REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2002 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 6 settembre 2002.
Approvazione della circolare 6 settembre 2002, prot. n. 1907 relativa all'Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo, misura 4.01 - Potenziamento delle piccole e medie imprese esistenti - sottomisura 4.01.a.1 e relativo avviso pubblicopag. 


DECRETO 6 settembre 2002.
Approvazione della circolare 6 settembre 2002, n. 1335 relativa all'Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo, misura 4.03 - sottomisura 4.03.b - Imprenditorialità giovanile e femminile e relativo bando di attuazione pag.  46 


DECRETO 6 settembre 2002.
Bando per la presentazione e la selezione delle istanze per l'attivazione della sottomisura 4.01.c - Attività di trattamento dei rifiuti pag.  74 




ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 6 settembre 2002.
Approvazione della circolare 6 settembre 2002, prot. n. 1907 relativa all'Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo, misura 4.01 - Potenziamento delle piccole e medie imprese esistenti - sottomisura 4.01.a.1 e relativo avviso pubblico


IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 contenente disposizioni per l'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;
Visto, in particolare, l'art. 27 della citata legge regionale n. 32/2000, con il quale l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere attraverso appositi bandi un regime di aiuti all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 98/C74/06 del 10 marzo 1998;
Visto il Complemento di programmazione, adottato con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001 dalla Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, la misura 4.01, potenziamento delle PMI esistenti (F.E.S.R.) nonché la scheda tecnica della sottomisura 4.01a;
Visto il Regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 1783/2000 del 12 luglio 2000, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);
Visto il Regolamento CE n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, relativo alle spese ammissibili per le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il decreto n. 548/serv.1°/71 del 22 luglio 2002, con il quale è stata approvata la convenzione, stipulata tra l'Assessorato dell'industria - dipartimento industria - ed il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Irfis-Mediocredito per la Sicilia e Banco di Sicilia, relativa all'affidamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 27 della citata legge regionale n. 32/2000;
Considerato che, ai sensi dell'art. 117 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il regime di aiuto di cui all'art. 27 della legge regionale n. 32/2000 rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 "Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L-10, del 13 gennaio 2001;
Viste le note serv. 1° prot. n. 1642 e da 1642/1 a 1642/8 del 9 agosto 2002, relative ai criteri aggiuntivi espressi dai P.I.T.;
Viste le note serv. 1° prot. da 1898 a 1905 del 5 settembre 2002, con le quali sono stati comunicati ai P.I.T. i criteri aggiuntivi da riportare sull'avviso pubblico relativo all'attivazione della misura di cui trattasi;
Visto il D.P.R.S. n. 94 del 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, relativo all'approvazione delle graduatorie dei Progetti integrati territoriali articolate per territorio provinciale;
Visto il bando multiasse e multimisura per gli interventi attivabili attraverso regimi di aiuto pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002;
Vista la circolare esplicativa prot. n. 1907/serv.1 del 6 settembre 2002, concernente disposizioni sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla sottomisura 4.01a1 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, art. 27 della legge regionale. n. 32/2000;
Visto l'avviso pubblico per l'attivazione della citata sottomisura 4.01a1, con riferimento alle iniziative rientranti nei Progetti integrati territoriali approvati con D.P.R.S. n. 94 del 18 giugno 2002;
Sentite le valutazioni favorevoli espresse dal tavolo tecnico istituito presso la Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione, nel corso della seduta del 4 settembre 2002;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei prefati provvedimenti;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Decreta:


Art.  1

Per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 27 della legge regionale n. 32/2000 e alla sottomisura 4.01a1 del Complemento di programmazione del POR-Sicilia 2000-2006, è approvata, nel testo che si allega al presente decreto, la circolare esplicativa prot. n. 1907/serv.1 del 6 settembre 2002 che, munita dei relativi allegati, fa parte integrante del presente decreto.

Art.  2

E' approvato, nel testo che si allega al presente decreto e che, unitamente al relativo prospetto, ne costituisce parte integrante, l'avviso pubblico per l'attivazione della sottomisura 4.01a del P.O.R. Sicilia 2000-2006 con riferimento alle iniziative rientranti nei Progetti integrati territoriali approvati con D.P.R.S. n. 94 del 18 giugno 2002.

Art.  3

Il presente decreto, la circolare, l'avviso pubblico e gli allegati di cui al precedente articolo saranno trasmessi alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.
Palermo, 6 settembre 2002.
  SARRICA 

Allegati

CIRCOLARE 6 settembre 2002, prot. n. 1907.

Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo, misura 4.01 - Potenziamento delle piccole e medie imprese esistenti - sottomisura 4.01.a.1.

L'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - contenente disposizioni per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) Sicilia 2000/2006 - autorizza l'Assessorato regionale dell'industria ad attivare un regime di aiuto all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 98/C 74/06 del 10 marzo 1998, consistente nell'erogazione di contributi in conto impianti di intensità non superiore ai massimali consentiti per le piccole e medie imprese (PMI) operanti nella Regione siciliana.
Il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 novembre 2000 - relativo al P.OR. Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000 - pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (GURS) n. 10 del 9 marzo 2001 prevede, nell'Asse IV denominato "Sistemi locali di sviluppo", la Sottomisura 4.1.1.a che mira a sostenere gli investimenti produttivi delle PMI assicurando, tra l'altro, adeguati flussi finanziari a particolari ambiti territoriali e/o settori produttivi all'interno dei Progetti integrati territoriali (PIT).
Detta Sottomisura, poi rinumerata in 4.01.a nel Complemento di programmazione (CdP) adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001 e successive modifiche e integrazioni, prevede (4.01.a.1) l'attivazione del regime di aiuto di cui sopra, finalizzato, tra l'altro, a concedere agevolazioni alle PMI per investimenti rientranti nei progetti integrati territoriali.
Al fine di consentire un più agevole accesso al predetto regime di aiuto, con la presente circolare esplicativa si forniscono le opportune indicazioni di carattere procedurale ed attuativo.
1. PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
Ai sensi dell'art. 117 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il regime di aiuto di cui alla presente circolare rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 "Applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L - 10, del 13 gennaio 2001.
Esso è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato ed è esente dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3 del Trattato, così come previsto dall'art. 3 del menzionato Regolamento CE n. 70/2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI.
Il regime di aiuto è oggetto di comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento CE n. 70/2001.
Il sistema agevolativo è applicato, attraverso una procedura a bando, in favore delle PMI operanti nei settori industriale e dei servizi.
La ricezione delle istanze, gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione delle relative somme, sono affidati in concessione al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito da Irfis-Mediocredito della Sicilia S.p.A., con sede in Palermo, via Giovanni Bonanno 47, in qualità di capo gruppo mandataria e Banco di Sicilia, Società per azioni, con sede in Palermo, via Generale Magliocco n. 1. Detto RTI assume veste di "Gestore concessionario".
Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 32/2000, la graduatoria dei progetti di investimento presentati in base al bando verrà stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti parametri:
a) rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo complessivo dell'investimento;
b) rapporto tra l'agevolazione massima richiedibile e l'agevolazione richiesta;
c) rapporto tra le risorse proprie investite o da investire e l'investimento complessivo;
d)  settore di attività, tipologia di investimento, localizzazione.
La Sottomisura 4.01a1 del CdP, oltre ad un ulteriore parametro, denominato "indicatore ambientale", stabilisce che, in sede di bando, vengano favoriti gli interventi che prevedano l'inserimento di persone soggette ad esclusione sociale, donne, disoccupati di lunga durata, LSU, le iniziative connesse alla società dell'informazione ed alla new economy e che sia data priorità ai progetti che, sulla base di un'analisi di mercato, dimostrino la dipendenza esterna dell'isola relativamente alla produzione prevista in progetto.
I termini di presentazione delle domande di contributo, le risorse disponibili - tenuto conto delle riserve in favore dei Progetti integrati territoriali ed i parametri collegati al settore di attività, alla tipologia di investimento ed alla sua localizzazione sono resi noti mediante apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le graduatorie, formate sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dal Gestore concessionario, sono approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento industria e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda della durata del programma e della richiesta dell'impresa, in due o tre quote annuali, di pari importo, alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali dopo l'esecutività del decreto di concessione in via provvisoria del contributo.
A conclusione del programma di investimenti, l'impresa deve produrre la relativa documentazione di spesa; sulla base della stessa il Gestore concessionario redige una relazione sullo stato finale del programma.
Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti sulla realizzazione del programma, l'Assessorato emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione in favore dell'impresa di quanto ancora dovuto.
2.  SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
2.1. Destinatarie delle agevolazioni sono le PMI operanti nei settori estrattivo e manifatturiero, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda, delle costruzioni; le imprese fornitrici di servizi reali, che intendono promuovere programmi di investimento produttivi nell'ambito del territorio siciliano.
Alla data di presentazione del modulo di domanda di agevolazione tali imprese - quelle di servizi costituite sotto forma di società regolari - devono essere già iscritte nel registro delle imprese, devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti -- non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata - e non devono trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.
Limitatamente alle imprese di nuova costituzione è sufficiente che alla data di presentazione dell'istanza sia stata avanzata domanda di iscrizione alla competente Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, fermo l'obbligo di comprovare liscrizione entro il termine di completamento dell'istruttoria.
Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla data di presentazione dell'istanza possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché dette imprese siano già titolari di partita IVA. In tal caso, l'iscrizione deve avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa al Gestore concessionario attraverso specifico certificato entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa.
Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 25%; tale misura è determinata come rapporto tra il detto capitale proprio e gli investimenti ammissibili, entrambi in valore nominale.
2.2. Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccole o medie dimensioni in conformità alla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti alle PMI (si veda l'allegato 1 al citato Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001).
2.3. Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in conto impianti di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE in atto pari, per le piccole e medie imprese, al 35% in equivalente sovvenzione netta (ESN) aumentato di un ulteriore 15% in equivalente sovvenzione lorda (ESL).
Ai fini della determinazione delle agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, la misura intera o solo una parte della stessa, comunque non inferiore al 50%.
L'entità dell'agevolazione, che in ogni caso non potrà superare l'importo massimo di un milione di euro, è espressa in equivalente sovvenzione, netto (ESN) o lordo (ESL).
Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate.
Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte.
Ai fini del calcolo del contributo da concedere, l'impresa richiedente indica, nella scheda tecnica allegata alla domanda, le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare. Dette spese, come riscontrate pertinenti e congrue dal Gestore concessionario, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti.
L'ammontare delle spese attualizzate è moltiplicato per la misura agevolativa massima prevista, procedendo separatamente per la parte espressa in ESN e per quella espressa in ESL: il risultato così ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate concedibili.
Tale importo viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilità delle agevolazioni e le quote di agevolazione in ESN vengono incrementate della pertinente imposizione fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilità delle quote medesime.
Sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL e riducendo il tutto in relazione alla percentuale, della misura massima, richiesta dall'impresa, si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile alle previste date.
La somma delle due o tre quote così determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili, che viene indicato nel decreto di concessione.
Ai fini di cui sopra:
-  per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si intende quello del primo dei titoli di spesa ammissibili;
-  per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica il tasso in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre decimali.
3.  PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI
3.1.  Per accedere all'agevolazione, le imprese di cui al punto precedente devono promuovere, nell'ambito del territorio siciliano, un programma di investimenti per un ammontare di spesa ammissibile non inferiore a E 25.000 e non superiore a E 5.000.000.
Il programma deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, come desumibile da un apposito business plan, e deve essere svolto, per lo svolgimento di una delle attività ammesse dalla presente normativa, nell'ambito di un'unica "unità produttiva" intendendosi come tale la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e consentirne la valutazione tecnico-economico-finanziaria e dell'idoneità al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa deve corredare la domanda con un "business plan", cioè un piano strategico aziendale, composto di due parti:
-  una prima, descrittiva, concernente l'impresa, l'iniziativa, l'unità produttiva e l'eventuale "area produttiva da valutare", tale intendendosi il sottosistema aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le seguenti condizioni:
1) è possibile identificare gli specifici costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il relativo fabbisogno finanziario;
2) nell'ambito dello stesso si effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che comunque, come indicato sopra, non può riguardare più di una sola unità produttiva;
-  una seconda parte, analitica e numerica, che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o ritenuto più rappresentativo, all'"area produttiva da valutare" sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello "a regime".
Per i programmi fino a 1,5 milioni di euro promossi dalle imprese estrattive o manifatturiere, per quelli fino a 0,5 milioni di euro promossi dalle imprese di servizi e per quelli di importo superiore a detti limiti ma finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'impresa o, secondo il caso, dell'"area produttiva da valutare", il business plan può essere limitato alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati economico-finanziari forniti attraverso gli specifici prospetti contenuti nella scheda tecnica allegata al modulo di domanda.
I programmi di investimento promossi dalle imprese estrattive e manifatturiere possono riguardare solo uno o più settori produttivi di cui alle sezioni C - "Estrazioni di minerali" e D - "Attività manifatturiere" della classificazione delle attività economiche ISTAT '91, fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'U.E.
Le imprese fornitrici di servizi possono promuovere programmi di investimento solo nell'ambito di uno o più dei settori di cui all'allegato n. 1 della presente circolare.
I programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda, di cui alle classi 40.10 e 40.30 della classificazione delle attività economiche ISTAT '91, sono ammessi limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, con potenza non superiore a 50 MW elettrici e con indice energetico non inferiore a 0,60.
Per alcuni settori sono previsti divieti e limitazioni derivanti dalla vigente normativa dell'Unione europea. In merito si rinvia al punto 2.6 della circolare Ministero dell'industria n. 900315 del 14 luglio 2000 ed ai relativi allegati, con la precisazione che le classi e categorie escluse dal cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) non sono ammissibili alle presenti agevolazioni.
3.2.  Il programma di investimenti da agevolare può riguardare la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di impianti produttivi esistenti. A tal fine si considera:
1)  "ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione, sia volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
2)  "ammodernamento" il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;
3)  "ristrutturazione" il programma diretto alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
4)  "riconversione" il programma diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
5)  "riattivazione" il programma che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi;
6)  "trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.
Per una corretta applicazione di tali definizioni, si precisa che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono, qualora non diversamente specificato, quelli riferiti "all'unità produttiva", come sopra definita.
3.3.  Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma. La piena disponibilità è rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria o comodato anche nella forma di contratto preliminare di cui all'art.1351 del codice civile. Per le imprese operanti nel settore delle costruzioni, tale disponibilità è riferita alla sola sede operativa di cui l'impresa deve essere titolare nell'ambito della Regione siciliana.
Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi a detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati. Fermo il termine di sottoscrizione, la registrazione potrà intervenire anche successivamente qualora la stessa venga effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tal caso, la registrazione e, ove prevista, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comportano la nullità della domanda.
Nel caso in cui il programma di investimenti ricada all'interno di agglomerati industriali o in aree attrezzate, individuati da piani regolatori dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni o da piani per insediamenti produttivi predisposti da amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano riportati i tempi massimi entro i quali può essere definita la procedura di esproprio dell'area o, comunque, potrà essere consentito l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria. Tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo.
Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di agevolazione, il suolo e gli immobili interessati al programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d'uso come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata.
3.4.  Sono ammissibili all'agevolazione, nei limiti della compatibilità con la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti alle PMI e di ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali (si vedano, in particolare, i Regolamenti CE n. 70/2001 e n. 1685/2001), le spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma di investimenti. L'ammissibilità alle agevolazioni delle suddette spese è prevista esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati non prima del giorno successivo a quello di presentazione del modulo di domanda. Per il caso di acquisizione di beni con il sistema della locazione finanziaria, si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3. della circolare Ministero dell'industria n. 900315 del 14 luglio 2000, fermo restando che, in tal caso, l'impresa dovrà rivolgersi ad uno degli istituti convenzionati con il Gestore concessionario sulla base di una convenzione tipo, aperta a tutti i soggetti abilitati, approvata con decreto dell'Assessorato dell'industria.
Le tipologie di spesa ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in parte mutuati dalle direttive U.E., sono riportati nell'allegato n. 2. Con riferimento a tali divieti e limitazioni, si richiama in particolare l'attenzione sulla dichiarazione di cui all'allegato n. 2b facente parte della documentazione da allegare alla domanda.
Resta confermata l'ammissibilità delle spese indicate al punto II.3 - Spese ammissibili (e intensità di aiuto) - della scheda tecnica della Sottomisura 4.01.a del C.d.P.
3.5. Nell'ambito dei programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ISTAT '91, l'ammissibilità dei beni, è condizionata all'esclusivo utilizzo degli stessi per il periodo minimo di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e all'art. 8, comma 1, lettera b), del regolamento emanato con D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei cantieri ubicati nella regione.
L'ubicazione dei singoli beni agevolati deve risultare da uno specifico registro, costantemente aggiornato dall'impresa.
Ai fini di cui sopra il legale rappresentante dell'impresa stessa deve sottoscrivere uno specifico impegno, secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, facente parte della documentazione a corredo della domanda di agevolazioni.
L'eventuale venir meno delle condizioni sottoscritte con tale impegno sarà motivo di revoca delle agevolazioni relative ai beni interessati.
3.6. L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 36 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazione. Tale termine è ridotto a 24 mesi nei casi in cui sia stata richiesta e concessa l'erogazione dell'agevolazione in sole due quote. In entrambi i casi può essere concessa una proroga di non oltre tre mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve chiedere al Gestore concessionario almeno due mesi prima della scadenza dei 36 o dei 24 mesi. Non possono essere agevolate spese effettuate successivamente.
In ogni caso, trattandosi di programmi ammessi al cofinanziamento comunitario nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006, al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, i termini ordinari per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa potrebbero subire modifiche, che saranno indicate nei decreti di concessione provvisoria.
I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a E 500,00.
Non sono altresì ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte quelle di pura sostituzione quelle di funzionamento generale e comunque tutte le spese non capitalizzate. Sono inoltre escluse le spese relative ad imposte e tasse fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi.
4.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA
4.1.  Per accedere ai benefici, i soggetti destinatari devono presentare apposita istanza entro i termini che saranno resi noti mediante apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La domanda di agevolazione deve essere redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modulo a stampa (il cui facsimile è riportato nell'allegato n. 4) e deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante dell'impresa, o da un suo procuratore speciale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Ciascun modulo riporta un numero di progetto pre-assegnato. Pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali numeri, è rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte su fotocopie del modulo, ancorché compilate e firmate in originale.
La domanda può essere presentata presso uno qualunque degli sportelli predisposti dal Gestore concessionario (rete IRFIS-Banco di Sicilia), presenti su tutto il territorio siciliano ed elencati sull'allegato 5.
Sia il modulo della domanda che la prevista documentazione devono essere presentati a mano o per corriere o per posta celere o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, quale data di presentazione si considera quella del timbro postale.
Fotocopia del modulo di domanda debitamente compilato e firmato e della relativa scheda tecnica deve essere trasmessa, con le stesse modalità, al seguente indirizzo: "Regione siciliana - Assessorato dell'industria - dipartimento industria - nucleo per l'attuazione dell'art. 27 della legge regionale n. 32/2000, viale Regione Siciliana, 4580 - 90146 Palermo".
Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti e limitazioni:
-  non è ammessa la presentazione di un'unica domanda di agevolazione che riguardi più programmi o più unità produttive;
-  non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma già agevolato ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie ovvero da enti o istituzioni pubblici a meno che l'impresa non vi abbia formalmente rinunciato entro la data di presentazione dell'istanza;
-  non è ammessa la presentazione di più domande sullo stesso bando riconducibili ad uno stesso programma da parte di un'impresa o di più imprese facenti comunque capo ai medesimi soggetti.
All'atto della presentazione dell'istanza, il richiedente deve altresì:
-  dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 32/2000, il rispetto delle norme sul cumulo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;
-   dichiarare se, in relazione alla stessa unità produttiva oggetto dell'iniziativa, siano state presentate altre domande di agevolazione, a valere su risorse sia regionali che nazionali che comunitarie, con riferimento a interventi per i quali sia ancora in corso il procedimento di formazione della graduatoria;
-  sempre in relazione alla stessa unità produttiva oggetto dell'iniziativa, impegnarsi ad comunicare tempestivamente, con nota da indirizzarsi al Gestore concessionario non oltre 15 giorni dal verificarsi della condizione, l'eventuale presentazione di domande di agevolazioni pubbliche successivamente a quella concernente il presente intervento o di conseguimento di agevolazioni a seguito di domande già presentate.
Le domande eventualmente inoltrate in difformità a quanto sopra indicato non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati.
4.2.  Il modulo deve essere accompagnato, pena l'invalidità della domanda, dal "business plan" di cui al punto 3.1. e all'allegato 6, dalla "scheda tecnica", il cui facsimile è riportato nell'allegato 7 e da tutta la documentazione elencata nell'allegato 8, necessaria per il completamento dell'attività istruttoria. Tale documentazione può essere trasmessa anche separatamente dal modulo, purché, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione. In tal caso, ciascun documento deve recare il numero di progetto al quale si riferisce.
La scheda tecnica deve essere elaborata, pena l'invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software fornito gratuitamente dal Gestore concessionario, stampando i relativi file su normali fogli bianchi formato A4; le pagine della scheda tecnica a stampa; quelle della parte descrittiva del business plan e, ove prevista, della parte numerica dello stesso, devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali e sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante della Società o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il modulo di domanda. Tra la documentazione da allegare al modulo di domanda è altresì compresa una copia (n. 1 floppy disk) del supporto magnetico contenente i suddetti file.
Il modulo originale a stampa, il fac-simile della scheda tecnica e il software per la compilazione della scheda tecnica stessa e l'elaborazione del business plan, sono resi disponibili presso i medesimi sportelli abilitati alla ricezione delle domande ed elencati nel sopracitato allegato 5 di cui al punto precedente.
Le domande di agevolazione che allo scadere dei termini per la presentazione risultino ancora carenti di taluno degli elementi sopra indicati non sono considerate valide.
Il Gestore concessionario ne informa l'impresa - inviando copia della comunicazione al dipartimento - con una specifica nota, esplicitando chiaramente la relativa motivazione. Il modulo di domanda e la documentazione presentata rimangono agli atti del Gestore concessionario.
L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella scheda tecnica eventualmente avvenute successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione della particolare procedura (concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.
A garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma agevolato, al modulo di domanda deve essere allegata, pena l'invalidità della domanda stessa, la ricevuta del versamento di una cauzione ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di pari importo alla cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta in favore dell'Assessorato, rilasciata in stretta conformità all'apposito schema allegato n. 9.
Il versamento della cauzione è effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto dal Gestore concessionario, intestato alla Regione siciliana - Assessorato regionale dell'industria - dipartimento industria.
Per quanto concerne l'ammontare, la decorrenza, l'escussione e lo svincolo della cauzione, si richiama quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000.
4.3.  Il Gestore concessionario, accertata la regolarità e la completezza del modulo di domanda e della documentazione, procede all'esame istruttorio finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa e alla valutazione tecnica, economica e finanziaria del programma e redige una apposita relazione attenendosi a quanto previsto nella convenzione stipulata con l'Assessorato dell'industria.
L'esito dell'istruttoria viene comunicato all'impresa richiedente.
Nel corso dell'istruttoria Il Gestore concessionario può richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali nonché precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, limitatamente a quelli ritenuti essenziali per la definizione dell'istruttoria.
Tali richieste saranno avanzate con una specifica nota, alla quale l'impresa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Allo scopo di consentire il rispetto dei termini fissati per il completamento dell'istruttoria, le precisazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere inoltrati entro 15 giorni solari dal ricevimento della nota del Gestore concessionario. In caso di mancato tempestivo riscontro, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e il Gestore concessionario stesso ne dà immediata comunicazione all'impresa interessata e all'Assessorato.
L'attività istruttoria del Gestore concessionario si conclude con un giudizio motivato, positivo o negativo, sia con riferimento agli aspetti tecnici che a quelli economici e finanziari. La relazione istruttoria contiene altresì i costi ammissibili e l'agevolazione teoricamente concedibile.
In caso di esito positivo, anche condizionato, il Gestore concessionario invia all'impresa richiedente una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori utili per la formazione della graduatoria, così come eventualmente rettificati in sede istruttoria, nonché l'elenco dei beni e relative spese eventualmente ritenute non ammissibili.
In caso di giudizio negativo, il Gestore concessionario ne fornisce circostanziata motivazione affinché l'Assessorato dell'industria provveda a comunicare il diniego delle agevolazioni all'impresa interessata.
L'Assessorato potrà effettuare verifiche, anche a campione, sulle domande proposte, in qualsiasi momento dell'iter procedurale.
5.  GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE
5.1.  La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifica graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente dalla prima sino all'esaurimento dei fondi disponibili.
In caso di bandi riservati a iniziative rientranti nell'ambito di Progetti integrati territoriali, ciascuno destinatario di una propria dotazione finanziaria, si darà luogo alla formazione di una graduatoria per ogni PIT.
La graduatoria, formata sulla base delle risultanze istruttorie inviate da parte del Gestore concessionario, viene approvata con decreto del dirigente generale del dipartimento industria e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
In graduatoria vengono inseriti i programmi positivamente istruiti dal Gestore concessionario indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun programma e alle disponibilità attribuite alla graduatoria medesima, quelli agevolabili - per i quali si potrà provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dal primo in graduatoria in poi - e quelli che ne restano esclusi per insufficienza delle disponibilità medesime.
Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di ciascuna graduatoria sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando comunque l'intero programma.
In presenza di disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzioni delle agevolazioni concesse, si darà luogo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli temporali di gestione e rendicontazione del POR e fino ad un massimo del 60% delle agevolazioni non concesse all'atto dell'approvazione della graduatoria per esaurimento delle risorse disponibili, all'ammissione di ulteriori progetti mediante scorrimento delle graduatorie approvate.
5.2.  Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 32/2000 e della scheda di misura 4.01a del Complemento di programmazione, la posizione di ciascun programma nella graduatoria è determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori:
a) rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo complessivo dell'investimento;
b) rapporto tra l'agevolazione massima richiedibile e l'agevolazione richiesta;
c) rapporto tra le risorse proprie da investire e l'investimento complessivo;
d) parametri collegati al settore di attività, alla tipologia di investimento ed alla sua localizzazione.
Sarà inoltre attribuito un incremento percentuale dei suddetti singoli indicatori per le imprese che aderiscono ad uno dei sistemi di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
Un ulteriore incremento percentuale dei medesimi indicatori a), b), c) e d) sarà infine riconosciuto agli interventi che prevederanno l'inserimento di persone soggette ad esclusione sociale, donne, disoccupati di lunga durata, LSU o alle iniziative connesse alla società dell'informazione ed alla new economy, ovvero ai progetti che, sulla base di un'analisi di mercato, dimostrino la dipendenza esterna dell'isola relativamente alla produzione prevista in progetto.
In merito alla determinazione degli indicatori a), b) e c), si fa rinvio a quanto previsto ai punti 6.2, 6.3 e 6.4 della circolare Ministero dell'industria n. 900315 del 14 luglio 2000, precisando che ai fini del calcolo dell'indicatore b) l'impresa, all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, non può richiedere una percentuale di agevolazione inferiore al 50% della misura massima prevista.
L'indicatore d) è determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun programma sulla base di priorità, individuate nel bando, rappresentate da parametri collegati a 1) settore di attività, 2) tipologia di investimento e 3) localizzazione.
Secondo la regolamentazione dell'intervento, per le graduatorie relative alle iniziative rientranti nei Progetti integrati territoriali dette priorità sono indicate, nell'apposito avviso pubblico, in relazione a ciascuno dei PIT interessati.
In tal caso, ogni priorità darà luogo all'attribuzione di cinque punti. A ciascun programma, pertanto, sarà attribuito un punteggio di zero, 5, 10 o 15 punti a seconda che lo stesso non trovi riscontro ovvero corrisponda ad una, due o tre priorità indicate dal PIT per la cui graduatoria concorre.
I predetti indicatori a), b), c), e d) saranno incrementati secondo le seguenti percentuali:
-  5% per le imprese che hanno aderito o aderiscono entro l'esercizio a regime ad uno dei sistemi di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;
-  5% nel caso in cui l'iniziativa risponda ad almeno una delle ulteriori priorità sopra indicate (inserimento di persone soggette ad esclusione sociale, donne, disoccupati di lunga durata, LSU, iniziative connesse alla società dell'informazione ed alla new economy, progetti che, sulla base di un'analisi di mercato, dimostrino la dipendenza esterna dell'isola relativamente alla produzione prevista). Tale ulteriore incremento, nel caso di intervento che preveda l'inserimento di unità lavorative appartenenti alle categorie sopraindicate, verrà attribuito solo nel caso in cui l'inserimento, comunque non inferiore ad una unità, sia pari ad almeno il 10% rispetto al numero complessivo dei nuovi occupati, arrotondando per eccesso le frazioni pari o superiori alla metà e per difetto le altre.
Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando algebricamente i valori dei suddetti indicatori, normalizzati secondo la seguente formula:
In = (Ii - M) / D

ove:
In  =  valore normalizzato del singolo indicatore; 
Ii  =  valore da normalizzare del singolo indicatore; 
M  =  media degli N valori da normalizzare; 
N  =  numero dei valori della serie (il numero dei valori è pari a quello delle iniziative da inserire nella graduatoria); 
D  =  deviazione standard=[(Ii -M)2/(N-1)]0,5. 

Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, il dirigente generale del dipartimento Industria adotta i decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese interessate ed al Gestore concessionario.
Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unità produttiva, indica gli investimenti ammessi alle agevolazioni l'ammontare delle agevolazioni totali e la loro suddivisione in quote. Il decreto, inoltre, stabilisce a carico dell'impresa beneficiaria i seguenti obblighi:
a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni, ovvero di aver restituito o rinunciato, per i beni oggetto del programma, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre agevolazioni nazionali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni o prescrizioni particolari eventualmente indicati nel decreto medesimo;
c) di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso e di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni immateriali e materiali agevolate prima di cinque anni dalla relativa entrata in funzione;
d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
e) di ultimare il programma di investimenti entro la data fissata nel decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni;
f) di comunicare tempestivamente la data di ultimazione del programma e la data di entrata a regime degli impianti;
g) di osservare le specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
h) di restituire eventuali somme indebitamente ottenute gravate degli interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni (si richiama particolarmente, in proposito, l'art. 191 della legge regionale n. 32/2000);
i) di mantenere l'investimento per un periodo minimo di cinque anni e, per gli eventuali investimenti immateriali che abbiano beneficiato dell'agevolazione, di impegnarsi a sfruttarli esclusivamente nel proprio stabilimento per un periodo di almeno cinque anni.
6.  EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
6.1.  Le agevolazioni concesse per ciascun programma vengono rese disponibili dall'Assessorato regionale dell'industria in due o tre quote annuali uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della graduatoria.
La detta disponibilità avviene in due quote per i programmi ultimati nei 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria; in tre quote negli altri casi.
L'Assessorato dell'industria accredita le quote relative a ciascun programma, presso il conto corrente appositamente aperto dal Gestore concessionario, su richiesta che il Gestore concessionario medesimo, a seguito di apposita istanza allo stesso presentata dall'impresa beneficiaria, avanza dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per l'erogazione, ivi inclusa quella concernente il versamento o l'accantonamento di una quota proporzionale di capitale proprio.
A tal fine il Gestore concessionario trasmette periodicamente all'Assessorato l'elenco dei programmi agevolati per i quali sono state verificate, con esito positivo, le condizioni per l'erogazione medesima.
Al ricevimento degli elenchi l'Assessorato, ove non ravvisi giusti motivi per sospendere l'erogazione nei confronti di una o più imprese, provvede ad accreditare le quote di contributo richieste.
6.2.  Le somme spettanti sono erogate dal Gestore concessionario alle imprese beneficiarie entro 15 giorni dall'avvenuto accreditamento da parte dell'Assessorato.
Presupposto per le erogazioni è che il programma abbia raggiunto uno stato di avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare nonché, ad eccezione dell'ultima quota, che l'impresa abbia versato o accantonato, in una o più forme consentite dalla vigente normativa, una quota corrispondente del capitale proprio.
Ciascuna erogazione avviene per stato di avanzamento, ad eccezione della prima che può essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta in favore dell'Assessorato, rilasciata in stretta conformità all'apposito schema allegato n. 10.
Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa deve avere sostenuto:
-  nel caso di due erogazioni: almeno la metà della spesa approvata per la prima erogazione ed il totale della stessa per la seconda;
-  nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa approvata per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa per la terza.
In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilità, di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non può dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, né il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilità, può dare luogo ad un'erogazione anticipata.
Dall'ultima quota (la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente all'emissione del decreto di concessione definitiva.
Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue in favore dell'impresa il Gestore concessionario procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile e provvede alla detrazione delle maggiori somme eventualmente già erogate applicando gli interessi legali.
Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o la società di leasing, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono al Gestore concessionario la relativa richiesta/dichiarazione secondo gli schemi di cui rispettivamente agli allegati n. 11a o 11b, con allegata la documentazione di cui all'allegato n. 12 e, limitatamente all'ultima erogazione (la seconda o la terza), qualora non già presentata, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al successivo punto 7.3. La richiesta di erogazione avanzata dalla società di leasing deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa, secondo lo schema di cui all'allegato n. 11c, concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima.
Con dette richieste l'impresa e/o la società di leasing dichiarano l'importo delle spese sostenute per le opere realizzate e/o i macchinari, impianti e attrezzature acquistati, distinto per capitolo di spesa, espresso anche in percentuale del programma di investimenti approvato per la parte di rispettiva competenza, alla data cui si riferisce lo stato d'avanzamento, anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquistati con contratti "chiavi in mano".
In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che il Gestore concessionario ha ritenuto non ammissibili; si precisa altresì che, contestualmente alla richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "legge regionale n. 32/2000, art. 27 - POR Sicilia 2000-2006, Sottomisura 4.01a1. Spesa di euro ...... dichiarata per la ...(prima, seconda, terza)... erogazione del prog. n. ......".
E' consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci procura speciale all'incasso o stipuli una cessione di credito in relazione alle agevolazioni medesime. In merito, si precisa:
-  né la procura speciale all'incasso né la cessione di credito possono essere rilasciate in favore dei soggetti facenti parte del RTI - Gestore concessionario;
-  le cessioni del credito devono essere notificate al dipartimento industria, che ne formalizza la presa d'atto all'impresa cedente ed al Gestore concessionario condizionandone l'efficacia agli esiti della prevista certificazione antimafia, che verrà acquisita dal Gestore concessionario nei confronti del cessionario (con esclusione dei soggetti "pubblici"). In attesa della presa d'atto e, qualora necessaria, degli esiti della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa;
-  le procure speciali all'incasso devono essere notificate dall'impresa cedente unicamente al Gestore concessionario che, previa formale presa d'atto, provvede all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso.
In ordine alla dimostrazione, da parte dell'impresa beneficiaria, ai fini dell'erogazione della quota di agevolazione, del corrispondente versamento di capitale proprio si richiamano le modifiche recentemente introdotte alla più volte citata circolare n. 900315/2000 dalla circolare ministeriale n. 900012 del 14 gennaio 2002.
7.  DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONI DEFINITIVE
7.1.  Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica di ciascun macchinario, impianto di produzione ed attrezzatura rilevante oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco utilizzando lo schema di cui all'allegato 13 ed il prospetto di cui all'allegato 13b. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa.
I beni fisici devono essere riscontrabili anche attraverso l'apposizione dei beni stessi di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il medesimo bene è stato trascritto sull'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è stato inserito il bene. A tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Ciascun bene deve essere identificato con un solo numero e non può essere attribuito lo stesso numero a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta ad ispezioni fin dalla fase istruttoria è opportuno che l'elenco dei beni di cui trattasi venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti. La mancata o incompleta tenuta delle scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.
7.2.  Entro un mese dalla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti, l'impresa deve inviare al Gestore concessionario le dichiarazioni attestanti la data di ultimazione del programma e dell'entrata in funzione dell'impianto. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale.
Considerato che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, è data facoltà alle imprese, in caso di programmi articolati per i quali l'entrata in funzione degli impianti può anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere più dichiarazioni di entrata in funzione relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi.
Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria trasmette al Gestore concessionario la documentazione attestante l'effettuazione delle spese stesse. La trasmissione deve avvenire entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione del programma.
In caso di inutile decorso dei sei mesi, il Gestore concessionario propone la revoca delle agevolazioni all'Assessorato, che procede alla emanazione del conseguente decreto.
7.3.  La documentazione finale di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'allegato n. 14 o da ulteriori documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento.
Tale documentazione deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione dell'impresa o, nel caso di programmi comprendenti beni acquisiti in locazione finanziaria, della società di leasing. La documentazione e la relativa dichiarazione devono essere cucite tra loro ed essere firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione medesima. Detta dichiarazione deve essere resa secondo gli schemi seguenti, avendo cura di riprodurre fedelmente il testo corrispondente al caso ricorrente e omettendo, onde evitare cancellazioni o abrasioni, le ipotesi che non ricorrono.
-  allegato n. 15, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa;
-  allegato n. 16, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria. Detta dichiarazione andrà altresì accompagnata da altra dichiarazione, redatta secondo lo schema allegato 17, resa dalla società di leasing.
La documentazione finale di spesa sarà vistata, punzonata o timbrata a secco dal Gestore concessionario per attestazione della pertinenza e congruità delle singole spese proposte nonché, in caso di copie di fatture munite di idonea attestazione dell'avvenuto pagamento, per conformità delle copie stesse agli originali.
Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del Gestore concessionario o dell'Assessorato e devono risultare muniti della dicitura, impressa indelebilmente, "Acquisto effettuato con il concorso delle risorse della Sottomisura 4.01a1 del P.O.R. - Sicilia 2000-2006".
Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa vigente, il Gestore concessionario provvede a:
a) verificare la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa;
b) redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, in conformità alla convenzione stipulata con l'Assessorato;
c) trasmettere all'Assessorato la relazione finale, la documentazione finale di spesa debitamente punzonata o timbrata a secco per attestazione della pertinenza e congruità delle singole spese proposte ed inoltre, qualora la documentazione finale di spesa consista nella copia delle fatture, per attestazione della conformità delle stesse agli originali quietanzati.
Ricevuta la documentazione finale di spesa completa dei relativi allegati ed effettuate le verifiche finali 'Assessorato emana il decreto di concessione definitiva.
8.  REVOCHE
8.1.  Ai sensi dell'art. 191 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in caso di assenza di uno o più requisiti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, si procederà alla revoca delle agevolazioni concesse e all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50% dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.
Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto nel progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso.
Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa dovrà versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
Per le restituzioni, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
L'Assessorato dell'industria procede alla revoca, parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del Gestore concessionario, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa.
Il decreto di revoca dispone, altresì, in ordine al recupero delle somme erogate.
8.2.  A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcuni casi in cui si procederà alla revoca, totale o parziale, dei benefici:
1) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti od istituzioni pubbliche;
2) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
3) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
4) qualora l'impresa non abbia effettuato spese per un importo pari ad almeno il 30% dell'investimento ammesso, per i programmi articolati su 2 quote, ed al 20% per i restanti programmi, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria.
La revoca viene disposta, inoltre, per i programmi su tre quote, qualora entro 24 mesi dal decreto di concessione provvisoria l'impresa non abbia effettuato spese per almeno il 40% dell'investimento ammesso.
A tal fine, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria del contributo, è tenuta ad inviare - pena l'avvio del procedimento di revoca - al Gestore concessionario, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'effettivo avanzamento della spesa relativa al programma agevolato, e altri dati rilevanti ai fini della verifica degli indicatori.
5)  qualora il programma non venga ultimato entro 36 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi per i quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro 24 mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre tre mesi per cause di forza maggiore;
6)  qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
7)  qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;
8)  qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto.
Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui ai punti 3), 4), 6), 7) e 8); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui ai punti 1), 2) e 5).
Si procede alla revoca totale delle agevolazioni allorché si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:
1) anche uno solo degli indicatori subisca uno scostamento superiore ai 30 punti percentuali;
2) la media degli scostamenti, come sopra determinata, superi i 20 punti percentuali.
9.  MONITORAGGIO
9.1.  Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria, provvede ad inviare al Gestore concessionario, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati n. 18 e 18b, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui ai punti precedenti. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma.
La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
Il Gestore concessionario provvede al riscontro della corrispondenza e della compatibilità dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con quelli in proprio possesso.
10.  DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dalla presente circolare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate per l'attuazione della legge 19 dicembre 1992, n. 488 ed in particolare il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, il decreto 3 luglio 2000 - testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 488/92, la circolare (con relativi appendice e allegati) Ministero dell'industria n. 900315 del 14 luglio 2000 e le successive modifiche e integrazioni.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  Il dirigente generale del dipartimento regionale industria: SARRICA 

Allegato n. 1
ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI, RAGGRUPPATI PER DIVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ISTAT '91, PER LA PRODUZIONE DEI QUALI LE IMPRESE POSSONO BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (PUNTO 3.1 DELLA CIRCOLARE)

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della classificazione delle attività economiche ISTAT '91, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. A tale riguardo occorre precisare che, laddove è indicato il solo codice, sono da considerare ammissibili tutte le attività che l'ISTAT include nel codice medesimo; laddove, viceversa, è indicato il semplice riferimento al codice ("rif."), è da considerare ammissibile, tra quelle che l'ISTAT include nel codice medesimo, solo l'attività citata.
55 - Alberghi e ristoranti, limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati (rif. 55.5), con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc.
63 - Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti, escluse quelle delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, con esclusione dei mezzi di trasporto.
64 - Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche e integrazioni.
72 - Informatica e attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.
73 - Ricerca e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.
74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente a:
a)  attività degli studi legali (rif. 74.11);
b)  contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale (74.12), ivi incluse le problematiche del personale;
c)  studi di mercato (rif. 74.13), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;
d)  consulenza amministrativo-gestionale (74.14), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti;
e)  attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche (74.20), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate;
f)  collaudi e analisi tecniche (74.30) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa;
g)  pubblicità (74.40);
h)  servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale (74.50);
i)  servizi di vigilanza privata (74.60.1);
j)  laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.81.2) e attività di aerofotocinematografia (74.81.3);
k)  attività di imballaggio, confezionamento (74.82);
l)  servizi congressuali di segreteria e di traduzione (74.83);
m)  design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (74.84.5);
n)  servizi di segreteria telefonica (rif. 74.84.6), ivi compresi i call center.
80 - Istruzione, limitatamente a:
a)  istruzione secondaria di formazione professionale (80.22);
b)  scuole e corsi di formazione speciale (80.30.3), ivi compresi i corsi di formazione manageriale.
90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a:
a)  raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (rif. 90.00.1), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale;
b)  smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini (rif. 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.
92 - Attività ricreative, culturali e sportive, limitatamente alle attività di produzione radio-televisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif. 92.20).
93 - Altre attività di servizi, limitatamente alle attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (93.01.1).
Allegato n. 2
SPESE AMMISSIBILI E RELATIVI DIVIETI, LIMITAZIONI E CONDIZIONI (PUNTO 3.4 DELLA CIRCOLARE)

Le spese ammissibili, per tutti i settori, ivi incluso quello dei servizi, riguardano in generale:
a)  progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;
b)  suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
c)  opere murarie e assimilate;
d)  infrastrutture specifiche aziendali;
e)  macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purchè dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni, fatta eccezione per quanto specificato al successivo punto XI);
f)  programmi informatici;
g)  brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
Con riferimento a tali spese, vigono i seguenti limiti, divieti e condizioni, in parte mutuati dalla normativa U.E.:
I)  l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) è agevolabile, per tutte le imprese, nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
II)  le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
III)  le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
IV)  con riferimento alle spese di cui alla lettera c), quelle relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali. A tale riguardo, la superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto;
V)  con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del modulo di domanda, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 3b;
VI)  l'acquisto del solo immobile aziendale non inserito in un più vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle tipologie di cui al punto 3 della presente circolare, può essere ammesso alle agevolazioni solo se l'impresa richiedente conduceva precedentemente la propria attività in locali in fitto; in tal caso si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia finalizzato alla riorganizzazione aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di "ristrutturazione";
VII)  le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere, limitatamente ai programmi di "nuovo impianto" e che prevedano nell'esercizio "a regime" più di 20 occupati, anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva, di asili nido, nursery, ludoteche, ecc.
VIII)  le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato e, con riferimento alle spese di cui alla lettera g), in relazione alla compatibilità con il conto economico relativo al programma medesimo;
IX)  le spese di cui alle lettere e) ed f) e relative progettazioni e, limitatamente alle imprese che svolgono attività di costruzioni, quelle di cui alle lettere c) e d) sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, purchè capitalizzate;
X)  tra le spese di cui alla lettera e) sono escluse dalle agevolazioni quelle relative a mezzi di trasporto targati di merci e/o di persone, ivi compresi, pertanto, anche quelli per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del regolamento;
XI)  le spese relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo bensì presso altre unità, della stessa impresa (in questo caso anche al di fuori dell'"area produttiva da valutare") o di altre dello stesso gruppo o di terzi possono essere ammesse alle agevolazioni purché:
-  siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
-  dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature";
-  vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), nel territorio della Regione Sicilia;
-  siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del D.P.R. n. 627 del 6.10.78 e del D.M. 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;
-  vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
-  la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
-  i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere alla banca concessionaria, appena possibile, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie resa ai sensi dell'art 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
-  il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazioni una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni resa ai sensi e per gli effetti dell'art 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
XII)  le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un contro valore pari all'imponibile ai fini IVA;
XIII)  le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione "Sabatini" non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione "pro - soluto";
XIV)  le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e g), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 3b;
XV)  non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria qualora già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purchè l'impresa stessa lo acquisti successivamente alla presentazione del modulo di domanda;
XVI)  con riferimento ai programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda le spese relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda sono ammissibili, limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione necessaria a raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che gli impianti stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice e siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità.


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(2002.36.2135)
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DECRETO 6 settembre 2002.
Approvazione della circolare 6 settembre 2002, n. 1335 relativa all'Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo, misura 4.03 - sottomisura 4.03.b - Imprenditorialità giovanile e femminile e relativo bando di attuazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, contenente disposizioni per l'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 ed il riordino dei regimi di aiuto alle imprese;
Visti, in particolare, gli artt. 29, 30 e 46 della citata legge regionale n. 32/2000, con i quali l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti all'investimento iniziale a piccole e medie imprese, come definite a livello comunitario in conformità agli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 98/C74/06 del 10 marzo 1998;
Visto il Complemento di programmazione, adottato con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001 dalla Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, la misura 4.03 - sottomisura a - aiuti al terzo settore; sottomisura b - aiuti alla nuova imprenditoria giovanile e femminile nonché la relativa scheda tecnica;
Visto il Regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 1783/2000 del 12 luglio 2000, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);
Visto il Regolamento CE n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, relativo alle spese ammissibili per le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il decreto n. 549/Serv. I/72 del 22 luglio 2002, con il quale è stata approvata la convenzione, stipulata tra l'Assessorato dell'industria, dipartimento industria ed il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Irfis-Mediocredito per la Sicilia e Banco di Sicilia, relativa all'affidamento degli adempimenti tecnici ed amministra tivi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni previste dagli artt. 29, 30 e 46 della citata legge regionale n. 32/2000;
Visto il D.P.R.S. n. 94 del 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, relativo all'approvazione delle graduatorie dei progetti integrati territoriali articolate per territorio provinciale;
Visto il bando multiasse e multimisura per gli interventi attivabili attraverso regimi di aiuto pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002;
Vista la circolare esplicativa prot. n. 1335 del 6 settembre 2002, concernente disposizioni sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla misura 4.03 b del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, artt. 29 e 30 della legge regionale n. 32/2000;
Visto l'avviso pubblico per l'attivazione della citata sottomisura 4.03 b, con riferimento alle iniziative rientranti nei progetti integrati territoriali approvati con D.P.R.S. n. 94 del 18 giugno 2002;
Considerato che, ai sensi dell'art. 117 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il regime di aiuto di cui agli artt. 29, 30 e 46 della legge regionale n. 32/2000 rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 "Applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L-10 del 13 gennaio 2001;
Considerate le valutazioni favorevoli espresse dal tavolo tecnico istituito presso la Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione, nel corso della seduta del 4 settembre 2002;
Ritenuto di dovere procedere all'approvazione dei predetti provvedimenti;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Decreta:


Art. 1

Per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui agli artt. 29 e 30 della legge regionale n. 32/2000 relativi alla misura 4.03 b del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, è approvata, nel testo che si allega al presente decreto, la circolare esplicativa prot. n. 1335 del 6 settembre 2002 che, munita dei relativi allegati, fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

È approvato, nel testo che si allega al presente decreto e che, unitamente al relativo prospetto, ne costitui sce parte integrante, l'avviso pubblico per l'attivazione della misura 4.03 b del P.O.R. Sicilia 2000/2006, con riferi mento alle iniziative rientranti nei Progetti integrati territoriali approvati con D.P.R.S. n. 94 del 18 giugno 2002.

Art. 3

Il presente decreto, la circolare, l'avviso pubblico e gli allegati di cui al precedente articolo saranno trasmessi alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.
Palermo, 6 settembre 2002.
  SARRICA 



Allegati

CIRCOLARE 6 settembre 2002, n. 1335.

Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo, misura 4.03 - sottomisura b - Imprenditorialità giovanile e femminile.

Gli artt. 29 e 30 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, autorizzano l'Assessorato regionale dell'industria a concedere aiuti all'investimento iniziale a piccole e medie imprese, in conformità agli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 98/c e 74/06 del 10 marzo 1998 ed al Regolamento CE n. 70 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato in favore delle piccole e medie imprese.
La misura, oggetto della presente circolare - Nuova imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo settore - sottomisure A e B - individuata come 4.03 dal complemento di programmazione, adottato con delibera della Giunta regionale n. 235 del 2 agosto 2001, modificata con successiva delibera n. 207 del 17 giugno 2002, prevede l'erogazione di aiuti per l'investimento iniziale in conto capitale, di intensità non superiore ai massimali previsti, in favore delle PMI, così come definite all'allegato I del regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, operanti nelle regioni di cui al richiamato art. 87, paragrafo 3, lett. a), del trattato CE, pari al 35% in ESN più 15% in ESL.
L'importo del contributo si calcola applicando le formule 1 e 2 indicate in appendice.
Pertanto, ai fini dell'attivazione del predetto regime, è necessario, ai sensi dell'art. 9 del predetto Regolamento, darne comunicazione alla Commissione entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
1.  Premesse di carattere generale
Il Complemento di programmazione del P.O.R. 2000/2006 con la misura 4.03 - sottomisura b - Nuova imprenditorialità giovanile e femminile - mira, in linea con gli obiettivi specifici del quadro comunitario di sostegno, a sostenere la nascita di nuova imprenditorialità giovanile e femminile, attraverso la concessione di aiuti alle iniziative realizzate nel territorio regionale, che prevedano lo sviluppo di attività ad alto contenuto tecnologico con riguardo allo sviluppo di nuovi canali di distribuzione dei prodotti mediante tecno logie telematiche, ai settori dello sport, dello spettacolo, del l'editoria e più in generale a quelli individuati nell'ambito di nuovi giacimenti occupazionali.
Sono previste anche azioni di affiancamento, orientamento e consulenza.
Le agevolazioni concesse sotto forma di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese, così come definite a livello comunitario, riguardano l'investimento iniziale produttivo con l'intensità massima dell'aiuto del 35% in ESN più 15% in ESL. Tali imprese devono essere di nuova costituzione o costituite da non più di 1 anno alla data di presentazione della domanda e non devono avere iniziato l'attività produttiva.
1.1.  L'Assessorato regionale dell'industria ha affidato al R.T.I., costituito tra IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A., con sede in Palermo, via Giovanni Bonanno n. 47, e Banco di Sicilia S.p.A, con sede in Palermo, via Generale Magliocco n. 1, il servizio di istruttoria, erogazione e rendicontazione degli incentivi. Il predetto raggruppamento temporaneo di imprese verrà individuato in prosieguo come "gestore concessionario".
Ai sensi di quanto disposto nella convenzione stipulata con il dipartimento regionale dell'industria il gestore concessionario procederà all'istruttoria delle richieste di agevolazione, diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti nella scheda di misura 4.03, sottomisura B - Imprenditorialità giovanile e femminile, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese, la validità tecnico economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato, alla ricaduta occupazionale e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione.
Ai fini della formulazione della graduatoria relativa alla misura 4.03 - sottomisura b, (art. 29 della legge regionale n. 32/2000) relativa alla creazione di nuova imprenditorialità giovanile, il gestore concessionario procederà ad attribuire a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti:
Criteri di selezione
A)  rapporto tra occupati attivati dal programma e investimento complessivo ammissibile;
B)  rapporto tra le risorse proprie da investire e l'investimento complessivo ammissibile;
C)  settore di attività;
D)  adesione al sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o al sistema di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000.
Per le imprese che hanno aderito o aderiscono entro l'esercizio a regime ad uno dei suddetti sistemi di certificazione verrà attribuito un ulteriore incremento del 5% al punteggio conseguito.
Un ulteriore incremento percentuale degli indicatori A, B, C, sarà riconosciuto agli interventi che prevederanno l'inserimento di persone soggette ad esclusione sociale, donne, disoccupati di lunga durata, LSU o alle iniziative connesse alla società dell'informazione e della New Economy ovvero ai progetti che sulla base di un'analisi di mercato, dimostrano dipendenze esterne dell'isola relativamente alla produzione prevista in progetto.
Al fine della formulazione della graduatoria della misura 4.03 - sottomisura B, (art. 30 della legge regionale n. 32/2000), relativa alla creazione di nuova imprenditorialità femminile, il gestore concessionario attribuirà i punteggi come precedentemente esposto con l'aggiunta di un ulteriore indicatore rappresentato da: rapporto tra donne attivate dal programma e investimento complessivo ammissibile.
Per quanto sopra detto l'indicatore C è determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun programma sulla base delle priorità rappresentate da parametri collegati al settore di attività gli indicatori A, B, C, eventualmente maggiorati del 5% in caso di adesione al sistema di certificazione ambientale ISO 14001 o al sistema di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, saranno ulteriormente incrementati del 5% nel caso in cui l'iniziativa risponda ad almeno una delle priorità sopra indicate (inserimento di persone soggette ad esclusione sociale, donne, disoccupati di lunga durata, LSU, iniziative connesse alla società dell'informazione ed alla New Economy, progetti che, sulla base di un'analisi di mercato, dimostrino la dipendenza esterna dell'isola relativamente alla produzione prevista). Tale ulteriore incremento, nel caso di intervento che preveda l'assunzione di unità lavorative appartenenti alle categorie sopra indicate, verrà attribuito solo nel caso in cui la suddetta, comunque non inferiore ad una unità, sia pari almeno al 10% rispetto al numero complessivo dei nuovi occupati, arrotondando per eccesso le frazioni pari o superiori alla metà e per difetto le altre.
Verranno stilate graduatorie distinte per linea di intervento (im prenditoria giovanile; imprenditoria femminile).
Le graduatorie relative ai programmi, anche della riserva territorializzata, verranno formate con provvedimento del dirigente generale, successivamente al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte del gestore concessionario.
Le graduatorie verranno approvate con provvedimento del dirigente generale dell'industria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e rese disponibili sul sito Internet e comunicate a tutte le imprese.
Le agevolazioni concesse saranno rese disponibili, a seconda della durata del programma e della richiesta dell'impresa, in due o tre quote annuali, dietro presentazione di rendiconto contabile di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali dopo la esecutività del decreto di concessione in via provvisoria del contributo (approvazione/concessione).
L'Assessorato regionale dell'industria, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa al gestore concessionario, accredita le quote relative a ciascun programma sul conto corrente appositamente aperto presso lo stesso, successivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per l'erogazione alla impresa beneficiaria da parte del gestore concessionario.
1.2.  Attività ammissibili
Attività ad alto contenuto tecnologico con riguardo allo sviluppo di nuovi canali di distribuzione dei prodotti mediante tecno logie telematiche:
-  attività di commercio elettronico (l'attività commerciale - ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita - svolta tramite rete internet, mediante l'utilizzo di un sito web): punti 20.
Attività nei settori dello sport:
-  92.61  - attività sportive: punti 30; 
-  92.61.1  - gestione stadi: punti 10; 
-  92.61.2  - gestione di piscine: punti 20; 
-  92.61.3  - gestione di campi da tennis: punti 20; 
-  92.61.4  - gestione di impianti polivalenti: punti 30; 
-  92.61.5  - gestione di altri impianti sportivi: punti 20; 
-  92.61.6  - gestione di palestre: punti 25; 
-  92.62  - altre attività sportive: punti 25; 
-  92.62.1  - enti ed organizzazioni sportive: punti 30; 
-  92.62.3  - attività di organizzazione e promozione di eventi sportivi: punti 25. 
Attività nei settori dello spettacolo ed altre attività ricreative:   
-  92.11  - produzioni cinematorgrafiche e di video: punti 25; 
-  92.13  - proiezioni cinematografiche: punti 30; 
-  92.20  - attività radiotelevisive: punti 20;  
-  92.31  - creazioni ed interpretazioni artistiche e letterarie: punti 30; 
-  92.32.0  - gestione di sale di spettacolo ed attività connesse: punti 30; 
-  92.33  - attività riguardanti parchi divertimento: punti 30; 
-  92.34.1  - discoteche sale da ballo night clubs e simili: punti 28;  
-  92.34.4  - altre attività di intrattenimento e di spettacolo: punti 26; 
-  92.72.1  - altre attività non classificate altrimenti: punti 30. 
Attività nei settori dell'editoria:           
-  92.40  - attività delle agenzie di stampa: punti 20; 
-  92.51  - attività di biblioteche ed archivi: punti 20; 
-  22.11.0  - editoria di libri, opuscoli, etc.: punti 20; 
-  22.12.0  - edizione di giornali: punti 15; 
-  22.13.0  - edizione di riviste e periodici: punti 16; 
-  22.14.0  - edizione di supporti sonori registrati: punti 15; 
-  22.15.0  - altre edizioni: punti 20; 
-  22.20  - stampa ed attività di servizi connessa alla stampa: punti 15; 
-  22.30  - riproduzione di supporti sonori registrati: punti 15; 
-  74.83.1  - organizzazione di convegni: punti 15; 
-  74.83.3  - traduzioni e interpretariato: punti 15. 
-  74.83.2  - dattilografia e fotocopiatura: punti 15. 

Attività inerenti alle nuove tecnologie delle informazioni e della comunicazione:
-  64.20.0  - telecomunicazioni - con esclusione di: comunicazioni telefoniche, telegrafiche e mediante telex (62.20.a) - manutenzione della rete (64.20.b): punti 20; 
-  72.20  - fornitura di software e consulenza in materia di informatica: punti 25. 

Attività inerenti la rivalutazione degli spazi culturali e del tempo libero e valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse endogene locali:
-  92.53  - attività degli orti botanici, etc.: punti 28; 
-  92.31.0  - creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie: punti 16; 
  - attività volte alla valorizzazione della lavorazione e commercializzazione dei prodotti tipici locali: punti 30; 
-  74.84.5  - design e stiling relativo a tesili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili ed altri beni personali o per la casa: punti 28. 

Servizi al turismo:
-  93.01.1  - lavanderie per alberghi, ristoranti, etc.: punti 15 
-  93.04.1  - servizi di centri e stabilimenti per il benessere fisico: punti 28; 
-  63.21.0  - altre attività connesse ai trasporti terrestri: punti 20; 
-  63.21.1  - altre attività connesse ai trasporti terrestri: punti 20; 
-  71.10  - noleggio di autovetture: punti 28; 
-  71.21  - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri: punti 28; 
-  71.22  - noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali: punti 28; 
-  63.22.0  - altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua: punti 28; 
-  63.30.1  - attività delle agenzie di viaggio e turismo: punti 15; 
-  63.30.2  - attività delle guide e degli accompagnatori turistici: punti 15; 
-  55.22  - campeggi, etc.: punti 18; 
-  55.23  - altri tipi di alloggio n.c.a.: punti 20; 
-  55.30  - ristoranti: punti 26; 
-  55.40  - bar: punti 26; 
-  71.20  - attività di noleggio e locazione unità da diporto (charter nautico): punti 30. 

Servizi per le piccole e medie imprese (studi di mercato ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche da marketing e della penetrazione commerciale nonché quelle riguardanti import ed export):
-  74.13.0  - studi mercato e sondaggi di opinione: punti 20; 
-  74.14.5  - pubbliche relazioni: punti 20; 
-  74.14.6  - agenzie di informazioni commerciali: punti 20; 
-  74.40.1  - studi di promozione pubblicitaria: punti 20. 

Servizi a domicilio:
-  55.52  - fornitura di pasti preparati a domicilio: punti 20; 
-  95.00  - servizi domestici presso famiglie e convivenze: punti 25. 

Servizi per la custodia di bambini:
-  nidi d'infanzia: punti 30.
2.  Soggetti beneficiari e agevolazioni concedibili
2.1.  I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni, di cui alla presente circolare, sono le piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria all'allegato I del regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001, che realizzano gli investimenti nel territorio regionale, finalizzati alla creazione di imprenditorialità giovanile e femminile aventi composizioni societarie in funzione della finalità dell'intervento.
Nel caso in cui l'intervento sia finalizzato alla creazione di nuova imprenditorialità giovanile vengono individuate all'art. 29 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 le seguenti composizioni societarie:
-  società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60%, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
-  società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute per almeno il 60% da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
-  società di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
-  imprese individuali il cui titolare abbia una età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti.
Nel caso in cui l'intervento sia finalizzato alla creazione di nuova imprenditorialità femminile vengono individuate all'art. 30 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 le seguenti composizioni societarie:
-  società cooperative o piccole cooperative costitute, in misura non inferiore al 60% da donne;
-  società di capitali le cui quote di partecipazione o azioni siano possedute per almeno il 60% da donne;
-  società di persone costituite per almeno il 60% da donne;
-  imprese individuali il cui titolare sia una donna.
Il medesimo soggetto non può richiedere per lo stesso programma agevolazioni a valere sulle due linee di intervento.
Possono accedere ai benefici le imprese di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l'attività produttiva.
Alla data di presentazione del modulo di domanda le imprese devono risultare regolarmente iscritte al registro delle imprese e non sottoposte a procedure concorsuali e conformi al disposto di cui all'art. 10 della legge n. 575/65, ovvero, per le imprese di nuova costituzione le stesse devono avere avanzato richiesta di iscrizione presso la competente C.C.I.A.A. e dimostrare l'avvenuta iscrizione entro i termini di completamento dell'attività istruttoria.
Le domande presentate dalle imprese individuali, non ancora operanti alla predetta data, possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché le stesse siano già titolari di partita IVA.
Per beneficiare delle agevolazioni in argomento le imprese devono sostenere un programma di investimento con un apporto di capitale proprio, in misura non inferiore al 25% dell'investimento ammissibile; tale misura è determinata come rapporto tra il detto capitale proprio e gli investimenti ammissibili entrambi in valore nominale. Il capitale proprio è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali, dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, anche da parte delle ditte individuali, in un'unica o più soluzioni, a partire dall'anno solare di presentazione del modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima ovvero, qualora il programma venga ultimato prima del decreto di concessione provvisoria, fino all'anno solare del decreto medesimo.
Nel caso in cui, nel corso dei suddetti anni solari, l'impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purché risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate. L'ammontare di detti utili e/o ammortamenti, nonché delle eventuali perdite non ripianate, relativi all'anno solare di ultimazione del programma, viene preso in considerazione in proporzione ai mesi dello stesso anno solare interessati dal programma medesimo.
Il programma di investimenti deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, desumibile dal business plan e deve essere svolto nell'ambito di una unità locale per lo svolgimento di una delle attività ammesse dalla presente normativa.
Nel caso in cui il programma di investimenti preveda l'acquisto o la locazione di immobili, suolo e, ove esistenti, fabbricati, l'impresa richiedente dovrà allegare alla domanda di agevolazione, una relazione descrittiva analitica e dettagliata dell'immobile prescelto, recante tutti i dati necessari per la sua completa individuazione.
Qualora sia previsto l'utilizzo di un immobile demaniale per l'attivazione del programma, l'impresa richiedente dovrà allegare alla domanda di agevolazione, la concessione demaniale o copia della richiesta presentata per il rilascio della stessa.
Alla data della prima erogazione, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione.
Trattandosi di agevolazioni destinate esclusivamente alla creazione di nuove attività non sono ammissibili le spese che prevedano l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, il completamento di impianti in attività nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
3.  Spese ammissibili
3.1.  Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, al netto del l'I.V.A., sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo di domanda, compatibili con il regolamento CE n. 1685/2000 (vedi allegato 2):
3.1.1.  Acquisto del suolo non edificato alle seguenti condizioni:
-  deve sussistere un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
-  la percentuale della spesa ammissibile totale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10% di quella relativa all'investimento complessivo;
-  il valore di acquisto del terreno deve essere conforme al prezzo di mercato;
3.1.2.  Acquisto di un bene immobile ed opere murarie ed assimilate, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e/o del l'attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile. Non si riterrà pertanto agevolabile un'iniziativa consistente nel solo acquisto del suolo e/o immobile aziendale. Nel caso di acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto del predetto limite del 10% previsto per il suolo aziendale, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso.
3.1.3.  Macchinari, attrezzature ed impianti, specifici per la produzione, nuovi di fabbrica, compresi gli arredi connessi allo svolgimento dell'attività, automezzi qualora imprescindibili allo svolgimento del ciclo produttivo;
3.1.4.  Investimenti immateriali e spese per studi, consulenze e progettazioni nel limite del 5% delle spese ammissibili.
I benefici possono riguardare esclusivamente spese per le quali non siano state concesse altre agevolazioni previste da norme statali regionali o comunitarie o comunque finanziate con risorse pubbliche.
Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché pagata successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere effettuati per contanti pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo di beni agevolati sia inferiore a euro 500,00. Non sono altresì ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di funzionamento in generale in relazione a quanto sopra stabilito e comunque tutte le spese non capitalizzate. Sono escluse le spese relative ad imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi ed in quanto tali capitalizzati.
In relazione ai punti 3.1.1 e 3.1.2 eventuali spese, relative all'acquisto di beni di proprietà di uno o più soci della impresa richiedente le agevolazioni o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il 3° grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La proprietà è considerata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda. A tal proposito il legale rappresentante sottoscrive la dichiarazione richiesta dall'allegato 5.
Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica di ciascun macchinario, impianto ed attrezzatura maggiormente rilevante oggetto di agevolazione, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi.
A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata da apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato 3 ed il prospetto di cui all'allegato n. 4.
Le fatture devono riportare la dicitura "Acquisto effettuato con il concorso delle risorse della misura 4.03b del P.O.R. Sicilia 2000/2006".
3.2.  I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene; a tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, è opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del mantenimento per un quinquennio, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.
4.  Modalità di presentazione delle domande
La domanda di agevolazione deve essere presentata presso una delle filiali, degli uffici o delle unità operative del gestore concessionario (rete Banco di Sicilia-IRFIS), all. 17, presenti su tutto il territorio siciliano, sia che l'istante intenda concorrere alla graduatoria relativa alla quota regionale che a una di quelle relative alla quota territorializzata.
Fotocopia del modulo di domanda debitamente compilato e firmato e la relativa scheda tecnica dovranno essere trasmessi con le modalità avanti riportate al seguente indirizzo: Regione siciliana - Assessorato dell'industria - dipartimento regionale industria - nucleo per l'attuazione degli artt. 29 e 30 della legge regionale 32/2000 - misura 4.03 - sottomisura 4.03. b) - viale Regione Siciliana n. 4580 - 90146 Palermo.
La predetta richiesta deve essere avanzata utilizzando il modulo appositamente predisposto, il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, è riportato nell'allegato 6. Tale modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti dal programma. Tale ammontare non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande e non può, inoltre, subire modifiche neanche in diminuzione, in considerazione della particolare procedura concorsuale, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data di chiusura dei termini di presentazione delle domande e quella di pubblicazione delle graduatorie. Il modulo deve essere corredato, pena l'invalidità della domanda medesima, dalla documentazione di cui all'allegato 7 necessaria per il completamento dell'attività istruttoria. Tale documentazione può essere trasmessa anche separatamente dal modulo e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, preferibilmente in un'unica soluzione. In tal caso ciascun documento deve recare il numero di progetto al quale si riferisce. Elementi basilari della detta documentazione sono: la scheda tecnica (il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, è riportato nell'allegato 8, contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, ed il business plan di cui all'allegato 1. La scheda tecnica va redatta su PC utilizzando allo scopo il supporto cartaceo e informatico messo gratuitamente a disposizione delle imprese su Internet al sito www.irfis.it.
Il modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa, timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale nel caso sia a firma dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Il modulo riporta a stampa il numero di progetto preassegnato e pertanto, al fine di eliminare il pericolo della duplicazione di tali numeri è rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte su fotocopie del modulo a stampa, ancorché compilate e firmate in originale; qualora per qualsiasi motivo il modulo di domanda venisse presentato in difformità a quanto sopra specificato, la domanda stessa non sarà considerata valida.
L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella scheda tecnica che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione della particolare procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando. Le imprese dovranno presentare la domanda di ammissione all'intervento e la prevista documentazione di cui all'allegato 7 a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere ovvero a mano direttamente presso uno degli sportelli della rete del BdS e dell'IRFIS, quali istituti facenti parte del R.T.I. aggiudicatario del servizio. Nei primi due casi (raccomandata A/R e posta celere), quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; nel caso di presentazione a mano si considera la data del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente, apposto nell'apposito spazio sul frontespizio del modulo o sulla nota di trasmissione della documentazione.
Le graduatorie verranno formate dal dipartimento industria successivamente al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte del gestore concessionario.
Le suddette graduatorie verranno approvate con decreto del dirigente generale dell'Assessorato regionale dell'industria e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda della durata del programma e della richiesta dell'impresa in due o tre quote annuali, dietro presentazione di rendiconto contabile di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali dopo la esecutività del decreto di concessione in via provvisoria del contributo (approvazione/concessione)
L'Assessorato regionale dell'industria, a seguito delle richieste avanzate dalle imprese, accredita le quote relative a ciascun programma presso il conto corrente appositamente aperto presso il gestore concessionario dopo che quest'ultimo abbia verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per l'erogazione alle imprese beneficiarie.
5.  Criteri di selezione
A conclusione della fase istruttoria verrà redatta una graduatoria per ciascuna linea di intervento sulla base degli indicatori - differenziati tra le due linee di intervento - proposta dal gestore concessionario con i seguenti criteri:
A)  rapporto tra occupati attivati dal programma e investimento complessivo ammissibile (vale per l'imprenditoria giovanile; mentre per quella femminile lo stesso parametro è dato dal rapporto tra le donne attivate dal programma e l'investimento complessivo ammissibile).
Il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Il numero dei dipendenti viene determinato in unità intere e un decimale, quest'ultimo arrotondato per eccesso, al decimale superiore;
B)  rapporto tra le risorse proprie da investire e l'investimento complessivo ammissibile.
Il capitale proprio investito o da investire nel programma, che, si ricorda, non può essere comunque inferiore, in valore nominale al 25% dell'investimento ammissibile, è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali, dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, anche da parte delle ditte individuali, in un'unica o più soluzioni, a partire dall'anno solare di presentazione del modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima ovvero, qualora il programma venga ultimato prima del decreto di concessione provvisoria, fino all'anno solare del decreto medesimo. I versamenti devono avvenire in ogni caso prima della richiesta delle singole quote di erogazione del contributo ed in misura percentuale almeno pari a quella della relativa quota come specificato nel seguito, ad eccezione dell'erogazione della quota a titolo di anticipazione per la quale non è necessaria l'osservanza di questa condizione.
Ai fini del calcolo di questo parametro, per tenere conto oltre che dell'adeguatezza anche della tempestiva immissione di capitale proprio in tempi congruenti con la realizzazione dell'iniziativa, sia del valore del capitale proprio destinabile all'iniziativa che quello degli investimenti vengono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma, con gli stessi criteri impiegati per il calcolo delle agevolazioni. Il capitale proprio da investire nell'iniziativa non può, in ogni caso, essere superiore alla differenza tra l'investimento attualizzato e l'ammontare delle agevolazioni nette attualizzate (per semplicità di calcolo, non si fa differenza tra percentuali in ESN e in ESL);
C)  punteggio connesso al settore di attività;
D)  certificazione ambientale: il valore dei predetti indicatori (A, B, C) è incrementato del 5% qualora l'impresa intenda aderire, entro l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e certificazione di qualità UNI EN ISO 9000. A tal fine, l'impresa fornisce la propria indicazione compilando l'apposito punto della scheda tecnica. L'impresa stessa deve tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la documentazione idonea a comprovare l'eventuale adesione al suddetto sistema;
E) priorità: un ulteriore incremento del 5% sarà attribuito agli indicatori A, B, C, nel caso in cui gli interventi prevederanno l'inserimento di persone soggette ad esclusione sociale, donne, disoccupati di lunga durata, LSU o iniziative connesse alla società dell'informazione e della New Economy ovvero ai progetti che sulla base di un'analisi di mercato, dimostrino dipendenze esterne dell'isola relativamente alla produzione prevista in progetto.
Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando algebricamente i valori normalizzati degli indicatori A, B, e C, maggiorati percentualmente dall'indicatore D) anch'esso normalizzato, e aggiungendo al valore così ottenuto l'ulteriore punteggio relativo ai criteri di preferenza di cui all'indicatore E). La normalizzazione va effettuata tramite la formula n. 3 riportata in appendice.
Il gestore concessionario provvede a comunicare alle imprese i valori degli indicatori proposti per la formulazione della graduatoria tramite nota raccomandata A/R redatta secondo lo schema dell'allegato 10.
6.  Concessioni provvisorie
Le graduatorie verranno formate e approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento industria, successivamente alla scadenza del termine finale d'invio delle risultanze istruttorie da parte del gestore concessionario e verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
In ciascuna graduatoria vengono inseriti i programmi i cui esiti istruttori del gestore concessionario siano positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun programma e alle disponibilità attribuite alla graduatoria medesima, quelli agevolabili per i quali si potrà provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dal primo in graduatoria in poi, e quelli che ne restano esclusi per insufficienza delle disponibilità medesime.
Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di ciascuna graduatoria dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero programma. È fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.
L'Assessorato comunica alle imprese titolari delle domande, per le quali l'istruttoria ha avuto esito negativo, le motivazioni dell'esclusione. Anche nei casi di domande respinte, in quanto incomplete o difformi, le relative motivazioni sono comunicate dall'assessorato.
La posizione di ciascun programma nella graduatoria è determinata in relazione ai valori assunti dai parametri indicati al punto 5.
L'Assessorato si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie.
Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie anche derivanti da rinunce, revoche, riduzioni delle agevolazioni concesse, i progetti saranno ammessi alle agevolazioni secondo l'ordine fissato dalla graduatoria della presente circolare.
Nel caso che sulle stesse linee di intervento venga pubblicato un nuovo bando, le domande istruite positivamente ed inserite in graduatoria ma non agevolate per insufficienza di risorse finanziarie verranno reinserite in modo automatico nella nuova graduatoria e valutate sulla base di parametri fissati nel nuovo bando. In alternativa il proponente potrà ripresentare la domanda riformulando in tutto o in parte il progetto originario.
Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, il dirigente generale del dipartimento industria adotta i decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese interessate ed al gestore concessionario.
Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unità locale, indica gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa e l'ammontare delle agevolazioni totali e di ciascuna delle due o, secondo il caso, tre quote. Il decreto stabilisce, inoltre, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi:
a)  per l'ottenimento della prima quota l'impresa dovrà produrre il titolo di disponibilità dell'immobile il quale dovrà essere rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione e in di locazione la dichiarazione del proprietari dell'immobile di cui all'allegato 9;
b)  di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
c)  di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nella presente circolare;
d) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla relativa data di entrata in funzione;
e) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
f) di ultimare il programma entro 24 o, secondo il caso, 36 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni;
g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma;
h) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di entrata a regime degli impianti;
i) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
l) trasmettere all'Assessorato regionale dell'industria il vincolo di destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 5 anni dall'entrata in funzione;
m) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il tutto maggiorato degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca da parte dell'Assessorato, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi, interessi da calcolare per il periodo intercorrente dalla data delle erogazioni alla data della restituzione;
n) di fornire al gestore concessionario tutta la documentazione necessaria alla verifica a consuntivo degli scostamenti degli indicatori del programma d'investimento.
7.  Disponibilità e modalità di erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni concesse per ciascun programma vengono rese disponibili dall'Assessorato regionale dell'industria, in due o tre quote annuali alla stessa data:
-  la prima quota al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della graduatoria;
-  la seconda quota, a 12 mesi dalla prima;
-  la terza quota, a 12 mesi dalla seconda nel caso in cui il programma di investimenti preveda un periodo di realizzazione superiore ai 24 mesi e si concluda entro 36 mesi.
L'impresa beneficiaria può presentare domanda di erogazione al gestore concessionario soltanto nel caso in cui abbia realizzato una percentuale di lavori o acquisti per un importo pari almeno alla quota richiesta e siano trascorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione e concessione delle agevolazioni.
Il gestore concessionario verifica la documentazione presentata dall'impresa a giustificazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, l'adeguamento del capitale proprio in proporzione al S.A.L. e l'iscrizione presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura attestante la vigenza dell'impresa.
Alla fine delle verifiche propedeutiche alle erogazioni richieste il gestore concessionario provvede a trasmettere con cadenza quindicinale all'Assessorato regionale dell'industria l'elenco nominativo delle imprese che hanno diritto alle predette erogazioni.
L'Assessorato regionale dell'industria, ricevuto il suddetto l'elenco provvede ad accreditare le relative somme sul conto corrente aperto presso il gestore concessionario, il quale entro 5 giorni dalla data di accreditamento provvederà all'erogazione.
Ciascuna erogazione in favore dell'impresa avviene per stato d'avanzamento, ad eccezione della prima, che può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell'Assessorato, rilasciata in stretta conformità allo schema di cui all'allegato 12, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa.
Dette garanzie possono essere prestate da Istituti di credito e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993.
Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa, fermo restando quanto indicato in precedenza in merito al proporzionale versamento del capitale proprio e le eventuali condizioni poste dal decreto di concessione provvisoria, deve avere sostenuto:
-  nel caso di due erogazioni: almeno la metà della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito del l'ul timazione del programma, per la seconda;
-  nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza.
In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilità, di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non può dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, né il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilità, può dare luogo ad un'erogazione anticipata.
Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue in favore dell'impresa, il gestore concessionario procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile. Qualora l'impresa debba comunque restituire quote di contributo già erogate, la stessa può attivare, in alternativa alla detrazione delle somme, una procedura di compensazione. A tal fine, è necessario che l'impresa medesima ne faccia esplicita richiesta al gestore concessionario.
I relativi interessi e le eventuali maggiorazioni sono trattenute dal gestore concessionario al momento dell'erogazione e successivamente restituite all'Assessorato regionale dell'industria. Detti interessi sono computati dal momento dell'erogazione all'impresa delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva.
Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, trasmette al gestore concessionario la relativa richiesta/dichiarazione secondo lo schema di cui all'allegato n. 12 in uno alla documentazione di cui all'allegato 13 e, limitatamente all'ultima erogazione (la seconda o la terza), qualora non già presentata, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al successivo punto 8. Con dette richieste l'impresa dichiara l'importo delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa, espresse in euro ed in percentuale del programma di investimento approvato per la parte di rispettiva competenza, alla data cui si riferisce lo stato d'avanzamento anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquistati con contratti "chiavi in mano".
In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non posso-no comprendere quelle che il gestore concessionario ha ritenuto non ammissibili, si precisa altresì che, contestualmente alla richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "spesa di euro" ................................................. dichiarata per la ................................................................ (prima, seconda, terza) erogazione del progetto relativo al bando del .............................................................
Entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione e, comunque, non prima della data della disponibilità, il gestore concessionario dopo aver accertato la vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa e la corrispondenza tra la percentuale dello stato d'avanzamento dichiarata e quella necessaria per l'erogazione, inserisce il programma nel predetto elenco, sempre che, in relazione alla documentazione finale di spesa ed alle dichiarazioni di cui ai successivi punti non emergano elementi tali da condurre ad una sensibile riduzione del contributo concesso in via provvisoria. In tale ultimo caso il gestore concessionario eroga l'ultima quota dopo aver proceduto al ricalcolo della singola quota erogabile.
Nel caso in cui, al momento dell'erogazione dell'ultima quota, la concessione definitiva non sia stata emanata, la quota stessa è ridotta del 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva medesima.
E' consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci regolare procura speciale all'incasso o cessione di credito in relazione alle agevolazioni medesime.
A tal fine:
-  sia la procura speciale all'incasso che la cessione di credito non possono essere rilasciate in favore del gestore concessionario incaricato dell'istruttoria ciò in considerazione della commissione di interessi contrastanti che verrebbe in tal caso a determinarsi in capo a tali soggetti a causa della sovrapposizione di compiti da un canto di natura pubblicistica e dall'altro di natura privatistica;
-  è consentito che ciò avvenga in favore di quei soggetti che non svolgono funzioni con incidenza diretta nel procedimento di concessione ed erogazione di cui si tratta;
-  per assicurare snellezza operativa devono essere notificati all'Assessorato regionale dell'industria, per la conseguente presa d'atto, unicamente le cessioni del credito; l'Assessorato formalizza tale presa d'atto all'impresa cedente ed al gestore concessionario, condizionandone l'efficacia agli esiti della prevista certificazione antimafia nei confronti del cessionario (con esclusione dei soggetti considerati "pubblici"), certificazione che deve essere acquisita dal gestore concessionario medesimo; in attesa della presa d'atto e, qualora necessaria, dagli esiti della certificazione antimafia l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa;
-  le procure speciali all'incasso devono essere notificate dall'impresa cedente unicamente al gestore concessionario incaricato dell'istruttoria che, previa formale presa d'atto, provvede all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso.
8. Documentazione finale di spesa e concessione definitive
8.1.  Entro 1 mese dalla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti, per i programmi ultimati successivamente, l'impresa deve inviare al gestore concessionario le dichiarazioni attestanti la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di 5 anni durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, è data facoltà alle imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti può anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere più dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi. In tale ultimo caso l'impresa deve individuare, con ciascuna dichiarazione, i beni del relativo blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi numeri di identificazione riportati nell'elenco di cui al precedente punto.
Ai fini di cui sopra:
-  l'ammontare attualizzato del capitale proprio effettivamente destinato al programma è accertato dal gestore concessionario con riferimento alla data di avvio del programma; qualora l'impresa intenda far valere gli utili e/o gli ammortamenti anticipati accantonati negli anni solari di realizzazione del programma, e dal bilancio riferito all'esercizio relativo alla chiusura del programma risultino perdite tali da ridurre l'ammontare del capitale proprio investito in modo da determinare uno scostamento superiore ai limiti consentiti, la stessa deve, al fine di mantenere le agevolazioni concesse, comprovare di avere ripianato le perdite, almeno per quanto necessario ai fini dello scostamento medesimo, entro il trentesimo giorno successivo a quello fissato dalla normativa fiscale per la dichiarazione dei redditi relativa al suddetto esercizio, con le modalità previste dal codice civile ed attraverso le contabili bancarie dei relativi versamenti da parte dei soci;
-  la data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili;
-  il numero di occupati attivati dal programma è rilevato con riferimento all'esercizio "a regime";
-  la data di entrata in funzione del programma coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione; qualora l'impresa dichiari più date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente autonomi, tali date hanno validità solo ai fini dell'obbligo del mantenimento per 5 anni dei beni agevolabili;
-  la data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma;
-  l'esercizio "a regime" è il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime.
8.2.  Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni, trasmette al gestore concessionario la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse. La trasmissione deve avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione del programma o entro e non oltre 6 mesi da quest'ultima data. Alla scadenza dei 6 mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque, devono essere rassegnati entro 4 mesi al gestore concessionario, quest'ultimo propone la revoca delle agevolazioni all'Assessorato il quale procede alla emanazione del conseguente decreto.
8.3.  La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'allegato 14 o da ulteriori documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dal gestore concessionario, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia.
8.4.  La documentazione finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione dell'impresa; la documentazione e la rispettiva dichiarazione devono, a tal fine, essere cucite tra loro e devono essere firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione medesima. Detta dichiarazione deve essere resa secondo l'allegato 15, avendo cura di riprodurre fedelmente il testo corrispondente al caso ricorrente e omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni.
Tale dichiarazione concerne anche la data di entrata a regime, ancorché prevista, del programma, così come definita al precedente punto 7.
8.5.  Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui al punto precedente ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, ed in particolare quelli relativi al capitale proprio, il gestore concessionario provvede a:
a)  verificare la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa;
b)  redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, secondo gli schemi concordati in sede di convenzione con l'Assessorato, contenente i seguenti elementi:
-  notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
-  giudizio di congruità e di pertinenza delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria;
-  investimenti finali ammissibili, suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, ed attualizzati elencando i relativi beni per i quali sussiste l'obbligo di non distrazione per un quinquennio;
-  la data trascorsa o prevista di entrata a regime, le risultanze dell'accertamento da parte del Gestore concessionario medesimo sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nel programma, nonché altri elementi di valutazione indicati dal l'Assessorato;
-  le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni.
La documentazione finale di spesa deve essere vistata, punzonata o timbrata a secco dal gestore concessionario per attestazione della pertinenza e congruità delle singole spese proposte ed inoltre, qualora la documentazione finale stessa consista nelle copie delle fatture, per conformità delle copie stesse agli originali accompagnati da idonea attestazione dell'avvenuto pagamento.
8.6.  Il gestore concessionario trasmette la relazione sullo stato finale, all'Assessorato regionale dell'industria il quale emana il decreto di concessione definitivo, dando disposizioni allo stesso di erogare quanto ancora dovuto all'impresa, ivi compreso il 10% di cui al precedente punto.
9.  Revoche
9.1.  Con riguardo alle revoche dalle agevolazioni si applica il disposto dell'art. 191 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. L'Assessorato regionale dell'industria procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del gestore concessionario, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
Si procede alla revoca totale o parziale nei seguenti casi:
1)  qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti od istituzioni pubbliche;
2)  qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
3)  qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
4)  qualora il programma non venga ultimato entro trentasei mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria ovvero per i programmi per i quali l'importo per l'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote entro ventiquattro mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, il cui termine può essere eccezionalmente prorogato una sola volta, previa preventiva richiesta, per causa di forza maggiore per non oltre dodici mesi;
5)  qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
6)  qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;
7)  qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto.
Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui ai punti 3), 5), 6) e 7); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui ai punti 1), 2) e 4).
In relazione a quanto indicato al punto 9.1.1., si precisa che il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla legge regionale n. 32/2000, con altre, disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come "aiuti di Stato" ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato di Roma; tale divieto è peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni del medesimo programma per il quale vengono concesse le agevolazioni della legge regionale n. 32/2000, tanto da concorrere alle decisioni dell'impresa in merito alla misura richiesta dell'agevolazione di cui al precedente punto. Ciò premesso, la revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto di specifica dichiarazione dell'impresa successiva alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione, nel corso degli accertamenti finali di cui al punto 8.5. o delle ispezioni che possono essere disposte in qualunque momento dall'Assessorato regionale dell'Industria a campione, sia al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni, sia sull'attività del gestore concessionario e sulla regolarità dei procedimenti.
In relazione a quanto indicato al punto 9.1.2., la revoca dell'agevolazione è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente l'immobilizzazione distratta. A tal fine l'impresa comunica tempestivamente al gestore concessionario l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate intervenute prima del quinquennio. Nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando di conseguenza il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, il gestore concessionario invia all'Assessorato il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne dà contestualmente comunicazione motivata anche all'impresa interessata.
In relazione a quanto indicato al punto 9.1.3., l'Assessorato regionale dell'industria provvede a fissare un termine non superiore a 60 giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine l'Assessorato medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione del l'impresa per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.
Si precisa che la richiesta di proroga viene inoltrata dall'impresa al gestore concessionario almeno 4 mesi prima della scadenza dei termini. L'Istituto trasmette immediatamente all'Assessorato detta richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, accompagnata dal proprio motivato parere a riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrano 60 giorni dalla ricezione da parte dell'Assessorato regionale dell'industria senza l'espressione di un avviso contrario. Nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Con riguardo quanto indicato al punto 9.1.6., si precisa che, ai fini del calcolo dello scostamento medio, si determina la somma dei soli scostamenti negativi degli indicatori suscettibili di variazione, e cioè di quelli di cui al precedente punto 5, lett. A), B), C) e D).
In tal senso, al fine di valutare il suddetto scostamento relativo agli indicatori A) e B) e C) , sia il loro valore posto a base per la formazione della graduatoria che quello verificato a consuntivo devono essere incrementati o meno del 5% derivante dall'adesione o meno ad uno dei sistemi di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o al sistema certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 e dell'eventuale incremento attribuito in funzione delle ulteriori priorità di cui al punto 1.1. Si procede alla revoca totale delle agevolazioni allorché si verifichi anche una sola delle due seguenti ipotesi:
1) anche uno solo degli indicatori subisca uno scostamento superiore ai 30 punti percentuali;
2) la media degli scostamenti, come sopra determinata, superi i 20 punti percentuali.
Per quanto in precedenza indicato si intende che venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto allorché l'attività a cui è destinata l'unità locale interessata dal programma di investimenti agevolato venga inquadrata in una classificazione ISTAT '91 diversa da quella attribuita in sede istruttoria.
Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria.
In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia attraverso detrazione dalle erogazioni ancora da effettuare che attraverso restituzione da parte dell'impresa, il relativo ammontare è determinato come indicato precedentemente.
9.2.  Nel caso in cui una o più imprese presentino, a fronte del medesimo programma di investimenti, più domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria, le domande medesime vengono revocate e recuperate.
10.  Monitoraggio
Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria del contributo, provvede ad inviare al gestore concessionario entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n 16, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui al precedente punto 1.1. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
Il gestore concessionario è tenuto a riscontrare la corrispondenza e/o la compatibilità dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con quelli in proprio possesso.
  Il dirigente generale del dipartimento regionale industria: SARRICA 

APPENDICE

Formula n. 1: calcolo degli investimenti attualizzati:
A = A0 + A1 · r + A2 · r2 + A3 · r3 + .........

Ove:
A  = ammontare degli investimenti attualizzati 

A0, A1, A2, A3, ... ammontare degli investimenti del programma effettuati, rispettivamente, nell'anno solare di avvio a realizzazione, nel primo anno solare successivo, nel secondo successivo, ........
r  = 1/q con q = (1 + i
i  = tasso di attualizzazione in vigore alla data di avvio a realizzazione 

Formula n. 2: calcolo della singola quota erogabile:
e = X · A · qn · Fr · {ESL + ESN/[1 - (1/m) · t · Fap]}

E = 3 · e (nel caso di tre quote uguali costanti)
E = 2 · e (nel caso di due quote uguali costanti)
Ove:
e  = ammontare di ciascuna delle due o tre quote costanti annuali erogabili  
E  = ammontare totale del contributo concedibile (somma delle due o tre quote uguali) 
X   = misura richiesta delle agevolazioni rispetto a quella massima consentita per dimensioni dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva, espressa in punti percentuali/100 (es.: nel caso in cui venga richiesto il 75% delle agevolazioni massime: X = 0,75) 
A  = ammontare degli investimenti del programma attualizzati all'anno di avvio a realizzazione del programma medesimo secondo la Formula n. 1 
q  = (1 + i
i  = tasso di attualizzazione in vigore al momento di avvio a realizzazione del programma, espresso in punti percentuali/100 (es.: per un tasso dell'8,20%, i = 0,0820) 
n  = numero di anni solari intercorrenti tra quello di avvio a realizzazione del programma e quello della prima disponibilità (n è negativo nel caso in cui la disponibilità della prima delle tre quote sia precedente a quella di avvio a realizzazione del programma; es.: avvio gennaio 2002, prima disponibilità febbraio 2001: n = 1; avvio ottobre 2001, prima disponibilità febbraio 2001: n = 0; avvio ottobre 2000, prima disponibilità febbraio 2001: n = -1) 
Fr  = i · q2/(q3 - 1) = fattore di rateizzazione in tre rate annuali costanti (nel caso di tre quote annuali costanti) 
Fr  = i · q /(q2 - 1) = fattore di rateizzazione in due rate annuali costanti (nel caso di due quote annuali costanti) 
ESL  = misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lordo consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione del l'unità produttiva, espressa in punti percentuali/100 (es.: per una misura del 15%, ESL = 0,15) 
ESN  = misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva, espressa in punti percentuali/100 (es.: per una misura del 35%, ESN = 0,35) 
t  = aliquota fiscale vigente per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, espressa in punti percentuali/100 (es.: per un'aliquota del 41,25%, t = 0,4125) 
FAP  = (qm - 1)/(i · qm) = fattore di accumulazione di m rate annuali costanti posticipate 
m  = numero medio di esercizi in cui, convenzionalmente, ciascuna delle quote erogate concorre, parte direttamente e parte indiretta mente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria 

Formula n. 3: normalizzazione degli indicatori per la graduatoria:
In = (Ii - M) / D

Ove:
In  = valore normalizzato del singolo indicatore 
Ii  = valore da normalizzare del singolo indicatore 
M  = media degli N valori da normalizzare 
N  = numero dei valori della serie (il numero dei valori è pari a quello delle iniziative da inserire nella graduatoria) 
D  = deviazione standard = [(Ii-M)2/(N-1)]0,5 


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(2002.37.2150)
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DECRETO 6 settembre 2002.
Bando di gara per la presentazione e la selezione delle istanze per l'attivazione della sottomisura 4.01.c - Attività di trattamento dei rifiuti.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, contenente disposizioni per l'attuazione dek P.O.R. Sicilia 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;
Visto, in particolare, l'art. 70 "Aiuti per il riuso ed il ricilo dei rifiuti" della citata legge regionale n. 32/2000, con il quale l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad erogare, alle piccole e medie imprese, contributi finalizzati alla realizzazione di impianti per il riuso ed il riciclo di rifiuti e scarti di produzione eventualmente integrati con impianti per la produzione di energia ovvero per l'utilizzazione di materie prime seconde provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilati ed assimilabili;
Visto il Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 "Applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L-10, del 13 gennaio 2001;
Visto, in particolare, l'allegato 1 al sopracitato Regolamento CE n. 70/2001, con il quale vengono definiti i requisiti delle piccole e medie imprese;
Visto il Regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 1783/2000 del 12 luglio 2000, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);
Visto il Regolamento CE n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, relativo alle spese ammissibili per le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto l'art. 117 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con il quale si precisa che il regime di aiuto di cui all'art. 70 della legge regionale n. 32/2000 rientra nell'ambito di applicazione del citato Regolamento CE n. 70/2001;
Visto il Complemento di programmazione, adottato con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001 dalla Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare la scheda tecnica della misura 4.01, sottomisurac, trattamento dei rifiuti, con la quale si stabilisce: che l'attivazione del regime d'aiuto di cui al citato art. 70 della legge regionale n. 32/2000, avverrà mediante pubblicazione di un bando con procedura a graduatoria da redigere in base ai parametri e criteri stabiliti al punto 11.2) della stessa scheda; che le risorse finanziarie della sottomisura 4.01.c sono soggette a territorialmente nella misura del 30% e che nell'ambito di tale aliquota deve essere effettuata una riserva di fondi in favore dei progetti integrati territoriali (PIT);
Visto D.P.R. 94/Segr. D.P.R. del 18 giugno 2002, registrato alla Corte dei conti, il 13 agosto 2002, registro n. 1, foglio 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, con il quale viene approvato il programma integrato territoriale (PIT) n. 29 "Biovalley", che comprende l'intervento n. 4.3 "Attività di trattamento rifiuti" a valere sulla sottomisura 4.01.c con una riserva di fondi pari ad E 906.426,00;
Visto il decreto n. 549/Serv. I/72 del 22 luglio 2002, con il quale è stata approvata la convenzione, stipulata tra l'Assessorato dell'industria - dipartimento industria ed il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Irfis-Mediocredito per la Sicilia e Banco di Sicilia, relativa all'affidamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 70 della citata legge regionale n. 32/2000;
Considerato che, per l'accesso al regime di aiuto di cui alla sottomisra 4.01.c, trattamento dei rifiuti, del Complemento di programmazione del P.O.R., Sicilia 2000-2006, art. 70 della legge regionale n. 32/2000, occorre procedere all'approvazione ed alla pubblicazione del "Bando di gara per la presentazione e la selezione delle istanze", appositamente predisposto ed allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante, concernente modalità e procedure, termini di presentazione delle istanze di contributo, nonché i criteri di selezione delle iniziative ammissibili, tenuto anche conto delle priorità segnalate dai soggetti proponenti il PIT sopra indicato;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

Per l'attivazione della sottomisura 4.01.c, trattamento dei rifiuti, del Complemento di programmazione del P.O.R. - Sicilia 2000/2006, art. 70 della legge regionale n. 32/2000, è approvato il "Bando di gara per la presentazione e la selezione delle istanze", che corredato di appendice ed allegati costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto, il bando e gli allegati di cui al precedente articolo saranno trasmessi alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.
Palermo, 6 settembre 2002.
  SARRICA 

Allegati
BANDO PER LA PRESENTAZIONE E LA SELEZIONE DELLE ISTANZE

1. PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. Quadro normativo riferimento
Il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 novembre 2000, - relativo al POR. Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000 - pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2001 prevede, nell'Asse IV denominato "Sistemi locali di sviluppo", la sottomisura 4.1.1.c "Trattamento dei rifiuti", che è stata in seguito rinumerata in 4.01.C nel Complemento di Programmazione (CdP) adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Detta sottomisura prevede l'attivazione del regime di aiuto di cui all'art. 70 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", che autorizza l'Assessore regionale per l'industria ad erogare contributi in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che intendono realizzare impianti per il riuso e il riciclo di rifiuti e scarti di produzione, anche al fine di produrre energia, ovvero per l'utilizzazione di materie prime seconde provenienti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti assimilati ed assimilabili.
Ai sensi dell'articolo 117 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6, il regime di aiuto di cui al presente bando rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n.70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 "applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L-10, del 13 gennaio 2001.
Esso è pertanto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del Trattato ed è esente dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3 del Trattato, così come previsto dall'art. 3 del menzionato Regolamento CE n. 70/2001.
Il regime di aiuto è comunque oggetto di comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento CE n. 70/2001.
Le linee operative della sottomisura misura sono connesse alla strategia ambientale regionale, con i dettami del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (nel seguito: decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni, con la O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con i successivi atti di programmazione, in particolare le "linee guida per la raccolta differenziata", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 giugno 2002, comunque in coerenza con le direttive comunitarie in materia ambientale.
1.2. Dotazione finanziaria e riserva di fondi in favore dei PIT
Per l'attuazione del presente bando verrà utilizzata l'intera dotazione finanziaria della sottomisura 4.01.c. Tali risorse, a valere sul fondo comunitario FESR, sono soggette a territorializzazione fino ad un massimo del 30%. Nell'ambito di tale aliquota viene effettuata una riserva di fondi pari a E 906.426,00 in favore dei progetti di investimento relativi al Programma integrato territoriale (PIT) n. 29 "Biovalley", intervento n. 4.3 "Attività di trattamento rifiuti" approvato con D.P.R. n. 94/Segr. D.P.R. del 18 giugno 2002, registrato alla Corte dei conti, il 13 agosto 2002, registro n. 1, foglio n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002.
La selezione delle iniziative ammissibili sarà effettuata, mediante una procedura a "graduatoria" che consentirà la valutazione comparata delle istanze sulla base dei criteri di selezione di cui al punto 8.2 del presente bando. L'assegnazione dei fondi ordinari e di quelli riservati per i PIT avverrà con graduatorie separate.
1.3. Termini di presentazione delle domande
I soggetti di cui al successivo punto 2.1 che intendono accedere ai contributi di cui al presente bando dovranno presentare apposita istanza, con le modalità di cui al punto 6, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
1.4. Gestore concessionario
La ricezione delle istanze di contributo, gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni, i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione delle relative somme, sono affidati in concessione al Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito da Irfis-Mediocredito della Sicilia S.p.A., con sede in Palermo, via Giovanni Bonanno n. 47, in qualità di capogruppo mandataria, e Banco di Sicilia, S.p.A., con sede in Palermo, via Generale Magliocco n. 1. Detto RTI assume veste di "Gestore concessionario".
2. SOGGETTI BENEFICIARI ED AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
2.1. Definizione di PMI
Destinatarie delle agevolazioni sono le PMI, così classificate in conformità alla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti alle PMI (come definite nell'allegato 1 al citato Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 - vedi in Appendice - Definizione di PMI) che intendono promuovere programmi di investimento produttivi nell'ambito del territorio siciliano, a condizione che il destinatario dell'aiuto si impegni a mantenere gli investimenti agevolati sul territorio della Regione siciliana e a non distoglierli dall'uso previsto per un periodo di almeno 5 anni dalla "data di ultimazione" dell'investimento, così come definita al punto 5.3 del presente bando.
2.2. Altri requisiti delle imprese
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione le imprese devono essere già iscritte nel registro delle imprese, devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata, e non devono trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.
Limitatamente alle imprese di nuova costituzione è sufficiente che alla data di presentazione dell'istanza sia stata avanzata domanda di iscrizione alla competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, fermo l'obbligo di comprovare liscrizione entro il termine di completamento dell'istruttoria.
Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla data di presentazione dell'istanza possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché dette imprese siano già titolari di partita I.V.A. In tal caso l'iscrizione deve avvenire, ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa al gestore concessionario attraverso specifico certificato, entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa.
Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 25% dell'investimento ammissibile, entrambi in valore nominale. Il capitale proprio è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali, dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, anche da parte delle ditte individuali, in un'unica o più soluzioni, a partire dall'anno solare di presentazione del modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima ovvero, qualora il programma venga ultimato prima del decreto di concessione provvisoria, fino all'anno solare del decreto medesimo. I versamenti devono avvenire in ogni caso prima della richiesta delle singole quote di erogazione del contributo ed in misura percentuale almeno pari a quella della relativa quota come specificato nel seguito.
Nel caso in cui, nel corso dei suddetti anni solari, l'impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purché risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate. L'ammontare di detti utili e/o ammortamenti, nonché delle eventuali perdite non ripianate, relativi all'anno solare di ultimazione del programma, viene preso in considerazione in proporzione ai mesi dello stesso anno solare interessati dal programma medesimo.
3. INTENSITA' DEGLI AIUTI
Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in conto impianti di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE in atto pari, per le piccole e medie imprese, al 35% in equivalente sovvenzione netta (ESN) aumentato di un ulteriore 15% in equivalente sovvenzione lorda (ESL).
L'entità dell'agevolazione, che in ogni caso non potrà superare l'importo massimo di E 6.197.482,79, è espressa in Equivalente sovvenzione, netto (ESN) o lordo (ESL).
Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate.
Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte.
Ai fini del calcolo del contributo da concedere, l'impresa richiedente indica, nella scheda tecnica allegata alla domanda, le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare. Dette spese, come riscontrate pertinenti e congrue dal Gestore concessionario, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti.
L'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura agevolativa massima prevista, procedendo separatamente per la parte espressa in ESN e per quella espressa in ESL: il risultato così ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate concedibili.
Tale importo viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilità delle agevolazioni e le quote di agevolazione in ESN vengono incrementate della pertinente imposizione fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilità delle quote medesime.
Sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL e riducendo il tutto in relazione alla percentuale, della misura massima, richiesta dall'impresa, si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile alle previste date.
La somma delle due o tre quote così determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili, che viene indicato nel decreto di concessione.
Ai fini di cui sopra:
-  per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si intende quello del primo dei titoli di spesa ammissibili;
-  per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica il tasso in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre decimali.
Il calcolo viene effettuato mediante la Formula n. 1: calcolo degli investimenti attualizzati e la formula n. 2: calcolo della singola quota erogabile riportate in appendice.
4. PROGRAMMI D'INVESTIMENTO
4.1. Tipologia d'intervento
Sono ammessi al finanziamento programmi d'investimento finalizzati alla realizzazione di impianti che consentono di effettuare le operazioni di recupero, così come definite nella tabella n. 1 riportata in appendice, limitatamente ai rifiuti speciali. Tali operazioni sono state desunte dall'elenco di cui all'allegato C previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 22/97 (decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni. Saranno altresì ammessi i progetti finalizzati all'utilizzazione di materie prime seconde provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e/o assimilabili.
4.2. Business plan
Per accedere all'agevolazione, le imprese richiedenti devono promuovere, nell'ambito del territorio siciliano, un programma di investimenti organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, coerente con le finalità del presente regime di aiuto, e riferito ad un'unica "unità locale" intendendosi come tale la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e consentirne la valutazione tecnico-economico-finanziaria e dell'idoneità al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa deve corredare la domanda con un "business plan", cioè un piano strategico aziendale, da redigersi eslusivamente sul modello di cui all'allegato n. 1 concernente i dati relativi all'impresa, all'iniziativa, all'unità produttiva e all'eventuale "area produttiva da valutare", tale intendendosi il sottosistema aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le seguenti condizioni:
1) è possibile identificare gli specifici costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il relativo fabbisogno finanziario;
2) nell'ambito dello stesso si effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che comunque, come indicato sopra, non può riguardare più di una sola unità produttiva.
4.3. Scheda tecnica
La domanda sarà altresì corredata da una scheda tecnica, da redigere sul modello di cui all'allegato n. 8, contenente dati analitici e numerici riferiti all'impresa nel suo complesso o, se possibile o ritenuto più rappresentativo, all' "area produttiva da valutare", e relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello "a regime".
5. SPESE AMMISSIBILI
5.1. Tipologia di spesa
I costi sostenuti dalle imprese dovranno essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento delle finalità della sottomisura 4.01.c e rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di ammissibilità delle spese concernenti le operazioni finanziate con fondi strutturali FESR (si vedano in proposito i Regolamenti CE n. 70/2001 e n. 1685/2000).
Sono ammissibili esclusivamente le spese inserite in programmi di investimento avviati non prima del giorno successivo a quello di presentazione della domanda. I benefici possono riguardare esclusivamente spese per le quali non siano state concesse altre agevolazioni previste da norme statali regionali o comunitarie o comunque finanziate con risorse pubbliche. Sono ammissibili all'agevolazione, nei limiti della compatibilità con il Regolamento CE n. 1685/2000, le spese relative all'acquisto, o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile, e nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma di investimenti.
I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. Non possono essere agevolate spese effettuate successivamente alla data di ultimazione del programma così come definita al successivo punto 5.3. A tal fine, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo, ancorché quietanzato o pagato successivamente.
Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 E.
Non sono altresì ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte quelle di pura sostituzione quelle di funzionamento generale e comunque tutte le spese non capitalizzate. Sono inoltre escluse le spese relative ad imposte e tasse fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi.
5.2. Suolo e fabbricati
Nel caso in cui il programma di investimenti preveda l'acquisto o la locazione di immobili, (suolo e/o fabbricati) l'impresa richiedente dovrà allegare alla domanda di agevolazione, una relazione descrittiva analitica e dettagliata dell'immobile prescelto, recante tutti i dati necessari per la sua completa individuazione.
Qualora sia previsto l'utilizzo di un immobile demaniale per l'attivazione del programma, l'impresa richiedente dovrà allegare alla domanda di agevolazione, la concessione demaniale o copia della richiesta presentata per il rilascio della stessa.
Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e/o dei fabbricati dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma. La piena disponibilità è rilevabile da idonei titoli di proprietà, (ad eccezione del caso in cui la richiesta di contributo sia relativa anche all'acquisto dei detti immobili) diritto reale di godimento, locazione, o comodato anche nella forma di contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile.
Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi a detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati. Fermo restando il termine di sottoscrizione, la registrazione potrà intervenire anche successivamente qualora la stessa venga effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tal caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta la nullità della domanda.
Nel caso in cui il programma di investimenti ricada all'interno di agglomerati industriali o in aree attrezzate, individuati da piani regolatori dei consorzi industriali di cui alla legge regionale n. 1/84 e successive modifiche ed integrazioni o da piani per insediamenti produttivi predisposti da amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano riportati i tempi massimi entro i quali può essere definita la procedura di esproprio dell'area o, comunque, potrà essere consentito l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria. Tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo.
Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione, il suolo e gli immobili interessati al programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d'uso come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata.
5.3. Ultimazione del programma
L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 36 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria della agevolazione. Tale termine è ridotto a 24 mesi nei casi in cui sia stata richiesta e concessa l'erogazione dell'agevolazione in sole due quote. In entrambi i casi può essere concessa una proroga di non oltre tre mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve chiedere al Gestore concessionario almeno due mesi prima della scadenza dei 36 o dei 24 mesi.
In ogni caso, trattandosi di programmi ammessi al cofinanziamento comunitario nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006, al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, i termini ordinari per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa potrebbero subire modifiche, che saranno indicate nei decreti di concessione provvisoria.
6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
6.1. Schema di domanda (modulo)
La domanda di agevolazione deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato n. 6 che, unitamente allo specifico software per la compilazione, sarà fornito gratuitamente dal Gestore concessionario, e deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante dell'impresa, o da un suo procuratore speciale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Il modulo riporta un numero di progetto pre-assegnato, e pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali numeri, è rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte su fotocopia del modulo ancorché compilate e firmate in originale.
La domanda deve essere presentata presso una delle filiali, degli uffici o delle unità operative del Gestore concessionario (rete Banco di Sicilia-Irfis), presenti su tutto il territorio siciliano, che sono elencate nell'allegato n. 17: elenco degli sportelli.
Sia il modulo della domanda che la prevista documentazione devono essere presentati a mano o per corriere o per posta celere o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, quale data di presentazione si considera quella del timbro postale.
Fotocopia del modulo di domanda debitamente compilato e firmato e della relativa scheda tecnica dovrà essere trasmessa, con le stesse modalità, al seguente indirizzo: Regione siciliana - Assessorato industria - Dipartimento industria - Nucleo per l'attuazione dell'art. 70 della legge regionale n. 32/2000, viale Regione Siciliana n. 4580, 90146 Palermo.
6.2. Documentazione da allegare alla domanda
Il modulo deve essere accompagnato, pena l'invalidità della domanda, dal "Business plan" di cui al punto 4.2 e all'allegato n. 1, dalla scheda tecnica di cui al punto 4.3 e all'allegato n. 8: scheda tecnica e da tutta la documentazione elencata nell'allegato n. 7, necessaria per il completamento dell'attività istruttoria. Tale documentazione può essere trasmessa anche separatamente dal modulo, purché, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione. In tal caso, ciascun documento deve recare il numero di progetto al quale si riferisce.
La scheda tecnica deve essere elaborata, pena invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software fornito gratuitamente dal Gestore concessionario presso gli sportelli di cui al punto precedente, stampando i relativi file su normali fogli bianchi formato A4.
Le pagine della scheda tecnica e del "Business Plan" devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali; sull'ultima pagina deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per lo schema di domanda.
L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella scheda tecnica che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione della particolare procedura (concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.
Le domande di agevolazione che allo scadere dei termini per la presentazione risultino ancora carenti di taluno dei predetti elementi non sono considerate valide.
Il Gestore concessionario ne informa l'impresa, inviando copia della comunicazione al dipartimento, con una specifica nota in cui sarà chiaramente esplicitata la relativa motivazione. Il modulo di domanda e la documentazione presentata rimangono agli atti del Gestore concessionario.
6.3. Divieti e limitazioni
Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti e limitazioni:
-  non è ammessa la presentazione di un'unica domanda di agevolazione che riguardi più programmi o più unità produttive;
-  non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma già agevolato ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie ovvero da enti o istituzioni pubblici a meno che l'impresa non vi abbia formalmente rinunciato entro la data di presentazione dell'istanza;
-  non è ammessa la presentazione di più domande sullo stesso bando riconducibili ad uno stesso programma da parte di un'impresa o di più imprese facenti comunque capo ai medesimi soggetti.
Le domande eventualmente inoltrate in difformità a quanto sopra indicato non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati.
7. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
Il Gestore concessionario, accertata la regolarità e la completezza del modulo di domanda e della documentazione, procede all'esame istruttorio finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa e alla valutazione tecnica, economica e finanziaria del programma e redige una apposita relazione attenendosi a quanto previsto nella convenzione stipulata con l'Assessorato dell'industria.
L'esito dell'istruttoria viene comunicato all'impresa richiedente.
Nel corso dell'istruttoria il Gestore concessionario può richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali nonché precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, limitatamente a quelli ritenuti essenziali per la valutazione dell'istanza.
Tale richieste saranno avanzate con una specifica nota, alla quale l'impresa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Allo scopo di consentire il rispetto dei termini fissati per il completamento dell'istruttoria, le precisazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere inoltrati entro 15 giorni solari dal ricevimento della nota del Gestore concessionario. In caso di mancato tempestivo riscontro, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e il Gestore ne dà immediata comunicazione all'impresa interessata e all'Assessorato.
L'attività istruttoria del Gestore concessionario si conclude con un giudizio motivato, positivo o negativo, sia con riferimento agli aspetti tecnici che a quelli economici e finanziari. La relazione istruttoria conterrà altresì i costi ammissibili e l'agevolazione teoricamente concedibile.
In caso di esito positivo, anche condizionato, il Gestore concessionario invia all'impresa richiedente una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori utili per la formazione della graduatoria, vedi allegato n. 10: comunicazione dati proposti per il calcolo degli indicatori così come eventualmente rettificati in sede istruttoria, nonché l'elenco dei beni e relative spese eventualmente ritenute non ammissibili.
In caso di giudizio negativo, il Gestore concessionario ne fornisce circostanziata motivazione affinché l'Assessorato dell'industria provveda a comunicare il diniego delle agevolazioni all'impresa interessata.
L'Assessorato potrà effettuare verifiche, anche a campione, sulle domande proposte, in qualsiasi momento dell'iter procedurale.
8. GRADUATORIA E CONCESSIONI PROVVISORIE
8.1. Graduatorie
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi nella specifica graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente dalla prima sino all'esaurimento dei fondi disponibili. In modo analogo e con distinta graduatoria si provvederà per l'assegnazione dei fondi riservati in favore dei progetti presentati nell'ambito del PIT.
La graduatoria, formata sulla base delle risultanze istruttorie inviate da parte del Gestore concessionario, viene approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento dell'industria e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
In graduatoria vengono inseriti i programmi positivamente istruiti dal Gestore concessionario indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun programma e alle disponibilità attribuite alla graduatoria medesima, quelli agevolabili, per i quali si potrà provvedere all'emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dal primo in graduatoria in poi, e quelli che ne restano esclusi per insufficienza delle disponibilità medesime.
Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di ciascuna graduatoria dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procederà alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando comunque l'intero programma.
In presenza di disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzioni delle agevolazioni concesse, si darà luogo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli temporali di gestione e rendicontazione del POR, all'ammissione di ulteriori progetti mediante scorrimento delle graduatorie approvate.
8.2. Criteri di valutazione
In relazione a quanto previsto dalla scheda di misura 4.01c del Complemento di programmazione, la selezione delle iniziative ritenute ammissibili sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) effetti in termini di riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti; il punteggio verrà valutato sulla base dei dati forniti nella scheda tecnica. In particolare le imprese sono tenute a fornire i dati annui relativi a:
 1) quantità di rifiuti speciali non pericolosi da riutilizzare o riciclare che vengono introdotti nel processo di recupero: QRNP;
 2) quantità di rifiuti speciali pericolosi da riutilizzare o riciclare che vengono complessivamente introdotti nel processo di recupero: QRP;
 3) quantità di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente riutilizzati o riciclati alla fine del processo di recupero: QRNPr;
 4) quantità di rifiuti speciali pericolosi effettivamente riutilizzati o riciclati alla fine del processo di recupero: QRPr;
 5) quantità di rifiuti speciali non pericolosi che vengono utilizzati per la produzione di energia: QRNPe;
 6) quantità di rifiuti speciali pericolosi che vengono utilizzati per la produzione di energia: QRPe;
 7) quantità di materie prime seconde utilizzate nel ciclo produttivo: QMS.
I dati di cui sopra consentiranno di valutare i seguenti indicatori correlati all'efficienza del processo di recupero ed all'incidenza dell'utilizzazione di materie prime seconde all'interno del ciclo produttivo:
  I) QRNPr/QRNP 
  II) QRPr/QRP 
  III) QRNPe/QRNP 
  IV) QRPe/QRP 
  V) QMS/VE dove VE è pari al valore economico dell'investimento ammissibile. 

Il relativo punteggio verrà aumentato del 5% per le imprese che hanno aderito, o si impegnano ad aderire entro l'esercizio a regime, ad uno dei sistemi di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;
b)  rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo complessivo dell'investimento. Per l'assegnazione del punteggio relativo si farà riferimento ai criteri indicati al punto 6.3. della circolare del Ministero dell'industria n. 900315 del 14 luglio 2000 limitatamente ai nuovi posti di lavoro attivati dal programma;
c)  rapporto tra le risorse proprie investite o da investire e l'investimento complessivo per l'assegnazione del punteggio relativo si farà riferimento ai criteri indicati al punto 6.2. della circolare del Ministero dell'industria n. 900315 del 14 luglio 2000;
d)  inserimento di persone soggette ad esclusione sociale, donne, disoccupati di lunga durata, LSU, le iniziative connesse alla società dell'informazione ed alla new economy; nel caso in cui l'iniziativa risponda ad almeno una di tali priorità i punteggi di cui ai precedenti indicatori verranno maggiorati del 5%. Tale ulteriore incremento, nel caso di intervento che preveda l'inserimento di unità lavorative appartenenti alle categorie sopraindicate, verrà attribuito solo nel caso in cui l'inserimento, comunque non inferiore ad una unità, sia pari ad almeno il 10% rispetto al numero complessivo dei nuovi occupati, arrotondando per eccesso le frazioni pari o superiori alla metà e per difetto le altre;
e)  settore di attività, tipologia di investimento, localizzazione. Sulla base delle priorità segnalate dai soggetti proponenti i PIT e riportati in appendice a ciascun programma sarà attribuito un punteggio da 0 o 5 a seconda che lo stesso non trovi riscontro, ovvero corrisponda, a ciascuna delle priorità indicate dal PIT e riportate in appendice. Il criterio si applica solo ai progetti che concorrono per i PIT.
Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando algebricamente i punteggi conseguiti in corrispondenza ai suddetti criteri e relativi indicatori dei suddetti indicatori, normalizzati secondo la seguente formula:

In=(Ii-M)/D

ove:
In  = valore normalizzato del singolo indicatore 
Ii  = valore da normalizzare del singolo indicatore 
M  = media degli N valori da normalizzare 
N  = numero dei valori della serie (il numero dei valori è pari a quello delle iniziative da inserire nella graduatoria) 
D  = deviazione standard=[(Ii - M)2/(N - 1)]0,5 

8.3. Decreti di concessione provvisoria
Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, il dirigente generale del dipartimento industria adotta i decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese interessate ed al Gestore.
Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unità locale, indica gli investimenti ammessi alle agevolazioni l'ammontare delle agevolazioni totali e la loro suddivisione in quote. Il decreto, inoltre, stabilisce a carico dell'impresa beneficiaria i seguenti obblighi:
a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni, ovvero di aver restituito o rinunciato, per i beni oggetto del programma, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre agevolazioni nazionali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni o prescrizioni particolari eventualmente indicati nel decreto medesimo;
c) di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso e di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni immateriali e materiali agevolate prima di cinque anni dalla relativa entrata in funzione;
d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
e) di ultimare il programma di investimenti entro la data fissata nel decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni;
f) di comunicare tempestivamente la data di ultimazione del programma e la data di entrata a regime degli impianti;
g) di osservare le specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
h) di restituire eventuali somme indebitamente ottenute gravate degli interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni; (cfr. art 191 legge regionale n. 32/2000;
i) di mantenere l'investimento per un periodo minimo di cinque anni e, per gli eventuali investimenti immateriali che abbiano beneficiato dell'agevolazione, di impegnarsi a sfruttarli esclusivamente nel proprio stabilimento per un periodo di almeno cinque anni.
8.4. Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni concesse per ciascun programma vengono rese disponibili dall'Assessorato regionale dell'industria in due o tre quote annuali uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della graduatoria.
La detta disponibilità avviene in due quote per i programmi ultimati nei 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria; in tre quote negli altri casi.
L'Assessorato dell'industria accredita le quote relative a ciascun programma, presso il conto corrente appositamente aperto dal Gestore concessionario, su richiesta che il Gestore medesimo, a seguito di apposita istanza allo stesso presentata dall'impresa beneficiaria, avanzerà dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per l'erogazione, ivi inclusa quella concernente il versamento o l'accantonamento di una quota proporzionale di capitale proprio.
A tal fine il Gestore concessionario trasmette periodicamente all'Assessorato l'elenco dei programmi agevolati per i quali, a seguito di richiesta da parte delle imprese sono state verificate, con esito positivo, le condizioni per l'erogazione medesima.
Al ricevimento degli elenchi l'Assessorato provvede nei tempi più solleciti ad accreditare le quote di contributo richieste ovvero a comunicare i nominativi delle imprese per le quali non è possibile procedere all'erogazione.
Le somme spettanti sono erogate alle imprese beneficiarie entro 15 giorni dall'avvenuto accreditamento.
Presupposto per le erogazioni è che il programma abbia raggiunto uno stato di avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare nonché, ad eccezione dell'ultima quota, che l'impresa abbia versato o accantonato, in una o più forme consentite dalla vigente normativa, una quota corrispondente del capitale proprio.
Ciascuna erogazione avviene per stato di avanzamento, ad eccezione della prima che può essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta in favore dell'Assessorato, rilasciata in stretta conformità all'apposito schema di cui all'allegato n. 11.
Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa deve avere sostenuto:
-  nel caso di due erogazioni: almeno la metà della spesa approvata per la prima erogazione ed il totale della stessa per la seconda;
-  nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa approvata per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa per la terza.
In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilità, di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non può dare luogo ad un'erogazione superiore a quella predeterminata, né il raggiungimento del necessario stato dprima della data della disponibilità, può dare luogo ad un'erogazione anticipata.
Dall'ultima quota (la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente all'emissione del decreto di concessione definitiva.
Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue in favore dell'impresa, il Gestore concessionario procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile e provvede alla detrazione delle maggiori somme eventualmente già erogate applicando gli interessi legali.
Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa trasmette al Gestore concessionario la relativa richiesta/dichiarazione secondo lo schema di cui all'allegato n. 12: richiesta erogazione contributo unitamente alla documentazione di cui all'allegato n. 13: documentazione da allegare alla domanda di erogazione e, limitatamente all'ultima erogazione, la documentazione finale di cui al successivo punto 8.5.
Con detta richiesta l'impresa dichiara l'importo delle spese sostenute per le opere realizzate e/o i macchinari, impianti ed attrezzature acquistati, distinto per capitolo di spesa, espresso anche in percentuale del programma di investimenti approvato per la parte di rispettiva competenza, alla data cui si riferisce lo stato d'avanzamento, anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma d'investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquistati con contratti "chiavi in mano".
In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che il Gestore concessionario ha ritenuto non ammissibili; si precisa altresì che, contestualmente alla richiesta di erogazione per stato d'avanzamento l'impresa deve riportare sui titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "legge regionale n. 32/2000, art. 70 - POR Sicilia 2000-2006 sottomisura 4.01.c Spesa di E................................... dichiarata per la .............................. (prima, seconda, terza) ........................... erogazione del prog. n. ..............".
E' consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci procura speciale all'incasso o stipuli una cessione di credito in relazione alle agevolazioni medesime. In merito, si precisa:
-  né la procura speciale all'incasso né la cessione di credito possono essere rilasciate in favore dei soggetti facenti parte del RTI - Gestore concessionario;
-  le cessioni del credito devono essere notificate al dipartimento industria, che ne formalizza la presa d'atto all'impresa cedente ed al Gestore concessionario condizionandone l'efficacia agli esiti della prevista certificazione antimafia, che verrà acquisita dal Gestore, nei confronti del cessionario (con esclusione dei soggetti "pubblici"). In attesa della presa d'atto e, qualora necessaria, degli esiti della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa;
-  le procure speciali all'incasso devono essere notificate dall'impresa cedente unicamente al Gestore concessionario che, previa formale presa d'atto, provvede all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso.
8.5. Documentazione finale di spesa e concessioni definitive
Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica di ciascun macchinario, impianto di produzione ed attrezzatura rilevante oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 3 ed il prospetto di cui all'allegato n. 4. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa.
I beni fisici devono essere riscontrabili anche attraverso l'apposizione dei beni stessi di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il medesimo bene è stato trascritto sull'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è stato inserito il bene. A tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Ciascun bene deve essere identificato con un solo numero e non può essere attribuito lo stesso numero a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta ad ispezioni fin dalla fase istruttoria è opportuno che l'elenco dei beni di cui trattasi venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti. La mancata o incompleta tenuta delle scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.
Entro un mese dalla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti, l'impresa deve inviare al Gestore concessionario le dichiarazioni attestanti la data di ultimazione del programma e dell'entrata in funzione dell'impianto. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale.
In considerazione che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni durante il quale i beni agevolati non dovranno essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, è data facoltà alle imprese, in caso di programmi articolati per i quali l'entrata in funzione degli impianti può anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere più dichiarazioni di entrata in funzione relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi.
Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria trasmette al Gestore concessionario la documentazione attestante l'effettuazione delle spese stesse. La trasmissione deve avvenire entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione del programma e, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data.
In caso di inutile scadenza dei sei mesi, il Gestore concessionario propone la revoca delle agevolazioni all'Assessorato, che procede all'emanazione del conseguente decreto.
La documentazione finale di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema dell'allegato n. 14: dichiarazione liberatoria fornitore, o da ulteriori documentazioni che ne comprovino il pagamento.
Tale documentazione deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione dell'impresa redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 15: dichiarazione beni acquistati dall'impresa. La documentazione e la relativa dichiarazione devono essere cucite tra loro ed essere firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione medesima. Detta dichiarazione deve essere resa avendo cura di riprodurre fedelmente il testo corrispondente al caso ricorrente e omettendo, onde evitare cancellazioni o abrasioni, le ipotesi che non ricorrono.
La documentazione finale di spesa sarà vistata, punzonata o timbrata a secco dal Gestore concessionario per attestazione della pertinenza e congruità delle singole spese proposte nonché, in caso di copie di fatture munite di idonea attestazione dell'avvenuto pagamento, per conformità delle copie stesse agli originali.
Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del Gestore concessionario o dell'Assessorato e devono risultare muniti della dicitura, impressa indelebilmente, "acquisto effettuato con il concorso delle risorse della sottomisura 4.01c del POR-Sicilia 2000-2006".
Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa ovvero dall'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa vigente, il Gestore concessionario provvede a:
a) verificare la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa;
b) redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti contenente, in particolare, i seguenti elementi:
1)  notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
2)  giudizio di congruità e di pertinenza delle spese che evidenzi eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base dell'istruttoria;
3)  investimenti finali ammissibili suddivisi per anno solare con elenco dei beni per i quali sussiste l'obbligo di non distarli per 5 anni;
4)  la data di entrata a regime, le risultanze dell'accertamento da parte della banca medesima sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nel programma nonché altri elementi di valutazione indicati dall'Assessorato;
5)  la verifica che la documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'investimento oggetto dell'agevolazione;
6)  che le spese sono capitalizzate, che non riguardano la gestione e che sono al netto di I.V.A. e di altre imposte e tasse;
7)  che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non risultano praticati sconti od abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
c)  trasmettere all'Assessorato la relazione finale, la documentazione finale di spesa debitamente punzonata o timbrata a secco per attestazione della pertinenza e congruità delle singole spese proposte ed inoltre, qualora la documentazione finale di spesa consista nella copia delle fatture, per attestazione della conformità delle stesse agli originali quietanzati.
Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi allegati l'Assessorato, acquisite le risultanze del collaudo, emana il decreto di con cessione definitiva.
8.6. Revoche
Ai sensi dell'art. 191 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in caso di assenza di uno o più requisiti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, si procederà alla revoca delle agevolazioni concesse e all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50% dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.
Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto nel progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso.
Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa dovrà versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
Per le restituzioni, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
L'Assessorato dell'industria procede alla revoca, parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del Gestore concessionario, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa.
Il decreto di revoca dispone, altresì, in ordine al recupero delle somme erogate.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcuni casi in cui si procederà alla revoca, totale o parziale, dei benefici:
1)  qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti od istituzioni pubbliche;
2)  qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
3)  qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
4)  qualora l'impresa non abbia effettuato spese per un importo pari ad almeno il 30% dell'investimento ammesso, per i programmi articolati su 2 quote, ed al 20% per i restanti programmi, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria. La revoca viene disposta, inoltre, per i programmi su tre quote, qualora entro 24 mesi dal decreto di concessione provvisoria l'impresa non abbia effettuato spese per almeno il 40% dell'investimento ammesso. A tal fine, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria del contributo, è tenuta ad inviare, pena l'avvio del procedimento di revoca, al Gestore concessionario, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'effettivo avanzamento della spesa relativa al programma agevolato, e altri dati rilevanti ai fini della verifica degli indicatori;
5)  qualora il programma non venga ultimato entro 36 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi per i quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro 24 mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre tre mesi per cause di forza maggiore;
6)  qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
7)  qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;
8)  qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto.
Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui ai punti 3), 4), 6), 7) e 8); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui ai punti 1) 2) e 5).
Si procede alla revoca totale delle agevolazioni allorché si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:
1)  anche uno solo degli indicatori subisca uno scostamento superiore ai 30 punti percentuali;
2)  la media degli scostamenti, come sopra determinata, superi i 20 punti percentuali.
9.  MONITORAGGIO
Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria, provvede ad inviare al Gestore concessionario, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 16: dichiarazione attestante lo stato di avanzamento, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui ai precedenti punti. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma.
La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
Il Gestore concessionario provvede al riscontro della corrispondenza e della compatibilità dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con quelli in proprio possesso.
10. NORME DI SALVAGUARDIA
La richiesta di partecipazione ai benefici previsti dal presente bando presuppone l'accettazione, da parte del soggetto richiedente, di tutta la disciplina regolamentata dal presente bando.
Per le parti non espressamente regolamentate valgono le norme di carattere generale applicabili e, in particolare modo, si rinvia alla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a finalità regionale cofinanziati dal Fondo strutturale FESR, Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1991 e Regolamento CE n. 1685/2000 della commissione del 28 luglio 2002 e Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, posto che queste norme siano più restrittive od esaustive di quelle richiamate nel presente bando.
11. APPENDICE
11.1. Definizione di PMI
(Allegato 1 al Regolamento CE n. 70/2001)
1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate "PMI "sono definite come imprese:
-  aventi meno di 250 dipendenti, e
-  aventi:
-  o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di E, oppure
-  un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di E,
-  e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa la "piccola impresa" è definita come un'impresa:
-  avente meno di 50 dipendenti, e
-  avente:
-  o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di E, oppure
-  un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di E,
-  e in possesso del requisito dell'indipendenza definito al paragrafo 3.
3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o i piccola impresa, secondo il caso. Tale soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
-  se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;
-  se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.
5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.
6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di "PMI", "media impresa", "piccola impresa" o "microimpresa" solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio."
11.2. Formula n. 1: calcolo degli investimenti attualizzati
A = A0 + A1 · r + A2 · r2 + A3 · r3 + .........

Ove:
A  = ammontare degli investimenti attualizzati 

A0, A1, A2, A3, ... ammontare degli investimenti del programma effettuati, rispettivamente, nell'anno solare di avvio a realizzazione, nel primo anno solare successivo, nel secondo successivo, ........
r  = 1/q con q = (1 + i
i  = tasso di attualizzazione in vigore alla data di avvio a realizzazione 

11.3.  Formula n. 2: calcolo della singola quota erogabile:
e = X · A · qn · Fr · {ESL + ESN/[1 - (1/m) · t · Fap]}

E = 3 · e (nel caso di tre quote uguali costanti)
E = 2 · e (nel caso di due quote uguali costanti)
Ove:
e  = ammontare di ciascuna delle due o tre quote costanti annuali erogabili (in milioni di lire e un decimale o in euro e due decimali) 
E  = ammontare totale del contributo concedibile (somma delle due o tre quote uguali) 
X   = misura richiesta delle agevolazioni rispetto a quella massima consentita per dimensioni dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva, espressa in punti percentuali/100 (es.: nel caso in cui venga richiesto il 75% delle agevolazioni massime: X = 0,75) 
A  = ammontare degli investimenti del programma attualizzati all'anno di avvio a realizzazione del programma medesimo secondo la Formula n. 1 
q  = (1 + i
i  = tasso di attualizzazione in vigore al momento di avvio a realizzazione del programma, espresso in punti percentuali/100 (es.: per un tasso dell'8,20%, i = 0,0820) 
n  = numero di anni solari intercorrenti tra quello di avvio a realizzazione del programma e quello della prima disponibilità (n è negativo nel caso in cui la disponibilità della prima delle tre quote sia precedente a quella di avvio a realizzazione del programma; es.: avvio gennaio 2002, prima disponibilità febbraio 2001: n = 1; avvio ottobre 2001, prima disponibilità febbraio 2001: n = 0; avvio ottobre 2000, prima disponibilità febbraio 2001: n = -1) 
Fr  = i · q2/(q3 - 1) = fattore di rateizzazione in tre rate annuali costanti (nel caso di tre quote annuali costanti) 
Fr  = i · q /(q2 - 1) = fattore di rateizzazione in due rate annuali costanti (nel caso di due quote annuali costanti) 
ESL  = misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lordo consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione del l'unità produttiva, espressa in punti percentuali/100 (es.: per una misura del 15%, ESL = 0,15) 
ESN  = misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva, espressa in punti percentuali/100 (es.: per una misura del 35%, ESN = 0,35) 
t  = aliquota fiscale vigente per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, espressa in punti percentuali/100 (es.: per un'aliquota del 41,25%, t = 0,4125) 
FAP  = (qm - 1)/(i · qm) = fattore di accumulazione di m rate annuali costanti posticipate 
m  = numero medio di esercizi in cui, convenzionalmente, ciascuna delle quote erogate concorre, parte direttamente e parte indiretta mente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria 

11.4.  Tabella n. 1
Tabella 1
(Allegato C previsto dall'art.6, comma 1, lettera h) del decreto Ronchi)

Operazioni di recupero
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 4, del decreto Ronchi i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti che possano arrecare pregiudizio all'ambiente.
R1  Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. 
R2  Rigenerazione/recupero di solventi. 
R3  Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazionibiologiche). 
R4  Riciclo /recupero dei metalli e dei composti metallici. 
R5  Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche. 
R6  Rigenerazione degli acidi o delle basi. 
R7  Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti. 
R8  Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori. 
R9  Rigenerazione o altri reimpieghi di oli. 
R10  Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia. 
R11  Utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni da R1 a R10. 
R12  Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R11. 
R13  Messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 


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(2002.37.2149)


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