente il tracciato.
La controdeduzione condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica - Considerazioni gr. XXVI D.R.U. 1.2. Parcheggi pubblici.
Si condividono ad esclusione del parcheggio posto a sud del vallone Sacramento che ricade nella fascia dei 150 mt. di cui al citato parere del Genio civile, e dei due parcheggi (che pur avendo retino diverso sono entrambi individuati con lettera P) a sud del Boccone del Povero che ricadono nell'area indicata come "instabile - non edificabile" nello studio geologico.
Controdeduzione 1.2. Per i parcheggi non condivisi si ritiene più opportuna la loro eliminazione.
La controdeduzione condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica - Considerazioni gr. XXVI D.R.U. 1.3. Aree di rispetto.
Per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale, individuate nella tav. P3a, le stesse risultano incomplete e rappresentate con segni grafici diversi. Si ritiene pertanto necessario che le fasce di rispetto vengono inserite dove mancanti e corrette dove necessario secondo quanto stabilito dal D.I. n. 1404/68 con le integrazioni e modifiche del nuovo codice della strada (D.L. n. 285/92 e D.L. n. 360/93).
All'interno della fascia di rispetto del depuratore e tutto intorno al depuratore stesso è inserita un'area destinata ad attrezzature ricettive turistico-alberghiere (punto 1.5.2. tav. P3a). Si ritiene necessaria una verifica in tal senso al fine di accertare se trattasi di errore materiale, posto che ovviamente non è consentita alcuna edificazione all'interno della fascia di rispetto in questione.
Controdeduzione 1.3. Per le aree di rispetto stradale si provvede alle correzioni indicate, e nel contempo si precisa inoltre che il retino apposto all'interno dell'im pianto di depurazione doveva essere quello per attrezzature e che quello invece adottato è conseguenza di un mero errore materiale.
La controdeduzione condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica - Considerazioni gr. XXVI D.R.U. 1.5. zone per attrezzature urbane di interesse locale.
Non si condivide la zona destinata ad attrezzatura sportiva ubicata a valle del centro urbano, che ricade interamente dentro il perimetro dell'area indicata come area di inedificabilità nello studio geologico.
L'art. 18 delle N. di A. che disciplina tale zona consente la realizzazione di impianti ricreativi sportivi e culturali sia coperti che scoperti e dei relativi servizi, ciò in contrasto con le prescrizioni derivanti dallo studio geologico.
Controdeduzione 1.5. Le aree per attrezzature sportive contestate sono semplicemente la trasposizione negli elaborati grafici di attrezzature esistenti da tempo e non sono da intendere quali nuove previsioni di piano regolatore generale, così come mostrata nell'allegata documentazione fotografica (foto nn. 21 e 23) e come si sarebbe potuto constatare anche in sede di sopralluogo.
Per la vicinanza con il centro urbano e per la posizione attigua alla scuola agraria, il campetto di calcio e le attrezzature relative, diventano irrinunciabili per la comunità di Bisacquino e la loro realizzazione, anche per effetto delle opere di drenaggio eseguite, certamente non peggiora le condizioni dei terreni data la natura delle opere senza che ci siano aumenti di carica sul terreno e in assenza di opere in elevazione.
La controdeduzione si ritiene condivisibile limitatamente alla parte già occupata dalle attrezzature sportive esistenti; la restante parte essendo nello studio geologico definita "di instabilità massima" è da considerarsi verde agricolo.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica - Considerazioni gr. XXVI D.R.U. 1.6. zone per attrezzature ed impianti di interesse generale (Z.T.O. F).
Per quanto riguarda l'impianto di depurazione indicato con il retino di cui al n. 1.5.2. della legenda e contraddistinto dalla lettera D tav. P3a, lo stesso risulta inserito in un'area indicata con retino relativa ad attrezzature turistico-alberghiere di cui allo stesso numero 1.5.2. Pertanto, posto che il tutto ricade peraltro nella fascia di rispetto del vallone Mattia si ritiene inammissibile la destinazione turistica alberghiera.
Non si condivide l'area destinata ad attrezzature turistico-alberghiere ubicata a nord del centro abitato rappresentata nella tav. P3b, e ciò in considerazione del fatto che esiste già un'attrezzatura alberghiera, in stato di abbandono, la cui area di zona viene allargata come riportato nella tav. P2a. Va rilevato inoltre che la stessa zona non risulta dal piano regolatore generale definita fino alla viabilità principale.
Controdeduzione 1.6. Per quanto concerne le attrezzature turistico-alberghiere, previste nel piano regolatore generale nella tav. P3b si precisa che sulla base delle richieste e delle documentazioni di supporto relative presentate dagli interessati e dei pareri ed attestazioni prodotti, si sono effettuate, ribadendo l'opportunità del mantenimento di tali destinazioni d'uso, le modifiche proposte nelle tavole di piano regolatore generale, con le se guenti motivazioni:
-  l'attrezzatura alberghiera, per varie ragioni non attivata in passato, recentemente è stata ripresa con i vari adempimenti, anche onerosi, da parte degli attuali proprietari, e sono stati attivati i passi necessari per il suo completamento, come dimostrato dalla ditta richiedente con la documentazione prodotta.
Pertanto se ne ripropone il mantenimento in sede di piano regolatore generale, pur limitando l'estensione del l'area interessata a quella strettamente necessaria ai servizi connessi, e riducendo sensibilmente la precedente area proposta, come si evidenzia nelle tavole allegate.
-  l'area lato monte, prevista di maggiore estensione nella precedente stesura, è attualmente caratterizzata da un'attività agro-turistica, e sulla base di concrete iniziative già esistenti, come richiesto e comprovato dagli interessati, se ne propone il mantenimento anche se con un consistente ridimensionamento, limitandone l'estensione alle aree di stretta pertinenza ai fabbricati già esistenti ed alle iniziative intraprese e già in atto, così come evidenziato nelle tavole modificate relative.
La controdeduzione si ritiene condivisibile.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica 2. zona "A":
La perimetrazione del centro storico riportata negli elaborati di piano è stata considerevolmente ristretta rispetto a quella riportata nella scheda I.P.C.E. del Consiglio d'Europa, presumibilmente per le trasformazioni operate sul patrimonio edilizio.
Giova al tale proposito rilevare che gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio avvenuti negli ultimi venti anni in tale contesto, non hanno fatto venir meno le possibilità di recupero e di ripristino di valori ancora esistenti, sia per quanto riguarda l'edilizia elencale sia per quanto riguarda la qualità degli spazi e del tessuto urbano che unitamente agli edifici concorrono a definire i caratteri tipici del centro storico.
Pertanto, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 70/76 e dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78 si ritiene necessario che la perimetrazione del centro storico sia ricondotta a quella riportata nella scheda I.P.C.E. sopra citata.
La zona "A" così come definita dovrà essere attuata in base alle indicazioni fornite a tale proposito nella proposta dell'ufficio prot. n. 106.
Considerazioni gr. XXVI D.R.U. 2.1. - 2.2. zona A1 e A2 (artt. 21 e 22 N.T.A.).
Nonostante la perimetrazione di centro storico riportata nella scheda I.P.C.E del Consiglio d'Europa, redatta nel 1980, sia più ampia rispetto a quella del piano regolatore generale, si ritiene che quest'ultima sia condivisibile in considerazione delle sopravvenute mutazioni del tessuto storico e monumentale di questi ultimi 20 anni.
La stessa, così come perimetrata, dovrà essere sottoposta a pianificazione particolareggiata secondo le finalità indicate dall'art. 2 della legge regionale n. 70/76, al l'interno della quale saranno individuati gli ambiti con valenze di piano di recupero edilizio, ai sensi della legge n. 467/78, ai fini del recupero edilizio ed al mantenimento degli abitanti all'interno del centro storico medesimo.
In alternativa si potrà procedere ad una variante generale così come previsto dalla circolare assessoriale n. 3 datata luglio 2000.
Relativamente alla zona A2, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 vanno limitati alle ipotesi di ristrutturazione edilizia che facciano salvi il mantenimento volumetrico delle partiture architettoniche, delle opere di finitura dell'edificio, delle porte d'ingresso, delle aperture, con l'esclusione pertanto delle demolizioni totali e delle relative sostituzioni.
Controdeduzione 2.1-2.2 zone A1 e A2. Invero il gruppo, pur mettendo in evidenza la difformità della perimetrazione del centro storico riportata nel piano regolatore generale rispetto a quella della scheda I.P.C.E. del Consiglio d'Europa, aveva ritenuto condivisibile la perimetrazione definita nel piano regolatore generale, tenendo nel debito conto le effettive ed ormai irreversibili mutazioni del tessuto storico realizzatesi nel tempo.
Il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica invece in sede di prescrizione vuole ritornare alla perimetrazione della scheda I.P.C.E., senza tenere conto delle evoluzioni e trasformazioni.
L'amministrazione comunale, con l'aiuto dello scrivente, in effetti si è preoccupata di controllare in "sito" le varie situazioni, anche attraverso una completa documentazione fotografica ed una serie di raffronti morfologici con il tessuto viario esistente, localizzando in planimetrie le foto relative ai fabbricati esaminati.
Pur ribadendo che laddove ci sono stati consistenti e spesso globali interventi di demolizioni e ricostruzioni, con caratteri tipologici completamente diversi da quelli dell'edilizia preesistente, non dovrebbero sussistere le motivazioni di mantenimento di centro storico, in sede di controdeduzioni si propone di inserire, come richiesto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, nell'ambito delle zone "A" anche parti di quelle zone, precedentemente classificate come Z.T.O. "B"; che almeno abbiano mantenuto i caratteri morfologici e di viabilità preesistenti, pur nelle trasformazioni realizzatesi in chiave "moderna" degli edifici e di mantenere invece in Z.T.O. "B" quelle altre zone che sia per le caratteristiche dell'attuale tessuto viario che per tipologia edilizia, in effetti, ormai nulla hanno a che vedere con la definizione di zona "A" ed a conforto delle superiori considerazioni si produce una succinta ma significativa "documentazione fotografica", giustificativa delle proposte di modifica degli elaborati di piano regolatore generale.
L'amministrazione comunale ha effettuato un'analisi della zona in questione riperimetrando la zona "A", includendo nella stessa parti di quelle zone precedentemente classificate Z.T.O. "B", ma tuttavia non estendendo il perimetro della zona A fino a quello delimitato nella scheda I.P.C.E., come richiesto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Pur condividendo la controdeduzione, si rimanda alle valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica - Considerazioni gr. XXVI D.R.U. 2.3 zone B (art. 23 N.T.A.).
Si ritiene che la zona classificata come Z.T.O. B a nord-est del centro abitato, vicino al serbatoio idrico, non abbia le caratteristiche di cui al D.I. n. 1444/68 e pertanto si rende necessaria una verifica in tal senso; nelle more la destinazione a zona B per l'area in questione non si ritiene condivisibile.
Si ritiene invece che, previa opportuna verifica da parte dell'U.T.C. sugli standards urbanistici, possa essere ampliata la zona B a ridosso della scuola e ciò sia in considerazione dell'ubicazione dell'area e di quanto rappresentato dall'U.T.C. in sede di osservazione relativamente al decremento demografico e all'avvenuto ampliamento della scuola, nonché della precedente destinazione a zona B nel vecchio strumento urbanistico.
Controdeduzione 2.3 zone "B".
Si accettano, condividendole, le valutazioni esposte a riguardo, declassando la zona "B" a nord-est del centro urbano, anche in considerazione della variata riperimetrazione dell'area dell'attrezzatura scolastica, con destinazione a verde agricolo.
Per l'altra area citata, parzialmente destinata ad ampliamento di attrezzature scolastiche, in relazione alle precisazioni del sindaco pro-tempore del 18 novembre 1999, trasmesse all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, si condivide, anche sulla base del parere implicito del l'U.T.C. contenuta in quella nota, la riconversione in Z.T.O. "B".
La controdeduzione condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica - Considerazioni gr. XXVI D.R.U. 2.4 zone normate da programmi costruttivi per la realizzazione della edilizia residenziale pubblica (I.A.C.P. Trasferimento).
La zona in questione, ubicata a valle del cimitero, non risulta trattata nelle N.T.A.; si ritiene che la stessa debba essere opportunamente disciplinata in armonia con le restanti previsioni del piano e debba essere supportata da apposita normativa a regime, secondo la vigente legislazione urbanistica.
Controdeduzione 2.4 zone normate da programmi costruttivi (edilizia residenziale).
Si precisa che trattasi di progetti già approvati dal comune prima della redazione del piano regolatore generale e riguardanti:
-  un'area di trasferimento per edilizia destinati a "terremotati", a valle del cimitero comunale, riconfermata;
-  un'area relativa ad alloggi I.A.C.P., con progetto definitivo ed approvato.
Per tali aree oggetto di progettazione esecutiva antecedente alla definizione del piano regolatore generale valgono le prescrizioni dei relativi singoli progetti definitivi.
Pur condividendo che su tali zone valgono le prescrizioni dei relativi singoli progetti definitivi, si ritiene necessario che tali parametri urbanistici vengano inseriti nelle N.T.A. del piano regolatore generale.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica - Considerazioni gr. XXVI D.R.U. 2.5 zone normate dai piani di lottizzazione convenzionati esecutivi (art. 24 N.T.A.).
In tali zone il piano regolatore generale conferma i P. di L. già convenzionati ed esecutivi e pertanto non ne prevede specifiche norme. Ferma restando la validità dei P. di L. vigenti, si ritiene che le aree debbano essere ugualmente disciplinate in armonia con le restanti previsioni del piano e debbano essere supportate da apposita normativa a regime, secondo la vigente legislazione urbanistica.
Inoltre, con la nota di prot. n. 14646 del 18 novembre 1999 avente per oggetto "Osservazioni sul piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive"; il comune di Bisacquino osserva che in realtà per alcune di queste zone risultano i progetti di lottizzazione presentati ma non ancora approvati e convenzionati. Ciò rafforza la necessità di una normativa di piano regolatore generale per le zone in oggetto.
Controdeduzione 2.5 zone formate da P.L (piani di lottizzazione) convenzionati esecutivi.
Nelle more dell'approvazione del piano regolatore generale la maggior parte dei lotti non ancora edificati durante la redazione del piano è stata realizzata, per cui allo stato attuale sarebbero più da considerare appartenenti a Z.T.O. "B"di edilizia esistente. Resta invero qualche sporadico lotto residuo in lottizzazioni ancora in essere, per cui si ritiene di non dovere trattare questi ultimi lotti residui in maniera difforme.
Comunque si tiene conto dell'osservazioni esposte nella revisione delle N. di A.
Per quanto riguarda i piani di lottizzazione non convenzionati e pertanto non resi esecutivi, ma trasmessi come vigenti nelle fasi di indagini, si concorda con la proposta dell'amministrazione comunale nel classificare tali zone come "C1', da attuare appunto sulla base dei parametri previsti in piano regolatore generale per tale zona.
Relativamente ai piani di lottizzazione non convenzionati si condivide la classificazione come zone C1; per i P. di L. convenzionati si ritiene necessario che i parametri urbanistici vengano inseriti nelle N.T.A. del piano regolatore generale.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica - Considerazioni gr. XXVI D.R.U. 2.6 zona omogenea storica C1 (art. 25 N.T.A.).
Si ritengono condivisibili ad esclusione della zona a ridosso del "Boccone del Povero" che pur mantenendo la destinazione del precedente strumento urbanistico non risulta ad oggi attuata e appare più idonea ad assumere funzione di protezione della struttura del Boccone del Povero in continuità con l'area destinata a "Giardino pubblico". Inoltre parte dell'area in questione è soggetta a vincolo di inedificabilità derivante dallo studio geologico a supporto del piano regolatore generale.
Per quanto riguarda la zona C1 compresa fra il vallone Sacramento e il vallone Mattia, la stessa si ritiene condivisibile per la parte che non ricade all'interno delle fasce dei 150 mt. dalle aste fluviali dei valloni Sacramento e Mattia soggette a vincolo di inedificabilità giusto parere del Genio civile. Si rappresenta inoltre che viene erroneamente indicata come C1 una zona interna all'area sottoposta a prescrizioni esecutive e che pertanto deve essere indicata come C1 I.P.
Controdeduzione 2.6 zona omogenea "C1".
Si condivide la perplessità di natura geologica per l'edificabilità dell'area a ridosso del "Boccone del Povera" proponendone però la destinazione ad ampliamento del previsto "Giardino pubblico" in quanto tale destinazione si presenta più suscettibile di effettuare interventi di stabilizzazione dell'intera area.
Per quanto riguarda le altre zone limitrofe ai valloni Sacramento e Mattia, si tratta prevalentemente di piani di lottizzazione esecutivi e convenzionati e soprattutto per le lottizzazioni più vicine al torrente Sacramento si sono avuti nulla osta dell'ufficio del Genio civile di Palermo e successive conformità per gli edifici costruiti (ved. scheda riassuntiva - tipo della lottizzazione "Augello" e relativa documentazione fotografica).
Si vuole inoltre evidenziare che i nulla osta sui singoli edifici ricadenti nella fascia dei 150 m. dall'asta torrentizia del vallone Sacramento ed i certificati di conformità sono stati tutti rilasciati sempre dallo stesso ufficio del Genio civile, in date successive alla prescrizione dei vincoli in sede di parere sul piano regolatore generale.
Si ritiene pertanto improponibile il blocco di qualche isolato lotto residuo e di consentire l'edificabilità all'interno dell'area ormai urbanizzata, precisando inoltre che per tali aree, facenti ormai parte integrante del tessuto urbano, sono previsti interventi di regimentazione e copertura dei torrenti, con tutte le operazioni di completamento di interventi eseguiti in passato a ridossa del nucleo abitato, tant'è che anche dai rilievi aereo fotogrammatrici si nota la mancanza di continuità verso monte delle aste torrentizie sia del vallone Sacramento che del vallone Mattia.
Dall'analisi degli schemi planimetrici degli interventi costruttivi già operati, prodotti dall'amministrazione comunale in quest'ultima fase temporale, risulta evidente l'opportunità, per una serie di valide motivazioni, anche di tipo sociale, economica e di perequazione di trattamento, di attivare la realizzazione, sotto le stesse norme attuative, dei lotti ancora non completati estendendo tale opportunità anche alle parti di territorio che erano state previste all'interno delle lottizzazioni realizzate e con esse confinanti e non con le aste torrentizie.
Si precisa ancora che per un mutamento nelle previsioni di trasferimento di terremotati in una zona inserita nelle PP.EE. e per una correzione dell'identificazione dell'area di pertinenza della scuola agraria, è necessario provvedere ad aggiustare le tavole delle PP.EE., una volta ridefinita la zonizzazione del piano regolatore generale.
La controdeduzione si condivide relativamente al l'area a ridosso del Boccone del Povero. Per quanto attiene la zona C1 all'interno della fascia dei 150 mt. dei valloni Sacramento e Mattia, si rileva che l'edificazione dei lotti liberi all'interno di lottizzazioni convenzionate non inciderebbe sull'assetto urbanistico della zona, tuttavia non si ritiene di poter derogare al parere rilasciato sul piano regolatore generale dal Genio civile, che ne prescrive la inedificabilità totale. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti emessi precedentemente alla data di adozione del piano regolatore generale.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica 3. zona "C":
Le parti delle sottozone "C2" e "C3" condivise nel parere dell'ufficio prot. n. 106 dovranno essere verificate alla luce di quanto espresso al superiore punto 1.
Considerazioni gr. XXVI D.R.U. 2.8 zona C2 (art. 27 N.T.A.).
Dal momento che il piano, come già riferito al paragrafo relativo al dimensionamento, risulta sovradimensionato, si ritiene condivisibile limitatamente alla zona posta a nord dell'area artigianale-commerciale, con esclusione della parte che ricade all'interno delle fasce dei 150 mt. dalle aste fluviali dei valloni Sacramento e Mattia soggette a vincolo di inedificabilità giusto parere del Genio civile.
Per quanto riguarda le altre zone C2 a sud del centro abitato non si ritengono condivisibili.
Considerazioni gr. XXVI D.R.U 2.9 zona C3.
Le zone destinate a edilizia stagionale non si ritengono giustificabili e pertanto non si condividono ad esclusione:
-  della zona confinante a nord con la SS. 188, ad est con la strada di tipo 6 e a sud con l'attuale zona di espansione;
-  della zona all'ingresso del centro abitato lato Corleone per la parte che non risulta all'interno della fascia di rispetto dall'asta fluviale del vallone Sacramento di cui al parere del Genio civile.
Controdeduzione 2.8 zone "C2" e 2.9 zone "C3".
Si condividono le osservazioni ed indicazioni esposte nel parere del DRU e condivise nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, in quanto strettamente connesse con le prescrizioni dell'inedificabilità delle fasce di rispetto delle aste torrentizie.
In questo caso trattasi di previsioni di piano regolatore generale, senza operazioni già in corso a seguito di precedenti autorizzazioni.
La controdeduzione condivide il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica - Considerazioni gr. XXVI D.R.U 3.1 zone per attività artigianale e commerciale D2.
Si condivide ad esclusione dell'area all'ingresso del centro abitato lato Corleone.
Per tale area, pur mantenendo l'attuale utilizzo dei fabbricati esistenti fino a nuova sistemazione nell'apposita area artigianale e commerciale, non si condivide la destinazione di zona. Tutto ciò previa verifica sulla legittimità della destinazione urbanistica dei fabbricati stessi e delle relative pertinenze.
Controdeduzione 3.1. zona per attività artigianale e commerciale "D2".
Con autorizzazioni degli organismi competenti l'area interessata, che è una realtà presente ed operante nel territorio da diverso tempo, è stata sistemata ed attrezzata ulteriormente, potendo accedere a contributi ed agevolazioni che verrebbero invece vanificate con un declassamento a "Verde agricolo" per cui in un periodo di difficoltà economiche e di mancanza di iniziative locali, non sembra opportuno disattendere le previsioni di piano, a tal proposito accettando la validità delle motivazioni presentate dalla ditta e riportate di seguito.
Si allega, infatti, a tale scopo l'ampia documentazione prodotta dalla ditta interessata e gli attestati rilasciati per le operazioni intraprese.
La controdeduzione si ritiene condivisibile.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica - Considerazioni gr. XXVI D.R.U. 3.3 zona per attività industriale D1.
La zona in questione risulterebbe dalla relazione un'ampliamento dell'area industriale esistente; ciò non si evince dagli elaborati grafici, né si evince una reale richiesta da parte di operatori del settore. Pertanto, la destinazione di zona si ritiene condivisibile previa verifica sulla legittimità della destinazione urbanistica dell'esistente e inoltre se supportata da effettive richieste.
Controdeduzione 3.3 zone per attività industriale "D1".
L'amministrazione comunale aveva precedentemente trasmesso allo scrivente le richieste di 9 ditte per l'assegnazione di aree per attività industriali ed artigianali per circa complessivi 35.000 mq. (di seguito allegate).
Inoltre da una indagine più accurata e con l'individuazione delle particelle catastali di pertinenza di ditte già operanti nella zona prevista come "D1" in piano regolatore generale, si può notare (come peraltro è facile controllare dalle planimetrie allegate) che quasi metà dell'area prevista è attualmente utilizzata per l'esercizio delle seguenti attività:
-  Oleificio: ditta "Magica Frantoio Oleario" con impianto di confezionamento;
-  Confezionamento e depositi dei materiali a cielo aperto per conglomerati cementizi: ditta "Imprescar";
-  Confezionamento per mangimi animali: ditta "Cinozoo" con previsione di ampliamento degli spazi di lavorazione;
-  Assemblaggio di componenti per macchine agricole: ditta "Monastero";
-  Impianto di confezionamento di conglomerati bi tu minosi.
Valutando gli spazi occupati dalle ditte attualmente presenti, tenendo conto delle richieste avanzate e giustificate e riportate in allegato e prevedendo inoltre delle aree aggiuntive nelle previsioni di un possibile sviluppo futuro, si perviene, facilmente alla necessità del mantenimento in essere delle aree previste come Z.T.O. "D1", almeno per un'area ridotta rispetto alle previsioni e dimensionata sulla base di dati reali e realistici, così come riportato negli elaborati grafici.
La controdeduzione si ritiene condivisibile, secondo il limite proposto dal comune nell'allegata planimetria.
In sede di riesame sulle controdeduzioni del piano regolatore generale in oggetto, questo servizio III ha rilevato che l'art. 29 delle N. di A. riguardante la zona agricola "E" prevede un indice di fabbricabilità pari a 0,1 mc/mq: si prescrive pertanto che lo stesso venga ridotto a 0,03 mc/mq per le costruzioni a servizio dell'agricoltura, così come previsto dalla legislazione vigente.
Per quanto sopra detto si ritiene che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio del comune di Bisacquino siano meritevoli di approvazione secondo quanto espresso nel presente parere.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, sulla scorta di quanto sottoposto e rappresentato con la sopracitata proposta prot. 209 del 13 maggio 2002 dal servizio III/DRU, con il voto n. 645 del 29 giugno 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
-  Considerato che le controdeduzioni espresse dal consiglio comunale condividono per la maggior parte il parere espresso da questo Consiglio con voto n. 403. Per quanto riguarda la perimetrazione della Z.T.O. "A" si condivide la soluzione proposta dal comune in sede di controdeduzione, sulla base delle valutazioni e delle verifiche effettuate;
-  Ritenuto di condividere la proposta di parere n. 209 dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Per tutto quanto sopra, il Consiglio esprime parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Bisacquino, con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottati con la delibera del commissario ad acta n. 1 del 21 maggio 1997, con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto di questo Consiglio n. 403 del 19 aprile 2001, salvo quanto considerato con il presente parere a seguito delle controdeduzioni deliberate dal consiglio comunale con la deliberazione n. 3 del 23 gennaio 2002.";
Vista la nota del gruppo XXVI/DRU di questo Assessorato prot. n. 62053 del 31 ottobre 2001 con la quale, secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 7 della legge regionale n. 28/99, è stato richiesto il concerto dell'Assessorato regionale cooperazione commercio artigianato e pesca sulle previsioni di piano riferite al settore commerciale;
Vista la nota prot. n. 4172 del 17 giugno 2002 dell'Assessorato regionale cooperazione commercio artigianato e pesca, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 40386 dell'1 luglio 2002, con la quale in relazione al piano regolatore generale del comune di Bisacquino, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente agli artt. 20 e 21 (Z.T.O. A1), 20 e 27 (Z.T.O. C2), 31 (Z.T.O. D2), 16, 17 e 19:
a)  integrare le previsioni del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
b)  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
c)  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1 art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000;
d)  prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Vista la nota prot. 340 del 3 settembre 2002 con la quale il servizio III/DRU di questo Assessorato, in relazione a quanto rappresentato dal comune di Bisacquino con il foglio prot. 10576 del 2 settembre 2002, ha formulato, a rettifica di quanto contenuto nella precedente proposta n. 209 del 13 maggio 2002 e del conseguente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 645 del 20 giugno 2002, la proposta di parere di pari protocollo, che di seguito integralmente si riporta:
"Con nota n. 10576 del 2 settembre 2002, il sindaco del comune di Bisacquino ha evidenziato che è stato modificato in sede di riesame sulle controdeduzioni l'indice di fabbricabilità delle zone "E" da 0,10 a 0,03 mc/mq per tutte le attività consentite per tale zona. In merito va precisato che l'indice di densità fondiaria 0,03 mc/mq va applicato ai fabbricati residenziali nonché ai fabbricati rurali adibiti ad abitazione. Pertanto a rettifica di quanto esposto nel parere n. 209 del 3 maggio 2002 reso da questo servizio III, relativo al piano regolatore generale - regolamento edilizio - PP.EE del comune di Bisacquino, viene confermato l'indice di fabbricabilità 0,03 mc/mq per la residenza, mentre per le costruzioni a servizio dell'agricoltura tale indice viene confermato a 0,10 mc/mq così come proposto nell'art. 29 delle N. di A. del piano regolatore generale";
Visto il voto n. 699 del 5 settembre 2002 con il quale quanto rilevato nel parere prot. 340 del 3 settembre 2002 del servizio 3/DRU è integralmente condiviso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi, sulla scorta delle rispettive proposte del servizio III/DRU (ex gruppo 26°), con i voti n. 403 del 19 aprile 2002, n. 645 del 20 giugno 2002 e n. 699 del 5 settembre 2002 e preso atto delle proposte di modifica contenute nella nota dell'Assessorato cooperazione commercio artigianato e pesca prot. n. 4172 del 17 giugno 2002 in merito agli adeguamen-ti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 403 del 19 aprile 2002 e n. 645 del 20 giugno 2002, n. 699 del 5 settembre 2002 nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Palermo e con le modifiche relative alla programmazione commerciale di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca soprariportata, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Bisacquino, adottato con delibera del commissario regionale ad acta n. 1 del 21 maggio 1997.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni di cui ai voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 403 del 19 aprile 2002 e n. 645 del 20 giugno 2002.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere prot. n. 106 del 26 febbraio 2001 resa dal gruppo XXVI/D.R.U.;
 2)  voto n. 403 del 19 aprile 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 3)  proposta di parere prot. n. 209 del 13 maggio 2002, resa dal servizio III/DRU;
 4)  voto n. 645 del 20 giugno 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 5)  proposta di parere prot. n. 304 del 3 settembre 2002, resa dal servizio III/DRU;
 6)  voto n. 699 del 5 settembre 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 7)  nota n. 4172 del 17 giugno 2002 dell'Assessorato re gionale cooperazione commercio artigianato e pesca;
 8)  delibera commissario ad acta n. 1 del 21 maggio 1997;
 9)  delibera di consiglio comunale n. 3 del 23 gennaio 2002.
ELABORATI DI PIANO
Piano regolatore generale
10)  tav. I.0  -  relazione generale analitica dello stato di fatto; 
11)  tav. I.1*  -  localizzazione delle sorgenti idriche di alimentazione del centro urbano e relative aree di rispetto, scala 1:10.000; 
12)  tav. I.1a  -  aree vincolo legge n. 1497/39 e n. 431/85. Vincoli a scopi idrogeologici R.D. n. 3267/23 zona Bisacquino, scala 1:10.000; 
13)  tav. I.1b  -  aree vincolo legge n. 1497/39 e legge n. 431/85. Vincoli a scopi idrogeologici R.D. n. 3267/23, scala 1:10.000; 
14)  tav. I.1c  -  aree vincolo legge n. 1497/39 legge n. 431/85. Vincoli a scopi idrogeologici R.D. n. 3267/23 zona Monte Bruca, scala 1:10.000; 
15)  tav. I.2  -  attrezzature ed impianti pubblici esistenti, aree demaniali, ed immobili soggetti a tutela, scala 1:2.000; 
16)  tav. I.3  -  gli interventi urbanistici preventivi già esecutivi, scala 1:2.000; 
17)  tav. I.4  -  il patrimonio edilizio esistente (consistenza), scala 1:1.000; 
18)  tav. I.5  -  il patrimonio edilizio esistente (conservazione), scala 1:1.000; 
19)  tav. I.6  -  allineamenti artigianali e commerciali uffici, scala 1:1.000; 
20)  tav. I.7  -  il programma di fabbricazione (vi gente) D.A. n. 256/80 e successive varianti, scala 1:2.000; 
21)  tav. I.8  -  schema regionale, scala 1:500.000; 
22)  tav. P.1  -  relazione generale; 
23)  tav. P.2A  -  destinazione d'uso del territorio co munale, scala 1:10.000; 
24)  tav. P.2B  -  destinazione d'uso del territorio co munale San Biagio, scala 1:10.000; 
25)  tav. P.2C  -  destinazione d'uso del territorio co munale Monte Bruca, scala 1:10.000; 
26)  tav. P.3A  -  destinazione d'uso del centro abitato e zone limitrofe, scala 1:2.000; 
27)  tav. P.3B  -  destinazione d'uso del centro abitato e zone limitrofe, scala 1:2.000; 
28)  tav. P.4  -  sezioni strutturali tipo; 
29)  tav. P.5  -  tabella dei tipi edilizi; 
30)  tav. P.6  -  norme tecniche di attuazione; 
31)  tav. P.7  -  regolamento edilizio. 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Tavole Cip - Zone D1 espansione
32)  tav. Cip 0  -  relazione generale; 
33)  tav. Cip 1  -  previsione di piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
34)  tav. Cip 2  -  superfici fondiarie ed aree pubbliche, scala 1:2.000; 
35)  tav. Cip 3  -  indicazioni planimetriche e destinazioni d'uso, scala 1:2.000; 
36)  tav. Cip 4  -  lottizzazioni aree edificabili, scala 1:2.000; 
37)  tav. Cip 5  -  profili regolatori, scala 1:500; 
38)  tav. Cip 6  -  sezioni regolatrici, scala 1:500; 
39)  tav. Cip 7  -  sezioni stradali tipo, scala 1:100; 
40)  tav. Cip 8  -  progetti tipo delle tipologie edilizie, scala 1:200; 
41)  tav. Cip 9  -  impianti tecnologici: rete idrica, scala 1:2.000; 
42)  tav. Cip 10  -  impianti tecnologici: rete fognante, scala 1:2.000; 
43)  tav. Cip 11  -  impianti tecnologici: rete pubblica illuminazione, scala 1:2.000; 
44)  tav. Cip 12  -  impianti tecnologici: rete telefonica, scala 1:2.000; 
45)  tav. Cip 13  -  impianti tecnologici: rete elettrica di distribuzione, scala 1:2.000; 
46)  tav. Cip 14  -  norme di attuazione; 
47)  tav. Cip 15  -  elenchi catastali. 

Tavole Cip-AC
48)  tav. Cip-Ac-1  -  particolari - Impianti tecnologici: rete idrica; 
49)  tav. Cip-Ac-2  -  particolari - Impianti tecnologici: rete fognante; 
50)  tav. Cip-Ac-3  -  particolari - Impianti tecnologici: illuminazione elettrica. 

Tavole D2 - Zona artigianale e commerciale
51)  tav. D2.0  -  relazione generale e costi di attuazione; 
52)  tav. D2.1  -  previsioni di piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
53)  tav. D2.2  -  superfici fondiarie ed aree pubbliche, scala 1:2.000; 
54)  tav. D2.3  -  destinazione d'uso e particolari prescrizioni, scala 1:2.000; 
55)  tav. D2.4  -  lottizzazioni aree edificabili, scala 1:2.000; 
56)  tav. D2.5  -  profili regolatori, scala 1:500; 
57)  tav. D2.6  -  sezioni regolatrici, scala 1:500; 
58)  tav. D2.7  -  sezioni stradali tipo, scala 1:100; 
59)  tav. D2.8  -  esemplificazione tipologica dei rustici artigianali/commerciali, scala 1:200; 
60)  tav. D2.9  -  norme di attuazione; 
61)  tav. D2.10  -  impianti tecnologici: rete idrica di distribuzione ed impianto antincendio, scala 1:2.000; 
62)  tav. D2.11  -  impianti tecnologici: rete fognaria, scala 1:2.000; 
63)  tav. D2.12  -  impianti tecnologici: rete illuminazione, scala 1:2.000; 
64)  tav. D2.13  -  impianti tecnologici: rete telefonica ed elettrica di distribuzione, scala 1:2.000; 
65)  tav. D2.14  -  elenchi catastali. 

STUDIO AGRICOLO FORESTALE
66)  -  1  carta dei vincoli idrogeologici e paesaggistici; 
67)  -  2  carta d'uso del suolo; 
68)  -  4  relazione agronomica; 
69)  -  relazione di conformità dello studio agricolo forestale a supporto del piano regolatore generale ai sensi della legge n. 16/96. 

STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO
70)  tav. 1  -  relazione geologica tecnica (parte ge nerale); 
71)  tav. 2A  -  carta geologica zona Bisacquino, scala 1:10.000; 
72)  tav. 2B  -  carta geologica zona Monte Bruca, scala 1:10.000; 
73)  tav. 2C  -  carta geologica zona San Biagio, scala 1:10.000; 
74)  tav. 3  -  sezioni geologiche, scala 1:10.000; 
75)  tav. 5A  -  carta idrogeologica zona Bisacquino, scala 1:10.000; 
76)  tav. 5B  -  carta idrogeologica zona Monte Bruca, scala 1:10.000; 
77)  tav. 5C  -  carta idrogeologica zona San Biagio, scala 1:10.000; 
78)  tav. 6A  -  carta delle acclività zona Bisacquino, scala 1:10.000; 
79)  tav. 6B  -  carta delle acclività zona Monte Bruca, scala 1:10.000; 
80)  tav. 6C  -  carta delle acclività zona San Biagio, scala 1:10.000; 
81)  tav. 8  -  reticolo idrografico, scala 1:25.000; 
82)  tav. 10  -  carta dei sondaggi geofisici e penetrometrici zona Bisacquino, scala 1:10.000; 
83)  tav. 11B  -  carta zonizzazione territoriale monte Bruca, scala 1:10.000; 
84)  tav. 12B  -  indagini geofisiche e penetrometriche (indagini penetrometriche); 
85)  tav. 14  -  relazione geologico-tecnica sulle in dagini e prescrizioni esecutive; 
86)    -  chiarimenti e puntualizzazioni relativi ai quesiti posti dal servizio geologico dell'ufficio del Genio civile di Palermo sul piano regolatore generale e prescrizioni esecutive. 

STUDIO GEOLOGICO TECNICO DELLE AREE DI CUI ALLE PP.EE.
87)  tav. 4  -  carta geologica di dettaglio, scala 1:2.000; 
88)  tav. 7A  -  carta della stabilità dei versanti zona Bisacquino, scala 1:10.000; 
89)  tav. 11A  -  carta zonizzazione territoriale zona Bisacquino, scala 1:10.000; 
90)  tav. 11C  -  carta zonizzazione territoriale zona San Biagio, scala 1:10.000; 
91)  tav. 11o  -  carta geologico-tecnica del centro urbano e delle zone di espansione, scala 1:10.000; 
92)  tav. 12a  -  indagini geofisiche e penetrometriche (indagini geofisiche); 
93)  tav. 13  -  indagini geognostiche e geotecniche esecutive. 


Art. 4

Il comune di Bisacquino dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 settembre 2002.
  SCIMEMI 


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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