REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 AGOSTO 2002 - N. 40
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 10 giugno 2002.
Graduatorie dei progetti ammessi ai benefici economici del POR 2000/2006 - Misura 4.10, relativi alle istanze per la campagna 1998/1999 presentate ai sensi del Reg. CEE n. 2080/92  pag.


DECRETO 10 giugno 2002.
Graduatorie delle domande di ammissione dei cacciatori non residenti in Sicilia per la stagione venatoria 2002/2003  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 29 maggio 2002.
Modifiche ed integrazioni al piano delle attività promozionali per l'anno 2002  pag. 41 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 17 maggio 2002.
Assegnazione di somme a favore delle Province regionali ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8  pag. 41 


DECRETO 17 maggio 2002.
Assegnazione di somme a favore di comuni delle isole minori per sopperire ai maggiori oneri conseguenti al trasporto dei rifiuti solidi urbani alla terraferma.
  pag. 42 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 6 agosto 2002.
Variazioni e/o integrazioni all'elenco delle imprese ammesse ai benefici previsti dall'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni  pag. 43 

Assessorato della sanità

DECRETO 5 luglio 2002.
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'organizzazione dei corsi per operatori pratici di fecondazione artificiale negli animali  pag. 47 


DECRETO 5 luglio 2002.
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale agli stabilimenti incaricati della raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale di cui al decreto legislativo n. 508/92  pag. 48 


DECRETO 2 agosto 2002.
Inserimento con riserva di un medico nella graduatoria definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 2001  pag. 51 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 27 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Buseto Palizzolo  pag. 51 


DECRETO 31 maggio 2002.
Autorizzazione del progetto della Omnitel Pronto Italia S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base nel territorio del comune di Scicli  pag. 53 


DECRETO 7 giugno 2002.
Approvazione di variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune di S.Pier Niceto  pag. 54 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 1 luglio 2002.
Procedure e modalità di presentazione delle istanze per accedere ai benefici previsti al 2° comma dell'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 5, per gli anni 2002/2003  pag. 56 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2002 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale foreste  pag. 57 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Revoca del riconoscimento all'Associazione di zona produttori grano duro, società cooperativa a r.l., con sede in Assoro  pag. 57 
Riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Agrisviluppo s.a.s. di Calderone Aurora Antonina, con sede in Basicò  pag. 57 
Approvazione del piano di ripartizione Ficari-Sottano ricadente nel comune di Mazzarino  pag. 58 
Revoca del riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Industria alimentare Puccio, con sede di Capaci  pag. 58 

Asse I - Risorse naturali - Sottoasse rete ecologica. Misura 1.12 - Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità (FEAOG). Risultati della fase di selezione delle istanze per l'ammissione all'accordo di programma previsto dalla scheda di Misura 1.12 del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006. Avviso pubblico.
  pag. 58 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Comunicato relativo al protocollo d'intesa per la realizzazione di uno Spazio teatrale sperimentale, con sede in Catania  pag. 58 
Ricostituzione del consiglio di amministrazione del Convitto statale audiofonolesi di Marsala  pag. 58 
Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo  pag. 59 

Bando per l'assegnazione alle famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo e superiore, statale e paritaria, che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli, per l'anno scolastico 2001/2002.
  pag. 59 

Assessorato dei lavori pubblici:
Espropriazione ed occupazione permanente e definitiva a favore della Provincia regionale di Catania degli immobili necessari alla realizzazione di lavori di ammodernamento della S.P. 33 dal bivio Camemi sulla S.S. 385 a Grammichele  pag. 62 

Assessorato della sanità:
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività di deposito, frazionamento, riconfezionamento e commercializzazione di prodotti ittici congelati alla ditta Di Giorgi Salvatore & C. s.a.s., con sede in in Mazara del Vallo.
  pag. 64 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 24 luglio 2002, n. 16.
Bando per l'assegnazione delle borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106. Disposizioni attuative per l'anno scolastico 2001/2002.
  pag. 64 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CCIRCOLARE 2 agosto 2002, n. 4.
Modalità di concessione dei contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori per l'anno 2001 in applicazione dei decreti n. 1339 dell'11 luglio 2001 e 1482 del 10 agosto 2001.  pag. 66 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 5 luglio 2002, n. 1.
Procedure per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale a seguito di superamento di apposito esame. Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni, attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto  pag. 69 


CIRCOLARE 13 agosto 2002, n. 2/GAB.
Modifiche alla circolare n. 1 del 3 aprile 2002.
  pag. 71 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 2 luglio 2002.
Direttive relative alla concessione alle piccole e medie imprese commerciali delle agevolazioni creditizie previste dagli artt. 60 e 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32  pag. 71 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 10 giugno 2002.
Graduatorie dei progetti ammessi ai benefici economici del POR 2000/2006 - Misura 4.10, relativi alle istanze per la campagna 1998/1999 presentate ai sensi del Reg. CEE n. 2080/92.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ed in particolare l'art. 30;
Visto il Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento CE n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spe-se concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il Quadro comunitario di sostegno (QCS) per le regioni italiane dell'obiettivo 1 - 2000/2006 - approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) dell'1 ottobre 2001;
Visto il Programma operativo regionale (POR) della Regione siciliana 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante disposizioni per l'attuazione del POR Sicilia 2000/2006;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, titolo VII;
Visto il Complemento di programmazione, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il D.P.R. n. 4313/I/1365 del 19 ottobre 2001, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 18 ottobre 2001, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale foreste all'ing Ignazio Sciortino;
Visto il decreto n. 1532 del 31 dicembre 2001, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste il 2 gennaio 2002, nota n. 2720, con il quale è stato approvato il contratto del dr. Salvatore Marranca preposto ai servizi tecnici del dipartimento;
Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana;
Vista la legge 26 marzo 2002, n. 2, "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002";
Vista la circolare n. 18 del 22 giugno 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 20 luglio 2001, "Disposizioni attuative della Misura 4.10 (ex 4.2.5), sostegno e tutela delle attività forestali. POR Sicilia 2000/2006";
Visto l'ammontare delle risorse finanziarie attivate con la richiamata circolare n. 18, pari a 11,65 mi-lioni di euro, di cui il 65% destinato ad eventuali progetti inseriti in programmi integrati territoriali (P.I.T.);
Considerato che nessun progetto riconducibile ad uno dei P.I.T. approvati è stato presentato a valere sulle risorse finanziarie attivate con la predetta circolare n. 18, e che, pertanto, l'intero importo di 11,65 Meuro può essere destinato al finanziamento dei progetti presentati dagli altri soggetti beneficiari;
Considerato che, in ogni caso, per l'annualità 2000 saranno prioritariamente esaminati e finanziati i progetti di miglioramento boschivo presentati, ai sensi del Reg. CEE n. 2080/92, campagna 1998/1999, entro la data del 31 dicembre 1999, esclusi dal beneficio economico per mancanza di fondi, previa, naturalmente, verifica della conformità ai requisiti richiesti dalla scheda tecnica della Misura 4.10;
Vista la nota prot. n. 25878 del 3 settembre 2001, con la quale venivano assegnati e ripartiti agli Ispettorati ripartimentali delle foreste, per le finalità di cui al precedente considerato, complessivamente 7,340 milioni di euro;
Visto il provvedimento dell'ispettore ripartimentale delle foreste di Messina n. 1 del 30 aprile 2002, con il quale viene formulata la graduatoria dei progetti ammissibili da finanziare con le disponibilità dell'annualità 2000;
Visto il provvedimento dell'ispettore ripartimentale delle foreste di Catania n. 1 del 12 marzo 2002, con il quale viene formulata la graduatoria dei progetti ammissibili da finanziare con le disponibilità dell'annualità 2000;
Visto il provvedimento dell'ispettore ripartimentale delle foreste di Palermo n. 1 del 23 aprile 2002, con il quale viene formulata la graduatoria dei progetti ammissibili da finanziare con le disponibilità dell'annualità 2000;
Preso atto che gli ispettorati ripartimentali delle foreste di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani non hanno ricevuto richieste di finanziamento riconducibili alla ex 2080/92, e che, pertanto, la ripartizione finanziaria di cui alla nota 25878 richiamata va rimodulata in funzione alle richieste effettivamente pervenute;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è approvata la graduatoria dei progetti di cui all'elenco (allegato A) del presente decreto, presentati ai sensi del Reg. CEE n. 2080/92 - campagna 1998/1999 - e compatibili conle previsioni della Misura 4.10 del POR Sicilia 2000/2006.

Art. 2

E' approvata la nuova ripartizione finanziaria, desunta in base alle istanze effettivamente pervenute, così come risulta dal quadro riepilogativo dell'allegato A; le somme non impegnate verranno utilizzate per il finanziamento degli altri interventi previsti nella citata circolare n. 18.

Art. 3

Con singoli provvedimenti si provvederà alla concessione del finanziamento ai destinatari inseriti utilmente in graduatoria.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo.
Palermo, 10 giugno 2002.
  SCIORTINO 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 luglio 2002.
Reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 52.

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2002.31.1914)
Torna al Sommariohome





DECRETO 10 giugno 2002.
Graduatorie delle domande di ammissione dei cacciatori non residenti in Sicilia per la stagione venatoria 2002/2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il contratto di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento interverti strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il contratto individuale del lavoro del dirigente del servizio XI faunistico-venatorio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 22 della predetta legge, che al comma 5, lettera d), dispone che il cacciatore di altra regione viene ammesso dall'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
Visto il decreto n. 2479 del 14 novembre 1997, con il quale è stato reso pubblico l'indice medio regionale di densità venatoria relativo al quinquennio 1998/99 - 2002/03, determinato in applicazione dell'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 33/97, il cui valore è pari a 0,0289 cac-ciatori/Ha, corrispondente a 34,54 Ha/cacciatore;
Visto il decreto n. 622 del 18 marzo 1998, che stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissione in Sicilia dei cacciatori residenti fuori isola;
Visto il decreto n. 2611 del 3 agosto 1998, con il quale sono state apportate modifiche al precedente decreto n. 622 del 18 marzo 1998;
Viste le circolari assessoriali nn. 296 e 297 del 18 maggio 2001;
Visto il decreto n. 24 del 19 aprile 2002, con il quale sono stati definiti, per la stagione venatoria 2002/2003, l'indice massimo di densità venatoria e il numero massimo dei cacciatori ammissibili, distinti in cacciatori regionali oltre ai residenti nell'ambito e in cacciatori di altre regioni, per singolo ambito territoriale di caccia;
Vista, in particolare, la tabella di cui all'art. 1 del predetto decreto n. 324 del 19 aprile 2002, che di seguito si riporta, con la quale sono stati individuati, tra l'altro, il numero massimo dei cacciatori provenienti da altre regioni che attuino il principio di reciprocità, ammissibili da questo Assessorato nella misura del 10% in alcuni ambiti territoriali di caccia:






Viste le domande presentate da cacciatori residenti fuori regione inoltrate entro il 31 dicembre 2002, con le quali veniva chiesta l'ammissione ad uno degli ambiti territoriali di caccia della Regione;
Ravvisata la necessità, in applicazione dell'art. 22, comma 5, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, di stilare una graduatoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, distinta per provincia e per ambito territoriale di caccia, dei cacciatori ammessi nell'ambito territoriale di caccia richiesto;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le graduatorie delle domande di ammissione inoltrate entro il 31 dicembre 2001 dei cacciatori residenti fuori regione, distinte per provincia e per ambito territoriale di caccia, costituenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2

La mancata inclusione nelle graduatorie di cui all'articolo precedente costituisce diniego alla richiesta di ammissione all'esercizio venatorio nella Regione siciliana.

Art. 3

Le ripartizioni faunistico-venatorie sono incaricate di notificare agli interessati l'ammissione all'esercizio venatorio nell'ambito territoriale di caccia prescelto ed avranno cura di segnare sul tesserino venatorio 2002/2003 della regione di provenienza dei cacciatori inseriti in graduatoria che si presenteranno l'avvenuta ammissione apponendo anche la sigla dell'ambito e il timbro dell'ufficio.
I cacciatori ammessi dovranno esibire in originale la seguente documentazione:
-  licenza di porto di fucile per uso di caccia;
-  tesserino venatorio 2002/2003 della regione di provenienza;
-  polizza assicurativa con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
-  attestazione o ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale;
-  certificato di vaccinazione contro la rabbia per eventuali cani a loro seguito, effettuata almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alle ripartizioni faunistico-venatorie per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 giugno 2002.
  ALBANESE 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)


(2002.24.1445)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 29 maggio 2002.
Modifiche ed integrazioni al piano delle attività promozionali per l'anno 2002.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2002;
Visti i propri decreti 25 gennaio 2002, n. 78/6S e 1° marzo 2002, n. 235/6S, con i quali, nelle more della definitiva approvazione del bilancio della Regione per l'esercizio in corso è stato approvato un primo stralcio di piano delle attività promozionali quale anticipazione funzionale del piano definitivo delle attività promozionali per l'anno 2002;
Visto il proprio decreto 5 aprile 2002, n. 326/6S, con il quale è stato approvato il piano definitivo delle attività promozionali per l'anno 2002 e, contestualmente, impegnata, ai sensi dell'art. 82 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, la somma di E 3.947.155,43 per l'esercizio finanziario in corso;
Rilevato che la manifestazione MediArea, già inserita nel decreto 5 aprile 2002 non ha trovato attuazione effettiva e pertanto si ritiene di destinare la medesima cifra ad altra manifestazione sull'artigianato e precisamente "WorkShop Artigianato Artistico", Palermo 5-15 dicembre 2002, al fine di rafforzarne i contenuti e ampliarli verso altre forme di artigianato;
Rilevato che nell'allegato al decreto 5 aprile 2002 alla voce "Italia Nautica" è stato riportata erroneamente, tra le altre, quale denominazione di una manifestazione la dizione "III Fiera del Mare" anziché "Evento Mare" e pertanto è necessario provvedere all'inserimento della giusta denominazione;
Ritenuto di dovere programmare la realizzazione di talune importanti manifestazioni nell'ambito dei settori dell'artigianato e dell'agro-alimentare biologico, nonché di dovere rimodulare e programmare la spesa relativa a diverse forme di comunicazione promozionale;
Ritenuto che la rimodulazione e programmazione in precedenza citate possano trova estrinsecazione mediante la razionalizzazione delle somme destinate, senza alcuna specifica imputazione, alla generica voce "Pubblicità ed altre forme di comunicazione promozionale da programmare con apposito atto assessoriale" di cui alla pagina due dell'allegato al decreto 5 aprile 2002;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla rimodulazione, programmazione ed integrazione del piano delle attività promozionali per l'anno 2002, di cui al decreto 5 aprile 2002, n. 326/6S, secondo quanto fin qui specificato;

Decreta:


Art. 1

Per le manifestazioni citate in premessa, il piano delle attività promozionali per l'anno 2002 è così variato:
-  alla voce "Italia Agroalimentare" si aggiunge la manifestazione: Sana Bologna, settembre 2002      E 130.000,00 

-  alla voce "Italia Artigianato" si aggiungono le manifestazioni:
Macef - Milano, settembre 2002      E 200.000,00 
-  Roma estate al Foro Italico - Roma, 31 maggio-11 agosto 2002      E 50.000,00 
-  la voce "Piano di propaganda" è incrementata di      E 12.911,42 


-  la voce "Pubblicità ed altre forme di comunicazione promozionale" è così articolata:
-  Editezze Edizioni, 10 pagine per 3 pubblicazioni annue su "Speciale Sicilia"      E 30.987,41 
-  Desk San Paolo del Brasile, azione pubblicitaria      E 2.582,28 
-  TRM - Progetto produzione filmati documentari      E 160.234,27 
-  Candidea - Progetto TV "Mioliche e Ceramiche di Sicilia"      E 60.000,00 
-  Sicilia Tempo, inserimenti promozionali 3 paginoni      E 8.100,00 
-  La Sicilia Ricercata, inserimenti promozionali 4 pagine interne      E 9.174,00 
-  Sikania, inserimenti promozionali 12 pagine      E 14.873,12 
-  Avvisatore Marittimo      E 7.500,00 
-  SET s.r.l. - Comunicazione Televisiva canale satellitare      E 62.500,00 
Totale      E 748.862,50 


Art. 2

E' cassata la voce "Edilizia Italia" e con essa la manifestazione "Medi Area", la corrispondente somma di E 77.468,53 è destinata, ad integrazione, alla manifestazione "Workshop Artigianato Artistico" di cui alla voce "Italia Artigianato".
Alla voce "Italia Nautica" la denominazione "III Fiera del Mare" è sostituita con la denominazione "Evento Mare".
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.
Palermo, 29 maggio 2002.
  CIMINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il 23 luglio 2002 al n. 274.
(2002.32.1965)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 17 maggio 2002.
Assegnazione di somme a favore delle Province regionali ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 13, comma 1°, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, il quale, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni, a norma dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo, demanda a questo Assessorato l'assegnazione agli enti locali medesimi di un fondo pari ad una quota non superiore al 20% delle entrate tributarie della Regione accertate con il rendiconto generale consuntivo relativo al secondo esercizio finanziario antecedente a quello di riferimento;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze in data 27 marzo 2002, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18°, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2°, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2002, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Accertato che nel capitolo 183304, relativo al fondo ex richiamato art. 45, legge regionale n. 6/1997, si è previsto lo stanziamento di E 154.938.000,00 per la competenza e di E 242.425.000,00 per la cassa;
Visto l'art. 76, comma 1°, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, con il quale si è previsto che l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali di cui al fondo predetto;
Rilevato che, non essendo stata ancora costituita la Conferenza Regione-Autonomie locali, prevista nel l'art. 100 della citata legge regionale n. 2/2002, non è possibile provvedere alla ripartizione del fondo di cui trattasi;
Visto il decreto n. 1578 del 17 maggio 2002, con il quale, nelle more della costituzione della Conferenza Regione-Autonomie locali, si è disposto di concedere alle province dell'Isola un'anticipazione che può opportunamente ed equamente determinarsi nella misura di 6/12 dello stanziamento del capitolo 183304, secondo le modalità attuative di cui al riparto del fondo per l'anno 2001;
Ritenuto, pertanto, che l'anticipazione da erogare è di E 72.469.000,00, salvo congluaglio sull'assegnazione definitiva;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità in premessa indicate è impegnata la complessiva somma di E 72.469.000,00 nel capitolo 183304 del bilancio della Regione siciliana, rubrica Assessorato enti locali, per l'esercizio finanziario 2002.

Art. 2

Corrispondere alle Pronvice, di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto, la somma a fianco di ciascuna indicata, pari a 6/12 dello stanziamento previsto nel capitolo 183304.

Art. 3

E' autorizzata l'emissione dei relativi mandanti di pagamento.

Art. 4

Al conguaglio delle somme anticipate con il presente decreto si provvederà in sede di riparto definitivo.
Il presente decreto si trasmette alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/1999, per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2002.
  CASTELLUCCI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali il 28 maggio 2002.
Allegato
FONDO GLOBALE PROVINCE
Assegnazione anno 2002 - Prima anticipazione


Provincia      Assegnazione 2001 (lire) Rapporto percentuale Prima anticipazione anno 2002 (euro) 
Agrigento      37.769.322.000 10,928601% 7.919.848,00 
Caltanissetta      22.970.881.000 6,646653% 4.816.763,00 
Catania      67.042.783.000 19,398914% 14.058.199,00 
Enna      21.192.365.000 6,132038% 4.443.826,00 
Messina      52.927.027.000 15,314502% 11.098.267,00 
Palermo      67.197.122.000 19,443572% 14.090.562,00 
Ragusa      19.862.085.000 5,747119% 4.164.881,00 
Siracusa      24.085.735.000 6,969238% 5.050.537,00 
Trapani      32.553.380.000 9,419362% 6.826.177,00 
Totali      345.600.700.000 100% 72.469.000,00 

(2002.31.1875)
Torna al Sommariohome




DECRETO 17 maggio 2002.
Assegnazione di somme a favore dei comuni delle isole minori per sopperire ai maggiori oneri conseguenti al trasporto dei rifiuti solidi urbani alla terraferma.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che demanda a questo Assessorato le competenze in materia di erogazioni agli enti locali del fondo per l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali;
Visto il 4° comma dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, secondo cui è stata assegnata agli enti locali un'aliquota pari al 7,50% sul fondo predetto, da ripartire sulla base di criteri e parametri individuati con decreto assessoriale, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali;
Visto il verbale del 5 giugno 2001 del Coordinamento Regione - Autonomie locali, cui temporaneamente sono state attribuite, ex art. 44, legge regionale n. 6/97, le funzioni della Conferenza, che ha proposto di integrare i criteri di assegnazione di cui al citato 4° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000 al fine di consentire, altresì, l'erogazione di contributi:
1)  alle isole minori per il trasporto dei rifiuti solidi urbani alla terraferma;
2)  ai comuni per il trasporto degli anziani;
Visto il D.P.R. n. 712 del 31 luglio 2001, registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato il 10 agosto 2001 al n. 386, con il quale sono state riservate la somma di L. 6.000 milioni per il trasporto dei rifiuti solidi urbani delle isole minori e la somma di L. 3.000 milioni per il trasporto degli anziani e, contestualmente, gli enti locali interessati sono stati invitati a presentare apposite istanze di concessione del contributo entro il termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Visto il decreto n. 1579 del 31 luglio 2000, registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato il 10 agosto 2001 al n. 280, con il quale, a seguito delle istanze presentate si è provveduto alla concessione del contributo rapportato al 70% dell'ammontare richiesto ai comuni di cui appresso e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:
-  comune di Lipari:  L. 2.527.610.000; 
-  comune di Favignana:  L. 471.447.000; 
-  comune di Pantelleria:  L. 675.912.000; 
-  comune di Ustica:  L. 515.660.000; 

Considerato che, a seguito della riapertura dei termini disposta con decreto n. 761 del 18 ottobre 2001, è stato concesso al comune di Lampedusa il contributo di L. 1.050.000.000, rapportato al 70% dell'ammontare richiesto, giusta decreto n. 2395 del 18 ottobre 2001, registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato il 20 novembre 2001 al n. 1524;
Visto il decreto n. 2591 del 6 novembre 2001, registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato il 30 novembre 2001 al n. 1894, con il quale sono state impegnate sul capitolo 183303 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001, rubrica Assessorato enti locali, le somme di cui alla predetta aliquota del 7,50%, comprensive del residuo importo di L. 759.371.000 per la specifica destinazione di cui trattasi;
Ritenuto di provvedere al riparto anche della predetta residua disponibilità in proporzione all'ammontare dei contributi richiesti e concessi;

Decreta:


Art. 1

E' disposta ai comuni delle isole minori la riprtizione della somma di E 392.182,39 secondo l'importo a fianco di ognuno indicato, al fine di sopperire ai maggiori oneri conseguenti al trasporto dei rifiuti solidi urbani alla terraferma:
-  comune di Lipari:  L 189.153,66; 
-  comune di Favignana:  L 35.280,73; 
-  comune di Pantelleria:  L 50.581,86; 
-  comune di Ustica:  L 38.589,41; 
-  comune di Lampedusa:  L 78.576,73. 


Art. 2

La spesa graverà sul capitolo 183303 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001, rubrica Assessorato enti locali, giusta impegno assunto con decreto n. 2591 del 6 novembre 2001, registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato il 30 novembre 2001 al n. 1894.

Art. 3

E' autorizzata l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Art. 4

Il presente decreto si trasmette alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2002.
  CASTELLUCCI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali il 28 maggio 2002, n. 294.
(2002.31.1875)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 6 agosto 2002.
Variazioni e/o integrazioni all'elenco delle imprese ammesse ai benefici previsti dall'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL SERVIZIO INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE E L'IMPIEGO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il decreto 28 maggio 2001, n. 86, con il quale sono state dettate le istruzioni attuative del citato art. 29 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;
Visto il decreto 12 giugno 2002, n. 112, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 28 giugno 2002, con il quale sono state ammesse ai benefici del predetto art. 9 della legge regionale n. 27/91 le imprese incluse nell'elenco allo stesso allegato;
Considerato che sono state segnalate da parte degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dell'Isola ulteriori variazioni ed integrazioni da apportare all'elenco delle imprese ammesse ai benefici di cui al citato art. 9 della legge regionale n. 27/91, allegato al sopra citato decreto n. 112/2002;
Ravvisata l'opportunità di apportare all'elenco delle imprese, allegato al sopra citato decreto n. 112/2002, le variazioni e/o le integrazioni indicate nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente decreto;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, all'elenco delle imprese ammesse ai benefici previsti dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto 12 giugno 2002, n. 112 descritto nelle premesse, sono apportate le variazioni e/o le integrazioni riportate nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Con successivi provvedimenti si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserito nel sito Internet ufficiale dell'Assessorato regionale del lavoro (www.regione.sicilia.it/lavoro).
Palermo, 6 agosto 2002.
  DI PAOLA 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2002.32.1999)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 5 luglio 2002.
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'organizzazione dei corsi per operatori pratici di fecondazione artificiale negli animali.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 11 marzo 1974, n. 74, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, che disciplina la riproduzione animale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
Visto il decreto del Ministero della sanità 19 luglio 1993, concernente la determinazione delle tariffe e dei diritti per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati;
Visto il decreto del Ministero della sanità 13 gennaio 1994, n. 172, regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 in tema di provvedimenti urgenti in materia sanitaria;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 6 marzo 2000, n. 11, concernente la disciplina della riproduzione animale;
Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403, nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite funzioni e compiti dello Stato alle regioni e agli altri enti locali, in attuazione della legge n. 59/97, ed in particolare all'art. 114 sono state conferite alle regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, con eccezione di quelli espressamente mantenuti dallo Stato;
Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, che individua le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, che individua i criteri di ripartizione e ripartisce tra le regioni l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria;
Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale con nota n. 9305/257.98.11 del 4 maggio 1999, da cui risulta, tra l'altro, che:
1) nel settore dell'igiene dell'alimentazione e della sanità pubblica non è dato ricavare un principio di gratuità delle prestazioni richieste all'autorità sanitaria;
2) la Regione determina le tariffe per le prestazioni espletate a favore dei privati, contestualmente al relativo passaggio delle attribuzioni delle materie trasferite;
3) l'Assessorato della sanità, nell'ottica di dare una uniforme regolamentazione alle procedure autorizzative, stabilisce apposite tariffe, commisurate ai costi da affrontare, per gli accertamenti finalizzati al rilascio dei relativi provvedimenti;
Visto il proprio decreto 9 marzo 2000, n. 31312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 24 marzo 2000, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 15 marzo 2000, con nota n. 45, con il quale sono state determinate le tariffe a carico dei privati per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie;
Ritenuto di dovere provvedere ad emanare le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale di cui alla legge 11 marzo 1974, n.74, art. 2, per l'organizzazione dei corsi per operatori pratici di fecondazione artificiale nonché a fissare le somme a carico dei titolari richiedenti delle stesse;

Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione e autorizzazione dei corsi

Per i motivi espressi in premessa, i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, quali organi delegati ai sensi della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, autorizzano i corsi per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale negli animali, organizzati da enti locali ed enti di sviluppo, nonché consorzi, cooperative, istituti e organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale.
Art. 2
Procedure per l'attivazione dei corsi

I richiedenti debbono fare istanza in bollo all'Azienda unità sanitaria locale per l'autorizzazione e l'approvazione del relativo programma; nella domanda dovrà essere indicato:
1) il codice fiscale dell'ente richiedente;
2) il programma e la durata (non inferiore a mesi tre) del corso con il numero delle ore dedicato alle singole materie ed esercitazioni, le sedi di svolgimento e il calendario dei giorni di lezione, il numero dei partecipanti che devono avere compiuto il 18° anno di età ed essere in possesso della licenza elementare;
3) la qualifica e il curriculum vitae dei docenti;
4) il luogo individuato per lo svolgimento del corso che potrà essere un centro di fecondazione, una facoltà universitaria, l'Istituto zooprofilattico sperimentale o zootecnico.
All'istanza dovrà essere allegata la ricevuta del versamento delle spese relative all'autorizzazione del corso nella misura dell'importo di E 110,00.
L'importo deve essere versato, contestualmente alla richiesta, sul capitolo 1753, titolo 2, rubrica 3, dell'Assessorato regionale della sanità, in conto entrate del bilancio della Regione siciliana.
La domanda con firma in originale (non occorre che la firma sia autenticata se alla medesima è allegata una fotocopia del documento di identità del firmatario) dovrà essere inviata all'area di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda unità sanitaria locale competente e, per conoscenza, a questo Assessorato.
Art. 3
Commissione esaminatrice

Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 1 conseguiranno l'idoneità dopo avere superato una prova teorico-pratica a giudizio di una commissione nominata dal direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale così composta:
presidente
-  il dirigente dell'area di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio o un suo delegato di pari grado;
componenti
-  il direttore dell'Ispettorato agrario;
-  un rappresentante dell'ordine dei medici veterinari della provincia sede di esame;
-  un rappresentante della associazione allevatori;
-  un rappresentante dell'ente che organizza il corso;
-  un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale se presente sul territorio.
Art. 4
Pratica della inseminazione artificiale

Gli allievi che hanno conseguito l'idoneità saranno iscritti, a domanda, in appositi elenchi tenuti presso l'area di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, che attribuirà a ciascun iscritto uno specifico codice univoco identificativo dopo avere verificato il possesso dei requisiti prescritti.
Art. 5
Disposizioni finali

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 luglio 2002.
  CITTADINI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 23 luglio 2002, al n. 347.
(2002.31.1948)
Torna al Sommariohome





DECRETO 5 luglio 2002.
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale agli stabilimenti incaricati della raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale di cui al decreto legislativo n. 508/92.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2000;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite funzioni e compiti dello Stato alle regioni e agli altri enti locali, in attuazione della legge n. 59/97, ed in particolare all'art. 114 sono state conferite alle regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, con eccezione di quelli espressamente mantenuti dallo Stato;
Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, che individua le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, che individua i criteri di ripartizione e ripartisce tra le regioni l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria;
Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale con nota n. 9305/257.98.11 del 4 maggio 1999, da cui risulta, tra l'altro, che:
1)  nel settore dell'igiene dell'alimentazione e della sanità pubblica non è dato ricavare un principio di gratuità delle prestazioni richieste all'autorità sanitaria;
2)  la Regione determina le tariffe per le prestazioni espletate a favore dei privati, contestualmente al relativo passaggio delle attribuzioni delle materie trasferite;
3)  l'Assessorato della sanità, nell'ottica di dare una uniforme regolamentazione alle procedure autorizzative, stabilisce apposite tariffe, commisurate ai costi da affrontare, per gli accertamenti finalizzati al rilascio dei relativi provvedimenti;
Visto il proprio decreto 9 marzo 2000, n. 31312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 24 marzo 2000, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato per la sanità il 15 marzo 2000, con nota n. 45, con il quale sono state determinate le tariffe a carico dei privati per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie;
Ritenuto di dovere provvedere ad emanare le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale di cui al decreto legislativo n. 508/92, nonché a fissare le somme a carico dei titolari richiedenti delle stesse;

Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione

Per i motivi espressi in premessa, i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, quali organi delegati ai sensi della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, provvedono al riconoscimento degli stabilimenti incaricati della raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale ai sensi del decreto legislativo n. 508/92 per lo svolgimento delle seguenti attività:
1)  stabilimento di trasformazione ad alto rischio (AR);
2)  stabilimento di trasformazione a basso rischio (BR);
3)  stabilimento di trasformazione materiale a basso rischio per la preparazione di prodotti farmaceutici (PF);
4)  stabilimento di trasformazione materiale a basso rischio per la preparazione di alimenti per animali familiari (AF);
5)  stabilimento di trasformazione materiale a basso rischio per la preparazione di prodotti tecnici (PT);
6)  impianto di pretrattamento ai sensi del decreto ministeriale 29 settembre 2000 (SP);
7)  deposito temporaneo di materiale specifico a rischio ai sensi del decreto ministeriale 29 settembre 2000 (DT);
8)  contenitore refrigerato di materiale specifico a rischio ai sensi del decreto ministeriale 29 settembre 2000 (CR).
Il riconoscimento verrà rilasciato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte dell'Azienda unità sanitaria locale.
In caso di richiesta da parte dell'Azienda unità sanitaria locale di ulteriori integrazioni della documentazione o precisazioni sulle attività da autorizzare, il termine di 60 giorni decorrerà dalla data di ricevimento degli atti mancanti o dei chiarimenti necessari per il completamento dell'istruttoria. I provvedimenti di riconoscimento saranno istruiti dall'area di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda unità sanitaria locale che provvederà a notificarli alla ditta interessata, previa apposizione sull'atto della marca da bollo secondo il valore vigente e, contestualmente, saranno inviati in duplice copia a questo Assessorato.
Ogni modifica inerente le condizioni che hanno portato al rilascio del provvedimento di riconoscimento dovrà essere comunicata preventivamente all'Azienda unità sanitaria locale ai fini delle integrazioni o revisioni da apportare all'atto di riconoscimento.
Art. 2
Nuove autorizzazioni - Procedure

Il responsabile dello stabilimento deve presentare la domanda di riconoscimento, in duplice copia, all'Azienda unità sanitaria locale di cui l'originale in bollo, indicando:
a)  generalità del titolare o del legale rappresentante, indicazione della partita IVA o del codice fiscale;
b)  indicazione dell'attività da svolgere e ubicazione dello stabilimento.
All'istanza dovranno essere allegati:
c)  certificato di iscrizione al registro imprese della Camera di commercio territorialmente competente o dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000);
d)  planimetria dell'impianto preferibilmente in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la caratteristica dei fabbricati, la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, dei servizi generali, della rete idrica, degli scarichi;
e)  relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
f)  autorizzazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203 e successive modifiche e integrazioni; nel caso che l'attività rientra in quelle a ridotto inquinamento autodichiarazione del legale rappresentante;
g)  autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni;
h)  dichiarazione del legale rappresentante relativa alle fonti di erogazioni dell'acqua utilizzata nello stabilimento;
i)  certificato di agibilità o dichiarazione sostitutiva di notorietà (ex art 47 D.P.R. n. 445/2000);
l)  ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento;
m)  marca da bollo da E 10,32 o altro valore aggiornato.
La domanda con firma in originale (non occorre che la firma sia autenticata se alla medesima è allegata una fotocopia del documento di identità del firmatario), corredata dalla relativa documentazione, dovrà essere inviata all'area di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
I titolari degli stabilimenti riconosciuti sono tenuti, altresì, al pagamento del seguente importo:
-  E 520,00 per il rilascio di ogni nuovo riconoscimento;
-  E 110,00 per ogni modifica di riconoscimento esistente.
L'importo deve essere versato, contestualmente alla richiesta, sul capitolo 1753, titolo 2, rubrica 3, dell'Assessorato regionale della sanità, in conto entrate del bilancio della Regione siciliana.
Il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale nel cui territorio ricade la struttura, al fine del rilascio del numero di riconoscimento per l'inserimento dell'impianto nella lista nazionale degli stabilimenti riconosciuti, inoltra a questo Assessorato una copia della domanda di riconoscimento presentata dalla ditta, accompagnata dal parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai previsti requisiti igienico-sanitari e strutturali emesso dal responsabile del procedimento a seguito delle verifiche svolte presso lo stabilimento.
Questo Assessorato, entro 10 giorni, attribuisce allo stabilimento il relativo numero di riconoscimento e ne trasmette gli estremi al servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale che provvede ad emanare il provvedimento di riconoscimento, notifica l'originale in bollo al richiedente, ne invia due copie a questo Assessorato.
Questo Assessorato ricevuta copia dell'atto di riconoscimento ne dà comunicazione al Ministero della salute.
Art.3
Procedura semplificata per l'autorizzazione di depositi temporanei e contenitori refrigerati di materiale a rischio specifico ai sensi del decreto ministeriale 29 settembre 2000

Il responsabile del deposito temporaneo allocato all'interno di uno stabilimento ad alto rischio (AR) o del contenitore refrigerato deve presentare la domanda di autorizzazione, in duplice copia, all'Azienda unità sanitaria locale, di cui l'originale in bollo, indicando:
a)  generalità del titolare o del legale rappresentante, indicazione della partita IVA o del codice fiscale;
b)  indicazione dell'attività da svolgere e ubicazione del deposito o del contenitore.
All'istanza dovranno essere allegati:
c)  certificato di iscrizione al registro imprese della Camera di commercio territorialmente competente o dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000);
d)  planimetria preferibilmente in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la caratteristica del luogo;
e)  relazione tecnico-descrittiva del ciclo produttivo e, delle attrezzature;
f)  marca da bollo da E 10,32 o altro valore aggiornato.
La domanda con firma in originale (non occorre che la firma sia autenticata se alla medesima è allegata una fotocopia del documento di identità del firmatario), corredata dalla relativa documentazione, dovrà essere inviata all'area di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
Il responsabile di depositi o di contenitori autorizzati sono tenuti, altresì, al pagamento del seguente importo:
-  E 207,00 per il rilascio di ogni nuova autorizzazione;
-  E 110,00 per ogni modifica all'autorizzazione esistente.
L'importo deve essere versato, contestualmente alla richiesta, sul capitolo 1753, titolo 2, dell'Assessorato regionale della sanità, in conto entrate del bilancio della Regione siciliana.
Il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale nel cui territorio ricade la struttura, identificherà il deposito temporaneo con il numero 19/DT000XX e il contenitore refrigerato con il numero 19/CR000XX, dove 000 è un numero progressivo di tre cifre e XX è la sigla della provincia.
L'Azienda unità sanitaria locale notificherà l'originale in bollo al richiedente e ne invia due copie a questo Assessorato per la successiva comunicazione al Ministero della salute.
Art. 4
Procedure per il cambio della ragione sociale o di subentro nell'attività di uno stabilimento già riconosciuto

Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto o qualora una nuova ditta subentri nell'attività dello stabilimento, il titolare dello stabilimento presenta domanda in bollo di cambio di ragione sociale all'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
Alla domanda dovrà essere allegato:
a)  certificato di iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000);
b)  documentazione notarile attestante il cambio della ragione sociale e/o sede legale;
c)  marca da bollo di E 10,32 o altro valore aggiornato;
d)  ricevuta del versamento di pagamento pari a E 110,00.
In caso di subentro nell'attività, alla domanda dovrà anche essere allegato:
e)  autorizzazione volturata o dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203 e successive modifiche e integrazioni; nel caso che l'attività rientra in quelle a ridotto inquinamento autodichiarazione del legale rappresentante;
f)  autorizzazione volturata o dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) relativa allo scarico delle acque reflue ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni.
Il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio verifica la correttezza formale della domanda, verifica che tale variazione non abbia comportato cambiamenti ai requisiti igienico-sanitari e strutturali dello stabilimento, esprime un parere favorevole al cambio di ragione sociale, entro 30 giorni provvede ad apportare le opportune modifiche al precedente atto di riconoscimento, notifica l'originale in bollo al richiedente e ne invia due copie a questo Assessorato che provvederà a darne comunicazione al Ministero della salute.
Fin tanto che non si sia concluso con atto formale il procedimento di voltura la ditta subentrante potrà comunque utilizzare il riconoscimento di idoneità dello stabilimento salvo diversa indicazione motivata da parte della Azienda unità sanitaria locale.
Art. 5
Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive che non comportano variazioni all'atto di riconoscimento

Tutte le modifiche strutturali, impiantistiche e della tipologia produttiva apportate nel tempo agli stabilimenti riconosciuti e rilevanti sotto l'aspetto igienico-sanitario e della produzione devono essere segnalate al servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale.
Il responsabile dello stabilimento presenta una comunicazione relativa alle modifiche strutturali apportate allegando:
a)  planimetria aggiornata dello stabilimento, preferibilmente in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi;
b)  relazione tecnico-descrittiva aggiornata degli im-pianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera.
Il servizio veterinario verifica la correttezza formale dell'istanza, esprime parere circa la compatibilità delle modifiche apportate con i requisiti igienico-sanitari, strutturali e della tipologia produttiva, prende atto delle modifiche operate con il silenzio assenso.
Art. 6
Procedura a seguito di sospensione temporanea o cessazione definitiva dell'attività produttiva

Presso il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitari locale competente per territorio devono essere adeguatamente documentate tutte le situazioni che comportano la sospensione temporanea o la cessazione definitiva dell'attività produttiva.
Nel caso si renda necessario prevedere una sospensione temporanea dell'attività produttiva il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio prescrive al responsabile legale della ditta quali interventi e in quanto tempo devono essere messi in atto al fine di potere consentire la ripresa delle lavorazioni e adotta l'atto di sospensione, lo notifica alla ditta e ne invia due copie a questo Assessorato per la trasmissione al Ministero della salute.
Per tutto il tempo di durata della sospensione allo stabilimento è interdetta l'attività produttiva.
Alla scadenza dei termini prescritti, il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio effettua un sopralluogo al fine di verificare la rimozione delle carenze all'origine del provvedimento e, in caso favorevole, adotta l'atto di revoca della sospensione, lo notifica alla ditta interessata e ne invia due copie a questo Assessorato per la successiva trasmissione al Ministero della salute.
Nel caso vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto problemi tali da non consentire la prosecuzione dell'attività produttiva, anche a seguito di una precedente sospensione del riconoscimento, oppure nel caso il responsabile dello stabilimento comunichi per motivi propri la cessazione dell'attività produttiva, si rende necessario revocare il numero di riconoscimento; in tal caso il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale effettua gli accertamenti ritenuti necessari, compreso il sopralluogo ispettivo teso a verificare, tra l'altro, che tutto il rimanente materiale riportante il bollo sanitario sia stato posto sotto il controllo del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio al fine di evitarne l'utilizzo fraudolento.
Il servizio veterinario adotta, motivandolo, l'atto di revoca dell'atto di riconoscimento, notifica l'originale in bollo alla ditta, ne invia due copie a questo Assessorato per la trasmissione al Ministero della salute per la cancellazione dello stabilimento dalla lista di quelli riconosciuti.
Art. 7
Disposizioni finali

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 luglio 2002.
  CITTADINI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 23 luglio 2002, al n. 348.
(2002.31.1948)
Torna al Sommariohome





DECRETO 2 agosto 2002.
Inserimento con riserva di un medico nella graduatoria definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000 ed in particolare la norma transitoria n. 2, comma 2, ai sensi della quale la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per l'anno 2001 deve essere redatta con i criteri di cui al D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto n. 36674 del 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 21 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di medicina generale valida per l'anno 2001, nella parte in cui è stato escluso il dott. Gallo Ferdinando, nato a Messina il 12 febbraio 1969, per aver presentato un'istanza priva di autocertificazione;
Visto il ricorso, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., promosso dinanzi al tribunale di Messina - sezione lavoro - dal dott. Gallo Ferdinando, per l'inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2001;
Vista l'ordinanza n. 1772/02 del 24 luglio 2002, con la quale il tribunale di Messina - sezione lavoro - ordina all'Assessorato regionale alla sanità di inserire il ricorrente nella graduatoria di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare la graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 2001, inserendo con riserva, in ottemperanza alla citata ordinanza del tribunale di Messina, il dott. Gallo Ferdinando, con punti 1,60;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa citato e fermo restando quant'altro disposto con il decreto n. 36674 del 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nella graduatoria definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 2001 è inserito con riserva, con punti 1,60 il dott. Gallo Ferdinando, nato a Messina il 12 febbraio 1969.

Art. 2

Il dott. Gallo Ferdinando andrà ad occupare nella graduatoria di che trattasi la posizione che compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed infine della maggiore età.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 2 agosto 2002.
  AMANDOLA 

(2002.32.1996)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 27 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Buseto Palizzolo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista  la  legge  regionale  n.  2 del 10 aprile 1968;
Vista  la  legge  regionale  n.  71 del 27 dicembre 1978;
Vista  la  legge  regionale  n.  37 del 10 agosto 1985;
Vista  la  legge  n.  183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto  il  decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni ed informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 1432 del 21 febbraio 2002, con la quale il sindaco del comune di Buseto Palizzolo (provincia di Trapani) ha inviato all'ufficio del Genio civile di Trapani uno studio geomorfologico redatto dal geologo dr. Gian Cristoforo Galia, finalizzato alla revisione di un'area compresa tra le vie Randazzo-Gervasi e la via Marsala;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Trapani, trasmessa con nota n. 4358 del 13 maggio 2002, nella quale l'ufficio, sulla base dello studio geomorfologico trasmesso dall'amministrazione comunale e dei sopralluoghi effettuati, ritiene ammissibile la richiesta di revisione proposta dal comune di Buseto Paliz zolo;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, con la riperimetrazione dell'area compresa tra le vie Randazzo-Gervasi e la via Marsala, la quale risulta a rischio idrogeologico moderato.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto la relazione d'istruttoria del Genio civile di Trapani.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione delle cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Servizio 9, il comune di Buseto Palizzolo, l'ufficio del Genio civile di Trapani e la Provincia regionale di Trapani.
Allegato
RELAZIONE D'ISTRUTTORIA

Premesso:
-  che nell'ambito del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, promulgato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono state individuate in tutto il territorio regionale delle aree a rischio elevato e molto elevato, riconducibili sia a dissesti idrogeologici, sia ad emergenze germorfologiche;
-  che nel medesimo decreto sono state assoggettate a vincolo per pericoli di dissesto idrogeologico alcune aree del territorio comunale di Buseto Palizzolo (vedesi planimetria allegata);
-  che l'Assessorato regionale territorio ed ambiente ha disposto che all'esame delle domande di revisione provvedesse l'ufficio del Genio civile competente per il territorio;
-  che con nota n. 293 del 14 novembre 2000, l'Assessorato regionale territorio ed ambiente, gruppo XLI, ha consegnato a quest'ufficio le pratiche inerenti la revisione del piano straordinario del rischio idrogeologico adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, per la riperimetrazione, ove possibile, dei vincoli apposti con il citato decreto;
-  che con sentenza n. 33 depositata il 18 gennaio 2001, il tribunale amministrativo regionale ha sospeso l'esecuzione del piano regionale per l'assetto idrogeologico imputato dall'amministrazione comunale di Buseto Palizzolo nella parte concernente, appunto, il territorio del comune di Buseto Palizzolo;
-  che con nota prot. n. 1432 rif. n. 20272 del 21 febbraio 2002, acquisita al n/s prot. con il n. 4358 del 20 marzo 2002, il comune di Buseto Palizzolo ha inviato a quest'ufficio un apposito studio geomorfologico a firma del dr. Gian Cristoforo Galia, tendente ad ottenere l'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico con la riperimetrazione delle aree definite a rischio con il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000; relativa al sito individuale nell'area compresa tra le vie Randazzo-Gervasi e la via Marsala;
-  che tale studio di dettaglio veniva eseguito mediante indagini geognostiche e geotecniche volte a verificare sperimentalmente le condizioni del sito medesimo.
Quest'ufficio ha completato i sopralluoghi congiuntamente al tecnico incaricato dall'amministrazione comunale dr. Gian Cristoforo Galia mirati alla verifica della situazione ambientale per la quale si richiede la revisione e riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico individuate con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Tutto ciò premesso e considerato;
-  che le motivazioni addotte nel decreto 4 luglio 2000 per l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico ricadenti nel territorio comunale di Buseto Palizzolo e riportate nel foglio 593 "Castellammare del Golfo" in scala 1:50.000 e riportate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 21 luglio 2000 recitano che il comune ha trasmesso sei schede di censimento di fenomeni franosi che hanno provocato danni funzionali a strade comunali e provinciali;
-  che le motivazioni di cui sopra risultano poco circostanziate in relazione alla dinamica ed allo stato evolutivo dei fenomeni e, soprattutto, in merito alla loro localizzazione e delimitazione;
-  che le risultanze dello studio geomorfologico condotto dal dr. Giancristoforo Galia, elaborato sulla base di rilievi geologici e geomorfologici di dettaglio supportati da specifiche indagine geognostiche e geotecniche e nel rispetto e conformità delle "linee guida dettate dall'A.R.T.A., per la revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico nei centri abitati, forniscono in scala cartografia 1:5.000 la perimetrazione delle aree a rischio sopra segnate con la relativa valutazione del grado di rischio e pericolosità in funzione dei processi in atto, fermo restando la condivisione della localizzazione delle altre aree franose;
-  che tali risultanze riguardano in particolare l'area a rischio di frane compresa tra le vie Randazzo, Gervasi e la via Marsala e che vengono così individuate.
L'area risulta interessata dalla presenza di una vecchia frana, tipologicamente assimilabile ad una colata lenta (T1), stimata quiescente in considerazione che eventi meteorici di eccezionale portata potrebbero riattivarla. Notevole è stata l'influenza bonificatrice dell'azione antropica sul dissesto, che si articola in termini morfologici e delle condizioni di stabilità generale del pendio, con la realizzazione di briglie nell'asta torrentizia principale ed al piede della frana e con la strada che terrazza il pendio diminuendone l'acclicità. Alla stessa finalità, ma con implicazioni di tipo idraulico e nelle proprietà fisico-meccaniche del terreno, concorrono:
a)  il mantello d'asfalto stesso sulla sede stradale;
b)  i muri di sostegno della stessa drenati a tergo;
c)  lo smaltimento delle acque di ruscellamento mediante cunette e tombini.
Da tali risultanze e dagli elaborati allegati a firma del geologo G.Galia, si evince che la zona in frana individuata dal decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 (vedi carta del rischio idrogeologico foglio n. 539 "Castellammare del Golfo" scala 1:50.000) va limitata ad una estensione di circa 10 Ha., ricadente tra la via Marsala e la via Trapani.
Inoltre, mentre nel decreto n. 298/41/2000 tutta la zona veniva classificata a rischio molto elevato, lo studio del dr. Galia perviene, secondo le linee guida dettate dall'A.R.T.A., ad un valore R1 e, pertanto, a rischio moderato per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientali sono marginali.
Considerato, pertanto, che lo studio geomorfologico presentato dal comune di Buseto Palizzolo, redatto dal geologo Gian Cristoforo Galia risulta elaborato secondo le linee guida dettate con circolare assessoriale n. 57596 del 22 novembre 2000 per la revisione del piano straordinario, si esprime parere che esistano i presupposti per la revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto 4 luglio 2000, per la parte relativa al territorio comunale di Buseto Palizzolo, come sopra evidenziato.
Gli atti relativi allo studio geomorfologico condotto dal geologo G. Galia con il timbro di quest'ufficio di pari numero e data della presente, costituiscono parte integrante del presente parere.
(2002.23.1399)
Torna al Sommariohome





DECRETO 31 maggio 2002.
Autorizzazione del progetto della Omnitel Pronto Italia S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base nel territorio del comune di Scicli.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista  la  legge  17  agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista  la  legge  27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto  l'art.  10  della  legge  regionale  10 aprile 1995, n. 40;
Visto  l'art.  68 della  legge  regionale  n. 10/99;
Vista  l'istanza datata 23 novembre 2000, con la quale l'Omnitel Pronto Italia S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare G.S.M. a copertura parziale nel territorio di Scicli, in contrada Dammuso;
Vista la nota n. 13118 del 9 marzo 2001, con la quale questo Assessorato ha chiesto al comune di Scicli di esprimere a mezzo deliberazione consiliare l'avviso previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 65/81 sul progetto dell'Omnitel Pronto Italia S.p.A.;
Visto il foglio n. 8208 del 27 dicembre 2001, con il quale il comune di Scicli ha trasmesso le delibere consiliari n. 101 del 27 novembre 2001 e n. 108 del 30 novembre 2001;
Vista la delibera consiliare n. 101 del 27 novembre 2001 di rinvio dell'argomento, nonché la delibera n. 108 del 30 novembre 2001, dalla quale si rileva il contrario avviso del consiglio comunale al progetto presentato dall'Omnitel Pronto Italia S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare G.S.M. a copertura parziale nel territorio di Scicli, in contrada Dammuso;
Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, reso dall'ufficio del Genio civile di Ragusa con nota prot. n. 14630 del 27 agosto 2001;
Vista la proposta dell'U.O. 4.2/D.R.U. n. 6 del 5 febbraio 2002, resa sulla scorta degli atti trasmessi a questo Assessorato ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato:
-  la richiesta di autorizzazione alla realizzazione della stazione radio base viene giustificata per il completamento sul territorio nazionale della rete di sistema G.S.M. e finalizzata a migliorare il servizio degli utenti di detta rete, nonché per i risvolti positivi che si attuerebbero in campo economico-occupazionale.
Per quanto attiene agli aspetti di natura urbanistica, l'opera da realizzare ricade in zona agricola del territorio comunale di Scicli e non interessa, da quanto si evince dagli elaborati cartografici, consistenti nuclei abitati e non sembrerebbe contrastare con l'assetto territoriale.
La compatibilità geomorfologica del sito con l'impianto proposto è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Ragusa con parere prot. n. 14630/01.
L'avviso sfavorevole alla realizzazione dell'impianto Omnitel prende spunto dalla mancanza di una regolamentazione della materia oltre alla valenza paesaggistica dei luoghi nell'ambito dei quali dovrebbe inserirsi l'opera.
L'area, tuttavia, non risulta, così come dichiarata dall'ufficio tecnico comunale, gravata da vincoli discendenti dalla legge n. 1089/39, legge n. 1497/39 e legge n. 431/85.
La conformità dell'impianto in argomento alla normativa vigente in materia di campi elettromagnetici cui sarebbe esposta la popolazione e, precisamente, al decreto ministeriale n. 381/98, art. 3 (limiti di esposizione) e art. 4 (misure di cautela ed obiettivi di qualità), cui fa riferimento la circolare prot. n. 2818/00 è stata certificata da un esperto che ha rilasciato "il benestare all'installazione della emittente in oggetto".
Per tutto quanto sopra, l'unità operativa 4.2 affari urbanistici delle province di Ragusa e Siracusa, ritiene di accogliere la richiesta di autorizzazione avanzata dall'Omnitel per la realizzazione di stazione radio base della rete cellulare G.S.M. in contrada Dammuso nel territorio comunale di Scicli.";
Visto il voto n. 608 del 9 maggio 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente le considerazioni rappresentate dall'U.O. 4.2 con la proposta sopra citata, ha espresso il parere di autorizzare il progetto di realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare in contrada Dammuso nel comune di Scicli proposta dalla Omnitel Pronto Italia S.p.A.;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 608 del 9 maggio 2002, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Scicli, il progetto dell'Omnitel Pronto Italia S.p.A. riguardante la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare G.S.M. a copertura parziale nel territorio di Scicli, in contrada Dammuso.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 6 del 5 febbraio 2002 dell'U.O. 4.2/D.R.U.;
2)  voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 608 del 9 maggio 2002.
3)  progetto.

Art. 3

L'Omnitel Pronto Italia S.p.A. resta onerata, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui in oggetto.

Art. 4

L'Omnitel Pronto Italia S.p.A. ed il comune di Scicli sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 maggio 2002.
  SCIMEMI 



Nota - Il presente provvedimento è consultabile nel sito Internet di questo Assessorato alla pagina www.artasicilia.net - percorso - Aree tematiche > Banca dati dei provvedimenti emessi in materia urbanistica.
(2002.24.1455)
Torna al Sommariohome





DECRETO 7 giugno 2002.
Approvazione di variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune di S.Pier Niceto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 1432 del 26 febbraio 2002, pervenuto a questo Assessorato in data 27 febbraio 2002 ed assunto al prot. n. 15770 del 15 marzo 2002, con il quale il sindaco del comune di S.Pier Niceto ha trasmesso la documentazione inerente la variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale, adottata con delibera consiliare n. 39 del 15 ottobre 2001;
Vista la delibera consiliare n. 39 del 15 ottobre 2001, esecutiva ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 44/1991, con la quale è stata adottata una variante alle norme di attuazione delle zone di verde agricolo del piano regolatore generale vigente;
Visti gli atti di pubblicazione resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione a firma del segretario comunale, datata 26 febbraio 2002, in ordine all'espletamento della procedura di pubblicazione, nonché attestante che avverso la deliberazione n. 39 del 15 ottobre 2001 è stata presentata un'osservazione a firma della ditta Basile Benito;
Vista la delibera n. 5 del 28 ottobre 2002, con la quale il consiglio comunale ha controdedotto l'osservazione presentata dalla ditta Basile Benito;
Visto il parere n. 19 del 9 aprile 2002 dell'unità operativa 4.1/DRU di questo Assessorato, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il comune di S.Pier Niceto in atto è dotato di un piano regolatore generale adottato con decreto n. 44/DRU del 3 aprile 1975;
Con deliberazione consiliare n. 39/2001, il comune di S.Pier Niceto, ha adottato la variante alle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale nell'ambito delle zone agricole;
Da quanto riportato nella proposta di delibera si rileva che l'amministrazione comunale intende con la presente variante revocare l'art. 23 delle N. di A. dello strumento urbanistico vigente relativo alle zone agricole E, e propone di regolarizzare l'edificazione in zona agricola per la realizzazione di fabbricati per attrezzature a servizio dell'agricoltura.
L'opportunità di apportare all'art. 23 delle N. di A. le suddette modifiche viene sostanzialmente motivata nella proposta di deliberazione al fine di stabilire per la costruzione di edifici al servizio dell'agricoltura (magazzini agricoli, tettoie, etc...) un indice di edificazione;
La variante di che trattasi riformula l'art. 23 delle N. di A. nel seguente modo:
Norme tecniche per le zone agricole E
Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'agricoltura intesa non solamente come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.
In queste zone sono consentite abitazioni ed attrezzature necessarie alle attività di cui sopra, nonché impianti produttivi previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche.
In queste zone il piano regolatore generale si attua per intervento diretto.
Le relative concessioni possono essere ottenute, in base alle indicazioni delle presenti norme, unicamente dai proprietari concedenti o conduttori di licenza, nonché dagli affittuari o dai mezzadri che, ai sensi delle leggi vigenti, hanno rispettivamente acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere oggetto della licenza stessa.
Si applicano per tali zone i seguenti indici e parametri:
a)  indice di fabbricabilità fondiaria:
-  per abitazioni mc./mq. 0,03;
-  per attrezzature agricole mc./mq. 0,06.
In caso di destinazione mista, cioè in parte ad uso abitazione ed in parte ad uso agricolo, l'indice max di cubatura complessivo non dovrà superare 0;06 mc./mq. e cioè un max di 0,03 mc./mq. per abitazione e la rimanente parte per attrezzature.
Se viene utilizzato un indice inferiore a 0,03 per abitazione, la rimanente cubatura potrà essere utilizzata per uso agricolo sino a raggiungere l'indice max di 0,06 mc./mq.;
b)  altezza massima m. 7 alla linea di gronda, salvo per volumi tecnici, silos ed affini;
c)  distanza minima dei confini metri 5.
Sono consentiti a p.t. costruzioni a portici o tettoie anche con strutture intelaiate fisse.
Se non superano una superficie non superiore al 30% della superficie coperta del fabbricato, vengono esclusi dal calcolo della cubatura, la parte in eccedenza viene considerata nella volumetria.
Le tettoie staccate dai fabbricati agricoli sono consentite pari al 2% del lotto di terreno.
Inoltre sono esclusi i sottotetti non praticabili e quelli non abitabili, se l'altezza media non supera i m. 2 nei confronti di falde con inclinazione non superiore al 35% e se destinati a depositi, magazzini o servizi accessori e tecnici.
Non sono computate nella volumetria i sottotetti con falde impostate a non più di 60 cm. dall'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale, con pendenza non superiore al 35% ed altezza esterna netta al colmo non superiore a ml. 3,20";
Considerato che:
Sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto:
Sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, ai sensi dell'attuale legislazione;
Si ritiene di poter condividere, in linea generale, le motivazioni che hanno indotto il comune ad adottare la variante proposta finalizzata a regolarizzare l'edificazione in zona E per la realizzazione di fabbricati per attrezzature a servizio dell'agricoltura in quanto tende a normare puntualmente l'attività edilizia in ogni caso consentita in dette zone;
Quanto proposto con il suddetto art. 23 non contrasta con i limiti inderogabili, relativi alla densità edilizia delle altezze fissato dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 salvo quanto appresso riportato:
Aggiungere al comma 4° dopo la parola "proprietario": o da chi ne ha titolo ai sensi dell'art. 36, comma 1, legge regionale n. 71/78.
Al comma 7°, lettera b), dopo la parola "salvo" aggiungere: una maggiore altezza per volumi tecnici alla stessa linea di gronda. Cassare "silos" in quanto un'altezza superiore ai 7 m. fissati si pone in contrasto con le finalità di salvaguardia del paesaggio agrario così come enunciato al 1° comma della norma tecnica proposta. Cassare inoltre la parola "affini" stante la genericità del termine.
Al comma 7°, lettera c), aggiungere le parole: fermo restando il distacco di m. 10 previsto dall'art. 9 del D.M. n. 1444/68.
Il comma 9° è così modificato: se le costruzioni di cui al comma 8° non superano una superficie non superiore al 30% della superficie coperta del fabbricato, vengono esclusi dal calcolo della cubatura. La parte in eccedenza a detta percentuale viene considerata nella volumetria. Altresì, l'eventuale tamponamento in qualunque misura di dette strutture dà luogo a volumetria computabile.
Aggiungere al comma 10° le parole: purché realizzate con strutture tubolari metalliche e con sezione minima indispensabile al relativo utilizzo.
Al comma 11° sostituire la parola "inoltre" con: "nel computo della volumetria".
Cassare le parole "e se destinati a depositi, magazzini o servizi accessori e tecnici" in quanto tali spazi sono pur sempre praticabili e pertanto risultano in contrasto con le finalità dello stesso comma che esclude i sottotetti "non praticabili".
Cassare il 12° comma in quanto si pone in contrasto con le finalità di tutela al paesaggio agrario enunciato al primo comma delle medesime norme tecniche e con gli indirizzi dettati dall'art. 1, comma 2, della legge n. 1150/45 che tutela "i caratteri tradizionali degli edi fici". Inoltre la norma proposta non esplicita le motivazioni per cui dovrebbe accedersi a questa "nuova tipologia strutturale" stante per altro che la stessa si pone in contrasto con la disciplina di cui al precedente comma 11°.
Osservazioni
A seguito delle pubblicazioni ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, è pervenuta al comune di S.Pier Niceto n. 1 osservazione a firma della ditta Benito e Francesco A.Basile con la quale si chiede al comune di "revocare la variante urbanistica in questione ed a ripristinare l'indice dello 0,03 mc./mq. per la zona "E"... al fine di interrompere la distruzione sistematica del territorio".
Il consiglio comunale con delibera n. 5 del 28 gennaio 2001 ha deciso di respingere l'osservazione di che trattasi non specificando i motivi.
In relazione a quanto espresso con il presente parere l'osservazione di cui sopra può considerarsi parzialmente accolta.
Per tutto quanto sopra detto, questa unità operativa 4.1/ME è del parere che la variante all'art. 23 delle N. di A. adottata dal comune di S.Pier Niceto con delibera di consiglio comunale n. 39 del 15 ottobre 2001 sia meritevole di approvazione con le prescrizioni contenute nelle considerazioni del presente parere";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 19 del 9 aprile 2002, reso dall'unità operativa 4.1/DRU;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere n. 19 del 9 aprile 2002 reso dall'unità operativa 4.1/DRU, è approvata la variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente relativa alle zone di verde agricolo, adottata dal consiglio comunale di S.Pier Niceto con delibera consiliare n. 39 del 15 ottobre 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 19 del 9 aprile 2001;
2)  delibera consiliare n. 39 del 15 ottobre 2001;
3)  delibera consiliare n. 5 del 28 gennaio 2002.

Art. 2

Il comune di S.Pier Niceto resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2002.
  SCIMEMI 



Nota - Il presente provvedimento è consultabile nel sito Internet di questo Assessorato alla pagina www.artasicilia.net - percorso - Aree tematiche > Banca dati dei provvedimenti emessi in materia urbanistica.
(2002.24.1471)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 1 luglio 2002.
Procedure e modalità di presentazione delle istanze per accedere ai benefici previsti al 2° comma dell'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per gli anni 2002/2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1;
Visto il 2° comma dell'art. 39 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, con il quale l'Assessore regionale per il turismo è autorizzato ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi nel territorio della Regione, per l'intrattenimento e l'arricchimento delle condizioni di ospitalità turistica, entro il limite massimo del 20 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili;
Ritenuto di dover determinare le modalità di intervento finanziario, attuative delle disposizioni contenute nel suindicato art. 39 della legge regionale n. 2/2002, per gli anni 2002 e 2003, che graveranno sullo stanziamento dell'U.P.B. 12.2.1.3.1;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvate le procedure e modalità di presentazione delle istanze per accedere ai benefici di cui al succitato 2° comma dell'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, contenute nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il turismo per il visto di competenza ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione
Palermo, 1 luglio 2002.
  PORRETTO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 25 luglio 2002 al n. 733.

Allegato
PROCEDURE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE PROMOSSE E REALIZZATE DA SOGGETTI TERZI PER GLI ANNI 2002/2003, AI SENSI DEL 2° COMMA DELL'ART. 39 DELLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 2

1.  Descrizione dell'intervento
Per l'intrattenimento e l'arricchimento delle condizioni di ospitalità turistica, l'Assessorato regionale del turismo, dipartimento turismo, sport e spettacolo interverrà finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi nel territorio della Regione, entro il limite massimo del 20 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili. I suddetti interventi finanziari graveranno sullo stanziamento dell'U.P.B. 12.2.1.3.1.
2. Modalità di presentazione istanze
Gli enti pubblici, i soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, che intendono accedere direttamente ai finanziamenti regionali per gli anni 2002 e 2003 previsti dal 2° comma dell'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dovranno far pervenire a questo Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo - servizio 6/TUR apposita istanza in ordine ad ogni singola manifestazione proposta, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare per le manifestazioni da realizzarsi entro il 31 dicembre 2002, e non oltre il 30 ottobre 2002 per le manifestazioni da realizzarsi dopo l'1 gennaio 2003.
Le domande dovranno essere firmate dal legale rappresentante dell'ente proponente e corredate da:
1)  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
2)  qualora l'ente organizzatore non sia un ente pubblico, autocertificazione del legale rappresentante dalla quale risultino gli elementi essenziali dell'impresa o dell'ente proponente (oggetto, durata, cariche sociali, poteri di rappresentanza, partita IVA e/o codice fiscale), e dalla quale risulti, altresì, che l'impresa non sia stata dichiarata fallita, che non abbia procedure concorsuali in corso o si trovi in stato di amministrazione controllata. In caso di società cooperative dovranno, altresì, essere indicati i dati di iscrizione al registro prefettizio e di omologazione presso il tribunale competente;
3)  progetto completo della manifestazione, comprendente il programma, le date e le località di svolgimento;
4)  piano finanziario dettagliato della manifestazione proposta, da cui risultino le singole voci in entrata e in uscita, con analitica descrizione dei costi, corredato da dichiarazione del legale rappresentante dell'ente che il bilancio della manifestazione è stato redatto sulla base degli attuali costi ed a seguito di sommaria indagine di mercato;
4.1)  le voci di spesa relative alle prestazioni artistiche specificate al successivo punto 3.B dovranno essere documentate da specifica indicazione degli artisti prescelti, degli impresari che li rappresentano in esclusiva, dei singoli compensi pattuiti, e corredate da formale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente organizzatore e proponente sulla congruità dei predetti costi;
4.2)  per le spese di cui ai successivi punti 3.A e 3.C, dovranno prodursi almeno 3 preventivi per ogni categoria di beni e servizi;
5)  visto della competente federazione sportiva per le manifestazioni di carattere sportivo;
6)  dichiarazione di impegno a rispettare il programma della manifestazione, e il bilancio preventivo di cui ai precedenti punti 4) e 5), nonché a fornire tutti i dati occorrenti all'Amministrazione per il monitoraggio della manifestazione.
Eventuali variazioni ai documenti di cui ai precedenti punti 4) e 5) potranno essere accolte unicamente per le manifestazioni programmate per il 2003, e purché comunicate a questo dipartimento non oltre i 30 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione;
7)  piano promo-pubblicitario dettagliato, relativo a tutte le iniziative promozionali previste, e corredato da espressa dichiarazione d'impegno ad apporre su tutto il materiale promo-pubblicitario il logo, lo slogan istituzionale e relativa grafica ufficiale della Regione siciliana Assessorato regionale turismo - dipartimento turismo, sport e spettacolo, pena la decadenza da ogni beneficio e la non ammissione per i successivi anni.
Le istanze generiche di manifestazioni non bene individuate o, comunque, non accompagnate dalla documentazione sopra prescritta, debitamente completa in tutte le sue componenti, o prive della firma del legale rappresentante non potranno trovare accoglimento.
Non saranno altresì ritenute ammissibili a cofinanziamento le istanze relative all'acquisto generico di spettacoli di intrattenimento, non inseriti in un articolato progetto di iniziative, anche di nuova ideazione, che miri prevalentemente a valorizzare il territorio, la sua storia e le sue tradizioni.
Sono escluse dai benefici di cui al 2° comma dell'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le iniziative inserite nel calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico, adottato ai sensi dell'art. 39, 1 comma, della legge regionale n. 2/2002, 1° comma, e cofinanziate con i fondi strutturali FESR P.O.R. Sicilia - Misura 4.18 - Promozione turistica Azione C.
Sono altresì escluse le sagre di prodotti tipici ed attività locali che saranno oggetto di altro intervento, coordinato con gli altri rami dell'Amministrazione competenti per materia, mirato a realizzare un progetto specifico di valorizzazione.
3.  Modalità di intervento
Il dipartimento cofinanzierà le manifestazioni ammesse mediante rimborso delle sottoelencate spese ammissibili:
a)  spese per produzione realizzazione, diffusione materiale promo-pubblicitario (depliants, manifesti, brochures, audiovi-sivi, ecc.), anche a mezzo noleggio spazi pubblicitari statici e dinamici;
b)  spese per prestazioni artistiche inserite nei programmi di attività, quali costi sostenuti per cantanti, attori, ballerini, presentatori, testimonial del mondo dello spettacolo e della cultura, oppure quando la natura della manifestazione lo richieda, personalità altamente rappresentative del settore trattato;
c)  spese per nolo di attrezzature e mezzi tecnologici necessari per la realizzazione della manifestazione.
Sono esclusi i costi SIAE e quant'altro sopra non espressamente previsto.
Fermi restando i limiti massimi di intervento finanziario sopra esplicitati previsti dalla legge di riferimento, l'Amministrazione provvederà ad approvare il piano generale delle manifestazioni ammesse a cofinanziamento.
Con singoli provvedimenti l'Amministrazione individuerà le specifiche voci di spesa ed i relativi importi ammessi a cofinanziamento regionale, ai quali i destinatari sono tenuti ad attenersi, impegnando contestualmente la relativa spesa.
4.  Liquidazione dei cofinanziamenti
Per il rimborso delle spese sopraelencate, entro 45 giorni dalla conclusione della manifestazione, l'ente organizzatore dovrà inoltrare la seguente documentazione:
1)  relazione conclusiva inerente lo svolgimento della manifestazione, corredata da documentazione comprovante il rispetto del programma approvato dal dipartimento e da esemplari del materiale promo-pubblicitario realizzato;
2)  bilancio consuntivo analitico;
3)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, attestante:
A)  la riferibilità alla manifestazione e la veridicità di tutti i documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, etc.) elencati nel bilancio consuntivo;
B)  l'assolvimento di ogni onere fiscale e assistenziale relativo, compresi gli oneri SIAE;
4)  documento fiscale di importo massimo del 20% ammesso quale intervento finanziario previsto. A corredo di tale documentazione dovranno essere allegate copie delle fatture quietanzate, o documentazione probatoria equipollente, per l'importo dei costi effettivamente sostenuti per le spese espressamente approvate, previa esibizione dell'originale, al fine dell'apposizione da parte di questo dipartimento del visto di conformità all'originale e del bollo di annullamento del titolo di spesa per avvenuta ammissione a cofinanziamento regionale.
Si precisa inoltre che la quietanza delle fatture per l'acquisizione dei beni e servizi cofinanziati dovrà essere documentata esclusivamente, nel caso di soggetti diversi dagli enti pubblici, mediante produzione di bonifico bancario. Non sono ammesse a rimborso quietanze con pagamenti in contanti.
L'Assessorato del turismo, dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, effettuerà costanti controlli e monitoraggi sulla qualità delle iniziative, nonché ispezioni amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità e veridicità di quanto attestato nei bilanci e negli atti relativi all'attività.
Eventuali dichiarazioni mendaci e/o irregolarità riscontrate saranno segnalate alle autorità competenti e costituiranno causa di decadenza da ulteriori cofinanziamenti.
In ogni fase del procedimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire la documentazione in originale comprovata mediante dichiarazione sostitutiva.
In prima applicazione e solo per l'esercizio in corso sono fatte salve le istanze presentate ai sensi dell'art. 39, 2° comma, legge regionale n. 2/2002 che dovranno comunque, essere integrate dalla documentazione richiesta dalla presente circolare entro trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
La presente circolare è inserita nel sito internet dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti: www.regione.sicilia.it/turismo
(2002.31.1879)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2002 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale foreste.

Con deliberazione n. 146 del 17 maggio 2002, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2002 del dipartimento regionale foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste riferita ai capitoli 550003 e 550012 dell'unità previsionale di base 3 - foreste ed economia montana intestati alla rubrica 4 - del medesimo dipartimento - titolo 2 - secondo quanto contenuto nella nota n. 14034 del 3 maggio 2002 del medesimo Assessorato:
-  la spesa prevista nel capitolo 550003 per E 4.391.000,00 interessa in via generale l'attività di prevenzione e lotta antincendio, specificatamente per l'acquisto di mezzi ed attrezzature nonché per la realizzazione di opere; pertanto sarà rivolta all'attuazione delle linee operative contenute nel vigente piano antincendio ed all'esecuzione di quanto contenuto nel titolo II della legge regionale n. 16/1996;
-  la spesa prevista nel capitolo 550012 per E 775.000,00 interessa la realizzazione degli interventi di prevenzione incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico, da attuare in collaborazione con le Province regionali e di concerto con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: si propone di ripartire la somma disponibile proporzionalmente alla superficie territoriale ed allo sviluppo della rete viaria di ciascuna Provincia.
(2002.23.1374)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del riconoscimento all'Associazione di zona produttori grano duro, società cooperativa a r.l., con sede in Assoro.

Con decreto del dirigente del servizio VII del dipartimento regionale interventi strutturali n. 84 dell'11 marzo 2002, si è proceduto alla revoca del riconoscimento, concesso in applicazione del Reg. n. 1360/78 e della legge regionale n. 81/81, all'associazione di produttori denominata Associazione di zona produttori grano duro soc. coop. a r.l., con sede in contrada Millocca S.S. 192 Km. 17/18 - Assoro (EN).
Il predetto organismo associativo viene cancellato dal n. 2 dell'elenco regionale delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del Reg. CEE n. 1360/78, tenuto presso questo Assessorato.
(2002.23.1366)
Torna al Sommariohome





Riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Agrisviluppo s.a.s. di Calderone Aurora Antonina, con sede in Basicò.

Con decreto n. 434/serv. 6°del 23 maggio 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Agrisviluppo s.a.s. di Calderone Aurora Antonina, con sede legale e stabilimento in contrada Dardone - 98060 Basicò (ME), in applicazione dell'art. 13 del Reg.to CE n. 1392/01 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 132 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(2002.23.1367)
Torna al Sommariohome





Approvazione del piano di ripartizione Ficari-Sottano ricadente nel comune di Mazzarino.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 1565 del 26 maggio 2002 è stato approvato il piano di ripartizione Ficari-Sottano in agro di Mazzarino relativo ai terreni della disciolta cooperativa Ficari-Sottano.
Il decreto, unitamente al piano di ripartizione, è in pubblicazione nell'albo pretorio del comune di Mazzarino.
(2002.23.1360)
Torna al Sommariohome





Revoca del riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Industria alimentare Puccio, con sede di Capaci.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali n. 450/serv. 6° del 29 maggio 2002, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino, precedentemente concesso con decreto n. 326/gr. 8° - Dir. 1° del 21 marzo 1994, in applicazione dell'art. 7 del Reg.to CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93, alla ditta Industria alimentare Puccio, con sede legale e stabilimento in contrada Coste, passaggio dello Scoiattolo, Capaci (PA).
(2002.23.1362)
Torna al Sommariohome





Asse I - Risorse naturali - Sottoasse rete ecologica. Misura 1.12 - Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità (FEAOG). Risultati della fase di selezione delle istanze per l'ammissione all'accordo di programma previsto dalla scheda di Misura 1.12 del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006. Avviso pubblico.

L'Ispettore generale del dipartimento azienda regionale foreste demaniali

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana del 20 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2001, con il quale è stata emanata la deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 18 ottobre 2000, relativa all'approvazione del POR Sicilia 2000/2006;
Visto il Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006, in particolare la Misura 1.12 "Sistemi integrati ad alta naturalità", adottato con la delibera di Giunta n. 205 del 17 giugno 2002;
Visto il decreto n. 99054 dell'11 ottobre 2001 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, istitutivo del comitato di valutazione per la Misura 1.12;
Visto l'avviso pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 2002, con il quale si è attivata la procedura per l'accordo programma previsto per l'attuazione della modalità a regia regionale della Misura 1.12;
Viste le 19 istanze di partecipazione e le relative proposte progettuali presentate entro il termine fissato dall'avviso pubblico;
Visti i verbali dei lavori del suddetto comitato per la valutazione e la selezione delle proposte progettuali;
Visto il decreto n. 361 del 9 agosto 2002 dell'ispettore generale del dipartimento Azienda foreste demaniali della Regione siciliana, con il quale si ammettono all'accordo di programma per l'attuazione della modalità a regia regionale della Misura 1.12 i soggetti le cui proposte progettuali hanno superato positivamente la fase di selezione;
Comunica: sono ammessi all'accordo di programma, previsto nella scheda di Misura 1.12 del POR Sicilia 2000/2006 i soggetti di seguito elencati:
Università di Palermo, Ente parco Madonie, Comune di Palermo
Per la proposta progettuale: "Banca del germoplasma delle specie agrarie di interesse frutticolo".
Istituto floricoltura Sanremo - sezione operativa di Palermo
Per la proposta progettuale: "Banca del germoplasma vegetale".
Università di Palermo - Dipartimento ACEP, Fondazione Lima Mancuso
Per la proposta progettuale: "Creazione di una banca del germoplasma vegetale".
Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale
Per la proposta progettuale: "Realizzazione banca del germoplasma (agrumi)".
C.N.R. di Palermo (Istituto ricerche genetiche agrumi)
Per la proposta progettuale: "Valorizzazione del germoplasma agrumicolo autoctono siciliano".
C.N.R. di Catania - Centro studi sulle colture erbacee strategiche per l'ambiente mediterraneo
Per la proposta progettuale: "Realizzazione banca del germoplasma".
Università di Catania (Dipartimento Dofata, Botanica, Cutgana), Ente parco Etna
Per la proposta progettuale: "Realizzazione banca del germoplasma".
Istituto sperimentale per la cerealicoltura sezione di Catania
Per la parte della proposta progettuale che riguarda la "Conservazione e moltiplicazione di germoplasma di cereali".
Ente parco dei Nebrodi
Per la proposta progettuale: "Banca vivente del germoplasma vegetale".
Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia di Caltagirone
Per la proposta progettuale: "Conservazione del germoplasma di specie ed ecotipi di interesse agrario".
Contro le decisioni dell'ispettore generale è ammesso ricorso, in via amministrativa, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti istruttori delle procedure di valutazione e di selezione delle proposte progettuali sono a disposizione degli interessati presso gli uffici del dipartimento, siti in via Libertà, 97.
(2002.33.2043)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato relativo al protocollo d'intesa per la realizzazione di uno Spazio teatrale sperimentale, con sede in Catania.

In data 25 febbraio 2002 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la realizzazione di uno Spazio teatrale sperimentale con sede in Catania tra la Regione siciliana nelle persone del Presidente della Regione siciliana on. Salvatore Cuffaro, dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione on. Fabio Granata ed il comune diCatania, nella persona del sindaco prof. Umberto Scapagnini.
Si dà avviso che il testo integrale della suddetta convenzione è disponibile sul sito internet: www.regione.sicilia.it/beniculturali/ dirbenicult/
(2002.30.1839)
Torna al Sommariohome





Ricostituzione del consiglio di amministrazione del Convitto statale audiofonolesi di Marsala.

Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 176/18° del 21 maggio 2002, si è ricostituito, dalla data di notifica del suddetto decreto e per la durata di un triennio, il consiglio di amministrazione del Convitto statale per audiofonolesi di Marsala (TP) nel modo se guente:
-  rettore pro-tempore - presidente;
-  dott. Francesco Mogliacci, nato a Trapani l'1 maggio 1948, quale rappresentante dell'Amministrazione finanze - Ufficio delle entrate di Trapani;
-  dott. Sebastiano Montalto, nato a Catania il 4 novembre 1936, quale rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
-  sig.ra Maria Maddalena Giacalone, nata a Bengasi (Libia) il 27 gennaio 1935, quale rappresentante del Comune di Marsala (TP);
- dott. Lorenzo Venuti, nato a Trapani il 26 febbraio 1953, quale rappresentante della Provincia regionale di Trapani.
(2002.23.1408)
Torna al Sommariohome





Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo.

Con decreto n. 187/XVIII del 27 maggio 2002, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha nominato il dott. Massimo Collesano componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo, in sostituzione del dimissionario avv. Franco Giordano, quale rappresentante del comune di Palermo.
(2002.23.1409)
Torna al Sommariohome





Bando per l'assegnazione alle famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo e superiore, statale e paritaria, che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli, per l'anno scolastico 2001/2002.

La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione" prevede l'erogazione alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (elementari, medie inferiori e medie superiori), che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli.
Con D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 2001, sono stati dettati i principi e le norme attuative, nell'ambito dei quali le Regioni, a loro volta, devono definire le modalità operative applicabili nell'ambito territoriale di pertinenza per l'accesso concreto al beneficio.
Ai sensi del medesimo provvedimento è stato adottato il piano di riparto tra le Regioni e le Province autonome nell'ambito del quale alla Regione siciliana, per l'anno 2001, è stata assegnata la somma di E 28.012.743,62 (pari a Lit. 54.240.235.089).
Il presente bando disciplina le modalità di partecipazione ed i criteri per l'assegnazione di dette borse di studio, valevoli per l'anno scolastico 2001/2002.
Fonti normative
L'impianto normativo della Regione siciliana, in materia di assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione, poggia soprattutto sui seguenti riferimenti legislativi:
1) legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
2) D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106, "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione";
3) circolare ministeriale n. 163 del 15 giugno 2000, recante "Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. Prime indicazioni applicative".
In ordine, poi, alle modalità di partecipazione ed ai criteri di assegnazione, si fa riferimento alla seguente normativa:
4) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
5) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 448";
6) decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";
7) D.P.C.M. 18 maggio 2001 "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130", e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Oggetto dell'intervento
L'intervento si sostanzia nell'assegnazione di borse di studio e mira a rendere effettivo il diritto allo studio a favore di tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie (elementari, medie inferiori e medie superiori), a sostegno della spesa sostenuta per l'istruzione da parte delle famiglie che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico.
Misura dell'intervento
La borsa di studio, oggetto dell'intervento, viene fin d'ora fissata in misura non superiore a:
1) E 160,00 per le scuole elementari;
2) E 200,00 per le scuole medie inferiori;
3) E 260,00 per le scuole medie superiori  e sarà erogata fino ad esaurimento delle risorse disponibili come sopra indicate, fermo restando che l'importo minimo del beneficio è fin d'ora fissato nella misura di E 51,64 (Lit. 100.000). 

Questo Assessorato, sulla base del numero degli aventi diritto, effettuerà apposito piano di riparto a livello provinciale ed in termini percentuali, determinando l'importo individuale da assegnare sia in rapporto al numero complessivo delle richieste acquisite ed alle disponibilità di bilancio, che in relazione all'ordine e grado di scuola regolarmente frequentata.
Inoltre, ove le risorse finanziarie lo consentano, questo Assessorato si riserva la facoltà di procedere ad un ulteriore riparto delle stesse, previo aumento dell'importo delle borse di studio, come sopra indicato.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del già citato D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106, l'assegnazione delle borse di studio è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico. A tal fine, le graduatorie, distinte per le tre tipologie come sopra identificate (scuole elementari, scuole medie inferiori e scuole medie superiori), saranno ordinate in base alla progressione degli indicatori della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo indicato al successivo art. 5.
Limitatamente all'anno scolastico in oggetto, le borse di studio saranno corrisposte unicamente mediante attribuzione diretta, a causa dei tempi tecnici per l'attuazione del presente bando, che rendono non attuabile il ricorso alla detrazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
Tipologia delle spese ammissibili
Preliminarmente, si sottolinea che il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta, ai fini dell'ammissibilità al beneficio in questione, è stabilito in E 51,64 (Lit. 100.000), come specificato dall'art. 5 del D.P.C.M. n. 106/2001.
Inoltre, si precisa che si riterranno ammissibili solamente le spese sostenute dal soggetto richiedente il beneficio nel periodo compreso unicamente tra le date d'inizio e fine dell'anno scolastico 2001/2002 (1 settembre 2001 - 31 agosto 2002).
A) Spese di frequenza della scuola:
- somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del consiglio di circolo o d'istituto;
- rette versate per la frequenza di scuole paritarie;
- rette versate per la frequenza di convitti annessi ad istituti statali, di convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall'ente locale;
- corsi per attività interne o esterne alla scuola, da questa promosse anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.
B) Spese di trasporto:
- abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici, diversi da quelli disciplinati dalla legge regionale 24 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche e integrazioni.
C) Spese di mensa:
- spese per servizi di mensa a gestione diretta/indiretta effettuati dagli enti locali;
- spese per servizi di mensa o di ristoro erogati in esercizi interni alla scuola.
D) Spese per sussidi scolastici:
- spese effettuate per sussidi o materiale didattico o strumentale di particolare interesse richiesto dalla scuola, con esclusione delle spese per l'acquisto di libri di testo obbligatori e di ogni altro bene non espressamente richiesto dalla scuola.
Soggetti beneficiari
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106, al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua per l'anno 2001 non sia superiore ad E 14.177,25 (pari a Lit. 27.450.980).
Tale situazione economica è determinata con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001).
Si sottolinea che i soggetti beneficiari di cui sopra dovranno essere residenti in un comune dell'Isola sul cui territorio hanno sede le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.
Sono, altresì, ammessi al beneficio in argomento gli studenti che frequentano scuole statali e paritarie presso altre Regioni, purché residenti in Sicilia.
Modalità per la partecipazione
Ai fini della partecipazione, a pena d'esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre:
1) "domanda di borsa di studio", redatta sul modulo allegato, accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, salvo che la sottoscrizione della stessa non sia stata apposta in presenza dell'addetto alla ricezione della domanda. Detta domanda dovrà essere compilata dal richiedente il beneficio in ogni sua parte, ivi compresa quella relativa alle spese effettuate (limitatamente a quelle previste dall'art. 4);
2) attestazione di frequenza rilasciata dall'istituzione scolastica relativa all'anno scolastico 2001/2002;
3) dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001).
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2001, la "dichiarazione sostitutiva unica" potrà essere compilata con l'assistenza dei comuni di residenza, delle sedi I.N.P.S. e dei centri di assistenza fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti che, a titolo gratuito, riceveranno la dichiarazione e rilasceranno l'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).
Questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva di "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47".
L'istanza di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro l'improrogabile termine del giorno 18 ottobre 2002 ed esclusivamente presso il proprio Comune di residenza da parte dei richiedenti che frequentano le scuole elementari e medie inferiori statali e paritarie e presso la Provincia territorialmente competente da parte dei richiedenti che frequentano le scuole medie superiori statali e paritarie aventi sede nella medesima provincia.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inserito sul sito Internet: www.regione.sicilia.it/bbccaa/PI/index.htm.
  L'Assessore: GRANATA 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)


(2002.31.1910)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Espropriazione ed occupazione permanente e definitiva a favore della Provincia regionale di Catania degli immobili necessari alla realizzazione di lavori di ammodernamento della S.P. 33 dal bivio Camemi sulla S.S. 385 a Grammichele.

Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 728/14° del 15 maggio 2002, è stata pronunciata l'espropriazione ed autorizzata l'occupazione permanente e definitiva a favore della Provincia regionale di Catania degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori di ammodernamento della S.P. 33 dal bivio Camemi sulla S.S. 385 a Grammichele, nei comune di Mineo e Grammichele, di proprietà delle ditte indicate nell'elenco allegato al presente estratto:
Comune di Mineo
1)  ditta attuale: Giadinoto Michele, nato a Grammichele il 5 maggio 1927. Ditta catastale: Rizzo Carmela, nata a Grammichele il 24 dicembre 1921, per 3/6; Vanella Giuseppe, nato il 29 ottobre 1932; Gesualdo, nato il 12 luglio 1935; Rosetta, nata il 12 febbraio 1945; Marchese Sebastiana, nata il 3 agosto 1916, usufruttuaria,, per 1/6, nati tutti a Grammichele: art. 18373, foglio 91, particella 25, natura del fondo agrumeto di 2ª, superficie Ha. 0.18.83, reddito dominicale E 546,07, reddito agrario E 37,66, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 63, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 433.650;
Comune di Grammichele
10)  ditta catastale: Ledda Santo, nato a Grammichele il 6 febbraio 1910, usufruttuario e Ledda Michele, nato a Grammichele il 18 dicembre 1935, proprietario: art. 9311, foglio 5, particella 38, natura del fondo seminativo di 3ª, superficie Ha. 0.08.96, reddito dominicale E 8,064, reddito agrario E 1,792, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 23, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 123.433;
17)  ditta attuale: Di Pietro Lorenzo. Ditta catastale: Gulizia Luigi di Mario: art. 7780, foglio 11, particella 20, natura del fondo seminativo di 3ª, superficie Ha. 0.40.04, reddito dominicale E 80,08, reddito agrario E 26,03, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 1.109, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 375.211;
19)  ditta catastale: Ledda Giuseppe, Santo, Francesco, Antonina, Salvatore, Sebastiano, fratelli e sorelle fu Michele, proprietari e Anguzza Giuseppa fu Santo vedova Ledda, usufruttuaria in parte livellaria a Russo dott. Gioacchino: art. 5858, foglio 11, particella 19, natura del fondo seminativo di 3ª, superficie Ha. 0.05.62, reddito dominicale E 11,24, reddito agrario E 3,65, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 224, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 444.266;
21)  ditta catastale: Manduca Salvatore, nato a Grammichele il 15 settembre 1937 e Caruso Giovanna, nata a Grammichele il 28 gennaio 1940, coniugi, livellaria a Li Moli Giuseppe fu Gaetano: art. 11010, foglio 11, particella 18, natura del fondo seminativo di 3ª, superficie Ha. 0.05.06, reddito dominicale E 10,12, reddito agrario E 3,29, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 95, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 188.416;
22)  ditta attuale: Mammana Rosa e figli, Mammana Giuseppe Rosina. Ditta catastale: Mammana Salvatore di Sebastiano, livellaria a Li Moli Giuseppe fu Gaetano ed Assileci Luigi e Domatilde, fratello e sorella, fu Antonio e Sileci Tommaso fu Luigi: art. 2222, foglio 11, particella 16, natura del fondo seminativo di 3ª, superficie Ha. 0.42.90, reddito dominicale E 98,80, reddito agrario E 27,89, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 46, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 48.300;
23)  ditta attuale: Attaguile Gioacchino e Maurizio. Ditta catastale: Fragapane Salvatore fu Gioacchino; Strano Michele, nato a Grammichele il 4 gennaio 1927; Pinnuto Caterina e Rosa, sorelle, fu Giuseppe: art. 7648, foglio 11, particella 127, natura del fondo seminativo arborato di 2ª, superficie Ha. 0.16.05, reddito dominicale E 80,25, reddito agrario E 16,85, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 207; art. 7648, foglio 11, particella 309, natura del fondo seminato arborato di 2ª, superficie Ha. 0.71.20, reddito dominicale E 356,00, reddito agrario E 74,76, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 408; art. 6021, foglio 11, particella 139, natura del fondo agrumeto di 2ª, superficie Ha. 0.11.10, reddito dominicale E 477,30, reddito agrario E 28,86, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 33; art. 3116, foglio 11, particella 286, natura del fondo seminativo arborato di 2ª, superficie Ha. 0.17.99, reddito dominicale E 35,98, reddito agrario E 11,69, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 739, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 7.443.566;
24)  ditta attuale: Strano Michele. Ditta catastale: Frangapane fu Gioacchino; Morello Giovanna, nata a Grammichele l'11 aprile 1932; Fragapane Rosario fu Gioacchino: art. 7647, foglio 11, particella 199, natura del fondo seminativo arborato di 2ª, superficie Ha. 1.01.91, reddito dominicale E 509,55, reddito agrario E 107,01, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 336 : art. 6392, foglio 11, particella 447, natura del fondo agrumeto di 2ª, superficie Ha. 0.00.60, reddito dominicale E 25,80, reddito agrario E 1,56, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 14 : art. 7647, foglio 11, particella 201, natura del fondo seminativo arborato di 2ª, superficie Ha. 0.63.79, reddito dominicale E 318,95, reddito agrario E 66,98, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 223, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 635.464;
39)  ditta catastale: Calì Rosario, nato a Grammichele il 4 ottobre 1929, livellario all'eremitario di S.Maria Maggiore del Piano in Grammichele; Calì Rosario, nato a Grammichele il 4 ottobre 1929: art. 8573, foglio 11, particella 318, natura del fondo agrumeto di 2ª, superficie Ha. 0.27.70, reddito dominicale E 1.191,10, reddito agrario E 72,02, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 44; art. 8570, foglio 16, particella 2, natura del fondo seminativo di 5ª, superficie Ha. 0.16.92, reddito dominicale E 16,92, reddito agrario E 8,46, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 192, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 240.193;
40)  ditta catastale: Strano Angela di Antonino, maritata Purpura livellaria al demanio dello Stato: art. 3190, foglio 11, particella 284, natura del fondo incolto produttivo, superficie Ha. 0.39.23, reddito dominicale E 7,08, reddito agrario E 1,18, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 115; art. 3190, foglio 16, particella 1, natura del fondo seminativo di 5ª, superficie Ha. 0.25.03, reddito dominicale E 25,03, reddito agrario E 12,51, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 167, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 95.410;
45)  ditta attuale: Di Geronimo Mario. Ditta catastale: Lauria Concetta fu Michele, vedova Cucuzzo, usufruttuaria e Cucuzza Angelo fu Giovanni, proprietario: art. 5941, foglio 11, particella 206, natura del fondo agrumeto di 2ª, superficie Ha. 0.05.14, reddito dominicale E 221,02, reddito agrario E 13,36, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 21, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 7.105;
46)  ditta attuale: Di Geronimo Enrico e Mario, fratelli. Ditta catastale: Di Geronimo Luigi, nato a Grammichele il 13 dicembre 1908: art. 895, foglio 11, particella 205, natura del fondo vigneto di 1ª, superficie Ha. 0.04.56, reddito dominicale E 41,04, reddito agrario E 10,03, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 19, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 37.683;
47)  ditta attuale: Giaquinta Giuseppa. Ditta catastale: Strano Agata di Mariano, maritata Giaquinta: art. 7044, foglio 16, particella 37, natura del fondo seminativo arborato di 3ª, superficie Ha. 0.06.00, reddito dominicale E 19,80, reddito agrario E 4,80, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 78, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 78.260;
48)  ditta catastale: Strano Concetta fu Mariano: art. 7470, foglio 16, particella 251, natura del fondo seminativo arborato di 3ª, superficie Ha. 0.09.06, reddito dominicale E 29,89, reddito agrario E 7,25, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 25, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 25.083;
50)  ditta catastale: Amato Francesco fu Carmelo e Gulli Giuseppa di Gaetano, vedova Perrotta, proprietari e Gulli Giuseppa di Gaetano suddetta, usufruttuaria in parte: art. 6308, foglio 16, particella 28, natura del fondo vigneto di 3ª, superficie Ha. 0.03.45, reddito dominicale E 10,35, reddito agrario E 4,14, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 117, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 21.991;
52)  ditta catastale: Scalone Tomasina, nata a Grammichele il 26 dicembre 1928: art. 10319, foglio 16, particella 8, natura del fondo vigneto di 4ª, superficie Ha. 0.11.15, reddito dominicale E 18,95, reddito agrario E 8,92, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 131, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 107.858;
53)  ditta attuale: Scalone Tomasina (non concordataria) e Aiello Giuseppa (concordataria), residente in Catania, via Mascagni n. 85. Ditta catastale: Scalone Tomasina, nata a Grammichele il 26 dicembre 1928 ed Aiello Giuseppa, nata a Grammichele il 21 ottobre 1942: art. 10218, foglio 16, particella 18, natura del fondo seminativo arborato di 4ª, superficie Ha. 0.46.38, reddito dominicale E 111,31, reddito agrario E 30,15, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 298, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 61.203;
54)  ditta catastale: Di Stefano Gaetano, nato a Grammichele il 13 maggio 1932: art. 8690, foglio 16, particella 16, natura del fondo seminativo di 4ª, superficie Ha. 0.02.98, reddito dominicale E 3,58, reddito agrario E 1,64, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 75, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 75.250;
56)  ditta catastale: Malizia Michele fu Francesco livellario all'eremitaio di S.Maria Maggiore del Piano in Grammichele: art. 2176, foglio 16, particella 5, natura del fondo seminativo di 4ª, superficie Ha. 0.04.20, reddito dominicale E 5,04, reddito agrario E 2,31, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 72, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 24.360;
57)  ditta catastale: Malizia Luigi e Francesca, nati a Grammichele rispettivamente il 28 maggio 1912 ed il 3 giugno 1920, livellari all'eremitaio di S.Maria Maggiore del Piano di Palermo: art. 4117, foglio 16, particella 22, natura del fondo seminativo di 4ª, superficie Ha. 0.17.82, reddito dominicale E 21,38, reddito agrario E 9,80, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 264 art. 4117, foglio 16, particella 6, natura del fondo seminativo di 4ª, superficie Ha. 0.02.86, reddito dominicale E 3,43, reddito agrario E 1,57, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 64, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 109.806;
58)  ditta attuale: Gulino Concetta e figli, Di Stefano Rosario, Mattio Maria ed Anna Maria. Ditta catastale: Di Stefano Vincenzo di Rosario, livellario all'eremitaio di S.Maria Maggiore del Piano: art. 7374, foglio 16, particella 12, natura del fondo seminativo di 3ª, superficie Ha. 0.28.04, reddito dominicale E 56,08, reddito agrario E 18,23, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 142, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 48.043;
59)  ditta catastale: Scarpuzza Raffaele fu Francesco, livellario all'eremitaio di S.Maria del Piano in Grammichele: art. 3053, foglio 16, particella 13, natura del fondo seminativo di 5ª, superficie Ha. 0.02.07, reddito dominicale E 2,48, reddito agrario E 1,14, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 68 art. 3053, foglio 16, particella 21, natura del fondo seminativo di 1ª, superficie Ha. 0.19.59, reddito dominicale E 23,51, reddito agrario E 10,77, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 300, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 386.400;
60)  ditta attuale: Malizia Luigi. Ditta catastale: Anfuso Angelo fu Simone, per 1/2; Chiave Michele fu Gesualdo,, per l'altro 1/2, livellaria usufruttuario in parte livellario all'eremitaio di S.Maria Maggiore del Piano in Grammichele: art. 4371, foglio 16, particella 32, natura del fondo vigneto di 4ª, superficie Ha. 0.16.00, reddito dominicale E 27,20, reddito agrario E 12,80, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 97, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 32.818;
62)  ditta attuale: Sgroi Venerando e Fragapane Giuseppa. Ditta catastale: Montes Salvatore fu Francesco: art. 2425, foglio 16, particella 59, natura del fondo incolto produttivo, superficie Ha. 0.04.78, reddito dominicale E 0,84, reddito agrario E 0,14, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 145, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 49.058;
63)  ditta attuale: Sgroi Venerando e Frangapane Giuseppa. Ditta catastale: Montes Salvatore, Vincenzo, Rosa, Francesco, Concetta, Grazia, Erminia, fratelli e sorelle fu Francesco e La Spina: art. 2426, foglio 16, particella 54, natura del fondo vigneto di 3ª, superficie Ha. 0.14.81, reddito dominicale E 44,43, reddito agrario E 17,77, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 300, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 101.500;
64)  ditta attuale: Nicosia Lucia, nata a Grammichele il 13 dicembre 1936. Ditta catastale: Intelisano Sebastiano, nato a Grammichele il 21 gennaio 1925, per 1/2; Intelisano Teresa, nata a Grammichele il 26 luglio 1928, per 1/2: art. 5863, foglio 16, particella 100, natura del fondo seminativo arborato di 3ª, superficie Ha. 0.05.62, reddito dominicale E 32,31, reddito agrario E 8,99, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 28, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 28.093;
65)  ditta attuale: Nicosia Maria. Ditta catastale: Intelisano Sebastiano, nato a Grammichele il 21 gennaio 1925, per 1/2; Intelisano Teresa, nata a Grammichele il 26 luglio 1928, per 1/2: art. 5863, foglio 16, particella 276, natura del fondo seminativo arborato di 3ª, superficie Ha. 0.05.62, reddito dominicale E 32,32, reddito agrario E 8,99, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 45, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 45.150;
66)  ditta attuale: Nicosia Maria Agata. Ditta catastale: Intelisano Sebastiano, nato a Grammichele il 21 gennaio 1925, per 1/2; Intelisano Teresa, nata a Grammichele il 26 luglio 1928, per 1/2: art. 5863, foglio 16, particella 277, natura del fondo seminativo arborato di 3ª, superficie Ha. 0.05.62, reddito dominicale E 32,32, reddito agrario E 8,99, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 35, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 35.116;
67)  ditta attuale: Sanfilippo Salvatore. Ditta catastale: Intelmisano Sebastiano, nato a Grammichele il 21 gennaio 1925, per 1/2; Intelisano Teresa, nata a Grammichele il 26 luglio 1928, per 1/2: art. 5863, foglio 16, particella 278, natura del fondo seminativo arborato di 3ª, superficie Ha. 0.01.83, reddito dominicale E 10,52, reddito agrario E 2,93, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 9, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 9.030;
68)  ditta attuale: Sgroi Venerando e Fragapane Giuseppa. Ditta catastale: Intelisano Sebastiano, nato a Grammichele il 21 gennaio 1925, per 1/2; Intelisano Teresa, nata a Grammichele il 26 luglio 1928, per 1/2: art. 5863, foglio 16, particella 98, natura del fondo seminativo di 4ª, superficie Ha. 0.15.04, reddito dominicale E 9,776, reddito agrario E 2,101, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 78, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 154.700;
69)  ditta catastale: Sgroi Venerando, nato a Mascali il 20 aprile 1925, per 1/2 e Fragapane Giuseppe, nato a Grammichele il 28 agosto 1925: art. 10680, foglio 16, particella 60, natura del fondo ficondindieto di 2ª, superficie Ha. 0.27.27, reddito dominicale E 70,90, reddito agrario E 12,28, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 599, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 3.214.633;
71)  ditta catastale: Sammartino Umberto, nato a Grammichele il 29 novembre 1929; Vincenzo, nato a New York il 9 luglio 1918; Giuseppe, nato a Grammichele il 3 maggio 1912; Francesco, nato a Grammichele il 2 dicembre 1921; Tomello Michelangela vedova Sammartino, nata a Grammichele il 2 settembre 1892, usufruttuaria, per 1/2 livellaria all'eremitaio di S.Maria Maggiore del Piano in Grammichele: art. 2985, foglio 16, particella 14, natura del fondo seminativo di 4ª, superficie Ha. 0.02.17, reddito dominicale E 2,60, reddito agrario E 1,19, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 56, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 56.186;
72)  ditta catastale: Diconto Angelo e Malizia Maria Concetta, coniugi nati a Grammichele rispettivamente il 17 marzo 1931 ed il 22 agosto 1932: art. 8122, foglio 16, particella 53, natura del fondo incolto produttivo di 2ª, superficie Ha. 0.05.91, reddito dominicale E 1,08, reddito agrario E 0,18, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 228, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 77.140;
73)  ditta catastale: Tornello Giovanna, nata a Grammichele il 12 luglio 1937: art. 8937, foglio 16, particella 107, natura del fondo agrumeto di 2ª, superficie Ha. 0.23.53, reddito dominicale E 1.011,79, reddito agrario E 61,19, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 69; art. 8937, foglio 16, particella 176, natura del fondo agrumeto di 2ª, superficie Ha. 0.98.27, reddito dominicale E 4.225,61, reddito agrario E 255,50, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 200, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 1.443.633;
76)  ditta catastale: Tieli Antonino e Salvatore, fratelli fu Giuseppe, proprietari e Perrotta Francesca di Paolo, vedova Tieli, usufruttuari in parte: art. 4610, foglio 16, particella 111, natura del fondo vigneto di 3ª, superficie Ha. 0.01.95, reddito dominicale E 5,85, reddito agrario E 2,34, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 71, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 381.033;
77)  ditta attuale: Brullo Michele. Ditta catastale: Di Bernardo Gesualdo, nato a Grammichele il 21 luglio 1907, usufruttuario Di Bernardo Gesualda, nata a Grammichele il 22 febbraio 1943, proprietaria: art. 10716, foglio 15, particella 409, natura del fondo ficodindieto di 2ª, superficie Ha. 0.03.47, reddito dominicale E 39,02, reddito agrario E 1,56, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 81; art. 10716, foglio 15, particella 410, natura del fondo vigneto di 4ª, superficie Ha. 0.04.57, reddito dominicale E 7,65, reddito agrario E 3,60, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 80; art. 10716, foglio 15, particella 469, natura del fondo agrumeto di 2ª, superficie Ha. 0.13.10, reddito dominicale E 563,30, reddito agrario E 34,06, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 186, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 1.862.233;
79)  ditta catastale: Fragapane Maria, nata a Grammichele il 16 maggio 1913, per 5/7; Fragapane Salvatore fu Giuseppe, per 1/7; Fragapane Gaetano fu Giuseppe, per 1/7, proprietari: art. 10941, foglio 18, particella 165, natura del fondo vigneto di 4ª, superficie Ha. 0.64.72, reddito dominicale E 110,02, reddito agrario E 51,78, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 393, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 394.310;
80)  ditta catastale: Fragapane Maria di Giuseppe, maritata Coppoletta: art. 4737, foglio 18, particella 251, natura del fondo vigneto di 4ª, superficie Ha. 0.11.65, reddito dominicale E 19,81, reddito agrario E 9,32, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 303; art. 4737, foglio 18, particella 275, natura del fondo vigneto di 4ª, superficie Ha. 0.00.45, reddito dominicale E 0,76, reddito agrario E 0,36, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 3, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 103.530;
83)  ditta attuale: Perrotta Salvatore. Ditta catastale: Perrotta Giovanni fu Salvatore: art. 2707, foglio 18, particella 281, natura del fondo vigneto di 3ª, superficie Ha. 0.02.52, reddito dominicale E 7,56, reddito agrario E 3,03, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 70, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 138.833;
84)  ditta attuale: Perrotta Gaetano. Ditta catastale: Perrotta Giovanni fu Salvatore: art. 2707, foglio 18, particella 282, natura del fondo vigneto di 3ª, superficie Ha. 0.02.52, reddito dominicale E 7,56, reddito agrario E 3,03, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 42, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 83.300;
86)  ditta catastale: Bruno Domenico fu Francesco: art. 6012, foglio 19, particella 86, natura del fondo seminativo di 4ª, superficie Ha. 0.07.60, reddito dominicale E 9,12, reddito agrario E 4,18, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 60, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 60.200;
87)  ditta catastale: Bruno Domenico, Giuseppa, Domenica ed Anna, fratello e sorelle fu Francesco: art. 4598, foglio 19, particella 87, natura del fondo pascolo arborato, superficie Ha. 0.13.66, reddito dominicale E 14,98, reddito agrario E 16,39, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 30, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 30.100;
88)  ditta catastale: Pepi Carmelo, nato a Grammichele il 23 febbraio 1920, per 1/2 e Modica Sebastiana, nata a Grammichele il 24 novembre 1927, per 1/2, coniugi, via Cairoli n. 2 - Grammichele: art. 9753, foglio 19, particella 89, natura del fondo seminativo di 3ª, superficie Ha. 0.24.58, reddito dominicale E 73,74, reddito agrario E 29,50, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 18; art. 9753, foglio 19, particella 90, natura del fondo seminativo di 3ª, superficie Ha. 0.18.15, reddito dominicale E 36,30, reddito agrario E 11,80, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 18, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 34.860;
89)  ditta attuale: La Ferla Giovanni, nato a Grammichele l'11 febbraio 1932. Ditta catastale: Di Pietro Luigi fu Raffaele: art. 1099, foglio 19, particella 91, natura del fondo seminativo di 4ª, superficie Ha. 0.02.96, reddito dominicale E 3,55, reddito agrario E 1,63, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 9, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 8.715;
90)  ditta attuale: La Ferla Giovanni, nato a Grammichele l'11 febbraio 1932. Ditta catastale: Todaro Angela, nata a Vizzini il 18 novembre 1905, per 1/2; Grasso Giuseppa fu Gaetano, per 1/2: art. 10678, foglio 19, particella 93, natura del fondo ficodindieto di 2ª, superficie Ha. 0.07.86, reddito dominicale E 20,44, reddito agrario E 3,54, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 60, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 58.100;
91)  ditta attuale: La Ferla Giovanni, nato a Grammichele l'11 febbraio 1932. Ditta catastale: Murgo Michele, nato a Grammichele il 18 maggio 1929, per 1/2 e Marino Maria, nata a Grammichele l'8 settembre 1932, coniugi: art. 1603, foglio 19, particella 95, natura del fondo vigneto, superficie Ha. 0.17.11, reddito dominicale E 51,33, reddito agrario E 20,53, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 77, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 74.561;
92)  ditta catastale: Caristia Rosario e Concetta, fratello e sorella fu Paolo: art. 3173, foglio 22, particella 38, natura del fondo ficondindieto, superficie Ha. 0.05.98, reddito dominicale E 15,55, reddito agrario E 2,69, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 78, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 26.390;
92-bis)  ditta catastale: Grasso Michele fu Salvatore : art. 1692, foglio 22, particella 37, natura del fondo ficodindieto, superficie Ha. 0.05.71, reddito dominicale E 14,85, reddito agrario E 2,57, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 120, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 40.600;
94)  ditta catastale: Fragapane Maria, Rosa, Salvatore, Michele, Caterina, Franca e Gaetano, germani fu Giuseppe e Fragapane Salvatore fu Gaetano: art. 1280, foglio 22, particella 105, natura del fondo vigneto di 3ª, superficie Ha. 0.48.52, reddito dominicale E 145,56, reddito agrario E 58,22, superfici e volumi approssimati da occupare mq. 115, indennità non accettata, versamento Cassa depositi e prestiti L. 38.908;
(2002.22.1257)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DELLA SANITA'

Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività di deposito, frazionamento, riconfezionamento e commercializzazione di prodotti ittici congelati alla ditta Di Giorgi Salvatore & C. s.a.s., con sede in in Mazara del Vallo.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 826 del 31 maggio 2002, lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Di Giorgi Salvatore & C. s.a.s., sito in Mazara del Vallo (TP) nella via Filippo Napoli n. 3, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di deposito, frazionamento, riconfezionamento in confezioni retail e commercializzazione di prodotti ittici congelati di cui alla tipologia 2 e 3 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 23 e lo stabilimento viene iscritto con il numero di identificazione 2411 nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.23.1418)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 24 luglio 2002, n. 16.
Bando per l'assegnazione delle borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106. Disposizioni attuative per l'anno scolastico 2001/2002.

Ai presidenti delle Province regionali della Sicilia
Ai sindaci dei Comuni della Sicilia
e, p.c. Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale
All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Unione regionale delle Province siciliane
All'A.N.C.I. - Sicilia
Al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia
Preliminarmente, si richiama l'attenzione delle sui riferimenti legislativi posti a base sia del "bando" in oggetto che del percorso procedimentale individuato per la sua pratica attuazione, e ciò al fine di precisare i presupposti che hanno indotto lo scrivente Assessorato ad adottare detto percorso.
Orbene, la materia trattata trova il suo immediato riferimento nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che al suo art. 128 precisa che "per - servizi sociali - s'intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".
Tale affermazione, poi, è ripresa dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2000, la quale, in particolare:
a) nel suo art. 1, comma 2 richiama quali propri principi generali e finalità gli "interventi e servizi sociali" quali già individuati dal richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 112/98;
b) nei successivi artt. 6 e 7, individua le funzioni rispettivamente intestate ai comuni ed alle province nell'attuazione delle finalità previste dal già citato art. 1.
In tale prospettiva, va, quindi, inquadrata la volontà legislativa manifestata con la legge n. 62/2000 la quale ha adottato un piano straordinario di finanziamento "da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione" (v. art. 1, comma 9).
Altro riferimento è costituito dal D.P.C.M. n. 106/2001, laddove richiama, ai fini dell'individuazione dei limiti di reddito minimi, la legislazione attualmente vigente in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (v. artt. 1 e 3 del bando).
Tutto ciò premesso, si allega alla presente il bando per l'assegnazione alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (elementari, medie inferiori e medie superiori), che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli, per l'anno scolastico 2001/2002.
Detto bando riporta:
a) all'art. 1 le fonti normative che disciplinano sia la materia che le modalità di partecipazione ed i criteri per l'assegnazione delle borse di studio;
b) all'art. 2 l'oggetto dell'intervento;
c) all'art. 3 la misura dell'intervento;
d) all'art. 4 la tipologia delle spese ammissibili;
e) all'art. 5 i soggetti beneficiari;
f) all'art. 6 le modalità di partecipazione.
Percorso procedimentale
Al fine, pertanto, di consentire la rapida e concreta assegnazione delle borse di studio in questione, si detta qui di seguito il percorso procedimentale affidato ai soggetti individuati dalla già citata legge 8 novembre 2000, n. 328 "legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da concludersi nei termini di seguito indicati:
1) i comuni trasmetteranno alle istituzioni scolastiche elementari e medie inferiori statali e paritarie ricadenti nel territorio di propria competenza il bando in oggetto, avendo cura di affiggerne copia al proprio albo e di dare allo stesso, e con ogni mezzo a loro disposizione, la massima diffusione e ciò al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli interessati e fornendo agli stessi la modulistica necessaria a consentirne la corretta partecipazione (v. art. 6 del bando). Gli stessi:
a) cureranno la ricezione delle domande di partecipazione, procedendo, a richiesta degli interessati, alla autenticazione della sottoscrizione (v. art. 6, comma 1, punto 1 del bando);
b) procederanno alla verifica delle domande, presentate nei termini previsti dal bando, con riferimento a quanto espressamente previsto al suo art. 4 con particolare riferimento al tetto minimo delle spese ammissibili ed al suo art. 5, con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente posseduta dal concorrente;
c) ai sensi dell'art. 3, comma 4 del bando, cureranno la redazione delle graduatorie distintamente per scuole elementari e scuole medie inferiori, statali e paritarie, ordinate in base alla progressione degli indicatori della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo di E 14.177,25 (pari a L. 27.450.980) fissato dal bando;
d) cureranno la trasmissione delle graduatorie, come sopra elaborate, entro e non oltre il giorno 22 novembre 2002, alle province territorialmente competenti, conservando copia delle stesse al fine di procedere, in seguito, all'erogazione del beneficio.
2) Le Province trasmetteranno alle istituzioni scolastiche medie superiori statali e paritarie ricadenti nel territorio di propria competenza il "bando" in oggetto, avendo cura di affiggerne copia al proprio albo e di dare allo stesso, e con ogni mezzo a loro disposizione, la massima diffusione e ciò al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli interessati e fornendo agli stessi la modulistica necessaria a consentirne la corretta partecipazione (v. art. 6 del bando). Gli stessi:
a) cureranno la ricezione delle domande di partecipazione, procedendo, a richiesta degli interessati, all'autenticazione della sottoscrizione (v. art. 6, comma 1, punto 1 del bando);
b) procederanno alla verifica delle domande, presentate nei termini previsti dal "bando", con riferimento a quanto espressamente previsto al suo art. 4 con particolare riferimento al tetto minimo delle spese ammissibili ed al suo art. 5, con riferimento alldella situazione economica equivalente posseduta dal concorrente;
c) ai sensi dell'art. 3, comma 4 del "bando", cureranno la redazione delle graduatorie per le scuole medie superiori ordinate in base alla progressione degli indicatori della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo di E 14.177,25 (pari a L. 27.450.980) fissato dal bando;
d) le Province, infine, cureranno la redazione di uniche graduatorie degli aventi diritto al beneficio, relative al territorio di propria competenza, distintamente per a) scuole elementari, b) scuole medie inferiori e c) scuole medie superiori, e trasmetteranno le stesse entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2002 allo scrivente Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento pubblica istruzione - servizio diritto allo studio e OO.UU. - Assistenza agli alunni svantaggiati - Via Gen. Magliocco, n. 46 - 90141 Pa lermo.
3) Lo scrivente dipartimento, sulla base delle graduatorie elaborate e trasmesse dalle Province, procederà alla redazione del piano di riparto, individuerà, ai sensi dell'art. 3 del "bando", l'importo individuale delle borse di studio, distinto per ogni ordine e grado di scuola, ed accrediterà le somme a favore delle suddette Province le quali, a loro volta, accrediteranno ai singoli comuni interessati gli importi determinati in ragione del numero dei beneficiari e dell'entità delle singole borse di studio.
Si confida nella collaborazione degli enti e degli uffici in indirizzo, al fine di assicurare agli utenti un servizio sempre migliore e si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.
Si ritiene, in ultimo, utile sottolineare che un eventuale ritardo potrebbe vulnerare, in definitiva, il principio connesso alla celerità dell'azione amministrativa con conseguente danno ricadente esclusivamente sulle fasce più deboli della società.
  L'Assessore: GRANATA 

(2002.31.1910)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 2 agosto 2002, n. 4.
Modalità di concessione dei contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori per l'anno 2001 in applicazione dei decreti n. 1339 dell'11 luglio 2001 e 1482 del 10 agosto 2001.

Alle Capitanerie di porto della Sicilia
Alle Direzioni marittime di Catania e Palermo
Alle Associazioni nazionali di categoria
Alle Associazioni sindacali
Il decreto n. 1339 dell'11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 7 settembre 2001, ha dettato disposizioni relative alla interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani per l'anno 2001.
Il successivo decreto n. 1482 del 10 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 21 settembre 2001, ha parzialmente modificato il citato decreto n. 1339.
Con la presente si forniscono le direttive in ordine all'erogazione ai pescatori dei contributi per misura di accompagnamento a carattere sociale previste dall'articolo 5, lettera a) del decreto n. l339 dell'11 luglio 2001.
Per le provvidenze previste dalla lettera b) del citato articolo 5 (rimborso oneri assistenziali e previdenziali) si ricorda che con decreto n. 37 del 29 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 7 giugno 2002, si è proceduto all'annullamento della lettera b) del citato art. 5 del decreto n. 1339 dell'11 luglio 2001. Poiché è in corso l'esame da parte dell'Assemblea regionale siciliana di un apposito disegno di legge, predisposto dal Governo, che possa consentire il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, le provvidenze riferite al rimborso di detti oneri in atto non vanno erogate e si fa riserva di impartire apposite istruzioni con successiva circolare non appena l'Assemblea regionale siciliana avrà esitato favorevolmente il disegno di legge presentato dal Governo.
In favore dei marittimi imbarcati su natanti che abbiano effettuato l'interruzione tecnica secondo le prescrizioni stabilite dai decreti n. 1339 dell'11 luglio 2001 e n. 1482 del 10 agosto 2001, va corrisposto il compenso nella misura prevista dall'art. 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e precisamente in misura di E 54,74 (L. 106.000) per ciascuna giornata di interruzione dell'attività di pesca, per un massimo complessivo di E 2.478,99 (L. 4.800.000), sempre che nell'anno 2001 il marittimo abbia effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti (con documentazione in corso di validità) iscritti nei compartimenti marittimi siciliani.
Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione temporanea i benefici economici al marittimo sono corrisposti in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.
Nessun beneficio economico di cui alla lettera a) dell'art. 5 del decreto n. 1339 dell'11 luglio 2001 è corrisposto nel caso di imbarco durante il periodo di interruzione temporanea di un marittimo aggiuntivo a quelli risultanti imbarcati alla data di inizio dell'interruzione medesima, fatti salvi i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortuni, o servizio militare. In tale caso i benefici economici al marittimo sono corrisposti in relazione al numero di giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione temporanea. Nel caso di sbarco per malattia e infortunio si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro vigente.
Al fine di conseguire il compenso spettante ai sensi del citato art. 114 della legge regionale n. 6/2001, i marittimi che ne abbiano diritto devono presentare, all'Ufficio marittimo di iscrizione della nave, domanda in duplice copia, di cui una in bollo, utilizzando esclusivamente gli schemi in allegato, entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Ai fini della ricevibilità le domande possono essere presentate o direttamente all'autorità marittima competente, che dovrà rilasciarne ricevuta datata, ovvero per il tramite del servizio postale a mezzo di raccomandata ed in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Il mancato rispetto di detto termine comporta la decadenza dal diritto al beneficiario.
Alla domanda vanno allegate in carta libera:
a) fotocopia del titolo matricolare (libretto di navigazione o foglio di ricognizione);
b) fotocopia del ruolo/ruolino di equipaggio relativo all'anno di riferimento.
I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda:
1) personalmente (secondo lo schema allegato A);
2) limitatamente ai propri soci, tramite le cooperative di pesca o loro consorzi (secondo lo schema allegato B);
3) tramite rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (secondo lo schema allegato C).
Il rigetto delle istanze, per qualsivoglia motivo, dovrà essere adottato con provvedimento formale motivato da notificare agli interessati nei modi di legge.
Avverso i provvedimenti adottati dai comandanti delle Capitanerie di porto, oltre agli altri rimedi giurisdizionali, è ammesso ricorso gerarchico al dirigente generale del Dipartimento pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Il ricorso gerarchico deve essere presentato alla Capitaneria di porto che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnativa, la quale con ogni urgenza, e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione del ricorso, provvederà alla trasmissione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - Dipartimento pesca - del ricorso medesimo già protocollato unitamente a copia del provvedimento impugnato, dell'atto comprovante l'avvenuta notifica, di eventuale documentazione che si reputa utile e necessaria e delle deduzioni dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
I benefici economici connessi alle misure sociali di accompagnamento sono corrisposti ai marittimi che ne abbiano diritto a mezzo di ordine di pagamento emesso dal capo del Compartimento marittimo, sede di centro di amministrazione unificato sulla base del prospetto di liquidazione di cui all'allegato d).
Il capo del Compartimento marittimo, sede di C.A.U., emette ordini di pagamento singoli o cumulativi secondo le richieste presentate dagli interessati. Nel caso di pagamento cumulativo in favore delle cooperative di pesca o di loro consorzi, gli stessi devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilità delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione al competente Compartimento marittimo sede di C.A.U..
Per quanto riguarda le domande presentate tramite rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato, il Compartimento marittimo sede di C.A.U. provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale ed al pagamento in unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale.
Gli ordini di pagamento sono disposti a mezzo di accreditamento in c/c bancario o postale, ovvero su libretto di deposito a risparmio bancario o postale indicato dal richiedente.
Le Capitanerie di porto sono cortesemente invitate a diramare la presente circolare a tutti gli uffici dipendenti e alle associazioni del settore pesca presenti nel territorio.
La presente circolare completa degli allegati sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Il dirigente generale del dipartimento regionale pesca: CASTELLANA
Cliccare qui per visualizzare gli allegati


(2002.32.2002)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 5 luglio 2002, n. 1.
Procedure per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale a seguito di superamento di apposito esame. Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni, attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

All'area della Motorizzazione civile - Sezione occidentale di Palermo
All'area della Motorizzazione civile - Sezione orientale di Catania
Ai servizi provinciali della motorizzazione civile di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani
Alle Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani
All'Unione regionale province siciliane
L'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, subordina l'esercizio dell'attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi di trasporto, al possesso di apposito attestato di idoneità professionale.
Fatti salvi i casi particolari previsti dall'art. 10 della stessa legge, così come modificato dalla legge n. 11/94, l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato dagli uffici provinciali della Motorizzazione civile, facenti capo a questo dipartimento regionale trasporti e comunicazioni, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposita commissione istituita su base regionale.
Per la Regione siciliana tale commissione è stata istituita con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 7 agosto 1997, n. 303.
Per potere accedere al predetto esame, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-  essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché residenti in Italia;
-  aver raggiunto la maggiore età;
-  non avere riportato condanne per uno dei delitti richiamati dalla lettera c) dell'art. 3, comma 1, della legge n. 264/91;
-  non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
-  non essere stati interdetti ed inabilitati;
-  non essere stati dichiarati falliti o essere sottoposti a procedure fallimentari;
-  aver conseguito un diploma di istruzione superiore di secondo grado (od equiparato).
La domanda, in bollo, dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1.
Si considereranno valide le domande presentate entro, e non oltre, il 16 settembre 2002.
Alla domanda si dovrà allegare il versamento di E 51,65 dovuto a titolo di "diritti di segreteria" sul conto corrente postale n. 3002901 intestato al Banco di Sicilia, ufficio provinciale Cassa regionale di Palermo.
Sul retro del predetto versamento dovrà essere riportata la seguente causale: esame di idoneità di cui all'art. 5 della legge n. 264/91, capitolo 3724, capo 10, del bilancio della Regione siciliana.
L'esame di idoneità si svolgerà a Palermo, secondo il calendario che verrà definito dalla commissione medesima. Tale esame verterà sulle materie di cui all'allegato 2 e consisterà in una prova scritta, articolata in quesiti a risposta multipla.
L'elenco completo dei quesiti sarà a disposizione degli interessati 60 giorni prima della data fissata per l'esame e sarà affisso presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile.
Superato l'esame, ciascun interessato dovrà inoltrare domanda (da prodursi in bollo) per il rilascio dell'attestato di idoneità, secondo lo schema riportato nell'allegato 3.
La segreteria che coadiuva la commissione esaminatrice, verificata la regolarità formale delle richieste e dei relativi verbali d'esame ricevuti dalla commissione, compilerà gli attestati di idoneità e provvederà alla notifica ed al rilascio degli stessi.
Gli interessati potranno ritirare personalmente gli attestati in parola presso l'ufficio dell'area della Motorizzazione civile - Sezione occidentale di Palermo, via Fonderia Oretea n. 52, o servirsi di terzi, purché muniti di specifica delega recante la firma autenticata del delegante.
La presente circolare e i relativi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potranno essere consultati nel sito del dipartimento comunicazioni e trasporti: www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti.
  Il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti e comunicazione: LO BUE 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.28.1661)
Torna al Sommariohome





CIRCOLARE 13 agosto 2002, n. 2/GAB.
Modifiche alla circolare n. 1 del 3 aprile 2002.

Agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85
e, p.c.  Alla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 

Programmi regionali di finanziamento dei capitoli 872002 ex 87372 concernente "Spese per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio con priorità alle opere di completamento ed esclusione delle opere viarie non ancora iniziate" ed 872003 ex 87393 concernente "Spese per il finanziamento di opere atte a consentire la migliore fruizione turistica del patrimonio archeologico, monumentale, storico, artistico ed ambientale nonché relative alla realizzazione di impianti finalizzati ad ospitare attività sportive, culturali, ricreative, convegnistiche e congressuali di rilevante interesse e richiamo turistico".
A modifica ed integrazione della circolare n. 1/GAB del 3 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002, sono riaperti i termini per la presentazione di istanze di finanziamento che dovranno pervenire, nel rispetto di quanto indicato con la circolare citata, entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e a tal fine farà fede il timbro di ingresso apposto in Assessorato.
Resta fermo, per gli anni successivi, il termine del 15 maggio per la presentazione delle istanze.
  L'Assessore: CASCIO 

(2002.33.2042)
Torna al Sommariohome





RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 2 luglio 2002.
Direttive relative alla concessione alle piccole e medie imprese commerciali delle agevolazioni creditizie previste dagli artt. 60 e 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.35 del 2 agosto 2002, a pag. 17, l'art. 5 viene così modificato: "Per l'istruttoria delle domande verrà applicato il procedimento valutativo "a sportello" previsto dall'art. 187, comma 3, della legge regionale n. 32/2000, e pertanto...".
(2002.32.2019)


Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 47 -  34 -  69 -  20 -  59 -  76 -