REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2002 - N. 50
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 30 ottobre 2002, n. 16.
Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca   pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 9 settembre 2002, n. 17.
Modifica dell'art. 4 del regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici  pag. 11 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 12 settembre 2002.
Caratteristiche della foggia delle uniformi e dei capi di vestiario dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale della Regione siciliana.
  pag. 11 


DECRETO 25 settembre 2002.
Individuazione di zone di ripopolamento e cattura all'interno del demanio forestale per lo svolgimento di gare per soli cani da ferma su selvaggina naturale.
  pag. 17 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 19 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 18 

DECRETO 19 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 19 


DECRETO 19 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 20 


DECRETO 19 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 22 


DECRETO 24 settembre 2002.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 26 


DECRETO 25 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 29 


DECRETO 25 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 30 


DECRETO 26 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 31 

DECRETO 26 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 32 


DECRETO 26 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 33 


DECRETO 26 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 34 


DECRETO 26 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 36 


DECRETO 26 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 37 


DECRETO 26 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 38 


DECRETO 26 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 39 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 5 agosto 2002.
Graduatoria dei soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37  pag. 41 


DECRETO 30 settembre 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Complesso Futura, con sede in Messina, e nomina del commissario liquidatore  pag. 51 


DECRETO 8 ottobre 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Pescatori Maria Ausiliatrice, con sede in S. Agata Militello, e nomina del commissario liquidatore.
  pag. 51 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 30 luglio 2002.
Piano degli interventi finanziari per la concessione di contributi agli enti assistenziali che hanno presentato programmi di adeguamento delle strutture agli standards regionali. Esercizio finanziario 2002.
  pag. 51 


DECRETO 30 luglio 2002.
Piano degli interventi finanziari in favore dei comuni e delle II.PP.A.B. per la realizzazione di strutture aperte in favore degli anziani. Esercizio finanziario 2002.
  pag. 53 

DECRETO 30 luglio 2002.
Piano degli interventi finanziari in favore dei comuni e delle II.PP.A.B. per la realizzazione di strutture residenziali in favore degli anziani. Esercizio finanziario 2002.
  pag. 55 


DECRETO 30 luglio 2002.
Impegno di somma per il piano degli interventi finanziari in favore dei comuni e delle II.PP.A.B. per la realizzazione di strutture residenziali in favore degli anziani. Esercizio finanziario 2002  pag. 58 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 28 giugno 2002.
Approvazione del programma di interventi imputati alla misura 6.01 "Completamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale" delP.O.R. Sicilia 2000-2006  pag. 58 


DECRETO 28 giugno 2002.
Approvazione di interventi imputati alla misura 6.01 "Completamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale" delP.O.R. Sicilia 2000-2006  pag. 61 

Assessorato della sanità

DECRETO 30 agosto 2002.
Disposizioni relative al rilascio del riconoscimento di idoneità ad impianti e centri di quarantena che intendono effettuare importazioni di uccelli, diversi dal pollame.
  pag. 63 


DECRETO 25 settembre 2002.
Integrazione dell'elenco dei centri provinciali autorizzati alla prescrizione e dispensazione degli interferoni per il trattamento dei pazienti affetti da sclerosi multipla  pag. 64 


DECRETO 4 ottobre 2002.
Elenco regionale dei biologi ambulatoriali titolari di in carico a tempo indeterminato, valido per l'anno 2002.
  pag. 65 


DECRETO 4 ottobre 2002.
Elenco regionale dei chimici ambulatoriali titolari di in carico a tempo indeterminato, valido per l'anno 2002.
  pag. 66 


DECRETO 10 ottobre 2002.
Accordo regionale decentrato relativo all'emergenza sanitaria territoriale  pag. 67 


DECRETO 24 ottobre 2002.
Riassetto della rete infettivologica della Regione siciliana  pag. 69 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 13 settembre 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazzarino  pag. 72 

DECRETO 13 settembre 2002.
Approvazione di variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune di Monreale  pag. 73 


DECRETO 16 settembre 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Milazzo  pag. 75 


DECRETO 16 settembre 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica  pag. 76 


DECRETO 16 settembre 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Randazzo  pag. 77 


DECRETO 16 settembre 2002.
Approvazione di modifiche al regolamento edilizio e alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Riposto  pag. 78 


DECRETO 16 settembre 2002.
Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Taormina  pag. 79 


DECRETO 17 settembre 2002.
Autorizzazione del progetto dell'Azienda speciale AMAT relativo alla realizzazione delle linee tranviarie Roccella e Leonardo da Vinci nel comune di Palermo.
  pag. 80 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 17 giugno 2002.
Approvazione dei programmi di investimento per la realizzazione di impianti sportivi relativi agli anni 1988 e 1989, ai sensi della legge 6 maggio 1987, n. 65.
  pag. 88 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste - su beni immobili siti nel comune di Palermo per l'esecuzione di lavori irrigui S. Leonardo Ovest, 4° lotto, comprensorio Villabate  pag. 93 
Revoca del riconoscimento concesso all'Associazione di produttori zootecnici Salso sigla A.PRO.ZOO, con sede in Caltanissetta  pag. 105 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Conosci il tuo museo, terza edizione: concorso regionale per la promozione educativa del patrimonio museale siciliano, anno scolastico 2002/2003  pag. 105 
Espropriazione ed occupazione permanente e definitiva in favore della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ubicati nell'area archeologica della Valle dei Templi sita nel comune di Agrigento  pag. 106 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Integrazione della Commissione regionale per la cooperazione.  pag. 106 
Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative  pag. 106 

Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitati per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla Confesercenti, con sede in Siracusa.
  pag. 106 

Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitati per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla C.E.S.CO.T., con sede in Palermo.
  pag. 106 
Nomina del commissario straordinario della cooperativa Universo 89, con sede in Mussomeli  pag. 106 
Riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla ASS.I.COM., con sede in Sciacca  pag. 106 

Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla Confcommercio, con sede in Acireale.
  pag. 106 
Rinnovo della convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla Confcommercio, con sede in Caltanissetta  pag. 107 
Riconoscimenti di n.2 corsi professionali abilitanti per l'iscrizione nel ruolo di agenti e rappresentanti di commercio, programmati dalla Eureka, società cooperativa a r.l., con sede in Palermo  pag. 107 
Riconoscimento di n. 2 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Eureka, società cooperativa a r.l., con sede in Palermo  pag. 107 
Costituzione dell'Osservatorio assessoriale di cui al D.P.Reg. 11 novembre 1999, n.26  pag. 107 

Assessorato dell'industria:
Concessione di acque termali denominata "Acque Calde", sita in territorio del comune di Montevago  pag. 107 

Assessorato dei lavori pubblici:
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre settembre-ottobre 2001  pag. 107 
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre novembre-dicembre 2001  pag. 111 
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni dei costi della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane con decorrenza 1 gennaio 2002 per la determinazione della revisione prezzi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30  pag. 114 
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre gennaio-febbraio 2002  pag. 118 

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre marzo-aprile 2002.
  pag. 121 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Esclusione dal demanio marittimo di un'area ubicata in San Vito Lo Capo  pag. 125 

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.
  pag. 125 

CIRCOLARI
Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 24 ottobre 2002.
Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Prime direttive di attuazione  pag. 126 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Assessorato degli enti locali

DECRETO 6 dicembre 2001.
Elenchi dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella Regione  pag. 134 

Assessorato dell'industria

DECRETO 1 ottobre 2002.
Procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo per la realizzazione di interventi di installazione di impianti fotovoltaici  pag. 135 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato della sanità

DECRETO 15 ottobre 2002.
Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 2002.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 30 ottobre 2002, n. 16.
Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Artigianato di servizi e di produzione

1.  Gli aiuti all'investimento previsti dall'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi all'artigianato di servizi.
2.  I contributi a fondo perduto di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono concessi all'artigianato di servizi per investimenti non inferiori a 5.000,00 euro.
3.  Il comma 7 dell'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è così sostituito:
"7.  Dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'articolo 14 della presente legge cessano di avere effetto i regimi di aiuto per la realizzazione di laboratori artigiani previsti dagli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, fermo restando che le disposizioni esecutive concernenti i predetti articoli 43 e 47 restano in vigore, in quanto compatibili, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo".
4.  L'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
Art. 2.
Regolarizzazione istanze artigianato

1.  Le parole "sino al 31 dicembre 2000" di cui all'articolo 41 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, sono sostituite con le parole "sino al 31 dicembre 2001".
2.  Sono fatte salve le istanze presentate, ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 marzo 2002.
Art. 3.
Aiuti per la costituzione di forme associative imprese artigiane

1.  Il comma 3 dell'articolo 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
"3.  L'intensità degli aiuti di cui alla lettera b) è pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività. In ogni caso l'aiuto non può superare la misura massima della regola comunitaria del "de minimis".".
Art. 4.
Utilizzo somme residue per imprese artigiane

1.  Con le somme residue di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, e con qualsiasi altra somma residua degli stanziamenti destinati al pagamento delle istanze presentate a norma degli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, possono essere pagate le istanze presentate a norma dei suddetti articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, alle camere di commercio fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Art. 5.
Disposizioni transitorie per i consorzi fidi

1.  Il termine previsto dall'articolo 93, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è prorogato al 31 dicembre 2003.
2.  I consorzi di garanzia fidi il cui statuto sia stato approvato dall'Amministrazione regionale sono autorizzati ad avviare rapporti di operatività con ogni Assessorato regionale secondo le disposizioni normative in atto vigenti, anche in deroga all'eventuale numero minimo di associati previsti dalla relativa normativa di settore.
3.  Alla fine del comma 4 dell'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente periodo:
"L'integrazione è altresì concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e del monte fidejussione. E' inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fidejussione rappresentano almeno il 50 per cento del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi.".
4.  I consorzi di garanzia fidi previsti dal decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche e integrazioni, possono essere costituiti tra piccole e medie imprese anche cooperative e possono prevedere pluralità di fondi rischi non soggetti alle modalità di approvazione del decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, purché mantengano la gestione finanziaria separata.
Art. 6.
Attività promozionali imprese editoriali

1.  Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:
"1.  Allo scopo di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese siciliane ad iniziative, mostre e fiere librarie ed editoriali in Italia e all'estero, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ricomprende anche la produzione libraria ed editoriale fra i settori merceologici in cui sono strutturati i programmi di attività promozionali in favore dei prodotti siciliani, a norma dell'articolo 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 7.
Calamità naturali ed eventi eccezionali per le attività di pesca

1.  L'articolo 178, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:
"1.  Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, e dall'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 e dall'articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 con le seguenti modifiche:
a)  alla fine del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, sono aggiunte le seguenti parole: ",nonché a seguito di eventi accidentali non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia.";
b)  all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, dopo le parole "debitamente documentate,", sono aggiunte le seguenti "per il recupero del relitto e le necessarie opere di ristrutturazione dello scafo e degli apparati motore, ivi compresa la strumentazione tecnica e di sicurezza di cui il natante era dotato prima del verificarsi dell'evento,"".
Art. 8.
Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 170 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1.  Per misure di accompagnamento a carattere sociale nel settore della pesca, previste dal comma 2 dell'articolo 170 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, devono intendersi quelle indicate all'articolo 3 primo comma della legge 21 maggio 1998, n. 164.

Art. 9.

(Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
Art. 10.
Statuti consorzi per il ripopolamento ittico

1.  L'articolo 172, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:
"2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto tipo al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già istituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31 per i quali sia in atto il commissariamento degli organi entro sei mesi dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo devono procedere all'adeguamento dei propri statuti. I consorzi già dotati di organismi consortili in carica procedono all'adeguamento del nuovo statuto entro otto mesi dalla scadenza naturale del mandato".
Art. 11.
Garanzie soci cooperative agricole

1.  All'articolo 75, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è aggiunto il seguente periodo:
"Dei benefici di cui al presente comma usufruiscono i soci garanti delle cooperative e loro consorzi che abbiano presentato istanza entro i termini indicati dall'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, e che risultano inseriti nell'elenco n. 3 allegato al decreto del dirigente generale - dipartimento cooperazione, commercio e artigianato n. 525/8S del 17 maggio 2002, purché abbiano presentato la documentazione richiesta dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 1997, n. 9 entro il 31 ottobre 1997.".

Art. 12.

(Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
Art. 13.
Incentivi all'autoimpiego dei soggetti detenuti o ex detenuti

1.  Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, dopo le parole "scuola dell'obbligo" sono aggiunte le parole "né del certificato di moralità".
2.  All'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
"3.  Le attività lavorative autonome di cui alla presente legge possono essere realizzate anche per il tramite di apposito tutore del richiedente e, in deroga a quanto disposto dal comma 2, anche solo con l'iscrizione all'Ufficio IVA".
3.  All'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a nominare, su richiesta del soggetto cui viene concesso il contributo, una o più figure professionali che svolgono attività di assistenza nella fase di progettazione, realizzazione degli interventi e avviamento delle attività.
3.  Per le finalità di cui al comma 2 è costituito l'albo dei professionisti di fiducia presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. All'albo possono accedere tutti i professionisti che dimostrino di avere già svolto le attività di assistenza previste dalle leggi nazionali sull'imprenditoria giovanile.
4.  L'attività di assistenza ha durata annuale ed è rendicontata all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con cadenza mensile per il primo semestre e bimestrale per il secondo.
5.  Le spese relative all'attività di assistenza sono decurtate dal contributo concesso al detenuto, non possono superare il 10 per cento del contributo medesimo e sono pagate dietro presentazione di idonea documentazione contabile.
6.  Nelle more della costituzione dell'albo dei professionisti di fiducia le attività di assistenza continuano ad essere svolte direttamente dall'Assessorato della cooperazione.".
Art. 14.
Collegi revisori enti regionali

1.  La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, si applica ai componenti degli organi di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 212.

Art. 15.

(Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
Art. 16.
Deroga orari di vendita esercizi commerciali

1.  All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "oggetti di antiquariato," aggiungere le parole "mobili d'arredamento,".
Art. 17.
Programmazione della rete distributiva

1.  All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:
"8.  Al fine di consentire l'adeguamento progressivo della rete di vendita esistente alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove strutture di vendita ed un costante adeguamento agli standard di sicurezza, nonché per la valorizzazione e la salvaguardia dell'attività di commercializzazione delle produzioni regionali, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito l'Osservatorio regionale per il commercio, vengono fissati limiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge, con periodicità biennale.
9.  In caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 8 trova applicazione la sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 22.
10.  In caso di particolare gravità o recidiva il sindaco, sentito l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi.".

Art. 18.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 ottobre 2002.
  CUFFARO 
Assessore regionale per la cooperazione,  CIMINO il commercio, l'artigianato e la pesca 


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LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 293.3
Interventi nei settori produttivi
Iniziativa governativa presentato dal Presidente della Regione f.f. (Castiglione) il 19 dicembre 2001.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Attività produttive" (III) il 27 dicembre 2001.
Esaminato in Commissione nelle sedute n. 27 del 13 febbraio 2002, n. 28 del 27 febbraio 2002, n. 34 dell'11 giugno 2002, n. 35 del 19 giugno 2002, n. 36 del 26 giugno 2002 e n. 37 del 2 luglio 2002.
Esitate per l'Aula norme stralciate I nella seduta n. 37 del 2 luglio 2002.
Relatore: Tricoli.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 79 del 10 settembre 2002, n. 80 dell'11 settembre 2002, n. 81 del 12 settembre 2002, n. 86 dell'1 ottobre 2002 e n. 87 del 2 ottobre 2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 89 del 15 ottobre 2002.
(2002.43.2569)
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DECRETO PRESIDENZIALE 9 settembre 2002, n. 17.
Modifica dell'art. 4 del regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 ed, in particolare, l'art. 10;
Visto il D.P.R.S. 8 aprile 1997, n. 21, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione del citato art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici;
Visto il D.P.R.S. 12 novembre 1998, n. 34, che ha integralmente sostituito l'art. 4 del citato D.P.R.S. 8 aprile 1997, n. 21;
Udito il parere n. 154 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 26 marzo 2002;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 257 del 7 agosto 2002;
Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Decreta:


Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 4 del D.P.R.S. n. 21 dell'8 aprile 1997, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R.S. n. 34 del 12 novembre 1998, dopo la parola turismo è aggiunto il termine "altri settori".

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 9 settembre 2002.
  CUFFARO 
Assessore regionale per la cooperazione,  CIMINO il commercio, l'artigianato e la pesca 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 ottobre 2002, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 37.
(2002.43.2587)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 12 settembre 2002.
Caratteristiche della foggia delle uniformi e dei capi di vestiario dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, istitutiva del Corpo forestale della Regione;
Visto l'art. 10 della predetta legge regionale, il quale stabilisce che l'Amministrazione regionale provvede a dotare il personale appartenente al ruolo sottufficiali e guardie di uniformi e di altri capi di vestiario ed equipaggiamento nella misura e frequenza ritenuta necessaria per l'espletamento del servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Vista la legge regionale 24 dicembre 1975, n. 88;
Vista la legge regionale 21 agosto 1984, n. 52;
Vista la legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
Visto il decreto assessoriale dell'8 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 7 dicembre 1996;
Visto l'art. 7 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13;
Ritenuto di dover rideterminare la dotazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento, nonché dei distintivi di grado e di riconoscimento per il personale sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, alla luce delle nuove esigenze e, nel contempo, disciplinare l'uso delle uniformi per il personale predetto;
Considerata la necessità di stabilire un nuovo periodo minimo d'uso dei capi di vestiario e di equipaggiamento;
Udito il parere della commissione per l'individuazione, la scelta e la formazione di proposte in ordine alla dotazione dell'armamento, delle uniformi e degli altri capi di vestiario occorrenti al personale di ruolo sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana;

Decreta:
Art. 1
Definizione, caratteristiche e modalità d'uso delle uniformi

1.  L'uniforme dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, di seguito denominato Corpo, è costituita da un insieme organico di capi di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.
2.  L'uniforme è:
a)  ordinaria;
b)  di servizio, con le caratteristiche per le specifiche esigenze;
c)  da cerimonia.
3.  Le caratteristiche della foggia delle uniformi e degli oggetti particolari di vestiario e di equipaggiamento, nonché le relative modalità d'uso, sono descritte nelle tabelle di cui all'allegato "A" al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
4.  Nell'allegato "B", facente parte integrante del presente decreto, sono individuate le particolari circostanze che richiedono l'uso delle prescritte uniformi e di alcuni capi di vestiario ed equipaggiamento.
5.  Il cambio stagionale dell'uniforme è disposto dall'Amministrazione centrale. Eventuali deroghe, previa proposta dell'ispettore ripartimentale, saranno autorizzate sempre dall'Amministrazione centrale.
Art. 2
Fregio

1.  Il fregio del Corpo, rappresentante un'aquila ad ali spiegate appoggiata su due martelli forestali incrociati sotto il monogramma della Regione siciliana, è descritto nelle tabelle di cui all'allegato "C" che costituisce parte integrante del presente decreto.
2.  Il fregio da applicare sul berretto rigido e sul berretto tipo "pasubio" è in metallo dorato per il personale sottufficiali, guardie scelte e guardie.
Art. 3
Mostreggiature

1.  Le mostreggiature delle uniformi del Corpo sono costituite da una coppia di alamari di forma rettangolare. Ciascun alamaro raffigurante ramoscelli di quercia in colore oro, intrecciati intorno ad una ruota dentata con stella smaltata su fondo verde, è descritto nelle tabelle di cui all'allegato "C".
2.  Le mostreggiature in metallo sono applicate al bavero della giacca delle uniformi, dell'impermeabile, della mantella e della tuta; quelle di dimensioni ridotte in metallo sono applicate al colletto della camicia a mezze maniche dell'uniforme ridotta estiva.
Art. 4
Applicazione dei distintivi di grado

1.  I distintivi di grado si applicano sui seguenti capi di vestiario:
-  copricapo: sul soggolo del berretto rigido, del berretto tipo "pasubio", del berretto all'"alpina";
-  camicia: sui tubolari infilati nelle controspalline;
-  maglione: sui tubolari infilati nelle controspalline;
-  tuta: al petto, sul lato sinistro della giubba dell'uniforme da campagna e per servizi antincendio;
-  impermeabile: sui tubolari infilati nelle controspalline;
-  giacca a vento: al petto, sul lato sinistro.
2.  I tubolari sui quali sono applicati i distintivi di grado presentano un bordino di colore verde e il fregio del Corpo.
Art. 5
Applicazione di decorazioni e nastrini

1.  Le decorazioni e i relativi nastrini si portano sulle uniformi secondo le prescrizioni stabilite da apposito provvedimento.
Art. 6
Applicazione di distintivi di specializzazione e di reparto

1.  I distintivi di specializzazione e di reparto si portano sulle uniformi secondo le prescrizioni stabilite da apposito provvedimento.
Art. 7
Porto della pistola

1.  Quando si indossa l'uniforme, l'armamento in dotazione individuale, nonché le manette di sicurezza, vanno portati in apposite fondine.
2.  Quando si indossa l'uniforme ordinaria, l'arma in dotazione individuale va portata esternamente - con apposito moschettone dalle guardie scelte e dalle guardie, e sotto la giacca - con apposita mezza fondina dai sottufficiali.
Art. 8
Equipaggiamento speciale

1.  Per lo svolgimento di particolari attività il personale indossa l'equipaggiamento speciale fornito dall'Amministrazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 settembre 2002.
  SCIORTINO 

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(2002.40.2360)
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DECRETO 25 settembre 2002.
Individuazione di zone di ripopolamento e cattura all'interno del demanio forestale per lo svolgimento di gare per soli cani da ferma su selvaggina naturale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il proprio contratto individuale di lavoro del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 41 che prevede, tra l'altro, al 3° comma, che le foreste demaniali e le zone di ripopolamento e cattura possono essere fruibili per le sole prove dei cani da ferma su selvaggina naturale purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionali e si svolgano in periodi e con modalità non arrecanti nocumento alla flora ed alla fauna e comunque con esclusione del periodo decorrente dal 15 marzo al 30 luglio;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento cinologico in Sicilia ai sensi dell'art. 41, comma 6°, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 11 del suddetto regolamento, che prevede che con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura vengano regolate l'individuazione, la delimitazione e le modalità di fruizione delle aree ricadenti all'interno del demanio forestale e delle zone di ripopolamento e cattura;
Ritenuto di potere demandare alle ripartizioni faunistico-venatorie il compito di individuare e delimitare le suddette aree;
Ritenuto, altresì, che occorre regolare le modalità di fruizione delle aree in questione;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, le ripartizioni faunistico-venatorie, su richiesta delle associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, sono incaricate di individuare e delimitare di volta in volta le aree all'interno del demanio forestale e delle zone di ripopolamento e cattura dove consentire lo svolgimento di gare per soli cani da ferma su selvaggina naturale, con l'assoluto divieto di abbattimento del selvatico.

Art.  2

Le gare possono essere svolte durante l'intero anno solare, con esclusione del periodo decorrente dal 15 marzo al 30 luglio.

Art.  3

Nelle aree appositamente delimitate potranno essere autorizzate solo prove cinofile inserite in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale e possono essere altresì autorizzati i censimenti della selvaggina ai fini delle prove.

Art.  4

Le aree del demanio forestale potranno essere utilizzate nell'ambito dell'espletamento delle gare e dei censimenti di cui al precedente articolo soltanto previo nulla osta da parte dell'ufficio provinciale dell'azienda foreste demaniali competente per territorio.

Art.  5

Le gare regolarmente autorizzate dalle ripartizioni faunistico-venatorie sono soggette, ove ne esistano le condizioni ai sensi del vigente T.U.L.P.S., alla previa autorizzazione o nulla osta delle autorità di pubblica sicurezza.

Art.  6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 settembre 2002.
  CROSTA 

(2002.41.2434)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 19 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che autorizza l'Assessore per il bilancio e le finanze ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione;
Vista la legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, riguardante: "Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti";
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto regionale per il bilancio e le finanze n. 174/2002, le variazioni occorrenti per l'attuazione della citata legge regionale n. 12/2002;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in euro, in termini di competenza e di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.2  - Fondi speciali     - 700.000,00 
  di cui al capitolo 
  215704 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provve- 
dimenti legislativi in corso - spese correnti      - 700.000,00 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva             - 700.000,00 
  di cui al capitolo 
  215711 Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di 
cassa (Fondi liberi)              - 700.000,00 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese di funzionamento 
U.P.B.  12.3.1.1.2  - Beni e servizi     + 500.000,00 + 500.000,00 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  476516 Spese per la redazione del piano regionale dei trasporti     + 500.000,00 + 500.000,00  

Codici: 02.01.0101.03.99
Note: E
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 

(Nuova istituzione)
U.P.B.  12.3.2.6.5  - Informatica di servizio     + 200.000,00 + 200.000,00 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  876008 Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche necessarie per l'attività degli uffici provinciali della Motorizzazione 
civile della Sicilia      + 200.000.00 + 200.000,00  

Codici: 21.01.06 - 01.03.03
Note: E
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 settembre 2002.
  PAGANO 

(2002.39.2283)
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DECRETO 19 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro 1, foglio n. 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Vista la nota n. 2992 dell'8 agosto 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma diE 3.542.313,94 necessaria per attuare la misura 4.14 "Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura (FEAOG)", compresa nel citato Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006;
Vista la nota n. 14657 del 28 maggio 2002, con la quale ildipartimento regionale bilancio e tesoro - servizio bilancio - ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39, legge regionale n.8/2000, l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 24.947.230,00 e della somma di E 5.590.200,00 relativa alla misura 4.14 ed a valere rispettivamente sulle disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
      Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 3.542.313,94 - 3.542.313,94 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799  
e 60800)      - 3.542.313,94 - 3.542.313,94  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
      Interventi infrastrutturali     + 3.542.313,94 + 3.542.313,94 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  546808 Interventi per la realizzazione della misura 4.14 "Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura (FEAOG)" compresa nel Complemento di pro- 
grammazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006      + 3.542.313,94 + 3.542.313,94  

Codici: 060201-040201- V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 settembre 2002.
  PAGANO 

(2002.39.2319)
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DECRETO 19 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002.
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro 1, foglio n. 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Vista la nota n. 2988 dell'8 agosto 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma diE 1.329,88 necessaria per attuare la misura 4.15 "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (FEAOG)", compresa nel citato Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006;
Vista la nota n. 13185 del 20 maggio 2002, con la quale ilDipartimento regionale bilancio e tesoro - Servizio bilancio - ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39, legge regionale n.8/2000, l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 5.164.568,98 relativa alla misura 4.15 a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del capitolo 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 1.329,88 - 1.329,88 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del programma operativo regionale (P.O.R.) della SIcilia 2000-2006 (ex capp. 60799  
e 60800)      - 1.329,88 - 1.329,88  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  7  - Altre spese per interventi in conto capitale 
U.P.B.  2.2.2.7.99  - Altri interventi in conto capitale     + 1.329,88 + 1.329,88 
  di cui al capitolo 
  542927 Interventi per la realizzazione della misura 4.15 "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (FEAOG)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. Si- 
cilia 2000-2006      + 1.329,88 + 1.329,88 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 settembre 2002.
  PAGANO 

(2002.39.2320)
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DECRETO 19 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002.
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che autorizza l'Assessore per il bilancio e le finanze ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione;
Vista la legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, riguardante: "Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie";
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto regionale per il bilancio e le finanze n. 174/2002, le variazioni occorrenti per l'attuazione della citata legge regionale n. 9/2002;

Decreta:
Art. 1

Per le finalità della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in migliaia di euro, in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  3  - Segreteria generale 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese di funzionamento 
U.P.B.  1.3.1.1.2  - Beni e servizi     + 50 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  104537 Spese per il funzionamento della commissione prevista dall'art. 78, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ivi compreso il pagamento dei compensi e delle spese di missione per i com- 
ponenti      + 50          

Codici: 020208010399
RUBRICA  4  - Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, ecc. 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese di funzionamento 
U.P.B.  1.4.1.1.2  - Beni e servizi      
  di cui al capitolo 
  108533 Spese per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio regionale di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea, con  
sede in Bruxelles                        
AGGREGATO ECONOMICO  2  - Spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti inte- 

grativi o sostitutivi
U.P.B.  1.4.1.2.1  - Pensioni     - 712 
  di cui al capitolo 
  108007 Pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse (Spese  
obbligatorie)       - 712 
RUBRICA  8  - Uffici speciali 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese di funzionamento 
U.P.B.  1.8.1.1.1  - Ufficio speciale per i controlli di II livello ecc.     + 712 
  di cui al capitolo 
  124312 Spese per le azioni di assistenza tecnica e supporto per l'espletamento delle attività di competenza dell'ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulle operazioni cofinanziate dai fondi 
strutturali      + 62          

Note: E
(Nuova istituzione)
  124345 Spese per l'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica del- 
l'attività di controllo di cui all'art. 3 del Reg. CEE n. 2064/97      + 650          

Codici: 020210010399
Note: E
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  1  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  2.2.2.6.1  - Produzione agricola  
  di cui al capitolo 
  542802 Contributi in favore di cooperative e loro consorzi e di associazioni di produttori per assicurare una più estesa e razionale difesa nelle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, nonché contributi ad integrazione di quelli concessi in applicazione dell'art. 7 della legge 27 ottobre 1996, n. 910 
(ex cap. 54505)      + 450 + 450  

Note: E
  542804 Contributi in favore di aziende agricole, coltivatori diretti, cooperative ed associazioni per la prevenzione delle avversità atmo sferiche e delle fitopatie da virus, per la lotta contro il malsecco del limone, nonché per l'acquisto di plastica per il  
rinnovo delle coperture di serre e tunnel      - 450 - 450 
RUBRICA  4  - Dipartimento regionale foreste 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  2.4.1.3.2  - Servizi antincendio     + 15.000 
  di cui al capitolo 
  150514 Spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli in- 
cendi boschivi, nonché per interventi di tipo conservativo      + 15.000          

Note: E
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E LE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva             - 10.865 
  di cui al capitolo 
  215711 Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa  
(fondi liberi)              - 10.865 
U.P.B.  4.2.1.5.2  - Fondi speciali     - 71.499 
  di cui al capitolo 
  215704 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provve- 
dimenti legislativi in corso, ecc.      - 71.499 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.1  - Fondi di riserva     - 15.000 
  di cui al capitolo 
  613903 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto  
capitale, ecc.      - 15.000 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale lavoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese di funzionamento 
U.P.B.  7.2.1.1.2  - Beni e servizi     + 290 
  di cui al capitolo 
  312513 Spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'im- 
piego, ecc.      + 290          
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  7.2.1.3.1  - Emigrazione ed immigrazione  
  di cui al capitolo 
  313715 Fondo emergenza Argentina                      
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale formazione professionale 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  7.3..1.3.1  - Formazione ed addestramento professionale     + 416 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  317705 Finanziamento dei servizi connessi con la formazione e qualificazione professionale dei soggetti portatori di handicap, rivolti all'inserimento occupazionale degli stessi nelle attività lavora- 
tive      + 416         L.R. n. 9/2002, art. 6 

Codici: 06.02.01 - 10.05.00
Note: E
RUBRICA  4  - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  7.4..1.3.1  - Lavori socialmente utili e piani di inserimento professionale     + 20.909 
  di cui ai capitoli 
  321302 Contributi agli enti locali che promuovono la costituzione delle  
società miste, ecc.      + 250         L.R. n. 9/2002, art. 7 

Note: E
  322112 Interventi per promuovere e finanziare progetti di formazione  
all'autoimpiego, ecc.      + 19.659         L.R. n. 9/2002, art. 3 

Note: E
(Nuova istituzione)
  322119 Contributi alle imprese e società, agli enti privati, agli esercenti arti e professioni che instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i soggetti uti- 
lizzati nei lavori socialmente utili      + 1.000          

Codici: 06.02.01 - 10.05.00
Note: E
U.P.B.  7.4..1.3.2  - Formazione lavoro, apprendistato e fasce marginali     + 38.055 
  di cui ai capitoli 

(Nuova istituzione)
  321307 Rimborso all'istituto nazionale della previdenza sociale delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti dall'art. 6 all'art. 12 della legge regionale 7 agosto 1997,  
n. 30      + 250          

Codici: 04.03.01 - 10.05.00
Note: E
(Modificata denominazione)
  322105 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3, della legge regionale 7 agosto 1997, n.. 30 che assumono i soggetti di cui all'art. 1 lette- 
re a), b), d), e), f), g) della medesima legge n. 30/97      + 37.702          

Note: B
(Nuova istituzione))
  321702 Spese per il funzionamento del comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 22 della legge  
regionale 26 novembre 2000, n. 24      + 103          
Codici: 05.01.02 - 10.05.00                       

Note: E
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale pubblica istruzione 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  9.2.1.3.5  - Università e ricerca scientifica     + 5.000 + 5.000 
  di cui al capitolo 
  373312 Contributi a favore delle opere universitarie per il raggiungimento 
dei loro fini istituzionali      + 5.000 + 5.000  

Note: E
U.P.B.  9.2.1.3.99  - Interventi diversi     + 5.165 + 5.165 
  di cui al capitolo 
  373717 Contributo all'Istituto superiore diCatania per la formazione di  
eccellenza, ecc.      + 5.165 + 5.165  

Note: E
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese di funzionamento 
U.P.B.  9.3.1.1.2  - Beni e servizi     - 200 - 200 
  di cui al capitolo 
  376545 Spese per il funzionamento dei musei regionali interdisciplinari e  
dei musei regionali      - 200 - 200 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  9.3.1.3.2  - Promozione culturale     + 59 + 200 
  di cui ai capitoli 

(Nuova istituzione)
  376562 Spese per la realizzazione di interventi di valorizzazione, tutela e promozione della conoscenza dell'arte moderna e contempora- 
nea      + 200 + 200  

Codici: 02.02.14 - 08.02.00
Note: E
  377703 Contributi in favore di accademie, enti, istituzioni ed associazioni,  
culturali, ecc.      - 141          
U.P.B.  9.3.1.3.5  - Parchi archeologici     + 200 
  di cui al capitolo 
  377319 Trasferimenti a favore del parco archeologico e paesaggistico della  
Valle dei Templi, ecc.      + 200          

Note: E
U.P.B.  9.3.1.3.6  - Teatri     + 1.614 + 700 
  di cui ai capitoli 
  377314 Somma destinata alla partecipazione della Regione siciliana all'as- 
sociazione ente teatro di Sicilia Stabile diCatania, ecc.      + 1.053 + 500  

Note: E
  377317 Contributi per l'attività e la programmazione delle stagioni tea- 
trali dell'ente autonomo regionale teatro di Messina, ecc.      + 561 + 200  

Note: E
Art. 2

Allo Stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte, ai sensi del comma 3, art. 27 della più volte citata legge regionale n. 9/2002 le seguenti ulteriori variazioni in migliaia di euro, in termini di competenza e di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
RUBRICA  1  - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese di funzionamento 
U.P.B.  9.1.1.1.1  - Personale     + 40 + 40 
  di cui al capitolo 
  370011 Spese per il trattamento economico del personale con incarichi  
di collaborazione coordinata e continuativa      + 40 + 40 
U.P.B.  9.1.1.1.2  - Beni e servizi     + 55 + 55 
  di cui al capitolo 
  370302 Spese per missioni del personale in servizio all'Ufficio di gabinetto     + 50 + 50 
  370304 Acquisto di libri, riviste e giornali, anche su supporto informatico     + 5 +
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  9.1.1.1.2  - Beni e servizi     + 40 + 40 
  di cui ai capitoli 
  370301 Spese per i viaggi dell'Assessore     + 40 + 40 
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale pubblica istruzione 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  9.2.1.3.2  - Formazione del personale, sperimentazione ed altre attività didattiche - 79 - 50 
  di cui al capitolo 
  372522 Spese per le attività relative all'istruzione ricorrente ed alla spe- 
rimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado      - 79 - 50 
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali ed educazione permanente 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  9.3.1.3.3  - Beni culturali ed ambientali     - 59 - 50 
  di cui al capitolo 
  377705 Borse di studio da utilizzarsi presso qualificati istituti italiani ed  
esteri, ecc.      - 59 - 50 
U.P.B.  9.3.1.3.4  - Musei, gallerie e pinacoteche     - 56 - 35 
  di cui al capitolo 
  376541 Spese per musei, gallerie e pinacoteche regionali, nonché per col- 
lezioni archeologiche, ecc.      - 56 - 35 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 settembre 2002.
  PAGANO 

(2002.39.2284)
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DECRETO 24 settembre 2002.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dalla federazione di categoria FIT, con la nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le istanze dei tabaccai successivamente trasmesse dalla FIT con le note prot. n. 30367 del 27 settembre 2001, n. 12366 del 2 aprile 2002 e n. 23236 dell'1 luglio 2002;
Considerato che il Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che il riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n.209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai, prot. n.26194 del 18 febbraio 2002, con la quale la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Vista la nota dell'ECOMAP prot. n. 20362 del 17 luglio 2002, con la quale lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fidejussoria per l'anno 2002, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n.209S1403;
Viste le deleghe R.I.D. dei tabaccai istanti, pervenute a questo dipartimento in data 29 luglio 2002, con nota della FIT, prot. n.894/C del 23 luglio 2002;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale delle finanze e del credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema Lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n.28 - Palermo, sul conto corrente n.690 0001 40, codice ABI 01020, codice CAB 04793 - codice SIAZ4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, delle deleghe sottoscritte dai tabaccai, di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione di cui al precedente art. 3, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fidejussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale delle finanze e del credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 24 settembre 2002.
  PERGOLIZZI 



(2002.40.2361)
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DECRETO 25 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il Regolamento C.E.E. n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1, 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000, attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro 1, foglio n. 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Vista la nota n. 3356 del 18 agosto 2002, con la quale la Presidenza, direzione della programmazione, servizio autorità di pagamento F.E.S.R., chiede, ai sensi del citato art. 39 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione, nel bilancio della Regione siciliana, rubrica dipartimento copperazione, commercio ed artigianato, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 5.000.000,00 necessaria per avviare la sottomisura 4.04.b della misura 4.04 "Servizi innovativi di rete e strumenti di sviluppo territoriale";
Considerato che con la nota n. 17491 del 27 giugno 2002 questo Assessorato ha provveduto all'annotazione della somma di E 7.407.333,00 relativa alla sottomisura 4.04.b;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3.  - Interventi comunitari e relativi cofinaziamenti nazionali     - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma ope- 
rativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006      - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  8.2.2.6.1.  - Servizi alle cooperative e loro consorzi     + 5.000.000,00 + 5.000.000,00 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  742830 Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.04.b della misura 4.04 "Servizi innovativi di rete e strumenti di sviluppo territoriale" compresa nel Complemento di programmazione del 
P.O.R. Sicilia 2000-2006      + 5.000.000,00 + 5.000.000,00  
Codici: 23.01.01-04.07.01-V                       

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 settembre 2002.
  PAGANO 

(2002.40.2386)
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DECRETO 25 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 18, così come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il quale prevede che le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e che la ripartizione è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
Visto, inoltre, il comma 21 ter dell'art. 1 della predetta legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la nota n. 302/15 dell'8 luglio 2002, con la quale il dipartimento regionale interventi infrastrutturali ha chiesto il trasferimento del capitolo 542042 della rubrica 2 "dipartimento regionale interventi strutturali" alla rubrica 3 "dipartimento interventi infrastrutturali" dello Stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nonché di dotare l'istituendo capitolo di una dotazione di cassa pari ad E 131.472,53;
Vista la nota della Ragioneria centrale dell'agricoltura e delle foreste, prot. n. 4456 del 25 luglio 2002, con cui è stata trasmessa, con parere favorevole, la citata nota n. 302;
Considerato che con il citato decreto n. 174 di ripartizione delle unità previsionali di base il capitolo 542042 è stato iscritto nell'U.P.B. 2.2.2.6.4, esclusivamente per la gestione dei residui ed è privo di dotazione di cassa;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e alle finanze n. 174/2002, le necessarie variazioni riferite alla sola gestione dei residui:

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni:


  VARIAZIONE 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva             - 131.472,53 
  di cui al capitolo 
  215710 Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. 
(Fondi vincolati)              - 131.472,53 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E FORESTE
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  2.3.2.6.2  - Interventi infrastrutturali             + 131.472,53 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  546042 Spese per la realizzazione di studi ed opere compresi nel secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di svilup- 
po del Mezzogiorno 1988-1990              + 131.472,53 L. n. 64/86 

Codici: 21.01.09-040201-V
Art. 2

Il capitolo 542042 è soppresso.
Art. 3

I residui esistenti sul soppresso capitolo 542042 sono trasferiti al capitolo 546042 di nuova istituzione.
Palermo, 25 settembre 2002.
  PAGANO 

(2002.40.2385)
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DECRETO 26 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la nota prot. n. 14277 dell'11 settembre 2002 del Presidente della Regione, con la quale lo stesso a seguito della nota prot. n. 4973 del 9 settembre 2002 della Presidenza - dipartimento della protezione civile - impartisce disposizioni per far fronte all'emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 settembre 2002 con l'assegnazione di risorse per E 150.000,00 a valere sulle disponibilità della legge n. 64/86 quale anticipazioni degli interventi finanziari emergenziali che adotterà lo Stato;
Viste le note prot. n. 3284 del 16 settembre 2002 e prot. n. 3290 del 17 settembre 2002 della Presidenza - dipartimento della programmazione - servizio autorità di pagamento FESR - con la quale dando attuazione alla disposizione del Presidente della Regione, chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per l'esercizio 2002 di un apposito capitolo di spesa nella rubrica del dipartimento della protezione civile a valere sulle disponibilità della legge 1 marzo 1986, n. 64, di cui al cap. 613906 (ex cap. 60767) con una dotazione in termini di competenza e di cassa di E 150.000,00;
Considerato che nell'ambito delle assegnazioni di cui alla legge n. 64/86, ci sono somme a disposizione non utilizzate e che l'intervento rientra tra quelli di competenza del dipartimento di protezione civile in quanto causato da una calamità naturale;
Considerato, infine, che l'assegnazione non graverà sulle risorse finanziarie regionali in quanto sarà coperto dagli interventi emergenziali dello Stato ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469 e della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2002, le necessarie variazioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

.......÷
  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.4  - Interventi infrastrutturali     - 150.000,00 - 150.000,00 
  di cui al capitolo 
  613906 Fondo per i piani di utilizzo per le somme assegnate dal CIPE ai 
sensi della legge n. 64/86 (ex cap. 60767)      - 150.000,00 - 150.000,00 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  6  - Dipartimento regionale della protezione civile 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  1.6.1.3.2  - Protezione civile ed eventi calamitosi     + 150.000,00 + 150.000,00 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  116519 Spese per gli interventi urgenti ed i sopralluoghi connessi all'even- 
to sismico del 6 settembre 2002; 02.02.14 - 02.02.01      + 150.000,00 + 150.000,00  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2002.
  PAGANO 

(2002.40.2387)
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DECRETO 26 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 17 marzo 2000, n. 8, art. 36, comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa";
Considerato che il capitolo 613911, nell'esercizio 2002, non presenta le sufficienti disponibilità per l'iscrizione della somma da iscrivere al corrispondente cap. di spesa 516008, si provvederà utilizzando le economie che si sono realizzate alla chiusura degli esercizi precedenti sul predetto fondo (613911) e che hanno costituito avanzo e pertanto allocate sul cap. 613905;
Vista la nota prot. n. 2782 del 23 agosto 2002 della Presidenza - dipartimento della protezione civile - con la quale si chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per l'esercizio 2002 di una dotazione in termini di competenza di E 19.000.000,00 sul cap. 516008 per la realizzazione degli interventi compresi nell'obiettivo "i" del programma di cui alla legge n. 433/91 approvato con delibera n. 219 dell'8 maggio 2001;
Vista la nota prot. n. 2992 dell'11 settembre 2002 della Presidenza - dipartimento della protezione civile;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 le necessarie variazioni al fine di dare attuazione alla citata legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.1  - Fondi di riserva     - 19.000.000,00 
  di cui al capitolo 
  613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti (ex  
cap. 60763)  . - 19.000.000,00 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  6  - Dipartimento regionale della protezione civile 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  1.6.2.6.1  - Protezione civile ed eventi calamitosi     + 19.000.000,00 
  di cui al capitolo 
  516008 Potenziamento misure antisismiche nella zona industriale diSira- 
cusa, Priolo, Melilli ed Augusta      + 19.000.000,00 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2002.
  PAGANO 

(2002.39.2351)
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DECRETO 26 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 17 marzo 2000, n. 8, art. 36, comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa";
Considerato che il capitolo 613911, nell'esercizio 2002, non presenta le sufficienti disponibilità per l'iscrizione della somma da iscrivere al corrispondente cap. di spesa 516409, si provvederà utilizzando le economie che si sono realizzate alla chiusura degli esercizi precedenti sul predetto fondo (613911) e che hanno costituito avanzo e pertanto allocate sul cap. 613905;
Vista la nota prot. n. 2461 del 16 luglio 2002 della Presidenza - dipartimento della protezione civile - servizio previs. prevenz. monit. si. occ. - con la quale si chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per l'esercizio 2002 di una dotazione in termini di competenza e di cassa di E 18.024.345,78 sul cap. 516409 per la realizzazione degli interventi compresi nell'obiettivo "i" bis del programma di cui alla legge n. 433/91 approvato con delibera n. 219 dell'8 maggio 2001;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 le necessarie variazioni al fine di dare attuazione alla citata legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.1  - Fondi di riserva     - 18.024.345,78 - 18.024.345,78 
  di cui al capitolo 
  613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti (ex  
cap. 60763)  . - 18.024.345,78 - 18.024.345,78 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  6  - Dipartimento regionale della protezione civile 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  1.6.2.6.2  - Interventi infrastrutturali     + 18.024.345,78 + 18.024.345,78 
  di cui al capitolo 
  516409 Trasferimenti ai comuni di Siracusa, Ragusa,Catania e Messina per  
la realizzazione delle infrastrutture di protezione civile      + 18.024.345,78 + 18.024.345,78 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2002.
  PAGANO 

(2002.39.2352)
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DECRETO 26 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il proprio decreto n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro 1, foglio n. 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Viste le note nn. 3357, 3358 e 3379 del 18 settembre 2002, con le quali la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39 legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione delle somme rispettivamente di E 1.993.530,00, E 1.667.316,00, E 1.377.348,00 (per un ammontare complessivo di E 5.038.194,00), necessarie per attuare la misura 4.07 "Insediamento dei giovani agricoltori (FEAOG)", compresa nel citato Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006;
Vista la nota n. 15436 del 7 giugno 2002, con la quale ildipartimento regionale bilancio e tesoro - servizio bilancio - ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 8/2000 l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 30.000.000,00 relativa alla misura 4.07 a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del cap. 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 5.038.194,00 - 5.038.194,00 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera-tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799  
e 60800)      - 5.038.194,00 - 5.038.194,00 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  2.2.2.6.1  - Produzione agricola     + 5.038.194,00 + 5.038.194,00 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  542047 Interventi per la realizzazione della misura 4.07 "Insediamento dei giovani agricoltori (FEAOG)" compresa nel Complemento di  
programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006      + 5.038.194,00 + 5.038.194,00 

210109040201V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2002.
  PAGANO 

(2002.41.2451)
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DECRETO 26 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il proprio decreto n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro 1, foglio n. 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Viste le note nn. 3330, 3332, 3333, 3334, 3335 del 18 settembre 2002, con le quali la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39 legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione delle somme rispettivamente di E 874.766,01, E 723.848.77, E 1.828.209,44, E 1.799.898,51, E 752.566,65, (per un ammontare complessivo di E 5.979.289,38), necessarie per attuare la misura 4.06 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica (FEAOG)", compresa nel citato Complemento di programmazione del P.O.R.della Sicilia 2000-2006;
Vista la nota n. 11520 del 29 aprile 2002, con la quale ilDipartimento regionale bilancio e tesoro - Servizio bilancio - ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 8/2000, l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 51.267.331,49 relativa alla misura 4.06 a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del cap. 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio fi-nanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le fi-nanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 5.979.289,38 - 5.979.289,38 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera-tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799  
e 60800)      - 5.979.289,38 - 5.979.289,38 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  2.2.2.6.3  - Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli     + 5.979.289,38 + 5.979.289,38 
  di cui al capitolo 
  542045 Interventi per la realizzazione della misura 4.06 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica (FEAOG)" compresa nel Complemento di programmazione del  
P.O.R. Sicilia 2000-2006      + 5.979.289,38 + 5.979.289,38 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2002.
  PAGANO 

(2002.41.2453)
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DECRETO 26 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il proprio decreto n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro 1, foglio n. 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Viste le note nn. 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3377 e 3378 del 18 settembre 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39 legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione delle somme rispettivamente di E 338.376,42, E 1.055.400,41, E 286.895,06, E 1.159.474,48, E 928.487,72, E 5.717.358,51 ed E 2.692.063,39 (per un ammontare complessivo di E 12.178.055,99), necessarie per attuare la misura 4.06 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica (FEAOG)", compresa nel citato Complemento di programmazione del P.O.R.della Sicilia 2000-2006;
Vista la nota n. 11520 del 29 aprile 2002, con la quale ildipartimento regionale bilancio e tesoro - servizio bilancio - ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 8/2000, l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 51.267.331,49 relativa alla misura 4.06 a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del cap. 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 12.178.055,99 - 12.178.055,99 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera-tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799  
e 60800)      - 12.178.055,99 - 12.178.055,99 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  2.2.2.6.3  - Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli     + 12.178.055,99 + 12.178.055,99 
  di cui al capitolo 
  542045 Interventi per la realizzazione della misura 4.06 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica (FEAOG)" compresa nel Complemento di programmazione del  
P.O.R. Sicilia 2000-2006      + 12.178.055,99 + 12.178.055,99 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2002.
  PAGANO 

(2002.41.2452)
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DECRETO 26 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro 1, foglio n. 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Vista la nota n. 3350, del 18 settembre 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39 legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma di E 8.356.740,35, necessaria per attuare la misura 4.09 "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione (FEAOG)", compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006;
Vista la nota n. 10746 del 2 maggio 2002, con la quale ildipartimento regionale bilancio e tesoro - servizio bilancio - ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 8/2000, l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 28.700.000,00 relativa alla misura 4.09 a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del cap. 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 8.356.740,35 - 8.356.740,35 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera-tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799  
e 60800)      - 8.356.740,35 - 8.356.740,35 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  2.2.2.6.3  - Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli     + 8.356.740,35 + 8.356.740,35 
  di cui al capitolo 
  542044 Interventi per la realizzazione della misura 4.09 "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione (FEAOG)" compresa nel Complemento di programmazione del  
P.O.R. Sicilia 2000-2006      + 8.356.740,35 + 8.356.740,35 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2002.
  PAGANO 

(2002.41.2450)
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DECRETO 26 settembre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro 1, foglio n. 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Vista la nota n. 3376 del 18 settembre 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39 legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma di E 200.000,00, necessaria per attuare la misura 4.15 "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (FEAOG)", compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006;
Vista la nota n. 13185 del 20 maggio 2002, con la quale ildipartimento regionale bilancio e tesoro - servizio bilancio - ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 8/2000, l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 5.164.568,98 relativa alla misura 4.15 a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del cap. 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 200.000,00 - 200.000,00 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera-tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799  
e 60800)      - 200.000,00 - 200.000,00 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  7  - Altre spese per investimenti in conto capitale 
U.P.B.  2.2.2.7.99  - Altri interventi in conto capitale     + 200.000,00 + 200.000,00 
  di cui al capitolo 
  542927 Interventi per la realizzazione della misura 4.15 "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurale (FEAOG)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. 
Sicilia 2000-2006      + 200.000,00 + 200.000,00 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2002.
  PAGANO 

(2002.41.2449)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 5 agosto 2002.
Graduatoria dei soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, con la quale è stata disposta l'assunzione, a carico del bilancio regionale, delle garanzie prestate dai soci delle cooperative agricole a favore dei sodalizi medesimi, per i quali sia stato dichiarato lo stato d'insolenza o il fallimento, o sia stata avviata la procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 16 gennaio 1997, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 12 aprile 1997, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge sopracitata;
Visto l'art. 4 del suddetto regolamento, concernente i criteri di priorità nell'assunzione delle garanzie prestate dai soci;
Visto il decreto n. 476 del 28 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 23 giugno 2000, con il quale è stata approvata la graduatoria delle cooperative ammesse (allegato 1), nonché sono state elencate le cooperative escluse con le motivazioni a fianco segnate (allegato 2);
Visto il successivo decreto del dirigente generale n. 2016 del 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 7 dicembre 2001, con il quale è stata modificata la graduatoria di cui all'allegato 1 del decreto n. 476 del 28 aprile 2000;
Visto l'art. 75 della legge regionale n. 6/2000, laddove prevede (comma 3) l'ammissibilità, in subordine, ai benefici in argomento dei soci fidejussori che hanno presentato la documentazione entro i termini previsti dal decreto presidenziale n. 9/97, anche nel caso in cui gli stessi non hanno presentato istanza entro i termini previsti dalla legge regionale n. 37/94;
Visto il decreto dirigenziale n. 525 del 17 maggio 2002, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale sono stati approvati: l'elenco delle cooperative che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del predetto decreto n. 476 del 28 aprile 2000 hanno presentato istanza di riesame o ricorso giurisdizionale (allegato 3), l'elenco delle cooperative che, ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 6/2001, possono essere ammesse, in subordine, alle agevolazioni in argomento (allegato 4) e, infine, l'elenco delle cooperative che, inserite tra i soggetti ammessi alle agevolazioni di cui alla legge regionale n. 37/94, risultano, altresì, inserite nella graduatoria dei soggetti ammessi agli interventi di cui alla legge n. 237/93 (allegato 5);
Considerato che, a seguito del riesame delle pratiche, sono confermati i motivi dell'esclusione delle cooperative Esperides (Franconfonte),Agrituris (Marsala), Baglio Vecchio (Castelvetrano), Capa (Castelvetrano), CCRRS (Marsala), Coci (Marsala), Zootecnica Granci (Salemi), già escluse dai benefici in argomento con il decreto n. 476/2000 e inserite nell'allegato 3 del già citato decreto n. 525/2002;
Considerato che, a seguito del riesame della pratica, la cooperativa La Vite (Canicattì) è stata dichiarata ammissibile alle agevolazioni di cui alla legge regionale n. 37/94;
Considerato che le cooperative La Primula (Palermo), Trinità (Salemi), escluse dai benefici con il decreto n. 476/2000, hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione e che la cooperativa Zootecnica Ganci (Salemi) ha presentato, oltre alla richiesta di riesame, anche ricorso al TAR e che, pertanto, per le predette cooperative, si è ancora in attesa dell'esito dei relativi procedimenti;
Considerato che la legge regionale in questione è tuttora sottoposta alla procedura d'infrazione di cui all'art. 88 del Trattato comunitario;
Considerato che sono in corso le procedure per richiedere, tramite ilGoverno nazionale, la deroga prevista dall'art. 88, paragrafo 2, comma 3, del Trattato;
Ritenuto di dovere provvedere, nelle more della definizione della procedura sopra citata, all'approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 37/94;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui alle premesse, è approvata la graduatoria dei soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, di cui all'elenco che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 agosto 2002.
  LANDOLINA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 18 settembre 2002 al n. 420.
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(2002.40.2368)
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DECRETO 30 settembre 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Complesso Futura, con sede in Messina, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza n. 1148/2002 del tribunale di Messina - cancelleria fallimentare - emessa in data 10 aprile 2002, con la quale viene dichiarato lo stato d'insolvenza della cooperativa Complesso Futura con sede in Messina;
Visto l'art. 195, comma III, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Complesso Futura con sede in Messina, costituita il 5 dicembre 1981 con atto omologato dal tribunale di Messina, in data 13 aprile 1982, iscritta al n. 3702 del registro delle società, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Giuseppe Grazia, nato a Messina l'8 settembre 1955 ed ivi residente in via dei Mille, isolato 101, palazzina Upim, è nominato, dalla data di notifica del presente commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 settembre 2002.
  CIMINO 

(2002.41.2444)
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DECRETO 8 ottobre 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Pescatori Maria Ausiliatrice, con sede in S. Agata Militello, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale dell'ufficio provinciale del lavoro di Messina, dal quale emerge la condizione prevista dall'art. 2540 del codice civile per la messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Pescatori Maria Ausiliatrice, con sede in S. Agata Militello (ME);
Visto il parere favorevole della Commissione regionale cooperazione espresso nella seduta del 30 aprile 2002, n. 2668;
Visto l'art. 2540 del codice civile;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Pescatori Maria Ausiliatrice, con sede in S. Agata Militello (ME), costituita il 23 dicembre 1988 con atto omologato dal tribunale di Patti il 23 dicembre 1988 ed iscritta nel registro delle società al n. 1926, non iscritta al registro prefettizio, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Gioacchino Pipitò, nato a Patti il 13 agosto 1962, residente a Gioiosa Marea, contrada Landro n. 15/B, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 ottobre 2002.
  CIMINO 

(2002.41.2468)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 30 luglio 2002.
Piano degli interventi finanziari per la concessione di contributi agli enti assistenziali che hanno presentato programmi di adeguamento delle strutture agli standards regionali. Esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali n. 22 del 9 maggio 1986;
Visto l'art. 4 della legge regionale n. 33 dell'11 novembre 1988, recante interventi in favore degli enti assistenziali non aventi fini di lucro mediante l'erogazione di contributi in misura non eccedente il 50% delle spese da sostenere per l'attuazione di programmi d'adeguamento delle strutture agli standards regionali previsti dal D.P.R.S. 29 giugno 1988;
Visto il decreto n. 3 del 13 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 16 settembre 1989, con il quale sono stati determinati, sentita la competente Commissione legislativa dell'A.R.S., i criteri e le modalità d'accesso al contributo, nonché i parametri d'intervento ed i limiti di spesa delle opere da realizzare;
Ritenuto che l'entità dello stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 2002 di E 246.000,00 e l'esiguità delle istanze di contributo pervenute non consente, stante l'irrilevanza fini di un'equa ripartizione, una distribuzione su base provinciale;
Ritenuto di dover formulare tuttavia un piano di interventi mediante la concessione di contributi a favore degli enti che hanno prodotto istanze corredate dalla prescritta documentazione con priorità per le opere di ristrutturazione, completamento e/o ampliamento di edifici destinati e/o da destinare a servizi aperti e/o residenziali oltre che per l'istallazione d'impianti, acquisto di beni strumentali ed attrezzature per migliorare la funzionalità dei servizi;
Viste le istanze acquisite ai sensi del decreto n. 3 del 13 luglio 1989 prima citato allegato B;
Vista la relazione illustrativa prot. n. 1293 del 30 luglio 2002 dell'U.O. 3/S7, con la quale vengono esplicitate le linee programmatiche in base alle quali è stato redatto il piano finanziario di intervento;
Visto il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002;

Decreta:


Art. 1

Per la concessione dei contributi di cui in narrativa è approvato, in applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 33/88, il piano degli interventi finanziari per l'anno 2002 in favore degli enti assistenziali non aventi fini di lucro, che hanno presentato programmi di adeguamento agli standards regionali di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Alla spesa derivante dall'attuazione di detto piano si provvede con l'impegno di E 245.999,45 sul cap. 583301 per l'esercizio finanziario 2002 assunto con decreto n. 2608 del 30 luglio 2002.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale ai sensi della legge n. 20/94, così come modificata ed integrata dal decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999 e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 luglio 2002.
  D'AQUINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali il 13 agosto 2002 con nota n. 530.
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(2002.37.2207)
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DECRETO 30 luglio 2002.
Piano degli interventi finanziari in favore dei comuni e delle II.PP.A.B. per la realizzazione di strutture aperte in favore degli anziani. Esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87; 25 marzo 1986, n. 14 e 7 agosto 1990, n. 27, recanti interventi e servizi in favore degli anziani;
Visto il decreto n. 2601/S7 del 30 luglio 2002, con il quale, in attuazione dell'art. 7, comma 1°, della legge regionale n. 14/86 e dell'art. 5 della legge regionale 1/2002 è disposta la ripartizione del fondo per i finanziamenti in conto capitale iscritti al capitolo 582403 per l'esercizio finanziario 2002 su base provinciale tenuto conto della popolazione residente;
Visto il decreto n. 2602/S7 del 30 luglio 2002, con il quale sono stati indicati, in applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 87/81, le priorità ed i criteri di utilizzazione dei finanziamenti in favore di comuni singoli o associati e delle II.PP.A.B. dell'Isola;
Visto il decreto n. 5025 del 5 marzo 1994, con il quale sono stati fissati parametri specifici di spesa cui commisurare l'entità dell'intervento regionale per ciascuna tipologia di presidio aperto o residenziale da realizzare;
Viste le istanze presentate dai comuni e dalle II.PP.A.B. per ottenere il finanziamento per la realizzazione di strutture aperte per anziani, riportate nell'allegato B facente parte integrante del presente decreto;
Vista la relazione illustrativa prot. n. 1293 del 30 luglio 2002, inoltrata dall'U.O. 3/S7, con la quale vengono esplicitate le linee programmatiche in base alle quali è stato redatto un piano finanziario di interventi per l'anno 2002;
Ritenuto di dover formulare, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, un programma di interventi ed il relativo piano di spesa nel rispetto dei prefissati criteri e priorità, avuto anche riguardo all'opportunità di perequare residue dotazioni finanziarie non utilizzabili in ciascuna provincia in favore di quelle che presentano maggiori carense di presidi socio-assistenziali e maggiori richieste di finanziamento;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento enti locali n. 2603 del 30 luglio 2002, con il quale viene assunto impegno per l'esercizio finanziario 2002, sul cap. 582403 per l'ammontare di E 2.575.212,00;
Visto il bilancio regionale dell'esercizio in corso;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il piano degli interventi finanziari in favore dei comuni e delle II.PP.A.B. in esso riportati per l'esercizio finanziario 2002, per la realizzazione di strutture aperte in favore degli anziani, di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Per la copertura finanziaria del presente provvedimento verrà impiegata la disponibilità derivante dal l'impegno assunto sul cap. 582403 per l'esercizio finanziario 2002 con il decreto n. 2603 del 30 luglio 2002.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale, ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, così come modificata ed integrata dal decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999, e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 luglio 2002.
  D'AQUINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale degli enti locali il 13 agosto 2002 al n. 528.
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(2002.37.2207)
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DECRETO 30 luglio 2002.
Piano degli interventi finanziari in favore dei comuni e delle II.PP.A.B. per la realizzazione di strutture residenziali in favore degli anziani. Esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87; 25 marzo 1986, n. 14 e 7 agosto 1990, n. 27, recanti interventi e servizi in favore degli anziani;
Visto il decreto n. 2605/S7 del 30 luglio 2002, con il quale, in attuazione dell'art. 7, comma 1°, della legge regionale n. 14/86 e dell'art. 5 della legge regionale 1/2002 è disposta la ripartizione del fondo per i finanziamenti in conto capitale iscritti al capitolo 582402 per l'esercizio finanziario 2002 su base provinciale tenuto conto della popolazione;
Visto il decreto n. 2602/S7 del 30 luglio 2002, con il quale sono stati indicati, in applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 87/81, le priorità ed i criteri di utilizzazione dei finanziamenti in favore di comuni singoli o associati e delle II.PP.A.B. dell'Isola;
Visto il decreto n. 5025 del 5 marzo 1994, con il quale sono stati fissati parametri specifici di spesa cui commisurare l'entità dell'intervento regionale per ciascuna tipologia di presidio aperto o residenziale da realizzare;
Viste le istanze presentate dai comuni e dalle II.PP.A.B. per ottenere il finanziamento per la realizzazione di strutture residenziali per anziani, riportate nell'allegato B facente parte integrante del presente decreto;
Vista la relazione illustrativa prot. n. 1293 del 30 luglio 2002, inoltrata dall'U.O. 3/S7, con la quale vengono esplicitate le linee programmatiche in base alle quali è stato redatto un piano finanziario di interventi per l'anno 2002;
Ritenuto di dover formulare, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, un programma di interventi ed il relativo piano di spesa nel rispetto dei prefissati criteri e priorità, avuto anche riguardo alla opportunità di perequare residue dotazioni finanziarie non utilizzabili in ciascuna provincia in favore di quelle che presentano maggiori carense di presidi socio-assistenziali e maggiori richieste di finanziamento;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento enti locali n. 2606 del 30 luglio 2002, con il quale viene assunto impegno per l'esercizio finanziario 2002 sul cap. 582402 per l'ammontare di E 2.339.356,39;
Visto il bilancio regionale dell'esercizio in corso;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il piano degli interventi finanziari in favore dei comuni e delle II.PP.A.B. in esso riportati per l'esercizio finanziario 2002, per la realizzazione di strutture residenziali in favore degli anziani, di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Per la copertura finanziaria del presente provvedimento verrà impiegata la disponibilità derivante dall'im pegno assunto sul cap. 582402 per l'esercizio finanziario 2002 con il decreto n. 2606 del 30 luglio 2002.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale, ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, così come modificata ed integrata dal decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999, e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 luglio 2002.
  D'AQUINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale degli enti locali il 13 agosto 2002 al n. 529.
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(2002.37.2207)
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DECRETO 30 luglio 2002.
Impegno di somma per il piano degli interventi finanziari in favore dei comuni e delle II.PP.A.B. per la realizzazione di strutture residenziali in favore degli anziani. Esercizio finanziario 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 6 maggio 1981 n. 87, 25 marzo 1986, n. 14 e 7 agosto 1990, n. 27, recanti interventi e servizi in favore degli anziani;
Visto il decreto n. 2605/S7 del 30 luglio 2002, con il quale, in attuazione dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 14/86 e dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2002, è disposta la ripartizione del fondo per i finanziamenti in conto capitale iscritti al capitolo 582402 per l'esercizio finanziario 2002 su base provinciale tenuto conto della popolazione;
Visto il decreto n. 2602/S7 del 30 luglio 2002, con il quale sono stati indicati, in applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 87/81, le priorità ed i criteri di utilizzazione dei finanziamenti in favore di comune singoli od associati e delle II.PP.A.B. dell'Isola;
Visto il decreto n. 5025 del 5 marzo 1994, con il quale sono stati fissati parametri specifici di spesa cui commisurare l'entità dell'intervento regionale per ciascuna tipologia di presidio aperto o residenziale da realizzare;
Viste le istanze presentate dai comuni e dalle II.PP.A.B. per ottenere il finanziamento per la realizzazione di strutture residenziali per anziani, riportate nell'allegato B facente parte parte integrante del presente decreto;
Vista la relazione illustrativa prot. n. 1293 del 30 luglio 2002, inoltrata dall'U.O. n. 3/S7, con la quale vengono esplicitate le linee programmatiche in base alle quali è stato redatto un piano finanziario di interventi per l'anno 2002;
Considerata la necessità di assumere l'impegno di spesa, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 582402 sulla base del programma di interventi in conto capitale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dei prefissati criteri e priorità, avuto anche riguardo alla opportunità di perequare residue dotazioni finanziarie non utilizzabili in ciascuna Provincia in favore di quelle che presentano maggiori carenze di presidi socio-assistenziali e maggiori richieste di finanziamento;
Visto il bilancio regionale dell'esercizio in corso;

Decreta:


Art. 1

E' assunto l'impegno di E 2.339.356,39 a gravare sulla disponibilità del capitolo 582402 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002, per far fronte alle spese derivanti dal piano degli interventi finanziari in favore dei comuni e delle II.PP.A.B. in esso riportati per l'esercizio finanziario 2002, per la realizzazione di strutture residenziali in favore degli anziani.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale, ai sensi della legge n. 20 del 14 giugno 1994, così come modificata ed integrata dal decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999, e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 luglio 2002.
  CASTELLUCCI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali il 13 agosto 2002.
(2002.37.2207)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 28 giugno 2002.
Approvazione del programma di interventi imputati alla misura 6.01 "Completamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale" delP.O.R. Sicilia 2000-2006.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e il decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999;
Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Viste le leggi regionali n. 8 del 17 marzo 2000, n. 6 del 3 maggio 2001, n. 22 del 29 dicembre 2001 e n. 2 del 26 marzo 2002;
Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(97)103597 del 23 aprile 1997 ed, in particolare, la scheda allegata n. 2 che al par. 3.2 prescrive che "qualora l'esecuzione di un progetto si situi a cavallo fra due periodi di programmazione, per ciascuno di tali periodi deve essere eseguita una chiara descrizione del progetto. Quest'ultimo deve essere diviso in almeno due fasi ben distinte dal punto di vista contabile e, per quanto possibile, fisico, corrispondenti alle due forme di intervento interessate, per garantire la trasparenza dell'esecuzione e del controllo e facilitare la sorveglianza";
Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260 del 21 giugno 1999;
Visto il Regolamento CE n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le Regioni italiane dell'obiettivo 1 (2000-2006), approvato dalla Commissione U.E. con decisione C/2000 n. 2050 dell'1 agosto 2000;
Visto il Programma operativo regionale 2000-2006 per la Sicilia n. 1999.IT.16.PO.011, approvato in data 8 agosto 2000 dalla Commissione europea con decisione C/2000 n. 2346;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Vista la nota n. 1418 del 28 giugno 2002, con la quale il dipartimento regionale lavori pubblici ha richiesto al dipartimento regionale della programmazione di avviare la procedura scritta per la modifica della scheda 6.01 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia;
Vista, in particolare, la scheda tecnica della misura 6.01 (Completamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale) del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia e le successive modifiche alla stessa;
Vista la circolare del dipartimento della programmazione della Presidenza della Regione siciliana n. 1029/C/F1 del 13 luglio 2001 relativa ad approvazione graduatorie misure P.O.R. 2000-2006;
Viste le note n. 0037287 del 25 settembre 2001 e n. 46959 del 4 dicembre 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione - servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari sul completamento dell'autostrada Messina-Palermo;
Viste le linee guida per la gestione finanziaria del P.O.R., elaborate congiuntamente dal dipartimento bilancio e tesoro e dal dipartimento della programmazione della Presidenza della Regione siciliana, così come modificate ed aggiornate con nota n. 404/P.3/C del 7 marzo 2002;
Visto l'accordo di programma quadro Stato-Regione per le infrastrutture stradali, sottoscritto in data 5 ottobre 2001, col quale il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione siciliana e l'ANAS hanno definito il quadro di riferimento delle necessità di qualificazione e potenziamento della rete stradale ed autostradale della Regione siciliana;
Viste le schede tecniche attività - intervento allegate all'accordo di programma quadro per le infrastrutture stradali, relative agli interventi in attuazione dell'accordo e redatte secondo lo standard previsto dalla delibera del CIPE n. 44/2000;
Visto il comma 1 dell'art. 6 dell'accordo di programma quadro sopracitato che rinvia all'allegato 3 dello stesso, in cui vengono riportati i seguenti interventi sulla rete viaria da realizzare, dotati di copertura finanziaria a valere sulle risorse del P.O.R. Sicilia:
-  itinerario Palermo-Agrigento S.S. 189 svincolo Castronovo. Eliminazione di situazione di pericolo dal Km. 13+000 al Km. 17+000. Importo E 11.878.508,68;
-  S.S. 626 Caltanissetta-Gela. Lotto 5°, 2° stralcio. Manutenzione straordinaria del tratto completato e non aperto al traffico tra il Km. 45+000 e 52+000. Importo E 4.131.655,19;
-  S.S. 626 Caltanissetta-Gela. Lotto 10°, 2° stralcio. Collegamento tra la S.S.V. Caltanissetta-Gela in contrada Lavanga di Jenco e l'abitato di Pietraperzia. Interventi di sistemazione idraulica. Importo E 1.549.370,70;
-  S.S. 626 Caltanissetta-Gela. Lotto 10°, 2° stralcio. Collegamento tra la S.S.V. Caltanissetta-Gela in contrada Lavanga di Jenco e l'abitato di Pietraperzia. Lavori di manutenzione straordinaria per l'apertura al traffico della bretella per Pietraperzia, collegamento tra la strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela e l'abitato di Pietraperzia. Importo complessivo E 3.189.903,17 di cui E 934.786,99 a valere sulle risorse del P.O.R. Sicilia;
-  S.S. 626 Caltanissetta-Gela. Lavori di risanamento delle parti ammalorate delle strutture del viadotto Salso. Importo E 1.549.370,70;
Visto il 4° comma dell'art. 6 dell'accordo di programma quadro Stato-Regione sopra citato in cui si legge che gli interventi sulla viabilità stradale e autostradale, in corso di esecuzione, riportati nell'allegato 5 dello stesso, possono essere utilizzati ai fini della rendicontazione relativa ai Programmi operativi comunitari 2000-2006 di rispettiva competenza;
Visti, in particolare, i lotti di completamento dell'autostrada A20 Messina-Palermo, già finanziati con la misura 3.6 del P.O.P. Sicilia 94/99 e con la misura 1.1 del P.O.M. strade, le cui somme spese a decorrere dall'1 gennaio 2002 possono essere utilizzate ai fini della rendicontazione relativa al P.O.R. Sicilia 2000-2006 secondo la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(97) 103597 del 23 aprile 1997 ed, in particolare, la scheda allegata n. 2, par. 3.2 nonché secondo le note n. 0037287 del 25 settembre 2001 e n. 0046959 del 4 dicembre 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari sul completamento dell'autostrada A20 Messina-Palermo;
Visti, inoltre, i seguenti interventi sulla viabilità stradale, in corso di esecuzione, elencati al medesimo allegato 5 dell'APQ già citato che, ai sensi del comma IV dell'art. 6 dello stesso, possono essere utilizzati, a far data dal 5 ottobre 1999, ai fini della rendicontazione relativa al P.O.R. Sicilia 2000-2006 in virtù dell'art. 30, comma 2, del Regolamento CE n. 1260/99, nonché del comma 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 8/2000:
-  S.S. 626 Caltanissetta-Gela - Lavori di costruzione lotto 6°, stralcio 2° tra le contrade Carruba e Tenutella, estesa Km. 3+983. Importo E 31.596.141,03;
-  S.S. 626 Caltanissetta-Gela - Collegamento S.S. n. 640, in contrada Savarino e la S.V. Caltanissetta-Gela in contrada Lavanca di Jenco. Lotto 9°, 2° stralcio. Lavori di completamento delle opere stradali. Importo E 4.442.066,45;
-  strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A/19 Palermo-Catania. Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117/bis. Lotto 3°, stralcio 1°. Importo E 14.421.155,11;
-  strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A/19 Palermo-Catania. Tronco: svincolo Regalsemi- innesto S.S. 117/bis. Lotto 3°, stralcio 2°. Importo E 28.957.753,83;
-  strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A/19 Palermo-Catania. Tronco svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117/bis. Lotto 4°, stralcio 1°. Importo E 19.985.157,03;
-  strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A/19 Palermo-Catania. Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117/bis. Lotto 4°, stralcio 2°. Importo E 25.284.417,98;
-  strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A/19 Palermo-Catania. Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117/bis. Lotto 5° - stralcio 1°. Importo E 22.359.195,77;
-  strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A/19 Palermo-Catania. Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117/bis. Lotto 5° - stralcio 2°. Importo E 35.254.251,73;
-  strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A/19 Palermo-Catania. Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117/bis. Lotto 5°, stralcio 3°. Importo E 24.814.999,97;
-  itinerario Licata-Caltanissetta - S.S.V. Licata-torrente Braemi. Lotto 8°, stralcio 1°. Lavori di costruzione del tratto compreso tra la contrada Callara e la contrada Cipolla estesa Km. 3+839,32. Importo E 18.335.789,95;
-  itinerario Licata-Caltanissetta - S.S.V. Licata-torrente Braemi. Lotto 8°, stralcio 2°. Lavori di costruzione del tratto compreso tra la contrada Cipolla e la S.S.V. Caltanissetta-Gela di Km. 2+675,05. Importo E 15.988.720,58;
Vista la nota prot. n. 1235/F4/A dell'11 giugno 2002 del dipartimento programmazione, con la quale il Presidente della Regione siciliana sottolinea che le "scelte progettuali effettuate prima dell'approvazione del P.O.R. devono essere imputate alla pertinente misura, se rispondenti ai criteri stabiliti nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2001 prot. n. 0036433, con atto formale da adottarsi da parte del responsabile di misura entro il 30 giugno 2002;
Vista la nota 10137 del 18 giugno 2002 del Presidente della Regione siciliana relativa ai criteri di selezione delle operazioni dei programmi operativi del QCS obiettivo 1 2000-2006 e all'adozione degli atti formali di verifica della coerenza dei progetti selezionati con gli obiettivi globali specifici del QCS e del P.O.R., con le disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti, ivi compresa la normativa specifica in materia di ammissibilità della spesa e con le disposizioni specifiche previste dal QCS e dal P.O.R. per i singoli assi e misure;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, prot. n. 0036433 del 17 settembre 2001 relativa ai criteri di selezione delle operazioni dei programmi operativi del QCS ob. 1 2000-2006;
Visto il quadro finanziario della misura riportato alla sezione terza, punto III.1 della scheda di misura 6.01, che si articola come segue:
-  costo totale:  311.726.667 E;
- totale risorse pubbliche: 311.726.667 E;
-  risorse comunitarie: 140.227.000 E;
-  contributi privati: 0;
-  tasso di partecipazione Fondo strutturale 45%;
Considerato che gli interventi sopra descritti di cui agli allegati 3 e 5 dell'APQ già citati risultano coerenti con la scheda tecnica della misura 6.01 del Complemento di programmazione e le successive modifiche alla stessa, in quanto tengono conto delle scelte effettuate nell'accordo di programma quadro del 5 ottobre 2001;
Ritenuto di dover approvare l'elenco dei suddetti interventi e di inserirli nel Programma operativo regionale 2000-2006;

Decreta:


Art. 1

Vengono imputati al P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 6.01 "Completamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale" del Complemento di programmazione i seguenti interventi, descritti nell'allegato 3 dell'A.P.Q. per le infrastrutture stradali del 5 ottobre 2001, per l'importo di E 20.043.692,26, in quanto coerenti con gli obiettivi globali e specifici del QCS del P.O.R., con le disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti ivi compresa la normativa specifica in materia di ammissibilità della spesa, con le disposizioni specifiche previste dal QCS, dal P.O.R. per l'asse 6 e dalla misura 6.01:
1)  itinerario Palermo-Agrigento S.S. 189 svincolo Castronovo. Eliminazione di situazione di pericolo dal Km. 13+000 al Km. 17+000. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/001. Importo a valere sul P.O.R. E 11.878.508,68;
2)  S.S. 626 Caltanissetta-Gela. Lotto 5°, 2° stralcio. Manutenzione straordinaria del tratto completato e non aperto al traffico, tra il Km. 45+000 e 52+000. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/002. Importo a valere sul P.O.R. E 4.131.655,19;
3)  S.S. 626 Caltanissetta-Gela. Lotto 10°, 2° stralcio. Collegamento tra la S.S.V. Caltanissetta-Gela in contrada Lavanga di Jenco e l'abitato di Pietraperzia. Interventi di sistemazione idraulica. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/003. Importo a valere sul P.O.R. E 1.549.370,70;
4)  S.S. 626 Caltanissetta-Gela. Lotto 10°, 2° stralcio. Collegamento tra la S.S.V. Caltanissetta-Gela in contrada Lavanga di Jenco e l'abitato di Pietraperzia. Lavori di manutenzione straordinaria per l'apertura al traffico della bretella per Pietraperzia, collegamento tra la strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela e l'abitato di Pietraperzia. Importo complessivo E 3.189.903,17 di cui E 934.786,99 a valere sulle risorse del P.O.R. Sicilia. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/004;
5)  S.S. 626 Caltanissetta-Gela. Lavori di risanamento delle parti ammalorate delle strutture del viadotto Salso. Codice identificativo 1999.IT.16.1PO.011/6.01/6.1.14/005. Importo a valere sul P.O.R. E 1.549.370,70.

Art. 2

Sono inoltre imputati alla misura 6.01 del P.O.R Sicilia i lotti finanziari di completamento della programmazione 1994-1999 di cui all'allegato 5 dell'APQ del 5 ottobre 2001 relativi all'autostrada A20 Messina-Palermo le cui somme spese, a decorrere dall'1 gennaio 2002, sono ammesse alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sulla misura 6.01 in quanto coerenti con gli obiettivi globali e specifici del QCS, del P.O.R., con le disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti, ivi compresa la normativa specifica in materia di ammissibilità della spesa, con le disposizioni specifiche previste dal QCS, dal P.O.R. per l'asse 6 e dalla misura 6.01, che complessivamente vengono indicati nel modo seguente:
6)  autostrada A20 - Messina - Palermo. Lotti finanziari di completamento della programmazione 1994-1999. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/006.

Art. 3

Sono infine imputati al P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 6.01 del Complemento di programmazione, così come previsto dal 4° comma dell'art. 6 dell'A.P.Q. per le infrastrutture stradali del 5 ottobre 2001, i seguenti interventi, le cui somme spese e ritenute ammissibili per la realizzazione degli interventi in argomento, a far data dal 5 ottobre 1999, sono ammesse alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sulla misura 6.01 del Complemento di programmazione per un importo complessivo pari a E 291.055.281,55 in quanto coerenti con gli obiettivi globali e specifici del QCS, del P.O.R., con le disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti ivi compresa la normativa specifica in materia di ammissibilità della spesa, con le disposizioni specifiche previste dal QCS, dal P.O.R. per l'asse 6 e dalla misura 6.01:
7)  S.S. 117 - itinerario nord-sud - Lotto BS (dal Km. 38+700 al Km 42+600) - Codice identificativo 1999.IT. 16.1.PO.011/6.01/6.114/007. Importo E 49.615.632,12;
8)  S.S. 626 Caltanissetta-Gela - Lavori di costruzione lotto 6°, stralcio 2° tra le contrade Carruba e Tenutella, estesa Km. 3+983. Codice identificativo 1999.IT. 16.1.PO.011/6.01/6.1.14/008. Importo E 31.596.141,03;
9)  S.S. 626 Caltanissetta-Gela - Collegamento S.S n. 640, in contrada Savarino e la S.V. Caltanissetta-Gela in contrada Lavanca di Jenco. Lotto 9°, 2° stralcio. Lavori di completamento delle opere stradali. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/009. Importo E 4.442.066,45;
10)  strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A/19 Palermo-Catania. Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117/bis. Lotto 3°, stralcio 1°. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/010. Importo E 14.421.155,11;
11)  strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A/19 Palermo-Catania. Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117/bis. Lotto 3°, stralcio 2°. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/011. Importo E 28.957.753,83;
12)  strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A/19 Palermo-Catania. Tronco svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117/bis. Lotto 4°, stralcio 1°. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/012. Importo E 19.985.157,03;
13)  strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A/19 Palermo-Catania. Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117/bis. Lotto 4°, stralcio 2°. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/013. Importo E 25.284.417,98;
14)  strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A/19 Palermo-Catania. Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117/bis. Lotto 5°, stralcio 1°. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/014 Importo E 22.359.195,77;
15)  strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A/19 Palermo-Catania. Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117/bis. Lotto 5°, stralcio 2°. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/015. Importo E 35.254.251,73;
16)  strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A/19 Palermo-Catania. Tronco: svincolo Regalsemi - innesto S.S. 117/bis. Lotto 5°, stralcio 3. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/016. Importo E 24.814.999,97;
17)  itinerario Licata-Caltanissetta - S.S.V. Licata - torrente Braemi. Lotto 8°, stralcio 1°. Lavori di costruzione del tratto compreso tra la contrada Callara e la contrada Cipolla estesa Km. 3+839,32. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/017. Importo E 18.335.789,95;
18)  itinerario Licata-Caltanissetta - S.S.V. Licata - torrente Braemi. Lotto 8°, stralcio 2°. Lavori di costruzione del tratto compreso tra la contrada Cipolla e la S.S.V. Caltanissetta - Gela di Km. 2 + 675,05. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/018. Importo E 15.988.720,58.

Art. 4

Gli interventi elencati nei precedenti artt. 1), 2) e 3), imputati alla misura 6.01 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia, costituiscono un programma d'interventi che viene approvato con il presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, è soggetto al controllo preventivo di legittimità e pertanto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il necessario visto di competenza.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato, altresì, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2002.
  SCAMMACCA DELLA BRUCA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 agosto 2002, reg. n. 1, Assessorato dei lavori pubblici, fg. n. 7.
(2002.42.2544)
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DECRETO 28 giugno 2002.
Approvazione di interventi imputati alla misura 6.01 "Completamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale" delP.O.R. Sicilia 2000-2006.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e il decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999;
Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Viste le leggi regionali n. 8 del 17 marzo 2000, n. 6 del 3 maggio 2001, n. 22 del 29 dicembre 2001 e n. 2 del 26 marzo 2002;
Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260 del 21 giugno 1999;
Visto il Regolamento CE n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le Regioni italiane dell'obiettivo 1 (2000-2006), approvato dalla Commissione unione europea con decisione C/2000 n. 2050 dell'1 agosto 2000;
Visto il Programma operativo regionale 2000/2006 per la Sicilia n. 1999.IT.16.PO.011, approvato in data 8 agosto 2000 dalla Commissione europea con decisione C/2000 n. 2346;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 26 del 28 gennaio 2002;
Vista, in particolare, la scheda tecnica della misura 6.01 (Completamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale) del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia;
Vista la circolare del dipartimento della program mazione della Presidenza della Regione siciliana n. 1029/C/F1 del 13 luglio 2001, relativa ad approvazione graduatorie misure P.O.R. 2000/2006;
Viste le linee guida per la gestione finanziaria del P.O.R., elaborate congiuntamente dal dipartimento bilancio e tesoro e dal dipartimento della programmazione della Presidenza della Regione siciliana, così come modificate ed aggiornate con nota n. 404/P.3/C del 7 marzo 2002;
Visto l'accordo di programma quadro Stato-Regione per le infrastrutture stradali, sottoscritto in data 5 ottobre 2001, col quale il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione siciliana e l'A.N.A.S. hanno definito il quadro di riferimento delle necessità di qualificazione e potenziamento della rete stradale ed autostradale della Regione siciliana;
Viste le schede tecniche attività - intervento allegate all'accordo di programma quadro per le infrastrutture stradali, relative agli interventi in attuazione dell'accordo e redatte secondo lo standard previsto dalla delibera del C.I.P.E. n. 44/2000;
Visto il comma IV dell'art. 6 dell'accordo di programma quadro sopracitato che rinvia all'allegato 5 dello stesso, in cui sono riportati i seguenti interventi in corso di esecuzione sulla viabilità autostradale;
1)  autostrada Siracusa-Gela - Lotto n. 3 Avola. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/019. Im porto E 53.825.653,94;
2)  autostrada Siracusa-Gela - Lotto n. 4 Noto. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/020. Im porto E 67.963.144,95;
3)  autostrada Siracusa-Gela - Lotto n. 5 Rosolini. Codice identificativo 1999.IT.1.6.1.PO.011/6.01/6.1.14/021. Im porto E 52.491.129,33;
per un importo complessivo pari a E 174.279.928,21;
Vista la nota n. 3047 del 23 novembre 2001, con la quale il dipartimento lavori pubblici, già in occasione del comitato di sorveglianza del P.O.R. Sicilia del 17/18 dicembre 2001, al fine di scongiurare il meccanismo del disimpegno automatico delle risorse comunitarie richiamava il comma IV dell'art. 6 dell'accordo di programma quadro sopracitato che consente di poter utilizzare, ai fini della rendicontazione relativa ai programmi operativi comunitari 2000/2006, alcuni interventi sulla viabilità stradale e autostradale quali l'autostrada Messina-Palermo, la Siracusa-Gela e altri itinerari;
Vista la nota n. 2349 del 28 giugno 2002, con la quale il dipartimento regionale della programmazione, servizio interventi infrastrutturali U.O.B. II, ritiene che si possa procedere alla predisposizione del presente atto di formale verifica di coerenza dei criteri di selezione dei lotti, già realizzati e che hanno prodotto spesa, dell'autostrada Siracusa-Gela;
Vista la nota n. 1418 del 28 giugno 2002, con la quale il dipartimento regionale lavori pubblici ha richiesto al dipartimento regionale della programmazione di avviare la procedura scritta per l'inserimento nella scheda tecnica della misura 6.01 dei sopracitati lotti autostradali della Siracusa-Gela, in corso di realizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, sopracitato;
Visto il comma VIII dell'art. 39 della legge regionale n. 8 del 17 marzo 2000, che prevede, in applicazione dell'art. 30, comma 2, del Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260, che le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione all'Unione europea del programma operativo Regione Sicilia (5 ottobre 1999) possono essere ammesse alla rendicontazione dei fondi strutturali;
Vista la nota prot. n. 1235/F4/A dell'11 giugno 2002 del dipartimento programmazione, con la quale il Presidente della Regione siciliana sottolinea che le scelte progettuali effettuate prima dell'approvazione del P.O.R. devono essere imputate alla pertinente misura, se rispondenti ai criteri stabiliti nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2001, prot. n. 36433, con atto formale da adottarsi da parte del responsabile di misura entro il 30 giugno 2002;
Vista la nota n. 10137 del 18 giugno 2002 del Presidente della Regione siciliana, relativa ai criteri di selezione delle operazioni dei programmi operativi del Q.C.S. obiettivo n. 1 2000-2006 e all'adozione degli atti formali di verifica della coerenza dei progetti selezionati con gli obiettivi globali specifici del Q.C.S. e del P.O.R., con le disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti ivi compresa la normativa specifica in materia di ammissibilità della spesa e con le disposizioni specifiche previste dal Q.C.S. e dal P.O.R. per i singoli assi e misure;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, prot. n. 36433 del 17 settembre 2001, relativa ai criteri di selezione delle operazioni dei programmi operativi del Q.C.S., obiettivo n. 1 2000-2006;
Visto il quadro finanziario della misura riportato alla sezione terza, punto III.1 della scheda di misura 6.01, che si articola come segue:
-  costo totale: E 311.726.667,00;
-  totale risorse pubbliche: E 311.726.667,00;
-  risorse comunitarie: E 140.227.000,00;
-  contributi privati: 0;
-  tasso di partecipazione fondo strutturale: 45%;
Considerato che gli interventi sopradescritti, di cui all'allegato 5 dell'A.P.Q. sopracitato, risultano coerenti con gli obiettivi globali e specifici del Q.C.S. del P.O.R., con le disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti ivi compresa la normativa specifica in materia di ammissibilità della spesa, con le disposizioni specifiche previste dal Q.C.S., dal P.O.R. per l'asse 6 e dalla misura 6.01;
Ritenuto di dover approvare l'elenco dei suddetti interventi e di inserirli nel Programma operativo regionale 2000/2006;

Decreta:


Art. 1

Vengono imputati al P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 6.01 "Completamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale" del Complemento di programmazione, così come previsto dal IV comma dell'art. 6 dell'A.P.Q. per le infrastrutture stradali del 5 ottobre 2001, i seguenti interventi, le cui somme spese ritenute ammissibili per la realizzazione degli interventi in argomento, a far data dal 5 ottobre 1999, sono ammesse alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sulla misura 6.01 per l'importo complessivo di E 174.279.928,21, in quanto coerenti con gli obiettivi globali e specifici del Q.C.S. del P.O.R., con le disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti ivi compresa la normativa specifica in materia di ammissibilità della spesa, con le disposizioni specifiche previste dal Q.C.S., dal P.O.R. per l'asse 6 e dalla misura 6.01:
1)  autostrada Siracusa-Gela - Lotto n. 3 Avola. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/019. Im porto E 53.825.653,94;
2)  autostrada Siracusa-Gela - Lotto n. 4 Noto. Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/020. Im porto E 67.963.144,95;
3)  autostrada Siracusa-Gela - Lotto n. 5 Rosolini. Codice identificativo 1999.IT.1.6.1.PO.011/6.01/6.1.14/021. Im porto E 52.491.129,33.

Art. 2

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, è soggetto al controllo preventivo di legittimità e pertanto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il necessario visto di competenza.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato, altresì, nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2002.
  SCAMMACCA DELLA BRUCA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 agosto 2002, reg. n. 1 Assessorato dei lavori pubblici, fg. n. 8.
(2002.42.2544)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 30 agosto 2002.
Disposizioni relative al rilascio del riconoscimento di idoneità ad impianti e centri di quarantena che intendono effettuare importazioni di uccelli, diversi dal pollame.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, di attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi, intra-comunitari;
Visto il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, con cui è stato emanato il regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/539/CEE, relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intra-comunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e di uova da cova;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto sanità 18 novembre 1994, n. 13306;
Visto il decreto sanità 3 settembre 2001, n. 35771, registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato re gionale della sanità in data 11 settembre 2001 al n. 536 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 19 ottobre 2001, n. 50, con il quale si è proceduto a disciplinare il rilascio del riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di pollame ed uova da cova, con la contestuale iscrizione in un apposito registro regionale, necessario per effettuare gli scambi in tutto il territorio dell'Unione europea;
Vista la decisione della Commissione 2000/666/CE del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame;
Vista la decisione della Commissione 2001/106/CE del 24 gennaio 2001, che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri ai fini degli scambi intra-comunitari di animali vivi, di sperma e di embrioni nonchè le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione;
Vista la decisione della Commissione 2002/279/CE del 12 aprile 2002, che modifica la decisione 2000/666/CE e la decisione 2001/106/CE relativamente all'adozione di un modello degli elenchi di impianti o centri di quarantena riconosciuti ai fini delle importazioni di volatili negli Stati membri;
Vista la nota prot. 600.3/SA.22/2465 del 16 maggio 2002, con la quale il Ministero della salute, direzione generale della sanità pubblica veterinaria alimenti e nutrizione comunica che gli impianti o centri di quarantena per i volatili debbono essere conformi a quanto previsto dall'allegato II, sezioni IV, della decisione n. 2001/106/CE;
Considerato che l'art. 2, punto 4, della decisione della Commissione 2000/666/CE, così come modificato dalla decisione della Commissione 2002/279/CE prevede, tra l'altro, che i volatili sono trasportati ad un impianto o ad un centro di quarantena riconosciuto;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere ed emanare le necessarie istruzioni operative per il rilascio del riconoscimento di idoneità degli impianti e dei centri di quarantena i cui titolari intendono importare uccelli diversi dal pollame ai sensi della decisione della Commissione n. 2002/279/CE;
Considerato, infine, che possono essere utilizzate le stesse procedure e le stesse modalità, sia amministrative che finanziarie, adottate da questo Assessorato con il citato decreto 3 settembre 2001, n. 35771;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, le importazioni di uccelli, diversi dal pollame, possono essere effettuate solo ed esclusivamente tramite impianti o di centri di quarantena riconosciuti ai sensi della decisione della Commissione 2000/666/CE e successive modifiche ed integrazioni.
Il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di cui al comma precedente non comprende nè sostituisce eventuali autorizzazioni sanitarie e/o amministrative o nulla osta di competenza di altri enti o amministrazioni pubbliche.
Copia di ogni provvedimento sarà registrato in un apposito elenco regionale ed inviato, contestualmente alla notifica all'interessato, alla direzione generale della sanità pubblica veterinaria alimenti e nutrizione del Ministero della salute.

Art. 2

I titolari di impianti o di centri di quarantena, ricadenti nel territorio regionale, che intendono effettuare importazioni di uccelli, diversi dal pollame, debbono presentare a questo Assessorato, ispettorato veterinario, tramite il settore di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda unità sanitaria locale, competente per territorio, apposita istanza, in bollo, con la quale chiedono il rilascio del riconoscimento di idoneità e del relativo numero di identificazione.
All'istanza deve essere allegata, in originale o in copia conforme, la seguente documentazione:
1)  autorizzazione allo scarico;
2)  certificato di agibilità dei locali, completo della destinazione d'uso;
3)  pianta planimetrica, vistata da un tecnico qualificato, in scala 1/100 da cui risulti evidente la disposizione dei locali e delle singole attrezzature;
4)  certificato integrale di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato del titolare dell'impianto, di data non anteriore a mesi sei dalla presentazione dell'istanza, completo delle informazioni di cui all'art. 5 del D.M. 16 dicembre 1997, n. 486 e successive modifiche ed integrazioni;
5)  relazione tecnico-descrittiva della struttura completa delle indicazioni relative all'approvvigionamento idro-potabile ed alle modalità dello smaltimento dei liquami;
6)  copia della ricevuta del versamento dell'importo di E 520,00 effettuato sul capitolo "1753", titolo "2", rubrica "3", dell'Assessorato regionale della sanità, in conto entrata del bilancio della Regione siciliana, presso la Cassa provinciale della Regione siciliana. Tale importo non comprende, modifica o sostituisce il pagamento di eventuali tasse di concessione governative regionali;
7)  una marca da bollo del valore corrente.

Art. 3

Il settore di sanità pubblica veterinaria, entro 90 giorni dalla acquisizione delle istanze, dovrà trasmettere a questo Assessorato, ispettorato veterinario, copia del verbale di sopralluogo ispettivo da cui risulti che la struttura possiede tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalle specifiche norme, sia nazionali che comunitarie, vigenti in materia, unitamente alla istanza ed alla documentazione prodotta dall'interessato.
Il termine di cui al comma precedente viene interrotto dalla richiesta di atti o di documenti non confor-mi o mancanti o per carenza dei prescritti requisiti, accertata e verbalizzata nel corso del sopralluogo ispettivo.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 agosto 2002.
  BAGNATO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 16 settembre 2002 al n. 744.
(2002.40.2402)
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DECRETO 25 settembre 2002.
Integrazione dell'elenco dei centri provinciali autorizzati alla prescrizione e dispensazione degli interferoni per il trattamento dei pazienti affetti da sclerosi multipla.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visti i decreti legislativi n. 502/92, n. 517/93 e n. 229/99;
Vista la legge regionale n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1996, con il quale vengono individuati, tra l'altro, giusto l'allegato 3, i centri regionale e provinciali autorizzati alla prescrizione degli interferoni per la cura della sclerosi multipla, nell'ambito della Regione siciliana;
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1996, con il quale, al fine di migliorare l'organizzazione del servizio per i pazienti affetti da sclerosi multipla, viene previsto che l'elenco dei centri di coordinamento regionale e di quelli provinciali può essere costantemente aggiornato su iniziativa delle regioni e delle province autonome, anche in accoglimento delle indicazioni delle organizzazioni dei malati affetti da sclerosi multipla e della Società italiana di neurologia;
Visto l'art. 1 del medesimo decreto ministeriale 29 marzo 1996, con il quale l'elenco di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1996 viene sostituito per la parte relativa ai centri provinciali;
Visto il successivo art. 2 del sopradetto decreto ministeriale 5 febbraio 1996, con il quale viene data facoltà alle regioni ed alle province autonome di integrare l'elenco dei centri già autorizzati alla prescrizione e dispensazione degli interferoni per il trattamento dei pazienti affetti da sclerosi multipla, con altri centri provinciali, dandone comunicazione al Ministero della sanità;
Visti i decreti n. 18954 del 6 aprile 1996, n. 20014 del 9 dicembre 1997, n. 30632 del 9 novembre 1999;
Considerato che le finalità di cui al presente provvedimento rientrano tra gli obiettivi previsti dal vigente piano sanitario regionale approvato con D.P.R. 11 maggio 2000 di cui al punto 5.3 contrastare le principali patologie con specifico riferimento a quelle di particolare rilievo sociale;
Ritenuto necessario assicurare una idonea assistenza sanitaria ai pazienti affetti da sclerosi multipla, facilitandone l'accesso alle strutture specializzate, al fine di migliorare la qualità della vita attraverso l'organizzazione e la capillarità del servizio sul territorio della Regione siciliana;
Considerato che gli obiettivi fondamentali del programma triennale dell'AISM-CRS mirano alla qualità della vita ed al superamento del fenomeno dell'emigrazione socio sanitaria, in ragione della necessità di assicurare ai pazienti affetti da sclerosi multipla pari opportunità a prescindere dalla realtà territoriale di ciascuno e l'accesso diretto alle strutture specializzate in possesso dei parametri e standard qualitativi e professionali di settore;
Visto il decreto n. 36 del 18 gennaio 2002 ed il decreto n. 1495 del 5 agosto 2002, con i quali, ad integrazione dell'elenco di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 29 marzo 1996, sono stati individuati ed autorizzati altri centri provinciali alla prescrizione e dispensazione degli interferoni per il trattamento dei pazienti affetti da sclerosi multipla;
Vista la richiesta di riconoscimento dell'unità operativa di neurologia dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina quale centro per la prescrizione e dispensazione di terapie interferoniche ai pazienti affetti da sclerosi multipla;
Vista la delibera n. 1046 del 30 luglio 2002, con la quale la direzione generale dell'Azienda Papardo di Messina esprime parere favorevole affinché la richiesta possa essere inoltrata all'Assessorato della sanità al fine di ottenere tale riconoscimento;
Ritenuto opportuno integrare l'elenco dei centri provinciali autorizzati alla prescrizione e dispensazione di interferone per pazienti affetti da sclerosi multipla di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 29 marzo 1996 con l'individuazione di un ulteriore centro per le medesime finalità;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'elenco dei centri provinciali di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 29 marzo 1996 e ai decreti n. 36 del 18 gennaio 2002 e n. 1495 del 5 agosto 2002, autorizzati alla prescrizione e dispensazione delle specialità medicinali di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, viene integrato con l'inserimento del seguente centro:
-  provincia di Messina; centro provinciale: Centro sclerosi multipla; ubicazione: unità operative di neurologia - Azienda ospedaliera Papardo di Messina; medico di riferimento: dott. De Luca Giovanni; tel. 090-3992352 - 090-3992350, fax 090-3992350.

Art. 2

Al centro di cui all'art. 1 del presente decreto è fatto obbligo di attenersi all'espletamento dei compiti previsti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Resta fermo quant'altro previsto dai decreti n. 18954 del 6 aprile 1996, n. 20014 del 9 dicembre 1997 e n. 30632 del 9 novembre 1999.
Il presente decreto sarà inviato al Ministero della salute e pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 settembre 2002.
  AMARI 

(2002.40.2402)
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DECRETO 4 ottobre 2002.
Elenco regionale dei biologi ambulatoriali titolari di in carico a tempo indeterminato, valido per l'anno 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che prevede che per i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, in servizio alla data di entrata in vigore del precitato decreto legislativo n. 517/93, continuano a valere le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto il D.P.R. n. 446 del 21 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281/L del 28 dicembre 2001, con il quale è reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali;
Visto il summenzionato D.P.R. n. 446/01 ed in particolare il comma 2, art. 2, secondo il quale l'Assessorato regionale della sanità cura, per le singole categorie professionali, la tenuta di un elenco regionale dei professionisti titolari d'incarico a tempo indeterminato ai sensi del D.P.R. n. 458/98, nel quale vengono registrati i nominativi di tutti i professionisti confermati ai sensi del predetto D.P.R., l'orario di attività, le modalità di svolgimento presso ciascuna azienda sanitaria e l'anzianità del l'incarico ambulatoriale;
Viste le dichiarazioni ex art. 10 dell'accordo collettivo nazionale di che trattasi, rese dai biologi ambulatoriali titolari d'incarico a tempo indeterminato per le finalità di cui al predetto comma 2, art. 2 del D.P.R. n. 446/01;
Visti i nominativi dei biologi ambulatoriali titolari d'incarico a tempo indeterminato, nonché l'anzianità del l'incarico e l'orario di attività di ciascuno di essi, comunicati a questo Assessorato dai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia a seguito di specifica richiesta formulata con nota assessoriale n. 8 Dip/770 del 20 febbraio 2002.
Ritenuto di formulare l'elenco dei biologi ambulatoriali titolari d'incarico a tempo indeterminato secondo l'ordine derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 2, art. 5 del D.P.R. n. 446/01;
Ritenuto di dover approvare lo stesso con atto formale;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'elenco regionale dei biologi titolari d'incarico a tempo indeterminato valido per l'anno 2002.

Art. 2

Ogni variazione che intervenga nell'orario e nelle modalità di svolgimento dell'attività ambulatoriale dovrà essere comunicata dalle Aziende unità sanitarie locali all'Assessorato regionale della sanità, servizio 8 Dip. FSR, per l'aggiornamento del predetto elenco.
Il presente decreto sarà trasmesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 ottobre 2002.
  AMANDORLA 


(2002.41.2439)
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DECRETO 4 ottobre 2002.
Elenco regionale dei chimici ambulatoriali titolari di in carico a tempo indeterminato, valido per l'anno 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che prevede che per i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, in servizio alla data di entrata in vigore del precitato decreto legislativo n. 517/93, continuano a valere le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto il D.P.R. n. 446 del 21 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281/L del 28 dicembre 2001, con il quale è reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali;
Visto il summenzionato D.P.R. n. 446/01 ed in particolare il comma 2, art. 2, secondo il quale l'Assessorato regionale della sanità cura, per le singole categorie professionali, la tenuta di un elenco regionale dei professionisti titolari d'incarico a tempo indeterminato ai sensi del D.P.R. n. 458/98, nel quale vengono registrati i nominativi di tutti i professionisti confermati ai sensi del predetto D.P.R., l'orario di attività, le modalità di svolgimento presso ciascuna azienda sanitaria e l'anzianità del l'incarico ambulatoriale;
Viste le dichiarazioni ex art. 10 dell'accordo collettivo nazionale di che trattasi, rese dai chimici ambulatoriali titolari d'incarico a tempo indeterminato per le finalità di cui al predetto comma 2, art. 2 del D.P.R. n. 446/01;
Visti i nominativi dei chimici ambulatoriali titolari d'incarico a tempo indeterminato, nonché l'anzianità del l'incarico e l'orario di attività di ciascuno di essi, comunicati a questo Assessorato dai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia a seguito di specifica richiesta formulata con nota assessoriale n. 8 Dip/770 del 20 febbraio 2002.
Ritenuto di formulare l'elenco dei chimici ambulatoriali titolari d'incarico a tempo indeterminato secondo l'ordine derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 2, art. 5 del D.P.R. n. 446/01;
Ritenuto di dover approvare lo stesso con atto formale;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'elenco regionale dei chimici titolari d'incarico a tempo indeterminato valido per l'anno 2002.

Art. 2

Ogni variazione che intervenga nell'orario e nelle modalità di svolgimento dell'attività ambulatoriale dovrà essere comunicata dalle Aziende unità sanitarie locali all'Assessorato regionale della sanità, servizio 8 Dip. FSR, per l'aggiornamento del predetto elenco.
Il presente decreto sarà trasmesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 ottobre 2002.
  AMANDORLA 



(2002.41.2439)
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DECRETO 10 ottobre 2002.
Accordo regionale decentrato relativo all'emergenza sanitaria territoriale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 ottobre 2000, ed in particolare il capo V del predetto D.P.R. n. 270/2000, che disciplina l'emergenza sanitaria territoriale, demandando la regolamentazione di alcuni istituti alla contrattazione decentrata regionale;
Visto l'art. 12 del D.P.R. n. 270/2000, ai sensi del quale presso ciascuna Regione è costituito un comitato regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, preposto alla definizione degli accordi regionali;
Visto il decreto n. 271 dell'8 marzo 2002, con il quale è stato costituito il comitato regionale di medicina generale, composto da rappresentanti della parte pubblica e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria F.I.M.M.G., SNAMI, Intesa sindacale (SUMAI, SIMET, CISL Medici) e Federazione medici;
Visti i verbali del comitato regionale relativi alle riunioni concernenti le trattative finalizzate alla stipula degli accordi regionali sull'emergenza sanitaria territoriale;
Preso atto che le suddette trattative si sono concluse in data 25 luglio 2002 con la sottoscrizione dell'accordo allegato al presente provvedimento da parte del comitato regionale;
Ritenuto di dover rendere esecutivo il succitato accordo, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Decreta:


Articolo unico

E' reso esecutivo l'accordo regionale, relativo agli istituti normativi ed economici dell'emergenza sanitaria territoriale allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sottoscritto in data 25 luglio 2002, ai sensi di quanto disposto nel capo V dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 10 ottobre 2002.
  CITTADINI 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.42.2529)
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DECRETO 24 ottobre 2002.
Riassetto della rete infettivologica della Regione siciliana.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 413 del 30 dicembre 1996, con il quale è stata disposta l'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 446 del 28 dicembre 1996: "Legge 18 luglio 1996, n. 382 - Ristrutturazione della rete ospedaliera della Regione siciliana";

Visto l'art. 4, comma 7, della legge regionale n. 10/2000;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 499 dell'11 dicembre 2001: "Riassetto della rete infettivologica della Regione siciliana";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 230 dell'11 luglio 2002: "Rimodulazione dei posti letto in relazione alle esigenze infettivologiche provinciali";
Ritenuto di dover dare esecuzione alle predette deliberazioni della Giunta regionale e, di conseguenza, individuare i posti letto afferenti alla disciplina di malattie infettive all'interno dei presidi ospedalieri della Regione, nonché procedere al riassetto complessivo della rete infettivologica regionale nelle more del riassetto complessivo della rete ospedaliera della Regione;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa indicati e nelle more del riassetto complessivo della rete ospedaliera della Regione, la rete infettivologica regionale ed i posti letto afferenti alla disciplina di malattie infettive all'interno dei presidi ospedalieri della Regione sono quelli individuati nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 499 dell'11 dicembre 2001 "Riassetto della rete infettivologica della Regione siciliana" e n. 230 dell'11 luglio 2002 "Rimodulazione dei posti letto in relazione alle esigenze infettivologiche provinciali" che, quali allegati 1 e 2, fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Gli oneri che scaturiscono dal presente provvedimento troveranno copertura con i fondi derivanti dalla legge n. 135/90.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale sanità per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana comprensivo degli allegati.
Palermo, 24 ottobre 2002.
  CITTADINI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 28 ottobre 2002 al n. 483.
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(2002.43.2590)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 13 settembre 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazzarino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 10624 del 20 giugno 2002, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 38728 del 21 giugno 2002, con cui il comune di Mazzarino ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale adottata con delibera consiliare n. 96 del 28 dicembre 2001;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 96 del 28 dicembre 2001, con la quale, ai sensi della legge regionale n. 71/78, è stata adottata la variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Mazzarino al fine di destinare, in esito alla richiesta della ditta D'Alessandra s.r.l., a zona per attività commerciale per la realizzazione di un fabbricato, un'area di verde agricolo ricadente in contrada Fiorentino ed individuata in catasto nel foglio di mappa 73/A, part. 742;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione, datata 19 giugno 2002, a firma del segretario generale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di opposizioni e osservazioni avverso la variante adottata;
Vista la delibera n. 49 del 20 maggio 2002, con la quale il consiglio comunale ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante adottata;
Visto il parere n. 37/2001 del 12 dicembre 2001 espresso, con prescrizioni, dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 218 del 18 luglio 2002, con cui l'unità operativa 3.1/DRU di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 55 del 18 luglio 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato
Il comune di Mazzarino è dotato di piano regolatore generale, approvato con decreto n. 170 del 12 giugno 1980. In tale strumento urbanistico non sono state previste specificatamente aree destinate ad insediamenti di tipo commerciale ma soltanto zone miste destinate per un massimo di 2/3 alla residenza e per il resto al commercio ed ai servizi. Il comune di Mazzarino, nell'adottare la variante in esame, ritiene che non sia possibile allocare l'iniziativa all'interno delle aree previste per il commercio dal vigente piano regolatore generale. Tenuto conto di tale circostanza, del fatto che l'intervento ricade comunque in un contesto già urbanizzato e che rientra nei progetti facenti capo al "contratto d'area di Gela" ed è quindi inserito in una programmazione socio-economica di tipo territoriale, si può condividere sotto questo aspetto la scelta localizzativa. Per quanto riguarda, invece, i parametri urbanistici ed edilizi adottati si ritiene che gli stessi siano troppo generici e vadano senz'altro riportati a quelli previsti per gli insediamenti di tipo commerciale dal decreto interministeriale n. 1444/68, art. 5, n. 2. Pertanto, a 100 mq. di superfice lorda pavimentata degli edifici previsti dovrà corrispondere, escluse le sedi viarie, una superficie minima di 80 mq., della quale almeno la metà destinata a parcheggio in aggiunta a quelli previsti dall'art. 18 della legge n. 765/67. L'indice volumetrico prescelto, considerato il carattere urbanizzato del contesto territoriale circostante può essere condiviso nella misura di mc/mq. 1,5. Per quanto riguarda le distanze dovrà essere rispettato il limite minimo dai confini stabilito dall'art. 9 del citato decreto interministeriale con particolare riguardo a quelli relativi alle distanze dalle sedi viarie e da eventuali edifici preesistenti. In definitiva si ritiene che la variante urbanistica adottata dal comune di Mazzarino con la delibera consiliare n. 96 del 28 dicembre 2001 e finalizzata alla realizzazione di un fabbricato da destinare ad attività commerciale in contrada Fiorentino, possa essere condivisa, seppure con le modifiche e prescrizioni discendenti dalle considerazioni sopra esposte. In tali termini è la proposta della scrivente unità operativa.";
Visto il voto n. 680 dell'1 agosto 2002 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla citata proposta dell'unità operativa 3.1/DRU, ha ritenuto meritevole di approvazione la "variante urbanistica per la realizzazione di un fabbricato da destinare ad attività commerciale in contrada Fiorentino";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica che fa proprio quanto reso dall'U.O.3.1 con la proposta n. 55 del 18 luglio 2002;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 680 dell'1 agosto 2002 nonché alle prescrizioni indicate nel parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Mazzarino, adottata con delibera consiliare n. 96 del 28 dicembre 2001, riguardante la modifica da zona agricola "E" a zona per attività commerciale di un'area sita in contrada Fiorentino e censita in catasto al foglio di mappa 73/A, part. 742.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1.  parere n. 55 del 18 luglio 2002 reso dall'U.O. 4.2/D.R.U.; 
 2.  voto n. 680 dell'1 agosto 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica; 
 3.  delibera consiliare n. 96 del 28 dicembre 2001; 
 4.1.1.  relazione generale; 
 5.2.1.  inquadramento territoriale scala 1:50.000; 
 6.2.2.  corografia scala 1:25.000; 
 7.2.3.  inquadramento urbano scala 1:10.000; 
 8.2.4.  stato di fatto scala 1:1.000; 
 9.2.5.  planimetria catastale scala 1:1.000; 
10.2.6.  stralcio strumento urbanistico vigente scala 1:2.000; 
11.2.7.  stralcio strumento urbanistico in itinere scala 1:2.000; 
12.2.8.  carta tematica dell'uso del suolo nelle aree di potenziale espansione scala 1:10.000; 
13.2.9.  carta dei vincoli scala 1:25.000; 
14.2.10.  carta vincolo idrogeologico scala 1:25.000; 
15.3.1.  variante urbanistica scala 1:1.000; 
16.3.2.  zonizzazione di progetto scala 1:500; 
17.3.3.  zonizzazione di progetto su catastale scala 1:1000; 
18.3.4.  infrastrutture e reti tecnologiche scala 1:500; 
19.3.5.  relazione sulle infrastrutture e reti tecnologiche; 
20.  relazione geologica (studio geologico-geomor fologico). 


Art. 2

Il comune di Mazzarino resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 settembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.38.2265)
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DECRETO 13 settembre 2002.
Approvazione di variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune di Monreale.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 apri le 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Premesso:
- con foglio prot. n. 14625 del 9 giugno 2001, il co mune di Monreale ha trasmesso, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la delibera consiliare n. 39 del 27 marzo 2001, con la quale è stata adottata la variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero da realizzare sulla strada statale n. 186;
- con dirigenziale prot. n. 42634 del 30 luglio 2001, esaminata la documentazione pervenuta, la variante in argomento è stata restituita in quanto ritenuta non meritevole di approvazione;
- con successivo foglio prot. n. 23481 del 2 ottobre 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 9143 del 13 febbraio 2002, il comune di Monreale ha richiesto il riesame della variante documentando la stessa, tra l'altro, con l'invio dell'atto deliberativo n. 47 del 28 giugno 2001, con cui il consiglio di amministrazione dell'Azienda provinciale per l'incremento turistico ha espresso parere favorevole all'iniziativa;
- con ulteriori fogli prot. n. 7247 del 26 marzo 2002 e n. 14719 dell'1 luglio 2002, il comune di Monreale ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa;
Vista la delibera n. 39 del 27 marzo 2001, esecutiva ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 48/91, secondo quanto attestato dal segretario generale in calce alla stessa, con la quale il consiglio comunale, al fine di consentire l'iniziativa proposta dalla ditta Santino Domenico, ha adottato la variante al piano regolatore generale vigente finalizzata alla realizzazione di un complesso turistico alberghiero da realizzare lungo la S.S. 186 in contrada Santa Domenica su area dell'interessato censita in catasto al foglio 21, particella 101;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 1 luglio 2002, a firma del vice segretario generale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di opposizioni e reclami avverso la variante adottata;
Visto il parere, datato 18 aprile 1997, espresso dal l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, in merito alla revisione del piano regolatore generale;
Vista la nota prot. n. 318 del 24 luglio 2002, con cui il servizio III/D.R.U. unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 318 del 24 luglio 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
...si è rilevato che con la variante proposta si intendono modificare gli indici edificatori del lotto di terreno del sig. Santino Domenico, al fine di consentire l'attuazione di un progetto, presentato dallo stesso al comune e relativo alla realizzazione di una struttura destinata allo svolgimento di un'attività turistico-alberghiera. Detta va riante interessa un'area di circa 2.800 mq. posta a valle della strada statale n. 186 in territorio comunale, destinata a zona territoriale omogenea VL3 per edilizia rada, in cui è possibile insediare strutture ricettive, di cui si intendono appunto, modificare gli indici edificatori, ritenuti insufficienti all'attuazione del progetto proposto dall'interessato.

      | Previsto | Indice | dal piano | di progetto     | regolatore generale |  
If      0,10 mc./mq. 2,00 mc./mq. 
Rapporto copertura      4,00% 18,00% 
Altezza max      4,5 ml. 11,00 ml. 
Distanza dai confini   
  dalle strade     10,00 ml. dagli edifici 7,50 = altezza 
Superficie parcheggi          0.20/mc. 
Aree libere          Piantumazione alto fusto 

Visti gli atti di pubblicazione, effettuate nei termini e nei modi previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e rilevato che sulle stesse non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;
Vista la delibera dell'atto deliberativo n. 47 del 28 giugno 2001 del consiglio di amministrazione dell'Azienda provinciale per l'incremento turistico con la quale si ritiene il progetto idoneo e si assegna la classifica di tre stelle;
Vista la relazione dell'ufficio nella quale si evidenzia che la distanza dalla strada statale n. 186, declassata a traversa interna, dall'edificio, sarà di m. 20,00;
Visti gli elaborati progettuali richiamati in delibera e che si intendono di seguito riportati;
Rilevato che la variante in argomento è munita del parere del Genio civile redatto in occasione della variante al piano regolatore generale riguardante la zona a valle della strada statale n. 186 fino ai confini amministrativi dei comuni di Palermo ed Altofonte;
Per quanto sopra riportato ed alla luce dell'ulteriore documentazione fornita dall'Amministrazione in sede di riproposizione, questo servizio III ritiene la variante così come proposta meritevole di approvazione nei limiti dei parametri edificatori in progetto previsti";
Visto il voto n. 691 dell'1 agosto 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito si riporta in stralcio:
"...Omissis...
- Considerato che sulla base di quanto espresso nel parere, prot. n. 318 del 24 luglio 2002, reso dall'ufficio, la variante in argomento, finalizzata alla realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in contrada Santa Domenica lungo la S.S. 186, consente modifiche di alcuni parametri previsti nelle norme di attuazione, dal momento che l'area interessata è normata come zona territoriale omogenea "VL3" dal vigente piano regolatore generale, quindi con destinazione compatibile con l'intervento che si vuole realizzare. Intervento questo tendente alla creazione di strutture ricettive che consentirebbero il rilancio del settore turistico con innegabili risvolti occupazionali;
- Ritenuto che per la variante in argomento si possano condividere le motivazioni contenute nel parere dell'ufficio prot. n. 318 del 24 luglio 2002. Ovviamente la suddetta variante è vincolata alla realizzazione del progetto in esame.
Per quanto sopra il Consiglio è del parere che la va riante al piano regolatore generale del comune di Monreale per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in contrada Santa Domenica lungo la strada statale n. 186, nell'area identificata nel nuovo catasto urbano alla particella 101, foglio di mappa 21, adottata dal consiglio comunale con la deliberazione n. 39 del 27 marzo 2001, possa essere condivisa sulla base delle superiori considerazioni e sulla base delle motivazioni contenute nel parere dell'ufficio, prot. n. 318 del 24 luglio 2002, che qui si intende integralmente riportato";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 691 dell'1 agosto 2002 del Consiglio regionale del l'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 691 del l'1 agosto 2002 e fermo restando il rispetto delle vigenti prescrizioni dello strumento urbanistico generale non oggetto di modifica, è approvata la variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune di Monreale, adottata con delibera consiliare n. 39 del 27 marzo 2001, finalizzata alla realizzazione di un complesso turistico alberghiero in contrada Santa Domenica lungo la strada statale n. 186.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne co stituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 318 del 24 luglio 2002 reso dal servizio III;
2)  voto n. 691 dell'1 agosto 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera consiliare n. 39 del 27 marzo 2001;
4)  relazione;
5)  stralcio del piano regolatore generale vigente approvato con decreto n. 213 del 9 agosto 1980;
6)  localizzazione intervento in variante;
7)  stralcio aerofotogrammetrico - stralcio catastale;
8)  relazione geologico tecnica;
9)  studio geologico;
10)  inquadramento territoriale.

Art. 3

Il comune di Monreale resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 settembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.39.2304)
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DECRETO 16 settembre 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Milazzo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dal l'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge 21 aprile 1995 n. 40;
Visto l'art. 68 della legge 27 aprile 1999 n. 10;
Visti i fogli sindacali prot. n. 12241 del 15 ottobre 2001 e prot. n. 4304/20008 del 16 maggio 2002, assunti - rispettivamente - al protocollo di questo Assessorato al n. 59375 del 18 ottobre 2001 ed al n. 29109 del 17 maggio 2002, con i quali il comune di Milazzo ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla realizzazione di un parcheggio interrato in piazza XXV Aprile;
Vista la delibera n. 100 del 27 ottobre 2000, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale il consiglio comunale di Milazzo, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78, ha localizzato ed approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un parcheggio interrato in piazza XXV Aprile;
Visti gli atti relativi alle procedure di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione dell'11 ottobre 2001, a firma del segretario generale e del sindaco, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota, prot. n. 9749 del 10 maggio 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ha espresso parere favorevole a condizioni;
Vista la nota prot. n. 5 del 3 ottobre 2000, con la quale l'Unità sanitaria locale n. 5 di Messina ha espresso parere favorevole ai soli fini igienico-sanitari;
Vista la nota prot. n. 409 del 10 giugno 2002 con cui l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 33 del 10 giugno 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  il comune di Milazzo è in atto dotato di un P.R.G. approvato con decreto n. 958 del 24 luglio 1989;
-  la variante di che trattasi riguarda un'area già destinata a parcheggi nel vigente P.R.G., i cui vincoli preordinati all'espropriazione risultano scaduti;
-  l'area, avente un'estensione pari a mq. 4.400, è naturalmente depressa rispetto alla strada circostante e risulta compresa tra le vie Vittorio Veneto e cap. Massimo Scala, in prossimità dello sbocco della nuova viabilità a scorrimento veloce di collegamento tra la città di Milazzo e l'autostrada PA/ME, in una zona a notevole presenza di terziario avanzato ed in vicinanza dell'area portuale;
-  l'intervento previsto consiste nella realizzazione di un parcheggio pubblico ad un piano sotto terra con utilizzazione, per circa il 50%, dello spazio sovrastante quale parcheggio esterno;
-  è prevista la capacità di n. 180 posti auto nel piano interrato e di ulteriori n. 101 posti nell'area esterna;
-  lo spazio esterno non occupato dai parcheggi è destinato ad una sistemazione di arredo urbano;
-  il progetto è munito dei pareri richiesti;
-  sono state esperite le procedure di pubblicazione;
Ritenuto che:
-  la variante non altera l'assetto territoriale previsto dal vigente P.R.G. non essendo altro che una riproposizione dei vincoli scaduti;
-  la proposta risulta essere di rilevante interesse pubblico nella considerazione della necessità di fornire il comune di Milazzo di aree a parcheggio ed in particolare l'infrastruttura assume la funzione di interscambio tra il trasporto terrestre e quello marittimo di quanti sono diretti alle isole Eolie ed in genere tra il trasporto privato e quello pubblico;
E' del parere che la variante proposta dal comune di Milazzo, approvata con delibera consiliare n. 100 del 27 ottobre 2000, relativa ai lavori per la realizzazione di un parcheggio interrato in piazza XXV Aprile sia meritevole di approvazione.";
Visto il voto n. 681 dell'1 agosto 2002, il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente le considerazioni rappresentate dall'unità operativa 4.1 con la proposta sopra citata, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante adottata con delibera del consiglio comunale di Milazzo n. 100 del 27 ottobre 2000, relativa al progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato in piazza XXV Aprile;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 681 dell'1 agosto 2002 espresso in conformità alla proposta del l'unità operativa 4.1/D.R.U. n. 33 del 10 giugno 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e successive modifiche e integrazioni, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 681 dell'1 agosto 2002 nonché alle condizioni dettate dagli uffici in premessa richiamati, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Milazzo, adottata con delibera consiliare n. 100 del 27 ottobre 2000, conseguente all'approvazione del progetto relativo ai lavori per la realizzazione di un parcheggio interrato in piazza XXV Aprile.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere unità operativa 4.1/D.R.U. prot. n. 409 del 10 giugno 2002;
 2)  voto C.R.U. n. 681 dell'1 agosto 2002;
 3)  delibera C.C. n. 100 del 27 ottobre 2000;
 4)  tav.  1  -  corografia, stralcio P.R.G., stralcio programma triennale parcheggi, stralcio catastale; 
 5)  tav.  2  -  rilievo stato attuale scala 1:200; 
 6)  tav.  3  -  planimetria con impianti idrico e fo gnan te esistenti scala 1:200; 
 7)  tav.  4  -  planimetria con impianto pubblica illuminazione esistente scala 1:200; 
 8)  tav.  5  -  planimetria generale di progetto scala 1:200; 
 9)  tav.  6  -  posizionamento intervento pianta fondazioni scala 1:200; 
10)  tav.  7  -  pianta piano parcamento interno quota, m. -3,55 scala 1:200; 
11)  tav.  8  -  pianta schemi parcamento scala 1:200; 
12)  tav.  9  -  sezione ovest-est scala 1:100; 
13)  tav. 10  -  sezione nord-sud scala 1:100; 
14)  tav. 11  -  dettaglio sezione ovest-est scala 1:50; 
15)  tav. 12  -  particolare uscita uffici - pianta e sezione scala 1:50; 
16)  tav. 13  -  particolare uscita uffici - pianta e se zio ne scala 1:50; 
17)  tav. 14  -  spaccato assonometrico scala 1:200; 
18)  tav. 15f-  galleria uscita di emergenza scala 1:100; 

19)  relazione tecnica illustrativa;
20)  relazione impatto ambientale;
21)  relazione geologica.

Art. 3

Il comune di Milazzo dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta ne cessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Milazzo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.39.2311)
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DECRETO 16 settembre 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 1, comma 5, della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78;
Visto il foglio n. 6683 del 2 maggio 2002, con il quale il comune di Modica ha trasmesso, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, la documentazione ri guardante la variante al P.R.G. per la realizzazione di un campo di calcetto e tennis in contrada Montesano;
Vista la delibera consiliare n. 112 del 7 dicembre 2001, esecutiva ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 44/91, con cui, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, è stato approvato, in variante allo strumento urbanistico generale, il progetto per la realizzazione di un campetto di calcetto e tennis in contrada Montesano del citato comune;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 167/62;
Vista l'attestazione, resa dal segretario generale in calce agli atti di pubblicazione, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito nonché attestante l'assenza di opposizioni avverso gli atti adottati;
Visto il parere n. 12229 del 16 luglio 2001, reso dal l'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere igienico sanitario "favorevole a condizioni" reso dalla A.U.S.L. di Ragusa, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21 con foglio n. 105 del 10 febbraio 2001;
Vista la nota prot. n. 166 del 27 giugno 2002, con cui l'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 28 del 27 giugno 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  il comune di Modica è dotato di P.R.G., approvato con DD.AA. n. 16 dell'1 febbraio 1977 e n. 143 del 14 luglio 1977, i cui vincoli preordinati all'espropriazione sono scaduti a far data dal 31 dicembre 1993;
-  per come risulta dalla delibera di approvazione, il progetto è stato approvato in linea tecnica con parere dell'U.T.C. n. 36/2001;
-  l'area prescelta risulta essere ben servita dalla viabilità esistente in quanto è ubicata a ridosso della strada provinciale S. Giacomo-Montesanto;
-  l'attrezzatura in progetto, a servizio della comunità residente in contrada Montesanto, è, altresì, situata in adiacenza alle attrezzature preesistenti costituite dalla scuola elementare e dalla chiesa parrocchiale.
Per tutto quanto precede, questa unità operativa è del parere che la variante al piano regolatore generale, per la realizzazione di un campetto polivalente di calcetto e tennis, sito in contrada Montesano approvata con delibera consiliare n. 112 del 7 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, sia meritevole di approvazione.";
Visto il voto n. 679 dell'1 agosto 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente le considerazioni rappresentate dall'unità operativa 4.2 con la proposta n. 28 del 27 giugno 2002 sopra citata, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante, riguardante il progetto per la realizzazione di un campetto di calcetto e tennis in contrada Montesano, adottata dal consiglio comunale di Modica con delibera n. 112 del 7 dicembre 2001;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 679 dell'1 agosto 2002, espresso in conformità alla proposta del l'unità operativa 4.2/D.R.U. n. 28 del 27 giugno 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modifiche, in conformità al parere espresso dal C.R.U. con voto n. 679 dell'1 agosto 2002 nonché alle condizioni dettate dagli uffici in premessa richiamati, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Modica, finalizzata alla realizzazione del progetto di un campo polivalente di calcetto e tennis in contrada Montesano, adottata dal consiglio comunale con delibera n. 112 del 7 dicembre 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 28 del 27 giugno 2002 dell'unità operativa 4.2/D.R.U.;
2)  voto C.R.U. n. 679 dell'1 agosto 2002;
3)  delibera consiliare n. 28 del 27 dicembre 2001;
4)  tav.  A1 - relazione; 
5)  tav.  1 - stralcio carta I.G.M. a scala 1:25.000 con individuazione dell'area interessata - stralcio P.R.G. vigente scala 1:10.000 e stralcio catastale a scala 1:4.000 con visualizzazione dell'area interessata; 
6)  tav.  2 - planimetria generale e planimetria quotata a scala 1:200; 
7)  tav.  3 - profili trasversali e profili longitudi nali; 
8)  tav.  4 - edificio spogliatoi e servizi: planimetria con arredi, planimetria quotata e planimetria copertura a scala 1:50; 
9)  tav.  5 - edificio spogliatoi e servizi: planimetria schema di fondazioni e planimetria con impianti tecnologici a scala 1:50; 
10)  tav.  6 - edificio spogliatoi e servizi: prospetti, sezioni, assonometria scala 1:50; 
11)  tav.  7 - campo di gioco: planimetria e assonometria a scala 1:200 e sezione trasversale - particolare a scala 1:20; 
12)  tav.  8 - piano particellare di esproprio; 

13)  relazione geologica a firma del geol. Pietro Spadaro.

Art. 3

Il comune di Modica dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto.

Art. 4

Il comune di Modica resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.39.2312)
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DECRETO 16 settembre 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Randazzo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio 337/U.T.U. del 10 maggio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 28181 del 15 marzo 2002, con il quale il sindaco del comune di Randazzo ha trasmesso a questo Assessorato gli atti e gli elaborati relativi ad una variante al piano regolatore generale per la realizzazione dell'ampliamento e completamento del cimitero comunale;
Vista la delibera consiliare n. 46 del 18 ottobre 2001, con la quale il consiglio comunale di Randazzo ha adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78, la variante riguardante il progetto esecutivo dell'ampliamento del cimitero co munale;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 167/62;
Viste le certificazioni del 9 aprile 2002, a firma congiunta del segretario generale comunale e del sindaco, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante che non risultano prodotte osservazioni ed opposizioni avverso la variante stessa;
Visto il parere, prot. n. 30463 del 18 ottobre 2000, espresso dall'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista l'autorizzazione prot. n. 540 del 7 febbraio 2001, concessa dal Ministero dei trasporti e della navigazione in deroga al D.P.R. n. 753/1980;
Vista la proposta n. 22 del 19 giugno 2002, formulata sulla scorta degli atti trasmessi dal comune di Randazzo, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dal servizio 4/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis"
Considerato che:
-  la procedura seguita dal comune appare conforme alla legge;
-  l'intervento progettuale di che trattasi è finalizzato alla realizzazione di un'opera di pubblica utilità;
-  l'ufficio del Genio civile, con provvedimento prot. n. 30463 pos. 428 del 18 ottobre 2000, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/1974, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni geologico-tecniche rilevate al punto 10 dei considerata contenuti nel medesimo provvedimento;
-  il Ministero dei trasporti e della navigazione - Ferrovia circumetnea, con nota prot. n. 540 del 7 febbraio 2001, ha rilasciato autorizzazione in deroga alle distanze legali e nel rispetto del progetto in argomento con la prescrizione che "il muro di recinzione, fermo restando il rispetto del confine della proprietà demaniale, dovrà essere realizzato, in ogni caso, alla distanza minima di m. 2,00 dalla scarpata ferroviaria";
-  gli elaborati progettuali riportano il parere favorevole dell'unità sanitaria locale n. 3 di Bronte, ai sensi dell'art. 15, legge regionale n. 21/1985;
-  la fascia di rispetto cimiteriale di cui al progetto appare compatibile fatto salvo il rilascio di eventuale provvedimento sanitario;
-  il progetto, con le prescrizioni di cui ai pareri di legge su riportati, risulta compatibile sotto l'aspetto urbanistico.
Per quanto sopra esposto, si propone che il progetto per ampliamento e completamento del cimitero comunale, approvato con delibera consiliare n. 46/2001 in variante al vigente piano regolatore generale, sia meritevole di approvazione nel rispetto di cui ai superiori considerata e fatto salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.";
Visto il voto n. 663 del 18 luglio 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la sopracitata proposta del servizio 4/D.R.U., ha ritenuto meritevole di approvazione la variante urbanistica per la "realizzazione dell'ampliamento e completamento del cimitero comunale di Randazzo", adottata dal consiglio comunale con delibera n. 46 del 18 ottobre 2001;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 663 del 18 luglio 2002, che richiama integralmente la proposta del servizio 4/D.R.U. n. 22 del 19 giugno 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della legge n. 1/78 come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, in conformità al citato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 663 del 18 luglio 2002 nonché alle condizioni dettate dagli uffici in premessa citati, è approvata la variante al piano regolatore generale di Randazzo, adottata con delibera consiliare n. 46 del 18 ottobre 2001, conseguente all'approvazione del progetto per l'ampliamento e completamento del cimitero comunale.

Art. 2

Fanno parte del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta del servizio 4/D.R.U. n. 22 del 19 giugno 2002;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 663 del 18 luglio 2002;
3)  delibera consiliare n. 46 del 18 ottobre 2001;
4)  all.  1  -  relazione generale; 
5)  tav.  1  -  corografia ed aerofotogrammetria; 
6)  tav.  2  -  stralcio strumento urbanistico; 
7)  tav.  3  -  corografia con individuazione fascia di rispetto; 
8)  tav.  4  -  rilievo plano-altimetrico; 
9)  tav.  5A  -  planimetria degli sbancamenti; 
10)  tav.  5B1  -  sezione terreno; 
11)  tav.  5B1-bis  -  sezione terreno; 
12)  tav.  5B2  -  sezione terreno; 
13)  tav.  5B3  -  sezione terreno; 
14)  tav.  5B4  -  sezione terreno; 
15)  tav.  6  -  planimetria cimitero esistente; 
16)  tav.  7  -  planimetria di progetto; 
17)  tav.  8  -  planimetria ampliamento e destinazione zone; 
18)  tav.  9  -  planimetria ampliamento quotata; 
19)  tav.  14  -  planimetria percorsi; 
20)  all.  3A  -  elementi di confronto con l'opera nella sua generale funzionalità - rela zione; 
21)  all.  3B  -  elementi di confronto con l'opera nella sua generale funzionalità - planimetria generale; 
22)  all.  7  -  piano particellare di esproprio e relazione di stima; 

23)  relazione tecnica integrativa;
24)  relazione geologica tecnica;
25)  integrazione allo studio geologico-tecnico.

Art. 3

Il comune di Randazzo dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o con cessio ne necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Randazzo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.39.2307)
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DECRETO 16 settembre 2002.
Approvazione di modifiche al regolamento edilizio e alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Riposto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 2034 del 29 gennaio 2002, con il quale il comune di Riposto ha trasmesso, unitamente alle delibere consiliari nn. 42 del 16 marzo 2000, 65 del 23 maggio 2000 e 108 del 19 settembre 2000, la documentazione inerente le modifiche apportate al regolamento edilizio ed alle norme di attuazione del piano regolatore generale;
Viste le delibere n. 42 del 16 marzo 2000, n. 65 del 23 maggio 2000 e n. 108 del 19 settembre 2000, con le quali il consiglio comunale di Riposto, con emendamenti, ha adottato le modifiche all'art. 60 del vigente regolamento edilizio ed all'art. 2 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale;
Visti gli atti di pubblicazione resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Viste le dichiarazioni, rese dal sindaco e dal funzionario responsabile, in ordine all'espletamento della procedura di pubblicazioni nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso le deliberazioni consiliari di adozione;
Vista la nota n. 208 del 27 maggio 2002, con la quale il servizio IV di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi alla richiesta, la proposta n. 18 del 27 maggio 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
La proposta di modifica in argomento è relativa all'art. 60 "opifici industriali" del regolamento edilizio, annesso al vigente piano regolatore generale e all'art. 2 "disposizioni generali sull'attività edilizia" delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale approvato con decreto n. 241 del 15 aprile 1993, di cui alle delibere consiliari n. 42/2000, n. 65/2000 e n. 108/2000. L'atto consiliare n. 42/2000 fa parte integrante e sostenziale (allegato "H") della successiva delibera n. 65/2000.
In ultima analisi, la suddetta proposta di modifica adottata, così come emendata, è contenuta relativamente all'art. 2 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale, nell'allegato "L" della delibera consiliare n. 65/2000 mentre, relativamente all'art. 60 del regolamento edilizio annesso al vigente piano regolatore generale, nell'allegato "B" della delibera consiliare n. 108/2000 più volte citata.
Considerato che la proposta di modifica al regolamento edilizio ed alle norme di attuazione del piano regolatore generale in argomento appare compatibile con l'assetto territoriale del comune di Riposto, fermo restando il rispetto delle leggi in materia ambientale e, tenendo conto delle prescrizioni di seguito riportate:
-  al comma 6 dell'art. 60 del regolamento edilizio, occorre aggiungere le seguenti parole "secondo le disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/1978 e successive modifiche ed integrazioni";
-  al comma II, punto 2, dell'art. 2 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, occorre sostituire la parola "modesta" in " molesta" poiché erroneamente trascritta nell'allegato L della delibera consiliare n. 65/2000;
-  al comma III dell'art. 2 delle norme di attuazione del piano regolatore generale occorre cassare le parole "a giudizio del sindaco" in relazione alla normativa di cui alla legge regionale n. 23/1998.
Per quanto sopra esposto, si propone che la modifica all'art. 60 del regolamento edilizio ed all'art. 2 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale, di cui alle delibere consiliari n. 42/2000 - n. 65/2000 - n. 108/2000, sia meritevole di approvazione nel rispetto dei superiori considerata.";
Visto il voto n. 676 del 18 luglio 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta n. 18 del 27 maggio 2002 del servizio IV/D.R.U., ha ritenuto meritevoli di approvazione le modifiche, adottate dal consiglio comunale di Riposto con le delibere nn. 42/2000 - 65/2000 - 108/2000, all'art. 60 del regolamento edilizio ed all'art. 2 delle norme tecniche d'attuazione del piano regolatore generale;
Ritenuto di poter condividere il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 676 del 18 luglio 2002 assunto in conformità alla proposta n. 18 del 27 maggio 2002 del servizio IV/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 676 del 18 luglio 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sono approvate le modifiche adottate dal consiglio comunale, con le delibere nn. 42/2000 - 65/2000 - 108/2000, all'art. 60 del regolamento edilizio ed all'art. 2 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 18 del 27 maggio 2002 resa dal servizio IV/D.R.U.;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 676 del 18 luglio 2002;
3)  delibera consiliare n. 42 del 16 marzo 2000;
4)  delibera consiliare n. 65 del 23 maggio 2000;
5)  delibera consiliare n. 108 del 19 settembre 2000.

Art. 3

Il comune di Riposto resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.39.2309)
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DECRETO 16 settembre 2002.
Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Taormina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 4631 del 26 aprile 2002, con il quale il dirigente dell'ufficio tecnico comunale del comune di Taormina ha trasmesso, unitamente alla relativa delibera consiliare di adozione n. 63 del 20 settembre 2001, la documentazione inerente una variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore relativa all'installazione ed alla modifica di impianti ed apparecchiature per le telecomunicazioni;
Vista la delibera consiliare n. 63 del 20 settembre 2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale sopracitata;
Visti gli atti di pubblicazione resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del segretario generale, datata 26 aprile 2002, in ordine all'espletamento della procedura di pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la deliberazione n. 63 del 20 settembre 2001;
Vista la nota prot. n. 490 del 10 luglio 2002, con cui l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 24 del 3 luglio 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
Il comune di Taormina è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 54/76 del 21 febbraio 1976 i cui vincoli urbanistici risultano scaduti e di un regolamento edilizio approvato con decreto n. 54/76 del 19 aprile 1977.
Le integrazioni alle norme tecniche d'attuazione del piano regolatore generale vigente adottate dal consiglio comunale con la delibera n. 63 del 20 settembre 2001 alla luce del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 "regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" che della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22 febbraio 2001, consistono nel dettare norme per l'installazione e la modifica di impianti ed apparecchiature per le telecomunicazioni e la radiotelevi sione.
Le integrazioni introdotte sono le seguenti:
-  Art. 24 - viene regolamentata l'installazione degli impianti per la telefonia mobile inclusi i ponti radio e quelli utilizzati dai radioamatori nelle zone territoriali omogenee, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, E1, E3, F3, F4;
-  Art. 25 - Si vieta la localizzazione degli impianti di cui sopra in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone A1, nelle riserve naturali nonché su edifici classificati di valore storico-architettonico e monumentale;
-  Art. 26 - Si vietano le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva in ambiti territoriali a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi (Z.T.O. "A", "B", "C", "F"), nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie assistenziali, scolastiche e sportive e nelle riserve naturali nonché su edifici scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale, e con valore storico-architettonico e monumentale;
-  Art. 27 - La localizzazione e i relativi impianti con caratteristiche e modalità costruttive dissimili dalle previsioni di cui all'art. 25 e in zone diverse da quelle elencate negli articoli precedenti viene assoggettata alla procedura di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81.
Considerato che:
La deliberazione in argomento riporta il parere favorevole concernente la regolarità tecnica, sia la legittimità degli atti e la divenuta esecutività per decorrenza dei termini espressa dal segretario comunale;
Il segretario generale di Taormina con certificazione del 13 marzo 2002 attesta la regolarità della pubblicazione della citata delibera di codice civile n. 63 del 20 settembre 2001 e la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni avverso alla stessa.
La finalità delle integrazioni alle norme tecniche di attuazione vigente, è mirata a perseguire il corretto inserimento nel territorio delle strutture tecnologiche, assicurando nel contempo, la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
Per quanto premesso e considerato questa unità operativa 4.1 è del parere che le integrazioni alle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale vigente, adottate con deliberazione consiliare n. 63 del 20 settembre 2001 dal comune di Taormina, siano meritevoli di approvazione. Tuttavia si ritiene prescrivere che l'installazione e localizzazione degli impianti di cui agli artt. 24 e 25 non devono interessare la zona territoriale A2 - centro storico.";
Visto il voto n. 682 dell'1 agosto 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente le considerazioni rappresentate dall'unità operativa 4.1 con la proposta sopra citata, ha ritenuto meritevole di approvazione le integrazioni apportate dal consiglio comunale di Taormina, con delibera n. 63 del 20 settembre 2001, alle vigenti norme d'attuazione del piano regolatore generale;
Ritenuto di poter condividere il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 682 dell'1 agosto 2002 che richiama integralmente la proposta di parere n. 24 del 3 luglio 2002 dell'unità operativa 4.1/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 682 dell'1 agosto 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante alle norme tecniche d'attuazione del piano regolatore del comune di Taormina, adottata con delibera consiliare n. 63 del 20 settembre 2001, finalizzata a regolamentare l'installazione e la modifica di impianti ed apparecchiature per le telecomunicazioni.

Art. 2

Fanno parte del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 24 del 3 luglio 2002 resa dall'unità operativa 4.1;
2)  voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 682 del l'1 agosto 2002;
3)  delibera consiliare n. 63 del 20 settembre 2001.

Art. 3

Il comune di Taormina resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.39.2310)
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DECRETO 17 settembre 2002.
Autorizzazione del progetto dell'Azienda speciale AMAT relativo alla realizzazione delle linee tranviarie Roccella e Leonardo da Vinci nel comune di Palermo.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2002.38.2264)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 17 giugno 2002.
Approvazione dei programmi di investimento per la realizzazione di impianti sportivi relativi agli anni 1988 e 1989, ai sensi della legge 6 maggio 1987, n. 65.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
Visto il decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;
Visto l'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1989, n. 289, il quale dispone che l'ammortamento dei mutui è assistito dalla contribuzione statale, pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata, calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento dell'emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi;
Visto l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge 6 maggio 1987, n. 65 e successive modifiche;
Visto l'art. 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 92, con il quale è stato previsto che "Il Ministro revoca, per la parte di competenza statale, il contributo concesso ad enti o soggetti risultati inadempienti ed utilizza a favore di altri aventi diritto, nell'ambito della stessa regione, le somme recuperate nel corso del successivo programma. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono, per le parti di loro competenza, alla revoca dei contributi non utilizzati, per impiegare le somme recuperate nel programma successivo";
Visti i decreti n. 929/IX Tur e n. 930/IX Tur del 28 aprile 2000, con i quali si è provveduto alla revoca dei contributi concessi e non utilizzati dagli enti, ai sensi della superiore normativa;
Considerato che, a seguito delle citate revoche, il Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato l'ammontare dello sviluppo degli investimenti relativi al finanziamento di impianti sportivi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 65/87 e successive modifiche, come segue:
-  rinvenenti dal programma anno 1988: lire 22.700.000.000 (E 11.723.571,60);
-  rinvenenti dal programma anno 1989: lire 40.600.000.000 (E 20.968.150,10);
-  salvo l'adeguamento del tasso di interesse praticato, in quanto i mutui da autorizzare in sede di riassegnazione dovranno essere ammortizzati alle condizioni di cui all'art. 1, comma 3, della citata legge n. 289/89;
Visto il decreto n. 1879/IX Tur del 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.41 dell'8 settembre 2000, con il quale sono stati adottati i criteri e i parametri previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, ai fini dell'elaborazione del programma d'investimento per la realizzazione di impianti sportivi destinati a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività sportivo-ricreative;
Considerato che con il precitato decreto n. 1879/IX Tur sono state stabilite le modalità per la presentazione delle domande da parte degli enti per accedere al mutuo da contrarre per la realizzazione degli impianti sportivi;
Visto il decreto n. 3116/IX Tur del 12 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 20 ottobre 2000, con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto n. 1879/IX Tur;
Visto il decreto n. 3402/IX Tur del 3 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 10 novembre 2000, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al citato decreto n. 1879/IX/Tur;
Vista la nota n. 516/UROS/SP289/89 del 22 aprile 2002, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato l'attuale disponibilità per nuovi investimenti derivanti dalle citate revoche, distinta come segue:
-  rinvenenti dal programma anno 1988: lire 23.300.000.000 (E 12.033.445,75);
-  rinvenenti dal programma anno 1989: lire 41.530.000.000 (E 21.448.455,02);
-  salvo l'adeguamento del tasso di interesse praticato, in quanto i mutui da autorizzare in sede di riassegnazione dovranno essere ammortizzati alle condizioni di cui all'art. 1, comma 3, della citata legge n. 289/89;
Considerato che le precitate somme risultano insufficienti per soddisfare tutte le istanze ammissibili, da inserire nei due programmi di investimento;
Ritenuto opportuno, pertanto, piuttosto che procedere all'attribuzione dei punteggi ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 1879/IX Tur, con la conseguente esclusione di una o più istanze, ridurre proporzionalmente l'importo ammissibile a contributo del 9,7916151%;
Vista la nota n. 321/Serv. 8 Tur del 24 maggio 2002, con la quale sono stati trasmessi gli elenchi delle istanze "ammissibili" e "non ammissibili" redatti dal nucleo di valutazione, nominato con nota n. 660/I Tur del 10 maggio 2001, al fine di esaminare le istanze presentate dagli enti per accedere ai benefici di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) della legge n. 65/87;
Ritenuto di dover provvedere all'approvazione dei programmi di investimento, di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), della legge 6 marzo 1987, n. 65, anno 1988 (allegato 1) ed anno 1989 (allegato 2), sulla base delle disponibilità finanziarie come sopra indicate ed in conformità delle sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati, per le motivazioni di cui in premessa e per l'ammissione alla contribuzione statale, i programmi di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), della legge 6 marzo 1987, n. 65, anno 1988 ed anno 1989, di cui rispettivamente agli allegati 1) e 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

L'intervento finanziario pubblico, cui si riferisce l'approvazione dei programmi di investimento di cui al presente decreto, è soggetto a revoca con le modalità previste dall'art. 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 92.

Art. 3

Il presente decreto, che sarà trasmesso al competente Ministero per l'autorizzazione agli enti a stipulare i mutui con la Cassa depositi e prestiti o con l'Istituto per il credito sportivo o con altri istituti di credito, sarà pubblicato, in uno alla predetta autorizzazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Si dà atto che il presente decreto non comporta alcun onere a carico della Regione siciliana.
Palermo, 17 giugno 2002.
  CASCIO 

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(2002.42.2533)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste - su beni immobili siti nel comune di Palermo per l'esecuzione di lavori irrigui S. Leonardo Ovest, 4° lotto, comprensorio Villabate.

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(2002.37.2146)
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Revoca del riconoscimento concesso all'Associazione di produttori zootecnici Salso sigla A.PRO.ZOO, con sede in Caltanissetta.

Con decreto del dirigente del servizio VII del dipartimento regionale interventi strutturali in agricoltura n. 1141 del 25 settembre 2002, si è proceduto alla revoca del riconoscimento concesso, in applicazione del Reg. n. 1360/78 e della legge regionale n. 81/81, all'associazione di produttori denominata Associazione produttori zootecnici Salso sigla A.PRO.ZOO, con sede in viale della Regione n. 54 - Caltanissetta.
Il predetto organismo associativo viene cancellato dal n. 23 dell'elenco regionale delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del Reg. CEE n. 1360/78, tenuto presso questo Assessorato.
(2002.40.2405)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conosci il tuo museo, terza edizione: concorso regionale per la promozione educativa del patrimonio museale siciliano, anno scolastico 2002/2003.

La Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, al fine di suscitare ed accrescere l'interesse per la tutela, la conservazione, la valorizzazione, la promozione e la fruizione del patrimonio culturale e specialmente delle realtà museali siciliane, particolarmente fra i giovani in età scolare, nello spirito delle norme sull'autonomia scolastica così come espresso dall'art. 1 della legge regionale n. 6/2000, bandisce per l'anno scolastico 2002/2003 un concorso a premi fra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado dotati di personalità giuridica funzionanti nella Regione siciliana per la realizzazione di elaborati grafici, creati con tecniche a scelta, che abbiano lo scopo di pubblicizzare i musei presenti nel territorio regionale siciliano, per un ammontare di complessivi E 18.000.
I premi destinati a favorire, nell'ambito dell'esercizio del diritto allo studio, la conoscenza e la fruizione del patrimonio museale nella Regione siciliana, sono ripartiti per ciascun ciclo scolastico, scuola elementare - scuola media inferiore - scuola media superiore, nella seguente misura:
-  scuola elementare E 6.000: 1° premio E 3.000,00; 2° premio E 2.000,00; 3° premio E 1.000,00;
-  scuola media inferiore E 6.000: 1° premio E 3.000,00; 2° premio E 2.000,00; 3° premio E 1.000,00;
-  scuola media superiore E 6.000: 1° premio E 3.000,00; 2° premio E 2.000,00; 3° premio E 1.000,00.
La partecipazione al concorso dovrà essere approvata dai competenti organi collegiali di ogni istituto ed inserita fra le attività curricolari. In caso di istituti comprensivi il premio sarà attribuito al ciclo scolastico (elementare, media inferiore, media superiore) che abbia effettivamente realizzato l'elaborato.
Il materiale prodotto non dovrà superare il formato 297x420 mm. e dovrà avere come soggetto, a preferenza di ogni partecipante, uno fra i tanti musei, di qualunque tipo e proprietà, esistenti nel territorio regionale. Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 15 maggio 2003 all'indirizzo: Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento beni culturali ed educazione permanente - U.O.XV - attività di educazione permanente, via delle Croci, 8 - 90139 Palermo, e dovranno essere accompagnati da una nota contenente indirizzo, numeri di codice fiscale e di conto corrente bancario o postale dell'istituto; in caso di istituti comprensivi dovrà essere specificato il ciclo scolastico che abbia effettivamente realizzato l'elaborato: i plichi dovranno recare la dicitura "Concorso regionale Conosci il tuo museo - terza edizione"; per gli elaborati inviati a mezzo posta farà fede il timbro postale. Il materiale inviato non verrà restituito.
Il premio verrà assegnato ad insindacabile giudizio di una commissione presieduta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali o da un suo delegato e composta da sei membri, di cui tre scelti fra gli esperti laureati in servizio presso il dipartimento regionale beni culturali, uno scelto fra i direttori dei musei e delle gallerie regionali, uno designato dall'istituto regionale ricerca educativa, uno dall'ufficio scolastico regionale.
Ai vincitori dei premi verrà data comunicazione entro il termine dell'anno scolastico 2002/2003. Le scuole vincitrici avranno cura di comunicare le modalità di utilizzazione dei premi in rapporto alle finalità ex art. 2.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sul sito internet della Regione siciliana: www.regione.sicilia.it/beni culturali e sarà trasmesso ai centri di servizio amministrativo della Sicilia che ne cureranno la diffusione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Per ogni eventuale informazione telefonare ai numeri 091/6961812, 091/6961742, 091/6961743 o inviare una E-Mail all'indirizzo: uo15bca@regione.sicilia.it.
(2002.40.2406)
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Espropriazione ed occupazione permanente e definitiva in favore della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ubicati nell'area archeologica della Valle dei Templi sita nel comune di Agrigento.

Il dirigente del servizio tutela ed acquisizioni del dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, con decreto n. 7325 del 7 ottobre 2002, ha pronunciato l'espropriazione definitiva ed autorizzato l'occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico di alcuni immobili ubicati nell'area archeologica della Valle dei templi di cui ai fogli di mappa 151, particella 513 e foglio 155, particelle 148 e 218.
(2002.41.2433)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Integrazione della Commissione regionale per la cooperazione.

Con decreto n. 1417/1S del 16 settembre 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato, la Commissione regionale per la cooperazione è integrata con il dott. Vincenzo Cusimano in rappresentanza dell'Assessorato dell'industria.
(2002.40.2370)
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Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1487 del 20 settembre 2002, il dott. Paolo Buono, nato a Caltanissetta il 30 settembre 1970 e residente in Caltanissetta via San Giuliano n. 31 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Sud-nord, con sede nel comune di Niscemi, in sostituzione del commissario liquidatore, dott.Giorgio Vindigni.
(2002.41.2443)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca n.1694 del 30 settembre 2002, l'avv. Versaci Rosella, nata a Messina il 5 giugno 1971 e residente in S.Agata di Militello, via Medici, 198 è nominata commissario liquidatore della società cooperativa Amastratina Noè Marullo con sede nel comune di Mistretta in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Ernesto Fiorillo.
(2002.41.2442)
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Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitati per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla Confesercenti, con sede in Siracusa.

Con decreto del dirigente del servizio 5 commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 1578/5S del 25 settembre 2002, è stata rinnovata fino al 21 dicembre 2003 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confesercenti con sede in Siracusa, via Ticino n. 8.
(2002.40.2388)
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Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitati per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla C.E.S.CO.T., con sede in Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio 5 commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 1579/5S del 25 settembre 2002, è stata rinnovata fino al 30 novembre 2003 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla C.E.S.CO.T. con sede in Palermo, via G. Cavalcanti n. 5.
(2002.40.2389)
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Nomina del commissario straordinario della cooperativa Universo 89, con sede in Mussomeli.

Con decreto n. 1580 del 25 settembre 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della cooperativa Universo 89, con sede in Mussomeli, sono stati revocati.
Viene nominato commissario straordinario l'avv. Chiarini Concettina, nata a Porto Empedocle (AG) il 20 maggio 1948 ed ivi residente via Agrigento n. 14, fino al 31 gennaio 2003.
(2002.40.2369)
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Riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla ASS.I.COM., con sede in Sciacca.

Con decreto del dirigente del servizio 5 commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n.1742/5S del 2 ottobre 2002, sono stati riconosciuti n.4 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2002 dalla ASS.I.COM. con sede in Sciacca (AG) via Giotto n. 43 e da tenersi presso i locali della sede siti in Sciacca (AG) via Giotto n.43.
(2002.41.2414)
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Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla Confcommercio, con sede in Acireale.

Con decreto del dirigente del servizio 5 commercio del di partimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 1744/5S del 3 ottobre 2002, è rinnovata fino al 25 gennaio 2004 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confcommercio con sede in Acireale (CT), via Marzulli n.20.
(2002.41.2441)
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Rinnovo della convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla Confcommercio, con sede in Caltanissetta.

Con decreto del dirigente del servizio 5 commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n.1745/5S del 3 ottobre 2002, è rinnovata fino al 25 ottobre 2003 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confcommercio con sede in Caltanissetta, via Messina n. 69.
(2002.41.2440)
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Riconoscimenti di n.2 corsi professionali abilitanti per l'iscrizione nel ruolo di agenti e rappresentanti di commercio, programmati dalla Eureka, società cooperativa a r.l., con sede in Palermo.

Con decreto n. 1783/5S del 4 ottobre 2002 del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato, sono stati riconosciuti n.2 corsi professionali abilitanti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, programmati per il 2002 dalla Eureka piccola società cooperativa a r.l., con sede in Palermo, via Dei Leoni n. 59/67, e da tenersi presso i locali della sede siti in Palermo, via Dei Leoni n.59/67.
(2002.41.2467)
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Riconoscimento di n. 2 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Eureka, società cooeprativa a r.l., con sede in Palermo.

Con decreto n. 1784/5S del 4 ottobre 2002 del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato, sono stati riconosciuti n.2 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2002 dalla Eureka piccola società cooperativa a r.l., con sede in Palermo, via Dei Leoni n.59/67, e da tenersi presso i locali della sede siti in Palermo via Dei Leoni n.59/67.
(2002.41.2466)
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Costituzione dell'Osservatorio assessoriale di cui al D.P.Reg. 11 novembre 1999, n.26.

Con decreto n. 1816/DIR dell'8 ottobre 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è stato costituito l'Osservatorio assessoriale di cui all'art.10 del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n.26.
(2002.41.2469)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Concessione di acque termali denominata "Acque Calde", sita in territorio del comune di Montevago.

Con decreto 16 maggio 2002 n.298/serv II-12 del dirigente responsabile del servizio II "Risorse minerarie ed energetiche" dell'Assessorato regionale dell'industria, dipartimento industria, vistato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione siciliana il 24 maggio 2002, è stata prorogata, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 1 ottobre 1956, n.54, la concessione di acque termali denominata "Acque Calde", estesa ettari 40.00 in territorio del comune di Montevago, in atto intestata alla società Terme Acqua Pia s.r.l., con sede in Montevago (AG), contrada Acque Calde, (codice fiscale 00109510842), giusta decreto 587 del 28 maggio 1974, per la durata di 30 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2002.41.2415)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre settembre-ottobre 2001.

Cliccare qui per visualizzare le tabelle

(2002.40.2362)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre novembre-dicembre 2001.

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(2002.40.2362)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni dei costi della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane con decorrenza 1 gennaio 2002 per la determinazione della revisione prezzi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30.

Cliccare qui per visualizzare le tabelle

(2002.40.2362)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre gennaio-febbraio 2002.

Cliccare qui per visualizzare le tabelle

(2002.40.2362)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre marzo-aprile 2002.

Cliccare qui per visualizzare le tabelle

(2002.40.2362)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Esclusione dal demanio marittimo di un'area ubicata in San Vito Lo Capo.

Con decreto n.685 del 2 settembre 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'area demaniale marittima di mq.42 ubicata in San Vito Lo Capo, iscritta al foglio n.5 N.C.T. dello stesso comune, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2002.40.2377)
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Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n.731 del 23 settembre 2002, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art.15/a del D.P.R. n.203/88, la ditta Di Cristofalo S.p.A., con sede legale e stabilimento in Palermo, via P. Favier, 4, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di produzione di oggetti in argento, a modifica di quanto già autorizzato con decreto n.293/17 del 24 maggio 1997.
(2002.40.2383)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 732 del 23 settembre 2002, è stato revisionato il precedente decreto n. 430/17 del 19 giugno 2001, con il quale era stata autorizzata la ditta Eurogen S.p.A. ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88 alla prosecuzione delle emissioni dai gruppi da 160 Mw della centrale di San Filippo del Mela (Messina).
(2002.39.2354)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n.735 del 23 settembre 2002, sono stati rettificati i decreti n.20/17 del 20 marzo 2000 e n.166/17 del 16 marzo 2001 rilasciati alla società Enichem S.p.A., con sede in San Donato Milanese, via Boldini n.1, relativamente agli impianti siti in Gela contrada Piana del Signore per tenere conto degli accorpamenti in unico camino (punto 10ETIL2) di emissioni in precedenza separate.
(2002.40.2381)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n.736 del 23 settembre 2002, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del D.P.R. n.203/88, la ditta Esso Italiana S.p.A., con sede legale in Genova c.c.i.a.a. Genova n.776, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di stoccaggio deposito costiero di Palermo sito in via Messina Marine n. 813.
(2002.40.2380)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 24 ottobre 2002.
Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Prime direttive di attuazione.

Cliccare qui per visualizzare la circolare

(2002.43.2591)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 6 dicembre 2001.
Elenchi dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella Regione.


Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 dell'11 gennaio 2002, vanno apportate le seguenti rettifiche:
Cliccare qui per visualizzare le rettifiche in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2002.43.2584)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 1 ottobre 2002.
Procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo per la realizzazione di interventi di installazione di impianti fotovoltaici.


Nel fac-simile di domanda allegato B al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002, approvativo del bando "Tetti fotovoltaici", la parte di dichiarazione di cui al punto 7: "di essere a conoscenza del divieto e degli obblighi di cui all'art. 5 punto 5, del bando " è sostituita con la seguente: "di essere a conoscenza del divieto e degli obblighi di cui al punto 7.6. del bando".
(2002.44.2601)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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