REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 LUGLIO 2002 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 19 marzo 2002.
Convenzione tra la Regione siciliana e la Regione ecclesiastica Sicilia per il coordinamento e l'attuazione degli interventi di conservazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici presenti nella Regione siciliana da attuare con i fondi strutturali del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Salemi e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 29 aprile 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Melilli e nomina del commissario straordinario  pag.


ORDINANZA COMMISSARIALE 25 marzo 2002.
Individuazione della sede della struttura commissariale dell'emergenza idrica in Sicilia  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 17 aprile 2002.
Individuazione di una zona rifugio per fauna selvatica in agro di Castellammare del Golfo  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 19 aprile 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag.


DECRETO 19 aprile 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 10 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 10 aprile 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Politek, con sede in Belpasso, e nomina del commissario liquidatore  pag. 12 


DECRETO 10 aprile 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa SI.MO.R. Siciliana montaggi raffineria, con sede in Gela, e nomina del commissario liquidatore  pag. 12 


DECRETO 10 aprile 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Co.Si.Met. - Cooperativa siciliana metalmeccanica, con sede in Gela, e nomina del commissario liquidatore  pag. 12 


DECRETO 26 giugno 2002.
Approvazione dell'avviso pubblico relativo alla sottomisura 4.01.b - Aiuti all'artigianato - del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 13 

Assessorato della sanità

DECRETO 24 aprile 2002.
Caducazione parziale del decreto 26 febbraio 1997, concernente attivazione del sistema provvisorio di assistenza indiretta per le prestazioni di altissima specialità di T.A.C., R.M.N. e angiografia digitalizzata  pag. 31 


DECRETO 30 aprile 2002.
Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Santa Teresa di Riva al 31 dicembre 1999  pag. 31 


DECRETO 22 maggio 2002.
Attivazione dei laboratori privati di analisi veterinarie  pag. 32 

DECRETO 14 giugno 2002.
Modifica del decreto 21 febbraio 2002, concernente stagione balneare 2002  pag. 34 


DECRETO 21 giugno 2002.
Autorizzazione al servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT  pag. 35 


DECRETO 21 giugno 2002.
Autorizzazione al servizio di medicina trasfusionale e microcitemia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT  pag. 36 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 10 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Ficarra  pag. 38 


DECRETO 11 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Petralia Sottana limitatamente all'area industriale D1  pag. 43 


DECRETO 11 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Valledolmo.  pag. 47 


DECRETO 11 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Sinagra  pag. 60 


DECRETO 12 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Scicli  pag. 67 


DECRETO 15 aprile 2002.
Approvazione di variante P.U.C. n. 1 di un'area sita nel lungomare San Vito da destinare a zona F1 nel comune di Mazara del Vallo  pag. 82 


DECRETO 17 aprile 2002.
Giudizio positivo di compatibilità ambientale alla ditta Ofelia Ambiente di Monaco Marcello e C. s.a.s., con sede in Catania, per un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi  pag. 83 


DECRETO 19 aprile 2002.
Approvazione di variante alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Licata  pag. 84 


DECRETO 19 aprile 2002.
Procedure per l'istruttoria delle istanze per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica di cui all'art. 2 della legge n. 447/95  pag. 85 


DECRETO 19 aprile 2002.
Autorizzazione del progetto della Tim Telecom Italia Mobile S.p.A., relativo alla realizzazione di opere in territorio del comune di Agrigento  pag. 86 

DECRETO 19 aprile 2002.
Autorizzazione del progetto della Snam S.p.A. per la realizzazione del metanodotto di allacciamento al comune di Novara di Sicilia DN 100 (4") - 75  pag. 87 


DECRETO 23 aprile 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acate  pag. 88 


DECRETO 30 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Basicò  pag. 90 


DECRETO 2 maggio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Palazzolo Acreide  pag. 99 


DECRETO 3 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Caltanissetta, limitatamente ad alcune aree  pag. 100 


DECRETO 8 maggio 2002.
Autorizzazione del progetto di potenziamento e trasformazione di alcune tratte della ferrovia circumetnea nel comune di Catania  pag. 103 


DECRETO 14 maggio 2002.
Approvazione del programma costruttivo di cui alla delibera del consiglio comunale di Torrenova n. 3 del 21 gennaio 2002  pag. 104 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Determinazione dei compensi spettanti al presidente, ai componenti e al segretario del consiglio dell'Ente Parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento  pag. 106 
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 107 
Autorizzazione alla ditta La Vetro Sud s.a.s., con sede in Palermo, per l'importazione di rifiuti in Sicilia  pag. 126 
Autorizzazione alla ditta Belvedere Benedetto, con sede legale in Rocca di Caprileone, per l'aumento della potenzialità di messa in riserva degli accumulatori al piombo e la riformulazione dei codici C.E.R. già autorizzati  pag. 126 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Bando relativo alla Misura 4.06 "Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo". Art. 137, legge n. 388/2000. Dotazioni aggiuntive al POR Sicilia, art. 100, legge regionale n. 32/2000  pag. 126 
Nomina dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 8 di Ragusa  pag. 138 
Provvedimenti concernenti determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e di asservimento di immobili siti nei comuni di Campobello di Mazara e Castelvetrano per lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul fiume Belice Sinistro, 1° stralcio, 1° lotto  pag. 138 
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili siti nel comune di Trapani per lavori di utilizzazione irrigua delle acque invasate nel serbatoio D. Rubino. Sostituzione delle condotte comiziali, 6° lotto.  pag. 141 
Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nel comune di Palermo per lavori irrigui S. Leonardo Ovest, 4° lotto, comprensorio Villabate  pag. 142 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 159 
Conferimento dell'incarico di segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trapani  pag. 159 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Revoca del decreto concernente l'istituzione presso il dipartimento regionale formazione professionale della Long list dei valutatori dei progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo  pag. 159 

Assessorato della sanità:
Iscrizione dell'istituto M.P.P. Lucia Mangano, con sede in S.Agata Li Battiati, all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività socio-sanitaria erogata presso le residenze sanitarie assistenziali  pag. 159 
Autorizzazione alla ditta Guerriera Luca, con sede in Noto, all'esercizio dell'attività di macellazione di volatili da cortile  pag. 159 
Iscrizione del centro Residenza Serena s.r.l., con sede in Gravina di Catania, all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività socio-sanitaria erogata presso le residenze sanitarie assistenziali  pag. 160 
Autorizzazione all'impianto pubblico Frigomacello ESA, con sede in Ragusa, all'esercizio in via definitiva dell'attività di macellazione di animali della specie bovina, equina, ovi-caprina e suina  pag. 160 
Affidamento della direzione tecnica del magazzino della società Sofad s.r.l., sito in Misterbianco  pag. 160 
Revoca del decreto 16 settembre 1998 autorizzativo del dispensario farmaceutico, sito nella frazione Misserio del comune di Santa Teresa di Riva  pag. 160 
Revoca del riconoscimento di idoneità allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Trovato Cristina, con sede in Sciacca  pag. 160 
Revoca del riconoscimento di idoneità allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Alimentari F.lli Fauci s.n.c. di Fauci Giuseppe e C., con sede in Sciacca  pag. 160 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Cerami  pag. 160 
Nulla osta per la realizzazione di lavori nell'approdo di Scalo Galera nel comune di Malfa  pag. 160 
Finanziamento al comune di Sinagra per la realizzazione di lavori  pag. 160 
Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Burgio  pag. 161 
Finanziamento al comune di Falcone per la realizzazione di lavori  pag. 161 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di concessione di una coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominato Saperi, ricadente nelle provincie di Enna e Messina  pag. 161 
Modifica del decreto 10 febbraio 2002 relativo alla concessione alla ditta Nuova Tecnica Tadini s.r.l., con sede in Baucina, del nulla osta all'impianto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81  pag. 161 
Approvazione di un'integrazione al regolamento edilizio del comune di Taormina  pag. 161 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto della ditta Cooperativa Fornaci Virgilio, con sede in Sciacca, relativo ad una cava di calcare  pag. 161 
Autorizzazione alla MA. Prefabbricati s.r.l., con sede in Gela, per la produzione di manufatti in c.a.p. e c.a.v..   pag. 161 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Nomina del commissario ad acta dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca  pag. 161 

CIRCOLARI
Assessorato della sanità

CIRCOLARE 20 giugno 2002, n. 1084.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 162 


CIRCOLARE 20 giugno 2002, n. 1085.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 162 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 17 giugno 2002, prot. n. 36847.
Programma regionale di finanziamento per l'anno 2002. Contributo ai comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico previsti dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37  pag. 162 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

Comunicato relativo alla circolare 2 luglio 2002, n. 2, recante: "Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001/2006"  pag. 163 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 19 marzo 2002.
Convenzione tra la Regione siciliana e la Regione ecclesiastica Sicilia per il coordinamento e l'attuazione degli interventi di conservazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici presenti nella Regione siciliana da attuare con i fondi strutturali del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i DD.PP.RR. n.635 e n. 637 del 30 agosto 1975, con i quali in attuazione dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana sono state trasferite alla Regione siciliana stessa le competenze in materia di accademie e biblioteche, antichità e belle arti con la conseguente adozione degli atti derivanti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 12 dell'accordo di modificazione del concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121;
Vista l'intesa del 13 settembre 1996 tra il Ministero dei beni culturali ed ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla tutela dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche;
Vista l'intesa stipulata l'11 giugno 1997 tra l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e il Presidente della Regione ecclesiastica Sicilia per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Com missione europea con decisione n. C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato con D.P.Reg. 28 marzo 2001, n. 60, registrato dalla Corte dei conti il 10 aprile 2001;
Vista, in particolare, la Misura 2.0.1. - Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale dell'asse risorse culturale del Complemento di programmazione, nella quale, con riferimento all'Azione C.4 - Itinerari del sacro, si prevede di operare attraverso un programma concertato con la Conferenza episcopale siciliana, giusta convenzione stipulata tra la stessa e l'Amministrazione regionale;
Vista la convenzione tra la Regione siciliana e la Regione ecclesiastica Sicilia, stipulata il 15 dicembre 2001 per il coordinamento e l'attuazione degli interventi di conservazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici presenti nella Regione siciliana da attuare con i fondi strutturali del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

Decreta:


Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'intesa, firmata l'11 giugno 1997, tra l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e il Presidente della Regione ecclesiastica Sicilia, nonché alla convenzione tra la Regione siciliana e la Regione ecclesiastica Sicilia stipulata il 15 dicembre 2001 per il coordinamento e l'attuazione degli interventi di conservazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici presenti nella Regione siciliana da attuare con i fondi strutturali del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Palermo, 19 marzo 2002.
  CUFFARO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione l'8 aprile 2002 al n.1444.

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(2002.21.1232)
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DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Salemi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Vista la nota prot. 6460 del 30 marzo 2002, con la quale il segretario generale del comune di Salemi ha comunicato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 15 del 30 marzo 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 25 del 16 dicembre 2000, con n. 17 voti favorevoli su 20 consiglieri assegnati, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, rag. Luigi Crimi;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati, comporta l'immediata cessazione degli organi elettivi del comune;
Rilevato, altresì che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e dell'art. 55 dell'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, di prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta e del consiglio comunale di Salemi.

Art. 2

Nominare il dott. Salvatore Rocca commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prossima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 26 aprile 2002.
  CUFFARO 
  D'AQUINO 

(2002.18.1016)
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DECRETO PRESIDENZIALE 29 aprile 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Melilli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, con le modifiche introdotte dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota n. 6741 datata 3 aprile 2002, con la quale il segretario comunale del comune di Melilli ha comunicato che il sindaco, dott. Remo Ternullo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica in data 2 aprile 2002;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo delle elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale;
Preso atto che il comune di Melilli è stato già inserito nella prossima tornata elettorale fissata per il giorno 26 maggio 2002 con eventuale secondo turno fissato per il 9 giugno 2002;
Considerato che nelle more del rinnovo di dette elezioni congiunte, ai sensi del 4° comma dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/1997, le competenze del sindaco e della giunta municipale sono esercitate da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento regionale degli enti locali con le modifiche effettuate dall'art. 14 della citata legge regionale n. 30/2000;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, di prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Melilli.

Art. 2

Nominare il dott. Maurizio Vaccaro commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prossima tornata elettorale che avrà luogo nella primavera del 2002 ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 25/2000 contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

Art. 2

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 29 aprile 2002.
  CUFFARO 
  D'AQUINO 

(2002.18.1014)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 25 marzo 2002.
Individuazione della sede della struttura commissariale dell'emergenza idrica in Sicilia.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IDRICA

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato sino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza idrica nelle province di Caltanissetta, Enna, Agrigento, Trapani e Palermo;
Vista l'ordinanza di protezione civile del Ministro dell'Interno n. 3189 del 22 marzo 2002, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza nelle province regionali in emergenza;
Visto il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 225/92, che prevede che per il superamento dello stato di emergenza si provvede a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni altra disposizione di legge nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Considerato che ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile sopra richiamata il Commissario delegato per l'espletamento dell'attività individua la sede della struttura;
Ritenuto di dovere individuare quale sede della struttura commissariale per l'emergenza idrica in Sicilia l'immobile ubicato in Palermo, via Catania n. 2, quarto piano;

Ordina:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, individuare quale sede della struttura commissariale dell'emergenza idrica in Sicilia l'immobile sito in Palermo, via Catania n. 2, piano quarto.

Art.  2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 marzo 2002.
  CUFFARO 

(2002.18.1017)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 17 aprile 2002.
Individuazione di una zona rifugio per fauna selvatica in agro di Castellammare del Golfo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2004 di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto n. 1510 del 2 settembre 1996, con il quale, ai sensi della legge regionale n. 37/81, è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura nel territorio comunale di Castellammare del Golfo;
Visti i decreti n. 2344 del 10 novembre 1997 e n. 3944 del 30 novembre 1998, il primo di convalida e rideterminazione della scadenza del vincolo ai sensi della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 46 ed il secondo di rettifica della scadenza del vincolo ai sensi della successiva legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, art. 22, con il quale è stata determinata la scadenza della zona di ripopolamento e cattura nel territorio di Castellammare del Golfo alla data dell'1 gennaio 2002;
Visto, in particolare l'art. 46, comma 5, della legge regionale n. 33/97, in forza del quale alla scadenza della zona di ripopolamento e cattura l'Assessore regionale dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto vincola all'interno della stessa e con destinazione a zona rifugio, una superficie non inferiore al 25% dell'area totale in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un altro biennio;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani protocollo n. 4052 del 7 dicembre 2001, nelle quale è riportata l'individuazione e la delimitazione della zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura nel territorio del comune di Castellammare del Golfo;
Vista la nota n. 4858/XV del 2 gennaio 2002, con la quale viene trasmessa al Comitato regionale faunistico-venatorio, per il prescritto parere, la proposta di vincolo della zona rifugio in argomento;
Visto il verbale n. 4 del 16 gennaio 2002 del Comitato regionale faunistico-venatorio, dal quale si evince il parere favorevole espresso in merito alla proposta di vincolo della zona rifugio in agro di Castellammare del Golfo;
Ritenuto di dovere procedere alla costituzione del vincolo della zona rifugio in argomento;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è vincolata la zona rifugio ricadente all'interno dell'ex zona di ripopolamento e cattura in agro del comune di Castellammare del Golfo; la zona ha il confine di seguito indicato, con percorrenza in senso orario:
-  sud-ovest: dalla località "Bocche di Centurino" segue il lato nord della strada intercomunale, in direzione Buseto Palizzolo, per circa km. 2,400, da qui si percorre la stradella interpoderale che poi attraversa "Portella del Paniere" per circa mt. 750;
-  nord-ovest: partendosi dalla suddetta, al di sopra del "Baglio Fontana", si segue l'altra stradella interpoderale in direzione nord-est fino a raggiungere il rimboschimento del demanio forestale, del quale si segue il confine fino ad incontrare il "Fosso Orghenere";
-  est: si segue il "Fosso Orghenere", in direzione sud, dal punto in cui si incontra con il confine nord- ovest fino alla località "Bocche di Centurini".
La zona rifugio sopra descritta si estende su una superficie di Ha 265 circa ed è evidenziata in giallo nell'allegata planimetria.

Art. 2

La zona rifugio è vincolata per un periodo di anni due con inizio in data 1 gennaio 2002 e scadenza 1 gennaio 2004. Nella zona rifugio è vietato a chiunque l'esercizio venatorio.

Art. 3

La gestione e il controllo è affidato alla Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani nelle more di un eventuale affidamento della zona rifugio ad associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiana, che ne curerà la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani - Zona Rifugio - Divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con esclusione dell'allegata planimetria.
Palermo, 17 aprile 2002.
  ALBANESE 

(2002.18.1018)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 19 aprile 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 203;
Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, recante: "Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse";
Vista la deliberazione 6 agosto 1999: legge n. 449/98 "Criteri per il riparto dei 3.500 miliardi destinati alle infrastrutture con delibera n. 4/99 (deliberazione n. 142/99);
Visto l'accordo di programmazione quadro per il trasporto ferroviario relativo allo studio di fattibilità sul potenziamento delle linee regionali (TFA 51);
Vista la nota prot. n. 278 dell'1 febbraio 2002 della Presidenza - dipartimento della programmazione - servizio interventi strutturali unità operativa di base II - con cui si chiede l'istituzione di un unico capitolo nella rubrica programmazione per l'attuazione degli interventi strutturali per l'insieme dei quattro studi di fattibilità inerenti agli APQ: trasporto marittimo, trasporto aereo, trasporto ferroviario, infrastrutture stradali;
Considerato che viene assegnata alla Regione Sicilia la somma di Euro 1.549.370,70, per lo studio di fattibilità inserito nell'accordo di programma quadro (APQ) sul trasporto ferroviario e finanziato con la legge n. 208/98;
Considerato che la predetta somma risulta versata sul c/c n. 22721 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato in data 26 novembre 2001, per cui ha costituito maggiore accertamento di entrata alla chiusura dell'esercizio medesimo;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva     - 1.549.370,70 - 1.549.370,70 
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati per perenzione amministrativa e per la uti- 
lizzazione delle economie di spesa, ecc.      - 1.549.370,70 - 1.549.370,70 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  5  - Dipartimento regionale della programmazione 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  1.5.1.3.1  - Programmazione, coordinamento, valutazione e monitoraggio degli 
interventi pubblici       + 1.549.370,70 + 1.549.370,70 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  112534 Studi di fattibilità inerenti gli accordi di programma quadro discendenti dalle intese istituzionali di programma di cui alla 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203      + 1.549.370,70 + 1.549.370,70 L. n. 208/98 
02.02.10  01.03.99  del. Cipe n. 142/99 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 aprile 2002.
  PAGANO 

(2002.18.1019)
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DECRETO 19 aprile 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
Visto, in particolare, l'articolo 1 della citata legge;
Vista la delibera CIPE n. 67 del 3 maggio 2001 "Nuclei valutazione e verifica - Assegnazione 2001" di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999;
Considerato che nel c/c n. 526/22721, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risulta accreditata in data 29 novembre 2001 la somma di lire 2.606.000.000, per cui ha costituito maggiore accertamento di entrata alla chiusura dell'esercizio medesimo;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere al cap. 112528 la somma di euro 1.345.886,68 sia in termini di competenza che in termini di cassa per la contemporanea riduzione di pari importo dallo stanziamento del capitolo 215703;
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva     - 1.345.886,68 - 1.345.886,68 
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni vincolate dallo Stato e da altri enti (ex cap. 
21254)      - 1.345.886,68 - 1.345.886,68 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  5  - Dipartimento regionale della programmazione 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  1.5.1.3.1  - Programmazione, coordinamento, valutazione e monitoraggio degli 
interventi pubblici       + 1.345.886,68 + 1.345.886,68 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  112528 Spese per il funzionamento del nucleo regionale di valutazione e  
verifica degli investimenti pubblici      + 1.345.886,68 + 1.345.886,68 L. n. 144/99, art. 1; 
02.0208  01.03.99  del. Cipe n. 179/99 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 aprile 2002.
  PAGANO 

(2002.18.1020)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 10 aprile 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Politek, con sede in Belpasso, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione ordinaria effettuata il 17 settembre 2001, dal quale è emerso che la cooperativa Politek, con sede in Belpasso, non svolge più alcuna attività e che esistono i presupposti perché questa possa essere sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 14 dicembre 2001, con parere n. 2653, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa Politek, con sede in Belpasso;
Considerato che la cooperativa aderisce alla Confcooperative per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75;
Visto l'art 2540 del codice civile;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Politek, con sede in Belpasso (CT), via XIII Traversa n. 45, costituita il 16 novembre 1993 con atto omologato dal tribunale di Catania il 28 febbraio 1994, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Domenico Lovullo, nato a Catania il 2 giugno 1969, e residente in S. Giovanni La Punta, via della Regione n. 43, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo decreto del 29 giugno 2001, n. 1209/I/VII.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 aprile 2002.
  CIMINO 

(2002.18.1000)
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DECRETO 10 aprile 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa SI.MO.R. Siciliana montaggi raffineria, con sede in Gela, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2
Vista la sentenza n. 1 dell'11 gennaio 2002, con la quale il tribunale di Gela ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa SI.MO.R. Siciliana montaggi raffineria, con sede in Gela (CL);
Visto l'art. 195 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in virtù del quale, per effetto dell'intervenuto accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, deve essere disposta la liquidazione coatta amministrativa della società;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere ai sensi dell'art. 2540 del codice civile allo scioglimento ed alla messa in liquidazione coatta amministrativa del sodalizio sopra citato;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa SI.MO.R. Siciliana montaggi raffineria con sede in Gela (CL), costituita il 9 maggio 1972 con atto omologato dal tribunale di Caltanissetta in data 19 settembre 1972, iscritta al n. 1750 del registro delle società del tribunale di Gela e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con decreto presidenziale n. 3734 del 22 giugno 1974, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Giuseppe Fasciana, nato a San Cataldo ed ivi residente in via Gabara n. 12/A, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 aprile 2002.
  CIMINO 

(2002.18.1001)
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DECRETO 10 aprile 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Co.Si.Met. - Cooperativa siciliana metalmeccanica, con sede in Gela, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza n. 2 dell'11 gennaio 2002, con la quale il tribunale di Gela ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa Co.Si.Met. - Cooperativa siciliana metalmeccanica, con sede in Gela (CL);
Visto l'art. 195 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in virtù del quale, per effetto dell'intervenuto accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, deve essere disposta la liquidazione coatta amministrativa della società;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere ai sensi dell'art. 2540 del codice civile allo scioglimento ed alla messa in liquidazione coatta amministrativa del sodalizio sopra citato;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Co.Si.Met. - Cooperativa siciliana metalmeccanica, con sede in Gela (CL), costituita il 19 ottobre 1978 con atto omologato dal tribunale di Caltanissetta in data 13 dicembre 1978, iscritta al n. 69 del registro delle società presso il tribunale di Gela e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con decreto prefettizio n. 5027 del 20 novembre 1979, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Nicola Gennuso, nato a Gela (CL) il 17 luglio 1969 ed ivi residente in corso Vittorio Emanuele n. 213, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 aprile 2002.
  CIMINO 

(2002.18.999)
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DECRETO 26 giugno 2002.
Approvazione dell'avviso pubblico relativo alla sottomisura 4.01.b - Aiuti all'artigianato - del P.O.R. Sicilia 2000/2006.



IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, contenente disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese e in particolare l'art. 48, aiuti all'investimento;
Visto il Complemento di programmazione, adottato con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001 dalla Giunta regionale e successive modifiche e integrazioni e in modo particolare la Misura 4.01, potenziamento delle PMI esistenti (FESR) nonché la scheda tecnica della sottomisura 4.01.b - Aiuti all'artigianato;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, contenente disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001 e, in particolare, l'art. 111, con il quale la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) è stata individuata quale beneficiario finale della misura di aiuto di cui all'art. 48 della legge regionale n. 32/2000;
Visto il decreto n. 803 del 18 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti, con osservazioni, il 10 gennaio 2002, con il quale sono state conferite alla CRIAS le funzioni relative alla concessione e all'erogazione dei benefici di cui agli artt. 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificati dall'art. 111 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, nonché di quelli di cui al P.O.R. Sicilia 2000/2006 e del relativo Complemento di programmazione, sottomisura 4.1.1.b (ora 4.01.b) aiuti all'artigianato;
Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto n. 803 del 18 maggio 2001, laddove si dispone che la CRIAS è tenuta a predisporre appositi avvisi secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, da pubblicare previa approvazione di questo Assessorato;
Visto il parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - il 25 marzo 2002, relativo alla legittimità dell'affidamento diretto di servizi, ai sensi degli artt. 111 e 115 della legge regionale n. 6/2001, alla CRIAS per l'attuazione della sottomisura 4.01.b del Complemento di programmazione;
Visto l'art. 14 della legge regionale n. 32/2000 e, in particolare, il comma 2, con il quale si dispone che i regimi di aiuto previsti dalla legge regionale n. 32/2000 sono erogati per il tramite di bandi o avvisi pubblici indicanti il termine iniziale e finale per la presentazione delle istanze;
Visto l'art. 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, che disciplina le modalità di scelta del destinatario dell'aiuto comunitario;
Visto lo schema di avviso pubblico, che è stato adeguato alle osservazioni formulate unitariamente dal tavolo tecnico istituito presso la Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione, nella riunione del 7 aprile 2002, e alle conseguenti modifiche alla scheda tecnica della sottomisura 4.01.b, proposte dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e approvate dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 17-18 giugno 2002;
Ritenuto di potere approvare nel testo come sopra modificato il suddetto avviso pubblico, il quale, previa registrazione della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Ritenuto di dovere approvare altresì gli allegati all'avviso pubblico che ne costituiscono parte integrante;

Decreta:


Art. 1

Per l'attuazione della sottomisura 4.01.b, aiuti all'artigianato, per la quale la CRIAS è stata individuata beneficiaria finale, è approvato l'avviso pubblico e i relativi allegati, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto, l'avviso pubblico di cui al precedente articolo e i relativi allegati saranno trasmessi alla Ragioneria centrale di questo Assessorato e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la loro pubblicazione integrale.
Palermo, 26 giugno 2002.
  LANDOLINA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 27 giugno 2002 al n. 247.

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.26.1600)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 24 aprile 2002.
Caducazione parziale del decreto 26 febbraio 1997, concernente attivazione del sistema provvisorio di assistenza indiretta per le prestazioni di altissima specialità di T.A.C., R.M.N. e angiografia digitalizzata.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1991, con il quale il Ministro della sanità ha individuato le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale, nonché prestazioni contrassegnate con la lett. C, erogabili anche presso le strutture private convenzionate, oggi accreditate provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1996, con il quale il Ministro della sanità, nell'elencare le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale, non ne prevede più l'individuazione con la lett. C, come fatto in precedenza;
Visto il decreto 11 dicembre 1997, con cui l'Assessorato della sanità ha individuato le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio erogabili nell'ambito del servizio sanitario regionale, contrassegnando con la lett. C, quelle che possono essere erogate, per conto del servizio sanitario regionale, dalle strutture e dagli specialisti accreditati provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94;
Visto il decreto n. 21572 del 26 febbraio 1997, con il quale è stato attivato il sistema provvisorio, previsto dall'art. 6 della citata legge n. 724/94, ai sensi della quale sono accreditate presso il servizio sanitario nazionale anche tutte le strutture e/o soggetti eroganti le prestazioni di alta specialità T.A.C. ed R.M.N., in regime di assistenza indiretta, limitatamente alle patologie già diagnosticate ed indicate all'art. 1 della legge regionale n. 40/84;
Visto il decreto n. 36762 del 24 dicembre 2001, con il quale tutte le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, individuate nel nomenclatore tariffario di cui al decreto n. 24059/97 e successive modificazioni, sono erogabili, a far data dal 1° gennaio 2002, dalle strutture, e dagli specialisti accreditati provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94;
Visto il decreto del 28 gennaio 2002, con il quale, anche nell'ottica della razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria, sono state emanate le linee guida per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali afferenti alla branca di radiologia;
Considerato che per l'effetto di quanto sopra rappresentato con il decreto n. 36762 del 24 dicembre 2001, risultata caducata la condizione limitativa alla eroga zione di T.A.C. ed R.M.N. da parte dei soggetti accreditati in regime di assistenza indiretta, giusto decreto n. 21572/97;
Ritenuto opportuno, sulla scorta di quanto precede, dare atto della conseguente modificazione, a far tempo dall'1 gennaio 2002 del decreto n. 21572/97, nella parte in cui limita l'erogazione delle prestazioni di alta specialità T.A.C. ed R.M.N. alla presenza di patologie di cui all'art. 1 della legge regionale n. 40/84;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa rappresentato, a far data dal 1° gennaio 2002, risulta caducato il decreto n. 21572 del 26 febbraio 1997, nella parte in cui limita l'erogazione delle prestazioni di alta specialità T.A.C. ed R.M.N. alla presenza di patologie di cui all'art. 1 della legge regionale n. 40/84.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 24 aprile 2002.
  CITTADINI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 10 maggio 2002, al n.214.
(2002.21.1246)
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DECRETO 30 aprile 2002.
Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Santa Teresa di Riva al 31 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/34;
Visto il R.D. n. 1706/38;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 230 del 28 febbraio 2002, con il quale, tra l'altro, è stata determinata al 31 dicembre 1997 la pianta organica delle farmacie del comune di Santa Teresa di Riva (ME);
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto l'art. 2 della citata legge n. 362/91, secondo il quale, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, può stabilirsi, in deroga al criterio della popolazione di cui all'art. 1 della legge n. 475/68 e successive modificazioni, sentiti l'Azienda sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti, anche se ubicate in comuni diversi e che tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune;
Visti i dati Istat relativi alla popolazione residente nel comune di Santa Teresa di Riva al 31 dicembre 1999, pari a 8.296 abitanti;
Visto il decreto n. 441 del 4 aprile 2002, con il quale è stato revocato il dispensario farmaceutico nella frazione di Misserio dello stesso comune;
Visto il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 25 marzo 2002 per la revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Santa Teresa di Riva;
Vista la nota del 26 febbraio 2002, prot. n. 3699, del predetto comune, con la quale, a conferma di quanto proposto nella suindicata conferenza dei servizi, si ribadisce la necessità dell'istituzione di una farmacia in deroga al criterio demografico, nella frazione di Misserio - Fautarì, al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza farmaceutica nella predetta località, sussistendone i requisiti;
Rilevato che, come attestato dal comune, la distanza tra le farmacie esistenti in pianta organica nel capoluogo del comune e la località proposta per l'ubicazione della istituenda farmacia è di km. 7,500 e la popolazione stanziale delle stesse frazioni è di circa 550 abitanti;
Considerato che i collegamenti con la predetta località sono effettuati con mezzi di servizio pubblico, con frequenza discontinua, causando notevole disagio alle fasce di popolazione più deboli;
Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge n. 362/91 dall'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina e dell'Ordine provinciale dei farmacisti di Messina nella conferenza dei servizi del 25 marzo 2002;
Ritenuto di dovere intendere operanti, con il presente provvedimento, le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari antecedenti al 1997 e di dover recepire eventuali trasferimenti di titolarità e/o di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Ritenuto di dover autorizzare, nelle more del conferimento della istituenda sede rurale, il dispensario farmaceutico nella anzidetta località per garantire la continuità del servizio farmaceutico;
Viste le attestazioni delle distanze tra la località in parola e le farmacie viciniori, dalle quali risulta che la farmacia più vicina è quella del comune di Savoca, di cui è titolare il dr. Nunzio Toscano;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la pianta organica delle farmacie del comune di Santa Teresa di Riva al 31 dicembre 1999 è così determinata:
a) dati Istat popolazione residente al 31 dicembre 1999: 8.296 abitanti;
b) sedi farmaceutiche esistenti: n. 2 urbane;
c) è istituita la 3ª sede farmaceutica rurale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge n. 362/91.
DELIMITAZIONE DELLE SEDI
1ª sede urbana
-  titolare dr.ssa La Falce Rossella, via F.sco Crispi n. 451.
-  dal confine con il comune di S. Alessio Siculo fino alla via dei Fabbri esclusa.
2ª sede urbana
-  titolare dr. Parisi Giuseppe, via Lungomare - Baracca.
-  da nord confina con il comune di Furci Siculo, ad est con il mare Ionio, a sud via dei Fabbri ambo i lati, via Nazionale/R. Margherita ambo i lati, da via dei Fabbri a via Sparagonà, via Sparagonà ambo i lati fino al collegamento (ambo i lati) con la strada provinciale.
1ª sede rurale
-  (di nuova istituzione vacante);
-  comprendente il territorio delle frazioni di Misserio - Fautarì.

Art. 2

Nelle more del conferimento della 3ª sede rurale, istituita con il presente decreto, si autorizza, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 362/91, l'apertura del dispensario farmaceutico nella frazione di Misserio - Fautarì, del comune di Santa Teresa di Riva, affidandone la gestione al dr. Nunzio Toscano, titolare della sede farmaceutica unica rurale del comune di Savoca (ME), il cui esercizio risulta più vicino alla frazione sopra indicata.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Santa Teresa di Riva ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori, al comune di Savoca per la notifica al dr. Nunzio Toscano, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso ed all'Ordine provinciale dei farmacisti di Messina.
Palermo, 30 aprile 2002.
  CITTADINI 

(2002.18.1054)
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DECRETO 22 maggio 2002.
Attivazione dei laboratori privati di analisi veterinarie.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, art. 23, che disciplina, tra l'altro, le modalità autorizzative dei laboratori di analisi veterinari;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il proprio decreto 18 novembre 1994, n. 13306;
Vista la circolare assessoriale 19 novembre 1994, n. 777, con la quale sono state emanate direttive per disciplinare l'apertura o l'ampliamento di ambulatori veterinari e di laboratori di analisi cliniche veterinarie per uso diagnostico;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, di attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio;
Vista la norma europea EN45001, e successive modifiche ed integrazioni, che detta criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova;
Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, relativa ai requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura;
Viste le linee guida del Ministro della sanità, emanate in attuazione del provvedimento datato 24 settembre 1998 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che prevede, tra l'altro, che caso di laboratorio di analisi strutturalmente autonomo, la direzione responsabile può essere affidata a biologi o chimici, purché all'interno della struttura sia assicurata in organico la presenza di almeno un medico veterinario";
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere ad emanare direttive finalizzate a regolamentare le modalità del rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'attivazione dei laboratori privati di analisi veterinarie, prevista dall'art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854;
Ritenuto, altresì, di dovere garantire che i laboratori di analisi veterinarie debbano operare in conformità alle citate linee guida del Ministro della sanità, emanate in attuazione del provvedimento datato 24 settembre 1998 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 ed alla norma europea EN45001, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, quali organi delegati ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, provvedono a rilasciare l'autorizzazione sanitaria per l'attivazione dei laboratori privati di analisi veterinarie, per uso diagnostico, prevista dal D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, art. 23.
Copia autentica di ogni provvedimento autorizzativo rilasciato dovrà essere inviato all'Ispettorato regionale veterinario di questo Assessorato, unitamente alle copie delle ricevute di pagamento delle somme versate dal titolare del laboratorio di analisi.

Art. 2

I titolari di laboratori privati di analisi veterinarie di cui al precedente art. 1, che intendono attivare la struttura, debbono presentare al settore di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda unità sanitaria locale, competente per territorio, apposita istanza, in bollo, completa della seguente documentazione, in originale o in copia conforme:
1)  autorizzazione allo scarico;
2)  certificato di agibilità dei locali, completo della destinazione d'uso;
3)  pianta planimetrica in scala 1/100 da cui risulti evidente la disposizione dei locali e delle singole attrezzature, necessari per l'espletamento delle attività che si intendono effettuare nel laboratorio;
4)  certificato integrale di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di data non anteriore a mesi 6 dalla presentazione dell'istanza, completo delle informazioni di cui all'art. 5 del D.M. 16 dicembre 1997, n. 486 e successive modifiche ed integrazioni. Nella ipotesi in cui il titolare del laboratorio di analisi sia un medico veterinario o un biologo la certificazione è sostituita da un certificato di iscrizione all'albo professionale, di data non anteriore a mesi 6 dalla presentazione dell'istanza;
5)  relazione tecnica da cui risulti il nominativo del direttore sanitario responsabile della struttura, le analisi che si intendono effettuare e la metodica che sarà utilizzata per ogni singola prova, nonché le modalità relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami e dei rifiuti biologici. Qualora il direttore sanitario non sia un medico veterinario si dovrà garantire all'interno della struttura la presenza comunque di tale figura professionale, allegando, in quest'ultima ipotesi, il relativo certificato di iscrizione all'albo professionale;
6)  dichiarazione resa dal responsabile del labo ratorio, con la quale attesta che la struttura possiede tutti i requisiti igienico-sanitari, strutturali e funzionali per potere operare in conformità alla norma europea EN45001, e successive modifiche ed integrazioni, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, con particolare riguardo alle procedure standard previste nei punti 3 e 8 dell'allegato II;
7)  copia della ricevuta del versamento dell'importo di 520,00 E previsto dal successivo art. 3, nonché della ricevuta relativa al pagamento di eventuali tasse di concessioni governative regionali;
8)  una marca da bollo del valore corrente.
La dichiarazione di cui al superiore punto 6), può essere sostituita da copia della certificazione relativa all'avvenuto accreditamento rilasciata da un organismo che opera in conformità alla norma europea EN45003.
Il settore di sanità pubblica veterinaria, entro 90 giorni dalla acquisizione della documentazione, dovrà completare l'esame del relativo procedimento, ivi compreso il sopralluogo ispettivo.
Il termine di cui al comma precedente viene interrotto dalla richiesta di atti o di documenti non conformi o mancanti o per carenza dei prescritti requisiti del laboratorio di analisi, accertata e verbalizzata nel corso del sopralluogo ispettivo.

Art. 3

I titoli di laboratori di analisi veterinarie, per il rilascio di ogni autorizzazione sanitaria, sono tenuti al pagamento dell'importo di E 520,00.
L'importo di cui al comma precedente, che non comprende, modifica o sostituisce il pagamento di eventuali tasse di concessione governative regionali, deve essere versato sul capitolo "1753", titolo "2", rubrica "3" - dell'Assessorato regionale della sanità - in conto entrata del bilancio della Regione siciliana, presso la Cassa provinciale della Regione siciliana.

Art. 4

Sono abrogate le disposizioni regionali emanate in materia ed in contrasto con il presente decreto.

Art. 5

I titolari di laboratori di analisi veterinarie, in possesso di autorizzazione sanitaria, dovranno adeguare la struttura entro 12 mesi dell'entrata in vigore del pre sente decreto.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 maggio 2002.
  CITTADINI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 28 maggio 2002 al n. 390.
(2002.23.1420)
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DECRETO 14 giugno 2002.
Modifica del decreto 21 febbraio 2002, concernente stagione balneare 2002.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva C.E.E. n. 76/160 dell'8 dicembre 1975;
Visto l'art. 32 della legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 470/82 "Attuazione direttive C.E.E. n. 76/160, relative alla qualità delle acque di balnea zione", così modificato dalla legge n. 422 del 29 dicembre 2000, art. 18;
Visto l'art. 2, l'art. 4 e l'art. 6 del già citato D.P.R. n. 470 dell'8 dicembre 1982, così modificato con l'art. 18 della legge n. 422 del 29 dicembre 2000;
Visto il decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992;
Visto il decreto n. 192 del 21 febbraio 2002 "stagione balneare 2002" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anno 56°, n. 15 del 29 marzo 2002;
Considerato che, nella stesura degli allegati 2, 3, 4 e 5, relativi alle province di Palermo, Messina, Catania e Siracusa di cui all'art. 11 del suddetto decreto, si sono verificati alcuni errori di stampa;
Ritenuto necessario che vengano apportate le suddette modifiche;

Decreta:


Art. 1

A modifica del decreto n. 192 del 21 febbraio 2002 "stagione balneare 2002", gli allegati 2, 3, 4 e 5, relativi alle province di Palermo, Messina, Catania e Siracusa, di cui all'art. 11, vengono modificati come qui di seguito indicati:
Allegato 2 - Prospetto provincia di Palermo
"Tratti di mare e di costa permanentemente non balena bili per inquinamento":
Al punto 20, nella colonna "coordinate geografiche riferite a monte Mario" sostituire con: 01-11-57  37-59-50 (inizio tratto) - 01-12-23  37-59-40 (fine tratto).
"Tratti di mare e di costa permanentemente non balnea bili per altri motivi":
Al punto 16, nella colonna "coordinate geografiche riferite a monte Mario" sostituire con: 01-11-57  37-59-50 (inizio tratto) - 01-11-46  37-59-56 (fine tratto).
Allegato 3 - Prospetto provincia di Messina
"Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per inquinamento":
Inserimento punto 20: "descrizione zona": 300 m. O - 250 m. E scarico S. Leo:
"Comune": Taormina.
"Lunghezza tratto": 500 m.
"Coordinate geografiche riferite a monte Mario": 02-50-39  37-50-40 (inizio tratto) - 02-50-43  37-50-47 (fine tratto).
"Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per altri motivi":
Al punto 6 nella colonna "lunghezza tratto" sostituire come segue: 8700.
Allegato 4 - Prospetto provincia di Catania
"Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per inquinamento":
Inserimento punto 11: "descrizione zona": porto di Acitrezza da P.d.p. 094:
"Comune": Acicastello.
"Lunghezza tratto" 370 m.
"Coordinate geografiche riferite a monte Mario": 02-42-39  37-33-48 (inizio tratto) - 02-42-44  37-33-57 (fine tratto).
Allegato 5 - Prospetto provincia di Siracusa
"Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per inquinamento":
Al punto 2, nella colonna: "descrizione zona" sostituire con: da 200 m. nord scarico Enel a confine nord comune di Melilli (scarico Sardamag).
Inserimento punto **6: "descrizione zona": da sud punto 146 a nord punto 144":
"Comune": Avola.
"Lunghezza tratto": 1.300.
"Coordinate geografiche riferite a monte Mario": 02-41-37  36-53-57 (inizio tratto) 02-41-32  36-53-22 (fine tratto).
** scarico fognario comunale.
"Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per altri motivi":
Al punto *7, nella colonna: "descrizione zona" sostituire con: da sbarcatore dei turchi a sud faro S. Croce.
Al punto 21, nella colonna: "descrizione zona" sostituire con: porto Grande, da nord, punto 135 (spiaggetta marina) a nord punto 14 (circolo Unione).
Al punto 26, nella colonna: "descrizione zona" sostituire con: da 450 m. sud punto 121 (diga Spinazza) a scalo d'alaggio Campisi.
Punto 24: soppresso in quanto inserito al punto **6 del prospetto "tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per inquinamento".

Art. 2

Restano confermati tutti gli altri articoli del decreto n. 192 del 21 febbraio 2002 "stagione balneare 2002".

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 giugno 2002.
  AMARI 

(2002.26.1583)
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DECRETO 21 giugno 2002.
Autorizzazione al servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge n. 107 del 4 maggio 1990;
Vista la circolare assessoriale n. 680 dell'1 febbraio 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Vista la normativa UNI n. 10529 dell'aprile 1996;
Visto il D.M. 1 marzo 2000, recante l'adozione del progetto relativo al Piano nazionale sangue e plasma 1999-01;
Visto il D.P.R.S. 11 maggio 2000 di approvazione del Piano sanitario regionale 2000/02;
Visto il D.M. 29 marzo 1999, recante l'introduzione della ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C mediante la tecnica di amplificazione genica nei pool di plasma umano utilizzati per la produzione di plasmaderivati;
Vista la circolare ministeriale del 30 ottobre 2000, n. 17, recante l'adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV, ove viene stabilito che la ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C, secondo la tecnica di cui al D.M. 29 marzo 1999 per la produzione di emoderivati, deve essere progressivamente estesa anche al sangue ed agli emocomponenti destinati alla trasfusione;
Visto il D.M.S. del 25 gennaio 2001, recante caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emocomponenti;
Visto il D.M.S. del 26 gennaio 2001, recante protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti;
Vista la circolare ministeriale 19 dicembre 2001, n. 14, recante indicazioni integrative alla citata circolare ministeriale 30 ottobre 2000, n. 17;
Visto il decreto n. 00074 del 28 gennaio 2002, con il quale l'Assessore regionale per la sanità ha approvato il "Piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT" che estende lo screening oltre che per l'HCV - RNA anche per l'HIV 1, ricorrendo all'utilizzo di tecniche di biologia molecolare ed individua, quali centri di riferimento, per la Regione siciliana, i servizi trasfusionali delle Aziende sanitarie ospedaliere Villa Sofia di Palermo, Ospedali Civili Riuniti di Sciacca, Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania e Civile M. Paternò Arezzo di Ragusa;
Vista la propria nota dipartimentale prot. n. DIRS/2/308 del 7 febbraio 2002, con la quale è stato raccomandato ai direttori generali delle Aziende sanitarie UU.SS.LL., ospedaliere e policlinici universitari della Regione siciliana, di facilitare, tra l'altro, l'individuazione dei servizi di medicina trasfusionale ed immunoematologia, delle singole sacche di sangue e della campionatura di merito per la validazione biologica per HCV ed HIV, da effettuarsi a cura dei centri di riferimento di cui sopra, ricorrendo all'etichettatura con codici a barre secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (codice UNI);
Vista la propria nota dipartimentale prot. n. DIRS/2/0872 del 26 marzo 2002, con la quale è stata predisposta la visita ispettiva presso il servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania, per la verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal "Piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT" approvato con decreto n. 00074 del 28 gennaio 2002;
Visto l'esito del sopralluogo ispettivo, giusta verbale del 27 marzo 2002 ed i relativi allegati;
Considerato che il servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania intende procedere alla validazione delle unità di sangue con tecniche NAT, per l'effettuazione dello screening HCV - RNA e HIV 1, ricorrendo all'utilizzo dei kit autorizzati dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della salute, i quali, includendo nella loro formulazione oltre ai campioni di controllo, positivi e negativi, anche il controllo interno che garantisce la validità del pool di emocomponenti, non comportano la necessità dell'utilizzo di standard o di pannelli di riferimento;
Visto il D.F. del Ministero della salute n. 800.IX/4680/ 2040 del 21 marzo 2002;
Visto l'esito della riunione tecnico-amministrativa, effettuata in data 21 maggio 2002, dal responsabile del servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania con i responsabili dei servizi trasfusionali delle Aziende sanitarie afferenti quali le ospedaliere Cannizzaro e Garibaldi di Catania, Piemonte e Policlinico Universitario di Messina, Umberto I di Enna e le Unità sanitarie locali nn. 3 di Catania (limitatamente al presidio ospedaliero di Paternò), 4 di Enna (limitatamente ai presidi ospedalieri di Nicosia e Piazza Armerina), 5 di Messina (limitatamente ai presidi ospedalieri di Milazzo, Sant'Agata Militello e di Taormina) e 8 di Siracusa (limitatamente ai presidi ospedalieri di Augusta e Lentini), in ordine alle modalità operative della validazione delle unità di sangue con metodica NAT;
Viste le dichiarazioni rese dai medesimi responsabili dei servizi trasfusionali delle citate Aziende sanitarie afferenti quali le ospedaliere Cannizzaro e Garibaldi di Catania, Piemonte e Policlinico Universitario di Messina, Umberto I di Enna e le Unità sanitarie locali nn. 4 di Enna (limitatamente ai presidi ospedalieri di Nicosia e Piazza Armerina) e 8 di Siracusa (limitatamente ai presidi ospedalieri di Augusta e Lentini), in sede di riunione tecnico-amministrativa del 21 maggio 2002 di cui sopra, giusta verbale di pari data e quelle rese, successivamente, dai responsabili dei servizi trasfusionali delle Aziende sanitarie UU.SS.LL. n. 3 di Catania (limitatamente al presidio ospedaliero di Paternò, giusta nota del 14 giugno 2002) e 5 di Messina (limitatamente ai presidi ospedalieri di Milazzo, Sant'Agata Militello e Taormina, giusta le rispettive note del 14 giugno 2002), in ordine all'assolvimento delle direttive ispettoriali di cui alla sopra citata nota dipartimentale IRS n. DIRS/2/308 del 7 febbraio 2002;
Preso atto che il servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania risulta essere in possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal "Piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT" approvato con decreto n. 00074 del 28 gennaio 2002;
Ritenuto opportuno autorizzare il servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania, quale centro di riferimento NAT, a procedere, sotto la responsabilità del suo direttore, alla validazione di tutte le unità di sangue, comprese quelle di cui ai servizi di medicina trasfusionale e immunoematologia delle Aziende sanitarie afferenti, quali le ospedaliere Cannizzaro e Garibaldi di Catania, Piemonte e Policlinico Universitario di Messina, Umberto I di Enna e le Unità sanitarie locali nn. 3 di Catania (limitatamente al presidio ospedaliero di Paternò), 4 di Enna (limitatamente ai presidi ospedalieri di Nicosia e Piazza Armerina), 5 di Messina (limitatamente ai presidi ospedalieri di Milazzo, Sant'Agata Militello e di Taormina) e 8 di Siracusa (limitatamente ai presidi ospedalieri di Augusta e Lentini), con tecniche NAT, ricorrendo all'utilizzo di metodiche di biologia molecolare per l'effettuazione dello screening HCV - RNA e HIV 1;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania è autorizzato, quale centro di riferimento NAT, a procedere alla validazione di tutte le unità di sangue, comprese quelle di cui ai servizi trasfusionali delle Aziende sanitarie afferenti, quali le ospedaliere Cannizzaro e Garibaldi di Catania, Piemonte e Policlinico Universitario di Messina, Umberto I di Enna e le Unità sanitarie locali nn. 3 di Catania (limitatamente al presidio ospedaliero di Paternò), 4 di Enna (limitatamente ai presidi ospedalieri di Nicosia e Piazza Armerina), 5 di Messina (limitatamente ai presidi ospedalieri di Milazzo, Sant'Agata Militello e di Taormina) e 8 di Siracusa (limitatamente ai presidi ospedalieri di Augusta e Lentini), con tecniche NAT per l'effettuazione dello screening HCV - RNA e HIV 1.

Art. 2

La responsabilità del centro di riferimento è affidata al direttore protempore del servizio di medicina trasfusionale ed immunoematologia dell'Azienda sanitaria Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania.
E' fatto carico, congiuntamente, al direttore generale, al direttore sanitario ed al direttore del centro di riferimento NAT dell'Azienda sanitaria Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania, di comunicare, a questo dipartimento IRS, servizio 2, unità operativa 2, Ufficio regionale trasfusionale, sangue ed emoderivati ed al Centro regionale di coordinamento e compensazione, l'inizio dell'attività di validazione che dovrà avvenire, come termine ultimo, entro il giorno 28 giugno 2002.

Art. 3

L'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto ha validità biennale ed è rinnovabile sulla base delle risultanze del preventivo sopralluogo ispettivo di questo dipartimento IRS.
La stessa autorizzazione è subordinata all'utilizzo dei kit, autorizzati dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della salute, i quali includendo nella loro formulazione oltre ai campioni di controllo, positivi e negativi, anche il controllo interno che garantisce la validità del pool di emocomponenti, non comportano la necessità dell'utilizzo di standard o di pannelli di riferimento e delle procedure di trasporto e di consegna dei referti di validazione stabiliti in fase ispettiva e con i servizi di medicina trasfusionale ed immunoematologia collegati.

Art. 4

E' fatto, altresì, carico, congiuntamente, al direttore generale, al direttore sanitario ed al direttore del centro di riferimento NAT dell'Azienda sanitaria Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania, di relazionare, a questo dipartimento IRS, servizio 2, unità operativa 2, Ufficio regionale trasfusionale, sangue ed emoderivati ed al Centro regionale di coordinamento e compensazione, sull'attività svolta con cadenza trimestrale.
Qualunque variazione o modifica inerente l'attuale possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, dovrà essere preventivamente autorizzata da questo dipartimento IRS, sulla base delle risultanze del relativo, preliminare, sopralluogo ispettivo.
Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, al Ministero della salute ed all'Istituto superiore di sanità.
Palermo, 21 giugno 2002.
  AMARI 

(2002.26.1581)
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DECRETO 21 giugno 2002.
Autorizzazione al servizio di medicina trasfusionale e microcitemia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge n. 107 del 4 maggio 1990;
Vista la circolare assessoriale n. 680 dell'1 febbraio 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Vista la normativa UNI n. 10529 dell'aprile 1996;
Visto il D.M. 1 marzo 2000, recante l'adozione del progetto relativo al Piano nazionale sangue e plasma 1999-01;
Visto il D.P.R.S. 11 maggio 2000 di approvazione del Piano sanitario regionale 2000/02;
Visto il D.M. 29 marzo 1999, recante l'introduzione della ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C mediante la tecnica di amplificazione genica nei pool di plasma umano utilizzati per la produzione di plasmaderivati;
Vista la circolare ministeriale del 30 ottobre 2000, n. 17, recante l'adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV, ove viene stabilito che la ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C, secondo la tecnica di cui al D.M. 29 marzo 1999 per la produzione di emoderivati, deve essere progressivamente estesa anche al sangue ed agli emocomponenti destinati alla trasfusione;
Visto il D.M.S. del 25 gennaio 2001, recante caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emocomponenti;
Visto il D.M.S. del 26 gennaio 2001, recante protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti;
Vista la circolare ministeriale 19 dicembre 2001, n. 14, recante indicazioni integrative alla citata circolare ministeriale 30 ottobre 2000, n. 17;
Visto il decreto n. 00074 del 28 gennaio 2002, con il quale l'Assessore regionale per la sanità ha approvato il "Piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT" che estende lo screening oltre che per l'HCV - RNA anche per l'HIV 1, ricorrendo all'utilizzo di tecniche di biologia molecolare ed individua, quali centri di riferimento, per la Regione siciliana, i servizi trasfusionali delle Aziende sanitarie ospedaliere Villa Sofia di Palermo, Ospedali Civili Riuniti di Sciacca, Vittorio Emanuele di Catania e Civile M. Paternò Arezzo di Ragusa;
Vista la propria nota dipartimentale prot. n. DIRS/2/308 del 7 febbraio 2002, con la quale è stato raccomandato ai direttori generali delle Aziende sanitarie UU.SS.LL., ospedaliere e policlinici universitari della Regione siciliana, di facilitare, tra l'altro, l'individuazione dei servizi di medicina trasfusionale ed immunoematologia, delle singole sacche di sangue e della campionatura di merito per la validazione biologica per HCV ed HIV, da effettuarsi a cura dei centri di riferimento di cui sopra, ricorrendo all'etichettatura con codici a barre secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (codice UNI);
Vista la propria nota dipartimentale prot. n. DIRS/2/0872 del 26 marzo 2002, con la quale è stata predisposta la visita ispettiva presso il servizio di medicina trasfusionale e microcitemia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca per la verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal "Piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT" approvato con decreto n. 00074 del 28 gennaio 2002;
Visto l'esito del sopralluogo ispettivo, giusta verbale del 27 marzo 2002 ed i relativi allegati;
Considerato che il servizio di medicina trasfusionale e microcitemia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca intende procedere alla validazione delle unità di sangue con tecniche NAT, per l'effettuazione dello screening HCV - RNA e HIV 1, ricorrendo all'utilizzo dei kit autorizzati dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della salute, i quali, includendo nella loro formulazione oltre ai campioni di controllo, positivi e negativi, anche il controllo interno che garantisce la validità della singola determinazione per ogni unità di componente, non comportano la necessità dell'utilizzo di standard o di pannelli di riferimento;
Visto l'esito della riunione tecnico-amministrativa effettuata in data 8 maggio 2002, dal responsabile del servizio di medicina trasfusionale e microcitemia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca con i responsabili dei servizi trasfusionali delle Aziende sanitarie afferenti quali le ospedaliere San Giovanni di Dio di Agrigento, Sant'Elia di Caltanissetta, Sant'Antonio Abate di Trapani e Unità sanitarie locali nn. 1 di Caltanissetta e 9 di Trapani, in ordine alle modalità operative della validazione delle unità di sangue con metodica NAT;
Viste le dichiarazioni rese dai medesimi responsabili dei servizi trasfusionali delle citate Aziende sanitarie afferenti quali le ospedaliere San Giovanni di Dio di Agrigento (nota del 17 maggio 2002), Sant'Elia di Caltanissetta (nota del 14 giugno 2002), Sant'Antonio Abate di Trapani (nota del 6 giugno 2002) e Unità sanitarie locali nn. 1 di Caltanissetta (presidi ospedaliere di Canicattì, nota del 14 giugno 2002 e San Cataldo, nota del 14 giugno 2002) e 9 di Trapani (presidio ospedaliero di Marsala (nota del 17 maggio 2002), in ordine all'assolvimento delle direttive ispettoriali di cui alla sopra citata nota dipartimentale IRS n. DIRS/2/308 del 7 febbraio 2002;
Preso atto che il servizio di medicina trasfusionale e microcitemia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca risulta essere in possesso dei requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi previsti dal "Piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche NAT" approvato con decreto n. 00074 del 28 gennaio 2002;
Ritenuto opportuno autorizzare il servizio di medicina trasfusionale e microcitemia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca, quale centro di riferimento NAT, a procedere alla validazione di tutte le unità di sangue, comprese quelle di cui ai servizi trasfusionali delle Aziende sanitarie afferenti, quali le ospedaliere San Giovanni di Dio di Agrigento, Sant'Elia di Caltanissetta, Sant'Antonio Abate di Trapani e Unità sanitarie locali nn. 1 di Caltanissetta e 9 di Trapani, con tecniche NAT, ricorrendo all'utilizzo di metodiche di biologia molecolare per l'effettuazione dello screening HCV - RNA e HIV 1;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di medicina trasfusionale e microcitemia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca è autorizzato, quale centro di riferimento NAT, a procedere alla validazione di tutte le unità di sangue, comprese quelle di cui ai servizi trasfusionali delle Aziende sanitarie afferenti, quali le ospedaliere San Giovanni di Dio di Agrigento, Sant'Elia di Caltanissetta, Sant'Antonio Abate di Trapani e Unità sanitarie locali nn. 1 di Caltanissetta e 9 di Trapani, con tecniche NAT per l'effettuazione dello screening HCV - RNA e HIV 1.

Art. 2

La responsabilità del centro di riferimento è affidata al direttore protempore del servizio di medicina trasfusionale e microcitemia dell'Azienda sanitaria ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca.
E' fatto carico, congiuntamente, al direttore generale, al direttore sanitario ed al responsabile del centro di riferimento NAT dell'Azienda sanitaria ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca, di comunicare, a questo Dipartimento IRS, servizio 2, unità operativa 2, Ufficio regionale trasfusionale, sangue ed emoderivati ed al Centro regionale di coordinamento e compensazione, l'inizio dell'attività di validazione che dovrà avvenire, come termine ultimo, entro il giorno 28 giugno 2002.

Art. 3

L'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto ha validità biennale ed è rinnovabile sulla base delle risultanze del preventivo sopralluogo ispettivo di questo dipartimento IRS.
La stessa autorizzazione è subordinata all'utilizzo dei kit, autorizzati dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della salute, i quali includendo nella loro formulazione oltre ai campioni di controllo, positivi e negativi, anche il controllo interno che garantisce la validità della singola determinazione per ogni unità di componente, non comportano la necessità dell'utilizzo di standard o di pannelli di riferimento e delle procedure di trasporto e di consegna dei referti di validazione stabiliti in fase ispettiva e con i servizi trasfusionali collegati.

Art. 4

E' fatto, altresì, carico, congiuntamente, al direttore generale, al direttore sanitario ed al responsabile del centro di riferimento NAT dell'Azienda sanitaria ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca, di relazionare a questo dipartimento IRS, servizio 2, unità operativa 2, Ufficio regionale trasfusionale, sangue ed emoderivati ed al Centro regionale di coordinamento e compensazione, sull'attività svolta con cadenza trimestrale.
Qualunque variazione o modifica inerente l'attuale possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, dovrà essere preventivamente autorizzata da questo dipartimento IRS, sulla base delle risultanze del relativo, preliminare sopralluogo ispettivo.
Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, al Ministero della salute ed all'Istituto superiore di sanità e notificato ai direttori generali delle Aziende sanitarie quali l'ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca, centro di riferimento e le ospedaliere San Giovanni di Dio di Agrigento, Sant'Elia di Caltanissetta, Sant'Antonio Abate di Trapani e Unità sanitarie locali nn. 1 di Caltanissetta e 9 di Trapani, al responsabile del Centro regionale di coordinamento e compensazione della Regione siciliana ed al delegato regionale della società italiana di medicina trasfusionale ed immunoematologia, per quanto di loro competenza.
Palermo, 21 giugno 2002.
  AMARI 

(2002.26.1581)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Ficarra.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 219 dell'11 gennaio 2001, con la quale il sindaco del comune di Ficarra (provincia di Messina), ha richiesto all'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41, di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario, avendo riscontrato una situazione di dissesto differente da quanto ivi rappresentata;
Vista la nota prot. n. 9633 del 21 dicembre 2001, con la quale l'amministrazione comunale diFicarra trasmette all'ufficio del Genio civile di Messina copia dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale redatto dai geologi F. Musarra, F.Cappotto e G. Pizzuto, studio geologico relativo al territorio del centro urbano diFicarra e aree limitrofe, finalizzato all'aggiornamento del piano straordinario, a firma del geologo F. Cappotto, cartografie relative allo stato di fatto ed alle previsioni di piano regolatore generale in scala 1:2.000 e 1:10.000;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 35119 del 27 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla base del sopralluogo effettuato congiuntamente al tecnico comunale e al dott. F.Cappotto che ha consentito di verificare la sostanziale compatibilità di quanto rappresentato negli studi trasmessi, ritiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'Amministrazione;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Ficarra relativamente al centro abitato e aree limitrofe, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n.298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria trasmessa dall'ufficio del Genio civile di Messina.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 aprile 2002.
  PERGOLIZZI 

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(2002.16.941)
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DECRETO 11 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Petralia Sottana limitatamente all'area industriale D1.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che do cumentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 17150 del 21 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Petralia Sottana (provincia di Palermo) ha presentato all'ufficio del Genio civile di Palermo istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, limitatamente all'area industriale D1 ed aree ad essa prossime, allegando uno specifico studio, redatto dal geologo V. Albanese, finalizzato alla classificazione sia dei rischi che delle valutazioni geomorfologiche;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota prot. n. 26165 del 29 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Petralia Sottana, ritiene che la richiesta di aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico, proposta dal l'am ministrazione comunale e riferita all'area industriale D1 ed alle aree ad essa prossime, sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico limitatamente all'area industriale D1 di Petralia Sottana (provincia di Palermo) ed alle aree prossime ad essa, con la riperimetrazione in scala 1:10.000 e 1:2.000 delle aree a rischio idrogeologico.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte dei dissesti in scala 1:10.000, le carte con la valutazione del rischio idrogeologico, in scala 1:10.000 e 1:2.000, e la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 aprile 2002.
  PERGOLIZZI 

Allegati
RELAZIONE

Nell'ambito del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, promulgato con decreto del 4 luglio 2000, sono state individuate delle aree franose a rischio elevato e/o molto elevato, riconducibili sia a dissesti idrogeologici sia ad emergenze geomorfologiche nel territorio comunale di Petralia Sottana ed in particolare in prossimità dell'area D1 industriale.
Il comune diPetralia Sottana ha presentato istanza, finalizzata alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, con prot. n. 17150 del 21 dicembre 2001, assunta al prot. n. 26165 presso l'ufficio del Genio civile di Palermo, in data 21 dicembre 2001.
Alla suddetta istanza a cura della dita "Molino e Pastificio F.lli Castagna s.r.l." e del suddetto comune, tenendo conto del contenuto di cui alla circolare di codesto Assessorato n. 57596 del 22 novembre 2000, è stato allegato uno specifico studio redatto dal dott. geol. Vincenzo Albanese. Tale studio è stato finalizzato alla classificazione sia dei rischi che delle valutazioni geomorfologiche, limitatamente alle aree prossime all'area industriale D1 di Petralia Sottana.
Il professionista incaricato ha prodotto, nell'ambito del suddetto studio, una carta del dissesto idrogeologico limitata alle aree prossime all'area industriale D1 e una carta del rischio idrogeologico a maggior dettaglio in scala 1:2.000.
Tali elaborati, tenendo conto delle valutazioni di rischio con il grado R1 e R2, illustrano perimetrazioni delle aree a rischio modificate rispetto a quella riprodotta sulle carte con le valutazioni di rischio redatte da codesto Assessorato.
In particolare, analizzando la carta con le valutazioni di rischio a scala 1:10.000, si può notare che la porzione di territorio più prossima all'area industriale D1 ha subìto classificazioni di rischio più articolate, ma tuttavia limitate al grado di rischio R1 e R2.
In considerazione di quanto sopra, si trasmette per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la documentazione inviata dal comune di Petralia Sottana, redatta dal dott. geol. Vincenzo Albanese, che risulta elaborata, secondo le linee guida individuate con la circolare assessoriale n. 57596 del 22 novembre 2000, per la revisione del piano straordinario, con la nuova classificazione del livello di rischio limitata all'area industriale D1 ed alle aree ad essa prossime.

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(2002.17.968)
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DECRETO 11 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Valledolmo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. G.C. n. 168 del 7 gennaio 2002, con la quale il sindaco del comune di Valledolmo (provincia di Palermo), ha presentato istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario del territorio comunale di Valledolmo, allegando uno specifico studio mirato alle classificazioni, sia del rischio che delle valutazioni geomorfologiche, a firma del geol. S. Sanzo, corredato da carte in scala 1:10.000 e 1:2.000;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota n. 168 del 22 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Valledolmo, ritiene che l'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico proposto dall'amministrazione comunale sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del co mune di Valledolmo, in provincia di Palermo, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico;

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio, in scala 1:10.000 e 1:2.000, e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 aprile 2002.
  PERGOLIZZI 


Allegati
RELAZIONE

Nell'ambito del piano straordinario del rischio idrogeologico, promulgato con decreto del 4 luglio 2000, sono state individuate nel territorio comunale di Valledolmo delle aree franose, riconducibili sia a dissesti idrogeologici sia ad emergenze geomorfologiche.
In particolare nella carta del dissesto idrogeologico, redatta dall'Assessorato territorio e ambiente, buona parte del territorio comunale è classificato come zona con "frane ed aree interessate da dissesti diffusi" mentre nella carta del rischio idrogeologico anzitutto il territorio comunale è classificato come "aree interessate da rischio frana molto elevato".
Il comune diValledolmo ha presentato istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico così come previsto ai sensi dell'art. 6 del suddetto decreto.
La suddetta istanza è stata presentata in data 7 gennaio 2002, prot. G.C. n. 168.
L'amministrazione comunale, attenendosi a quanto predisposto nelle indicazioni della circolare n. 57596 del 22 novembre 2000 dell'Assessorato territorio e ambiente, ha prodotto uno specifico studio mirato alla valutazione sia dei rischi, sia delle valutazioni geomorfologiche.
Il professionista incaricato dall'amministrazione comunale di Valledolmo, dott. geol. Salvatore Sanzo, ha prodotto diversi elaborati cartografici.
Per ciò che attiene lo studio dei dissesti, al fine di una maggiore comprensione, il professionista ha diviso il territorio comunale in tre tavole, in scala 1:10.000, così denominate:
-  tavola A, settore centro urbano e zone periferiche;
-  tavola B, settore nord-ovest del territorio comunale;
-  tavola C, settore nord-est del territorio comunale.
Le stesse sono state poi ulteriormente raggruppate, come detto, in un unico elaborato grafico raffigurante la carta dei dissesti dell'intero territorio comunale, in scala 1:10.000; detti dissesti vengono numerati e catalogati dal n. 1 al n. 50,
Sono state identificate le porzioni del territorio maggiormente interessate dai fenomeni franosi e pertanto più vulnerabili distinguendo i seguenti fenomeni: fenomeni franosi di tipo complesso (scorrimento-colamento) e con stato di attività "quiescente", fenomeni franosi di tipo superficiale (creep) "inattivi" e aree potenzialmente instabili ovvero zone che mostrano propensione al dissesto e che allo stato attuale non presentano elementi morfogenetici attivi.
Secondo quanto ricavato dallo studio geomorfologico e dalle risultanze ottenute dalle indagini svolte precedentemente nell'area di studio, si è proceduto alla valutazione del rischio per ciascun fenomeno franoso individuato.
E' stata elaborata una carta del rischio di frana, scala 1:10.000, che suddivide il territorio comunale in vari settori in base alla maggiore o minore propensione al dissesto e al rischio totale.
In particolar modo sono state identificate tre classi di rischio: R1 (rischio moderato), R2 (rischio medio) e R3 (rischio elevato).
L'analisi geomorfologica di dettaglio del territorio e la correlazione con le indagini geognostiche esaminate hanno così consentito al professionista la redazione degli elaborati suddetti, che illustrano le perimetrazioni delle aree a rischio modificate rispetto a quelle riprodotte sulle carte redatte da codesto Assessorato.
In considerazione di quanto sopra, si trasmette, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la documentazione inviata dal comune di Valledolmo, redatta dal geologo Salvatore Sanzo, che risulta elaborata secondo le linee guida individuate con la circolare assessoriale n. 57596 del 22 novembre 2000 per la revisione del piano straordinario, con la nuova classificazione del livello di rischio del territorio comunale di Valledolmo.

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(2002.17.966)
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DECRETO 11 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Sinagra.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che do cumentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Viste le note prot. n. 1859 dell'8 marzo 2001 e n. 4353 del 31 maggio 2001, con le quali il sindaco del comune di Sinagra (provincia di Messina), ha richiesto di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario, avendo riscontrato una situazione di dissesto differente da quanto ivi rappresentata;
Vista la nota prot. n. 11040 del 20 dicembre 2001, con la quale l'amministrazione comunale diSinagra, precisando che la richiesta di revisione è riferita alle aree ricadenti nelle località Filippello, prossima all'abitato di Sinagra, Fratangelo, vallone Trubolo, contrada Crispo e vallone San Pietro, trasmette all'ufficio del Genio civile di Messina copia dello studio geologico a supporto del P.R.G. e cartografie relative allo stato di fatto ed alle previsioni di P.R.G. in scala 1:2.000, redatti dal geol. G. Caccetta, studio geomorfologico relativo al territorio del centro urbano di Sinagra ed aree limitrofe, finalizzato all'aggiornamento del piano straordinario a firma dei geologi M. Orifici e A. Licciardello.
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 35110 del 22 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla base del sopralluogo effettuato, congiuntamente a rappresentanti dell'amministrazione comunale ed al dott. Orifici, che ha consentito di verificare la sostanziale compatibilità di quanto rappresentato negli studi trasmessi, ritiene am missibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'amministrazione comunale di Sinagra e riguardante le aree ricadenti nelle località Filippello, Fratangelo, vallone Trubolo, contrada Crispo e vallone San Pietro;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del co mune di Sinagra (Messina) nelle aree ricadenti in località Filippello, Fratangelo, vallone Trubolo, contrada Crispo e vallone San Pietro, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n.298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 aprile 2002.
  PERGOLIZZI 


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(2002.17.965)
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DECRETO 12 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Scicli.

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(2002.16.953)
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DECRETO 15 aprile 2002.
Approvazione di variante P.U.C. n. 1 di un'area sita nel lungomare San Vito da destinare a zona F1 nel comune di Mazara del Vallo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 44122 del 23 ottobre 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 61203 del 29 ottobre 2001, con il quale il comune di Mazara del Vallo ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti relativi alla variante al P.U.C. n. 1 ed in parte al piano regolatore generale adottato di un'area sita nel lungomare San Vito da destinare a zona F1 (attrezzature pubbliche per servizi culturali) e ad attrezzature ricettive a servizio del centro di formazione culturale; ditta Hopps e altri, adottata con delibera consiliare n. 49 dell'11 aprile 2001;
Vista la delibera consiliare n. 49 dell'11 aprile 2001, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Mazara del Vallo ha approvato, con riferimento all'istanza della ditta Hopps Giacomo ed altri, la variante al P.U.C. n. 1 ed in parte al piano regolatore generale adottato di un'area prospiciente il lungomare San Vito, da destinare a zona F1;
Vista la certificazione del 15 ottobre 2001 a firma del segretario generale, relativa alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante, nonché attestante che avverso la deliberazione n. 49 non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 39 dell'11 febbraio 2002, con la quale il servizio 3 - unità operativa 3.2 del dipartimento dell'urbanistica di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione inerente la richiesta, la proposta di parere, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che la variante, come deliberato dal consiglio comunale, contempla la previsione a zona "F1" ad uso culturale-ricettivo di un'area di 8.550 mq. già zona industriale esistente nel P.U.C. e "F1" attrezzature pubbliche per servizi culturali nell'adottato piano regolatore generale;
Considerato che sulle aree interessate dall'intervento è prevista, anche utilizzando i fabbricati esistenti, la realizzazione di una struttura tecnologica e multimediale in cui "la destinazione di tipo ricettivo non è autonoma ma va intesa a servizio del centro di formazione e culturale";
Ai sensi dell'art. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78 esprime parere favorevole all'approvazione della variante proposta.";
Visto il voto n. 568 del 14 marzo 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica esprime parere favorevole, condividendo integralmente le considerazioni di cui alla proposta n. 39 dell'11 febbraio 2002 dell'unità operativa 3.2/DRU;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 568 del 14 marzo 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica che condivide integralmente la proposta n. 39 dell'11 febbraio 2002 dell'unità operativa 3.2/DRU;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è approvata e resa esecutiva, in conformità al parere n. 568 del 14 marzo 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, la variante al P.U.C. n. 1 di un'area sita nel lungomare San Vito da destinare a zona F1 (attrezzature pubbliche per servizi culturali) e ad attrezzature ricettive a servizio del centro di formazione e culturale, adottata con delibera consiliare n. 49 dell'11 aprile 2001.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere dell'unità operativa 3.2. prot. n. 39 dell'11 febbraio 2002;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 568 del 14 marzo 2002;
3)  delibera consiliare n. 49 dell'11 aprile 2001.

Art. 3

Il comune di Mazara del Vallo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 aprile 2002.
  SCIMEMI 

(2002.18.1021)
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DECRETO 17 aprile 2002.
Giudizio positivo di compatibilità ambientale alla ditta Ofelia Ambiente di Monaco Marcello e C. s.a.s., con sede in Catania, per un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Visto il decreto n. 870 del 29 novembre 2001, che istituisce le aree ed i servizi del dipartimento regionale territorio e ambiente e le disposizioni del dirigente generale poste in calce alla nota prot. n. 96/S.R. del 12 dicembre 2001;
Vista la legge regionale n. 39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 78 del 4 agosto 1990, n. 181 del 29 dicembre 1981, n. 57 del 19 giugno 1982, n. 48 del 30 giugno 1983, n. 6 del 21 agosto 1984, n. 40 del 21 aprile 1995 e n. 71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
Vista la delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernente lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto n. 288 del 3 marzo 1989, così come modificato dai decreti 8 marzo 1994, 22 settembre 1995, 6 giugno 1996, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti, ed in particolare dal decreto n. 451/18 del 29 giugno 1993, che ha conferito, a tutte le autorizzazioni in corso di validità alla data di emanazione dello stesso decreto n. 451/18, una durata di 5 anni;
Visto il D.M. del 12 luglio 1990;
Visto l'art. 15 della legge 30 aprile 1991, n. 10 circa la semplificazione dell'azione amministrativa;
Visto il D.M. del 5 settembre 1994, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti;
Visto il punto 14.2 del citato D.M. del 5 settembre 1994, concernente la tipologia di recupero effettuata dalla ditta, che limita l'impiego delle scorie ad un massimo del 30% in peso sul totale e fissa come prescrizioni quelle di cui all'allegato 6 del D.M. del 12 luglio 1990;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il D.P.R. 12 aprile 1996, concernente le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, la successiva modifica ed integrazione di cui al D.P.C.M. 3 settembre 1999 e la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 che, all'art. 91, recepisce la normativa nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94//62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Visto il D.P.R.S. 14 novembre 2000;
Visto l'art. 129, comma 23, della legge n. 2 del 26 marzo 2002, che sopprime l'art. 5 della legge regionale n. 181/81;
Vista l'istanza del 19 luglio 2001, con la quale la ditta Ofelia Ambiente di Monaco Marcello e C. s.a.s. ha depositato il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del D.P.R.S. 14 novembre 2000;
Vista la relazione allegata all'istanza citata;
Visto il nulla osta per esecuzione lavori edili n. 1255 del 7 febbraio 1974, con il quale il comune di Santa Venerina ha rilasciato licenza edilizia per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto industriale in via Mastrodacqua;
Visto il programma di fabbricazione vigente nel comune di S. Venerina, approvato con decreto n. 417 del 3 dicembre 1982, i cui vincoli risultano ad oggi decaduti;
Considerato che nell'impianto nulla è mutato, con riferimento al citato nulla osta n. 1255 del 7 febbraio 1974;
Vista la nota n. 72407 del 24 dicembre 2001, con la quale la ditta ha trasmesso copia del giornale La Gazzetta del Sud del 25 luglio 2001, da cui risulta l'avviso pubblico richiesto ai fini del giudizio di compatibilità ambientale;
Visto il parere favorevole espresso dal comune di S. Venerina con nota n. 19050 del 21 dicembre 2001 e trasmesso dalla ditta con la nota sopra citata;
Vista la nota n. 46569 del 27 dicembre 2001, con la quale la Provincia regionale di Messina ha espresso parere favorevole;
Visto il rapporto istruttorio servizio 4 prot. n. 112 del 14 febbraio 2002;
Vista la nota n. 39/2002, con la quale l'ufficio tecnico IV settore del comune di S. Venerina ha certificato che:
-  alla data 7 febbraio 1974 il terreno sito in S. Venerina catastato al foglio 37, particelle 138, 139, 165, 166, 140 ricadeva fuori dal centro urbano definito ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 6 agosto 1967;
-  l'edificazione, ai sensi della suddetta legge, era soggetta a limitazioni (cubatura di ogni edificio non superiore a 1/10 di m3 per ogni m2 di area edificabile, superficie coperta dei complessi produttivi non superiore a 1/3 di proprietà);
Considerato che l'art. 91 della legge 3 maggio 2001, n. 6 prevede che "il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere o nulla osta ed autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali" e che l'impianto è soggetto a giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, in quanto la tipologia dei rifiuti che intende recuperare è classificata "pericolosa" ai sensi del decreto legislativo n. 22/97;
Ritenuto, pertanto, di dover esprimere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996;
Ritenuto di poter concedere giudizio positivo di compatibilità ambientale;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996, si esprime giudizio positivo sull'impianto sito in un'area individuata dalle particelle 138, 139, 165, 166, 140 del foglio 37 del comune di S. Venerina e di cui al progetto presentato dalla ditta Ofelia Ambiente di Monaco Marcello e C. s.a.s., con sede legale in Catania via Oberdan, 119, con le prescrizioni di cui all'allegato 6 del D.M. del 12 luglio 1990 nonché con le seguenti:
-  venga coperta l'area all'interno della quale viene depositato e conservato il rifiuto da recuperare, con una tettoia e un muretto che superi l'altezza massima dei cumuli;
-  venga impermeabilizzata tutta l'area con la quale viene a contatto il rifiuto, sia in deposito che movimentato;
-  le materie prime depositate vengano coperte con teloni impermeabili.
I seguenti elaborati costituiscono parte integrante del presente decreto:
-  studio per il giudizio di compatibilità ambientale;
-  copia della Gazzetta del Sud del 25 luglio 2001, da cui risulta l'avviso pubblico richiesto ai fini del giudizio di compatibilità ambientale;
-  copia del parere favorevole espresso in data 21 dicembre 2001 dall'ufficio tecnico IV settore del comune di S. Venerina;
-  copia del parere favorevole n. 46569 del 27 dicembre 2001 espresso dall'area IX servizio 4° della Provincia regionale di Catania;
-  nulla osta per esecuzione lavori edili rilasciato in data 7 febbraio 1974 dal comune di S. Venerina;
-  certificato n. 39/2002 con allegato stralcio catastale.

Art.  2

Ai sensi del comma 6 dell'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il presente giudizio di compatibilità ambientale sostituisce ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art.  3

Al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 aprile 2002.
  PARLAVECCHIO 

(2002.18.1032)
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DECRETO 19 aprile 2002.
Approvazione di variante alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Licata.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.LL. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 31923 del 21 agosto 2001, con il quale il comune di Licata ha trasmesso a questo Assessorato gli atti ed elaborati inerenti la variante al vigente strumento urbanistico generale, relativa alla strada di collegamento Porto - S.S. 115;
Visto il foglio prot. n. 44199 del 21 novembre 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 68632 del 27 novembre 2001, con il quale, in riscontro alla richiesta di questo Assessorato prot. n. 59614 del 22 ottobre 2001, il comune di Licata ha trasmesso la documentazione utile all'esame della variante;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 12502 del 2 aprile 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 21400 dell'11 aprile 2002, con il quale è stato trasmesso l'atto richiesto con la nota di questo Assessorato prot. n. 18452 del 28 marzo 2002;
Vista la delibera n. 36 del 29 maggio 2001 con la quale il consiglio comunale, in dipendenza di quanto contenuto nel decreto n. 150 del 29 giugno 2000 di approvazione dello strumento urbanistico generale, ha adottato la variante per il collegamento del porto alla S.S. 115;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 27 marzo 2002, a firma del segretario generale in ordine all'assenza di osservazioni od opposizioni durante il periodo di pubblicazione;
Vista la nota prot. n. 249 del 5 dicembre 2001, con la quale il gruppo 31°/DRU ha trasmesso, unitamente agli atti ed elaborati inerenti la richiesta, al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 37 del 4 dicembre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge n. 10/99;
Vista la sopracitata proposta n. 37 del 4 dicembre 2001, con cui la variante relativa alla strada di collegamento Porto - S.S. 115 viene ritenuta meritevole di approvazione dal gruppo 31°/DRU in considerazione che la stessa, non confliggendo con l'ordinato sviluppo urbanistico, risulta compatibile con l'assetto territoriale del comune di Licata ed in considerazione che il C.R.U., nell'ambito delle valutazioni in merito allo strumento urbanistico generale, con voto n. 258 del 20 dicembre 1999, ha condiviso la soluzione proposta dal comune in sede di controdeduzioni alle determinazioni assessoriali assunte con il voto n. 86 dell'11 febbraio 1999;
Visto il voto n. 539 del 7 febbraio 2002, espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito si riporta in stralcio:
"...Omissis...
Ritenuto che, per rendere più agevole il transito dei veicoli di maggiore ingombro, si debba prescrivere che nella redazione del progetto esecutivo l'intersezione con la via Argentino venga perfezionata, curando che i raggi di curvatura siano i più ampi possibile, con particolare attenzione alla manovra di svolta a sinistra che devono compiere le provenienze da nord dirette ad est;
Considerato che la variante recepisce le indicazioni date da questo consiglio finalizzate a migliorare il tracciato della via prevista dal P.R.G.;
Ritenuto di potersi condividere integralmente la proposta dell'ufficio è del parere che la variante urbanistica al vigente P.R.G., relativa alla strada di collegamento Porto - S.S. 115 nel comune di Licata, sia meritevole di approvazione in conformità alla proposta n. 37 del 4 dicembre 2001 del gruppo 31°.";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 539 del 7 febbraio 2002;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvata, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 539 del 7 febbraio 2002, la variante alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Licata, adottata con la deliberazione consiliare n. 36 del 29 maggio 2001, relativa alla previsione della strada di collegamento Porto - S.S. 115.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 37 del 4 dicembre 2001 resa dal gruppo 31°/DRU, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
2)  parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 539 del 7 febbraio 2002;
3)  delibera n. 36 del 29 maggio 2001;
4)  tavola denominata allegato 2.

Art. 3

Il comune di Licata resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 aprile 2002.
  SCIMEMI 

(2002.18.1028)
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DECRETO 19 aprile 2002.
Procedure per l'istruttoria delle istanze per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica di cui all'art. 2 della legge n. 447/95.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto il decreto n. 294/XVII del 30 giugno 2000, che definiva le modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento della figura di "tecnico competente in acustica" e le procedure interne per l'istruttoria delle stesse;
Viste le competenze assegnate al servizio 3 tutela dall'inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico del dipartimento regionale territorio e ambiente;
Ritenuto che per esigenze di semplificazione dell'azione amministrativa occorre ridefinire quanto previsto dal citato decreto n. 294/XVII;

Decreta:


Art. 1

Le istanze per l'ottenimento del riconoscimento di tecnico competente, di cui all'art. 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dovranno essere presentate in carta semplice all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, dipartimento regionale territorio e ambiente, servizio 3, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di legge e potranno essere redatte anche sotto forma di autocertificazione, dovranno inoltre contenere l'elenco dettagliato delle prestazioni svolte relativamente alle attività di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 31 marzo 1998.
In particolare, al fine di potere valutare il requisito della non occasionalità dell'attività svolta necessario all'accoglimento dell'istanza, dovranno essere evidenziati i periodi nei quali si è operato, e, per ciascuna prestazione effettuata:
-  il committente pubblico e privato;
-  la data di ricevimento dell'incarico e, qualora lo stesso sia stato svolto in collaborazione o in rapporto subordinato, l'attestazione sotto forma di autocertificazione da parte del titolare dell'incarico;
-  una breve descrizione della prestazione effettuata, con riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 31 marzo 1998.

Art. 2

E' abolito il nucleo di valutazione di cui all'art. 2 del citato decreto n. 294/XVII.

Art. 3

Il servizio 3 del dipartimento territorio e ambiente valuterà la rispondenza della documentazione presentata ai requisiti previsti dalle norme in materia e, in caso positivo, provvederà al rilascio del relativo attestato di riconoscimento. In qualsiasi momento il servizio 3 potrà richiedere la presentazione della documentazione giustificativa a corredo di quanto autocertificato dai soggetti richiedenti.

Art. 4

Ai fini della pubblicità degli atti l'elenco già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'8 ottobre 1999, n. 48, verrà integrato con i nuovi nominativi dei tecnici competenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana con cadenza annuale, a cura del servizio 3 del dipartimento regionale territorio e ambiente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito web dell'Assessorato territorio e ambiente.
Palermo, 19 aprile 2002.
  PERGOLIZZI 

(2002.18.1037)
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DECRETO 19 aprile 2002.
Autorizzazione del progetto della Tim Telecom Italia Mobile S.p.A., relativo alla realizzazione di opere in territorio del comune di Agrigento.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio prot. n. 09598 del 29 ottobre 1999 - Rif. R/RT S2-l/SVI, assunto al protocollo di questo Assessorato in data 11 ottobre 1999 al n. 56815, con il quale la Tim Telecom Italia Mobile S.p.A. ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) della rete cellulare di telefonia mobile in contrada Monte Grande nel comune di Agrigento;
Vista la nota, prot. n. 1415 del 20 aprile 2000, con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di Agrigento l'avviso sul progetto presentato dalla Tim espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, a mezzo delibera consiliare;
Visto il decreto n. 142/DRU del 26 giugno 2000 con il quale, attesa l'assenza da parte del comune di Agrigento delle determinazioni richieste con la sopracitata assessoriale, è stato nominato un commissario ad acta per la convocazione del consiglio comunale, così come indicato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la nota del comune di Agrigento prot. n. 49397 del 20 dicembre 2000, con la quale il commissario nominato per gli adempimenti indicati nel sopracitato decreto, ha rappresentato che nel termine previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 il consiglio comunale non ha espresso il previsto avviso;
Vista la successiva corrispondenza con cui sono stati forniti gli atti utili all'esame di questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 11060 del 12 novembre 1999, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste, gruppo tutela, ha concesso, alle condizioni nella stessa nota indicate, il proprio nulla osta ai soli fini del vincolo idrogeologico;
Vista la nota prot n. 738 dell'8 giugno 2000 con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, alle condizioni nella stessa nota indicate, ha reso parere favorevole in merito ai lavori di che trattasi;
Vista la nota n. 260 del 21 dicembre 2001, con la quale l'unità operativa 3.1 del Dipartimento regionale urbanistica, in relazione a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95, ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 43 del 21 dicembre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato:
-  che il comune di Agrigento è gravato da vincolo sismico di 2ª categoria, ex legge n. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni;
-  che la "Tim Telecom Italia Mobile S.p.A." non ha prodotto il nulla osta dell'ufficio tecnico del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, per la compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio;
-  che ai sensi e per gli effetti della direttiva D.R.U., prot. n. 34/XXII del 27 gennaio 1997, nel caso in cui i comuni contestino i progetti in variante, si prescinde dall'acquisizione del parere del Genio civile, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;
-  che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste, gruppo tutela, con nota prot. n. 11060 del 12 novembre 1999 (documento allegato alla proposta di deliberazione avanzata dal commissario ad acta al C.C. di Agrigento) ha concesso il proprio nulla osta, ai soli fini del vincolo idrogeologico;
-  che l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, con nota prot. n. 738 dell'8 giugno 2000 (documento allegato alla proposta di deliberazione avanzata dal commissario ad acta al C.C. di Agrigento) ha reso parere favorevole in merito ai lavori di che trattasi, a condizione che, durante l'attività dell'impianto, non vengano superati i valori fissati dal decreto interministeriale n. 381 del 10 settembre 1998;
-  che al fine di consentire una migliore riuscita del progetto, appaiono condivisibili i consigli di ordine geologico, geomorfologico e tecnico, forniti dal geologo incaricato nella relazione specifica;
-  che la presente proposta di parere riguarda unicamente gli aspetti di natura urbanistica di competenza di questo gruppo di lavoro.
Si propone, alla luce delle superiori considerazioni, di autorizzare il progetto di realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in contrada Valle Lupo, località Monte Grande, nel territorio del comune di Agrigento, ad opera della "Tim Telecom Italia Mobile S.p.A.", in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995.";
Visto il voto n. 571 del 4 aprile 2002 con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica ha condiviso integralmente le considerazioni esposte nella proposta di parere n. 43 del 21 dicembre 2001 dell'unità operativa 3.1;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del C.R.U. che richiama integralmente la proposta dell'unità operativa 3.1/DRU n. 43 del 21 dicembre 2001;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 571 del 4 aprile 2002, nonché alle condizioni contenute nelle note degli organi sopracitati, è autorizzato il progetto di cui alla richiesta della "Tim Telecom Italia Mobile" per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) della rete cellulare di telefonia mobile in contrada Valle Lupo, località Monte Grande nel comune di Agrigento, in variante alle previsioni dello strumento generale vigente nel predetto comune.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere unità operativa 3.1. DRU n. 43 del 21 dicembre 2001;
2)  voto C.R.U. n. 571 del 4 aprile 2002;
3)  relazione geomorfologica;
4)  particolari costruttivi;
5)  elaborato progettuale comprendente:
-  relazione tecnica;
-  corografia I.G.M - scala 1:25.000;
-  stralcio catastale - scala 1:2.000;
-  planimetria generale - scala 1:500;
-  planimetria ante-operam - scala 1:100;
-  planimetria post-operam - scala 1:100;
-  prospetto principale post-operam - scala 1:200;
-  sezione A-A scala 1:200.

Art. 3

La Tim Telecom Italia Mobile S.p.A. resta onerata, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

La Tim ed il comune di Agrigento sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 aprile 2002.
  SCIMEMI 

(2002.18.1050)
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DECRETO 19 aprile 2002.
Autorizzazione del progetto della Snam S.p.A. per la realizzazione del metanodotto di allacciamento al comune di Novara di Sicilia DN 100 (4") - 75.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. D.Sic/1572/BAL del 30 giugno 2000, con il quale la Snam S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, l'autorizzazione per la realizzazione di una parte di metanodotto relativo ai lavori di allacciamento al comune di Novara di Sicilia DN 100 (4") - 75 bar;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 13268 del 9 marzo 2001, con la quale è stato richiesto al comune di Novara di Sicilia l'avviso, previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, in ordine al progetto presentato dalla Snam;
Vista la deliberazione del commissario straordinario n. 9 del 24 maggio 2001, con la quale il comune di Novara di Sicilia ha espresso parere favorevole in merito alla realizzazione dei lavori in argomento;
Vista la nota prot. n. 6217/cc del 3 novembre 2000, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina ha espresso parere favorevole a condizione, ai sensi dell'art. 151 del testo unico legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, in merito alla realizzazione dei lavori in argomento;
Vista la nota prot. n. 32743 del 31 ottobre 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha rilasciato parere favorevole a condizione, in merito alla variante allo strumento urbanistico vigente per l'allacciamento del metanodotto a servizio di Novara di Sicilia;
Vista la nota prot. n. 7177/10322 del 24 luglio 2000, con la quale il comando provinciale dei vigili del fuoco ha rilasciato l'attestato di conformità alla vigente normativa antincendio di cui al D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 e al D.M. del 4 maggio 1998 in merito all'attività per la realizzazione dei lavori in argomento;
Visto il parere n. 18 del 9 aprile 2002 dell'U.O. 4.1, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato
-  sotto il profilo procedurale il commissario straordinario del comune di Novara di Sicilia, con atto n. 9 del 24 maggio 2001, ha reso il proprio avviso favorevole alla realizzazione delle opere;
-  la compatibilità geomorfologica dell'area con la realizzazione dell'opera programmata è stata dal geologo relazionata e condivisa dall'ufficio del Genio civile di Messina, sezione II con nota prot. n. 32743 del 31 ottobre 2000, che ha reso parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 a condizione che venga garantita la stabilità temporanea delle pareti degli scavi previsti per la posa del metanodotto;
-  la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, sezione 1, con nota prot. n. 6217/cc del 20 dicembre 2000, ha espresso parere favorevole al progetto ai sensi dell'art. 151 del testo unico legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
-  che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, con nota prot. n. 17858, posizione IV-4-53 del 24 novembre 2000, avendo riscontrato che le aree interessate dalla realizzazione delle opere non sono sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D. n. 3267/23, dichiara che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non necessita autorizzazione dello stesso ufficio;
-  che il comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina, con nota n. 7177/10322 del 24 agosto 2000, attesta la conformità del progetto alla vigente normativa antincendio e/o criteri generali di prevenzione incendi, detta le condizioni a cui dovrà essere sottoposta l'opera a lavori ultimati;
-  che l'area interessata dalla realizzazione delle opere ricade in zone di verde agricolo del vigente strumento urbanistico del comune di Novara di Sicilia ed in particolare interessano le particelle 45, 353, 339 del foglio 10 dello stesso comune;
-  che le opere in trattazione riguardano la realizzazione di un metanodotto per allacciamento al comune di Novara di Sicilia;
-  che l'opera in parola riveste interesse di pubblica utilità in quanto ha l'intendimento di assicurare il rifornimento di gas naturale alle utenze civili ed industriali ubicate nel comune di Novara di Sicilia.
Per quanto sopra visto e considerato
è del parere:
che il progetto per i lavori per la realizzazione di metanodotto per allacciamento al comune di Novara di Sicilia DN 100 (4") - 75 bar, in aree meglio individuate sugli elaborati grafici planimetria 1:25.000, stralcio catastale 1:2.000 e sugli elaborati fotografici, facente parte del documento denominato "relazione tecnica particolareggiata" sia meritevole di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 18 del 9 aprile 2002 espresso dall'U.O. 4.1, è autorizzato il progetto di cui alla richiesta della Snam S.p.A. riguardante la realizzazione del metanodotto di allacciamento al comune di Novara di Sicilia DN 100 (4") - 75.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere n. 18 del 9 aprile 2002 dell'U.O. 4.1;
2)  deliberazione del commissario straordinario n. 9 del 24 maggio 2001;
3)  tav.  1  -  relazione tecnica particolareggiata;
4)  tav.  2  -  planimetria scala 1:2.000 - planimetria scala 1:25.000.

Art. 3

La Snam resta onerata, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.

Art. 4

La Snam ed il comune di Novara di Sicilia sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 aprile 2002.
  SCIMEMI 

(2002.18.1029)
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DECRETO 23 aprile 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acate.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visti gli artt. 36 e 37 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il foglio prot. n. 13573 del 19 settembre 2001, assunto al protocollo generale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente al n. 53824 del 24 settembre 2001, con cui il comune di Acate ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale vigente relativa all'ampliamento della zona territoriale omogenea D1 per insediamenti produttivi - industriali;
Visti gli ulteriori fogli prot. n. 6367 del 24 ottobre 2001, n. 960 del 23 gennaio 2002, n. 1282 dell'1 febbraio 2002 e n. 1282 dell'11 marzo 2002, quest'ultimo pervenuto in data 14 marzo 2002 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 17635 del 25 marzo 2002, con cui il comune di Acate, anche in riscontro alla nota di questo Assessorato n. 57877 dell'11 ottobre 2001, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 23 del 29 giugno 2001, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge giusta attestazione del segretario generale del 31 gennaio 2002, con la quale è stata adottata la variante al piano regolatore generale vigente riguardante l'ampliamento della zona territoriale omogenea D1 in dipendenza della richiesta della Siriac s.r.l.;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Viste le attestazioni, datate 30 luglio 2001 e 11 marzo 2002, a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestanti l'assenza di opposizioni e reclami avverso la variante adottata;
Visto il verbale della Conferenza di servizio del 20 settembre 2000 nell'ambito della quale sono stati espressi i pareri di competenza da parte dei rappresentanti dell'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/74, e della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa;
Visto il parere n. 14 del 3 aprile 2002, formulato dall'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  il comune di Acate in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 271/D.R.U. del 27 ottobre 2000;
-  su richiesta della Siriac s.r.l., società che opera nel settore dei fertilizzanti, il comune di Acate, in data 20 settembre 2000, ha indetto una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, relativa al progetto di ampliamento degli stabilimenti della Siriac, in variante al piano regolatore generale;
-  in detta conferenza sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa e dell'ufficio del Genio civile di Ragusa ex art. 13 della legge n. 64/74;
-  il consiglio comunale diAcate con atto n. 23 del 29 giugno 2001 ha approvato la variante;
- dagli elaborati tecnici trasmessi si evince che:
a)  il progetto di ampliamento interessa un'area, in contrada Pezza di Rizzo, adiacente all'attuale insediamento produttivo, ricadente in parte in zona D1 insediamenti produttivi - industriali, ed in parte zona E di verde agricolo;
b)  le suddette aree risultano censite in catasto rispettivamente nel foglio di mappa n. 35, particelle 468 (parte) e 477, in zona D1, e particella 478, in verde agricolo;
c)  l'area interessata dall'ampliamento proposto è estesa complessivamente mq. 98.717, dei quali mq. 44.697 ricadenti in zona D1 e mq. 54.020 ricadenti in verde agricolo;
d)  per come risulta dalla relazione tecnica (tavola 1.1) il progetto proposto prevede di destinare un'area di mq. 5.015 a verde pubblico attrezzato, un'area di mq. 5.114 a spazi per attività collettiva ed altri mq. 12.145 a parcheggio;
e)  da quanto risulta invece, dalla tavola 5 - zonizzazione, si prevede un'area di mq. 9.750 per parcheggio automezzi, un'area di mq. 5.015 per verde pubblico ed un'area di mq. 5.114 per attività collettive.
Considerato che:
-  il piano regolatore generale di Acate, approvato con decreto n. 271/D.R.U. del 27 ottobre 2000, prevede una zona D1, limitrofa all'area attualmente impegnata dalla Siriac, che si sviluppa in parte in adiacenza all'area Siriac ed in parte oltre la strada vicinale pubblica n. 23 Case Biazzo;
-  per come risulta dagli atti trasmessi, ai fini dell'ampliamento proposto, è stato necessario interessare, oltre all'area con destinazione D1 adiacente all'attuale impianto, la contigua area in atto destinata a verde agricolo;
- tale circostanza, da quanto si evince dalla relazione-attestazione a firma del responsabile dell'ufficio tecnico comunale diAcate, viene giustificata dalle seguenti ragioni:
a)  l'area con destinazione D1, adiacente all'attuale impianto Siriac, risulta essere insufficiente per le esigenze dell'ampliamento;
b)  le aree con destinazione D1, poste oltre la strada pubblica Case Biazzo, non sono utilizzabili ai fini dell'ampliamento dell'azienda, in quanto la presenza di detta strada è un ostacolo insormontabile per la razionale utilizzazione dei manufatti e degli impianti;
c)  la zona D1, posta al di là della strada, è oggetto di un P.P., ancora non attuato, che prevede la suddivisione di detta area di n. 9 lotti di estensione massima di mq. 18.000;
-  per quanto sopra, ritenendosi condivisibili le giustificazioni fornite dall'ufficio tecnico comunale, si è dell'avviso che l'ampliamento della Siriac, oltre che interessare la zona D1, adiacente all'attuale impianto, possa estendersi nella contigua area con destinazione a verde agricolo;
-  le aree destinate a verde pubblico attrezzato e ad attrezzature di interesse collettivo, che andranno gratuitamente cedute al comune, risultano dimensionate in conformità a quanto prescritto dall'art. 5.1 del decreto ministeriale n. 1444/68;
- non essendo previste aree destinate a parcheggio pubblico, si prescrive che l'area di mq. 9.750, destinata a parcheggio automezzi, individuata nella tav. 5 - zonizzazione urbanistica, venga destinata a parcheggio pubblico da cedere gratuitamente al comune.
Per quanto premesso, rilevato e considerato, questa unità operativa è del parere che la variante al piano regolatore generale, adottata dal comune di Acate con deliberazione consiliare n. 23 del 29 giugno 2001, relativa al cambio di destinazione d'uso dell'area, individuata in catasto al foglio n. 34, particella 478, da verde agricolo a zona D1, finalizzata all'ampliamento dell'Azienda Siriac s.r.l., sia meritevole d'approvazione, con le prescrizioni sopra specificate.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 14 del 3 aprile 2002 dell'unità operativa 4.2/D.R.U.,
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e nell'ambito delle procedure indicate dall'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, è approvata e resa esecutiva, in conformità al parere n. 14 del 3 aprile 2002 reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U., la variante al piano regolatore generale vigente relativa all'ampliamento della zona territoriale omogenea D1 per insediamenti produttivi industriali, adottata con delibera consiliare n. 23 del 29 giugno 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 4 del 3 aprile 2002 reso dall'U.O. 4.2/D.R.U.;
 2)  delibera consiliare n. 23 del 29 giugno 2001;
 3)  tav.  1  - stato di fatto; 
 4)  tav.  2  - situazione catastale; 
 5)  tav.  3  - proposta di variante al piano regolatore generale; 
 6)  tav.  4  - piano quotato; 
 7)  tav.  5  - zonizzazione urbanistica; 
 8)  tav.  6  - piano plano-volumetrico; 
 9)  tav.  7  - impianti tecnologici; 
10)  tav.  8  - planimetria delle aree da cedere al comune e tracciato strada vicinale Rizzo o Biazzo; 
11)  tav.  9  - profili longitudinali e trasversali; 
12)  tav.10  - norme tecniche d'attuazione; 
13)  tav.11  - relazione tecnica; 
14)  tav.9.3  - C1 del piano regolatore generale destinazione d'uso nuclei sparsi zona industriale, nucleo stazione e Pezze aggiornato con le prescrizioni del decreto d'approvazione. 


Art. 3

Il comune di Acate resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 aprile 2002.
  SCIMEMI 

(2002.19.1097)
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DECRETO 30 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Basicò.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2002.21.1175)
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DECRETO 2 maggio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Palazzolo Acreide.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 12 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il decreto n. 1618 del 29 novembre 1989, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Palazzolo Acreide;
Visto i fogli prot. n. 2660 dell'11 marzo 2002 e prot. n. 3042 del 21 marzo 2002, rispettivamente pervenuti a questo Assessorato in data 21 marzo 2002 e 25 marzo 2002, con i quali, a completamento della documentazione anticipata informalmente con foglio del 4 ottobre 2001 ed il riscontro alla nota di questo ufficio prot. n. 1737 dell'11 gennaio 2002 con cui , tra l'altro, si è rilevato che l'iniziativa comunale costituisce variante al vigente strumento urbanistico generale, il comune di Palazzolo Acreide ha trasmesso gli atti riguardanti il piano commerciale ex legge regionale n. 28/99;
Vista la delibera n. 5 del 2 marzo 2001, con la quale il consiglio comunale, in variante al vigente strumento urbanistico generale, ha approvato "il piano di attuazione delle direttive e degli indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica commerciale in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 di riforma della disciplina del commercio", allegato alla stessa delibera;
Vista la delibera consiliare n. 27 dell'8 marzo 2001, avente per oggetto "Determinazione dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 28/99";
Vista la delibera consiliare n. 28 dell'8 marzo 2001, avente per oggetto "Norme sul procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 28/99";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alle suddette deliberazioni;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 20 marzo 2002, dalla quale emerge che, a seguito dell'espletamento delle procedure di deposito e pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni;
Visto il parere n. 16 del 16 aprile 2002 dell'Unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Rilevato:
Dal punto di vista urbanistico e per quanto risulta dalla delibera n. 5/2001:
1)  il comune di Palazzolo Acreide ha una superficie comunale di circa 86,32 kmq. di cui 1,20 occupanti il territorio definito urbano, e una popolazione, al 31 dicembre 2000, pari a 9.169 abitanti;
2)  la popolazione fluttuante si aggira in circa 300 unità giornaliere mentre i flussi turistici, in relazione alle manifestazioni che si svolgono e in relazione alle ricchezze storiche ed artistiche dei luoghi sono stimate in circa 300.000 unità l'anno oltre al così detto "flusso turistico stanziale";
3)  nel territorio comunale non sono presenti strutture di grandi dimensioni e in atto insistono sul territorio 5 medie strutture di vendita di generi alimentari, 2 medie strutture del settore abbigliamento e 13 medie strutture riconducibili al terzo settore;
4)  risultano, altresì, presenti nel territorio:
-  37 esercizi alimentari di cui 4 di media struttura, risultandone uno chiuso di recente, e 33 di vicinato;
-  33 esercizi di abbigliamento di cui 2 di media struttura e 31 di vicinato;
-  81 esercizi di terzo settore di cui 13 di media struttura e 68 di vicinato;
5)  il vigente piano regolatore generale prevede l'ubicazione, nelle zone omogenee A, B e C di piccole e medie strutture di vendita;
6)  in atto, in zona A sono ubicate gran parte degli esercizi commerciali di vicinato mentre le medie strutture di vendita sono ubicate in zona omogenea B e C; altresì, è localizzata un'area per mercato coperto. Non sono presenti centri commerciali e, in genere, attività riconducibili alle "Grandi strutture di vendita";
7)  al fine di non determinare appesantimenti alla circolazione stradale, il comune intende, secondo criteri di omogenea distribuzione sul territorio, consentire in zona omogenea B, C e D l'apertura di nuove medie strutture di vendita, apportando "...delle deroghe ai rapporti di legge fra superficie di vendita e superficie di parcheggi..." per consentire, ai fini commerciali, un migliore sfruttamento del centro storico ed escludere la possibilità di apertura di nuove "Grandi strutture di vendita" di I (alimentare) e II (abbigliamento) raggruppamento e consentire l'ampliamento delle attività esistenti;
8)  l'amministrazione comunale ha, altresì, individuato con riferimento all'area del centro abitato, definita A1, il centro commerciale naturale e le aree per il commercio su aree pubbliche a posto fisso oltre a 6 nuove aree per l'apertura dei chioschi;
9) le norme tecniche di attuazione, oltre ad individuare i diversi settori merceologici, le tipologie degli esercizi commerciali, regolamento le limitazioni all'apertura di particolari attività nella zona A del piano regolatore generale e, al fine di favorire l'insediamento di attività commerciali e artigianali compatibili nel centro storico, consentono che l'altezza minima sia pari mt. 2,30 in deroga alle leggi vigenti.
Vengono infine regolamentati gli orari di apertura e chiusura, piano ferie, vendite, saldi, il piano colore e l'installazione di insegne e impianti tecnologici, i procedimenti autorizzativi, le prescrizioni e le eventuali sanzioni.
Considerato
Le delibere consiliari nn. 5, 27 e 28 sono state regolarmente assoggettate alle procedure di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78 e non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni.
Dal punto di vista urbanistico e, al fine delle determinazioni di questa unità operativa, è stata presa in considerazione la delibera consiliare n. 5 del 2 marzo 2001, con la quale il comune di Palazzolo Acreide ha approvato, ai sensi della legge regionale n. 28/99, il piano commerciale.
Le delibere consiliari: 27 e 28 dell'8 marzo 2001, con altro provvedimento saranno trasmesse all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per i profili di competenza in quanto relative alle determinazioni dei criteri comunali e alle norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita.
Rispetto al vigente piano regolatore generale, il piano commerciale, approvato con la citata delibera consiliare n. 5/2001, si pone in variante per i seguenti aspetti:
- divieto di insediamento di medie strutture nella zona omogenea A;
-  altezza minima dei locali per attività commerciali o artigianali compatibili nel centro storico, pari a mt. 2,30;
-  divieto di insediamento di nuove grandi strutture di vendita salvo che per gli esercizi ricadenti nel III raggruppamento a condizione che si tratti di ampliamenti di strutture esistenti.
I criteri adottati per il rilascio di autorizzazione per le medie strutture prevedono, tra l'altro, la verifica del rispetto degli standards urbanistici riguardo le aree da destinare a parcheggio e verde pubblico.
Dal punto di vista urbanistico, nulla si ha da rilevare fermo restando che la dotazione dei parcheggi pertinenziali e la disciplina delle aree di sosta rimane regolamentata dall'art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000.
Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, l'unità operativa 4.2 esprime parere favorevole all'approvazione del piano commerciale adottato dal consiglio comunale di Palazzolo Acreide con delibera consiliare n. 5 del 2 marzo 2001.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 16 del 16 aprile 2002 dell'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e nell'ambito delle procedure indicate dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99, è approvata e resa esecutiva, in conformità al parere n. 16 del 16 aprile 2002 dell'unità operativa 4.2/D.R.U. in premessa citato, la variante allo strumento urbanistico generale del comune di Palazzolo Acreide conseguente alle indicazioni contenute nel piano commerciale approvato con l'atto consiliare n. 5 del 2 marzo 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere dell'unità operativa 4.2/D.R.U. n. 16 del 16 aprile 2002;
2) delibera consiliare n. 5 del 2 marzo 2001.

Art. 3

Il comune di Palazzolo Acreide resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 maggio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.19.1098)
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DECRETO 3 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Caltanissetta, limitatamente ad alcune aree.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Mi su re urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 2372 del 21 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Caltanissetta, richiedendo l'aggiornamento del piano straordinario per il proprio territorio comunale e precisando che la richiesta di revisione è finalizzata ad una prima proposta di modifica del piano straordinario limitata ad alcune porzioni del territorio e che tutte le altre saranno oggetto di futuro approfondimento, ha allegato uno studio geologico con la valutazione del rischio a firma del geol. Giuseppe Bologna e dell'ing. Gaetano Corvo;
Visto lo studio geologico trasmesso dall'amministrazione comunale, costituito dai seguenti elaborati, con l'individuazione delle aree per le quali il comune ha chiesto la revisione:
-  relazione tecnica per la revisione;
-  integrazione alla relazione tecnica;
-  planimetria n. 1 - Proposta di eliminazione vincolo in scala 1:10.000, nella quale è perimetrata l'area del centro abitato, compresa tra la via Rosso di San Secondo, la via Maddalena Calafato, la via Borremans e la via Lombardo Radice, per la quale si chiede l'eliminazione del rischio individuato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000;
-  planimetrie nn. 2 e 2/A - Proposta di attuazione vincoli in scala 1:10.000, nelle quali sono perimetrate le aree di cui si propone la classificazione del rischio R3 (elevato), che ricadono in contrada Busiti-Tucarbo, contrada Rovetto-Bivio La Spia, Quartiere Santa Venera, Vallone degli Angeli e località Avvento;
-  planimetrie nn. 3 e 3/A - Proposta di attuazione vincoli in scala 1:2.000 e 1:5.000 (dettaglio perimetrazione delle aree già individuate nelle planimetrie nn. 2 e 2/A);
-  planimetria n. 3/B - Perimetrazione dell'area adiacente a quella del Consorzio A.S.I. di Caltanissetta di cui si richiede l'attribuzione della classe di rischio R3 (elevato);
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, trasmessa con nota n. 4747 del 22 aprile 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta dello studio geologico trasmesso dal comune e dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale, afferma che si può procedere alla revisione del piano straordinario secondo quanto riportato nelle carte del rischio allegate;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Caltanissetta, limitatamente alle aree che ricadono in contrada Busiti-Tucarbo, contrada Rovetto-Bivio La Spia, Quartiere Santa Venera, Vallone degli Angeli e località Avvento ed all'area adiacente il Consorzio A.S.I. di Caltanissetta, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art.  2

E' altresì modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Caltanissetta con l'eliminazione dell'area a rischio elevato, ricadente nel centro abitato, compresa tra la via Rosso di San Secondo, la via Maddalena Calafato, la via Borremans e la via Lombardo Radice.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta.

Art.  4

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 9, il comune di Caltanissetta, l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta e la Provincia regionale di Caltanissetta.

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.19.1103)
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DECRETO 8 maggio 2002.
Autorizzazione del progetto di potenziamento e trasformazione di alcune tratte della ferrovia circumetnea nel comune di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 3224 del 30 giugno 2000, con il quale il Ministero dei trasporti - Gestione governativa ferrovia circumetnea - ha richiesto l'autorizzazione di competenza in relazione alle modifiche apportate, in adeguamento allo schema di massima del piano regolatore generale di Catania, al progetto in precedenza autorizzato con decreto n. 1260 del 5 ottobre 1989 riguardante i lavori "potenziamento e trasformazione della ferrovia circumetnea nelle aree urbane diCatania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò";
Vista la delibera consiliare n. 19 del 2 aprile 2001, con la quale il comune diCatania, territorialmente interessato dalla realizzazione delle opere, ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, parere favorevole a condizione in merito al progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 8030/2001 del 26 febbraio 2001, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali diCatania ha rilasciato, con precisazioni, il nulla osta ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/99;
Visto il parere prot. n. 2121/2001 dell'8 marzo 2001 dell'ufficio del Genio civile di Catania rilasciato ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74;
Visto il verbale della conferenza dei servizi del 2 febbraio 2001, dal quale si rileva che le aree di progetto, secondo quanto espresso dai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, non sono sottoposte a vincolo idrogeologico;
Visto il parere n. 12 dell'11 aprile 2002 reso dal servizio 4/D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
-  il progetto in argomento è in variante rispetto a quello approvato da questo Assessorato con decreto n. 1260/89, e riguarda esclusivamente il tratto compreso tra la stazione Boro e la stazione Nesima e il tratto compreso tra la stazione Galatea e la stazione Giovanni XXIII, entrambi ricadenti nel territorio di Catania;
-  come si evince dalla relazione e dagli elaborati tecnici, le variazioni progettuali consistono:
I)  leggero spostamento planimetrico della stazione Giovanni XXIII per consentire l'interscambio modale con il previsto parcheggio in piazza Giovanni XXIII;
II)  leggeri scostamenti planimetrici della tratta compresa fra l'uscita della stazione Borgo e la stazione San Nullo;
III)  sostanziale deviazione planimetrica della tratta fra la stazione San Nullo e l'uscita della stazione Nesima che, da curva, diviene rettilinea;
IV)  realizzazione della tratta Borgo - Nesima interamente in galleria naturale;
V)  piccoli spostamenti del posizionamento delle quattro stazioni insistenti nella tratta;
-  tali varianti progettuali sono state introdotte per:
a)  ridurre al minimo o annullare l'impatto ambientale;
b)  favorire l'interscambio modale con i mezzi di superficie attraverso la creazione di parcheggi scambiatori da realizzare a ridosso delle stazioni San Nullo e Nesima;
c)  adeguare il tracciato alle previsioni urbanistiche dello schema di massima del nuovo piano regolatore generale in fase di revisione.
Considerato:
-  il procedimento amministrativo di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i. appare regolare;
-  il comune di Catania, con delibera del consiglio comunale n. 19 del 2 aprile 2001, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto relativo al potenziamento e trasformazione della ferrovia circumetnea ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 a condizione:
1) che siano rispettati gli accordi e gli impegni raggiunti in sede di conferenza servizi;
2)  che siano rispettate le norme contenute nel decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 298 del 4 luglio 2000 sul piano straordinario per l'assetto idrogeologico, relativamente alle zone interessate da tale vincolo;
-  l'ufficio del Genio civile di Catania, con nota n. 2121/2001, pos. 470 dell'8 marzo 2001, ha rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali diCatania, con parere n. 8030/2001 del 26 febbraio 2001, ha rilasciato il nulla osta esclusivamente per tracciati in sotterraneo così come rappresentati negli elaborati trasmessi mentre per tutti gli interventi non previsti va richiesto parere per il progetto esecutivo completo;
-  nel verbale della conferenza dei servizi tenutasi il giorno 2 febbraio 2001 presso la sede della Ferrovia circumetnea si riporta, tra l'altro, che i rappresentanti dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste dichiarano che non esistono vincoli idrogeologici nelle tratte su indicate;
-  l'opera, che ricade in zone variamente destinate nel vigente strumento urbanistico, secondo quanto si evince dalla delibera n. 19/2001, è da ritenersi compatibile con l'assetto territoriale del comune di Catania e di rilevante interesse pubblico.
Per quanto sopra premesso e considerato, questo servizio è del parere che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i. sia meritevole di approvazione il progetto di potenziamento e trasformazione della ferrovia circumetnea nelle tratte comprese tra la stazione Borgo e la stazione Nesima, e tra la stazione Galatea e la stazione Giovanni XXIII con le condizioni imposte dal consiglio comunale diCatania nella delibera n. 19 del 2 aprile 2001 e della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali diCatania nel parere n. 8030/2001 del 26 febbraio 2001.
Resta salva la valutazione ai sensi di legge in materia di compatibilità ambientale sul progetto medesimo";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal servizio 4/D.R.U. n. 12 dell'11 aprile 2002, è autorizzato il progetto di potenziamento e trasformazione della ferrovia circumetnea nelle tratte comprese tra la stazione Borgo e la stazione Nesima, e tra la stazione Galatea e la stazione Giovanni XXIII, in variante allo strumento urbanistico generale del comune di Catania.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
 1)  parere n. 12 dell'11 aprile 2002 del servizio 4/D.R.U.;
 2)  delibera consiliare n. 19 del 2 aprile 2001;
 3) tav. 0  - planimetria di confronto tra il progetto approvato e quello in variante, tratta compresa fra l'uscita della stazione Borgo e l'uscita della stazione Nesima; 
 4) tav. 00  - planimetria di confronto tra il progetto approvato e quello in variante, prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana diCatania della stazione Galatea alla stazione Giovanni XXIII; 
 5) tav. 1  - corografia; 
 6)  tav. N.1  - tratta Borgo - Paternò, planimetria; 
 7)  tav. N.1  - tratta Borgo - Paternò, profilo; 
 8)  tav. N.2  - tratta Borgo - Paternò, planimetria; 
 9)  tav. N.2  - tratta Borgo - Paternò, profilo; 
10)  tav. N.3  - tratta Borgo - Paternò, planimetria; 
11)  tav. N.3  - tratta Borgo - Paternò, profilo; 
12)  tav.  1  - tratta compresa tra l'uscita della stazione Borgo e l'uscita della stazione Nesima, planimetria generale; 
13) tav.  2  - tratta compresa tra l'uscita della stazione Borgo e l'uscita della stazione Nesima, profilo longitudinale generale; 
14)  tav.  1Ai  - prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana diCatania dalla stazione Galatea alla stazione Giovanni XXIII, planimetria generale; 
15)  tav.  2Ai  - prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana diCatania dalla stazione Galatea alla stazione Giovanni XXIII, profilo longitudinale generale. 


Art. 3

Il Ministero dei trasporti - Gestione governativa ferrovia circumetnea, resta onerato, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.

Art. 4

Il Ministero dei trasporti - Gestione governativa ferrovia circumetnea, ed il comune di Catania sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 maggio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.19.1120)
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DECRETO 14 maggio 2002.
Approvazione del programma costruttivo di cui alla delibera del consiglio comunale di Torrenova n. 3 del 21 gennaio 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DELDIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visto il foglio prot. n. 3206 del 27 marzo 2002, assunto agli atti di questo Assessorato in data 27 marzo 2002 con prot. n. 18242, con cui il responsabile del servizio U.T.C. del comune di Torrenova ha trasmesso integrando e chiarendo quanto precedentemente inviato a questo Assessorato con nota di trasmissione prot. n. 2557 del 8 marzo 2002 riguardante un programma costruttivo per la realizzazione di n. 20 alloggi in edilizia agevolata;
Visto il programma in parola adottato e allegato alla delibera consiliare n. 3 del 21 gennaio 2002, avente per oggetto "Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni - Localizzazione area per esecuzione di programma di edilizia convenzionata-agevolata n. 20 alloggi e approvazione schema di convenzione.";
Visti i pareri resi dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, sulle prescrizioni esecutive del piano regolatore generale al cui interno prevedono per ubicazione e realizzazione quanto proposto dal comune di Torrenova con il presente programma costruttivo e cioè le note prot.:
1) n. 41215/41776 del 19 gennaio 1994;
2)  n. 39629 del 22 dicembre 1997;
3)  n. 22028 del 19 novembre 1998;
4)  n. 18235 del 13 luglio 2000;
Vista la nota integrativa del 2 maggio 2002 del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, con la quale certifica la non esistenza di vincoli sull'area oggetto dell'intervento costruttivo;
Visti gli elaborati prodotti per il programma costruttivo costituiti da:
-  delibera consiliare n. 3 del 21 gennaio 2002 avente per oggetto: "Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni - Localizzazione area per esecuzione di programma di edilizia convenzionata-agevolata n. 20 alloggi e approvazione schema di convenzione." contenente come parte integrante:
-  proposta di deliberazione presentata dal sindaco di Torrenova;
-  relazione illustrativa curata dal responsabile dell'U.T.C.;
-  nota del dipartimento dei lavori pubblici del 24 ottobre 2001, prot. n. 5667, dalla quale risulta che la ditta Ioppolo Giovanni è stata ammessa al beneficio di un finanziamento per la realizzazione di n. 20 alloggi per edilizia agevolata per l'importo di L. 2.760.000.000;
-  schema di convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata, di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10;
-  stralcio catastale del foglio n. 8 in scala 1:2.000 in cui viene individuata l'area interessata dal programma costruttivo in argomento;
-  stralcio dello strumento urbanistico vigente programma di fabbricazione in scala 1:2.000, riportante l'individuazione dell'area interessata dal programma costruttivo in argomento;
-  stralcio di piano regolatore generale in scala 1:2.000 con individuata l'area interessata dal programma costruttivo in argomento;
-  planimetria particolareggiata relativa all'intervento del programma costruttivo in scala 1:1.000;
-  elenco delle ditte sottoposte ad esproprio;
-  stralcio norme di attuazione delle prescrizioni esecutive del piano regolatore generale in corso di adozione;
Visto il parere n. 25 del 9 maggio 2002, reso dall'unità operativa 4.1 deldipartimento regionale urbanistica, che così si esprime:
"...Omissis...
Considerato che:
-  Il comune di Torrenova è dotato di un programma di fabbricazione approvato da questo Assessorato con decreto n. 168 del 10 giugno 1980;
- Sotto il profilo della legittimità la delibera consiliare n. 3 del 21 gennaio 2002 di approvazione del programma costruttivo da localizzarsi in area individuata in catasto al foglio di mappa n. 8, particelle nn. 221, 222,76, 944, 945, 947, per una superficie pari a mq. 5.912 per l'insediamento di n. 20 unità abitative, è stata pubblicata per 15 giorni, come attestato dal segretario comunale, all'albo pretorio comunale a far data 3 febbraio 2002 ed è stata trasmessa al CO.RE.CO in data 1 febbraio 2002 con prot. n. 1290 senza alcun riscontro e pertanto come attestato dallo stesso segretario comunale l'atto è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini;
-  il finanziamento previsto dall'Assessorato dei lavori pubblici è per la realizzazione di n. 20 alloggi;
-  La richiesta del comune di Torrenova, così come si evince dalla delibera consiliare di adozione e dalla relazione integrativa del tecnico comunale, prevede che l'intervento finanziato per la realizzazione dei 20 alloggi in edilizia convenzionata agevolata, sia individuato tra le previsioni delle prescrizioni esecutive adottate, unitamente al piano regolatore generale. Infatti l'area proposta per la realizzazione del programma costruttivo è individuata all'interno delle stesse prescrizioni esecutive che prevedono la realizzazione di n. 21 unità abitative suddivise in due isolati e i relativi standard urbanistici;
-  La compatibilità dell'intervento programmato con le condizioni geomorfologiche e geologiche è stata accertata con condizioni dall'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 con i pareri espressi con note n. 41215/41776 del 19 gennaio 1994, n. 39629 del 22 dicembre 1997, n. 22028 del 19 novembre 1998 e 18235 del 13 luglio 2000. Si precisa che detti parere sono espressi sul piano regolatore generale e sulle prescrizioni esecutive all'interno dei quali le aree interessate dall'intervento programmato prevedono le finalità di cui al presente programma costruttivo;
-  Il piano regolatore generale e le prescrizioni esecutive sono state adottate con delibera commissariale n. 27 del 20 luglio 2001 ed oggi risulta trasmesso a questo Assessorato con nota prot. n. 3171 del 26 marzo 2002;
-  Il segretario comunale in ultimo alla delibera consiliare con data 18 febbraio 2002 ha dichiarato la regolare pubblicazione degli atti all'albo pretorio comunale;
-  Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale con dichiarazione integrativa del 2 maggio 2002 ha certificato la non esistenza di vincoli sull'area oggetto dell'intervento;
Ritenuto che:
Il programma costruttivo presentato dal comune di Torrenova per la realizzazione di n. 21 alloggi popolari con tipologia edilizia del tipo a schiera, ricade in zona territoriale omogenea verde agricolo "E" del programma di fabbricazione vigente e prevede la costruzione di n. 21 unità abitative per un volume complessivo di mc. 9.450 distribuito su due isolati costituiti da 2 piani fuori terra. Gli standard urbanistici calcolati prevedono un insediamento per n. 118 abitanti ed aree da attribuire ad attrezzature di proprietà comunale pari mq. 1.489 più mq. 624 per strade di piano;
L'area prescelta dall'amministrazione comunale con delibera n. 3/02 interessa una zona urbanistica e contigua ad insediamenti abitativi inserita nei piani esecutivi delle prescrizioni esecutive del piano regolatore generale già adottati e trasmessi a questo Assessorato;
Inoltre sotto il profilo dell'edificabilità è ritenuta idonea geomorfologicamente dall'ufficio del Genio civile di Messina visti i pareri espressi sul piano regolatore generale e sulle prescrizioni esecutive;
Interessa le particelle n. 221, 222, 76, 974, 944, 945, 947 identificate al foglio n. 8 del N.C.T., per una superficie totale pari a mq. 5.912.
Detta area in progetto è stata così ripartita:
-  mq.  1.462,86 di pertinenza all'edificato; 
-  mq.  90,45 di parcheggi pubblici; 
-  mq.  106,06 di verde attrezzato; 
-  mq.  237,09 di attrezzature pubbliche; 
-  mq.  274,19 di sede viaria pubblica; 
-  mq.  105,67 di parcheggio privato. 

L'intervento programmato prevede la realizzazione di volumi pari a mc. 2.560.
Le attrezzature garantiscono in misura soddisfacente il fabbisogno minimo di standard urbanistico previsto dal decreto ministeriale 1 aprile 1968 considerato che le stesse fanno parte di uno stato di pianificazione a raggio più ampio in quanto il programma costruttivo altro non è che stralcio delle prescrizioni esecutive del piano regolatore generale; tuttavia non essendo conteggiate nella quantità specifica le aree per parcheggi privati, anche se richiamate secondo le disposizioni di legge nella relazione integrativa dal responsabile del servizio U.T.C. si ritiene opportuno che il dispositivo di approvazione del piano esecutivo menzioni l'obbligatorietà di reperire nella giusta misura (1/10 di mc. 2.560 = mq. 256) dette aree con la loro specifica destinazione del vincolo a parcheggio, prima che venga rilasciata la concessione edilizia.
Ovviamente, l'alloggio non previsto nell'ambito del finanziamento dell'Assessorato dei lavori pubblici dovrà essere assoggettato alla normativa relativa all'edilizia convenzionata ed in particolare al II comma dell'art. 15 della legge regionale n. 25/97.
Per quanto precede, questa unità operativa 4.1/D.R.U. è del parere che il programma costruttivo approvato dal consiglio comunale di Torrenova con delibera n. 3 del 21 gennaio 2002, relativo alla realizzazione di alloggi popolari in edilizia convenzionata e agevolata, sia meritevole di approvazione con le condizioni sopra riportate.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 25 del 9 maggio 2002, reso dall'unità operativa 4.1 del dipartimento regionale urbanistica;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in conformità con il parere n. 25 del 9 maggio 2002 dell'unità operativa 4.1 del dipartimento regionale urbanistica, è approvato il programma costruttivo di cui alla delibera del consiglio comunale di Torrenova n. 3 del 21 gennaio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
-  delibera consiliare n. 3 del 21 gennaio 2002 avente per oggetto: "Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni - Localizzazione area per esecuzione di programma di edilizia convenzionata-agevolata n. 20 alloggi e approvazione schema di convenzione." contenente come parte integrante:
-  proposta di deliberazione presentata dal sindaco di Torrenova;
-  relazione illustrativa curata dal responsabile dell'U.T.C.;
-  nota del dipartimento dei lavori pubblici del 24 ottobre 2001, prot. n. 5667 dalla quale risulta che la ditta Ioppolo Giovanni è stata ammessa al beneficio di un finanziamento per la realizzazione di n. 20 alloggi per edilizia agevolata per l'importo di L. 2.760.000.000;
-  schema di convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata, di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10;
-  stralcio catastale del foglio n. 8 in scala 1:2.000 in cui viene individuata l'area interessata dal programma costruttivo in argomento;
-  stralcio dello strumento urbanistico vigente programma di fabbricazione in scala 1:2.000, riportante l'individuazione dell'area interessata dal programma costruttivo in argomento;
-  stralcio di piano regolatore generale in scala 1:2.000 con individuata l'area interessata dal programma costruttivo in argomento;
-  planimetria particolareggiata relativa all'intervento del programma costruttivo in scala 1:1.000;
-  elenco delle ditte sottoposte ad esproprio;
-  stralcio norme di attuazione delle prescrizioni esecutive del piano regolatore generale in corso di adozione.

Art. 3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81 le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Torrenova per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 14 maggio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.21.1209)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Determinazione dei compensi spettanti al presidente, ai componenti e al segretario del consiglio dell'Ente Parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento.

Con D.P. n. 74/servizio 1°/U.O.1/SG del 20 marzo 2002 viene stabilito che al presidente, ai componenti e al segretario del consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento spettano, in conformità all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 15/93, i seguenti compensi:
-  L. 650.000 equivalenti a e 335,70 per il presidente;
-  L. 260.000 equivalenti a e 134,28 per i componenti ed il segretario.
Al presidente e ai componenti del consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento spetta inoltre, ove dovuto, il trattamento di missione nella misura pari a quella prevista per i dirigenti di prima fascia.
Al segretario del consiglio del Parco archeologico spetta inoltre, ove dovuto, il trattamento di missione nella misura pari a quella della qualifica rivestita.
I compensi di cui al presente decreto spettano anche ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione, in conformità all'art. 7 del D.P.Reg. 21 luglio 1994 e con le modalità del trattamento economico ai sensi dell'art. 13, comma 4, legge regionale n. 10/2000, nonché dell'art. 14 del C.C.R.L. area dirigenza.
(2002.18.1015)
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Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).


La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, che negli anni 2000 e 2001 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  Assessorato regionale degli enti locali;
-  Assessorato regionale dell'industria;
-  Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
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(2002.20.1130)
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Autorizzazione alla ditta La Vetro Sud s.a.s., con sede in Palermo, per l'importazione di rifiuti in Sicilia.

Con ordinanza n. 286 dell'11 aprile 2002 del Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque, la ditta La Vetro Sud s.a.s., con sede in Palermo, via Sampolo n. 48, e con impianto in Termini Imerese (PA), contrada Canne Masche, è stata autorizzata all'importazione in Sicilia dei rifiuti di cui al codice CER 150107 per un totale annuo di 3.000 tonnellate.
(2002.17.976)
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Autorizzazione alla ditta Belvedere Benedetto, con sede legale in Rocca di Caprileone, per l'aumento della potenzialità di messa in riserva degli accumulatori al piombo e la riformulazione dei codici C.E.R. già autorizzati.

Con ordinanza n. 326 del 22 aprile 2002 il Vice Commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque ha concesso alla ditta Belvedere Benedetto, con sede legale in Rocca di Caprileone (ME), viale Europa n. 10 e sede operativa in Capo d'Orlando, contrada Malvicino s.n.c., nell'ambito dell'attività autorizzata con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 33/18 del 28 marzo 2000, l'aumento della potenzialità di messa in riserva degli accumulatori al piombo anche prodotti da terzi, nei limiti della capacità dell'impianto autorizzato, identificati con il codice C.E.R. 160601* da 30 tonnellate annue a 265 tonnellate annue, nonché la riformulazione dei codici C.E.R. già autorizzati, secondo lo schema di trasposizione dai codici C.E.R., di cui agli allegati del decreto legislativo n. 22/97, ai codice dell'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CEE, così come modificata dalle decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CEE e 2001/573/CEE.
(2002.17.991)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Bando relativo alla Misura 4.06 "Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo". Art. l37, legge n. 388/2000. Dotazioni aggiuntive al POR Sicilia, art. 100, legge regionale n. 32/2000.
Cliccare qui per visualizzare il bando

(2002.28.1663)
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Nomina dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 8 di Ragusa.

Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 271 del 22 aprile 2002, il dr. Ugo Maltese è stato nominato amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 8 di Ragusa fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione del predetto ente, in sostituzione dell'amministratore provvisorio dr. Michele Lonzi.
(2002.17.990)
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Provvedimenti concernenti determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e di asservimento di immobili siti nei comuni di Campobello di Mazara e Castelvetrano per lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul fiume Belice Sinistro, 1° stralcio, 1° lotto.

Cliccare qui per visualizzare i comunicati

(2002.17.987)
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Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili siti nel comune di Trapani per lavori di utilizzazione irrigua delle acque invasate nel serbatoio D. Rubino. Sostituzione delle condotte comiziali, 6° lotto.

Con decreto del capo del servizio infrastrutture di bonifica, irrigazione, elettrificazione rurale e relative espropriazioni del dipartimento regionale interventi infrastrutturali n. 278 del 22 aprile 2002, è stato determinato l'ammontare dell'indennità provvisoria da erogare alle ditte proprietarie degli immobili siti nel comune di Trapani ed interessati all'esecuzione delle suddette opere, qui di seguto elencate:
1)  Bulgarella Andrea, nato a Trapani il 22 marzo 1967, codice fiscale BLG NDR 67C22 L331O, largo Franchì n. 8 - Trapani: partita 33701, foglio 244, particella 1011, coltura attuale vigneto spalliera irriguo, superficie occupata mq. 1.300, indennità L. 6.630.000, pari a E 3.424,11;
2)  Candela Giovanni Francesco nato a Trapani il 6 marzo 1949, codice fiscale CND GNN 49C06 L331T; Daidone Giuseppa, nata a Trapani il 5 luglio 1949, codice fiscale DDN GPP 49L45 B556X, via C. A. Pepoli n. 119 - Trapani: partita 33701, foglio 244, particella 23, coltura attuale vigneto spalliera irriguo, superficie occupata mq. 20, indennità L. 102.000; partita 33701, foglio 244, particella 1017, coltura attuale vigneto spalliera irriguo, superficie occupata mq. 35, indennità L. 178.500; partita 33701, foglio 244, particella 1019, coltura attuale uliveto irriguo, superficie occupata mq. 700, indennità L. 3.150.000; partita 33701, foglio 244, particella 1028, coltura attuale uliveto irriguo, superficie occupata mq. 485, indennità L. 2.182.500; partita 33701, foglio 244, particella 1032, coltura attuale vigneto spalliera irriguo, superficie occupata mq. 1.100, indennità L. 5.610.000; foglio 244, particella 1019, coltura attuale vigneto spalliera irriguo, superficie occupata mq. 1.066, indennità L. 5.436.600. Totale superficie occupata mq. 3.406. Totale L. 16.659.600, pari a E 8.603,97;
3)  Pellegrino Vincenzo, nato a Marsala il 30 agosto 1942, codice fiscale PLL VCN 42M30 E974B; Sammartano Francesca Anna, nata a Marsala l'1 luglio 1957, codice fiscale SMM FNC 57L41 E974I; Saladino Francesca, nata a Marsala il 14 marzo 1943, codice fiscale SLD FNC 43C54 E974Z, contrada Ciancio n. 271 - Marsala: partita 33701, fogli 244, particella 1018, coltura attuale vigneto spalliera irriguo, supericie occupata mq. 500, indennità L. 2.550.000, pari a E 1.316,97;
4)  Sciortino Giuseppe, nato a Erice il 12 gennaio 1971, codice fiscale SCR GPP 71A12 D423O, via Scularici Mokarta, 78 - Trapani: partita 33701, foglio 244, particella 1023, coltura attuale vigneo spalliera irriguo, superficie occupata mq. 450, indennità L. 2.295.000, pari a E 1.185,27.
(2002.17.988)
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Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nel comune di Palermo per lavori irrigui S. Leonardo Ovest, 4° lotto, comprensorio Villabate.

Con decreto del capo del servizio infrastrutture di bonifica, irrigazione ed elettrificazione rurale e relative espropriazioni del dipartimento regionale interventi infrastrutturali n. 279 del 22 aprile 2002, è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Palermo di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Cliccare qui per visualizzare gli allegati


(2002.17.989)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto n. 344 del 10 aprile 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa Sole Nascente, con sede in Messina, fino al 31 dicembre 2002, avviata con decreto n. 876 del 28 maggio 2001.
Viene confermato nell'incarico il dott. Domenico Furfaro.
(2002.18.1003)


Con decreto n. 346 del 10 aprile 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della cooperativa New Borg Group, con sede in Palermo, sono revocati.
Viene nominato commissario straordinario l'avv. Anselmo Salvatore, nato a Termini Imerese (PA) il 7 febbraio 1946 ed ivi residente in via Umberto e Margherita n. 61, fino al 30 ottobre 2002.
(2002.18.1004)

Con decreto n. 347 del 10 aprile 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della cooperativa F.lli Zara, con sede in Palermo, sono revocati.
Viene nominato commissario straordinario l'avv. Anselmo Salvatore, nato a Termini Imerese (PA) il 7 febbraio 1946 ed ivi residente in via Umberto e Margherita n. 61, fino al 30 ottobre 2002.
(2002.18.1002)
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Conferimento dell'incarico di segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trapani.

Con decreto n.380/2S del 17 aprile 2002, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ha conferito l'incarico di segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trapani al dr. Filippo Sparla, nato a Marsala l'1 febbraio 1944.
(2002.17.975)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Revoca del decreto concernente l'istituzione presso il dipartimento regionale formazione professionale della Long list dei valutatori dei progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

Con decreto n.98/02/Serv.Progr. del 20 maggio 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale è stato revocato il decreto n. 338/I/F.P./01 del 12 ottobre 2001, con il quale è stata istituita presso il dipartimento regionale formazione professionale la Long list dei valutatori per l'attività di valutazione dei progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo, nonché l'avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 25 maggio 2001.
(2002.21.1247)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione dell'istituto M.P.P. Lucia Mangano, con sede in S.Agata Li Battiati, all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività socio-sanitaria erogata presso le residenze sanitarie assistenziali.

Con decreto dell'Assessore per la sanità n.32930 del 12 ottobre 2000, l'Istituto M.P.P. Lucia Mangano, con sede legale in via Antonino di Sangiuliano n. 87 - Sant'Agata Li Battiati (CT) nella persona della sig.ra Lucrezia Labisi, nata a Catania il 24 settembre 1954, in qualità di legale rappresentante, è stato iscritto all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività socio-sanitaria erogata presso le residenze sanitarie assistenziali ai sensi del D.P.Reg. 25 ottobre 1999 per la R.S.A. sita nel comune di Mascalucia (CT), via G.B. Vaccarini n.83, per n. 2 moduli di 15 posti letto ciascuno per soggetti disabili, fisici e psichici e sensoriali.
(2002.17.960)
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Autorizzazione alla ditta Guerriera Luca, con sede in Noto, all'esercizio dell'attività di macellazione di volatili da cortile.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 520 del 15 aprile 2002, la ditta Guerriera Luca, con sede legale e stabilimento nel comune di Noto (SR) nella contrada Piano Milo, già autorizzata all'attivazione e alla conduzione di un impianto di macellazione per conigli quale stabilimento a capacità limitata, è altresì autorizzata all'esercizio dell'attività di macellazione di volatili da cortile ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559 e con riferimento all. 13 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.495.
Allo stabilimento, in conformità con le disposizioni contenute nella circolare ministeriale 8 giugno 1999, n.9, viene attribuito il numero di riconoscimento regionale 19/V01/M.
(2002.17.959)
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Iscrizione del centro Residenza Serena s.r.l., con sede in Gravina di Catania, all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività socio-sanitaria erogata presso le residenze sanitarie assistenziali.

Con decreto dell'ispettore generale sanitario del 15 aprile 2002 n.530, il centro Residenza Serena s.r.l., con sede legale nel comune di Gravina di Catania (CT) via Fratelli Bandiera n.83, nella persona del sig. Indelicato Rosario, nato a Catania il 4 dicembre 1932, in qualità di legale rappresentante, è stato iscritto all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività socio-sanitaria erogata presso le residenze sanitarie assistenziali, ai sensi del D.P.Reg. 25 ottobre 1999 per la R.S.A. sita nel comune di Gravina di Catania (CT), via Fratelli Bandiera n.83, per un ulteriore modulo di n.20 posti letto per soggetti malati di Alzheimer.
(2002.17.983)
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Autorizzazione all'impianto pubblico Frigomacello ESA, con sede in Ragusa, all'esercizio in via definitiva dell'attività di macellazione di animali della specie bovina, equina, ovi-caprina e suina.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 540 del 16 aprile 2002, il sindaco pro-tempore del comune di Ragusa, quale titolare responsabile dell'impianto pubblico di macellazione Frigomacello ESA, sito nella zona industriale nella contrada Mugno del comune di Ragusa, viene autorizzato in via definitiva all'esercizio della attività di macellazione di animali della specie bovina, equina, ovi-caprina e suini ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286 e successive modifiche e integrazioni.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento 2169/M e con tale numero di identificazione viene iscritto in via definitiva nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286.
(2002.17.958)
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Affidamento della direzione tecnica del magazzino della società Sofad s.r.l., sito in Misterbianco.

Con decreto del dirigente preposto al servizio 10 del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n.548 del 19 aprile 2002 la direzione tecnica del magazzino della società SOFAD s.r.l., sito in Misterbianco (CT), contrada Mezzocampo, via Comunità Economica Europea n.31, è affidata al dr. Aiello Adriano Giuseppe Fabrizio, fermo restando quanto disposto con decreto n.00153 del 15 febbraio 2002.
(2002.17.962)
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Revoca del decreto 16 settembre 1998 autorizzativo del dispensario farmaceutico, sito nella frazione Misserio del comune di Santa Teresa di Riva.

Con decreto n. 441 del 4 aprile 2002, l'Assessore regionale per la sanità ha revocato il decreto n. 26383 del 16 settembre 1998, autorizzativo del dispensario farmaceutico sito nella frazione Misserio, piazza San Vito n. 2, del comune di Santa Teresa di Riva.
(2002.18.1055)
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Revoca del riconoscimento di idoneità allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Trovato Cristina, con sede in Sciacca.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 555 del 22 aprile 2002, è stato revocato il decreto ministeriale n. 600.7/24481/AG50/4509 del 26 luglio 1993, con il quale lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Trovato Cristina, con sede in Sciacca nella via Mulini n. 8, è stato riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di stabilimento di tipologia 4 ai sensi dell'art.7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
Lo stabilimento, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 297, è altresì cancellato dallo speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.18.1012)
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Revoca del riconoscimento di idoneità allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Alimentari F.lli Fauci s.n.c. di Fauci Giuseppe e C., con sede in Sciacca.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 556 del 22 aprile 2002, è stato revocato il decreto ministeriale n. 600.7/24481/AG50/4517 del 26 luglio 1993, con il quale lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Alimentari F.lli Fauci s.n.c. di Fauci Giuseppe & C., con sede in Sciacca nella via Monti n. 3, è stato riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di stabilimento di tipologia 4 ai sensi dell'art.7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
Lo stabilimento, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 285, è altresì cancellato dallo speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.18.1013)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Cerami.

Con decreto n. 145/DRU del 3 febbraio 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica è approvata la variante al programma di fabbricazione e annesso regolamento edilizio del comune di Cerami adottata con atto consiliare n. 6 del 17 febbraio 2001, avente per oggetto variante al programma di fabbricazione per la realizzazione del parco urbano Zuccaleo di un'area in parte classificata G di assoluta inedificabilità per la salvaguardia ambientale ed in parte destinata a zona omogenea E verde agricolo, nel programma di fabbricazione approvato con n. 304 del 14 settembre 1981, nei termini riportati nel parere dell'unità operativa.
(2002.18.1026)
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Nulla osta per la realizzazione di lavori nell'approdo di Scalo Galera nel comune di Malfa.

Il dirigente del servizio VI.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente con decreto n. 129 del 21 marzo 2002, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, ha concesso nulla osta ai lavori di riqualificazione e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di Scalo Galera nel comune di Malfa nell'isola di Salina (ME).
(2002.18.1030)
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Finanziamento al comune di Sinagra per la realizzazione di lavori.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 165 del 23 marzo 2002, è stato concesso un finanziamento di E 926.622,42 a favore del comune di Sinagra per il consolidamento della zona a monte dell'abitato lungo l'asta del torrente Immillaro, 1° stralcio, di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2002.18.1035)
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Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Burgio.

Con decreto n. 142/D.R.U. del 2 aprile 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, è stata approvata, ai sensi della legge regionale n. 71/78, la variante al regolamento edilizio comunale inerente la modifica dell'art. 33, comma 2.
(2002.18.1023)
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Finanziamento al comune di Falcone per la realizzazione di lavori.

Con decreto n. 179 dell'8 aprile 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente è stato concesso un finanziamento di E 471.525,15 a favore del comune di Falcone per i lavori di rifacimento argini torrente Feliciotto e Saia Arancia, di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2002.18.1047)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di concessione di una coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominato Saperi, ricadente nelle provincie di Enna e Messina.

Il dirigente del servizio 7°/V.I.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 196 del 16 aprile 2002, ha espresso giudizio positivo, con prescrizioni, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, circa la compatibilità ambientale relativamente al progetto di concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata Saperi ricadente nelle provincie di Enna (comune di Troina) e Messina (comuni di Cesarò e S. Teodoro).
(2002.18.1033)
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Modifica del decreto 10 febbraio 2002 relativo alla concessione alla ditta Nuova Tecnica Tadini s.r.l., con sede in Baucina, del nulla osta all'impianto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81.

Con decreto n. 195/4 del 16 aprile 2002 del dirigente responsabile del servizio rifiuti del dipartimento regionale territorio e ambiente, l'art. 2 del D.R.S. n. 74 del 10 febbraio 2002 di nulla osta all'impianto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, concesso alla Nuova Tecnica Tadini s.r.l. di Baucina, è stato così sostituito: "I sistemi di impermeabilizzazione dei pianali di stoccaggio e lavorazione soggetti ad acque meteoriche e di lavaggio dovranno essere costruttivamente e dimensionalmente idonei ad assicurare la stabile tenuta idraulica, anche nel tempo, ed in presenza delle sollecitazioni derivanti dalle movimentazioni di processo; dovrà essere tempestivamente eseguita, quando e come necessario, la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria. Analoga cura dovrà aversi nella gestione dell'impianto di raccolta, convogliamento e sollevamento delle acque meteoriche e di lavaggio provenienti dagli spazi di processo suddetti.
L'impianto di decantazione/separazione delle acque suddette dovrà essere dotato di idonei sistemi di separazione e raccolta delle particelle solide presenti in tali acque; le analisi chimico-fisiche dovranno essere effettuate con cadenza almeno semestrale (estate-inverno), dandone preventivo avviso ai competenti uffici regionali, provinciali e locali, cui dovrà essere poi inviata copia delle analisi stesse per i compiti rispettivi di tutela e sorveglianza.
Dovranno essere costantemente rispettate le condizioni di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al decreto n. 531/2000.
Dovranno essere costantemente rispettate le condizioni di esercizio, gestione e manutenzione dei macchinari sotto le quali, secondo la relazione fonometrica agli atti, viene e deve essere sempre assicurato il rispetto dei limiti massimi e delle norme vigenti in materia di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente stesso.
Le materie, liquide e solide, non oggetto di recupero dovranno essere stoccate provvisoriamente e/o smaltite nel rispetto delle norme vigenti nelle rispettive specifiche materie".
(2002.18.1031)
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Approvazione di un'integrazione al regolamento edilizio del comune di Taormina.

Il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, con decreto n. 177/DRU del 19 aprile 2002, ha approvato l'integrazione al regolamento edilizio del comune di Taormina, adottata con delibera consiliare n. 16 del 19 marzo 2002, avente per oggetto "Integrazione art. 23 del regolamento edilizio comunale".
(2002.18.1025)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto della ditta Cooperativa Fornaci Virgilio, con sede in Sciacca, relativo ad una cava di calcare.

Con decreto n. 211 del 23 aprile 2002, il dirigente del servizio 7°/V.I.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto, ai sensi del D.P.R. n. 12/96, alla ditta Cooperativa Fornaci Virgilio, con sede in Sciacca via Aldo Moro, relativamente alla cava di calcare di contrada Ciurami nel comune di Sciacca (AG).
(2002.18.1038)
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Autorizzazione alla MA. Prefabbricati s.r.l., con sede in Gela, per la produzione di manufatti in c.a.p. e c.a.v.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 214 del 24 aprile 2002, è stata concessa alla MA. Prefabbricati s.r.l., con sede legale in Gela, via Venezia, n. 374, l'autorizzazione per l'attività di produzione di manufatti in c.a.p. e c.a.v., che si intende svolgere negli impianti da costruire nel comune di Gela (CL).
(2002.18.1039)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Nomina del commissario ad acta dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca.

Con decreto n. 143/Gab del 18 aprile 2002, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato la dott.ssa Carmela Madonia, nata a Palermo il 6 agosto 1964, dirigente regionale, commissario ad acta dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca nelle more della definizione delle procedure relative alla nomina di un nuovo commissario straordinario, per provvedere all'espletamento degli atti indifferibili ed urgenti, per garantire l'ordinaria amministrazione dell'Azienda ivi compreso:
1)  stipendi del personale e correlati oneri riflessi, previdenziali ed assistenziali;
2)  spese derivanti da contratti in precedenza stipulati (utenze in genere, manutenzioni e pulizia locali).
(2002.18.1008)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 20 giugno 2002, n. 1084.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, ospedaliere, policlinici universitari e IRCC della Regione siciliana
Ai Capi dipartimento del farmaco delle Aziende sanitarie locali della Regione siciliana
Al presidente regionale della Federfarma
All'A.S.SO.FARM.
Agli Ordini provinciali dei medici
Alla segreteria regionale FIMMG
Alla segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del TAR del Lazio n. 355/02 del 9 maggio 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 4235/2002 da Lisapharma S.p.A. per l'annullamento:
- dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione dell'art. 7 "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, oggetto del comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2002, n. 38 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, si dispone, in autotutela, che le confezioni di SUCRALFATO 30 unità 1000 mg uso orale, SUCRALFATO 30 unità 2000 mg uso orale, SUCRALFATO 40 unità 1000 mg uso orale, ricomprese nell'elenco dei farmaci generici emanato con la circolare n. 1065 del 10 marzo 2002, non sostituiscono la sottoelencata specialità medicinale:
-  SUCRATE gel 2 gr/10 ml - 30 bustine gel orale;
-  SUCRATE gel 1 gr/5 ml - 30 bustine gel orale.
I capi dipartimento del farmaco delle Aziende sanitarie locali sono incaricati di dare massima diffusione alla presente circolare e di curarne la sua corretta applicazione.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.26.1594)
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CIRCOLARE 20 giugno 2002, n. 1085.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, ospedaliere, policlinici universitari e IRCC della Regione siciliana
Ai Capi dipartimento del farmaco delle Aziende sanitarie locali della Regione siciliana
Al presidente regionale della Federfarma
All'A.S.SO.FARM.
Agli Ordini provinciali dei medici
Alla segreteria regionale FIMMG
Alla segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del TAR del Lazio n. 1809/02 del 28 marzo 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 2918/2002 da Thea Farmaceutici s.r.l. per l'annullamento:
- dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione dell'art. 7 "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, oggetto del comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2002, n. 38 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, si dispone, in autotutela, che le confezioni di TIMOLOLO 5 ml 0,25% uso oftalmico soluzione, TIMOLOLO 5 ml 0,5% uso oftalmico soluzione, ricomprese nell'elenco dei farmaci generici emanato con la circolare n. 1065 del 10 marzo 2002, non sostituiscono la sottoelencata specialità medicinale:
-  TIMOLABAK 0,5% collirio, soluzione flacone 5 ml;
-  TIMOLABAK 0,25% collirio, soluzione flacone 5 ml.
I capi dipartimento del farmaco delle Aziende sanitarie locali sono incaricati di dare massima diffusione alla presente circolare e di curarne la sua corretta applicazione.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.26.1594)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 17 giugno 2002, prot. n. 36847.
Programma regionale di finanziamento per l'anno 2002. Contributo ai comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico previsti dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

Al sindaci dei comuni dell'Isola
Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Al CO.RE.CO. regionale
Alla Corte dei conti
Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani particolareggiati di recupero ex legge regionale n. 37/85, questo Assessorato eroga ai comuni il contributo previsto dall'art. 20 della su citata legge regionale n. 37/85.
L'ammontare del contributo erogato da questo Assessorato sarà quantizzato in relazione della capacità finanziaria dell'apposito capitolo di spesa e dal numero dei progetti che verranno inclusi nel programma.
Al fine di consentire a questo Assessorato la predisposizione del Programma regionale di finanziamento per l'anno 2002, le amministrazioni comunali interessate dovranno trasmettere, in originale e duplice copia, i progetti di massima o esecutivi, redatti ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche, delle opere da realizzare, approvati con delibera di giunta municipale, corredati da tutti i pareri, autorizzazioni e certificazioni previsti dalla normativa vigente sui lavori pubblici.
Ciascun progetto presentato dovrà corrispondere sia negli importi che nelle categorie degli interventi alla corrispettiva annualità del programma finanziario quinquennale di cui all'art. 19 della legge regionale n. 37/85.
Alla istanza di richiesta del finanziamento dovranno essere allegati le copie di progetto ed i seguenti atti:
-  delibere di consiglio comunale di adozione e di approvazione del piano particolareggiato di recupero;
-  delibera di giunta municipale di approvazione amministrativa del progetto di massima o esecutivo;
-  delibera di consiglio comunale di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche;
-  dichiarazione sindacale attestante che per la realizzazione dell'opera non sia stata o non sarà presentata richiesta di finanziamento ad altri enti o ad altro ramo dell'amministrazione regionale;
-  nomina responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 10/93;
-  conformità urbanistica resa ai sensi dell'art. 154 della legge regionale n. 25/93;
-  parere igienico-sanitario ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85;
-  attestazione di conformità al PARF;
-  delibera di incarico progettazione;
-  parere di approvazione in linea tecnica del progetto.
Le superiori richieste di finanziamento con relativi allegati, conformizzati ai sensi di legge, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2002 e, comunque, non verranno presi in considerazione integrazioni di elaborati o atti amministrativi trasmessi a questo ufficio successivamente a tale data.
Il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica: SCIMEMI
(2002.25.1556)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Comunicato relativo alla circolare 2 luglio 2002, n. 2, recante: "Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001/2006".

Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 5 luglio 2002, è stato indicato erroneamente il sito "www.infoeurosicilia.it" per la consultazione della circolare n. 2/01/FP recante: "Direttive per la programmazione e gestione del PROF - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001/2006".
Il sito internet esatto per la consultazione della circolare di cui sopra è " www.regione.sicilia.it/lavoro".
(2002.28.1720)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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