REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 AGOSTO 2002 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 luglio 2002.
Aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico di alcuni comuni della Regione siciliana.

Allegato A
ELENCO REVISIONI AL PIANO STRAORDINARIO AGGIORNATO AL GIUGNO 2002

Provincia di Agrigento
  N. Comune     Decreto| Data 
  1 Lucca Sicula     263/41 3-5-2001 
  2 S. Elisabetta     278/41 7-5-2001 
  3 Palma di Montechiaro     277/41 7-5-2001 
  4 Favara     276/41 7-5-2001 
  5 Alessandria della Rocca     603/41 10-8-2001 
  6 Agrigento     632/41 3-9-2001 
              40 23-1-2002 
  7 Casteltermini     552/41 27-7-2001 
  8 Burgio     500/41 12-7-2001 
  9 Joppolo Giancaxio     606/41 10-8-2001 
  10 San Giovanni Gemini     605/41 10-8-2001 
  11 Racalmuto     604/41 10-8-2001 
  12 Sambuca     56 31-1-2002 
  13 Aragona     53 31-1-2002 
  14 Realmonte     57 31-1-2002 
  15 Comitini     217 26-4-2002 
  16 Calamonaci     231 3-5-2002 
  17 Ribera     298 17-5-2002 
  18 Villafranca Sicula     252 8-5-2002 
  19 Ravanusa     168 29-3-2002 


Provincia di Caltanissetta
  N. Comune     Decreto| Data 
  1 Villalba     49/41 12-2-2001 
  2 Serradifalco     46/41 12-2-2001 
  3 Gela     78/41 27-2-2001 
  4 ASI CL San Cataldo     514/41 4-10-2000 
  5 Delia     326/41 16-5-2001 
  6 Sutera     635/41 3-9-2001 
  7 Montedoro     777/XLI 5-11-2001 
  8 Marianopoli     655/41 13-9-2001 
  9 Butera     83 13-2-2002 
  10 Resuttano     84 13-2-2002 
  11 Mussomeli     887/XLI 6-12-2001 
  12 Caltanissetta     232 3-5-2002 
  13 ASI CL Calderaro     254 8-5-2002 
  14 Riesi     253 8-5-2002 
  15 S. Caterina Villarmosa     362 10-6-2002 
  16 Mazzarino     207 22-4-2002 
  17 Campofranco     230 2-5-2002 


Provincia di Catania
  N. Comune     Decreto| Data 
  1 Castel di Judica     218/41 13-4-2001 
  2 ASI Caltagirone     242/41 26-4-2001 
  3 S. Michele di Ganzaria     241/41 26-4-2001 
  4 Ramacca     73/41 26-2-2001 
  5 Vizzini     634/41 3-9-2001 
  6 Biancavilla     551/41 27-7-2001 
  7 Acicatena     338 4-6-2002 
  8 Catania     652/41 12-9-2001 
  9 Valverde     778/XLI 5-11-2001 
  10 S. Gregorio     770/XLI 5-11-2001 
              101 7-3-2002 
  11 S. Alfio     784/XLI 7-11-2001 
  12 Paterno'     38 23-1-2002 
  13 Maletto     41 23-1-2002 
  14 Raddusa     42 23-1-2002 
  15 Acireale     60 31-1-2002 
  16 Bronte     99 7-3-2002 
  17 Acicastello     134 25-3-2002 
              338 4-6-2002 
  18 Mineo     169 29-3-2002 


Provincia di Enna
  N. Comune     Decreto| Data 
  1 Troina     39 23-1-2002 
  2 Aidone     905 19-12-2001 
  3 Calascibetta     55 31-1-2002 
  4 Regalbuto     184 10-4-2002 
  5 Gagliano Castelferrato     185 10/10/4/02 
  6 Nicosia     969 28-12-2001 
  8 Assoro     212 23-4-2002 
  9 Barrafranca     167 29-3-2002 
  10 Enna     275 15-5-2002 


Provincia di Messina
  N. Comune     Decreto| Data 
  1 S. Alessio Siculo     359/41 1-6-2001 
  2 Castel di Lucio     402/41 13-6-2001 
  3 Tripi     185/XLI 29-3-2001 
  4 Brolo     211 10-4-2001 
  5 Limina     216/XLI 12-4-2001 
  6 Ucria     439/41 21-6-2001 
  7 Cesarò     447/41 27-6-2001 
  8 Gualtieri Sicaminò     524/41 19-7-2001 
  9 Scaletta Zanclea     772/XLI 5-11-2001 
  10 Falcone     776/XLI 5-11-2001 
  11 Galati Mamertino     906 19-12-2001 
  12 Roccalumera     58 31-1-2002 
  13 S. Angelo di Brolo     112 8-3-2002 
  14 Barcellona Pozzo di Gotto     131 22-3-2002 
  15 Patti     968 28-12-2001 
  16 S. Agata Militello     132 22-3-2002 
  17 Savoca     128 21-3-2002 
  18 Castelmola     133 22-3-2002 
  19 Fiumedinisi     178 5-4-2002 
  20 Forza d'Agrò     751/XLI 18-10-2001 
  21 Sinagra     187 11-4-2002 
  22 Ficarra     183 10-4-2002 
  23 Capo d'Orlando     177 5-4-2002 
  24 San Pier Niceto     272 15-5-2002 
  25 San Marco d'Alunzio     329 29-5-2002 
  26 Fondachelli Fantina     326 29-5-2002 
  27 Caronia     328 29-5-2002 
  28 Taormina     228 3-5-2002 


Provincia di Palermo
  N. Comune     Decreto| Data 
  1 Cefalù     240/41 26-6-2001 
  2 Camporeale     126/41 9-3-2001 
  3 Gangi     53/41 13-2-2001 
  4 Bisacquino     48/41 12-2-2001 
  5 Chiusa Sclafani     43/41 12-2-2001 
  6 Giuliana     51/41 12-2-2001 
  7 Corleone     52/41 12-2-2001 
  8 Caltavuturo     47/41 12-2-2001 
  9 Contessa Entellina     44/41 12-2-2001 
  10 Marineo     45/41 12-2-2001 
  11 Scillato     50/41 12-2-2001 
  12 Blufi     403/41 13-6-2001 
  13 Trappeto     775/XLI 5-11-2001 
  14 Mezzojuso     771 5-11-2001 
  15 Polizzi Generosa     970 28-12-2001 
  16 Baucina     59 31-1-2002 
  17 Isnello     91 27-2-2002 
  18 Palazzo Adriano     92 27-2-2002 
  19 Gangi     53/41 13-2-2001 
  20 S. Giuseppe Jato     171 29-3-2002 
  21 Prizzi     170 29-3-2002 
  22 Lercara Friddi     172 29-3-2002 
  23 Collesano     890 13-12-2001 
  24 Valledolmo     691 13-12-2001 
              190 11-4-2002 
  25 S. Mauro Castelverde     188 11-4-2002 
  26 Alia     182 10-4-2002 
  27 Casteldaccia     213 23-4-2002 
  28 Petralia Sottana     189 11-4-2002 
  29 Palermo     266 13-5-2002 
  30 Altofonte     349 6-6-2002 


Provincia di Trapani
  N. Comune     Decreto| Data 
  1 Castellammare del Golfo     726/41 19-12-2000 
              229 3-5-2002 
  2 Vita     231/41 18-4-2001 
  3 Paceco     88 21-2-2002 
  4 Favignana (Marettimo)     773/XLI 5-11-2001 
  5 Mazara del Vallo     774/XLI 5-11-2001 
              82 12-2-2002 
  6 Valderice     166 29-3-2002 
  7 Custonaci     264 13-5-2002 
  8 Buseto Palizzolo     312 27-5-2002 
  9 Gibellina     335 31-5-2002 
  10 Salemi     327 29-5-2002 

Allegato B


NORME DI SALVAGUARDIA
Aggiornamento al piano straordinario adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000


NORME GENERALI




Art. 1
Finalità

1. La Regione Sicilia, con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, si è dotata di un piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
2. L'aggiornamento al piano straordinario costituisce un primo contributo alla realizzazione del Piano di bacino per l'assetto idrogeologico, denominato P.A.I.
3. L'aggiornamento al piano straordinario discende dalle richieste di revisione e/o aggiornamento effettuate dalle amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
4. L'aggiornamento costituisce una prima tappa del P.A.I., la cui redazione è in corso per i bacini idrografici prioritari individuati con decreto n. 176/S9 del 4 aprile 2002, nell'ambito della definizione dei piani di bacino di cui alla legge n. 183/89;
5. L'aggiornamento al piano straordinario rappresenta nel territorio della Regione Sicilia i livelli di rischio derivanti dall'assetto geomorfologico, relativamente alla dinamica dei versanti ed al pericolo di frana, e dall'assetto idraulico, relativamente alla dinamica dei corsi d'acqua ed al pericolo d'inondazione per i territori compresi.
6. Le finalità dell'aggiornamento al piano straordinario sono perseguite mediante:
-  la definizione del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto considerati;
-  l'istituzione di norme di tutela e prescrizioni in relazione al diverso livello di rischio.

Art. 2
Ambito territoriale di applicazione

1. L'ambito territoriale di riferimento interessato dall'aggiornamento al piano straordinario è la Regione Sicilia, nella quale sono già stati individuati, con il decreto n. 298/41 del 4 luglio 20 00 di adozione del piano straordinario, n. 57 bacini idrografici principali, raggruppati, con decreto n. 176/S9 del 4 aprile 2002 , in 5 aree territoriali.
2. Nell'ambito di ciascun territorio provinciale sono individuate le aree in dissesto e di pericolosità idraulica, nonché le corrispondenti aree con situazioni di rischio geomorfologico e idraulico, relative a n. 132 territori comunali, le cui amministrazioni hanno richiesto la revisione e/o l'aggiornamento al piano straordinario, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
3. Le revisioni effettuate ed adottate con singolo decreto del dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente per ogni comune richiedente, sono state riviste ed uniformate secondo le linee guida emanate dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente e, ove possibile, sono state inserite le aree classificate a rischio medio R2 e moderato R1, valutate sulla base degli studi geomorfologici effettuati e dalle relazioni d'istruttoria degli uffici del Genio civile.
4. L'individuazione delle suddette aree e la relativa regolamentazione definisce la situazione dell'assetto idrogeologico nella parte del territorio della Regione Sicilia considerata. Per le aree non revisionate e/o aggiornate valgono, fino alla redazione del P.A.I., le perimetrazioni già effettuate nel piano straordinario.

Art. 3
Modifica delle aree

1. Poiché il piano straordinario, il presente aggiornamento ed il successivo P.A.I. costituiscono uno strumento dinamico che può essere modificato, è previsto da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Sicilia, il periodico aggiornamento con l'eventuale modifica delle aree perimetrate e delle misure di salvaguardia, in senso restrittivo e non, e con le modalità dell'art. 1, comma 1bis della legge n. 267/98, dell'art. 9 della legge n. 226/99 e dell'art. 1 della legge n. 365/2000, in funzione di:
a)  indagini e studi a scala di dettaglio;
b)  richieste di amministrazioni pubbliche corredate dalle risultanze di studi specifici;
c)  nuovi eventi;
d)  nuove conoscenze derivanti da indagini e studi specifici;
e)  variazione delle condizioni di rischio derivanti da:
-  effetti di interventi non strutturali (ulteriori studi, sistemi di monitoraggio, ecc.);
-  realizzazione e/o completamento di interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate ed effetti prodotti dalle azioni poste in essere per la mitigazione del rischio.

Art. 4
Ambito giuridico di applicazione

1.  L'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico è adottato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 11 giugno 1998 n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998 n. 267 e successive modificazioni.
2. Le norme di tutela di cui al presente aggiornamento sostituiscono le norme di salvaguardia del decreto n. 298/41 del 4 luglio 20 00.
3. Le norme di tutela di cui al presente aggiornamento non sostituiscono eventuali norme più restrittive vigenti nella legislazione statale in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale regionali, provinciali e comunali, ovvero in altri piani di tutela del territorio.

Art. 5
Effetti giuridici

1. Ai sensi del comma 6 bis, art. 17 della legge n. 183/89, sono dichiarate immediatamente vincolanti per le amministrazioni e per gli enti pubblici le norme e le prescrizioni di cui ai successivi articoli, per le aree individuate nell'atlante dell'aggiornamento e per quelle individuate nel piano straordinario, adottato con decreto n. 298 del 4 luglio 2000.
2. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati per i quali i relativi lavori siano già iniziati alla data di adozione dell'aggiornamento al piano straordinario. In ogni caso al titolare della concessione o dell'atto amministrativo dovrà essere tempestivamente notificata da parte dell'amministrazione comunale la condizione di pericolo rilevata, ai sensi e per gli effetti del comma 6, art. 2 della legge n. 365/00.
3. I manufatti lambiti o attraversati dal limite delle perimetrazioni delle aree a diverso grado di rischio e pericolosità sono compresi nei limiti della perimetrazione interessata dalle prescrizioni più restrittive
4. Le misure di salvaguardia introdotte nell'aggiornamento non si applicano ai procedimenti di condono edilizio di cui agli artt. 31 e seguenti della legge 47/85 e all'art. 39 della legge n. 724/94.

Art. 6
Definizione di rischio idrogeologico (ai sensi del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Il rischio idrogeologico viene definito dall'entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni a proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane e inondazioni.
2. L'aggiornamento al piano straordinario individua, nella presente stesura, il rischio nell'ambito delle aree in frana e nelle aree potenzialmente interessate da inondazione, caratterizzate entrambe dalla presenza di elementi esposti al rischio.
3. Gli elementi esposti a rischio sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e di tutti i beni mobili ed immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e coinvolti dagli eventi di frana e inondazione.
4. Per ciascuna categoria di rischio, per frana e per inondazione, in conformità al DPCM 20 settembre 1998, sono definiti quattro livelli:
R4 - rischio molto elevato
Quando sono possibili la perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socio-economiche.
R3 - rischio elevato
Quando sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione della funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.
R2 - rischio medio
Quando sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.
R1 - rischio moderato
Quando i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali.
NORME SPECIFICHE


Parte I
ASSETTO GEOMORFOLOGICO


Art. 7
Disciplina delle aree a rischio R4

1. Nelle aree a rischio di frana R4 sono esclusivamente consentiti:
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), così come definiti dall'art. 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e volumi e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
e) le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;
f) gli interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio di frana;
g) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
h) gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della zona, purché prevedano opportune misure di allertamento.
i) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche.
2. Nelle aree a rischio R4, inoltre:
j) sono vietati scavi, riporti e movimenti di terra e tutte le attività che possono esaltare il livello di rischio e/o di pericolo;
k) è vietata ogni nuova forma di edificazione;
l) non è consentita la realizzazione di collettori fognari, acquedotti, gasdotti o oleodotti ed elettrodotti o altre reti di servizio;
m) per le opere già autorizzate e non realizzate dovranno essere attivate procedure ed interventi finalizzati alla mitigazione dei livelli di rischio e pericolosità esistenti. La documentazione tecnica comprovante gli interventi di riduzione della pericolosità e del rischio dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale territorio e ambiente che, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, provvederà ad aggiornare gli elaborati del Piano;
n) è vietata la localizzazione, nell'ambito dei piani provinciali e comunali di emergenza di protezione civile, delle "aree di attesa", delle "aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse" e delle "aree di ricovero della popolazione";
3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) devono essere corredati da un apposito ed adeguato studio geomorfologico, con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di pericolosità esistente. Tale studio deve ottenere l'approvazione dei competenti uffici del Genio civile, per i comuni ricadenti nelle zone dichiarate sismiche e per gli abitati da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 8
Disciplina delle aree a rischio R3

1. Nelle aree a rischio R3 valgono le stesse disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9. Relativamente agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 7, sono altresì consentiti:
a) gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
b) l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
c) le costruzioni necessarie per la conduzione aziendale delle attività agricole esistenti e non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola al di fuori dell'area a rischio;
2. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a) b), c), devono essere corredati da un un apposito ed adeguato studio geomorfologico, con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di pericolosità esistente. Tale studio dovrà ttenere l'approvazione dei competenti uffici del Genio civile, per i comuni ricadenti nelle zone dichiarate sismiche e per gli abitati da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 9
Disciplina delle aree a rischio R2 ed R1

1. Nelle aree a rischio R2 ed R1 è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da indagini geologiche e geotecniche effettuate ai sensi della normativa in vigore ed estese ad un ambito morfologico o ad un tratto di versante significativo, ove siano previsti interventi, anche localizzati, per mitigare il rischio.

Parte II
ASSETTO IDRAULICO


Art. 10
Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4

1. Nelle aree classificate come aree a rischio d'inondazione R4 molto elevato sono vietate tutte le opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio.
2. Nelle aree suddette sono esclusivamente consentiti:
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione da autorizzarsi ai sensi dell'art.5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
b) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici (con esclusione pertanto della loro totale demolizione e ricostruzione) così come dall'art. 20, 1° comma, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e volume, anche con cambiamenti di destinazione d'uso;
d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
e) i cambi colturali, purché non interessino un'ampiezza dal ciglio della sponda adeguata all'area potenzialmente inondabile;
f) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
g) le opere di difesa, di sistemazione e di manutenzione idraulica, atte a mitigare il rischio;
h) la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia dimostrata l'assenza di alternative di localizzazione e che sia compatibile con la pericolosità dell'area;
i) nuove costruzioni necessarie per la conduzione aziendale delle attività agricole esistenti, non localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
j) gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino edificazione o riduzione della funzionalità idraulica e purché siano attivate opportune misure di allertamento;
k) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
l) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche.
3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed l) devono essere corredati da un adeguato studio di ingegneria idraulica con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento ed il livello di pericolosità esistente. Tale studio dovrà ottenere l'approvazione dei competenti uffici del Genio civile, per i comuni ricadenti nelle zone dichiarate sismiche e per gli abitati da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 11
Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R3

1. Nelle aree classificate come a rischio di inondazione R3, oltre agli interventi di cui al precedente articolo, sono consentiti:
a) gli interventi di cui all'art. 20, 1° comma, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse;
b) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con il livello di pericolosità esistente;
c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.
2 I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere a) b), c) devono essere corredati da un adeguato studio di ingegneria idraulica con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento ed il livello di pericolosità esistente. Tale studio dovrà ottenere l'approvazione dei competenti uffici del Genio civile, per i comuni ricadenti nelle zone dichiarate sismiche e per gli abitati da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 12
Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R2 ed R1

1. Nelle aree a rischio R2 ed R1 è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, e di settore vigenti, corredati da studi di ingegneria idraulica estesi ad un ambito significativo, ove siano previsti interventi, anche localizzati, per mitigare il rischio.
2. Nelle aree a rischio d'inondazione R2 ed R1 non è consentito l'uso abitativo e commerciale dei locali interrati e/o seminterrati degli edifici da realizzare, né è consentita la modifica di destinazione nei locali interrati e/o seminterrati degli edifici esistenti..
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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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