REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 AGOSTO 2002 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 2 agosto 2002, n. 5.
Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo  pag.


LEGGE 2 agosto 2002, n. 6.
Interventi urgenti per i collegamenti marittimi con le isole minori  pag. 10 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 29 aprile 2002.
Ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria Insolio in agro di Caltagirone  pag. 11 


DECRETO 15 maggio 2002.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Masseria Scia ritelle in agro di Petralia Sottana  pag. 12 


DECRETO 23 maggio 2002.
Autorizzazione alla cattura temporanea per l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico nel l'am bito del territorio della Regione siciliana  pag. 13 


DECRETO 24 maggio 2002.
Revoca del decreto 18 febbraio 1997, concernente riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico, della lepre europea e della coturnice nel comune di Caltagirone  pag. 13 


DECRETO 14 giugno 2002.
Calendario venatorio 2002-2003  pag. 14 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 9 maggio 2002.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 18 

DECRETO 10 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 20 


DECRETO 15 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 21 


DECRETO 15 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 22 


DECRETO 15 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 24 


DECRETO 15 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 25 


DECRETO 21 maggio 2002.
Autorizzazione a tabaccai a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.  pag. 26 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 24 aprile 2002.
Rettifica del decreto 22 gennaio 2002, concernente liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Il Saldatore, con sede in Mazara del Vallo, e nomina del commissario liquidatore  pag. 28 


DECRETO 30 aprile 2002.
Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati dalle istituzioni pubbliche locali di cui alla Misura 6.2.2., sottomisura 6.2.2.a del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 28 


DECRETO 3 maggio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa cantina sociale Enotria, con sede in Trapani, e nomina del commissario liquidatore  pag. 30 

DECRETO 28 maggio 2002.
Rettifica del decreto 6 febbraio 2002, concernente liquidazione coatta amministrativa della cooperativa F.S. Impianti, con sede in Priolo Gargallo, e nomina dei commissari liquidatori  pag. 30 


DECRETO 29 maggio 2002.
Autorizzazione alla cooperativa edilizia House, con sede in Palermo, a realizzare 60 alloggi sociali in Palermo, in sostituzione della cooperativa edilizia Piano Verde  pag. 30 


DECRETO 24 luglio 2002.
Disposizioni per la presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei comuni ai sensi degli artt. 78 della legge regionale n. 96/81, 61 della legge regionale n. 3/86 e 37 della legge regionale n. 35/91.  pag. 31 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 31 gennaio 2002.
Approvazione dell'elenco degli interventi di potenziamento delle infrastrutture portuali da realizzare nella Regione siciliana e loro inserimento nel P.O.R. Sicilia 2000/2006, Misura 6.03  pag. 32 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 26 aprile 2001.
Progetti ammessi a finanziamento di cui all'art. 9, commi 3 e 3 bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, azioni 1C  pag. 35 

Assessorato della sanità

DECRETO 30 aprile 2002.
Revoca del decreto 15 gennaio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Castel di Judica quale comune sotto restrizione per Blue tongue  pag. 38 


DECRETO 30 aprile 2002.
Revoca del decreto 23 gennaio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Militello Val diCatania quale comune sotto restrizione per Blue tongue.
  pag. 38 


DECRETO 30 aprile 2002.
Revoca del decreto 20 febbraio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Randazzo quale comune sotto restrizione per Blue tongue  pag. 38 


DECRETO 3 maggio 2002.
Revoca del decreto 18 dicembre 2001, concernente dichiarazione del territorio di Caltagirone quale comune sotto restrizione per Blue tongue  pag. 39 


DECRETO 7 maggio 2002.
Modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti le attività sanitarie delle Aziende sanitarie della Regione siciliana  pag. 39 


DECRETO 22 maggio 2002.
Revoca del decreto 14 febbraio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Ficarra quale comune sotto restrizione per Blue tongue  pag. 52 

DECRETO 27 maggio 2002.
Revoca del decreto 23 gennaio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Buccheri quale comune sotto restrizione per Blue tongue  pag. 52 


DECRETO 28 maggio 2002.
Revoca del decreto 15 gennaio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Paternò quale comune sotto restrizione per Blue tongue  pag. 53 


DECRETO 31 maggio 2002.
Parziale modifica del decreto 14 settembre 2000, concernente individuazione nell'ambito del territorio regionale delle unità valutative Alzheimer per la diagnosi, cura e monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico dei pazienti colpiti dal morbo di Alzheimer.  pag. 53 


DECRETO 3 giugno 2002.
Disposizioni sul sotterramento di animali morti in allevamento  pag. 54 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 3 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Campofranco  pag. 54 


DECRETO 8 maggio 2002.
Approvazione di modifica dell'art. 51 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di Alì Terme  pag. 59 


DECRETO 8 maggio 2002.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Villafranca Sicula.
  pag. 60 


DECRETO 9 maggio 2002.
Approvazione del programma costruttivo della cooperativa Lady Casa per la realizzazione di n. 16 alloggi nel comune di S. Giovanni La Punta  pag. 64 


DECRETO 13 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico delle contrade Sperone ed Assieni del comune di Custonaci  pag. 65 


DECRETO 14 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di parte del territorio del comune di Palermo.
  pag. 66 


DECRETO 15 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico delle pendici della città di Enna  pag. 71 


DECRETO 15 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di parte del territorio del comune di San Pier Ni ceto  pag. 74 


DECRETO 17 maggio 2002.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idro geologico del comune di Ribera, limitatamente ad alcune aree  pag. 81 

DECRETO 24 maggio 2002.
Autorizzazione del progetto dell'E.N.E.L. per la costruzione di un elettrodotto a 150 KV per collegare la ricevitrice Paternò alla C.P. Sigonella  pag. 85 


DECRETO 27 maggio 2002.
Approvazione del progetto relativo ai lavori per la realizzazione di allacciamento metanodotto al comune di Castroreale  pag. 86 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 6 maggio 2002.
Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006  pag. 88 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Autorizzazione alla ditta Sicula Trasporti s.r.l., con sede in Catania, per l'importazione di rifiuti in Sicilia  pag. 89 
Autorizzazione alla ditta Metalferro s.r.l., con sede in Catania, all'importazione di rifiuti in Sicilia  pag. 89 
Sostituzione di un componente dell'Osservatorio assessoriale di valutazione e coordinamento della Presidenza della Regione  pag. 89 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Revoca del riconoscimento concesso all'associazione di produttori denominata A.S.C.A.O., con sede in Bagheria.
  pag. 89 
Istruzioni per le operazioni di rilascio e di compilazione del tesserino regionale di caccia della stagione venatoria 2002/2003  pag. 89 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale del Credito siciliano S.p.A., con sede in Palermo  pag. 90 

Assessorato della cooperazione, del commercio, del l'ar tigianato e della pesca:
Rettifica della denominazione della cooperativa Marina di Marianello, con sede in Licata  pag. 90 
Costituzione della commissione di valutazione dei programmi integrati strategici sistemi commerciali  pag. 90 
Nomina di un componente della Commissione regionale per la cooperazione  pag. 90 
Rinnovo della convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande  pag. 90 

Assessorato dei lavori pubblici:
Sdemanializzazione di parte del terreno di pertinenza idraulica del torrente Buttaceto, sito nel comune di Catania  pag. 90 
Sdemanializzazione di parte del terreno di pertinenza idraulica del torrente Buttaceto, sito nel comune di Catania  pag. 91 
Passaggio dal demanio al patrimonio della Regione del relitto d'alveo del torrente San Filippo  pag. 91 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Costituzione del comitato per il sostegno dei disabili della provincia di Caltanissetta  pag. 91 

Avviso relativo all'ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere della circolare assessoriale n. 2/2001.
  pag. 91 

Assessorato della sanità:
Somme percepite e costi del servizio ispettivo e di controllo effettuati su animali e su prodotti di origine animale.  pag. 91 
Sostituzione di un componente del gruppo di lavoro per l'elaborazione di una proposta di progetto regionale di farmacovigilanza  pag. 92 
Autorizzazione alla ditta Tirino Gas Vari, con sede in Francavilla di Sicilia, a detenere gas medicali per uso umano  pag. 92 

Autorizzazione alla società Pharma Progress s.r.l. alla riduzione dei locali del magazzino sito in Catania.
  pag. 92 
Sostituzione del legale rappresentante della ditta UNI.F.OR. S.p.A., con sede in Siracusa  pag. 92 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività di lavorazione di prodotti ittici della ditta Original Giuseppe Curreri s.r.l., sito in Sciacca  pag. 92 
Autorizzazione al subentro dell'attività di deposito frigorifero di carni fresche da COMM. AL. s.r.l. a Centro Carni di Canicattì Luigi Maurizio, con sede in Canicattì.  pag. 92 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività di deposito all'ingrosso di prodotti ittici alla ditta Frigomare di Conti Pietro, con sede in Siracusa  pag. 92 
Autorizzazione al subentro dell'attività di macellazione di bovini da Centro Carne S.p.A. a Morici Paolo, con stabilimento nel comune di Santa Ninfa  pag. 93 

Attribuzione dell'incarico di direzione tecnica responsabile del magazzino di distribuzione della società Olipharma di Oliva Fortunato e C. s.a.s., con sede in Rometta Marea.
  pag. 93 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nomina di un componente della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente di Caltanissetta  pag. 93 
Approvazione di modifica all'art. 21 del regolamento edilizio annesso al programma di fabbricazione vigente nel comune di Giarre  pag. 93 
Approvazione di modifica alle norme di attuazione - programma costruttivo a Bandita, Roccella, Coop. Lillo Giannilivigni Esmeralda del comune di Palermo  pag. 93 
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Nizza di Sicilia  pag. 93 

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione del porto turistico di Marina di Ragusa.
  pag. 93 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto eolico in territorio del comune di Nicosia  pag. 93 
Autorizzazione alla ditta Parmon S.p.A., con sede in Misterbianco, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività degli impianti siti nel comune di Belpasso.  pag. 93 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Enna  pag. 94 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2002.
Nuovo prezzario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana  pag. 94 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Bando di attuazione della Misura 4.13b "Sostegno alla creazione, al riconoscimento comunitario ed al controllo di prodotti regionali di qualità"  pag. 94 

ERRATA-CORRIGE
Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2002.
Nuovo prezzario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana  pag. 95 

Assessorato della sanità

DECRETO 27 giugno 2002.
Disposizioni relative all'erogazione di alcune prestazioni in attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria  pag. 95 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 2 agosto 2002, n. 5.
Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo I
STRADE E ROTTE DEL VINO
Art. 1.
Finalità

1. Con la presente legge la Regione siciliana, in armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale e allo scopo di valorizzare ed incentivare i territori ad alta vocazione vitivinicola di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonché le attività e le produzioni ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, promuove e disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del vino, in prosieguo denominate "Strade".
2. Le Strade sono itinerari turistici lungo i quali insistono vigneti, cantine di aziende agricole, enoteche, musei della vite e del vino, centri di informazione e accoglienza, aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità, strutture turistico ricettive, valori naturali, culturali e ambientali. Nell'ambito delle strade e delle rotte del vino la continuità territoriale fra tratti della fascia costiera e fra la costa e le isole minori è assicurata anche mediante l'apposizione del simbolo identificativo della Strada e l'istituzione di centri di informazione e di accoglienza sui mezzi di trasporto marittimi pubblici e privati e nei porti.
3. Le Strade possono comprendere i territori relativi a più di un vino a denominazione di origine controllata e a indicazione geografica tipica.
Art. 2.
Costituzione e riconoscimento delle Strade del vino

1. La costituzione delle Strade avviene su iniziativa di un apposito comitato promotore di cui fanno parte le aziende vitivinicole, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso devono fare parte del comitato almeno un terzo delle aziende vitivinicole che producono i vini di qualità cui fa riferimento la Strada. Il presidente del comitato è scelto tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, emana il disciplinare tipo delle Strade sulla base dello schema predisposto dall'Istituto regionale della vite e del vino. Il disciplinare tipo contiene i requisiti di qualità di cui all'articolo 8.
3. Il comitato promotore presenta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste istanza di riconoscimento della Strada, corredata da un disciplinare redatto sulla base del disciplinare tipo. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto della Strada da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.
4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede all'approvazione del disciplinare e al riconoscimento della Strada. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti. Decorso tale termine il riconoscimento si intende concesso.
5. In presenza di più comitati per il riconoscimento della stessa Strada si dà priorità a quello cui aderiscono le aziende vitivinicole con la maggiore produzione vinicola di qualità cui fa riferimento la Strada.
6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste riconosce per ogni Strada uno specifico simbolo identificativo, sulla base dei criteri stabiliti nel disciplinare tipo.
7. L'Istituto regionale della vite e del vino provvede alla predisposizione del simbolo identificativo regionale che è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Art. 3.
Comitati di gestione

1. Entro 90 giorni dal riconoscimento della Strada i comitati promotori si trasformano, a pena di decadenza dal riconoscimento, in comitati di gestione aperti anche a soggetti non facenti parte del comitato promotore, ferme restando le condizioni previste per i comitati promotori all'articolo 2, comma 1.
2. I comitati di gestione svolgono i seguenti compiti:
a) realizzano e gestiscono la Strada nel rispetto del disciplinare approvato;
b) provvedono alla diffusione della conoscenza della Strada in collaborazione con le organizzazioni vitivinicole locali e con gli altri soggetti interessati;
c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati per l'inserimento della Strada nei diversi strumenti di promozione turistica;
d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati e sul rispetto dei requisiti di qualità previsti all'articolo 8.
3. Nell'ambito delle Strade operano guide enoturistiche in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e che abbiano frequentato appositi corsi di formazione che rispettino requisiti minimi di durata e professionalità stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. E' istituito un apposito registro professionale delle guide enoturistiche della Regione siciliana presso le camere di commercio.
Art. 4.
Equiparazione alle attività agrituristiche

1. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle Strade possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, come disciplinate dalla vigente legislazione regionale in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 luglio 1999, n. 268, le cantine ed enoteche presenti nell'ambito delle Strade, aderenti al relativo disciplinare, possono effettuare la presentazione, degustazione e la mescita dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.
Art. 5.
Enoteca regionale della Sicilia

1. E' istituita l'Enoteca regionale della Sicilia alla cui realizzazione si provvede con i fondi e le modalità previste dalla corrispondente misura del POR Sicilia 2000-2006. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ne promuove la costituzione cui si provvede con atto pubblico.
2. L'attività dell'Enoteca regionale è disciplinata dallo statuto, secondo le disposizioni del codice civile. All'Enoteca regionale possono aderire associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute, enti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo.
3. Gli oneri connessi alla costituzione e gestione dell'Enoteca regionale sono a carico degli enti pubblici e privati che ne fanno parte, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
4. L'Enoteca regionale ha due sedi, una nella Sicilia occidentale e l'altra nella Sicilia orientale, e ha compiti di:
a) presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici;
b) svolgere un'azione tendente a valorizzare i vini siciliani e a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attività di degustazione e di vendita;
c) organizzare corsi e stage formativi;
d) promuovere la cultura vitivinicola anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale.
5. Ai fini della realizzazione dell'Enoteca regionale, possono essere utilizzati immobili facenti parte del patrimonio della Regione o messi a disposizione gratuitamente dagli enti locali.
6. L'Enoteca regionale per il perseguimento delle proprie finalità può aderire ad Enoteche nazionali.
7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive volte a coordinare l'attività dell'Enoteca regionale con quella dell'Istituto regionale della vite e del vino.
Art. 6.
Musei della vite e del vino

1. Nell'ambito di ciascuna Strada può essere istituito un museo della vite e del vino da parte del comitato di gestione della Strada, degli enti locali o di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il responsabile scientifico del museo fa parte del comitato di gestione della Strada.
2. La collezione degli oggetti e del materiale documentario presente nel museo deve avere carattere di unicità nell'ambito della Strada e di originalità a livello regionale. Il museo ha anche compiti di realizzazione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei diversi aspetti culturali della produzione vitivinicola della Strada. Può inoltre costituire in un' apposita sezione un' enoteca dell'area vitivinicola interessata, presentando una selezione dei vini della Strada e svolgendo attività di degustazione e di vendita dei vini e dei prodotti tipici della Strada.
3. Ai fini della realizzazione del museo la Regione e gli enti locali possono concedere ai comitati di gestione gratuitamente immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche appositamente ristrutturati. Il museo può essere sede di uno dei centri di informazione e accoglienza della Strada.
4. La gestione del museo è finanziata coi proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività espositiva e delle altre attività e servizi ad essa connesse, nonché con le donazioni e i finanziamenti a scopo pubblicitario e promozionale di soggetti privati.
Art. 7.
Centri di informazione e di accoglienza

1. I comitati di gestione istituiscono centri di informazione e di accoglienza della Strada, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di promozione turistica e culturale.
2. I centri forniscono informazioni specifiche sull'area vitivinicola e sulle caratteristiche della Strada, sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri soggetti che fanno parte della Strada stessa. Possono porre in vendita prodotti editoriali e altro materiale turistico in base alla vigente normativa regionale sul commercio; possono altresì fornire pacchetti turistici di breve durata a carattere locale per conto delle strutture private e pubbliche previi accordi e convenzioni con le medesime.
3. L'attività dei centri di informazione e di accoglienza è finanziata anche attraverso il corrispettivo dei servizi resi ai soggetti aderenti alla Strada.
Art. 8.
Requisiti di qualità

1. Ai fini della presente legge si applicano i requisiti minimi di qualità determinati dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268.
2. Requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Art. 9.
Segnaletica delle strade

1. I comitati di gestione provvedono alla realizzazione della segnaletica specifica della Strada sulla base della segnaletica tipo predisposta dall'Istituto regionale della vite e del vino e approvata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
2. I comuni e le province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza sentiti i comitati di gestione.
Art. 10.
Finanziamento degli interventi

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti delle disponibilità del bilancio per i seguenti interventi:
a) creazione del simbolo identificativo della Strada e della specifica segnaletica riferita alla strada del vino;
b) creazione o adeguamento dei centri di informazione e di accoglienza delle strade del vino riconosciute;
c) creazione di musei della vite e del vino mediante istituzione di nuovi musei o ampliamento e allestimento di musei già esistenti. Non potrà essere finanziato più di un museo per ogni strada del vino;
d) adeguamento ai requisiti di qualità previsti all'articolo 8;
e) creazione del simbolo identificativo regionale, di materiale divulgativo e informativo riguardante la generalità delle Strade, compresa la realizzazione di materiale multimediale.
2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere concessi a favore dei comitati di gestione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati. I contributi possono essere concessi fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso non possono superare l'importo di 25.000 euro per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e di 55.000 euro per gli interventi di cui alla lettera c). I beneficiari degli interventi di cui alla lettera c) sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:
a) comitati di gestione;
b) enti locali;
c) altri soggetti pubblici e privati.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera d) , possono essere concessi a favore di aziende vitivinicole che intendano aderire a una strada del vino, fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso per un importo non superiore a 25.000 euro.
4. I contributi di cui al comma 1, lettera e), sono concessi all'Istituto regionale della vite e del vino nella misura del 50 per cento della spesa e fino a un massimo di 30.000 euro.
Art. 11.
Disposizioni finanziarie

1. Le assegnazioni disposte annualmente, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268, sono iscritte nel bilancio della Regione e sono destinate alle finalità di cui all'articolo 10.
2. Ad integrazione delle assegnazioni di cui al comma 1, per le finalità dell'articolo 10, per l'esercizio finanziario 2002, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro, sia in termini di competenza che di cassa, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 130 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, tabella 'H', UPB 2.3.1.3.1., capitolo 147303.
Art. 12.
Disposizione transitoria

1. I soggetti promotori di strade del vino, comunque denominati, già costituiti con atto pubblico alla data del 31 dicembre 2001, possono presentare istanza di riconoscimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Il riconoscimento è concesso a condizione che i predetti soggetti si adeguino ai requisiti e alle condizioni previsti dalla presente legge.
Art. 13.
Norma di salvaguardia comunitaria

1. I contributi di cui all'articolo 10, rientranti nel punto 4.3 degli Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono concessi nei limiti della regola de minimis.
2. Ogni altro aiuto previsto dall'articolo 10 riguardante iniziative promozionali è concesso fino ad un massimo di 100.000 euro per un periodo di tre anni e nel rispetto delle condizioni poste dal punto 14 dei predetti Orientamenti per il settore agricolo, dagli Orientamenti comunitari degli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti e dall'articolo 28 del Trattato istitutivo della Comunità europea. L'attuazione di tali interventi è subordinata alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Art. 14.
Contributi de minimis alle unioni di ristoratori e alle associazioni

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nei limiti della regola de minimis alle unioni di ristoratori e alle associazioni che promuovano presso gli esercizi aderenti il consumo dei vini di qualità cui fanno riferimento le Strade.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'esercizio finanziario 2002, cui si provvede con parte delle disponibilità di cui all'U.P.B. 2.2.2.6.1 - codice 542804 per il medesimo esercizio.
Titolo II
NORME URGENTI SULL'INVENTARIO VITICOLO DELLA SICILIA
Art. 15.
Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è sostituita dalla seguente:
"c) cura la raccolta, l'elaborazione e il controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, il consumo dello zucchero a livello comunale, nonchè la documentazione e le notizie di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 11".
3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è aggiunta la seguente lettera:
"l) cura la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti l'inventario viticolo della Sicilia trasmessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per mezzo di apposite attrezzature informatiche".
4. Le lettere a) e g) dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 sono così sostituite:
"a) la tenuta dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14;
g) il rilascio di certificazioni attestanti l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola".
5. L'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
"I dati inseriti nell'albo comunale dei vigneti ed i dati relativi alle sezioni a) e b) dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14 sono sostituiti dai dati indicati nelle dichiarazioni delle superfici vitate come da modello B1 fornito dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in applicazione dell'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e delle relative modalità di applicazione di cui all'articolo 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000".
6. L'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 è così sostituito:
"L'Albo regionale dei vigneti è sostituito dalle risultanze della banca dati regionale fornita dall'AGEA, per la costituzione dell'inventario produttivo viticolo di cui all'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e alle relative modalità di applicazione previste dall'articolo 19 del Regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000".
7. Le lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate.
8. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
9. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.
10. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, è aggiunto il seguente: "Art. 16 bis - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con successivi provvedimenti, individua le nuove competenze da attribuire ai comuni e assume le necessarie iniziative inerenti la tenuta e l'aggiornamento dell'inventano del potenziale viticolo in Sicilia, di cui ai Regolamenti CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, e successive modificazioni".
Art. 16.
Deroga all'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198

1. In deroga al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, esclusivamente per la vendemmia 2002, il catastino soci delle cooperative cantine sociali, redatto secondo i modelli B e C, allegati al decreto del dirigente generale n. 616 del 5 luglio 2002, con l'indicazione delle quantità e dei tipi di uva ricevuti in conferimento, è inviato al Servizio V Produzione vegetale - Impianti agro-industriali - Unità operativa n. 29 - Repressione frodi vinicole, entro i sessanta giorni successivi alla chiusura delle operazioni di conferimento delle uve e, comunque, non oltre la data prevista per la presentazione della dichiarazione di produzione vitivinicola.
Art. 17.
Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198

1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, a decorrere dalla vendemmia 2002, presso gli organismi cooperativi potrà essere conferita l'uva proveniente da ciascuna unità vitata dichiarata ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale viticolo di cui all'articolo 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e successive modificazioni e disposizioni applicative.
Titolo III
ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO
Art. 18.
Indennità compensativa ed agricoltura biologica

1. All'articolo 57, lettera c), della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2, le parole "delle indennità compensative di cui all'articolo 14 del Regolamento CE n. 1257/99" sono sostituite dalle parole "della indennità compensativa pregressa di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32".
2. Gli stanziamenti di cui all'articolo 57, lettere a) e b), della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono destinati alla copertura della prima annualità degli interventi di cui alla misura F1B del Piano di sviluppo rurale attuativo del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con legge finanziaria.
Art. 19.
Disposizioni per il bilancio dell'ESA

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, si applicano al bilancio di previsione dell'ESA per l'esercizio finanziario 2002.
Art. 20.
Attività Istituto della vite e del vino

1. L'Istituto regionale della vite e del vino svolge le attività promozionali di propria competenza nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabiliti dall'articolo 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e dalla relativa autorizzazione comunitaria.
2. E' autorizzata l'erogazione all'Istituto regionale della vite e del vino dell'intero stanziamento dei capitoli 147302 e 147306 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Art. 21.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 agosto 2002.
   CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CASTIGLIONE 


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(2002.31.1878)
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LEGGE 2 agosto 2002, n. 6.
Interventi urgenti per i collegamenti marittimi con le isole minori.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Collegamenti marittimi con le isole minori

1.  Al fine di consentire il regolare espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 l'ulteriore spesa in termini di competenza di 6.000 migliaia di euro, che si iscrive alla U.P.B. 12.3.1.3.1., e in termini di cassa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede mediante riduzione di pari importo dell'U.P.B. 12.3.2.7.99 (capitolo 876005) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 agosto 2002.
   CUFFARO 
Assessore regionale per il turismo, le comu-  CASCIO nicazioni ed i trasporti 


LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 434
Provvedimenti urgenti per le isole minori.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Croce, Beninati, Leanza Vincenzo, Capodicasa il 28 giugno 2002.
D.D.L.  n. 235
Iniziative per i collegamenti marittimi con le isole minori.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti (Cascio) il 3 ottobre 2001.
D.D.L.  n. 429
Interventi a favore dei collegamenti con le isole minori.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Acierno il 27 giugno 2002.
Trasmessi alla Commissione legislativa permanente Ambiente e territorio (IV) rispettivamente il 3 luglio 2002 (434), l'8 ottobre 2001 (235) e il 3 luglio 2002 (429).
Esaminati dalla Commissione ed abbinati nella seduta n. 44 del 16 luglio 2002.
Deliberato l'invio del testo coordinato in Commissione Bilancio (II) il 16 luglio 2002.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 65 del 16 luglio 2002.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 46 del 17 luglio 2002.
Relatore: Acierno.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 71 del 17 luglio e 72 del 18 luglio 2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 75 del 24 luglio 2002.

(2002.31.1877)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 29 aprile 2002.
Ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria Insolio in agro di Caltagirone.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 40/21 del 10 ottobre 1998, di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Insolio nel territorio di Granieri, frazione del comune di Caltagirone;
Visto il decreto n. 2106 del 6 ottobre 1995, di voltura dell'intestazione della predetta concessione;
Visto il decreto n. 2696 del 21 luglio 2000, di rinnovo della concessione della medesima azienda faunistico -venatoria;
Vista la domanda presentata dal predetto sig. Riccobono Michele, nato a Palermo il 9 giugno 1962 ed ivi residente in via Ruggero Settimo, 68, titolare concessionario responsabile dell'anzidetta azienda faunistico-venatoria, tendente all'ampliamento della stessa con altri terreni del comune di Caltagirone;
Vista la relazione tecnica e la documentazione tecnica ed amministrativa di parte sullo stato attuale dell'azienda e sulle prospettive di miglioramento degli ambienti naturali e delle strutture finalizzati al potenziamento della fauna;
Vista la proposta della ripartizione faunistico-venatoria di Catania formulata con nota prot. n. 3894 del 26 ottobre 2001;
Visto il verbale dell'accertamento effettuato dalla ripartizione faunistico-venatoria di Catania, dal quale si evince tra l'altro il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza in parola e vengono forniti i dati relativi al territorio provinciale a mente di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, della richiamata legge regionale n. 33/97;
Sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica che con nota prot. n. 1355/T-B87A del 19 febbraio 2002 ha espresso parere favorevole all'ampliamento di cui sopra;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Palermo prot. n. CER/8093/2002CPA0001 del 13 marzo 2002, dal quale si rileva, tra l'altro, il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' ampliata l'azienda faunistico-venatoria Insolio sita in agro di Caltagirone fraz. Granieri di cui al decreto n. 40/21 del 10 ottobre 1998, rinnovato con decreto n. 2696 del 21 luglio 2000 estesa Ha. 200.44.97 con le seguenti particelle 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 57, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 104, del foglio di mappa n. 267, del catasto terreni del comune di Caltagirone per una superficie di Ha. 32.03.66. Per effetto del presente decreto la superficie complessiva dell'azienda faunistico-venatoria ammonta a complessivi Ha. 232.48.63.

Art.  2

Per la durata del presente decreto che andrà a scadere il 31 dicembre 2009, restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto di costituzione n. 40/21 del 10 ottobre 1998, citato nelle premesse.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'pplicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998 di cui alle premesse, agli obblighi a suo tempo assunti e di cui al decreto di costituzione n. 40/21 del 10 ottobre 1998, nonché l'inadempienza alle eventuali norme ulteriori che l'amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comporta la revoca della concessione.

Art.  4

La ripartizione faunistico-venatoria di Catania è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 aprile 2002.
  ALBANESE 

(2002.19.1113)
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DECRETO 15 maggio 2002.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Masseria Sciaritelle in agro di Petralia Sottana.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001 di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto il decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, così come modificata dalla legge regionale n. 15/98;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Puglisi Stefano, nato a Petralia Sottana (PA) il 24 novembre 1977 ed ivi residente in via Conflitto, 1, nella qualità di legale rappresentante ed amministratore della società Masseria Sciaritelle s.s., con sede in contrada Casale, agro di Petralia Sottana, di istituzione di un'azienda agro-venatoria;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda agro-venatoria Masseria Sciaritelle;
Vista la proposta della predetta ripartizione faunistico-venatoria di Palermo datata 17 novembre 1999, prot. n. 2977;
Visto il parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica prot. n. 7197/T-B87B del 21 novembre 2001;
Ritenuto di dovere accogliere l'istanza;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Palermo, prot. n. CER/13135/2002/CPA0071 del 2 maggio 2002, dal quale si rileva tra l'altro il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' istituita l'azienda agro-venatoria Masseria Sciaritelle in agro di Petralia Sottana, contrada Casale, estesa complessivamente Ha 61.49.35, comprendente le particelle 3, 5, 6, 7, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 309, 311 e 312 del foglio di mappa n. 82 del catasto terreni del comune di Petralia Sottana.

Art. 2

E' fatto obbligo al sig. Puglisi Stefano, nato a Petralia Sottana (PA) il 24 novembre 1977, ed ivi residente in via Conflitto, 1, nella qualità di legale rappresentante ed amministratore della società Masseria Sciaritelle s.s., con sede in contrada Casale, agro di Petralia Sottana, titolare concessionario responsabile dell'azienda agro-venatoria in parola, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 4

La ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 maggio 2002.
  ALBANESE 

(2002.23.1363)
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DECRETO 23 maggio 2002.
Autorizzazione alla cattura temporanea per l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico nell'ambito del territorio della Regione siciliana.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente di questo servizio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 380 del 9 aprile 2001;
Vista la nota dell'I.N.F.S. n. 7443/T-C1 del 7 novembre 2001, relativa alle direttive tendenti ad uniformare il periodo di validità delle autorizzazioni per gli inanellatori;
Vista la nota prot. 2241/T-C1 del 14 marzo 2002 dell'Istituto nazionale della fauna selvatica Alessandro Ghigi, con la quale viene richiesta l'estensione e la conseguenziale deroga parziale al decreto n. 380 del 9 aprile 2001 a favore del sig. Ghigo Rossi per la cattura temporanea e l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico;
Considerato che nelle more che venga insediato l'Osservatorio faunistico siciliano al quale è stato affidato, tra l'altro, il compito di coordinamento dell'attività di inanellamento, esistono nella fattispecie le condizioni per rilasciare al sig. Ghigo Rossi specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge regionale n. 33/1997;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Ghigo Rossi, nato ad Aosta il 30 marzo 1964, già titolare di regolare permesso di inanellamento a scopo scientifico di tipo "C", è autorizzato ad effettuare catture temporanee per l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico nell'ambito del territorio della Regione siciliana, mediante l'utilizzo di richiami acustici di tipo MIST NETS, trappole per anatidi e richiami elettroacustici oltre che per le specie di cui al decreto n. 380 del 9 aprile 2001 anche per l'inanellamento di soggetti adulti di Cincia bigia (Parus palustris), Cincia bigia alpestre (Parus montanus), Civetta capogrosso (Aegolius funereus) e Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus).

Art. 2

L'autorizzazione di cui al decreto n. 380 del 9 aprile 2001, con l'estensione prevista dal presente decreto, è valida sino al 31 dicembre 2002. L'eventuale utilizzo di metodi diversi da quelli indicati nel precedente articolo dovrà essere preventivamente concordato con l'INFS.

Art. 3

Gli animali catturati ed inanellati entro il 31 dicembre 2002, effettuati i rilevamenti necessari, dovranno essere rilasciati sul luogo immediatamente dopo le previste misurazioni e pesature.

Art. 4

A conclusione delle operazioni di cui al precedente articolo, sarà cura del sig. Ghigo Rossi inviare a questo Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali, servizio 11°, una relazione dettagliata sull'attività svolta nonché resoconto all'INFS.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 maggio 2002.
  ALBANESE 

(2002.23.1364)
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DECRETO 24 maggio 2002.
Revoca del decreto 18 febbraio 1997, concernente riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico, della lepre europea e della coturnice nel comune di Caltagirone.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001 di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 239 del 19 febbraio 1999 di adozione dei criteri applicativi e degli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e la disciplina per la loro gestione;
Visto il decreto n. 229 del 18 febbraio 1997 di riconoscimento dell'allevamento contadino Iacona Luciano in agro di Caltagirone;
Vista la nota prot. n. 1053 del 7 marzo 2002 della ripartizione faunistico-venatoria di Catania, con la quale viene proposta la revoca del predetto decreto per inattività;
Ritenuto di dovere accogliere la proposta della predetta ripartizione e di revocare il decreto n. 229 del 18 febbraio 1997;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è revocato il decreto n. 229 del 18 febbraio 1997 di riconoscimento dell'allevamento contadino all'iniziativa del sig. Iacona Luciano di produrre fauna selvatica a scopo di ripopolamento in agro di Caltagirone.

Art. 2

Il terreno interessato dall'iniziativa viene restituito alla libera fruizione faunistico-venatoria, ove non esistano divieti per motivi diversi.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 maggio 2002.
  ALBANESE 

(2002.23.1365)
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DECRETO 14 giugno 2002.
Calendario venatorio 2002-2003.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004;
Viste le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio 2002-2003 fornite dalle ripartizioni faunistico-venatorie;
Vista, in particolare, la proposta della ripartizione faunistico-venatoria di Trapani di elevare il numero di capi abbattibili di coniglio selvatico nell'isola di Pantelleria per la notoria abbondanza della specie;
Viste le indicazioni inoltrate dalle ripartizioni faunistico-venatorie circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;
Visto l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 33/97, che sottopone alle disposizioni del calendario venatorio anche le zone del territorio regionale costituite in aziende faunistico-venatorie e in aziende agro-venatorie;
Considerato di dover fornire indicazioni per lo svolgimento dell'attività di allenamento e di addestramento dei cani, prevista dal piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004, secondo le direttive dell'I.N.F.S.;
Visto l'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 33/97, che prescrive l'emanazione del calendario venatorio regionale entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio che, nella seduta dell'11 giugno 2002, ha espresso parere favorevole sulla proposta di calendario venatorio 2002-2003 e sulla modifica apportata in sede di discussione di riduzione del periodo di utilizzo del furetto;
Visto il parere dell'I.N.F.S., reso con nota n. 4783/T-A11 del 12 giugno 2002, con il quale, relativamente all'anticipazione del prelievo venatorio rispetto alla terza domenica di settembre, l'Istituto esprime considerazioni identiche a quelle formulate nel parere n. 3742/T-A11 del 7 giugno 2001, relativo alla precedente stagione, anche perché lo schema proposto non si discosta dal calendario venatorio 2001-2002 - sulla cui legittimità si è già peraltro espressa la giurisdizione amministrativa - se non per piccole modifiche del tutto marginali, come l'adeguamento al calendario gregoriano e le modalità di compilazione del nuovo tesserino venatorio; per cui, non essendo intervenuti sostanziali cambiamenti rispetto alla scorsa stagione venatoria, si ritengono tuttora attuali le motivazioni di cui al decreto n. 889 del 15 giugno 2001.
In merito si evidenzia quanto segue: L'anticipazione del prelievo venatorio rispetto alla terza domenica di settembre è stata prevista per quelle specie e con le modalità contenute nel piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004, che fornisce giustificazioni adeguate e scientificamente valide e che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica, comportamento peraltro già suggerito dallo stesso Istituto con nota n. 2133/T-A11 del 14 aprile 2000. Inoltre, la prevista apertura anticipata, supportata da pareri di docenti universitari esperti nel settore, riguarda le stesse specie della scorsa stagione venatoria, in considerazione del fatto che le ripartizioni faunistico-venatorie non hanno segnalato variazioni sulla consistenza numerica di dette specie.
In particolare, per quanto riguarda l'apertura anticipata della caccia all'1 settembre per il coniglio selvatico, l'I.N.F.S. si è espresso favorevolmente nella considerazione che i dati sperimentali raccolti direttamente dallo stesso Istituto confermano che la specie in Sicilia termina precocemente la stagione riproduttiva in relazione all'inizio del periodo di siccità estiva per cui ritiene possibile la pre-apertura, suggerendo però di non consentire l'uso del furetto almeno in tale periodo. Il suggerimento proposto è stato accolto da quest'Assessorato che ha ridotto il periodo di utilizzo del furetto (2 ottobre - 30 novembre) rispetto alla proposta originaria (1 settembre - 30 novembre). Sulla riduzione del periodo di utilizzo del furetto, che decorrerà dal 2 ottobre anziché dall'1 settembre, si era già comunque espresso favorevolmente e all'unanimità il Comitato regionale faunistico-venatorio.
L'apertura anticipata della caccia all'1 settembre per colombaccio e merlo è ampiamente supportata dal fatto che per le dette specie è stato registrato negli ultimi anni un notevole incremento con una copertura faunistica in Sicilia quasi del 100%, come indicato nel piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004, che riporta e fa propri i pareri di esperti (docenti universitari) di fauna selvatica siciliana.
Per quanto riguarda la quaglia, l'apertura anticipata della caccia (8 settembre) di una settimana, prevista tra l'altro dal piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004, si ritiene non comprometta lo stato di conservazione della specie, in quanto il prelievo anticipato, di solo tre eventuali giornate utili alla caccia rispetto alla normale apertura (15 settembre), inciderebbe soprattutto sulle popolazioni nidificanti nell'Isola che si sono mantenute numericamente stabili negli ultimi anni, come si ricava dal parere reso dal prof. Angelo Messina del dipartimento di biologia animale dell'Università degli studi di Catania, confermato dal prof. Giuseppe Asciuto della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Palermo.
Per la tortora, nel periodo di pre-apertura (1-15 settembre) l'attività venatoria è stata limitata a quattro giornate, previsione sulla quale l'I.N.F.S. si è di nuovo espresso favorevolmente.
Quanto ai suggerimenti dell'I.N.F.S., forniti al fine di stimolare forme di gestione faunistico-venatoria più idonee sotto il profilo tecnico, all'accoglimento dei quali non è subordinato il parere favorevole dello stesso, ed in relazione alla richiesta di parere sull'eventuale reinserimento del combattente, della moretta e della canapiglia tra le specie oggetto di caccia in Sicilia, si evidenzia che:
-  si è accolto il suggerimento dell'Istituto di non includere il combattente tra le specie cacciabili in Sicilia in quanto allo stato attuale il prelievo inciderebbe su una popolazione in declino con possibili rischi di abbattimenti (per errori di identificazione) di altre specie affini protette;
-  si è ritenuto opportuno inoltre di non includere per la corrente stagione venatoria, tra le specie cacciabili la canapiglia e la moretta, come tra l'altro auspicato dall'I.N.F.S., per l'attuale modesta presenza in Sicilia nonché per l'orientamento manifestato dal Comitato regionale faunistico-venatorio in sede di discussione sulla proposta di calendario venatorio 2002-2003;
-  l'attività venatoria nei confronti del fagiano è prevista dall'art. 19 della legge regionale n. 33/97, con le modalità, prescrizioni e limitazioni contenute nello stesso articolo;
-  per la beccaccia non si è ritenuto di anticipare la chiusura della caccia per la dimostrata stabilità delle popolazioni svernanti nella regione (vedi simposio di biologia e conservazione della beccaccia - 1995, dal quale emerge che la chiusura della caccia al 31 gennaio non reca pregiudizio allo stato della specie);
-  per quanto riguarda la caccia vagante con l'ausilio del cane, non si è ritenuto di limitarla alla data del 31 dicembre essendo la stessa consentita dall'art. 20 della legge regionale n. 33/97, anche oltre tale data, sia pure alle condizioni contenute nello stesso articolo;
-  in ordine alla possibilità di segnare il "deposito" della selvaggina stanziale abbattuta, non si è ritenuto di prevedere l'apposita casella nel tesserino venatorio regionale per questa stagione venatoria in quanto, trattandosi di un nuovo modello introdotto quest'anno tendente a semplificare le modalità di compilazione, non si è voluto gravarlo ulteriormente di dati non indispensabili. A ciò va aggiunto che per ragioni climatiche della nostra regione non è una pratica molto utilizzata il deposito di selvaggina all'interno di autovetture né nelle abitazioni per le distanze generalmente non indifferenti dai luoghi di caccia;
Ravvisata la necessità di regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana con limitazioni di tempo, di specie, di luoghi e di capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

L'annata venatoria 2002-2003, è regolamentata secondo le disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, sono indicate nell'allegato B, parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato, con l'esclusione dell'allegato B, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 giugno 2002.
  CASTIGLIONE 

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(2002.30.1799)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 9 maggio 2002.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 4346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed, in particolare l'art. 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti i decreti n. 34 del 29 aprile 1999 e n. 197 del 28 dicembre 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999 e n. 8 del 25 febbraio 2000;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, con nota prot. n. 290/C del 27 febbraio 2002, dei sigg. Reale Francesca, Giuffrè Gaetano, Pistacchio Antonio, Ciresi Giuseppe, Bondì Pasquale e Siringo Alberto, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LRV-30-00356/02 del 21 gennaio 2002, LRV-30-00038/02 del 3 gennaio 2002, LRV-30-06418/01 dell'1 ottobre 2001, LRV-30-00023/02 del 2 gennaio 2002, LRV-30-00376/02 del 22 gennaio 2002 e LRV-30-07005/01 del 31 ottobre 2001, con le quali la società Lottomatica ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:





Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 6973 del 22 febbraio 2002, con la quale la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Vista la nota prot. n. 6560 del 5 marzo 2002, con la quale l'ECOMAP ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403 per l'anno 2002;
Considerato che con la presentazione delle citate istanze si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:





Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140 codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 maggio 2002.
  RABBONI 

(2002.19.1114)
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DECRETO 10 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006 avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 ed approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro 1, foglio 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Vista la nota n. 1193 del 28 marzo 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma di E 612.268,29 necessaria per avviare la sottomisura 1.01b "Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio, comprese nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia n. 2000/2006;
Considerato che, con la nota n. 9178 del 29 aprile 2002, questo Assessorato ha provveduto l'annotazione della somma di E 612.268,29 relativa alla sottomisura 1.01B;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/ capitale 
  4.2.2.8.3.  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 612.268,29 - 612.268,29 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma operativo  
regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006      - 612.268,29 - 612.268,29 

(ex capp. 60799 e 60800).
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale urbanistica 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
  11.3.2.6.1  - Interventi urbanistici     + 612.268,29 + 612.268,29 
  di cui al capitolo 
  846005 Interventi per la realizzazione della sottomisura b) della Misura 1.01 compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R.  
Sicilia 2000-2006      + 612.268,29 + 612.268,29 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 maggio 2002.
  PAGANO 

(2002.21.1244)
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DECRETO 15 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997, concernente tirocini formativi e di orientamento;
Vista la nota n. 420 del 28 marzo 2002 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, servizio II, con la quale l'iscrizione della somma di L. 712.628.570, pari ad E 368.041,93 nel capitolo 322118 per il corrente esercizio finanziario;
Vista la nota n. 561 del 6 aprile 2002 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, servizio II, con la quale, ad integrazione della nota n. 420 del 28 marzo 2002, chiede la variazione alla dotazione di cassa per lo stesso importo;
Considerato che nel conto corrente infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate in data 17 dicembre 2001 L. 361.028.570, pari ad E 186.455,69 e in data 18 dicembre 2001 L. 351.600.000, pari ad E 181.586,24;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo 322118 la somma L. 712.628.570, pari ad E 368.041,93 sia in termini di competenza che in termini di cassa con la contemporanea riduzione di pari importo dallo stanziamento del capitolo 215703;
Ritenuto necessario, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174/2002, le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione dell'intervento;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1.  - Fondi di riserva     - 368.041,93 - 368.041,93 
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte 
corrente eliminati per perenzione amministrativa, ecc.      - 368.041,93 - 368.041,93 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA  4  - Agenzia regionale per l'impiego e formazione professionale 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  7.4.1.3.2  - Formazione lavoro, apprendistato e fasce marginali     + 368.041,93 + 368.041,93 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  322118 Contributi per l'attivazione dei tirocini formativi di orientamento e il rimborso degli oneri per l'assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro      + 368.041,93 + 368.041,93  

060201100500V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 maggio 2002.
  PAGANO 

(2002.21.1201)
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DECRETO 15 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 41-ter della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, che prevede interventi di sostegno alle persone con handicap grave;
Vista la legge 21 maggio 1998, n. 162, recante: "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";
Vista la nota n. 772 del 15 marzo 2002 dell'Assessorato regionale degli enti locali - servizio 7 - con la quale chiede l'iscrizione della somma di L. 555.200.000, pari ad E 286.736,87 nel capitolo 183712 del dipartimento regionale enti locali per il corrente esercizio finanziario;
Vista la nota n. 946 del 3 aprile 2002 dell'Assessorato regionale degli enti locali - servizio 7 - con la quale, ad integrazione della nota n. 772 del 15 marzo 2002, chiede la variazione alla dotazione di cassa per lo stesso importo;
Considerato che nel conto corrente infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate in data 27 dicembre 2001, L. 555.200.000, pari ad E 286.736,87;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo 183712 la somma di L. 555.200.000, pari ad E 286.736,87 sia in termini di competenza che in termini di cassa con la contemporanea riduzione di pari importo dallo stanziamento del capitolo 215703;
Ritenuto necessario, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2002, le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione dell'intervento;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
  4.2.1.5.1.  - Fondi di riserva     - 286.736,87 - 286.736,87 
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte 
corrente eliminati per perenzione amministrativa, ecc.      - 286.736,87 - 286.736,87 

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale enti locali 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
  3.2.1.3.1  - Protezione ed assistenza sociale     + 286.736,87 + 286.736,87 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  183712 Finanziamenti per l'assistenza alle famiglie con portatori di handi- 
cap grave      + 286.736,87 + 286.736,87  

050101101000V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 maggio 2002.
  PAGANO 

(2002.21.1202)
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DECRETO 15 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il programma operativo multiregionale 940026/I/1 "Emergenza occupazione sud";
Considerato che nel conto corrente infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate in data 15 marzo 2001 L. 536.962.500, pari ad E 277.317, 98 e in data 28 dicembre 2001 L. 376.325.975, pari ad E 194.356,14 e che pertanto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 ha costituito maggiore accertamento d'entrata;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo 317718 la somma complessiva di L. 913.288.475, pari ad E 471.674,13 termini di competenza con la contemporanea riduzione di pari importo dallo stanzionamento del capitolo 215703;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174/2002 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1.  - Fondi di riserva     - 471.674,13    
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte 
corrente eliminati per perenzione amministrativa, ecc.      - 471.674,13    

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale formazione professionale 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  7.3.1.3.1  - Formazione ed addestramento     + 471.674,13    
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  317718 Finanziamenti per la realizzazione del Programma operativo multiregionale 940026/I/1 "Nuova occupazione nord-sud: Emer- 
genza occupazione sud"      + 471.674,13     -      

050302040103V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 maggio 2002.
  PAGANO 

(2002.21.1200)
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DECRETO 15 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 1, così come sostituito dall'art. 52, comma 6, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante, fra l'altro, l'istituzione e la disciplina del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ed, in particolare, l. 127 del citato decreto del Presidente della Repubblica come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45;
Vista la nota n. 119 del 28 gennaio 2002, con la quale l'Assessorato regionale della sanità chiede l'istituzione del capitolo di entrata 3440 "Assegnazioni dello Stato per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati tossici dipendenti dall'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope", per consentire la contabilizzazione di somme che l'entebeneficiario soc. coop. P.I.S.T.I.S di Catania ha restituito in quanto utilizzate in maniera difforme dalle destinazioni fissate dal decreto di finanziamento, rappresentando altresì la necessità di mantenere la destinazione origianaria delle stesse;
Vista la quietanza, mod. 121T, n. 1168 del 20 febbraio 2002 emessa dall'ufficio provinciale di cassa regionale di Catania, attestante il versamento da parte della società P.I.S.T.I.S dell'importo di E 1.146,73;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174/2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale fondo sanitario 
      assistenza sanitaria ed ospedaliera - Igiene pubblica 
TITOLO  1  - Entrate correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Trasferimenti correnti 
U.P.B.  10.2.1.5.2.- Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente     + 1.146,73 + 1.146,73 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  3440 Assegnazioni dello Stato per la prevenzione e riabilitazione degli 

stati tossici dipendenti dall'uso di stupefacenti e sostanze psi-
cotrope      + 1.146,73 + 1.146,73  

Codici: 01.11.04.-20-V
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale fondo sanitario 
      assistenza sanitaria ed ospedaliera - Igiene pubblica 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  10.2.1.3.3  - Protezione ed assistenza sociale     + 1.146,73 + 1.146,73 
  di cui al capitolo 
  413711 Contributi per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldi- 
pendenza correlata      + 1.146,73 + 1.146,73 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 maggio 2002.
  PAGANO 

(2002.21.1203)
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DECRETO 21 maggio 2002.
Autorizzazione a tabaccai a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dalla federazione di categoria FIT, con la nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le istanze dei tabaccai trasmesse dalla FIT con le successive note prot. nn. 12632 del 23 aprile 2001, 22594 del 11 luglio 2001, 35890 del 7 novembre 2001 e 38958 del 3 dicembre 2001;
Considerato che il Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta la opportunità che il riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Ecomap, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n.209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999 prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della federazione italiana tabaccai, prot. n.6674 del 20 febbraio 2002 con la quale la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Vista la nota dell'ECOMAP prot. n. 5264 del 20 febbraio 2002 con la quale lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2002, a mezzo della polizza Zurich international Italia S.p.A. n.209S1403;
Viste le deleghe R.I.D. dei tabaccai istanti, pervenute a questo Dipartimento in data 4 marzo 2002, con nota della FIT prot. n.288/C del 27 febbraio 2002;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n.28 Palermo, sul conto corrente n.690 0001 40 codice ABI 01020 Codice CAB 04793 - codice SIAZ4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato alla attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca della autorizzazione.

Art. 5

L'agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate, l'agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 maggio 2002.
  RABBONI 


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(2002.22.1267)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 24 aprile 2002.
Rettifica del decreto 22 gennaio 2002, concernente liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Il Saldatore, con sede in Mazara del Vallo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto n. 591 dell'11 aprile 1991, con il quale la cooperativa Il Saldatore, con sede in Mazara del Vallo, è stata sciolta e messa in liquidazione;
Visto il decreto n. 63/1S.3 del 22 gennaio 2002, con il quale, in ultimo, veniva nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Cosentino;
Vista la lettera del 14 marzo 2002, con la quale il predetto commissario liquidatore comunica che, nel su menzionato decreto di nomina, il suo cognome non è stato riportato con la grafia corretta di "Consentino";
Considerato che occorre procedere alla rettifica del nominativo;

Decreta:


Articolo unico

All'art. 1 del decreto n. 63/1S.3 del 22 gennaio 2002, il nominativo del commissario liquidatore nominato è rettificato in "Antonio Consentino".
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 aprile 2002.
  CIMINO 

(2002.19.1101)
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DECRETO 30 aprile 2002.
Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati dalle istituzioni pubbliche locali di cui alla Misura 6.2.2., sottomisura 6.2.2.a del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato con D.P.Reg. 28 marzo 2001, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 25 maggio 2001;
Vista la Misura 6.06 (già 6.2.2.) - Internazionalizzazione dell'economia siciliana, della quale è responsabile il Dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato dell'Assessorato regionale delle cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Vista, in particolare, la sottomisura 6.06.a (già 6.2.2.a) che prevede, tra le linee di intervento, l'effettuazione di progetti-missione di internazionalizzazione che coinvolgono, quali beneficiari finali, le istituzioni pubbliche locali;
Visto il decreto n. 1284/I/I del 9 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45, parte prima, del 14 settembre 2001, con il quale è stato approvato l'avviso per la individuazione dei soggetti beneficiari finali della realizzazione di progetti-missione di internazionalizzazione, delle modalità, delle condizioni e dei termini per la presentazione delle istanze, nonché dei criteri per la selezione degli interventi nel quadro dei progetti pilota per le attività di internazionalizzazione dell'economia siciliana di cui all'asse VI del P.O.R. Sicilia 2002/2006, misura 6.06, sottomisura 6.06.a del Complemento di programmazione;
Visto il promemoria prot. n. 733 del 6 dicembre 2001, con il quale sono stati definiti i punteggi da assegnare ai criteri di priorità fissati nel citato decreto n. 1284/2001 ai fini della valutazione dei progetti e per la stesura della graduatoria finale;
Considerato che entro il termine fissato dal decreto n. 1284/2001 sono pervenuti n. 26 progetti;
Vista la nota prot. n. 382/6S1 del 17 gennaio 2002, con la quale si è informato il comune di San Fratello (ME) che il progetto presentato non poteva essere finanziato con la sottomisura 6.06.a, in quanto le imprese inserite nel progetto stesso non erano in possesso dei requisiti fissati dal Regolamento del FESR;
Visto il verbale di riunione dei funzionari del servizio promozione - unità operativa osservatorio PMI, con il quale è stata stilata la graduatoria di merito dei progetti presentati per un importo totale ammissibile e 2.741.641,06, secondo i criteri stabiliti;
Vista la nota prot. n. 0866/6S1 dell'8 febbraio 2002, con la quale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2002, n. 22, è stato chiesto all'autorità di gestione del P.O.R. l'avvio delle procedure previste dal comma 2 del citato articolo 4, legge regionale n. 22/2000 per un importo complessivo di e 3.822.960,51 per le azioni di cui alla sottomisura 6.06.a relativo all'annualità 2002, di cui e 2.741.641,06 per il finanziamento dei progetti-missione di internazionalizzazione a regia regionale;
Vista la nota prot. n. 6930 del 15 aprile 2002, con la quale l'U.O.B. 3, del servizio bilancio del dipartimento bilancio e tesoro, comunica di aver provveduto all'annotazione della somma di e 3.822.960,51 relativa alla sottomisura 6.06.a, di cui e 2.741.641.06 per il finanziamento dei progetti-missione di internazionalizzazione a regia regionale, a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del cap. 613916 ("fondo da utilizzarsi per il finanziamento del P.O.R. della Sicilia 2002/2006"), per l'esercizio finanziario 2002;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati dalle istituzioni pubbliche locali di cui all'avviso approvato con decreto n. 1284/I/I del 9 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45, parte prima, del 14 settembre 2001, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto di competenza.
Palermo, 30 aprile 2002.
  LANDOLINA 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 maggio 2002.
Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 8.

Allegato


  Ente Destinazione     Punteggio Importo ammissibile a finanziamento E 
  Camera di commercio di Agrigento     Vienna 26,6 51.374,58 
  Camera di commercio di Agrigento     Berlino 26,2 59.592,37 
  Comune di Castelvetrano     Hong Kong 24 117.885,42 
  Comune di Castelvetrano     Berlino e San Pietroburgo 24 130.290,51 
  Provincia di Enna     Berlino 22 82.960,02 
  Provincia di Enna     Parigi 22 82.960,02 
  Provincia di Enna     Copenaghen 22 82.960,02 
  Provincia di Palermo     Germania e Scandinavia 21,9 124.414,47 
  Camera di commercio di Siracusa     Danimarca 17,7 140.540,83 
  Camera di commercio di Palermo     Zurigo 17,2 51.903,92 
  Provincia di Palermo     Dubai 16,8 122.134,36 
  Camera di commercio di Palermo     Seul 16,6 127.905,72 
  Provincia di Siracusa     Londra 16,4 123.949,66 
  Provincia di Siracusa     Svezia 16,4 123.949,66 
  Camera di commercio di Palermo     Monaco 16,2 119.900,63 
  Camera di commercio di Ragusa     Canada 15,4 141.581,88 
  Camera di commercio di Ragusa     Egitto 15,4 79.970,77 
  Camera di commercio di Enna     Russia 14 134.620,95 
  Provincia di Palermo     Hannover 12,8 125.085,86 
  Camera di commercio di Trapani     Cina 10,6 142.805,50 
  Camera di commercio di Ragusa     Austria 7,4 128.087,72 
  Comune di Mazara del Vallo     Danimarca 6,6 124.698,52 
  Comune di Termini Imerese     Detroit 6,4 140.930,76 
  Camera di commercio di Messina     Canada 6,1 137.754,55 
  Camera di commercio di Ragusa     Francia 6 43.382,38 
          Totale     2.741.641,06 

(2002.23.1376)
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DECRETO 3 maggio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa cantina sociale Enotria, con sede in Trapani, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuata il 7 dicembre 2001, dal quale emerse che la cooperativa cantina sociale Enotria, con sede in Trapani, non svolge più alcuna attività e che esistono i presupposti perché questa possa essere sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 5 febbraio 2002, con parere n. 2663, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa cantina sociale Enotria con sede in Trapani;
Considerato che la cooperativa aderisce alla AGCI (Associazione generale cooperative italiane) per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75;
Visto l'art. 2544 del codice civile;

Decreta


Art. 1

La società cooperativa cantina sociale Enotria, con sede in Trapani, contrada Favarotta, costituita il 18 marzo 1970 con atto omologato dal tribunale di Trapani, il 23 giugno 1970, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Marchica Domenico, nato ad Agrigento il 7 marzo 1934 e residente a San Leone (AG), in via Malogioglio n. 21, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni in liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo il decreto 29 giugno 2001, n. 1209/I/VII.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 maggio 2002.
  CIMINO 

(2002.20.1149)
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DECRETO 28 maggio 2002.
Rettifica del decreto 6 febbraio 2002, concernente liquidazione coatta amministrativa della cooperativa F.S. Impianti, con sede in Priolo Gargallo, e nomina dei commissari liquidatori.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto n. 123 del 6 febbraio 2002, con il quale la cooperativa F.S. Impianti, con sede in Priolo Gargallo, è stata sciolta e messa in liquidazione con la conseguente nomina di una terna di commissari liquidatori, tra i quali il dott. Santoro Tafuri, il cui luogo di nascita è stato, per errore, indicato come Siracusa invece che, correttamente, Noto;
Considerato che occorre procedere alla rettifica del luogo di nascita;

Decreta:


Articolo unico

All'art. 2 del decreto n. 123/1S.3 del 6 febbraio 2002, il luogo di nascita del commissario liquidatore dott. Santoro Tafuri è rettificato in: Noto (SR).
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 maggio 2002.
  CIMINO 

(2002.23.1377)
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DECRETO 29 maggio 2002.
Autorizzazione alla cooperativa edilizia House, con sede in Palermo, a realizzare 60 alloggi sociali in Palermo, in sostituzione della cooperativa edilizia Piano Verde.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Vista la legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota assessoriale prot. n. 5921 del 22 luglio 1993, con la quale la cooperativa edilizia Piano Verde, con sede in Palermo, è stata inclusa nel piano di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 per la realizzazione di n. 60 alloggi sociali in Palermo;
Vista l'istanza pervenuta in data 14 marzo 2002, con la quale le cooperative edilizie Piano Verde e House, con sede in Palermo, chiedono di autorizzare la House a subentrare nella promessa di finanziamento di cui alla nota prot. n. 5921 del 22 luglio 1993, per la realizzazione di n. 60 alloggi sociali, nonché l'allegato elenco dei soci prenotatari e riservatari del programma da realizzare e la copia del verbale di assemblea del 17 gennaio 2002 in cui i soci della cooperativa edilizia Piano Verde deliberano la rinunzia alla realizzazione del programma ed il subentro della cooperativa House nel realizzando programma;
Vista la scrittura privata, allegata all'istanza, stipulata in data 18 gennaio 2002 tra le cooperative edilizie Piano Verde e House, con sede in Palermo, con la quale la citata Piano Verde consente con ogni garanzia di fatto e di diritto alla House di subentrare ad essa cedente e pertanto di sostituirla totalmente in tutte le attività, gli atti e gli adempimenti connessi alla realizzazione di n. 60 alloggi sociali e relative pertinenze in Palermo, località via Trabucco;
Visto il certificato storico dell'impresa House, numero repertorio 177950, rilasciato in data 9 maggio 2002 dall'Ufficio del registro delle imprese, dal quale risulta che in data 8 maggio 2002 è stata depositata la scrittura privata stipulata in data 18 gennaio 2002;
Visto il certificato storico dell'impresa Piano Verde n. 69593, rilasciato in data 21 maggio 2002 dall'Ufficio registro delle imprese, dal quale risulta che in data 21 maggio 2002 è stata depositata la scrittura privata sopra citata;
Visto il decreto del 15 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 3 luglio 1993, con il quale è stata approvata la graduatoria, nella quale è stata inserita, tra le altre, la cooperativa Piano Verde per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 79/75 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 2556 c.c.;
Ritenuto, quindi, che sussistono i presupposti per il subentro della cooperativa edilizia House, con sede in Palermo, per la realizzazione di n. 60 alloggi in Palermo, località Trabucco, in sostituzione della cooperativa Piano Verde;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa edilizia House, con sede in Palermo, è autorizzata all'utilizzazione dei fondi ex legge regionale n. 79/75 e successive modifiche ed integrazioni (prog. 1989) per la realizzazione di n. 60 alloggi sociali in Palermo, località Trabucco, in sostituzione della cooperativa edilizia Piano Verde, con sede in Palermo.

Art. 2

La nota assessoriale n. 5921 del 22 luglio 1993, con la quale è stata comunicata alla cooperativa Piano Verde l'inclusione nel piano di utilizzazione degli stanziamenti previsti per il bando 1989, è annullata.

Art. 3

A parziale modifica del decreto del 15 maggio 1993 il presente provvedimento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 maggio 2002.
  LANDOLINA 

(2002.22.1334)
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DECRETO 24 luglio 2002.
Disposizioni per la presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei comuni ai sensi degli artt. 78 della legge regionale n. 96/81, 61 della legge regionale n. 3/86 e 37 della legge regionale n. 35/91.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 78 della legge regionale n. 96/81;
Visto l'art. 61 della legge regionale n. 3/86;
Visto l'art. 36 della legge regionale n. 35/91;
Vista la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
Vista la legge regionale 29 aprile 2002, n. 1, con la quale, nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 2002, è stata stanziata la complessiva somma di E 5.165.000,00 nel capitolo 742403 per il "Finanziamento in favore dei comuni per le opere di urbanizzazione primaria e per l'acquisizione delle aree delle zone artigianali, previste dai piani per insediamenti produttivi, nonché per la costruzione all'interno delle aree medesime, di capannoni da cedere ad imprese singole o associate, di depuratori per rifiuti organici e chimici e di centri servizi integrati";
Visto il terzo comma dell'art 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, laddove prevede la ripartizione annuale della somma a disposizione di ciascun Assessorato per il finanziamento di opere pubbliche secondo un programma di spesa che deve essere corredato da una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse;
Visto il quinto comma del citato art. 4, laddove prevede che le istanze di finanziamento sono presentate annualmente dagli enti interessati agli Assessorati competenti, specificando se per le medesime opere è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale;
Ritenuto necessario procedere all'avviso per la presentazione delle istanze da parte dei comuni che intendono partecipare al suddetto programma;

Decreta
Art. 1
Oggetto dell'intervento

Ai sensi degli artt. 78 della legge regionale n. 96/81, 61 della legge regionale n. 3/86 e 37 della legge regionale 35/91, le opere per le quali è possibile richiedere il finanziamento consistono in:
-  opere di urbanizzazione primaria ed acquisizione delle superfici previste all'interno delle aree destinate ad insediamenti artigianali;
-  realizzazione di capannoni per l'insediamento di imprese artigiane;
-  realizzazione di centri servizi integrati;
-  realizzazione di depuratori per rifiuti organici e chimici di cui alle vigenti norme contro l'inquinamento.
Art. 2
Termini per la presentazione delle istanze

Le istanze di finanziamento dovranno pervenire, a pena di decadenza, direttamente o a mezzo posta, presso il dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato entro e non oltre 40 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine.
Nell'istanza dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del procedimento che avrà il compito di informare trimestralmente questo dipartimento in merito all'attuazione del progetto.
Art. 3
Obiettivi e criteri di selezione

In sintonia con quanto stabilito dall'art. 4 della legge regionale n. 21/85, nella redazione del programma di spesa saranno prese in considerazione richieste di finanziamento di progetti dirette a realizzare:
-  completamenti di progetti generali di opere o lotti successivi funzionali (lett. b) art. 4);
-  nuovi interventi (così come previsto dalla legge regionale n. 96/81 e successive modifiche).
Per il raggiungimento di tali obiettivi, nella selezione delle istanze si terrà conto dei seguenti criteri:
-  numero delle imprese artigiane di produzione residenti nel territorio comunale;
-  numero delle imprese artigiane di produzione residenti nei comuni limitrofi a quello che presenta la richiesta;
-  numero delle istanze di assegnazione di lotti urbanizzati e/o di capannoni presentate nell'ultimo anno dalle imprese artigiane, al netto di quelle per cui si è già proceduto all'assegnazione;
-  opere già realizzate;
-  opere ancora in itinere;
-  cantierabilità dell'opera.
Art. 4
Documentazione richiesta

All'istanza di finanziamento dovrà essere allegato:
1) progetto di massima o esecutivo, completo degli elaborati previsti al punto 2 dell'art. 5 bis legge regionale n. 21/85;
2) delibera di approvazione del progetto;
3) parere tecnico rilasciato dal competente organo tecnico;
4) dichiarazione a firma del sindaco attestante:
4.1) che le opere sono conformi allo strumento urbanistico;
4.2) che per le stesse non è stata avanzata richiesta di finanziamento ad altri enti;
4.3) che non si sono verificate posteriormente all'approvazione del PIP, circostanze capaci di inficiarne l'operatività;
4.4) che siano già state avanzate le richieste di finanziamento relative a quegli interventi che rivestono all'interno del programma triennale delle OO.PP. carattere di priorità rispetto all'intervento di cui si chiede il finanziamento (ai fini del comma 1°, art.4 della legge regionale n. 21/85 come modificato dall'art. 19 della legge regionale n. 10/93);
4.5) il numero delle imprese artigiane di produzione, distinte per tipo di attività, residenti nel proprio territorio comunale e nei comuni limitrofi;
4.6) il numero delle istanze di assegnazione di lotti urbanizzati e/o di capannoni presentate nell'ultimo anno dalle imprese artigiane, con esclusione di quelle per cui si è già proceduto all'assegnazione;
4.7) la percentuale dei lavori realizzati rispetto a quanto previsto nel progetto generale (es.: numero dei capannoni, mq. di lotti urbanizzati);
4.8) relazione dettagliata e circostanziata a firma del sindaco sulla adeguatezza dell'intervento alla domanda dell'utenza locale.
Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione del centro servizi è necessario presentare il piano di gestione ed il bussines plan.
Ai fini di una migliore valutazione dei progetti presentati, l'Amministrazione, qualora lo ritenesse necessario, potrà chiedere l'integrazione della documentazione già presentata.
Nell'ipotesi di presentazione di progetto di massima, per quelli inseriti nel programma di spesa, l'esecutivo deve essere presentato all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro 60 giorni dalla pubblicazione del programma nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.
Qualora gli enti richiedenti abbiano già presentato istanza con allegata documentazione sono esonerati dal ripresentarla, se conforme a quanto richiesto al precedente art. 4, e di ciò ne faranno espressamente cenno nella nuova richiesta di finanziamento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblica zione.
Palermo, 24 luglio 2002.
  LANDOLINA 

(2002.31.1863)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 31 gennaio 2002.
Approvazione dell'elenco degli interventi di potenziamento delle infrastrutture portuali da realizzare nella Regione siciliana e loro inserimento nel P.O.R. Sicilia 2000/2006, Misura 6.03.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il trattato istitutivo della Comunità europea;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999;
Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Viste le leggi regionali n. 8 del 17 marzo 2000, n. 6 del 3 maggio 2001 e n. 22 del 29 dicembre 2001;
Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260 del 21 giugno 1999;
Visto il Regolamento (CE) n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le Regioni italiane dell'obiettivo 1 (2000/2006), approvato dalla Commissione U.E. con decisione C/2000 n. 2050 dell'1 agosto 2000;
Visto il Programma operativo regionale 2000/2006 per la Sicilia n. 1999.IT.16.PO.011, approvato in data 8 agosto 2000 dalla Commissione europea con decisione C/2000 n. 2346;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, così come modificato dal comitato di sorveglianza del 30 maggio 2001, che al par. 3.1.4 prevede che responsabili di misura provvedano con atto formale all'istruttoria per la selezione delle operazioni da inserire nel programma;
Visto il comma 2 del punto 1 della scheda tecnica della Misura 6.03 in cui si legge che ..."La Misura tende al potenziamento delle infrastrutture portuali e dei nodi di interscambio, elevandone qualità, efficienza e sicurezza per la crescita del trasporto combinato, con particolare riferimento al cabotaggio.
La Misura verrà attuata in stretta conformità con i criteri e indirizzo di attuazione previsti al capitolo III del P.O.R. per cui la Regione individuerà gli interventi da realizzare a titolo delle componenti invarianti, cioè gli interventi tesi al recupero dell'efficienza di base del sistema regionale dei rapporti, coerentemente con lo strumento di programmazione regionale dei trasporti e tenendo conto delle scelte effettuate nell'ambito dell'accordo di programmazione quadro trasporti Stato-Regione";
Vista la circolare del dipartimento della programmazione della Presidenza della Regione siciliana n. 1029/C/F1 del 13 luglio 2001, relativa ad "Approvazione graduatorie misure P.O.R. 2000/2006";
Viste le linee guida per la gestione finanziaria del P.O.R., elaborate congiuntamente dal dipartimento bilancio e tesoro e dal dipartimento della programmazione della Presidenza della Regione siciliana, trasmesse con nota n. 1337 del 10 agosto 2001;
Visto l'accordo di programma Quadro Stato-Regione relativo al trasporto marittimo, sottoscritto in data 5 novembre 2001, col quale il Ministero dell'economia e delle finanze il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione siciliana, le Autorità portuali di Palermo, Catania e Messina, al fine di realizzare il potenziamento delle infrastrutture portuali della Regione siciliana, hanno individuato un programma di n. 57 interventi da realizzare nella Regione Sicilia, 19 dei quali coerenti con le indicazioni della suddetta scheda di misura, e, pertanto, finanziati in tutto o in parte, con le risorse del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e cioè:
 1)  porto di Gela (CL) - Costruzione nuova darsena commerciale, completamento delle banchine interne, arredi, impianti ed escavazioni.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 006.
Importo E 67.139.396,88;
 2)  porto di Mazara delVallo (TP) - Completamento del consolidamento della banchina molo Caito.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 007.
Importo E 2.065.827,60;
 3)  porto di Milazzo (ME) - Completamento della banchine e dei pontili interni al bacino portuale ed escavazioni fondali.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 008.
Importo E 12.394.965,58;
 4)  porto di Pantelleria (TP) - Completamento diga foranea ed escavazione.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 009.
Importo E 12.911.422,48;
 5)  porto di Riposto (CT) - Completamento prolungamento diga foranea.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 010.
Importo E 12.394.965,58;
 6)  porto di Termini Imerese (PA) - Completamento opere foranee.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 011.
Importo E 20.658.275,96;
 7)  porto di Ustica (PA) - Completamento Porto S. Maria.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 012.
Importo E 3.615.198,29;
 8) porto di Linosa (AG) - Potenziamento attracchi dell'isola.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 013.
Importo E 2.582.284,49;
 9) porto di Favignana (TP) - Completamento opere foranee.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 014.
Importo E 3.615.198,29;
10)  porto di Marettino (TP) - Completamento opere foranee.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 015.
Importo E 1.549.370,70;
11)  porti delle isole Eolie (ME) - Opere per la messa insicurezza dei porti delle isole Eolie.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 016.
Importo E 25.822.844,95;
12)  porto diCastellammare del Golfo (TP) - Prolungamento della diga foranea.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 017.
Importo E 18.075.911,47;
13)  porto di Marsala (TP) - Completamento del consolidamento banchina curvilinea.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 018.
Importo E 2.065.827,60;
14)  porto di Mazara delVallo (TP) - Completamento banchine in radice del molo foraneo ed in quello meridionale.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 019.
Importo E 8.263.310,38;
15)  porto di Mazara del Vallo (TP) - Impianto antincendio.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 020.
Importo E 1.032.913,80;
16)  porto di Pozzallo (RG) - Realizzazione nuovo antemurale di sottoflutto a completamento della configurazione portuale ed escavazione.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 021.
Importo E 15.493.706,97;
17)  porto diSiracusa - porto piccolo (SR) - Opere foranee nuova darsena e consolidamento banchine - porto grande - Consolidamento ed adeguamento.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 022.
Importo E 16.268.392,32;
18)  porto di Licata (AG) - Completamento funzionale della darsena Marianello ed ampliamento della banchina orientale e relativi pontili di attracco.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 023.
Importo E 7.746.853,49;
19)  porto diSciacca (AG) - Rifiorimento mantellata diga foranea, escavazione fondali, completamento banchine operative interne ed opere d'alaggio,
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 024.
Importo E 11.878.508,68;
Visto il quadro finanziario della misura riportato alla sezione terza, punto III.1 della scheda di Misura 6.03, che si articola come segue:
- costo totale 160.753.333 E;
- totale risorse pubbliche 135.753.333 E;
-  risorse comunitarie 61.089.002 E;
- contributi privati 25.000.000 E;
- tasso di partecipazione fondo strutturale 45%;
Viste le note UG 23 del 17 ottobre 2001 dell'ENI S.p.A. divisione AGIP e n. 2670 del 17 ottobre 2001 di questo Assessorato, con le quali l'ENI ha consegnato formalmente alla Regione siciliana il progetto denominato Sigma, per la realizzazione del molo di accosto per Supply Vessels nel porto di Gela e si è altresì impegnata a versare un contributo di L. 30.000.000.000 (E 15.493.706,96) per la realizzazione dell'opea medesima, e, di contro, questa Regione siciliana si è impegnata a sostenere ogni eventuale onere, costo o responsabilità derivanti da eventuali modifiche o integrazioni necessarie al progetto de quo ed alla documentazione ad esso inerente, che si rendessero necessarie per consentire la realizzazione del progetto;
Vista la delibera n. 391 del 18 ottobre 2001, con la quale la Giunta regionale, nel prendere atto degli impegni assunti, con le citate note dall'ENI S.p.A. Divisione AGIP e da questo Assessorato, in rappresentanza della Regione siciliana, accetta la somma di L. 30.000.000.000 (E 15.493.706,96) offerta dall'ENI dando mandato all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze di imputare la tessa alla voce contributi privati del quadro finanziario della Misura 6.03 sopra riportato;
Considerato che gli interventi sopra elencati sono coerenti con la scheda di Misura 6.03 e tengono conto delle scelte effettuate nell'ambito dell'accordo di programma quadro Stato-Regione per il trasporto marittimo;
Ritenuto di dover approvare l'elenco dei suddetti interventi e di inserirli nel Programma operativo regionale 2000/2006;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'elenco costituito da seguenti n. 19 interventi per l'importo complessivo di E 135.569.936,00 e cioè:
 1)  porto di Gela (CL) - Costruzione nuova darsena commerciale, completamento delle banchine interne, arredi, impianti ed escavazioni.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 006.
Importo a valere sul P.O.R. E 29.954.500,15, a valere su contributi privati E 15.493.706,97 su un importo totale di E 67.139.396,88;
 2)  porto di Mazara delVallo (TP) - Completamento del consolidamento della banchina molo Caito.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 007.
Importo a valere sul P.O.R. E 2.065.827,60;
 3)  porto di Milazzo (ME) - Completamento delle banchine e dei pontili interni al bacino portuale ed escavazioni fondali.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 008.
Importo a valere sul P.O.R. E 5.164.568,99 su importo totale di E 12.394.965,58;
 4)  porto di Pantelleria (TP) - Completamento diga foranea ed escavazione.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 009.
Importo a valere sul P.O.R. E 2.582.284,9 su un importo totale di E 12.911.422,48;
 5)  porto di Riposto (CT) - Completamento prolungamento diga foranea.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 010.
Importo a valere sul P.O.R. E 11.362.051,78 su un importo totale di E 12.394.965,58;
 6)  porto di Termini Imerese (PA) - Completamento opere foranee.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 011.
Importo a valere sul P.O.R E 4.131.655,19 su un importo totale di E 20.658.275,96;
 7)  porto di Ustica (PA) - Completamento Porto S. Maria.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 012.
Importo a valere sul P.O.R. E 3.615.198,29;
 8) porto di Linosa (AG) - Potenziamento attracchi dell'isola.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 013.
Importo a valere sul P.O.R. E 2.582.284,49;
 9) porto di Favignana (TP) - Completamento opere foranee.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 014.
Importo a valere sul P.O.R. E 3.615.198,29;
10)  porto di Marettino (TP) - Completamento opere foranee.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 015.
Importo a valere sul P.O.R. E 1.549.370,70;
11)  porto delle isole Eolie (ME) - Opere per la messa in sicurezza dei porti delle isole Eolie.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 016.
Importo a valere sul P.O.R. E 25.822.844,95;
12)  porto diCastellammare del Golfo (TP) - Prolungamento della diga foranea.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 017.
Importo a valere sul P.O.R. E 12.911.422,48 su un importo totale di E 18.075.911,47;
13)  porto di Marsala (TP) - Completamento del consolidamento banchina curvilinea.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 018.
Importo a valere sul P.O.R. E 1.032.913,80 su un importo totale di E 2.065.827,60;
14)  porto  di  Mazara  del  Vallo  (TP)  -  Completamento banchine  in  radice  del  molo  foraneo  ed in quello meridionale.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 019.
Importo a valere sul P.O.R. E 4.906.340,54 su un importo totale E 8.263.310,38;
15)  porto di Mazara del Vallo (TP) - Impianto antincendio.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 020.
Importo a valere sul P.O.R. E 1.032.913,80;
16)  porto di Pozzallo (RG) - Realizzazione nuovo antemurale di sottoflutto a completamento della configurazione portuale ed escavazione.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 021.
Importo a valere sul P.O.R. E 2.582.284,49 su un importo totale di E 15.493.706,97;
17)  porto diSiracusa - porto piccolo (SR) - Opere foranee nuova darsena e consolidamento banchine - porto grande - Consolidamento ed adeguamento.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 022.
Importo a valere sul P.O.R. E 7.746.853,49 su un importo totale di E 16.268.392,32;
18)  porto di Licata (AG) - Completamento funzionale della darsena Marianello ed ampliamento della banchina orientale e relativi pontili di attracco.
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 023.
Importo a valere sul P.O.R. E 5.164.568,99 su un importo totale di E 7.746.853,49;
19)  porto diSciacca (AG) - Rifiorimento mantellata diga foranea, escavazione fondali, completamento banchine operative interne ed opere d'alaggio,
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/ 024.
Importo a valere sul P.O.R. E 7,746.853,49 su un importo totale di E 11.878.508,68.

Art. 2

Gli interventi di cui all'elenco sopra riportato sono inseriti nel Programma operativo Regione siciliana 2000/2006 nella Misura 6.03.

Art. 3

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, è soggetto al controllo preventivo di legittima e pertanto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il necessario visto di competenza.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato, altresì, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 gennaio 2002.
  BUSALACCHI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 14 marzo 2002.
Reg. n. 1, Assessorato dei lavori pubblici, fg. n. 2.
(2002.21.1213)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 26 aprile 2001.
Progetti ammessi a finanziamento di cui all'art. 9, commi 3 e 3 bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, azioni 1C.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, concernente "Addestramento professionale dei lavoratori" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, concernente la promozione di interventi di formazione continua;
Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 30/2000 del 23 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 3 giugno 2000;
Visto il decreto del dirigente generale del Ministero del lavoro n. 193/V del 31 luglio 2000, che ha disposto l'assegnazione alla Regione siciliana della somma di L. 3.202.188.736 per il finanziamento di progetti di formazione continua previsti dall'art. 9, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, azioni 1C;
Vista la circolare assessoriale n. 2 del 10 marzo 1999, recante ulteriori direttive per la richiesta di finanziamento di progetti di formazione continua ai sensi del citato art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, azioni 1C;
Considerato che l'ordine di arrivo dei progetti costituisce elemento fondamentale per l'attribuzione del finanziamento e che l'ufficio ha adottato le modalità per il ritiro catalogando data ed ora di arrivo;
Vista la nota n. 250 del 30 marzo 2001, con cui il dipartimento Agenzia regionale per l'impiego ha trasmesso l'esito dell'istruttoria, eseguita sulla base dell'ordine di arrivo, dei criteri di ammissibilità e di priorità descritti nelle citate circolari;
Ritenuto che i progetti selezionati di cui all'allegato A sono ammissibili e finanziabili in quanto rientranti nelle disponibilità finanziarie sopra richiamate;
Considerato che si procederà al relativo impegno di spesa sul bilancio della Regione siciliana per l'anno 2000 quando il Ministero del lavoro trasferirà i fondi spettanti alla Regione siciliana ed alla conseguente erogazione del finanziamento con le modalità stabilite dal citato decreto 8 maggio 1996;
Considerato che il presente atto, integralmente e corredato dei suoi allegati, è soggetto a pubblicità, in quanto atto conclusivo di procedimento, e che, vista la necessità di portare a conoscenza dei diretti interessati, il suo contenuto sarà affisso alldel dipartimento formazione professionale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

Decreta:


Art. 1

I progetti di cui all'allegato A, che costituisce pare integrante del presente decreto, sono ammissibili al fi nanziamento di cui all'art. 9, commi 3 e 3 bis, azioni 1C, ai sensi della circolare ministeriale n. 30/2000 e finanzia bili per l'importo massimo indicato a fianco di ciascun progetto e per l'importo complessivo di L. 3.202.188.736.

Art. 2

Con successivo atto si procederà all'impegno di spesa relativo al finanziamento dei progetti finanziabili di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del lavoro per la registrazione ai sensi della legge regionale n. 20/94 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2001.
  ADRAGNA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in data 15 giugno 2001 al n. 684.

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(2002.21.1206)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 30 aprile 2002.
Revoca del decreto 15 gennaio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Castel di Judica quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva 2000/75/CE;
Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 2002, con cui il territorio di Castel di Judica (CT), sede di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue è stato dichiarato "comune sotto restrizione";
Vista la nota prot. n. 2060 del 26 aprile 2002, con cui il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, a seguito dell'esito favorevole dei controlli effettuati, ha rappresentato la necessità di revocare il sopracitato decreto n. 19 del 15 gennaio 2002;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 2002 è revocato.
Palermo, 30 aprile 2002.
  BAGNATO 

(2002.19.1084)
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DECRETO 30 aprile 2002.
Revoca del decreto 23 gennaio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Militello Val diCatania quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva 2000/75/CE;
Visto il proprio decreto n. 57 del 23 gennaio 2002, con cui il territorio di Militello Val diCatania (CT), sede di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue è stato dichiarato "comune sotto restrizione";
Vista la nota prot. n. 2060 del 26 aprile 2002, con cui il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, a seguito dell'esito favorevole dei controlli effettuati, ha rappresentato la necessità di revocare il sopracitato decreto n. 57 del 23 gennaio 2002;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, il proprio decreto n. 57 del 23 gennaio 2002 è revocato.
Palermo, 30 aprile 2002.
  BAGNATO 

(2002.19.1083)
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DECRETO 30 aprile 2002.
Revoca del decreto 20 febbraio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Randazzo quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva 2000/75/CE;
Visto il proprio decreto n. 188 del 20 febbraio 2002, con cui il territorio di Randazzo (CT), sede di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue è stato dichiarato "comune sotto restrizione";
Vista la nota prot. n. 2030 del 24 aprile 2002, con cui il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, a seguito dell'esito favorevole dei controlli effettuati, ha rappresentato la necessità di revocare il sopracitato decreto n. 188 del 20 febbraio 2002;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, il proprio decreto n. 188 del 20 febbraio 2002 è revocato.
Palermo, 30 aprile 2002.
  BAGNATO 

(2002.19.1082)
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DECRETO 3 maggio 2002.
Revoca del decreto 18 dicembre 2001, concernente dichiarazione del territorio di Caltagirone quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva 2000/75/CE;
Visto il proprio decreto n. 36706 del 18 dicembre 2001, con cui il territorio di Caltagirone (CT), sede di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue è stato dichiarato "comune sotto restrizione";
Vista la nota prot. n. 2142 del 2 maggio 2002, con cui il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, a seguito dell'esito favorevole dei controlli effettuati, ha rappresentato la necessità di revocare il sopracitato decreto n. 36706 del 18 dicembre 2001;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, il proprio decreto n. 36706 del 18 dicembre 2001 è revocato.
Palermo, 3 maggio 2002.
  BAGNATO 

(2002.19.1085)
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DECRETO 7 maggio 2002.
Modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti le attività sanitarie delle Aziende sanitarie della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale - Servizio epidemiologico e statistico);
Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6 "Ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e dell'Osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, riguardante l'istituzione delle Unità sanitarie locali", in particolare l'art. 18, riguardante i compiti dell'Osservatorio epidemiologico regionale che recita in particolare: ".. d) elaborare i dati provenienti dalle Unità sanitarie locali, le statistiche sanitarie correnti ed i controlli ordinari e programmati; fornire tutte le informazioni di supporto necessarie alla Regione per l'attuazione delle attività di programmazione sanitaria, di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza in materia sanitaria, di controllo di qualità del prodotto sanitario; acquisire informazioni d'interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali; collaborare direttamente e promuovere la definizione di metodologie di piani d'intervento informativi capaci di rispondere direttamente ai bisogni informativi locali; assicurare il flusso informativo verso il Ministero della sanità, necessario per la programmazione sanitaria nazionale...";
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con particolare riferimento all'art. 17 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675";
Visto il decreto n. 36613 del 27 novembre 2001, che istituisce presso il dipartimento osservatorio epidemiologico il centro elaborazione dati (CED) che, in ottemperanza ai dettami sulla sicurezza del trattamento dei dati sensibili, è autorizzato al trattamento dei flussi informativi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale di cui alla legge regionale n. 6/81;
Ritenuto in seguito all'istituzione del CED, presso il dipartimento osservatorio epidemiologico, ed al fine di dettare disposizioni uniformi e coerenti al dettato legislativo, di definire le modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti le attività sanitarie delle Aziende sanitarie della Regione siciliana;
Visto il decreto n. 36615 del 27 novembre 2001, che prevede la ridefinizione delle modalità di trasmissione e di trattamento dei flussi di dati personali afferenti all'Assessorato regionale della sanità;

Decreta:


Art. 1

Con il presente decreto e con gli allegati disciplinari tecnici, specifici per ogni flusso di dati, che ne fanno parte integrante, si impartiscono le istruzioni circa le modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti le attività sanitarie delle Aziende sanitarie della Regione siciliana.

Art. 2

I dati personali e i dati sanitari relativi alle attività di cui all'art. 1 dovranno essere gestiti e trasmessi con archivi informatizzati disgiunti.

Art. 3

Le Aziende ospedaliere autonome, i Policlinici universitari, gli I.R.C.C.S., le Aziende unità sanitarie locali, in quanto titolari del trattamento dei dati, per esigenze di governo e di controllo, individueranno, con atto formale, i servizi da autorizzare alla ricongiunzione dei dati e/o alla trasmissione, nei modi e soltanto per il tempo necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, valutando, anche, la possibilità di eventuali forme di collaborazione tra servizi diversi. I dati riguardanti le attività sanitarie delle Aziende dovranno essere trasmessi, con periodicità trimestrale, al Dipartimento osservatorio epidemiologico di quest'Assessorato, attraverso il Servizio del sistema informativo, secondo le modalità definite negli allegati disciplinari tecnici.

Art. 4

I direttori generali individueranno i servizi dell'Azienda, di cui all'art. 3 del presente decreto, procedendo, altresì, all'individuazione dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dandone tempestiva comunicazione al dipartimento osservatorio epidemiologico.

Art. 5

Il mancato rispetto dei tempi di trasmissione dei dati sarà valutato, per quanto riguarda i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, ai sensi del comma 5, art. 3bis, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni per la corresponsione dell'eventuale integrazione prevista dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

Le disposizioni contenute nel presente decreto, ivi comprese le istruzioni contenute negli allegati disciplinari tecnici, entrano in vigore per i dati riguardanti le attività sanitarie erogate a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 6 del 6 gennaio 1981, i dati relativi all'anno 2001 dovranno pervenire al dipartimento osservatorio epidemiologico di quest'Assessorato entro il 24 maggio 2002. Esclusivamente per i dati relativi alle attività sanitarie svolte nell'anno 2001 dovranno essere utilizzati i tracciati record allegati al decreto n. 34301 del 2 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 dell'8 giugno 2001 e al decreto 2 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 2 novembre 2001. Verrà a tal fine fornito dal dipartimento osservatorio epidemiologico apposito software per la trasmissione dei dati ai sensi della normativa vigente sulla privacy.
Palermo, 7 maggio 2002.
  CITTADINI 


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(2002.22.1320)
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DECRETO 22 maggio 2002.
Revoca del decreto 14 febbraio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Ficarra quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva 2000/75/CE;
Visto il proprio decreto n. 151 del 14 febbraio 2002, con cui il territorio di Ficarra (ME), sede di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue, è stato dichiarato "comune sotto restrizione";
Vista la nota prot. n. 1300 del 9 maggio 2002, con cui il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, a seguito dell'esito favorevole dei controlli effettuati, ha rappresentato la necessità di revocare il sopraccitato decreto n. 151 del 14 febbraio 2002;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, il proprio decreto n. 151 del 14 febbraio 2002 è revocato.
Palermo, 22 maggio 2002.
  BAGNATO 

(2002.22.1266)
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DECRETO 27 maggio 2002.
Revoca del decreto 23 gennaio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Buccheri quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva 2000/75/CE;
Visto il proprio decreto n. 56 del 23 gennaio 2002, con cui il territorio di Buccheri (SR), sede di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue, è stato dichiarato "comune sotto restrizione";
Vista la nota prot. n. 1905 del 21 maggio 2002, con cui il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Siracusa, a seguito dell'esito favorevole dei controlli effettuati, ha rappresentato la necessità di revocare il sopraccitato decreto n. 56 del 23 gennaio 2002;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, il proprio decreto n. 56 del 23 gennaio 2002 è revocato.
Palermo, 27 maggio 2002.
  BAGNATO 

(2002.22.1318)
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DECRETO 28 maggio 2002.
Revoca del decreto 15 gennaio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Paternò quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva 2000/75/CE;
Visto il proprio decreto n. 20 del 15 gennaio 2002, con cui il territorio di Paternò (CT), sede di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue, è stato dichiarato "comune sotto restrizione";
Vista la nota prot. n. 2189 del 6 maggio 2002, con cui il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, a seguito dell'esito favorevole dei controlli effettuati, ha rappresentato la necessità di revocare il sopraccitato decreto n. 20 del 15 gennaio 2002;
Vista la nota del 22 maggio 2002 dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia "A. Mirri", concernente lo stato di attuazione del piano sentinelle nella provincia di Catania per il mese di aprile;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, il proprio decreto n. 20 del 15 gennaio 2002 è revocato.
Palermo, 28 maggio 2002.
  BAGNATO 

(2002.22.1319)
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DECRETO 31 maggio 2002.
Parziale modifica del decreto 14 settembre 2000, concernente individuazione nell'ambito del territorio regionale delle unità valutative Alzheimer per la diagnosi, cura e monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico dei pazienti colpiti dal morbo di Alzheimer.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto  lo Statuto della Regione;
Vista  la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto  il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il piano sanitario nazionale n. 1998/2000;
Visto il piano sanitario regionale 2000/2002, che individua, fra l'altro, tra gli obiettivi prioritari il rafforzamento della tutela dei soggetti deboli;
Visto il decreto n. 32752 del 14 settembre 2000, con il quale vengono individuate nell'ambito del territorio regionale le unità di valutazione (U.V.A.) per la diagnosi e cura, nonché per il monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico dei pazienti colpiti dal morbo di Alzheimer di cui all'allegato A) al suddetto decreto;
Considerato che il citato allegato A) al decreto n. 32752/00 contempla, per la provincia di Caltanissetta, ed in particolare nell'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2, il dipartimento salute mentale CL 2 sito in via Parioli 29, Gela;
Visto il decreto n. 33114 del 30 ottobre 2000, con il quale viene individuata, ad integrazione delle UVA di cui all'allegato A) al decreto 32752/00, la seguente ulteriore unità valutazione Alzheimer: unità operativa: servizio psichiatria, 93017 San Cataldo (CL);
Viste le note dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 di Caltanissetta, rispettivamente prot. n. 1262 del 27 aprile 2001 e prot. n. 2960 dell'11 novembre 2001, recanti comunicazione variazione denominazione ed indirizzo delle UVA individuate con i decreti 32752/00 e 33114/00 per la provincia di Caltanissetta come di seguito indicate:
-  unità di valutazione Alzheimer prov. Caltanissetta - Azienda per i servizi sanitari n. 2 - Dipartimento neuroscienze - via Europa n. 50 - Gela; unità di valutazione Alzheimer prov. Caltanissetta - Azienda per i servizi sanitari n. 2 - Dipartimento neuroscienze - via G. Cusmano n. 3 - Caltanissetta;
Ritenuto di dover dare atto delle variazioni di denominazione ed indirizzo delle suddette U.V.A. di cui ai citati decreti nn. 32752/00 e 33114/00;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, a parziale modifica dell'allegato A) al decreto 32752 del 14 settembre 2000 e del decreto n. 33114 del 30 dicembre 2000, le unità di valutazione Alzheimer, già individuate per la provincia di Caltanissetta, sono così ridenominate:
-  Provincia di Caltanissetta: Azienda per i servizi sanitari n. 2 - Dipartimento neuroscienze - via Europa n. 50 - Gela; Azienda per i servizi sanitari n. 2 - Dipartimento neuroscienze - via G. Cusmano n. 3 - Caltanissetta.
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 31 maggio 2002.
  NICOSIA 

(2002.23.1378)
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DECRETO 3 giugno 2002.
Disposizioni sul sotterramento di animali morti in allevamento.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista della direttiva 90/667/CEE, recepita con il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2000;
Visto il Regolamento 270/2002/CE della Commissione, che prevede che gli Stati membri possono, in deroga ai luoghi di rimozione del materiale specifico a rischio previsti al punto 5 del regolamento ed alla colorazione del materiale fresco ed all'incenerimento previsti al punto 7 dello stesso regolamento, consentire l'incenerimento senza preventiva colorazione di interi corpi e del materiale specifico a rischio o al sotterramento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE;
Visto il decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
Viste le note di alcuni servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali e delle associazioni di categoria, con le quali vengono rappresentate le problematiche di ordine economico e logistico riscontrate dagli allevatori per conferire gli animali morti in allevamento agli stabilimenti di incenerimento o di pretrattamento soprattutto quando si tratta di poche unità e in considerazione dell'esiguo numero di stabilimenti esistenti nel territorio isolano;
Vista la grave situazione di siccità e lo stato di emergenza che si è verificato in Sicilia, che sta causando danni gravissimi di ordine economico alle aziende agricole zootecniche;
Vista la nota del Ministero della salute n. 600.8/BSE/40 del 10 maggio 2002, che pur ribadendo l'obbligo della distruzione del materiale specifico a rischio, tuttavia, in casi eccezionali e temporanei dà la possibilità di ricorrere al sotterramento delle spoglie degli animali;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che demanda ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
Ritenuto di dovere provvedere all'emanazione di disposizioni che tengano conto dell'emergenza e della temporaneità del ricorso al sotterramento delle carcasse degli animali;

Decreta:


Art. 1

Nel territorio della Regione siciliana è consentito il sotterramento delle carcasse degli animali morti in allevamento appartenenti alla specie bovina, bufalina, ovina e caprina nei casi in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, paragrafo 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508. Prima di procedere al sotterramento, tutte le carcasse di bovini di età superiore a 24 mesi saranno sottoposte alle misure di accertamento da parte dei servizi veterinari competenti per territorio nei confronti delle TSE con le modalità previste dal Regolamento (CE) 999/2001. Parimenti gli ovini e caprini di età superiore a 18 mesi saranno sottoposti agli accertamenti secondo le indicazioni di cui alla nota n. 3IRV145 del 4 marzo 2002. In caso di esito positivo si dovrà procedere alla termodistruzione della carcassa.
Il luogo destinato al sotterramento delle carcasse dovrà essere individuato dal sindaco verificando l'insussistenza di vincoli idrogeologici per evitare la contaminazione delle falde freatiche, dei pozzi di acqua utilizzata per uso umano, danni all'ambiente. Prima del sotterramento, ad una profondità sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi, la carcassa sarà cosparsa da opportuno disinfettante.

Art. 2

Il presente decreto è valido fino al 31 gennaio 2003 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 giugno 2002.
  BAGNATO 

(2002.23.1419)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 3 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Campofranco.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto l998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 5304 del 9 luglio 2001, con la quale il sindaco del comune di Campofranco (provincia di Caltanissetta), chiedendo la revisione del piano straordinario per il centro abitato di Campofranco, ha trasmesso all'ufficio del Genio civile di Caltanissetta uno studio geologico specifico a firma dei geologi A. La Rosa e R. Prisco;
Viste le successive note del 7 novembre 2001, del 21 dicembre 2001 e del 15 febbraio 2002 con le quali il comune, su richiesta dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ha integrato il predetto studio con una nuova proposta a firma dei geologi suddetti e dell'ing. M. Scibetta;
Vista la documentazione finale prodotta dal comune di Campofranco, costituita da:
-  relazione geologico-tecnica a supporto del contributo all'aggiornamento del piano straordinario;
-  tav. 1 - carta del rischio idrogeologico del piano straordinario;
-  tav. 2  -  carta geologica, scala 1:10.000;
-  tav. 3  -  carta dei dissesti, scala 1:5.000;
-  tav. 4  -  carta del rischio idrogeologico, scala 1:5.000;
-  tav. 5 -  carta delle sezioni geognostiche, scala 1:4.000;
-  tav. 6 -  sezioni geognostiche, scala 1:3.000.
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, trasmessa con nota n. 4624 dell'8 aprile 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta dello studio geologico trasmesso dal comune, nel quale vengono valutate attentamente le condizioni di stabilità delle aree, nonché dei sopralluoghi effettuati sul territorio congiuntamente ai tecnici comunali, afferma che si può procedere alla revisione del piano straordinario secondo quanto riportato nelle carte dei dissesti e del rischio allegate;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Campofranco, in provincia di Caltanissetta, con la riperimetrazione, in scala 1:5.000, delle aree a rischio idrogeologico soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate, in scala 1:5.000, e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 

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(2002.19.1104)
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DECRETO 8 maggio 2002.
Approvazione di modifica dell'art. 51 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di Alì Terme.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota n. 7833/1656-T del 31 dicembre 2001, con la quale il comune di Alì Terme ha richiesto a questo Assessorato la variante riguardante la modifica dell'art. 51 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale;
Vista la delibera consiliare n. 18 del 27 giugno 2001, esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 6°, della legge regionale n. 44/91, giusta attestazione del segretario comunale in calce alla stessa, avente per oggetto: Modifica dell'art. 51 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 31 dicembre 2001, a firma del responsabile dell'area tecnica, in ordine alla regolarità della procedura di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante che non sono state presentate né osservazioni né opposizioni avverso alla variante in argomento;
Visto il parere n. 20 del 9 aprile 2002 dell'U.O. 4.1/ME/D.R.U. che parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Premesso che:
-  Il comune di Alì Terme è dotato di piano rego latore generale, adottato con delibera consiliare n. 101 del 23 dicembre 1993, divenuto efficace a far data dal 29 novembre 1995;
-  Con decreto n. 118/D.R.U. del 5 marzo 1998 il piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio è stato annullato parzialmente;
-  L'art. 51 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale regolamenta, tra l'altro, le zone a verde attrezzato e a verde pubblico Va (zone G);
-  Tali zone a verde (Va) sono localizzate, in parte, su porzione di arenile appartenente al demanio marittimo;
-  Con il sopracitato decreto n. 118/D.R.U. del 5 marzo 1998, gli spazi di verde attrezzato ricadenti tra la strada lungomare, la strada statale 114 e la battaglia sono stati annullati;
Rilevato che:
-  La variante in oggetto attiene la modifica del comma 1, punto 4 e comma 2, dell'art. 51 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.
-  Il comma 1 punto 4 dell'art. 51 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, recita: "sono le aree - senza simbologia specifica - destinate a giardini ed aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi e per il riposo contemplativo degli adulti e degli anziani e a parchi naturali creati con la piantumazione di essenze arboree di alto fusto.
Sono ammesse solo costruzioni a carattere provvisorio quali chioschi per il ristoro e servizi igienici".
-  Il consiglio comunale con la citata deliberazione consiliare n. 18 del 27 giugno 2001 al comma 1, punto 4 dell'art. 51 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale: "Nelle aree a valle del lungomare, poste a distanza non minore di m. 8,00 dal ciglio stradale, è anche consentita l'attuazione secondo le norme della zona I2, di fascia costiera".
L'amministrazione comunale con l'integrazione di cui sopra, ha inteso consentire nelle zone a verde (Va) a valle del lungomare anche l'esecuzione di opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare, come zona I2.
-  Il comma 2 dell'art. 51 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale recita: "la realizzazione dei servizi previsti nel presente articolo spetta unicamente alla pubblica amministrazione.
-  Il consiglio comunale con la citata delibera n. 18 del 27 giugno 2001 modifica il comma 2 dell'art. 51 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, che così viene trasformato: "La realizzazione dei servizi previsti nel presente articolo spetta unicamente alla pubblica amministrazione, eccetto che per i servizi ammessi nelle zone a verde attrezzato e a verde pubblico Va, la cui gestione, compresa di realizzazione delle opere, può essere concessa dal comune a privati previa stipula di apposita convenzione".
L'amministrazione comunale ha inteso modificare il comma 2 dell'art. 51 per consentire nelle zone a verde (Va) la realizzazione e la gestione dei servizi privati anche da parte di soggetti privati.
Considerato che:
-  la variante adottata, relativa alla modifica del comma 1 punto 4 dell'art. 51 delle norme tecniche di attuazione è improponibile in quanto il decreto n. 118 del 5 marzo 1998 ha annullato gli spazi a verde attrezzato ricadenti tra la strada lungomare, la strada statale 114 e la battigia;
-  la modifica del comma 2 dell'art. 51 delle norme tecniche di attuazione relativamente alla gestione dei servizi da parte dei privati può ritenersi assentibile solo negli spazi da utilizzare per verde attrezzato, mentre non è ammissibile per aree da utilizzare a verde pubblico (giardino, parco, ecc.);
Per quanto premesso, rilevato e considerato è del parere che la variante proposta dal comune di Alì Terme, adottata con delibera consiliare n. 18 del 27 giugno 2001, sia meritevole di approvazione limitatamente al punto 2 della stessa delibera, con la prescrizione di cui ai sopra considerata.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere dell'U.O. 4.1/ME/D.R.U. n. 20 del 9 aprile 2002, in premessa riportato, è approvata la variante relativa alla modifica dell'art. 51 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di Alì Terme, adottata con delibera consiliare n. 18 del 27 giugno 2001.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 20 del 9 aprile 2002 dell'U.O. 4.1/ME/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 18 del 27 giugno 2001.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Alì Terme per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli elaborati.
Palermo, 8 maggio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.21.1177)
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DECRETO 8 maggio 2002.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Villafranca Sicula.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista  la  legge  regionale  n.  2 del 10 aprile 1968;
Vista  la  legge  regionale  n.  71 del 27 dicembre 1978;
Vista  la  legge  regionale  n.  37 del 10 agosto 1985;
Vista  la  legge  n.  183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni ed informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del "piano straordinario" del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 7598 del 21 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Villafranca Sicula (provincia di Agrigento) chiede la revisione al piano straordinario, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, allegando uno studio geologico-tecnico dell'abitato e delle zone di espansione redatto dall'ing. M. Buscarnera e dal geologo dott. G.Zangara;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, trasmessa con nota prot. n. 10993/01 del 2 maggio 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Villafranca Sicula e dei sopralluoghi effettuati attraverso i quali si è potuto verificare l'effettivo stato di rischio idrogeologico limitatamente al centro abitato, ritiene che l'aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico proposto dall'amministrazione comunale sia ammis sibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico in scala 1:10.000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 

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(2002.21.1191)
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DECRETO 9 maggio 2002.
Approvazione del programma costruttivo della cooperativa Lady Casa per la realizzazione di n. 16 alloggi nel comune di S. Giovanni La Punta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86 del 6 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 1 del 28 gennaio 1986;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996;
Vista la nota n. 8114/GEN del 21 marzo 2002, acquisita al protocollo n. 19502 del 3 aprile 2002 di questo Assessorato, con la quale è stato trasmesso da parte del comune di S. Giovanni La Punta il programma costruttivo della cooperativa Lady Casa per la realizzazione di n. 16 alloggi sociali, ammessi ai finanziamenti di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Vista la delibera commissariale n. 1 del 20 febbraio 2002, con la quale il suddetto programma costruttivo è stato adottato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visti gli atti ed elaborati trasmessi;
Premesso che:
- il comune di San Giovanni LaPunta è dotato di programma di fabbricazione, approvato con decreto assessoriale n. 98 del 7 aprile 1976;
- il programma costruttivo di che trattasi costituisce variante al vigente programma di fabbricazione poiché ricade in area destinata a zona Cx2-ristruttura zione;
- nel piano regolatore generale restituito per la rielaborazione parziale, con nota assessoriale n. 5515/U del 30 aprile 1997, tale area è destinata a zona E.P. - aree residenziali per edilizia pubblica e sovvenzionata;
- l'area interessata è contigua con insediamenti abitativi già urbanizzati;
-  il programma in argomento prevede la realizzazione di due edifici a quattro elevazioni fuori terra, di altezza pari a mt. 12, sulla linea di gronda, e di altezza max pari a mt. 13,80;
-  l'area interessata è estesa mq. 3.971, sulla quale viene previsto un volume max di progetto pari a mc. 6.822, con n. 69 abitanti da insediare, un indice di densità fondiaria di 2,5 mc./mq. ed un rapporto di copertura del 30%;
- viene reperita una dotazione complessiva di aree per spazi pubblici di mq. 1.242, pari a 18 mq. per abitante, così suddivisa:
-  mq.  172,50  a  parcheggio;
-  mq.  310,50  a  verde attrezzato;
-  mq.  759,10  per opere di urbanizzazione secondaria;
Visto il parere igienico-sanitario favorevole della A.U.S.L. n. 3 di Catania, reso con nota n. 642/US del 17 settembre 1998;
Visto il parere favorevole di fattibilità, a condizione, dell'ufficio del Genio civile di Catania, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con nota n. 12840 del 18 giugno 1999;
Visto il parere favorevole, a condizione, della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, reso ai sensi della legge n. 1497/39 con nota n. 10518 del 2 ottobre 1998;
Visto il parere n. 14 del 7 maggio 2002 del servizio n. 4 affari urbanistici della Sicilia orientale del dipartimento regionale urbanistica di questo Assessorato, che si riporta:
...Omissis...
"Dall'esame degli atti e degli elaborati trasmessi, considerato che:
1) il programma costruttivo in argomento risulta ubicato in zona contigua ad insediamenti abitativi urbanizzati;
2) la qualità di spazi pubblici previsti dal progetto soddisfano complessivamente il fabbisogno minimo prescritto dall'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
3) il programma costruttivo in esame è munito dei pareri favorevoli sopramenzionati;
4) la cooperativa prima della stipula della convenzione con il comune deve produrre gli elaborati necessari per il computo degli oneri di urbanizzazione a carico della medesima, analogamente a quanto espresso dal settore urbanistica del comune con nota n. 6678 del 18 novembre 1999;
5) non può ritenersi ammissibile il cambiamento di destinazione a "studio professionale" di uno degli alloggi residenziali previsti, poiché l'intervento costruttivo in esame è stato ammesso a finanziamento pubblico con provvedimento prot. 9017 del 3 dicembre 1997 dell'Assessorato regionale della cooperazione per la realizzazione del programma sociale consistente nella costruzione di n. 16 alloggi, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
Al comune di San Giovanni la Punta, pertanto, compete la verifica, in sede di rilascio di concessione edilizia, che la tipologia edilizia prevista sia rispondente alle caratteristiche specifiche degli alloggi finanziati ed allo standard di proporzionamento, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Alla luce di quanto esposto si esprime il parere che il programma costruttivo della cooperazione Lady Casa, per la realizzazione di n. 16 alloggi sociali, adottato in variante al programma di fabbricazione vigente nel comune di San Giovanni La Punta, sia meritevole di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, con le condizioni contenute nel parere n. 10158 del 2 ottobre 1998 della Soprintendenza di Catania, nel parere n. 12840 del 10 giugno 1999 del Genio civile di Catania e nel presente parere";
Ritenuto di condividere il parere n. 14 del 7 maggio 2002 del servizio n. 4 del dipartimento regionale urbanistica;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è approvato il programma costruttivo della cooperativa Lady Casa, per la realizzazione di n. 16 alloggi, in variante al programma di fabbricazione vigente nel comune di San Giovanni La Punta, adottato con delibera commissariale n. 1 del 20 febbraio 2002, con le condizioni di cui al parere n. 10158 del 2 ottobre 1998 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, con le condizioni di cui al parere n. 12840 del 18 giugno 1999 dell'ufficio del Genio civile di Catania e con le prescrizioni di cui al parere n. 14 del 7 maggio 2002 del servizio n. 4 - affari urbanistici della Sicilia orientale di questo Assessorato.
Ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86 del 6 aprile 1981 l'area relativa al programma costruttivo deve essere espropriata ed utilizzata entro il termine di due anni.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli atti e gli elaborati seguenti:
 1) delibera commissariale n. 1 del 20 febbraio 2002;
 2) nota n. 642/US del 17 settembre 1998 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania;
 3)  nota n. 10518 del 2 ottobre 1998 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania;
 4) nota n. 12840 del 18 giugno 1999 dell'ufficio del Genio civile di Catania;
 5) relazione tecnica-illustrativa-tavola A;
 6) schema di convenzione-tavola B;
 7) stralcio planimetrico, catastale ed aerofogrammetrico-tavola 1;
 8) scheda dati tecnici-tavola 2;
 9) posizionamento edifici-tavola 3;
10) sistemazione delle aree a servizi-tavola 4;
11) progetto planovolumetrico-tavola 5;
12) parere n. 14 del 7 maggio 2002 servizio n. 4 del dipartimento regionale urbanistica.

Art. 3

Il comune di San Giovanni La Punta è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto viene pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione degli allegati.
Palermo, 9 maggio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.21.1252)
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DECRETO 13 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico delle contrade Sperone ed Assieni del comune di Custonaci.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota del dicembre 2001, integrata dalla nota prot. 2832 dell'11 marzo 2002, con le quali il sindaco del comune di Custonaci, chiedendo la revisione del piano straordinario, ha trasmesso all'ufficio del Genio civile di Trapani uno studio idrologico finalizzato alla valutazione del rischio da esondazione nelle contrade Sperone e Assieni, redatto dal geol. Baiata e dall'ing. A. Greco;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Trapani, trasmessa con nota n. 3811 del 10 aprile 2002 nella quale l'ufficio, nel condividere le ipotesi di calcolo ed i parametri adottati dallo studio idrologico, che conducono ad una valutazione differente del rischio nelle due contrade, nullo in contrada Sperone, molto elevato in contrada Assieni, esprime parere favorevole alla revisione del piano straordinario per il territorio di Custonaci limitatamente alle contrade Sperone ed Assieni e con le modalità indicate nell'allegata cartografia;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico delle contrade Sperone ed Assieni del comune di Custonaci, in provincia di Trapani, con la riperimetrazione delle aree e rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte in scala 1:10.000 e 1:2.000 con la valutazione del rischio di esondazione e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Trapani.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 




N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 9, il comune di Custonaci, l'ufficio del Genio civile di Trapani e la Provincia regionale di Trapani.
Allegato

RELAZIONE D'ISTRUTTORIA


Con decreto n. 289/41 del 4 luglio 2000 la Regione siciliana ha adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con il quale sono state individuate aree del territorio regionale soggette a diverso grado di rischio per frane e fenomeni di esondazione.
In particolare, con il predetto decreto, le contrade Sperone e Assieni del territorio comunale di Custonaci sono state sottoposte a vincolo per alto rischio di esondazione.
Il comune di Custonaci, giusta art. 6 del decreto n. 298/41 che prevede la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni del piano straordinario, ha avanzato richiesta all'ufficio del Genio civile di Trapani di revisione del vincolo prima menzionato, producendo uno "Studio idrologico finalizzato alla valutazione del rischio di esondazione presente nella contrada Sperone e nella contrada Assieni ricadenti nel territorio comunale di Custonaci" redatto dal geologo Baiata con la consulenza dell'ing. Greco per la parte idrologica.
Tale studio, partendo dall'esame del reticolo idrografico del territorio comunale di Custonaci (attraverso il quale è possibile convogliare gli afflussi meteorici del bacino in esame) e delle sue interazioni con il territorio circostante è pervenuto alla definizione di un quadro idrologico previsionale necessario alla individuazione del rischio idrogeologico.
Dalla relazione dell'ing. Greco si evince come il territorio del comune di Custonaci, nei pressi degli abitati di Sperone e Assieni, ha una conformazione geomorfologica caratterizzata dalla presenza di rilievi di modesta altitudine che delimitano il bacino del "rio Forgia" il quale rappresenta il corso d'acqua principale del territorio comunale e ne costituisce per larga parte il confine.
Il predetto torrente tuttavia non costituisce elemento di valutazione per il rischio idrogeologico nelle contrade prima accennate in quanto il suo corso si svolge più a valle delle stesse e vanno quindi ricercate, attraverso lo studio dei diversi canali naturali che affluiscono al Forgia, le cause che negli anni passati hanno determinato i disagi e le esondazioni nelle contrade Sperone ed Assieni lamentate dall'amministrazione comunale e che hanno portato alla costituzione del vincolo.
In particolare lo studio predetto individua cinque canali naturali e con essi i relativi bacini imbriferi che interessano direttamente gli abitati di Sperone ed Assieni.
Per ognuno di questi bacini il progettista ha prodotto il relativo studio idrologico e il calcolo delle portate di piena relativamente a tempi di ritorno di 30, 50, 100 e 500 anni. Tale studio è stato effettuato partendo dalla serie storica delle precipitazioni di breve durata e massima intensità relativa alla stazione pluviometrica di Lentina e tratta dagli annali idrologici editi dal servizio idrografico della Regione Sicilia. Il progettista ha quindi elaborato questi dati utilizzando il metodo probabilistico di Gumbel e, attraverso il calcolo dei tempi di corrivazione, è pervenuto, utilizzando la formula di Giandotti, alla determinazione delle portate massime di piena prevedibili per ciascuno dei tempi di ritorno considerati e relativamente ai cinque canali prima accennati. I risultati si possono evincere chiaramente nelle tabelle dello studio allegato.
Stabilite a questo punto le portate massime in gioco, l'ing. Greco ha proceduto ad effettuare le relative verifiche idrauliche e le valutazioni del rischio idrogeologico.
Le conclusioni a cui è pervenuto il progettista secondo le modalità e le procedure prima accennate sono diversificate per quanto riguarda le due contrade in oggetto. In particolare dalla relazione si evince che la contrada Sperone è interessata solamente dai deflussi provenienti dai canali denominati "1" e "2" i cui tiranti idrici, come si evince dalle tabelle allegate, si mantengono molto bassi anche per i tempi di ritorno più elevati. Il progettista ha rilevato anche come nei pressi dell'abitato di Sperone i due canali perdono la naturale conformazione dell'alveo e risultano frazionati in una serie di canalette e vie di deflusso che, frazionando a loro volta le già modeste portate, producono l'effetto di interessare l'abitato con al più un sottile velo d'acqua (anche per i tempi di ritorno più grandi) che, sempre a detta del progettista, non arreca alcun danno se non un lieve trasporto solido di sostanze fini che in ogni caso vengono bene recepite dal moderno sistema fognario di cui la frazione è dotato e pertanto non si riscontra nella valutazione alcun rischio idrogeologico.
A conclusioni diverse si perviene invece per la contrada Assieni che raccoglie i deflussi del canale denominato "4". Infatti quest'ultimo immediatamente a monte dell'abitato di Assieni perde la sua conformazione naturale che fino a quel punto aveva mantenuto a causa della presenza di opere di natura antropica (strade, edifici, muretti di cinta etc.).
La brusca interruzione del tracciato, a detta del progettista, porta alla possibilità di insorgenza di eventi calamitosi e con buona probabilità di allagamento della zona a valle.
L'ing. Greco a questo punto non ha proceduto ad un effettivo studio di propagazione dell'onda di sommersione, considerando tuttavia in maniera cautelativa sottoposte a rischio di esondazione quelle aree al di sotto della curva di livello in corrispondenza della quale viene interrotto l'alveo considerato. Le approssimazioni adottate portano quindi probabilmente ad una sovrastima dell'area esondabile ma in ogni caso, a parere dello scrivente, non lontana dal suo effetto reale e comunque le ipotesi adottate sono da considerarsi cautelative nei riguardi della sicurezza. Va fatta inoltre la considerazione che l'effettivo studio della propagazione dell'onda di sommersione viene affrontata dalla letteratura proponendo modelli che anch'essi introducono notevoli elementi di approssimazione per la difficoltà di stimare le condizioni al contorno del problema.
Il progettista quindi, fatte le ipotesi prima accennate, ha proceduto correttamente, secondo le linee guida a suo tempo previste dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente, alla valutazione del rischio idrogeologico utilizzando le matrici contenute nelle linee guida già dette ed è pervenuto alla conclusione che la zona indicata nell'allegata aerofotogrammetria e riguardante la contrada Assieni è soggetta a rischio di classe "R4".
Considerato che lo studio del comune di Custonaci è stato condotto secondo le linee guida individuate con la circolare assessoriale n. 57596 del 22 novembre 2000, quest'ufficio esprime parere favorevole alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto 4 luglio 2000, limitatamente al territorio del comune di Custonaci e con le modalità indicate nell'allegata cartografia.
(2002.21.1189)
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DECRETO 14 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di parte del territorio del comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Mi sure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del "piano straordinario" del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota G.C. prot. n. 8286 del 17 aprile 2002, con la quale il settore urbanistica del comune di Palermo (provincia di Palermo), ha presentato istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario per le aree del territorio comunale di Palermo in destra del fiume Oreto, allegando uno specifico studio mirato alla classificazione del rischio idrogeologico condotto dall'ing. B. Venezia;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota n. 8286 del 2 maggio 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Palermo, ritiene che la revisione al piano straordinario per l'assetto idrogeologico proposto dall'amministrazione comunale di Palermo e limitata alle aree del territorio in destra del fiume Oreto sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico di parte del territorio del comune di Palermo, ricadente in destra del fiume Oreto, con l'eliminazione delle aree a rischio idrogeologico contraddistinte, nelle allegate planimetrie, con i nn. 21, 22, 23, 25, 26 e 27.

Art. 2

Nonostante le suddette aree non sono soggette a rischio esondazione, permangono per alcune di esse fattori di pericolosità connessi a fenomeni di alluvionamento che comportano, per la loro eventuale trasformazione, il rispetto di tutte le osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni che discendono dal parere reso dall'ufficio del Genio civile, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 sulla variante generale al piano regolatore generale di Palermo.

Art. 3

La classificazione del rischio per l'area contraddistinta al n. 24 nell'allegata planimetria, è rinviata all'esito della valutazione del rischio dell'intero studio della città di Palermo.

Art. 4

Fanno parte integrante del presente decreto le planimetrie in scala 1:10.000, con l'indicazione delle aree di cui ai precedenti articoli, e la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo.

Art. 5

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 

Allegati
RELAZIONE D'ISTRUTTORIA

Nell'ambito del piano straordinario del rischio idrogeologico, promulgato con decreto del 4 luglio 2000, sono state individuate nel territorio comunale di Palermo delle aree soggette ad esondazione e franose, riconducibili sia a dissesti idrogeologici sia ad emergenze geomorfologiche ed idrologiche.
Il rapporto in oggetto riguarda uno stralcio dello studio approntato dall'amministrazione comunale di Palermo per tutto il territorio, inerente le aree del territorio in destra del fiume Oreto.
Tale stralcio è stato richiesto a mezzo apposita istanza in data 17 aprile 2002 prot. giunta comunale n. 8286 trasmessa dal settore urbanistica del comune, in relazione ad alcune iniziative ricadenti in destra idraulica del fiume Oreto.
In particolare la relazione e le carte che compongono lo stralcio definiscono le condizioni di pericolosità e conseguentemente di rischio delle aree, tenuto conto sia delle carte del dissesto e del rischio idrogeologico, redatte dall'Assessorato territorio e ambiente, che degli studi ed approfondimenti condotti dal prof. Giunta, dalla dott.ssa Pratini e dall'ing. Venezia.
Parte del territorio comunale è classificato come zona "inondata e/o alluvionata" mentre nella carta del rischio idrogeologico le suddette pericolosità vengono classificate come "aree interessate da rischio molto elevato".
Il comune di Palermo ha finalizzato la suddetta istanza alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico così come previsto ai sensi dell'art. 6 del suddetto decreto.
L'amministrazione comunale, sulla scorta dello studio generale di revisione ed aggiornamento della carta dei rischi dell'intero territorio comunale già redatto ai sensi della circolare n. 57596 del 22 novembre 2000 dell'Assessorato territorio e ambiente ed inviata a questo ufficio con separata nota n. 5100 del 5 marzo 2002, ha prodotto uno specifico studio mirato alla valutazione dei rischi relativi alla sola area della città posta ad est del fiume Oreto.
In questa fase di verifica delle condizioni di rischio non si è tenuto conto dei fattori connessi con fenomeni di dissesto; ciò, anche, in considerazione del fatto che le aree esaminate non sono esposte a tali situazioni di pericolosità.
Viceversa sono stati attenzionati tutti gli ambiti perimetrati come esondazione e/o alluvionamento.
Il professionista incaricato dall'amministrazione per gli aspetti idraulici, ing. Benito Venezia, ha effettuato verifiche e sopralluoghi ed ha prodotto diversi elaborati cartografici così come nella allegata monografia.
L'analisi geomorfologica di dettaglio del territorio e la correlazione con le indagini geognostiche esaminate hanno consentito al professionista la redazione degli elaborati suddetti che illustrano le perimetrazioni delle aree soggette a pericolosità geologica ed a ri schio.
Dall'esame degli elaborati prodotti si evince che le aree esaminate, contraddistinte con nn. 21, 22, 23, 25, 26 e 27, non sono soggette a rischio esondazione in quanto non sussistono i fattori che determinano la suddetta fattispecie.
Viceversa, l'area denominata con il n. 24 è anch'essa in gran parte esente dal suddetto rischio, solo in alcune porzioni di territorio prossime al fiume Oreto, vengono individuati fattori di pericolosità, per i quali è classificabile un fattore di rischio. Pertanto, la valutazione del rischio per l'area n. 24 è rinviata all'esito della valutazione del rischio dell'intero studio della città di Palermo in fase di istruttoria.
Si precisa, altresì, che nonostante le suddette aree (nn. 21, 22, 23, 25, 26 e 27) non sono soggette a rischio esondazione, permangono per alcune di esse fattori di pericolosità connessi con fenomeni di alluvionamento, che comportano, per la loro eventuale trasformazione, il rispetto di tutte le osservazioni raccomandazioni e prescrizioni che discendono dal parere reso da questo ufficio (prot. n. 17016 del 22 novembre 2000) ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 sulla variante generale al piano regolatore generale di Palermo.
In considerazione di quanto sopra, si trasmette a codesto spettabile Assessorato regionale, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la documentazione inviata dal comune di Palermo, redatta dall'ing. Benito Venezia per gli aspetti di pericolosità idraulica, fatti propri per le considerazioni di cui al D.A.R.T.A. dal dirigente del servizio V arch. Valentina Vadalà e dal capo settore urbanistica arch. Giovanni Schemmari, per la revisione del piano straordinario, con la nuova perimetrazione del rischio nella porzione stralciata del territorio in destra del fiume Oreto.

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(2002.21.1195)
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DECRETO 15 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico delle pendici della città di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista  la  legge  regionale  n.  2 del 10 aprile 1968;
Vista  la  legge  regionale  n.  71 del 27 dicembre 1978;
Vista  la  legge  regionale  n.  37 del 10 agosto 1985;
Vista  la  legge  n.  183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000 con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del "piano straordinario" del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. G.C. n. 3448 del 9 maggio 2002, con la quale il sindaco del comune di Enna, chiedendo la revisione delle aree a rischio idrogeologico individuate nel piano straordinario, trasmette all'ufficio del Genio civile di Enna lo studio geologico volto all'individuazione delle aree realmente interessate da dissesti idrogeologici, limitatamente alle pendici della città di Enna, con le relative carte del dissesto e del rischio in scala 1:10.000, redatto dal geologo G.Sacco;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Enna, trasmessa con nota prot. n. 3448 del 9 maggio 2002, nella quale l'ufficio, in base agli elaborati redatti dal geologo incaricato dal comune di Enna, unitamente ai sopralluoghi appositamente effettuati, condivide la nuova perimetrazione delle aree a rischio riportata nella cartografia allegata;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico delle pendici della città di Enna, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio di frana, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate, in scala 1:10.000, la relazione geologico-geomorfologica redatta dal geologo G. Sacco e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Enna.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 

Allegati
RELAZIONE D'ISTRUTTORIA

Con nota pervenuta in data 9 maggio 2002 ed assunta al n. 3448 di prot., il comune di Enna ha trasmesso lo studio geologico volto all'individuazione delle aree realmente interessate da dissesti idrogeologici. Con le relative carte del dissesto e del rischio a scala 1:10.000.
Lo studio redatto dal geologo Giovanni Sacco si è attenuto a quanto prescritto dalla circolare n. 57596 gruppo 41 dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente, utilizzando il metodo quali-quantitativo esposto nelle "Linee Guida" individuando per ogni dissesto:
-  tipologia del dissesto;
-  estensione del dissesto;
-  magnitudo del dissesto;
-  stato di attività;
-  pericolosità;
-  elementi a rischio;
e quindi determinata la relativa classe di rischio (R).
Lo scrivente ufficio, in base agli elaborati redatti dal geologo incaricato dal comune di Enna, unitamente ai sopralluoghi effettuati, condivide la perimetrazione delle aree a rischio come riportata nella carta del rischio a scala 1:10.000.
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(2002.21.1250)
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DECRETO 15 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di parte del territorio del comune di San Pier Ni ceto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 9505 del 21 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di San Pier Niceto (provincia di Messina), ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario relativamente al centro abitato, aree limitrofe e località San Pier Marina, allegando copia dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale redatto dal geologo R. Lupo, studio geomorfologico per la definizione delle aree a rischio idrogeologico finalizzato all'aggiornamento del piano straordinario, a firma del geologo G. Ruggeri, e cartografie relative allo stato di fatto e alle previsioni del programma di fabbricazione;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 35527 del 7 maggio 2002, nella quale l'ufficio, sulla base della documentazione trasmessa e delle osservazioni effettuate sui luoghi, che hanno consentito di procedere alla verifica ed alla valutazione dell'effettivo stato di rischio idrogeologico, ritiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'amministrazione comunale di San Pier Niceto;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di San Pier Niceto (ME), relativamente al centro abitato, aree limitrofe e località San Pier Marina, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n.298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 

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(2002.21.1249)
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DECRETO 17 maggio 2002.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idro geologico del comune di Ribera, limitatamente ad alcune aree.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Mi sure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del "piano straordinario" del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che do cumentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 10363/UTC 3089 del 25 luglio 2001 con la quale il sindaco del comune di Ribera (provincia di Agrigento) chiede la revisione del piano straordinario ai sensi dell'art. 6 del decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, allegando una relazione redatta dai tecnici dell'ufficio tecnico comunale geom. L. Marino e ing. S. Ganduscio sulla scorta dello studio geologico allegato al piano regolatore generale ed eseguito dai geologi M.C. Camera e A. Grisafi;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, trasmessa con nota prot. n. 3132 del 22 aprile 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Ribera e dei sopralluoghi effettuati nelle aree oggetto di revisione (contrade Piccirilla, Giordano e Rizzi, Mirillo, Scirinda e Santa Rosalia, via Tevere nel centro abitato, frazione di Seccagrande e contrada Cisternazza) ritiene che l'aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico proposto dall'amministrazione comunale sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Ribera, in provincia di Agrigento, limitatamente alle aree ricadenti nelle contrade Piccirilla, Giordano e Rizzi, Mirillo, Scirinda e Santa Rosalia, via Tevere nel centro abitato, frazione di Seccagrande e contrada Cisternazza, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico in scala 1:10.000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio e la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 

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(2002.21.1251)
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DECRETO 24 maggio 2002.
Autorizzazione del progetto dell'E.N.E.L. per la costruzione di un elettrodotto a 150 KV per collegare la ricevitrice Paternò alla C.P. Sigonella.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc cessive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Premesso:
-  con foglio prot. n. 41573 del 17 ottobre 1994 l'E.N.E.L. S.p.A., compartimento di Palermo, ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, l'autorizzazione del progetto per la costruzione di un elettrodotto a 150 KV per collegare la ricevitrice Paternò alla C.P. Sigonella;
-  con successivi fogli prot. n. 2525 del 22 gennaio 1996 e prot. n. 36259 del 12 settembre 1996, in ragione di modifiche tecniche apportate al progetto per aderire alle richieste del Consorzio A.S.I. della Piana di Catania, l'E.N.E.L. ha trasmesso il progetto riportante la nuova previsione;
-  con ulteriore foglio DD SIC/P2000001897 del 26 gennaio 2000 l'E.N.E.L., in riscontro alle richieste di questo Assessorato prot. n. 12985 del 12 novembre 1997 e n. 7733 del 25 giugno 1998, ha trasmesso la documentazione integrativa utile ai fini dell'esame della richiesta;
Vista la delibera n. 46 del 19 luglio 1996, con la quale il comune di Belpasso ha espresso l'avviso favorevole in merito al progetto per la costruzione dei raccordi dell'elettrodotto a 150 KV S.ne Paternò-C.P. Sigonella;
Vista la delibera n. 139 del 5 ottobre 1996, con la quale il consiglio comunale di Paternò, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, si è favorevolmente espresso in merito alle previsioni del progetto in argomento;
Vista la deliberazione n. 7 del 6 febbraio 1998, con la quale il consiglio generale del Consorzio A.S.I.di Catania ha espresso parere favorevole in merito al progetto elaborato dall'E.N.E.L. relativo alla realizzazione dell'elettrodotto S.ne Paternò-C.P. Sigonella;
Viste le note prot. n. 12370/II del 25 gennaio 1997 e prot. n. 3663/III del 9 novembre 1994, con le quali, rispettivamente, la sezione architettonica-urbanistica e la sezione beni archeologici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania hanno espresso parere favorevole a condizione ai sensi della legge n. 431/85;
Vista la nota prot. n. 030709 del 30 novembre 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole di fattibilità, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 15935 del 19 giugno 1996 dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, dalla quale si rileva che l'area interessata dalla previsione progettuale non ricade in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;
Visto il parere n. 9 del 4 maggio 2001 del gruppo 28°/DRU, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Premesso:
-  il comune di Paternò è in atto dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 345 del 21 settembre 1983;
Il comune di Belpasso è in atto dotato di un P.R.G. approvato con decreto n. 997 del 22 dicembre 1993, modificato con decreto n. 625 del 12 ottobre 1994;
-  l'intervento in oggetto, nei territori di Paternò e Belpasso, attraversa zone agricole ed i fiumi Dittaino e Simeto;
-  il comune di Paternò, il comune di Belpasso ed il Consorzio A.S.I. di Catania hanno espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto;
-  il progetto in esame prevede la realizzazione di un elettrodotto a 150 KV esteso circa Km. 12,800, per collegare la ricevitrice di Paternò alla cabina primaria di Sigonella con l'utilizzo di conduttori retti da sostegni;
Considerato:
-  il procedimento amministrativo di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modificazioni ed integrazioni appare regolare;
-  la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, con la nota n. 12370/II del 25 gennaio 1997, ha prescritto che i tralicci dell'elettrodotto devono essere arretrati m. 150 dai corsi d'acqua che interferiscono con l'elettrodotto stesso;
-  il Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole di fattibilità dell'opera in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio in esame;
-  i comuni interessati dell'attraversamento hanno espresso parere favorevole;
-  la realizzazione dell'elettrodotto è compatibile con l'assetto del territorio dei comuni interessati e non riguarda ambiti insediativi residenziali previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
Per tutto quanto sopra espresso questo gruppo di lavoro propone di approvare la realizzazione dell'elettrodotto a 150 KV ric. Paternò-C.P. Sigonella con le prescrizioni dettate dall'A.S.I. di Catania, fatto salvo il parere sulla valutazione di impatto ambientale, per la cui eventuale competenza viene trasmessa copia del progetto al gruppo XIX";
Visto il D.R.S. n. 181 del 10 aprile 2002, con il quale servizio 7 del dipartimento territorio ed ambiente di questo Assessorato ha espresso, con prescrizioni, giudizio positivo, ai sensi del D.P.R. del 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, circa la compatibilità ambientale del progetto dell'elettrodotto aereo a 150 KV, per collegare la ricevente Paternò con la cabina principale Sigonella;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 9 del 4 maggio 2001 del gruppo 28°/DRU;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal gruppo 28°/DRU n. 9 del 4 maggio 2001, nonché alle prescrizioni e condizioni dettate dagli organi in premessa citati, è autorizzato, in variante agli strumenti urbanistici generali dei comuni di Belpasso e Paternò ed in variante alle previsioni del vigente P.R.G. del consorzio A.S.I. di Catania, il progetto di cui alla richiesta dell'E.N.E.L. per la costruzione di un elettrodotto a 150 KV per collegare la ricevitrice Paternò alla C.P. Sigonella.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati;
1)  parere n. 9 del 4 maggio 2001 del gruppo 28°/DRU;
2)  delibera consiliare n. 46 del 19 luglio 1996;
3)  delibera consiliare n. 139 del 5 ottobre 1996;
4)  deliberazione del consiglio generale del Consorzio A.S.I. di Catania n. 7 del 6 febbraio 1998;
5)  piano tecnico delle opere;
6)  stralcio del piano regolatore generale del comune di Paternò;
7)  stralcio del piano regolatore generale del comune di Belpasso.

Art. 3

L'E.N.E.L. - compartimento di Palermo dovrà, prima dell'inizio dei lavori, acquisire ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.

Art. 4

L'E.N.E.L. - compartimento di Palermo ed i comuni di Paternò e Belpasso nonché il Consorzio A.S.I. di Catania sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 maggio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.23.1391)
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DECRETO 27 maggio 2002.
Approvazione del progetto relativo ai lavori per la realizzazione di allacciamento metanodotto al comune di Castroreale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza n. D/Sic/1263/BAL del 30 maggio 2000, con la quale la Snam S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione per la realizzazione dei lavori di allacciamento metanodotto al comune di Castroreale "DN100(4'') - 75 bar;
Vista la nota n. 13255 del 9 marzo 2001, con la quale questo Assessorato ha invitato il comune di Castroreale ad esprimere il proprio avviso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/85, in merito ai lavori per cui la Snam S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione;
Vista la delibera consiliare n. 19 del 3 maggio 2001, con la quale il comune di Castroreale ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto;
Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota n. 32742 del 31 ottobre 2000;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 151 del T.U. di cui al decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Messina con unica nota prot. sez. I n. 3496/cc e prot. sez. III n. 2792 del 7 agosto 2000;
Visto il parere n. 23 del 24 aprile 2002 dell'U.O. 4.1, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi a questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Descrizione del tracciato:
Il tracciato è compreso nella tavoletta F. 253 III N.E., scala 1:25.000, dell'I.G.M.
Il metanodotto in oggetto è brevissimo: circa 220 m. di lunghezza, da ovest verso est.
Esso parte dall'esistente metanodotto "Algeria-Italia" DN 1.200 - 75 bar, ricadendo per intero nel territorio di Castroreale. Il percorso è in gran parte pianeggiante e ricade come si evince dagli atti allegati in terreni agricoli, di tipo seminativo-alberato, nominate zona "E" nel vigente strumento urbanistico.
Caratteristiche tecnico-costruttive:
Dalla relazione tecnica si rileva, tra le caratteristiche salienti, che i tubi previsti sono in acciaio di qualità, in conformità alle norme dell'American Petroleum Institute (API). Saranno protetti dalla corrosione con due sistemi di protezione:
- passiva, costituita da un rivestimento esterno di polietilene applicato a caldo in stabilimento per i tubi, e da manicotti termorestringenti per le curve prefabbricate ed i giunti di saldatura;
- attiva (o catodica), mediante corrente immessa nel terreno e drenata dalla condotta attraverso le eventuali discontinuità dell'isolamento di cui al punto precedente.
Le saldature di giunzione dei singoli tubi verranno rivestite con manicotti termorestringenti.
Principali fasi costruttive:
Come più dettagliatamente esposto nella relazione tecnica, le fasi principali saranno:
- accatastamento dei tubi: prima di iniziare i lavori saranno scelte opportune piazzole, in prossimità del tracciato e nei pressi di strade esistenti, per l'accatastamento provvisorio dei tubi e delle curve; apertura della pista di lavoro: dovrà avere lo spazio sufficiente per lo sfilamento e l'assemblaggio dei tubi, il passaggio e lo stazionamento dei mezzi necessari per il montaggio e la posa della tubazione nello scavo; dovrà permettere lo scavo della trincea ed il deposito del materiale risultante un'ulteriore fascia dovrà permettere il transito dei mezzi di soccorso e di trasporto del personale, dei mezzi e dei materiali; la larghezza complessiva della pista risulterà perciò di circa 12 m., di cui circa 1/3 riservato allo scavo ed al deposito del terreno di risulta; in fase di realizzazione della medesima si effettueranno il taglio della vegetazione e la rimozione delle ceppaie; inoltre si provvederà allo spostamento dei pali delle linee elettriche o telefoniche interferenti con i lavori ed alla realizzazione delle opere provvisorie, come i guadi o quant'altro serve a garantire la continuità della pista;
- costruzione di opere di sostegno e protezione per la pista di lavoro;
- sfilamento dei tubi;
- saldatura dei tubi e delle curve, tramite arco voltaico: tutte le saldature saranno poi controllate mediante raggi X ed ultrasuoni;
- rivestimento dei giunti di saldatura e riparazione dei danni;
- scavo della trincea;
- posa e rinterro della condotta;
- collaudi idraulici;
- fasi di ripristino: avranno lo scopo di restituire i terreni con la stessa morfologia e fertilità di prima; a tal fine si realizzerà l'accantonamento del terreno superficiale, per quanto esiguo, ricco di elementi nutritivi, quindi nella fase di ritombamento del tubo si elimineranno eventuali pezzi di roccia, interrandoli o asportandoli, ed infine verrà riprofilato il terreno, ricostruendo i gradoni come preesistenti e ponendo particolare attenzione alla corretta regimazione delle acque, senza lasciare buche ed avvallamenti.
La condotta, posata e reinterrata, avrà una copertura minima 0,90 m. in terreni sciolti o rocce tenere, con le eccezioni, i casi particolari e le tolleranze di cui al punto 2.4.1 del D.M. 24 novembre 1984.
Appositi pilastrini e cartelli di segnalazione individueranno il tracciato del metanodotto allo scopo di facilitare i controlli periodici.
Attraversamenti:
Negli attraversamenti di strade e ovunque se ne presentasse la necessità tecnica, la condotta verrà infilata in un tubo di protezione di acciaio DN 200, spessore 6,4 mm, munito, ad una o ad ambedue le estremità di apparecchi di sfiato; lo sfiato sarà realizzato con un tubo in acciaio DN 80, completo di apparecchiatura tagliafiamma, posta ad un'altezza non inferiore a m. 2,50; dopo l'infilamento della condotta, le estremità del tubo di protezione verranno chiuse con fasce termorestringenti; in corrispondenza degli sfiati sarà applicata una cassetta con cavi collegati alla condotta ed al tubo di protezione per controllare l'assenza di contatti e misurare la quantità di energia elettrica assorbita dalla condotta (sistema di protezione catodica).
Fascia di asservimento:
La costruzione ed il mantenimento di un metanodotto sui fondi altrui sono legittimati da una servitù non edificanti, il cui esercizio, lasciate inalterate tutte le possibilità di sfruttamento di questi fondi, limita l'edificazione nell'ambito di una fascia di asservimento coassiale alla condotta.
L'ampiezza di tale fascia varia in rapporto al diametro ed alla pressione di esercizio del metanodotto.
Nel caso del metanodotto in oggetto, la fascia di asservimento è di complessivi 27 m, mentre la pressione di esercizio è di 75 bar.
L'asservimento viene concordato, in via bonaria, mediante formalizzazione di scrittura privata autenticata di fronte al notaio, debitamente registrata e trascritta, e ove sussistono difficoltà di bonario accordo, in via coattiva mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza richiesti all'Assessorato dell'industria della Regione siciliana, ai sensi delle leggi 25 giugno 1965, n. 2359 e 10 ottobre 1953, n. 136, ed in applicazione dell'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana.
Considerato che:
- sotto il profilo procedurale il comune di Castroreale con delibera del Consiglio comunale n. 19 del 3 maggio 2001, il comune ha rilasciato avviso favorevole al metanodotto in oggetto ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;
- la compatibilità morfologica dell'area con la realizzazione dell'opera programmata è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina sez. II con prot. n. 32742 del 31 ottobre 2000, che ha rilasciato il parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, a condizione che venga garantita la stabilità temporanea delle pareti degli scavi previsti per la posa del metanodotto;
- la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina con unica nota, prot. sez. I n. 3496/cc e prot. sez. III n. 2792, del 7 agosto 2000, ha rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 151 del T.U. di cui al decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, a condizione che:
1) ad ultimazione dei lavori sia ripristinato lo stato originario dei luoghi;
2) tutti i lavori di scavo siano eseguiti alla presenza di personale tecnico della sezione archeologica: a tal fine si fa obbligo alla ditta di comunicare con un anticipo di almeno 10 giorni la data d'inizio dei lavori.
- Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina gruppo III con prot. n. 9395 posizione IV-4-13, l'I.R.F. ha comunicato che i terreni interessati dai lavori non ricadono in zona a vincolo idrogeologico.
- L'ufficio prevenzione dei VV.FF. di Messina, con prot. n. 5205/10255 del 3 agosto 2000, ha approvato il progetto, attestandone la conformità alla normativa di prevenzione incendi. A lavori ultimati, la Snam dovrà richiedere, con le modalità di cui alla legge n. 966 del 26 luglio 1965, la visita di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, con la documentazione prevista dalla legge.
Per quanto sopra visto e considerato, è del parere che il progetto per i lavori per la realizzazione di metanodotto per allacciamento comune di Castroreale "DN100(4")-75 bar, in aree meglio individuate sugli elaborati grafici planimetria 1:25.000; stralcio catastale 1:2000 e sugli elaborati fotografici, facente parte del documento denominato "Relazione tecnica particolareggiata" sia meritevole di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità al parere espresso dall'U.O. 4.1/DRU n. 23 del 24 aprile 2002, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Castroreale, il progetto riguardante i lavori di allacciamento metanodotto al comune di Castroreale, "DN100 (4") - 75 bar.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
1)parere n. 23 del 24 aprile 2002 dell'U.O. 4.1/DRU;
2)delibera consiliare n. 19 del 3 maggio 2001;
3)relazione tecnica particolareggiata;
4)planimetria 1:25.000;
5)documentazione fotografica.

Art. 3

La Snam S.p.A. resta onerata, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.

Art. 4

La Snam S.p.A. e il comune di Castroreale sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 maggio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.23.1384)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 6 maggio 2002.
Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI, ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 908/VI/TUR dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001;
Considerato che il suddetto decreto prevede espressamente ai fini della classifica degli alberghi a 5 e a 4 stelle l'esistenza di appositi locali attrezzati per la ristorazione;
Considerato che il possesso di tali requisiti può costituire una penalizzazione per le strutture ricettive che si trovano nell'ambito dei centri urbani residenziali e nei centri storici dei comuni dell'isola che non possono realizzare locali per la ristorazione adeguati alla consistenza ricettiva della struttura, sia per vincoli urbanistici, monumentali, ecc., e sia per necessità imposte da scelte imprenditoriali, che ovviamente devono tener conto anche di valutazioni connesse al rapporto tra costi e benefici, nonché alla necessità di assicurare competitività al prodotto turistico sui mercati nazionali ed internazionali;
Ritenuta l'opportunità di tener conto anche di tali circostanze in sede di attribuzione della classifica;
Sentite le organizzazioni di categoria nella riunione del 18 aprile 2002;

Decreta:


Art. 1

Ad integrazione del decreto n. 908/VI/TUR dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, le strutture ricettive che sono realizzate nell'ambito dei centri urbani residenziali e dei centri storici dei comuni dell'isola, che non possono realizzare locali per la ristorazione adeguati alla consistenza ricettiva della struttura, sia per vincoli urbanistici, monumentali, ecc., e sia per necessità imposte da scelte imprenditoriali, che ovviamente devono tener conto anche di valutazioni connesse al rapporto tra costi e benefici, nonché alla necessità di assicurare competitività al prodotto turistico sui mercati nazionali ed internazionali, possono conseguire la classifica di albergo a 4 stelle, anche se le stesse non dispongono di appositi locali per la ristorazione.

Art. 2

La classifica è effettuata dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio su richiesta del gestore della struttura e previo apposito nulla osta del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni dei trasporti.

Art. 3

Tale nulla osta verrà rilasciato sulla base di una perizia tecnica e/o di una relazione con allegato un business-plan sulle valutazioni di tipo imprenditoriale, dalle quali risulti l'impossibilità oggettiva a realizzare il locale attrezzato per i servizi di ristorazione adeguato in rapporto alla ricettività della struttura ovvero l'assoluta non convenienza imprenditoriale alla realizzazione di locali attrezzati per la ristorazione che comportano una diminuzione sensibile della consistenza ricettiva. Il nulla osta verrà rilasciato anche sulla base dei seguenti presupposti:
a)  esistenza nell'immediato interland dell'albergo di un numero di esercizi di ristorazione adeguati alla qualità della struttura stessa;
b)  esistenza comunque di uno snack-bar in grado di assicurare un servizio di ristorazione di base nella struttura ricettiva.

Art. 4

Rimangono ferme tutte le altre statuizioni di cui al decreto n. 908/VI/TUR dell'11 giugno 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 maggio 2002.
  CASCIO 

(2002.19.1116)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Autorizzazione alla ditta Sicula Trasporti s.r.l., con sede in Catania, per l'importazione di rifiuti in Sicilia.

Con ordinanza n. 367 del 16 maggio 2002 del Vice Commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, la ditta Sicula Trasporti s.r.l., con sede legale in Catania, via A. Longo n. 34 e stabilimento in Catania, via F. Gorgone n. 71, zona industriale, è stata autorizzata all'importazione in Sicilia dei rifiuti di cui al codice CER 150106 per un totale annuo di 7.000 tonnellate.
(2001.21.1243)
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Autorizzazione alla ditta Metalferro s.r.l., con sede in Catania, all'importazione di rifiuti in Sicilia.

Con ordinanza n. 402 del 23 maggio 2002 del Vice Commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, la ditta Metalferro s.r.l. con sede legale in Catania, via F. Crispi, 165 e stabilimento in Catania, stradale Primosole, 5 è stata autorizzata all'importazione rifiuti di cui al codice CER 160106 per un totale annuo di 1.000 tonnellate; al codice CER 160119 per un totale annuo di 50 tonnellate; al codice CER 160214 per un totale annuo di 500 tonnellate; al codice CER 17041 per un totale annuo di 500 tonnellate; al codice CER 170402 per un totale annuo di 500 tonnellate; al codice CER 170405 per un totale annuo di 3.000 tonnellate; al codice CER 170407 per un totale annuo di 500 tonnellate; al codice CER 170411 per un totale annuo di 200 tonnellate e al codice CER 150102 per un totale annuo di 100 tonnellate.
(2002.22.1352)
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Sostituzione di un componente dell'Osservatorio assessoriale di valutazione e coordinamento della Presidenza della Regione.

Con decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 2256 del 15 maggio 2002, l'avv. Francesco Castaldi, facente funzioni vicarie di avvocato generale dell'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana viene nominato componente dell'Osservatorio assessoriale di valutazione e coordinamento di questa Presidenza, in sostituzione dell'avv. Anna Maria Ammannato.
(2002.22.1327)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del riconoscimento concesso all'associazione di produttori denominata A.S.C.A.O., con sede in Bagheria.

Col decreto del dirigente del servizio VII del dipartimento regionale interventi strutturali n. 342 del 29 aprile 2002, si è proceduto alla revoca del riconoscimento, concesso in applicazione dell'art. 13 del Regolamento n. 2200/96, all'associazione di produttori denominato A.S.C.A.O., con sede in via B. Mattarella, 167/b - Bagheria (PA).
Il predetto organismo associativo viene cancellato dal n. 17 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute, tenuto presso questo Assessorato.
(2002.22.1326)
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Istruzioni per le operazioni di rilascio e di compilazione del tesserino regionale di caccia della stagione venatoria 2002/2003

Distribuzione ai comuni
I tesserini regionali di caccia vengono consegnati ai comuni dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio in base alla richiesta del fabbisogno. Gli addetti incaricati del ritiro rilasceranno ricevuta indicando il numero complessivo dei tesserini presi in consegna ed il primo e l'ultimo numero di serie.
Unitamente ai tesserini regionali la ripartizione faunistico-venatoria fornirà un numero di calendari venatori tascabili 2002/2003 pari al numero dei tesserini consegnati aumentati del 10%. Tali calendari verranno consegnati dai comuni sia ai cacciatori sia a quanti ne facciano richiesta.
La ripartizione faunistico-venatoria trasmetterà, inoltre, a ciascun comune della propria provincia, per l'affissione all'albo pretorio, l'elenco nominativo dei cacciatori residenti in quel comune, ammessi negli AA.TT.CC. dell'Isola, con l'indicazione dell'ambito o degli ambiti di ammissione.
Consegna ai cacciatori
1. - I tesserini dovranno essere compilati e consegnati da personale avente un rapporto di dipendenza con il comune ed in locali a disposizione del comune medesimo.
Il comune rilascerà il tesserino esclusivamente a cacciatori residenti nel comune previo accertamento della residenza.
In caso di cacciatori trasferiti da un comune ad altro comune la residenza dovrà risultare ufficialmente in vigore al momento della consegna del tesserino per la stagione venatoria 2002/2003 ed il comune di nuova residenza dovrà segnalare l'avvenuta consegna al comune di provenienza, anche se posto fuori regione.
Gli uffici del comune riporteranno nel tesserino regionale gli AA.TT.CC. di ammissione risultanti esclusivamente dall'elenco nominativo dei cacciatori, trasmesso dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio nonché gli eventuali AA.TT.CC. (nel numero massimo di due) scelti dal cacciatore, per la caccia alla sola selvaggina migratoria, al momento del ritiro del tesserino venatorio.
2. - Gli uffici del comune dovranno:
A)  farsi esibire dall'interessato i seguenti prescritti documenti:
-  licenza di porto d'armi per uso caccia;
-  attestazione o ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa, pari a E 129,11;
-  attestazione o ricevuta del versamento della addizionale di E 5,16, recante la causale "art. 24, legge n. 157/92". Tale addizionale può essere versata sul medesimo c/c postale della tassa di concessione governativa di cui al precedente alinea, sommando i due importi e specificandone comunque a tergo la causale;
-  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30, legge regionale n. 33/97) effettuato sul c/c postale n. 10575900 intestato al "Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana".
Nota bene - La tassa è fissata nella misura di E 64,56 per l'ambito territoriale di residenza del cacciatore, nella misura complessiva di E 75,54 se il cacciatore risulta ammesso ad un altro ambito territoriale di caccia oltre quello di residenza, nella misura complessiva di E 86,52 se il cacciatore risulta ammesso a due ambiti territoriali di caccia oltre quello di residenza e nella misura complessiva di E 97,50 se il cacciatore risulta ammesso a tre ambiti territoriali di caccia oltre quello di residenza. Gli indicati importi possono essere pagati anche mediante distinti versamenti, sempre sullo stesso numero di c/c postale, come di seguito specificato.
In caso di ammissione ad un altro ambito:
-  E 64,56 + E 10,98;
In caso di ammissione a due ambiti:
-  E 64,56 + E 21,96,
In caso di ammissione a tre ambiti
-  E 64,56 + E 32,94.
La sezione del/dei suddetto/i bollettino/i di c/c postale recante la dicitura "attestazione di versamento" dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto della consegna del tesserino. Soltanto nel caso in cui il cacciatore è tenuto a cedere la predetta "attestazione" ai competenti uffici governativi ai fini del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia, in sostituzione potrà essere accettata fotocopia del suddetto bollettino di c/c postale recante la dicitura "ricevuta di versamento".
La validità annuale della tassa di concessione governativa regionale, nell'importo base di E 64,56, decorre dalla data di rilascio della licenza.
Attestazione del versamento dei premi e connesse polizze assicurative previste dall'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 33/97. La copertura assicurativa prescritta può essere garantita anche attraverso una sola polizza e relativo premio.
Attestazione della ricevuta di versamento di E 5,16 per ciascun ambito scelto, soltanto da parte dei cacciatori che intendono scegliere uno o due ambiti per la caccia alla sola selvaggina migratoria.
Il versamento, che può essere cumulativo per i due ambiti, sarà effettuato sul c/c n. 10575900 intestato al Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana, recante la causale "tassa per la selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti".
La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino;
B)  compilare, a macchina o in stampatello e con grafia chiara, il tesserino completandolo in ogni sua parte, ed, in particolare, indicando con la sigla automobilistica e con il corrispondente numero l'ambito territoriale di caccia di residenza, e, in caso di ammissione, gli ulteriori ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore risulta ammesso, nonché gli eventuali uno o due ambiti che il cacciatore sceglierà per la caccia alla sola selvaggina migratoria, nelle tre sezioni o riquadri del tesserino; la seconda delle quali recante la dicitura "parte da trasmettere alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio" deve essere trasmessa entro il termine appresso indicato; la terza recante la dicitura "parte per il comune" deve essere conservata agli atti del comune, la prima deve restare incorporata nel tesserino;
C)  annullare con barre le caselle e gli spazi rimasti inutilizzati;
D)  riportare il numero del tesserino consegnato nella corrispondente scheda dell'apposito schedario dei tesserini rilasciati.
3. - Il cacciatore che ha esibito regolare documentazione, al momento di ritirare il tesserino, nell'apposito spazio, deve obbligatoriamente dichiarare:
1)  di non possedere altro tesserino regionale di caccia;
2)  gli ambiti territoriali di caccia, oltre quello di residenza, nei quali è stato ammesso;
3)  gli ambiti territoriali di caccia che eventualmente ha scelto per la caccia alla selvaggina migratoria.
Altri adempimenti dei comuni
I comuni devono rimettere alla ripartizione faunistico-venatoria di rispettiva competenza, non oltre la data del 7 febbraio 2003, il prescritto schedario dei tesserini rilasciati per la stagione venatoria 2002/2003 unitamente alle sezioni o riquadri di cui è cenno nel superiore paragrafo al punto 2, lettera "B".
Entro la suddetta data i comuni trasmetteranno alla ripartizione faunistico-venatoria competente la richiesta di fabbisogno di tesserini per la stagione venatoria 2003/2004.
In caso di deterioramento o perdita del tesserino regionale, il comune potrà rilasciare un nuovo tesserino recante la dicitura "duplicato" in tutte le tre sezioni o riquadri, avendo cura di annotare gli estremi del nuovo tesserino rilasciato sulla corrispondente scheda del citato schedario.
Quando si tratta di deterioramento, il tesserino deteriorato deve essere riconsegnato al comune che lo conserverà e rimetterà alla ripartizione unitamente alla sezione o riquadro del tesserino duplicato. In caso di perdita il cacciatore dovrà consegnare al comune copia della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. La copia della denuncia sarà trasmessa unitamente alla sezione del tesserino duplicato.
Resta di competenza del comune di residenza il controllo sulla regolare restituzione del tesserino entro il 1° aprile 2003.
I comuni hanno l'obbligo di inviare entro il 16 aprile 2003 i tesserini restituiti dai cacciatori, anche tramite le associazioni venatorie riconosciute, nel termine di 60 giorni dalla chiusura della stagione venatoria.
Entro tale data i comuni trasmetteranno, altresì, alle RR.FF.VV. competenti per territorio, l'elenco dei cacciatori, con generalità complete ed indirizzi, che non hanno restituito il tesserino venatorio entro il 1° aprile 2003, per consentire l'irrogazione della conseguente sanzione pecunaria.
Le presenti disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2002.31.1880)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale del Credito siciliano S.p.A., con sede in Palermo.

Con decreto n. 487 del 23 maggio 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a) del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il nuovo testo dello statuto sociale del Credito siciliano S.p.A., con sede sociale in Palermo, composto da n. 32 articoli che in allegato costituisce parte integrante del decreto.
(2002.22.1321)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Rettifica della denominazione della cooperativa Marina di Marianello, con sede in Licata.

A parziale modifica di quanto contenuto nel decreto n. 273 del 13 marzo 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con il quale la cooperativa Marina di Marinello, con sede in Licata, è stata sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa, in luogo della succitata denominazione sociale e da intendersi "Marina di Marianello".
(2002.22.1275)
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Costituzione della commissione di valutazione dei programmi integrati strategici sistemi commerciali.

Con decreto n. 304/5S del 28 marzo 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato è stata costituita la commissione di valutazione dei progetti presentati ai sensi del bando pubblico approvato con decreto 4 settembre 2001, relativo ai programmi integrati strategici sistemi commerciali.
La commissione è composta dai signori:
1)  ing. Giglione Salvatore - dirigente in servizio presso l'ufficio di gabinetto di questa Amministrazione;
2)  dott. Carmina Daniele - dirigente in servizio presso l'ufficio di gabinetto di questa Amministrazione;
3)  d.ssa Spanò Piera - dirigente in servizio presso il dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato;
4)  arch. Lo Cascio Giuseppe - funzionario direttivo in servizio presso il dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato.
Le funzioni di segretario sono affidate al geom. Ribellino Francesco - funzionario direttivo in servizio presso il dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato.
(2002.22.1331)
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Nomina di un componente della Commissione regionale per la cooperazione.

Con decreto n. 403 del 24 aprile 2002, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha decretato la nomina del dr. Galatà Stefano quale componente della Commissione regionale per la cooperazione in rappresentanza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
(2002.22.1262)
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Rinnovo della convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande.

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 524/5S del 17 maggio 2002, è rinnovata fino al 31 luglio 2003 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Federcarni con sede in Catania viale R. Sanzio n. 2.
(2002.22.1263)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Sdemanializzazione di parte del terreno di pertinenza idraulica del torrente Buttaceto, sito nel comune di Catania.

Con decreto n. 500/17 del 20 marzo 2002, il dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici ed il dirigente generale del dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza hanno disposto il passaggio dal demanio della Regione siciliana al patrimonio disponibile del terreno di pertinenza idraulica del torrente Buttaceto sito nel comune di Catania, riportato al foglio di mappa n. 41, particella n. 380, della superficie di mq. 8610.
(2002.22.1356)
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Sdemanializzazione di parte del terreno di pertinenza idraulica del torrente Buttaceto, sito nel comune di Catania.

Con decreto n. 501/17 del 20 marzo 2002, il dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici ed il dirigente generale del dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza hanno disposto il passaggio dal demanio della Regione siciliana al patrimonio disponibile del terreno di pertinenza idraulica del torrente Buttaceto sito nel comune di Catania, riportato al foglio di mappa n. 47, particella n. 462, della superficie di mq. 8720.
(2002.22.1357)
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Passaggio dal demanio al patrimonio della Regione del relitto d'alveo del torrente San Filippo.

Con decreto n. 503/17 del 20 marzo 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio della Regione del relitto d'alveo del torrente San Filippo riportato nel foglio di mappa n. 136, particelle n. 69 (mq. 17), n. 968 (mq. 117), n. 964 (mq. 10), n. 969 (mq. 114), n. 965 (mq. 8), n. 970 (mq. 123), n. 966 (mq. 8), n. 971 (mq. 112), n. 967 (mq. 11), n. 972 (mq. 117), per una superficie complessiva di mq. 637.
(2002.21.1204)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Costituzione del comitato per il sostegno dei disabili della provincia di Caltanissetta.

Con decreto n. 76 serv. III del 27 marzo 2002, dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è stato costituito, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'art. 26, comma 2, della legge regionale del 26 novembre 2000, n. 24, il comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Caltanissetta, che risulta così composto:
Presidente
Direttore UPLMO di Caltanissetta-pro tempore.
Componenti effettivi
-  dr. Paolo Bellomo, nato a Caltanissetta il 23 aprile 1952 in rappresentanza della Azienda sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta per la medicina legale;
-  dr. Aldo Icona, nato a Palermo il 5 novembre 1956, in rappresentanza della Azienda sanitaria locale n. 2 per la medicina del lavoro;
-  sig. Antonio Castiglione, nato ad Acquaviva Platani l'11 gennaio 1939, in rappresentanza dell'Ass.ne ANMIC;
-  sig. Michele Martino, nato a Serradifalco il 30 marzo 1939, in rappresentanza dell'Ass.ne ANMIL;
-  sig. Benito Cammarata, nato a Caltanissetta il 22 febbraio 1939, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
-  sig. Antonino Matraxia, nato a Sommatino l'1 ottobre 1932, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
(2002.22.1276)
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Avviso relativo all'ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere della circolare assessoriale n. 2/2001.

Con il presente avviso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/1991, si dà notifica agli enti di cui all'elenco "A" allegato al decreto n. 34/2002 del 21 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2001, registro 1, foglio 18, dell'avvenuta ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere della circolare assessoriale n. 2/2001.
I legali rappresentanti (o soggetti muniti di formale delega) degli enti interessati sono invitati a ritirare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'atto di autorizzazione all'avvio del progetto, presso il dipartimento regionale formazione professionale - servizio programmazione - sig.ra Maria Josè Verde, tel. 091/6960503.
(2002.31.1949)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Somme percepite e costi del servizio ispettivo e di controllo effettuati su animali e su prodotti di origine animale.


FINANZIAMENTO DELLE ISPEZIONI E DEI CONTROLLI VETERINARI DEGLI ANIMALI VIVI E DI TALUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 e D.M. 13 aprile 1999)
Attività finanziaria relativa all'anno 2001


(2002.21.1234)
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Sostituzione di un componente del gruppo di lavoro per l'elaborazione di una proposta di progetto regionale di farmacovigilanza.

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 725 del 16 maggio 2002, la dr.ssa Lucia Borsellino è stata nominata componente del gruppo di lavoro per elaborare una proposta di progetto regionale di farmacovigilanza, in sostituzione del dr. Giuseppe Bellavia.
(2001.21.1212)
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Autorizzazione alla ditta Tirino Gas Vari, con sede in Francavilla di Sicilia, a detenere gas medicali per uso umano.

Con decreto del dirigente del servizio di assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 757 del 21 maggio 2002, la ditta Tirino Gas Vari, con sede legale in Francavilla di Sicilia (ME) contrada Ghiritina s.n. e magazzino in Francavilla di Sicilia, via Cesare Battisti n. 8, è stata autorizzata a detenere, per la successiva distribuzione, gas medicale: ossigeno F.U., protossido di azoto F.U., ossigeno liquido confezionato F.U., per uso umano ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 538/92, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 538/92, nel territorio della Regione siciliana.
(2002.21.1238)
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Autorizzazione alla società Pharma Progress s.r.l. alla riduzione dei locali del magazzino sito in Catania.

Con decreto del dirigente del servizio di assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 758 del 21 maggio 2002, a parziale modifica del decreto n. 26634 dell 3 ottobre 1998, la società Pharma Progress s.r.l. è stata autorizzata alla riduzione dei locali del magazzino sito in Catania, via Attanasio n. 60.
(2002.21.1236)
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Sostituzione del legale rappresentante della ditta UNI.F.OR. S.p.A., con sede in Siracusa.

Con decreto del dirigente del servizio di assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 759 del 21 maggio 2002, è stato modificato il decreto n. 34921 del 5 giugno 2001, limitatamente alla sostituzione del legale rappresentante della ditta UNI.F.OR. S.p.A. sig. Li Vigni Francesco con il dr. Andrea Riccobono.
(2002.21.1239)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività di lavorazione di prodotti ittici della ditta Original Giuseppe Curreri s.r.l., sito in Sciacca.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 778 del 23 maggio 2002, lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Original Giuseppe Curreri s.r.l. sito in Sciacca (AG) nella contrada Siracusa, zona industriale Santa Maria, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di lavorazione e trasformazione di prodotti ittici di cui alla tipologia 4 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 23 e lo stabilimento viene iscritto con il numero di identificazione 2408 nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.22.1264)
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Autorizzazione al subentro dell'attività di deposito frigorifero di carni fresche da COMM. AL. s.r.l. a Centro Carni di Canicattì Luigi Maurizio, con sede in Canicattì.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 779 del 23 maggio 2002, è stato autorizzato il subentro dell'attività di deposito frigorifero di carni fresche da COMM. AL. s.r.l. a Centro Carni di Canicattì Luigi Maurizio con sede nel comune di Canicattì (AG) nella strada statale 122 km. 1+600 ex contrada Donna Petronilla. L'impianto mantiene il numero di riconoscimento veterinario 1037/f e con tale numero resta iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
(2002.22.1265)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività di deposito all'ingrosso di prodotti ittici alla ditta Frigomare di Conti Pietro, con sede in Siracusa.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 801 del 28 maggio 2002, lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Frigomare di Conti Pietro sito in Siracusa nella via Macello n. 4 viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di deposito all'ingrosso di prodotti ittici freschi e congelati di cui alla tipologia 3 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 23 e lo stabilimento viene iscritto con il numero di identificazione 2237 nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.22.1317)
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Autorizzazione al subentro dell'attività di macellazione di bovini da Centro Carne S.p.A. a Morici Paolo, con stabilimento nel comune di Santa Ninfa.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 808 del 28 maggio 2002, è stato autorizzato il subentro dell'attività di macellazione di bovini da Centro Carne S.p.A. a Morici Paolo con stabilimento nel comune di Santa Ninfa (TP) nella strada statale 119 km. 42,350. L'impianto mantiene il numero di riconoscimento veterinario 2001/M e con tale numero resta iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
(2002.22.1354)
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Attribuzione dell'incarico di direzione tecnica responsabile del magazzino di distribuzione della società Olipharma di Oliva Fortunato e C. s.a.s., con sede in Rometta Marea.

Con decreto del dirigente del servizio 10 del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 815 del 29 maggio 2002, la direzione tecnica responsabile del magazzino di distribuzione della società Olipharma di Oliva Fortunato & C. s.a.s. con sede legale e magazzino in Rometta Marea (ME), via Nazionale n. 270, già autorizzata con decreti n. 2310 e n. 2240 del 15 aprile 1996 e del 12 giugno 1997, è stata affidata al dr. Leone Miceli, nato a Longi (ME).
(2002.22.1355)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nomina di un componente della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente di Caltanissetta.

Con decreto n. 22/Gab. dell'8 aprile 2002 l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha nominato componente della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente di Caltanissetta la dott.ssa Amalia Rosaria Frassica, in qualità di rappresentante dell'Assin dustria.
(2002.21.1254)
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Approvazione di modifica all'art. 21 del regolamento edilizio annesso al programma di fabbricazione vigente nel comune di Giarre.

Con decreto n. 205/D.R.U. del 9 maggio 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, la variante riguardante la modifica all'art. 21 del regolamento edilizio annesso al programma di fabbricazione vigente nel comune di Giarre, di cui alla delibera consiliare n. 93 del 17 luglio 2001, in conformità al parere del servizio n. 4/D.R.U. n. 13 del 17 aprile 2002.
(2002.21.1178)
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Approvazione di modifica alle norme di attuazione - programma costruttivo a Bandita, Roccella, Coop. Lillo Giannilivigni Esmeralda del comune di Palermo

Il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto n. 210/D.R.U. del 13 maggio 2002, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996 e della legge regionale n. 25 del 24 luglio 1997, la modifica proposta dal comune di Palermo con deliberazione del consiglio comunale n. 320 del 4 settembre 2001, avente per oggetto "Modifica norme di attuazione - Programma costruttivo a Bandita, Roccella, Coop. Lillo Giannilivigni Esmeralda", approvato con decreto n. 215/D.R.U. del 31 maggio 1999, relativa ai seguenti punti:
-  "3.2.  sono ammessi cantinati sotto i corpi di fabbrica, da destinare a cantine e locali tecnici, con piano di calpestio entro - 2 m. dal piano di campagna esterno";
-  "3.3.  l'approvvigionamento idrico può essere realizzato entro terra sia all'interno dei corpi di fabbrica che nei piani scantinati con impianti sincronizzati".
(2002.21.1179)
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Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Nizza di Sicilia.

Con decreto n. 220/D.R.U. del 15 maggio 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica ha approvato la modifica all'art. 61 del regolamento edilizio del comune di Nizza di Sicilia vigente così come adottata con delibera del consiglio comunale n. 39 del 21 novembre 2000, con la prescrizione che in ogni caso devono essere fatte salve le maggiori altezze ed il rispetto del rapporto luce/superfici utile discendenti dalle specifiche norme di settore.
(2002.21.1253)
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Giudizio di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione del porto turistico di Marina di Ragusa.

Il dirigente del servizio valutazione impatto ambientale del dipartimento regionale territorio ed ambiente, con decreto n. 270 del 15 maggio 2002, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di massima, relativo ai lavori di realizzazione del porto turistico di Marina di Ragusa, con prescrizioni.
(2002.21.1194)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto eolico in territorio del comune di Nicosia.

Il dirigente del servizio valutazione impatto ambientale del dipartimento regionale territorio ed ambiente, con decreto n. 271 del 15 maggio 2002, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto dell'impianto eolico di Nicosia Serra Marrocco da 48 MW, ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN), contrada Grassa, con prescrizioni.
(2002.21.1216)
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Autorizzazione alla ditta Parmon S.p.A., con sede in Misterbianco, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività degli impianti siti nel comune di Belpasso.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 289 del 16 maggio 2002, è stata concessa alla ditta Parmon S.p.A., con sede legale in Misterbianco (CT), via Comunità economica europea, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, lett. a) e b) del D.P.R. n. 203/88 per le emissioni in atmosfera derivanti dal l'attività di produzione di prodotti igienici a base di cellulosa e polimero superassorbente che si intende trasferire ed ampliare negli impianti siti nel comune di Belpasso (CT).
(2002.21.1193)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Enna.

Con decreto n. 153/Gab. dell'8 maggio 2002, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha provveduto a ricostituire il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Enna (AAPIT) come di se guito:
-  presidente: presidente Provincia regionale di Enna;
-  componenti: presidente Azienda autonoma soggiorno e turismo di Enna;
-  presidente: Azienda autonoma di soggiorno e turismo di piazza Armerina;
-  sindaco del comune di Enna o assessore da lui designato;
-  dott. Arena Giuseppe, sindaco del comune di Centuripe, nella qualità di sindaco di comune non sede di Azienda autonoma di soggiorno e turismo;
-  dott. Murgo Angelo, sindaco del comune di Nissoria, nella qualità di sindaco di comune montano;
-  presidente Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Enna;
-  presidente commissione provinciale artigianato di Enna;
-  ing. Lo Ciuro Calogero, nato a Villadoro (frazione di Nicosia) il 10 agosto 1952, in qualità di esperto;
-  geom. Cancarè Filippo, nato a Piazza Armerina l'11 gennaio 1950, in qualità di esperto;
-  rag. Antonino Pantò, nato ad Assoro il 18 marzo 1958, in qualità di esperto;
-  segretario: direttore pro-tempore Azienda autonoma provinciale incremento turistico di Enna.
Il predetto consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni dalla data del presente decreto.
(2002.21.1233)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2002.
Nuovo prezzario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana.

Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 24 maggio 2002, vanno apportate le seguenti rettifiche:

A pagina 129, vanno inoltre apportate le seguenti rettifiche:
19.11  -Fornitura e posa in opera di armatura ad alta aderenza in acciaio laminato a caldo del tipo Fe 510 zincata a caldo con spessore minimo 70 micron per strutture di sostegno in terra armata di cui all'art. 19.10. Sono compresi e compensati nel prezzo la bulloneria ed accessori per eventuali giunzioni.  
  1)  armatura di sez. mm. 40x5 o mm. 50x4 al m L. 14.600 
      E 7,54 
  2)  armatura di sez. mm. 45x5 al m L. 16.600 
      E 8,57 

(2002.31.1865-1947)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Bando di attuazione della Misura 4.13b "Sostegno alla creazione, al riconoscimento comunitario ed al controllo di prodotti regionali di qualità".

Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 1° luglio 2002, vanno apportate le seguenti rettifiche:
- a pag. 35, al paragrafo 7 - Spesa massima ammissibile, sotto paragrafo "livello di aiuto", al 4° rigo sostituire: "di attuazione del progetto" con "dalla data di costituzione del Consorzio";
- a pag. 35 al paragrafo n. 11 della colonna destra, al rigo 19° sostituire "n. 2671 - 90100" con "n. 2675 - 90145";
- a pag. 37, paragrafo 13, sotto "Caratteristiche del richiedente" al terzo rigo va sostituito "12704/2000" con la data "12 aprile 2000";
- a pag. 41, il paragrafo 14 "FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA", si modifica come segue:
"L'Amministrazione regionale procederà all'approvazione della graduatoria e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della stessa nonché alla pubblicazione dell'elenco delle istanze non ammesse.
Verranno ammesse al successivo finanziamento le istanze che totalizzeranno il maggiore punteggio ad eccezione delle istanze che rientrano nei P.I.T. (progetti integrati territoriali) approvati e ammessi a finanziamento con decreto del Presidente della Regione, alle quali verrà data priorità nella graduatoria indipendentemente dal punteggio totalizzato, nei limiti della riserva finanziaria attribuita agli stessi nei PIT approvati, e fino ad un massimo del 60% della dotazione finanziaria programmata per ciascuna annualità così come specificato dal Cdp n. 205 del 17 giugno 2002".
- a pag. 42, allegato 1 "ISTANZA DI FINANZIAMENTO" sostituire il quarto ed il quinto rigo con: Viale Regione Siciliana, 2675 - 90145 Palermo;
- a pag. 43, allegato 1, al terzultimo rigo della colonna sinistra aggiungere 3 dopo "nell'allegato".
(2002.31.1868)
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ERRATA CORRIGE
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2002.
Nuovo prezzario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana.

Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 24 maggio 2002, vanno apportate le seguenti correzioni:


2002.31.1866)

Assessorato della sanita'


DECRETO 27 giugno 2002.
Disposizioni relative all'erogazione di alcune prestazioni in attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 5 luglio 2002, l'Allegato 2C, riportato alle pagine 17 e 18, reca due testatine con indicazioni imprecise; pertanto si riformulano di seguito le testatine corrette:


(2002.26.1602)



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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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