REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2002 - N. 50
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGE 30 ottobre 2002, n. 16.
Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca.


NOTE


Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, commi 1, 2 e 3:
L'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per effetto della sostituzione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Aiuti all'investimento - 1. La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, singole o associate, anche se di nuova costituzione, che rientrino nei limiti dimensionali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni:
a)  contributi a fondo perduto in misura non superiore ai massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE pari al 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per la piccola e media impresa per la realizzazione di un muovo laboratorio, la ristrutturazione o l'ampliamento di un laboratorio esistente, comprensivo dell'area e dei locali occorrenti, per l'acquisto delle macchine ed attrezzature necessarie all'attività d'impresa nonché per far fronte agli oneri riguardanti gli allacciamenti alle reti di distribuzione energetica, su una spesa per investimento non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire 1 miliardo. Parte della spesa ammessa al finanziamento, per un importo non superiore al 25 per cento, può riguardare costi per investimenti immateriali ed in particolare per la certificazione di qualità, per la tutela ambientale, per l'innovazione tecnologica e per l'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione. I contributi sono erogati per il tramite della CRIAS;
b)  in alternativa, il contributo può essere concesso sotto forma di prestito a tasso agevolato, nel rispetto dei massimali stabiliti nella lettera a). Il contributo in conto interessi è erogato dalla CRIAS sulle operazioni di credito liberamente perfezionate dalle imprese artigiane con gli istituti di credito ed è corrisposto nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato. Le operazioni di credito sono assistite da idonea garanzia regionale;
c)  in alternativa il contributo può anche essere concesso in forma mista in parte a fondo perduto e per la restante parte come prestito a tasso agevolato secondo le percentuali che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
2.  E' data priorità agli investimenti che prevedono nuova occupazione, innovazione di processo e di prodotto, risparmio e diversificazione energetica, tutela dell'ambiente, valorizzazione di prodotti tipici dell'artigianato.
3.  Le aree, le opere, i macchinari e le attrezzature sono soggetti al vincolo quinquennale della destinazione produttiva in funzione della quale il contributo è stato concesso. Tale vincolo quinquennale decorre, per ciò che riguarda l'esecuzione di opere e l'acquisto delle relative aree, dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto.
4.  L'inosservanza dell'obbligo suddetto determina la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate maggiorate dagli interessi legali.
5.  L'erogazione del beneficio è subordinata alla costituzione di garanzie che consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni o sulle infrastrutture fisse o durature da acquistare o da realizzare ovvero in fideiussioni assicurative.
6.  I beni oggetto del contributo, soggetti al rischio di furto o incendio, devono essere assistiti, per tutta la durata del vincolo di destinazione, da congrua polizza assicurativa a favore dell'ente erogatore a copertura dei predetti rischi.
7.  Dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'articolo 14 della presente legge cessano di avere effetto i regimi di aiuto per la realizzazione di laboratori artigiani previsti dagli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, fermo restando che le disposizioni esecutive concernenti i predetti articoli 43 e 47 restano in vigore, in quanto compatibili, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
8.  I contributi in conto capitale previsti dal presente articolo continuano ad essere erogati dalle province regionali fino a quando non saranno adottate le disposizioni esecutive per il trasferimento delle competenze alla CRIAS.
9.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.
Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 41 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 per effetto della sostituzione operata dall'articolo che qui si annota è il se guente:
"Termine regolarizzazione istanze artigianato. - 1. Il termine previsto dall'articolo 26 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 per la regolarizzazione delle istanze di contributo presentate negli anni precedenti, considerato ordinatorio con il comma 3 dell'articolo 111 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 6, si riferisce a tutte le istanze presentate sino al 31 dicembre 2001."
Nota all'art. 2, comma 2:
Gli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 così rispettivamente, dispongono:
"Art. 27 - 1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato.
2.  Detti contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto tra i sedici ed i trentadue anni e comunque entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati. Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari al 30 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.
3.  Il contributo relativo a ciascun apprendista è erogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi.
4.  ...
5.  ...
6.  ...".
"Art. 28 - I presidenti delle camere di commercio sono autorizzati a concedere alle imprese di cui al primo comma dell'articolo precedente che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo di apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.
Detti contributi sono determinati nella misura del 60 per cento degli oneri di cui al comma precedente per il triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di appren distato.
La misura dell'aiuto è elevata all'80 per cento nel caso in cui l'assunzione riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio, ivi compreso il telelavoro.
Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 15.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.
Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
Nota all'art. 3:
L'art. 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, per effetto della sostituzione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"I contributi da concedersi per le finalità di cui al primo comma dell'art. 51 concernono:
a)  le spese relative alla costituzione delle forme associative previste al predetto art. 51;
b)  le spese relative alla gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate o associate;
c)  le spese relative alla costituzione di strutture permanenti di uso comune delle imprese consorziate o associate.
I contributi di cui alla lett. a) sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa documentata.
"L'intensità degli aiuti di cui alla lettera b) è pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività. In ogni caso l'aiuto non può superare la misura massima della regola comunitaria del "de minimis".".
I contributi di cui alla lettera c) sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa documentata su un importo massimo di lire 1.000 milioni elevato a lire 1.200 milioni per le strutture destinate a consorzi di secondo grado.
Le opere di cui alla lett. c) sono soggette al vincolo della destinazione alle finalità consortili per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.
L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate.
Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi sia statali che regionali.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-88: per quanto riguarda le lettere a) e b), la complessiva spesa di lire 1.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988; per quanto riguarda la lett. c), la complessiva spesa di lire 10.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.
Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Sono ammessi a finanziamento i progetti che prevedono spese ammissibili non inferiori a lire 50 milioni.".
Note all'art. 4:
-  Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, così dispone:
"2. Per provvedere all'erogazione dei contributi in favore dei titolari di imprese artigiane che abbiano avuto lavoratori apprendisti, le cui richieste non sono state soddisfatte al 31 dicembre 1993 per mancanza di disponibilità finanziaria, è autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 133.750 milioni, di cui lire 3.750 milioni per il 1994 e lire 65.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1995 e 1996.".
-  Per gli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 vedi note all'art. 2, comma 2.
-  La legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 61 S.O. ed è entrata in vigore il 7 gennaio 2001.
Nota all'art. 5, comma 1:
Il termine previsto all'art. 93 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è il 30 giugno 2002.
Nota all'art. 5, comma 3:
L'art. 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per effetto dell'integrazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Consorzi fidi di primo e di secondo grado. - 1.  Le disposizioni contenute nella legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nella legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, nella legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, nella legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, relative all'integrazione dei fondi rischi e monti fideiussioni costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con le modifiche stabilite al presente articolo.
2.  Le garanzie sono prestate dai consorzi fidi industriali di primo grado su operazioni a breve, medio e lungo termine, fino all'importo massimo determinato dai singoli statuti e comunque non superiore a lire 1.000 milioni e dai consorzi fidi di primo grado aderenti ai consorzi di secondo grado su operazioni a medio e lungo termine d'importo fino a un massimo di lire 3 miliardi. In quest'ultimo caso la garanzia è prestata fino all'importo massimo di lire 1 miliardo dal consorzio di primo grado e, per la parte eccedente, dal consorzio di secondo grado. Per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del trattato CE gli importi del presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e a lire 1.000 milioni.
3.  La misura della garanzia prestata dai consorzi fidi non può superare l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione creditizia.
4.  L'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi di primo grado non può comunque eccedere l'importo di lire 6.000 milioni per ogni consorzio industriale con più di 30 aziende associate e l'importo di lire 300 milioni per ogni impresa o soggetto aderente ai consorzi fidi industriali di primo e secondo grado. Per i settori del commercio e dell'artigianato l'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia di primo grado è pari all'ammontare del fondo rischi e monte fideiussioni costituito dai soci e non può comunque eccedere l'importo di lire 2.000 milioni; tale integrazione è concessa ai consorzi o società cooperative costituite da almeno duecento soci. L'integrazione è altresì concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e del monte fidejussione. E' inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fidejussione rappresentano almeno il 50 per cento del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi.
5.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 95, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi.".
Nota all'art. 5, comma 4:
Il decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2000, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2001, reca: "Regolamento regionale concernente le modalità di approvazione degli statuti e l'erogazione dei contributi ai consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e/o artigiane, nonché consorzi costituiti tra liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi, biodiagnostica, radiologia e di fisiokinesiterapia.".
Nota all'art. 6:
L'art. 44 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per effetto della sostituzione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Attività promozionali imprese editoriali. - 1. Allo scopo di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese siciliane ad iniziative, mostre e fiere librarie ed editoriali in Italia e all'estero, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ricomprende anche la produzione libraria ed editoriale fra i settori merceologici in cui sono strutturati i programmi di attività promozionali in favore dei prodotti siciliani, a norma dell'articolo 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n.  127 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  L'aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia in applicazione della disposizione contenuta al comma 1 non deve comunque superare la misura fissata dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis".".
Nota all'art. 7:
L'art. 178 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per effetto della sostituzione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Calamità naturali ed eventi eccezionali - 1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n.  33, come integrato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, e dall'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 e dall'articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 con le seguenti modifiche:
a)  alla fine del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché a seguito di eventi accidentali non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia.";
b)  all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, dopo le parole "debitamente documentate,", sono aggiunte le seguenti "per il recupero del relitto e le necessarie opere di ristrutturazione dello scafo e degli apparati motore, ivi compresa la strumentazione tecnica e di sicurezza di cui il natante era dotato prima del verificarsi dell'evento.
2.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 40 miliardi".
Nota all'art. 8:
L'art. 170 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispone:
"Misure di carattere socio-economico. - 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per le misure di carattere socio-economico indicate dal Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 3, lettera a), relativa al prepensionamento; lettera b) per pagamenti compensativi individuali per pescatori imbarcati su navi da pesca oggetto di una misura di arresto definitivo; lettera c) per pagamenti compensativi individuali per la riconversione o diversificazione dell'attività professionale di pesca; lettera d) per premi individuali ai giovani pescatori di età inferiore ai 35 anni. La misura dei premi individuali di cui alle lettere c) e d) è stabilita dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nel rispetto del massimale previsto dall'articolo 12 del predetto regolamento.
2.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è altresì autorizzato a concedere contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate con bilancio regionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche, ai sensi del Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 6".
Nota all'art. 10:
L'art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per effetto della sostituzione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico. - 1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nel rispetto a delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte i pescatori e/o armatori e/o cooperative, le associazioni di produttori e gli enti pubblici.
2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto tipo al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già istituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31 per i quali sia in atto il commissariamento degli organi entro sei mesi dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo devono procedere all'adeguamento dei propri statuti. I consorzi già dotati di organismi consortili in carica procedono all'adeguamento del nuovo statuto entro otto mesi dalla scadenza naturale del mandato.
3.  I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 del Regolamento CE n. 2792/99.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.
5.  L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31 con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6 della stessa legge.
6.  Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo per ciascun esercizio finanziario sono ripartite a favore dei consorzi operanti nella Regione con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
7.  Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 2, il golfo di Catania ricomprende altresì i territori dei comuni di Calatabiano e Siracusa.".
Nota all'art. 11:
L'art. 75 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, per effetto dell'integrazione operata dall'articolo che qui si annota, è il se guente:
"Garanzie soci cooperative. - 1.  Conformemente alle disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nonché dell'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il pagamento da parte della Regione delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco approvato con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca del 28 aprile 2000, salve le integrazioni già disposte dal medesimo Assessorato o le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.
2.  L'intervento della Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 nei confronti dei soci, come individuati ai sensi del comma 1 che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti o loro eredi.
3.  Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, devono essere ammessi a godere degli stessi benefici i soci garanti delle cooperative e loro consorzi che abbiano presentato la documentazione richiesta dal decreto presidenziale 16 gennaio 1997, n. 9, entro i termini previsti dallo stesso decreto, anche nel caso in cui gli stessi soci non abbiano presentato istanza entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, purché le fidejussioni siano state prestate entro il 19 luglio 1993. Dei benefici di cui al presente comma usufruiscono i soci garanti delle cooperative e loro consorzi che abbiano presentato istanza entro i termini indicati dall'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, e che risultano inseriti nell'elenco n. 3 allegato al decreto del dirigente generale - dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato n.  525/8S del 17 maggio 2002, purché abbiano presentato la documentazione richiesta dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 1997, n. 9 entro il 31 ottobre 1997.".
Nota all'art. 13, commi 1 e 2:
L'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, per effetto delle integrazioni operate dall'articolo che qui si annota, è il se guente:
"Soggetti beneficiari. - 1.  Alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono ammessi i detenuti in espiazione di pena che abbiano compiuto la maggiore età ovvero che si trovino nelle condizioni di minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività di impresa e che siano residenti in Sicilia.
2.  Ai fini dell'avvio delle attività, nonché ai fini dell'iscrizione negli albi e nei registri delle attività di impresa istituiti presso le Camere di commercio della Sicilia per le diverse categorie, ai soggetti di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti, non si richiede il requisito del possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo né del certificato di moralità.
3.  Le attività lavorative autonome di cui alla presente legge possono essere realizzate anche per il tramite di apposito tutore del richiedente e, in deroga a quanto disposto dal comma 2, anche solo con l'iscrizione all'Ufficio IVA".
Nota all'art. 13, comma 3:
L'art. 5 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, a seguito della sostituzione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Procedure. - 1. I detenuti interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge inoltrano istanza all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca corredata del nulla osta dell'autorità carceraria o, in caso di pena scontata in forma alternativa, dell'autorità comunque competente alla sorveglianza, indicando le generalità del richiedente, il tipo di attività che si intende svolgere e l'importo presunto delle attrezzature e dei materiali per cui si chiede il beneficio.
2.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a nominare, su richiesta del soggetto cui viene concesso il contributo, una o più figure professionali che svolgono attività di assistenza nella fase di progettazione, realizzazione degli interventi e avviamento delle attività.
3.  Per le finalità di cui al comma 2 è costituito l'albo dei professionisti di fiducia presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. All'albo possono accedere tutti i professionisti che dimostrino di avere già svolto le attività di assistenza previste dalle leggi nazionali sull'imprenditoria giovanile.
4.  L'attività di assistenza ha durata annuale ed è rendicontata all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con cadenza mensile per il primo semestre e bimestrale per il secondo.
5.  Le spese relative all'attività di assistenza sono decurtate dal contributo concesso al detenuto, non possono superare il 10% del contributo medesimo e sono pagate dietro presentazione di idonea documentazione contabile.
6.  Nelle more della costituzione dell'albo dei professionisti di fiducia le attività di assistenza continuano ad essere svolte direttamente dall'Assessorato della cooperazione".
Note all'art. 14, comma 1:
-  Il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, così dispone:
"7.  Nessuno può ricoprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi, fatta eccezione per gli incarichi ricoperti da soggetti che non siano dipendenti pubblici e che siano nominati sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali".
-  Gli organi cui fa riferimento l'art. 15 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 sono i collegi dei revisori dei conti dell'IRVV, dell'AST, dell'IRCAC, della CRIAS, dell'ESA e dell'EAS.
Nota all'art. 16:
L'art. 14 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, per effetto dell'integrazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Disposizioni speciali. - 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: alle rivendite di generi di monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e alle pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, mobili d'arredamento, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e alle sale cinematografiche. Le disposizioni del presente titolo non si applicano altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.
2.  Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il Sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3.  Nel caso in cui il Comune preveda la chiusura infrasettimanale per gli esercizi del settore alimentare, lo stesso Comune, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per assicurare l'apertura di un congruo numero di esercizi necessari a garantire il servizio, a tutela delle esigenze dei consumatori.
4.  Il Sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, può autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato".
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 27, legge regionale 23 di cembre 2000, n. 30, l'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è da intendersi ricompresa tra quelle elencate nel presente articolo.
Nota all'art. 17:
L'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, per effetto dell'integrazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Programmazione della rete distributiva. - 1. Ai fini della razionalizzazione della rete commerciale, per assicurare una maggiore efficienza delle diverse tipologie delle strutture di vendita in termini dimensionali, di organizzazione imprenditoriale e di funzionalità del servizio distributivo nel territorio, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale che tengano conto dei seguenti criteri ed obiettivi:
a)  favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità del servizio da rendere al consumatore;
b)  assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie e grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la pluralità delle insegne, nonché, per il settore dei generi di largo e generale consumo, un rapporto equilibrato tra gli insediamenti commerciali e la capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
c)  rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare l'attività commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda quartieri degradati, in modo da ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
d)  preservare i centri storici, attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
e)  salvaguardare la rete distributiva nei piccoli comuni ubicati in zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori, attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali;
f)  favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali, prevedendo eventuali forme di incentivazione;
g)  stabilire criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità nelle domande di apertura, di ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, che prevedano la concentrazione di preesistenti strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
h)  assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso l'acquisizione del parere dell'Osservatorio regionale per il commercio.
2.  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con le modalità ed entro il termine di cui al comma 1, fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:
a)  le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b)  le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso;
c)  i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
d)  i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici, o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita.
3.  Il Presidente della Regione, nel definire le direttive di cui al comma 1, tiene conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a)  le aree metropolitane omogenee, di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con lo scopo di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche, anche quando esse siano rappresentate da comuni autonomi o da aree intercomunali;
b)  le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, in cui devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
c)  i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali ed artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali ed artigianali;
d)  i centri di minore consistenza demografica e socio-economica, al fine di svilupparne il tessuto economico e sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari;
e)  gli insediamenti commerciali ricadenti nelle aree di sviluppo industriale di cui all'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.
4.  Il Presidente della Regione emana le direttive e fissa i criteri di cui ai commi 1 e 2 sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale
5.  I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente il quale decide, anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le varianti si intendono approvate.
6.  In caso di inerzia da parte del Comune, l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
7.  Per gli strumenti urbanistici semplicemente adottati, i comuni provvedono all'adeguamento con apposite delibere consiliari di modifica da trasmettere entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1 all'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente il quale decide in sede di approvazione finale degli strumenti urbanistici adottati ed, in assenza delle delibere comunali di modifica, adotta d'ufficio i necessari adeguamenti predisposti di concerto con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
8.  Al fine di consentire l'adeguamento progressivo della rete di vendita esistente alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove strutture di vendita ed un costante adeguamento agli standard di sicurezza, nonché per la valorizzazione e la salvaguardia dell'attività di commercializzazione delle produzioni regionali, con decreto dell'As sessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito l'Osservatorio regionale per il commercio, vengono fissati limiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge, con periodicità biennale.
9.  In caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 8 trova applicazione la sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 22.
10.  In caso di particolare gravità o recidiva il sindaco, sentito l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi.".

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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