REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 AGOSTO 2002 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI



LEGGE 9 agosto 2002, n. 9.
Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.



Nota all'art. 1, comma 3:
L'art. 5 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, reca disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo.

Nota all'art. 1, commi 8, 9 e 11:
La legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, reca: "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie".

Nota all'art. 2, comma 1:
Il termine differito dalla disposizione che qui si annota riguarda la copertura dei posti mediante concorsi pubblici per soli titoli e riserve di posti.

Nota all'art. 2, commi 2 e 3:
L'art. 8, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante: "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", così dispone:
"Art. 8 - Norme concernenti i piani di inserimento professionale - 1. Le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dall'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, si applicano, nell'ambito della Regione, fino al 31 dicembre 2002
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, così come modificate ed integrate dall'articolo 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, si applicano ai giovani residenti nel territorio della Regione fino al 31 dicembre 2002.".

Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante: "Disposizioni in materia di lavoro ed occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia", così dispone:
"Art. 2 - Formazione all'autoimpiego. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare con le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 per un importo massimo di lire 70 milioni a soggetto.
2. Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma precedente non sono applicabili le disposizioni cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
3. Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a cui si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33727.".

Nota all'art. 3, comma 4:
L'art. 1 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, recante: "Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 1 - Estensione e modifica di norme in materia di lavori socialmente utili. - 1. I soggetti utilizzatori o finanziatori degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono applicare le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall4 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in favore dei lavoratori utilizzati nei predetti interventi, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.
2. I termini del 31 gennaio 2001 e del 31 marzo 2001, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, sono differiti, rispettivamente, al 30 aprile 2001 ed al 30 giugno 2001.
3. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, può essere concesso alle pubbliche amministrazioni, richiamate nell'articolo 2 della stessa legge, che promuovono l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, attraverso l'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Comma abrogato.
5. Per favorire la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili dei destinatari del regime transitorio, i soggetti promotori ed attuatori di attività socialmente utili possono utilizzare per l'assistenza tecnica e formativa organismi di comprovata e qualificata competenza nel settore a condizione che siano preventivamente indicati nel progetto formativo volto alla fuoriuscita.".

Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 1 - Collaborazione coordinata e continuativa. - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione può concedere alle imprese e società, agli enti privati, agli esercenti arti e professioni che instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i predetti soggetti per un periodo non inferiore a cinque anni un contributo fino al 100 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali e un contributo di 200 euro mensili per i compensi di almeno 800 euro mensili.".

Nota all'art. 4, comma 2:
Per l'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, vedi nota all'art. 4, comma 1.

Nota all'art. 5, comma 1:
L'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", così dispone:
"4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'articolo 3 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.".

Nota all'art. 6, comma 1:
La legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, reca: "Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68".

Nota all'art. 7, comma 1:
L'art. 2, comma 4, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così dispone:
"4. Al fine di facilitare la costituzione delle società miste di cui al comma 3, agli enti locali che promuovono dette società possono essere concessi contributi dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione sulla base di criteri approvati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza Regione-autonomie locali. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.".

Nota all'art. 8:
L'art. 17, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante: "Interventi a favore dell'occupazione", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 17 - Procedure per l'erogazione dei contributi per la formazione professionale. - 1. I commi 1 e 2 dell'art. 23 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sono sostituiti dai seguenti:
1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione entro il mese di ottobre di ogni anno, approva il piano regionale per la formazione professionale secondo le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto approvativo del piano l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvede al versamento delle somme impegnate con il medesimo decreto, in favore degli enti cui è affidata la gestione delle attività formative. All'impegno ed al versamento delle rimanenti somme, necessarie a coprire l'intero fabbisogno delle spese per il personale, fino alla conclusione dell'attività inclusa nel piano, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvederà entro il mese di aprile. A tal fine gli enti gestori inoltreranno i prospetti dei costi globali da sostenere, per il completamento delle attività formative, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il quale, effettuato l'esame dei prospetti medesimi, corrisponderà altresì le somme occorrenti alla copertura delle spese di gestione, fino alla concorrenza del 90 per cento delle stesse.
2. Omissis.".

Nota all'art. 9:
L'art. 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, così dispone:
"4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti agli articoli precedenti.".

Nota all'art. 10, comma 1:
L'art. 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 26. - Norme transitorie. - 1. Fino all'istituzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 i criteri e le procedure per il collocamento e per l'inserimento lavorativo dei disabili sono determinati, sentita la commissione regionale per l'impiego, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
2. In attesa della istituzione dei comitati tecnici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modifiche ed integrazioni, i relativi compiti sono assolti da comitati provinciali per il sostegno dei disabili istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro composti:
a) dal direttore del medesimo ufficio, in qualità di presidente, o da altro funzionario dallo stesso delegato;
b) tre componenti designati dalla competente azienda USL, specializzati in medicina del lavoro, in medicina legale ed in medicina fisica e riabilitazione;
c) da due componenti designati dalle associazioni rappresentative dei disabili, presenti a livello provinciale;
d) da due componenti della Commissione provinciale per l'impiego designati dalla stessa, in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali.".

Nota all'art. 10, comma 2:
L'art. 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così dispone:
"Art. 22 - Comitato di gestione del Fondo. - 1. Il Fondo è amministrato da un comitato di gestione, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, composto dal medesimo Assessore, in qualità di presidente; dal competente dirigente generale del predetto Assessorato, il quale sostituisce altresì il presidente in caso di assenza o impedimento; dal dirigente generale preposto al dipartimento della formazione professionale; da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei componenti designati dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative; da sei componenti designati dalle associazioni delle categorie di disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e da sei rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia - Sicilia (A.N.C.I.) e tre dall'Unione regionale delle province siciliane (U.R.P.S.). Partecipa alle sedute, con funzioni consultive, il dirigente del competente servizio del predetto Assessorato.
2. Il comitato dura in carica quattro anni ed i componenti non di diritto possono essere riconfermati per una sola volta. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
3. Il comitato di gestione può procedere all'audizione di associazioni ed organizzazioni delle categorie dei disabili, le quali non facciano parte con propri rappresentanti della composizione del medesimo comitato, in ragione di un rappresentante per ciascuna associazione od organizzazione.".

Note all'art. 11:
-  L'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, così dispone:
"Art. 4 - Norme di recepimento di disposizioni dello Stato in materia di lavori socialmente utili. - 1. Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, e nell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, continuano a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, nonché parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano le disposizioni statali così come integrate dal comma 1. Alla concessione dei benefici provvedono gli enti promotori o utilizzatori, assumendo a carico dei propri bilanci la spesa occorrente. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere i benefici di cui al presente comma in favore dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di progetti di lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive del lavoro.
3. Al fine di favorire l'esternalizzazione dei servizi e l'occupazione stabile nel tempo dei soggetti impegnati nei progetti, le disposizioni statali che derogano alle procedure di evidenza pubblica previste per i soggetti ricadenti nell'ambito del regime transitorio di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, così come disciplinato dal comma 1, trovano applicazione anche ai lavoratori impegnati in progetti del piano straordinario di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e nei piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, purché già approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000, data di approvazione della presente legge.
4. Per facilitare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare un contributo una tantum, pari al 20 per cento dell'importo dei mutui accesi dagli enti locali e, comunque, non superiore a 1.000 milioni, in forza delle disposizioni statali vigenti, legati ai costi di esternalizzazione di attività.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000 milioni. L'onere relativo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
6. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad applicare le misure finalizzate alla fuoriuscita dai lavori socialmente utili esclusivamente a quei soggetti che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili.".
-  L'art. 7, comma 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante: "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144", così dispone:
"12. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività lavorative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, può essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, nei casi:
a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;
b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.".

Note all'art. 12:
-  L'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, così dispone:
"Art. 28 - Consulente di parità. - 1. Al consulente o consigliere di parità regionali di cui al comma 5 dell'articolo 15-bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, come introdotto dall'articolo 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 sono corrisposti, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità di carica ed il trattamento di missione previsto per gli assessori delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.
2. Ai consulenti o consiglieri di parità provinciali è corrisposta un'indennità pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1.
3. Ai consulenti o consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono estesi, per l'esercizio delle proprie funzioni, le aspettative ed i permessi previsti per gli assessori provinciali secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il mandato dei soggetti di cui al presente articolo, compresi quelli in carica, è di cinque anni e non è rinnovabile.".
-  L'art. 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, recante: "Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie", così dispone:
"Art. 9 - Disposizioni in materia di lavori socialmente utili. - 1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente: "I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro la data del 31 dicembre 1997. Ai predetti lavoratori si applica la disciplina statale ed in particolare il decreto emanato il 21 maggio 1998 dal Ministro dei lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
2. All'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è aggiunto il seguente:
"Art. 15 bis. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale l'emigrazione, previa intesa con gli istituti previdenziali, secondo le modalità previste all'articolo 15 e con i limiti di cui all'articolo 18, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro agli istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori e provvede ad accreditare le somme corrispondenti al beneficio concesso".
3. Ai lavoratori impegnati nei piani di inserimento professionale, progetti di lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità, per quanto concerne i permessi e le aspettative ottenibili per le loro attività istituzionali si applicano le disposizioni vigenti per tutti i lavoratori che ricoprono cariche elettive negli enti locali, fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico, come stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
4. I permessi e le aspettative di cui al comma 3 sono estesi ai consulenti o consiglieri di parità per l'esercizio dei compiti di istituto.
5. Nel territorio della Regione siciliana le funzioni e le attribuzioni del consulente o consigliere di parità, regionale e provinciale, sono quelle previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalle altre disposizioni statali in materia.".

Nota all'art. 13:
L'art. 48, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 dopo la parola "enti" sono aggiunte le parole "ivi comprese le loro sedi di coordinamento regionale". Alla fine del medesimo articolo sono aggiunte le parole "la spesa derivante è contenuta nei limiti del finanziamento decretato garantendo in tale ambito la copertura finanziaria delle medesime sedi di coordinamento regionale degli enti riconosciute con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la formazione professionale.".

Nota all'art. 14:
L'art. 41 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, così dispone:
"Art. 41 - Assunzioni temporanee presso gli Enti locali. Priorità. - 1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego della Regione avviano al lavoro manodopera sulla base delle richieste degli Enti locali da utilizzare per assunzioni temporanee non superiori a novanta giorni, osservando la priorità, qualora espressamente richiesta e manifestata dall'ente locale richiedente, della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la residenza del lavoratore.".

Nota all'art. 15:
L'art. 27, comma 7, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così dispone:
"7. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 una quota non superiore al 25 per cento delle somme riscosse nell'esercizio finanziario 1998 per ribassi d'asta di cui al comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è destinata al finanziamento delle politiche attive del lavoro previste dalla vigente normativa statale e regionale ed iscritto in un apposito fondo per l'occupazione.".

Note all'art. 16, comma 1, lett. a):
-  L'art. 1, comma 1, lett. b), della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 1 - Soggetti destinatari degli interventi. - 1. Destinatari degli interventi di cui al presente titolo sono:
a) ...
b) soggetti disoccupati, che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i quali il datore di lavoro preveda apposito periodo di qualificazione e l'assunzione a tempo indeterminato, disoccupati appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, persone svantaggiate come definite dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.".
-  L'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"3. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente titolo, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione non devono avere proceduto a riduzione di personale e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.".
-  L'art. 15 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 15 - Modalità di erogazione del contributo. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa intesa con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro al predetto istituto e provvede ad accreditare le somme corrispondenti al beneficio concesso.
2. I benefici di cui al presente titolo non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione comunicherà l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali l'INPS procederà al conguaglio. L'Assessore potrà provvedere altresì alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta semestrale al datore di lavoro previa presentazione della denuncia semestrale delle retribuzioni all'INPS e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri.
4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti agli articoli precedenti.
5. Le somme impegnate o erogate a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le finalità di cui al presente titolo, rimaste inutilizzate, possono essere riconosciute al medesimo Istituto a titolo di acconto per i periodi di prosecuzione dei benefici.".
-L'art. 18 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 18 - Controlli e sanzioni. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione non ammetterà al programma degli incentivi i datori di lavoro qualora dovessero riscontrarsi in sede di controlli, alternativamente o cumulativamente, la inesistenza o la non permanenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2. Nell'ipotesi del comma 1, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi del presente titolo, dovrà restituirli secondo modalità stabilite con apposito decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, versandoli in un apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione siciliana.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimane estraneo all'attività di controllo e sanzionatoria derivante dall'applicazione della presente legge.
4.  In caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della Regione.".

Nota all'art. 16, comma 2:
L'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, così dispone:
"Art. 5 - Autorizzazione allo sgravio contributivo. - 1. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo dovrà produrre apposita istanza in bollo all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per essere preventivamente autorizzato al conguaglio contributivo di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.".

Nota all'art. 17:
L'art. 113, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"2. L'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione è autorizzato a erogare, ai siciliani indigenti residenti in Argentina, sussidi per un ammontare compreso fra 25 e 500 euro, secondo la composizione del nucleo familiare.".

Nota all'art. 19:
L'art. 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, recante: "Norme per la promozione culturale e l'educazione permanente", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 10. - Per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza, direttamente promosse dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.
Per l'attuazione di dette iniziative l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può avvalersi, oltre che dei propri organi centrali e periferici, di istituti universitari specializzati nei settori in cui rientrano le iniziative, degli enti locali e degli enti teatrali e lirici regionali.".

Nota all'art. 20, comma 1:
L'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", così dispone:
"20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.".

Nota all'art. 21:
L'art. 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", così dispone:
"Art. 112 - Servizi di assistenza culturale e di ospitalità. - 1. Nei luoghi indicati all'articolo 99, comma 1, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. I servizi riguardano in particolare:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali.".

Nota all'art. 22:
L'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, recante: "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi" autorizza la Regione siciliana ad adottare iniziative volte a favorire la costituzione di società a partecipazione pubblica.

Nota all'art. 27, comma 1:
La legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, reca: "Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia".

Nota all'art. 29, comma 1:
L'art. 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante: "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 6. - Il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali:
-  elabora, anche in concorso con l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema del piano regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione sociale;
-  fornisce indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la fruizione dei beni culturali ed ambientali, fat-te salve le convenzioni internazionali in materia di cataloga-zione;
-  fornisce indicazioni sui criteri di assunzione del personale scientifico, nonché sulla programmazione dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale;
-  fornisce indicazioni per quanto di sua competenza sulla programmazione della Regione ed esprime pareri circa la relativa attuazione;
-  fornisce indicazioni anche in relazione all'elaborazione di eventuali proposte legislative concernenti la tutela dei beni culturali, il risanamento e la destinazione dei centri storici, la difesa e la valorizzazione delle coste, l'istituzione di parchi naturali ed archeologici, l'organizzazione di musei, gallerie e biblioteche e su ogni altra materia di competenza;
-  formula proposte sui metodi ed i criteri generali relativi all'ordinamento ed al funzionamento dei centri regionali di cui all'art. 9, nonché delle Soprintendenze;
-  esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali sottomarini.
Il Consiglio esprime altresì pareri in materia di:
1) concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze;
2) partecipazione a manifestazioni e mostre che comportino trasferimenti di beni culturali;
3) (abrogato);
4) acquisti ed interventi su e per i beni culturali di valore superiore a lire 300 milioni;
5) concessioni demaniali che abbiano connessione con i beni culturali e ambientali di cui alla presente legge.
Il Consiglio regionale svolge altresì ogni altra attività consultiva, di iniziativa, di studio e di verifica per l'attuazione della presente legge.".

Nota all'art. 29, commi 2 e 3:
L'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, recante: "Norme per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa", a seguito delle modifiche introdotte dalle disposizioni che qui si annotano, risulta il seguente:
"Art. 4 - Commissione per il risanamento. -  Presso il comune di Ragusa è istituita la Commissione per il risanamento delle zone A e B1 del piano regolatore generale, di cui al precedente articolo 1, così composta:
a) dal sindaco di Ragusa o da un suo delegato, che la presiede;
b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa o da un suo delegato;
c) (abrogata);
d) da due architetti esperti in materia di restauro e recupero di centri storici designati rispettivamente dagli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
e) da un docente universitario in materia urbanistica designato dal rettore dell'Università di Catania;
f) da un docente universitario in materia di composizione architettonica designato dal rettore dell'Università di Palermo;
g) (abrogata);
h) dall'ingegnere capo del comune o da un suo delegato;
i) dall'ufficiale sanitario del comune;
l) dal presidente del consiglio di quartiere di Ibla ove esista;
m) da un esperto in tecnologia dei materiali da costruzione designato dal rettore dell'Università di Messina;
n) dall'ingegnere capo del Genio civile o da un tecnico suo delegato.
Un funzionario amministrativo del comune svolge le funzioni di segretario.
La Commissione deve essere costituita con delibera del consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere rinnovata alla scadenza di ogni quinquennio e rimane in carica sino all'espletamento dei compiti ad essa affidati.
Della sua costituzione deve essere data comunicazione agli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.
Gli esperti di cui alla lettera g) cessano dalle funzioni all'atto dell'insediamento del nuovo consiglio comunale.
Alle nuove nomine si provvede entro trenta giorni dalla cessazione.".

Nota all'art. 29, comma 5:
L'art. 2, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, recante: "Istituzione ed ordinamento dei musei regionali ed interventi nei settori del teatro e dei beni culturali", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"2. Assumono carattere di museo regionale le seguenti istituzioni:
a) Antiquarium di Aidone;
b) Antiquarium di Gela;
c) Antiquarium di Tindari - Patti;
d) Antiquarium di Tusa;
e) Antiquarium di Giardini - Naxos;
f) Antiquarium di Himera;
g) Antiquarium di Marianopoli;
h) Antiquarium di Favignana;
i) Antiquarium di Lampedusa;
l) Museo del carretto e naturalistico di Terrasini;
m) Museo di Sciacca;
n) Museo naturalistico "Cave di Cusa";
o) Museo archeologico - Lilibeo Marsala;
p) Casa-Museo Verga di Catania;
q) Casa-Museo di Palazzolo Acreide;
r) Museo di Adrano;
s) Museo Palazzo Mirto di Palermo;
t) Museo Osservatorio Paleontologico di Palermo;
u) Museo della pomice di Lipari;
v) Villa imperiale di Piazza Armerina;
z) Museo del sale di Trapani;
-  Museo geologico G. G. Gemmellaro con sede in Palermo.".

Note all'art. 30:
-  L'art. 6, commi 2 e 4, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000", così dispone:
"2. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1998 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1997, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio o alla categoria 11 dell'amministrazione Assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1994, cui, alla chiusura dell'esercizio 1999, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1999 medesimo.
4. Limitatamente agli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 1998 e agli impegni di conto capitale assunti nell'esercizio 1997 ovvero, se trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio o alla categoria 11 dell'amministrazione Assessorato territorio e ambiente, nell'esercizio 1994, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, inserito con l'articolo 2, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15, riferite alla data di entrata in vigore della presente legge.".
-  L'art. 9, commi 3 e 4, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", così dispone:
"3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1999 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1998, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, o qualora trattasi di investimenti diretti in opere e lavori pubblici fino all'esercizio 1995 cui, alla chiusura dell'esercizio 2000, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 2000 medesimo.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto, ovvero vi siano comunque obbligazioni giuridicamente vincolanti alla stessa data.".
-  La legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, reca: "Interventi nei settori dell'edilizia scolastica ed universitaria".

Nota all'art. 33:
L'art. 77 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante: "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 77 - Consorzi universitari. - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2001, a concedere un contributo straordinario ai consorzi universitari siciliani, per gli importi di seguito indicati:
-  Agrigento      lire 1.000 milioni 
-  Caltanissetta      lire 1.000 milioni 
-  Ragusa      lire 3.000 milioni 
-  Siracusa      lire 1.000 milioni 
-  Trapani      lire 1.000 milioni. 

1 bis. Nell'ipotesi di mancata costituzione dei consorzi universitari, il contributo può essere erogato direttamente alla provincia regionale che gestisce corsi di studio universitari.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni (capitolo 373325), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1008, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.".

Nota all'art. 34:
L'art. 9, comma 2, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante: "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'Amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi l e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6.
Ad uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente.
Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente.".

Nota all'art. 35:
L'art. 92, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito della modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 92 - Ufficio di Bruxelles. - 1. L'Ufficio di Bruxelles, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, si compone di un massimo di sedici unità, fra cui il dirigente regionale ad esso preposto, di cui almeno sei con qualifica non dirigenziale.
2. Al personale destinato all'Ufficio di Bruxelles sono riconosciute le indennità mensili aggiuntive rispetto al trattamento economico spettante, pari a quelle fissate dal decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, secondo i livelli funzionali corrispondenti.
3. Il ricorso a personale esterno è fissato nel numero massimo di otto unità.
3 bis. Al personale di cui al comma 3 si applicano, in deroga alle disposizioni della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione, ivi compresa la connessa disciplina riguardante il trattamento economico spettante ai componenti.
3 ter. Per l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, oltre quanto previsto dal comma 3, su disposizione del Presidente della Regione, può essere comandato personale degli enti pubblici regionali sottoposti a vigilanza e tutela della Regione.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 820 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 1.000 migliaia di euro.".

Nota all'art. 36, comma 1:
L'art. 38, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante: "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio per l'anno finanziario per l'anno 2001", così dispone:
"Art. 38 - Ufficio speciale per i controlli di secondo livello. - 1. Per far fronte alle spese destinate ad azioni di assistenza tecnica e supporto per l'espletamento delle attività di competenza dell'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 2001 (capitolo 142312).".

Note all'art. 36, comma 2:
-  Il testo dell'art. 3 del Regolamento CE 15 ottobre 1997, n. 2064/97, abrogato dall'art. 22 del Regolamento (CE) n. 438/2001 e tuttavia applicabile in via transitoria, è il seguente:
"Art. 3. - 1. Gli Stati membri organizzano, sulla base di un sondaggio adeguato, controlli progetti o iniziative (in prosieguo: "i controlli"), in particolare ai fini seguenti:
a) verificare l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo utilizzati;
b) verificare, con criteri selettivi e sulla base di un'analisi dei rischi, le dichiarazioni di spesa predisposte ai diversi livelli.
2. I controlli eseguiti prima della liquidazione delle varie forme di intervento riguardano almeno il 5% della spesa totale sovvenzionabile e un campione rappresentativo dei progetti o delle iniziative, approvati, tenendo conto del disposto del paragrafo 3.
Per le forme d'intervento approvate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento la suddetta percentuale può essere ridotta proporzionalmente.
Gli Stati membri si adoperano per ripartire uniformemente l'esecuzione dei controlli su tutto il periodo interessato.
3. Nel selezionare il campione di progetti o iniziative da sottoporre a controlli si tiene conto di quanto segue:
a) l'esigenza di controllare progetti o iniziative di vario tipo e dimensioni;
b) i fattori di rischio individuati dai controlli nazionali o comunitari;
c) la concentrazione di progetti in capo a determinate autorità o a taluni beneficiari finali, in modo che i principali servizi preposti all'esecuzione e i principali beneficiari finali siano sottoposti almeno ad un controllo prima della liquidazione di ciascuna forma di intervento.".
-  L'art. 52, comma 5, del Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999, recante: "Disposizioni generali sui fondi strutturali", così dispone:
"5. Le parti delle somme impegnate per le operazioni o i programmi decisi dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1994 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2001, sono da quest'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre 2001 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari.".

Nota all'art. 39:
L'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, recante: "Provvedimenti in favore delle cooperative", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"Art. 2. - 1. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, sono assunte a carico del bilancio della Regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice ove gli stessi non siano stati ammessi ai benefici della medesima legge 19 luglio 1993, n. 237, per carenza di finanziamento o in caso di mancata presentazione dell'istanza per carenza di requisiti.
2. Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da istituti di credito e/o da enti pubblici finanziatori.
3. Sono ammessi a godere dei benefici previsti dal comma 1 i soci delle cooperative agricole per le quali sia stato già dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa.
4. Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al comma 1 dovranno essere presentate dai soci garanti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale provvederà all'istruttoria e alla definizione della pratica entro i centoventi giorni successivi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
5. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento della Regione è limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data di emissione dei singoli decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle cooperative in favore delle banche creditrici.".

Nota all'art. 40:
L'art. 30, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:
"2. All'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
"Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.".

Note all'art. 41:
-  L'art. 26 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, così dispone:
"Art. 26 - Interventi a favore dell'artigianato. - 1. La documentazione a corredo delle domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27 e all'articolo 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, deve essere presentata, a pena di decadenza dal beneficio, ove già prevista dalle disposizioni attuative, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, e nel caso di specifica richiesta, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta
-  L'art. 111, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2001, n. 6, così dispone:
"Il termine previsto dall'articolo 26 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, per la regolarizzazione delle pratiche relative alle istanze di contributo presentate negli anni precedenti, va considerato come ordinatorio.".

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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