REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 OTTOBRE 2002 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ORDINANZA COMMISSARIALE 16 luglio 2002.
Autorizzazione alla Enviroil Italia S.p.A. per la realizzazione di un impianto di recupero di oli minerali esausti in Gela.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999, con cui si nomina il Presidente della Regione siciliana Commissario delegato per la predisposizione e adozione del piano di gestione dei rifiuti, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alle OO.P.C.M. n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002, contenenti disposizioni per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato Presiden te della Regione siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale è stato nominato il vice commissario con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrative contabili scaturenti dall'at tua zio ne delle predette ordinanze di protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, integrata dall'art. 4, comma 16 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, in cui si evince che il Commissario delegato Presidente della Regione siciliana provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97;
Vista l'ordinanza commissariale 7 dicembre 2001, che approva il piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: "Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e le modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalle legge n. 426/98;
Considerato che l'art. 56 del sopracitato decreto legislativo n. 22/97 prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo;
Vista la delibera del Comitato interministeriale del 27 lu glio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
Visti il decreto legislativo n. 95/92 di attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE, relative all'eliminazione degli oli usati ed il decreto 16 maggio 1996, n. 392, recante le norme tecniche relative all'eliminazione degli oli usati;
Visto il D.P.R. 12 aprile 1996, concernente le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e le successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 3 settembre 1999;
Visto l'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, in materia di valutazione di impatto ambientale;
Visto l'art. 129, comma 23, della legge regionale 26 marzo 2002, che sopprime l'art. 5 della legge regionale n. 181/81;
Vista la legge n. 349 dell'8 luglio 1986, recante norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il D.P.R. n. 203/88 ed, in particolare, l'art. 17, che stabilisce le competenze in merito al rilascio del l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli im pianti di lavorazione di oli minerali;
Visto il D.M. 25 febbraio 2000, n. 124, che regolamenta i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva n. 94/67/CE e ai sensi del D.P.R. n. 203/88, art. 3, comma 2;
Visto il D.M. 12 luglio 1990, recante le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli im pianti industriali e per i valori minimi di emissione;
Vista l'istanza prot. n. 288/2000 del 28 luglio 2000, assunta al prot. A.R.T.A. n. 38371 del 3 agosto 2000, con la quale la società Enviroil Italia S.p.A., nel seguito indicata Enviroil, con sede legale a Pomezia (Roma), via Orvieto n. 12, ha chiesto l'autorizzazione ex artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97 per la realizzazione e la gestione di un impianto di produzione di gasolio da oli minerali usati (operazione di recupero R9, rigenerazione o altri reimpieghi degli oli, dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/97), da realizzare nell'area industriale del comune di Gela individuata in catasto terreni al fo glio 217 del comune di Gela, particelle 179, 181, 184, 186, 188, 190 e 192;
Considerato che l'area dove è prevista la realizzazione dell'impianto è quella assegnata dal Consorzio A.S.I. di Gela con delibera n. 68 del comitato direttivo del 5 giugno 2000 verbale n. 8, alla società Enviroil Italia S.p.A. con atto a rogito notaio Concetta Patti, stipulato in Gela il 19 luglio 2000 ed è ricadente in zona industriale denominata D1 nel P.R.G. vigente, approvato con decreto n. 171 del 18 luglio 1971;
Vista la nota, prot. A.R.T.A. n. 37123 del 27 lu glio 2000, con la quale l'Enviroil comunica la variazione della forma giuridica e della sede legale;
Visto il progetto presentato dalla Enviroil, allegato al l'istanza, e le successive integrazioni, costituito dai se guen ti elaborati:
 1)  relazione tecnica;
 2)  relazione del progetto di massima;
 3)  relazione tecnico urbanistica;
 4)  nota integrativa;
 5)  studio di impatto ambientale sintesi non tecnica;
 6)  studio di impatto ambientale;
7)  n. 21 tavole allegate allo studio di impatto am bientale;
 8)  scheda tecnica di sintesi (allegato A);
 9)  quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera (allegato B);
10)  verbale accordo contratto d'area;
11)  accordo amministrazioni;
12)  tavole del progetto di massima (16 tavole);
13)  allegato al quadro di riferimento progettuale (17 tavole);
14)  integrazioni codici CER;
15)  relazione geologica;
16)  analisi e prove di laboratorio;
17)  analisi chimiche;
18)  documentazione fotografica;
19)  prove penetrometriche;
20)  prove proctor;
Considerato che gli oli minerali usati sono classificati rifiuti pericolosi, ai sensi dell'allegato II della diretti va n. 91/689/CEE e della successiva decisione n. 2000/532/CEE, come modificata dalle decisioni n. 2001/118/CEE, n. 2001/119/CEE e n. 2001/573/CEE e che pertanto l'attività richiesta dalla Enviroil è soggetta alla V.I.A. regionale;
Visto il decreto n. 929 del 27 dicembre 2001, con il quale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996, l'Assessorato regionale del territorio e l'ambiente ha rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto della Enviroil sopra citato;
Vista la nota prot. n. 282/2000 del 24 luglio 2000 della ditta Enviroil, inviata all'Assessorato regionale dell'in dustria per la concessione, la costruzione e la gestione di un impianto di lavorazione di oli minerali usati finalizzato alla produzione di gasolio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 420/94 e la richiesta di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/88;
Visto il verbale della conferenza di servizi del 15 gennaio 2002 convocata ai fini istruttori, nel corso della quale, tra le altre cose, vengono acquisiti i seguenti atti:
-  ricodificazione C.E.R. ed il certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
-  parere favorevole della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta (prot. n. 1414 del 18 luglio 2000);
-  parere favorevole con condizioni del 20 febbraio 2001 espresso dalla Commissione edilizia ed il parere favorevole, sotto il profilo urbanistico, del comune di Gela;
-  parere favorevole dei VV.FF. di Caltanissetta di cui alla nota prot. n. 950 del 31 gennaio 2001;
-  parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta;
-  stralcio del verbale del comitato di risanamento del 10 gennaio 2002 con cui vengono chieste integrazioni;
-  parere favorevole dell'A.S.I. di Gela riguardo gli standard urbanistici e sullo scarico dei reflui;
Vista la nota prot. n. 55/02 del 27 marzo 2002 della ditta Enviroil, assunta al protocollo dell'A.R.T.A. in data 2 aprile 2002 al n. 18978 con cui trasmette integrazioni e chiarimenti al comitato di risanamento ambientale;
Vista la nota prot. n. 133/02 del 16 aprile 2002 del Comitato di coordinamento piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta con cui si trasmette parere favorevole con prescrizioni al progetto della ditta Enviroil;
Considerata, altresì, la nota del Comitato di risanamento di Gela prot. n. 164/02 del 13 maggio 2002 assunta al protocollo dell'ufficio del vice commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, in data 17 maggio 2002 al n. 6598, con cui trasmette stralcio del verbale della riunione del 12 aprile 2002 dove si comunica la compatibilità del progetto in questione con le finalità del piano;
Vista la copia del verbale n. 2 dell'11 febbraio 2002 del Consorzio A.S.I. di Gela, con il quale viene concessa alla Enviroil una proroga di 12 mesi a partire dall'11 febbraio 2002 per l'inizio di lavori di costruzione dello stabilimento industriale;
Visto il verbale della conferenza di servizi del 17 maggio 2002, convocata ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, dove:
-  il rappresentante dell'U.R.I.G consegna la nota prot. n. 2924 del 15 maggio 2002 con cui esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 17, D.P.R. n.203/88 purché siano rispettate le emissioni di cui alla tabella allegata, in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 124/2000;
-  il rappresentante dell'Assessorato dell'industria co munica di esprimere parere favorevole all'emissione del l'autorizzazione in conformità a quanto espresso dal l'U.R.I.G. ed esprime altresì parere favorevole per la concessione di raffineria ai sensi del D.P.R. n. 420/94;
-  l'ispettorato regionale della sanità, servizio I, co munica che, ai fini del parere di competenza, dovranno essere rispettate le condizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 203/88;
Vista la nota della Enviroil prot. n. 95/02 del 21 giugno 2002, con la quale si comunica che il direttore tecnico responsabile dell'impianto è l'ing. Carlo Marsili;
Visto il certificato della Camera di commercio, in dustria, artigianato ed agricoltura di Roma prot. n. CER/64047/2002/CRMO735 del 12 giugno 2002, dal quale risulta che il presidente del consiglio di amministrazione della Enviroil è il sig. Lopez Gorriz Francisco Javier, nato in Spagna l'1 ottobre 1944 e che nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
Ritenuto di poter procedere, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, all'approvazione del progetto dell'impianto di cui agli elaborati precedentemente elencati nonché all'autorizzazione alla sua realizzazione;
Considerato di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, successivamente alla realizzazione dell'impianto stesso ed all'acquisizione della seguente documentazione:
-  certificato di collaudo finale;
-  relazione della Provincia regionale di Caltanissetta che attesti la conformità dell'impianto al progetto ap provato;
-  autorizzazione allo scarico;
-  eventuali autorizzazioni comunali;
-  garanzie fidejussorie;
Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a re voca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre nor me regolamentari, anche regionali che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97, anche più restrittive;
Per quanto sopra espresso;

Ordina:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n.22/97, si approva il progetto dell'impianto di recupero di oli minerali usati per la produzione di gasolio, presentato dalla società Enviroil S.p.A., codice fiscale 05196121007, con sede legale in Pomezia, via Orvieto n. 12 e se ne autorizza altresì la realizzazione nell'area ricadente in zona industriale, denominata D1 dal piano regolatore generale vigente, approvato con decreto n. 171 del 18 lu glio 1971, ed individuata in catasto terreni al foglio 217 del comune di Gela, particelle 179, 181, 184, 186, 188, 190 e 192.

Art. 2

L'impianto dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati di progetto di seguito elencati, che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione:
 1)  relazione tecnica;
 2)  relazione del progetto di massima;
 3)  relazione tecnico urbanistica;
 4)  nota integrativa;
 5)  studio di impatto ambientale sintesi non tecnica;
 6)  studio di impatto ambientale;
 7)  n. 21 tavole allegate allo studio di impatto am bientale;
 8)  scheda tecnica di sintesi (allegato A);
 9)  quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera (allegato B);
10)  verbale accordo contratto d'area;
11)  accordo amministrazioni;
12)  tavole del progetto di massima (16 tavole);
13)  allegato al quadro di riferimento progettuale (17 tavole);
14)  integrazioni codici CER;
15)  relazione geologica;
16)  analisi e prove di laboratorio;
17)  analisi chimiche;
18)  documentazione fotografica;
19)  prove penetrometriche;
20)  prove proctor.

Art. 3

L'impianto è destinato al reimpiego (R9, allegato C al decreto legislativo n. 22/97) di oli minerali usati per la produzione di gasolio, classificati come rifiuti pericolosi e così di seguito elencati in codici C.E.R.: 050105, 120106, 120107, 120108, 120109, 120110, 120301, 130104, 130105, 130109, 130110, 130111, 130112, 130113, 130204, 130205, 130206, 130207, 130208, 130306, 130307, 130308, 130309, 130310, 130401, 130402, 130403, 130506, 130701, 130702, 130703, 130802, 130899, 160708, 190207, 190208, 191199.
Icodici: 130899 e 191199 dovranno essere specificati prima del rilascio dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97.

Art. 4

La capacità max di lavorazione degli oli minerali usati dell'impianto è di 20.000 mc./anno.
L'impianto di stoccaggio degli oli minerali usati deve avere le seguenti caratteristiche di capacità geometrica dei serbatoi:
-  n. 3 serbatoi destinati agli oli in ingresso di 40 mc. ciascuno;
-  n. 1 serbatoio destinato all'olio contaminato di 40 mc.;
-  n. 2 serbatoi destinati allo stoccaggio degli oli, preliminare al ciclo di lavorazione, di 330 mc. ciascuno.
La cisterna per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto è di 60 mc.

Art. 5

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a)  l'impianto deve essere conforme ai requisiti tecnici di cui al D.M. n. 392/96;
b)  l'area dovrà essere provvista di recinzione con altezza minima di m. 2,5 e dotata di adeguata barriera di protezione ambientale realizzata con filari di alberi sempreverdi autoctoni o comunque compatibili con l'habitat naturale;
c)  la pavimentazione dell'impianto dovrà essere re sa impermeabile e trattata con vernici antiacido;
d)  devono essere integralmente osservate le norme antincendio attenendosi alle prescrizioni di cui alla nota del Comando VV.FF. di Caltanissetta prot. n. 950 del 31 gennaio 2001;
e)  devono essere osservate le indicazioni progettuali contenute nella relazione geologica allegata al progetto;
f)  il sistema di abbattimento scrubber a semisecco deve essere inserito stabilmente;
g)  l'impianto di abbattimento emissioni dovrà essere realizzato in modo da garantire il rispetto dei parametri di cui all'allegato 1 al D.M. n. 124 del 25 febbraio 2000;
h)  dovranno essere comunque rispettate le prescri zioni di cui al decreto n.929 del 27 dicembre 2001, nonché quelle scaturite nel corso delle varie conferenze ove pertinenti alla realizzazione dell'impianto.

Art. 6

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle altre norme in materia di rifiuti e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.
La presente autorizzazione è altresì subordinata al rilascio delle autorizzazioni dall'Assessorato regionale del l'industria ai sensi del D.P.R. n. 420/94 e D.P.R. n. 203/88.

Art. 7

La ditta Enviroil dovrà comunicare ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'im pianto.

Art. 8

Al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 luglio 2002.
  Il Vice Commissario: CROSTA 


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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