REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 AGOSTO 2002 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 6 giugno 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Baucina e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 29 maggio 2002.
Riammissione, con riserva, dei comuni di Paceco, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Buseto Palizzolo e Custonaci al progetto integrato territoriale Alcinoo   pag.

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 10 giugno 2002.
Vincolo quale zona di rifugio dell'area ricadente all'in terno della zona di ripopolamento e cattura in agro del comune di Villarosa  pag.


DECRETO 17 giugno 2002.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio del comune di Caccamo  pag.


DECRETO 19 giugno 2002.
Elenchi degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orticoli, floro-ornamentali e viticoli fino al 31 dicembre 2001  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 30 maggio 2002.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 31 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 11 

DECRETO 3 giugno 2002.
Recesso della sig.ra Citrano Liga Anna dalla convenzione stipulata con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 12 


DECRETO 11 giugno 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 13 


DECRETO 11 giugno 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 14 


DECRETO 12 giugno 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 15 


DECRETO 12 giugno 2002.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 16 


DECRETO 13 giugno 2002.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 18 


DECRETO 13 giugno 2002.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 19 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 31 maggio 2002.
Scioglimento della società cooperativa Arcobaleno 2000, con sede in Mazara del Vallo, e nomina del commissario liquidatore  pag. 23 

DECRETO 7 giugno 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Caritas, con sede in Pietraperzia, e nomina del commissario liquidatore  pag. 23 


DECRETO 7 giugno 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Modular Sistem, con sede in Terme Vigliatore, e nomina del commissario liquidatore  pag. 23 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 17 maggio 2002.
Assegnazione di somme a favore dei comuni della Sicilia ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8  pag. 24 


DECRETO 17 maggio 2002.
Assegnazione di somme a favore di comuni siciliani per il trasporto anziani  pag. 32 


DECRETO 11 giugno 2002.
Nomina del commissario straordinario della 1ª circoscrizione del comune di Marsala  pag. 32 


DECRETO 11 giugno 2002.
Nomina del commissario straordinario della 2ª circoscrizione del comune di Marsala  pag. 34 


DECRETO 11 giugno 2002.
Nomina del commissario straordinario della 3ª circoscrizione del comune di Marsala  pag. 35 


DECRETO 11 giugno 2002.
Nomina del commissario straordinario della 4ª circoscrizione del comune di Marsala  pag. 36 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 9 agosto 2002.
Approvazione dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla realizzazione dell'intervento formativo del personale da assegnare a sistemi informativi territoriali regionali  pag. 37 

Assessorato della sanità

DECRETO 10 giugno 2002.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Caltanissetta al 31 dicembre 1999.  pag. 38 


DECRETO 17 giugno 2002.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Castellammare del Golfo al 31 dicembre 1999  pag. 42 


DECRETO 8 agosto 2002.
Zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta al 1° e 2° semestre 2001  pag. 43 


DECRETO 8 agosto 2002.
Integrazione del decreto 14 marzo 2002 relativo a zone carenti di pediatria al 2° semestre 2000  pag. 44 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 29 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico delle aree prossime al centro abitato di Caronia  pag. 44 


DECRETO 29 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Fondachelli Fantina  pag. 49 


DECRETO 29 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Salemi  pag. 60 


DECRETO 29 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di San Marco D'Alunzio.
  pag. 63 


DECRETO 30 maggio 2002.
Approvazione dei programmi costruttivi di cui alle delibere del consiglio comunale di Siracusa nn. 50, 51 e 52 del 19 marzo 2002  pag. 67 


DECRETO 31 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Gibellina  pag. 75 


DECRETO 4 giugno 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente all'area denominata Collina Vampolieri nel territorio dei comuni di Acicastello e Acicatena  pag. 78 


DECRETO 6 giugno 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Altofonte.
  pag. 80 


DECRETO 7 giugno 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto eolico in territorio del comune di Caltavuturo  pag. 81 


DECRETO 7 giugno 2002.
Autorizzazione del progetto delle Ferrovie dello Stato relativo a lavori nel comune di Gioiosa Marea.
  pag. 82 


DECRETO 7 giugno 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Porto Empedocle  pag. 84 


DECRETO 10 giugno 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di S. Caterina Villarmosa  pag. 85 


DECRETO 11 giugno 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acquedolci  pag. 89 

DECRETO 12 giugno 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico generale del comune di Nizza di Sicilia  pag. 90 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 4 giugno 2002.
Modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.  pag. 91 


DECRETO 6 giugno 2002.
Requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale  pag. 92 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Approvazione del protocollo d'intesa stipulato tra la Regione siciliana, la Provincia regionale di Enna, il Comune di Enna, l'I.N.A.I.L. e il Consorzio ennese universitario, per l'individuazione di iniziative per la realizzazione di strutture al servizio del quarto polo universitario siciliano, con sede in Enna  pag. 94 
Sostituzione di un componente della commissione per l'emersione del lavoro non regolare  pag. 94 
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private dell'associazione culturale Teatro libero di Palermo ONLUS.   pag. 94 
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private dell'associazione sportiva A.S. Visport di Palermo  pag. 94 
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 94 
Autorizzazione alla ditta SI.R.ME. S.p.A., con sede in Palermo, all'aumento della potenzialità di messa in riserva degli accumulatori esausti al piombo  pag. 95 
Autorizzazione alla società Nuova Tecnica Tadini a r.l., con sede in Baucina, all'importazione dei rifiuti in Sicilia.   pag. 95 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2002 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali  pag. 95 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Istituzione del comitato tecnico-scientifico del Museo del carretto e naturalistico di Terrasini  pag. 96 
Nomina del commissario ad acta presso il Convitto nazionale G.Falcone di Palermo  pag. 96 
Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta del Conservatorio di musica A. Scontrino di Trapani.  pag. 96 
Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta dell'Accademia di belle arti di Palermo  pag. 96 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 96 
Rinnovo della convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande  pag. 96 
Riconoscimento di corsi professionali abilitanti per attività commerciali da tenersi in Caltanissetta  pag. 97 
Provvedimenti concernenti nomina di commissari liquidatori  pag. 97 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Costituzione del comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Siracusa  pag. 97 
Costituzione del comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Ragusa  pag. 97 
Costituzione del comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Agrigento  pag. 98 
Costituzione del comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Messina  pag. 98 
Costituzione del comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Catania  pag. 98 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione al dr. La Cavera Michelangelo ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Palermo  pag. 99 
Riconoscimento di idoneità allo stabilimento della dit-ta Carni D.O.C. s.r.l., con sede nel comune di Gibellina.   pag. 99 
Revoca del decreto 13 febbraio 1997, relativo all'autorizzazione alla società Rimed s.r.l., con sede in Palermo, per la detenzione di specialità medicinali per uso umano.  pag. 99 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività di deposito di prodotti ittici della ditta Ittica mare blù, con sede in Casteldaccia  pag. 99 
Autorizzazione della ditta Rivoira S.p.A., con sede in Milano, alla distribuzione all'ingrosso di gas medicali per uso umano  pag. 99 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività di nave officina al motopeschereccio Eighteen della ditta Asaro Matteo Cosimo e Vincenzo s.r.l., con sede in Mazara del Vallo  pag. 99 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Finanziamento al comune di Campofranco per la realizzazione di lavori nel centro abitato  pag. 99 
Finanziamento al comune di Licodia per la realizzazione di lavori relativi al Fiume Salso  pag. 99 
Finanziamento al comune di Marineo per lavori di consolidamento del rione Variante  pag. 99 

Finanziamento al comune di Rometta per lavori di ri-costruzione del cimitero e sistemazione di una strada.
  pag. 99 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Naso  pag. 100 
Approvazione del piano di lottizzazione della ditta Piacentino, Bonura e Catalano del comune di Paceco.  pag. 100 
Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Villalba  pag. 100 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 100 
Autorizzazione al Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Caltanissetta per lo scarico nel torrente Fungirello dell'effluente depurato  pag. 100 

Giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto della ditta Pecorella Vincenzo, con sede in Palermo, relativo ad un impianto per il deposito preliminare di rifiuti pericolosi e ad un impianto di recupero di oli minerali.
  pag. 100 
Integrazione al regolamento edilizio del comune di Taormina  pag. 100 

Giudizio di compatibilità ambientale al progetto per la realizzazione di una strada nel comune di Acicatena.
  pag. 100 
Giudizio di compatibilità ambientale in un progetto di concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi nelle provincie di Enna e Catania  pag. 101 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti concessione di autolinee di gran turismo  pag. 101 
Iscrizione dell'associazione turistica pro loco di Comitini all'albo regionale  pag. 102 
Iscrizione dell'associazione turistica pro loco di Petralia Soprana all'albo regionale  pag. 102 
Iscrizione dell'associazione turistica pro loco di Canicattì all'albo regionale  pag. 102 
Nomina del commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Caltagirone  pag. 102 
Iscrizione dell'associazione turistica pro loco di Campofelice di Roccella all'albo regionale  pag. 103 
Riapertura dei termini per l'ammissione alla fruizione dei benefici di cui all'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8  pag. 103 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 29 luglio 2002.
Rettifica del decreto 13 marzo 2002, concernente approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Palermo.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Acicastello.
Statuto del comune di Alimena.
Statuto del comune di Assoro.
Statuto del comune di Carlentini (Modifica).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 6 giugno 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Baucina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota fax prot. n. 3968 del 16 maggio 2002, con la quale il segretario comunale di Baucina ha comunicato che il sindaco dott. Pietro Di Marco ha rassegnato le dimissioni dalla carica dal 16 maggio 2002;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/97 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissione o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo, con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale;
Considerato che, nelle more del rinnovo congiunto, le competenze del sindaco e della giunta municipale, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge regionale n. 35/97, sono esercitate da un commissario straordinario nominato a norma dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., come modificato dall'art. 14 della citata legge regionale n. 30/2000;
Considerato che si deve provvedere contestualmente a determinare il compenso da attribuire al commissario straordinario;
Viste le determinazioni della Giunta regionale n. 97 dell'11 marzo 1981, n. 415 del 21 dicembre 1985, n. 280 dell'8 agosto 1988, n. 74 del 23 febbraio 2000, relative all'attribuzione ai funzionari incaricati di gestione commissariale di comuni e province del compenso mensile, a carico dell'ente locale, in aggiunta al trattamento di missione;
Considerato, conseguentemente, che il compenso da attribuire al commissario straordinario, tenuto conto degli organi che sostituisce e della popolazione residente nel comune di Baucina, è quello previsto per la fascia fino a 3000 abitanti;
Ritenuto di dovere determinare il compenso da corrispondere al commissario straordinario nella misura mensile lorda di E 844,61;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti lo cali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta municipale del comune di Baucina.

Art. 2

Nominare il dr. Antonino Oddo commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario è dovuto il compenso di E 844,61, oltre il trattamento di missione a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 6 giugno 2002.
  CUFFARO 
  D'AQUINO  

(2002.24.1446)
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DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 29 maggio 2002.
Riammissione, con riserva, dei comuni di Paceco, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Buseto Palizzolo e Custonaci al progetto integrato territoriale Alcinoo.

ILDIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia;
Vista la legge regionale n. 10 del 17 maggio 2000;
Visto il Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 (2000-06) sezz. 3.10 e 6.4.7, approvato con decisione C(2000)2050 del 1 agosto 2000;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006, approvato con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-06;
Visto il bando pubblico di selezione per l'assegnazione di finanziamenti per i progetti integrati territoriali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 15 maggio 2001;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale programmazione del 25 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 2 novembre 2001, con il quale è stato approvato l'elenco delle proposte PIT da ammettere alla fase di selezione definitiva, tra i quali era ricompreso il PIT Alcinoo, e di quelli da escludere dalla selezione in quanto prive dei requisiti di ammissibilità prescritti dal Complemento di programmazione e dall'art. 6 del bando medesimo;
Vista la nota prot. n. 125 del 21 gennaio 2002 del dipartimento regionale programmazione, con la quale sono stati esclusi dal PIT Alcinoo gli interventi ricadenti nei territori dei comuni di Paceco, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Buseto Palizzolo e Custonaci;
Considerato che la Provincia di Trapani ed i comuni di Paceco, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Buseto Palizzolo e Custonaci hanno presentato, avverso il superiore provvedimento, ricorso n. 1568/2002 al TAR Sicilia - sezione di Palermo;
Vista l'ordinanza n. 674/2002, con cui il TAR Sicilia - sezione di Palermo - ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
Ritenuto, in esecuzione della superiore ordinanza del TAR Sicilia, di dover riammettere, con riserva, i comuni di Paceco, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Buseto Palizzolo e Custonaci al PIT Alcinoo, assegnando loro, per la predisposizione della documentazione di cui all'art. 13 del bando di selezione, il termine massimo di 90 giorni che decorreranno dalla data di notifica del presente decreto;
Ritenuto che questo dipartimento si riserva di presentare al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ricorso avverso la superiore ordinanza;

Decreta:


Art. 1

In esecuzione dell'ordinanza n. 674/2002 con cui il TAR Sicilia, sezione di Palermo, ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con ricorso n. 1568/2002 al TAR Sicilia, sezione di Palermo, sono riammessi, con riserva, al PIT Alcinoo i comuni di Paceco, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Buseto Palizzolo e Custonaci.

Art. 2

Per la presentazione della documentazione di cui all'art. 13 del bando di selezione è assegnato il termine massimo di 90 giorni (previsti dall'art. 10 del bando stesso) che decorreranno dalla data di notifica del presente decreto.

Art. 3

Tutte le superiori determinazioni restano correlate alle disposizioni recate dall'ordinanza n. 674/2002 del TAR Sicilia - sezione di Palermo - e saranno caducate dall'eventuale annullamento dell'ordinanza medesima a seguito di pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, al quale questo dipartimento si riserva di ricorrere.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 maggio 2002.
  PALOCCI 

(2002.25.1509)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 10 giugno 2002.
Vincolo quale zona di rifugio dell'area ricadente all'in terno della zona di ripopolamento e cattura in agro del comune di Villarosa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il D.D.G. n. 2882 del 17 dicembre 2001, di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto n. 816 del 24 maggio 1997, con il quale, ai sensi della legge regionale n. 37/81, è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura nel territorio comunale di Enna e Villarosa;
Visti i decreti assessoriali n. 2344 del 10 novembre 1997 e n. 3944 del 30 novembre 1998, il primo di convalida del vincolo e rideterminazione della scadenza ai sensi della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 41, ed il secondo di rettifica della scadenza del vincolo ai sensi della successiva legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, art. 22, con il quale è stata determinata la scadenza della zona di ripopolamento e cattura nel territorio di Enna e Villarosa alla data del 30 settembre 2002;
Visto, in particolare, l'art. 46, comma 5, della legge regionale n. 33/97, in forza del quale, alla scadenza della zona di ripopolamento e cattura, deve essere vincolata all'interno della stessa, e con destinazione a zona rifugio, una superficie non inferiore al 25% dell'area totale in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un altro biennio;
Vista la nota della ripartizione faunistico-venatoria di Enna, protocollo n. 4230 del 27 maggio 2002, con la quale la stessa propone l'individuazione e la delimitazione, all'interno della zona di ripopolamento e cattura dei comuni di Enna e Villarosa, che scadrà il 30 settembre 2002, una zona di rifugio ricadente interamente nel territorio di Villarosa;
Visto il verbale della ripartizione faunistico-venatoria di Enna datato 21maggio 2002, dal quale si evince il parere favorevole espresso in merito alla proposta di vincolo della zona rifugio in agro di Villarosa dai rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste, presenti nella provincia;
Considerato che detta zona ha i requisiti previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto di dovere procedere alla costituzione del vincolo della zona rifugio in argomento;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è vincolata come zona di rifugio l'area ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro del comune di Villarosa secondo il confine di seguito indicato:
-  nord: torrente Spina per km. 2,12 fino alla congiungente con la strada statale 121 per km. 5;
-  est: strada provinciale contrada Catena dal bivio per Villarosa per km. 4;
-  sud: strada interpoderale Fortolesi, dalla strada provinciale fino al confine con il limite di provincia, fiume Imera meridionale per km. 5;
-  ovest: confine provinciale Enna Caltanissetta, rappresentato dal fiume Imera meridionale, per km. 5.
La zona rifugio sopra descritta si estende su una superficie di Ha 1.280 circa ed è evidenziata in verde nell'allegata planimetria.

Art. 2

La zona rifugio è vincolata per un periodo di anni due con inizio in data 1 ottobre 2002 e scadenza in data 30 settembre 2004. Nella zona rifugio è vietato a chiunque l'esercizio venatorio.

Art. 3

La gestione e il controllo è affidato alla ripartizione faunistico-venatoria di Enna che ne curerà la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ripartizione faunistico-venatoria di Enna, zona rifugio, divieto di caccia, ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica; la ripartizione faunistico-venatoria di Enna potrà provvedere alla gestione e controllo anche mediante affidamento della zona rifugio ad associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiana.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione dell'allegata planimetria.
Palermo, 10 giugno 2002.
  ALBANESE 

(2002.25.1553)
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DECRETO 17 giugno 2002.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio del comune di Caccamo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il D.D.G. n. 2882 del 17 dicembre 2001, di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il 4° comma del predetto art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in "zona A", in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota protocollo n. 3613 dell'8 novembre 2001 della ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, con la quale propone l'individuazione di una zona stabile "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Caccamo, in contrada Sannita;
Vista la relazione redatta a seguito di sopralluogo effettuato dai funzionari della ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, dalla quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata "zona B", perché in essa è stata riscontrata presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e che il territorio ha le caratteristiche faunistico-ambientali richieste dalla legge;
Viste le dichiarazioni di assenso dei proprietari del terreno;
Visto il verbale datato 13 luglio 2001, riguardante l'acquisito parere favorevole espresso dai rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste;
Vista la nota del comune di Caccamo, protocollo n. 9207 del 18 agosto 2001, con la quale comunica che non esiste alcun motivo ostativo all'individuazione della zona cinologica stabile di tipo B in contrada Sannita;
Vista la successiva nota della ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, con la quale viene trasmessa la proposta di individuazione della zona cinologica "B" pubblicata all'albo pretorio del comune di Caccamo per 15 giorni consecutivi e che trascorso il termine prefissato dalla pubblicazione dell'individuazione della zona cinologica, nessuna opposizione è stata presentata;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, nel fondo ricadente nel territorio comunale di Caccamo, contrada Sannita, identificato in catasto al foglio 16, particelle 1 parte, 2, 3 parte, 8 parte, 9, 10, 11, 18, 48, 50, 68, 69, 70, 71, 92, 93, 94, foglio 11 parte 43, 214, il tutto per una estensione di ettari 10.07.15, è individuata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, classificata "zona B".

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, nelle more di un eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione e la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, zona cinologica B, divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1°, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 giugno 2002.
  ALBANESE 

(2002.25.1542)
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DECRETO 19 giugno 2002.
Elenchi degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orticoli, floro-ornamentali e viticoli fino al 31 dicembre 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 42 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, che ha previsto l'istituzione in Sicilia dell'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10: Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 4870 del 18 dicembre 2000, inerente le disposizioni per l'esercizio dell'attività vivaistica nel territorio della Regione siciliana, con cui sono state approvate le direttive per l'accesso e lo svolgimento dell'attività vivaistica;
Considerato che con il decreto n. 614 del 21 maggio 2001 si è provveduto alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, degli elenchi degli iscritti all'albo per sezione sino alla data del 15 febbraio 2001;
Considerato che con il decreto 18 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 16 febbraio 2001, il servizio regionale repressione frodi vinicole, a partire da tale data, dovrà provvedere d'ufficio all'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo e a pubblicare, in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'elenco nominativo dei vivaisti autorizzati ai sensi del citato provvedimento nei comparti orticolo, floro-ornamentale e viticolo;
Ritenuta l'esigenza di integrare gli elenchi degli iscritti all'albo per sezione sino alla data del 31 dicembre 2001;

Decreta:


Articolo unico

Ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 4870 del 18 dicembre 2000 si dispone la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, degli elenchi nominativi degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orticoli, floro-ornamentali e viticoli, sino alla data del 31 dicembre 2001.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, per il visto di competenza.
Palermo, 19 giugno 2002.
  CROSTA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste l'1 luglio 2002 al n. 1028.

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(2002.28.1741)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 30 maggio 2002.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed, in particolare l'art. 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti i decreti n. 34 del 29 aprile 1999 e n. 24 del 13 marzo 2000, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999 e n. 21 del 5 maggio 2000, con i quali sono stati, rispettivamente, autorizzati il sig. Rallo Vito, titolare della rivendita di tabacchi n. 16, con annessa ricevitoria lotto n. 343 cod. Lottomatica PA0413, sita in Trapani, via M. Amari n. 76 ed il sig. Accetta Giuseppe, titolare della rivendita di tabacchi n. 34, con annessa ricevitoria lotto n. 961 cod. Lottomatica PA0956, sita in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via S. Vito ang. La Pira n. 2;
Viste le istanze dei sigg. Rallo Salvatore e Puleo Natale, pervenute per il tramite, rispettivamente, dell'Assotabaccai e della Federazione italiana tabaccai, quali nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite sopra citate e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Vista la nota LRV-30-02910/01 dell'1 giugno 2001, con la quale la società Lottomatica ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità della seguente rivendite ed il nominativo del sotto citato nuovo titolare:





Vista la nota LRV-30-07172/01, con la quale la società Lottomatica ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche del sig. Accetta Giuseppe, vecchio titolre della rivendita di tabacchi n. 34, con annessa ricevitoria lotto n. 961, cod. Lottomatica PA0956, sita in Barcellona Pozzo di Gotto (ME);
Considerato che nella gestione della sopra citata rivendita n. 34 è subentrato il sig. Puleo Natale, che ha avanzato istanza, per il tramite della FIT, di proseguire nello svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche;
Viste le note della Federazione italiana tabaccai n. 6973 del 22 febbraio 2002, e dell'Assotabaccai n. 778/P del 17 dicembre 2001, con le quali le predette associazioni di categoria hanno comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed hanno comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note n. 566 del 20 maggio 2002, con la quale l'Asso-service ha comunicato che il sig. Rallo Salvatore ha avuto copertura fidejussoria per l'anno in corso a mezzo della polizza Unipol n. 1886/96/236973503 e n. 15389 del 23 maggio 2002, con la quale l'Ecomap ha comunicato che il sig. Puleo Natale ha avuto copertura fideiussoria per l'anno in corso a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403 e che i tabaccai associati all'Assotabaccai hanno stipulato attraverso l'Asso-service la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Unipol Assicurazioni S.p.A. n. 1886/96/23697350, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:






Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140 codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 maggio 2002.
  RABBONI 

(2002.25.1526)
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DECRETO 31 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale si individuano risorse finanziarie per lire 372.091.031.000 a valere sulle assegnazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;
Vista la deliberazione n. 328 della Giunta regionale del 6 dicembre 1999;
Visto il decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 68 del 30 marzo 2000 della Presidenza - dipartimento della programmazione, con il quale sono individuati gli interventi da inserire nei piani di riutilizzo delle risorse assegnate con delibera CIPE ai sensi della legge n. 64/86;
Vista la nota n. 558 del 20 febbraio 2002 della Presidenza - dipartimento della programmazione - gr. XIII, con la quale chiede l'iscrizione della somma di lire 2.800.000.000 pari ad E 1.446.079,32 per "Lavori di completamento della strada comunale Vita-Capra", comune di Ciminna, in un apposito capitolo nella rubrica intestata al dipartimento regionale lavori pubblici per il corrente esercizio finanziario;
Vista la nota n. 901 del 22 aprile 2002 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con la quale chiede la variazione alla dotazione di cassa per lo stesso importo;
Vista la nota n. 624 del 2 maggio 2002 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa, corredata del prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere la somma di lire 2.800.000.000 pari ad E 1.446.079,32, sia in termini di competenza che in termini di cassa al cap. 672070, relativo alla delibera n. 328/99 pertinente la rubrica lavori pubblici;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in euro, sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.4.  - Interventi infrastrutturali     - 1.446.079,32 - 1.446.079,32 
  di cui al capitolo 
  613906 Fondo per i piani di utilizzo per le somme assegnate dal  
CIPE ai sensi della legge n. 64/86      - 1.446.079,32 - 1.446.079,32 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale lavori pubblici 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  6.2.2.6.8.  - Interventi infrastrutturali     + 1.446.079,32 + 1.446.079,32 
  di cui al capitolo 
  672070 Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge  
n. 64/86      + 1.446.079,32 + 1.446.079,32 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 maggio 2002.
  PAGANO 

(2002.24.1449)
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DECRETO 3 giugno 2002.
Recesso della sig.ra Citrano Liga Anna dalla convenzione stipulata con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/1965;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista la convenzione stipulata tra la sig.ra Citrano Liga Anna, cod. M.C.T.C. n.APAA228 e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la riscossione delle tasse automobilistiche, approvata con decreto n. 110 del 26 febbraio 2001;
Visto l'art. 2, comma 2, della precitata convenzione che prevede la facoltà di recesso del soggetto autorizzato, "previa comunicazione all'amministrazione, anche per il tramite delle associazioni di categoria, con il preavviso di tre mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno";
Considerato che in data 25 marzo 2002, prot. n. 4534, è pervenuta la nota datata 21 marzo 2002, con la quale la predetta signora comunicava il recesso dalla convenzione approvata con D.D. n. 110/01, precisando altresì che l'attività di riscossione non ha mai avuto inizio;
Preso atto che non è stato rispettato il termine di preavviso previsto dal citato articolo della convenzione;
Preso atto che, comunque, non vi sono condizioni ostative alla risoluzione del rapporto regolato dalla convenzione, poiché dai controlli effettuati per mezzo del collegamento telematico con l'archivio delle tasse automobilistiche non risulta che il predetto soggetto abbia effettuato alcuna riscossione;
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia, del 13 maggio 2002, prot. n. 43058, indirizzata all'A.C.I. e alla SO.GE.I. e per conoscenza a questo Assessorato e al soggetto interessato, con la quale si dispone la disattivazione dell'agenzia della sig.ra Citrano Liga Anna, in riscontro alla nota dipartimentale di trasmissione della comunicazione di recesso;
Vista la nota dell'ACI del 30 maggio 2002, a questo dipartimento, in riscontro alla disposizione di disattivazione dell'Agenzia delle entrate, con la quale si conferma la disattivazione della sig.ra Citrano Liga Anna a decorrere dal 14 maggio 2002;
Ritenuto che l'Amministrazione regionale debba prendere atto del recesso della sig.ra Citrano Liga Anna dalla convenzione per il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, approvata con il decreto n. 110/01;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, si prende atto del recesso della sig.ra Citrano Liga Anna, nata a Palermo il 10 giugno 1961, dalla convenzione stipulata in data 29 gennaio 2001 e approvata con decreto n. 110 del 26 febbraio 2001, tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito e la predetta signora, quale titolare dell'impresa "Delegazione ACI 11", partita I.V.A.03941340824, con sede in Palermo, corso Pisani, n. 130, cap. 90129, cod. M.C.T.C. n. APAA228, con la quale era affidato al predetto soggetto il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 2

Con effetto dalla data del presente provvedimento, la convenzione de qua è risolta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 giugno 2002.
  RABBONI 

(2002.25.1541)
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DECRETO 11 giugno 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che autorizza l'Assessore per il bilancio e le finanze ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione;
Vista la legge regionale 10 maggio 2002, n. 3, riguardante: "Modifiche ed integrazioni alla legislazione relativa al procedimento elettorale per le elezioni amministrative" ed, in particolare, l'art. 3, che utilizza per la copertura finanziaria degli oneri previsti dal medesimo articolo, parte delle disponibilità di cui alla quota del 5% riser vata all'Assessore per gli enti locali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174/2002, le variazioni occorrenti per l'attuazione della citata legge regionale n. 3/2002;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in euro, in termini di competenza:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale enti locali 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  3.2.1.3.2.  - Finanza locale     - 200.000,00    
  di cui al capitolo 
  183303 Fondo per garantire ai comuni lo svolgimento delle funzioni 
amministrative, ecc.      - 200.000,00     -  
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  3.2.1.5.1.  - Spese elettorali     + 200.000,00    
  di cui al capitolo 
  182514 Spese per le elezioni regionali ed amministrative. (Spese obbli- 
gatorie)      + 200.000,00    

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 giugno 2002.
  PAGANO 

(2002.25.1507)
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DECRETO 11 giugno 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 1, così come sostituito dall'art. 52, comma 6, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto l'art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la quietanza n. 327 del 24 dicembre 2001, con la quale è stato accreditato sul conto corrente n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, l'importo di L. 56.355.900 (E 29.105,39) per interventi in favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali con incapacità motorie permanenti;
Considerato che la predetta somma, accertata nell'esercizio finanziario 2001 con decreto n. 173 del 27 marzo 2002, ha contribuito a determinare l'avanzo finanziario del medesimo esercizio relativo ai fondi vincolati e trova allocazione nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 nel capitolo 215703;
Ravvisata la necessità di iscrivere nel capitolo di spesa 413710 la somma complessiva di E 29.105,39 in termini di competenza, con la contemporanea riduzione di pari importo dallo stanziamento del capitolo 215703, al fine di consentire la destinazione delle somme assegnate dallo Stato alle finalità previste dall'art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174/2002, sono introdotte le seguenti variazioni in euro, in termini di competenza:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1.  - Fondi di riserva     - 29.105,39  
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui di parte corrente eliminati per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle  
economie, ecc.      - 29.105,39 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  2  - Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  10.2.1.3.3.  - Protezione ed assistenza sociale     + 29.105,39 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  413710 Contributi per il finanziamento delle modifiche degli strumenti di guida a favore dei titolari di patente A, B e C speciali affetti da incapacità motorie permanenti. 
Codici 05.01.01. - 07.04.99 - V      + 29.105,39          

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 giugno 2002.
  PAGANO 

(2002.25.1505)
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DECRETO 12 giugno 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006 avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1, 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (PON);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro 1, foglio n. 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Vista la nota n. 1826 del 17 maggio 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4, dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio del nulla osta per l'avvio delle procedure e l'annotazione dell'importo di E 179.319,90 fra le disponibilità di competenza e di cassa della misura 7.01 "Assistenza tecnica", compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006, e la contestuale iscrizione nel bilancio della Regione - dipartimento regionale formazione professionale - per l'esercizio finanziario 2002 della somma di E 144.318,90 necessaria per avviare la suddetta misura;
Considerato che, con nota n. 13769 del 24 maggio 2002, questo Assessorato ha provveduto all'annotazione della somma di E 179.319,90 relativa alla citata misura 7.01;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3.  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 144.318,90 - 144.318,90 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma ope-  
rativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006      - 144.318,90 - 144.318,90 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale formazione professionale 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  7.3.2.6.99.  - Altri investimenti     + 144.318,90 + 144.318,90 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  716002 Interventi per la realizzazione della misura 7.01 "Assistenza tecnica" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R.  
Sicilia 2000-2006. Codici 210109 010399 v      + 144.318,90 + 144.318,90 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 giugno 2002.
  PAGANO 

(2002.25.1506)
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DECRETO 12 giugno 2002.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto le Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le regioni, ai sensi del comma 12, dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze del sig. Croce Pietro, titolare della rivendita di generi di monopolio n. 17, con annessa ricevitoria lotto n. 3381/PA3376, sita in Trapani, via Archi n. 44 e del sig. Teresa Antonino, titolare della rivendita di generi di monopolio n. 15, con annessa ricevitoria lotto n. 3383/PA3378, sita in Trapani, via Palermo n. 109, trasmesse per il tramite dell'Assotabaccai, rispettivamente, con le note prot. nn. 128-129P del 28 gennaio 2002 e nn. 325-326P del 21 marzo 2002 e volte ad ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999 assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti, in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'articolo 2 del DPCM 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che il riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla Asso-tabaccai, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Asso-service, la polizza fideiussoria e relative integrazioni n. 1886/96/23697350, con la Unipol S.p.A., in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del DPCM 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999 prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota dell'Asso-service prot. n. 566/P del 20 maggio 2002, con la quale lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2002, a mezzo della polizza Unipol S.p.A. n. 1886/96/23697350;
Viste le deleghe RID, e relative integrazioni, dei tabaccai istanti, trasmesse in data 29 maggio 2002 e in data 7 giugno 2002;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabacchi che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato, anche per il tramite dell'associazione di categoria, apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema Lottomatica, i cui nominativi sono i seguenti:




Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28, Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40 Codice ABI 01020 Codice CAB 04793 - Codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato alla attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418 ed alla avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del DPCM 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del DPCM 11/1999 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca della autorizzazione

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito -, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite della associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 giugno 2002.
  RABBONI 

(2002.25.1524)
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DECRETO 13 giugno 2002.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed, in particolare l'art. 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti i decreti n. 34 del 29 aprile 1999, n. 197 del 28 dicembre 1999 e n. 24 del 13 marzo 2000, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, n. 8 del 25 febbraio 2000 e n. 21 del 5 luglio 2000;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabacchi, con nota prot. n. 549/C e n. 550/C rispettivamente del 29 aprile 2002, dei sigg. Bonello Antonio, Finocchiaro Giuseppe, Grasso Grazia, Chiechio Vito, e Cammarata Sebastiano nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite e volte a proseguire lo svolgimento di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LRV 30-00038/02 del 3 gennaio 2002, LRV 30-00376/02 del 22 gennaio 2002, LRV 30-00402/02 del 23 gennaio 2002 e LRV 30-00677/02 del 5 febbraio 2002, con le quali la società Lottomatica ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari;




Viste le note della Federazione italiana tabaccai n. 11614 del 26 marzo 2002 e n. 14298 del 17 aprile 2002, con le quali la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note prot. n. 9231 del 26 marzo 2002 e n. 11615 senza data pervenuta il 18 aprile 2002, con le quali l'Ecomap ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403 per l'anno 2002;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:





Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140 codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione, di cui al precedente art. 3, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2002.
  RABBONI 

(2002.25.1523)
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DECRETO 13 giugno 2002.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dalla federazione di categoria FIT, con la nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le istanze dei tabaccai trasmesse dalla FIT con le successive note prot. n. 15339 dell'11 maggio 2000 e prot. n. 4534 del 5 febbraio 2002;
Considerato che il Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli ar chivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che il riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Ecomap, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n.209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fi dejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai, prot. n.14393 del 17 aprile 2002, con la quale la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazio ne delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Vista la nota dell'ECOMAP prot. n. 11797 del 18 aprile 2002, con la quale lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fidejussoria per l'anno 2002, a mezzo della polizza Zurich international Italia S.p.A. n.209S1403.
Viste le deleghe R.I.D. dei tabaccai istanti, pervenute a questo Dipartimento in data 2 maggio 2002, con nota della FIT prot. n.548/C del 29 aprile 2002;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale delle finanze e del credito, che siano collegati in rete e che utilizzino in sistema lot tomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n.28 - Palermo, sul conto corrente n.690 0001 40 codice ABI 01020 Codice CAB 04793 - codice SIAZ4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra ri chiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato alla attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fidejussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale delle finanze e del credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2002.
  RABBONI 


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(2002.25.1525)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 31 maggio 2002.
Scioglimento della società cooperativa Arcobaleno 2000, con sede in Mazara del Vallo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 969, repertorio scioglimenti, dell'U.P.L.M.O. di Trapani dal quale è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Arcobaleno 2000, con sede in Mazara del Vallo (TP);
Sentita la commissione regionale della cooperazione, che, nella seduta del 14 dicembre 2001, con parere n. 2646, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa Arcobaleno 2000, con sede in Mazara del Vallo (TP);
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Arcobaleno 2000, con sede in Mazara del Vallo (TP), via Agostino Di Marzo n. 21, costituita il 26 ottobre 1990 con atto omologato dal tribunale di Marsala (TP) il 12 novembre 1990, iscritta al n. 5352 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione lavoro con D.P. n. 1287 del 2 settembre 1991 è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

L'avv. Tumbarello Rosa, nata a Marsala (TP) il 7 agosto 1970 ed ivi residente in via G. Italia n. 6, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo il D.D. del 29 giugno 2001, n. 1209/I/VII.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 maggio 2002.
  CIMINO 

(2002.24.1433)
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DECRETO 7 giugno 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Caritas, con sede in Pietraperzia, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 2590 del 2001 - repertorio scioglimenti - dell'UPLMO di Enna, dal quale è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 del c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Caritas, con sede in Pietraperzia (En);
Sentita la commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 14 dicembre 2001, con parere n. 2655, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa Caritas, con sede in Pietraperzia (En);
Visto l'art. 2544 del c.c.;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Caritas, con sede in Pietraperzia (En), via XX Settembre n. 3, costituita il 3 marzo 1986 con atto omologato dal tribunale di Enna il 3 aprile 1986 ed iscritta nel registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, D.P. n. 82 del 23 gennaio 1998, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

La rag. Francesca Lara D'Angelo, nata ad Agrigento il 9 luglio 1963, residente ad Agrigento in via D. Provenzano n. 9, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo il D.D. del 29 giugno 2001, n. 1209/I/VII.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2002.
  CIMINO 

(2002.25.1535)
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DECRETO 7 giugno 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Modular Sistem, con sede in Terme Vigliatore, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visti gli atti d'ufficio dai quali è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2540 codice civile per lo scioglimento della società cooperativa Modular Sistem con sede in Terme Vigliatore (ME);
Sentita la commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 5 febbraio 2002, con parere n. 2660, si è espressa favorevolmente allo scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa;
Ritenuto, quindi, di dover procedere conseguentemente;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Modular Sistem, società a r.l., con sede in Terme Vigliatore (ME), costituita l'8 ottobre 1998 con atto omologato dal tribunale di Messina il 27 ottobre 1998, iscritta al n. 36679 del registro delle imprese e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n. 858 dell'1 aprile 1999, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Di Bella Laura, nata a Milazzo il 3 settembre 1963 e residente a Milazzo, in via Ciantro, complesso Jessica, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2002.
  CIMINO 

(2002.24.1483)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 17 maggio 2002.
Assegnazione di somme a favore dei comuni della Sicilia ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 13, comma 1°, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, il quale, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni, a norma dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo, demanda a questo Assessorato l'assegnazione agli enti locali medesimi di un fondo pari ad una quota non superiore al 20% delle entrate tributarie della Regione accertate con il rendiconto generale consuntivo relativo al secondo esercizio finanziario antecedente a quello di riferimento;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze in data 27 marzo 2002, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2°, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2002, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Accertato che nel capitolo 183303, relativo al fondo ex richiamato art. 45 legge regionale n. 6/1997, si è previsto lo stanziamento di E 617.167.000,00 per la competenza e di E 526.815.000,00 per la cassa;
Visto l'art. 76, comma 1°, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, con il quale si è previsto che l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali di cui al fondo predetto;
Rilevato che, non essendo stata ancora costituita la Conferenza Regione-Autonomie locali, prevista nell'art. 100 della citata legge regionale n. 2/2002, non è possibile provvedere alla ripartizione del fondo di cui trattasi;
Visto il decreto n. 1577 del 17 maggio 2002, con il quale, nelle more della costituzione della Conferenza Regione-Autonomie locali, si è disposto di concedere ai comuni dell'Isola una anticipazione che può opportunamente ed equamente determinarsi nella misura di 6/12 dello stanziamento del capitolo 183303, secondo le modalità attuative di cui al riparto del fondo per l'anno 2001;
Ritenuto, pertanto, che l'anticipazione da erogare è di E 308.583.500,00, al netto della somma di E 94.683.000,00, corrispondente all'importo già anticipato, giusta decreto n. 428 del 25 febbraio 2002, registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato enti locali il 28 febbraio 2002 al n. 1;
Dato atto che, conseguentemente, la somma da ripartire ai comuni della Sicilia, a titolo di acconto e salvo conguaglio sull'assegnazione definitiva per l'anno 2002, ammonta ad E 213.900.500,00;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità in premessa indicate, è impegnata la complessiva somma di E 213.900.500,00 nel cap. 183303 del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato enti locali - per l'esercizio finanziario 2002.

Art. 2

Corrispondere ai comuni della Sicilia, di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto, la somma a fianco di ciascuno indicata, pari a 6/12 dello stanziamento previsto nel cap. 183303, al netto dell'anticipazione già corrisposta.

Art. 3

E' autorizzata l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Art. 4

Al conguaglio delle somme anticipate con il presente decreto e con il decreto n. 428 del 25 febbraio 2002 si provvederà in sede di riparto definitivo.
Il presente decreto si trasmette alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99, per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2002.
  CASTELLUCCI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali il 28 maggio 2002.
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(2002.31.1875)
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DECRETO 17 maggio 2002.
Assegnazione di somme a favore di comuni siciliani per il trasporto anziani.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che demanda a questo Assessorato le competenze in materia di erogazione agli enti locali del fondo per l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali;
Visto il 4° comma dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, secondo cui è stata assegnata agli enti locali un'aliquota pari al 7,50% sul fondo predetto, da ripartire sulla base di criteri e parametri individuati con decreto assessoriale, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali;
Visto il verbale del 5 giugno 2001 del Coordinamento Regione - Autonomie locali, cui temporaneamente sono state attribuite, ex art. 44 della legge regionale n. 6/97, le funzioni della conferenza, che ha proposto di integrare i criteri di assegnazione delldi cui al citato 4° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000 al fine di consentire, altresì, l'erogazione di contributi:
1) alle isole minori per il trasporto per i rifiuti solidi urbani alla terraferma;
2) ai comuni per il trasporto degli anziani;
Visto il D.P.R. n. 712 del 31 luglio 2001, registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato il 10 agosto 2001 al n. 386, con il quale sono state riservate la somma di lire 6.000 milioni per il trasporto dei rifiuti solidi urbani delle isole minori e la somma di lire 3.000 milioni per il trasporto degli anziani e, contestualmente, gli enti locali interessati sono stati invitati a presentare apposite istanze di concessione contributo entro il termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Considerato che il predetto decreto presidenziale n. 712 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 42 del 24 agosto 2001 e che, a seguito delle istanze prodotte, i comuni sono stati invitati con nota n. 5294 del 31 ottobre 2001 a segnalare il numero degli anziani aventi diritto;
Accertato che gli anziani aventi diritto al trasporto ammontano a complessive n. 40.984 unità, giusta le apposite richieste segnalazioni pervenute;
Ritenuto che, ammontando la somma disponibile ad E 1.549.355,00 ed essendo gli anziani aventi diritto n. 40.984, il contributo da concedere può determinarsi proporzionalmente in E 37,80 pro capite;
Visto il decreto n. 2591 del 6 novembre 2001, registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato il 30 novembre 2001 al n. 1894, con il quale sono state impegnate sul capitolo 183303 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 - rubrica Assessorato enti locali - le somme di cui alla predetta aliquota del 7,50%, comprensive dell'importo di L. 3.000.000.000 per la specifica destinazione di cui trattasi;

Decreta:


Art. 1

E' disposta la ripartizione della somma di E 1.549.355,00 per il trasporto anziani in favore dei comuni di cui all'allegato elenco, parte integrante del presente decreto, secondo gli importi a fianco di ognuno indicati.

Art. 2

La spesa graverà sul capitolo 183303 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 - rubrica Assessorato enti locali - giusta impegno assunto con decreto n. 2591 del 6 novembre 2001, registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato il 30 novembre 2001 al n. 1894.

Art. 3

E' autorizzata l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2002.
  CASTELLUCCI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali il 28 maggio 2002 al n. 293.

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(2002.31.1875)
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DECRETO 11 giugno 2002.
Nomina del commissario straordinario della 1ª circoscrizione del comune di Marsala.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli en ti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 84/76, n. 48/91, n. 26/63 e n. 41/96;
Vista la delibera del consiglio comunale di Marsala n. 155 dell'8 ottobre 2001, con la quale è stato modificato l'assetto delle circoscrizioni dello stesso comune, variando pertanto sia il numero che la delimitazione territoriale come appresso indicato:
-  precedente assetto del decentramento circoscrizionale:
a)  1ª circoscrizione: quartieri Centro storico-Matteotti-Porto-Sappusi e Stadio San Carlo;
b)  2ª circoscrizione: quartieri Amabilina-Ciancio;
c)  3ª circoscrizione: quartieri San Leonardo-Ranna;
d)  4ª circoscrizione: quartieri Bosco-Paolini;
e)  5ª circoscrizione: quartieri Ciavalotto-Terrenove;
f)  6ª circoscrizione: quartiere Strasatti;
-  nuovo assetto del decentramento circoscrizionale:
a)  circoscrizione n. 1: quartieri Centro storico-Matteotti-Porto;
b)  circoscrizione n. 2: quartieri Sappusi-Stadio San Carlo;
c)  circoscrizione n. 3: quartieri Amabilina-Ciancio;
d)  circoscrizione n. 4: quartiere San Leonardo;
e)  circoscrizione n. 5: quartiere Bosco;
f)  circoscrizione n. 6: quartieri Addolorata-Paolini;
g)  circoscrizione n. 7: quartiere Terrenove;
h)  circoscrizione n. 8: quartiere Ciavalotto;
i)  circoscrizione n. 9: quartiere Strasatti;
Vista la delibera del consiglio comunale di Marsala n. 46 del 10 aprile 2002, con la quale è stata modificata la citata delibera n. 155 dell'8 ottobre 2001 variando nuovamente sia il numero che la delimitazione territoriale delle circoscrizioni dello stesso comune come appresso indicato:
-  nuovo assetto del decentramento circoscrizionale:
a)  1ª circoscrizione, Centro: quartieri n. 1 Centro storico, n. 2 Matteotti, n. 3 Porto;
b)  2ª circoscrizione, Marsala 2: quartieri n. 4 Sappusi, n. 5 Stadio San Carlo, n. 6 Amabilina, n. 7 Ciancio;
c)  3ª circoscrizione, Mothia: quartieri S. Leonardo, n. 9 Bosco, n. 10 Ranna, n. 11 Paolini;
d)  4ª circoscrizione, Nuova Strasatti: quartieri n. 12 Ciavalotto, n. 13 Strasatti, n. 15 Terrenove;
Vista la delibera del consiglio comunale di Marsala n. 52 del 18 aprile 2002, con la quale è stata altresì modificata la richiamata delibera n. 46 del 10 aprile 2002, variando la delimitazione territoriale delle circoscrizioni dello stesso comune come appresso indicato:
-  nuovo assetto del decentramento circoscrizionale:
a)  1ª circoscrizione "Centro" che comprende: quartieri n. 1 Centro storico, n. 2 Matteotti, n. 3 Porto, n. 4 Sappusi;
b)  2ª circoscrizione, "Marsala 2" che comprende: quartieri n. 5 Stadio San Carlo, n. 6 Amabilina, n. 7 Ciancio;
c)  3ª circoscrizione, "Mothia" che comprende: quar tieri n. 8 S. Leonardo, n. 9 Bosco, n. 10 Ranna, n. 11 Paolini;
d)  4ª circoscrizione, "Nuova Strasatti" che comprende: quartieri n. 12 Ciavalotto, n. 13 Strasatti, n. 15 Terrenove;
Visto il decreto n. 737 del 24 settembre 2001, con il quale sono state indette, per il 25 novembre 2001, le elezioni del sindaco, del consiglio comunale e dei consigli delle sei circoscrizioni del comune di Marsala;
Visto il decreto n. 764 del 23 ottobre 2001, con il quale è stata sospesa la consultazione elettorale per gli originari 6 consigli circoscrizionali;
Ritenuto che il mancato rinnovo dei consigli circoscrizionali ha, comunque, determinato la cessazione del mandato a prescindere da eventuali ipotesi di decadenza che possono configurarsi;
Richiamate le determinazioni di consiglio comunale n. 46 del 10 aprile 2002 e n. 52 del 18 aprile 2002, con le quali il numero delle circoscrizioni viene ridotto da 9 a 4;
Ritenuto, al fine di assicurare la funzionalità degli organi istituzionali, di dovere procedere, con separati atti amministrativi, alla nomina dei commissari straordinari presso le quattro circoscrizioni di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84;
Considerato che occorre nominare un commissario presso la 1ª circoscrizione comprendente i quartieri: Centro storico, Matteotti, Porto, Sappusi, da scegliere fra gli elettori della stessa circoscrizione;
Visto l'art. 9, comma 5, della legge regionale 11 di cembre 1976, n. 84;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Nastasi Guglielmo, cittadino elettore della 1ª circoscrizione "Centro", comprendente i quartieri: Centro storico, Matteotti, Porto, Sappusi, residente a Marsala, via Sibilla n. 5, è nominato commissario straordinario della medesima circoscrizione, con le attribuzioni di cui all'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, fino al rinnovo dell'organo circoscrizionale che avrà luogo alla prima tornata elettorale utile.

Art. 2

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario straordinario, con onere a carico del comune di Marsala.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 84/76.
Palermo, 11 giugno 2002.
  D'AQUINO 

(2002.25.1514)
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DECRETO 11 giugno 2002.
Nomina del commissario straordinario della 2ª circoscrizione del comune di Marsala.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli en ti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 84/76, n. 48/91, n. 26/63 e n. 41/96;
Vista la delibera del consiglio comunale di Marsala n. 155 dell'8 ottobre 2001, con la quale è stato modificato l'assetto delle circoscrizioni dello stesso comune, variando pertanto sia il numero che la delimitazione territoriale come appresso indicato:
-  precedente assetto del decentramento circoscrizionale:
a)  1ª circoscrizione: quartieri Centro storico-Matteotti-Porto-Sappusi e Stadio San Carlo;
b)  2ª circoscrizione: quartieri Amabilina-Ciancio;
c)  3ª circoscrizione: quartieri San Leonardo-Ranna;
d)  4ª circoscrizione: quartieri Bosco-Paolini;
e)  5ª circoscrizione: quartieri Ciavalotto-Terrenove;
f)  6ª circoscrizione: quartiere Strasatti;
-  nuovo assetto del decentramento circoscrizionale:
a)  circoscrizione n. 1: quartieri Centro storico-Matteotti-Porto;
b)  circoscrizione n. 2: quartieri Sappusi-Stadio San Carlo;
c)  circoscrizione n. 3: quartieri Amabilina-Ciancio;
d)  circoscrizione n. 4: quartiere San Leonardo;
e)  circoscrizione n. 5: quartiere Bosco;
f)  circoscrizione n. 6: quartieri Addolorata-Paolini;
g)  circoscrizione n. 7: quartiere Terrenove;
h)  circoscrizione n. 8: quartiere Ciavalotto;
i)  circoscrizione n. 9: quartiere Strasatti;
Vista la delibera del consiglio comunale di Marsala n. 46 del 10 aprile 2002, con la quale è stata modificata la citata delibera n. 155 dell'8 ottobre 2001 variando nuovamente sia il numero che la delimitazione territoriale delle circoscrizioni dello stesso comune come appresso indicato:
-  nuovo assetto del decentramento circoscrizionale:
a)  1ª circoscrizione, Centro: quartieri n. 1 Centro storico, n. 2 Matteotti, n. 3 Porto;
b)  2ª circoscrizione, Marsala 2: quartieri n. 4 Sappusi, n. 5 stadio San Carlo, n. 6 Amabilina, n. 7 Ciancio;
c)  3ª circoscrizione, Mothia: quartieri S. Leonardo, n. 9 Bosco, n. 10 Ranna, n. 11 Paolini;
d)  4ª circoscrizione, Nuova Strasatti: quartieri n. 12 Ciavalotto, n. 13 Strasatti, n. 15 Terrenove;
Vista la delibera del consiglio comunale di Marsala n. 52 del 18 aprile 2002, con la quale è stata altresì modificata la richiamata delibera n. 46 del 10 aprile 2002, variando la delimitazione territoriale delle circoscrizioni dello stesso comune come appresso indicato:
-  nuovo assetto del decentramento circoscrizionale:
a)  1ª circoscrizione "Centro" che comprende: quartieri n. 1 Centro storico, n. 2 Matteotti, n. 3 Porto, n. 4 Sappusi;
b)  2ª circoscrizione, "Marsala 2" che comprende: quartieri n. 5 Stadio San Carlo, n. 6 Amabilina, n. 7 Ciancio;
c)  3ª circoscrizione, "Mothia" che comprende: quar tieri n. 8 S. Leonardo, n. 9 Bosco, n. 10 Ranna, n. 11 Paolini;
d)  4ª circoscrizione, "Nuova Strasatti" che comprende: quartieri n. 12 Ciavalotto, n. 13 Strasatti, n. 15 Terrenove;
Visto il decreto n. 737 del 24 settembre 2001, con il quale sono state indette, per il 25 novembre 2001, le elezioni del sindaco, del consiglio comunale e dei consigli delle sei circoscrizioni del comune di Marsala;
Visto il decreto n. 764 del 23 ottobre 2001, con il quale è stata sospesa la consultazione elettorale per gli originari sei consigli circoscrizionali;
Ritenuto che il mancato rinnovo dei consigli circoscrizionali ha, comunque, determinato la cessazione del mandato a prescindere da eventuali ipotesi di decadenza che possono configurarsi;
Richiamate le determinazioni di consiglio comunale n. 46 del 10 aprile 2002 e n. 52 del 18 aprile 2002, con le quali il numero delle circoscrizioni viene ridotto da 9 a 4;
Ritenuto, al fine di assicurare la funzionalità degli organi istituzionali, di dovere procedere, con separati atti amministrativi, alla nomina dei commissari straordinari presso le quattro circoscrizioni di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84;
Considerato che occorre nominare un commissario presso la 2ª circoscrizione comprendente i quartieri: Stadio S. Carlo, Amabilina, Ciancio, da scegliere fra gli elettori della stessa circoscrizione;
Visto l'art. 9, comma 5, della legge regionale 11 di cembre 1976, n. 84;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Lunetto Rosario, cittadino elettore della 2ª circoscrizione "Marsala 2", comprendente i quartieri: S. Carlo, Amabilina, Ciancio, residente a Marsala, contrada Amabilina n. 976, è nominato commissario straordinario della medesima circoscrizione, con le attribuzioni di cui all'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, fino al rinnovo dell'organo circoscrizionale che avrà luogo alla prima tornata elettorale utile.

Art. 2

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario straordinario, con onere a carico del comune di Marsala.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 84/76.
Palermo, 11 giugno 2002.
  D'AQUINO 

(2002.25.1514)
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DECRETO 11 giugno 2002.
Nomina del commissario straordinario della 3ª circoscrizione del comune di Marsala.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli en ti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 84/76, n. 48/91, n. 26/63 e n. 41/96;
Vista la delibera del consiglio comunale di Marsala n. 155 dell'8 ottobre 2001, con la quale è stato modificato l'assetto delle circoscrizioni dello stesso comune, variando pertanto sia il numero che la delimitazione territoriale come appresso indicato:
-  precedente assetto del decentramento circoscrizionale:
a)  1ª circoscrizione: quartieri Centro storico-Matteotti-Porto-Sappusi e Stadio San Carlo;
b)  2ª circoscrizione: quartieri Amabilina-Ciancio;
c)  3ª circoscrizione: quartieri San Leonardo-Ranna;
d)  4ª circoscrizione: quartieri Bosco-Paolini;
e)  5ª circoscrizione: quartieri Ciavalotto-Terrenove;
f)  6ª circoscrizione: quartiere Strasatti;
-  nuovo assetto del decentramento circoscrizionale:
a)  circoscrizione n. 1: quartieri Centro storico-Matteotti-Porto;
b)  circoscrizione n. 2: quartieri Sappusi-Stadio San Carlo;
c)  circoscrizione n. 3: quartieri Amabilina-Ciancio;
d)  circoscrizione n. 4: quartiere San Leonardo;
e)  circoscrizione n. 5: quartiere Bosco;
f)  circoscrizione n. 6: quartieri Addolorata-Paolini;
g)  circoscrizione n. 7: quartiere Terrenove;
h)  circoscrizione n. 8: quartiere Ciavalotto;
i)  circoscrizione n. 9: quartiere Strasatti;
Vista la delibera del consiglio comunale di Marsala n. 46 del 10 aprile 2002, con la quale è stata modificata la citata delibera n. 155 dell'8 ottobre 2001 variando nuovamente sia il numero che la delimitazione territoriale delle circoscrizioni dello stesso comune come appresso indicato:
-  nuovo assetto del decentramento circoscrizionale:
a)  1ª circoscrizione, Centro: quartieri n. 1 Centro storico, n. 2 Matteotti, n. 3 Porto;
b)  2ª circoscrizione, Marsala 2: quartieri n. 4 Sappusi, n. 5 Stadio San Carlo, n. 6 Amabilina, n. 7 Ciancio;
c)  3ª circoscrizione, Mothia: quartieri S. Leonardo, n. 9 Bosco, n. 10 Ranna, n. 11 Paolini;
d)  4ª circoscrizione, Nuova Strasatti: quartieri n. 12 Ciavalotto, n. 13 Strasatti, n. 15 Terrenove;
Vista la delibera del consiglio comunale di Marsala n. 52 del 18 aprile 2002, con la quale è stata altresì modificata la richiamata delibera n. 46 del 10 aprile 2002, variando la delimitazione territoriale delle circoscrizioni dello stesso comune come appresso indicato:
-  nuovo assetto del decentramento circoscrizionale:
a)  1ª circoscrizione "Centro" che comprende: quartieri n. 1 Centro storico, n. 2 Matteotti, n. 3 Porto, n. 4 Sappusi;
b)  2ª circoscrizione, "Marsala 2" che comprende: quartieri n. 5 Stadio San Carlo, n. 6 Amabilina, n. 7 Ciancio;
c)  3ª circoscrizione, "Mothia" che comprende: quar tieri n. 8 S. Leonardo, n. 9 Bosco, n. 10 Ranna, n. 11 Paolini;
d)  4ª circoscrizione, "Nuova Strasatti" che comprende: quartieri n. 12 Ciavalotto, n. 13 Strasatti, n. 15 Terrenove;
Visto il decreto n. 737 del 24 settembre 2001, con il quale sono state indette, per il 25 novembre 2001, le elezioni del sindaco, del consiglio comunale e dei consigli delle sei circoscrizioni del comune di Marsala;
Visto il decreto n. 764 del 23 ottobre 2001, con il quale è stata sospesa la consultazione elettorale per gli originari sei consigli circoscrizionali;
Ritenuto che il mancato rinnovo dei consigli circoscrizionali ha, comunque, determinato la cessazione del mandato a prescindere da eventuali ipotesi di decadenza che possono configurarsi;
Richiamate le determinazioni di consiglio comunale n. 46 del 10 aprile 2002 e n. 52 del 18 aprile 2002, con le quali il numero delle circoscrizioni viene ridotto da 9 a 4;
Ritenuto, al fine di assicurare la funzionalità degli organi istituzionali, di dovere procedere, con separati atti amministrativi, alla nomina dei commissari straordinari presso le quattro circoscrizioni di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84;
Considerato che occorre nominare un commissario presso la 3ª circoscrizione comprendente i quartieri: S. Leonardo, Bosco, Ranna, Paolini, da scegliere fra gli elettori della stessa circoscrizione;
Visto l'art. 9, comma 5, della legge regionale 11 di cembre 1976, n. 84;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Scalia Emanuele, cittadino elettore della 3ª circoscrizione "Mothia", comprendente i quartieri: S. Leonardo, Bosco, Ranna, Paolini, residente a Marsala, contrada Bosco n.45, è nominato commissario straordinario della medesima circoscrizione, con le attribuzioni di cui all'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, fino al rinnovo dell'organo circoscrizionale che avrà luogo alla prima tornata elettorale utile.

Art. 2

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario straordinario, con onere a carico del comune di Marsala.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 84/76.
Palermo, 11 giugno 2002.
  D'AQUINO 

(2002.25.1514)
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DECRETO 11 giugno 2002.
Nomina del commissario straordinario della 4ª circoscrizione del comune di Marsala.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli en ti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 84/76, n. 48/91, n. 26/63 e n. 41/96;
Vista la delibera del consiglio comunale di Marsala n. 155 dell'8 ottobre 2001, con la quale è stato modificato l'assetto delle circoscrizioni dello stesso comune, variando pertanto sia il numero che la delimitazione territoriale come appresso indicato:
-  precedente assetto del decentramento circoscrizionale:
a)  1ª circoscrizione: quartieri Centro storico-Matteotti-Porto-Sappusi e Stadio San Carlo;
b)  2ª circoscrizione: quartieri Amabilina-Ciancio;
c)  3ª circoscrizione: quartieri San Leonardo-Ranna;
d)  4ª circoscrizione: quartieri Bosco-Paolini;
e)  5ª circoscrizione: quartieri Ciavalotto-Terrenove;
f)  6ª circoscrizione: quartiere Strasatti;
-  nuovo assetto del decentramento circoscrizionale:
a)  circoscrizione n. 1: quartieri Centro storico-Matteotti-Porto;
b)  circoscrizione n. 2: quartieri Sappusi-Stadio San Carlo;
c)  circoscrizione n. 3: quartieri Amabilina-Ciancio;
d)  circoscrizione n. 4: quartiere San Leonardo;
e)  circoscrizione n. 5: quartiere Bosco;
f)  circoscrizione n. 6: quartieri Addolorata-Paolini;
g)  circoscrizione n. 7: quartiere Terrenove;
h)  circoscrizione n. 8: quartiere Ciavalotto;
i)  circoscrizione n. 9: quartiere Strasatti;
Vista la delibera del consiglio comunale di Marsala n. 46 del 10 aprile 2002, con la quale è stata modificata la citata delibera n. 155 dell'8 ottobre 2001 variando nuovamente sia il numero che la delimitazione territoriale delle circoscrizioni dello stesso comune come appresso indicato:
-  nuovo assetto del decentramento circoscrizionale:
a)  1ª circoscrizione, Centro: quartieri n. 1 Centro storico, n. 2 Matteotti, n. 3 Porto;
b)  2ª circoscrizione, Marsala 2: quartieri n. 4 Sappusi, n. 5 stadio San Carlo, n. 6 Amabilina, n. 7 Ciancio;
c)  3ª circoscrizione, Mothia: quartieri S. Leonardo, n. 9 Bosco, n. 10 Ranna, n. 11 Paolini;
d)  4ª circoscrizione, Nuova Strasatti: quartieri n. 12 Ciavalotto, n. 13 Strasatti, n. 15 Terrenove;
Vista la delibera del consiglio comunale di Marsala n. 52 del 18 aprile 2002, con la quale è stata altresì modificata la richiamata delibera n. 46 del 10 aprile 2002, variando la delimitazione territoriale delle circoscrizioni dello stesso comune come appresso indicato:
-  nuovo assetto del decentramento circoscrizionale:
a)  1ª circoscrizione "Centro" che comprende: quartieri n. 1 Centro storico, n. 2 Matteotti, n. 3 Porto, n. 4 Sappusi;
b)  2ª circoscrizione, "Marsala 2" che comprende: quartieri n. 5 Stadio San Carlo, n. 6 Amabilina, n. 7 Ciancio;
c)  3ª circoscrizione, "Mothia" che comprende: quar tieri n. 8 S. Leonardo, n. 9 Bosco, n. 10 Ranna, n. 11 Paolini;
d)  4ª circoscrizione, "Nuova Strasatti" che comprende: quartieri n. 12 Ciavalotto, n. 13 Strasatti, n. 15 Terrenove;
Visto il decreto n. 737 del 24 settembre 2001, con il quale sono state indette, per il 25 novembre 2001, le elezioni del sindaco, del consiglio comunale e dei consigli delle sei circoscrizioni del comune di Marsala;
Visto il decreto n. 764 del 23 ottobre 2001, con il quale è stata sospesa la consultazione elettorale per gli originari sei consigli circoscrizionali;
Ritenuto che il mancato rinnovo dei consigli circoscrizionali ha, comunque, determinato la cessazione del mandato a prescindere da eventuali ipotesi di decadenza che possono configurarsi;
Richiamate le determinazioni di consiglio comunale n. 46 del 10 aprile 2002 e n. 52 del 18 aprile 2002, con le quali il numero delle circoscrizioni viene ridotto da 9 a 4;
Ritenuto, al fine di assicurare la funzionalità degli organi istituzionali, di dovere procedere, con separati atti amministrativi, alla nomina dei commissari straordinari presso le quattro circoscrizioni di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84;
Considerato che occorre nominare un commissario presso la 4ª circoscrizione comprendente i quartieri: Ciavalotto, Strasatti, Terrenove, da scegliere fra gli elettori della stessa circoscrizione;
Visto l'art. 9, comma 5, della legge regionale 11 di cembre 1976, n. 84;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Pantaleo Tommaso, cittadino elettore della 4ª circoscrizione "Nuova Strasatti", comprendente i quartieri: Ciavalotto, Strasatti, Terrenove, residente a Marsala, contrada Cuore di Gesù n. 87, è nominato commissario straordinario della medesima circoscrizione, con le attribuzioni di cui all'art. 9 della legge regionale 11 di cembre 1976, n. 84, fino al rinnovo dell'organo circoscrizionale che avrà luogo alla prima tornata elettorale utile.

Art. 2

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario straordinario, con onere a carico del comune di Marsala.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 84/76.
Palermo, 11 giugno 2002.
  D'AQUINO 

(2002.25.1514)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 9 agosto 2002.
Approvazione dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla realizzazione dell'intervento formativo del personale da assegnare a sistemi informativi territoriali regionali.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente: "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, per effetto della quale spetta al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
Visto il Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L161/4 del 26 giugno 1999), che detta le disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, individuando gli obiettivi che devono guidare l'utilizzo dei fondi;
Visto il Regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal fondo sociale europeo;
Visto il Regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il POR Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Vista la nota n. 46350 del 30 luglio 2002, con cui il dipartimento regionale urbanistica, a seguito delle consultazioni avvenute con i dipartimenti regionali territorio e ambiente e foreste, trasmette le "Linee guida per l'attuazione del sistema informativo territoriale regionale (SITR), del sistema informativo regionale ambiente (SIRA) e del sistema informativo forestale (SIF). Linea di intervento formazione";
Vista la propria direttiva n. 1781 del 9 agosto 2002, concernente la predisposizione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla realizzazione dell'intervento;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'allegato avviso pubblico, che fa parte integrante del presente decreto unitamente alle linee guida ad esso allegate, per la manifestazione di interesse alla realizzazione dell'intervento formativo di personale da assegnare al sistema informativo territoriale regionale (SITR) del dipartimento regionale urbanistica, del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) del dipartimento regionale territorio ed ambiente, nonché del sistema informativo forestale (SIF) del dipartimento regionale foreste.

Art. 2

Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione previste nell'allegato avviso pubblico si attueranno forme di pubblicità sul sito ufficiale del POR Sicilia 2000-2006 www.euroinfosicilia.it, nonché sul sito www.artasicilia.net.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 9 agosto 2002.
  MARINESE 

Allegato
AVVISO PUBBLICO

In relazione al POR Sicilia 2000-2006, il dipartimento regionale dell'urbanistica ha avviato la costituzione del sistema informativo territoriale regionale (SITR), in cui sono coinvolti anche le 9 province regionali e 31 comuni medi, il dipartimento regionale territorio ed ambiente ha avviato la formazione del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) ed il dipartimento regionale delle foreste ha avviato il sistema informativo forestale (SIF).
Per le attività del SITR, del SIRA e del SIF è necessario provvedere ad una formazione di base omogenea e ad una formazione specialistica integrata del personale necessario (380 persone distribuite in 247 unità interne alla PA e 133 esterne, di cui 54 Lsu), a cui si darà seguito attingendo ai fondi delle misure 3.03 e 3.10 (FSE) il cui soggetto responsabile è il dipartimento regionale della formazione professionale.
Vista la specificità dei progetti del SITR, del SIRA e del SIF e le competenze multilivello necessarie, gli obiettivi formativi e le articolazioni specifiche del progetto formativo sono state dettagliate in apposite "linee guida" allegate al presente avviso.
Il progetto potrà essere consultato nel sito www.artasicilia.net.
Si deve, pertanto, fornire assistenza per la formazione di 380 esperti o tecnici GIS applicato alla gestione e pianificazione territoriale e ambientale.
Possono manifestare interesse alla realizzazione di tali attività, entro e non oltre il 30 settembre 2002, organismi che sono costituiti da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del presente avviso e che possiedono specifica competenza nel settore dei sistemi informativi territoriali applicata alla pianificazione e gestione del territorio.
Il soggetto candidato dovrà avere, anche nella forma di associazione temporanea di scopo, all'atto del bando, i seguenti requisiti:
-  esperienza nel settore della formazione nel campo specifico di almeno 3 anni;
-  presenza dell'università ed enti di ricerca con competenze nel settore specifico;
-  legami con enti e strutture qualificate per l'organizzazione degli stages;
-  disponibilità di risorse umane per la docenza attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di dipendenza per almeno 1/3 delle docenze;
-  capacità tecniche ed organizzative.
In caso di ATS i requisiti dovranno essere posseduti complessivamente dal raggruppamento.
La selezione del soggetto gestore sarà effettuata da una commissione composta da rappresentanti del dipartimento regionale della formazione professionale, del dipartimento regionale dell'urbanistica, del dipartimento regionale territorio e ambiente, del dipartimento regionale delle foreste ed avverrà attraverso una pre-valutazione dei requisiti, una successiva valutazione del soggetto attuatore secondo i seguenti criteri:
-  composizione del soggetto;
-  esperienza nel settore specifico;
-  risorse umane coinvolte;
-  entità del cofinanziamento (che dovrà essere in ogni caso almeno del 5%, così come previsto nel POR).
La commissione, infine, valuterà la qualità e la coerenza del progetto di dettaglio, compilato secondo la scheda allegata alle linee guida.


N.B. - Si omette la pubblicazione delle linee guida che sono visionabili presso il sito www.euroinfosicilia.it e presso il sito www.artasicilia.net.
(2001.34.2083)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 10 giugno 2002.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Caltanissetta al 31 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con regio decreto n. 1265/34;
Visto il regio decreto n. 1706/38;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 25299 del 24 aprile 1998, con il quale è stata rideterminata, tra l'altro, al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Caltanissetta;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 475/68, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 362/91, e dell'art. 2 del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto l'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al comma 2 sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il comma 1 dell'art. 5 della stessa legge n. 362/91, che dispone la revisione della pianta organica delle farmacie quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, per la conseguente nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche;
Visti i dati ISTAT sulla popolazione residente nel comune di Caltanissetta al 31 dicembre 1999, pari a 62.595 abitanti;
Visti i verbali di conferenza dei servizi del 28 giugno 2000, 30 maggio 2001 e 6 febbraio 2002, secondo cui occorre procedere alla revisione della pianta organica del comune, avendo individuata una nuova zona di espansione urbanistica, carente di servizio farmaceutico nel quartiere San Luca e conseguentemente, occorre rivedere i confini afferenti, le sedi interessate, in funzione di una equa distribuzione della popolazione residente;
Vista la nota assessoriale n. 9 dip./0345 dell'11 aprile 2001, con la quale è stato comunicato, ai titolari delle sedi farmaceutiche del comune di Caltanissetta, l'avvio del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie con invito, al contempo, a voler manifestare la propria disponibilità, all'eventuale trasferimento del proprio esercizio farmaceutico nella predetta zona carente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 362/91;
Considerato che alla suddetta nota ha dato riscontro, nei termini, soltanto il dott. Eufrate Giuseppe, titolare della 6ª sede farmaceutica, il quale ha manifestato la propria disponibilità a decentrare il proprio esercizio nel quartiere San Luca;
Ritenuto, pertanto, di dovere assegnare al predetto titolare, la zona di nuova espansione denominata quartie re San Luca, nei limiti territoriali individuati dal comune, mantenendo inalterata precedente numerazione;
Ritenuto di dovere provvedere alla ripartizione della circoscrizione territoriale già di pertinenza dell'ex 6ª sede farmaceutica alle sedi confinanti 5ª e 7ª, secondo i criteri di equità indicati dal C.G.A. nella decisione n. 351/2000, modificando altresì i limiti territoriali della 10ª sede farmaceutica limitrofa a quella da decentrare;
Acquisito il parere dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta;
Sentito l'Ordine provinciale dei farmacisti di Caltanissetta;
Ritenuto, pertanto, di potete rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Caltanissetta al 31 dicembre 1999, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata al 31 dicembre 1999, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Caltanissetta:
a)  popolazione: abitanti n. 62.595;
b)  sedi farmaceutiche esistenti n. 16 urbane;
c)  sedi farmaceutiche spettanti n. 16.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede
-  titolare dr.ssa Scarantino Rosaria Catena, via Emiliani Giudice n. 4;
-  è delimitata da una linea ipotetica che partendo dalla località Case Giordano sita sul confine meridionale del comune di Caltanissetta con il comune di Pietraperzia raggiunge - con andamento sud-nord - l'abitato al l'inizio della strada vicinale Pietracucca, segue questa per immettersi nella via S. Nicolò fino all'incrocio con viale Amedeo; segue detto viale verso est fino all'incrocio con la gradinata Duca degli Abruzzi; segue verso nord detta gradinata fino all'incrocio con via Dante Alighieri; segue detta via verso est fino all'incrocio con via Mauro Tumminelli; segue detta via fino a congiungere con via P.E. Giudici; segue questa fino allo sbocco con corso Vittorio Emanuele, segue la direzione ovest di detto corso fino all'incrocio con via Saetta; segue questa fino all'incrocio con via Mons. Gruttadauria; percorre quest'ultima via fino allo sbocco in via Re d'Italia; segue questa per breve tratto fino all'inizio di via Greci; percorre questa via fino allo sbocco in via Redentore; segue detta via fino all'incrocio con via G. Pitrè, percorrendo la quale si dirige con andamento nord-est, al confine con il comune di S. Caterina Villarmosa toccando in contrada Palombara nei pressi della casa cantoniera al km. 6 della Statale 121. Per il resto la demarcazione è data dallo stesso con il confine del comune di Caltanissetta, con il comune di S. Caterina Villarmosa (a nord-est) e dalla linea che circoscrive la farmacia di Terrapelata (16ª sede) fino alla quota 448.
2ª sede
-  titolare, farmacia del Duomo s.n.c., dr. Domenico Cutrera e dr.ssa Luciana Longo, corso Vittorio Emanuele n. 79;
-  ha in comune con la 1ª sede il tratto di demarcazione compreso nella linea ipotetica che partendo dalla località Case Giordano arriva all'incrocio tra via Greci e via Redentore; da questo punto la linea di delimitazione segue via Redentore in direzione nord-ovest fino all'incrocio con via Nino Bixio; percorre questa via in direzione sud-ovest fino all'incrocio con via Re d'Italia; attraversa questa obliquamente per immettersi in via Giglio indi in via Lipari ed attraversa poi il largo Barile per imboccare la salita Matteotti; percorre questa fino allo sbocco nel corso Umberto; attraversa piazza Garibaldi per imboccare nuovamente corso Umberto; percorre detto corso fino ad immettersi nella via Regina Margherita, prosegue per via Chiarandà per incrociare via S. Averna per congiungersi con la S.S. 191.
3ª sede
-  titolare, dr. Pantano Giuseppe, via Don Minzoni n. 164;
-  Fra' Giarratana con via Pisacane (angolo palazzo Falzone n. civico 64); segue la via Pisacane fino al numero civico 13 (coop. La Gardenia); da questo angolo con una linea ipotetica si congiunge con via Don Minzoni attraversando via Fra' Giarratana;
-  ha in comune con la 15ª sede dall'incrocio fra via Fra' Giarratana e Don Minzoni; percorre tutta la via Don Minzoni che con una linea ipotetica fuoriesce dall'abitato fino a raggiungere via S. Candura e da questo incrocio risale viale Stefano Candura fino a raggiungere l'in crocio con via Rochester;
-  ha in comune con la 10ª sede dall'incrocio di via S. Candura-via Rochester; risale la via Rochester fino all'incrocio con via Delle Calcare.
4ª sede
-  titolare, dr.ssa Bellomo Carmela, corso Umberto I n. 181;
-  ha in comune con la 2ª sede dall'incrocio tra piazza Garibaldi e corso Umberto, percorre detto corso fino ad immettersi nella via Regina Margherita, prosegue per via Chiarandà per incrociare via S. Averna e segue quest'ultima fino alla S.S. 191;
-  ha in comune con la 5ª sede dall'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via XX Settembre, segue detta via fino all'incrocio con via Alaimo, segue questa fino a piazza Girgenti, il tratto iniziale di via Palermo e piazza Garibaldi per incrociare corso Umberto;
-  ha in comune con la 7ª sede dall'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via F. Crispi, percorre detta via, e segue via Niscemi fino all'incrocio tra via Niscemi e via Lanza;
-  ha in comune con la 10ª sede dall'incrocio con via Lanza-via Niscemi; segue quest'ultima via verso valle fino all'incrocio con via Salvatore Averna.
5ª sede
-  titolare, dr.ssa Romano Giovanna, corso Vittorio Emanuele n. 74;
-  è circoscritta da via Alaimo, via Girgenti, tratto iniziale via Palermo, piazza Garibaldi, corso Umberto, Salita Matteotti, Largo Barile, via Lipari, via Giglio, prosegue per via Nino Bixio sino a via Redentore; percorre questa via sino all'incrocio con via Abate che percorre, continuando per via Aiello, sino all'incrocio con corso Umberto I, che percorre sino all'incrocio con via G. Gattuso, la percorre e attraversa corso Vittorio Emanuele sino allo sbocco con via XX Settembre, segue detta via fino all'incrocio con via Alaimo.
6ª sede
-  titolare, dr. Eufrate Giuseppe;
-  ha in comune con la 10ª sede dall'incrocio tra la via Rochester e la via S. Candura; risale questa sino all'altezza della coop. Rossini, la costeggia e da questa si congiunge con una linea ideale a via Tintoretto percorrendola; da questa prosegue con una ideale linea retta sino ad incontrare via S. Averna e prosegue per la stessa sino alla ZIR e quindi in linea retta sino al confine del territorio comunale;
-  ha in comune con la 15ª sede dall'incrocio tra la via Rochester e la via S. Candura percorre questa sino allo Stadio comunale; da questo prosegue con una linea ideale che va al confine del territorio comunale in direzione del comune di Sommatino attraversando la borgata S. Rita;
-  si precisa che le strade che delimitano la 6ª sede con la 10ª, sono di pertinenza della 6ª sede, così come le strade che delimitano la 6ª sede con la 15ª, sono di pertinenza della 6ª sede.
7ª sede
-  titolare, Farmacia del Corso della dr.ssa Iraci Ca puc cinello Barbara, corso Vittorio Emanuele n. 180;
-  ha in comune con la 4ª sede il tratto di delimitazione compreso tra l'incrocio di via Lanza e via Niscemi; percorre il tratto via Niscemi segue per via Crispi fino allo sbocco nel corso Vittorio Emanuele;
-  attraversa corso Vittorio Emanuele obliquamente fino all'imbocco di via Gigino Gattuso; percorre questa via fino al corso Umberto I risalendolo sino all'incrocio con via Aiello, risale la stessa e continua per via Abate sino ad immettersi in via Rampello, percorre via Rampello sino all'incrocio con corso Umberto I ed attraversandolo obliquamente, si immette in via S. Caterina, percorrendola sino ad incrociare via Terranova e da questa in via Fornaia e l'ultimo tratto di questa fino allo sbocco in via Testasecca; segue detta via fino alla via Traversa Elena, percorre questa fino allo sbocco in via Cavour che segue fino al piazzale Roma e da questo per via Rochester fino all'incrocio con via Mons. Gurrera; segue detta via fino all'incrocio con via Napoleone Colajanni; percorre parte di detta via fino all'incrocio con via Lanza, che percorre fino all'incrocio con via Niscemi;
-  si precisa che corso Umberto I e via Abate, strade che delimitano la 5ª sede con la 7ª, sono di pertinenza della 7ª sede, mentre via Aiello è di pertinenza della 5ª sede.
8ª sede
-  titolare, farmacia Francesco Messana di Francesco Messana, Messana Maria, Vincenzina e Salvatore s.n.c., viale Conte Testasecca n. 51;
-  ha in comune con la 3ª sede dall'incrocio tra via Rochester e via Delle Calcare, prosegue per via Fra' Giarratana; risalendo questa via verso nord-ovest fino al l'in crocio con la strada che congiunge via Fra' Giarratana con via Pisacane (palazzo Falzone angolo numero civico 64); segue quest'ultima via fino al numero civico 13 (coop. La Gardenia);
-  ha in comune con la 15ª sede da via Pisacane (numero civico 13) fino all'incrocio con via Sallemi;
-  ha in comune con la 12ª sede dall'incrocio tra via Pisacane e via Sallemi; segue detta via verso valle fino all'incrocio con via Aretusa, risale detta via fino all'incrocio con via Rosso di San Secondo;
-  ha in comune con la 9ª sede dall'incrocio tra via Aretusa e via Rosso di San Secondo; segue detta via verso valle fino ad immettersi nella piazza Mercato che l'attraversa longitudinalmente per proseguire per via Salso-piazza Pirandello; prosegue per immettersi in via Terranova fino all'incrocio con via Fornaia;
-  ha in comune con la 7ª sede dall'incrocio tra via Terranova e via Fornaia, segue questa via fino ad incrociare la via Consultore Benintendi quindi prosegue dal l'in crocio tra via Consultore Benintendi e via Fornaia; percorre l'ultimo tratto della via Fornaia fino allo sbocco in viale Testasecca; segue detto viale fino ad incrociare la traversa Elena, percorre questa via che prosegue per via Elena fino allo sbocco in via Cavour; segue questa via fino al piazzale Roma per immettersi in via Rochester, segue questa via fino all'incrocio con via Mons. Gurrera;
-  ha in comune con la 10ª sede dall'incrocio tra via Mons. Gurrera e via Rochester; segue detta via fino al l'in crocio con via Delle Calcare, punto d'incontro con la 3ª sede.
9ª sede
-  titolare, dr. Vizzini Michele Rocco Maria, viale Trieste n. 59;
-  ha in comune con l'8ª sede il tratto di delimitazione compreso tra l'incrocio di via Aretusa con via Rosso di San Secondo e l'incrocio tra via Terranova con via S. Caterina (prima dell'incrocio di via Fornaia con la stessa via Terranova); segue poi la via S. Caterina fino allo sbocco nel corso Umberto; segue questa via fino all'inizio di via Rampello, percorre questa via fino all'incrocio con via Redentore fino all'incrocio con via S. Giovanni Bosco; segue quindi questa via fino ai limiti esterni del l'abitato, dove raggiunge con andamento nord-nord-est, il confine con il comune di S. Caterina Villarmosa in località Bivio Noce, sulla strada statale 122/bis, che segue fino all'incrocio con via Lombardo Radice, segue la via Polo fino a piazza Trento ed attraverso quest'ultima raggiunge via Rosso di San Secondo.
10ª sede
-  titolare, farmacia S. Pio X della dr.ssa Amico Gabriella Gandolfa Rita Amico, via N. Colajanni n. 76;
-  ha in comune con l'8ª sede dall'incrocio tra via Delle Calcare e via Rochester, segue quest'ultima fino all'incrocio con via Mons. Gurrera;
-  ha in comune con la 7ª sede dall'incrocio tra via Rochester-via Mons. Gurrera, segue quest'ultima via fino all'incrocio con via Napoleone Colajanni; risale detta via fino all'incrocio con via Lanza; risale detta via fino all'incrocio con via Niscemi;
-  ha in comune con la 4ª sede dall'incrocio tra via Lanza-via Niscemi, segue quest'ultima verso valle fino all'incrocio con via Salvatore Averna;
-  ha in comune con la 3ª sede dall'incrocio tra via Delle Calcare e via Rochester, segue detta via Rochester verso valle fino all'incrocio con viale Stefano Candura;
-  ha in comune con la 6ª sede dall'incrocio tra via Rochester con viale Stefano Candura, risale questa sino all'altezza della coop. Rossini, la costeggia e da questa si congiunge con una linea ideale a via Tintoretto percorrendola; da questa prosegue con una ideale linea retta sino ad incontrare via S. Averna;
-  si precisa che le strade che delimitano la 6ª sede con la 10ª sono di pertinenza della 6ª sede.
11ª sede
-  titolare, dr. La China Armando, via Redentore n. 252;
-  ha in comune con la 1ª sede il tratto compreso tra la località contrada Palombara sul confine con il comune di S. Caterina Villarmosa e l'incrocio di via Giuseppe Pitrè con via Redentore; da questo punto segue la stessa via Redentore fino all'incrocio con via S. Giovanni Bosco; percorre la via S. Giovanni Bosco che a sua volta fuoriesce dall'abitato per dirigersi a nord verso il confine con il comune di S. Caterina Villarmosa che raggiunge la località Bivio Noce (incrocio delle S.S. 121 e 122/bis). Per il resto la sede di che trattasi è delimitata dal confine fino alla località Palombara sopra indicata.
12ª sede
-  titolare, dr. Marrocco Attilio, via Rosso di San Secondo n. 72;
-  confina con l'8ª sede dal punto d'incrocio tra la via Sallemi e la via Moncada, scende via Sallemi fino all'incrocio con la via Aretusa, risale detta via fino all'incrocio con via Rosso di San Secondo;
-  ha in comune con la 9ª sede dal punto di incrocio di via Rosso di San Secondo con via Gorizia fino all'incrocio con viale Trieste, da quest'ultimo incrocio fino a piazza Trento, che risale per via Pola fino all'incrocio con via De Amicis e via L. Radice;
-  confina con l'8ª sede dall'incrocio tra via Pola-via De Amicis-via L. Radice, segue tutta la via De Amicis fino all'incrocio con via Martoglio, continua per via Libertà fino all'incrocio con viale della Regione e da questo incrocio segue per via Malta e via Luigi Rizzo fino all'incrocio con via Leone XIII e da quest'ultima via fino all'incrocio con via Moncada-via Sallemi.
13ª sede
-  titolare, dr. Bonasera Vincenzo, via De Amicis n. 61;
-  ad est confina con la 9ª sede della località bivio Noce sulla S.S. 122/bis, che scende per tutta la predetta strada fino all'incrocio con via Lombardo Radice, segue quest'ultima fino all'incrocio con via De Amicis. A sud è delimitata dalla via De Amicis, dall'incrocio con via L. Radice fino ai limiti esterni dell'abitato, donde raggiunge con andamento nord/ovest il confine con il comune di S. Caterina Villarmosa e la 14ª sede.
14ª sede
-  titolare, farmacia Croce Verde della dott.ssa Valenza Angela & C. s.n.c., viale della Regione n. 84;
-  confina ad est con il limite ovest della 12ª sede; a sud con il confine ovest della 15ª sede; a nord con il confine sud della 13ª sede; ad ovest con il limite territoriale del comune di San Cataldo.
15ª sede
-  titolare, dr. Eufrate Francesco, via F. Turati n. 35;
-  ha in comune con la 3ª sede dall'incrocio con via Fra' Giarratana e via Don Minzoni, segue tutta la via Don Minzoni e con una linea ipotetica fuoriesce dall'abitato fino a raggiungere viale Stefano Candura;
-  ha in comune con la 6ª sede dall'incrocio tra la via Rochester e la via S. Candura, percorre questa sino allo Stadio comunale; da questo prosegue con una linea ideale che va al confine del territorio comunale in direzione del comune di Sommatina attraversando la Borgata S. Rita;
-  ha in comune con l'8ª sede dall'incrocio con via Fra' Giarratana e via Pisacane (all'altezza del numero civico 13 - coop. La Gardenia); segue detta via fino all'incrocio con via Sallemi;
-  ha in comune con la 12ª sede dall'incrocio tra via Pisacane e via Sallemi, risale quest'ultima fino all'incrocio con via Moncada e da questa fino all'incrocio con via Leone XIII, percorre detta via fino all'incrocio con via L. Rizzo;
-  ha in comune con la 14ª sede dall'incrocio tra via L. Rizzo e via Leone XIII, percorre detta via per immettersi nella via Due Fontane fino al limite territoriale con il comune di S. Cataldo;
-  si precisa che le strade che delimitano la 6ª sede con la 15ª, sono di pertinenza della 6ª sede.
16ª sede
-  titolare, dr.ssa Pasqualino Maria, via Sciascia n. 4 - villaggio S. Barbara-Terrapelata;
-  è delimitata da una linea che dalla località Puntara dell'Agnellaria (presso Molino Minniti) sul confine con Pietraperzia raggiunge con andamento rettilineo la quota di 448 di Serra della Difesa (questo tratto è in comune con la linea che circoscrive a nord-est il territorio della 1ª sede) da qui lungo la trazzera che raggiunge da sud Terrapelata perviene alla S.S. 121, quasi di fronte il fabbricato dell'Ente Zolfi Italiani, segue la S.S. 121 fino al punto in cui se ne stacca la strada cosiddetta delle Miniere; segue questa fino alla stazione ferroviaria di Imera e da qui si chiude percorrendo il confine del comune di Caltanissetta fino alla località indicata all'inizio.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Caltanissetta ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta per la pubblicazione nei rispettivi albi, all'Ordine provinciale dei farmacisti di Caltanissetta ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 10 giugno 2002.
  CITTADINI 

(2002.24.1462)
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DECRETO 17 giugno 2002.
Rideterminazione della pianta organica del comune di Castellammare del Golfo al 31 dicembre 1999.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. n. 1265/34;
Visto il R.D. n. 1706/38;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 24351 del 31 dicembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Castellammare del Golfo;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 475/68, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 362/91, e dell'art. 2 del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il comma 1 dell'art. 5 della stessa legge n. 362/91, che dispone la revisione della pianta organica delle farmacie quando risultino intervenuti mu-tamenti nella distribuzione della popolazione del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, per la conseguente nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Castellammare del Golfo al 31 dicembre 1999, pari rispettivamente a 13.981 abitanti;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenze dei servizi in data 16 maggio 2001, 6 novembre 2001 e 4 dicembre 2001 dal comune di Castellammare del Golfo, secondo il quale occorre procedere alla revisione della pianta organica del comune, ridelimitando i confini afferenti ciascuna sede farmaceutica in funzione di un'equa distribuzione della popolazione residente;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, giusta deliberazione del direttore generale n. 4545 del 19 dicembre 2001;
Sentito l'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Castellammare del Golfo al 31 dicembre 1999, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata al 31 dicembre 1999, come di seguito riportato, la pianta organica del comune di Castellammare del Golfo (provincia di Trapani):
a)  popolazione: abitanti n. 13.981;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 4 urbane;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 3;
d)  sede farmaceutica soprannumeraria: n. 1.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede farmaceutica
-  farmacia dott. Fanara Salvatore, via Verdi n. 28.
CONFINI
-  a nord: il mare dalla direttrice a mare tracciata dalla fine della via Militelli (lato ovest) al confine del comune posto sul fiume San Bartolomeo;
-  ad est: il confine del comune, lungo il fiume San Bartolomeo;
-  a sud: il confine del comune;
-  ad ovest: la direttrice condotta tra la contrada Pocoroba ed il baglio Mortilli, la direttrice tracciata tra il baglio Mortilli e la fine della via Duchessa (lato est), via Duchessa inclusa, tratto di viale Leonardo da Vinci escluso fino all'incrocio con la via Volta, via Donizzetti inclusa, via Segesta esclusa, tratto di via Mamiani escluso, piazza Matteotti inclusa, corso Garibaldi escluso, via Puccini escluso, attraversa via Re Federico inclusa fino all'incrocio con via Militelli, tratto di via Militelli incluso verso ovest, direttrice a mare tracciata dalla fine di via Militelli (lato ovest);
2ª sede farmaceutica
-  farmacia dott.ssa Anania Giuseppina, via Garibaldi n. 119.
CONFINI
-  a nord: il mare dalla direttrice tracciata dalla fine della via Militelli (lato ovest) fino al confine del comune posto nella Cala Mazzo di Sciacca;
-  ad est: tratto di corso Garibaldi incluso fino all'incrocio con via F. Crispi, tratto di via F. Crispi incluso fino alla via Generale Michele Di Gaetano, tratto di via Generale Michele Di Gaetano incluso fino alla via Giglio, tratto di via Giglio incluso fino al corso Garibaldi, tratto di corso Garibaldi escluso dalla via Giglio alla via Minzoni, tratto di corso Garibaldi incluso dalla via Minzoni alla via Puccini, via Puccini incluso, attraverso via Re Federico esclusa fino all'incrocio con via Militelli, tratto di via Militelli escluso, verso ovest, direttrice a mare tracciata dalla fine di via Militelli (lato ovest);
-  a sud: direttrice dal Km. 28 della S.S. 187, attraversando il baglio Foderà, fino all'incrocio tra le vie Petrazzi e Umberto I, tratto di viale Umberto I escluso fino all'incrocio con il corso Garibaldi;
-  ad ovest: segue il confine del comune fino alla contrada Ciacca di Baida, direttrice tra la contrada Ciacca di Baida ed il Km. 28 della S.S. 187;
3ª sede farmaceutica
-  farmacia dott.ssa Bologna Giuseppina, via Garibaldi n. 206.
CONFINI
-  a nord: tratto di via Giglio escluso dalla via Generale Michele Di Gaetano al corso Garibaldi, tratto di corso Garibaldi incluso dalla via Giglio alla via Minzoni, piazza Matteotti esclusa, tratto di via Segesta inclusa fino alla via Donizzetti, via Donizzetti esclusa, tratto di viale Leonardo da Vinci incluso, via Duchessa esclusa;
-  ad est: direttrice condotta dalla fine di via Duchessa (lato est) al baglio Mortilli;
-  a sud: direttrice tracciata dal baglio Mortilli, attraversando la contrada Pocoroba, fino al confine comunale;
-  ad ovest: il confine del comune dalla contrada Pocoroba fino alle pendici monte Scorace, la direttrice che dalle pendici del monte Scorace, attraversando il castello di Inici, arriva alla contrada Aversa, direttrice tra la contrada Aversa e la fine di via Suor Maria della Croce, via Suor Maria della Croce inclusa, via Nino Buccellato esclusa; via Salvo D'Acquisto esclusa, tratto di viale Umberto I escluso fino alla via F. Crispi, tratto di via F. Crispi incluso fino al corso Garibaldi, tratto di via F. Crispi escluso fino alla via Generale Michele Di Gaetano, tratto di via Generale Michele Di Gaetano esclusa fino alla via Giglio;
4ª sede farmaceutica
-  farmacia dott. Saccà Antonino, via Umberto I n. 22.
CONFINI
-  a nord: direttrice tracciata dal confine del comune, in corrispondenza della contrada Ciacca di Baida, al Km. 28 della S.S. 187, direttrice dal Km. 28 della S.S. 187, attraversando il baglio Foderà, fino all'incrocio tra le vie Petrazzi e Umberto I, tratto di viale Umberto I incluso fino all'incrocio con il corso Garibaldi, tratto di corso Garibaldi escluso fino all'incrocio con via F. Crispi, tratto di via F. Crispi escluso fino all'incrocio con viale Umberto I, tratto di viale Umberto I incluso fino alla via Salvo D'Acquisto, via Salvo D'Acquisto inclusa, via Nino Buccellato inclusa, via Suor Maria della Croce esclusa;
-  ad est: direttrice tra la fine di via Suor Maria della Croce e la contrada Aversa;
-  a sud: direttrice dalla contrada Aversa, attraversa il castello di Inici, fino al confine del comune in corrispondenza delle pendici del monte Sorace;
-  ad ovest: il confine del comune dalle pendici del monte Scorace fino alla contrada Ciacca di Baida.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Castellammare del Golfo ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani per la pubblicazione nei rispettivi albi, all'Ordine provinciale dei farmacisti di Trapani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 17 giugno 2002.
  CITTADINI 

(2002.25.1517)
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DECRETO 8 agosto 2002.
Zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta al 1° e 2° semestre 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n. 272 del 28 luglio 2000;
Visto il decreto n. 486 del 9 aprile 2002, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta valevole per il periodo 1 luglio 2001- 30 giugno 2002;
Viste le comunicazioni pervenute dalle Aziende unità sanitarie locali relativamente alle zone carenti dei medici specialisti pediatri di libera scelta, individuate dall'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina per n. 1 posto nell'ambito di Lipari, Leni, Malfa, S. Marina Salina riferito al 1° semestre 2001 e dall'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani per n. 1 posto nell'ambito Valderice, Custonaci, Buseto e S. Vito Lo Capo riferito al 2° semestre 2001;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione delle sopracitate zone carenti individuate dalle Aziende unità sanitarie locali nel corso del 1° e 2° semestre 2001;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, le zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta accertate al 1° e 2° semestre 2001 e delle quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione sono le seguenti:
1° semestre 2001
Azienda unità sanitaria locale n. 5 - Messina
Ambito territoriale: Lipari, Leni, Malfa, S. Marina Salina n. 1 posto con obbligo di apertura dello studio per almeno due giorni alla settimana nel comune di S. Marina Salina.
2° semestre 2001
Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani
Ambito territoriale: Valderice, Custonaci, Buseto e S. Vito Lo Capo n. 1 posto con obbligo di apertura dello studio nel comune di Custonaci.

Art. 2

Le domande di inserimento nelle zone carenti, di cui al precedente articolo, devono essere inoltrate alle Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, secondo le modalità previste dall'accordo collettivo nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n. 272/2000.

Art. 3

I posti relativi alle zone carenti sopra citate saranno assegnati secondo le procedure e le modalità previste dal citato accordo collettivo nazionale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 agosto 2002.
  CITTADINI 

(2002.34.2064)
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DECRETO 8 agosto 2002.
Integrazione del decreto 14 marzo 2002 relativo a zone carenti di pediatria al 2° semestre 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n. 272 del 28 luglio 2000;
Visto il decreto n. 34202 del 22 marzo 2001, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta valevole dall'1 luglio 2000 al 30 giugno 2001;
Viste le comunicazioni pervenute dalle Aziende unità sanitarie locali relative alle zone carenti dei medici specialisti pediatri al 2° semestre 2000, individuate dall'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania per n. 1 posto nell'ambito di Raddusa, Castel di Iudica e dall'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa per n. 1 posto nell'ambito di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo;
Vista l'ordinanza n. 144/02, con la quale il T.A.R. di Catania, intervenendo su ricorso promosso dalla F.I.M.P. provinciale, ha disposto la sospensione della delibera n. 4270 del 5 ottobre 2001 con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania aveva individuato la sopracitata zona carente di pediatria, tenuto conto della non corretta convocazione dei rappresentanti sindacali componenti del comitato aziendale e della insufficiente motivazione del provvedimento, anche in ordine a quanto disposto dall'art. 17, comma 5, D.P.R. n. 272/2000;
Visto il provvedimento n. 296 del 14 marzo 2002 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 5 aprile 2002), con il quale si è provveduto alla pubblicazione dell'ulteriore zona carente individuata nel corso del 2° semestre 2000 dall'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa nell'ambito di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo;
Vista la delibera n. 1615 del 12 giugno 2002, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, in seguito al parere favorevole espresso dal comitato aziendale nella seduta del 4 aprile 2002, ha individuato un posto carente di pediatria relativamente al 2° semestre 2000, nell'ambito di Castel di Iudica, Raddusa;
Ritenuto di dover integrare il decreto n. 296/2002 di individuazione delle zone carenti di pediatria relative al 2° semestre 2000 con la pubblicazione dell'ulteriore carenza individuata dall'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania nell'ambito di Raddusa, Castel di Iudica;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, le zone carenti di pediatria relative al 2° semestre 2000 individuate con decreto n. 296 del 14 marzo 2002, sono integrate con un ulteriore posto, nell'Azienda n. 3di Catania, nell'ambito territoriale di Raddusa, Castel di Iudica con obbligo di apertura dello studio medico a Castel di Iudica.

Art. 2

Le domande di inserimento nella zona carente, di cui al precedente articolo, devono essere inoltrate all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, secondo le modalità previste dall'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con D.P.R. n. 272/2000.

Art. 3

Il posto relativo alla zona carente sopra citata sarà assegnato secondo le procedure e le modalità previste dal citato accordo collettivo nazionale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 8 agosto 2002.
  CITTADINI 

(2002.34.2065)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 29 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico delle aree prossime al centro abitato di Caronia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del "piano straordinario" del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista le note prot. n. 8131 del 28 dicembre 2000 e n. 3563 del 9 aprile 2001, con le quali il sindaco del comune di Caronia (provincia di Messina), ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario relativamente alle aree prossime al centro abitato, avendo riscontrato una situazione di dissesto differente da quanto ivi rappresentata;
Viste le note prot. n. 15071/2001 e n. 4045 del 20 marzo 2002, con le quali l'amministrazione comunale di Caronia trasmette all'ufficio del Genio civile di Messina copia dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale e cartografie relative in scala 1:2.000, redatti dal geologo A. Natoli e studio geologico e geomorfologico dell'area circostante il centro abitato del comune di Caronia finalizzato all'aggiornamento del piano straordinario, a firma del geologo G. Bonanno Conti;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 7818 del 17 maggio 2002, nella quale l'ufficio, sulla base della documentazione trasmessa e delle osservazioni effettuate sui luoghi, ritiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'amministrazione comunale di Caronia;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico delle aree prossime al centro abitato del comune di Caronia (ME), con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 


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(2002.23.1403)
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DECRETO 29 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Fondachelli Fantina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Mi sure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 set tembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del "piano straordinario" del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che do cumentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 8174 del 14 dicembre 2001, con le quali il sindaco del comune di Fondachelli Fantina (provincia di Messina), ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario relativamente al centro abitato, alle frazioni di Carnale, Giarra, Evangelisti, Rubino, Chiesa, Frascianida ed aree limitrofe, trasmettendo all'ufficio del Genio civile di Messina copia dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale e cartografie relative in scala 1:10.000, e studio geomorfologico ed idrogeologico del territorio comunale di Fondachelli Fantina finalizzato all'aggiornamento del piano straordinario, redatti dal geologo S. Massimino;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 34625 del 17 maggio 2002, nella quale l'ufficio, sulla base della do cumentazione trasmessa e delle osservazioni effettuate sui luoghi, ritiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avanzata dall'amministrazione comunale di Fondachelli Fantina;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del co mune di Fondachelli Fantina (ME), relativamente al centro abitato, alle frazioni di Carnale, Giarra, Evangelisti, Rubino, Chiesa, Frascianida ed aree limitrofe, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 


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(2002.23.1401)
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DECRETO 29 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Salemi.

ILDIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 5211 del 14 marzo 2002, con la quale il sindaco del comune di Salemi (prov. di Trapani) ha inviato all'ufficio del Genio civile di Trapani uno studio geomorfologico redatto dai geologi dr. V. Caracausi e G. Angelo, finalizzato alla revisione di aree a valle del Monte delle Rose nelle vie Clementi, P. Oliveri, E.Scimemi, Lopresti e Cremona;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Trapani, trasmessa con nota n. 4102 del 10 aprile 2002, nella quale l'ufficio, sulla base dello studio geomorfologico trasmesso dall'amministrazione comunale e dei sopralluoghi effettuati, esprime il parere che esistano i presupposti per la revisione proposta dal comune di Salemi;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Salemi, in provincia di Trapani, relativamente alle aree a valle del Monte delle Rose nelle vie Clementi, P. Oliveri, E.Scimemi, Lopresti e Cremona, con la riperimetrazione, in scala 1:10000, delle aree a rischio idrogeologico.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte delle pericolosità geologiche e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria del Genio civile di Trapani.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 

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(2002.23.1402)
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DECRETO 29 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di San Marco D'Alunzio.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Mi sure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del "piano straordinario" del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che do cumentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 2169/UTC del 27 ottobre 2001 con la quale il sindaco del comune di San Marco D'Alunzio (provincia di Messina), ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario relativamente al centro abitato ed aree limitrofe;
Vista la nota prot. n. 244/UTC dell'11 marzo 2002, con la quale l'amministrazione comunale trasmette all'ufficio del Genio civile di Messina copia dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale e cartografie relative in scala 1:10.000, redatte dal geologo R. Riolo e studio geologico relativo al territorio del centro urbano di San Marco D'Alunzio ed aree limitrofe finalizzato all'aggiornamento del piano straordinario, a firma del geologo C. Cucinotta;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 6496 del 17 maggio 2002, nella quale l'ufficio, sulla base della do cumentazione trasmessa e delle osservazioni effettuate sui luoghi, ritiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'amministrazione comunale di San Marco D'Alunzio;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del co mune di San Marco D'Alunzio (ME), relativamente al cen tro abitato ed aree limitrofe, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi del l'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 lu glio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 

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(2002.23.1404)
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DECRETO 30 maggio 2002.
Approvazione dei programmi costruttivi di cui alle delibere del consiglio comunale di Siracusa nn. 50, 51 e 52 del 19 marzo 2002.

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(2002.23.1388)
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DECRETO 31 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Gibellina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000 con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali, diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 20305 del 13 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Gibellina (provincia di Trapani) ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, l'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico al fine di inserire un'area, all'interno del centro abitato, soggetta a rischio di esondazione;
Vista la nota prot. n. 5239 del 12 aprile 2002, con la quale l'amministrazione comunale ha inviato all'ufficio del Genio civile di Trapani lo studio idrogeologico del bacino del Canale Capo D'Acqua e del fenomeno di esondazione redatto dall'ing. F. Giordano;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Trapani, trasmessa con nota n 5726, nella quale l'ufficio, sulla base dello studio idrogeologico trasmesso dall'amministrazione comunale, esprime il parere che esistano i presupposti per la revisione proposta dal comune di Gibellina;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Gibellina, in provincia di Trapani, con la perimetrazione, in scala 1:10000, di un'area all'interno del centro abitato soggetta a rischio di esondazione molto elevato.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del rischio allegate e la relazione d'istruttoria del Genio civile di Trapani.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 

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(2002.23.1405)
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DECRETO 4 giugno 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente all'area denominata Collina Vampolieri nel territorio dei comuni di Acicastello e Acicatena.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato o modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentante nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 28512 dell'8 novembre 2000, con la quale il sindaco del comune di Acicastello chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto del proprio territorio comunale è diversa da quella rappresentata;
Vitsa la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile a firma dei dott. G. Basile, C. D'Urso e A. Le Pira, trasmessa con nota n. 9596 del 26 marzo 2001;
Visto il decreto n. 253/41 del 30 aprile 2001, con il quale viene modificato il piano straordinario per l'area denominata collina Vampolieri, ricadente nel territorio comunale di Acicastello e Acicatena, sulla base degli studi e dell'istruttoria dell'ufficio del genio civile di Catania;
Vista la nota prot. n. 9022 del 3 aprile 2001, con la quale il sindaco di Acicastello chiede la sospensione del decreto n. 253/41 del 30 aprile 2001, evidenziando, tra l'altro, la necessità di procedere ad un ulteriore approfondimento delle problematiche inerenti la caratterizzazione del rischio idrogeologico della Collina Vampolieri;
Vista la nota prot. n. 29559 del 14 maggio 2001, con la quale il dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente sospende l'efficacia del decreto n. 253/41 del 30 aprile 2001 fino alla definizione dello studio commissionato dalla Prefettura di Catania alla società Enel-Hydro ed alla valutazione che l'ufficio del Genio civile darà dello stesso studio;
Visto il verbale della riunione tenutasi il 20 febbraio 2002 presso il dipartimento territorio e ambiente;
Vista la nota prot. n. 22112 del 15 aprile 2002, con la quale si è richiesta, alla prefettura di Catania, la carta della pericolosità geologica redatta dalla società Enel-Hydro;
Vista la nota prot. n. 986/2461-99/20.1/Gab del 3 maggio 2002, con la quale la Prefettura di Catania ha trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, dipartimento territorio e ambiente e all'ufficio del Genio civile di Catania la carta della pericolosità redatta dalla società Enel-Hydro;
Vista la nota prot. n. 12598 del 29 maggio 2002 dell'ufficio del Genio civile di Catania, con la quale si trasmettono gli elaborati a suo tempo inoltrati all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per l'aggiornamento del piano straordinario, con la considerazione che la carta della pericolosità, redatta dalla società Enel-Hydro, individua come aree oggetto di dissesto nella Collina Vampolieri gli stessi comprensori già determinati nella perimetrazione effettuata dai tecnici dell'ufficio del Genio civile di Catania nel predetto aggiornamento, che con la stessa vengono riconfermati;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico della Collina Vampolieri nel territorio del comune di Acicastello e Acicatena (CT), secondo le indicazioni dell'ufficio del Genio civile di Catania.

Art. 2

Fanno parte del presente decreto le carte dei dissesti e del rischio idrogeologico, in scala 1:5.000 e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Catania.

Art. 3

Le aree a rischio idrogeologico del territorio del comune di Acicastello e Acicatena, individuate e delimitate nella carta del rischio idrogeologico allegata al presente decreto, sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 4

Per le restanti aree franose, non classificate a rischio molto elevato ed elevato, occorrerà tenere in massima considerazione le prescrizioni dettate nell'allegata relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Catania.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 9, i comuni di Acicastello e di Acicatena, l'ufficio del Genio civile di Catania e la Provincia regionale di Catania.
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(2002.25.1529)
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DECRETO 6 giugno 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Altofonte.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Mi sure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che do cumentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Viste le note prot. G.C. n. 301 del 9 gennaio 2001, n. 20378 del 5 ottobre 2001 e n. 6423 del 20 marzo 2002, con le quali il sindaco del comune di Altofonte (prov. di Palermo) ha presentato istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario del territorio comunale di Altofonte, allegando uno specifico studio mirato alla valutazione geomorfologica e del rischio, a firma dei geol. P. Pratini e A. Madonia e dell'ing. B. Venezia, corredato da carte in scala 1:10.000;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota n. 301/01 del 31 maggio 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Altofonte, ritiene che l'aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico proposto dall'amministrazione comunale sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del co mune di Altofonte, in provincia di Palermo, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio idrogeologico, in scala 1:10.000, e la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 giugno 2002.
  PERGOLIZZI 

N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Servizio 9, il comune di Altofonte, l'ufficio del Genio civile di Palermo e la Provincia regionale di Palermo.
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(2002.24.1451)
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DECRETO 7 giugno 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto eolico in territorio del comune di Caltavuturo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visti gli articoli n. 8 e n. 9 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio datato 27 luglio 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 48072 del 24 agosto 2001, con cui la società Erga Gruppo Enel ha richiesto l'autorizzazione, ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto per la realizzazione, esercizio e manutenzione dell'impianto eolico da 30 MW di contrada "Corvo", in località contrada Gangitani nel comune di Caltavuturo;
Vista la delibera n. 10 del 18 dicembre 2001, con cui la commissione straordinaria del comune di Caltavuturo ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 18057/01 - 1282/02 del 18 febbraio 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole, con condizioni;
Vista la nota prot. n. 27420 dell'11 febbraio 2002, con la quale l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo, nei soli riguardi degli scopi del vincolo idrogeologico di cui all'art. 20 del regio decreto legge n. 1126/26, ha autorizzato i lavori di movimento di terra finalizzati alla realizzazione dell'impianto eolico in argomento;
Visto il decreto del servizio 7 di questo Assessorato n. 222 del 26 aprile 2002, con il quale, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto dell'impianto eolico "Contrada Corvo" da 30 MW presentato dalla ditta Erga S.p.A. successivamente divenuta, in dipendenza della modifica della ragione sociale comunicata con foglio n. 5183 del 28 gennaio 2001, società Enel Green Power S.p.A.;
Visto il parere n. 216 del 16 maggio 2002, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, dal servizio 3 della D.R.U., che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Il progetto rientra nell'ambito della ricerca di fonti energetiche alternative per la produzione di energia elettrica ed in particolare nel campo dell'energia eolica, ed il sito di contrada Corvo compreso nel territorio di Caltavuturo (PA), è risultato particolarmente interessante per la buona ventosità.
L'impianto eolico si prevede essere costituito da 36 aerogeneratori di media taglia, n. 36 cabine di macchina, n. 1 stazione elettrica di trasformazione MT/AT e n. 1 torre anemometrica con relative opere civili ed impiantistiche.
I terreni interessati dalla costruzione dell'impianto eolica ricadono sui fogli di mappa nn. 33, 35 e 37 del nuovo catasto terreni del comune di Caltavuturo per un'estensione di circa 2,02 Kmq.; il sito è facilmente raggiungibile e non si ravvedono particolari interferenze con l'utilizzo antropico del luogo nè tantomeno interferenze di tipo ambientale.
L'area interessata all'impianto ricade in zona "E" (uso agricolo) del P.d.F. del comune di Caltavuturo, l'opera è soggetta alla procedura V.I.A. ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e del DPCM 3 dicembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
L'area è soggetta al vincolo idrogeologico e sismico e sono pervenuti favorevolmente i pareri di autorizzazione da parte degli enti competenti.
Considerazioni
A sostegno dello sfruttamento della fonte eolica viene riportata la legge n. 10/91, nella quale si afferma che l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, quali quelle rappresentate da vento, "è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche".
Questo gruppo di lavoro del servizio III della D.R.U. per quanto visto, premesso, rilevato e considerato è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 216 del 16 maggio 2002, reso dal servizio 3 della D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 216 del 16 maggio 2002, reso dal servizio 3 della D.R.U. ed alle condizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dagli uffici in premessa citati, è autorizzato il progetto per la realizzazione dell'impianto eolico da 30 MW di contrada "Corvo", in località contrada Gangitani, in variante allo strumento urbanistico del comune di Caltavuturo.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 216 del 16 maggio 2002, reso dal servizio 3 della D.R.U.;
 2)  delibera della commissione straordinaria n. 10 del 18 dicembre 2001;
 3)  relazione tecnico descrittiva;
 4)  documentazione fotografica;
 5)  relazione geologica;
 6)  descrizione dell'opera e relazione sui possibili effetti ambientali;
 7)  tav.  1  - stralcio aerofotogrammetrico, corografia, scale 1:10000 - 1:25000; 
 8)  tav.  2  - stralcio catastale, scala 1:4000; 
 9)  tav.  3  - planimetria generale lay-out, scala 1:5000; 
10)  tav.  3.1  - planimetria generale viabilità d'impianto parte 1, scala 1:2000; 
11)  tav.  3.2  - planimetria generale viabilità d'impianto parte 2, scala 1:2000; 
12)  tav.  3.3  - planimetria generale viabilità d'impianto parte 3, scala 1:2000; 
13)  tav.  3.4  - viabilità sezioni stradali tipo, scala 1:50; 
14)  tav.  4  - aerogeneratore tipo vista d'assieme, scala 1:100; 
15)  tav.  5  - piazzola tipo lay-out, piante, sezioni, particolari, scale 1:50 - 1:25; 
16)  tav.  6  - plinto di fondazione per aerogeneratore pianta, sezione, scale 1:50 - 1:100; 
17)  tav.  7  - cabina di macchina pianta, prospetti, sezioni, scala 1:25; 
18)  tav.  8  - stazione MT/AT pianta, sezione, stralcio planimetrico, scale 1:200 - 1:20; 
19)  tav.  8.1  - cabine prefabbricate di stazione MT/AT piante, prospetti, sezioni, scala 1:50; 
20)  tav.  8.2  - schema elettrico unificare di principio - inserzione su rete AT; 
21)  tav.  9  - impianto di terra e di protezione fulmini scale varie; 
22)  tav.10  - torre anemometrica pianta, prospetto, particolari, scala 1:100; 
23)  tav.11  - planimetria generale lay-out cavidotti scala 1:5000. 


Art. 3

La società Enel Green Power S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione dell'opera in argomento.

Art. 4

La società Enel Green Power S.p.A. ed il comune di Caltavuturo sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempienti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regine siciliana.
Palermo, 7 giugno 2002.
  SCIMEMI 

(2002.25.1503)
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DECRETO 7 giugno 2002.
Autorizzazione del progetto delle Ferrovie dello Stato relativo a lavori nel comune di Gioiosa Marea.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare, l'art.7 della legge regionale 11 aprile 1981, n.65, come modificato dal l'art. 6, della legge regionale 30 aprile 1991, n.15;
Visto l'art.10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art.68 della legge regionale n.10/99;
Visto il foglio prot. DI/ZI.DIPA.TC/04/2619 delle Ferrovie dello Stato, divisione infrastruttura, assunto al protocollo di questo Assessorato in data 30 marzo 2001 al n.17850, con cui è stata trasmessa la documentazione riguardante i lavori di costruzione di una paratia di pali di grande diametro e con drenaggio al piede, fra i Km. 159+480/720, fra le stazioni di S.Giorgio e Patti, della linea Palermo-Messina nel comune di Gioiosa Marea, al fine di acquisire l'autorizzazione prevista dal l'art.7 della legge regionale n.65/81 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota assessoriale prot. n. 39083 del 19 giugno 2001, con la quale è stato chiesto al comune di Gioiosa Marea di esprimere, a mezzo deliberazione consi liare, l'avviso previsto dall'art.7 della legge regionale n. 65/81 sul progetto proposto dalle Ferrovie dello Stato;
Vista la successiva corrispondenza con la quale è stata trasmessa ulteriore documentazione utile all'esame di questo Assessorato;
Visto il decreto n.46/D.R.U. dell'1 febbraio 2002, con il quale, atteso l'infruttuoso decorrere del termine di legge, questo Assessorato ha nominato un commissario ad acta, presso il comune di Gioiosa Marea, con il compito di provvedere in via sostitutiva alla convocazione del consiglio comunale;
Rilevato che il consiglio comunale di Gioiosa Marea non ha provveduto ad esprimere, nel termine previsto dal comma 3 dell'art.6, della legge regionale n.15/91, il proprio avviso sul progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 3218/99/c del 23 dicembre 1999 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, Sezione 1, con la quale, ai sensi dell'art.7 della legge n.1497 e della legge n. 431/85, è stato espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto;
Visto il parere n.25226 del 15 ottobre 2001, con il quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi del l'art. 13 della legge n.64/74, ha espresso parere favorevole, a condizione, in merito al progetto in argomento;
Visto la nota prot. n.299 del 30 aprile 2002, con la quale l'unità operativa 4.1 ha trasmesso alla segreteria del consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n.17 del 30 aprile 2002, resa ai sensi dell'art.68 della legge reginale n.10 del 27 aprile 1999, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  sotto il profilo procedurale il commissario ad acta nominato con decreto assessoriale n.46/D.R.U. faceva pervenire brevi manu in data 12 aprile 2002 presso questo servizio, copia della nota n.12872/01 codice civile del 5 marzo 2002 del comune di Gioiosa Marea, ove si rappresenta che in merito ai lavori in trattazione, non è necessaria l'attivazione della procedura prevista dal l'art. 7, della legge regionale n.65/81 e successive modifiche ed integrazioni, poichè si tratta di opere interrate non in contrasto con il vigente strumento urbanistico. Nella stessa nota viene inoltre segnalato che la competente C.E.C.,con verbale n.10 del 24 aprile 2001, ha espreso parere favorevole all'esecuzione delle opere, sancendone la conformità al vigente strumento urbanistico; pertanto, si ritiene alla luce di quanto sopra, di prescindere dall'avviso del consiglio comunale reso ai sensi della vigente normativa;
-  la compatibilità geomorfologica dell'area con la realizzazione dell'opera programmata è stata accertata dall'ufficio del genio civile di Messina, sezione O.TA, con nota prot.n.25226 del 15 ottobre 2001, che ha reso parere favorevole sul progetto, ai sensi dell'art.13 della legge n.64/74, a condizione che vengano osservati i consigli espressi dal geologo;
-  la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, sezione 1, con nota prot. 3218/99/cc del 23 dicembre 1999 ha espresso parere favorevole al progetto, ai sensi dell'art.7 della legge n.1497/1939 e della legge n.431/85;
-  l'opera di che trattasi si rende necessaria poichè la zona compresa tra la progressiva Km. 159+480/720 della tratta ferroviaria Palermo-Messina presenta evidenti fenomeni di dissesto, pertanto, è finalizzata alla sicurezza del transito ferroviario;
-  l'opera in parola riveste interesse di pubblica utilità.
Per quanto sopra visto e considerato è del parere che il progetto per i lavori di costruzione di una paratia di grande diametro con drenaggio al piede tra i Km. 159+480/720 fra le stazioni di S.Giorgio e Patti, nel comune di Gioiosa Marea, in area meglio individuata sugli elaborati grafici (corografia 1:25.000, foglio di mappa scala 1:2.000, piano particellare scala 1:500, stralcio planimetrico dello strumento urbanistico scala 1:2.000) sia meritevole di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.";
Visto il voto n.617 del 9 maggio 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica che qui di seguito in parte si riporta:
"...Omissis...
Ritenuto che: la proposta di parere resa dall'ufficio per le considerazioni in essa contenute possa ritenersi condivisibile;
Tuttavia il consiglio ritiene necessario prescrivere che, ove le opere eseguite dovessero risultare anche parzialmente fuori terra e/o a vista, vengano opportunamente rivestite con interventi di ingegneria naturalistica.
Per quanto sopra il consiglio è del parere che il progetto per i lavori di costruzione di una paratia di grande diametro con drenaggio al piede tra i Km. 159+480/720 fra le stazioni di S.Giorgio e Patti, nel comune di Gioiosa Marea, in area meglio individuata sugli elaborati grafici (corografia 1:25.000, foglio di mappa scala 1:2.000, piano particellare scala 1:500, stralcio planimetrico dello strumento urbanistico scala 1:2.000) sia meritevole di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge regionale n.65/81 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che, ove le opere eseguite dovessero risultare anche parzialmente fuori terra e/o a vista, vengano opportunamente rivestite con interventi di ingegneria naturalistica;
Rilevato che la procedura seguita è conferme alla normativa vigente;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n.617 del 9 maggio 2002 reso dal consiglio regionale dell'urbanistica.

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge regionale 11 aprile 1981, n.65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15, in conformità al parere n.617 del 9 maggio 2002 reso dal consiglio regionale dell'urbanistica, nonché alle condizioni rilevate dagli organi in premessa richiamati, è autorizzato il progetto per i lavori di costruzione di una paratia di grande diametro con drenaggio al piede tra i Km. 159+480/720 fra le stazioni di S.Giorgio e Patti, nel comune di Gioiosa Marea.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere unità operativa 4.1 n. 17 del 30 aprile 2002;
2)  voto C.R.U. n. 617 del 9 maggio 2002;
3)  relazione tecnica illustrativa;
4)  elaborato comprendente: corografia scala 1:25.000; foglio di mappa scala 1:2.000; piano particellare scala 1:1.000, stralcio planimetrico dello strumento urbanistico;
5)  elaborato comprendente: sezioni della zona interessata dalla paratia; sezioni con particolari scala 1/:50;
6)  elaborato - prospetto paratia sezione tipo scala 1:100/500;
7)  elaborato - esecutivi pali diam. 80 cm. scala 1:50/20.

Art. 3

Le Ferrovie dello Stato - divisione infrastruttura dovranno acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

Le Ferrovie dello Stato - divisione infrastruttura ed il comune di Gioiosa Marea sono onerati, ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2002.
  SCIMEMI 

(2002.24.1456)
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DECRETO 7 giugno 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Porto Empedocle.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 68 della legge 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 1047U.T./5046 del 20 marzo 2002, assunto al prot. di questo Assessorato al n. 18136 del 27 marzo 2002, con il quale il comune di Porto Empedocle ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, gli atti ed elaborati relativi al progetto esecutivo per il ripristino della strada vicinale San Calogero-Napolitano in variante al piano regolatore generale;
Vista la delibera n. 36 del 3 ottobre 2001, con la quale il commissario straordinario del comune di Porto Empedocle, ha approvato, in variante al piano regolatore generale, il progetto esecutivo relativo al ripristino della strada vicinale San Calogero - Napolitano;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del segretario generale, datata 4 marzo 2002, in ordine alla mancata presentazione di opposizioni e/o osservazioni avverso la delibera del commissario straordinario n. 36 del 3 ottobre 2001;
Vista la nota prot. n. 01276/2000 del 2 aprile 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento, sul progetto di che trattasi, ha espresso parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;
Vista la nota prot. n. 115 del 15 aprile 2002, con la quale l'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al progetto in argomento, la proposta di parere n. 25 dell'8 aprile 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il progetto consiste essenzialmente nell'adeguamento e nel collegamento, di viabilità preesistente; si pone in variante rispetto allo strumento urbanistico vigente in quanto in parte ricade in zona "E" (verde agricolo, in corrispondenza dell'attraversamento del torrente Spinola), e per quanto riguarda il tracciato preesistente, interessato da previsioni progettuali di Piano, sono ormai scaduti i vincoli preordinati all'esproprio.
La strada in esame consentirà di raggiungere l'abitato di Porto Empedocle, evitando l'immissione nella S.S. 115. Il progetto prevede il miglioramento delle caratteristiche plano-altimetriche e l'adeguamento della piattaforma stradale alla sezione di m. 4,80 nonché la realizzazione per intero del tratto intermedio lungo m. 236. La lunghezza complessiva del tratto stradale è di m. 668,91.
Considerato che la realizzazione del progetto consentirà il miglioramento della viabilità di collegamento tra la zona extraurbana ed il centro abitato con il pieno utilizzo di strutture stradali già in parte esistenti; fatti salvi il parere che la Sovrintendenza di Agrigento vorrà rendere in sede C.R.U., per quanto riguarda in particolare l'attraversamento del Torrente Spinola, da realizzarsi mediante un tombino scatolare della sezione m. 6 x m. 5,50, e le prescrizioni apposte dall'ufficio del Genio civile nel proprio parere n. 1019/01, si ritiene di poter proporre al Consiglio regionale dell'urbanistica la condivisione del progetto in esame per il ripristino della strada vicinale San Calogero-Napolitano";
Visto il voto n. 618 del 23 maggio 2002, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta n. 25 dell'8 aprile 2002 dell'unità operativa 3.1/DRU, ha espresso il parere di ritenere meritevole di approvazione, con le prescrizioni di cui al parere n. 1019 reso dal Genio civile di Agrigento in data 2 aprile 2001 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, la variante proposta da comune di Porto Empedocle, approvata con delibera C.S.n. 36 del 3 ottobre 2001, ai sensi dell'art. 1, comma V della legge n. 1/78, relativa ai lavori di ripristino della strada vicinale San Calogero-Napolitano;
Ritenuto di poter condividere il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 618 del 23 maggio 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 618 del 23 maggio 2002, nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Agrigento di cui alla nota in premessa citata, è approvata la variante allo strumento urbanistico generale del comune di Porto Empedocle, adottata con delibera del Commissario straordinario n. 36 del 3 ottobre 2001, relativa al progetto per il ripristino della strada vicinale San Calogero-Napolitano.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)parere n. 25 dell'8 aprile 2002 reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U.;
 2)voto n. 618 del 23 maggio 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 3)delibera del commissario straordinario n. 36 del 3 ottobre 2001;
 4)tav.  1  - relazione tecnica generale; 
 5)tav.  3  - corografia, scala 1:25000; 
 6)tav.  4.a  - planimetria d'insieme stato di fatto, scala 1:2000; 
 7)tav.  4.a.1  - planimetria d'insieme stato di fatto della viabilità da restituz. fotografica, scala 1:500; 
 8)tav.  4.a.1.a  - documentazione fotografica sullo stato di fatto della viabilità; 
 9)tav.  4.a.2  - planimetria d'insieme stato di fatto della viabilità e sovrapposizione con quella di progetto, scala 1:500; 
10)tav.  4.b  - planimetria d'insieme individuazione dei bacini scolanti e degli impluvi naturali, scala 1:10000; 
11)tav.  4.d.1  - planimetria opere stradali, scala 1:500; 
12)tav.  4.d.2  - planimetria di tracciamento, scala 1:500; 
13)tav.  4.d.3  - planimetria opere idrauliche, scala 1:500; 
14)tav.  4.d.4  - planimetria corpo stradale, scala 1:500; 
15)tav.  5  - profilo lungitudinale, scale 1:500 - 1:100; 
16)tav.  6  - sezioni tipo e particolari corpo stradale e opere minori scale varie; 
17)tav.  9  - relazione sulle espropriazioni; 
18)tav.10  - elenco ditte e indennità d'esproprio; 
19)tav.11  - piano particellare d'esproprio, scala 1:1.000. 


Art. 3

Il comune di Porto Empedocle dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Porto Empedocle resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2002.
  SCIMEMI 

Nota - Il presente provvedimento è consultabile nel sito Internet di questo assessorato alla pagina www.artesicilia.net - percorso - Aree tematiche > Banca dati dei provvedimenti emessi in materia urbanistica.
(2002.25.1502)
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DECRETO 10 giugno 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di S. Caterina Villarmosa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesti che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 3818 dell'8 maggio 2001, con la quale il sindaco del comune di S. Caterina Villarmosa (provincia di Caltanissetta), chiedendo la revisione del piano straordinario per un'area ubicata alla periferia sud del centro urbano, interessante i quartieri Mirio Stagnone e Convento, trasmette all'ufficio del Genio civile di Caltanissetta gli studi geologici a corredo del piano regolatore generale;
Vista la nota del 21 agosto 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta richiede ulteriore documentazione all'amministrazione comunale di S. Ca terina Villarmosa;
Viste le note n. 1294 dell'8 febbraio 2002 e quella successiva datata maggio 2002 e quella successiva datata maggio 2002, con le quali il sindaco del comune di S. Caterina Villarmosa ha trasmesso all'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ad integrazione dei precedenti studi, un elaborato, redatto dal geol. A. Fasciano contenente i calcoli di verifica di stabilità dei pendii, le carte geolitologica, in scala 1:2000, del dissesto e del rischio, in scala 1:10.000;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, trasmessa con nota n. 7369 del 3 giugno 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta dello studio geologico e delle verifiche di stabilità, nonché dei sopralluoghi effettuati sul territorio, afferma che si può procedere alla revisione del piano straordinario secon do quanto riportato nelle carte del dissesto e del rischio allegate;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di S. Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, relativamente ad un'area ubicata alla periferia sud del centro urbano, interessante i quartieri Mirio, Stagnone e Convento, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi del l'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 giugno 2002.
  PERGOLIZZI 

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(2002.25.1510)
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DECRETO 11 giugno 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acquedolci.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali, regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 1, comma V, della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, come recepito dall'art. 4, legge regionale n. 35/78;
Visto il decreto n. 615 del 2 ottobre 1986, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Acquedolci;
Visto il foglio n. 8454 del 7 settembre 2001, con il quale il comune di Acquedolci ha trasmesso la documentazione riguardante il progetto dell'ampliamento del cimitero comunale di Acquedolci da realizzarsi in variante al piano regolatore generale;
Vista la delibera consiliare n. 14 del 21 aprile 2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge, secondo quanto attestato dal segretario comunale in calce alla stessa, con la quale ai sensi dell'art. 1 della legge n.1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78 è stato approvato l'ampliamento del cimitero comunale, in variante allo strumento urbanistico generale;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del sindaco e del segretario comunale, datata 30 agosto 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante;
Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Messina, con nota n. 42649/00 del 23 febbraio 2001;
Visto il parere igienico sanitario dell'Unità sanitaria locale n. 5 di Messina, prot. n. 6341 del 5 marzo 2001, reso ai sensi dell'art. 6 del D.L. 5 settembre 1997, Assessorato della sanità;
Vista l'autorizzazione sanitaria dell'Unità sanitaria locale n. 5, settore igiene pubblica di Messina, prot. n. 120 del 3 gennaio 2002;
Visto il parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, prot. n. 3156/cc del 14 maggio 2002;
Visto il parere n. 29 del 23 maggio 2002, reso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, dall'U.O. 4.1/DRU di questo Assessorato, che di seguito si riporta in stralcio:
"...Omissis...
La unità sanitaria locale ha autorizzato oltre l'ampliamento del cimitero, anche la riduzione della fascia di rispetto in corrispondenza del fronte del suddetto ampliamento a m. 168, come da planimetria allegata al decreto autorizzativo del 3 gennaio 2002. Detta riduzione tuttavia non viene rappresentata in nessun elaborato tecnico del progetto.
Considerato che:
-  la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, con nota prot. n. 3156 del 14 maggio 2002, ha rilasciato parere favorevole ai fini della tutela panoramica e paesistica, ai sensi dell'art. 151 del T.U. decreto legislativo 29 ottobre 1999;
-  la compatibilità della nuova previsione con le condizioni geomorfologiche dei terreni è stata verificata dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, che ha espresso parere favorevole a condizione;
-  la variante di che trattasi attiene la riconferma di un preesistente vincolo di piano regolatore generale;
-  che l'opera risulta inserita nel vigente programma triennale delle opere pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 23 febbraio 2000;
-  che l'opera è finanziata dalla Cassa depositi e prestiti.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, questa unità operativa 4.1/ME è del parere di ritenere meritevole di approvazione il progetto relativo all'ampliamento del cimitero comunale, adottato con delibera n. 14 del 21 aprile 2001, con le condizioni espresse nel parere del Genio civile di Messina, prot. n. 42649/00 del 23 febbraio 2001 e dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, con parere n. 3156 del 14 maggio 2002, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguito è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78, in conformità al parere n. 29 del 23 maggio 2002, reso dall'U.O. 4.1/DRU, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Acquedolci, riguardante il progetto dell'ampliamento del cimitero comunale, adottata con delibera consiliare n. 14 del 21 aprile 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 29 del 23 maggio 2002 dell'U.O. 4.1;
 2)  delibera consiliare n. 14 del 21 aprile 2001;
 3)  tav.    1.1  - relazione piano cimiteriale; 
 4)  tav.    1.2  - planimetria; 
 5)  tav.    1.3  - planimetria quotata; 
 6)  tav.    1.4  - planimetria impianti; 
 7)  tav.    1.5  - prospetti; 
 8)  tav.    1.6  - sezioni; 
 9)  tav.    1.7  - cartografia; 
10)  tav.    1.8  - piano particellare di esproprio; 
11)  tav.    1.9  - norme di attuazione; 
12)  tav.    2.1  - relazione tecnica; 
13)  tav.    2.2  - relazione geotecnica; 
14)  tav.    2.3  - tabulato di calcolo dei muri di cinta; 
15)  tav.    2.4  - tabulato di calcolo locali w.c.; 
16)  tav.    2.4a  - tabulato di calcolo scatolari per fossa imhoff e serbatoio; 
17)  tav.    2.5  - planimetria di progetto; 
18)  tav.    2.6  - sezioni di progetto; 
19)  tav.    2.7  - prospetti di progetto; 
20)  tav.    2.8  - locali w.c.; 
21)  tav.    2.9  - particolari; 
22)  tav.  2.10  - esecutivi di cantiere; 
23)  tav.  2.11  - impianti elettrici; 
24)  tav.  2.12  - elenco prezzi unitari; 
25)  tav.  2.13  - analisi prezzi; 
26)  tav.  2.14  - computo metrico estimativo; 
27)  tav.  2.15  - capitolato speciale d'appalto; 
28)  tav.  2.16  - competenze tecniche. 


Art. 3

Il comune di Acquedolci dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Acquedolci resta onerato agli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 giugno 2002.
  SCIMEMI 

(2002.25.1559)
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DECRETO 12 giugno 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico generale del comune di Nizza di Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.LL. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il decreto n. 197/DRU del 26 maggio 1999, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Nizza di Sicilia;
Visto il foglio protocollo n. 11818 del 30 novembre 2001, pervenuto a questo assessorato in data 4 dicembre 2001 ed assunto al prot. n. 71176 del 13 dicembre 2001, con il quale il comune di Nizza di Sicilia ha trasmesso gli atti riguardanti l'adozione in variante del programma della rete distributiva ed esercizio commerciale ex legge regionale n. 28/99;
Visto l'ulteriore foglio protocollo n. 3987 del 24 aprile 2002, pervenuto a questo Assessorato in data 29 aprile 2002 ed assunto al prot. n. 26963 del 10 maggio 2002, con cui il citato comune, in riscontro alla nota di questo dipartimento prot. n. 3916 del 21 gennaio 2002, ha trasmesso la documentazione utile all'esame di competenza;
Vista la delibera n. 19 del 28 ottobre 2001, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale il consiglio comunale in variante al R.E. ed alle N.A. annesse al vigente strumento urbanistico generale, ha adottato, ai sensi della legge regionale n. 28/99, il "Programma della rete distributiva ed esercizio dell'attività commerciale";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla suddetta deliberazione;
Vista la certificazione, datata 24 aprile 2002, resa dal segretario comunale capo, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni/opposizioni avverso la deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 28 ottobre 2001;
Visto il parere n. 34 del 10 giugno 2002 dell'unità operativa 4.1/DRU di questo Assessorato, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Dalla relazione tecnica allegata alla citata D.C. n. 19/2001 si evince che nessuna modifica urbanistica è stata apportata al P.R.G. vigente in quanto non sono state variate né le zone territoriali omogenee né i relativi indici di fabbricabilità. Le modifiche riguardano soltanto le N. di A. con l'introduzione del lotto minimo di intervento per la zona D - e il registro esercenti commercio con l'integrazione all'art. 61 - per consentire lo svolgimento di attività commerciali anche ai piani superiori a quello terreno degli edifici;
Per quanto riguarda la dotazione di aree per spazi di sosta e parcheggi viene recepito integralmente quanto previsto dall'art. 16 del D.P.R. dell'11 luglio 2000;
Sostanzialmente si è proceduto alla disciplina dell'attività commerciale attraverso una dettagliata analisi delle strutture di vendita esistenti sul territorio comunale, sfruttandone al massimo le risorse esistenti;
A tal fine i criteri di attuazione risultano essere:
Esercizi di vicinato
Si consente l'apertura di detti esercizi nelle zone omogenee B, C e D del D.P.R. aventi superficie di vendita non superiore a 100 mq. così come previsto dalla legge regionale n. 28/99;
Medie strutture di vendita
Si consente l'insediamento di dette strutture nelle zone omogenee B, C e D aventi superficie di vendita compresa fra i mq. 101 e 600 così come definite dalla succitata legge regionale n. 28/99;
Grandi strutture di vendita
E' ammessa l'apertura di n. 2 grandi strutture di vendita (mq. 601-1.500) solamente nella zona omogenea D; per detta zona si prevede una grande struttura di vendita per il settore alimentare o misto da realizzarsi in un lotto di mq. 2.500 e di un'altra struttura per il settore non alimentare da realizzarsi in un lotto minimo di 5.000 mq.
Inoltre nelle zone residenziali esistenti, in quelle di espansione e nelle zone D è ammessa la realizzazione di centri commerciali di tipo A (mercato coperto);
Considerato che:
Sotto il profilo procedurale, non sia ha nulla da rilevare in quanto:
-  Sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, ai sensi dell'attuale legislazione;
-  Si ritiene di poter condividere, in linea generale, i criteri sopra richiamati in quanto conformi ai requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di programmazione commerciale e pertanto si è dell'avviso che quanto proposto sia condivisibile salvo quanto appresso specificato;
Non si condivide per gli esercizi di vicinato l'apertura degli stessi nella zona D del P.R.G. vigente che provvede in detta zona attività commerciali ed artigianali (art. 17 N.T.A.), in quanto ai sensi della legge regionale n. 28/99 è ammessa tale destinazione d'uso nelle zone prevalentemente residenziali e miste e negli ambiti urbani consolidati e negli ambiti da riqualificare.
Conseguentemente va cassato l'ultimo comma dell'art. 15 della N. di A. della disciplina del commercio.
Per tutto quanto sopra detto questa unità operativa 4.1/ME è del parere che la determinazione sugli indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali nel territorio comunale di Nizza di Sicilia, di cui alla deliberazione comunale n. 19 del 28 ottobre 2001, regolarmente pubblicata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sia meritevole di approvazione con la prescrizione contenuta nelle considerazioni del presente parere.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 34 del 10 giugno 2002 dell'unità operativa 4.1/DRU di questo Assessorato;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e nell'ambito delle procedure indicate dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99, è approvata e resa esecutiva, in conformità al parere n. 34 del 10 giugno 2002 dell'unità operativa 4.1/DRU in premessa citato, la variante allo strumento urbanistico generale del comune di Nizza di Sicilia conseguente alle indicazioni contenute nel "Programma della rete distributiva ed esercizio dell'attività commerciale" adottato con l'atto consiliare n. 19 del 28 ottobre 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere dell'unità operativa 4.1/DRU n. 34 del 10 giugno 2002;
2)  delibera consiliare n. 19 del 28 ottobre 2001;
3)  relazione tecnica;
4)  norme tecniche di attuazione;
5)  tav.  1  -  analisi della rete distributiva esistente;
6)  tav.  2  -  zonizzazione.

Art. 3

Il comune di Nizza di Sicilia resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 giugno 2002.
  SCIMEMI 

(2002.24.1469)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 4 giugno 2002.
Modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, art. 18, commi 3° e 4°;
Visto il decreto n. 457/3TR del 2 ottobre 1997 e successive modificazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 parte I del 18 ottobre 1997, con il quale, sulla base delle percorrenze effettive desunte dai dati utilizzati per la determinazione del consuntivo 1995, sono state stabilite le percorrenze chilometriche effettive di ogni singola azienda concessionaria esercente servizi di trasporto pubblico locale;
Tenuto conto che i dati chilometrici esposti nel succitato decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), costituiscono i limiti delle percorrenze effettive da porre a base di calcolo del contributo di esercizio ex legge n. 68/83;
Considerato che, ai sensi del 3° comma della legge regionale n. 16/97, sono da comprendere nei limiti delle percorrenze effettive '95, e quindi nel computo dei chilometri da porre come riferimento ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, "...tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.";
Vista l'istanza del 20 marzo 2001 inoltrata dalla società F.lli La Spisa s.n.c. di Cefalù (PA), con la quale la stessa, avendo dato esecuzione della delibera di giunta municipale del comune diCefalù n. 494 del 19 ottobre 2000, ha richiesto la rettifica della classificazione della percorrenza chilometrica delle autolinee di concessione comunale Cefalù - Ferla, Cefalù - Carbonara - Presti e Cefalù - Campella da extraurbane in urbane;
Vista la sopracitata delibera di giunta municipale del comune di Cefalù n. 494/2000;
Visto il prospetto delle percorrenze chilometriche prodotto dalla società F.lli La Spisa s.n.c. per i servizi espletati nel corso del 1995, dal quale si desume che le percorrenze effettivamente esercitate per quell'anno sono di tipo extraurbano ed ammontano complessivamente a Km. 310.828;
Considerato che per effetto della richiesta sopra esposta il quadro dei chilometri attribuiti alla società F.lli La Spisa di Cefalù (PA) si modifica come appresso:
F.lli La Spisa s.n.c.
-  percorso urbano  da Km. 0 a Km. 71.063 
-  percorso suburbano  da Km. 0 a Km.
-  percorso extraurbano  da Km. 310.828 a Km. 239.765 

Ritenuto di potere accogliere la richiesta di modifica e/o di attribuzione di percorrenze chilometriche;
Ritenuto che, relativamente all'azienda sopra citata, si debba procedere alla modifica delle percorrenze già attribuite con il decreto n. 457/3TR del 2 settembre 1997 e sue successive modificazioni;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi citati in premessa, ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, i dati chilometrici esposti nel decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), tenuto conto delle richieste di modifica delle linee, delle richieste di intensificazione e delle linee di nuova istituzione che hanno funzione di sostituire linee soppresse e/o di razionalizzare i servizi di competenza sia regionale che comunale sono modificati come segue relativamente alla ditta F.lli La Spisa s.n.c. e costituiscono il limite delle percorrenze effettive ammesse a contributo a far data dal 6 novembre 2000:
F.lli La Spisa s.n.c., con sede in Cefalù (PA)
-  percorso urbano  Km. 71.063 
-  percorso suburbano  Km.
-  percorso extraurbano  Km. 239.765 
  Totale Km. 310.828 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e trasporti e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 giugno 2002.
  LO BUE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 10 giugno 2002 al n. 276.
(2002.25.1530)
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DECRETO 6 giugno 2002.
Requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
Visto l'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;
Visto il decreto 11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, contenente l'aggiornamento dei parametri per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive per il quinquennio 2002-2006;
Visto il decreto 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, contenente i parametri di classifica per le aziende agrituristiche;
Considerato che, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, occorre procedere alla determinazione dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale;
Sentite le associazioni di categoria nella riunione del 27 febbraio 2002;
Vista la scheda tecnica della misura 2.3 "Aiuti al turismo rurale" di cui al POP 94/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996 ed il bando pubblico per l'attivazione della suddetta misura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 7 ottobre 1997, che hanno espressamente previsto che le iniziative da ammettere al contributo comunitario dovevano rispettare le condizioni di una ricettività minima di 9 camere e 15 posti letto con superficie minima di 8 mq. per un posto e 10 mq. per due posti letto;
Ritenuto, conseguentemente, che in sede di classificazione delle strutture rurali che hanno beneficiato dei contributi comunitari del POP 94/99, misura 2.3, "Aiuti al turismo rurale", occorrerà tener conto dei requisiti richiesti nella scheda tecnica di misura e nel bando di cui sopra è cenno;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, sono approvati, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti per la classificazione e lo svolgimento dell'attività di turismo rurale di cui all'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.

Art. 2

Per le strutture di turismo rurale che hanno beneficiato dei contributi comunitari di cui al POP 94/99, misura 2.3, si terrà conto, in sede di classificazione delle particolari condizioni stabilite dalla scheda tecnica di misura e del bando citati in premessa, in materia di ricettività e di superficie delle camere.

Art. 3

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio deve adottare il provvedimento di classifica di aziende ricettive entro il termine previsto all'art. 3 della legge regionale n. 27/96.
Decorso infruttuosamente il termine de quo, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune e all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 5

Ai sensi del 6° comma dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, il Dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica nelle strutture ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96 e all'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, avvalersi anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competenti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale, comprensiva dell'allegato.
Palermo, 6 giugno 2002.
  CASCIO 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.24.1496)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Approvazione del protocollo d'intesa stipulato tra la Regione siciliana, la Provincia regionale di Enna, il Comune di Enna, l'I.N.A.I.L. e il Consorzio ennese universitario, per l'individuazione di iniziative per la realizzazione di strutture al servizio del quarto polo universitario siciliano, con sede in Enna.

Con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 11/Gab. del 15 gennaio 2002, è stato approvato il protocollo d'intesa stipulato il 29 ottobre 2001 tra la Regione siciliana, la Provincia regionale di Enna, il Comune di Enna, l'I.N.A.I.L. e il Consorzio ennese universitario, per l'individuazione di iniziative per la realizzazione di strutture al servizio del quarto polo universitario siciliano, con sede in Enna.
(2002.24.1463)
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Sostituzione di un componente della commissione per l'emersione del lavoro non regolare.

Con decreto presidenziale n. 142/servizio 1°/U.O. 1/SG del 10 giugno 2002, il sig. Laterra Giovanni è stato nominato componente della commissione per l'emersione del lavoro non regolare, in sostituzione del sig. Carmelo Barbagallo, dimissionario.
(2002.24.1464)
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Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private dell'associazione culturale Teatro libero di Palermo ONLUS.

Si comunica l'avvenuta iscrizione, nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.Rep. n. 361/2000, presso la segreteria generale della Presidenza della Regione, dell'associazione culturale Teatro libero di Palermo ONLUS, disposta dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dipartimento turismo, sport, spettacoli.
(2002.24.1434)
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Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private dell'associazione sportiva A.S. Visport di Palermo.

Si comunica l'avvenuta iscrizione, nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.Rep. n. 361/2000, presso la segreteria generale della Presidenza della Regione, dell'associazione sportiva A.S. Visport di Palermo, disposta dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dipartimento turismo, sport e spettacolo.
(2002.24.1435)
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Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).

La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, comma 8, che negli anni 2000-2001 sono stati corrisposti, a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dall'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Capo d'Orlando.


(2002.23.1369)
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Autorizzazione alla ditta SI.R.ME. S.p.A., con sede in Palermo, all'aumento della potenzialità di messa in riserva degli accumulatori esausti al piombo.

Con ordinanza n. 447 del 30 maggio 2002, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha concesso alla ditta SI.R.ME. S.p.A., con sede legale ed impianto in Palermo, via Filippo Pecoraino n. 43, 3ª zona industriale Brancaccio, nell'ambito dell'attività autorizzata con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 49/18 dell'8 febbraio 1999, l'aumento della potenzialità di messa in riserva degli accumulatori esausti al piombo anche prodotti da terzi ed ha ridefinito, a seguito della trasposizione dei codici C.E.R., di cui agli allegati del decreto legislativo n. 22/97 ai codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla decisione n. 2000/532/CEE e successive modifiche ed integrazioni, l'elenco dei rifiuti stoccabili già autorizzati con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 49/18 dell'8 febbraio 1999.
(2002.24.1465)
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Autorizzazione alla società Nuova Tecnica Tadini a r.l., con sede in Baucina, all'importazione dei rifiuti in Sicilia.

Con ordinanza n. 476 del 6 giugno 2002 del Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, la Nuova Tecnica Tadini s.r.l., con sede legale in Baucina (PA), via Roma n. 94-98, è autorizzata all'importazione dei rifiuti in Sicilia, di cui al codice CER 160103, per un totale di 2 tonnellate.
(2002.24.1468)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2002 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali.

Con deliberazione n. 145 del 17 maggio 2002, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2002 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali - secondo quanto contenuto nella nota n. 7829 del 26 aprile 2002 del medesimo Assessorato ed i criteri qui di seguito riportati:
Spese a carattere promozionale per lo sviluppo agricolo
Sono in genere trasferimenti di risorse alle imprese agricole per aiutarle nel processo di crescita ed ammodernamento.
Le effettive esigenze delle singole province sono determinate dall'esistenza di richieste di contributi avanzate dagli operatori agricoli per attivare opere ed interventi ed alle quali la pubblica amministrazione deve avere, in forza delle leggi in vigore, una risposta in termini di aiuto finanziario, tenendo anche conto della superficie agricola utilizzata per provincia (S.A.U.).
Inoltre vi sono condizioni socio-economiche diverse nelle varie province che rendono opportuna una modifica della destinazione dei finanziamenti in modo da compensare le province che denunciano un più alto grado di disoccupazione e di emigrazione, nonché per aiutare la crescita delle province più in ritardo, rispetto ad altre, dal punto di vista del reddito pro-capite.
Bisogna, altresì, tenere in considerazione particolari esigenze di settore che si dovessero manifestare a livello provinciale per cui si rende opportuno riservare una percentuale dei finanziamenti per compensazioni ed integrazioni.
Nel prospetto seguente sono riportati i vari indici relativi al grado di disoccupazione provinciale, al grado di emigrazione e all'indice nel reddito medio pro-capite separatamente rilevati, che vengono poi sintetizzati in un unico indice:

Provincia      Indice disoccupazione provinciale Emigrazione Ritardo reddito pro-capite Indice unificato 
Agrigento      11,38 17,5 15,94 14,94 
Caltanissetta      13,46 17,2 11,45 14,04 
Catania      9,32 8,8 12,53 10,22 
Enna      12,78 21,1 12,96 15,61 
Messina      9,68 9,2 7,91 8,93 
Palermo      11,38 5,1 9,12 8,53 
Ragusa      8,69 6,9 13,2 9,6 
Siracusa      10,71 7,6 5,1 7,8 
Trapani      12,60 6,6 11,79 10,33 
Totale      100,00 100,00 100,00 100,00 


Pertanto, al fine di conciliare le diverse necessità, si propone di ripartire gli stanziamenti di cui appresso destinando:
-  una quota del 70% alla giacenza delle domande al 31 dicembre 2001;
-  una quota del 10% all'indice unificato relativo al grado di disoccupazione provinciale, di emigrazione e di ritardo nel reddito medio pro-capite;
-  una quota del 10% alla superficie agricola utilizzata;
-  una quota del 10% riservata alle compensazioni ed integrazioni.
Per i capitoli di competenza del dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato agricoltura e delle foreste del bilancio regionale 2002, non si ritiene di dovere procedere alla ripartizione territoriale secondo i superiori criteri per le seguenti motivazioni:
-  542001 (parte ex capp. 10628 - 10629 e cap. 14230) - Trattasi di spese per l'acquisto di mobili, arredi, macchine ed attrezzature. Le somme verranno ripartite agli uffici che di volta in volta faranno pervenire le richieste motivate;
-  542002 (ex cap. 14250) - Spese per l'acquisto di apparecchiature di tipo informatico e dei programmi relativi alle apparecchiature medesime;
- 542006  -  542007 (ex capp. 56301 - 56302) - Gli stanziamenti verranno utilizzati con le modalità previste dagli artt. 45 e 46 della legge regionale n. 33/97 e del piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, punto 3.2 programmi gestionali faunistici;
-  542804 (ex capp. 54577 - 55485 - 55664) - L'utilizzazione dello stanziamento sarà effettuata sulla base delle domande inoltrate dai soggetti interessati, per le quali non è possibile in via preventiva predeterminare l'ambito provinciale;
-  542815 (ex cap. 54598) - Contributi in favore di vivaisti agrumicoli che realizzano la riconversione dei loro vivai;
-  542817 (ex capp. 55001 - 55201) - Trattasi di somme la cui destinazione è stabilita per legge;
- 542842 (ex capp. 55695 - 54565) - Gli interventi saranno deliberati in relazione alle richieste degli operatori e nelle zone agrumetate;
-  542861 (ex cap. 54587) - Si tratta di interventi a favore di organismi associativi per l'adeguamento del capitale sociale; pertanto non è possibile determinare l'ambito provinciale;
-  542912 - Trattasi di somme necessarie alla liquidazione degli aiuti relativi al bando PECO 2001 che verranno erogate direttamente ai produttori conferitori che hanno partecipato al bando per un importo complessivo di Euro 2.187.164,50 così come determinato con D.A. n. 2950 del 31 dicembre 2001. La restante parte della somma verrà utilizzata per la risoluzione della crisi agrumicola intervenendo con azioni promozionali a favore delle arance siciliane, nonché attraverso un bando di gara in corso di emanazione che prevede interventi finalizzati alla ristrutturazione degli agrumeti siciliani;
-  542921 - Le somme afferenti questo capitolo di cui all'art. 57 legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, riguardano il finanziamento delle pratiche giacenti relative al P.S.R., misura "F" Azione F1b. Tale finanziamento si riferisce all'esercizio finanziario 2002 ed in assenza di norme che rechino previsioni finanziarie a copertura del rimanente periodo di impegno (5 anni) questa Amministrazione sta provvedendo a suddividere l'importo di cui sopra in 5 annualità, pari ad Euro 4.131.800 al fine di assicurare la copertura finanziaria all'azione;
-  542924 - Le somme saranno assegnate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura in base ai fabbisogni in corso di comunicazione in quanto trattasi di somme necessarie alla liquidazione delle istanze pregresse relative all'aiuto previsto dal reg. CEE 2328/91 misura 11.1 artt. 17/18 e 19 del POP 94/99 (indennità compensativa).
I sottoelencati capitoli si riferiscono a spese per obbligazioni dell'Amministrazione relative ad annualità di spese poliennali già impegnate: 542805, 542818, 542820, 542821, 542822, 542825, 542826, 542827, 542828, 542829, 542830, 542831, 542832, 542833, 542834, 542837, 542840, 542841, 542843, 542844, 542845, 542846, 542848, 542849, 542850, 542851, 542852, 542854.
(2002.23.1375)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione del comitato tecnico-scientifico del Museo del carretto e naturalistico di Terrasini.

Con decreto n. 6006 del 24 maggio 2002 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stato istituito il comitato tecnico-scientifico del Museo del carretto e naturalistico di Terrasini di cui all'art. 6 della convenzione stipulata in data 3 aprile 2001 tra l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed il sindaco del comune di Terrasini;
Sono nominati quali componenti del suddetto comitato:
-  il sindaco del comune di Terrasini, componente di diritto;
-  il soprintendente per i beni culturali e ambientali di Palermo, componente di diritto;
-  il sig. Gianfranco Zanna, quale esperto di questa Amministrazione regionale;
-  l'arch. Desirée Vacirca, quale esperto dell'amministrazione comunale;
-  il prof. Giovanni Ruffino, preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo;
-  il prof. Antonio Coco, associato di storia moderna della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania;
-  il prof. Mario Bolognari del dipartimento studi sulla civiltà moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina.
(2002.24.1453)
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Nomina del commissario ad acta presso il Convitto nazionale G.Falcone di Palermo.

Con decreto n.168 del 16 maggio 2002 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è stato nominato commissario ad acta presso il Convitto nazionale G.Falcone di Palermo l'arch. Maria Concetta Caviglia.
(2002.24.1431)
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Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta del Conservatorio di musica A. Scontrino di Trapani.

Con n. 196 del 30 maggio 2002 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, nelle more della ricostituzione del consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica A. Scontrino di Trapani, l'incarico di commissario ad acta conferito all'arch. Di Franco Antonino è prorogato di tre mesi a decorrere dal 27 maggio 2002.
L'arch. Di Franco Antonino provvederà all'espletamento delle competenze previste nel decreto n. 52 del 26 febbraio 2002.
(2002.24.1442)
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Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta dell'Accademia di belle arti di Palermo.

Con n.197 del 30 maggio 2002 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, nelle more della ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Accademia delle belle arti di Palermo, l'incarico di commissario ad acta conferito al dott. Aurelio Pes è prorogato di tre mesi a decorrere dal 27 maggio 2002.
Il dott. Aurelio Pes provvederà all'espletamento delle competenze previste nel decreto n.50 del 26 febbraio 2002.
(2002.24.1443)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto n. 576 del 28 maggio 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e della pesca, è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa La Concordia, con sede in Catania, avviata con decreto n. 450 del 26 marzo 2001, fino al 30 giugno 2002.
Viene confermato nell'incarico il dott. Perrello Giuseppe.
(2002.23.1372)


Con decreto n. 663 del 7 giugno 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa Cavetta con sede in San Giovanni La Punta (CT) fino al 31 luglio 2002.
Viene confermato nell'incarico quale commissario straordinario la dott.ssa Elena Granata.
(2002.24.1484)
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Rinnovo della convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande.

Con decreto n. 635/5S del 5 giugno 2002 del dirigente del servizio 5 del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato, è stata rinnovata fino al 18 ottobre 2003 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscri zione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dall'Associazione autonoma commercianti, con sede in Aci Catena (CT), via Vittorio Emanuele n. 9.
(2002.24.1448)
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Riconoscimento di corsi professionali abilitanti per attività commerciali da tenersi in Caltanissetta.

Con decreto del dirigente del servizio commercio dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 636/5S del 5 giugno 2002 sono stati riconosciuti n.3 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2002 dalla C.I.D.E.C. con sede in Caltanissetta, piazza Marconi n. 8 e da tenersi presso i locali della sede siti in Caltanissetta, piazza Marconi n.8.
(2002.24.1432)
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Provvedimenti concernenti nomina di commissari liquidatori.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 664/1S.3 del 7 giugno 2002 la dott.ssa Dorotea Caligiore, nata a Siracusa il 12 febbraio 1965 e residente in Siracusa, via Bari n. 4, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Metalmeccanica Augusta - C.M.A. con sede nel comune di Augusta, in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Eugenio Galvagno.
(2002.24.1482)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 665/1S.3 del 7 giugno 2002 l'avv. Giu seppe Di Fiore, nato a Palermo il 3 febbraio 1964 e residente in Palermo, viale Croce Rossa n. 32, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa C.EL.CO. con sede nel comune di Enna, in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Giuseppe Assenza.
(2002.24.1481)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 666/1S.3 del 7 giugno 2002 il dott. Massimo Tartaglia, nato a Porto Empedocle il 14luglio 1963 e residente in Agrigento, viale della Vittoria n. 279, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa I.T.A.M. con sede nel comune di Catania, in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Massimo Ingarao.
(2002.24.1480)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Costituzione del comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Siracusa.

Con decreto n. 52 serv. III dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale del 28 gennaio 2002 è stato costituito, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'art. 26, comma 2, della legge regionale del 26 novembre 2000, n. 24, il comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Siracusa, che risulta così composto:
Presidente:
-  dr. Giuseppe Dato, direttore U.P.L.M.O. di Siracusa;
Componenti effettivi:
-  dr. Francesco Salemi, nato a Siracusa il 20 aprile 1956, in rappresentanza dell'Unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa per la medicina del lavoro;
-  dr.ssa Teresa Brunetti, nata a Manduria il 6 ottobre 1956, in rappresentanza dell'Unità sanitaria locale n. 8 per la medicina legale e fiscale;
-  sig. Salvatore Lucifora, nato a Monterosso Almo (RG) l'11 marzo 1939, in rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio istituzionale;
-  sig. Giuseppe Zaccarello, nato a Siracusa il 26 giugno 1949, in rappresentanza dell'Associazione provinciale mutilati ed invalidi del lavoro;
-  sig. Pablo Amato, nato in Venezuela il 5 aprile 1955, membro della Commissione provinciale dell'impiego in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
-  sig. Antonio Bandiera, nato a Siracusa il 3 febbraio 1943, membro della Commissione provinciale dell'impiego in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
Componenti supplenti:
-  dr. Carmelo Mangiafico, nato a Floridia il 5 novembre 1959, in rappresentanza dell'Unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa per la medicina del lavoro;
-  dr. Vincenzo Intagliata, nato a Floridia il 12 gennaio 1950, in rappresentanza dell'Unità sanitaria locale n. 8 per la medicina legale e fiscale;
-  sig. Angelo Sorbello, nato ad Acireale (CT) il 7 gennaio 1923 in rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio istituzionale;
-  sig. Vilma Zaccaro, nata ad Olbia (SS) il 25 giugno 1940 in rappresentanza dell'Associazione provinciale mutilati ed invalidi del lavoro.
(2002.24.1436)
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Costituzione del comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Ragusa.

Con decreto n. 53 serv. III dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale del 28 gennaio 2002 è stato costituito, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'art. 26, comma 2, della legge regionale del 26 novembre 2000, n. 24, il Comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Ragusa, che risulta così composto:
Presidente:
-  dr. Paolo Calabrese, direttore U.P.L.M.O. di Ragusa;
Componenti effettivi:
-  dr. Giuseppe Miceli, nato a Scicli il 15 dicembre 1953, in rappresentanza dell'Azienda sanitaria locale n. 7 di Ragusa per la medicina del lavoro;
-  dr. Salvatore Pianeta, nato a Giarratana il 3 settembre 1951, in rappresentanza dell'Azienda sanitaria locale n. 7 per la medicina legale e fiscale;
-  sig.ra Sabina Fontana, nata a Ragusa il 7 luglio 1968, in rappresentanza dell'Associazione di promozione sociale Pro Diritti-H;
-  sig. Antonino Capozzo, nato a Campofiorito il 7 giugno 1951, in rappresentanza dell'Associazione provinciale mutilati ed invalidi del lavoro;
-  sig.ra Rosanna Mallemi, nata a Ragusa il 22 marzo 1962, membro della Commissione provinciale dell'impiego in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
-  sig. Francesco Rovillo, nato a Vittoria il 9 gennaio 1951, membro della Commissione provinciale dell'impiego in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
Componenti supplenti:
-  dr. Paolo Ravalli, nato a Ragusa il 27 gennaio 1956, in rappresentanza dell'Azienda sanitaria locale n. 7 di Ragusa per la medicina del lavoro;
-  dr. Giuseppe Algieri, nato a Comiso il 24 settembre 1966, in rappresentanza dell'Azienda sanitaria locale n. 7 di Ragusa per la medicina legale e fiscale;
-  sig. Giovanni Arestia, nato a Ragusa il 12 maggio 1946 in rappresentanza dell'Associazione provinciale Pro Diritti-H;
-  sig. Salvatore Cirnigliaro, nato a Vittoria il 29 gennaio 1953 in rappresentanza dell'Associazione provinciale mutilati ed invalidi del lavoro;
-  sig. Raffaele Spadaccino, nato a Siracusa il 14 giugno 1948, membro della Commissione provinciale dell'impiego in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
-  sig. Raffaele Criscione, nato a Ragusa l'8 ottobre 1949, membro della Commissione provinciale dell'impiego in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
(2003.24.1436)
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Costituzione del comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Agrigento.

Con decreto n. 54 serv. III dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale del 28 gennaio 2002 è stato costituito, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'art. 26, comma 2, della legge regionale del 26 novembre 2000, n. 24, il comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Agrigento, che risulta così composto:
Presidente:
-  dr. Alfredo Crucillà, direttore U.P.L.M.O. di Agrigento;
Componenti effettivi:
-  dr. Giuseppe Mulone, nato a Canicattì il 13 marzo 1953, in rappresentanza dell'Azienda sanitaria locale n. 1 di Agrigento per la medicina del lavoro;
-  dr.ssa Teresa Tinaglia, nata a Favara l'11 ottobre 1957, in rappresentanza dell'Azienda sanitaria locale n. 1 per la medicina legale e fiscale;
-  sig. Gaspare Cottone, nato a Ribera il 10 novembre 1960, in rappresentanza della Federazione associazione nazionale dei disabili (Associazione invalidi civili, invalidi del lavoro per servizi, sordomuti, ciechi civili);
-  sig. Settimio Sollano, nato ad Agrigento il 18 febbraio 1943, in rappresentanza della Federazione associazione nazionale dei disabili;
-  Angelo Collura, nato a Grotte il 13 ottobre 1967, membro della Commissione provinciale per l'impiego in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
-  sig. Domenico Catuara, nato a Raffadali il 14 dicembre 1962, membro della Commissione provinciale per l'impiego, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
Componenti supplenti:
-  dr. Calogero Caramanno, nato a Favara il 22 agosto 1952, in rappresentanza dell'Azienda sanitaria locale n. 1 diAgrigento per la medicina del lavoro;
-  sig. Giuseppe Petrucci, nato a Palma di Montechiaro il 5 gennaio 1973, in rappresentanza della Federazione associazione nazionale dei disabili (invalidi civili, invalidi del lavoro per servizio, sordomuti, ciechi civili);
-  sig. Arturo Tortorici, nato a Palermo il 22 agosto 1953, in rappresentanza della Federazione associazione nazionale dei disabili (invalidi civili, invalidi del lavoro per servizio, sordomuti, ciechi civili);
-  dr. Mancuso Gaetano, nato a Casteltermini il 31 maggio 1954, in rappresentanza dell'Azienda sanitaria locale n. 1 di Agrigento per la medicina legale e fiscale;
-  sig. Pusante Gaspare, nato ad Agrigento il 17 novembre 1954, membro della Commissione provinciale per l'impiego in rappresentanza dei datori di lavoro;
-  sig. Terrazzino Angelo, nato a Raffadali il 2 novembre 1938, membro della Commissione provinciale per l'impiego in rappresentanza dei datori.
(2002.24.1436)
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Costituzione del comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Messina.

Con decreto n. 57 serv. III dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale del 4 febbraio 2002 è stato costituito, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'art. 26, comma 2, della legge regionale del 26 novembre 2000, n. 24, il comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Messina, che risulta così composto:
Presidente:
-  dr. Salvatore Sgrò, direttore U.P.L.M.O. di Messina;
Componenti effettivi:
-  dr. Marcello Nucifora, nato a Messina il 26 settembre 1962, in rappresentanza dell'Unità sanitaria locale n. 5 di Messina;
-  dr.ssa Edda Paino, nato a Messina il 18 luglio 1960, in rappresentanza dell'Unità sanitaria locale n. 5;
-  sig. Rosetta Pagliuca, nata a Melito Porto Salvo (RC) il 4 gennaio 1954, in rappresentanza dell'Associazione mutilati ed invalidi civili;
-  sig. Umberto D'Arrigo, nato a Messina il 9 luglio 1939, in rappresentanza dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;
-  sig. Giovanni Sciliberto, nato a Messina il 2 agosto 1937, in rappresentanza della Confartigianato (organizzazioni sindacali dei datori di lavoro);
-  sig. Paola Zito, nato a Graniti (ME) il 29 giugno 1936, in rappresentanza della C.I.S.L. (organizzazioni sindacali dei lavoratori);
Componenti supplenti:
-  dr. Francesco Di Cara, nato a Messina il 23 agosto 1953, in rappresentanza dell'Unità sanitaria locale n. 5 di Messina;
-  dr.ssa Grazia La Torre, nata a Messina il 18 gennaio 1955, in rappresentanza dell'Unità sanitaria locale n. 5 di Messina;
-  sig. Stefano Brigandi, nato a Messina il 18 novembre 1956, in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;
-  sig. Nello Maiani, nato a Patti il 20 febbraio 1934, in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi ed lavoro;
-  sig. Annamaria Maturi, nata a Messina il 14 maggio 1976, in rappresentanza della Confartigianato (organizzazioni sindacali dei datori di lavoro);
-  sig. Antonino Sammataro, nato a Messina il 23 marzo 1938, in rappresentanza della CISAS (organizzazioni sindacali dei lavoratori).
(2002.24.1436)
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Costituzione del comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Catania.

Con decreto n. 64 serv. III dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale del 15 febbraio 2002 è stato costituito, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'art. 26, comma 2, della legge regionale del 26 novembre 2000, n. 24, il Comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Catania, che risulta così composto:
Presidente:
-  dr. Domenico Palermo, direttore U.P.L.M.O. di Catania;
Componenti effettivi:
-  dr. Patrizia Micacapilli, nata a Catania il 9 dicembre 1951, in rappresentanza dell'Unità sanitaria locale n. 3 di Catania per la medicina legale;
-  dott. Angelino Ciraldo, nato a Bronte il 20 febbraio 1951, in rappresentanza dell'Unità sanitaria locale n. 3, per la medicina del lavoro;
-  sig. Giuseppa Russo, nata a Catania il 19 ottobre 1935, in rappresentanza dell'Associazione mutilati ed invalidi civili;
-  sig. Domenico Mazzone, nato a Catania il 10 agosto 1934, in rappresentanza dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;
-  sig. Concetto Cutugno, nato a Catania il 20 aprile 1948, in rappresentanza dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori;
-  sig. Mario Deni, nato aCatania l'8 febbraio 1936, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
Componenti supplenti:
-  sig. Alfio Messina, nato a Catania il 14 ottobre 1950, in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;
-  sig. Benedetto Pompei, nato a Catania il 22 luglio 1957, in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutialti ed invalidi del lavoro.
(2002.24.1436)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione al dr. La Cavera Michelangelo ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Palermo.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale per la sanità n. 842 del 5 giugno 2002, il dr. La Cavera Michelangelo è stato autorizzato ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Palermo, largo Principe di Paternò, 1, mediante l'utilizzazione di una insegna e di una inserzione negli elenchi telefonici.
(2002.24.1430)
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Riconoscimento di idoneità allo stabilimento della ditta Carni D.O.C. s.r.l., con sede nel comune di Gibellina.
Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 844 del 5 giugno 2002, lo stabilimento di produzione di carni macinate e di preparazioni di carne della ditta Carni D.O.C. s.r.l. sito nel comune di Gibellina (TP) nella contrada Rocca viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 2384/P.
(2002.24.1437)
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Revoca del decreto 13 febbraio 1997, relativo all'autorizzazione alla società Rimed s.r.l., con sede in Paler-mo, per la detenzione di specialità medicinali per uso umano.
Con decreto n. 847 del 6 giugno 2002 del dirigente del servizio 10 del Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, è stato revocato il n. 21490 del 13 febbraio 1997 relativo alla società Kimed s.r.l., con sede legale e magazzino in Palermo, via Casella n. 90.
(2002.24.1441)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività di deposito di prodotti ittici della ditta Ittica mare blù, con sede in Casteldaccia.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 850 del 6 giugno 2002, lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Ittica mare blù, sito in Casteldaccia nella via Leoncavallo n. 22, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di deposito di prodotti ittici freschi e congelati di cui alla tipologia 3 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 23 e lo stabilimento viene iscritto con il numero di identificazione 2417 nello speciale registro previsto dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.24.1438)
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Autorizzazione alla ditta Rivoira S.p.A., con sede in Milano, alla distribuzione all'ingrosso di gas medicali per uso umano.
Con decreto del dirigente del servizio assistenza farmaceutica e controllo-vigilanza sulle farmacie n. 0860 del 7 giugno 2002, la ditta Rivoira S.p.A., con sede legale in Milano, via Durini n. 7 e magazzino in Messina, via Pacinotti n. 8, è stata autorizzata alla distribuzione all'ingrosso dei gas medicali ossigeno gassoso F.U., ossigeno liquido F.U., protossido di azoto F.U., aria compressa F.U., anidride carbonica F.U. e azoto liquido F.U. per uso umano, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 538/92, nel territorio della Regione siciliana, con l'osservanza di quanto disposto dagli art. 3, 6 e 7, commi 2° e 3°, dello stesso decreto legislativo n. 538/92, in conseguenza della concessione in affitto del ramo d'azienda da parte della ditta D'Angelo S.p.A., già autorizzata con decreto n. 36719 del 20 dicembre 2001, che viene revocato.
(2002.24.1439)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività di nave officina al motopeschereccio Eighteen della ditta Asaro Matteo Cosimo e Vincenzo s.r.l., con sede in Mazara del Vallo.

Con decreto congiunto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario e del dirigente generale del dipartimento regionale della pesca n. 869 del 10 giugno 2002, il motopeschereccio Eighteen della ditta Asaro Matteo Cosimo e Vincenzo s.r.l. con sede in Mazara del Vallo (TP) nel molo Fata Morgana n. 16, iscritto al numero 342 del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di nave officina ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 e l'imbarcazione viene iscritta con il numero di riconoscimento 2399 nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.24.1474)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Finanziamento al comune di Campofranco per la realizzazione di lavori nel centro abitato.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 218 del 26 aprile 2002, è stato concesso un finanziamento di E 670.954,46 a favore del comune di Campofranco per i lavori di consolidamento idrogeologico zona nord del centro abitato di cui alla delibera n. 163 del 20-21 marzo 2001.
(2002.23.1397)
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Finanziamento al comune di Licodia per la realizzazione di lavori relativi al Fiume Salso.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 219 del 26 aprile 2002, è stato concesso un finanziamento di E 2.053.878,24 a favore del comune di Licata per i lavori di risagomatura dell'alveo e del manufatto di regolazione della portata nonché predisposizione del sistema di allarme per fenomeni di piena del Fiume Salso - risanamento foce, di cui alla delibera n. 163 del 20-21 marzo 2001.
(2002.23.1396)
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Finanziamento al comune di Marineo per lavori di consolidamento del rione Variante.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 220 del 26 aprile 2002, è stato concesso un finanziamento di E 413.165,52 a favore del comune di Marineo per i lavori di consolidamento del rione Variante di cui alla delibera n. 163 del 20-21 marzo 2001.
(2002.23.1400)
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Finanziamento al comune di Rometta per lavori di ricostruzione del cimitero e sistemazione di una strada.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 221 del 26 aprile 2002, è stato concesso un finanziamento di E 1.715.153,36 a favore del comune di Rometta per i lavori di ricostruzione del muro di cinta del cimitero di Rometta centro e sistemazione della stradella Acquanova in località Gimello di cui alla delibera n. 297 del 20-21 giugno 2001.
(2002.23.1398)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Naso.

Con decreto n. 249/D.R.U. del 28 maggio 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, è stata approvata la variante urbanistica al programma di fabbricazione del comune di Naso, adottata con delibera consiliare n. 56/2001, avente oggetto adozione di variante alla tavola 8 del vigente strumento urbanistico (programma di fabbricazione) per la localizzazione di un'area da destinare a verde pubblico in contrada Aria Viana della frazione Cresta.
(2002.23.1382)
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Approvazione del piano di lottizzazione della ditta Piacentino, Bonura e Catalano del comune di Paceco.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica n. 252 del 30 maggio 2002, è stato approvato, ai sensi dell'art. 12, lett. d) della legge regionale n. 71/78, il piano di lottizzazione trasmesso dal comune di Paceco e proposto dalla ditta Piacentino, Bonura e Catalano in via Sole (delibera di C.C. n. 29/2000).
(2002.23.1393)
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Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Villalba.

Con decreto n. 254/D.R.U. del 30 maggio 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78, è approvata la variante all'art. 33 del vigente regolamento edilizio del comune di Villalba, adottata con delibera di C.C. n. 38 del 18 ottobre 2001.
(2002.23.1389)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 308 del 23 maggio 2002, è stata concessa alla ditta E.N.E.L. S.p.A., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, l'autorizzazione ai sensi degli artt. 12, 13 e 17 del D.P.R. n. 203/88 per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dello stabilimento per la produzione di energia termoelettrica sito in contrada Bufalaro, del comune di Augusta (SR).
(2002.23.1395)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 311 del 24 maggio 2002, è stata concessa alla ditta CER, con sede legale in Milano, via Rovereto n. 3, l'autorizzazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/88, alle emissioni in atmosfera da un impianto di termovalorizzatore di bBiomassa da realizzare nel comune di Ragusa, zona ASI, 1ª fase.
(2002.23.1394)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 360 del 7 giugno 2002, è stata concessa alla ditta Elenka S.p.A., con sede lega in Palermo, via Partanna Mondello n. 46, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15, lett. a), del D.P.R. n. 203/88, alle emissioni in atmosfera da un impianto di tostatura di nocciole e semi vari da realizzare nel comune di Palermo, via Partanna Mondello n. 15.
(2002.24.1460)
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Autorizzazione al Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Caltanissetta per lo scarico nel torrente Fungirello dell'effluente depurato.

Con decreto n. 313 del 27 maggio 2002, il dirigente responsabile del servizio 1, tutela delle acque, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, ha autorizzato il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Caltanissetta ad effettuare nel torrente Fungirello lo scarico dell'effluente depurato proveniente dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato industriale di contrada Calderaro, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 decreto n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni.
(2002.24.1452)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto della ditta Pecorella Vincenzo, con sede in Palermo, relativo ad un impianto per il deposito preliminare di rifiuti pericolosi e ad un impianto di recupero di oli minerali.

Con D.R.S. n. 337 del 4 giugno 2002, è stato espresso, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, e s.m.i., giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, proposto dalla ditta Pecorella Vincenzo, con sede legale in Palermo, via dei Nebrodi 138, di un impianto per il deposito preliminare di rifiuti pericolosi ed un impianto di recupero oli minerali usati da filtri, la cui realizzazione è prevista nel comune di Marsala (TP) - zona in-dustriale, contrada Ciancio, tav. 17 del P.C. n. 1 ed identificato catastalmente al foglio di mappa n. 232, particella n. 320 (ex 3/0).
(2002.23.1406)
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Integrazione al regolamento edilizio del comune di Taormina.

Il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, con decreto n. 351 del 7 giugno 2002, ha approvato l'integrazione al vigente regolamento edilizio del comune di Taormina, adottata con delibera consiliare n. 64 del 20 settembre 2001, avente per oggetto approvazione delle norme per l'installazione e la modifica di impianti e apparecchiature per le telecomunicazioni. Integrazione regolamento edilizio comunale.
(2002.24.1470)
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Giudizio di compatibilità ambientale al progetto per la realizzazione di una strada nel comune di Acicatena.

Il dirigente del servizio, ufficio V.I.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente con decreto n. 358 del 7 giugno 2002, ha rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale, con prescrizioni, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, e recepito con l'art. 91 della legge regionale n. 6/2001, al progetto per la realizzazione di una bretella viaria nel comune di Acicatena (CT).
(2002.24.1461)
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Giudizio di compatibilità ambientale ad un progetto di concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi nelle provincie di Enna e Catania.
Il dirigente del servizio 7/VIA del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 361 del 7 giugno 2002, ha espresso giudizio positivo, con prescrizioni, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, circa la compatibilità ambientale relativamente al progetto di concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata Case Schillaci ricadente nelle provincia di Enna (comuni di Regalbuto e Troina) e Catania (comune di Randazzo).
(2002.24.1457)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti concessione di autolinee di gran turismo.

Con decreto n. 64/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla società Etna Trasporti S.p.A., con sede in Catania, il rinnovo dell'autolinea gran turismo S. Croce di Camerina - Ragusa - Catania - Giardini Naxos - Taormina.
Con decreto n. 65/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla società Etna Trasporti S.p.A., con sede in Catania, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Catania - Aidone - Piazza Armerina - Scavi del Casale - Lago di Pergusa.
Con decreto n. 66/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla società Etna Trasporti S.p.A., con sede in Catania, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Giro di Sicilia Nastro d'Oro.
Con decreto n. 67/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla società Etna Trasporti S.p.A., con sede in Catania, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Taormina - Catania - Palermo e giro della città, Taormina - Siracusa e giro della città, Taormina - Valle dell'Etna - Taormina, Taormina - Etna sud - Taormina, Taormina - Messina - Milazzo - Tindari con escursione alle isole Eolie, Taormina - Agrigento Templi, Taormina - Scavi Casale - Taormina, Taormina - Villaggio Rabago, Taormina - Gole Alcantara - Taormina.
Con decreto n. 68/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Autoservizi Molica Franco Giuseppe, con sede in Gioiosa Marea (ME), il rinnovo dell'autolinea gran turismo Capo d'Orlando - Brolo - Gioiosa Marea - Patti - Tindari - Oliveri - Falcone - Portorosa.
Con decreto n. 69/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Autoservizi Molica Franco Giuseppe, con sede in Gioiosa Marea (ME), il rinnovo dell'autolinea gran turismo Portorosa - Vigliatore - San Biagio - Milazzo.
Con decreto n. 70/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Autoservizi Molica Franco Giuseppe, con sede in Gioiosa Marea (ME), il rinnovo dell'autolinea gran turismo Capo d'Orlando - Brolo - Gioiosa Marea - Patti - Falcone - A20 - Messina - A18 - Catania (Aeroporto) - Siracusa.
Con decreto n. 71/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Autoservizi Molica Franco Giuseppe, con sede in Gioiosa Marea (ME), il rinnovo dell'autolinea gran turismo Villaggio Nettuno (Capo d'Orlando) - Messina - Taormina - Etna (Rifugio Sapienza).
Con decreto n. 72/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Autonoleggi D'Amico di Nicosia Grazia & C. s.a.s., con sede in Catania, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Taormina - Giardini Naxos - Catania - Cefalù con prolungamento domenicale a Gibilmanna.
Con decreto n. 73/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Autoservizi Rosario Pappalardo di Giuseppa Da Campo & C. s.a.s., con sede in Catania, il rinnovo del lgran turismo Catania - A18 - Taormina sud - Gole Alcantara.
Con decreto n. 74/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla società Giuntabus s.r.l., con sede in Messina, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Milazzo (porto) - Palermo - Monreale - Milazzo (porto).
Con decreto n. 75/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 all'AMAT, con sede in Palermo, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Giro della città di Palermo e dintorni.
Con decreto n. 79/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta F.lli Scionti s.n.c., con sede in Catania, la concessione dell'autolinea gran turismo Zafferana Etnea - Catania.
Con decreto n. 80/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta SAIS Autolinee S.p.A., con sede in Enna, la concessione dell'autolinea gran turismo Caltagirone - Piazza Armerina - Enna - Villarosa - Piano Battaglia.
Con decreto n. 81/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta SAIS Autolinee S.p.A., con sede in Enna, la concessione dell'autolinea gran turismo Caltagirone - Piazza Armerina - Enna - Agrigento templi.
Con decreto n. 82/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta SAIS Autolinee S.p.A., con sede in Enna, la concessione dell'autolinea gran turismo Messina - A18 - Asse attrezzato di Catania - A19 - Piazza Armerina - Aidone - Messina.
Con decreto n. 83/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta SAIS Autolinee S.p.A., con sede in Enna, la concessione dell'autolinea gran turismo Messina - A18 - Asse attrezzato di Catania - S.S. 114 - Siracusa e giro della città.
Con decreto n. 84/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta SAIS Autolinee S.p.A., con sede in Enna, la concessione dell'autolinea gran turismo Palermo - A19 - S.S. 113 - A20 - A18 - Taormina.
Con decreto n. 85/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta SAIS Autolinee S.p.A., con sede in Enna, la concessione dell'autolinea gran turismo Palermo - A19 - Sv. A19 Enna - Pergusa - Piazza Armerina - Aidone - Palermo.
Con decreto n. 86/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha rigettato l'istanza della ditta SAIS Autolinee S.p.A., con sede in Enna, tendente ad ottenere la concessione dell'autolinea gran turismo Palermo - A19 - S.S. 113 - A20 - Messina e giro della città.
Con decreto n. 87/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha rigettato l'istanza della ditta SAIS Autolinee S.p.A., con sede in Enna, tendente ad ottenere la concessione dell'autolinea gran turismo Palermo - A19 - Asse attrezzato di Catania - A18 - Piedimonte Etneo - Linguaglossa - Etna.
Con decreto n. 88/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha rigettato l'istanza della ditta SAIS Autolinee S.p.A., con sede in Enna, tendente ad ottenere la concessione dell'autolinea gran turismo Messina - A20 - S.S. 113 - A19 - Palermo e giro della città.
Con decreto n. 89/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha rigettato l'istanza della ditta SAIS Autolinee S.p.A., con sede in Enna, tendente ad ottenere la concessione dell'autolinea gran turismo Messina - A20 - S.S. 113 - A19 - Cefalù.
Con decreto n. 90/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta SAIS Autolinee S.p.A., con sede in Enna, la concessione dell'autolinea gran turismo Caltagirone - Piazza Armerina - Enna - Villarosa - Cefalù.
Con decreto n. 91/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha rigettato l'istanza della ditta A.S.A.T., con sede in Agrigento, tendente ad ottenere la concessione dell'autolinea gran turismo Agrigento - Naro - Canicattì - Campobello - Ravanusa - Riesi - Piano Battaglia.
Con decreto n. 92/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha rigettato l'istanza della ditta A.S.A.T., con sede in Agrigento, tendente ad ottenere la concessione dell'autolinea gran turismo Giro di Agrigento tour non stop.
Con decreto n. 93/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla S.A.E. di Pappalardo Giuseppe e Disca Salvatore, con sede in Belpasso (CT), il rinnovo dell'autolinea gran turismo Caltagirone - Gole Alcantara.
Con decreto n. 94/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Autoservizi Federico Nicolò, con sede in Caltagirone (EN), il rinnovo dell'autolinea gran turismo Caltagirone - Etna.
Con decreto n. 95/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Autoservizi Angelo e Raffaele Cuffaro & C. s.r.l., con sede in Raffadali (AG), il rinnovo dell'autolinea gran turismo S. Biagio Platani - S. Angelo Muxaro - S. Elisabetta - Raffadali - Agrigento per Piano Battaglia.
Con decreto n. 96/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Autoservizi Jurato Giuseppe, con sede in Carlentini (SR), il rinnovo dell'autolinea gran turismo Catania - Camping Plaja - Lentini - Necropoli Pantalica - Palazzolo Acreide - Megara - Catania.
Con decreto n. 97/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Segesta Autolinee s.r.l., con sede in Palermo, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Palermo - A29 - Trapani.
Con decreto n. 98/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Segesta Autolinee s.r.l., con sede in Palermo, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Palermo - A29 - Segesta.
Con decreto n. 99/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Segesta Autolinee s.r.l., con sede in Palermo, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Trapani - Strada provinciale - Mozia.
Con decreto n. 100/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Segesta Autolinee s.r.l., con sede in Palermo, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Trapani - A29 - Segesta.
Con decreto n. 101/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Interbus S.p.A., con sede in Enna, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Caltanissetta - S. Cataldo - Serradifalco - S.S.192 - Sv. CL/AG - Agrigento - Agrigento templi.
Con decreto n. 102/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Interbus S.p.A., con sede in Enna, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Caltanissetta - Bv. Imera - A19 - Tremonzelli - Bv. Petralia - Portella Mandarini - Piano Battaglia.
Con decreto n. 103/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Interbus S.p.A., con sede in Enna, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Catania - A18 - Giardini Naxos - Taormina.
Con decreto n. 104/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Interbus S.p.A., con sede in Enna, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Enna - Catania - Taormina.
Con decreto n. 105/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Interbus S.p.A., con sede in Enna, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Messina - A18 - Sv. A18 - Giarre - S. Venerina - Nicolosi - Etna.
Con decreto n. 106/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Interbus S.p.A., con sede in Enna, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Messina - A18 - Sv. Taormina sud - Giardini Naxos - Taormina.
Con decreto n. 107/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Interbus S.p.A., con sede in Enna, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Palermo - A19 - Catania - S.S. 114 - Siracusa e giro della città.
Con decreto n. 108/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla ditta Interbus S.p.A., con sede in Enna, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Siracusa - S.S. 114 - Catania A19 - Palermo e giro della città.
Con decreto n. 109/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla società Etna Trasporti S.p.A., con sede in Catania, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Catania - Zafferana - Riposto Lidi.
Con decreto n. 110/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla società Etna Trasporti S.p.A., con sede in Catania, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Palermo - A19 - Catania - Giarre - Fiumefreddo - Linguaglossa - Etna (Piano Provenzano).
Con decreto n. 111/Serv. 1 TPL del 17 maggio 2002, il dirigente generale, dipartimento trasporti e comunicazioni, ha accordato per l'anno 2002 alla società Etna Trasporti S.p.A., con sede in Catania, il rinnovo dell'autolinea gran turismo Ragusa - Catania - Giarre - Fiumefreddo - Linguaglossa - Etna (Piano Provenzano).
(2002.23.1373)
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Iscrizione dell'associazione turistica pro loco di Comitini all'albo regionale.

Con decreto n. 405/52 del 29 maggio 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, è iscritta all'albo regionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto n. 573/1965 e successive modifiche, l'associazione turistica pro loco Cumatini di Comitini a far data dall'anno 2002.
(2002.23.1414)
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Iscrizione dell'associazione turistica pro loco di Petralia Soprana all'albo regionale.

Con decreto n. 406/52 del 29 maggio 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, è iscritta all'albo regionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto n. 573/1965 e successive modifiche, l'associazione turistica pro loco di Petralia Soprana a far data dall'anno 2002.
(2002.23.1413)
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Iscrizione dell'associazione turistica pro loco di Canicattì all'albo regionale.

Con decreto n. 407/52 del 29 maggio 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, è iscritta all'albo regionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto n. 573/1965 e successive modifiche, l'associazione turistica pro loco di Canicattì a far data dall'anno 2002.
(2002.23.1412)
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Nomina del commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Caltagirone.

Con decreto n. 166/Gab. del 6 giugno 2002, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato la dott.ssa Piazza Dorotea commissario ad acta presso l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Caltagirone per controfirmare, in sostituzione del direttore, gli atti urgenti, indifferibili ed indispensabili all'attività dell'Azienda stessa che qui di seguito si elencano: conto consuntivo 2001, modifica bilancio di previsione 2002, atti relativi alla prosecuzione dei progetti LSU per i lavoratori già in servizio, liquidazione impegni già assunti sui capitoli 10, 11, 12, 13 della categoria 2 e sui capitoli 172, 171 e 173 della categoria 14, compensi e missioni al commissario sui capitoli 1,3 della cat. 1.
(2002.24.1444)
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Iscrizione dell'associazione turistica pro loco di Campofelice di Roccella all'albo regionale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo n. 505/52 del 10 giugno 2002, è iscritta all'albo regionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto n. 573/1965 e successive modifiche, l'associazione turistica pro loco di Campofelice di Roccella a far data dall'anno 2002.
(2002.24.1497)
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Riapertura dei termini per l'ammissione alla fruizione dei benefici di cui all'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

Con decreto n. 198/Gab del 7 agosto 2002 dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono stati riaperti i termini, per l'anno finanziario 2002, per la presentazione delle istanze per la fruizione dei contributi a favore degli enti pubblici, enti, istituti e società sportive, per la realizzazione, costruzione e completamento di impianti sportivi, comprese le attrezzature fisse costituenti un insieme organico e funzionale, di cui all'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.
I soggetti interessati dovranno presentare la documentazione prevista nella circolare assessoriale n. 3 del 29 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 dell'8 aprile 1995, parte prima, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le istanze dovranno .essere presentate a questo Assessorato, Dipartimento turismo, sport e spettacolo, servizio 8 - Impiantistica sportiva, via Notarbartolo n. 9 - Palermo, a mezzo servizio postale, od anche a mano.
In caso di invio a mezzo del servizio postale, quale data di presentazione si intenderà quella di spedizione.
Il termine di presentazione suddetto è perentorio, per cui non saranno prese in considerazione istanze presentate dopo la data di scadenza dello stesso.
(2002.34.2082)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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