REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2002 - N. 45
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 24 luglio 2002.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Grammichele.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista legge regionale 7 maggio 1976, n. 70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 457 del 5 agosto 1978;
Vista la legge regionale del 6 maggio 1981;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visti i fogli prot. n. 2245 del 15 febbraio 2001 e prot. n. 11581/U.T. del 12 settembre 2001, assunti, rispettivamente, al protocollo di questo Assessorato ai nn. 8632 del 16 febbraio 2002 e 51418 del 13 settembre 2001, con i quali il comune di Grammichele ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano particolareggiato di recupero del centro storico;
Vista la delibera n. 3 del 13 gennaio 2000, esecutiva nei termini di legge giusta attestazione del segretario generale in calce alla stessa, con la quale il consiglio comunale di Grammichele, ai sensi degli artt. 12 e 55 della legge regionale n. 71/78, ha adottato il piano particolareggiato di recupero del centro storico, in variante al programma di fabbricazione vigente;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 3 del 13 gennaio 2000;
Vista la certificazione a firma del sindaco, datata 15 febbraio 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché riportante, sottoscritto dal segretario generale, l'elen co delle 17 ditte che hanno prodotto opposizioni avverso il piano adottato;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni, nonché la relazione redatta dai progettisti sulle stesse;
Vista la delibera n. 56 del 15 novembre 2000, con la quale il consiglio comunale di Grammichele ha controdedotto, ai sensi del V comma dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, in merito alle opposizioni presentate dai cittadini avverso il piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 15206 del 20 luglio 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole sulle previsioni del piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 3439/2001 del 17 agosto 2001, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Catania ha espresso, alle condizioni nella stessa nota indicate, parere favorevole sul piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 381 del 17 ottobre 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXVIII/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 24 di pari data, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive;
"...Omissis...
Relazione
Grammichele, città di antica fondazione sorta per iniziativa del principe Cado Alberto Maria Carafa dopo il terremoto del 1693, con la sua pianta originaria impostata su uno schema radiocentrico a base esagonale con al centro la piazza, anch'essa a forma esagonale e delimitata da edifici ad angoli chiusi, costituisce l'esempio più significativo di città definita geometricamente ideale.
In questo contesto, l'agglomerato insediativo urbano che conserva nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie le tracce dell'antica formazione e che ancora oggi possiede una propria originaria organizzazione economica sociale e culturale è il centro storico. Il piano particellare in oggetto, coincidente con il perimetro della zona "A" del vigente piano di fabbricazione, così come ridefinito in variante allo strumento urbanistico nelle tavv. 19/A-B, identifica all'interno del medesimo un'area che per la consistenza qualitativa del patrimonio edilizio sotto l'aspetto storico, architettonico ed ambientale definisce "centro storico" ed individua per la restante area limitrofa una sottozona "BO"" parzialmente o totalmente edificata e connotata da edifici di pregio e di antica formazione e, quindi, da salvaguardare.
Il piano particolareggiato esecutivo fornisce la normativa urbanistica di tutta la zona "A", così come disciplinata dall'art. 15 delle norme di attuazione del programma di fabbricazione, approvato con decreto n. 63/79.
Il piano particellare di espropriazione ammette in linea generale per la zona "A" la conservazione degli edifici con il mantenimento delle volumetrie e delle superfici utili, fatte salve la demolizione di superfetazioni, ricostruzione di parti demolite di edifici od ampliamenti, sostituzione a mezzo demolizione e ricostruzione di edifici privi d'importanza storica e demolizione senza ricostruzione di edifici incongrui in contesti delicati.
Il recupero del centro storico si attua per iniziativa diretta o indiretta del comune, ex art. 28 legge n. 457/78, tramite piani di recupero d'iniziativa pubblica, per iniziativa di proprietari singoli o riuniti in consorzio tramite piani di recupero proposti da privati, per iniziativa di altre pubbliche amministrazioni, di enti nonché cooperative per edilizia economica e popolare in aree appropriate (legge n. 167/62) per altro tipo di iniziativa, così come contemplato all'art. 12 norme tecniche d'attuazione.
Per la sottozona "BO" viene consentita la demolizione per il ripristino tipologico, la sopraelevazione finalizzata esclusivamente alla riqualificazione dei prospetti, la demolizione delle strutture edilizie interne attuali e la ricostruzione, nei limiti geometrici definiti in pianta, della superficie coperta, ecc. Per la sottozona "BO" vale la seguente normativa:
- l'altezza massima degli edifici per interventi di sopraelevazione consentiti non potrà superare l'altezza degli edifici preesistenti e, comunque, l'altezza media della zona, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 64/74 e dal decreto 16 gennaio 1996;
- è prescritta la distanza minima assoluta di ml. 10,00 fra pareti finestrate di edifici antistanti;
- è fatto obbligo di conservare l'allineamento dei fabbricati esistenti nei tratti di strada con tessuto urbano già definito;
- per la trasformazione di singoli edifici mediante demolizione con ricostruzione e sopraelevazione, ove consentito, si applicano le prescrizioni e parametri previsti dall'art. 28 legge regionale n. 21/73, come modificato dall'art. 21 legge regionale n. 71/78;
si richiama, comunque, quanto previsto dall'art. 8/2 delle norme tecniche d'attuazione.
Gli edifici ricadenti all'interno dell'area interessata al piano particellare., in base alle qualità storiche, architettoniche e funzionali, sono stati classificati in:
A) edifici di particolare valore architettonico;
B) edifici che hanno subito trasformazioni o rimasti incompleti;
C) edifici con presenti elementi dell'architettura di Grammichele in un contesto incongruo o comunque frammentari o alterati;
D) edifici con veste architettonica apprezzabile, ma senza elementi tipici;
E) edifici moderni o vecchi in cui non appaiono elementi tipici.
I comparti unitari, composti da una o più unità edilizie, su cui possono essere attuati interventi pubblici e privati, mediante concessioni o autorizzazioni edilizie rispondenti ad unico progetto unitario, costituiscono le cosiddette unità minime di intervento.
Gli interventi consentiti con il presente piano particellare di espropriazione, secondo la classificazione degli edifici, riguardano: opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ripristino tipologico-filologico, di demolizione totale o parziale con o senza ricostruzione; che sostanzialmente sono quelli definiti dall'art. 31 della legge n. 457/78 e dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Il piano prevede il sostanziale mantenimento della destinazione d'uso residenziale ai piani superiori; per i piani terra sono consentite attività commerciali ed artigianali (piccolo artigianato anche al fine del rilancio turistico del centro storico).
Riguardo alla dotazione degli standards urbanistici, il piano ha censito i servizi pubblici ed aree a verde pubblico e privato ed i parcheggi, che per quanto si evince dalla relazione tecnica soddisfano le quantità indicate nel D.I. n. 1444/68.
Ad ogni buon fine, per le modalità esecutive degli interventi urbanistici ed edilizi riferiti alle aree e manufatti ricadenti nell'ambito del perimetro del piano particellare di espropriazione si richiamano le prescrizioni contenute nelle norme di attuazione e nel disciplinare generale di attuazione (D.G.A.).
Osservazioni ed opposizioni
Per quel che riguarda le osservazioni e le opposizioni presentate avverso il piano particellare e numerate progressivamente dal n. 1 al n. 17 si propone quanto segue:
-  osservazioni e/o opposizioni nn. 3 e 8 (accolte) - n. 14 (non accolta) vengono decise in conformità alle deduzioni del progettista così come recepite dal consiglio comunale;
- osservazioni e/opposizioni nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 non vengono accolte in conformità alle deduzioni del progettista e in diverso avviso del consiglio comunale;
Considerato che:
- il piano particolareggiato in esame, che si prefigge la conservazione di edifici dai valori storico-testimoniali ed il recupero proprio del centro storico, è rivolto alla riqualificazione urbanistica ed edilizia del nucleo antico di Grammichele, con il riassetto degli spazi urbani e delle volumetrie esistenti;
- con nota n. 3439/01 la soprintendenza ha espresso parere favorevole sul piano particellare del centro storico dettando alcune condizioni sui criteri degli interventi ammessi nell'ambito del piano, riguardanti nel particolare gli interventi previsti dagli artt. 7) - 8/2) - 18) - 23) - 24) delle norme tecniche d'attuazione, e meglio descritti nel superiore parere;
- relativamente alla modifica introdotta all'art. 16 punto 3.1 dello schema allegato alla delibera di c.c. n. 3/2000 "nonché modifiche dimensionali alle singole aperture che si rendessero necessarie per il miglioramento igienico sanitario dell'unità edilizia o per il rispetto dell'art. 9 della legge regionale n. 122/89" questa non è da ritenersi condivisibile poiché in contrasto con l'art. 20 lett. c) legge regionale n. 71/78;
- rilevato che il palazzo Fragapane, sito nel corso Vittorio Emanuele e confinante con piazza Umberto e via Garibaldi, segnato in catasto al foglio 31/B, part. 770, è stato dichiarato bene di interesse storico artistico, ai sensi della legge n. 1089/39, giusta decreto n. 5705/1999 dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, detto immobile è da classificare edificio di tipo "A", così come previsto all'art. 8/A delle norme tecniche d'attuazione; lo stesso immobile rimane comunque sottoposto alle prescrizioni di tutela contenute nella citata legge n. 1089/39.
Per quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo è del parere che il piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Grammichele, adottato con delibera consiliare n. 3 del 13 gennaio 2000, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui al presente parere e quelle riportate nella superiore nota della Soprintendenza, fatto salvo il parere del consiglio regionale dell'urbanistica.
Lo stesso consesso vorrà esprimersi sul quesito posto dal presidente del consiglio comunale di Grammichele, a seguito della mozione avanzata dai consiglieri che hanno chiesto se il nulla osta della Soprintendenza sul piano particellare andava sottoposto al vaglio del consiglio comunale prima dell'invio del piano a questo Assessorato";
Visto il voto n. 559 del 17 gennaio 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, valutata la proposta del gruppo XXVIII/DRU sopracitata, ha espresso il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis..."
Rilevato preliminarmente:
L'attività urbanistica ed edilizia all'interno dei centri storici è disciplinata in Sicilia dalla legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, la quale dedica al recupero, l'art. 20 (categorie di intervento) e l'art. 55 (centri storici).
L'art. 20 ripropone le categorie di intervento della legge n. 457/78, proponendo con alcune differenze dalla legge nazionale i limiti di densità fondiaria (non più di 5,00 mc/mq) del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
L'art. 55 richiama i primi due articoli della legge regionale n. 70 del 1976 (legge speciale per Ortigia, Siracusa) che per l'appunto hanno valenza generale e successivamente sottolinea "che le nuove costruzioni ammissibili nelle aree libere o che si rendano libere dovranno inserirsi nell'ambiente circostante rispettandone la tipologia e le caratteristiche".
Il contenuto di questo articolo sottintende molto implicitamente una progettazione all'interno dei centri storici, ispirata all'ambiente circostante.
Esistono poi le leggi speciali per Siracusa e Agrigento (legge regionale n. 70/76), per Ragusa (legge regionale n. 61/81) che, tranne i due primi articoli della legge per Siracusa, non hanno valenza generale anche se i rispettivi testi risentono della evoluzione della tematica.
Solo recentemente, con l'elaborazione e l'approvazione delle linee guida del "Piano territoriale paesistico regionale" (decreto assessoriale beni culturali ed ambien tali del 21 maggio 1999), la Regione si è occupata di "centri e nuclei storici" ma in maniera prevalentemente descrittiva e non del tutto esauriente ai fini di una loro corretta identificazione e perimetrazione da esercitare in ambito progettuale.
Per sopperire a tale insufficienza è stata emanata successivamente la circolare n. 3/2000, aggiornamento dei contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero dei centri storici, che affronta il tema del recupero dei centri storici attraverso la costruzione di un quadro di riferimento nazionale e regionale. Da tale quadro emerge che il tema, inaugurato con la nota esperienza bolognese della fine degli anni '60, ha subito significative evoluzioni con la sperimentazione avviata in occasione di alcune leggi speciali: quella per Venezia (798/94), quella per i Sassi di Matera (771/86), quella emanata per la ricostruzione dopo il terremoto del 1980 (219/81).
La circolare n. 3, in continuità con gli enunciati del "Piano territoriale paesistico regionale", costituisce una vera e propria guida tecnica e culturale per strutturare i piani urbanistici finalizzati alla riqualificazione e al recupero.
Essa individua come strumento urbanistico appropriato un piano generale comprendente la zona "A" prevedendo l'intervento diretto e limitando l'utilizzazione dei piani particolareggiati ad aree campione o ad aree rappresentative di problematiche particolari.
Data la difficoltà del tema e la poca sperimentazione effettuata, la circolare suggerisce in maniera didascalica il numero e la qualità degli elaborati da redigere, le scale di rappresentazione, le analisi da svolgere, le destinazioni d'uso compatibili con la rivitalizzazione della città storica e degli edifici. Tali provvedimenti (linee guida del Piano territoriale paesistico regionale e circolare n. 3/2000) per la loro recente emanazione non possono avere influenzato la redazione dei piani particolareggiati dei centri storici che arrivano ora all'esame dell'Assessorato.
Questi dovrebbero essere stati redatti ai sensi della circolare n. 4 dell'A.R.T.A. del 1979, emanata subito dopo la legge regionale n. 71/78 e la legge n. 457/78.
Quindi, sostanzialmente, l'esame dei piani particolareggiati dei centri storici da parte dell'A.R.T.A., deve passare attraverso:
1) la verifica della rispondenza del piano ai contenuti della circolare n. 4/79;
2) la verifica della rispondenza del piano all'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
3) la verifica della rispondenza del piano all'art. 55 della legge regionale n. 71/78;
4) la verifica della rispondenza del piano alla normativa antisismica, a partire dalla legge n. 64/74.
Inoltre costituiscono un utile punto di riferimento a cui uniformare il comportamento dell'A.R.T.A., i decreti di approvazione regionale dei piani per il recupero del centro storico di Palermo (1993);
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di approvare il piano in oggetto, atteso il rilevante interesse pubblico al perseguimento di concrete azioni finalizzate alla salvaguardia, conservazione e recupero mediante interventi di risanamento conservativo del centro storico di Grammichele, con le seguenti premesse, precisazioni e prescrizioni:
1. La Città
La città storica di Grammichele fu realizzata dopo il terremoto del 1693, che distrusse la città medioevale preesistente, denominata Occhiolà. La nuova città fu edificata a pochi chilometri, secondo le disposizioni del Principe di Butera, Carlo Maria Carafa Branciforte e secondo il disegno dell'architetto frà Michele La Ferla.
La planimetria di forma esagonale costituisce una applicazione tardiva dei modelli di "città ideali" sviluppati in Italia a partire dal 1400.
A differenza di altre città simili costruite precedentemente, come Palmanova, Grammichele non è cinta da un sistema difensivo e si presta a una crescita illimitata.
La planimetria esagonale è divisa in sei settori da altrettante strade che convergono verso la piazza principale, anch'essa esagonale. La viabilità radiale è integrata da un sistema viario complementare costituito da strade concentriche dall'andamento esagonale.
Nel disegno originario erano previsti, oltre l'esagono, sei quartieri di forma rettangolare, con i lati lunghi coincidenti con i lati dell'esagono.
Lungo uno dei lati dell'esagono, a sud-est, al posto del quartiere rettangolare, era previsto un recinto che avrebbe dovuto contenere il palazzo del Principe, che comunque non fu mai realizzato. Il patrimonio edilizio è formato da isolati di spessore variabile; più ampi quelli contenuti all'interno dell'esagono, più sottili quelli posti in prossimità del perimetro e lungo la via Settima. All'interno dei quartieri rettangolari gli isolati più spessi delimitano altrettante piazze quadrangolari.
La diversificazione della forma e della dimensione degli isolati è dovuta a criteri differenziati di assegnazione delle aree edificabili e alla possibilità di localizzare tipi edilizi di taglia variabile in funzione delle caratteristiche sociali e delle potenzialità economiche degli abitanti.
Il patrimonio edilizio residenziale è costituito da palazzetti settecenteschi e da tipi processuali derivanti dalle primitive case a pseudo-schiera o a schiera. Il patrimonio edilizio specialistico è costituito prevalentemente da edifici per il culto. Sono abbastanza diffusi edifici di una sola elevazione, che denunciano il mancato completamento di architetture di un certo pregio, interrotte per motivi contingenti. Altri edifici di una sola elevazione sono invece costituiti da magazzini.
La particolare configurazione della città meriterebbe l'apposizione di un vincolo generale di tutela.
2. Gli elaborati di progetto
Esaminati gli elaborati di progetto, non si può fare a meno di rilevare quanto segue:
-  tav. 4/1a-tav. 4/6d (1:200): mancano molti rilievi dei piani terra;
-  tavv. 5/a e 5/b (1:500): mancano molti rilievi dei piani terra;
-  tavv. 6/a e 6/b (1:500): mancano molti rilievi dei piani terra, tutte le destinazioni d'uso non residenziali sono genericamente riassunte nella voce "altro";
-  tavv. 7/a e 7/b (1:500): il titolo della tavola dovrebbe essere "consistenza degli edifici";
-  tavv. 11/a e 11/b (1:500): elaborato titolato in maniera inesatta perché finalizzato a valutare il degrado con le categorie "buono"; "cattivo"; "mediocre"; etc....
-  tavv. 12/a e 12/b (1:500): in realtà l'elaborato contiene due informazioni: una sulle trasformazioni edilizie e una sullo stato di conservazione degli edifici. Poiché manca un'analisi sui tipi edilizi, manca anche un riferimento rispetto a cui leggere le "trasformazioni";
-  tavv. 14/a e 14/b (1:500): il titolo della tavola non è appropriato. Si fratta infatti della classificazione degli edifici, divisi in 5 classi molto opinabili perché riferiti a una presunta tipicità delle facciate dell'architettura di Grammichele. La più opinabile è la classe E che comprende edifici "moderni" o "vecchi" privi di valore;
-  tavv. 16/a - 16/d (senza indicazione di scala): si tratta di elaborati di rilievo di particolari architettonici e decorativi delle facciate (finestre, balconi, portali). Non risulta chiara l'utilizzabilità di tale repertorio ai fini progettuali, se non come patrimonio di soluzioni architettoniche o decorative, cui il progettista edilizio può attingere;
-  tavv. 18/a - 18/b (1:500): si fratta di profili esistenti (molto schematici) su alcuni assi principali.
Relazione generale: sono annunciate analisi che non sono state effettuate, come quelle sui tipi edilizi e sulle unità edilizie.
Disciplinare generale di attuazione: elaborato non richiesto dalla normativa vigente e da considerare non prescrittivo come peraltro richiesto nella deliberazione consiliare n. 3 del 13 gennaio 2000.
3. Procedure
Sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare stante che il piano adottato con delibera consiliare n. 3 del 13 gennaio 2000:
- è stato successivamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
- la compatibilità geomorfologica è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Catania che ha reso il parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- con deliberazione consiliare il comune di Grammichele ha formulato le proprie deduzioni avverso alle 17 opposizioni/osservazioni presentate avverso al piano.
Il piano particolareggiato è stato trasmesso munito del parere della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 71/1978, reso successivamente all'adozione.
Va precisato, al riguardo, ad avviso di questo Consiglio, che, non potendosi la delibera di adozione comunale del piano particolareggiato del centro storico qualificare come approvazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, essendo questa, invece, demandata alla competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi del successivo comma 7, lettera a), il parere della soprintendenza non deve precedere necessariamente l'adozione del piano, fermo restando l'esigenza acquisitiva dello stesso ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 12, comma 3.
4. Il progetto di piano
Il piano particolareggiato in variante al vigente strumento urbanistico, costituito da un programma di fabbricazione approvato con decreto n. 63 del 4 aprile 1979, classifica l'ambito urbano interessato dallo strumento attuativo, in una zona A e una sottozona "BO". Il perimetro delle singole zone è riportato nella tav. 19.
Poiché non si ravvisano fondamenti oggettivi a sostegno di tale articolazione in zone diverse, si ritiene che la zona A debba inglobare la zona BO.
Il piano particolareggiato, tendenzialmente conforme alle indicazioni dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78, si propone essenzialmente di rivitalizzare il centro storico di Grammichele mediante il recupero, la sostituzione e l'ampliamento del patrimonio immobiliare esistente, mediante interventi che saranno attuati essenzialmente da soggetti privati. Evidentemente non è escluso a priori l'intervento pubblico che viene evocato ma non individuato e localizzato; è citato esplicitamente il ricorso ai programmi integrati di intervento introdotti dalla legge n. 179/92, ai programmi di recupero urbano introdotti dalla legge n. 493/93, ai PRUSST.
Il piano particolareggiato è ispirato prevalentemente dalla lettura dei paramenti murari dell'edilizia locale e da un'attenzione essenzialmente scenografica nei confronti della città storica, per cui alcuni aspetti di verifica urbanistica sono stati rinviati, come confermato dai progettisti in sede di sopralluogo, allo studio del piano regolatore generale in corso di redazione per la successiva adozione da parte del comune di Grammichele.
Non si può fare a meno di evidenziare che non risulta denominato il patrimonio edilizio monumentale, di interesse storico, sia specialistico che residenziale, per cui si prescrive che a ciò si ottemperi in sede di controdeduzioni.
Nel piano si indicano 5 classi di edifici abbastanza generiche e derivanti prevalentemente dall'analisi degli elementi architettonici delle facciate e da una supposta originalità e tipicità dell'architettura di Grammichele.
Le classi di edifici sono le seguenti:
A) edifici di particolare valore architettonico in cui le caratteristiche tipiche dell'architettura di Grammichele sono presenti senza alterazioni importanti;
B) edifici in cui sono presenti alcuni degli elementi tipici, ma che hanno subito trasformazioni notevoli, o sono rimasti incompleti;
C) edifici in cui sono presenti elementi dell'architettura di Grammichele in un contesto incongruo o comunque frammentari o alterati;
D) edifici con una veste architettonica apprezzabile, ma senza elementi tipici;
E) edifici moderni o vecchi in cui non appaiono elementi tipici.
Al riguardo si precisa, come evidenziato nel parere dell'ufficio, che il palazzo Fragapane è stato dichiarato bene d'interesse storico-artistico, ai sensi della legge n. 1089/1939, con decreto n. 5075/1999 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, e pertanto detto immobile è da includere correttamente nella classe A. Poiché il piano è finalizzato essenzialmente a prevedere le trasformazioni possibili del patrimonio edilizio privato, non sono previsti espropri, per cui in conseguenza di tale impostazione, limitata a dare risalto solo all'intervento privato, manca del tutto la previsione della spesa pubblica necessaria per l'attuazione del piano. Neanche gli elaborati relativi alla riqualificazione della rete viaria danno luogo alla quantificazione della spesa occorrente.
Nelle tavole 19/A e 19/B sono segnati i perimetri delle unità minime di intervento che comprendono diverse unità edilizie. E' emerso dal sopralluogo che tali perimetri non sono sufficientemente attendibili e il loro mantenimento potrebbe addirittura pregiudicare l'intervento edilizio.
Si ritiene pertanto opportuno cassare tali perimetrazioni e rinviare la individuazione delle unità minime di intervento alla fase della progettazione degli interventi edilizi. Le categorie di intervento proposte consistono in:
-  opere di manutenzione ordinaria;
-  opere di manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- demolizione;
- ripristino;
- sostituzione edilizia - riqualificazione dei fronti.
A parte l'introduzione di nuove categorie di intervento rispetto all'art. 20 della legge regionale n. 71/1978, di cui si dirà in seguito, il piano particolareggiato prevede che gli interventi manutentivi siano consentiti su tutto il patrimonio edilizio. Se ciò è condivisibile per la manutenzione ordinaria non è condivisibile invece per la manutenzione straordinaria, specie per gli edifici che dovrebbero essere soggetti a restauro e risanamento conservativo. E' opportuno, pertanto, evitare di assentire opere di manutenzione straordinaria sugli edifici classificati come A e B. Peraltro si ritiene opportuno che gli interventi di restauro siano assentiti dal comune previo nulla osta della competente Soprintendenza.
La ristrutturazione edilizia è ammessa sugli edifici classificati D ed E. Poiché tali interventi consentono notevoli trasformazioni edilizie e incrementi volumetrici, si ritiene opportuno che le autorizzazioni comunali siano precedute dal nulla osta della competente Soprintendenza.
La demolizione può essere di due tipi: demolizione senza ricostruzione e demolizione finalizzata al ripristino. Poiché il piano non indica con precisione quali edifici siano soggetti a demolizione, tranne il caso di una piccola parte della scuola pubblica su via Crispi, si prescrive che gli interventi di demolizione, in entrambe le ipotesi previste, siano previamente assentiti dalla competente Soprintendenza.
Il ripristino, nella doppia articolazione di ripristino filologico e tipologico è previsto nelle classi di edifici C, D ed E. Poiché il ripristino, nella doppia accezione di cui sopra, si intende anche come ricostruzione di un edificio non più esistente, si ritiene opportuno che l'autorizzazione comunale sia preceduta dal nulla osta della competente Soprintendenza. Per quanto attiene al ripristino tipologico, la riproduzione degli elementi stilistici delle facciate deve essere effettuata utilizzando tecniche costruttive e decorative della tradizione locale senza ricorrere a incontrollabili "rivisitazioni in chiave moderna".
Gli interventi di sostituzione edilizia e di riqualificazione dei fronti sono consentiti sugli edifici di classe E, per essi si chiede la deroga di superare la densità di 5 mc. x mq. Tale deroga può essere assentita ma, in analogia con i casi precedenti, si ritiene opportuno che le autorizzazioni comunali siano precedute dal nulla osta della competente Soprintendenza.
5. Norme di attuazione
Relativamente alle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato, anche in considerazione di quanto sopra osservato, occorre precisare quanto segue:
Art. 1:
1) va così sostituito: "il piano particolareggiato esecutivo interessa l'intera area perimetrata con tratteggio colorato nelle tavole 19/A e 19/B che viene classificata zona A, a prescindere dal colore del tratteggio";
Art. 2:
-  cassare il comma 2;
Art. 3:
-  comma 1 va così sostituito: "le presenti norme tecniche volgono per l'attuazione del piano particolareggiato esecutivo";
-  comma 2 va così sostituito: "gli interventi urbanistici ed edilizi, sia pubblici che privati, relativi ad aree, edifici e manufatti che ricadono entro il perimetro del piano particellare di espropriazione devono essere conformi alle prescrizioni contenute nelle presenti norme tecniche d'attuazione e alle indicazioni degli elaborati di cui al successivo art. 5";
Art. 4:
-  comma 1 va così sostituito: "il piano particellare di espropriazione detta prescrizioni in ordine alle categorie di intervento da utilizzare e alle modalità di progettazione, per il rilascio dei diversi atti autorizzativi, nonché alle modalità esecutive a cui attenersi nel corso degli interventi";
- comma 2 va così sostituito: "le destinazioni d'uso devono comunque sempre risultare compatibili con il carico urbanistico dell'area, con la tipologia dell'edificio (che dovrà essere accertata in fase di progettazione edilizia) e confacenti con i caratteri formali e architettonici da conservare e ripristinare";
Art. 6:
-  va così sostituito: "Gli interventi consentiti oltre a rispondere a quanto stabilito nelle presenti norme tecniche d'attuazione dovranno essere ispirati al contenuto del disciplinare generale d'attuazione, il quale ha come finalità la specificazione delle modalità esecutive degli stessi, nonché delle indagini a questi propedeutiche. ll disciplinare generale d'attuazione ha comunque valore di "linee guida" per la progettazione e la realizzazione degli interventi";
Art. 7: eliminare le parole sottolineate;
Art. 8:
-  va così sostituito: "Il piano particellare di espropriazione classifica l'intero ambito interessato dallo strumento attuativo come zona A;
Art. 8/1: l'intero articolo va così sostituito:
1) la zona "A" interessa il patrimonio edilizio qualificato dal punto di vista storico, architettonico ed ambientale, sia esso costituito da singoli manufatti che da tessuti edilizi antichi di diversa dimensione;
2) tale zona comprende anche il sistema degli spazi non costruiti, come parti integranti del disegno urbano storico;
3) la zona "A" necessita d'interventi tesi alla tutela, alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione degli assetti fisico-morfologici, funzionali e sociali;
4) la tutela dei valori propri (monumentali, ambientali, storici, tipologici, funzionali, sociali ecc.) del patrimonio edilizio storico comporta l'ammissibilità d'interventi sia fisici che funzionali coerenti con l'esistente;
5) il recupero del centro storico si attua con le modalità previste dal successivo art. 12;
6) nella zona A è consentita la demolizione quando finalizzata esclusivamente al ripristino tipologico, la so-prelevazione e al livellamento delle altezze delle facciate dell'edilizia storica e alla riqualificazione dei prospetti, come definita all'art. 19 e 19A delle presenti norme, la demolizione delle strutture edilizie interne attuali e la ricostruzione, nei limiti geometrici definiti in pianta, della superficie coperta. Tali interventi saranno assentiti dal comune previo nulla osta della competente Soprintendenza. Il comune é tenuto a registrare gli aumenti di volume al momento della loro autorizzazione;
7) la ricostruzione dovrà prevedere la conservazione della struttura tipologica delle singole unità edilizie e della configurazione complessiva dell'abitato;
8) gli elementi architettonici esterni da conservare in ogni caso nella loro ubicazione con particolare cura, sono i seguenti (salvo diverse prescrizioni del piano esecutivo di attuazione):
a) copertura - con conservazione dell'inclinazione e dei materiali esterni originari;
b) cornicione - con rimontaggio dei manufatti originari qualora non siano reperibili nella produzione attuale;
c) sottotetto - qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia dotato di sottotetto con aperture sulla facciata, queste ultime devono essere conservate;
d)  finestre - con la forma e le dimensioni originarie;
e) davanzali - i materiali ammessi sono costituiti da pietra locale e dal cemento negli spessori originari;
f) dispositivi di oscuramento delle finestre - sono ammessi soltanto i dispositivi a persiana in legno o stoini e gli scuri interni in legno;
g) fasce marcapiano - qualora esistenti nell'edificio oggetto dell'intervento;
h) apertura di ingresso - qualora per motivi funzionali sia dimostrata l'impossibilità di riprodurre i rapporti dimensionali originari ne è ammessa la modificazione nell'ambito della casistica tipica della zona;
i) materiali delle porte di ingresso - è ammesso soltanto il legno a superficie continua oppure a doghe orizzontali maschiettate (sono escluse le finiture a perlinato); qualora la porta e la rostra sopraluce esistenti siano di pregevole fattura devono essere riutilizzate;
j) materiali di finitura della facciata - è obbligatorio, qualora preesistente, l'uso dell'intonaco tradizionale lisciato a mestola o "fratazzato"; sono pertanto esclusi intonaci plastici e similari;
k) tinteggiature - la tinteggiatura può essere eseguita con idropittura o a calce con opportuno fissaggio eseguito a lavoro ultimato;
l) zoccolo - è ammessa la ricostruzione degli zoccoli con finitura ad intonaco o materiale lapideo locale;
m) paraste - è ammessa la ricostruzione delle paraste con finitura ad intonaco o materiale lapideo locale;
n) balaustre - le balaustre dei balconi, in caso di sostituzione dovranno essere realizzate con elementi in ferro o ghisa, con disegno coerente ai tipi tradizionali, è vietato l'uso di balaustre realizzate con profili di alluminio o P.V.C..
9) nel caso di altezze utili dei piani inadeguate è consentito, quando sia documentata l'assenza di valori architettonici interni, di modificare le quote dei solai e della linea di gronda fino al raggiungimento dell'altezza minima consentita dalle leggi e regolamenti vigenti;
10) le aree inedificate che costituiscono pertinenza degli edifici, fanno parte integrante della struttura architettonica ed urbanistica degli stessi, ed in quanto tali, devono restare inalterate. Al loro interno sono vietate costruzioni di qualsiasi genere (comprese tettoie) anche provvisorie e prefabbricate; l'unico intervento ammesso è quello conservativo. Al loro interno è vietata l'introduzione di specie arboree incongruenti con l'ambiente vegetale determinatosi nel luogo;
11) per gli edifici, classificati A e B nel successivo art. 8/A, che possiedono rilevante importanza nel contesto urbano per specifici pregi e caratteri architettonici ed artistici, sono consentite opere, che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, consentano la loro conservazione attraverso la valorizzazione dei caratteri e ne permettano un uso compatibile con le intrinseche caratteristiche.
Gli interventi consentiti devono essere finalizzati:
a) al restauro o al ripristino dei fronti esterni ed interni,
b) al restauro o al ripristino degli ambienti interni;
c) alla ricostruzione filologica di eventuali parti dell'edificio crollate o demolite;
d) alla conservazione o al ripristino degli eventuali spazi liberi inglobati;
e) al consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o le quote delle murature portanti sia interne che esterne, dei solai e volte delle scale, del tetto;
f) all'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle prescrizioni precedenti;
12) in ogni caso gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni previste al precedente punto 2.4 e a quanto previsto nel capo VIII del R.E.;
13) per la zona A vale anche la seguente normativa con le modifiche ed integrazioni eventualmente riportate negli specifici articoli normativi del piano particellare di espropriazione ove espressamente richiamati:
- l'altezza massima degli edifici per gli interventi di sopraelevazione consentiti di cui al precedente punto 2.2 non potrà superare l'altezza degli edifici storici preesistenti e circostanti, e comunque l'altezza media della zona;
- è prescritta la distanza minima assoluta di ml. 10.00 fra le pareti finestrate di edifici antistanti;
- è fatto obbligo di conservare l'allineamento dei fabbricati esistenti nei tratti di strada con tessuto urbano già definito;
- qualora esistano edifici a confine, è consentita la costruzione in aderenza e l'eventuale sopraelevazione a confine, nel rispetto dei limiti di volumetria e di altezza massima previsti dalle presenti norme per la zona considerata;
- è consentita la riduzione delle distanze dai confini di proprietà dei fabbricati fino a metri tre nel caso di pareti non finestrate;
- per la trasformazione di singoli edifici mediante interventi di demolizione con ricostruzione, sopraelevazione, ove consentito dal presente piano particellare di espropriazione, si applicano le prescrizioni e parametri stabiliti dall'art. 28 della legge regionale n. 21/73, come modificato dall'art. 21 della legge regionale n. 71/78, fatte salve le norme più restrittive di cui al precedente punto 4.1;
- all'interno degli edifici sono consentiti esclusivamente chiostrine e patii con divieto di ogni altro spazio, salvo specifiche norme di zona;
- le autorimesse private possono essere realizzate nelle aree libere, nei piani terreni e nel piano semin terrato;
- i volumi tecnici saranno consentiti, ove indispensabili e comunque non potranno superare l'altezza netta di ml. 2,20.
Art. 8/2: va cassato;
Art. 9: va così sostituito:
1. nelle presenti norme tecniche d'attuazione sono considerate unità edilizie gli organismi edilizi caratterizzati da identità figurativa e autonomia funzionale e statica. Esse non sempre coincidono con le proprietà e le particelle catastali;
2. le unità edilizie, individuate sulla base di apposite indagini conoscitive, potranno coincidere con le unità minime d'intervento che saranno individuate in fase di progettazione degli interventi edilizi.
Art. 10:
1. va così sostituito: "sulle unità minime d'intervento composte da più unità edilizie, possono essere attuati interventi, sia pubblici che privati, mediante concessioni o autorizzazioni edilizie rispondenti ad un unico progetto unitario. Esse saranno individuate in fase di progettazione degli interventi edilizi";
Art. 13: dopo le parole "unità minime" aggiungere "di intervento""; la lettera c) "interventi parziali" e i punti 3. fino a 3.4. vanno così sostituiti:
c) "interventi sulle unità edilizie".
Questi interventi riguardano gli edifici dotati di propria individualità e autonomia funzionale. Essi comprendono:
- opere di restauro;
- opere di ristrutturazione;
- opere di demolizione;
- opere di ripristino;
3. il piano particellare di espropriazione detta le prescrizioni relative agli interventi ammessi per ogni singola classe di edifici. Per ogni singola classe sono consentiti gli interventi di seguito elencati con le modalità previste per ogni categoria d'intervento nei successivi articoli:
3.1. edifici classificati A: sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo;
3.2. edifici classificati B: sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizioni parziali anche con recupero dei volumi, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico o filologico;
3.3. edifici classificati C: sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia, demolizioni parziali anche con recupero dei volumi, ripristino tipologico o filologico. Nel caso di edifici classificati C, costituiti da un solo piano fuori terra sono ammessi gli interventi previsti nel successivo punto 3.4 per gli edifici classificati E;
3.3. edifici classificati D: sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia, demolizioni parziali anche con recupero dei volumi;
3.4. edifici classificati E: sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia, sono inoltre consentiti interventi di sostituzione edilizia con le specifiche prescrizioni del successivo art. 19/A.
Salvo la manutenzione ordinaria, tutti gli altri interventi per tutte le classi di edifici, sono assentiti dal comune previo il nulla osta della competente Soprintendenza.
Art. 15:
-  al comma 2 aggiungere: "le opere ricadenti in questa categoria, sono ammesse per le classi di edifici C, D, E di cui all'art. 8/A delle presenti norme";
Art. 16:
2. va così sostituito: "gli interventi di restauro sono consentiti su tutte le classi di edifici individuate nell'art. 8/A";
3. vanno eliminate le parole sottolineate di cui al punto 1); il punto 4) va così sostituito: "Il restauro dei prospetti dovrà tendere alla riqualificazione dell'intera unità edilizia": il punto 5) va così sostituito: "Questa modificazione nell'ambito della presente categoria è consentita in relazione a motivi di funzionalità dell'organismo edilizio";
Art. 18: il punto 3) va così sostituito: "Sono considerate demolizioni parziali:
- le demolizioni di superfetazioni orizzontali e verticali, ammesse solo nel caso di un progetto di restauro dell'intera unità edilizia";
Art. 19:
1. va così sostituito: "La categoria del ripristino, finalizzata alla ricostruzione del corpo di fabbrica preesistente demolito, interessa in genere gli edifici classificati E nell'art. 8/A delle presenti norme tecniche di attuazione. Ove espressamente previsto dal piano particellare di espropriazione può interessare anche gli edifici classificati C) e D) dal sopracitato art. 8/A";
2. il punto 2) va così sostituito: "Il ripristino tipologico può essere utilizzato quando non si è in possesso di una indagine storica esauriente e/o di rilievi che forniscano le precedenti caratteristiche formali, architettoniche e tipologiche dell'edificio. In questo caso l'intervento si configura come una ricostruzione effettuata sulla conoscenza dei caratteri della edilizia storica circostante. La ricostruzione deve includere la riproduzione di elementi decorativi di facciata propri dell'edilizia storica circostante";
Art. 19/A:
-  i commi 2, 3, 4 e 5 sono cassati e sostituiti dai commi 2, 3 e 4 seguenti;
2. Gli interventi di sostituzione edilizia sono distinti in:
a) interventi di sostituzione finalizzati alla ricostruzione con il mantenimento del volume e dell'altezza del fabbricato demolito; tale intervento è consentito esclusivamente negli edifici classificati E;
b) interventi di sostituzione edilizia finalizzati alla riqualificazione dei fronti, con la possibilità di aumento della cubatura esistente anche oltre mc. 5,00/mq ed in rapporto esclusivo con l'altezza degli edifici di categoria A, B, C, D, con esso confinanti. Tale intervento è consentito esclusivamente negli edifici classificati E ed aventi un solo piano costruito;
c) gli interventi di sostituzione devono essere congruenti con gli schemi progettuali rappresentati nella tav. 20. Questi non hanno valore prescrittivo, ma forniscono indicazioni e linee di indirizzo per la progettazione e propongono esempi di applicazione degli schemi compositivi delle facciate e dell'utilizzo degli elementi costruttivi individuati dal progetto;
3. l'intervento di nuova costruzione è consentito nell'area inedificata prospiciente la piazza Carlo Maria Carafa, identificato con apposita simbologia nella tavola 19/B. Il nuovo edificio dovrà essere congruente con gli schemi progettuali rappresentati nella tavola 20a/2 e nella tavola 20 a/4, con le indicazioni di cui al precedente punto;
4. in tutti gli interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione di cui ai precedenti punti, l'altezza massima degli edifici non potrà superare quella degli edifici storici adiacenti, fatto comunque salvo quanto previsto dalla legge n. 4/74 e dal decreto del 16 gennaio 1996.
Art. 22:
1. va così sostituito: "Le attrezzature e i servizi pubblici di cui al D.I. 1444/68, sono confermati".
Art 23: sostituire il titolo con "viabilità";
1. va così sostituito: "Le vie e le piazze indicate nella tavola n. 21 saranno pedonalizzate. In esse è consentito l'accesso dei mezzi di soccorso e dei mezzi per il carico e scarico delle merci. In questo ultimo caso il transito dovrà avvenire in fasce orarie stabilite con apposita ordinanza sindacale, in modo da garantire un'ampia durata di utilizzazione delle aree ad uso pedonale".
Art. 28: ripristinare il punto 19 come segue: "Relazione storico-documentaria sulle eventuali trasformazioni della tipologia edilizia":
5. Osservazioni e/o opposizioni
Per le osservazioni e/o opposizioni avverso al piano si propone nell'ordine quanto segue:
-  oss./opp. nn. 3, 8: si accolgono in conformità alle deduzioni comunali;
-  oss./opp. n. 14: non si accoglie in conformità alle deduzioni comunali;
-  oss./opp. nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 in diverso avviso comunale, non si accolgono in conformità alla proposta di deduzione del progettista, tenuto conto anche dei precedenti considerata.
Tutto ciò esposto, premesso e considerato è del parere che il piano particolareggiato esecutivo del centro storico di Grammichele, adottato con deliberazione consiliare n. 3 del 13 gennaio 2000, sia da approvare con le seguenti modifiche e prescrizioni:
- la zona "BO"deve essere classificata "A";
- la perimetrazione delle unità minime di intervento contenuta nelle tavv. 19/Aa e 19/B deve essere eliminata e rinviata alla fase della presentazione dei progetti edilizi;
- tutti gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio, salvo quelli di manutenzione ordinaria, po-tranno essere assentiti dopo aver conseguito il nulla osta della competente Soprintendenza;
- gli interventi di sostituzione edilizia, ricostruzione, ampliamento volumetrico e finitura architettonica delle facciate devono essere realizzati secondo il linguaggio, le tecniche costruttive e i partiti decorativi dell'edilizia storica locale, senza alcuna interpretazione soggettiva e/o rivisitazione in chiave moderna;
- l'elaborato scritto, denominato DGA, ha soltanto valore di indirizzo;
- le norme tecniche d'attuazione devono intendersi emendate secondo le prescrizioni contenute nel presente parere;
- le osservazioni e/o opposizioni siano decise in conformità ai considerata di cui al presente voto";
Vista la nota prot. n. 15246 del 13 marzo 2002, a firma del dirigente generale, con la quale è stato chiesto al comune di Grammichele, di adottare le controdeduzioni in merito al condiviso voto del C.R.U. n. 559 del 17 gennaio 2002;
Vista la delibera n. 22 del 18 aprile 2002, con la quale il consiglio comunale di Grammichele ha controdedotto alle determinazioni assessoriali di cui al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 559 del 17 gennaio 2002;
Vista la nota prot. n. 202 del 22 maggio 2002 con la quale il servizio 4 del dipartimento regionale dell'urbanistica ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano particellare in esame, la proposta di parere n. 16 di pari data, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis..."
Con nota n. 15246 del 13 marzo 2002 questo dipartimento ha restituito al comune di Grammichele il piano particolareggiato del centro storico adottato con delibera consiliare n. 3 del 13 gennaio 2000, ritenendolo meritevole di approvazione con modifiche e prescrizioni sulla scorta del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 559 del 17 gennaio 2002, perché fossero adottate le controdeduzioni ai sensi dell'art. 12, comma 10, della legge regionale n. 71/78.
Con nota prot. n. 5429 del 16 maggio 2002, il comune di Grammichele ha trasmesso la deliberazione n. 22 del 18 aprile 2002 con la quale il consiglio comunale ha con- trodedotto al citato parere del consiglio regionale dell'urbanistica.
Secondo quanto si evince, in particolare, dalle con- trodeduzioni dei progettisti, le cui argomentazioni per brevità vengono richiamate nella relazione degli stessi e parte integrante della delibera n. 22/02, si rileva in sintesi quanto segue:
Aspetti generali:
1) non viene condivisa la motivazione con la quale il consiglio regionale dell'urbanistica non accetta le modifiche del perimetro della zona A proposte nel progetto di piano;
2) non è condivisa la valutazione del consiglio regionale dell'urbanistica in merito alla mancata individuazione delle aree od immobili assoggettati all'intervento pubblico;
3) il patrimonio edilizio monumentale è riconfermato secondo la individuazione degli edifici di prevalente interesse (tav. 15);
4) la classificazione degli edifici è quella riportata nelle tavole 14a - 14b - 19a - 19b;
5) non viene condivisa l'eliminazione delle unità minime di intervento così come prescritto dal consiglio regionale dell'urbanistica;
6) la quantificazione delle opere pubbliche per gli interventi di riqualificazione è stata riassunta dai progettisti nell'elaborato di stima preliminare delle opere.
Elaborati di progetto:
-  i progettisti non condividono le osservazioni del consiglio regionale dell'urbanistica relative agli elaborati progettuali tavv: 4/1a, 4/6d, 5a, 6a, 6b, 7a, 7b, 11a, 11b, 12a, 12b, 14a, 14b, 16a, 16d, ed in ordine alla relazione generale e al disciplinare generale di attuazione (disciplinare generale di attuazione) (D.G.A.).
Norme tecniche di attuazione:
- non vengono condivise le modifiche imposte dal consiglio regionale dell'urbanistica sugli articoli 1 - 2, comma 2 - 3, commi 1 e 2 - 4, commi 1 e 2 - 6 - 7, comma 1 - 8, comma 1 - 8/1, commi 6, 9, 12, 13 - 9 - 10 - 13 - 16, commi 2, 3 - 18 - 19, commi 1, 2 - 19/A - 22.
Il consiglio comunale, con l'atto deliberativo n. 22/2002, nel condividere le controdeduzioni proposte dai progettisti, riconferma sostanzialmente le scelte progettuali di cui al piano particellare adottato con delibera n. 3/2000, evidenziando la non condivisione della disposizione del Consiglio regionale dell'urbanistica diretta all'estensione del preventivo nulla osta della Soprintendenza a tutti gli interventi degli edifici ricadenti nel piano particolareggiato e condividendo invece la eliminazione delle unità minime di intervento e relative norme di attuazione.
Quanto sopra premesso questo servizio, preso atto che il consiglio comunale ha condiviso le osservazioni di questo ufficio, limitatamente alle unità minime di intervento e quelle riferite all'art. 16, non può fare a meno di ribadire quanto espresso nella propria proposta di parere n. 24/2001, nonché i concetti espressi dal consiglio regionale dell'urbanistica con il più volte richiamato voto n. 559/02 sul piano particolareggiato del centro storico del comune di Grammichele e pertanto per il parere dello stesso Consesso trasmette la delibera consiliare n. 22 del 18 aprile 2002 di controdeduzioni al medesimo voto";
Visto il voto n. 643 del 20 giugno 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, valutata la proposta del servizio 4 del dipartimento regionale dell'urbanistica sopracitata, ha espresso il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto di potere condividere il predetto parere, che fa parte integrante del presente voto, e di confermare il precedente voto di questo Consiglio n. 559 del 17 gennaio 2002, esprime parere che il piano particolareggiato esecutivo del centro storico del comune di Grammichele, adottato con deliberazione consiliare n. 3 del 13 gennaio 2000, sia da approvare con le introduzioni delle prescrizioni e modifiche di cui al voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 559 del 17 gennaio 2002, come confermate con il presente voto, anche a seguito della deliberazione consiliare di controdeduzione n. 22 del 18 aprile 2002";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 559 del 17 gennaio 2002 e n. 643 del 20 giugno 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del comma 7°, lett. a, dell'art. 12 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica, resi con i voti n. 559 del 17 gennaio 2002 e n. 643 del 20 giugno 2002 e nel rispetto delle prescrizioni di cui alle note sopracitate dell'ufficio del Genio civile di Catania e della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania, è approvato il piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Grammichele, adottato con delibera del consiglio comunale n. 3 del 13 gennaio 2000, in variante alle previsioni del vigente piano di fabbricazione.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano vengono decise in conformità e con le stesse motivazioni proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 559 del 17 gennaio 2002 e n. 643 del 20 giugno 2002.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 24 del 17 ottobre 2001, reso dal gruppo XXVIII/D.R.U.;
2)  voto n. 559 del 17 gennaio 2002, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  parere n. 16 del 22 maggio 2002, reso dal servizio 4/DRU;
4)  voto n. 643 del 20 maggio 2002, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5)  delibera del consiglio comunale n. 3 del 13 gennaio 2000;
6)  delibera del consiglio comunale n. 56 del 15 novembre 2000;
7)  delibera del consiglio comunale n. 22 del 18 aprile 2002;
8)  tav. 1  -  stralcio piano di fabbricazione (1:2000); 
9)  tav. 2  -  aereofotogrammetria (1:1000); 
10)  tav. 3  -  fasi di trasformazione del tessuto urbano (1:2000); 
11)  tav.  4/1a  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 1 (1:200); 
12)  tav.  4/1b  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 1 (1:200); 
13)  tav.  4/1c  -  rilievo stato attuale piani terra -sezione 1 (1:200); 
14)  tav.  4/2a  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 2 (1:200); 
15)  tav.  4/2b  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 2 (1:200); 
16)  tav.  4/2c  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 2 (1:200); 
17)  tav.  4/3a  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 3 (1:200); 
18)  tav.  4/3b  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 3 (1:200); 
19)  tav.  4/3c  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 3 (1:200); 
20)  tav.  4/4a  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 4 (1:200); 
21)  tav.  4/4b  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 4 (1:200); 
22)  tav.  4/4c  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 4 (1:200); 
23)  tav.  4/4d  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 4 (1:200); 
24)  tav.  4/5a  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 5 (1:200); 
25)  tav.  4/5b  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 5 (1:200); 
26)  tav.  4/5c  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 5(1:200); 
27)  tav.  4/6a  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 6 (1:200); 
28)  tav.  4/6b  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 6 (1:200); 
29)  tav.  4/6c  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 6 (1:200); 
30)  tav. 4/6d  -  rilievo stato attuale piani terra - sezione 6 (1:200); 
31)  tav. 5a  -  rilievo stato attuale piani terra (1:500); 
32)  tav. 5b  -  rilievo stato attuale piani terra (1:500); 
33)  tav. 6a  -  destinazione d'uso dei piani terra (1:500); 
34)  tav.  6b  -  destinazione d'uso dei piani terra (1:500); 
35)  tav.  7a  -  caratteristiche planivolumetriche degli edifici (1:500); 
36)  tav. 7b  -  caratteristiche planivolumetriche degli edifici (1:500); 
37)  tav.  8a  -  analisi delle coloriture prevalenti (1:500); 
38)  tav.  8b  -  analisi delle coloriture prevalenti (1:500); 
39)  tav.  9a  -  analisi dei paramenti esterni (1:500); 
40)  tav.  9b  -  analisi dei paramenti esterni (1:500); 
41)  tav.  10a  -  analisi delle condizioni statiche degli edifici (1:500); 
42)  tav.  10b  -  analisi delle condizioni statiche degli edifici (1:500); 
43)  tav.  11a  -  valutazione dello stato di degrado (1:500); 
44)  tav.  11b  -  valutazione dello stato di degrado (1:500); 
45)  tav.  12a  -  analisi delle trasformazioni edilizie (1:500); 
46)  tav.  12b  -  analisi delle trasformazioni edilizie (1:500); 
47)  tav.  13a  -  classificazioni delle pavimentazioni stradali esistenti (1:500); 
48)  tav.  13b  -  classificazione delle pavimentazioni stradali esistenti (1:500); 
49)  tav.  14a  -  valutazione dello stato di degrado e valenza storico-testimoniale (1:500); 
50)  tav.  14b  -  valutazione dello stato di degrado e valenza storico-testimoniale (1:500); 
51)  tav.  15  -  individuazione edifici di prevalente interesse (1:1000); 
52)  tav.  16a  -  elementi invarianti - finestre; 
53)  tav.  16b  -  variazioni libere delle invarianti - finestre; 
54)  tav.  16c  -  elementi invarianti - porte; 
55)  tav.  16d  -  variazioni libere delle invarianti - porte; 
56)  tav.  17a  -  rappresentazione volumetrica dello stato di fatto - piazza C.M. Carafa; 
57)  tav.  17b  -  rappresentazione volumetrica dello stato di fatto - C. V. Emanuele e piazza XX Settembre; 
58)  tav.  17c  -  individuazione dei ritmi delle facciate; 
59)  tav.  18a  -  profili degli assi viari principali (1:500); 
60)  tav.  18b  -  profili degli assi viari principali (1:500); 
61)  tav.  19a  -  classificazione degli edifici e categorie d'intervento (1:500); 
62)  tav.  19b  -  classificazione degli edifici e categorie d'intervento (1:500); 
63)  tav.  20a/1  -  ipotesi di applicazione alle facciate delle norme relative alle trasformazioni o nuove costruzioni - piazza C.M. Carafa (1:200); 
64)  tav.  20a/2  -  ipotesi di applicazione alle facciate delle norme relative alle trasformazioni o nuove costruzioni - piazza C.M. Carafa (1:200); 
65)  tav.  20a/3  -  ipotesi di applicazione alle facciate delle norme relative alle trasformazioni o nuove costruzioni - piazza C.M. Carafa (1:200); 
66)  tav.  20a/4  -  ipotesi di applicazione alle facciate delle norme relative alle trasformazioni o nuove costruzioni - piazza C.M. Carafa (1:200); 
67)  tav.  20b  -  ipotesi di applicazione alle facciate delle norme relative alle trasformazioni o nuove costruzioni - piazza Dante (1:200); 
68)  tav.  20c  -  ipotesi di applicazione alle facciate delle norme relative alle trasformazioni o nuove costruzioni - piazza Vespri (1:200); 
69)  tav.  20d  -  ipotesi di applicazione alle facciate delle norme relative alle trasformazioni o nuove costruzioni - piazza Mazzini (1:200); 
70)  tav.  20e  -  ipotesi di applicazione alle facciate delle norme relative alle trasformazioni o nuove costruzioni - piazza Manzoni (1:200); 
71)  tav.  20f  -  ipotesi di applicazione alle facciate delle norme relative alle trasformazioni o nuove costruzioni - piazza Meli (1:200); 
72)  tav.  21  -  sistema interventi di riqualificazione (1:2000); 
73)  tav.  S1a  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via G.B. Vico n. 83/89; 
74)  tav.  S2a  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via Crispi n. 162/174 e via Rossini n. 6/24; 
75)  tav.  S2b  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via G.B. Vico n. 95/107 e S. Pellico n. 100; 
76)  tav.  S3a  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via Gioberti n. 135; 
77)  tav.  S3b  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via Cordova n. 91 e C. Roma n. 61/69; 
78)  tav.  S3c  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via del Popolo n. 12 e via Gioberti n. 183/189; 
79)  tav.  S3d  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via del Rinascimento n. 2 e via Solferino n. 147/153; 
80)  tav.  S3e  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via G.B. Vico n. 198/204; 
81)  tav.  S3f  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via G.B. Vico n. 253/259 e via S. Pellico n. 278/286; 
82)  tav.  S3g  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - Corso V. Emanuele n. 199/211; 
83)  tav.  S4a  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via Marte n. 14/28 e via Crispi n. 257; 
84)  tav.  S4b  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via G.B. Vico n. 261, corso V. Emanuele; 
85)  tav.  S4c  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via Cavour n. 60 e via S. Pellico n. 348/354; 
86)  tav.  S4d  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via Venere n. 8 e via Gioberti n. 222/224; 
87)  tav.  S5a  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via G.B. Vico n. 330/336, via Roma;  
88)  tav.  S5b  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via Roma n. 105/107, via Palermo;  
89)  tav.  S6a  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via Palermo n. 82 e via Roma n. 100/102; 
90)  tav.  S6b  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via D'Alcamo n. 1/7, via G. Garibaldi; 
91)  tav.  S6c  -  rilievo stato attuale prospetti e modelli volumetrici - via Cordova n. 170/178; 
92)  all.  1  -  relazione generale; 
93)  all.  2  -  norme tecniche di attuazione; 
94)  all.  3  -  disciplinare generale d'attuazione. 


Art. 4

Il comune di Grammichele dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano particolareggiato di recupero in argomento e dovrà curare che, in breve tempo, vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto di approvazione dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi al piano particolareggiato, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Inoltre, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, copia dello stesso decreto dovrà essere notificata, nelle forme delle citazioni, ad ogni proprietario di immobile vincolato dal piano.

Art. 6

Il piano particolareggiato approvato dovrà essere attuato entro 10 anni dalla data del presente provvedimento ed entro tale termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 7

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 luglio 2002.
  SCIMEMI 

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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