REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 LUGLIO 2002 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 maggio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Scaletta Zanclea.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n.28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 1316 del 7 marzo 2000, assunto al protocollo di questo Assessorato in data 27 marzo 2000 al n. 12785, con il quale il comune di Scaletta Zanclea ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 2 dicembre 1999;
Vista la delibera n. 1 del 2 dicembre 1999, con la quale il commissario ad acta, nominato da questo Assessorato con decreto n. 74/D.R.U. del 22 febbraio 1999, ha adottato il piano regolatore generale con le modifiche discendenti dalle relazioni nella stessa delibera citate, il regolamento edilizio, le norme di attuazione ed il P.P. di Scaletta superiore;
Vista la delibera n. 2 del 22 dicembre 1999, con la quale il commissario ad acta ha preso atto della visualizzazione delle modifiche discendenti dalla delibera di adozione;
Visti gli atti di pubblicazione resi ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista l'attestazione del 7 marzo 2000, a firma del segretario comunale di Scaletta Zanclea, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante che avverso il piano risultano presentate n. 24 osservazioni e/o opposizioni entro i termini e n. 2 fuori termini;
Viste le 26 osservazioni e/o opposizioni, come da elenco sottoscritto dal capo area dell'ufficio tecnico comunale, nonché la deliberazione della G.M. n. 5 del 4 febbraio 2000, trasmessa con foglio n. 757 dell'8 febbraio 2000, avente ad oggetto "Osservazioni sul piano regolatore generale";
Viste le tavole di visualizzazione delle osservazioni/opposizioni redatte dai progettisti incaricati;
Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/77, dall'ufficio del Genio civile di Messina, sez. II, prot. n.36867 del 27 novembre 1997 che riconferma il precedente parere espresso con nota n. 38671/41009 del 24 dicembre 1993;
Vista la nota prot. n. 498 del 15 giugno 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXX/D.R.U. di questoAssessorato ha trasmesso alla segreteria regionale del C.R.U., unitamente agli atti ed elaborati relativi allo strumento urbanistico in esame, la proposta n. 9 del 14 giugno 2001, resa dallo stesso ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che in parte di seguito si riporta:
"...Omissis...
5. CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO DI PIANO
5.0. Sugli aspetti procedurali
Sotto il profilo procedurale, in linea di massima, non si ha nulla da rilevare in quanto lo strumento urbanistico è stato adottato dal commissario ad acta che ha preliminarmente condotto le opportune verifiche.
Infatti:
-  l'adozione delle prescrizioni esecutive, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, è avvenuta congiuntamente a quella del piano regolatore generale;
-  il progetto di piano è supportato dallo studio geologico, ai sensi della legge regionale n. 65/81, e dallo studio agricolo forestale, prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91;
-  sono state osservate le procedure di legge relative alla pubblicazione e di deposito del progetto di piano ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  avverso al piano sono state presentate osservazioni ed opposizioni per un numero di 24 più 2 fuori termine e per le stesse sono stati dai progettisti forniti gli elementi per le controdeduzioni con apposito atto;
-  la compatibilità delle previsioni urbanistiche del piano, con le condizioni geomorfologiche del territorio comunale, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 con parere favorevole a condizione prot. n. 38671/41009 del 24 dicembre 1993 e, successivamente, con parere prot. n. 36867 del 27 novembre 1997;
-  lo studio agricolo forestale, così come dichiarato nella delibera di adozione del piano regolatore generale, risulta adeguato alla legge regionale n. 16/96.
5.1. Sulla leggibilità del progetto di piano in generale e sullo stato attuale dei centri abitati e del territorio
Il piano risulta leggibile e ben articolato e la base cartografica utilizzata per la stesura del piano regolatore generale appare di piana interpretazione.
Il territorio comunale di Scaletta Zanclea, di natura molto acclive, è abbastanza congestionato per la presenza di immobili realizzati sulla risicata fascia costiera, nella quale, ai piedi di un territorio collinare che giunge quasi a picco sul mare, trovano posto pure forti e importanti infrastrutture come la ferrovia, la strada statale, l'autostrada.
Nel comune di Scaletta Zanclea esistono emergenze architettoniche significative, alcune in netto stato di ab ban dono, altre, come il Castello, recuperate ed in uso.
Il centro di Scaletta superiore, indicato dal progettista come propaggine di Scaletta marina, presenta in atto caratteristiche dell'edificato non omogenee.
Le trasformazioni, consentite dalla destinazione d'uso di zona B del vigente programma di fabbricazione, si sono esercitate per singoli lotti fondiari, sicché si trovano compresenti in gran misura immobili di recente edificazione e di modesta qualità architettonica, qualche esemplare ben conservato che rende ragione dei tipi edilizi, dei materiali e delle finiture tradizionali, edifici facenti ancora capo alle tipologie edilizie tradizionali, che l'incuria ed originaria minor consistenza materiale hanno ridotto allo stato di rudere.
L'edificato di Scaletta marina, cui fa seguito senza soluzione di continuità quello di Guidomandri inferiore, si svolge lungo la SS 114, per quasi tutta l'estensione del territorio comunale, fin quasi al confine con il comune di Messina ed in assoluta continuità con il centro abitato di Itala marina, stretto, per come si è accennato tra la linea ferroviaria a valle, la linea autostradale e le colline a monte, esso ha assorbito negli ultimi decenni la maggiore quantità di edificazioni.
Analogamente a quanto accaduto per Scaletta superiore tali edificazioni hanno nella maggior parte dei casi sostituito immobili preesistenti.
Un non esiguo numero di questi tuttavia si allinea ancora su due fronti delle strade.
Tra le previsioni attuate dello strumento urbanistico vigente e fra quelle attinenti all'edilizia economica e popolare, incuneata nel fondo valle del torrente Saponari in posizione mediana tra Scaletta marina e Guidoman dri inferiore.
Pressocché totalmente sostituiti in epoche recenti sono gli immobili del centro di Guidomandri superiore, ubicati nella vallata della fiumara dell'Itala, quasi al confine con l'omonimo comune.
Complessivamente, le ipotesi di riqualificazione, formulate dai progettisti nella relazione rispetto ad una realtà che presenta oggettivi profili di complessità, trovano solo moderato riscontro nelle previsioni di zonizzazione.
Tali previsioni infatti appaiono sovente non sufficientemente attente alle reali possibilità di attuazione avendo riguardo soprattutto alle potenzialità economiche dell'ente locale per ciò che attiene agli interventi dipendenti dalla mano pubblica.
5.2. Sul dimensionamento
L'analisi demografica è stata condotta sulla scorta dei dati riguardanti il periodo dal 1981 (abitanti 2.625), al 1991 (abitanti 3.014), facendo emergere un costante trend positivo con un incremento finale al 1991 di 389 abitanti.
Il dato in questione viene evidenziato, a ben ragione, come errato dalla giunta comunale che rileva una impostazione errata nel calcolo degli abitanti.
Questi in realtà alla data del 1991, così come riportato dall'ISTAT, sono in numero di 2.667.
I progettisti, partendo dai 3.014 abitanti (somma di 2.746 residenti + 268 fluttuanti) nel 1992 e riferendosi ad un moderato incremento annuo percentuale della popolazione, hanno stimato che nel ventennio successivo e cioè fino al 2012 la popolazione raggiungerà i 4.059 abitanti.
Quindi sono previste 1.045 unità in più.
Dai dati censuari dell'ISTAT risulta che nel territorio comunale risiedevano:
- nel 1991: 2.677 abitanti;
- nel 1995: 2.773 abitanti;
- nel 1996: 2.716 abitanti;
- nel 1998: 2.693 abitanti;
- nel 1999: 2.663 abitanti.
Da quanto sopra deriva che, indipendentemente da ogni valutazione sulla correttezza del metodo di calcolo seguito dai progettisti, l'evolversi dell'andamento demografico nel comune di Scaletta Zanclea negli ultimi anni non consente di assentire alle previsioni dimensionali formulate dai progettisti.
Esse infatti hanno ad orizzonte un aumento della popolazione nel ventennio pari ad 1/3 circa della popolazione attuale se si assume come valore base quello di 3.014 abitanti indicato dai progettisti, e pari al 52% della popolazione attuale, se si assume come valore base degli insediamenti quello di 2.667 determinato dall'ISTAT.
Il fabbisogno volumetrico atto a soddisfare le esigenze della popolazione incrementale, nonché il fabbisogno pregresso e quant'altro, si ricorda è per come esposto al superiore punto 4.2 pari a 173.089 mc.
Per quanto sopra considerato deriva che le previsioni del piano adottato devono essere ridimensionate, al fine di evitare destinazioni d'uso del suolo non corrispondenti a reali fabbisogni.
Parere di questo gruppo XXX è quindi che siano da disattendere parte delle zone C2 e C3 per come appresso si specificherà, considerato che l'eventuale nuova edificazione effettivamente necessaria può trovare luogo in gran misura nelle zone B all'interno delle quali risultano essere ancora sufficienti aree libere. Inoltre la zona A di Scaletta superiore, con i nuovi interventi di recupero e di risanamento previsti, consentirebbe pure l'insediamento sia in numero limitato di nuovi ulteriori abi tanti.
5.3. Sulle previsioni di zonizzazione
In ordine alle singole zone omogenee si rileva che:
5.3.1. Zona territoriale omogenea "A"
L'individuazione di zona "A", in riferimento al centro urbano di Scaletta superiore, viene in linea di massima condivisa in quanto enuclea tessuto di antica formazione anche se molto degradato nella cerchia dell'abitato più prossima al Castello.
Viene altresì condivisa la previsione di un'area di verde pubblico attorno alle emergenze del Castello, pur se si considera l'opportunità di intervenire all'interno delle stesse escludendo le consuete attrezzature tipiche del parco-gioco dei bambini.
Si considera, altresì, che all'interno del tessuto urbano di Scaletta superiore in atto classificato in gran misura come zona "B" persistono per come evidenziato al superiore punto 5.1. immobili testimonianza di forme insediative del passato meno prossimo. Si prescrive che detti non numerosi immobili siano individuati e assoggettati alle classificazioni di zona "A".
Sono altresì da condividere le delimitazioni di zona "A" per emergenze storiche individuate in prossimità della costa e a Guidomandri superiore.
Tuttavia, accanto a queste, dovranno essere individuati gli immobili contraddistinti da valori storici che ancora si allineano lungo la S.S. 114. Detti immobili saranno parimenti indicati con il simbolo di zona "A".
5.3.2. Zone territoriali omogenee "B1 e B2"
Anche se preliminarmente si osserva che per ciascuna area omogenea non risultano condotte in maniera puntuale le verifiche dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 (indicazioni sulle volumetrie esistenti nei singoli centri abitati sono contenute in tabelle "computo dei volumi esistenti" elaborato "dimensionamento"), l'individuazione effettuata si ritiene in linea di massima condivisibile.
La morfologia del territorio, caratterizzata in alcune zone da elevata acclività, e l'esistenza delle opere di urbanizzazione configurano la specifica destinazione urbanistica attribuita a dette aree.
Tanto tuttavia, con l'eccezione delle due aree perimetrate con il segno di colore rosso sulle tavv. B3 e B4 degli elaborati di piano, che non appaiono dotate di requisiti previsti per legge. Dette aree dovranno essere riclassificate quali zone "E" del verde agricolo, assoggettate, ove del caso alle limitazioni alle edificazioni discendenti dalle presenze di eventuali fasce di rispetto.
5.3.3. Zone territoriali omogenee B3
Nulla si ha da rilevare riguardo a dette zone, pur se latistante il torrente Saponari, in quanto appare dotata dei requisiti dettati delle norme e posta a quota che sembre rebbe esentarla dai rischi connessi ad eventi idraulici.
Si ritiene parimenti accettabile, in funzione anche delle difficoltà di localizzazioni alternative discendenti dalla morfologia dei luoghi, la previsione dell'adiacente zona C2.
Non si ritiene, viceversa, accettabile la previsione del parcheggio latistante la strada di accesso comportando la sua attuazione rilevante modificazione dell'assetto del torrente Saponari, assetto da salvaguardare avendo anche riguardo ai profili di natura urbanistico-paesistico-am bien tali.
5.3.4. Zona territoriale omogenea "C1" e "C2"
La totalità delle aree C1 e C2 individuate nello strumento urbanistico impegna una superficie pari a più di 6 Ha (più precisamente 65.525 mq.), per una volumetria di previsione di 64.000 mc.
Tale volumetria di previsione si aggiunge a quella considerata per la zona B di tutto il territorio comunale pari a mc. 66.200.
Per quanto considerato riguardo al dimensionamento del piano al superiore punto 5.2., questo gruppo XXX è del parere che la quasi totalità delle previste zone C sia da disattendere.
Sono in particolare, condivisibili esclusivamente la zona C2, di cui al superiore punto 5.3.3. e la zona C1, in prossimità di Scaletta superiore, oggetto di prescrizione esecutive.
Le due zone C1 di Guidomandri superiore e Guidomandri marina sono entrambi non condivisibili: la aree residuali delle zone B del centro di Guidomandri consentono ancora stando ai dati forniti dal progettista, la realizzazione di 6.000 mc., cui sono da aggiungere 10.000 mc. a Guidomandri marina; la zona C1 di Guidomandri inferiore, in parte occupata, come la precedente da colture agrumicole, presenta, per l'acclività dei suoli, per la sua ridotta estensione e per la sua ubicazione, non immediatamente riconnessa ad un centro abitato consolidato, caratteristiche che non ne rendono urbanisticamente condivisibile la previsione.
Analogamente le zone C2 a monte del cimitero di Guidomandri marina e in contrada campo si trovano entrambe ubicate in aree di notevole acclività, solo parzialmente servite da viabilità esistente, in posizione eccentrica rispetto ai centri abitati tanto da necessitare della localizzazione e realizzazione di specifici servizi, di entità sia pur esigua complementari alla residenza.
Per quanto sopra le previsioni predette sono considerate non condivisibili.
Tanto le zone C1 che le zone C2 considerate non condivisibili saranno da riclassificare come zone E del verde agricolo.
5.3.5. Zone territoriali omogenee C3
La definizione fornita dalle norme di attuazione relativamente alle zone C3, aree per lo sviluppo turistico residenziale del territorio, sembrerebbe rinviare a forme di turismo riconnesse alle potenzialità agricole del territorio.
In tal senso all'interno delle tre aree indicate (Scaletta superiore, Cuturi e Campo indicata come in attuazione) è prevista in pari quantità tanto volume destinato all'espansione turistica quanto volume destinato al l'espan sione residenziale.
Tanto nella misura complessiva di 29.000 mc., di cui, ovviamente solo 14.500 mc. riferiti all'espansione turistica a fronte di una richiesta teorica stimata in 34.570 mc. nel ventennio.
Tuttavia mentre l'intenzione progettuale manifestata appare compatibile con modi d'uso rispettosi del territorio, le norme che dovrebbero regolamentare tale uso (superficie minima della lottizzazione = mq. 5.000) in realtà rinviano ad usuali insediamenti di seconde case.
Tali insediamenti hanno manifestato nel tempo la loro scarsa attitudine a farsi motori di duraturo sviluppo economico.
Inoltre, la localizzazione degli insediamenti previsti interessa in contrada Campo aree dove in gran parte insistono agrumeti con piante di olivo, così come a Scaletta superiore ed in parte in contrada Cuturi.
Tali preesistenze pur se il loro valore economico non è in atto rappresentativo di quelle che le ha originate, tuttavia esprimono, come elementi di un paesaggio storicizzatosi valore urbanistico forte che solo motivazioni ben più consistenti di quelle addotte per le previsioni formulate per le aree relative consentono di non tenere in conto e di distruggere.
Pertanto non si ritiene di potere condividere la scelta effettuata per dette aree che, al pari delle zone C1 e C2 non condivise, saranno riclassificate come zone E del verde agricolo.
5.3.6. Zona territoriale omogenea "D" - artigianale
E' da ritenere condivisibile la previsione di zona "D" a Guidomandri superiore, recependo un processo di trasformazione delle aree in tal direzione già in atto.
5.3.7.  Zona territoriale omogenea "E"
Sono da recare modifiche alle norme di attuazione secondo quanto precisato successivamente.
5.3.8. Zone territoriali omogenee "SP1", "SP2" ed "SP3": urbanizzazioni secondarie
La relazione sul dimensionamento riporta tanto i dati relativi alle attrezzature esistenti che a quelle in previsione, effettuando il computo per una dotazione di 18 mq. ad abitante superiore a quanto fissato dal decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1444 per i comuni dell'entità demografica di Scaletta Zanclea.
Dai dati forniti dal progettista sulle attrezzature esistenti si desume una dotazione pro-capite complessiva di circa 10mq./ab. (in riferimento ai circa 2.700 abitanti attuali), anche se non distribuiti in maniera organica rispetto ai centri abitati del territorio comunale.
Il dato previsionale fornito dal progettista rende, per gli abitanti previsti di Scaletta superiore prima, Scaletta marina, Guidomandri marina, Campo, Saponari e Cuturi complessivamente considerati poi, e infine Guidomandri superiore valori pari rispettivamente a 39,65 - 35,58 - 32,46 mq./ab.
Il ridimensionamento dei servizi che dovrà essere effettuato conseguentemente al ridimensionamento delle previsioni abitative consente di conseguire valori più aderenti alle possibilità reali di attuazione delle previsioni da parte dell'ente locale.
Vanno pertanto soppresse le previsioni di aree SP1 ed SP2 riconnesse alle zone C2 di contrada Campo ridestinando le aree a zone "E" del verde agricolo; le zone SP2 a monte e a valle della strada per Guidomandri superiore ricomprese tra l'area del mattatoio e l'area destinata ad attrezzatura d'interesse comune; il parcheggio in sotterraneo previsto sotto il pendio della collina sulla cui sommità insiste Scaletta superiore, per le motivazioni di cui si riferirà in sede di considerazioni sulla viabilità.
La zona SP3 circostante l'esistente campo di calcio, sui fronti nord e sud del suo perimetro, anche perché di acclività tale da non garantire funzionalità ed economicità all'intervento.
Le aree per cui viene effettuato stralcio della previsione vanno ridestinate ad area di rispetto ambientale così come i suoli latistanti; la zona SP3 adiacente alle previsioni di zona C1 di Scaletta superiore ugualmente sarà da destinare ad area di rispetto ambientale.
Il previsto ampliamento del cimitero di Guidomandri inferiore va inoltre rideterminato nei suoi confini escludendo la parte più acclive, stante il parere ex art. 131 n. 64/74 negativamente espresso sul progetto relativo dall'ufficio del Genio civile con propria nota n. 1694 del 9 marzo 2001.
Dovrà inoltre essere specificata la natura delle attrezzature previste a Scaletta marina e a Guidomandri superiore in aree classificate come destinate a servizi SP1 e sprovviste di contrassegno specifico.
5.3.9.  Zone "F" per attrezzature ed impatti di interesse generale
5.3.9.1.  Zone "F1" - verde attrezzato sportivo - E' da disattendere l'area individuata in località Cuturi, ipotizzata al servizio della disattesa zona C3, in dipendenza anche dei considerata espressi a riguardo della stessa zona C3.
5.3.9.2.  Zone "F2" - area destinata ad eventuale ap prodo - La previsione è da disattendere in quanto non è agli atti uno studio dal quale risulti un'articolazione minima della previsione stessa, al di là della considerazione del valore trainante dell'intervento, atto a rendere minimamente ragione della sua fattibilità.
In tal senso inoltre è da evidenziare come in corrispondenza dell'individuazione di detta area non siano stati previsti accessi al mare tali da consentire un agevole transito sia per le persone che per eventuali imbarcazioni che venissero trasportate via terra.
5.3.9.3.  Zone "Fe", "Ff", aree di rispetto - Sono condivisibili con la precisazione anche per la zona "Fe" ricompresa fra il torrente Itala ed il torrente Divieto per la parte ricadente in fascia di rispetto deve essere inibita ogni e qualsivoglia edificazione.
Inoltre dovrà essere modificata conformemente allo stato di fatto la destinazione d'uso dell'area ferroviaria adiacente alla stazione in cui in atto ricade un parcheggio pubblico.
5.3.10.  Sulle previsioni di viabilità
Le previsioni di viabilità illustrate alle pagg. 14 e 15 della relazione di progetto sono condivisibili, riguardo a quanto attiene ai nuovi interventi esclusivamente per ciò che concerne l'asse stradale parallelo alla via Roma (S.S. 114) che, in prosecuzione di viabilità esistente, collega la valle del Divieto con la stazione FF.SS. di Scaletta ma rina.
Sono da disattendere il previsto tracciato in galleria e connesso parcheggio sotterraneo, in quanto di evidente difficoltosa attuazione sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo finanziario; la viabilità per l'area del l'ap prodo, stante la soppressione di quest'ultima previsione; la viabilità che collega Scaletta superiore con il piano Cuturi, le cui previsioni di zonizzazione sono state disattese.
Per quanto riguarda la viabilità esistente rimane salva la facoltà del comune di procedere a modifiche e miglioramenti del tracciato nei limiti fissati dal parere del Consiglio di giustizia amministrativo n. 146/96 del 16 aprile 1996.
5.4. Sulle prescrizioni esecutive
Dovrebbero essere ristudiate limitatamente alla previsione delle aree destinate alla realizzazione di urbaniz zazioni secondarie. Quelle in progetto, oltre che essere posizionate in maniera frammentaria, risultano di consistenza minima, con la conseguente impossibilità della realizzazione di unità funzionali.
5.5. Sulle norme tecniche di attuazione
Vanno modificate così come di seguito indicato:
-  pag. 12, art. 5, punto 2 - Al primo capoverso aggiungere: "... salvo quanto già specificato dalle presenti norme di attuazione riguardo alle singole zone";
-  pag. 19, art. 11, comma 2 - Va soppresso, in quanto pletorico, stante quanto dettato dall'art. 14, comma 1, 1° capoverso. L'articolo deve essere integrato così come fatto per il successivo art. 12 con le indicazioni relative ai termini per il rilascio della concessione discendenti dalla legge regionale n. 17/94;
-  pag. 29, art. 17, punto 9 - Escludere la dizione "... dei seminterrati e comunque dei volumi interrati per almeno il 50%";
-  pag. 29, art. 17, punto 14 - Aggiungere: "In tal caso il volume chiuso va computato nei limiti consentiti dagli indici volumetrici dettati dalle norme della zona territoriale omogenea relativa";
-  pag. 33, art.20 - Alla fine del terzo alinea: "Indice di fabbricabilità fondiaria", sostituire alle parole "P.R.G." le seguenti: "Programma di fabbricazione approvato con decreto n. 39/77 del 9 marzo 1977";
-  pag. 34, art.20 - L'altezza massima degli edifici e la distanza fra i fabbricati e dal ciglio stradale dovranno essere modificati con riferimento al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, alle legge regionali nn. 19/71 e 21/72, alle norme dettate dal nuovo codice della strada.
Va inoltre soppressa la "nota" all'art. 20;
-  pag. 31, art. 21 - Modificare la fine del 3° alinea così come precisato per l'art. 20. Inoltre le distanze tra fabbricati e del ciglio stradale dovranno essere modificate secondo quanto precisato in riferimento all'art. 20. Tanto anche per ciò che riguarda le stesse norme dettate per le zone B3 dall'art. 22;
-  pagg. 36/37 e artt. 24 e 25 pagg. 39/40 - Le norme di attuazione relative alle zone C2 e C3, conseguentemente a quanto superiormente considerato, vanno soppresse;
-  pagg. 42/45, art. 28 - Le norme relative alla zona "E" del verde agricolo vanno ricondotte a quanto dettato dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, dal l'art. 22 e dalla legge regionale n. 17/94 avendo riguardo al divieto posto di procedere a lottizzazione a fine residenziale nel verde agricolo;
-  pagg. 48/49, artt. 32/33 - Gli articoli vanno soppressi in dipendenza di quanto considerato ai superiori punti 5.3.9.1. e 5.3.9.2.
5.6. Sul regolamento edilizio
Anche qui si rileva l'opportunità di rivedere quanto riguarda l'arretramento degli edifici dal ciglio stradale alla luce del decreto legge 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147.
Inoltre i contenuti dello stesso devono attenersi alle norme qui a seguito riportate.
Art. 33, legge n. 1150/45, art. 8, decreto ministeriale n. 1444/68, artt. 2 e 3, legge regionale n. 17/94, art. 2, legge regionale n. 23/98, art. 10, legge regionale n. 25/97.
5.7. Sulle osservazioni ed opposizioni
Con delibera commissariale n. 1 del 2dicembre 1999 è stato adottato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il registro esercenti commercio del comune di Scaletta Zanclea. Il commissario ad acta, con prot. n. 769 del 9 febbraio 2000, ha trasmesso le osservazioni e opposizioni presentate avverso detto strumento urbanistico ai progettisti del piano. Gli stessi hanno fornito il loro supporto tecnico redigendo relazione ed elaborati grafici con l'indicazione degli ambiti a cui si riferiscono le osservazioni.
Le osservazioni ed opposizioni sono così decise:
Osservazione n. 1 - ditta Auditore Giuseppe e Domenica: individuabile alla tav. B3.
Viene richiesto il cambio di destinazione del terreno di proprietà degli interessati da zona "E" verde agricolo a zona "C" residenziale in quanto i richiedenti ritengono che detta area sia in continuità alla zona residen ziale.
L'osservazione viene respinta in linea con la decisione assunta dai progettisti e visto altresì il ridimensionamento delle previsioni insediative cui è stato necessario sottoporre lo strumento urbanistico.
Osservazione n. 2 - ditta Giuliano Sabatino: individuabile alla tav. B3.
Viene richiesto dall'opponente che l'area di proprietà, essendo adiacente ad una zona B, venga considerata, al pari zona "B" e non come zona "E" del verde agricolo.
L'osservazione viene respinta stante che la classificazione quale zona "B" di un'area è in dipendenza della sussistenza o meno di requisiti dettati dalla legge, che non si ravvisano all'interno dell'area in parola.
Osservazione n. 3 - ditta Calareso Salvatore: individuabile alla tav. B4.
Si fa riferimento ad un piccolo appezzamento di terreno e ad un fabbricato che nelle previsioni di piano regolatore generale ricadono in area "E" del verde agricolo per i quali viene richiesta la previsione a zona residenziale, la quale, a detta dell'opponente, è adiacente al l'area in questione.
L'osservazione viene respinta in linea con la decisione assunta dai progettisti. Il lotto di terreno è, per altro, ubicato all'interno di un tornante stradale, al di fuori del centro abitato e di esso è inibita dalle vigenti norme del codice della strada ogni utilizzazione edilizia.
Osservazione n. 4 - ditta Gennaro Giovanni e Auditore Maria: individuabile alla tav. B3.
Si fa riferimento ad un'area dichiarata come destinata a servizi esistenti e a parcheggio per la quale viene richiesto il cambio di destinazione d'uso a zona "B2".
In effetti l'area ricade in parte nella fascia di rispetto autostradale ed in parte è destinata a parcheggio. L'osservazione non può essere accolta, parte per la natura stessa della zonizzazione, parte perché la previsione del parcheggio risponde a finalità di pubblica utilità.
Osservazione n. 5 - ditta Serdoz Maria Grazia: individuabile alla tav. B3.
L'osservazione si riferisce ad un immobile di proprietà dell'esponente che viene destinato a servizi.
Il progettista ritiene congrua l'osservazione relazionando che:
-  si ritiene che l'immobile oggetto dell'istanza possa essere stralciato dalle previsioni di zona a servizi, es sendo destinato a civile abitazione, come si evince dal l'opposizione sopra esposta;
-  l'attribuzione di zona a servizi, estesa per intero anche all'immobile in oggetto, potrebbe essere causata da un errore grafico e dovrà essere modificata in zona omogenea "Bl";
-  si prende atto di quanto controdedotto dal progettista e si decide che il fabbricato in argomento venga perimetrato con la sua pertinenza nella tav. B3 di piano regolatore generale e indicato come zona Bl, al pari del l'area contigua l.
Osservazione n. 6 - ditta Sofia Giuseppe Emanuele e Auditore Concetta: individuabile alla tav. B3 ed alla tav. B4.
Si riferisce ad un appezzamento di terreno classificato come verde agricolo zona "E". Si chiede che venga destinato a zona edificabile, ritenendosi che l'area in questione, posta tra Scaletta superiore e Scaletta marina, sia idonea all'edificazione.
I progettisti non ritengono che l'osservazione sia meritevole di accoglimento.
L'osservazione viene respinta in linea con la decisione assunta dai progettisti e alla luce dei superiori considerata svolti quanto al dimensionamento del piano.
Osservazione n. 7 - ditta Marletta Maria: individuabile alla tav. B.
Si riferisce ad un appezzamento di terreno ricadente in area di rispetto cimiteriale del quale viene chiesto che venga destinato in parte a zona residenziale ed in parte a verde agricolo.
I progettisti non ritengono che l'osservazione sia meritevole di accoglimento.
L'osservazione viene respinta in linea con la decisione assunta dai progettisti e in considerazione del fatto che il vincolo di inedificabilità cui è assoggettata l'area è posto per legge.
Osservazione n. 8 - ditta Freni Santi: individuabile alle tavv. B3 e B4.
Si riferisce ad un'area destinata in parte a parcheggio pubblico, in parte a fascia di rispetto stradale e in parte e viabilità di previsione.
L'osservazione non ha motivo di sussistere in quanto le aree interessate ricadono in zone la cui classificazione è stata disattesa dal presente parere. Le aree rimangono conseguentemente destinate a zona "E".
Osservazione n. 9 - ditta Marchese Davide Giovanni e Giuliano Domenica: individuabile alle tavv. B3 e B4.
Si riferisce ad un appezzamento di terreno ricadente in verde agricolo e parcheggio pubblico.
L'osservante chiede che lo stesso venga destinato a zona turistica residenziale.
L'osservazione non ha motivo di sussistere in quanto le aree interessate ricadono in zone la cui classificazione è stata disattesa dal presente parere. Le aree rimangono conseguentemente destinate a zona "E".
Osservazione n. 10 - ditta Micali Diego: individuabile alla tav. B3.
Si riferisce ad un'area in contrada Cuturi ricadente in parte in verde agricolo, in parte a verde attrezzato per la quale si chiede la classificazione in zona turistico-residenziale.
Non si prende in considerazione sia perché le aree interessate ricadono in parte in zone la cui classificazione è stata disattesa dal presente parere, sia per quanto superiormente reso sulle previsioni della zona turistico-residenziale di contrada Cuturi.
Osservazione n. 11 - ditta Micali Michele: individuabile alla tav. B3.
Anche questa osservazione, come la precedente, interessa la contrada Cuturi e segnatamente area le cui previsioni di piano regolatore generale sono state disattese dal presente parere. L'osservazione non viene, pertanto, presa in considerazione.
Osservazione n. 12 - sindaco del comune di Scaletta Zanclea: il sindaco lamenta di avere constatato il mancato inserimento nel piano regolatore generale di prescrizioni esecutive come da volontà espressa dall'am mi nistrazione comunale precedentemente alla venuta del commissario ad acta.
Sottolinea che i tecnici progettisti erano obbligati ad adempiere alla formazione dei piani attuativi da formali atti amministrativi.
Ancora, il sindaco evidenzia che, per volontà precedentemente espresse con atti formali, avrebbero dovuto essere recate modifiche a talune previsioni, evento che non si è verificato.
Infine viene denunciata la mancata individuazione nella cartografia di piano regolatore generale di un'area a protezione delle captazioni di acqua potabile, inconveniente derivante dalla mancata stesura delle prescrizioni esecutive.
Per quanto riguarda il primo dei profili evidenziati, l'osservazione viene decisa in dipendenza ed in coerenza con quanto evidenziato al superiore punto 1 riguardo all'effettiva necessità delle prescrizioni esecutive richieste.
Quanto al secondo rilievo posto questo gruppo reputa condivisibile la proposta formulata dai progettisti di inserire nelle norme di attuazione un articolo che consenta "uno studio più dettagliato dell'intera area (perimetrata in blu nella tavola di riferimento) ed una sua attuazione unitaria e coordinata". Ciò, ovviamente, nei limiti della zonizzazione quale risultante dai superiori considerata.
Relativamente al terzo rilievo posto, si è del parere che l'osservazione sia meritevole di approvazione, e che debba conseguentemente procedersi all'individuazione dell'area in parola nella cartografia del piano regolatore generale.
Osservazione n. 13 - ditta Zanino Franca: individuabile alla tav. B3.
Si riferisce ad un lotto di terreno in contrada Cuturi, classificato come zona "E" del verde agricolo, di cui si richiede la riclassificazione quale zona "C" per l'espansione.
L'osservazione è respinta in dipendenza delle considerazioni svolte quanto al dimensionamento del piano.
Osservazione n. 14 - ditta Giuliano Domenica: individuabile alla tav. B3.
Si riferisce ad un'area ricadente in parte in zona "E" del verde agricolo e in parte in zona che la ricorrente definisce di verde attrezzato a supporto delle zone turistico-residenziali. In effetti, trattasi di zona Fe. La ricorrente chiede che detta area venga classificata come edificabile.
I progettisti rigettano detta osservazione.
L'osservazione viene respinta in linea con la decisione assunta dai progettisti e in dipendenza delle considerazioni svolte quanto al dimensionamento del piano.
Osservazione n. 15 - ditta Muscolino Maria Teresa: individuabile alla tav. B4.
Si riferisce ad un appezzamento di terreno di forma assai irregolare ricadente in zona "E" del verde agricolo per il quale gli osservanti chiedono che venga ripristinata la zonizzazione prevista dal programma di fabbricazione e cioè zona C1 residenziale.
I progettisti rigettano detta osservazione.
L'osservazione non viene accolta in linea con quanto espresso nei considerata della presente proposta di parere.
Osservazione n. 16 - ditta Passaniti Angelo e altri: individuabile alla tav. B3.
Si riferisce ad una consistente area in contrada Cuturi destinata dal piano regolatore generale a zona "E" del verde agricolo e in piccola parte a zona C3. Gli opponenti chiedono il mantenimento della zona "C3", che la rimanente area o parte di essa venga destinata a zona Fl del verde sportivo attrezzato. Inoltre chiedono che le norme di attuazione per dette aree vengano riviste relativamente alla riduzione del lotto minimo di intervento per la zona C3 (da 5.000 mq. a 3.000 mq.) e chiedono, infine, che per la zona Fl venga eliminata la possibilità di attuazione con piani esecutivi di natura sia pubblica che privata.
I progettisti in parte rigettano l'osservazione accogliendo solo le indicazioni sulle proposte di cambiare le norme di attuazione limitatamente a quanto richiesto.
L'osservazione è respinta conformemente ai considerata svolti ai superiori nn. 5.3.5., 5.3.9.1. e 5.5.
Osservazione n. 17 - ditta Ditta Briguglio Mario: individuabile alla tav. B4.
Si riferisce ad un'area in frazione Guidomandri destinata a zona "D" e la ditta chiede che la stessa venga destinata a zona mista e cioè commerciale abitativa e/o artigianale abitativa.
I progettisti non accolgono il ricorso rilevando che, la genericità della descrizione dell'area non consente l'individuazione puntuale sulle tavole del piano regolatore generale.
L'osservazione non viene accolta per le stesse motivazioni addotte dai progettisti, considerato che neanche la successiva nota prodotta dalla ditta, contenente in allegato stralcio catastale, consente l'esatta individuazione dell'area.
Osservazione n. 18 - ditta Sparacino Annunziata: individuabile alle tavv. B2 e B3.
Si riferisce ad un'area di Scaletta superiore destinata a zona "E" del verde agricolo e che in precedenza, nel 1993, il consiglio comunale aveva indicato come zona "C3" edificabile.
La ditta chiede che l'area venga destinata a zona "C3", come inizialmente dal consiglio comunale determinato.
L'osservazione non viene accolta in dipendenza di quanto considerato al superiore n. 5.3.5.
Osservazione n. 19 - ditta Di Troia Salvatore: individuabile alla tav. B3.
Si riferisce ad un'area sita a Scaletta superiore destinata a verde di rispetto ambientale, contigua a zona "B2".
La ditta chiede che l'area di proprietà e le aree limitrofe vengano destinate a zona "B2".
Inoltre viene chiesta l'eliminazione della fascia di rispetto autostradale in quanto in quel tratto l'autostrada attraversa una galleria e pertanto si richiede che anche quest'area venga considerata come zona "B2".
L'osservazione non viene accolta dai progettisti.
Dalla visualizzazione effettuata nella planimetria di piano dell'osservazione non risultano verificate nell'area le presenze dichiarate dall'osservante, tali da consentire un'eventuale riclassificazione dell'area.
L'osservazione è pertanto considerata non meritevole di accoglimento.
Osservazione n. 20 - ditta Auditore Concetta Giuditta: individuabile alla tav. B3.
Si riferisce ad un'area destinata a zona "E" del verde agricolo e che in precedenza, nel 1993, il consiglio comunale aveva indicato come zona "C2" edificabile.
La ditta chiede che l'area venga destinata a zona "C2", come inizialmente dal consiglio comunale determinato.
L'osservazione non viene accolta dai progettisti, oltreché, per motivi di dimensionamento, anche perché l'area interessata si sviluppa prevalentemente in prossimità del tracciato autostradale.
Si propone che l'osservazione non venga accolta in linea con quanto enunciato dai progettisti e con quanto nel presente parere esposto per le zone "C2".
Osservazione n. 21 - ditta Costantino Nicolina e Maddalena: individuabile alla tav. B3.
Si riferisce ad un'area indicata come destinata a zona "E" del verde agricolo che in precedenza, nel 1993, il consiglio comunale aveva indicato come zona "C2" edificabile.
La ditta chiede che l'area venga destinata a zona "C2", come inizialmente dal consiglio comunale determinato.
L'osservazione non viene accolta dai progettisti, i quali evidenziano che la destinazione d'uso dell'area prevista nel piano regolatore generale è solo in parte a verde agricolo, ma è anche a verde di rispetto ambientale e a verde pubblico attrezzato per lo sport.
Si propone che l'osservazione non venga accolta in linea con quanto enunciato dai progettisti e con quanto nel presente parere esposto per le zone "C2".
Osservazione n. 22 - ditta Passaniti Antonino: individuabile alla tav. B3.
Si riferisce ad un'area di proprietà destinata al piano regolatore generale in minima parte a zona "C3" e per la restante parte a zona "E" del verde agricolo. L'opponente chiede che l'intera area venga destinata a zona "C3". L'osservazione non viene accolta dai progettisti in quanto non hanno riscontrato congruità fra la descrizione fatta dall'opponente e lo stato dei luoghi.
Si premette che la localizzazione dell'area interessata dall'osservazione è solo presuntiva, non essendo stato rinvenuto nella tav. B3 il numero di riferimento. Ciò premesso l'osservazione non viene accolta in linea con quanto enunciato dai progettisti e con quanto nel presente parere esposto per le zone "C3".
Osservazione n. 23 - ditta Oliveri Francesco: individuabile alla tav. B3.
Si riferisce ad un'area destinata a zona "E" del verde agricolo.
La fattispecie è identica a quella rappresentata nel l'osservazione n. 20 e così pure la richiesta formulata dall'osservante.
L'osservazione non viene accolta dai progettisti.
Si propone che, conformemente a quanto espresso per l'osservazione n. 20, l'osservazione non venga accolta in linea con quanto enunciato dai progettisti e con quanto nel presente parere esposto per le zone "C2".
Osservazione n. 24 - ditta Stracuzzi Antonino: individuabile alla tav. B4.
Si riferisce ad un'area in frazione Guidomandri superiore destinata a zona "E" del verde agricolo.
L'opponente chiede che la stessa area venga definita come edificabile anche per potere sanare un edificio abusivamente realizzato.
L'osservazione non viene accolta dai progettisti.
L'osservazione non viene accolta in linea con quanto enunciato dai progettisti e considerato che è volta esclusivamente alla tutela di interessi privatistici.
Osservazione n. 25 - ditta Buonasera Giuseppe: individuabile alla tav. B3.
Si riferisce ad un'area destinata a verde agricolo tranne che per una piccola parte destinata a zona "F1".
Si chiede che l'intera area sia destinata a verde agricolo per potere incrementare le coltivazioni già esistenti.
I progettisti chiariscono che l'area interessata è tutta a verde agricolo e pertanto le intenzioni dell'opponente non sono ostacolate.
Si prende atto di quanto dedotto dai progettisti e si precisa che l'esigua superficie destinata, per quanto parrebbe dalla visualizzazione, a zona "F1", dai superiori considerata è stata ridestinata a zona "E".
Osservazione n. 26 - ditta Cuppari Pietro (fuori termini): individuabile alla tav. B4.
Si riferisce ad un'area in località Guidomandri avente destinazione nel piano regolatore generale di verde attrezzato e parcheggio pubblico. L'opponente chiede che detta area venga destinata a zona "C".
L'osservazione non viene accolta dai progettisti.
L'osservazione non viene accolta in linea con quanto enunciato dai progettisti, ipotizzando, tuttavia, che quanto evidenziato dall'osservante riguardo ad una migliore utilizzazione di aree espropriate e non utilizzate possa essere riconsiderato all'interno dello "studio più dettagliato dell'intera area" di cui si è detto in riferimento all'osservazione n. 12.
6. DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA
Unitamente alla documentazione elencata al n.2 si trasmettono i seguenti documenti agli atti di questo Assessorato:
6.1.  n. 2 copie della delibera di giunta municipale n. 5 del 4 febbraio 2000, avente ad oggetto "Osservazione sul piano regolatore generale".
Sono disponibili gli esemplari della delibera indirizzati al commissario ad acta e a questo Assessorato, risultando essere gli altri indirizzatari i progettisti del piano regolatore generale e il capo area dell'ufficio tecnico comunale di Scaletta Zanclea.
Sulla predetta delibera, trasmessa con sindacale prot. n. 757 dell'8 febbraio 2000, non risulta siano stati resi gli elementi tecnici per le controdeduzioni da parte del progettista, parimenti a quanto fatto per le altre due osservazioni prodotte fuori termine (rispettivamente prot. n. 715 del 7 febbraio 2000 e prot. n. 771 del 9 febbraio 2000), per come si evince dall'elenco allegato alla citata nota prot. n. 1316 con cui il commissario ad acta ha trasmesso il piano.
Lo scrivente gruppo, in dipendenza dell'atipicità della vicenda, reputa di non essere tenuto a formulare proposte di parere quanto all'osservazione in parola.
La stessa, peraltro, si configura come atto critico del l'amministrazione comunale riguardo a numerosi elementi del piano, riguardo ai quali questo gruppo, anche indirettamente e in via generale, a mezzo della propria proposta di parere ha formulato già considerazioni;
6.2.  copia delle osservazioni segnate da n. 2 a n.9, nn. 13, 14 e 16, pervenute direttamente a questo Assessorato.
Per quanto tutto precede, questo gruppo XXX del dipartimento regionale urbanistica è del parere che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio del comune di Scaletta Zanclea, adottato con delibere commissariali n.1 del 2 dicembre 1999 e n. 2 del 22 dicembre 1999, sia meritevole di approvazione con l'introduzione delle modifiche e prescrizioni superiormente descritte";
Visto il voto n.460 del 26 luglio 2001 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto con le ulteriori prescrizioni, precisazioni ed integrazioni che seguono:
ASPETTI GEOLOGICI
Ai fini del corretto svolgimento dell'attività urbanistico-edilizia, fatte salve le misure transitorie di salvaguardia prescritte nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al D.A.R.T.A. 4 luglio 2000, occorre inserire le seguenti prescrizioni:
Regolamento edilizio - Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n.61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Prescrizioni a regime - L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive al presente voto, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Prescrizioni per piani esecutivi - L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come anche richiesto dal punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente.
L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica geotecnica delle relative aree da parte del l'uf ficio del Genio civile, da richiedersi da parte del l'am mi nistrazione comunale, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Zona territoriale omogenea "A"
Le zone A previste dal piano vanno ampliate ed individuate sia conformemente alla proposta di parere del l'uf ficio, sia adeguando il perimetro della zona A della frazione montana secondo la perimetrazione indicata da questo consiglio su proposta della competente Soprintendenza. Infatti tutto l'abitato di Scaletta montagna, che si attesta sotto il castello ed è chiuso dalla viabilità principale di collegamento - nonostante le numerose alterazioni subite, che hanno riguardato sia modifiche formali delle facciate con la sostituzione degli infissi tradizionali in legno e degli intonaci originari, e sia ristrutturazioni e sostituzioni di interi fabbricati - conserva ancora l'originario impianto storico, caratterizzato da vicoli stretti e tortuosi, e permangono inoltre molti edifici che, sebbene necessitino di essere restaurati, conservano ben leggibili le peculiarità stilistiche originarie; di conseguen za il centro montano riveste nell'insieme un carattere storico e di particolare pregio ambientale meritevole di salvaguardia e valorizzazione.
Gli interventi ammissibili in questa zona dovrebbero tendere nel tempo a ricondurre i detrattori paesistici presenti (infissi in alluminio, intonaci al plastico, cromie, finiture ed elementi tecnologici non adeguati al contesto, pavimentazioni stradali realizzate con elementi estranei alla tradizione locale ecc.) ad una migliore compatibilizzazione ambientale mediante la loro sostituzione con elementi, materiali e tecniche tradizionali.
Pertanto nelle norme di piano vanno aggiunti i punti seguenti:
1)  attività consentita e strumenti di attuazione in zona A: l'edificazione in linea generale può avvenire previa redazione di un piano particolareggiato di recupero di iniziativa pubblica o di apposita variante secondo le indicazioni contenute nella circolare ARTA prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000. Nelle more sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 71/78, lettere a), b) e c).
Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), fatte salve le norme di tutela del testo unico di cui al decreto legge n.490 del 29 ottobre 1999, non è richiesto il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali nel rispetto delle norme seguenti e degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo originario. Possono consentirsi se assentiti con nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio e del tessuto circostante, restando comunque vietati gli interventi di demolizione e ricostruzione, di sopraelevazione, di modifica del numero di piani.
Le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro riguardanti l'aspetto esteriore degli edifici devono essere eseguite secondo interventi unitari comprendenti l'intera facciata di ogni edificio indipendentemente dalla suddivisione della proprietà dello stesso; ai fini del decoro urbano l'amministrazione comunale può imporre l'esecuzione dei predetti interventi;
2)  gli interventi nelle zone A e in quelle di interesse paesistico devono essere eseguiti in linea di principio con materiali e tecniche tradizionali e valgono le seguenti prescrizioni particolari:
-  le antenne televisive convenzionali o paraboliche vanno collocate ove possibile sul tetto o terrazzo di copertura e comunque in nessun caso direttamente sui balconi;
-  pannelli solari, impianti ricetrasmittenti amatoriali, devono essere autorizzati dal sindaco, che terrà conto dell'impatto sull'edificio e sull'intorno mentre l'installazione di tralicci e parabole di rimbalzo per micro-onde è sottoposta a nulla osta della Soprintendenza che ne verificherà la minimizzazione di impatto estetico-percettivo;
-  le caldaie dell'impianto di riscaldamento non possono prospettare su pubbliche vie o piazze;
-  gli impianti di condizionamento vanno ove possibile appoggiati sui balconi e comunque collocati in modo da non disturbare l'estetica delle facciate prospettanti su pubbliche vie o piazze ed è proibito l'inserimento a sbalzo;
-  i serbatoi di accumulo dell'impianto idrico non possono essere ubicati sui tetti o sulla copertura dei volumi tecnici, né a quota più alta del pavimento del terrazzo di copertura dell'edificio; se posti nei giardini devono essere interrati;
-  le canne fumarie non incassabili nella muratura e le torrette da camino devono essere rivestite con lo stesso materiale o tipo di finitura del fabbricato cui appartengono;
-  i pluviali, ove possibile, devono essere incassati nella muratura, entro guaina di rivestimento o in traccia ventilata o, in caso contrario, devono essere in rame o in cotto e, analogamente alle tubazioni di adduzione del metano, collocati nel rispetto degli elementi decorativi ed architettonici della facciata; ogni altro tipo di tubazione ed i cavi elettrici e telefonici devono essere incassati;
-  le coperture a tetto devono avere un'unica linea di colmo per un singolo edificio e devono essere rivestite con manto di tegole del tipo coppo siciliano tradizionale;
-  le coperture piane non possono essere munite di manto di impermeabilizzazione con guaine bituminose o in asfalto minerale lasciate a vista: esse vanno piastrellate con mattonelle in cotto; è altresì ammesso l'uso del battuto di cocciopesto;
-  gli infissi esterni devono essere in legno, con esplicito divieto di installazione di infissi in plastica o in alluminio e di avvolgibili di qualunque materiale, anche se già presenti nella stessa facciata; gli infissi esistenti, quando vengono sostituiti, devono essere conformati alla presente norma; solamente per gli esercizi commerciali al piano terreno è consentito l'impiego di chiusure metalliche ad anta a maglia aperta;
-  le aperture devono avere il lato lungo posto in verticale e architravi e stipiti rifiniti ad intonaco o riquadrati con elementi in pietra locale; nelle manutenzioni straordinarie delle facciate sono consentite piccole variazioni delle aperture che mantengano il ritmo, la tipologia e la forma originari e rispettino l'impaginazione del prospetto; sono vietati gli squarci e gli sfondamenti di consistenti masse murarie;
-  è prescritto il mantenimento, il recupero e la ricollocazione in opera dei materiali di finitura e degli elemen ti di particolare valore stilistico e decorativo (portali, soglie, davanzali, stipiti, architravi in pietra, pavimen ta zioni, infissi, ringhiere e mensoloni di balconi);
-  le ringhiere dei balconi devono essere realizzate con disegni semplici, con piatti, quadrelli e tondi in ferro secondo la tradizione; sono vietati i parapetti in muratura;
-  sono proibite le chiusure di balconi e verande;
-  le tende devono risultare omogenee per ogni fronte di edificio nel colore e nel materiale, non possono occultare eventuali elementi architettonici o partiti decorativi di facciata ed il loro sbraccio dovrà essere contenuto entro i cm. 120 e comunque non oltre la larghezza del marciapiede sottostante o della zona ad esclusivo transito pedonale;
-  sono vietati gli intonaci plastici, graffiati o meno ed in materiale vetroso o granigliato e le tinteggiature ad essi assimilabili, i rivestimenti a cortina in piastrelle, listelli e tessere di ceramica o di altro materiale, i rivestimenti totali o parziali in marmo di qualunque specie; vanno impiegati intonaci tradizionali o premiscelati in pasta e tinteggiature a velatura, ottenuta con latte di calce, a fresco con colori sciolti in latte di calce, sull'ultimo strato di intonaco appena eseguito, o ai silicati; i colori devono essere simili a quelli desumibili dagli edifici storici dell'intorno;
-  i numeri civici devono essere indicati esclusivamente su mattonelle maiolicate o su lastre di pietra, con caratteristiche decorative stabilite dalla commissione edilizia;
-  le insegne non devono essere realizzate con materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, acciaio lucido, né essere autoilluminanti; non devono interferire in alcun modo con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere; non possono attenere a più di una sola apertura; possono essere ripetuti elementi uguali, ma ciascuno avrà le dimensioni di una singola apertura; sono vietate le insegne a bandiera o a sbalzo di qualunque tipo, ad eccezione di quelle per la segnaletica delle farmacie e presidi sanitari;
-  il disegno delle vetrine deve essere adeguato alle aperture, rispettandone linee, ingombri, allineamenti e forme; non è consentito modificare le aperture per la realizzazione di vetrine o porte-vetrine (allargamenti, riquadrature, apposizione di mostre, rivestimento di imbotti) a meno che l'intervento riguardi tutta la facciata nel l'ambito di un intervento più generale di studio e della stessa; non possono essere utilizzati i laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato;
-  le linee elettriche e telefoniche devono essere realizzate sottotraccia e deve essere previsto il graduale interramento di quelle esistenti;
-  le pavimentazioni stradali storiche ove ancora esistenti devono essere mantenute, quelle di nuova realizzazione devono essere eseguite con materiali e disegni uguali a quelle originarie esistenti nel centro storico;
-  i muri di contenimento delle terre devono essere conservati e, se necessario, restaurati; i muri di contenimento e di recinzione di nuova realizzazione devono essere eseguiti in malta cementizia e pietrame locale sbozzato a mano senza listatura dei giunti; solo nei casi strutturalmente necessari i muri di contenimento potranno essere realizzati in calcestruzzo armato e rivestiti su tutti i paramenti a faccia vista con pietrame locale sbozzato a mano e senza listatura dei giunti;
-  gli arredi urbani devono essere di disegno tradizionale in ferro o legno;
-  l'illuminazione nelle aree di interesse paesistico deve utilizzare pali apposti sul lato monte di strade di mezza costa e dovrà essere particolarmente diradata in quelle di crinale; per dette aree e per il centro storico il progetto dell'impianto di illuminazione pubblica deve essere approvato dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali;
-  è vietata la rimozione di manufatti tipici del paesaggio agrario (abbeveratoi, fontane, ecc.);
-  è vietato l'abbattimento di alberi; tuttavia può essere autorizzata la sostituzione di un'essenza con altra autoctona.
Viabilità
Il previsto tracciato in galleria, in conformità a quanto rilevato nel parere dell'ufficio, non è condivisibile. Non si può fare a meno di rilevare, però, che tale previsione è finalizzata a realizzare una via parallela alla SS 114 per alleggerire il carico di traffico che su di essa si concentra.
Considerata l'esigenza che il centro abitato sia dotato di un'altra strada da sviluppare con andamento nord-sud, come raddoppio della stradale, il comune di Scaletta Zanclea potrà proporre in variante una nuova soluzione di tracciato viario di più agevole ed economica fattibilità.
Ritenuto, altresì, condivisibile la proposta di determinazione sulle osservazioni e opposizioni al piano, contenuta nel parere dell'ufficio sopra richiamato;
Per quanto sopra esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Scaletta Zanclea con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera commissariale n. 1 del 2 dicembre 1999 in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 9 del 14 giugno 2001 e con le prescrizioni, precisazioni ed integrazioni di cui al presente voto.
Fatto salvo l'adeguamento del piano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, e dal successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000 relativo alle "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale", il comune di Scaletta Zanclea in sede di controdeduzioni consiliari procederà ad effettuare una ricognizione delle previsioni urbanistiche del piano in oggetto riferite al settore commerciale in verifica del predetto decreto presidenziale, evidenzian do in una apposita scheda riassuntiva: le zone territoriali omogenee interessate, le destinazioni d'uso ammesse, la normativa di riferimento, le superfici e le cubature interessate, il tipo d'intervento ammesso, le prescrizioni relative alle tipologie degli esercizi commerciali";
Vista la nota assessoriale prot. n. 47245 del 13 agosto 2001, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Scaletta Zanclea di adottare le controdeduzioni in merito alle determinazioni di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 460 del 26 luglio 2001;
Vista la delibera consiliare n.18 del 21 settembre 2001, trasmessa con foglio comunale prot. n. 4887 del 27 settembre 2001, con la quale il consiglio comunale di Scaletta Zanclea ha controdedotto alle determinazioni assessoriali di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 460 del 14 giugno 2001;
Vista la nota prot. 840 del 19 novembre 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXX/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 24 del 16 novembre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 21 settembre 2001, sono state adottate le controdeduzioni al voto C.R.U. n. 460/2001 e la stessa delibera è stata trasmessa a questo Assessorato con nota prot. n. 4887 del 27 settembre 2001.
Sostanzialmente, nella sopracitata deliberazione, il consiglio comunale condivide ed adotta le controdeduzioni, così come nell'allegata proposta presentata dal l'as sessore comunale ai lavori pubblici e dal responsabile del procedimento, richiedendo le seguenti integrazioni:
-  inserire alla fine del punto 4 quanto segue: "Per quanto riguarda la zona "A", individuata nella frazione di Scaletta superiore che l'Assessorato possa prendere in considerazione la possibilità di prevedere l'abbattimento e la ricostruzione degli immobili pur nel rispetto dei vincoli individuati e prescritti dal gruppo XXX/D.R.U. e nel rispetto della normativa sismica urbanistica, vigente in materia";
-  inserire il seguente punto 9, così formulato: "Il consiglio comunale prende atto del fatto che era stata già approvata una lottizzazione in contrada Nuvola della frazione di Guidomandri superiore e dà mandato all'ufficio tecnico di inviare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ad integrazione della stessa delibera, copia della lottizzazione a rogito del notaio Maria Flora Puglisi rep. n. 18968, racc. n. 56661 del 16 luglio 1999".
Esaminato il contenuto della citata deliberazione, nonché la convenzione relativa al piano di lottizzazione indicato nella stessa, questo gruppo esprime parere quanto alle controdeduzioni nei termini che appresso se guono:
Punto 1 - Zona A
Per quanto riguarda le controdeduzioni svolte dal l'ente locale riguardo a potere prevedere per la zona A l'intervento edilizio di demolizione e ricostruzione, si tiene a precisare che la tipologia d'intervento richiamato nessuna pregiudiziale è stata posta in tal senso ove la stessa venga prevista all'interno del piano particolareggiato di recupero d'iniziativa pubblica.
Detto tipo d'intervento edilizio, di demolizione e ricostruzione, non è consentito nelle more della redazione del piano esecutivo soprarichiamato.
Punto 2 - Piano di lottizzazione
Si ritiene di potere accettare la richiesta dell'ente locale, avanzata all'atto delle controdeduzioni, relativamente alla possibilità di inserire nella tav. B4 l'area interessata da un piano di lottizzazione già convenzionato con atto del notaio Maria Flora Puglisi, registrato il 16 luglio 1999 e repertoriato con n. 18968 raccolta n.5661.
Peraltro di detto piano di lottizzazione, per come risulta dalla comunicazione trasmessa per via fax dal comune di Scaletta Zanclea avente prot. n. 4606 dell'8 settembre 2000 e registrata in entrata al prot. di questo Assessorato con n. 69965 del 16 novembre 2001, i lavori risultano già iniziati.
L'area interessata non è stata individuata dall'amministrazione comunale sulle tavole di piano regolatore generale restituite a questo Assessorato, ma viene indicata su uno stralcio dello strumento urbanistico pervenuto in allegato alla nota prima citata.
A certezza dell'individuazione dell'area, così come individuata nello stralcio planimetrico, si deve fare riferimento ai dati descrittivi riportati nella delibera consiliare delle controdeduzioni, cioè che l'area ricade in contrada Nuvola nella frazione di Guidomandri superiore e quelli riportati nel certificato di destinazione urbanistica, allegato alla convenzione, che fa riferimento alle particelle catastali nn. 435-436-437-678-679-740-741-742 del foglio n. 2.
Per quanto superiormente espresso, questo gruppo trasmette al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla delibera comunale n. 18 del 21 settembre 2001, il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, adottato con delibera commissariale n. 1 del 2 dicembre 1999, affinché lo stesso consiglio si determini nel merito.
Si vuole precisare in ultimo che per quanto concerne l'adeguamento dello strumento urbanistico alla legge regionale n. 28/99, il tecnico comunale con nota prot. n. 4887 del 13 novembre 2001 ha rilasciato attestazione che: non sono state apportate modifiche alla zonizzazione, mentre è stato necessario prevedere nelle norme tecniche di attuazione la possibilità di realizzare esercizi commerciali nelle zone territoriali omogenee "B" e "C".
Si ritiene opportuno, comunque, nelle more dell'as sun zione dell'atto deliberativo consiliare di adeguamento dello strumento urbanistico alla legge regionale n. 28/99, di procedere alla trasmissione della proposta di parere, accompagnata in allegato da una scheda riassuntiva delle norme di attuazione, che in realtà contraddicono quanto attestato dal tecnico comunale";
Visto il foglio n. 6620 del 10 dicembre 2001, assunto al prot. di questo Assessorato al n.70799 dell'11 dicembre 2001, con il quale il comune di Scaletta Zanclea ha trasmesso, unitamente ai relativi elaborati grafici, la delibera consiliare n. 30 del 29 novembre 2001 avente ad oggetto "Adozione programmazione della rete distributiva ed esercizio dell'attività commerciale, ai sensi della legge regionale n. 28/99 e successive modifiche ed integrazioni";
Vista la nota prot. n. 34 del 18 gennaio 2002, con la quale l'unità operativa 4.1./D.R.U., ad integrazione della precedente proposta n. 24 del 16 novembre 2002 formulata in merito alle controdeduzioni comunali al voto n. 460/C.R.U. del 23 luglio 2001, ha rappresentato quanto di seguito si riporta in ordine alle determinazioni assunte con la delibera consiliare n. 30 del 29 novembre 2001 dal comune di Scaletta Zanclea:
"...Omissis...
Dalla relazione tecnica risulta che la concentrazione degli esercizi commerciali esistenti è prevalentemente nella località marina mentre un solo esercizio commerciale è dislocato a Guidomandri superiore.
Le norme tecniche di attuazione del piano commerciale, composto da 58 articoli, non comportano modifiche alle norme di attuazione e al regolamento edilizio comunale dell'adottato piano regolatore generale all'interno del quale, come già precedentemente rapportato nel parere n. 24/2001, le zone territoriali omogenee "A, B1, B2, C e D" prevedono al loro interno le attività richiamate dallo strumento pianificatorio che si trasmette";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 578 del 4 aprile 2002 che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, per quanto precede esprime parere che il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Scaletta Zanclea, adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 2 dicembre 1999, sia meritevole di approvazione con l'introduzione delle prescrizioni di cui al voto del C.R.U. n.460 del 23 luglio 2001, salvo quanto considerato nella proposta di parere dell'ufficio n.24 del 16 novembre 2001 a seguito della deliberazione consiliare di controdeduzioni n. 18 del 21 settembre 2001";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 460 del 26 luglio 2001 e n.578 del 4 aprile 2002 sulla scorta delle proposte n. 9 del 14 giugno 2001 e n. 24 del 16 novembre 2001 del gruppo XXX/D.R.U. e successiva nota integrativa prot. n. 34 del 18 gennaio 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n.460 del 26 luglio 2001 e n. 578 del 4 aprile 2002, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Scaletta Zanclea, adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 2 dicembre 1999.

Art.  2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in con formità e con le stesse motivazioni di cui ai voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 460 del 26 luglio 2001 e n.578 del 4 aprile 2002.

Art.  3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 9 del 14 giugno 2001 formulata dal gruppo XXX/D.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
 2)  proposta di parere n. 24 del 16 novembre 2001 formulata dal gruppo XXX/D.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
 3)  nota prot. n. 34 del 18 gennaio 2002 dell'unità operativa 4.1. integrativa della proposta n. 24 del 16 novembre 2001;
 4)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 460 del 26 luglio 2001;
 5)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 578 del 4 aprile 2002;
 6)  delibera commissariale n. 1 del 2 dicembre 1999;
 7)  delibera commissariale n. 2 del 22 dicembre 1999;
 8)  delibera consiliare n. 18 del 21 settembre 2001;
 9)  delibera consiliare n. 30 del 29 novembre 2001;
Elaborati piano regolatore generale
10)  tav. A1: relazione generale;
11)  tav. A2: dimensionamento;
12)  tav. A3: regolamento edilizio;
13)  tav. A4: norme di attuazione;
14)  tav. B1: azzonamento generale;
15)  tav. B2: azzonamento generale, contrada Serro Nu volà;
16)  tav. B3: azzonamento generale, Scaletta superiore e Scaletta marina;
17)  tav. B4: azzonamento generale, Guidomandri superiore e Guidomandri inferiore;
18)  tav. C: viabilità;
Prescrizioni esecutive: piano particolareggiato, zona C1, Scaletta superiore
19)  tav. P1a: relazione, norme di attuazione e dimensionamento;
20)  tav. P1b: planimetrie;
21)  tav. P1c: profili normatori e tipologie;
22)  tav. P1d: profili delle urbanizzazioni, verde pubblico attrezzato e parcheggi;
23)  tav. P1e: piano particellare di esproprio;
Studio agricolo forestale
24)  relazione;
25)  stratificazione del territorio in unità omogenee, le "Unità di paesaggio", scala 1:25.000;
26)  carta pedo-morfologica, scala 1:10.000;
27)  vegetazione ed uso del suolo, scala 1:10.000;
28)  infrastrutture al servizio dell'agricoltura, scala 1:10.000;
29)  vincoli e delimitazioni, scala 1:10.000;
30)  elaborato grafico della viabilità a supporto delle attività agricole, scala 1:10.000;
31)  elaborato grafico conforme alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, scala 1:10.000;
Studio geologico
32)  relazione geologica;
33)  allegato 1: carta geolitologica, scala 1:10.000;
34)  allegato 2: sezioni geologiche, scala 1:10.000;
35)  allegato 3: carta idrogeologica, scala 1:10.000;
36)  allegato 4: carta geomorfologica, scala 1:10.000;
37)  allegato 5: carta delle acclività, scala 1:10.000;
38)  allegato 6bis: carta di classificazione del territorio, scala 1:10.000;
39)  allegato 7: carta geologica-tecnica, scala 1:2.000 della copertura vegetale;
40)  allegato 8: schemi geolitologici attuativi, scala 1:1.000;
Elaborati programmazione commerciale
41)  relazione tecnica;
42)  norme tecniche di attuazione;
43)  tav. 1: analisi della rete distributiva esistente;
44)  tav. 2: zonizzazione.

Art.  4

Il comune di Scaletta Zanclea dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art.  5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di 10 anni ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art.  6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art.  7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere de po sitato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  8

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 14 maggio 2002.
  SCIMEMI 

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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