REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 OTTOBRE 2002 - N. 49
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 1 ottobre 2002.
Procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo per la realizzazione di interventi di installazione di impianti fotovoltaici.


Allegato
BANDO "TETTI FOTOVOLTAICI"

Premessa
Per raggiungere le finalità dello sviluppo e della diffusione delle fonti rinnovabili che permettono il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio regionale con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto a livello globale e dai provvedimenti dell'Unione europea, la realizzazione di politiche di sviluppo socio-economico delle aree interessate dagli interventi, con particolare riflesso sui livelli occupazionali, la crescita e la competitività dell'industria del settore, con ampie possibilità in termini di indotto e di valorizzazione delle risorse locali, la Regione siciliana ha inteso aderire al sottoprogramma rivolto alle Regioni e Province autonome del programma "Tetti fotovoltaici".
La diffusione delle fonti rinnovabili e della tecnologia fotovoltaica in particolare, attraverso lo svolgimento del programma "Tetti fotovoltaici", si basa anche su alcuni provvedimenti normativi, quali:
- la legge n. 133/99 la quale prevede all'art. 10, comma 7, primo periodo, che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica;
- la deliberazione n. 224/2000 dell'autorità per l'energia elettrica e il gas che concerne la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale.

Art. 1
Finalità e disponibilità finanziarie

1.1  Il presente bando disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo pubblico, nella misura del 70% del costo d'investimento ammesso - non inclusivo dell'IVA - per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione.
1.2  Il contributo pubblico è a valere sulle risorse economiche complessive pari a E 6.535.344,53 (statali e regionali), al netto della quota riservata al monitoraggio pari a E 202.125,00, in armonia a quanto previsto dagli artt. 2 e 3 dell'accordo istituzionale di programma 7 maggio 2002 stipulato tra Regione siciliana e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
1.3  Le risorse economiche pari a E 6.535.344,53 sono, relativamente ai soggetti di cui al successivo art. 3, così ripartite:
1)  E 3.267.672,00 per le domande presentate dai soggetti pubblici;
2)  E 3.267.672,53 per le domande presentate dai soggetti privati.

Art. 2
Requisiti oggettivi

2.1  Possono essere ammessi al contributo pubblico esclusivamente gli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici, di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione, i cui moduli fotovoltaici costituiscano parte degli elementi costruttivi fissi di complessi edilizi o siano saldamente installati su complessi edilizi, ivi inclusi gli elementi di arredo urbano e le pertinenze. Sono comunque esclusi impianti le cui strutture di supporto del generatore fotovoltaico siano poggiate a terra. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi la cui realizzazione risulti avviata successivamente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.2  La connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica di distribuzione, attraverso la rete di utente in bassa tensione, cioè la rete elettrica del complesso edilizio o dell'elemento di arredo urbano cui si riferisce l'intervento, costituisce un ulteriore requisito obbligatorio ai fini dell'ammissione al contributo. E' altresì obbligatorio, nel caso di soggetti privati, che la titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica, che identifica in maniera univoca la rete di utente, sia in capo al soggetto richiedente.
2.3  Gli impianti fotovoltaici dovranno essere conformi alla specifica tecnica di fornitura predisposta dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (di seguito indicato come ENEA), di cui all'allegato A, relativa agli aspetti impiantistici e alle prestazioni di funzionamento attese.
2.4  Fermo restando quanto previsto dalla citata specifica tecnica, i moduli fotovoltaici e le relative prestazioni devono essere garantiti dal produttore per almeno 20 anni e, in particolare, il decadimento delle loro prestazioni (potenza nominale) deve risultare non superiore al 20% nell'arco di 20 anni. L'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono essere garantite per almeno due anni dalla data di collegamento alla rete dell'impianto stesso.
2.5 Possono essere collegati alla rete di utente anche più impianti fotovoltaici distinti e separati, purché la somma delle potenze nominali di detti impianti non sia superiore a 20 kW.

Art. 3
Requisiti soggettivi

3.1 Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti pubblici e privati, escluse le imprese, i quali risultino proprietari o esercitino un diritto reale di godimento (esclusi, quindi, tutti i soggetti titolari di contratto di locazione) sul complesso edilizio cui si riferisce l'intervento, di durata non inferiore a dodici anni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 4
Raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio

4.1  Al fine di consentire l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'iniziativa, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione siciliana o da essa delegato.
4.2  Sempre allo stesso fine, il soggetto richiedente dovrà impegnarsi a inviare all'Assessorato regionale dell'industria, a mezzo raccomandata a.r. entro il 30 aprile di ciascun anno, e per un periodo non inferiore a dodici anni, il modulo (allegato D), compilato con i dati di funzionamento dell'impianto, allegando la copia dell'ultima bolletta di conguaglio emessa dal distributore di energia elettrica.
4.3  L'ente gestore di cui all'art. 8.1 individuerà un campione significativo di impianti fotovoltaici, fra quelli che avranno acquisito il diritto al contributo pubblico di cui al presente bando, i quali dovranno essere opportunamente strumentati, ai fini della raccolta dei dati del funzionamento e dell'analisi delle loro prestazioni.
4.4 La formazione del campione avverrà selezionando gli impianti più significativi sulla base degli elementi tecnici e qualitativi che li caratterizzano, quali: dimensione, tipologia d'installazione, tecnologia ed esposizione dei moduli fotovoltaici, tecnologia del gruppo di conversione, località d'installazione, eventuali peculiarità dell'impianto ed altre caratteristiche tecniche o funzionali.
4.5 La configurazione base del sistema di acquisizione dati, essenzialmente composto da sensori, acquisitore e modulo trasmissione dati, è riportata a puro titolo informativo nell'allegato A. Infatti, la specifica tecnica del sistema di acquisizione dati, propria di ciascun impianto da strumentare, sarà oggetto di un apposito documento, che costituirà l'unico riferimento per la fornitura e installazione del sistema stesso. Detto documento, predisposto dall'ente gestore, di cui all'art. 8.1, sarà trasmesso dallo stesso unicamente a quei soggetti richiedenti che risultino selezionati ai fini dell'attività di cui al presente articolo.
4.6  L'approvvigionamento e l'installazione del sistema di acquisizione dati dell'impianto dovrà essere curata dal soggetto richiedente. Le spese corrispondenti saranno totalmente rimborsate, a valere sulle risorse di cui all'art. 1.2 del presente bando, riservate al monitoraggio, nel limite massimo che sarà stabilito dall'ente gestore caso per caso e, comunque, non superiore a E 5.000,00. L'erogazione di tali risorse avverrà con le modalità di finanziamento indicate nell'art. 10.
4.7  La gestione del sistema di acquisizione dati e l'analisi delle prestazioni degli impianti selezionati sarà a cura dell'ente gestore dell'Assessorato regionale dell'industria.

Art. 5
Procedure

5.1  Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 1 del presente bando e fino ad esaurimento delle disponibilità stesse, valgono le procedure di cui ai seguenti commi.
5.2  Le domande, debitamente sottoscritte nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e redatte sulla base del modello allegato (allegato B), dovranno essere inviate, unitamente alla documentazione richiesta, al seguente indirizzo:
Regione siciliana
-  Assessorato regionale dell'industria
-  Dipartimento industria
-  Servizio II - "Risorse minerarie ed energetiche" - U.O.B/2c
-  Centro culturale "Aldo Moro"
-  Agglomerato industriale Pantano d'Arci
-  Blocco Torrazze - contrada Passo Martino
-  c.a.p. 95121 - Catania
Le domande presentate dai soggetti privati dovranno essere in bollo, così come previsto dalla vigente disciplina dell'imposta di bollo.
5.3  Le singole domande dovranno essere inviate esclusivamente, pena l'inammissibilità, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro e non oltre novanta giorni naturali e consecutivi a decorrere dal sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo sopraindicato. Per la data di presentazione farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Le istanze spedite antecedentemente a detto termine saranno dichiarate irricevibili.
5.4  Alla domanda dovrà essere allegata, pena la non ammissione a istruttoria, la seguente documentazione:
- scheda tecnica, conforme al modello di cui all'allegato C al presente bando, relativa all'installazione dell'impianto proposto (una per ogni impianto, se del caso);
-  progetto definitivo che evidenzi i criteri di progettazione adottati con particolare riferimento alla citata specifica tecnica (allegato A);
-  autorizzazione, sottoscritta nelle forme di legge, dal proprietario del complesso edilizio a eseguire l'intervento, qualora diverso del soggetto richiedente;
-  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la natura, la decorrenza e la durata del diritto reale di godimento (nel caso il soggetto richiedente sia titolare del solo diritto di godimento);
-  delibera assembleare di autorizzazione all'installazione del-l'im pianto in edifici condominiali, assunta all'unanimità.

Art. 6
Costi ammissibili

6.1 Le spese ammissibili costituenti il costo d'investimento, in base al quale verrà calcolato il contributo pubblico nei limiti di cui al successivo art. 7, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
-  progettazione, direzione lavori e collaudo degli impianti;
-  fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
-  installazione e posa in opera degli impianti;
-  oneri per la sicurezza;
-  eventuali opere accessorie strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti.
I prezzi unitari delle singole voci di spesa devono essere desunti dal vigente prezziario regionale e, ove manchino i riferimenti, devono essere ricavati da specifiche analisi, eventualmente riferite a prezzi medi di mercato.
6.2  Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese dovranno essere documentate e dovranno riferirsi a interventi avviati successivamente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
6.3  Per quanto attiene alle spese si precisa che non verranno riconosciute quelle relative all'acquisto di materiali usati, di consumo o parti di ricambio.

Art. 7
Entità del contributo

7.1  Per la realizzazione degli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 kW il costo unitario massimo d'investimento, riconosciuto dal programma, è fissato in E 8.000 (IVA esclusa) per kW installato; per gli impianti di potenza superiore, e comunque fino a 20 kW, detto costo massimo (IVA esclusa) è quello derivante dalla seguente formula:

C = 7000+5000/P

ove:
-  C è il costo unitario massimo, riconosciuto dal programma, in E/kW;
-  P è la potenza nominale dell'impianto, in kW (compresa tra 5 e 20 kW).
7.2  Gli interventi potranno essere finanziati con un contributo pari al 70% del costo d'investimento ammesso, che non potrà superare, in ogni caso, quello calcolato applicando i costi unitari massimi riconosciuti dal programma, di cui al punto 1 del presente articolo.
7.3  Qualora venga richiesto un contributo maggiore del 70%, ai fini della concessione del contributo, sarà ritenuto ammissibile il valore massimo previsto dal presente bando.
7.4  Nel caso in cui lo stesso soggetto richiedente intenda ottenere la concessione del contributo relativamente a più interventi distinti, è ammessa la domanda unica esclusivamente qualora gli interventi medesimi facciano tutti riferimento a uno stesso contratto di fornitura di energia elettrica, fermo restando che la somma delle potenze nominali di detti impianti sia non superiore a 20 kW.
7.5  Al soggetto richiedente che si avvale, o intende avvalersi, di altri meccanismi di incentivazione, nazionale o comunitaria, in conto capitale per la realizzazione dell'intervento, verrà concesso il solo complemento al suddetto contributo.
7.6  E' fatto espresso divieto al soggetto richiedente di alienare e/o dismettere l'impianto fotovoltaico, per un periodo non inferiore a 12 anni dal collegamento alla rete di distribuzione.

Art. 8
Esame delle domande e modalità di concessione del contributo

8.1 L'attività istruttoria, di verifica, accertamento tecnico, gestione dei contributi sarà affidata dall'Assessorato regionale dell'industria ad un ente gestore, che risulterà aggiudicatario di gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 6, lett. a), decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e s.m.i.
8.2  L'ente gestore redigerà due graduatorie, così come previsto dall'art. 1.3, seguendo l'ordine cronologico di spedizione entro 120 giorni dalla stipula della convenzione tra lo stesso ente gestore e l'Assessorato regionale dell'industria, fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie. All'uopo saranno prese in considerazione tutte le istanze pervenute all'Assessorato regionale dell'industria, all'indirizzo indicato all'art. 5.2, entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse, purché spedite entro il termine previsto dall'art. 5.3. Ai fini della formazione dell'ordine cronologico, qualora due o più domande risultassero presentate contestualmente, si procederà a sorteggio pubblico.
8.3  L'ente gestore di cui al punto 1) si riserva di richiedere approfondimenti alla documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro venti giorni dalla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario.
8.4  Le domande di contributo che presentino gravi carenze nella documentazione prevista dall'art. 5.4 o che siano prive di dati e/o notizie necessari per l'individuazione delle condizioni di ammissibilità ai contributi saranno considerate inammissibili.
8.5  I contributi saranno erogati, nell'ordine indicato dalle graduatorie stesse, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, così come ripartiti all'art. 1.3. All'ultima domanda relativa a ciascuna graduatoria, sarà concesso il residuo della somma stanziata, indipendentemente dall'importo concedibile alla stessa.
8.6  Le eventuali somme residue di una delle due graduatorie, per effetto della citata ripartizione delle risorse economiche, saranno utilizzate per la concessione del contributo alle domande parzialmente o non finanziate dall'altra graduatoria.
8.7  Le graduatorie così formate e i relativi importi ammessi a finanziamento verranno resi pubblici nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet (www.regione.sicilia.it/industria) della Regione siciliana.

Art. 9
Tempi e modalità di realizzazione degli interventi

9.1 In caso di accoglimento della domanda, dovrà essere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'intervento entro 120 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Le opere dovranno essere completate entro il termine di 240 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla stessa data.
9.2 Eventuale istanza di proroga al suddetto termine di ultimazione lavori, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere presentata prima della naturale scadenza di tale termine e potrà essere ottenuta una sola volta per un periodo non superiore ad 1/3 del termine. L'ente gestore di cui all'art. 8.1 comunicherà al soggetto richiedente l'esito della valutazione.
9.3  Il soggetto richiedente dovrà tempestivamente comunicare, a mezzo raccomandata, l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, specificandone la data e allegando la seguente documentazione:
-  copia del verbale consegna lavori (solo per i soggetti pubblici);
-  pianificazione sequenziale e temporale delle attività;
-  D.I.A. (denuncia inizio attività edilizia), di cui alla legge n. 662/96 e successivi aggiornamenti, ovvero copia dell'autorizzazione/concessione edilizia (ai sensi della legge regionale n. 37/85), nel caso di aree soggette a vincoli ambientali o paesaggistici.

Art. 10
Erogazione del contributo

10.1  L'erogazione del contributo avverrà in due fasi. Un acconto, pari al 50% dell'ammontare del contributo pubblico concesso, sarà erogato successivamente al ricevimento della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento. Ai soggetti privati è richiesta la presentazione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, in favore dell'Assessorato regionale dell'industria, di importo pari all'acconto erogabile e di durata di sei mesi oltre la data del termine assegnato per l'ultimazione dell'intervento, incondizionata, irrevocabile, se non dietro autorizzazione regionale, ed escutibile a prima e semplice richiesta scritta, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Il sal do sarà erogato ad ultimazione dei lavori e a seguito della verifica della conformità e idoneità della documentazione a corredo dell'intervento realizzato.
10.2 Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto richiedente dovrà comunicare all'ente gestore l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'intervento, allegando la seguente documentazione:
-  consuntivo analitico della spesa sostenuta;
-  certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali, con relativo elenco. In particolare, deve essere distinto l'ammontare relativo alla posa in opera da quello relativo alla fornitura, specificando, in quest'ultimo caso, il costo dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione. Non sono considerate valide, ai fini dell'ottenimento del contributo, le fatture che non contengano la sopraindicata distinzione;
-  copia del verbale ultimazione lavori o della comunicazione di ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione dell'opera e dichiarazione che l'opera stessa è stata eseguita in conformità a quanto dichiarato nella domanda di contributo o nell'eventuale variante in corso d'opera, richiesta ed approvata secondo le modalità di cui all'art. 11, sottoscritta dal direttore dei lavori o, in assenza di tale figura, da un tecnico abilitato all'esercizio della professione;
-  dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto, prevista dalla specifica tecnica di fornitura (allegato A);
-  scheda di progetto dell'impianto come costruito, prevista dalla citata specifica tecnica (allegato A);
-  attestazione da parte del distributore dell'avvenuto collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica (nel caso di attivazione del contratto di scambio previsto dalla deliberazione n. 224/2000 dell'autorità per l'energia elettrica e il gas);
-  dichiarazione, sottoscritta nelle forme di legge, di non aver usufruito o richiesto altri contributi, nazionali o comunitari, per l'intervento in corso di finanziamento, ovvero, dichiarazione che indichi la fonte di finanziamento e l'ammontare del contributo;
10.3  Nel caso in cui il beneficiario del contributo, sia esso soggetto pubblico o privato, documenti le spese sostenute in misura minore dell'importo ammesso a finanziamento e approvato dall'ente gestore con le modalità di cui all'art. 8, il contributo verrà calcolato sulla base di queste ultime. Al contrario, cioè in caso di aumento delle spese rispetto al suddetto importo, il contributo non potrà, comunque, essere superiore a quello previsto dalla rispettiva graduatoria.

Art. 11
Varianti

11.1 L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera, debitamente sottoscritta, motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa, dovrà essere indirizzata all'Ente gestore dell'Assessorato regionale dell'industria di cui all'art. 8.1 mediante plico raccomandato.
Non sono ammesse varianti che prevedano una modifica della tipologia di intervento ammesso al contributo (da integrato, come definito all'art. 8.2, a non integrato) o che comportino una riduzione sostanziale della potenza nominale (superiore al 10%).
11.2  La suddetta variante verrà esaminata dall'ente gestore dell'Assessorato regionale dell'industria, che provvederà a comunicare tempestivamente l'approvazione o meno della stessa.
11.3  L'approvazione della variante, comunque, non può comportare l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente ammesso.
11.4  Qualora la richiesta di variante comporti la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori, si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 9.2.

Art. 12
Verifiche e controlli

12.1  L'Assessorato regionale dell'industria, anche mediante l'ente gestore di cui all'art. 8.1, si riserva di accertare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento dell'intervento, la permanenza, entro i limiti ammessi, dei parametri di valutazione che hanno consentito l'utile collocazione in graduatoria e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine, saranno eseguiti a campione sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei 12 anni successivi al collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione.

Art. 13
Decadenza e revoca del contributo

13.1 Il mancato inizio dell'intervento entro 120 giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo, o il mancato completamento dell'intervento entro il termine di 240 giorni, naturali e consecutivi dalla stessa data, o entro il termine conseguente all'approvazione di una eventuale istanza di variante, comportano l'automatica decadenza dal diritto al contributo già concesso e il recupero degli importi eventualmente erogati, maggiorati degli interessi legali.
13.2  Si procede alla revoca del contributo concesso e al recupero degli importi erogati, maggiorati degli interessi legali, nei seguenti casi:
-  mancato rispetto degli adempimenti di legge;
-  qualora vengano riscontrati significativi scostamenti tra quanto pianificato (punto 3 dell'art. 9 del presente bando) e quanto effettivamente svolto;
-  sostanziale difformità tra progetto presentato e opera realizzata;
-  utilizzo totale o parziale del contributo per finalità diverse dai motivi della concessione;
-  rimozione o dismissione prima dei dodici anni dalla data di collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione;
-  mancato rispetto della specifica tecnica (allegato A) nella realizzazione dell'opera.
L'entità degli scostamenti e/o della difformità sarà valutata a giudizio insindacabile dell'ente gestore di cui all'art. 8.1.
13.3  Si procede, altresì, alla revoca del contributo concesso e al recupero degli importi erogati, maggiorato degli interessi legali, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.

Art.14
Informazioni

14.1 Eventuali notizie e modulistica potranno essere richieste all'Assessorato regionale dell'industria - U.R.P. Palermo, viale Regione Siciliana, 4580 - 90146 Palermo, tel. 091/6960832 - 091/6960733, fax 091/6960636, ovvero Assessorato regionale dell'industria - U.R.P. - Centro culturale "Aldo Moro" - Agglomerato industriale Pantano d'Arci - Blocco Torrazze - contrada Passo Martino - c.a.p. 95121 Catania - tel. 095/291291 - 095/291405 - 095/29260.

Art. 15
Clausola Finale

15.1  La materiale erogazione dei contributi è subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'entità e secondo le modalità indicate dall'art. 3, commi 2 e 3, dell'accordo istituzionale di programma, in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, stipulato in data 7 maggio 2002 tra lo stesso Ministero e la Regione siciliana, protocollo n. 488/2002/SIAR/DEC del 13 maggio 2002 e registrato alla Corte dei conti in data 5 luglio 2002.

Allegato A
SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINALE NON SUPERIORE A 20 kW CONNESSI ALLA RETE

Scopo
Lo scopo della presente specifica è quello di fornire le indicazioni di massima e di normativa da rispettare per la realizzazione, nell'ambito del programma "Tetti fotovoltaici", di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, destinati a operare in parallelo alla rete elettrica del distributore.
Il presente documento, pertanto, non è esaustivo ai fini di un eventuale affidamento delle opere di fornitura, installazione e collegamento alla rete degli impianti in oggetto.
1.  Definizioni
a)  un impianto fotovoltaico è un sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della luce, cioè della radiazione solare, in elettricità (effetto fotovoltaico); esso è schematicamente costituito dal dispositivo di interfaccia, dal convertitore c.c./c.a. e dal campo fotovoltaico;
b)  il dispositivo di interfaccia è essenzialmente un organo di interruzione, sul quale agiscono le protezioni di interfaccia;
c)  il convertitore c.c./c.a. è l'apparecchiatura, tipicamente statica, impiegata per il trasferimento dell'energia elettrica in c.c., prodotta dal campo fotovoltaico, sulla rete in c.a.;
d)  il campo (o generatore) fotovoltaico è l'insieme dei moduli fotovoltaici, opportunamente collegati in serie/parallelo;
e)  la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del campo fotovoltaico è la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo costituente il campo fotovoltaico, misurate nelle condizioni standards di riferimento;
f)  l'efficienza nominale di un campo fotovoltaico è il rapporto fra la potenza generata dal campo stesso e la potenza della radiazione solare su esso incidente, in condizioni standards;
g)  l'efficienza operativa media di un campo fotovoltaico è il rapporto tra l'energia elettrica prodotta dal campo fotovoltaico e l'energia solare incidente sul campo stesso, in un determinato intervallo di tempo;
h)  il distributore è il soggetto che presta il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica agli utenti;
i)  l'utente è la persona fisica o giuridica titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica.
2.  Normativa e leggi di riferimento
La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici sono:
-  norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale;
-  norme CEI/IEC e/o JRC/ESTI per i moduli fotovoltaici; in particolare, la CEI EN 61215 per moduli al silicio cristallino e la CEI EN 61646 per moduli a film sottile;
-  conformità al marchio CE per i moduli fotovoltaici e per il convertitore c.c./c.a.;
-  UNI 10349, o Atlante europeo della radiazione solare, per il dimensionamento del campo fotovoltaico;
-  UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici.
Si richiamano, inoltre, le norme EN 60439-1 e IEC 439 per quanto riguarda i quadri elettrici, le norme CEI 110-31 e le CEI 110-28 per il contenuto di armoniche e i disturbi indotti sulla rete dal convertitore c.c./c.a., le norme CEI 110-1, le CEI 110-6 e le CEI 110-8 per la compatibilità elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle emissioni in RF.
Circa la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, si ricorda:
-  il D.P.R. n. 547/55 e il decreto legislativo. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
-  la legge n. 46/90 e D.P.R. n. 447/91 (regolamento di attuazione della legge n. 46/90) e successive modificazioni e integrazioni, per la sicurezza elettrica.
Per quanto riguarda il collegamento alla rete e l'esercizio dell'impianto, le scelte progettuali devono essere conformi alle seguenti normative e leggi:
-  norma CEI 11-20 per il collegamento alla rete pubblica, con particolare riferimento al paragrafo 5.1 (IV edizione, agosto 2000);
-  legge n. 133/99, art. 10, comma 7, per gli aspetti fiscali: il comma prevede che l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi della denuncia di officina elettrica per il rilascio della licenza di esercizio e che l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale e alle relative addizionali;
-  deliberazione n. 224/2000 dell'autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000, per gli aspetti tariffari: l'utente può optare per il regime di scambio dell'energia elettrica con il distributore; in tal caso, si applica la: "Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW (deliberazione n. 224/2000)".
I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica, anche se non espressamente richiamati, si considerano applicabili.
3.  Dimenzionamento, prestazioni e garanzie
La potenza nominale dell'impianto fotovoltaico deve essere tale che la quantità di energia elettrica da esso producibile su base annua (in corrente alternata) sia inferiore a quella normalmente consumata, sempre su base annua, dall'utente. Quest'ultima energia è quella risultante dalla media dei consumi degli ultimi 3 anni. Nel caso di nuove utenze o di previsione di consumi significativamente diversi da quelli calcolati secondo quanto sopra, si dovrà fare riferimento al consumo annuale presunto, fornendone adeguata valutazione.
La quantità di energia elettrica producibile deve essere calcolata sulla base dei dati radiometrici di cui alla citata norma UNI 10349 (o dell'Atlante europeo della radiazione solare) e assumendo come valore dell'efficienza operativa media annuale dell'impianto il 75% del valore dell'efficienza nominale del campo fotovoltaico. L'efficienza nominale del campo fotovoltaico, oltre a quanto riportato alla lettera f) delle definizioni, può essere numericamente ottenuta da una formula pratica, cioè dal rapporto tra la potenza nominale del campo stesso (espressa in kW) e la relativa superficie (espressa in m2) e intesa come somma della superficie dei moduli.
Qualora le condizioni impiantistiche e di uso dell'impianto fotovoltaico siano tali che possa essere trasferita nella rete del distributore una potenza maggiore di quella impegnata dal contratto di fornitura, il contratto stesso dovrà essere aggiornato affinché la potenza impegnata risulti non inferiore a quella massima erogabile in rete.
L'impianto deve essere progettato per avere una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 75% del valore della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irradianza.
L'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data dal collegamento alla rete dell'impianto stesso, mentre i moduli fotovoltaici devono godere di una garanzia di almeno 20 anni. Inoltre, il decadimento delle prestazioni dei moduli deve essere:
-  inferiore al 10% in 10 anni e al 20% in 20 anni, nel caso di celle al silicio cristallino;
-  inferiore al 10% nell'arco minimo di 10 anni, oppure inferiore al 20% nell'arco minimo di 20 anni, nel caso di celle a film sottile.
Infine, l'anno di fabbricazione dei moduli non deve essere antecedente a due anni, a far data dalla comunicazione della concessione del contributo pubblico relativo alla realizzazione dell'impianto.
4.  Caratteristiche di massa dell'impianto
Alla stessa rete di utente possono essere connessi più impianti fotovoltaici (sempre purché la potenza nominale complessiva non superi i 20 kW); ogni impianto, a sua volta, è composto da un solo convertitore c.c./c.a. e un solo campo fotovoltaico. Il punto di allaccio del singolo impianto o degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica deve essere a valle del dispositivo generale della rete di utente. La figura 1 riporta lo schema di collegamento alla rete, nel caso tipico di applicazione del regime di scambio sul posto dell'energia elettrica.
Qualora in una stessa rete di utente siano connessi più impianti in parallelo, viene richiesto, di norma, un dispositivo di interfaccia unico ed esterno; l'installazione del dispositivo di interfaccia unico ed esterno può essere evitata solo previo accordo con il distributore (e qualora, ad esempio, si adottino convertitori c.c./c.a., tutti dotati di dispositivo di interfaccia implementato nel convertitore).
Il convertitore c.c./c.a. deve essere idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso di questa apparecchiatura devono essere compatibili con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita devono essere compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l'impianto. E' assolutamente vietato l'impiego di più convertitori in parallelo tra loro sul lato continua (cioè connessi allo stesso campo fotovoltaico). Il convertitore dovrebbe, preferibilmente, essere basato su inverter a commutazione forzata, con tecnica PWM; deve essere privo di clock e/o riferimenti interni e deve essere in grado di operare in modo completamente automatico e di inseguire il punto di massima potenza (MPPT) del campo fotovoltaico. Infine, tra i dati di targa deve figurare la potenza massima erogabile in rete dal convertitore.
Il campo fotovoltaico deve essere esposto alla radiazione solare in modo da massimizzare l'energia producibile, nei limiti dei vincoli architettonici della struttura che ospita il campo stesso. Sono ammessi fenomeni di ombreggiamento, purché le perdite di energia da essi derivanti non siano superiori al 5% su base annua. Il campo fotovoltaico deve essere gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra.
Le stringhe devono essere, di norma, costituite dalla serie di singoli moduli fotovoltaici, devono essere singolarmente sezionabili, provviste di diodo di blocco e di protezioni contro le sovratensioni. Non è ammesso il parallelo di stringhe non perfettamente identiche tra loro per esposizione, e/o marca, e/o modello, e/o numero dei moduli impiegati. Ciascun modulo, infine, deve essere dotato di diodi di by-pass.
Deve essere prevista la separazione galvanica tra la parte in corrente continua dell'impianto e la rete; tale separazione può essere sostituita da una protezione sensibile alla corrente continua solo nel caso di impianti monofase.
Deve, inoltre, essere sempre rilevabile l'energia prodotta (cumulata) e le relative ore di funzionamento. Nel caso di più impianti, è preferibile che la misura dell'energia complessiva e delle ore venga effettuata mediante l'installazione di un unico dispositivo, di tipo elettromeccanico.
Soluzioni tecniche diverse da quelle sopra suggerite, sono adottabili, purché nel rispetto delle norme vigenti e della buona regola dell'arte.
Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa viene ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensità di corrente disponibile (dovuta al contributo dell'impianto fotovoltaico), la rete stessa o la parte interessata dovrà essere opportunamente protetta.
5.  Verifica tecnico-funzionale
La verifica tecnico-funzionale dell'impianto consiste nel controllare:
-  la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;
-  la messa a terra di masse e scaricatori;
-  l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
-  il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal convertitore c.c./c.a. (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
-  la condizione: Pca > 0,75*Pnom * I / ISTC, ove:
-  Pca è la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del convertitore c.c./c.a., con precisione migliore del 2%;
-  Pnom è la potenza nominale (in kW) del campo fotovoltaico;
-  I è l'irradianza (in W/m2) misurata sul piano dei moduli con precisione migliore del 5%, il valore di detta precisione deve essere debitamente documentato;
-  ISTC, pari a 1000 W/m2, è l'irradianza in condizioni standard.
Qualora nel corso della misura della potenza attiva (Pca) venga rilevata una temperatura di lavoro dei moduli superiore a 40 °C, è ammessa la correzione in temperatura della potenza stessa.
Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dall'installatore dell'impianto, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia e dovrà emettere una dichiarazione (secondo il fac-simile allegato), firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.
6.  Documentazione
Dovranno essere emessi e rilasciati dall'installatore i seguenti documenti:
-  manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi di manutenzione;
-  progetto esecutivo in versione "come costruito", corredato di schede tecniche dei materiali installati;
-  dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;
-  dichiarazione di conformità ai sensi della legge n. 46/90, art. 1, lettera a;
-  certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile;
-  certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità del convertitore c.c./c.a. alle norme vigenti e, in particolare, alle CEI 11-20 qualora venga impiegato il dispositivo di interfaccia interno al convertitore stesso;
-  certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
— garanzia sull'intero impianto e sulle relative prestazioni di funzionamento.

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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