REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 AGOSTO 2002 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 giugno 2002.
Calendario venatorio 2002-2003.

Allegato A
CALENDARIO VENATORIO 2002-2003


Art. 1

Il piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004 individua i seguenti 23 ambiti territoriali di caccia:
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 1 (AG1)
Costituito dai territori comunali di: Agrigento, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, Sciacca, Siculiana, S. Margherita Belice e Villafranca Sicula.
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 2 (AG2)
Costituito dai territori comunali di: Alessandria della Rocca, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Jancaxio, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, S. Biagio Platani, S. Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina.
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 3 (AG3)
Comprende le isole Pelagie, costituite dai territori di: Lampedusa, Linosa e Lampione.
Ambito territoriale di caccia di Caltanissetta 1 (CL1)
Costituito dai territori comunali di: Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, S. Caterina Villarmosa, S. Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba.
Ambito territoriale di caccia di Caltanissetta 2 (CL2)
Costituito dai territori comunali di: Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi e Riesi.
Ambito territoriale di caccia di Catania 1 (CT1)
Costituito dai territori comunali di: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, S. Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea.
Ambito territoriale di caccia di Catania 2 (CT2)
Costituito dai territori comunali di: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San Cono, S. Michele di Ganzaria e Vizzini.
Ambito territoriale di caccia di Enna 1 (EN1)
Costituito dai territori comunali di: Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga e Troina.
Ambito territoriale di caccia di Enna 2 (EN2)
Costituito dai territori comunali di: Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe e Villarosa.
Ambito territoriale di caccia di Messina 1 (ME1)
Costituito dai territori comunali di: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Capo D'Orlando, Caprileone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cesarò, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta d'Affermo, Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello, S. Marco d'Alunzio, S. Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Torrenova, Tortorici e Tusa.
Ambito territoriale di caccia di Messina 2 (ME2)
Costituito dai territori comunali di: Alì, Ali Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Malvagna, Mandanici, Mazzarà Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Mojo Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Raccuia, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria, Sant'Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Ucria, Valdina, Venetico e Villafranca Tirrena.
Ambito territoriale di caccia di Messina 3 (ME3)
Comprende le isole Eolie, costituite dalle isole di: Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi, costituenti unico comune e l'isola di Salina con i comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina.
Ambito territoriale di caccia di Palermo 1 (PA1)
Costituito dai territori comunali di: Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Borgetto, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Giardinello, Giuliana, Godrano, Isola delle Femmine, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, S. Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Cristina Gela, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Vicari, Villabate e Villafrati.
Ambito territoriale di caccia di Palermo 2 (PA2)
Costituito dai territori comunali di: Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Monte Maggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, S. Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia e Resuttano.
Ambito territoriale di caccia di Palermo 3 (PA3)
costituito dall'intero territorio dell'isola di Ustica.
Ambito territoriale di caccia di Ragusa 1 (RG1)
Costituito dai territori comunali di: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria.
Ambito territoriale di caccia di Ragusa 2 (RG2)
Costituito dai territori comunali di: Ispica, Pozzallo, Modica e Scicli.
Ambito territoriale di caccia di Siracusa 1 (SR1)
Costituito dai territori comunali di: Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide, Floridia, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino.
Ambito territoriale di caccia di Siracusa 2 (SR2)
Costituito dai territori comunali di: Avola, Canicattini Bagni, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Rosolini e Siracusa.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 1 (TP1)
Costituito dai territori comunali di: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Paceco, S. Vito Lo Capo, Trapani, Valderice e Vita.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 2 (TP2)
Costituito dai territori comunali di: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi e Santa Ninfa.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 3 (TP3)
Comprende le isole Egadi, costituite dai territori di: Favignana, Marettimo e Levanzo.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 4 (TP4)
Comprende il territorio dell'isola di Pantelleria.

Art. 2

Negli ambiti di cui all'art.1 l'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:
a)  dall'1 settembre 2002 al 16 dicembre 2002 incluso:
-  mammiferi: coniglio selvatico;
-  uccelli: tortora e merlo.
Solo per la tortora, nell'arco temporale 1 settembre-15 settembre l'attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni 1, 7, 8 e 15 settembre 2002;
b)  dall'1 settembre 2002 al 16 gennaio 2003 incluso:
-  uccelli: colombaccio;
c)  dal 15 settembre 2002 al 30 gennaio 2003 incluso:
-  uccelli: alzavola, beccaccia, beccaccino, cesena, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, mestolone, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio, tordo sassello;
-  fagiano solo nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agro-venatorie;
-  mammiferi: volpe;
d)  dall'8 settembre 2002 al 14 novembre 2002 incluso:
-  uccelli: quaglia;
e)  dal 2 ottobre 2002 al 30 novembre 2002 incluso:
-  uccelli: coturnice.
Per tale specie il prelievo venatorio sarà autorizzato e regolamentato dalle singole ripartizioni faunistico-venatorie che, con apposito provvedimento da emanarsi entro il 13 settembre 2002, individueranno, secondo le modalità di cui all'art. 9 della legge regionale n. 7/2001, le zone dove sarà possibile cacciare la coturnice in ciascun A.T.C. di propria competenza, i giorni di attività venatoria all'interno dell'arco temporale sopra indicato ed il numero massimo di capi abbattibili da ciascun cacciatore nell'intera stagione venatoria, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 5;
f)  dal 20 ottobre 2002 al 30 dicembre 2002 incluso:
-  uccelli: allodola;
g)  dal 2 novembre 2002 al 30 dicembre 2002 incluso:
-  mammiferi: cinghiale.
In questo periodo la caccia al cinghiale in battuta è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì o di giovedì.
La caccia al cinghiale è vietata negli ambiti territoriali di caccia di CL1, CL2, EN1 e EN2.

Art. 3

a)  Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare la caccia nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso. Lo stesso, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in non più di n. 2 AA.TT.CC. della regione, a sua scelta, per un numero massimo complessivo di 24 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti scelti saranno indicati nel tesserino venatorio al momento del suo ritiro presso il comune a cura dello stesso, previa esibizione della ricevuta di versamento di E 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i due ambiti, sarà effettuato su conto corrente n. 10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione siciliana, recante la causale "tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di conto corrente postale relativa all'attestazione di versamento, dovrà essere consegnata all'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino.
Le suddette 24 giornate potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario:
-  n.    7  giornate dal 15 settembre al 31 ottobre 2002;
-  n.    5  giornate dal 2 al 30 novembre 2002;
-  n.  12  giornate dall'1 dicembre 2002 al 30 gennaio 2003.
Le giornate previste per ciascun periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate negli altri periodi.
b)  I cacciatori provenienti dalle altre regioni che siano stati ammessi ai sensi dell'art. 22, comma 5, lett. d), della legge regionale n. 33/97, possono esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di ammissione.

Art. 4

Nell'isola di Ustica (PA3) la caccia alle specie di cui alle lett. a), b), c) e d), del precedente art. 2 è consentita dal 23 settembre 2002.
Per il coniglio la chiusura della caccia è postergata al 30 dicembre 2002. Nella stessa isola, l'ingresso dei cani è limitato a n. 2 per cacciatore.
L'esercizio della caccia nelle seguenti zone di ripopolamento e cattura è consentito dal 20 ottobre 2002 (ad eccezione delle zone di rifugio dove l'attività venatoria è vietata):
-  zona di ripopolamento e cattura ricadente nei territori dei comuni di Menfi, Sambuca di Sicilia e S. Margherita Belice (AG1);
-  zona di ripopolamento e cattura ricadente nei territori dei comuni di Comitini e Grotte (AG2);
-  zona di ripopolamento e cattura ricadente nel territorio del comune di Palma di Montechiaro (AG2);
-  zona di ripopolamento e cattura ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Villarosa (EN2);
-  zona di ripopolamento e cattura ricadente nel territorio del comune di Castellamare del Golfo (TP1).
L'esercizio della caccia è altresì consentito a partire dal 20 ottobre 2002, nelle seguenti zone di rifugio:
-  zona di rifugio ricadente nel territorio del comune di Licata (AG2);
-  zona di rifugio ricadente nel territorio del comune di Lampedusa (AG3);
-  zona di rifugio ricadente nel territorio del comune di Montalbano Elicona (ME2);
-  zona di rifugio ricadente nel territorio del comune di Prizzi (PA1);
-  zona di rifugio ricadente nel territorio del comune di Palazzolo Acreide (SR1).
Dal 1° gennaio 2003 al 30 gennaio 2003 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da ferma ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

Art. 5

Il cacciatore può abbattere complessivamente per ogni giornata 15 capi di selvaggina.
Fermo restando il limite massimo giornaliero di 15 capi, il cacciatore deve rispettare le ulteriori limitazioni per le singole specie di seguito riportate:
Selvaggina migratoria
-  quaglia: limite massimo giornaliero 4 con il tetto massimo di 40 capi annui;
-  beccaccia: limite massimo giornaliero 2 con il tetto massimo di 20 capi annui;
-  tortora e allodola: limite massimo giornaliero 10;
-  "palmipedi" e/o "trampolieri" (alzavola, beccaccino, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, moriglione, pavoncella): limite massimo giornaliero 5.
Selvaggina stanziale
-  coniglio: limite massimo giornaliero 3;
-  coturnice: secondo le disposizioni della R.F.V. competente e comunque non superiore ad 1 con un tetto massimo di 4 capi annui;
-  cinghiale: limite massimo giornaliero 2.
Per la selvaggina stanziale sopra indicata il numero dei capi abbattuti giornalmente non può essere comunque superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per ogni singola specie.
Nell'isola di Pantelleria (TP4) il cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia - nel rispetto dei periodi consentiti e del limite massimo giornaliero di 15 capi - fino ad un massimo di 10 conigli selvatici.

Art. 6

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
Le ripartizioni faunistico-venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

Art. 7

L'attività di addestramento e di allenamento dei cani da caccia può essere svolta, secondo le direttive dell'I.N.F.S., nel territorio cacciabile senza possibilità di sparo nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.
Le attività cinofile dovranno essere limitate ad un periodo giornaliero compreso tra un'ora dopo l'alba e le ore 12,00; non potranno essere, altresì, condotte in presenza di vegetazione bagnata.

Art. 8

L'uso del furetto munito di museruola per la caccia al coniglio selvatico è consentito nel periodo compreso fra il 2 ottobre e il 30 novembre 2002 incluso, soltanto nei territori dei comuni degli ambiti territoriali di caccia sub provinciali sotto elencati con le prescrizioni a fianco di ciascuno indicati:
-  ambiti territoriali di caccia - AG1, AG2 e AG3: è consentito in tutto il territorio;
-  ambiti territoriali di caccia - CL1 e CL2: è consentito in tutto il territorio ad esclusione del comune di Mazzarino (CL2);
-  ambiti territoriali di caccia - CT1 e CT2: è consentito in tutto il territorio ad esclusione dei comuni di Caltagirone (CT2), Catania (CT1) e Mineo (CT1);
-  ambiti territoriali di caccia - PA1, PA2 e PA3: è consentito in tutto il territorio;
-  ambiti territoriali di caccia - TP1, TP2, TP3 e TP4: è consentito in tutto il territorio ad esclusione del comune di Marsala (TP2), nelle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino.
L'uso del furetto è, invece, vietato in tutto il territorio degli ambiti territoriali di caccia: di EN1, EN2, ME1, ME2, ME3, RG1, RG2, SR1 ed SR2.
Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.
E' severamente vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree faunistico venatorie nelle quali l'uso non ne sia consentito ai sensi del presente calendario venatorio.

Art. 9

La caccia al cinghiale in battuta viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2002, nel rispetto dei seguenti indirizzi generali:
-  possono essere autorizzate non più di 5 squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;
-  le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di 10 fino ad un massimo di 35 cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
1)  il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
2)  i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
3)  i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei cani feriti;
-  la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
-  tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono portare ben visibile il distintivo della squadra e devono raggiungere le poste con l'arma scarica, i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 10

Per la stagione venatoria 2002-2003 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:
1)  località Bacino lago Arancio, ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circoscrive;
2)  località Castellaccio, ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di Km. 3,5 così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale Camastra-Naro e la strada comunale campo sportivo (contrada Balate) si prosegue per mt. 650 con direzione sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso sud per mt. 450 fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione nord-est, si percorre la stessa per Km. 1,8 fino al limite nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbocca la stessa, si prosegue per mt. 5.000 fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo);
3)  foce del fiume Alcantara, ricadente in un'area che comprende i limiti di confine della provincia di Catania con quella di Messina e che è così delimitata:
Provincia di Catania
-  nord: partendo dal punto centrale del ponte situato sul fiume Alcantara, lungo la S.P. 219 per Gaggi (ME), si percorre la linea ideale mediana del fiume che costituisce il confine tra le province di Catania e Messina fino a giungere al mare Ionio;
-  est: con mare Ionio prospiciente la spiaggia compresa tra la foce del fiume e la perpendicolare della S.P. 127 che, partendo dal Castello di S. Marco, procede verso ovest;
-  sud: dal Castello di S. Marco e via S. Marco lungo la S.P. 127, attraversando la S.S. 114 superando il cavalcavia dell'autostrada Catania-Messina, entra nell'abitato del comune di Calatabiano e, percorrendo le vie Vittorio Veneto, Duomo, Cavour, si arriva fino ad un irto sentiero che circoscrive la base di una collina sulla cui sommità si ergono il Castello Arabo-Normanno ed i due santuari di S. Filippo e della Madonna del Carmine. Percorrendo tale sentiero si giunge sulla S.P. 81, per Mitogio, che si percorre fino al bivio per Castrorao-Gaggi;
-  ovest: dal detto bivio percorrendo la S.P. 219, si giunge sul ponte situato sul fiume Alcantara.
Provincia di Messina
-  nord: con la S.S. 114 che da Messina porta a Catania;
-  ovest: con il limite di confine delle due provincie;
-  sud: con lo stesso limite e per un tratto con il mare Ionio;
-  est: con la stradella che dal Km. 54 della S.S. 114 attraversa le contrade Iannuzzo e Pietrenere e porta a mare;
4)  comune di Castelmola (ME2) - zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia;
5)  comune di Forza d'Agrò (ME2) - zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica;
6)  invaso del bacino del lago di Piana degli Albanesi, ricadente nei territori comunali di Piana degli Albanesi (PA1) e di S. Cristina Gela (PA1), zona perimetrale per circa 12 Km;
7)  invaso idrico Faustina, contrada Faustina del comune di Castronovo di Sicilia (PA1), zona perimetrale;
8)  località Monte Kumeta, (ex zona rifugio) ricadente nel territorio comunale di Piana degli Albanesi, estesa Ha 300 (PA1);
9)  invaso Diga Rubino - località Margi del comune di Trapani (TP1);
10)  Pantano Leone - comune di Campobello di Mazara (TP2).
Le ripartizioni faunistico-venatorie competenti provvederanno a delimitare le zone sopra indicate con tabelle indicanti il divieto.
Lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna interessanti il territorio isolano, la caccia, se non altrimenti preclusa, è vietata nei valichi montani per una ampiezza complessiva di 1.000 metri coassiali al valico ed a meno di 500 metri dalla costa. Le ripartizioni faunistico-venatorie competenti provvederanno a dare divulgazione dei valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione.

Art. 11

Il cacciatore per l'esercizio venatorio deve essere munito - oltre che di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dall'art. 17 , commi 7 e 8, della legge regionale n.33/97 - dell'apposito tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione siciliana tramite il comune di residenza.
La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni per l'esercizio della caccia nella Regione siciliana è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre re gioni.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì.
Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale, dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia. In particolare il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà essere comunque registrato nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13.00, il numero dei capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovranno essere registrati alla fine della battuta di caccia.
L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 12

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento; nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.
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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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