REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2002 - N. 44
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 26 giugno 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Roccapalumba.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visti i fogli prott. n. 6276 del 30 luglio 1998 e n. 8909 del 27 maggio 1999, assunti - rispettivamente - al protocollo di questo Assessorato ai n. 40069 del 4 agosto 1998 e n. 29867 dell'1 giugno 1999, con i quali il sindaco del comune di Roccapalumba ha trasmesso per l'approvazione di competenza gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Viste le delibere n. 14 del 6 febbraio 1997, n. 15 del 7 febbraio 1997, riscontrate dal CO.RE.CO. prive di vizi di legittimità, secondo quanto attestato in calce alle stesse dal segretario comunale, con le quali il consiglio comunale di Roccapalumba ha adottato con modifiche il piano regolatore generale;
Vista la delibera n. 32 del 27 marzo 1997, riscontrata dal CO.RE.CO. priva di vizi di legittimità, secondo quanto attestato in calce alle stesse dal segretario comunale, con la quale il consiglio comunale di Roccapalumba ha integrato con l'elencazione degli elaborati costituenti lo strumento urbanistico le precedenti deliberazioni di adozione n. 14 del 6 marzo 1997 e n. 15 del 7 marzo 1997;
Vista la delibera consiliare n. 61 dell'1 ottobre 1997, resa legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 23 ottobre 1997, con decisione n. 10831/10627, ad in tegrazione delle delibere di consiglio comunale n. 14 del 6 marzo 1997 e n. 15 del 7, è stata adottata la tavola P1 ter, contenente la localizzazione delle zone C5;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alle delibere del consiglio comunale n. 14 del 6 febbraio 1997, n. 15 del 7 febbraio 1997 e n. 61 dell'1 ottobre 1997;
Vista la certificazione, datata 14 luglio 1998, a firma del segretario capo, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano adottato, nonché attestante la presentazione di n. 17 osservazioni e/o opposizioni, indicate in calce alla stessa, avverso lo strumento urbanistico adottato;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione redatta dal progettista;
Vista l'osservazione presentata a questo Assessorato dalla ditta Barbarino Andrea Giacinto e Barbarino Onofrio, prot. n. 23547 del 12 maggio 1999;
Vista la delibera n. 16 del 26 marzo 1998, resa legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 23 aprile 1998, con decisione n. 2535/243, con la quale il consiglio comunale del comune di Roccapalumba ha controdedotto, ai sensi del V comma della legge regionale n. 71/78, le osservazioni e/o opposizioni presentate dai cittadini avverso lo strumento urbanistico adottato con le sopracitate deliberazioni;
Visti i pareri prot. n. 12360 dell'11 settembre 1996 e prot. n. 26053 del 18 marzo 1998, con i quali l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, rispettivamente, resi, con prescrizioni, sul piano regolatore generale e prescrizioni esecutive e sulle previsioni C5, contenute nella tav. P1ter;
Vista la nota prot. n. 210 dell'1 agosto 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXVI/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere di pari protocollo, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Verifica dell'attuazione del piano regolatore generale vigente
Il dato fondamentale che emerge dall'analisi condotta sullo stato di fatto del piano regolatore generale dell'81 è quello che le previsioni di fabbisogno abitativo prospettato non hanno avuto attuazione, ciò dovuto a fattori di natura diversa, non ultimo il decremento demografico rilevato dal '91 al '98 in cui la popolazione passa da 3.092 unità a 2.949 e pertanto in contrasto con le previsioni di incremento demografico prospettate nel piano dell'81 che prevede, nell'arco del ventennio, dal 1980 al 2000, una crescita di 1.300 abitanti, una stima di 3.310 residenti all'81 e 4.610 abitanti alla fine del 2000.
In sede di sopralluogo si è potuto constatare come le previsioni del piano regolatore generale dell'81, in relazione al dimensionamento ipotizzato, non si sono verificate a causa di scelte localizzative non idonee e a causa della eccessiva parcellizzazione del territorio che non consenta un'attività edificatoria se non con l'acquisto di diversi lotti di terreno e comunque non facilmente disponibili, per la cultura contadina tipica dell'entroterra siciliano, che difende il piccolo lotto di terra sfruttato esclusivamente come orto.
Pertanto le previsioni del piano regolatore generale in esame, basate sulla verifica e riproposizione di quelle discendenti dal piano regolatore generale dell'81 appaio no ancora sovradimensionate.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio del piano regolatore generale di Roccapalumba è articolato in 4 titoli; il primo regolamenta le disposizioni generali, il secondo tratta dei criteri per la determinazione degli indici e dei parametri urbanistici, il terzo disciplina la fabbricazione, l'arredo urbano, gli accessi, le norme igieniche, le norme tecnologiche, le norme relative alle aree scoperte a servitù di pubblica utilità, le norme di buona esecuzione, l'uso del suolo e la garanzia per la pubblica incolumità; il quarto titolo, infine, disciplina le sanzioni e le disposizioni transitorie.
Titolo primo, capitolo II, art. 4
La composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce di quanto dettato dalle leggi regionali n. 7/92 e n. 26/93. Alla fine dell'articolo inserire: "I commissari di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, decadono comunque alla fine e/o alla cessazione del mandato del sindaco che li ha nominati".
Art. 7
Cassare al primo paragrafo "chi ne fa le veci in sessione ordinaria" ed aggiungere "o in caso di suo impedimento, dall'Assessore competente".
Titolo III, art. 76
Alla fine dell'articolo inserire: "nelle zone A, di centro storico in presenza di immobili esistenti e nel caso occorre adibire i piani terreni a laboratori artigianali, attività commerciali, luoghi di riunione ed uso pubblico, nel rispetto delle norme di igiene, è ammessa un'altezza utile netta di mt. 300".
In linea generale, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98, dovrà intendersi sostituita in tutto nel regolamento edilizio all'esame la dicitura "il sindaco" con la dicitura "il capo settore responsabile".
Rilievi
1)  Il piano in questione appare la sovrapposizione del piano regolatore generale dell'81. Risulta chiaro che non è stata effettuata una verifica sulle ipotesi espansive rispetto soprattutto all'incremento demografico ipotizzato nel piano precedente.
2)  Non è stata individuata una zona omogenea A, di salvaguardia del tessuto urbano storico ancora leggibile ed individuato dall'inventario culturale europeo (vedi grafico sopra riportato); occorre che lo stesso sia definito e riportato sulle tavole di piano. E' necessario pertanto inserire nelle norme tecniche di attuazione, le norme relative a detta zona omogenea.
3)  Dall'analisi della tavola dello stato di fatto emerge la mancanza di informazioni relative ai manufatti produttivi, alle aree demaniali, alle zone sottoposte a vincoli di diversa natura e quant'altra informazione utile per una lettura del processo storico verificatosi sul territorio.
Per quanto sopra esposto questo gruppo di lavoro XXVI, propone l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Roccapalumba, con le seguenti prescrizioni: relativamente al tessuto edilizio consolidato del nucleo più antico, il piano non individua una zona A, di centro storico, risalente al periodo seicentesco, delimitato in rosso nella planimetria allegata. Sarà individuata come zona territoriale omogenea A, nel rispetto della normativa della legge regionale n. 78/76, sulla base del risultato delle analisi contenute nello studio sui centri storici condotto dal Ministero della pubblica istruzione (schede I.P.C.E. del Consiglio d'Europa).
La zona A, così come individuata, dovrà essere sottoposta a pianificazione particolareggiata secondo le finalità indicate dall'art. 2 della legge regionale n. 70/76, all'interno della quale saranno individuati gli ambiti con valenze di piano di recupero edilizio, ai sensi della legge n. 467/78, ai fini del recupero edilizio ed al mantenimento degli abitanti all'interno del centro storico medesimo, o in alternativa a variante generale per i centri storici, in base ai criteri e direttive della circolare assessoriale n. 459 dell'11 luglio 2000.
Le norme di attuazione dovranno prevedere per gli edifici di valore storico, ambientale non compresi nell'elenco di cui all'art, 4 della legge n. 1089/39, la possibilità di procedere ad interventi di ristrutturazione edilizia, in assenza di un piano particolareggiato di recupero.
Nelle more della formazione dei piani attuativi o della variante generale, di cui sopra, in detta zona dovrà essere consentita per gli interventi classificati nell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 alle lett. a), b) e c).
Le zone residue del centro abitato saranno classificate zone territoriali omogenee B e quelle di completamento saranno definite B1.
L'applicazione delle disposizioni agevolative di cui al comma 3, punto 11, della legge regionale n. 39/72 (come modificato dall'art. 28 della legge regionale n. 21/73) limitatamente ai lotti di terreno che posseggono le caratteristiche dimensionali previste dalla medesima legge, al momento della prima presentazione dello strumento urbanistico generale a questo Assessorato (vedi parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 493/97) e fermo restando che nei casi in cui le norme richiamano quelli di altri strumenti attuativi vigenti, queste dovranno essere integrate nel complesso normativo del piano, per assicurare la certezza del diritto anche dopo la scadenza di questi ultimi.
Per quanto riguarda la zona B2 ad est del centro abitato, ubicata nelle immediate vicinanze dello scalo ferro viario, la stessa é costituita in tutto da n. 8 edifici a tre elevazioni fuori terra di proprietà delle Ferrovie dello Stato, ospitanti gli alloggi dei ferrovieri; rilevato che tale zona viene classificata come B, e pertanto di residenza permanente e non stagionale, appare opportuno verificare le dotazioni di attrezzature primarie e secondarie, soprattutto scolastiche, in quanto per le stesse, secondo quanto prevede la normativa vigente devono rispondere a precisi criteri di dimensionamento e rispettare determinati raggi di influenza tali da trovare nello strumento generale una precisa identificazione.
Relativamente alla zona B, posta a sud-ovest del centro abitato nella frazione di Regalgioffoli, la stessa viene disattesa in quanto la parte più estesa risulta impegnata da un progetto per la costruzione di un centro sociale in variante al piano di fabbricazione vigente, approvata da questo Assessorato, mentre per la restante parte se ne propone l'accorpamento alla limitrofa scuola elementare come area di sua pertinenza come attrezzatura scolastica.
Zone C
Le zone di espansione residenziali sono state articolare in 5 sottozone: C1, C2, C3, C4 e C5, rispettivamente ad alta densità (densità territoriale inferiore a 1,5 mc./mq.), a media densità (densità territoriale = 1,00 mc./mq.), a bassa densità (densità territoriale 00,5 mc./mq.) e ricettiva turistica-alberghiera (fabbricabilità fondiaria 2,00 mc./mq.).
In generale tali aree provengono dalla precedente pianificazione, e le stesse appaiono sovradimensionate sia rispetto al patrimonio edilizio esistente, sia alla previsione di incremento demografico dettata dal progettista, che già risulta di per sé in eccesso; infatti dall'analisi della seria storica, la popolazione al '98 risulta di 2.949 unità e pertanto ancora in decremento rispetto al censimento del '91 che è di 3.092 unità; tale decremento è chiaramente leggibile anche nel trentennio precedente, dal '61 al '91.
Si è potuto pertanto rilevare che pur in presenza di un decremento più ridotto dal '71 al '98 le aree di espansione previste risultano eccessive ancorché dalla verifica dello stato di attuazione, le stesse previste nel piano regolatore generale dell'81, non hanno avuto attuazione, se non in minima parte.
Si prescrive, pertanto, che la zona di espansione C2 nord e le relative attrezzature dalla frazione Regalgioffoli vengano disattese, in quanto né la morfologia del terreno consente un'edificazione in tale zona, essendo la stessa molto scoscesa, né viene giustificata in termini di fabbisogno di edilizia residenziale, in quanto le indagini sull'incremento della popolazione prospettata dal progettista non corrisponde a quella verificata da questo gruppo sulla base dei dati di censimento ISTAT fino al '98, forniti dal dott. Tumminello, referente statistico dell'Assessorato, inoltre la previsione della suddetta zona proviene dalla precedente pianificazione che tra l'altro non ha trovato finora attuazione, sia per i motivi su esposti, sia per la forte particellizzazione della proprietà immobiliare.
Viene disattesa la zona C5, con destinazione villeggiatura, in quanto ricalca la precedente pianificazione, denominata C4, che non ha avuto attuazione; la stessa comporterebbe un consumo del territorio in termini di infrastruttura non giustificato. L'Amministrazione, in fase di controdeduzioni, potrà ristudiare la zona riproponendola con un dimensionamento adeguato alle effettive esigenze della popolazione motivando le stesse e dovrà in ogni caso redigere le norme di attuazione mancanti nel piano in argomento.
La zona C1, posta a sud ovest del centro abitato, viene riconfermata. Nell'ambito della suddetta zona, una parte della stessa sarà destinata ad edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, dimensionata in base a quanto stabilito dall'art. 16 della legge regionale n. 71/78.
Per quanto attiene la zona delle attrezzature sportive, previste in adiacenza alla zona C3, in località Cozzo Massaro, in relazione alla situazione orografica dei luoghi e del relativo fabbisogno, ampiamente soddisfatte, come risulta dalla tabella riepilogativa "attrezzature di interesse comune da standard"; allegata alla relazione generale, non viene condivisa e pertanto la stesa viene classificata come verde agricolo E1.
Zona D
Le zone D, risultano suddivise in D1, D2 e D3.
La zona D1 in contrada Zaccarelli, posta a sud est del centro abitato, è destinata ad attività produttive; in detta zona sono previste officine artigianali e piccole industrie. Per la stessa, considerato che il piano non giustifica il dimensionamento in relazione alle richieste degli operatori, se ne prescrive il dimensionamento in funzione di un documentato fabbisogno.
La zona D2, posta ad est del centro urbano, prevede il deposito a cielo aperto ed area per la produzione di conglomerati. La stessa viene disattesa in quanto in atto non risulta utilizzata, né se ne prevede un futuro utilizzo; a ciò si aggiunga anche il fatto che l'area in oggetto è localizzata in adiacenza alla zona E3, verde agricolo, destinata ad attività zootecnica, dove in atto risulta impiantata un'azienda nel settore, e pertanto le attività previste in zona D2 risulterebbero nocive alle attività da svolgere in quest'ultima. Per le zone E1, E2 ed E3, se ne con fermano le destinazioni.
La zona D3, area per attrezzature generali a servizio e per deposito TIR, situata vicino allo scalo ferroviario, viene confermata.
Prescrizioni esecutive
Il progetto di piano individua, nell'ambito delle prescrizioni esecutive, due zone, la zona C1 sud localizzata a sud dell'abitato e la C2 nord, nella frazione Regalgioffoli; per quanto riguarda la C1 sud la stessa viene confermata considerato che l'area risulta già urbanizzata e che la stessa presenta un andamento orografico quasi pianeggiante, per cui l'edificazione risulta di facile attuazione.
La zona C2 nord viene disattesa per quanto è stato rappresentato nella descrizione della suddetta zona.
Osservazioni e/o opposizioni
A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi del l'art. 3 della legge regionale n. 71, sono state presentate n. 17 osservazioni, sulle quali il progettista ha prodotto le proprie controdeduzioni riportate negli elaborati n. P1ter, scala 1:10.000, tavola - zonizzazione del territorio comunale, e P2bis, scala 1:2.000 tavola - zonizzazione del centro abitato, con visualizzate le osservazioni e opposizioni, ed il consiglio comunale condivide con delibera n. 16 del 26 marzo 1998. Le osservazioni nn.: n. 1 presentata dal sig.re Porretto Mario ed altri, n. 4 presentata dalla sig.ra Guccione Rosalia Giuseppina, n. 8 presentata dal sig.re Barbarino Andrea, n. 10 presentata dal sig.re De Vincenzi Loreto, n. 13 presentata dal sig.re Greco Giovanni, n. 14 presentata dal sig.re Di Chiara Giuseppe, n. 15 presentata dal sig.re Schillaci Salvatore e la n. 17 presentata dalla sig.ra Avellone Laura, si respingono condividendo le valutazioni del progettista.
Le osservazioni n. 2 presentata dal sig. Macaluso Vito e la n. 9 presentata dal sig. Giunta Salvatore si accolgono condividendo le valutazioni del progettista.
L'osservazione n. 3 presentata dalla sig.ra Alessandro Giuseppa è accoglibile previa verifica in fase di controdeduzioni della finalità dell'area destinata a verde pubblico attrezzato dove sorge l'edificio oggetto di osservazione.
L'osservazione n. 5 presentata dal sig.re Giunta Giuseppe si articola in 11 punti:
-  i punti 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 e 11 dell'osservazione non sono accoglibili per le motivazioni rese dal progettista;
-  il punto 3 dell'osservazione è accoglibile previa verifica da parte dell'ufficio tecnico dell'inserimento nel piano di tutti i progetti inerenti le opere pubbliche realiz zate;
-  i punti 6 e 8 dell'osservazione sono accoglibili per le motivazioni rese dal progettista.
L'osservazione n. 6 presentata dalla sig.ra Avellone Laura non è accoglibile, perché da quanto prospettato dalla lettura della medesima, la stalla, oggetto dell'osservazione ricadrebbe in zona D2, area commerciale speciale, disattesa. L'opponente inoltre non ha prodotto una cartografia da dove si evince l'esatta ubicazione della stalla. In fase di controdeduzioni l'ufficio tecnico dovrà verificarne l'esatta ubicazione. Tuttavia l'attività descritta dall'opponente è compatibile con le attività consentite in verde agricolo.
L'osservazione n. 7, presentata da 21 firmatari, si articola in 12 punti:
-  il punto 1 dell'osservazione non è accoglibile perché ricade in zona C5 disattesa;
-  il punto 2 dell'osservazione non è accoglibile in quanto non sufficentemente motivata; in fase di controdeduzione l'ufficio tecnico potrà indicare su quale lato della scuola potrebbe essere allargata l'area di p ertinenza;
-  il punto 3 dell'osservazione non è accoglibile per le stesse motivazioni rese dal progettista;
-  il punto 4 dell'osservazione non è accoglibile in quanto non viene sufficentemente motivato il cambio di destinazione d'uso da verde attrezzato ad attrezzature sportive;
-  il punto 5 dell'osservazione non è accoglibile in quanto formulata in maniera generica e non sufficentemente motivata;
-  il punto 6 dell'osservazione è accoglibile relativamente alla fascia di rispetto paesaggistico ad ovest della Rocca, così come previsto nel piano dell'81; viene fatta salva la proposta del progettista per la parte ad est della Rocca destinata ad attrezzature pubbliche;
-  il punto 7 dell'osservazione non è accoglibile perché infondata: infatti l'agronomo ha condotto lo studio di tutte le aree forestate ed ha adeguato le stesse ai sensi della legge regionale n. 16/96;
-  i punti 8, 9, 10 e 11 dell'osservazione non sono valutabili in quanto non individuate nelle tavole, delle visualizzazioni delle osservazioni e/o opposizioni; in fase di controdeduzioni l'ufficio tecnico comunale potrà visualizzare le stesse rimandandone pertanto l'esame nella fase successiva;
-  il punto 12 dell'osservazione non è accoglibile per le stesse motivazioni rappresentate per il punto 7.
L'osservazione n. 11 presentata dal sig. Ribaudo Vincenzo non è accoglibile perché infondata.
L'osservazione n. 12 presentata dal sig. Balsano Calogero è accoglibile parzialmente per le stesse motivazioni rese dal progettista.
L'osservazione n. 16 presentata dalla sig.ra Avellone Agata si articola in 3 punti, e non sono accoglibili per le stesse motivazioni rese dal progettista.";
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 339 del 19 ottobre 2000, che di seguito parzialmente si trascrive;
"...Omissis...
Considerato che il parere prot. n. 210, reso dalla Direzione regionale dell'urbanistica sviluppa considerazioni condivisibili, tuttavia nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi relativi ad aspetti del piano regolatore generale in esame che formano oggetto delle seguenti considerazioni.
1)  Si è avuto modo di rilevare che gli elaborati di piano, in particolare quelli relativi alle previsioni progettuali, sono stati prodotti in diverse versioni, in base alle modifiche apportate dal consiglio comunale in sede di adozione del piano regolatore generale.
Sono state inoltre riscontrate alcune differenze nella rappresentazione delle previsioni urbanistiche fra gli elaborati prodotti in scala 1:10.000 e quelli prodotti in scala 1:2.000, come ad esempio l'area speciale commer ciale D2 ecc...
Il comune, pertanto, è onerato di produrre una versione univoca delle previsioni di progetto in elaborati in scala 1:10.000 ed in scala 1:2.000. In detti elaborati deve essere verificata la corrispondenza delle relative previsioni urbanistiche in relazione alle scale di rappresentazione. Per quanto riguarda, poi, la viabilità devono essere visualizzate le relative fasce di rispetto stradale in base alle diverse categorie di strade rappresentate.
La fascia di rispetto cimiteriale, in assenza di un provvedimento di riduzione, deve essere riportata a mt. 200 dall'impianto del cimitero stesso.
2)  Per quanto attiene gli aspetti geologici: l'edificabilità dei settori di zone territoriali omogenee soggette a prescrizioni esecutive ricadenti in pendio, dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle aree in pendio tenendo conto dell'edificato di piano previsto, così come richiesto dalle prescrizioni dettate dalla circolare A.R.T. n. 33139 del 23 giugno 1989, così come richiesto dal punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere, dunque, oggetto di apposita relazione geotecnica da sottoporre all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente, cui è in definitiva subordinata l'ammissibilità delle singole aree così individuate.
La decorrenza di attuatività dei piani urbanistici delle aree soggette a prescrizioni esecutive sarà, quindi, data dall'approvazione di detti studi particolareggiati di verifica geotecnica delle aree di piano da parte dell'ufficio del Genio civile e da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88, come modificato dall'art. 21 del decreto legislativo n. 152/99 le aree di rispetto delle opere di captazione delle risorse idriche destinate all'uso idropotabile le aree di rispetto, in assenza di apposito studio effettuato dalla Regione deve essere 200 m. ed all'interno dovranno essere vietate le attività e l'insediamento dei punti di pericolo ivi indicate al comma 1 e gli insediamenti residenziali e le relative opere di urbanizzazione dovranno essere subordinati alla disciplina di cui al successivo comma 2.
Infine, occorre inserire nel regolamento edilizio l'ob bligatorietà per tutte le aree di piano, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa secondo quanto confermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera del CITAI 4 febbraio 1977.
Lo studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere di particolare incidenza.
Per quanto sopra, nel regolamento edilizio sarebbe opportuno che tra le figure professionali che dovranno comporre la commissione edilizia sia presente un geo logo.
Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali o di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi anche i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995.
3)  Zona territoriale omogenea A: oltre alla zona territoriale omogenea A, così come individuata nel parere dell'ufficio, relativamente al tessuto più antico del centro urbano di Roccapalumba, si ritiene necessario tutelare anche l'impianto urbanistico della frazione di Regalgioffoli così come individuato in rosso nella planimetria P2 in scala 1:2.000.
Oltre alla significativa presenza del "Baglio Arabo" la frazione Regalgioffoli mantiene ancora intatta la morfologia tipica del borgo rurale perfettamente inserito nel paesaggio agricolo di elevate qualità ambientali.
Per tali ragioni, ed al fine di non alterare il rapporto tra il borgo e la campagna, non si condividono le previsioni del parcheggio e del verde pubblico attrezzato poste a ridosso del "Baglio Arabo".
Negli elaborati prescritti al punto 1) del presente parere dovranno inoltre essere visualizzate, previa ricognizione condotta sul'intero territorio comunale, costruzioni che testimoniano l'attività agricola svolta anche nel recente passato, quali ad esempio il mulino ad acqua "Mulino Fiaccati" di alto valore etnoantropologico, oppure presenze quali l'Osservatorio astronomico ecc...
4)  In considerazione dell'individuazione della zona territoriale omogenea A, nella frazione di Regalgioffoli, si ritiene di potere condividere la previsione di zona C2 nord, non condivisa nel parere dell'ufficio.
La suddetta zona C2, peraltro sottoposta a prescrizione esecutiva, oltre ad offrire una direttrice di espansione tendente a soddisfare nuovi fabbisogni residenziali, contribuisce ad attenuare la pressione urbanistica nel centro edificato, il quale in virtù della zona A, ora individuata, dovrà orientare l'attività edilizia con interventi volti alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio esistente.
5)  Per quanto attiene alle norme di attuazione si prescrive una stesura univoca tendente ad eliminare differenze, dovute possibilmente a refusi di taluni parametri riportati nelle tabelle dei tipi edilizi. A tale proposito si evidenzia che la densità fondiaria della zona territoriale omogenea B, del centro urbano deve essere prevista in mc./mq. 5,00.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Consiglio esprime parere:
1)  che il piano regolatore generale del comune di Roccapalumba, con annessi prescrizione esecutive e regolamento edilizio sia da condividere in base alle prescrizioni contenute nel parere prot. n. 210 dell'1 agosto 2000, reso dall'ufficio che si allega, ed in base alle prescrizioni di cui ai superiori considerata;
2)  le osservazioni e le opposizioni presentate vengono decise in base a quanto detto nel parere prot. n. 210 reso dall'ufficio".;
Vista la nota assessoriale prot. n. 56221 del 16 novembre 2000, con la quale, nel condividere il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 339 del 19 ottobre 2000, è stato chiesto al comune di Roccapalumba di adottare le proprie controdeduzioni, ai sensi del sesto comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la delibera n. 65 del 27 dicembre 2000, con la quale il consiglio comunale di Roccapalumba ha formulato le proprie controdeduzioni al voto n. 339 del 19 ottobre 2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Vista la proposta di parere n. 157 del 23 marzo 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dal gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Dall'esame delle controdeduzioni così come proposte, il consiglio comunale ha rigettato le stesse, formulate dal progettista, relativamente alla zona A e fatte proprie dall'ufficio tecnico comunale, e propone un centro storico limitatamente ai palazzi di pregio.
E' evidente che un siffatto atteggiamento nei confronti di un territorio che indubbiamente presenta un tessuto in cui è chiaramente leggibile l'impianto di fondazione, che nel caso specifico è risalente al 600, non potrà essere accettato. L'esistenza in un comune di un nucleo di antica edificazione pone in essere la consapevolezza della salvaguardia dello stesso, che comunque è chiaramente esplicitato da una volontà giuridica, concretizzata da una normativa attualmente vigente (art. 1, legge regionale n. 70/76 e successive). Per quanto riguarda poi la nota della Soprintendenza è da evidenziare che la suddetta è datata 6 luglio 1972, quindi antecedente alla legge regionale n. 70/76, che con l'art. 1 esplicita una sensibilità nei confronti della salvaguardia dei centri storici intesi come beni, da conservare e da valorizzare assolutamente.
La proposta formulata dal progettista e fatta propria dall'ufficio tecnico comunale, relativamente alla perimetrazione della zona A, pone una questione di carattere concettuale, il suddetto infatti ridelimita il centro storico sulla base di manomissioni, sostituzioni e variazioni di edifici o parti di esse, senza tenere conto di un contesto e di una trama viaria chiaramente leggibile; del resto l'art. 55 della legge regionale n. 71/78, specifica gli interventi nei centri storici, rendendo comunque chiaro il concetto dello stesso che testualmente recita "...nonché gli agglomerati urbani di antica o recente formazione contraddistinti da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, anche se manomessi o degradati o non presenti tutti contestualmente...".
E ancora, il piano non ha posto alla base delle sue scelte uno studio e una analisi del tessuto del centro storico che avrebbe potuto, in qualche modo, confermare la presenza di un perimetro così come proposto nelle controdeduzioni formulate; la scelta da parte di questo ufficio, di delimitare la zona A, secondo la delimitazione delle schede del Consiglio d'Europa, anche se redatte nell'80 e quindi soggette a modificazioni, è del tutto legittimo in quanto rappresenta, in assenza di uno studio più recente, l'unico strumento scientifico in possesso. Il soprintendente presente in codesto Consiglio regionale dell'urbanistica, in sede di esame delle controdeduzioni, potrà valutare le scelte operate dal progettista sulla base di studi più recenti e specifici e proporre una perimetrazione che presenti in ogni caso dati e valutazioni oggettive.
Per quanto attiene le zone C5 nord e sud questo ufficio, nel parere reso, non ha differenziato le stesse perché sottinteso che venivano entrambe disattese con la medesima motivazione. Premesso ciò, nelle controdeduzioni formulate, il progettista evidenzia che la zona C5 sud risulta già dotata di infrastrutture e abbondantemente edificata. L'area C5 nord rappresenta l'area sulla quale si proiettano le aspettative della popolazione, senza produrre però, a supporto di tale affermazione, alcuna documentazione dimostratrice.
Resta il fatto comunque che tali zone risultano ancora prive di alcuna regolamentazione, nonostante sia stato espressamente evidenziato. Alla luce di quanto sopra e per le considerazioni espresse nel parere reso, questo gruppo disattende le zone C5 nord e sud, riproponendo le prescrizioni rese nel succitato parere n. 210 dell'8 agosto 2000.
Per quanto riguarda la zona D1 in contrada Zaccanelli, si riconferma quanto espresso nel parere del gruppo e comunque le controdeduzioni formulate non sono supportate dagli atti inerenti la programmazione del patto territoriale della Valle del Torto menzionata.";
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 430 del 17 maggio 2001, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto di condividere in linea di massima la proposta di parere dell'ufficio, che fa parte integrante del presente voto;
Considerato che nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi di valutazione che formano oggetto delle seguenti prescrizioni e integrazioni:
1)  Zona A
Per quanto riguarda le controdeduzioni relative alla perimetrazione della zona territoriale omogenea A, va in primo luogo osservato che la perimetrazione individuata da questo Consiglio si riferisce all'unico dato di riferimento oggettivo, costituito dalla scheda IPCE/C SU, disponibile al momento dell'esame del piano regolatore generale.
La proposta di riduzione della suddetta zona territoriale omogenea A, avanzata dalla progettista si basa su considerazioni che non sono sufficienti ad individuare correttamente, secondo parametri scientifici la zona territoriale omogenea A, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 55 della legge regionale n. 71/78. Tali principi sono infatti applicabili anche alla frazione di Regalgioffoli per le valenze ambientali riscontrate, ed al fine di giustificare interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Pertanto, con le individuazioni di zona territoriale omogenea A, sia nel centro urbano, sia nella frazione di Regalgioffoli, questo Consiglio ha inteso fissare i criteri generali che dovranno guidare la pianificazione attuativa nell'individuazione dalle varie articolazioni del tessuto storico e nelle relative diverse modalità d'intervento.
Per quanto sopra.
La controdeduzione deliberata dal consiglio comunale, e cioè quella di riconoscere come centro storico: "solo quello relativo a palazzi di pregio così come riportati nelle tav. P4 del piano regolatore generale approvato con decreto n. 60/81 del 5 marzo 1981", viene respinta in questa sede confermando quanto espresso in precedenza nel voto n. 339 del 19 ottobre 2000, in quanto l'individuazione di centro storico, intesa come parte significativa della città dove sono presenti valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali anche se manomessi o degradati, riscontrabili sia nella trama viaria sia nel l'edilizia anche se non tutta di pregio, non può certo corrispondere all'individuazione puntuale di singoli manufatti.
2)  Zona C5
In relazione alla controdeduzione formulata dalla progettista si condivide parte di zona C5 posta a sud già dotata di infrastrutture.
3)  Zona D1
In relazione alla controdeduzione formulata dalla progettista, la quale evidenzia che nell'area sita in contrada Zaccanelli destinata a zona D1, sono già state realizzate opere di urbanizzazione, e che nella suddetta area è in corso di attuazione un P.I.P., inoltre sono state localizzate iniziative imprenditoriali rientranti nella programmazione del patto territoriale della Valle del Torto, la zona in questione viene condivisa.
4)  Programmazione urbanistica commerciale, legge regionale n. 28/99 e D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il piano, poiché è stato adottato nel febbraio 1997, non può risultare adeguato ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, emanati successivamente con D.P.R.S. 11 luglio 2000, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
Allo stato il comune non risulta abbia provveduto all'adeguamento del piano con apposita deliberazione consiliare di modifica, ai sensi del predetto art. 51, comma 7°.
Relativamente al settore commerciale il piano regolatore generale in oggetto detta disposizione nell'ambito delle norme di attuazione delle zone territoriali omogenee. In merito si ritiene, tuttavia, che le analisi prodotte con il piano regolatore generale, così come le previsioni di piano e la normativa di riferimento, dovranno essere integrate sulla base delle direttive di cui al D.P.R.S. datato 11 luglio 2000, mediante apposita variante urbanistica. Si riporta di seguito la normativa contenente disposizioni riferite al settore commerciale: artt. 35 e 54 delle N. di A.
Capitolo IV - Criteri generali per l'applicazione delle norme, art. 35 - destinazione residenziale si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio (esclusa la grande distribuzione e i centri commerciali intermedi di nuovo insediamento, secondo quanto previsto dal piano per l'urbanistica commerciale). Le attività commerciali devono avere:
a)  una superficie di vendita inferiore a mq. 200 (incrementati della superficie destinata ad esposizione e deposito);
b)  depositi e magazzini con superficie utile non superiore a mq. 150, purché non isolati e separati dagli edifici destinati alla residenza. L'art. 54 nelle zone D2 è consentita la commercializzazione di calcestruzzi e asfalti.
5)  Aspetti geologici
L'attività urbanistica edilizia, per quanto attiene gli aspetti geologici, dovrà svolgersi nel rispetto delle misure transitorie di salvaguardia prescritte nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al D.A.R.T.A. 4 luglio 2000.
Per tutto quanto sopra, il Consiglio esprime parere che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Roccapalumba, annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottati con le deliberazioni consiliari nn. 14 e 15, rispettivamente del 6 e 7 febbraio 1997, con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto di questo Consiglio n. 339 del 19 ottobre 2000, salvo quanto considerato con il presente parere a seguito delle controdeduzioni deliberate dal consiglio comunale con atto n. 65 del 27 dicembre 2000.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 4974 del 25 gennaio 2002, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse sullo strumento urbanistico generale in argomento con i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 339 del 20 ottobre 2000 e n. 430 del 17 maggio 2001;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 3441 del 13 maggio 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 30804 del 22 maggio 2002, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7°, della legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente agli artt. 35 e 54:
A)  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
B)  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
C)  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000;
D)  prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 339 del 19 ottobre 2000 e n. 430 del 17 maggio 2001, e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 3441 del 3 maggio 2002, in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 339 del 23 marzo 2000 e n. 430 del 17 maggio 2001, nonché alle condizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Palermo in premessa citate e con le modifiche di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 3441 del 13 maggio 2002, relative alla programmazione commerciale, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Roccapalumba, adottato con delibere consiliari n. 14 del 6 febbraio 1997, n. 15 del 7 febbraio 1997 e n. 61 dell'1 ottobre 1997.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 339 del 19 ottobre 2000 e n. 430 del 17 maggio 2001.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere prot. n. 210 del 9 agosto 2000, resa dal gruppo XXVI/D.R.U.; 
2)  voto n. 339 del 23 marzo 2000, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica; 
3)  proposta di parere prot. n. 151 del 23 marzo 2001, resa dal gruppo XXVI/D.R.U.; 
4)  voto n. 430 del 17 maggio 2001, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica; 
5)  nota prot. n. 3441 del 3 maggio 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; 
6)  delibera di consiglio comunale n. 14 del 6 febbraio 1997; 
7)  delibera di consiglio comunale n. 15 del 7 febbraio 1997; 
8)  delibera di consiglio comunale n. 32 del 27 marzo 1997; 
9)  delibera di consiglio comunale n 61 dell'1 ottobre 1997; 
10)  delibera di consiglio comunale n. 16 del 26 marzo 1998; 
11)  delibera di consiglio comunale n. 65 del 27 dicembre 2000. 

Elaborati di piano
12)  tav. A1 - relazione generale; 
13)  tav. A2 - programma e fasi di attuazione; 
14)  tav. B1 - schema regionale scala 1:100.000; 
15)  tav. B2 - planimetria dello stato di fatto scala 1:10.000; 
16)  tav. B3 - planimetria dello stato di fatto scala 1:2.000; 
17)  tav. B4 - planimetria delle aree vincolate scala 1:10.000; 
18)  tav. P1 - zonizzazione del territorio comunale scala 1:1.000; 
19)  tav. P1-ter - zonizzazione del territorio comunale scala 1:1.000, allegata alla deliberazione n. 61/97; 
20)  tav. P2 - zonizzazione del centro abitato scala 1:2.000; 
21)  tav. P3 - edifici vincolati e da demolire scala 1:2.000; 
22)  tav. P4 - planimetria delle attrezzature scala 1:2.000; 
23)  tav. P5 - norme tecniche di attuazione e tabella dei tipi edilizi; 
24)  tav. P6 - regolamento edilizio; 
25)  tabella tipi edilizi. 

Elaborati sostitutivi modificati, secondo quanto indicato negli stessi, a seguito delle delibere di adozione n. 14/97 e n. 15/97
26)  tav. B4-bis - planimetria delle aree vincolate scala 1:1.000; 
27)  tav. P1-bis - zonizzazione del territorio comunale scala 1:1.000; 
28)  tav. P2-bis - zonizzazione del centro abitato scala 1:2.000; 
29)  tav. P4-bis - planimetria delle attrezzature scala 1:2.000; 
30)  tav. P5-bis - norme tecniche di attuazione; 
31)  tav. P6-bis - regolamento edilizio. 

Prescrizioni esecutive
32)  tav. 1 - relazione; 
33)  tav. 2 - planimetria zona C2 nord scala 1:2.000; 
34)  tav. 3 - planimetria zona C1 sud scala 1:2.000; 
35)  tav. 4 - norme tecniche di attuazione; 
36)  tav. 5 - piano particellare di esproprio ed elenco ditte da espropriare scala 1:2.000; 
37)  tav. 6 - costo delle opere di urbanizzazione; 
38)  tav. 7 - profili regolatori scala 1:200; 
39)  tav. 8 - tipologie edilizie C1 sud scala 1:100. 

Studio geologico tecnico
40)  relazione; 
41)  risultati indagini geogostiche e geotecniche; 
42)  carta geologica e geomorfologica del territorio; 
43)  carta idrogeologica del territorio; 
44)  carta delle zonizzazioni del territorio; 
45)  carta geologico-tecnica centro abitato; 
46)  carta delle zonizzazioni del territorio aggiornata con gli approfondimenti richiesti dal Genio civile; 
47)  carta geologico-tecnica zona Regalgioffoli; 
48)  carta geologico-tecnica C.zzo Massaro; 
49)  carta geologico-tecnica del centro abitato aggiornata, sostitutiva di quella presentata nel febbraio 1993; 
50)  nota integrativa in relazione agli approfondimenti richiesti dal Genio civile; 
51)  studio geologico per il piano regolatore generale - Chiarimenti alle nota del Genio civile. 

Studio agricolo forestale
52)  tav. 1 - relazione; 
53)  tav. 2 - carta delle unità di paesaggio; 
54)  tav. 3 - carta delle aree di espansione; 
55)  tav. 4 - carta morfologica; 
56)  tav. 5 - carta della vegetazione e dell'uso del suolo; 
57)  tav. 6 - carta delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura; 
58)  tav. 7 - carta clivometrica; 
59)  tav. 8 - carta altimetrica; 
60)  tav. 9 - carta dei boschi e delle fasce di rispetto, legge regionale n. 78/76; 
61)  relazione adeguamento studio agricolo forestale alla legge regionale n. 16/96; 
62)  carta delle superfici boscate ed assimilate. 


Art. 4

Il comune di Roccapalumba dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 26 giugno 2002.
  SCIMEMI 

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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