REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 OTTOBRE 2002 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 ottobre 2002, n. 14.
Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole del l'infanzia, elementari e secondarie  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 9 agosto 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Joppolo Giancaxio e nomina del commissario straordinario  pag.


ORDINANZA COMMISSARIALE 16 luglio 2002.
Autorizzazione alla Enviroil Italia S.p.A. per la realizzazione di un impianto di recupero di oli minerali esausti in Gela  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 24 luglio 2002.
Autorizzazione all'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico  pag. 12 


DECRETO 26 luglio 2002.
Costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Marosa, in agro di Godrano  pag. 12 


DECRETO 26 luglio 2002.
Revoca del decreto 25 settembre 1995, relativo a riconoscimento di allevamento del coniglio selvatico in agro di Racalmuto  pag. 13 


DECRETO 30 luglio 2002.
Riconoscimento all'associazione ambientalista Centro turistico studentesco e giovanile, con sede in Roma.
  pag. 13 


DECRETO 6 agosto 2002.
Graduatoria integrativa dei progetti relativi alla misura 4.09 del P.O.R. Sicilia 2000-2006  pag. 14 

DECRETO 9 agosto 2002.
Determinazione del premio e delle procedure per l'ab battimentodeibovinieovicapriniadulti.
  pag. 15 


DECRETO 19 agosto 2002.
Modifica delle graduatorie dei cacciatori residenti al di fuori della Regione siciliana per la stagione venatoria 2002/2003  pag. 16 


DECRETO 22 agosto 2002.
Direttive relative alla redazione dell'inventario forestale regionale e della carta forestale della Regione siciliana  pag. 17 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 5 agosto 2002.
Graduatoria dei progetti a valere della misura 3.08 "Promozione dell'istruzione e della formazione permanente" ammissibili a finanziamento e non ammissibili.
  pag. 20 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 30 luglio 2002.
Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 54 


DECRETO 1 agosto 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la signora Gulino Maria per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 55 


DECRETO 5 agosto 2002.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 56 

DECRETO 8 agosto 2002.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 59 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 9 luglio 2002.
Elenco delle imprese ammesse al contributo una tantum di cui all'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, delle imprese non ammesse e di quelle sospese  pag. 61 


DECRETO 31 luglio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Tape Sud, con sede in Valguarnera Caropepe, e nomina del commissario liquidatore  pag. 65 


DECRETO 1 agosto 2002.
Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a valere della misura 4.3.1. sottomisura d - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura investimenti produttivi del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
  pag. 66 


DECRETO 7 agosto 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Erice Touring, con sede in Erice, e nomina del commissario liquidatore  pag. 67 


DECRETO 16 settembre 2002.
Modifica del decreto 29 marzo 2002, concernente disposizioni sull'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani a decorrere dall'anno 2002  pag. 67 


DECRETO 17 settembre 2002.
Proroga del termine dell'interruzione tecnica delle attività di pesca, limitatamente alle imbarcazioni iscritte presso gli uffici marittimi di Lipari, Ustica e Lampedusa  pag. 68 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 7 agosto 2002.
Direttive per la presentazione di progetti finalizzati all'apertura di nuove strutture di accoglienza destinate al mantenimento ed assistenza di soggetti con handicap grave privi di supporto familiare  pag. 68 

Assessorato dell'industria

DECRETO 9 luglio 2002.
Approvazione del piano di finanziamento dei progetti relativi alla realizzazione della rete metanifera previsti dalla misura 1.16 del POR Sicilia 2000/2006.
  pag. 73 

Assessorato della sanità

DECRETO 1 agosto 2002.
Integrazione del decreto 26 febbraio 2002, relativo all'istituzione del Centro regionale per i trapianti.
  pag. 76 

DECRETO 1 agosto 2002.
Vaccinazione contro il carbonchio ematico del bestiame recettivo in alcuni comprensori delle Aziende unità sanitarie locali n. 3 di Catania, n. 4 di Enna e n. 6 di Palermo  pag. 76 


DECRETO 1 agosto 2002.
Autorizzazione al Centro scolastico Don Bosco di Fate bene fratelli s.r.l. di Catania ad istituire un corso biennale sperimentale di ottici per l'anno scolastico 2002/2003 e 2003/2004  pag. 78 


DECRETO 5 agosto 2002.
Integrazione del decreto 18 gennaio 2002, contenente l'elenco dei centri provinciali autorizzati alla prescrizione e dispensazione degli interferoni per la cura della sclerosi multipla  pag. 78 


DECRETO 7 agosto 2002.
Determinazione dei posti letto e delle rette in R.S.A. per anziani non autosufficienti e disabili.
  pag. 79 


DECRETO 30 settembre 2002.
Parziale modifica ed integrazione del decreto 12 ago sto 2002, concernente disposizioni per il con te ni men to della spesa sanitaria nella Regione siciliana.
  pag. 82 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 10 luglio 2002.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Caltabellotta  pag. 83 


DECRETO 17 luglio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle pre scrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Terme Vigliatore  pag. 87 


DECRETO 23 luglio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Ramacca  pag. 102 


DECRETO 29 luglio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Ucria  pag. 106 


DECRETO 7 agosto 2002.
Integrazione del decreto 5 marzo 2002 di approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Sciara  pag. 115 


DECRETO 7 agosto 2002.
Autorizzazione del progetto della Omnitel Pronto Italia S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base nel comune di Basicò  pag. 116 

DECRETO 7 agosto 2002.
Calendario per la presentazione delle istanze di autoriz zazione integrata ambientale per alcune categorie di attività industriali  pag. 117 


DECRETO 12 agosto 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica  pag. 117 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 13 maggio 2002.
Approvazione del programma regionale di spesa relativo al completamento della darsena turistica di S. Marina Salina a valere della misura 4.20 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 119 


DECRETO 12 giugno 2002.
Ammissione a finanziamento del progetto relativo al completamento della darsena turistica, III lotto, del porto di S. Marina di Salina  pag. 121 


DECRETO 17 giugno 2002.
Modifica del decreto 16 novembre 2001, concernente approvazione del piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Sicilia  pag. 123 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Istituzione della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali  pag. 126 
Costituzione del Comitato tecnico regionale per la polizia municipale  pag. 126 
Rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Ecofin s.r.l., con sede in Catania, per la gestione dell'impianto di deposito di rifiuti  pag. 126 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti riconoscimento di associazioni di produttori  pag. 126 
Revoca del riconoscimento all'associazione di produttori denominata Associazione interprovinciale produttori cerealicoli diEnna  pag. 127 

Sostituzione di un componente della commissione consultiva per l'applicazione delle sanzioni ai frantoi oleari.
  pag. 127 

Riconoscimento di acquirente di latte bovino alla ditta Caseificio dei Nebrodi di Calandra Sebastianella Michele & C. s.n.c., con sede in Nicosia e iscrizione al relativo albo.
  pag. 127 
Disposizioni per la sostituzione nel tesserino venatorio 2002-2003 dell'ambito territoriale di caccia di Palermo 3 con un altro ambito a scelta del cacciatore regionale per la caccia alla sola selvaggina migratoria  pag. 127 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Dichiarazione di pubblica utilità del complesso archeologico Monte Castello, Grotticelle, Pizzo D'Aquila e Costa Fico, nel comune di S. Angelo Muxaro  pag. 127 
Dichiarazione di pubblica utilità del complesso archeologico Pietra Rossa  pag. 127 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Istituzione del tavolo di concertazione in materia di pesca marittima denominato Tavolo azzurro  pag. 128 
Istituzione del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche del commercio  pag. 128 
Istituzione del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche della cooperazione  pag. 128 
Istituzione del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche della promozione  pag. 128 
Istituzione del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche dell'artigianato  pag. 129 
Istituzione della commissione di studio per la riforma delle Camere di commercio siciliane  pag. 129 

Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali, programmati dalla C.I.D.E.C., con sede in Catania.
  pag. 129 

Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali, programmati dalla IS.FO.TER., con sede in Catania.
  pag. 129 
Proroga della gestione commissariale della cooperativa Il Capriolo, con sede in Messina  pag. 129 
Revoca degli organi sociali della cooperativa Labor, con sede in Montevago, e nomina del commissario straordinario  pag. 129 
Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa Leone Azzurro centro manutenzione e pulizia, con sede in Leonforte  pag. 129 

Nomina di un componente del Tavolo azzurro.
  pag. 129 
Conferma temporanea dell'incarico del commissario ad acta presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione  pag. 129 

Assessorato dell'industria:
Trasferimento ed intestazione della concessione per lo sfruttamento delle acque termominerali denominata "Bagni di Segesta"  pag. 130 

Rivalutazione dei canoni superficiari di cui all'art.19, commi 1 e 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
  pag. 130 

Assessorato dei lavori pubblici:
Trasferimento di titolarità del beneficio costruttivo dell'impresa Lascari Giovan Battista alla Euroimpresa edile s.r.l., con sede in Piana degli Albanesi  pag. 130 
Deposito di somme relative alle indennità provvisorie di espropriazione di beni immobili per il completamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto ricadenti nei comuni di Castiglione di Sicilia e Linguaglossa  pag. 130 
Determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione di beni immobili per il completamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto ricadenti nei comuni di Castiglione di Sicilia e Linguaglossa  pag. 130 
Avviso relativo alla richiesta di autorizzazione alle imprese per l'in stallazione di impianti di riscaldamento a gas metano, legge regionale 1 settembre 1993, n. 25  pag. 131 

Assessorato della sanità:
Iscrizione all'albo regionale degli enti ausiliari della struttura residenziale gestita dall'Associazione casa famiglia Rosetta, ubicata in Caltanissetta, contrada Bagno.  pag. 131 

Riconoscimento di idoneità all'impianto della ditta Sicilpolli s.a.s. di Parla Anna & C., sito nel comune di Canicattì.
  pag. 131 
Autorizzazione all'AVIS di Giarratana al trasferimento dei locali dell'unità di raccolta fissa  pag. 131 
Sospensione del riconoscimento al deposito frigorifero di carni rosse della ditta Marsacarni Import-Export s.r.l., con sede in Marsala  pag. 131 
Affidamento della direzione tecnica del magazzino della società Sofad s.r.l., con sede in Misterbianco  pag. 131 

Autorizzazione ad effettuare la pubblicità sanitaria di un ambulatorio veterinario sito in Barcellona Pozzo di Gotto.
  pag. 131 
Autorizzazione ad effettuare la pubblicità sanitaria di un ambulatorio veterinario sito in Caltanissetta  pag. 131 
Rettifica del nominativo del direttore tecnico della società Carlisi s.r.l., con sede in Palermo  pag. 132 
Revoca dei decreti 13 luglio 1998, 26 luglio 2000 e 30 aprile 2001, relativi all'autorizzazione alla ditta Bio-Dist s.r.l., con sede in Catania, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali omeopatiche  pag. 132 

Autorizzazione al trasferimento del magazzino della società Omeofarmed Catania s.r.l. nei locali siti in Catania.
  pag. 132 
Autorizzazione all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale in località Casuzze-Punta Secca del comune di Santa Croce Camerina  pag. 132 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Fondachello del comune di Mascali ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione  pag. 132 

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di Favignana e inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione.
  pag. 132 
Finanziamento al comune di Valderice per lavori di sistemazione del canale Locosecco  pag. 132 
Modifica al regolamento edilizio del comune di Casteltermini  pag. 132 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Torretta  pag. 132 
Autorizzazione alla ditta Angelo Morettino S.p.A. con sede in Palermo, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di torrefazione  pag. 132 
Giudizio di compatibilità ambientale alla società Italcementi S.p.A. per il proseguimento di coltivazione di una cava in territorio di Catania  pag. 133 
Autorizzazione allo stabilimento Terme segestane di Buffa Rosaria & C. s.n.c., con sede in Castellammare del Golfo, per lo scarico di acque reflue  pag. 133 
Variante al programma di attuazione della rete fognante del comune di Maniace  pag. 133 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Bando pubblico per l'attuazione dei PIT a valere sulla misura 4.18 - Azioni pubbliche. Modalità di attuazione e direttive per la presentazione dei progetti esecutivi  pag. 133 

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Ragusa.
  pag. 134 
Nomina del commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Caltagirone  pag. 134 

Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.
  pag. 134 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 13 settembre 2002, n. 19.
Direttive e procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico-finanziaria degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) - Piano formativo 2000/2001  pag. 135 

Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 13 settembre 2002, n. 11.
Direttive in ordine alla rimodulazione dei progetti relativi a finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di strutture residenziali o aperte in favore di anziani, minori, disabili e soggetti portatori di handicap.  pag. 166 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Presidenza

Progetti Integrati Territoriali. Avviso pubblico multiasse e multimisura per interventi attivabili attraverso regimi di aiuto  pag. 167 
Progetti Integrati Territoriali. Avviso pubblico multiasse e multimisura per interventi attivabili attraverso azioni pubbliche  pag. 167 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 22 giugno 2001, n. 18.
Disposizioni attuative della misura 4.2.5. "Sostegno e tutela delle attività forestali". P.O.R. Sicilia 2000/2006.
  pag. 167 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 3 ottobre 2002, n. 14.
Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole del l'infanzia, elementari e secondarie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Finalità

1.  La Regione riconosce e garantisce la libertà della famiglia nell'educazione dei figli e il diritto allo studio per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 2, 30, 31 e 33 della Costituzione.
2.  Al fine di favorire l'esercizio di tale libertà la Regione promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena attuazione dei principi indicati al comma 1. La Regione, inoltre, combatte, ai fini della tutela dei fanciulli e dei giovani, ogni forma di sfruttamento minorile e giovanile e di lavoro nero, illegale e sottopagato, utilizzando le strutture e gli uffici periferici preposti alla prevenzione e repressione di tali fenomeni.
3.  La Regione riconosce e tutela il diritto dei fanciulli alla crescita equilibrata della loro persona nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 8.33 e 8.37 della Carta Europea dei diritti del fanciullo dell'8 luglio 1992.
4.  La Regione garantisce su tutto il suo territorio il diritto allo studio e promuove ogni condizione affinché tale diritto possa essere esercitato da tutti i cittadini a prescindere dal sesso, dal credo religioso, dalle opinioni politiche, dalla razza e dalle condizioni socio-economiche.
5.  La Regione riconosce il ruolo centrale del sistema nazionale di istruzione nell'educazione e nella formazione dei cittadini nelle diverse età, scolare e adulta.
6.  Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a garantire il diritto allo studio e la qualità dell'offerta formativa nella Regione siciliana. Tali interventi sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali e statali in materia.
Art. 2.
Destinatari degli interventi

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alle famiglie, agli studenti e agli altri soggetti che esercitano la potestà parentale per figli a carico che frequentino scuole dell'infanzia, di base e secondarie.
2.  Accedono agli interventi previsti dalla presente legge anche i soggetti di nazionalità straniera, quelli ai quali sia stata riconosciuta la condizione di apolide o di rifugiato politico o il permesso di soggiorno, secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie.
3.  Nel caso di interventi in favore di portatori di handicap non tutelati da nucleo familiare i contributi sono erogati secondo le norme del codice civile.
Art. 3.
Buono scuola

1.  Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione eroga in favore dei soggetti indicati dall'articolo 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo annuo denominato "buono scuola" destinato a concorrere, sino ad un massimo del 75 per cento, e per un importo comunque non superiore a 1.500 euro per ogni buono, alle spese di frequenza, o per tasse e contributi disposti dalle scuole dell'infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie, effettivamente sostenute per ciascun figlio durante l'anno scolastico.
2.  Il contributo è pari al 90 per cento delle spese sostenute, nei limiti dell'importo massimo stabilito al comma 1, per la frequenza di soggetti portatori di handicap.
3.  Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati in particolare:
a)  il limite di reddito per l'accesso al buono, da definire mediante sommatoria del quoziente familiare da attribuire a ciascuno dei componenti a carico del nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel caso di componente interessato alla frequenza scolastica, e con priorità per le situazioni di maggiore svantaggio economico;
b)  la quota percentuale di copertura delle spese, da articolare, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1, in due o più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo i parametri di cui alla precedente lettera a);
c)  le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono e l'eventuale franchigia da applicare;
d)  le procedure e i termini d'inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dei buoni scuola;
e)  le eventuali deroghe all'obbligo di frequenza presso lo stesso istituto per l'intero anno scolastico;
f)  i criteri di rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.
Art. 4.
Vigilanza e controllo

1.  In sede di valutazione sull'attuazione della presente legge, l'Osservatorio regionale permanente per la dispersione scolastica, istituito presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è integrato da cinque rappresentanti di associazioni delle famiglie, scolastiche, sindacali e professionali degli insegnanti, di rilievo nazionale presenti nel territorio della Regione. Tra i compiti dell'Osservatorio regionale rientra il monitoraggio dell'offerta formativa fornita dalla scuola statale e paritaria.
2.  E' istituito presso il Dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione un servizio con compiti ispettivi e di vigilanza da svolgere con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con gli organi dello Stato presenti nel territorio regionale, al fine di assicurare nel comparto scuola il rispetto della normativa regionale o statale in materia di diritto allo studio, parità scolastica ed erogazione del buono scuola.
3.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea re gionale siciliana, a conclusione di ogni anno scolastico, una relazione sull'attività di vigilanza e sui dati di applicazione della presente legge.
Art. 5.
Decorrenza degli interventi

1.  Gli interventi previsti dalla presente legge e coordinati con il decreto del Presidente della Regione, di cui al comma 3 dell'articolo 3, sono attuati a partire dall'anno scolastico 2002-2003.
Art. 6.
Interventi per il diritto allo studio

1.  La Regione siciliana, in collaborazione con gli Enti locali, con le Autonomie scolastiche e con le organizzazioni no profit del settore, promuove interventi volti a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.
2.  Ad integrazione degli interventi già previsti dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di libri di testo; sussidi didattici; borse di studio; scambi culturali e viaggi d'istruzione; educazione permanente e legalità; servizi di ristorazione e trasporti; obbligo scolastico e formativo, il Presidente della Regione, con decreto adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, individua l'importo e le modalità di erogazione, attraverso le istituzioni scolastiche statali, di un assegno una tantum da destinare in favore delle famiglie e degli altri soggetti indicati all'articolo 2, in condizione di disagio economico.
3.  Il reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno una tantum è determinato dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 dell'articolo 3.
4.  L'importo dell'assegno non può superare l'ammontare di 750 euro e, in caso di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare che frequentino scuole statali di ogni ordine e grado, non può superare l'ammontare di 500 euro per ciascun soggetto.
Art. 7.
Tassa rifiuti solidi urbani. Annualità pregresse

1.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed am bientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Sicilia per il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo fino all'anno 2000.
Art. 8.
Modifiche di norma e proroga di termini

1.  Il comma 36 dell'articolo 56 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è così sostituito:
"36. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 è così modificato: Le norme di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2002, con esclusione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 che entreranno in vigore alla data del 1° ottobre 2004. Nella fase transitoria l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione continua a svolgere i compiti e le funzioni per l'organizzazione della rete scolastica, sulla base delle proposte formulate dai dirigenti degli uffici scolastici periferici del Ministero della pubblica istruzione, previo parere dei consigli scolastici provinciali, sentite le associazioni dei dirigenti scolastici".
Art. 9.
Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori

1.  Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, sono sostituiti dal seguente:
"Art. 1. - 1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica.
2.  Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1 gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie.
3.  Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi.
4.  In alternativa, ove tale scelta risulti economicamente più vantaggiosa o funzionale, il sindaco eroga agli interessati, che sceglieranno autonomamente le modalità di trasporto, un contributo pari al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea.
5.  Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana.
6.  Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente.
7.  Per l'anno 2002 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8".
Art. 10.
Ulteriore contributo per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola media inferiore

1.  A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003 è erogato nei limiti dell'attuale stanziamento di bilancio a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 per la frequenza della prima, seconda e terza classe della scuola media inferiore, un contributo aggiuntivo pari al 30 per cento di quello spettante ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57.
2.  Il contributo è erogato a favore dei soggetti medesimi il cui indicatore della situazione economica equivalente per l'anno 2001 non sia superiore a euro 14.177,25. Negli anni scolastici successivi si farà riferimento al l'anno fiscale immediatamente precedente. L'indicatore della situazione economica equivalente è determinato con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001.
Art. 11.
Museo interdisciplinare

1.  All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è aggiunta la seguente lettera:
e)  Museo regionale di storia naturale e mostra permanente del carretto siciliano di Terrasini.
2.  All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è abrogata la lettera l).
Art. 12.
Stamperia regionale Braille

1.  Gli avanzi di amministrazione discendenti dai contributi per gli anni 1998, 1999 e 2000 di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, concessi all'Unione Italiana Ciechi per il funzionamento della stamperia regionale Braille, possono essere utilizzati per acquisto di immobili, lavori di riattamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria anche degli immobili di proprietà dell'Unione Italiana Ciechi ed utilizzati esclusivamente per l'attività ed il funzionamento della stamperia regionale Braille.
2.  Gli immobili, eventualmente già acquistati o da acquistare con tali fondi, restano comunque acquisiti al patrimonio della Regione siciliana e sono concessi in uso gratuito all'Unione Italiana Ciechi per le finalità connesse al funzionamento della stamperia regionale Braille.
Art. 13.
Ulteriori finanziamenti per le scuole materne ed elementari

1.  Per l'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole materne non statali è autorizzata per l'anno 2002 l'ulteriore spesa di 2.221 migliaia di euro da iscrivere all'U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373701). All'onere di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1015 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:
-  U.P.B. 9.2.1.1.2 (capitolo 372514) + 130 migliaia di euro;
-  U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373702) + 4.127 migliaia di euro.
3.  Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1015 del bilancio della Regione per l'eser cizio finanziario medesimo.
Art. 14.
Norma finanziaria

1.  Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate per l'esercizio 2002 le seguenti spese:
a)  per le finalità dell'articolo 3, comma 1: 17 milioni di euro;
b)  per le finalità dell'articolo 4, comma 1: 140 mila euro;
c)  per le finalità dell'articolo 6: 10 milioni di euro;
d)  per le finalità dell'articolo 7: 500 mila euro.
2.  Agli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'eser cizio 2002, quanto a 20.140 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704, accantonamento 1010 e quanto a 7.500 migliaia di euro con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2. - capitolo 215704 - accantonamento 1015 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3.  Per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 la spesa, valutata in 65.090 migliaia di euro per ciascuno dei predetti anni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.02.01, accantonamento 1010.

Art. 15.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 ottobre 2002.
  CUFFARO 
Assessore regionale per i beni culturali  GRANATA ed ambientali e per la pubblica istruzione 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 3:
I punti 8.33. e 8.37 della Carta Europea dei diritti del fanciullo così, rispettivamente, dispongono:
"8.33. ogni fanciullo deve disporre di servizi sociali adeguati nell'ambito familiare, scolastico e del reinserimento sociale".
"8.37. ogni fanciullo ha diritto all'istruzione; gli Stati membri devono assicurare a ogni fanciullo un'istruzione primaria, obbligatoria e gratuita; gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire a tutti la possibilità di accesso all'istruzione secondaria e universitaria; l'istruzione dei fanciulli deve favorire allo stesso tempo la loro preparazione alla vita attiva e lo sviluppo della loro personalità e ispirarsi al rispetto sia dei diritti dell'uomo che delle differenze culturali nazionali di altri paesi o regioni, e all'eliminazione del razzismo e della xenofobia; tale istruzione deve inoltre permettere la conoscenza delle modalità di funzionamento della vita politica e sociale; l'ammissione di un fanciullo a qualunque istituto che si avvalga di finanziamenti pubblici non può dipendere dalla situazione economica dei genitori, dalle loro origini sociali, razziali o etniche, dal loro orientamento sessuale né dal fatto che siano o meno credenti; tutti i bambini hanno diritto a ricevere una idonea informazione ed educazione sessuale; la formazione scolastica di un fanciullo non può essere limitata o interrotta a causa di malattie non infettive o non contagiose per gli altri fanciulli; è compito degli Stati membri proteggere particolarmente i fanciulli, in rapporto alla loro età, dai messaggi pornografici e violenti;".
Nota all'art. 8:
L'art. 56 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, reca: "Abrogazioni e modifiche di norme e proroga termini".
Nota all'art. 10, comma 1:
L'art. 17 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, così dispone:
"A decorrere dall'anno scolastico 1986-1987 il contributo previsto dall'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 68 è elevato a lire 120 mila per gli alunni che frequentano la prima classe e a lire 80 mila per quelli che frequentano la seconda e terza classe.".
Nota all'art. 10, comma 2:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2001, n. 155, reca: "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.".
Nota all'art. 11, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, per effetto dell'integrazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"1.  A modifica ed integrazione della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono trasformati in musei interdisciplinari i seguenti musei:
a)  Museo regionale di Messina;
b)  Galleria di Palazzo Bellomo di Siracusa;
c)  Galleria di Palazzo Abatellis di Palermo;
d)  Museo regionale di Trapani;
e)  Museo regionale di storia naturale e mostra permanente del carretto siciliano di Terrasini.".
Nota all'art. 11, comma 2:
L'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, per effetto dell'abrogazione operata dall'articolo che qui si annota, è il se guente:
"1. Sono istituiti musei regionali interdisciplinari nelle città di Caltanissetta, Enna, Catania e Ragusa.
2.  Assumono carattere di museo regionale le seguenti istituzioni:
a)  Antiquarium di Aidone;
b)  Antiquarium di Gela;
c)  Antiquarium di Tindari - Patti;
d)  Antiquarium di Tusa;
e)  Antiquarium di Giardini Naxos;
f)  Antiquarium di Himera;
g)  Antiquarium di Marianopoli;
h)  Antiquarium di Favignana;
i)  Antiquarium di Lampedusa;
l)  (......);
m)  Museo di Sciacca;
n)  Museo naturalistico "Cave di Cusa";
o)  Museo archeologico - Lilibeo Marsala;
p)  Casa-Museo Verga di Catania;
q)  Casa-Museo di Palazzolo Acreide;
r)  Museo di Adrano;
s)  Museo Palazzo Mirto di Palermo;
t)  Museo Osservatorio Paleontologico di Palermo;
u)  Museo della Pomice di Lipari;
v)  Villa imperiale di Piazza Armerina;
z)  Museo del sale di Trapani;
-  Museo geologico G. G. Gemmellaro, con sede in Pa lermo.
3.  Sono, altresì, istituiti il museo regionale delle miniere in Caltanissetta, con sede nelle miniere Gessolungo, La Grasta e Trabia-Tallarita di Riesi, il museo regionale delle miniere di Agrigento, con sede in Ciavolotta, la miniera-museo di Cozzo Disi, il museo regionale naturale di Pantalica, il museo regionale del territorio di Messina, il museo regionale del Barocco in Noto e il museo delle tradizioni silvo-pastorali in Mistretta, nonché il museo regionale naturale e delle miniere di asfalto di Castelluccio e della Tabuna, in provincia di Ragusa e il museo del carrubo, delle arti e degli strumenti del lavoro rurale di Vittoria.
4.  Nelle more del verificarsi delle condizioni per la gestione da parte della Regione dei sopraddetti musei, la gestione degli stessi può essere affidata ai comuni interessati e l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autoriz zato ad erogare ai comuni medesimi i contributi di cui all'art. 11.
5.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per la celebrazione di Salvatore Quasimodo nella ricorrenza del novantesimo anniversario della nascita del poeta, è autorizzato a istituire a Modica anche attraverso l'acquisizione della casa natale del poeta una biblioteca-museo regionale.
6.  La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è affidata all'AFDRS.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 286
Norme per l'erogazione del "buono scuola".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione (Granata) il 13 dicembre 2001.
D.D.L. n. 110
Interventi in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie ed istituzione di buoni scuola.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres e Catania Giuseppe il 26 luglio 2001.
Trasmessi alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) rispettivamente il 21 dicembre 2001 e il 19 settembre 2001.
Esaminato nelle sedute n. 33 del 23 luglio 2002, n. 34 del 24 luglio 2002 e n. 36 del 30 luglio 2002.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 36 del 30 luglio 2002.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 70 del 31 luglio 2002.
Esaminati ed abbinati nella seduta n. 38 del 10 settembre 2002.
Esitato per l'Aula il testo coordinato nella seduta n. 38 del 10 settembre 2002.
Relatore: Nicola Leanza.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 81 del 12 settembre 2002, n. 82 del 17 settembre 2002, n. 83 del 19 settembre 2002, n. 84 del 24 settembre 2002, n. 85 del 25 settembre 2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 85 del 25 settembre 2002.
(2002.40.2363)
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DECRETO PRESIDENZIALE 9 agosto 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Joppolo Giancaxio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota fax, prot. n. 3590 dell'1 agosto 2002, con la quale il segretario comunale di Joppolo Giancaxio ha comunicato che il sindaco, sig. Carmelo Infantino, ha rassegnato le dimissioni dalla carica in data 1 agosto 2002;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale;
Considerato che nelle more del rinnovo congiunto, le competenze del sindaco e della giunta municipale, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge regionale n. 35/1997, sono esercitate da un commissario straordinario nominato a norma dell'art. 55 dell'ordinamento regionale degli enti locali, come modificato dall'art. 14 della citata legge regionale n. 30/2000;
Considerato che si deve provvedere contestualmente a determinare il compenso da attribuire al commissario straordinario;
Viste le determinazioni della Giunta regionale n. 97 dell'11 marzo 1981, n. 415 del 21 dicembre 1985, n. 280 dell'8 agosto 1988, n. 74 del 23 febbraio 2000, relative all'attribuzione ai funzionari incaricati di gestione commissariale di comuni e province, del compenso mensile, a carico dell'ente locale, in aggiunta al trattamento di missione;
Considerato, conseguentemente, che il compenso da attribuire al commissario straordinario, tenuto conto degli organi che sostituisce e della popolazione residente nel comune di Joppolo Giancaxio è quello previsto per la fascia fino a 3000 abitanti;
Ritenuto di dovere determinare il compenso da corrispondere al commissario straordinario nella misura mensile lorda di E 844,61;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta municipale del comune di Joppolo Giancaxio.

Art. 2

Nominare il dr. Leone Giovanbattista commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000 contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario è dovuto il compenso di E 844,61 oltre il trattamento di missione a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 9 agosto 2002.
  CUFFARO 
  D'AQUINO 

(2002.33.2035)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 16 luglio 2002.
Autorizzazione alla Enviroil Italia S.p.A. per la realizzazione di un impianto di recupero di oli minerali esausti in Gela.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2002.33.2039)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 24 luglio 2002.
Autorizzazione all'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente di questo servizio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota dell'I.N.F.S. n. 7443/T-C1 del 7 novembre 2001, relativa alle direttive tendenti ad uniformare il periodo di validità delle autorizzazioni per gli inanellatori;
Vista la nota prot. 4526/T-C1 del 4 giugno 2002 dell'Istituto nazionale della fauna selvatica Alessandro Ghigi, con la quale viene richiesta l'autorizzazione a favore del sig. Cortone Giuseppe per la cattura temporanea e l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico tramite l'utilizzo di Mist nets-trappole per anatidi - richiami elettroacustici per: quaglia (coturnix coturnix), re di quaglie (crex crex), limicoli, strigiformi, succiacapre (caprimulgus eoropaeus) e stampi per anatidi e limicoli - anatre germanate quali richiamati per gli anatidi;
Considerato che nelle more che venga insediato l'Osservatorio faunistico siciliano, al quale è stato affidato, tra l'altro, il compito di coordinamento dell'attività di inanellamento, esistono nella fattispecie le condizioni per rilasciare al sig. Cortone Giuseppe specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge regionale n. 33/1997;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Cortone Giuseppe, nato a Cosenza il 3 luglio 1953, titolare di regolare permesso di inanellamento a scopo scientifico di tipo "A", è autorizzato ad effettuare catture temporanee, per l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico nell'ambito del territorio della Regione siciliana, mediante l'utilizzo di richiami acustici di tipo Mist nets, trappole per anatidi e richiami elettroacustici per quaglia, re di quaglie, limicoli, strigiformi, succiacapre e stampi per anatidi e limicoli - anatre germanate quali richiami per gli anatidi.

Art. 2

La presente autorizzazione è valida sino al 31 dicembre 2002. L'eventuale utilizzo di metodi diversi da quelli indicati nel precedente articolo dovrà essere preventivamente concordato con l'INFS.

Art. 3

Gli animali catturati ed inanellati entro il 31 dicembre 2002, effettuati i rilevamenti necessari, dovranno essere rilasciati sul luogo immediatamente dopo le previste misurazioni e pesature.

Art. 4

A conclusione delle operazioni di cui al precedente articolo sarà cura del sig. Cortone Giuseppe inviare a questo Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali, servizio 11°, una relazione dettagliata sull'attività svolta nonché resoconto all'INFS.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 luglio 2002.
  ALBANESE 

(2002.32.2007)
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DECRETO 26 luglio 2002.
Costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Marosa, in agro di Godrano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il piano regionale faunistico venatorio;
Visto il decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la richiesta avanzata dalla sig.ra Barna Donatella, nata a Palermo il 24 gennaio 1966 e ivi residente in via Principe di Paternò, 18, di istituzione di un'azienda faunistico-venatoria in agro di Godrano (PA) contrada Marosa;
Visto il piano di intervento sulla presenza faunistica;
Visto il piano di abbattimento;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria Marosa;
Vista la proposta della predetta ripartizione faunistico-venatoria di Palermo datata 22 maggio 2002, prot. n. 1504;
Vista la nota n. prot. 5615/T-B97a del 10 luglio 2002, con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso favorevolmente il proprio parere in ordine all'istituzione della predetta azienda faunistico-venatoria;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Palermo, prot. n. CER/21742/2002/CPA0004 del 24 luglio 2002, dal quale si rileva, tra l'altro, il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' costituita l'azienda faunistico-venatoria Marosa in agro di Godrano (PA) A.T.C. (PA1) contrada omonima, estesa complessivamente Ha. 218.86.42, comprendente le particelle 137 e 138 del foglio di mappa n. 9; le particelle 11, 14 (in parte), 15, 18, 23, 26, 42, 44, 45, 47, 51 (in parte), 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 93, 94, 95, 96 e 151 (in parte) del foglio di mappa n. 10; le particelle 4, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27 del foglio n. 11 del catasto terreni del comune di Godrano.

Art.  2

E' fatto obbligo alla sig.ra Barna Donatella, nata a Palermo il 24 gennaio 1966 e ivi residente in via Principe di Paternò, 18, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art.  3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art.  4

La ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 2002.
  ALBANESE 

(2002.32.1959)
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DECRETO 26 luglio 2002.
Revoca del decreto 25 settembre 1995, relativo a riconoscimento di allevamento del coniglio selvatico in agro di Racalmuto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001 di ap provazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto il decreto n. 2002 del 25 settembre 1995 di riconoscimento dell'allevamento contadino a scopo alimentare in agro di Racalmuto, in testa ai sigg.ri Agrò Leonardo e Carmelo;
Vista la comunicazione effettuata dai sigg.ri Agrò Leonardo e Carmelo alla ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, competente per territorio, con la quale viene espressa la rinuncia al decreto di autorizzazione testé citato;
Vista la nota n. prot. 2734 del 26 giugno 2002 della ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, con la quale viene proposta la revoca del predetto decreto;
Ritenuto di dovere accogliere la proposta della predetta ripartizione e di revocare il decreto n. 2002 del 26 giugno 2002;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è revocato il decreto n. 2002 del 25 settembre 1995 di riconoscimento dell'allevamento contadino all'iniziativa dei sigg. Agrò Leonardo e Carmelo di produrre il coniglio selvatico a scopo alimentare in agro di Racalmuto.

Art. 2

Il terreno interessato dall'iniziativa è restituito alla libera fruizione faunistico-venatoria, ove non sussistano divieti per motivi diversi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 2002.
  ALBANESE 

(2002.32.1960)
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DECRETO 30 luglio 2002.
Riconoscimento all'associazione ambientalista Centro turistico studentesco e giovanile, con sede in Roma.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente di questo servizio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, i commi 3 e 3 bis dell'art. 34 della predetta legge regionale n. 33/97;
Vista l'istanza datata 30 aprile 2002, pervenuta presso questo Assessorato il 6 maggio 2002, introitata in data 13 maggio 2002 dal servizio 11°, protocollo n. 2387, con la quale l'associazione naturalistica Centro turistico studentesco e giovanile, con sede legale in via Andrea Vesalio, 6, Roma, ha chiesto il riconoscimento in forza della vigente normativa sopra richiamata;
Visto l'atto costitutivo della predetta associazione naturalistica, stipulato in data 30 gennaio 1974 innanzi al notaio dr. Roberto Franci, in Roma, recante il numero di repertorio 194964, n. 10079 di raccolta;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 865/SCOC/92, del 26 giugno 1992, con il quale il centro turistico studentesco e giovanile ha ottenuto il riconoscimento quale associazione di protezione ambientale;
Vista la documentazione trasmessa dall'associazione in allegato all'istanza di riconoscimento, nonché quella integrativa pervenuta con fogli datati 22 maggio 2002 e 8 luglio 2002, introitati presso il servizio 11° competente rispettivamente il 23 maggio 2002, con prot. n. 2623 ed il 18 luglio 2002 con prot. n. 3293, dalla quale si evince che la stessa associazione dispone di una presenza organizzata in Sicilia in sette province ed ha operato in Sicilia da più di cinque anni, per cui sono soddisfatte le condizioni previste dai già citati commi 3 e 3 bis dell'art. 34 della legge regionale n. 33/97;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

L'associazione ambientalista denominata Centro turistico studentesco e giovanile, con sede legale in via Andrea Vesalio, 6, Roma, è riconosciuta ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art. 34 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 luglio 2002.
  ALBANESE 

(2002.32.2006)
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DECRETO 6 agosto 2002.
Graduatoria integrativa dei progetti relativi alla misura 4.09 del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8/7/1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15/5/2000, n. 10;
Visto il Regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia FEAOG;
Visto il Regolamento CE n. 1750/1999, recante di spo sizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1257/99;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006, approvato con decisione della Commissione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, che prevede tra l'altro la realizzazione della misura n. 4.2.4. "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione" al cui finanziamento concorre il FEAOG sezione orientamento;
Visto il decreto del Presidente della Regione del 20 novembre 2000, emesso a seguito della deliberazione di Giunta di Governo n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale viene adottato il P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 che contiene disposizioni di attuazione del P.O.R. 2000/2006;
Visto il decreto n. 189 del 21 febbraio 2001, di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 2 agosto 2001, con la quale è stato adottato il Complemento di programmazione ed in particolare la mi su ra 4.09 (ex 4.2.4.) - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione (FEAOG);
Vista la circolare n. 300/Dp del 26 giugno 2001, misura 4.09 (ex 4.2.4) - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione - Procedure per l'esame delle istanze già presentate ai sensi della precedente normativa, ai fini dell'ammissibilità con i fondi recati dal P.O.R. 2000-2006, annualità 2000;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il proprio decreto n. 2975 del 31 dicembre 2001, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2002, registro 1, foglio 28, con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti presentati entro il 7 agosto 2000, selezionati conformemente ai criteri di cui alla citata circolare n. 300 del 26 giugno 2001 con una disponibilità di risorse finanziarie pari a E 25.670.000,00;
Viste le decisioni di cui al comitato di sorveglianza svoltosi in data 17 e 18 giugno 2002, con le quali è stato stabilito che l'Amministrazione procederà ad una rimodulazione finanziaria della misura 4.09, in considerazione della disponibilità di un consistente pacco progetti, il cui importo complessivo supera la dotazione indicativa della misura per l'annualità 2000;
Viste le note con le quali è stata comunicata alle ditte: associazione Piombo, associazione Fonte Verde, azienda agricola Burgio di Impera Corrado e ditta alimentari Provenzano, l'esclusione dall'elenco approvato con il citato decreto n. 2975/2001, in quanto già beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del P.O.P. Sicilia 94/99 - misura 11.2;
Visti i ricorsi gerarchici presentati dall'associazione Piombo e dall'azienda agricola Burgio di Impera Corrado;
Visti i ricorsi in opposizione presentati dalle ditte associazione agricola Fonte Verde e alimentari Pro venzano;
Considerato che l'iniziativa presentata dall'associazione Piombo è integrativa rispetto a quella già finanziata con il programma P.O.P. Sicilia 94/99, come si evince dalla relazione dei funzionari istruttori, e che per mero errore non è stata a suo tempo inserita nella graduatoria approvata con il citato decreto n. 2975/2001;
Tenuto conto che a seguito di un riesame della documentazione prodotta dalle altre ditte ricorrenti, le relative iniziative si configurano come ampliamento e completamento dell'attività, a seguito di nuove esigenze lavorative e commerciali intervenute successivamente al finanziamento già concesso nell'ambito del P.O.P. Sicilia 94/99 misura 11.2;
Considerato, inoltre, che le pratiche presentate dalle ditte associazione Piombo - associazione Fonte Verde - azienda agricola Burgio di Impera Corrado - ditta alimentari Provenzano, sono state istruite in conformità alla citata circolare n. 300 del 26 giugno 2001 e che pertanto rispondono ai requisiti di ammissibilità previsti dalla scheda della misura 4.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Viste le note nn. 12221/II del 9 luglio 2002 - 12223/II del 22 luglio 2002 - 6679/V del 22 luglio 2002 - 1281/VI 22 luglio 2002, con le quali sono stati accolti i ricorsi rispettivamente delle ditte: associazione Piombo, azien da agricola Burgio di Impera Corrado, associazione Fonte Verde, alimentari Provenzano;
Ritenuto necessario, pertanto, approvare una graduatoria integrativa della precedente approvata con il citato decreto n. 2975/2001, relativa alle suddette ditte, inserite in progressione numerica, il cui fabbisogno finanziario di spesa pubblica ammonta a E 3.295.430,15;
Considerato che il fabbisogno di spesa pubblica occorrente per il finanziamento di tutti i progetti inseriti nella graduatoria approvata con il decreto n. 2975/2001, ammonta a E 44.858.337,94 che, sommato all'importo relativo alla graduatoria integrativa pari a E 3.295.430,15, ammonta ad un totale di E 48.153.768,09;
Considerato di potere fare fronte all'ulteriore fabbisogno finanziario di E 22.483.768,09 (E 48.153.768,09 - E 25.670.000,00) sulla base della rimodulazione finanziaria della misura 4.09, con le modalità di cui alle decisioni del comitato di sorveglianza del 17 e 18 giugno 2002;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la graduatoria integrativa, di cui all'elenco allegato al presente decreto, dei progetti presentati dalle ditte: associazione Piombo - associazione Fonte Verde - azienda agricola Burgio di Impera Corrado - ditta alimentari Provenzano, selezionati conformemente ai criteri di cui alla circolare n. 300 del 26 giugno 2001, citata nelle premesse.

Art. 2

Alla concessione del finanziamento a favore dei beneficiari inseriti nella graduatoria che si approva con il presente decreto, si provvederà successivamente con singoli provvedimenti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 6 agosto 2002.
  CROSTA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 settembre 2002, reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 122.
Allegato


(2002.38.2261)
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DECRETO 9 agosto 2002.
Determinazione del premio e delle procedure per l'ab battimento dei bovini e ovicaprini adulti.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto n. 76/02, con cui il Commissario delegato per l'emergenza idrica, Presidente della Regione siciliana ha designato soggetto attuatore il Vicepresidente della Regione siciliana, Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, on. Giuseppe Castiglione;
Visto il proprio decreto n. 99083 del 26 luglio 2002, con il quale sono stati stabiliti criteri e modalità per l'utilizzazione delle risorse stanziate con l'ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002;
Ravvisata la necessità di integrare il predetto decreto, sia al fine di accelerare le procedure di abbattimento dei bovini e degli ovicaprini adulti, improduttivi nello specifico contesto zootecnico, sia al fine di recepire alcune osservazioni delle organizzazioni di categoria, Cia, Coldiretti e Confagricoltura e l'Associazione regionale al le vatori;

Decreta:
Art. 1
Determinazione premio per l'abbattimento

All'art. 3 del decreto del 26 luglio 2002, le parole "Il premio da corrispondere è 250 E/UBA" sono sostituite dalle seguenti "Il premio da corrispondere è E 250 per capo bovino abbattuto e E 25 per capo ovicaprino abbattuto".
Art. 2
Accelerazione procedure di abbattimento

Nelle more della completa definizione delle procedure di cui all'art. 3 del decreto del 26 luglio 2002, i produttori potranno procedere all'abbattimento di un numero di capi non superiore al 5% del rispettivo patrimonio zootecnico, previo nulla osta degli IPA, che sarà rilasciato a vista. Resta fermo l'obbligo di procedere all'abbattimento solo ed esclusivamente presso i macelli che saranno individuati con successivo provvedimento del soggetto attuatore.
Art. 3
Pubblicità dei provvedimenti del soggetto attuatore

Al fine di snellire le procedure di attuazione, i successivi provvedimenti del soggetto attuatore saranno pubblicati esclusivamente sul sito ufficiale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.
Copia dei provvedimenti sarà trasmessa agli uffici territoriali del Governo ed ai soggetti incaricati dell'attuazione degli interventi.
Palermo, 9 agosto 2002.
  CASTIGLIONE 

(2002.33.2027)
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DECRETO 19 agosto 2002.
Modifica delle graduatorie dei cacciatori residenti al di fuori della Regione siciliana per la stagione venatoria 2002/2003.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il contratto di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente del servizio XI faunistico venatorio, approvato con decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 22 della predetta legge che al comma 5, lett. "d", dispone che il cacciatore di altra regione viene ammesso all'Assessorato regionale dell'agri coltura e delle foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
Visto il decreto n. 622 del 18 marzo 1998, che stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori isola nonché il successivo decreto di modifica n. 2611 del 3 agosto 1998;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004;
Visto il decreto n. 324 del 19 aprile 2002, con il quale viene stabilito l'indice massimo di densità venatoria per singolo ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 2002/2003, nonché il numero massimo dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C.;
Visto il decreto n. 487 del 10 giugno 2002, con il quale sono state approvate le graduatorie relative agli ambiti territoriali di caccia per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori della Regione per l'annata venatoria 2002/2003, ai sensi dell'art. 22, comma 5, lett. d), della legge regionale n. 33/97;
Rilevato che nella graduatoria approvata relativa all'A.T.C. di Siracusa 2 non sono stati inseriti i nominativi del sig. Camera Antonio, nato a Reggio Calabria il 21 febbraio 1937 ed ivi residente in via Pio XI, dir. Gulli n. 38/B e del sig. Filomena Vitantonio, nato a Martina Franca il 16 marzo 1948 e residente a Lanzo di Martina Franca in via Tagliente, zona "G", in quanto per mero errore di dattilografia sono state indicate come data di presentazione delle istanze rispettivamente il 28 giugno 2002 anziché 28 giugno 2001 e 13 luglio 2002 anziché 13 luglio 2001;
Visto il ricorso pervenuto in data 26 luglio 2002, assunto al protocollo del servizio XI in data 29 luglio 2002, prot. n. 3419, con il quale il sig. Sergi Giovanni, nato a Melito Porto Salvo il 23 gennaio 1956 ed ivi residente in via Lembo n. 42, chiede di essere inserito nella graduatoria dell'A.T.C. di Enna 1 avendo presentato regolare istanza in data 25 settembre 2001, come risulta dalla copia dell'istanza e dall'avviso di ricevimento trasmessi dall'interessato;
Visto il ricorso pervenuto in data 12 agosto 2002, assunto al protocollo del servizio XI in data 12 agosto 2002, prot. n. 3528, con il quale il sig. Luccisano Antonino, nato a Mileto l'8 aprile 1949 ed ivi residente in via Ospedale n. 18/A, chiede di essere inserito nella graduatoria dell'A.T.C. di Enna 1 avendo presentato regolare istanza in data 26 giugno 2001, come risulta dalla copia dell'istanza e dall'avviso di ricevimento trasmessi dall'interessato;
Visto il ricorso pervenuto in data 11 luglio 2002, assunto al protocollo del servizio XI in data 16 lu glio 2002, prot. n. 3245, con il quale il sig. Brighina Alfonso, nato a Piazza Armerina il 30 luglio 1928 e residente a Varese in via Tasso, 68, chiede di essere inserito nella graduatoria dell'A.T.C. di Enna 2 avendo presentato regolare istanza in data 21 settembre 2001, come risulta dalla copia dell'istanza e dall'avviso di ricevimento della raccomandata;
Ritenuto di dovere apportare le necessarie modifiche alle graduatorie approvate con decreto n. 487 del 10 giugno 2002 e di dovere accogliere i ricorsi sopra menzionati;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Per la stagione venatoria 2002/2003 le graduatorie dei cacciatori residenti al di fuori della Regione siciliana relative agli ambiti territoriali di caccia che seguono, approvate con il decreto n. 487 del 10 giugno 2002, per le motivazioni indicate in premessa, sono modificate come appresso:
A.T.C. di Siracusa 2
Al 9° posto viene inserito, con conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del sig. Camera Antonio, nato a Reggio Calabria il 21 febbraio 1937 ed ivi residente in via Pio XI, dir. Gulli n. 38/B.
Al 19° posto viene inserito, con conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del sig. Filomena Vitantonio, nato a Martina Franca il 16 marzo 1948 e residente a Lanzo di Martina Franca in via Tagliente, zona "G";
A.T.C. di Enna 1
Al 9° posto viene inserito, con conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del sig. Luccisano Antonino, nato a Mileto l'8 aprile 1949 ed ivi residente in via Ospedale n. 18/A.
Al 66° posto viene inserito, con conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del sig. Sergi Giovanni, nato a Melito Porto Salvo il 23 gennaio 1956 ed ivi residente in via Lembo n. 42;
A.T.C. di Enna 2
Al 71° posto viene inserito, con conseguente scorrimento della graduatoria degli ammessi, il nominativo del sig. Brighina Alfonso, nato a Piazza Armerina il 30 lu glio 1928 e residente a Varese in via Tasso n. 68.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 agosto 2002.
  ALBANESE 

(2002.34.2068)
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DECRETO 22 agosto 2002.
Direttive relative alla redazione dell'inventario forestale regionale e della carta forestale della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 25 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P.Reg. n. 4313/I/1365 del 19 ottobre 2001, con il quale, in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 18 ottobre 2001, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale foreste ed è stata data, altresì, delega per l'esecuzione dei provvedimenti conseguenziali all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
Visto il decreto n. 1204 del 12 novembre 2001 dell'As sessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con cui è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento regionale foreste stipulato in data 24 ottobre 2001;
Visto il Complemento di programmazione del Piano operativo regionale (P.O.R.) Sicilia 2000/2006, approvato con delibera di Giunta regionale n. 325 del 2 agosto 2001;
Vista la circolare n. 21 del 19 luglio 2001 del dipartimento regionale foreste, relativa alla attuazione della misura 1.09 del P.O.R.;
Visto l'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
Visto il decreto n. 78 del 13 febbraio 2002, registrato presso la Corte dei conti al n. 1, foglio 31, il 21 febbraio 2002, con cui, tra l'altro, si è stabilito, nell'ambito della realizzazione del sistema informativo territoriale del Corpo forestale:
-  di procedere all'esecuzione dell'inventario forestale ed alla redazione della carta forestale;
-  di individuare due dirigenti del dipartimento con specifiche professionalità cui affidare l'incarico di redigere le direttive per la redazione dell'inventario e della carta forestali previste dal citato articolo della legge re gionale n. 16/96;
Vista la nota n. 8654 del 18 marzo 2002 del dipartimento foreste, con cui è stato dato incarico al dr. Giuseppe Giaimi ed al dr. Filippo Provitina, dirigenti superiori tecnici forestali del medesimo dipartimento, di compilare le direttive in ordine alla redazione dell'inventario forestale e della carta forestale regionali;
Vista la relazione trasmessa in data 2 maggio 2002 dai predetti dirigenti, contenente gli elementi necessari all'emanazione delle predette direttive;
Visto lo schema di decreto e le allegate direttive predisposte dal servizio programmazione e monitoraggio sul la base del predetto elaborato integrate con le forme di pubblicità, così come richiesto dalla richiamata normativa;
Considerato che la predetta proposta è stata elaborata:
-  tenendo conto della normativa vigente in materia forestale in Sicilia (legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni) ed in ambito nazionale (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227),
-  in armonia con gli impegni assunti e le indicazio ni emanate in ambiti internazionali (F.A.O. Forest Re source Assessment F.R.A. 2000);
-  in coerenza con le tecniche inventariali attualmen te adottate;
Considerato che l'elaborato in parola individua, per la definizione delle formazioni vegetali da prendere in esame, recenti classificazioni dei tipi forestali e preforestali della Sicilia effettuate dall'Università di Palermo;
Ritenuto, pertanto, di dovere approvare le direttive in ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale;
In conformità alle premesse;

Decreta:


Art. 1

Viene approvato l'allegato documento, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le direttive in ordine alla redazione dell'inventario forestale regionale ed alle forme di pubblicità dello stesso nonché in ordine alla redazione della carta forestale della Regione siciliana ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Le direttive di che trattasi verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 agosto 2002.
  SCIORTINO 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.34.2084)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 agosto 2002.
Graduatoria dei progetti presentati a valere della misura 3.08 "Promozione dell'istruzione e della formazione permanente" ammissibili a finanziamento e non ammissibili.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, per effetto della quale spetta al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
Visto il Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L161/4 del 26 giugno 1999), che detta le disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, individuando gli obiettivi che devono guidare l'indirizzo dei fondi;
Visto il Regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto il Regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e modificato con deliberazione n. 235 del 6 agosto 2001;
Visto l'avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2001, che prevede, fra l'altro, la presentazione di progetti a valere della misura 3.08 "Promozione dell'istruzione e della formazione permanente";
Viste le istanze presentate per l'ammissione a finanziamento entro il 2 luglio 2001 a valere della misura 3.08 "Promozione dell'istruzione e della formazione permanente";
Visto il decreto n. 692/6 dell'8 novembre 2001 di questo dipartimento, istitutivo del comitato di valutazione dei progetti cofinanziati F.S.E. per le misure di relativa competenza ritenuti formalmente ammissibili;
Visto il decreto n. 862 del 21 dicembre 2001, di suddivisione del suddetto comitato al suo interno in tre sottonuclei di valutazione per gruppi di misure;
Visto l'esito della valutazione effettuata dai suddetti sottonuclei da cui risultano i progetti ammissibili a finanziamento;
Visti i dati Istat per l'anno 1998 relativi alla popolazione residente sui quali si è proceduto alla suddivisione territoriale su base provinciale della dotazione finanziaria complessiva di E 5.832.000,00 così suddivisa:
-  Agrigento      E 536.544,16 
-  Caltanissetta      E 320.760,10 
-  Catania      E 1.259.712,37 
-  Enna      E 209.952,06 
-  Messina      E 775.656,23 
-  Palermo      E 1.417.176,42 
-  Ragusa      E 349.920,10 
-  Siracusa      E 466.560,14 
-  Trapani      E 495.720,15 

Visti i residui della dotazione finanziaria maturati per ogni provincia in seguito al finanziamento dei relativi progetti;
Ritenuto di dovere attribuire detti residui, di volta in volta maturatisi, fino al loro esaurimento, sulla base dei dati relativi alla popolazione residente di ciascuna provincia, addivenendo pertanto alla seguente definitiva ripartizione della dotazione finanziaria:
-  Agrigento      E 536.067,28 
-  Caltanissetta      E 317.295,37 
-  Catania      E 1.251.629,68 
-  Enna      E 206.459,22 
-  Messina      E 764.170,80 
-  Palermo      E 1.431.933,05 
-  Ragusa      E 360.819,57 
-  Siracusa      E 462.004,11 
-  Trapani      E 497.182,31 

Ritenuto, altresì, di dover procedere all'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché di quelli non ammissibili a finanziamento e dell'elenco dei progetti ritenuti non ammissibili a valutazione;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere della misura 3.08 "Promozione dell'istruzione e della formazione permanente" e ammissibili a finanziamento, in quanto collocatisi, in base al relativo punteggio, in posizione utile e cioè fino alla capienza della dotazione finanziaria prevista, di cui alla tabella A che forma parte integrante del presente decreto.

Art.  2

E' approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere della misura 3.08 "Promozione dell'istruzione e della formazione permanente" e non ammissibili a fi nan ziamento in quanto collocatisi, in base al relativo punteggio, in posizione non utile per insufficienza della dotazione finanziaria prevista, di cui alla tabella B che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3

E' approvato l'elenco dei progetti presentati a valere della misura 3.08 "Promozione dell'istruzione e della formazione permanente" e ritenuti non ammissibili a valutazione per difetto dei requisiti formali, di cui alla tabella C che forma parte integrante del presente decreto.

Art.  4

Eventuali osservazioni dovranno pervenire a questo dipartimento entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.

Art.  5

In seguito si procederà all'autorizzazione degli istituti scolastici beneficiari ad iniziare l'attività e tramite appositi provvedimenti verrà disposto il relativo finanziamento con successivo impegno delle somme necessarie sul bilancio della Regione siciliana.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 5 agosto 2002.
  LO FRANCO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 settembre 2002, reg. n. 1, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, fg. n. 187.
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(2002.38.2245)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 30 luglio 2002.
Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 4346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le Regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997";
Visto il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, di autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, con cui fra gli altri, il sig. Fiore Pietro, nella qualità di titolare della ricevitoria n. 814, sita in Palermo, via G. Roccella n. 245, codice lottomatica n. PA0809, associato alla Federazione italiana tabaccai, è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana;
Visti, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché gli artt. 4 e 5 del citato decreto n. 34 del 29 aprile 1999;
Viste le note di questo Assessorato, dipartimento finanze e credito inoltrate al predetto sig. Fiore, nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi del D.P.C.M. n. 1199, con le quali si contestava al predetto soggetto l'esistenza di disposizioni RID insolute, a valere sul conto corrente bancario indicato dal soggetto indicato, contenenti nel contempo l'invito al pronto versamento delle somme dovute, c.s.:
3
  Data Data Importo 
  intimazione valuta lire 
  25-11-1999 8-10-1999 7.511.900 
  8-7-2000 9-6-2000 7.190.600 


Viste le note prot. n. 312439 del 3 dicembre 1999, n. 1795 del 28 gennaio 2000, prot. n. 11196 del 26 giugno 2000, prot. n. 11539 del 29 giugno 2000, con le quali l'Assessorato del bilancio e delle finanze ha, tra l'altro, inviato all'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, per gli adempimenti ad essa demandati ai sensi del citato art. 8 del D.P.R. n. 1074/1965, gli elenchi contenenti le disposizioni RID insolute per motivi generici;
Viste le note raccomandate di seguito elencate, indirizzate al sig. Fiore Pietro, nonché alla compagnia assicuratrice Zurich International Italia S.p.A. ed all'Ecomap, con cui la predetta Direzione regionale della Sicilia ha intimato il pagamento di quanto dovuto, stante che il suddetto titolare di ricevitoria non ha adempiuto l'obbligo del versamento dei seguenti importi indebitamente trattenuti senza addurre giustificazione alcuna, né ha corrisposto le penali del 5% c.s.:

  Numero Data Importo Importo con penale 
  protocollo intimazione lire lire 
  42444 27-6-2000 13.373.000 14.041.650 
  44200 4-7-2000 7.190.600 7.550.130 


  dando, altresì, incarico ai destinatari medesimi del connesso calcolo degli interessi legali dovuti sulle predette somme; 

Viste le raccomandate prot. n. 44984 del 10 luglio 2000 e n. 49763 del 31 luglio 2000, con cui la Direzione regionale della Sicilia ha disposto l'escussione della polizza fidejussoria della compagnia di assicurazione Zurich International Italia S.p.A. - agenzia gerenza di Roma, a favore della Regione siciliana a garanzia dell'adempimento, da parte dei tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. n. 11 del 25 gennaio 1999, nonché dal decreto autorizzativo n. 34/99;
Vista la nota del 26 giugno 2000 della Lottomatica S.p.A., con la quale la stessa società ha comunicato la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio a far data dal 27 giugno 2000, come da richiesta della Direzione regionale della Sicilia, nota prot. n. 42386 del 26 giugno 2000;
Considerato che la Direzione regionale della Sicilia, con la nota prot. n. 49763 del 21 agosto 2000, ha proposto che nei confronti del predetto sig. Fiore, poiché si è reso reiteratamente inadempiente, venga adottato, da parte dell'Amministrazione regionale, il provvedimento di revoca della concessa autorizzazione;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di dovere aderire alla proposta di revoca della concessa autorizzazione, formulata dalla Direzione regionale della Sicilia con la citata nota del 21 agosto 2000, a' termini degli artt. 4 e 5 del decreto n. 34/99;

Decreta:


Art. 1

L'autorizzazione rilasciata al sig. Fiore Pietro con il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, è revocata con effetti dalla data del presente provvedimento.

Art. 2

La Direzione regionale della Sicilia è incaricata in generale dell'esecuzione del presente provvedimento, nonché di ogni attività finalizzata al recupero coattivo del credito rimasto insoddisfatto, anche a titolo di penalità ed interessi, oltre che delle attività finalizzate e comunque connesse all'escussione della garanzia fideiussoria costituita a tutela degli interessi erariali.
La Direzione regionale della Sicilia, ancora, curerà la comunicazione del presente provvedimento alla competente associazione di categoria ed alla società Lottomatica.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 luglio 2002.
  RABBONI 

(2002.32.1973)
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DECRETO 1 agosto 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la signora Gulino Maria per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione pervenuta, in data 12 luglio 2002, della signora Gulino Maria, quale titolare dell'impresa Consulauto Di Giorgio, codice M.C.T.C. n. ARG1006, sita in Ragusa in via Carducci n. 43 - c.a.p. 97100, per il tramite delle associazioni di categoria Aidac ed Unasca, nella quale la predetta signora Gulino Maria dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del consorzio nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed Aci risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Considerato che la predetta istante ha autorizzato l'Amministrazione a prelevare, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che la predetta signora Gulino Maria, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il consorzio Sermetra, la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 rinnovata fino al 18 luglio 2003;
Vista la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000, pari ad e 516.460 prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale presso questa Amministrazione, comprensiva degli elenchi nominativi dei soggetti associati, richiedenti la stipula della convenzione;
Considerato che la predetta signora Gulino Maria ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Ragusa, n. 18264 del 4 maggio 1994, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato per tutto quanto precede, che la signora Gulino Maria è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 1 agosto 2002 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento delle finanze e del credito e la signora Gulino Maria, codice fiscale GLN MRA 53T69 C927J, nata a Comiso (RG) il 29 dicembre 1953 e residente in Ragusa, via C. Terranova n. 15, quale titolare dell'impresa Consulauto Di Giorgio, partita I.V.A. 00695150888, con sede in Ragusa, via Carducci n. 43 - c.a.p. 97100, codice M.C.T.C. ARG1006, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dal l'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata. Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'Agenzia delle entrate direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 agosto 2002.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.33.2023)
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DECRETO 5 agosto 2002.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dalla federazione di categoria FIT, con la nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le istanze dei tabaccai trasmesse dalla FIT con le successive note prot. n. 22594 dell'11 luglio 2001 e prot. n. 12366 del 2 aprile 2002;
Vista la nota prot. n. 24900 del 9 luglio 2002, con la quale la FIT integra i dati anagrafici mancanti in talune istanze trasmesse con le note sopra citate;
Considerato che il Ministero delle finanze - dipartimento delle entrate - direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che il riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Ecomap, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n.209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999 prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Viste le note della Federazione italiana tabaccai, prot. n.17901 del 17 maggio 2002 e n. 22102 del 19 giugno 2002, con le quali la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zu-rich International S.p.A. n. 209S1403;
Viste le note dell'Ecomap prot. n. 14783 del 17 maggio 2002 e n. 17445 del 17 giugno 2002, con le quali lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2002, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n.209S1403;
Viste le deleghe R.I.D. dei tabaccai istanti, pervenute a questo dipartimento in data 29 maggio 2002, con nota della FIT prot. n.649/C del 28 maggio 2002 ed in data 26 giugno 2002, con nota della FIT prot. n. 763/C del 24 giugno 2002;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n.28 - Palermo, sul conto corrente n.690000140 codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIAZ4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 5 agosto 2002.
  RABBONI 


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(202.33.2022)


DECRETO 8 agosto 2002.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 4346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed, in particolare, l'art. 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti i decreti n. 34 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, n. 197 del 28 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 25 febbraio 1999, n. 24 del 13 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 5 maggio 2000, n. 162 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 21 luglio 2000, n. 240 del 6 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 15 dicembre 2000 nonché il decreto n. 177 del 22 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, con i quali è stata concessa ai tabaccai richiedenti l'autorizzazione a riscuotere le tasse automobilistiche;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, con le note prot. n. 612/C del 16 maggio 2002, successivamente integrata dalla nota prot. n. 25762 del 16 luglio 2002, nn. 895 e 897/C del 23 luglio 2002 e n. 762/C del 24 giugno 2002 dei sottoelencati nuovi titolari subentrati nella gestione delle rivendite di generi di monopolio, con annesse ricevitorie lotto, e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID:
-  sig.ra Aiello Giuseppa, rivendita n. 10, ricevitoria n. 83 PA0285, Bagheria (PA);
-  sig.ra D'Aprile Lucia, rivendita n. 1, ricevitoria n. 462 PA0449, Francavilla di Sicilia (ME);
-  sig.ra Distefano Maria, rivendita n. 37, ricevitoria n. 1243 PA1238, Ragusa;
-  sig. Cirnigliaro Giovanni, rivendita n. 33, ricevitoria n. 1287 PA1282, Ragusa;
-  Bar Scarantino di Santo e Giulio Scarantino s.a.s., rivendita n. 126, ricevitoria n. 1293 PA1288, Catania;
-  sig. Serafino Roberto, rivendita n. 3, ricevitoria n. 1412 PA1407, Camporeale (PA);
-  sig.ra Vasta Maria Antonella, rivendita n. 115, ricevitoria n. 1653 PA1648, Catania;
Viste le note LRV-30-07138/01 del 9 novembre 2001, LRV 30-01721 del 14 marzo 2002, LRV-30-03150/02 del 3 maggio 2002, LRV-30-03676/02 del 5 giugno 2002, LRV-30-04367/02 dell'1 luglio 2002, LRV-30-04421/02 del 3 luglio 2002 e LRV-30-04448 del 4 luglio 2002, con le quali la società Lottomatica ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:





Viste le note della Federazione italiana tabaccai n. 16810 del 9 maggio, n. 22171 del 19 giugno 2002, n. 25080 del 9 luglio 2002 e n. 26421 del 19 luglio 2002, con le quali la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note prot. n. 13669 del 7 maggio 2002, n. 17648 del 17 giugno 2002, n. 19577 del 9 luglio 2002 e n. 20603 del 19 luglio 2002, con le quali l'ECOMAP ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403 per l'anno 2002;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:







Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione, di cui al precedente art. 3, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni l'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 agosto 2002.
  RABBONI 

(2002.33.2024)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 9 luglio 2002.
Elenco delle imprese ammesse al contributo una tantum di cui all'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, delle imprese non ammesse e di quelle sospese.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, che ha autorizzato a concedere un contributo una tantum alle imprese commerciali che, a fronte di investimenti realizzati in Sicilia, hanno perfezionato con le banche abilitate operazioni di finanziamento ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o ai sensi dell'art. 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e che non hanno beneficiato del contributo in conto interessi previsto dalle leggi medesime;
Visto il 2° comma del citato art. 65 della legge regionale n. 32/2000, che ha previsto che l'Assessore per la cooperazione, commercio, artigianato e pesca stabilisca, con proprio decreto, le caratteristiche dell'intervento e fissi i criteri, le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione del contributo che non potrà superare il 50% del contributo in conto interessi previsto dalle leggi sopra citate;
Visto il decreto n. 2492 del 19 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 62 del 28 dicembre 2001, con il quale sono state fissate le direttive e le modalità per la concessione del contributo in argomento;
Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto, che ha previsto, previa verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti ed acquisiti gli elementi informativi da parte delle banche, la stesura di un apposito elenco delle imprese ammesse alla concessione del contributom nonché di quello relativo alle imprese escluse, entrambi da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che, così come previsto dall'art. 2 del medesimo decreto n. 2492 del 19 dicembre 2001, il contributo concedibile deve essere calcolato al netto del l'eventuale contributo sostitutivo concesso dal Ministe ro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Viste le domande presentate e gli elementi informativi trasmessi dalle banche;
Considerato che, a seguito dell'istruttoria effettuata, sono state ritenute ammissibili al contributo di che trattasi n. 105 richieste, mentre sono state ritenute non ammissibili n. 38 richieste;
Considerato, inoltre, che non risultano ancora pervenuti i dati relativi alle ditte "Big Food" di Palermo (mutuo contratto con l'Istituto S. Paolo IMI), e "Sunseri Antonino" di Caccamo (mutuo contratto col Banco di Sicilia) e che, pertanto, si ritiene necessario sospendere l'istruttoria delle istanze delle ditte sopracitate, in quanto non sussistono tuttora le condizioni per verificarne l'ammissibilità al contributo una tantum previsto dall'art. 65 della legge regionale n. 32/2000;
Considerato che la disponibilità finanziaria di E 2.051.322,56 sul cap. 742825 è sufficiente al fabbisogno di tutte le richieste ammesse, nonché di quelle sospese alla cui verifica dei requisiti di ammissibilità e quantificazione del contributo concedibile si provvederà non appena possibile;
Ritenuto, pertanto, di dare corso alla pubblicazione degli elenchi delle richieste ammesse e di quelle escluse dal contributo una tantum, nonché dell'elenco delle richieste sospese;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui alle premesse, è approvato l'elenco (allegato 1), parte integrante del presente decreto, delle imprese ammesse al contributo una tantum di cui all'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, il cui importo è segnato a fianco di ciascuna di esse.

Art. 2

E' approvato l'elenco delle imprese escluse dalle agevolazioni di legge, per le motivazioni a fianco di ognuna di esse indicate, di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3

E' predisposto l'elenco (allegato 3), anch'esso parte integrante del presente decreto, relativo alle imprese le cui richieste sono sospese in attesa dell'acquisizione degli elementi informativi da parte degli istituti di credito. Non appena perverranno i dati necessari alla verifica dei requisiti di ammissibilità ed alla quantificazione del contributo concedibile si perverrà, con apposito provvedimento, all'inserimento delle imprese in argomento negli elenchi di cui agli allegati 1 o 2 di cui ai precedenti articoli.

Art. 4

Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto, i soggetti interessati possono presentare istanza motivata di riesame della pratica all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, servizio 8 S credito, via degli Emiri n. 45 - Palermo.
Avverso il presente provvedimento, inoltre, potrà essere avanzato ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 luglio 2002.
  LANDOLINA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 30 luglio 2002 al n. 284.

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(2002.32.2020)
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DECRETO 31 luglio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Tape Sud, con sede in Valguarnera Caropepe, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza del 5 marzo 2002, con la quale il tribunale di Enna ha dichiarato lo stato d'insolvenza della cooperativa Tape Sud, con sede in Valguarnera Caropepe (EN);
Visto l'art. 195, comma III, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Tape Sud, con sede in Valguarnera Caropepe (EN), via Alighieri n. 12, costituita il 15 luglio 1983 con atto omologato dal tribunale di Enna l'1 settembre 1983 ed iscritta nel registro prefettizio sezione produzione e lavoro con D.P. n. 4925 del 9 gennaio 1984, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

L'avv. Salvatore Anselmo, nato a Termini Imerese (PA) il 7 febbraio 1946, residente a Termini Imerese (PA) in via Porta Erculea n. 65, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo il decreto del 29 giugno 2001, n. 1206/I/VII.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 luglio 2002.
  CIMINO 

(2002.32.1980)
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DECRETO 1 agosto 2002.
Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a valere della misura 4.3.1. sottomisura d - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura investimenti produttivi del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento CE n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento CE n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, registro 1, foglio 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000/2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000/2006), già approvato dalla Commissione europea, con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 149 del 20/21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale, con deliberazione n.325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico a valere sulle misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2002/2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visti i verbali delle riunioni della commissione nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia;
Vista la nota prot. n. 3263 del 29 luglio 2002 del dipartimento della programmazione, con la quale è stato comunicato che, la modifica proposta per l'inserimento della sottomisura d, attrezzature dei porti di pesca, nella scheda 4.16 (ex 4.3.1.) del P.O.R. non risulta più necessaria ai fini dell'attuazione e dell'attivazione della spesa della misura stessa;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a valere sulla misura 4.3.1. (4.16) - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura investimenti produttivi - sottomisura d - attrezzatura dei porti di pesca;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, è approvata la graduatoria dei progetti sottoelencati ammessi ai benefici di cui al bando approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, a valere sulla misura 4.3.1. - sottomisura d:
-  comune di Riposto, progetto PP16: punti 12,5;
-  comune di Portopalo di Capo Passero, progetto PP02: punti 11;
-  comune di Sciacca, progetto PP07: punti 10;
-  società cooperativa di mutua assistenza per azioni Fra i Pescatori a r.l., progetto PP14: punti 9;
-  società cooperativa Il Mare a r.l., progetto PP15: pun ti 8,5;
-  Provincia regionale di Trapani, progetto PP11: punti 8;
-  Provincia regionale di Trapani, progetto PP09, punti 8;
-  comune di Licata, progetto PP03, punti 8;
-  Provincia regionale di Trapani, progetto PP10: punti 6;
-  comune di Sciacca, progetto PP04: punti 5;
-  comune di Acicastello, progetto PP05: punti 5;
-  Provincia regionale di Trapani, progetto PP08: punti 5;
-  Provincia regionale di Trapani, progetto PP12: punti 5;
-  Moscuzza Vincenzo & C. s.r.l., progetto PP13: punti 5;
-  società cooperativa di mutua assistenza per azioni Fra i Pescatori a r.l., progetto PP17: punti 5;
-  CO.GE.PA., progetto PP01: punti 3;
-  San Giuseppe società cooperativa a r.l., progetto PP06: punti 0.

Art. 2

La concessione degli aiuti di cui al presente decreto è subordinata al giudizio favorevole della Commissione europea in ordine alla compatibilità degli articoli della legge regionale n. 32/2000, con la normativa comuni taria.

Art. 3

I progetti PP15, PP17, PP01 e PP06, presentati rispettivamente dalle società cooperative a r.l. Il Mare, mutua assistenza per azioni Fra i Pescatori, San Giuseppe e CO.GE.PA., sono sottoposti alla riserva della presentazione all'Assessorato della concessione demaniale rilasciata dal competente organo entro e non oltre la notifica del giudizio favorevole della Comunità europea in ordine agli articoli compresi nel titolo XII della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Il mancato rilascio della concessione demaniale entro il termine previsto nel comma precedente comporta lo scioglimento automatico negativo della riserva.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il relativo visto e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 1 agosto 2002.
  CASTELLANA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 settembre 2002, reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigiaato e della pesca, fg. n. 53.
(2002.39.2282)
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DECRETO 7 agosto 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Erice Touring, con sede in Erice, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza del 4 marzo 2002, con la quale il tribunale di Trapani ha dichiarato lo stato d'insolvenza della cooperativa "Erice Touring" con sede in Erice (TP);
Visto l'art. 195, comma III, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Erice Touring, con sede in Erice (TP), strada provinciale n. 31, costituita il 5 maggio 1980 con atto omologato dal tribunale di Trapani il 10 luglio 1980 ed iscritta nel registro prefettizio sezione mista con D.P. n. 808 del 2 febbraio 1981, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Sciortino Alessandro, nato a Palermo il 25 settembre 1967, ed ivi residente in via G. Di Giovanni, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo il decreto 29 giugno 2001, n. 1209/I/VII.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 agosto 2002.
  CIMINO 

(2002.36.2101)
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DECRETO 16 settembre 2002.
Modifica del decreto 29 marzo 2002, concernente disposizioni sull'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani a decorrere dall'anno 2002.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, ed in particolare il comma 6° dell'art. 12, che prevede la possibilità che "gli Stati membri possano varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche";
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ed in particolare, il comma 2° dell'art. 170;
Visto l'art. 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il decreto n. 22 del 29 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n.18 del 19 aprile 2002, che detta disposizioni in ordine alla interruzione tecnica dell'attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani a decorrere dall'anno 2002;
Visto il decreto n. 26 del 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002, con il quale, limitatamente all'anno 2002, è stato prorogato il termine contenuto al comma 1° dell'art. 5 del predetto decreto n. 22 dal 15 aprile al 6 maggio;
Considerato che l'art. 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, pone come condizione per la corresponsione del compenso l'effettuazione di almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia;
Ritenuto, pertanto, in autotutela di dover modificare l'ultimo comma dell'art. 7 del decreto n. 22 del 29 marzo 2002, che pone altri vincoli non espressamente previsti dalla legge;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, l'ultimo comma dell'art. 7 del decreto n. 22 del 29 marzo 2002, è sostituito dal seguente:
"I benefici di cui al precedente comma hanno come destinatari soltanto gli equipaggi che abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 2002.
  CIMINO 

(2002.39.2279)
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DECRETO 17 settembre 2002.
Proroga del termine dell'interruzione tecnica delle attività di pesca, limitatamente alle imbarcazioni iscritte presso gli uffici marittimi di Lipari, Ustica e Lampedusa.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, ed in particolare il comma 6° dell'art. 12, che prevede la possibilità che "gli Stati membri possano varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche";
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ed in particolare, il comma 2° dell'art. 170;
Visto il decreto n. 22 del 29 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002, che detta disposizioni in ordine alla interruzione tecnica dell'attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani a decorrere dall'anno 2002;
Visto il decreto n. 26 del 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002, con il quale, limitatamente all'anno 2002, è stato prorogato il termine contenuto al comma 1° del l'art. 5 del predetto decreto n. 22 dal 15 aprile al 6 maggio;
Visto il decreto n. 56 del 16 settembre 2002, con cui si è proceduto allo sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto n. 22 del 29 marzo 2002;
Viste le note prot. n. 17001 del 13 maggio 2002, prot. n. 3125 del 17 maggio 2002, prot. n. 2020 del 16 settembre 2002, con le quali rispettivamente i comuni di Lipari, Ustica e Lampedusa, chiedono sostanzialmente la proroga al 30 novembre 2002 del termine stabilito dall'art. 4 del decreto n. 22 del 29 marzo 2002, per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici marittimi di Lipari, Ustica e Lampedusa;
Ritenute valide le ragioni addotte;
Ritenuto, conseguentemente, di dover prorogare al 30 novembre per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici marittimi di Lipari, Ustica e Lampedusa il termine previsto dall'art. 4 del decreto n. 22 del 29 marzo 2002;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, limitatamente alle imbarcazioni iscritte presso gli uffici marittimi di Lipari, Ustica e Lampedusa, il termine previsto dall'art. 4 del decreto n. 22 del 29 marzo 2002 è prorogato dal 31 ottobre al 30 novembre.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 settembre 2002.
  CIMINO 

(2002.39.2278)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 7 agosto 2002.
Direttive per la presentazione di progetti finalizzati all'apertura di nuove strutture di accoglienza destinate al mantenimento ed assistenza di soggetti con handicap grave privi di supporto familiare.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Viste le leggi regionali n. 68 del 18 aprile 1981 e n. 16 del 28 marzo 1986, riportanti l'istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per soggetti portatori di handicap;
Vista la legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992, sull'assistenza, integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, d'immediata applicazione in Sicilia quale atto d'indirizzo generale e di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 2);
Vista la legge n. 162 del 21 maggio 1998, riportante modifiche ed integrazioni alla legge n. 104/92, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;
Visto il programma di azione del Governo per le politiche dell'handicap 2000-2003 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000, che prevede lo sviluppo delle politiche a sostegno della famiglia e del "Dopo di noi";
Visto l'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone l'incremento per l'anno 2001 per un importo pari a 100 miliardi del Fondo nazionale per le politiche sociali, al fine di finanziare programmi di interventi per la cura e l'assistenza dei soggetti portatori di handicap grave privi di sostegno a causa della perdita dei familiari;
Visto il piano nazionale sociale 2001/2003, adottato con D.P.R. 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 6 agosto 2001, che ai sensi dell'art. 18 della legge n. 328 dell'8 novembre 2000 di riforma dell'assistenza con espresso riferimento (obiettivo 4) al processo d'integrazione dei servizi sociali e sanitari a favore dei portatori di handicap grave promuove opportunità di tutela e d'integrazione personale, familiare e sociale con la rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità, favorisce la loro permanenza al domicilio anche quando privi di sostegno familiare, o l'inserimento presso comunità di tipo familiare, con il recupero ad una vita di relazione piena ed indipendente con accesso ai servizi scolastici, formativi e lavorativi e del tempo libero;
Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 21 maggio 2001, n. 308, che approva il regolamento concernente i "Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione dell'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 dicembre 2001, n. 470, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002, che approva il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi di assistenza dei familiari";
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 aprile 2002, con il quale si è approvato il riparto delle risorse finanziarie per l'anno 2001 da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione dei progetti del "Dopo di noi", di cui al citato art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e con assegnazione alla Regione Sicilia di E 4.118.025,070;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 febbraio 2002, concernente la "Ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie affluenti il fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002" con il quale è stata destinata alla Regione Sicilia per gli interventi di cui all'art.81 della legge n. 388/2000 la somma di E 2.068.145;
Ritenuto necessario procedere, nelle more del trasferimento delle suddette somme al bilancio regionale, all'approvazione delle direttive per la presentazione di programmi e/o progetti d'intervento, da parte delle O.N. L.U.S., delle cooperative sociali, delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, che abbiano una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave, ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della legge n. 388/2000;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvate, nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, le direttive per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari, in riferimento al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2001, n. 470, con accesso agli stanziamenti assegnati alla Regione Sicilia dal Ministro per il lavoro e le politiche sociali per gli anni 2001 e 2002.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo, ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 agosto 2002.
  D'AQUINO 

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(2002.36.2128)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 9 luglio 2002.
Approvazione del piano di finanziamento dei progetti relativi alla realizzazione della rete metanifera previsti dalla misura 1.16 del POR Sicilia 2000/2006.

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(2002.34.2080)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 1 agosto 2002.
Integrazione del decreto 26 febbraio 2002, relativo all'istituzione del Centro regionale per i trapianti.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 502/92 e successive modificazioni;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91;
Visto il provvedimento n. 30206 dell'8 ottobre 1999 e successive integrazioni, con il quale l'Assessore regionale per la sanità, ai sensi dell'art. 10, comma I, della legge 1 aprile 1999, n. 91, ha costituito il Centro regionale per i trapianti, giusta delibera della Giunta regionale n. 292 del 23 giugno 1994, con i compiti previsti dal comma VI del medesimo art. 10 della stessa legge n. 91/99;
Visto l'art. 5 del decreto n. 204 del 26 febbraio 2002, con il quale è stata definita la composizione del comitato regionale del Centro regionale per i trapianti, di cui all'art. 10 della legge n. 91/99;
Ravvisata l'opportunità, nel quadro della più ampia espressione delle professionalità utili all'assolvimento dei compiti assegnati al predetto comitato, di ampliarne ulteriormente la composizione attraverso la partecipazione del dott. Maurizio Musso, responsabile dell'unità operativa di oncoematologia e trapianto del midollo osseo della casa di cura La Maddalena di Palermo, riconosciuta quale dipartimento oncologico di III livello;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa specificati, l'art. 5 del decreto n. 204 del 26 febbraio 2002 è integrato come segue:
Componente
-  dott. Maurizio Musso, responsabile dell'unità operativa di oncoematologia e trapianto di midollo osseo della casa di cura La Maddalena di Palermo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 agosto 2002.
  CITTADINI 

(2002.32.1972)
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DECRETO 1 agosto 2002.
Vaccinazione contro il carbonchio ematico del bestiame recettivo in alcuni comprensori delle Aziende unità sanitarie locali n. 3 di Catania, n. 4 di Enna e n. 6 di Palermo.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n. 87;
Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto 22 giugno 1994, applicativo del l'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il proprio decreto 18 novembre 1994;
Visto il proprio decreto 23 ottobre 1998;
Visto il proprio decreto 2 giugno 1999;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2000), relativo alla produzione e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata in Foggia;
Considerato che, negli anni decorsi, in alcuni comuni delle province di Catania, Enna e Palermo si è registrata l'insorgenza di focolai di carbonchio ematico;
Considerato che nei territori dei predetti comuni sussistono condizioni favorevoli al contagio carbonchioso e, pertanto, occorre sottoporre gli animali recettivi alla malattia a trattamento vaccinale obbligatorio;
Considerato che, trattandosi di zoonosi, è di sommo interesse tutelare la pubblica salute;
Riconosciuta la necessità di realizzare obbligatoriamente gli interventi vaccinali nei territori in cui, nell'ultimo quinquennio, siano stati accertati focolai di carbonchio ematico, nonché nei territori ritenuti a rischio;
Vista la nota prot. n. 600.7/24461/6/562 del 10 luglio 2002, con la quale il dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità autorizza, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, l'emanazione di un apposito provvedimento per l'attuazione a scopo profilattico e preventivo degli interventi vaccinali anticarbonchiosi sugli animali recettivi presenti nelle zone ritenute a rischio;

Decreta:


Art. 1

E' resa obbligatoria la vaccinazione contro il carbonchio ematico del bestiame recettivo nei comprensori di seguito indicati:

Distretto  Comuni Contrade 
veterinario           
U.S.L. n. 3 - Catania   
Giarre  Castiglione diSicilia Gaetano Pileri, Contura, S. Maria La Scala Sovaro, Cucco, Colleva 
U.S.L. n. 4 - Enna   
Nicosia  Aidone Bardaro 
U.S.L. n. 6 - Palermo   
Petralia Sottana  Polizzi Generosa S. Cono, Cervi 
  Petralia Sottana Casale, Avanella 
  Geraci Siculo Pastonello, Montededaro, Pianazze, Celsa e Calabrò 
  Gangi Nocito, Cavalieri, Trebraccia, Montelavano 


Al trattamento immunizzante dovranno essere sottoposti anche gli animali non vaccinati introdotti nelle località di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro introduzione, a meno che gli stessi animali non vengano avviati direttamente al macello.

Art. 2

E' vietato lo spostamento del bestiame recettivo fuori dai comprensori indicati nel precedente art. 1 se non previa vaccinazione contro il carbonchio ematico praticata da almeno 15 giorni.

Art. 3

Le Aziende unità sanitarie locali n. 3 di Catania, n. 4 di Enna e n. 6 di Palermo dovranno provvedere autonomamente all'acquisto del vaccino occorrente per le operazioni previste dal presente decreto.
Ai medici veterinari operatori, liberi professionisti appositamente autorizzati, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto 23 ottobre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 58 del 14 novembre 1998) come modificato dall'art. 4 del decreto n. 519 del 12 aprile 2002.

Art. 4

I trattamenti immunizzanti previsti dal presente decreto si concluderanno entro il 31 ottobre 2002.
All'atto dell'intervento immunizzante, i medici veterinari operatori provvederanno a rilasciare al proprietario o detentore degli animali un'attestazione di vaccinazione secondo il modello conforme all'allegato 1 al presente decreto, costituito a "madre" e "figlia", la cui "ma dre", controfirmata dal proprietario o detentore degli ani mali, dovrà essere consegnata al responsabile del servizio veterinario distrettuale.

Art. 5

Il responsabile del distretto veterinario, cui compete il controllo per l'attuazione del piano di intervento previsto dal presente decreto, a conclusione della campagna vaccinale e, comunque, entro il 31 dicembre 2002, provvederà a trasmettere al settore veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale di riferimento e all'Ispettorato regionale veterinario un prospetto riepilogativo delle vaccinazioni eseguite secondo il modello conforme all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 6

I sindaci, i direttori generali, i medici veterinari delle Aziende unità sanitarie locali e quanti altri competenti, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 7

Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti a norma dell'art. 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 8

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 agosto 2002.
  BAGNATO 

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(2002.32.1993)
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DECRETO 1 agosto 2002.
Autorizzazione al Centro scolastico Don Bosco di Fate bene fratelli s.r.l. di Catania ad istituire un corso biennale sperimentale di ottici per l'anno scolastico 2002/2003 e 2003/2004.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA IGIENE PUBBLICA

Visto il D.M. 28 ottobre 1992, art. 1 e 8 del Ministero della sanità;
Visto il decreto interassessoriale n. 22672 del 19 luglio 1997;
Vista la nota del 3 dicembre 2001, prot. n. 28, con la quale il Centro scolastico Don Bosco di Fate bene fratelli s.r.l. Catania ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso di formazione professionale per ottici presso la propria scuola sita in Catania, via Pola n. 22;
Visti i relativi atti a corredo;
Visto il verbale di visita ispettiva del 2 aprile 2002, con il quale si è accertato che la scuola di che trattasi ha i requisiti necessari sia dal punto di vista organizzativo che di didattica;
Vista la nota del Ministero della salute DIRP/III/ OTAUT 02-8969 del 7 giugno 2002, con la quale si esprime parere favorevole per l'attivazione del corso sperimentale biennale di ottici per gli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 presso la suddetta scuola;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta del Centro scolastico Don Bosco per l'istituzione di un corso di ottici di durata biennale;

Decreta:
Articolo unico

Il Centro scolastico Don Bosco di Fate bene fratelli s.r.l. - via Pola, 22, Catania è autorizzato ad istituire un corso biennale sperimentale di ottici per l'anno scolastico 2002/2003 e 2003/2004.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 agosto 2002.
  AMANDORLA 

(2002.32.1995)
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DECRETO 5 agosto 2002.
Integrazione del decreto 18 gennaio 2002, contenente l'elenco dei centri provinciali autorizzati alla prescrizione e dispensazione degli interferoni per la cura della sclerosi multipla.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visti i decreti legislativi n. 502/92, n. 517/93 e n. 229/99;
Vista la legge regionale n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1996, con il quale vengono individuati, tra l'altro, giusto l'allegato 3, i centri regionale e provinciali autorizzati alla prescrizione degli interferoni per la cura della sclerosi multipla, nell'ambito della Regione siciliana;
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1996, con il quale, al fine di migliorare l'organizzazione del servizio per i pazienti affetti da sclerosi multipla, viene previsto che l'elenco dei centri di coordinamento regionale e di quelli provinciali può essere costantemente aggiornato su iniziativa delle regioni e delle province autonome, anche in accoglimento delle indicazioni delle organizzazioni dei malati affetti da sclerosi multipla e della Società italiana di neurologia;
Visto l'art. 1 del medesimo decreto ministeriale 29 marzo 1996, con il quale l'elenco di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1996 viene sostituito per la parte relativa ai centri provinciali;
Visto il successivo art. 2 del sopradetto decreto ministeriale 5 febbraio 1996, con il quale viene data facoltà alle regioni ed alle province autonome di integrare l'elenco dei centri già autorizzati alla prescrizione e dispensazione degli interferoni per il trattamento dei pazienti affetti da sclerosi multipla, con altri centri provinciali, dandone comunicazione al Ministero della sanità;
Visti i decreti n. 18954 del 6 aprile 1996, n. 20014 del 9 dicembre 1997, n. 30632 del 9 novembre 1999;
Considerato che le finalità di cui al presente provvedimento rientrano tra gli obiettivi previsti dal vigente Piano sanitario regionale, approvato con D.P.R. 11 maggio 2000 di cui al punto 5.3 "contrastare le principali patologie" con specifico riferimento a quelle di particolare rilievo sociale;
Ritenuto necessario assicurare un'idonea assistenza sanitaria ai pazienti affetti da sclerosi multipla, facilitandone l'accesso alle strutture specializzate, al fine di migliorare la qualità della vita attraverso l'organizzazione e la capillarità del servizio sul territorio della Regione siciliana;
Considerato che gli obiettivi fondamentali del programma triennale dell'AISM-CRS mirano alla "qualità della vita" ed al superamento del fenomeno dell'emigrazione socio-sanitaria, in ragione della necessità di assicurare ai pazienti affetti da sclerosi multipla pari opportunità a prescindere dalla realtà territoriale di ciascuno e l'accesso diretto alle strutture specializzate in possesso dei parametri e standard qualitativi e professionali di settore;
Visto il decreto n. 36 del 18 gennaio 2002, con il quale, ad integrazione dell'elenco di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 29 marzo 1996, sono stati individuati ed autorizzati altri cinque centri provinciali alla prescrizione e dispensazione degli interferoni per il trattamento dei pazienti affetti da sclerosi multipla;
Vista la richiesta di riconoscimento della divisione di neurologia e servizio di neurofisiopatologia dell'ospedale Riccardo Guzzardi di Vittoria quale centro per la prescrizione e dispensazione di terapie interferoniche ai pazienti affetti da sclerosi multipla;
Vista la delibera n. 1346 del 6 giugno 2002, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa esprime parere favorevole affinché la richiesta possa essere inoltrata all'Assessorato della sanità al fine di ottenere tale riconoscimento;
Vista la nota del 20 luglio 2002, con la quale la AISM-CRS chiede che la divisione di neurologia e servizio di neurofisiopatologia dell'ospedale Riccardo Guzzardi di Vittoria venga riconosciuto come centro per la prescrizione e dispensazione di terapie interferoniche ai pazienti affetti da sclerosi multipla poiché in possesso dei requisiti minimi auspicabili;
Ritenuto opportuno integrare l'elenco dei centri provinciali autorizzati alla prescrizione e dispensazione di interferone per pazienti affetti da sclerosi multipla di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 29 marzo 1996 con l'individuazione di un ulteriore centro per le medesime finalità;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'elenco dei centri provinciali di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 29 marzo 1996 e al decreto n. 36 del 18 gennaio 2002, autorizzati alla prescrizione e dispensazione delle specialità medicinali di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, viene integrato con l'inserimento del seguente centro:
Provincia di Ragusa
Centro provinciale Centro sclerosi multipla, ubicazione Divisione di neurologia e servizio di neurofisiopatologia, presidio ospedaliero Riccardo Guzzardi di Vittoria, medico di riferimento dott. Francesco Iemolo, telefono 0932/999366, fax 0932/999327.

Art. 2

Al centro di cui all'art. 1 del presente decreto è fatto obbligo di attenersi all'espletamento dei compiti previsti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.  3

Resta fermo quant'altro previsto dai decreti n. 18954 del 6 aprile 1996, n. 20014 del 9 dicembre 1997 e n. 30632 del 9 novembre 1999.
Il presente decreto sarà inviato al Ministero della salute e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 agosto 2002.
  AMARI 

(2002.32.2018)
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DECRETO 7 agosto 2002.
Determinazione dei posti letto e delle rette in R.S.A. per anziani non autosufficienti e disabili.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2002.33.2034)
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DECRETO 30 settembre 2002.
Parziale modifica ed integrazione del decreto 12 agosto 2002, concernente disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria nella Regione siciliana.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modifiche;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Visto il proprio decreto n. 1561 del 12 agosto 2002;
Ravvista la necessità di provvedere ad integrare e modificare il succitato decreto;
Considerato che è in corso di definizione la rimodulazione della rete ospedaliera e degli standard minimi di personale;
Ritenuto opportuno dover procedere alla revisione del sistema di emergenza-urgenza 118 e che già questo Assessorato con i propri decreti n. 33793 dell'8 gennaio 2001 e successivo n. 34276 del 27 marzo 2001 ha disciplinato il servizio di emergenza-urgenza 118 prevedendo la progressiva sostituzione delle ambulanze di trasporto con le ambulanze di tipo "A" (medicalizzate) soltanto in quest'ultima ipotesi era previsto a bordo dell'ambulanza di tipo "A" la presenza del medico o in subordine, in sua mancanza, di un infermiere professionale con specifica formazione;
Ravvisata la necessità, nelle more della razionalizzazione della rete di continuità assistenziale, di garantire il perfetto funzionamento dei presidi di guardia medica;
Preso atto che con delibera n. 300 del 27 settembre 2002 la Giunta regionale ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica, formulata dall'Assessore regionale per la sanità;
Per quanto sopra, a parziale modifica ed integrazione del decreto n. 1561 del 12 agosto 2002;

Decreta:


Art. 1

Al decreto n. 1561 del 12 agosto 2002 vengono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
-  l'art. 1 è sostituito come segue: "Art. 1. E' fatto divieto, per l'anno 2002, alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere nelle more che venga rimodulata la rete ospedaliera regionale con relativi standards minimi di personale degli ospedali pubblici:
a)  di istituire e/o attivare nuove unità operative complesse;
b)  di procedere ad immissione in servizio di personale, fatta eccezione:
-  per il personale la cui immissione in servizio è stata già deliberata precedentemente alla data del 16 agosto 2002;
-  per il personale per il quale è già stata formulata la graduatoria da parte delle commissione giudicatrice alla data del 16 agosto 2002;
-  per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di organi e midollo osseo, radiodiagnostica, per i centri di riabilitazione di terzo livello, medicina e chirurgia d'accettazione e d'ur genza, per il personale della dirigenza medica e non medica per il quale siano state ultimate le procedure di mobilità extraregionale alla data del 16 agosto 2002;
-  per i trasferimenti dei collaboratori professionali sanitari;
-  per i direttori di struttura complessa;
-  per gli incarichi ottomestrali e di supplenza;
-  per il personale vincitore di concorso a seguito di procedure selettive interne ai sensi dei vigenti contratti di lavoro;
-  per la mobilità intraregionale del personale della dirigenza medica e non medica".

Art. 2

L'art. 2 è sostituito come segue: "Art. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, primo comma, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende policlinico e le Aziende ospedaliere, che non hanno raggiunto una situazione di equilibrio economico, dovranno conseguire pro quota mensile per l'ultimo quadrimestre dell'anno 2002 il tendenziale obiettivo di un risparmio pari al 2,25% su base annua delle spese di funzionamento (beni e servizi ex cap. di bilancio finanziario da 098 e seguenti) previste nel bilancio di esercizio in corso".

Art. 3

L'art. 3 è sostituito come segue: "Art. 3. E' fatto divieto per l'anno 2002 di attribuire ulteriori ore al personale utilizzato nella continuità assistenziale nonché di attribuire nuovi incarichi ad eccezione delle sostituzioni di cui all'art. 55 del D.P.R. n. 270/00 e delle zone carenti individuate al 1° marzo 2001 e al 1° settembre 2001.
I direttori generali delle AA.SS.LL. dovranno procedere, entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente decreto, alla programmazione dell'accorpamento dei presidi di continuità assistenziale, con esclusione di quelli ricadenti nei capoluoghi di provincia per i quali si provvederà successivamente con apposita programmazione, in presenza della sussistenza di entrambe le seguenti condizioni concordate con le OO.SS. di categoria:
-  popolazione residente assistita, compresa tra 10.000-15.000 abitanti;
-  distanza tra comuni limitrofi non superiore a 10 km. e tenendo conto delle condizioni orografiche del territorio.
Il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'istituzione dei presidi di continuità assistenziale permanente comporta l'immediata riconversione degli stessi in presidi di continuità assistenziale ordinaria.
Nell'eventualità di accorpamento dei presidi di continuità assistenziale resterà in funzione quello con maggiori accessi registrati nell'anno precedente".

Art. 4

L'art. 4 viene così sostituito: "Art. 4. Per lo svolgimen to del servizio emergenza-urgenza 118 viene confermato quanto già stabilito dal Piano sanitario regionale come integrato dal decreto n. 33793 dell'8 gennaio 2001 e 34276 del 27 marzo 2001".

Art. 5

L'art. 5 è sostituito come segue: "Art. 5. La rete territoriale di emergenza di norma deve essere dimensionata come segue:
-  bacino AG-CL-EN - P.T.E. assegnati: n. 6 così ripartiti: Agrigento n. 3; Caltanissetta n. 2; Enna n. 1;
-  bacino PA-TP - P.T.E. assegnati: n. 7 così ripartiti:  Palermo n. 5; Trapani n. 2;
-  bacino CT-SR-RG - P.T.E. assegnati: n. 9 così ri par titi: Catania n. 5; Ragusa n. 2; Siracusa n. 2;
-  bacino ME - P.T.E assegnati: n. 5.
Il direttore generale deve procedere, entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente decreto, alla programmazione dei PP.TT.EE., come sopra definiti di concerto con il responsabile della centrale operativa di riferimento. Qualora siano già stati attivati PP.TT.EE. in numero superiore a quello di cui al comma precedente del presente articolo, il direttore generale deve procedere alla programmazione della riduzione fino al numero sopra stabilito.
Per il personale medico titolare, già in servizio, presso i P.T.E. ed eventualmente in esubero, deve essere programmata la utilizzazione con i seguenti criteri, sentite le OO.SS.:
-  completando la dotazione organica degli stessi e, nelle more dell'attivazione delle ambulanze medicalizzate, assegnando i medici in soprannumero prioritariamente a:
-  centrali operative 118;
-  pronto soccorsi;
-  presidi di continuità assistenziale".
Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 settembre 2002.
  CITTADINI 

(2002.40.2372)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 luglio 2002.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Caltabellotta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226";
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 set tembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 7922 del 5 settembre 2000, con la quale il sindaco del comune di Caltabellotta (provincia di Agrigento) chiede la revisione al piano straordinario, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, allegando uno studio geologico-tecnico a supporto del piano regolatore generale, redatto dal geologo A. Salvaggio;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, trasmessa con nota prot. n. 9064 del 28 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Caltabellotta e dei sopralluoghi effettuati, ritiene che l'aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico proposto dall'amministrazione comunale sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del co mune di Caltabellotta, in provincia di Agrigento, limitatamente al centro abitato e aree limitrofe, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico in scala 1:10.000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio e la relazione d'istruttoria del l'ufficio del Genio civile di Agrigento.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 luglio 2002.
  PERGOLIZZI 

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(2002.32.2014)
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DECRETO 17 luglio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Terme Vigliatore.


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(2002.31.1902)
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DECRETO 23 luglio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Ramacca.

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(2002.31.1894)
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DECRETO 29 luglio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Ucria.

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(2002.31.1935)
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DECRETO 7 agosto 2002.
Integrazione del decreto 5 marzo 2002 di approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Sciara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto del dirigente generale n. 106/DRU del 5 marzo 2002, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Sciara, adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 5 febbraio 1998;
Rilevato che con il suddetto provvedimento, per mero errore materiale, non sono state assunte le determinazioni, ai sensi dell'art. 4 - comma 4°, della legge regionale n. 71/78 in merito all'osservazione n. 34 presentata avverso lo strumento urbanistico dalla ditta Galbo Giovanni;
Vista l'osservazione prodotta dalla ditta Galbo Giovanni, nonché quanto dedotto dal progettista in merito alla stessa con la relazione redatta sulle osservazioni ed opposizioni, trasmessa dal commissario ad acta per effetto di quanto disposto dall'art. 4, comma I, della legge regionale n. 65/81;
Vista la nota prot. n. 176 del 23 aprile 2002, con la quale il servizio III/D.R.U. di questo Assessorato ha sottoposto al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, con la quale si rileva che l'osservazione n. 34 a firma della ditta Galbo Giovanni rientra tra il gruppo di osservazioni condivisibili in conformità con quanto controdedotto dal progettista del piano;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 633 del 6 giugno 2002, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Rilevato che il parere n. 176 in argomento verte sull'esame dell'osservazione n. 34, presentata avverso il piano regolatore generale del comune di Sciara, non valutata nel precedente parere n.99 del 18 maggio 2000 reso dal servizio III (ex gruppo 26°) sul piano regolatore generale;
Riconosciuta la necessità di esaminare la suddetta osservazione ai fini dell'emissione del conseguenziale provvedimento approvativo integrativo;
Ritenuto di condividere la valutazione espressa nel parere integrativo n. 176, reso dall'ufficio che è parte integrante del presente voto:
Per tutto quanto sopra il Consiglio esprime parere che l'osservazione richiamata in premessa è determinata in conformità alla proposta di parere dell'ufficio più volte citata.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 663 del 6 giugno 2002 sopracitato;
Ritenuto, altresì, di dover provvedere ad integrare il citato decreto n. 106/DRU del 5 marzo 2002, relativamente alle determinazioni, ex art. 4 - comma 4° - della legge regionale n. 71/78, in ordine alla osservazione n. 34 presentata dalla ditta Galbo Giovanni avverso il piano regolatore generale;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ad integrazione del decreto del dirigente generale n. 106/DRU del 5 marzo 2002, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Sciara, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 663 del 6 giugno 2002, l'osservazione n. 34 presentata dalla ditta Galbo Giovanni è condivisa secondo quanto controdedotto dal progettista.

Art. 2

Il comune di Sciara resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 agosto 2002.
  SCIMEMI 

(2002.33.2045)
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DECRETO 7 agosto 2002.
Autorizzazione del progetto della Omnitel Pronto Italia S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base nel comune di Basicò.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza, datata 31 gennaio 2002, con la quale la Omnitel Pronto Italia S.p.A. ha chiesto, ai sensi del l'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, l'autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM da installare nel comune di Basicò;
Vista la nota n. 23109 del 19 aprile 2002, con la quale questo Assessorato ha chiesto al comune di Basicò di esprimere, a mezzo deliberazione, l'avviso previsto dal l'art. 6 della legge regionale n. 65/81 sul progetto della Omnitel Pronto Italia S.p.A.;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 12 del 6 marzo 2002, con la quale il comune di Basicò ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto;
Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota n. 4484 del 24 aprile 2002;
Visto il parere favorevole reso dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina con nota n. 14784 del 24 ottobre 2001;
Visto il parere favorevole della Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, prot. 8574-01 del 19 luglio 2001, reso ai sensi degli artt. 220 e 228 del T.U.LL.SS. n. 1265/34 e del D.M. n. 381 del 10 settembre 1998;
Visto il parere dell'U.O. 4.1/D.R.U. n. 37 del 3 luglio 2002, reso sulla scorta degli atti trasmessi a questo Assessorato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Considerato che:
- sotto il profilo procedurale il consiglio comunale di Basicò con atto n. 12 del 6 marzo 2002 ha reso il proprio avviso favorevole alla realizzazione delle opere;
- la compatibilità geomorfologica dell'area con la realizzazione dell'opera programmata è stata dal geologo relazionata e condivisa dall'ufficio del Genio civile di Messina - sez. II con nota prot. n. 4484 del 24 aprile 2002 che ha reso parere favorevole sul progetto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
- il progetto di che trattasi interessa aree ricadenti in zone territoriali omogenee "E" (verde agricolo) del vigente strumento urbanistico del comune di Basicò ed in particolare interessa la particella 149 del foglio 4 dello stesso comune;
- che l'area in argomento, come da certificazione rilasciata dal comune di Basicò prot. 642 del 14 febbraio 2002, è gravata da vincolo idrogeologico e sismico;
- che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina con nota prot. n. 14784 pos. IV-4-5 del 24 settembre 2001, ha rilasciato autorizzazione ai lavori in oggetto ai soli fini idrogeologici e salvo diritti di terzi, a condizione che vengano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per la regimazione delle acque superficiali;
- la Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina con nota prot. 8574-01 del 19 luglio 2001 ha reso parere favorevole ai sensi degli artt. 220 e 228 del T.U.LL.SS. n. 1265/34 e del D.M. n. 381 del 10 settembre 1998;
- che l'opera in parola riveste interesse di pubblica utilità;
Per quanto sopra visto e considerato è del parere che il progetto trasmesso dalla Omnitel per la realizzazione di un impianto per telefonia cellulare, ricadente in contrada Badiazza del territorio comunale di Basicò (ME), foglio n. 4, particella 149, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni possa ritenersi per gli aspetti strettamente urbanistici, meritevole di autorizzazione salvo ogni eventuale ulteriore o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dall'U.O. 4.1/D.R.U. n. 37 del 3 luglio 2002, nonché alle condizioni di cui alle note degli organi in premessa citati, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Basicò, il progetto della Omnitel Pronto Italia S.p.A. riguardante la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM a copertura parziale del territorio comunale di Basicò.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
1) parere n. 37 del 3 luglio 2002 dell'U.O. 4.1/D.R.U.;
2) progetto;
3) relazione geologica-tecnica.

Art. 3

La Omnitel Pronto Italia S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui in oggetto.

Art. 4

La Omnitel Pronto Italia S.p.A. ed il comune di Basicò sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 agosto 2002.
  SCIMEMI 

(2002.33.2037)
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DECRETO 7 agosto 2002.
Calendario per la presentazione delle istanze di autoriz zazione integrata ambientale per alcune categorie di attivi tà industriali.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva n. 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquina mento;
Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998 ed, in particolare, gli artt. 1, comma 3, 2 e 21, nonché l'allegato B, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 96/61/CE;
Visto il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della direttiva n. 96/61/CE relati va alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquina mento";
Vista la legge n. 59 del 15 marzo 1997, recante "Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997;
Visto il D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernente norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione delle direttive n. 91/156/CE sui rifiuti, n. 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
Vista la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Legge quadro sul l'inquinamento acustico";
Visto il D.M. del 23 novembre 2001, recante "Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
Considerato che l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 372/99 disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti compresi nell'allegato 1 dello stesso decreto, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi;
Visto l'art. 132 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, che stabilisce che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Ritenuto che sia necessario stabilire il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 372/99, si stabilisce il calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale per le seguenti categorie di attività industriali esistenti, meglio specificate all'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 372/99:
Categoria attività industriale
-  attività energetiche - data di presentazione istanza: dall'1 gennaio 2003 al 31 gennaio 2003;
-  industria chimica - data di presentazione istanza: dall'1 febbraio 2003 al 28 febbraio 2003;
-  industria dei prodotti minerali - data di presentazione istanza: dall'1 marzo 2003 al 31 marzo 2003;
-  produzione e trasformazione dei metalli - data di presentazione istanza: dall'1 luglio 2003 al 31 luglio 2003;
-  gestione dei rifiuti - dall'1 agosto 2003 al 31 agosto 2003;
-  altre attività (esclusi allevamenti e macelli) - data di presentazione istanza: dall'1 settembre 2003 al 30 settembre 2003;
-  allevamenti e macelli - data di presentazione istanza: dall'1 febbraio 2004 al 29 febbraio 2004.

Art. 2

Le attività industriali esistenti sopracitate entro i termini fissati dal precedente art. 1 dovranno presentare l'istan za di autorizzazione al dipartimento territorio ed ambiente di questo Assessorato e secondo i criteri di cui al D.M. 23 novembre 2001.

Art. 3

Per tutto quanto non contemplato nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel già citato decreto legislativo n. 372/99.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 agosto 2002.
  PELLEGRINO 

(2002.33.2049)
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DECRETO 12 agosto 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 1, 5° comma, della legge n. 1/78 come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 6682 del 2 maggio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 26802 del 10 maggio 2002, con il quale il comune di Modica ha trasmesso gli atti ed elaborati inerenti il progetto di massima per la realizzazione di un centro servizi all'interno della zona artigianale in contrada Michelica;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 10319 del 2 luglio 2002, con il quale il comune di Modica ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la nota di questo Assessorato prot. n. 40329 del 28 giugno 2002;
Vista la delibera n. 106 del 20 novembre 2001, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 18 - comma VI - della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Modica, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, ha approvato, in variante allo strumento urbanistico generale ed in considerazione della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio imposti dal P.I.P., il progetto per la realizzazione di un centro servizi all'interno della zona artigianale in contrada Michelica;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 167/62;
Vista l'attestazione del segretario generale, resa in calce all'avviso di deposito, in ordine alle procedure di pubblicazione e all'assenza di opposizioni;
Vista la certificazione del dirigente del III settore del comune di Modica in ordine all'assenza di vincoli di legge gravanti l'area interessata dal progetto;
Visto il parere igienico sanitario rilasciato, a condizioni, dall'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85;
Vista la nota, prot. n. 181 dell'11 luglio 2002, con la quale l'unità operativa 4.2 del dipartimento regionale urbanistica di questo Assessorato ha trasmesso, unitamente agli atti ed elaborati inerenti la richiesta, al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 33 dell'11 luglio 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
- il comune di Modica è dotato di piano regolatore generale, approvato con decreto n. 16 dell'1 febbraio 1977 e n. 143 del 12 luglio 1977;
- il comune di Modica è altresì dotato di un piano per insediamenti produttivi, in zona "D" del piano regolatore generale, approvato con delibera consiliare n. 48 del 27 maggio 1984, i cui vincoli decennali preordinati all'espropriazione risultano decaduti;
- l'opera in progetto ricade in un'area destinata dal suddetto P.I.P ad "area per attrezzature sociali";
- per come risulta dall'attestazione resa dal dirigente dell'U.T.C. l'area interessata dalla variante non è soggetta a vincoli di legge;
- per come risulta, altresì, dalla relazione integrativa, a firma del responsabile del procedimento dell'U.T.C., il P.I.P. di cui sopra è stato approvato in data antecedente all'entrata in vigore per la provincia di Ragusa del decreto del Ministero dei lavori pubblici 23 settembre 1981, con cui il comune di Modica è stato classificato sismico;
- per la variante di che trattasi non è stato acquisito specifico parere ex art. 13, legge n. 64/74, dell'ufficio del Genio civile, in quanto l'opera è inserita nel nuovo piano regolatore generale, in itinere, per il quale è stato già acquisito il parere favorevole ex art. 13, legge n. 64/74, prodotto in copia;
Considerato che:
- l'opera in progetto è localizzata in un'area che il P.I.P. di Modica, approvato con delibera consiliare n. 48 del 27 maggio 1984, destina ad area per attrezzature sociali;
- le previsioni di detto P.I.P., relativamente alla rete stradale ed alle infrastrutture sono state già realizzate, mentre non sono state espropriate le aree destinate alle attrezzature collettive previste;
- la variante pertanto viene proposta ai fini della riconferma del vincolo preordinato all'espropriazione, ormai decaduto;
- per quanto sopra nulla si ha da rilevare in ordine alla localizzazione urbanistica ed alle previsioni progettuali;
- riguardo la mancata acquisizione del parere del Genio civile sul progetto di che trattasi, si ritiene che il parere favorevole ex art. 13 della legge n. 64/74, reso sul piano regolatore generale in itinere, che ripropone quanto forma oggetto della presente variante, asseveri la compatibilità dell'intervento con l'assetto geologico, come peraltro evidenziato dalla relazione geologica di progetto.
Per quanto sopra, questa unità operativa è del parere che la variante al piano regolatore generale, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, finalizzata alla realizzazione di un centro servizi all'interno della zona "D" in contrada Michelica, sia meritevole di approvazione.";
Visto il voto n. 678 dell'1 agosto 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso, in conformità alla proposta n. 33 dell'11 luglio 2002 resa dall'unità operativa 4.2/DRU, parere favorevole all'approvazione della variante in argomento;
Ritenuto di poter condividere il citato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 678 dell'1 agosto 2002, che richiama integralmente la proposta n. 33 dell'11 luglio 2002 resa dall'unità operativa 4.2/DRU;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della legge n. 1/78, come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 678 dell'1 agosto 2002, è approvata la variante alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Modica, adottata con la deliberazione consiliare n. 106 del 20 novembre 2001, riguardante il progetto di massima per la realizzazione di un centro servizi all'interno della zona "D" in contrada Michelica.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 33 dell'11 luglio 2002 resa dall'unità operativa 4.2/DRU ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
2)  parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 678 dell'1 agosto 2002;
3)  delibera consiliare n. 106 del 20 novembre 2001;
4)  tav.      1  -  relazione tecnica; 
5)  tav.      2  -  stralcio piano regolatore generale vigente e aerofotogrammetria; 
6)  tav.      3  -  planimetrie del lotto; 
7)  tav.      4  -  piante; 
8)  tav.      5  -  piante quotate; 
9)  tav.      6  -  prospetti e sezioni; 
10)  tav.      7  -  impianto fognario acque bianche e nere; 
11)  tav.      8  -  impianto idrico; 
12)  tav.      9  -  impianto illuminazione esterna; 
13)  tav.    10  -  impianto elettrico fabbricato; 
14)  elab.  14  -  relazione geomorfologica; 
15)  elab.  15  -  calcolo spesa per espropriazioni. 


Art. 3

Il comune di Modica dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Modica resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 agosto 2002.
  SCIMEMI 

(2002.34.2071)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 13 maggio 2002.
Approvazione del programma regionale di spesa relativo al completamento della darsena turistica di S. Marina Salina a valere della misura 4.20 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 19/72, n. 35/78, n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento CE n. 1260/99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 1783/99, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il Regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 in ordine all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 438/2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 in ordine ai sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.20 (ex 4.3.3);
Visto il Complemento di programmazione, approvato con delibera della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002 ed, in particolare, la scheda di misura 4.20 (ex 4.4.3);
Visto il decreto n. 37/Gab del 16 novembre 2001, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2001, registro 1, foglio 134, con il quale:
a)  è stato approvato il Piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Sicilia;
b)  sono stati individuati gli interventi da ammettere a finanziamento con le risorse del P.O.R. Sicilia misura 4.20 (ex 4.4.3);
c)  è stato fissato in tre mesi decorrenti dalla pubblicazione del medesimo decreto, avvenuta il 4 gennaio 2002, il termine per la presentazione dei progetti muniti della documentazione necessaria per l'adozione del programma regionale di finanziamento di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche, ivi compresa la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme comunitarie in materia di impatto ambientale e delle relative norme di recepimento nazionali e regionali;
Considerato che il decreto n. 37/Gab del 16 novembre 2001 prevede per i progetti da ammettere a finanziamento la realizzazione, ove già non realizzati o in corso di realizzazione, dei seguenti impianti:
-  impianti per il trattamento delle acque di sentina e delle acque nere delle imbarcazioni con manichetta di aspirazione e pompa centrifuga con eiettore, l'impianto di depurazione e ossidazione totale, previa separazione degli oli minerali da inviare al Consorzio obbligatorio per lo smaltimento;
-  sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi (RSU) prodotti nell'ambito portuale;
Considerato che il decreto n. 37/Gab del 16 novembre 2001 prescrive di prevedere, a carico delle imprese appaltatrici, gli oneri conseguenti al rispetto del Regolamento CE n. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;
Considerato che in relazione alla pubblicazione del decreto n. 37/Gab del 16 novembre 2001 sono pervenuti i seguenti progetti:
1)  comune di S. Marina di Salina - Completamento della darsena turistica III lotto, importo pari a E 2.835.508,48 (L. 5.490.310.000); progetto esecutivo;
2)  comune di Menfi - Progetto di massima delle opere previste dal piano regolatore generale del porto di Porto Palo di Menfi; importo E 19.972.836,43 (L. 38.672.804.000);
3)  comune di Lampedusa e Linosa - Realizzazione delle infrastrutture portuali in Lampedusa località Cavallo Bianco e Cala Pisana, stazione marittima e strada per Cala Pisana; progetto esecutivo, importo E 4.000.000,00;
4)  comune di Termini Imerese - Progetto per la realizzazione delle opere d'accosto e servizi della darsena turistica del porto di Termini Imerese; progetto di massima di importo pari a E 4.000.000,00;
5)  comune di Riposto - Progetto del porto turistico I bacino; progetto di importo pari a E 5.000.000,00;
6)  comune di Ragusa, porto di Marina di Ragusa - Progetto di massima di importo pari a E 58.968.334,32;
7)  comune di Pantelleria - Lavori di completamento per l'integrazione delle funzioni ottenute con i lavori di costruzione dello sporgente ridossato dalla diga foranea; progetto esecutivo di importo pari a E 6.940.202,19;
8)  comune di Palermo, porto Fossa del Gallo - Progetto di completamento del porto secondo piano regolatore portuale e di esproprio della strada di accesso al porto, al faro ed alla riserva terrestre...; progetto di massima di importo pari a E 8.012.475,00;
Vista la relazione di istruttoria prot. n. 286 del 30 aprile 2002 dalla quale si evince che il solo progetto del comune di S. Marina di Salina, relativo al completamento della darsena turistica III lotto, è provvisto dei requisiti per l'inserimento nel programma regionale di spesa ex art. 4 della legge regionale n. 21/85;
Considerato che, in relazione ai ritardi già verificatisi rispetto alle previsioni del cronogramma di cui alla scheda della misura 4.20 del Complemento di programmazione, appare opportuno procedere all'approvazione del programma regionale di finanziamento ex art. 4 della legge regionale n. 21/85 e contestuale imputazione al P.O.R. del progetto relativo al Completamento della darsena turistica III lotto del porto di S. Marina di Salina, rinviando al perfezionamento degli atti relativi agli altri progetti previsti nel decreto n. 37/Gab/2001, l'emissione di nuovi programmi di finanziamento e conseguenti decreti di imputazione;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il programma regionale di spesa ex art. 4 della legge regionale n. 21/85 relativo alla misura 4.20 del P.O.R. Sicilia. Il programma è costituito dal seguente progetto:
-  "Completamento della darsena turistica III lotto", importo pari a E 2.835.508,48. beneficiario finale: comune di S. Marina di Salina.

Art.  2

Con successivo provvedimento si provvederà all'imputazione al P.O.R. 2000/2006 del progetto relativo al "Completamento della darsena turistica III lotto".

Art.  3

Con successivi provvedimenti, in relazione al perfezionarsi degli atti relativi agli ulteriori progetti previsti dal decreto 37/Gab/2001, si provvederà alla modifica del presente programma.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 13 maggio 2002.
  PORRETTO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 luglio 2002.
Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 70.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.32.1989)
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DECRETO 12 giugno 2002.
Ammissione a finanziamento del progetto relativo al completamento della darsena turistica, III lotto, del porto di S. Marina di Salina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali nn. 19/72, 35/78, 21/85 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento CE n. 1260/99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 1783/99, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il Regolamento CE n. 1685/2000, recante dispo sizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99, in ordine all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 438/2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 in ordine ai sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
Visto il POR Sicilia 2000/2006 misura 4.20 (ex 4.4.3);
Visto il Complemento di programmazione, approvato con delibera della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002 ed in particolare la scheda di misura 4.20 (ex 4.4.3);
Visto il decreto n. 37/gab del 16 novembre 2001, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2001, reg. 1, fg. 134, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 4 gennaio 2002, con il quale è stato approvato il programma di interventi previsto dalla misura 4.20 del Complemento ed è stata effettuata la chiamata dei progetti;
Visto il decreto n. 309/serv 5/tur del 13 maggio 2002, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale è stato approvato il programma regionale di spesa ex art. 4 della legge regionale n. 21/85 relativo alla misura 4.20 del POR Sicilia;
Vista la relazione di istruttoria prot. n. 286 del 30 aprile 2002, dalla quale si evince che il solo progetto del comune di S. Marina di Salina, relativo al completamento della darsena turistica III lotto, è provvisto dei requisiti per l'inserimento nel programma regionale di spesa ex art. 4 della legge regionale n. 21/85;
Visto il progetto relativo al completamento della darsena turistica III lotto del porto di S. Marina di Salina, sul quale è stata resa la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 154 della legge regionale n. 25/93 in data 29 dicembre 2000;
Visto il parere prot. n. 1328/8 del 2 maggio 2001, reso dal dirigente tecnico superiore del ruolo dei lavori pubblici e dell'urbanistica ing. Alessandro Tusa, con il quale è stato approvato il progetto con il seguente quadro economico:
  lire euro 
a)  Lavori a base d'asta      3.670.000.000 1.895.396,82 

b) Somme a disposizione
Competenze tecniche con    IVA      86.070.000 405.971,27 
Imprevisti      183.500.000 94.769,84 
IVA 20% su a)      734.000.000 379.079,36 
Espropriazioni      5.040.000 2.602,94 
Spese per bando      50.000.000 25.822,84 
Oneri per accesso disca    rica      61.700.000 31.865,39 
  Totale     5.490.310.000 2.835.508,48 

Visto il nulla osta igienico sanitario prot. n. 30/IP del 10 marzo 1999 reso dall'Azienda unità sanitaria locale n. 5;
Viste la delibera di giunta municipale n. 99 del 29 novembre 2001 e la delibera di giunta municipale n. 7 del 26 febbraio 2002, con le quali è stato approvato in via amministrativa il progetto;
Visto il parere favorevole n. 1395 cc del 27 aprile 1999 reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina;
Vista la delibera di consiglio comunale n. 9 del 16 marzo 2002, con la quale è stato approvato il programma regionale opere pubbliche del comune per il triennio 2002-2004, prevedendo l'inserimento del progetto al numero di priorità 2 del settore opere marittime, mentre al primo posto di priorità trovasi il completamento della darsena commerciale già in corso di realizzazione;
Viste le note prot. n. 59880/XLII del 6 dicembre 1991 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, e prot. n. 1092/VIA/A.O.13.1 del 17 febbraio 1992 del Mini stero dell'ambiente, con le quali si attesta che le opere pre viste per la realizzazione del porto di Salina conformi alle previsioni del PRP approvato con decreto n. 606/87 del 17 aprile 1987, in data antecedente l'entrata in vigore della normativa di compatibilità ambientale, non sono as soggettabili alla procedura dell'art. 6 della legge n. 349/86 e successivi DPCM attuativi;
Vista la nota prot. n. 434 del 23 aprile 2002, con la quale il responsabile dell'ufficio tecnico comunale ha attestato l'avvenuta realizzazione degli impianti previsti dal l'art. 2 del decreto n. 37/gab del 16 novembre 2001;
Considerato che il decreto n. 37/Gab del 16 novembre 2001 prescrive di prevedere, a carico delle imprese appaltatrici, gli oneri conseguenti al rispetto del Regolamento CE n. 1159/2000 del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;
Considerato che tale prescrizione non trova riscontro nel capitolato speciale del progetto ma che la relativa integrazione può essere effettuata prima della indizione della gara d'appalto;
Visto l'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 22/2001, che prevede che l'autorità di gestione, su richiesta dell'Amministrazione interessata, verificata la compatibilità con il quadro finanziario della misura, prima dell'attivazione della spesa, chiede nulla osta per l'avvio delle procedure e la conseguente assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, anche in assenza dello stanziamento e del relativo impegno nello specifico capitolo di spesa;
Vista la nota prot. n. 230 del 13 febbraio 2002, con la quale la Presidenza della Regione, dipartimento programmazione, ha impartito disposizioni in ordine alla gestione finanziaria dei progetti da finanziarsi nell'ambito del POR 2000/2006;
Visto il nulla osta prot. n. 16325 dell'11 giugno 2002, rilasciato dall'Assessorato regionale del bilancio ai sensi dell'art 4, comma 2, della legge regionale n. 22/2001;

Decreta:


Art. 1

E' ammesso a finanziamento, con le prescrizioni tutte contenute nel parere di approvazione tecnica prot. n. 1328/8 del 2 maggio 2001, il progetto relativo al completamento della darsena turistica III lotto del porto di S. Marina di Salina, per l'importo di E 2.835.508,48 con il seguente quadro economico:
  euro 
a)  Lavori a base d'asta      1.895.396,82 

b)  Somme a disposizione
Competenze tecniche con IVA      405.971,27 
Imprevisti      94.769,84 
IVA 20 % su a)      379.079,36 
Espropriazioni      2.602,94 
Spese per bando      25.822,84 
Oneri per accesso discarica      31.865,39 
  Totale     2.835.508,48 


Art. 2

Il progetto relativo al completamento della darsena turistica III lotto del porto di S. Marina di Salina è imputato alla misura 4.20 del POR Sicilia con codifica 1999.IT.16.1.PO.011/4.20.a/12.2.8/0004.

Art. 3

Il beneficiario finale del finanziamento concesso con il presente decreto è il comune di S. Marina di Salina, cui, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 21/85, compete ogni iniziativa in ordine all'appalto ed alla esecuzione delle opere.

Art. 4

Con successi provvedimenti, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella nota prot. n. 230/P3/C del 13 febbraio 2002 del dipartimento programmazione, si procederà all'assunzione degli impegni di spesa sul bilancio della Regione siciliana.

Art. 5

Il presente decreto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ivi previste.

Art. 6

Le operazioni finalizzate alle espropriazioni dovranno avere inizio entro 6 mesi dalla data di notifica dell'avvenuta registrazione del presente decreto e compiersi entro sessanta mesi dalla stessa data. I lavori dovranno avere inizio entro 6 mesi dalla data di notifica dell'avvenuta registrazione del presente decreto e compiersi entro 24 mesi dal loro inizio.

Art. 7

Prima dell'appalto il comune di S. Marina di Salina provvederà ad ottemperare alle prescrizioni contenute nella circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici prot. 92/SD del 31 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'8 febbraio 2002, provvederà altresì all'integrazione del capitolato speciale d'appalto, prevedendo a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri conseguenti al rispetto del Regolamento CE n. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli stati membri sugli interventi dei fondi strutturali.

Art. 8

Il comune di Salina è tenuto a:
-  rispettare i termini e le modalità del monitoraggio secondo le richieste del dipartimento regionale turismo;
-  designare un responsabile del procedimento individuato come referente per il monitoraggio e la verifica delle spese ammissibili, che partecipi alle eventuali azioni di qualificazione/addestramento promosse dall'autorità di gestione e dall'autorità di pagamento;
-  rispettare le disposizioni e le indicazioni in merito alla informazione e pubblicità del cofinanziamento comunitario, nazionale, regionale discendenti dal Regolamento n. 1159/2000;
-  realizzare l'opera secondo il programma dei lavori e le eventuali sue modifiche approvate dal dipartimento regionale turismo;
-  tenere in luogo stabilito, in modo unitario ed ordinato, tutta la documentazione relativa al progetto finanziato, garantendo che la documentazione sia disponibile per eventuali controlli, con preavviso di un giorno lavorativo, fino a tre anni dalla erogazione della rata di saldo del POR Sicilia;
-  annullare tutti i documenti giustificativi di spesa con la dicitura "Spese sostenute con l'ausilio delle risorse finanziarie del POR Sicilia 2000/2006 misura 4.20";
-  comunicare tempestivamente al dipartimento turismo i risultati di eventuali verifiche, controlli, ispezioni effettuate da altre autorità o amministrazioni sulle opere finanziate con il presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 giugno 2002.
  PORRETTO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 luglio 2002, reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 77.
(2002.32.1988)
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DECRETO 17 giugno 2002.
Modifica del decreto 16 novembre 2001, concernente approvazione del piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Sicilia.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento CE n. 1260/99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 1783/99, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il Regolamento CE n. 1685/2000, recante dispo si zioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 in ordine all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 438/01, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 in ordine ai sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
Visto il POR Sicilia 2000/06, misura 4.20 (ex 4.4.3), la quale, in coerenza con le risultanze degli studi di settore realizzati con le risorse finanziarie del programma operativo plurifondo 1994/99, prevede la realizzazione di interventi che assicurino il completamento, la funzionalizzazione e la qualificazione delle infrastrutture portuali esistenti, privilegiando in particolare gli interventi che comportino la creazione di infrastrutture, in ambito portuale, per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti, e gli interventi che utilizzano la "finanza di progetto";
Visto il decreto n. 2083/gab del 20 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001, registro 1, foglio 10, con il quale è stato stabilito che le risorse della misura 4.20 (ex 4.4.3) del POR Sicilia, destinate infrastrutture portuali, vengano utilizzate per il completamen to, la funzionalizzazione e la qualificazione di infrastrutture portuali esistenti purché in possesso di piano regolatore portuale;
Visto il Complemento di programmazione ed, in particolare, la scheda di misura 4.20 (ex 4.4.3), che prevede la realizzazione di interventi di completamento, funzionalizzazione, e qualificazione della portualità delle isole minori e dei porti turistici esistenti, secondo le risultanze degli studi di settore, prevedendo altresì l'utilizzazione dei seguenti criteri per la selezione degli interventi di completamento della portualità turistica esistente da ammettere a finanziamento nella misura:
-  coerenza programmatica con le risultanze dello studio di settore;
-  presenza di strumento di pianificazione portuale;
-  attivazione di finanza privata;
-  presenza di strutture per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito portuale;
-  grado di avanzamento della realizzazione;
-  sicurezza degli itinerari nautici;
-  presenza nell'entroterra di attrattori turistici ed infrastrutture ricettive;
Considerato che la misura 4.20 del POR Sicilia prevede che gli interventi di portualità da realizzare con tale misura siano individuati dall'Amministrazione responsabile (dipartimento turismo), attraverso l'approvazione di un programma di interventi che recepisca le risultanze degli studi di settore;
Considerato che la misura 4.20 (ex 4.4.3) del POR Sicilia prevede che il programma individui gli interventi, il loro costo presunto, le modalità di realizzazione (con finanziamento totalmente pubblico o col ricorso alla finanza di progetto) tenendo conto dell'esistenza degli strumenti di pianificazione portuale, della possibilità di realizzazione di un itinerario nautico con approdi sicuri per la navigazione costiera, della presenza nell'entroterra di attrattori turistici ed infrastrutture ricettive e del grado di avanzamento della realizzazione degli interventi portuali;
Considerato che la misura 4.20 (ex 4.4.3) del POR Sicilia ha una dotazione finanziaria di E 134.222.222 pari a L. 259.890.461.792, di cui L. 207.912.369.434 da destinarsi ad opere portuali;
Considerato che dell'importo destinato per infrastrutture portuali dalla misura 4.20 (ex 4.4.3) del POR, L. 77.967.138.538, possono essere spese all'interno del programma regionale, mentre la restante somma di L. 129.945.230.896 va destinata ad opere inserite nei programmi territoriali integrati per la realizzazione di opere conformi alla pianificazione regionale;
Visto il decreto n. 37/Gab del 16 novembre 2001, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2001, registro 1, foglio 134, con il quale:
a)  è stato approvato il piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Sicilia;
b)  sono stati individuati gli interventi da ammettere a finanziamento con le risorse del POR Sicilia misura 4.20 (ex 4.4.3), tra i quali quelli relativi al completamento delle opere di difesa e di accosto del porto turistico di Marina di Ragusa e al prolungamento delle ope re di difesa del porto di Riposto;
c)  è stato fissato in tre mesi decorrenti dalla pubblicazione del medesimo decreto, avvenuta il 4 gennaio 2002, il termine per la presentazione dei progetti muniti della documentazione necessaria per l'adozione del programma regionale di finanziamento di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche, ivi compresa la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme comunitarie in materia di impatto ambientale e delle relative norme di recepimento nazionali e regionali;
d)  sono state fissate modalità di ammissione a fi nanziamento in funzione della ripartizione finanziaria tra programma regionale e quota territorializzata destinata ai programmi integrati territoriali;
Considerato che alla data odierna non si è ancora pervenuti all'approvazione definitiva dei PIT;
Considerato che, in relazione alla pubblicazione del decreto n. 37/Gab del 16 novembre 2001, sono pervenuti i seguenti progetti:
1)  comune di S. Marina di Salina, completamen to della darsena turistica, III lotto, importo pari a E 2.835.508,48 (L. 5.490.310.000), progetto esecutivo;
2)  comune di Menfi, progetto di massima delle ope re previste dal piano regolatore portuale del porto di Porto Palo di Menfi, importo E 19.972.836,43 (L. 38.672.804.000);
3)  comune di Lampedusa e Linosa, realizzazione delle infrastrutture portuali in Lampedusa località Cavallo Bianco e Cala Pisana, stazione marittima e strada per Cala Pisana, progetto esecutivo, importo E 4.000.000,00.
4) comune di Termini Imerese, progetto per la realizzazione delle opere d'accosto e servizi della darsena turistica del porto di Termini Imerese, progetto di massima di importo pari a E 4.000.000,00;
5) comune di Riposto, progetto del porto turistico I Bacino - progetto di importo pari a E 5.000.000,00.
6) Comune di Ragusa - Porto di Marina di Ragusa - progetto di massima di importo pari a E 58.968.334,32.
7) Comune di Pantelleria - lavori di completamento per l'integrazione delle funzioni ottenute con i lavori di costruzione dello sporgente ridossato dalla diga foranea - progetto esecutivo di importo pari a E 6.940.202,19.
8) Comune di Palermo - porto Fossa del Gallo - progetto di completamento del porto secondo piano regolatore portuale e di esproprio della strada di accesso al porto, al faro ed alla riserva terrestre.... - progetto di massima di importo pari a E 8.012.475,00;
Considerato che è stato emesso il decreto n. 309/ser. 5/tur del 13 maggio 2002 in corso di registrazione, con il quale è stato approvato il programma regionale di spesa ex art. 4 della legge regionale n. 21/85, includendo il solo progetto relativo al comune di S. Marina di Salina, a causa del mancato perfezionamento delle procedure relative agli altri interventi;
Considerato che il comune di Riposto, con la nota prot. n. 7040 del 4 aprile 2002, ha richiesto di essere inserito nel piano di sviluppo della nautica da diporto in relazione al "Progetto del porto turistico I Bacino - pontili, banchine e piazzale" piuttosto che in relazione alle opere di parziale prolungamento della diga foranea indicate nel decreto n. 37/Gab;
Considerato che la suddetta richiesta trova fondamento nel fatto che, il completamento della diga foranea è stato integralmente inserito nella programmazione della misura 6.03 del POR Sicilia, approvata con il decreto dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici n. 248/13ª del 31 gennaio 2002, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2002, reg. 1, foglio 2;
Considerato che il progetto proposto dal comune di Riposto comporta il completamento del I bacino del porto turistico, rendendo fruibili ulteriori 477 posti barca oltre a quelli già censiti;
Considerato che il porto di Riposto interrompe la tratta di circa 52 miglia da Messina a Catania, distando dal capoluogo peloritano ben 34 miglia, entro le quali esiste il solo porticciolo di Giardini, incompleto ed inidoneo anche nei confronti della sicurezza dell'approdo;
Considerato che il decreto n. 37/Gab. prevede la realizzazione di 1100 posti barca previsti nel porto di Catania, intervento per il quale non è ancora pervenuta da parte dell'autorità portuale di Catania la relativa istanza corredata da progetto, risultando ancora in corso una procedura concorsuale ai sensi del DPR n. 509/97 per il rilascio a privati della concessione demaniale relativa alle aree oggetto dell'ipotizzato intervento regionale;
Considerato che il porto di Riposto si trova su un versante, privo di infrastrutture portuali, di notevole interesse turistico, e che pertanto una dotazione di posti barca per il porto di Riposto ulteriore rispetto a quella conseguente alla realizzazione delle opere previste dal decreto n. 37/Gab appare opportuna e compatibile con l'assetto generale della distribuzione dei posti barca sulle coste regionali;
Ritenuto opportuno modificare la pianificazione di cui all'art. 2 del decreto n. 37/Gab, accogliendo l'istanza co munale e conseguentemente includendo tra gli interventi da finanziare con le risorse della misura 4.20 anche l'intervento relativo al completamento del porto turistico I bacino del porto di Riposto - pontili banchine piazzale, in sostituzione del prolungamento della diga foranea;
Considerato che in sede di conferenza di servizi tenutasi il 23 aprile 2002 presso il Genio civile di Ragusa per l'approvazione del progetto di massima del porto di Marina di Ragusa, è emerso come tale porto non può essere considerato dotato di piano regolatore portuale, in quanto l'art. 30 della legge regionale n. 21/85, che regolamenta le procedure per la approvazione dei piani regolatori portuali non prevede, a differenza delle norme sui piani regolatori generali, termini entro i quali la Regione debba esaurire la propria attività di controllo ed emettere il decreto di approvazione, decorsi i quali termini il piano diviene esecutivo;
Considerato che l'inserimento nel programma regionale dell'intervento relativo al porto di Marina di Ragusa aveva avuto come presupposto giuridico la determina sindacale n. 153 del 28 dicembre 1995, con la quale era stata dichiarata l'esecutività del piano regolatore portuale per decorrenza dei termini del controllo regionale;
Considerato che la suddetta determina sindacale non costituisce elemento idoneo a far considerare il porto di Marina di Ragusa dotato del piano regolatore portuale, e che pertanto lo stesso non possiede i requisiti previsti dal decreto n. 2083/gab del 20 luglio 2000 e dalla scheda del Complemento di programmazione della misura 4.20 ex 4.4.3 e che conseguentemente è necessario procedere alla sua esclusione dal novero dei beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto n. 37/Gab;
Ritenuto opportuno procedere, con successivo provvedimento e previa idonea attività ricognitoria, alla sostituzione dell'intervento relativo al porto di Marina di Ragusa con idoneo intervento, localizzato sul tratto di costa da Gela a Porto Palo di Capo Passero, in possesso dei requisiti previsti dal decreto n. 2083/gab del 20 luglio 2000 e dalla scheda di Complemento di programmazione della misura 4.20 (ex 4.4.3), al fine di garantire la sicurezza degli itinerari nautici con tappe assistite di circa 30 miglia marine;

Decreta:


Art. 1

L'art. 2 del decreto n. 37/Gab del 16 novembre 2001 è sostituito dal seguente con decorrenza dal 16 novembre 2001:
"Art. 2) Le risorse della misura 4.4.3 del POR Sicilia 2000-2006 saranno utilizzate per la realizzazione degli interventi nel seguito indicati senza ordine di priorità:
- progetto di completamento del porto di Porto Palo di Menfi, intervento da realizzarsi con la formula del project financing, importo pubblico stimato in E 9.000.000 per la realizzazione di circa 150 ulteriori posti barca e funzionalizzazione degli esistenti. Beneficiario finale comune di Menfi;
- previa stipula di convenzione con l'autorità portuale di Palermo: progetto di completamento delle opere di difesa del piano regolatore portuale di S. Erasmo, intervento da realizzarsi con la formula del project financing, intervento pubblico stimato in E 5.000.000 per la realizzazione di circa 200 posti barca. Beneficiario finale autorità portuale di Palermo;
- progetto di completamento delle opere di difesa del mare del piano regolatore portuale di Fossa del Gallo (Palermo). Importo stimato in E 4.000.000 per la realizzazione di circa 140 ulteriori posti barca. Beneficiario finale comune di Palermo;
- previa stipula di convenzione con l'autorità portuale di Catania: porto turistico di Catania nell'ambito del porto di I classe esistente, intervento da realizzarsi con la formula del project financing con importo pubblico stimato in E 15.000.000 per la realizzazione di circa ulteriori 1.100 posti barca. Beneficiario finale autorità portuale di Catania;
- progetto per la realizzazione delle opere di accosto e servizi della darsena turistica del porto di Termini Imerese, importo stimato E 4.000.000 per la realizzazione di circa 250 posti barca. Beneficiario finale comune di Termini Imerese;
- opere di accosto della darsena turistica di S. Marina Salina, importo stimato in E 3.000.000 per la realizzazione di circa 100 ulteriori posti barca. Beneficiario finale comune di S. Marina Salina;
- previa stipula di convenzione con l'autorità portuale di Messina: completamento della banchina di buontempo alla Marina di Nettuno (ME), importo stimato E 3.000.000 per la realizzazione di circa ulteriori 140 posti barca. Beneficiario finale autorità portuale di Messina;
- progetto di completamento del porto turistico di Riposto I Bacino pontili banchine e piazzale importo stimato E 5.000.000. Beneficiario finale comune di Riposto;
- progetto per il completamento e la funzionalizzazione del porto di Lampedusa zona Cavallo Bianco importo stimato E 4.000.000. Beneficiario finale comune di Lampedusa e Linosa;
- progetto per il completamento e la funzionalizzazione dello Sporgente Cidonio del porto di Pantelleria, importo stimato E 5.000.000 per la funzionalizzazione di circa 300 ulteriori posti barca. Beneficiario finale comune di Pantelleria;
- progetto di completamento del porto di Balestrate, importo stimato E 5.000.000 per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti barca e la funzionalizzazione di quelli in corso di realizzazione. Beneficiario finale comune di Balestrate.
Tutti i progetti dovranno essere coerenti con la misura 4.4.3 del POR Sicilia e dovranno prevedere, ove già non realizzati o in corso di realizzazione, i seguenti impianti:
- impianti per il trattamento delle acque di sentina e delle acque nere delle imbarcazioni con manichetta di aspirazione e pompa centrifuga con eiettore, l'impianto di depurazione e ossidazione totale, previa separazione degli oli minerali da inviare al consorzio obbligatorio per lo smaltimento;
- sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi (RSU) prodotti nell'ambito portuale.
Per i progetti da realizzarsi con il ricorso alla finanza di progetto, ai fini della verifica del rispetto dei limiti finanziari di partecipazione pubblica fissati dall'art. 42 bis della legge regionale n. 21/85, andrà valutato, attualizzandolo a costi correnti, il valore delle opere già esistenti, realizzate a totale carico del pubblico erario.
Tutti i progetti dovranno prevedere, a carico delle imprese appaltatrici, gli oneri conseguenti al rispetto del Regolamento CE n. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli stati membri sugli interventi dei fondi strutturali."

Art. 2

Con successivi provvedimenti, in relazione al perfezionarsi dell'iter approvativo dei progetti, ed alle previsioni dei programmi integrati territoriali che saranno approvati in via definitiva, si procederà all'ammissione a finanziamento degli interventi previsti all'art. 2 del decreto n. 37/gab del 16 novembre 2001, nonché alla sostituzione dell'intervento relativo al porto di Marina di Ragusa con idoneo intervento localizzato sul tratto di costa corrispondente, in possesso dei requisiti previsti dal decreto n. 2083/gab del 20 luglio 2000 e dalla scheda di Complemento di programmazione della misura 4.20 (ex 4.4.3).
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 giugno 2002.
  CASCIO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 29 luglio 2002, reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 83.
(2002.34.2054)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Istituzione della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Con decreto presidenziale n. 157/Area II/S.G. del 2 luglio 2002, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 26 luglio 2002 al n. 3695, è stata istituita, ai sensi dell'art. 100 della legge regionale n. 2/2002, la Conferenza permanente Regione -Autonomie locali, come di seguito composta:
-  Presidente della Regione che la presiede o suo delegato;
-  Assessore regionale per gli enti locali;
-  Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
-  presidente dell'ANCI Sicilia;
-  presidente dell'URPS;
-  nove sindaci designati dall'ANCI Sicilia nelle persone di:
-  on.le Diego Cammarata, sindaco di Palermo;
-  dott. Fabrizio Donzelli, sindaco di Gravina di Catania;
-  dott. Mariano Bruno, sindaco di Lipari;
-  dott. Salvatore Campione, sindaco di Santa Domenica Vittoria;
-  dott. Salvatore Messana, sindaco di Caltanissetta;
-  dott. Ignazio Cucchiara, sindaco di Sciacca;
-  dott. Domenico Arezzo, sindaco di Ragusa;
-  dott. Girolamo Fazio, sindaco di Trapani;
-  dott. Antonio Pantò, sindaco di Assoro;
-  tre presidenti di Province designati dall'URPS nelle persone di:
-  on.le Nello Musumeci, presidente della Provincia di Catania;
-  dott. Bruno Marziano, presidente della Provincia di Siracusa;
-  dott. Michele Galvagno, presidente della Provincia di Enna;
-  on.le Domenico Rizzo, in rappresentanza della Lega delle autonomie;
-  prof. Antonino Mannino, in rappresentanza dell'ASACEL;
-  dott. Matteo Cocchiara, in rappresentanza dell'ASAEL.
La Conferenza, cui partecipa il dirigente generale per gli enti locali, sarà di volta in volta integrata dagli Assessori competenti nelle materie dell'ordine del giorno dei lavori.
Alle sedute possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali competenti.
Il dirigente del servizio 1° Interventi finanziari e finanza locale del dipartimento enti locali svolge i compiti di segreteria tecnica avvalendosi del personale in servizio presso lo stesso che sarà individuato con separato provvedimento.
(2002.39.2327)
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Costituzione del Comitato tecnico regionale per la polizia municipale.

Con decreto presidenziale n. 192/servizio 1°/U.O.1/SG del 2 agosto 2002, il Comitato tecnico regionale per la polizia municipale è stato composto come segue:
-  Assessore regionale per gli enti locali - presidente;
-  dirigente generale del dipartimento regionale enti locali - componente;
-  dr. Nicosia Michele - componente esperto;
-  dr. Cirillo Francesco - componente esperto;
-  dr. Nucera Vincenzo, comandante corpo di P.M. di Agrigento - componente esperto;
-  dr. Cultrera Paolo, comandante corpo di P.M. di Canicattini Bagni - componente esperto;
-  dr. De Vita Bruno, rappresentante degli enti locali designato dall'ANCI - componente;
-  dr. Brocato Benedetto Roberto, rappresentante degli enti locali designato dall'ANCI - componente;
-  dr. Alongi Pietro, rappresentante degli enti locali designato dall'ANCI - componente;
-  dr. Di Bartolomeo Antonino, rappresentante amministrazione provinciale designato dall'UPS - componente;
-  sig. Li Greci Ennio, rappresentante delle organizzazioni sindacali designato da CGIL/FP - componente;
-  sig. Cotroneo Antonino, rappresentante delle organizzazioni sindacali designato da CISL segreteria regionale - componente;
-  sig. Mascolino Francesco, rappresentante delle organizzazioni sindacali designato da UIL segreteria regionale - componente;
-  sig. Masetta Vincenzo, rappresentante delle organizzazioni sindacali designato da SULPM segreteria regionale - componente;
-  sig. Palazzolo Rosario, rappresentante delle organizzazioni sindacali designato da SILPOL segreteria regionale - componente;
-  dirigente del servizio IV del dipartimento regionale enti locali - componente.
Le funzioni di segretario sono svolte dal rag. Giovanni Coco, funzionario direttivo dell'Assessorato regionale degli enti locali.
(2002.32.2021)
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Rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Ecofin s.r.l., con sede in Catania, per la gestione dell'impianto di deposito di rifiuti.

Con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque n. 669 del 2 agosto 2002, è stato concesso, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla ditta Ecofin s.r.l. con sede legale ed impianto in zona industriale - IX st. - Catania, il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con decreto n. 474/18 del 20 ottobre 1999, alla gestione dell'impianto di deposito preliminare di rifiuti.
La suddetta ordinanza avrà scadenza il 22 febbraio 2006.
(2002.33.2041)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di associazioni di produttori.

Con decreto del dirigente del servizio 7° del dipartimento regionale interventi strutturali n. 2704 del 7 dicembre 2001, si è proceduto al prericonoscimento, in applicazione dell'art. 14 del Regolamento n. 2200/96, dell'associazione di produttori denominata CO.P.A.S., con sede in contrada Santa Teresa Longarini di Siracusa.
Il predetto organismo associativo viene iscritto al n. 7 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute, tenuto presso questo Assessorato.
(2002.33.2032)

Con decreto del dirigente n. 2705 - servizio 7° - dipartimento regionale interventi strutturali del 7 dicembre 2001, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento n. 2200/96, del consorzio Arancia Rossa di Sicilia con sede in Catania, salita A. di San Giuliano, quale organizzazione di produttori.
La predetta organizzazione di produttori rimane iscritta al n. 44 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2002.33.2051)


Con decreto del dirigente n. 2706 - servizio 7° - dipartimento regionale interventi strutturali del 7 dicembre 2001, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento n. 2200/96, della società cooperativa a r.l. Agro Verde, con sede in Gela, via Rossini, 37, quale organizzazione di produttori.
La predetta organizzazione di produttori rimane iscritta al n. 43 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2002.33.2051)


Con decreto del dirigente n. 2707 - servizio 7° - dipartimento regionale interventi strutturali del 7 dicembre 2001, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento n. 2200/96, della società cooperativa a r.l. A.BIO.MED. con sede in Ragusa, S.P. Comiso-S. Croce Camerina, quale organizzazione di produttori.
La predetta organizzazione di produttori rimane iscritta al n. 42 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2002.33.2051)


Con decreto del dirigente n. 2783 - servizio 7° - dipartimento regionale interventi strutturali del 14 dicembre 2001, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento n. 2200/96, dell'A.P.O. Sicilia, con sede in Bagheria, via Federico II n. 25, quale organizzazione di produttori.
La predetta organizzazione di produttori rimane iscritta al n. 45 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2002.33.2051)


Con decreto del dirigente del servizio 7° del dipartimento regionale interventi strutturali n. 1005 dell'8 agosto 2002, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento n. 2200/96, all'associazione di produttori denominato O.P.A.C., con sede in via Adda, 9 - Siracusa.
Il predetto organismo associativo viene iscritto al n. 4 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute, tenuto presso questo Assessorato.
(2002.33.2031)
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Revoca del riconoscimento all'associazione di produttori denominata Associazione interprovinciale produttori cerealicoli diEnna.

Con decreto del dirigente del servizio 7° del dipartimento regionale interventi strutturali n. 851 del 24 luglio 2002, si è proceduto alla revoca del riconoscimento, concesso in applicazione del Reg. n. 1360/78 e della legge regionale n. 81/81, all'Associazione di produttori denominata Associazione interprovinciale produttori cerealicoli (A.I.P.Cer.) diEnna.
Il predetto organismo associativo viene cancellato dall'elenco regionale delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del Reg. CEE n. 1360/78, tenuto presso questo Assessorato.
(2002.32.1998)
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Sostituzione di un componente della commissione consultiva per l'applicazione delle sanzioni ai frantoi oleari.

Con decreto del dirigente del servizio 7° del dipartimento regionale interventi strutturali n. 995 del 2 agosto 2002 il sig. Citarda Rosario, quale rappresentante della Coldiretti della commissione consultiva per l'applicazione delle sanzioni ai frantoi oleari di cui al decreto n. 5096 del 29 dicembre 2000, è stato sostituito dal sig. Zambuto Gerlando.
(2002.32.2005)
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Riconoscimento di acquirente di latte bovino alla ditta Caseificio dei Nebrodi di Calandra Sebastianella Michele & C. s.n.c., con sede in Nicosia e iscrizione al relativo albo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali n. 1003/serv. 6° del 6 agosto 2002 è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Caseificio dei Nebrodi di Calandra Sebastianella Michele & C. s.n.c., con sede legale e stabilimento in contrada Perciata, 94014 Nicosia (EN), in applicazione dell'art. 13 del Regolamento n. 1392/2001 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 115 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(2002.33.2025)
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Disposizioni per la sostituzione nel tesserino venatorio 2002-2003 dell'ambito territoriale di caccia di Palermo 3 con un altro ambito a scelta del cacciatore regionale per la caccia alla sola selvaggina migratoria.

Il decreto n. 1135 del 20settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 27 settembre 2002, ha modificato l'art. 3, lett. "a", dell'allegato "A" al decreto n. 533 del 14 giugno 2002 (calendario venatorio 2002-2003), introducendo il divieto per i cacciatori regionali non residenti nel comune di Ustica di esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria nell'ambito territoriale di caccia di PA3 (Ustica).
Per quanto sopra, il cacciatore in possesso del tesserino venatorio 2002-2003, con indicato negli appositi spazi l'A.T.C. PA3, quale ambito scelto per la caccia alla sola selvaggina migratoria, potrà optare per un altro ambito in sostituzione dell'A.T.C. PA3.
Per effettuare tale scelta il cacciatore dovrà esibire il tesserino venatorio al comune che lo ha rilasciato, il quale casserà l'indicazione dell'ambito "PA3" ed inserirà il nuovo ambito territoriale di caccia scelto, apponendo: data, timbro e sigla.
La presente disposizione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2002.39.2357)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Dichiarazione di pubblica utilità del complesso archeo logico Monte Castello, Grotticelle, Pizzo D'Aquila e Costa Fico, nel comune di S. Angelo Muxaro.
Il dirigente del servizio tutela ed acquisizioni del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente, con decreto n. 6590 del 19 luglio 2002 ha dichiarato la pubblica utilità del complesso archeologico Monte Castello, Grotticelle, Pizzo D'Aquila e Costa Fico, nel comune di S. Angelo Muxaro.
(2002.32.1986)
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Dichiarazione di pubblica utilità del complesso archeologico Pietra Rossa.

Il dirigente del servizio tutela ed acquisizioni del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente con decreto n. 6591 del 19 luglio 2002 ha dichiarato la pubblica utilità del complesso archeologico Pietra Rossa.
(2002.32.1985)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Istituzione del tavolo di concertazione in materia di pesca marittima denominato Tavolo azzurro.

E' istituito con decreto n. 817/Gab del 17 luglio 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, un tavolo di concertazione in materia di pesca marittima, denominato Tavolo azzurro.
Il tavolo svolge funzioni di mera consulenza e programmazione ed esprime pareri non vincolanti.
Il Tavolo azzurro è così composto:
-  dirigente generale del dipartimento della pesca;
Per le associazioni di categoria:
-  A.G.C.I. Pesca regionale: sig. Giovanni Basciano;
-  Lega pesca regionale: sig. Giancarlo Costa;
-  Federcoopesca regionale (Confcooperative Sicilia): sig. Antonino La Corte;
-  Unci pesca regionale: sig. Pasquale Amico;
-  Federpesca regionale: dott. Luigi Giannini, in sua assenza sig. Salvatore Sarcì;
Per le associazioni sindacali:
-  Sindacato regionale CISL, settore pesca: sig. Ferdinando Firenze;
-  Sindacato regionale CGIL, settore pesca: sig. Franco Gioia;
-  Sindacato regionale UIL, settore pesca: sig. Tommaso Macaddino;
-  Sindacato regionale CISAL, settore pesca: sig. Francesco Catanzaro;
-  Sindacato regionale CONFSAL, settore pesca: sig. Corrado Quattrocchi o il sig. Angelo Terrazzino;
Esperti componenti dell'ufficio di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:
-  dott. Salvino Roccapalumba;
-  dott. Luigi Massimiliano Vinci;
-  dott. Lorenzo Pace;
-  dott. Fabrizio La Rocca;
-  dott.ssa Urania Giulia Papatheu;
Esperti esterni all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
-  dott. Franco Andaloro;
-  sig.ra Luisa Bondì;
-  sig. Francesco Bellavia;
-  sig.ra Linka Zangara;
-  sig. Viviano Vito;
-  sig. Giuseppe Asaro;
-  sig. Nello Di Pasquale;
Direttore del consorzio di ripopolamento ittico di:
-  Castellammare;
-  Catania;
-  Patti.
(2002.37.2206)
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Istituzione del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche del commercio.

Con decreto n.880/Gab del 23 luglio 2002, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha istituito un tavolo di concertazione sulle problematiche del commercio denominato tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche del commercio.
Il tavolo esprime pareri non vincolanti sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ed è così composto:
-  Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca o componente da lui delegato - presidente;
-  capo di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
-  dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato;
-  dirigente del servizio commercio;
-  dirigente del servizio credito;
-  ing. Salvatore Giglione, vice capo di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
-  dott. Benedetto Mezzanotte - componente dell'ufficio di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
-  dott. Vincenzo Di Giacomo, componente ufficio di gabinetto dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
-  avv. Marino Iulo Cosentino - Confesercenti;
-  sig. Cozzo Salvatore - UCICT;
-  sig. Giuseppe Amato - Fed.Ar.Com.;
-  sig. Gaetano Augeri - UCAT;
-  sig. Gaspare Di Pasquale - CIDEC;
-  sig. Tommaso Mercadante - Confcommercio;
-  prof.  Vincenzo Meli - esperto;
-  prof.  Alberto Stagno Delcontres - esperto.
(2002.37.2206)
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Istituzione del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche della cooperazione.

Con decreto n. 953/Gab del 25 luglio 2002, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha istituito un tavolo sulle problematiche della cooperazione denominato tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche della cooperazione.
Il tavolo esprime pareri non vincolanti sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca, ed è così composto:
-  Assessore per la cooperazione, il commercio, dell'artigianato e per la pesca o componente da lui delegato - presidente;
-  capo di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca;
-  dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato;
-  dirigente del servizio insediamenti abitativi;
-  dirigente del servizio vigilanza cooperative;
-  ing. Maurizio Cimino, capo della segreteria tecnica dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca;
-  avv. Manlio Raimondi, componente dell'ufficio di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca;
-  dott. Pasquale Amico - UNCI;
-  ing. Gaetano Mancini - Confcooperative;
-  dott. Vincenzo Minagra - AGCI;
-  dott. Emanuele Sanfilippo - Legacoop.
(2002.37.2206)
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Istituzione del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche della promozione.

Con decreto n.966/GAB del 30 luglio 2002, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca ha istituito un tavolo di concertazione sulle problematiche della promozione denominato tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche della promozione.
Il tavolo esprime pareri non vincolanti sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca, ed è così composto:
-  Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca o componente da lui delegato - presidente;
-  capo di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca;
-  dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato;
-  dirigente del servizio promozione;
-  ing. Salvatore Gigione, vice capo di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca;
-  dott. Vincenzo Di Giacomo - ufficio di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca;
-  dott. Benedetto Mezzanotte - ufficio di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca;
-  dott. Daniele Carmina - ufficio di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca;
-  dott. Cugnata Giovanni, ufficio di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca;
-  dott. Fabrizio Escheri - Unioncamere Sicilia;
-  sig. Giuseppe Pagano - Unioncamere Sicilia;
-  dott. Giuseppe Pezzullo - ICE;
-  dott.ssa Gabriella D'Acquisto o, su sua delega, l'avv. Paolo Maggio o l'ing. Francesco Guttadauro, Ente autonomo Fiera del mediterraneo di Palermo;
-  ing. Giovanni Bitto, Ente autonomo Fiera di Messina.
(2002.37.2206)
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Istituzione del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche dell'artigianato.

Con decreto n. 967/Gab del 30 luglio 2002, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca ha istituito un tavolo di concertazione sulle problematiche dell'artigianato denominato tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche dell'artigianato.
Il tavolo esprime pareri non vincolanti sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ed è così composto:
-  Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca o componente da lui delegato - presidente;
-  capo di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
-  dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato;
-  dirigente del servizio artigianato;
-  dirigente del servizio credito;
-  dirigente del servizio insediamenti produttivi;
-  ing. Salvatore Gigione - vice capo di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca;
-  ing. Maurizio Cimino - capo della segreteria tecnica dell'ufficio di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca;
-  dott. Benedetto Mezzanotte, ufficio di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca;
-  dott. Daniele Carmina - ufficio di gabinetto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca;
-  sig. Mario Filippello - CNA;
-  sig.ra Silvana Sanfilippo - C.A.S.A.;
-  sig.ra Rosa Rizza Pinna - Federazione regionale dell'artigianato di Sicilia;
-  cav. Isidoro Platania - U.P.L.A.CLAAI;
-  sig. Andrea Cafà - Fed.Ar.Com.;
-  sig. Sebastiano Enzo Scalone - esperto;
-  sig. Giuseppe Laiola - esperto.
(2002.37.2206)
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Istituzione della commissione di studio per la riforma delle Camere di commercio siciliane.

Con decreto n.968/Gab del 30 luglio 2002 l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca ha istituito la commissione di studio per la riforma delle Camere di commercio siciliane.
Il tavolo è così costituito:
-  prof. Francesco Teresi - ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Palermo - presidente;
-  prof. Gaetano Armao - docente universitario presso l'Università degli studi di Palermo, consulente dell'Unione regionale delle Camere di commercio;
-  avv. Salvatore Palillo - consulente dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca, consulente dell'Unione regionale delle Camere di commercio;
-  dott. Filippo Sparla - cultore di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Palermo, segretario generale della Camera di commercio di Trapani.
(2002.37.2206)
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Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali, programmati dalla C.I.D.E.C., con sede in Catania.

Con decreto del dirigente del servizio 5S - commercio - del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 1011/5S del 31 luglio 2002, è rinnovata fino al 28 novembre 2003 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla C.I.D.E.C., con sede in Catania, via Etnea n. 575.
(2002.32.1964)
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Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali, programmati dalla IS.FO.TER., con sede in Catania.

Con decreto del dirigente del servizio 5S - commercio - del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 1012/5S del 31 luglio 2002, è rinnovata fino al 25 ottobre 2003 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla IS.FO.TER., con sede in Catania, via Mandrà n. 8.
(2002.32.1963)
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Proroga della gestione commissariale della cooperativa Il Capriolo, con sede in Messina.

Con decreto n. 1013 del 31 luglio 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa Il Capriolo con sede in Messina, avviata con decreto n. 1341 del 20 settembre 1999, fino al 31 dicembre 2002.
Viene confermato nell'incarico l'avv. Francesco Rotondo.
(2002.32.1962)
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Revoca degli organi sociali della cooperativa Labor, con sede in Montevago, e nomina del commissario straordinario.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1015 del 31 luglio 2002, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della cooperativa Labor, con sede in Montevago (AG), sono stati revocati.
Il dott. Domenico Marchica, nato ad Agrigento il 7 marzo 1934 ed ivi residente, via Malgioglio n. 19 San Leo, è stato nominato commissario straordinario dalla data di notifica del suddetto decreto per mesi 4.
(2002.32.1981)
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Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa Leone Azzurro centro manutenzione e pulizia, con sede in Leonforte.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1017/1S-3 del 31 luglio 2002, l'avv. Giuseppe Filippazzo, nato a Palermo il 18 luglio 1967 e residente a Palermo, domiciliato in via Monti Iblei n. 69/D, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Leone Azzurro centro manutenzione e pulizia, con sede nel comune di Leonforte (Enna) in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Roberto Di Leo.
(2002.32.1987)
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Nomina di un componente del Tavolo azzurro.

Con decreto n.1083/Gab dell'8 agosto 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e per la pesca il sig. Santo Lo Buglio, nato a Palermo il 9 agosto 1973, è chiamato a fare parte del Tavolo azzurro, istituito con decreto n. 817/Gab del 17 luglio 2002, in qualità di esperto esterno all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
(2002.37.2206)
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Conferma temporanea dell'incarico del commissario ad acta presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione.

Con decreto n. 1101/2S del 12 agosto 2002 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è stato confermato, per un periodo di 30 giorni, al dr. Dario Tornabene l'incarico di commissario ad acta presso l'IRCAC, per l'espletamento dei compiti indicati nei decreti n. 26/2S dell'11 gennaio 2002; n. 95/2S del 29 gennaio 2002; n. 290/2S del 20 marzo 2002; n. 429/2S del 29 aprile 2002 e n. 723/2S del 18 giugno 2002.
(2002.34.2069)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Trasferimento ed intestazione della concessione per lo sfruttamento delle acque termominerali denominata "Bagni di Segesta".

Con decreto del dirigente generale dell'Assessorato regionale dell'industria n. 67 del 13 febbraio 2002, vistato e annotato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione siciliana il 24 maggio 2002, ai nn. 54 e 55, la concessione per lo sfruttamento delle sorgenti d'acqua termominerali "Nuova" (1,69 l/sec.), "Grotta Regina" (10,70 l/sec) e "Bagno delle Femmine" (23,00 l/sec), convenzionalmente denominata "Bagni di Segesta" (estesa ettari 14.69.00 in territorio del comune di Castellammare del Golfo), intestata con decreto n. 110 del 19 gennaio 1984 al sig. Buffa Girolamo, prorogata con decreto n. 961 del 21 giugno 1996 per la durata di anni 30 a decorrere dal 10 settembre 1995, è stata trasferita ed intestata alla società "Terme Segestane di Buffa Rosaria Alba & C. s.n.c.", codice fiscale 01928910817, con sede in contrada Ponti Bagni n. 1, del comune di Castellammare del Golfo.
(2002.34.2077)
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Rivalutazione dei canoni superficiari di cui all'art.19, commi 1 e 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio II (risorse minerarie ed energetiche) dell'Assessorato regionale dell'industria n. 362 del 27 maggio 2002, vistato e annotato alla Ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale dell'industria il 7 giugno 2002, al n. 121, sono stati rivalutati, rispetto al 31 dicembre 1999, i canoni superficiari di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 della legge regionale 27 aprile 199, n. 10, ai sensi e per gli effetti del comma 3 del medesimo art. 19, come di seguito indicato:
a)  canone superficiario previsto dall'art. 19, comma 1, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10: L. 7.600 x 1,0613 = L. 8.065,88 = E 4,1657;
b)  canone superficiario previsto dall'art. 19, comma 2, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10: L. 19.200 x 1,0613 = L. 20.376,96 = E 10,5238.
(2002.34.2078)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Trasferimento di titolarità del beneficio costruttivo dell'impresa Lascari Giovan Battista alla Euroimpresa edile s.r.l., con sede in Piana degli Albanesi.

Si comunica che, con decreto del dirigente del servizio aree urbane e politica della casa del dipartimento regionale lavori pubblici n. 1010/8 del 21 giugno 2002, è stato autorizzato il trasferimento della titolarità del beneficio costruttivo di cui godeva l'impresa Lascari Giovan Battista per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia agevolata-convenzionata di n. 20 alloggi a Piana degli Albanesi, alla Euroimpresa edile s.r.l., con sede in Piana degli Albanesi, via Pietra di Maria, 62/A.
(2002.32.1983)
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Deposito di somme relative alle indennità provvisorie di espropriazione di beni immobili per il completamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto ricadenti nei comuni di Castiglione di Sicilia e Linguaglossa.

Con decreto n. 1140/U.O.B. XIX del 24 luglio 2002 l'Assessore per i lavori pubblici ha disposto, da parte del legale rappresentante del comune di Linguaglossa a titolo di indennità provvisoria di espropriazione per causa di pubblica utilità, il deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Catania (servizio della Cassa depositi e prestiti), delle somme indicate nello schema di calcolo che forma parte integrante del provvedimento medesimo, a favore delle ditte espropriande in esso indicate:
Comune di Castiglione di Sicilia
-  Russo Luigi, nato a Giardini Naxos il 15 novembre 1927 e residente a Mascali, via F. Crispi n. 28: foglio 85, particella 168, superficie catastale Ha. 1.52.01, "A" superficie espropriata mq. 704,00, coltura in atto vigneto, "B" valore agricolo E 1,11, indennità espropriativa e occupazione d'urgenza al 31 dicembre 2001 E 894,15;
-  Silingardi Loredana, nata ad Acireale il 24 aprile 1964, residente a Giarre, viale Don Minzoni n. 56: foglio 85, particella 157, superficie catastale Ha. 0.45.00, "A" superficie espropriata mq. 85,00, coltura in atto incolto sterile, "B" valore agricolo E 0,36, indennità espropriativa e occupazione d'urgenza al 31 dicembre 2001 E 35,15.
Comune di Linguaglossa
-  Currenti Egidio di Francesco e Vecchio Salvatore fu Giuseppe, oggi: Camuglia Vincenzo, nato a Castiglione di Sicilia il 28 gennaio 1966 e residente a Linguaglossa, via degli Aragonesi n. 13: foglio 2, particelle 361 (ex 159/b) e 362 (ex 164/b), superficie catastale Ha. 0.15.35, "A" superficie espropriata mq. 1.500,00, coltura in atto incolto produttivo, "B" valore agricolo E 0,15, indennità espropriativa e occupazione d'urgenza al 31 dicembre 2001 E 256,97;
-  Zummo Antonino fu Giuseppe presso Zummo Domenico, via Nazionale n. 81 - Linguaglossa: foglio 2, particella 164, superficie catastale Ha. 0.19.98, "A" superficie espropriata mq. 272,00, coltura in atto incolto produttivo, "B" valore agricolo E 0,15, indennità espropriativa e occupazione d'urgenza al 31 dicembre 2001 E 46,60;
-  Di Bella Carmelo, Di Bella Giuseppe, Di Bella Maria Catena, Di Bella Sebastiano e Puglia Angela: foglio 2, particella 166, superficie catastale Ha. 0.18.10, "A" superficie espropriata mq. 172,00, coltura in atto incolto sterile, "B" valore agricolo E 0,15, indennità espropriativa e occupazione d'urgenza al 31 dicembre 2001 E 29,47;
-  Emmi Giuseppe, nato a Linguaglossa il 2 marzo 1895, residente presso Emmi Carmela, via dei Genovesi n; 28 - Roma (erede): foglio 2, particella 261, superficie catastale Ha. 0.54.66, "A" superficie espropriata mq. 204,00, coltura in atto noccioleto, "B" valore agricolo E 1,18, indennità espropriativa e occupazione d'urgenza al 31 dicembre 2001 E 273,50.
(2002.32.1982)
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Determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione di beni immobili per il completamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto ricadenti nei comuni di Castiglione di Sicilia e Linguaglossa.

Con decreto n. 1141/U.O.B. XIX del 24 luglio 2002 l'Assessore per i lavori pubblici ha determinato le indennità provvisorie di espropriazione spettanti alle ditte di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante del medesimo, nella misura accanto a ciascuna di esse indicata:
Comune di Castiglione di Sicilia
-  D'Amico Filippa, maritata Emmi fu Antonino: foglio 85, particella 76, superficie catastale Ha. 0.08.93, "A" superficie espropriata mq. 72,00, coltura in atto incolto sterile, "B" valore agricolo E 0,15, "C" indennità espropriativa (AxB) E 10,78, indennità aggiuntiva coltivatore diretto (2xC) E 21,57, indennità aggiuntiva bonario componimento (0,5xC) E 5,39;
-  Arigò Giuseppe, nato a Linguaglossa il 9 aprile 1949 e Contarino Maria, nata a Giardini Naxos il 7 maggio 1949: foglio 85, particella 54, superficie catastale Ha. 0.12.82, "A" superficie espropriata mq. 144,00, coltura in atto incolto sterile, "B" valore agricolo E 0,15, "C" indennità espropriativa (AxB) E 21,57, indennità aggiuntiva coltivatore diretto (2xC) E 43,13, indennità aggiuntiva bonario componimento (0,5xC) E 10,78.
Comune di Linguaglossa
-  Vecchio La Rosa Angela, Antonio, Caterina, Emilio, Gregorio, Rosario: foglio 13, particella 32, superficie catastale Ha. 0.24.79, "A" superficie espropriata mq. 480,00, coltura in atto incolto produttivo, "B" valore agricolo E 0,15, "C" indennità espropriativa (AxB) E 71,89, indennità aggiuntiva coltivatore diretto (2xC) E 143,78, indennità aggiuntiva bonario componimento (0,5xC) E 35,95; particella 177, superficie catastale Ha. 0.03.87, "A" superficie espropriata mq. 140,00, coltura in atto incolto produttivo, "B" valore agricolo E 0,15, "C" indennità espropriativa (AxB) E 20,97, indennità aggiuntiva coltivatore diretto (2xC) E 41,94, indennità aggiuntiva bonario componimento (0,5xC) E 10,48;
-  Comodo Alfia, nata a Linguaglossa il 10 febbraio 1939; Comodo Giuseppe, nato a Linguaglossa l'11 aprile 1939 e De Luca Rosa, nata a Linguaglossa il 13 marzo 1909: foglio 13, particella 35, superficie catastale Ha. 0.15.77, "A" superficie espropriata mq. 110,00, coltura in atto bosco ceduo, "B" valore agricolo E 2,43, "C" indennità espropriativa (AxB) E 267,01, indennità aggiuntiva coltivatore diretto (2xC) E 534,02, indennità aggiuntiva bonario componimento (0,5xC) E 133,50;
-  Pennisi Rosa fu Francesco: foglio 13, particella 38, superficie catastale Ha. 2.35.74, "A" superficie espropriata mq. 260,00, coltura in atto bosco ceduo, "B" valore agricolo E 2,43, "C" indennità espropriativa (AxB) E 631,11, indennità aggiuntiva coltivatore diretto (2xC) E 1.262,22, indennità aggiuntiva bonario componimento (0,5xC) E 315,56;
-  Messina Rosaria, nata a Riposto il 15 marzo 1923: foglio 13, particella 40, superficie catastale Ha. 0.10.82, "A" superficie espropriata mq. 120,00, coltura in atto vigneto, "B" valore agricolo E 1,11, "C" indennità espropriativa (AxB) E 133,25, indennità aggiuntiva coltivatore diretto (2xC) E 266,49, indennità aggiuntiva bonario componimento (0,5xC) E 66,62;
-  Emmi Giuseppe, nato a Linguaglossa il 2 marzo 1895: foglio 2, particella 261, superficie catastale Ha. 0.54.66, "A" superficie espropriata mq. 454,00, coltura in atto noccioleto, "B" valore agricolo E 1,18, "C" indennità espropriativa (AxB) E 534,59, indennità aggiuntiva coltivatore diretto (2xC) E 1.069,19, indennità aggiuntiva bonario componimento (0,5xC) E 267,30.
(2002.32.1984)
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Avviso relativo alla richiesta di autorizzazione alle imprese per l'in stallazione di impianti di riscaldamento a gas metano, legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.


Tutte le imprese inserite utilmente nella graduatoria relativa all'art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, pubblicata, con decreto n. 1104 del 17 giugno 1997, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997, che non abbiano già effettuato la stipula del contratto condizionato di mutuo, potranno essere esentate dalla realizzazione di fonti alternative finalizzate al risparmio energetico per cui avevano avuto attribuito il punteggio di 0,20 solo nel caso in cui intendano, in sostituzione, installare impianti di riscaldamento alimentati da caldaie a gas metano e solo nel caso in cui la decurtazione di tale punteggio le lasci utilmente inserite nella graduatoria della quale fanno parte.
Tutte le imprese interessate dovranno produrre apposita istanza al dipartimento regionale lavori pubblici, unità operativa VIII dopo la pubblicazione del presente avviso.
(2002.34.2073)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione all'albo regionale degli enti ausiliari della struttura residenziale gestita dall'Associazione casa famiglia Rosetta, ubicata in Caltanissetta, contrada Bagno.

Con decreto dell'Assessore per la sanità 25 giugno 2002, n. 1002, è stata iscritta all'albo regionale degli enti ausiliari (D.P.R. n. 309/90, legge regionale n. 64/84) la struttura residenziale, gestita dall'Associazione casa famiglia Rosetta, per il recupero e il reinserimento di soggetti tossicodipendenti, ubicata in Caltanissetta, contrada Bagno; con il medesimo provvedimento è stata cancellata l'analoga struttura, ubicata in Caltanissetta, contrada Roccella.
(2002.32.1997)
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Riconoscimento di idoneità all'impianto della ditta Sicilpolli s.a.s. di Parla Anna & C., sito nel comune di Canicattì.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1424 del 26 luglio 2002, l'impianto di sezionamento di carni fresche di volatili da cortile e piccola selvaggina allegata della ditta Sicilpolli s.a.s. di Parla Anna & C. sito nel comune di Canicattì (AG) nella via Lipari n. 13, viene riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento 0789/S e con tale numero di identificazione viene iscritto in via definitiva nello speciale registro previsto dall'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495.
(2002.32.1971)
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Autorizzazione all'AVIS di Giarratana al trasferimento dei locali dell'unità di raccolta fissa.

Con decreto n. 1443 del 30 luglio 2002, l'ispettore generale del dipartimento IRS dell'Assessorato regionale della sanità ha autorizzato il presidente pro-tempore dell'associazione volontari donatori di sangue AVIS di Giarratana, a trasferire l'esercizio ed il funzionamento dell'Unità di raccolta fissa (URF) di sangue umano ed emocomponenti per uso trasfusionale, dai locali di corso Umberto I, n. 37 ai nuovi locali di via Francesco Crispi n. 2, siti nel comune di Giarratana ed affidata la direzione sanitaria al dr. Giuseppe Cappello, nato a Modica il 31 luglio 1955.
(2002.32.1967)
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Sospensione del riconoscimento al deposito frigorifero di carni rosse della ditta Marsacarni Import-Export s.r.l., con sede in Marsala.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1444 del 30 luglio 2002, è stato sospeso il riconoscimento veterinario 2188/F attribuito, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, al deposito frigorifero di carni rosse della ditta Marsacarni Import-Export s.r.l., con sede nel comune di Marsala (TP) Km. 26 di via Trapani - frazione Dammusello.
La riattivazione del deposito frigorifero di carni rosse della ditta Marsacarni Import-Export s.r.l. è subordinata alla emissione di un nuovo decreto da parte di questo ispettorato.
(2002.32.1970)
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Affidamento della direzione tecnica del magazzino della società Sofad s.r.l., con sede in Misterbianco.

Con decreto del dirigente del servizio assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 1506 del 5 agosto 2002, la direzione tecnica del magazzino della società Sofad s.r.l., con sede legale e magazzino in Misterbianco (CT), contrada Mezzocampo, via Comunità Economica Europea n. 31, ad integrazione dei decreti n. 00153 del 15 febbraio 2002 e n. 00548 del 19 aprile 2002, è stata affidata al dott. Terranova Paolo.
(2002.32.2004)
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Autorizzazione ad effettuare la pubblicità sanitaria di un ambulatorio veterinario sito in Barcellona Pozzo di Gotto.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale della sanità n. 1516 del 6 agosto 2002, la d.ssa Balotta Matilde è stata autorizzata ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Barcellona Pozzo di Gotto, via Pitagora n. 49, mediante l'utilizzazione di n. 1 insegna e di n. 1 inserzione sulle pagine gialle.
(2002.34.2066)
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Autorizzazione ad effettuare la pubblicità sanitaria di un ambulatorio veterinario sito in Caltanissetta.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale della sanità n. 1517 del 6 agosto 2002, la d.ssa Trobia Eva Simona è stata autorizzata ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Caltanissetta, via S. Giovanni Bosco n. 63, mediante l'utilizzazione di n. 1 insegna luminosa.
(2002.34.2067)
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Rettifica del nominativo del direttore tecnico della società Carlisi s.r.l., con sede in Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 1530 del 7 agosto 2002, si rettifica il nominativo del direttore tecnico in carica, dott. Canepa Giuseppe, del magazzino della società Carlisi s.r.l., sita in Palermo via delle Magnolie n. 60, che potrà essere sostituito, in caso di assenza, dalla dott.ssa Guardì Giusi.
(2002.32.2003)
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Revoca dei decreti 13 luglio 1998, 26 luglio 2000 e 30 aprile 2001, relativi all'autorizzazione alla ditta Bio-Dist s.r.l., con sede in Catania, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali omeopatiche.

Con decreto n. 1550 dell'8 agosto 2002 del dirigente del servizio di assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, i decreti n. 25965 del 13 luglio 1998, n. 32620 del 26 luglio 2000 e n. 34602 del 30 aprile 2001 relativi all'autorizzazione alla distribuzione all'in grosso di specialità medicinali omeopatiche per uso umano alla ditta Bio-Dist s.r.l. con magazzino di distribuzione sito in Catania, via Luigi Capuana nn. 142/144 sono revocati.
(2002.34.2075)
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Autorizzazione al trasferimento del magazzino della società Omeofarmed Catania s.r.l. nei locali siti in Catania.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica n. 1554 del 9 agosto 2002, la società Omeofarmed Catania s.r.l. è stata autorizzata al trasferimento del magazzino dai locali siti nel comune di Acicastello, frazione Cannizzaro, via Elio Vittorini n. 16/M, ai nuovi locali siti in Catania, via Luigi Capuana, 142/144. La direzione tecnica del magazzino è affidata al dott. Corrao Mariano.
(2002.33.2030)
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Autorizzazione all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale in località Casuzze-Punta Secca del comune di Santa Croce Camerina.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale fondo sanitario assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica n. 1560 del 12 agosto 2002, il dr. Casimiro Salvatore, titolare della sede farmaceutica rurale di Marina di Ragusa, è stato autorizzato all'apertura ed all'esercizio del dispensario farmaceutico stagionale per l'anno 2002 nella località Casuzze-Punta Secca del comune di Santa Croce Camerina.
(2002.33.2029)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Fondachello del comune di Mascali ed inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione.

Con decreto n. 483 dell'11 luglio 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente di concerto con il dirigente generale del personale e dei servizi generali, la porzione di area demaniale marittima di mq. 66,50 sita in località Fondachello del comune di Mascali, individuata in catasto alla particella 379 del foglio di mappa 28, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2002.33.2046)
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Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di Favignana e inclusione della stessa fra i beni patrimoniali della Regione.

Con decreto n. 522 del 22 luglio 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'area demaniale marittima di mq. 36 ubicata in Favignana, riportata in catasto al foglio di mappa n. 28, particella n. 7, antistante le particelle 42/1, 44/1 e 47/6 del comune di Favignana, è stata esclusa dal demanio marittimo, e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione
(2002.32.2012)
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Finanziamento al comune di Valderice per lavori di sistemazione del canale Locosecco.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 560 del 29 luglio 2002, è stato concesso un finanziamento di E 1.617.009,52 a favore del comune di Valderice per i lavori di sistemazione idraulica del canale Locosecco a salvaguardia dell'abitato di Bonagia, in stato di grave dissesto idrogeologico di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2002.33.2048)
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Modifica al regolamento edilizio del comune di Casteltermini.

Con decreto n. 562/D.R.U. del 29 luglio 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78, con le modifiche di cui al parere n. 57 del 19 luglio 2002 dell'U.O. 3.1/D.R.U., la modifica all'art. 5 del regolamento edilizio del comune di Casteltermini, adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 21 febbraio 2002.
(2002.32.2017)
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Variante al programma di fabbricazione del comune di Torretta.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con decreto n. 580/DRU del 29 luglio 2002 ha approvato, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, la variante di destinazione urbanistica al programma di fabbricazione del comune di Torretta, relativa al terreno in agro di Torretta foglio 12, particella 127, da zona E verde agricolo, a zona C.3 per attrezzature, per la realizzazione di un centro sportivo polivalente, adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 26 aprile 2002.
(2002.33.2050)
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Autorizzazione alla ditta Angelo Morettino S.p.A. con sede in Palermo, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di torrefazione.

Con decreto del dirigente del servizio tutela dell'inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 604 del 2 agosto 2002, emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/88, è stata concessa alla ditta Angelo Morettino S.p.A., con sede legale a Palermo in via Nuova, 105/A e B, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di torrefazione.
(2002.32.2015)
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Giudizio di compatibilità ambientale alla società Italcementi S.p.A. per il proseguimento di coltivazione di una cava in territorio di Catania.

Con decreto n. 611 del 2 agosto 2002 il dirigente del servizio 7°/V.I.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, alla società Italcementi S.p.A., con sede in Bergamo, via Camozzi, 124, per la prosecuzione della coltivazione della cava di calcare di contrada Primosole nel comune di Catania.
(2002.32.2013)
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Autorizzazione allo stabilimento Terme segestane di Buffa Rosaria & C. s.n.c., con sede in Castellammare del Golfo, per lo scarico di acque reflue.

Con decreto n. 650 dell'8 agosto 2002 il dirigente responsabile del servizio I - tutela delle acque del dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, ha autorizzato allo scarico delle acque reflue lo stabilimento Terme segestane di Buffa Rosaria & C. s.n.c., contrada Ponte Bagni, 1, Castellammare del Golfo (TP).
(2002.33.2044)
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Variante al programma di attuazione della rete fognante del comune di Maniace.

Con decreto n. 662 del 14 agosto 2002 il dirigente generale del dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, ha approvato, con prescrizioni, la variante al programma di attuazione della rete fognante (P.A.R.F.) del comune di Maniace (CT), adottata con delibera consiliare n. 25 del 18 aprile 1994 e riadottata con nuova delibera consiliare n. 32 del 24 novembre 2000.
(2002.33.2047)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Bando pubblico per l'attuazione dei PIT a valere sulla misura 4.18 - Azioni pubbliche. Modalità di attuazione e direttive per la presentazione dei progetti esecutivi.

Si premette preliminarmente che la misura è a titolarità regionale e che la sua compiuta ed efficace attuazione non può che svolgersi, per espressa previsione contenuta nella scheda del Complemento di programmazione, nell'ambito della programmazione regionale di settore, contenuta nei piani regionali di propaganda turistica e nei calendari regionali delle manifestazioni, ed in modo coerente alle attività poste in essere dal dipartimento sulla misura, in esecuzione dei citati atti programmatori.
Pertanto, gli interventi proposti dai PIT ritenuti coerenti ed ammessi a finanziamento, qui di seguito riassunti per tipologie omogenee riscontrate, saranno così attuati nel prossimo periodo di riferimento 2002/2006:
I) INTERVENTI RICADENTI SULLE AZIONI A e B
1. Partecipazione a borse e fiere turistiche in Italia ed all'estero.
I soggetti promotori dei PIT produrranno dettagliato piano dei mercati di interesse per lo sviluppo turistico locale delle borse e fiere cui intendono partecipare, nel periodo di riferimento.
Gli oneri finanziari previsti nelle schede PIT relativi alle spese di nolo dell'area espositiva, allestimenti e servizi vari di assistenza, saranno sostenuti dal dipartimento regionale turismo, qualora siano iniziative direttamente organizzate dal medesimo dipartimento, e ciò al fine di evitare duplicazione di spese.
All'interno di dette aree saranno presenti i rappresentanti dei PIT interessati alle iniziative, e ciò nel rispetto delle competenze istituzionali attribuite all'Amministrazione regionale ed al fine di assicurare unitarietà di immagine promozionale della Regione.
Saranno invece oggetto di trasferimento finanziario, in favore dei PIT, le somme relative alla organizzazione di borse e fiere cui il dipartimento turismo non ritiene di dovere partecipare direttamente, nonché le somme occorrenti per le spese relative a specifiche iniziative di presentazione di prodotti territoriali, in occasione delle fiere direttamente organizzate dal dipartimento turismo.
2. Realizzazione di workshop ed educational tours
Per il finanziamento di tali iniziative occorre acquisire:
-  programma dettagliato delle iniziative proposte (con descrizione del cronogramma di svolgimento per il prossimo quadriennio, degli itinerari etc.);
-  elenco analitico e nominativo dei soggetti (esclusivamente giornalisti e tour operators ed agenti di viaggio) interessati alle iniziative , di cui dovranno essere specificate le strutture aziendali di riferimento, convalidate dalle delegazioni Enit estere competenti per territorio;
-  elenco nominativo ed analitico degli operatori locali del comparto turistico e complementare interessati e coinvolti nelle attività;
-  analisi dettagliata dei costi preventivati.
Si precisa che sono spese ammissibili:
-  spese per transfert A/R di tour operators, agenti di viaggio e giornalisti ed operatori la cui presenza è compatibile con il progetto presentato, ivi comprese le spese relative ai transfert in loco;
-  spese di soggiorno alberghiero e ristorazione relative esclusivamente ai soggetti sopra indicate;
-  spese per eventuali corrieri e guide turistiche;
-  spese per biglietteria ai musei ai siti archeologici ecc.;
-  spese per acquisto di prodotti tipici, gadgets, pubblicazione di pregio da omaggiare agli ospiti;
-  spese per l'intrattenimento degli ospiti, fitto locali, attrezzature e services.
3.  Progettazione di marchi e loghi per "club prodotto" e realizzazione di materiale pubblicitario vario (brochure, CD etc.)
La produzione di materiale pubblicitario vario sui comprensori dei Pit e sui vari "club prodotto" costituendi è sottoposta alle seguenti condizioni:
-  che tutto il materiale sia realizzato con le medesima linea grafica, logo e marchio della Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - in corso di definizione - al fine di garantire unitarietà di immagine promozionale del prodotto Sicilia, e rechi al contempo il marchio e logo della Comunità europea;
-  che il materiale pubblicitario costituisca un approfondimento tematico della specifica offerta turistica espressa dal territorio di riferimento, costituisca concreto supporto all'assistenza in loco, e sia redatto nelle lingue dei mercati turistici di interesse per il comprensorio territoriale;
-  che sia prevista e realizzata la distribuzione anche presso i punti di informazione e le strutture ricettive locali;
-  che siano rispettate le procedure ad evidenza pubblica per la relativa acquisizione delle forniture;
-  che la progettazione del marchio e logo dei club prodotto sia coordinata ed armonica con linea grafica, logo e marchio della Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - in corso di definizione - al fine di garantire unitarietà di immagine promozionale del prodotto Sicilia, e rechi al contempo il marchio e logo della Comunità europea. Che essa sia inoltre acquisita nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di servizi.
Spese ammissibili:
-  spese per ideazione e progettazione grafica;
-  spese per stampa e riproduzione di materiale cartaceo video, ecc;
-  spese per spedizione e distribuzione;
-  spese per eventuali acquisizioni di diritti d'autore, di immagini, licenze, relative alla pubblicazione di foto, di testi ecc.
4. Azioni pubblicitarie (su stampa, siti web, etc)
Le azioni pubblicitarie in favore dei comprensori dei PIT e dei vari club prodotto sono subordinate alle seguenti condizioni:
-  che siano effettuate nei mercati di rilievo turistico regionale, come individuati nel Piano regionale di propaganda turistica;
-  che abbiano rilevanza extra-regionale;
-  che siano armonizzate con la linea grafica ufficiale della Regione, e mettano ben in evidenza il marchio ed il logo della Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e della CEE.
Al fine dell'approvazione da parte del dipartimento regionale turismo i soggetti proponenti dovranno presentare entro il termine perentorio del 31 ottobre 2002, il progetto esecutivo degli interventi da realizzarsi nel quadriennio 2002/2006, specificando analiticamente ed in coerenza con le previsioni anticipate nelle schede iniziali di progetto, le specifiche azioni, tra quelle innanzi previste, da attivarsi per ogni annualità di riferimento ed i relativi piani economici.
Al progetto dovrà essere allegata una relazione corredata da apposita analisi di marketing che in relazione alla tipologia dell'iniziativa dovrà riguardare:
-  l'indicazione delle aree geografiche di riferimento;
-  il piano di commercializzazione (diffusione e distribuzione);
-  la fruibilità;
-  le azioni di informazione e sensibilizzazione presso le collettività locali, gli eventuali risvolti occupazionali, le potenzialità della domanda.
A seguito della presentazione della documentazione sopra indicata, il dipartimento regionale turismo provvederà ad emettere apposito provvedimento di approvazione del piano di spesa e del programma, cui il beneficiario finale dovrà attenersi nella gestione del finanziamento, unitamente ad apposito ordine di accreditamento relativo alle voci di spesa approvato.
Al medesimo soggetto, coordinatore del PIT, anche in nome e per conto degli altri soggetti partecipanti, graveranno tutti gli obblighi di rendicontazione, monitoraggio, comunicazione previsti dalla vigente normativa regionale e comunitaria.
I progetti potranno essere annualmente rimodulati, per eventuali aggiornamenti, e sottoposti all'approvazione del dipartimento, entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno precedente cui si riferiscono le attività, nei limiti dello stanziamento assegnato, fermo restando tutte le modalità, condizioni e prescrizioni contenute nel presente bando.
Il dirigente generale del dipartimento turismo, sport e spettacolo, responsabile di misura: PORRETTO
(2002.39.2303)
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Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Ragusa.

Con decreto n. 194/Gab del 29 luglio 2002 dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, l'ing. Giovanni Francesco Antoci, presidente pro-tempore della Provincia regionale di Ragusa, è stato nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Ragusa fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.
(2002.32.1991)
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Nomina del commissario ad acta presso l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Caltagirone.


Con decreto n. 197 Gab. del 6 agosto 2002, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato la dott.ssa Piazza Dorotea commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Caltagirone per controfirmare, in sostituzione del direttore, gli atti urgenti, indifferibili ed indispensabili all'attività dell'Azienda relativi all'adozione della delibera di richiesta aspettativa presentata dal direttore dell'A.A.S.T.
(2002.34.2056)
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Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.

Con proprio decreto n. 312/servizio 1 del 9 luglio 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società Etna Trasporti, con sede in Catania, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana A/18-Catania-Aeroporto Catania" a modificare il programma d'esercizio mediante l'intensificazione 2 c.c. giornaliere dall'1 gennaio al 31 dicembre e 4 c.c. giornaliere dall'1 aprile al 31 ottobre sul percorso "Taormina-Giardini-A/18-Catania-Aeroporto", ad estendere al 31 ottobre il periodo di attuazione delle 3 c.c. giornaliere in atto autorizzate dal l'1 aprile al 30 settembre e ad effettuare la diramazione, del percorso concessionale, per Recanati.
Pertanto, l'autolinea assume la denominazione di autolinea extraurbana "Taormina-A/18-Catania-Aeroporto Fontanarossa con diramazione Recanati" con il seguente programma di esercizio:
-  2 c.c. g. e 2 c.c. fer. dall'1 gennaio al 31 dicembre, 7 c.c. g. dall'1 aprile al 31 ottobre, 1 c.c. fer. dall'1 gennaio al 31 marzo e dall'1 ottobre al 31 dicembre sul percorso intero;
-  1 c.c. fer. sulla tratta "Taormina-Giardini-Fiumefreddo-Giarre-Acireale-Catania-Aeroporto";
-  1 c.c. fer. sulla tratta "Taormina-Giardini-Fiumefreddo-Giarre-Acireale-Catania".
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
(2002.32.1990)


Con decreto n. 323/serv. 1 TPL del 5 agosto 2002, il dirigente generale del dipartimento trasporti e comunicazioni ha accolto l'istanza inoltrata dall'A.S.T. per l'anno tendente ad ottenere l'eliminazione della prescrizione di esercizio relativa al divieto di servizio locale sulla tratta "Trapani-Valderice estremi inclusi", ferme restando tutte le altre modalità di esercizio.
Con decreto n. 324/serv. 1 TPL del 5 agosto 2002, il dirigente generale del dipartimento trasporti e comunicazioni ha autorizzato, in via provvisoria, l'A.S.T. - Azienda siciliana trasporti con sede in Palermo, nell'esercizio della autolinea extraurbana "Patti-A/20-Falcone-Barcellona-Milazzo, con diramazioni per Oliveri-Tindari-Furnari e deviazioni per Tonnarella e lungo la litoranea da Tonnarella a Milazzo stazione F.S." ad apportare modifiche nell'esercizio dell'autolinea mediante:
1)  l'arretramento del capolinea ad Oliveri della c.c. feriale "Patti-Barcellona-Milazzo, diramazione Oliveri";
2)  l'eliminazione della diramazione per Oliveri della c.c. feria le "Barcellona-Patti diramazione Oliveri-Furnari e deviazione Ton narella";
3)  la soppressione della diramazione per Furnari delle 2 c.c. giornaliere "Milazzo-Barcellona-Tindari, diramazione Furnari-Oliveri", nonché la trasformazione in feriali delle medesime e l'inserimento della deviazione per Tonnarella;
4)  la soppressione delle 4 c.c. stagionali feriali "Milazzo F.S.-Calderà-Spinesante-Marchesana-Tonnarella-Falcone-Oliveri";
5)  la soppressione della diramazione per Furnari delle c.c. feriali "Oliveri-Barcellona-Milazzo diramazione Furnari" e "Oliveri-Barcellona diramazione Furnari" e della c.c. scolastica "Oliveri-Barcellona, diramazione Furnari" e deviazione Tonnarella;
6)  il prolungamento da Oliveri a Patti via A/20 dallo svincolo di Falcone della c.c. feriale "Milazzo F.S.-Calderà-Spinesante-Marchesana-Tonnarella-Falcone-Oliveri" con attestamento della corsa a Milazzo piazza Repubblica.
Pertanto l'autolinea assume le seguenti caratteristiche:
Denominazione
-  autolinea extraurbana "Patti-A/20-Falcone-Barcellona-Milazzo con diramazioni per Oliveri-Tindari" e Furnari e deviazioni per Tonnarella e lungo la litoranea da Tonnarella a Milazzo";
Percorso
-  Patti-A/20, svincolo Falcone-Falcone-Vigliatore-Castroreale Terme (bivio Milici)-Barcellona-Merì-bivio Olivarella-Grazia-Milaz zo diramazioni: svincolo Falcone, bivio Oliveri-Oliveri; bivio Oliveri-Tindari; bivio Furnari-Furnari; deviazione: bivio strada statale 113 (km. 56,89)-Tonnarella-bivio strada statale 113 (km. 55,9);
Programma di esercizio
-  1 c.c. feriale percorso intero senza diramazioni e deviazione;
-  1 c.c. feriale "Oliveri-Barcellona-Milazzo";
-  1 c.c. feriale percorso intero con diramazioni Oliveri, Furnari e deviazione Tonnarella;
-  1 c.c. feriale "Barcellona-Patti-diramazione Furnari e deviazione Tonnarella";
-  2 c.c. feriali "Milazzo-Tindari-diramazione Oliveri e deviazione Tonnarella";
-  1 c.c. feriale "Oliveri-Barcellona-Milazzo";
-  1 c.c. feriale "Oliveri-Barcellona";
-  1 c.c. scolastica "Oliveri-Barcellona deviazione Tonnarella";
-  2 c.c. feriali "Furnari-Milazzo deviazione Tonnarella";
-  1 c.c. feriale "Furnari-Barcellona deviazione Tonnarella";
-  2 c.c. scolastiche "Furnari-Barcellona deviazione Tonna rella";
-  1 c.c. feriale "Milazzo-Calderà-Spinesante-Marchesana-Tonnarella-Falcone-Oliveri-A/20-Patti".
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
Con decreto n. 325/serv. 1 TPL del 5 agosto 2002, il dirigente generale del dipartimento trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria, l'A.S.T. - Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio della autolinea extraurbana "Messina-A/20-Terme Vigliatore-Tonnarella" ad apportare la modifica ri chie sta mediante l'inserimento della diramazione per Barcellona Pozzo di Gotto.
Pertanto l'autolinea assume le seguenti caratteristiche:
Denominazione
-  autolinea extraurbana "Messina-A/20-Terme Vigliatore-Tonnarella-diramazione Barcellona Pozzo di Gotto";
Percorso
-  Messina-A/20-svincolo di Barcellona-Barcellona-strada sta-ta le 113-Terme Vigliatore-Marchesana Marina-Tonnarella (Portorosa);
Programma di esercizio
-  1 c.c. feriale sul percorso intero.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
Con decreto n. 326/serv. 1 TPL del 5 agosto 2002, il dirigente generale del dipartimento trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria, l'A.S.T. - Azienda siciliana trasporti con sede in Palermo, nell'esercizio della autolinea extraurbana "Catania-San Gre gorio-Aci Sant'Antonio-Acireale con diramazione San Gregorio-San Giovanni La Punta ad apportare una modifica alle corse diramate per San Giovanni La Punta mediante il loro prolungamento ad Acireale.
Pertanto l'autolinea assume le seguenti caratteristiche:
Denominazione
-  autolinea extraurbana "Catania-San Gregorio-Aci Sant'Antonio- Acireale";
Percorso
-  Catania-Canalicchio-San Gregorio-Valverde-Aci Sant'Antonio-Aci Catena-Acireale.
Programma di esercizio
-  3 c.c. giornaliere + 10 c.c. feriali + 1 c.c. scolastica "Catania-San Gregorio-Acireale";
-  2 c.c. scolastiche "Catania-San Gregorio-Valverde";
-  1 c.c. feriale "Catania-Aci Sant'Antonio";
-  8 c.c. feriali + 2 c.c. scolastiche "Catania-San Gregorio";
-  3 c.c. feriali Catania-San Gregorio-San Giovanni La Punta-Aci Sant'Antonio-Acireale".
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
Con decreto n. 336/serv. 1 TPL del 9 agosto 2002, il dirigente generale del dipartimento trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società Prestia & Comandè s.r.l., con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea "Palermo-aeroporto di Punta Raisi", a modificare il percorso all'interno della città di Palermo.
Pertanto il nuovo percorso autorizzato sarà:
-  Palermo piazza Giulio Cesare-foro Italico-via Francesco Crispi-via E. Amari-Politeama-via Libertà (in andata fermata all'altezza del civico n. 203, in ritorno al civico n. 56 e n. 110)-via Croce Rossa (fermata al civico n. 123)-via De Gasperi (corsia destra)-via Ausonia-via Belgio (in andata fermata al civico n. 19, in ritorno fermata al civico n. 4)-aeroporto.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
(2002.34.2055)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 13 settembre 2002, n. 19.
Direttive e procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico-finanziaria degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) - Piano formativo 2000/2001.

Cliccare qui per visualizzare la circolare

(2002.38.2243)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 13 settembre 2002, n. 11.
Direttive in ordine alla rimodulazione dei progetti relativi a finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di strutture residenziali o aperte in favore di anziani, minori, disabili e soggetti portatori di handicap.

A tutti i comuni della Regione
Alle II.PP.A.B. della Regione
Gli enti destinatari dei finanziamenti di cui in oggetto che, per motivi legati all'esiguità di risorse economiche, alle difficoltà di applicazione della normativa in materia di opere pubbliche, a problematiche espropriative, urbanistiche, geologiche o di inadeguatezza del progetto originario ai criteri di autonomia e funzionalità della tipologia prescelta, non hanno potuto realizzare, completare o rendere funzionanti strutture ricettive per l'ac coglienza degli anziani, dei minori, dei disabili e dei portatori di handicap, possono optare per la rimodulazione dei progetti originari.
Ciò nella consapevolezza che la presenza sul territorio di presidi ricettivi per l'accoglienza delle fasce più deboli della popolazione è il motore trainante dell'intero settore sociale.
La rimodulazione del progetto originario, assoggettato ai finanziamenti di cui alle leggi regionali nn. 87/81, 14/86, 22/86, 16/86, 33/88, dovrà tenere conto dell'effettiva disponibilità finanziaria e delle esigenze tipologiche, fatta salva la rispondenza agli standards dimensionali ed alle finalità nel settore socio-assistenziale.
Entro i limiti di spesa progettuale finanziata dallo scrivente Assessorato regionale degli enti locali o prevedendo un'eventuale compartecipazione dell'ente richiedente, potrà essere autorizzata la realizzazione di una struttura ridotta o per capacità ricettiva, nel caso trattasi di presidio residenziale, (casa di riposo, casa albergo, casa protetta, ecc.) o per cubatura, nel caso trattasi di presidio aperto, (centro diurno), mantenendo gli standards previsti e garantendo l'effettiva finalizzazione delle previsioni progettuali, compreso quanto disposto dall'art. 89 legge regionale n. 6/2000 in materia di cambio di destinazione d'uso.
Quanto sopra, permettendo il completamento e il pieno utilizzo delle strutture con minore costo di costruzione, determinerebbe, anche, un minor costo gestionale.
I progetti rimodulati afferenti ai finanziamenti anzidetti, debitamente firmati da un tecnico abilitato alla professione e approvati ai sensi di legge, corredati da relativa istanza e da atti deliberativi che, evidenziando la necessità dell'opera, manifestino la volontà dell'amministrazione appaltante al completamento della stessa, saranno, di volta in volta, vagliati dallo scrivente Assessorato regionale degli enti locali - dipartimento regionale enti locali/servizio 7° - U.O. n. 3.
Si assegna un termine di gg. 90, dalla pubblicazione della presente circolare, perché gli enti destinatari della medesima adempiano alle superiori disposizioni.
  L'Assessore: D'AQUINO 

(2002.38.2228)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA
PRESIDENZA

Progetti integrati territoriali. Avviso pubblico multiasse e multimisura per interventi attivabili attraverso regimi di aiuto.
Nell'avviso di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, allegato C - Risorse finanziarie per PIT e per misura - Regimi di aiuto:
-  l'importo relativo alla sottomisura 4.01.b del PIT n. 9 è da ritenersi sospeso.
(2002.39.2273)
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Progetti integrati territoriali. Avviso pubblico multiasse e multimisura per interventi attivabili attraverso azioni pubbliche.
Nell'avviso di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, allegato C - Risorse finanziarie per PIT e per misura - Azioni pubbliche:
-  l'importo relativo alla misura 3.07 del PIT n. 10 è da ritenersi pari ad E 619.748,28 e non E 685.511,00;
-  l'importo relativo alla misura 3.07 del PIT n. 31 è da ritenersi pari ad E 516.456,90 e non E 774.685,00;
-  l'importo relativo alla sottomisura 6.08.c del PIT 35 è da ritenersi sospeso.
(2002.39.2273)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 22 giugno 2001, n. 18.
Disposizioni attuative della misura 4.2.5. "Sostegno e tutela delle attività forestali". P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Con riferimento alla circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 37 del 20 luglio 2001, si procede alle seguenti rettifiche.
Punto 3 - Procedure di attuazione paragrafo "Collaudo", ultimo capoverso:
"Sarà cura del dipartimento predisporre ed inviare all'autorità di pagamento gli elenchi di liquidazione. Tali elenchi dovranno essere trasmessi con note riepilogative e contenere, per ogni singolo beneficiario, gli elementi necessari alla liquidazione". Tale capoverso viene abrogato.
Punto 3 - Procedure di attuazione paragrafo "Modalità di pagamento ai beneficiari" primo capoverso:
"L'autorità di pagamento, acquisiti gli elenchi di liquidazione, dispone direttamente i pagamenti ai beneficiari, dandone comunicazione alla Regione siciliana. Le domande saranno liquidate, compatibilmente con le dotazioni finanziarie disponibili in ordine di priorità per l'anno di riferimento".
Tale capoverso viene così rettificato: "Il dipartimento delle foreste previa richiesta del beneficiario predispone il pagamento dell'importo collaudato detratto l'eventuale anticipo.".
(2002.39.2323)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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