REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 OTTOBRE 2002 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 luglio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Ramacca.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 635 dell'11 gennaio 2002, acquisito al protocollo di questo Assessorato al n. 1865 del 14 gennaio 2002, con il quale il comune di Ramacca ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 23 del 25 ottobre 2001, con la quale il commissario ad acta, nominato da questo Assessorato con decreto n. 490/DRU del 25 settembre 2001, attesa l'incompatibilità dichiarata dalla maggioranza dei consiglieri comunali, ha adottato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e relative prescrizioni esecutive del comune di Ramacca;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario ad acta n. 23 del 25 ottobre 2001;
Vista l'attestazione del segretario generale, datata 10 gennaio 2002, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché la dichiarazione e l'elenco, sottoscritti dallo stesso in pari data, delle n. 26 ditte che hanno prodotto osservazioni e/o opposizioni avverso il piano adottato;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione sulle stesse redatta dai progettisti;
Vista la nota prot. n. 21905-22029 del 10 agosto 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole di compatibilità tra lo strumento urbanistico e l'assetto del territorio del comune di Ramacca;
Vista la nota prot. n. 97 dell'8 marzo 2002, con la quale il servizio lV/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 7 dell'8 marzo 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
CONSIDERAZIONI
1)  Procedure
Sulla scorta degli atti pervenuti è da ritenersi regolare l'iter procedurale del piano, in quanto:
-  il piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 23/01, è stato regolarmente depositato e pubblicizzato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico generale e particolareggiato, redatto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale, redatto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91, ed integrato in virtù delle disposizioni di cui alle leggi regionali n. 16/96 e n. 13/99 e D.P.R. del 28 giugno 2000; dalla relazione dell'agronomo risulta che le previsioni urbanistiche rispettano quanto contenuto nel l'art. 2, legge regionale n. 71/78;
-  il piano regolatore generale è stato sottoposto, preventivamente, all'adozione e parere dell'ufficio del Genio civile, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74;
-  dal verbale, redatto ai sensi dell'art. 8 del disciplinare tipo dai progettisti e dall'ufficio tecnico comunale, si rileva che non esiste divergenza fra stato di fatto e stato di consistenza delle aree destinate dal piano ad attrezzature e servizi pubblici.
2) Progetto di piano
Il progetto di piano, in linea di massima, risponde ai contenuti progettuali del disciplinare tipo regionale approvato con decreto n. 91 del 17 maggio 1979 e successive modifiche ed integrazioni. Il piano riferito al ventennio 2001/2021 appare dimensionato al soddisfacimento dei fabbisogni residenziali, produttivi e dei servizi connessi, con la previsione di n. 12.000 abitanti, cifra a questa prossima a quella indicata nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 170/99 quale popolazione statisticamente valutata.
In linea generale sono da ritenersi condivisibili scelte programmatiche urbanistiche ed i criteri assunti per le più significative sistemazioni urbanistiche del territorio comunale.
Infatti, il nuovo studio del piano, che riparte fondamentalmente dallo stato di fatto venutosi a creare nel corso degli anni recepisce quasi integralmente i rilievi e le osservazioni mosse sullo stesso piano regolatore generale dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il richiamato voto, ed in particolare:
-  in relazione ad una più contenuta previsione demografica e di espansione edilizia è stato eseguito l'aggiornamento delle aree per servizi pubblici sia a livello residenziale che urbano territoriale;
-  è stato ampliato il perimetro della zona A del centro storico che adesso comprende le strade e le due piazze che circondano e completano il sistema della piazza principale a croce, con i fronti edilizi che vi si affacciano;
-  per la zona B si è proceduto alla verifica sulla rispondenza dei parametri edilizi rispetto alle prescrizioni del decreto ministeriale n. 1444/68, confermando i tessuti soddisfacenti a tale rapporto ed estrapolando quelle parti ricadenti in aree soggette ad inedificabilità assoluta per effetto del decreto sul riassetto idrogeologico;
-  per le zone C alla luce del ridimensionamento demografico del piano e della verifica sulla compatibilità geologica delle aree interessate, sono state eliminate le zone di espansione a monte dell'abitato;
-  sono state eliminate le zone D1 a sud/ovest dell'abitato, oltre il sistema viario che definiva il limite della città, riconfermando invece le altre zone D.
Nella redazione del piano sono state osservate le disposizioni di cui ai decreti interministeriali n. 1404/68 e n. 1444/68 ed in linea di principio alle norme urbanistiche vigenti.
Va, tuttavia, osservato quanto di seguito:
-  per la zona A, per quanto attiene le categorie di interventi consentiti, si ritiene che la ristrutturazione edilizia nonché opere di demolizione senza ricostruzione, e demolizione con ricostruzione (ripristino tipologico e filologico) in applicazione dell'art. 20, lett. d), della legge regionale n. 71/78, non siano assentibili senza strumenti urbanistici adeguati (cfr. circolare A.R.T.A. n. 3 dell'11 luglio 2000 "Aggiornamento dei contenuti degli strumenti urbanistici generali ed attuativi per il recupero centri storici").
Interventi di ristrutturazione edilizia potranno riguardare, in via eccezionale, previo nulla osta della Soprintendenza, solo le parti interne di singole unità edilizie, laddove indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale della stessa unità, nonché gli edifici di epoca recente e di scarso o assente interesse architettonico e, comunque, dovranno essere orientati alla riqualificazione architettonica ed al recupero edilizio nel rispetto delle caratteristiche formali e tipologiche originarie.
Relativamente ai beni isolati costituiti da strutture edilizie sparse in tutto il territorio, di notevole interesse ambientale ed architettonico, così come catalogati nelle linee guida del piano paesistico regionale, ed alle chiese site nel centro urbano, questi sono da classificare come zona A; per tali manufatti potranno essere ammessi unicamente interventi conservativi previo nulla osta della Soprintendenza, e per una fascia di 100 mt. attorno al bene isolato interventi che per tipologia e caratteristiche siano compatibili con l'organismo edilizio da salvaguardare;
-  in relazione alle particolari condizioni geologiche e strutturali in cui versa l'intero territorio comunale, in aggiunta alle puntuali prescrizioni richiamate nello studio geologico, si reputa opportuno inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta concessione. Infatti, in linea con la vigente normativa, e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia va supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità in senso lato del sito, sia riguardo ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e di costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopodologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato n. 5 della delibera CITAI del 4 febbraio 1977. Lo studio dovrà essere effettuato anche a supporto dei progetti di cui all'art. 5 della legge regionale n. 37/85, relativi a pozzi, scavi ecc. Ed ancora, a supporto di lavori e opere che modifichino in modo significativo la morfologia dei luoghi.
Infine, nella redazione di eventuali varianti urbanistiche o di successivi strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi i piani di lottizzazione, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico redatto secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995;
-  nella zona F4.10 (impianto di depurazione) è da intendersi preclusa all'edificazione una fascia di mt. 100,00 intorno all'impianto, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 27/86;
-  per la zona F3 (parco urbano attrezzato) si prescrive la inedificabilità per la parte ricadente all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, consentendo soltanto interventi di recupero ambientale quali ad esempio piantumazioni con tipiche essenze arboree;
-  per gli interventi a carattere produttivo localizzati nella tavola di piano 9/c (scala 1:10.000) resta l'obbligo di inserire nel progetto esecutivo gli spazi pubblici nella misura prevista dall'art. 5 del D.M. n. 1444/68.
La viabilità di piano, interna ed esterna al centro urbano, appare in linea generale idonea a potere soddisfare le esigenze della mobilità sia urbana che extraurbana.
3) Norme tecniche di attuazione
In linea generale le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, così come adeguate ai contenuti del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 170/99, appaiono ammissibili rispetto alle vigenti di sposizioni di legge, rilevando tuttavia quanto segue:
-  l'art. 14 per la zona A è da integrare, introducendo al dispositivo riguardante l'edificazione, le prescrizioni riferite alle superiori considerazioni sul centro storico;
-  all'art. 16 zona C al paragrafo "edificazione" il 3° comma viene modificato nella maniera seguente:
"Nell'ambito dei piani attuativi dovranno essere reperite le aree per spazi pubblici...";
-  all'art. 20 zona E nelle destinazioni d'uso consentite cassare quanto previsto alla lett. c) poiché non sono ammissibili in zona di verde agricolo interventi eseguibili con piani di lottizzazione;
-  all'art. 22 (Aree per ricettività turistico-alberghiera) al 4° comma per le distanze e i distacchi dai confini devono intendersi applicati i parametri previsti per le zone C2 e non C1.
4) Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio redatto, in linea di massima, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, appare idoneo ad orientare l'attività edificatoria nel territorio comunale.
Si propone di integrare il regolamento edilizio con l'introduzione di:
-  un articolo che preveda la redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia, così come specificato al riguardo nelle considerazioni di cui in premessa;
-  un articolo che definisca esattamente i parametri urbanistici ed edilizi a disciplina dell'attività edificatoria.
5) Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive, in linea di massima, ap paio no conformi ai criteri fissati dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78. Le stesse prescrizioni esecutive, so stan zialmente mirate ai fabbisogni sia pubblici che privati ed individuate in n. 3 ambiti, partendo dal carattere dei luoghi, tendono alla riqualificazione ed al riequilibrio del tessuto urbano esistente, attraverso definite norme entro le quali dovrà avvenire la trasformazione urbanistico-territoriale.
6) Piano di urbanistica commerciale
Con relazione a parte, il progettista incaricato della redazione del piano di urbanistica commerciale (legge regionale n. 28/99), ha accertato la rispondenza degli strumenti urbanistici alla programmazione commerciale, evidenziando che le zone D individuate nel piano regolatore generale soddisfano appieno le esigenze settoriali per l'insediamento di esercizi - medie e grandi strutture - per le attività artigianali e commerciali. Nella stessa relazione sono introdotte le misure relative alle dotazioni minime delle aree da destinare a parcheggio di pertinenza degli esercizi commerciali per la clientela.
7) Osservazioni ed opposizioni
Per quanto attiene le osservazioni e le opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale e le prescrizioni esecutive, progressivamente numerate dal n. 1 al n. 26, si propongono le seguenti determinazioni:
-  osservazioni e/o opposizioni nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 1 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, non vengono accolte ritenendo condivisibili le deduzioni dei progettisti.
-  Osservazioni e/o opposizioni nn. 5, 12, 14, vengono accolte in conformità alle deduzioni dei progettisti.
Per quanto sopra premesso e considerato, al fine di dotare il comune di uno strumento di pianificazione urbanistica che regolamenti compiutamente l'attività edificatoria nel territorio, questo servizio è del parere che, fatti salvi i divieti e le limitazioni imposti dai decreti n. 298/2000 e n. 73/2001 per le aree a rischio frana e dal geologo nelle aree ad alta pericolosità geologica (vedi tav. 7, scala 1:2.000), il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Ramacca, adottato con deliberazione commissariale n. 23/2001, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni in premessa riportate.";
Visto il voto n. 603 del 18 aprile 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, ritenendo integralmente condivisibile la proposta n. 7 dell'8 marzo 2002 formulata dal servizio 4/D.R.U., ha espresso parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Ramacca, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 23 del 25 ottobre 2001;
Vista la nota assessoriale prot. n. 25962 dell'8 maggio 2002, con la quale è stato chiesto al comune di Ramacca di adottare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, le controdeduzioni in merito alle determinazioni contenute nel condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 603 dell'8 aprile 2002;
Vista la delibera n. 14 del 31 maggio 2002, dalla quale si rileva che il consiglio comunale di Ramacca, senza controdeduzioni, ha preso atto e condiviso il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 603 del 18 aprile 2002;
Ritenuto di potere condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 603 del 18 aprile 2002 richiamando integralmente la proposta formulata dal servizio 4/DRU n. 7 dell'8 marzo 2002;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 603 del 18 aprile 2002, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Ramacca, adottato con delibera del commissario ad acta n. 23 del 25 ottobre 2001.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica di cui al voto n. 603 del 18 aprile 2002.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere prot. n. 7 dell'8 marzo 2002 resa dal servizio IV/DRU;
2)  voto n. 603 del 18 aprile 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera commissario ad acta n. 23 del 25 ottobre 2001;
4)  delibera consiglio comunale n. 14 del 31 maggio 2002;
Piano regolatore generale
5)  tav.  1  -  inquadramento territoriale regionale; 
6)  tav.  2/a  -  stato di fatto, scala 1:10.000; 
7)  tav.  2/b  -  stato di fatto, scala 1:10.000; 
8)  tav.  2/c  -  stato di fatto, scala 1:10.000; 
9)  tav.  3  -  stato di fatto 1:2.000; 
10)  tav.  4  -  stato di fatto (frazione Libertinia), scala 1:2.000; 
11)  tav.  5  -  carta sintetica della pericolosità geologica, sismica e il progetto di piano, scala 1:5.000; 
12)  tav.  6  -  carta sintetica dei canali e degli impluvi e il progetto di piano, scala 1:5.000; 
13)  tav.  7  -  progetto di piano - zonizzazione, scala 1:2.000; 
14)  tav.  8  -  progetto di piano - zonizzazione (fraz. Libertinia), scala 1:2.000; 
15)  tav.  9/a  -  progetto di piano, scala 1:10.000; 
16)  tav.  9/b  -  progetto di piano, scala 1:10.000; 
17)  tav.  9/c  -  progetto di piano, scala 1:10.000; 

18)  relazione generale (elab. A);
19)  norme di attuazione (elab. B);
20)  regolamento edilizio (elab. C);
21)  planimetria generale territorio comunale, scala 1:25.000;
Prescrizioni esecutive
22)  relazione illustrativa (elab. A);
23)  norme tecniche di attuazione (elab. B);
24)  piano particellare d'esproprio ed elenco immobili da espropriare (elab. C);
25)  piano finanziario (elab. D);
26)  tav. 1  -  individuazione ambiti prescrizioni esecutive, scala 1:2.000; 
27)  tav.  2  -  piano dei servizi, scala 1:2.000; 
28)  tav.  3  -  planimetria su mappa catastale, scala 1:2.000; 
29)  tav. 4  -  piano particellare di esproprio, scala 1:2.000; 
30)  tav.  5  -  profili regolatori - sezioni tipo sedi stradali, scala 1:2.000; 
31 )  tav.  6  -  progetto di massima rete fognante, scala 1:2.000; 
32)  tav.  7  -  progetto di massima rete idrica, scala 1:2.000; 
33)  tav.  8  -  progetto di massima rete telefonica, scala 1:2.000; 
34)  tav.  9  -  progetto di massima di distribuzione energia elettrica e rete di pubblica illuminazione, scala 1:2.000; 

35)  relazione sul piano di urbanistica commerciale;
Studio geologico
36)  relazione geologico-tecnica preliminare a supporto del piano regolatore generale;
37)  carta geologica, scala 1:10.000;
38)  carta geomorfologica, scala 1:10.000;
39)  carta idrogeologica, scala 1:10.000;
40)  carta del rischio geologico;
41)  allegati alla relazione finale;
42)  relazione progetto di indagini geognostiche e di laboratorio per la redazione del piano regolatore generale;
43)  sondaggi meccanici e sismici;
44)  prove geotecniche di laboratorio su n. 15 campioni indisturbati;
45)  allegato fotografico;
46)  relazione geologico - tecnica finale;
Studio agricolo forestale
47)  tav.  1  -  carta delle aree di espansione interessate da colture agricolo-forestali; 
48)  tav. 1  -  sostitutiva della tav. 1 presentata in data 28 marzo 2001; 
49)  tav.  2  -  carta delle aree di espansione interessate da colture agricolo forestali; 
50)  tav.  3  -  carta aree di espansione interessate da in frastrutture e impianti a servizio del l'agri coltura; 

51)  relazione di commento carta delle aree di espansione interessate da colture agricolo-forestali;
52)  relazione di commento carta delle aree di espansione interessate da infrastrutture e impianti a servizio dell'agricoltura;
53)  relazione di adeguamento.

Art. 4

Il comune di Ramacca dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 luglio 2002.
  SCIMEMI 


Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 10 -  41 -  40 -  75 -  30 -  76 -