REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2002 - N. 45
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 28 maggio 2002.
Accordo di programma per la realizzazione di opere di prima infrastrutturazione di cui alla misura 1.11 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 24 luglio 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di S. Filippo del Mela e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 20 settembre 2002.
Modifica del decreto 14 giugno 2002 concernente calendario venatorio 2002/2003  pag.


DECRETO 20 settembre 2002.
Modifica del decreto 14 giugno 2002 concernente calendario venatorio 2002/2003, relativamente ad alcune zone di rifugio  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 21 agosto 2002.
Approvazione del piano regionale dei progetti di istruzione e formazione tecnica superiore 2000-2001.
  pag. 10 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 15 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 29 


DECRETO 27 giugno 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 30 

DECRETO 27 giugno 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 31 


DECRETO 17 luglio 2002.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 32 


DECRETO 18 luglio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 35 


DECRETO 18 luglio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 36 


DECRETO 26 luglio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.  pag. 37 


DECRETO 29 luglio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 38 


DECRETO 29 luglio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 40 


DECRETO 29 luglio 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Contrafatto Salvatore per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 41 


DECRETO 29 luglio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 42 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 2 luglio 2002.
Direttive per la presentazione di progetti di servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane  pag. 43 


DECRETO 2 luglio 2002.
Direttive per la presentazione di progetti per l'accesso a contributi finalizzati al cofinanziamento di iniziative sperimentali promosse dagli enti locali per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie  pag. 45 

Assessorato dell'industria

DECRETO 31 luglio 2002.
Rettifica della circolare relativa all'attuazione della sottomisura 4.02A del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 47 

Assessorato della sanità

DECRETO 29 luglio 2002.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Petrosino al 31 dicembre 1999.
  pag. 47 


DECRETO 29 luglio 2002.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Canicattì al 31 dicembre 1999.
  pag. 48 


DECRETO 31 luglio 2002.
Revoca del decreto 5 febbraio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Caronia quale comune sotto restrizione per Blue tongue  pag. 50 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 21 giugno 2002.
Programma degli interventi di cui alla misura 1.07 - Protezione e consolidamento versanti, centri abitati ed infrastrutture. Interventi di messa in sicurezza di aree già interessate da fenomeni di dissesto - prima fase del primo biennio del P.O.R. Sicilia 2000-2006, relativo alla sola provincia di Caltanissetta  pag. 50 


DECRETO 5 luglio 2002.
Giudizio di compatibilità ambientale al progetto del la ditta Exakta siciliana s.r.l., con sede a Carini, relativo ad un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e speciali pericolosi  pag. 54 


DECRETO 19 luglio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acicatena  pag. 56 


DECRETO 19 luglio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acicatena  pag. 57 


DECRETO 19 luglio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione del commissariato sezionale coordinatore "Brancaccio" nel comune di Palermo  pag. 58 


DECRETO 19 luglio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Solarino  pag. 60 

DECRETO 19 luglio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione dei lavori della variante Trapani-Mazara del Vallo - S.S. 115 - sud-occidentale sicula  pag. 61 


DECRETO 24 luglio 2002.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Grammichele.
  pag. 63 


DECRETO 24 luglio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di San Cataldo  pag. 73 


DECRETO 24 luglio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Lucia del Mela  pag. 74 


DECRETO 24 luglio 2002.
Approvazione del programma costruttivo ricadente nel comparto C1/1 di via Conigliario del comune di Siracusa  pag. 76 


DECRETO 24 luglio 2002.
Autorizzazione per la realizzazione dell'istituto rico vero minori nel comune di Sperlinga  pag. 77 


DECRETO 26 luglio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Messina  pag. 78 


DECRETO 29 luglio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Augusta  pag. 87 


DECRETO 29 luglio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare in territorio del comune di Capaci  pag. 88 


DECRETO 29 luglio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare nel comune di Basicò.
  pag. 89 


DECRETO 29 luglio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base in territorio del comune di Castellana Sicula  pag. 90 


DECRETO 29 luglio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base nel comune di Partinico.
  pag. 91 


DECRETO 29 luglio 2002.
Approvazione del programma costruttivo ricadente nella contrada Santa Panagia del comune di Siracusa.
  pag. 92 


DECRETO 30 luglio 2002.
Approvazione del programma costruttivo approvato con delibera del consiglio comunale di Capo d'Orlando n. 42 dell'11 aprile 2002  pag. 93 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Progetti integrati territoriali. Criteri di selezione aggiuntivi ex art. 5 avviso multiasse e multimisura per interventi attivabili attraverso regimi di aiuto  pag. 94 
Proroga dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione alle selezioni dei bandi già pubblicati relativi all'allegato B.1 degli avvisi multiasse e multimisura  pag. 98 
Modifica allo statuto dell'opera pia Divina Provvidenza di Mazara del Vallo  pag. 98 
Determinazione del compenso spettante al direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia  pag. 98 
Rideterminazione del trattamento economico da corrispondere al direttore generale, al direttore amministrativo ed al direttore della formazione del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS)  pag. 98 
Integrazione del comitato amministrativo per la ge stio ne dei fondi a gestione separata per la concessione di agevolazioni creditizie alle piccole e medie imprese commerciali  pag. 98 

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Messina.
  pag. 98 
Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Agrigento  pag. 98 
Integrazione di componenti del Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Prio lo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa  pag. 98 
Nomina di rappresentanti del Ministero dell'ambiente nel Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Gela, Niscemi e Butera  pag. 98 
Compenso da attribuire ai componenti dei consigli delle Camere di commercio  pag. 99 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finaziario 2002 - Assessorato regionale degli enti locali  pag. 99 

Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2002 - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - dipartimento pesca.
  pag. 99 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Determinazione dell'indennità provvisoria di asservimento di immobili siti nei comuni di Assoro e Leonforte per lavori di costruzione della rete irrigua dipendente dal serbatoio Nicoletti  pag. 99 
P.O.R. Sicilia 2000/2006 - misura 4.06 (4.2.1) Pregresso - Avviso relativo all'approvazione degli elenchi delle iniziative delle Provincie regionali per investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnia  pag. 100 

Assessorato dei lavori pubblici:
Determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione e di occupazione temporanea di immobili per la realizzazione del completamento del collegamento tra serbatoi a servizio della città di Palermo  pag. 100 
Espropriazione definitiva e costituzione di servitù perpetua ed inamovibile, a favore del comune di Palermo, su immobili per la realizzazione del completamento del collegamentotra i serbatoi a servizio della città di Palermo  pag. 107 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamen to per lo svolgimento della II annualità del corso di operatore sociale per l'assistenza agli handicappati  pag. 114 

Assessorato della sanità:
Modifica della composizione del comitato tecnico scientifico di cui al decreto 30 dicembre 1996, relativo al definitivo superamento degli ex ospedali psichiatrici  pag. 114 

Revoca del decreto 15 gennaio 2002, relativo alla sospensione temporanea dell'attività di tipologia 4 della ditta Drago Sebastiano di Drago Giuseppe, con sede in Siracusa.
  pag. 114 
Revoca del riconoscimento attribuito alla ditta Mercato ittico di Licata  pag. 114 

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.
  pag. 114 
Revoca del riconoscimento attribuito alla ditta Eurosud s.r.l., con sede in Porto Empedocle  pag. 115 
Estensione del riconoscimento attribuito al deposito frigorifero di carni fresche della ditta Agricom s.r.l., con sede in Messina  pag. 115 
Autorizzazione per l'apertura di una farmacia succursale nel comune di Ragusa  pag. 115 
Affidamento della direzione tecnica dei magazzini di distribuzione della società Riccobono S.p.A., con sede in Palermo  pag. 115 
Affidamento della direzione tecnica dei magazzini della società Nuova Safarm S.p.A., siti in Bagheria  pag. 115 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Aggiornamento dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale con attestato, rilasciato ai sensi dei commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447  pag. 116 
Provvedimenti concernenti reti fognanti  pag. 120 
Finanziamento al comune di Antillo per la realizzazione di lavori  pag. 120 
Finanziamento al comune di Racalmuto per la realizzazione di lavori.  pag. 121 
Finanziamento al comune di Petralia Soprana per la realizzazione di lavori  pag. 121 
Finanziamento al comune di Alcara Li Fusi per la realizzazione di lavori  pag. 121 
Finanziamento al comune di Prizzi per la realizzazione di lavori  pag. 121 
Finanziamento al comune di Mineo per la realizzazione di lavori  pag. 121 
Finanziamento al comune di San Teodoro per la realizzazione di lavori  pag. 121 
Finanziamento al comune di Caltabellotta per la realizzazione di lavori  pag. 121 
Finanziamento al comune di Motta Camastra per la realizzazione di lavori  pag. 121 
Finanziamento al comune di Naso per la realizzazione di lavori  pag. 121 
Finanziamento al comune di Castroreale per la realizzazione di lavori  pag. 121 
Finanziamento al comune di Cammarata per la realizzazione di lavori  pag. 121 
Finanziamento al comune di Caronia per la realizzazione di lavori  pag. 122 
Finanziamento al comune di Villafranca Tirrena per la realizzazione di lavori  pag. 122 
Finanziamento al comune di Montalbano Elicona per la realizzazione di lavori  pag. 122 
Finanziamento al comune di Canicattini Bagni per la realizzazione di lavori  pag. 122 
Giudizio di compatibilità ambientale per il progetto relativo ad una cava nel comune di Bronte  pag. 122 
Variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Realmonte  pag. 122 
Modifica all'art. 4 del regolamento edilizio del comune di Campofelice di Fitalia  pag. 122 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 122 
Giudizio di compatibilità ambientale al progetto di un elettrodotto aereo a 150 KV s.t., ricadente nel territorio dei comuni di Roccamena, Monreale e Corleone  pag. 123 
Adeguamento del regolamento edilizio del comune di Nicosia in materia di programmazione commerciale  pag. 123 
Approvazione del progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del P.P.R. dell'agglomerato abusivo Cancalicchio - Serre nel comune di Pietraperzia  pag. 123 

Approvazione di variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Rometta.
  pag. 123 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 9 settembre 2002, n. 18.
Contributi per attività musicali nelle scuole  pag. 123 

Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 5 luglio 2002, n. 8.
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 80: adempimenti dei funzionari delegati  pag. 124 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 12 agosto 2002, n. 1090.
Farmaci generici - legge 16 novembre 2001, n. 45 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 126 


CIRCOLARE 12 agosto 2002, n. 1091.
Farmaci generici - legge 16 novembre 2001, n. 45 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 126 


CIRCOLARE 12 agosto 2002, n. 1092.
Farmaci generici - legge 16 novembre 2001, n. 45 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 126 


CIRCOLARE 12 agosto 2002, n. 1093.
Farmaci generici - legge 16 novembre 2001, n. 45 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 127 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 9 settembre 2002.
Graduatoria delle iniziative ammissibili a valere del la misura 4.06 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica" ed elenco delle iniziative non ammissibili.

DECRETO 11 settembre 2002.
Graduatoria dei progetti presentati a valere della misura 4.08 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 "Formazione nel settore agricolo/forestale" ed elenco dei progetti non ammissibili.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 28 maggio 2002.
Accordo di programma per la realizzazione di opere di prima infrastrutturazione di cui alla misura 1.11 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, ed, in particolare, l'art. 27, così come recepito e modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che disciplina l'istituto dell'accordo di programma;
Visto l'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la misura 1.11 "Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità" del Complemento di programmazione al P.O.R. Sicilia 2000-2006, finalizzata alla conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali e naturali a partire dai nodi della RES esistenti;
Considerato che la misura 1.11 sopra citata prevede il finanziamento di opere di prima infrastrutturazione mediante accordo di programma;
Considerato che al fine di rafforzare i nodi della rete esistente gli enti interessati all'attuazione dell'accordo di programma sono stati individuati negli enti parco regionali e negli enti gestori delle riserve, che disponessero di progetti derivanti dai programmi triennali d'intervento ovvero dal programma triennale delle riserve redatto dall'A.R.T.A., ovvero dalla graduatoria dei progetti della misura 4.4 del POP 94/99;
Considerato che è stato definito un parco progetti, rip.o.r.tato nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente decreto, coerente con le finalità della misura ed entro tipologie d'intervento ben stabilite;
Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 17 maggio 2002 tra il Presidente della Regione, il dirigente generale del dipartimento territorio ed ambiente, il dirigente generale dell'Azienda foreste demaniali, il commissario straordinario dell'Ente Parco dell'Alcantara, il presidente dell'Ente Parco dell'Etna, il presidente dell'Ente Parco delle Madonie, il presidente del Parco dei Nebrodi, il presidente della Provincia regionale di Catania e il presidente della Biosphera S.p.A.;
Visto l'allegato A all'accordo di programma sopra citato, che individua la ripartizione degli imp.o.r.ti per singolo intervento e la dotazione finanziaria complessiva di E 40.056.182,00;
Ritenuto di dovere approvare il superiore "accordo di programma";

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'accordo di programma avente per oggetto la realizzazione di opere di prima infrastrutturazione di cui alla misura 1.11 del Complemento di programmazione al P.O.R. Sicilia 2000/2006, sottoscritto in data 17 maggio 2002 tra il Presidente della Regione, il dirigente generale del dipartimento territorio ed ambiente, il dirigente generale dell'Azienda foreste demaniali, il commissario straordinario dell'Ente Parco dell'Alcantara, il presidente dell'Ente Parco dell'Etna, il presidente dell'Ente Parco delle Madonie, il presidente del Parco dei Nebrodi, il presidente della Provincia regionale di Catania e il presidente della Biosphera S.p.A.
Il presente decreto, unitamente all'accordo di programma, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana.
Palermo, 28 maggio 2002.
  CUFFARO 

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(2002.22.1333)
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DECRETO PRESIDENZIALE 24 luglio 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di S. Filippo del Mela e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota, prot. n. 6509 del 17 giugno 2002, con la quale il segretario comunale di S. Filippo del Mela ha comunicato che il sindaco, sig. Francesco Calderone, è deceduto in data 14 giugno 2002;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale;
Considerato che nelle more del rinnovo congiunto, le competenze del sindaco e della giunta municipale, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge regionale n. 35/1997, sono esercitate da un commissario straordinario nominato a norma dell'art. 55 dell'ordinamento regionale degli enti locali, come modificato dall'art. 14 della citata legge regionale n. 30/2000;
Considerato che si deve provvedere contestualmente a determinare il compenso da attribuire al commissario straordinario;
Viste le determinazioni della Giunta regionale n. 97 dell'11 marzo 1981, n. 415 del 21 dicembre 1985, n. 280 dell'8 agosto 1988, n. 74 del 23 febbraio 2000, relative all'attribuzione ai funzionari incaricati di gestione commissariale di comuni e province, del compenso mensile, a cari co dell'ente locale, in aggiunta al trattamento di missione;
Considerato, conseguentemente, che il compenso da attribuire al commissario straordinario, tenuto conto degli organi che sostituisce e della popolazione residente nel comune di S. Filippo del Mela, è quello previsto per la fascia fino a 30.000 abitanti;
Ritenuto di dovere determinare il compenso da corrispondere al commissario straordinario nella misura mensile lorda di E 1.689,74;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta municipale del comune di S. Filippo del Mela.

Art. 2

Nominare il dr. Rosolino Greco commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000 contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario è dovuto il compenso di E 1.689,74 oltre il trattamento di missione a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 24 luglio 2002.
  CUFFARO D'AQUINO 

(2002.31.1874)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 20 settembre 2002.
Modifica del decreto 14 giugno 2002 concernente calendario venatorio 2002/2003.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n.33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano regionale faunistico venatorio 2000/2004;
Visto il decreto n. 533 del 14 giugno 2002 ed i relativi allegati A e B, con i quali è stata regolamentata l'attività venatoria per l'annata 2002/2003;
Vista la nota n. 5751 del 5 settembre 2002, con la quale il comune di Ustica chiede la limitazione della caccia alla selvaggina migratoria, nell'A.T.C. PA3 (Ustica), ai soli cacciatori residenti, come nella scorsa stagione venatoria, e la conseguente modifica del decreto n. 533 del 14 giugno 2002, per motivi di ordine pubblico che potrebbero scaturire da un eccessivo ed incontrollato afflusso di cacciatori nell'isola e per motivi di salvaguardia del l'incolumità della cittadinanza, dei numerosi turisti presenti nell'isola e dei cacciatori stessi;
Visto il pro-memoria predisposto dal servizio XI faunistico venatorio e le proprie determinazioni, inserite nel suddetto pro-memoria;
Considerato che, come evidenziato dal comune di Ustica, si prevede un notevole afflusso di cacciatori non sopportabile dal limitato territorio isolano che potrebbe portare a problemi di ordine pubblico e di pubblica incolumità;
Ritenuto che continuano a sussistere, come argomentato nella citata nota del sindaco di Ustica, validi motivi, tra l'altro, rafforzati e ritenuti meritevoli di apprezzamento da parte dell'ufficio territoriale del Governo di Palermo, che hanno comportato anche nell'anno precedente (decreto n. 1603 del 26 settembre 2002) la limitazione della caccia alla selvaggina migratoria ai soli cacciatori residenti;
Ritenuto opportuno accogliere responsabilmente la richiesta del comune di Ustica, di limitare, nell'ambito territoriale di caccia di Palermo 3 (PA3), la caccia alla selvaggina migratoria ai soli cacciatori residenti, al fine di salvaguardare e garantire là delle persone e per una maggiore tutela del territorio;
Ritenuto, altresì, che ricorrono i motivi di urgenza per provvedere sollecitamente in merito;

Decreta:


Articolo unico

Il decreto n. 533 del 14 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 9 luglio 2002, è modificato nell'allegato A all'art. 3, lett. a), quinto rigo come segue: dopo la parola "regione", è aggiunto "con esclusione dell'A.T.C. PA3 (Ustica)".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore alla data della pubblicazione.
Palermo, 20 settembre 2002.
  CASTIGLIONE 

(2002.39.2269)
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DECRETO 20 settembre 2002.
Modifica del decreto 14 giugno 2002 concernente calendario venatorio 2002/2003, relativamente ad alcune zone di rifugio.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recan te: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento del la fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto il piano regionale faunistico venatorio 2000/2004;
Visto il decreto n. 533 del 14 giugno 2002 ed i relativi allegati A e B, che regolamentano l'annata venatoria 2002/2003;
Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche all'allegato A nonché all'allegato B del decreto n. 533 del 14 giugno 2002, riguardanti le zone di rifugio erroneamente elencate negli stessi a causa di una inesatta interpretazione dell'art. 46, commi 4 e 5, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che da una attenta lettura dei commi 4 e 5 del predetto art. 46, nelle zone di rifugio può essere "precluso l'esercizio della caccia per non più di un ulteriore biennio" a partire dalla data di scadenza del precedente periodo di chiusura di 5 anni;
Ravvisata, altresì, la necessità di uniformarsi a quanto già disposto con il precedente calendario venatorio 2001/2002, relativamente all'inizio dell'esercizio venatorio nelle zone di rifugio dopo la scadenza del pe riodo di preclusione;
Ai sensi delle vigenti disposizioni:

Decreta:


Articolo unico

Il decreto n. 533 del 14 giugno 2002 è modificato come segue:
-  nell'art. 4 dell'allegato A è cassato il seguente periodo: "L'esercizio della caccia è altresì consentito a partire dal 20 ottobre 2002 nelle seguenti zone di rifugio:
-  zona di rifugio ricadente nel territorio del co mune di Licata (AG2);
-  zona di rifugio ricadente nel territorio del co mune di Lampedusa (AG3);
-  zona di rifugio ricadente nel territorio del co mune di Montalbano Elicona (ME2);
-  zona di rifugio ricadente nel territorio del co mune di Prizzi (PA1);
-  zona di rifugio ricadente nel territorio del co mune di Palazzolo Acreide (SR1).";
-  nell'allegato B:
Provincia regionale di Agrigento: è cassato il se guen te periodo:
"d) zone di rifugio:
1) zona di rifugio ricadente nel territorio del co mune di Licata (AG2), fino al 19 ottobre 2002;
2) zona di rifugio ricadente nel territorio del co mune di Lampedusa (AG3), fino al 19 ottobre /2002;";
Provincia regionale di Messina: è cassato il seguente periodo:
"d) zone di rifugio:
1) zona di rifugio ricadente nel territorio del co mune di Montalbano Elicona (ME2), fino al 19 ottobre 2002;";
Provincia regionale di Palermo: è cassato il seguente periodo:
"e) zone di rifugio:
1) zona di rifugio ricadente nel territorio del co mune di Prizzi (PA1), fino al 19 ottobre 2002;";
Provincia regionale di Siracusa: è cassato il seguente periodo:
"c) zone di rifugio:
1) zona di rifugio ricadente nel territorio del comune di Palazzolo Acreide (SR1), fino al 19 ottobre 2002;".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 settembre 2002.
  CASTIGLIONE 

(2002.39.2270)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 21 agosto 2002.
Approvazione del piano regionale dei progetti di istruzione e formazione tecnica superiore 2000-2001.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, recante le nor me di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'or ganizzazione degli uffici della Regione";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed, in particolare, i capi III e IV del titolo IV, relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione della legge n. 59/97, in materia di istruzione scolastica e formazione professionale;
Visto l'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) al fine di riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore;
Visto l'accordo tra Governo, regioni, province, comu ni e comunità montane per la valutazione e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore previsti dai progetti pilota 1998-1999 sancito dalla Conferenza unificata del 2 marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 2000);
Visto l'accordo tra Governo, regioni, province, comu ni e comunità montane per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2000-2001, sancito dalla Conferenza unificata del 14 settembre 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2000);
Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 20-21 marzo 2001, con la quale le competenze di gestione e programmazione dei percorsi IFTS affidati alle Regioni dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono state assegnate al dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
Vista la nota n. 4579/CF/10 del 28 dicembre 2000 del Ministero pubblica istruzione oggi Ministero istruzione università e ricerca (M.I.U.R.), con la quale si comunica di avere assegnato alla Regione siciliana per la programmazione IFTS 2000-2001 una somma complessiva pari a E 10.172.597,00 a valere sui fondi CIPE per le aree depresse;
Considerato che le regole relative all'attuazione dei corsi IFTS prevedono per la realizzazione dei piani regionali un cofinanziamento a carico delle Regioni non inferiore al 30% del costo complessivo dei piani;
Visto il Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L161/4 del 26 giugno 1999), che detta le disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, individuando gli obiettivi che devono guidare l'indirizzo dei fondi;
Visto il Regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto il Regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006 n. 199.it.16.1.PO 011, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000 e con decreto presidenziale del 20 novembre 2000;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e modificato con deliberazione n. 235 del 6 agosto 2001, ed in particolare la misura 3.07;
Visto l'avviso emanato dal dipartimento pubblica istruzione per la realizzazione di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per l'anno 2000-2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 parte I dell'8 giugno 2001, che prevede il finanziamento complessivo di E 14.532.281,00 di cui E 10.172.597,00 di risorse statali a valere sui fondi CIPE ed E 4.359.684,00 a valere sulla misura 3.17 (oggi 3.07) del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e che ulteriori possibili apporti, anche da altre fonti, potranno essere destinati ad ampliare le suddette disponibilità finanziarie;
Vista la nota n. 366/c 12 del 18 febbraio 2002 del MIUR, con la quale si comunica di avere assegnato alla Regione siciliana per l'anno 2001 per il potenziamento della programmazione regionale 2000-2001 un importo di E 7.856.456,48;
Considerato, come sopra evidenziato, che la Regione deve contribuire nella misura di almeno il 30% al costo complessivo del piano e che pertanto relativamente al predetto contributo per il potenziamento della programmazione regionale 2000-2001 deve garantire almeno E 3.367.052,77 per la cui copertura è necessario ricorrere ai finanziamenti previsti a carico della misura 3.07 del P.O.R. Sicilia;
Considerato che i finanziamenti complessivi da destinare al potenziamento della programmazione regionale 2000-2001 ammontano a E 11.223.509,25;
Considerato che il totale dei finanziamenti complessivi per il piano regionale IFTS 2000-2001 ammonta a E 25.755.790,25 di cui E 18.029.053,48 di risorse statali (Fondi CIPE), ed E 7.726.736,77 a carico della misura 3.07 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il decreto n. 96/XIV dell'11 aprile 2002, con il quale si è proceduto all'approvazione della graduatoria dei progetti IFTS per l'anno 2000-2001 nel cui contesto, ed in particolare nell'allegato n. 1, vengono individuati, nell'ambito dei n. 237 progetti dichiarati ammissibili a valutazione, n. 215 progetti ammissibili al finanziamento;
Visto il decreto n. 319/XIV del 26 giugno 2002, con il quale si è proceduto a rettificare la graduatoria dei progetti IFTS per l'anno 2000-2001 ed a sostituire l'allegato n. 1 del decreto n. 96/XIV sopra citato;
Vista la nota n. 2879 del 14 agosto 2002 della Ragioneria centrale di questo Assessorato, che trasmette la nota prot. n. 432 dell'8 agosto 2002 della Corte dei conti, con la quale la stessa Corte comunica che il decreto n. 319/XIV del 26 giugno 2002, nonché il decreto n. 96/XIV dell'11 aprile 2002 relativi all'approvazione della graduatoria dei progetti IFTS per l'anno 2000-2001, non sono soggetti a controllo preventivo;
Considerata la necessità di definire il piano regionale dei progetti IFTS 2000-2001 sulla base della graduatoria succitata;
Considerato che con il totale dei finanziamenti complessivi per il piano regionale IFTS 2000-2001 pari a E 25.755.790,25 è possibile finanziare interamente n. 129 progetti, e parzialmente il progetto n. 130 secondo l'ordine della citata graduatoria definitiva;
Ritenuto di potere finanziare interamente il progetto n. 130 aumentando la quota a carico della misura 3.07 di E 73.733,63;
Ritenuto di dovere approvare il piano regionale dei progetti IFTS 2000-2001 composto da n. 130 progetti secondo l'ordine della citata graduatoria definitiva di cui all'allegato 1 del decreto n. 319/XIV del 26 giugno 2002, per un importo complessivo di E 25.829.523,88 di cui E 18.029.053,48 a carico delle risorse statali (Fondi CIPE) pari a circa il 69,8%, ed E 7.800.470,40 a carico della misura 3.07 del P.O.R. Sicilia pari a circa il 30,2%;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni in premessa specificate, è approvato il piano regionale dei progetti IFTS 2000-2001 secondo l'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, composto da n. 130 progetti secondo l'ordine della citata graduatoria definitiva di cui all'allegato 1 del decreto n. 319/XIV del 26 giugno 2002, per un importo complessivo di E 25.829.523,88 di cui E 18.029.053,48 a carico delle risorse statali (Fondi CIPE) pari a circa il 69,8%, ed E 7.800.470,40 a carico della misura 3.07 del P.O.R. Sicilia pari a circa il 30,2%.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000-2006 www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 21 agosto 2002.
  GRANATA 

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(2002.35.2088)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 15 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 8, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'O.M. 25 luglio 2001, n. 3145, concernente interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emer genza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna che dal 13 luglio 2001 hanno colpito la zona diCatania;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 7 della suddetta ordinanza che prevede che la regione, la provincia ed i comuni interessati sono autorizzati con oneri a carico della disponibilità di cui al comma 3 a corrispondere al personale dipendente, per l'espetamento di attività direttamente connesse agli eventi di cui alla presente ordinanza e per la durata massima di due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili. Ai dirigenti a cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base;
Viste le note n. 5371 del 2 aprile 2002 e n. 6433 del 16 aprile 2002, con le quali la Presidenza della Regione chiede l'istituzione di un capitolo di entrata dove fare affluire le somme versate dal commissario delegato e di un corrispondente capitolo di spesa dove fare gravare i relativi pagamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 7 dell'ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001 per E 13.454,50 con la conseguente variazione di cassa per lo stesso importo;
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174/2002, le variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e nelle relative ripartizioni in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ENTRATA
      PRESIDENZA DELLA REGIONE 
RUBRICA  4  - Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale 
TITOLO  1  - Entrate correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Trasferimenti correnti 
U.P.B.  1.4.1.5.2  - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente     + 13.454,50 + 13.454,50 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  3421 Assegnazioni per far fronte alle competenze relative all'ordinanza  
ministeriale per l'emergenza Etna      + 13.454,50 + 13.454,50 O.M. n. 3145/2001 

01019912V108107
SPESA
  - PRESIDENZA DELLA REGIONE 
RUBRICA  4  - Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese di funzionamento 
U.P.B.  1.4.1.1.1  - Personale     + 13.454,50 + 13.454,50 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  108107 Spese per compensi di lavoro straordinario per far fronte alle com- 
petenze relative all'ordinanza ministeriale per l'emergenza Etna      + 13.454,50 + 13.454,50 O.M. n. 3145/2001 

010102010301V3421
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubbli cazione.
Palermo, 15 maggio 2002.
  PAGANO 

(2002.32.2001)
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DECRETO 27 giugno 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Vista la deliberazione 18 dicembre 1996, con la quale il CIPE provvede al riparto delle risorse in favore delle aree depresse, attribuendo alla Regione siciliana l'importo complessivo di lire 260.900 milioni;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Visto il decreto n. 332 del 2 giugno 2000 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328/99, dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96;
Vista la nota prot. n. 561 del 20 febbraio 2002 della Presidenza - dipartimento regionale della programmazione, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dell'industria per "Realizzazione rustici artigianali agglomerato industriale S. Maria Poggiarelli - Consorzio ASI del Calatino - Caltagirone" di E 2.065.827,60;
Vista la nota prot. n. 5180 del 17 aprile 2002 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze - dipartimento bilancio e tesoro;
Vista la nota prot. n. 2048 del 7 giugno 2002 della Presidenza - dipartimento regionale della programmazione;
Vista la nota prot. n. 16910 del 18 giugno 2002 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze - dipartimento bilancio e tesoro, in cui si rappresenta che si procederà alla variazione solo in termini di competenza in quanto non si ritiene necessaria alcuna variazione di cassa poiché è già presente una disponibilità sul cap. 642015 di E 10.000.000,00;
Ravvisato di dover iscrivere la somma al cap. 642015, relativo alla delibera CIPE n. 328/99, pertinente la rubrica dipartimento regionale industria;
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.5.  - Aree depresse     - 2.065.827,60 
  di cui al capitolo 
  613908 Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui 
alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32      - 2.065.827,60 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale industria 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  5.2.2.6.7.  - Aree depresse     + 2.065.827,60 
  di cui al capitolo 
  642015 Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui  
alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32      + 2.065.827,60 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2002.
  PAGANO 

(2002.31.1940)
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DECRETO 27 giugno 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 1, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Vista la deliberazione 18 dicembre 1996, con la quale il CIPE provvede al riparto delle risorse in favore delle aree depresse, attribuendo alla Regione siciliana l'importo complessivo di lire 260.900 milioni;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Visto il decreto n. 332 del 2 giugno 2000 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328/99 dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96;
Vista la nota prot. n. 557 del 20 febbraio 2002 della Presidenza - dipartimento regionale della programmazione, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per "completamento fognatura comunale zona sud centro abitato" comune di Viagrande di E 2.065.827,60;
Vista la nota prot. n. 7531 del 17 aprile 2002 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro;
Vista la nota prot. n. 2031 del 6 giugno 2002 della Presidenza -dipartimento regionale della programmazione;
Vista la nota prot. n. 16910 del 18 giugno 2002 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, in cui si rappresenta che si procederà alla variazione solo in termini di competenza in quanto non si ritiene necessaria alcuna variazione di cassa, poiché è già presente una disponibilità sul capitolo 842013 di E 1.558.858,10;
Ravvisato di dover iscrivere la somma al capitolo 842013 relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la rubrica dipartimento regionale territorio;
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.5.- Aree depresse     - 2.065.827,60    
  di cui al capitolo 
  613908 Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui  
alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32      - 2.065.827,60    

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale territorio ed ambiente 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  11.2.2.6.6.  - Aree depresse     + 2.065.827,60    
  di cui al capitolo 
  842013 Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di 
cui alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32      + 2.065.827,60     -  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2002.
  PAGANO 

(2002.31.1938)
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DECRETO 17 luglio 2002.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dalla federazione di categoria FIT, con la nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le istanze dei tabaccai trasmesse dalla FIT con la successiva nota prot. n. 12366 del 2 aprile 2002;
Considerato che il Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta la opportunità che il riversamento, in fa vore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di ri messa diretta (RID) dal proprio conto corrente ban ca rio;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n.209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione sicilia na, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102, in data 22 marzo 1999, al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai, prot. n.17901 del 17 maggio 2002, con la quale la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Vista la nota dell'ECOMAP, prot. n. 14783 del 17 maggio 2002, con la quale lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2002, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n.209S1403.
Viste le deleghe R.I.D. dei tabaccai istanti, pervenute a questo dipartimento in data 30 maggio 2002, con nota della FIT, prot. n.649/C del 28 maggio 2002;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche.

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finan ze - dipartimento regionale finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino in sistema Lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n.28 - Palermo, sul conto corrente n.690 0001 40, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIAZ4535, intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco, per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversa mento delle somme riscosse in favore della Regione si ciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione di cui al precedente art. 3, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispe zioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendo si, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottan do direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'As sessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di so pravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 17 luglio 2002.
  RABBONI 

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(2002.30.1796)
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DECRETO 18 luglio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON);
Visto il programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (POR Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro n. 1, foglio 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Viste le note nn. 2490, 2491 e 2492 del 4 luglio 2002, con le quali la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4, dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione delle somme rispettivamente di E 1.213.175,84, E 984.549,00 ed E 3.130.101,69 (per un ammontare complessivo di E 5.327.826,53), necessarie per attuare la misura 4.06 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica (FEAOG)", compresa nel citato Complemento di programmazione del POR della Sicilia 2000-2006;
Vista la nota n. 11520 del 29 aprile 2002, con la quale il dipartimento regionale bilancio e tesoro - servizio bilancio, ha comunicato, ai sensi del comma 3, dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000, l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 51.267.331,49, relativa alla misura 4.06 a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del cap. 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
  4.2.2.8.3.  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 5.327.826,53 - 5.327.826,53 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capitoli 60799 e 
60800)      - 5.327.826,53 - 5.327.826,53 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
  2.2.2.6.3.  - Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli     + 5.327.826,53 + 5.327.926,53 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  542045 Interventi per la realizzazione della misura 4.06 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche (FEAOG)" compresa nel Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006. 
210109 - 040201-V      + 5.327.826,53 + 5.327.826,53  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 luglio 2002.
  PAGANO 

(2002.30.1834)
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DECRETO 18 luglio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 ed in particolare l'art. 8, comma 1, così come sostituito dall'art. 52, comma 6, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che autorizza il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b), che prevede il finanziamento a carico del Ministero della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
Visto il decreto n. 791 del 21 novembre 2000, con il quale si è provveduto all'iscrizione in bilancio del 10% del finanziamento del programma "Assistenza e sorveglianza sanitaria nella collettività per i cittadini indigenti italiani ed immigrati";
Visto il decreto n. 1047 del 23 novembre 2001, con il quale si è provveduto all'iscrizione in bilancio della seconda rata relativa al finanziamento del programma "Assistenza e sorveglianza sanitaria nella collettività per i cittadini indigenti italiani ed immigrati";
Vista la nota n. 2102/DOE/1 del 6 giugno 2002, con la quale l'area 1 - qualità e organizzazione del dipartimento Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della sanità, che gestisce amministrativamente il progetto sopra indicato, chiede l'istituzione di un nuovo capitolo nella rubrica del proprio dipartimento e l'iscrizione in bilancio della somma di E 72.303,96 accreditata dal Ministero della sanità;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174/2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanzia rio 2002, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in euro, sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  5  - Osservatorio epidemiologico 
TITOLO  1  - Entrate correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Trasferimenti correnti 
U.P.B.  10.5.1.5.2.  - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente     + 72.303,96 + 72.303,96  
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  3451 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie 
Cod. 021506 - 20 V      + 72.303,96 + 72.303,96 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  5  - Osservatorio epidemiologico 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  10.5.1.3.2.  - Valutazione dei servizi     + 72.303,96 + 72.303,96  
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  425306 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie. 
Cod. 040203 070500V      + 72.303,96 + 72.303,96 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 luglio 2002.
  PAGANO 

(2002.30.1848)
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DECRETO 26 luglio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999;
Vista la nota n. 2474 del 3 luglio 2002, con la quale l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale formazione professionale, chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 della somma di E 3.006.703,19;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
  4.2.2.8.3.  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 3.006.703,19 - 3.006.703,19 
  di cui al capitolo 
  613919 Fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale degli inter- 
venti comunitari      - 3.006.703,19 - 3.006.703,19 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale formazione professionale 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
  7.3.2.6.99  - Altri investimenti     + 3.006.703,19 + 3.006.703,19 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  716803 Contributi per la realizzazione dell'iniziativa comunitaria EQUAL. 
Codici 230101 - 0401303 V      + 3.006.703,19 + 3.006.703,19 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 2002.
  PAGANO 

(2002.31.1943)
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DECRETO 29 luglio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON);
Visto il programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (POR Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro n. 1, foglio 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Viste le note nn. 2747 e 2748 del 23 luglio 2002, con le quali la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4, dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione delle somme rispettivamente di E 1.747.331,12 ed E 1.052.786,37 (per un ammontare complessivo di E 2.800.117,49), necessarie per attuare la misura 4.06 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica (FEAOG)", compresa nel citato Complemento di programmazione del POR della Sicilia 2000-2006;
Vista la nota n. 11520 del 29 aprile 2002, con la quale il dipartimento regionale bilancio e tesoro - servizio bilancio, ha comunicato, ai sensi del comma 3, dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000 l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 51.267.331,49, relativa alla misura 4.06, a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del capitolo 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni, in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
  4.2.2.8.3.  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 2.800.117,49 - 2.800.117,49 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capitoli 60799 
e 60800      - 2.800.117,49 - 2.800.117,49 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
  2.2.2.6.3.  - Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli     + 2.800.117,49 + 2.800.117,49 
  di cui al capitolo 
  542045 Interventi per la realizzazione della misura 4.06 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica (FEAOG)" compresa nel Complemento di programmazione del 
POR Sicilia 2000-2006      + 2.800.117,49 + 2.800.117,49 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 2002.
  PAGANO 

(2002.31.1942)
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DECRETO 29 luglio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON);
Visto il programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (POR Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro n. 1, foglio 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Vista la nota n. 2749 del 23 luglio 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4, dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma di E 1.155.221,84 necessaria per attuare la misura 4.15 "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (FEAOG)", compresa nel citato Complemento di programmazione del POR della Sicilia 2000/2006;
Vista la nota n. 13185 del 20 maggio 2002, con la quale il dipartimento regionale bilancio e tesoro - servizio bilancio, ha comunicato, ai sensi del comma 3, dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000, l'annotazione, per l'eser cizio finanziario 2002, della somma di E 5.164.568,98, relativa alla misura 4.15 a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del capitolo 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni, in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
  4.2.2.8.3.  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 1.155.221,84 - 1.155.221,84 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capitoli 60799 
e 60800      - 1.155.221,84 - 1.155.221,84 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  7  - Altre spese per interventi in conto capitale 
  2.2.2.6.3.  - Altri interventi in conto capitale     + 1.155.221,84 + 1.155.221,84 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  542927 Interventi per la realizzazione della misura 4.15 "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (FEAOG)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006. 
230101 - 040201 - V      + 1.155.221,84 + 1.155.221,84  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 2002.
  PAGANO 

(2002.31.1941)
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DECRETO 29 luglio 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Contrafatto Salvatore per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione, pervenuta in data 6 giugno 2002 e successivamente integrata, del sig. Contrafatto Salvatore, quale titolare dell'impresa S.C. Servizi, codice M.C.T.C. n. ACT1251, sita in Misterbianco (CT), via G. Bruno n. 137, c.a.p. 95045, per il tramite delle associazioni di categoria Aidac ed Unasca, nella quale il predetto sig. Contrafatto Salvatore dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed Aci risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Considerato che il predetto istante ha autorizzato l'Amministrazione a prelevare, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Contrafatto Salvatore, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il Consorzio Sermetra, la polizza fidejussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 rinnovata fino al 18 luglio 2003;
Vista la polizza fidejussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000 pari a 516.460 E, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale presso quest'Amministrazione comprensiva degli elenchi nominativi dei soggetti associati, richiedenti la stipula della convenzione;
Considerato che il predetto sig. Contrafatto Salvatore ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Catania n. 5 del 7 febbraio 2000, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Ritenuto, per tutto quanto precede, che il sig. Contrafatto Salvatore è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 29 luglio 2002 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito e il sig. Contrafatto Salvatore, codice fiscale CNT SVT 57T23 C351G, nato a Catania il 23 dicembre 1957 e residente in S. Gregorio di Catania (CT), via XX Settembre n. 23/A, quale titolare dell'impresa S.C. Servizi, partita IVA 03919300875, con sede in Misterbianco (CT), via G. Bruno n. 137, c.a.p. 95045 cod. M.C.T.C. n. ACT1251, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice ABI 01020 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335, intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata. Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 2002.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.32.2000)
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DECRETO 29 luglio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267;m
Visto il D.P.C.M. del 15 dicembre 1998, che prevede l'approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ed approvato nella seduta del comitato tecnico in data 15 gennaio 2001;
Vista la nota prot. n. 2772 del 2 luglio 2002 della Presidenza - servizio tecnico idrografico regionale, con la quale si procederà, limitatamente all'iscrizione della somma di E 371.848,97 nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, per l'affidamento del servizio di manutenzione come si evince dall'allegato verbale della riunione del comitato tecnico ex D.P.C.M. 15 dicembre 1998, tenutasi in data 15 gennaio 2002, dove il comitato approva all'unanimità ciò che riguarda il servizio di manutenzione;
Vista la nota prot. n. 2691 del 16 luglio 2002 della Presidenza - servizio tecnico idrografico regionale;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed inte grazioni;
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  1  - Gabinetto, uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e alle dirette dipendenze del Presidente 
TITOLO  1  - Entrate correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Trasferimenti correnti 
U.P.B.  1.1.1.5.1.  - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente     + 371.848,97 + 92.962,24 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  3452 Assegnazione dello Stato per le reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico. 
010104 - 12 - V      + 371.848,97 + 92.962,24  

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  1  - Gabinetto, uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e alle dirette dipendenze del Presidente 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  1.1.1.3.99.  - Interventi diversi     + 371.848,97 + 92.962,24 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  100801 Spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico. 
040201 - 050500 - V      + 371.848,97 + 92.962,24  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 2002.
  PAGANO 

(2002.31.1939)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 2 luglio 2002.
Direttive per la presentazione di progetti di servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87 e 25 marzo 1986, n. 14 recanti l'istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per le persone anziane;
Visto l'art. 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, una quota riservata ai servizi per le persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane;
Vista la legge n. 388/2000, che all'art. 80, comma 14, destina una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento totalmente immobili costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico;
Visto il piano nazionale sociale 2001/03 adottato con D.P.R. 3 maggio 2001, ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 328 dell'8 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 6 agosto 2001, che indica tra le aree d'intervento la macro area "persone anziane" e individua l'obiettivo 4 "Sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti", con attenzione alla necessaria integrazione tra assistenza e sanità, ferme restando le competenze del servizio sanitario in materia di prevenzione, cura e riabilitazione per i medesimi soggetti;
Visto l'art. 15 della citata legge n. 328/2000, che prevede in fase di prima attuazione di finalizzare le somme al potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata;
Visto il D.M. 20 marzo 2001, con il quale si è provveduto al riparto dello stanziamento fissato dall'art. 80, comma 14, della legge n. 388/2000 per l'anno 2001 con assegnazione alla Regione Sicilia di L. 325.396.825 pari ad E 168.053,43 già accreditati sul c/c infruttifero n. 22721/256 intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ritenuto di dover fornire alle famiglie interventi a sol lievo del gravoso impegno di cura dei familiari non autosufficienti, anche con prestazioni integrative diret te a favorire l'autonomia dell'anziano all'interno del nu cleo, di concerto con le prestazioni di natura o rilievo sani tario;
Ritenuto di dovere rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali, per forme d'intervento capaci di incidere sulla qualità di vita degli anziani anche in condizioni di non autosufficienza;
Ritenuto di dovere, per le finalità, emanare apposita direttiva per l'impiego delle superiori disponibilità a sostegno dei servizi di assistenza domiciliare integrata già avviati dai comuni, singoli o associati, d'intesa con le aziende sanitarie, fissando nel contempo i termini per la presentazione delle richieste di contributo;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvate, nel testo in allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto, le direttive per la presentazione e l'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno dei progetti di assistenza domiciliare integrata, a supporto delle famiglie con anziani non autosufficienti, con accesso agli stanziamenti assegnati alla Regione Sicilia dal Ministro della solidarietà sociale per l'anno 2001, per L. 325.396.825 pari ad E 168.053,43.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale degli enti locali ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 luglio 2002.
  D'AQUINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali l'11 luglio 2002 al n. 491.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.31.1867)
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DECRETO 2 luglio 2002.
Direttive per la presentazione di progetti per l'accesso a contributi finalizzati al cofinanziamento di iniziative sperimentali promosse dagli enti locali per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.28 del 1962;
Vista la legge regionale n.22 del 6 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 80, comma 14, prevede la destinazione di una quota sul Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali già promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete di servizi attivati sul territorio in favore delle famiglie;
Visto il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, approvato con D.P.R 3 maggio 2001, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 18 del la legge 8 novembre 2000, n. 328, che individua tra gli obiettivi prioritari "la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari" (ob. 1);
Visto l'accordo sancito in conferenza Stato-Regioni in data 19 aprile 2001, volto all'intesa relativamente ai criteri di utilizzazione della suddetta quota del Fondo nazionale, in base al quale le regioni sono tenute ad individuare le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi, previa verifica della sussistenza nelle richieste presentate dagli enti locali dei seguenti requisiti:
-  promozione delle iniziative entro la data del 30 settembre 2000, mediante l'adozione di atti idonei;
-  esplicitazione della quota di cofinanziamento dell'iniziativa a carico degli enti proponenti;
-  descrizione delle attività, con indicazione del soggetto gestore e delle professionalità attivate;
Visto il D.M. 20 marzo 2001, con il quale si è provveduto al riparto dello stanziamento fissato dall'art. 80, comma 14, della legge n. 388/2000 per l'anno 2001 con assegnazione alla Regione Sicilia di L. 1.764.148.149 pa ri a E 911.106,48 già accreditati sul c/c infruttifero n. 22721/256 intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ritenuto di dovere, per le finalità, emanare apposita direttiva relativamente alle condizioni e alle modalità per l'impiego delle superiori disponibilità, a sostegno delle iniziative avviate dai comuni, singoli o associati, stabilendo le modalità per la verifica delle attività svolte, per la revoca in caso di inadempimento e per l'eventuale riassegnazione dei fondi, fissando nel contempo i termini per la presentazione delle richieste di contributo;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvate, nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente atto (all. A), le direttive per la presentazione delle richieste e per l'erogazione dei contributi finalizzati al cofinanziamento di iniziative sperimentali già promosse dagli enti locali per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie, con accesso agli stanziamenti assegnati alla Regione Sicilia dal Ministro della solidarietà sociale per l'anno 2001, per L. 1.764.148.149 pari ad E 911.106,48.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale degli enti locali ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 luglio 2002.
  D'AQUINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali l'11 luglio 2002 al n. 490.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.31.1867)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 31 luglio 2002.
Rettifica della circolare relativa all'attuazione della sottomisura 4.02A del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006 e, in particolare, la sottomisura 4.02A - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI industriali;
Visto il decreto n. 446 del 21 giugno 2002, con cui si sono approvati gli elenchi dei Consorzi dell'area di sviluppo industriale della Sicilia, classificati secondo il grado di dinamismo risultante dall'elaborazione dei tre parametri individuati dalla scheda di misura;
Visto il decreto n. 568 del 25 luglio 2002, con il quale sono state apportate delle rettifiche all'interno dei due elenchi approvati con il citato decreto n. 446/02;
Visto il decreto n. 488 del 27 giugno 2002, annotato dalla Ragioneria centrale il 10 luglio 2002 al n. 136/282, con il quale è stata approvata la circolare relativa all'attuazione della sottomisura 4.02A del P.O.R. Sicilia;
Considerato che occorre riportare in detta circolare attuativa il riferimento ad eventuali rettifiche che possano intervenire all'interno dei suddetti elenchi, come quelle resesi necessarie ed apportate con il citato decreto n. 568/02;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:


Art.  1

E' approvata la rettifica integrativa, da apportare al 2° capoverso del punto 6) della richiamata circolare attuativa della sottomisura 4.02A del POR Sicilia 2000/2006, approvata con decreto n. 488/02, dopo le parole: "...presentati dai Consorzi dell'area di sviluppo industriale inseriti nell'elenco 1 approvato con decreto n. 446 del 21 giugno 2002...", aggiungendo le ulteriori, seguenti parole: "...e successive modifiche ed integrazioni".
Art.  2

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'industria per il visto di competenza.

Art.  3

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 luglio 2002.
  SARRICA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'industria l'8 agosto 2002 al n. 153.
(2002.38.2242)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 29 luglio 2002.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Petrosino al 31 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Visto il R.D. n. 1706/38;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 9205 del 16 dicembre 1993, con il quale è stata determinata, tra l'altro, la pianta organica delle farmacie del comune di Petrosino ed è stata contestualmente istituita la 2ª sede rurale nella località di "San Giuseppe - Biscione";
Visto il combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 475/68, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 362/91 e dall'art. 2 del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati ufficiali ISTAT sulla popolazione residente nel comune di Petrosino al 31 dicembre 1999, pari a 7.568 abitanti;
Ritenuto che, sulla base dei dati demografici suindicati, dovrà procedersi all'istituzione di una nuova sede farmaceutica urbana;
Considerato che, in ordine alla delimitazione delle sedi urbane, proposta con determina sindacale n. 14 del 17 marzo 2000, era stato espresso parere contrario da parte dell'A.U.S.L. n. 9 di Trapani con delibera D.G. n. 3689 del 26 ottobre 2000;
Preso atto che il comune, invitato a rielaborare la proposta in base ai rilievi formulati, ha prodotto in data 4 aprile 2002 una nuova ridelimitazione delle sedi farmaceutiche;
Considerato che, in sede di conferenza dei servizi del 4 giugno 2002, sono state apportate ulteriori lievi modifiche alla proposta suindicata per motivi di maggiore equità;
Acquisiti in sede di conferenza dei servizi, i pareri favorevoli da parte dell'A.U.S.L. e dell'ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti;
Ritenuto, pertanto, di dovere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Petrosino al 31 dicembre 1999, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata al 31 dicembre 1999, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Petrosino (provincia di Trapani):
a)  popolazione al 31 dicembre 1999: abitanti n. 7.568;
b)  sede farmaceutica urbana esistente n. 1;
c)  sedi farmaceutiche urbane spettanti n. 2;
d)  sede farmaceutica urbana da istituire n. 1;
e)  sede farmaceutica rurale vacante n. 1.
Delimitazioni delle sedi
-  1ª sede urbana: titolare dr. Matteo Maurizio Amato, via D n. 33.
La sede risulta delimitata come appresso:
-  linea ferroviaria, via Cuore di Gesù lungo il confine con il comune di Marsala (lato Petrosino), via Montenero lungo il confine con il comune di Marsala (lato Petrosino) fino all'incrocio con la via Trapani, via Trapani esclusa fino all'incrocio con la via Olimpia, via Olimpia inclusa, via del Mulino esclusa fino all'incrocio con la via X Luglio, via X Luglio inclusa dall'incrocio con la via del Mulino fino all'incrocio con la via Cafiso, via Cafiso esclusa dall'incrocio di via X Luglio fino all'incrocio con la via Mazzini, via Mazzini inclusa, via Baglio Inglese Woodhouse esclusa dall'incrocio con la via Mazzini fino all'incrocio con la via Baggianotto, via Baggianotto esclusa, via Gianinea esclusa dall'incrocio con la via Baggianotto fino all'incrocio con il viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana inclusa dall'incrocio con la via Gianinea fino alla linea ferroviaria, linea ferroviaria dal l'incrocio con la via Mazara verso Mazara del Vallo fino al confine comunale con la SS. 115, strada comunale Samperi lungo il confine Nord-Est con il comune di Mazara del Vallo e verso Nord-Ovest lungo il confine con il comune di Marsala fino all'incrocio con la linea ferroviaria.
-  2ª sede urbana: di nuova istituzione - vacante.
La 2ª sede, risulta delimitata come appresso:
-  incrocio via Montenero via Trapani inclusa fino all'incrocio con la via Olimpia esclusa fino all'incrocio con la via A. De Gasperi, via del Mulino inclusa fino al l'incrocio con la via X Luglio, via X Luglio esclusa dal l'incrocio con la via del Mulino fino all'incrocio con la via Cafiso, via Cafiso inclusa dall'incrocio con la via X Luglio fino all'incrocio con la via Mazzini, via Mazzini esclusa fino all'incrocio con la via Baglio Inglese Woodhouse, via Baglio Inglese Woodhouse inclusa dal l'in crocio con la via Mazzini fino all'incrocio con la via Baggianotto, via Baggianotto inclusa, via Gianinea inclusa dall'incrocio con la via Baggianotto fino all'incrocio con il viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana esclusa dall'incrocio con la via Gianinea fino alla linea ferroviaria, linea ferroviaria dall'incrocio con la via Mazara fino al confine con il comune di Mazara del Vallo lato Sud-Est, confine lungo la S.S. 115 con il comune di Mazara del Vallo verso il mare Mediterraneo fino alla strada litoranea Corleo, strada litoranea Corleo fino al l'incrocio con la via Torrazza, incrocio via Torrazza lungo la strada costiera "Biscione" fino all'incrocio con via della Torre, via della Torre inclusa lungo il confine con il comune di Marsala fino all'incrocio con via Montenero-via Trapani.
-  Sede rurale: vacante.
La sede comprende il rione "San Giuseppe-Biscione".
Il presente decreto verrà inviato al comune di Petrosino, all'Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani, all'ordine provin cia le dei farmacisti di Trapani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 29 luglio 2002.
  CITTADINI 

(2002.31.1936)
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DECRETO 29 luglio 2002.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Canicattì al 31 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 25300 del 24 aprile 1998, con il quale è stata, tra l'altro, rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Canicattì;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che, in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente modificate l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visti i dati Istat sulla popolazione residente nel comune di Canicattì al 31 dicembre 1999, pari a 34.182 abitanti;
Visti i verbali delle Conferenze dei servizi del 4 maggio 2001, dell'8 febbraio 2002 e del 30 maggio 2002;
Vista la nota del 13 febbraio 2002, n. 226 di protocollo, con la quale è stato comunicato, ai titolari delle sedi farmaceutiche del comune di Canicattì, l'avvio del procedimento di revisione in parola, con invito, al contempo, a voler manifestare la propria disponibilità in ordine al l'even tuale decentramento, ai sensi del 1° comma dell'art. 5, comma 1, legge n. 362/91, del proprio eser cizio farmaceutico nelle zone periferiche carenti di ser vizio, denominate "Quartiere Nuovo" e "Quartiere Ol treponte";
Preso atto che alla suddetta nota ha dato riscontro, nei termini assegnati, la dr.ssa Pantano Luigia Maria, titolare della 2ª sede farmaceutica, la quale ha manifestato la propria disponibilità a decentrare il proprio esercizio nel "Quartiere Nuovo" (Ospedale Nuovo);
Preso atto, altresì, del verbale di riunione dei farmacisti titolari svoltasi presso il comune di Canicattì in data 15 febbraio 2002, dal quale risulta che è stata acquisita la disponibilità al decentramento anche da parte della dr.ssa De Simone Anna, titolare della 5ª sede farmaceutica, pur non avendo la stessa riscontrata la suindicata nota assessoriale del 13 febbraio 2002, n. 226;
Accertato che, anche in presenza di esplicito assenso e di formale partecipazione della farmacista suindicata alla selezione indetta con la sopra citata nota del 13 febbraio 2002, n. 226, non sarebbe stata, in ogni caso, compromessa la posizione di precedenza della dr.ssa Pantano Luigia Maria, tenuto conto delle risultanze acquisite, in ordine alla media del fatturato ed alle distanze con le farmacie viciniori, in conformità ai criteri fissati con decreto n. 25235 del 22 aprile 1998;
Ritenuto di dover assegnare alla predetta titolare la zona carente di servizio come sopra individuata, nei limiti territoriali individuati dal comune, mantenendo inalterata la precedente numerazione;
Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione della circoscrizione territoriale già di pertinenza della 2ª sede farmaceutica alle sedi confinanti, secondo i criteri di equità di cui alla decisione CGA n. 351/2000;
Considerato che, in base all'incremento demografico risultante dai dati Istat pubblicati in data 31 dicembre 1999, occorre istituire una nuova sede farmaceutica;
Vista la determina sindacale n. 14 del 26 aprile 2002 e l'afferente relazione tecnica esplicativa, acquisita in data 8 luglio 2002 con n. S10/2097 di protocollo;
Acquisiti i pareri favorevoli dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Agrigento, in sede di conferenza di servizi;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Canicattì al 31 dicembre 1999, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali, che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1999, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Canicattì (provincia di Agrigento):
a)  popolazione al 31 dicembre 1999: abitanti n. 34.182;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 8;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 9;
d)  sede farmaceutica di nuova istituzione: n. 1.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede urbana: titolare dr. Savatteri Calogero Li borio
Comprende il territorio delimitato da via Perez (inclusa) fino a via Calatafimi, via Calatafimi (inclusa), via Manara (inclusa), tratto di via Garibaldi (inclusa) fino a via M. d'Azeglio, via M. d'Azeglio (inclusa), via Magrì (inclusa), largo Aosta (incluso), via Ten. Col. La Carrubba (inclusa) fino all'allaccio con via P.F. Caro, via P.F. Caro (esclusa), tratto di viale della Vittoria (esclusa) fino a via Bonservizi, via Bonservizi (esclusa) fino a via Zucchetto, tratto terminale di via Zucchetto (esclusa) fino a via Pirandello, tratto di via Pirandello (esclusa) fino a via Medaglia d'Oro Portalone, via Medaglia d'Oro Portalone (esclusa);
2ª sede urbana: titolare dr.ssa Luigia Maria Pantano (Quartiere Nuovo - Ospedale Nuovo assegnata per effetto di decentramento)
Comprende il territorio delimitato da via Medaglia d'Oro Portalone fino all'incrocio con via Pirandello tutta inclusa, fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Svizzera, fino all'incrocio con via Germania (inclusa), tratto di via Germania fino all'incrocio con via Fleming (inclusa), fino all'incrocio con viale Giudice Saetta, tratto di viale Giudice Saetta (incluso), fino all'incrocio con il prolungamento di viale Livatino, tratto di viale Livatino inclusa fino all'incrocio con via Senatore Sammartino, via Fasci Siciliani (inclusa), traversa B5 di via Sammartino (inclusa) e suo prolungamento ideale;
3ª sede urbana: titolare dr.ssa Pantano di Rappa Fulvia
Comprende il territorio delimitato dalle strade: via Condorelli (esclusa), via Ten. Col. La Carrubba (esclusa), largo Aosta (escluso), via Magrì (esclusa), tratto di viale Regina Margherita (esclusa), largo Savoia (escluso), via Cesare Battisti (esclusa), via R.Settimo (inclusa), via Mazzini (inclusa), fino a via Borghi, via Borghi (inclusa), via Romagnosi (inclusa), via Beccaria (inclusa), tratto iniziale di via Vittorio Emanuele (inclusa) fino a largo Savoia, largo Savoia (incluso), tratto iniziale di via Regina Elena (inclusa) fino a via Barone Lombardo, via Barone Lombardo (inclusa) fino a via Diaz, tratto di via Diaz (esclusa fino al cavalcavia della ferrovia e a costeggiare la linea ferrata Canicattì-Campobello di Licata;
4ª sede urbana: titolare dr.ssa La Licata Ciotta Vincenza
Comprende il territorio delimitato dalla linea ferrata Canicattì-Campobello di Licata fino al cavalcavia di via Armando Diaz, tratto di via Diaz (inclusa) fino all'incrocio con via Barone Lombardo, via Barone Lombardo (esclusa), tratto di via Regina Elena (esclusa), largo Savoia (escluso), tratto iniziale di via Vittorio Emanuele (esclusa) fino alla via Beccaria, via Beccaria (esclusa), via Romagnosi (esclusa), via Borghi (esclusa), tratto di via Mazzini (esclusa) fino alla via R.Settimo, via R.Settimo (esclusa) fino a piazza IV Novembre (esclusa), via Sammarco (esclusa), tratto largo Castello (escluso), tratto terminale di via Alessandria (esclusa), trasversa Teatro Odeon, via R.Pilo (esclusa) fino all'incrocio con via Vittorio Emanuele, tratto di via V.Emanuele (escluso) fino al Ponte di Ferro, via E. Toti (esclusa) fino alla via Brasile, via Brasile (esclusa), via Ibla (esclusa);
5ª sede urbana: titolare dr.ssa De Simone Anna
Comprende il territorio delimitato dalla linea ferrata Canicattì-Serradifalco lato nord della città, tratto di via Vitt. Emanuele (inclusa) fino all'incrocio con via R. Pilo, via Rosolino Pilo (inclusa), traversa Teatro Odeon, tratto terminale via Alessandria (inclusa), tratto largo Castello (incluso), via Sammarco (inclusa), tratto di via Capitano Ippolito inclusa, traversa Teatro Sociale, tratto terminale di via Famagosta (esclusa), via Trocadero (esclusa), tratto di via Ildebrando (esclusa) fino a via Mons. La Vecchia (esclusa), tratto di via Mons. La Vecchia (esclusa) fino a piazza Cappellini (esclusa), via Doninzetti (esclusa) fino a via Vicari, via Vicari (esclusa) fino a via Foligno, via Foligno (esclusa);
6ª sede urbana: titolare dr. Comparato Calogero
Comprende il territorio delimitato da via Foligno (inclusa) fino a via Vicari, via Vicari (inclusa) fino a via Doninzetti, via Doninzetti (inclusa) fino a piazza Cappellini, piazza Cappellini (inclusa), tratto via Mons. La Vecchia (inclusa) fino a via Ildebrando, via Ildebrando (esclusa), via Portalone (esclusa), tratto via Colombo (esclusa) fino a via Minghetti, via Minghetti (esclusa), via Dandolo (esclusa), via Caprera (esclusa);
7ª sede urbana: titolare dr. Gallo Carmelo
Comprende il territorio delimitato dalle strade: via Caprera (inclusa), via Dandolo (inclusa), via Minghetti (inclusa), tratto via Colombo (inclusa), fino a via Portalone, via Portalone (inclusa), via Ildebrando (inclusa) fino a via Trocadero, via Trocadero (inclusa), tratto via Famagosta (inclusa) fino alla traversa Teatro Sociale, tratto via Cap. Ippolito (esclusa), piazza IV Novembre (inclusa), via C.Battisti (inclusa), largo Savoia (incluso), tratto viale R.Margherita (incluso) fino a via Massimo d'Azeglio (esclusa), tratto via Garibaldi (esclusa) fino a via Manara, via Manara (esclusa), via Calatafimi (esclusa) fino alla via Perez, tratto terminale di via Perez (esclusa);
8ª sede urbana: titolare dr. Nicoletti Valentino
Comprende il territorio delimitato dal prolungamento per Naro di via Mons. Ficarra (inclusa), via L. Condorelli (inclusa) fino a via P.F.Caro (inclusa), tratto viale della Vittoria (inclusa) fino a via Bonservizi, via Bonservizi (incluso) fino a via Zucchetto, tratto via Zucchetto (inclusa) fino a via Pirandello, tratto di via Pirandello fino ad incrocio con il prolungamento di via Svizzera, fino all'incrocio con via Germania (esclusa), tratto di via Germania fino all'incrocio con via Fleming (esclusa) fino all'incrocio con viale Giudice Saetta, tratto di viale Giudice Saetta (escluso), fino al l'incrocio con il prolungamento di viale R.Livatino, tratto di viale R.Livatino (escluso) fino all'incrocio con via Senatore Sammartino, via Fasci Siciliani (esclusa), traversa B5 di via Sammartino (esclusa) e suo prolungamento ideale;
9ª sede urbana di nuova istituzione (vacante)
Comprende il territorio delimitato dalla linea ferrata Canicattì-Serradifalco lato sud, via F.lli Rosselli (inclusa), via Enrico Toti (inclusa) fino all'incrocio con via Brasile, via Brasile (inclusa), via Ibla (inclusa).
Il presente decreto verrà inviato al comune di Canicattì per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla d.ssa Pantano Luigia Maria, titolare della 2ª sede urbana, autorizzata al decentramento, all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 29 luglio 2002.
  CITTADINI 

(2002.31.1937)
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DECRETO 31 luglio 2002.
Revoca del decreto 5 febbraio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Caronia quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva 2000/75/CE;
Visto il proprio decreto n. 96 del 5 febbraio 2002, con cui il territorio di Caronia (ME), sede di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue è stato dichiarato "comune sotto restrizione";
Vista la nota prot. n. 2373 del 25 luglio 2002, con cui il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, a seguito dell'esito favorevole dei controlli effettuati, ha rappresentato la necessità di revocare il sopracitato decreto n. 96 del 5 febbraio 2002;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, il proprio decreto n. 96 del 5 febbraio 2002 è revocato.
Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 luglio 2002.
  BAGNATO 

(2002.31.1950)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 giugno 2002.
Programma degli interventi di cui alla misura 1.07 - Protezione e consolidamento versanti, centri abitati ed infrastrutture. Interventi di messa in sicurezza di aree già interessate da fenomeni di dissesto - prima fase del primo biennio del P.O.R. Sicilia 2000-2006, relativo alla sola provincia di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19; 29 aprile 1985, n. 21; 27 febbraio 1992, n. 2; 12 gennaio 1993, n. 10; 6 settembre 1993, n. 25; 2 settembre 1998, n. 21, 15 maggio 2000, n. 10 e 3 maggio 2001, n. 6;
Visti i Regolamenti CE n. 1260/99, n. 1159/2000 e n. 1685/2000;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto il decreto presidenziale 20 novembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 22 gennaio 2001 al n. 1, fg. 220, di emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 18 novembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma operativo regionale 2000-2006 (QCS Italia ob. 1), già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2348 dell'8 agosto 2000;
Visto il decreto presidenziale 28 marzo 2001 n. 60/SG, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, reg. n. 1, fg. 59, con il quale è stata esternata la deliberazione della Giunta regionale n. 149 del 20-21 marzo 2001 che ha approvato il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Considerato che il predetto Complemento ha previsto, per la prima fase temporale della misura 1.2.1 (oggi 1.07) - Interventi di messa in sicurezza di aree già interessate da fenomeni di dissesto - relativa al primo biennio a regia regionale, una dotazione finanziaria complessiva di L. 114.239.930.000, pari a 59 milioni di euro;
Vista la circolare-bando di questo dipartimento n. 18267 del 2 aprile 2001, avente per oggetto "P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Complemento di programmazione - Misura 1.2.1 (oggi 1.07) - Protezione e consolidamento versanti, centri abitati ed infrastrutture", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 6 aprile 2001;
Considerato che, a conclusione dell'istruttoria delle istanze pervenute, nessun intervento relativo alla provincia di Caltanissetta è stato ritenuto ammissibile ai sensi della circolare-bando sopra citata, per cui la relativa disponibilità finanziaria è rimasta inutilizzata;
Considerato che nel decreto n. 656 del 13 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici liana n. 54 del 16 novembre 2001 di approvazione del programma di finanziamenti a valere sulla misura 1.2.1 (oggi 1.07), non è stata ricompresa la provincia di Calta nis setta, per la quota-parte relativa, pari ad E 3.266.195,56, per i motivi anzidetti;
Vista la nota n. 51283 del 12 settembre 2001, con la quale il dirigente generale p.t. del dipartimento territorio e ambiente propone all'Assessore la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni ricadenti nella sola provincia di Caltanissetta, al fine di poter utilizzare la quota-parte destinata alla provincia e rimasta inutilizzata, pari ad E 3.266.195,56;
Vista la nota n. 172 del 14 dicembre 2001, con la quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente concorda con la proposta avanzata dal dirigente generale p.t. sull'opportunità della riapertura dei termini;
Vista la circolare-bando n. 10616 del 20 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 dell'8 marzo 2002, avente per oggetto "P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Complemento di programmazione - misura 1.07 (ex 1.2.1.a) - Protezione e consolidamento versanti, centri abitati ed infrastrutture per la provincia di Caltanissetta";
Visto il decreto n. 242 del 7 maggio 2002, con il quale viene istituito un gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti pervenuti ai sensi della circolare-bando n. 10616 del 22 febbraio 2002, e con il quale vengono nominati i componenti di detto gruppo di lavoro;
Visti i verbali delle sedute del suddetto gruppo di lavoro tenutesi in data: 9, 17 e 23 maggio 2002, contenenti le valutazioni sulla ammissibilità dei progetti pervenuti;
Considerato che risulta non programmata, in seguito alla attuazione del decreto n. 656 del 13 settembre 2001, una somma pari ad E 1.126.905,34;
Viste le note n. 413 del 18 aprile 2002 e 567 del 5 giugno 2002, con le quali questo dipartimento propone all'Assessore per il territorio e l'ambiente una riprogrammazione delle somme residuate dal programma di finanziamento individuato con decreto n. 656 del 13 settembre 2001, rientrando, tale riprogrammazione, tra i compiti di indirizzo e programmazione spettanti all'Assessore, ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la nota n. 1883 del 5 giugno 2002, con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente concorda con la proposta di assegnare la somma residuale di E 1.126.905,34 all'attuazione del programma di finanziamento per la provincia di Caltanissetta, di cui alla circolare-bando n. 10616 del 20 febbraio 2002;
Considerato che la dotazione finanziaria così risultante ammonta ad E 4.393.100,90;
Vista la tabella n. 4 dell'allegato 1, inerente la graduatoria prioritaria degli interventi ammissibili al programma di finanziamento;
Considerato che le risorse finanziarie disponibili consentono il finanziamento del progetto inoltrato dal comune di Niscemi (rientrante tra le priorità definite A) e di un solo altro progetto tra quelli utilmente inseriti in graduatoria e rientranti tra le priorità definite B;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 56 dell'11 marzo 2000, con la quale si dichiara lo stato di calamità naturale per i gravi danni causati nel centro abitato del comune di Butera da fenomeni di forte dissesto idrogeologico;
Ritenuto di dare attuazione alla selezione degli interventi ritenuti ammissibili, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, alla prima fase del primo biennio della misura 1.07 del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006;

Decreta:


Art. 1

Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2

E' adottato il programma degli interventi ammissibili per la sola provincia di Caltanissetta, (tabella 5 dell'allegato 1) relativo alla misura 1.07 - Protezione e consolidamento versanti, centri abitati ed infrastrutture - Interventi di messa in sicurezza di aree già interessate da fenomeni di dissesto -, prima fase del primo biennio del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006, per un importo complessivo di E 4.393.100,90.

Art. 3

Alla spesa complessiva di E 4.393.100,90 si farà fronte mediante impegno di parte dei fondi previsti per la Misura 1.07 - Protezione e consolidamento versanti, centri abitati ed infrastrutture - Interventi di messa in sicurezza di aree già interessate da fenomeni di dissesto -prima fase del primo biennio del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006.

Art. 4

Nel caso di ingiustificato ritardo, inerzia o inadempimento degli impegni assunti da parte dei beneficiari finali, questo dipartimento provvederà allo scorrimento della graduatoria prioritaria ed al successivo finanziamento degli interventi di cui alla tabella 4 dell'allegato 1.

Art. 5

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 giugno 2002
  PERGOLIZZI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 agosto 2002.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 50.
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(2002.37.2179)
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DECRETO 5 luglio 2002.
Giudizio di compatibilità ambientale al progetto della ditta Exakta siciliana s.r.l., con sede a Carini, relativo ad un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e speciali pericolosi.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RIFIUTI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Visto il decreto. n. 870 del 29 novembre 2001, che istituisce le aree ed i servizi del dipartimento territorio e ambiente, il decreto n. 289 dell'11 dicembre 2001 e la successiva nota n. 4304/Area 3 del 23 gennaio 2002;
Vista la legge regionale n. 39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 78 del 4 agosto 1990, n. 181 del 29 dicembre 1981, n. 57 del 19 giugno 1982, n. 48 del 30 maggio 1983, n. 6 del 21 agosto 1984, n. 40 del 21 aprile 1995 e n. 71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
Vista la delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernente lo smaltimento dei rifiuti;
Visto l'art. 15 della legge 30 aprile 1991 n. 10, circa la semplificazione dell'azione amministrativa;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il D.P.R. 12 aprile 1996, concernente le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e le successive modifiche ed integrazioni, di cui al D.P.C.M. 3 settembre 1999;
Visto l'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, che recepisce il D.P.R. 12 aprile 1996 e le successive modifiche ed integrazioni, di cui al D.P.C.M. 3 settembre 1999;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 - "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Vista l'ordinanza commissariale 7 dicembre 2001, che approva il piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio;
Vista l'istanza del 10 aprile 2000, con la quale la ditta Exakta Siciliana s.r.l., con sede legale e stabilimento in via Don Milani n. 58, zona industriale - Carini, ha richiesto il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, per un impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali e pericolosi, prodotti da terzi;
Vista l'istanza del 5 aprile 2002, con la quale la ditta ha presentato la richiesta di cui sopra al Vice Commissario per l'emergenza rifiuti;
Vista la nota prot. n. 25713 del 3 maggio 2001, con la quale la ditta Exakta Siciliana s.r.l. richiede il giudizio di compatibilità ambientale, allegando lo studio di impatto ambientale afferente il progetto relativo all'impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali e speciali pericolosi sito in via Don Milani n 58, nella zona industriale di Carini;
Considerato che per il progetto di deposito preliminare di rifiuti pericolosi, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e delle successive modifiche ed integrazioni, di cui al D.P.C.M. 3 settembre 1999, è necessaria la V.I.A.;
Visto il rapporto istruttorio, prot. n. 209 del 13 settembre 2000, con il quale l'ufficio competente del dipartimento territorio e ambiente ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto;
Vista la nota n. 34176 del 29 maggio 2001, con la quale la ditta ha trasmesso copia del "Giornale di Sicilia" del 29 maggio 2001, da cui risulta l'avviso pubblico richiesto ai fini del giudizio di compatibilità ambientale per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e pericolosi per conto terzi, per una quantità di 3000 t/anno;
Vista la nota n. 12609 dell'1 marzo 2002, dalla quale risulta che la stessa istanza è stata inviata al sindaco del comune di Carini (ricevuta in data 25 maggio 2001) ed alla Provincia regionale di Palermo (ricevuta in data 22 maggio 2001);
Considerato che i suddetti enti non hanno dato riscontro nei termini previsti dall'art. 5 del D.P.R. 12 apri le 1996;
Visto il verbale della conferenza di servizi del 10 aprile 2002, convocata dal vice commissario per l'emergenza rifiuti, presenti, tra gli altri, il comune di Carini e la Provincia regionale di Palermo, dalla quale risulta che la ditta chiede di integrare nella valutazione di impatto ambientale, l'attività di recupero di soluzioni fotografiche e contenitori contaminati, già operante, ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97, all'interno dello stabilimento di via Don Milani n. 58;
Vista la nota prot. n. 27184 del 13 maggio 2002, con la quale la ditta ha trasmesso copia del "Giornale di Sicilia" del 19 aprile 2002, da cui risulta l'avviso pubblico, richiesto ai fini del giudizio di compatibilità ambientale anche per il recupero di soluzioni fotografiche per 2000 t/anno e contenitori contaminati per 2000 t/anno;
Considerato che non risulta che il comune e la provincia abbiano espresso parere nei termini previsti dall'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996;
Visti la relazione di valutazione di impatto ambientale, il progetto dell'impianto di deposito preliminare e le relazioni tecniche relative al recupero di soluzioni fotografiche e contenitori contaminati costituiti dai seguenti elaborati:
1)  relazione di valutazione di impatto ambientale;
2)  relazione tecnica;
3)  planimetria generale;
4)  nota di chiarimento;
5)  relazione tecnica recupero ferro da contenitori;
6)  relazione tecnica recupero argento da miscele;
Considerato che l'impianto in oggetto ricade in area destinata a zona industriale di Carini, foglio di mappa n. 23 del nuovo catasto terreno - particella 1093/f;
Considerato che l'art. 91 della legge 3 maggio 2001, n. 6, prevede che "il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere o nulla osta ed autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali" e che l'impianto è soggetto a giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, in quanto la tipologia dei rifiuti che intende recuperare è classificata "pericolosa", ai sensi del decreto legislativo n. 22/97;
Considerato che la ditta già svolge attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi presso l'impianto sito in via Don Milani n. 58, nella zona industriale di Carini, ai sensi del decreto n. 1492/91 del 19 ottobre 1991, rinnovato con decreto n. 22/18 del 24 marzo 2000;
Visto l'art. 129, comma 23, della legge n. 2 del 26 marzo 2002, che sopprime l'art. 5 della legge regionale n. 181/81;
Ritenuto, pertanto, di dover esprimere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996, così come recepito dalla legge n. 6 del 3 maggio 2001, si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla ditta Exakta Siciliana s.r.l., con sede legale in via Don Milani n. 58, a Carini, ed afferente un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e speciali pericolosi, prodotti da terzi, nonché di recupero di soluzioni fotografiche e contenitori contaminati, sito in zona industriale di Carini, via Don Milani n. 58, identificato catastalmente al foglio di mappa n. 23 del nuovo catasto terreno - particella 1093/f, con le seguenti prescrizioni:
-  prima della realizzazione della vasca, la ditta dovrà provvedere alla rimozione delle cisterne interrate esistenti e dimostrare che non vi sia inquinamento circostante; inoltre l'area interessata dovrà essere oggetto di indagini geotecniche. La ditta dovrà trasmettere, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, una relazione geotecnica che garantisca che i suoli su cui insisterà la vasca siano stati resi stabili in modo tale che le pareti ed il fondo della stessa non siano suscettibili nel tempo di crolli o deformazioni che possano compromettere l'efficacia dell'impermeabilizzazione;
-  la quantità di rifiuti speciali e pericolosi che potranno essere stoccati è di 3000 tons/anno;
-  la quantità di soluzioni fotografiche da avviare al recupero è di 2000 tons/anno;
-  la quantità di contenitori contaminati da avviare al recupero è di 2000 tons/anno.

Art. 2

Il progetto citato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3

Ai sensi del comma 6, dell'art. 91, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il presente giudizio di compatibilità ambientale sostituisce ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 4

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 luglio 2002.
  PARLAVECCHIO 

(2002.29.1755)
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DECRETO 19 luglio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acicatena.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio prot. n. 2999/UT del 19 novembre 2001, pervenuto a questo Assessorato in data 20 novembre 2001 ed assunto al prot. n. 66627 del 20 novembre 2001, con il quale il comune di Acicatena ha trasmesso, unitamente all'istanza di approvazione della variante al piano regolatore generale formulata ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, la documentazione riguardante il progetto per la costruzione di un parcheggio pubblico con verde attrezzato da realizzare tra la via S. Maria del Sangue e via Petralia;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 15729 del 20 maggio 2002, con cui il comune di Acicatena ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota di questo Assessorato prot. 27565 del 14 maggio 2002;
Vista la delibera n. 3 del 12 gennaio 2001, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale il consiglio comunale di Acicatena ha localizzato, in variante al vigente strumento urbanistico, l'area per la realizzazione di un parcheggio pubblico con verde attrezzato fra la via S. Maria del Sangue e via Petralia;
Vista la delibera n. 65 del 5 ottobre 2001, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Acicatena ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, il progetto dei lavori di costruzione di un parcheggio pubblico con verde attrezzato da realizzare tra la via Santa Maria del Sangue e via Petralia;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi alla variante in argomento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 167/62;
Vista la certificazione, prot. 20387 del 27 giugno 2002, a firma del segretario generale in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni nei termini di legge;
Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con nota prot. n. 09110 del 30 maggio 2001;
Visto il parere favorevole della Azienda sanitaria locale n. 3 di Acireale reso, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 19/72 e dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85, con nota prot. 1000 del 2 aprile 2001;
Vista la nota prot. 19 del 31 gennaio 2002, con cui il servizio 4, unitamente agli atti ed elaborati costituen ti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio re gionale dell'urbanistica la proposta n. 2 del 29 gennaio 2002, formulata ai sensi dell. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Descrizione
Il progetto in questione riguarda la realizzazione di un parcheggio pubblico con annesso verde attrezzato che interessa un'area estesa circa 1410 mq.
Complessivamente costituita in atto da due parti: una circa 435 mq. ricadente in zona B1 del piano regolatore generale vigente, ove esiste un manufatto edilizio in pietra diroccato di circa 35 mq., mentre la restante parte di circa 975 risulta già destinata a parcheggio dallo strumento urbanistico vigente.
Il progetto prevede anche l'allargamento di 1,00 metri della via Petralia, lungo l'area di intervento portando l'attuale sezione stradale a mt. 7,60.
Le opere che vengono principalmente previste sono, oltre il parcheggio per più di 20 posti auto:
-  una stradella carrabile interna;
-  un boschetto di alberi di alto fusto nella parte ad est;
-  alberatura e scarpate verdi lungo la via Petralia;
-  campo di bocce;
-  un chiosco con annessi servizi igienici (che sono previsti al posto del fabbricato esistente, da ricostruire mantenendone le dimensioni attuali);
-  un piazzale interno di circa 175 mq. delimitato dalla scalinata da realizzare lungo la via Petralia e dal marciapiede su via S. Maria del Sangue;
-  installazione di una fontana monumentale prospettante l'incrocio tra la via Petralia e la via S. Maria del Sangue;
-  impianto di illuminazione esterna ed interna dell'area.
Risulta, infine, che l'area non interessata da nessun tipo di coltura ma che la medesima trovasi in stato di abbandono.
Considerazioni
Alla luce di quanto sopra descritto e considerato che:
-  l'iter amministrativo appare regolare ai sensi di legge;
-  avverso la variante in esame non risulta essere stata presentata nessuna osservazione e/o opposizione;
-  la variante di che trattasi è compatibile con l'assetto urbanistico del comune di Acicatena;
Si esprime il parere che il progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico, con annesso verde attrezzato, fra la via S. Maria del Sangue e la via Petralia, approvato con delibera consiliare n. 65 del 5 ottobre 2001, che costituisce adozione di variante al piano regolatore generale vigente, sia meritevole di approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5°, della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.";
Visto il voto n. 595 del 4 aprile 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta del servizio 4 sopracitata, ha ritenuto meritevole di approvazione il progetto dei lavori di costruzione parcheggio pubblico e verde attrezzato tra la via Santa Maria del Sangue e via Petralia;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del C.R.U. che fa proprio quanto reso dal servizio 4 del dipartimento regionale urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 595 del 4 aprile 2002, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Acicatena conseguente al progetto per la costruzione di un parcheggio pubblico con verde attrezzato da realizzare tra la via Santa Maria del Sangue e via Petralia, adottata con delibera consiliare n. 65 del 3 ottobre 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 2 del 29 gennaio 2002 del servizio 4;
2)  voto CRU n. 595 del 4 aprile 2002;
3)  delibera di consiglio comunale n. 65 del 3 ottobre 2001;
4)  delibera consiliare n. 3 del 12 gennaio 2001;
5)  stralcio planimetrico del piano regolatore generale;
6)  tav.  n.    1  -  relazione tecnica;
7)  tav.  n.    3  -  pianta stato attuale;
8)  tav.  n.    4  -  pianta progetto;
9)  tav.  n.    5  -  prospetto su via Petralia;
10)  tav.  n.    6  -  sezioni  -  prospetto Fontana Art. - fabbricato;
11)  tav.  n.  12  -  schema distribuzione alberi e verde;
12)  tav.  n.  16  -  relazione di perizia estimativa terreno;
13)  tav.  n.    1  -  relazione geologico - tecnica;

Art. 3

Il comune di Acicatena dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Acicatena resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 luglio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.31.1899)
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DECRETO 19 luglio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acicatena.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio prot. n. 2998/UT del 19 novembre 2001, pervenuto a questo Assessorato in data 20 novembre 2001 ed assunto al prot. n. 66629 del 20 novembre 2001, con il quale il comune di Acicatena ha trasmesso, unitamente all'istanza di approvazione della variante al piano regolatore generale formulata ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78 così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, la documentazione riguardante il progetto per l'ampliamento di via Don Alfonso;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 15728 del 20 maggio 2002, con cui il comune di Acicatena ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota di questo Assessorato prot. n. 27559 del 14 maggio 2002;
Vista la delibera n. 2 del 12 gennaio 2001, con la quale il consiglio comunale di Acicatena ha localizzato, in variante al vigente strumento urbanistico, l'area per l'ampliamento di via Don Alfonso;
Vista la delibera n. 63 del 3 ottobre 2001, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, legge regionale n. 44/91, secondo quanto attestato in calce alla stessa dal segretario comunale, con la quale il consiglio comunale di Acicatena ha adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, la variante al vigente strumento urbanistico generale conseguente ai lavori di cui al progetto esecutivo per l'ampliamento di via Don Alfonso;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi alla variante in argomento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 167/62;
Vista la certificazione, prot. n. 20429 del 27 giugno 2002, a firma del segretario generale in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni ed opposizioni nei termini di legge;
Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con nota prot. n. 5211 del 5 aprile 2001;
Visto il parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale n. 3 di Acireale reso, ai sensi dell'art. 22, legge regionale n. 19/72 e dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85, con nota prot. n. 4601 del 28 dicembre 2000;
Vista la nota prot. n. 20 del 31 gennaio 2002, con cui il servizio 4, unitamente agli atti ed elaborati costituente il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 3 del 29 gennaio 2002 formulata ai sensi dell. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Descrizione
L'ampliamento riguarda il tratto finale della via Don Alfonso che si collega con via Badia, come riportato nello stralcio di piano regolatore generale allegato al progetto.
Tale ampliamento consiste nell'allargamento della carreggiata stradale nel punto più stretto, di metri 2,50, per un tratto di metri 15 realizzando una sezione stradale media di metri 5,50 per un migliore deflusso veicolare tra le vie suddette.
E' prevista inoltre la sistemazione a verde attrezzato dell'area limitrofa al suddetto tratto stradale, di superficie di circa 100 mq., che in atto trovasi in stato di abbandono e degrado.
La variante di che trattasi ricade in zona B3 al piano regolatore generale vigente.
Considerazioni
Alla luce di quanto sopra esposto e considerato che:
-  l'iter amministrativo appare regolare ai sensi di legge;
-  non risulta presentata nessuna osservazione ed opposizione alla variante di che trattasi;
-  la variante in esame appare compatibile con l'assetto urbanistico del comune di Acicatena;
Si esprime il parere che il progetto per l'ampliamento della via Don Alfonso e la sistemazione a verde attrezzato dell'area limitrofa, approvato con delibera consiliare n. 63 del 3 ottobre 2001, che costituisce adozione di variante al piano regolatore generale vigente, sia meritevole di approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5°, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35";
Visto il voto n. 596 del 4 aprile 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta del servizio 4 sopracitata, ha ritenuto meritevole di approvazione il progetto di ampliamento della via Don Alfonso in variante al P.R.G;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica che fa proprio quanto reso dal servizio 4 del dipartimento regionale urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 596 del 4 aprile 2002, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Acicatena conseguente al progetto per l'ampliamento della via Don Alfonso, adottata con delibera consiliare n. 63 del 3 ottobre 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta n. 3 del 29 gennaio 2002 del servizio 4;
 2)  voto C.R.U. n. 596 del 4 aprile 2002;
 3)  delibera consiliare n. 2 del 12 gennaio 2001;
 4)  delibera di C.C. n. 63 del 3 ottobre 2001;
 5)  stralcio planimetrico del piano regolatore generale;
 6)  tav.  n.    1  -  relazione tecnica;
 7)  tav.  n.    2  -  rilievo fotografico - stato di fatto;
 8)  tav.  n.    3  -  planimetrie generali;
 9)  tav.  n.    4  -  planimetria dell'area - stato di fatto e di progetto;
10)  tav.  n.    5  -  planimetrie quotate;
11)  tav.  n.    6  -  planimetria - prospetti sezioni;
12)  tav.  n.    7  -  viste prospettiche;
13)  tav.  n.    9  -  planimetria con indicazione dei materiali utilizzati;
14)  tav.  n.  10  -  planimetria impianti;
15)  tav.  n.  11  -  particolari costruttivi;
16)  tav.  n.  14  -  espropriazioni.

Art. 3

Il comune di Acicatena dovrà acquisire, prima del l'ini zio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Acicatena resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 luglio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.31.1896)
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DECRETO 19 luglio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione del commissariato sezionale coordinatore "Brancaccio" nel comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 124/D.R.U. del 13 marzo 2002, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Palermo;
Vista la nota prot. n. CAT.D2/2001 del 16 settembre 2001, con la quale la questura di Palermo, ufficio di Gabinetto ha richiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione del commissariato sezionale coordinatore "Brancaccio", in variante allo strumento urbanistico del comune di Palermo;
Vista la nota prot. n. 54537 del 27 settembre 2001, con la quale questo Assessorato ha richiesto, rispettivamente, al Ministero degli interni ed al comune di Palermo le integrazioni utili a consentire l'esame di competenza;
Vista la successiva corrispondenza con cui è stata trasmessa la documentazione richiesta ed, in particolare, la nota prot. n. 3881/15 dell'8 ottobre 2001 del comune di Palermo, settore urbanistica, con la quale si rileva che l'area prescelta ricade in "zona a rischio idrico molto elevato" secondo il piano per l'assetto idrogeologico adottato con D.A.R.T.A. n. 294/41 del 4 luglio 2000;
Vista la deliberazione consiliare n. 476 dell'8 ottobre 2001, con la quale il consiglio comunale di Palermo ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, il proprio avviso favorevole a condizioni in merito al progetto per la realizzazione del commissariato sezionale coordinatore "Brancaccio" in variante agli strumenti urbanistici;
Visto il parere favorevole, prot. n. 7420 del 4 aprile 2002, rilasciato con prescrizioni dall'ufficio del Genio civile di Palermo, sezione "D" geologi, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 281 del 26 giugno 2002 del servizio III del Dipartimento regionale urbanistica, reso, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con le note su indicate, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Il progetto di cui in oggetto, prevede un manufatto a ferro di cavallo, con prospetto sulla via P. Padre Puglisi, angolo via Bazzano, in un'area destinata dal piano regolatore generale ad edilizia scolastica e quindi oggetto di variante in sede di approvazione del progetto.
L'edificio si compone di tre blocchi assemblati e collegati tra loro ciascuno con un proprio corpo scala ed al centro del manufatto è posizionato, staccato dal resto dell'edificio, il corpo di guardia: ha un'estensione di mq. 6.300, individuabile al nuovo catasto terreni. Al foglio di mappa n. 77, particelle 1066, 109, 2947, 2814, 123, 3473, 173; la superficie coperta è di mq. 1.610 e la superficie parcheggi, scivoli e verde è di mq. 4.690;
Il progetto prevede oltre un'area di forma quadrata anche un'area di forma rettangolare, tangente alla prima che si inserisce all'interno dell'attrezzatura scolastica, creando due lotti distinti e separati con la conseguente interruzione della contiguità dell'area e delle strutture stesse.
Il comune di Palermo con delibera di C.C. n. 476 dell'8 novembre 2001 si esprime favorevolmente a condizione che l'area oggetto dell'intervento venga ridotta lungo la linea di confine con l'asilo nido, in modo da garantire la contiguità ed il libero accesso fra le adiacenti aree destinate ad attrezzature scolastiche e che venga effettuata la verifica tecnica prevista dal D.A.R.T.A. n. 294/41 del 4 luglio 2000 di approvazione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico per gli interventi di cui al punto 2.h) dell'art. 2, come per altro detto nell'attestazione da parte dell'ufficio tecnico comunale sui vincoli presenti nell'area.
Considerazioni
La variante proposta appare condivisibile sotto il profilo urbanistico; per quanto concerne le condizioni poste dal comune di Palermo in sede di delibera, si condivide la proposta di eliminazione dell'area trapezoidale adibita a parcheggio a confine con lnido garantendo così la contiguità tra le due aree destinate ad attrezzature scolastiche, in quanto tale soppressione non incide sulla dotazione dei parcheggi previsti, mentre la seconda condizione appare superata dal rilascio del nulla osta ai sensi dell'ex art. 13 della legge regionale n. 64/74 da parte dell'ufficio del Genio civile.
Questo gruppo di lavoro del servizio III della D.R.U., per quanto visto, premesso, rilevato e considerato è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 281 del 26 giugno 2002, reso dal servizio III del dipartimento regionale urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 281 del 26 giugno 2002 espresso dal servizio III del dipartimento regionale urbanistica nonché alle prescrizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Palermo in premessa citato, è autorizzato il progetto per la realizzazione del commissariato sezionale coordinatore "Brancaccio", in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Palermo.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere servizio III/D.R.U. n. 281 del 26 giugno 2002;
2)  delibera consiliare n. 476 dell'8 novembre 2001;
3)  tav.    1  -  relazione tecnica; 
4)  tav.    2  -  individuazione territoriale; 
5)  tav.    3  -  documentazione fotografica; 
6)  tav.    4  -  contesto urbano, scala 1:1.000; 
7)  tav.    5Q  -  planimetria generale quotata, scala 1:200; 
8)  tav.    6  -  pianta piano cantinato, scala 1:100; 
9)  tav.    6Q  -  pianta piano cantinato quotata; 
10)  tav.    7  -  pianta piano terra, scala 1:100; 
11)  tav.    7Q  -  pianta piano terra quotata; 
12)  tav.    8  -  pianta piano primo, scala 1:100; 
13)  tav.    8Q  -  pianta piano primo quotata; 
14)  tav.    9  -  pianta piano secondo, scala 1:100; 
15)  tav.    9Q  -  pianta secondo quotata; 
16)  tav.  10  -  pianta piano terzo, scala 1:100; 
17)  tav.  10Q  -  pianta piano terzo quotata; 
18)  tav.  11  -  pianta piano copertura, scala 1:100; 
19)  tav.  11Q  -  pianta piano copertura quotata; 
20)  tav.  12  -  prospetti; 
21)  tav.  13  -  sezioni; 
22)  tav.  14  -  dimensionamento della struttura schema funzionale, scala 1:200; 

23)  relazione geologica tecnica;
24)  stralci degli strumenti urbanistici in variante.

Art. 3

Il Ministero degli interni, questura di Palermo, dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

Il Ministero degli interni, questura di Palermo ed il comune di Palermo sono onerati di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 luglio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.31.1897)
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DECRETO 19 luglio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Solarino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il foglio prot. n. 4470 del 17 aprile 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 25455 del 6 maggio 2002, con il quale il comune di Solarino ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla variante al P.R.G. consistente nel cambio di destinazione di un'area da zona FU/6 - CP4/3 - CP4/4 e FS/7 a zona F1 (scuola di ogni ordine e grado e servizi socio-assistenziali);
Vista la deliberazione consiliare n. 2 del 17 gennaio 2002, con la quale è stata adottata la variante al vigente strumento urbanistico al fine di destinare a zona "F1" (scuola di ogni ordine e grado e servizi socio-assistenziali) un'area prevista a zona FU/6 - CP4/3 - CP4/4 e FS/7 e relativa viabilità di servizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la certificazione del segretario comunale, datata 17 aprile 2002, in ordine alla regolarità della procedura di pubblicazione nonché attestante che avverso la variante in argomento non risultano presentate osservazioni o opposizioni;
Visto il parere reso con nota prot. n. 20858/00 del l'1 dicembre 2000 dall'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, in merito alla variante in argomento;
Visto il parere n. 31 del 5 luglio 2002, che di seguito si riporta in stralcio, reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95:
...Omissis...
Rilevato che:
-  il comune di Solarino è dotato di un piano regolatore generale, adottato con delibera commissariale n. 1 del 7 novembre 1995, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini, dall'11 gennaio 1998;
-  la variante in esame consiste nel cambio di destinazione d'uso di un'area, attualmente destinata parte a zona FU76 (scuola dell'obbligo), parte a zona CP4/3 e CP4/4 (edilizia residenziale) e parte a zona FS/7 (spazio pubblico attrezzato), ed a viabilità a zona F1 (scuola di ogni ordine e grado e servizi socio-assistenziali);
Considerato che:
-  l'area interessata dalla variante di che trattasi è di proprietà dell'istituto "Cenacolo Domenicano" che opera nel campo scolastico e socio-assistenziale;
-  su detta area insistono alcuni fabbricati, l'asilo, l'edificio centrale del Cenacolo Domenicano e la costruenda palazzina convitto nei quali l'istituto svolge già la propria attività;
-  le attuali previsioni dello strumento urbanistico generale comporterebbero la separazione fisica delle aree di pertinenza dei diversi edifici, con conseguenti disagi per lo svolgimento delle attività dell'istituto;
-  la variante proposta prevede di riaccorpare i lotti di proprietà dell'istituto, assegnando a detta area un'unica classificazione urbanistica "F1" (scuola di ogni ordine e grado e servizi socio-assistenziali) regolata dall'art. 28 delle vigenti norme di attuazione;
-  la variante in argomento non incide significati vamente sull'assetto urbano del contesto urbano su cui in siste.
Per quanto sopra, questa unità operativa è del parere che la variante al piano regolatore generale, adottata con delibera consiliare n. 2 del 17 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativa al cambio destinazione d'uso dell'area destinata a FU/6 - CP4/3 - CP4/4e FS/7 ed a viabilità a zona F1 - (scuola di ogni ordine e grado e servizi socio-assistenziali), sia meritevole di approvazione;
Ritenuto di potere condividere il sopracitato parere n. 31 del 5 luglio 2002 reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, è approvata, in conformità al sopracitato parere n. 31 del 5 luglio 2002 reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato, la variante al piano regolatore generale, adottata con delibera consiliare n. 2 del 17 gennaio 2002, relativa al cambio destinazione d'uso da zona FU/6 - CP4/3 - CP4/4 e FS/7 e viabilità a zona F1 - (scuola di ogni ordine e grado e servizi socio-assistenziali).

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 31 del 5 luglio 2002, reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato;
2)  delibera consiliare n. 2 del 17 gennaio 2002;
3)  relazione tecnica descrittiva;
4)  tav. 2 - planimetria area con edifici esistenti; estratto piano regolatore generale con zonizzazione; aereofotogrammetria dell'area.

Art. 3

Il comune di Solarino resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 luglio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.31.1882)
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DECRETO 19 luglio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione dei lavori della variante Trapani-Mazara del Vallo - S.S. 115 - sud-occidentale sicula.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Premesso che:
-  con foglio prot. 3029 del 20 marzo 2000 l'Anas - Compartimento della viabilità per la Sicilia, ha trasmesso per l'autorizzazione di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto della "S.S. 115 - sud occidentale sicula - lavori di costruzione della variante Trapani-Mazara del Vallo" interessante i comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Trapani e Petrosino;
-  a seguito delle proposte di modifica delle previsioni progettuali avanzate dai comuni di Marsala e Mazara del Vallo, i cui territori risultano maggiormente interessati dal tracciato della variante di che trattasi, l'Anas ha rielaborato il progetto in argomento sostituendo la previsione della piattaforma stradale da tipo III (carreggiata doppia) a tipo IV (carreggiata singola);
Visto il foglio prot. n. 1714 del 23 febbraio 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 11166 dell'1 marzo 2001, con il quale l'Anas - Compartimento della viabilità per la Sicilia ha ritrasmesso per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto preliminare dei lavori di costruzione della variante Trapani - Mazara del Vallo con caratteristiche geometriche di strada di tipo IV delle norme del CNR rielaborato, lasciando invariati l'asse stradale, lo studio di impatto ambientale e la relazione geomorfologica nonché i relativi pareri espressi dall'ufficio del Genio civile e dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali competenti;
Vista la nota assessoriale prot. n. 20742 del 10 aprile 2001, con la quale è stato chiesto ai comuni di Trapani, Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo, interessati territorialmente dalla variante di che trattasi, di esprimere sul progetto, mediante deliberazione consiliare, il proprio parere, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la deliberazione n. 121 del 16 ottobre 2000, trasmessa con il foglio n. 7787 del 21 febbraio 2002, con la quale il consiglio comunale di Mazara del Vallo ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere di che trattasi;
Vista la delibera n. 59 del 6 settembre 2001 del commissario straordinario insediato presso il comune di Trapani, pervenuta con il foglio n. 8851 dell'11 settembre 2001, con la quale è stato espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere di che trattasi;
Vista la deliberazione n. 15 del 26 marzo 2002, pervenuta con fax del 15 aprile 2002 e con foglio prot. 2896 del 19 marzo 2002, con la quale il consiglio comunale di Petrosino ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la deliberazione consiliare n. 29 del 29 marzo 2002, trasmessa dal comune di Marsala con foglio prot. n. 3669 del 30 aprile 2002, con la quale è stato espresso, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, parere favorevole in ordine ai lavori di cui alla richiesta del l'Anas;
Vista la nota prot. n. 4451 del 23 agosto 2000 della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani, con la quale si rilascia il parere di massima, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il nulla osta prot. n. 9089 dell'1 giugno 2000, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, sul progetto di massima originale;
Visto il parere n. 177 del 25 giugno 2002 reso dal servizio III, unità operativa 3.2 del dipartimento regionale urbanistica, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Visto il progetto in argomento dal quale si rileva che: l'itinerario ha inizio sulla A29/dir con svincolo Birgi e si collega alla strada statale n. 115 sud occidentale sicula Km. 48+000, nei pressi dell'abitato di Mazara del Vallo, con uno sviluppo di ml. 34.943.
- Il primo tratto, dalla sez. 1 alla sez. 60, della lunghezza di ml. 9.252, ha inizio allo svincolo di Birgi e si collega attraverso lo svincolo di Granatello alla strada comunale di tipo IV per l'aeroporto di Birgi, già da tempo in esercizio, esso è caratterizzato da un andamento altimetrico che non si discosta molto dal piano di campagna, ad eccezione dell'attraversamento del torrente Misilliscemi e del fiume Chinisia che danno luogo a due viadotti della lunghezza complessiva di ml. 1.300, altri due viadotti della lunghezza complessiva di ml. 700, sono previsti in corrispondenza di due depressioni vallive.
- Il secondo tratto dalla sez. 60 alla sez. 118, della lunghezza complessiva di ml. 10.062, comprende gli svincoli di Granatello, Marsala nord e Marsala sud; quest'ultimo tratto è caratterizzato dalla strada comunale di tipo IV, aperta da anni al transito veicolare tra il suddetto svincolo di Granatello e la S.S. n. 188, nei pressi del nuovo ospedale di Marsala, in tale tratto la parte del tracciato esistente compresa fra la sez. 100 e la sez. 111 tra i due svincoli di Marsala nord e Marsala sud viene modificata altimetricamente nella livelletta immettendosi alla sez. 102 circa in galleria per una lunghezza di ml. 1.750, onde superare la zona del complesso ospedaliero di Marsala.
- Il terzo tratto dalla sez. 118 alla sez. 169, della lunghezza complessiva di ml. 7.779, comprende gli svincoli di Terrenove e Petrosino, che consentono il collegamento con la viabilità esistente, costituita a valle dalla S.S. n. 115 e da strade di interesse provinciali e comunali, in tale tratto non si riscontrano opere di rilievo per l'andamento altimetrico monotono del piano di campagna.
- Il quarto ed ultimo tratto compreso tra la sez. 169 e la sez. 220, della lunghezza complessiva di m. 7+850, si collega nei pressi dell'abitato di Mazara del Vallo al Km. 48+000 della S.S. n. 115 Sud occidentale sicula.
Il progetto in argomento prevede la realizzazione delle opere d'arte principali e di sicurezza stradale:
- n. 7 viadotti della lunghezza complessiva di m. 2.400;
-  m. 1.750 di sviluppo complessivo di gallerie;
-  n. 3 sotto passi;
-  n. 22 cavalcavia;
-  n. 5 svincoli a piani sfalsati;
-  m. 72.000 di barriere metalliche di sicurezza sia per bordo ponte tipo H3 che per bordo esterno sede stradale H2;
-  segnaletica verticale ed orizzontale secondo la normativa vigente;
-  impianti d'illuminazione degli svincoli e gallerie;
Considerato che:
-  l'asse del tracciato stradale del presente progetto coincide con quello già presentato precedentemente a questo Assessorato in data 20 marzo 2000 prot. n. 3029, la cui istruttoria è stata sospesa in quanto l'Anas, per aderire ai rilievi mossi dai comuni di Marsala e Mazara del Vallo, ha modificato il tipo stradale da adottare, da tipo (carreggiata doppia) a tipo IV (carreggiata singola), modificando la geometria della piattaforma stradale, adottando quelle previste dalle norme del Consiglio nazionale delle ricerche per le strade extra-urbane secondarie del tipo IV e cioè larghezza complessiva della sede stradale m. 10,50, costituita da una carreggiata a due corsie di marcia della larghezza di m. 3,75 ciascuna e due banchine laterali bitumate della larghezza di m. 1,50 circa;
sulla scorta degli elaborati progettuali ed a seguito del sopralluogo effettuato, questa unità operativa evidenzia che il tracciato schematicamente si può dividere in quattro tratti:
1) svincolo diramazione Trapani Birgi - svincolo Granatello.
Il primo tratto partendo dal previsto svincolo sulla A29 diramazione aeroporto Trapani- Birgi, si raccorderà alla strada già in esercizio, che attualmente collega Marsala con lo stesso aeroporto di Birgi all'altezza dell'innesto con la vecchia S.S. 115 (svincolo Granatello);
2) svincolo Granatello - ospedale Marsala.
Il secondo tratto di fatto risulta in gran parte essere costituito dall'attuale viabilità che collega Marsala (zona Ospedale) con l'aeroporto di Trapani Birgi. Detta strada è stata realizzata dal comune di Marsala e di sezione pari a quella prevista con il progetto in trattazione (sez. tipo IV), per detto tratto sono previsti alcuni adeguamenti e messa a norma, e una galleria che, ricalcando quasi per intero il tracciato viario esistente, sarà realizzata per baipassare l'accesso al costruendo ospedale di Marsala ed uscire ad una quota altimetrica più bassa rispetto all'esistente e più prossima all'attuale piano di campagna;
3) zona delle cave.
Il terzo tratto, zona delle cave, è un tratto alquanto impegnativo che attraversa una zona di cave attive o in disuso, ed un territorio definito dal Genio civile nel parere rilasciato, caratterizzato dalla presenza di numerosissime cave apparentemente a cielo aperto i cui scarti di lavorazione potrebbero nascondere degli ingrottamenti i cui spessori di volta risulterebbe essere piuttosto esiguo e come tale oggetto di uno studio particolarmente approfondito. E che lo stesso interessa una zona definita marginalmente una zona di interesse comunitario (S.I.C.), lo stesso terminerà in una rotonda a raso che costituisce lo svincolo di Petrosino;
4)  tratto svincolo Terrenove Petrosino S.S. 115 Mazara del Vallo.
Il quarto tratto raccorderà lo svincolo di Petrosino all'innesto sulla S.S. n. 115 che conduce alla A29 Palermo-Mazara del Vallo all'altezza della periferia di Mazara.
Da quanto rilevato in sede di sopralluogo non si può far meno di osservare che in merito al primo tratto (svincolo Birgi - svincolo Granatello) la realizzazione del tracciato viario, oggetto dei maggiori interventi infrastrutturali, previsti dall'intero progetto (ad esclusione della galleria di Marsala), viadotti innesto autostradale e innesto stradale, non è di fatto supporto da alcuno studio che ne giustifichi la realizzazione, ciò in quanto ci si trova in presenza di una viabilità pressoché parallela, con le caratteristiche stradali (sez. tipo IV) di quella in progetto e già in esercizio che attualmente collega l'aeroporto di Birgi con Marsala, intersecando la S.S. 115 all'altezza dello svincolo Granatello.
Detto tratto è pertanto da disattendere in quanto garantirebbe soltanto una relativa riduzione dei tempi di percorrenza, accorciando il tracciato di circa Km 4,00 ma provocando, di contro, un notevole impatto su un territorio in gran parte utilizzato per colture specializzate, vigneti e uliveti, tutelate dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78.
Di diverso avviso si è invece per il restante tracciato che si ritiene urbanisticamente assentibile compreso la realizzazione dell'attraversamento in galleria, finalizzato al superamento dell'ospedale di Marsala e del salto di quota che potrebbe provocare la realizzazione di opere d'arte di notevole impatto.
Detto tratto, che in parte ricalca la viabilità esistente ed in parte di nuova realizzazione, passando a monte della S.S. 115, consentirà di fatto il superamento di una serie continua e consolidata di agglomerati urbani, sorti nel corso degli anni ai bordi della S.S. 115 stessa. L'esistenza di detti agglomerati provoca il ridursi in maniera consistente della velocità di percorrenza di un asse viario di notevole importanza per l'economia del territorio, che oggi non ha più le caratteristiche viarie per le quali era stato realizzato. Conseguentemente la viabilità in progetto costituirà la chiusura di un anello di servizio all'intero comprensorio, collegando la diramazione Birgi con l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo.
Per quanto sopra premesso rilevato e considerato, questa unità operativa 3.2 è dell'avviso che il progetto in argomento, sotto il profilo strettamente urbanistico, sia meritevole di approvazione limitatamente al tracciato compreso tra lo svincolo Granatello e l'innesto con la S.S. 115 all'altezza dell'abitato di Mazara del Vallo (fine tratto in progetto), più precisamente quello compreso tra le sezioni n. 62 e la n. 220.
In sede di progettazione esecutiva dovrà comunque essere curato il collegamento tra gli svincoli Terrenove e Petrosino con la S.S. 115 esistente, oggi non previsti ma che si ritengono di notevole importanza infrastrutturale. Detta viabilità dovrà avere le caratteristiche tipologiche di pari grado (sez. tipo IV) di quella prevista con il progetto in trattazione.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 177 del 25 giugno 2002 espresso dal servizio III/unità operativa 3.2 del dipartimento regionale urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95, è autorizzato, in conformità ed alle prescrizioni contenute nel parere n. 177 del 25 giugno 2002 reso dal servizio III/unità operativa 3.2 del dipartimento regionale urbanistica, il progetto S.S. 115 - sud-occidentale sicula - lavori della variante Trapani-Mazara del Vallo con caratteristiche geometriche di strada del tipo IV delle norme CNR.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere servizio III/D.R.U./unità operativa 3.2 n. 177 del 25 maggio 2002;
2)  delibera consiliare n. 121 del 16 ottobre 2001;
3)  delibera commissario straordinario n. 59 del 6 settembre 2001;
4)  delibera consiliare n. 15 del 26 marzo 2002;
5)  delibera consiliare n. 29 del 29 marzo 2002;
6)  tav.    1  -  relazione tecnica;
7)  tav.    2  -  corografia scala 1:25.000;
8)  tav.    3  -  planimetria dallo svincolo Birgi allo svincolo Marsala, scala 1:10.000;
9)  tav.    4  -  planimetria dallo svincolo Marsala allo svincolo Mazara del Vallo scala 1:10.000;
10)  tav.    5  -  profilo longitudinale, scala 1:10.000/ 1:1000;
11)  tav.    6  -  sezioni stradali tipo IV C.N.R., scala 1:100;
12)  tav.    7  -  viadotto tipo: sezione longitudinale, scala 1:200/1:100;
13)  tav.  12  -  quaderno delle sezioni più significative, dalla sezione 7 alla sezione 148, scala 1:200;
14)  tav.  13  -  quaderno delle sezioni più significative, dalla sezione 153 alla sezione 215, scala 1:200;
15)  studio geomorfologico comprendente: relazione, car te geolitologiche, profili geolitologici, carte idrogeologiche, carte geomorfologiche.

Art. 3

L'Anas - compartimento della viabilità per la Sicilia, resta onerata, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

L'Anas, ente nazionale per le strade ed i comuni di Mazara del Vallo, Trapani, Marsala e Petrosino, interessati territorialmente alla realizzazione delle opere, sono onerati ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 luglio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.31.1898)
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DECRETO 24 luglio 2002.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Grammichele.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2002.31.1887)
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DECRETO 24 luglio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di San Cataldo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 81 del 27 marzo 1980, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Cataldo;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 1307 del 28 gennaio 2002, assunto al prot. di questo Assessorato al n. 6078 del 31 gennaio 2002, con il quale il comune di San Cataldo ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti relativi alla variante al P.R.G., adottata con delibera consiliare n. 100 dell'8 novembre 2001, riguardante l'area posta ai margini della via Babbaurra da utilizzare per la costruzione di un complesso parrocchiale;
Vista la delibera consiliare n. 100 dell'8 novembre 2001, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 18, 6° comma, della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di San Cataldo, in esito alla richiesta di modifica della previsione urbanistica avanzata dal rappresentante della diocesi di Caltanissetta, ha adottato la citata variante al P.R.G.;
Visti gli atti di pubblicazione, resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione dell'8 gennaio 2002, a firma del segretario generale, relativa alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante, nonché attestante che avverso la deliberazione n. 100 dell'8 novembre 2001 non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota n. 14589 dell'11 ottobre 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ha riconfermato il parere favorevole alla previsione urbanistica di che trattasi già espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, nell'ambito delle valutazioni sulla revisione del P.R.G. con nota n. 8/2000 del 14 agosto 2000;
Vista la nota prot. n. 135 del 2 maggio 2002, con la quale l'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione inerente la richiesta, la proposta di parere n. 34 del 2 maggio 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
La variante, pubblicata nelle forme di legge, non ha raccolto osservazioni ed opposizioni, giusta attestazio ne del segretario del comune di San Cataldo dell'8 gennaio 2002;
Risulta completo l'iter amministrativo della variante in esame;
Sulla variante risultano acquisiti i pareri di legge;
L'area risulta sottoposta al vincolo scaturente dal decreto dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione del 4 marzo 1996 "Vincolo paesaggistico della collina S.Elia ricadente nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo", come si evince dal certificato dell'ufficio tecnico comunale datato 8 gennaio 2002;
L'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ha espresso il proprio parere in data 11 ottobre 2001;
La variante in argomento risulta essere compatibile con l'assetto territoriale del comune di San Cataldo e non configge con l'ordinario sviluppo urbanistico dello stesso.
Tutto quanto sopra espresso e considerato, esprime parere favorevole all'approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di San Cataldo, riguardante l'area posta ai margini della via Babbaurra da utilizzare per la costruzione di un complesso parrocchiale, di cui alla delibera di consiglio comunale n. 100 del l'8 novembre 2001, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e delle relative norme di attuazione di cui in premessa.";
Visto il voto n. 647 del 20 giugno 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta n. 34 del 2 maggio 2002 formulata dall'unità operativa 3.1/D.R.U., ha espresso il parere di ritenere meritevole di approvazione la variante in argomento con la condizione "che venga effettuata una verifica di stabilità del pendio in condizioni naturali e con l'edificato di progetto.";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 647 del 20 giugno 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica, assunto condividendo la proposta n. 34 del 2 maggio 2002 dell'unità operativa 3.1/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere n. 647 del 20 giugno 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di San Cataldo, adottata con delibera consiliare n. 100 dell'8 novembre 2001, riguardante l'area posta ai margini della via Babbaurra da utilizzare per la costruzione di un complesso parrocchiale.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere dell'unità operativa 3.1. prot. n. 34 del 2 maggio 2002;
2)  voto C.R.U. n. 647 del 20 giugno 2002;
3)  delibera consiliare n. 100 dell'8 novembre 2001;
4)  relazione tecnica;
5)  norme tecniche di attuazione;
6)  relazione geomorfologica;
7)  elaborati planimetrici.

Art. 3

Il comune di San Cataldo resta onerato degli adempi menti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 luglio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.31.1886)
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DECRETO 24 luglio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Lucia del Mela.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 apri le 1995;
Visto il decreto n. 9/77 del 21 gennaio 1977, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di S. Lucia del Mela;
Premesso:
-  con foglio n. 151153/2152 del 21 dicembre 2001 il comune di S. Lucia del Mela ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione, la variante al piano regolatore generale, finalizzata alla modifica della destinazione urbanistica di alcune aree comprese in zona "A" (centro storico), adottata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91, con delibera consiliare n. 33 del 21 settembre 2001;
-  con nota di questo Dipartimento regionale urbanistica n. 16295 del 19 marzo 2002, nel fare rilevare l'improprio richiamo alle procedure di cui all'art. 3, comma 6° della legge regionale n. 15/91, la suddetta richiesta è stata restituita anche in dipendenza dell'incompletezza della documentazione trasmessa;
-  con foglio prot. n. 7036/1041 del 14 giugno 2002, in riscontro alla citata nota di questo Assessorato, il comune di S. Lucia del Mela ha trasmesso la delibera consiliare n. 13 del 13 giugno 2002, avente ad oggetto "integrazione documentazione richiesta dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente relativamente alla variante al piano regolatore generale approvata con delibera di consiglio comunale n. 33/01";
Vista la delibera consiliare n. 33 del 21 settembre 2001, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale il comune di Santa Lucia del Mela ha adottato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge regionale n. 15/91, in variante al piano regolatore generale vigente nonché al piano regolatore generale in itinere, la modifica a zona "area a servizi" di alcune aree destinate a zona "A" (centro storico);
Vista la delibera n. 13 del 13 giugno 2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il consiglio comunale, in dipendenza della documentazione integrativa acquisita a seguito dei rilievi formulati da questo Assessorato con la nota citata, ha riconfermato l'adozione della variante al piano regolatore generale di cui alla precedente delibera consiliare n. 33 del 21 marzo 2001;
Visti gli atti di pubblicazione, resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e relativi agli atti adottati con la delibera n. 33 del 21 marzo 2001;
Vista la certificazione del segretario comunale, datata 17 dicembre 2001, in ordine alla regolarità della procedura di pubblicazioni nonché attestante che avverso la deliberazione n. 33 del 21 settembre 2001 non risultano formulate opposizioni o reclami;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Messina rilasciato con nota prot. n. 11751 del 21 maggio 2002, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere rilasciato a condizione dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali con nota n. 2107 c.c. del 5 giugno 2002;
Visto il parere n. 35 del 2 luglio 2002, reso sulla scorta degli atti trasmessi dal comune di S. Lucia del Mela, dall'unità operativa 4.1/ME del Dipartimento regionale urbanistica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Ciò premesso e rilevato che:
Il comune di S. Lucia del Mela è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 9/77 del 21 gennaio 1977 ed in atto sta provvedendo alla rielaborazione parziale dello stesso a seguito della proposta di parere n. 13 del 27 giugno 2001 di questa unità operativa;
L'area oggetto della variante ricade in atto in zona omogenea "A" (centro storico) sia nel piano regolatore generale vigente che in quello in fase di rielaborazione parziale ed interessa immobili distinti in catasto dalle particelle 931 e 932 del foglio di mappa n. 26 e parzialmente quelli distinti dalle particelle 929 e 1561 dello stesso foglio di mappa;
Detti immobili da quanto riportato nella relazione tecnica sono alcuni parzialmente demoliti e/o rovinati (quelli ricadenti nelle particelle 929, 931 e 1561) ed altri in precarie condizioni di stabilità (l'immobile ricadente nella particella 932) sia per vetustà che a causa dell'azione delle acque meteoriche;
L'amministrazione comunale intende con la presente variante consolidare, recuperare e riqualificare l'area di che trattasi che allo stato è in condizione di grave rischio di crolli e, conseguentemente, a riqualificare l'area da un punto di vista tecnico-costruttivo non tralasciando la rivalorizzazione sotto l'aspetto architettonico;
A tal fine si prevede l'esecuzione di determinate opere di riqualificazione urbana con la realizzazione di:
-  un parcheggio pubblico, con accesso dalla via Federico D'Aragona;
-  una sistemazione a verde pubblico con illuminazione e opere di arredo;
-  sistemazione e completamento della scalinata di collegamento della via Federico D'Aragona con la via Federico di Svevia;
Considerato che:
Sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto:
Sono state osservate le prescrizioni di legge e fornite mirate delucidazioni relative alla pubblicazione (prot. n. 1412 del 15 febbraio 2002) e al deposito della variante, ai sensi dell'attuale legislazione;
Si ritiene di poter condividere, in linea generale, le motivazioni che hanno indotto il comune ad adottare la variante proposta finalizzata al recupero e alla riqualificazione urbana di una zona "fortemente degradata" del centro storico mediante la realizzazione di servizi (verde pubblico e parcheggio), in quanto le stesse motivazioni sono mirate al soddisfacimento di pubblico interesse;
L'ufficio del Genio civile di Messina, con nota prot. n. 11751/2002, ha reso parere favorevole sulla variante di che trattasi;
La Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina ha reso sul progetto di variante parere favorevole a condizione che in fase di progettazione sia di massima che esecutiva, non si preveda una mera e banale demolizione del costruito, bensì si progetti uno spazio urbano che riqualifichi architettonicamente il tessuto circostante;
Per tutto quanto sopra detto questa unità operativa 4.1/ME è del parere che la variante al piano regolatore generale, approvata con delibera di C.C. n. 33 del 21 settembre 2001, relativa all'esecuzione dei lavori urgenti di bonifica e consolidamento di un tratto dell'abitato sito lungo la via Federico D'Aragona, sia meritevole di approvazione alle condizioni dettate con parere prot. n. 2107/2002 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina.";
Ritenuto di poter condividere il parere reso dall'unità operativa 4.1/ME/D.R.U. di questo Assessorato, prot. n. 35 del 2 luglio 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso dall'unità operativa 4.1/ME/D.R.U. ed alle condizioni dettate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di S. Lucia del Mela, adottata con delibera consiliare n. 33 del 21 settembre 2001 e riconfermata con delibera consiliare n. 13 del 13 giugno 2002, relativa alla modifica a zona "area a servizi" di alcune aree ricadenti in zona "A" (centro storico).

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere dell'unità operativa n. 35 del 2 luglio 2002;
2)  delibera consiliare n. 33 del 21 settembre 2001 integrata degli elaborati relativi alla variante urbanistica;
3)  delibera consiliare n. 13 del 13 giugno 2002.

Art. 3

Il comune di S. Lucia del Mela resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 luglio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.31.1885)
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DECRETO 24 luglio 2002.
Approvazione del programma costruttivo ricadente nel comparto C1/1 di via Conigliario del comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale n. 1444/68;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visto il parere n. 22 del 27 maggio 2002, con cui l'unità operativa 4.2 che tratta affari urbanistici delle province di Ragusa e di Siracusa ha espresso parere favorevole sui programmi costruttivi, approvati dall'amministrazione comunale di Siracusa con deliberazioni consiliari nn. 50, 51 e 52 del 19 marzo 2002, ad eccezione degli interventi dell'impresa SICS ex Saccuzzo, cooperativa Montanari Franco, cooperative Habitat e 307 e cooperativa Calore Casa 90 - rif. D.G.M. n. 424/2001 - da rielaborare in conformità alle considerazioni dello stesso parere, e degli interventi delle cooperative Terzocchio e Ognina e cooperative Eden, Ibiza, Calipso 2000, Arda, Calore Casa 90 - rif. D.G.M. n. 416/2001 - per le quali era stato richiesto il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, in quanto interessanti aree sottoposte a vincolo di cui alla legge n. 1497/39;
Visto il foglio prot. n. 15484 del 9 luglio 2002, con il quale il comune di Siracusa ha trasmesso il foglio prot. n. 5423 del 9 luglio 2002, con il quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa ha espresso, a condizione, parere favorevole agli interventi di edilizia economica e popolare, delle cooperative Eden, Ibiza, Calipso 2000, Arda e Calore Casa ricadenti nel comparto C1/1 di via Conigliaro;
Visto il rapporto prot. n. 184 del 19 luglio 2002 dell'unità operativa 4.2;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge re gionale n. 22/96, in conformità parere n. 22 del 27 maggio 2002, reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U., è approvato il programma costruttivo relativo al comparto C1/1 di via Conigliaro, riguardante gli interventi costruttivi delle cooperative Eden, Ibiza, Calipso 2000, Arda e Calore Casa, approvato con delibera consiliare n. 50 del 19 marzo 2002.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
Programma costruttivo cooperative Eden, Ibiza, Calipso 2000, Arda e Calore Casa di cui alla D.G.M. n. 416/2001:
1)  relazione e norme tecniche di attuazione;
2)  tav.  1  -  stralcio piano regolatore generale e progetto urbanistico dell'intervento in scale varie;
3)  tav.  2  -  planimetria catastale aree da espropriare e piano particellare di esproprio in scala 1:2.000;
4)  tav.  3  -  opere di urbanizzazione primaria, rete fogne acque nere, bianche e idrica in scala 1:2.000;
5)  tav.  4  -  opere di urbanizzazione primaria, pubblica illuminazione, rete Enel, Telecom, Metano in scala 1:2.000;
6)  previsione di massima per le spese di attuazione e piano particellare di esproprio;
7)  relazione geologica-tecnica;
8)  parere ex art. 13 legge n. 64/74, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Siracusa il 4 settembre 1996, prot. n. 18360/96;
9)  parere prot. n. 5423 del 9 luglio 2002 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Si racusa.

Art.  3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81, le aree interessate dal programma costruttivo approvato, qualora non già espropriate, dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Sira cusa, per l'esecuzione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione integrale, con esclu sione degli allegati.
Palermo, 24 luglio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.31.1884)
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DECRETO 24 luglio 2002.
Autorizzazione per la realizzazione dell'istituto ricovero minori nel comune di Sperlinga.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 6172 del 19 dicembre 2001, con il quale il sindaco del comune di Sperlinga ha richiesto a questo Assessorato l'autorizzazione, ai sensi del comma 2° dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81, per la realizzazione del progetto dell'istituto ricovero minori, adottata con deliberazione consiliare n. 37 dell'1 agosto 2001;
Visto il successivo foglio 707 del 19 febbraio 2002, con il quale il comune di Sperlinga, in esito alla richiesta di questo Assessorato prot. n. 7072 del 6 febbraio 2002, ha provveduto a trasmettere la documentazione utile all'esame;
Vista la delibera consiliare n. 37 dell'1 agosto 2001, con la quale è stata localizzata, in conformità con le previsioni dello strumento urbanistico generale in itinere, l'area per la realizzazione dell'istituto ricovero minori;
Visto il parere favorevole reso, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 dall'ufficio del Genio civile di Enna con nota prot. n. 4657/5899 del 23 luglio 2001, in merito alle previsioni dello strumento urbanistico generale;
Vista la proposta prot. n. 65 dell'8 marzo 2002, dell'unità operativa 3.2 del dipartimento urbanistica, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che parzialmente di seguito si riporta:
"...Omissis...
Premesso che:
Il comune di Sperlinga è sprovvisto di strumenti urbanistici, e che ha in itinere l'adozione del piano regolatore generale;
L'intervento consiste nella localizzazione di un'area per la costruzione di un istituto di ricovero per minori, localizzata all'interno della perimetrazione dell'area assoggettata a P.E. del P.R.G. con destinazione C1, ricadente nel foglio di mappa 12, particelle 645, 647, 648, 649, 786 e 829 per una superficie disponibile di mq. 3.293 circa;
Dagli elaborati progettuali trasmessi, risulta che il corpo di fabbrica da realizzare con struttura in c.a., si compone di n. 4 elevazioni fuori terra compreso il piano seminterrato aventi i seguenti dati tecnici urbanistici:
-  superficie del lotto disponibile mq. 3.293,00;
-  superficie coperta mq. 505,69;
-  rapporto di copertura (b/a) 0,15;
-  altezza massima ml. 13,60;
-  volume da edificare mc. 4.384,071;
-  densità fondiaria (e/a) mc./mq. 1,33;
Che la destinazione dell'area è supportata dal parere del Genio civile di Enna rilasciato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 sullo studio del P.R.G., con prescrizioni;
Non esistono vincoli oltre a quello sismico di prima categoria e parzialmente è interessata dalla fascia di rispetto dell'area boschiva denominata "Milicchia" di cui alla legge regionale n. 16/96 dove non è consentita l'edificazione, e che l'edificio da realizzare comunque ricade fuori di detta fascia di rispetto boschiva;
Considerato che:
La realizzazione dell'istituto di ricovero per minori garantirà la sicurezza e lo sviluppo psico-affettivo e sociale per un loro futuro inserimento nella società, e pertanto saranno assicurate agli ospiti adeguate strutture per lo studio e per le attività sportive, ricreative e sanitarie;
La localizzazione dell'area è compatibile con l'assetto del territorio comunale, e che la stessa è tendente alla realizzazione di una pubblica struttura;
Per quanto sopra visto premesso e considerato, questa unità operativa 3.2 del D.R.U. è del parere che la proposta di localizzazione dell'area e la realizzazione delle opere di che trattasi possa essere condivisa con le condizioni di cui al parere del Genio civile e che all'interno dell'area localizzata, venga individuata e vincolata a parcheggio 1/10 della volumetria dell'edificio da realizzare.";
Rilevato che il C.R.U. non ha espresso, entro il termine previsto dall'art. 68, comma 9, della legge regio nale n. 10/99, il parere di competenza e pertanto lo stesso deve considerarsi reso in conformità alla sopracitata proposta prot. n. 65 dell'8 marzo 2002 dell'unità operativa 3.2/D.R.U.;
Ritenuto di poter condividere, per effetto della decorrenza del termine indicato dall'art. 68 della legge regionale n. 10/99, il parere prot. n. 65 dell'8 marzo 2002 del l'unità operativa 3.2/D.R.U., espresso ai sensi della stessa norma;
Rilevata la regolarità della procedura;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 1 della legge n. 65 dell'11 aprile 1981, in conformità al parere n. 65 dell'8 marzo 2002 reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato nonché alle prescrizioni, eventualmente interessanti l'area oggetto dell'intervento, contenute nella nota prot. n. 4657/5899 del 23 luglio 2001 dell'ufficio del Genio civile di Enna, è autorizzata nel comune di Sperlinga la realizzazione dell'istituto ricovero minori, di cui alla delibera consiliare n. 37 del l'1 agosto 2001.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere dell'unità operativa 3.2. n. 65 dell'8 marzo 2002;
 2)  delibera consiliare n. 37 dell'1 agosto 2001;
 3)  tav.  1  -  relazione tecnica;
 4)  tav.  2  -  stralcio del P.R.G. ed estratto di mappa del foglio 12, in scala 1:2.000;
 5)  tav.  3  -  planimetria quotata e sezione, scala 1:200;
 6)  tav.  4  -  planimetria sistemazione esterna, scala 1:200;
 7)  tav.  5  -  piante, scala 1:100;
 8)  tav.  6  -  prospetti, scala 1:100;
 9)  tav.  7  -  sezione, scala 1:100;
10)  elaborazione - note tecnico-urbanistiche;
11)  carta delle unità paesaggio "bosco" o ad esso assimilabili attorno all'area di espansione con delimitazione vincoli, scala 1:10.000;
12)  relazione geologica-tecnica;
13)  carta litotecnica, scala 1:2.000;
14)  zonizzazione in classi di suscettività, scala 1:2.000.

Art. 3

Il comune di Sperlinga dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Sperlinga dovrà curare tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 luglio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.31.1891)
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DECRETO 26 luglio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Messina.

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(2002.31.1934)
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DECRETO 29 luglio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Augusta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.LL. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 apri le 1999;
Visti gli artt. 36 e 37 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il foglio prot. n. 27005 del 24 settembre 2001, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 55046 dell'1 ottobre 2001, con cui il comune di Augusta ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale finalizzata alla realizzazione di un albergo a quattro stelle con annesso centro benessere ed azienda ortopedica - ditta Galatioto Innocenzo, pratica n. 124/2000;
Visti gli ulteriori fogli prot. n. 152 del 3 gennaio 2001 e n. 1740 del 24 giugno 2002, assunti al protocollo di questo Assessorato, rispettivamente, al n. 1087 del 9 gennaio 2002 e n. 39773 del 26 giugno 2002, con cui il comune di Augusta, in riscontro alla nota di questo Assessorato n. 65897 del 15 novembre 2001, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 28 del 31 maggio 2001, con la quale è stata adottata la variante al piano regolatore generale vigente riguardante la localizzazione dell'area per la realizzazione di un albergo a quattro stelle con annesso centro benessere ed azienda ortopedica - ditta Galatioto Innocenzo, pratica n. 124/2000;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 31 dicembre 2001, a firma del sindaco in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di opposizioni e reclami avverso la variante adottata;
Visto il parere favorevole dell'ufficiale sanitario del l'Uni tà sanitaria locale n. 8 di Siracusa, reso con nota prot. n. 237 del 9 novembre 2000;
Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con nota prot. n. 6091 del 12 marzo 2001;
Vista la nota prot. n. 168 dell'1 luglio 2002, con cui l'unità operativa 4.2 unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Con siglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 29 del l'1 luglio 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della leg ge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato
Il comune di Augusta è ad oggi dotato di piano regolatore generale (Marcon e Calandra) approvato con stralci con D.A. n. 172 del 1971 e con D.A. n. 171 del 1975 per le zone stralciate.
Da quanto risulta da parere istruttorio del 2 agosto 2001, reso dal tecnico comunale, l'area in questione ricade per circa il 70% in zona F (servizi) e per il restante 30% in zona E, agricola. Da quanto risulta dalla relazione dello stesso tecnico comunale, prot. n. 1643 del 12 giugno 2002, non sussistono, nello strumento urbanistico vigente, aree "...che risultino in atto idonee ad ospitare l'intervento di cui trattasi per come proposto".
Dalla relazione tecnica progettuale si evince che:
-  l'opera in progetto nasce dalla necessità di migliorare i servizi della preesistente struttura sanitaria "Villa Salus" di proprietà del proponente;
-  detto complesso ospedaliero è sorto nel 1961 e in atto si compone di n. 5 padiglioni;
-  è strutturato quale dipartimento orto-traumatologia e accoglie le seguenti specializzazioni: maxillo-facciale e plastica ricostruttiva, medicina iperbarica, riabilitazione, chirurgia cardiaca e vascolare, neurochirurgia, chirurgia generale, terapia intensiva e semintensiva.
ll progetto proposto interessa un'area di circa 19.365 mq. adiacente alla struttura ospedaliera sopra descritta. E' prevista la realizzazione di n. 3 corpi di fabbrica:
-  una struttura alberghiera costituita da piano interrato, seminterrato e n. 3 piani fuori terra;
-  un edificio destinato a centro benessere (soggiorno per convalescenti) costituito da n. 3 piani fuori terra;
-  un edificio destinato ad officina ortopedica costituito da una sola elevazione fuori terra.
La volumetria totale degli edifici in progetto risulta pari a mc. 18.161,17; si prevede una superficie destina ta a parcheggi per 2.781 mq. che risulta maggiore ad 1/10 della volumetria da realizzare; si prevede, altresì, una area destinata a verde attrezzato della superfice pari a mq. 1.142,45.
Risulta regolarmente seguito l'iter di cui al comma 4, art. 37 della legge regionale n. 10/2000;
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa 4.2 è del parere che il progetto per la realizzazione di un albergo a quattro stelle con annesso centro benessere ed azienda ortopedica, adottato dal comune di Augusta con la delibera consiliare n. 28 del 31 maggio 2001, sia meritevole di approvazione";
Visto il voto n. 664 del 18 luglio 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta dell'unità operativa 4.2 sopracitata, ha espresso parere favorevole al progetto in argomento, in variante allo strumento urbanistico vigente;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 664 del 18 luglio 2002 che fa proprio quanto reso dall'unità operativa 4.2 con la proposta n. 29 dell'1 luglio 2002;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge re gionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e nell'ambito delle procedure indicate dall'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 664 del 18 luglio 2002, nonché alle condizioni contenute nelle note degli organi sopracitati, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Augusta riguardante l'individuazione dell'area per la realizzazione di un albergo a quattro stelle con annesso centro benessere ed azienda ortopedica - ditta Galatioto Innocenzo, pratica n. 124/2000, adottata dal consiglio comunale con delibera n. 28 del 31 maggio 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 29 dell'1 luglio 2002, reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U.;
2)  voto n. 664 del 18 luglio 2002, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera consiliare n. 28 del 31 maggio 2001;
4)  stralcio piano regolatore generale vigente (Marcon), scala 1:5.000;
5)  stralcio piano regolatore generale adottato (Cacciaguerra), scala 1:5.000;
6)  tav.    1  -  stralcio piano regolatore generale e ipotesi progettuale;
7)  tav.    2  -  planimetria generale;
8)  tav.    3  -  piano terra albergo e centro benessere;
9)  tav.    4  -  piano primo albergo e centro benessere;
10)  tav.    5  -  piano secondo albergo e centro benessere;
11)  tav.    6  -  piano terzo albergo e centro benessere;
12)  tav.    7  -  piano copertura albergo e centro;
13)  tav.    8  -  piano interrato;
14)  tav.    9  -  prospetti albergo e centro benessere;
15)  tav.  10  -  sezioni albergo e centro benessere;
16)  tav.  11  -  planimetria rete fognaria;
17)  tav.  12  -  piscina;
18)  tav.  13  -  pianta prospetti e sezioni azienda ortopedica;
19)  tav.  14  -  planovolumetrico;
20)  tav.  15  -  computi volumetrici;
21)  tav.  A  -  relazione - tecnico illustrativa;
22)  studio geologico tecnico.

Art. 3

Il comune di Augusta resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.31.1933)
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DECRETO 29 luglio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare in territorio del comune di Capaci.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista l'istanza, datata 29 agosto 2001, con la quale la Siemens Informatica and Networks S.p.A., delegata dalla Wind Telecomunicazioni S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare di telefonia mobile nel comune di Capaci presso l'immobile sito in contrada Portella;
Vista la nota n. 3831 del 21 gennaio 2002, con la quale questo Assessorato ha chiesto al comune di Capaci di esprimere, a mezzo deliberazione consiliare, l'avviso previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 65/81 sul progetto della Wind;
Vista la delibera consiliare n. 16 del 25 marzo 2002, con la quale il comune di Capaci ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto;
Visto il parere favorevole con prescrizioni, reso, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Palermo, con nota n. 15553/17493 del 30 agosto 2001;
Visto il parere favorevole, espresso dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - ispettorato ripartimentale delle foreste con nota n. 27035 del 7 novembre 2001;
Visto il parere favorevole espresso dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sezione beni paesistici naturali ed urbanistici, con nota n. 7686/I del 26 gennaio 2001;
Visto il parere rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente, prot. n. 125/NCCE del 22 maggio 2001;
Visto il parere del servizio 3/DRU n. 285 del 3 luglio 2002, reso, sulla scorta degli atti trasmessi a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
L'impianto sarà installato all'interno di un'area avente le dimensioni in pianta di m. 8,30x6,30 e sarà delimitato da una recinzione in grigliato di tipo keller dotata di un cancello metallico d'accesso di tipo pedonale su di un lato.
L'accesso sarà garantito da una stradella in standardizzato che si dipartirà dalla "strada vicinale delle pecore". Le apparecchiature di trasmissione elettronica saranno ubicati all'interno di un locale dalle dimensioni in pianta di m. 2,55x1,35 ed un'altezza di m. 2,15, mentre le antenne saranno installate su un palo in acciaio avente un'altezza di m. 19,30; è dunque un volume tecnologico ma non richiede la presenza di personale per il suo funzionamento.
Il parere reso dal comune di Capaci con delibera di C.C. n. 16 del 25 marzo 2002 è favorevole al progetto, premesso che il comune stesso con delibera di C.C. n. 35 del 4 giugno 2001 ha approvato un regolamento relativo al controllo sulla emissione delle onde elettromagnetiche individuate le aree su cui è vietata l'installazione di antenne di telefonia mobile.
Considerazioni
Dato il carattere di servizio di interesse pubblico che il manufatto riveste, sia ai fini collettivi che territoriali, si può favorevolmente esprimere un giudizio, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni. Questo servizio 3° della D.R.U., per quanto visto, premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/85 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere del servizio 3/DRU n. 285 del 3 luglio 2002, nonché alle prescrizioni contenute nelle note degli organi in premessa citati, è autorizzato, in variante al P.R.G. vigente nel comune di Capaci, il progetto della Wind Telecomunicazioni S.p.A. riguardante la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare di telefonia mobile presso l'immobile sito in contrada Portella.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 285 del 3 luglio 2002 del servizio 3/DRU;
2)  progetto architettonico;
3)  progetto esecutivo;
4)  relazione geologica;
5)  stralcio dello strumento urbanistico.

Art. 3

La Wind Telecomunicazioni S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui in oggetto.

Art. 4

La Wind Telecomunicazioni S.p.A. ed il comune di Capaci sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.31.1926)
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DECRETO 29 luglio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare nel comune di Basicò.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali in materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza prot. 10637 del 5 novembre 2001, con la quale la Telecom Italia Mobile S.p.A. ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile nel comune di Basicò da localizzare nella particella 77 del foglio 6;
Vista la nota n. 8044 dell'8 febbraio 2002, con la quale questo Assessorato ha chiesto al comune di Basicò di esprimere, a mezzo deliberazione consiliare, l'avviso previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 65/81 sul progetto della Telecom Italia Mobile S.p.A.;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 11 del 6 marzo 2002, con la quale il comune di Basicò ha espresso parere favorevole sul progetto della Telecom Italia Mobile S.p.A.;
Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota prot. 4803 del 10 maggio 2002;
Visto il parere favorevole reso dalla Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, ai sensi degli artt. 220 e 228 del T.U.LL.SS. n. 1265/34 del D.M. n. 381 del 10 settembre 1998, con nota prot. 8209-01 del 7 agosto 2001;
Visto il parere dell'U.O. 4.1/D.R.U. n. 36 del 3 luglio 2002, reso, sulla scorta degli atti trasmessi a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Considerato che:
- sotto il profilo procedurale il consiglio comunale del comune di Basicò con atto n. 11 del 6 marzo 2002 ha reso il proprio avviso favorevole alla realizzazione delle opere;
- la compatibilità geomorfologica dell'area con la realizzazione dell'opera programmata è stata dal geologo relazionata e condivisa dall'ufficio del Genio civile di Messina - sez. II con nota prot. n. 4803 del 10 maggio 2002 che ha reso parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
- il progetto di che trattasi interessa aree ricadenti in zone territoriali omogenee "E" (verde agricolo) del vigente strumento urbanistico del comune di Basicò ed in particolare interessa la particella 77 del foglio 6 dello stesso comune;
- che l'area in argomento, come da certificazione rilasciata dal comune di Basicò prot. 2465 del 28 maggio 2002, è gravata da vincolo idrogeologico e sismico;
- l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina con nota prot. 8209-01 del 7 agosto 2001 ha reso parere favorevole ai sensi degli artt. 220 e 228 del TU.LL.SS. n. 1265/34 e del D.M. n. 381 del 10 settembre 1998;
- che l'opera in parola riveste interesse di pubblica utilità;
Per quanto sopra visto e considerato è del parere che il progetto trasmesso dalla TIM per la realizzazione di un impianto per telefonia cellulare nel comune di Basicò, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, possa ritenersi, per gli aspetti strettamente urbanistici, meritevole di autorizzazione con le prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Messina e salvo ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per ldelle opere di che trattasi.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità al parere espresso dall'U.O. 4.1/D.R.U. n. 36 del 3 luglio 2002, è autorizzato, in va riante al piano regolatore generale vigente nel comune di Basicò, il progetto della Telecom Italia Mobile S.p.A. inerente la realizzazione un impianto di telefonia cellulare.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 36 del 3 luglio 2002 dell'U.O. 4.1/D.RU.;
2)  progetto;
3)  relazione geologica.

Art. 3

La Telecom Italia Mobile S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui in oggetto.

Art. 4

La Telecom Italia Mobile S.p.A. ed il comune di Basicò sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.31.1927)
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DECRETO 29 luglio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base in territorio del comune di Castellana Sicula.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza prot. n. 9720, datata 2 ottobre 2001, con la quale la TIM - Telecom Italia Mobile, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, per intervento di telefonia cellulare in località Serre Rosse, nel comune di Castellana Sicula;
Vista la nota n. 63027 del 6 novembre 2001, con la quale questo Assessorato ha chiesto al comune di Castellana Sicula di esprimere, a mezzo di deliberazione consiliare, l'avviso previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 65/81 sul progetto della TIM - Telecom Italia Mobile;
Vista la delibera consiliare n. 7 del 18 gennaio 2002, con la quale il comune di Castellana Sicula ha espresso parere favorevole sul progetto della TIM - Telecom Italia Mobile;
Visto il parere favorevole n. 347/N.C.C.E. del 24 ottobre 2001, rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale n. 6, ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sanitarie, R.D. n. 1265/34 e art. 3, D.M. n. 381/98;
Visto il nulla osta n. 30927 del 21 dicembre 2001, rilasciato sul progetto dell'ispettorato ripartimentale foreste, gruppo III tutela;
Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo, con nota prot. n. 25854 del 18 dicembre 2001;
Visto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, prot. n. 1298/N del 12 febbraio 2002;
Visto il parere del servizio 3/D.R.U. n. 283 dell'1 luglio 2002, reso, sulla scorta degli atti trasmessi a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
La TIM ha previsto la realizzazione di una S.R.B. per ricetrasmissione GSM e/o TACS a copertura dei tratti di S.S. n. 120 in ingresso e in uscita del comune di Castellana Sicula nel comune stesso. L'area in cui è prevista la localizzazione del sito in oggetto ha forma rettangolare con dimensioni di m. 15,00x14,00, oltre la stradella di accesso, di lunghezza 45 m. e larghezza 3,00 m. oltre le banchine da realizzare a partire dalla stradella sferrata esistente.
Il parere rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sanitarie, R.D. n. 1265/34 e art. 3, D.M. n. 381/98, prot. n. 347/N.C.C.E. del 24 ottobre 2001, è favorevole con le seguenti prescrizioni:
1)  che siano rispettati i limiti di campo elettrico (6 volt/metro), di campo magnetico (0,016 ampere/metro) e di densità di potenza dell'onda piana (0,10 W/mq.) come da perizia allegata;
2)  che il sito dove insiste l'impianto venga reso inaccessibile;
3)  che l'antenna superi di 2 metri il colmo dei tetti esistenti nel raggio di 30 metri dal sito di installazione dell'impianto;
4)  che la ditta entro 10 giorni dall'avvenuta installazione provveda a comunicare la data di attivazione dell'impianto per la successiva verifica da parte del L.I.P. chimico C.R.R. di Palermo.
Il nulla osta in copia conforme del parere ex art. 13, legge n. 64/74, prot. n. 25854, sezione D.A., gruppo geologi del 18 dicembre 2001, è favorevole con la prescrizione che vengano eseguiti accertamenti geognostici in fase di redazione del progetto esecutivo, per il dimensionamento dei manufatti e per la posa in opera delle fondazioni.
Il nulla osta della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, prot. n. 1298/N del 12 febbraio 2002, è favorevole con la prescrizione che tutti i muri di contenimento e recinzione siano rivestiti in pietra naturale a faccia vista, posta in opera su filari paralleli e i pannel li delle recinzioni siano verniciati di colore verde scuro.
Considerazioni
Dato il carattere di servizio di interesse pubblico che il manufatto riveste sia ai fini collettivi che territoriali, si può favorevolmente esprimere un giudizio, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.
Questo servizio 3° della D.R.U., per quanto visto, premesso, rilevato e considerato è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 283 dell'1 luglio 2002, espresso dal servizio 3/D.R.U., nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nelle note degli organi in premessa citati, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Castellana Sicula, il progetto della TIM - Telecom Italia Mobile, riguardante la realizzazione di una S.R.B. per ricetrasmissione G.S.M. e/o Tacs a copertura dei tratti di S.S. n. 120 in ingresso e in uscita del comune di Castellana Sicula.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 283 dell'1 luglio 2002 del servizio 3/D.R.U.;
2)  progetto di massima;
3)  relazione geologica.

Art. 3

La TIM - Telecom Italia Mobile, resta onerata, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per le opere di cui in oggetto.

Art. 4

La TIM - Telecom Italia Mobile ed il comune di Castellana Sicula sono onerati ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.31.1918)
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DECRETO 29 luglio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base nel comune di Partinico.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza, datata 20 marzo 2001, con la quale la TIM ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successione modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di una S.R.B. nel comune di Partinico in contrada Giudeo;
Vista la nota n. 50336 del 10 settembre 2001, con la quale questo Assessorato ha chiesto al comune di Partinico di esprimere, a mezzo deliberazione consiliare, l'avviso previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 65/81 sul progetto della TIM;
Vista la delibera consiliare n. 7 del 2 gennaio 2002, trasmessa con il foglio n. 2325 del 21 marzo 1992, con la quale il comune di Partinico ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto;
Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Palermo con nota n. 3321 del 14 febbraio 2002;
Visto il parere del servizio 3/DRU n. 302 del 10 luglio 2002, reso sulla scorta degli atti trasmessi a questo Assessorato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Il progetto riguarda la realizzazione di una SRB per conto della TIM (Telecom Italia Mobile); l'intervento consiste nell'installazione di tre celle costituite rispettivamente da tre pannelli e opportunamente ancorate ad un palo in acciaio con sbracci da cinque metri circa.
All'interno del sito saranno alloggiate delle apparecchiature tecnologiche, composte da quinta contatori e pozzetti vari; saranno realizzati dei muretti in c.a. con relativa recinzione, lungo il perimetro del sito al fine di delimitare l'area occupata.
Considerazioni
La realizzazione della SRB aumenterà la disponibilità dei canali di conversazione per il servizio radio mobile, in un tratto comprendente l'autostrada A29 fino alla fascia costiera e riveste carattere di pubblico interesse.
Questo gruppo di lavoro del servizio III della D.R.U., per quanto visto, premesso, rilevato e considerato è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere del servizio 3°/DRU n. 302 del 10 luglio 2002, nonché alle condizioni contenute nelle note degli organi in premessa citati, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Partinico, il progetto della TIM riguardante la realizzazione di una S.R.B. in contrada Giudeo.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 302 del 10 luglio 2002 del servizio 3°/DRU;
2) progetto;
3) relazione geologica.

Art. 3

La TIM dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui in oggetto.

Art. 4

La TIM ed il comune di Partinico sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.31.1913)
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DECRETO 29 luglio 2002.
Approvazione del programma costruttivo ricadente nella contrada Santa Panagia del comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.I. n. 1444/1968;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visto il parere n. 22 del 27 maggio 2002, con cui l'U.Op. 4.2, che tratta affari urbanistici delle province di Ragusa e di Siracusa, ha espresso parere favorevole sui programmi costruttivi, approvati dall'amministrazione comunale di Siracusa con deliberazioni consiliari nn. 50, 51 e 52 del 19 marzo 2002, ad eccezione degli interventi dell'impresa SICS ex Saccuzzo, cooperativa Montanari Franco, cooperative habitat e 307 e cooperativa Calore Casa 90 - rif. D.G.M. n. 424/01 - da rielaborare in conformità alle considerazioni dello stesso parere e degli interventi delle cooperative Terzocchio e Ognina e coope rative Eden, Ibiza, Calipso 2000, Arda, Calore Casa 90 - rif. D.G.M. n. 416/01 - per le quali era stato richiesto il parere della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Siracusa in quanto interessanti aree sottoposte a vincolo di cui alla legge n. 1497/39;
Visto il foglio prot. n. 015777 dell'11 luglio 2202, con il quale il comune di Siracusa ha trasmesso il foglio prot. n. 5422 del 9 luglio 2002, con il quale la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Siracusa ha espresso, a condizione, parere favorevole agli interventi di EEP, delle cooperative Ognina e Terzocchio ricadenti nel piano n. 4 di contrada Santa Panagia;
Visto il rapporto prot. n. 193 del 23 luglio 2002 del l'U.O. 4.2;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art 25 della legge regionale n. 22/96, in conformità al parere n. 22 del 27 maggio 2002, reso dall'U.O. 4.2/D.R.U., è approvato il programma costruttivo ubicato in contrada Santa Panagia interessante gli interventi delle cooperative Ognina e Terzoc chio, approvato con delibera consiliare n. 50 del 19 marzo 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
Programma costruttivo cooperative Terzocchio e Ogni na di cui alla D.G.M. n. 414/01:
1.  Relazione e norme tecniche di attuazione;
2.  Tav. 1 - Inquadramento P.R.G.;
3.  Tav. 2 - Composizione urbanistica e aree intervento programma;
4.  Tav. 5 - Opere di urbanizzazione primaria, rete fogne acque nere, bianche e idrica in scala 1:2000;
5.  Tav. 4 - Opere di urbanizzazione;
6.  Previsione di massima per le spese di attuazione e piano particellare di esproprio;
7.  Parere ex art. 13, legge n. 64/74, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Siracusa il 2 maggio 1995, prot. n. 6567;
8.  Parere prot. n. 5422 del 9 luglio 2002 della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Siracusa.

Art. 3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81, le aree interessate dal programma costruttivo approvato, qualora non già espropriate, do vran no essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Siracusa, per l'esecuzione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 29 luglio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.31.1932)
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DECRETO 30 luglio 2002.
Approvazione del programma costruttivo approvato con delibera del consiglio comunale di Capo d'Orlando n. 42 dell'11 aprile 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Vista la legge regionale n. 22/96;
Visto il foglio n. 15712 del 25 giugno 2002, con cui il comune di Capo d'Orlando ha trasmesso a questo Assessorato gli atti e gli elaborati relativi al programma costruttivo, approvato con delibera del consiglio comunale n. 42 dell'11 aprile 2002, riferita alla cooperativa "Domus 88" e di cui al decreto n. 537/DRU del 27 dicembre 1999;
Visti gli atti ed elaborati relativi al programma costruttivo trasmesso;
Visto il parere dell'unità operativa 4.1/ME, prot. n. 39 del 22 luglio 2002, con cui si ritiene meritevole di approvazione il programma costruttivo approvato con delibera del consiglio comunale n. 42 dell'11 aprile 2002 e di cui al decreto n. 537/DRU del 27 dicembre 1999;
Ritenuto di convalidare il parere dell'unità operativa 4.1/ME, prot. n. 39 del 22 luglio 2002;

Decreta:


Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 ed in conformità al parere n. 39 del 22 luglio 2002, espresso dall'unità operativa 4.1/ME, il programma costruttivo approvato dal consiglio comunale con delibera n. 42 dell'11 aprile 2002 e di cui al decreto n. 537/DRU del 27 dicembre 1999, alle condizioni di cui al sopra citato parere.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti ed elaborati sotto elencati:
a)  relazione generale;
b)  elaborati grafici;
c)  piano particellare di esproprio;
d)  norme tecniche di attuazione;
e)  schema di convenzione;
f) relazione geologica;
g)  copia parere espresso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
h)  delibera di approvazione del consiglio comunale n. 42 dell'11 aprile 2002, alla quale viene allegata per farne parte integrante la delibera consiliare n. 78 del 28 giugno 1999, stante che saranno rispettate le medesime procedure;
i)  copia del parere espresso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
j)  delibera di approvazione del consiglio comunale n. 75 del 18 settembre 2001, alla quale viene allegata per farne parte integrante la delibera del commissario ad acta n. 3 del 2 aprile 1998, stante che saranno rispettate le medesime procedure.

Art. 3

Gli adempimenti relativi alle procedure di espropriazione dovranno essere espletati entro il termine di anni due dalla data del presente decreto, ed entro il medesimo termine dovranno, altresì, essere utilizzate le aree interessate dal programma costruttivo, secondo quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 86/81.

Art. 4

Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà trasmesso al comune di Capo d'Orlando il quale dovrà curarne il deposito a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 5

Il comune di Capo d'Orlando resta onerato a provvedere agli adempimenti conseguenti all'approvazione del programma costruttivo di cui all'art. 1 e dovrà procedere alla notifica del presente decreto a tutti i soggetti interessati a qualunque titolo dal programma costruttivo di che trattasi.

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli allegati, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione.
Palermo, 30 luglio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.31.1957)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Progetti integrati territoriali. Criteri di selezione aggiuntivi ex art. 5 avviso multiasse e multimisura per interventi attivabili attraverso regimi di aiuto.

L'art. 5 dell'avviso multiasse relativo agli interventi attivabili at traverso regimi di aiuto nell'ambito dei PIT approvati con D.P.R.S. n. 94 del 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, prevedeva la possibilità di individuare ulteriori criteri di selezione aggiuntivi proposti dai soggetti coordinatori dei PIT, valutati dai responsabili di mi sura e resi pubblici dagli stessi entro 15 giorni dalla data del predetto avviso.
A seguito della verifica di coerenza dei responsabili di misura e della valutazione effettuata dal nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del dipartimento della programmazione, sono stati individuati per ciascun PIT i criteri di cui alle allegate schede, che gli stessi responsabili di misura utilizzeranno per la valutazione degli interventi che saranno presentati a valere sui bandi di rispettiva competenza.
A fianco di ciascun criterio è riportato il livello di pertinenza attribuito dal predetto nucleo di valutazione, secondo quanto previsto dalla metodologia, condivisa dai responsabili di misura e dai soggetti coordinatori dei PIT, e già resa pubblica agli stessi.
Il dirigente generale del dipartimento regionale programmazione: PALOCCI
Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2002.39.2316)
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Proroga dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione alle selezioni dei bandi già pubblicati relativi all'allegato B.1 degli avvisi multiasse e multimisura.

Il termine di cui all'art. 4, comma 2, degli avvisi pubblici multiasse e multimisura per gli interventi attivabili attraverso regimi di aiuto e azioni pubbliche, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, relativo alla presentazione delle istanze di partecipazione alle selezioni dei bandi già pubblicati, di cui ai rispettivi allegati B1, è prorogato al 21 ottobre 2002.
(2002.39.2317)
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Modifica allo statuto dell'opera pia Divina Provvidenza di Mazara del Vallo.

Con decreto presidenziale n. 171/serv.2° S.G. del 12 luglio 2002, è stata approvata la modifica all'art. 7 dello statuto dell'opera pia Divina Provvidenza di Mazara del Vallo, come da schema allegato all'atto deliberativo n. 74 dell'11 dicembre 2000, approvato con decreto n. 319 del 5 marzo 2001.
(2002.30.1829)
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Determinazione del compenso spettante al direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

Con decreto presidenziale n. 176/serv.1°/U.O.1/SG del 24 luglio 2002, il compenso da attribuire al direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia è stato determinato in misura pari a quello spettante al direttore generale di Azienda Unità sanitaria locale ed ospedaliera di 2ª fascia.
(2002.31.1871)
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Rideterminazione del trattamento economico da corrispondere al direttore generale, al direttore amministrativo ed al direttore della formazione del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS).

Con decreto presidenziale n. 177/Serv.1°/U.O.1/SG del 24 luglio 2002, il trattamento economico da corrispondere al direttore generale, al direttore amministrativo ed al direttore della formazione del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), è stato rideterminato nella misura derivante dall'applicazione del D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 2 ottobre 2001 e con i criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 300 dell'1 dicembre 2000.
(2002.31.1869)
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Integrazione del comitato amministrativo per la gestione dei fondi a gestione separata per la concessione di agevolazioni creditizie alle piccole e medie imprese commerciali.
Con decreto presidenziale n. 178/serv.I/U.O.1/SG del 24 luglio 2002 il comitato amministrativo per la gestione dei fondi a gestione separata per la concessione di agevolazioni creditizie alle piccole e medie imprese commerciali, di cui alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 60, costituito per la durata di un quadriennio, giusto D.P. n. 149/serv.1°/U.O.1/SG del 20 giugno 2002, è stato integrato con il dott. Antonino Gaglio, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
(2002.31.1871)
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Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Messina.

Con decreto presidenziale n. 179/Serv.1°/U.O.1/SG del 24 luglio 2002, ai sensi dell'art. 6, 3° comma, punto 5, della legge n. 865/71, il sig. Rovito Giovanni è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Messina, in rappresentanza dell'ANIA, in sostituzione del sig. Condipodero Giuseppe.
Lo stesso cesserà dalla carica alla scadenza del C.d.A. dell'Istituto autonomo case popolari di Messina, ricostituito con il D.P. n. 427/Gr.VII/SG del 25 maggio 1999.
(2002.31.1872)
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Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Agrigento.

Con decreto presidenziale n. 180/serv.1°/U.O.1/SG del 24 luglio 2002, il sig. Bunone Paolo è stato nominato componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, in sostituzione del sig. Bonomo Maurizio.
Lo stesso cesserà dalla carica alla scadenza del consiglio della Camera di commercio di Agrigento, ricostituito con decreto n. 27/Gr.VII/SG del 20 febbraio 2001.
(2002.31.1873)
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Integrazione di componenti del Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa.
Con decreto presidenziale n. 184/serv. 1°/U.O.1/SG del 30 luglio 2002, il Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa, ricostituito con il decreto presidenziale n. 158/Gr.VII/SG del 28 giugno 2000, è stato integrato dall'ing. Giovanni Silvestrini, direttore generale e dal dott. Alberto Santel, dirigente della direzione per l'inquinamento ed i rischi industriali, quali membri effettivi, in sostituzione dei dimissionari dott. Massimo Martinelli e dott.ssa Monica Loddoni, e dagli esperti dott. Antonio Fardelli e dott. Paolo Ceci, quali membri supplenti.
Gli stessi cesseranno dalla carica alla data di scadenza del Comitato di coordinamento ricostituito con il decreto presidenziale n. 158/Gr.VII/SG del 28 giugno 2000.
(2002.31.1945)
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Nomina di rappresentanti del Ministero dell'ambiente nel Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Gela, Niscemi e Butera.

Con decreto presidenziale n. 185/serv. 1°/U.O.1/SG del 30 luglio 2002, in seno al Comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Gela, Niscemi e Butera, ricostituito con il decreto n. presidenziale 14/Gr.VII/SG del 30 gennaio 2001, in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono stati nominati l'ing. Giovanni Silvestrini, direttore generale ed il dott. Alberto Santel, dirigente della direzione per l'inquinamento ed i rischi industriali, quali membri effettivi, e gli esperti dott. Antonio Fardelli e dott. Paolo Ceci, quali membri supplenti.
Gli stessi cesseranno dalla carica alla data di scadenza del Comitato di coordinamento.
(2002.31.1945)
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Compenso da attribuire ai componenti dei consigli delle Camere di commercio.

Con decreto presidenziale n. 186/Serv.1°/U.O.1/SG del 30 luglio 2002, ai componenti dei consigli delle Camere di commercio, di cui all'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, è stato attribuito per la partecipazione ad ogni seduta un compenso pari al 75% del gettone di presenza spettante ai consiglieri delle relative province regionali.
(2002.31.1946)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finaziario 2002 - Assessorato regionale degli enti locali.

Con deliberazione n. 233 dell'11 luglio 2002, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2002, secondo la nota n. 1098 del 19 giugno 2002.
La ripartizione territoriale dei fondi iscritti ai capitoli 582402 e 582403 per rispettive E 2.447.171,16 e E 2.583.000,00, avviene su base provinciale in rapporto alla popolazione residente (ISTAT '98).
Appare, tuttavia, necessario assicurare una ragionevole flessibilità nell'assegnazione delle risorse ove queste non siano interamente impiegabili a vario titolo in ciascuna provincia, a beneficio di quelle province che presentino un maggiore numero di strutture e siano bisognevoli di completamento, ristrutturazione ed adeguamento per una piena ed immediata funzionalità dei servizi e/o dimostrino un elevato numero di soggetti assistibili.
Sarà, tuttavia, necessario nell'esame delle richieste presentate verificarela congruità dell'intervento regionale rispetto alle funzionalità delle strutture assistenziali, ai fini statutari, alle attività realmente erogate, all'utenza servita, con l'ulteriore accortezza di garantire per quanto possibile interventi in ogni provincia dell'isola.
(2002.30.1857)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2002 - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - dipartimento pesca.

Con deliberazione n. 234 dell'11 luglio 2002, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2002 riferita ai capitoli 746001 e 746801 di pertinenza del dipartimento della pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Il dipartimento regionale della pesca, con nota n. 189 dell'11 giugno 2002, ha relazionato in ordine ai capitoli sopramenzionati:
Cap. 746001  -  "Spese per l'acquisto di mobili, arredi, macchine ed attrezzature.
Il capitolo non è suscettibile di ripartizione territoriale in quanto destinato a finanziare l'acquisto di mobili, arredi, macchine ed attrezzature necessari per migliorare la dotazione del dipartimento".
Cap. 746801  -  "Contributi sul pagamento degli interessi relativi a finanziamenti concessi in favore di pescatori ed armatori singoli e associati.
Il capitolo non è suscettibile di ripartizione territoriale in quanto destinato a contribuire al pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi a pescatori ed armatori per la costruzione, l'ampliamento e, in generale, il miglioramento di natanti adibiti alla pesca, per l'acquisto di attrezzature in dotazione agli stessi natanti, nonché per acquisti in favore dei titolari di tonnare fisse".
(2002.30.1856)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità provvisoria di asservimento di immobili siti nei comuni di Assoro e Leonforte per lavori di costruzione della rete irrigua dipendente dal serbatoio Nicoletti.


Cliccare qui per visualizzare il comunicato

(2002.25.1550)
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P.O.R. Sicilia 2000/2006 - misura 4.06 (4.2.1) Pregresso - Avviso relativo all'approvazione degli elenchi delle iniziative delle Provincie regionali per investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnia.

Con i decreti nn. 1006, 1008, 1009, 1010 dell'8 agosto 2002 e 1029, 1030, 1031 del 22 agosto 2002 sono stati approvati gli elenchi delle iniziative delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Trapani relative alle istanze pregresse presentate ai sensi della precedente programmazione e conformi alle linee del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Tutti coloro che sono interessati possono prendere visione degli elenchi approvati presso le sedi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, presso la sede dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste o collegarsi al sito internet: www.regione.sicilia.it e sul sito www.euroinfosicilia.it.
(2002.39.2301)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione e di occupazione temporanea di immobili per la realizzazione del completamento del collegamento tra serbatoi a servizio della città di Palermo.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato

(2002.25.1548)
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Espropriazione definitiva e costituzione di servitù perpetua ed inamovibile, a favore del comune di Palermo, su immobili per la realizzazione del completamento del collegamento tra i serbatoi a servizio della città di Palermo.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato

(2002.25.1549)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento per lo svolgimento della II annualità del corso di operatore sociale per l'assistenza agli handicappati.
Con legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, art. 6, è stata autorizzata la spesa per lo svolgimento della seconda annualità dei corsi di operatore sociale per l'assistenza agli handicappati, previsti nel piano formativo speciale A.F. 1999-2000 di cui alle leggi regionali n. 16/86 e n. 18/99, art. 16.
Gli enti interessati, che hanno svolto la I annualità del corso succitato, sono invitati a presentare istanza di finanziamento corredata di progetto secondo quanto previsto dalla circolare n. 8/99 per il completamento del percorso biennale.
L'istanza dovrà essere presentata all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Servizio programmazione - U.O.B. n. 2, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2002.37.2176)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Modifica della composizione del comitato tecnico scientifico di cui al decreto 30 dicembre 1996, relativo al definitivo superamento degli ex ospedali psichiatrici.

Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 23 maggio 2002, n. 771, è stata rivisitata la composizione del comitato tecnico scientifico di cui al decreto 21134/96 e al decreto 26198/98 come di seguito: prof. Pierluigi Giordano, presidente - Università degli studi di Palermo; dr. Francesco La Rosa, psichiatra, dir. II liv., Azienda unità sanitaria locale n. 6, Palermo; dr. Enrico Scifo, psichiatra, dir. II liv., Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento; dr.ssa Anna Assumma, psicologa, Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania; dr. Antonio De Santis, pedagogista, Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani; arch. Giuseppe De Lisi, rappresentante associazione familiari; sig.ra Concetta Tumino, rappresentante associazione familiari; dr. Sergio Canfarotta, dirigente del serv. n. 9, Dipartimento regionale fondo sanitario; dr. Maurizio D'Arpa, dirigente del serv. n. 4, Dipartimento I.R.S.; sig.ra Elvira Territo, funzionario direttivo I.R.S., con funzioni di segretario.
Inoltre, con decreto n. 1070 dell'1 luglio 2002 è stato nominato il dr. Francesco Fazio, dirigente del servizio n. 7 in rappresentanza dell'Assessorato regionale degli enti locali.
(2002.30.1849)
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Revoca del decreto 15 gennaio 2002, relativo alla sospensione temporanea dell'attività di tipologia 4 della ditta Drago Sebastiano di Drago Giuseppe, con sede in Siracusa.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1279 del 12 luglio 2002, è stato revocato il proprio decreto n. 8 del 15 gennaio 2002, con il quale è stata temporaneamente sospesa l'attività di tipologia 4 dello stabilimento della ditta Drago Sebastiano di Drago Giuseppe, con sede in Siracusa nella via Stentinello, n. 10.
(2002.30.1821)
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Revoca del riconoscimento attribuito alla ditta Mercato ittico di Licata.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1280 del 12 luglio 2002, il riconoscimento attribuito dal Ministero della sanità con provvedimento prot. n. 600.7/24481/ AG50/3690 del 3 ottobre 1994 al mercato ittico all'ingrossso di Licata (AG) sito nella banchina Marinai d'Italia è revocato.
L'impianto, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 525, viene cancellato dall'apposito elenco previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.30.1824)
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Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1282 del 12 luglio 2002, il mercato ittico all'ingrosso del comune di Licata (AG), sito nella via Marianello, la cui gestione risulta affidata alla ditta Alicata società cooperativa a r.l., viene riconosciuto idoneo in via definitiva ed è stato iscritto nello speciale registro mantenendo lo stesso numero di identificazione 2169 precedentemente attribuito in via provvisoria dal Ministero della sanità con provvedimento n. 600.9/24481/AG50/2572 dell'11 dicembre 2000.
(2002.30.1825)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1283 del 12 luglio 2002, lo stabilimento di produzione di prodotti a base di carne nella tipologia di salumeria crudi, interi e macinati, non avente struttura e capacità di produzione industriale, della ditta Cusma Piccione Roberto, con sede legale nel comune di Piraino (ME) nella contrada San Costantino n. 88 e stabilimento sito nel comune di Gioiosa Marea (ME) nella contrada Malagotta n. 2/A, è stato riconosciuto idoneo all'esercizio della attività ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 9-3093/L.
(2002.30.1818)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1293 del 16 luglio 2002, lo stabilimento di produzione di carni macinate e di preparazioni di carni della ditta Società cooperativa allevatori ecologici contrada San Giovanni Lo Pirato a r.l., con sede legale nel comune di Scicli (RG) nella via Roma n. 30 e stabilimento nel comune di Modica (RG) nella contrada San Giovanni Lo Pirato s.n., viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 2616/P.
(2002.30.1819)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1294 del 16 luglio 2002, il laboratorio di sezionamento di carni rosse della ditta Società cooperativa allevatori ecologici contrada San Giovanni Lo Pirato a r.l., con sede legale nel comune di Scicli (RG) nella via Roma n. 30 e stabilimento nel comune di Modica (RG) nella contrada San Giovanni Lo Pirato s.n., viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 2616/S.
(2002.30.1820)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1295 del 16 luglio 2002 lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Italia 90 di Napoli Giuseppe & C. s.n.c., sito in Catania nella via Scuto n. 7, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di lavorazione e trasformazione di prodotti ittici di cui alla tipologia 2 e 3 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 23 e lo stabilimento viene iscritto con il numero di identificazione 2440 nello speciale registro previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.30.1822)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1396 del 24 luglio 2002, il deposito frigorifero di carni rosse della ditta Import Carni di Taormina Girolamo, con sede nella via A. De Gasperi n. 29 del comune di Santa Flavia (PA), viene riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento 2222/F e con tale numero di identificazione viene iscritto in via definitiva nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
(2002.31.1907)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1398 del 24 luglio 2002, il deposito frigorifero di carni rosse della ditta Sapienza Alfio, con sede legale e stabilimento nel comune di Zafferana Etnea (CT) nella via A. Diaz n. 324, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 2617/F.
(2002.31.1908)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettore regionale veterinario n. 1401 del 25 luglio 2002, l'impianto di sezionamento di carni fresche di volatili da cortile della ditta Brunetto Frigo s.r.l., sito nel comune di Campobello di Licata (AG) nella contrada Tintoria, viene riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento 0798/S e con tale numero di identificazione viene iscritto in via definitiva nello speciale registro previsto dall'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495.
(2002.31.1909)
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Revoca del riconoscimento attribuito alla ditta Eurosud s.r.l., con sede in Porto Empedocle.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1352 del 19 luglio 2002, il riconoscimento attribuito dal Ministero della sanità con provvedimento prot. n. 600.7/24481/AG50/2878 del 15 maggio 1997 allo stabilimento di tipologia 2 e 3 della ditta Eurosud s.r.l. con sede in Porto Empedocle nella via G. Ungaretti è revocato.
L'impianto, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 462, viene cancellato dall'apposito elenco previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.30.1837)
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Estensione del riconoscimento attribuito al deposito frigorifero di carni fresche della ditta Agricom s.r.l., con sede in Messina.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1353 del 19 luglio 2002, il riconoscimento di idoneità a suo tempo attribuito al deposito frigorifero di carni fresche della ditta Agricom s.r.l. con sede nel comune di Messina nella via E. Fermi n. 22-ZIR è esteso all'attività di sezionamento di carni rosse ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
Allo stabilimento viene assegnato il numero di riconoscimento 2363/S ed è iscritto nello speciale registro previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
(2002.30.1838)
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Autorizzazione per l'apertura di una farmacia succursale nel comune di Ragusa.

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 1371 del 23 luglio 2002, il dott. Vindigni Massimo, titolare della 2ª sede farmaceutica rurale del comune di Modica, è stato autorizzato all'apertura della farmacia succursale nella frazione di San Giacomo Bellocozzo del comune di Ragusa.
(2002.30.1851)
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Affidamento della direzione tecnica dei magazzini di distribuzione della società Riccobono S.p.A., con sede in Palermo.

Con decreto n. 1391 del 24 luglio 2002 del dirigente del servizio 10 del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, la direzione tecnica dei magazzini di distribuzione della Società Riccobono S.p.A., con sede legale, e magazzini in Palermo, è stata affidata al dott. Leineri Salvatore, il quale è tenuto a sovraintendere alle operazioni concernenti il movimento in entrata ed in uscita, la custodia e la conservazione di medicinali senza obbligo di orario.
(2002.30.1860)
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Affidamento della direzione tecnica dei magazzini della società Nuova Safarm S.p.A., siti in Bagheria.

Con decreto n. 1392 del 24 luglio 2002 del dirigente del servizio 10 del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, la direzione tecnica dei magazzini della Società Nuova Safarm S.p.A., siti in Bagheria S.S. 113, Km. 245,00, è stata affidata alla dott.ssa Marino Concetta Simona, fermo restando quanto disposto con il decreto n. 27051 del 10 novembre 1998.
(2002.30.1861)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Aggiornamento dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale con attestato, rilasciato ai sensi dei commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Cliccare qui per visualizzare l'elenco in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2002.30.1815)
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Provvedimenti concernenti reti fognanti.

Con decreto n. 577/7 del 6 novembre 2000, l'Assessore per il territorio ed l'ambiente della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, ha approvato una modifica al decreto n. 1490/87 del 15 dicembre 1987 di approvazione del P.A.R.F. del comune di Capaci.
(2002.31.1954)


Con decreto n. 588/VII del 7 agosto 2001, il dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, ha approvato con prescrizioni la variante al programma di attuazione della rete fognante del comune di San Pier Niceto (ME) adottata con delibera consiliare n. 56 del 17 novembre 1997.
(2002.31.1953)


Con decreto n. 510 del 19 luglio 2002, il dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, ha approvato con prescrizioni la variante al programma di attuazione della rete fognante del comune di Misilmeri (PA) adottata con delibera consiliare n. 47 del 22 luglio 1998.
(2002.31.1916)
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Finanziamento al comune di Antillo per la realizzazione di lavori.

In attuazione del P.O.R. 2000-2006, misura 1.07, con decreto n. 262 del 10 maggio 2002, del dirigente generale del dipartimen to regionale territorio e ambiente, registrato alla Corte dei conti registro n. 1, foglio 27, il 20 giugno 2002, è stato concesso in favore del comune di Antillo il finanziamento per la realizzazio ne dell'intervento: lavori di sistemazione idraulico-forestale del territorio a monte del centro urbano e delle frazioni Ferraro Cicala Canigliari.
Cod. 1999.It.16.1.PO.011/1.07/11.2.12/0024.
(2002.31.1928)
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Finanziamento al comune di Racalmuto per la realizzazione di lavori.

In attuazione del P.O.R. 2000-2006, misura 1.07, con decreto n. 267 del 14 maggio 2002, del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, registrato alla Corte dei conti registro n. 1, foglio 33, il 28 giugno 2002, è stato concesso in favore del comune di Racalmuto il finanziamento per la realizzazione dell'intervento: realizzazione dei canali di gronda a difesa dell'abitato.
Cod. 1999.It.16.1.PO.011/1.07/11.2.12/0005.
(2002.31.1921)
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Finanziamento al comune di Petralia Soprana per la realizzazione di lavori.

In attuazione del P.O.R. 2000-2006, misura 1.07, con decreto n. 268 del 14 maggio 2002, del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, registrato alla Corte dei conti registro n. 1, foglio 34, il 28 giugno 2002, è stato concesso in favore del comune di Petralia Soprana il finanziamento per la realizzazione dell'intervento: consolidamento delle frazioni Madonnuzza - Raffo - Pellizzara - Cipampini - Gulini - Fasanò.
Cod. 1999.It.16.1.PO.011/1.07/11.2.12/0031.
(2002.31.1930)
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Finanziamento al comune di Alcara Li Fusi per la realizzazione di lavori.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 290 del 16 maggio 2002, è stato concesso un finanziamento di E 1.659.029,49 a favore del comune di Alcara Li Fusi per i lavori di consolidamento della zona Littri - Cappuccini e zone adiacenti, di cui alla delibera n. 297 del 15 giugno 2001.
(2002.31.1906)
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Finanziamento al comune di Prizzi per la realizzazione di lavori.

In attuazione del P.O.R. 2000-2006, misura 1.07, con decreto n. 291 del 16 maggio 2002, del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, registrato alla Corte dei conti registro n. 1, foglio 28, il 20 giugno 2002, è stato concesso in favore del comune di Prizzi il finanziamento per la realizzazione dell'intervento: consolidamento zona a valle via De Gasperi e piazza IV Novembre.
Cod. 1999.It.16.1.PO.011/1.07/11.2.12/0033.
(2002.31.1931)
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Finanziamento al comune di Mineo per la realizzazione di lavori.

In attuazione del P.O.R. 2000-2006, misura 1.07, con decreto n. 304 del 21 maggio 2002, del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, registrato alla Corte dei conti registro n. 1, foglio 35, il 28 giugno 2002, è stato concesso in favore del comune di Mineo il finanziamento per la realizzazione dell'intervento: consolidamento del versante ed opera di sostegno della sede viaria e degli edifici a monte ed a valle del dissesto franoso in località San Ippolito.
Cod. 1999.It.16.1.PO.011/1.07/11.2.12/0009.
(2002.31.1922)
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Finanziamento al comune di San Teodoro per la realizzazione di lavori.

In attuazione del P.O.R. 2000-2006, misura 1.07, con decreto n. 305 del 21 maggio 2002, del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, registrato alla Corte dei conti registro n. 1, foglio 31, il 28 giugno 2002, è stato concesso in favore del comune di S. Teodoro il finanziamento per la realizzazione dell'intervento: consolidamento dei suoli a valle del centro abitato per dissesto franoso - terzo lotto di completamento.
Cod. 1999.It.16.1.PO.011/1.07/11.2.12/0019.
(2002.31.1925)
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Finanziamento al comune di Caltabellotta per la realizzazione di lavori.

In attuazione del P.O.R. 2000-2006, misura 1.07, con decreto n. 306 del 21 maggio 2002, del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, registrato alla Corte dei conti registro n. 1, foglio 32, il 28 giugno 2002, è stato concesso in favore del comune di Caltabellotta il finanziamento per la realizzazione dell'intervento: consolidamento del costone Cogala a salvaguardia del centro abitato.
Cod. 1999.It.16.1.PO.011/1.07/11.2.12/0001.
(2002.31.1919)
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Finanziamento al comune di Motta Camastra per la realizzazione di lavori.

In attuazione del P.O.R. 2000-2006, misura 1.07, con decreto n. 320 del 28 maggio 2002, del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, registrato alla Corte dei conti registro n. 1, foglio 39, il 4 luglio 2002, è stato concesso in favore del comune di Motta Camastra il finanziamento per la realizzazione dell'intervento: lavori di consolidamento del centro abitato. Interventi da eseguirsi in zona sud-est località Roccammare e nella zona a sud-est piazza Belvedere.
Cod. 1999.It.16.1.PO.011/1.07/11.2.12/0015.
(2002.31.1923)
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Finanziamento al comune di Naso per la realizzazione di lavori.

In attuazione del P.O.R. 2000-2006, misura 1.07, con decreto n. 322 del 28 maggio 2002, del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, registrato alla Corte dei conti registro n. 1, foglio 38, il 4 luglio 2002, è stato concesso in favore del comune di Naso il finanziamento per la realizzazione dell'intervento: consolidamento del centro abitato di Naso.
Cod. 1999.It.16.1.PO.011/1.07/11.2.12/0024.
(2002.31.1929)
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Finanziamento al comune di Castroreale per la realizzazione di lavori.

In attuazione del P.O.R. 2000-2006, misura 1.07, con decreto n. 350 del 6 giugno 2002, del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, registrato alla Corte dei conti registro n. 1, foglio 36, il 4 luglio 2002, è stato concesso in favore del comune di Castroreale il finanziamento per la realizzazione dell'intervento: lavori di completamento del consolidamento del centro abitato di Castroreale.
Cod. 1999.It.16.1.PO.011/1.07/11.2.12/0017.
(2002.31.1924)
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Finanziamento al comune di Cammarata per la realizzazione di lavori.

In attuazione del P.O.R. 2000-2006, misura 1.07, con decreto n. 352 del 7 giugno 2002, del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, registrato alla Corte dei conti registro n. 1, foglio 37, il 4 luglio 2002, è stato concesso in favore del comune di Cammarata il finanziamento per la realizzazione dell'intervento: lavori di sistemazione tratto terminale del corso Umberto I e relative opere di consolidamento a salvaguardia della zona abitata circostante - II stralcio di completamento.
Cod. 1999.It.16.1.PO.011/1.07/11.2.12/0003.
(2002.31.1920)
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Finanziamento al comune di Caronia per la realizzazione di lavori.

In attuazione del P.O.R. 2000-2006, misura 1.07, con decreto n. 385 del 14 giugno 2002, registrato alla Corte dei conti registro n. 1, foglio 43, il 22 luglio 2002, è stato concesso in favore del comune di Caronia il finanziamento per la realizzazione dell'intervento: lavori urgenti di consolidamento dei versanti nord-ovest e sud-ovest.
Cod. 1999.It.16.1.PO.011/1.07/11.2.12/0013.
(2002.31.1955)
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Finanziamento al comune di Villafranca Tirrena per la realizzazione di lavori.

Con decreto n. 386 del 14 giugno 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente, è stato concesso un finanziamento di E 113.558,49 a favore del comune di Villafranca Tirrena per i lavori di sistemazione dei terreni demaniali comunali e corsi d'acqua per la difesa idrogeologica di cui alla delibera n. 10 dell'8/9 gennaio 2001.
(2002.30.1816)
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Finanziamento al comune di Montalbano Elicona per la realizzazione di lavori.

In attuazione del P.O.R. 2000-2006, misura 1.07, con decreto n. 406 del 21 giugno 2002, registrato alla Corte dei conti registro n. 1, foglio 44, il 22 luglio 2002, è stato concesso in favore del comune di Montalbano Elicona il finanziamento per la realizzazione dell'intervento: lavori di consolidamento del centro abitato zona Portella e Livatera.
Cod. 1999.It.16.1.PO.011/1.07/11.2.12/0023.
(2002.31.1956)
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Finanziamento al comune di Canicattini Bagni per la realizzazione di lavori.

Con decreto n. 460 del 2 luglio 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, è stato concesso un finanziamento di E 158.552,26 a favore del comune di Canicattini Bagni per i lavori di realizzazione muro di sostegno della villa comunale e della via Garibaldi di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 1999.
(2002.31.1890)
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Giudizio di compatibilità ambientale per il progetto relativo ad una cava nel comune di Bronte.

Con decreto n.487 del 12 luglio 2002 il dirigente del servizio 7°, V.I.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, alla società E.S.E. s.r.l. con sede in Bronte, via Danimarca n.16, relativamente alla cava di lave basaltiche di contrada Triporello nel comune di Bronte (CT).
(2002.31.1905)
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Variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Realmonte.

Il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, con decreto n. 489/DRU del 16 luglio 2002, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, ha approvato la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Realmonte, già adottata con delibera consiliare n. 17 del 19 luglio 2001, relativa alla delimitazione delle aree adiacenti al lato ovest della via dell'Autonomia Siciliana.
(2002.31.1889)
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Modifica all'art. 4 del regolamento edilizio del comune di Campofelice di Fitalia.

Il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, con decreto n. 490/DRU del 16 luglio 2002, ha approvato la modifica all'art. 4 del regolamento edilizio vigente con annesso piano regolatore generale del comune di Campofelice di Fitalia, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, adottata con delibera consiliare n. 11 dell'11 aprile 2002.
(2002.31.1903)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 502 del 18 luglio 2002, è stato revocata alla ditta L.F. Later Siciliana S.p.A., con sede legale in Palermo, via Isidoro La Lumia n. 7, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, alle emissioni in atmosfera da un impianto di laterizi e produzione travi nello stabilimento sito nel comune di Sciacca (AG), contrada Muciare.
(2002.31.1900)


Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio ed ambiente dell'Assessorato del territorio ed dell'ambiente n. 503 del 18 luglio 2002, è stata concessa alla ditta STMicroelectronics s.r.l. - stradale Primosole 50 - Catania, sede legale via C. Olivetti n. 2 - Agrate Brianza (MI), l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 12 e 15/a del D.P.R. n. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di componenti elettronici che svolge nello stabilimento sito in Catania, stradale Primosole n. 50 reparti L1, L2, L3 ed Epitassia.
(2002.31.1892)


Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio ed ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 504 del 18 luglio 2002, è stata concessa alla ditta STMicroelectronics s.r.l. - stradale Primosole n. 50 - Catania, sede legale via C. Olivetti n. 2 - Agrate Brianza (MI), l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di componenti elettronici che svolge nello stabilimento sito in Catania - stradale Primosole n. 50, modulo M5 punto E-16.
(2002.31.1892)


Ccon decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio ed ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 505 del 18 luglio 2002, è stata concessa alla ditta STMicroelectronics s.r.l. - stradale Primosole n. 50 - Catania, sede legale via C. Olivetti n. 2 - Agrate Brianza (MI), l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15/a del D.P.R. n. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di componenti elettronici che svolge nello stabilimento sito in Catania - stradale Primosole n. 50, modulo M5 punti E7, E8, E9, E10, E11, E12.
(2002.31.1892)


Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio ed ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 507 del 18 luglio 2002, è stata concessa alla ditta Moka Termini s.r.l., sede legale in via Ugo La Malfa n. 194 - Palermo, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'aumento di potenzialità produttiva ex art. 15/a del D.P.R. n. 203/88, per l'attività di torrefazione svolta nello stabilimento sito in Palermo via Napoli n. 12.
(2002.31.1901)


Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 547 del 26 luglio 2002, è stato modificato l'art. 2 del decreto n. 392/17 del 11 agosto 1998 con il quale è stata concessa alla ditta Vinicola Falcone di Falcone Francesco s.a.s., con sede legale in Campobello di Mazara, l'autorizzazione per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti termici asserviti ad un concentratore di mosto d'uva.
(2002.31.1951)


Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 548 del 26 luglio 2002, è stata concessa alla ditta F.lli Manganaro e C. S.p.A. con sede legale e impianto produttivo a Catania, 16ª traversa zona industriale, lai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88 per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di cartotecnica.
(2002.31.1952)
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Giudizio di compatibilità ambientale al progetto di un elettrodotto aereo a 150 KV s.t., ricadente nel territorio dei comuni di Roccamena, Monreale e Corleone.

Il dirigente del servizio valutazione impatto ambientale, con decreto n. 508 del 18 luglio 2002, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di un elettrodotto aereo a 150 KV s.t., per collegare la cabina primaria Roccamena con la cabina primaria Corleone, con una lunghezza di 24.6 Km circa, che interessa il territorio dei comuni di Roccamena, Monreale e Corleone, con prescrizioni.
(2002.31.1904)
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Adeguamento del regolamento edilizio del comune di Nicosia in materia di programmazione commerciale.

Con decreto n. 521/D.R.U. del 22 luglio 2002 del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 5° c., della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, sono stati approvati gli atti relativi all'adeguamento del regolamento edilizio in materia di programmazione commerciale, adottati dal comune di Nicosia con delibera commissariale n. 9 del 14 dicembre 2001.
(2002.31.1893)
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Approvazione del progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del P.P.R. dell'agglomerato abusivo Cancalicchio - Serre nel comune di Pietraperzia.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 534/D.R.U. del 24 luglio 2002, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 5° c., della legge n. 1/78, come introdotto nell'ordinamento regionale dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, sono stati approvati in variante allo strumento urbanistico comunale gli atti relativi al progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del PPR dell'agglomerato abusivo Canalicchio-Serre.
(2002.31.1911)
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Approvazione di variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Rometta.

Con decreto n. 542 del 25 luglio 2002, il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica ha approvato in variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Rometta, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 35/78, il progetto per la realizzazione di un edificio da destinare ad uffici comunali decentrati, approvato con delibera consiliare n. 5 dell'8 gennaio 2002, esecutiva a far data 2 febbraio 2002, da far sorgere nel comune di Rometta in località Rometta Marea. L'area di pertinenza al progetto approvato, individuata catastalmente al foglio n. 2 alle particelle nn. 1124, 2980 e 2977 da zona territoriale omogenea "C4" del vigente R.E.C. con annesso piano di fabbricazione verrà classificata in z.t.o. "F" del tipo "F.1a" in linea alle indicazioni del piano regolatore generale adottato ed in salvaguardia. Il comune di Rometta sarà tenuto ad acquisire sul progetto, preventivamente all'esecuzione dell'opera, il parere del Comando dei vigili del fuoco.
(2002.31.1917)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 9 settembre 2002, n. 18.
Contributi per attività musicali nelle scuole.

Ai dirigenti dei C.S.A. della Sicilia
e, p.c.  All'ufficio scolastico regionale per la Sicilia 

La Regione siciliana promuove la ricerca, la conoscenza e la divulgazione della cultura musicale nel proprio territorio.
A tal fine, in applicazione dell'art. 5, lett. d, della legge regionale n. 44 del 10 dicembre 1985, incentiva l'organizzazione di particolari iniziative legate all'attività musicale, con interventi finanziari, sulla base delle istanze presentate annualmente a questo ufficio, dalle istituzioni scolastiche.
Possono accedere al contributo tutte le scuole statali di ogni ordine e grado presenti in Sicilia, ad eccezione dei conservatori di musica e degli istituti musicali ad essi equiparati, in quanto istituzionalmente preposti all'insegnamento ed alla diffusione della cultura musicale.
Al fine della concessione dei contributi, il dirigente scolastico deve inoltrare, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2002 (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante), direttamente all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Dipartimento pubblica istruzione - Servizio scuola materna ed istruzione di ogni ordine e grado statale - via Generale Magliocco, 46 - 90141 Palermo, apposita domanda di cui all'allegato schema esemplificativo.
Detta iniziativa deve essere preventivamente approvata dal consiglio di circolo o di istituto su proposta del collegio dei docenti.
Alla domanda va allegata, pena l'esclusione, la delibera del Consiglio di circolo o istituto unitamente ad un preventivo di spesa ed una dettagliata relazione, debitamente sottoscritta dal dirigente scolastico, illustrativa delle attività che si intendono promuovere.
Alle istituzioni che risulteranno beneficiarie del contributo saranno impartite istruzioni in ordine alla gestione dei fondi, contestualmente alla nota di assegnazione.
I dirigenti dei centri servizi amministrativi sono pregati di diramare la presente circolare a tutte le scuole di ogni ordine e grado statali della provincia di competenza.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale pubblica istruzione: LO FRANCO

Allegato
MODELLO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 5, LETT. D, DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1985, N. 44

All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
Dipartimento pubblica istruzione
Servizio scuola materna ed istruzione di ogni ordine e grado statale
Via Generale Magliocco, 46 - 90141 Palermo
Oggetto:  Richiesta contributi per attività musicali nelle scuole (art. 5, lett. d, legge regionale 10 dicembre1985, n. 44) a.f. 2002
Ai sensi dell'art. art. 5, lett. d, legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, il sottoscritto ........................................................ nella qualità di ........................................................ del/della (tipologia e denominazione scuola) ........................................................ ........................................................ chiede la concessione del contributo di euro ........................................................ per l'attuazione di iniziative volte alla diffusione della cultura musicale.  ........................................................
A tal fine allega la delibera del consiglio di circolo/istituto unitamente al preventivo di spesa e la relazione illustrativa delle attività che si intendono promuovere.
Il dirigente scolastico

   

(2002.37.2173)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 5 luglio 2002, n. 8.
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 80: adempimenti dei funzionari delegati.

Al Presidente della Regione
Agli Assessori regionali
Ai dirigenti generali dei dipartimenti regionaIi
All'ispettore generale dell'Azienda foreste demaniali
Ai dirigenti degli uffici speciali
Ai dirigenti delle Ragionerie centrali
Alla Corte dei conti - sezione di controllo
L'art. 80 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 2002, ha riformato in maniera sostanziale gli adempimenti dei funzionari delegati in tema di rendicontazione e definito nuove procedure di controllo dei rendiconti.
Con riferimento al comma 1 del citato art. 80, con il quale viene sostituito il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si coglie l'occasione per chiarire il significato della dizione "avvenuta utilizzazione dell'accreditamento" già contenuta nella precedente formulazione.
Si ritiene che detta espressione, oltre naturalmente al l'av venuto pagamento dell'intera somma disponibile sull'apertura di credito, può riferirsi anche alle seguenti ipotesi:
-  avvenuta emissione dell'ordinativo di pagamento che esaurisce le disponibilità dell'apertura di credito;
-  insufficienza delle somme accreditate a far fronte ad obbligazioni giuridiche da perfezionare, fermo restando che l'attività contrattuale dei funzionari delegati rimane subordinata all'esistenza della copertura finanziaria e/o delle autorizzazioni previste.
La richiesta di emissione di una nuova apertura di credito deve essere accompagnata da apposita dichiarazione di responsabilità del funzionario delegato con riferimento alle ipotesi sopra specificate.
Il comma 2 del citato art. 80 della legge regionale n. 2/2002 sostituisce i commi 8 e 9 dell'art. 13 della legge regionale n. 47/77 e introduce l'obbligo per i funzionari delegati di presentare, in luogo del rendiconto, una certificazione attestante l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore, unitamente alla dichiarazione che la documentazione relativa è in loro possesso.
La certificazione, presentata per singola apertura di credito o per più aperture di credito relative allo stesso capitolo di bilancio, va effettuata utilizzando il modulo allegato. Il modulo deve essere inviato, in duplice copia, soltanto all'Amministrazione che ha emesso l'apertura di credito, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
Qualora i funzionari delegati non dovessero trasmettere le certificazioni in parola o non dovessero fornire, sempre entro sessanta giorni, i chiarimenti o le integrazioni richiesti dalle Amministrazioni competenti, queste ultime dovranno applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 337 del regolamento di contabilità pubblica (comma 3), quando l'eventuale inadempienza non dipenda da causa di forza maggiore.
Le amministrazioni attive, al completamento delle verifiche di competenza, trasmetteranno alle Ragionerie centrali di riferimento la seconda copia delle certificazioni.
Le Ragionerie centrali, entro la data del 30 giugno di ogni anno, provvederanno alla registrazione informatica delle certificazioni, relative all'esercizio precedente, pervenute ed avranno cura di segnalare all'Amministrazione attiva la mancata presentazione delle certificazioni anche ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ai funzionari delegati inadempienti.
Resta fermo che, qualora l'Amministrazione competente non ottemperi all'obbligo dell'applicazione della sanzione pecuniaria, il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su segnalazione della Ragioneria centrale, vi provvede in via sostitutiva, ai sensi del comma 10 dell'art. 13 della legge regionale n. 47/77, dandone comunicazione alla Corte dei conti.
Il comma 3 del medesimo art. 80, nell'aggiungere l'ultimo comma al citato art. 13 della legge regionale n. 47/77, completa il nuovo sistema dei controlli, attribuendo all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze il potere di programmare, con decreto motivato, il controllo a campione da parte delle Ragionerie centrali su rendiconti concernenti determinati capitoli di bilancio o programmi di spesa, indicandone i criteri.
Si coglie l'occasione per chiarire che, nella modifica introdotta dall'art. 80, l'ultimo comma, dell'art. 13 della legge regionale n. 47/77 è numerato 10 anziché 11, come correttamente va considerato con riferimento alla progressione numerica già esistente.
La revisione a campione dei rendiconti si esplicherà attraverso il controllo contabile e di legalità.
In caso di mancata approvazione definitiva del rendiconto, si avvierà l'iter per il giudizio di responsabilità contro il funzionario delegato.
Eventuali necessari interventi ispettivi, conseguenti alla revisione delle aperture di credito, dovranno essere richiesti al dipartimento bilancio e tesoro - servizio vigilanza, che avrà facoltà di interessare anche l'Amministrazione di riferimento.
Dopo la conclusione della revisione, il rendiconto, con tutta la documentazione giustificativa, verrà restituito al funzionario delegato, mentre la Ragioneria centrale manterrà soltanto una copia del modello di rendicontazione in uso (in atto denominato mod. 44 s.c.), fatta eccezione per il caso in cui il rendiconto non venga approvato. In tale ultima ipotesi la Ragioneria tratterrà agli atti il rendiconto con tutta la documentazione giustificativa.
Nell'ipotesi di mancata presentazione alla Ragioneria centrale del rendiconto nei termini prescritti ovvero qualora non vengano forniti i chiarimenti o le integrazioni richiesti, sempre entro il termine di sessanta giorni, la sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 337 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, sarà applicata dall'Assessorato del bilancio e delle finanze su apposita segnalazione della Ragioneria centrale, corredata da una relazione finalizzata alla corretta quantificazione dell'importo della sanzione da applicare.
E' appena il caso di evidenziare che la redazione del rendiconto dovrà essere completata prima della data apposta sulla certificazione, atteso che quest'ultima non è sostitutiva del rendiconto, ma è un atto con il quale il funzionario delegato certifica lrendicontazione.
Resta inteso, inoltre, che sui documenti giustificativi della spesa (fatture etc.) i funzionari delegati dovranno sempre riportare numero, data e capitolo dell'O.A. su cui grava la spesa.
I funzionari delegati dovranno, inoltre, custodire tutta la documentazione concernente la gestione degli OO.AA. emessi in loro favore, indipendentemente dall'avvenuto controllo da parte della competente Ragioneria centrale o della Corte dei conti, per tutto il periodo di tempo, normativamente previsto, durante il quale essa può tornare utile o necessaria ad opporsi ad eventuali pretese da parte di soggetti creditori soddisfatti tramite l'utilizzo dell'O.A. o di altri soggetti interessati e comunque per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.
La nuova normativa si applica alle procedure di rendicontazione inerenti le aperture di credito emesse a partire dall'esercizio finanziario 2002.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet della Regione http://www.regione.sicilia.it/bilancio/index.htm; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
  L'Assessore: PAGANO 

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(2002.38.2244)
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ASSESSORATO DELLA SANITÀ


CIRCOLARE 12 agosto 2002, n. 1090.
Farmaci generici - legge 16 novembre 2001, n. 45 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.


Ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, ospedaliere, policlinici universitari e IRCC della Regione siciliana
Ai capo dipartimento del farmaco delle aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana
Al Presidente regionale della Federfarma
All'A.S.SO.FARM
Agli Ordini provinciali dei medici
Alla Segreteria regionale FIMMG
Alla Segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del TAR del Lazio n. 323/02 del 2 maggio 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 3946/2002 da Recordati S.p.A. per l'annullamento:
-  dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione dell'art. 7 "prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, oggetto del comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2002, n. 38 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, si dispone, in autotutela, che le confezioni di Naprossene 20 unità 750 mg - uso orale; Naprossene 30 unità 250 mg - uso orale; Naprossene 30 unità 500 mg - uso orale, ricomprese nell'elenco dei farmaci generici emanato con la circolare n. 1065 del 10 marzo 2002, non sostituiscono la sotto elencata specialità medicinale:
-  Synflex forte 30 cpr. 550 mg.
I capo dipartimento del farmaco delle aziende sanitarie locali sono incaricati di dare massima diffusione alla presente circolare e di curarne la sua corretta applicazione.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.37.2174)
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CIRCOLARE 12 agosto 2002, n. 1091.
Farmaci generici - legge 16 novembre 2001, n. 45 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.


Ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, ospedaliere, policlinici universitari e IRCC della Regione siciliana
Ai capo dipartimento del farmaco delle aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana
Al Presidente regionale della Federfarma
All'A.S.SO.FARM
Agli Ordini provinciali dei medici
Alla Segreteria regionale FIMMG
Alla Segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del TAR del Lazio n. 1820/02 del 29 marzo 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 2704/2002 da Procter & Gamble s.r.l. per l'annullamento:
-  dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione dell'art. 7 "prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, oggetto del comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2002, n. 38 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, si dispone, in autotutela, che le confezioni di Calcio Carbonato 30 unità 1.000 mg - uso orale, ricomprese nell'elenco dei farmaci generici emanato con la circolare n. 1065 del 10 marzo 2002, non sostituiscono le sotto elencate specialità medicinali:
-  Cacit 1.000 30 compresse;
-  Cacit vitamina D3 1.000 mg/880 U.I. 30 bustine.
I capo dipartimento del farmaco delle aziende sanitarie locali sono incaricati di dare massima diffusione alla presente circolare e di curarne la sua corretta applicazione.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.37.2174)
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CIRCOLARE 12 agosto 2002, n. 1092.
Farmaci generici - legge 16 novembre 2001, n. 45 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.


Ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, ospedaliere, policlinici universitari e IRCC della Regione siciliana
Ai capo dipartimento del farmaco delle aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana
Al Presidente regionale della Federfarma
All'A.S.SO.FARM
Agli Ordini provinciali dei medici
Alla Segreteria regionale FIMMG
Alla Segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del TAR del Lazio n. 324/02 del 2 maggio 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 3948/2002 da Recordati S.p.A. per l'annullamento:
-  dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione dell'art. 7 "prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, oggetto del comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2002, n. 38 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, si dispone, in autotutela, che le confezioni di Naprossene 20 unità 750 mg - uso orale; Naprossene 30 unità 250 mg - uso orale; Naprossene 30 unità 500 mg - uso orale, ricomprese nell'elenco dei farmaci generici emanato con la circolare n. 1065 del 10 marzo 2002, non sostituiscono la sotto elencata specialità medicinale:
-  Naprosyn 24.
I capo dipartimento del farmaco delle aziende sanitarie locali sono incaricati di dare massima diffusione alla presente circolare e di curarne la sua corretta applicazione.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.37.2174)
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CIRCOLARE 12 agosto 2002, n. 1093.
Farmaci generici - legge 16 novembre 2001, n. 45 - Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.


Ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, ospedaliere, policlinici universitari e IRCC della Regione siciliana
Ai capo dipartimento del farmaco delle aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana
Al Presidente regionale della Federfarma
All'A.S.SO.FARM
Agli Ordini provinciali dei medici
Alla Segreteria regionale FIMMG
Alla Segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del TAR del Lazio n. 393/02 del 23 maggio 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 4734/2002 da Sigma-Tau S.p.A. per l'annullamento:
-  dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione dell'art. 7 "prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, oggetto del comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2002, n. 38 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, si dispone, in autotutela, che le confezioni di Nitroglicerina 15 unità 10 mg/die-cerotti transdermici; Nitroglicerina 15 unità 15 mg/die-cerotti transdermici; Nitroglicerina 15 unità 5 mg/die-cerotti transdermici, ricomprese nell'elenco dei farmaci generici emanato con la circolare n. 1065 del 10 marzo 2002, non sostituiscono le sotto elencate specialità medicinali:
-  Dilzene 300 mg. 14 compresse a rilascio prolungato;
-  Dilzene 120 mg 24 compresse a rilascio prolungato;
-  Nitro-Dur cerotti transdermici (in tutte le sue confezioni e dosaggi).
I capo dipartimento del farmaco delle aziende sanitarie locali sono incaricati di dare massima diffusione alla presente circolare e di curarne la sua corretta applicazione.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.37.2174)


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