REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 AGOSTO 2002 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI



LEGGE 9 agosto 2002, n. 11.
Provvedimenti urgenti nel settore dell'edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l'approvvigionamento idrico.

NOTE


Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.


Note all'art. 1, comma 1:
-  L'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, "Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11." così dispone:
"Art. 2 - 1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1990 avevano in godimento di fatto gli alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazioni dello Stato alla Regione o al comune, sempreché si tratti di alloggi per i quali non si è proceduto all'assegnazione. ....
2. ...".
-  L'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, "Norme per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e proroga di termini in materia di lavori pubblici e di urbanistica." così dispone:
"Art. 6 - 1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari provvedono, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad integrare i dati del censimento effettuato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, censendo anche i soggetti che, alla data del 30 novembre 1996, avevano in godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazioni di fondi dello Stato alla Regione o al comune, sempreché si tratti di alloggi per i quali manchi un provvedimento di assegnazione.".

Nota all'art. 1, comma 2:
Vedi nota all'articolo 1, comma 1.

Nota all'art. 1, comma 3, lett. a):
L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, "Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica." così dispone:
"Art. 2 - Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
a) chi abbia la cittadinanza italiana, salvo che sia riconosciuta anche al cittadino straniero la facoltà di concorrere all'assegnazione;
b) chi abbia la residenza ovvero presti la propria attività lavorativa nel comune in cui si trovano gli alloggi o, per quelli compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio, salvo che gli alloggi da assegnare siano stati costruiti in relazione a nuovi insediamenti industriali o che si tratti di lavoratore emigrato all'estero, il quale ha facoltà di concorrere in un solo comune da indicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, in una dichiarazione raccolta da una rappresentanza consolare, che rilascerà un certificato da allegare alla domanda;
c) chi non sia titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione - nello stesso comune o, per gli alloggi compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio - su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero - in qualsiasi località - di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore a lire 400.000;
d) chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi - dello Stato o di altro ente pubblico;
e) chi fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a lire 5.500.000.
Ai fini del requisito di cui alla prima parte della lettera c) del precedente comma, è da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente e, comunque, non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall'autorità competente.
Ai fini del presente decreto si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due anni alla data della pubblicazione del bando nella sede dell'istituto. I collaterali e gli affini debbono essere inoltre a carico del concorrente.
I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data della pubblicazione del bando nella sede dell'istituto.
I requisiti indicati nella lettera c) e d) del primo comma debbono sussistere anche in favore dei componenti il nucleo familiare del concorrente.
Ogni tre anni, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, le Regioni provvedono ad adeguare i limiti di reddito di cui alle lettere c) ed e) del primo comma in base all'indice del costo della vita risultante dalle rilevazioni dellcentrale di statistica relative all'anno precedente, con riferimento alla capacità economica media degli abitanti determinata in base a rilevazioni di carattere ufficiale.".

Nota all'art. 3, commi 1 e 2:
L'articolo 23 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", a seguito delle modifiche disposte dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:
"Art. 23 - Nuove disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. - 1. I conduttori degli alloggi regionali di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, che, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, avevano in godimento legittimamente un alloggio, hanno facoltà di presentare, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, domanda di riscatto per gli stessi. Per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi si applica l'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come modificato dalla legge regionale 12 maggio 1975, n. 21.
2. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è così sostituito:
"Il valore venale di cui al primo comma è pari al valore di mercato corrente al momento della cessione.".
3. ...
4. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante successivamente deceduto succedono nella facoltà di acquistare l'alloggio di cui abbiano acquisito il diritto alla locazione.
5. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2002.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che occupavano l'alloggio alla data del 31 dicembre 1994 ed il cui legittimo diritto all'occupazione o all'assegnazione sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato anche successivamente alla data del 31 dicembre 1994.
7. ...
8. Il secondo comma dell'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è così sostituito:
"L'assegnazione di tali alloggi avviene sulla base di graduatorie permanenti che privilegiano gli abitanti di alloggi le cui strutture presentano segni di crollo imminente, gli abitanti di alloggi impropri, i pensionati, le famiglie numerose. Dette graduatorie vengono redatte da un funzionario nominato dal sindaco, scelto fra i dipendenti del comune, ed approvate dai consigli comunali. Le commissioni assegnazione alloggi che hanno in corso di esecuzione graduatorie restano comunque in carica per il completamento delle stesse.".
9. All'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è aggiunto il seguente comma:
"5. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre due anni.".

Nota all'art. 3, commi 3 e 4:
L'articolo 25 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito delle modifiche disposte dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:
"Art. 25 - Edilizia residenziale. - 1. Dopo il nono comma dell'articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è inserito il seguente comma:
"In caso di graduatoria intercomunale come previsto dal primo comma hanno comunque priorità nell'assegnazione degli alloggi i richiedenti utilmente collocati in graduatoria che risultino residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel comune ove sono stati realizzati gli alloggi da assegnare.".
1 bis. La priorità nell'assegnazione degli alloggi popolari, co-struiti con finanziamenti statali, regionali o comunali, viene riconosciuta ai residenti del comune nel cui territorio ricadono gli alloggi medesimi e si applica utilizzando tutte quelle graduatorie che, ancorchè stilate sulla base di bandi diversi, contengano i medesimi criteri nell'attribuzione dei punteggi.
1 ter. L'assegnazione degli alloggi di cui ai commi 1 e 1 bis viene fatta dal sindaco del comune nel cui territorio sono stati realizzati gli alloggi.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, sono sostituiti dai seguenti:
"1. I programmi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e/o agevolata sono definiti a carattere sovracomunale provinciale, anche se inclusi in precedenti programmi di utilizzazione di stanziamenti e possono realizzarsi sia nel territorio del comune di localizzazione iniziale che nel territorio di qualsiasi comune limitrofo e della stessa provincia.
2. Le modalità di assegnazione delle aree previste dall'articolo 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, si applicano ai programmi costruttivi da realizzare a cura di cooperative edilizie e imprese di costruzioni edili.".
3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 54 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, sono aggiunte le parole "fermo restando il limite massimo di lire 400.000 a partire dall'anno 1997".".

Note all'art. 5, comma 1:
-  La legge 24 dicembre 1993, n. 560, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 1993, n. 306, reca "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica."
-  La legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 novembre 1994, n. 55, reca "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).".
-  L'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, così statuisce:
" 4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge."

Nota all'art. 7, comma 1:
L'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, "Norme per l'edilizia residenziale." così dispone:
"Art. 18 - Beneficiari dei mutui agevolati. - I mutui previsti dall'articolo 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà, a cooperative edilizie a proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed ai privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario è stabilito, ai sensi del successivo articolo 20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprietà individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati.
L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma e il relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data ddei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni. Il soggetto destinatario del contributo potrà chiedere di effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in tal caso alla proporzionale del numero di annualità di contributo previste dal provvedimento di concessione.
I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresì a comuni ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonché a cooperative edilizie a proprietà indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari è del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.
Gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51, legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette.
Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente articolo 16, primo comma, il costo dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo art. 8, legge 28 gennaio 1977, n. 10.".

Nota all'art. 9, comma 1:
L'articolo 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." così dispone:
"2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e secondo il disposto dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva 93/38/CEE del Consiglio.".

Nota all'art. 10, comma 1:
Il decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 maggio 1997, n. 115 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, reca "Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura".
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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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