REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 LUGLIO 2002 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Scicli.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visti i fogli prott. n. 14888 del 19 giugno 2000 e n. 16222 del 4 luglio 2000, con i quali il sindaco del comune di Scicli ha trasmesso per l'approvazione di competenza gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 127 del 5 dicembre 1998, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 6, legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, con la quale il consiglio comunale di Scicli ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del consiglio comunale n. 127 del 5 dicembre 1998;
Vista la certificazione, datata 12 giugno 2000, a firma del segretario generale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione avverso lo strumento urbanistico adottato di n. 171 osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge, e n. 11 fuori termini;
Viste le osservazioni e/o opposizioni presentate dalle ditte indicate nell'elenco in calce alla certificazione di cui sopra;
Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relazione redatta dai progettisti sulle stesse;
Viste le osservazioni e/o opposizioni presentate presso questo Assessorato dalle seguenti ditte:
-  Lorefice Adalgisa assunta al prot. n. 32956 del 4 luglio 2000;
-  Marino Teresa e Buscemi Giovanna assunta al prot. n. 37864 dell'1 agosto 2000;
-  Mezzasalma Giovanni assunta al prot. n. 32956 del 4 luglio 2000;
-  Ottaviano Vincenzo assunta al prot. n. 38145 del 2 agosto 2000;
-  Greco Angelo assunta al prot. n. 42085 del 25 agosto 2000;
Viste le delibere n.128 del 21 dicembre 1999, n. 129 del 22 dicembre 1999, n. 130 del 27 dicembre 1999, n. 8 del 7 gennaio 2000, n. 9 del 10 gennaio 2000, n. 10 del 13 gennaio 2000, n. 11 del 17 gennaio 2000, n. 12 del 21 gennaio 2000, n. 14 del 25 gennaio 2000, n. 16 del 31 gennaio 2000 e n. 17 del 3 febbraio 2000, con le quali il consiglio comunale del comune di Scicli ha avviato, ai sensi del 5° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, l'esame delle osservazioni e/o opposizioni presentate dai cittadini avverso lo strumento urbanistico di che trattasi;
Vista l'ulteriore deliberazione n. 18 del 10 febbraio 2000, con la quale, nel definire l'esame delle osservazioni ed opposizioni già intrapreso nelle precedenti sedute di cui alle delibere sopraindicate, il consiglio comunale ha, tra l'altro, preso atto degli elaborati contenenti le modifiche conseguenti agli emendamenti oggetto della delibera di adozione n. 127/98;
Viste le note prot. n. 4018 del 5 giugno aprile 1997, prot. n. 17811 del 30 luglio 1997, prot. n. 20023 del 14 ottobre 1997 e prot. n. 29867 del 23 dicembre 1997, con le quali l'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sulle previsioni contenute nello strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. 220 del 25 ottobre 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 60 del 25 ottobre 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato:
1) PROCEDURE DI ADOZIONE
Con riferimento alle procedure di adozione, il gruppo non ritiene di dovere formulare alcuna osservazione in quanto:
-  sono state rispettate le procedure relative alla pubblicazione del piano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  la deliberazione consiliare di adozione del piano è stata presentata al Comitato regionale di controllo e divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 giusta attestazione del segretario generale in data 9 febbraio 1999;
-  la compatibilità delle previsioni del progetto di piano, con annesse prescrizioni esecutive, con le condizioni geomorfologiche del territorio è stata preliminarmente verificata dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
2)  ASPETTI GENERALI
Per quanto desumibile dalla relazione di piano, la variante generale mira essenzialmente a ridefinire il ruolo che la città deve svolgere, soprattutto in campo produttivo e culturale, in quanto non usufruisce dei proventi del turismo nazionale, risultando fuori dai principali circuiti turistici, e tende a potenziare le infrastrutture e servizi esistenti e offrire una strumentazione urbanistica adeguata a nuove e più valide prospettive, (programmi integrati, programmi integrati di intervento, di recupero urbano), anche al fine di valorizzare e tutelare aree con suscettività particolari e di rispondere ad obiettivi di salvaguardia delle risorse territoriali.
La strategia e l'impostazione del piano nella sua strutturazione appare in generale condivisibile, atteso che prefigura, attraverso gli interventi previsti, un generale riordino delle aree urbanizzate, e nel contempo un tentativo di ovviare ad un azzonamento rigido e circoscritto per alcune zone omogenee. Inoltre il piano prevede una particolare attenzione per tutte le emergenze naturalistiche presenti nel territorio, con l'intento di valorizzare in primo luogo gli elementi esistenti, quali la macchia foresta del fiume Irminio, la fascia costiera di Punta Corvo e quella del Pantano Pisciotto.
3)  ASPETTI GEOLOGICI
Per quanto attiene agli aspetti geologici, si tralasciano allo stato considerazioni specifiche, rinviando le opportune valutazioni in relazione agli studi presentati a supporto della pianificazione al Consiglio regionale dell'urbanistica.
Tuttavia, questo gruppo di lavoro con riferimento al decreto assessoriale 4 luglio 2000 in ordine al piano straordinario per l'assetto idrogeologico, ha potuto verificare che il territorio del comune di Scicli ricade nel bacino idrografico principale: torrente Modica Scicli, e si riscontrano nel territorio aree interessate da rischi idrogeologici molto elevato o elevato secondo la classificazione riportata nell'art. 1 dello stesso decreto, e per esse pertanto si debbono applicare le misure transitorie di salvaguardia previste dal successivo art. 2.
4) DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
I progettisti nella relazione tecnica di piano riportano i dati demografici a partire dal 1961 al 1991 individuando una crescita dovuta sostanzialmente ad un saldo naturale positivo. In altri termini il trend positivo della popolazione che dal 1981 al 1991 è passata da 24.565 a 25.255 unità risulta per come si evince dai rilevamenti ISTAT ancora in attività.
La stima della popolazione prevista nei prossimi anni prevede un incremento di 1.120 unità tra il 1991 e 2001 e nel ventennio è stimato in 2.231 abitanti (fabbisogno futuro).
Considerando la composizione media del nucleo familiare pari a 2,70, i progettisti presumono potere insediare un probabile numero di famiglie (2.231:2,70=)826 corrispondenti ad un fabbisogno abitativo di 826 alloggi.
A questi sono aggiunti 90 alloggi per soddisfare il fabbisogno abitativo delle 10 famiglie attualmente in coabitazione (fabbisogno pregresso) ed il numero totale di nuovi alloggi risulta pertanto di 916.
Tenuto conto delle abitazioni disponibili e recuperabili nel centro urbano che vengono stimate in 268, si ha un fabbisogno complessivo di 648 alloggi equivalente alla necessità di circa 1.750 abitanti ed una volumetria pari a 275.200 metri cubi (fabbisogno complessivo di progetto).
Il dimensionamento del piano appare, alla luce dei dati posti a base delle considerazioni svolte dal progettista, condivisibile in relazione alle dinamiche demografiche desumibili da dati ufficiali censimentali, tuttavia le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole di piano risultano sovradimensionati in relazione alla stima effettuata; infatti il programmato fabbisogno stimato in termini di volumetria edilizia residenziale potrebbe essere soddisfatto solo negli ambiti delle prescrizioni esecutive che consentono una capacità insediativa teorica di 2.200 ab., senza considerare inoltre la capacità insediativa nelle zone di piano disciplinate dalle schede norma che hanno una capacità ricettiva pari a 2.650 abitanti, ed infine nelle zone C di nuova espansione, negli strumenti attuativi in corso e nelle aree libere delle zone B.
Per quanto sopra, le previsioni di piano dovranno ovviamente essere ridimensionate, in particolare dovranno prevalere ai fini di una continuità quelle zone di piano che sono state oggetto di interventi attuativi in corso di realizzazione per effetto del precedente strumento urbanistico, che hanno delineato l'attuale configurazione del centro abitato di recente formazione e delle frazioni.
Per quanto riguarda lo sviluppo degli insediamenti turistici, i progettisti del piano non assumono dati certi in ordine alla popolazione fluttuante e fanno riferimento a studi territoriali di tipo generale, dai quali desumono il probabile incremento della popolazione fluttuante sulla costa, che si è stabilita in circa 5.000 nuove presenze alle quali potrebbero essere destinati circa 520.000 mc. di costruzioni per residenze ed attrezzature di carattere turistico-ricettive.
Per tale scopo il piano attraverso l'utilizzazione di apposita strumentazione urbanistica adeguata individua due vastissime aree (zona E1.ST - zona E6.ST) suscettibili di edificazione mediante programmi integrati di intervento e/o di recupero urbano, di iniziativa sia pubblica che privata, che si ritengono in linea di massima condivisibili, in quanto per la norma particolare di attuazione introdotta, (volumetria max consentita e numero di interventi) offrono un quadro sulle prospettive turistiche possibili in sintonia con le filosofie comunitarie di sostegno allo sviluppo e nel contempo non comportano pregiudizi ai fini della tutela e della valorizzazione delle peculiarità di risorse naturali ed ambientali. Non si ritiene giustificata invece la previsione della zona omogenea E4.SR in quanto localizzata in aree di particolare interesse ambientale con caratteristiche rurali tipiche della campagna del Ragusano, oggetto di studio ed elaborazione specifica nello studio agricolo forestale allegato alla revisione del piano, e non giustificata da programmi e fabbisogni di edilizia residenziale in atto.
Per quanto attiene al dimensionamento delle zone destinate ad attività produttive, si rileva la mancanza di una indagine qualitativa e quantitativa dei fabbisogni dei vari settori economici; tuttavia la variante generale conferma soltanto le zone artigianali e industriali esistenti site rispettivamente in prossimità del centro abitato di Scicli e nella tavola di piano n. 10, prevedendo una modesta area in continuità alle stesse per l'ampliamento della zona in prossimità del centro abitato di Scicli, che si ritengono condivisibili.
Il piano individua altresì vastissime aree nel territorio con (zona E4.SA - zona E6.SA) suscettività d'uso artigianale commerciale da attuarsi mediante programmi integrati di intervento e/o accordi di programma, di iniziativa sia pubblica che privata, che si ritengono sovradimensionati. Tuttavia di tali previsioni, può ritenersi condivisibile soltanto la zona E4.SA zona agricola collinare con suscettività d'uso artigianale-commerciale localizzata a monte dell'abitato di Donnalucata, in quanto risulta parzialmente interessata da insediamenti di carattere artigianale e da centri commerciali, ai fini di soddisfare prevedibili esigenze future ed eventuale rilocalizzazione di attività già esistenti ricadenti nell'ambito urbano.
Le rimanenti zone sono assimilarsi a zone E agricole contermini.
5)  ZONE OMOGENEE E DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO
Si rileva preliminarmente che:
-  Nelle zone interessate da rischi idrogeologici molto elevato o elevato, così come classificato nel decreto assessoriale 4 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 21 luglio 2000, in ordine al piano straordinario per l'assetto idrogeologico, tutte le destinazioni e le previsioni urbanistiche contenute nel piano all'esame, sia a carattere pubblico che privato, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni di cui all'art. 2 del citato decreto;
-  Tutte le previsioni urbanistiche ricadenti entro la fascia di rispetto delle aree boscate identificata nello studio agricolo forestale come macchia mediterranea e perimetrata nelle tavole nn. 13 e 14 del piano in scala 1:2.000 come limite di rispetto delle aree boscate debbono essere disattese.
Sono altresì da disattendere tutte le previsioni urbanistiche ricadenti entro la fascia di 200 metri di rispetto cimiteriale così come indicata negli elaborati grafici di piano;
-  Nell'ambito della fascia di 150 mt. dalla battigia, ad eccezione delle zone A e delle zone B, che possiedono i requisiti di cui all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, possono ritenersi ammissibili solo opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/76; al riguardo si ritiene utile osservare che possono ritenersi altresì ammissibilì attrezzature di standard urbanistici se strettamente correlate alle previsioni delle zone A e B, esse ovviamente dovranno essere specificatamente indicate negli elaborati planimetrici, al fine di evitare ambiguità interpretative.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dovranno essere disattese tutte le previsioni urbanistiche contenute entro la suddetta fascia di inedificabilità assoluta dei 150 mt. diverse dalle zone A e B e le attrezzature ad esse connesse.
Riguardo alla enucleazione delle zone territoriali omogenee, alle localizzazioni e destinazioni d'uso principali del territorio, fermo restando le considerazioni generali prima svolte, si evidenzia quanto segue:
Zona A
La perimetrazione della zona A in linea di massima appare condivisibile per il centro urbano di Scicli e per la frazione di Sampieri; tuttavia si ritiene che la zona B1 di Scicli centro ricadente all'interno della perimetrazione del centro storico di cui alla scheda C.S.U. riportata negli allegati planimetrici, debba essere considerata a tutti gli effetti zona A del centro storico con la specifica normativa corrispondente (art. 35.A delle norme tecniche di attuazione), inoltre la perimetrazione dovrà includere il centro scolastico esistente, costruito intorno agli anni '30 e gli isolati urbani prospicienti sul corso Garibaldi fino alla via Dalmazia. Ad ogni buon fine si perimetra con colore rosso la sopracitata proposta.
La zona A della frazione di Donnalucata esclude una porzione del centro abitato, che contraddistinto da valori storici ed urbanistici, va considerato centro storico, pertanto si propone l'ampliamento del perimetro del centro storico così come indicato con colore rosso nella relativa tavola n. 8 di piano.
In coerenza con le ultime direttive emanate dal l'As sessorato regionale del territorio e dell'ambiente di cui alla circolare n. 4159 dell'11 luglio 2000, si reputa opportuno favorire interventi diretti in sede di disciplina urbanistica generale all'interno dei perimetri dei centri storici, stante che gli obiettivi del recupero si possono raggiungere con strumenti più rapidi ed efficaci (norme tecniche di attuazione con contenuti dettagliati), demandando alla redazione di piani particolareggiati la progettazione ad aree campione o ad aree rappresentative di problematiche particolari. Pertanto potrà essere consentito senza indugio mediante interventi diretti il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di demolizione con o senza ricostruzione.
Zona B
L'enucleazione delle zone B sia nel centro che nelle frazioni appare ammissibile, salvo quanto osservato in precedenza per la zona A del centro di Scicli e della frazione di Donnalucata.
Zona C
Fermo restando quanto osservato in ordine al dimensionamento residenziale, che implica quindi una generale riduzione delle aree di espansione, si propone per le sottozone quanto segue:
-  Le sottozone contraddistinte con il simbolo C1.1.SC, C1.2.SC, C1.3.SC, C1.4.SC, C167.(1.SC), C167.(2.SC), C2.1.SC, C2.2.SC, C3.1.SC, C4.1.P in base alle previsioni di progetto costituiscono aree comprese in piani particolareggiati in attuazione al precedente strumento urbanistico, a cui si rinvia per la relativa disciplina edilizia. Alcune zone, per quanto possibile rilevare dalla cartografia di piano, risultano parzialmente edificate ed urbanizzate. Poiché nessuna notizia si ha in ordine alla data di approvazione dei piani particolareggiati, si ritiene che dove gli stessi siano divenuti inefficaci per la decorrenza dei termini decennali, per la parte in cui essi non hanno avuto attuazione, di dovere provvedere ad approvare i piani per le parti rimaste inattuate, adottando gli stessi parametri edilizi urbanistici del precedente piano regolatore ed analoghi criteri localizzativi per le opere di urbanizzazione, e ciò al fine dì non alterare il complessivo equilibrio dimensionale delle zone interessate dai piani particolareggiati.
La sottozona C4(2.SC), REA(1.SC) oggetto di prescrizioni esecutive, la C4(3.SC), parzialmente isolate dal contesto urbano, sono da disattendere in quanto comportano inevitabilmente un consumo territoriale che non risulta giustificato da fabbisogni residenziali, in conseguenza le ampie previsioni di attrezzature ricadenti in tale ambito, correlate in buona parte alle sottozone in argomento comprese tra la linea ferrata ed il torrente Modica destinate a verde, verde pubblico attrezzato, di interesse collettivo, socio culturale strettamente ad esse funzionale, dovranno allo stato essere disattese.
Le aree interessate dalle citate previsioni debbono essere pertanto assimilate alle zone E contermini di verde agricolo.
Le sottozone RA di recupero ambientale, RE di recupero edilizio, RU.(3.D) Donnalucata - area nord di recupero urbanistico, aventi tutte suscettività edificatorie, enucleate lungo la fascia costiera e nel territorio sono da disattendere in quanto mancano i necessari presupposti tali da prevedere un adeguato riordino urbanistico, trattandosi di case sparse nel territorio con tipologia edilizia a villette (seconde case), con densità territoriale esistente molto bassa. Esse pertanto debbono essere assimilate alle zone E contermini di verde agricolo.
In ordine alla sottozona RU.(2.D.B7) di recupero urbanistico, della quale si dichiara nella scheda norma di possedere i requisiti della zona omogenea B del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, oggetto di prescrizioni esecutive denominata Dammusi, si osserva che la stessa ricade a cavallo della fascia di inedificabilità assoluta dei 150 mt. dalla battigia; poiché nessun dato è fornito con riferimento alla legittimità delle case ricadenti in tale comparto, tutte le previsioni del piano particolareggiato non possono essere attuate per effetto della vigente normativa di tutela delle coste (legge regionale n. 78/76) così come evidenziato nei preliminari del punto di che trattasi.
Per quanto precede, la zona RU.(2.D.B7) e l'intercluso parcheggio di piano e la relativa prescrizione esecutiva va disattesa e le relative aree sono assimilate alle zone E agricole contermini.
Per quanto attiene alla sottozona RU.(1.D) di recupero urbanistico, oggetto di prescrizione esecutiva denominata "Timperosse", si osserva che la stessa ricade a cavallo della fascia di inedificabilità assoluta dei 150 mt. dalla battigia, inoltre nessun dato è fornito con riferimento alla legittimità delle case ricadenti in tale comparto; le previsioni del piano particolareggiato ricadenti nella suddetta fascia dei 150 mt. dalla battigia non possono essere attuati per effetto della vigente normativa di tutela delle coste (leggi regionale n. 78/76), così come evidenziato nei preliminari del punto di che trattasi, ed in conseguenza il piano particolareggiato è disatteso.
Si ritiene di disattendere altresì la relativa zona RU.(1.D) in quanto mancano i necessari presupposti tali da prevedere un adeguato riordino urbanistico, trattandosi di case sparse nel territorio con tipologia edilizia a villette (seconde case), con densità territoriale esistente molto bassa. Essa pertanto dovrà essere assimilata alle zone E contermini di verde agricolo.
Per le medesime considerazioni appena sopraesposte, va disattesa anche la sottozona RU.(1.SC) ricadente in buona parte all'interno della fascia di rispetto dei 200 mt. del cimitero.
Le sottozone CR, definite comparti di ristrutturazione, interessano in parte la fascia costiera e a cavallo della stessa ampie zone in località di Cava d'Aliga, e risultano disciplinate da schede norma, ove per i singoli comparti vengono stabiliti i nuovi volumi ammessi, il numero di piani, l'altezza, il rapporto di copertura e le quantità minime di attrezzature da prevedere, nonché le destinazioni d'uso, da attuarsi mediante interventi attuativi di iniziativa sia pubblica che privata. Fermo restando quanto già considerato in ordine alla inedificabilità delle zone ricadenti entro la fascia dei 150 mt. dalla battigia, si osserva che le finalità assunte con il piano in ordine alla enucleazione di tali zone, non sembrano facilmente raggiungibili in quanto l'attuazione dei programmati comparti con specifiche finalità di riordino urbanistico, vengono rinviate a piani attuativi in ambiti interessati da molte costruzioni realizzate di cui nessun dato è fornito con riferimento alla legittimità degli stessi; inoltre in molti agglomerati si prevede un ulteriore carico urbanistico soprattutto in termini di volumetria edilizia (270.000 mc. di progetto) che non si ritiene sostenibile, rilevato il consistente patrimonio edilizio esistente e disponibile e giustificato da fabbisogni residenziali.
Per quanto sopra, le zone CR e tutte le aree intercluse tra le medesime zone CR destinate a servizi sono tutte da disattendere e le relative aree sono assimilate alle zone E agricole contermini.
Per quanto rilevato nel paragrafo relativo al dimensionamento, le zone E4.SA, E4.SR sono da disattendere e le relative aree sono assimilate alle zone E agricole contermini.
La zona (E6.SA) con suscettività d'uso artigianale commerciale da attuarsi mediante programmi integrati di intervento e/o accordi di programma, di iniziativa sia pubblica che privata localizzata a monte dell'abitato di Donnalucata, si ritiene condivisibile, in quanto risulta già parzialmente interessata da insediamenti di carattere artigianale e da centri commerciali.
6)  SPAZI PER SERVIZI ED ATTREZZATURE
Fermo restando quanto già considerato in ordine alla inedificabilità delle zone, comprese ovviamente le aree per attrezzature non correlate alle zone A e B ricadenti entro la fascia dei 150 mt. dalla battigia, si rileva altresì che le programmate attrezzature ricadenti nella tav. 6/C di piano destinate a verde pubblico attrezzato e di verde pubblico localizzate a sud del centro di Scicli parzialmente isolate e non integrate nel contesto abitato, sono da disattendere in relazione alle considerazioni svolte sulle zone C4 ed in quanto comportano inevitabilmente un consumo territoriale che non risulta giustificato. Così come sono altresì da disattendere, per le motivazioni esposte nel paragrafo relativo alle zone omogenee, tutte le attrezzature intercluse fra le zone medesime non ritenute meritevoli di approvazione. Le aree interessate da tali previsioni debbono essere pertanto assimilate alle zone E contermini di verde agricolo.
7)  VIABILITA'
Si appalesa necessario stralciare le nuove previsioni viarie correlate a tutte le zone omogenee non condivise per le motivazioni esposte in precedenza e di tenere conto di migliorare in generale il sistema viario esistente mediante interventi di rettifiche e ove necessario di adeguati ampliamenti.
8)  PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Nella revisione generale del piano regolatore generale, sono state dettate prescrizioni esecutive concernenti i soli fabbisogni residenziali.
Esse interessano 9 ambiti, coincidenti rispettivamente con le seguenti località:
-  S. Bartolomeo (zona di centro storico del centro abitato di Scicli);
-  Zagarone (zona di recupero di edilizia ambientale);
-  Donnalucata (zone C4 da 1D a 7D);
-  Sampieri (zone C4 15 e 25);
-  Jungi 1;
-  Jungi 2;
-  Timperosse;
-  Dammusi;
-  Cava d'Aliga
Riguardo alle prescrizioni esecutive, fermo restando quanto già osservato al punto 5) dei sopra considerata, in particolare del necessario adeguamento delle previsioni progettuali ricadenti entro la fascia di inedificabilità dei 150 mt. dalla battigia del mare, e per quanto rilevato in ordine alla sottozona C4(2.SC), REA(1.SC), RU.(1.D), RU.(2.D.B7) e alle zone CR che si sono ritenute non meritevoli di approvazione, le prescrizioni esecutive che interessano tali sottozone sono in conseguenza da disattendere.
Norme di attuazione
Per quanto attiene alle norme di attuazione del piano, che in linea di massima appaiono ammissibili, si rende necessario apportare qualche correzione e qualche modifica per effetto di disposizioni di legge e dalle osservazioni rese sul piano a seguito dei superiori considerata. In particolare va prescritto quanto segue:
Art. 12 - Le analisi geognostiche dovranno altresì tenere conto della circolare dell'Assessorato regionale del territorio ed ambiente n. 2222.
Art. 27 - L'articolo va uniformato alle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale n. 17/94.
Art. 35.A - Centro storico - L'articolo va uniformato alle osservazioni di cui ai sopra considerata del presente parere.
Art. 35.A.1. - L'articolo va uniformato con riferimento alla nuova proposta di perimetrazione indicata nei sopra considerata del presente parere.
Art. 35.A.2. - L'articolo va uniformato con riferimento alla nuova proposta di perimetrazione indicata nei sopra considerata del presente parere.
Art. 35.B.1. - sottozona B1 - L'articolo va cassato con riferimento ai sopra considerata del presente parere.
Art. 35.C - zone C - Per le sottozone contraddistinte con il simbolo C1.1.SC, C1.2.SC, C1.3.SC, C1.4.SC, C167.(1.SC), C167(2.SC), C2.1.SC, C2.2.SC, C3.1.SC, C4 1.P, si richiamano le osservazioni contenute in precedenza del presente parere.
Art. 35.C.4. - sottozona C4 - Le norme relative alle sottozone C4(2.SC) oggetto di prescrizione esecutiva e della C4(3.SC), sono da cassare in quanto tali zone sono state disattese.
Art. 35.CR, art. 35.RA e art. 35.RE - Gli articoli vanno cassati in quanto le sottozone sono state disattese.
Art. 35.E4.SR - Cassare la norma relativa alla sottozona in quanto disattesa.
Art. 35.RU. - Cassare la norma relativa a tutte le sottozone in quanto disattese.
Art. 35.Ft4 - Al punto 3, la superficie minima di intervento (Sm) dovrà considerarsi mq. 2.000 anzicché mq. 5.000 per consentire di accogliere attrezzature commerciali e/o direzionali di dimensioni compatibili con il tessuto urbano consolidato.
10) OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI
Per quanto riguarda le osservazioni e opposizioni presentate avverso al piano e sulle quali il consiglio comunale ha formulato le deduzioni, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, si decide come segue:
Osservazione n. 1, si concorda per l'accoglimento relativamente al piano di lottizzazione approvato e convenzionato in data anteriore all'adozione del piano regolatore generale; si rigettano le rimanenti osservazioni in quanto superate dalle considerazioni svolte nel presente parere;
Osservazioni n. 13, 15 e 21, le osservazioni presentate al comune e direttamente a questo Assessorato riguardano tutte la frazione di Playa Grande.
Occorre premettere, innanzitutto, che le argomentazioni delle osservazioni hanno rilevanza di carattere urbanistico-edilizio tali da attivare da parte del comune necessari accertamenti per verificare quanto evidenziato nelle osservazioni.
Sotto il profilo strettamente urbanistico, per quanto riguarda l'esame del piano da parte di questo Assessorato, con riferimento alla proposta progettuale della variante generale di che trattasi, che si ritiene in linea di massima condivisibile con prescrizioni, modifiche e stralci, si osserva nel merito della zona oggetto delle superiori osservazioni, che la stessa, così come definita nelle norme tecniche di attuazione emendate in sede di adozione della variante, è finalizzata ad una riorganizzazione ed integrazione dei servizi, del riassetto della viabilità e della riqualificazione delle strutture edilizie, attraverso la redazione di un piano particolareggiato esteso all'intero comparto o attraverso programmi integrati di intervento. Si ritiene che i rilievi evidenziati dagli osservanti, che rivestono un interesse pubblico, devono trovare adeguate soluzioni nell'ambito del piano attuativo, che dovrà tenere conto delle risultanze degli accertamenti relativi ai predetti rilievi contenute nelle osservazioni in argomento.
L'osservazione n. 19 si ritiene meritevole di accoglimento subordinando la stessa a specifica verifica dell'ufficio tecnico comunale;
Osservazioni n. 4, 5, 26, 40, 48, 69, 96, 100, 108, 117, 128, 143, 156, 167, si concorda per l'accoglimento così come proposto dai progettisti;
Osservazione n. 85, si concorda per l'accoglimento così come proposto dal consiglio comunale con delibera n. 129 del 22 dicembre 1999;
Osservazione n. 133, 135, 157, 162, si concorda per l'accoglimento così come proposto dal progettista, ritenendo tuttavia opportuno subordinarlo alla verifica da parte dell'ufficio tecnico in ordine a quanto dichiarato dagli osservanti;
Osservazione n. 132, 134 non si concorda per l'accoglimento, in quanto non risultano finalizzate a soddisfare un interesse collettivo;
Osservazione n. 92 e 102, le osservazioni presentate sono da rigettare in quanto contrastano con il contenuto delle norme relative alla zona di centro storico;
Osservazioni n. 38, 77, 169, si concorda per l'accoglimento parziale così come proposto dai progettisti ove non contrastano con le considerazioni svolte con il presente parere;
Le osservazioni n. 28, 113, 127 risultano superate in relazione alle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti;
L'osservazione n. 170 risulta superata in quanto l'area interessata in relazione alle considerazioni svolte nel paragrafo relativo alla zona A ricade all'interno del proposto perimetro di centro storico della frazione di Donnalucata, ed eventuali attività o destinazioni d'uso potranno essere valutate in sede di redazione di strumento attuativo.
Osservazione n. 60: L'osservante chiede l'inserimento nella variante generale delle previsioni del piano di lottizzazione approvato e convenzionato in data precedente all'adozione della variante;
Occorre osservare preliminarmente che l'esistenza di una convenzione a termine di giurisprudenza consolidata per l'esecuzione di un piano di lottizzazione edilizia, non priva in generale l'amministrazione del potere di adottare in prosieguo di tempo scelte urbanistiche diverse, a condizione che siano persuasive ed esplicitate le ragioni di pubblico interesse che inducono a ritenere superato l'assetto precedente e che sia dimostrata caso per caso la prevalenza del nuovo interesse pubblico rispetto a quello del privato proprietario. Per quanto precede, le motivazioni di non accoglimento proposte dal progettista per quanto dichiarato nell'elaborato relativo alle determinazioni sui contenuti delle osservazioni ed opposizioni appaiono giustificate, e pertanto l'osservazione non può essere accolta.
Tuttavia sull'area interessata dal piano di lottizzazione nella planimetria di piano in scala 1:10.000 non risultano evidenziati il richiamato vincolo archeologico e delle aree di tutela con esso connesso a cui il progettista fa riferimento; pertanto si rende necessario che il comune esegua un apposito accertamento per verificare la sussistenza o meno del vincolo archeologico a cui si fa riferimento da effettuarsi in sede di controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato sul piano in esame.
Le osservazioni n. 2, 3, 11, 16, 17, 18, 32, 33, 52, 55, 64, 67, 68, 71, 74, 75, 79, 84, 98, 104, 109, 114, 129, 137, 138, 139, 149, 155, 163, 174, risultano superate in quanto interessano aree le cui previsioni urbanistiche sono state disattese per le motivazioni contenute nei sopra considerata nella presente proposta.
Osservazioni n. 7, 8, 10, 22, 25, 29, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 70, 72, 73, 76, 78, 81, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 103, 105, 106, 110, 111, 115, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 130, 136, 140, 141, 145, 146, 147, 150, 151, 153, 154, 158, 161, 164, 165, 166, 168, 172, 175, 176, 177, 179, si concorda per il non accoglimento in conformità al parere reso dai progettisti.
Osservazione n. 178. Le richieste contenute nell'osservazione vanno respinte in quanto non garantiscono la tutela paesaggistica ed ambientale delle zone agricole richiamate dall'istante.
Le osservazioni n. 152, 181, si ritengono meritevoli di accoglimento in conformità al parere reso dai progettisti, subordinando l'accoglimento a specifica verifica dell'ufficio tecnico comunale in ordine a quanto dichiarato dall'osservante.
L'osservazione n. 142 del sindaco e della giunta comunale di Scicli di carattere generale risulta superata con riferimento ai contenuti del presente parere.
Le osservazioni n. 126, 131 sono respinte in quanto finalizzate a perseguire un interesse prevalentemente di carattere privatistico.
Osservazioni n. 6, 9, 12, 14, 20, 23, 24, 27, 30, 31, 35, 49, 61, 80, 88, 89, 99, 101, 107, 112, 118, 121, 144, 148, 159, 160, 171, 180, 182, non si concorda con la proposta di accoglimento in quanto le richieste sono finalizzate a perseguire un fine privato e contrastano con le considerazioni svolte.
Osservazione n. 173, si concorda per il non accoglimento in conformità al parere reso dai progettisti relativamente ai punti A, A1, B, C, D; non si concorda con la proposta di accoglimento del progettista in ordine al punto E, in quanto l'ampliamento e la localizzazione di nuove aree da destinare a servizi dovrà essere oggetto di apposita adozione di variante urbanistica da parte del comune.
Osservazione n. 119, si ritiene di potere accogliere l'osservazione relativamente al cambio di destinazione delle aree limitatamente funzionali e pertinenti ai manufatti esistenti. Per quanto attiene alla viabilità, fermo restando l'interesse pubblico della previsione viaria così come prevista dal piano adottato, si ritiene tuttavia, ove accertata da parte dell'ufficio tecnico, che la localizzazione dell'opificio richiamato dall'osservante pregiudichi la realizzazione della citata viabilità in prossimità dell'incrocio, il comune dovrà adottare specifica variante urbanistica per rimuovere tale pregiudizio;
L'osservazione n. 41 risulta superata in quanto interessa aree che ricadono per la quasi totalità all'interno del limite di rispetto delle aree boscate e della fascia di inedificabilità assoluta dei 150 mt. dalla battigia del mare;
Risultano direttamente pervenute in Assessorato le sottoelencate osservazioni e/o opposizioni che riguardano in particolare atto di opposizione avverso le delibere del consiglio comunale di Scicli di controdeduzioni alle osservazioni per le parti in cui vengono rigettate le osservazioni e opposizioni presentate dalle medesime ditte:
1)  ditta Lorefice Adalgisa assunta al protocollo in data 4 luglio 2000, n. 32956;
2)  ditta Marino Teresa e Buscema Giovanna assunta al protocollo in data 1 agosto 2000, n. 37864.
A tal uopo si osserva che l'iter procedurale per la formazione del piano regolatore ai sensi della vigente legislazione urbanistica non prevede ulteriori valutazioni su argomentazioni contenute in osservazioni presentate successivamente alle deliberazioni di controdeduzioni e per le quali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state già assunte apposite determinazioni da parte del consiglio comunale; tuttavia prese in esame, non si ritiene che vi siano nuovi elementi tali da cambiare le decisioni già assunte con la presente proposta sulle osservazioni presentate dalle medesime ditte.
Risultano altresì pervenute in Assessorato le sotto elencate richieste, che non possono ritenersi osservazioni e/o opposizioni, tuttavia le stesse sollevano problematiche relativamente alla frazione di Playa Grande, che sono state oggetto specifico di formali osservazioni (osservazioni nn. 13, 15 e 21) da parte delle stesse ditte, e sulle quali sono state assunte le controdeduzioni da parte del progettista e del consiglio comunale e le decisioni sulle stesse nella presente proposta, che qui si intendono riconfermate:
-  ditta Mezzasalma Giovanni assunta al protocollo in data 27 luglio 2000, n. 37089;
-  ditta Ottaviano Vincenzo assunta al protocollo in data 2 agosto 2000 n. 38145;
-  ditta Greco Angelo assunta al protocollo in data 25 agosto 2000, n. 42085;
Tutto ciò premesso e considerato, questo gruppo di lavoro propone che il progetto di piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con deliberazione consiliare n. 127 del 5 dicembre 1998 sia da ritenersi meritevole di approvazione con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui alle superiori considerazioni salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. 15101 del 16 marzo 2001, con la quale è stata trasmessa, per effetto della decorrenza del termine previsto dall'art. 68, comma 9, della legge regionale n. 10/99, al comune di Scicli la condivisa proposta del gruppo XXVII/D.R.U. n. 60 del 25 ottobre 2000 per gli adempimenti previsti dall'art. 4, 6° comma, della legge regionale n. 71/78;
Viste le delibere n. 53 del 16 maggio 2001 e n. 54 del 29 maggio 2001, con le quali il consiglio comunale di Scicli ha assunto le proprie controdeduzioni in merito alle determinazioni assessoriali contenute nel parere n. 60 del 25 ottobre 2000 reso dal gruppo XXVII/D.R.U.;
Vista la nota prot. n. 226 del 23 luglio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 23 del 20 luglio 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
Con la proposta dell'ufficio, in ordine al piano di che trattasi, si è condiviso in linea di massima la strategia e l'impostazione del piano nella sua strutturazione, in quanto prefigura, attraverso gli interventi previsti, un generale riordino delle aree urbanizzate e, nel contempo, un tentativo di ovviare ad un azzonamento rigido e circoscritto per alcune zone omogenee. Inoltre il piano prevede una particolare attenzione per tutte le emergenze naturalistiche presenti nel territorio, con l'intento di valorizzare in primo luogo gli elementi esistenti, quali la macchia foresta del fiume Irminio, la fascia costiera di Punta Corvo e quella del Pantano Pisciotto.
Tuttavia, non sono state condivise alcune scelte di piano in quanto si pongono in conflitto con la vigente normativa urbanistica, in particolare il programmato riassetto urbanistico delle costruzioni ricadenti entro la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 mt. dalla battigia, la localizzazione di alcune zone in aree di particolare pregio ambientale e il necessario ridimensionamento delle previsioni urbanistiche in quanto risultano nelle previsioni di piano sovradimensionati in relazione alla stima dei fabbisogni edilizi effettuata nella relazione di piano.
Per le ragioni di cui sopra, sono state disattese le seguenti zone:
Zona E4.SR, E6.SA, C4(2.SC), REA(1.SC), C4(3.SC), RA, RE, RU.(3.D), RU.(2.D.B7), RU.(1.D), RU.(1.SC), CR e le aree intercluse tra le medesime destinate a servizi, E4.SA, E4.SR; altresì sono state disattese:
A)  tutte le previsioni urbanistiche ricadenti nel l'ambito delle zone interessate da rischio idrogeologico molto elevato o elevato così come classificato nel decreto assessoriale 4 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 21 luglio 2000, in ordine al piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
B)  tutte le previsioni urbanistiche ricadenti entro la fascia di rispetto delle aree boscate identificata nello studio agricolo forestale come macchia mediterranea e perimetrata nelle tavole nn. 13 e 14 del piano in scala 1:2.000 come limite di rispetto delle aree boscate debbono essere disattese;
C)  tutte le previsioni urbanistiche contenute entro la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 mt. diverse dalle zone A e B e le attrezzature ad esse connesse;
D)  le programmate attrezzature ricadenti nella tav. 6/C di piano destinate a verde pubblico attrezzato e di verde pubblico localizzate a sud del centro di Scicli parzialmente isolate e non integrate nel contesto abitato, in relazione alle considerazioni svolte sulle zone C4 in quanto comportano un consumo territoriale non giustificato. Così come sono state disattese per le motivazioni esposte nel paragrafo relativo alle zone omogenee tutte le attrezzature intercluse fra le zone medesime non ritenute meritevoli di approvazione.
E)  le nuove previsioni viarie correlate a tutte le zone omogenee non ritenute condivisibili.
In relazione alle determinazioni assunte dall'ufficio con la citata nota assessoriale prot. n. 15101 del 16 marzo 2001, il comune di Scicli con deliberazione consiliare finale n. 54 del 29 maggio 2001 ha formulato le controdeduzioni deliberando di condividere con emendamenti le proposte dell'ufficio tecnico comunale in data 7 aprile 2001 e in data 4 maggio 2001 che in sintesi di seguito si riportano con specifica numerazione e nel merito si propone quanto segue:
1) Precisazioni in ordine alla estensione della fascia di rispetto delle aree boscate. Il comune precisa che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 13/99, la fascia di rispetto della fascia forestale è di 50 mt. e che fermo restando il divieto di nuove costruzioni, possa ammettersi la viabilità pedonale e veicolare, in quanto attrezzature a servizio delle zone B6 a monte della litoranea.
Si propone:
Di prendere atto delle precisazioni fornite alla luce della vigente normativa, condividendo pertanto il contenuto della proposta del comune.
2)  Precisazioni in ordine alla fascia di rispetto cimiteriale. Il comune chiede che i limiti alla suscettività edificatoria sia da riferirsi esclusivamente alle nuove costruzioni, potendosi effettuare interventi di recupero o ristrutturazione degli edifici esistenti nonché previsioni di attrezzature quali parco fluviale e viabilità.
Si propone, fermo restando la possibilità di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale secondo la vigente normativa in materia, all'interno delle fasce di rispetto cimiteriali sono vietati oltre che alle nuove costruzioni tutti gli interventi edilizi che comportino un'alterazione di volumi e di superfici, o modifiche della destinazione d'uso, pertanto la superiore controdeduzione non viene condivisa.
3)  Riconferma della zonizzazione proposta all'interno della fascia di 150 mt. dalla battigia e individuazione di attrezzature di standard urbanistici strettamente correlate alle zone A e B. Il comune ritiene che l'art. 15 della legge regionale n. 78/76 non esclude la possibilità di zonizzare le aree all'interno della fascia di 150 mt. dalla battigia e pertanto ritiene di riconfermare la zonizzazione proposta con i relativi indici fermo restando l'arretro delle costruzioni in detta fascia. Inoltre, alla luce delle considerazioni contenute nel parere n. 60/2000, individua le attrezzature di standard urbanistici strettamente correlate alle previsioni delle zone A e B da confermare previste nelle tavv. 8, 9, 11, 13 e 14. Infine riconferma le aree PS attrezzature per la fruizione del mare; compreso il parcheggio previsto in prossimità alla spiaggia di Costa di Carro, per la funzione agli stessi demandata e la riconferma della destinazione per la fornace Penna.
Si propone:
Si prende atto della possibilità di mantenere in generale la destinazione di zona delle aree ricadenti entro la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 mt. dalla battigia del mare, ovviamente solo per le destinazioni delle sottozone condivise nel parere precedente dell'ufficio nonché della presente proposta, fermo restando il vincolo di arretramento delle costruzioni.
Si prende atto dell'elenco predisposto dal comune delle attrezzature di standard urbanistici strettamente correlate alle previsioni delle zone A e B ancorché non visualizzate negli elaborati di piano così come prescritto nel parere dell'ufficio; il comune resta onerato tuttavia di evidenziare tali attrezzature nei relativi elaborati grafici di piano.
Di non potere condividere il parcheggio in prossimità della spiaggia di Costa di Carro in quanto non giustificato sotto il profilo urbanistico ed in relazione a dimostrate esigenze derivanti da congestioni di traffico e non in ultimo per ragioni di tutela paesaggistica.
Per quanto attiene la fornace Penna, si ritiene potersi condividere la destinazione d'uso prevista dal piano, ritenendo valide le motivazioni addotte dal comune, dovendo escludere comunque ampliamenti di volumi o superfici.
4)  Riconferma della zona RU.(2.D.B7). Si riconferma la sottozona alla luce dei seguenti dati prodotti dal comune su specifica ricerca d'archivio: su un volume esistente di ca. 100.000 mc. il 57% risulta regolarmente autorizzato, circa 7.300 mc. risulta oggetto di condono edilizio e ammissibile a sanatoria; per la rimanente percentuale nessun riscontro è stato reperito in archivio senza che ciò, però, escluda a priore la regolarità degli stessi.
Si propone:
In relazione ai dati forniti in ordine alla legittimità degli interventi edilizi esistenti, che risultano oltre il 60%, si ritiene potere accogliere la previsione della sottozona in località Dammusi in quanto orientata al riordino urbanistico senza previsioni di nuove volumetrie di edilizia residenziale. In conseguenza si ritiene potersi mantenere la previsione del parcheggio intercluso tra la zona Dammusi e le aree di verde pubblico.
5) Riconferma della sottozona RE.A.(1.SC) ambito Zagarone. Si riconferma la sottozona in considerazione che con l'indice fondiario proposto di 0,25 mc./mq. rientrerebbe nei limiti del dimensionamento assentito.
Si propone:
Le controdeduzioni fornite non appaiono sufficienti a superare i rilievi contenuti nel parere dell'ufficio, peraltro la proposta introduce nuovi indici di densità edilizia che comporterebbe la revisione del piano particolareggiato, pertanto non è condivisibile.
6) Riconferma della sottozona RU.(1D) di recupero urbanistico. Il comune chiede la riconferma della sottozona considerato che per la posizione su cui ricade la sottozona da assoggettare alle prescrizioni esecutive, rende opportuna una sua riqualificazione.
Si propone:
Dai dati riportati nella controdeduzione comunale in ordine alla legittimità delle edificazioni ricadenti in tale comparto, si rileva che solo circa il 50% risultano regolarmente autorizzati o ammissibili a sanatoria ed inoltre non si ritiene sufficiente la semplice motivazione relativa alla posizione rispetto alle frazioni di Donnalucata e Playa Grande addotte dal comune. Pertanto, si confermano le considerazioni di cui al parere n. 60/2000.
7) Riconferma della sottozona RU.(I.SC). Si chiede la riconferma in quanto non vengono previsti nuovi volumi, il comparto oggi risulta degradato, è posto in area con forte valenza paesaggistica ai margini del centro urbano di Scicli.
Si propone:
Trattandosi di zona ricadente per la maggior parte all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, si conferma il parere n. 60/2000 per le stesse motivazioni contenute nello stesso.
8)  Riconferma delle sottozone RU.(2.SC), RU.(2.1.SC), RE.(1.3.D), RE.(1.2.D), RE.(1.D), RE(1.1.D). Si chiede la riconferma delle suddette sottozone in quanto le prime due di recupero urbanistico sono di fatto inglobate nel centro urbano di Scicli e le rimanenti di recupero prossime alla frazione di Donnalucata nonché a zona a suscettività d'uso commerciale-artigianale con forte presenza delle suddette attività.
Si propone:
Per quanto riguarda le sottozone RU.(2.SC) e RU.(2.1.SC) si precisa che le stesse sono state condivise dal parere n. 60/2000 e pertanto non sono oggetto della presente proposta;
Per le altre sottozone di recupero edilizio di cui sopra le motivazioni da parte del comune vengono ritenute generiche in quanto la vicinanza alla frazione di Donnalucata che alla zona agricola a suscettività d'uso commerciale-artigianale non costituisce presupposto tale da giustificare gli interventi proposti su cospicue aree interessate da case sparse. Pertanto si conferma il precedente parere per le stesse motivazioni contenute nello stesso.
9)  Riconferma delle sottozone CR.(6.BC), CR.(3.BC), CR.(5.BC), CR.(7.BC), CR.(14.BC), CR.(8.BC), CR.(12.BC), CR.(9.BC), CR.(13.BC), CR(11.BC), RA.(2.PT), RA.(1.PT), RE.(2.D), RE.(2.1.D), RE.(2.3.D), RE.(2.2.D), RE.(1.D), RU.(3.D), RE.(2.1.FA), RE.(3.FA), RE.(2.FA), RE.(1.1.FA), RE.(1.FA), CR.(1.SC), CR.(2.SC), C4.(3.SC), CR.1.BC, CR.1.1.BC, CR.2.1.BC, CR.4.BC. Il comune riconferma le suddette sottozone in considerazione che con il parere n. 60/2000 l'A.R.T.A. non ha contestato la previsione di circa 520.000 mc. per attrezzature di carattere turistico-ricettive ma con gli stralci operati all'interno del considerato 5) del medesimo parere di fatto nel limitare la realizzazione di nuovi volumi con destinazione turistica-ricettiva alle sottozone E1.ST e E6.ST ha ammesso una volumetria massima con tale destinazione per complessivi 300.000 mc. con una riduzione di 220.000 mc. Inoltre si chiede la riconferma per quei comparti a sud del centro abitato di Scicli per costituirne i margini.
Si propone:
Innanzitutto si osserva che la previsione di destinare circa 520.000 mc. per residenze ed attrezzature di carattere turistico-ricettive deriva da studi territoriali di tipo generale prospettate dal progettista nell'allegata relazione di piano, di cui si è preso atto, ma ciò non può necessariamente condizionare un giudizio sulle stesse previsioni che dovranno essere valutate oltre che per il soddisfacimento del fabbisogno alle quali sono finalizzate anche al rispetto di principi che tengano conto dell'assetto territoriale interessato con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ambiente. Per quanto sopra considerato per le controdeduzioni relative ai superiori comparti tranne per quelli ai margini dell'abitato di Scicli che si esporrà in seguito, non superano i rilievi contenuti nel parere n. 60/2000, e pertanto quest'ultimo viene confermato. Per quanto attiene ai comparti CR.(1.SC), CR.(2.SC), C4.(3.SC), essi non riguardano residenze di carattere turistico ricettive, perciò si riconfermano per esse le osservazioni contenute nella proposta di parere resa dall'ufficio.
Le sottozone CR.1.BC, CR.1.1.BC, CR.2.BC, CR.2.1.BC, CR.4.BC risultano finalizzate al recupero e alla riqualificazione del territorio senza previsioni di nuovi volumi.
Con la proposta dell'ufficio, sono state disattese tutte le zone CR, stante che molti agglomerati prevedono un ulteriore carico urbanistico soprattutto in termini di volumetria edilizia (270.000 mc. di progetto) che non si è ritenuto sostenibile, rilevato il consistente patrimonio edilizio esistente e disponibile. La controdeduzione del comune relativamente alle suddette zone si ritiene condivisibile in quanto non si prevedono nuovi volumi e tali sottozone sono localizzate ai margini del centro Bruca-Cava d'Aliga costituendone di fatto la struttura di margine dell'attuale centro edificato.
10)  Riconferma delle prescrizioni esecutive delle zone RE.A.(1.SC) ambito Zagarone, RU.(1D), RU.(2.D.B7), ambito Cava d'Aliga e Jungi 2 C4(2.SC). ll comune riconferma le prescrizioni esecutive, richiamando le valutazioni dei progettisti, in ordine al dimensionamento del piano e al fatto che le stesse sono finalizzate alla riqualificazione di Scicli e Cava d'Aliga.
Si propone:
Per quanto attiene le prescrizioni esecutive che interessano i comparti RE.A.(1.SC) ambito Zagarone e RU.(1D) per le considerazioni svolte rispettivamente ai precedenti punti 5 e 6, la controdeduzione è respinta e si riconferma quanto già deciso con il precedente parere reso dall'ufficio stante che le stesse comportano un ulteriore incremento edilizio non giustificato. Relativamente alla zona interessata dalla prescrizione esecutiva RU.(2.D.B7) Dammusi che si è ritenuta potersi accogliere in relazione alle controdeduzioni formulate dal comune, esaminata la proposta di piano particolareggiato, che risulta orientato a dotare di servizi l'agglomerato in questione, si esprime parere favorevole al piano attuativo proposto.
Per la prescrizione esecutiva di Jungi 2 le motivazioni rese dal comune a sostegno del mantenimento della stessa, non appare superare i rilievi evidenziati nel parere dell'ufficio, quale un ulteriore incremento edilizio e un consumo territoriale non giustificato, trattandosi infine di aree ancora quasi totalmente libere da costruzioni e fuori del contesto edificato.
Pertanto, la controdeduzione in ordine al mantenimento della prescrizione di Jungi 2 non è condivisa.
Per quanto attiene alla prescrizione esecutiva di Cava d'Aliga, le precisazioni contenute nell'atto deliberativo di controdeduzioni in ordine ai dati dimensionali di quelle previsioni che nel medesimo atto ha ritenuto controdedurre, si rileva che, nonostante giustificano le previsioni in relazione ai dati posti a base del dimensionamento, non si è in parte tenuto conto in generale dei rilievi sollevati dall'ufficio là dove le previsioni comportano un eccessivo consumo territoriale non sostenibile sotto il profilo urbanistico ed ambientale.
Tuttavia il piano particolareggiato di Cava d'Aliga interessa un ambito territoriale caratterizzato da una rilevante presenza di costruzioni in continuità con il consolidato centro abitato; il piano al di là delle previsioni di nuovi interventi edilizi destinate alla residenza e ad attività commerciale e direzionale mira però essenzialmente a dotare di servizi tale ambito anche attraverso un disegno di piano che appare razionalizzare il tessuto complessivo, pertanto, si ritiene di potere condividere il programmato P.P. di Cava d'Aliga.
11)  La richiesta di inserire nelle norme tecniche di attuazione il contenuto del codice concordato conseguente all'adesione del comune di Scicli alla carta di Aalborg, non può in fase di controdeduzione essere accolta in quanto non oggetto di adozione da parte del consiglio comunale.
12)  Il comune chiede la riconferma di alcune aree destinate a verde e verde pubblico attrezzato in prossimità del centro di Scicli per soddisfare lo standard ministeriale, in particolare le aree contrassegnate con le sigle Fv34 inglobandone le aree già destinate a servizi con sigle Fc1 e Fc2, Fv6, Fv7 e Fv2.
Si propone:
La controdeduzione si ritiene potersi accogliere per le motivazioni ritenute giustificate nella richiesta del comune.
13)  Per le aree destinate a servizi, intercluse tra le zone CR oggetto di stralcio, il comune ha specificato la destinazione della sottozona di verde agricolo.
Si propone:
Di accogliere la proposta del comune.
14)  Il comune precisa che le sottozone CR.(3.1.SC), CR.(3.3.SC), CR.(3.2.SC) e CR.(3.SC) sono previsioni che hanno recepito il piano particolareggiato di recupero urbanistico di contrada Genovese, approvato dall'A.R.T.A.
Si propone:
Si condivide la controdeduzione.
15)  Il comune sottolinea che le sottozone CR.(2.D.B7), CR.(3.D.B7), CR.(4.1.D.B7) e CR. (5.2.D.B7) presentano i requisiti del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 in data anteriore alla legge regionale n. 78/76 e pertanto chiedono la riconferma delle suddette previsioni.
Si propone:
Accogliere la controdeduzione per le motivazioni contenute nelle medesime.
16)  Si richiede di precisare che devono intendersi quali zone "A" di Scicli perimetrata dall'ufficio anche le aree classificate "B2" ricadenti all'interno di detta perimetrazione.
Si condivide la precisazione.
17)  Si richiede la riconferma dell'art. 35.B.1 delle N.T.A. in quanto lo stralcio priverebbe di normativa le residue zone B.1 a seguito della perimetrazione del centro storico.
Si accoglie la richiesta.
18)  Si richiede di cassare l'art. 35.E4.SA in quanto la sottozona è stata disattesa.
La precisazione del comune non ha tenuto conto che la sottozona è stata parzialmente condivisa, pertanto l'articolo delle N.T.A. va mantenuto.
19)  Alla delibera di controdeduzioni è stato inserito l'allegato "A" contenente l'elenco dei comparti disattesi con la precedente proposta dell'ufficio e non oggetto di controdeduzioni da parte del comune, ai quali sono state attribuite le destinazioni contermini di verde agricolo in conformità alle decisioni assunte dall'ufficio con la proposta n. 60/2000.
Nel prendere atto di quanto sopra, il comune resta onerato tuttavia di integrare il suddetto elenco in conseguenza della proposta di cui sopra, stante che non risultano inseriti tutti i comparti disattesi.
OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI
In ordine alle controdeduzionì alle decisioni sulle osservazioni esaminate dall'ufficio, il comune riconferma gruppi di osservazioni condivise precedentemente dal consiglio comunale senza specifiche e necessarie motivazioni; pertanto si riconfermano per esse le deduzioni rese con il parere n. 60/00 e con le decisioni che di seguito si assumono.
Per tutto quanto sopra controdedotto, si rende necessario riesaminare le osservazioni e/o opposizioni che interessano quelle previsioni oggetto di controdeduzioni condivise nella presente proposta di parere.
Inoltre si osserva che preliminarmente sono da non accogliere tutte le eventuali osservazioni e/o opposizioni che interessano aree destinate a servizi strettamente funzionali alle zone "A" e "B" così come individuate dal comune di Scicli con la deliberazione di controdeduzioni, stante che le medesime risultano finalizzate a soddisfare gli standard ministeriali nonché l'interesse collettivo.
Per mero errore nella proposta dell'ufficio n. 60/2000, non sono state prese in considerazione le osservazioni n. 2, 11, 16, 64, 67, 68, 155 e 158 ritenendo erroneamente che la zona era stata disattesa; pertanto per le medesime si decide come segue:
-  Osservazione n. 2: L'osservazione si accoglie in conformità al parere reso dal progettista, tenuto conto che la zona RU.(2. 1.SC) è stata ritenuta meritevole di approvazione.
-  Osservazioni n. 11, 16, 64, 67, 68, 155 158 non sono accolte in conformità e per le motivazioni rese dal progettista del piano.
-  Osservazioni n. 3, 18, 33, 52, 84, 137 e 139: non sono accolte in conformità e per le motivazioni rese dal progettista del piano.
-  Osservazioni n. 9, 35, 36, 43, 82, 94, 103, 118 e 153: Per esse si confermano le decisioni rese con il precedente parere dell'ufficio n. 60/2000.
-  Osservazioni n. 17, 41 e 48: sono respinte in quanto mirate a perseguire un interesse strettamente privatistico.
-  Osservazione n. 79: la richiesta non appare giustificata in relazione alla disciplina da applicarsi nella sottozona proposta, pertanto l'osservazione non è accoglibile.
Per tutto quanto sopra, nelle suesposte considerazioni sulle controdeduzioni formulate dal comune di Scicli con la delibera consiliare n. 54 del 29 maggio 2001 al parere reso dall'ufficio è la proposta del gruppo 27°.";
Vista la nota prot. n. 227 del 23 luglio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. di questo Assessorato, con riferimento alla nota di indirizzo della Direzione regionale dell'urbanistica n. 227 del 21 maggio 2001 ha formulato delle integrazioni alle precedenti proposte n. 60 del 25 ottobre 2000 e n. 23 del 20 luglio 2001 con riguardo ai contenuti del piano riferiti alla programmazione commerciale ed ai fini del concerto con l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di cui all'art. 5 della legge regionale n. 28/99;
Vista la nota prot. n. 275 dell'8 ottobre 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. di questo Assessorato, ad integrazione della proposta n. 2 del 20 luglio 2001 resa in merito alle controdeduzioni formulate dal comune di Scicli, ha rappresentato quanto di seguito si riporta in stralcio:
"...Omissis...
Il comune di Scicli, con nota prot. n. 21018 del 27 luglio 2001, ha trasmesso copia dell'atto deliberativo del consiglio comunale n. 69/2001, con il quale delibera ad integrazione delle controdeduzioni, di confermare "la volontà già espressa di accogliere l'osservazione n. 182". L'osservazione era stata respinta in quanto finalizzata a perseguire un fine privato ed in contrasto con le considerazioni svolte nel parere; poiché non si rappresentano elementi nuovi, si riconferma quanto deciso con il parere n. 60/2000.
In data 30 aprile 2001, assunta al prot. dell'A.R.T.A. al n. 25291, la ditta Lorefice Adalgisa ed altri hanno trasmesso una memoria con numerosi allegati in ordine alla situazione di fatto delle aree che sono state oggetto di osservazione e controdeduzioni da parte dell'ufficio nell'ambito dell'esame della variante generale del piano regolatore di che trattasi ritenendo potersi accogliere parzialmente.
Con tale memoria, la ditta rappresenta che la destinazione delle aree di proprietà di cui alla variante generale, non è sostanzialmente conforme ai requisiti indicati dalle stesse norme di attuazione in quanto nelle aree in questione non sono contenuti beni diffusi, nè presentano particolari valenze ambientali e paesaggistiche.
Rileva altresì che le aree limitrofe aventi le stesse caratteristiche della zona E1 sono state destinate a zona E5 (zone agricole di transizione) ed E6 (zone agricole irrigue ed E6ST (zone agricole irrigue suscettibili ad attività d'uso turistico), che le stesse aree di proprietà, sono comprese all'interno del perimetro irriguo del Consorzio di bonifica n. 8 Ragusa.
Per quanto rappresentato chiedono che le aree di proprietà abbiano la stessa destinazione delle aree contermini.
Il gruppo in relazione alla cospicua e probante documentazione trasmessa, ritiene che le aree a zona E1 di proprietà della ditta Lorefice, possono essere assimilate alle aree contermini E5 stante che tale destinazione appare compatibile con le stesse e non pregiudica i criteri informatori del piano regolatore generale.
L'accoglimento dell'osservazione Lorefice comporta, in relazione alla configurazione geometrica della proprietà, l'enucleazione di residue e limitate aree E1 che non appaiono funzionali.
Pertanto, rilevando che nell'ambito delle aree di che trattasi, nella tavola di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni presentate, non risultano visualizzate osservazioni, nonostante rilevata l'osservazione della ditta Lorefice, le eventuali altre osservazioni presentate ricadenti in tale ambito E1 e non visualizzate, si propone, ove ne sussistano per le motivazioni sopraesposte, la destinazione a zona E5 di dette aree residue, mentre nessuna decisione può essere presa per le restanti aree residue ove non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni.
In data 2 maggio 2001, assunta al prot. dell'A.R.T.A. al n. 25543, la ditta Conti Giuseppina, Giuseppe e Bartolomeo hanno trasmesso una memoria in ordine alla situazione di fatto delle aree che sono state oggetto di osservazione e controdeduzioni da parte dell'ufficio nell'ambito dell'esame della variante generale del piano regolatore di che trattasi ritenendo potersi accogliere parzialmente.
Innanzitutto si osserva che alla memoria non risulta nessun allegato.
Sull'osservazione l'ufficio si è determinato in conformità al parere reso dai progettisti, non concordando però con la proposta di accoglimento del progettista in ordine al punto E, in quanto l'ampliamento e la localizzazione di nuove aree da destinare a servizi doveva essere oggetto di apposita adozione di variante urbanistica da parte del comune.
Con la memoria a riscontro si dichiara che non si tratta di nuove aree da destinare a servizi da realizzare da parte dell'amministrazione comunale, essendo stata proposta e condivisa la destinazione di parte delle aree di proprietà degli interessati a verde privato, senza oneri per il pubblico.
Pertanto, in relazione a quanto dichiarato, l'osservazione limitatamente a tale aspetto può essere condivisa previa verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale.
Si ritiene potersi accogliere altresì la richiesta di destinare a zona F2 (attrezzature ricettive) gli immobili esistenti in luogo della previsione della zona F4 (commerciale - direzionale) in quanto coerente con l'attività svolta e considerato che la variante generale prevede già ampie zone per tali destinazioni.";
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 497 del 25 ottobre 2001, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Valutate tutte le proposte formulate dal gruppo di lavoro e rilevato che per le considerazioni in esse contenute possono ritenersi integralmente condivisibili;
Il Consiglio è del parere che le controdeduzioni formulate dal comune di Scicli con deliberazioni consiliari n. 53 del 16 maggio 2001 e n. 54 del 29 maggio 2001, sono parzialmente condivisibili in conformità alla proposta dell'ufficio n. 23 del 20 luglio 2001, e le successive proposte integrative del citato parere rispettivamente in data 23 luglio 2001 prot. n. 227 e in data 8 ottobre 2001, prot. n. 275;
Ritenere, pertanto, meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale, con annesse prescrizoni esecutive e regolamento edilizio del comune di Scicli, adottato con deliberazione consiliare n. 127 del 5 dicembre 1998, con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui alle proposte di parere del gruppo 27° della D.R.U. n. 60 del 25 ottobre 2000, n. 23 del 20 luglio 2001, e le successive proposte integrative del citato parere n. 23/01 rispettivamente in data 23 luglio 2001 prot. 227 e in data 8 ottobre 2001 prot. n. 275.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 66391 del 19 novembre 2001, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le valutazioni di merito espresse in ordine allo strumento urbanistico generale in argomento il parere del gruppo 27° n. 60 del 25 ottobre 2000 e con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 497 del 25 ottobre 2001;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 1434 del 21 febbraio 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 1828 del 15 marzo 2002, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente agli artt. 7 e 8.
A) inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dall'art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000.
Relativamente all'art. 35:
A) integrare previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura.
B) in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili.
C) Inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000.
D) prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Ritenuto di potere condividere il parere del gruppo 27° n. 60 del 25 ottobre 2000 ed il voto n. 497 del 25 ottobre 2001 del Consiglio regionale dell'urbanistica e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 1434 del 21 febbraio 2002 in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità al parere del gruppo 27° n. 60 del 25 ottobre 2000 ed al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 497 del 25 ottobre 2001 nonché alle condizioni delle ufficio del Genio civile di Ragusa di cui alle note sopracitate e con le modifiche di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca relative alla programmazione commerciale in premessa richiamate, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Scicli, adottato con delibera consiliare n. 127 del 5 dicembre 1998.

Art.  2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere del guppo 27° n. 60 del 25 ottobre 2000 e nel voto n. 497 del 25 ottobre 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere prot. n. 60 del 25 ottobre 2000 resa dal gruppo XXXII/D.R.U.;
2)  proposta di parere prot. n. 23 del 20 luglio 2000 resa dal gruppo XXXII/D.R.U.,
3)  proposta di integrazioni ai pareri n. 60 del 25 ottobre 2000 e n. 23 del 20 luglio 2000 rese dal gruppo XXXII/D.R.U. prot. n. 227 del 23 luglio 2001;
4)  proposta di integrazioni al parere n. 23 del 20 luglio 2000 rese dal gruppo XXXII/D.R.U. prot. n. 275 dell'8 ottobre 2001;
5)  voto n. 497 del 25 ottobre 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
6)  nota prot. n. 1434 del 21 febbraio 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
7)  delibera di C.C. n. 127 del 5 dicembre 1998;
8)  delibera di C.C. n. 128 del 21 dicembre 1999;
9)  delibera di C.C. n. 129 del 22 dicembre 1999;
10)  delibera di C.C. n. 130 del 27 dicembre 1999;
11)  delibera di C.C. n. 8 dell'1 gennaio 2000;
12)  delibera di C.C. n. 9 del 10 gennaio 2000;
13)  delibera di C.C. n. 10 del 13 gennaio 2000;
14)  delibera di C.C. n. 11 del 17 gennaio 2000;
15)  delibera di C.C. n. 12 del 21 gennaio 2000;
16)  delibera di C.C. n. 14 del 25 gennaio 2000;
17)  delibera di C.C. n. 16 del 31 gennaio 2000;
18)  delibera di C.C. n. 17 del 3 febbraio 2000;
19)  delibera di C.C. n. 18 del 10 febbraio 2000;
20)  delibera di C.C. n. 53 del 6 maggio 2001;
21)  delibera di C.C. n. 54 del 29maggio 2001;
Elaborati piano regolatore generale
22)  all. A  -  relazione; 
23)  all. B  -  norme tecniche di attuazione; 
24)  all. C  -  regolamento edilizio; 
25)  all. 1  -  analisi demografica e dell'utilizzazione del patrimonio edilizio; 
26)  all.  2  -  variazione della densità territoriale nel periodo 1961-1991; 
27)  all.  3  -  tavola della viabilità (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 delibera n. 18/00); 
28)  tav.  1  -  inquadramento regionale (1:250.000) 
29)  tav.  2/a  -  carta della compatibilità edificatoria (1:10.000); 
30)  tav.  2/b  -  carta della compatibilità edificatoria (1:10.000); 
31)  tav.  3/a  -  carta dei vincoli e delle limitazioni d'uso (1:10.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
32)  tav.  3/b  -  carta dei vincoli e delle limitazioni d'uso (1:10.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
33)  tav.  4/a  -  progetto piano regolatore generale Co lajanni, Sulsenti: interpretazione azzonamento 1:10.000); 
34)  tav.  4/b  -  progetto piano regolatore generale Co lajanni, Sulsenti: interpretazione azio namento (1:10.000); 
35)  tav.  4/b1  -  progetto piano regolatore generale Co lajanni, Sulsenti: tavola delle lottizzazioni (1:10.000); 
36)  tav.  5/a  -  piano regolatore generale: azzonamento piano regolatore generale (1:10.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
37)  tav.  5/b  -  piano regolatore generale: azzonamento piano regolatore generale (1:10.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
38)  tav.  5/c  -  piano regolatore generale: azzonamento strutturale piano regolatore generale (1:20.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
39)  tav.  6/a  -  Scicli centro urbano: azzonamento (1:2.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
40)  tav.  6/b  -  Scicli centro urbano: azzonamento (1:2.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
41)  tav.  6/c  -  Scicli centro urbano: azzonamento (1:2.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
42)  tav.  6/d  -  Scicli centro urbano: azzonamento strutturale (1:5.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
43)  tav.  6/as  -  Scicli centro urbano: tavola dei servizi (1:2.000) 
44)  tav.  6/bs  -  Scicli centro urbano: tavola dei servizi (1:2.000) 
45)  tav.  6/cs  -  Scicli centro urbano: tavola dei servizi (1:2.000) 
46)  tav.  7  -  Plaja Grande, Timperosse: azzonamento (1:2.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
47)  tav.  8  -  Timperosse, Donnalucata: azzonamento (1:2.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
48)  tav.  8/s  -  Timperosse, Donnalucata: tavola dei servizi (1:2.000) 
49)  tav.  9  -  Donnalucata, Filippa: azzonamento (1:2.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
50)  tav.  9/s  -  Donnalucata, Filippa: tavola dei servizi (1:2.000) 
51)  tav.  9/a  -  Timperosse, Donnalucata, Filippa: az zonamento strutturale (1:4.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
52)  tav. 10  -  Filippa, Spinasanta, Arizza: azzonamento (1:2.000) (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
53)  tav. 10/s  -  Filippa, Spinasanta, Arizza: tavola dei servizi (1:2.000) 
54)  tav. 11  -  Cava d'Aliga, Bruca: azzonamento (1:2.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
55)  tav. 11/a  -  Filippa, Spinasanta, Arizza, Cava d'Aliga, Bruca: azzonamento strutturale (1:4.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
56)  tav. 11/s  -  Cava d'Aliga, Bruca: tavola dei servizi (1:2.000); 
57)  tav. 12  -  Punta del Corvo: azzonamento (1:2.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
58)  tav. 13  -  Sampieri: azzonamento (1:2.000) - (con tenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
59)  tav. 13/s  -  Sampieri: tavola dei servizi (1:2.000); 
60)  tav. 14  -  Sampieri, Pisciotto: azzonamento (1:2.000) - (contenente emendamenti di cui delibera n. 127/98 - allegata alla delibera n. 18/00); 
61)  tav. 14/s  -  Sampieri, Pisciotto: tavola dei sevizi (1:2.000); 

ELABORATI TECNICI PP.EE.
Ambito Scicli (San Bartolomeo) contenente:
62)  all. A  -  documentazione fotografica stato di fatto; 
63)  all. B  -  unità minime d'intervento schede sintetiche; 
64)  E1  -  relazione generale e stima di spesa; 
65)  E2  -  norme tecniche di attuazione; 
66)  E2a  -  disciplinare generale di attuazione; 
67)  E3  -  piano particellare di esproprio; 
68)  E4  -  inquadramento territoriale e stralcio di piano regolatore generale; 
69)  E5  -  aerofotogrammetria - profili altimetrici - scale 1:500 - 1:200; 
70)  E6  -  planimetria catastale 1:500; 
71)  E7  -  destinazione d'uso dei piani terra 1:500; 
72)  E8  -  caratteristiche planovolumetriche degli edifici 1:500; 
73)  E9  -  valutazione dello stato di degrado statico 1:500; 
74)  E10  -  valutazione dello stato di degrado morfologico 1:500; 
75)  E11  -  analisi dei parametri esterni 1:500; 
76)  E12  -  analisi delle coloriture prevalenti 1:500; 
77)  E13  -  individuazione aree d'intervento; 
78)  E14  -  individuazione unità minima d'intervento 1:500; 
79)  E15  -  classificazione degli edifici 1:500; 
80)  E16  -  rilievo piano terra 1:200; 
81)  E17  -  illluminazione pubblica, opere di sistemazione stradale, elementi di arredo urbano 1:500; 
82)  E18  -  servizi a rete, impianto fognature 1:500; 
83)  E19  -  servizio a rete, impianto idrico 1:500; 
84)  E20  -  servizi a rete, particolari 1:500; 
85)  E21  -  stima di massima delle opere; 

Ambito Zagarone contenente i seguenti elaborati:
86)  relazione generale;
87)  norme tecniche di attuazione;
88)  piano particellare di esproprio;
89)  inquadramento territoriale e stralcio di piano regolatore generale;
90)  aerofotogrammetria, ortofotogrammetria, profili altimetrici;
91)  normativa tecnica e zonizzazione di piano;
92)  viabilità di piano, parcheggi, sistema del verde;
93)  planivolumetria;
94)  profili regolatori;
95)  sezione stradale e parcheggi;
96)  servizi a rete: fognature e reti di adduzione idrica;
97)  servizi a rete: illuminazione pubblica, adduzione elettrica e telefonica;
98)  servizi a rete: particolari costruttivi;
99)  stima di massima delle opere;
Ambito Jungi I comparto C4 (1. SC) contenente i seguenti elaborati:
100)  relazione generale;
101)  norme tecniche di attuazione;
102)  piano particellare di esproprio;
103)  inquadramento territoriale e stralcio di piano regolatore generale;
104)  aerofotogrammetria, ortofotogrammetria, profili alti metrici;
105)  normativa tecnica e zonizzazione di piano;
106)  viabilità di piano, parcheggi, sistema del verde;
107)  planivolumetria;
108)  profili regolatori;
109)  sezione stradale e parcheggi;
110)  servizi a rete: fognature e reti di adduzione idrica;
111) servizi a rete: illuminazione pubblica, adduzione elettrica e telefonica;
112)  servizi a rete: particolari costruttivi;
113)  stima di massima delle opere;
Ambito Jungi 2 comparto C4 (2. SC) contenente i seguenti elaborati:
114)  relazione generale;
115)  norme tecniche di attuazione;
116)  piano particellare di esproprio;
117)  inquadramento territoriale e stralcio di piano regolatore generale;
118)  aerofotogrammetria, ortofotogrammetria, profili alti metrici;
119)  normativa tecnica e zonizzazione di piano;
120)  viabilità di piano, parcheggi, sistema del verde;
121)  planivolumetria;
122)  profili regolatori;
123)  sezione stradale e parcheggi;
124)  servizi a rete: fognature e reti di adduzione idrica;
125)  servizi a rete: illuminazione pubblica, adduzione elettrica e telefonica;
126)  servizi a rete: particolari costruttivi;
127)  stima di massima delle opere;
Ambito Timperosse contenente i sequenti elaborati:
128)  relazione generale;
129)  norme tecniche di attuazione;
130)  piano particellare di esproprio;
131)  inquadramento territoriale e stralcio di piano regolatore generale;
132)  aerofotogrammetria, ortofotogrammetria, profili altimetrici;
133)  normativa tecnica e zonizzazione di piano;
134)  viabilità di piano, parcheggi, sistema del verde;
135)  planivolumetria;
136)  profili regolatori;
137)  sezione stradale e parcheggi;
138)  servizi a rete: fognature e reti di adduzione idrica;
139)  servizi a rete: illuminazione pubblica, adduzione elettrica e telefonica;
140)  servizi a rete: particolari costruttivi;
141)  stima di massima delle opere;
Ambito Dammusi contenente i seguenti elaborati:
142)  relazione generale;
143)  norme tecniche di attuazione;
144)  piano particellare di esproprio;
145)  inquadramento territoriale e stralcio di piano regolatore generale;
146)  aerofotogrammetria, ortofotogrammetria, profili altimetrici;
147)  normativa tecnica e zonizzazione di piano;
148)  viabilità di piano, parcheggi, sistema del verde;
149)  planivolumetria;
150)  profili regolatori;
151)  sezione stradale e parcheggi;
152)  servizi a rete: fognature e reti di adduzione idrica;
153)  servizi a rete: illuminazione pubblica, adduzione elettrica e telefonica;
154)  servizi a rete: particolari costruttivi;
155)  stima di massima delle opere;
Ambito Donnalucata contenente i seguenti elaborati:
156)  E1  -  relazione generale; 
157)  E2  -  norme tecniche di attuazione; 
158)  E3  -  piano particellare di esproprio; 
159)  E4  -  inquadramento territoriale e stralcio di piano regolatore generale; 
160)  E5  -  aerofotogrammetria, ortofotogrammetria, profili altimetrici; 
161)  E6a  -  normativa tecnica e zonizzazione di piano 1:1000; 
162)  E6b  -  normativa tecnica e zonizzazione di piano 1:500; 
163)  E6c  -  normativa tecnica e zonizzazione di piano 1:500; 
164)  E6d  -  normativa tecnica e zonizzazione di piano 1:500; 
165)  E7  -  viabilità di piano, parcheggi, sistema del verde; 
166)  E8  -  planivolumetrico; 
167)  E9  -  profili regolatori; 
168)  E10  -  sezioni stradali e parcheggi; 
169)  E11  -  servizi a rete: fognature (acque bianche) e rete di adduzione idrica; 
170)  E12  -  servizi a rete: fognatura (acque nere), illuminazione pubblica, adduzione elettrica e telefonica; 
171)  E13  -  servizi a rete: particolari costruttivi; 
172)  E14  -  stima delle opere; 

Ambito Sampieri contenente i seguenti elaborati:
173)  relazione generale;
174)  norme tecniche di attuazione;
175)  piano particellare di esproprio;
176)  lnquadramento territoriale e stralcio di piano regolatore generale;
177)  aerofotogrammetria, profili altimetrici;
178)  normativa tecnica e zonizzazione di piano;
179)  suddivisione in lotti;
180)  viabilità di piano, parcheggi, sistema del verde;
181) planivolumetria;
182)  profili regolatori;
183)  sezione stradale e parcheggi;
184)  servizi a rete: fognature e reti di adduzione idrica;
185)  servizi a rete: illuminazione pubblica, adduzione elettrica e telefonica ;
186)  servizi a rete: particolari costruttivi;
187)  stima di massima delle opere;
Ambito Cava d'Aliga contenente i seguenti elaborati:
188)  E1  -  relazione generale; 
189)  E2  -  norme tecniche di attuazione; 
190)  E3  -  piano particellare di esproprio; 
191)  E4  -  inquadramento territoriale e stralcio di piano regolatore generale; 
192)  E5  -  aerofotogrammetria, ortofotogrammetria, profili altimetrici; 
193)  E6a  -  normativa tecnica e zonizzazione di piano 1:1000; 
194)  E6b  -  normativa tecnica e zonizzazione di piano 1:500; 
195)  E6c  -  normativa tecnica e zonizzazione di piano 1:500; 
196)  E7  -  viabilità di piano, parcheggi, sistema del verde; 
197)  E8  -  planivolumetria; 
198)  E9  -  profili regolatori; 
199)  E10  -  sezioni stradali e parcheggi; 
200)  E11  -  servizi a rete: fognature (acque bianche) e rete di adduzione idrica; 
201)  E12  -  servizi a rete: fognatura (acque nere), illuminazione pubblica, adduzione elettrica e telefonica; 
202)  E13  -  servizi a rete: particolari costruttivi; 
203)  E14  -  stima delle opere; 

STUDIO GEOLOGICO I FASE
Studio geologico per il piano regolatore generale, costituito dai seguenti elaborati:
204)  relazione;
205)  carta geologica generale;
206)  carta geologica 1:10.000 Cottonari - Mangiagesso - Fiumelato;
207)  carta geologica 1:10.000 Scicli - Donnalucata;
208)  carta geologica 1:10.000 Cava d'Aliga - Sampieri;
209)  carta geomorfologica e idrografica 1:10.000 Scicli - Donnalucata;
210)  carta geomorfologica e idrografica 1:10.000 Cava d'Aliga - Sampieri;
211)  relazione litologica - prescrizioni e precauzioni generali;
212)  tav. A1  -  carta dei lineamenti geomorfologici e litostratigrafici scala 1:10.000; 
213)  tav. A2  -  carta dei lineamenti geomorfologici e litostratigrafici scala 1:10.000; 
214)  tav. C1  -  carta dei lineamenti geomorfologici e litostratigrafici scala 1:10.000; 
215)  tav. D1  -  carta dei lineamenti geomorfologici e litostratigrafici scala 1:10.000; 
216)  tav. A2  -  carta idrogeologica; 
217)  tav. B2  -  carta idrogeologica; 
218)  tav. C2  -  carta idrogeologica; 
219)  tav. D2  -  carta idrogeologica; 
220)  tav. A3  -  carta della suscettività d'uso; 
221)  tav. B3  -  carta della suscettività d'uso; 
222)  tav. C3  -  carta della suscettività d'uso; 
223)  tav. D3  -  carta della suscettività d'uso; 

224.12) sezione geologica;
225)  relazione studio geologico scala 1:2000;
226)  relazione studio geologico scala 1:10000;
227)  quadro d'unione;
228)  tav. 1A  -  carta geolitologica-geomorfologica; 
229)  tav. 1B  -  carta geolitologica geomorfologica; 
230)  tav. 1C  -  carta geolitologica geomorfologica; 
231)  tav. 1D  -  carta geolitologica geomorfologica; 
232)  tav. 1E  -  carta geolitologica geomorfologica; 
233)  tav. 1F  -  carta geolitologica geomorfologica; 
234)  tav. 1G  -  carta geolitologica geomorfologica; 
235)  tav. 1H  -  carta geolitologica geomorfologica; 
236)  tav. 1I  -  carta geolitologica geomorfologica; 
237)  tav. 1L  -  carta geolitologica geomorfologica; 
238)  tav. 1M  -  carta geolitologica geomorfologica; 
239)  tav. 1N  -  carta geolitologica geomorfologica; 
240)  tav. 1O  -  carta geolitologica geomorfologica; 
241)  tav. 1P  -  carta geolitologica geomorfologica; 
242)  tav. 1Q  -  carta geolitologica geomorfologica; 
243)  tav. 1R  -  carta geolitologica geomorfologica; 
244)  tav. 1S  -  carta geolitologica geomorfologica; 
245)  tav. 1T  -  carta geolitologica geomorfologica; 
246)  tav. 1U  -  carta geolitologica geomorfologica; 
247)  tav. 1V  -  carta geolitologica geomorfologica; 
248)  tav. 2A  -  carta dell'edificabilità; 
249)  tav. 2B  -  carta dell'edificabilità; 
250)  tav. 2C  -  carta dell'edificabilità; 
251)  tav. 2D  -  carta dell'edificabilità; 
252)  tav. 2E  -  carta dell'edificabilità; 
253)  tav. 2F  -  carta dell'edificabilità; 
254)  tav. 2G  -  carta dell'edificabilità; 
255)  tav. 2H  -  carta dell'edificabilità; 
256)  tav. 2I  -  carta dell'edmicabilità; 
257)  tav. 2L  -  carta dell'edificabilità; 
258)  tav. 2M  -  carta dell'edificabilità; 
259)  tav. 2N  -  carta dell'edificabilità; 
260)  tav. 20  -  carta dell'edificabilità; 
261)  tav. 2P  -  carta dell'edificabilità; 
262)  tav. 2Q  -  carta dell'edificabilità; 
263)  tav. 2R  -  carta dell'edificabilità; 
264)  tav. 25  -  carta dell'edificabilità; 
265)  tav. 2T  -  carta dell'edificabilità; 
266)  tav. 2U  -  carta dell'edificabilità; 
267)  tav. 2V  -  carta dell'edificabilità; 
268)  tav. 3A  -  carta clivometrica; 
269)  tav. 3B  -  carta clivometrica; 
270)  tav. 3C  -  carta clivometrica; 
271)  tav. 3D-E  -  carta clivometrica; 
272)  tav. 3F  -  carta clivometrica; 
273)  tav. 3G  -  carta clivometrica; 
274)  tav. 3H  -  carta clivometrica; 
275)  tav. 3I-L  -  carta clivometrica; 
276)  tav. 3M  -  carta clivometrica; 
277)  tav. 3N  -  carta clivometrica; 
278)  tav. 3O  -  carta clivometrica; 
279)  tav. 3P  -  carta clivometrica; 
280)  tav. 3Q  -  carta clivometrica; 
281)  tav. 3R  -  carta clivometrica; 
282)  tav. 3S  -  carta clivometrica; 
283)  tav. 3T  -  carta clivometrica; 
284)  tav. 3U  -  carta clivometrica; 
285)  tav. 3V  -  carta clivometrica; 

286)  sezione geologica A-A (Plaja Grande);
287)  sezione geologica B-B (Donnalucata);
288)  sezione geologica C-C (Arizza);
289)  sezione geologica D-D (Cava d'Aliga);
290)  sezione geologica E-E (Sampieri);
291)  sezione geologica F-F (Scicli);
STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEI PIANI ATTUATIVI
costituito dai seguenti elaborati:
292)  relazione;
Ambito Scicli
293)  carta geologica;
294)  carta geomorfologica;
295)  carta litotecnica;
296)  carta delle pericolosità geologiche;
297)  carta delle pericolosità sismiche locali;
298)  carta dell'edificabilità;
Ambito Zagarone
299)  carta geologica;
300)  carta geomorfologica;
301) carta litotecnica;
302)  carta delle pericolosità geologiche;
303)  carta delle pericolosità sismiche locali;
304)  carta dell'edificabilità;
Ambito Jungi 1A - Jungi 2B
305)  carta geologica;
306)  carta geomorfologica;
307)  carta litotecnica;
308)  carta delle pericolosità geologiche;
309)  carta delle pericolosità sismiche locali;
310)  carta dell'edificabilità;
Ambito Donnalucata
311) carta geologica;
312)  carta geomorfologica;
313)  carta litotecnica;
314)  carta delle pericolosità geologiche;
315)  carta delle pericolosità sismiche locali;
316)  carta dell'edificabilità;
Ambito Cava d'Aliga;
317)  carta geologica;
318)  carta geomorfologica;
319)  carta litotecnica;
320)  carta delle pericolosità geologiche;
321)  carta delle pericolosità sismiche locali;
322)  carta dell'edificabilità
Ambito Sampieri
323)  carta geologica;
324)  carta geomorfologica;
325)  carta litotecnica;
326)  carta delle pericolosità geologiche;
327)  carta delle pericolosità sismiche locali;
328)  carta dell'edificabilità;
STUDIO AGRICOLO FORESTALE;
329)  all. 1  -  relazione; 
330)  all. 2  -  carta dell'unità di paesaggio scala 1:25.000; 
331)  all. 3  -  carta delle aree di espansione scala 1:10.000; 
332)  all. 3.1  -  Scicli - Morfologia scala 1:4.000; 
333)  all. 3.2  -  Scicli - Uso del suolo e infrastrutture scala 1:4.000; 
334)  all. 3.3  -  Donnalucata - Morfologia scala 1:4.000; 
335)  all. 3.4  -  Donnalucata - Uso del suolo scala 1:4.000; 
336)  all. 3.5  -  Donnalucata - lnfrastrutture scala 1:4.000; 
337)  all. 3.6  -  Cava d'Aliga - Morfologia scala 1:4.000; 
338)  all. 3.7  -  Cava d'Aliga - Uso del suolo scala 1:4.000; 
339)  all. 3.8  -  Cava d'Aliga - lnfrastrutture scala 1:4.000; 
340)  all. 3.9  -  Sampieri - Morfologia scala 1:4.000; 

341)  all. 3.10  -  Sampieri - Uso del suolo scala 1:4.000;
342)  all. 4  -  carta delle infrastrutture irrigue scala 1:25.000; 
343)  all. 5  -  carta delle infrastrutture viarie e puntuali scala 1:25.000; 
344)  all. 6  -  carta delle emergenze ambientali e delle aree forestali; 
345)  all. A  -  carta degli imboschimenti scala 1:10000; 
346)  all. B  -  carta degli imboschimenti scala 1: 4000; 
347) tav. 1  -  carta di unione delle aree studiate, dei comprensori e delle infrastrutture irrigue scala 1:25.000; 
348) tav. 2  -  uso attuale del suolo, infrastrutture e impianti a supporto dell'attività agricola fascia costiera; 
349) tav. 3  -  uso attuale del suolo, infrastrutture e impianti a supporto dell'attività agricola - Spana; 
350) tav. 3a  -  vegetazione a carrubeti prevalenti - Spana; 
351) tav. 4  -  uso attuale del suolo, infrastrutture e impianti a supporto dell'attività agricola - Guadagna; 
352) tav. 4a  -  vegetazione a carrubeti prevalenti - Guadagna; 
353) tav. 5  -  uso attuale del suolo, infrastrutture e impianti a supporto dell'attività agricola - Mendolilli - San Lorenzo; 
354) tav. 6  -  uso attuale del suolo, infrastrutture e impianti a supporto dell'attività agricola - Timperosse; 
355) tav. 7  -  uso attuale del suolo, infrastrutture e impianti a supporto dell'attività agricola - Dammusi; 
356) tav. 8  -  uso attuale del suolo, infrastrutture e impianti a supporto dell'attività agricola - Donnalucata; 
357) tav. 9  -  uso attuale del suolo, infrastrutture e impianti a supporto dell'attività agricola - Cava d'Aliga; 
358) tav. 10  -  uso attuale del suolo, infrastrutture e impianti a supporto dell'attività agricola - Sampieri; 
359) tav. 11  -  uso attuale del suolo, infrastrutture e impianti a supporto dell'attività agricola - Zagarone; 
360) tav. 12  -  uso attuale del suolo, infrastrutture e impianti a supporto dell'attività agricola - Cozzo Pelato; 
361) tav. 13  -  uso attuale del suolo, infrastrutture e impianti a supporto dell'attività agricola - Colavecchio; 

362) Relazione.

Art.  4

Il comune di Scicli dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art.  5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art.  6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art.  7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 2002.
  SCIMEMI 

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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Michele Arcadipane
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