REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 AGOSTO 2002 - N. 38
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI



LEGGE 9 agosto 2002, n. 13.
Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.

NOTE


Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.


Note all'art. 1, comma 1:
-  La legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11 aprile 1996, n. 17, reca "Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza."
-  Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", così statuisce:
"2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.".

Nota all'art. 2, comma 1:
L'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, a seguito delle modifiche disposte con la disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Art. 2 - Esercizio delle funzioni amministrative attuative. - 1. L'esercizio delle funzioni amministrative attuative, in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza, è delegato agli enti di amministrazione delle aree metropolitane, ove costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.
2. Ove tali autorità non siano costituite o per i Comuni che non facciano parte di aree metropolitane, l'esercizio delle funzioni amministrative attuative è delegato ai singoli Comuni interessati.
3. Gli enti di cui al comma 1 adottano regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza al fine di garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea possa realizzare il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza, secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza.
3 bis. I regolamenti di cui al comma 3 possono prevedere, rimanendo immutato il numero di licenze concedibili, l'adeguamento della disponibilità dei posti su ogni singola autovettura destinata al noleggio con conducente per servizi non di linea, fino ad un massimo di sedici posti più autista.
4. Al fine di incrementare l'uso dell'autotrasporto pubblico non di linea in servizio di piazza e di favorirne l'accesso a categorie sociali disagiate, gli enti di cui al comma 1 possono prevedere tariffe sociali o altre agevolazioni garantendo al contempo, mediante apposite misure compensative, la remuneratività della gestione dei servizi da parte degli operatori del settore, singoli od organizzati in cooperative di lavoro.
5. Nell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la lettera c) è così sostituita:
"c) i criteri per la determinazione delle tariffe di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)".".

Nota all'art. 5, comma 1:
L'articolo 11 della legge 11 gennaio 1992, n. 21, a seguito delle modifiche disposte con la disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Art. 11 - Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. - 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell'utente deve avvenire esclusivamente con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.
5. I comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
7. Il servizio di taxi, ove esercìto, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.".

Nota all'art. 6, commi 1 e 2:
L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, a seguito delle modifiche disposte con le disposizioni che si annotano, risulta il seguente:
"Art. 5 - Contributo ai titolari di licenza o autorizzazione. - 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione siciliana sostiene l'attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfettariamente nella misura annua di euro 619,75 ed è pagato in una unica soluzione.
2. L'ammontare del contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, è adeguato ogni due anni, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi dei carburanti e delle altre componenti del costo di gestione dell'autoveicolo.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti direttamente agli aventi diritto, o a chi per essi, sulla base degli elenchi presentati annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno, certificati dai comuni o dagli enti di amministrazione delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 3 agosto 1950.".

Nota all'art. 6, comma 3:
Per l'art. 5, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, vedi nota all'art. 6, commi 1 e 2.

Nota all'art. 7, comma 1:
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, così dispone:
"4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.".

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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