REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 OTTOBRE 2002 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 17 luglio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Terme Vigliatore.


IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 3297 del 13 marzo 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 14276 del 14 marzo 2001, con il quale il sindaco del comune di Terme Vigliatore ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 2 del 9 marzo 2000, con la quale è stato adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Terme Vigliatore;
Vista la delibera commissariale n. 3 del 5 maggio 2000, con la quale è stata introdotta una modifica alle previsioni del piano adottato con la precedente deliberazione commissariale n. 2/2000;
Vista la delibera commissariale n. 4 del 28 giugno 2000, con la quale è stato preso atto della rispondenza dei nuovi elaborati prodotti dai progettisti alle modifiche introdotte con le precedenti deliberazioni nn. 2/00 e 3/00;
Visti gli atti riguardanti le procedure di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, nonché i successivi atti disposti a rettifica di detta procedura;
Vista la certificazione a firma del sindaco, datata 6 ottobre 2002, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano adottato riportante, inoltre, l'elenco delle osservazioni e/o opposizioni presentate al comune avverso il piano entro (n. 118) e fuori (n. 5) i termini di legge;
Vista la certificazione, datata 10 ottobre 2000, a firma del segretario comunale, attestante la presentazione di n. 118 osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge, e di n. 5 fuori termine;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione sulle stesse redatta dai progettisti;
Viste le osservazioni presentate a questo Assessorato dalle seguenti ditte:
-  Sac. Catalfamo Salvatore - prot. n. 28356 del 10 maggio 2001;
-  Sac. Barbera Salvatore - prot. 32409 del 23 maggio 2001;
-  De Pasquale Girolamo - prot. 48199 del 6 ottobre 2000 e 31696 del 21 maggio 2001;
-  De Pasquale Girolamo e altri - prot. n. 28373 del 10 maggio 2001;
-  Aliquò Antonino - prot. n. 38916 del 18 giugno 2001;
-  Cicero Giuseppe - prot. n. 25744 del 3 maggio 2001;
-  Nicolaci Giuseppe ed altri - prot. n. 33964 del 28 maggio 2001;
Visti i pareri prot. n. 27950 del 18 settembre 1997 e prot. n. 22416 del 12 settembre 1998, con i quali l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, sullo strumento urbanistico in argomento ha espresso parere favorevole a condizione;
Visto il parere prot. n. 4063/98 del 13 ottobre 1998, reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, favorevole a condizione sullo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota del gruppo XXX/D.R.U. prot. 783 del 25 ottobre 2001, con la quale, unitamente agli atti ed elaborati relativi, è stata trasmessa alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 22 del 24 ottobre 2001 resa, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dallo stesso gruppo, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato:
PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare in quanto:
- l'adozione del piano è avvenuta contestualmente alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio come prescritto dall'art 2 della legge regionale n. 71/78;
- gli adempimenti ex art. 3 della legge regionale n. 71/78 sono stati conseguenti alle modifiche introdotte nel corso della procedura di adozione, atteso che tale procedura si è definita con la presa d'atto della rispondenza degli elaborati a quanto oggetto della delibera commissariale n. 2/00;
- il progetto di piano è corredato dallo studio geologico, ai sensi dell'art 5 della legge regionale n. 65/81, e dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi delle leggi regionali nn. 15/91 e 16/96 nonché verificato, giusta dichiarazione dell'agronomo incaricato, anche ai sensi della legge regionale n. 13/99;
- sotto l'aspetto geologico e geomorfologico le previsioni urbanistiche sono state verificate dall'ufficio del Genio civile di Messina, il quale ha espresso i sopracitati pareri sia sul piano regolatore generale e successive modifiche allo stesso introdotte a seguito degli emendamenti, che sulle prescrizioni esecutive.
Al riguardo, appare opportuno precisare che, secondo quanto si rileva dalla delibera di adozione, l'A.C. con delibera di G.M. ha ritenuto dovere conferire l'incarico per l'adeguamento dello studio geologico alle indicazioni della circolare n. 2222/95. Tuttavia, tale studio, consegnato dal tecnico incaricato (dr. Francesco Bonomo) in data 27 dicembre 1999 e non costituente allegato alla delibera di adozione, non è stato trasmesso al Genio civile atteso che lo stesso ufficio si era già espresso con i citati pareri. In merito non si ritiene possa essere inficiata la legittimità del procedimento in quanto, come peraltro chiarito dalla nota prot. 10970 del 15 maggio 1995, trasmessa a tutti i comuni a chiarimento della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, lo studio geologico sottoposto all'esame dell'ufficio del Genio civile risultava a supporto di strumento urbanistico in corso di svolgimento;
- anche se non espressamente previsto dalle vigenti norme il comune ha trasmesso il piano alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, la quale con il citato parere si è espressa ponendo alcune condizioni attuative ma nulla rilevando in merito alla delimitazione della zona "A";
- sono state visualizzate e trasmesse le 123 osservazioni presentate a seguito della procedura di pubblicazione del piano;
PROGETTO DI PIANO E DIMENSIONAMENTO
Avendo riguardo alle scelte generali il progetto di piano si ritiene condivisibile in quanto, facendo proprie le indicazioni contenute nel precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e richiamate in sede di direttive generali, lo stesso affronta le principali problematiche che l'analisi territoriale fa emergere quali, in particolare, l'eccessiva frammentazione del territorio causata dalle molteplici infrastrutture e, conseguentemente, l'indotto sviluppo urbano lineare che ha comportato una notevole occupazione territoriale.
Posto ciò, si deve tuttavia fare rilevare che le ipotesi dimensionali assunte dai progettisti, parallelamente alle scelte urbanistiche, in risposta alle esigenze territoriali appaiono eccessive in relazione alle possibilità sia fisiche che economiche del contesto comunale. Infatti, a parte l'attività termale che comunque non può sicuramente garantire incrementi economici tali da comportare anomali trend demografici, le intrinseche potenzialità produttive, turistiche ed economiche in genere risultano comuni ad altre realtà presenti lungo la costa del messinese, le quali possono anche porsi in alternativa ed in concorrenza.
In base a tale considerazione non può positivamente considerarsi l'ipotesi dei progettisti tendente ad incrementare del 36% il numero di abitanti già calcolato al 2016, secondo le proiezioni del trentennio precedente, in 8112 unità. Peraltro, già quest'ultimo dato, secondo le diverse ipotesi di estrapolazione riportate nella scheda (allegata alla presente proposta) redatta dal referente statistico di questa D.R.U. sulla scorta dei dati demografici 1971-2000, risulterebbe eccessivo atteso che, assumendo l'ipotesi più ragionevole non condizionata da forti fattori di spinta demografica, tale dato avrebbe dovuto più verosimilmente attestarsi fra i 7679 e i 7906 abitanti.
Parallelamente non possono considerarsi corrette le analisi condotte dai progettisti al fine di verificare l'entità del suddetto numero di insediabili in quanto, in contrasto con l'art. 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, che indica in 80 mc. la quota per abitante nel caso il volume sia riconducibile a spazi specificamente residenziali, i relativi dati vengono ottenuti assegnando ad abitante insediato una quota di 120 mc. del volume residenziale stimato al netto della volumetria attribuita ai piani terra.
Secondo le medesime superiori considerazioni anche il dato di incremento (30%) fornito al fine di dimensionare la quota di residenti stagionali al 2016 (2190 unità) risulta non condivisibile, atteso che questi viene assunto solo in base alla stima dell'entità volumetrica attribuita alla residenza stagionale ed escludendo, a priori, la possibilità di riconversione del notevole carico volumetrico presente sul territorio.
Al riguardo è da notare che le previsioni di sviluppo turistico non sono suffragate da studi condotti presso gli enti provinciali per il turismo diretti ad accertare il movimento turistico dell'ultimo triennio.
Infine, si rileva che la notevole consistenza del patrimonio edilizio esistente è testimoniata dai dati del 13° censimento ISTAT del 1991, dai quali si rileva una dotazione di 9010 vani occupati oltre a 3925 vani non occupati. A ciò deve inoltre aggiungersi l'incremento edilizio derivante dall'esecuzione dei lavori assentiti con le CC. EE. oggetto delle contestazioni ex art. 53 della legge regionale n. 71/78 di cui sopra si è data notizia.
In dipendenza delle suesposte considerazioni, nel seguito della presente proposta, sarà tenuto conto del proposto ridimensionamento nell'ambito delle rispettive zonizzazioni.
ZONIZZAZIONE TERRITORIALE
Zone A
Come detto in precedenza il P. di F. del comune di Terme Vigliatore, al momento vigente, ha limitato l'edificazione all'interno di alcune zone "B" specificamente individuate in rosso, conseguentemente tale strumento non dava indicazione di eventuali zone ", rimanendo tale aspetto esclusivamente demandato alle competenze della Soprintendenza in base alle norme specifiche in materia.
Posto ciò si ritiene di poter condividere la delimitazione delle diverse aree di zona "A" in linea di massima coincidenti con singoli immobili, anche in considerazione che sulla specifica individuazione la competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina nulla ha rilevato nel proprio parere sopracitato. Tuttavia, la specifica normativa dovrà essere integrata con le condizioni contenute nel parere della citata Soprintendenza.
Zone B
Attesa l'inesistenza di un nucleo con caratteristiche tipologiche da salvaguardare, i progettisti individuano ampie aree di zona "B" tali da consentire, secondo i dati riportati in relazione, l'insediamento di ulteriori 2964 abitanti. Tale dato a giudizio di questo gruppo sembrerebbe, verosimilmente, sottostimato stante la forbice esistente fra l'It e l'If assegnato ad aree di zona B nelle quali la superficie fondiaria dovrebbe pressoché coincidere con la superficie territoriale.
Dalle diverse enucleazioni sembra rilevare l'esigenza di fare coincidere sotto la specifica normativa tutte le aree impegnate da costruzioni riferibili al contesto urbano consolidato.
Con riguardo alle indicazioni attuative occorre prescrivere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni agevolative previste dall'art. 28 della legge regionale n. 21/73 e seguenti modifiche ed integrazioni, la formazione dei lotti sia provata anteriormente alla data di presentazione, successiva all'entrata in vigore della norma, dello strumento urbanistico da parte del comune per l'approvazione assessoriale, così come espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa con il proprio parere n. 493/97 del 2 maggio 1997. Occorre, inoltre, prevedere che le stesse norme vengano integrate con le modifiche introdotte con l'art. 21 della legge regionale n. 71/78 prevedendo la possibilità di rilascio di singole CC.EE. solo in presenza di opere di urbanizzazione primaria.
Nel merito delle singole sottozone si evidenzia:
Zona B1
Tali zone si ritengono condivisibili in considerazione che esse sono costituite da tessuto edilizio ormai saturo con conseguente verifica dei requisiti ex art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e peraltro, sostanzialmente, già previste dal vigente P. di F.
Zona B2
Si ritengono sostanzialmente condivisibili in quanto dirette ad individuare contesti urbanizzati di margine alle diverse emergenze quali la viabilità, gli agglomerati di zona B1, ecc. Tuttavia, per gli ambiti ricadenti lungo la strada comunale Salica-S. Biagio e lungo la SS. 113 ai margini di Vigliatore occorre che nella fase di controdeduzioni - ex art. 4 della legge regionale n. 71/78 - vengano condotte le verifiche di rispondenza ai requisiti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444. In assenza di tale adempimento le relative aree sono da considerare "C" da attuare, previa verifica del l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, anche a mezzo singole CC.EE. secondo i parametri edificatori previsti per le zone B2 e con l'indice di densità territoriale determinato ai sensi della legge regionale 78/76. Inoltre, sono da riclassificare E1 ed assoggettate al vincolo di inedificabilità discendente da quanto imposto dal vigente testo unico delle leggi sanitarie, le aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto del cimitero sito in contrada Dambona.
Zona B3
Relativamente alle zone B3 si ritiene poterle condividere a meno dell'area a monte della SS. 113 all'uscita dell'abitato di Terme in quanto oltre a non possedere i requisiti di zona B risulta investita a coltura olivicola. Tale area è pertanto da classificare a verde agricolo (E1). Inoltre, relativamente all'area localizzata lungo la strada comunale Marchesana-Maceo in località Serro, dovranno essere effettuati gli accertamenti di rispondenza ai requisiti di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, senza i quali l'area in argomento sarà classificata zona "C" da attuare secondo gli stessi parametri delle zone B3 ed alle condizioni già indicate al precedente punto in analogo caso.
Zona B4
Non si ritiene accettabile l'enucleazione delle zone B4 comprese entro la fascia di 150 m. dalla battigia prevista dall'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76 in quanto, non essendo state censite dal vigente P. di F. ed a meno che non venga dimostrata la preesistenza dei fabbricati alla data di entrata in vigore di tale norma, comprende agglomerati, presumibilmente, abusivi la cui sanabilità non è consentita dalle vigenti norme. Conseguentemente in tali aree, unitamente alle relative previsioni per urbanizzazioni, è inibita ogni normazione eccedente le prescrizioni della citata legge regionale n. 78/76.
Per quanto attiene le altre aree B4 ricadenti al di fuori di detta fascia di 150 m. si rimandano alla fase delle controdeduzioni le relative considerazioni in quanto il comune dovrà dimostrare, atteso l'evidente contrasto con le previsioni del citato P. di F., lo stato degli edifici esistenti quanto al titolo di legittimità degli stessi.
Zone C
Per quanto detto in ordine al dimensionamento del piano ed in conseguenza delle considerazioni espresse sulle zone B, le quali consentono un notevole potenziale insediativo, la presenza di ogni ulteriore previsione residenziale risulterebbe superflua. Tuttavia, tenuta in considerazione la scelta di dare luogo ad aree di centralità, si ritiene operare solo un ridimensionamento delle stesse zone C.
In particolare sono condivise le zone C1 e C2 a fianco ed a valle dello stabilimento Ciappazzi in quanto le stesse, delimitate da ambiti già consolidati, provvedono a definire il disegno urbano della zona di Terme costituente il maggior centro di aggregazione. Secondo analoga considerazione viene condivisa la superficie minore, oggetto di P.E., a valle della scuola elementare rimanendo esclusa e quindi da classificare zona E1 la vicina maggiore area, peraltro interessata da coltura olivicola.
Nell'ambito di Terme sono inoltre da condividere le aree di C2 site in zona Mollerino nonché la zona C2 con destinazione specifica ad edilizia convenzionata, in quanto quest'ultima già oggetto di localizzazioni di programmi costruttivi ai sensi delle vigenti norme. Si propone infine di escludere, destinando le relative aree a verde agricolo "E1", tutte le altre aree di zona C2 e C3 localizzate a S. Biagio ed a Vigliatore che peraltro, come si evince dallo studio agricolo-forestale e come si è avuto modo di constatare nel corso del sopralluogo, interessano aree investite a colture specializzate.
Relativamente alle previsioni di edilizia stagionale "C4", sia per quanto sopra detto in merito al riutilizzo della volumetria esistente e sia perché dette previsioni impegnano aree spesso accidentate ed interessate dalla coltura olivicola, si ritiene doverle escludere, destinando a zona E1 i relativi ambiti. Tuttavia, poiché l'area di C4 localizzata in contrada Galluppi, in adiacenza alla zona B3, risulta notevolmente impegnata da edifici esistenti, qualora in fase di controdeduzioni il comune fornisca elementi circa la legittimazione di detti edifici e l'eventuale presenza di urbanizzazioni primarie, tale area si ritiene possa essere confermata nella previsione di progetto.
Zone D
Zone D1 - Il piano individua cinque realtà produttive artigianali industriali (D1e) esistenti fra le quali, in termini di superficie, spiccano lo stabilimento per l'imbottigliamento dell'acqua minerale ed un'industria per la trasformazione agrumaria. In adiacenza a tre di tali zone vengono individuate le aree "D1a" finalizzate a garantire l'ampliamento delle attività esistenti. Tali previsioni si ritengono condivisibili atteso che, vietando le norme di attuazione la costruzione di impianti nocivi, sono finalizzate a dare sviluppo ad attività già esistenti.
Per quanto attiene la previsione di zona "D1p", in parte minimale già impegnata da due insediamenti produttivi, si evidenzia che il piano non fornisce elementi circa l'effettivo fabbisogno di aree artigianali ed industriali e, da quanto detto nella relazione allegata alle prescrizioni esecutive, più che a fare fronte ad esigenze produttive già in atto e comunque riguardanti un particolare settore, tale previsione sembrerebbe finalizzata a volere invogliare lo sviluppo di tale attività. Conseguentemente, si propone di disattendere la previsione di che trattasi relativamente all'area sulla quale, nelle prescrizioni esecutive, ricadono i lotti da B7 a B11 e relativa viabilità. Per quanto riguarda le rimanenti aree il comune dovrà fornire, in fase di controdeduzioni, elementi più significativi e concreti sulle prospettive produttive alla base della formulata previsione. In assenza di detti elementi le aree andranno parimenti destinate a zona E1.
Zone D2
Si condividono le tre localizzazioni per destinazioni commerciali direzionali, tuttavia, l'attuazione delle più ampie aree ricadenti entro la fascia di cui alla lett. c) dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78 dovrà avvenire nel rispetto dell'indice territoriale indicato dalla stessa norma.
Zone D3.1 e D3.2
Specificamente individuate al fine di valorizzare l'attività vivaistica, dette previsioni si ritengono condivisibili in quanto organicamente pensate per supportare un settore economico in pieno sviluppo che, come si è avuto modo di constatare nel corso del sopralluogo, tende ad estendersi su ogni area libera da costruzioni. Tuttavia, l'attuazione di tali aree, poichè ricadenti entro la fascia di cui alla lett. c) dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78, dovrà avvenire nel rispetto dell'indice territoriale indicato dalla stessa norma.
Zone D4e, D4a, D4p
L'attività termale nel comune di Terme Vigliatore ha sicuramente conosciuto momenti di maggior floridezza, tant'è che il suo sfruttamento ha comportato la nascita di una struttura alberghiera tuttora in esercizio. La scelta di provvedere ad individuare con specifica destinazione produttiva l'area di pertinenza dell'Albergo delle Terme, prevedendo inoltre l'ampliamento del contesto in dipendenza di verosimile rilancio del settore, si ritiene condivisibile a condizione che per l'attuazione le relative norme vengano ricondotte ai limiti discendenti da quanto previsto dalla lett. c) dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78.
Zone D5
Come fatto rilevare nella parte relativa al dimensionamento, le previsioni di edilizia turistico-alberghiera non sono supportate da dati utili a giustificare il notevole impegno di aree di particolare pregio quali quelle costiere, peraltro spesso interessate da colture ad alta produzione di reddito come si rileva dallo studio agricolo-forestale. Tuttavia, considerata indubbia la vocazione turistica del comune, si ritiene potere assentire le aree localizzate in zona Maceo Marina, ai margini dell'asse di collegamento con il centro di Terme, a condizione che l'attuazione avvenga per l'intera zona o per l'intera superficie delle due distinte aree al fine di evitare che l'insediamento per frazioni di superficie comporti la formazione di tessuti irrisolti. Inoltre, gli interventi dovranno essere attuati nel limite dell'indice territoriale di mc/mq 0,75 in aderenza a quanto previsto dalla lett. b) del l'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Le ulteriori localizzazioni di zona D5 dovranno pertanto definirsi quali zone agricole E1.
Zone D6
Poiché esistente si prende atto della relativa ubicazione, tuttavia appare opportuno che le relative N.A. vengano integrate al fine di ricondurre ogni intervento ai limiti imposti dall'art. 15 della legge regionale 78/76.
Zone E
Relativamente alle zone E1, che ovviamente dovranno essere incrementate con le superfici così ridestinate da parte di questo gruppo, si rileva che la specifica normativa di cui all'art. 26.1 dovrà essere adeguata alle disposizioni dettate dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78, come modificato dalle leggi regionali nn. 17/94 e 34/94 cassando, inoltre, la parte che consente l'insediamento di strutture industriali.
Per quanto riguarda la zona E2, pur apprezzando l'intento di volere creare a Vigliatore un polo di servizio allo sviluppo dell'attività vivaistica, si deve tuttavia rilevare che la sopracitata legge regionale n. 17/94 consente la possibilità di insediare strutture finalizzate alla lavorazione dei prodotti agricoli, mentre si ritiene che l'indicata previsione nelle norme di attuazione (di consentire manufatti a carattere espositivo e commerciale) sia una duplicazione della destinazione dell'uso delle zone D3 attigue.
Pertanto la distinzione normativa tra le zone E1 ed E2 si ritiene condivisibile solo al fine di specificare l'altezza massima dei manufatti, in considerazione dell'esigenza manifestata di garantire un minore impatto visuale, rimanendo determinati gli altri parametri edificatori di zona E2 in analogia a quelli della zona E1.
Infine, non si ritiene condivisibile la previsione di zona E3, in quanto non espressamente riferibile alle condizioni specifiche di zona indicate dall'art. 2 del decreto ministeriale del 2 aprile 1968.
Le relative aree devono pertanto essere considerate E1, anche in considerazione che queste di fatto consentono la possibilità di incentivare la volumetria di alcune zone B4 peraltro disattese e rinviate agli accertamenti indicati nelle specifiche considerazioni sopra fatte.
ATTREZZATURE
Le nuove previsioni per spazi di attrezzature pubbliche di interesse collettivo (zone F2) a servizio della residenza stabile si ritengono condivisibili in quanto le relative localizzazioni, anche se già eccedenti rispetto ai minimi di standards, sono sostanzialmente effettuate in adiacenza a contesti edificati su tratti con disegno urbano già definito.
Tuttavia, poiché non verificata la precedente condizione, si ritiene di riclassificare a zona E1 l'area per attrezzature polifunzionali in zona Terme compresa tra le due zone C4 (n. 145).
Per la medesima motivazione si ritiene non potere accogliere la previsione per zona VAS (n. 74) in zona Vigliatore, peraltro localizzata su aree ES (investite a colture specializzate, irrigue e/o potenzialmente vocate) come si rileva dallo studio agricolo-forestale.
Relativamente alle attrezzature F2 ricadenti entro la fascia di 150 m. dalla battigia, per quanto detto in merito alle zone B4, le stesse devono essere disattese. Riguardo invece le previsioni esterne ed adiacenti alla linea di limite di cui alla lett. a) della legge regionale n. 78/76, si ritiene dovere prendere atto, limitatamente alla parte riportata nello stato di fatto ed utilizzata per attività di motocross, della zona "VA" in località Marchesana, rimanendo invece destinata a verde agricolo la parte eccedente la stessa indicata con il n. 165 nonché l'area "VAS" indicata con il n. 156. Specificamente in ordine alla previsione n. 165 appare opportuno fare rilevare che, a giudizio di questo gruppo, avrebbe dovuto più opportunamente costituire dotazione di attrezzatura di carattere generale (art. 2, lett. f, del decreto ministeriale del 2 aprile 1968). Inoltre, non risultano condivisibili le aree a parcheggio localizzate in adiacenza all'asse viario a valle dell'autostrada atteso quanto di seguito si esprime in merito alle previsioni viarie. Tuttavia, si propone l'approvazione dell'area n. 76 a servizio della struttura espositiva (zona D3.2).
Per quanto attiene le zone F1 per attrezzature di interesse collettivo si ritengono in generale condivisibili.
Tuttavia, si propone di escludere la previsione portuale in quanto la stessa non è supportata da studi specifici diretti ad accertare le possibilità funzionali, nonché la realizzabilità della stessa in considerazione sia della vicinanza con l'analoga struttura di Porto Rosa che del consistente fenomeno erosivo della costa al quale il comune con interventi d'urgenza ha dovuto nel tempo porre rimedio.
Pertanto, negli elaborati la linea di battigia dovrà essere riportata alla naturale conformazione con conseguente richiamo di quanto in merito discendente dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Infine, appare opportuno rilevare che, secondo la dichiarazione dei progettisti resa congiuntamente al tecnico comunale, le aree destinate ad attrezzature risulterebbero libere con l'eccezione di alcune occupate da fabbricati (indicati in apposito elenco) in ordine ai quali gli stessi progettisti dichiarano di non avere elementi circa la loro legittimità. Conseguentemente, poiché i dichiaranti rilevano la possibilità di riconversione degli edifici di che trattasi rilevandone la compatibilità con le specifiche previsioni di attrezzature, si ritiene che ciò non possa ostacolare l'attuazione dello strumento urbanistico.
VIABILITA'
Premesso che il piano non comprende uno specifico elaborato dal quale distinguere le previsioni di progetto dallo stato di fatto né comprende l'elencazione delle stesse previsioni, si rappresenta che il sistema viario oggetto di adozione ha subito notevoli modifiche a seguito delle varianti al vigente P. di F. approvate, con i D.Dir. di questo Assessorato, di cui sopra si è data notizia.
Conseguentemente, posto che il sistema di previsioni dovrà essere interamente rivisto nelle parti interessate dalle varianti già approvate con i citati D.Dir., si ritiene tuttavia dovere escludere dal progetto, oltre agli assi specificamente a servizio delle zonizzazioni non ritenute condivisibili, anche i seguenti tratti di viabilità:
-  strada adiacente alla previsione portuale, in quanto questa ricadente entro la fascia di inedificabilità di cui alla legge regionale n. 78/76 ed inoltre poiché la stessa a servizio della previsione portuale non condivisa per le motivazioni soprariportate;
-  asse parallelo al tracciato autostradale lato mare in quanto, oltre a comportare la riduzione di terreni agricoli, si ritiene una duplicazione delle funzioni che più opportunamente può svolgere il tratto lato monte, anche in considerazione che quest'ultimo, secondo notizie fornite dal tecnico comunale nel corso del sopralluogo, sarebbe già oggetto di concertazione nell'ambito di iniziative intercomunali.
Inoltre, anche attesa l'esistenza di diversi scavalcamenti dell'asse autostradale, la previsione non condivisa risulterebbe comunque vana in considerazione che gli attraversamenti dei torrenti verrebbero effettuati solo lungo l'asse lato monte.
Conseguentemente, sono disattese anche tutte le previsioni perpendicolari ad esso, peraltro in parte ricadenti entro la fascia di inedificabilità ex legge regionale n. 78/76 ed a servizio di aree in parte disattese;
- strada, a monte della villa romana, di collegamento tra la SS. 113 e la zona C4 in quanto la stessa, oltre ad interessare nella parte di innesto terreni a forte pendenza, non risulta funzionale essendo stata disattesa la zona C4;
- strada di circonvallazione con innesto sulla SS. 113, nel tratto S. Biagio e Mollerino e fino al punto intermedio della previsione di cui sopra, in quanto risulterebbe assolvere le medesime funzioni della variante approvata con il D. Dir. n. 427 del 18 luglio 2001 (viadotto panoramico);
- viabilità di collegamento tra la strada Marchesana-Maceo e la strada adiacente alla previsione di parcheggio a fianco dello stabilimento Ciappazzi, in quanto questa costituente duplicazione di viabilità approvata con il D.Dir. n. 427 del 18 luglio 2001;
- strada di collegamento tra la stazione Ferrovie dello Stato e la c.da Maceo ai margini esterni del parco urbano in c.da Serro, in quanto modificata dalla variante approvata con D.Dir. 427 del 18 luglio 2001;
Quanto sopra, tuttavia, dovrà essere oggetto, in fase di controdeduzioni, di ulteriori approfondimenti da tenere utilmente sulla scorta di apposito elaborato che il comune dovrà predisporre e nel quale, oltre alle modifiche di cui alle varianti approvate, dovrà essere indicata con tratto evidente la viabilità di previsione.
Infine, si precisa che le destinazioni d'uso delle aree interessate dalla soppressa viabilità, ove queste ricadano in aree di verde agricolo, sono da assimilare alla destinazione E1.
Si fa riserva di determinare la destinazione delle aree interessate dalla rimanente viabilità soppressa in presenza del soprarichiesto elaborato.
NORME DI ATTUAZIONE
In linea di massima le norme di attuazione si ritengono condivisibili con la precisazione che definizioni e contenuti normativi esplicitamente fissati da disposizioni di legge prevalgono sulle stesse norme di attuazione. Tuttavia, in aggiunta alle modifiche e prescrizioni derivanti da quanto espresso nei considerata relativi alle zonizzazioni, alle norme di attuazione dovranno essere apportate le seguenti modifiche:
1) art. 18, punto "distacchi degli edifici dagli spazi pubblici e dalle strade", aggiungere dopo "strumento urbanistico", la frase "purché venga rispettata la distanza minima prevista dalla sopracitata norma,
2) art. 19, punto d) ed art. 20, punto i), ricondurre all'art. 9 del DM 2 aprile 1968 che prevede la distanza minima pari all'altezza dell'edificio più alto con minimo assoluto di m. 10;
3)  art. 22 lett. f), riportare alla medesima condizione di cui sopra la distanza tra edifici;
4)  art. 22, lett. l, aggiungere dopo la parola "non derogabile" la frase "finalizzata alle necessità funzionali dell'azienda";
5)  art. 22, lett. l, integrare con le previsioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione siciliana dell'11 luglio 2000;
6)  art. 36.1, integrare con la prescrizione di arretramento di mt. 10 delle costruzioni dai margini dei torrenti prevista dall'art. 96 del regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904, punto f) e s.m.i.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Preliminarmente, si rappresenta che essendo il contenuto ed i limiti del regolamento edilizio fissati dall'art. 33 della legge n. 1150/42, indicazioni di altra natura vanno rinviati alle specifiche condizioni di legge affinchè eventuali discrasie o riferimenti non aggiornati non comportino confusione o divergenza interpretativa.
Pertanto, qualora dovessero emergere divergenze fra il regolamento edilizio e le specifiche norme di legge dovranno risolversi a favore di quest'ultima.
Ciò posto, nel precisare che per gli articoli afferenti ad argomenti analoghi alle indicazioni delle norme di attuazione si fa riferimento a queste, si ritiene dovere prescrivere le seguenti modifiche:
-  art. 12: modificare il punto al fine di prevedere quanto segue: "relazione geologica che evidenzi la fattibilità dell'opera sia per quanto riguarda la stabilità del sito, sia in rapporto alle fondazioni degli edifici limitrofi e con la loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione.
Nelle aree non servite da fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI del 4 febbraio 1977";
-  art. 18: la composizione della commissione edilizia va rivista in conformità delle nuove competenze fissate dalle leggi regionali nn. 26/93, 25/97 e 21/98;
- art. 21: le norme riguardanti le procedure per il rilascio della C.E. devono essere adeguate alle previsioni di cui alla legge regionale n. 17/94 per quanto in particolare riguardante la formazione del silenzio-assenso e successivi adempimenti;
- art. 29: la norma deve essere integrata in riferimento alle condizioni indicate dall'art. 15 della legge n. 47/85.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
In considerazione di quanto sopra detto in merito alle singole zonizzazioni sono unicamente condivise le prescrizioni esecutive riguardanti la zona C1 in località Terme e la previsione di F1 per attrezzature generali a destinazione sportiva in località Pezze di Gala.
Queste appaiono rispondenti alle finalità di cui al l'art. 2 della legge regionale n. 71/78 ed in particolare, quelle per edilizia residenziale, anche per quanto detto in merito al dimensionamento della popolazione, risultano potere soddisfare il fabbisogno decennale.
Tuttavia, le previsioni delle prescrizioni esecutive in località Terme dovranno essere riprogettate in considerazione delle modifiche comportate alle stesse dalle varianti approvate con D.Dir. n. 427 del 18 luglio 2001, mentre le prescrizioni esecutive per attrezzature sportive dovranno essere riviste tenendo conto dell'indice di densità territoriale previsto dalla lett. c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Relativamente alle previsioni di prescrizioni esecutive in zona Pezze di Gala per edilizia artigianale-industriale, le stesse - ovviamente con l'esclusione della parte soppressa per quanto detto sopra - si ritengono condivisibili ove venga dato seguito alle richieste di cui sopra in merito al dimensionamento.
Al riguardo si precisa che tra gli indici ed i parametri regolanti l'edificazione in tale zona, dovrà essere introdotto quello relativo all'indice di densità territoriale fissato dalla lett. c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Le osservazioni ed opposizioni nn. 22, 30, 32, 36, 38, 48, 54, 55, 62, 78 e 80 non vengono prese in considerazione in quanto riguardanti ambiti compresi all'interno della fascia di inedificabilità di cui alla lett. a) della legge regionale n. 78/76, le cui previsioni sono state disattese.
Le osservazioni ed opposizioni nn. 6, 24, 43, 53, 61, 74, 77, 93, 94, in quanto riguardanti ambiti le cui previsioni sono state disattese per quanto specificamente detto nei superiori punti.
Le osservazioni ed opposizioni nn. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 19, 20, 21/2°, 23, 25, 26, 28, 29, 37, 40, 42, 57, 67, 69, 71, 72, 76, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 97, 99, 101, 102, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, condividendo le motivazioni dei progettisti contenute nella relazione dagli stessi redatta in fase di controdeduzioni, non vengono accolte in quanto dettate da motivazioni di interesse personale, spesso mirate ad ottenere unicamente l'edificazione delle superfici di proprietà o comunque proponenti diverse destinazioni secondo nessuna logica urbanistica.
Le osservazioni nn. 39, 41, 44, 46, 68, 90, 107, vengono accolte concordando con quanto controdedotto dai progettisti e conseguentemente si prescrive di apportare le relative modifiche agli elaborati di piano.
Riguardo alle osservazioni sottoelencate, in quanto difficilmente classificabili, si rileva:
-  n. 1 - ditta Pirrotta Antonino: si conferma l'indicazione dei progettisti in quanto nessuna destinazione a parcheggio è prossima alle aree oggetto di visualizzazione;
-  n. 2 - ditta Celi Antonino ed altri: si condivide la posizione dei progettisti circa l'implicità previsione di viabilità secondaria esistente. Tuttavia, per quanto detto sopra in ordine alle previsioni di viabilità nonché in relazione a quanto dedotto dai progettisti circa l'ubicazione, la specifica osservazione non può essere presa in considerazione;
-  n. 3 - ditta Iannelli Guglielmo: si condivide quanto in merito espresso dai progettisti rilevando inoltre che le specifiche previsioni di zona A sono state già oggetto di condivisione da parte della competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali;
-  n. 4 - Ditta Alosi Giuseppe ed altri: si ritiene non accoglibile la proposta dei ricorrenti in riferimento alle condizioni rilevate dai progettisti. Tuttavia, come peraltro dagli stessi indicato, in fase di realizzazione il maggior dettaglio progettuale potrà fare fronte alle esigenze degli osservanti previa procedura di adeguamento da assumere in variante al presente piano;
-  n. 5 - Sac. Salvatore Catalfamo: per quanto contenuto nell'osservazione ed in mancanza di visualizzazione cartografica non può che condividersi l'assunto dei progettisti. Tuttavia, dalla documentazione fatta pervenire a questo Assessorato dallo stesso ricorrente in data 10 maggio 2001 (prot. 28356), si rileva che la richiesta è mirata ad individuare aree per servizi alla chiesa e per viabilità nell'ambito della zona "A2". Conseguentemente, non essendo consentite dalle norme di piano tali interventi ed in considerazione che la specifica previsione di zona A2 è stata condivisa dalla Soprintendenza di Messina, l'osservazione non viene accolta;
-  n. 7 - ditta Raymo Gaetano: l'osservazione non è accoglibile in quanto, condividendo le deduzioni dei progettisti, è mirata alla salvaguardia dell'interesse personale. Tuttavia, la problematica evidenziata relativa alla coincidenza della previsione viaria con l'area di sedime del fabbricato esistente, qualora rilevate le condizioni di legittimità dello stesso edificio, potrà essere oggetto di opportuna controdeduzione comunale;
-  n. 8 - ditta Raffa Santo: si ritengono condivisibili le deduzioni fornite dai progettisti, tuttavia essendo state disattese con la presente proposta le aree con termini di zone C la classificazione dell'edificio esistente non può essere omogeneizzata a tali zone;
-  n. 12 - ditta Agnello Tindara: l'osservazione non può essere accolta per quanto rilevato nelle deduzioni dei progettisti ed inoltre in considerazione del ridimensionamento operato con la presente proposta nell'ambito delle specifiche destinazioni per attività produttive artigianali-industriali;
-  n. 13 - ditta Branca Domenico: si ritiene non accoglibile in quanto, in aggiunta a quanto detto dai progettisti circa la rispondenza alle direttive generali, in contrasto con quanto sopra assunto in merito al dimensionamento del piano, diretta ad ottenere ulteriore incremento edilizio su aree che secondo i rilievi cartografici non sembrerebbero possedere i requisiti di zona B ex decreto ministeriale 2 aprile 1968;
-  n. 18 - ditta Bertolami Di Giovanni: conformemente alle indicazioni dei progettisti, si ritiene potere accogliere la specifica osservazione, tuttavia poiché le valutazioni sulle zone A del piano sono state già oggetto di parere della competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali si rinvia alle valutazioni di merito nell'ambito del Consiglio regionale dell'urbanistica presso il quale detto Organo è rappresentato;
-  nn. 27 e 56 - ditte Foti Salvatore e Pettineo Sebastiana: in considerazione di quanto detto per le zone B4 nonché delle previsioni di attrezzature a servizio delle stesse si ritiene che le osservazioni in argomento vadano sospese e rinviate alle successive considerazioni da assumere a seguito delle controdeduzioni comunali sulla legittimità delle zone B4;
-  n. 31 - ditta Germani Gambauro: l'osservazione non viene presa in considerazione in quanto inerente una localizzazione già oggetto di approvazione nell'ambito di richiesta ex art. 7 della legge regionale n. 65/81, con D.DIR. n. 427/D.R.U. del 21 luglio 2001, rispetto al quale la ditta può adire in sede giurisdizionale;
-  n. 33  - ditta Costantino Tommaso: si ritengono condivisibili le deduzioni dei progettisti, tuttavia lo specifico interesse del ricorrente può avere subito modifiche in relazione alla variante approvata con D.DIR. n. 427/D.R.U. del 21 luglio 2001, nell'ambito del procedimento ex art. 7 legge regionale n. 65/81 proposto dalle Ferrovie dello Stato, per la realizzazione di viabilità a mezzo copertura della saia. Pertanto la decisione finale verrà assunta in dipendenza di quanto emergente dalla documentazione sulla viabilità da esibire in sede di controdeduzioni di cui sopra detto;
-  n. 34 - ditta Stilo Luigi: con riguardo alle previsioni per asilo nido e verde attrezzato per lo sport (AN, VAS) si condivide la determinazione dei progettisti di rigetto, anche atteso che l'alternativa proposta è finalizzata all'incremento edificatorio. Relativamente alle considerazioni del ricorrente di cui alle previsioni E3 ed a parcheggio a margine dell'autostrada non si entra nel merito in quanto tali destinazioni disattese. Infine l'osservazione in esame è da disattendere, con riguardo alla richiesta di ampliamento dell'area D5 in zona Maceo marina, in quanto finalizzata al perseguimento dell'interesse personale e poiché con la presente tali zone sono state notevolmente ridimensionate;
-  n. 35 - Genovese Paolo (STEA): conformemente alle deduzioni dei progettisti, si ritiene non accoglibile l'osservazione per la parte riguardante la previsione di parcheggio, peraltro unica localizzazione nel contesto di ampio tessuto consolidato.
Relativamente alla viabilità di attraversamento della previsione di ampliamento termale, invece, l'osservazione si ritiene condivisibile, atteso che le previsioni di edilizia stagionale, a servizio delle quali la strada si sarebbe posta, sono state disattese dalla presente proposta;
-  n. 45 - Motta Giuseppe: si concorda con quanto espresso dai progettisti in merito all'attuazione della specifica previsione che peraltro, già oggetto di procedura di variante al P. di F., veniva temporaneamente sospesa nel contesto delle previsioni approvate con D.Dir. n. 370/D.R.U. del 21 giugno 2001;
-  nn. 47, 49, 60 -  Calabrò Antonino ed altri, Bartolo Costantino ed altri e De Pasquale Carmelo ed altri: in aderenza a quanto motivato dai progettisti si ritengono non accoglibili le specifiche osservazioni tutte dirette al perseguimento di possibilità edificatorie in contrasto con quanto considerato nella presente proposta in ordine al dimensionamento di tali previsioni;
-  n. 50 - Pettini Francesco: si condivide la deduzione fornita dai progettisti e pertanto si ritiene accoglibile l'osservazione limitatamente alla riclassificazione in zona "A2" della previsione a parcheggio n. 167, peraltro già disattesa in quanto interna alla fascia di inedificabilità ex art. 15, legge regionale n. 78/76;
-  n. 51 - Pettini Maria C.: l'osservazione è finalizzata ad estendere le previsioni per attività turistiche in ordine alle quali la presente proposta ha operato un notevole ridimensionamento e pertanto sono da condividere le considerazioni dei progettisti dirette al rigetto della stessa osservazione;
-  nn. 52 e 84 - Da Campo Giuseppe e Coppolino Carmelo: si condivide la proposta di rigetto dei progettisti assunta in dipendenza dei connotati del contesto edilizio la cui valenza è stata confermata dalla competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali con il parere in premessa citato;
-  n. 58 - Rao Carmelo: l'osservazione è stata superata in dipendenza delle modifiche apportate alla previsione di piano a seguito delle varianti proposte, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, dalla società Ferrovie dello Stato ed approvate con il D.Dir. n. 427/D.R.U. del 21 luglio 2001;
-  n. 59 - ditta Lo Re De Luca Aldo A.: in conformità alle deduzioni dei progettisti si ritiene di non accogliere l'osservazione in argomento in quanto esplicitamente diretta ad incrementare le previsioni edificatorie. Inoltre, occorre evidenziare che per parte della previsione n. 123 e per l'intera previsione n. 124, a seguito proposta di variante al P. di F. sottoposta dal comune, è stato emesso il D.Dir. n. 370/D.R.U. del 21 giugno 2001.
-  n. 63 - Sac. Barbera Carmelo: con riguardo alla prospettata necessità di localizzazione di aree a servizio della Chiesa di S. Biagio si concorda con il parere dei progettisti, pur considerando che, ove consentito dalle condizioni orografiche e fisiche dei luoghi, il comune potrebbe sottoporre apposita variante per l'utilizzo delle zone E3 non condivise site nei pressi della Chiesa. Riguardo a quanto, invece, dedotto dai progettisti circa la richiesta di previsione di un'area per la realizzazione di una chiesa e servizi pastorali, si condivide la proposta di non accoglimento rappresentando inoltre, con riferimento alla successiva documentazione acquisita da questo Assessorato al prot. n. 32409 del 23 maggio 2001, che l'ultima localizzazione proposta dal ricorrente potrà, eventualmente, essere oggetto di apposita variante al piano adottato e pertanto non definibile nel presente contesto procedurale;
-  n. 64 - De Pasquale Girolamo: si ritiene non opportuna ai fini delle valutazioni del presente piano e pertanto anche in conformità a quanto espresso dai progettisti si ritiene non accoglibile;
-  n. 65 - Sac. Catalfamo Salvatore: per quanto contenuto nell'osservazione non possono che condividersi le determinazioni dei progettisti. Tuttavia, si rimanda a quanto di seguito considerato in merito ad ulteriore osservazione proposta dallo stesso ricorrente direttamente a questo Assessorato;
-  n. 66 - Ufficio tecnico comunale: si condivide la proposta di accoglimento dei punti 1, 2 e 3 formulata dai progettisti, nonché la proposta di non accoglimento del punto n. 10 in considerazione della rilevata esigenza di salvaguardia della zona A, atteso che il piano in esame può anche comportare modifiche a previsioni antecedenti. Con riguardo invece alla rilevata mancata indicazione di alcuni indicati tratti di viabilità, si ritiene dovere accogliere le richieste formulate dall'ufficio tecnico comunale nei limiti del dettato del punto 1 dell'art. 7 della legge n. 1150/42;
-  nn. 69 e 70 - ditte Puliafito Domenico e Puliafito Marianna: le osservazioni si ritengono non accoglibili sia per le considerazioni rese dai progettisti sia in quanto dirette, contrariamente alle considerazioni sul dimensionamento assunte con la presente proposta, a sostenere l'incremento edilizio espansivo;
-  n. 75 - ditta Scaffidi Carolina Rotella: relativamente alla richiesta di svincolare la destinazione di VA dall'area di pertinenza della villa storica classificando la stessa quale zona A2, si condivide la proposta di accoglimento formulata dai progettisti. In ordine alla seconda richiesta, non considerata dai progettisti, tendente ad ottenere la riclassificazione da zona A2 a zona abitativa di altra area di proprietà, non si ritiene accoglibile, atteso che tali zone costituenti, secondo le N.A, aree di pertinenza e/o salvaguardia delle emergenze storiche, sono state condivise dalla competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali con parere all'uopo richiesto dal comune;
-  n. 79 - ditta Calabrò Antonino ed altri: si condividono le determinazioni dei progettisti circa la dotazione di previsioni pubbliche, tuttavia, l'ambito riguardante l'osservazione in esame è stato oggetto di consistenti modifiche a seguito delle varianti approvate con D. Dir. n. 427 del 18 luglio 2001 di cui si è detto nel paragrafo viabilità. Pertanto, pur considerando che la previsione di parcheggio n. 138 risulterebbe comunque fruibile, le specifiche previsioni del piano particolareggiato dovranno invece essere adeguate. Conseguentemente, in atto si ri tiene di dovere respingere la specifica osservazione in ordine alla quale potranno tuttavia esprimersi ulteriori valutazioni nel merito delle controdeduzioni e sulla scorta dell'elaborato di cui si è detto nel sopracitato paragrafo;
-  n. 85 - ditta Fazio Andrea: l'osservazione in argomento risulta in parte superata per quanto detto relativamente alla previsione di zona D1p in località Pezze di Gala ed alla previsione di zona VAS (n. 156). Non si ritiene accoglibile, richiamando al riguardo le determinazioni del progettisti, per quanto riguarda le altre previsioni per attrezzature pubbliche essendo i rilievi mossi diretti alla salvaguardia dell'interesse personale;
-  n. 91 - ditta Coppolino Giuseppe: la specifica richiesta del ricorrente è da ritenere non accoglibile in conformità a quanto espresso dai progettisti. Inoltre, con riguardo all'area di interesse si rimanda a quanto detto sopra in ordine a tale zona C4;
-  n. 92 - ditta Manuri Carmela: poichè lo specifico interesse del ricorrente può avere subito modifiche in relazione alla variante approvata con D.DIR. n. 427/D.R.U. del 21 luglio 2001, nell'ambito del procedimento ex art. 7 legge regionale n. 65/81 proposto dalle Ferrovie dello Stato, per la realizzazione di viabilità a mezzo copertura della saia, l'osservazione non può essere in atto dedotta rinviando la decisione finale agli adempimenti già richiamati in merito all'osservazione n. 33. Tuttavia, è da rilevare che in merito il comune di Terme Vigliatore, con foglio n. 9380 dell'1 agosto 2001, ha trasmesso copia dell'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa n. 579/01 del 3 luglio 2001, con la quale, in accoglimento al ricorso della ditta avverso sentenza TAR, viene sospeso il provvedimento comunale di annullamento della C.E. n. 9/99 rilasciata per la realizzazione di fabbricato ad uso agricolo;
-  n. 95 - Circolo ACLI: per quanto riguarda il punto D l'osservazione si ritiene condivisibile conformemente anche a quanto assunto dai tecnici.
In ordine ai punti A e B la stessa non è accoglibile in considerazione di quanto espresso in merito alle rispettive zone turistiche ed artigianali. Il punto C dell'osservazione risulta in parte accolto per quanto detto in merito alle zone D3.1 e D3.2;
-  n. 96 - ditta Milici Tindaro: in conformità a quanto rappresentato dai progettisti si ritiene poter parzialmente accogliere quanto rappresentato dal ricorrente;
-  n. 98 - ditta Fazio Antonino: per le considerazioni fatte al punto "attrezzature" della presente proposta si ritiene di non dovere accogliere l'osservazione.
-  n. 100 - ditta Sofia Domenico: si condividono le motivazioni secondo cui si propone il non accoglimento dell'osservazione facendo, inoltre, rilevare che ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione siciliana dell'11 luglio 2000, la legittimità delle procedure finalizzate alla programmazione commerciale sarà oggetto degli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 28/99;
-  n. 103 - ditta De Pasquale Girolamo: l'osservazione non si ritiene condivisibile in quanto, come anche fatto rilevare dai progettisti, configura una radicale variante al presente piano. Tuttavia è da rilevare che diversi punti della stessa risultano superati dai considerata della presente proposta;
-  n. 104 - ditta Sottile Giovanni: l'osservazione non è condivisibile in riferimento a quanto sopradetto in merito alle zone C4;
-  n. 108 - raggruppamento Costanzo: le specifiche osservazioni in parte sono state superate dalle varianti già approvate, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, con D.Dir. n. 427/D.R.U. del 21 luglio 2001, di cui si è detto al precedente punto "viabilità". In merito alla mancata indicazione dei tratti di viabilità oggetto di precedenti approvazioni assessoriali nell'ambito di procedimenti ex art. 7 della legge regionale n. 65/81, si rinvia a quanto detto sopra riguardo alla viabilità ed agli adempimenti richiesti che dovranno riguardare anche la viabilità non recentemente approvata;
-  n. 111 - ditta Stancanelli Fortunata: con riguardo alla richiesta di tutela della noria si condivide la proposta di accoglimento avanzata dai progettisti. Riguardo agli altri punti oggetto dell'osservazione, le deduzioni dei progettisti sono da condividere limitatamente ai punti non oggetto di considerazioni nell'ambito della presente proposta;
-  n. 114 - ditta Grande Vittorio: l'osservazione si ritiene non accoglibile condividendo le deduzioni dei progettisti, tuttavia riguardo ad alcuni punti la stessa osservazione risulta superata dalla presente proposta;
-  n. 117 - Ditta Mirabile Maria: il comune in precedenza non ha attivato iniziative volte ad ottenere la deroga alla prevista estensione della fascia di rispetto, pertanto si condivide la proposta di rigetto avanzata dai progettisti.
Con riguardo alle osservazioni acquisite dal comune fuori i termini di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e per le quali la stessa norma prevede l'invio a questo Assessorato si rappresenta quanto segue:
-  ditta Munafò Francesco ed altri: i ricorrenti lamentano l'utilizzo di propri fondi per la realizzazione dell'area attrezzata per attività di protezione civile "PC" e per la relativa strada di accesso alla stessa area. Relativamente alla previsione di viabilità, gli stessi, in particolare, fanno notare che verrebbe ad inserirsi tra due edifici di proprietà, con accesso dalla medesima corte, oltre che comportare la distruzione di parti dell'edificio, di un pozzo e del giardino. Alternativamente a tale localizzazione i ricorrenti propongono lo spostamento della strada di accesso all'attrezzatura "PC" su terreni, sempre di proprietà degli stessi. Comportando tale soluzione solo una lieve modifica dello svincolo in uscita sulla strada comunale Marchesana, la proposta si ritiene condivisibile.
Per quanto invece rappresentato circa la localizzazione della previsione "PC" pur rilevando che l'assenza di una specifica normativa in materia lascia a soggettive valutazioni il merito delle scelte, non si condivide quanto rappresentato dalla ditta in ordine alla tipologia di attrezzatura, nella sostanza diretto alla salvaguardia dell'interesse personale, in quanto la specifica previsione è diretta a recuperare spazi urbani utili ad assicurare le operazioni di soccorso ed assistenza;
-  ditte Saitta Salvatore ed altri, Gemelli Antonini ed altri, Fazio Vittorio e Motta Iole ed altri: le osservazioni, nel rilevare problematiche procedurali - comuni a diverse altre osservazioni - in ordine alle quali la presente proposta ha rilevato la legittimità del procedimento, sono generalmente finalizzate alla salvaguardia di interessi propri dei ricorrenti e diretti a richiedere la possibilità edificatoria. Pertanto dette osservazioni non si ritengono condivisibili.
Relativamente alle osservazioni presentate direttamente a questo Assessorato, anche se pervenute oltre i termini di legge e pertanto considerando le stesse quali ulteriori elementi ai fini delle determinazioni di merito, si evidenzia che:
-  ditta Sac. Catalfamo Salvatore - riguardo alle richieste di modifica della zona A2 si rimanda a quanto sopradetto in ordine alla osservazione n. 5. Viene formulata dallo stesso ricorrente un'ulteriore richiesta, costituente nuova osservazione - fuori termini di legge - pervenuta in allegato alla nota assunta al prot. n. 28356 del 10 maggio 2001, tendente ad ottenere la localizzazione di un'area per "centro socio pastorale" proposta in sostituzione della previsione "IC" (attrezzature di interesse comune), o, alternativamente, proposta su parte dell'area di parco urbano in zona Mollerino. Riguardo a quanto sopra si evidenzia che la previsione IC, giusta specifica indicazione contenuta nelle N.A, ricomprende la possibilità di attrezzature di culto. In tal senso questo gruppo sta provvedendo a restituire al comune copia della delibera CC. n. 40 del 5 luglio 2001 di adozione di tale mutamento, in quanto ultronea per quanto sopra detto e perché, ove tale specifica variante il comune volesse perseguire, dovrebbero essere definite le procedure ex art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  ditta Sac. Barbera Carmelo: si rimanda a quanto considerato in merito ad altra osservazione dello stesso ricorrente individuata con il n. 63;
-  ditta De Pasquale Girolamo: il ricorrente, in riscontro alle controdeduzioni fornite dai progettisti sull'osservazione dallo stesso presentata ed inserita in elenco al n. 103, rileva che il piano avrebbe dovuto essere rielaborato secondo le indicazioni espresse nel voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 332/91 facendo salve le previsioni già condivise.
In merito si rileva che il precedente piano veniva restituito con assessoriale n. 16475 del 22 marzo 1991 per rielaborazione totale e pertanto l'unico vincolo di riferimento progettuale al citato voto discendeva dalle direttive generali che sostanzialmente rimandavano agli indirizzi dettati.
Tuttavia, tale aspetto si ritiene formalmente superato essendo stato approvato lo studio di massima in seguito sottoposto dai progettisti al C.C. Si rimanda pertanto a quanto dedotto in merito all'osservazione n. 103.
Infine, si evidenzia che lo stesso ricorrente, con precedente foglio datato 25 settembre 2000 ed assunto al prot. n. 48199 del 6 ottobre 2000, richiedeva al sindaco la restituzione del piano ai progettisti affinché provvedessero al ridimensionamento per il ventennio 2000/2020 oltre che a curare la redazione su cartografia aggiornata riguardo alla zona costiera.
In merito, detta richiesta peraltro pervenuta per conoscenza a questo assessorato, risulta superata dalla presente proposta atteso il ridimensionamento operato ed in considerazione di quanto detto in merito alle zone costiere;
- ditte Aliquò Antonino, Nicolaci Giuseppe ed altri e Cicero Giuseppe: le richieste non si prendono in esame poiché ripropongono considerazioni già avanzate dalle ditte, rispettivamente, con le osservazioni nn. 53, 87 e 26, già oggetto di valutazione;
-  ditta De Pasquale Girolamo ed altri: resa in riscontro alle controdeduzioni formulate dai progettisti alla precedente osservazione n. 93, non si prende in considerazione in quanto l'originaria previsione di zona C è stata disattesa in relazione a quanto detto circa il dimensionamento del piano.
Per quanto sopra premesso e considerato questo gruppo XXX propone che il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive - riguardanti la zona C1 in località Terme, la previsione di F1 per attrezzature generali a destinazione sportiva in località Pezze di Gala e la zona D1p in località Pezze di Gala - adottati con delibere commissariali nn. 2/00, 3/00 e 4/00, sia approvato con le modifiche ed alle prescrizioni contenute nella presente proposta.";
Visto il parere reso, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 507 del 22 novembre 2001, che di seguito parzialmente si trascrive;
"...Omissis...
Considerato che:
Nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere parzialmente la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con le seguenti modifiche, precisazioni e integrazioni relativamente alla previsione delle zone turistiche, artigianali ed industriale, ed in conseguenza su alcune previsioni viarie correlate alla funzionalità delle zone produttive ritenute condivisibili ed in particolare:
per quanto attiene al settore produttivo, turistico e dei servizi, non si può fare a meno di considerare che il comune di Terme Vigliatore presenta suscettività economiche in tali settori indiscutibili, anche per la presenza di consolidate realtà economiche presenti da oltre quarant'anni nel territorio, (cure termali, industria del l'im bottigliamento dell'acqua, vivaistica) che insieme ad altri comuni contermini lungo tale tratto di costa, costituiscono una delle realtà locali con più potenzialità dinamiche dell'intera provincia di Messina, capace di attrarre popolazione, specie in età lavorativa, con incidenza minima del fenomeno emigratorio e con positive ricadute quindi nelle dinamiche economiche e demografiche.
Pertanto si ritiene potersi condividere tutte le previsioni delle zone D5 per l'attività turistico-alberghiera, a condizione che l'attuazione per tutte le singole zone avvenga mediante un intervento unitario al fine di evitare che l'insediamento per frazioni di superficie comporti la formazione di tessuti irrisolti. Tutti gli interventi dovranno essere attuati ovviamente nel limite dell'indice territoriale di mc/mq 0,75 così come prescritto dall'art. 15 lettera b), della legge regionale n. 78/76.
Si ritiene, altresì, potersi condividere per le ragioni di cui sopra anche le previsioni delle zone D1p destinate ai nuovi interventi nel settore industriale e/o artigianale e l'intera prescrizione esecutiva in località Salicà.
In relazione a quanto sopra ne consegue l'opportunità del mantenimento della previsione dell'asse parallelo al tracciato autostradale lato mare, e tutte le previsioni viarie perpendicolari ad esso, in quanto giungono fino al lungomare e svolgono un'importante funzione di accesso al mare e di by-pass al lungomare per i tratti pedonalizzati durante il periodo estivo.
In relazione al mantenimento dell'asse parallelo all'autostrada lato mare, si ritiene potersi accogliere l'osservazione n. 61 per le motivazioni contenute nella stessa.
Lo stralcio di alcune zone di espansione per effetto del sovradimensionamento del piano di cui alla proposta dell'ufficio, non sembra giustificare il mantenimento di alcune previsioni di attrezzature funzionali a tali previsioni che resterebbero residuali di un ambito urbano definito con il progetto di piano, e in particolare l'ampliamento del parcheggio 103 e l'area per attrezzature culturali in località San Biagio, interclusi tra zone "B" e zone C3 di espansione dei margini della forma urbana, quest'ultime non condivise dall'ufficio.
In conseguenza di cui sopra, le osservazioni n. 47, 49, 57, 60 e 88 che interessano i suddetti ambiti allo stato sono superati.
Si ritiene, altresì, potersi condividere l'osservazione presentata direttamente all'A.R.T.A. dai sigg. Nicolaci in quanto finalizzata alla tutela dell'impianto di colture specializzate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, e valutato inoltre che risultano abbondantemente assicurati le dotazioni minime di servizi di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
In data 14 novembre 2001 è stata assunta una nota integrativa dell'osservazione n. 3 a firma del dott. Iannelli, con la quale si richiede di limitare l'estensione della zona "A" ad una fascia di mt. 10 intorno ai fabbricati e alla chiesa ai fini della tutela degli immobili, in quanto la proposta zona "A" interessa terreni agricoli di nessuna rilevanza paesaggistica.
La richiesta non si ritiene potersi accogliere in quanto la zona proposta del piano "A2" riguarda aree di pertinenza e/o di salvaguardia contestuale degli edifici e dei manufatti storici.
ASPETTI GEOLOGICI
Ai fini del corretto svolgimento dell'attività urbanistico, edilizia, fatte salve le misure di salvaguardia prescritte nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al D.A.R.TA. 4 luglio 2000, occorre inserire le seguenti prescrizioni:
REGOLAMENTO EDILIZIO
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia.
Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, esclusi dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
PRESCRIZIONI A REGIME
L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H) del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del decreto ministeriale dell'11 marzo 1988.
Nella redazione di strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive al presente voto, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare.
In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
PRESCRIZIONI PER PIANI ESECUTIVI
L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come anche richiesto dal punto H del decreto ministeriale dell'11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente.
L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica geotecnica delle relative aree da parte dell'ufficio del Genio civile, da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del punto H del decreto ministeriale dell'11 marzo 1988.
Ritenuta altresì condivisibile la proposta di determinazione sulle osservazioni e opposizioni al piano, contenuta nel parere dell'ufficio sopra richiamato con l'esclusione delle osservazioni citate in premessa;
Per quanto sopra esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Terme Vigliatore, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 2 del 9 marzo 2000 in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 22 del 24 ottobre 2001, salvo le prescrizioni, precisazioni e integrazioni di cui al presente voto;
Vista la nota prot. n. 70490 del 10 dicembre 2001, con la quale il dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica, nel condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 507 del 22 novembre 2001, ha chiesto al comune di Terme Vigliatore di adottare, a mezzo di delibera consiliare, le proprie controdeduzioni al voto del Consiglio regionale del l'urbanistica, ai sensi del comma VI dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera n. 2 del 9 gennaio 2002, con la quale il consiglio comunale del comune di Terme Vigliatore ha controdedotto, ai sensi del comma VI della legge regionale n. 71/78, in merito alle determinazioni assunte da questo Assessorato sullo strumento urbanistico in argomento;
Vista la proposta di parere n. 8 del 19 febbraio 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dall'U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
Con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, in ordine al piano di che trattasi, sono state condivise in linea di massima le scelte urbanistiche contenute nello strumento di pianificazione, in quanto il piano è stato rielaborato secondo le indicazioni che il Consiglio aveva reso su precedente piano restituito al comune per la rielaborazione.
Tuttavia, non sono state condivise alcune previsioni di espansioni in quanto sovradimensionate in relazione alla stima dei fabbisogni edilizi effettuata nella relazione di piano, e relativamente ad alcune attrezzature strettamente correlate a dette previsioni; sono state richieste altresì in fase di controdeduzioni verifiche in ordine alla perimetrazione di alcune zone omogenee "B" con riferimento ai requisiti prescritti dal D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, e l'adeguamento di alcune previsioni viarie alle varianti che nel frattempo erano state approvate dall'A.R.T.A.
In relazione alle determinazioni assunte dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 507/01, portate a conoscenza del comune, lo stesso con deliberazione consiliare n. 2/01 ha formulato le controdeduzioni al voto C.R.U, deliberando di condividere la proposta dei progettisti che in sintesi di seguito si riporta seguendo l'ordine della medesima deliberazione consiliare e nel merito si propone quanto segue:
1) Zone C2 e C3 in località San Biagio e Vigliatore
Il comune precisa che l'obiettivo di fondo è di dare unità all'attuale stato di frammentazione del sistema insediativo, contrastando il modello di sviluppo lineare ed inoltre evidenziando che la località San Biagio è dotata di viabilità esistente e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e pertanto propone di riconfermare tali previsioni.
Si propone:
Di confermare il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica per le zone in questione, stante che il mantenimento delle medesime, comporta il sovradimensionamento del piano.
2) Zone C4
Il comune riconferma tutte le previsioni delle zone C4, in quanto orientate a ridurre il carico urbanistico di tipo turistico di villeggiatura che gravita sulla fascia costiera.
Si propone:
Riconfermare il parere del consiglio in quanto le motivazioni a sostegno del mantenimento di tutte le zone C4, contenute nell'atto deliberativo di controdeduzioni, non sono pertinenti ai rilievi formulati con il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Si ritiene potere confermare le previsioni urbanistiche relative alla zona Galluppi in quanto il comune ha fornito i richiesti elementi circa la legittimazione degli edifici ricadenti in tale ambito.
3) Zone B2 e B3
Il comune, in adempimento alle richieste contenute nel voto n. 507/01, ha effettuato le verifiche per la sussistenza dei requisiti minimi previste dal D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, allegando alle controdeduzioni apposite tabelle analitiche.
Si propone alla luce delle suddette verifiche di prendere atto relativamente alle zone B2 e B3 di cui alla individuazione in apposite planimetrie allegate all'atto deliberativo e di condividere tali previsioni ed in particolare:
a)  Zona B2 area marginale lato Palermo lungo la S.S. 113 in località Vigliatore;
b)  Zona B2 area marginale lato Messina lungo la S.S. 113 in località Vigliatore;
c) Zona B2 ambito ricadente lungo la strada Salicà S. Biagio in località San Biagio;
d) Zona B3 area lungo la strada Marchesana Maceo in contrada Serro area 1 e area 2.
4) Zone B4
Riconfermare il parere del Consiglio regionale del l'urbanistica, e disattendere le previsioni urbanistiche relative a tutte le zone B4 in quanto il comune non ha fornito per le zone esterne alla linea dei 150 metri dalla battigia del mare, elementi circa la legittimazione degli edifici ricadenti in tali ambiti, così come richiesto dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, in conseguenza sono anche disattese le zone destinate ad attrezzature, intercluse e fisicamente confinanti con le medesime zone B4 e le aree interessate sono classificate E1 di verde agricolo.
5) Pista per motocross
Si prende atto delle dichiarazioni rese circa l'esatta ubicazione dell'attrezzatura esistente, pertanto si conferma la previsione relativa alla zona VAS n. 156, e disattendere conseguentemente l'attrezzatura VA n. 165 in località Marchesana, destinando l'area a zona agricola E1.
6) Viabilità
Il comune ha predisposto due elaborati grafici in scala 1:5000 con l'indicazione della viabilità oggetto di varianti approvate dall'ARTA ed adeguate alle considerazioni rese con il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Si prende atto degli elaborati predisposti, condividendone il contenuto; si precisa che le aree di sedime dei tratti di viabilità non condivisa assumono le destinazioni urbanistiche in asse alla stessa delle zone omogenee di piano contermini.
Osservazioni e/o opposizioni
Il comune allega all'atto deliberativo di controdeduzioni le seguenti note:
1) la nota prot. 155/2002 del sig. Branca Domenico;
2) nota del sig. Genovese Gioacchino e altri prot. 242/2002 con allegata sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, per una valutazione positiva da parte del l'ARTA, relativamente ad osservazioni non ritenute meritevoli di accoglimento da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica in conformità al parere reso dai progettisti del piano;
Su dette note il comune non ha fornito le necessarie ed opportune valutazioni di merito da parte del consiglio comunale, ai fini delle determinazioni positive dell'ARTA, con particolare riferimento ad una comparazione tra interesse pubblico e privato.
Pertanto si riconfermano le decisioni già rese con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
3) Sentenza del TAR relativa alla ditta Manuri Carmela.
Il Comune non ha fornito le necessarie ed opportune valutazioni di merito da parte del consiglio comunale, ai fini delle determinazioni, tuttavia si prende atto di quanto deciso con la sentenza del TAR.
4) Nota a firma delle ditte Sebastiana Pettineo e Salvatore Foti, relative alle osservazioni n. 27 e 56; il comune non ha fornito le necessarie ed opportune valutazioni di merito da parte del consiglio comunale, ai fini delle determinazioni positive dell'ARTA; tuttavia le osservazioni proposte sono superate in quanto interessano previsioni urbanistiche disattese con la presente proposta.
4) Nota a firma della ditta Rampulla Rosaria; si premette innanzitutto che non risulta localizzata nell'allegato stralcio l'area oggetto della nota né il comune ha fornito le necessarie ed opportune valutazioni di merito da parte del consiglio comunale, pertanto la richiesta contenuta nella nota di che trattasi non è accoglibile.
Osservazioni non decise con il precedente voto Consiglio regionale dell'urbanistica
Sulla osservazione n. 33 si decide come segue:
Vista la tavola di piano con l'introduzione delle varianti relative alla viabilità autorizzata ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, nella quale tra l'altro risulta lungo la saia una strada autorizzata ai sensi della citata legge, nonché un parcheggio autorizzato; conseguentemente l'osservazione è decisa in conformità alle deduzioni del progettista di cui alla relazione sulle osservazioni al piano regolatore generale
Sulla osservazione n. 91 si decide quanto segue:
L'osservazione non viene presa in considerazione in quanto la relativa zona omogenea è stata disattesa.
Osservazioni pervenute successivamente al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica
Ditta Gaetano Rajmo; sulla osservazione sono state richieste al comune controdeduzioni in ordine alla possibile traslazione della programmata viabilità; il comune non ha controdedotto, pertanto non è accoglibile.
Si ritiene opportuno chiarire in merito all'atto deliberativo n. 40 del 5 luglio 2001 con il quale il consiglio comunale ha preso atto che l'area individuata nel piano regolatore generale adottato, come area di interesse comune, venga destinata ad area per realizzazione di un centro pastorale, che tale destinazione è compatibile e coerente con destinazione di attrezzature per interesse comune, così come prevede il piano adottato.
Per tutto quanto sopra, nelle suesposte considerazioni sulle controdeduzioni formulate dal comune di Terme Vigliatore con la delibera consiliare n. 2 del 9 gennaio 2002 al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 507 del 22 novembre 2001 è la proposta dell'U.O.4.1.
Pertanto ritenere meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Terme Vigliatore, adottato con deliberazione commissariale n. 2 del 9 marzo 2000, con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 507/2001 e della presente proposta".
Visto il parere reso dal consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 581 del 4 aprile 2002 che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con le seguenti modifiche relativamente ai punti sottonotati:
1) Relativamente alle zone C4 per la residenza stagionale, in relazione alle controdeduzioni formulate, e tenuto conto che il comune di Terme Vigliatore presenta una indiscutibile suscettività correlata all'attività residenziale stagionale turistica, anche per la presenza di prestigiosi ambiti naturali di particolare rilevanza ambientale ed archeologiche (riserva naturale del laghetto di Marinello, la Villa Romana ed il sito archeologico di Tindari), ritiene il Consiglio potere condividere oltre alla condivisa zona Galluppi proposta dall'ufficio, anche le zone C4 in prossimità dei centri abitati di Terme (tav. 23), Vigliatore compresa tra la ferrovia esistente e la ferrovia ad alta velocità (tav. 28) e S. Biagio (tavv. 25 e 26).
2) Relativamente alle osservazioni, il consiglio ritiene potere accogliere l'osservazione presentata dalla ditta Branca, in relazione al contenuto della nota integrativa, tenuto anche conto che la superficie del terreno interessato alla realizzazione dellrisulta insufficiente per la realizzazione del programmato servizio.
Per quanto sopra si esprime parere che le controdeduzioni formulate dal comune di Terme Vigliatore con delibera di consiglio comunale n. 2 del 9 gennaio 2002, sono parzialmente condivisibili in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 8 del 19 febbraio 2002 e del presente voto.
Ritenere pertanto meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Terme Vigliatore, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 2 del 9 marzo 2000, con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 507 del 22 novembre 2001 e del presente voto.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 23244 del 19 aprile 2002, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione del commercio dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse sullo strumento urbanistico generale in argomento con i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 507 del 22 novembre 2001 e n. 581 del 4 aprile 2002;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione del commercio dell'artigianato e della pesca prot. 4042 dell'11 giugno 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 36176 del 13 giugno 2002, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente all'art. 12 ed alle Z.T.O. A, B, C, D2, D3.1, D3.2, ed E2:
A) integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
B) in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
C) inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000;
D) prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Visto il voto n. 648 del 4 luglio 2002, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata dal dirigente generale in merito al "considerato n. 1" relativo alle zone "C4" del precedente voto n. 581 del 4 aprile 2002, ha espresso il parere che in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Considerato che il Consiglio regionale dell'urbanistica con il parere n. 581 del 4 aprile 2002 ha condiviso in diverso avviso dell'ufficio, le controdeduzioni formulate dal comune in ordine alle zone "C4", omettendo per mero errore le zone "C4" in contrada Castriscioni a monte del centro abitato di Vigliatore e la zona "C4" a monte dell'albergo delle Terme;
Ritenuto, pertanto, di dovere aggiungere nella parte finale a chiarimento al punto 1 dei considerata del citato voto n. 581/02 "e quelle in contrada Castriscioni e a monte dell'albergo delle Terme".
Nelle suesposte considerazioni è il chiarimento ri chiesto.";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 507 del 22 novembre 2001, n. 581 del 4 aprile 2002 e n. 648 del 4 luglio 2002, preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione del commercio dell'artigianato e della pesca prot. 4042 dell'11 giugno 2002 in merito agli adeguamenti da apportare alla normativa riferita alla programmazione commerciale.
Vista la documentazione, trasmessa dallo studio legale Parmaliana ed assunta al prot. di questo Assessorato al n. 36725 del 14 giugno 2002, riguardante lo stato del contenzioso tra il comune di Terme Vigliatore e la ditta Bucca Carmelo, in ordine al quale sarà cura del comune apportare le opportune modifiche, con la ordinaria procedura della variante urbanistica, in relazione all'eventuale mutazione dello stato di fatto dell'area di proprietà della ditta citata;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità ai citati pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica nn. 507/01, 581/02 e 648/02, nonché alle condizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Messina sopracitate e con le modifiche di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione del commercio dell'artigianato e della pesca relative alla programmazione commerciale in premessa richiamata, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Terme Vigliatore, adottato con delibere commissariali n. 2 del 9 marzo 2000, n. 3 del 5 maggio 2000 e n. 4 del 28 giugno 2000.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 507 del 22 novembre 2001, n. 581 del 4 aprile 2002, n. 648 del 4 luglio 2002.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
   1)  proposta di parere n. 22 del 24 ottobre 2001, resa dal gruppo XXX/D.R.U.;
   2)  voto n. 507 del 22 novembre 2001, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
   3)  proposta di parere n. 8 del 19 febbraio 2002, resa dall'U.O. 4.1/D.R.U.;
   4)  voto n. 581 del 4 aprile 2002, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
   5)  nota prot. n. 4042 dell'11 giugno 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione del commercio del l'artigianato e della pesca;
   6)  delibera di C.A. n. 2 del 9 marzo 2000;
   7)  delibera di C.A. n. 3 del 5 maggio 2000;
   8)  delibera di C.A. n. 4 del 28 giugno 2000;
   9)  delibera di C.C. n. 2 del 9 gennaio 2002.
Elaborati di piano
 10)  tav.    1  -  relazione; 
 11)  tav.    2  -  schema regionale; 
 12)  tav.    3  -  rilievo  aerofotogrammetrico dello stato di fatto, scala 1:10.000; 
 13)  tav.    4a  -  stato di fatto delle attrezzature esistenti, scala 1:5.000; 
 14)  tav.    4b  -  stato di fatto delle attrezzature esistenti, scala 1:5.000; 
 15)  tav.    5  -  foglio 1 - analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
 16)  tav.    6  -  foglio 2 - analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
 17)  tav.    7  -  foglio 3 - analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
 18)  tav.    8  -  foglio 4 - analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
 19)  tav.    9  -  foglio 5 - analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
 20)  tav.  10  -  foglio 6 - analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
 21)  tav.  11  -  foglio 7 - analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
 22)  tav.  12  -  foglio 8 - analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
 23)  tav.  13  -  foglio 9 - analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
 24)  tav. 14  -  foglio 10 - analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
 25)  tav.  15  -  foglio 11  - analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
 26)  tav.  16  -  foglio 12 - analisi dello stato di fatto, scala 1:2.000; 
 27)  tav.  17a  -  zonizzazione e viabilità principale, scala 1:5.000; 
 28)  tav. 17b  -  zonizzazione e viabilità principale, scala 1:5.000; 
 29)  tav.  18  -  foglio 1 zonizzazione e viabilità principale, scala 1:2.000; 
 30)  tav.  19  -  foglio 2 zonizzazione e viabilità principale, scala 1:2.000; 
 31)  tav.  20  -  foglio 3 zonizzazione e viabilità principale, scala 1:2.000; 
 32)  tav.  21  -  foglio 4 zonizzazione e viabilità principale, scala 1:2.000; 
 33)  tav.  22  -  foglio 5 zonizzazione e viabilità principale, scala 1:2.000; 
 34)  tav.  23  -  foglio 6 zonizzazione e viabilità principale, scala 1:2.000; 
 35)  tav.  24  -  foglio 7 zonizzazione e viabilità principale, scala 1:2.000; 
 36)  tav.  25  -  foglio 8 zonizzazione e viabilità principale, scala 1:2.000; 
 37)  tav.  26  -  foglio 9 zonizzazione e viabilità principale, scala 1:2.000; 
 38)  tav.  27  -  foglio 10 zonizzazione e viabilità principale, scala 1:2.000; 
 39)  tav.  28  -  foglio 11 zonizzazione e viabilità principale, scala 1:2.000; 
 40)  tav.  29  -  foglio 12 zonizzazione e viabilità principale, scala 1:2.000; 
 41)  tav.  30  -  legenda della zonizzazione; 
 42)  tav.  31a  -  sistema della viabilità principale, parcheggi esistenti e di progetto scala 1:5.000; 
 43)  tav.  31b  -  sistema della viabilità principale, parcheggi esistenti e di progetto scala 1:5.000; 
 44)  tav.  32  -  sezioni stradali e svincoli tipo, scale 1:100/1:500; 
 45)  tav.  33  -  norme di attuazione; 
 46)  tav.  34  -  regolamento edilizio; 

Elaborati prescrizioni esecutive
 47)  tav.  35  -  relazione; 
 48)  tav.  36  -  norme di attuazione; 
 49)  tav.  37  -  planimetria delle aree d'intervento, scala 1:5.000; 
 50)  tav.  38a  -  zona Pezze di Gala (polo sportivo) planimetria stralcio piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
 51)  tav.  38b  -  zona Pezze di Gala (zona artig.) planimetria stralcio piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
 52)  tav.  39a  -  zona Pezze di Gala (polo sportivo), zonizzazione, scala 1:1.000; 
 53)  tav.  39b  -  Zona Pezze di Gala (zona artigianale), zonizzazione, scala 1:1.000; 
 54)  tav.  40a  -  Zona Pezze di Gala (polo sportivo), schema planivolumetrico, scala 1:1.000; 
 55)  tav. 40b  -  zona Pezze di Gala (zona artig.) Schema planivolumetrico, scala 1:1.000; 
 56)  tav.  41a  -  zona Pezze di Gala (polo sportivo), profili regol. e sezioni stradali tipo, scala 1:200; 
 57)  tav.  41b  -  zona Pezze di Gala (zona artigianale), profili regol. e sezioni stradali tipo, scala 1:200; 
 58)  tav.  42a  -  zona Pezze di Gala (polo sportivo), schema reti idriche e fognante, scala 1:1.000; 
 59)  tav.  42b  -  zona Pezze di Gala (zona artigianale), schema reti idriche e fognante, scala 1:1.000; 
 60)  tav.  43a  -  zona Pezze di Gala (polo sportivo), schema reti elettriche telefoniche, scala 1:1.000; 
 61)  tav.  43b  -  zona Pezze di Gala (zona artigianale), schema reti elettriche e telefoniche scala 1:1.000; 
 62)  tav.  44  -  zona Pezze di Gala (polo sportivo e zona artigianale), part. costruttivi, scale varie; 
 63)  tav.  45a  -  zona Pezze di Gala (polo sportivo), piano particellare esproprio scala 1:1.000; 
 64)  tav.  45b  -  zona Pezze di Gala (zona artigianale) piano particellare esproprio scala  1:1.000; 
 65)  tav.  46  -  zona Pezze di Gala (polo sportivo e zona artigianale), elenco immobili da espropriare; 
 66)  tav.  47  -  zona Terme (residenziale), planimetria stralcio piano regolatore generale scala 1:2.000; 
 67)  tav.  48  -  zona Terme (residenziale), zonizzazione, scala 1:1.000; 
 68)  tav.  49  -  zona Terme (residenziale),  schema planivolumetrico, scala 1:1.000; 
 69)  tav.  50  -  zona Terme (residenziale),  profili regol. e sezioni stradali tipo, scala 1:1.000; 
 70)  tav.  51  -  zona Terme (residenziale),  schema reti idriche e fognante, scala 1:1.000; 
 71)  tav. 52  -  zona Terme (residenziale), schema reti elettriche e telefoniche, scala 1:1.000; 
 72)  tav  53  -  zona Terme (residenziale), particolari costruttivi, scala 1:1.000; 
 73)  tav.  54  -  zona Terme (residenziale), piano particellare esproprio, scala 1:1.000; 
 74)  tav.  55  -  zona Terme (residenziale), elenco immobili da espropriare; 
 75)  tav.  56  -  zona Termini-Ponte Termini (residenziale) planimetria stralcio piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
 76)  tav.  57  -  zona Termini-Ponte Termini (residenziale) zonizzazione, scala 1:1.000; 
 77)  tav.  58  -  zona Termini-Ponte Termini (residenziale), schema planivolumetrico, scala 1:1.000; 
 78)  tav.  59  -  zona Termini-Ponte Termini (residenziale), profili regol. e sezioni stradali tipo, scala 1:200; 
 79)  tav.  60  -  zona Termini-Ponte Termini (residenziale), schema reti idriche e fognante scala 1:1.000; 
 80)  tav.  61  -  zona Termini-Ponte Termini (residenziale), schema reti elettriche e telefoniche, scala 1:1.000; 
 81)  tav.  62  -  zona Termini-Ponte Termini (residenziale), part. costruttivi, scale varie; 
 82)  tav.  63  -  zona Termini-Ponte Termini (residenziale), piano particellare esproprio, scala 1:1.000; 
 83)  tav.  64  -  zona Termini-Ponte Termini (residenziale), elenco immobili da espropriare; 
 84)  tav.  65  -  zona S. Biagio (residenziale), planimetria stralcio piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
 85)  tav.  66  -  zona S. Biagio (residenziale), zonizzazione, scala 1:1.000; 
 86)  tav.  67  -  zona S. Biagio (residenziale), schema planivolumetrico, scala 1:1.000; 
 87)  tav.  68  -  zona S. Biagio (residenziale), profili regol. e sezioni stradali tipo, scala  1:1.000; 
 88)  tav.  69  -  zona S. Biagio (residenziale), schema reti idriche e fognarie, scala 1:1.000; 
 89)  tav.  70  -  zona S. Biagio (residenziale), schema reti elettriche e telefoniche, scala 1:1.000; 
 90)  tav.  71  -  zona S. Biagio (residenziale), part. costruttivi, scala 1:1.000; 
 91)  tav.  72  -  zona S. Biagio (residenziale),  piano particellare esproprio, scala 1:1.000; 
 92)  tav.  73  -  zona S. Biagio (residenziale), elenco immobili da espropriare; 
 93)  tav.  74  -  zona Vigliatore (residenziale),  planimetria stralcio piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
 94)  tav.  75  -  zona Vigliatore (residenziale), zonizzazione, scala 1:1.000; 
 95)  tav.  76  -  zona Vigliatore (residenziale), schema planivolumetrico, scala 1:1.000; 
 96)  tav.  77  -  zona Vigliatore (residenziale), profili regol. e sezioni stradali tipo, scala 1:1.000; 
 97)  tav.  78  -  zona Vigliatore (residenziale), schema reti idriche e fognarie, scala 1:1.000; 
 98)  tav.  79  -  zona Vigliatore (residenziale), schema reti elettriche e telefoniche, scala 1:1.000; 
 99)  tav.  80  -  zona Vigliatore (residenziale), part. costruttivi, scala 1:1.000; 
100)  tav.  81  -  zona Vigliatore (residenziale),  Piano particellare di esproprio, scala 1:1.000; 
101)  tav.  82  -  zona Vigliatore (residenziale),  elenco immobili da espropriare; 

Studio geologico costituito dai sottoelencati elaborati (riferimento parere ufficio Genio civile n. 27950 del 18 settembre 1997)
102)  relazione geologica;
103)  nota integrativa studio geologico datata 9 settembre 1997;
104)  corografia, scala 1:25.000;
105)  carta geologica, scala 1:10.000;
106)  carta idrogeologica scala 1:10.000;
107)  sezione geologica schematica;
108)  carta delle suscettività scala 1:10.000;
109)  carta con ubicazione dei sondaggi scala 1:10.000;
110)  carta geomorfologica scala 1:10.000;
111)  diagramma delle prove penetrometriche;
Studio geologico costituito dai sottoelencati elaborati (Riferimento parere Ufficio genio civile n. 22416 del 12 settembre 1998)
112)  relazione geologica;
113)  relazione geologica, nota integrativa;
114)  stralcio planimetrico del piano regolatore generale scala 1:5.000;
115)  planimetria generale dei P.P.;
116)  zona Pezze di Gala, planimetria del P.P.;
117) zona Pezze di Gala, carta geolitologica;
118)  zona Pezze di Gala, carta della classificazione dell'uso del territorio;
119) zona Pezze di Gala, carta geomorfologica;
120) zona Pezze di Gala, carta delle stabilità;
121) zona Pezze di Gala, carta idrogeologica;
122) zona Pezze di Gala, carta con l'ubicazione dei sondaggi;
123)  zona Pezze di Gala, diagramma delle prove in sito;
124)  zona Pezze di Gala, sezioni elettrostratigrafiche;
125)  zona Pezze di Gala, carta geologico-tecnica;
126)  zona Ponte Termini, planimetrie del piano particolareggiato;
127)  zona Ponte Termini, carta geolitologica;
128)  zona Ponte Termini, carta della classificazione dell'uso del territorio;
129)  zona Ponte Termini, carta geomorfologica;
130)  zona Ponte Termini, carta delle stabilità;
131)  zona Ponte Termini, carta idrogeologica;
132)  zona Ponte Termini,  carta con l'ubicazione dei sondaggi;
133)  zona Ponte Termini,  diagramma delle prove in sito;
134)  zona Ponte Termini,  sezioni elettrostratigrafiche;
135)  zona Ponte Termini,  carta geologico-tecnica;
136)  zona S. Biagio, planimetrie del piano particolareggiato;
137)  zona S. Biagio, carta geolitologica;
138)  zona S. Biagio, carta della classificazione dell'uso del territorio;
139)  zona S. Biagio, carta geomorfologica;
140)  zona S. Biagio, carta delle stabilità;
141)  zona S. Biagio, carta idrogeologica;
142)  zona S. Biagio, carta con l'ubicazione dei sondaggi;
143)  zona S. Biagio, diagramma delle prove in sito;
144)  zona S. Biagio, sezioni elettrostratigrafiche;
145)  zona S. Biagio, carta geologico-tecnica;
146)  zona Vigliatore, planimetrie del piano particolareggiato;
147)  zona Vigliatore, carta geolitologica;
148)  zona Vigliatore, carta della classificazione dell'uso del territorio;
149)  zona Vigliatore, carta geomorfologica;
150)  zona Vigliatore, carta delle stabilità;
151)  zona Vigliatore, carta idrogeologica;
152)  zona Vigliatore, carta con l'ubicazione dei sondaggi;
153)  zona Vigliatore, diagramma delle prove in sito;
154)  zona Vigliatore, sezioni elettrostratigrafiche;
155)  zona Vigliatore, carta geologico-tecnica;
156)  zona Terme, planimetrie del piano particolareggiato;
157)  zona Terme, carta geolitologica;
158)  zona Terme, carta della classificazione dell'uso del territorio;
159)  zona Terme, carta geomorfologica;
160)  zona Terme, carta delle stabilità;
161)  zona Terme, carta idrogeologica;
162)  zona Terme, carta con l'ubicazione dei sondaggi;
163)  zona Terme, diagramma delle prove in sito;
164)  zona Terme, sezioni elettrostratigrafiche;
165)  zona Terme, carta geologico-tecnica;
Studio agricolo forestale
166)  tav.  1  -  carta morfologica; 
167)  tav.  2  -  carta delle unità di paesaggio; 
168)  tav.  3  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo; 
169)  tav.  4  -  carta delle colture agro-forestali, zonizzazione agraria, strutture ed infrastrut ture agricole; 
170)  tav.  5  -  relazione di commento alle carte; 
  tav.  6 -  relazione sui programmi e suscettività, conclusioni 

Elaborati di aggiornamento redatti, ai sensi delle leggi regionali n.  16/96 e 13/99, costituiti dai seguenti elaborati
171)  tav.  4  -  aggiornamento della carta delle colture agro-forestali, zonizzazione agraria, strutture ed infrastrutture agricole; 
172)  tav.  5  -  aggiornamento della relazione di commento alle carte; 
173)  tav.  6  -  aggiornamento della relazione sui programmi e suscettività, conclusioni; 

174)  voto  n. 648 del 4 luglio 2002, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art.  4

Il comune di Terme Vigliatore dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinchè per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.
Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 luglio 2002.
  SCIMEMI 


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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