REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 AGOSTO 2002 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGE 2 agosto 2002, n. 5.
Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.


NOTE



Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.


Nota all'art. 1, comma 1:
La legge 10 febbraio 1992, n. 164, reca: "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine".

Nota all'art. 4, comma 2:
Il comma 4 dell'art. 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268 "Disciplina delle strade del vino" così dispone:
"In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle "strade del vino" ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici".

Nota all'art. 8, comma 1:
L'art. 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268, così dispone:
"Requisiti del disciplinare. 1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
In attuazione di quanto disposto dal riportato articolo, è stato emanato il D.M. 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2000, n. 175, recante: "Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante "Disciplina delle strade del vino".".

Nota all'art. 11, comma 1:
L'art. 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268, così dispone:
"Agevolazioni e contributi finanziari. 1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui al comma l dell'articolo 3 limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle "strade del vino" può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).
3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto della suddetta somma.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Nota all'art. 15, commi 2 e 3:
L'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 "Nuove norme per la lotta contro la sofistificazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole", per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni che qui si annotano, è il seguente:
"Il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole, ufficio della direzione interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, svolge i seguenti compiti:
a) collabora con gli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti sia in campo nazionale che in Sicilia; nonché con il Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri e con gli analoghi organi della Guardia di finanza, per il reciproco scambio di notizie, elementi e dati afferenti alla materia delle sofisticazioni vitivinicole e all'applicazione delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di vitivinicoltura;
b) coordina le attività dei servizi comunali di controllo per la vitivinicoltura e delle amministrazioni provinciali nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 8 e 11;
c)  cura la raccolta, l'elaborazione e il controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, il consumo dello zucchero a livello comunale, nonché la documentazione e le notizie di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 11;
d)  cura la raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti le attività rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto regionale della vite e del vino di cui all'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni;
e)  attiva e aggiorna l'elenco del personale delle amministrazioni comunali e provinciali di cui agli articoli 8 e 10;
f)  istituisce e aggiorna l'elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per violazione degli articoli 76, 80, secondo comma ed 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
g)  svolge le azioni e i compiti di controllo attribuiti all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni;
h)  esegue i controlli e le verifiche riguardanti il catastino viticolo delle cooperative cantine sociali di cui all'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni e ne confronta le risultanze con l'anagrafe vitivinicola e l'albo dei vigneti;
i)  attua ogni altra iniziativa o compito attribuiti allo stesso dalla presente legge;
l)  cura la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti l'inventario viticolo della Sicilia trasmessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per mezzo di apposite attrezzature informatiche.
Ferme restando le specifiche competenze dello Stato in materia, le funzioni di vigilanza e controllo di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, sono specificatamente attribuite, nell'ambito della Regione siciliana, agli ispettori provinciali dell'agricoltura. Le predette funzioni sono esercitate d'intesa ed in collaborazione con gli uffici periferici dello Stato e con gli organi di polizia preposti alla repressione delle frodi.
Sono abrogati il terzo, quarto e quinto comma, dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16".

Nota all'art. 15, comma 4:
L'art. 11 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto delle modifiche operate dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura cura
a)  la tenuta dell'anagrafe vitivinicola di cui all'articolo 14;
b)  l'espletamento degli adempimenti a carico dei comuni previsti dalla vigente normativa comunitaria; nazionale e regionale in materia di:
1)  denunce annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli;
2)  documenti di accompagnamento e registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli;
c)  l'esame delle denunce di produzione previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni con le allegate copie, redatte dalla distilleria, della bolletta di consegna dei sottoprodotti della distillazione confrontandone le indicazioni con quelle riguardanti rispettivamente l'anagrafe vitivinicola e l'albo comunale dei vigneti;
d)  la rilevazione dei dati concernenti il consumo dello zucchero nell'ambito comunale, mediante l'esame della documentazione prevista dall'art 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni;
e)  la comunicazione tempestiva agli organismi di vigilanza dello Stato, al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole, e, ove ne ricorrano gli estremi alla competente autorità giudiziaria, delle inadempienze, irregolarità e trasgressioni riscontrate;
f)  l'acquisizione diretta di tutti i dati e gli elementi non denunziati totalmente o parzialmente;
g)  il rilascio di certificazioni attestanti l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola".

Nota all'art. 15, comma 7:
L'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto dell'abrogazione operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Presso ogni comune della Regione è istituita l'anagrafe vitivinicola delle imprese agricole, industriali e commerciali che producono, detengono, commerciano e trasportano uve, mosti, vino, aceti e relativi sottoprodotti.
Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura provvede alla tenuta ed all'aggiornamento della anagrafe vitivinicola.
I comuni che non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 10, ad istituire il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola mediante i propri uffici.
L'anagrafe vitivinicola è distinta in sezioni, rispettivamente per:
a)  (...);
b)  (...);
c)  imprese agricole vinicole singole, associate o cooperativistiche;
d)  imprese commerciali ed industriali;
e)  imprese per la produzione di vini all'ingrosso, nonché per la distillazione di vini o loro sottoprodotti:
f)  imprese di trasporto d'uva, mosti, vini, aceti e relativi sottoprodotti.
Ogni impresa può essere iscritta in una o più sezioni dell'anagrafe vitivinicola. In ciascuna sezione dovranno annotarsi le altre sezioni dell'anagrafe vitivinicola in cui l'impresa stessa risulta iscritta.
L'anagrafe vitivinicola deve essere istituita entro l'1 aprile 1985.
I comuni devono dare pubblico avviso dell'istituzione dell'anagrafe vitivinicola, oltre che mediante affissione della delibera all'albo comunale, con manifesti murali ed ogni altra opportuna forma di pubblicità, dandone altresì comunicazione al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste operanti in Sicilia, competenti per territorio".

Nota all'art. 15, comma 8:
L'art. 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto dell'abrogazione operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
" ...
Le imprese rientranti nelle categorie previste dalle lettere c) d) e) ed f) dell'articolo precedente devono chiedere al comune in cui esercitano la propria attività l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola.
Le imprese individuate dalla presente legge devono chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola entro 90 giorni dall'istituzione presso ogni comune, ai sensi dell'art. 14 dell'anagrafe stessa o comunque dalla relativa costituzione se successiva a tale data. Le imprese devono altresì comunicare all'anagrafe vitivinicola qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell'anagrafe rispetto alla prima iscrizione.
Le stesse devono comunicare all'anagrafe vitivinicola qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell'anagrafe stessa rispetto alla prima iscrizione.
Il sindaco, dopo avere accertato la completezza dei dati forniti, in rapporto all'apposita modulistica regionale, differenziata secondo il tipo di impresa, rilascerà agli interessati attestati di avvenuta iscrizione all'anagrafe vitivinicola e provvederà a trasmettere copia dell'iscrizione al servizio regionale di cui all'art. 5.
L'anagrafe vitivinicola e l'albo comunale dei vigneti sono pubblici. Chiunque ne sia interessato può prenderne gratuitamente visione".

Nota all'art. 15, comma 9:
L'art. 16 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, per effetto dell'abrogazione operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"I soggetti tenuti alla denuncia prevista dall'art 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni, devono integrare la denuncia medesima con la documentazione di provenienza delle uve.
Tale documentazione sarà costituita:
a)  (...)
b)  per i vinificatori non produttori di uva, singoli o associati, da copia delle fatture di acquisto dell'uva e delle relative bolle di accompagnamento.
Le denunce di cui al primo comma dovranno altresì essere corredate della copia della bolletta di consegna delle vinacce rilasciata dalla distilleria.
I comuni non possono procedere alla vidimazione e/o timbratura delle denunce di produzione, di quelle di giacenza, nonché dei documenti di accompagnamento nei confronti di quelle imprese che non risultano iscritte all'anagrafe vitivinicola di cui alla presente legge.
I documenti di accompagnamento relativi alle uve da tavola destinate alla vinificazione, ai mosti di uva da tavola ed ai succhi di uva concentrati provenienti da uva da tavola, devono contenere la dizione: "Uva destinata alla produzione di vino per distilleria", ovvero: "Destinazione per produzione di succhi di uva" o le diverse specifiche dizioni riguardanti le altre destinazioni consentite dai regolamenti comunitari e dalle leggi nazionali".

Nota all'art. 16, comma 1:
Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, così dispone:
"Il catastino è elaborato e sottoscritto da un tecnico agricolo munito di laurea in scienze agrarie o di diploma in materie agrarie iscritto al rispettivo albo o collegio professionale, ed è trasmesso entro il 31 luglio di ogni anno direttamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed all'IRCAC".
Note all'art. 17, comma 1:
-  L'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 "Disciplina degli interventi e delle agevolazioni riguardanti le attività e le iniziative delle cantine sociali e loro consorzi" definisce le cooperative cantine sociali e le relative caratteristiche.
-  L'art. 16 del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, così dispone:
"1. L'inventario del potenziale produttivo contiene i dati seguenti:
a)  le superfici vitate impiantate con varietà classificate per la produzione di vino ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, nel territorio dello Stato membro in oggetto;
b)  le varietà interessate;
c)  il totale dei diritti d'impianto esistenti;
d)  le disposizioni nazionali o regionali emanate in applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Uno Stato membro può prevedere che l'inventario sia compilato su base regionale. Tuttavia, in questo caso, tutti gli inventari regionali devono essere compilati entro il 31 dicembre 2001. Ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, il ritardo nella compilazione dell'inventario da parte di una regione non osta all'applicazione del presente titolo in altre regioni dello Stato membro in questione".

Nota all'art. 18, comma 1:
L'art. 57 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", per effetto della modifica operata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:
"Agricoltura biologica ed indennità compensative. 1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di settore, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono destinate, nell'esercizio 2002:
a)  quanto a 5.165 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE n. 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 23 aprile 1975, n. 125;
b)  quanto a 15.494 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE n. 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;
c)  quanto a 30.987 migliaia di euro per la corresponsione della indennità compensativa pregressa di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32".
Note all'art. 18, comma 2:
-  Per l'art. 57 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 2 vedi nota all'art. 18, comma 1.
-  Il Regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio reca disposizioni in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e modifica ed abroga taluni regolamenti.

Nota all'art. 19:
L'art. 18 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio per l'anno finanziario 2001" così dispone:
"Disposizioni sul bilancio dell'ESA. 1. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione iscritte al capitolo di spesa 412 - "Fondo accantonamento avanzo di amministrazione, comma 5, articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6" del bilancio di previsione dell'ESA per l'esercizio finanziario 2001 per i seguenti fini istituzionali:
-  "Ricostruzioni ripristini e trasformazione di immobili e relativi impianti" (capitolo 252);
-  "Spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali" (capitolo 260);
-  "Spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 delle sezioni operative di assistenza tecnica" (capitolo 261);
-  Spese per la realizzazione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo" (capitolo 257);
-  "Spese per la manutenzione straordinaria di strade" (capitolo 267);
-  "Spese per il completamento di opere viarie di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84 (capitolo 268);
-  "Spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc." (capitolo 507)"".

Nota all'art. 20, comma 1:
L'art. 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" così dispone:
"Promozione prodotti agroalimentari. 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge attività promozionali per i prodotti agroalimentari in ambito regionale nazionale ed internazionale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia agricola favorendo lo sbocco delle produzioni regionali sui mercati. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste svolge altresì indagini quantitative e qualitative di mercato e di marketing sui mercati nazionali ed esteri.
2. L'attività promozionale è attuata attraverso un programma che prevede:
a)  la partecipazione a rassegne fieristiche nazionali ed estere;
b)  iniziative nei diversi circuiti distributivi;
c)  attività di comunicazione relativamente ai prodotti di qualità;
d)  missioni commerciali in Sicilia di operatori italiani ed esteri.
3. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere a) e d), è a totale carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed è realizzata direttamente dallo stesso. L'attività promozionale di cui al comma 2, lettere b) e c), è realizzata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in compartecipazione con i soggetti beneficiari fino a un massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili al finanziamento.
4. Soggetti beneficiari delle attività previste al comma 2 sono le imprese agroalimentari, singole e associate, di produzione, trasformazione e commercializzazione, che operano nel territorio regionale.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai precedenti commi, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 56 miliardi.
6. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste promuove altresì iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio mediante un contributo per la realizzazione di manifestazioni promozionali che si inquadrino in un ambito di politica di sviluppo rurale finalizzata a rafforzare la competitività delle aree rurali e allo sviluppo dell'economia locale. Le manifestazioni sono classificate secondo la loro rilevanza internazionale, nazionale e locale in tre fasce in relazione alle quali viene commisurato il seguente contributo, da erogare agli enti locali o a soggetti incaricati della realizzazione delle manifestazioni:
a)  prima fascia; fino a un massimo di lire 100 milioni;
b)  seconda fascia fino a un massimo di lire 50 milioni;
c)  terza fascia; fino a un massimo di lire 20 milioni.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal comma 6, per il periodo 2000-2006, le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi".

Nota all'art. 20, comma 2:
L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione" dispone in materia di approvazione di bilanci di previsione, variazioni di bilancio, bilanci consuntivi e regolamenti di enti, aziende ed istituti regionali.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 9
Norme per la realizzazione e la gestione delle strade del vino.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 26 luglio 2001.
Trasmesso alla Commissione Attività produttive (III) il 10 settembre 2001.
D.D.L. n. 253
Disciplina delle strade del vino in Sicilia.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Oddo l'11 ottobre 2001.
Trasmesso alla Commissione Attività produttive (III) il 17 ottobre 2001.
D.D.L. n. 281
Istituzione delle strade del vino, dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Borzacchelli il 3 dicembre 2001.
Trasmesso alla Commissione Attività produttive (III) l'11 dicembre 2001.
Esaminati in Commissione ed istituita Sottocommissione per l'esame congiunto nella seduta n. 10 del 6 novembre 2001.
Esaminato testo elaborato dalla Sottocommissione e deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 31 del 28 maggio 2002.
Riesaminato e rinviato in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 31 dell'11 giugno 2002.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 59 del 12 giugno 2002.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 35 del 19 giugno 2002.
Relatore: Tricoli.
Discusso dall' Assemblea nelle sedute n. 71 del 17 luglio 2002, n. 73 del 23 luglio 2002 e n. 75 del 24 luglio 2002.
Approvato dall' Assemblea nella seduta n. 75 del 24 luglio 2002.

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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