REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 AGOSTO 2002 - N. 41
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 giugno 2002.
Requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale.

Allegato
RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con il presente testo vengono diramate le disposizioni attuative dell'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 con riferimento agli alloggi di turismo rurale, che costituisce oggi un'apposita tipologia ricettiva ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
Sono alloggi di turismo rurale quelli la cui attività viene esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali.
Per lo svolgimento di tale attività non è richiesta, da parte dell'operatore, la qualifica di imprenditore agricolo, bensì la successiva iscrizione del soggetto al registro ditte della camera di commercio, dal quale risulti l'attività di gestione di strutture turistico-ricettive.
La licenza all'esercizio dell'attività viene rilasciata dal comune in cui si trova la struttura ai sensi del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, recepito dalla Regione con la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale è necessario acquisire il parere igienico-sanitario e la delibera di classifica dell'A.A.P.I.T. competente per territorio, prevista dalla legge regionale n. 27/96.
Ai sensi del combinato disposto del primo e secondo comma dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, l'attività ricettiva di turismo rurale è costituita da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e/o culturali del territorio rurale.
L'attività è esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali per i quali non è consentito alcun aumento di cubatura, salvo le deroghe previste dalla legge regionale n. 71/78, così come specificato nella circolare della direzione regionale urbanistica n. 4/2000 e nella delibera della Giunta regionale n. 185 del 5 luglio 2000, punto h).
L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)  offerta di ospitalità e/o di ristorazione esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali;
b)  ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da prodotti acquisiti da aziende e/o cooperative agricole locali;
c)  dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona.
Gli alloggi di turismo rurale devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità degli stessi a quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, salvo eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi-comunali per quanto attiene le dimensioni delle camere che, in ogni caso, non potranno contenere più di quattro posti letto non soprapponibili, ed essere adeguati a quanto disposto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e successive modifiche e dal decreto legislativo n. 626/94.
Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze.
Gli alloggi di turismo rurale devono possedere in relazione a quanto è previsto dalla suddetta normativa ed in analogia a quelli agrituristici i seguenti requisiti minimi:
-  acqua corrente calda e fredda;
-  riscaldamento, si prescinde da tale requisito nei casi in cui l'attività della struttura è limitata alla stagione estiva;
-  condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere, si prescinde da tale requisito nei casi in cui la struttura è ubicata in località montane;
-  impianti idroelettrici conformi alle norme di sicurezza;
-  bagni comuni completi (lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, wc con cacciata di acqua) almeno 1 ogni 6 persone o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi;
-  apparecchio telefonico comune o similari a disposizione dei clienti;
-  sala comune che può coincidere con la sala di somministrazione di alimenti;
-  deposito e/o magazzino;
-  pulizia degli alloggi ogni giorno se a cinque o quattro stelle;
-  cambio biancheria: lenzuole e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni;
-  arredamento confortevole e adeguato alla categoria, consono alle tradizioni locali, ed in particolare alla cultura rurale della zona;
-  interno ed esterno degli edifici in buon stato di manutenzione.
Le aziende rurali sono classificate in stelle sulla base dei parametri posseduti e sono divise in cinque classi, contrassegnate in ordine decrescente da cinque ad una stella.
I parametri sulla base dei quali viene attribuita la classifica sono indicati nelle tabelle che seguono:
A - Requisiti e servizi;
B - Contesto e attività caratteristiche;
C - Attrezzature sportive e del tempo libero, rapportati alle stesse da assegnare.
Tabella A - Requisiti e servizi
 1)  Servizio di ristorazione con offerta gastronomica tipica della zona, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti da aziende agricole locali.
 2)  Edifici di pregio.
 3)  Arredi di pregio.
 4)  Biancheria di pregio.
 5)  Ampi spazi interni.
 6)  Riscaldamento.
   6.1)  Condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere.
 7)  Cucina.
 8)  Bagni completi in tutte le camere (fatta eccezione per gli appartamenti in cui si richiede l'esistenza di un solo bagno a servizio di tutte le camere che lo compongono).
   8.1)  Bagni completi per il 50% delle camere.
 9)  Telefono nell'alloggio e/o nella struttura.
10)  Cambio biancheria ogni giorno.
   10.1)  Cambio biancheria a giorni alterni.
   10.2)  Cambio biancheria due volte alla settimana.
Tabella B - Contesto ed attività caratteristiche
 1)  Assistenza agli ospiti.
 2)  Sala comune diversa da quella destinata alla ristorazione.
 3)  Attività artigianali e culturali.
 4)  Spazio espositivo di prodotti tipici della zona.
 5)  Significativo contesto paesaggistico e naturalistico.
Tabella C - Attrezzature sportive e ricreative. Impianti sportivi e del tempo libero finalizzati alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale
 1)  Piscina.
 2)  Tennis.
 3)  Bocce.
 4)  Campo da gioco.
 5)  Parco bambini.
 6)  Ping pong.
 7)  Agricampeggio.
 8)  Equitazione.
 9)  Attività faunistico-venatoria.
10)  Pesca.
11)  Biciclette.
12)  Spazi attrezzati.
13)  Saune e centro fitness.
14)  Palestre e/o attrezzature ed impianti ginnico sportivi.
15)  Altro.
Parametri richiesti per l'assegnazione delle stelle, tenendo conto che le voci A.6.1, A.8.1., A.10.1 e A.10.2 sono da considerarsi rispettivamente facenti parte dei parametri A.6, A.8 e A.10.
Esercizi a 5 stelle: requisiti minimi ed inoltre:
-  tabella A - Almeno dieci parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.8, A.9 e A.10 (otto voci);
-  tabella B - Obbligatorie l'esistenza di tutte le voci;
-  tabella  C - Almeno sette parametri, tra cui obbligatoria le voci C.2 e/o C.4 e C.5 e/o C.12.
Esercizi a 4 stelle: requisiti minimi ed inoltre:
-  tabella A - Almeno nove parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.1, A.2, A.3, A.5, A.8, A.9 e A.10 (sette voci);
-  tabella B - Obbligatoria l'esistenza delle voci B.1, B.2 e B.5;
-  tabella C - Almeno quattro parametri, di cui obbligatori C.2 e/o C.4 e C.5 e/o C.12.
Esercizi a 3 stelle: requisiti minimi ed inoltre:
-  tabella A - Almeno sette parametri, tra cui obbligatorie l'esistenza delle voci A.6.1, A.7, A.8.1, A.9 e A.10 (cinque voci);
-  tabella B - Almeno due parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza della voce B.5 (una voce);
-  tabella C - Almeno tre parametri.
Esercizi a 2 stelle: requisiti minimi ed inoltre:
-  tabella A - Almeno quattro parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.6.1, A.7 e A.10.2 (tre voci);
- tabella B - Obbligatoria l'esistenza di almeno una voce;
-  tabella C - Almeno due parametri.
L'obbligo negli alloggi rurali del parametro A.7 è previsto solo nei casi in cui gli esercizi sono ubicati in frazione o località isolate.
Esercizi ad 1 stella: soli requisiti minimi.
Per la valutazione dell'esistenza dei parametri più complessi si fa riferimento al decreto del 29 novembre 2001 "Requisiti per la classificazione in stelle delle aziende agrituristiche...".
E' indispensabile, inoltre, che la vegetazione debba essere costituita, ove non già esistente, da essenze arboree ed arbustive autoctone, tipiche della zona.
Gli elementi di arredo esterno devono rispettare le caratteristiche peculiari della zona garantendo l'aspetto rurale.
Le finiture interne dei locali adibiti ad attività di turismo rurale, nonché gli arredi delle camere e degli spazi comuni e dei locali aperti al pubblico devono essere improntati al recupero e alla conservazione di atmosfere della tradizione locale, tramite utilizzo di materiali idonei, di mobili ed arredi originali o in stile, e di oggettistica in stile.
Non è consentito l'utilizzo di materiali sintetici quali la moquette, il linoleum, ecc.
Le pareti potranno essere rivestite con materiale ligneo, carte da parati, tende o altro, purché in armonia con gli arredi e conformi alle vigenti normative.
Refrigeratori ed espositori di prodotti di gelateria e di pasticceria o di bevande non devono contrastare con l'arredo del locale, oppure devono essere opportunamente mimetizzati.
Le indicazioni di cui sopra non si applicano per i locali di servizio e di lavorazione e di preparazione dei cibi.
I servizi di turismo rurale offerti alla clientela, relativamente alle strutture ricettive rurali, devono essere dichiarati al momento della presentazione di istanza di classifica all'AAPIT competente per territorio.
Le aziende rurali comunicano all'AAPIT le tariffe da applicare, ai sensi della legge n. 284/91 e della legge regionale n. 27/96.
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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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