REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2002 - N. 50
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 10 ottobre 2002.
Accordo regionale decentrato relativo all'emergenza sanitaria territoriale.

Allegato
ACCORDO REGIONALE DECENTRATO RELATIVO ALL'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
Capo V, D.P.R. n. 270/2000

Premessa (art. 62)
Nelle more della realizzazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1bis, del decreto legislativo n. 229/99, l'organizzazione dell'emergenza sanitaria territoriale (E.T.) viene realizzata in osservanza della programmazione regionale esistente ed in coerenza con le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1992 e dell'atto d'intesa tra Stato e Regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 maggio 1996.
Individuazione ed attribuzione degli incarichi (art. 63)
Per lo svolgimento di tale attività sono utilizzati i medici in possesso dell'attestato di formazione in E.T. secondo le modalità previste dall'art. 63 del D.P.R. n. 270/2000.
Massimale orario (art. 64)
Gli incarichi saranno conferiti a 38 ore settimanali presso una sola Azienda e comporteranno l'esclusività del rapporto.
I turni di servizio si svolgono di norma in 6 o 12 ore.
Esclusivamente per particolari esigenze di servizio oggettivamente giustificate, possono essere previsti turni superiori a 12 ore (art. 64, comma 5).
Solo per attività di ET da svolgere in particolari situazioni logistiche come le isole, è prevista la possibilità di svolgere un'attività continuativa di non oltre le 24 ore.
In questi casi al sanitario vengono retribuite le ore effettuate in più considerando ora completa la frazione superiore a 30 minuti.
I turni di servizio sono predisposti da un referente del PTE, trimestralmente individuato a rotazione tra i medici del servizio stesso.
Compiti del medico (art. 65)
A)  Il medico di ET svolge i compiti istituzionali previsti dall'art. 65, commi 1 e 2, D.P.R. n. 270/2000, secondo le modalità previste dai commi 6, 7 ed 8, nonché dal decreto dell'8 gennaio 2001 e dal decreto 27 marzo 2001.
Il personale medico di emergenza territoriale 118 trova collocazione in tre sedi fisse:
-  la centrale operativa 118;
-  il presidio di emergenza territoriale (PTE);
-  pronto soccorso (P.S.),
secondo una turnazione che rispetti le priorità sotto elencate:
a)  copertura delle postazioni di PTE, delle ambulanze di tipo A e delle auto medicalizzate;
b)  copertura del P.S.;
c)  copertura della centrale operativa.
Tale suddivisione rende i medici del sistema di emergenza territoriale parte integrante delle strutture territoriali ed ospedaliere e favorisce il loro aggiornamento professionale.
B)  Ai medici incaricati a tempo indeterminato di ET in possesso del titolo di animatori di formazione possono essere attribuiti anche compiti di formazione ed aggiornamento del personale medico e non medico in servizio nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida del 23 marzo 2001.
C)  I medici di ET non hanno competenze di polizia mortuaria né di medicina necroscopica.
D)  Il medico di ET può esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio come previsto dal comma 9 dell'art. 65.
Compiti delle aziende sanitarie
1)  Le aziende sanitarie sono tenute a fornire al servizio di emergenza territoriale tutto il materiale sanitario necessario, nonché l'abbigliamento completo da lavoro approvato da certificazione CEE (in quantità per due cambi) al medico incaricato.
2)  Le postazioni del PTE, adibite esclusivamente a PTE, devono essere dotate di locali idonei al soggiorno del personale, nonché di servizi igienici ed ogni altro accessorio, nel rispetto delle normative vigenti (legge n. 626/94).
Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza territoriale (art. 66)
Si concorda che i corsi di formazione per l'emergenza territoriale debbano essere della durata di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore alle 300 ore, da svolgere prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico e si concludono con un giudizio finale di idoneità.
I corsi di formazione in emergenza hanno cadenza annuale in base alle linee guida emanate dalla Regione con decreto 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 26 gennaio 2001); le Aziende organizzano tali corsi nei tempi e nelle modalità previste dall'art. 66 del D.P.R. n. 270/2000 utilizzando appositi fondi assegnati annualmente dalla Regione.
Per tutta la durata del corso i partecipanti dovranno avere, da parte delle aziende, idonea copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalle attività di tirocinio pratico e contro gli infortuni eventualmente occorsi per raggiungere la sede del corso (rischio in itinere).
Sostituzioni, incarichi provvisori, reperibilità (art. 67)
Sostituzioni, incarichi provvisori e reperibilità sono regolamentati secondo quanto previsto dall'art. 67 del D.P.R. n. 270/2000.
Il maggiore orario derivante dall'eventuale attivazione costituisce deroga al massimale orario.
Trattamento economico (art. 68)
Considerata la tipologia del servizio inquadrabile quale attività usurante, ad alto rischio generico e specifico, per:
-  presenza di rischio fisico, conseguente allo svolgersi dell'attività prevalentemente su mezzi mobili;
-  rischio di contrarre malattie infettive;
-  operatività all'aperto in qualsiasi condizione climatica ed ambientale;
-  obbligo di lavoro esclusivo, senza indennità corrispondente, comprendente di fatto, senza possibilità di quantificarli, interventi di particolare impegno professionale;
alla quota fissa oraria, già prevista dall'art. 68, è aggiunta un'indennità di E 3,50 per ogni ora di servizio effettuato.
Tale indennità sarà rivisitata entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento che approva gli accordi regionali sull'emergenza.
Indennità di reperibilità oltre i 4 turni mensili: i turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di quattro di cui all'art. 67, comma 8, D.P.R. n. 270/2000, vengono compensati con lo stesso trattamento economico previsto per i primi quattro turni mensili, dall'art. 68, comma 5.
Tutte le voci retributive, previste dagli accordi nazionali, regionali ed aziendali spettanti al medico dell'emergenza, devono essere corrisposte integralmente sia per tutte le ore effettivamente svolte comprese le ore eccedenti le 38 a settimana, sia per il periodo di astensione obbligatoria per riposo di cui all'art. 68, comma 10, del D.P.R. n. 270/2000.
Qualora i medici di ET fossero chiamati a coprire una postazione disagiata quale quella sulle isole, l'Azienda per cui hanno avuto l'incarico corrisponderà un'indennità pari al costo del biglietto (aereo - nave) per il trasferimento.
Riposo annuale
Considerata la tipologia del lavoro sarà necessario un periodo di 21 giorni di riposo retribuito, (astensione lavorativa obbligatoria retribuita) di cui 11 giorni a scelta del medico di ET ed i restanti a scelta dell'Azienda. I medici con incarico provvisorio devono usufruire del periodo di riposo spettante, commisurato alla durata dell'incarico, prima della fine dell'incarico stesso.
Qualora sussistano eccezionalmente incarichi inferiori alle 38 ore settimanali il periodo di riposo è ridotto in misura proporzionale.
La Regione si impegna a rivedere questo periodo di riposo annuale entro il 31 dicembre 2002.
Esercizio del diritto di sciopero
Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 270/2000.
Aggiornamento
Considerate le esigenze professionali del servizio e la necessità di aggiornamento continuo, si concorda che per i medici dell'ET sia previsto un aggiornamento, pratico e teorico, annuale obbligatorio di almeno 32 ore.
Il periodo di aggiornamento pratico viene svolto presso le divisioni di anestesia e rianimazione, di chirurgia, di ostetricia e ginecologia, di ortopedia e traumatologia dell'Azienda.
L'Azienda si fa inoltre carico di far conseguire ai medici di ET, qualora non ne fossero già in possesso, i corsi BLS, ACLS, PBLS e PTC.
L'aggiornamento dovrà prevedere fasi di coinvolgimento delle altre figure professionali coinvolte nel sistema di urgenza - emergenza per uniformarne protocolli d'intervento.
L'aggiornamento professionale verrà retribuito come servizio attivo senza l'indennità speciale per le prestazioni aggiuntive.
Assicurazione contro i rischi
Le Aziende assicurano i medici contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n. 270/2000 compresa la copertura in itinere.
Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:
-  E 775.000 per morte od invalidità permanente;
-  E 51,65 giornaliere per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno.
La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del presente accordo regionale.
L'Azienda provvede inoltre ad assicurare i medici per i danni subiti da terzi nel corso della propria attività professionale di istituto.
Inoltre le Aziende devono attivare una copertura assicurativa RCT comprendente la copertura spese legali, come previsto per i medici dipendenti.
I periodi di astensione dal lavoro per invalidità temporanea assoluta derivante da malattia o da infortunio sul lavoro devono essere computati come periodo di servizio effettivo ai fini dell'anzianità e della valutazione ai fini pensionistici. Pertanto l'Azienda deve farsi carico del regolare versamento dei relativi contributi previdenziali.
Norma finale
Relativamente all'individuazione e attribuzione degli incarichi di emergenza sanitaria territoriale sono fatte salve le procedure già attivate per conclamate esigenze assistenziali dalle Aziende sanitarie locali al 12 aprile 2002, data di insediamento del comitato regionale di medicina generale.

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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