REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 OTTOBRE 2002 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Favignana  Pag.
Statuto del Comune di Siracusa  pag. 25 
Statuto del Comune di Valderice  pag. 42 
Statuto del Comune di Gravina di Catania. Modifiche  pag. 66 





Statuto del Comune di Favignana


Lo statuto del Comune di Favignana è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.35 del 24 luglio 1993.
Si ripubblica di seguito il nuovo statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n.8 del 16 febbraio 2002, divenuta esecutiva il 4 aprile 2002, decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Capo I
Il Comune: autonomia, autogoverno e finalità
Art. 1
Lo statuto

1.  Lo statuto promuove la partecipazione popolare, favorisce la crescita sociale e democratica, valorizza le risorse sociali.
2.  Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, individua le norme che disciplinano le attività del Comune, e precisamente:
a)  le norme fondamentali di organizzazione; 
b)  le attribuzioni ed il funzionamento degli organi; 
c)  le forme di garanzia e di partecipazione delle mi noranze; 
d)  l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici; 
e)  le forme di collaborazione fra comuni e provincie, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. 

3.  La legislazione in materia di ordinamento dei Co muni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove norme che enunciano tali principi abroga le norme del presente statuto incompatibili con essi.
Art.2
I regolamenti

1.  Il Comune emana i regolamenti.
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge e dal lo statuto;
b)  in tutte le altre materie di competenza comunale;
2.  Nelle materie di competenza la potestà regolamen tare viene esercitata nel rispetto delle disposizioni di legge e delle disposizioni statutarie.
3.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.
4.  I regolamenti devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio co munale.
5.  Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6.  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo dell'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
7.  I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art.3
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, di norma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art.4
Il Comune

1.  Il Comune di Favignana è un ente autonomo locale che rappresenta e cura gli interessi della comunità locale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge generale dello Stato.
2.  Il Comune esercita la proprietà attività regolamen tare ed amministrativa, uniformandola al principio prioritario della consultazione e partecipazione popolare, nella forme indicate dal presente statuto.
Art.5
Il territorio comunale

1.  Il territorio del Comune di Favignana è costituito dall'arcipelago delle isole Egadi, comprendente l'isola di Favignana (capoluogo) con una estensione territoriale di Ha. 1.938 pari a kmq. 19,38, dall'isola di Marettimo con una estensione territoriale di Ha. 1.225 pari a kmq. 12,25, dall'isola di Levanzo con una estensione territoriale di Ha. 582 pari a kmq. 5,82 e dall'isola di Formica con una estensione territoriale di Ha. 3.26, pari kmq.0,0326 e l'isola del Maraone con una superficie di Ha. 3,33 pari a kmq. 0,0333. Il tutto per un totale territoriale comunale di Ha. 3.745 pari a 37,45.
2.  Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi con particolare attenzione ai piani di edilizia economico-popolare ed alle infrastrutture sociali. Privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente, promuove la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenire e ad eliminare l'inquinamento, promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali, tutela i valori dell'ambiente naturale e storico.
Art. 6
Stemma - Patrono

1.  Il Comune di Favignana ha uno stemma ed un gonfalone concessi con decreto del Presidente della Re pubblica n.4409 del 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1986.
2.  Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del comune sono analiticamente specificate in detto decreto.
3.  Santi Patrono delle isole Egadi sono: SS. Crocifisso e San Giuseppe. Il SS. Crocifisso viene festeggiato a Favignana il 14 settembre e San Giuseppe il 19 marzo e Levanzo e Marettimo.
Art. 7
Finalità obiettivi e metodi

1.  Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
A)  Obiettivi politico-territoriali ed economici
Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla protezione del patrimonio naturale;
b)  alla tutela dell'ambiente e all'attività di preven zione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
c)  alla difesa del suolo e del sottosuolo;
d)  alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'am biente;
e)  alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche al ter native;
f)  alla promozione dell'agricoltura biologica;
g)  all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale.
Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
b)  alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
c)  agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
d)  al recupero dei centri storici;
e)  e subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
f)  ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.
B)  Obiettivi politico-sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito del le proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a diffondere la consapevolezza della convivenza ci vile e dell'ordine democratico;
b)  a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
c)  ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
b)  a promuovere la solidarietà della comunità lo cale;
c)  ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
d)  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
e)  a tutelare il ruolo della famiglia;
f)  a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
g)  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
h)  a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
i)  a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati.
C)  Obiettivi politico-culturali ed educativi
Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla diffusione della cultura promuovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;
b)  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;
c)  a favorire la promozione delle attività sportive;
d)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e del la trasparenza;
e)  ed attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n.10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 8
Albo pretorio

1.  Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'in tegralità e la facilità di lettura.
3.  Il segretario comunale attraverso la collaborazione degli uffici di segreteria cura l'affissione degli atti di cui al primo comma, avvalendosi del messi comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4.  Al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicità adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità anche a mezzo di sistemi informatici (internet).
Art.9
Sede del Comune

1.  La sede comunale è presente nell'isola capoluogo. Nelle frazioni di Marettimo e Levanzo esistono proprie delegazioni comunali.
Titolo II
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Capo I
Il consiglio comunale
Art. 10
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, rappresentando l'intera co munità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2.  Il consiglio esercita le proprie funzioni in via di retta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi.
3.  Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia amministrativa e funzionale che disciplina con apposito regolamento.
4.  Il regolamento disciplina le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
5.  L'elezione e la durata del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
Art.11
Competenze ed attribuzioni

1.  Il consiglio comunale ha potestà e competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni confrontandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2.  Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3.  Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4.  Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5.  Il consiglio comunale ha competenza a deliberare, ai sensi dell'art.32 della legge n. 142/90, modificato dal l'art.1, comma 1, lett. e) della legge regionale n.48/91, limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, la definizione dei criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)  le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazioni di forme associative;
d)  l'istruzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e)  l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di capitali o servizi mediante convenzione;
f)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;
g)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e dei dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
i)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
l) l'autorizzazione di avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.
6.  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
7.  Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche e sindacali, culturali e di volontariato.
Art.12
I consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intero Co mune.Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
2.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3.  Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.
4.  Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività del l'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
5.  Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi e delle determinazioni e delle ordinanze del sindaco.
6.  Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta.
7.  Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
8.  Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte prima che i relativi lavori siano chiusi ha il dovere di comunicare al segretario verbalizzante l'allontanamento.
Art. 13
Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

1.  Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
2.  L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspet ti dell'attività politico-amministrativa.
3.  L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in consiglio comunale nella seduta successiva
4.  L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.
5.  Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.
6.  Sugli ordini del giorno il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.
7.  Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale me diante proposte di deliberazione indicanti i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.
Art. 14
Attività ispettiva del consiglio

1.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
2.  In caso di ripetute e persistenti violazioni degli ob blighi previsti dal comma 1, dell'art. 27, comma 9 del l'art. 12 e dell'art. 17 della legge regionale n. 7/92, si applica l'art. 40 della legge n. 142/90 recepita dalla legge regionale n. 48/91.
Art. 15
Il presidente

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.
2.  In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3.  Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di 3 scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
4.  Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
Art. 16
Il consigliere anziano

1.  E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2.  In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
3.  Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 17
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

1.  Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.
2.  I  consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
3.  Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a 3 riunioni nell'anno solare oppure a 3 sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore.
4.  La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza dei consiglieri presenti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostan ze addotte a giustificazione delle assenze.
Art. 18
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da 3 o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale.
2.  Il consigliere singolo può far parte del gruppo misto.
3.  Ogni gruppo nomina un capogruppo.
4.  Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista ed a parità di voti il più anziano di età.
Art. 19
Conferenza dei capigruppo

1.  E' istituita la conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente dal consiglio comunale, con funzioni di collaborazione per la formazione del programma dei lavori del consiglio, la determinazione del calendario della seduta e l'iscrizione di argomenti all'ordine del gior no, nonché i modi e i tempi della discussione. Alla conferenza partecipa il capogruppo o un consigliere da questi delegato.
2.  Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il consigliere che, unico rappresentante di un partito o mo vimento politico presente in consiglio comunale, non ab bia aderito ad altro gruppo consiliare o non abbia con altri consiglieri costituito il gruppo misto.
3.  Le modalità di costruzione, designazione e funzio namento sono indicate dal regolamento.
Art. 20
Le commissioni consiliari

1.  Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante l'attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, come previsto dal regolamento può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza e prevedendone i supplenti.
2.  Le commissioni consiliari, a norma di regolamen to, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del consiglio comunale.
3.  Le commissioni hanno diritto di ottenere dal sindaco o dall'assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
4.  Il sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l'obbligo, se invitati, di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.
5.  Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.
6.  Per le commissioni consiliari, escluse le permanenti, aventi funzioni di controllo e di garanzia sui diritti politici e di comunicazione e/o espressione, la presidenza è attribuita alle minoranze.
Art. 21
Commissioni consiliari temporanee

1.  Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio.
2.  La commissione è sciolta di diritto una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prolungarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
Art. 22
Convocazione del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie od urgenti.
2.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o su richiesta di 1/5 di consiglieri in carica con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questo, dando precedenza alle proposte del sindaco.
3.  La riunione deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio comunale verrà convocato dal vice presidente.
4.  In caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.
5.  In caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 4 è ridotto a 24 ore.
6.  Nei casi di convocazione d'urgenza è fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di di sporre il differimento della riunione al giorno seguente.
7.  La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
a) mediante il messo comunale;
b) mediante telegramma.
Art. 23
L'ordine del giorno

1.  L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'og getto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
2.  E' data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto; per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.
3.  Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mo zioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno 3 giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
4.  Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare un'adeguata e preventiva informazione.
5.  L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio del Comune e delle delegazioni municipali insieme all'ordine del giorno e diffusamente nel territorio comunale.
7.  Il consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno salvo che siano presenti in adunanza tutti i consiglieri in carica e tutti siano favorevoli a trattare del nuovo argomento, salvo l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.
Art. 24
Proposte di deliberazione

1.  L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
3. Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché, ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. I pareri non sono dovuti per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.
Art. 25
Pubblicità e validità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.
2.  Il consiglio comunale delibera con l'intervento del la maggioranza dei consiglieri in carica.
3.  La mancanza del numero legale, all'inizio o du rante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulterio re avviso di convocazione.
4.  Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.
Art. 26
Voto palese e segreto

1.  Il consiglio comunale vota in modo palese ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone. Il presidente del consiglio, a suo giudizio o interpellando il consiglio, può decidere il voto segreto su altre deliberazioni ove sia preminente l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
2.  Il regolamento stabilirà le modalità riguardanti il voto palese.
Art. 27
Maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni del consiglio comunale sono ap pro vate se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti salvo che siano richieste maggioranze qualificate.
Art. 28
Astenuti e schede bianche e nulle

1.  Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta e della votazione.
2.  Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti al fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
Art. 29
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1.  Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente - che presiede l'adunanza - e con il consigliere anziano.
2.  Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.
3.  Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.
4.  Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
5.  Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
6.  Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.
Art. 30
Pubblicazione delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissio ni di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data del l'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
Art. 31
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

Con apposito regolamento viene disciplinato il funzio namento e l'organizzazione del consiglio comunale.
Capo II
La giunta comunale
Art. 32
La giunta comunale

1.  La giunta comunale è organo di governo e di am ministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e del l'efficienza.
2.  E' nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, al Comitato regionale di controllo, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
3.  La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
4.  La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da numero 5 assessori, nominati dal sindaco.
Art. 33
Incompatibilità

1.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
2.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.
3.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intendo optare: se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
4.  Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.
5.  Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
Art. 34
Gli assessori

1.  Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
2.  Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
3.  Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative all'assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
4.  Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
5.  Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
6.  Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
7.  Nei limiti della delega conferita, adottano gli atti aventi rilevanza interna ed esterna di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
8.  Ogni modifica o revoca alle deleghe conferite agli assessori è comunicata entro 7 giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.
Art. 35
Revoca degli assessori

1.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta. In entrambi i casi, il sindaco deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni. Gli atti di cui al precedente comma, adottati con provvedimento del sindaco, assistito dal se gretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura al Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 36
Vice sindaco e assessore anziano

1.  Il sindaco nomina vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
2.  E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
Art. 37
Funzionamento della giunta comunale

1.  La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, con avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  La giunta è presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
3.  Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i capi gruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o i presidenti delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio.
4.  Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5.  Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
6.  Coloro che, prendendo porte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero necessario per la validità della seduta.
7.  Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
8. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni e le sottoscrive con il presidente e con l'assessore anziano.
Art. 38
Competenze e attribuzioni della giunta comunale

1.  La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti.
2.  Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale, indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai dirigenti; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3.  In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
-  predispone gli schemi di regolamento da proporre al consiglio;
-  elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
-  predispone gli schemi di bilancio, di relazione programmatica, di programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
Nell'attività di amministrazione:
-  adotta le delibere nelle materie indicate dell'art. 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
-  dispone l'aumento o diminuzione della misura dell'indennità base di funzione dei membri della giunta;
-  approva il piano esecutivo di gestione (PEG) e le successive variazioni;
-  propone al consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio;
-  qualifica semestralmente le somme non assoggettabili a esecuzione o espropriazione forzata;
-  richiede l'anticipazione di cassa;
-  affida gli incarichi per consulenze legali;
- dispone l'utilizzo di entrate a specifica destinazione;
-  affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali;
-  approva i progetti di lavori pubblici;
-  approva il programma triennale del fabbisogno del personale e il piano annuale;
-  approva e dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni e le servitù di ogni genere e tipo;
-  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati;
-  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari;
-  approva transazioni e rinunce alle liti;
-  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
-  procede alla determinazione o variazione delle tariffe dei servizi, delle aliquote di imposte e tasse, alle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, alle variazioni dei limiti del reddito, alla determinazione della misura della copertura dei servizi a domanda individuale entro i limiti e nei termini di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale;
- dispone l'erogazione di contributi e ausili finanziari in conformità alle disposizioni regolamentari.
Capo III
Il sindaco
Art. 39
Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.
2.  Il sindaco nomina gliassessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, ai dirigenti e al segretario comunale.
3.  Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai Comuni, tranne quelle riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
4.  Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
5.  E' ufficiale di Governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli dalla legge dello Stato.
6.  Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'A.S.L. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalle disposizioni di legge in materia.
7.  Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali.
8.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
9.  Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
10.  Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 40
Competenze di amministrazione

1.  Il sindaco:
a)  compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti;
b)  ha la rappresentanza generale dell'ente;
c)  ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del Comune;
d)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità dell'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dello statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
e)  nomina e revoca, previo parere della giunta, il segretario comunale e attribuisce allo stesso ulteriori competenze rispetto a quelle definite dalla legge;
f)  nomina e revoca il direttore generale;
g)  nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi e i funzionari responsabili dei tributi e revoca l'attribuzione di funzioni dirigenziali;
h)  impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
i)  richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
l)  promuovere ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
m)  definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
n)  svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
o)  convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
p)  adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
q)  richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
r)  rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
s)  coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti;
t)  determina l'ordine del giorno della giunta;
u)  nomina il nucleo di valutazione e la delegazione trattante di parte pubblica.
Art. 41
Competenze di vigilanza

1.  Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c)  vigila sull'attività degli assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori;
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;
e)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
f)  impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 42
Competenze di organizzazione

1. Il sindaco:
a)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;
b)  impartisce direttive per l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie.
Art. 43
Competenze quale ufficiale del Governo

1.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.
2.  Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
3.  Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al Prefetto, può delegare agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a).
Art. 44
Incarichi e nomine fiduciarie

1.  Il sindaco, per l'espletamento di attività istituzionali, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a soggetti estranei all'amministrazione.
2.  I soggetti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea e dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
3.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dei soggetti esterni da lui nominati.
4.  Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.
Art. 45
Incarico ad esperto

1.  Il sindaco, per espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a due esperti estranei all'amministrazione. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità e di laurea. Agli esperti sarà corrisposto il compenso previsto dal quinto comma dell'art. 41 della legge regionale n. 26/93.
2.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività del-l'esperto da lui nominato.
Art. 46
Cessazione dalla carica di sindaco

1.  Qualora nel corso del mandato il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, cessa altresì dalla carica la giunta.
2.  Il consiglio comunale rimane in carica fino a nuove elezioni, che si svolgono contestualmente all'elezione del sindaco da effettuarsi nel primo turno elettorale utile.
3.  Nell'ipotesi di dimissione dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito delle manifestazioni di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale agli enti locali, compete al segretario comunale.
Art. 47
Mozione di sfiducia

1.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della sua giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati al Comune.
3.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, nonché all'amministrazione del Comune con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
Capo IV
Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 48
Deliberazioni

1.  Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2.  Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento della qualità soggettiva di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa volta.
3.  Le sedute del consiglio, delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone" il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione della seduta del consiglio e della giunta sono curati dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti per regolamento.
Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5.  I verbali della seduta sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano fra i presenti.
Art. 49
Astensione obbligatoria

1.  Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti e affini fino al quarto grado.
2.  L'obbligo di astenersi comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.
Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I
Principi
Art. 50
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal consiglio comunale e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l'ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune di Favignana.
2.  Le procedure per l'assunzione di personale dipendente sono disciplinate con apposito regolamento.
3.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la struttura organizzativa dell'ente e disciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione dell'obiettivo del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale in riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività.
Art. 51
Indirizzo politico e gestione: distinzioni

1.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e ai dirigenti competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.
2.  Le attribuzioni dei dirigenti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere derogate soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 80/98.
3.  Agli organi politici, nel rispetto dell'art. 3 del de creto legislativo n. 80/98, competono in particolare:
-  la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
-  l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;
-  l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i diversi servizi dell'ente;
-  la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
-  le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
4.  Ai dirigenti sono riservati, in via generale, tutti gli atti specifici e concreti, funzionali al perseguimento dei programmi e obiettivi stabiliti conformemente agli indirizzi stabiliti.
5.  I dirigenti si identificano con i dipendenti cui è stata attribuita la responsabilità di un settore.
Capo II
Ordinamento
Art. 52
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione, della razionalizzazione delle procedure, per conseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa del Comune.
2.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura del Comune ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Art. 53
Criteri di organizzazione

1.  Il Comune è ordinato secondo i seguenti criteri:
-  articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo fra funzioni finali strumentali o di supporto;
-  collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge n. 241/90, come recepito dalla legge regionale n. 10/91;
-  per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
-  armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;
-  responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
-  flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'amministrazione nonché tra l'amministrazione ed enti diversi.
Art. 54
Principi generali di organizzazione

1.  L'azione amministrativa è attuata per obiettivi ed è informata ai seguenti principi:
-  organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
-  individuazione della responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
-  massima flessibilità delle strutture e del personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi;
-  accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.
Capo III
La struttura organizzativa
Art. 55
Struttura organizzativa

1.  L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente.
2.  La struttura organizzativa del Comune è ordinata per:
-  aree di attività funzionali, quali strumenti organizzativi finalizzati a comprendere attività diverse;
-  settori: unità organizzative comprendenti servizi la cui attività è finalizzata:
-  alla programmazione;
-  alla realizzazione degli interventi di competenza;
-  al controllo, in itinere, delle operazioni;
-  alla verifica finale dei risultati;
-  servizi: unità organizzative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito delle materie assegnate;
-  unità operative: unità interne al servizio che gestiscono l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantiscono l'esecuzione.
3.  La struttura organizzativa dell'ente è pertanto:
-  definita con la formazione della pianta organica generale, che determina la consistenza complessiva dei posti istituiti dall'ente per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite;
-  ordinata secondo un piano organizzativo generale per aree funzionali in settori, servizi, ai quali, viene attribuito il compito di assolvere alle funzioni dell'ente in determinate materie.
Art. 56
Unità di progetto

1.  Con deliberazione della giunta municipale possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'amministrazione.
2.  Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie e fissati i tempi di realizzazione.
Capo IV
I soggetti
Art. 57
Il segretario comunale. Competenze

1.  Il segretario comunale, dipendente dell'apposita agenzia prevista dall'art. 17 della legge n. 127/97 e dal D.P.R. n. 465/97, è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
2.  Il segretario comunale svolge i seguenti compiti:
a)  compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune (sindaco, giunta, consiglio) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
b)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività indirizzandone l'organizzazione nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze e attribuzioni e ferma restando la responsabilità esclusiva dei responsabili di settore per l'attività e i provvedimenti posti in essere;
c)  autorizza le missioni, la prestazione di lavoro straordinario, i congedi e i permessi dei responsabili di settore;
d)  adotta i provvedimenti di mobilità intersettoriale del personale;
e)  vigila sullo stato di attuazione di piani, programmi e obiettivi deliberati o comunque assegnati alle varie strutture;
f)  riferisce nei casi di inerzia o di inefficienza del personale, anche in ordine al mancato raggiungimento di obiettivi assegnati, all'assessore al personale e al nucleo di valutazione;
g)  nell'ambito della funzione di coordinamento ema na direttive e circolari al fine di indirizzare l'azione am ministrativa al rispetto dei canoni della legalità e del giusto procedimento;
h)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
i)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
l)  espleta funzioni attribuite dall'ordinamento regionale compatibili con le norme della legge n. 127/90, così come recepita dalla legge regionale n. 23/98, nonché quel le conferitegli dal sindaco ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000;
m)  richiede adempimenti e attiva procedimenti su richiesta degli amministratori o di propria iniziativa al fine di perseguire obiettivi di maggiore funzionalità o in esecuzione a norme di legge o regolamentari;
n)  autorizza la partecipazione del personale a corsi di formazione e/o a seminari;
o)  presiede le commissioni di concorso e di selezione per le progressioni verticali;
p)  è responsabile dell'ufficio per i procedimenti di sciplinari.
3.  Le funzioni proprie del direttore generale possono essere assegnate dal sindaco, con proprio decreto, al se gretario comunale.
4.  Al segretario comunale nominato direttore generale spetta un'indennità ad personam per l'esercizio delle funzioni di direttore generale nella misura determinata dalle norme del contratto collettivo nazionale del lavoro o, in assenza, dal sindaco.
5.  Il segretario comunale svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dei responsabili di settore in caso di mancata nomina del direttore generale.
6.  Le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono espletate dal segretario comunale nel caso in cui non si provveda alla nomina del direttore generale.
7.  In relazione al riparto di competenze tra dirigenti e segretario comunale previsto dalla legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con legge regionale n. 23/98, la responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e determinazioni e l'attuazione dei provvedimenti rientrano nell'esclusiva competenza dei re sponsabili di settore.
8.  Il segretario comunale non esprime parere di legittimità sulle deliberazioni e determinazioni dei soggetti abilitati.
Art. 58
Il vice segretario

1.  Il vice segretario è un dipendente a tempo indeterminato dell'ente inquadrato in categoria D e in possesso dei requisiti previsti dall'Ordinamento degli enti locali. In correlazione a quanto previsto per la nomina del segretario comunale è nominato, nel rispetto delle norme vigenti, dal sindaco per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del segretario del Comune.
2.  La nomina, sempre a tempo determinato ed al mas simo fino alla scadenza del mandato del sindaco, può essere fatta anche per il solo tempo di assenza o impedimento.
3.  Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.
Art. 59
Competenze del direttore generale

1.  Compete al direttore generale:
-  l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi di governo dell'ente avvalendosi dei responsabili di settore;
-  la sovraintendenza in generale alla gestione dell'en te perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia: a lui rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
-  la proposta di piano esecutivo di gestione da sottoporre all'approvazione della giunta;
-  la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
-  il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili dei settori e dei servizi.
Art. 60
Responsabili di settore

1.  Si qualificano responsabili di settore i soggetti investiti di funzioni di direzione dei settori.
2.  I responsabili di settore assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; ri spondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
3.  Sono attribuiti ai responsabili di settore, nelle ma terie di competenza, i seguenti compiti:
-  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
-  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
-  la stipulazione dei contratti;
-  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegno di spesa;
-  gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni dei risultati;
-  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazione, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
-  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, ab battimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-am bientale;
-  gli atti obbligatori in esecuzione a contratti collettivi nazionali di lavoro;
-  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
-  l'espressione dei pareri di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30/2000 sulle proposte di deliberazioni;
-  l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;
-  la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adem pimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad ogni altro dipendente resta comunque in capo al responsabile del settore la competenza dell'emanazione del provvedimento finale;
-  la responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
-  le ordinanze di occupazione di urgenza preordinate all'espropriazione per la realizzazione di un'opera pubblica, le ordinanze di espropriazione e le determinazioni delle indennità secondo la valutazione dei periti;
-  gli altri atti a loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
4.  In particolare sono attribuiti ai responsabili di settore i compiti e le funzioni specificati negli articoli successivi.
5.  Sono escluse dalla competenza dei responsabili di settore le ordinanze che rientrano nella competenza del sindaco quale ufficiale di Governo.
Art. 61
Competenze del responsabile di settore in materia di atti di conoscenza

1.  Al responsabile di settore competono:
-  le attestazioni;
-  le certificazioni;
-  le comunicazioni, ivi compresa quella in materia edilizia;
-  le autenticazione di copia;
-  le legalizzazioni di firme;
-  ogni atto costituente manifestazione di conoscenza.
Art. 62
L'attività propositiva dei responsabili di settore

1.  I responsabili del settore esplicano anche attività di natura propositiva.
2.  Destinatari dell'attività propositiva dei responsabili di settore sono il sindaco, l'assessore di riferimento, il direttore generale e il segretario comunale.
3.  I responsabili di settore, ciascuno per il settore di competenza, collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formazione dei piani, programmi e progetti e all'elaborazione delle proposte di previsione di bilancio e relative modificazioni.
4.  L'attività propositiva si distingue in:
-  proposte di deliberazione relativamente ad atti am ministrativi di competenza del consiglio e della giunta;
-  proposte di determinazione di competenza del sindaco;
-  proposte di modifica della dotazione di risorse as segnate con il piano esecutivo di gestione;
-  proposte di provvedimento o atti amministrativi di competenza di organi dell'ente.
5.  Il responsabile di settore ha l'obbligo di presentare proposte di deliberazione alla giunta ed al consiglio per il tramite del presidente dell'organo collegiale qualora esse abbiano carattere obbligatorio per legge o regolamento.
Art. 63
Competenza di subprogrammazione dei responsabili di settore

1.  Ai responsabili di settore competono anche funzioni di programmazione di secondo livello o di subprogrammazione, ovvero definizione di progetti in attuazione dei programmi deliberati dagli organi politici, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate.
Art. 64
Attività consultiva dei responsabili di settore

1.  L'attività consultiva dei responsabili di settore si esplica attraverso:
-  l'espressione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30/2000 sulle proposte di deliberazione di competenza della giunta e del con siglio;
-  relativamente al responsabile del settore finanziario l'espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza di giunta e consiglio e il visto sulle determinazioni dei soggetti abilitati;
-  relazioni, pareri, consulenze in genere;
2.  Destinatari dell'attività consultiva sono gli organi politici.
3.  Il parere di regolarità tecnica afferisce:
-  alla correttezza ed ampiezza dell'istruttoria;
-  all'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'ente, nonché all'obiettivo specifico, indicato dagli organi politici.
4.  Il parere di regolarità contabile riguarda:
-  la legalità della spesa;
-  la regolarità della documentazione;
-  l'imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo;
-  la capienza dell'intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo;
-  la regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali, nonché da regole di computeristeria, ragioneria ed economia aziendale.
Art. 65
Competenze dei responsabili di settore in materia di gestione finanziaria

1.  Ciascun responsabile nell'ambito del settore di propria competenza dispone con propria determinazione la liquidazione di spese di competenza derivanti da legge, sentenze passate in giudicato, deliberazioni e contratti, aperture di credito a seguito di finanziamento, ordinando l'emissione dei mandati di pagamento.
2.  Il responsabile di settore per i procedimenti di competenza provvede, altresì, all'emissione di provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di bilancio assegnate con il PEG nonché all'attivazione delle procedure per il recupero dei crediti.
Art. 66
Competenze dei responsabili di settore in materia di lavori e forniture

Al responsabile di settore competono tutti gli atti ge stionali in materia di appalti di lavori e forniture di beni e servizi ed in particolare:
-  l'adozione della determinazione a contrattare;
-  il conferimento di incarico professionale in materia di lavori pubblici per realizzazione di opera, direzione lavori e collaudo qualora sia prevista procedura concorsuale definita da regolamento o da legge;
-  l'adozione degli atti in materia di procedura di oc cupazione d'urgenza ed esproprio;
-  approvare, con propria determinazione, il bando di gara o lo schema di lettera di invito e il capitolato speciale d'appalto o foglio patti e condizioni;
-  scegliere le ditte da invitare aventi i requisiti per l'oggetto dell'appalto con le modalità indicate nel regolamento;
-  la presidenza delle commissioni di gara;
-  la scelta dei membri e del segretario delle commissioni di gara;
-  la responsabilità delle procedure di gara;
-  la stipula dei contratti;
-  la diramazione degli inviti e la pubblicazione dei bandi di gara nei modi di legge o regolamentari;
-  il rilascio di copia di atti, bandi e di ogni altro documento inerente il procedimento d'appalto;
-  la gestione della fase esecutiva dell'appalto in con formità alle norme del capitolato;
-  l'applicazione, con propria determinazione, di eventuali penali per inadempienze dell'affidatario;
-  disporre il recesso dal contratto o la sua risoluzione in caso di inadempienze in conformità alle norme contrattuali;
-  l'approvazione di perizie e i verbali dei nuovi prezzi;
-  la certificazione della regolare esecuzione, tranne che non competa ad altri soggetti tenuti per legge;
-  l'adozione dei provvedimenti di liquidazione e di svincolo della cauzione, previa acquisizione per i nuovi acquisti di materiale non di consumo della dichiarazione dell'economo dalla quale risulti l'avvenuta inventariazione;
-  l'autorizzazione, con propria determinazione, al subappalto nei casi previsti dalla legge;
-  l'approvazione del verbale di aggiudicazione, con propria determinazione, nei casi di trattativa privata o di pubblico incanto, licitazione o appalto-concorso, con assunzione di impegno definitivo di spesa;
-  l'approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione e degli atti di collaudo;
-  la pubblicazione delle risultanze di gara nei modi e termini previsti dalla legge.
Art. 67
Competenze in materia di gestione del personale

1.  Il responsabile di settore cura l'organizzazione del personale sottordinato e di tutti i lavoratori assegnati al settore anche non di ruolo in modo da assicurare, co munque, la continuità dell'erogazione dei servizi.
2.  Il responsabile di settore in particolare:
-  cura i rapporti con le organizzazioni sindacali per i provvedimenti di competenza;
-  per esigenze di servizio, previa verifica dell'idoneità alle mansioni, può adibire il dipendente assegnato all'unità organizzativa a mansioni proprie della categoria cui è ascritto ma attinenti a diverso profilo professionale purché ritenuto equivalente con esclusione dei casi in cui il profilo professionale escluda l'intercambiabilità per il contenuto od i titoli professionali che specificamente lo definiscono non posseduti;
-  adotta provvedimenti di mobilità interna settoriale, di attribuzione di mansioni superiori nel rispetto dei criteri e con le modalità definite dal presente regolamento al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di competenza;
-  partecipa alla delegazione trattante per la definizione degli accordi decentrati se nominato dal sindaco;
-  autorizza i congedi, i permessi, le missioni, le aspet tative, i congedi facoltativi e obbligatori e ogni altro permesso retribuito ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, del personale assegnato al settore, nel rispetto delle norme vigenti;
-  controlla l'osservanza dell'orario così come defini to di lavoratori assegnati al settore sulla base delle rilevazioni risultanti dalla rilevazione automatizzata;
-  cura la registrazione dei permessi, congedi, missioni, riposi compensativi, lavoro straordinario effettuato ecc.., relativi ai lavoratori assegnati;
-  dispone i recuperi, applica, con propria determinazione, la trattenuta proporzionale dello stipendio per le ore non lavorate in assenza di autorizzazione, salvo in tale ultimo caso l'obbligo di attivare la procedura disciplinare;
-  richiede le prestazioni straordinarie nel limite della preventiva autorizzazione in relazione anche delle esigenze prospettate dal responsabile di servizio e dispone per i riposi compensativi;
-  determina, previa informazione alle organizzazioni sindacali, e in osservanza dei criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi del titolo I del decreto legislativo n. 29/93 e le direttive del sindaco, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro e la flessibilità dell'orario per la struttura organizzativa cui è preposto comunicando al servizio personale ogni variazione per gli adempimenti di competenza;
-  è competente per l'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale assegnato all'unità organizzativa cui è preposto e vi provvede con propria determinazione, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi e accordi decentrati per il personale;
-  applica la sanzione della censura e del rimprovero verbale e segnala all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari le infrazioni quando le sanzioni alle stesse collegate non siano attribuire alla sua competenza;
-  provvede alla verifica periodica del carico di lavoro e della produttività del settore e dei servizi, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione collettiva decentrata, nonché alla verifica del carico di lavoro e produttività di ogni singolo dipendente;
-  provvede con proprio atto ad attribuire, per esigenze di servizio, funzioni inizialmente assegnate dal regolamento da un determinato servizio ad altro nell'am bito dello stesso settore salvaguardando, ove possibile, esigenze di omogeneità di attribuzione di funzioni ai vari servizi.
Art. 68
Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di responsabile di settore

1.  Il responsabile di settore è individuato, di norma, nell'ambito dei dipendenti dell'ente inquadrati nella categoria "D".
2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità e i criteri per il conferimento della responsabilità di un settore.
Art. 69
I responsabili di servizio

1.  I responsabili di servizi assicurano, sotto la direzione dei responsabili di settori, che l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura organizzativa cui sono preposti corrisponda ed attui al miglior livello di efficienza e di efficacia gli indirizzi generali espressi dall'amministrazione, realizzando gli obiettivi che gli organi della stessa hanno stabilito.
2.  Essi hanno la direzione e responsabilità del funzionamento del servizio e il coordinamento dei dipendenti assegnati, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli indirizzi suddetti e delle direttive impartite, per la loro attuazione, dal responsabile del settore di cui fanno parte.
3.  Sono, inoltre, responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati con le modalità di cui alla legge regionale n. 10/91.
4.  La nomina del responsabile del servizio/i e di unità operative è di competenza del sindaco.
5.  L'incarico di responsabile del servizio/i è sempre revocabile con provvedimento motivato del sindaco di sposto su proposta del responsabile di settore o del direttore generale o di propria iniziativa.
6.  I responsabili di settore possono assumere la re sponsabilità di uno o più servizi.
7.  Ogni atto del responsabile di servizio può essere annullato o revocato dal responsabile di settore.
9.  Il responsabile di settore assume in ogni caso re sponsabilità solidale per gli atti posti in essere dal responsabile di servizio. In conseguenza di ciò tutti gli atti del responsabile di servizio, su disposizione del responsabile di settore, possono essere sottoposti per l'esecuzione al visto da parte di quest'ultimo.
Titolo IV
FINANZE, CONTABILITA'
Capo I
Ordinamento finanziario
Art. 70
Ordinamento finanziario

1.  L'ordinamento della finanza del Comune è regolato dalla legge.
2.  Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è ti tolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.  Il Comune ha il proprio demanio e patrimonio.
4.  Nell'ambito delle leggi statali è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe, che vengono determinate dal consiglio co munale o dalla giunta municipale ispirandosi ai criteri di equità e di giustizia.
5.  Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della pro pria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento delle condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante razionalità di scelte e di procedimenti, l'efficacia ed un efficace impegno di tali mezzi.
Art. 71
Ordinamento contabile

1.  L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2.  Apposito regolamento, approvato dal consiglio co munale, stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità comunale.
Art. 72
Il revisore dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un revisore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
2.  Valgono per il revisore le norme di ineleggibili tà e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico, per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3.  Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4.  Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
5.  I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto, l'esercizio della funzione di revisione, l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Titolo V
L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
Forme associative, gestione e tariffe
Art. 73
Servizi pubblici locali

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2.  I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3.  Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati.
4.  Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economici tà cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
5.  Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine all'esigenza e alla fruizione dei cittadini.
6.  In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.
Art. 74
Tariffe dei servizi resi dal Comune

1.  Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
2.  Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della ge stione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
3.  La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
4.  Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il Comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dal l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare il logo o lo stemma del Comune.
Art. 75
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.
2.  Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
3.  La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Art. 76
Azienda speciale

1.  Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può co stituire una o più aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi del l'art. 23 della legge n. 142/90, come recepito con legge regionale n. 48/91.
3.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
4.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, fra co loro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpe gnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pub blici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
5.  L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
6.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.
7.  I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 77
Istituzione

1.  Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevan za imprenditoriale, il Comune può costituire un'istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispet to del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2.  Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f)  specifica le modalità della collaborazione dei vo lontari;
g)  stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
3.  Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
5.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualifica culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
6.  Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la du rata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del Comune.
Art. 78
Concessione a terzi

1.  Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
2.  La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
3.  La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini uten ti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 79
Società miste

1.  Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
2.  Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3.  La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluri-comunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
3.  La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazione in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune. In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
4.  I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
5.  Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 80
Convenzioni e consorzi

1.  Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri Comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
2.  La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
3.  Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91.
4.  I consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra Comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
5.  Il Comune, nell'assemblea del consorzio, è rappre sentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
6.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
7.  La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio. Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.
Art. 81
Accordi di programma

1.  Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse co munale, che richiedano per la loro attuazione l'azione in tegrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuo ve, partecipa e conclude accordi di programma.
2.  Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori, sono approvati dalla giunta comunale.
3.  Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il sindaco prima di aderire sente i capigruppo consiliari e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.
4.  Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5.  L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
6.  L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
7.  L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
8.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo VI
Istituti di partecipazione
Capo I
Consultazione, partecipazione e accesso
Art. 82
Partecipazione popolare

1.  Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini re sidenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione am ministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini nell'am ministrazione locale;
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c)  forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali.
2.  Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione e proposte e l'utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.
Art. 83
Il diritto di udienza

1.  Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tu tela degli interessi della collettività.
2.  Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del di ritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali burocratici, infat ti è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.
3.  L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'in dicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
4.  Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.
Art. 84
Istanze e petizioni

1.  La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
2.  Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a)  istanze: per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b)  petizioni: per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.
3.  Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'abolizione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettato la richiesta con risposta motivata.
4.  Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.
5.  Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questio ne in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.
6.  Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
Art. 85
Proposte ed iniziative popolari

1.  Il cittadini, nel numero non inferiore a 100 anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari, possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2.  La proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità e la procedura prevista dall'apposito regolamen to, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con ldella eventuale spesa e del suo finanziamento.
3.  L'organo competente deve sentire i proponenti del l'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
4.  Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipilazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il con tenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
5.  L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decaden ze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
b)  atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
c) espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
6.  Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici comunali competenti.
Art. 86
Diritto di accesso e di informazione

1.  Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
2.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
3.  Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai precedenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
4.  Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
5.  L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.
6.  Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
7.  Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni, reclami, etc. è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, attivato con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dal decreto n. 29/93 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.
Art. 87
Associazionismo e partecipazione

1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini ai fini partecipativi.
2.  Riconoscere il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
3.  Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
A tal fine il Comune, come previsto dal regolamento:
-  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
-  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
-  può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla giunta.
4.  I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti:
-  eleggibilità delle cariche; volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti; assenza di fini di lucro; pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlati a quelle del Comune.
5.  Nell'ambito delle predette finalità il Comume istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento annuali; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.
6.  L'istanza può essere presentata da associazioni che operano nell'ambito del territorio comunale.
7.  Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.
8.  Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Art. 88
Forme di consultazione

1.  Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico amministrativi il comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.
2.  Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.
3.  Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.
4.  Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
5.  L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nella materia di competenza le consulte possono esprimere pareri, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.
6.  I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.
Art. 89
Referendum

1.  Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, ai piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni, il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2.  Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del comune relative a materie, proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.
3.  Il referendum può essere richiesto da almeno il 10% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente o da 2/3 dei consiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari e possa essere risposto con un Si o un No.
4.  La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del consiglio comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità dal segretario comunale, che può entro 30 giorni dichiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.
5.  Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
6.  Il comune provvede all'adeguata pubblicizzazione della consultazione, alla stampa e alla fornitura del materiale necessario, alla costituzione dei seggi composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
7.  La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.
8.  La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del sindaco, presieduto dal segretario comunale e composto dal dirigente dei servizi demografici, da due consiglieri comunali, di cui uno della minoranza eletti dal consiglio con il voto limitato ad uno ed eventualmente da due rappresentanti sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalla stessa associazione o gruppo promotore.
9.  Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
10.  Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
11.  Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art. 90
Effetti del referendum

1.  I referendum possono avere i seguenti contenuti:
- consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità; l'indizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;
-  propositivo con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.
2.  Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
3.  L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale, che potrà, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.
4.  Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione devono indicare, in occasione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.
5.  Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sull'argomento oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
Capo II
Partecipazione nelle frazioni
Art. 91
Consulta di frazione

1.  In ogni frazione è costituita una consulta di rappresentanti della popolazione residente o che vi ha una sede individuale di attività. La consulta è formata da tre o cinque componenti, che durano in carica quanto il consiglio comunale e possono essere rinominati.
2.  Le modalità di nomina dei consultori da parte del consiglio comunale, inclusa l'eventuale scelta dei consultori tra candidati designati da associazioni che operino stabilmente nell'ambito delle diverse frazioni, sono stabilite con apposito regolamento.
3.  Parimenti sono rinviate al regolamento le modalità di decadenza, dimissioni e revoca dei consultori.
Art. 92
Funzioni della consulta di frazione

1.  La consulta è organismo di partecipazione all'azio ne amministrativa con funzioni di iniziativa e proposizione, consultiva e di vigilanza sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate dell'Amministrazione.
2.  La funzione consultiva della consulta è svolta, su iniziativa della consulta stessa, in forma di votazione di ordini del giorno non vincolanti, in tutte le materie di cui al comma I, nonché su ogni altra questione che i competenti organi comunali ritengano di sottoporre alla consulta stessa, nelle forme che tali organi indicheranno di volta in volta, inclusi eventuali dibattiti della consulta con la partecipazione degli amministratori comunali o assemblee pubbliche appositamente organizzate e dirette dalla consulta.
3.  Il regolamento deve altresì disciplinare le modalità attraverso le quali la consulta di frazione potrà richiedere che questioni rientranti nel contesto di materie di loro interesse debbano andare iscritte all'ordine del giorno dei lavori del consiglio comunale.
Art. 93
Funzionamento della consulta di frazione

1.  La prima convocazione della consulta è fatta dal sindaco, per l'elezione del presidente della consulta, da farsi a maggioranza assoluta.
2.  Il presidente della consulta svolge le funzioni necessarie per il funzionamento dell'organo collegiale e dirige le assemblee pubbliche; egli può farsi sostituire da altro membro della consulta.
3.  Con regolamento comunale possono essere dettate norme di attuazione per il funzionamento e l'attività della consulta.
Titolo VII
Capo I
Area marina protetta Isole Egadi
Art. 94
Area marina

1.  Nell'ambito geografico del comune di Favignana è compresa l'area marina protetta delle Isole Egadi. La gestione dell'area marina è attribuita al comune di Favignana. Tutte le iniziative relative alla gestione dell'area sono preventivamente sottoposte alla valutazione di una commissione consiliare permanente, composta da 5 consiglieri comunali, di cui 23 in rappresentanza della maggioranza e 2 in rappresentanza della minoranza.
Art. 95
Le funzioni della commissione

Le funzioni di competenza della commissione sono:
1)  fornire pareri all'amministrazione sui programmi annuali dell'area marina;
2)  fornire indirizzi all'amministrazione sui progetti da stilare per ciascun esercizio;
3)  verificare i risultati ottenuti.
Titolo VIII
Capo I
Norme finali
Art. 96
Interpretazione

1.  Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
2.  Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.
3.  Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art. 97
Rinvio

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2. Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti od organi della pubblica amministrazione.
3.  Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli enti locali vigente inSicilia.
Art. 98
Adozione e adeguamento dei regolamenti

1.  I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso ed elaborati nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
2.  I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
3.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
4.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 99
Pubblicità dello statuto

1.  Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
2.  E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente Ordinamento degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
3.  Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del comune, mentre altra copia sarà depositata presso l'ufficio di segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 100
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
2.  Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
(2002.37.2144)
Torna al Sommariohome





Statuto del Comune di Siracusa


Lo statuto del comune di Siracusa è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 22 maggio 1993. Modifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 5 agosto 1995.
Si ripubblica di seguito il testo del nuovo statuto approvato con delibera del consiglio comunale n. 44 del 7 marzo 2002, divenuto esecutivo il 26 luglio 2002 a seguito di inoltro al CO.RE.CO. centrale, che non si è pronunciato entro i termini previsti.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Comunità siracusana

1.  Il Comune di Siracusa è l'ente autonomo territoriale che rappresenta la comunità siracusana, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed esercita tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento secondo principi ed indirizzi contenuti nel presente statuto, assicurando la partecipazione dei siracusani residenti fuori dal territorio comunale.
2.  Appartengono alla comunità siracusana tutti coloro che risiedono nel territorio comunale e dimostrino di avere dimora da almeno 3 anni o vi svolgono la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
Art. 2
Elementi costitutivi

1.  Sono elementi costitutivi del Comune di Siracusa il territorio e la comunità.
2.  Il territorio del Comune è indicato nella cartografia dell'istituto geografico militare nei confini visualizzati nella planimetria allegata.
3.  La ripartizione del territorio, la denominazione delle località, delle vie e delle piazze sono determinate sulla base degli indirizzi, approvati dal consiglio comunale, criteri e procedure definiti dalle leggi e dal regolamento sulla toponomastica.
Art. 3
Stemma e sede

1.  Lo stemma di Siracusa è il seguente: di verde all'aquila al naturale, al volo abbassato e con l'ala sinistra chiusa, cimata di corona regia, caricata nel petto di un castello d'oro, torricellato, afferrante con gli artigli d'oro i fulmini di Giove dello stesso. Sotto lo scudo una lista d'azzurro con la scritta "S.P.Q.S.".
2.  Lo stemma è riprodotto sul gonfalone comunale.
3.  Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone e la loro riproduzione sono disciplinati dal regolamento.
4.  La sede di rappresentanza e legale del Comune è il Palazzo del Senato di piazza Duomo.
Art. 4
Obiettivi politici

1.  Il Comune di Siracusa:
a)  nel quadro dei principi democratici e di sovranità popolare indirizza la sua azione alla crescita civile, sociale ed economica della comunità siracusana dalla quale richiede e promuove la partecipazione diretta attraverso gli appositi istituti ed uniforma la sua azione ai principi di imparzialità, trasparenza ed efficacia. Il Comune, su conforme delibera del consiglio comunale, potrà prevedere per singoli temi forme di consultazione dei siracusani residenti fuori dal territorio;
b)  persegue la piena attuazione dei principi di pari dignità dei cittadini e delle cittadine e il completo sviluppo della persona;
c)  persegue la valorizzazione dell'autonomia locale nell'ambito dell'unità nazionale;
d)  persegue il fine dell'unificazione e dell'integrazione europea, dello sviluppo dei rapporti con i paesi dell'area mediterranea e della solidarietà internazionale, anche attraverso la collaborazione economica e culturale.
Art. 5
Obiettivi sociali ed economici

1.  Il Comune di Siracusa, nell'ambito delle sue funzioni:
a)  promuove il miglioramento della qualità della vita della comunità e delle persone anche attraverso l'attuazione di progetti formativi ed educativi ed assume il rispetto del valore dei tempi di vita e di lavoro come principio informatore della politica;
b)  promuove azioni per garantire pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne;
c)  persegue la rimozione degli ostacoli che si frappongono al completo sviluppo della persona e che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti, con particolare riguardo ai soggetti più deboli ed emarginati;
d)  nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze, promuove la convivenza sociale;
e)  sostiene e valorizza la famiglia considerandola nucleo elettivo per la destinazione dei servizi e tutela tutte le altre forme di convivenza e mutua assistenza;
f)  promuove il potenziamento dei servizi sociali per una effettiva fruizione da parte di tutti i cittadini e le cittadine;
g)  opera per la tutela del diritto alla salute;
h)  tutela la maternità e la paternità libera e responsabile e ne riconosce il valore sociale;
i)  favorisce e valorizza iniziative di volontariato ai fini sociali e incoraggia e sostiene l'associazione e la cooperazione;
l)  promuove lo sviluppo della cultura valorizzandone le iniziative;
m)  favorisce e sostiene le iniziative educative, sportive e ricreative mediante il potenziamento delle strutture e la collaborazione con realtà pubbliche e private;
n)  promuove l'organico ed equilibrato assetto del territorio e ne tutela le potenzialità produttive e la vocazione turistica, nella salvaguardia e mediante il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali, storici e naturalistici, assicurando la partecipazione democratica alle scelte;
o)  favorisce lo sviluppo economico della comunità e la piena occupazione anche attraverso la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico-ambientale, promuove l'iniziativa economica, con particolare riguardo alla piccola e media impresa, l'artigianato e la cooperazione;
p)  tutela l'ambiente di vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuove il rispetto per la natura e per gli animali;
q)  riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi;
r)  considera i bambini ed i giovani come risorsa preziosa della comunità e li riconosce come cittadini agli effetti del presente statuto, garantendo loro il diritto alla salute, agli spazi ludico-ricreativi e socio-culturali. Il sindaco è "il difensore dei bambini", si impegna ad applicare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, la convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia ed a convocare almeno una volta l'anno un consiglio comunale dedicato all'infanzia;
s)  favorisce la rivitalizzazione del centro storico di Ortigia e dei quartieri di insediamento periferico e sub-urbano;
t)  considera essenziale il superamento di ogni discriminazione razziale e/o religiosa e culturale per un corretto inserimento nella comunità siracusana degli immigrati;
u)  adotta tutti i provvedimenti necessari per combattere ogni forma di criminalità, per promuovere una cultura della legalità, per il controllo del territorio e la tutela dei cittadini;
v)  tutela la salute dei cittadini anche tramite il controllo delle strutture sanitarie stimolandone l'efficienza sia a livello centrale che periferico, nonché con l'informazione sanitaria.
Art. 6
Metodologia di realizzazione degli obiettivi

Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 3 e 4 il Comune adotta il metodo della programmazione.
La realizzazione degli obiettivi assistenziali soggiace alla libera opzione dell'utenza nei limiti dei principi di legge e regolamenti.
Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Art. 7
Organi del Comune

Sono organi del Comune: il consiglio comunale, il sindaco, la giunta e i consigli circoscrizionali (o di quartiere).
Lo status degli amministratori locali, l'obbligo di astensione dagli atti, i permessi, le aspettative, le indennità ed i gettoni sono regolati dalle leggi della Regione siciliana e sussidiariamente da quelle nazionali. L'applicazione di tale normativa consegue ope legis ed è definita per ciascuna tipologia nella misura più favorevole consentita fatta salva la relativa copertura finanziaria. Agli adempimenti gestionali provvede il dirigente titolare del PEG con eccezione delle ipotesi di specifica riserva di cui all'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, comma 5. Restano altresì ferme le opzioni per l'indennità di funzione di cui all'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 commi da 7 a 12 con le modalità ivi previste. Ai fini dell'indennità si intendono previste tutte le categorie di soggetti di cui alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e suoi riferimenti.
Sezione I
Il consiglio comunale
Art. 8
Funzionamento

L'elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il responsabile dell'ufficio utilizza servizi, attrezzature e risorse finanziarie assegnate in sede di approvazione del bilancio. Con le stesse modalità il responsabile del servizio utilizza le risorse attribuite per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, per l'attribuzione di indennità, gettoni, missioni e quant'altro connesso alla funzione istituzionale dei consiglieri (art. 6/30).
Art. 9
Attribuzioni

1.  Il consiglio comunale rappresenta la comunità siracusana, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi.
2.  Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico e amministrativo del Comune; adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge; esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa della giunta. Le funzioni del consiglio comunale non sono delegabili, né assumibili d'urgenza della giunta municipale. Il consiglio comunale determina altresì i principi generali del regolamento degli uffici.
Art. 10
Insediamento

1.  Il consiglio tiene la prima seduta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.
2.  Gli avvisi di convocazione sono inviati (dal presidente uscente) almeno 10 giorni prima della seduta.
3.  Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri, giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità determinate dalla legge e procede alle eventuali surroghe.
4.  Il consiglio elegge il presidente ed il vice presidente con le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11
Convocazione delle adunanze

Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte al mese o urgente.
Il presidente fissa la data per le riunioni ordinarie o urgenti per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali o di un gruppo consiliare e cura la diramazione degli avvisi di convocazione.
Per tutto ciò che concerne termini, modalità di convocazione, iscrizione all'ordine del giorno, deposito delle proposte, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti. Tutti gli avvisi, comunicazioni, convocazioni, etc. sono diramati con qualsiasi mezzo anche informatico che ne consenta il controllo dei termini.
Art. 12
Votazioni e sedute

1.  Il consiglio è validamente costituito in 1ª convocazione con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed in 2ª convocazione con quella di 2/5 dei consiglieri assegnati per legge all'ente. Il consiglio delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.
2.  Per l'approvazione del regolamento del consiglio e delle eventuali modifiche è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.  Il regolamento stabilisce le forme di votazione. Il voto, di regola, è palese ad eccezione dei casi previsti dalla legge.
4.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
5.  Le delibere e gli atti del consiglio comunale sono redatti a cura del segretario con l'assistenza dell'ufficio consiglio e sottoscritti dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario presenti all'intero svolgimento dei lavori relativi al singolo atto.
Art. 13
I consiglieri comunali

1.  Ogni consigliere esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2.  I consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione.
3.  Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
a)  essere nominato membro di almeno una commissione consiliare permanente;
b)  esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio, ad esclusione di quelli riservati dalla legge all'iniziativa della giunta;
c)  formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
d)  ottenere informazioni e copie di atti senza che possa essere apposto il segreto d'ufficio e senza necessità di richiesta scritta e/o altre formalità;
e)  accedere agli uffici comunali ed ai servizi disposti per l'esercizio delle funzioni di consigliere, con le modalità fissate dal regolamento.
4.  E' consigliere anziano colui il quale ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
5.  Ad inizio e fine mandato il consigliere comunale dichiara la propria situazione patrimoniale e, in concomitanza con la dichiarazione annuale dei redditi, ne presenta copia al sindaco, che ne cura la pubblicazione.
6.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al segretario generale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
7.  Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono dichiarati decaduti i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro riunioni consecutive del consiglio comunale. La decadenza viene dichiarata con la procedura della legge comunale e provinciale vigente della Regione siciliana garantendo comunque il diritto alla difesa e l'oggettivo accertamento della giustificazione delle assenze.
Art. 14
Il presidente

1.  Il consiglio è presieduto dal presidente, che lo rappresenta, ne dirige i lavori secondo il regolamento ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.
2.  Il presidente del consiglio tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni e ne autorizza le missioni e gli incarichi per conto del consiglio comunale.
3.  Il presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
4.  Il presidente cessa dalle sue funzioni per dimissioni o per morte o per delibera di sfiducia adottata da parte del consiglio comunale con la stessa maggioranza prevista per la sfiducia al sindaco, su proposta motivata per inefficienza e/o parzialità, sottoscritta dai 2/5 dei consiglieri in carica.
5.  In caso di assenza o di impedimento del presidente il consiglio è presieduto dal vice-presidente e, in caso di impedimento anche di questi, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali. La funzione di presidente è incompatibile con quella di componente delle commissioni consiliari.
Art. 15
I gruppi consiliari

1.  I consiglieri, in numero non inferiore a 3 dei componenti dell'assemblea, si costituiscono in gruppi consiliari ed eleggono il proprio presidente. La mancata adesione ad uno dei gruppi consiliari come sopra costituiti comporta l'automatica confluenza nell'unico gruppo misto.
2.  A ciascun gruppo devono essere assicurati sede, personale, attrezzature e servizi necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
3.  Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91, tutte le deliberazioni di giunta e dei consigli circoscrizionali nonché le determine sindacali e dirigenziali vengono depositate presso le segreterie dei gruppi consiliari mediante inserimento in sito informatico, nonché in archivio.
Ove non attivate si dovrà procedere al deposito in fotocopie.
4.  Nel bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere prevista l'assegnazione di un fondo spesa per l'attività dei gruppi consiliari per l'espletamento del loro mandato.
Le modalità per la sua determinazione e gestione sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Art.  16
Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari

La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è formata dal presidente del consiglio comunale, dal vice presidente del consiglio comunale e dai presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.
La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari convocata dal presidente concorda le date del consiglio comunale, il calendario delle adunanze e dei lavori, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno e propone il loro aggiornamento, nonché i modi ed i tempi della discussione.
Art.  17
Le commissioni

1.  Il consiglio istituisce, nel suo seno, le commissioni permanenti di studio.
2.  Il presidente dell'assemblea, su designazione dei presidenti dei gruppi consiliari, ne nomina i componenti con criterio proporzionale, in modo da assicurare, comunque, la presenza di ciascun gruppo e le proporzionalità del voto.
3.  La costituzione delle commissioni consiliari permanenti avviene entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale.
4.  Tutti i consiglieri possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni permanenti. Il sindaco e gli assessori partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.
5.  Le commissioni eleggono, nel proprio seno, il presidente a maggioranza assoluta.
6.  Le commissioni permanenti hanno la funzione preparatoria e referente delle proposte da sottoporre alla deliberazione del consiglio. I pareri delle commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del consiglio e negli altri casi previsti da norme regolamentari.
7.  Le commissioni possono svolgere il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che saranno successivamente sottoposti alla votazione del consiglio.
8.  Le commissioni permanenti esaminano anche le deliberazioni di competenza della giunta che questa intenda sottoporre al loro parere o quando sia previsto dai regolamenti.
9.  Nell'ambito delle rispettive competenze le commissioni permanenti vigilano, riferendo periodicamente al consiglio, sull'attività amministrativa del Comune, sull'attuazione dei programmi e dei piani, sull'attività delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società che gestiscono servizi comunali.
10.  Le commissioni possono a maggioranza dei componenti deliberare di convocarsi in seduta pubblica; possono svolgere udienze e indagini conoscitive, convocare per l'audizione il sindaco, gli assessori, il difensore civico, i dirigenti ed il personale dipendente del comune, nonché gli amministratori ed i dirigenti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società che gestiscono servizi comunali, i revisori dei conti. Possono, altresì, d'ufficio o a richiesta, invitare i rappresentanti dei sindacati, associazioni di interessi diffusi, la cui presenza sia ritenuta utile ai lavori.
11.  Per singole problematiche possono essere istituite commissioni speciali.
La delibera consiliare che le istituisce determinerà la composizione e la durata.
12.  Nell'ambito delle commissioni speciali, il consiglio comunale istituisce:
a)  la commissione per le pari opportunità, al fine della consultazione, dell'elaborazione e della proposta nelle fasi di programmazione e di definizione di atti fondamentali;
b)  la commissione per la trasparenza degli atti.
13.  Il regolamento disciplina il numero, la composizione, le modalità di funzionamento delle commissioni e la facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti.
14.  I consiglieri decadono automaticamente da componenti della commissione dopo quattro assenze continuative non giustificate e sono immediatamente surrogati con le procedure di cui al punto 2.
Art. 18
Commissione di indagine

1.  Su proposta del sindaco, di un consigliere comunale od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuate dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico, amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale nonché su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi di governo, da responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del comune in altri organismi, nell'esercizio delle loro funzioni.
2.  La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente fra i consiglieri di minoranza.
3.  La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
4.  Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio e della giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La commissione può altresì invitare a riferire qualsiasi altra persona in grado di fornire elementi utili all'indagine. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono tenuti alla riservatezza.
5.  La redazione dei verbali della commissione, che nell'audizione si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del presidente della stessa commissione.
6.  Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima.
7.  Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella potrà adottare.
8.  Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.
Art. 19
Commissioni di controllo e garanzia

Quando siano istituite per specifiche motivazioni commissioni consiliari con funzioni di controllo e di garanzia ai sensi del precedente art.17 punto 11, la relativa presidenza è di diritto affidata per elezione interna ad un componente della minoranza.
Art.20
Conferenza dei presidenti delle commissioni

Il presidente del consiglio comunale riunisce periodicamente i presidenti delle commissioni consiliari al fine di coordinare le attività ed armonizzare i lavori del consiglio comunale con quello delle commissioni.
Sezione II
Il sindaco
Art.21
Attribuzioni

1.  Il sindaco rappresenta il Comune.
2.  Le attribuzioni del sindaco sono determinate dalla legge e dallo statuto.
3.  Il sindaco:
a)  cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzi politico e amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Ha facoltà di sospendere specifici atti di singoli assessori, al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all'esame della giunta. Il sindaco può sospendere gli atti del direttore generale, di natura di indirizzo politico-amministrativo;
b)  sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, comunque gestiti, impartendo, a tal fine, direttive al segretario generale e al direttore generale;
c)  promuove gli accordi di programma sulla base delle proposte del responsabile del procedimento;
d) cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero ad esso dipendenti o controllati; effettua le scelte fra soggetti muniti di comprovati requisiti morali e professionali;
e)  favorisce la promozione di contatti e di incontri che garantiscono la collaborazione e la cooperazione con gli altri Comuni, le Province, la Regione, le istituzioni statali, gli enti, le associazioni e le società in cui il Comune ha partecipazione;
f)  dispone verifiche ed indagini amministrative sull'attività del Comune;
g)  indice i referendum consultivi o di altra natura ammessi dalla legge, le elezioni degli organi di decentramento;
h)  esercita le funzioni a lui attribuite quale ufficiale di Governo. La rappresentanza giudiziale del Comune appartiene al sindaco. L'effettivo esercizio delle azioni di qualsiasi natura nell'interesse dell'ente seguono il seguente iter fondamentale: il dirigente, competente per materia, propone la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l'inizio di procedimento contro terzi con una valutazione di carattere tecnico-amministrativo. Il sindaco quale rappresentante necessario dell'ente conferisce l'indirizzo e trasmette gli atti all'ufficio legale il quale procede con responsabilità gestionale propria alla nomina del difensore di fiducia interno o esterno trattandosi di valutazione specificatamente tecnica. Nel caso di nomina di difensore esterno, questa dovrà essere adeguatamente motivata;
i)  emette le ordinanze d'urgenza in materia di igiene, sanità e ordine pubblico riservate dalla legge alla sua competenza, emette altresì qualsiasi ordinanza a difesa dell'incolumità dei cittadini;
j)  coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli enti;
4.  Il sindaco sceglie tra gli assessori il vice-sindaco che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice-sindaco fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età senza riferimento alla contemporaneità delle nomine.
5.  Il sindaco può delegare ai singoli assessori, ai consigli di quartiere ed ai dirigenti l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando, all'adozione di retta dell'atto.
6.  Il sindaco può altresì delegare agli assessori, ai presidenti dei consigli di circoscrizione ed ai funzionari l'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo.
7.  Il sindaco provvede alle nomine fiduciarie le quali decadono alla cessazione del mandato.
8.  Il sindaco è organo a competenza residuale generale.
Sezione III
La giunta comunale
Art.22
Attribuzioni

La giunta:
a)  dà attuazione agli indirizzi contenuti negli atti fondamentali approvati dal consiglio;
b)  sottopone la propria complessiva attività al controllo politico-amministrativo del consiglio con la presentazione della relazione annuale nella seduta avente all'ordine del giorno del giorno il bilancio consuntivo;
c)  esercita altresì tutte le competenze esplicitamente assegnate dalla legge regionale, comunale e provinciale che non rientrino nell'attribuzione del dirigente o del sindaco quale organo a competenza residuale.
Art.23
Composizione

La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da 12 assessori.
Procedure di nomina, revoca, cessazione dalla carica sono regolate dalla legge.
L'incompletezza della giunta municipale per qualsiasi causa ne limita le competenze ai soli atti urgenti.
Art. 24
Funzionamento

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno, in caso di sua assenza o impedimento dal vice - sindaco o, in mancanza, dall'assessore anziano.
2.  L'ordine del giorno della giunta è comunicato agli assessori.
3.  Le sedute della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4.  Alle sedute della giunta partecipano esclusivamente i componenti dell'organo, il segretario generale e, se invitati, i dirigenti dell'ente. Il segretario è sostituito, in caso di assenza, dal vice-segretario. In caso di assenza di entrambi, per soli casi di urgenza, la funzione è svolta da un dirigente designato dal sindaco in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario.
5.  Il segretario redige i verbali delle sedute e li sottoscrive assieme al presidente ed all'assessore anziano.
6.  Le convocazioni di giunta possono avvenire anche per fax, telefono ed in qualsiasi modo possa essere assicurata la certezza dell'avviso trattandosi di organo istituzionalmente in costanza di attività e pertanto scisso da qualsiasi formalità, fatto salvo un congruo avviso temporale non inferiore ad 1 ora.
Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE
Sezione I
Organizzazione degli uffici
Art.25
Organizzazione

1.  L'articolazione organizzativa dell'ente e la dotazione del personale sono determinate dal regolamento degli uffici e dei servizi sulla base dei principi generali votati dal consiglio.
2.  L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici è flessibile, aperta, integralmente e costantemente adeguata all'attività programmatica dell'ente.
3.  Il sindaco conferisce gli incarichi di direzione di settore sulla base delle previsioni del regolamento degli uffici e dei servizi.
Sezione II
Il segretario generale
Art.26
Funzioni

1.  Il segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge e assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa.
In particolare, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
2.  La funzione di direttore generale ove non diversamente assegnata o in assenza e impedimento è svolta dal segretario generale.
Sezione III
La dirigenza
Art.27
Funzioni

Spetta ai dirigenti la gestione amministrativa dell'ente. Essa è esercitata in conformità agli indirizzi definiti dagli organi politici.
I dirigenti rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici e servizi posti sotto la propria direzione.
Sono responsabili dell'attuazione dei programmi, dell'osservanza da parte del personale assegnato dei doveri d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e del corretto adempimento delle prestazioni.
I dirigenti delle massime strutture organizzative dell'ente presentano, ogni 3 mesi, all'assessore al ramo e al sindaco una relazione sull'attività svolta.
E' istituita la conferenza dei dirigenti per la più efficiente e corretta gestione dell'ente. La conferenza va intesa come organismo di gestione a carattere permanente, può essere richiesta da un dirigente, dal sindaco, dall'assessore ed è convocata dal direttore generale e in assenza dal segretario generale.
Art.28
Atti di competenza dei dirigenti

1.  Il dirigente è competente per l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici e servizi a cui ciascuno è preposto.
2.  Rientrano nella competenza del dirigente, fatta salva la ulteriore previsione con regolamenti comunali che esplicitamente si richiamano al presente articolo e salve le previsioni di legge:
a)  la mera esecuzione di provvedimenti deliberativi e di precedenti atti dell'amministrazione;
b)  gli atti costituenti certificazioni ed attestazioni di conformità alla legge ed ai regolamenti, nonché le autenticazioni e le legalizzazioni;
c)  le notifiche, i verbali, le diffide, l'emissione dei ruoli, gli atti dovuti per l'accertamento e la riscossione delle entrate e la commissione delle relative sanzioni;
d)  la stipula dei contratti che attengono al proprio settore di competenza;
e)  le manifestazioni di conoscenza e documentazione, i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni e le stime;
f)  le ordinanze e la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti con atti deliberativi o derivanti da contratti o convenzioni e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture, somministrazioni ed appalti nei limiti degli impegni di spesa già assunti, nonché altri atti esecutivi di precedenti deliberazioni relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture per prestazioni;
g)  gli atti per l'affidamento di servizi, lavori e forniture con procedura di evidenza pubblica e di trattativa privata quando essa sia stata autorizzata in forma regolamentare ai sensi dell'art. 78 della legge regionale n. 10/93 come interpretato dall'art.61 della legge regionale n.26/93;
h)  i solleciti per l'adempimento di obblighi scaturenti dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti;
i)  le verifiche di cassa, le statistiche sui flussi di cassa, le rateizzazioni, le firme delle riversali di incasso e dei mandati di pagamento per conto dell'amministrazione;
l)  i rimborsi di somme erroneamente versate al Comune;
m)  l'apertura di conti correnti postali;
n)  gli aggiornamenti previsti dalla legge o dal contratto riguardanti canoni di locazione attivi e passivi;
o)  la liquidazione di spese condominiali;
p)  la liquidazione delle rette per il ricovero di anziani, invalidi e disabili;
q)  il rilascio delle autorizzazioni amministrative, edilizie, commerciali e di polizia amministrativa.
3.  Al dirigente compete la scelta tecnica del legale interno o esterno che rappresenterà l'ente, da indicare o nominare per la difesa delle ragioni del Comune.
4.  Norme regolamentari determinano criteri generali ed attribuzioni specifiche per i responsabili di settori funzionali e servizi.
5.  Nella determinazione delle competenze non perfettamente classificabili il criterio dell'assegnazione va identificato sulla base dell'ambito di discrezionalità politica o tecnico-amministrativa della pratica alla luce dei principi che regolano la separazione tra la funzione di indirizzo politico e quella gestionale.
Art.29
Conferimento incarichi di direzione

1.  Gli incarichi di direzione sono conferiti con le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rotazione fra i vari uffici.
2.  Gli incarichi di direzione hanno durata biennale, sono revocabili in ogni tempo con provvedimento motivato con specifico riferimento ai risultati conseguiti e cessano col cessare della carica di sindaco. In tal caso il personale interno continua ad esercitare le funzioni fino a nuova designazione mentre il personale esterno cessa immediatamente da ogni funzione.
Art. 30
Assunzione di personale dirigenziale a tempo determinato

1.  L'assunzione di personale dirigenziale ai sensi dell'art.  51, comma 5, della legge n.142/90 e successive modifiche e integrazioni può avvenire per contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni e in ogni caso con scadenza coincidente con la fine del mandato del sindaco. Si applicano in quanto non contrastanti i principi introdotti col T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2.  Alle assunzioni si procede con le modalità del regolamento degli uffici e dei servizi fermo restando che il rapporto, la qualificazione professionale, le condizioni del rapporto d'impiego, la valutazione dell'attività, i requisiti soggettivi e oggettivi, osservano i principi delle leggi vigenti al momento della instaurazione dei rispettivi procedimenti.
3.  Il recesso è regolato dalla legge e dai contratti collettivi oltre che dal regolamento degli uffici e dei servizi.
4.  I requisiti soggettivi per l'instaurazione del rapporto sono quelli previsti per la partecipazione al concorso pubblico per la copertura del posto in oggetto.
Art. 31
Incarichi a contratto al di fuori della dotazione organica

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica contratti a tempo indeterminato per i dirigenti e le altre specializzazioni fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Vanno rigidamente osservati i principi legislativi vigenti al momento del conferimento dell'incarico.
Art. 32
Altri incarichi

Si intendono recepite tutte le forme di incarico che la legge nazionale o regionale dovesse introdurre nel-l'ordinamento.
Il regolamento degli uffici e dei servizi ne detta le disposizioni attuative sulla base della normativa di riferimento.
Art. 33
Formazione e professionalità

1.  Il comune di Siracusa definisce piani pluriennali ed annuali per favorire la formazione, l'aggiornamento, la crescita professionale di tutto il personale, con particolare riferimento al rispetto delle pari opportunità e delle azioni positive di cui alla legge n. 125/90, anche organizzando direttamente incontri, possibilmente in loco, corsi di preparazione, riqualificazione e di perfezionamento, conferenze.
2.  Con adeguata motivazione può essere disposto che i concorsi avvengano con la forma del corso concorso, quando lo richieda la specializzazione e la professionalità del posto da coprire.
Art. 34
Convenzioni a tempo determinato

Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina la possibilità di utilizzare collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità in qualsiasi modo acquisita utilizzando il sistema degli obiettivi determinati ed a termine. Il rispettivo emolumento è definito sulla base della qualità e quantità della prestazione.
Il regolamento disciplina altresì la possibilità di costituzione di gruppi dirigenziali mirati a scopi definiti utilizzando professionalità interne qualificate nel settore o nei settori di intervento con sollevamento dalle funzioni ordinarie attribuibili a terzi interni/esterni.
Titolo IV
ORDINAMENTO DEI SERVIZI
Sezione I
I servizi
Art. 35
Principi generali

1.  Il comune è ente erogatore di servizi.
2.  Al fine di promuovere lo sviluppo economico e la crescita civile della comunità e nel perseguimento di scopi sociali, il Comune assicura la gestione dei servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge.
3.  La scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici viene effettuata privilegiando le forme in grado di assicurare efficacia ed efficienza, la più elevata qualità del servizio reso, la maggiore rispondenza ai bisogni della collettività e il più fattivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi medesimi nel rispetto dei principi della massima economicità e nella ricerca del pareggio del bilancio.
4.  La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:
a)  l'oggetto del servizio ed il suo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
b)  la sua rilevanza sociale e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
c)  gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione e in collaborazione con altri enti locali;
d)  i rapporti con i restanti apparati comunali.
Art. 36
Istituzioni

Il consiglio comunale può costituire, per la realizzazione dei servizi educativi, culturali, ricreativi, sportivi, del tempo libero, socio-assistenziali, ecc., apposite istituzioni.
Art. 37
Conferenza dei servizi pubblici

Al fine di favorire il coordinamento tra l'iniziativa comunale e le altre competenze pubbliche esercitate sul territorio, il sindaco, ogni semestre, indice la conferenza dei servizi pubblici a cui partecipano il presidente del consiglio comunale e i capi-gruppo consiliari, gli amministratori interessati, i dirigenti dei settori competenti, i rappresentanti delle società che gestiscono servizi per conto del comune, i rappresentanti degli enti consorziati.
Sezione II
Forme associative e di cooperazione Accordi di programma
Art. 38
Convenzioni e consorzi

1.  Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende ed istituzioni per la gestione di determinati servizi, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni, ivi compreso il testo unico 18 agosto 2000, n. 267 se ed in quanto applicabile.
2.  Il Comune partecipa e promuove la costituzione di consorzi con altri Comuni e con la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali.
3.  Nell'ambito del rapporto tra enti locali sono ammessi scambi professionali (tra enti locali) con carico economico all'ente di utilizzazione e senza incidenza sulle attività del Comune di Siracusa.
Art. 39
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. A tal fine il dirigente o il responsabile del procedimento convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
2.  L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal sindaco.
3.  L'accordo di programma e la conferenza di servizi si svolgono con le modalità previste dalla legislazione vigente al tempo.
Titolo V
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE
Sezione I
Circoscrizioni di decentramento comunale
Art. 40
I principi

1.  Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative della comunità locale e di realizzare un effettivo decentramento di funzioni, il Comune articola il proprio territorio in circoscrizioni (quartieri), dotandole di risorse finanziarie umane e strutturali per la gestione dei servizi a loro attribuiti.
2.  Il regolamento comunale sul decentramento stabilisce la delimitazione territoriale, il numero, la denominazione delle circoscrizioni, le procedure per le modifiche territoriali e le forme di consultazione della popolazione interessata.
3.  Sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento sul decentramento amministrativo, la ripartizione territoriale del Comune in circoscrizioni resta determinata dalla deliberazione del consiglio comunale n. 760 del 21 ottobre 1977.
Art. 41
Organi della circoscrizione

1.  Sono organi della circoscrizione: il presidente del consiglio di circoscrizione, il vice presidente e il consiglio circoscrizionale.
2.  Il consiglio circoscrizionale è composto da un numero variabile di consiglieri che vanno da 9 a 16, proporzionalmente al numero della popolazione residente, eletti in suffragio diretto unitamente al consiglio comunale, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 84/76.
3.  Il presidente è eletto dal consiglio circoscrizionale nel suo seno. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati contenente il nome del candidato alla carica di presidente e dopo un dibattito sulle dichiarazioni.
L'elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di 60 giorni dalla prima convocazione.
Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta il consiglio viene sciolto.
4.  Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente.
5.  Il mandato al presidente può essere revocato con mozione di sfiducia motivata sottoscritta ed approvato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
6.  Le funzioni del presidente del consiglio sono disciplinate dal regolamento sul decentramento.
Art. 42
Attribuzioni e funzionamento

1.  Ai consigli circoscrizionali, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'amministrazione comunale.
2.  Ai consiglieri di circoscrizione è attribuita autonomia decisionale per l'esercizio dell'attività e la gestione di servizi di base rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione nei limiti dell'indirizzo politico-amministrativo definito dal consiglio comunale.
3.  I consiglieri di circoscrizione nell'ambito del proprio territorio coordinano l'attività del comune con quella di ogni altra amministrazione pubblica e vigilano su di essa.
4.  I consigli di circoscrizione promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorio alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi di circoscrizione.
5.  I consigli di circoscrizione esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati, nei modi stabiliti dal regolamento sul decentramento.
6.  L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate per quanto non disposto dal presente statuto da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.
Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:
a)  le attribuzioni e il funzionamento degli organi della circoscrizione;
b)  le modalità per l'esercizio del diritto di udienza dei cittadini singoli o associati innanzi agli organi circoscrizionali per la tutela di interessi collettivi e diffusi, nonché idonee forme di iniziativa, informazione (albo circoscrizione, sportelli di circoscrizione, varie pubblicità), partecipazione e consultazione popolare nelle attività e materie interessanti (la circoscrizione).
7.  Annualmente in sede di approvazione di bilancio il consiglio comunale determina la quota percentuale di risorsa da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni di base e trasferite.
Art. 43
Durata in carica dei consigli di circoscrizione

1.  I consigli di circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alle elezioni dei nuovi consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2.  Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale si applicano le norme introdotte con l'art. 2, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 che modifica l'art. 11 legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
Art. 44
Poteri consultivi, propositivi e gestionali

1.  I consigli di circoscrizione si articolano in ambiti territoriali omogenei quali strumenti di consultazione e di partecipazione all'attività amministrativa. I consigli di circoscrizione possono svolgere, nei limiti del regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione, compiti specifici di amministrazione nei servizi di base:
a)  esprimono pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati ed alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, di competenza della circoscrizione;
b)  convocano, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti la circoscrizione;
c) formulano proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la circoscrizione;
d)  esprimono parere di propria iniziativa o su richiesta, sulle materie di competenza del consiglio comunale e della giunta, secondo quanto stabilito dal regolamento.
2.  Il regolamento comunale stabilisce le materie sulle quali il parere è obbligatorio; questo in particolare va reso:
a)  sulle variazioni allo statuto. Sui regolamenti e relative modifiche esclusi quelli riguardanti il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari;
b)  sullo schema di bilancio preventivo, consuntivo e sull'assestamento annuale e sui piani economici pluriennali di investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, escluse quelle relative a contratti di somministrazione;
c) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché sulle delibere programmatiche;
d)  sul piano regolatore generale, sulle varianti al piano, sui piani particolareggiati e di zona e di lottizzazione ed in particolare sulle opere di urbanizzazione e sulla localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la circoscrizione;
e)  sui programmi di intervento nei settori sociali ed economici riguardanti la circoscrizione;
f)  sui piani commerciali coinvolgenti la circoscrizione;
g)  sui programmi per il traffico e la viabilità coinvolgenti la circoscrizione;
h)  acquisto, alienazione, locazione, destinazione ed uso di edifici, impianti ed aree di proprietà comunale ricadenti nella circoscrizione, nonché sulla locazione di immobili da destinarsi a servizi nella circoscrizione;
i)  sul numero, denominazione, consistenza e delimitazione delle circoscrizioni.
3) Il parere è allegato agli atti della deliberazione nella quale deve essere indicato se esso fu favorevole o sfavorevole. In caso di parere sfavorevole l'eventuale decisione difforme deve essere motivata.
Il consiglio comunale prescinde dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il consiglio di circoscrizione non si sia pronunziato entro il termine fissato dal regolamento.
4.  Alla circoscrizione è inoltre affidato un fondo di economato previsto per il proprio funzionamento, la cui gestione sarà esercitata dal dirigente o altro funzionario incaricato secondo le norme stabilite dal regolamento di economato dal comune capoluogo.
Le funzioni gestionali circoscrizionali sono esercitate secondo le norme stabilite dal regolamento comunale limitatamente alle competenze di interesse circoscrizionale.
Art. 45
Funzioni deliberative dei consigli di circoscrizione

1.  Ai consigli di circoscrizione sono attribuite funzioni deliberative nel rispetto della programmazione del consiglio comunale, nelle materie attinenti:
A)  Ai lavori pubblici limitatamente alla manutenzione straordinaria di:
a)  edifici delle scuole dell'obbligo, materne e asili nido;
b)  impianti sportivi di interesse circoscrizionale;
c)  immobili comunali adibiti a servizi di interesse circoscrizionale.
B) All'uso di istituto e alla gestione dei beni per attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine, nonché ai servizi attinenti agli interessi circoscrizionali.
C)  Alla gestione del territorio limitatamente alle concessioni di suolo pubblico, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.
2.  Le circoscrizioni esercitano le funzioni deliberative nelle materie anzidette nei limiti delle risorse attribuite e disponibili nell'ambito del bilancio comunale.
3.  Nel caso che i consigli di circoscrizione, benché diffidati dal sindaco, non adempiono alle funzioni di gestione ad essi attribuite. Il sindaco avoca la specifica funzione e l'assegna ad un ufficio centrale in relazione al singolo provvedimento. La decisione con delibera o determina relativa è inviata all'ufficio della circoscrizione per opportuna conoscenza.
4.  Il coordinamento dei consigli di circoscrizione è demandato alla commissione consiliare per il decentramento.
Le circoscrizioni si avvarranno anche delle strutture centrali dell'amministrazione comunale.
5) Saranno definite idonee procedure per il controllo di gestione nelle attività svolte dai consigli circoscrizionali in particolare per verificare il buon andamento nella gestione dei servizi di base.
Art. 46
Conferenza presidenti consigli circoscrizionali

La conferenza dei presidenti dei consigli di circoscrizione è composta dagli stessi o dai loro delegati.
Ad essa è affidato principalmente il compito di promuovere accordi intercircoscrizionali e programmi di interesse comune.
Vi partecipano gli assessori delegati alle materie di volta in volta trattate.
E' presieduta dal sindaco o da un suo delegato, che la deve convocare almeno tre volte l'anno ed in ogni caso prima della proposta:
a)  del bilancio di previsione annuale e pluriennale;
b)  della revisione del piano regolatore generale.
Art. 47
Deliberazione del consiglio di circoscrizione

Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile così come previsto con l'art. 12 comma I legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si applicano altresì per quanto concerne la determina a contrattare le norme di cui all'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
Le deliberazioni vengono trasmesse entro 5 giorni dalla loro adozione alla commissione consiliare cui è demandato il coordinamento che, entro 5 giorni, può chiedere, in caso di violazione della programmazione generale dell'ente, che il sindaco sospenda l'efficacia e rimetta la questione al consiglio comunale per la decisione. In mancanza di tale richiesta, decorsi i termini di cui sopra, la deliberazione viene pubblicata.
L'esecutività degli atti, l'eventuale richiesta di controllo di legittimità in qualsiasi forma esercitata soggiace alle stesse norme vigenti per l'esecutività degli atti di giunta e consiglio.
Sezione II
Istituti di partecipazione
Art. 48
Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso del comune

1.  Il comune garantisce a chiunque vi abbia interesse l'accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalle legislazione vigente, dalle norme del presente statuto.
2.  La presa visione ed il rilascio di copie dei documenti è subordinato soltanto al pagamento dei costi di riproduzione e alla corresponsione dei diritti di ricerca e visione.
3.  Il comune e le circoscrizioni utilizzano sistemi informatici di accesso esterno al fine di pubblicizzare tutta l'attività deliberativa e determinativa con l'esclusione dei soli atti o parte di cui soggetti per legge alla privacy o comunque riservati ope legis.
Art. 49
Diritto all'informazione

1.  Con decorrenza dalla data di insediamento del consiglio comunale devono essere resi pubblici in qualsiasi forma, costantemente e senza alcuna limitazione di accesso:
a)  la struttura della dotazione organica del comune di Siracusa;
b)  elenco nominativi dei beneficiari, singoli, enti, associazioni, di contributi, sussidi ed altre elargizioni effettuate dal Comune e del relativo ammontare con eccezione di quei contributi che possano incidere sulla privacy del cittadino;
c)  elenco degli incarichi e funzioni ricoperti dai dipendenti negli uffici comunali, o in enti o società a partecipazione comunale;
d) elenco degli incarichi esterni conferiti a professionisti o a personale estraneo all'amministrazione, con l'indicazione della natura e durata dell'incarico;
e)  elenco degli appalti e altri negozi stipulati in proprio o come ente appaltante dal Comune, da aziende o società o consorzi cui partecipa il Comune, con l'indicazione della data, dell'appaltatore, dell'oggetto e valore del negozio. Nonché l'elenco delle eventuali proroghe concesse dell'Amministrazione comunale o penali;
f)  elenco delle locazioni con l'indicazione del locante proprietario;
g)  elenco degli assegnatari di alloggi comunali e dei beneficiari di altri alloggi comunque messi a disposizione del Comune;
h)  elenco degli appalti e altri negozi che riguardano lavori in corso da effettuare nella città, con tutte le indicazioni previste dalla precedente lett. e);
i)  l'ufficio presso cui i cittadini potranno prendere visione della copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle variazioni intervenute, nonché del bilancio di previsione dell'anno in corso, adottati dal comune, da aziende, società o consorzi cui partecipa il Comune e da altri enti dipendenti dal Comune;
j)  l'inventario di tutti i beni immobili appartenenti al Comune, o ad altri enti al quale partecipa il Comune, anche se ubicati fuori città, nonché dei beni comunali destinati ad usi civili e al pubblico godimento dei cittadini, con l'indicazione della loro effettiva destinazione;
k)  le locazioni ed i contratti di affitto attivi e passivi, e le cessioni a terzi, a qualsiasi titolo di beni comunali, con l'indicazione della durata del rapporto, del contraente o beneficiario, dell'ubicazione dell'immobile, della relativa destinazione;
l)  i redditi dichiarati e la situazione patrimoniale, con le relative variazioni rispetto all'anno precedente, dei consiglieri comunali, dei consiglieri di circoscrizione, dei componenti l'ufficio del difensore civico, e dei loro congiunti se consenzienti;
m)  il servizio di protezione civile con le sue articolazioni.
Art. 50
Ufficio stampa

A)  Il Comune istituisce l'ufficio stampa affidato ad idoneo personale iscritto all'ordine dei giornalisti. L'ufficio stampa ha il compito di pubblicizzare all'esterno le attività dell'ente nelle sue diverse articolazioni (sindaco, giunta, consiglio, gruppi consiliari, consigli circoscrizionali), e di curare le pubblicazioni dell'ente; la struttura, i criteri di massima, le modalità di nomina, i compiti ed il funzionamento dell'ufficio stampa saranno disciplinati dalla legge.
B)  Per garantire una corretta e periodica informazione sui lavori del consiglio comunale, il presidente del consiglio comunale potrà autorizzare, senza alcun onere per il Comune, ad emittenti televisive, la trasmissione in diretta di sedute o di specifiche attività consiliari.
Art. 51
Sportello C.E.E.

Il Comune disciplina all'interno dell'U.R.P. l'istituzione di un servizio permanente di informazione e di consulenza relativo all'ordinamento e alle attività degli organismi comunitari.
Art. 52
Protezione civile

Si istituisce il centro operativo di protezione civile, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legislazione vigente in materia.
Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile il sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.
Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, nel rispetto delle direttive degli organi competenti in materia di protezione civile.
Art. 53
Partecipazione al procedimento amministrativo

1.  Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
Art. 54
Valorizzazione del libero associazionismo

1.  Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza dell'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.
2.  Il Comune può agevolare gli organismi associativi e di volontariato anche con eventuali sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti dalla legge e dai regolamenti.
3.  La consultazione degli organismi associativi e di volontariato è promossa ed attuata dal sindaco, dalla giunta o tramite le commissioni consiliari dal consiglio comunale per le rispettive competenze anche su richiesta delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto nei documenti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4.  Il Comune assicura alle associazioni e agli organismi di volontariato il diritto di informazione e favorisce la presenza di rappresentanti dell'associazionismo negli organi consultivi comunali (e negli organi di partecipazione); assicura l'accesso alle strutture e ai servizi secondo il regolamento.
5.  Previa delibera del consiglio comunale ilComune può stipulare con tali organismi associativi e di volontariato apposite convenzioni per la gestione dei servizi previsti dalla legge, secondo criteri di economicità e trasparenza.
Art. 55
Istituzione organismi permanenti di partecipazione

1.  Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, istituisce, promuove e sostiene, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni, le seguenti consulte settoriali a carattere permanente:
-  consulta degli immigrati;
-  consulta dei problemi sociali;
-  consulta del volontariato;
-  consulta della cultura e dello spettacolo;
-  consulta della terza età;
-  consulta dell'ambiente e territorio e della protezione civile;
-  consulta femminile;
-  consulta giovanile;
-  consulta per i disabili;
-  consulta per l'infanzia;
-  consulta per la viabilità ed i trasporti;
-  consulta per lo sviluppo economico e dell'occupazione;
-  consulta scuola ed educazione;
-  consulta sport e tempo libero.
2.  Il sindaco convocherà obbligatoriamente una volta all'anno l'assemblea delle consulte, denominata "Consulta per la città".
3.  La costituzione delle singole consulte sarà disciplinata da appositi regolamenti adottati dal consiglio comunale.
4.  Il regolamento prevede la composizione e i poteri di ogni consulta.
5.  Le consulte dovranno essere rappresentative di tutti gli organismi e persone che hanno conoscenza e rappresentanza nei settori indicati al primo comma, al fine di integrare ad arricchire le proposte degli organi amministrativi del comune con l'apporto di specifiche competenze e conoscenze.
Art. 56
Albo associazioni

1.  Viene istituito presso la segreteria generale del comune l'albo delle libere forme associative operanti nei settori di competenza delle consulte di cui all'articolo precedente.
2.  Il consiglio comunale, sentite le associazioni del settore, disciplina con opportuno regolamento la consultazione permanente di cui all'articolo precedente.
3.  Il regolamento prevede la composizione ed i poteri di ogni consulta.
Art. 57
Il consiglio comunale dei ragazzi

Il Comune al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa della città può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
Questo consiglio ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
Al consiglio comunale dei ragazzi potranno partecipare gli alunni delle scuole elementari e medie.
Sarà cura del consiglio comunale predisporre un apposito regolamento.
Art. 58
Consultazione della popolazione del Comune

1.  Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale, il Comune può consultare anche attraverso i consigli circoscrizionali la popolazione mediante assemblee generali e di quartiere o di categorie e gruppi sociali.
2.  La consultazione è promossa dagli organi comunali competenti nella materia e può essere anche richiesta dalle consulte, dalle associazioni o dalla popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3.  Al fine della consultazione di cui ai commi precedenti la popolazione è costituita dai cittadini con età non inferiore ad anni 16.
Art. 59
Diritto di iniziativa e di comunicazione

I cittadini possono presentare proposte di deliberazione alla giunta comunale, al consiglio comunale, al consiglio circoscrizionale.
La proposta è sottoscritta da un numero di cittadini pari al rapporto fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune o della circoscrizione e il numero dei consiglieri assegnati.
La proposta è trasmessa al sindaco, al presidente del consiglio comunale o al presidente del consiglio circoscrizionale, è iscritta, con la necessaria istruttoria, all'ordine del giorno entro giorni 30 ed è trattata entro i 30 giorni successivi.
I cittadini possono anche inoltrare comunicazioni al consiglio comunale, alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai consigli circoscrizionali. E se riguardanti materie in cui occorre deliberare sono allegate ai relativi atti.
Art. 60
Diritto di udienza

Il Comune garantirà a tutti i cittadini singoli o associati la partecipazione alle attività comunali attraverso l'esercizio del diritto di udienza innanzi agli organi istituzionali nelle materie di interesse pubblico generale e collettivo.
Le forme e le espressioni del diritto di udienza sono disciplinate nell'ambito dei servizi, forme associative e di cooperazione tra enti, dai relativi regolamenti.
Il diritto di udienza è sempre assicurato su un piano di parità, trasparenza e conoscenza. Per l'applicazione di tale principio la partecipazione è sempre preceduta in termini congrui da atti e relazioni presentate a cura del richiedente.
Art. 61
Referendum consultivo comunale

1.  In materia di esclusiva competenza locale è am mes so il referendum consultivo, su iniziativa del consiglio comunale o dei cittadini.
2.  Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, articola ta anche in più domande comunque non superiori a 5, di grande rilevanza per la generalità della popolazione.
3.  Non è ammesso il referendum consultivo sulle se guenti materie:
a)  tributi e tariffe;
b)  provvedimenti a contenuto vincolato e definito da leggi statali e regionali;
c)  elezione, nomina e designazione, revoca e decadenza;
d)  personale comunale, delle istituzioni e delle azien de speciali;
e)  statuto, regolamento del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
f)  tutela dei diritti delle minoranze etniche e religione.
4.  Per un periodo di almeno 3 anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo analogo oggetto.
5.  Il quesito referendario è proposto dal consiglio co munale col voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati o da un comitato promotore di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, costituito presso la sede comunale, che abbia raccolto su fogli che riportano il quesito, numera ti progressivamente e vidimati dal segretario generale, le firme autenticate di almeno 3.500 elettori.
6.  Le firme devono essere autenticate nei modi e dai soggetti previsti per le corrispondenti elezioni di carattere comunale, regionale e nazionale. Su richiesta del comitato promotore i soggetti abilitati all'autentica concorderanno gli orari di presenza presso le sedi circoscrizionali o altre sedi decentrate al fine di facilitare la raccolta ed autenticazione delle firme. La raccolta delle firme deve avvenire in un arco di tempo non superiore a 90 giorni dalla vidimazione.
7.  Spetta al sindaco indire il referendum previa attestazione dirigenziale sulla regolarità formale degli atti. L'accertamento dell'inesistenza di cause ostative ai sensi dei precedenti commi, la conseguente ammissibilità del referendum ed il controllo sulle procedure atte a garantire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, spettano, sentito il comitato promotore, alla commissione composta dal difensore civico, dal segretario comunale e dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato.
L'attestazione suddetta deve essere effettuata prima della indizione del referendum.
8.  I referendum sono indetti in un'unica giornata nel l'anno.
9.  Entro 30 giorni l'esito del referendum è comunicato dal sindaco al consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e deliberazione.
10.  Per la validità del referendum è necessario che partecipi al voto il 50% + 1 degli elettori iscritti nelle liste elettorali.
11.  Con analoghi procedimenti sono ammissibili altri tipi di referendum purché previsti per legge. Per quanto non previsto si applicano le leggi regionali vigenti al tem po dei referendum o sussidiariamente nazionali.
Art. 62
Referendum consultivo circoscrizionale

I consigli di circoscrizione possono indire referendum consultivo su questioni di interesse di quartiere.
Il referendum è indetto obbligatoriamente dal consiglio di quartiere quando ne facciano richiesta un numero di cittadini elettori non inferiore al 3% della popolazione del quartiere.
Si applica l'art. 59 per quanto riguarda il quesito referendario, le materie oggetto del referendum e le modalità in cui i cittadini possono promuovere il referendum.
Art. 63
Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1.  Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, con firme autenticate nei modi di legge, finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi, vanno inviate al sindaco che ne dà informazione all'assessore al ramo che ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici nonché al presidente del consiglio comunale per l'invio alla competente commissione consiliare permanente.
2.  Entro 60 giorni il sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di 30 giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
3.  Di quanto precede il sindaco fornisce puntuale informazione al primo consiglio comunale in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.
Art. 64
Azione popolare

Ciascun elettore può fare valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
Sezione III
Il difensore civico
Art. 65
Attribuzioni

1.  Al fine di garantire l'imparzialità, l'efficienza, un corretto rapporto tra le istituzioni ed i cittadini singoli od associati e la tutela degli stessi nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o co munque irregolarmente compiuti dai propri uffici, il Comune di Siracusa istituisce l'ufficio del difensore ci vico.
2.  Il difensore civico dura in carica 5 anni, è immediatamente rieleggibile e comunque decade contestualmente al consiglio comunale.
E' eletto a scrutinio segreto il candidato che ottiene nelle due prime votazioni la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti.
A parità di voti viene eletto il più anziano di età.
Nel caso di aggiornamento della seduta consiliare o di mancanza del numero legale, l'iter riprenderà dalla vo tazione successiva a quella effettuata, in una seduta da tenersi entro 15 giorni.
L'elezione del difensore civico avviene nella seduta im mediatamente successiva a quella dell'elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale.
Fino all'elezione del difensore civico il consiglio può deliberare solo sugli atti urgenti ed indifferibili ai sensi di legge.
3.  Il difensore civico giura nelle mani del sindaco da vanti al consiglio comunale di svolgere l'incarico nell'in teresse della collettività ed al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza.
Art. 66
Criteri di nomina

1.  Il difensore civico può essere qualunque cittadino il quale abbia riconosciute doti morali e laurea con comprovata conoscenza del campo giuridico-amministrativo. La nomina del difensore civico è opportunamente e previamente pubblicizzata con manifesti murali e altri mezzi di conoscenza.
2.  A pena di esclusione entro i termini di pubblicazione, ciascun gruppo consiliare, i singoli consiglieri, i consigli di circoscrizione, associazioni e singoli cittadini possono far pervenire al sindaco proposte di candidature alla nomina, allegando un curriculum a firma del candidato, con l'indicazione dell'attività e degli incarichi in corso di svolgimento, il certificato penale e quello dei carichi pendenti. La documentazione allegata è provvisoriamente ammessa anche in forma sostitutiva.
Le proposte con gli allegati devono essere depositate, anche in copia, presso la segreteria del consiglio almeno 5 giorni prima della seduta fissata per la nomina.
Art. 67
Ineleggibilità - Incompatibilità

1.  Non sono eleggibili o risultano incompatibili sulla base della corrispondente normativa regionale e sussidiariamente nazionale alla carica di difensore civico:
a)  i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di quartiere, i membri degli or gani di gestione delle unità locali socio-sanitarie;
b)  i componenti degli organi dirigenti nazionali, re gionali e provinciali o comunali di partiti politici e di as sociazioni sindacali;
c)  i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
d)  i dipendenti regionali, degli enti locali e degli en ti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale;
e)  i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti di enti locali;
f)  gli amministratori di enti e imprese pubbliche o a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con il Comune da contratti d'opera o di somministrazione ovvero che ri cevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;
g)  i consulenti legali, tecnici o amministratori che prestano abitualmente la loro opera al Comune o agli en ti o imprese o aziende di cui ai punti d) e f);
h)  i cittadini che abbiano ricoperto cariche amministrative comunali negli ultimi 5 anni;
i)  i cittadini che siano stati candidati nella consultazione elettorale amministrativa immediatamente precedente. All'atto dell'accertazione della nomina alla carica di difensore civico, questi sottoscrive l'impegno a non candidarsi nelle successive consultazioni elettorali amministrative, regionali e nazionali immediatamente succes sive alla cessazione dell'incarico;
l)  i cittadini che si trovano nei casi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
m)  coloro che siano in rapporto di parentela o di affinità sino al quarto grado civile o di coniugi con amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
2.  In caso di ineleggibilità o di incompatibilità si ap plicano le procedure previste per i consiglieri comunali.
Art. 68
Cessazione della carica

Il difensore civico cessa dalla carica:
a)  alla decadenza del mandato, per dimissioni, mor te o grave impedimento;
b)  se raggiunto da provvedimenti cautelari;
c)  per decadenza, ove sopravvenga nel corso del man dato, una causa di ineleggibilità o di incompatibili tà non rimossa nei termini;
d)  per revoca, a seguito di mozione motivata e sottoscritta da 1/4 dei consiglieri comunali, solo per gravi violazioni di legge, accertata inefficienza, dolo o colpa gra ve, per mancata presentazione della relazione annuale entro il mese di marzo dell'anno successivo.
Il difensore civico è ascoltato in seduta pubblica dal consiglio comunale.
La revoca deve essere deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
Art. 69
Modalità di intervento

Per gli adempimenti di competenza il difensore civico:
a)  ha il compito di raccogliere reclami e segnalazioni dei cittadini su insufficienze e irregolarità di servizi comunali, anche se non gestiti direttamente dal Co mune;
b)  anche di propria iniziativa richiede informazioni e chiarimenti agli uffici del Comune, delle aziende alle qua li partecipa il Comune e delle ditte che hanno in appalto i servizi comunali e può segnalarne le eventuali carenze, disfunzioni e irregolarità;
c)  chiede l'esibizione degli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento ed interpella con libertà di forma i funzionari responsabili senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
Nel caso che venga a conoscenza di atti riservati è te nuto al segreto d'ufficio;
d)  può invitare al riesame ed alla modifica degli atti e dei provvedimenti indicando le modalità ed assegnando il termine per sanare le violazioni riscontrate;
e)  richiede, in caso di persistenti inadempienze, l'in tervento sostitutivo del sindaco e l'attivazione del procedimento disciplinare;
f)  riferisce, nei casi più gravi, al consiglio comunale ed, ove ravvisi l'ipotesi di illecito, anche all'autorità giudiziaria;
g)  svolge annualmente al consiglio comunale la re lazione sulla propria attività, potendo chiedere allo stesso consiglio di essere ascoltato quando lo ritenga;
h)  esercita le proprie prerogative anche nei confronti degli organi della circoscrizione.
Art. 70
Difensore dei diritti dei bambini

Nell'ambito dei diritti della fascia di cittadini in età evolutiva si istituisce la figura del difensore dei diritti dei bambini la cui attività, a titolo gratuito, sarà codificata, successivamente, da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.
Art. 71
Ufficio

1.  Il difensore civico dispone di un proprio ufficio presso le sedi comunali e di mezzi adeguati allo svolgimento del suo alto incarico. Si avvale di personale qualificato dipendente del Comune.
2.  Al difensore civico spetta un'indennità pari a quella degli assessori attribuita con le medesime modalità.
Titolo VI
FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE
Art. 72
Potestà finanziaria

Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune ha potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
Il Comune partecipa alla formulazione della program mazione economica e sociale regionale e ne attua gli obiettivi.
Art. 73
Controllo di gestione

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comu ne, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli previsti (con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli).
Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficienza ed economicità degli stessi.
Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Co mune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive della giunta, ai revisori dei conti, al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e ge stione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.
Art. 74
Revisori dei conti

I revisori dei conti sono eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno e assumono le funzioni assegnate loro dalla legge.
Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di finanziamento dell'ufficio dei revisori dei conti.
Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare forme idonee di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed i revisori.
Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.
Art. 75
Regolamento di contabilità

Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordina mento finanziario e contabile disciplinato dalla legge del lo Stato.
Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 76
Verifica dello statuto

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponen do adeguate forme di consultazione dei consigli circoscrizionali, nonché di associazioni, organizzazioni ed en ti ed assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento della verifica.
Art. 77
Adozione dei regolamenti e disciplina transitoria

1.  I regolamenti richiamati nello statuto e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.
2.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o dello statuto medesimo.
Art. 78
Adozione e approvazione dello statuto e modifiche statutarie

Il presente statuto è approvato in prima seduta col voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro 30 giorni. Lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il procedimento si interrompe se sia raggiunta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati durante il procedimento. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. E' fatto divieto di riproporre prima di 6 mesi dalla loro votazione norme statutarie non approvate dal consiglio comunale o modifica di norme approvate.
Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente per le parti non annullate in sede di esame di legittimità.
Art. 79
Norma di salvaguardia degli amministratori, dei dirigenti e del personale

Per gli amministratori, segretario generale, i vertici burocratici e gli incaricati di posizioni organizzative viene contratta polizza assicurativa, comprensiva dell'as sistenza legale per coprire la responsabilità civile, penale e contabile. A tal fine occorre il nesso con l'attività d'ufficio e la mancanza di conflitto di interessi. L'onere per l'as sicurazione a copertura dei rischi di dipendenti per la progettazione di opere pubbliche o per altre finalità è assunta dall'ente.
La scelta del legale a difesa è fatta congiuntamente sin dall'inizio del procedimento. La pubblica amministra zione assume l'onere relativo ad un solo legale fermo restando la possibilità del dipendente di scegliere più le gali a proprie spese.
Art. 80
Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente statuto, sino all'elezione del difensore civico il consiglio può deliberare solo sugli atti urgenti ed indifferibili ai sensi di legge.
(2002.37.2140)
Torna al Sommariohome




Statuto del Comune di Valderice

Lo statuto del comune di Valderice è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 7 novembre 1992.
Si pubblica di seguito il testo del nuovo statuto approvato con deliberazione consiliare n. 95 del 7 agosto 2002 trasmesso al CO.RE.CO. regionale il 22 agosto 2002 con nota prot. n. 16260.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Capo I
Il Comune
Art. 1
Il Comune

1.  Il Comune di Valderice è ente autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e circoscrizione e decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato e della Regione.
3.  Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione.
Il Comune è dotato di autonomia impositiva e finanziaria in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del si stema tributario.
4.  Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione siciliana, secondo le ri spettive competenze.
5.  Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni e le competenze stabilite dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
6.  Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
7.  Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta europea dell'autonomia locale.
8.  Il Comune favorisce la conoscenza di tutti gli atti deliberativi sia di giunta che di consiglio mediante inserimento delle stesse all'interno del proprio sito internet.
Art. 2
Popolazione, territorio, patrimonio

1.  La popolazione, composta da cittadini, stranieri e apolidi, è costituita dalle persone fisiche, iscritte nel registro anagrafico o comunque dimoranti nel territorio co munale.
2.  Il territorio del Comune, in relazione alle leggi re gionali n. 5 del 28 gennaio 1955 e n. 1 del 25 gennaio 1958 istitutive del Comune stesso, oltre al capoluogo formato da Fico, S. Marco, Paparella e Misericordia, si estende a nord con le frazioni di Bonagia e S. Andrea, a est con le frazioni di Crocevia e Lentina, a sud con le frazioni di Casalbianco, Chiesanuova, Crocci e Lenzi.
3.  La circoscrizione territoriale del Comune può es sere modificata con legge della Regione, previo referendum delle popolazioni interessate.
4.  Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili e dai diritti patrimoniali del Co mune.
Art. 3
Sede, stemma e gonfalone

1.  Il Comune di Valderice ha sede legale nel capoluogo presso il palazzo municipale. Gli organi del Co mune possono riunirsi anche in sede diversa dal capoluogo.
2.  Il Comune di Valderice ha uno stemma ed un gonfalone concessi con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1957, reg. n. 5, Presidenza, foglio 3140.
3.  Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono analiticamente specificate in detto decreto del Presidente della Repubblica.
4.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, o chi per lui, si può fare uso del gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica.
5.  L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
6.  La bandiera nazionale dovrà essere esposta nel palazzo municipale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
Art. 4
Principi e finalità

1.  Il Comune di Valderice, in armonia con i valori culturali, storici e sociali dai quali trae origine, riconosce ed afferma i diritti inviolabili della persona, consolida ed estende i valori della giustizia, di libertà, di democrazia, di pace, di solidarietà ed incentiva lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione nel l'am bito delle comunità europee ed internazionali:
a) operando al fine di assicurare il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica sociale e culturale del paese;
b)  garantendo la partecipazione delle formazioni so ciali nelle quali si svolge la personalità umana, sostenen do il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locali e favorendo lo sviluppo dell'associazionismo democratico e del volontariato;
c) promuovendo iniziative volte alla sensibilizzazio ne dei cittadini ai sentimenti di pace, rifiuto della violenza, rigetto di ogni forma di razzismo e di discriminazione, favorendo altresì le azioni di lotta alla criminalità e all'oppressione mafiosa, il rispetto della cultura della legalità;
d) riconoscendo la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su ba se nazionale e territoriale, presenti con le loro strutture organizzative sul territorio comunale;
e) promuovendo la tutela sociale della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli anche tramite i servizi sociali e educativi;
f) salvaguardando i diritti dell'infanzia, dei minori, degli anziani e dei soggetti in stato di disagio psicologico;
g)  concorrendo, in coerenza con la convenzione del le Nazioni unite in materia dei diritti dei bambini e dei giovani, all'attuazione del diritto allo studio e alla formazione, mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione, a tal fine istituendo sussidi per i bisognosi e borse di studio ed operando per la realizzazione di un osservatorio comunale sulla dispersione scolastica, che affronti anche le tematiche attinenti al disagio minorile conseguente all'abbandono della scuola (lavoro nero, abusi, etc.);
h) garantendo il diritto alla salute, osservando quan to sancito dalla carta dei diritti del malato, favorendo la prevenzione e la tutela degli ambienti di vita e di lavoro, garantendo le cure necessarie agli indigenti e alle famiglie bisognose, sostenendo la prevenzione e la lotta alla diffusione della droga e il recupero dei tossicodipendenti, concorrendo con il sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto, rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della convivenza con gli stessi;
i)  garantendo le pari opportunità tra uomini e don ne anche attraverso la programmazione di tempi e modalità di organizzazione della vita, per adeguarla alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei minori, delle lavoratrici, dei disoccupati e dei portatori di handicap;
l)  favorendo le attività sportive, culturali, ricreative, religiose, anche mediante il potenziamento degli impianti e delle strutture relative;
m) riconoscendo nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità, ne assicura l'autonomia culturale e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria, la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo;
n) impegnandosi a riconoscere le esigenze dei poveri e ad eliminare ogni forma di emarginazione e indifferenza, ad abbattere le barriere culturali tecnologiche, ar chitettoniche, ove possibile, di comunicazione e di integrazione lavorativa, sociale, culturale e ambientale favorendo la fruibilità del territorio e dei servizi agli inabili e ai soggetti in stato di handicap;
o)  realizzando progetti per favorire e recepire le ne cessità dei giovani, assicurando l'erogazione di servizi che consentano il loro sviluppo sotto i diversi punti di vista, contrastando le idee razziste e favorendo il riconoscimen to e l'integrazione delle diverse culture;
p) valorizzando lo sviluppo del territorio, del patrimonio, delle risorse storiche, naturali, culturali proprie del Comune, garantendo il decoro, la pulizia, la vigilanza e la salvaguardia dell'ambiente, eliminando le fonti inquinanti, per garantire alla comunità una migliore fruibilità e una migliore qualità di vita;
q)  partecipando alla programmazione economica, so ciale, regionale e provinciale attuandone gli obiettivi, favorendo l'attività economica dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del territorio e di tutte le risorse naturali esistenti, ponendo in essere ogni azione diretta a garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed in particolare dei giovani e di chi è in cerca di prima occupazione, agevolando l'associazionismo cooperativo e consortile, il volontariato, le attività turistiche, commerciali e di trasporto, artigianali, agricole, artistiche, riconoscendo ai lavoratori il diritto di essere assunti senza discriminazioni, di non essere sfruttati e di conservare il proprio posto di lavoro e il rispetto dei contratti di lavoro;
r)  partecipando alle iniziative in campo internazionale, sviluppando rapporti con le comunità locali di altre nazioni, per scopi di conoscenza, di democrazia, di affermazione dei diritti dell'uomo, di pace e di cooperazione, in armonia con la politica estera italiana ed in conformità con la legislazione nazionale ed europea e con la carta della Nazioni unite.
Capo II
Funzioni, compiti e programmazione
Art. 6
Le funzioni del Comune

1.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite ad altri soggetti, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2.  Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3.  In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
a)  pianificazione territoriale dell'area comunale;
b)  viabilità, traffico e trasporti;
c)  tutela e valorizzazione dei beni culturali e del l'am biente;
d)  difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e va lorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei ri fiuti;
e)  raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f)  servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
g)  servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
h)  altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
i)  polizia amministrativa per tutte le funzioni di com petenza comunale;
l) diffusione delle attività agrituristiche;
m) promozione e/o attuazione di azioni di orientamento e/o formazione e/o qualificazione professionale, anche a contributo comunitario, per soggetti giovani e/o adulti uomini e donne, anche in cerca di prima occupazione, di nazionalità italiana e non, compresi i cittadini extracomunitari, residenti o iscritti nelle liste di collocamento;
n)  promozione dei corsi di formazione continua per dipendenti del Comune e/o corsi di riqualificazione per soggetti, che iscritti nelle liste di collocamento come di soccupati, svolgono attività lavorativa nell'ambito del territorio comunale.
Per affidamento a terzi dell'intero processo formativo di cui alle precedenti lett. m) ed n), dovranno essere osservate le procedure e le leggi vigenti in materia di appalti di pubblici servizi.
Art. 7
I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1.  Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2.  Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.
3.  Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti fi nanziari, assicurando le risorse necessarie.
4.  Competono al Comune e vengono affidate dal sindaco, ove occorra, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.
Art. 8
La programmazione

1.  Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.
2.  Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3.  Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo d'applicare i principi e le regole della programmazione.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Art. 9
Principi della partecipazione

1.  Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi come espressioni della comunità locale, alla formazione dell'in dirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari.
2.  Nello svolgimento della propria attività, onde conferire la massima efficacia ai procedimenti amministrativi, il Comune è impegnato a promuovere la partecipazione ai procedimenti stessi sin dalla fase istruttoria, la semplificazione dell'azione, l'accesso agli atti ed a fissare criteri per l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti.
3.  Nel bilancio comunale, ove possibile, è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione ed alle attività di informazione ai cittadini.
4.  Per l'attuazione delle norme di cui al presente ti tolo, il consiglio comunale approva un apposito regolamento.
Art. 10
Gli organismi di partecipazione

1.  Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2.  Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri o delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3.  Gli organismi di partecipazione esplicano funzioni consultive su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.
4.  I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.
5.  Sono costituiti gli organismi di partecipazione ap presso elencati:
-  il consiglio locale dell'economia e del lavoro;
-  la consulta femminile cittadina;
-  la consulta per i diritti dei minori;
-  la consulta delle associazioni e del volontariato.
Con regolamento saranno dettagliatamente stabilite le modalità per la costituzione di ciascun organismo ed as segnati i compiti per le attività da esso svolte.
Art. 11
I comitati di frazioni

1.  Il Comune promuove la nomina di comitati comprendenti una o più frazioni per la gestione di una serie di affari determinati ed elencati tassativamente dal regolamento.
2.  Il regolamento prevede, altresì, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le eventuali deleghe del sindaco e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.
Art. 12
Le forme associative e volontariato

1.  Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale o di frazione, mediante la diffusione delle informazioni, il ricorso alla consultazione popolare e alla messa a disposizione di beni o servizi o altre forme di sostegno reale.
2.  Nell'erogazione di beni e servizi, il Comune si ispi ra al principio di parità di trattamento e di equità, adottando a tal fine regolamenti che ne stabiliscono criteri e modalità.
3.  L'amministrazione comunale rende annualmente pubblico nelle forme più adeguate l'albo di tutte le associazioni e degli altri organismi privati che hanno goduto di benefici a qualsiasi titolo concessi dal Comune.
4.  E' istituito l'albo delle associazioni comunali, le cui forme e pubblicità saranno fissate dal regolamento. Possono essere iscritte in tale albo tutte le associazioni che operano in ambito nazionale o regionale che ne abbiano fatto richiesta.
5.  Il regolamento fisserà le forme per la tenuta del l'albo.
6.  L'elenco delle associazioni è articolato in sezioni, una delle quali è comunque riservata alle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei servizi sociali.
7.  E' fissato come requisito per l'iscrizione nella se zione volontariato la finalità, formalmente dichiarata, di prestazione di interventi gratuiti in attività socialmente utili.
8.  Il Comune riconosce alle associazioni ed organizzazioni di volontariato i seguenti diritti:
a) accedere a strutture e servizi del Comune;
b) essere consultate, nella forma indicata nell'apposito regolamento, ogni volta che il consiglio comunale deliberi su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza;
c) partecipare alle consulte dell'associazionismo e del volontariato, per i settori di competenza.
9.  Con il regolamento vengono istituite le consulte del l'associazionismo e del volontariato. Le consulte, nei settori di proprio specifico interesse, oltre ad esprimere il parere su richiesta del consiglio comunale, possono avanzare proposte al consiglio stesso, al sindaco ed alla giunta, che hanno l'obbligo di risposta nei termini e nei modi previsti dal regolamento.
10.  In particolare il Comune valorizza le libere forme associative seguenti:
-  cooperative;
-  artigiani;
-  commercianti;
-  agricoltori;
-  piccola industria;
-  liberi professionisti;
-  sindacati dei lavoratori;
-  associazioni di assistenza;
-  patronati;
-  associazioni culturali;
-  associazioni sportive;
-  associazioni musicali;
-  associazioni teatrali;
-  associazioni del turismo e tempo libero;
-  associazioni di volontariato;
-  pescatori.
Art. 13
Le modalità di valorizzazione delle associazioni

1.  La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, quale ad esempio: uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio economico, politico e culturale della comunità, purché subordinate alla predeterminazione e pubblicazione da parte del Comune stesso, dei criteri e delle modalità ai quali attenersi.
2.  Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando ol tre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo ed altra documentazione idonea, nelle forme regolamentari.
3.  La giunta valuterà i requisiti previsti dall'apposito regolamento per la concessione di sovvenzioni, contribu ti, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, di cui all'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, circa la natura del sostegno, che l'amministrazione vorrà disporre, a seguito dei programmi per attività socio-assistenziali e culturali formalmente approvati.
Art. 14
Forum tematici

1.  Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti e gli interessi collettivi.
2.  I forum hanno carattere straordinario su questioni di particolare urgenza. Ad essi partecipano i cittadini, le associazioni interessate ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie da trattare, iscritte all'ordine del giorno.
3.  Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento e le prerogative dei forum nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.
Art. 15
Diritto di udienza

1.  Il Comune garantisce ai cittadini singoli o associati il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici e ai servizi comunali, nelle forme e secondo le mo dalità stabilite dal regolamento.
2.  Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per l'esposizione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Co mune e nel conseguente esame dei soggetti di cui al precedente comma.
3.  Il regolamento stabilisce le modalità procedurali e le necessarie disposizioni di carattere organizzativo.
Art. 16
Azione popolare accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni

1.  Ciascun elettore può fare valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
2.  Con apposito regolamento, il consiglio comunale disciplina la modalità di applicazione dell'esercizio del l'azione popolare, indicandone gli strumenti informativi ed organizzativi.
3.  Il Comune garantisce a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dal presente statuto, dalle leggi e con le modalità fissate dall'apposito regolamento.
4.  I provvedimenti finali emessi dagli organi del Co mune sono pubblici, anche se non ancora esecutivi ai sensi della legge, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento. I documenti in essi richiamati sono conoscibili, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non esibire quei documenti o parte di essi che comportino violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
5.  Il consiglio comunale adotta apposito regolamento per garantire l'accesso dei cittadini, che abbiano un interesse giuridicamente qualificato, alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, indicando modalità e procedure per l'agevole individuazione del responsabile del procedimento.
Tale regolamento deve, tra l'altro:
a) indicare le categorie di atti dei quali può tempo raneamente essere vietata l'esibizione;
b) assicurare l'accesso dei cittadini ai documenti am ministrativi, fissandone le modalità.
In ogni caso, il rilascio di copie di atti avviene previo pagamento dei soli costi di duplicazione e dei diritti di ricerca e di visura.
6.  Il Comune istituisce l'Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) per l'informazione e la partecipazione dei cittadini, il cui funzionamento viene disciplinato dal re golamento di cui al comma precedente.
7.  Ferme restando le disposizioni di legge in materia di autocertificazione, l'amministrazione comunale e le aziende speciali o le istituzioni dipendenti o controllate sono tenute a rilasciare immediatamente una ricevuta per ogni domanda, richiesta o istanza rivolta ad un loro ufficio per l'avvio di un procedimento.
8.  All'indirizzo fornito nella domanda sarà fatta pervenire entro 10 giorni, a cura dell'ufficio competente, l'in dicazione dei termini e della persona responsabile del procedimento, la quale esaminerà le pratiche in ordine cronologico, salvo ragionevoli motivi di anticipato prelie vo di eventuale pratica successiva, dei quali motivi dovrà essere data giusta esplicitazione nell'atto medesimo.
Art. 17
Iniziativa popolare

1.  I cittadini esercitano iniziativa per gli atti di competenza del consiglio comunale, presentando progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa, che rechi le sottoscrizioni, raccolte nei 3 mesi precedenti al deposito, di almeno il 10% dei cittadini aventi diritto di voto.
2.  Sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità della proposta decide il consiglio comunale, sentito il segretario comunale.
3.  Il presidente del consiglio, verificata l'ammissibilità della proposta di deliberazione, entro 15 giorni la inserisce all'ordine del giorno del consiglio comunale.
3.  Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro 3 mesi dal deposito. Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarlo.
Art. 18
Istanze e petizioni

1.  Tutti i residenti singoli o associati (ed in circostanze determinate dal regolamento, anche non residenti interessati), hanno diritto di presentare istanze e petizioni rivolte al Comune, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale, per la migliore tu tela di interessi collettivi.
2.  Le istanze e le petizioni sono indirizzate al sindaco.
3.  Devono essere presentate in forma scritta, in carta semplice ed in duplice copia, presso la segreteria comunale, ufficio protocollo.
4.  Istanze e petizioni devono essere prese in esame dall'organo competente nei termini stabiliti dal regolamento e comunque entro 30 giorni.
5.  Le risposte sono comunicate ai proponenti entro 10 giorni dall'avvenuto esame.
Capo II
Referendum, consulta, difensore civico
Art. 19
Referendum consultivo

1.  Il sindaco indice il referendum consultivo, quando sia stata depositata presso la segreteria comunale una richiesta che rechi le sottoscrizioni di almeno il 10% dei cittadini aventi diritto al voto, raccolte nei 3 mesi precedenti al deposito della stessa.
2.  Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione delle seguenti materie:
a) statuto e i regolamenti comunali;
b) bilancio preventivo e consuntivo;
c) provvedimenti relativi ai tributi, alle tariffe dei servizi pubblici;
d) espropriazioni di pubblica utilità;
e) provvedimenti di nomina, designazione, o revoca di rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni;
f) atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose;
g) atti relativi al personale del Comune;
h) atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
i)  materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.
3.  Quando il referendum viene indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
Art. 20
Disposizioni sul referendum ed effetti

1.  Apposito regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
2.  Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3.  Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
4.  Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di 2 referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine delle richieste. Il referendum viene revocato dal consiglio comunale in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, ovvero qualora intervenga un provvedimento che accolga la proposta dei promotori.
5.  Il referendum, qualora nulla osti, è indetto dal sindaco entro 60 giorni dall'esecutività della delibera d'indizione.
6.  Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è stata raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi, senza computare le schede bianche e nulle.
7.  Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi atti conseguenziali.
Art.  21
Consulte tematiche

1.  Al fine di acquisire elementi utili alla scelta di soluzioni amministrative, il Comune istituisce consulte tematiche, rappresentative di tutte le parti sociali, politiche e culturali, alle quali affidare le questioni di grande rilevanza sociale che l'amministrazione vorrà affrontare.
2.  Il consiglio comunale, per iniziativa di 1/3 dei consiglieri assegnati, su proposta della giunta o del 5% degli elettori, delibera a maggioranza assoluta l'istituzione della consulta.
3.  La richiesta di consulta può avere ad oggetto la de terminazione degli indirizzi per il coordinamento degli interessi collettivi e materie di esclusiva competenza locale.
4.  La consulta non può essere promossa su atti o provvedimenti già adottati dall'amministrazione.
5.  La richiesta di consulta deve essere presentata presso gli uffici della segreteria comunale. Sulla sua regolarità, legittimità ed ammissibilità decide il consiglio comunale. Alla relativa seduta partecipa, con funzioni re ferenti, un delegato dell'istituzione o del comitato promotore.
Art. 22
Interrogazioni ed interpellanze popolari

1.  I cittadini hanno facoltà di presentare interrogazioni ed interpellanze al consiglio comunale. Per ogni seduta è previsto un tempo massimo di un'ora dedicato agli interventi e alle risposte.
2.  Le richieste devono essere presentate a mano presso gli uffici della segreteria comunale, almeno 3 gior ni prima della seduta consiliare.
3.  Le interrogazioni e le interpellanze da portare in consiglio vengono decise insindacabilmente dal presidente del consiglio, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Art. 23
Difensore civico

1.  A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico svolge il ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza. In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, della legge della Repubblica 7 agosto 1990, n. 241, recepita dalla legge regionale n. 10/91, e in attuazione dello statuto e dei regolamenti del Comune.
3.  Interviene, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nel l'azione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 39/97.
4.  I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
5.  L'amministrazione comunale metterà a disposizio ne del difensore civico un locale idoneo per l'espletamento delle sue funzioni. Annualmente l'amministrazio ne stanzierà in bilancio le somme necessarie per lo svolgimento delle funzioni del difensore civico, comprensive della relativa indennità.
6.  L'ufficio, ricevuta la richiesta, deve, prima di esprimere parere di ammissibilità al difensore civico, esperire gli altri istituti collaborativi e utilizzare, ove possibile, altri strumenti per la soluzione della questione posta.
Art. 24
Elezione del difensore civico

1.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, nell'ambito di una terna di nominativi proposta da almeno un gruppo consiliare, o da 3 associazioni iscritte all'albo comunale o da 200 elettori.
2.  E' scelto tra cittadini, in possesso di adeguata laurea in materie giuridiche o economiche oppure abbiano espletato attività dirigenziale in enti pubblici o privati, di riconosciuto prestigio morale e di comprovata preparazione giuridico amministrativa, in grado di garantire imparzialità ed indipendenza di giudizio, che abbiano maturato 40 anni di età.
3. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la richiesta maggioranza dei 2/3, il consiglio viene riconvocato entro 8 giorni per procedere a votazione, nella quale viene richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati. Se dopo tale votazione nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed è proclamato eletto chi ha conseguito la maggioranza. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
4.  Eventuali motivi di ineleggibilità o di incompatibilità saranno disciplinati dal regolamento.
Art. 25
Durata in carica, cessazione, revoca, compiti e indennità

1.  Il difensore civico resta in carica 5 anni e non de cade contestualmente al consiglio comunale e non può essere rieletto.
2.  Egli cessa dalla carica:
a)  alla scadenza del mandato;
b)  per dimissioni, morte o impedimento grave;
c)  quando il consiglio comunale, con la maggioran za dei 3/4 dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali;
d)  in caso di perdita dei requisiti richiesti per la nomina;
e)  in caso di dimissioni.
3.  La deliberazione consiliare con la quale viene pronunciata la decadenza o disposta la revoca deve essere preceduta dalla comunicazione dei motivi all'interessato, il quale ha 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni.
4.  Quando il difensore civico ravvisa atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
-  trasmette al sindaco una comunicazione scritta con l'indicazione della violazione riscontrata;
-  in caso di gravi e persistenti inadempienze, infor ma il sindaco del ricorso agli eventuali poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisati nel regolamento;
-  sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco, che hanno l'obbligo di valutare l'istanza ed assumere i provvedimenti di competenza.
5.  Il difensore civico riferisce annualmente, entro il mese di gennaio, al consiglio comunale con una relazione sui risultati della propria attività svolta nell'anno precedente.
6.  Il presidente del consiglio, a richiesta anche dei consiglieri comunali, può invitare il difensore civico a fornire chiarimenti sulla relazione nel corso della seduta.
7.  In caso di particolare importanza o comunque per motivi meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale o chiedere di essere ascoltato nel corso delle sedute, secondo le modalità prescritte nel regolamento.
8.  Il presidente del consiglio può chiedere al difensore civico di relazionare oralmente durante lo svolgimento delle sedute consiliari su determinati disfunzioni o ritardi rilevati dallo stesso.
9.  Al difensore civico non può essere opposto il se greto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge e del presente statuto. Il rilascio degli atti è a titolo gratuito e possono essere utilizzati solo per fini inerenti il proprio ufficio, fermo restando l'obbligo del segreto nei casi previsti dalla legge e dalle norme vigenti.
10.  Al difensore civico spetta un'indennità che non superi il 60% di quella attribuita al sindaco più il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato e la liquidazione dell'indennità di missione, con le modalità e secondo gli importi previsti dalla legge per il sindaco.
Art. 26
Le situazioni giuridiche soggettive

1.  Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.
2.  L'informazione è d'obbligo in materia di piani ur banistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di am biente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3.  Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, o esercitando il diritto di udienza o motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4.  Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.
5.  I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.
Art. 27
La conferenza dei servizi locali

1.  L'amministrazione indice annualmente per il mese di aprile una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territorialmente riconosciute ed operanti in ambito comunale.
2.  La conferenza dei servizi, avviata a cura del sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
3. Il "difensore civico" ha l'obbligo nell'occasione della conferenza di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze e disfunzioni dei servizi.
4.  Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni vol te ad effettuare valutazioni e proposte.
5.  Le risultanze della conferenza sono fatte proprie dal consiglio comunale su proposta della giunta per le eventuali decisioni di merito.
6.  Apposito capitolo di bilancio prevedrà la spesa per la conferenza dei servizi.
Titolo III
GLI ORGANI DEL COMUNE
Capo I
Organi istituzionali
Art. 28

1.  Sono organi istituzionali del Comune, il consiglio comunale, il sindaco e la giunta.
Capo II
Il consiglio
Art. 29
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, rappresentando l'intera co munità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2.  Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3.  Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge al Co mune.
4. Con regolamento saranno altresì stabilite le modalità per fornire al consiglio comunale attrezzature e risorse finanziarie.
Art. 30
Competenze ed attribuzioni

1.  Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alla modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente statuto e dalle norme regolamentari.
2.  Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3.  Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale.
4.  Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la provenienza e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
Art. 31
Atti di competenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, la definizione dei criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i progetti di bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)  le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzione e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale e società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
h)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
l)  l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture (fatte salve le competenze per legge attribuite ad altri organi);
m)  valutazioni, entro 10 giorni dalla presentazione, sulla relazione semestrale del sindaco relativa all'attuazione del programma e all'attività svolta.
Art. 32
Le funzioni di indirizzo

1.  Il consiglio esprime la propria funzione di indirizzo con atti quali risoluzione e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività.
2.  L'attività di indirizzo si estrinseca, inoltre, attraverso l'adozione di atti fondamentali costituiti da regolamenti ovvero di atti di programmazione contenenti l'in dividuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, delle risorse finanziarie, degli strumenti dell'azione e delle previsioni da osservare.
Art. 33
Le funzioni di controllo

1.  Nell'ambito dell'attività di controllo, a richiesta della giunta o di 1/5 dei consiglieri, il collegio dei revisori dei conti può essere chiamato a relazionare al consiglio sulla gestione del bilancio.
2.  Il regolamento determina le modalità di esame e controllo da parte del consiglio dei consuntivi, delle relazioni della giunta e del collegio dei revisori dei conti.
3.  Il consiglio comunale esplica, inoltre, la propria attività di controllo con le interrogazioni, le interpellanze, le indagini conoscitive, le quali ultime possono comportare l'audizione di componenti gli organi di governo del Comune, del segretario comunale, dei funzionari responsabili dei servizi.
4.  Il consiglio può procedere ad inchieste su specifiche materie. In tal senso ha la facoltà di incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti, in occasione determinate e su mandato temporaneo, oppure nominare con apposita deliberazione una commissione speciale. Siffatta commissione decade automaticamente una volta che avrà relazionato in consiglio della questione della quale era stata investita.
Art. 34
Presidente del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice-presidente, con le stesse modalità di cui sopra.
2.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente. Ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
4.  La prima convocazione del consiglio è disposta dal presidente uscente. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
5.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
Art. 35
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale, che espleta la sua attività in locali messi a disposizione dal Comune, presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali, può convocare i capigruppo consiliari, ove lo ritenga opportuno, per riunioni preliminari alle sedute del consiglio stesso.
2.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio spetta al presidente.
3.  Il presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
4.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 36
Poteri di chi presiede l'adunanza

1.  Chi presiede le adunanze provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle di scussioni e delle deliberazioni.
2.  Ha facoltà di sospendere e di sciogliere le adunanze.
3.  Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni av vertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine.
4.  I provvedimenti indicati nei commi 2° e 3°, devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.
Art. 37
Le commissioni consiliari permanenti

1.  Il consiglio istituisce, nel suo seno, commissioni permanenti aventi funzioni consultive, di controllo, referenti ed eventualmente redigenti, secondo le previsioni del regolamento.
3.  Il regolamento ne determina il numero, il funzionamento e la composizione, garantendo la rappresentanza, con criterio complessivamente proporzionale, di tutti i gruppi consiliari.
4.  Le commissioni permanenti sono presiedute da un membro del consiglio comunale, eletto nel seno della stessa commissione a maggioranza di voti dei consiglieri assegnati in base al regolamento.
3.  Ove ricorrono le condizioni si possono eleggere anche i vice presidenti di commissioni permanenti.
4.  Le sedute delle commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.
5.  Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo dei provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.
6.  Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, il presidente del consiglio comunale, rappresentanti di organismi associativi, di forze sociali, politiche ed economiche e consulte per l'esame di specifici argomenti.
7.  Le commissioni consiliari permanenti hanno dirit to di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, del segretario generale, del direttore generale e dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dei dirigenti delle aziende e degli enti controllati dal Comune, di rappresentanti di associazioni, di consulte, di istituzioni, di enti e altresì di tutti coloro che le stesse commissioni ritengano di dovere ascoltare.
Art. 38
Commissioni speciali

1.  Il consiglio comunale, con le modalità di cui al precedente art. 37, istituisce:
a)  commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferirne al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
b)  commissioni speciali di inchiesta alle quali il sindaco, i singoli assessori, i consiglieri, il segretario generale, il direttore generale ed i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, i dirigenti di aziende ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio. I componenti delle commissioni di inchiesta sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio per quelle notizie ed atti che ne siano ricoperti.
5.  Le commissioni speciali possono avvalersi anche dell'audizione di soggetti pubblici e privati. Possono, altresì, chiedere che il parere espresso sia trascritto integralmente nell'atto deliberativo.
5.  Alla minoranza è assicurata la presidenza delle commissioni speciali.
Art. 39
Commissione per le pari opportunità

1.  Il Comune, al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la commissione per le pari opportunità.
2.  La commissione è nominata dal consiglio comunale su proposta delle elette nel consiglio medesimo ed è composta, oltre che dalle elette nel consiglio, da esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale.
3.  La commissione elegge al proprio interno la presidente.
4.  La commissione formula al consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politica di pari opportunità: pari opportunità e tutela dei soggetti deboli; solidarietà e pari opportunità tra cittadini e cittadine senza distinzione di sesso, lingua, nazionalità, opinioni politiche; eguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, per il completo sviluppo delle persone.
5.  La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.
6.  La commissione dura in carica per l'intero mandato e al termine dello stesso redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.
Art. 40
Il funzionamento del consiglio comunale

1.  Nella prima seduta dopo l'elezione il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge ed alla convalida dei consiglieri. Ogni consigliere comunale, una volta avvenuta la proclamazione, ha l'obbligo di dichiarare la sua appartenenza ad uno dei gruppi presenti in consiglio.
2.  Siffatti gruppi saranno costituiti da consiglieri aggregati liberamente.
3.  Qualora i consiglieri non volessero appartenere a nessun gruppo presente in consiglio, in quanto non vi si identificassero, o, ancora, una volta appartenuti ad uno di essi se ne volessero in seguito distaccare, in tal caso essi potrebbero costituirsi in gruppo misto. Ciascun gruppo, costituito per lo meno da 2 membri, elegge, nel pieno rispetto dei principi democratici, al suo interno un capogruppo le cui funzioni saranno quelle di essere portavoce, in consiglio, delle opinioni e posizioni del gruppo rappresentato.
4.  Nel caso di mancata elezione e comunicazione al segretario comunale, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista.
Art. 41
I consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano la comunità valdericina ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2.  L'elezione del consiglio comunale, la sua durata, il numero dei consiglieri, la posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
4.  I consiglieri durano in carica sino alla elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5.  Il diritto di iniziativa su ogni questione da sottoporre a deliberazione del consiglio comunale appartiene alla giunta municipale, al sindaco o ai singoli consiglieri.
6.  I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.
7.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere, dal segretario comunale, dai funzionari responsabili dei servizi, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché, da tutto il personale preposto nei vari uffici, copie di atti e documenti, mantenendo il segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.
8.  I consiglieri possono optare tra l'attribuzione dell'indennità di funzione o del gettone di presenza nella misura stabilita dalla legge.
Art. 42
Convocazione del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con avviso scritto da notificare al domicilio eletto dai singoli consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata inserita all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima.
2.  Nei casi urgenti la convocazione può avvenire con preavviso scritto di almeno 24 ore. Il consiglio si riunisce, altresì, obbligatoriamente, per argomenti di sua competenza, su richiesta di 1/4 dei consiglieri assegnati al Comune, nel termine di 20 giorni dalla sua richiesta, ovvero per determinazione propria o su richiesta del sindaco.
Art. 43
Adunanze consiliari

1.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
2.  La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3.  Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica.
4.  Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità.
5.  Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
6.  Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
7.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo che il medesimo non deliberi di riunirsi, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti assegnati, in seduta segreta per motivi di ordine pubblico, di tutela della riservatezza di persone fisiche, giuridiche o enti.
8.  I consiglieri esprimono, di norma, il loro voto in modo palese.
9.  Le deliberazioni concernenti persone sono assunte con voto segreto salvo che la legge non disponga diversamente.
10.  I consiglieri che non partecipano senza adeguata giustificazione a 3 sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
11.  La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati, almeno 10 giorni prima della seduta, onde consentire loro il diritto a far valere cause giustificative.
12.  E' consigliere anziano quello che ha riportato la maggior cifra individuale nelle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.
13.  Il processo verbale delle sedute del consiglio co munale è redatto a cura del segretario del Comune ed approvato dal consiglio nella seduta successiva a quella di riferimento.
14.  Le deliberazioni sono firmate: dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario comunale.
Art. 44
Scioglimento e decadenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa per le seguenti cause:
a) quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;
b) in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.
2.  Il consiglio comunale decade:
a) nel caso di fusione di due o più comuni;
b) nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del nu mero dei consiglieri assegnati al Comune;
c) quando per dimissioni o per altra causa abbia per so la metà dei consiglieri assegnati e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti.
6. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, e comporta la nomina di un commis sario, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, com ma 4, della legge regionale n. 35/97, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
7.  Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del Comitato di controllo e all'Assessorato regionale degli enti locali compete al se gretario comunale.
Capo III
La giunta
Art. 45
La giunta comunale

1. La giunta è composta dal sindaco e da 7 assessori.
2. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica del sindaco.
3.  La durata della giunta è fissata in cinque anni.
4.  La composizione della giunta viene comunicata en tro 10 giorni dall'insediamento al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
5.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco, che devono essere rimosse per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
6.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
7. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.
Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha la facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla no mina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione della carica non prescelta.
8. Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessore comunale con quella di componente della giunta regionale.
9. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secon do grado del sindaco.
10. Il sindaco conferisce ad un assessore la qualifica di vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
11. In caso di assenza o di impedimento anche del vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
12. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con ap posito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
13. Le dimissioni degli assessori comunali sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
14. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sul quale il consiglio può esprimere valutazioni. Conseguentemente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
15. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
16. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'in tera giunta.
Art. 46
Attività della giunta

1. La giunta è l'organo di governo del Comune. Im pronta la propria attività ai principi della collegialità, del la trasparenza e dell'efficienza.
8. La giunta adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
9. Esamina collegialmente, in quanto possibile, gli ar gomenti da proporre al consiglio comunale.
Art. 47
Le competenze

1. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui vorranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge.
2. Alla giunta comunale sono attribuite, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, le funzioni di esecuzione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio che si esplicano con provvedimenti deliberativi di indirizzo.
3. Ad essa in particolare compete:
a) disciplinare, con propria deliberazione, le modalità della propria convocazione, la determinazione dell'or dine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento. Tale delibera zione cessa di avere effetto con la decadenza della giunta che l'ha deliberata;
b) approvare i progetti, perizie, preventivi, i pro gram mi esecutivi e i disegni attuativi dei programmi ap provati dal consiglio;
c) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Re gione o dalla Provincia, quando non espressamente at tribuite dallo statuto o dalla legge ad altro organo del Co mune;
d) approvare proposte di regolamenti e di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
e) attribuire incarichi di collaborazione professionale esterna a supporto degli uffici e dei servizi;
f) approvare le transazioni di vertenze riguardanti il Comune;
g) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
h) determinare gli orari di funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente su parere della conferenza dei funzionari responsabili dei servizi e a seguito di consultazione con le R.S.U.;
i) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;
l) approvare il programma delle assunzioni di personale;
m) esprimere parere sulla nomina e revoca del direttore generale e sul conferimento delle relative funzioni al segretario comunale;
n) disporre gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute e le concessioni, nonché l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili e immobili;
o) adottare le tariffe relative ai tributi comunali;
p) adottare i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
q) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.
Art. 48
Gli assessori

1. In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo le formule stabilite per i consiglieri comunali. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco. L'attività della giunta è collegiale.
2. Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta, con particolare riguardo alla realizzazione del programma presentato dal sindaco contestualmente alla propria candidatura.
3. Con riferimento agli ambiti di amministrazione assegnati, l'assessore assume, nella propria azione, detti indirizzi e propone alla giunta i conseguenti atti di amministrazione per la relativa deliberazione o per la presentazione al consiglio, secondo la rispettiva competenza.
4. L'assessore raccorda l'attività della giunta con quella di gestione amministrativa, avendo come referente il funzionario responsabile del servizio.
Art. 49
Il funzionamento della giunta

1. La giunta esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dalla deliberazione di cui al precedente art. 47, comma 3, lett. a).
Le adunanze della giunta sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che norme speciali non di spongano altrimenti.
La giunta è convocata dal sindaco, che la presiede.
La giunta può richiedere la presenza, alle proprie riunioni, dei responsabili dei servizi e degli uffici e dei consulenti dell'amministrazione.
La deliberazione di cui al precedente art. 47, com ma 3, lett. a), disciplina le modalità di redazione del verbale delle sedute.
Capo IV
Il sindaco
Art. 50
Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, se condo le procedure stabilite dalla legge regionale e dalle altre norme che regolano la materia.
2. L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Con la lista dei candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato oltre al candidato alla carica di sindaco anche il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio.
3.  Ciascun candidato alla carica di sindaco deve di chiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia soltanto se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale.
4. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve di chiarare di non avere accettato la candidatura in altro Comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al precedente comma 2, deve presentare l'elenco di al meno la metà degli assessori che intende nominare.
5. E' consentita la candidatura contemporanea alla ca rica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.
6.  Viene proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
7. Alla lista collegata al sindaco eletto è attribuito il 60% dei seggi assegnati al Comune. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 40% dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50% più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60% dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40% dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengono lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.
8. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi altro Comune della Re pubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.
9. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una volta sola.
10. La durata in carica del sindaco è fissata in 5 anni.
Art. 51
Funzioni ed attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco convoca e presiede la giunta e partecipa alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto.
2. Il sindaco rappresenta il Comune e ne dirige l'am ministrazione; esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente statuto; assicura il co stante collegamento del Comune con la Comunità europea, con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre istituzioni economiche, culturali, sociali, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali; indice i referendum e ne proclama i risultati; invia le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune; concorda con gli assessori le di chiarazioni che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune.
3. Il sindaco prima di assumere le funzioni presta giuramento secondo le disposizioni di cui alla legge n. 127/97 recepita dalla legge regionale n. 23/98, davanti al consiglio comunale nella seduta di insediamento.
4. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da por tarsi a tracolla sulla spalla destra.
5. Il sindaco può delegare al vice sindaco e ad un altro assessore il compimento di singoli atti di sua competenza.
6. Spettano al sindaco, oltre ai compiti attribuitigli dal la legge e dallo statuto, tutti i compiti non espressamente riservati agli altri organi del Comune, al segretario comunale, al direttore generale se nominato o ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
7. Il sindaco è competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici dell'amministrazione pubblica, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Il sindaco non può nominare rappresentante del Co mune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni, il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
9. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarico a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione in numero non superiore a 2. Gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
10. Ogni 6 mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
11. Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
12. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
13. Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge.
14. In materia di personale compete al sindaco la no mina: del segretario comunale, del direttore generale, dei responsabili dei servizi, dei responsabili della gestione e dell'organizzazione dell'I.C.I., dell'imposta comunale sul la pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani.
15. Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai Comuni, sono di competenza del sindaco.
16. Impartisce direttive, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, al corpo dei vigili urbani e vigila sull'espletamento del relativo servizio.
17. Adotta i provvedimenti cautelari a tutela degli interessi del Comune e promuove le azioni possessorie, che non siano di competenza dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 52
Attribuzioni del sindaco quale ufficiale di Governo

1.  Il sindaco, quale ufficiale di Governo le cui funzio ni vengono assunte dopo la proclamazione, sovrintende:
-  alla tenuta dei registri di stato civile, di popolazione, di leva militare e di statistica; all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
-  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, alle funzioni affidategli dalla legge;
-  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
Art. 53
Poteri di ordinanza del sindaco

1.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2.  Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.
Art. 54
Deleghe del sindaco

1.  Il sindaco può conferire speciali deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza.
2. Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega.
3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
4. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega al segretario o al funzionario responsabile di settore per lo specifico settore.
5. Le deleghe, di cui al presente articolo, conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella me desima materia ad altra persona.
Art. 55
Cessazione dalla carica di sindaco

1.  Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni, revoca, ri mozione, morte o impedimento permanente, cessa al tre sì dalla carica la giunta.
2.  Il consiglio comunale rimane invece in carica fino a nuove elezioni, che si svolgono contestualmente all'elezione del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
3.  Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito delle manifestazioni di vo lontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali, compete al segretario comunale.
Art. 56
Mozione di sfiducia

1.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della sua giunta, non comporta le dimissioni dello stesso.
2.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'As sessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Co mune, nonché all'amministrazione del Comune con le mo dalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
Titolo IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Capo I
Uffici e personale
Art. 57
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di programmazione, di partecipazione, di trasparenza e di semplicità di procedure; svolge tale attività nel rispetto della separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, affidati agli organi elettivi, e di gestione amministrativa, attribuita al direttore generale, ed ai funzionari responsabili dei servizi e degli uffici.
2. La qualificazione della natura degli atti, ai fini del l'esercizio delle relative competenze, è effettuata sulla base delle norme contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
4. L'attività amministrativa si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia del l'attività svolta da ciascun soggetto dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente col legata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra uffici.
Art. 58
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme contenute nello statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi of ferti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'econo micità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini dal sindaco di concerto con il segretario generale.
Art. 59
Struttura organizzativa del Comune

1. La struttura organizzativa del Comune è articolata in:
- aree;
- servizi;
- unità operative.
Ad esse sono attribuite le competenze afferenti alle materie relative alle aree di attività del Comune per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai funzionari ed ai dipendenti con apposito mansionario.
Art. 60
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di Governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore generale ed ai funzionari responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la ge stione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi de centrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 61
Rapporti con le organizzazioni sindacali

1. Tra il Comune e le organizzazioni sindacali sono previste occasioni di informazione e di confronto riguardanti i processi di formazione delle scelte politiche ed amministrative che caratterizzano gli indirizzi programmatici, progettuali e finanziari dell'ente ed i momenti di verifica della corretta gestione.
2. Le tematiche inerenti all'organizzazione del lavoro, alla gestione del personale, all'istituzione, alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei servizi formano og getto di informazione e/o di concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria, secondo la disciplina di legge e le contrattazioni collettive nazionali.
Art. 62
Uffici di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uf fici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti del Comune o da collaboratori assunti a tempo determinato.
Art. 63
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo categorie professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
5. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, nel rispetto degli obiettivi assegnati.
6. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore generale, il funzionario responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione comunale degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
Capo II
Il segretario comunale
Art. 64
Nomina

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposi to albo.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro.
Art. 65
Funzioni

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa allo statuto alle leggi ed ai regolamenti.
2. Il segretario comunale, inoltre:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, se nominato direttore generale;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;
c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
3. Il segretario comunale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum; riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, nonché la proposta di mozione di sfiducia.
4. Il segretario comunale riceve le richieste di sottoposizione al controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, presentate dai consiglieri comunali.
5. Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale direttamente della struttura, dei servizi e del personale comunale.
Capo III
Il personale direttivo
Art. 66
Direttore generale

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare il direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, quando non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando si ponga in contrasto con le linee di politica amministrativa del sindaco e della giunta comunale.
3. Il sindaco può conferire le funzioni di direttore generale al segretario generale del Comune.
Art. 67
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza; a lui rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
3. I rapporti tra il segretario generale e il direttore generale sono disciplinati dal sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli. E' esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale dell'uno dall'altro.
Art. 68
Funzioni specifiche del direttore generale

1. Il direttore generale predispone, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e della giunta, la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, come previsto dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
2. Il direttore generale, in particolare:
a) predispone, sulla base delle direttive impartite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta comunale;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uf fici e del personale ad essi preposto;
d) presiede le commissioni di concorso e delle selezioni per le progressioni verticali;
e) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
f) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi e i permessi dei funzionari re sponsabili degli uffici e dei servizi;
g) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
h) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
i) riesamina annualmente, sentiti i funzionari re sponsabili degli uffici e dei servizi, l'assetto organizzativo del Comune e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo al sindaco e alla giunta comunale eventuali provvedimenti in merito;
l) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.
Art. 69
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I funzionari responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal sindaco, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Essi provvedono ad organizzare gli uffici e i servi zi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario generale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Nell'ambito delle competenze loro attribuite, inoltre, essi provvedono a gestire l'attività del Comune e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore generale, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
4. Ad essi è attribuita la responsabilità di uno o più servizi ed espletano in particolare le seguenti funzioni:
a) presiedono tutte le commissioni di gara indette dal servizio cui sono preposti per gli appalti di opere, beni e servizi, assumono la responsabilità e tutte le incombenze delle relative procedure di evidenza pubblica, anche se condotte col sistema della trattativa privata, procedono all'aggiudicazione e stipulano, conseguentemente, i contratti;
b) sono responsabili dei procedimenti di competenza del servizio ai quali sono preposti quando non abbiano provveduto ad assegnare il procedimento ad altro funzionario facente parte della dotazione organica assegnata al servizio;
c) nell'ambito degli atti di gestione del personale loro affidato, fra l'altro, autorizzano le missioni, le preno tazioni straordinarie, i congedi, i permessi, l'aspettati va ob bligatoria, con l'osservanza delle norme vigenti di re golamento e dei contratti collettivi;
d) esprimono il parere in ordine alla regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione, che non siano meri atti di indirizzo, in conformità alle normative che regolano le singole materie;
e) hanno la gestione finanziaria, con poteri di impegno di spesa se non di competenza di altri organi, degli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti, ordinano e liquidano le spese derivanti da legge, da regolamento e da contratto ovvero impegnate nei modi e nelle forme amministrative vigenti con atti esecutivi;
f) emanano e sottoscrivono gli atti e i provvedimenti di natura autorizzatoria e concessoria non riservati dallo statuto e dalla legge agli organi istituzionali dell'ente, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, an che di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dei regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie, e ne relazionano periodicamente al sindaco;
g) provvedono agli atti ricognitivi, certificativi, di valutazione e di attestazione che la legge e lo statuto non riservano esplicitamente agli organi istituzionali dell'ente, nonché alle diffide, ai verbali, alle autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro costituente manifestazioni di giudizio e conoscenze;
h) adottano tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale ed esercitano i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
i) assicurano la loro presenza alle sedute del consiglio comunale quando sono posti in trattazione argomenti che riguardano il loro servizio;
l) svolgono ogni altra attività loro attribuita dallo statuto, dalla legge e dai regolamenti locali e firmano la corrispondenza concernente le funzioni ad essi attribuite;
m) formulano proposte agli organi dell'ente, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di progetti;
n) adottano gli atti di gestione del personale del proprio settore nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
o) irrogano le misure disciplinari del rimprovero verbale e della censura nei confronti del personale;
p) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività degli uffici afferenti il proprio settore di attività;
q) individuano, in base alla legge, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al servizio e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
r) formulano le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza del proprio servizio;
s) assumono la responsabilità degli atti e delle procedure di attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti del sindaco.
5. Per l'esercizio dei poteri di gestione emettono atti formali denominati "determinazioni".
6. Le determinazioni dei responsabili dei servizi comportanti impegno di spesa; sono trasmesse al responsabile del servizio finanziario e sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la co pertura finanziaria; successivamente, esse sono pubblicate all'albo pretorio per 5 giorni, compreso almeno un giorno festivo.
7. Il sindaco può procedere, nei casi di assenza giustificata del segretario del comune e per periodi determi nati all'individuazione, tra i funzionari-responsabili di po sizioni organizzative, in servizio all'interno dell'ente, di un vice segretario, per lo svogimento delle funzioni vicarie del segretario, purché in possesso del diploma di laurea e della dovuta professionalità e capacità tecnico-gestionale.
Art. 70
Conferenza dei responsabili dei servizi e conferenza di programma

1. Il direttore generale, sentito il segretario comunale, o il segretario comunale, se nominato direttore generale, assicura il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente in modo da garantire la reciproca integrazione e la efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del Comune.
2. La conferenza dei responsabili dei servizi è presieduta dal direttore generale o dal segretario comunale se nominato direttore generale.
3. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
4. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'at tuazione della gestione organizzativa del personale ed esprime, su richiesta dell'amministrazione, parere sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti.
5. Fornisce, inoltre, al consiglio ed alla giunta municipale quando ne sia richiesta consulenza tecnica.
6. Esamina le proposte dell'amministrazione per la im postazione di nuovi programmi in base a provvedimenti legislativi.
7. La conferenza dei responsabili dei servizi tiene le sue riunioni almeno una volta ogni 2 mesi ed ogni qualvolta il suo presidente, per propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 componenti, ne constati la necessità.
8. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali il direttore generale, o il segretario comunale, se nominato direttore generale, convoca una conferenza dei responsabili dei servizi interessati in seno alla quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.
9. Alle riunioni per la programmazione della gestione organizzativa del personale partecipano le rappresentan ze sindacali aziendali e i verbali sono trasmessi dal direttore generale o dal segretario, se nominato direttore generale, al sindaco, ai capigruppo consiliari e, per informazione, alle organizzazioni sindacali aziendali.
Art. 71
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può deliberare l'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, sia nell'ambito che al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, nel caso in cui tra il personale dipendente non siano presenti analoghe professionalità.
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 72
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni ester ne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporti di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari, per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione comunale, devono stabilirne la durata ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Titolo V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Capo I
Principi
Art. 73
Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Lo sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane sono perseguiti attraverso la gestione diretta ed indiretta dei servizi ed attraverso la pianificazione, programmazione e promozione delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.
2. Per tali fini il Comune promuove intese e accordi con i soggetti pubblici o privati che esercitano attività o svolgono funzioni che interessano la popolazione e il territorio; emana direttive e fornisce indicazioni di cui gli stessi devono tenere conto; provvede a coordinare, non interferendo con il corretto esercizio delle loro funzioni, l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati, per armonizzarli con le esigenze della comunità.
3. In particolare, il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, re gionale e comunale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione, anche nelle for me di cui all'articolo seguente.
4. I servizi pubblici comunali sono offerti, ove possibile, a tutti i soggetti che nel territorio comunale lavora no, studiano, vivono, a prescindere dalla loro cittadinan za o residenza. I servizi scolastici e sanitari sono offerti a chiunque viva sul territorio, a prescindere dal titolo della loro presenza.
Art. 74
Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale. Per gli altri servizi la comparazione avviene tra la gestione in economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto, nonché la forma singola o quella associata me diante convenzione, ovvero consorzio.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, co munque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
5. La forma di gestione è scelta dal consiglio, sulla base della valutazione di fattibilità del progetto e della considerazione di eventuali alternative.
Art. 75
Gestione in economia

1. Il servizio è gestito in economia quando per la natura, la quantità e la qualità delle prestazioni non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda.
2. La proposta di gestione del servizio in economia è presentata al consiglio comunale accompagnata da un esaustivo piano economico-finanziario che contenga la stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo sull'andamento, la qualità e i costi di ciascuno dei servizi per il quale si è prescelto tale forma di gestione.
Art. 76
Servizi in concessione a terzi

1. Il consiglio comunale può deliberare la concessione a terzi della gestione dei servizi comunali che per il loro contenuto imprenditoriale e le caratteristiche tecnico-eco nomiche e per ragioni di opportunità sociale siano più efficientemente ed efficacemente gestiti nella forma della concessione nel solo caso in cui concorrano le se guenti condizioni:
a) miglior risultato economico, scaturente da una adeguata analisi di costi e benefici;
b) migliori parametri comparativi di efficienza.
2. Le imprese concessionarie vengono prescelte con procedimenti concorsuali tra quelle che offrono adeguate garanzie sotto il profilo imprenditoriale e finanziario.
3. Le concessioni devono avere una durata commisurata agli investimenti programmati dal concessionario, da valutarsi alla luce di un quadro economico-finanziario.
4. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi per il concessionario di adeguamento alle direttive indicate dagli organi del Comune relativamente alla verifica dei risultati.
Art. 77
Servizi in convenzione

1. Per i singoli servizi imprenditoriali, si può ricorrere all'appalto o alla convenzione nell'osservanza dei criteri concorsuali previsti dalle disposizioni vigenti, nonché dal regolamento di contabilità comunale. Per i singoli servizi sociali, ed in particolare per servizi di carattere assistenziale, culturale, educativo, ambientale e del tempo libero, il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati, assicurando agli utenti l'equipollenza al servizio pubblico, ove esiste, nonché forme di controllo sull'attività. I costi non possono superare quelli che verrebbero sostenuti dal Comune in caso di gestione diretta.
2. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente, il Comune sostiene forme spontanee di autorganizzazione degli utenti e riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato.
Art. 78
L'istituzione dei servizi sociali

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza im prenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale e di statuto approvato dal consiglio comunale.
3. Organi dell'istituzione sono il consiglio di ammini strazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il direttore dell'istituzione è nominato a seguito di pubblico concorso.
5. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dal l'impiego del direttore e dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.
6. Il consiglio di amministrazione è composto da 7 membri e dura in carica 5 anni.
8. I membri del consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal sindaco sulla scorta degli indirizzi generali ricevuti dal consiglio comunale, tra persone che per qualificazione culturale e sociale, rappresen tino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
9. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di consigliere comunale.
10. La revoca dei membri del consiglio di amministrazione compete al sindaco con motivata e dettagliata relazione.
11. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità so pravvenute o per qualsiasi altra causa, il sindaco provve de alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.
12. Dopo la scadenza del quinquennio e fino all'elezione del nuovo consiglio di amministrazione il vecchio consiglio resta in carica per il principio della prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.
13. I compensi dei consiglieri d'amministrazione sono uguali a quelli dei consiglieri comunali, quelli del presidente uguali a quelli degli assessori.
Art. 79
Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti se guenti:
a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
b) approva lo statuto per il funzionamento degli or gani, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
c) approva uno schema di regolamento di contabilità;
d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il proseguimento degli scopi.
2. Il Comune, con delibera del consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione per i servizi sociali, ai quali il consiglio d'amministrazione del l'istituzione stessa dovrà conformarsi.
3. Il consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:
a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo quanto non riferibile all'istituzione stessa;
b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al consiglio comunale e quando si rendesse altresì necessario;
c) verificare in giunta prima ed in consiglio comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lett. b), precedente;
d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.
4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.
Art. 80
Le aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3. Organi dell'azienda speciali sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco sulla scorta degli indirizzi generali forniti dal consiglio comunale. Il direttore è nominato a seguito di pubblica selezione. Il presidente è eletto nel seno del consiglio d'amministrazione.
5. Il regolamento aziendale è adottato dal consiglio d'amministrazione.
6. Il Comune, con delibera del consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla co pertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.
8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.
Art. 81
Società per azioni

1. I servizi di carattere imprenditoriale che richiedono per una loro maggiore efficienza di essere gestiti in re gime di mercato e da strutture organizzative dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale possono es sere svolte mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e costituite su iniziativa del Comune.
2. La proposta di deliberazione per la costituzione del la società per la partecipazione al capitale è presentata dalla giunta al consiglio comunale, unitamente ad un piano economico-finanziario relativo al servizio da gestire.
3. Lo statuto della società dovrà assicurare la prevalente rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi amministrativi.
4. E' incompatibile l'incarico di consigliere comunale o revisore comunale con quella di membro degli organi di amministrazione delle società per azioni partecipate dal Comune.
5. La individuazione dei soci privati va effettuata in ogni caso previa valutazione comparativa della pluralità di offerte e delle alternative esistenti. In tal senso la determinazione del Comune deve tener conto delle conclusioni raggiunte in merito da un collegio di 3 esperti in materia economico-finanziaria e giuridica a tal uopo no minato.
6. Le società per azioni a prevalente capitale pubblico sono sottoposte ad obbligo di certificazione di bilancio ed il relativo esito deve essere comunicato al Comune.
7. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale predeterminando in ogni caso l'importo massimo di tali partecipazioni.
Art. 82
Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2. Le forme di gestione possono essere anche le se guenti:
a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
b) i consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
c) gli accordi di programma.
3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del sindaco spettano sempre al consiglio comunale.
Capo II
Forme di collaborazione tra Comune e Provincia
Art. 83
I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1.  Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2.  Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3.  Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizza re opere di rilevante interesse anche ultra-comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4.  Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli articoli 58 e 62.
Art. 84
La collaborazione alla programmazione

1.  Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Re gione, in ottemperanza della legge regionale.
2.  Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.
Art. 85
La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali

1.  Qualora il Comune è individuato dallo statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.
2.  Il Comune collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia a favorirne la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.
Titolo VI
RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE
Capo I
Art. 86
Responsabilità verso il Comune

1.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3.  Il sindaco, il segretario comunale, il direttore generale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma I, devono farne denuncia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4.  Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o al direttore generale la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Art. 87
Responsabilità verso terzi

1.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.  Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3.  E' danno ingiusto, agli effetti del comma I, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministrazione o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4.  La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge, per statuto o per regolamento.
5.  Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono re sponsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 88
Responsabilità dei contabili

1.  Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia ma neggio di danaro del Comune o sia incaricato della ge stione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto di gestione.
Art. 89
Pareri sulle proposte ed attuazione delle deliberazioni

1.  Il responsabile del servizio interessato ed il responsabile del servizio di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione del consiglio e della giunta.
2.  I funzionari responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del consiglio e della giunta.
Titolo VII
FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE
Capo I
Art. 90
Finanza locale

1.  Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite nell'ambito della legge sulla finanza pubblica. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dallo statuto nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2.  Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.
3.  Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4.  Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
Art. 91
Garanzie del contribuente

1.  Il Comune esercita la funzione impositiva uniformandosi ai principi dettati dalla legge a tutela e salvaguardia dei diritti del contribuente ed improntando i rapporti con il contribuente secondo al principio della collaborazione e della buona fede.
2.  A tal fine il Comune:
-  assicura chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie anche con riferimento alla loro efficacia temporale;
-  provvede ad una completa ed agevole informazione del contribuente in ordine alle disposizioni di legge e amministrative vigenti in materia tributaria;
-  fornisce risposte scritte e motivate alle istanze di interpello ricevute dai contribuenti concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie o casi concreti e personali, qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse;
-  favorisce la comprensibilità dei provvedimenti e dei modelli, nonché la semplificazione e lo snellimento delle procedure tributarie;
-  opera in modo che il contribuente abbia effettiva conoscenza degli atti a lui destinati e che la comunicazione avvenga con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario;
-  prima di adottare provvedimenti, invita i contribuenti a fornire chiarimenti o a produrre documentazione in relazione ai procedimenti che li riguardano, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti che incidono sulla loro posizione tributaria;
-  assicura chiarezza ed adeguata motivazione dei provvedimenti amministrativi in materia tributaria, indicando i presupposti di fatto e le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, nonché i termini e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
-  assicura forme di tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente;
-  non provvede ad irrogare sanzioni né a richiedere interessi moratori al contribuente, qualora questi si sia uniformato ad indicazioni contenute in atti amministrativi successivamente modificati dall'amministrazione me desima o qualora il suo comportamento sia stato posto in essere in conseguenza a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione;
-  non provvede ad irrogare le sanzioni quando la violazione sia dipesa da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in un mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
Art. 92
Bilancio e conto consuntivo

1.  Il Comune delibera annualmente il bilancio di previsione redatto in termini di competenza per l'anno successivo, osservando i principi dell'unità, dell'annualità, del l'universalità, dell'integrità, del pareggio economico e finanziario, della veridicità e della pubblicità. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.
2.  La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, di durata pari a quella della Regione siciliana, articolata per programmi e progetti. Il bilancio ed i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali; lo sche ma è predisposto dalla giunta con riferimento agli indirizzi programmatici, alle previsioni del bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente.
3.  I risultati dalla gestione annuale sono dimostrati nel rendiconto per mezzo di un'allegata relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Al rendiconto è allegata, altresì, la relazione del collegio dei revisori.
4.  Il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno del l'anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art. 93
Demanio, patrimonio, inventario

1.  Il Comune ha un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. I beni patrimoniali possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità stabilite nel regolamento.
2.  Apposito regolamento disciplina l'impianto, la ge stione e la revisione annuale degli inventari. Negli inventari devono essere descritti: i beni demaniali, i beni patrimoniali disponibili e indisponibili ed i beni mobili.
3.  Il Comune può procedere alla vendita dei beni inventariati previa, per i beni demaniali delibera di sdemanializzazione e accertamento di disponibilità, per i beni già indisponibili, ai sensi delle normative vigenti.
4.  Il Comune può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare le spese di investimento e con esclusione di ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti.
Art. 94
Controllo di gestione

1.  Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanzia rio e contabile, per permettere il controllo sull'efficacia dell'attività del Comune, il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi e progetti secondo il regolamento di contabilità.
2.  Nel regolamento di contabilità sono previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentono oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettuali, con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3.  Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono proposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4.  Il consiglio comunale prende conoscenza dell'an damento della gestione finanziaria ed economica del Comune, anche attraverso la richiesta di relazioni in forma tive e propositive alla giunta, ai revisori dei conti, al di rettore generale o al segretario se nominato direttore ge nerale ed ai funzionari responsabili dei servizi, sugli aspet ti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e ge stione dei servizi ed allo stato di attuazione dei pro gram mi.
Art. 95
Il collegio dei revisori dei conti

1.  I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a un componente, un collegio di revisione composto da tre membri.
2.  I componenti del collegio devono essere scelti tra:
-  uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
-  uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
-  uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3.  Il regolamento di contabilità disciplina l'organizza zione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti.
4.  Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed i revisori.
5.  Per il trattamento economico, la durata dell'incarico, le cause di cessazione, il numero degli incarichi, l'incompatibilità e l'ineleggibilità, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.
6.  In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro trenta giorni. Il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del triennio in corso.
7.  Per l'esercizio delle proprie funzioni, i revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'ente e possono esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8.  Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione al revisore dei conti per l'esercizio della propria funzione.
9.  I collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria del l'ente.
10.  Il collegio dei revisori fornisce parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, nonché sulle variazioni di bilancio afferenti alla competenza del consiglio comunale. Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione finanziaria, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità. L'organo di revisione svolge le funzioni di vigilanza anche con tecniche di campionamento. Esso relaziona, altresì, sulla proposta di deliberazione del rendiconto della ge stione e sullo schema di rendiconto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla giunta comunale. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alla risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
11. Il collegio dei revisori fornisce relazioni all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità.
12. Il collegio dei revisori effettua le verifiche ordinarie di cassa, le verifiche della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili, ed interviene alle verifiche straordinarie di cassa.
13. Al fine di garantire l'adempimento delle sue funzioni, il collegio dei revisori partecipa alle riunioni del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché per l'approvazione delle variazioni di bilancio.
14. Il collegio dei revisori partecipa alle riunioni consiliari tutte le volte che viene invitato dal presidente del consiglio comunale di sua iniziativa, o su richiesta del sindaco, o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e per dare pareri su particolari argomenti di competenza del collegio dei revisori.
15. Il collegio dei revisori ha diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
16. Il collegio dei revisori deve ricevere gli ordini del giorno del consiglio comunale e le attestazioni del re sponsabile del servizio di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegno di spesa.
17. Al collegio dei revisori è affidato il controllo di ge stione di cui agli artt. 196, 197 e 198 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167.
A tal scopo sono assegnati al collegio i mezzi operativi ed il personale necessario, secondo le indicazioni del regolamento di contabilità.
18. Il collegio dei revisori esprime parere preventivo su provvedimenti che impegnino l'ente per più di cinque bilanci e svolge la sua funzione anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 96
Regolamento di contabilità

1.  Il Comune ha un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Titolo VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Capo I
Art. 97
Statuto

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica originaria, subordinata direttamente ai principi costituzionali.
2. L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
3. L'ambito di efficacia dello statuto è data dal territorio comunale.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da leggi ordinarie e da regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
5.  Per le violazioni alle disposizioni di regolamenti comunali, rispetto alle quali non sia determinabile alcun riferimento a sanzioni amministrative stabilite dalle vi gen ti leggi, si applicano le disposizioni sanzionatorie previste nei regolamenti comunali.
Art. 98
Approvazione e revisione

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.  La proposta di statuto predisposta dalla giunta mu nicipale viene pubblicizzata con apposito manifesto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro 30 giorni dalla data del manifesto. Trascorso il predetto termine, la proposta con le osservazioni e le proposte presentate vengono sottoposte all'esame del consiglio comunale per l'approvazione.
3. Le disposizioni suddette si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Lo statuto non può essere sottoposto a revisione se non sono trascorsi 2 anni dalla sua entrata in vigore.
5. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
6. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
7. Lo statuto abrogato rimane in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo.
8. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
Art. 99
Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato all'Assessorato regionale degli enti locali, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore il 31° giorno successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio.
Art. 100
Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, che il consiglio comunale adotterà entro un anno dell'entrata in vigore dello statuto stesso, continuano ad applicarsi nelle materie ad essi demandate le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con la legge e con questo compatibili.
Art. 101
Verifica dello statuto

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, e successivamente con periodicità almeno biennale, il consiglio, sulla base di una relazione del sindaco, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statuarie nonché la loro adeguatezza in rapporto all'esperienza e alla evoluzione legislativa.
2. In presenza di una nuova disposizione legislativa che contrasti espressamente con quanto previsto dal presente statuto, il segretario comunale è tenuto ad informare il presidente del consiglio comunale ed a predisporre gli atti conseguenti.
(2002.39.2268)
Torna al Sommariohome





Statuto del Comune di Gravina di Catania. Modifiche


Allo statuto del comune di Gravina di Catania, adottato con deliberazione consiliare n. 16 del 7 aprile 1994 e pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 33 del 2 luglio 1994 ed all'albo pretorio comunale dal 2 luglio 1994 all'1 agosto 1994, entrato in vigore il 2 agosto 1994, sono state apportate talune modifiche con deliberazione consiliare n. 53 del 18 giugno 2002, esecutiva il 18 luglio 2002 per decorrenza dei termini di cui al comma 6° dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.
Di seguito si riportano i commi degli articoli interessati dalle predette modifiche, contrassegnandone in corsivo le parti modificate:
Art.  1
Il comune di Gravina di Catania

4.  Il comune di Gravina di Catania promuove le pari opportunità tra uomo e donna: a tale scopo i regolamenti comunali recano apposite norme, anche con riferimento alla legge n. 125 del 10 aprile 1991.
Art.  2
Principi sull'azione e sull'organizzazione del Comune

1.  L'azione del Comune si esercita in ogni campo in cui esiste un'esigenza della sua popolazione, in espletamento di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
4.  Il Comune nell'esercizio delle sue funzioni:
o)  garantisce, attraverso l'inserimento di specifiche norme nei propri regolamenti, il rispetto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 27 luglio 2000.
Art.  8
Albo pretorio

3.  Il responsabile del competente servizio comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi dei messi comunali e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art.  9
Diritto d'accesso

1.  Il regolamento comunale assicura - secondo il titolo V della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 10 - l'accesso ai documenti amministrativi, individua i responsabili dei procedimenti, detta le norme per assicurare l'informazione sullo stato degli atti e sull'ordine di esame delle domande, detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie, indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza dei singoli, delle imprese o delle formazioni sociali; il diritto di accesso è assicurato anche attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
Art.  10
Diritto d'informazione

2.  L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa. Il Comune cura la più ampia informazione, nelle forme previste dai regolamenti:
a) ...
3.  I regolamenti dettano norme idonee a dare concreta attuazione al diritto di informazione e disciplinano altresì la pubblicazione degli atti previsti dall'art. 29 della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 10.
Art.  12
Referendum consultivo

5.  Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia, entro 30 giorni dal deposito in segreteria dell'iniziativa popolare o del deliberato comunale, una commissione nominata dal sindaco, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, presieduta dal difensore civico e composta dal segretario generale e da un professore universitario di ruolo ordinario di diritto amministrativo. La commissione a richiesta del comitato promotore, costituito da almeno 20 elettori del Comune o 5 consiglieri comunali, può pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum prima della raccolta delle firme o del deliberato consiliare. La commissione dichiara inammissibile il referendum propositivo se nel frattempo gli organi comunali competenti hanno provveduto in senso conforme alla richiesta referendaria.
Art.  14
Libere forme associative

2.  Il regolamento stabilisce i criteri che occorre seguire per accertare la rappresentatività di dette associazioni e per erogare eventuali sovvenzioni.
5.  La concessione di contributi ovvero di beni o servizi ad associazioni o ad altri organismi privati, sulla base di apposite convenzioni, è subordinata alla predeterminazione nel regolamento dei criteri a cui l'amministrazione deve attenersi. Nel bilancio preventivo devono indicarsi i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il sostegno comunale. I responsabili delle strutture organizzative gestionali ogni anno rendono pubblici, nelle forme più adeguate, i rispettivi elenchi di tutte le associazioni o di altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di cui sopra.
Art.  17
Petizioni, istanze, interrogazioni

1.  I soggetti di cui all'art. 6 possono rivolgere al sindaco istanze o petizioni per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. Inoltre possono presentare interrogazioni al sindaco depositandone il testo con almeno 100 sottoscrizioni.
Art.  18
Iniziativa popolare

3.  L'organo competente adotterà, dopo aver acquisito i prescritti pareri e avere sentito un rappresentante dei sottoscrittori che ne abbiano fatto richiesta e, comunque, entro 60 giorni dalla presentazione della proposta, formale provvedimento, anche se negativo.
4.  Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
a)  revisione dello statuto, fatto salvo quanto previsto dal l'art. 47;
b)  tributi, bilancio, rendiconto;
c)  designazioni e nomine;
d)  programmi generali e settoriali.
Art.  19
Diritto d'udienza

1.  I soggetti di cui all'art. 6 possono chiedere motivatamente - nelle forme previste dal regolamento - udienza al consiglio comunale, al sindaco, alla giunta od ai responsabili delle strutture organizzative gestionali, secondo le rispettive competenze.
Art.  20
Il consiglio comunale

2.  Il consiglio gode di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.
3.  Il consiglio comunale si riunisce con la periodicità stabilita dal regolamento. Il presidente del consiglio è tenuto a convocarlo entro 20 giorni, quando ne facciano richiesta 1/5 dei consiglieri; in questo caso deve inserire nell'ordine del giorno l'esame delle questioni richieste.
4.  Le modalità di convocazione sono stabilite dal regolamento.
6.  Il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
7.  Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese, con esclusione dei casi previsti dal regolamento.
9.  Per l'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio si applicano le vigenti norme legislative e regolamentari.
Art.  21
Iniziativa delle deliberazioni

1.  L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del consiglio comunale, spetta:
a)  a ciascun consigliere;
b)  al sindaco;
c)  alla giunta;
d)  agli assessori delegati, nei limiti della delega;
e)  ai cittadini, secondo quanto dispone l'art. 18.
3.  Le proposte di deliberazione, acquisiti i prescritti pareri, vengono trasmesse alle commissioni consiliari competenti. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate ragioni imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art.  22
Regolamento consiliare

1.  L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale sono disciplinati da uno o più regolamenti, che integrano le norme della legge e del presente statuto.
2.  In particolare devono essere disciplinati:
i)  le procedure di informazione relative alle spese elettorali delle liste e dei candidati ed alla situazione patrimoniale dei consiglieri, ai sensi degli artt. 7 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, 53 e 54 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.
Art.  23
Consiglieri comunali

5.  I consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
7.  Le dimissioni da consigliere vanno presentate per iscritto ed indirizzate al presidente del consiglio comunale, il quale deve comunicarle immediatamente al consiglio stesso ponendo all'ordine del giorno la surroga del consigliere cessato dalla carica. La deliberazione di surroga deve essere assunta dal consiglio nella stessa seduta in cui dichiara la decadenza o acquisisce le dimissioni.
Art.  24
Gruppi consiliari e commissione dei presidenti dei gruppi consiliari

2.  I consiglieri eletti in una determinata lista possono costituirsi in gruppo autonomo rispetto al gruppo della lista nella quale sono stati eletti, purché il nuovo gruppo faccia riferimento a partiti o gruppi politici che, nella più recente rispettiva consultazione elettorale, abbiano conseguito l'elezione di almeno un proprio rappresentante all'Assemblea regionale siciliana, ovvero al Parlamento nazionale o dell'Unione europea; i consiglieri non costituiti in gruppo possono confluire solo in altro gruppo già costituito, ovvero nel gruppo misto.
3.  Ciascun gruppo provvede a designare un presidente del gruppo consiliare per gli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i presidenti dei gruppi consiliari sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4.  I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono una commissione permanente, presieduta dal presidente del consiglio, competente per lo statuto, per gli affari generali e per i regolamenti del consiglio e delle commissioni consiliari. La commissione definisce gli accordi sull'organizzazione dei lavori del consiglio e sullo svolgimento delle adunanze, tratta particolari affari di rilevante importanza ad essa attribuiti di volta in volta dal presidente del consiglio comunale.
Art.  25
Commissioni consiliari permanenti

3.  Le commissioni esaminano preventivamente gli atti di competenza del consiglio comunale ed esprimono parere su di essi nei termini perentori stabiliti dal regolamento. Decorsi tali termini, le deliberazioni possono essere assunte prescindendo dal parere.
6.  Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dai responsabili delle strutture organizzative gestionali, dalle aziende e dalle istituzioni, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
7.  Il regolamento può stabilire che una o più commissioni consiliari permanenti esercitino funzioni di controllo e garanzia, disciplinandone le prerogative e attribuendone la presidenza alla minoranza.
Art.  27
Il sindaco

1.  Il sindaco rappresenta il Comune ed ha competenza per tutti gli atti amministrativi che non siano riservati ad altri organi dalla legge o dallo statuto, essendo l'organo esecutivo a competenza residuale.
4.  Il sindaco può delegare ai singoli assessori ed ai responsabili delle strutture organizzative gestionali l'adozione degli atti di sua competenza, fermo restando il suo potere motivato di avocazione.
7.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione e la rappresenta, sovrintende in via generale al funzionamento delle strutture organiche del Comune, impartendo direttive a tal fine.
8.  Il sindaco può richiedere motivatamente il riesame di atti che lo statuto riserva alla competenza dei responsabili delle strutture organiche, con le modalità stabilite dal regolamento.
11.  Il sindaco inoltre:
a)  autentica le fotografie dei cittadini, anche per il tramite degli operatori comunali delegati alla firma dei documenti di identità personale;
b)  affida gli incarichi di consulenza e di collaborazione professionale esterna;
c)  dispone, con proprio provvedimento, l'azione e la resistenza in giudizio del Comune e la nomina dei legali esterni.
Art.  28
Attività programmatica

3.  Entro trenta giorni dalle valutazioni del consiglio, il sindaco elabora il programma definitivo per l'intero mandato.
4.  Il documento programmatico del candidato sindaco eletto, un resoconto delle valutazioni del consiglio sullo schema di programma ed il programma definitivo per l'intero mandato sono diffusi a tutti i nuclei familiari a cura del Comune.
7.  Gli incarichi a tempo determinato, che il sindaco può conferire ad esperti estranei all'amministrazione, devono essere motivati con particolare riferimento alla qualificazione dei prescelti in relazione all'incarico da svolgere. Dell'attività svolta da detti esperti, il sindaco relaziona al consiglio comunale nel contesto della propria relazione semestrale.
Art.  29
La giunta comunale

1.  La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, determinato dal sindaco, non superiore ad 1/3 dei consiglieri assegnati, arrotondato aritmeticamente.
3.  La giunta adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento per il proprio funzionamento e per la disciplina delle procedure di informazione relative alle spese elettorali dei candidati alla carica di sindaco ed alla situazione patrimoniale del sindaco e degli assessori, ai sensi degli artt. 7 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, 53 e 54 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.
5.  Alle sedute della Giunta possono essere invitati, ove necessario e per singoli argomenti, i revisori dei conti ed i responsabili delle strutture organizzative gestionali del Comune.
6.  Tutte le deliberazioni della giunta debbono essere trasmesse, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai presidenti dei gruppi consiliari ed al presidente del consiglio comunale.
Art.  30
Funzionamento della giunta

4.  Le deliberazioni della giunta comunale, adottate con il parere contrario del responsabile del servizio o del responsabile di ragioneria, devono essere motivate con l'indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.
Art.  31
Attribuzioni della giunta

1.  La giunta attua gli indirizzi generali adottati dal consiglio ed il programma del sindaco e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo. La giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che le siano attribuiti dalla legge o dal presente statuto; rende, altresì, al sindaco i pareri che le siano richiesti dal medesimo.
2.  La giunta è, in particolare, competente per l'adozione dei seguenti atti:
a)  schema dello statuto comunale e delle successive revisioni;
b)  proposta di bilancio di previsione annuale e pluriennale, da sottoporre al consiglio;
c)  proposta di rendiconto ed annessa relazione, da sottoporre al consiglio;
d)  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
e)  regolamento di cui all'art. 29 - comma 3° - del presente statuto;
f)  direttive di indirizzo alle strutture organiche;
g)  esame ed approvazione degli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni;
3.  La giunta adotta, altresì, gli altri atti espressamente attribuiti alla propria competenza dalla legge o dal presente statuto.
Art.  32
Assessori

1.  Gli assessori esercitano collegialmente col sindaco le funzioni della giunta comunale. Ad ogni assessore vengono attribuite, con delega del sindaco, competenze su materie omogenee, in corrispondenza delle strutture in cui sono organizzate le attività del Comune.
2.  Spetta all'assessore presentare alla giunta, per le relative deliberazioni, gli atti inerenti i servizi di sua competenza.
4.  L'assessore vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto esercizio delle attività amministrative e di gestione. Presenta semestralmente in giunta una relazione sull'andamento dei servizi rientranti nella delega ricevuta e sui risultati raggiunti in relazione ai programmi.
Art.  33
Principi di organizzazione

1. Gli uffici del Comune sono ordinati in strutture organizzative gestionali, per aree e materie omogenee attribuite in via esclusiva, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di operare con la massima efficienza e di conseguire la maggiore efficacia dell'azione amministrativa; dette strutture possono ripartirsi in articolazioni interne, secondo l'organizzazione disposta dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili di tali strutture organizzative gestionali sono scelti secondo criteri di merito e professionalità; la nomina e la revoca sono riservate alla competenza del sindaco, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare.
3.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina la dotazione organica complessiva del Comune, per contingenti complessivi delle varie categorie contrattuali e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative gestionali ai compiti ed ai programmi dell'amministrazione, e può ulteriormente specificare le attribuzioni e i compiti dei responsabili di tali strutture.
4.  Il regolamento individua le strutture organizzative gestionali a carattere ordinario e può prevedere l'istituzione di speciali uffici a gestione autonoma, eventualmente anche a carattere temporaneo, per espletare particolari attività, o per affrontare specifiche problematiche, ovvero per perseguire speciali obiettivi, oppure per assolvere a funzioni di staff; la direzione di tali uffici autonomi è affidata dal sindaco, anche con incarichi esterni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare.
5.  Spettano agli organi di governo del Comune i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. I poteri di indirizzo si esercitano attraverso la selezione di valori, la definizione degli obiettivi prioritari, la programmazione dei tempi e l'assegnazione delle risorse; i poteri di controllo comportano:
a)  la comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle risorse umane e strumentali messe a disposizione di ogni singola struttura;
b)  la verifica della coerenza dell'azione amministrativa ed il monitoraggio circa la conformità dell'andamento dell'attività gestionale rispetto agli atti di indirizzo ed alle direttive.
6.  Ai responsabili delle strutture organizzative gestionali è inibito l'esercizio dei poteri spettanti agli organi di governo, fatte salve le deleghe consentite dalla normativa vigente.
7.  La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete ai responsabili delle strutture organizzative gestionali ordinarie e degli eventuali uffici autonomi, cui sono attribuiti i poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e sono riservati atti - che possono anche impegnare il Comune verso l'esterno - non suscettibili di adozione, revoca, riforma, avocazione da parte degli organi di governo, del segretario generale e del direttore generale.
8.  I suddetti responsabili gestionali rispondono dei risultati della propria attività, esercitano le funzioni di direzione dei processi e di coordinamento dei relativi procedimenti e sono competenti per la formazione e l'emanazione degli atti conseguenti; restano ferme le prerogative attribuite dalla legge e dall'ordinamento interno del Comune agli organi di governo, al segretario generale ed al direttore generale.
Art.  34
Segretario generale, vicesegretario e direttore generale

1.  Il comune di Gravina di Catania ha un segretario generale.
2.  L'ordinamento e le funzioni sono disciplinati dalla legge.
3.  Per lo svolgimento dei propri compiti il segretario generale si avvale di un apposito ufficio di segreteria.
4.  Il Comune ha, altresì, un vicesegretario, che svolge le funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
5.  Il Comune può, inoltre, attribuire l'incarico di direzione generale al segretario generale o ad altro soggetto esterno, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art.  35
Responsabili delle strutture organizzative gestionali

1.  Ai responsabili delle strutture organizzative ge stionali ordinarie e degli eventuali uffici autonomi di cui all'art. 33 del presente statuto spetta la gestione e la direzione degli uffici, in attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi elettivi e sotto il loro controllo.
2.  Detti responsabili rispondono dell'attuazione dei programmi e delle direttive, della produttività e del buon andamento delle strutture cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione; ad essi è affidata, nelle materie attribuite, l'erogazione delle prestazioni, la gestione dei processi operativi e la realizzazione concreta delle decisioni e degli indirizzi degli organi di governo.
3.  Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 ss. della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ciascuno dei predetti responsabili è "responsabile del procedimento" per gli atti assegnati con l'annotazione di destinazione registrata al protocollo generale; resta salva la facoltà di cui all'art. 5 - comma 1 - della citata legge regionale n. 10/91.
4.  Compete, fra l'altro, ai suddetti responsabili:
a)  la presidenza delle commissioni di gara;
b)  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, fatte salve le competenze delle commissioni di giudicatrici;
c)  la stipulazione dei contratti;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g)  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresa l'autorizzazione all'accesso ed il rilascio di copie per gli atti e documenti esistenti presso la struttura cui sono preposti;
i)  la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e degli altri documenti in materia tributaria, in rappresentanza del Comune;
l)  gli altri atti ad essi attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ovvero, in base a questi, delegati dal sindaco.
5.  Spetta, altresì, ai medesimi responsabili curare l'istruttoria e la redazione delle "proposte" per gli atti di competenza degli organi di governo, del segretario generale e del direttore generale - rendendo i prescritti pareri - nonché la loro successiva esecuzione; compete, ancora, a tali responsabili provvedere all'accertamento ed alla riscossione delle entrate di bilancio, compiere gli adempimenti per il recupero dei crediti, approvare i progetti esecutivi delle opere pubbliche, i collaudi ed i certificati di regolare esecuzione ed autorizzare lo svincolo delle cauzioni.
6.  Il segretario generale, ovvero il direttore generale se nominato, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili della gestione e ne coordina l'attività.
7.  (soppresso).
8.  (soppresso).
9.  (soppresso).
Art.  36
Consulta dei responsabili delle strutture organizzative gestionali

1.  La consulta è l'organismo collegiale composto da tutti i responsabili delle strutture organizzative gestionali e dal segretario generale; la convocazione e la presidenza spettano a quest'ultimo, ovvero al direttore generale esterno, se nominato.
2.  Il presidente sottopone alla consulta questioni in materia organizzativa e funzionale e nelle altre materie indicate dal presente statuto e dai regolamenti, in funzione consultiva e propositiva nei confronti degli organi di governo, nel rispetto delle competenze di questi ultimi.
3.  Il funzionamento della consulta è disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art.  37
Gestione dei servizi

1.  Il consiglio comunale istituisce i servizi di interesse della collettività comunale.
2.  I servizi sono organizzati in modo da assicurare l'esercizio più efficiente, efficace ed economico.
3.  Il Comune gestisce i servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legge; la scelta della forma di gestione spetta al consiglio comunale, che deve valutare ogni possibilità di utilizzare fonti rinnovabili di energia, di contenere i consumi e di salvaguardare l'ambiente.
4.  Nell'ambito dell'attività d'indirizzo e controllo del consiglio comunale e della vigilanza del sindaco sul funzionamento dei servizi, gli statuti delle aziende speciali stabiliscono le modalità di vigilanza e di controllo sulla gestione da parte del Comune. Il presente statuto ed i regolamenti comunali disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni, nonché le modalità di vigilanza e di controllo sulle gestioni in economia, in concessione a terzi, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, predisponendo per tutte le gestioni forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.
Art.  38
Azienda speciale

1.  Gli amministratori dell'azienda sono nominati dal sindaco fra tecnici ed esperti del settore, di assoluta probità, sulla base di "curricula" personali che evidenzino le capacità dei candidati; i "curricula" sono resi pubblici.
2.  Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri, non superiore a cinque, compreso il presidente. La nomina del presidente è fatta prima di quella degli altri membri del consiglio di amministrazione.
3.  Il direttore dell'azienda speciale viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.
4.  L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto. Lo statuto è approvato dal consiglio comunale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'azienda. Qualora il consiglio comunale intenda discostarsi dalla proposta deve previamente sentire il consiglio d'amministrazione dell'azien da e successivamente specificare i motivi per cui si discosta dalla proposta.
5.  Lo statuto dell'azienda dovrà fra l'altro individuare, nell'ambito fissato dalla legge, gli atti fondamentali dell'azienda che dovrà approvare la giunta.
Art.  39
Istituzione

1.  La deliberazione di costituzione dell'istituzione, assunta dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, conferisce il capitale di dotazione, determina gli ulteriori apporti finanziari del Comune, indica i beni patrimoniali, i mezzi e il personale trasferiti, individua gli atti fondamentali nell'ambito fissato dalla legge ed è accompagnata da uno studio di fattibilità che indichi analiticamente le previsioni sul fabbisogno dei servizi e sui costi, determini le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stimi le entrate previste, nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
2.  Alla deliberazione è allegato lo statuto, che determina la costituzione e le attribuzioni degli organi, il regime contabile autonomo, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di verifica dei risultati di gestione, di controllo economico-contabile da parte dei revisori dei conti e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione.
3.  Le istituzioni dispongono di entrate proprie, costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
4.  La giunta approva gli atti fondamentali dell'istituzione, individuati dallo statuto della medesima.
5.  La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è stabilita dalla vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare.
6.  L'istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato e di associazioni aventi fini sociali, anche attraverso convenzioni su aspetti specifici del servizio.
Art.  40
Organi dell'istituzione

1.  Il consiglio d'amministrazione dell'istituzione è nominato dal sindaco ed è composto da cinque membri, incluso il presidente designato tra i componenti del consiglio, dura in carica per un periodo non superiore alla durata effettiva del mandato elettorale del sindaco medesimo. Un membro del consiglio d'amministrazione deve essere rappresentante di organizzazioni di volontariato, le cui finalità siano inerenti a quelle dell'istituzione stessa. Il presidente e i consiglieri percepiscono un'indennità la cui misura è stabilita dallo statuto dell'istituzione.
2.  Il consiglio d'amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dallo statuto dell'istituzione. Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione dare attuazione agli obiettivi assunti e agli indirizzi espressi dagli organi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrano nella competenza gestionale del direttore.
3.  Il presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Lo statuto dell'istituzione prevede gli ulteriori compiti del presidente.
4.  Il direttore della istituzione è nominato dal sindaco per un periodo non superiore alla durata effettiva del mandato elettorale del sindaco medesimo e può essere riconfermato. Il direttore è scelto fra i dipendenti del Comune, o è assunto con contratto di diritto pubblico o di diritto privato.
5.  Lo statuto dell'istituzione dispone in modo che le competenze di gestione del direttore siano adeguate alla responsabilità gestionale prevista dalla legge. Il direttore raccorda la propria azione amministrativa al responsabile della struttura organizzativa gestionale comunale, nella cui sfera di attribuzioni si rapporta l'istituzione.
Art.  41
Revoca

1.  Il sindaco, quando riscontra nei servizi pubblici locali irregolarità gestionali, gravi violazioni delle norme e gravi inosservanze degli indirizzi di gestione, nei casi di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o della gestione, nonché per cause di sopraggiunto conflitto di interesse od incompatibilità, dispone la revoca degli amministratori responsabili di nomina comunale.
2.  La revoca deve essere adeguatamente motivata e va preceduta da formale contestazione agli amministratori almeno dieci giorni prima dell'adozione della revoca medesima; gli amministratori possono presentare memorie scritte fino a cinque giorni prima.
3.  (soppresso).
Art.  43
Consorzi

2.  L'ordinamento ed il funzionamento del consorzio sono disciplinati da uno statuto e da una convenzione, approvati a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli comunali.
Art.  44
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni ed enti pubblici, il sindaco promuove la conclusione di accordi di programma o vi aderisce, con le modalità previste dalla legge.
2.  (soppresso).
Art.  45
Revisione economico-finanziaria

1.  Per il collegio di revisione economico-finanziaria valgono le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge; l'elezione dei componenti ha luogo con le modalità e per la durata di cui alla vigente normativa di legge.
2.  Il regolamento di contabilità, negli ambiti fissati dalle disposizioni di legge, disciplina le funzioni, le modalità di funzionamento, le procedure in caso di incompatibilità, dimissioni, decadenza, revoca dei revisori e di sollecita reintegrazione del collegio.
3.  Il compenso annuale dei revisori è determinato, nei limiti fissati dalla legge e per tutta la durata dell'incarico, dall'organo competente all'elezione ed all'atto della stessa.
Art.  46
Controllo di gestione

1.  Il Controllo di gestione viene effettuato con le modalità previste dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche attraverso l'espletamento delle seguenti attività:
a) rilevazione quantitativa e qualitativa delle prestazioni erogate dal Comune, dei relativi costi diretti ed indiretti e dei proventi ad esse imputabili;
b) rilevazione degli scostamenti tra obiettivi programmati e obiettivi raggiunti;
c) monitoraggio del grado di soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative dei cittadini in relazione alle attività svolte ed alle prestazioni erogate;
d) verifica del grado di realizzazione degli investimenti programmati.
2.  Ai fini della valutazione degli elementi raccolti sono utilizzati parametri ed indicatori predeterminati in relazione agli obiettivi del controllo ed alla natura delle singole attività.
3.  I responsabili delle strutture organizzative gestionali orientano la propria attività al miglioramento costante della qualità delle prestazioni erogate all'interno ed all'esterno del Comune e dei rapporti con i cittadini, assumendo iniziative per la semplificazione dei procedimenti, la riduzione dei tempi di attesa, lo sviluppo di efficaci modalità di informazione.
4.  (soppresso).
Art.  47
Revisione dello statuto

1.  L'iniziativa della revisione dello statuto, può essere intrapresa dal sindaco, o da ciascun consigliere comunale, o da 500 elettori; la relativa proposta di modifica, dettagliatamente articolata, è sottoposta alla giunta, che delibera motivatamente l'avvio od il mancato avvio del procedimento di revisione, entro 60 giorni dall'acquisizione della proposta al protocollo generale del Comune.
2.  Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono proposte dalla giunta e deliberate dal consiglio con la stessa procedura stabilita dalla legge per l'approvazione.
Art.  48
Regolamenti di attuazione dello statuto

1.  Il consiglio comunale procede all'approvazione od all'adeguamento dei regolamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto o delle sue revisioni.
Art.  49
Verifica dello statuto

I.  Nel corso del proprio mandato elettorale, il consiglio comunale svolge una o più sedute straordinarie per verificare l'attuazione dello statuto. In tale occasione il presidente del consiglio comunale, che presiede di diritto la commissione consiliare per l'attuazione dello statuto, presenta una documentata relazione sullo stato di attuazione e sui problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti.
Art.  50
Norme transitorie sugli organi del Comune

1.  La facoltà del sindaco di determinare il numero degli assessori in misura non superiore ad 1/3 dei consiglieri assegnati al Comune, prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000 ed introdotta dalla modifica apportata all'art. 29 - comma 1° - del presente statuto, può essere esercitata sin dall'entrata in vigore di tale modifica.
2.  (soppresso).
3.  (soppresso).
4.  (soppresso).
5.  (soppresso).
(2002.35.2086)


Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 10 -  37 -  51 -  33 -  74 -  71 -