REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 OTTOBRE 2002 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 luglio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Ucria.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del l'11 luglio 2000;
Visti il foglio prot. n. 10153 del 17 novembre 1999, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 58929 del 18 novembre 1999, nonché il successivo foglio integrativo, prot. n. 5620 del 19 luglio 2000, trasmesso in riscontro alla richiesta di questo Assessorato, prot. n. 2977 del 3 giugno 2000, con i quali il comune di Ucria ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 62 del 28 novembre 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale con provvedimento n. 9344/8942, nella seduta del 29 dicembre 1998, con la quale è stato adottato, con modifiche, il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e relative prescrizioni esecutive del comune di Ucria;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale e del sindaco, datata 6 aprile 1999, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 1 opposizione a firma Fiolo Antonina avverso il piano adottato;
Vista la delibera n. 44 del 16 giugno 1999, con la quale il consiglio comunale di Ucria, nel prendere atto degli elaborati prodotti a seguito delle modifiche disposte con la delibera di adozione n. 62 del 28 novembre 1998, ha controdedotto l'opposizione prodotta dalla ditta Fiolo Antonina;
Viste le note prot. n. 38072 del 22 dicembre 1995 e prot. n. 2405 del 5 marzo 1996, con le quali l'ufficio del Genio civile di Messina, sullo strumento urbanistico di che trattasi, ha espresso parere favorevole a condizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 1405 del 19 marzo 1998, con la quale l'Ente parco dei Nebrodi ha preso atto che il P.R.G. in argomento non contiene alcuna previsione all'interno del territorio del parco;
Vista la nota prot. n. 573 del 16 luglio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXX/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alla prescrizione esecutiva, la proposta di parere n. 12 del 27 giugno 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il voto n. 490 del 18 ottobre 2001, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, valutata ed integrata la proposta del gruppo XXX/D.R.U. n. 12 del 27 giugno 2001, ha espresso il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
3. CONTENUTI DEL PROGETTO DI PIANO
Dalla relazione si rileva che il piano si pone l'obiettivo di salvaguardare il centro storico, migliorare i servizi, le infrastrutture viarie e incrementare lo sviluppo legato all'attività produttiva e turistica.
Il progettista, per il calcolo del fabbisogno abitativo, ha analizzato i dati demografici a partire dal 1951 rilevando un decremento demografico per effetto del fenomeno dell'emigrazione, ma rilevando altresì, una riduzione del fenomeno nell'ultimo decennio, per effetto del rientro degli emigrati.
Sulla scorta di queste considerazioni, ritenendo possibile una interruzione del fenomeno emigratorio ed una inversione di tendenza del decremento demografico nel successivo ventennio (post 1993) è stato ipotizzato un incremento della popolazione da 1.600 a 1.920 unità, nell'anno 2015, cioè pari a 320 nuovi residenti nei prossimi quindici anni.
Riguardo alla consistenza edilizia il progettista rileva che i vani in totale sono 1.800 di cui 1.300 ubicati nel centro antico. Considerando che il 20% di questi dovrà essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con accorpamenti di più unità abitative, ipotizza un fabbisogno di ulteriori 260 vani per un totale di 580 vani corrispondente al fabbisogno complessivo.
3.1. Zone territoriali omogenee:
Il progetto di piano regolatore generale prevede le seguenti zone territoriali omogenee:
3.1.1. ZONA "A"
Trattasi di due zone di pregio ambientale esterne al centro abitato in cui è vietata qualsiasi attività edificatoria. Nelle norme di attuazione non risulta citata alcuna normativa di riferimento, né sono specificati gli interventi ammessi.
3.1.2. ZONA "BC" - CENTRO STORICO
Riguarda tre nuclei del centro storico ritenuti di particolare valore storico. Gli interventi consentiti sono quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Sono ammesse altresì le demolizioni e ricostruzioni nel rispetto dell'originaria tipologia e l'edificazione dei lotti liberi a mezzo dei piani di recupero estesi all'area interessata.
3.1.3.1. Zona "B" - Residenziale di completamento
In questa zona è consentita, mediante singola concessione edilizia, l'edificazione con un indice max di densità edilizia fondiaria 5 mc./mq., n. 3 elevazioni fuori terra e con una altezza max di m. 11,00.
3.1.3.2. Sottozona "BO" - Edilizia da mantenere
Trattasi di aree utilizzate per l'edilizia economica e popolare dove sono ammesse, nel rispetto delle attuali volumetrie, piccole trasformazioni e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'esistente ed al contrario, sono vietati l'ampliamento e la sopraelevazione, ed anche le demolizioni e ricostruzioni anche parziali.
3.1.4. ZONA "C1"- ESPANSIONE RESIDENZIALE
Sono quelle aree destinate alla residenza dove sono ammessi edifici con un indice di fabbricabilità fondiaria di 2,5 mc./mq., un'altezza max di m. 10,50, massimo n. 3 elevazioni fuori terra ed indice di copertura non superiore a 0,50.
3.1.5. ZONA "C2" - ESPANSIONE RESIDENZIALE
Sono quelle aree destinate alla residenza dove sono ammessi edifici con un indice di fabbricabilità fondiaria di 1,5 mc./mq., un'altezza max di m. 7,50, massimo n. 2 elevazioni fuori terra ed indice di copertura non superiore a 0,50.
3.1.6.  ZONA "CD"- MISTA RESIDENZIALE ED ARTIGIANALE
Sono le aree destinate all'insediamento di nuove botteghe artigiane ed industrie non inquinanti, miste a residenza degli stessi artigiani.
L'indice di fabbricabilità fondiaria è fissato in mc./mq. 3, con un'aliquota del 40% del volume totale realizzato da poter destinare a residenza.
L'edificazione in questa sottozona è soggetta a piano di lottizzazione ed il lotto minimo è di mq. 500, mentre la tipologia edilizia è libera.
3.1.7. ZONA "S01" - EDILIZIA STAGIONALE
Sono quelle zone destinate alla "seconda casa" ed alla ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera. Si preve dono indici di fabbricabilità fondiaria sino a mc./mq. 0,12 per l'edilizia residenziale di uso privato e sino a mc./mq. 0,40 per le attrezzature ricettive di tipo alberghiero a rotazione (alberghi, pensioni, villaggi turistici).
L'altezza max è di m. 5 in caso di abitazioni private e di m. 10,50 in caso di esercizi alberghieri. L'edificazione in questa sottozona è soggetta a piano di lottizzazione, fatta esclusione per costruzioni di singola casa unifamiliare con indice di fabbricabilità inferiore a 0,07 mc./mq.
3.1.8. ZONA "T01" - EDILIZIA STAGIONALE DI TIPO ALBERGHIERO
L'edificazione in questa sottozona è soggetta in ogni caso a piani di lottizzazione, i quali dovranno prevedere che almeno il 40% delle aree sia riservata a insediamenti turistico-alberghieri a rotazione e non più del 60% sfruttabile per singole case isolate sia esse singole, doppie e quadruple.
L'indice di fabbricabilità fondiaria è di mc./mq. 0,12 per l'edilizia residenziale di uso privato e sino a mc./mq. 0,40 per gli insediamenti turistici: l'altezza max è di m. 5 in caso di abitazioni private e di m. 10,50 in caso di esercizi alberghieri.
3.1.9. ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "D" - EDILIZIA COMMERCIALE ED ARTIGIANALE
La zona "D" è destinata ad attività artigianali e commerciali.
E' esclusa in questa zona l'edificazione a carattere residenziale ed anche il cambio di destinazione d'uso da artigianale e commerciale a residenziale, con esclusione dell'alloggio custode in ragione di n. 1 per ciascuna azienda.
L'edificazione è consentita ponendo il limite del rapporto di copertura pari al 40% della superficie del lotto, altezza massima m. 7,50 e distacchi dai confini superiori a m. 5 e m. 10 fra pareti di edifici antistanti (anche non finestrate).
3.1.10. ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "E" DEL VERDE AGRICOLO
Si tratta di zona destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo.
In queste zone l'indice di edificabilità è di 0,03 mc./mq., per le abitazioni con le seguenti prescrizioni:
-  altezza max m. 7,50;
-  max 2 elevazioni fuori terra;
-  distacco dai confini superiore a m. 7,50;
-  distacco dal ciglio stradale come indicato dal decreto ministeriale n. 1444/68.
3.1.11. ZONA "F". SUDDIVISA COME APPRESSO SPECIFICATO
3.1.11.1. Zone per attrezzature di interesse comune
In queste aree sono previsti alcuni servizi ed in particolare: centri culturali, sociali, assistenziali, attrezzature sanitarie, scuole, attrezzature religiose ecc.
L'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 3 mc./mq.
ll numero di elevazioni fuori terra non superiore a 3.
3.1.11.2. Zona di verde pubblico
E' prevista la realizzazione di verde pubblico, di interesse locale o cittadino, verde attrezzato e zone per le attività sportive con l'edificazione di opere indispensabili a quell'esercizio.
Sono suddivise in:
A) verde pubblico per giardini ove è possibile rea lizzare strutture per il gioco dei bambini e teatri all'aperto;
B) verde attrezzato per il gioco e lo sport:
-  l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 0,20 mc./mq.;
-  il numero di elevazioni fuori terra non superiore a 1;
-  il distacco dai confini deve essere superiore a m. 5;
C) verde pubblico non attrezzato:
-  non sono ammesse costruzioni fuori terra di alcun genere, nemmeno a carattere provvisorio e sono destinate unicamente a spartitraffico, strade pedonali, scalinate, manufatti decorativi e monumenti.
3.1.11.3. Zone a Parco
Sono zone di interesse naturale e paesaggistico dove è consentita l'edificazione di strutture di interesse pubblico destinate alla fruizione del parco, ad iniziativa pubblica e privata, come chiostri, camping, maneggio, ristoranti, pronto soccorso, sala convegni, alloggi custode ecc.. non comportanti alterazione significativa delle caratteristiche del luogo.
E' consentita una sola elevazione fuori terra, il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici esistenti, opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica. E' consentito l'uso per scopi agricoli se ciò non comporta edificazioni e se rispettoso delle caratteristiche ambientali e del patrimonio arboreo.
3.2. Prescrizioni esecutive
Il piano è corredato delle prescrizioni esecutive per i fabbisogni residenziali ed artigianali.
Il piano particellare per la zona C1 in contrada Vasile prevede la formazione di n. 16 lotti edificabili per complessivi mq. 19.384 di area fondiaria e mc. 28.415 di costruzioni per n. 355 abitanti insediabili in edifici di max 2 piani fuori terra con le relative attrezzature.
Sono previsti, altresì, mq. 5.747 di parcheggi e mq. 4.369 da destinare a viabilità.
Il piano particellare per la zona "D", in contrada Pirato, esteso mq. 23.500, ubicato a nord del territorio comunale prevede la suddivisione dell'area in 9 lotti edifica bili di diversa estensione per complessivi mq. 17.960 di area fondiaria e delle costruzioni che rispettino il rapporto di copertura previsto dalle norme d'attuazione.
Sono previsti, altresì, mq. 3.900 destinati a verde e parcheggi e mq. 1.640 da destinare invece a viabilità.
3.3. Viabilità
Per quanto attiene la viabilità, così come indicato nella relazione tecnica, il progetto del piano regolatore generale prevede:
-  la realizzazione di una variante alla strada provinciale a monte del territorio di Sinagra che si snoda lungo l'argine del torrente Sinagra per gran parte e si collega infine in prossimità del centro di Ucria con la provinciale "Ucria-Raccuia";
-  ampliamento e miglioramento di tutte le strade comunali all'interno del territorio comunale;
-  aumento delle sezioni stradali nel nucleo più antico alla ricerca soprattutto di aree da destinare a parcheggio.
3.4. Regolamento edilizio
Al piano regolatore generale è annesso il regolamento edilizio che si compone di 56 articoli.
Considerato che:
4.1. Aspetti procedurali
Sotto il profilo procedurale in linea di massima non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  l'adozione del piano regolatore generale, con delibera consiliare n. 62 del 28 novembre 1998, è avvenuta contestualmente all'adozione del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  il progetto di piano è supportato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, e dallo studio agricolo forestale, redatto ai sensi della legge regionale n. 16/96;
-  sono state osservate le procedure di legge relative alla pubblicazione e di deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  avverso al piano è stata presentata n. 1 opposizione;
-  la compatibilità delle previsioni urbanistiche del piano con le condizioni geomorfologiche-geologiche del territorio comunale è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con parere favorevole a condizione.
Occorre rilevare che gli elaborati progettuali oggetto di pubblicazione non sono stati modificati in conseguenza degli emendamenti apportati dal Consiglio comunale con la delibera di adozione n. 62/99.
Tuttavia la suddetta delibera contiene in allegato gli stralci delle previsioni oggetto di modifica, mentre le modifiche risultano soltanto descritte nell'atto ma non visualizzate.
Con la delibera consiliare di controdeduzioni n. 44 del 16 giugno 1999, il Consiglio ha preso atto delle tavole integrate con gli emendamenti apportati in sede di adozione.
4.2. Sugli elaborati di piano
Preliminarmente occorre osservare che il piano regolatore generale presenta alcune carenze sia in quanto non risultano trasmesse le planimetrie dello stato di fatto del territorio sia in merito alla rappresentazione grafica della zonizzazione. Infatti le previsioni di piano, sono state rappresentate nelle varie planimetrie in maniera tale da essere non immediatamente di facile lettura.
Tra l'altro si rileva che la planimetria di zonizzazione del territorio comunale a scala 1:5.000, non riporta le previsioni del centro urbano; la planimetria di zonizzazione del Centro, redatta in scala 1:2.000, non riporta le previsioni riguardanti il centro storico, il quale è riportato in altra tavola in scala 1:500, cosicché non appaiono evidenti i nessi che si pongono fra le varie previsioni di zonizzazione. Ciò comporta difficoltà di lettura in relazione soprattutto alle previsioni del centro abitato e della viabilità.
In particolare nelle tavole di piano si rilevano discrasie fra le campiture di alcune zone omogenee e la legenda, come ad esempio nella tav. 2, dove la legenda riporta una zona BCA, peraltro inesistente, con la campitura della zona A. Pertanto nella fase successiva di controdeduzioni quanto in ultimo rilevato dovrà essere oggetto di verifica ed adeguamenti.
4.3. Nel merito del piano in generale si considera
Il territorio di Ucria che, fa parte del parco dei Nebrodi, è caratterizzato dalla presenza di boschi e, nelle parti vicine al centro abitato da colture di noccioleti che formano un paesaggio suggestivo. Gli intensi terrazzamenti presenti nella parte centrale del territorio evidenziano una presenza antropica, sino ad ora, rispettosa degli equilibri naturali.
Il centro abitato conserva ancora i caratteri del centro medievale anche se l'attuazione del piano di fabbricazione vigente sta provocando una trasformazione delle caratteristiche del centro storico. Il progetto di piano, in linea generale, oltre a confermare l'assetto urbanistico del precedente piano, rimasto in massima parte non attuato, sia per le zone residenziali del centro urbano che per le zone di villeggiatura e per le zone artigianali, propone ulteriori espansioni, sia in ampliamento delle aree di espansione residenziale del precedente strumento urbanistico, sia individuando due nuove direttrici di espansione residenziale distanti dal centro abitato. Inoltre impegna estensioni notevoli di aree, di fatto totalmente agricole, per finalità turistiche, localizzate sia ai margini del centro abitato, sia lungo la strada statale per Floresta che nella zone vicine al parco dei Nebrodi.
Sulla base di tale scelta il progettista ha dimensionato il piano per 1920 abitanti con incremento teorico di 320 abitanti, considerando in aggiunta un fabbisogno di ulteriori 260 vani per effetto del recupero del centro storico.
Nessun calcolo risulta, invece, effettuato per le zone stagionali e per la ricettività turistica.
Da quanto sopra descritto si rileva che le previsioni di piano non risultano coerenti con il dimensionamento proposto e con i dati di censimento posti a base del calcolo del fabbisogno che ha registrato negli ultimi dieci anni un costante decremento demografico.
Infatti, facendo riferimento ai n. 1.414 abitanti registrati al 1998, si fa rilevare che il dimensionamento prefigurato dal progettista per il 2015 fornirebbe ben più dei 320 nuovi abitanti computati dal progettista, con un incremento, quindi di 506 abitanti, pari ad una crescita percentuale complessiva in 17 anni del 30% della popolazione.
Conseguentemente appare necessario procedere ad un contenimento delle zone di espansione per evitare immotivati usi del suolo e processi urbanizzativi non giustificati da reali fabbisogni, posto che dovrà tenersi in debito conto il fabbisogno derivante da processi di ristrutturazione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente.
Per quanto riguarda le previsioni turistiche programmate nel territorio, pur nella considerazione che il contesto territoriale presenta caratteristiche ambientali e paesaggistiche di pregio, in linea di massima si ritiene potere condividere parti delle previsioni legate ad un turismo correlato alla fruizione del parco dei Nebrodi, adottando però parametri edilizi mirati a tutelare il patrimonio naturalistico dei luoghi, e contenere invece la tendenza alla "seconda casa", in quanto nessuna delle zone di villeggiatura del precedente piano ha avuto attua zione.
Inoltre si osserva che, alla luce del decreto 4 luglio 2000 relativo al piano straordinario per l'assetto idrogeologico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 21 luglio 2000, ed al successivo decreto dirigenziale del Territorio n. 439/41 del 21 giugno 2001, relativo alla modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, il comune di Ucrìa ricade nel foglio IGM 1:25.000 Patti, e alcune previsioni urbanistiche ricadenti a monte del centro abitato e ad est, ed in particolare la zona omogenea CD "mista residenziale e artigianale", i parcheggi contermini e le zone C1, BO, B e in parte le prescrizioni esecutive della zona C1, l'attrezzatura per interesse collettivo ad est, risultano interessate da rischio idrogeologico molto elevato, secondo la classificazione riportata nell'art. 1 dello stesso decreto, e per esse pertanto si debbono applicare le misure transitorie di salvaguardia previste dal successivo art. 2.
In ogni caso per le parti ricadenti all'interno e parzialmente interessate dalla perimetrazione di dette aree, si prescrive lo stralcio delle programmate zone omogenee e della prescrizione esecutiva e in conseguenza la classificazione a zone "E" agricole.
4.4. Fermo restando quanto considerato in ordine ai criteri generali del piano, in ordine alle singole zone omogenee del piano si considera altresì quanto segue
4.4.1. ZONA "A"
Si rileva che il piano enuclea due zone A di "salvaguardia ambientale" all'esterno del centro abitato del tutto prive di tessuto storico-edilizio ed urbanistico con divieto di qualsiasi attività edificatoria.
Le previsioni risultano condivisibili anche se la classificazione come zona A risulta impropria in quanto le zone non possiedono le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968.
Per tali aree si accoglie la proposta del consiglio comunale di consentire gli interventi di manutenzione ordinaria e il restauro conservativo degli edifici esi stenti
4.4.2. ZONE "BC"
Risultano enucleate tre zone con caratteristiche "di particolare pregio ambientale" all'interno del centro abitato dove sono ammessi gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione ed ampliamento della viabilità.
La delimitazione proposta non risulta condivisibile in quanto si rileva che sia i nuclei sopracitati che quasi tutto il centro urbano coincidono con il tessuto di antica formazione, di conseguenza, al fine della tutela e della conservazione dell'impianto tipologico e architettonico, si prescrive di enucleare quale zona "A centro storico" tutto l'abitato storico, così come perimetrato in colore rosso nella tavola n. 2 zonizzazione scala 1:2.000.
Per dette aree gli interventi consentiti, nelle more della redazione ed approvazione del piano particellare o della variante al piano regolatore generale per la zona "A", ai sensi della circolare assessoriale n. 3/2000, sono esclusivamente quelli di cui alla lett. a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Eventuali interventi di ristrutturazione edilizia po tranno essere consentiti, eccezionalmente, e per documentate esigenze igienico sanitarie e progettuali, senza variazioni di volume e di sagoma e senza modifiche della struttura portante né del tipo di copertura e comunque con esclusione della demolizione e ricostruzione, previo parere obbligatorio della competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali.
4.3.1. ZONA "B"
Le due zone "B" poste lungo la strada provinciale per Sinagra ai margini del centro abitato, rappresentate nella tav. 2, non sembrano avere i requisiti di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pertanto, nelle more di eventuali controdeduzioni, le stesse vanno classificate C1.
Analogamente non presentano le caratteristiche di zona B le due aree latistanti via Caffuti e le due aree lungo la via comunale S. Caterina Pirato e la via S. Bernardini.
Pertanto, le stesse vanno riclassificate zone C1 a pari dell'ulteriore zona B a valle della strada comunale Portella Rinazze. Ad ogni buon fine, si perimetrano con colore azzurro nella tav. 2 in scala 1:2.000.
Le previsioni ricadenti a valle della via Toro sono da stralciare in quanto ritenute ad alto rischio geologico come da parere del Genio civile.
Sono state, inoltre, individuate (tav. n. 3) tre zone B poste fra la via Caffuti, via Sanfilippo e la via Padre Bernardino che enucleano aree prevalentemente libere, e parzialmente interessate da rischio idrogeologico molto elevato, secondo la classificazione riportata nell'art. 1, decreto 4 luglio 2000.
Tra l'altro le suddette zone nel precedente strumento urbanistico non erano state utilizzate a fini edificatori al fine di porre il pendio a salvaguardia dei valori d'insieme del centro storico soprastante, evitando una saldatura fra il vecchio centro e le nuove zone di espansione. Per cui le suddette aree sono da ricondurre a verde agricolo con esclusione delle aree effettivamente impegnate dagli immobili esistenti e loro pertinenze ove risultino esterne al perimetro delle aree a rischio idrogeologico molto elevato.
4.4.3.2. Zona "BO"
Sono le zone sature utilizzate per edilizia economica e popolare dove sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto della volumetria esistente. Le stesse sono condivisibili.
4.4.4. ZONE "CL E C2"
4.4.5. Per quanto detto in precedenza con riferimento al dimensionamento e alle condizioni derivanti dalla carta del dissesto idrogeologico, si condivide esclusivamente la zona C1 di contrada Pirato, oggetto di un programma costruttivo approvato. Le rimanenti zone, per i motivi sopraesposti, vanno destinate a zone E verde agricolo.
Si accoglie la modifica proposta dal consiglio comunale di classificare la zona prevista dal progettista quale C2 in contrada Vasile come zona C1, in quanto la zona suddetta ha le stesse caratteristiche dell'adiacente zona C1.
4.4.6. ZONA CD
La suddetta zona mista residenziale artigianale è disattesa in quanto risulta interamente interessata da rischio idrogeologico molto elevato.
4.4.7. ZONE "C" SOTTOZONE S01 E T01
Il progetto di piano prevede vaste zone con destinazione mista edilizia stagionale e ricettività alberghiera in prossimità del centro abitato e vastissime aree nel territorio. Le zone appaiono dislocate nel territorio in maniera occasionale, senza alcuna motivazione a supporto della scelta. Tra l'altro la zona T01, ubicata alla periferia settentrionale dell'abitato, risulta ricadente in zona ad alto rischio geologico, pertanto, la stessa va disattesa e classificata zona agricola "E".
Per le suddette previsioni non risulta un calcolo di dimensionamento né risulta condotta alcuna analisi in ordine alle presenze turistiche, ai fabbisogni, alla disponibilità di posti-letto, alle attrezzature disponibili connesse allo sviluppo in termini di valorizzazione delle risorse naturali esistenti e alle emergenze ambientali.
Tuttavia, così come considerato nel precedente paragrafo 4.3., per quanto riguarda le previsioni turistiche dislocate nel territorio, pur nella considerazione che il contesto territoriale presenta caratteristiche ambientali e paesaggistiche di pregio, in linea di massima si ritiene potere condividere parti delle previsioni legate ad un turismo correlato alla fruizione del parco dei Nebrodi, ed in particolare la zona T01 così come perimetrata con colore azzurro nella tav. 1 di piano in scala 1:5.000, escludendo la parte a monte, per ragioni di tutela delle previsioni del parco suburbano, dell'area contraddistinta con lettera "A" di particolare interesse archeologico e in quanto parzialmente caratterizzata da elevata acclività, per cui tale ulteriore previsione comporterebbe opere di sostegno di notevole costo e forte impatto ambientale non sostenibile.
Si ritiene altresì potersi condividere la zona S01 a monte del centro abitato in quanto prossima allo stesso, per consentire la realizzazione di complessi legati alle attività turistico ricettive.
Per le zone T01 e S01, le specifiche norme tecniche di attuazione dovranno essere modificate ed in particolare occorre prescrivere, per entrambe le zone, specifica destinazione turistico-alberghiera con i seguenti parame tri edifizio-urbanistico, mirati a tutelare il patrimonio naturalistico dei luoghi, e contenere invece la tendenza alla "seconda casa" in quanto nessuna delle zone di villeggiatura del precedente piano ha avuto attuazione:
-  indice di utilizzazione territoriale per gli alberghi o residenze correlate al turismo nella misura di 0,20 mc./mq.;
-  altezza massima per alberghi m. 10,50 e n. 3 piani fuori terra;
-  altezza massima per residenze turistiche m. 3,50 e n. 1 piano fuori terra;
-  indice di utilizzazione territoriale per le residenze nella misura di 0,03 mc./mq., altezza massima 3,50 m. e n. 1 piano fuori terra;
-  interventi unitari estesi a superficie di terreno non inferiore a 2 ettari, tenuto conto dell'indice territoriale assegnato; solo nel caso di edilizia rurale esistente è consentito derogare a questo limite di superficie al fine di incentivare il recupero dei manufatti storici o nuclei esistenti.
4.4.8. ZONA "D" - ARTIGIANALE E COMMERCIALE
Tali zone risultano dislocate in contrada Pirato, lungo la strada comunale Portella Rinazze. Il consiglio comunale con un emendamento ne ha proposto una ulteriore in contrada Vasile, in considerazione di una piccola attività esistente in tale zona.
Nonostante per dette aree non risulta effettuata, così come si rileva dalla relazione progettuale, un'indagine in relazione al fabbisogno emergente dall'analisi delle attività produttive, si ritiene potere condividere tali previsioni in relazione alle dinamiche produttive correlate ad attività manifatturiere presenti e localizzate negli edifici del centro urbano.
4.4.9. ZONA "E" AGRICOLA
Per le zone "E", il consiglio comunale, in considerazione del fatto che l'economia locale si basa sull'attività agricola e zootecnica, propone, su tutto il territorio, un indice di fabbricabilità fondiaria di 0,30 mc./mq., sia per insediamenti abitativi che per gli interventi produttivi, ex art. 22 legge regionale n. 71/78.
Si fa rilevare che, ai sensi della legge regionale n. 71/78, l'indice di fabbricabilità in tali zone, per quanto attiene l'edilizia residenziale, non può superare 0,03 mc./mq., mentre gli interventi produttivi, diretti ad utilizzare le risorse naturali, dovranno osservare i limiti di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 17/94.
Si condivide, invece, l'emendamento introdotto dal Consiglio comunale con la delibera di adozione limitatamente all'inserimento nella normativa del rispetto delle tipologie edilizie tradizionali dei luoghi.
Per quanto riguarda l'emendamento del Consiglio volto a recepire la norma di cui al 2° comma, dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96, si fa rilevare che per le suddette zone dovranno osservarsi le intervenute disposizioni di cui al comma 8°, dell'art. 89, della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001.
4.4.10. ZONA "F"
Le previsioni di spazi per attrezzature a carattere urbano appaiono in linea generale condivisibili ed atte a soddisfare gli standard di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, tenuto conto della particolare conformazione dell'abitato, ad esclusione delle previsioni ricadenti all'interno dell'area di rispetto cimiteriale e quelle ricadenti entro il perimetro delle aree a rischio idrogeologico di cui al citato piano straordinario.
L'ampliamento dell'area cimiteriale, di cui all'emendamento della delibera di adozione, risulta condivisibile. Tuttavia si rileva che del cimitero e dell'ampliamento non è stata riportata la relativa area di rispetto per cui la stessa va determinata in ml. 200, salvo che non sia data dimostrazione dell'esistenza del provvedimento che autorizza minore fascia di rispetto. Conseguentemente sono disattese tutte le previsioni ricadenti all'interno della relativa area, così come previsto dal testo unico delle leggi sanitarie.
4.4.11. VIABILITA'
Non risultano condivisibili le due previsioni viarie di contrada Vasile che corrono in adiacenza alla zona C1 e alla zona C2 e si congiungono, in prossimità della zona S01, fuori dal centro abitato, con la statale n. 116. Ciò in quanto sono state soppresse le previsioni di zona S01 al cui servizio appariva la viabilità in parola e ancora perché parte della suddetta strada ricade in zona geologicamente instabile, oggetto di stralcio dal parere del Genio civile e la restante parte non risulta idonea dal punto di vista tecnico urbanistico.
Non si condivide, inoltre, la nuova viabilità che interessa le zone B (tav. 3) che sono state disattese con il presente parere.
Non si condivide, infine, la prevista variante alla S.P. Naso-Sinagra-Ucrìa in quanto a breve distanza da questa esiste una viabilità con le stesse finalità. Peraltro non è stato fornito alcun dato sul traffico e sulla mobilità utile a dare ragione della necessità della variante.
4.4.12. NORME DI ATTUAZIONE
In linea di massima le norme di attuazione sono condivisibili e conformi alle prescrizioni di legge. Ciò premesso si ritiene necessario prescrivere quanto segue:
Art. 11 sottozone S01 e art. 12 sottozone T01 - devono essere adeguati alle prescrizioni di cui al punto 4.4.7. del presente parere.
Art. 13 zona BC - per tale zona, che dovrà essere denominata "A centro storico", occorre precisare che gli interventi consentiti nelle more del piano particellare o della variante al piano regolatore generale, per come specificato al punto 4.4.2., sono quelli relativi alle lettere a), b) e c), dell'art. 20, della legge regionale n. 71/78. Occorre, inoltre, cassare la restante parte dell'articolo, demandando, in sede di piano attuativo, le norme relative ad altri tipi di interventi che non quelli descritti.
Art. 14 zona "A" - occorre inserire le modifiche di cui alla delibera consiliare n. 62 del 28 novembre 1998.
Art. 15 zone "D" - occorre inserire la modifica di cui alla delibera di adozione relativamente all'inserimento fra le attività consentite anche di quelle "industriali".
4.4.13. REGOLAMENTO EDILIZIO
In linea di massima il contenuto risulta condivi sibile.
Tuttavia, si fa rilevare che, essendo il contenuto ed i limiti dello stesso fissati dall'art. 33 della legge n. 1150/42, aspetti di altra natura vanno rinviati alle specifiche disposizioni di legge, ciò al fine di evitare discrasie o riferimenti non aggiornati che possono ingenerare confusione interpretativa.
Si rende necessario, inoltre, inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, per tutte le aree di piano, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa, secondo quanto confermato dal consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia a riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Lo studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola, che incidano sostanzialmente sul l'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere di particolare incidenza.
OPPOSIZIONI ED OSSERVAZIONI
Opposizione ditta Fiolo - l'opposizione è decisa in conformità alle deduzioni del progettista.
Programmazione urbanistico-commerciale, legge re gio nale n. 28/99 e D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Il piano non risulta adeguato alle direttive in materia di programmazione commerciale. Allo stato attuale il comune è stato sollecitato a provvedere a tale adempimento, con nota dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, prot. n. 38294 del 13 giugno 2001.
Il piano regolatore generale in oggetto detta, nel l'ambito delle norme di attuazione, le seguenti disposizioni riferite al settore commerciale, riportate nella tabella riassuntiva con la corrispondente normativa di riferimento:

  Z.T.O | Art. N. di A. | Normativa 
Zona D  Art. 15 Destinazione ad attività artigianali e commerciali 
Zona CD  Art. 16 Destinazione mista residenziale artigianale 

Per quanto sopra premesso rilevato e considerato, è del parere che il piano regolatore generale, prescrizione esecutiva e regolamento edilizio del comune di Ucrìa, adottato con delibera consiliare n. 62 del 28 novembre 1998, sia da ritenersi meritevole di approvazione con gli stralci, le modifiche e prescrizioni di cui ai sopraconsiderata;
Vista la nota dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, prot. n. 66832 del 21 novembre 2001, con la quale, il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, nel condividere il suddetto voto, ha richiesto al comune di Ucrìa, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, di adottare le controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 490 del 18 ottobre 2001;
Vista la delibera n. 3/C del 20 febbraio 2002, trasmessa con foglio prot. 1655 del 26 febbraio 2002, con la quale il commissario straordinario del comune di Ucrìa ha adottato le controdeduzioni al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 490 del 18 ottobre 2001, relativamente al piano in argomento;
Vista la proposta di parere n. 10 dell'11 marzo 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dall'unità operativa 4.1/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
Con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica è stato ritenuto meritevole di approvazione il piano di che trattasi. Tuttavia, non sono state condivise alcune previsioni ricadenti a monte del centro abitato e ad est, ed in particolare la zona CD "mista residenziale ed artigianale" i parcheggi contermini, e le zone C1, BO, B e in parte le prescrizioni esecutive della zona C1, l'attrezzatura per interesse collettivo ad est, in quanto risultano interessate da rischio idrogeologico molto elevato di cui al decreto 4 luglio 2000; è stato prescritto di enucleare quale zona "A" tutto l'abitato storico sono state disattese alcune zone "B" o riclassificate zone "C1" in quanto non aventi le caratteristiche di tale zona; sono state stralciate alcune zone "C" perché interessate da rischio idrogeologico; non condivise alcune previsioni viarie. In relazione alle determinazioni assunte dal voto del C.R.U. n. 490/01, portate a conoscenza del comune, lo stesso, con deliberazione del commissario straordinario n. 3/c del 20 febbraio 2002, ha formulato le controdeduzioni che in sintesi di seguito si riportano, seguendo l'ordine della medesima deliberazione consiliare e nel merito si propone quanto segue:
a) Centro storico
Il comune, nella considerazione che l'abitato storico si compone di corpi di fabbrica a due o tre elevazioni fuori terra, con altezza per ogni singolo piano di circa 2,50 ml., chiede che agli interventi in zona "A", relativa alla ristrutturazione sia consentita la variazione di volume nella misura necessaria al fine di permettere l'adeguamento delle altezze al limite minimo di abitabilità (2,70 ml.).
Si propone:
Di ritenere condivisibile la richiesta del comune limitatamente ai casi previsti al punto 4.4.2. Zone BC del parere C.R.U. n. 490/01 ed in particolare in quei casi in cui sono, eccezionalmente necessari gli interventi di ristrutturazione edilizia, per documentate esigenze igienico-sanitarie e progettuali.
b) Zona CD
Il comune, nel precisare che alla luce del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 e del successivo decreto n. 439/41 del 21 giugno 2001, la zona CD, non risultando essere interessata da rischio idrogeologico e pur volendola enucleare quale zona E verde agricolo, chiede che in essa sia consentita la possibilità dell'edificazione secondo i parametri connessi alla medesima.
Si propone: di prendere atto che la zona CD non risulta interessata da rischio idrogeologico e pertanto non rilevando altra pregiudiziale, si condivide la suddetta zona CD così come adottata con delibera consiliare n. 62 del 28 novembre 1998.
c) Fascia di rispetto cimiteriale
Con provvedimento n. 8163 del 9 ottobre 1974, reso dall'ufficio di igiene pubblica il comune di Ucrìa rappresenta che è stato autorizzato alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ad 80 m.
Si propone: di prendere atto della riduzione ad 80 m. della fascia di rispetto del cimitero e conseguen temente si disattendono le previsioni ricadenti all'interno di detta fascia.
d)  Ampliamento piazza P. Bernardino
In riferimento all'emendamento n. 4 "Ampliamento piazza P. Bernardino mediante demolizione di vetusti fabbricati", di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 62 del 28 novembre 1998, il comune chiede, al fine di consentire l'ampliamento della piazza, che l'area occupata dai citati fabbricati venga enucleata quale zona varia di interesse collettivo. Precisa, inoltre, che la delimitazione dell'area in questione dovrà intendersi quella di cui alla correzione riportata nella "tavola integrativa redatta per recepimento osservazioni C.E.C.".
Si propone: preliminarmente in ordine all'emendamento in questione il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica nulla aveva rilevato in proposito. In ordine alle controdeduzioni formulate si prende atto dei chiarimenti e si precisa tuttavia, che le aree di sedime degli edifici oggetto dell'emendamento dovranno essere destinate esclusivamente all'ampliamento della piazza P. Bernardino.
ll voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 490/01, in riferimento alla discrasia fra le campiture di alcune zone omogenee e la legenda, come ad esempio nella tav. 2, ha rimandato nella fase successiva di controdeduzioni le relative verifiche ed adeguamenti.
Nella considerazione che in merito a quanto sopra nessun chiarimento è pervenuto da parte del comune, le zone classificate in legenda "Rispetto BCA"; corrispondenti nelle tavole di piano con medesima campitura di cui in legenda, contrassegnata con lettera A sono stralciate e considerate zone bianche da normare.
Per tutto quanto sopra, nelle suesposte considerazioni sulle controdeduzioni formulate dal comune di Ucrìa con la delibera del commissario straordinario n. 3/c del 20 febbraio 2002, al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 490 del 18 ottobre 2001 è la proposta dell'U.O.4.1.
Pertanto, di ritenere meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Ucria, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 28 novembre 1998, con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 490 e della presente proposta.";
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 580 del 4 aprile 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"..Omissis...
Ritenuto che:
-  la proposta di parere resa dall'ufficio per le considerazioni in essa contenuta possa ritenersi integralmente condivisibile.
Il Consiglio è del parere che le controdeduzioni formulate dal comune di Ucrìa con delibera del commissario straordinario n. 3/c del 20 febbraio 2002, sono parzialmente condivisibili, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 10 dell'11 marzo 2002.
Ritenere, pertanto, meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Ucrìa, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 28 novembre 1998, con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 490 del 18 ottobre 2001 e del succitato parere n. 10/02.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 23242 del 19 aprile 2002, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono stati trasmessi, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, unitamente ai relativi allegati, le determinazioni in merito assunte;
Vista la nota prot. n. 4043 dell'11 giugno 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 38513 del 21 giugno 2002, con la quale in relazione al piano regolatore generale del comune di Ucria, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99:
Disposizioni riguardanti
"...Omissis...
Relativamente all'art. 15 zona territoriale omoge nea D:
A) integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
B) in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
C) inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000;
D) prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 490 del 18 ottobre 2001 e n. 580 del 4 aprile 2002 e preso atto delle proposte di modifica contenute nella nota dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 4043 dell'1 giugno 2002, in merito agli adeguamenti alla normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 490 del 18 ottobre 2001 e 580 del 4 aprile 2002 ed alle condizioni di cui alle note sopracitate dell'ufficio del Genio civile di Messina e con le modifiche di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, relative alla pro grammazione commerciale in premessa richiamata, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Ucrìa, adottato con delibera consiliare n. 62 del 28 novembre 1998.

Art. 2

L'osservazione/opposizione presentata avverso lo strumento urbanistico in argomento è decisa in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 490 del 18 ottobre 2001 e 580 del 4 aprile 2002.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 12 del 27 giugno 2001 resa dal gruppo XXX/D.R.U.;
2)  proposta di parere n. 10 dell'11 marzo 2002 resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
3)  voto n. 490 del 18 ottobre 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
4)  voto n. 580 del 4 aprile 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5)  delibera del consiglio comunale n. 62 del 28 novembre 1998;
6)  delibera del consiglio comunale n. 44 del 16 giugno 1999;
7)  delibera del commissario straordinario n. 3/C del 20 febbraio 2002;
8)  parere dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 4043 dell'11 giugno 2002;
Elaborati del piano regolatore generale
9)  tav. 1  -  zonizzazione del territorio comunale (elaborato adeguato alla nota n. 38072/95 ufficio Genio civile di Mes sina), scala 1:5.000; 
10)  tav.  1  -  zonizzazione del territorio comunale (planimetria integrativa redatta in seguito alla rielaborazione dello studio agricolo-forestale ai sensi della legge regionale n. 16/96), scala 1:5.000; 
11)  tav. 1  -  zonizzazione del territorio comunale (planimetria integrativa che è parte integrante della delibera del Consiglio comunale n. 44/99), scala 1:5.000; 
12)  tav. 2  -  zonizzazione ed opere di piano regolatore generale del centro (elaborato adeguato alla nota n. 38072/95 ufficio Genio civile di Messina), scala 1:2.000; 
13)  tav. 2  -  zonizzazione ed opere di piano regolatore generale del centro (planimetria integrativa redatta a seguito del recepimento delle osservazioni della C.E.C.), scala 1:2.000; 
14)  tav. 2  -  zonizzazione ed opere di piano regolatore generale del centro (planimetria integrativa che è parte integrante della delibera del Consiglio comunale n. 44/99), scala 1:2.000; 
15)  tav. 3  -  dettaglio del centro comu nale, scala 1:500; 
16)  tav. 3  -  dettaglio del centro comunale (planimetria integrativa redatta a seguito del recepimento delle osservazioni della C.E.C.), scala 1:500; 
17)  tav.  3  - dettaglio del centro comunale (planimetria integrativa che è parte integrante della delibera del Consiglio comunale n. 44/99), scala 1:500; 
18)  tav  4  -  tabella dei tipi edilizi; 
19)  tav.  5  -  relazione; 
20)  tav.  6  -  regolamento edilizio; 
21)  tav.  6  -  regolamento edilizio (elaborato integrativo che è parte integrante della delibera del Consiglio comunale n. 44/99); 
22)  tav.  7  -  norme tecniche di attuazione; 
23)  tav.  7  -  norme tecniche di attuazione (elaborato che è parte integrante della delibera del Consiglio comunale n. 44/99); 

Prescrizioni esecutive zona Vasile
24)  all.  a  -  relazione; 
25)  all.  b  -  previsione di spesa; 
26)  all.  c  -  piano particellare di esproprio; 
27)  all.  d  -  stralcio piano regolatore generale - stato di fatto, scala 1:1.000; 
28)  all.  e  -  zonizzazione, scala 1:500; 

Prescrizioni esecutive contrada Pirato:
29)  all.  a  -  relazione; 
30)  all.  b  -  previsione di spesa; 
31)  all.  c  -  piano particellare di esproprio; 
32)  all.  d  -  stralcio piano regolatore generale - stato di fatto, scala 1:1.000; 
33)  all.  e  -  zonizzazione, scala 1:1.000; 

Elaborati dello studio geologico
34)  tav. 1  -  relazione geologica; 
35)  -  relazione specifica sulle aree interessate dai piani attuativi; 
36)  tav. 1A  -  sondaggi elettrici verticali; 
37)  tav. 1B  -  prove penetrometriche; 
38)  tav. 1C  -  carta ubicazione S.E.V. e prove penetrometriche; 
39)  tav. 2  -  carta geolitologica, scala 1:10.000; 
40)  tav. 3  -  carta idrogeologica, scala 1:10.000; 
41)  tav. 4  -  carta delle acclività, scala 1:10.000; 
42)  tav. 5  -  carta generale di classificazione del territorio in relazione alla suscettività di utilizzazione, scala 1:10.000; 
43)  tav. 6A  -  carta geologica-tecnica zona centro urbano, scala 1:2.000; 
44)  tav. 6B  -  carta geologica-tecnica zone: contrada Rudaffi, piano Campo Soprano, frazione Ragale, scala 1:5.000; 

Elaborati dello studio agricolo forestale
45)  tav. 1  -  carta delle aree di espansione urbana e delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 2, legge regionale n. 71/78 e dell'art. 15, della legge regionale n. 78/76, scala 1:10.000; 
46)  tav. 2  -  carta delle "unità di paesaggio", scala 1:25.000; 
47)  tav. 3  -  carta morfologica, scala 1:10.000; 
48)  tav. 4  -  carta della vegetazione del suolo, scala 1:10.000; 
49)  tav. 5  -  relazione tecnico-descrittiva; 

50)  relazione tecnica per adeguamento dello studio alla legge regionale n. 16/96, artt. 4 e 10;
51)  carta di adeguamento dello studio alla legge regionale n. 16/96, art. 4, scala 1:10.000.

Art. 4

Il comune di Ucrìa dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il Consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 2002.
  SCIMEMI 



Il presente provvedimento è consultabile nel sito Internet di questo Assessorato alla pagina www.artesicilia.net - percorso - Aree tematiche > Banca dati dei provvedimenti emessi in materia urbanistica.

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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