REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 OTTOBRE 2002 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ORDINANZA COMMISSARIALE 6 agosto 2002.
Modifica del decreto 25 ottobre 2000, concernente au torizzazione alla GE.S.P.I. s.r.l. per l'esercizio di un impianto di termodistruzione in località Punta Cugno di Augusta.


IL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999, con cui si nomina il Presidente della Regione siciliana Commissario delegato per la predisposizione e adozione del piano di gestione dei rifiuti, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alle OO.P.C.M. n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002, contenenti disposizioni per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato Presidente della Regione siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale è stato nominato il Vice Commissario con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrative contabili scaturenti dal l'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, integrata dall'art. 4, comma 16, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, in cui si evince che il Commissario delegato Presidente della Regione siciliana provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e le modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge n. 426/98;
Considerato che l'art. 56 del sopra citato decreto legislativo n. 22/97 prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo;
Vista la delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
Visto il D.P.Reg. del 23 gennaio 1996, relativo all'accordo di programma per l'attuazione del piano di risanamento di aree a rischio di crisi ambientale nel territorio dei comuni di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa;
Visto il decreto ministeriale n. 503 del 19 novembre 1997, recante le norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE, concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
Visto il decreto ministeriale n. 124 del 25 febbraio 2000, recante i valori limite di emissione e le norme tecni che riguardanti l'incenerimento di rifiuti pericolosi;
Visto il D.P.R. 12 aprile 1996, concernente le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e le successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 3 settembre 1999;
Visto l'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, in materia di valutazione di impatto ambientale;
Visto l'art. 129, comma 23, della legge regionale 26 marzo 2002, che sopprime l'art. 5 della legge regionale n. 181/81;
Visti i codici C.E.R. allegati al decreto legislativo n. 22/97 ed i codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CEE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CEE e 2001/573/CEE;
Visto il decreto n. 264/88 del 29 febbraio 1988 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, rilasciato alla cooperativa Unione Marinara con sede legale in via Darsena, 15 - Augusta (SR), con il quale: veniva concesso il nulla osta ex art. 5 legge regionale n. 181/81 per un centro di smaltimento di rifiuti, costituito da tre inceneritori di cui due (denominati PR12) per rifiuti urbani ed assimilabili, nonché per speciali e tossici e nocivi sia solidi che liquidi ed uno (denominato BAS600) per rifiuti organici di natura animale o ad alta percentuale di acqua - da ubicarsi nel sito di Punta Cugno nel comune di Augusta (SR);
-  si approvava il progetto di cui al superiore punto e si autorizzava, ai sensi del D.P.R. n. 915/82, la coop. Unione Marinara, alla installazione ed alla gestione del suddetto impianto per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito portuale, dalle navi in esso transitanti, ivi comprese quelle adibite alla raccolta dei rifiuti negli specchi acquei;
- si autorizzava l'incenerimento di 5.000 t/anno di rifiuti urbani ed assimilabili, 5.000 t/anno di rifiuti speciali e 5.000 t/anno di rifiuti tossici e nocivi;
-  si autorizzava lo stoccaggio temporaneo delle ceneri di combustione;
Visto il decreto n. 1337/89 del 28 ottobre 1989 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con il quale:
- si revocava il precedente decreto n. 264/88 del 29 febbraio 1988, limitatamente alla parte relativa all' installazione e gestione di uno degli inceneritori denominati PR12 e dell'inceneritore denominato BAS600;
- si limitava il quantitativo di rifiuti smaltibili annualmente in 1.235 t/anno di rifiuti urbani e assimilabili, 552 t/anno di rifiuti speciali di cui al punto 1 del comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 e 130 t/anno di rifiuti tossici e nocivi di cui ai punti 7, 9, 13, 14, 15, 16, 27 dell'allegato al D.P.R. n. 915/82;
Visto il decreto n. 256/17 del 10 maggio 1995 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione al proseguimento delle emissioni per il forno funzionante;
Visto il decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con il quale, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, veniva rinnovata alla GE.S.P.I. s.r.l. (già cooperativa Unione Marinara) l'autorizzazione di cui al precedente decreto n. 264/88 e, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, veniva concesso l'ampliamento dell'impianto mediante l'installazione di un secondo forno inceneritore e con le seguenti limitazioni:
- divieto di smaltimento di rifiuti industriali così come stabilito all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000;
-  divieto di smaltimento di rifiuti provenienti e prodotti al di fuori della provincia di Siracusa;
Visto il ricorso da parte della GE.S.P.I., al T.A.R. del 4 dicembre 2000, per l'annullamento, previa sospensione, del decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000, nella parte in cui viene limitato il trattamento ai soli rifiuti prodotti nell'ambito della provincia di Siracusa e nella parte in cui viene vietato il trattamento dei rifiuti industriali;
Vista l'ordinanza del T.A.R. Palermo sez. II - n. 73 del 23 gennaio 2001, che accoglie la domanda di sospen sione, presentata con ricorso del 4 dicembre 2000, limitatamente all'obbligo dell'Amministrazione di riesamina re gli atti impugnati;
Vista la nota della GE.S.P.I. s.r.l., prot. A.R.T.A. n. 8780 del 16 febbraio 2001, con la quale si richiedeva, alla luce della citata ordinanza del TAR n. 73, l'autorizzazione a trattare anche i rifiuti prodotti al di fuori della provincia di Siracusa e i rifiuti industriali prodotti sia in ambito portuale che extraportuale;
Vista la nota della GE.S.P.I. s.r.l., prot. A.R.T.A. n. 8895 del 19 febbraio 2001, con la quale si richiedeva l'autorizzazione a stoccare le ceneri di combustione entro il perimetro dell'impianto per un periodo massimo di mesi sei in attesa della loro caratterizzazione, nonché l'autorizzazione al deposito preliminare dei rifiuti in attesa di incenerimento;
Vista la nota della GE.S.P.I. s.r.l., prot. A.R.T.A. n. 39418 del 20 giugno 2001, con la quale si richiedeva, con riferimento all'art. 4, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3136, il ripristino della potenzialità originaria dell'impianto risultante dal provvedimento di approvazione del progetto di cui al decreto n. 264/88 del 29 febbraio 1988, avendo già acquisito il nulla osta all'impianto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81;
Vista la nota della GE.S.P.I. s.r.l., prot. A.R.T.A. n. 5534 del 29 gennaio 2002, con la quale si richiedeva, ai sensi della decisione 2000/532/CE, l'aggiornamento dei rifiuti trattabili autorizzati con decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000;
Vista la nota prot. n. 5562 del 29 aprile 2002, con la quale la GE.S.P.I. ha chiesto, tra l'altro, al Vice Commissario per l'emergenza rifiuti, il riesame del decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000, in ottemperanza al dettato dell'ordinanza T.A.R. Palermo n. 73/01;
Ritenuto di dover procedere al riesame del decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000 a seguito dell'ordinanza del T.A.R. Palermo sez. II - n. 73 del 23 gennaio 2001;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi della decisione 2000/532/CEE, come modificata dalle decisioni 2001/118/ CEE, 2001/119/CEE e 2001/573/CEE, all'aggiornamento dei rifiuti elencati nel decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000;
Ritenuto di non poter aumentare la potenzialità dell'impianto, in quanto lo stesso è già autorizzato per la potenzialità massima dichiarata, così come prescritto nell'art. 5 del decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000;
Ritenuto di dover eliminare dall'art. 3 del decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000, la termodistruzione dei rifiuti costituiti da oli minerali esausti o contenen ti oli minerali esausti, in quanto soggetti alle norme spe cifiche di cui al decreto legislativo n. 95/92 e D.M. n. 372/96;
Ritenuto, inoltre, di dover eliminare dagli artt. 3 e 4 del decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000 i codici C.E.R. definiti come "rifiuti non specificati altrimenti" in quanto gli stessi non possono essere autorizzati se non dopo la precisa identificazione e descrizione del rifiuto che si intende smaltire;
Considerato che nel decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000, per mero errore, non è stato specificato il periodo max consentito per lo stoccaggio provvisorio delle ceneri di combustione prodotte dall'impianto e che pertanto questo va determinato;
Considerato che devono essere ancora emanate norme integrative relative alle garanzie finanziarie da prestare per le tipologie di rifiuti speciali e speciali pericolosi non precedentemente classificati come tossico-nocivi;
Ritenuto per quanto sopra detto di dover modificare il decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000;
Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97, anche se più restrittive;
Per quanto sopra espresso;

Ordina:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della sentenza del T.A.R. Palermo sez. II - n. 73 del 23 gennaio 2001, l'art. 1 del decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000 è così modificato:
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97 è rinnovata l'autorizzazione, rilasciata con decreto n. 264/88 del 29 febbraio 1988, in favore della GE.S.P.I. s.r.l., con sede legale in via Capitaneria n. 26 ad Augusta (SR), relativa all'esercizio dell'impianto di termodistruzione sito in località Punta Cugno ad Augusta (SR), costituito da un forno inceneritore PR 12.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97 si concede l'autorizzazione all'ampliamento dell'impianto mediante l'installazione di un secondo forno inceneritore PR 12; i due forni hanno un unico punto di emissione.
E' autorizzato il trattamento di termodistruzione dei rifiuti provenienti dall'ambito portuale di Augusta, dalle navi in esso transitanti e dalle navi adibite alla raccolta dei rifiuti negli specchi acquei nonché, fino al raggiungimento della potenzialità autorizzata, di quelli prodotti nell'ambito della Regione siciliana".
Il presente decreto ha validità fino al 24 ottobre 2005.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti della decisione 2000/532/CEE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/ CEE e 2001/573/CEE, l'art. 2 del decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000 è così modificato:
"La tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi che possono essere termodistrutti è definita come segue (cod. CER - designazione):
020101  -  fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia;
020102  -  scarti di tessuti animali;
020103  -  scarti di tessuti vegetali;
020104  -  rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi);
020106  -  feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito;
020107  -  rifiuti della silvicoltura;
020109  -  rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108;
020110  -  rifiuti metallici;
020201  -  fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia;
020202  -  scarti di tessuti animali;
020203  -  scarti utilizzabili per il consumo o la trasformazione;
020204  -  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
020301  -  fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti;
020302  -  rifiuti legati all'impiego di conservanti;
020303  -  rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente;
020304  -  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasfor mazione;
020305  -  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
020401  -  terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole;
020402  -  carbonato di calcio fuori specifica;
020403  -  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
020501  -  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasfor mazione;
020502  -  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
020601  -  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasfor mazione;
020602  -  rifiuti legati all'impiego di conservanti;
020603  -  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
020701  -  rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima;
020702  -  rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche;
020703  -  rifiuti prodotti dai trattamenti chimici;
020704  -  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasfor mazione;
020705  -  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
030101  -  scarti di corteccia e sughero;
030105  -  segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104;
030301  -  scarti di corteccia e legno;
030302  -  fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor);
030305  -  fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta;
030307  -  scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone;
030308  -  scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati;
030309  -  fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio;
030310  -  scarti di fibre e fanghi contenenti fibre; riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica;
030311  -  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310;
040101  -  carniccio e frammenti di calce;
040102  -  rifiuti di calcinazione;
040105  -  liquido di concia non contenente cromo;
040107  -  fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo;
040108  -  cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo;
040109  -  rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura;
040209  -  rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
040210  -  materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera);
040215  -  rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214;
040217  -  tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216;
040220  -  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219;
040221  -  rifiuti da fibre tessili grezze;
040222  -  rifiuti da fibre tessili lavorate;
050117  -  bitumi;
060503  -  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502;
080112  -  pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111;
080116  -  fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115;
080118  -  fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117;
080120  -  sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119;
080307  -  fanghi acquosi contenenti inchiostro;
080308  -  rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro;
080313  -  scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312;
080315  -  fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314;
080318  -  toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317;
080410  -  adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409;
080412  -  fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411;
080414  -  fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413;
080416  -  rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415;
100121  -  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120;
101103  -  scarti di materiali in fibra a base di vetro;
101112  -  rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111;
101120  -  rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119;
101213  -  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
110110  -  fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce il 110109;
110112  -  soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111;
150101  -  imballaggi in carta e cartone;
150102  -  imballaggi in plastica;
150103  -  imballaggi in legno;
150104  -  imballaggi metallici;
150105  -  imballaggi in materiali compositi;
150106  -  imballaggi in materiali misti;
150107  -  imballaggi in vetro;
150109  -  imballaggi in materia tessile;
150203  -  assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202;
160103  -  pneumatici fuori uso;
160106  -  veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;
160112  -  pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111;
160116  -  serbatoi per gas liquido;
160117  -  metalli ferrosi;
160118  -  metalli non ferrosi;
160120  -  vetro;
160801  -  catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807);
160803  -  catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti;
160804  -  catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 160807);
161002  -  soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001;
161004  -  concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003;
161102  -  rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101;
161104  -  altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103;
161106  -  rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105;
170201  -  legno;
170202  -  vetro;
170203  -  plastica;
170302  -  miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
170411  -  cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410;
180101  -  oggetti da taglio (eccetto 180103);
180102  -  parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 180103);
180104  -  rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici);
180107  -  sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106;
180109  -  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108;
180201  -  oggetti da taglio (eccetto 180202);
180203  -  rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;
180206  -  sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205;
180208  -  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207;
190112  -  ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111;
190119  -  sabbie dei reattori a letto fluidizzato;
190802  -  rifiuti dell'eliminazione della sabbia;
190805  -  fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
190812  -  fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811;
190814  -  fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813;
191002  -  rifiuti di metalli non ferrosi;
191106  -  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105;
191201  -  carta e cartone;
191203  -  metalli non ferrosi;
191204  -  plastica e gomma;
191205  -  vetro;
191207  -  legno diverso da quello di cui alla voce 191206;
191208  -  prodotti tessili;
191212  -  altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211;
200101  -  carta e cartone;
200102  -  vetro;
200108  -  rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
200110  -  abbigliamento;
200111  -  prodotti tessili;
200125  -  oli e grassi commestibili;
200128  -  vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127;
200132  -  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131;
200136  -  apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135;
200138  -  legno, diverso da quello di cui alla voce 200137;
200139  -  plastica;
200140  -  metallo;
200141  -  rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere;
200301  -  rifiuti urbani non differenziati;
200302  -  rifiuti di mercati;
200303  -  residui della pulizia stradale;
200304  -  fanghi delle fosse settiche;
200306  -  rifiuti della pulizia delle fognature;
200307  -  rifiuti ingombranti".
I valori limite delle emissioni in atmosfera provenienti dalla termodistruzione di detti rifiuti, nella considerazione che l'impianto è costituito dai due forni PR 12 con un unico punto di emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 22/97, dovranno rispettare i parametri e le prescrizioni di cui all'allegato 1 al D.M. n. 124 del 25 febbraio 2000.

Art.  3

Ai sensi e per gli effetti della decisione 2000/532/CEE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/ CEE e 2001/573/CEE e per le motivazioni espresse in premessa relativamente ai rifiuti costituiti da oli minerali esausti o contenenti oli minerali esausti e per quelli definiti come "rifiuti non specificati altrimenti", l'art. 3 del decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000 è così modificato:
"La tipologia dei rifiuti pericolosi che possono essere termodistrutti è definita come segue (cod. CER - designazione):
020108*  -  rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose;
030104*  -  segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti so stanze pericolose;
040103*  -  bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida;
040214*  -  rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici;
040216*  -  tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose;
040219*  -  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose;
050104*  -  fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione;
050106*  -  fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature;
050107*  -  catrami acidi;
050108*  -  altri catrami;
050109*  -  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose;
050115*  -  filtri di argilla esauriti;
050603*  -  altri catrami;
060502* - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose;
080111*  -  pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
080115*  -  fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
080117*  -  fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
080119*  -  sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
080121*  -  residui di vernici o di sverniciatori;
080312*  -  scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose;
080314*  -  fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose;
080316*  -  residui di soluzioni chimiche per incisione;
080317*  -  toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose;
080409*  -  adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
080411*  -  fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
080413*  -  fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
080415*  -  rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
080417*  -  oli di resina;
100120*  -  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose;
101111*  -  rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici);
101119*  -  rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose;
110115*  -  eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose;
150110*  -  imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;
150111*  -  imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti;
150202*  -  assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
160108*  -  componenti contenenti mercurio;
160110*  -  componenti esplosivi (ad esempio "air bag");
160111*  -  pastiglie per freni, contenenti amianto;
160121*  -  componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114;
160709*  -  rifiuti contenenti altre sostanze pericolose;
160802*  -  catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi;
160805*  -  catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico;
160806*  -  liquidi esauriti usati come catalizzatori;
160807*  -  catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose;
161001*  -  soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose;
161003*  -  concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose;
170204*  -  vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati;
170301*  -  miscele bituminose contenenti catrame di carbone;
170303*  -  catrame di carbone e prodotti contenenti catrame;
170410*  -  cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose;
180103*  -  rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;
180106*  -  sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose;
180108*  -  medicinali citotossici e citostatici;
180110*  -  rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici;
180202*  -  rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;
180205*  -  sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose;
180207*  -  medicinali citotossici e citostatici;
190111*  -  ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose;
190702*  -  percolato di discarica, contenente sostanze pericolose;
190811*  -  fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose;
190813*  -  fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali;
191105*  -  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose;
191206*  -  legno contenente sostanze pericolose;
191211*  -  altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose;
200115*  -  sostanze alcaline;
200126*  -  oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125;
200127*  -  vernici inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
200131*  -  medicinali citotossici e citostatici;
200135*  -  apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi;
200137*  -  legno, contenente sostanze pericolose".
I valori limite delle emissioni in atmosfera provenienti dalla termodistruzione di detti rifiuti, nella considerazione che l'impianto è costituito dai due forni PR 12 con un unico punto di emissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, lett. f) del decreto legislativo n. 22/97, dovranno rispettare i parametri e le prescrizioni di cui all'allegato 1 al D.M. n. 124 del 25 febbraio 2000.
E' vietata la termodistruzione di rifiuti pericolosi già classificati tossico nocivi ai sensi della delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984.

Art. 4

L'art. 5 del decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000 è così modificato:
"Il quantitativo massimo di rifiuti che possono essere termodistrutti è di 4.000 tonn/anno per ogni forno, pari alla potenzialità massima dichiarata, così distinta:
-  4.000 tonn/anno per rifiuti urbani;
-  4.000 tonn/anno per rifiuti speciali;
-  4.000 tonn/anno per rifiuti pericolosi.

Art. 5

Il periodo massimo consentito per lo stoccaggio delle ceneri di combustione provenienti dall'impianto di incenerimento è di mesi tre.

Art.  6

Ad integrazione dell'art. 7 del decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000 è approvata la polizza fideiussoria n. 898800031 del 3 aprile 2000.

Art.  7

Vengono soppressi il 2° e 3° comma dell'art. 13 del decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000.

Art.  8

Per quanto non specificato nella presente ordinanza, restano invariati gli artt. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del decreto n. 553/XVIII-XVII del 25 ottobre 2000.

Art. 9

Alla presente ordinanza è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 agosto 2002.
  Il Vice Commissario: CROSTA  


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