REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2002 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 11 giugno 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Francofonte.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n.1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Premesso:
-  il comune di Francofonte, con foglio prot. n. 22590 del 30 ottobre 1995 e successivi fogli prot. n. 26689 del 3 dicembre 1996 e prot. n. 4118 del 9 dicembre 1996, ha trasmesso a questo Assessorato, per gli adempimenti di competenza, gli atti ed elaborati riguardanti il piano regolatore generale e le prescrizioni esecutive, rispettivamente adottati con delibera commissariale n. 1 del 16 dicembre 1994 e con delibera consiliare n. 106 del 17 settembre 1996;
-  sotto l'aspetto geologico su detto piano si è espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, l'ufficio del Genio civile di Siracusa con i pareri nn. 27875/27969/94 del 9 dicembre 1994, prot. n. 30791-3121/94 del 20 febbraio 1995 e prot. n. 12895-15807/96 del 31 luglio 1996;
-  il suddetto strumento urbanistico, condividendo quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 439 del 12 febbraio 1997, è stato restituito al comune di Francofonte con la nota assessoriale n. 2595 del 21 marzo 1997 per essere parzialmente rielaborato;
Visto il foglio prot. n. 15127 del 13 settembre 2001, assunto al prot. n. 52245 del 17 settembre 2001 di questo Assessorato, con il quale il comune di Francofonte ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, rielaborati in adeguamento al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 439/97 del 12 febbraio 1997;
Vista la delibera n. 49 dell'11 novembre 2000, esecutiva nei termini di legge, giusta attestazione del segretario generale in calce alla stessa, con la quale il consiglio comunale di Francofonte ha adottato la rielaborazione parziale del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e relative prescrizioni esecutive delle zone CP/1, CP/2, CP/4 e C1/1;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi al piano adottato con delibera consiliare n. 49 dell'11 no vembre 2000;
Vista la certificazione a firma del sindaco di Francofonte, datata 13 settembre 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento;
Visto il foglio del 10 ottobre 2001, con il quale il segretario generale del comune di Francofonte ha certificato che, avverso il piano adottato, risultano presentate n. 26 osservazioni, di cui n. 3 fuori termine di legge;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui alla suddetta certificazione;
Visti gli appositi elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dai progettisti;
Vista la delibera n. 57 del 20 luglio 2001, con la quale il consiglio comunale di Francofonte ha controdedotto, ai sensi del 5° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, le osservazioni/opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico di che trattasi;
Viste le osservazioni/opposizioni pervenute direttamente a questo Assessorato, le quali, tranne l'osservazioni a firma Gallo Massimo, risultano duplicazione di quanto trasmesso al comune;
Vista la nota prot. n. 341 del 19 novembre 2001, con la quale il gruppo XXVII di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 31 del 19 novembre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Esame istruttorio
Preliminarmente si rileva che dall'esame della documentazione pervenuta, il piano rielaborato parzialmente non è stato sottoposto al parere ex art. 13, legge n. 64/74, dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, ciò giustificato dall'Amministrazione con la mancanza di nuova zonizzazione.
Invero risulta:
-  la previsione di due nuove arterie viarie: l'una che attraversa il torrente Canale congiungendo corso dei Mille con la strada comunale Passaneto in contrada Silva, fra la ex zona Fts/1 e la Fic/4 e l'altra inerente la zona Cr1 (allargamento via Bafù e nuova strada);
-  la localizzazione di due aree non previste nel piano regolatore generale esaminato dal Consiglio regionale dell'urbanistica, quali la zona D1/2 posta a sud-ovest dell'abitato in area sottoposta a vincolo idrogeologico e l'area Fic/9 posta sul prolungamento di corso dei Mille già destinata a Fts/1, attrezzature ospedaliere. Quest'ultima non era stata condivisa dal Consiglio regionale dell'urbanistica in quanto non compatibile con la valenza paesaggistico-naturalistica dei luoghi.
Risultano, altresì, modificate, ad est dell'abitato, la zona C1/4 in D1/4 e la B2/8 in D1/3 in seguito di accoglimento di osservazioni da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 439/97.
Pertanto, per quanto attiene la nuova previsione di viabilità così come la localizzazione dell'area artigianale D1/2, il gruppo scrivente, in considerazione della mancata verifica della compatibilità geomorfologica dei siti con le previsioni di che trattasi, ritiene dovere stralciare la destinazione urbanistica proposta.
Riguardo la nuova area Fic/9, aree per attrezzature di interesse comune, di minore estensione rispetto l'ex area Fts/1 e con parametri edilizi pressocchè immutati, il gruppo reputa non necessaria l'acquisizione di un nuovo parere ex art. 13, legge n. 64/74, con la prescrizione che siano attribuiti i parametri ex zona Fts/1 (indice di utilizzazione fondiaria 0,40 mc./mq., altezza max 10,50, parcheggi 1 mq. ogni 2 mq. di superficie utile), ritenendo, altresì, compatibile la destinazione proposta con il contesto paesaggistico circostante.
In relazione ai considerata del voto n. 439/97 del Consiglio regionale dell'urbanistica, il comune avrebbe dovuto procedere:
1)  all'esclusione di qualsiasi "insediamento urbanistico" nelle aree classificate zona F e zona C ed F rispettivamente nelle tavv. 6 e 7 dello studio geologico allegato al piano regolatore generale; dette aree sarebbero dovute essere considerate "aree di rispetto"; all'esclusione di ogni insediamento urbanistico dell'area destinata ad attrezzature di interesse comune Fic/4 a nord-ovest del centro abitato, da assimilare alla zona "F" dello studio geologico.
Il comune risulta essersi adeguato;
2) alla eliminazione della previsione viaria di contorno della zona CP/6 ricadente in zona di classificazione geologica F.
Non risulta, dagli atti pervenuti, alcuna giustificazione riguardo il mancato adeguamento.
Tuttavia, in sede di sopralluogo si sono acquisiti atti ed elaborati relativi ad un progetto di completamento di viabilità di piano regolatore generale vigente - via di fuga tra la via Roma e la via D'Annunzio che corrisponde alla viabilità in questione.
Detto progetto scaturisce dalla necessità di dotare di infrastrutture di protezione civile il comune di Francofonte che risulta incluso nell'elenco dei comuni colpiti dal sisma del dicembre 1990, oggetto di finanziamento di cui alla delibera di Giunta regionale n. 154 del 19 giugno 2000, in esecuzione della legge n. 31 dicembre 1991, n. 433. Con lettera d'incarico, prot. n. 2490 del 10 luglio 2000, l'Assessore alla Presidenza nominava l'ing. Cassan Marco, coordinatore per la sicurezza, progettazione ed esecuzione dei lavori in argomento. Con delibera di G.M. di Francofonte, n. 191 del 19 dicembre 2000, veniva conferito incarico all'arch. M.A. Sinatra per la progettazione esecutiva e direzione lavori. Con decreto n. 089/OO.PP. del 18 luglio 2001 del dipartimento regionale di protezione civile, è stata anticipata parte delle somme stanziate per detto progetto.
Risulta, ad oggi, non ancora acquisito il parere dell'ufficio del Genio civile, nonostante sia stata indetta dal comune una conferenza di servizi in data 25 settembre u.s..
Si allega copia del progetto con i relativi atti sopracitati;
3) alla corretta individuazione del centro storico, ricomprendendo i margini dell'attuale edificato del torrente canale nord-est-ovest, i fronti stradali sulla via Roma, sino ai ruderi del complesso dei Carmelitani, raccordarsi all'altezza di via Cerasa con l'asse di via E. Filiberto, comprendendo i fronti sino alla via Senatore Franco, secondo l'indicazione riportata nella planimetria di progetto P2 dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
Il comune risulta essersi adeguato;
4) ad individuare, come da elenco del citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, le masserie, i manufatti quali lavatoi, edicole, mulini, testimonianze dell'uso storico del territorio, nonché sottoporre a tutela l'area archeologica di contrada San Giovanni;
Il comune ha proceduto all'adeguamento con l'individuazione ed elencazione nelle tavole 3/1, 3/1a, 3/2, P1 e P2;
5)  alla esclusione delle previsioni di piano limitrofe al corso del torrente Canale lungo il margine nord-ovest dell'abitato, quali la zona C1/2, le aree per attrezzature Fic/4 e Fic/7, Fti/1, Fts/1, Fs/1 e l'annesso parcheggio P2 per incompatibilità con la valenza paesaggistico-naturalistica dei luoghi.
Non risulta essersi adeguato riguardo alla previsione Fti/1, che viene riconfermata con l'atto deliberativo n. 104 del 23 dicembre 1998, con il quale, ai fini della realizzazione di un istituto scolastico polivalente, si approva la riduzione della strada di collegamento tra la S.P. ex S.S 194 e la vicinale S. Antonio.
Risultano, altresì, soppresse le aree C1/3 a sud del centro abitato tra la CP3 e la B2/5, che in conformità con la tav. 5 "Piani attuativi vigenti" è da intendere CP3. Viene anche soppressa l'area C1/4 a nord della CP8, con la proposizione di una zona D1/4 limitrofa alla già prevista D2/3, così come da osservazione accolta dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
6)  all'adeguamento dello studio agricolo-forestale alla legge regionale n. 16/96; il Consiglio regionale dell'urbanistica rilevandosi, altresì, la compenetrazione del sistema insediativo dì zone marginali con aree di agrumeti, considerate colture specializzate locali, evidenziava la necessità che l'espansione edilizia delle zone CR1 e CP/1 si attestasse al limite dell'esistente strada comunale Bafù, che si sviluppa in direzione nord-est tra la ex strada statale e la comunale oltre il torrente Canale; segnalava inoltre aree per attrezzature ricadenti in parte in aree di agrumeto (Fic/1, FS/6, P/13, P/14, Fts/3 in parte e P/16) senza che fosse stata giustificata l'esigenza urbanistica alla loro localizzazione.
Riguardo alle aree per attrezzature il comune ha proceduto alla loro soppressione conformemente al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Riguardo la zona CR1 il comune ha proceduto all'eliminazione di gran parte della stessa e della viabilità di contorno, in adeguamento allo studio agricolo forestale aggiornato, attestando l'espansione edilizia al limite della strada comunale Bafù prevista di maggiore dimensione, e prevedendo ancora nuova viabilità, senza acquisire preventivamente il parere del Genio civile ex art. 13 legge n. 64/74.
Detta viabilità, pertanto, è da disattendere anche in relazione allo studio agricolo forestale che rileva la presenza di agrumeti.
Riguardo l'area CP/1, della quale si proponeva il ristudio anche in funzione della viabilità. in particolare. dalla lettura della delibera consiliare n. 44 del 21 luglio 1999, risulta che il comune, in osservanza al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, avrebbe proposto per l'area ad ovest della via Bafù la destinazione a zona agricola, così come deliberato con atto consiliare n. 128 del 10 dicembre 1997, e la riattivazione della strada Bafù. Nel contempo, premeva all'Amministrazione la salvaguardia di un programma costruttivo di 66 alloggi da ubicare in tale zona.
Il comune, nonostante la volontà espressa nelle delibere consiliari, ha adottato il piano particolareggiato in questione di superficie minore rispetto al precedente con la riduzione dei lotti da assegnare al programma costruttivo, non risultando tra l'altro la destinazione a verde agricolo della porzione di area ad ovest della via Bafù, che non viene, pertanto, riattivata né tantomeno ristudiata la viabilità interna a detto piano.
Il comune, pertanto, non risulta avere apportato le modifiche richieste dal Comitato regionale dell'urbanistica;
7)  alla eliminazione dei due parchi territoriali, Ftp/1 e Ftp/3 (quest'ultimo interessato anche da vincolo boschivo), non condivisi in relazione alla loro eccessiva estensione e quindi alla difficoltà di fattibilità economica e gestionale; si condivideva il Parco sub-urbano Castello dì Gadera, limitrofo al centro abitato, già previsto nel piano regolatore generale vigente seppur con diversa perimetrazione.
Si allega la nota prot. n. 936/III del 29 marzo 2000 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, sezione beni archeologici di Siracusa, con la quale in relazione alla richiesta del comune di Francofonte di parere sulla individuazione di area da destinare a parco sub-urbano evidenzia la particolarità degli aspetti storico-archeologici, nonché di quelli naturali-paesaggistici della zona perimetrata nell'allegato stralcio IGM.
Il comune risulta essersi adeguato con la soppressione dei due parchi territoriali;
8)  alla esclusione della zona D1 artigianale a sud-ovest dell'abitato, in quanto lo studio agricolo forestale evidenziava una vasta area boschiva.
Il comune ha proceduto al ridimensionamento della suddetta area D1/1 proponendo una nuova area D1/2 non assoggettata, per come già detto, allo studio geologico.
Il ridimensionamento dell'area D1/1 è stato effettuato nonostante l'area risulta in parte interessata da agrumeto, così come si evince dallo studio agricolo-forestale.
Per quanto sopra, si ritiene condivisibile soltanto la zona D1/1 non interessata da colture specializzate;
9)  alla verifica di due strade classificate "viabilità principale di collegamento urbano", perché ricadenti in parte in zone di agrumeto e perché eccessivamente larghe rispetto alle esigenze di traffico locale; in particolare, si richiedeva il ristudio della viabilità di collegamento urbano in prosecuzione del corso dei Mille, il cui tracciato tangente al torrente Canale ricadeva in un contesto di salvaguardia paesaggistico-naturalistico.
Il comune ha ridimensionato la viabilità classificandola "comprensoriale", sopprimendo parte della previsione viaria adiacente il torrente Canale;
10)  alla verifica dello sbocco viario sulla strada di collegamento del piano particolareggiato C1/1, in relazione alle modifiche alla viabilità di cui al punto superiore nel tratto nord della zona.
Il comune non risulta essersi adeguato avendo proceduto soltanto al ridimensionamento della viabilità esterna;
11)  alla correzione di errori grafici quali la mancata indicazione nel piano particolareggiato CP2 dei parcheggi P4 e P5 esterni.
Il comune ha proceduto riducendo la viabilità posta a nord ma continuando a non rappresentare negli elaborati i parcheggi previsti nel piano regolatore generale;
12)  alla verifica del margine sud del piano particolareggiato CP4, in quanto ricadente in zona di agrumeto.
Il comune risulta non essersi adeguato in quanto dallo studio agricolo-forestale risultano, nella parte sud del P.P., presenti agrumeti;
13) alla riverifica degli standards urbanistici, ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968;
Sembrerebbe effettuata la verifica degli standards urbanistici anche se si rilevano inesattezze nei dati della relazione riguardo la superficie delle attrezzature di interesse generale (aree per l'istruzione superiore, attrezzature sanitarie e parchi urbani);
14) alle modifiche alle norme di attuazione.
Non risulta che il comune abbia proceduto alle seguenti modifiche:
-  all'art. 19) (ex art. 20) a ridurre il numero dei piani fuori terra da 5 a 4;
-  alla soppressione dell'art. 28 (ex 29) e 29 (ex 30).
In riferimento a detti articoli si precisa che il comune, con nota del 6 novembre 2001, assunta dal Gruppo in sede di sopralluogo, a firma dell'ing. capo dell'ufficio tecnico comunale, precisa che le norme tecniche della sottozona D2 sono da estendere alle sottozone D1.
All'art. 30, (ex art.31), ad aggiungere il riferimento legislativo richiesto dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
al capo VIII, zone sottoposte a vincolo, ad aggiungere l'art. 49 bis "Aree di rispetto boschivo...";
Si precisa che all'art. 31 (ex 32) sono state cassate le destinazioni inammissibili per la zona agricola E ed è stata aggiunta la possibilità di realizzare locali ed attrezzature connessi alla conduzione agricola del fondo che si reputa condivisibile, mentre non si condivide l'ammissibilità alla realizzazione di attrezzature sportive in detta zona E.
Con delibera n. 49/2000 di adozione del piano regolatore generale vengono, altresì, adottate talune proposte di modifica alle norme di attuazione allegate al verbale n. 10 dell'11 luglio 2000 della C.E.C.
Dette modifiche sono condivisibili ad eccezione della lettera e) del capo VI, zone agricole E, come superiormente riferito.
Riguardo alle modifiche da apportare agli articoli del regolamento edilizio, il comune risulta essersi adeguato.
Con delibera n. 49/2000 di adozione del piano regolatore generale vengono adottate anche le modifiche al regolamento edilizio, allegate al verbale n. 10 dell'11 luglio 2000 della C.E.C.
La proposta di modifiche, in linea generale, è condivisibile.
Considerato: nonostante non sia stato acquisito un nuovo parere dell'ufficio del Genio civile di Siracusa ex art. 13, legge n. 64/74, si ritiene regolare il procedimento amministrativo a condizione che vengano stralciate le nuove destinazioni di aree quali la zona D1/2 posta a sud-ovest dell'abitato in area sottoposta a vincolo idrogelogico. Per quanto attiene la zona D1/1 si ritiene condivisibile la parte non interessata da colture specializzate, così come da elaborati dello studio agricolo forestale.
Riguardo l'area Fic/9 posta sul prolungamento di corso dei Mille, già destinata a Fts/1 (attrezzature ospedaliere), il Gruppo reputa non necessaria l'acquisizione di un nuovo parere ex art. 13, legge n. 64/74, con la prescrizione che siano attribuiti i parametri ex zona Fts/1 (indice di utilizzazione fondiaria 0,40 mc./mq., altezza max 10,50, parcheggi 1 mq. ogni 2 mq. di superficie utile).
Le nuove previsioni di viabilità, l'una quella che congiunge corso dei Mille con la strada comunale Passaneto in contrada Silva e che attraversa il torrente Canale e l'altra in zona Cr1, così come in premessa specificato, si intendono disattese in mancanza del parere del Genio civile.
Altresì, per quanto attiene alla previsione viaria di contorno della zona CP6, che viene riproposta nonostante il rilievo del Consiglio regionale dell'urbanistica che ne prescriveva l'eliminazione in quanto ricadente in zona di classificazione geologica F, allo stato il Gruppo scrivente, acquisito in sede di sopralluogo il progetto nelle premesse specificato, supportato da studio geologico che ritiene fattibile l'opera da realizzare, non si determina rinviando alle decisioni delle figure professionali presenti al Consiglio regionale dell'urbanistica.
Si condivide la riproposizione della zona Fti/1 in quanto supportata dall'atto deliberativo n. 104 del 23 dicembre 1998, con il quale il comune, in relazione al progetto di un istituto scolastico polivalente, delibera di ridurre la viabilità di collegamento tra la S.P. ex S.S.194 con la strada vicinale S. Antonio.
Riguardo le prescrizioni esecutive della zona CP1, non si condivide la riproposizione se pur con minore estensione dell'area di intervento, dello stesso piano esaminato dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che non ha tenuto conto del recupero della strada Bafù al limite della quale avrebbe potuto attestarsi l'espansione edilizia.
Infatti il comune avrebbe dovuto riattivare detta viabilità in alternativa alla nuova previsione viaria in quel tratto, che non si relaziona ad altra previsione di viabilità (zona CR1), anche per la mancata acquisizione del parere del Genio civile.
Non si condivide la previsione in zona E della realizzazione di attrezzature sportive, art. 31 lett. e) delle norme di attuazione del piano regolatore generale.
Programma commerciale
Il piano risulta non adeguato alla programmazione commerciale di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Tuttavia risultano previste aree per insediamenti artigianali (D1) e aree per insediamenti commerciali e insediamenti di servizio (D2), per le quali si prevedono aree da cedere gratuitamente al comune da destinare a parcheggi e servizi non inferiore al 10% dell'area totale.
Altresì, le norme del piano regolatore generale, che di seguito schematicamente si riportano, prevedono la compatibilità di attività commerciali e di artigianato non nocivo con le destinazioni d'uso ammesse nelle zone residenziali A, B e C e con le zone di interesse generale Fic:
Norme di attuazione
Zona territoriale omogenea A: art. 12 - Sono consentite attività di commercio e artigianato non nocivo.
E' consentito il cambio di destinazione d'uso di edifici e locali per usi pubblici ed attività sociali ed associative subordinatamente per attività commerciali e artigianali da allocare ai piani terreni.
Zone territoriali omogenee B, B1 e B2: artt. 13, 14 e 15 - Sono consentiti ristoranti, bar, locali di divertimento, artigianato di servizio, commercio al dettaglio, teatri e cinematografi, alberghi e pensioni, garages ad uso pubblico.
Sono escluse le lavorazioni, nocive, inquinanti e comunque incompatibili con le residenze.
Zone territoriali omogenee C, CR, CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP6a, CP7, CP8: artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 - Sono consentiti il commercio al dettaglio, ristoranti, bar, locali di divertimento, artigianato di servizio, con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose e comunque incompatibili con la residenza, teatri e cinematografi, alberghi e pensioni.
Zona territoriale omogenea D1: art. 29 - Insediamenti artigianali.
Zona territoriale omogenea D2: art. 30 - Insediamenti commerciali e artigianato di servizio.
Zona territoriale omogenea Fic: art. 35 - Direzionali e commerciali.
Osservazioni e/o opposizioni
Preliminarmente, si osserva che il consiglio comunale, con atto n. 57 del 20 luglio 2001, relativo all'esame delle osservazioni, ha deliberato "di approvare le relazioni tecniche per essere trasmesse all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica" condividendo i pareri del progettista.
Osservazione n. 1 Luminario Alfio: richiesta di cambiamento di destinazione urbanistica da D1/3 a B2. Accolta dal progettista.
Si concorda con il parere del progettista.
Osservazione n. 2 La Manna S.: richiesta di destinazione ad area di rispetto. Accolta dal progettista.
Si concorda con il parere del progettista.
Osservazioni n. 7 La Rocca R., n. 8 Allia S., n. 9 Allia G. e n. 10 Arestia G.: rilievi sulla viabilità adiacente la soppressa zona CR1. Non accolte dal progettista.
Non si concorda con il parere del progettista in quanto il gruppo reputa che la viabilità di nuova previsione sia da disattendere per mancanza del parere ex art. 13 dell'ufficio del Genio civile.
Osservazioni n. 6 Consiglio F., n. 11 Capuana O. e n. 20 Ciurcina R.: rilievi sull'espansione edilizia (CP/1) oltre la via Bafù. Non accolte dal progettista.
Le osservazioni sono superate in quanto interessano aree non ritenute condivisibili da questo Gruppo.
Osservazioni n. 4 Randone G., n. 5 Falcone S., n. 12 Aquilina B., n. 13 Marchisello G. e n. 22 Di Natale F.: richiesta di cambio di destinazione urbanistica da area per attrezzature collettive a zona residenziale. Non accolte dal progettista.
Si concorda con il progettista.
Osservazioni n. 3 Murgante G., n. 14 Vinci C., n. 15 Vinci M., n. 16 Vinci S. n. 17 Borrometi R., n. 18 Aliano M. e n. 23 Di Fede P.: richiesta di cambio di destinazione urbanistica da zona agricola a residenziale. Non. accolte dal progettista.
Si concorda.
Osservazioni n. 24 Gallo A. e n. 25 Gallo S.: rilievi sulla previsione della Fic/9 e sulla viabilità di collegamento di corso dei Mille con la strada comunale Passaneto con l'attraversamento del torrente Canale. Non accolte dal progettista.
Il gruppo ritiene condivisibile la localizzazione dell'Area Fic/9, ma inammissibile la previsione della strada di collegamento, così come in precedenza rilevato, per la mancata acquisizione del parere ex art. 13, legge n. 64/74, dell'ufficio del Genio civile. Pertanto, le osservazioni sono superate in ordine alla previsione di viabilità, e da respingere con riferimento alla nuova classificazione dell'area Fic/9.
Osservazione n. 19 Giarratana S.: richiesta di installazione dei ripetitori fuori dal centro abitato. Accolta dal progettista.
Si concorda.
Osservazione n. 21 Zapparrata B.: reiterazioni di osservazioni presentate al piano regolatore generale adottato dal commissario ad acta. La stessa osservazione è stata già decisa dal Consiglio regionale dell'urbanistica ritenendola non accoglibile in quanto, tra l'altro, "...la destinazione per attrezzatura appare idonea agli interessi della collettività poiché costituisce una delle poche aree disponibili nelle adiacenze immediate dell'abitato...". Non accolta dal progettista.
Si concorda.
Osservazione n. 26 Di Gregorio L.: rilievo su errore grafico. Accolta dal progettista.
Si concorda con il progettista.
Osservazione M. Gallo: pervenuta direttamente all'Assessorato, con la quale si chiede il mantenimento dell'attività commerciale di esposizione e vendita autoveicoli su area destinata a verde agricolo limitrofa alla zona D1/4, essendo stata, detta attività, già autorizzata in quanto compatibile con le norme di attuazione del piano regolatore generale vigente.
Il gruppo ritiene accoglibile tale richiesta e possibile il cambio di destinazione di zona in quanto le norme consentivano anche tale attività. Pertanto l'area oggetto di autorizzazione comunale è assimilata alla zona omogenea D2.
Per tutto quanto sopra il gruppo XXVII/DRU è del parere che il piano regolatore generale rielaborato in adeguamento al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 439/97, unitamente alle prescrizioni esecutive delle zone C1/1, CP2 e CP4, e al regolamento edilizio adottato con decreto n. 49 dell'11 novembre 2000, sia meritevole di approvazione secondo i considerata soprariportati;
Vista la nota prot. n. 1 del 7 gennaio 2002, con la quale, ad integrazione della proposta n. 31 del 19 novembre 2001, l'U.O.4.2/DRU ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica lo studio geologico-tecnico del "Progetto di via di fuga, completamento viabilità del piano regolatore generale";
Visto il voto n. 558 del 21 febbraio 2002, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dall'Unità operativa 4.2/DRU, in allegato alla proposta sopracitata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Omissis:
Considerato che la proposta di parere del Gruppo XXVII, n. 31 del 19 novembre 2001, contiene considerazioni sul piano che si ritengono in generale condivisibili, tuttavia si ritiene integrare la medesima con le seguenti considerazioni ed integrazioni di natura strettamente geologica:
1)  Sostituire nella proposta di parere del gruppo a pag. 7 la frase che inizia con (omissis)...
..."Altresì, per quanto attiene alla previsione viaria di contorno della zona CP6 che viene riproposta nonostante il rilievo del Consiglio regionale dell'urbanistica che ne prescriveva..." (omissis) con il seguente paragrafo:
"Altresì, per quanto attiene alla previsione viaria di contorno della zona CP6 che viene riproposta nonostante il rilievo del Consiglio regionale dell'urbanistica che ne prescriveva l'eliminazione in quanto ricadente in zona di classificazione geologica F, la stessa previsione si ritiene condivisibile poiché l'area oggetto dell'intervento non ricade tra quelle interessate da dissesto e/o rischio idrogeologico nella cartografia allegata al piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto ARTA 4 luglio 2000 e sulla scorta degli studi geologici di dettaglio comprensivi di indagini geognostiche/geotecniche a corredo del progetto acquisiti dal gruppo XXVII in sede di sopralluogo. In considerazione comunque della presenza di orizzonti superficiali molto soffici spesso sovrapposti a sottili orizzonti plastici, anch'essi superficiali, individuati in sede di indagini geognostiche/geotecniche lungo il tracciato di progetto acclarata la possibilità di movimenti lenti di reptazione ad opera di acque di infiltrazione come segnalato dal geologo redattore della relazione geologico-tecnica, e parimenti per la presenza di terreni agrari e di riporto antropico considerati dallo stesso geologo inaffidabili, si prescrive, oltre all'uso di geotessili quali ripartitori di carico, la scarificazione e cambio di suolo degli orizzonti di suolo/riporto geotecnicamente scadenti prima della posa in opera dei rilevati di progetto al fine di evitare cedimenti e/o deformazioni lente inammissibili degli stessi, oltre ad una elevata cura nella progettazione e realizzazione dei drenaggi e di tutte le opportune opere di presidio inerenti lo smaltimento delle acque piovane".
2)  Occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, per tutte le aree di piano, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa, secondo quanto confermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia riguardo ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ad alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio geologico dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui, secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Lo studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano sostanzialmente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere di particolare incidenza.
Per quanto precede, il Consiglio è del parere che il piano regolatore generale del comune di Francofonte, rielaborato in adeguamento al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 439/97, unitamente alla prescrizione esecutiva delle zone C1/1, CP2 CP4 e al regolamento edilizio, adottato con delibera consiliare n. 49 dell'11 novembre 2000, sia da ritenersi meritevole di approvazione in conformità alla proposta di parere dell'ufficio, di cui alla nota prot. n. 341 del 19 novembre 2001 del Gruppo 27°, ed alle integrazioni di cui sopra.";
Vista la nota assessoriale, prot. n. 15631 del 14 marzo 2002, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse sullo strumento urbanistico generale in argomento con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 558 del 21 febbraio 2002 e con la proposta dell'unità operativa 4.2/DRU, prot. n. 31 del 19 novembre 2001;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato, e della pesca, prot. n. 3443 del 13 maggio 2002, pervenuta in data 16 maggio 2002 ed assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 28843 del 16 maggio 2002, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente agli artt. 12 (zona territoriale omogenea A), 13, 14 e 15 (zona territoriale omogenea B), dal 18 al 27 (zona territoriale omogenea C) 30, (zona territoriale omogenea D2) e 35 (zona territoriale omogenea Fic):
a)  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
b)  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
c) inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art 16, del D.P.R. 11 luglio 2000;
d)  prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 558 del 21 febbraio 2002;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 558 del 21 febbraio 2002, che richiama ed integra la soprariportata proposta n. 31/01 del gruppo XXVII e preso atto delle proposte di modifica contenute nella nota dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 3443 del 13 maggio 2002, in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 558 del 21 febbraio 2002, nonché alle condizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Siracusa in premessa citate e con le modifiche relative alla programmazione commerciale, di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca soprariportate, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Francofonte, adottato con deliberazione consiliare n. 49 dell'11 dicembre 2000.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 558 del 21 febbraio 2002.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 31 del 19 novembre 2001;
 2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 558 del 21 febbraio 2002;
 3)  deliberazione di C.C. n. 49 dell'11 luglio 2000;
 4)  deliberazione di C.C. n. 57 del 20 luglio 2001;
 5)  relazione tecnica;
 6)  tav.  l  - piano territoriale di coordinamento degli Iblei in scala 1:25.000; 
 7)  tav.  2  - infrastrutture territoriali esistenti in scala 1:10.000; 
 8)  tav.  2/a  - infrastrutture territoriali esistenti in scala 1:10.000; 
 9)  tav.  3/1  - beni culturali e ambientali territoriali in scala 1:10.000; 
10)  tav.  3/1a  - beni culturali e ambientali in scala 1:10.000; 
11)  tav.  3/2  - beni culturali e ambientali nel centro urbano in scala 1:2.000; 
12)  tav.  4  - servizi urbani esistenti in scala 1:2.000; 
13)  tav.  5  - piani attuativi vigenti in scala 1:2.000; 
14)  tav.  P1  - assetto del territorio in scala 1:10.000; 
15)  tav.  P1/a  - assetto del territorio in scala 1:10.000; 
16)  tav.  P2  - zonizzazione centro urbano in scala 1:2.000; 

17)  regolamento edilizio;
18)  norme tecniche di attuazione;
Studio agricolo-forestale redatto dal dott. S. Di Lorenzo comprendente i sottoelencati elaborati:
19)  relazione;
20)  carta di utilizzazione dei suoli in scala 1:2.000;
21)  carta delle aree di interesse forestale in scala 1:10.000;
Piano particolareggiato zona C1/1
22)  relazione tecnica;
23)  preventivo sommario di spesa;
24)  tav.  0  - previsioni del piano regolatore generale vigente, scala 1:2.000; 
25)  tav.  2  - orografia; 
26)  tav.  3  - planimetria catastale delle aree interessate, scala 1:1.000; 
27)  tav.  P1  - viabilità e servizi, scala 1:1.000; 
28)  tav.  P3  - planivolumetria, scala 1:1000; 
29)  tav.  P4  - profili; 
30)  tav.  P5  - schema di rete idrica e fognante, scala 1:1.000; 
31)  tav.  P6  - schema di rete elettrica e telefonica, scala 1:1.000; 
32)  tav.  P7  - sezioni stradali tipo; 
33)  tav. P8  - particolari costruttivi (rete fognante); 
34)  tav. P9  - particolari costruttivi (rete elettrica e idrica); 
35)  tav.  P10  - tipologie edilizie; 
36)  tav.  P11  - piano particellare di esproprio, scala 1:1.000; 

Piano particolareggiato zona CP/1
37)  relazione tecnica, norme tecniche di attuazione;
38)  preventivo sommario di spesa;
39)  tav.  0  - previsioni del piano regolatore generale vigente, scala 1:2.000; 
40)  tav.  2  - orografia; 
41)  tav.  3  - planimetria catastale delle aree interessate, scala 1:1.000; 
42)  tav.  P1  - viabilità e servizi, scala 1:1.000; 
43)  tav.  P2  - zonizzazione e lottizzazione, scala 1:1.000; 
44)  tav.  P3  - planivolumetria, scala 1:1000; 
45)  tav.  P4  - profili; 
46)  tav.  P5  - schema di rete idrica e fognante, scala 1:1.000; 
47)  tav.  P6  - schema di rete elettrica e telefonica, scala 1:1.000; 
48)  tav.  P7  - sezioni stradali tipo; 
49)  tav.  P8  - particolari costruttivi (rete fognante); 
50)  tav.  P9  - particolari costruttivi (rete elettrica e idrica); 
51)  tav.  P10  - tipologie edilizie; 
52)  tav.  P11  - piano particellare di esproprio, scala 1:1.000; 

Piano particolareggiato zona CP/2
53)  relazione tecnica, norme tecniche di attuazione;
54)  preventivo sommario di spesa;
55)  tav. 0  - previsioni del piano regolatore generale vigente, scala 1:2.000; 
56)  tav.  2  - orografia; 
57)  tav.  3  - planimetria catastale delle aree interessate, scala 1:1.000; 
58)  tav.  P1  - viabilità e servizi, scala 1:1.000; 
59)  tav.  P2  - zonizzazione e lottizzazione, scala 1:1.000; 
60)  tav.  P3  - planivolumetria, scala 1:1000; 
61)  tav.  P4  - profili; 
62)  tav.  P5  - schema di rete idrica e fognante, scala 1:1.000; 
63)  tav.  P6  - schema di rete elettrica e telefonica, scala 1:1.000; 
64)  tav.  P7  - sezioni stradali tipo; 
65)  tav.  P8  - particolari costruttivi (rete fognante); 
66)  tav.  P9  - particolari costruttivi (rete elettrica e idrica); 
67)  tav.  P11  - piano particellare di esproprio, scala 1:1000; 

Piano particolareggiato zona CP/4
68)  relazione tecnica, norme tecniche di attuazione;
69)  preventivo sommario di spesa;
70)  tav.  0  - previsioni del piano regolatore generale vigente, scala 1:2.000; 
71)  tav.  1  - preesistenze territoriali, scala 1:1.000; 
72)  tav.  2  - orografia, scala 1:1.000; 
73)  tav.  3  - planimetria catastale delle aree interessate, scala 1:1.000; 
74)  tav.  P1  - viabilità e servizi, scala 1:1.000; 
75)  tav.  P2  - zonizzazione e lottizzazione, scala 1:1.000; 
76)  tav.  P3  - planivolumetria, scala 1:1000; 
77)  tav.  P4  - profili; 
78)  tav.  P5  - schema di rete idrica e fognante, scala 1:1.000; 
79)  tav.  P6  - schema di rete elettrica e telefonica, scala 1:1.000; 
80)  tav.  P7  - sezioni stradali tipo; 
81)  tav.  P8  - particolari costruttivi (rete fognante); 
82)  tav.  P9  - particolari costruttivi (rete elettrica e idrica); 
83)  tav.  P10  - tipologie edilizie; 
84)  tav.  P11  - piano particellare di esproprio, scala 1:1.000; 

Studio geologico
85)  relazione;
86)  relazione sulla suscettività dell'area del territorio comunale;
87)  tav.  1  - carta geomorfologica dell'area del territorio comunale; 
88)  tav.  2  - carta geolitologica e della permeabilità dell'area del territorio comunale; 
89)  tav.  3  - carta idrogeologico dell'area del territorio comunale; 
90)  tav.  4  - carta clivometrica dell'area del piano regolatore generale; 
91)  tav.  5  - carta geolitologica e della permeabilità dell'area del piano regolatore generale; 
92)  tav.  6  - carta della suscettività dell'area del piano regolatore generale; 
93)  tav.  7  - carta della suscettività dell'area del territorio comunale. 


Art. 4

Il comune di Francofonte dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere effettuate le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma e art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 giugno 2002.
  SCIMEMI 

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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