REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 LUGLIO 2002 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 maggio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Sortino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n.28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visti i fogli prott. n. 1967 del 7 febbraio 2000 e n. 13855 del 28 novembre 2000, assunti rispettivamente al protocollo di questo Assessorato al n. 2073 del 14 febbraio 2000 ed al n. 59566 del 30 novembre 2000, con i quali il sindaco del comune di Sortino ha trasmesso per l'approvazione di competenza gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Viste le delibere n. 93 del 30 settembre 1997, n. 94 dell'1 ottobre 1997, n. 95 dell'1 ottobre 1997 e n. 96 dell'1 ottobre 1997, vistate dal CO.RE.CO. centrale, rispettivamente, nelle sedute del 22 gennaio 1998 con decisione n. 275/58, del 4 dicembre 1997 con decisione n. 11638/11525, del 22 gennaio 1998 con decisione n. 388/11526, con le quali il consiglio comunale diSortino ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978, relativi al piano adottato con le sopracitate deliberazioni;
Vista la certificazione datata 10 novembre 1999, a firma del sindaco, in ordine alla regolarità della procedura di deposito e pubblicazione, nonché attestante la presentazione avverso lo strumento urbanistico adottato di n. 52 osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge;
Viste le osservazioni e/o opposizioni indicate nell'elenco in calce alla sopracitata certificazione;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione redatta dai progettisti in merito alle stesse;
Viste le delibere n. 102 del 14 dicembre 1998, n. 104 del 21 dicembre 1998 e n. 105 del 21 dicembre 1998, con le quali il consiglio comunale di Sortino ha apportato delle modifiche allo strumento urbanistico in precedenza adottato, riconfermato (in particolare con la delibera n. 102/98) per le parti non in contrasto la precedente deliberazione n. 93/97;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del consiglio comunale n. 102 del 14 dicembre 1998, n. 104 del 21 dicembre 1998 e n. 105 del 21 dicembre 1998;
Vista la certificazione, datata 10 novembre 1999, a firma del sindaco in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano di cui alle delibere n. 102/98, n. 104/98 e n. 105/98, nonché attestante la presentazione di n. 1 osservazione entro i termini di legge e di n. 8 fuori termine;
Viste le osservazioni elencate nella certificazione di cui sopra;
Viste le delibere n. 68 del 27 settembre 1999, n. 69 del 28 settembre 1999, n. 83 del 12 ottobre 1999 e n. 85 del 14 ottobre 1999, con le quali il consiglio comunale del comune diSortino ha controdedotto ai sensi del 5° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 sulle osservazioni e/o opposizioni presentate dai cittadini avverso lo strumento urbanistico di che trattasi;
Viste le note prot. n. 22638/95 del 18 novembre 1995, prot. n. 25075/95 del 10 dicembre 1995, prot. n. 2081/97 del 13 dicembre 1997 e prot. n. 19561/97 del 3 marzo 1998, con le quali l'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso il parere favorevole con prescrizioni in merito alle previsioni dello strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 140 del 9 maggio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 17 del 9 maggio 2001, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Vista la nota prot. n. 149 del 21 maggio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXVII di questo Assessorato ha sottoposto al Consiglio regionale dell'urbanistica, ad integrazione della proposta n. 17 del 9 maggio 2001, la nota prot. n. 148 del 18 maggio 2001,
Visto il voto n. 457 del 12 luglio 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, valutate le proposte del gruppo XXVII/D.R.U. sopracitate, ha espresso il parere che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Premesso
Il comune di Sortino è ad oggi dotato di piano regolatore generale approvato con decreto assessoriale n. 77 del 14 maggio 1977.
Con delibera di C.C. n. 158 del 18 ottobre 1994 e n. 159 del 19 ottobre 1994 è stato approvato, con modifiche, lo schema di massima secondo le direttive impartite dal consiglio comunale con delibera n. 125 del 14 giugno 1994.
Tali modifiche riguardavano in particolare la zona A, per la quale veniva rigettata la classificazione in sottozone A1, A2, A3.1 e 43.2, con la conferma delle zone A del piano regolatore generale vigente e la classificazione della zonizzazione effettuata dal progettista come zone B protette.
Altre modifiche erano inerenti alle aree classificate C, alla viabilità, etc.
Con le delibere n. 2/97, 4/97, 5/97 e 7/97 il consiglio comunale si determina sul piano regolatore generale, sulle prescrizioni esecutive e sul regolamento edilizio e sul P.I.P. chiedendo al progettista di apportare modifiche, correzioni ed integrazioni al piano. In particolare, con la citata delibera n. 2/97 il consiglio chiede che la zona C3 di piano lardo sia classificata C4, zona residenziale stagionale, con parametri edilizi diversi dalle previsioni del progettista. Altresì, si chiede che le residue zone C3 previste a nord della via Giardino siano classificate C2.
Con delibere nn. 93/97, 94/97, 95/97 e 96/97 il C.C. adotta rispettivamente il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il P.I.P. e il regolamento edilizio
In particolare con l'atto deliberativo n. 93/97 di adozione del piano regolatore generale il consiglio comunale approva le modifiche riportate nell'elaborato "Schede" redatto dal progettista a seguito delle determinazioni del consiglio comunale contenute nell'atto deliberativo n. 2/97. Si approva lo stralcio dell'ampliamento dell'area destinata ad insediamenti turistici Cts di contrada Serramezzana in quanto privo del parere specifico del Genio civile sull'ampliamento proposto. Altresì, si introducono dette modifiche:
- le modifiche individuate nelle tav. 4.5 bis ai nn. 1 e 2, nella tav. 5.3bis al n. 3 rendendo dette aree edificabili così come le aree limitrofe;
-  la modifica di cui allo stralcio aerofotogrammetrico allegato in scala 1:10.000 al n. 4, classificando tale area F3 destinata a spazi di verde attrezzato per lo sport e specificatamente all'impianto di tiro a piattello;
-  le modifiche riguardanti l'ex zona C3 e l'ex zona C4.
Con l'atto deliberativo n. 94/97 il consiglio comunale approva il progetto delle prescrizioni esecutive della zona C2 ricadente a cavallo della strada provinciale Ponticelli-Albinelli.
Con l'atto deliberativo n. 95/97 il consiglio comunale approva il progetto del piano particolareggiato degli insediamenti produttivi artigianali e commerciali di contrada Albinelli, localizzati a cavallo della strada provinciale n. 60, comprendente una zona D e una zona D1; con detta approvazione si introduce la modifica delle norme di attuazione e la nuova previsione di svincolo a raso in sostituzione dello svincolo a più livelli.
Con l'atto deliberativo n. 96/97 il consiglio comunale adotta il regolamento edilizio adeguato ai rilievi della C.E. avanzati con verbale n. 18 del 29 giugno 1996.
A seguito della pubblicazione del piano vengono presentate n. 52 osservazioni.
Contestualmente veniva acquisito il parere del Genio civile prot. n. 19561/97 del 3 marzo 1998 sul P.I.P., in esecuzione del quale veniva rielaborato dal progettista e riadottato con atto consiliare n. 102 del 14 dicembre 1998. Con la stessa delibera veniva adottato l'ampliamento della zona Cts stralciata con l'atto deliberativo n. 93/97 e veniva riconfermata l'adozione del piano regolatore generale.
Con delibera n. 104 e n. 105 del 21 dicembre 1998 venivano riadottati con l'introduzione di modifiche ed integrazioni le norme tecniche di attuazione e il regolamento edilizio.
Avverso il piano ripubblicato venivano presentate n. 8 osservazioni, sulle quali unitamente alle precedenti 52 osservazioni, visualizzate e dedotte dal progettista, il consiglio comunale si è determinato con delibere n. 68/99, n. 69/99, n. 83/99 e n. 85/99.
Dagli elaborati di piano regolatore generale trasmessi risulta che:
Il territorio comunale di Sortino, confinante con i comuni di Carlentini, Melilli, Priolo Gargallo, Solarino, Palazzolo Acreide, Cassaro e Ferla, ha una superficie di 93,21 Kmq. di cui circa 3.000 Ha. interessati da rimboschimenti.
Il centro abitato, posto ad una altitudine s.l.m. di mt. 438, è raggiungibile attraverso la S.P. n. 30 Sortino-Melilli che si dirama dallo svincolo dell'autostrada Catania-Siracusa; il collegamento con i comuni limitrofi avviene attraverso strade provinciali ed intercomunali che dipartono dalla S.S. 124.
Caratteristica peculiare del territorio è la presenza della grande necropoli di Pantalica che calamita interessi extraterritoriali dei quali il progettista ha ritenuto dovere proporre zone turistico-ricettive e un centro istituzionale finalizzato agli studi archeologici e ciò potrebbe favorire il rilancio economico del paese. Infatti oggi l'economia del territorio risulta basata sulle attività terziarie a causa del progressivo abbandono delle attività agricolo-silvo-pastorali.
Zonizzazione
Il piano prevede la suddivisione del territorio secondo le seguenti zone (definite ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).
Zona A - Per quanto attiene la zona A, il piano regolatore generale all'esame prevede la riconferma della zona A, con l'individuazione della perimetrazione di edifici di interesse storico-artistico, così come riportato nel piano regolatore generale vigente approvato con decreto assessoriale n. 77/77.
Gli interventi edilizi consentiti, assentibili attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, la comunicazione o i piani di recupero ex legge n. 457/78, sono quelli alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
La zona A è normata dall'art. 11 delle norme di attuazione.
Sottozone A1.1 e A1.2 - Sono aree interessate da preesistenze archeologiche o di interesse archeologico. In dette aree è vietata l'edificazione.
Nella zona A1.1 possono essere realizzati, su proposta della Soprintendenza, adeguati camminamenti pedonali, luoghi di ristoro etc. per rendere più fruibili dette aree.
Nella zona A1.2 può essere consentita l'attività agricola.
Le sottozone A1.1 e A1.2 sono normate dagli artt. 12 e 13 delle norme di attuazione.
Zona B protetta - Il piano all'esame prevede la riconferma di gran parte della ex zona B, classificandola zona B protetta in accoglimento delle determinazioni assunte dal consiglio comunale con delibera n. 158/94.
Gli interventi edilizi consentiti si attuano a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione o i piani di recupero ex legge n. 457/78.
In assenza del piano particolareggiato ex legge n. 457/78 l'attività edilizia ammessa è limitata agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 e nel rispetto dell'esistente reticolo di vie e piazze.
Sono altresì ammessi gli interventi di cui alla lettera e) del citato art. 20 della legge regionale n. 71/78 e/o la nuova edificazione in presenza di piano particolareggiato di recupero.
La destinazione d'uso è residenziale; sono consentite attività commerciali o direzionali se compatibili con la struttura urbana.
L'art. 14 delle norme di attuazione, oltre a fissare altezze massime consentite, distanze minime tra fabbricati, dai confini e dagli spazi pubblici, fissa in 5 mc./mq. l'indice di densità max fondiaria; nel caso di lotti di terreno interclusi con una superficie non superiore a 120 mq. la densità max è di 9 mc./mq., per lotti con superficie tra 120 e 200 mq. il volume max consentito è di mc. 1.000.
Zona B - Aree della città storica consolidata, da ristrutturare e da completare; detta zona comprende la rimanente parte della zona B del vecchio piano regolatore generale non classificata B protetta.
Gli interventi edilizi consentiti si attuano a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione o i piani di recupero ex legge n. 457/78.
La destinazione d'uso è residenziale; sono consentite attività commerciali o direzionali se compatibili con la struttura urbana.
L'art. 15 delle norme di attuazione, oltre a fissare altezze massime consentite, distanze minime tra fabbricati, dai confini e dagli spazi pubblici, fissa in 5 mc./mq. l'indice di densità max fondiaria; nel caso di lotti di terreno interclusi con una superficie non superiore a 120 mq. la densità max è di 9 mc./mq.; per lotti con superficie tra 120 e 200 mq. il volume max consentito è di mc. 1.000.
Zona B1 - Aree limitrofe alla città storica consolidata da completare. Gli interventi edilizi consentiti si attuano a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione.
In caso di assenza di opere di urbanizzazione primaria è obbligatoria la redazione di un piano di lottizzazione convenzionato.
La destinazione d'uso è residenziale con le attrezzature e servizi. Sono consentite attività commerciali di quartiere e direzionali.
L'art. 16 delle norme di attuazione oltre a fissare altezze massime consentite, distanze minime tra fabbricati, dai confini e dagli spazi pubblici, fissa in 5 mc./mq. l'indice di densità max fondiaria; nel caso di lotti di terreno interclusi con una superficie non superiore a 120 mq. la densità max è di 9 mc./mq., per lotti con superficie tra 120 e 200 mq. il volume max consentito è di mc. 1.000.
Zona C - Aree di nuova espansione per edilizia residenziale. Gli interventi edilizi consentiti si attuano a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione. In caso di assenza di opere di urbanizzazione primaria è obbligatoria la redazione di un piano di lottizzazione convenzionata.
La destinazione d'uso è residenziale con le relative attrezzature e servizi. Sono consentite attività commerciali di quartiere e direzionali.
L'art. 17 delle norme di attuazione, oltre a fissare la tipologia abitativa (tipo isolato, a nastro continuo, a corte), l'altezza massima consentita, le distanze minime tra fabbricati, dai confini, fissa in 2 mc./mq. l'indice di densità max fondiaria, in mc./mq. 1,75 l'indice di densità territoriale da applicare nell'ambito di intervento.Altresì, prescrive il lotto minimo non inferiore a mq. 650 e il rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria inferiore a 0,23.
Zona C1 - Aree di espansione del vigente piano regolatore generale in massima parte edificate. Gli interventi edilizi consentiti si attuano a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione. In caso di assenza di opere di urbanizzazione primaria è obbligatoria la redazione di un piano di lottizzazione convenzionata.
La destinazione d'uso è residenziale con le relative attrezzature e servizi. Sono consentite attività commerciali di quartiere e direzionali.
L'art. 18 delle norme di attuazione, oltre a fissare la tipologia abitativa, simile a quella già esistente, l'altezza massima consentita, le distanze minime tra fabbricati, dai confini, fissa in 5 mc./mq. l'indice di densità max fondiaria, in mc./mq. 3,70 l'indice di densità edilizia territoriale da applicare nell'ambito di intervento. Altresì, prescrive il lotto minimo non inferiore a mq. 1.000 e il rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria inferiore a 0,37.
Zona C2 - Aree di espansione del vigente piano regolatore generale in parte edificate. Gli interventi edilizi consentiti si attuano a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione. In caso di assenza di opere di urbanizzazione primaria è obbligatoria la redazione di un piano di lottizzazione convenzionata.
La destinazione d'uso è residenziale con le relative attrezzature e servizi. Sono consentite attività commerciali di quartiere e direzionali.
L'art. 19 delle norme di attuazione, oltre a fissare la tipologia abitativa di tipo isolato, l'altezza massima consentita, le distanze minime tra fabbricati, dai confini, fissa in 1 mc./mq. l'indice di densità max fondiaria, in mc./mq. 0,93 l'indice di densità edilizia territoriale da applicare nell'ambito di intervento. Altresì prescrive il lotto minimo non inferiore a mq. 1.500 e il rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria inferiore a 0,14.
Zona C3 - Aree di nuova espansione in parte edificate per edilizia residenziale rada. Gli interventi edilizi consentiti si attuano a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione. In caso di assenza di opere di urbanizzazione primaria è obbligatoria la redazione di un piano di lottizzazione convenzionata.
La destinazione d'uso è residenziale con le relative attrezzature e servizi. Sono consentite attività commerciali di quartiere e direzionali.
L'art. 20 delle norme di attuazione, oltre a fissare la tipologia abitativa di tipo isolato, l'altezza massima consentita, le distanze minime tra fabbricati, dai confini, fissa in 0,20 mc./mq. l'indice di densità max fondiaria, in mc./mq. 0,19 l'indice di densità edilizia territoriale da applicare nell'ambito di intervento. Altresì, prescrive il lotto minimo non inferiore a mq. 2.000 e il rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria inferiore a 0,05.
Zona C4 - Aree per insediamenti stagionali in gran parte edificate abusivamente. Gli interventi edilizi consentiti si attuano a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione.
La redazione di un piano di lottizzazione convenzionata, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78 è obbligatoria per la realizzazione di impianti di iniziativa privata per il gioco e lo sport.
L'art. 21 delle norme di attuazione, oltre a fissare la tipologia abitativa di tipo isolato, l'altezza massima consentita, le distanze minime tra fabbricati, dai confini, fissa in 0,10 mc./mq. l'indice di densità max fondiaria.Altresì, prescrive il lotto minimo non inferiore a mq. 2.000 e il rapporto di copertura non superiore a 0,025. Per le attività commerciali connesse alla realizzazione di impianti di iniziativa privata per lo svago e per lo sport sono ammesse pertinenze con volumetria max pari alla metà di quella ammissibile.
Zona Ct - Aree per insediamenti commerciali, direzionali, espositivi e fieristici. La destinazione d'uso degli immobili prevede la possibilità di realizzare di 20% della volumetria come residenza. L'attività edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, la comunicazione.
In caso di assenza di opere di urbanizzazione primaria è obbligatoria la redazione di un piano di lottizzazione convenzionata.
L'art. 22 delle norme di attuazione stabilisce che il verde e i parcheggi pubblici debbano essere computati per 100 mq. di pavimento di edificio aperto al pubblico in 80 mq. di cui almeno il 50% da destinare a parcheggio in aggiunta a quello privato previsto dalla legge n. 122/89.
L'indice di densità fondiaria massima è di 2,90 mc./mq.; l'indice di densità territoriale è di 2 mc./mq. da applicare all'ambito minimo d'intervento pari a 2.000 mq.; di rapporto di copertura sc/sf deve essere inferiore a 0,50; l'altezza massima consentita è pari a 8 mt.
Zona Cts - Aree per insediamenti turistico-sportivi, per l'insediamento di strutture per il plainair, ristorazione, turismo di transito, sport all'aperto quali campi da golf e percorsi per il trekking. L'attività edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, la comunicazione ed è subordinata alla redazione di un P. di L. ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78.
L'art. 23 delle norme di attuazione stabilisce il tipo edilizio in padiglione isolato che si integri con l'ambiente, l'indice di densità edilizia territoriale è pari a 0,40 mc./mq. da applicare all'ambito minimo di intervento di mq. 10.000. Sono altresì lmax, distante, etc.
Zona D - Aree per insediamenti produttivi e commerciali. L'attività edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione.
L'art. 24 delle norme di attuazione, oltre a stabilire la tipologia edilizia in tipo isolato a capannoni, le distanze tra fabbricati e dal confine, fissa in mc./mq. 2 l'indice massimo di densità fondiaria con lotto minimo di mq. 2.000 e in ml. 7,50 l'altezza massima.
Zona D1 - Aree per insediamenti artigianali produttivi, manufatturieri, di trasformazione e di servizio.
L'attività edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione.
L'art. 25 delle norme di attuazione, oltre a stabilire la tipologia edilizia in tipo isolato a capannoni con l'inserimento di locali per custodi, le distanze tra fabbricati e dal confine, fissa in mc./mq. 2,50 l'indice massimo di densità fondiaria con lotto minimo di mq. 2.000,il rapporto di copertura sc/sf inferiore a 0,3 e fissa in ml. 7,50 l'altezza massima.
Zona E - Aree per attività agricole
L'attività edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione.
L'art. 26 delle norme di attuazione, oltre a fissare l'indice di densità fondiaria pari a 0,03, le distanze, l'altezza etc. prescrive che gli impianti consentiti dall'art. 22 legge regionale n. 71/78 e successive modifiche siano ubicati ad almeno 500 mt. dal centro abitato o dalle zone urbanizzabili del piano regolatore generale; viene altresì fissato il rapporto di copertura pari a 1/10 dell'area di proprietà e i parcheggi privati non devono essere inferiori a 1/5 dell'area interessata.
E' consentito l'agriturismo per le aziende agricole in osservanza alla legge regionale n. 25/94.
Zona E1 - Aree di verde agricolo di interesse storico individuate intorno alla Costa Sortino Vecchia e Costa Cimitero Vecchio dove si prevede la realizzazione di camminamenti pedonali e strutture mobili per lo svolgimento di manifestazioni culturali.
L'art. 27 delle norme di attuazione rimanda, per gli interventi ammissibili, all'art. 26 delle norme di attuazione con l'esclusione di quelli dettati dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78.
Zona F - Aree per attrezzature, aree di rispetto cimiteriale, del depuratore e della discarica e fascia per la piantumazione per la protezione ambientale: sono suddivise in sottozone con i simboli da F1 a F7 sono normati dall'art. 28 delle norme di attuazione.
Prescrizioni esecutive
Prescrizioni esecutive zona C2:
Interessano zone C2 del piano regolatore generale vigente e più precisamente quelle poste in contrada Rosso d'uovo Ponticelli, prospicienti la strada Sortino-Monticelli-Albinelli e il prolungamento di via Nenni, il cui ambito d'intervento ha una superficie complessiva di mq. 83.291.
La tipologia edilizia residenziale è a villini del tipo mono e/o bifamiliare.
I dati progettuali prevedono mq. 10.810 per spazi d'interesse comune così distribuiti:
-  verde pubblico mq. 3.255;
-  parcheggi mq. 1.784;
-  strutture collettive mq. 5.761.
Non sono previste aree per l'istruzione in quanto sarebbe già giustificato il fabbisogno di edilizia scolastica nell'ambito del territorio comunale risultando altresì presente nel raggio di circa 700 mt. una attrezzatura scolastica.
La viabilità impegna 11.964 mq. tra strade del piano regolatore generale e di accesso ai lotti.
La superficie fondiaria è pari a 60.517 mq. con indice di densità pari a di 1 mc./mq. e, pertanto, considerata la dotazione di 100 mc./ab., si prevede di potere insediare 600 abitanti.
Prescrizioni esecutive zona D e D1:
Interessano, aree ubicate in contrada Albinelli e nord-est del centro abitato, da esso sufficientemente distante per motivi di salvaguardia ambientale e nel contempo agilmente raggiungibile dalla S.P. 60 Sortino-Albinelli-Monticelli.
Le due aree industriali-commerciali risultano separate dall'attraversamento della suddetta S.P. 60 di cui si prevede un'allargamento e la realizzazione di uno svincolo su due livelli, modificato a raso con la delibera consiliare n. 95/97 di adozione e servite da viabilità di progetto quale la circonvallazione.
La superficie complessiva degli ambiti di intervento delle zone D e D1 è, al netto della viabilità, pari a mq. 200.161 dei quali 26.946 destinati a verde attrezzato, strutture collettive e parcheggio.
Nella zona D si prevedono 31 lotti mentre nella zona D1 19 lotti con gli indici e parametri edilizi di cui alle norme di attuazione in conformità al piano regolatore generale.
Sono localizzate aree e spazi per eliporto, campi da gioco, trattoria, bar e vendita tabacchi, parcheggio, rifornimento carburanti, impianto di depurazione secondario.
Andamento demografico
Il progettista, nel prendere a riferimento i dati relativi ai censimenti 1971, 1981, 1991 della popolazione residente ritiene probabile un incremento demografico di 647 abitanti, calcolato nel ventennio 1994-2014, pari al 7% della popolazione attuale di 9.245 abitanti.
Dimensionamento e fabbisogno abitativo
Dalla relazione criteri di stesura finale si rileva che il progettista stima in 9892 gli abitanti previsti nel ventennio, di cui 6.315 i residenti nelle zone antiche in base alla verifica del patrimonio abitativo, 1745 gli insediati nelle attuali zone d'espansione e 1832 gli abitanti complessivi da allocare nelle nuove aree di espansione (647 da incremento demografico e 1185 da trasferimento in riferimento alla richiesta di migliori standard abitativi).
Il fabbisogno totale di edilizia residenziale risulta determinato in circa mc. 183.200 assegnando una dotazione di 100 mc./ab. da insediare.
Dal calcolo delle superfici delle zone territoriali omogenee C risulta riportata l'estensione totale di mq. 251,715, distinta in mq. 45.738 per la zona C con df pari a mc./mq. 2, in mq. 122.300 al netto dei lotti edificati per la zona C2 con df a mc./mq. 1 e in mq. 83.677 al netto dei lotti edificati per la zona C3 con df pari a mc./mq. 0,20.
Alla cubatura realizzabile stimata in mc. 184.409 si perviene sottraendo il 20% di volume per destinazioni non residenziali compatibili con la normativa di dette zone C e pertanto è ipotizzabile l'insediamento di 1.844 abitanti, valore prossimo a 1.832 abitanti stimato precedentemente dallo stesso progettista.
Pur tuttavia, si rileva che i dati relativi alle zone C2 e C3 non risultano adeguati alle modifiche apportate con atto consiliare n. 2/97 di cui all'allegato schede. Infatti le zone C3 (df=0,20 mq./mc.) comprese tra la S.P. 30 e la S.P. 60 sono state classificate C2 (df=1 mq./mc.) con il conseguenziale aumento della volumetria computata.
Pertanto i nuovi dati sulla cubatura realizzabile nelle aree C porterebbe ad insediare ulteriori 500 abitanti rispetto al numero di abitanti stimato dal progettista.
Ancora, si rileva, che il progettista non fornisce dati relativi al numero di abitanti da insediare nei piani di lottizzazione in corso di esecuzione che tra l'altro non sono stati neanche visualizzati negli elaborati tecnici del piano regolatore generale.
Dalla relazione integrativa fornita dall'ufficio tecnico comunale detti piani consentirebbero una volumetria, in parte da realizzare, di circa mc. 108.000 pari ad ulteriori 1.000 abitanti circa da insediare di cui il progettista non ha tenuto conto.
Attrezzature
Il soddisfacimento degli standards urbanistici di cui al decreto interassessoriale n. 1444/68 per un totale di mq. 234.615 calcolato per una popolazione di 9.892 abitanti risulta superiore alla dotazione minima di 18 mq./ab. anche se all'interno di questa dotazione è stata computata una superficie inferiore da destinare ad attrezzature scolastiche. Infatti il progettista conferma, quale attrezzatura scolastica, l'esistente giustificando tale dimensionamento soddisfacente sulla base del decremento della popolazione in età scolare secondo i censimenti ISTAT.
Le aree da destinare ad attrezzature pubbliche sono così ripartite:
-  parcheggi mq. 24.739;
-  verde pubblico di quartiere mq. 52.673;
- istruzione mq. 24.912;
-  interesse comune mq. 58.066;
- verde attrezzato mq. 74.225.
Considerato
1) Il procedimento amministrativo appare regolare in quanto:
-  il progetto di piano risulta corredato dello studio geologico ex art. 5 della legge regionale n. 65/81 e dello studio agricolo-forestale ex art. 3 della legge regionale n. 15/91 ed ex legge regionale n. 16/96;
- sul progetto di piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio risultano acquisiti i pareri ex art. 13 della legge n. 64/74 rilasciati dall'ufficio del Genio civile di Ragusa;
-  il progetto risulta regolarmente pubblicato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  avverso il piano regolatore generale sono state presentate entro i termini le osservazioni sulle quali il consiglio comunale si è determinato.
3) Dimensionamento del progetto di piano regolatore generale.
Si riportano i dati contenuti nella relazione criteri stesura finale relativi alla cubatura realizzabile nelle zone di espansione residenziale:
- zone C:  mq.  45.738xmc./mq. 2 =mc. 91.476 
- zone C2:  mq.122.300xmc./mq. 1 =mc. 122.300 
- zone C3:  mq.  83.677xmc./mq. 0,20 =mc. 16.735 
  Per un totale di     mc 230.511 


Il progettista, detraendo una percentuale del 20% per destinazioni d'uso diverse dalla residenza, perviene a stimare una volumetria pari a circa mc. 184.000 con la possibilità di insediare 1.847 abitati, di cui 1.200 di trasferimento dalla città vecchia e 647 di incremento nel ventennio.
Il progettista a seguito delle proposte di modifica contenute nella D.C.C. n. 2/97 ha classificato C2 le zone C3 di superficie pari a circa 50.000 mq. poste lungo la via M. Giardino senza tuttavia avere apportato i nuovi dati progettuali nella relazione criteri stesura finale.
Infatti la cubatura della zona C2 in virtù del ridimensionamento della zona C3 viene incrementata di circa 50.000 mc.
E ancora, dalla relazione sullo stato di attuazione dei piani urbanistici esecutivi si rileva potenzialmente esserci una volumetria pari a circa mc. 108.000 della quale sembrerebbe una buona parte rientrare nel computo del progettista in quanto attiene alle programmate zone C (anche se gli indici edificatori dei piani attuativi, in conformità al piano regolatore generale vigente, risultano essere superiori agli indici del piano in argomento) e parte sembrerebbe non calcolata in quanto ricadente oggi in aree con destinazione diversa dalla residenziale (fascia di rispetto cimiteriale, area a servizi etc.).
Il dimensionamento del piano regolatore generale, per quanto attiene ai fabbisogni residenziali, non è pertanto condivisibile sia per l'elevata cubatura prevista a seguito dell'emendamento effettuato a mezzo della D.C.C. n. 2/97 di modifica da zona C3 a zona C2 delle aree poste lungo la via M. Giardino che permetterebbe l'insediamento di ulteriori 500 abitanti sia per il mancato rilevamento degli effettivi abitanti da insediare nei piani di lottizzazione in corso di attuazione e, pertanto, il piano risulta sovradimensionato.
4) Zonizzazione
Zona A: con decreto n. 77/77 è stato ribadito "...che le zone aventi caratteristiche di centro storico sono state indicate..." nella considerazione che il territorio comunale non era soggetto a vincoli discendenti dalla legge n. 1497/39 e al parere della Soprintendenza.
Il centro storico del piano in argomento, consistente nell'individuazione di edifici di interesse storico-artistico-architettonico, è stato confermato secondo le previsioni del piano regolatore generale vigente.
A parere del consiglio, il perimetro della zona A dovrà essere ampliato secondo le indicazioni della scheda C.S.U. che si ritiene valida per la necessità di conservazione della qualità complessiva dello spazio urbano, uniformemente caratterizzato da episodi architettonici di pregio, inscindibili dal tessuto edilizio seriale, ma comunque sempre in significativo rapporto gerarchico con le emergenze; ad ogni buon fine si riporta sugli elaborati la suddetta perimetrazione con colore rosso.
La predetta perimetrazione in ogni caso nella fase di controdeduzioni andrà verificata particolarmente nelle aree di margini in rapporto alla situazione attuale.
In accordo con quanto contenuto nella circolare n. 3/2000 della D.R.U., le finalità del recupero potranno essere conseguite con interventi diretti previa analisi puntuale del tessuto che individui in dettaglio la qualità, il degrado e le categorie di intervento consentiti, anche al fine di tenere conto delle sostituzioni già avvenute, evitando così quel congelamento che prelude inevitabilmente all'abbandono o all'abuso edilizio nel centro storico.
Inoltre si rende necessario riportare negli elaborati di piano:
a)  i siti archeologici così come forniti dalla Soprintendenza in scala 1:25.000 con allegato elenco;
b)  gli edifici di interesse storico artistico per i quali potranno essere consentiti esclusivamente interventi di restauro conservativo da sottoporre al preventivo parere della sezione II della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa, che stà avviando le procedure di vincolo diretto ai sensi del decreto legislativo n. 490/99, così come riportato nell'allegato elenco fornito dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa;
c)  i beni isolati ricadenti nel territorio, nonché i percorsi rurali di pregio, per i quali nelle more di una eventuale predisposizione di adeguata normativa di attuazione, da calibrarsi in relazione alle caratteristiche di ogni singolo manufatto, si dovrà richiedere preventivamente alla competente Soprintendenza il parere per gli interventi, così come individuati nella planimetria 1:25.000 I.G.M. e allegato elenco.
Sottozone A1.1 e A1.2: sono aree interessate da preesistenze archeologiche o di interesse archeologico.
Si condividono le zone A1.1 e A1.2, fermo restando l'integrazione di cui sopra.
Zona B protetta - Il piano all'esame prevede la riconferma di gran parte della ex zona B, classificandola zona B protetta in accoglimento delle determinazioni assunte dalconsiglio comunale con delibera n. 158/94.
In relazione alla proposta di cui sopra detta zona dovrà essere classificata zona A con la normativa di riferimento.
Zona B - Aree della città storica consolidata, da ri-strutturare e da completare; detta zona comprende la rimanente parte della zona B del vecchio piano regolatore generale non classificata B protetta.
Si condivide per le parti esterne alla perimetrazione di zona A della scheda C.S.U.
Zona B1 - Aree limitrofe alla città storica consolidata da completare.
Si condivide.
Zona C - Aree di nuova espansione per edilizia residenziale.
Si premette che con decreto assessoriale n. 77/77 le aree classificate C dicontrada Lardo sono state stralciate e assoggettate alla normativa di zona agricola in quanto modificate, allora, in sede di adozione di piano e non oggetto di pubblicazione.
Le previsioni urbanistiche di tale zona C, riproposta nel piano in questione sotto il profilo localizzativo ricadono in aree contigue e in diretto rapporto visuale con un'ampia zona che evidenzia rilevanti connotati ambientali (incisione naturale ad est del centro abitato), per i quali si impone, ai fini della tutela paesaggistica la necessità di ridurre l'indice di edificabilità, l'altezza e il numero dei piani fissati dal progettista del piano in argomento.
Altresì nell'ambito di tale zona C si evidenzia che la quantità minima di spazi pubblici attrezzati a parco, per sport e gioco non dovrà essere inferiore a 15 mq. per abitante insediabile in osservanza dell'art. 4.3 del decreto interassessoriale n. 1444/68.
Per quanto considerato si ritiene opportuno la classificazione di tale area in zona C3 con riferimento all'art. 20 delle norme di attuazione del piano regolatore generale all'esame.
Si condividono le rimanenti zone C.
Zona C1 - Aree di espansione del vigente piano regolatore generale
Si condividono in quanto interessate da un processo di urbanizzazione in corso.
Zona C2 - Aree di espansione del vigente piano regolatore generale in parte edificate.
Poiché le previsioni di piano in ordine alla capacità insediativa risultano per come già detto sovradimensionate, fermo restando l'aspetto urbanistico proposto si rende necessario adottare anche per le zone C2, poste a nord di via del Giardino oggetto di prescrizioni esecutive e per le aree già classificate C3 dal progettista e modificate con atto deliberativo n. 2/97 in zona C2, i parametri edilizi delle zone C3, rilevando altresì che trattasi di zone di margine ancora non interessate da urbanizzazione e in parte coltivate ad agrumeto e uliveto.
Zona C3 - Aree di nuova espansione in parte edificate per edilizia residenziale rada.
Si condividono le due aree poste a sud di via del Giardino.
Zona C4 - Aree per insediamenti stagionali in gran parte edificate abusivamente.
Sono da disattendere in quanto mancano i necessari presupposti tali da prevedere un adeguato riordino urbanistico; la suscettività edificatoria con lotti minimi di 2.000 mq. comporta inevitabilmente un ulteriore consumo territoriale non giustificato da fabbisogni residenziali.
Altresì, trattandosi di zone parzialmente isolate dal contesto urbano con asse con tipologia edilizia a villetta stagionale, dovranno essere assimilate alle zone E contermini di verde agricolo.
Zona Ct - Aree per insediamenti commerciali, direzionali, espositivi e fieristici.
Si condividono.
Zona Cts - Aree per insediamenti turistico-sportivi, per l'insediamento di strutture per il plainair, ristorazione, turismo di transito, sport all'aperto quali campi da golf e percorsi per il trekking.
Si condividono.
Zona D - Aree per insediamenti produttivi e commerciali.
Sono oggetto di prescrizioni esecutive alle quali si rimanda.
Zona D1 - Aree per insediamenti artigianali produttivi, manufatturieri, di trasformazione e di servizio.
Sono oggetto di prescrizioni esecutive alle quali si rimanda.
Zona E - Aree per attività agricole
Si condividono.
Zona E1 - Aree di verde agricolo di interesse storico individuate intorno alla Costa Sortino Vecchia e Costa Cimitero Vecchio dove si prevede la realizzazione di camminamenti pedonali e strutture mobili per lo svolgimento di manifestazioni culturali.
Si condividono.
Zone F1...F7 - Aree per attrezzature, aree di rispetto cimiteriale, del depuratore e della discarica e fascia per la piantumazione per la protezione ambientale.
Nulla si rileva ad eccezione di quanto già evidenziato per la fascia di rispetto cimiteriale da ritenersi di inedificabilità assoluta così come per quella del depuratore e della pubblica discarica.
Prescrizioni esecutive:
Zone C2 - Per le considerazioni sopra espresse che comporta l'adeguamento alle norme dell'art. 20 dei parametri adottati dal progettista, sono da disattendere.
Zone D e D1 - Nulla si ha da rilevare se non il mancato inserimento, tra le attività compatibili, dei centri di rottamazione o di altre attività compatibili con le aree in questione.
Tuttavia in fase di sopralluogo si è rilevato che tali previsioni parzialmente sono limitrofe ad un'area boscata, pertanto si richiede l'adeguamento alla legge regionale n. 13/99 e successive modifiche e integrazioni. In considerazione della qualità paesaggistica del territorio si richiede che i nuovi interventi rispettino la morfologia nonché gli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale e cioè muri a secco, terrazzamenti, essenze arboree tipiche.
Regolamento edilizio - art. 4 composizione commissione edilizia: la stessa deve essere integrata in riferimento all'art. 10 della legge regionale n. 25/97.
Norme tecniche di attuazione:
In relazione alle considerazioni sopra espresse le norme tecniche di attuazione dovranno conseguentemente essere adeguate come segue:
Art. 11 zona A: occorre inserire nella norma che gli interventi edilizi nella zona A di piano si attuano nell'osservanza degli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 70/76 e dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78. Occorre altresì inserire le prescrizioni contenute nell'art. 14 zona B protetta escludendo al 1° comma la lettera d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Inoltre occorre inserire al 2° comma di dette prescrizioni prima della lettera e) la lettera d).
Art. 14 zona B protetta: è da cassare in quanto detta zona è assimilata alla zona A normata dall'art. 11.
Art. 21 zona C4: è da cassare in quanto dette zone sono state disattese con il presente parere.
Art. 28 zona F: riguardo le face di rispetto è da inserire la frase "di inedificabilità assoluta".
Programma commerciale:
il piano risulta non adeguato alla programmazione commerciale in quanto adottato e trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente precedentemente l'entrata in vigore del D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Tuttavia risultano previste aree per insediamenti commerciali, direzionali, espositivi e fieristici (zona Ct) nel territorio con parcheggi e viabilità di previsione a servizio delle stesse; risultano, inoltre, particolareggiate le zone D e D1 nell'ambito delle quali si ritengono possibili insediamenti commerciali compatibili con le attività ammissibili svolte in dette zone.
Altresì, le norme del piano regolatore generale, che di seguito schematicamente si riportano, prevedono la compatibilità di attività commerciali con la residenza e struttura urbana (zona territoriale omogenea B protetta, B, B1, C, C1, C2, C3) oltre alle norme che regolano le già citate zone territoriali omogenee CT, D e D1.
Norme di attuazione
Zona territoriale omogenea B protetta. Art. 14 - Sono consentite attività commerciali o direzionali se compatibili con la struttura urbana.
Zona territoriale omogenea B. Art. 15 - Sono consentite attività commerciali o direzionali se compatibili con la struttura urbana.
Zona territoriale omogenea B. Art. 16 - Sono consentite attività commerciali o direzionali se compatibili con la struttura urbana.
Zona territoriale omogenea C. Art. 17 - Sono consentite attività commerciali o direzionali se compatibili con la struttura urbana.
Zona territoriale omogenea C1. Art. 18 - Sono consentite attività commerciali o direzionali se compatibili con la struttura urbana.
Zona territoriale omogenea C2. Art. 19 - Sono consentite attività commerciali o direzionali se compatibili con la struttura urbana.
Zona territoriale omogenea C3. Art. 20 - Sono consentite attività commerciali o direzionali se compatibili con la struttura urbana.
Zona territoriale omogenea CT. Art. 22 - La destinazione d'uso degli immobili è commerciale, direzionale, espositivo-fieristica.
Zona territoriale omogenea D. Art. 24 - La destinazione d'uso degli immobili è per insediamenti produttivi e commerciali.
Zona territoriale omogenea D1. Art. 25 - La destinazione d'uso degli immobili è per insediamenti produttivi, artigianali, manifatturieri, di trasformazione e di servizio.
Il comune dovrà comunque sottoporre a verifica e controllo il piano regolatore generale in relazione ai contenuti dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 di riforma della disciplina del commercio e comparare le direttive e gli indirizzi di programmazione commerciale con i criteri di programmazione urbanistica-commerciale del piano.
Osservazioni e opposizioni
Il comune di Sortino si è determinato sulle osservazioni e/o opposizioni con delibere del consiglio comunale n. 68 del 27 settembre 1999, n. 69 del 28 settembre 1999, n. 83 del 12 ottobre 1999 e n. 85 del 14 ottobre 1999.
In relazione alle osservazioni e/o opposizioni presentate, a seguito della 1ª pubblicazione, avverso il piano regolatore generale si ritiene di non entrare nel merito per le osservazioni delle ditte Blancato Francesco e altri, Sequenzia Santo, Iannello Sebastiano, D'Antiochia Vincenzo e altri, Petracca Sebastiano, Monitto Lucia,Astuto Gabriele, Buccheri Giuseppe, Gigliuto Sebastiano e altri, Buccheri Luigi e altri, riguardanti le zone C4 di edilizia stagionale in quanto dette zone non sono state condivise con il presente parere.
Per quanto attiene le osservazioni della ditta Ciaffaglione Antonio e della ditta La Rosa Nunzia, il consiglio, in conformità al parere del progettista e alle determinazioni del consiglio comunale, le ritiene accoglibili.
Riguardo le rimanenti osservazioni e/o opposizioni, presentate dalle ditte Miceli Vincenzo, Salemi Maria, Santo Francesco, Magnano Sofia, Giufrida Alfredo, Marino Sofia, Assenza Roberto, Lo Nigro Antonio, Tabucco Sebastiano, Blancato Giuseppe, Blancato Salvatore, Miano Nella,Salonia Sofia, Sequenzia Francesco,Caruso Ermelinda, Di Mauro Salvatore, Berretta Francesco, Tarascio Salvatore, Tuccitto Giuseppe, Gigliuto Marianna Francesca, Mangano Luigi,Caruso Salvatrice, Saccuzzo Angelo, Sanzaro Salvatore, Di Mauro Vincenzo, Sofio Urano e altri,Sofio Urano Giuseppa Paradiso e altri, Zappulla Concetta, Serges Alessandro, Guglielmini Sebastiano, Ramondetta Sebastiana, Buccheri Antonino, Buccheri Chelio, Zappulla Vincenzo, Calafiore Emilio, Salemi Sebastiano il consiglio ritiene esprimere parere conforme alle valutazioni del progettista.
In ordine alle osservazioni delle ditte Lanteri Vincenzo,Di Falco Salvatore e con altri con le quali si richiede la riduzione delle fascia cimiteriale si rileva che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente non ha allo stato competenza in materia in quanto il procedimento per l'ottenimento di detta riduzione è da demandare all'Amministrazione comunale secondo la normativa vigente.
L'osservazione della ditta Giompapa Sebastiano si ritiene non accoglibile in quanto non investe carattere di interesse pubblico.
Relativamente all'osservazione formulata in 16 punti dell'avv. Blancato Sebastiano e tecnici sortinesi si ritiene esprimere parere conforme al progettista limitatamente ai punti non oggetto di rilievi del presente parere.
Con la seconda pubblicazione avverso il piano regolatore generale sono state presentate n. 8 osservazioni delle ditte Bongiorno Salvatore, Mazzotta Vincenza, Tabucco Francesco, Briganti Sofia, Gurciullo Vincenza, Di Pasquale Giovanni, Muzzicato Pinenzo, Blancato e Sequenza.
Delle seguenti osservazioni, si ritiene esprimere parere conforme alle valutazioni del progettista e pertanto prendere in considerazione solamente l'osservazione della ditta Muzzicato Pinenzo. Si rileva che detta osservazione non risulta comunque trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Osservazione pervenuta fuori termine non visualizzata dal progettista e sulla quale il consiglio comunale non si è determinato:
- ditta Gigliuto Sebastiano: chiede che l'ampliamento previsto della via Risorgimento venga traslato verso valle per non incidere su un edificio di proprietà dello stesso.
Si ritiene di accogliere l'osservazione proposta ove possibile la sopra traslazione della viabilità proposta.
Osservazione pervenute all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente:
-  ditta Carpentieri e Tabacco sulla quale il consiglio comunale e il progettista hanno espresso il non accoglimento e sulla quale il gruppo si è determinato conformemente al parere;
-  ditta Failla V. e Lo Nigro L.: con foglio pervenuto all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il 15 marzo 2000, indirizzato anche alla Procura della Repubblica, gli esponenti, nel denunciare il cambio di zona da C2 a C3 di aree di proprietà e di aree già destinate a verde pubblico ora classificate C2, chiede alla D.R.U. (oggi Dipartimento regionale dell'urbanistica) la verifica dell'effettivo fabbisogno abitativo e conseguenzialmente del dimensionamento delle aree di espansione.
Con il presente parere è stata valutata l'effettiva capacità insediativa del piano.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, è del parere che il piano regolatore generale, con annessi prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, adottati dal comune di Sortino rispettivamente con delibere consiliari n. 93/97, n. 95/97 e n. 96/97 siano meritevoli di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 46723 dell'8 agosto 2001, con la quale è stato chiesto al comune di Sortino, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1971, di adottare le controdeduzioni in merito al condiviso voto del C.R.U. n. 457 del 12 luglio 2001;
Vista la delibera n. 64 del 13 settembre 2001, con la quale il consiglio comunale di Sortino ha controdedotto alle determinazioni assessoriali di cui al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 457 del 12 luglio 2001;
Vista la proposta di parere n. 29 dell'8 ottobre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dal gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
Le controdeduzioni presentate dal comune diSortino si articolano sui seguenti punti oggetto di rilievo da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica:
Dimensionamento del progetto del piano regolatore generale
Dai dati sul fabbisogno abitativo e conseguenzialmente sul dimensionamento del piano risulta un nuovo calcolo della volumetria da realizzare che si discosta ben poco dalla volumetria oggetto di rilievo da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica. Detto calcolo viene effettuato in mancanza di chiarimenti sull'effettivo numero di abitanti insediabili o insediati nelle aree interessate da lottizzazioni riducendo o aumentando gli indici assegnati dal redattore del piano.
Per la zona C, non interessata da piani di lottizzazione, di superficie pari a mq. 16.517, l'indice proposto in sede di controdeduzioni è pari a mc./mq. 1,50 e il lotto minimo è pari a mq. 1.500. Detta area interessa la zona C di contrada Piano Lardo per la quale il Consiglio regionale dell'urbanistica aveva prescritto, ai fini della tutela paesaggistica, la classificazione in zona C3 con indice di densità fondiaria pari a 0,20 mc./mq. e lotto minimo di 2.000 mq.
Per la zona C2, comprensiva dell'area modificata in C3 con l'emendamento contenuto nella D.C.C. n. 2/97, di superficie pari a mq. 127.000 al netto dei P. di L., si propone un indice di densità fondiaria pari a mc./mq. 0,50 rispetto a 1 mc./mq. Non si fa cenno alle prescrizioni esecutive C2 disattese dal Consiglio regionale dell'urbanistica e per le quali si prescriveva l'adeguamento ai parametri dell'art. 20 delle norme tecniche di attuazione (zona C3).
Per quanto riguarda la zona C3 al netto delle lottizzazioni, di superficie pari a mq. 20.860 si assegna un indice di densità fondiaria di mc./mq. 0,40 con lotto minimo pari a 1.500 mq. contro un indice di densità fondiaria pari a mc./mq. 0,20 e lotto minimo pari a mq. 2.000 del progettista e condiviso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
Il gruppo, prendendo atto delle superfici fornite dal comune sui piani di lottizzazione pari a mq. 66.521 con una volumetria prevista di mc. 141.984, ha proceduto a un raffronto quantitativo tra i dati delle controdeduzioni sulle zone C e quelli risultanti dalle considerazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica che di seguito si riportano:

      Voto C.R.U. Controdeduzioni 
      d.f. cubatura d.f. cubatura 
Zona C - Al netto delle lottizzazioni localizzate in con-strada Piano Lardo  mq.  16.517 0,20 3.300 1,50 24.775 
Zona C2 - Al netto delle lottizzazioni  mq.127.000         0,50 63.500 
Comprensiva della C3 di via Giardino (DCC n. 2/97)  mq.  42.000 0,20 8.400 
Comprensiva delle prescrizioni esecutive C2  mq.  60.500 0,20 12.100 
Restano zone C2  mq.  24.500 1,00 24.500 
Zona C3  mq.  20.860 0,20 4.170 0,40 8.344 
              52.470 96.619 

A tale cubatura bisogna sommare la volumetria dei P. di L. di mc. 141.984 il cui dato è stato riferito sopra.
Ancora sembrerebbe dovere sommare una volumetria (ridotta?) delle lottizzazioni da salvaguardare di cui al punto d) dimensionamento del progetto di piano regolatore generale allegato alla delibera di controdeduzioni pari a mc. 96.184.
Pertanto, considerato che il piano regolatore generale prevede l'insediamento di circa 1.832 abitanti di cui 647 da incremento demografico e 1.185 da trasferimento dalla città vecchia alle nuove zone, dal punto di vista meramente quantitativo non è condivisibile la controdeduzione operata dal comune sul dimensionamento.
Per quanto attiene agli aspetti urbanistici, non si ritiene condivisibile l'avere sottovalutato i connotati paesaggistici-ambientali della zona C di contrada Piano Lardo per la quale si è controdedotto proponendo un indice di densità fondiaria abbastanza elevato.
Per quanto attiene alle zone C2 oggetto di prescrizioni esecutive e alle zone C3, modificate in zone C2 con atto deliberativo n. 2/97, poste lungo la via Giardino, si conferma quanto proposto dallo scrivente gruppo e pertanto non si condivide la controdeduzione.
Zonizzazione
Zona A - Il Consiglio regionale dell'urbanistica è del parere che il perimetro della zona A dovrà essere ampliato, per come riportato negli elaborati di piano in rosso, secondo le indicazioni della scheda C.S.U. e quindi comprendendo la zona B protetta e parte della zona B limitrofa alla città storica.
Dovranno essere, altresì, riportati negli elaborati di piano i siti archeologici, gli edifici di interesse storico, i beni isolati ricadenti nel territorio.
Il comune controdeduce affermando che la perimetrazione proposta secondo la scheda C.S.U. ingloba isolati di recente edificazione senza alcuna presenza di emergenze architettoniche o di edilizia di pregio meritevole di salvaguardia.
Pertanto chiede che la perimetrazione della zona A comprenda la zona B protetta con la possibilità di provvedere alla ristrutturazione secondo quanto contenuto nel parere del Consiglio di giustizia amministrativa del 1995.
Viene richiesta, altresì, la possibilità di deroga, previo parere del Genio civile ex art. 3 quater, comma 2, della legge n. 226 del 13 luglio 1999 e la possibilità di ristrutturazione per gli interventi ammessi a contributo ai sensi della legge n. 433/91.
Il gruppo, ritiene di riconfermare il proprio parere sulla perimetrazione del centro storico comprendente pertanto la zona A e la zona B protetta e quindi procedendo da nord in senso orario dalla via Mazzini, via della Repubblica, via Carmine, via Dante, via S. Sebastiano, via Giustino Fortunato, via dei Mille, l'area del Convento dei Frati Minori, via Monti, via Cassaro, via Aspromonte, via P.pe di Piemonte, via Specchi, un tratto di via Libertà sino alla perpendicolare con la chiesa di S. Francesco d'Assisi, via Gramsci, via Gaetani.
Per gli aspetti relativi ai profili geologici richiamati, non avendo competenze in merito, il gruppo rinvia al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, per la presenza delle figure professionali.
Zone C4 - Il comune intende riconfermare le zone C4 di edilizia stagionale in gran parte edificate abusivamente intervenendo con la perimetrazione delle stesse e il successivo obbligo di piano particolareggiato di riordino urbanistico di iniziativa comunale.
Il gruppo riconferma il parere già espresso e pertanto non si condivide la controdeduzione.
Zone D (PIP) - Il comune risulta adeguarsi ai considerata del Consiglio regionale dell'urbanistica con esclusione della prescrizione relativa all'obbligo della esecuzione di muri a secco e terrazzamenti al di fuori delle zone vincolate.
Il gruppo condivide la controdeduzione del comune.
Norme tecniche e regolamento edilizio
Il comune ritiene di adeguarsi salvo per le modifiche di cui alle superiori controdeduzioni. Programma commerciale:
Il comune si riserva di adeguare e/o modificare successivamente la previsione di piano in relazione alle esigenze di perimetrare eventuali aree per le medie e grandi strutture commerciali ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 28/99 e pertanto non risulta essersi adeguato.";
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 523 del 20 dicembre 2001, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
Nel caso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con la seguente modifica in ordine al dimensionamento del piano ed alla zona A:
Dimensionamento
Le valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica ad avviso del comune, non hanno tenuto conto della reale situazione di fatto, in particolare sulla effettiva estensione delle zone C2 pari a mq. 42.000 e non 50.000, l'effettiva capacità dei piani di lottizzazioni che appare conteggiata per due volte.
Per effetto di tali precisazioni il fabbisogno abitativo previsto nel progetto di piano viene aggiornato a mc. 204.620, rispetto ai 184.000 mc. con un esubero pari a 20.620 rispetto alle previsioni del piano originario, che il comune intende recuperare mediante la riduzione degli indici di edificazione, in particolare prevede per le singole zone di espansione quanto segue:
Zona C piano Lardo indice fondiario 1,50 mc./mq.;
Zona C2 indice fondiario 0,50 mc./mq.;
Zona C3 indice fondiario 0,40 mc./mq.;
Si ritiene che trattandosi di zone residenziali per l'espansione, e rilevato che l'impostazione e la localizzazione delle aree è stata condivisa, le controdeduzioni del comune si ritengono condivisibili ad eccezione della zona C di piano Lardo, per la quale si riconfermano le motivazioni già esplicitate nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 457/2001, ritenendosi tuttavia potere uniformare soltanto l'indice di utilizzazione edilizia alla densità fondiaria delle zone C3.
Zona A centro storico
Il Consiglio regionale dell'urbanistica rilevava che il perimetro della zona A doveva essere ampliato secondo le indicazioni della scheda C.S.U., ritenuta ai fini della conservazione della qualità complessiva dello spazio urbano, uniformemente caratterizzato da episodi architettonici di pregio, inscindibili dal tessuto edilizio seriale, ma comunque sempre in significativo rapporto gerarchico con le emergenze.
Il comune ha riproposto la stessa perimetrazione, rilevando che la perimetrazione proposta dal Consiglio regionale dell'urbanistica ingloba isolati di recente formazione e/o interventi di moderna ristrutturazione nei quali non sussiste alcuna emergenza architettonica e nemmeno la presenza architettonica o episodica di edilizia di pregio meritevole di conservazione e/o tutela. Il Consiglio ritiene di riconfermare la perimetrazione proposta, in quanto trattasi di un impianto urbano organico nonostante abbia subito vistose sostituzioni nei margini.
Tuttavia si ritiene, in accordo con quanto contenuto nella circolare n. 3/2000 della Direzione regionale urbanistica, che le finalità del recupero potranno essere conseguiti con interventi diretti previa analisi puntuale del tessuto che individui in dettaglio la qualità, il degrado e le categorie di intervento consentiti, anche al fine di tenere conto delle sostituzioni già avvenute, evitando così quel congelamento che prelude inevitabilmente all'abbandono o all'abuso edilizio nel centro storico, potendosi consentire in ultima analisi anche gli interventi di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione e ricostruzione dei singoli organismi edilizi.
L'intervento di ristrutturazione edilizia con le limitazioni di cui sopra potrà essere consentito soltanto nella zona B ricadente all'interno della perimetrazione proposta oggi zona A con esclusione della zona originaria denominata "B protetta". Si ritiene altresì salvaguardare e tutelare gli interventi in corso correlati agli obiettivi della legge n. 433/91, emanata a seguito del sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha individuato una serie di operazioni connesse al risanamento di edifici privati, pubblici, infrastrutture e assetto urbanistico, avendo a riguardo la prevenzione sismica degli edifici attraverso interventi di miglioramento, per evitare la vulnerabilità degli stessi e di salvaguardare prima di tutto la vita umana.
Per quanto sopra, esprime parere che le controdeduzioni formulate dal comune di Sortino con deliberazione consiliare n. 64 del 13 settembre 2001 sono parzialmente condivisibili in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 29 del'8 ottobre 2001 e del presente voto.
Ritenere pertanto meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Sortino, adottato rispettivamente con delibere consiliari nn. 93/97, 95/97 e 96/97 e successive delibere nn. 102/98, 104/98 e 105/98 con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 457 del 12 luglio 2001 e del presente voto.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 4974 del 25 gennaio 2002, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse sullo strumento urbanistico generale in argomento con i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 497 del 25 ottobre 2001 e n. 523 del 20 dicembre 2001;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 2558 del 21 febbraio 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 15828 del 15 marzo 2002, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, legge regionale n. 28/99;
"...Omissis...
Relativamente agli artt. 14, 15, 16 (zona territoriale omogenea B), 17, 18, 19, 20, 22 (zona territoriale omogenea C), 24 e 25 (zona territoriale omogenea D).
A) integrare previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
B)  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'inserimento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
C) inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000;
D) prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 457 del 12 luglio 2001 e n. 523 del 20 dicembre 2001 e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 2558 del 21 febbraio 2002 in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità ai pareri resi del Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 457 del 12 luglio 2001 e n. 523 del 20 dicembre 2001, nonché alle condizioni dell'ufficio del Genio civile di Siracusa contenute nelle note sopra citate e con le modifiche di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca relative alla programmazione commerciale in premessa richiamate, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Sortino, adottato con delibere consiliari nn. 93/97, 94/97, 95/97, 96/97 e successive delibere nn. 102/98, 104/98, 105/98.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni di cui ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 457 del 12 luglio 2001 e n. 523 del 20 dicembre 2001.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere prot. n. 17 del 9 maggio 2001 resa dal gruppo XXXII/D.R.U.;
 2)  proposta di integrazioni ai parere n. 17 del 9 maggio resa dal gruppo XXXII/D.R.U. prot. n. 148 del 18 maggio 2001;
 3) proposta di parere prot. n. 29 dell'8 ottobre 2001 resa dal gruppo XXXII/D.R.U.;
 4)  voto n. 457 del 12 luglio 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 5)  voto n. 523 del 20 dicembre 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 6)  nota prot. n. 1434 del 21 febbraio 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
 7)  delibera del consiglio comunale n. 93 del 30 settembre 1997;
 8)  delibera del consiglio comunale n. 94 dell'1 ottobre 1997;
 9)  delibera del consiglio comunale n. 95 dell'1 ottobre 1997;
10)  delibera del consiglio comunale n. 96 dell'1 ottobre 1997;
11)  delibera del consiglio comunale n. 102 del 14 dicembre 1998;
12)  delibera del consiglio comunale n. 104 del 21 dicembre 1998;
13)  delibera del consiglio comunale n. 105 del 21 dicembre 1998;
14)  delibera del consiglio comunale n. 68 del 27 settembre 1999;
15)  delibera del consiglio comunale n. 69 del 28 settembre 1999;
16)  delibera del consiglio comunale n. 83 del 12 ottobre 1999;
17)  delibera del consiglio comunale n. 85 del 14 ottobre 1999;
18)  delibera del consiglio comunale n. 64 del 13 settembre 2001;
Elaborati del piano regolatore generale
19)  tav.  1 - relazione generale, aggiornamento 9 settembre 1995; 
20)  tav.  2 - relazione criteri stesura finale, aggiornamento 9 settembre 1995; 
21)  tav.  3 - riferimento territoriale in scala 1:25.000, aggiornamento 9 settembre 1995; 
22)  tav.  4 - stato di fatto in scala 1:10.000, aggiornamento 9 settembre 1995; 
23)  tav.  4.1 - stato di mappa n. 2 in scala 1:2.000, aggiornamento 9 settembre 1995; 
24)  tav.  4.2 - stato di mappa n. 4 in scala 1:2.000, aggiornamento 9 settembre 1995; 
25)  tav.  4.3 - stato di mappa n. 5 in scala 1:2.000, aggiornamento 9 settembre 1995; 
26)  tav.  4.4 - stato di mappa n. 6 in scala 1:2.000, aggiornamento 9 settembre 1995; 
27)  tav.  4.5bis - stato di mappa n. 7 in scala 1:2.000, aggiornamento 25 giugno 1997; 
28)  tav.  4.6 - stato di mappa n. 8 in scala 1:2.000, aggiornamento 9 settembre 1995; 
29)  tav.  4.7 - stato di fatto rilevamento consistenza centro più antico, aggiornamento 9 settembre 1995; 
30)  tav.  5 - progetto territorio comunale, scala 1:25.000, aggiornamento 9 settembre 1995; 
31)  tav.  5bis - progetto territorio comunale, scala 1:25.000, aggiornamento 3 ottobre 1995; 
32)  tav.  5ter - progetto sezione vincoli, aggiornamento 3 ottobre 1995; 
33)  tav.  5.1bis - progetto territorio comunale, scala 1:10.000, aggiornato al 25 giugno 1997; 
34)  tav.  5.2bis - progetto mappe nn. 4 e 7, scala 1:2.000, aggiornato al 25 giugno 1997; 
35)  tav.  5.3 - progetto di mappe nn. 2, 5, 6 e 8, scala 1:2.000, aggiornamento 9 settembre 1995; 
36)  tav.  5.3bis - progetto mappe nn. 2, 5, 6 e 8, scala 1:2.000, aggiornamento 25 giugno 1997; 
37)  tav.  5.4 - progetto viabilità e sezioni stradali mappe 4, 7, scala 1:2.000, aggiornamento 9 settembre 1995; 
38)  tav.  5.5 - progetto viabilità e sezioni stradali mappe nn. 2, 5, 6 e 8, scala 1:2.000, aggiornamento 9 settembre 1995; 
39)  tav.  5.6 - legenda, aggiornamento 9 settembre 1995; 
40)  tav.  5.7bis - norme tecniche di attuazione, aggiornamento al 25 giugno 1997; 
41)  tav.  6bis - regolamento edilizio aggiornato al 25 giugno 1997; 
42)  tav.  7 - gestione del piano regolatore generale, aggiornamento 9 settembre 1995; 

43)  schede aggiornate al 25 giugno 1997;
Prescrizioni esecutive redatte nel novembre 1994 e aggiornate l'11 ottobre 1995
44)  tav.  1 - relazione; 
45)  tav.  2 - stralcio del piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
46)  tav.  3 - lotti e distacchi su mappali catastali, scala 1:2.000; 
47)  tav.  4 - planovolumetrico, scala 1:2.000; 
48)  tav.  5 - profili, scala 1:200; 
49)  tav.  6 - schema servizi a rete; 
50)  tav.  7 - schema servizi a rete particolari; 
51)  tav.  8 - legenda; 
52)  tav.  9 - norme di attuazione; 
53)  tav.  10 - piano particellare e stima d'esproprio, aggiornamento 11 ottobre 1995; 

Piano particolareggiato insediamenti produttivi redatto nel novembre 1994
54)  tav.  1 - relazione aggiornata il 9 settembre 1995; 
55)  tav.  2bis - stralcio del piano regolatore generale, scala 1:2.000 aggiornata il 25 giugno 1997; 
56)  tav.  3bis - lotti e distacchi sui mappali catastali, scala 1:2.000, aggiornamento 25 giugno 1997; 
57)  tav.  3ter - lotti e distacchi sui mappali catastali, scala 1:2.000, aggiornamento 8 ottobre 1998; 
58)  tav.  4bis - planivolumetrico, scala 1:2.000, aggiornamento 25 giugno 1997; 
59)  tav.  4ter - planivolumetrico, scala 1:2.000, aggiornamento 8 ottobre 1998; 
60)  tav.  5bis - profili, scala 1:200, aggiornamento 25 giugno 1997; 
61)  tav.  6bis - schema servizi a rete, scala 1:2.000, aggiornamento 25 giugno 1997; 
62)  tav.  6ter - schema servizi a rete, scala 1:2.000, aggiornamento 8 ottobre 1998; 
63)  tav.  7 - schemi servizi a rete particolari, aggiornamento 9 settembre 1995; 
64)  tav.  8 - legenda, aggiornamento 9 settembre 1995; 
65)  tav.  9 - norme tecniche di attuazione, aggiornamento 9 settembre 1995; 
66)  tav.  10 - piano particellare e stima d'esproprio aggiornata il 9 settembre 1995; 

Studio geologico del piano particolareggiato insediamenti produttivi
67)  relazione geologica e geotecnica;
68)  carta geologica;
69)  carta idrogeologica;
70)  carta geomorfologica;
71)  carta dell'acclività;
72)  carta geologica-tecnica;
Studio geologico
73)  relazione generale;
74)  relazione geologico-tecnica zona C2 di espansione di contrada Rosso d'Ovo Albinelli;
75)  carta geologica, scala 1:10.000;
76)  carta idrogeologica, scala 1:1.000;
77)  carta della suscettività di utilizzazione del territorio, scala 1:1.000;
78)  carta del reticolo idrografico, scala 1:1.000;
79)  carta dell'acclività, scala 1:10.000;
80)  carta geologica, scala 1.500;
81)  carta ubicazione sondaggi, scala 1:500;
82)  carta geologico-tecnica, scala 1:500;
Studio agricolo-forestale
83) relazione tecnica e commento alle carte;
84)  tav.  1 - carta delle colture, scala 1.10.000; 
85)  tav.  2 - carta del reticolo idrografico, scala 1:10.000; 
86)  tav.  3 - carta dei suoli, scala 1.25.000; 
87)  tav.  4 - carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 
88)  tav.  5 - carta clivometrica, scala 1:10.000; 
89)  tav.  6 - carta altimetrica, scala 1.10.000; 
90)  tav.  7 - carta delle unità del paesaggio, scala 1:10.000; 

Studio agricolo-forestale
91)  relazione di commento alla carta dei boschi, legge regionale n. 16/96;
92)  tav.  1 - carta dei boschi, scala 1:10.000; 
93)  tav.  2 - carta dei boschi, scala 1:10.000; 
94)  tav.  3 - carta dei boschi, scala 1:10.000; 
95)  tav.  4 - carta dei boschi, scala 1:10.000. 


Art. 4

Il comune di Sortino dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche, le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti e elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 maggio 2002.
  SCIMEMI 

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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