REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 LUGLIO 2002 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 2 luglio 2002, n. 2.
Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006.

Al  dipartimento regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Enti ex art. 4, legge regionale n. 24/76
Alle Province regionali
Alla Sovrintendenza scolastica per la Sicilia
Ai Provveditorati agli studi
Alla C.I.S.L. - U.S.R. Sicilia
Alla C.G.I.L. - Comitato regionale
Alla U.I.L. - Segreteria regionale
All'U.G.L. - Segreteria regionale
Alla C.I.S.A.L. - Scuola - Segreteria regionale
Alla Federazione regionale industria Sicilia
All'Associazione piccole industrie Sicilia
Alla Federazione regionale commercio e turismo
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla C.L.A.A.I.
Alla Federazione regionale artigianato
Alla Confesercenti regionale
Alla Federazione regionale dirigenti azienda
Alla Federazione regionale autonoma artigianato siciliano
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
Alla Federazione regionale agricoltori di Sicilia
All'Alleanza coltivatori siciliani
Alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
Alla Presidenza della Regione siciliana
Al dipartimento regionale per la programmazione
All'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Assessorato regionale dell'industria
All'Assessorato regionale della sanità
All'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
Agli Ispettorati provinciali agricoli
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Al Ministero di grazia e giustizia, - Direzione generale istituti di prevenzione e pena - Ufficio VI, rep. III
Agli Ispettorati distrettuali degli istituti di prevenzione e pena per adulti
Alla Direzione dei centri di rieducazione per minorenni della Sicilia
Alle Sezioni di sorveglianza presso le corti di appello di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo
Al Coordinamento regionale dei diritti dei portatori di handicap
Al Coordinamento regionale tutela diritti dei disabili
Al Coordinamento associazione dei genitori dei portatori di handicap
Agli Enti bilaterali regionali del turismo, industria ed artigianato
All'Anci Sicilia
All'Unione regionale delle provincie siciliane (U.R.P.S.)
All'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (U.N.S.C.P.)


PREMESSA
1. La presente integra e modifica le circolari n. 2/01 del 26 aprile 2001, n. 3/01 del 23 maggio 2001, n. 4/01 del 25 maggio 2001 e n. 8/01 del 12 dicembre 2001. Nel testo di seguito riportato sono evidenziate le modifiche ai contenuti originari.
2.  Gli interventi programmabili individuati nella presente direttiva sono complementari rispetto gli interventi programmabili con il POR Sicilia nell'Asse 3 Risorse umane ed inoltre sono coerenti con la classificazione delle attività che emerge dai documenti nazionali e comunitari.
3.  Le direttive di programmazione delle attività formative sono, inoltre, il risultato della consultazione con i soggetti coinvolti direttamente nelle attività di programmazione, di formazione e orientamento, in armonia con quanto previsto dalle recenti disposizioni normative nazionali e regionali.
4.  Gli interventi formativi dovranno essere in grado di fornire agli utenti quelle conoscenze, competenze e capacità che sono indispensabili in un mercato del lavoro e in un sistema produttivo in progressiva trasformazione, garantendo, laddove necessario, opportunità di rapide riconversioni professionali adeguate alla complessità del sistema.
5.  La presente direttiva ha validità generale fino al 31 dicembre 2006 ed è soggetta ad integrazioni ed aggiornamenti periodici, qualora necessari.
Parte I
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FORMATIVI
Capitolo I
DIRETTIVE GENERALI

1.  Il piano degli interventi formativi verrà articolato negli ambiti di attività indicati nella successiva tabella su base regionale, e pertanto terrà conto dei valori medi di indicazione sotto riportati:
Base regionale
  N. ORE AMBITI     SIGLA 
  640.000 Attività di formazione iniziale     A.F.I. 
  252.000 Attività di formazione superiore A.F.S. 
  140.000 Attività di formazione continua e permanente     A.F.C. e F.P. 
  200.000 Attività di formazione ambiti speciali     A.F.A.S. 
  91.000 Azioni di supporto a progetti nazionali     A.S.P.N. 


2.  Gli interventi di formazione possono essere programmati secondo diverse possibili "unità di programmazione", cioè secondo diversi tipi di aggregazione progettuale:
a)  Progetti semplici, si intendono le singole attività/azioni/iniziative che costituiscono le unità minime di programmazione. Ogni progetto semplice è riconducibile ad una singola tipologia formativa;
b)  Progetti complessi si intendono progetti che combinano in modo sinergico una pluralità di azioni/attività/iniziative all'interno anche di più interventi programmabili;
c)  Progetti in rete, si intendono quei progetti che prevedono il coinvolgimento, attraverso accordi formalizzati, di soggetti diversi (imprese, associazioni, enti di formazione, enti locali, associazioni datoriali, etc) e che suppongono un mantenimento operativo dei vantaggi acquisiti attraverso le sinergie collaudate anche al termine delle attività effettuate, attraverso l'istituzione di una rete permanente che assuma caratteristiche "aperte" nei confronti di attori operanti nel territorio e/o in settori vocazionalmente analoghi.
3.  Gli interventi formativi proposti dovranno tenere conto, altresì, degli indirizzi contenuti nelle analisi, nelle indagini e negli studi sui fabbisogni formativi a livello nazionale e regionale a vario titolo promossi, con particolare riferimento agli Enti bilaterali nazionali e regionali, che hanno individuato i profili professionali maggiormente rispondenti ai mercati di riferimento ed alle esigenze espresse dal mercato del lavoro. A tal fine, ed in via esemplificativa, vengono elencati qui di seguito percorsi formativi, coerenti con le richieste del mercato del lavoro, risultanti da indagini sul fabbisogno formativo e studi di settore ("Progetto Chitone 2000" dell'Intersind, CGIL, CISL e UIL, "Progetto Excelsior" dell'Unioncamere e Ministero del lavoro, "Progetto Orientaonline" dell'Isfol), cui gli organismi dovranno dare priorità nell'ambito della programmazione.
Settore: AGRICOLTURA
Conduttore di aziende agricole
Conduttore di aziende zootecniche
Conduttore di aziende agroalimentari
Addetto alla commercializzazione di prodotti agro-alimentari
Potatore
Addetto alla produzione agricola sostenibile (agricoltura biologica)
Addetto al vivaismo ornamentale
Addetto al vivaismo di specie frutticole
Giardiniere esperto in arredo verde urbano e verde privato
Addetto alla lavorazione, trasformazione e confezionamento di frutta e ortaggi
Addetto alla lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti lattiero caseari
Addetto alla lavorazione, trasformazione e confezionamento delle carni
Addetto alla lavorazione, trasformazione e confezionamento del pesce
Addetto alla lavorazione, trasformazione e confezionamento di paste alimentari
Addetto ai processi di lavorazione, trasformazione e confezionamento nell'industria olearia
Addetto ad impianti di acquacoltura
Addetto alla cantina
Tecnico del controllo di qualità dei prodotti lattiero caseari
Tecnico del controllo di qualità dei prodotti ortofrutticoli
Settore: TURISMO
Conduttore di azienda agrituristica
Addetto alla gestione di strutture ricettive
Operatore polivalente
Accompagnatore alla fruizione di risorse ambientali, paesaggistiche e storico culturali
Organizzatore di itinerari turistici
Gestore di eventi e manifestazioni
Animatore turistico
Accompagnatore naturalistico subacqueo
Settore: AMBIENTE
Operatore esperto nel recupero di strutture in pietra a secco
Addetto alla realizzazione di opere di ingegneria naturalistica
Settore: INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Comparto metalmeccanica
Manutentore meccanico
Verniciatore
Operatore su macchine utensili
Montatore installatore
Saldatore
Collaudatore
Settore: TERZIARIO
Società dell'informazione
Grafic designer
Web master
Tecnico nell'installazione e gestione di reti telematiche
Tecnico e-commerce
Servizi socio-assistenziali
Assistente domiciliare e dei servizi tutelari
Operatore sociale di strada
Operatore familiare per l'infanzia

4. Per ogni qualifica professionale individuata, dovrà essere precisata la normativa di riferimento ed accertata la conformità ad eventuali leggi e normative nazionali o regionali di settore che ne definiscono le specificità, nonché la rispondenza a particolari esigenze territoriali che offrano concrete possibilità di sbocchi occupazionali.
5. E' fatto divieto proporre qualifiche professionali per l'esercizio delle quali la normativa prevede una abilitazione professionale rilasciata da autorità istituzionali (esempio: "Guide turistiche", "Accompagnatore turistico", "Interprete", per ciò che concerne il settore turismo; "erborista" per ciò che concerne il settore agricolo).
6. Si precisa che in fase di progettazione gli organismi dovranno seguire le seguenti disposizioni:

Tipologia Organismi  Limite/Incremento 
Organismi che hanno avuto finanziato nell'anno precedente un monte ore complessivo superiore a 50.000 ore  + 10% 
Organismi che hanno avuto finanziato nell'anno precedente un monte ore complessivo fino a 50.000 ore  + 20.000 ore 
Organismi che non hanno avuto assegnato alcun monte ore nell'anno precedente  + 20.000 ore 



Capitolo II
INTERVENTI PROGRAMMABILI

1. Gli interventi programmabili dovranno essere ricondotti agli ambiti di attività, così come di seguito indicati, e dovranno obbligatoriamente prevedere, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), della legge n. 196/1997, un periodo di stage aziendale, che si svolge all'interno di un'impresa con finalità di carattere conoscitivo, di affiancamento, di inserimento o di presocializzazione lavorativa, nella Misura di seguito stabilita.
2. In caso di interventi pluriennali gli organismi dovranno presentare il progetto comprensivo delle articolazione didattiche relative a tutte le annualità formative di riferimento.
CODICE  AMBITI FORMATIVI SIGLA 
ATTIVITA' DI FORMAZIONE INIZIALE A.F.I. 
1.1  Formazione per l'assolvimento dell'obbligo scolastico FOS 
1.2  Formazione per l'obbligo formativo F.O.F. 
1.3  Apprendistato APPR 
1.4  Qualificazione di base abbreviata QBA 
1.5  Qualificazione di base post-scuola dell'obbligo QA-Q1-Q2 
1.6  Qualificazione post-biennio secondaria superiore QPB 
1.7  Specializzazione post-qualifica SPEC 
1.8  Corsi integrativi extra-curricolari FIEC 
1.9  Moduli professionalizzanti integrati con la scuola secondaria superiore FIS 
ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUPERIORE A.F.S. 
2.1  Qualificazione superiore post-diploma QA-Q1-Q2 
2.2  Raccordo formazione/lavoro di livello superiore FLS 
ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE A.F.C. e P
3.1  Aggiornamento AGG 
3.2  Perfezionamento/specializzazione PERF 
3.3  Riqualificazione professionale RIQ 
3.4  Riconversione professionale RIPR 
3.5  Percorsi di qualificazione in alternanza tra formazione e lavoro AFL 
3.6  Percorsi formativi in attuazione dei contratti di apprendistato e CFL: 
3.6 a)  Percorsi formativi rivolti a giovani apprendisti FGA 
3.6 b)  Percorsi formativi rivolti ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati in CFL FCFL 
3.7  Interventi finalizzati all'adeguamento del sistema formativo ASFP 
3.8  Interventi per il personale dipendente della pubblica amministrazione AFPA 
ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER AMBITI SPECIALI A.F.A.S. 
4.1  Formazione socio assistenziale SOC 
4.2  Formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunità HDC 
4.3  Formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunità DAD-DIS-DMI 
AZIONI DI SUPPORTO A PROGETTI NAZIONALI A.S.P.N. 
5.1  Alfabetizzazione informatica e lingua inglese AI e LI 
5.2  Euroformazione difesa EUDI 


3. Per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro agevolando le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, a conclusione delle attività formative progettate nell'ambito dell'AFI e dell'AFS (progetti complessi), potranno promuoversi tirocini formativi e di orientamento destinati a soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.
Le attività di tirocinio rappresentano uno strumento innovativo nelle politiche del lavoro ed hanno finalità sia orientative, in quanto agevolano le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia formative e sono volte a:
-  sostenere il processo di apertura e di accoglienza delle imprese verso i giovani prevalentemente all'interno del sistema formativo;
-  produrre la socializzazione fra i tirocinanti ed imprese;
-  favorire la transizione nel lavoro ed in particolare l'inserimento di soggetti in difficoltà, rispetto al mercato del lavoro;
-  flessibilizzare l'offerta formativa in ragione delle esigenze degli utenti.
Destinatari: giovani.
Requisiti di accesso: avere assolto l'obbligo scolastico.
Modalità di realizzazione:
-  le attività si svolgeranno direttamente in azienda sulla base di apposite convenzioni con le aziende stesse, redatte secondo lo schema di cui al D.M. 25 marzo 1998, n.142, e sulla base di un progetto formativo e di orientamento, nel caso in cui non si svolga autonomamente;
-  dovrà essere individuato il tutor responsabile dell'attività di tirocinio, che avrà il compito di assicurare raccordo tra le attività svolte in azienda ed i contenuti del percorso formativo individuato.
Durata: minimo 80 ore; la durata dell'intervento potrà aumentare sulla base delle disponibilità e/o delle esigenze della azienda e comunque nel rispetto delle seguenti indicazioni:
-  non superiore a quattro mesi, se i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
-  non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli Istituti professionali di stato, o allievi in attività di formazione professionale;
-  non superiore ai dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti indicati al successivo punto;
-  non superiore ai ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
Lo svolgimento delle attività di tirocinio dovranno rispettare le indicazioni di cui alla circolare assessoriale del 20 ottobre 2000, n. 26 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 novembre 2000, n. 52.
Certificazione: dichiarazione delle competenze sottoscritta altresì dall'azienda ospitante
1.  ATTIVITA' DI FORMAZIONE INIZIALE (A.F.I.)
1.  La formazione iniziale rappresenta un'offerta formativa, rivolta ai giovani ed ad adulti che intendono accedere al mercato del lavoro al termine dell'obbligo scolastico o al termine di fasi intermedie delle scuole secondarie superiori.
2.  Essa offre la possibilità ai giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico, orientati a non proseguire gli studi, di acquisire competenze professionali specifiche, più o meno compiute, spendibili nel mercato del lavoro.
3.  La formazione iniziale si rivolge:
-  a giovani ed adulti che hanno assolto l'obbligo scolastico;
-  a giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico che intendono esercitare il diritto alla frequenza di attività formative nel sistema di formazione professionale regionale, per soddisfare l'obbligo formativo;
-  a studenti del 3°, 4° e 5° anno degli Istituti secondari.
4.  La formazione iniziale, inoltre, può essere rivolta a giovani che non hanno assolto l'obbligo scolastico, o ancora non ne sono stati prosciolti; in questo caso le attività saranno effettuate secondo le modalità indicate nel decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della pubblica istruzione.
5.  Attraverso la formazione iniziale si realizza, dunque, il diritto alla formazione sia per quei giovani che scelgono un percorso formativo diverso da quello scolastico, sia per quei giovani che la scuola non è riuscita a valorizzare: pertanto può essere considerata come strumento fondamentale di prevenzione del disagio e delle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro di una fascia significativa della popolazione giovanile.
6.  L'impianto formativo di questo ambito specifico è finalizzato alla educazione attiva e dovrà essere attuato secondo un processo di apprendimento che, facendo leva sull'esperienza di lavoro in laboratorio, fornisce le competenze di base, tecnico-professionali, tali da garantire una formazione completa del cittadino
7.  La durata degli interventi varia in funzione delle tipologie e del profilo professionale di riferimento.
8.  Gli interventi formativi che rientrano in questo ambito sono ricondotti a nove sottotipologie, ognuna delle quali prevede particolari requisiti di accesso, in ordine al percorso scolastico compiuto e ad eventuali esperienze lavorative, per:
-  il conseguimento di certificato di qualifica o di un certificato di specializzazione a seguito di esame finale;
-  l'acquisizione di specifiche competenze e relativo credito formativo che sarà rilasciato sotto forma di certificato di frequenza al termine delle attività.
1.1  -  Formazione per l'assolvimento dell'obbligo scolastico (FOS)
Finalità: consentire l'acquisizione di conoscenze, capacità e competenze di base per supportare la scelta del successivo percorso di istruzione scolastica o di formazione professionale. Gli interventi, che si svolgeranno secondo le indicazioni dell'art. 7 del decreto 9 agosto 1999, n. 323 del Ministro della pubblica istruzione, saranno regolati da apposita convenzione tra istituzione scolastica e organismo attuatore secondo le indicazioni previste all'art. 6 del decreto 9 agosto 1999, n. 323 del Ministro della pubblica istruzione e successive integrazioni.
Destinatari: giovani.
Requisiti di accesso:
-  obbligo scolastico non assolto o non prosciolto;
-  colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute.
Durata: secondo accordi formalizzati con l'istituzione scolastica.
Certificazione: certificato delle competenze rilasciato secondo le modalità indicate all'art. 9, comma 3, del decreto 9 agosto 1999, n. 323, del Ministro della pubblica istruzione e successive modifiche ed integrazioni e secondo il modello allegato al decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 70 del 13 marzo 2000.
1.2  -  Formazione per l'assolvimento dell'obbligo formativo (F.O.F.)
Finalità: consentire il soddisfacimento dell'obbligo formativo per quei soggetti ad esso obbligati ex legge n. 144/99, art. 68, comma 2, che scelgono di avvalersi del canale della formazione professionale regionale per assolvere il loro diritto-dovere.
Destinatari: minori di età compresa fra i 15 ed i 18 anni sottoposti all'obbligo formativo (legge n. 144/99).
Durata: attività biennali o triennali sperimentali per complessive ore, rispettivamente 2400 e 3.600.
Certificazione: certificato di qualifica professionale ad assolvimento dell'obbligo e certificato di competenza a conclusione di ciascun anno formativo.
Organismi attuatori: possono presentare progetti per l'assolvimento dell'obbligo formativo, gli enti di formazione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/1976, che abbiano svolto attività formative con finanziamenti pubblici ed abbiano acquisito congrua esperienza nell'ambito della formazione iniziale rivolta a minori.
Progetti formativi:
A seguito del regolamento attuativo dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative e dell'accordo Stato-Regioni del 2 marzo 2000, questa Amministrazione intende introdurre nel presente atto di programmazione percorsi iniziali di formazione professionale di durata almeno biennale articolati in cicli certificabili e finalizzati allo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico- professionali. Pertanto i progetti devono contenere:
-  moduli di accoglienza, orientamento e accompagnamento, in collaborazione con i servizi formativi di cui alla circolare assessoriale n.6/01 del dipartimento Agenzia regionale per l'impiego: tale attività verrà svolta a decorrere dal mese di maggio, per orientare l'allievo verso il sistema scolastico o, in alternativa, verso quello formativo e a decorrere dal mese di settembre, per coloro che hanno optato per il sistema formativo per orientare verso l'attività formativa che frequenteranno a decorrere dall'anno successivo. In prima attuazione tale attività dovrà essere svolta a decorrere dal mese di settembre presso i servizi formativi finanziati a valere del P.R.O.F. 2002.;
-  attività pratiche e/o di laboratorio, per almeno il 50% del monte ore (compreso lo stage),
-  formazione di area comune di almeno 350 ore comprensiva di area linguistica, culturale, umanistica, scientifica, tecnologica, informatica;
-  area delle capacità professionali 250 ore da dedicare all'approfondimento e sostegno in relazione ai bisogni specifici degli allievi.
L'assolvimento dell'obbligo formativo può prevedere "passerelle'' tra i sistemi formativi, attraverso la formazione esterna per gli apprendisti in obbligo formativo, nonché tra i sistemi formazione-scuola. In merito, gli enti dovranno agire d'intesa con le istituzioni scolastiche nel predisporre percorsi formativi, certificabili al fine del passaggio tra i sistemi.
Le certificazioni relative all'assolvimento dell'obbligo formativo sono rilasciate dall'ente secondo il disposto dell'art. 8 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 157. Al termine del percorso le qualifiche professionali saranno rilasciate previo esame finale, da effettuare secondo la vigente normativa regionale.
Per il primo anno di attività il numero degli allievi non può essere inferiore a 12 e superiore a 20; per le annualità successive il numero degli allievi non può essere inferiori a 6. L'attività form-orientativa si svolgerà secondo le modalità previste dal progetto il quale dovrà anche indicare le ore destinate a tale attività ed al recupero degli allievi in difficoltà. Tale attività rientra nel monte ore di formazione diretta.
Gli allievi possono iscriversi dalla data prevista per l'iscrizione a scuola.
Al termine del percorso è previsto un esame finale per il conseguimento della qualifica.
1.3 - Formazione nell'ambito dell'apprendistato (APPR)
Finalità: in attuazione dell'art.16 della legge n. 196/1997, le attività formative per apprendisti devono perseguire obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro. La formazione nell'ambito dell'apprendistato è finalizzata anche all'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi del D.P.R. 12 luglio 2000, n.157.
Destinatari: giovani
Requisiti di accesso: età non inferiore a 16 anni e non superiore a diciotto, per l'assolvimento dell'obbligo formativo, e non superiore a 26 anni, negli altri casi.
Modalità di realizzazione: Il primo modulo dovrà essere dedicato all'accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista e alla definizione del patto formativo tra l'apprendista e la struttura formativa. I contenuti e le competenze da conseguire sono quelle previste dal D.M. 20 maggio 1999, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 giugno 1999, n. 138, e successive modifiche ed integrazioni.
Durata: non inferiore a 240 ore.
Certificazione: Dichiarazione delle competenze.
1.4  -  Qualificazione di base abbreviata (QBA)
Finalità: consentire, a chi è già in possesso di una preparazione scolastica superiore alla scuola media, o a chi ha già acquisito una esperienza lavorativa pertinente, di acquisire una qualifica di base secondo un percorso abbreviato che tiene conto delle competenze e conoscenze già acquisite, o di crediti formativi formalizzati già acquisiti.
Destinatari: giovani e/o adulti.
Requisiti di accesso:
-  frequenza di almeno un anno di scuola secondaria superiore o esperienza lavorativa di un anno;
-  colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute.
Durata: da 450 a 600 ore in funzione del profilo professionale di riferimento e delle caratteristiche del "gruppo classe". Per l'acquisizione di qualifiche semplici relative a lavori stagionali, la durata potrà anche essere inferiore a 450 ore.
Certificazione: certificato di qualifica professionale.
1.5 - Qualificazione di base post-scuola dell'obbligo. (QA - Q1 - Q2)
Finalità: consentire l'acquisizione di una specifica preparazione professionale finalizzata all'inserimento lavorativo qualificato.
Destinatari: giovani e/o adulti
Requisiti di accesso:
-  obbligo scolastico assolto ed età superiore a 18 anni;
-colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute;
Durata: da 225 a 900 ore, in funzione del profilo e del settore professionale di riferimento come sotto specificato, e sino a 1.800 ore se biennale.


"Commercio e servizi", "Turismo", "Sociale"  Interventi formativi di qualificazione 900 ore 
"Industria ed artigianato"  Interventi formativi di qualificazione 900 ore 
"Agricoltura"  Prima formazione agricola 600 ore 
  Conduttore azienda agricola 600 ore 
  Interventi formativi di qualificazione da 225 a 600 ore 


Certificazione: certificato di qualifica professionale e certificato di competenza a conclusione di ciascun anno formativo.
1.6  -  Qualificazione post biennio di scuola secondaria superiore (QPB)
Finalità: conseguimento di una qualifica professionale con maggiore contenuto culturale rispetto alla qualifica di base.
Destinatari: giovani e/o adulti.
Requisiti di accesso:
-  colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute.
-  avere frequentato il biennio di scuola secondaria superiore.
Durata: da 225 a 1800 (se biennale) ore in funzione del settore e del profilo professionale di riferimento secondo la sopra riportata tabella.
Certificazione: certificato di qualifica professionale.
1.7  -  Specializzazione post-qualifica (SPEC)
Finalità: completare e specializzare la preparazione professionale dei qualificati dalla formazione professionale su aspetti innovativi di particolare rilevanza per le imprese e per l'economia locale.
Destinatari: giovani e/o adulti.
Requisiti di accesso: essere in possesso di una qualifica professionale di base pertinente rispetto all'area di specializzazione (qualifica ottenuta nell'ambito del sistema regionale o diploma ottenuto nell'ambito degli istituti professionali).
Durata: da 100 a 450 ore secondo il settore ed il profilo professionale di riferimento.
Certificazione: certificato di specializzazione rilasciato secondo le modalità indicate all'art. 9, comma 3, del decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della pubblica istruzione e successive modifiche ed integrazioni e secondo il modello allegato al decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 70 del 13 marzo 2000.
1.8  -  Corsi integrativi extra-curricolari (FIEC)
Finalità: fare acquisire ai destinatari conoscenze specifiche attraverso moduli professionalizzanti di interesse generale, quali ad esempio informatica, tecniche della comunicazione, economia aziendale, ecc., che integrano le attività curricolari scolastiche.
Tali iniziative vanno organizzate in collaborazione con gli Istituti scolastici e sulla base di appositi protocolli d'intesa e/o convenzione.
Destinatari: studenti di 3°, 4° e 5° anno degli istituti secondari (di norma non professionali).
Requisiti di accesso:
-  colloquio individuale di orientamento.
Durata: da 60 a 600 ore con possibilità di articolazione su un triennio, e di norma in orario extra-scolastico.
Certificazione: certificato delle competenze rilasciato secondo le modalità indicate all'art. 9, comma 3 del decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della pubblica istruzione e successive modifiche ed integrazioni e secondo il modello allegato al decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 70 del 13 marzo 2000.
1.9  -  Moduli di formazione professionale integrati con la scuola secondaria superiore (FIS)
Finalità: attuare, in orario scolastico, percorsi integrati che abbiano una valenza secondo i casi, orientativa e formativa e/o professionalizzante, attraverso protocolli d'intesa in collaborazione tra istituti scolastici ed enti di formazione.
Nell'ambito della presente tipologia, è possibile attivare anche progetti di sostegno ai portatori di handicap nei percorsi di scuola secondaria superiore. In tale caso il progetto dovrà, altresì, indicare il livello di integrazione tra le due istituzioni per il singolo partecipante.
Destinatari: giovani.
Requisiti di accesso: frequenza istituto secondario superiore.
Durata: fino a 400 ore nell'arco di 2 anni.
Certificazione: certificato delle competenze rilasciato secondo le modalità indicate all'art. 9 comma 3 del decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della pubblica istruzione e successive modifiche ed integrazioni e secondo il modello allegato al decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 70 del 13 marzo 2000.
2.  ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUPERIORE (A.F.S.)
1.  La formazione superiore raggruppa l'insieme delle iniziative formative professionalizzanti ai fini lavorativi riservate alle persone in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equivalente.
2.  La durata degli interventi formativi varia di norma da 80 a 900 ore, ed in funzione di alcune tipologie o particolari profili professionali può estendersi sino ad un massimo di 1800 ore, se biennale.
3.  Gli interventi formativi che sono ricondotti a tre sottotipologie, ognuna delle quali prevede particolari requisiti di accesso e, in ragione della specifica sottotipologia, consentono:
-  il conseguimento di certificato di qualifica superiore o di un certificato di specializzazione a seguito di esame finale;
-  l'acquisizione di specifiche competenze e relativo credito formativo;
-  il conseguimento di un diploma di specializzazione regionale a seguito di esame finale.
2.1  -  Qualificazione superiore post-diploma (Q A - Q1 - Q2)
Finalità: conseguimento di una qualifica professionale superiore finalizzata all'inserimento lavorativo.
Destinatari: giovani e/o adulti.
Requisiti di accesso:
-  possesso di un diploma di scuola secondaria superiore;
-  colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute.
Durata: da 225 a 900 ore, in funzione del profilo e del settore professionale di riferimento, come sotto specificato, e sino a 1800 ore se biennale.


"Commercio e servizi", "Turismo", "Sociale"  Interventi formativi di qualificazione 900 ore 
"Industria ed artigianato"  Interventi formativi di qualificazione 900 ore 
"Agricoltura"  Prima formazione agricola 600 ore 
  Conduttore azienda agricola 600 ore 
  Interventi formativi di qualificazione da 225 a 600 ore 


Certificazione: Certificato di qualifica superiore e certificato di competenza a conclusione di ciascun anno formativo.

2.2  -  Raccordo formazione/lavoro di livello superiore (FLS)
Finalità: inserimento lavorativo mirato, dipendente o autonomo, su un profilo professionale superiore specifico corrispondente a sbocchi occupazionali già identificati da parte di una o più imprese. In funzione del tipo di sbocco occupazionale previsto, le iniziative possono articolarsi come segue:
-  raccordo per l'inserimento al lavoro dipendente;
-  raccordo per l'avvio alla imprenditoria giovanile e femminile;
-  raccordo per l'avvio al lavoro autonomo professionale. In tale tipologia possono rientrare anche le iniziative preparatorie all'esercizio di professioni autonome.
Destinatari: giovani diplomati.
Requisiti di accesso: disoccupati ed inoccupati.
Durata: sino a 450 ore.
Certificazione: attestato di frequenza.
3.  ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE (A.F.C. e P.)
1.  La formazione continua e permanente occupa sempre più spazio all'interno delle politiche formative regionali, nazionali e comunitarie. Essa rappresenta, all'interno dell'attuale scenario economico-sociale caratterizzato da continui e profondi cambiamenti, una risorsa primaria ed uno strumento fondamentale per lo sviluppo e l'adeguamento delle professionalità inserite a vari livelli nel mercato del lavoro.
2.  Con la formazione continua e permanente si intende supportare l'individuo, nell'arco di tutta la vita, nel processo di adeguamento delle proprie competenze e conoscenze e della professionalità ai processi di innovazione aziendale a livello tecnico, produttivo, organizzativo e scientifico.
3.  I destinatari degli interventi formativi, che rientrano in questo ambito, sono pertanto:
-  le lavoratrici ed i lavoratori (sia autonomi che dipendenti): per consentire il recupero di una mancata o parziale formazione iniziale, per sostenere i percorsi di evoluzione e promozione professionale, per garantire il mantenimento delle conoscenze di fronte ai processi di trasformazione ed innovazione del lavoro;
-  le imprese dei vari settori economici: come fattore di competitività e di innovazione aziendale per adattarsi ai mutamenti e migliorare i processi, i prodotti e i servizi offerti
-  le aree geografiche locali: come fattore di accompagnamento e facilitazione dei progetti territoriali di sviluppo promossi dagli enti locali.
4.  Per tutte le tipologie di formazione continua, il dialogo sociale deve rappresentare una priorità per la costruzione dei piani di intervento.
5.  Gli interventi formativi che rientrano in questo ambito si riferiscono a otto sottotipologie e si rivolgono nello specifico alle lavoratrici ed ai lavoratori consentendo:
-  il conseguimento di certificati di qualifica e specializzazione;
-  l'acquisizione di specifiche competenze.
6.  Per alcune sottotipologie è previsto specificamente l'esame finale.
3.1  -  Aggiornamento (AGG)
Finalità: consentire ai partecipanti di aggiornare e mantenere le conoscenze o le abilità su uno o più argomenti direttamente legati alla professione svolta, da attuarsi attraverso moduli formativi specifici.
Destinatari: lavoratrici e lavoratori, autonomi o dipendenti, ai vari livelli di professionalità.
Requisiti di accesso: possesso di una qualifica o di una professionalità riconosciuta.
Durata: moduli da 15 a 90 ore, con possibilità di combinare più moduli di aggiornamento in cicli ricorrenti sull'arco dell'anno e sino ad un massimo di 150 ore.
Certificazione: certificato delle competenze ed attestato di frequenza.
3.2  -  Perfezionamento (PERF)
Finalità: consentire ai destinatari di ampliare o arricchire la propria professionalità con finalità di promozione professionale o di mobilità lavorativa.
Destinatari:
-  giovani e/o adulti disoccupati lavoratori interessati da misure di politica del lavoro (CIG, CIGS, Mobilità, LSU-LPU-PIP);
-  lavoratrici e lavoratori, sia dipendenti che autonomi.
Requisiti di accesso: possesso di una qualifica o di una professionalità riconosciuta.
Durata: da 100 a 400 ore secondo i settori.
Certificazione: certificato di specializzazione.
3.3  -  Riqualificazione professionale (RIQ)
Finalità: fare acquisire alle lavoratrici ed ai lavoratori competenze richieste a seguito di processi di innovazione aziendale che comportino l'introduzione di nuove tecnologie, modificazioni dell'organizzazione del lavoro o altre innovazioni di tipo strutturale di adeguamento significativo della professionalità del personale.
Destinatari: lavoratrici e lavoratori, sia autonomi che dipendenti, (ivi compresi gli operatori del sistema scolastico formativo regionale).
Requisiti di accesso: possesso di un livello di formazione o di esperienza professionale di partenza.
Modalità: gli interventi rivolti agli operatori del sistema formativo regionale saranno realizzati secondo le previsioni concertate con il dipartimento formazione professionale.
Durata: definita di volta in volta sulla base degli obiettivi e delle condizioni iniziali specifiche; i corsi di riqualificazione vanno programmati nell'ambito di esplicite intese aziendali.
Certificazione: certificato di qualifica professionale.
3.4  -  Riconversione professionale (RIPR)
Finalità: acquisizione di una professionalità completa, diversa da quella posseduta, che consente alle lavoratrici ed ai lavoratori intenzionati a reinserirsi nel mercato del lavoro dopo un periodo di abbandono dell'attività professionale, o favorire la ricerca di una diversa collocazione lavorativa.
Tali iniziative devono essere promosse in accordo con aziende o in relazione ad accordi o patti d'area o territoriali già siglati, associazioni di categoria, enti locali, parti sociali.
Destinatari:
-  disoccupati di lunga durata di età avanzata, (oltre i 29 anni);
-  lavoratrici e lavoratori in C.I.G. e/o minacciati da processi di riconversione aziendale o di settore (ivi compresi gli operatori del sistema scolastico formativo regionale).
Requisiti di accesso: possesso di una qualifica o di una professionalità riconosciuta.
Modalità: gli interventi rivolti agli operatori del sistema formativo regionale saranno realizzati secondo le previsioni concertate con il dipartimento F.P.
Durata: definita di volta in volta sulla base della qualifica specifica da raggiungere e delle caratteristiche dei singoli candidati e comunque non superiori alle 900 ore.
Certificazione: certificato di qualifica professionale.
3.5  -  Percorsi di qualificazione in alternanza tra formazione e lavoro (AFL)
Finalità: tali percorsi, che rappresentano una alternativa rispetto ai percorsi tradizionali di qualificazione iniziale, sono caratterizzati da una successione alternata ed interdipendente di fasi presso un centro di formazione e fasi in azienda, per il raggiungimento di obiettivi formativi comuni. Nell'ambito di tale tipologia, il lavoro deve essere strutturato in modo tale da poter avere una valenza formativa e l'impresa deve assumere una responsabilità diretta nel raggiungimento degli obiettivi formativi, a fianco dell'organismo di formazione. Tali percorsi particolarmente indicati per le lavoratrici ed i lavoratori che hanno bisogno di rimotivazione allo studio, tramite una esperienza positiva inizialmente centrata sulla pratica operativa e la responsabilizzazione individuale, per "riscoprire" in modo induttivo il valore della preparazione teorica.
Destinatari: lavoratrici e lavoratori occupati o impegnati in PIP.
Requisiti di accesso: nessuno in particolare se non quelli che ne definiscono la categoria di destinatari.
Durata: da 300 ore a 600 ore in funzione del settore e del profilo professionale di riferimento. Di norma il percorso è biennale. In caso di PIP la durata delle attività formative dovrà consentire il rispetto delle percentuali stabilite dalla normativa di riferimento (460 - 600 ore).
Certificazione: certificato di qualifica professionale.
3.6 - Percorsi formativi in attuazione dei contratti di apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro
Finalità: acquisizione di professionalità medie o elevate ed agevolazione dell'inserimento professionale all'interno dei contratti di lavoro a causa mista: apprendistato e CFL.
Modalità di realizzazione: tenuto conto delle esigenze prevalenti di piccole e medie imprese con livelli elevati di dispersione dei giovani apprendisti ed assunti con CFL, i progetti dovranno comprendere iniziative significative di promozione e di formazione aziendale. Progetti aziendali potranno essere attivati in presenza di un numero sufficiente di partecipanti non inferiori comunque a 10. Oltre alle azioni di promozione e di accompagnamento, ogni progetto dovrà comportare una formulazione del contratto individuale di formazione, sottoscritto dal giovane, dall'impresa e dal centro di formazione.
3.6.a - Percorsi formativi rivolti a giovani apprendisti (FGA)
Il percorso formativo dovrà rispettare le indicazioni contenute nel decreto del Ministero del lavoro del 19 maggio 1999 e dovrà tenere conto dei livelli di competenza posseduti dai giovani apprendisti e dei fabbisogni formativi individuali a tale riguardo.
Destinatari: lavoratrici e lavoratori impegnati in contratti di apprendistato
Requisiti di accesso: contratto di apprendistato; l'accesso è inoltre vincolato al rispetto delle priorità individuate dal dipartimento formazione professionale e nel piano di formazione esterna per apprendisti.
Durata: 120 ore annue.
Certificazione: attestato di frequenza
Vincoli: ogni organismo dovrà prevedere, nell'ambito dell'attività programmata, almeno un intervento in ogni Provincia rivolto ad un minimo di 8 ad un massimo di 20 apprendisti. L'Assessorato in fase di definizione del piano, si riserva di dislocarne lo svolgimento in funzione del fabbisogno formativo espresso dalle aziende interessate.
3.6.b - Percorsi formativi rivolti alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro (FCFL)
Il percorso formativo dovrà essere costruito sulla base delle indicazioni normative in materia e dovrà tenere conto dei livelli di competenza posseduti dagli assunti con CFL e dei fabbisogni formativi individuali a tale riguardo.
Destinatari: lavoratrici e lavoratori assunti con CFL.
Requisiti di accesso: contratto di formazione e lavoro
Durata: 160 ore annue.
Certificazione: attestato di frequenza.
3.7  -  Interventi finalizzati all'adeguamento del sistema formativo (ASF)
Finalità: adeguare il sistema formativo, inteso nella sua accezione più ampia, in vista del consolidamento a regime della sua integrazione funzionale con il sistema scolastico. Gli interventi programmabili riguardano l'aggiornamento e la qualificazione, che consentono l'acquisizione di competenze didattico-formative e/o organizzativo-gestionale spendibili per il funzionamento di attività agenziali.
Destinatari: operatori del sistema formativo regionale e personale del sistema scolastico.
Requisiti di accesso: contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Durata:
-  da 60 ore a 150 ore per le attività di aggiornamento;
-  450 ore per attività di qualificazione degli operatori del sistema formativo regionale e personale del sistema scolastico;
-  450 ore per attività di qualificazione del personale non docente.
Certificazione:
-  attestato di frequenza, per le attività di aggiornamento;
-  certificato di qualifica professionale, per le attività di qualificazione.
Nel caso di azioni di aggiornamento specifiche di formazione formatori finalizzata all'abilitazione in materia di HACCP la programmazione degli interventi dovrà:
-  rispettare il programma didattico "tipo" debitamente autorizzato dall'Assessorato regionale della sanità, nel quadro del protocollo d'Intesa sottoscritto con questa amministrazione e con l'ente bilaterale per il turismo siciliano (EBRTS), gusta determina assessoriale del 30 dicembre 1999;
-  essere destinato a lavoratrici e lavoratori impiegati nel sistema formativo regionale o nel sistema scolastico che sono in possesso del diploma di agrotecnico, tecnico chimico oppure del diploma di laurea in: biologia, scienze naturali, chimica, agraria, medicina, veterinaria e che potranno essere impegnati nella erogazione di attività di HACCP, settore alimentare;
-  avere una durata di 80 ore.
Certificazione: attestato di frequenza.
3.8  -  Interventi per il personale dipendente della Pubblica Amministrazione (AFPA)
Finalità: consentire l'adeguamento delle competenze del personale dipendente della pubblica amministrazione, con particolare attenzione alle funzioni di "Middle Management". Promuovere e adeguare alle nuove necessità le capacità di progettazione, implementazione, monitoraggio e valutazione degli operatori della pubblica amministrazione, anche al fine di sostenere l'innovazione, nel quadro della riorganizzazione dei servizi e del funzionamento degli uffici.
Destinatari: lavoratrici e lavoratori.
Requisiti di accesso: dipendente della pubblica amministrazione.
Durata:
-  da 60 ore a 150 ore per le attività di aggiornamento;
-  da 300 a 450 ore per attività di qualificazione.
Attestato rilasciato:
-  attestato di frequenza, per le attività di aggiornamento;
-  certificato di qualifica professionale, per le attività di qualificazione.
4.  ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER AMBITI SPECIALI (A.F.A.S.)
4.1  -  Formazione socio assistenziale (SOC)
Finalità: qualificazione finalizzata a figure professionali operanti nel settore sociale nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 5 maggio 1986 n. 22, individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988 modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Regione 4 giugno 1996 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 10 agosto 1996, parte I). Tali riferimenti normativi dovranno essere riportati nel formulario. Eventuali diverse esigenze formative manifestate da enti locali e/o organizzazioni di categoria dovranno essere opportunamente documentate ed allegate agli interventi formativi proposti.
Destinatari:
a)  soggetti privi di diploma di scuola secondaria superiore;
b)  soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Requisiti di accesso per entrambe le categorie di destinatari, in dipendenza della figura professionale:
-  assolvimento dell'obbligo scolastico;
-  possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Durata: 900 ore annue e 1800 ore biennale.
Certificazione:
-  certificato di qualifica professionale per i soggetti di cui alla lett. a);
-  diploma di specializzazione per i soggetti di cui alla lett. b).
4.2  -  Formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunità (HDC)
Finalità: preparare i soggetti all'integrazione sociale e lavorativa. Tali iniziative vanno progettate ad hoc, tenendo conto dell'utenza, dei vincoli legati alle condizioni oggettive e soggettive.
Destinatari: giovani e adulti.
Requisiti di accesso: disabili.
Durata: da 900 a 1.800 ore, se biennale (orientamento e preformazione).
Certificazione: attestato di frequenza e/o certificato di qualifica professionale e/o attestato di abilitazione e/o certificato di specializzazione a secondo della tipologia dell'intervento.
4.3  -  Formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunità (DAD-DIS-DMI)
Finalità: preparare i soggetti all'integrazione sociale e lavorativa.
Tali iniziative vanno progettate ad hoc, tenendo conto dell'utenza, dei vincoli legati alle condizioni oggettive e soggettive.
Destinatari: giovani e adulti.
Requisiti di accesso: disadattati sociali, detenuti adulti, detenuti minori.
Durata:
-  DAD  da 350 a  900 ore; 
-  DIS  da 500 a  900 ore; 
-  DMI  da 500 a 1.800 ore (se biennale). 

Certificazione: attestato di frequenza e/o certificato di qualifica professionale e/o attestato di abilitazione e/o certificato di specializzazione a secondo della tipologia dell'intervento.
5.  ATTIVITA' DI SUPPORTO A PROGETTI NAZIONALI (A.S.P.N.)
5.1  -  Alfabetizzazione informatica e lingua inglese (AI e LI)
1.  Nell'ambito delle attività di supporto al programma nazionale straordinario 2000/2 di alfabetizzazione informatica e lingua inglese per le aree dell'obiettivo 1 ammesso a contributo a carico del Fondo nazionale per l'occupazione (ex legge 23 dicembre 1999, n. 488) con delibera n. 14/2000 del C.I.P.E. e delibera n. 85/2000 del C.I.P.E., al fine di assicurare il supporto logistico-organizzativo necessario, fornendo inoltre l'impiego di personale docente qualificato per l'attività didattica in informatica e lingua inglese, gli organismi programmeranno attività formative brevi secondo i contenuti progettuali del programma in parola, che prevedono di attuare azioni formative, organizzate per gruppi aula di 15 soggetti e localizzate secondo la tabella seguente:





2. Gli organismi avranno cura di acquisire presso il soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione del programma, così come individuato nella delibera n. 85/2000 del C.I.P.E., "Italia Lavoro Spa" - Unità territoriale della Sicilia, Via Riccardo Wagner, n. 4 - Palermo, l'estratto progettuale del programma in parola e definire esecutivamente le attività formative concordandone i contenuti specifici.
3. Si fa presente che l'Amministrazione assegna valore di priorità all'attuazione degli interventi sopra specificati e si riserva la facoltà di considerare la relativa premialità in sede di valutazione.
4. Le attività programmabili, da indicare con la sigla "AI2 e/o "LI" devono essere attuate per il 15% dagli organismi che hanno un monte ore consolidato inferiore a 10.000 ore e per il 30% dagli organismi che hanno un monte ore consolidato superiore a 10.000 ore
5.2 - Attività di supporto del programma nazionale "Euroformazione difesa" (EUDI)
1. Al fine di assicurare il supporto logistico - organizzativo necessario, fornendo inoltre l'impiego di personale docente qualificato per l'attività didattica necessaria gli organismi programmeranno attività formative secondo i contenuti progettuali del programma in parola, che prevedono di attuare azioni formative, organizzate per gruppi aula di 15 soggetti e localizzate secondo la tabella seguente:



2. Gli organismi avranno cura di acquisire presso il dipartimento formazione professionale l'estratto progettuale del programma in parola e definire esecutivamente le attività formative concordandone i contenuti specifici.
3. Si fa presente che l'Amministrazione assegna valore di priorità all'attuazione degli interventi sopra specificati e si riserva la facoltà di considerare la relativa premialità in sede di valutazione.
4. Le attività programmabili da indicare con la sigla "EUDI", devono essere attuate per il 15% dagli organismi che hanno un monte ore consolidato inferiore a 10.000 ore e per il 30% dagli organismi che hanno un monte ore consolidato superiore a 10.000.
Capitolo III
CONTENUTI PROGETTUALI

Nella formulazione degli interventi formativi dovranno rispettarsi le sottospecificate indicazioni:
1.  I progetti formativi proposti di durata pari o superiore a 900 ore annuali dovranno prevedere, competenze specifiche di base e trasversali, che si riferiscono alle seguenti discipline:

-  lingua inglese (di base);
-  informatica di base (di base);
-  cultura d'impresa (trasversale);
-  presentazione del corso (trasversale);
-  spendibilità della professione (trasversale);
-  diritto del lavoro e sindacale (di base);
-  igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legge n. 626/94) (di base).
2.  Per ogni intervento che prevede una qualifica professionale, dovrà essere indicato il settore, comparto e sub-comparto nonché il relativocodice di collocamento.
3.  Per ogni intervento che prevede una qualifica professionale, dovrà essere accertata e dichiarata e la conformità ad eventuali leggi e normative nazionali o regionali di settore che ne definiscono le specificità, nonché la rispondenza a particolari esigenze territoriali che offrano concrete possibilità di sbocchi occupazionali.
4.  Nell'individuazione di interventi formativi viene fissato il numero di allievi da ammettere al finanziamento delle attività corsuali dei seguenti settori:



5. Inoltre, limitatamente a casi particolarmente significativi e debitamente motivati (interventi concertati con scuole pubbliche, allievi in convitto o semi-convitto presso istituti ecc.), il numero degli allievi può superare il limite posto di 15 unità.
6. Attesa la rilevanza dell'apprendimento pratico nel luogo dove l'attività professionale di riferimento viene svolta normalmente, valutati i particolari fabbisogni formativi del profilo professionale di riferimento con esclusione per gli interventi formativi del settore Recupero sociale, è obbligatorio che il progetto, nell'attività formativa pratica, preveda "stage aziendale", tranne che nelle attività di formazione continua e permanente e nei progetti di durata inferiore a 150 ore.
7. La previsione dettagliata dello stage (azienda, modalità, articolazione) dovrà essere comunicata all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio comunque prima dell'avvio delle attività e dovrà espletarsi a compimento almeno del 30% dell'attività teorica, a meno che la natura del progetto non richieda diversamente.
8. Si rammenta che la attività svolta in stage è riconosciuta quale docenza frontale perché svolta all'interno della attività didattica.
9. Il monte ore delle attività pratiche, quali "stage", "visite didattiche", "esercitazioni pratiche", e "project work", non potrà essere inferiore in percentuale al totale del monte ore previsto nel progetto, nella Misura sotto indicata per ogni settore:
-  agricoltura 60%, di cui almeno il 20% per stage aziendale;
-  commercio e servizi 50%, di cui almeno il 20% per stage aziendale;
-  industria e artigianato 60% (Q/A - Q/2) - 50% (Q/1), di cui almeno il 10% per stage aziendale;
-  operatori sociali 30%, di cui almeno il 25% per stage aziendale;
-  recupero sociale 50%, di cui la parte relativa allo stage aziendale verrà stabilita dalla natura dell'intervento e dalla tipologia dei destinatari;
-  turismo 50%, di cui almeno il 30% per stage aziendale.
10. Si precisa inoltre che gli stage previsti in progetto potranno essere formalizzati al momento della richiesta di autorizzazione di inizio attività, allegando la convenzione stipulata con l'azienda.
11. Il percorso di tirocinio sarà dunque inserito nel progetto formativo redatto secondo il formulario, a cui andrà allegata la convenzione con l'azienda, redatta secondo lo schema di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
12. Per favorire un efficace sviluppo dei processi formativi ed arricchire il contenuto metodologico e didattico, è consentito il ricorso a personale esperto con contratto per prestazione specialistiche, secondo le modalità di seguito specificate.
13. Gli interventi formativi del settore Turismo, per i quali è richiesto come titolo di accesso il diploma di istruzione secondaria di II grado, dovranno prevedere, nella programmazione didattica della lingua straniera, l'intervento di un esperto di madre lingua. Inoltre, per quegli interventi formativi destinati ai funzionari della Pubblica Amministrazione, si ravvisa l'opportunità di prevedere, nella programmazione didattica, l'intervento di un esperto in materia di "Organizzazione pubblica, gestione, controllo e federalismo fiscale", il cui coinvolgimento sarà appositamente concordato con l'organo regionale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale istituita con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 396.
14. L'intervento degli esperti è consentito per gli interventi formativi per i quali non si dispone delle professionalità richieste all'interno dell'organico dell'ente e nelle liste di mobilità.
15. Gli interventi formativi programmati, in sede di attuazione, dovranno rispondere a standard di funzionamento che garantiscano le funzioni di raccordo con il territorio e con il mercato; pertanto dovranno essere frutto di una attività nella quale sono state adottate metodologie anche organizzative finalizzate al raccordo tra dati di contesto, rilevazione di fabbisogno ed individuazione di risultati. A tal fine gli organismi sono tenuti ad istituire, a livello provinciale, apposito "Team group" che attraverso l'adozione di una serie di strumenti garantisca lo svolgimento delle funzioni predette. Detto "Team group" garantirà anche la verifica dell'andamento delle attività in termini di metodi e contenuti, ed inoltre la valutazione dei risultati conseguiti.
16. Il "Team group" dovrà essere composto da operatori che assolvono le attività di:
-  progettazione di percorsi formativi, piani innovativi e collaborazioni
-  monitoraggio delle azioni formative
-  marketing e piani di comunicazione
-  rapporti e collaborazioni interregionali e transnazionali
-  produzione sussidi didattici
-  supportare le attività di docenza
-  controllo e valutazione degli esiti
17. I risultati delle attività effettuate dai teams saranno relazionati periodicamente, con cadenza trimestrale, al Servizio gestione U.O.B. III del dipartimento formazione professionale.

Capitolo IV
CERTIFICAZIONI

1.  Il sistema di certificazione delle competenze acquisite costituisce l'elemento più significativo della innovazione del sistema formativo poiché consente l'avvio del mutuo riconoscimento dei titoli tra i sistemi formazione professionale, istruzione e lavoro.
2.  Tipologie di certificazione:
a)  certificato di qualifica professionale: viene rilasciato dal soggetto attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi di qualificazione professionale che costituisce titolo per l'esercizio di una attività ben definita con capacità acquisite di utilizzare i relativi strumenti e tecniche;
b)  certificato di specializzazione: viene rilasciato dal soggetto attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi rivolte a personale già in possesso di una qualifica professionale e costituisce titolo per l'esercizio di una attività corrispondente ad un lavoro di tipo tecnico che può essere svolto in modo autonomo e/o che comporta responsabilità di coordinamento operativo;
c)  certificato di qualifica superiore: viene rilasciato dal soggetto attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi post-diploma di durata non superiore ai due anni, che richiedono conoscenze ed attitudini di livello superiore e costituisce titolo per svolgere attività autonoma ed indipendente che comporta responsabilità di programmazione e/o amministrazione e/o gestione;
d)  diploma di specializzazione: viene rilasciato dal soggetto attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi successivi ad una formazione superiore completa (laurea) e costituisce titolo per svolgere attività che comportano la padronanza dei principi scientifici della professione;
e)  certificato di competenze: viene rilasciato dal soggetto attuatore, a seguito di percorsi formativi e professionalizzanti, e costituisce titolo per l'acquisizione di competenze relative ad una professionalità non compiuta. Ha valore di credito formativo per il rilascio di altro attestato;
f)  attestato di abilitazione: viene rilasciato dal soggetto attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi finalizzati all'esercizio di una mansione specifica nel rispetto delle norme previste dalle singole leggi di riferimento;
g)  attestato di frequenza: viene rilasciato dal soggetto attuatore a seguito di frequenza a percorsi formativi e non è subordinato al superamento di esame finale.
N.B.: Nel caso di interventi di aggiornamento gli attestati di frequenza saranno vidimati e repertoriati dall'Amministrazione regionale, solo nel caso in cui la frequenza sia uguale o maggiore della durata oraria minima dell'intervento; a richiesta degli interessati, l'attestato potrà contenere giudizi di valutazione sul processo di apprendimento;
h)  dichiarazione delle competenze: viene rilasciato dal soggetto attuatore al termine di iniziative di tirocinio, e non è subordinato al superamento di esame finale.
3.  La certificazione finalizzata al passaggio fra i sistemi formazione ed istruzione e viceversa dovrà tenere conto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 323 del 9 agosto 1999 ed al D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000 e secondo il modello allegato al decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 70 del 13 marzo 2000.
Capitolo V
TUTORING DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI AZIENDALI

1.  Al fine di supportare lo sviluppo del processo formativo, gli organismi assicureranno lo svolgimento obbligatorio di azioni specialistiche di tutoraggio delle azioni formative (formazione iniziale, superiore, continua e permanente ed ambiti speciali) sulle attività formative svolte nei singoli centri.
2.  Possono inoltre, sulla scorta di appositi accordi con organizzazioni di categoria, enti bilaterali ed imprese, essere programmati interventi di tutoraggio per azioni di supporto specifico allo svolgimento di tirocini formativi, stage aziendali e borse di autoimpiego.
3.  In assenza dei predetti accordi, le attività andranno comunque programmate, anche al fine di perfezionare l'impiego dei predetti operatori a servizio delle attività promosse da aziende ed operatori di settore, e rese disponibili quale offerta specialistica per le precipue esigenze che saranno progressivamente individuate dagli organi competenti, centrali e periferici, dell'amministrazione del lavoro.
4.  Si specifica che tutti gli operatori Tutor, nell'ambito del monte ore di impegno contrattuale previsto dal C.C.N.L., saranno impiegati per l 90% in attività tutorali interne alle azioni formative del centro da cui dipendono e per il restante 10% per lo svolgimento di attività a supporto specifico allo svolgimento di tirocini formativi, stage aziendali e borse di autoimpiego.
5.  Tutti gli organismi sono obbligati a trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno al dipartimento Agenzia regionale per l'impiego, area IV formazione, l'elenco provinciale degli operatori tutor distinto per singolo CFP, utilizzando l'apposito modello allegato, nel quale andranno evidenziate le ore di impegno dell'operatore Tutor impiegato.
6.  Gli organismi avranno cura di osservare le disposizioni impartite con la circolare assessoriale 20 ottobre 2000, n. 26, in materia di tirocini formativi e di orientamento.

Parte II
GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI

1. In applicazione degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi regionali nn. 36/1990, 27/1991 e 25/1993, con riguardo alla contrattazione decentrata regionale, ex art 10 C.C.N.L. 1994-1997, approvata nella seduta di Giunta regionale del 17 novembre 1998, e al C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale, nonché delle previsioni generali e di principio di cui all'art. 17 della legge 196/1997 e della relativa norma di applicazione, delle leggi regionali nn. 10/1999 e 24/2000, l'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione emette le seguenti disposizioni in materia di gestione delle azioni formative, per la regolare utilizzazione del contributo al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché la coerenza con il piano formativo approvato.
Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE

1. REQUISITI E MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE
1. Il programma approvato viene attuato attraverso lo svolgimento di iniziative nel rispetto della durata prevista, dell'articolazione programmata e della ubicazione territoriale approvata; la realizzazione delle attività è subordinata alla concessione del contributo assegnato con decreto direttoriale registrato alla Ragioneria centrale del lavoro.
2.  Proposte di modifiche ed integrazioni al pano regionale dell'offerta formativa approvato non saranno accoglibili, se non nei casi e nei limiti che l'ufficio valuterà singolarmente.
2.  SOGGETTI ATTUATORI
1. L'Assessorato regionale del lavoro per lo svolgimento delle iniziative inserite nel piano regionale dell'offerta formativa si avvale dei soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/1976, di seguito indicati come "soggetto attuatore".
3. DESTINATARI INTERVENTI FORMATIVI
1. Possono iscriversi ai corsi di formazione finanziati ai sensi della legge regionale n. 24/1976 i soggetti, residenti in Sicilia, che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 della citata legge, nonché i requisiti di accesso (titolo di studio, posizione nei confronti dell'ufficio di collocamento, tipologia dei destinatari,...) specificatamente previsti, per ciascuna tipologia corsuale.
Capitolo II
OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1.  OBBLIGHI GENERALI
1. Il soggetto attuatore del finanziamento è tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:
a)  osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione professionale;
b)  osservare la corretta applicazione del C.C.N.L. dei lavoratori della formazione e della contrattazione decentrata ex art. 10 del C.C.N.L. approvata nella seduta della Giunta regionale del 17 novembre 1998 e delle vigenti disposizioni;
c)  predisporre i registri obbligatori curandone la preventiva vidimazione;
d)  rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
e)  mantenere presso la sede dell'attività corsuale i registri didattici;
f)  adottare un sistema contabile distinto con adeguata codificazione contabile per singola azione formativa, onde consentire la facilità del controllo e la trasparenza dei costi;
g)  documentare i costi sostenuti con giustificativi conformi alle norme contabili e fiscali vigenti;
h)  snellire ed agevolare il controllo degli organi preposti indicando le persone competenti per carico di lavoro;
2.  OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA'. 

1. Il soggetto attuatore è tenuto, preventivamente ad ogni inizio di attività, a sottoscrivere il disciplinare c/o il dipartimento formazione professionale a firma esclusiva del legale rappresentante, o di persona da esso delegata con procura notarile, e del direttore amministrativo; altresì devono inviare all'U.O.B. III del Servizio gestione del dipartimento formazione professionale, entro i 30 giorni successivi alla notifica del decreto di approvazione del piano regionale dell'offerta formativa, la seguente documentazione:
a)  autocertificazione contenente le generalità complete del legale rappresentante ed il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A. del soggetto attuatore;
b)  convenzione per il servizio cassa, redatta esclusivamente sullo schema-tipo fornito dal dipartimento formazione professionale, da attivare, a cura di Istituto di credito operante nel territorio della Regione Sicilia ed abilitato alle operazioni di banca, con l'istituzione di tre distinti conti, A - personale, B - gestione e consumi e C - allievi; la convenzione deve essere trasmessa, debitamente registrata presso l'ufficio registro, in duplice originale in bollo ed una copia;
c)  verbale di elezione o di nomina del consiglio di amministrazione, in copia autenticata;
d)  richiesta di certificazione antimafia ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, secondo i modelli allegati 1 e 2 del citato D.P.R., assieme alla ricevuta dell'avvenuta presentazione alla prefettura competente ed alla comunicazione di voler procedere all'dempimento di quanto previsto al comma 6 dell'art. 10 del citato D.P.R.;
e)  autocertificazione iscrizione al R.E.A;
f)  f. copia autenticata dello statuto vigente e dichiarazione a firma del legale rappresentante, che attesti l'inesistenza di modifiche rispetto a quello inoltrato per l'ammissione a finanziamento.
2. Al momento dell'avvio dell'attività formativa, il soggetto attuatore provvederà a comunicare tempestivamente al servizio gestione UOB III la data di inizio dei corsi, con l'avvertenza di effettuare un'unica comunicazione cumulativa e non già singole comunicazioni che comporterebbero sicuro intralcio alla speditezza dell'attività amministrativa conseguente.
3. Il soggetto sttuatore è tenuto altresì a comunicare, con nota a firma del legale rappresentante, al competente servizio gestione U.O.B. III del dipartimento formazione professionale, la sede presso la quale è conservata tutta la documentazione amministrativo-contabile.
3.  OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'U.P.L.M.O. PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' 

1. Entro dieci giorni antecedenti l'inizio di ciascuna attività didattica, il soggetto attuatore dovrà trasmettere all'U.P.L.M.O. competente per territorio la seguente documentazione:
a)  comunicazione della data inizio dell'attività;
b)  comunicazione della ubicazione della sede di svolgimento del corso (distinguendo la sede utilizzata per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, se diversa da quella di svolgimento delle lezioni teoriche);
c)  relazione attività di orientamento e informazione;
d)  la documentazione della eventuale pubblicità;
e)  verbale di selezione degli allievi, unitamente a relazione dettagliata su criteri e metodi di selezione;
f)  richiesta di vidimazione dei registri delle presenze allievi e contabili;
g)  autocertiifcazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche.
h)  progetto didattico contenente:
-  articolazione del programma didattico, specificando le ore destinate alla teoria con quelle destinate alle ore di pratica, stage, visite didattiche e/o project work;
-  calendario settimanale delle lezioni;
-  elenco del personale docente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno, a tempo parziale, prestazione occasionale e a contratto interinale, incluso il personale di sostegno e secondo istruttore, distinto per: corso, numero di ore, materia di insegnamento, numero di ore destinate alle attività di sperimentazione;
2. L'Ufficio provinciale del lavoro, competente per territorio, verificata la regolarità della documentazione, dovrà restituire i registri vidimati prima dell'inizio della attività formativa.
4.  OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' 

1. Entro trenta giorni antecedenti l'inizio di ciascuna attività didattica, il soggetto attuatore deve trasmettere all'Ispettorato del lavoro competente per territorio la seguente documentazione:
a)  a. comunicazione della data d'inizio dell'attività della sede di svolgimento con specifica degli avvenuti adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e delle prescrizioni e modifiche apportate con decreto legislativo n. 242/96;
b) richiesta per il rilascio del parere di idoneità dei locali e delle attrezzature correlata dalla documentazione di rito, differenziata a seconda che trattasi di sede stabile o sede occasionale;
c) certificato di agibilità dei locali, nel rispetto della normativa vigente;
d) autocertificazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche.
5.   OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'U.P.L.M.O E DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO SUCCESSIVI ALL'AVVIO ATTIVITA' 

1. Il soggetto attuatore provvederà, entro 15 giorni successivi l'inizio delle attività formative, ad inviare agli organi competenti (Ufficio provinciale del lavoro e Ispettorato del lavoro) la documentazione di seguito elencata:
a)  sede di ubicazione definitiva dello svolgimento dell'attività corsale, nei casi in cui era stata individuata una sede provvisoria, con indicazione della sede da destinare alle ore di teoria se diversa da quella da destinare alle ore di pratica;
b)  elenchi dei destinatari con dati anagrafici, residenza e condizione professionale, con indicazione dell'eventuale frequenza di disabili;
c)  calendario delle lezioni su base mensile;
d)  denuncia di assicurazione INAIL e polizza assicurazione in itinere ed RC per le persone e i tempi delle azioni formative;
e)  elenco delle attrezzature utilizzate (che dovrà rispondere a quanto previsto in sede di programmazione);
6. DIRITTI DEL SOGGETTO ATTUATORE
1. Al soggetto attuatore sono riconosciuti i seguenti diritti:
a)  essere informati preventivamente dell'effettuazione del controllo finanziario e contabile del rendiconto;
b)  farsi assistere da persone da loro scelte durante il controllo;
c)  conoscere l'esito del controllo;
d)  presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni sui predetti risultati e comunque entro i termini fissati dagli organi di controllo e nei tempi compatibili con le scadenze fissate dall'autorità pubblica referente.
Capitolo III
PROCEDURE DI AVVIO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

1. PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE
1. Per favorire l'informazione sugli interventi formativi e servizi formativi approvati il soggetto attuatore deve ricorrere alla pubblicizzazione utilizzando manifesti murari e/o avvisi nei quotidiani a larga diffusione, radio o televisione, nonché depliants, brochure divulgative; l'informazione sarà effettuata anche sugli indicatori di risultato delle attività espletate.
2. Tutto il materiale informativo dovrà contenere, il logo e l'intestazione della Regione siciliana - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione e dell'emigrazione - dipartimento formazione professionale e/o Agenzia regionale per l'impiego e la denominazione e sede dell'organismo.
3. Il materiale informativo sulle attività da espletare dovrà inoltre contenere: il titolo dell'intervento, la qualifica da conseguire, se prevista, durata dell'attività espressa in ore, sede di svolgimento dell'attività formativa, requisiti richiesti per la partecipazione alle azioni di selezione, modalità e sede di svolgimento di selezione, indennità o eventuali rimborsi spettanti, luogo di presentazione e termine ultimo per la presentazione delle domande.
2. SELEZIONE ALLIEVI
1. Le domande di partecipazione agli interventi formativi messi a bando dovranno essere rigorosamente protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione; scaduto il termine di presentazione indicato nel bando, qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello degli allievi previsti nel progetto approvato, il soggetto attuatore provvederà alle operazioni di selezione direttamente sotto la propria responsabilità. A parità di punteggio sarà data priorità a quei soggetti selezionati che dichiarano sotto la propria responsabilità di non avere mai frequentato corsi di formazione.
2. Nelle domande di ammissione alla selezione, gli aspiranti allievi dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, oltre alle generalità, il possesso dei requisiti e l'eventuale conseguimento di qualifiche ottenute a seguito della partecipazione ad altre iniziative formative. Del modello di domanda, predisposto dal soggetto attuatore, dovrà essere consegnata copia per ricevuta all'aspirante allievo. Il modello di domanda dovrà, altresì, contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, esclusivamente a fini statistici per eventuali azioni di monitoraggio o follow-up ed essere firmata dall'allievo. Per gli aspiranti allievi che non hanno compiuto il 18° anno di età tale dichiarazione dovrà essere prodotta dall'esercente la patria potestà.
3. Le azioni di selezione degli interventi formativi del soggetto attuatore saranno svolte dal proprio personale dipendente. Il soggetto attuatore, qualora fosse sprovvisto del personale in possesso dei titoli, dovrà far riferimento al personale in forza ad altro soggetto attuatore ex legge n. 24/1976, compatibilmente alle attività di quest'ultimo.
4. Le procedure, i criteri, i metodi e gli strumenti di selezione, che dovranno essere contenuti nel l'intervento formativo approvato, dovranno essere coerenti con la tipologia di utenza e, se prevista, con la qualifica da formare. Eventuali cambiamenti in corso d'opera, derivanti da esigenze in relazione all'utenza e di natura didattica, dovranno essere comunicati tempestivamente all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
5. Gli interventi di formazione iniziale (FIS), di formazione superiore (FIEC) e quelli di formazione continua e permanente (AFL - RIQ - RIPR - FGA - FCFL) saranno regolamentati da apposita convenzione operativa tra le parti interessate, delle operazioni di selezione si dovrà fare esplicito riferimento nella predetta convenzione.
6. Al termine delle operazioni di selezione sarà redatta una graduatoria degli aspiranti idonei che dovrà essere trasmessa all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio e allo stesso tempo resa pubblica almeno cinque giorni prima della richiesta di avviamento all'Ufficio provinciale del lavoro. Entro lo stesso termine gli allievi potranno proporre motivato ricorso al medesimo Ufficio provinciale del lavoro, il quale adotterà la decisone finale.
7. Delle operazioni di selezione sarà redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti della Commissione, nel quale andranno specificati le procedure, i metodi e gli strumenti utilizzati e trasmesso all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio per l'avviamento dei soggetti.
8. Qualora venisse fatta esplicita richiesta, devono essere ammessi alla frequenza alle attività formative i soggetti disabili portatori di handicap le cui condizioni psicofisiche siano compatibili con l'espletamento delle attività stesse, nella Misura del 20% degli allievi previsti nell'intervento formativo approvato. Per l'ammissione alle attività formative di questi soggetti sarà necessario che il soggetto attuatore verifichi il possesso del titolo di studio, acquisisca il tesserino Mod. C1, e quant'altro possa agevolare la conoscenza del soggetto, nonché il parere vincolante di avvio del disabile che dovrà essere espresso dall'equipe pluridisciplinare presso la competente ASL. Nel caso di indisponibilità dell'equipe, la certificazione potrà essere rilasciata da un medico specialistico che dovrà formulare una diagnosi medica e funzionale, supportata da intervento di uno psicologo e da un assistente sociale (purché facciano parte di una struttura pubblica) che rilascino una diagnosi funzionale e psicosociale. I pareri espressi dal personale specializzato menzionato dovranno fare parte integrante della documentazione di avvio dei partecipanti alle attività formative e dovranno essere trasmessi dal competente Ufficio provinciale del lavoro Si precisa che alla ammissione alle attività formative per normodotati dei disabili deve essere data precedenza assoluta, a parità di condizioni, al soggetto disabile che non abbia mai frequentato corsi di formazione professionale. Solo nel caso in cui il numero dei soggetti disabili iscritti a corsi ordinari di qualificazione ed in possesso dei sopra citati requisiti, superi il numero del 20%, il soggetto attuatore procederà a selezione degli stessi secondo criteri dallo stesso individuati sulla base di indicazioni fornite dall'equipe pluridisciplinare o dagli "Esperti in attività di integrazione" in servizio presso lo stesso o qualora fosse sprovvisto in servizio presso altri soggetti attuatori, compatibilmente alle attività di questi ultimi.
9. Per quanto attiene alle procedure di selezione rivolte a detenuti adulti e minori, sarà necessario che il soggetto attuatore stabilisca forme di collaborazione con l'amministrazione penitenziaria. In via generale, sarà preferibile ammettere alle prove selettive coloro i quali hanno avuto fissato la decorrenza della pena entro l'anno in cui si svolge l'attività formativa.
10. Gli interventi formativi rivolti ai disadattati sociali saranno rivolti solo a quei soggetti nei confronti dei quali lo stato di "disagio sociale" si rilevi inequivocabilmente attraverso elementi documentabili (es.: "ex carcerati, soggetti sottoposti a misure di sorveglianza da parte dell'Autorità giudiziaria, soggetti assistiti dai "servizi sociali" del Ministero di grazia e giustizia o dagli enti locali, purché si trovino in situazioni di devianza o in condizioni familiari di riconosciuto disagio").
11. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce o espulsioni degli avviati, saranno ammessi gli aspiranti che avranno titolo a subentrare secondo l'ordine della graduatoria (sempreché il numero delle ore già effettuate non superi il 20% del monte orario complessivo); possono essere ammessi alla frequenza uditori in numero non superiore al 20% del totale degli allievi alle attività formative. Se il soggetto attuatore non ha proceduto ad effettuare la selezione, in quanto il numero delle istanze risultava pari al numero degli allievi da inserire, gli uditori potranno essere ammessi secondo l'ordine cronologico di presentazione della istanza di ammissione.
12. L'elenco degli allievi ammessi alla frequenza dell'intervento formativo dovrà essere trasmesso all'Ufficio provinciale del lavoro e alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio o alle sezioni di collocamento, corredati di norma dal tesserino Mod. C1, anche nel caso in cui non sia stata svolta la selezione; dovrà inoltre essere tempestivamente trasmessa al dipartimento formazione professionale, servizio gestione UOB III apposita comunicazione relativa a quegli allievi in obbligo formativo avviati alle attività corsuali, allegando elenco contenente le informazioni anagrafiche degli allievi e delle attività frequentate; il dipartimento formazione professionale provvederà, tramite l'Ufficio scolastico regionale presso la Sovrintendenza scolastica, ad assicurare la dovuta informazione ai competenti organi territoriali del Ministero della pubblica istruzione.
13. Vanno esclusi dalla presentazione del tesserino Mod C1, oltre che nei casi successivamente previsti, gli interventi formativi del settore agricolo, gli interventi formativi rientranti nelle tipologie FOS, FIEC, FIS e formazione per occupati.
14. Nei casi di interventi formativi rivolti ad occupati, è necessario acquisire il certificato di servizio, ed ove effettuati, eventuali accordi sindacali, aziendali e/o territoriali.
15. Tutte le attività, debitamente documentate, di preparazione, organizzazione ed ogni altro adempimento di carattere amministrativo e/o didattico necessario alla selezione allievi e propedeutiche all'avvio delle attività formative, per un periodo che non potrà comunque superare i 60 giorni, saranno computate quale attività lavorativa ordinaria.
3. AVVIO ATTIVITA'
1. Nessuna attività didattica potrà essere avviata se il soggetto attuatore non avrà provveduto a sottoscrivere apposito disciplinare secondo lo schema che sarà predisposto dall'Amministrazione.
2. Le iniziative dovranno essere avviate entro il 1° marzo e dovranno concludersi, di norma, entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le attività didattiche di breve durata (riferibili alle tipologie SPEC, FIEC, FIS, FLS, AGG, PERF, RIQ, RIPR, FPERM, AFL, FGA, ASFP, AFPA) possono essere attivate in tempi anche successivi ma comunque devono rispettare l'obiettivo del fine attività entro il 31 dicembre.
4. Fatte salve eventuali deroghe, concesse e regolarmente formalizzate, qualora non si ottemperasse all'obbligo dell'avvio attività entro i tempi sopra stabiliti, il soggetto attuatore decade dall'assegnazione del finanziamento.
5. Qualora, inoltre, si verificasse una riduzione del numero degli allievi al di sotto del 30% di quelli previsti, il servizio gestione UOB III provvederà alla chiusura anticipata del corso; è fatto comunque obbligo al soggetto attuatore di sospendere immediatamente il corso e, contestualmente, di darne comunicazione telegrafica all'U.O.B. III del servizio gestione UOB III di questo dipartimento.
6. Nei casi di chiusura anticipata, saranno riconosciute soltanto quelle spese sostenute fino alla data di presenza minima di almeno il 30% degli allievi previsti. Altresì, per consentire la frequenza a quegli allievi che ne facciano richiesta e garantire così il diritto alla formazione, il soggetto attuatore, su indicazione dell'Amministrazione regionale, dovrà indirizzare gli stessi su altre corsualità con eguale tipologia attuate da altro soggetto attuatore e comunque previa comunicazione scritta a questa Amministrazione e all'Ufficio provinciale del lavoro
7. L'inizio delle attività didattiche rivolte a detenuti e disadattati sociali potrà avvenire nel rispetto dell'anno formativo, soltanto quando siano assicurate le condizioni per un ottimale svolgimento.
8. Con riferimento alla formazione rivolta a favore dei soggetti disabili in situazione di handicap, l'attività si attua attraverso le seguenti modalità:
-  inserimento in attività formative ordinarie di qualificazione (utenza prevalente costituita da normodotati);
-  inserimento in attività formative di qualificazione per soggetti disabili in situazione di handicap sensoriali;
-  inserimento in attività formative speciali (utenza costituita esclusivamente da soggetti disabili) articolati in corsi di orientamento professionale e corsi di preformazione professionale.
9. Con riferimento agli interventi di formazione rivolti a favore dei soggetti detenuti minori e adulti, data la peculiarità degli interventi, unico requisito richiesto per l'ammissione alle attività è l'età minima prevista dal codice penale, mentre non vi è alcun limite di età massima.
10. Il numero degli allievi partecipanti agli interventi di formazione rivolti a favore dei soggetti detenuti minori e adulti, va da un minimo di 8 ad un massimo di 10; qualora si verifichino forzate defezioni degli allievi, l'attività formativa potrà continuare con il numero minimo di tre allievi; al di sotto di tale numero il soggetto attuatore dovrà inoltrare formale richiesta di chiusura anticipata; potranno essere ammessi alla frequenza nuovi allievi in qualsiasi momento, fermo restando che il computo della frequenza minima ai fini dell'ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di almeno il 40% delle ore previste; ai fini del computo delle assenze non saranno calcolati gli allontanamenti temporanei dall'aula fino a 90 minuti causa colloqui.
11. Agli allievi che frequentano gli interventi di formazione rivolti a favore dei soggetti detenuti minori e adulti, sarà corrisposta l'indennità giornaliera così come previsto dalla legge regionale n. 27/1991. La ricevuta relativa agli assegni di frequenza degli allievi sarà quietanzata, secondo le modalità dell'amministrazione penitenziaria, dal dDirettore della Casa circondariale o un funzionario dallo stesso delegato, che provvederà al versamento delle somme nei conti degli allievi.
12. Con riferimento alla formazione rivolta a favore dei soggetti disadattati sociali, potranno essere ammessi alla frequenza nuovi allievi in qualsiasi momento, fermo restando che il computo della frequenza minima ai fini ammissione agli esami rimane fissata al 40% delle ore di durata dell'attività corsuale.
13. Tutti gli interventi formativi comportano l'obbligo della frequenza.
14. L'orario giornaliero di frequenza delle attività didattiche è fissato in almeno tre ore per il settore agricoltura, in almeno quattro ore per gli interventi A.F.A.S., DAD e DIM, in almeno cinque ore per i settori rimanenti; ogni disposizione precedentemente impartita è abrogata dalla presente. Eventuali esigenze di articolazione oraria differenti dai suddetti limiti possono essere autorizzate dall'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, sulla base di specifica richiesta e valide motivazioni, senza ulteriore aggravio di spesa.
15. Si precisa altresì che il numero degli allievi minimo per l'inizio delle attività formative di secondo anno è fissato in sette unità; l'accesso alle attività formative di secondo anno è consentito anche a coloro che ne facciano espressa richiesta, purché in possesso dei titoli richiesti dal bando e comunque dopo il superamento di un esame di idoneità dinanzi ad un commissione presieduta da un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro competente.
16. Eventuali assenze di allievi non giustificate da motivi di salute o da comprovati motivi di forza maggiore, e comunque protratte per più di 10 giorni consecutivi, comporteranno la esclusione dalle attività formative. Detta esclusione non potrà essere effettuata nel caso di allievi in obbligo formativo e scolastico.
17. L'articolazione didattica dovrà essere organizzata secondo modelli di "intermodularità orizzontale", garantendo la conoscenza del modulo anche agli allievi ammessi entro il termine del 1/5 della durata.
18. La comunicazione di fine attività deve essere trasmessa al servizio gestione UOB III del dipartimento formazione professionale e all'Ufficio provinciale del lavoro e all'Ispettorato del lavoro competenti per territorio, entro 30 giorni antecedenti la data prevista di chiusura dell'attività formativa.
4. STAGE
1. La previsione dettagliata dello stage (azienda, modalità, articolazione) dovrà essere comunicata almeno 20 giorni prima dell'avvio dello stesso, all'Ufficio provinciale del lavoro. competenti.
2. Contestualmente l'organismo attuatore dovrà comunicare le date di svolgimento, complete di orario giornaliero, della copertura assicurativa, che dovrà includere il rischio "in itinere", le modalità organizzative del trasferimento degli allievi, nota di accettazione della struttura ospitante.
3. Si rammenta che la attività svolta in stage è riconosciuta quale docenza frontale perché svolta all'interno della attività didattica.
4. Gli stage e le visite didattiche devono, di norma, essere espletati secondo le previsioni programmate in progetto e comunque almeno al compimento del 30% dello svolgimento dell'attività teorica, a meno che la natura del progetto non richieda diversamente.
5. Ogni apprezzamento e valutazione dei superiore aspetti è demandato all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
5. SOSPENSIONE ATTIVITÀ
1. Fermo restando l'obiettivo della conclusione di ogni attività entro la data del 31 dicembre, potranno intervenire sospensioni, onde consentire la fruizione del normale periodo di ferie da parte del personale dipendente
2. Le attività dovranno essere programmate tenendo conto delle festività previste dal calendario.

Capitolo IV
CONTROLLO

1. ARTICOLAZIONE
1. Premesso che il controllo amministrativo-finanziario da parte del competente servizio gestione del dipartimento formazione professionale potrà estrinsecarsi anche attraverso singole disposizioni impartite al soggetto creditizio che cura il servizio di cassa dell'attività finanziata ai sensi e per gli effetti del rapporto di convenzione stipulato secondo il modello predisposto dal dipartimento formazione professionale ed avuto riguardo all'art.1 della convenzione medesima, ogni altra attività di controllo viene esercitata articolandosi in visite ex ante, visita in itinere e visita ex-post.
2. Gli incaricati del controllo riferiranno sull'esito delle visite al servizio gestione del dipartimento formazione professionale. Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità, e/o il soggetto attuatore lo richieda, quest'ultimo deve essere informato dell'esito delle predette visite a cura dell'organo istituzionale cui appartengono gli incaricati del controllo.
2. VISITA EX-ANTE
1. La visita ex-ante viene effettuata dal competente Ispettorato del lavoro prima dell'inizio dell'attività formativa programmata, ed ha come obiettivo il controllo preventivo delle condizioni di attuabilità e di fattibilità dell'azione formativa nei locali e con le attrezzature approntate al fine del rilascio della certificazione delle idoneità locali e attrezzature in armonia con le disposizioni normative vigenti e coerentemente alle indicazioni progettuali espresse.
2. L'Ispettorato del lavoro rilascia il previsto parere di idoneità locali e delle attrezzature in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In assenza del prescritto sopralluogo, per la valutazione di idoneità locali e delle attrezzature, può essere consentito l'utilizzo delle strutture previa perizia tecnica giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo provinciale (ingegnere, architetto o geometra) e da trasmettere entro il 15° giorno dall'inizio della attività all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio ed al servizio gestione del dipartimento formazione professionale, dalla quale risulti l'adempimento da parte del datore di lavoro delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; quest'ultimo adempimento deve essere supportato dalla planimetria quotata dei locali e dall'elenco delle attrezzature utilizzate con il puntuale riferimento al numero di inventario riportato nell'apposito registro.
3. Tale certificazione non sostituisce gli effetti del successivo accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro che, comunque, andrà esperito entro e non oltre il 120° giorno dall'inizio dell'attività didattica. Il giudizio conclusivo che attesta l'idoneità dei locali e delle attrezzature rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio può essere esteso solo alla prima attività formativa successiva, previa perizia tecnica giurata redatta da un tecnico abilitato, come sopra individuato, da trasmettere agli uffici sopra citati, che attesti che non sono mutate le proposte, le condizioni d'uso e/o la normativa in relazione alle quali, a suo tempo, è stato espresso il giudizio stesso.
4. La perizia deve essere trasmessa, improrogabilmente, entro l'inizio dell'attività didattica, all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio ed al servizio gestione.
3. VISITA IN ITINERE
1. La visita in itinere viene effettuata dall'Ufficio provinciale del lavoro, senza preavviso, nelle varie sedi di svolgimento delle attività e/o nelle sedi amministrative di riferimento per verificare il corretto svolgimento dell'attività finanziata nel rispetto delle norme vigenti. Il controllo è finalizzato a verificare la rispondenza del programma didattico di dettaglio con calendario delle lezioni, elenco dei docenti, e quant'altro trovi riferimento nel progetto stesso.
4. VISITA EX-POST
1. La visita ex-post mira ad esercitare un controllo consuntivo sul corretto svolgimento dell'azione finanziata attraverso la verifica di rendiconti parziali e finali, con particolare priorità all'ammissibilità dei costi sostenuti, alla loro concordanza con i documenti giustificativi ed alla loro inerenza con l'attività formativa autorizzata.
2. Nelle more della completa attuazione dei contenuti di cui all'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 24/2000, il controllo finanziario sui rendiconti parziali e finali sarà esercitato dagli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.
3. In particolare, per il soggetto attuatore operante in più province con unica posizione INPS per tutto il personale, accentramento contabile autorizzato, unico legale rappresentante e unico istituto di credito presso cui sono aperti tutti i rapporti di conto per le iniziative finanziate la vidimazione dei prospetti paga e le rendicontazioni parziali e finali saranno effettuate presso l'Ufficio provinciale del lavoro della provincia ove è registrata la posizione unificata INPS.
4. Inoltre, il soggetto attuatore con sede di coordinamento regionale riconosciuta, ma non ancora con accentramento contabile o posizione INPS unificata, nelle more della definizione delle procedure di accentramento contabile ed amministrativo, effettuerà le verifiche parziali e finali delle attività formative svolte nelle sedi provinciali presso gli Uffici provinciali del lavoro. competenti per territorio e quelle relative alla sede di coordinamento presso l'Ufficio provinciale del lavoro ove la stessa è allocata.
5. MONITORAGGIO
1. Al fine di costruire un quadro complessivo ed esaustivo delle azioni formative realizzate ed operare un bilancio qualitativo e quantitativo e verificare così l'impatto che tali attività hanno prodotto nel sistema formativo siciliano, ogni soggetto attuatore è tenuto ad inviare trimestralmente (1° trimestre entro il 31 marzo; 2° trimestre entro il 30 giugno; 3° trimestre entro il 31 dicembre) scheda di "Monitoraggio fisico" delle azioni formative finanziate. I dati dovranno essere riportati sul software in distribuzione dal servizio gestione e/o disponibile nel sito dell'Assessorato, e restituiti al servizio gestione che procederà alla elaborazione.
2. Il superiore report dovrà essere completato, altresì, da un monitoraggio sul grado di soddisfazione dei partecipanti e previa raccolta delle informazioni inerenti il processo formativo.
3. Gli esiti devono tempestivamente essere comunicati al servizio gestione del dipartimento formazione professionale che effettuerà una campionatura rappresentativa dei risultati monitorati, valutando quindi l'andamento delle azioni formative.
6. REGISTRI
1. Gli strumenti e i modelli che il soggetto attuatore deve adottare, secondo un sistema di rilevazione di tipo economico basato sulla contabilità generale e sulla contabilità analitica, consentono la garanzia del processo di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei risultati del finanziamento erogato.
2. Il soggetto attuatore è obbligato alla tenuta dei seguenti registri:
a) registri didattici e di presenza;
b) registro prima nota delle spese;
c) registro protocollo;
d) registro fatture;
e) registro di carico e scarico;
f) registro dei beni prodotti;
g) registro inventario con evidenziazione dei beni acquistati con fondi regionali.
3. Il soggetto attuatore avrà cura di numerare le pagine del registro didattico e di presenza e a farlo vidimare dall'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. Le pagine degli altri registri citati dovranno essere numerati a cura del soggetto attuatore stesso.
4. La tenuta dei registri contabili è stata resa obbligatoria anche in correlazione alla normativa IVA. Tuttavia, tali registri, laddove esista una contabilità informatizzata, possono eventualmente essere sostituiti anche da un estratto computerizzato della contabilità generale che risponda ai criteri di trasparenza già enunciati fra i doveri dei soggetti destinatari dei finanziamenti pubblici.
5. Il registro didattico e di presenza deve essere tenuto, distintamente per ciascun corso, nella sede in cui si svolge l'azione formativa. Gli altri registri, se la contabilità è accentrata, possono essere tenuti nella sede legale del soggetto attuatore, se diversa da quella di svolgimento della predetta azione, e riferirsi cumulativamente a tutti i corsi che hanno sede e/o costi comuni.
6. Il registro dei beni prodotti dovrà, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 24/1976, riportare tutti i beni realizzati nelle esercitazioni pratiche; di essi quelli non utilizzabili nei centri o nei corsi di formazione, previa autorizzazione concessa dal servizio gestione UOB III con decreto del dirigente generale, sono assegnati, gratuitamente, ai comuni o agli enti pubblici di assistenza o beneficenza. Non sono consentite divulgazioni dei predetti beni in difformità a quanto sopra detto e senza la prevista autorizzazione. A tal fine, a conclusione di ogni attività corsuale, gli enti dovranno inoltrare al servizio gestione UOB III copia conforme del predetto registro con motivata indicazione dei beni da trattenere e di quelli da devolvere a terzi.
7. Il luogo di conservazione dei registri deve essere comunicato agli organi di controllo (Ufficio provinciale del lavoro e al servizio gestione UOB III di questo dipartimento contestualmente alla comunicazione di inizio dell'attività corsuale.

Capitolo V
DOTAZIONE FINANZIARIA

1. PRESCRIZIONI GENERALI
1. Al fine di razionalizzare il contributo assegnato a favore dei soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/76 ed attuare un processo di snellimento delle procedure di verifica amministrativo-contabile, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 comma g) della legge n. 196/97 e della relativa norma di applicazione, saranno adottati strumenti e procedure operative "standardizzate" comuni e condivise.
2. Per la determinazione dei costi dovranno essere rispettati i criteri generali in relazione agli ambiti cui rientra l'intervento ripartiti ed articolati nelle seguenti tre distinte macrovoci:
-  voce A - Personale;
-  voce B - Gestione;
-  voce C - Allievi.
3. La copertura delle spese per la realizzazione degli interventi andrà riferita ai seguenti parametri massimi aggregati e il costo dell'intervento, determinato nel pieno rispetto delle percentuali di incidenza e dei parametri sottospecificati, in relazione agli ambiti cui rientra riportato nel formulario costituisce la dotazione finanziaria massima ammissibile:



4. In sede di analisi dei prospetti dei costi globali da sostenere, redatti dal soggetto attuatore, secondo la modulistica prevista, mantenendo il rispetto del finanziamento erogabile con riferimento ai parametri sopra rassegnati, l'U.O.B. III del servizio gestione può riconoscere, su motivata relazione del soggetto attuatore e al fine di rendere più aderente la spesa alle specifiche esigenze e necessità del soggetto attuatore, una rimodulazione degli stessi entro il limite del 20%.
5. Si rappresenta che non potrà essere autorizzata alcuna rimodulazione in assenza della predetta relazione motivata.
6. Solo ed esclusivamente per il pronto pagamento degli oneri fiscali e previdenziali, nonché delle utenze Enel e telefoniche, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per il tardato pagamento, il soggetto attuatore può, senza alcuna specifica autorizzazione preventiva, provvedere al pagamento prelevando le somme necessarie dal conto ove vi sia disponibilità purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) gli oneri derivino dalla gestione dell'attività finanziata e siano sostenuti effettivamente e definitivamente dal medesimo soggetto attuatore;
b) le somme siano prelevate da uno dei tre conti corrente di competenza dell'attività finanziata, per effettiva temporanea indisponibilità del relativo conto di competenza;
c) il soggetto attuatore provveda preventivamente a darne comunicazione al servizio gestione UOB III del dipartimento formazione professionale.
7. Ad emergenza superata, è fatto obbligo di reintegro dei conti con le successive somme erogate.
2. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. L'erogazione del contributo dovuto al soggetto attuatore nel rispetto del piano formativo dell'offerta formativa annualmente approvato e finanziato, ivi comprese le spese relative al funzionamento delle sedi di coordinamento regionale autorizzate, sarà effettuato con le modalità di seguito specificate.
a) Prima anticipazione
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 27/1991 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessorato provvederà entro 90 giorni dall'approvazione del P.R.O.F. e, comunque dalla registrazione del relativo decreto approvato, al versamento delle somme ivi impegnate, destinandone il 70% al pagamento delle competenze dovute al personale impegnato nell'attività formativa e il restante 30% al pagamento delle spese di gestione-consumi e alle voci assicurazione allievi ed IRAP, fermo restando gli adempimenti descritti al capitolo II della presente circolare.
2. In caso di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, per la quale verrà riconosciuto un costo massimo pari al 2% dell'importo da erogare, il versamento dell'anticipo potrà essere effettuato una volta sottoscritta la convenzione.
b) Seconda anticipazione
1. L'Amministrazione, compatibilmente con l'operatività del bilancio regionale, provvederà all'erogazione delle somme necessarie alla totale copertura della spesa per il personale e delle somme occorrenti, nel limite del 90%, per la copertura delle spese di gestione e consumi, nonché per le necessità riguardanti la voce allievi.
2. In particolare, la copertura delle spese per gli allievi, riguarderà i costi relativi al trasporto allievi, all'assicurazione allievi, il convitto ed il semiconvitto allievi, le visite obbligatorie allievi, i costi per stage e visite didattiche. l'erogazione delle somme per l'indennità allievi avverrà a chiusura dell'attività formativa e previa comunicazione a firma del legale rappresentante ove sono indicati i dati consuntivi delle presenze.
3. Il raggiungimento della soglia limite del 90% della voce gestione sarà assicurata previa verifica da parte dell'Amministrazione regionale, dei modelli previsionali di spesa presentati dai soggetti attuatori.
4. Le superiori verifiche saranno effettuate dal competente servizio gestione U.O.B. III dell'Assessorato del lavoro sugli appositi modelli previsionali.
5. L'adozione dei modelli è obbligatoria. Dei predetti modelli sarà fornito schema tipo che dovrà essere consegnato, debitamente compilato, al servizio gestione UOB III dell'Assessorato al lavoro improrogabilmente entro il 31 maggio.
6. La seconda anticipazione delle spese di gestione-consumi ed allievi (nei limiti di cui al precedente comma) potrà essere erogata dopo l'avvenuta trasmissione al competente servizio gestione U.O.B. III delle idoneità locali ed attrezzature, rilasciate dal competente Ispettorato provinciale del lavoro, ovvero, certificata così come previsto, e della dichiarazione di responsabilità a firma dal legale rappresentante dell'ente, autenticata nei modi di legge, in cui si attesti che è stato spesato almeno il 90% della prima anticipazione gestione-consumi ed allievi in assoluta conformità alle previsioni del finanziamento concesso e che è stato presentato per la revisione il relativo rendiconto al competente Ufficio del lavoro.
7. Il predetto ufficio opererà la revisione secondo le modalità del contraddittorio, nel momento in cui l'Ente, esaurito il 90% della prima anticipazione delle somme destinate alla gestione e consumi, presenta agli stessi la richiesta di revisione con allegati i giustificativi di spesa in originale, in regola sotto il profilo fiscale, distinti per voci secondo la modulistica prevista dai quali deve emergere il titolo ed il codice del corso e l'anno di svolgimento dell'attività formativa. Ove il pagamento non fosse stato ancora effettuato, l'ente produrrà relativa nota di debito, controfirmata dal legale rappresentante. Solo le irregolarità amministrativo-contabili riscontrate dovranno essere, tempestivamente, trasmesse al competente servizio gestione per i conseguenziali provvedimenti.
8. Qualora l'Ispettorato del lavoro non avesse provveduto alla visita ispettiva, l'ente dovrà, altresì, trasmettere dichiarazione resa dal legale rappresentante, validata ai sensi di legge, che attesti:
a) di avere presentato tutta la documentazione di rito all'Ispettorato del lavoro ed, eventualmente, di aver prodotto gli ulteriori documenti con gerizia giurata;
b) di non aver ricevuto la visita ex ante da parte dell'Ispettorato al lavoro;
c) di essere in possesso delle condizioni di attuabilità e fattibilità dell'azione formativa in armonia con le disposizioni normative vigenti;
d) di essere consapevole che il successivo accertamento, da parte dell'Ispettorato al Lavoro, di situazioni non conformi a quanto dichiarato e, comunque, ostative per il rilascio del previsto parere di idoneità locali ed attrezzature, ove non suscettibili di regolarizzazione, determineranno l'assunzione a proprio carico delle spese sostenute.
c) Saldo
1. Il soggetto attuatore, entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'attività, presenterà apposito rendiconto corredato dai giustificativi di spesa in originale e dalle relative note di debito, controfirmate dal legale rappresentante, per i pagamenti non ancora effettuati e/o imputabili, per ratei, al relativo periodo dell'attività formativa, agli uffici del lavoro che procederanno alla verifica definitiva secondo le modalità del contraddittorio.
2. Il soggetto attuatore deve trasmettere al competente servizio gestione UOB III ed all'istituto di credito convenzionato al servizio di cassa elenco dettagliato e saldo delle note di debito per il consequenziale accantonamento nei conti di competenza e, con immediatezza, deve disporre per il pronto riversamento in conto entrate nel bilancio della Regione siciliana delle eventuali eccedenze.
3. In caso di inottemperanza, il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura delle attività, il cassiere dell'Istituto di Credito che espleta il servizio di cassa provvederà d'ufficio al blocco dei conti ed al contestuale versamento delle rispettive giacenze sul conto entrate dell'Amministrazione regionale, deducendo e trattenendo in essi l'ammontare delle note di debito che il soggetto attuatore avrà avuto cura di trasmettere in tempo e corrispondenti alla chiusura contabile rassegnata al competente Ufficio del lavoro per la rendicontazione finale.
4. Dell'avvenuto blocco dei conti, del relativo versamento sul conto entrate di cui sopra e dell'eventuale giacenza residua il cassiere dovrà notiziare il servizio gestione UOB III del dipartimento formazione professionale, unitamente alla tempestiva trasmissione di copia della riversale alla cassa regionale.
5. L'erogazione del saldo (restante 10%) del contributo per le spese di gestione-consumi e allievi e lo svincolo delle somme come sopra accantonate per le note di debito sarà effettuato a seguito della revisione del rendiconto che, nelle more dell'attuazione della previsione ex art. 17, comma 3, della legge regionale n. 24/2000, continua ad essere curata dagli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio; l'elaborato in parola che costituisce valido documento per attuare la verifica amministrativo-contabile ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 36/1990.
6. Unitamente alla presentazione dei giustificativi di spese allegato al prospetto di rendiconto distinto per corso e per provincia, per l'erogazione del restante 10% del contributo per le spese di gestione e consumi, il soggetto attuatore dovrà esibire la seguente documentazione:
a) registro di prima nota spese
b) schede riepilogative delle ripartizioni di spesa distinte per corso e per provincia
c) schede riepilogative allievi distinte per corso
d) elenco personale docente e non docente secondo i modelli
7. Contestualmente all'inoltro della documentazione di cui sopra il soggetto attuatore dovrà dare tempestiva comunicazione al servizio gestione UOB III del dipartimento formazione professionale della avvenuta presentazione del rendiconto finale.
Capitolo VI
ATTIVITA' DI VIGILANZA E RENDICONTAZIONE

1. PRESCRIZIONI GENERALI
1. Tutta la vigilanza in itinere e la verifica ex post del regolare andamento della spesa riguardante le attività formative finanziate fa capo agli Uffici del lavoro competenti per territorio, ai sensi delle vigenti norme e nelle more dell'attuazione della previsione ex art.17, comma 3, della legge regionale24/2000.
2. All'Amministrazione centrale, servizio gestione UOB III del dipartimento regionale della formazione professionale, compete la verifica dell'osservanza delle procedure disposte da parte dei beneficiari finali, l'assunzione degli impegni di spesa, l'emissione dei titoli di spesa nel limite del finanziamento decretato e della richiesta avanzata dall'ente con i modelli previsionali, la predisposizione ed il coordinamento delle verifiche straordinarie, l'adozione dei provvedimenti consequenziali alle verifiche, l'adozione dei provvedimenti di revoca, di riduzione degli impegni e di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalle norme vigenti.
3. Pertanto, al fine di rendere quanto più omogenea ed uniforma l'attività di verifica finale dei rendiconti presentati dai soggetti attuatori, gli Uffici provinciali del lavoro ovvero la società di revisione incaricata ai sensi dell'art.17 della legge regionalen. 24/2000 avrà cura di verificare (opportunamente coordinando preventivamente l'attività e l'articolazione delle verifiche in itinere) l'osservanza delle seguenti disposizioni.
2. PERSONALE
1. Per l'espletamento dell'attività finanziata il soggetto attuatore farà prioritariamente ricorso al proprio personale dipendente, tenuto conto delle prescrizioni poste dall'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 24/2000.
2. Per l'eventuale copertura di ore di docenza frontale libere, si farà ricorso prima al personale docente con contratto a tempo indeterminato in organico al soggetto attuatore con impiego ad orario ridotto e successivamente al personale inserito negli elenchi di mobilità degli operatori ex leggi regionali n. 24/1976 e n. 16/1986.
3. Alle richieste di personale inserito negli elenchi di mobilità gli Uffici provinciali del lavoro devono dar risposta entro trenta giorni. La mancata risposta nei termini assegnati equivale ad indisponibilità di personale nei suddetti elenchi.
4. Rimanendo nei limiti della spesa ammissibile individuata in sede di analisi del prospetto di previsione per il costo del personale, è consentito, previa autorizzazione da parte del competente Ufficio provinciale del lavoro il ricorso a personale esterno, in qualità di esperto per materie e tipologie di corsi per i quali non dispone di professionalità adeguate previa verifica delle liste di mobilità .
5. Nel rispetto dei parametri ora/intervento sopra fissati il soggetto attuatore potrà stipulare contratti per prestazioni specialistiche con personale esperto, una volta esaurite le liste di mobilità limitatamente ai soli interventi finalizzati all'adeguamento del sistema della formazione professionale (ASFP) e destinati ai propri operatori dipendenti, il ricorso ai contratti predetti potrà riguardare l'intera durata del corso.
6. Nell'eventualità che venga utilizzato personale esterno esperto è necessario che:
a) se trattasi di persone dipendenti dalla pubblica amministrazione, esista autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;
b) se trattasi di docenti universitari, l'affidamento dell'incarico, nonché la relativa accettazione, siano avvenuti nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il regime di compatibilità della docenza universitaria a tempo pieno ed a tempo definito (D.P.R. 19 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni);
c) se trattasi di personale dipendente da società di consulenza, il ricorso alle quali si giustifichi con l'apporto di esperienze esclusive in specifiche discipline, esista comunque autorizzazione degli organi istituzionali referenti;
d) sia stata comunque resa dichiarazione, da parte dell'interessato sulla propria posizione lavorativa.
7. Per la determinazione del compenso si rimanda alle circolari del Ministero del lavoro nn. 98/1995 e 101/1997.
8. In linea di principio tali collaborazioni sono ammissibili alle seguenti condizioni:
a) che si renda indispensabile l'apporto di esperti in specifiche discipline;
b) che i termini e le condizioni della collaborazione (natura della prestazione, durata, compenso, etc.) risultino precisati in dettaglio nella lettera di incarico e nei giustificativi di spesa.
9. Si ricorda, altresì, che l'intervento del personale esperto deve essere previsto già nel progetto formativo, non potendosi ammettere a discarico eventuali spese non previste in fase progettuale.
10. Il soggetto attuatore, per l'eventuale ulteriore fabbisogno di personale (docenti, docenti di sostegno, personale ausiliario e amministrativo), potrà ricorrere a rapporti di collaborazione occasionale e/o ad apposito contratto temporaneo, così come previsto dalla normativa vigente, stipulato con le Agenzie di lavoro interinale abilitate dal Ministero del lavoro ed iscritte all'albo previsto dalla normativa in materia ed operanti in Sicilia, il cui costo, comunque, non può superare i parametri massimi previsti per il personale in organico secondo le figure che interessano.
11. Tutto il personale in servizio presso i soggetti attuatori ammessi al P.R.O.F. deve essere in possesso dei requisiti previsti con decreto 16 ottobre 1997 n. 664, artt. 2 e 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.61 dell'8 novembre 1997 - parte I.
12. I nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed i rapporti a tempo determinato devono preventivamente essere autorizzati dal servizio gestione di questo dipartimento; per i cd rapporti di lavoro "atipici" ( collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni occasionali, lavori interinali, etc..) provvede alle preventive autorizzazioni l'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio che curerà, pertanto, di trasmettere al servizio gestione, copia dell'autorizzazione in parola unitamente alla documentazione prevista nel citato decreto n. 664/1997.
13. Per l'individuazione del costo del personale interno si farà riferimento alla retribuzione su base annua prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro ivi compresi gli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi, gli accantonamenti TFR, l'indennità di vacanza contrattuale in applicazione all'art. 9, comma 3, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e quant'altro dovuto per disposizione di legge, di contrattazione collettiva e decentrata, nonché i costi per eventuali visite fiscali, rapportandola alle reali ore d'impegno nell'attività finanziata (per la vidimazione dei costi del personale è fatto obbligo l'adozione dei modelli vigenti).
14. Il personale riqualificato (tutor, orientatori, progettisti, integratori e valutatori), a seguito della partecipazione al POM formazione formatori I e II annualità ed all'intervento formativo ex legge n. 236/93, dovrà svolgere esclusivamente la funzione per la quale ha conseguito la qualifica. Pertanto, non saranno riconosciute le spese sostenute per l'utilizzo di tale personale in altre funzioni (ad esempio docenza frontale). Conseguentemente, il monte ore delle attività formative, di cui al presente avviso, viene decurtato di un numero di ore pari a quello di attività lavorativa svolta dagli operatori che fuoriescono dalla docenza frontale.
15. E' fatto divieto ai soggetti attuatori di procedere all'assunzione di nuovo personale, senza prima avere provveduto al completamento dell'orario di lavoro di quel personale a tempo parziale e fatto ricorso alle liste di mobilità.
16. Ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e per quanto stabilito nella contrattazione decentrata relativa, il costo del personale a tempo pieno verrà riconosciuto in valor medio in funzione dell'impegno frontale di 760 ore per i formatori (formazione svolta in aula, laboratorio e in stage) e con un minimo comunque non inferiore alle 720 ore per gli enti che soffrono di particolari appesantimenti degli organici dei formatori e che in ogni caso non abbiano effettuato assunzioni nel corso dell'anno per i formatori e di impegno di 1590 ore per il restante personale. Per il personale a tempo parziale verranno operate le riduzioni di costo in Misura proporzionale all'effettivo impegno.
17. Sarà cura del soggetto attuatore, entro il 20 di ogni mese, presentare all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio i mandati di pagamento con allegati i prospetti riepilogativi delle competenze da erogare al personale con i modelli di cui sopra. Il soggetto attuatore dovrà altresì allegare le buste paga del personale in originale, relative al mese precedente, debitamente quietanzate, cui sarà apposto il timbro e restituite. Nella compilazione dei modelli non sarà necessario, nel rispetto della legge n. 675/96, che i dipendenti appongano la propria firma.
18. Nel sottolineare che la figura dell'insegnante di sostegno è limitata ad una unità per ogni centro di formazione professionale dove si svolgono corsi per normodotati con l'inserimento di non più di cinque soggetti disabili; qualora vi sia la presenza nel centro di un numero di disabili superiore alle cinque unità, può essere autorizzata, sulla base ed in relazione delle valutazioni che la legge regionale n. 16/86 demanda all'èquipe pluridisciplinare, la presenza del secondo insegnante di sostegno. Nella fattispecie il rapporto di lavoro deve essere a tempo determinato, con specifica indicazione del termine coincidente con quello della chiusura dell'attività corsuale e con previsione di clausola di anticipata estinzione nei casi di diminuzione del numero degli allievi disabili al di sotto delle cinque unità. Il rapporto di lavoro del personale di sostegno deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente nei modi e nelle forme di cui al precedente punto 10.
19. La presenza del doppio istruttore, intendendo con questa figura esclusivamente gli operatori inquadrati a tempo indeterminato e già riconosciuti, è consentita solo nei corsi cosiddetti "ad alto rischio" in cui vi è la presenza di un numero di allievi superiore a 15 (dieci) frequentanti e per le sole ore di pratica, ivi compresi i corsi rivolti a detenuti e disadattati sociali; la specificità del corso "ad alto rischio" dovrà essere certificata dal Responsabile della Sicurezza del soggetto attuatore.
20. La presenza del tutor in aula è obbligatoria per assicurare il collegamento fra docenza, allievi e personale direttivo, nell'attuare un costante monitoraggio del percorso formativo, nel compiere osservazioni critiche delle dinamiche di apprendimento, nell'animare l'aula e nell'orientare il processo formativo in relazione alle caratteristiche ed alle capacità dei destinatari. Nel caso di esubero di tale figura, dovranno essere attivati processi di passaggio diretto ed immediato della stessa verso organismi che ne risultano carenti.
21. Il costo del personale direttivo in organico, degli operatori tutor in organico, dell'insegnante di sostegno (anche nei corsi dove sono inseriti soggetti disabili in situazioni di handicap) e/o secondo istruttore è riconosciuto nei limiti del finanziamento decretato al soggetto attuatore in sede di approvazione del P.R.O.F. annuale e nel rispetto del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sarà cura del soggetto attuatore, a tal fine, rassegnare al'U.O.B. III del servizio gestione la dotazione organica del personale sopra citato debitamente vistata dal competente Ufficio provinciale del lavoro. o U.R.L.
22. Il costo del personale non docente (area servizi amministrativi e servizi tecnico logistici) non dovrà superare il 50% della spesa da sostenere per il personale dell'area servizi formativi e servizi direttivi, con esclusione del personale supplente, secondo insegnante di sostegno e secondo istruttore.
23. E' prevista la possibilità di ricorrere alla consulenza fiscale e tributaria e, eccezionalmente, legale, con tassativa esclusione del patrocinio per conflitti con la pubblica amministrazione. Il ricorso alla consulenza non può avere il carattere della continuità.
24. Sono riconosciute da parte dell'Amministrazione eventuali spese relative ai passaggi di livello e/o di fascia solo se conformi a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dalla contrattazione decentrata e dalle vigenti disposizioni;
25. Si precisa che eventuali spese per servizi di pulizia, comunque resi e non riconducibili all'interno dei costi relativi al personale amministrativo dipendente, graveranno sulla voce personale non docente;
26. Il costo per il personale della sede di coordinamento regionale è riconosciuto nei limiti del 5% della dotazione finanziaria attribuita, giusta circolare assessoriale 5 luglio 1999, n. 6 e sua modifica avvenuta con circolare assessorile 9 dicembre 1999, n. 10
27. Sono riconosciuti, nell'ambito delle voci di spesa del personale, i costi relativi agli interventi formativi rivolti al personale interno e finalizzati al rilascio della certificazione di qualità.
28. Sono riconosciute, nell'ambito delle voci di spesa del personale, i costi relativi alle missioni del personale dipendente disposte dal direttore amministrativo ed autorizzate, anche in sanatoria, dal rappresentante legale del soggetto attuatore.
29. Il costo relativo alle perizie tecniche giurate necessarie all'avvio dell'attività corsuale è riconosciuto nell'ambito delle voci di spesa per il personale.
3. GESTIONE E CONSUMI
1. Rientrano in questa voce i costi sostenuti per la attuazione delle attività finanziate, effettuate nel rispetto delle indicazioni appositamente impartite dall'Amministrazione regionale e coerenti con il rispetto delle seguenti condizioni:
a) essere connessi all'attività finanziata autorizzata;
b) essere giustificati da prove documentate ed originali;
c) essere conformi alle leggi contabili e fiscali vigenti;
d) essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto gestore;
e) essere sostenuti e impegnati nel periodo compreso tra la data di avvio e la fine delle attività previste, fatte comunque salve le spese prodromiche all'attività che possano farsi risalire alla data di pubblicità dei bandi di accesso e le spese successive alla fine delle attività, compresi i giorni previsti per l'espletamento degli esami finali;
2. Tale costo comprende le seguenti voci:
B1  001  Fitto locali;
B1  002  Fitto terreni;
B1  003  Ammortamento locali;
B1  004  Assicurazione locali;
B1  005  Manutenzione ordinaria locali;
B1  006  Interventi di adeguamento per mantenimento agibilità e/o per antinfortunistica, ovvero per prescrizioni Azienda sanitaria locale;
B1  007  Condominio;
B1  008  Disinfestazione locali;
B1  009  Tasse registrazione contratti;
B2  001  Acqua;
B2  002  Riscaldamento e condizionamento;
B2  003  Tassa raccolta rifiuti;
B2  004  Energia elettrica;
B2  005  Telefono;
B2  006  Servizi postali
B2  008  Spese di missione del rappresentante legale sede formativa autonoma;
B2  009  Spese di missione del rappresentante legale regionale;
B2  010  Spese certificazioni di qualità;
B3  001  Pubblicità informazione e diffusione;
B3  002  Cancelleria e stampati;
B3  003  Pubblicazioni specialistiche, anche su supporto informatico, software e relativi aggiornamenti;
B3  004  Materiale igienico sanitario;
B3  005  Medicinali pronto soccorso;
B3  006  Lavanderia;
B4  001  Assistenza e manutenzione attrezzature;
B4  002  Assicurazione attrezzature;
B4  003  Ammortamento arredi e attrezzature di proprietà dell'ente;
B4  004  Manutenzione automezzo trasporto;
B4  005  Materiale di consumo e di manutenzione;
B4  006  Acquisto attrezzature;
B4  007  Locazione attrezzature (per interventi a carattere specialistico e/o innovativo);
B4  008  Software e relativi aggiornamenti;
B4  009  Tasse automobilistiche trasporto;
B4  010  Carburante trasporto;
B5  001  Materiale didattico e di consumo in dotazione individuale;
B5  002  Materiale didattico e di consumo in dotazione collettiva;
B5  003  Indumenti di lavoro;
B5  004  Software in licenza d'uso.
3. Nell'ambito della voce gestione, sono ammissibili i costi relativi ai locali autorizzati come sede di svolgimento delle azioni, per l'attività organizzativa connessa; tali costi si riferiscono al canone di locazione se i locali sono in affitto, all'ammortamento se i locali sono di proprietà del soggetto attuatore, ed esclusivamente per quelli realizzati da meno di 25 anni, alla manutenzione ordinaria.
4. Eccetto per i locali di nuova disponibilità, sono ritenuti ammissibili interventi di adeguamento per prescrizioni degli Ispettorati del lavoro ai soli fini del mantenimento dell'agibilità e dell'idoneità dei locali, nonché spese di adeguamento per misure antinfortunistiche ovvero a seguito di prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
5. Gli interventi di cui sopra devono comunque essere strettamente limitati alle precise prescrizioni degli Uffici citati e riguardare, si ripete, locali già in disponibilità. Ogni intervento di tipo straordinario per locali di nuova disponibilità non potrà ammettersi a discarico
6. E' comunque tassativamente esclusa la possibilità di riconoscimento di costi imputabili a manutenzione straordinaria, anche per i vecchi locali che non sia direttamente discendente a prescrizioni per il mantenimento d'agibilità già posseduta per l'attività di formazione professionale che riguarda.
7. Nel caso in cui nella sede delle attività si svolgano anche interventi finanziati a valere di fondi nazionali e/o comunitari o privati, andrà sottratta dalla somma da ammettere a discarico l'incidenza percentuale del monte ore di utilizzo in queste attività, relativamente al personale, alle sedi ed alle attrezzature. In ogni caso non potranno essere computate spese per locali per quelle attività che si svolgono presso strutture pubbliche. Non potranno inoltre computarsi spese per locali ed utenze per attività formative svolte presso aziende destinatarie delle azioni formative.
8. E' consentito effettuare buoni di prelevamento per le spese di economato non superiori a E 1.550,00 complessive nel mese sede territoriale.
9. E', altresì, consentito effettuare buoni di prelevamento, previo visto dell'Ufficio provinciale del lavoro o, per consentire il recupero di spese anticipate dal soggetto attuatore esclusivamente per quelle ritenute urgenti ed indifferibili dal soggetto attuatore; si sottolinea che il ricorso all'emissione di buoni di prelevamento per tali esigenze deve considerarsi un fatto eccezionale e dettato da motivi contingenti e non già una facoltà gestionale.
10. E' consentito emettere buoni di prelevamento a favore del soggetto attuatore per il pagamento di quote di ammortamento maturate a beni, ovviamente solo per quelli non acquisiti con contributi o finanziamento pubblico, necessari al normale corso dell'attività formativa, dopo l'avvenuta verifica parziale dell'Ufficio provinciale del lavoro. A tal fine gli enti dovranno avere depositato il piano degli ammortamenti al competente ufficio del lavoro ed in copia al servizio gestione UOB III del dipartimento formazione professionale, per le dovute verifiche.
11. Sono riconosciute le spese relative all'acquisto di attrezzature e arredi necessari allo svolgimento delle attività finanziate; i beni acquistati, che costituiscono patrimonio dell'Amministrazione regionale, andranno assicurati contro i rischi di furto e dell'incendio con validità non inferiore al tempo di ammortamento previsto dalla norma vigente, e le polizze, i cui premi andranno aggiornati anno per anno con riferimento all'effettivo valore del bene, dovranno indicare come beneficiario l'Assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale e dell'emigrazione. I beni andranno inventariati e copia del registro inventario andrà depositato presso il servizio gestione del dipartimento formazione professionale.
12. Straordinariamente potrà consentirsi, previa apposita autorizzazione del servizio gestione il noleggio di particolari attrezzature per l'uso destinato ad attività didattiche innovative e non ancora consolidate.
13. Le attrezzature informatiche che verranno via via sostituite, previo acquisto di nuove, potranno essere date in comodato d'uso gratuito ad istituzioni scolastiche pubbliche ovvero ad altri soggetti senza scopo di lucro, su autorizzazione del servizio gestione .
14. Per la determinazione dei coefficienti di ammortamento si applicherà la disciplina vigente relativamente alle norme concernenti l'ammortamento ordinario.
15. Relativamente ai consumi si conferma l'obbligo per il soggetto attuatore di procedere alla registrazione, nel registro di inventario, del software acquistato e di destinarlo anche alle attività formative future.
4. ALLIEVI
1. La voce allievi comprende:
-  indennità di frequenza;
-  rimborso delle spese di viaggio e vitto;
-  assicurazione in itinere, infortuni ed RC;
-  spese connesse alle visite obbligatorie, per gli interventi formativi con attività pratica "a rischio";
-  spese per il rimborso dell'abbonamento del mezzo pubblico urbano per gli allievi residenti nel comune dove si svolge il corso ed il rimborso dell'abbonamento del mezzo extraurbano ed urbano per gli allievi non residenti;
-  nei casi di corsualità HDC, canone di leasing, ivi compresa di riscatto, per l'acquisizione di automezzi omologati ed esclusivamente destinati al trasporto di disabili, nei casi in cui non sia attivato il servizio comunale di trasporto gratuito previsto dalla legge regionale n. 16/1986
2. L'indennità giornaliera da erogare ai destinatari è conforme al disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 27/1991 ed è fissata in E 4,13
3. Il riconoscimento dell'indennità giornaliera è subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) partecipanti disoccupati;
b) effettiva presenza dei partecipanti (esclusi gli uditori); pertanto, non spetta in caso di assenze anche se dovute a malattie o infortuni;
c) assoggettamento a ritenuta fiscale ai sensi della legge n. 835/1982;
d) corresponsione mediante assegno circolare non trasferibile intestato ad ogni singolo partecipante, se maggiorenne o intestato a chi esercita la patria potestà se minorenne.
4. Il controllo, per quanto riguarda i partecipanti, viene effettuato in ordine alle presenze ed al loro status.
5. Agli allievi dei corsi per detenuti adulti e minori l'indennità giornaliera sarà corrisposta così come previsto dalla legge regionale n. 27/1991 e secondo le modalità sopra indicate.
6. Nei limiti del finanziamento decretato per la voce allievi è consentita la spesa per stage, esercitazioni pratiche e project work previsti all'interno di attività formative.
7. Per le attività formative che prevedono il regime di convittualità e semiconvittualità, sempre che le spese relative non gravino già sul bilancio di altra pubblica amministrazione, è previsto il riconoscimento della spesa per servizi convittuali sino a un massimo di E 25,00 al giorno per allievo non residente e sino ad un massimo di E 9,00 al giorno per allievo per i servizi di semiconvittualità, che possono essere forniti anche attraverso la distribuzione di buoni pasto o ticket ad esclusione del settore turistico-alberghiero. In presenza di convenzioni con strutture ricettive, rientrano nei costi ammissibili i giorni festivi e prefestivi all'interno di periodo di convenzione eccezion fatta per il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio ed i sette giorni del periodo pasquale.
8. Agli allievi che beneficiano dell'assistenza convittuale l'assegno di frequenza sarà corrisposto nella Misura del 20%, a quelli che beneficiano invece, dell'assistenza semi-convittuale l'assegno sarà corrisposto nella Misura del 50%.
9. L'indennità di frequenza sarà corrisposta agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di chiusura dell'attività formativa e comunque successivamente all'erogazione del contributo da parte dell'Assessorato.
5. RAPPRESENTAZIONE DELLA SPESA
1. Per facilitare la rendicontazione finale ed assicurare unicità metodologica del controllo si rinvia ai seguenti criteri di rappresentazione.
6. SPESE PER IL PERSONALE
1. Il prospetto riepilogativo deve includere tutte le voci di spesa per il personale docente e non docente.
2. Per il tutto il personale impegnato per l'attività formativa deve essere indicata la rispondente sede lavorativa.
3. Qualora, in occasione della vidimazione dei prospetti mensili delle retribuzioni, l'ufficio del lavoro competente, richiedesse accertamenti e/o chiarimenti su uno o più dipendenti, il visto sarà apposto con riserva e contestualmente si richiederà al soggetto attuatore di fornire i chiarimenti o apportare le dovute rettifiche, pena la mancata autorizzazione, nel mese successivo, al pagamento dello stipendio del lavoratore o dei lavoratori interessati.
4. Gli Uffici provinciali del lavoro competenti hanno l'obbligo di verificare, in sede di apposizione del primo visto dei prospetti paga dei lavoratori, il regolare versamento delle quote di TFR e, nei casi in cui siano rilevate anomalie, hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione al servizio gestione UOB III del dipartimento formazione professionale astenendosi dalla vidimazione dei prospetti mensili.
5. Si rammenta altresì che, qualora si facesse riferimento a personale esterno per prestazioni specialistiche e/o contratto di lavoro interinale e/o collaborazioni occasionali, il soggetto attuatore avrà cura di compilare il prospetto relativo a questa tipologia di personale docente, e avrà cura di allegare relativa lettera d'incarico firmata per accettazione dell'interessato, dalla quale si evinca l'incarico affidato, la tipologia corsuale, le ore di docenza ed il relativo compenso, nonché la ricevuta di pagamento o lettera di credito qualora non si fosse proceduto al pagamento, oppure contratto stipulato con Agenzia lavoro interinale, relative fatture o note di credito.
6. In caso di missione che non può avere carattere di continuità, per ciò che concerne le voci di spesa di viaggi, sarà riconosciuta solo quella commisurata al costo dei biglietti dei mezzi pubblici. Eccezionalmente può autorizzarsi l'uso del mezzo proprio ed in tal caso è riconosciuta la spesa nella Misura corrispondente ad 1/5 del costo medio di un litro di benzina per ciascun chilometro percorso con distanza calcolata secondo le tabelle polimetriche vigenti. Di detta spesa dovrà essere predisposta una distinta per ciascun soggetto coinvolto.
7. Nessuna spesa relativa a taxi o vetture noleggiate verrà riconosciuta.
8. Nel compilare i modelli per le spese sostenute nell'ambito della voce personale, il soggetto attuatore dovrà allegare tutti i documenti giustificativi in originale, distinti per singola voce, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l'indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:


9. Si rammenta altresì che il contributo erogato dall'Amministrazione è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
10. Si raccomanda agli Uffici provinciali del lavoro di effettuare con scrupolosità la verifica dell'avvenuto versamento delle quote di T.F.R. tramite acquisizione delle dovute quietanze, pena l'addebito dei relativi importi e con esplicito rinvio alla precedente circolare assessoriale n° 126 del 30/01/90 gruppo XIII/F.P. prot n. 56/90.
7. SPESE PER LA GESTIONE
1. Per le spese previste all'interno della voce gestione, il soggetto attuatore avrà cura di attenersi a quanto sotto specificato. Al modello previsto, andranno allegate tutte le spese sostenute, distinte per singola voce, e documentate con giustificativi in originale, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l'indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:




2. Si rammenta altresì che il contributo erogato dall'Amministrazione è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
8. SPESE PER GLI ALLIEVI
1. Per le spese previste all'interno della voce allievi, gli soggetti attuatori avranno cura di attenersi a quanto sotto specificato, allegando al modello previsto, tutte le spese sostenute, distinte per singola voce, e documentate con giustificativi in originale, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l'indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:



2. Si rammenta altresì che il contributo erogato dall'Amministrazione è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
5. DISPOSIZIONI FINALI
1. Tutte le disposizioni impartite precedentemente in materia di gestione attività e personale, se in contrasto con la presente, sono revocate.

Parte III
PROGRAMMAZIONE SERVIZI FORMATIVI
Capitolo I
SERVIZI FORMATIVI

1. I servizi offerti dovranno assumere una valenza multifunzionale e fornire supporti utili per indirizzare l'utente alla individuazione di percorsi individualizzati per la scelta più idonea nell'ambito delle opportunità offerte dal sistema formativo e per il mercato del lavoro in genere.
2. I servizi che saranno attivati attengono al metodo dell'approccio individuale nei confronti degli utenti e corrispondono alle funzioni di: prevenzione della disoccupazione di lunga durata, facilitando l'incontro domanda/offerta di lavoro e promuovendo l'accesso al lavoro attraverso la realizzazione di azioni di informazione, orientamento e consulenza alla formazione ed al lavoro. I servizi inoltre garantiscono, attraverso l'adozione di un approccio di genere nell'offerta del servizio, la promozione ed il sostegno all'inserimento occupazionale delle donne, nonché alle azioni positive per l'occupazione femminile sui luoghi di lavoro, la promozione ed il sostegno di opportunità ed interventi mirati per i soggetti in difficoltà individuale o sociale rispetto al mercato del lavoro; l'accesso dei singoli e delle imprese alle opportunità di qualificazione del lavoro.
3. I servizi offerti saranno garantiti dalla attivazione di "sportelli multifunzionali" che permettono di realizzare la piena integrazione con gli altri sottosistemi delineati con il "Masterplan dei servizi pubblici per l'impiego della Regione siciliana", e consentono di avere una visione integrata delle azioni in un quadro aperto e correlato, tale da inserire i diversi approcci e le varie tipologie d'intervento in un processo continuo d'opportunità ed in una rete di collaborazioni tra diversi momenti ed altrettanti livelli d'intervento .
4. In particolare gli sportelli multifunzionali si configurano quali strutture operative di base, sub provinciali, che svolgono attività di supporto operativo e strumentale allo svolgimento delle funzioni attribuite ai titolari dei servizi pubblici per l'impiego.
5. Gli sportelli multifunzionali, dislocati in tutto il territorio regionale, nell'ottica di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, garantiranno la massima circolazione delle informazioni sul mercato del lavoro, la più larga diffusione di servizi di orientamento professionale, la consulenza alle scelte di formazione e di lavoro. Attraverso l'erogazione di servizi mirati alle diverse tipologie di utenza si dovrà rendere più accessibile l'incontro domanda/offerta di lavoro e promuovere l'accesso al lavoro con azioni di informazione, orientamento e consulenza alla formazione ed al lavoro, nonché sostegno, con interventi mirati, ai soggetti in difficoltà individuale o sociale rispetto al mercato del lavoro.
6. Gli sportelli multifunzionali realizzano tutte quelle iniziative di politiche attive del lavoro volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro d'intesa con gli uffici periferici del lavoro (Uffici provinciali del lavoro e SCICA), che, quali organi titolari delle funzioni decentrate dei servizi per l'impiego, ne cureranno il coordinamento, la vigilanza ed il controllo.
7. Gli sportelli multifunzionali, supportando i titolari dei servizi pubblici per l'impiego nello svolgimento di attività di supporto alle funzioni a loro attribuite, contribuiscono a realizzare un sistema che integra e valorizza gli apporti, che si completa con l'attivazione di sinergie con gli altri sistemi sociali (università, scuola, formazione professionale, imprese, pubbliche amministrazioni, parti sociali, etc).
8. Gli "sportelli multifunzionali" dovranno localizzarsi in strutture dedicate funzionanti anche presso enti territoriali, enti bilaterali, Camere di commercio, istituzioni scolastiche, osservatori congiunturali operanti nel territorio siciliano. I servizi offerti saranno prioritariamente attivati presso le strutture territoriali dei servizi pubblici per l'impiego (Uffici provinciali del lavoro - SCICA - Recapiti) sulla base della localizzazione individuata dagli Uffici provinciali del lavoro.
9. Nel caso in cui le attività funzioneranno presso strutture esterne all'organismo dovrà essere predisposto apposito atto formale, secondo lo schema allegato, per regolare il funzionamento, la durata e le modalità di svolgimento dei servizi con i predetti enti ed istituzioni.
10. I direttori degli Uffici provinciali del lavoro valuteranno la possibilità di attuare attività di istituto avvalendosi delle strutture degli sportelli multifunzionali, anche al fine di operare un ulteriore decentramento dei servizi territoriali.
11. I servizi offerti dagli sportelli multifunzionali dovranno:
-  garantire l'adozione di standard di qualità nel rispetto delle indicazioni impartite con la circolare n. 6 del 16 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 6 aprile 2001, n 16;
-  garantire l'intervento integrato di operatori dipendenti qualificati in materia di orientamento, selezione, integrazione di portatori di svantaggio, analisi di bisogni formativi, unitamente alla presenza di un operatore logistico e/o amministrativo;
-garantire il mantenimento di standard di servizio e di organizzazione che consentano il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché quelle relative al libero accesso ed alla piena fruizione dell'utenza, anche disabile.
12. Lo sportello multifunzionale potrà essere attivato solo ed esclusivamente in presenza di operatore orientatore dipendente qualificato.
13 Al fine di assicurare una efficace rete di servizi utilmente dislocati nel territorio ed integrata nei diversi contesti locali e che consentano una progressiva diffusione capillare, i servizi programmati dovranno rispettare gli indicatori sotto riportati:





14. Il numero di sportelli sopra riportato tiene conto dell'attuale distribuzione geografica e comprende anche gli sportelli organizzati con accordo di scopo.
15. In fase di definizione del piano dei servizi formativi, l'Amministrazione centrale sulla scorta delle indicazioni degli Uffici provinciali del lavoro, si riserva di accorpare e/o dislocare, in funzione alle esigenze del contesto territoriale, i servizi programmati. A tal fine gli Uffici provinciali del lavoro effettueranno preliminarmente una mappa di localizzazione sulla scorta delle esigenze rappresentate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, avendo riguardo di segnalare preliminarmente il personale dei ruoli dell'Amministrazione in possesso di adeguate competenze nelle materie indicate al successivo punto 16, da assegnare ai predetti sportelli da istituire presso gli uffici stessi.
16. I servizi offerti dovranno essere coordinati dagli Uffici provinciali del lavoro, che, quali organi titolari delle funzioni decentrate dei servizi per l'impiego, ne assicureranno la vigilanza ed il controllo. A tal fine gli organismi entro 15 giorni dall'avvio delle attività di sportello dovranno inviare agli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio l'elenco del personale impiegato negli sportelli con indicazione del ruolo e del relativo nominativo, nonché i report previsti dalla circolare n.6/01 del dipartimento regionale Agenzia regionale per l'impiego. L'elenco dovrà essere unico per sportello anche in caso di sportelli organizzati con accordo di scopo. Delle attività di vigilanza e controllo l'Ufficio provinciale del lavoro competente avrà cura di notiziare, per gli ambiti di competenza, rispettivamente i dipartimenti regionali formazione professionale ed Agenzia per l'impiego.
17. Lo sportello multifunzionale deve garantire l'intervento integrato e pertanto la sua composizione standard è ritenuta valida se impiega contestualmente operatori qualificati in materia di orientamento, selezione, integrazione di portatori di svantaggio, analisi dei bisogni e progettazione, incluso un operatore logistico e/o amministrativo, che interverranno prioritariamente, in ottemperanza all'art. 68 della legge n. 144/1999, nei confronti di giovani soggetti all'obbligo formativo ed inoltre fornendo agli Uffici periferici del lavoro il supporto necessario per l'espletamento dei compiti indicati negli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
18. Al fine di assicurare lo standard di funzionamento sopradetto, gli organismi devono impiegare presso gli sportelli multifunzionali tutto il personale dipendente qualificato in materia di orientamento, di progettazione e di integrazione, a seguito della partecipazione al POM "Formazione formatori" ed all'intervento formativo ex lege n. 236/93, ad eccezione di quegli operatori riqualificati che prestano la loro attività presso le sedi di coordinamento per assicurare il buon funzionamento degli sportelli. Gli organismi stessi dovranno altresì curare che il personale in argomento garantisca lo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica anche a supporto della programmazione, valutazione, monitoraggio e gestione degli interventi formativi nonché il raccordo di questi con i servizi.
19. In assenza di una delle figure previste, gli organismi proponenti devono, in accordo di scopo con altri organismi, organizzare l'impiego congiunto di personale specializzato nelle funzioni sopra individuate. Ciò permette di:
-  realizzare economie di gestione;
-  migliorare l'offerta di servizio in relazione al fabbisogno del territorio;
-  e, soprattutto, conseguire lo standard di funzionamento previsto per lo "Sportello multifunzionale" attraverso l'impiego contestuale degli operatori qualificati soprarichiamati.
20. Analogamente a quanto previsto nello standard operativo nazionale definito dall'ISFOL, lo standard dello sportello multifunzionale potrà essere integrato solo dalla figura del valutatore, la cui qualifica è stata conseguita a seguito della partecipazione al POM "Formazione formatori". Il valutatore svolgerà attività di monitoraggio e valutazione.
21. Particolare attenzione andrà posta alla completa utilizzazione di tutti gli operatori in possesso di competenze e qualifiche sopra richiamate e, pertanto, si ribadisce che tutto il personale con funzioni di "orientatore", "integratore" e "progettista", riqualificato a seguito della partecipazione al POM "Formazione formatori" I e II annualità e all'intervento formativo ex lege n. 236/93, dovrà essere stabilmente impiegato presso gli sportelli multifunzionali. A completamento dello standard, il ricorso a professionisti esterni di analoga competenza (es.: esperto in analisi dei bisogni con economista, sociologo del lavoro etc; esperto in attività di integrazione con assistente sociale, sociologo etc..) potrà essere operato, soltanto se nel bacino dei lavoratori di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 24/2000 non si rivengono le professionalità occorrenti. In questo caso la spesa relativa all'impiego di detto professionista sarà riconosciuta sino ad un massimo di 240 ore rapportate all'intera durata del servizio pari a 1600 ore.
22. In caso di attività di sportello che propongono tipologie di servizi complessi anche in ragione di specificità territoriali, può prevedersi l'impiego di più operatori con medesima competenza funzionale; in questo caso l'organismo potrà integrare lo standard operativo, previsto per uno sportello, con ulteriori unità funzionali, nel limite del numero massimo di sportelli programmati per provincia.
23. Il personale in possesso delle caratteristiche sopra indicate sarà stabilmente impiegato presso gli sportelli multifunzionali per consentire il funzionamento continuativo dei servizi nei giorni lavorativi. Le attività degli sportelli saranno programmate nel rispetto del modello organizzativo già rassegnato, assicurando pertanto una permanente funzionalità dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
24. La durata annuale di ogni sportello multifunzionale è pari a 1.600 ore e rappresenta lo standard operativo delle prestazioni erogate da tre unità funzionali (1 orientatore/selezionatore, 1 esperto in attività di integrazione, 1 progettista) ed un operatore logistico e/o amministrativo. La durata annuale rimane sempre di 1600 ore anche nell'eventualità in cui lo sportello è integrato dalla figura del valutatore.
25. Delle attività e dei servizi da erogare presso lo "Sportello multifunzionale" dovrà essere redatto apposito progetto secondo il formulario "B" allegato alla presente direttiva.
26. I progetti dovranno essere conformi allo standard sopra delineato, pena l'inammissibilità. Pertanto, gli sportelli che non rispettano lo standard sopra descritto non verranno presi in considerazione.
27. In caso di accordo di scopo, gli organismi dovranno presentare il progetto redatto sull'apposito formulario, individuando l'organismo capofila ed indicando gli altri organismi partecipanti, nonché specificando il volume orario di partecipazione ed allegando, per ogni organismo coinvolto, la scheda "sezione costi" e l'accordo di scopo firmato da tutti gli organismi partecipanti.
28. Nel caso di accordo di scopo ogni organismo farà richiesta di finanziamento per la quota parte di interesse, allegando il progetto, secondo il formulario allegato B, elaborato di comune accordo con gli altri organismi partecipanti, e firmato in ogni pagina da tutti i proponenti.
29. I servizi dello "sportello multifunzionale" saranno raggruppati nelle seguenti azioni programmabili:
1.1. Accoglienza ed informazione;
1.2. Orientamento;
1.3. Consulenza, promozione e sostegno all'inserimento lavorativo;
1.4. Informazione e consulenza alle imprese.
1.1. Accoglienza ed informazione (ACC ed IN)
1. L'area dell'accoglienza e dell'informazione orientativa identifica un insieme strutturato di azioni e mezzi finalizzati a fornire le informazioni utili ai processi di scelta professionale e lavorativa, indirizzando l'utente verso uno o più servizi specifici e verso le azioni formative.
2. I servizi di accoglienza ed informazione, che sono orientati all'identificazione delle esigenze dell'utente, saranno articolati in specifiche azioni di intervento:
a) accoglienza e prima informazione;
b) raccolta e diffusione delle informazioni;
c) consultazione autonoma;
d) consultazione guidata;
e) iniziative di informazione e di sensibilizzazione, attraverso anche l'organizzazione di incontri, tavole rotonde, visite guidate, etc.
f) raccolta e sistematizzazione delle informazioni sugli utenti che usufruiscono del servizio.
3. In particolare i servizi specifici di accoglienza e prima informazione forniranno:
-  ricerca attiva del lavoro;
-  corsi di formazione professionale promossi nella Regione siciliana;
-  piani di offerta formativa attuati nelle altre regioni d'Italia;
-  orientamento sui percorsi della scuola media superiore e dell'università;
-  modalità di accesso nel mercato del lavoro e misure di politica attiva del lavoro;
-  stage aziendali, tirocinio formativo e di orientamento;
-  percorsi lavorativi o di studio all'estero;
-  imprenditoria giovanile;
-  lavoro stagionale.
1.2. Orientamento (ORI)
1. L'orientamento è una attività complessa e pluri-disciplinare che include quattro dimensioni di: consulenza e sostegno, conoscenza di sé e supporto all'auto-riflessione ed alla decisione, di informazione sulle opportunità e di formazione;
2. Per poter attuare azioni di orientamento è necessario assicurare alcune condizioni, senza le quali l'efficacia dell'intervento complessivo potrebbe essere compromesso, quali:
-  elaborazione di un progetto di orientamento;
-  conoscere le caratteristiche dei giovani;
-  individuare il percorso formativo più consono;
-  fornire informazioni sulla organizzazione della didattica;
-  costruire relazioni con altri soggetti esterni;
-  integrare le risorse interne con quelle presenti sul territorio;
-  promuovere attività verifica-valutazione dell'efficacia delle azioni di orientamento.
3. Nel caso di utenti già inseriti in attività formative, il servizio di consulenza potrà espletarsi, in aggiunta al calendario formativo, nelle fasi conclusive dei percorsi.
1.3. Consulenza, promozione e sostegno all'inserimento lavorativo (CON)
1. L'area della consulenza identifica un insieme strutturato di azioni e mezzi finalizzati a sostenere e facilitare i processi di scelta formativa, professionale e lavorativa, nonché la identificazione delle opportunità di sviluppo professionale e lavorativo, la definizione di progetti e piani di azione.
2. Si realizza, attraverso colloqui strutturati rivolti agli utenti, che possono comprendere interventi individuali personalizzati e di piccoli gruppi ed inoltre counselling orientativo e bilanci di competenze, integrati da strumenti e metodologie specifiche, quali:
-  colloqui individuali di accoglienza e analisi della richiesta;
-  colloqui orientativi di approfondimento tramite l'utilizzo di strumenti specifici per la individuazione di aspettative, preferenze e fabbisogni;
-  elaborazione di strategie per l'inserimento formativo o lavorativo;
-  indicazioni in generale sull'andamento del mercato del lavoro, e sostegno alla scelta di percorsi formativi ed opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. Nel caso di utenti già inseriti in attività formative, il servizio di consulenza potrà espletarsi, in aggiunta al calendario formativo, nelle fasi conclusive dei percorsi.
1.4. Informazione e consulenza alle imprese (INF-IMP)
1. L'informazione e la consulenza si realizza con servizi orientati al processo di analisi, valutazione e scelta della gamma delle "opportunità" che possono essere offerte alle imprese.
2. Il servizio di informazione e consulenza si realizza attraverso azioni mirate volte a:
-  rilevare ed analizzare la domanda (esplicita ed implicita) delle imprese;
-  fornire alle imprese informazioni di vario genere, con riferimento alle esigenze manifestate;
-  supportare la eventuale fruizione di informazioni in autoconsultazione;
-  sviluppare un rapporto consulenziale con le imprese, volto alla elicitazione dei problemi delle stesse, ed alla loro rielaborazione in chiave propositiva, anche attraverso il rinvio a servizi interni ed esterni, di base o specialistici a seconda dei problemi individuati.
Capitolo II
ATTIVITA' DI SUPPORTO A PROGRAMMI NAZIONALI

1. Gli sportelli multifunzionali, nell'ambito delle attività proprie, dovranno fornire supporto, anche logistico ed organizzativo utilizzando il personale esperto impiegato, nell'ambito di programmi nazionali e regionali.
2. Gli sportelli multifunzionali, in particolare dovranno garantire le attività di orientamento, secondo i contenuti stabiliti dal Programma nazionale straordinario 200/02 di alfabetizzazione informatica e lingua inglese per le aree dell'obiettivo 1 ammesso a contributo del Fondo nazionale per l'occupazione (ex lege 23 dicembre 1999, n. 488) assegnate con delibera CIPE n. 85/2000.
3. Gli organismi programmeranno attività di orientamento secondo i contenuti progettuali del programma in parola, che prevedono di attuare azioni specifiche, anche organizzate per gruppi e localizzate secondo la tabella seguente:



4. Gli organismi avranno cura di acquisire presso il soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione del programma, così come individuato nella delibera n. 85/2000 del C.I.P.E., "Italia Lavoro Spa" - Unità territoriale della Sicilia, via Riccardo Wagner, 4 - Palermo, l'estratto progettuale del programma in parola e definire esecutivamente le attività formative concordandone i contenuti specifici.
5. Si fa presente che l'Amministrazione assegna valore di priorità all'attuazione degli interventi sopra specificati e si riserva la facoltà di considerare la relativa premialità in sede di valutazione.


Parte IV
GESTIONE SERVIZI FORMATIVI

PREMESSA
1. In applicazione degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi regionali nn. 36/90, 27/91 e 25/93, con riguardo alla contrattazione decentrata regionale, ex art 10 C.C.N.L. 1994/1997, approvata nella seduta di Giunta regionale del 17 novembre 1998, e al contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale, nonché delle previsioni generali e di principio di cui all'art. 17 della legge 196/97 e della relativa norma di applicazione, delle leggi regionali nn. 10/99 e 24/2000, l'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione emette le seguenti disposizioni in materia di gestione delle azioni formative, per la regolare utilizzazione del contributo al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché la coerenza con il piano formativo approvato.
Cap. I
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE

1. REQUISITI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE
1. Il programma approvato viene attuato attraverso lo svolgimento di iniziative nel rispetto della durata prevista, dell'articolazione programmata e della ubicazione territoriale approvata; la realizzazione delle attività è subordinata alla concessione del contributo assegnato con decreto direttoriale registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del lavoro.
2. Proposte di modifiche ed integrazioni al piano regionale dell'offerta formativa approvato non saranno successivamente accoglibili, se non nei casi e nei limiti che l'Ufficio valuterà singolarmente.
2. SOGGETTI ATTUATORI
1. L'Assessorato regionale del lavoro per lo svolgimento delle iniziative inserite nel piano regionale dell'offerta formativa si avvale dei soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/1976, di seguito indicati come "soggetto attuatore".
Cap. II
OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOGGETTI ATTUATORI

1. OBBLIGHI GENERALI
1. Il soggetto attuatore del finanziamento è tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:
a) osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione professionale;
b) osservare la corretta applicazione del C.C.N.L. della formazione e della contrattazione decentrata ex art. 10 del C.C.N.L. e delle vigenti disposizioni;
c) predisporre i registri obbligatori curandone la preventiva vidimazione;
d) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
e) adottare un sistema contabile distinto con adeguata codificazione contabile per singolo Sportello finanziato, onde consentire la facilità del controllo e la trasparenza dei costi;
f) documentare i costi sostenuti con giustificativi conformi alle norme contabili e fiscali vigenti;
g) snellire ed agevolare il controllo degli organi preposti indicando le persone competenti per carico di lavoro.
2.  OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ. 

1. Il soggetto attuatore è tenuto, preventivamente ad ogni inizio di attività, a sottoscrivere il Disciplinare, presso l'Assessorato regionale del lavoro - dipartimento formazione professionale, su schema tipo appositamente predisposto a firma esclusiva del legale rappresentante, o di persona da esso delegata con procura notarile, e del direttore amministrativo; altresì devono inviare all'U.O.B. III del servizio gestione del dipartimento formazione professionale, entro i 30 giorni successivi alla notifica del decreto di approvazione del P.R.O.F. la seguente documentazione:
a) autocertificazione contenente le generalità complete del legale rappresentante ed il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A. del soggetto attuatore;
b) convenzione per il servizio cassa, redatta esclusivamente sullo schema-tipo fornito dal dipartimento formazione professionale da attivare attraverso istituto di credito operante nel territorio della Regione siciliana ed abilitato alle operazioni di banca, con l'istituzione di due distinti conti, A - personale, B - gestione ; la convenzione deve essere trasmessa, debitamente registrata presso l'ufficio registro, in duplice originale in bollo ed una copia;
c) verbale di elezione o di nomina del consiglio di amministrazione, in copia autenticata;
d) richiesta di certificazione antimafia ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, secondo i modelli allegati 1 e 2 del citato D.P.R., assieme alla ricevuta dell'avvenuta presentazione alla prefettura competente ed alla comunicazione di voler procedere all' adempimento secondo quanto previsto al comma 6, art. 10, del citato D.P.R. n. 252/98;
e) certificato camerale di iscrizione al R.E.A;
f) copia autenticata dello statuto vigente ovvero dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che attesti l'inesistenza di modifiche rispetto a quanto inoltrato per l'ammissione a finanziamento.
2. All'avvio dell'attività, che dovrà comunque avvenire entro il 31 gennaio, il soggetto attuatore provvederà a comunicare tempestivamente all'area formazione del dipartimento Agenzia regionale per l'impiego e al dipartimento formazione professionale U.O.B. III del servizio gestione, la data di effettivo inizio delle attività degli sportelli multifunzionali. All'area formazione del dipartimento Agenzia regionale per l'impiego, il soggetto attuatore dovrà inoltre trasmettere, debitamente compilati, unitamente ai modelli (da 1 a 13) richiamati nella circolare n. 6 del 16 marzo 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 6 aprile 2001.
3. Il soggetto attuatore è tenuto, altresì, a comunicare, con nota a firma del legale rappresentante, al competente U.O.B. III del servizio gestione del dipartimento formazione professionale, la sede presso la quale è conservata tutta la documentazione amministrativo-contabile.
3.  OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ 

1. Entro dieci giorni antecedenti l'inizio di ciascuna attività, il soggetto attuatore dovrà trasmettere, per il tramite della S.C.I.C.A., all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio la documentazione sotto riportata, unitamente ai modelli (da 1 a 13) richiamati nella circolare n. 6 del 16 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 6 aprile 2001:
a) comunicazione della data inizio dell'attività;
b) comunicazione della ubicazione della sede utilizzata;
c) autocertificazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche;
d) documentazione relativa alle azioni di comunicazione e pubblicità;
e) richiesta di vidimazione dei registri contabili;
f) copia del progetto esecutivo delle attività.
2. L'Ufficio provinciale del lavoro, competente per territorio, verificata la regolarità della documentazione, dovrà restituire i registri vidimati prima dell'inizio dell'attività formativa.
4. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ
1. Entro trenta giorni antecedenti l'inizio di ciascuna attività, il soggetto attuatore deve trasmettere all'Ispettorato del lavoro competente per territorio la seguente documentazione:
a) comunicazione della data d'inizio dell'attività, della sede di svolgimento, con specifica degli avvenuti adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626/1994 e delle prescrizioni e modifiche apportate con decreto legislativo n. 242/1996;
b) richiesta per il rilascio del parere di idoneità dei locali e delle attrezzature correlata dalla documentazione di rito, differenziata a seconda che trattasi di sede stabile o sede occasionale;
c) certificato di agibilità dei locali, nel rispetto della normativa vigente;
d) autocertificazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche.
5. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO SUCCESSIVI ALL'AVVIO ATTIVITÀ
1. Il soggetto attuatore provvederà, entro 15 giorni successivi l'inizio delle attività, ad inviare agli organi competenti (Ufficio provinciale del lavoro e Ispettorato del lavoro) la documentazione di seguito elencata:
a) denuncia di assicurazione INAIL e polizza assicurazione in itinere ed RC per le persone e i tempi delle attività;
b) elenco delle attrezzature utilizzate (che dovrà rispondere a quanto previsto in sede di programmazione);
c) elenco del personale impiegato negli sportelli con indicazione del ruolo e del relativo nominativo.
6) DIRITTI DEL SOGGETTO ATTUATORE
1) Al soggetto attuatore sono riconosciuti i seguenti diritti:
a) essere informati preventivamente dell'effettuazione del controllo finanziario e contabile del rendiconto;
b) farsi assistere da persone da loro scelte durante il controllo;
c) conoscere l'esito del controllo;
d) presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni sui predetti risultati e comunque entro i termini fissati dagli organi di controllo e nei tempi compatibili con le scadenze fissate dall'autorità pubblica referente.
Cap. III
CONTROLLI

1. ARTICOLAZIONE
1. Premesso che il controllo amministrativo-finanziario da parte del competente servizio gestione del dipartimento formazione professionale potrà estrinsecarsi anche attraverso singole disposizioni impartite al soggetto creditizio che cura il servizio di cassa dell'attività finanziata, ai sensi e per gli effetti del rapporto di convenzione stipulato secondo il modello predisposto dal dipartimento formazione professionale ed avuto riguardo all'art.1 della convenzione medesima, ogni altra attività di controllo viene esercitata articolandosi in visite ex ante, visita in itinere e visita ex-post.
2. Gli incaricati del controllo riferiranno sull'esito delle visite al servizio gestione del dipartimento formazione professionale U.O.B. III - servizio gestione e all'area formazione del dipartimento Agenzia regionale per l'impiego. Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità, o il soggetto attuatore espressamente lo richieda, quest'ultimo deve essere informato dell'esito delle predette visite a cura dell'organo istituzionale cui appartengono gli incaricati del controllo.
2. VISITA EX-ANTE
1. La visita ex-ante viene effettuata dal competente Ispettorato del lavoro prima dell'inizio dell'attività programmata, ed ha come obiettivo il controllo preventivo delle condizioni di attuabilità e di fattibilità dell'azione nei locali e con le attrezzature approntate al fine del rilascio della certificazione delle idoneità locali e attrezzature in armonia con le disposizioni normative vigenti e coerentemente alle indicazioni progettuali espresse.
2. L'Ispettorato del lavoro rilascia il previsto parere di idoneità locali e delle attrezzature in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In assenza del prescritto sopralluogo, per la valutazione di idoneità locali e delle attrezzature, può essere consentito l'utilizzo delle strutture previa perizia tecnica giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo provinciale (ingegnere, architetto o geometra) e da trasmettere entro il 15° giorno dall'inizio della attività all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio ed al servizio gestione U.O.B. III del dipartimento formazione professionale, dalla quale risulti l'adempimento da parte del datore di lavoro delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n.626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; quest'ultimo adempimento deve essere supportato dalla planimetria quotata dei locali e dall'elenco delle attrezzature utilizzate con il puntuale riferimento al numero di inventario riportato nell'apposito registro.
3. Tale certificazione non sostituisce gli effetti del successivo accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro che, comunque, andrà esperito entro e non oltre il 120° giorno dall'inizio dell'attività. Il giudizio conclusivo che attesta l'idoneità dei locali e delle attrezzature rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio può essere esteso solo alla prima attività successiva previa perizia tecnica giurata redatta da un tecnico abilitato, come sopra individuato, da trasmettere agli uffici sopra citati, che attesti che non sono mutate le proposte, le condizioni d'uso e/o la normativa in relazione alle quali, a suo tempo, è stato espresso il giudizio stesso.
4. La perizia deve essere trasmessa, improrogabilmente, entro l'inizio dell'attività didattica, all'Ispettorato del lavoro competente per territorio ed servizio gestione U.O.B. III.
3. VISITA IN ITINERE
1. La visita in itinere viene effettuata dall'Ufficio provinciale del lavoro, senza preavviso, nelle varie sedi di svolgimento delle attività e/o nelle sedi amministrative di riferimento per verificare il corretto svolgimento dell'attività finanziata nel rispetto delle norme vigenti. Il controllo è finalizzato a verificare la rispondenza con gli standard organizzativi e funzionali stabiliti dal dipartimento Agenzia regionale per l'impiego.
4. VISITA EX-POST
1. La visita ex-post mira ad esercitare un controllo consuntivo sul corretto svolgimento dell'azione finanziata attraverso la verifica di rendiconti parziali e finali, con particolare priorità all'ammissibilità dei costi sostenuti, alla loro concordanza con i documenti giustificativi ed alla loro inerenza con l'attività formativa autorizzata.
2. Nelle more della completa attuazione dei contenuti di cui all'art. 17 comma 3 della legge regionale 24/2000, il controllo finanziario sui rendiconti parziali e finali sarà esercitato dagli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.
3. In particolare, per il soggetto attuatore operante in più province con unica posizione INPS per tutto il personale, accentramento contabile autorizzato, unico legale rappresentante e unico istituto di credito presso cui sono aperti tutti i rapporti di conto per le iniziative finanziate la vidimazione dei prospetti paga e le rendicontazioni parziali e finali saranno effettuate presso l'Ufficio provinciale del lavoro della provincia ove è registrata la posizione unificata INPS.
4. Inoltre, il soggetto attuatore con sede di coordinamento regionale riconosciuta, ma non ancora con accentramento contabile o posizione INPS unificata, nelle more della definizione delle procedure di accentramento contabile ed amministrativo, effettuerà le verifiche parziali e finali delle attività formative svolte nelle sedi provinciali presso gli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio e quelle relative alla sede di coordinamento presso l'Ufficio provinciale del lavoro ove la stessa è allocata.
5. MONITORAGGIO
1. L'obiettivo del monitoraggio è quello di valutare il grado di soddisfazione degli utenti e con la raccolta delle informazioni inerenti le attività, effettuati mediante apposita griglia di monitoraggio predisposta dall'Area formazione del dipartimento Agenzia regionale per l'impiego. Gli esiti dovranno essere tempestivamente comunicati all'Area formazione del dipartimento Agenzia regionale per l'impiego che effettuerà una campionatura rappresentativa dei risultati monitorati valutando quindi l'andamento dei servizi erogati.
6. REGISTRI
1. Gli strumenti e i modelli che il soggetto attuatore deve adottare, secondo un sistema di rilevazione di tipo economico basato sulla contabilità generale e sulla contabilità analitica, consentono la garanzia del processo di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei risultati del finanziamento erogato.
2. Il soggetto attuatore è obbligato alla tenuta dei seguenti registri:
a) registro prima nota delle spese;
b) registro protocollo;
c) registro fatture;
d) registro di carico e scarico;
e) registro dei beni prodotti;
f) registro inventario con evidenziazione dei beni acquistati con fondi regionali.
3. La tenuta dei registri contabili è stata resa obbligatoria anche in correlazione alla normativa IVA. Tuttavia, tali registri, laddove esista una contabilità informatizzata, possono eventualmente essere sostituiti anche da un estratto computerizzato della contabilità generale che risponda ai criteri di trasparenza già enunciati fra i doveri dei soggetti destinatari dei finanziamenti pubblici.
4. Il luogo di conservazione dei registri deve essere comunicato agli organi di controllo (Ufficio provinciale del lavoro ed al servizio gestione UOB III di questo dipartimento) contestualmente alla comunicazione di inizio dell'attività.
Cap. IV
DOTAZIONE FINANZIARIA

1. PRESCRIZIONI GENERALI
1. Fermo restando il numero di sportelli ed il monte ore programmato per ogni provincia, (Parte III - cap. I) il finanziamento che sarà assegnato a ciascuna attività sarà determinato in funzione del numero di unità di personale che insiste presso lo sportello e con un costo pro-capite annuo pari a 33.500 E ad eccezion fatta dei valutatori il cui parametro è 35.000 E e dei tutor il cui parametro è 28.500 E.
2. Il finanziamento come sopra determinato andrà computato per una incidenza del 90% alla voce "personale" e per il 10% per le spese "generali e di gestione".   

3. Il costo del servizio formativo determinato nel pieno rispetto degli indicatori e dei parametri sopra specificati, in relazione agli ambiti cui rientra, riportato al punto A.10 del formulario costituisce la dotazione finanziaria massima ammissibile. In sede di analisi dei prospetti dei costi globali da sostenere, redatti dal soggetto attuatore secondo la modulistica prevista, mantenendo il rispetto del finanziamento erogabile con riferimento al parametro sopra rassegnato, la U.O.B. III del servizio gestione può riconoscere, su motivata relazione del soggetto attuatore, al fine di rendere più aderente la spesa alle specifiche esigenze e necessità del soggetto stesso, una rimodulazione degli stessi entro il limite massimo del 20%.
4. Si rappresenta che non potrà essere autorizzata alcuna rimodulazione in assenza della predetta relazione motivata.
5. Solo ed esclusivamente per il pronto pagamento degli oneri fiscali e previdenziali, nonché delle utenze Enel e telefoniche, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per il tardato pagamento, il soggetto attuatore può, senza alcuna specifica autorizzazione preventiva fatto salvo l'obbligo di reintegro alle medesime condizioni descritte al punto precedente, provvedere al pagamento prelevando le somme necessarie dal conto ove vi sia disponibilità purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) gli oneri derivino dalla gestione dell'attività finanziata e siano sostenuti effettivamente e definitivamente dal medesimo soggetto attuatore;
b) le somme siano prelevate da uno dei tre conti correnti di competenza dell'attività finanziata, per effettiva temporanea indisponibilità del relativo conto di competenza;
c) il soggetto attuatore provveda preventivamente a darne comunicazione al servizio gestione UOB III del dipartimento formazione professionale.
2. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Le erogazioni relative ai servizi formativi finanziati saranno emesse in conto anticipazione contestualmente a quelle relative agli interventi formativi finanziati.
2. Quanto sopra avrà immediata applicazione per le erogazioni relative alle spese per il personale, giusta art. 2, legge regionale n. 25/1993 e successive modifiche ed integrazioni, mentre per ciò che riguarda i costi relativi alla gestione potrà procedersi, sempre in conto anticipazione, solo a seguito di avvenuta comunicazione, al servizio gestione U.O.B. III, da parte del dipartimento Agenzia regionale per l'impiego, dell'effettiva attivazione degli sportelli.
3. Resta comunque inteso che l'attività di vigilanza, coordinamento e controllo degli sportelli deve essere assicurata ed esercitata dalle S.C.I.C.A. competenti per territorio, quali organi titolari delle funzioni decentrate dei servizi per l'impiego, con la sovrintendenza degli Uffici provinciali del lavoro e congiuntamente a quelle che sono le verifiche che sono intestate al dipartimento Agenzia regionale per l'impiego con la circolare n. 6 del 16 marzo 2001.
4. L'erogazione del contributo dovuto ai soggetti attuatori, nel rispetto del piano regionale dell'offerta formativa annuale approvato e finanziato, ivi comprese le spese relative al funzionamento delle sedi di coordinamento regionale autorizzate, sarà effettuato con le modalità di seguito specificate:
A) Prima anticipazione
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 27/91 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessorato provvederà entro 90 giorni dall'approvazione del P.R.O.F. e, comunque dalla registrazione del relativo decreto approvato, al versamento delle somme ivi impegnate, destinandone il 90% al pagamento delle competenze dovute al personale impegnato nelle attività degli Sportelli e il restante 10% al pagamento delle spese di gestione.
2. Per la fideiussione si rinvia a quanto previsto nel Cap. II.
B) Seconda anticipazione
1. L'Amministrazione, compatibilmente con l'operatività del bilancio regionale, provvederà all'erogazione delle somme necessarie alla totale copertura della spesa per il personale e delle somme occorrenti, nel limite del 90%, per la copertura delle spese di gestione.
2. Il raggiungimento della soglia limite del 90% della voce gestione sarà assicurata previa verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, dei prospetti dei costi globali da sostenere presentati dai soggetti attuatori;
3. Le superiori verifiche saranno effettuate dal competente servizio di gestione U.O.B. III del dipartimento formazione professionale sugli appositi modelli previsionali.
4. L'adozione dei modelli è obbligatoria. Dei predetti modelli sarà fornito schema tipo che dovrà essere consegnato, debitamente compilato al servizio gestione U.O.B. III improrogabilmente entro il 31 maggio.
5. La seconda anticipazione delle spese di gestione-consumi (nei limiti di cui al precedente cpv. 1) potrà essere erogata dopo l'avvenuta trasmissione al competente servizio gestione U.O.B. III delle idoneità locali ed attrezzature, rilasciate dal competente Ispettorato provinciale del lavoro, ovvero, certificata così come previsto, e della dichiarazione di responsabilità a firma dal legale rappresentante dell'Ente, autenticata nei modi di legge, in cui si attesti che è stato spesato almeno il 90% della prima anticipazione gestione in assoluta conformità alle previsioni del finanziamento concesso e che è stato presentato per la revisione il relativo rendiconto al competente Ufficio del lavoro.
6. Il predetto Ufficio opererà la revisione secondo le modalità del contraddittorio, nel momento in cui l'ente, esaurito il 90% della prima anticipazione delle somme destinate alla gestione e consumi, presenta agli stessi la richiesta di revisione con allegati i giustificativi di spesa in originale, in regola sotto il profilo fiscale, distinti per voci (secondo la modulistica prevista) dai quali deve emergere il codice dello sportello. Ove il pagamento non fosse stato ancora effettuato, l'ente produrrà relativa nota di debito, controfirmata dal legale rappresentante. Solo le irregolarità amministrativo-contabili riscontrate dovranno essere, tempestivamente, trasmesse al competente servizio gestione per i conseguenziali provvedimenti.
7. Qualora l'Ispettorato del lavoro non avesse provveduto alla visita ispettiva, l'ente dovrà, altresì, trasmettere dichiarazione resa dal legale rappresentante, validata ai sensi di legge, che attesti:
a) di avere presentato tutta la documentazione di rito all'Ispettorato del lavoro ed, eventualmente, di aver prodotto gli ulteriori documenti con perizia giurata;
b) di non aver ricevuto la visita ex ante da parte dell'Ispettorato del lavoro;
c) di essere in possesso delle condizioni di attuabilità e fattibilità dell'attività in armonia con le disposizioni normative vigenti;
d) di essere consapevole che il successivo accertamento, da parte dell'Ispettorato del lavoro, di situazioni non conformi a quanto dichiarato e, comunque, ostative per il rilascio del previsto parere di idoneità locali ed attrezzature, ove non suscettibili di regolarizzazione, determineranno l'assunzione a proprio carico delle spese sostenute.
C) Saldo e rendicontazione
1. Il soggetto attuatore, entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'attività, presenterà apposito rendiconto corredato dai giustificativi di spesa in originale, ad esclusione di quelli che per legge devono essere mantenuti presso la sede del soggetto attuatore e di cui va allegata la copia fotostatica, e dalle relative note di debito, controfirmate dal legale rappresentante, per i pagamenti non ancora effettuati e/o imputabili, per ratei, al relativo periodo dell'attività, agli Uffici del lavoro che procederanno alla verifica definitiva secondo le modalità del contraddittorio.
2. Il soggetto attuatore deve trasmettere al competente servizio gestione U.O.B. III ed all'istituto di credito convenzionato al servizio di cassa elenco dettagliato e saldo delle note di debito per il conseguenziale accantonamento nei conti di competenza e, con immediatezza, deve disporre per il pronto riversamento in conto entrate nel bilancio della Regione siciliana delle eventuali eccedenze.
3. In caso di inottemperanza, il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'attività, il cassiere dell'istituto di credito che espleta il servizio di cassa provvederà d'ufficio al blocco dei conti ed al contestuale versamento delle rispettive giacenze sul conto entrate dell'Amministrazione regionale, deducendo e trattenendo in essi l'ammontare delle note di debito che il soggetto attuatore avrà avuto cura di trasmettere in tempo e corrispondenti alla chiusura contabile rassegnata al competente Ufficio del lavoro per la rendicontazione finale.
4. Dell'avvenuto blocco dei conti, del relativo versamento sul conto entrate di cui sopra e dell'eventuale giacenza residua il cassiere dovrà notiziare il servizio gestione del dipartimento formazione professionale, unitamente alla tempestiva trasmissione di copia della riversale alla cassa regionale.
5. L'erogazione del saldo (restante 10%) del contributo per le spese di gestione e/o lo svincolo delle somme come sopra accantonate per le note di debito sarà effettuato a seguito della rendicontazione che, nelle more dell'attuazione della previsione ex art. 17, comma 3, della legge regionale n. 24/2000, continua ad essere curata dagli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio; l'elaborato in parola costituisce valido documento per attuare la verifica amministrativo-contabile ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 36/90.
6. Unitamente alla presentazione dei giustificativi di spesa allegato al prospetto di rendiconto, distinto per sportello e per provincia, per l'erogazione del restante 10% del contributo per le spese di gestione e consumi, il soggetto attuatore dovrà esibire la seguente documentazione:
a) registro di prima nota spese;
b) schede riepilogative di spesa distinti per sportello e per provincia;
c) elenco personale secondo i modelli.
7. Contestualmente all'inoltro della documentazione di cui sopra il soggetto attuatore dovrà dare tempestiva comunicazione al servizio gestione U.O.B. III del dipartimento formazione professionale della avvenuta presentazione del rendiconto finale.
Cap. V
ATTIVITA' DI VIGILANZA E RENDICONTAZIONE

1. PRESCRIZIONI GENERALI
1. Tutta la vigilanza in itinere e la verifica ex-post del regolare andamento della spesa riguardante le attività formative finanziate fa capo agli Uffici del lavoro competenti per territorio, ai sensi delle vigenti norme e nelle more dell'attuazione della previsione ex art. 17, comma 3, della legge regionale n. 24/2000.
2. All'Amministrazione centrale, servizio gestione UOB III del dipartimento regionale della formazione professionale, compete la verifica dell'osservanza delle procedure disposte da parte dei beneficiari finali, l'assunzione degli impegni di spesa, l'emissione dei titoli di spesa nel limite del finanziamento decretato e della richiesta avanzata dall'ente con i modelli previsionali, la predisposizione ed il coordinamento delle verifiche straordinarie, l'adozione dei provvedimenti conseguenziali alle verifiche, l'adozione dei provvedimenti di revoca, di riduzione degli impegni e di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalle norme vigenti.
3. Pertanto, al fine di rendere quanto più omogenea ed uniforme l'attività di verifica finale dei rendiconti presentati dai soggetti attuatori, gli Uffici provinciali del lavoro, ovvero le società di revisione incaricate ai sensi dell'art. 17 della l.r. 24/2000, avranno cura di verificare (opportunamente coordinando preventivamente l'attività e l'articolazione delle verifiche in itinere) l'osservanza delle seguenti disposizioni:
4.Gli Uffici provinciali del lavoro sono obbligati a mantenere separata la revisione dei rendiconti per le attività riferibili ai servizi formativi da quella riconducibile agli interventi formativi.
2. PERSONALE
1. Il dipartimento formazione professionale riconosce il costo del personale impiegato alle attività degli sportelli multifunzionali nei limiti del finanziamento decretato e nel rispetto del vigente CCNL degli operatori della formazione professionale. In questo ambito si farà riferimento alla retribuzione su base annua prevista al citato CCNL, ivi compreso oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi, accantonamenti TFR, indennità di vacanza contrattuale e quant'altro dovuto per disposizioni di legge, di contrattazioni collettive decentrate, nonché i costi per eventuali visite fiscali, rapportandola alle reali ore di impegno all'attività finanziata.
2. Sarà cura del soggetto attuatore, entro il 20 di ogni mese, presentare all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio i mandati di pagamento con allegati i prospetti riepilogativi delle competenze da erogare al personale. Il soggetto attuatore dovrà, altresì, allegare le buste paga del personale in originale, relative al mese precedente, debitamente quietanzate, cui sarà apposto il timbro e restituite. Nella compilazione dei modelli non sarà necessario, nel rispetto della legge n. 675/96, che i dipendenti appongano la propria firma.
3. Si precisa che le unità funzionali (esperto di orientamento, esperto in attività di integrazione, esperto in progettazione) osserveranno l'orario di lavoro, pari a 1590 ore, nel rispetto delle indicazioni del C.C.N.L., fatte salve le 280 ore di aggiornamento individuale.
4. Si precisa che i costi connessi al personale utilizzato presso gli sportelli multifunzionali, realizzati in accordo di scopo, rimangono in carico all'organismo da cui lo stesso dipende.
5. Nel caso di ricorso a professionisti esterni, nel rispetto di quanto già indicato nella parte III della presente direttiva, il soggetto attuatore stipulerà un contratto per prestazioni specialistiche; in questo caso valgono le disposizioni già impartite al cap. VI della parte II della presente direttiva.
6. Si ricorda, altresì, che l'intervento del personale esperto deve essere previsto già nel progetto dell'intervento, non potendosi ammettere a discarico eventuali spese non previste in fase progettuale.
3.  GESTIONE E CONSUMI
1. Rientrano in questa voce i costi sostenuti per l'attuazione delle attività finanziate, effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) essere connessi all'attività finanziata autorizzata;
b) essere giustificati da prove documentate ed originali;
c) essere conformi alle leggi contabili e fiscali vigenti;
d) essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto attuatore;
e) essere sostenuti e impegnati nel periodo compreso tra la data di avvio e la fine dell'attività prevista, fatte comunque salve le spese prodromiche all'attività che possano farsi risalire alla data coincidente con le azioni di comunicazione e pubblicità.
2. I costi connessi alle attività degli sportelli multifunzionali, realizzati in accordo di scopo, saranno ripartite tra tutti gli organismi partecipanti, in Misura proporzionata alla quota oraria di intervento a ciascuno assegnata.
3. Rientrano nei costi ammissibili, nel rispetto delle analoghe indicazioni impartite per l'attuazione degli interventi formativi, le seguenti voci:
-  B1 001  -  Fitto locali;
-  B1 002  -  Fitto terreni;
-  B1 003  -  Ammortamento locali (esclusivamente per quelli costruiti da meno di 25 anni);
-  B1 004  -  Assicurazione locali;
-  B1 005  -  Manutenzione ordinaria locali;
-  B1 006  -  Interventi di adeguamento per mantenimento agibilità e/o per antinfortunistica, ovvero per prescrizioni Aziende sanitarie locali;
-  B1 007  -  Condominio;
-  B1 008  -  Disinfestazione locali;
-  B1 009  -  Tasse registrazione contratti;
-  B2 001  -  Acqua;
-  B2 002  -  Riscaldamento e condizionamento;
-  B2 003  -  Tassa raccolta rifiuti;
-  B2 004  -  Energia elettrica;
-  B2 005  -  Telefono;
-  B2 006  -  Servizi postali;
-  B2 007  -  Spese di missione del rappresentante legale sede formativa autonoma;
-  B2 008  -  Spese di missione del rappresentante legale regionale;
-  B2 010  -  Spese di certificazione di qualità;
-  B3 001  -  Pubblicità informazione e diffusione;
-  B3 002  -  Cancelleria e stampati;
-  B3 003  -  Pubblicazioni specialistiche, anche su supporto informatico, software e relativi aggiornamenti;
-  B3 004  -  Materiale igienico sanitario;
-  B3 005  -  Medicinali pronto soccorso;
-  B4 001  -  Assistenza e manutenzione attrezzature;
-  B4 002  -  Assicurazione attrezzature;
-  B4 003  -  Ammortamento arredi e attrezzature di proprietà del soggetto attuatore;
-  B4 004  -  Manutenzione automezzo trasporto;
-  B4 005  -  Materiale di consumo e di manutenzione;
-  B4 006  -  Acquisto attrezzature;
-  B4 007  -  Locazione attrezzature (per interventi a carattere specialistico e/o innovativo);
-  B4 008  -  Software e relativi aggiornamenti;
-  B4 009  -  Tasse automobilistiche trasporto;
-  B4 010  -  Carburante trasporto;
-  B5 001  -  Materiale didattico e di consumo in dotazione individuale;
-  B5 002  -  Materiale didattico e di consumo in dotazione collettiva.
4. Per l'ammissibilità della spesa saranno applicate le prescrizioni stabilite nel capitolo "Attività di vigilanza e rendicontazione", voce Gestione e consumi, della parte II della presente direttiva.
5. Nell'ambito della voce gestione sono ammissibili i costi relativi ai locali autorizzati come sede di svolgimento delle azioni, per l'attività organizzativa connessa; tali costi si riferiscono al canone di locazione se i locali sono in affitto, all'ammortamento se i locali sono di proprietà del soggetto attuatore, ed esclusivamente per quelli realizzati da meno di 25 anni, alla manutenzione ordinaria.
6. E' tassativamente esclusa la possibilità di riconoscimento di costi imputabili a manutenzione straordinaria.
7. Nel caso in cui nella sede delle attività si svolgano anche interventi finanziati a valere di fondi nazionali e/o comunitari o privati, andrà sottratta dalla somma da ammettere a discarico l'incidenza percentuale del monte ore di utilizzo in queste attività, relativamente al personale, alle sedi ed alle attrezzature. In ogni caso non potranno essere computate spese per locali per quelle attività che si svolgono presso strutture pubbliche. Non potranno inoltre computarsi spese per locali ed utenze per attività formative svolte presso aziende destinatarie delle azioni formative.
8. E' consentito effettuare buoni di prelevamento per le spese di economato non superiori a E 259,00 complessive nel mese per ogni sportello e comunque nei limiti complessivi di E 1.550,00 annui.
9. E', altresì, consentito effettuare buoni di prelevamento, previo visto dell'Ufficio provinciale del lavoro o, per consentire il recupero di spese anticipate dal soggetto attuatore esclusivamente per quelle ritenute urgenti ed indifferibili; si sottolinea che il ricorso all'emissione di buoni di prelevamento per tali esigenze deve considerarsi un fatto eccezionale e dettato da motivi contingenti e non già una facoltà gestionale.
10. E' consentito emettere buoni di prelevamento a favore del soggetto attuatore per il pagamento di quote di ammortamento maturate a beni, ovviamente solo per quelli non acquisiti con contributi o finanziamento pubblico, necessari al normale corso dell'attività formativa, dopo l'avvenuta verifica parziale dell'UPLMO. A tal fine gli enti dovranno avere depositato il Piano degli ammortamenti al competente ufficio del lavoro ed in copia al servizio gestione UOB III del dipartimento formazione professionale, per le dovute verifiche.
11. Sono riconosciute le spese relative all'acquisto di attrezzature e arredi necessari allo svolgimento delle attività finanziate; i beni acquistati, che costituiscono patrimonio dell'amministrazione regionale, andranno assicurati contro i rischi di furto e dell'incendio con validità non inferiore al tempo di ammortamento previsto dalla norma vigente, e le polizze, i cui premi andranno aggiornati anno per anno con riferimento all'effettivo valore del bene, dovranno indicare come beneficiario l'Assessorato regionale del lavoro e formazione professionale. I beni andranno inventariati e copia del registro inventario andrà depositato presso il servizio gestione UOB III del dipartimento formazione professionale.
12. Nel caso di sportelli ubicati presso gli uffici decentrati dei servizi all'impiego, il responsabile dell'ufficio provvederà ad autorizzare il soggetto attuatore ad installare apposita utenza telefonica dedicata, nonché dotare di arredi ed attrezzature necessarie all'efficace funzionamento delle attività dello sportello.
13. Analogamente, il soggetto attuatore provvederà agli arredi ed alle attrezzature nonché ad installare apposita utenza telefonica per gli sportelli ubicati presso strutture esterne richiamate nella parte III della presente circolare.
14. Per la determinazione dei coefficienti di ammortamento si applicherà la disciplina vigente relativamente alle norme concernenti l'ammortamento ordinario.
15. Relativamente ai consumi si conferma l'obbligo per il soggetto attuatore di procedere alla registrazione, nel registro di inventario, del software acquistato e di destinarlo anche alle attività formative future.
4. MODULISTICA E RAPPRESENTAZIONE DELLA SPESA
1. Fermo restando che gli Uffici provinciali del lavoro sono obbligati a mantenere separata la revisione dei rendiconti per le attività riferibili ai servizi formativi da quella riconducibile agli interventi formativi.
2. Per facilitare la rendicontazione finale ed assicurare unicità metodologica del controllo si rinvia alla parte II della presente direttiva.
3. Per quanto non previsto, si rinvia alla parte II.
Parte V
FINANZIAMENTO

1. Si precisa che gli importi finanziati che saranno esposti in sede di allegato Piano regionale dell'offerta formativa costituiranno il tetto massimo delle risorse riferibili a ciascuna attività ammessa a finanziamento e che la relativa compiuta definizione sarà effettuata, a seguito di analisi dei prospetti previsionali di spesa, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 25/1993, con successivi ed appositi provvedimenti in conformità alle direttive impartite con la presente.
2. Il costo della sede di coordinamento regionale già riconosciuta è ammesso nei limiti del 5% del finanziamento decretato per ogni singolo organismo.
Parte VI
PROCEDURE DI PRESENTAZIONE, SELEZIONE E VALUTAZIONE
Cap. I
CRITERI PER LA VALUTAZIONE E PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI FORMATIVI

1. Gli interventi e i servizi formativi presentati saranno sottoposti ad una istruttoria che ne verificherà la regolarità e la completezza della documentazione ai fini della ammissibilità alla valutazione;
2. Per poter accedere alla fase della valutazione, gli interventi ed i servizi programmabili devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-  presentati da soggetti con i requisiti di cui all'art.4 della legge regionale n. 24/1976;
-  completi e redatti secondo il formulario
-  pervenuti entro il termine previsto
-  corredati della documentazione richiesta
-  essere attivati in presenza dello standard minimo richiesto.
3. Gli interventi formativi, che superano positivamente l'istruttoria, saranno selezionati e valutati sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI          Punteggio massimo 
Esperienza nella formazione professionale          5 punti 
Competenza ed esperienza nel settore          5 punti 
Capacità tecnico organizzative          10 punti 

a) Sede formativa
b) Attrezzature didattiche
Struttura progettuale          50 punti 

a) Obiettivo del progetto
b) Collegamento con le linee di indirizzo POR-Sicilia 2000-2006
c) Figura professionale
d) Informazione e pubblicità
e) Articolazione dell'intervento
f) Obiettivi e contenuti didattici
g) Metodologie didattiche
h) Collegamento con lo sportello multifunzionale o, in caso di attività HDC, DIS DAD e DMI, collegamento con le strutture sociali interessate
i) Capacità di relazione con il territorio
j) Stage e/o project work finalizzato ad un risultato tangibile
k) Modalità di valutazione e monitoraggio   
Risorse umane impiegate          30 punti 

a) Tipologia dei formatori che intervengono nel processo didattico
b) Formatori che intervengono nel processo didattico
c) Tutor
d) Coordinamento e direzione
e) Risorse tecnico-specialistiche
  Totale punteggio 100 punti 


4. I servizi formativi, che superano positivamente l'istruttoria, saranno selezionati e valutati sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI          Punteggio massimo 
Tipologia di aggregazione progettuale          5 punti 
Competenza ed esperienza nel settore          5 punti 
Capacità relazionali          15 punti 

a) Informazione e pubblicità
b) Trasferimento risultati
c) Sistema di relazioni
d) Ruolo ricoperto dall'organismo/i partecipante/i
e) Tipologia della collaborazione e formalizzazione
Disponibilità di strutture tecnico organizzative          20 punti 

a) Caratteristiche locali
b) Collocazione locali destinati allo sportello multifunzionale
c) Configurazione locali destinati allo sportello multifunzionale
d) Organizzazione locali destinati allo sportello multifunzionale
Qualità progettuale          20 punti 

a) Redazione della proposta progettuale
b) Obiettivo dello sportello
c) Collegamento con la Misura 3.01 del POR Sicilia e Masterplan
d) Tipologia dei servizi offerti
e) Descrizione del servizio di accoglienza e informazione offerti
f) Descrizione del servizio di orientamento offerto dallo sportello
g) Descrizione di consulenza, promozione e inserimento lavorativo
Innovazione metodologica          10 punti 

a) Azioni e strumenti di monitoraggio
b) Tipologia degli strumenti tecnologici
Risorse umane impiegate          25 punti 

a) Rispetto dello standard
b) Presenza del valutatore nella composizione dello sportello
c) Composizione dello sportello
d) Ore impegno operatori
e) Esperti esterni
  Totale punteggio 100 punti 



5. Saranno ritenuti ammissibili i progetti che raggiungono la soglia minima di sessanta (60) punti;
6. Ai fini della redazione del piano regionale dell'offerta formativa - interventi formativi, si terrà conto, altresì:
-  del grado di sovrapposizione degli interventi sullo stesso territorio;
-  del rispetto delle indicazioni programmatiche articolate per ambiti di intervento distribuite su base regionale così precedentemente indicato;
-  della distribuzione degli interventi, rispetto ai vari settori produttivi.
7. Ai fini della redazione del Piano regionale dell'offerta formativa - servizi formativi, si terrà conto, altresì:
-  della mappa di localizzazione redatta dagli Uffici provinciali del lavoro;
-  del rispetto, nella composizione dello sportello, dello standard individuato.
8. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non ammettere quegli interventi formativi finalizzati a qualifiche professionali per le quali non corrisponda una effettiva richiesta da parte del mercato.
9. Degli interventi formativi e dei servizi formativi valutati saranno redatti, entro il 31 luglio di ogni anno, il piano regionale dell'offerta formativa articolato per interventi formativi, ripartito per ambiti e per province, e servizi formativi ripartito per province, secondo le indicazioni programmatiche definite.
10. Per quegli interventi che non risulteranno inseriti utilmente in graduatoria, al fine di garantire quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 25/1993, l'Amministrazione regionale si riserva di affidare il monte ore corrispondente al personale non utilizzato, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di settore ed avendo cura di rispettare gli obiettivi strategici di sistema già individuati nei programmi di riqualificazione attuati, ad azioni di riqualificazione e/o aggiornamento previsti per l'attuazione degli interventi formativi previsti nell'ambito delle "Attività di formazione continua e permanente". L'eventuale assegnazione degli operatori sopraddetti sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione regionale.
11. Gli altri interventi, che non risulteranno inseriti utilmente in graduatoria, ma che hanno comunque raggiunto la soglia minima di punteggio, rimarranno a disposizione dell'Amministrazione per l'inserimento in un parco progetti.
12. E' fatto obbligo di impiegare prioritariamente il personale inserito nelle liste di mobilità provinciali degli operatori della formazione professionale ex legge regionale n. 24/1976.
Cap. II
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI E DEI SERVIZI FORMATIVI

1. TERMINI E MODALITA'
1. Gli organismi proponenti dovranno far pervenire le proposte entro le ore 12,00 del 30 giugno di ogni anno a questa Amministrazione, Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale ed emigrazione, dipartimento regionale della formazione professionale - servizio programmazione - via Imperatore Federico, n. 52 - 90139 - Palermo.
2. Per l'anno 2003 le istanze dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Nel caso di spedizione a mezzo posta non farà fede il timbro postale.
3. Le istanze per accedere al finanziamento provinciale dovranno essere distinte per interventi formativi e per servizi formativi e per le sedi di coordinamento regionale riconosciute con provvedimento formale dall'Amministrazione regionale. Ogni istanza deve essere contenuta in busta separata, con l'indicazione del riferimento in calce a sinistra: "Piano regionale dell'offerta formativa - interventi formativi" oppure "Piano regionale dell'offerta formativa - servizi formativi".
4. Ogni istanza dovrà contenere la documentazione di seguito indicata, anche in copia fotostatica, indicando contemporaneamente in quale istanza sono allegati i documenti in originale.
2. DOCUMENTAZIONE
1. Istanza di finanziamento relativa ad ogni provincia per gli interventi formativi, redatta esclusivamente utilizzando l'apposita funzione contenuta nel supporto magnetico "dati interventi formativi", e stampata su carta intestata più bollo oppure su carta legale con indicazione dell'ordine delle priorità, cui dovranno essere allegati:
a) una copia del formulario, per ogni intervento formativo, dovrà essere compilato sul modello (allegato A). Il predetto formulario andrà stampato, rilegato e firmato in ogni pagina;
b) delibera degli organi decisionali in copia autentica a norma di legge di autorizzazione al legale rappresentante in ordine alla posizione dell'istanza, o documentazione attestante la legittimazione della presentazione del progetto qualora venga presentato da soggetto diverso del legale rappresentante.
c) autocertificazione:
d) copia del supporto magnetico "dati interventi formativi" contenente i dati per provincia relativi agli interventi formativi. Sarà cura dell'organismo accertare la piena corrispondenza con le informazioni contenute in ogni proposta formativa.
2. Istanza di finanziamento relativa ad ogni provincia per i servizi formativi redatta esclusivamente utilizzando l'apposita funzione contenuta nel supporto magnetico "dati servizi formativi", e stampata su carta intestata più bollo oppure su carta legale con indicazione dell'ordine delle priorità, cui dovranno essere allegati:
a) una copia in originale del formulario, per ogni servizio formativo, dovrà essere compilato sul modello (allegato B). Il predetto formulario andrà stampato, rilegato e firmato in ogni pagina. In caso di accordo di scopo il predetto formulario andrà redatto in conformità a quanto indicato al punto 21 della parte III della presente e firmato da tutti gli organismi proponenti;
b) delibera degli organi decisionali in copia autentica a norma di legge di autorizzazione al legale rappresentante in ordine alla posizione dell'istanza, o documentazione attestante la legittimazione della presentazione del progetto qualora venga presentato da soggetto diverso del legale rappresentante;
c) autocertificazione;
d) copia del supporto magnetico "dati servizi formativi" contenente i dati per provincia relativi ai servizi formativi. Sarà cura dell'organismo accertare la piena corrispondenza con le informazioni contenute in ogni proposta. In caso di accordo di scopo ciascun organismo provvederà a trasmettere copia del supporto magnetico, riportando i dati richiesti e relativi alla propria quota parte, avendo cura di utilizzare lo stesso codice identificativo assegnato al progetto.
3. Tutti i modelli richiamati nella presente direttiva ed i supporti magnetici "dati interventi formativi" e "dati servizi formativi" saranno disponibili sul sito Internet dell'Assessorato del lavoro al seguente indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
4. N.B. ogni pagina del formulario contiene la voce "codice identificativo". Il codice si compone di tre parti: la prima parte è costituita da una sigla di max sei lettere, assegnata direttamente dall'organismo proponente (esempio ISFOL); la seconda parte è costituita dalla sigla della provincia max due lettere (esempio CL); la terza è costituita dal numero progressivo che andrà assegnata alle singole azioni proposte (esempio 001, 002,003, etc). Esempio di codice identificativo del primo intervento proposto ISFOL-CL-001.
Cap. III
TUTELA PRIVACY

I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto della legge n. 675/1996 e modifiche.
Cap. IV
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge regionale n. 10/91, la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il dipartimento regionale della formazione professionale ed il dipartimento regionale Agenzia regionale per l'impiego.
L'Assessore: STANCANELLI

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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