REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 AGOSTO 2002 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 luglio 2002.
Rettifica del decreto 13 marzo 2002, concernente approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Palermo.



ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 luglio 2002.
Rettifica del decreto 13 marzo 2002, concernente approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Palermo.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;
Vista la legge regionale n. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il decreto n. 124/DRU del 13 marzo 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 22 marzo 2002), con cui è stato approvato, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 564 del 7 marzo 2002, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Palermo;
Vista la nota prot. 1832/sez. 15 del 24 aprile 2002, con la quale il settore urbanistica del comune di Palermo ha evidenziato discrasie ed errori di attribuzione all'interno della classificazione delle osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 218 del 17 maggio 2002, con la quale il servizio 3°/DRU di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente ai relativi allegati denominati 1, 2 e 3, la proposta n. 218 del 17 maggio 2002 formulata, al fine di procedere ad una verifica complessiva delle considerazioni e delle prescrizioni contenute nel citato decreto, nonché di fare chiarezza sulle deduzioni espresse in merito alle osservazioni e/o opposizioni, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Considerato che a seguito delle verifiche effettuate si è reso necessario apportare in autotutela le seguenti rettifiche al su richiamato decreto n. 124/2002:
1.  Ad integrazione di quanto decretato a proposito dei vincoli di natura geologica, idrogeologica ecc. dopo la dizione: "tavole di piano." (pag. 22, prima colonna, del decreto n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) inserire alla fine del punto 5: "Pertanto le previsioni urbanistiche delle aree soggette ai detti vincoli derivanti dal parere e dalle prescrizioni del Genio civile si intendono stralciate, e quindi disciplinate ai sensi dell'art. 1, comma 1° della legge regionale n. 65/81, con l'obbligo di pianificazione non appena perfezionata la revisione e la eventuale riclassificazione dei rischi che risulta già avviata.
La pianificazione delle aree così stralciate dovrà partire dalle previsioni urbanistiche a suo tempo adottate dal consiglio comunale con la delibera n. 45/97, in quanto coerenti e armonizzate con la pianificazione territoriale degli ambiti circostanti con le aree stralciate".
2. Ad integrazione di quanto decretato a proposito della zona B0, prima del penultimo capoverso dopo le parole: "di densità fondiaria di mc./mq. 0,75" (pag. 23, seconda colonna, del decreto n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) inserire: "Analoga prescrizione vale per tutte le borgate. Per il centro urbano di Palermo, nelle more degli approfondimenti richiesti si applicano le norme generali di zona territoriale omogenea B di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come recepito dall'art. 1 della legge regionale n. 71/78, con densità fondiaria pari a quella media dei lotti contigui edificati sino ad un massimo di mc./mq. 7".
3. A proposito di quanto decretato a proposito delle zone B2 e B3 (pag. 24, prima colonna, del decreto n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) dopo le parole "con i distacchi stabiliti dall'art. 8 comma 3 sub d) ed e)" va inserito "o in aderenza" (penultima frase).
4. A modifica di quanto decretato a proposito della zona "B5" alla fine del terzo capoverso, (pag. 24, seconda colonna, del decreto n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) le parole: "e le aree interessate vengono classificate E1" vengono sostituite con: "e nelle aree libere o che si rendano libere si opera con i parametri di zona agricola (mc./mq. 0,02).
Per le rimanenti aree impegnate da costruzioni, opportunamente delimitate, dopo adeguata verifica delle condizioni di sanatoria o di sanabilità, e dopo la verifica delle dotazioni di attrezzature e spazi pubblici per gli eventuali fabbisogni, occorrerà procedere alla redazione di un piano attuativo finalizzato alla dotazione di opere di urbanizzazione primaria e secondarie. Detto fabbisogno potrà essere soddisfatto impegnando anche le contigue aree libere."
5. Ad integrazione di quanto decretato a proposito della zona C, dopo le parole: "già sature" del quart'ul-timo capoverso (pag. 24, seconda colonna, del decreto n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) inserire: "Per le zone C discendenti dal declassamento delle zone B1 (tipologia a case isolate) vale l'indice di densità territoriale di mc./mq. 0,75 e lotto minimo di terreno di mq. 600 con il limite di accorpamento massimo di n. 2 lotti sempre con tipologia a case isolate.
Per le zone C già previste dal piano adottato e condivise, data la loro limitata estensione, la loro frammentarietà, e la difficoltà di fissare correttamente un indice medio edificatorio variabile, si attribuisce l'indice unificato territoriale di mc/mq 1,50, corrispondente all'indice medio di cui all'art. 12, comma 3° delle norme di attuazione". "Si intende di conseguenza ablata la seconda frase del 3° comma già richiamato".
6. Ad integrazione di quanto decretato a proposito delle zone E1, dopo il primo periodo dopo le parole: "da colture agricole" (pag. 25, prima colonna, 14° rigo, del decreto n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) inserire: "Analogamente a quanto detto per le zone B5, gli agglomerati abusivi in verde agricolo di tutto il territorio comunale vanno individuati e perimetrati per essere sottoposti a pianificazione attuativa ai fini delle dotazioni delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, laddove ricorrono le condizioni per l'ammissibilità della sanatoria, così da distinguere le aree effettivamente agricole da quelle che non lo sono più. Pertanto si prescrive lo stralcio dell'erronea e contraddittoria previsione di piano, che nonostante la presenza di consistente edificazione disconosce la necessità di disciplinarla urbanisticamente considerandola (erroneamente) come verde agricolo. Il comune pertanto resta onerato di procedere alla perimetrazione di tali ambiti con atto consiliare da adottarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del presente decreto. Nei successivi 90 giorni si prescrive altresì la redazione del piano particolareggiato relativo agli ambiti così come perimetrati.
Nelle more di detti adempimenti permane la previsione di zona E1 così come normata e adottata, la quale dopo la perimetrazione permane in tutte le aree esterne a quelle perimetrale.
All'interno degli ambiti perimetrati in attesa del piano particolareggiato, sono consentiti interventi sull'esistente così come normati dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78 lettera a), b), c) e d)".
Viene cassata la frase: "Si ritengono condivisibili le zone E1".
7. A modifica di quanto decretato a proposito della zona E2, (pag. 25, prima colonna, 34° rigo, del decreto n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) la parola "potrà" va sostituita con "dovrà":
Dopo le parole "non lo sono più." aggiungere "Il comune pertanto resta onerato di procedere alla perimetrazione di tali ambiti con atto consiliare da adottarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del presente decreto. Nei successivi 90 giorni si prescrive altresì la redazione del piano particolareggiato relativo agli ambiti così come perimetrati.".
Il secondo capoverso va sostituito con il seguente "Nelle more di detti adempimenti permane la previsione di zona E1 così come normata e adottata, la quale dopo la perimetrazione permane in tutte le aree esterne a quelle perimetrale.
All'interno degli ambiti perimetrati in attesa del piano particolareggiato, sono consentiti interventi sull'esistente così come normati dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lettera a), b), c) e d)".
Nella seconda colonna dopo le parole "considerarsi stralciate" aggiungere "alla stregua delle zone E1".
Va ripristinato l'indice di 0,01 mc./mq. così come previsto nelle norme di attuazione delle zone E2.
8. Ad integrazione di quanto decretato a proposito delle zone F, dopo le parole: "ex art. 21 delle norme tecniche di attuazione" del terzo capoverso (pag. 26, prima colonna, del decreto n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana), inserire: "Sui manufatti storici che hanno una destinazione pubblica va sovraimposto lo speciale simbolo funzionale". Il penultimo capoverso, all'inizio, va sostituito come segue: "Va disattesa la zona F22 (deposito tranviario) di Partanna Mondello in quanto non rappresenta il terminale di alcuna linea tranviaria, pertanto le relative aree....".
All'ultimo capoverso, dopo le parole "osservazioni/opposizioni" inserire: "Analogamente vengono confermate e prevalgono le previsioni del piano riguardante attrezzature da standard quando queste siano state modificate ad altre destinazioni pubbliche o di uso pubblico dal consiglio comunale in sede di accoglimento di osservazioni e/o opposizioni, ai fini del soddisfacimento degli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968. In tale caso l'osservazione viene respinta".
9. Ad integrazione di quanto decretato a proposito del "verde storico" al primo capoverso (pag. 26, seconda colonna, del decreto n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) ablare: "compresa l'ammissione della quota minima di edificabilità prevista anche per le zone E (mc./mq. 0,02)".
Dopo le parole: "viarie esistenti" del secondo capoverso (pag. 26, seconda colonna, del decreto n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) inserire: "Pertanto l'area di ampliamento dell'attrezzatura scolastica indicata nel piano va classificata come verde per attività sportive all'aperto di pertinenza dell'edificio scolastico esistente nel rispetto massimo e con carattere di compatibilità con le preesistenze vegetali del verde storico, e con il mantenimento delle aree a parcheggio già previste lungo l'allineamento stradale di via Spallitta. Si intende che il passaggio dell'utenza scolastica tra l'edificio ed il verde sportivo di pertinenza può essere garantito con dei sottopassi e sovrapassi in sede di progettazione esecutiva del verde sportivo di pertinenza dell'edificio scolastico.
Pertanto il prolungamento del tracciato di via Spallitta va realizzato a caso, non confliggendo con le finalità urbanistiche del consiglio comunale in sede di esame delle osservazioni tenuto anche conto della improponibilità tecnica e finanziaria della soluzione in sottopasso a galleria dell'intero tracciato.".
10. A modifica di quanto decretato a proposito dei "Parchi urbani" prima dell'ultimo capoverso (pag. 26, seconda colonna, del decreto n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) va inserito "il 2° comma dell'art. 23 delle norme tecniche di attuazione è così integrato: "nei parchi urbani sono mantenute le attività agricole esistenti, non subordinate all'esproprio, ed i relativi interventi consentiti devono essere finalizzate al mantenimento del paesaggio agrario esistente.
Il 7° comma va così integrato: "all'interno dei parchi urbani è consentita la previsione di area adibita alla funzione pubblica subordinata all'esproprio da prevedersi in appositi progetti esecutivi del parco, in variante allo strumento urbanistico finalizzata all'apposizione dei relativi vincoli.
Tutte le aree di diversa destinazione da quelle di mantenimento del paesaggio agrario preesistente e da quelle da sottoporre a progetto di parco sono normate dalle rispettive destinazioni urbanistiche, costituendo la linea di definizione del parco un mero riferimento di ambito paesaggistico ambientale".
11. Ad integrazione di quanto decretato a proposito del regolamento edilizio (pag. 33, prima colonna, del decreto n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) dopo le parole "della Presidenza della Regione" inserire: "All'art. 9 il componente di nomina (lett. b) di cui al punto 7 va sostituito con perito industriale. I componenti di delega di cui alla lett. c) vanno esclusi perché non risulta gli atti l'accertamento di disponibilità dei rispettivi enti di appartenenza, posto che comunque per legge sono obbligati ad esprimere pareri di rispettiva competenza sugli atti progettuali".
12. Ad integrazione di quanto decretato a proposito delle "osservazioni e opposizioni" (pag. 33, seconda colonna, del decreto n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) dopo le parole "Consiglio regionale dell'urbanistica prevale quest'ultimo" inserire: "A seguito degli adeguamenti prescritti dal decreto n. 124/02, le osservazioni che interessano le zone territoriali omogenee derivanti dagli adeguamenti stessi, ancorché accolte, saranno assoggettate alle norme relative alle nuove zone territoriali omogenee in cui andranno a ricadere. Ad esempio, a seguito della prescrizione che impone la perimetrazione delle zone A le osservazioni e/o opposizioni riguardanti le zone territoriali omogenee che andranno a ricadere nelle zone A perimetrate, ancorché accolte, saranno assoggettate alle norme relative alle zone A.
Rilevato che anche da parte del comune e/o di privati cittadini è stata evidenziata la presenza di errori di attribuzione numerica, la contemporanea attribuzione di accoglimento e non accoglimento, errati riferimenti di conformità al parere del consiglio comunale, giudizi in contrasto con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, determinazioni diverse su osservazioni di medesima natura o di medesima localizzazione; ritenuto che la riclassificazione delle osservazioni e/o opposizioni di cui all'allegato elenco sostituisce integralmente la corrispondente classificazione del decreto n. 128 del 13 marzo 2002; considerata indispensabile la revisione generale di tutte le osservazioni e opposizioni così come di seguito classificate:
-  osservazioni accolte conformemente alle controdeduzioni espresse dal consiglio comunale condividendone le motivazioni (indicate con la dicitura "come C.C." nell'allegato elenco n. 1);
-  osservazioni non accolte conformemente alle controdeduzioni espresse dal consiglio comunale condividendone le motivazioni (indicate con la dicitura "come C.C." nell'allegato elenco n. 1);
--  osservazioni accolte in base alle considerazioni e prescrizioni richiamate nel decreto n. 124/2002 (indicate con la dicitura "accolte" nell'allegato elenco n. 1);
-  osservazioni non accolte in base alle considerazioni e prescrizioni richiamate nel decreto n. 124/2002 (indicate con la dicitura "non accolte" nell'allegato elenco n. 1);
-  osservazioni non valutabili perché ricadenti in ambiti soggetti a ristudio (indicate con la dicitura "non valutabile" nell'allegato elenco n. 1).
Ritenuto che le osservazioni e/o opposizioni (n. 301) presentate avverso la delibera del commissario ad acta n. 470/2001 vadano tutte valutate e riclassificate così come di seguito indicato:
-  osservazioni accolte in base alle considerazioni e prescrizioni richiamate nel decreto n. 124/2002 (indicate con la dicitura "accolte" nell'allegato elenco n. 2);
-  osservazioni non accolte in base alle considerazioni e prescrizioni richiamate nel decreto n. 124/2002 (indicate con la dicitura "non accolte" nell'allegato elenco n. 2);
-  osservazioni non valutabili perché ricadenti in ambiti soggetti a ristudio (indicate con la dicitura "non valutabile" nell'allegato elenco n. 2)".
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, le osservazioni/opposizioni sono così integralmente classificate con i criteri sopra esposti.
13. A modifica di quanto decretato sulle osservazioni e/o opposizioni pervenute direttamente all'A.R.T.A. (pag. 35, seconda colonna, del decreto n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana), il relativo capoverso viene così sostituito: "Sono pervenute all'Assessorato del territorio e dell'ambiente osservazioni e/o opposizioni, quasi tutte duplicate di quelle a suo tempo inviate al Comune e su cui è stato reso il parere. In ogni caso esse sono prevenute oltre i termini di legge e pertanto non se ne riporta l'elencazione".
Per quanto sopra descritto e considerato questo servizio III propone di apportare in autotutela le superiori modifiche al decreto n. 124 del 13 marzo 2002.
Sono allegati al presente parere e ne costituiscono parte integrante i seguenti allegati:
-  allegato 1. (Elenco osservazioni avverso la delibera C.C. n. 45 del 1997);
-  allegato 2. (Elenco osservazioni avverso la delibera commissariale n. 470 del 2001);
-  allegato 3 (Elenco osservazioni avverso le delibere C.C. n. 16 del 2000 e n. 326 del 2001).";
Visto il voto n. 666 del 6 giugno 2002 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto integralmente condivisibili le considerazioni contenute nella sopracitata proposta di rettifica al decreto n. 124/2002 formulata dal servizio 3°/DRU;
Vista l'ulteriore nota prot. n. 309 del 17 luglio 2002, con la quale il servizio 3°/DRU di questo Assessorato, in considerazione di quanto rappresentato dalla ditta Cascio Giuseppe ed altri - con foglio datato 13 maggio 2002 ed assunto al prot. di questo Assessorato al n. 42968 dell'11 luglio 2002 - relativamente a quanto determinato con il citato decreto n. 124/DRU del 13 aprile 2002 in merito all'osservazione n. 854, ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, la proposta n. 309 del 17 luglio 2002, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Il consiglio comunale in sede di esame delle osservazioni alla variante generale aveva respinto l'osservazione n. 854 a nome di Cascio Giuseppe ed altri, nella quale si chiedeva l'eliminazione del parcheggio.
Successivamente il consiglio comunale in sede di esame delle osservazioni avverso la delibera n. 13 del 31 gennaio 2000, relativa al "Piano urbano dei parcheggi adeguato alle decisioni sulle opposizioni ed osservazioni", accoglie l'osservazione presentata dalla società Sicilcosmo prot. n. 64549 del 22 ottobre 1999, della stessa ditta "Cascio ed atri", con la conseguente abrogazione della destinazione a parcheggio.
Con atto deliberativo n. 470 del 2001 il commissario ad acta adotta le "Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 45/97 e adeguamento alla normativa vigente - Variante generale al piano regolatore generale" contenente anche il "Piano urbano dei parcheggi", quindi di conseguenza contiene anche l'accoglimento della citata osservazione.
In considerazione di quanto sopra esposto, questo servizio ritiene che l'osservazione n. 854 è accoglibile in conformità a quanto deliberato dal consiglio comunale sul "Piano urbano dei parcheggi adeguato alle decisioni sulle opposizioni ed osservazioni", in quanto successiva alla delibera C.C. n. 45/97.";
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 667 del 18 luglio 2002, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Ritenuto di condividere le motivazioni espresse nel parere dell'ufficio che è pare integrante del presente voto, con l'onere per il comune di procedere alla verifica dei casi che prefigurano medesima fattispecie ed a trattarli in maniera omogenea, per accertarne il pedissequo recepimento all'interno delle previsioni della variante generale al piano regolatore generale. Gli esiti della suddetta verifica dovranno essere comunicati all'Assessorato entro il termine di giorni trenta.
Per tutto quanto sopra il Consiglio è del parere che l'osservazione richiamata in premessa viene decisa positivamente in conformità alla proposta dell'ufficio.";
Ritenuto di poter condividere i sopracitati voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 666 del 6 giugno 2002 e n. 667 del 18 luglio 2002 assunti, rispettivamente, sulla scorta delle proposte n. 218 del 17 maggio 2002 e n. 309 del 17 luglio 2002 formulate dal Servizio 3°/DRU di questo assessorato;
Ritenuto, altresì, di dovere provvedere, in autotutela, ad apportare al decreto n. 124/DRU del 13 marzo 2002 le modifiche di cui ai pareri sopracitati;

Decreta:


Art. 1

Il decreto del dirigente generale n. 124/DRU del 13 marzo 2002 con cui è stato approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Palermo, nella parte relativa alle considerazioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 564 del 7 marzo 2002, viene rettificato, in conformità alle modifiche ed integrazioni contenute nel sopracitato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 666 del 6 giugno 2002, come di seguito riportato, evidenziando su fondo grigio le parti aggiunte:
"Considerazioni
La variante generale del piano regolatore generale oggetto di esame, adottata già nel 1997, è frutto di studio in parte datato anche a causa di una disciplina urbanistica quale si è configurata con le leggi regionali succedutesi a volte con disordine e disomogeneità.
L'Amministrazione regionale non può allo stato degli atti non tenere conto di tali circostanze anche al fine di tutelare la città da possibili manomissioni derivanti dall'applicazione di uno strumento urbanistico generale obsoleto, quale è quello vigente, approvato nel 1962. Appare peraltro doveroso evidenziare all'Amministrazione comunale l'opportunità di procedere rapidamente all'aggiornamento dei propri atti di pianificazione anche in considerazione di norme sopravvenute (sportello unico, P.R.U.S.S.T., accordi di programma, patti territoriali, ecc.) che non presidiato da uno strumento urbanistico "attualizzato", possono far correre il rischio di un irreversibile processo di ulteriore disordine urbanistico, che caratterizza spesso la realtà delle grandi aree metropolitane.
Le finalità della variante generale sono condivisibili nella misura in cui tendono a perseguire due obiettivi fondamentali della pianificazione urbanistica: la riqualificazione ambientale ed il recupero e riconversione del patrimonio edilizio esistente.
La filosofia del piano si basa sul concetto di recupero, largamente condivisibile, che però richiede metodi e tecniche che la disciplina urbanistica ha da tempo accreditato negli strumenti urbanistici italiani ed europei che devono contenere:
1)  l'individuazione di zone di recupero;
2)  il dimensionamento del recupero in termini di fabbisogno residenziali (pubblici e privati) e in termini di attrezzature e servizi a precisa destinazione urbanistica e d'uso all'interno del patrimonio urbanistico esistente;
3)  la perimetrazione delle aree sottoposte al recupero che possono investire le zone territoriali omogenee A e B;
4)  l'edilizia residenziale pubblica da allocare negli edifici esistenti da recuperare a questo scopo;
5)  le aree libere in zona A e B da destinare a spazi pubblici.
Indicazioni tutte che devono tramutarsi in previsioni e prescrizioni urbanistiche di piano.
Le previsioni urbanistiche del piano regolatore generale in esame sono contenute nelle tavole di zonizzazione in scala 1:5.000, mentre il disciplinare tipo emanato in attuazione della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che il piano regolatore generale sia redatto in elaborati a scala non inferiore a 1:10.000 nei quali rappresentare le previsioni rapportate al territorio comunale, ed elaborati in scala 1:2.000 nei quali rappresentare le previsioni relative al centro urbano ed alle frazioni abitate.
Tuttavia il sistema urbano della città di Palermo, così come si è delineato negli ultimi quaranta anni, coincide quasi per intero con il suo territorio comunale. Per cui la rappresentazione in scala 1:5.000 della variante generale evidenzia in modo unitario previsioni urbanistiche sia a scala territoriale sia a scala urbana, pertanto la scala 1:5.000 si è ritenuta accettabile pur con i limiti e le approssimazioni che essa comporta, e che hanno prodotto, come è noto, emendamenti e correzioni, e soventi errori di valutazione urbanistica sullo stato di fatto.
Per quanto attiene l'iter procedimentale seguito nella fase comunale, l'adozione della variante generale del piano regolatore generale e degli atti connessi, benché avvenuta in tempi diversi in relazione alla complessità dello strumento urbanistico (adozione strumento generale, adozione adeguamento in "urbanistica commerciale", adozione prescrizioni esecutive, adozione parti modificate dalle prescrizioni del Genio civile) è risultata completa e completata in sede di trasmissione all'A.R.T.A., per cui la fase regionale del procedimento si è potuta avviare in maniera unitaria sin dal momento istruttorio.
Ai fini quindi della redazione dell'intero procedimento, si è dovuto anche tener conto di norme urbanistiche sopravvenute in fase comunale (modifiche e integrazioni dello studio agricolo-forestale ex legge regionale n. 13/99 ed ex legge regionale n. 6/2001, adeguamenti commerciali ex legge regionale n. 28/99 e relativo decreto dell'11 luglio 2000, piano straordinario di assetto ex decreto 4 luglio 2000) che hanno imposto rielaborazioni continue dei documenti tecnici, cartolari e normativi.
Nelle tavole di analisi, scala 1:10.000, sono visualizzati i seguenti vincoli:
-  aree boscate;
-  vincolo idrogeologico R.D. legge n. 3367 del 30 dicembre 1923;
-  vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia dei 150 mt. dalla battigia - legge regionale n. 78/76;
-  vincolo ambientale nella fascia dei 300 mt. dalla battigia - legge n. 431/85;
-  il perimetro relativo alle aree di riserva a) Monte Pellegrino, b) Capo Gallo, c) Grotta Conza, d) Grotta Molara, istituite ai sensi della legge regionale n. 14/88;
-  fascia di rispetto dai boschi (delibera del commissario straordinario n. 112/93 - legge regionale n. 15/91);
-  area di rispetto fascia costiera (legge regionale n. 15/91);
-  fascia di rispetto cimiteriale e del depuratore;
-  vincolo aeroportuale;
-  demanio universale Monte Pellegrino - usi civici;
-  aree archeologiche (legge n. 1089/39).
In relazione alle problematiche di carattere archeologico si fa rilevare che, a prescindere da tutta l'area del centro storico, normata dal PPE, ed interamente interessata dalla presenza della città antica e di quella medievale, i vincoli di natura archeologica sono stati per la maggior parte inseriti, ad esclusione di quelli che interessano l'ampia rete di qanat individuati nel corso dell'ultimo decennio e vincolati ex legge n. 1089/39. Di essi si forniscono le schede con indicazione degli estremi catastali e amministrativi corredate da stralci planimetrici.
Inoltre pare opportuno sottolineare che per quanto riguarda l'area compresa tra la via Cappuccini ed il corso Pisani, vincolata per la presenza dell'ampia necropoli punica relativa all'insediamento antico, è sufficiente che vengano sottoposte al parere della Soprintendenza solo le opere che interessano il sottosuolo, siano esse infrastrutturali o relative a restauri e ristrutturazioni.
Pur rilevando il corretto inserimento nella carta dei vincoli delle aree ricadenti nel comprensorio di Monte Pellegrino, perimetrale a suo tempo dalla Soprintendenza per il loro interesse archeologico, si evidenzia la necessità, derivata anche da indagini recentemente effettuate sul piano della Grotta e in altre zone del rilievo, di una tutela integrale dell'intero comprensorio, comprese le falde sud-orientali e, in particolare, le zone dell'Arenella e Vergine Maria.
Inoltre si segnala l'interesse, tuttavia non precisamente localizzabile, della zona di piazza Leoni (tomba dell'eneolitico medio), di piazza Edison (pozzo e gallerie di età punica), di via Papa D'Amico e piazza Giachery in zona Sampolo, per il rinvenimento di tombe preistoriche, dell'area della Fossa della Garofala e del torrente Cannizzaro, lungo le cui sponde sono segnalate alcune tombe preistoriche a Grotticella, della zona di S. Erasmo e via Archirafi, rispettivamente per il rinvenimento di edifici di età romana e di tombe a inumazione all'interno dell'orto Botanico e, infine, dell'area circostante il palazzo della Zisa, interessata dalle pertinenze normanne dell'edificio.
Vincoli archeologici ex legge n. 1089/39:
-  Piana dei Colli - villa Scalea (1) vincolo diretto - Qanat, decreto n. 7606 del 9 settembre 1996;
-  Piana dei Colli - via Castelforte - vincolo diretto - Qanat, decreto n. 7605 del 9 settembre 1996;
-  Piana dei Colli - villa Scalea (2) - vincolo diretto - Qanat, decreto n. 7653 del 13 settembre 1996;
-  corso Calatafimi - vincolo diretto - Qanat, decreto n. 7600 del 9 settembre 1996;
-  Piana dei Colli - vincolo diretto - Qanat, decreto n. 7603 del 9 settembre 1996;
-  via Micciulla (Altarello di Baida) - vincolo diretto - Qanat, decreto n. 7602 del 9 settembre 1996;
-  Villa Raffo - vincolo diretto - Qanat, decreto n. 7601 del 9 settembre 1996;
-  via Pitrè - Cappuccini - vincolo diretto - Qanat, decreto n. 5564 del 7aprile 1994.
Vincolo panoramico (legge n. 1497/39).
Vincolo paesaggistico (legge n. 431/85).
Gli stessi vincoli non sono stati riportati nelle tavole P2 zonizzazione a scala 1:5.000. Mancano altresì ulteriori vincoli, quali per esempio quelli sottoelencati, che devono essere ugualmente inseriti negli elaborati di zonizzazione:
1) regie trazzere;
2)  siti di importanza comunitaria e zone a protezione speciale individuante ai sensi della direttiva CEE "Habitat" e della direttiva CEE "Uccelli" recepite con D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997. Con circolare prot. n. 2843 del 19 luglio 2000 l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in proposito ha evidenziato che le misure di tutela paesaggistica e le relative valutazioni rimesse per legge alle Soprintendenze dovranno tenere in adeguato conto la valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, scongiurando quelle forme dell'uso del bene paesistico che possano compromettere la sopravvivenza delle specie e degli habitat naturali che costituiscono il presupposto necessario di ogni azione di salvaguardia della percezione paesistica dei luoghi stessi. (cfr. legge n. 490/99, art. 148);
2.1) elenco dei siti di importanza comunitaria:
1)  Capo Gallo;
2)  Valle del fiume Oreto;
3)  Monte Pellegrino;
4)  Raffo rosso, monte Cuccio e vallone Sagana;
5)  Monte Grifone;
2.2.) all'interno del territorio del comune di Palermo sono presenti i siti fossiliferi (legge regionale n. 77/80) sottoelencati, individuati come macroaree:
-  Monte Billiemi;
-  Monte Grifone;
-  Valle del Fico;
-  Bellolampo;
-  Boccadifalco;
-  Cozzo di Lupo;
-  Monte Pellegrino;
-  Valdesi;
-  Addaura;
-  Sferracavallo;
-  Fiume Oreto;
-  Partanna;
-  Baida;
2.3. Cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica (legge n. 490/99, art. 139 1.a) - Elenco dei siti di interesse speleologico e/o paleontologico (legge regionale n. 77/80) non ricadenti all'interno di aree protette:
-  Grotta di S. Ciro - intesse paleontologico;
-  Grotta dell'Arena (Baida) - intesse paleontologico;
-  Grotta Salerno I e II (Baida) - intesse paleontologico;
-  Grotta Luparello (Baida) - intesse paleontologico;
-  Grotta del Ponte (Baida) - intesse paleontologico;
-  Grotta Bionde;
-  Grotticina (Rocca Rossa);
-  Grotta della scala (Rocca Rossa);
-  Grotta dei porci (Rocca Rossa);
-  Grotta (Rocca Rossa);
-  Grotta delle colonnine (Rocca Rossa);
-  Grotta di Pizzo Minolfo (Pizzo Minolfo);
-  Grotta dei Porci (Montagnola di S. Rosalia);
-  Grotticina (Montagnola di S. Rosalia);
-  Grotta delle Quattro Arie (contrada quattro arie);
-  Grotticina (Montagnola di S. Rosalia);
--  Grotta di S. Rosalia (Montagnola di S. Rosalia);
-  Grotta dell'Olivella (Montagnola di S. Rosalia);
-  Grotta della Sorgente (Montagnola di S. Rosalia);
-  Grotta delle Vitelle (contrada Marinella);
-  Grotta perciata (contrada Marinella);
-  Grotta del capraio (contrada Marinella);
-  Fessura (contrada Marinella);
-  Grotta Regina (contrada Marinella);
-  Grotta dei Vaccai (contrada Marinella);
-  Grotta del Feudo di Mezzo (contrada Pietrazzi Malatacca);
-  Grotta Parisi (contrada Pietrazzi Malatacca);
-  Grotticina (contrada Pietrazzi Malatacca);
-  Fessura (contrada Pietrazzi Malatacca);
-  Grotta Tedesco (contrada Pietrazzi Malatacca);
-  Grotta dei Porci (contrada Pietrazzi Malatacca);
-  Grotta degli Spiriti (contrada Pietrazzi Malatacca);
-  Grotta dei Pietrazzi (contrada Pietrazzi Malatacca);
-  Grotta Vallone Guggino (vallone Guggino);
2.4)  cavità storiche: considerata le perimetrazione delle cave storiche individuate dal Genio civile, qualora gli interventi previsti dal piano, come assi viarii interrati, sbancamenti o altro dovessero interessare tali aree sarà necessaria la preventiva conduzione di indagini anche attraverso metodologie volte all'intercettazione di cavità esistenti nel sottosuolo. Qualora le suddette indagini dovessero rilevare la presenza di cavità isolate o complesse si dovrà prevedere nelle norme di attuazione la segnalazione dei lavori alla Soprintendenza con la quale saranno concertati di volta in volta i criteri d'intervento.
3)  attività estrattive: sul territorio di Palermo insistono n. 7 cave attive, di cui n. 6 vengono normate come zona E2 (verde agricolo) in cui sono previsti solo interventi per la conduzione agricola dei fondi, mentre la cava Billiemi Bellolampo della Generale Impianti S.p.A. viene normata come tale in zona D1 (zona industriale). Considerato che tra le cave attive si prevede un'attività estrattiva che si protrarrà a lungo e che l'art. 23 delle norme di attuazione prevede solo il recupero delle aree interessate dalle cave in disuso, si ritiene opportuno che nel piano vengano identificate le cave attive di seguito riportate:
1)  Borsellino (ICM di Bordonaro s.a.s.);
2)  Celona (Olivetti C);
3)  Petrazzi (gestione Aziende Impianti S.p.L.);
4) Piano Badami (Generale Impianti S.p.A.);
5) Serafinello (Sesa s.r.l.);
6)  Italcementi (Pian dell'Aia).
Per le stesse si prescrivono interventi di recupero ambientale da adottare contemporaneamente all'attività estrattiva, attraverso progetti di recupero ambientale da sottoporre al preventivo parere della Soprintendenza;
4)  vincolo aeroportuale: Il vincolo aeroportuale, benché evidenziato nelle tavole di analisi, dovrà essere riportato nelle tavole P2 di zonizzazione in quanto condiziona l'attività edificatoria secondo le regole dell'aviazione. D'altra parte, nelle stesse norme di attuazione (art. 31) si sostiene il carattere meramente indicativo delle previsioni quando esse siano diverse da quelle in atto. Sotto il profilo prescrittivo, pertanto, permane la destinazione di aeroporto, non avendo rilevanza urbanistica una mera indicazione di programma, che comunque dovrà avvalersi di provvedimenti specifici laddove dovesse trovare ipotesi attuative;
5)  fasce di rispetto stradale:
-  fascia dei 60 mt. di rispetto dall'autostrada;
-  fascia dei 30 mt. di rispetto dalla linea ferrata;
-  fasce di rispetto stradali in relazione alla classificazione in base al vigente codice della strada.
Relativamente ai vincoli di natura geologica, idrogeologica e le relative aree di rischio, derivanti dal parere e dalle relative prescrizioni del Genio civile (riportate sugli elaborati adottati con delibera commissariale n. 470/2001), si intende che l'ubicazione delle relative aree deve corrispondere esattamente ai documenti tecnici che li hanno istituiti, ed alle fonti documentarie che li hanno attivati e pertanto il regime vincolistico va riferito all'esatta ubicazione, che in qualche caso non risulta correttamente rappresentata nelle tavole di piano.
Pertanto le previsioni urbanistiche delle aree soggette ai
detti vincoli derivanti dal parere e dalle prescrizioni del Genio civile si intendono stralciate, e quindi disciplinate ai sensi dell'art. 1, comma 1° della legge regionale n. 65/81, con l'obbligo di pianificazione non appena perfezionata la revisione e lriclassificazione dei rischi che risulta già avviata.
La pianificazione delle aree così stralciate dovrà partire dalle previsioni urbanistiche a suo tempo adottate dal consiglio comunale con la delibera n. 45/97, in quanto coerenti e armonizzate con la pianificazione territoriale degli ambiti circostanti con le aree stralciate.

Piano regolatore generale del Porto.
Il comune resta onerato ad introdurre negli elaborati di piano la perimetrazione dell'area del porto, derivante dal relativo piano regolatore generale stante che l'ambito non risulta ben definito, come del resto tutti gli approdi lungo la linea di costa dalla Bandita sino a Sferracavallo.
ZONIZZAZIONE E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Prima di evidenziare i rilievi e le prescrizioni riguardanti le rispettive zone temporanee omogenee e le relative norme di attuazione, si espongono di seguito le considerazioni relative ad aspetti generali del piano in esame, che comportano le sole prescrizioni previste dall'art. 4, comma 2°, della legge regionale n. 71/78.
1)  le previsioni del progetto di piano devono essere aggiornate e quindi adeguate agli atti concessori e autorizzativi relativi ai provvedimenti comunali efficaci alla data di approvazione del piano regolatore generale;
2)  per quanto riguarda le previsioni di demolizione di manufatti esistenti si prescrive che esse sono consentite solo quando i manufatti da demolire ricadono all'interno di aree vincolate a destinazione pubblica o di uso pubblico subordinate all'esproprio.
Di conseguenza vanno disattese le previsioni di demolizioni che non rientrano nella fattispecie enunciata, pertanto va abolito il 1° comma dell'art. 32 delle norme di attuazione;
3)  per quanto riguarda la ristrutturazione e la razionalizzazione della rete degli impianti di carburanti si prescrive che quella in vigore venga adeguata alle nuove previsioni del piano regolatore generale e quindi adeguatamente normata. Nelle more di tale adeguamento si intendono confermati gli impianti esistenti a prescindere dalla destinazione urbanistica ad essi attribuita dalla zonizzazione di piano;
4)  i simboli funzionali di attrezzature e servizi ricadono sovente in zone territoriali omogenee non compatibili con la funzione dell'impianto pubblico e comunque senza una individuazione dell'area sottoposta alla destinazione pubblica, per esempio università (F11), parcheggi (P), in via Libertà e piazza De Gasperi; i centri di formazione (IC11) in verde agricolo, istituto assistenziale (F14) in verde agricolo, orto botanico (F11); ciò sottrae alla tutela ambientale del verde agricolo larghe fasce di territorio da sottoporre ad urbanizzazione per la realizzazione degli impianti previsti in maniera indeterminata e senza la possibilità effettiva di conteggiare i servizi da standard. Per dette aree da sottoporre a vincolo di destinazione pubblica per gli impianti e le attrezzature previste in variante necessita approvare apposita variante urbanistica; nelle more vige la destinazione di zona territoriale omogenea in cui i simboli ricadono.
La zona A (art. 5 norme tecniche di attuazione) comprende parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico artistico.
Si distingue in:
A1 manufatti storici e relative pertinenze e fondi inseriti in contesto ambientale di rilevante pregio storico; nonché gli edifici e le loro relative pertinenze vincolati ai sensi della legge n. 1089/39.
A2 quelle che comprendono in prevalenza manufatti e relative pertinenze già edificati al 1939 o loro sedimi ancorché riedificati.
Si rileva che tale classificazione viene impropriamente definita zonizzazione in quanto in realtà manca una perimetrazione che delimiti il confine del tessuto storico sia esso sostituito o no; la zona A1 è infatti definita da singoli episodi architettonici con caratteristiche storiche puntuali, più o meno aggregati, tali da formare nuclei storici di dimensioni variabili dai quali però vengono esclusi la trama viaria seppur di matrice storica, gli spazi non edificati destinati a verde, gli edifici storici destinati ad attrezzature e in generale il tessuto storico consolidato. Manca pertanto il perimetro.
Il piano in questa classificazione prende in considerazione gli edifici esistenti al 1939, tralasciando, oltre tutto, ciò che è posteriore a quella data: anche interventi urbanistici rilevanti avvenuti in precedenza, come per esempio l'impianto urbanistico comprendente uniformemente tutto il quartiere sorto sull'area dell'esposizione nazionale del 1891, il giardino Inglese e l'espansione lungo l'asse della via Libertà.
La mancata perimetrazione della zona omogenea A1 produce come effetto l'alternarsi di isolati e/o edifici definiti A1 con edifici e/o isolati definiti B.
In ogni caso, dopo aver effettuato una puntuale verifica sulla sussistenza delle valenze storico architettoniche dei singoli manufatti ed avere steso un conseguente elenco, si prescrive che tutti gli edifici classificati come netto storico e le relative aree di pertinenza devono avere una destinazione urbanistica di zona territoriale omogenea e le rispettive norme di zona A devono disciplinare le prevalenti destinazioni d'uso esercitabili.
Analoga prescrizione ed elenco documentato va osservata sulle aree definite verde storico, sulla base della reale situazione attuale, degli eventuali interventi edificatori sopravvenuti nonché dell'esatta individuazione delle suddette aree.
In particolare le zone B0 che "comprendono le parti di territorio generalmente contigue alle zone A delle quali ripropongono e proseguono l'impianto urbanistico", in realtà non risultano contigue alle stesse bensì si alternano con gli isolati e gli edifici definiti storici, senza risultare chiaro il criterio che ne ha guidato la valutazione posto che interessano tessuti urbani con analoghe caratteristiche.
Per quanto su esposto è necessario perimetrare le zone A includendo parte della zona B0 che rimane così, per la parte restante, esterna al centro storico ma contigua ad esso proseguendone l'impianto urbanistico, proprio come contenuto nella definizione stessa di zona B0, e includendo altresì isolati classificati B2, B3 e B4. Tale perimetrazione dovrà tenere conto delle tavole (n. 17) "Rilievo Omira" 1:5.000 adottate con delibera di C.C. n. 45 del 13 marzo 1997 contestualmente al piano regolatore generale, nonché della perimetrazione dei centri storici di cui alla delibera di C.C. n. 223 del 1980.
Manca altresì la perimetrazione della zona territoriale omogenea A che si ritiene, anche se non espressamente indicato nelle tavole di zonizzazione, coincidente con l'area dei quattro mandamenti normata dal P.P.E.; tale area è classificata pertanto come zona A la cui normativa contenuta nel citato P.P.E. si intende confermata con la presente variante generale. Pertanto per il centro storico dei quattro mandamenti continuano ad applicarsi le prescrizioni normative contenute nella variante generale al piano regolatore generale con i decreti n. 524/93 e n. 581/93.
Analoga perimetrazione di zona A1 e riduzione delle zone B0 va operata sulle borgate che circondano la città di Palermo e che in alcuni casi ne costituiscono una naturale prosecuzione. Anche in questi casi l'individuazione degli edifici storici ha sostituito la dovuta perimetrazione di zona A e in tal senso va individuato il nucleo originario di ogni singola borgata. Si prescrive che anche per questi ambiti valgono le indicazioni contenute nella delibera di C.C. n. 223/80.
Caso a parte costituisce Mondello che viene quasi interamente zonizzata come B0, ad eccezione della borgata marinara di Mondello paese nella quale la zona A2 è, se non perimetrata, almeno individuata. L'insediamento originario di Mondello Valdesi, di evidenti e risapute origini liberty, è ancora oggi leggibile lungo gli assi di viale Regina Margherita, quale prolungamento della Favorita, e del lungomare dal paese fino all'Addaura ma anche addentrandosi verso l'interno. Il piano traccia questi assi per singoli punti, ma gli edifici di netto storico individuati non possono considerarsi episodi isolati; viceversa, coerentemente con quanto espresso per il centro storico di Palermo, sono da considerarsi centro storico, in quanto testimonianza di un tessuto urbano e di un'espansione esterna alla città che ha sicuramente costituito in passato un episodio urbanistico singolare per la città di Palermo. In tal senso va perimetrata la zona A e ridimensionata la zona B0, sulla base del rilievo Omira e della perimetrazione di cui alla delibera del consiglio comunale n. 223/80.
Le zone A perimetrate secondo le prescrizioni enunciate si attuano con l'obbligo di piano particolareggiato di iniziativa pubblica, ovvero secondo le disposizioni della circolare A.R.T.A. n. 3/2000. In quella sede attuativa potrà eventualmente essere meglio precisata la detta perimetrazione di intesa con la Soprintendenza e secondo le indicazioni che la stessa fornirà.
In coerenza con destinazioni di zona A ed in particolare A2 non possono essere classificati come manufatti A2 i sedimi di probabili antichi edifici, oggi occupati da edilizia recente. Quindi va abolita la dicitura: "o loro sedimi ancorché riedificati" riportata all'art. 5 comma 2°, punto b) delle norme tecniche di attuazione.
Parimenti la ristrutturazione edilizia negli edifici indicati come netto storico è consentita con esclusione della demolizione totale del manufatto stesso e relativa sostituzione edilizia. Analogamente va di conseguenza eliminata la dicitura: "sul sedime di costruzione preesistente" alla fine del comma 3° dell'art. 5 delle norme tecniche di attuazione.
Le zone B (art. 6 norme tecniche di attuazione) comprendono parte del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A. Le stesse sono state suddivise in sei sottozone:
-  B0 parti di territorio contigue alle zone A;
-  B1 parti dei territorio a bassa densità edilizia avente tipologia di case unifamiliari a schiera, a villetta e similari;
-  B2 parti del territorio a media densità edilizia fondiaria pari o inferiore a 4 mc./mq. nell'ambito di un isolato;
-  B3 parti del territorio ad alta densità edilizia fondiaria superiore a 4 mc./mq. nell'ambito di un isolato;
-  B4 parti del territorio urbanizzate da P.E.E.P. o edilizia sovvenzionata;
-  B5 parti del territorio agricolo che hanno subito una massiccia edificazione.
Il progetto di piano, pur individuando le zone B come parti del territorio parzialmente o totalmente edificate, di fatto le pone sotto un regime quasi di totale inedificabilità.
Tale scelta risulta, in linea di principio, non condivisa, e pertanto relativamente alle sottozone si prescrive quanto di seguito.
Relativamente alla zona B0 (art. 7 norme tecniche di attuazione), pur condividendone la definizione di zona, si ritiene che la stessa vada ridimensionata in funzione della perimetrazione della zona A, così come già esposto, e che vengano approfondite le norme soprattutto relativamente alle aree libere.
Non si comprende inoltre la stessa classificazione di zona B0 in aree che hanno caratteristiche architettoniche e urbanistiche totalmente diverse e cioè il centro urbano, le borgate, Mondello. In particolare, si prescrive che Mondello venga sottoposto a piano particolareggiato al fine di verificare le superfici da standards e riordinare un tessuto che soprattutto nelle parti più interne presenta situazioni derivanti dalla sommatoria di singoli interventi in assenza della dovuta pianificazione. Il perimetro di tale piano particolareggiato sarà delimitato dall'agglomerato di Mondello paese, dalla via Tolomea, via Diomede, via Mattei, via Castelforte, via Venere, viale Regina Margherita, via Cerere fino alla via Principessa Maria. Si prescrive la conformità al decreto ministeriale n. 1444/68 previa verifica. Nelle more della redazione del P.P. (Mondello) i lotti liberi di estensione non superiore ai 1.000 mq. serviti da opere di urbanizzazione esistente è consentita l'edificabilità con l'indice di densità fondia-
ria di mc./mq. 0,75. Analoga prescrizione vale per tutte
le borgate. Per il centro urbano di Palermo, nelle more degli approfondimenti richiesti si applicano le norme generali di zona territoriale omogenea B di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come recepito dall'art. 1 della legge regionale n. 71/78, con densità fondiaria pari a quella media dei lotti contigui edificati sino ad un massimo di mc./mq. 7.
Nell'art. 7 comma 3° delle norme tecniche di attuazione va eliminata la dicitura "e comunque con una volumetria complessiva della costruzione non superiore a 450 mc." fermo restando gli altri parametri previsti.
Relativamente alle zone B1 (art. 8 norme tecniche di attuazione), per le quali è consentita nuova edificazione soltanto su lotti liberi o interclusi, derivanti da frazionamenti perfezionati al 20 maggio 1994, non si comprendono i criteri che hanno guidato tale classificazione, posto che trattasi di edificazioni che in buona parte, nel piano regolatore generale del 1962 ricadevano in verde agricolo, con indice pari a 0,2 mc./mq. In assenza di una verifica sulla rispondenza di tali zone B1 al decreto ministeriale n. 1444/68, relativamente sia all'indice di densità, indicato all'art. 6 delle norme tecniche di attuazione come maggiore o uguale a 1,54 mc./mq., (sia all'esistenza delle urbanizzazioni primarie e secondarie) tali zone vengono classificate C.
L'estensione minima dei P. di L. convenzionata di iniziativa privata è fissata in 10.000 mq., tuttavia, in caso di estensione inferiore fino a 5.000 mq. per assicurare l'unità minima funzionale delle aree pubbliche o di uso pubblico il P. di L. ugualmente accettato a condizione che le aree da cedere siano ragguagliate a mq. 10.000.
Per estensione inferiore fino a mq. 2.500 non è richiesto il P. di L., tuttavia è obbligatorio l'elaborato planivolumetrico e la cessione delle aree a verde e parcheggio (quote di 7 mq. ad abitante) vengano cedute gli allineamenti stradali pubblici confinanti, la cessione si realizza con atto d'obbligo allegato all'istanza. Nei suddetti casi il lotto minimo viene fissato in mq. 600.
L'attuazione delle suddette zone dovrà essere assistita da piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata.
Nei casi di aree di limitate estensione ricadenti in contesti già interessati da edificazione e sufficientemente urbanizzate (vedasi il punto E della circolare A.R.T.A. n. 2/94) l'attuazione potrà avvenire con singola concessione, per intervento diretto previa verifica delle condizioni di cui sopra. Si intende pertanto disatteso il comma 2 dell'art. 8 delle norme tecniche di attuazione, fermo restando il lotto minimo 600 mq., i parametri stabiliti dal comma 3 dello stesso art. 8, nonché il rispetto degli allineamenti esistenti su strada.
Al fine di compensare la dotazione complessiva degli standard, il reperimento dei servizi pubblici dovrà avvenire sia all'interno degli stessi ambiti, ove possibile, sia nelle aree libere limitrofe ad esclusione di quelle destinate a verde agricolo con colture specializzate in coerenza con quanto definito dallo studio agricolo forestale.
Relativamente alle zone B2 (artt. 8 e 9 norme tecniche di attuazione) si ritiene che la stessa debba intendersi assimilata per le sue caratteristiche alle zone B3 e quindi normata dall'art. 9 delle norme tecniche di attuazione, così come appresso modificato, fissando però l'indice di densità fondiaria entro i 4 mc./mq.
Relativamente alle zone B3 (art. 9 norme tecniche di attuazione) si ritiene che l'art. 9 delle norme tecniche di attuazione debba essere modificato al fine di consentire, (escludendo gli edifici classificati "netto storico"), la demolizione e la ricostruzione, l'ampliamento e/o la sopraelevazione nel rispetto della volumetria esistente; entro il limite di 5 mc./mq. se l'edificio demolito ha una densità edilizia fondiaria al disotto di tale indice volumetrico.
La ristrutturazione edilizia dunque è consentita sino alla demolizione e ricostruzione nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici esistenti (volumetria f.t., altezza, rapporto di copertura), anche nei casi derivanti da eventi calamitosi o degrado delle strutture o accidentali che non consentono il recupero strutturale e funzionale in accettabili condizioni di sicurezza.
Nei lotti liberi ricadenti in B2 e B3 è consentita nuova edificazione entro il limite rispettivamente di 4 e 5 mc./mq., con i distacchi stabiliti dall'art. 8 comma 3 sub.
d) ed e) o in aderenza e nel rispetto degli allineamenti
esistenti su strada.
Relativamente alle zone B4 (art. 10 norme tecniche di attuazione) si rileva che queste comprendono tutte le parti del territorio urbanizzate da P.E.E.P. o edilizia sovvenzionata, senza alcuna distinzione ad esempio tra i quartieri popolari anni '50 e i quartieri Z.E.N. o C.E.P. Le zone vengono normate dall'art. 10 delle norme tecniche di attuazione e includono la possibilità di demolizione e ricostruzione: si ritiene opportuno diversificare gli interventi a partire dagli anni '50, così da escluderne la demolizione, in quanto rappresentanti tipologie che testimoniano la cultura urbana di un determinato periodo della città.
L'individuazione delle zone B5 (art. 11 norme tecniche di attuazione) è tesa al riordino di agglomerati abusivi di cui non si conosce l'epoca di costruzione, né l'avvenuta sanatoria, né la concreta ammissibilità alla sanatoria medesima.
Il piano però delimita tali ambiti senza operare un vero e proprio riordino, limitandosi a bloccarne l'espansione.
Pur condividendo in linea teorica la scelta di disciplinare urbanisticamente tali zone, non si ritiene ammissibile classificare come zone territoriali omogenee B, ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/68 ambiti territoriali interessati da costruzioni abusive. Pertanto si prescrive lo stralcio di tali zone, nelle more sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria degli edifici esistenti e nelle aree libere o che si
rendano libere si opera con i parametri di zona agricola (mc./mq. 0,02).
Per le rimanenti aree impegnate da costruzioni, opportunamente delimitate, dopo adeguata verifica delle condizioni di sanatoria o di sanabilità, e dopo la verifica delle dotazioni di attrezzature e spazi pubblici per gli eventuali fabbisogni, occorrerà procedere alla redazione di un piano attuativo finalizzato alla dotazione di opere di urbanizzazione primaria e secondarie. Detto fabbisogno potrà essere soddisfatto impegnando anche le contigue aree libere.
Le zone C (art. 12 norme tecniche di attuazione) comprendono parti del territorio destinate a nuova edificazione per la realizzazione di manufatti ad uso residenziale o direzionale o ricettivo o extralberghiero.
La loro estensione (pari a 62,3 Ha.) è decisamente limitata, ciò coerentemente alle previsioni di decremento derivanti dall'andamento demografico dell'ultimo ventennio.
Il piano è dimensionato per una popolazione residente al 1991 di circa 700.000 abitanti e il fabbisogno residenziale è computato in 11.300 alloggi così stimato:
-  2.100 alloggi per domanda marginale (emigrati, extracomunitari, portatori di handicap, nomadi, anziani, etc.) la cui ubicazione è prevista in zona "IC";
-  8.600 alloggi derivanti dalle richieste relative fornite dall'ufficio casa del comune;
-  800 alloggi derivanti dalle demolizioni previste dal piano regolatore generale.
Il piano prevede di soddisfare parte di tali richieste, attraverso il recupero di edilizia esistente e in zona C per 3.000 nuovi alloggi.
Di fatto dunque, coerentemente all'obiettivo del piano "...basato in particolare sulle potenzialità insite nel recupero e conseguente valorizzazione del patrimonio edilizio esistente..." non si prevedono grandi aree di espansione urbana e le poche previste sono in parte già sature.
Per le zone C discendenti dal declassamento delle zone
B1 (tipologia a case isolate) vale l'indice di densità ter-
ritoriale di mc./mq. 0,75 e lotto minimo di terreno di mq. 600 con il limite di accorpamento massimo di n. 2 lotti sempre con tipologia a case isolate.
Per le zone C già previste dal piano adottato e condivise, data la loro limitata estensione, la loro frammentarietà, e la difficoltà di fissare correttamente un indice
medio edificatorio variabile, si attribuisce l'indice unifi-
cato territoriale di mc./mq. 1,50, corrispondente all'indice medio di cui all'art. 12, comma 3° delle norme di attuazione. Si intende di conseguenza ablata la seconda frase del 3° comma già richiamato.
Il piano non individua le zone da sottoporre a recupero ex legge n. 457/78 per soddisfare la richiesta di alloggi che pure è sopra evidenziata, così da garantire il giusto dimensionamento della dotazione di alloggi da localizzare nel patrimonio edilizio esistente.
Tra le destinazioni d'uso delle zone C è consentita la destinazione ad suo ricettivo; il piano però individua delle particolari zone C con simbolo T "Attività ricettive e complementari al turismo" (l'area della Chimica Arenella, un'area limitrofa all'ospedale E. Albanese e l'area dell'ex Helg a Castelforte), ubicate in aree che per la loro peculiarità presentano caratteristiche tali da prestarsi ad esclusivo uso ricettivo.
Pur ritenendo condivisibile in linea generale la scelta operata nell'individuazione di tali aree ricettive, si rileva che le stesse non sono soggette ad una approfondita regolamentazione in funzione della loro particolare consistenza, del loro valore storico-architettonico, della localizzazione e considerata la natura del vincolo ex decreto legge n. 490/99 (per esempio, la Chimica Arenella risulta oggetto di studio di fattibilità a seguito di gara).
Le zone D (artt. 13, 14 e 15 norme tecniche di attuazione) si distinguono in:
-  D1 aree produttive esistenti con tipologie settoriali prevalenti ma con promiscuità di funzioni, da razionalizzare secondo gli obiettivi del piano;
-  D2 nuove aree il cui assetto urbanistico è soggetto a pianificazione mediante piani degli insediamenti produttivi o mediante piani particolareggiati.
Si ritengono condivisibili.
Le zone E (artt. 16, 17 e 18 norme tecniche di attuazione) si distinguono in:
-  E1 parti anche residuali di territorio prevalentemente pianeggianti, ancorché compromesse da insedia-
menti residenziali, caratterizzate da colture agricole. Ana-
logamente a quanto detto per le zone B5, gli agglomerati abusivi in verde agricolo di tutto il territorio comunale vanno individuati e perimetrati per essere sottoposti a pianificazione attuativa ai fini delle dotazioni delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, laddove ricorrono le condizioni per l'ammissibilità della sanatoria, così da distinguere le aree effettivamente agricole da quelle che non lo sono più. Pertanto si prescrive lo stralcio dell'erronea e contraddittoria previsione di piano, che nonostante la presenza di consistente edificazione disconosce la necessità di disciplinarla urbanisticamente considerandola (erroneamente) come verde agricolo. Il comune pertanto resta onerato di procedere alla perimetrazione di tali ambiti con atto consiliare da adottarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del presente decreto. Nei successivi 90 giorni si prescrive altresì la redazione del piano particolareggiato relativo agli ambiti così come perimetrati.
Nelle more di detti adempimenti permane la previsione di zona E1 così come normata e adottata, la quale dopo la perimetrazione permane in tutte le aree esterne a quelle perimetrale.
All'interno degli ambiti perimetrati in attesa del piano particolareggiato, sono consentiti interventi sull'esistente così come normati dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78 lettera a), b), c) e d);
-  E2 parti di territorio prevalentemente collinari, caratterizzate da una prevalente vegetazione di tipo spontaneo il cui integrale mantenimento è ritenuto essenziale per la salvaguardia idrogeologica e paesistica del territorio comunale.
Relativamente alle zone E2 non si ritiene condivisibile considerare le zone collinari che circondano la città di Palermo prive di qualsiasi forma di antropizzazione, posto che viceversa le stesse hanno subito processi di edificazione e risultano oggi caratterizzate da costruzioni realizzate in assenza di una pianificazione attuativa, e quindi prive delle necessarie opere di urbanizzazione primarie e secondarie e con carico abitativo permanente (non stagionale). Per tali zone E2 si prescrive la verifica da parte del comune sulla situazione amministrativa di tali agglomerati, al fine di conoscere la legittimità delle singole costruzioni e/o l'avvenuta sanatoria delle stesse o la concreta ammissibilità alla sanatoria medesima. Dopo
tale verifica il comune dovrà determinarsi in ordine alla
individuazione degli ambiti da sottoporre a pianificazione particolareggiata che preveda tra l'altro la riqualificazione paesaggistica e ambientale, così da distinguere le aree effettivamente agricole dalle altre che non lo sono
più. Il comune pertanto resta onerato di procedere alla
perimetrazione di tali ambiti con atto consiliare da adottarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del presente decreto. Nei successivi 90 giorni si prescrive altresì la redazione del piano particolareggiato relativo agli ambiti così come perimetrati.".
Nelle more di detti adempimenti permane la previsione di zona "E1" così come normata e adottata, la quale dopo la perimetrazione permane in tutte le aree esterne a quelle perimetrale.
All'interno degli ambiti perimetrati in attesa del piano particolareggiato, sono consentiti interventi sull'esistente così come normati dall'art. 20della legge regionale n. 71/78 lettera a), b), c) e d).
Tale questione era stata posta dal consiglio comunale in sede di adozione del piano regolatore generale con l'emendamento n. 499, il cui ordine del giorno riguardava la "riclassificazione ed adeguamento agli standards di cui al decreto ministeriale n. 1444/68 delle aree agricolo compromesse (E1) e delle aree di verde montano (E2) con presenza di episodi edilizi ed adiacenti alle zone B; in tale sede il consiglio comunale approvò le disposizione proponendo "che l'Amministrazione e l'ufficio del piano per le rispettive competenze si adoperino per consentire una riclassificazione delle aree di cui all'oggetto sia in sede di elaborazioni successive che di riscontro alle osservazioni ed opposizioni delle associazioni e dei cittadini", e indicando "compatibilmente alla salvaguardia ambientale e paesaggistica
-  che in via prioritaria la riclassificazione delle aree E1 serva a soddisfare il fabbisogno di aree a servizi, e nel caso ciò non fosse necessario, fare assumere a tali aree destinazione analoga alle aree che la circondano;
-  che la riclassificazione delle zone E2, ove insiste una forte presenza edilizia, deve tenere conto dei caratteri urbanistici ed edilizi dei luoghi. Ciò si rende necessario - avendo il piano classificato aree con analoghe caratteristiche tra le zone B - al fine di eliminare le incongruenze esistenti ed adottare criteri di classificazione omogenei.
Nelle more di detti adempimenti le zone E2 sono da
considerarsi stralciate alla stregua delle zone E1 ed in
esse si opera con i parametri di zona agricola (0,01
mc/mq.).
Per quanto riguarda la zona collinare E2 denominata "Pizzo Sella" di cui all'ultimo comma dell'art. 18 delle norme tecniche di attuazione, si conferma la prescrizione generale enunciata in premessa a proposito della fattispecie della demolizione di edifici in area di destinazione pubblica, e si rinvia alla notoria sentenza della Corte di Cassazione di recente emanata, per gli adempimenti da adottarsi da parte del comune nei confronti degli edifici realizzati in detta zona.
Le zone F (art. 19 norme tecniche di attuazione) comprendono gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale e si distinguono secondo le seguenti destinazioni:
F1  Istituti di istruzione superiore; 
F2  Ospedali e luoghi di cura; 
F3  Attrezzature sportive; 
F4  Parchi urbani e territoriali; 
F5  Mercati generali; 
F6  Macelli; 
F7  Servizi giudiziari e penitenziari; 
F8  Cimiteri; 
F9  Fiera espositiva; 
F10  Caserme e aree militari; 
F11  Università; 
F12  Attrezzature museali, culturali ed espositive; 
F13  Impianti tecnologici (elettrici, del gas e metano, telefonici e telegrafici, serbatoi, ecc.); 
F14  Attrezzature assistenziali; 
F15  Uffici e sedi direzionali sovracomunali; 
F16  Aree ferroviarie e portuali; 
F17  Parco tecnologico; 
F18  Discariche per rifiuti solidi urbani e speciali; 
F19  Luna park; 
F20  Aree circensi; 
F21  Autostazione; 
F22  Deposito tranviario. 

Tra queste sono dunque comprese le attrezzature per l'istruzione superiore (F1), le attrezzature ospedaliere (F2) e le attrezzature sportive e i parchi urbani e territoriali (F3 - F4) di cui al comma 5) dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 1444/68. Tali attrezzature nella "Tabella riepilogativa delle aree destinate a servizi" allegata alla delibera commissariale n. 470/2001 a seguito delle prescrizioni del Genio civile risultano così dimensionate:
F1 attrezzature di istruzione superiore 1,47 mq./ab.;
F2 attrezzature sanitarie e ospedaliere 1,46 mq./ab.;
F3 F4 attrezzature sportive e parchi pubblici urbani e territoriali 15,76 mq./ab.
Relativamente alle zone F1, quindi, il dimensionamento è assimilabile a quanto previsto dal citato decreto ministeriale; relativamente alle zone F2 e alle zone F3 lo standard di legge risulterebbe soddisfatto, ma appare indispensabile osservare che all'interno delle aree perimetrate come parchi urbani (art. 23 delle norme tecniche di attuazione) coesistono altre aree destinate ad attrezzature e servizi a scala urbana e a residenza e computate dunque anche come attrezzature di interesse comune (IC).
Tuttavia, talune di queste aree di non modesta estensione, quali ad esempio gli impianti sportivi dell'Università (F4), ex Manicomio (F12), ospedale Casa del Sole (F2), consentono interventi volumetrici, sia pure pubblici, in taluni casi surdimensionati rispetto all'estensione delle relative aree, anche se tali aree sono giardini o pertinenze di edifici monumentali, (ex Manicomio, Ucciardone, stazione Lolli ecc...), oppure assolutamente sottodimensionati rispetto all'effettiva destinazione svolta o già esistenti (vedi impianti sportivi universitari mc./mq. 0,01). In quest'ultimo caso si osserva che la fruizione pubblica non è generalizzata bensì riservata ad una particolare categoria di utenti (studenti universitari) che comunque non sono classificati tra gli abitanti di riferimento.
Agli immobili ed ai complessi monumentali ricadenti nell'ambito delle zone F non viene assegnata alcuna destinazione urbanistica essendo il netto storico una categoria di piano evidentemente indifferente alle destinazioni urbanistiche o d'uso.
Sotto il profilo urbanistico il netto storico è rappresentato in modo identico e indifferenziato su manufatti che hanno usi completamente diversi (ospedaliero, luoghi di detenzione, palazzi abitativi, ecc...).
Pertanto le aree di pertinenza del netto storico così come individuate nel piano non possono essere utilizzate per nuova edificazione, ancorché di tipo pubblico, ritenendo più pertinente la destinazione a verde storico di pubblica fruizione, ex art. 21 delle norme tecniche di
attuazione. Sui manufatti storici che hanno una desti-
nazione pubblica va sovraimposto lo speciale simbolo funzionale.
Si rileva altresì che talune destinazioni di zona temporanea omogenea non corrispondono alla funzione esercitata di attrezzatura di interesse generale; ad esempio i padiglioni dell'istituto zooprofilattico di via Falconara e la vasta estensione di terreno di pertinenza appartengono alla categoria delle attrezzature di interesse generale (universitaria sperimentale) e non certo alla generica destinazione di zona E1.
Si fa altresì rilevare che tutte le aree universitarie non possono essere conteggiate tra le attrezzature di interesse generale da standard ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 1444/68.
Le destinazioni F12 inserite all'interno della sezione stradale della circonvallazione in corrispondenza di via Pitrè vanno disattese.
Per quanto riguarda la previsione del cosiddetto centro direzionale della Regione a fondo "Gelsomino" si prescrive che in sede di progettazione esecutiva venga mitigato al massimo l'impatto in relazione alla protezione e salvaguardia delle essenze vegetali di pregio insistenti nell'area, anche con una adeguata destinazione di verde pubblico con caratteristica di verde storico. Si prescrive altresì la salvaguardia ed il recupero dei capannoni di architettura preindustriale che vanno conteggiati nei parametri di cubatura e superficie coperta dell'intera area, con adeguati parcheggi ai margini nel rispetto della densità già prevista nelle norme di attuazione
Va disattesa la zona "F22" (deposito tranviario) di
Partanna Mondello in quanto non rappresenta il terminale di alcuna linea tranviaria, pertanto le relative aree
pur mantenendo la destinazione pubblica di attrezzatura vanno disattese nella destinazione di deposito tranviario e destinate ad attrezzatura di interesse comune ex art. 3 del decreto ministeriale n. 1444/68.
Inoltre per edifici di civile abitazione esistenti e ricadenti all'interno di aree a destinazione pubblica e/o di attrezzature e servizi s'intendono estrapolati con le relative aree di pertinenza e/o asservite e classificate come le zone territoriali omogenee residenziali più vicine. Ciò vale anche nel caso di edifici non accertati come esistenti alla data di adozione e oggetto di osservazioni/opposi-
zioni. Analogamente vengono confermate e prevalgono le
previsioni del piano riguardante attrezzature da standard quando queste siano state modificate ad altre destina-
zioni pubbliche o di uso pubblico dal Consiglio comu-
nale in sede di accoglimento di osservazioni e/o opposizioni, ai fini del soddisfacimento degli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968. In tale caso l'osservazione viene respinta.
Verde storico (art. 21 norme tecniche di attuazione)
Nel verde storico lo svolgimento dell'attività agricola deve essere garantita a pieno titolo, tale da consentire anche la realizzazione di opere ed attività legate alla fruizione ed al migliore sfruttamento degli impianti vegetali.
Il verde storico di Villa Malfitano va mantenuto nella sua integrità, pertanto va disattesa la previsione di ampliamento dell'area scolastica F1 di via Spallitta e va consentito il prolungamento della stessa via Spallitta se-condo il tracciato determinato dalle maglie viarie esi-
stenti. Pertanto l'area di ampliamento dell'attrezzatura
scolastica indicata nel piano va classificata come verde per attività sportive all'aperto di pertinenza dell'edificio scolastico esistente nel rispetto massimo e con carattere di compatibilità con le preesistenze vegetali del verde storico, e con il mantenimento delle aree a parcheggio già previste lungo l'allineamento stradale di via Spallitta. Si intende che il passaggio dell'utenza scolastica tra l'edificio ed il verde sportivo di pertinenza può essere garantito con dei sottopassi e sovrapassi in sede di progettazione esecutiva del verde sportivo di pertinenza dell'edificio scolastico.
Pertanto il prolungamento del tracciato di via Spallitta va realizzato a caso, non confliggendo con le finalità urbanistiche del consiglio comunale in sede di esame delle osservazioni tenuto anche conto della improponibilità tecnica e finanziaria della soluzione in sottopasso a galleria dell'intero tracciato.
Il verde di villa Montalbano e Tommaso Natale, oggi scomparso, va ripristinato nella sua integrità attuale, pertanto va disattesa la previsione di attrezzatura scolastica che ne impedirebbe la realizzazione, analogamente va mantenuto integralmente il verde storico di villa Parisi sino alla via Partanna Mondello, come pure tutti i verdi storici ed i giardini di pertinenza delle ville monumentali documentati vanno mantenuti nella loro integrità e gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli di ripristino ambientale.
Le zone costiere (art. 22 norme tecniche di attuazione) sono indicate come zone Fc, aggregate alle zone omogenee adiacenti, attualmente interessate in prevalenza da interventi ed usi impropri rispetto ad una congrua fruizione della costa.
"Gli interventi ammessi saranno definiti nei piani particolareggiati di iniziativa pubblica finalizzati alla realizzazione di interventi comunque connessi alla fruizione della costa".
Le zone Fc in questione non sono però individuate nelle tavole di zonizzazione né menzionate nella relativa legenda. Posto che si intenda come Fc la fascia dei 150 mt. dalla battigia del mare di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76, anche se non esplicitamente detto, appare indispensabile che la stessa venga riportata nelle tavole di zonizzazione (così come rappresentata nelle tavole di analisi) al fine di una corretta applicazione dell'art. 22 delle stesse norme tecniche di attuazione che ne detta l'obbligo di pianificazione particolareggiata. Si intende che dalla fascia costiera restano escluse le zone A e B.
I parchi urbani (art. 23 norme tecniche di attuazione) sono aree di grande estensione dove è riconoscibile una unità di paesaggio. All'interno dei parchi, non conteggiati come standard urbanistico, come già detto a proposito delle attrezzature di interesse generale, coesistono altre destinazioni ad attrezzatura e a residenza. Si ritiene pertanto che le relative aree debbano essere conteggiate come standard ex art. 3 del decreto ministeriale n. 1444/68 e debbano essere estrapolate le aree a residenza.
L'assetto definitivo dei parchi urbani è demandato ad appositi piani di iniziativa pubblica volti a definire le relative modalità di salvaguardia, valorizzazione e fruizione. Non si condivide il rinvio a successive fasi pianificazione. Si prescrive invece che le aree di parco urbano vengano sottoposte a progetti esecutivi alla stregua di opere pubbliche; pertanto il regime proprietario, così come individuato dalla perimetrazione delle aree dal piano regolatore generale, deve essere di natura pubblica e quindi subordinato all'esproprio.
Fino all'entrata in vigore di tali piani gli interventi sono normati dall'art. 23 delle norme tecniche di attua-
zione, il 2° comma dell'art. 23 delle norme tecniche di
attuazione è così integrato: "nei parchi urbani sono mantenute le attività agricole esistenti, non subordinate all'esproprio, ed i relativi interventi consentiti devono essere finalizzate al mantenimento del paesaggio agrario esistente.
Il 7° comma va così integrato: "all'interno dei parchi urbani è consentita la previsione di area adibita alla funzione pubblica subordinata all'esproprio da prevedersi in appositi progetti esecutivi del parco, in variante allo strumento urbanistico finalizzata all'apposizione dei relativi vincoli.
Tutte le aree di diversa destinazione da quelle di mantenimento del paesaggio agrario preesistente e da quelle da sottoporre a progetto di parco sono normate dalle rispettive destinazioni urbanistiche, costituendo la linea di definizione del parco un mero riferimento di ambito paesaggistico ambientale.
Il citato art. 23 al comma 9) consente la possibilità di edificare manufatti a servizio dell'agricoltura con i seguenti parametri:
-  altezza massima mt.8;
-  rapporto di copertura 10%.
La norma non si ritiene condivisibile posto che equivale ad un indice di densità fondiaria pari a 0,8 mc./mq. in aree destinate a verde agricolo all'interno di parchi che, per la loro stessa natura, dovrebbero preservare il territorio agricolo residuo alldell'urbano o nelle aree limitrofe ad esso; vanno pertanto prescritte le norme di cui all'art. 17 delle norme tecniche di attuazione per le zone E1.
Le zone destinate a servizi (art. 24 norme tecniche di attuazione) pubblici e per attività collettive di cui al decreto ministeriale n. 1444/68 sono state così classificate:
Attrezzature relative all'istruzione; 
IC  Attrezzature di interesse comune; 
Verde pubblico ed attrezzature sportive; 
Parcheggi; 
CM  Centro della municipalità. 

Tali aree nella "Tabella riepilogativa delle aree destinate a servizi" allegata alla delibera commissariale n. 470/01 a seguito delle prescrizioni del Genio civile risultano così dimensionate:
Attrezzature relative all'istruzione 3,13 mq./ab. 
IC  Attrezzature di interesse comune 2,17 mq./ab. 
Verde pubblico ed attrezzature sportive 5,18 mq./ab. 
Parcheggi 1,32 mq./ab. 
  Totale 11,80 mq./ab. 

Il totale dei servizi di standards risulta minore di 18 mq./ab.
Sin dalla ratifica delle direttive generali alla variante generale avvenuta da parte del consiglio comunale con l'atto deliberativo n. 179 del 15 maggio 1994, è emersa la necessità di riequilibrare il rapporto tra i servizi a scala di quartiere e la popolazione insediata, nella consapevolezza che le aree all'uopo individuate non apparivano sufficienti a soddisfare lo standard di cui al decreto ministeriale n. 1444/68.
Il dimensionamento degli standards urbanistici si avvale del conteggio ammesso dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 1444/68 relativo all'ambito delle zone A e B, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dall'art. 3 del suddetto decreto, considerando in misura doppia gli standards previsti per dette zone omogenee. Non risultano comunque soddisfatti gli standards di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 1444/68, non avendo in particolare dimostrato l'impossibilità di reperire le aree a standard come previsto dal citato decreto ministeriale per le zone A e B.
Tuttavia se si considerano le aree dei parchi urbani non computate come standards ex art. 3 del decreto ministeriale n. 1444/68 e tutte le aree da stralciare e quelle da sottoporre a pianificazione attuativa all'interno delle quali occorre localizzare i relativi servizi, nonché quelle da modificare, si può considerare la dotazione di standards prevista dal piano sufficiente per la parte restante e approvata. S'intende che nelle aree stralciate e in quelle da sottoporre a pianificazione attuativa, la dotazione di spazi pubblici può essere dimensionata anche sul fabbisogno non soddisfatto delle rimanenti aree omogenee, nonché di quelle sottratte a seguito dell'accoglimento delle osservazioni/opposizioni da parte del consiglio comunale.
Il piano parcheggi viene recepito nella variante generale del piano regolatore generale unitamente alle relative osservazioni accolte dopo la pubblicazione dello stesso piano parcheggi.
Destinazioni specifiche (art. 26 norme tecniche di attuazione)
Il presente articolo indica le destinazioni specifiche di:
Centro della Municipalità 
CD  Centro direzionale 
CN  Centro Nomadi 
Attività alberghiere, extralberghiere e complementari. 

Tali destinazioni sono individuate con simbolo funzionale nelle tavole di zonizzazione, all'interno delle diverse zone temporanee omogenee senza una precisa localizzazione. Il citato art. 26 di fatto manca di un riscontro normativo relativo a tali destinazioni ma si limita da un mero elenco. Si rileva altresì che alcuni centri di municipalità (CM) ricadono in zona temporanea omogenea non compatibili con l'attrezzatura prevista (per esempio allo Z.E.N. o a Cruillas, i C.M. ricadono in zona E1). Pertanto il comune potrà mantenerne la localizzazione perimetrando apposite aree dimensionate per le necessità che una simile attrezzatura richiede, con la procedura della variante urbanistica. Nelle more permane la destinazione di zona E1 prevista dal piano.
Per tutte le suddette attrezzature nelle relative norme di attuazione da formare vanno previsti anche i parametri urbanistico-edilizi necessari per la realizzazione delle medesime. In particolare, valutata l'ubicazione delle aree attrezzate CN (centro nomadi) i detti parametri debbono tenere conto delle obiettive situazioni di pericolosità determinata dal fiancheggiamento della linea ferrata a sud e della circonvallazione per quello ubicato in direzione nord-ovest.
In ogni caso la fascia di rispetto stradale e ferroviaria impone un vincolo di arretramento di cui occorre tenere conto nella realizzazione dell'attrezzatura prevista.
Per cui si ritiene che l'area destinata a (CN) in direzione di Villabate, a monte della linea ferrata, dedotta la fascia di rispetto, rimanga troppo esigua per consentire l'impianto di detta attrezzatura e quindi non funzionale alla realizzazione dell'attrezzatura medesima. Se ne prescrive pertanto l'oblazione e l'assunzione in zona agricola E1.
Viabilità
Dall'esame del settore della mobilità e traffico, sia per quanto riguarda i criteri adottati nell'elaborazione del piano, sia relativamente ai provvedimenti esecutivi in esso stabiliti si rileva che le previsioni della variante atteso il notevole lasso di tempo intercorso hanno determinato un peggioramento delle condizioni della mobilità tenuto conto che nel corso di questi anni, a fronte di un costante processo di crescita della città, non sono stati effettuati interventi infrastrutturali sia per quanto riguarda la viabilità urbana, sia per quanto riguarda il sistema dei trasporti pubblici.
Considerato che la popolazione residente si è stabilizzata intorno ai 700.000 abitanti, anzi dai dati dell'ultimo censimento si registra fenomeno di decremento demografico si rende necessario pervenire ad un riassetto della mobilità nel suo complesso al fine di eliminare la congestione di traffico, contenere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico.
Sulla base di un programma riguardante il sistema della mobilità che l'amministrazione comunale ha in procinto di varare, si ritiene opportuno in questa sede evidenziare gli interventi infrastrutturali non previsti nella variante in esame, che comunque devono essere affrontati nello studio di settore ed essere riscontrati ai fini urbanistici in una variante organica e non caso per caso.
a)  La viabilità principale
La maggiore e più importante arteria viaria della città è la circonvallazione che attraversa tutto il territorio comunale collegando ai suoi estremi l'autostrada Palermo - Catania - Messina con quella Palermo - Mazara delVallo.
Il riesame e la riqualificazione della viabilità principale dovrebbe iniziare dalla ristrutturazione di essa, operata in modo tale da trasformarla in una efficiente autostrada urbana, a cominciare dal suo tratto centrale, quello compreso tra via Belgio e via Altofonte.
La larghezza della sede permette di portare in trincea le due carreggiate centrali di scorrimento e di lasciare a livello soltanto le due laterali di servizio; modificando opportunamente gli attuali incroci (compreso quello di via Oreto) in svincoli semplici e funzionali si darà alla importante arteria la possibilità di svolgere a pieno per molto tempo le due funzioni per cui era stata prevista nel piano regolatore del 1962: lo smistamento del traffico da e per la città, la selezione del traffico di attraversamento non interessato alla città. Nel contempo, realizzando una serie di cavalcavia in corrispondenza delle principali vie trasversali, si restituirà continuità alla viabilità in superficie ricucendo il tessuto urbano interrotto dalla attuale strada a livello.
Si segnalano di seguito interventi che in sede di riassetto complessivo della mobilità dovrebbero essere valutati:
-  collegamento del porto con la zona industriale di Brancaccio e con l'autostrada Palermo - Catania - Messina (collegamento sud);
-  collegamento del porto con l'autostrada Palermo - Mazara del Vallo (collegamento nord) con un tracciato differente da quello ipotizzato, molto costoso e che renderebbe assai gravose le condizioni della circolazione in via A. De Gasperi;
-  completamento e adeguamento della via veloce del piano regolatore generale 1962, per una migliore accessibilità al complesso ospedaliero del Policlinico e del Civico;
-  il prolungamento e la ristrutturazione della via Duca degli Abruzzi come alternativa al prolungamento verso nord della via Libertà;
-  la ristrutturazione come asse svincolato della via A. De Gasperi dalla circonvallazione alla via del Fante, per lo smistamento delle relazioni tra la città e il territorio nord-occidentale;
-  nuovo collegamento della città con Mondello, evitando l'attraversamento del parco della Favorita;
-  raddoppio dei quattro ponti che scavalcano il fiume Oreto: via Ponte di Mare, via dei Mille, via Oreto, circonvallazione;
-  costruzione di due nuovi ponti sull'Oreto: uno collegante via Archirafi con il viale dei Picciotti, l'altro nella zona a monte compresa tra il ponte ferroviario e la circonvallazione;
-  riesame e rivalutazione tipologica della pedemontana del piano regolatore generale 1962, al fine di alleggerire i flussi di traffico sulla circonvallazione;
-  viabilità lungo la costa tra il Foro Italico e il bivio di Villabate;
-  numerosi interventi nella viabilità interna per eliminare strozzature, passaggi a livello con la linea ferrata e razionalizzare percorsi viari, per migliorare l'efficienza di incroci, ecc.;
b)  I trasporti pubblici urbani
Attualmente Palermo fruisce di un sistema di trasporto collettivo con autobus, è invece privo di un sistema di trasporto rapido di massa, a parte il servizio di trasporto urbano attivato dalla soc. FS nel passante ferroviario, che ha un bacino di utenza molto limitato.
La previsione di linee tranviarie comporta una serie di conseguenze sulla mobilità in generale che richiedono un'attenta valutazione ai fini dell'impatto che le stesse possono determinare. Considerata la strutturazione del sistema viario urbano si ritiene auspicabile puntare su un sistema di metropolitana leggera automatica da sviluppare nel tempo lungo gli itinerari nei quali è maggiore la domanda di trasporto. Tale sistema poiché si sviluppa in sede propria non sottrae spazio ai mezzi di trasporto di superficie, e facilita altresì processi di pedonalizzazione in superficie.
c)  I parcheggi
La città così come si è evoluta sino al 1968, il vasto comprensorio situato a valle del passante ferroviario, sono in pratica prive di impianti di stazionamento degli autoveicoli di qualsiasi tipo, mentre gli ultimi rilevamenti effettuati dimostrano che in esso si concentra la stragrande maggioranza della domanda di sosta.
Pertanto è necessario che vengano previsti nel piano adeguati impianti di parcheggio, non solo nel rispetto degli standard stabiliti dalla normativa, ma anche per soddisfare la rilevante domanda di sosta che determina la saturazione di tutte le strade.
d)  Il servizio di trasporto extraurbano
Nel precedente piano regolatore erano previste due autostazioni, già progettate alcuni anni fa, nelle aree allo scopo destinate, lungo la circonvallazione tra via Giotto e via A. De Saliba, e nella via dei Mille in prossimità della chiesa di S. Giovanni dei Lebbrosi.
Di esse, la prima è di grande importanza per la felice scelta ubicazionale lungo la circonvallazione, non lontana dalla stazione Notarbartolo; facilmente raggiungibile da tutte le provenienze, da est, da ovest, e dall'interno della provincia, è inserita in una zona di recente edificazione molto qualificata e commercialmente sviluppata, nella quale sono insediati alcuni importanti assessorati regionali e altri uffici pubblici. Si ritiene più razionale ripristinare la precedente destinazione.
Pertanto la destinazione del precedente piano andrebbe ripristinata.
e)  Il trasporto merci
Il trasporto e la distribuzione delle merci all'interno dell'area urbana costituisce uno dei tanti nodi da sciogliere per semplificare e rendere più agevole la mobilità generale.
La razionalizzazione di questo comparto richiede evidentemente opportuni interventi amministrativi da parte del comune, ma la premessa indispensabile è la creazione di un adeguato autoporto (interporto o piattaforma logistica, ecc.) ben collegato con i terminali dei diversi modi di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo, aereo) che possa svolgere efficacemente la funzione di impianto di raccolta (con eventuale conservazione) e distribuzione di tutte le merci che interessano la città per coordinare e semplificare la loro movimentazione.
f)  Servizio ferroviario
Il passante ferroviario ed il suo prolungamento, almeno sino all'aeroporto di Punta Raisi, sono in corso di modernizzazione; ma la linea, a doppio binario elettrificata, dovrebbe essere interamente interrata per non creare gravi ostacoli alla mobilità urbana. Lungo tale linea esistono alcune stazioni di fermata, altre vanno costruite; indicazioni al riguardo esistono da tempo, occorrerà che esse vengano riesaminate per essere confermate o modificate.
g)  Il porto
Il porto è sotto utilizzato rispetto alle sue potenzialità sia per lo sviluppo delle banchine sia per le attrezzature di cui dispone; i motivi di questa situazione sono sostanzialmente due: la limitata estensione e la scarsa produttività dell'ambito territoriale che gravita verso di esso, l'assetto urbano che rende difficili i rapporti con la città stessa e con il suo hinterland.
Gran parte del trasporto merci che fa capo al porto di Palermo ha origine e destinazione nella città, pertanto in una razionale pianificazione del trasporto intermodale marittimo-stradale, esso deve restare il terminale dei traffici con la città stessa, con la parte occidentale della sua provincia, con quelle di Trapani e di Agrigento.
Per ottenere questo risultato occorrerà realizzare le due arterie stradali di scorrimento, per quanto possibile svincolate, di cui si è fatto cenno trattando della viabilità principale, destinate ad eliminare dalla normale viabilità urbana il traffico pesante che va al porto o proviene da esso.
h)  Le zone pedonali
Altro tema di rilevante interesse, da tempo affrontato con molto successo in tutto il mondo, è quello del recupero della pedonalità in aree appositamente attrezzate, comunemente denominate isole o zone pedonali.
La questione è stata trattata a Palermo, in maniera episodica e senza la percezione delle reali finalità di questo tipo di intervento urbano.
Anche questi provvedimenti, che possono sembrare di modesta entità e marginali, devono essere il risultato di una pianificazione globale che tenga conto delle premesse essenziali per la realizzazione di zone pedonali vive e valide:
-  la eliminazione del transito di ogni tipo di veicolo, compresi quelli di trasporto collettivo, ma con la garanzia di una elevata accessibilità pedonale mediante mezzi pubblici (con la preferenza per quelli in sede sotterranea: metropolitane) e l'esecuzione di adeguate strutture di parcheggio al margine;
-  la destinazione dell'edilizia della zona ad attività capaci di attrarre l'interesse dei cittadini: bar, ristoranti, caffè, negozi di vario tipo, centri commerciali, locali di spettacolo, locali di intrattenimento, gallerie, mostre, musei, ecc.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Con deliberazione n. 16 del 3 febbraio 2000 il C.C. di Palermo ha adottato le prescrizioni esecutive in assenza del parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo.
Detto parere favorevole, reso dal predetto ufficio con nota prot.n. 12054 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, del 28 giugno 2001 riguarda le prescrizioni esecutive delle seguenti zone:
-  Porta Sud;
-  Zone produttive "D2": viale Resurrezione, villa Magnisi, Bonagia, via Ugo La Malfa;
-  Borgo Vecchio.
Queste sono state adeguate alla nota del 22 settembre 2000 dell'ufficio del Genio civile di Palermo sulla variante generale corredata da uno studio integrativo redatto ai sensi della circolare A.R.T.A. n. 2222/95.
Con successiva deliberazione n. 326 del 4 settembre 2001, il C.C. di Palermo adotta le prescrizioni esecutive e le schede norma, modificate ed integrate secondo le prescrizioni rese dall'ufficio del Genio civile di Palermo con nota del 22 settembre 2000, sullo studio geologico integrativo redatto a corredo della variante generale.
Porta Sud
Scelte progettuali dell'area della "Porta Sud" a Brancaccio, oggetto delle prescrizioni esecutive.
La prescrizione esecutiva interessa la parte periferica sud orientale posta tra la circonvallazione, il corso dei Mille e la zona industriale Brancaccio, estesa circa 34 ettari, si presenta come un grande complesso agricolo.
Il perimetro di individuazione dell'area oggetto delle prescrizioni esecutive, racchiude un contesto territoriale all'interno del quale ricadono le seguenti zone:
-  zone D2;
-  zone F dei servizi di interesse generale;
-  zona F16 area ferroviaria (autostazione);
-  zona F22 deposito tranviario;
-  zona E1 verde agricolo;
oltre tre aree di parcheggio e la bretella in parte già realizzata, di collegamento con l'autostrada Palermo - Catania,.
La stessa è caratterizzata da una delle scelte strategiche del piano nel campo della mobilità, con la creazione del nodo di scambio intermodale in corrispondenza del nuovo svincolo autostradale previsto in località Roccella.
La variante generale, in questo caso specifico (area produttiva D2), precisa l'intenzione di utilizzo a centro per lo stoccaggio delle merci.
All'interno del perimetro dell'area ricade una fascia di verde agricolo. Questa è la propaggine inferiore del grande parco agricolo di Ciaculli, per il quale è intenzione prevedere un progetto unitario. A tale proposito le prescrizioni esecutive rimandano alle norme della variante generale, che non indicano alcun intervento, al fine di non condizionare il futuro progetto del parco agricolo.
Le stesse prevedono la necessità di un recupero ed un riuso a fini pubblici del manufatto settecentesco denominato baglio S. Anna, imprigionato all'interno del raccordo autostradale
L'obiettivo principale è quello di dare un assetto ordinato agli interventi programmati e tutto ciò in un graduale controllo del passaggio dall'ambiente agricolo a quello urbano, criterio coincidente con la valorizzazione dei manufatti storici.
La suddetta prescrizione esecutiva viene condivisa.
Prescrizioni esecutive delle zone produttive
Le prescrizioni esecutive che di seguito saranno presentate si riferiscono alle zone D2 individuate nel progetto di piano regolatore generale, che, per le caratteristiche dei luoghi su cui le stesse ricadono necessitano di riordino e riqualificazione delle zone gia occupate per permettere ai privati la concretizzazione di piani complessivi.
La aree assoggettate a prescrizioni esecutive riguardano:
-  l'area di Bonagia;
-  via Ugo La Malfa;
-  viale Resurezione;
-  villa Magnisi.
L'area di Bonagia
L'area estesa 3,6 ettari è posta lungo la via dell'Antilope in adiacenza al PEEP Bonagia da un lato e il fondo agricolo con coltivazioni agrumicole, poste sulla via Aloi dall'altro; quest'ultimo è caratterizzato da una borgata storica su cui insistono due bagli, Vitale e Bontà.
Il piano prevede l'inserimento di cinque lotti di cui uno più piccolo, destinato ad ospitare un edificio commerciale - direzionale di supporto agli altri quattro lotti, al cui interno è previsto l'inserimento di un corpo alto o semplicemente un traliccio dove possono essere esposte le insegne pubblicitarie caratterizzanti il luogo. All'interno di ciascun lotto è previsto l'inserimento di quattro corpi disposti a pettine verso l'interno risultano organizzati intorno a due atrii.
In relazione alle modeste dimensioni dell'area, il piano non prevede viabilità carrabile, ma un viale pedonale alberato in corrispondenza del baglio; quasi a metà di detto viale sono dislocati i servizi pubblici, costituiti da parcheggi pubblici e verde pubblico che si collega in alcuni casi nelle adiacenti aree a verde e a parcheggi del PEEP.
La superficie oggetto di intervento è così articolata:
-  lotti produttivi mq. 31.592;
-  area di verde pubblico mq. 2.870;
-  area di parcheggio mq. 1.405;
-  area di viabilità pedonale mq. 300;
-  superficie coperta mq. 12.600;
-  cubatura max mc. 95.000 di cui 5.000 destinati per l'edificio direzionale;
-  numero lotti 5
L'area di via La Malfa
La zona oggetto di intervento è estesa 8,7 ettari ed è dislocata tra la via Ugo La Malfa ed il viale Regione Siciliana; l'area, in leggera pendenza è attualmente impegnata per una parte da costruzioni destinate ad attività produttive e di stoccaggio merci, in parte da costruzioni di tipo residenziali, della fine dell'800 mentre la parte libera è impegnata da discariche abusive di sfabbricidi.
Allo scopo di riordinare l'area in oggetto, gia in atto impegnata da costruzioni di tipo produttivo, il progetto prevede per la stessa la dotazione di verde pubblico e di parcheggi, la creazione di infrastrutture viarie che svolga un ruolo di collegamento tra la via Ugo La Malfa, la via Collegio Romano ed il viale Regione Siciliana.
Il progetto consiste, in pratica nel posizionamento e nel dimensionamento delle aree a parcheggio pubblico ed a verde. Questi vengono dislocati, nell'area libera lungo la via La Malfa e all'estremità superiore dell'area lungo la via Collegio Romano, di cui ne è previsto l'allargamento. Un'altra area a verde è prevista al margine meridionale dell'area tale da creare un filtro armonico tra il nucleo storico della piazzetta Maio e gli insediamenti produttivi.
I lotti si presentano di varie dimensioni in modo da rispondere alle diverse esigenze.
Soltanto lungo la via Tranchina, a ridosso del nucleo storico, l'unico prospiciente la via La Malfa è previsto un corpo edilizio, con funzioni di carattere commerciale, con una galleria disposta in asse al cortile Maio tale da formare un sistema pedonale, in parte interno all'edificio, che metta in connessione la via Tranchina con il verde pubblico e lo spazio di pertinenza del complesso commerciale. In questo stesso ambito sono previsti altri due corpi disposti a L tali da creare una corte aperta sul parcheggio che insiste su via La Malfa e che si colleghi con la galleria ed il verde pubblico di cui sopra.
La superficie oggetto di intervento è così articolata:
-  lotti produttivi mq. 65.420 (di cui 34.000 già occupati parzialmente);
-  area di verde pubblico mq. 5.650;
-  area di parcheggio mq. 9.040;
-  area di viabilità carrabile mq. 7.000;
-  superficie coperta mq. 28.000 (di cui 13.000 gia realizzati);
-  cubatura max mc. 245.000 (di cui 17.274 per l'edificio direzionale e commerciale)
L'area di viale Resurrezione
L'area soggetta alle seguenti prescrizioni esecutive, estesa 11,7 ettari e si snoda lungo la via Resurrezione, dal viale Strasburgo fino alla via Patti e alla villa Florio, dove inizia il villaggio Ruffini. La stessa si articola in due sub aree. L'area che la circonda è caratterizzata da presenze storiche, da insediamenti residenziali e da insediamenti di natura produttiva; l'area oggetto di intervento, invece, è attualmente occupato in parte da insediamenti produttivi in prevalenza commerciali disposti senza un disegno preordinato, concentrati soprattutto lungo il viale principale e risultano frammisti, lungo la parte alta, ad insediamenti di tipo residenziali e ad attività complementari varie. Le aree libere sono attualmente in parte occupate da terreni coltivati, ma in via di abbandono.
Il progetto prevede per quest'area una regolamentazione e il completamento tentando di legare in modo armonioso le preesistenze storiche di notevole pregio, come l'istituto Pignatelli e il Convitto Nazionale, le residenze presenti, gli impianti produttivi esistenti con l'impianto di nuovi insediamenti produttivi ed il verde. Quest'ultimo elemento è quello che in qualche modo da spinta al progetto. Infatti sulla parte libera, di consistente dimensione, vengono disposti in modo circolare i manufatti attorno ad una spiazzo pubblico, dove l'elemento centrale non è rappresentato da un manufatto architettonico, ma da ampi spazi a verde. E' prevista altresì una strada di collegamento tra la via Fattori e la via Resurrezione, e prosegue oltre il viale per servire alcuni lotti produttivi, terminando infine in un parcheggio alberato. Le aree di uso pubblico sono costituite da tre aree a parcheggio, da un giardino con andamento lineare che si riconnette al giardino del Convitto Nazionale, mettendo in collegamento questcon il giardino dell'istituto Pignatelli. Prospiciente lo spazio circolare sorgerà un corpo dove al piano terreno vi sarà il rapporto con il pubblico ed alla eventuale commercializzazione dei prodotti, e i due piani superiori saranno destinati ad uffici o esposizione dei prodotti. Alle spalle di tale corpo il progetto prevede alcuni corpi disposti a pettine, destinati alla produzione ed allo stoccaggio delle merci.
Quest'area viene così articolata:
-  lotti produttivi mq. 76.420 (di cui 37.828 già occupati parzialmente);
-  lotti per attività complementari mq. 7.517;
-  lotti residenziali esistenti mq. 1.354;
-  aree di verde pubblico mq. 12.254;
-  aree di parcheggi pubblici mq. 3.541;
-  aree di viabilità esistente mq. 7.800;
-  aree di nuova viabilità mq. 8.100;
-  superficie coperta mq. 32.000 (di cui 11.000 già realizzati);
-  cubatura max mq. 250.000 (di cui 80.000 già esistenti);
-  numero lotti 38.
L'area di villa Magnisi
L'area in questione si trova tra il villaggio Ruffini e la borgata di Pallavicino, alle spalle della villa Magnisi facente parte integrante del progetto e risulta estesa 7,8 ettari.
All'interno dell'area, in parte a ridosso della villa, sono presenti qualche capannone industriale o commerciale. L'area prevalentemente agricola con presenze di colture agrumicole e ad ortaggi risulta pianeggiante, ma con un solo salto altimetrico di circa 3 metri tra il contesto agricolo e quello residenziale posto a ridosso della villa.
Lo scopo di questa prescrizione è quello di ripristinare l'urbanizzazione produttiva che aveva cominciato a compromettere un contesto storico di grande valenza, ripristinando anche parzialmente il parco della villa e valorizzando il villaggio Ruffino e la borgata di Pallavicino.
Il progetto prevede il reimpianto di alcuni capannoni a struttura leggera e precaria in qualche lotto, l'individuazione di un lotto per attività direzionali per sede di rappresentanza all'interno della villa e delle sue pertinenze, il ripristino del disegno del viale alle spalle della villa, un'area di verde pubblico tale da costituire un comparto unico con il parco storico. Il sistema viario di accesso alla zona produttiva è stato studiato in modo da non alterare il rapporto tra la strada e la villa; questo è costituito da una strada che inizia dalla via Patti creando così una sorta di barriera tra i lotti e la villa; la stessa strada si collega ad un'altra strada di maggiore rilievo prevista al margine settentrionale dell'area produttiva tale da fungere da collegamento con la borgata di Pallavicino. Su questa stessa sfocia un'altra strada che ha funzione di riconnettere l'area con il viale Resurrezione. Sono previsti due parcheggi ai lati di questa strada; un altro parcheggio è previsto alla confluenza tra le due strade che si riconnettono in un'unica strada che si collega al un lungo viale che si collega ad un baglio nel quartiere di San Filippo Neri.
Dato il particolare contesto non sono state previste tipologie per l'insediamento dei lotti produttivi che in ogni caso non prevedono l'istallazione di industrie insalubri.
La Prescrizione prevede:
-  lotti produttivi mq. 45.000 (di cui 19.600 già in parte occupati);
-  lotto di villa Magnesi mq. 9.480;
-  aree di verde pubblico mq. 4.610;
-  aree di parcheggio mq. 9.640;
-  aree di viabilità carrabile mq. 9.000;
-  superficie coperta mq. 18.000 (di cui 5.800 già esistenti);
-  cubatura max mc. 136.000;
-  numero lotti 18.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
All'interno delle prescrizioni esecutive si riscontrano:
-  aree edificabili suddivise in lotti per impianti produttivi;
-  lotti per impianti ad uso direzionale, commerciale e complementare;
-  aree di parcheggio;
-  aree di verde pubblico;
-  manufatti esistenti;
-  aree per viabilità integrativa;
-  manufatti e contesti storici.
Le norme di seguito riportate sono relative alle zone D2; in tali zone è consentito il mantenimento delle strutture esistenti (artt. 6 e 7).
Gli interventi saranno regolati dai seguenti parametri:
-  densità edilizia fondiaria 3 mc./mq.;
-  rapporto di copertura non superiore al 40%;
-  altezza max 10 ml.;
-  indice di piantumazione 20;
-  distacchi minimi dai confini 5 ml.;
-  distacco dal filo stradale 15 ml.;
-  spessore max del corpo di fabbrica 40 ml.;
-  distacco minimo tra pareti finestrate 10 ml.;
-  piani fuori terra max 3.;
-  piano cantinato profondità max 3;
-  attività complementari (art. 8).
Nei lotti per attività complementari sono ammesse attività ricreative, di ristoro, sportive, espositive e di rappresentanza, nel rispetto dei manufatti storici presenti.
Nel lotto di villa Magnisi, è previsto il restauro subordinatamente alla liberazione delle superfatazioni, alla ricostruzione di una parte di un corpo accessorio e al ripristino del giardino storico; su tale lotto non sono applicabili le norme che regolano le nuove costruzioni.
I parametri per la nuova edificazione sono:
-  densità fondiaria 2.5 mc./mq.;
-  rapporto di copertura non superiore a 25%;
-  indice di piantumazione non inferiore a 0.4;
-  altezza max 10 ml.;
-  distacco min. tra pareti finestrate 10 ml.;
-  distacco min. dai confini 5 ml.;
-  distacco dal filo stradale 10 ml.;
-  numero max dei piani 3.
Manufatti produttivi esistenti (art. 9).
Per i fabbricati per i quali non è stata prevista la demolizione sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione, nonché sopraelevazioni e ampliamenti, demolizione e ricostruzione nei limiti dell'art. 4 delle norme tecniche di attuazione.
Manufatti residenziali esistenti (art. 10).
Per i manufatti residenziali esistenti è prevista la demolizione. Nelle more dell'attuazione del piano sono consentite interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le costruzioni ricadenti in lotti classificati B1 sono disciplinati dall'art. 36 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.
Manufatti storici e loro pertinenze (art. 11).
Sugli edifici classificati A1 e A2 sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
-  magazzini e depositi;
-  uffici;
-  sedi di rappresentanza;
-  sale di esposizione;
-  alloggi per la guardiania;
-  attività commerciali e di vendita.
Sistemazione degli spazi pubblici (art. 12).
Le sistemazioni operate nel piano, fermi restando i perimetri, sono suscettibili di variazioni nel caso di progettazione dell'intera area perimetrata.
Le prescrizioni esecutive delle zone produttive D: villa Magnisi, via Ugo La Malfa, Bonagia e viale Resurrezione sono condivisibili.
Prescrizioni esecutive del Borgo Vecchio
Le prescrizioni esecutive del borgo comprendono un'area della città oggi delimitata dalle vie F. Crispi verso est, dalla via E. Amari verso sud, via G.P. Bertolino I. Carini verso ovest, via E. Albanese verso nord ed è costituita dai seguenti elaborati:
Relazione generale, norme tecniche, schede delle unità edilizie da isolato 1 a 89.
In quest'area il disegno di tessuto urbano intercalato dalla presenza dell'antico insediamento ancora in parte esistente, e da aree degradate e dirute dal crollo bombardamenti rende necessario l'attuazione di direttive unitarie e di omogenee modalità d'intervento.
Le tipologie edilizie sono state raggruppate nel modo sottoelencato:
-  edifici destinati a funzioni non religiose, per l'artigiato, a deposito; edifici destinati a funzioni religiose; edilizie di base che raggruppa unità edilizie caratterizzate da corpi di fabbrica variabili da 4,50 mt, ad oltre 12 mt. all'art. 15 delle norme di attuazione le chiama a) le unità edilizie caratterizzate dalla corrispondenza a una tipologia specifica b) edilizia specialistica civile, edilizia specialistica religiosa, edilizia a schiera; edilizia di base, edilizia in linea; edilizia a palazzetto; d) edifici recenti.
NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE
Modalità d'intervento:
-  art. 6: valgono le definizioni contenutene all'art. 31 della legge n. 457/78 e nell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, Nuova edilizia;
-  art. 13: riguarda edifici di destinazioni pubblica la cui previsione si rende necessaria per migliorare le condizioni di vivibilità del quartiere.
Le nuove costruzioni debbono osservare:
-  unità A "parcheggio". L'altezza non può superare quella dell'edificio adiacente più basso, e il piano terra porticato per tutta l'estensione con un altezza uguale a quella dei portici contigui;
-  per l'unita edilizia 44a prevista per il collegamento degli isolati 44 e 45.deve possedere quattro elevazioni e deve prevedere un passaggio pedonale in corrispondenza di via Domenico Schiavo
Destinazioni d'uso art. 14: residenziali, culturali/scolastici, e sociali; commerciali; burocratico/amministrativi/direzionali ricettivi, di servizio, artigianali. Le attrezzature civili e religiose collettive esistenti sono confermate.
Comparti art. 23 sono previsti tre comparti da attuare tramite cooperative edilizie ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 71/78.
Aree non edificate art. 24.
Attraverso programmi operativi ai sistemi funzionali del verde pubblico e d'uso pubblico con annesse norme operative per il verde privato.
Programmi operativi ai sistemi funzionali delle pavimentazioni e degli arredi urbani.
Programmi operativi ai sistemi funzionali dell'illuminazione pubblica.
Programmi operativi ai sistemi funzionali dell'uso pedonale e dei servizi della mobilità.
In assenza dei programmi operativi valgono i dettami degli artt. 25, 26, 27, 28, 29 relativi al verde ai parcheggi, all'arredo urbano, aree pedonali e mobilità, corti e spazi interni agli isolati. In particolare per art. 27. I parcheggi dovranno essere osservare le indicazioni contenute nelle schede Norma paesaggio, Elementi ed interventi.
La prescrizione esecutiva del Borgo Vecchio si ritiene condivisibile.
SCHEDA NORMA PER GLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI CLASSIFICATI COME NETTO STORICO
La variante al piano regolatore generale sulla base del rilievo aerofotogrammetrico O.M.I.R.A. del 1939 individua edifici di "netto storico", sia nel centro urbano che sparsi nel territorio.
La scheda norma è costituita da:
-  relazione generale;
-  norme tecniche di attuazione;
-  cartografia 1:5.000.
La relazione generale suddivide gli edifici di netto storico in:
Edilizia residenziale
-  ville
-  bagli, casene, masserie;
-  palazzi;
-  edilizia in linea;
-  edilizia a schiera e rurale;
-  villini;
-  edilizia di sostituzione.
Edilizia non residenziale
-  uffici di pubblica amministrazione;
-  edifici per attività culturale, spettacolo, ecc.;
-  edifici per attività produttivi;
-  ospedali e case di cura;
-  manufatti isolati;
-  edifici religiosi e/o assistenziali;
-  scuole, università;
-  alberghi e impianti turistici;
-  vasche.
La scheda norma ne codifica i modelli tipologici sulla base di documentazione fotografica, di stralci planimetrici e con una campionatura delle tecniche costruttive e degli elementi di finitura usuali.
Ne stabilisce i principi che regolano gli interventi, rimandando alle norme tecniche di attuazione le specifiche tipologie e modalità di interventi.
Le tavole allegate alla "Scheda-norma", redatte in scala 1:5.000, e non 1:2.000 come riportato nella relazione generale e nelle norme tecniche di attuazione, riportano la classificazione per tipologia e per destinazione d'uso di cui alla relazione generale.
Si ritiene che la "Scheda-norma" così come concepita e strutturata, pur essendo un valido elemento di analisi a supporto degli interventi di recupero sull'edilizia storica, non può considerarsi alla stregua di prescrizioni esecutive perché delle stesse non ha le caratteristiche, né gli elaborati previsti dalle norme vigenti (manca infatti di un piano particellare d'esproprio, di supporto cartografico catastale ecc.).
A parere di questo Consiglio, pertanto, gli elaborati relativi alla "scheda - norma per gli interventi sugli immobili classificati come netto storico" sono da integrare, dopo averne verificato caso per caso la sussistenza delle valenze storico architettoniche, con un esatto elenco degli immobili stessi, delle pertinenze e delle aree adiacenti definite "verde storico", per consentirne un reale utilizzo finalizzato alla salvaguardia e al recupero del patrimonio storico della città e del territorio di Palermo; così integrata la scheda - norma va considerata e utilizzata come elaborato della variante generale.
PAESAGGIO. ELEMENTI E INTERVENTI
La prescrizione esecutiva in oggetto, composta da un unico elaborato suddiviso in relazione e schede, analizza gli elementi che costituiscono il paesaggio del territorio e della città di Palermo e ne definisce gli interventi.
Le singole schede che contengono le prescrizioni di base e le normative minime per gli interventi interessano:
-  vegetazione fluviale;
-  arenile o scogliere;
-  vegetazione costiera;
-  elementi del paesaggio agrario;
-  orti urbani;
-  aree boscate urbane;
-  riqualificazione ambientale e paesaggistica;
-  verde filtro;
-  filari;
-  parcheggi alberati;
-  giardini storici e verde ornamentale;
-  verde pubblico.
Non esiste però una esatta individuazione o perimetrazione di tali aree che restano genericamente indicate come la scheda della "vegetazione fluviale" che si riferisce al "Parco urbano del corso fluviale dell'Oreto (zona territoriale omogenea E3)" o la scheda della "vegetazione costiera" che "...nella generalità del casi è posta tra la sede stradale e la fascia del demanio naturale. L'intervento è localizzato in quei tratti di costa colmati da terra di riporto e sfabbricidi...".
Le schede in questione non trovano esatta localizzazione nelle tavole della variante generale e pertanto la presente prescrizione esecutiva non interessa un'area in particolare ma prevede genericamente interventi sul paesaggio; nè soddisfa alcun fabbisogno di cui alla legge n. 71/78, art. 2.
D'atra parte gli "elementi ed interventi sul paesaggio" pur apprezzabili nel tematismo che intendono sviluppare non costituiscono elementi di pianificazione attuativa, ma una metodologia di intervento su elementi a valenza paesistica o di mantenimento del paesaggio agrario, validi per un piano paesistico di natura totalmente diversa dallo strumento urbanistico in esame.
A parere di questo Consiglio, pertanto tale elaborato va disatteso come prescrizione esecutiva, va invece considerato come approfondimento tematico della relazione generale o come linee guida di un futuro piano del verde della città di Palermo.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Il regolamento edilizio composto da 69 articoli è in linea di massima condivisibile.
Non si condivide la soppressione dell'art. 9 riguardante la formazione e nomina della commissione edilizia alla luce della vigente normativa e del parere prot. n. 1666/22 del 22 settembre 2000 reso dall'ufficio legislati-
vo e legale della Presidenza della Regione. All'art. 9 il
componente di nomina (lett. b) di cui al punto 7) va sostituito con perito industriale. I componenti di delega di cui alla lett. c) vanno esclusi perché non risulta gli atti l'accertamento di disponibilità dei rispettivi enti di appartenenza, posto che comunque per legge sono obbligati ad esprimere pareri di rispettiva competenza sugli atti progettuali.
All'art. 10 va ablato il punto a) ed il punto b) in quanto riguardanti attribuzioni della C.E.
Le osservazioni presentate dalle ditte: Tomasello Pietro e Bonanno Gaetano vengono accolte in conformità a quanto deliberato dal consiglio comunale con l'atto n. 327 del 4 settembre 2001.
Le osservazioni presentate dalla Confesercenti, dalla Confesercenti FAIB non vengono accolte in conformità a quanto deliberato dal consiglio comunale con l'atto n. 327 del 4 settembre 2001.
L'osservazione presentata dall'ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo viene parzialmente accolta in conformità a quanto deliberato con la delibera consiliare n. 327 del 4 settembre 2001.
OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI
A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte n. 2719 opposizioni e osservazioni, per le quali l'ufficio tecnico comunale ed il consiglio comunale hanno prodotto le proprie deduzioni e visualizzazioni sulle tavole del piano regolatore generale di cui alla delibera consiliare n. 45/97.
Le valutazioni in merito all'accoglimento delle osservazioni e/o opposizioni restano sempre subordinate alle prescrizioni in ordine ai rischi e al decreto A.R.T.A. del 4 luglio 2000, nonché alle indicazioni di tutela espresse nel piano regolatore generale.
In caso di contrasto prevalgono dunque le considerazioni e i principi sovraesposti.
In caso di contrasto tra la numerazione che segue relativa all'accoglimento o non accoglimento e il Voto Consiglio regionale dell'urbanistica, prevale quest'ultimo.
A seguito degli adeguamenti prescritti dal n.124/02,
le osservazioni che interessano le zone territoriali omogenee derivanti dagli adeguamenti stessi, ancorché accolte, saranno assoggettate alle norme relative alle nuove zone territoriali omogenee in cui andranno a ricadere. Ad esempio, a seguito della prescrizione che impone la perimetrazione delle zone A le osservazioni e/o opposizioni riguardanti zone territoriali omogenee che andranno a ricadere nelle zone A perimetrate, ancorché accolte, saranno assoggettate alle norme relative alle zone A.
Rilevato che anche da parte del comune e/o di pri-
vati cittadini è stata evidenziata la presenza di errori di attribuzione numerica, la contemporanea attribuzione di accoglimento e non accoglimento, errati riferimenti di conformità al parere del consiglio comunale, giudizi in contrasto con il voto del consiglio regionale dell'urbanistica, determinazioni diverse su osservazioni di medesima natura o di medesima localizzazione; ritenuto che la riclassificazione delle osservazioni e/o opposizioni di cui all'allegato elenco sostituisce integralmente la corrispondente classificazione del decreto n. 124 del 13 marzo 2002; considerata indispensabile la revisione generale di tutte le osservazioni e opposizioni così come di seguito classificate:
-  osservazioni accolte conformemente alle controdeduzioni espresse dal consiglio comunale condividendone le motivazioni (indicate con la dicitura "come C.C." nell'allegato elenco n. 1);
-  osservazioni non accolte conformemente alle controdeduzioni espresse dal consiglio comunale condividendone le motivazioni (indicate con la dicitura "come C.C." nell'allegato elenco n. 1);
-  osservazioni accolte in base alle considerazioni e prescrizioni richiamate nel decreto n. 124/2002 (indicate con la dicitura "accolte" nell'allegato elenco n. 1);
-  osservazioni non accolte in base alle considerazioni e prescrizioni richiamate nel decreto n. 124/2002 (indicate con la dicitura "non accolte" nell'allegato elenco n. 1);
-  osservazioni non valutabili perché ricadenti in ambiti soggetti a ristudio (indicate con la dicitura "non valutabile" nell'allegato elenco n. 1);
Ritenuto che le osservazioni e/o opposizioni (n. 301) presentate avverso la delibera del commissario ad acta n. 470/2001 vadano tutte valutate e riclassificate così come di seguito indicato:
-  osservazioni accolte in base alle considerazioni e prescrizioni richiamate nel decreto n. 124/2002 (indicate con la dicitura "accolte" nell'allegato elenco n. 2);
-  osservazioni non accolte in base alle considerazioni e prescrizioni richiamate nel decreto n. 124/2002 (indicate con la dicitura "non accolte" nell'allegato elenco n. 2);
-  osservazioni non valutabili perché ricadenti in ambiti soggetti a ristudio (indicate con la dicitura "non valutabile" nell'allegato elenco n. 2).
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, le osservazioni/opposizioni sono così integralmente classificate con i criteri sopra esposti.
Sono pervenute all'Assessorato del territorio e dell'ambiente osservazioni e/o opposizioni, quasi tutte duplicate di quelle a suo tempo inviate al comune e su cui è stato reso il parere. In ogni caso esse sono pervenute oltre i termini di legge e pertanto non se ne riporta l'elencazione.
Ritenuto di poter condividere la variante generale del piano regolatore generale di Palermo con l'introduzione delle prescrizioni e delle modifiche necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia ai sensi dell'art. 4, comma 2), della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tutto quanto sopra il Consiglio esprime parere:
1)  che la variante generale del piano regolatore generale di Palermo adottata con la delibera consiliare n. 45 del 13 marzo 1997, così come modificata con la delibera del commissario ad acta n. 470 del 24 ottobre 2001, le relative prescrizioni esecutive adottate con la delibera di C.C. n. 16 del 3 febbraio 2000 successivamente integrata e modificata con la delibera di C.C. n. 326 del 4 settembre 2001, il regolamento edilizio adottato con delibera di C.C. n. 27 del 16 febbraio 2000, siano meritevoli di approvazione con l'introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui ai superiori considerata;
2)  le osservazioni e/o opposizioni sono decise in conformità a quanto detto nelle superiori considerazioni.".

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni indicate negli allegati 1, 2 e 3, costituenti parte integrante della proposta del Servizio 3/DRU n. 218 del 17 maggio 2002.

Art. 3

L'osservazione n. 854 presentata dalla ditta Cascio Giuseppe ed altri avverso il piano è decisa in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 667 del 18 luglio 2002.

Art. 4

Costituiscono parte integrante al presente decreto i sottoelencati allegati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta ex art. 68 legge regionale n. 10/99, del servizio 3/DRU n. 218 del 17 maggio 2002;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 666 del 6 giugno 2002;
3)  proposta ex art. 68 legge regionale n. 10/99, del servizio 3/DRU n. 309 del 17 luglio 2002;
4)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 667 del 18 luglio 2002;
5)  allegato  1  -  elenco osservazioni avverso la delibera C.C. n. 45 del 1997;
6)  allegato  2  -  elenco osservazioni avverso la delibera commissariale n. 470 del 2001;
7)  allegato  3  -  elenco osservazioni avverso le delibere C.C. n. 16 del 2000 e n. 326 del 2001.

Art. 5

Restano salve tutte le statuizioni contenute nel decreto n. 124/DRU del 13 marzo 2002 non oggetto delle modifiche introdotte con il presente decreto in conseguenza dei voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 666 del 6 giugno 2002 e n. 667 del 18 luglio 2002.

Art. 6

Il comune di Palermo dovrà dare seguito a tutti gli adempimenti derivanti dal presente decreto, provvedendo, altresì, ad espletare, nei tempi indicati, quanto disposto nei voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 666 del 6 giugno 2002 e n. 667 del 18 luglio 2002.

Art. 7

Il presente decreto, unitamente agli elaborati indicati ai punti 5, 6 e 7 dell'art. 4, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 2002
  SCIMEMI 



Nota - Il presente provvedimento è consultabile sul sito Internet di questo Assessorato alla pagina www.artasicilia.net - percorso - Aree tematiche > Banca dati dei provvedimenti emessi in materia urbanistica.

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(2002.31.1912)


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