REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2002 - N. 50
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 giugno 2002.
Approvazione dei programmi di investimento per la realizzazione di impianti sportivi relativi agli anni 1988 e 1989, ai sensi della legge 6 maggio 1987, n. 65.

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Allegato A
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Il Sottosegretario delegato per lo sport

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2001, pubblicato nel-la Gazzetta Ufficiale n. 3 del 29 dicembre 2001, concernente delega al sottosegretario Mario Pescante di funzioni in materia di sport;
Vista la legge 6 marzo 1987, n. 65;
Vista la legge 21 marzo 1988, n. 92;
Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289;
Visto l'art. 8, comma 2, della richiamata legge n. 92/88, recante disposizioni in materia di revoche dei benefici concessi;
Visto il decreto 28 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 16 giugno 2000, con la quale, in attuazione delle norme succitate, sono stati revocati gli interventi finanziari autorizzati con decreto ministeriale del 15 giugno 1989 relativamente al programma 1988, non utilizzati dagli enti beneficiari;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002, con il quale è stato rideterminato nella misura del 5,50% il tasso d'interesse annuale relativo ai mutui ventennali della Cassa depositi e prestiti;
Considerato che, al predetto tasso di riferimento, le disponibilità riutilizzabili da parte della Regione Autonoma Sicilia ammontano a E 12.033.445,75;
Visto il decreto assessoriale 17 giugno 2002, con il quale - nei limiti delle predette disponibilità e secondo i criteri dettati dal decreto ministeriale 4 dicembre 1989 - è stato approvato il nuovo programma di interventi da attuare mediante le risorse rivenienti dalle revoche sopra indicate;

Decreta:

Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 ter, lett. c) della legge 6 marzo 1987, n. 65, modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 21 marzo 1988, n. 92, gli enti indicati nell'allegato 1 annesso al programma della Regione Autonoma Sicilia approvato con il decreto assessoriale del 17 giugno 2002 e da attuare, mediante il reimpiego delle disponibilità non utilizzate relative al programma 88, potranno - nei limiti dell'importo a ciascuno riconosciuto e per l'attuazione dei progetti specificati nel programma stesso - stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto per il credito sportivo e gli altri Istituti di credito di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge 13 maggio 1991 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, in conformità delle prescritte procedure e nel rispetto delle norme di legge, statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne disciplinano l'attività, ai sensi del decreto ministeriale 16 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1994, n. 57.
L'ammortamento dei predetti mutui, di durata ventennale, è assistito dalla contribuzione statale nella misura prevista dall'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1989, n. 289.
Per accedere ai mutui, gli enti destinatari devono presentare all'Istituto mutuante apposita istanza, corredata da progetto esecutivo, nel termine perentorio di quattro mesi, previsto dall'art. 8, 2° comma, della legge 21 marzo 1988, n. 92, decorrente dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del presente decreto.
Copia del piano di ammortamento del mutuo dovrà essere inoltrata a cura dell'ente beneficiario, al Ministero per i beni e le attività culturali - segretariato generale - servizio X rapporti con gli organismi sportivi, unitamente alla richiesta di quantificazione della contribuzione statale di cui al citato art. 1, comma 3, della legge n. 289/89.
Dopo l'ultimazione dell'opera o dei lavori finanziati, il Ministero si riserva di riaccertare l'entità del contributo definitivo e di provvedere ai conseguenti, eventuali conguagli previa esibizione, da parte di ciascun beneficiario, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché della documentazione relativa agli importi complessivamente erogati dall'Istituto mutuante.
Eventuali eccedenze delle disponibilità finanziarie risultanti dall'attuazione del programma regionale saranno utilizzate in conformità delle disposizioni di legge, secondo le modalità stabilite dalla Regione interessata previa comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali.
La Regione vigila sulla corretta utilizzazione da parte del soggetto beneficiario dei finanziamenti in relazione ai fini previsti, segnalando al Ministero ogni fatto o circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del progetto finanziato.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
Roma, 6 settembre 2002.
  PESCANTE 

Allegato B
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Il Sottosegretario delegato per lo sport

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2001, pubblicato nel-la Gazzetta Ufficiale n. 3 del 29 dicembre 2001, concernente delega al sottosegretario Mario Pescante di funzioni in materia di sport;
Vista la legge 6 marzo 1987, n. 65;
Vista la legge 21 marzo 1988, n. 92;
Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289;
Visto l'art. 8, comma 2, della richiamata legge n. 92/88, recante disposizioni in materia di revoche dei benefici concessi;
Visto il decreto 28 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 16 giugno 2000, con la quale, in attuazione delle norme succitate, sono stati revocati gli interventi finanziari autorizzati con decreto ministeriale dell'1 agosto 1990 relativamente al programma 1989, non utilizzati dagli enti beneficiari;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002, con il quale è stato rideterminato nella misura del 5,50% il tasso d'interesse annuale relativo ai mutui ventennali della Cassa depositi e prestiti;
Considerato che, al predetto tasso di riferimento, le disponibilità riutilizzabili da parte della Regione Autonoma Sicilia ammontano a E 21.448.455,02;
Visto il decreto assessoriale 17 giugno 2002, con il quale - nei limiti delle predette disponibilità e secondo i criteri dettati dal decreto ministeriale 4 dicembre 1989 - è stato approvato il nuovo programma di interventi da attuare mediante le risorse rivenienti dalle revoche sopra indicate;

Decreta:

Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 ter, lett. c) della legge 6 marzo 1987, n. 65, modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 21 marzo 1988, n. 92, gli enti indicati nell'allegato 2 annesso al programma della Regione Autonoma Sicilia approvato con il decreto assessoriale del 17 giugno 2002 e da attuare, mediante il reimpiego delle disponibilità non utilizzate relative al programma 89, potranno - nei limiti dell'importo a ciascuno riconosciuto e per l'attuazione dei progetti specificati nel programma stesso - stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto per il credito sportivo e gli altri Istituti di credito di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge 13 maggio 1991 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, in conformità delle prescritte procedure e nel rispetto delle norme di legge, statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne disciplinano l'attività, ai sensi del decreto ministeriale 16 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1994, n. 57.
L'ammortamento dei predetti mutui, di durata ventennale, è assistito dalla contribuzione statale nella misura prevista dall'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1989, n. 289.
Per accedere ai mutui, gli enti destinatari devono presentare all'Istituto mutuante apposita istanza, corredata da progetto esecutivo, nel termine perentorio di quattro mesi, previsto dall'art. 8, 2° comma, della legge 21 marzo 1988, n. 92, decorrente dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del presente decreto.
Copia del piano di ammortamento del mutuo dovrà essere inoltrata a cura dell'ente beneficiario, al Ministero per i beni e le attività culturali - segretariato generale - servizio X rapporti con gli organismi sportivi, unitamente alla richiesta di quantificazione della contribuzione statale di cui al citato art. 1, comma 3, della legge n. 289/89.
Dopo l'ultimazione dell'opera o dei lavori finanziati, il Ministero si riserva di riaccertare l'entità del contributo definitivo e di provvedere ai conseguenti, eventuali conguagli previa esibizione, da parte di ciascun beneficiario, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché della documentazione relativa agli importi complessivamente erogati dall'Istituto mutuante.
Eventuali eccedenze delle disponibilità finanziarie risultanti dall'attuazione del programma regionale saranno utilizzate in conformità delle disposizioni di legge, secondo le modalità stabilite dalla Regione interessata previa comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali.
La Regione vigila sulla corretta utilizzazione da parte del soggetto beneficiario dei finanziamenti in relazione ai fini previsti, segnalando al Ministero ogni fatto o circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del progetto finanziato.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
Roma, 5 settembre 2002.
  PESCANTE 


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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