REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 OTTOBRE 2002 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 19 luglio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Prizzi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del l'11 luglio 2000;
Visti i fogli prot. n. 1742 del 2 marzo 1999 e prot. n. 2199 del 17 marzo 1999, con i quali il comune di Prizzi ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 237 del 12 gennaio 2000, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 4269 del 21 febbraio 2000, con il quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta con la nota assessoriale prot. n. 7961 del 23 giugno 1999;
Vista la deliberazione commissariale n. 1 del 19 giugno 1997, riscontrata legittima dal Comitato regionale di controllo - sezione centrale, nella seduta dell'8 luglio 1977 con decisione n. 7921/7543, con la quale il commissario ad acta ha adottato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e relative prescrizioni esecutive del comune di Prizzi;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario ad acta n. 1 del 19 giugno 1997;
Vista la certificazione a firma del sindaco, datata 11 gennaio 2000, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante che avverso il piano adottato sono state prodotte n. 75 osservazioni e/o opposizioni;
Viste le 75 osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano adottato, indicate in apposito elenco sottoscritto dal segretario comunale;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione redatta dai progettisti in merito alle stesse;
Viste le delibere n. 60 dell'11 novembre 1998 (erroneamente datata 11 novembre 1997) e n. 61 del 13 no vembre 1998, riscontrate prive di vizi di legittimità dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 3 dicembre 1998 - rispettivamente - con decisione nn. 8449/8221 e 8450/8222, con le quali il consiglio comunale del comune di Prizzi ha assunto, ai sensi del 5° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, le controdeduzioni sulle osservazioni e/o opposizioni presentate dai cittadini avverso lo strumento urbanistico di che trattasi;
Rilevato che in merito alle previsioni del piano in argomento l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso, con prescrizioni, i pareri prot. n. 37780/94-1459/95 del 24 novembre 1995 e prot. n. 15233 del 5 febbraio 1997;
Vista la nota prot. 240 del 9 maggio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXVI/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 240 del 9 maggio 2001 resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Il piano è stato dimensionato prevedendo al 2014 un incremento di popolazione residente pari a 729 unità.
Detta previsione si basa sul presupposto che il centro antico, a seguito di un futuro piano di risanamento, dovrebbe subire un esodo di circa 500 unità, creando ulteriore fabbisogno che porterebbe così la previsione a circa 1.800 vani, da realizzare nel ventennio di validità dello strumento generale.
Pertanto le aree occorrenti alla copertura della previ sio ne, al netto di quelle già costruite abusivamente, viene soddisfatta con l'attuazione delle previsioni delle zone territoriali omogenee C1, C2 e C3 che, sulla base dei diversi indici di edificabilità, come meglio sotto specificati, consente la realizzazione della cubatura occorrente alla copertura del fabbisogno previsto.

  Z.T.O. | Sup. (mq.) | l.f | Cubatura 
C1 
    46.400 2,50 116.000 mc. 
C2 
    23.200 1,75  40.600 mc. 
C3 (centro) 
    20.800 1,00  20.800 mc. 

Da detto conteggio vengono però escluse le C3 di Filaga, definite per edilizia stagionale, la cui previsione porterebbe ad un incremento di mc. 40.000 in più, utilizzando gli stessi indici delle C3 di espansione.
Tale previsione si ritiene immotivata, in presenza di zone C4 con specifica destinazione per edilizia stagio nale.

 
C3 (Filaga) | 40.000 | 1 | 40.000 mc. 

Dalle verifiche effettuate da questo gruppo, che di seguito si riportano, si rileva che il fabbisogno abitativo previsto di 729 unità è da considerare accettabile, anche se di fatto non viene espressamente verificata la disponibilità di edilizia esistente da recuperare, rimandando per quanto riguarda la zona territoriale omogenea A ad un futuro piano particolareggiato di recupero:

  Popolazione | Indice | Stanze | Movimento | Movimento 
 
1991 | occupazione | non occupate | naturale 91/95* | migratorio 91/95 
  6271 1,60 0,35 -0,20 -2,90 

(medio annuo x 1.000 abitanti)
Dai dati di analisi si è rilevato pertanto che, anche in presenza di un non indifferente e costante calo demografico, contro i 729 abitanti, incremento abitativo previsto nel ventennio, si ha una relazione reale, che porterebbe la popolazione di fatto ad aumentare di 1774 abitanti, senza considerare gli ulteriori 400 abitanti, che scaturiscono dalla saturazione delle zone C3 di Filaga.

  Z.T.O. | Superficie | l.f. | Abitanti | Abitanti 
 
    | (mq.) |     | insediabili | di progetto 
Esodo dalla "A"                  500 
C1      46.400 2,50 1.160 
C2      23.200 1,75   406 
C3 (centro)      20.800 1,00 208    729 
          1.774 1.229 
C3 (Filaga)      40.000 1,00   400 
  Totale     2.174 1.229 

Risultano infine eccessive le previsioni di zone C4, destinate ad edilizia stagionale, non giustificata da nessun studio specifico ne tantomeno da una parcellizzazione della proprietà fondiaria e sulla base della verifica effettuata dallo scrivente gruppo sullo stato di attuazione del precedente strumento urbanistico, la cui incidenza sul territorio appare eccessiva.
Detta zonizzazione prevede l'impegno di circa 257 ettari del territorio, definiti già utilizzate per la villeggia tura, che sulla base dell'indice di edificabilità fondiaria previsto di mc./mq. 0,5 consentirebbe un ingiustificato carico edilizio pari a mc. 1.285.000 effettivi escluso le urbanizzazioni, non rispondente di fatto a qual si voglia esigenza effettiva. In merito le norme di attuazione del piano prevedono tra l'altro l'attuazione a mezzo di P. di L. con estensione non inferiore a mq. 8.000 e la possibilità di prevedere lotti non superiori a mq. 1.800.
Dalle verifiche effettuate scaturisce una discrasia fra i dati ottenuti dallo scrivente gruppo ed i dati riportati in progetto con una differenza dell'ordine di 500 abitanti reali in più rispetto alle previsioni (senza considerare le C3 di Filaga). In generale, alla luce dei dati statistici, si ritiene accettabile la previsione di un incremento di circa 800 abitanti nel ventennio, mentre non risulta condivisibile la previsione di un esodo di 500 unità dal centro storico, in presenza di una disponibilità di circa il 20% di abitazioni non occupate.
Il piano prevede due zone territoriali omogenee "D" destinata ad attività artigianali e industriali, la prima, limitrofa al centro ed in parte esistente e la seconda nella frazione di Filaga, che appaiono sopra dimensionate, in assenza di una apposita verifica del reale fabbisogno sia attuale che futuro ed in presenza di una previsione dello strumento vigente scarsamente attuata. Detta previsione, seppur non condivisa, in quanto scaturente dalla volontà dell'amministrazione ed in assenza di opposizioni specifiche, viene ritenuta assentibile.
I SERVIZI ESISTENTI
La dotazione dei servizi esistenti è stata individuata attraverso un'analisi puntuale che costituisce, unitamente alle nuove previsioni, i capitoli 8° e successivi della relazione generale, alla quale sono allegate apposite schede di ogni edificio. Dall'analisi fatta scaturisce che per la copertura del fabbisogno di attrezzature minime di legge, per i 7.000 abitanti residenti ed insediabili nel ventennio, vengono previsti in totale mq./abitanti 35,29 contro i mq./abitanti 12,00 minimi di legge. A questi sono da sommare le ulteriori superfici esistenti e previste, per la realizzazione di scuole superiori, strutture sportive e verde a carattere sopra comunale e non, che vengono ad impegnare notevolmente il territorio senza uno studio specifico sui fabbisogni reali e sulla eventuale incidenza della pianificazione sopra comunale (vedi scuole, sport, parchi, etc.).
IL PIANO E LE PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Zonizzazione e norme di attuazione
LE ZONE RESIDENZIALI
Zona A
Nel progetto di piano regolatore generale sono state individuate due zone "A" ed "A0" normate dagli artt. 29 e 30 delle norme di attuazione.
Detta previsione risulta però non coincidente con quella censita e riportata nelle schede dell'inventario pa trimonio culturale europeo del Consiglio d'Europa, sopra richiamate, detta previsione esclude di fatto un'intera area posta ad est del nucleo più antico, ne tantomeno con la previsione del P.di F., strumento vigente, approvato da questo Assessorato con decreto n. 357/80.
Zone B
Il piano prevede la suddivisione della zona B in sotto zone classificate B1, B2.
Le sottozone "B1" comprendono le parti del territorio totalmente urbanizzate ed edificate. Le stesse ricalcano la zona B del vecchio piano, e parte delle zone C4 e della zona A posta ad est dell'incisione, definita Torren te Fontana, in difformità anche al censimento IPCE so pra citato.
Le sottozone "B2" comprendono le aree del territorio in parte edificate e dotate di infrastrutture ed urbanizzate le stesse non risultano graficamente delimitate sulla tav. di zonizzazione scala 1:2.000.
Zone C
Con tale classificazione vengono individuate le aree destinate a nuovi insediamenti abitativi, siano essi di espansione dell'abitato che a carattere stagionale, nonché quelli esistenti che non hanno le caratteristiche di zone B.
In base alle diverse caratteristiche di edificazione, subordinata all'approvazione di piani di lottizzazione di iniziativa privata o piani particolareggiati di iniziativa pubblica, sono state distinte zone C1, C2, C3, C4.
Nelle sottozone "C1" e "C2" è consentita l'edificazione di case a schiera o a corte allineate, i piani di lottizzazione o piani particolareggiati dovranno essere estesi a tutto l'isolato contornato da strade e spazi pubblici.
Nelle sottozone "C3", zone di completamento dell'abitato, l'edificazione è subordinata all'approvazione di piani di lottizzazione convenzionati. L'intervento deve avvenire a mezzo di ville immerse nel verde o case a schiera con giardino retrostante.
Nelle sottozone "C4", le parti del territorio destinate ad uso agricolo ma oggetto già di interventi di edilizia stagionale, l'edificazione è consentita attraverso piani di lottizzazione convenzionati estesi la cui superficie minima di intervento sia estesa ad almeno mq. 8.000 e la cui superficie minima del lotto edificabile sia di mq. 1.600.
LE ZONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Zone D
Il piano individua due zone territoriali omogenee "D", una limitrofa all'abitato ed una nella frazione di Filaga, dove dovranno essere localizzate le attività produttive sia industriali che artigianali alle quali possono essere connesse quelle per la commercializzazione dei prodotti lavorati. Gli interventi si attuano a mezzo di piano particolareggiato di iniziativa pubblica o a mezzo di P. di L. estesi ad almeno mq. 15.000.
Zone E
Sono classificate zone E le parti del territorio destinate alla attività agricole con frazionamento della proprietà. In tali zone sono consentiti interventi previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 17/94.
Zone E1
Sono classificate zone E1 le parti del territorio destinate all'agriturismo gli interventi sono limitati all'edilizia esistente, gli ampliamenti dovranno essere sottoposti al parere della soprintendenza.
LE ZONE DELLE ATTREZZATURE
Zone F
Zone F1
Le zone F1 comprendono le aree destinate a sedi di attività pubbliche o di interesse pubblico di cui agli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 1444/68. La realizzazione avviene nei limiti delle norme di attuazione della zona all'interno in cui la stessa attrezzatura ricade. In dette zone sono previsti anche interventi di carattere commerciale per i quali però deve essere prevista una superficie a parcheggio nei limiti previsti dall'art. 5, comma 1, punto 2°, del decreto ministeriale n. 1444/68.
Zone F2
Sono le zone per attrezzature turistico ricettive in cui si può intervenire per singole concessioni con un indice di edificazione fondiaria di mc./mq. 3,00.
Zone F3
Sono le zone destinate a ville, giardini pubblici e giardini di quartiere previste fra le opere di urbanizzazione primaria, nei piani di lottizzazione o nei piani particolareggiati. Sono consentiti interventi estesi all'intera area.
Zone F4
Sono le zone per verde attrezzato per lo sport. In dette zone è possibile realizzare impianti sportivi all'aperto, l'intervento deve essere esteso all'intera area e prevedere per la pratica della attività sportiva l'occupazione di almeno 1/2 della superficie d'intervento.
Zone F5
Sono le zone destinate a parchi; all'interno delle stesse si possono realizzare le attrezzature previste per le zone territoriali omogenee F3, possono essere realizzati impianti sportivi all'aperto e teatri per una superficie non superiore al 10% dell'intera, e luoghi di ristoro con densità fondiaria non superiore allo 0,01 mc./mq.
Il sistema dei vincoli
Le norme stabiliscono i limiti di utilizzo delle aree oggetto dei vincoli di carattere territoriale.
Decoro urbano
Le norme fissano alcuni limiti e prescrizioni relative al decoro delle facciate, dei materiali impegnati e della posa di vetrine ed insegne pubblicitarie; in merito a dette norme, per una migliore lettura delle stesse, si allega in coda alla presente tabella sintetica delle stesse, elaborata a cura di questo gruppo.
LE PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Uniche aree sottoposte a prescrizioni esecutive, se con do le direttive del comune sono quelle ubicate ad est dell'abitato ed impegnano circa 12 Ha., che costituisce il fabbisogno decennale di cui alla legge regionale n. 15/91.
L'intervento previsto, sostanzialmente di ricucitura del l'esistente, si integra con i piani di recupero (ex legge regionale n. 37/85) chiamati R1, R2, R3, R4, e si attuerà per comparti identificati negli elaborati PE2, PE3, PE4, nel rispetto delle N. di A. generali relative alle zone C1 e C2.
Le dimensioni di tali comparti varia da un minimo di mq. 1.806 ad un massimo di 5.064, mentre i lotti in cui sono suddivisi i comparti variano da un minimo di mq. 1.021 ad un massimo di mq. 2.220.
ll progetto prevede l'insediamento in detti comparti di 628 abitanti nella considerazione di occupare mc. 100 per abitante, con un volume complessivo realizzabile di mc. 62.813.
Detto valore, rapportato alle previsioni ventennali di validità del piano, risultano coprire quasi interamente detto fabbisogno, 729 abitanti, con una evidente incongruenza fra la previsione ventennale del piano e quella decennale delle prescrizioni esecutive.
I servizi relativi a dette aree, viste la tipologia della previsione, rientrano nel conteggio generale del piano.
Con il piano in trattazione, non vengono proposte altre aree per prescrizioni esecutive, venendo meno così a quanto prescritto dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78, senza nessuna giustificazione in merito.
In merito alle norme relative, per una migliore lettura delle stesse, si allega in coda alla presente tabella sintetica delle stesse, elaborata a cura di questo gruppo.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Dall'esame dell'elaborato regolamento edilizio, adottato contestualmente al piano regolatore generale, si sono rilevate delle imprecisioni ed inesattezze e pertanto si ripropongono le modifiche appresso specificate:
In linea generale, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98 ed in coerenza con quanto già recepito dal presente regolamento edilizio, alla dicitura "il sindaco" deve essere sostituito con "il dirigente dell'ufficio tecnico comunale" tranne che nel caso della commissione edilizia comunale la cui presidenza resta di competenza del sindaco o di suo delegato.
La commissione edilizia comunale in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale in ordine alla durata in carica del sindaco va così modificato "I componenti elettivi della commissione edilizia durano in carica cinque anni e decadono comunque alla fine e/o alla cessazione del mandato del sindaco che li ha nominati. Saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo".
La composizione della commissione edilizia deve es sere adeguata alla luce di quanto dettato dalle leggi regionali n. 7/92 e n. 26/93.
Gli articoli riguardanti il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni devono essere modificati nel rispetto di quanto dettato dall'art. 2 della legge regionale n. 17/94.
Alla fine dell'articolo inserire: "nella zona 'A' di centro storico, in presenza di immobili esistenti e nel caso occorra adibire i piani terreni a laboratori artigiani, attività commerciali, luoghi di riunione ad uso pubblico, nel rispetto delle norme di igiene, è ammessa una altezza utile netta di m. 3.00".
Le osservazioni ed opposizioni
A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state presentate n. 75 osservazioni ed opposizioni, sulle quali il progettista ha prodotto le proprie deduzioni riportate sull'elaborato "controdeduzioni alle osservazioni dell'ufficio tecnico e dei cittadini" e visualizzate sugli elaborati tav. P2a, P3b e P3c scala. 1:5.000 di zonizzazione.
Osservazioni dell'amministrazione comunale
-  n. 75 - in ordine a quanto scaturisce dalla osservazione proposta dal sindaco, si rimanda alle valutazioni che la soprintendenza potrà fare in seno al Consiglio regionale dell'urbanistica.
Zona territoriale omogenea A
-  n. 1 - si concorda con quanto relazionato dai progettisti e pertanto nell'accogliere la stessa si ridefinisce la perimetrazione del centro storico;
-  nn. 36, 52, 64 - si concorda con quanto relazionato dai progettisti e pertanto le stesse si respingono.
Zona territoriale omogenea C4 di edilizia stagionale
-  nn. 40, 57, 70 - le stesse non vengono trattate in quanto riguardanti zone territoriali omogenee disattese con la presente proposta;
Località Ferro
-  nn. 3, 8, 14, 16, 26, 33 - le stesse non vengono trattate in quanto riguardanti zone territoriali omogenee disattese con la presente proposta.
Zona territoriale omogenea F5 zona Ferro
n. 11 - si concorda con quanto relazionato dai progettisti ritenendo la stessa meramente di carattere privatistico.
Zona territoriale omogenea F1 camping
-  nn. 6, 17, 22, 23, 25, 27, 29, 34, 46, 62, 71 - si concorda con i ricorrenti in quanto l'area limitrofa al lago di Prizzi, nel rispetto di quanto dettato dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76, comma d) "le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di m. 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso" (non rilevabile dagli elaborati), che deve essere di totale inedificabilità.
Discariche
-  nn. 35, 66, 68 - tenuto conto che la semplice localizzazione, non supportata da adeguati studi specifici di settore, non sia sufficiente al mantenimento di una zona territoriale omogenea di questo tipo, per l'espressione sulle stesse, si rimanda alle possibili valutazioni specifiche del geologo in seno al Consiglio regionale dell'urbanistica, nonché ad un dovuto approfondimento che dovrà essere curato dall'amministrazione.
Zona Raccuzzo Salici
-  nn. 2, 19, 55, 60, 24, 51, 38 - si concorda con quanto relazionato dai progettisti.
Zona territoriale omogenea per attività produttive
-  n. 12 zona F1 si concorda con quanto relazionato dai progettisti;
-  n. 18 le stesse non vengono trattate in quanto riguardanti zone territoriali omogenee disattese con la presente proposta.
-  n. 37 si concorda con quanto relazionato dai progettisti;
-  nn. 41, 58 si concorda con quanto relazionato dai progettisti e pertanto si accolgono limitatamente a quanto prescritto nell'autorizzazione del Corpo regionale delle miniere, a condizione che sia autorizzata, alla scadenza, la proroga alla coltivazione della cava (vedi provv. reg/to n. 35/80-51 PA allegato all'osservazione n. 58).
Prescrizioni esecutive e zone limitrofi
-  n. 7 si concorda con quanto relazionato dai progettisti ritenendo la stessa meramente di carattere privatistico;
-  n. 13 si concorda con quanto relazionato dai progettisti ritenendo la stessa meramente di carattere privatistico;
-  n. 20 si concorda con quanto relazionato dai progettisti e nei limiti dagli stessi proposti;
-  nn. 21 e 69 si concorda con quanto relazionato dai progettisti e nei limiti dagli stessi proposti;
-  n. 28 si concorda con quanto relazionato dai progettisti;
-  n. 30 si concorda con quanto relazionato dai progettisti ritenendo la stessa meramente di carattere privalistico;
-  n. 31 si concorda con quanto relazionato dai progettisti ritenendo la stessa meramente di carattere privatistico;
-  n. 32 si concorda con quanto relazionato dai progettisti e pertanto si accoglie;
-  n. 45 si concorda con quanto relazionato dai progettisti ritenendo la stessa meramente di carattere privatistico;
-  n. 48 si concorda con quanto relazionato dai progettisti ritenendo la stessa meramente di carattere privatistico;
-  n. 49 si concorda con quanto relazionato dai progettisti;
-  n. 50 si concorda con quanto relazionato dai progettisti ritenendo la stessa meramente di carattere privatistico e come tale accoglibile subordinando la stessa all'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria;
-  n. 53 si concorda con quanto relazionato dai progettisti ritenendo la stessa meramente di carattere privatistico;
-  n. 54 si concorda con quanto relazionato dai progettisti ritenendo la stessa meramente di carattere privatistico;
-  n. 59 si concorda con quanto relazionato dai progettisti ritenendo la stessa meramente di carattere privatistico;
-  n. 65 si concorda con quanto relazionato dai progettisti ritenendo la stessa meramente di carattere privalistico;
-  n. 67 si concorda con quanto relazionato dai progettisti ritenendo la stessa meramente di carattere privatistico.
Frazione di Filaga
-  n. 4 l'osservazione si ritiene accoglibile, ritenendo le controdeduzioni dei progettisti poco motivate, in quanto non si comprende la previsione di una fascia di interruzione di due aree con la stessa destinazione in presenza di interventi da realizzare con piani attuativi che devono prevedere al loro interno zone di verde.
Le stesse dovranno comunque essere attuate nel rispetto delle fasce di inedificabilità della S.S. che dovranno in ogni caso essere visualizzate sugli elaborati;
-  n. 5 si concorda con quanto relazionato dai progettisti ritenendo la stessa meramente di carattere privatistico;
-  n. 9 si concorda con quanto relazionato dai progettisti ritenendo la stessa meramente di carattere privatistico;
-  n. 10 si concorda con quanto relazionato dai progettisti;
-  n. 39 si concorda con quanto relazionato dai progettisti;
-  nn. 42-43 si ritengono non accoglibili ritenendo le stesse meramente di carattere privatistico e sulla scorta delle motivazioni sopra riportate in ordine alle zona territoriale omogenea C4;
-  n. 44 si concorda con quanto relazionato dai progettisti;
-  n. 61 non viene trattata in quanto riguardante zona territoriale omogenea disattesa con la presente proposta;
-  n. 63 la stessa può essere accolta limitatamente alla lottizzazione approvata, convenzionata ed in via di definizione per la quale valgono i parametri edificatori dello stesso piano di lavoro;
-  n. 72 si concorda con quanto relazionato dai progettisti;
-  n. 73 si concorda con quanto relazionato dai progettisti;
-  n. 74 si concorda con quanto relazionato dai progettisti.
Conclusioni
1)  LA CARTOGRAFIA
In generale le copie degli elaborati risultano scarsamente leggibili e manca una corrispondenza fra le tavole di analisi e quelle di progetto e fra queste ultime e quelle dello studio geologico. Occorre pertanto riportare esattamente nelle tavole di progetto (zonizzazione) alle varie scale di rappresentazione, tutte le fasce di rispetto esistenti (strade, depuratori, etc.), nonché le aree soggette a vincoli.
2) GEOLOGIA
Occorre verificare la compatibilità dello studio con quanto prescritto nel decreto 4 luglio 2000. Riguardante il piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
3) STUDIO AGRICOLO FORESTALE
Fermo restando la validità dello studio agricolo forestale prodotto a supporto del piano regolatore generale, occorrerà che il comune provveda alla verifica della compatibilità dello stesso, con quanto dettato dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 13 e quanto oggetto del decreto presidenziale 28 giugno 2000 riguardante i criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.
Nella eventualità che detta verifica possa incidere sul piano regolatore generale in trattazione il comune potrà intervenire con apposita variante urbanistica.
4) EDILIZIA COMMERCIALE (LEGGE REGIONALE N. 28/99) D.P.R.S. 11 LUGLIO 2000
In merito alla programmazione commerciale si ritiene che le analisi prodotte con il piano regolatore generale possono ritenersi sufficientemente approfondite, così come la previsione normativa, occorrerà però integrare detto studio, rendendolo attuale, sulla base delle direttive apposite specificate con il D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Alla luce comunque della data di adozione del piano regolatore generale in argomento, si ritiene che sulla scorta di detta programmazione, in quanto obbligatoria, il comune potrà intervenire con apposita variante urbanistica.
3)  DIMENSIONAMENTO
Per i motivi sopra esposti le previsioni di piano sono parzialmente accoglibili e pertanto occorre ridefinire la zonizzazione nei limiti appresso specificati.
4)  ZONIZZAZIONE
4.1) - Zona territoriale omogenea A
Il piano regolatore individua puntualmente le realtà storico ambientali emergenti rimandando però al PPR del centro storico il recupero sia dell'edilizia elencata sia della qualità degli spazi e del tessuto urbano che unitamente agli edifici concorrono a definire i caratteri tipici del centro storico.
Esiste però una discrasia fra la zona A di centro storico, così come individuata nel piano, e quella definita dalla scheda I.P.C.E./C.S.U allegata alla presente. Detta differenza viene però ridefinita e limitata in sede di controdeduzioni riportando la perimetrazione ai limiti determinati in sede di approvazione del precedente strumento urbanistico tuttora vigente.
Detta ridefinizione, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 70/76 e dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78, si ritiene possa essere condivisibile in quanto lo studio di analisi specifico, prodotto a supporto dell'individuazione dell'area, rispecchia le direttive proposte con la circolare assessoriale prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000.
Ciò alla luce della specifica pianificazione esecutiva a cui la zona A, così come individuata, dovrà essere sottoposta secondo le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale n. 70/76, al fine di consentire la conservazione e la riqualificazione del patrimonio storico ambientale ed il recupero edilizio del tessuto antico, finalizzata al mantenimento degli abitanti all'interno del centro storico medesimo. Nelle more della formazione del piano attuativo di cui sopra l'attività edilizia in detta zona dovrà essere consentita per gli interventi classificati nell'art. 20 della legge regionale n. 70/78 alle lettere a), b) e c).
Si può, allo stesso modo, ritenere condivisibile la previsione della zona A nella frazione di Filaga, legata all'individuazione del nucleo storico della stessa.
4.2) - Zona territoriale omogenea B
-  B1 e B2
Le zone B1 per i motivi sopra detti sono da disattendere, in quanto vengono riclassificate zona territoriale omogenea A.
Le zone B2 sono condivisibili ma devono essere ridefinite sulla base della riperimetrazione della zona A.
4.3) - Zona territoriale omogenea C
-  C1, C2 e C3
Sono da condividere quelle di espansione del centro abitato di Prizzi in quanto, ricalcando il vecchio strumento urbanistico, costituiscono ricucitura dell'esistente e naturale espansione dello stesso.
Per quanto riguarda invece le zone C3 di Filaga le stesse si ritengono condivisibili, limitatamente a quella prevista fra la strada comunale Filaga e la strada di piano posta a valle dell'attuale abitato ed a quella limitata dalla zona A, zona F1 e strada di piano. Dette previsioni si ritengono condivisibili previa la verifica della compatibilità delle stesse con lo studio geologico ed agricolo forestale, i cui vincoli dovranno essere visualizzati così come sopra specificato.
-  C4
Per le motivazioni sopra esposte sono interamente da disattendere e pertanto le stesse vengono declassate a verde agricolo con indice di densità fondiaria 0,03, fatte salve le disposizioni ed i vincoli discendenti da normativa specifica.
4.4) Prescrizioni esecutive
Appare per grandi linee condivisibile il tipo di intervento pianificatorio proposto e finalizzato alla ricucitura ed al riordino di una situazione discendente dal precedente P. di F. e dalle previsioni dei piani particolareggiati ex legge n. 37/85.
4.5) Zona territoriale omogenea F - Attrezzature
Le aree per attrezzature, risultano sufficientemente distribuite in funzione dell'esistente e dell'espansione dell'abitato, risultano però sopra dimensionate rispetto ai limiti minimi di legge, con un impegno di aree difficilmente occupabili nell'arco della validità del piano. Non esiste tra l'altro nessun riferimento alla effettiva esistenza di una programmazione sopra comunale assistita da finanziamento.
Detto dimensionamento, seppur non condiviso dallo scrivente in quanto non supportato da effettivo fabbisogno, non ha in generale costituito oggetto di opposizione e come tale, risultando la previsione dei minimi di legge assolta, viene ritenuto accoglibile.
Si ritiene invece da disattendere la previsione del campeggio in prossimità del lago nel rispetto di quanto dettato dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76 che al comma d) prevede che "le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di m. 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso" (non rilevabile dagli elaborati), che deve essere di totale inedificabilità.
In merito alla previsione delle zone F commerciali occorre, nel rispetto del D.M. n. 1444/68, prevedere l'impegno di un'area pari a mq. 80 di parcheggio ogni mq. 100 di superficie coperta.
4.6) Zona territoriale omogenea D
La previsione della zona D risulta condivisibile ma da ridefinire per quanto riguarda la frazione di Filaga, in accoglimento della opposizione n. 4 sopra richiamata e nei limiti specificati da questo gruppo.
5) NORME DI ATTUAZIONE
Si ritengono accoglibili con le correzioni e prescrizioni sopra espresse.
6) REGOLAMENTO EDILIZIO
Si ritengono accoglibili con le correzioni e prescrizioni sopra espresse.
In base a quanto sopra rilevato, questo gruppo è del parere che il piano regolatore generale del comune di Prizzi sia condivisibile con le prescrizioni sopra richiamate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Conseguentemente dovranno essere adeguati il regolamento edilizio e le norme di attuazione;
Visto il voto n. 453 del 26 luglio 2001, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal gruppo XXVI/DRU in allegato alla proposta sopracitata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto con le seguenti ulteriori prescrizioni:
1)  in coerenza con quanto evidenziato nel parere dell'ufficio, la sottozona "A" deve essere inclusa nell'ambito della zona territoriale omogenea "A", e ciò al fine di assicurare una omogenea attuazione anche a mezzo di piani particolareggiati;
2)  a seguito della non condivisione della zona territoriale omogenea "C4" la viabilità di servizio alle suddette sottozone deve essere rivista.
In particolare per quanto riguarda la frazione di Filaga deve essere disatteso il tratto viario che si sviluppa quasi parallelamente alla strada comunale dalla rotatoria compresa fra la zona "D" posta a Nord, fino al tratto che costeggia la zona "E" sul lato ovest. ll parcheggio posto a sud del suddetto tratto viario viene anch'esso disatteso. Per quanto invece riguarda il centro urbano di Prizzi viene disattesa la viabilità di supporto alla zona territoriale omogenea "C", posta a nord ed ad sud dell'abitato. I tratti disattesi vengono evidenziati in rosso nelle relative planimetrie.
Considerato che, ai fini del corretto svolgimento dell'attività urbanistico-edilizia per gli aspetti geologici, fatte salve le misure transitorie di salvaguardia prescritte nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al D.A.R.T.A. 4 luglio 2000, occorre inserire le seguenti prescrizioni:
-  Regolamento edilizio - Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
-  Prescrizioni a regime - L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Nella redazione di strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive al presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
-  Prescrizioni per piani esecutivi - L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come anche richiesto dal punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente.
L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica geotecnica delle relative aree da parte dell'uf ficio del Genio civile, da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Per tutto quanto sopra, il Consiglio esprime parere che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Prizzi, adottato con la delibera del commissario ad acta n. 1 del 19 giugno 1997 siano condivisibili in conformità alla proposta di parere dell'ufficio prot. n. 240 del 9 maggio 2001 salvo quanto considerato nel presente voto.
Fermo restando l'obbligo di adeguamento del piano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 7°, della legge regionale n. 28/1999, e del successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000 relativo alle "Direttive ed indirizzi di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale", e salvo quanto considerato in proposito nel parere dell'ufficio, il comune di Prizzi in sede di controdeduzione procederà ad effettuare una ricognizione delle previsioni urbanistiche del piano in oggetto riferite al settore commerciale in verifica del predetto decreto presidenziale;
Vista la nota assessoriale prot. n. 52806 del 19 settembre 2001, con la quale è stato chiesto al comune di Prizzi di adottare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, le controdeduzioni in merito alle determinazioni contenute nel condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 453 del 26 luglio 2001;
Vista la delibera n. 35 del 24 ottobre 2001, con la quale il Consiglio comunale di Prizzi ha controdedotto al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 453 del 26 luglio 2001;
Vista la nota prot. n. 36 del 24 gennaio 2002, con la quale il servizio III/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, la proposta di parere di pari protocollo, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Con foglio prot. n. 11048 del 26 ottobre 2001, il comune di Prizzi ha trasmesso la delibera del consiglio comunale n. 35 del 24 ottobre 2001, con la quale sono state adottate le "contro deduzioni al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 453 del 26 luglio 2001 ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Con la delibera citata il consiglio comunale fa proprie le controdeduzioni del progettista, con eccezione dei punti 2, 4 delle stesse, per le quali mancando il quorum per deliberare, il Consiglio era impossibilitato a pronunciarsi.
Per chiarezza si riporta di seguito il testo del votodel Consiglio regionale dell'urbanistica e delle controdeduzioni secondo l'ordine del progettista:
-  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica - La sottozona "A" deve essere inclusa nell'ambito della zona territoriale omogenea "A", e ciò al fine di assicurare una omogenea attuazione anche a mezzo di piani particolareggiati.
Controdeduzione 1): relativamente a quanto espresso nel suddetto parere circa la suddivisione del centro antico in zone A e A0, si ritiene che essa possa essere mantenuta, in considerazione delle differenze esistenti sia a livello di organizzazione morfologica che di configurazioni spaziali.
La controdeduzione non si ritiene condivisibile;
-  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica - Considerazioni gruppo XXVI/D.R.U.: ...Omissis...Le sottozone B1 comprendono le parti del territorio totalmente urbanizzate ed edificate. Le stesse ricalcano la zona B del vecchio piano e parte delle zone C4 e delle zone A posta ad est dell'incisione, definita Torrente Fontana, in difformità anche al censimento IPCE sopracitato ...Omissis...Le zone B1 per i motivi sopra detti sono da disattendere, in quanto vengono riclassificate zona territoriale omogenea A.
Controdeduzione 2): in merito alla zona B1, si sottolinea che l'accoglimento dell'osservazione n. 1 compor ta una modifica alla perimetrazione delle zone A e B1, conformemente ai limiti contenuti nel vigente piano di fabbricazione, secondo quanto espresso dal gruppo XXVI del D.R.U. nelle conclusioni della proposta di parere; d'altronde l'analisi della zona in questione sia sotto il profilo morfologico che dal punto di vista architettonico mette in evidenza le profonde differenze esistenti nei confronti del nucleo antico, così come scaturisce anche dall'indagine sulla storia urbana di Prizzi. Si rileva infine che la planimetria contenuta nella scheda IPCE, allegata alla medesima proposta, è relativa al centro urbano e non alla città storica e comprende l'espansione nel piano di San Calogero iniziata nel periodo compreso fra i due conflitti mondiali. Si ritiene pertanto che le zone B1 non possano essere disattese, ma che ne possa essere modificata la perimetrazione.
La controdeduzione non si condivide, si ribadisce quanto già detto nel parere. Per quanto riguarda il perimetro del C.S. individuato nella scheda IPCE, si fa presente che la stessa individua in generale il centro storico urbano, nel caso particolare il centro storico di Prizzi coincide con l'intero centro abitato, tranne per modesti episodi edilizi recenti lungo la strada di accesso al paese;
-  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica A seguito della non condivisione della zona territoriale omogenea "C4" la viabilità di servizio alle suddette sottozone deve essere rivista.
In particolare per quanto riguarda la frazione di Filaga deve essere disatteso il tratto viario che si sviluppa quasi parallelamente alla strada comunale dalla rotatoria compresa fra la zona "D" posta a nord, fino al tratto che costeggia la zona "E" sul lato ovest. Il parcheggio posto a sud del suddetto tratto viario viene anch'esso disatteso.
Per quanto invece riguarda il centro urbano di Prizzi viene disattesa la viabilità di supporto alla zona territoriale omogenea "C", posta a nord ed a sud dell'abitato.
I tratti disattesi vengono evidenziati in rosso nelle relative planimetrie.
Controdeduzione 3): per quanto riguarda la viabilità che, secondo il medesimo voto n. 453, dovrebbe essere disattesa, si evidenzia che:
-  la strada a valle del centro abitato (evidenziata in rosso nella planimetria) non soltanto esiste ed è ampiamente utilizzata, ma soprattutto si tratta di viabilità storica essendo la regia trazzera Chiusa - Castronovo;
-  a monte dell'abitato non è prevista alcuna nuova strada ma soltanto la sistemazione delle esistenti in ma niera congrua alle funzioni da svolgere (se trattasi di viabilità relativa alle zone abitate ovvero al parco), a meno di piccoli tratti collegamento tra le medesime;
-  nella frazione di Filaga, il tratto viario previsto tra la zona D e l'abitato, parallelo alla strada comunale, se gue il tracciato della ferrovia oggi dimessa; non si tratta dunque di un intervento tale da sconvolgere, o anche semplicemente modificare, l'assetto attuale del territorio ma dell'utilizzazione delle potenzialità esistenti; si ritiene che il mantenimento di tale previsione, oltre a consentire il raccordo fra la viabilità esistente e la definizione delle zone per attrezzature previste nel piano regolatore generale, appare utile a garantire le possibilità di utilizzazione pubblica di detto tracciato.
La controdeduzione si ritiene condivisibile, ad eccezione del tratto viario nella frazione di Filaga, previsto tra la zona D e l'abitato, parallelo alla strada comunale, e comunque si rimanda alle valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Controdeduzione 4): in merito alle zone C4 previste nel piano regolatore generale si evidenzia che esse sono relative alle parti del territorio già ampiamente interessate da fenomeni di insediamento a carattere stagionale, così come espresso nella relazione generale del piano, delle quali attualmente il comune si fa carico per quanto riguarda la fornitura di servizi elementari, quali per esempio la fornitura di acqua potabile, essendo sprovviste di opere di urbanizzazione. Occorre inoltre sottolineare come fra i possibili scenari di sviluppo dei centri abitati delle zone interne della Sicilia, sia certamente da annoverare la crescita del comparto turistico, grazie alle risorse paesaggistiche, storiche e culturali che si sono conservate. In particolare deve porsi l'attenzione su fenomeni e iniziative, volte a tale scopo, già in atto nel comune di Prizzi, fra le quali si ricorda, oltre allo storico e tradizionale Ballo dei Diavoli nel periodo pasquale, richiamo di studiosi e turisti; la creazione del museo civico, articolato secondo le sezioni archeologica, paleontologica e mineralogica, che ha registrato numerosissime presenze (circa 10.000), e l'imminente apertura del museo etnologico, prevista nella primavera prossima; la realizzazione di una campagna di scavo, finanziata con fondi comunali, e di un campo-scuola archeologico, entrambi realizzati in accordo con la Soprintendenza sulla montagna dei Cavalli; l'istituzione della riserva naturale di "monte Carcaci": la realizzazione dell'area attrezzata "Sosio", presso la quale si registrano numerosissime presenze di gruppi di Scout; la istituzione di rassegne teatrali estive e la rappresentazione di diversi spettacoli presso il teatro in zona Madonna; il rinnovato interesse verso le bellezze naturalistiche della Valle del Sosio, della montagna Indisi e della contrada Tagliarini, consistenti fenomeni di immigrazione "di ritorno" a carattere stagionale, da parte delle numerose comunità di oriundi sparse nel territorio nazionale ed europeo, volti alla riscoperta della propria storia e delle proprie radici; il fenomeno della "stagionalità interna" che comporta, nel periodo primavera-estivo, lo spostamento di parte della popolazione residente, verso abitazioni ubicate nelle contrade limitrofe al centro, così come avviene in numerosi altri centri abitati. Infine deve considerarsi che, per quanto espresso nel voto sopra richiamato, il comune di Prizzi verrebbe a trovarsi nell'insolita condizione di non avere neanche un solo metro quadrato destinato ad insediamenti a carattere stagionale, cosa che non risulta, a parere degli scriventi, supportata da alcuna motivazione.
La controdeduzione non si ritiene condivisile;
-  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica - Considerazioni gruppo XXVI/D.R.U.: osservazioni dell'amministrazione comunale n. 75 - in ordine a quanto scaturisce dall'osservazione proposta dal sindaco, si rimanda alle valutazioni che la Soprintendenza potrà fare in seno al Consiglio regionale dell'urbanistica.
Controdeduzione 5): si evidenzia infine che nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica non trova riscontro la richiesta avanzata dall'amministrazione comunale, espressa nell'osservazione n. 75, con la quale si chiede di modificare la destinazione d'uso di un immobile, già acquisito alla proprietà comunale, da residenziale ad "uffici comunali".
La controdeduzione si rimanda alle valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica: fermo restando l'obbligo di adeguamento del piano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 7°, della legge regionale n. 28/1999, e del successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000 relativo alle "Direttive ed indirizzi di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale" e salvo quanto considerato in proposito nel parere dell'ufficio, il comune di Prizzi in sede di controdeduzione procederà ad effettuare una ricognizione delle previsioni urbanistiche del piano in oggetto riferite al settore commerciale in verifica del predetto decreto presidenziale.
L'ufficio tecnico ha trasmesso, in ottemperanza a quanto richiesto con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica una relazione "Ricognizione previsioni urbanistiche del piano regolatore generale riferite al settore commerciale in verifica del D.P.R.S. 11 luglio 2000" (Allegato 3) corredata di n. 2 elaborati grafici (tavv. 3 e 4, allegati 4 e 5), pertanto si rimanda alle valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Geologia
-  Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica: considerato che, ai fini del corretto svolgimento dell'attività urbanistico-edilizia per gli aspetti geologici, fatte salve le misure transitorie di salvaguardia prescritte nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al DA.R.TA. 4 luglio 2000, occorre inserire le seguenti prescrizioni:
Regolamento edilizio - Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consigllo superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificato la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apporta no modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Prescrizioni a regime - L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; frattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Nella redazione di strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive al presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2. della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dina miche.
Prescrizioni per piani esecutivi - L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come anche richiesto dal punto H) del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente.
L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica geotecnica delle relative aree da parte dell'ufficio del Genio civile, da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del punto H) del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Non risulta trasmessa nessuna controdeduzione, nè da parte del progettista, nè tantomeno dal consiglio comunale, pertanto si intende condiviso il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Per quanto sopra detto, si ritiene che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilzio del comune di Prizzi siano meritevoli di approvazione secondo quanto espresso nel presente parere.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, sulla scorta di quanto sottoposto e rappresentato con la sopracitata proposta prot. n. 36 del 24 gennaio 2002 dal servizio III/D.R.U., con il voto n. 634 del 9 maggio 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi di valutazione che formano oggetto delle seguenti integrazioni:
-  per quanto riguarda la previsione del tratto viario previsto fra la zona "D" e l'abitato nella frazione di Filaga, la controdeduzione comunale evidenzia che detta previsione segue il tracciato ferroviario dismesso. In ordine a tale controdeduzione, il Consiglio condivide la possibilità che detto tracciato possa continuare a svolgere una funzione di collegamento, e pertanto condivide la controdeduzione comunale, con la raccomandazione che in sede attuativa il comune possa valutare la possibilità di riutilizzare detto tracciato come pista ciclabile in considerazione della presenza in detto contesto di viabilità veicolare esistente e di previsione;
-  per quanto riguarda la sottozona "C4" destinata ad edilizia a carattere stagionale, non condivisa, le controdeduzioni comunali sottolineano il fatto che nel comune di Prizzi ricco di tradizioni popolari, si celebrano annualmente manifestazioni etniche in grado di suscitare interesse turistico. Il comune inoltre intende incentivare la presenza turistica con iniziative culturali volte a valorizzare le peculiarità naturalistiche ed archeologiche della zona. Pur riconoscendo la validità delle argomentazioni rappresentate, va osservato che l'impiego di circa 257 ettari da destinare a tali zone, rappresenta un consumo di territorio oggettivamente eccessivo. D'altra parte le controdeduzioni comunali non hanno prospettato soluzioni tendenti a ridimensionare tali previsioni. Si conferma pertanto quanto espresso in precedenza sia nel parere dell'ufficio sia nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica su tale punto;
-  l'osservazione proposta dall'amministrazione comunale, classificata con il n. 75, non citata nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica per un refuso, viene condivisa parzialmente in conformità a quanto dedotto dai progettisti nella relativa relazione;
Per tutto quanto sopra, il Consiglio esprime parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Prizzi, con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottato con la deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 19 giugno 1997 con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto di questo Consiglio n. 453 del 26 luglio 2001, salvo quanto considerato con il presente parere a seguito delle controdeduzioni deliberate dal consiglio comunale con deliberazione n. 35 del 24 ottobre 2001.";
Rilevato che il comune di Prizzi, in adempimento a quanto richiesto con voto n. 453 del 26 luglio 2000, ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle previsioni urbanistiche del piano riferite al settore commerciale, in verifica del D.P.R.S. dell'11 luglio 2000, elaborando specifiche tavole delle quali il consiglio comunale ha preso atto con deliberazione n. 35 del 24 ottobre 2001;
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica, resi con i voti n. 453 del 26 luglio 2001 e n. 634 del 9 maggio 2002, sulla scorta delle rispettive proposte del servizio III/D.R.U. (ex gruppo 26° sopracitate;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell' urbanistica con i voti n. 453 del 26 luglio 2001 e n. 634 del 9 maggio 2002, nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Palermo con i pareri sopraindicati, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Prizzi, adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 19 giugno 1997.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica di cui ai voti n. 453 del 26 luglio 2001 e n. 634 del 9 maggio 2002.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere prot. n. 240 del 9 maggio 2001 resa dal 9 gruppo XXVI/D.R.U.;
2)  voto n. 453 del 26 luglio 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  proposta di parere prot. n. 36 del 24 gennaio 2002, resa dal servizio III/D.R.U.;
4)  voto n. 634 del 9 maggio 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5)  delibera commissario ad acta n. 1 del 19 giugno 1997;
6)  delibera di consiglio comunale n. 60 dell'11 novembre 1998;
7)  delibera consiglio comunale n. 61 del 13 novembre 1998;
8)  delibera consiglio comunale n. 35 del 24 ottobre 2001;
Elaborati di piano
9)  tav.  R1  -  relazione generale; 
10)  tav.  R2  -  norme tecniche di attuazione; 
11)  tav.  R3  -  repertorio fotografico; 
12)  tav.  R4  -  regolamento edilizio; 
13)  tav.  S1a  -  schema regionale e viabilità principale; 
14)  tav.  S1b  -  distretti scolastici, sanitari ed agricoli; 
15)  tav.  S2a  -  rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale e sistema delle comunicazioni extraurbane centro urbano di Prizzi e frazione di Filaga; 
16)  tav.  S2b  -  rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale e sistema delle comunicazioni extraurbane Giardo Soprano; 
17)  tav.  S2c  -  rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale e sistema delle comunicazioni extraurbane Molara; 
18)  tav.  S3  -  altimetria del territorio comunale; 
19)  tav.  S4  -  luoghi e manufatti storicamente rilevati nel corleonese e nei centri vicini; 
20)  tav.  S5a  -  stato di fatto della città di Prizzi; 
21)  tav.  S5b  -  stato di fatto della frazione di Filaga; 
22)  tav.  S6  -  attrezzature e servizi del centro urbano di Prizzi; 
23)  tav.  S7  -  allineamenti commerciali del centro urbano di Prizzi; 
24)  tav.  P1a  -  siti e manufatti del centro urbano di Prizzi sottoposti a tutela; 
25)  tav.  P1b  -  siti e manufatti della frazione di Filaga sottoposti a tutela; 
26)  tav.  P1c  -  siti e manufatti del territorio extraurbano di Prizzi sottoposti a tutela; 
27)  tav.  P2a  -  vincoli infrastrutture territoriali e zonizzazione - centro urbano di Prizzi e frazione di Filaga; 
28)  tav.  P2b  -  vincoli, infrastrutture territoriali e zonizzazione - Giardo Soprano; 
29)  tav.  P2c  -  vincoli, infrastrutture territoriali e zonizzazione - Molara; 
30)  tav.  P3a  -  centro urbano; 
31)  tav.  P3b  -  frazione di Filaga; 
32)  tav.  P4  -  centro antico di Prizzi - individuazione della zona sottoposta a piano particolareggiato attrezzature e servizi; 
33)  tav.  P5a  -  planimetria dei manufatti da risanare nella zona del castello; 
34)  tav.  P5b  -  planimetria dei manufatti da risanare nella zona del castello; 
35)  tav.  P5c  -  planimetria dei manufatti da risanare nella zona del castello; 
36)  tav.  P5d  -  planimetria dei manufatti da risanare nella zona del castello; 
37)  tav.  P5e  -  planimetria dei manufatti da risanare nella zona del castello; 
38)  tav.  P5f  -  planimetria dei manufatti da risanare nella zona del castello; 

Piano particolareggiato
39)  tav.  PE1  -  stralcio del piano regolatore generale; 
40)  tav.  PE2  -  piano particolareggiato della zona di espansione est su mappa catastale; 
41)  tav.  PE3  -  piano particolareggiato della zona di espansione est con indicazione dei com parti e dei lotti; 
42)  tav.  PE4  -  piano particolareggiato della zona di espansione est con indicazione delle sagome e dei giardini; 
43)  tav.  PE5  -  planivolumetria; 
44)  tav.  PE6  -  profili regolatori; 
45)  tav.  PE9  -  abaco delle sedi stradali, delle pavimentazioni, del verde, dell'arredo ur ba no, dell'illuminazione pubblica e del l'ab bat timento delle barriere architettoniche; 
46)  tav.  PE10a  -  reti di sottosuolo; 
47)  tav.  PE10b  -  reti di sottosuolo; 
48)  tav.  PE11  -  piano particellare d'esproprio; 
49)  tav.  PE12  -  elenco delle particelle da espropriare; 
50)  tav.  PE13  -  relazione sulle prescrizioni esecutive e schede delle tipologie ammesse - preventivo di massima dei costi delle opere di urbanizzazione primaria e degli espropri; 

Studio geologico
51)  -  relazione piano regolatore generale; 
52)  all.  1a  -  carta  geolitologica  e  geomorfologica; 
53)  all.  1b  -  carta  geolitologica  e  geomorfologica; 
54)  all.  1c  -  carta  geolitologica  e  geomorfologica; 
55)  all.  1d  -  carta  geolitologica  e  geomorfologica; 
56)  all.  2a  -  carta idrogeologica; 
57)  all.  2b  -  carta idrogeologica; 
58)  all.  2c  -  carta idrogeologica; 
59)  all.  2d  -  carta idrogeologica; 
60)  all.  3a  -  carta generale di classificazione del territorio in classi di suscettività all'utiliz zazione; 
61)  all.  3b  -  carta generale di classificazione del territorio in classi di suscettività all'utiliz zazione; 
62)  all.  3c  -  carta generale di classificazione del territorio in classi di suscettività all'utiliz zazione; 
63)  all.  3d  -  carta generale di classificazione del territorio in classi di suscettività all'utiliz zazione; 

Studio geologico tecnico
64)    -  relazione (piano particolareggiato); 
65)  all.  4  -  studio geofisico (piano particolareg giato); 
66)  all.  5  -  risultati prove di laboratorio (piano particolareggiato); 

67)  nota integrativa;
Studio agricolo forestale
68)  carta dell'uso attuale del suolo;
69)  carta dell'unità di paesaggio;
70)  carta morfologica delle possibili aree d'espansione;
71)  carta della vegetazione e uso del suolo delle possibili aree di espansione;
72)  carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura delle possibili aree di espansione;
73)  relazione sulle caratteristiche abiotiche del territorio;
74)  relazione sulle caratteristiche biotiche dell'ambiente;
75)  relazione sulle caratteristiche antropiche del l'am biente;
76)  relazione di commento alle elaborazioni cartogra fiche;
77)  carta dei boschi;
78)  relazione sulle possibili zone di espansione;
79)  carta dei boschi scala 1:25.000 adeguata alla legge regionale n. 16/96 trasmessa con foglio n. 2199 del 17 marzo 1999;
Adeguameno del piano regolatore generale alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 riferite al settore commerciale
80)  all. 3  -  ricognizione previsioni urbanistiche del pia no regolatore generale riferite al settore commerciale in verifica del D.P.R.S. 11 luglio 2000;
81)  all.  4  tav.  3 - individuazione centro abitato e frazioni con individuazioni dei punti vendita;
82)  all.  5 tav.  4  centro urbano - parcheggi - strade commerciali.

Art. 4

Il comune di Prizzi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto provvedendo alla trasmissione a questo Assessorato del citato atto deliberativo nonché dei relativi elaborati adeguati.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 luglio 2002.
  SCIMEMI 


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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